Se sei un libero professionista — avvocato, commercialista, architetto, ingegnere, consulente, medico, informatico, psicologo, fotografo, progettista o qualsiasi altra attività autonoma — e hai ricevuto un Avviso di Accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, è fondamentale intervenire subito per evitare pignoramenti, fermi amministrativi, iscrizioni a ruolo, sanzioni aggiuntive e conseguenze finanziarie serie.
Anche un ritardo minimo nella gestione dell’atto può trasformare un accertamento contestabile in un debito definitivo, con aumento di sanzioni, interessi e limitazioni operative.
Agire tempestivamente è decisivo per difenderti in modo efficace.
Perché un libero professionista riceve un Avviso di Accertamento
- incongruenze tra dichiarazioni e movimenti bancari
- scostamenti dagli indici ISA
- costi ritenuti non deducibili o parzialmente deducibili
- anomalie nei compensi dichiarati rispetto allo storico
- incroci di dati con clienti, fornitori o piattaforme digitali
- ritardi nei pagamenti di imposte e contributi
- errori nella dichiarazione o nell’invio telematico
- accertamenti induttivi basati sul presunto tenore di vita
Cosa fare subito
- non ignorare l’avviso: da quel momento decorrono termini rigidi e non prorogabili
- far analizzare l’intero fascicolo da un professionista esperto in contenzioso tributario
- verificare se l’accertamento è illegittimo, errato o non adeguatamente motivato
- individuare spese, costi e documenti che possono annullare o ridurre drasticamente la pretesa
- evitare di firmare adesioni o pagare importi che non puoi sostenere
- bloccare sul nascere qualsiasi procedura esecutiva imminente
- valutare l’opportunità di presentare:
- istanza di autotutela
- accertamento con adesione
- ricorso alla Commissione Tributaria
- sospensione delle somme richieste
I rischi se non intervieni tempestivamente
- iscrizione a ruolo della somma accertata
- raddoppio delle sanzioni e incremento degli interessi
- pignoramento del conto corrente professionale o personale
- blocco dei rimborsi fiscali
- fermi e ipoteche
- difficoltà nell’accesso a finanziamenti o leasing
- rischi di insolvenza o sovraindebitamento
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti con esperienza specifica nella difesa di liberi professionisti.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- contestare la legittimità dell’accertamento
- ridurre drasticamente o annullare le somme richieste
- ottenere sospensive e sospendere l’esecutività dell’atto
- costruire una difesa tecnica basata su documenti e normativa
- prevenire pignoramenti, iscrizioni a ruolo e fasi esecutive
- definire soluzioni sostenibili anche sul medio-lungo termine
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Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento fiscale è un evento che può generare confusione e timore in qualsiasi contribuente. L’avviso di accertamento è l’atto formale con cui l’Amministrazione finanziaria (tipicamente l’Agenzia delle Entrate) contesta al contribuente un maggior debito d’imposta, a seguito di controlli o verifiche, richiedendo il pagamento di imposte, sanzioni e interessi ritenuti dovuti . Per un libero professionista, tale atto può riguardare imposte sul reddito (IRPEF e relative addizionali), IVA, IRAP (se dovuta) e persino contributi previdenziali (in caso di comunicazione all’INPS degli imponibili non dichiarati).
Affrontare correttamente un avviso di accertamento richiede tempestività, strategia e conoscenza delle norme. Occorre distinguere le azioni immediate (entro i termini per evitare che l’atto diventi definitivo) dalle strategie a lungo termine per gestire le conseguenze economiche e prevenire situazioni future. Questo vale tanto per il professionista individuale quanto per imprenditori e privati, ed è cruciale anche per gli avvocati difensori che li assistono.
