Avviso Di Accertamento A S.a.s.: Come Difendersi Subito E Nel Lungo Periodo

Se la tua S.a.s. (Società in Accomandita Semplice) ha ricevuto un Avviso di Accertamento, è fondamentale intervenire immediatamente.
Nelle S.a.s. la responsabilità è distinta:

  • i soci accomandatari rispondono illimitatamente e personalmente,
  • i soci accomandanti sono responsabili nei limiti del conferimento, ma possono essere coinvolti indirettamente.

Per questo un’accusa fiscale alla S.a.s. può avere conseguenze molto serie sul patrimonio personale dei soci, oltre che sull’attività.

Perché una S.a.s. riceve un Avviso di Accertamento

  • presunti ricavi non dichiarati o costi indeducibili
  • irregolarità IVA o omessa fatturazione
  • anomalie ISA o margini considerati antieconomici
  • movimentazioni bancarie non giustificate
  • scostamenti tra bilanci, contabilità e dichiarazioni
  • controlli incrociati su fatture elettroniche e banche
  • errori del commercialista o irregolarità contabili

Cosa fare subito

  • non ignorare l’atto: i termini per reagire sono stretti e tassativi
  • far esaminare l’accertamento da un tributarista esperto in società di persone
  • verificare se l’avviso è viziato, immotivato o basato su presunzioni errate
  • raccogliere bilanci, estratti conto, giustificativi e documentazione di supporto
  • evitare adesioni affrettate che possono aumentare la responsabilità dei soci
  • attivare subito gli strumenti difensivi:
    • istanza di autotutela
    • accertamento con adesione
    • ricorso alla Commissione Tributaria
    • richiesta di sospensione dell’esecutività
  • valutare attentamente gli effetti dell’accertamento su accomandatari e accomandanti

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • iscrizione a ruolo delle somme accertate
  • pignoramento dei conti dei soci accomandatari
  • responsabilità patrimoniale indiretta per i soci accomandanti
  • aumento di sanzioni e interessi
  • fermi amministrativi, ipoteche e misure cautelari
  • peggioramento dei rapporti bancari e del rating creditizio
  • rischio di blocco dell’attività e crisi aziendale

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, ha maturato una lunga esperienza nella difesa fiscale delle S.a.s., con particolare attenzione alla tutela di accomandatari e accomandanti.
Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti altamente specializzati.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • contestare l’accertamento e far valere errori dell’Agenzia
  • ridurre o annullare la pretesa fiscale
  • proteggere i soci accomandatari da responsabilità personali eccessive
  • tutelare i soci accomandanti nei limiti di legge
  • ottenere sospensive e bloccare l’esecutività dell’atto
  • costruire una strategia difensiva efficace sia nell’immediato sia nel lungo periodo

Agisci ora

Le S.a.s. non entrano in crisi per un accertamento, ma per il ritardo con cui reagiscono.
Agire subito significa proteggere la società, i soci e il loro patrimonio personale.

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Introduzione

L’avviso di accertamento è un atto amministrativo motivato con cui l’Agenzia delle Entrate (spesso coadiuvata da Guardia di Finanza) rettifica i redditi o altri dati dichiarati dal contribuente, ricalcolando imposte, sanzioni e interessi dovuti . Nel caso di società di persone – e quindi anche della S.a.s. (società in accomandita semplice) – il reddito accertato non viene pagato direttamente dalla società (che per i redditi risulta trasparente ai fini IRPEF), ma è imputato pro quota ai soci secondo l’art. 5 del TUIR . Ciò significa che un avviso di accertamento indirizzato alla società coinvolge direttamente tutti i soci: i maggiori redditi dell’impresa vengono trasferiti nei redditi personali dei soci, che dovranno versarne l’IRPEF . Se la società non paga le somme contestate, risponderanno pro quota con il proprio patrimonio i soci accomandatari (a responsabilità illimitata), mentre i soci accomandanti rispondono solo entro il capitale conferito, salvo casi di “ingerimento” nella gestione .

Di conseguenza, quando la S.a.s. riceve un avviso di accertamento, è fondamentale agire con tempestività per tutelare sia la società sia ciascun socio. Nel seguito illustreremo in dettaglio: i principi generali (trasparenza fiscale, tipi di accertamento, responsabilità dei soci), i termini e le scadenze (notifica, decadenze, impugnazione), gli strumenti difensivi – sia amministrativi che giudiziari – (contraddittorio in sede di verifica, accertamento con adesione, autotutela, contenzioso tributario, ecc.), i profili penali e patrimoniali connessi. Sono inclusi esempi pratici, tabelle riepilogative e una sezione Domande e Risposte sulle questioni più frequenti dal punto di vista del contribuente (S.a.s. e soci). Lo stile è tecnico-giuridico ma divulgativo, adatto a professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) e imprenditori, con fonti normative (codici, leggi, D.P.R.) e giurisprudenziali aggiornate (Cassazione, Commissioni tributarie, Agenzia). Tutte le fonti citate sono elencate in fondo alla guida.

1. Caratteristiche fiscali della S.a.s. e responsabilità dei soci

La S.a.s. è una società di persone disciplinata dal codice civile (artt. 2312-2324 c.c.), costituita da almeno un socio accomandatario (amministratore, responsabilità illimitata) e uno o più soci accomandanti (responsabilità limitata al conferimento). In ambito fiscale, una S.a.s. segue il regime di trasparenza fiscale: essa è soggetto dichiarativo (deve tenere scritture contabili e presentare dichiarazioni, per IVA, IRAP e per imputare i redditi), ma non paga l’IRPEF sui profitti generati. In base all’art. 5 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), ogni anno i redditi (o le perdite) dell’impresa sono attribuiti direttamente ai soci in proporzione alla loro quota . Ad esempio, se una S.a.s. genera un reddito imponibile di 100.000 € e i soci sono due al 50%, ciascun socio dovrà dichiarare 50.000 € in più nella propria IRPEF . Restano a carico della società solo le imposte proprie: innanzitutto l’IVA, che la società incassa e versa come normalissimo contribuente impresa; in secondo luogo l’IRAP, imposta locale calcolata sulla produzione (che grava in concreto sull’attività dell’impresa). In sintesi, il reddito d’impresa è imputato ai soci (tassazione IRPEF), mentre l’IVA e l’IRAP sono dovute direttamente dalla società stessa.

