Avviso Di Accertamento A Società Di Persone: Come Difendersi Immediatamente E A Lungo Termine

Se una società di persone (SNC, SAS) ha ricevuto un Avviso di Accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, è fondamentale agire subito.
A differenza delle società di capitali, nelle società di persone la pretesa fiscale ricade automaticamente sui soci, spesso con importi anche molto elevati.

Anche un semplice ritardo può trasformare un atto contestabile in una richiesta definitiva e pesante per l’azienda e per il patrimonio personale dei soci.

Perché una società di persone riceve un Avviso di Accertamento

  • incongruenze tra dichiarazioni IVA/IRAP e dichiarazione dei redditi dei soci
  • scostamenti ISA o anomalie nei margini di redditività
  • costi ritenuti indeducibili o ricavi presunti non dichiarati
  • irregolarità nei movimenti bancari della società o dei soci
  • errori contabili o ricostruzioni induttive
  • controlli incrociati tra clienti, fornitori, fatture elettroniche e banche
  • operazioni ritenute antieconomiche

Cosa fare subito

  • non ignorare l’atto: i termini sono brevi e non prorogabili
  • far analizzare l’accertamento da un professionista esperto in contenzioso tributario
  • verificare se l’accertamento è illegittimo, motivato in modo insufficiente o basato su presunzioni errate
  • raccogliere documenti, scritture contabili e giustificativi utili alla difesa
  • evitare adesioni affrettate che possono danneggiare i soci
  • attivare tempestivamente gli strumenti difensivi previsti:
    • istanza di autotutela
    • accertamento con adesione
    • ricorso alla Commissione Tributaria
    • richiesta di sospensione dell’esecutività
  • impedire che l’Agenzia proceda contro i beni dei soci

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • iscrizione a ruolo e avvio del recupero coattivo verso la società e i soci
  • aumento di sanzioni e interessi nel tempo
  • pignoramenti su conti correnti personali dei soci
  • blocco dei rimborsi fiscali
  • fermi amministrativi, ipoteche e misure cautelari
  • difficoltà nei rapporti con banche, fornitori e clienti
  • rischio concreto di crisi finanziaria personale oltre che aziendale

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha una vasta esperienza nella difesa fiscale delle società di persone e nella tutela dei soci coinvolti.
Coordina inoltre un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti specializzati.
È anche:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • contestare l’accertamento e far annullare o ridurre la pretesa fiscale
  • evitare o limitare la responsabilità personale dei soci
  • ottenere sospensive e bloccare l’esecutività dell’atto
  • proteggere reddito, patrimonio e continuità aziendale
  • costruire una strategia difensiva efficace sia immediata sia a lungo termine
  • prevenire pignoramenti e altre misure aggressive

Agisci ora

Le società di persone non falliscono per un accertamento, ma per il ritardo nel difendersi.
Agire oggi significa proteggere la società, i soci e il loro patrimonio personale.

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Introduzione

Le società di persone (s.n.c., s.a.s., società semplice) sono soggetti “trasparenti”: il reddito prodotto è imputato direttamente ai soci. La responsabilità dei soci (illimitata e solidale) per i debiti sociali è dettata dagli artt. 2291 c.c. e 2304 c.c. La giurisprudenza conferma che, poiché il debito tributario della società si “trasforma” in debito del socio , l’avviso di accertamento notificato alla società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. In pratica, quando l’Agenzia delle Entrate notifica l’atto impositivo alla società, lo stesso vincola anche i soci . Tuttavia i soci devono poter esercitare i diritti di difesa: se l’atto societario è annullato per ragioni attribuibili alla società, questo travolge gli atti notificati ai soci ; in alcuni casi, inoltre, al socio può essere necessario muovere impugnazione autonoma (per esempio quando l’accertamento è stato notificato direttamente a lui). In questa guida analizziamo i profili normativi e giurisprudenziali chiave, le strategie difensive immediate (impugnazioni e memorie) e quelle di lungo periodo (fasi esecutive, prescrizione, opposizione all’esecuzione), con esempi pratici. Le tabelle riepilogative e le FAQ aiutano a chiarire le fasi processuali. Si parla dal punto di vista del debitore (società e soci).