In questa guida avanzata – redatta in un linguaggio giuridico ma divulgativo, dal punto di vista del debitore – esamineremo in dettaglio:
- Che cos’è l’avviso di accertamento e quali requisiti di legge deve rispettare (in base alla normativa italiana aggiornata al 2025);
- Le diverse tipologie di accertamento fiscale (analitico, induttivo, sintetico “redditometrico”, analitico-induttivo, accertamento parziale, automatizzato, ecc.) con particolare attenzione ai metodi usati verso i liberi professionisti;
- Le azioni immediate di difesa dopo la notifica: come leggere l’atto, i termini per reagire (60 giorni, salvo eccezioni), i rimedi stragiudiziali (come il ravvedimento operoso, l’accertamento con adesione, l’istanza di autotutela, l’acquiescenza) e quando convengono;
- La difesa in sede giudiziale: come presentare ricorso alle nuove Corti di Giustizia Tributaria (ex Commissioni Tributarie), l’obbligo o facoltà del contraddittorio preventivo, i vizi formali e sostanziali che possono portare all’annullamento dell’atto, l’onere della prova, nonché gli effetti del ricorso sul pagamento (es. riscossione frazionata di 1/3) ;
- Le fasi successive e le strategie a lungo termine: cosa accade se l’accertamento diviene definitivo (ruolo e intervento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione), come funzionano le cartelle e le procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi), e quali strumenti esistono per gestire il debito fiscale (dilazioni di pagamento, eventuali definizioni agevolate come rottamazione o saldo e stralcio, procedure da sovraindebitamento ex L. 3/2012, ecc. );
- Il ruolo degli altri enti: cenni sugli accertamenti contributivi INPS (avviso di addebito) e sulle verifiche della Guardia di Finanza (PVC e contraddittorio);
- Domande frequenti e casi pratici simulati: risposte ai quesiti più comuni (ad es. “Conviene aderire o impugnare?”, “Cosa succede se ignoro l’atto?”, “Come posso evitare il pignoramento?”) e simulazioni di situazioni tipiche per un professionista;
- Tabelle riepilogative per sintetizzare informazioni chiave (scadenze e termini, tipi di accertamento e difese relative, riduzioni sanzioni da ravvedimento, ecc.).
Al termine, verrà fornita una sezione con fonti normative e giurisprudenziali aggiornate (leggi, decreti, sentenze di Cassazione e Corte Costituzionale fino al 2025) per approfondire e verificare quanto esposto, in conformità ai più recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali.
1. Cos’è un avviso di accertamento: natura e requisiti legali
Un avviso di accertamento è un provvedimento amministrativo con cui l’ufficio fiscale (di norma l’Agenzia delle Entrate) rettifica o determina d’ufficio le imposte dovute da un contribuente, formalizzando una pretesa tributaria maggiore rispetto a quanto dichiarato o versato . In pratica, l’avviso comunica l’esito di un controllo sostanziale (dichiarazioni fiscali, verifiche in loco, controlli bancari, ecc.) e intima il pagamento delle imposte accertate come evase o insufficienti, insieme a sanzioni amministrative tributarie e interessi.
L’avviso di accertamento ha assunto, dal 2011 in poi, la caratteristica di atto impositivo “esecutivo”: se non viene impugnato entro il termine di legge, diviene titolo esecutivo per la riscossione coattiva . Ciò significa che trascorsi 60 giorni dalla notifica senza ricorso né definizione alternativa, le somme accertate diventano definitivamente dovute e l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) può procedere ad atti esecutivi (es. iscrizione a ruolo, intimazione di pagamento e poi pignoramenti, ipoteche) senza bisogno di notificare una cartella di pagamento separata come avveniva in passato . Questo aspetto – introdotto dall’art. 29 del D.L. 78/2010 – rende cruciale attivarsi entro i 60 giorni: dopo, l’atto “si consolida” e può sfociare rapidamente in pignoramenti, ipoteche o altre misure coattive .
Dal punto di vista legale, gli avvisi di accertamento devono rispettare precisi requisiti formali e di motivazione, pena la nullità. I requisiti essenziali sono fissati in particolare dall’art. 42 del DPR 600/1973 (per le imposte sui redditi, applicabile in via generale) e norme analoghe (es. art. 56 DPR 633/1972 per l’IVA). In sintesi, un avviso di accertamento deve contenere :
- L’intestazione e l’autorità emanante: l’atto proviene dalla Direzione Provinciale/Regionale competente dell’Agenzia delle Entrate (o altro ente impositore, ad es. Comune per IMU/TARI, INPS per contributi) e dev’essere chiaramente intestato.
