Se la tua SNC (Società in Nome Collettivo) ha ricevuto un Avviso di Accertamento, è fondamentale intervenire subito.
Nelle SNC la responsabilità è illimitata e solidale, quindi l’Agenzia delle Entrate può rivolgersi sia alla società sia ai soci, mettendo a rischio il loro patrimonio personale.
Anche pochi giorni di ritardo possono trasformare una contestazione discutibile in una pretesa definitiva e difficile da annullare.
Perché una SNC riceve un Avviso di Accertamento
- irregolarità IVA o IRAP
- ricavi presunti non dichiarati
- costi ritenuti indeducibili
- incongruenze ISA e margini ritenuti antieconomici
- movimentazioni bancarie non giustificate
- controlli incrociati su fatture elettroniche, clienti, fornitori e dati digitali
- errori contabili o dichiarativi
- ricostruzioni induttive del reddito
Cosa fare subito
- non ignorare l’atto: i termini sono molto brevi
- far valutare subito l’accertamento da un tributarista esperto in società di persone
- verificare se l’atto è viziato, mal motivato o basato su presunzioni errate
- raccogliere documenti, estratti conto, bilanci e giustificativi
- evitare adesioni affrettate che possono aggravare la posizione dei soci
- attivare immediatamente gli strumenti difensivi:
- istanza di autotutela
- accertamento con adesione
- ricorso alla Commissione Tributaria
- richiesta di sospensiva dell’esecutività
- valutare i rischi economici diretti per ciascun socio
I rischi se non intervieni tempestivamente
- iscrizione a ruolo dell’intero importo contestato
- pignoramento dei conti personali dei soci
- aumento di sanzioni e interessi
- blocco dei rimborsi fiscali
- ipoteche e fermi amministrativi
- perdita di credibilità verso banche e fornitori
- rischio di crisi finanziaria personale oltre che aziendale
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha una notevole esperienza nella difesa fiscale di società di persone e nella tutela dei soci coinvolti in accertamenti complessi.
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Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire per:
- contestare l’accertamento e far ridurre o annullare la pretesa fiscale
- impedire responsabilità personali indebite a carico dei soci
- ottenere sospensioni e bloccare gli effetti immediati dell’atto
- proteggere patrimonio personale, rapporti bancari e continuità aziendale
- costruire una strategia difensiva efficace sia immediata sia nel lungo periodo
- prevenire pignoramenti e misure cautelari
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Nelle SNC non è l’accertamento a creare il danno, ma il ritardo nel reagire.
Agire oggi significa proteggere la società e i soci dal rischio di pesanti conseguenze economiche.
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Introduzione
L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta al contribuente maggiori imposte dovute (su IVA, IRES/IRPEF, IRAP, registro, ecc.). Per una società in nome collettivo (SNC), essendo soggetto di tipo trasparente, l’avviso viene emesso alla società, ma ha effetto anche sui soci, che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie . In particolare, l’art. 2291 c.c. stabilisce che “nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali” . Questo significa che l’atto notificato alla SNC obbliga i soci, ma per poter aggredire direttamente il patrimonio dei soci l’Agente della Riscossione deve emettere una successiva intimazione di pagamento indirizzata al socio come coobbligato .
In pratica, dopo l’avviso d’accertamento (divenuto definitivo per mancata impugnazione), l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invierà ai soci un’intimazione e/o cartella di pagamento. I soci non hanno bisogno che l’avviso di accertamento sia notificato ancora a loro per essere obbligati: come spiega la giurisprudenza, “il socio di una società di persone ha una coobbligazione solidale diretta” e “il debito della società si trasforma in debito del socio” . Tuttavia, per esercitare il diritto di difesa, al socio deve essere notificato un atto separato e successivo (intimazione/cartella): una cartella senza avviso autonomo è nulla .
A livello pratico, quando si riceve un avviso di accertamento a nome della SNC, è fondamentale reagire rapidamente. Di seguito, una guida passo-passo sia sul piano immediato (azioni da compiere entro giorni-settimane) sia su quello a lungo termine (ricorso giudiziale e strategie difensive).
Azioni difensive immediate
- Verifica formale dell’atto: Appena ricevuto l’avviso, controlla che rispetti i requisiti di legge (art. 7 L. 212/2000). Deve indicare le motivazioni (calcoli e presupposti imposte) e riportare la firma dell’ufficio. In mancanza di elementi essenziali o con motivazioni contraddittorie l’atto è nullo . Controlla scadenze e termini (l’avviso deve essere notificato entro il 5° anno dalla dichiarazione, o 7° se omessa ); verifica il luogo e modo di notifica (PEC, domiciliazione, ecc.) per escludere vizi procedurali.