Scritture contabili e dichiarazioni: una S.a.s. commerciale è obbligata alla tenuta completa della contabilità (libri contabili, registri IVA, libro cespiti, ecc.) e alla presentazione annuale delle dichiarazioni IVA, dei redditi (modello Redditi SP) e IRAP . Le società semplici (ad es. S.a.s. di natura civile/gestione patrimoniale) hanno obblighi più snelli, ma anche esse compilano dichiarazioni dei redditi per attribuire redditi catastali, finanziari, ecc. ai soci . In pratica, la società (anche se non paga IRPEF) deve tenere registrazioni idonee a giustificare i redditi imputati: in caso contrario, il Fisco può procedere a controlli in sede di accertamento analitico o induttivo (vedi dopo).

Trasparenza e litisconsorzio necessario: per effetto della trasparenza fiscale, un unico atto di accertamento colpisce “unitariamente” la società e i soci . La giurisprudenza consolidata (tra cui le Sezioni Unite della Cassazione n. 14815/2008) afferma che in tali casi c’è un litisconsorzio necessario originario: la stessa base imponibile comune viene impugnata contemporaneamente per società e soci, e la decisione non può essere resa solo su alcuni di essi . In pratica, società e tutti i soci (o almeno quelli titolari di quota rilevante) devono partecipare con un unico ricorso: non avrebbe senso, ad esempio, annullare l’avviso per la società ma non per i soci, o viceversa . Se uno solo dei soci impugna l’avviso senza coinvolgere gli altri, il giudice tributario dovrebbe integrare il contraddittorio; in mancanza, la sentenza è viziata per violazione del litisconsorzio . Dal 2024 il processo tributario è stato unificato presso i nuovi Tribunali tributari regionali, semplificando le notifiche (in passato a volte un ufficio non notificava tutti i soci) .

Responsabilità dei soci: per le obbligazioni tributarie dell’impresa (IVA, IRAP, IRES delle società di capitali etc.), la legge prevede che i soci accomandatari rispondano illimitatamente e solidalmente con il loro patrimonio personale, mentre i soci accomandanti rispondono solo nei limiti del capitale conferito (c.c. art. 2313) . In concreto, un accertamento Iva/IRAP indirizzato alla S.a.s. grava di principio sulla società e, in caso di mancato pagamento, può essere riscossa nei confronti di ciascun accomandatario (e di ogni accomandante solo sino alla sua quota conferita) . La Cassazione n. 13565/2021 ha ribadito che l’accomandante, se non si è mai occupato della gestione, non è chiamato in giudizio per le imposte “sociali” (tra cui l’IVA) . Ciò conferma che, per imposte che gravano sulla società stessa, le notifiche devono avvenire nei confronti degli accomandatari (o almeno che la responsabilità personale degli accomandanti è esclusa in mancanza di ingerenza amministrativa) .

D’altra parte, per i redditi trasparenti imputati ai soci, la disciplina è diversa: quando la società ottiene un maggior reddito per trasparenza, i soci — anche accomandanti — vedono aumentare il proprio reddito IRPEF personale. La Cassazione ha chiarito che il socio, pur non gestore, risponde delle imposte evase sulla sua quota e subisce le sanzioni per infedele dichiarazione, perché gli era (o doveva essere) possibile verificare la reale entità degli utili societari . In sintesi: il socio accomandante non risponde dell’IVA o di altre imposte “sociali” non versate (a meno che non abbia violato divieti di amministrazione ), ma risponde delle imposte proprie determinate per trasparenza (e delle relative sanzioni) .

Aspetti di responsabilitàSocietà di persone (S.n.c., S.a.s.)
Tassa IRES (società)Non applicabile (redditi trasparenti).
Tassa IRPEF (soci)Soci pagano IRPEF sui redditi imputati (art.5 TUIR) .
IVA / IRAP / altre imposte socialiVersate dalla società; soci accomandatari rispondono illimitatamente; soci accomandanti solo per il capitale se era stata inserita la loro ragione sociale .
Responsabilità sanzioniSoci (anche accomandanti) rispondono delle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione su redditi imputati .

2. Tipologie di accertamento fiscale

L’Agenzia delle Entrate dispone di vari metodi per rettificare i redditi e calcolare l’imposta dovuta. In estrema sintesi:

  • Accertamento analitico (contabile): l’ufficio confronta i dati delle dichiarazioni con la contabilità dell’azienda. Se trova voci mancanti o errori (ad es. costi non dedotti o ricavi omessi nei registri), rettifica il reddito sulla base dei dati contabili emersi. L’accertamento analitico può colpire redditi da impresa, lavoro autonomo, ecc., in base agli art. 36, 37 e segg. del D.P.R. 600/1973. Anche in S.a.s. l’ufficio esamina libri e registri contabili e può aumentare il reddito d’impresa, imputando poi la maggior imposta ai soci .
  • Accertamento induttivo: si basa su presunzioni o indicatori “extra-contabili”. È usato quando la contabilità è carente o contraddittoria. Si stimano i ricavi e le spese con criteri forfettari previsti dall’art. 39 del DPR 600/1973 (ad es. indagini bancarie, comparazione con imprese simili, percentuali di spesa). In caso di S.a.s. di fatto (senza contabilità) o contabilità inadeguata, l’ufficio può ricorrere a calcoli induttivi e imporre un reddito presunto all’azienda, che poi “passa” ai soci . Secondo Cassazione (ad es. Cass. 10/04/2015 n. 7212), anche se l’avviso deriva da un accertamento induttivo alla società, il maggior reddito imputato ai soci comporta per ciascun socio l’applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione .
  • Accertamento sintetico (redditometro): disciplinato dall’art. 38 del DPR 600/1973, è una forma di induttivo basata su parametri “redditometrici”: indicatori di capacità di spesa del contribuente (es. consumi in barca, elicottero, auto di lusso). Se il reddito dichiarato è inferiore a quanto emerge dai parametri, l’ufficio ha accertamento sintetico. Anche qui, se riguarda una S.a.s., l’Agenzia rettifica il reddito societario (o la quota di socio che esercita impresa) in modo analogo.
  • Accertamento analitico-induttivo (art. 39 co. 2): caso particolare di induttivo puro, che scatta quando i ricavi dichiarati sono incongruenti rispetto a certi indici, anche se la contabilità è presente (es. controlli incrociati).
  • Accertamento IVA: la S.a.s., come ogni impresa, può essere oggetto di un controllo IVA. Se l’ufficio riscontra omissioni (fatturato non registrato, detrazioni indebite, fatture false ecc.), emette un avviso di rettifica IVA. Tale atto, come detto, deve essere notificato ai soci accomandatari, ma non all’accomandante (Cass. 13565/2021) .
  • Accertamento IRAP: simile all’IVA, riguarda il valore della produzione netta dell’azienda. Se in sede di controllo si rilevano elementi mancanti o errati, l’ufficio rettifica la base IRAP. Anche qui l’atto coinvolge la S.a.s. come contribuente.