1. Quadro normativo e soggetti coinvolti

  • Normativa principale: Il procedimento di accertamento fiscale è regolato principalmente dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (procedura di accertamento d’imposta e termini di notifica), nonché dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (procedura tributaria). Per le società di persone rilevano anche le disposizioni codicistiche sulla responsabilità dei soci (artt. 2291, 2297, 2304 c.c.) e quelle sui conferimenti (art. 2467 c.c. ad es. in s.a.s.). In caso di estinzione della società, si applicano gli artt. 36 D.P.R. 602/1973 (successione nei debiti tributari) e l’art. 28 D.Lgs. 175/2014 (vivibilità fiscale quinquennale).
  • Società di persone: Soggetto fiscale “virtuale”; i redditi tassabili (IRPEF, IRAP) si formano in capo alla società ma sono imputati pro‐quota ai soci. Tutti i soci di s.n.c. (e solo i soci accomandatari in s.a.s.) rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie . La responsabilità del socio è “da posizione” (non derivante da fatto proprio) e nasce per legge, indipendentemente da colpe o specifiche azioni del socio . Pertanto, il creditore tributario non è tenuto a spulciare comportamenti individuali: il dovere di pagare nasce ex lege con la qualità di socio. D’altra parte, la solidarietà sussidiaria e illimitata accorda al socio il beneficium excussionis (prima deve essere escusso il patrimonio sociale, art. 2304 c.c.) .
  • Rapporto con i tributi: La Cassazione ha chiarito che, se l’accertamento riguarda imposte tassate in capo alla società per trasparenza (IRPEF, IRAP per i soci), ogni atto tributario societario ha efficacia anche sui soci . La stessa Corte ha spiegato che l’atto accertativo è assunto nei confronti della società, senza dover notificare contemporaneamente tutti i soci . Viceversa, per iscrivere a ruolo (pagamento forzato), l’Agenzia può notifica­re solo alla società l’avviso di accertamento o il ruolo, e poi notificare al socio la cartella o l’intimazione di pagamento . In particolare, la Cassazione Sezioni Unite ha stabilito che il socio può impugnare la cartella di pagamento ricevuta e, con essa, prospettare ogni possibile motivo di opposizione (inclusi vizi dell’atto e del presupposto) dinanzi alla Commissione Tributaria .

2. Notifica dell’avviso di accertamento: società e soci

2.1 Principio di unità del debito sociale

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate formalizza la pretesa tributaria (calcolo imponibile, imposta e sanzioni). Nel caso di società di persone, di regola esso viene notificato all’impresa (ovvero alla società in nome collettivo o accomandita) presso la sede legale o il domicilio fiscale. Poiché la società di persone non è soggetto passivo autonomo delle imposte sui redditi, ma strumento di imputazione ai soci, la giurisprudenza ha ormai pienamente sancito che la notifica alla società vale anche per i soci. In altre parole, l’unitarietà del debito sociale implica che una notifica all’ente collettivo (ovvero agli altri soci) si riversi sui singoli soci illimitatamente responsabili . Non è dunque necessario notificare l’avviso a ogni socio .

Esempio pratico: Se una s.n.c. riceve un avviso di accertamento e non lo impugna entro 60 giorni, quell’avviso diventa definitivo. Anche i soci, illimitatamente responsabili, ne subiscono gli effetti: se l’Agenzia invia in seguito la cartella di pagamento ad uno dei soci, questi può opporsi ad essa sulla base di vizi attinenti all’avviso originario .

2.2 Litisconsorzio necessario

Nel giudizio tributario, la legge (art. 14, D.Lgs. 546/1992) prevede che chi resiste (Agenzia/Erario) deve farlo in relazione al contribuente che ha ricevuto l’atto. Se però l’avviso riguarda una società di persone, la Cassazione ha spiegato che c’è litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci. Ciò significa che il processo tributario è nullo se uno solo dei soci contesta l’accertamento senza aver chiamato in giudizio gli altri soci (litisconsorzio necessario di tutti gli obbligati solidali) . In sostanza i soci formano un unico ceto di coobbligati tributari e devono agire tutti o non valere l’eccezione.

  • Cass. SS.UU. 16.12.2020 n. 28709: la Corte ha ribadito che, essendo la responsabilità tributaria dei soci derivante dalla qualità di soci, vi è necessità di far partecipare tutti i soci illimitatamente responsabili nel giudizio concernente l’accertamento che li coinvolge .
  • Ordinanza Cass. 27.8.2025 n. 23938: ha recentemente osservato che nelle società di persone (al contrario delle s.p.a./s.r.l.) il litisconsorzio necessario dei soci è “certo” per il carattere unitario dell’accertamento.

2.3 Notifica al solo socio

Se l’avviso è stato notificato solo al socio (ad esempio perché la società è già cessata o per errore), la situazione va analizzata caso per caso:

  • Società estinta: se la società era già liquidata/cancellata al momento dell’avviso, l’Agenzia può legittimamente notificare l’accertamento al socio (sulla base del trasferimento di debito ai sensi dell’art.36 DPR 602/73). In tal caso l’avviso deve essere distinto da quello societario e motivato specificamente nei confronti del socio . Non è necessario rimandare la notifica al termine di cinque anni di “sopravvivenza fittizia” (art. 28 D.Lgs. 175/2014): al contrario, la Cassazione ha chiarito che l’Agenzia deve agire tempestivamente contro il socio e non può attendere i cinque anni . Infatti lo scopo dell’art.28/2014 è solo di “protezione amministrativa” della società fittiziamente viva e non sospende la responsabilità del socio . Nel caso concreto (Cass. 24023/2025) gli avvisi notificati al socio unico e alla società contenevano tutte le stesse contestazioni, e la Corte ha ritenuto lecita la notifica al socio (l’avviso, distinto e motivato, era conforme ai requisiti di legge) .
  • Società esistente: in linea generale, notificare un avviso al socio mentre la società è attiva senza notificare contestualmente la società stessa non trova un’esplicita previsione normativa. Di regola, l’atto impositivo deve essere diretto alla società (soggetto passivo formale) e quindi la notifica al solo socio può essere viziata (nulla) . Se l’avviso al socio rimanda all’avviso societario (“motivazione per relationem”), il socio può comunque contestare la motivazione dell’atto originario e chiedere l’annullamento anche dell’atto a lui notificato . In generale, qualora l’avviso sia stato emesso con significativi vizi di forma (es. indirizzo o destinatario sbagliato), il socio potrà sollevare eccezioni di nullità davanti alla Commissione Tributaria, evidenziando che la notifica effettuata è invalida per difetto di capacità passiva (art. 36 DPR 602/73 richiede la notifica al socio solo in presenza di specifiche situazioni).
  • Società “a ristretta base”: per particolari regimi (ad es. s.r.l. a base ristretta) si applicano regole analoghe di litisconsorzio e traspasabilità del debito. In ogni caso, se l’avviso al socio non è accompagnato da quello alla società, o viceversa, bisogna prestare attenzione alla giurisprudenza più recente in materia di motivazione per relationem e litisconsorzio .

Tabella 1. Notifica dell’avviso di accertamento in una società di persone

SituazioneAtto/notificaEffetti e difese
Avviso alla società (in attività)Notificato alla sede sociale o domicilio fiscale.Vincola la società e tutti i soci solidalmente . Se la società non impugna, gli effetti (debito e prescrizione) valgono anche per i soci . L’eventuale ricorso può essere proposto dalla società in nome proprio o con litisconsorzio di tutti i soci (art.14 D.Lgs.546/92).
Avviso alla società (non impugnato)Cartella successiva al socio illimitato.Il socio riceve cartella di pagamento su ruolo derivante dall’avviso societario definitivo. Può impugnare la cartella di pagamento davanti alla CTP, contestando l’intero titolo (legittimità dell’avviso e beneficium excussionis ).
Avviso a socio di società attivaNormalmente invalido (manca notifica alla società).Il socio può impugnare l’atto davanti alla CTP ed eccepire vizi formali (errato destinatario) o sostanziali (mancata motivazione per relationem ). Potrebbe chiedere dichiarazione di nullità per inesistenza del soggetto passivo della notifica (art.36 DPR 602/73).
Avviso a socio unico dopo cancellaz.Società estinta: notifiche ex art.36 DPR 602/73.Valido se distinto e motivato . La Corte ha confermato che l’Agenzia può notificare direttamente al socio anche prima del quinquennio di “sopravvivenza” . La notifica deve comunque consentire al socio di comprendere le contestazioni (distinzione di imputazione prevista dall’art.36 DPR 602/73) .
Avviso società estintaDi norma annullabile per inesistenza del soggetto.Se la società era cancellata, l’avviso emesso a suo carico è nullo. Secondo la Cassazione, tale nullità travolge anche gli atti notificati ai soci . In pratica, se l’atto principale è annullato per “inesistenza del debitore” (società estinta), i successivi avvisi ai soci cadono automaticamente.

3. Tempi di impugnazione e prescrizione

  • Termini ordinari: L’avviso di accertamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica, con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (art. 19 D.Lgs. 546/1992). La Commissione Tributaria Regionale e infine la Cassazione valutano motivi di annullamento o inammissibilità. Se non si impugna l’avviso, esso diventa definitivo e si forma titolo per l’iscrizione a ruolo.
  • Prescrizione/Decadenza: Per le imposte dirette (IRPEF, IRES etc.) e IVA, vale in generale il termine di prescrizione ventennale (art. 2934 c.c. e art. 43 DPR 600/1973). Tuttavia, se l’avviso è divenuto definitivo per mancata impugnazione, la Cassazione ha ricordato che la decadenza operativa rimane di 10 anni (non più 5) dalla formazione del ruolo . Ciò significa che l’Agenzia può iscrivere a ruolo (tramite cartella) fino a 10 anni dopo il perfezionamento dell’avviso d’accertamento non impugnato; trascorso tale termine la pretesa è estinta. Per l’IVA e ritenute (ex DPR 633/1972) vale analogo principio, con termini specifici di decadenza (5 anni per IVA, 10 per ritenute, art. 57 DPR 633/72; con normativa ora novellata che in pratica equipara molte fattispecie ai 10 anni).
  • Estinzione della società e termine quinquennale: Con l’introduzione dell’art. 28 D.Lgs. 175/2014 è prevista la “sopravvivenza fittizia” della persona giuridica per 5 anni dopo la cancellazione. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che tale meccanismo non sospende i termini di responsabilità tributaria del socio: l’Agenzia non deve attendere 5 anni per notificare al socio unico e può considerare già trasferito il debito al socio al momento dell’estinzione .