- Raccolta documenti e dati: Analizza i periodi contestati e raccogli tutti i documenti contabili rilevanti (libri IVA, scritture contabili, registri fatture, dichiarazioni fiscali degli anni considerati). In contabilità semplificata o in perdita, bisogna focalizzarsi sulla documentazione di costi e ricavi effettivi. Se l’avviso contesta ricavi/utile, verifica prima di tutto se i soci hanno correttamente dichiarato ai fini IRPEF la propria quota di reddito di partecipazione (ai sensi dell’art. 5 TUIR, tassazione in trasparenza) .
- Contestazioni formali e rettifiche immediate: Se riscontri errori formali (p.es. calcoli sbagliati, aliquote errate, omesso criterio di calcolo), contatta subito l’ufficio verificatore (rif. art. 22 DPR 600/1973) per chiedere chiarimenti o rettifica. Se il disguido è evidente (es. grave errore di computo), si può presentare istanza di autotutela per far annullare l’avviso prima della scadenza del termine per il ricorso. Questa istanza – da inviare all’Agenzia – elenca i vizi evidenziati e chiede la rettifica o cancellazione dell’atto.
- Preparazione al contraddittorio preventivo: Dal 2019 in poi l’Ufficio dovrebbe aver convocato la SNC per il contraddittorio prima di inviare l’avviso (D.M. Economia 2023/24). Se non è stato svolto, potresti segnalare la violazione procedurale. In ogni caso, utilizza la fase amministrativa per presentare osservazioni scritte e documentazione. Ad esempio, se l’avviso contesta scontrini omessi o fatture non registrate, fornisci subito gli originali o copie elettroniche e spiega eventuali omissioni. L’obiettivo immediato è dimostrare già in sede amministrativa che l’imposta dovuta è inferiore o nulla (ad es. bilanci o dichiarazioni integrative).
- Calcolo delle sanzioni e interessi: Valuta fin da subito l’ammontare di sanzioni e interessi (artt. 13-14 D.Lgs. 471/97, art. 30 D.Lgs. 74/2000 per penali, 31.5% annuo o nuovo 18% per ritardato versamento IRPEF/IRES/IVA). Se decidi di non contestare alcuni importi, puoi scegliere di pagare volontariamente entro 60 giorni con sanzioni ridotte (ravvedimento operoso), riducendo così il contenzioso su punti minori.
- Gestione del debito: Se l’avviso comporta un debito significativo e non si intende ricorrere su tutti i punti, considera da subito la rateizzazione del debito (legge 24/2023) o le agevolazioni del caso (piani di rientro, definizioni agevolate, previsioni concordato-biennale per il debitore). Peraltro, l’art. 13 D.P.R. 602/1973 consente ai soci di richiedere direttamente (come solidali coobbligati) la rateazione delle somme iscritte a ruolo .
- Consultazione specialistica: Data la complessità, è consigliabile affidarsi a un consulente fiscale/avvocato tributarista sin dall’inizio. Un professionista valuterà se può convenire aderire all’accertamento (concordato fiscale), oppure preparare tempestivamente il ricorso tributario.
Tabella 1. Azioni difensive immediate vs. a lungo termine:
| Fase | Azioni immediate (entro 60 giorni) | Azioni a lungo termine (ricorso e oltre) |
|---|---|---|
| Formali | Verifica legittimità, motivazione e calcoli ; istanza di autotutela per vizi formali | Impugnazione giudiziale (CTP) entro 60 giorni ; valutazione delle sentenze applicabili |
| Documentali | Presentazione prove/documenti contabili, chiarimenti in contraddittorio | Produzione di nuova documentazione e testimonianze in giudizio; possibili perizie contabili |
| Strategiche | Rateizzazione o pagamento parziale con ravvedimento | Ricorso unitario da parte di società e soci (litisconsorzio necessario dopo 30.04.2024) ; definizioni agevolate (concordato preventivo, composizione negoziata) |
| Penale | Valutazione rischio reati (omessa dichiarazione IVA/IRPEF/IRAP) | Coordinazione con difesa penale (carattere eventuale); richieste cautelari in caso di sottoposizione a procedimento penale |
Contenzioso tributario: ricorso e difesa in giudizio
Il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Regionale (primo grado) è l’azione principale di difesa. Deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate o alla Riscossione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso . Dal 2022 la competenza territoriale è cambiata (al giudice stabilito dall’art. 11-ter c.p.c.), ma il termine resta fissato dall’art. 43 DPR 600/73.