Per ogni tipologia va osservato il termine di decadenza: ad esempio, l’art. 43 del DPR 600/1973 stabilisce che l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione (7° anno in caso di dichiarazione omessa) . Trascorso tale termine, l’atto decade. Se invece vengono acquisiti nuovi elementi che giustificano un’integrazione, è possibile emettere nuovi avvisi entro lo stesso termine (sempre entro il 5° o 7° anno) .

Tabella: principali tipi di accertamento fiscale

Tipo di accertamentoBase di calcoloQuando si applica
Analitico-contabileContabilità aziendale (Libri IVA, Registri, ecc.)Se dai registri emergono ricavi o spese omesse/dedotti/scalati.
Induttivo puro (art. 39)Indici (bancari, consumi, % sugli incassi, ecc.)In assenza di contabilità valida; società di fatto; incongruenze.
Redditometro (art. 38 co. 4)Parametri spesa/consumi del contribuenteSe reddito dichiarato << capacità di spesa (es. beni di lusso).
Analitico-induttivo (art. 39)Combinazione di dati contabili e indici presuntiviContabilità esistente ma dati sospetti/incongruenti.
IVAScostamenti nel Registro IVA (vendite/acquisti)Omissioni di fatture, detrazioni indebite, fatture false, ecc.
IRAPReddito lordo + deduzioni IRAPErrori o omissioni nella determinazione della base imponibile.

3. Fasi del controllo e diritti del contribuente

Il procedimento di accertamento può iniziare con accessi, ispezioni o verifiche in azienda (art. 33 DPR 600/1973) e si conclude con la notifica dell’avviso di accertamento. Ecco le tappe principali:

  1. Verifica o controllo fiscale: può essere “interna” (basato sui documenti inviati) o “esterna” (accesso da parte di funzionari). Durante l’accesso, i funzionari possono controllare libri e beni, e stilare un processo verbale di constatazione (PVC). Il contribuente ha il diritto di essere informato, di essere assistito da consulenti, di terminare le operazioni entro termini ragionevoli e di ricevere copia del PVC. Al termine del PVC si apre un termine (60 giorni nella maggior parte dei casi) per presentare memorie difensive e documenti prima che l’ufficio emetta l’accertamento . Il diritto al contraddittorio è garantito dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000, art. 12): il fisco deve ricevere e considerare le memorie (o eventuali documenti integrativi) presentati in questo lasso di tempo . Se l’ufficio emette l’avviso prima della scadenza utile (senza urgenza), l’atto può essere impugnato come nullo .
  2. Notifica dell’avviso di accertamento: avviene con consegna formale dell’atto. Nel caso di S.a.s., la notifica deve essere fatta alla società (c/o sede legale o rappresentante) e a tutti i soci interessati (per via del litisconsorzio) . Per l’IVA/IRAP non è necessario notificare l’avviso ai soci accomandanti (Cass. 13565/2021) . L’avviso dev’essere motivato (art. 42 DPR 600/73) e indicare gli elementi nuovi scoperti. L’ufficio può poi emettere, entro lo stesso termine di decadenza originario (art. 43), successivi avvisi integrativi se emergono elementi ulteriori .
  3. Effetti dell’avviso: una volta notificato, l’avviso di accertamento è inoppugnabile se non impugnato entro 60 giorni (o altro termine, art. 19 DLgs 546/92) dalla notifica. Se non si impugna, diventa «giudicato tributario»: la pretesa si consolida e diventa esecutiva. I soci pagano maggiori imposte e sanzioni secondo le quote societarie. In caso di mancato pagamento, l’atto diventa esecutivo e l’ente di riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) può procedere a cartelle di pagamento e azioni cautelari (fermi, ipoteche, pignoramenti) sul patrimonio della società e dei soci.
  4. Strumenti di difesa: vedremo in dettaglio nel prossimo paragrafo gli strumenti possibili: dall’adesione (negoziazione con il fisco), all’autotutela (istanza di correzione), fino al contenzioso tributario (ricorso presso il tribunale tributario). Di seguito anticipiamo alcuni diritti: il contribuente ha il diritto di assistere al contraddittorio endoprocedimentale, di ricevere l’avviso in tempo utile e completo di motivazione, di impugnare l’atto in sede giudiziaria e di ottenere la riduzione o annullamento se i motivi di accertamento sono infondati .

Termini e decadenze principali: – Decadenza per l’Ufficio: art. 43 DPR 600/73 – avviso entro 5 anni dalla dichiarazione (o 7 anni se omessa) . Entro tale termine si possono anche integrare gli accertamenti con nuovi avvisi . – Impugnazione: art. 19 D.Lgs. 546/92 – ricorso entro 60 giorni dalla notifica (esclusi festività), presso la Commissione (ora Tribunale) tributaria . – Pagamenti e sospensioni: dopo l’impugnazione l’esecutività si sospende, ma se si paga e vince poi in giudizio si può chiedere rimborso.