- La sottoscrizione: va firmato digitalmente dal capo ufficio o da un funzionario dirigente abilitato (in caso di firma digitale su copia cartacea, spesso è presente un codice QR o un riferimento digitale che garantisce l’autenticità ). La mancanza di firma (fisica o digitale valida) comporta nullità insanabile . Ad esempio, la Corte di Cassazione ha annullato avvisi privi di valida sottoscrizione, ritenendoli giuridicamente inesistenti .
- L’indicazione dell’anno d’imposta e degli importi accertati: deve essere chiaro a quale periodo d’imposta si riferisce l’accertamento e quali sono i nuovi imponibili determinati dall’ufficio, con le rispettive aliquote applicate e il calcolo delle imposte dovute (al lordo e al netto di quanto eventualmente già versato o compensato) .
- La motivazione “rafforzata”: ai sensi dell’art. 42 DPR 600/1973 e dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), ogni avviso deve essere motivato con l’esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa . Se l’atto si basa su elementi contenuti in altri documenti (es. un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, o un rapporto bancario), tali documenti devono essere allegati oppure il loro contenuto essenziale deve essere riportato nell’avviso . La motivazione deve inoltre spiegare, separatamente per ciascuna categoria di reddito o imposta, gli eventuali criteri di ricostruzione del reddito (es. metodi induttivi o sintetici, cfr. §2) e le ragioni per cui l’ufficio ha disconosciuto deduzioni, detrazioni o crediti d’imposta del contribuente . Un’avviso motivato in modo generico o per relationem senza allegati è illegittimo. La Cassazione, con ordinanza n. 21875/2025, ha ribadito che non è ammessa un’integrazione postuma della motivazione in giudizio: l’atto deve contenere fin da subito tutte le ragioni, incluse quelle di eventuale diniego di agevolazioni, altrimenti la pretesa fiscale può essere annullata .
- L’indicazione delle sanzioni e interessi: l’atto deve specificare le sanzioni amministrative applicate per le violazioni contestate (in percentuale e valore assoluto) e il calcolo degli interessi fino alla data di notifica. Questo permette al contribuente di conoscere l’importo complessivo richiesto e come è composto.
- Le istruzioni e le modalità di impugnazione/pagamento: devono essere indicati i termini per presentare ricorso (60 giorni per gli atti dell’Agenzia Entrate; 40 giorni se si tratta invece di un avviso di addebito INPS ), l’organo giurisdizionale competente (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado per i tributi; Tribunale ordinario se fosse un atto contributivo INPS), nonché l’eventuale possibilità di definizione agevolata (acquiescenza, v. §4.1) con pagamento delle sanzioni ridotte a un terzo entro 60 giorni . Spesso l’avviso contiene un prospetto riepilogativo e i bollettini/modelli F24 per il pagamento.
Se anche uno solo di questi elementi fondamentali manca o è gravemente viziato (ad es. assenza totale di motivazione, o firmatario non autorizzato), l’avviso di accertamento è annullabile dal giudice tributario . Per esempio, notificare un avviso privo di firma del dirigente competente rende l’atto nullo ab origine . Anche la notifica irregolare può incidere (v. §3.3 sui vizi di notifica).
Novità 2024-2025 – Il quadro normativo si è evoluto di recente: l’art. 42 DPR 600/1973 è stato modificato per introdurre ulteriori garanzie al contribuente. In particolare, nel 2024 il legislatore ha previsto che, su istanza del contribuente, l’ufficio debba considerare perdite fiscali pregresse non ancora utilizzate, imputandole in diminuzione degli imponibili accertati, prima di rendere definitiva la pretesa . La presentazione di tale istanza di scomputo perdite sospende i termini di impugnazione dell’avviso per 60 giorni , così da permettere il ricalcolo. Questa novità dialoga con lo Statuto del Contribuente e mira a evitare che l’ufficio liquidi imposte ignorando perdite riportabili: in sostanza, il contribuente può far valere le proprie perdite pregresse in sede amministrativa post-avviso, ottenendo una riduzione dell’imponibile (e dell’imposta) prima di decidere se pagare o fare ricorso. Si tratta di un ulteriore strumento deflattivo, introdotto dalla riforma fiscale del 2023 (D.Lgs. 168/2023 e D.Lgs. 218/2023), di cui occorre tenere conto nella valutazione della strategia difensiva immediata.