- Chi deve ricorrere: La SNC e tutti i soci coobbligati (litisconsorzio necessario). Prima della recente riforma (D.Lgs. 12/2/2024, n. 13), spesso si ricorreva separatamente; ora, grazie alla modifica dell’art. 31 DPR 600/73, l’Agenzia deve notificare un unico avviso integrato a società e soci . Se ciò non avviene (es. due uffici competenti diversi), si può eccepire l’incompetenza dell’ufficio come vizio da decider parzialmente l’atto . Importante: la Cassazione (ord. 3954/2024) ha chiarito che un processo tributario in cui il socio impugna da solo l’avviso senza litisconsorzio è affetto da nullità assoluta “se manca il contraddittorio con tutti i soci necessari” . Questo conferma che la difesa deve muoversi unitariamente.
- Contenuto del ricorso: Il ricorso deve elencare tutti i vizi di legittimità e di merito dell’avviso: violazione della motivazione (art. 7 L.212/2000), difetti nel calcolo del reddito/IRES/IVA/IRAP, interpretazioni errate di norme fiscali, tardività o decadenza. Per esempio, la giurisprudenza afferma che l’avviso soddisfa la motivazione se consente di conoscere con esattezza la pretesa; al contrario è nullo se motivazioni contraddittorie rendono oscura la richiesta. Si possono sollevare eccezioni come il difetto di contraddittorio con la società (se notificato solo al socio) o la nullità dell’intimazione di pagamento (che deve essere successiva e autonoma) .
- Prove e documenti in giudizio: In giudizio è possibile produrre documenti nuovi e chiedere l’escussione di testimoni (ad esempio fornitori o commercialisti) se utili a dimostrare la realtà economica della SNC. Soprattutto, se l’Agenzia ha proceduto in via induttiva (per studi di settore, ISA, accertamento analitico-induttivo), il contribuente può contestare i coefficienti o la mancanza di presupposti oggettivi. Una strategia comune è evidenziare che, in semplificata, la contabilità è ritenuta attendibile salvo prova contraria, e quindi l’onere probatorio di eventuali maggiori ricavi spetta all’Amministrazione fiscale .
- Sospensione e impugnazioni successive: Per ottenere la sospensione dell’esecuzione del debito si può chiedere al giudice tributario (art. 47, T.U. tributario) di sospendere il pagamento, dimostrando “grave pregiudizio irreparabile”. Se il primo grado è negativo, si può proporre appello alla CTR e, eventualmente, ricorso in Cassazione (soprattutto sulle questioni di diritto, come competenza degli uffici o nullità processuali).
- Sentenze chiave: Numerose pronunce confermano i principi di base: Cass. 16713/2016 ha ribadito che per le società di persone “la notifica di un atto impositivo alla società può sprigionare effetti anche nei confronti del socio” senza necessità di nuova notifica . Le Sezioni Unite Cass., n. 1443/2013, hanno stabilito che la caducazione della società non estingue i debiti: i soci sono “successori” della società e rispondono dei debiti sociali (anche tributari) . In particolare, Cass. 31904/2021 ha confermato che se la società fallisce o è cancellata i soci rispondono nei limiti degli utili incassati (onus probatorio su di loro) ; mentre ord. 23341/2024 ha precisato che anche le sanzioni tributarie (moratorie, sanzioni) si trasmettono ai soci, essendo il debito trasferito «lo stesso debito sociale» . La Cassazione ha infine chiarito che la respons. del socio è soggetta alla stessa prescrizione decennale del debito sociale: se dal termine dell’avviso o della cartella alla società sono passati oltre 10 anni, il socio può eccepire la decadenza .