Tabella: termini chiave del procedimento

Termine/ScadenzaDecorrenzaNormativa
Presentazione dichiarazioneEntro 30 aprile/30 giugno (IRPEF/Iva) dell’anno successivo al periodo d’imposta (art. 11 DPR 600/73).art. 11 DPR 600/73
Termine decadenza accertamento31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione (o 7° anno se dichiarazione omessa) .art. 43 DPR 600/73
Termini impugnazione ricorso60 giorni dalla notifica (giorni solari) .art. 19 D.Lgs. 546/92
Contraddittorio endoprocedimentale30/60 giorni dalla conclusione di una verifica (memorie entro 60 gg se c’è PVC) .L. 212/2000, art. 12
Accertamento con adesione (istanza)Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (domanda di adesione)DPR 600/73, art. 7
Richiesta autotutela (revoca/errata corr.)Non previsto, decentrato, ma di norma entro 30-60 giorni dalla conoscenza del vizio.L. 212/2000, art. 2

(Le fonti normative sono indicate accanto; le scadenze possono variare per casi particolari.)

4. Risposta all’avviso: difesa immediata

Una volta ricevuto l’avviso di accertamento alla S.a.s., il contribuente (società e soci) deve agire rapidamente. Ecco le principali mosse difensive in via immediata:

  • Controllare i vizi formali: verificare che l’avviso sia stato notificato correttamente (data, destinatario, modalità) e sia ben motivato. Un vizio di notifica o una motivazione carente può costituire motivo di annullabilità o nullità. Ad esempio, la mancanza dell’elemento nuovo nel caso di accertamento integrativo annulla l’atto . Se la notifica è su un indirizzo errato, potrebbe essere nulla. In caso di irregolarità, si può chiedere sanatoria (art. 60 DPR 600/73) solo entro 5 giorni dall’impugnazione (prima di costituirsi) oppure presentare eccezione di nullità in giudizio.
  • Presentare memorie entro il contraddittorio: se l’accertamento è scaturito da un controllo con PVC, è possibile che siano già trascorsi i 60 giorni per il contraddittorio. Se non era stata prevista alcuna fase orale, il contribuente può comunque presentare osservazioni scritte entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso (art. 6 L. 212/2000): in molti casi l’ufficio concede sempre 60 giorni per scrivere memorie e documenti. Queste osservazioni devono contestare i rilievi (ad es. fornire fatture dimenticate, dimostrare errori di calcolo, eccepire vizi procedurali) nella speranza che l’ufficio ritiri o limiti l’avviso. Le memorie, se ben predisposte, possono indurre l’ufficio a correggere l’atto prima della sua emissione definitiva (prolungando talvolta il termine oltre i 60 giorni, art. 7 L. 212/2000).
  • Accertamento con adesione: entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente può chiedere di avviare una negoziazione con il Fisco (istanza di adesione, ex art. 7 del DPR 600/73). Con il decreto legislativo 175/2014, il termine resta 60 giorni . In pratica, ci si propone di incontrare l’ufficio per trattare un accordo: il contribuente fornisce ulteriori documenti, espone obiezioni e propone un compromesso. Se le parti raggiungono un’intesa, si firma l’atto di adesione, in cui si definisce il nuovo imponibile e imposte (riduzioni include; sanzioni ridotte ai minimi ridotti o un terzo ). Una volta concluso, l’accertamento si estingue (si paga quanto concordato e non si può più appellare). In una S.a.s., l’adesione vale congiuntamente per società e soci: è un unico atto che definisce i redditi sia della società che dei soci , evitando così un procedimento litigioso. L’adesione è conveniente se l’atto dell’ufficio ha fondamento concreto ma si può ottenere una riduzione sensibile (es. il contenzioso costa molto di più) . Se il Fisco rifiuta l’adesione, l’atto resta impugnabile.
  • Istanza di autotutela: se l’avviso appare nullo o viziato (es. motivazione carente, notifica tardiva, violazione termini), si può presentare un’istanza di riesame all’Agenzia delle Entrate (autotutela), chiedendo la revoca o rettifica dell’atto. Non esiste termine unico per l’autotutela, ma va usato tempestivamente (di solito entro pochi mesi) per far intervenire l’amministrazione su errori palese. L’autotutela è un’opportunità “straordinaria”: se l’Ufficio ammette l’errore, l’atto può essere cancellato senza andare in giudizio. Ad esempio, se l’avviso è noto nullo per violazione di legge, la stessa Agenzia – anche d’ufficio o su istanza del contribuente – può annullarlo o modificarlo (art. 2 Statuto Contribuente). In pratica, l’istanza di autotutela va usata se si scopre un vizio grave (es. notifiche carenti, diritto alla prescrizione) che conviene far riconoscere direttamente.
  • Definizioni agevolate e transazioni: in alcuni casi è possibile chiedere forme particolari di definizione agevolata. Ad esempio, la rottamazione delle liti pendenti (D.L. 119/2018 convertito) consente di pagare imposta e sanzioni ridotte entro scadenze precise. Un altro strumento, se la società è in crisi d’impresa, è la transazione fiscale: nell’ambito di un concordato preventivo o piano di ristrutturazione, l’imprenditore può proporre all’Agenzia un piano di rientro definendo i debiti tributari (L. 147/2013, introdotta dal D.Lgs. 192/2015). Queste procedure sono complesse e si applicano in situazioni specifiche (concordato in bianco, continuità aziendale, ecc.) e vanno valutate caso per caso.
  • Consultare un professionista: data la complessità, è essenziale far verificare il contenuto dell’avviso da un commercialista o avvocato tributarista esperto. Documenti mancanti, errori di calcolo, vizi procedurali possono essere individuati e argomentati meglio da un professionista, che può decidere quale strategia adottare (adesione, impugnazione, ecc.).

5. Contenzioso tributario: come procedere

Se si decide di contestare formalmente l’avviso, il contribuente (la società e tutti i soci) deve presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica (art. 19 D.Lgs. 546/1992). Formalmente: il ricorso si deposita presso il Tribunale Tributario regionale, è scritto e motivato con i vizi dell’atto. Deve contenere i dati dell’atto contestato, i motivi dell’impugnazione (contraddittorio vizio di forma, mancanza motivazione, violazione di legge, errori fattuali), e la sottoscrizione. È prassi presentare un’unica memoria di ricorso che impugni l’avviso nella sua interezza, indicando il diverso reddito di società e richiedendo l’annullamento o rideterminazione . Oltre al ricorso, si deposita a parte la prova documentale: librerie contabili, fatture, contratti, che dimostrano il reddito dichiarato. Ricordare il litisconsorzio: il ricorso deve essere congiunto per la società (o liquidatore) e per tutti i soci interessati. Se qualche socio è dimenticato, il giudice deve integrarlo d’ufficio; se ciò non avviene, la sentenza è nulla .