4. Difese immediate: impugnare l’avviso di accertamento

Quando si riceve l’avviso di accertamento (o la cartella di pagamento), è cruciale agire tempestivamente. Ecco i principali profili difensivi nell’immediatezza:

  • Verifica formale dell’avviso: Controllare che l’avviso sia perfettamente valido: destinatario giusto, modalità di notifica regolare (firma, data), motivazione presente (anche per relationem) e congruenza tra ricavi/elementi accertati e motivi esposti. Se manca la firma dell’agente o vi è un errore materiale (es. numero di partiva IVA non corretto), l’atto può essere nullo. In particolare, se l’avviso al socio rimanda all’atto societario privo di motivazione, il socio può lamentare la nullità dell’atto derivato .
  • Litisconsorzio necessario e soccombenti in giudizio: Se solo uno o alcuni soci erano formalmente destinatari dell’avviso, valutare se il ricorso tributario dovrebbe includere gli altri soci. La mancata chiamata in giudizio dei litisconsorti necessari espone a nullità per difetto di adesione (Cass. 2020 supra). La memoria difensiva deve pertanto precisare i soggetti che formano parte necessaria nel giudizio tributario (società e tutti i soci illimitati).
  • Prescrizione/decadenza della pretesa: Verificare se è maturata la decadenza. Dal momento che si applica il termine decennale , l’impugnativa va fatta anche su questo punto (es: “accertamento tardivo oltre 10 anni”). Se è trascorso troppo tempo dalla scadenza dell’avviso e successivi atti interruttivi (invio modelli F24, intimazioni, ecc.), il ricorso deve sottolineare la decadenza.
  • Contenuto e motivazione: Esaminare se l’Agenzia abbia indicato i fatti specifici, le prove e i presupposti del maggior reddito. In assenza di motivazione sufficiente o con motivazioni “per relationem” incomplete, si può chiedere l’annullamento. Come ricordato, la Cassazione ammette che il socio possa contestare la carenza di motivazione dell’atto presupposto . Ad es., se l’atto della società è viziato nelle motivazioni, l’avviso al socio ne è affetto.
  • Eccezione di mancata preventiva escussione: Il socio illimitato può già nel ricorso tributario sollevare l’eccezione del beneficium excussionis? La giurisprudenza attuale (Cass. SU 2020) ha precisato che tale questione attiene alla fase esecutiva e non può formare oggetto di pronuncia autonoma ante escussione . In realtà, il socio può prospettare che l’azione sia inammissibile finché l’Agenzia non aggredisce i beni sociali, ma la Cassazione ritiene che ciò si verifichi solo al momento della cartella o intimazione (atti impugnabili ex art.19 D.Lgs.546/92) . Pertanto, in ricorso tributario si può solo menzionare tale eccezione (magari chiedendo sospensione art.47 D.Lgs.546/92) ma l’insussistenza del benefici potrà essere decisa solo al momento dell’esecuzione. Va quindi concentrata la difesa sulle violazioni formali e sostanziali dell’avviso e sui motivi del credito.
  • Recesso o qualità del socio: Se il socio ha dato recesso o cessione prima del periodo d’imposta contestato, o era socio accomandante (limitato), si può eccepire di non ricadere nella responsabilità illimitata. Anche queste difese vanno illustrate nella memoria (se supportate da prova).
  • Ricorso alla CTP (Commissione Tributaria): Formulare il ricorso utilizzando tutti gli argomenti suddetti, indicando gli estremi dell’atto, il motivo di impugnazione, e chiedendo espressamente all’organo giudicante l’annullamento o la riforma. Il ricorso dev’essere sottoscritto da avvocato e notificato nei termini stabiliti (60 gg). È opportuno allegare ogni documento utile: atto di nomina legale, delibere sociali, prova di recesso, eventuale accordo di copertura sociale, documenti contabili, ecc.