Tabella 2. Principali riferimenti giurisprudenziali (a titolo esemplificativo):
| Sentenza (C. Cass.) | Oggetto | Principio affermato |
|---|---|---|
| 16713/2016 (24.11.2016) | Avviso a SNC, notifica ai soci | Non serve notificare ai soci perché “la responsabilità del socio è illimitata e confusa con quella della società”. L’avviso alla società produce effetti anche per il socio. |
| 3954/2024 (13.2.2024) | Ricorso proposto da socio | Dichiarato nullo l’intero processo se il socio impugna senza aver integrato il contraddittorio con tutti i soci; il ricorso del socio deve svolgersi in contraddittorio con società e soci. |
| SU 1443/2013 | Cancellazione società | I soci diventano successori della società: i crediti sociali possono essere avanzati contro di essi (prolungamento del debito; presupposto per il 2495 c.c. aggiornato). |
| 31904/2021 | Società fallita/cancellata – utili non percepiti | Al socio spetta dimostrare di non aver incassato utili o di aver ricevuto beni per importi inferiori alle obbligazioni sociali; la responsabilità intra vires grava sul socio a prescindere dall’avere utili. |
| 23341/2024 | Cancellazione – sanzioni | I soci possono rispondere anche delle sanzioni tributarie, poiché il debito trasferito è lo stesso debito sociale e mantiene tutti i suoi elementi impositivi. |
| SU 1443/2013 e ord. Cass. | Notifica cartella a socio | L’atto notificato al socio deve essere distinto e successivo all’avviso alla società; la cartella di pagamento è nulla se non preceduta da un proprio atto impositivo (intimazione) al socio . |
| 6070/2013 (Sez. Unite) | Cancellazione impresa | L’estinzione della società non estingue i debiti: i soci restano coobbligati in base a quanto riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.). |
Aspetti penal-tributari
Spesso l’avviso di accertamento deriva da comportamenti che possono configurare reati fiscali. È dunque opportuno considerare anche il rischio penale:
- Reati dichiarativi: Per le SNC valgono le regole della trasparenza fiscale. In pratica, la SNC non è soggetto IRES autonomo, quindi la mancata presentazione della dichiarazione IRES della società non costituisce reato penale (art. 5 D.Lgs. 74/2000), come confermato dalla giurisprudenza . I redditi della società sono imputati ai soci (art. 5 TUIR) e sono loro i soggetti obbligati a dichiarare ed eventualmente pagare l’IRPEF. Diversa la situazione per l’IVA e l’IRAP: in questi casi la società, pur essendo “trasparente” ai fini IRPEF, conserva soggettività propria ai fini IVA/IRAP e risponde come persona giuridica. Se l’avviso di accertamento riguarda IVA o IRAP evasa, si deve verificare se sussistono gli estremi del reato (ad es. omesso versamento IVA oltre 50.000€ nell’anno per art. 10-bis D.Lgs. 74/2000; omesso versamento IRAP non è inquadrato come reato specifico ).
- Ruolo del socio: In tema penale, la giurisprudenza ha affermato che il socio di SNC non è un “sostituto d’imposta” e non può essere punito per reato di omessa dichiarazione della società . Tuttavia, un socio che abbia effettivamente agito come amministratore di fatto o rappresentante legale può rispondere di reati tributari commessi in nome e per conto della società (ex art. 5, 4, 8 D.Lgs. 74/2000). Quindi, qualora nell’avviso emergano elementi di falsità delle scritture, omissione della contabilità o frode, va valutato il profilo penale (es. dichiarazione infedele, emissione di fatture inesistenti, ecc.). Se il valore della materia (ad esempio IVA evasa) eccede le soglie di punibilità, le singole irregolarità possono portare a procedimenti penali.
Tabella 3. Rischi penali collegati all’avviso di accertamento:
| Fatto contestato nell’avviso | Possibile reato fiscale | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Omessa dichiarazione IRES (società) | Non reato – i redditi di SNC sono tassati in capo ai soci | – (Cass. Milano 6735/2016) |
| Omessa dichiarazione IRPEF (soci) | Reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) | – (soggetti sono i soci) |
| Omessa contabilizzazione o versamento IVA | Omesso versamento IVA (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000) | Soglia €50.000 (ridotta a €30.000 per infedele) |
| Dichiarazione IVA infedele, false fatture | Dichiarazione infedele IVA (art. 4) o emissione fatture false (art. 8 D.Lgs. 74/2000) | – |
| Omessa presentazione dichiarazione IRAP | Non reato fiscale (art. 5 D.Lgs. 74/2000 riguarda solo IRES, IVA) | Cass. pen. 12180/2016 |
| Altro (spese non documentate, contr. esteri) | Possibile peculato o impiego fondi illeciti se gli importi sono stati distratti dall’azienda | Cod. penale e finanziaria |
In tutti i casi, se sorgono contestazioni penali o gravi sospetti, è fondamentale una difesa legale specialistica: spesso è consigliabile coordinare la difesa tributaria con quella penale. Inoltre, la definizione amichevole dell’accertamento (ad esempio tramite una transazione fiscale) in genere riduce o elimina le possibili conseguenze penali.