Argomenti di difesa: in giudizio si possono far valere molte eccezioni, in base al tipo di accertamento: – Vizi formali: temini trascorsi, notifiche incomplete, pretesa prescritta, motivazione generica. Esempio: l’avviso è nullo se non contiene l’elemento nuovo in caso di integrazione , o se è tardivo (oltre i termini di decadenza dell’art. 43 ). – Erreurs de calcul: dimostrare che i conteggi dell’ufficio sono sbagliati, magari per errori aritmetici o per travisamento dei dati contabili (attestazioni bancarie, fatture, bilanci). – Accertamento induttivo: criticare la non attendibilità delle presunzioni (ad es. giustificare prelevamenti bancari con altri redditi, fornire costi deducibili) e chiedere che prevalga l’analitico; dimostrare che i dati usati dall’Ufficio (es. spese di consumo) non sono specifici alla propria azienda. – Trasparenza e trasferimento del reddito: il socio può contestare l’imputazione sulla sua quota di reddito, eccependo la propria situazione personale (ad es. affermando che i redditi societari risultano già tassati o erano compensati da perdite pregresse dei soci, oppure che i flussi di denaro sono stati mal interpretati).

Giurisprudenza chiave: gli orientamenti giurisprudenziali sono importanti. Ad esempio, la Cassazione è ferma nel ritenere che, anche se l’accertamento della società è definitivo, il socio può contestare in sede personale la parte di imposta imputata . Cass. 30/07/2014 n. 17360 ha ribadito che un avviso notificato a una società di persone, pur non impugnato dalla società, non è efficace nei confronti dei soci ai quali non era stato notificato . Questo significa che, se un socio riceve un atto personale che include la tassazione per trasparenza, egli può discutere anche l’avviso originario nei suoi confronti (fermo restando che deve partecipare al giudizio con gli altri). Allo stesso modo, se l’avviso è stato emesso a una società poi estinta, la Cassazione (ord. 23939/2025) ha chiarito che l’annullamento dell’atto alla società si estende automaticamente a tutti gli atti sui soci correlati (salvo vizi autonomi).

Contenzioso unitario: se, ad esempio, un socio impugna il proprio avviso di rettifica IRPEF ricevuto “per trasparenza”, la sentenza va resa anche nei confronti della società e degli altri soci, se portati in giudizio. Pertanto, spesso è consigliabile che il ricorso sia promosso congiuntamente da tutti.

Esito del giudizio: il Tribunale tributario può annullare l’avviso in toto o in parte (rideterminazione). Se il ricorso è accolto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà rimborsare o “correre dietro” i soci. Se respinto, il contribuente può ricorrere in Cassazione (Cassazione tributaria, Sezione V) entro 60 giorni dalla motivazione della sentenza del Tribunale.

Aspetti pratici: il contenzioso tributario può durare anni. In caso di soccombienza, le spese di giudizio (fra cui onorari e spese generali) gravano sulla parte soccombente. Quindi, valutare bene se convenga una definizione stragiudiziale (adesione) o rischiare la causa.

6. Profili penali connessi all’accertamento

Un avviso di accertamento non è di per sé un atto penale, ma può dar luogo a responsabilità penali se emerge un reato tributario. Le figure principali di reato collegate alle violazioni fiscali della società o dei soci sono contenute nel D.Lgs. 74/2000 (Testo unico reati tributari). Di seguito i più rilevanti dal punto di vista di chi riceve un avviso:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false (art. 3 D.Lgs. 74/2000): si commette se, tramite fatture o documenti false/infedele, il contribuente indica dati certi come incerti. C’è reclusione da 1 a 6 anni (con determinate soglie) se l’imposta evasa supera 50.000 € . Ad esempio, se in S.a.s. vengono usate fatture di fantasia per abbattere il reddito, i soci amministratori rischiano il reato.
  • Omessa dichiarazione (art. 4 D.Lgs. 74/2000): punisce chi omette di presentare la dichiarazione dei redditi. Reclusione da 1 a 3 anni se l’imposta evasa supera certi limiti (attualmente 50.000 € evasi) , altrimenti risponde di illecito tributario. Se una S.a.s. chiude o non presenta dichiarazione, la Procura può indagare i soci sulla quota di imposta che non è stata dichiarata.
  • Dichiarazione infedele (art. 5 D.Lgs. 74/2000): per i maggiori redditi dichiarati come minori (dichiarazione fraudolenta), con soglia di 250.000 € e reclusione da 1 a 3 anni . Ad esempio, se la società dichiara redditi inferiori a quelli reali deliberatamente, i soci potrebbero configurare questo reato.
  • Omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000): se la S.a.s. non versa le ritenute dei dipendenti per oltre 150.000 € (nuovo parametro dopo la riforma 2024) entro la dichiarazione successiva, è reato con pena da 6 mesi a 2 anni . Dal 2024 la norma ha introdotto cause di non punibilità (prescrizione, ravvedimento). Un mancato versamento al fisco di trattenute e contributi, infatti, si configura come reato.
  • Omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000): se la società non versa l’IVA per oltre 250.000 € entro la data del 31 dicembre dell’anno successivo, si configura reato . L’attuale normativa dispone che il ritardo deve prolungarsi fino oltre tale termine, salvo eccezioni (ad es. non punibile se regolarizzato in certe condizioni). Un accertamento IVA erarialmente rilevante può far scattare la denuncia penale se sussistono i requisiti.
  • Altri reati tributari: art. 11 (indebita compensazione), art. 12 (intralcio all’esercizio delle funzioni delle Agenzie), ecc.

Soglie di punibilità: come già detto, generalmente le soglie sono di €50.000 evasi per IRPEF/IRES e di €250.000 per IVA (prima di intaccare la pena detentiva) . Le soglie si riferiscono all’imposta evasa, non al volume di affari. Sopra tali soglie, si parla di reato (con pena custodiale); sotto tali soglie, la fattispecie è considerata contravvenzione (sanzione pecuniaria). Con il D.Lgs. 87/2024 (riforma reati tributari) molte soglie sono state modificate e sono state introdotte misure come la “non punibilità per tenuità del fatto” in alcuni casi. Ad esempio, ora se il debito residuo non supera certi importi dopo decadenza dalla rateazione, la punibilità può essere esclusa .