Inoltre, è stato rafforzato l’obbligo di motivazione coordinato con il contraddittorio: l’art. 7 L. 212/2000, come modificato dal D.Lgs. 219/2023, vieta espressamente all’Amministrazione finanziaria di integrare o modificare in seguito i fatti e le prove a fondamento dell’atto, se non tramite un nuovo avviso di accertamento . Ciò recepisce un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass., ord. n. 21875/2025) che tutela il diritto di difesa del contribuente: in giudizio il Fisco non può “aggiustare” le motivazioni dell’avviso introducendo nuove ragioni o giustificazioni ex post, poiché questo violerebbe il contraddittorio e l’art. 7 Statuto .
Sintesi – L’avviso di accertamento è quindi un atto formale e complesso, la cui validità dipende dal rispetto di precise norme. Quando si riceve un avviso, la prima cosa da fare è verificarne la regolarità formale: controllare l’ente emittente, l’anno d’imposta, la presenza della firma digitale (ad es. tramite QR code), la motivazione (se chiara e dettagliata), gli importi e i calcoli. Individuare eventuali vizi sin da subito è importante, perché può orientare la difesa (ad esempio un vizio di forma grave può rendere conveniente il ricorso immediato per farlo annullare). Nei prossimi paragrafi vedremo le diverse tipologie di accertamento e come riconoscerle nella motivazione dell’avviso, per poi passare alle strategie difensive a disposizione del professionista.
2. Tipologie di accertamento fiscale e metodi usati verso i professionisti
La strategia difensiva più adeguata dipende molto dal tipo di accertamento alla base dell’avviso ricevuto . La legge prevede infatti vari metodi con cui l’Agenzia delle Entrate (o altro ente impositore) può ricostruire i redditi e le imposte dovute. Ciascun metodo di accertamento ha presupposti normativi e caratteristiche diverse, e soprattutto un differente grado di presunzione: alcuni accertamenti sono basati su dati analitici certi, altri su stime o indici presuntivi. Più l’accertamento è presuntivo, maggiori sono in genere gli spazi difensivi per il contribuente (che potrà fornire prova contraria e spiegazioni alternative) .
Di seguito esaminiamo le principali tipologie di accertamento rilevanti, con un focus su come queste possono interessare un lavoratore autonomo o libero professionista e quali sono le peculiarità difensive in ciascun caso.
2.1 Accertamento analitico
L’accertamento analitico è il metodo “ordinario” basato sui dati contabili e dichiarativi del contribuente . L’ufficio parte dalla dichiarazione dei redditi presentata e dalle eventuali scritture contabili (registri IVA, libri giornale, registri incassi e pagamenti, ecc. per chi è tenuto a conservarli) e, attraverso l’esercizio dei poteri istruttori (es. questionari, controlli documentali, accessi in sede), individua inesattezze, omissioni o errori in tali dati . In pratica viene ricalcolata la base imponibile corretta e le imposte dovute, rettificando voce per voce quelle dichiarate. È un accertamento di tipo analitico perché agisce sulle singole componenti reddituali o IVA (ricavi, costi, deduzioni, crediti, ecc.), correggendole.
Esempi tipici: la deduzione di un costo ritenuto non documentato o non inerente viene ripreso a tassazione; un errore di calcolo nell’F24 o un doppio conteggio di detrazioni viene rettificato; oppure, grazie ai controlli incrociati, si scopre un reddito non dichiarato (es. compenso da lavoro autonomo) e lo si aggiunge analiticamente ai redditi dichiarati.