Casi particolari e simulazioni pratiche
- SNC in contabilità semplificata: In regime semplificato i vincoli contabili sono minori, ma il fisco può comunque procedere con accertamenti induttivi (ad es. reddito minimo presunto). Tuttavia, il contribuente può evidenziare in giudizio che i ricavi effettivamente registrati derivano da operazioni reali, mentre l’ufficio deve provare l’inesistenza di transazioni. Ad esempio, se l’avviso aumenta i ricavi in base ad analisi di consumi o rapporti bancari, il contribuente potrà confrontare movimenti contabili con il volume d’affari dichiarato.
- SNC in perdita: Se la società ha avuto perdite fiscali, non ci saranno imposte da recuperare sull’IRPEF/IRES, ma l’accertamento può comunque riguardare imposte indirette (IVA non versata, IRAP). Se l’avviso contesta presunti costi non dedotti, in realtà questi non generano debito se il reddito è negativo; tuttavia, le eventuali sanzioni o interessi sul valore conteso restano. In pratica, la difesa deve documentare la perdita (bilancio, dichiarazioni integrative) per scongiurare ipotesi di utili non dichiarati.
- SNC a conduzione familiare (azienda familiare): Quando la SNC è gestita da un nucleo familiare (es. coniuge o figli come collaboratori), esistono regole speciali. In tali casi, parte degli utili può essere fiscalmente attribuita al coniuge o ai collaboratori secondo percentuali forfettarie (15%, con aliquota sostitutiva) o 50% (per aziende coniugali non societarie) . Sebbene riguarda più l’aspetto dichiarativo, in sede di accertamento si dovrebbe tenere conto di questa ripartizione: il contribuente può eccepire che l’utile reddituale di pertinenza dei soci familiari è minore, riducendo l’imponibile complessivo. Ad esempio, se l’avviso assume che il socio unico si sia appropriato dell’intero profitto, si può invece dimostrare la percentuale fiscalmente attribuita ai familiari. Simulazione: Una SNC “Mario e Luigi Snc” (2 soci, 50-50) riceve un avviso che rettifica il reddito d’impresa IRPEF a loro imputabile. Immediatamente, Mario e Luigi si rivolgono al loro commercialista, che rivede la contabilità. Scoprono che l’Agenzia ha sovrastimato le vendite dell’anno 2022 di € 20.000. Nei 60 giorni utili (art. 43 DPR 600/1973), presentano all’Ufficio documenti bancari e fatture che dimostrano il valore esatto delle vendite, e chiedono l’annullamento dell’avviso. In parallelo, preparano un ricorso tributario congiunto indicando il calcolo corretto e invocano mancanza di motivazione adeguata.* Questo caso illustra l’importanza di agire subito: la corretta compilazione delle prove e la tempestiva notificazione di ricorso possono far fallire le contestazioni prima ancora della sentenza.
Domande e risposte (FAQ)
- Cosa fare subito dopo aver ricevuto l’avviso? Innanzitutto non pagare d’impulso l’intero importo contestato. Invia entro 60 giorni un ricorso motivato (con l’ausilio di un tributarista) . Contemporaneamente si possono preparare istanze di autotutela o documenti integrativi in contraddittorio per cercare di ridurre l’importo. Assicurarsi di rispettare il termine di 60 giorni (dal ricevimento) altrimenti l’avviso diventa definitivo.
- Entro quanto tempo va impugnato l’avviso? La legge stabilisce 60 giorni dalla notifica (tramite PEC, raccomandata o consegna personale) per proporre ricorso tributario. Il decorso di tale termine è fatale: trascorso il termine, l’atto diventa definitivo e i soci diventano coobbligati.
- Devo notificare il ricorso anche agli altri soci? Sì. Nelle società di persone esiste litisconsorzio necessario: tutti i soci coobbligati vanno citati. In caso contrario (socio impugna da solo), la Cassazione ha dichiarato nullo il processo . Dall’aprile 2024 questa esigenza è peraltro superata poiché l’avviso di accertamento deve essere unificato (D.Lgs. 13/2024) .