Coordinamento con il processo tributario: la sentenza penale può influire sul contenzioso fiscale (art. 12 L. 212/2000 stabilisce efficacia della sentenza penale). In passato, una Cassazione del 2019 aveva previsto che una sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” non vincolava automaticamente il processo tributario, ma le regole sono in evoluzione. La riforma 2024 ha previsto un maggiore coordinamento: ad esempio, se si è assolti in penale per tenuità del fatto, la situazione può essere portata in giudizio tributario. In sintesi, la presenza di un procedimento penale richiede estrema cautela: ogni atto fiscale potenzialmente illecito può essere motivo di indagine penale. Per questo, spesso chi riceve un avviso di accertamento con sospetto di reato si rivolge sia a un tributarista che a un penalista.

Diritto penale difensivo: se l’accertamento evidenzia violazioni gravose, i soci (soprattutto accomandatari/amministratori) devono pensare alla difesa penale: nomina di un avvocato penalista, accesso agli atti (anche alle banche dati della Guardia di Finanza), prescrizione del reato, eventuale patteggiamento. In parallelo, il contenzioso tributario prosegue per questioni fiscali. Importante ricordare che la contestazione penale ha soglie proprie: ad esempio, se il Fisco imputa €40.000 di IRPEF (soglia sotto 50.000), non si ha reato ma solo illecito tributario (sanzioni pecuniarie, statuto L. 212/2000).

Tabella: principali reati tributari (fenomenici)

ReatoDescrizioneSoglia / Pena
Dichiarazione fraudolenta (art.4)Omesso o infedele versamento IRPEF/IRES (redditi) tramite false scritture.Se imposta evasa > €50k: reclusione da 1 a 3 anni . Sotto soglia: contravvenzione.
Dichiarazione fraudolenta (art.5)Dichiarazione infedele mediante dati non veritieri.Se maggiore reddito/superiore a €250k: reclusione 1-3 anni. Soglia €50k per infedele .
Omessa dichiarazione (art.5)Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.Se imposta omessa > €50k: reclusione 1-3 anni. Soglia contravvenzione inferiore.
Omesso versamento IVA (art.10-ter)Manca versamento IVA dovuta entro termini.Se IVA evasa > €250k: reclusione 6 mesi-2 anni . Sotto soglia: illecito (art.13).
Omesso versamento ritenute (art.10-bis)Manca versamento ritenute previdenz. o IRPEF (sostituto).Se ritenute > €150k: reclusione 6 mesi-2 anni (L.87/2024 ha precisato). Sotto: illecito art.13.
Intralcio all’esercizio funzioni (art.12)Ostacolo agli accertamenti (es. distruzione documenti).Reclusione fino 4 anni (in caso di dichiarazioni false).

(Le soglie e le pene riportate riflettono la normativa prima e dopo la riforma 2024; si consiglia di verificare le novità vigenti nelle fonti normative aggiornate.)

7. Aspetti patrimoniali e cautelari

Ricevere un avviso di accertamento non significa solo contenzioso fiscale: può avere impatto patrimoniale immediato. Infatti, se la società (o i soci) non pagano volontariamente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può eseguire misure cautelari (fermo amministrativo di veicoli, ipoteca sui beni immobili, sequestro conservativo su somme bancarie) e inviare cartelle di pagamento. Come difendersi?

  • Ricorsi contro la cartella di pagamento: se già notificata, è possibile impugnarla in sede tributaria entro 40 giorni dalla notifica (art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92), sollevando i vizi dell’accertamento o della cartella (motivazione, decadenza, ecc.). Spesso si ricorre contro l’avviso stesso prima che diventi cartella; altrimenti, la difesa su cartella segue le stesse argomentazioni.
  • Opposizione a fermo/ippoteca: il contribuente può opporsi alle misure cautelari nella stessa sede tributaria, chiedendo la sospensione o la loro inefficacia (es. dimostrando il pagamento o la compensazione del debito prima della misura【13†】). Ad esempio, se è notificato un fermo auto, si può chiedere in commissione tributaria l’annullamento del presupposto o il riconoscimento di errori nella nota di trascrizione (art. 74 D.P.R. 602/1973).
  • Piano di rientro o rateazione: per debiti fino a 120.000 € (per periodo imposta, art. 3-bis D.Lgs. 462/97) si può chiedere la rateazione da 2 a 72 mesi, sospendendo le azioni esecutive. Esistono anche interventi straordinari (condono, definizioni agevolate) che possono estendere la rateazione a più anni (rottamazioni, piani straordinari).
  • Liquidazione/insolvenza: se la S.a.s. è in crisi o ha già cessato l’attività, si possono valutare soluzioni d’impresa: concordato preventivo o liquidazione giudiziale. Nel concordato, come visto, si può utilizzare la transazione fiscale per definire i debiti tributari. In liquidazione fallimentare, i crediti erariali sono privilegiati e i soci accomandanti rischiano di perdere il capitale conferito.
  • Proteggere il patrimonio: i soci accomandatari, avendo responsabilità illimitata, possono cercare (attenendosi ai limiti di legge) di proteggere temporaneamente il proprio patrimonio personale da azioni esecutive (ad esempio, trasferendo legalmente beni a terzi, costituendo trust, usufrutto, ecc.), ma devono fare attenzione alla “simulazione” (spostamenti fraudolenti con obbligo di retrocessione) che può configurare reato (art. 12 DPR 600/73) se finalizzata a frodare il fisco. Ad esempio, Cass. 13565/2021 permette all’accomandante di essere esonerato dalle azioni dirette dell’erario finché non appare coinvolto nell’amministrazione , ma questo non autorizza trasferimenti fraudolenti.
  • Divisione sociale e soluzione alternativa: a volte i soci potranno considerare lo scioglimento della società dopo aver gestito il contenzioso, per evitare future contestazioni. Tuttavia, la chiusura societaria non estingue i debiti tributari già definiti a carico dei soci pro quota (art. 2276 c.c., comma 2).