Passaggi chiave per l’impugnazione dell’avviso

  1. Presenza dell’atto e termini: annotare la data di notifica, calcolare i 60 giorni di termine utile. Se troppo tardi, valutare ricorso in autotutela o opposizione all’esecuzione in sede civile.
  2. Ricerca difetti formali: controllare sede, destinatario, firma, timbro. Segnalare nel ricorso ogni difformità formale che costituisca nullità (es.: atto notificato alla persona sbagliata).
  3. Accertare il litisconsorzio: elencare nel ricorso tutte le parti necessarie (società e soci). Qualora si proceda solo da parte di alcuni, evidenziare le ragioni di eccezione se presenti.
  4. Elaborare le eccezioni: organizzare le motivazioni di merito in ordine logico: contraddittorio insufficiente, mancata motivazione, decadenza, atto emanato da soggetto inesistente (casi estremi), ecc.
  5. Ricorso e memoria: redigere il ricorso principale e le eventuali memorie difensive secondo le prassi del giudizio tributario, sfruttando i più recenti principi giurisprudenziali (es. Cass. 28709/2020 sul ricorso del socio) . Le conclusioni possono richiedere anche la compensazione delle spese tributarie (art. 8, L. 212/2000) se appropriato.

5. Difese dei soci dopo l’avviso definitivo: cartella e opposizione esecuzione

Se l’avviso di accertamento è divenuto definitivo (non impugnato o impugnato e confermato), l’Agenzia iscrive a ruolo il credito. Segue la notifica della cartella di pagamento (atto esecutivo e precetto) al debitore principale e ai coobbligati (soci) . Ecco come difendersi in questa fase successiva:

  • Impugnazione della cartella: Il socio (il debitore coobbligato illimitato) può impugnare la cartella di pagamento dinanzi alla CTP (art. 19 D.Lgs.546/92) entro 40 giorni. Con il ricorso in commissione tributaria è possibile contestare l’intero titolo esecutivo: ciò include sia vizi di notifica e forma della cartella, sia questioni sostanziali (inesistenza del credito, errori di calcolo, vizi dell’avviso originario). La Cassazione ha affermato che “tramite l’impugnazione della cartella il socio contesta il diritto di procedere all’esecuzione con riferimento al titolo” e può sollevare tutte le eccezioni possibili di improcedibilità o irregolarità . In sostanza, la cartella è il nuovo atto formale di cui il socio dovrà chiedere l’annullamento presso la stessa commissione tributaria che avrebbe potuto giudicare sull’avviso originario.
  • Beneficium excussionis: Come detto, questa eccezione (richiesta di escutere prima il patrimonio sociale) non costituisce di per sé vizi dell’avviso o della cartella ed è normalmente sollevata nel giudizio di opposizione all’esecuzione (art.615 c.p.c.). Tuttavia, la Cassazione delle Sez. Unite ha chiarito che il socio può far valere la propria posizione anche nel giudizio tributario, introducendo nella contestazione analoghi motivi di opposizione all’esecuzione . In pratica, nel ricorso si può allegare che l’azione è improcedibile fino a che non sia esercitata sui beni della società . Può altresì formulare domanda di sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs.546/92) dimostrando il fumus boni iuris (fumus = fondatezza probabile delle proprie argomentazioni) e il periculum in mora (pregiudizio grave) derivante dall’immediatezza della riscossione. Se la Commissione accoglie il ricorso o sospende l’efficacia, si evitano atti esecutivi invasivi.
  • Opposizione agli atti esecutivi: Se la cartella è confermata in via tributaria, o se l’Agenzia procede con il fermo amministrativo/pignoramento, il socio illimitato può alternativamente promuovere opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario (art. 615 c.p.c.). In tale sede si ripropongono i motivi già sollevati in sede tributaria più la questione dell’escussione preventiva. In generale, è bene che il socio abbia già “aperto il fascicolo” tributario: infatti, come sottolineato dalla Cassazione, il giudice civile può solo sospendere l’esecuzione su verifica del fumus boni iuris (non può decidere sul merito tributario) . Per questo motivo, ogni contestazione sostanziale andrebbe già sollevata nel ricorso alla CTP.
  • Effetti dell’annullamento dell’avviso originario: Se la società consegue l’annullamento (definitivo) dell’avviso originario, ciò incide favorevolmente anche sui soci: la Cassazione ha stabilito che l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, divenuto irrevocabile, “spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci”, salvo eccezioni legate a motivi che non coinvolgono il socio . Questo significa che – qualora si arrivi a sentenza passata in giudicato per la società – i soci possono far valere tale decisione anche a loro favore, limitando la pretesa erariale.
  • Novità in caso di società estinta: L’ordinanza Cass. 23939/2025 ha precisato un principio fondamentale: se l’avviso “prodromico” notificato alla società estinta è annullato per mancanza di soggetto passivo (società inesistente), tale nullità si estende automaticamente agli avvisi notificati ai soci . In sostanza, gli atti erariali relativi alla società cessata non possono produrre effetti rispetto ai soci – è un vero effetto espansivo della nullità. Anche se la commissione tributaria dovesse confermare la pretesa sui soci, si può richiedere cassazione opponendo l’effetto estensivo della sentenza favorevole alla società.