- E se l’avviso è stato notificato prima del 30.4.2024 da uffici diversi? Prima di quella data era comune avere notifiche separate a società e soci con competenze territoriali differenti. In tal caso, nei 60 giorni di ricorso il contribuente può far valere l’incompetenza di uno degli uffici (violazione art. 7-bis L. 212/2000) .
- Come funziona la responsabilità del socio? Il socio risponde come debitore principale del debito tributario (art. 2267 e 2291 c.c.) . Non serve perciò una notifica dell’avviso direttamente a lui per essere obbligato; dopo la definitività dell’avviso, riceverà cartella di pagamento come coobbligato (che può impugnare). Dal punto di vista della difesa, il socio può eccepire in quello stesso giudizio tutte le vizi dell’avviso, non solo quelli notificatigli (Cass. 16713/2016 ).
- Quanto dura la prescrizione del debito? Dieci anni : la Cassazione ha confermato che il termine prescrizionale è lo stesso della società. Se sono passati più di 10 anni dalla notifica dell’avviso (o della cartella) senza azioni valide da parte dell’Erario, il debito è prescritto.
- Che succede se la società è già chiusa o cancellata? I debiti non si estinguono con la cancellazione dal Registro imprese: i soci (anche se non più nel libro soci) possono essere chiamati a rispondere per lo stesso debito sociale . In pratica, dopo la chiusura l’Agenzia potrà emettere un atto impositivo contro i soci, che rimangono coobbligati (entro un anno dalla cancellazione, secondo art. 2495 c.c. aggiornato).
- Cosa succede se un socio non ha mai percepito utili? La responsabilità non dipende dagli utili incassati. La Corte ha ribadito che “la responsabilità intra vires riguarda l’onere di pagamento e non la legittimazione”: pertanto il socio è obbligato anche se non ha mai preso utili . Tuttavia, alcuni orientamenti consentono al socio di provare di aver ricevuto in natura o denaro meno degli utili accertati (e.g. Cass. 31904/2021). In ogni caso, l’onere di provare la non percezione di utili grava sul socio.
- Posso chiedere una rateizzazione (rottamazione) del debito? Sì. I soci, in qualità di coobbligati, possono richiedere la rateazione anche per i debiti erariali (art. 19 D.L. 187/2010, art. 13 D.P.R. 602/1973). Inoltre, sono applicabili le disposizioni generali di dilazione delle somme a ruolo in caso di difficoltà economica (Legge 146/2014 e ss.mm.ii.), comprese le misure emergenziali sul caro bollette. L’esame del bilancio può dimostrare la perdurante attività della SNC, e l’azienda può proporre piani di rientro personalizzati (anche ex art. 48 D. Lgs. 472/97).
- Qual è il ruolo dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione? Dopo la definizione dell’avviso, il ruolo esattoriale (cartella di pagamento) viene emesso da Agenzia Riscossione. In caso di contestazione del socio, la Cassazione riconosce che il socio può impugnare la intimazione di pagamento (atto endoprocedimentale del riscossore) che basa la cartella . L’eventuale sentenza daccoglimento in fase tributaria vale anche nei confronti degli atti successivi emessi dal concessionario (Cass. 1443/2013 sulle cartelle).
Conclusioni
La difesa contro un avviso di accertamento indirizzato a una SNC richiede un’azione immediata e coordinata: agire entro i 60 giorni previsti dalla legge , coinvolgere tempestivamente tutti i soci coobbligati, preparare una strategia fondata sulle normative (art. 43 DPR 600/73, art. 2291 c.c., statuto del contribuente, ecc.) e sulla giurisprudenza più recente . L’obiettivo è annullare o ridurre l’atto in prima istanza, oppure ottenere la sospensione del pagamento in attesa del giudizio. Contemporaneamente, si deve considerare l’impatto sul piano finanziario (rateizzazioni, piani di rientro) e penale (consulenza legale penale). Grazie anche alle novità normative (contraddittorio, unificazione degli atti alle società di persone dal 30/04/2024 ), il contribuente ha strumenti migliori per un approccio difensivo efficace.