Per i liberi professionisti, spesso non obbligati a tenere scritture complesse come le società, l’accertamento analitico può basarsi sui dati dichiarati e sulle ricevute/fatture emesse. Se il professionista non è contabile obbligato (ad es. forfettario o altro regime), l’ufficio si baserà comunque sui dati acquisiti tramite controlli (conti correnti, verifiche presso clienti, etc.) .
Dal punto di vista normativo, gli accertamenti analitici si fondano sugli artt. 38 e 39, co.1 lett. a)-c) del DPR 600/1973 (per le imposte dirette) e artt. 54 e 55 DPR 633/1972 (per l’IVA), che consentono di rettificare la dichiarazione quando emergono inaccuratezze o violazioni documentate.
Difesa: In caso di accertamento analitico, il contribuente deve focalizzarsi sulla contestazione puntuale delle rettifiche. Avendo l’ufficio basato la pretesa su elementi specifici (es. costi non ammessi, ricavi non dichiarati identificati), la difesa consisterà nel fornire prove contrarie o spiegazioni su ciascun elemento. Ad esempio, se un costo professionale è stato disconosciuto per mancanza di inerenza, il professionista potrà produrre documenti aggiuntivi per provarne l’attinenza all’attività. Oppure, se sono stati imputati ricavi extra sulla base di un contratto non dichiarato, potrà contestare che quei compensi erano già tassati altrove o non di sua spettanza.
Poiché l’accertamento analitico richiede che l’ufficio dimostri le singole violazioni, la difesa verte anche sull’onere della prova: è compito dell’Amministrazione finanziaria provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa (ad esempio, la non inerenza di un costo dev’essere motivata, non basta l’asserzione) . Se la motivazione dell’avviso è carente su qualche punto (es. non spiega perché un certo ricavo è tassato due volte), si potrà eccepire difetto di motivazione.
2.2 Accertamento induttivo
L’accertamento induttivo puro (art. 39, co.2 DPR 600/1973 e art. 55 DPR 633/1972) è una metodologia più radicale, utilizzata quando le scritture contabili del contribuente sono gravemente inattendibili o inesistenti . In tali casi, il Fisco prescinde in gran parte dai dati dichiarati e ricostruisce il reddito d’impresa o di lavoro autonomo “a tavolino”, utilizzando elementi extra-contabili e presunzioni, anche semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti di norma .
In pratica, l’accertamento induttivo viene spesso applicato se: il contribuente non ha presentato la dichiarazione; oppure la contabilità è tenuta in modo talmente irregolare (incompleta, contraffatta) da renderla inutilizzabile; oppure ancora emergono incongruenze macroscopiche (ricavi dichiarati palesemente irrisori rispetto a indicatori esterni).
Esempio: un professionista dichiara compensi per soli 5.000€ annui ma possiede beni e svolge attività incompatibili con un reddito così basso; oppure dalla sua contabilità mancano sistematicamente fatture e ricevute. L’ufficio, in sede di verifica, riscontra irregolarità gravi e decide di stimare il reddito su basi indirette (per es. utilizzando dati bancari, v. §2.5, o parametri di categoria).
Nell’accertamento induttivo puro, l’Amministrazione finanziaria ha un margine ampio: può determinare il maggior reddito avvalendosi di presunzioni semplici, anche prive dei requisiti ordinari. Tuttavia, la giurisprudenza ha posto alcuni limiti. Cassazione, sent. 25 ottobre 2024 n. 27692 ha affermato che, sebbene l’art. 39 co.2 consenta presunzioni semplici, è comunque necessario che l’ufficio fornisca elementi che dimostrino il perché la contabilità è inattendibile e giustificano il metodo induttivo . Non basta un mero calcolo astratto: servono indizi concreti di maggior reddito, che vanno esposti e motivati nell’avviso . Nella causa esaminata (accertamento induttivo su un tassista basato su km percorsi e incassi medi), la Cassazione ha cassato la decisione perché mancava una motivazione sufficiente sui criteri adottati: le presunzioni utilizzate dall’ufficio non erano sorrette da adeguati riscontri oggettivi . Insomma, pur essendo “libero” da scritture, l’accertamento induttivo non può essere del tutto arbitrario.