Tabella 2. Rimedi difensivi per i soci illimitatamente responsabili

Fase/AttoStrumento difensivoRimedi/Concetti chiave
Avviso di accertamento (società)Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (entro 60 gg dalla notifica)Eccezioni formali (destinatario, competenza, motivazione), decadenza triennale, litisconsorzio necessario, nullità per estinzione della società , ecc.
Avviso di accertamento (socio unico)Ricorso in CTP (entro 60 gg)Convalidare la notifica (distinta, motivata) oppure contestare l’atto (vizi di notifica, motivazione per relationem ). Se società cancellata, argomentare che il socio è unico successore tributario (art.36 DPR 602/73).
Cartella di pagamentoRicorso in CTP (entro 40 gg dalla notifica)Contestare il ruolo ex art.19 D.Lgs.546/92: (i) eventuali nullità della cartella/ruolo, (ii) insussistenza del credito/impostazioni tributarie, (iii) questioni personali del socio (es. recesso, patto leonino), (iv) beneficium excussionis (“azione improcedibile” fino ad escussione sociale) . Richiesta di sospensione art.47.
Opposizione esecuzioneOpposizione all’esecuzione (art.615 c.p.c.) davanti al giudice ordinarioSollevare tutti i motivi di illegittimità o improcedibilità della esecuzione (in primis l’escussione preventiva). Contribuisce anche l’atto di pignoramento stesso (se già notificato) come titolo per l’opposizione. L’onere di provarlo pesa sul socio.
Sentenza favorevole alla societàOpposizione all’esecuzione/ricorso per cassazioneApplicare il principio Cass. 23939/2025 : se l’avviso societario è stato annullato come nullo (es. societ. inesistente), chiederne l’estensione ai soci. Se la sentenza passata in giudicato assolve la società, i soci possono opporla in ogni sede (eccezione di litisconsorzio sostanziale).

6. Domande frequenti (Q&A)

  • D: È obbligatoria la notifica dell’avviso di accertamento a ogni singolo socio?
    R: No. La Cassazione ha chiarito che, nelle società di persone, la responsabilità dei soci è coobbligata e solidale. Una notifica valida alla società produce effetti anche verso i soci illimitati . Non serve quindi duplicare l’avviso per ogni socio, a meno che la normativa (art.36 DPR 602/73 in caso di estinzione) non disponga diversamente.
  • D: Cosa succede se l’avviso viene notificato solo a uno dei soci?
    R: Se la società è attiva, notificare un avviso al solo socio (trascurando la società) può essere un vizio formale. Il socio può impugnare l’atto evidenziando l’erronea notifica, o in alternativa chiedere che l’avviso sia integrato (notificando la società) o addirittura dichiararne la nullità. Se invece la società era già cancellata, la notifica al socio è legittima (art.36 DPR 602/73), ma deve essere distinta e motivata . In ogni caso, il socio dovrà difendersi e potrà contestare l’atto davanti alla CTP.
  • D: Il socio può contestare l’atto impositivo della società se non è stato chiamato in giudizio?
    R: In linea di principio, i soci devono costituirsi nel processo di primo grado tributario per esercitare i loro diritti di difesa (litisconsorzio necessario). Tuttavia, se il procedimento è già concluso (es. sentenza definitiva a carico della società), il socio può impugnare direttamente il titolo di esecuzione (cartella) opponendovi tutte le eccezioni, quali errori, vizi e il mancato beneficium excussionis . La Cassazione SSUU 16.12.2020 n.28709 conferma che il socio può far valere tali eccezioni nel ricorso contro la cartella .
  • D: Che fare se l’avviso è stato annullato per eccesso di potere?
    R: Se la società ottiene l’annullamento dell’avviso per ragioni generiche (es. eccesso di potere, violazioni procedurali), la nullità – ormai definitiva – produce effetti anche in capo ai soci, salvo casi specifici estranei al loro profilo . Ad esempio, se il giudice tributario annulla l’avviso per motivazione inesistente, i soci potranno opporre quell’annullamento anche al loro avviso o cartella. Solo se l’annullamento fosse dovuto a un motivo che riguarda esclusivamente la società (es. tardiva notifica alla società) si potrebbe discutere se escludere gli effetti sui soci .
  • D: Il socio può ottenere la sospensione della riscossione?
    R: Sì. Dinanzi alla Commissione Tributaria (art. 47 D.Lgs. 546/92) si può chiedere la sospensione dell’avviso o della cartella impugnati se sussiste il fumus (probabile fondatezza delle ragioni) e il periculum (danno grave e irreparabile) . Questo può tutelare il socio dall’esecuzione coattiva prima della decisione di merito. Il socio può anche, alternativamente, promuovere opposizione ex art.615 c.p.c. (giudice ordinario) chiedendo la sospensione del pignoramento, ma il giudice civile esamina solo il fumus (non può decidere sul merito tributario).
  • D: Come si calcola la prescrizione delle imposte?
    R: Le regole ordinarie prevedono la prescrizione del credito tributario in 10 anni dall’accertamento definitivo (Cass. 2016) . Con la notifica di un avviso non impugnato si iscrive il ruolo, che si prescrive al 20° anno (vista la decadenza interna di 10 anni, ai sensi del Codice Civile e dell’art.43 DPR 600/73). È comunque buona prassi sollevare in ricorso sia il termine ordinario di prescrizione che la decadenza del diritto di notificare (quando l’atto è ormai divenuto definitivo).