Simulazione Pratica: Una società “Alfa & Beta Snc” con due soci riceve un avviso per maggiori IVA (anno 2022). Verificano subito i registri fiscali: l’Agenzia ha conteggiato €15.000 di ricavi in più basandosi su presunti scontrini non emessi. I soci preparano entro i 60 giorni un’esposizione dettagliata con fatture e conti bancari, evidenziando che i ricavi effettivi erano inferiori. Presentano ricorso per motivare l’errore. In contemporanea chiedono un incontro in contraddittorio per mostrare la documentazione. Nel frattempo, versano gli interessi calcolati su €15.000 (ai sensi di ravvedimento) riducendo l’importo contestato a sanzioni minime. Grazie ai documenti forniti, l’Ufficio ravvisa una svista e rettifica l’avviso in autotutela, riconoscendo una base imponibile più bassa. Questo esempio illustra come analisi puntuale e tempestività possano portare a soluzioni rapide.
Normativa e prassi di riferimento
- D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 43 (“Termine per l’accertamento”) , art. 38 (responsabilità sociosocietà) e art. 2304 c.c. (scarico prima patrimonio sociale) – fissa i termini di notifica (decadenza 5°/7° anno) e le regole di competenza.
- D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (IVA): art. 2-5 su liquidazione e deducibilità IVA; art. 54-62 sul contenzioso.
- D.Lgs. 22/12/1986 n. 917 (TUIR), art. 5 (tassazione per trasparenza delle società di persone), art. 38 (redditi delle società), art. 43 (accertamento con adesione).
- Codice Civile, art. 2267 (responsabilità soci che hanno agito per la società) , art. 2291 (responsabilità illimitata e solidale dei soci di SNC) , art. 2495 (continuazione obbligazioni dopo cancellazione).
- Legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6-7 (obbligo di motivazione degli atti tributari) e art. 7-bis (competenza territoriale nel contenzioso).
- D.Lgs. 19/06/1997 n. 218, art. 4 (accertamento con adesione, effetti sui soci in un unico atto).
- D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 19 (IRAP: definizione e accertamento della base imponibile).
- D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, art. 47 (ricorso tributario, sospensione degli atti).
- D.Lgs. 10/03/2000 n. 74 (reati tributari), artt. 4-5-8 (delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e false fatture IVA) , art. 10-bis (omesso versamento IVA).
- Legge 11/01/2018 n. 3 e D.L. 118/2021 (crisi d’impresa) – tutela e composizione della crisi d’impresa.
- D.Lgs. 13/02/2024 n. 13, art. 1 (riforma dell’accertamento tributario, contraddittorio, adesione al PVC) – in vigore dal 30/4/2024 , ha unificato le competenze per le società di persone .
- D.M. Economia 24 aprile 2024 – elenco atti esclusi dal contraddittorio preventivo.
Giurisprudenza tributaria e civile rilevante
- Cassazione Civile (Trib.) 24 novembre 2016, n. 16713 – La notifica dell’avviso di accertamento alla SNC equivale, per prescrizione e obbligo di pagamento, a notifica ai soci (debito trasformatosi in obbligazione dei soci).
- Cassazione Civile (Trib.) 13 febbraio 2024, n. 3954 – Nullità dell’impugnazione promossa dal solo socio senza contraddittorio con gli altri soci (litisconsorzio necessario).
- Cassazione Civile Sezioni Unite 7 giugno 2013, n. 1443 – La cancellazione della società non estingue i debiti: il socio è “successore” e responsabile dei debiti sociali (da notificare entro un anno dalla cancellazione).
- Cassazione Civile 5 novembre 2021, n. 31904 – In caso di società estinta, i soci sono coobbligati per i debiti pregressi e possono liberarsi solo dimostrando di non aver ricevuto utili o di averli ricevuti per minor importo.
- Cassazione Civile 24 gennaio 2024, n. 23341 – I soci di società cancellata rispondono anche delle sanzioni tributarie; il debito trasferito è lo stesso debito sociale .
- Cassazione Penale (Trib.) 14 giugno 2016, Trib. Milano – Nessun delitto di omessa dichiarazione IRES per SNC in regime di trasparenza (i soci sono i soggetti obbligati) ; l’omessa IRAP non è reato .
- Commissioni Tributarie: varie pronunce su competenza territoriale, litisconsorzio e motivazione degli atti (es. CTP Bari 2022, CTP Milano 2023, v. anche la guida dell’Agenzia delle Entrate “Come impugnare un accertamento fiscale”).
La tua SNC (Società in Nome Collettivo) ha ricevuto un Avviso di Accertamento dall’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua SNC (Società in Nome Collettivo) ha ricevuto un Avviso di Accertamento dall’Agenzia delle Entrate?