Difesa: Per difendersi da un accertamento induttivo, il contribuente deve puntare a dimostrare che la contabilità non era inaffidabile come sostiene l’ufficio, o che le stime adottate sono errate/esagerate. Se, ad esempio, l’ufficio ha ignorato i registri contabili per una presunta irregolarità formale, si potrà contestare che l’irregolarità non inficiava la sostanza (oppure che le omissioni sono imputabili a terzi).
Fondamentale è anche contestare la mancata indicazione dei criteri induttivi: se l’avviso non spiega su quali basi (indici, percentuali, confronti) è stato ricostruito il reddito, siamo di fronte a un difetto di motivazione e vizio dell’atto. Inoltre, se l’ufficio utilizza presunzioni (es. “i prelievi bancari non giustificati sono reddito tassabile”), il professionista può fornire la prova contraria, spiegando la provenienza non imponibile di quelle somme (ad es. risparmi, donazioni, redditi tassati in anni precedenti, ecc.). A differenza dell’accertamento sintetico (v. oltre), nell’induttivo puro spesso manca un contraddittorio iniziale, ma oggi – grazie alla riforma – è generalmente richiesto di invitare il contribuente a chiarimenti anche in questi casi (salvo atti esonerati, v. §2.5 e §3.1 contraddittorio).
Va ricordato che l’induttivo “puro” è diverso dall’accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione (§2.6): nel secondo caso non c’è alcuna dichiarazione da rettificare, e l’ufficio procede d’ufficio con presunzioni ancora più libere.
2.3 Accertamento analitico-induttivo
L’accertamento analitico-induttivo (art. 39, co.1, lett. d DPR 600/1973) è una via di mezzo: si applica quando la contabilità del contribuente, pur formalmente regolare, presenta delle incompletezze o falsità tali da far presumere che non rappresenti fedelmente la realtà . In questo caso l’ufficio non ignora del tutto i dati contabili, ma li integra e corregge facendo ricorso anche a presunzioni e indici economici di settore .
Tipicamente, l’accertamento analitico-induttivo scatta quando, a seguito di ispezioni o controlli incrociati, si scopre che il contribuente ha ricavi non dichiarati (ad esempio corrispettivi “in nero” accertati tramite controlli bancari o da confronti con acquisti dei clienti) oppure costi fittizi (passività dichiarate ma inesistenti) . La contabilità può essere formalmente tenuta, ma viene “smontata” in parte perché si trovano elementi extra-contabili che provano scostamenti.
Per i liberi professionisti, un esempio classico è l’utilizzo degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), evoluzione dei vecchi “studi di settore” . Se un professionista presenta per più anni indici di redditività molto bassi rispetto alla media del suo settore, l’ufficio potrebbe – dopo avergli chiesto spiegazioni – procedere ad accertamento analitico-induttivo, rettificando i compensi dichiarati sulla base di quelle medie. Anche in questo caso, però, servono altri riscontri (i soli ISA non costituiscono presunzione grave di per sé).
Difesa: La difesa nell’analitico-induttivo consiste sia nel contestare la tenuta complessiva dell’accertamento (ad esempio dimostrando che gli indici di settore non possono applicarsi al caso particolare del contribuente, perché magari opera in condizioni peculiari), sia nel ribattere analiticamente ai rilievi specifici (es. giustificare i prelievi o versamenti bancari anomali, provare che alcune incongruenze erano apparenti). Poiché qui l’ufficio usa presunzioni semplici ma in presenza di contabilità non totalmente disconosciuta, la giurisprudenza riconosce al contribuente ampi margini di prova contraria. Ad esempio, se l’Agenzia ricostruisce i compensi di un avvocato basandosi sul numero di pratiche svolte e un compenso medio forfettario, il professionista potrà produrre evidenze che una parte delle pratiche erano pro bono o non pagate, ecc.