8. Domande e risposte frequenti (FAQ)

D: Cos’è un avviso di accertamento e come coinvolge i soci di una S.a.s.?
R: L’avviso di accertamento è l’atto con cui il Fisco rettifica i dati dichiarati, aumentando redditi o imposte . Nella società di persone (S.n.c., S.a.s.), il reddito accertato alla società viene “trasparente” trasferito ai soci . Ciò significa che, ad esempio, se la S.a.s. dichiara di aver fatturato €100.000 e il Fisco trova €150.000 realizzati, i €50.000 in più saranno divisi tra i soci secondo le rispettive quote (aumentando l’IRPEF di ciascuno). L’avviso, quindi, riguarda contemporaneamente la società e i soci (li porta in causa), e comporta che i soci rispondano pro quota delle imposte non pagate .

D: Bisogna coinvolgere tutti i soci nel ricorso? Cosa succede se uno solo impugna l’avviso?
R: Sì, il contraddittorio tributario richiede il litisconsorzio necessario: società e soci, essendo debitori di un’obbligazione indivisa, devono agire insieme. Se solo un socio fa ricorso senza chiamare gli altri, il giudice tributario deve integare il contraddittorio inserendo gli altri; in difetto, la sentenza è nulla . In pratica, per evitare rischi di nullità, è consigliabile che il ricorso sia congiunto da parte della S.a.s. (se esiste) e di tutti i soci interessati . Dal 2024 l’accertamento unico semplifica la procedura, ma permane il principio che la posizione accertata è comune a tutti .

D: Chi deve ricevere la notifica? Anche i soci accomandanti?
R: Dipende dal tipo di imposta: per le imposte “sociali” (IVA, IRAP) si notifica l’avviso alla S.a.s. e agli accomandatari (Cass. 13565/2021). I soci accomandanti, se non hanno partecipato all’amministrazione, non sono legittimati passivamente per queste imposte . Viceversa, per l’imposizione sui redditi (la trasparenza ai fini IRPEF) i soci devono ricevere il proprio avviso personale (di solito dopo), perché quell’imposta è loro a carico. In pratica, la normativa civile (artt. 2313-2320 c.c.) esclude la responsabilità personale dell’accomandante per le obbligazioni della società, eccettuati i casi di violazione dei limiti di amministrazione .

D: Quali diritti ho durante una verifica fiscale (accesso Guardia di Finanza o Entrate)?
R: Durante un accesso ispettivo, il contribuente deve consentire l’ispezione dei registri e dei locali aziendali. Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) garantisce alcuni diritti: l’accesso deve avvenire in orario di lavoro, con ordine di servizio; il contribuente può farsi assistere da professionista; l’ispezione deve durare ragionevolmente (di norma 30 giorni per piccole imprese); alla fine si redige un PVC . Un accesso può essere senza preavviso (specialmente da parte di GdF). Importante: dopo il PVC, il contribuente ha di norma 60 giorni per scrivere memorie difensive (o almeno 30 giorni dall’avviso di accertamento) prima che l’ufficio emetta il provvedimento . Durante la visita, il contribuente può presentare documenti e spiegazioni, ma anche può chiedere chiarimenti sulle richieste. Il Fisco deve motivare l’avviso tenendo conto delle osservazioni fornite .

D: Conviene chiedere l’accertamento con adesione?
R: L’accertamento con adesione è un accordo preventivo con il Fisco. Il contribuente, entro 60 giorni dall’avviso, può presentare istanza di adesione per discutere l’accertamento senza andare subito in giudizio . In sede di adesione, si analizzano con l’ufficio i rilievi; se si trova un compromesso, si firma un atto di adesione che ridetermina imponibile e imposte. I vantaggi principali sono: (1) riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo, (2) definizione immediata della controversia senza spese legali, e (3) copertura dei soci, perché l’accordo si estende a tutto il contraddittorio societario (società + soci) . Si rinuncia però al ricorso. Conviene se l’atto è mediamente fondato e si può ottenere uno sconto sensato (es. eliminare posizioni errate), oppure semplicemente per risparmiare tempo e spese. Se il Fisco è irremovibile o l’atto è palesemente illegittimo, può essere meglio contestarlo in giudizio.

D: Cosa succede se la S.a.s. è già cessata o cancellata quando arriva l’avviso?
R: Recentemente la Cassazione (ord. 23939/2025) ha stabilito che se l’avviso è notificato a una società di persone già cancellata dal Registro delle imprese, l’atto è nullo fin dall’origine e, di conseguenza, anche eventuali successivi atti (avvisi personali ai soci) cadono . In altre parole, se la S.a.s. non esiste più, l’avviso non può validamente essere portato avanti. Questo chiarisce che non è valida l’ipotesi di far valere su soci (persone fisiche) un avviso notificato a una società estinta. In pratica: in caso di società già liquidata prima dell’avviso, il contribuente deve opporre la nullità procedurale. Se invece la società è in liquidazione ma ancora formalmente esistente, l’avviso può comunque essere emesso, e la responsabilità dei soci resta come sopra descritta (quindi se non si impugna l’atto, i soci rispondono delle imposte pro quota).

9. Tabelle riepilogative

Per agevolare la consultazione, riportiamo alcune tabelle riassuntive.

Tabelle periodi di decadenza:

CasoTermine per emettere avvisoRiferimento
Dichiarazione presentata (regolare)31/12 del 5° anno successivo alla dichiarazioneArt. 43, comma 1 DPR 600/1973
Dichiarazione omessa/nullla31/12 del 7° anno successivo alla data in cui doveva essere presentataArt. 43, comma 2 DPR 600/1973
Omesso pagamento Iva (senza dichiarazione)Di norma 31/12 del 5° anno dal termine di versamentoArt. 43, c.1 (richiamo generale)
Novità Union Europea – aiuti di Stato31/12 dell’8° anno se aiuti di Stato da dichiarazione fiscaleArt. 43, comma 2-bis DPR 600/73

Accertamento: Sanzioni previste (indicative)

Tipo di violazioneSanzione base (aliquota)Riduzioni in adesione
Omessa dichiarazione IRPEF/IRES120% dell’imposta (120%-240% in caso di recidiva o ricorso formale)
Dichiarazione infedele (irregolare)90% dell’imposta (da 90% a 180% in circostanze aggravanti)1/3 del minimo (30%)
Omissione IVA (art. 5 DPR 633/72)90% dell’IVA (da 90% a 180% in casi gravi)
Omesso versamento* IRPEF/IRES30% dell’imposta + interessi (art. 13 DPR 600/73)
Versamento tardivo con ravvedimentoriduzione al 3,75%-1% a seconda del ritardo

(*Nota: dal 2022 con il DLgs. 128/2015 molte sanzioni amministrative sono sostituite dal meccanismo del ravvedimento e del definizioni, ma ai fini operativi manteniamo la correlazione storica sanzioni/irregolarità. Le percentuali di riduzione in adesione per sanzioni tributarie sono stabilite dall’art. 6 DPR 600/73 e riducono le sanzioni pecuniarie a un terzo.)