Stanno contestando ricavi non dichiarati, costi indeducibili, movimenti bancari sospetti o incongruenze IVA/IRAP?
Temi che l’accertamento possa colpire la società e i soci, mettendo a rischio i patrimoni personali?
Le SNC sono tra le forme societarie più esposte agli accertamenti fiscali, perché i soci rispondono illimitatamente e solidalmente.
La buona notizia? Hai strumenti immediati e legali per difenderti, e in molti casi è possibile ridurre o annullare la pretesa del Fisco.
Perché una SNC Riceve un Avviso di Accertamento
Le contestazioni più comuni includono:
- ricavi presunti non dichiarati
- incongruenze tra fatture elettroniche, corrispettivi e contabilità
- prelievi e versamenti non giustificati nei conti aziendali
- costi considerati non inerenti o non documentati
- scostamenti dagli ISA
- errori nella dichiarazione IVA, IRAP o redditi
- presunti rapporti con fornitori a rischio
- ricostruzioni arbitrarie dei margini e del volume d’affari
Molte contestazioni sono basate su presunzioni, quindi impugnabili.
I Rischi se Non Intervieni Subito
Una SNC che non reagisce immediatamente rischia:
- iscrizione a ruolo del debito
- pignoramento del conto aziendale
- fermi amministrativi sui mezzi
- aggressione dei beni personali dei soci
- cartelle esattoriali parallele ai soci
- aumento esponenziale di sanzioni e interessi
- seri problemi nella continuità aziendale
Nelle SNC, i soci rispondono con il proprio patrimonio: non intervenire è pericolosissimo.
Cosa Fare Subito per Difendersi (Azioni Immediate)
1. Bloccare immediatamente la riscossione
Con l’aiuto di un avvocato tributarista puoi:
- chiedere la sospensione dell’atto
- evitare che l’accertamento diventi definitivo
- impedire iscrizioni a ruolo e pignoramenti
- proteggere liquidità e operatività della società
Questo è il primo passo fondamentale.
2. Analizzare l’Avviso e individuare errori e irregolarità
Gli accertamenti alle SNC sono spesso pieni di vizi:
- motivazione insufficiente o contraddittoria
- addebiti duplicati
- costi contestati in modo arbitrario
- ricavi ricostruiti senza prove
- errori nei calcoli IVA, IRAP o reddito imputato ai soci
- violazione del contraddittorio
- notifica irregolare
Questi errori permettono spesso di annullare l’accertamento totalmente o parzialmente.
3. Contestare formalmente l’atto
Le principali vie di difesa sono:
- istanza di autotutela
- contraddittorio preventivo
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Il ricorso blocca la riscossione e ti permette di contestare nel merito tutta la ricostruzione del Fisco.
Come Difendersi a Lungo Termine
4. Proteggere i soci da responsabilità illimitate
La strategia deve tutelare:
- i beni personali dei soci
- la corretta imputazione dei redditi pro-quota
- l’assenza di responsabilità soggettiva in caso di errori amministrativi
- la separazione tra patrimonio aziendale e personale
Una difesa tecnica evita che l’accertamento diventi un attacco diretto ai soci.
5. Rinegoziare o rateizzare eventuali importi (se restano dovuti)
Possibili soluzioni:
- rateizzazioni fino a 120 rate
- definizioni agevolate e rottamazioni quando attive
- piani di rientro sostenibili per salvare la continuità aziendale
- accordi con fornitori e banche per evitare crisi di liquidità
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per difendere una SNC serve un professionista esperto in diritto tributario e societario.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e bancario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare l’accertamento, difendere soci e azienda e ridurre drasticamente le somme richieste.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi tecnica dell’accertamento
- sospensione immediata degli effetti dell’atto
- ricorso per annullamento totale o parziale
- difesa dei soci contro responsabilità personali
- trattative per riduzione del debito
- rateizzazioni sostenibili
- protezione della continuità aziendale
Conclusione
Un Avviso di Accertamento a una SNC non significa automaticamente dover pagare tutto ciò che il Fisco chiede.
Con una strategia tempestiva, tecnica e perfettamente legale puoi:
- bloccare subito gli effetti dell’atto,
- contestare errori e presunzioni infondate,
- proteggere i soci e i loro beni personali,
- garantire la continuità della società.
Agisci ora: i termini per difenderti sono molto brevi.
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