In ogni caso, l’avviso deve indicare chiaramente quali elementi extra-contabili sono stati utilizzati e come: la Corte di Cassazione richiede che nell’atto siano comunicati e motivati tali elementi, pena l’illegittimità . Ciò offre un appiglio formale per la difesa: un avviso analitico-induttivo che non spiega i criteri di calcolo, o che non allega prospetti di ricostruzione, può essere impugnato per difetto di motivazione.
2.4 Accertamento sintetico (redditometro)
L’accertamento sintetico è un metodo riferito alle persone fisiche (utilizzabile anche per i liberi professionisti in quanto persone fisiche), che determina l’intero reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese sostenute e dello stile di vita, indipendentemente dalle singole fonti di reddito . È comunemente noto come “redditometro” . Invece di analizzare contabilità o singole voci, il fisco valuta la capacità contributiva del soggetto: se dal tenore di vita emergono spese o incrementi patrimoniali non compatibili con il reddito dichiarato, scatta la presunzione di maggior reddito non dichiarato.
Per esempio, se un professionista dichiara 20.000 € annui ma ha acquistato una casa da 200.000 € e un’auto di lusso, l’ufficio potrà presumere che il reddito effettivo fosse molto più alto, dato che quelle spese non “trovano capienza” nei redditi noti .
La base normativa storica è l’art. 38, commi 4-7 del DPR 600/1973, che prevede il redditometro. Negli ultimi anni questo strumento ha subito varie vicissitudini: era stato in parte accantonato attorno al 2018-2022 per problemi applicativi (il Garante Privacy aveva censurato il decreto attuativo del 2012, richiedendo una revisione dei criteri) . Novità: dal 6 agosto 2024 è entrata in vigore una revisione normativa del redditometro (per opera del D.L. 108/2024, art. 4) . Contestualmente, è stato emanato il D.M. 7 maggio 2024 del MEF che individua i nuovi elementi indicativi di capacità contributiva e il loro contenuto induttivo . Ciò ha ridato “via libera” all’utilizzo del redditometro da parte dell’Agenzia delle Entrate , che infatti dal 2024 ha ripreso ad inviare lettere di invito al contraddittorio basate su spese non giustificate dal reddito dichiarato . Particolare attenzione è stata data, ultimamente, alle cripto-attività: ad esempio, nel 2025 l’Agenzia ha inviato questionari a contribuenti che avevano dichiarato il possesso di criptovalute emerse con la sanatoria cripto, chiedendo come avessero reperito i fondi per acquistarle .
Come funziona il redditometro: L’ufficio confronta il reddito dichiarato con una serie di spese significative sostenute dal contribuente (acquisto di beni mobili registrati come auto, barche, immobili, investimenti, spese per carte di credito, mantenimento famigliare, viaggi, e – con le novità – anche acquisti di criptovalute regolarizzate ). Se il reddito dichiarato risulta inferiore a quello “compatibile” con tali spese (oltre una certa soglia di tolleranza), l’Agenzia presume un maggior reddito non dichiarato. La legge (art. 38 DPR 600) attualmente richiede che la discrepanza sia almeno del 20% e – a regime – per almeno due periodi d’imposta (criterio che era presente nel vecchio testo: va verificato se confermato nei nuovi decreti attuativi). In ogni caso, prima di emettere l’accertamento vero e proprio, deve essere avviato un contraddittorio: l’ufficio invita il contribuente a comparire per fornire spiegazioni e prova contraria . Solo dopo questo confronto (e parallelamente deve essere avviata la procedura di adesione ex art. 5 D.Lgs. 218/1997) , se le giustificazioni non risultano convincenti, verrà notificato l’avviso di accertamento sintetico.