7. Simulazioni pratiche

Caso 1 – Avviso alla società non impugnato, cartella al socio. Una s.n.c. riceve un avviso IRPEF per anno 2016 e non ricorre nei termini. Trascorsi 6 anni, l’Agenzia invia una cartella di pagamento a Mario, socio illimitatamente responsabile. In ricorso alla CTP, Mario contesta la cartella sollevando: (a) decorrenza dei termini (6 anni < 10 quindi ancora valido); (b) errori nel calcolo del reddito (mancanza di motivazione puntuale); (c) beneficium excussionis (non sono stati toccati i beni sociali). Il Giudice Tributario accoglie la decadenza per mancanza di atto interruttivo nei 10 anni, annullando la cartella. Mario evita così l’espropriazione personale.

Caso 2 – Avviso notifica solo al socio, ma società attiva. Un socio unico di s.n.c. riceve un avviso di accertamento IRAP relativo all’anno 2019, che rimanda (per relationem) all’avviso societario. Tuttavia la s.n.c. è ancora attiva e non ha ricevuto l’atto. Il socio propone ricorso chiedendo l’annullamento per carenza di notifica (non è stato notificato alla società) e per motivazione illegittima per relationem . La CTP dichiara nullo l’avviso al socio per violazione delle norme sulla notifica e sulle modalità di motivazione, azzerando la pretesa.

Caso 3 – Società estinta, avviso entro 5 anni. Una società in accomandita semplice chiude i battenti e si estingue nel 2020. Nel 2023 l’Agenzia invia avvisi ad entrambi i soci (stabilendo utili imputati) e alla società (ormai inesistente). La società ovviamente non risponde. Il socio illimitato riceve la sua notifica e propone ricorso, eccependo che la società non esisteva più al momento dell’avviso. Il giudice di primo grado annulla l’avviso societario come nullo (soggetto inesistente) ma ritiene valido quello al socio (società estinta). In appello, l’Agenzia contestava la necessità di attendere i 5 anni previsti da D.Lgs.175/2014, ma la Cassazione (Cass. 24023/2025) conferma che l’avviso al socio è valido anche prima del quinquennio : l’immediata estinzione impone il trasferimento del debito. Il tribunale di merito dovrà allora valutare solo l’esistenza dei redditi contestati e non l’applicabilità dell’art.28/2014.

8. Conclusioni

In un procedimento di accertamento tributario verso una società di persone, la difesa immediata e strategica richiede la comprensione dei rapporti di responsabilità tra società e soci. Come debitore (società o socio), occorre agire subito contro l’avviso iniziale, sollevando tutte le possibili eccezioni giuridiche: vizi di notifica, motivazione, litisconsorzio, decorrenze dei termini, qualità personale del socio, etc. Se l’avviso diventa definitivo, la partita si sposta sulle cartelle e sulle fasi esecutive: in questa fase il socio può far valere l’intera gamma delle contestazioni di merito (ivi compreso il beneficio di preventiva escussione) attraverso il ricorso in Commissione Tributaria e/o opposizione all’esecuzione. Le pronunce più recenti della Corte di Cassazione hanno delineato princìpi importanti, dal riconoscimento dell’estensione degli effetti favorevoli ai soci (Cass. 23939/2025) alle regole sulla notifica al socio unico (Cass. 24023/2025) . In tutti i casi, la guida riporta gli strumenti operativi e le tabelle essenziali per orientarsi, oltre che le risposte alle domande pratiche più comuni.

Fonti normative e giurisprudenziali

Normativa italiana di riferimento: DPR 29 settembre 1973, n. 600 (artt. 20, 36, 43, 60); DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (artt. 56, 57); DPR 29 settembre 1973, n. 602 (art. 36); D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (artt. 14, 19, 47); D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 29 et seq. per l’IRAP); Cod. Civ. (artt. 2267, 2290, 2291, 2297, 2304, 2495); Legge 27 luglio 1947, n. 212 (Statuto del contribuente); D.Lgs. 30 dicembre 2014, n. 175 (art. 28).