10. Simulazioni pratiche

Esempio 1: Accertamento induttivo in S.a.s. – Supponiamo la S.a.s. “Alfa” dichiari 100.000 € di reddito d’impresa con due soci 50%-50%. L’Agenzia riscontra presunte spese non documentate analizzando gli estratti conto. Calcola che il reddito effettivo sia 150.000 €. Notifica un avviso che rettifica il reddito societario a 150.000 €, imponendo così 50.000 € (imposte IRPEF pro quota: 25.000€ ciascuno più sanzioni). Difesa immediata: Alfa e soci rispondono con un ricorso contestando le presunzioni (facendo vedere fatture, pagamenti giustificati). Se scelgono l’adesione, possono proporre all’ufficio di portare il reddito a, per esempio, 120.000€ (conguagliando a 20.000€ imponibili in più). In tal caso le sanzioni si ridurrebbero al 30% minimo (es. 30% di 20.000€ = 6.000€ totali, invece di 90% di 50.000€ = 45.000€) . Così pagherebbero di più delle imposte rispetto alla dichiarazione iniziale (evitando contenzioso) ma risparmierebbero su sanzioni e spese legali.

Esempio 2: Accertamento sintetico – reddito minimo redditometro – Un socio accomandatario, titolare di quota 50% di una S.a.s. commerciale, riceve un avviso che rettifica il proprio reddito personale forfettariamente, basandosi sugli indici di spesa (auto di lusso, conto corrente in rosso, acquisti di beni di consumo elevati). L’atto ricalcola un reddito ai sensi del redditometro che risulta di 80.000€ imponibili (invece dei 40.000€ dichiarati). Il socio (assieme alla società) impugna sostenendo che gli indicatori non riflettono la realtà (ad es. l’auto è aziendale, certi prelevamenti erano da cointestatari non socio). In giudizio può chiedere di alleggerire l’accertamento. Se invece sceglie l’adesione, potrebbe proporre di dichiarare un reddito intermedio (es. 60.000€) con sanzioni ridotte, evitando l’esposizione alla giurisprudenza incerta sull’applicazione del redditometro.

Esempio 3: Vizi di notifica o società cessata – La S.a.s. “Beta” chiude (cancellazione al Registro delle Imprese il 1/1/2025). Il 1/6/2025 arriva un avviso che rettifica un reddito del 2023. Dal momento che al 1/6/2025 la società era già estinta, l’avviso è inefficace (Cass. 23939/2025) . Beta e soci inviano dunque istanza di annullamento per nullità procedurale, eventualmente impugnando la successiva cartella di pagamento. L’ufficio dovrà togliere l’atto; i soci possono comunque contestare (ex post) eventuali atti nei loro confronti, ma anch’essi devono soccombere in virtù del vizio iniziale.

Fonti normative e giurisprudenza citate

  • DPR 29.9.1973 n. 600, Disposizioni comuni sugli accertamenti delle imposte sui redditi, artt. 36-43 .
  • DPR 26.10.1972 n. 633, Accertamenti IVA (art. 54-60).
  • TUIR (D.P.R. 22.12.1986 n. 917), art. 5 (trasparenza fiscale delle società di persone) .
  • Codice Civile, artt. 2312-2324 (disciplina della S.a.s., responsabilità soci).
  • L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 2, 12 (autotutela, contraddittorio).
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (Codice del processo tributario), art. 19 (ricorso tributario).
  • Cass. civ., Sez. unite, 4 giugno 2008 n. 14815 (litisconsorzio necessario società di persone) .
  • Cass. civ. 30 luglio 2014 n. 17360 (avviso definitivo di società di persone non preclude il socio non notificato) .
  • Cass. civ. 11 giugno 2021 n. 13565 (accertamento IVA S.a.s.: non va notificato al socio accomandante) .
  • Cass. civ. 9 febbraio 2023 n. 4094 (responsabilità sanzionatoria del socio accomandante, confermata) .
  • Cass. civ. ord. 28 ottobre 2025 n. 23939 (accertamento a società estinta: effetti sugli atti verso i soci) .
  • Circolare Agenzia Entrate n. 34/E/2022 (orientamenti su trust, citato solo per correttezza).
  • D.Lgs. 74/2000 (reati tributari).
  • D.Lgs. 173/2024 (riforma sanzioni tributarie), D.Lgs. 87/2024 (riforma reati tributari, con nuovi articoli 10-bis, 10-ter).
  • Giurisprudenza delle Commissioni Tributarie Regionali (es. CTR Campania 8442/2015: socio può contestare maggiori imposte della società) .

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  • costi considerati non inerenti o non documentati
  • irregolarità tra fatture elettroniche e contabilità
  • movimentazioni bancarie non spiegate
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  • errori nella dichiarazione IVA, IRAP o reddito d’impresa
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Gli accertamenti alle S.a.s. sono spesso presuntivi, quindi contestabili.


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  • motivazione insufficiente
  • errori nei calcoli IVA / reddito d’impresa
  • costi contestati senza reale fondamento
  • ricavi ricostruiti in modo arbitrario
  • errata imputazione dei redditi ai soci
  • violazione del contraddittorio
  • notifica irregolare

Questi elementi permettono spesso di annullare l’accertamento totalmente o in parte.


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Le tue opzioni sono:

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Come Difendersi nel Lungo Periodo

4. Proteggere accomandatario e accomandante

Una corretta strategia punta a:

  • evitare responsabilità illimitate non dovute
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  • separare patrimonio aziendale e personale
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