Principali sentenze e pronunce aggiornate: Cass. civ., Sez. Un., 16 dic. 2020 n. 28709 (socio di s.n.c. impugna cartella, beneficium excussionis) ; Cass. ord. 27 ago. 2025 n. 23939 (atto a società estinta e nullità per inesistenza del soggetto) ; Cass. 27 ago. 2025 n. 24023 (società estinta e notifica al socio unico entro 5 anni) ; Cass. ord. 20 nov. 2023 n. 32120 (estensione agli ex soci di sentenza favorevole alla società) ; Cass. civ. 9 ago. 2016 n. 16713 (notifica alla società produce effetto anche sul socio) ; Cass. civ. 25 gen. 2021 ord. n. 1452 (società di persone: nullità del processo se mancato litisconsorzio) – Cass. 23 gen. 2020 n. 1504 (notifica avviso rettifica IVA anche ai soci); numerose ordinanze e sez. trib. Cass. 2021-2025 (es.: Cass. 8/8/2023 ord. n. 23497; Cass. 10/9/2025 n.24940; Cass. 27/8/2025 ord. n.23938) in materia di litisconsorzio e competenza.

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Ti stanno contestando ricavi, costi, IRAP, IVA, movimentazioni bancarie o compensi ai soci?
Temi che ora possano arrivare cartelle, pignoramenti, fermi amministrativi o richieste dirette ai soci?

È una situazione che colpisce migliaia di società di persone ogni anno.
E nella maggior parte dei casi l’accertamento fiscale è errato, sproporzionato o basato su presunzioni.

La buona notizia? Esistono strumenti immediati e legali per difendersi, e spesso è possibile ridurre drasticamente o annullare quanto richiesto.


Perché una Società di Persone Riceve un Avviso di Accertamento

Le contestazioni più comuni riguardano:

  • ricavi presunti o “non dichiarati”
  • incongruenze contabili o scostamenti IVA
  • irregolarità nelle fatture elettroniche
  • movimentazioni bancarie collegate ai soci
  • costi ritenuti non deducibili
  • errori o mancanza di documentazione
  • anomalie negli ISA
  • prelievi/versamenti non giustificati nei conti della società

Nelle SNC e SAS gli accertamenti sono “doppio colpo”:
prima colpiscono la società, poi i soci.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • iscrizione a ruolo del debito
  • arrivo della cartella esattoriale
  • pignoramento del conto della società e dei soci
  • fermo amministrativo dei mezzi
  • ipoteca sui beni dei soci
  • aggravio enorme di sanzioni e interessi
  • responsabilità personale e illimitata dei soci (nelle SNC quasi totale)

Ignorare l’accertamento significa esporre tutta la compagine societaria a gravi conseguenze.


Cosa Fare Subito per Difendersi (Azioni Immediate)

1. Bloccare immediatamente la riscossione

Con un avvocato tributarista puoi:

  • ottenere la sospensione degli effetti dell’accertamento
  • evitare iscrizioni a ruolo e pignoramenti
  • congelare ogni iniziativa dell’Agenzia Entrate-Riscossione
  • guadagnare tempo per preparare la difesa

La tempestività è fondamentale.


2. Analizzare l’atto per individuare errori e irregolarità

Gli accertamenti a società di persone sono spesso pieni di errori:

  • presunzioni non provate
  • calcoli IVA/IRAP sbagliati
  • contestazioni sui costi prive di motivazione
  • errori sul reddito imputato ai soci
  • violazioni del contraddittorio
  • mancanza di motivazione adeguata
  • atti notificati in modo scorretto

Questi vizi permettono spesso di annullare l’accertamento.


3. Contestare formalmente l’Avviso

Hai diverse opzioni:

  • istanza di autotutela
  • contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate
  • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Il ricorso blocca immediatamente la riscossione e ti permette di contestare nel merito tutto il contenuto dell’atto.


Come Difendersi a Lungo Termine

4. Proteggere i soci

Nelle società di persone i soci possono essere colpiti direttamente.
Una difesa efficace deve:

  • dimostrare l’errata imputazione dei redditi
  • limitare la responsabilità del socio (specialmente dell’accomandante nelle SAS)
  • evitare aggressioni ai beni personali
  • tutelare le quote e gli utili

La protezione dei soci è parte centrale della strategia.


5. Rinegoziare o rateizzare il debito (se dovuto)

Sono disponibili:

  • rateizzazioni fino a 120 rate
  • piani agevolati in caso di cartelle
  • definizioni agevolate e rottamazioni quando attive

L’obiettivo è evitare che la società (e i soci) vengano travolti dalla crisi finanziaria.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per difendere una società di persone serve un tributarista esperto sia in diritto fiscale che societario.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
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  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – elenchi Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È il professionista ideale per bloccare l’accertamento, difendere i soci e ridurre drasticamente il debito.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata dell’Avviso e delle contestazioni
  • sospensione urgente degli effetti dell’atto
  • ricorso per annullamento totale o parziale
  • difesa tecnica dei soci e protezione del patrimonio personale
  • trattativa per riduzione del debito
  • piani di rateizzazione sostenibili
  • tutela completa della società e della compagine familiare

Conclusione

Un Avviso di Accertamento a una società di persone non significa che dovrai pagare tutto ciò che il Fisco chiede.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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