Prova contraria del contribuente: la presunzione redditometrica è per legge una presunzione legale relativa: il contribuente può vincerla dimostrando che il maggior reddito presunto in realtà non esiste o è costituito da somme non imponibili . In particolare, può provare che le spese contestate sono state finanziate con redditi diversi da quelli del periodo (es. risparmi accumulati in anni passati e già tassati, disinvestimenti di capitali esenti, donazioni o vincite, ecc.) . Non è sufficiente però dimostrare la mera disponibilità di altre entrate: occorre provare circostanze concrete che collegano quelle entrate alle spese effettuate . Ad esempio, la Cassazione ha chiarito che avere una linea di credito in banca non basta a superare la presunzione, se non si dimostra che il denaro prelevato è stato effettivamente impiegato per pagare le spese contestate . In sentenze recenti, la Corte ha negato che il semplice fido bancario potesse giustificare il tenore di vita (Sent. Cass. 18097/2018; Ord. Cass. 31901/2022) . Invece, fornire documentazione che certi acquisti sono stati pagati con risparmi di famiglia, eredità, o redditi esenti (es. vendita di prima casa esente da tasse) è una prova contraria valida. Anche dimostrare errori nel calcolo dell’ufficio (spese sovrastimate o riferite ad altri soggetti) rientra nella difesa.
Difesa e strategie: Per un libero professionista che riceve un invito o un avviso basato sul redditometro, è fondamentale adottare un approccio molto documentato: “tracciare” la provenienza dei soldi. Si consiglia di raccogliere estratti conto, ricevute, documenti che mostrino entrate non tassabili utilizzate per finanziare le spese . Ad esempio, se contestano l’acquisto di un’auto, provare che è avvenuto grazie alla vendita di titoli di Stato (redditi esenti) o mediante un finanziamento bancario poi rimborsato con redditi futuri dichiarati. La collaborazione attiva in sede di contraddittorio è cruciale: presentarsi (anche con un professionista di fiducia) e fornire spiegazioni dettagliate può talvolta evitare l’emissione dell’avviso . Attenzione: rispondere superficialmente può invece aggravare la posizione, perché dichiarazioni incoerenti o insufficienti possono essere usate contro il contribuente in seguito .
Nel caso in cui l’accertamento sintetico venga comunque emesso, si potranno far valere in ricorso eventuali vizi procedurali (ad es. mancato contraddittorio preventivo: va eccepito se l’Agenzia non ha invitato al confronto, dato che oggi l’art. 38 lo prevede obbligatoriamente) . Va notato però che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2015 (sent. n. 24823/2015) stabilì che l’obbligo di contraddittorio ante avviso vale, come principio generale, solo per i tributi armonizzati UE, mentre per IRPEF/IVA interne all’epoca non era automatico . Questo però è stato superato dalla riforma 2019-2023: l’introduzione dell’art. 6-bis L. 212/2000 a fine 2023 ha reso il contraddittorio obbligatorio generalizzato anche per accertamenti redditometrici . Dunque, un avviso sintetico notificato senza invito al contraddittorio per anni recenti potrebbe oggi essere nullo, come suggerito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 47/2023) che ha rimarcato la centralità del contraddittorio endoprocedimentale .
In sintesi, il redditometro è uno strumento insidioso ma contestabile. Il contribuente che ha tenuto uno stile di vita sopra le proprie possibilità fiscali dovrà fornire spiegazioni convincenti. Se effettivamente c’è evasione di redditi, valutare un approccio transattivo (adesione, v. §4.3) può essere sensato per chiudere con sanzioni ridotte, specie se in parallelo si rischia un procedimento penale tributario (omessa dichiarazione sopra soglie, dichiarazione infedele ecc., v. §3.4).
2.5 Accertamento da indagini finanziarie
Una categoria spesso correlata agli accertamenti induttivi/sintetici è quella basata sulle indagini bancarie o finanziarie. L’Agenzia delle Entrate può ottenere i dati dei conti correnti e rapporti finanziari intestati al contribuente (previa autorizzazione interna) e utilizzarli per rettificare il reddito se emergono movimentazioni non giustificate. In particolare, l’art. 32 DPR 600/1973 prevede la presunzione secondo cui i versamenti trovati sui conti, se il contribuente non ne prova la natura non reddituale, sono considerati ricavi/proventi imponibili; inoltre, i prelevamenti superiori a certi importi sono considerati elementi negativi non deducibili se non se ne indica il beneficiario .
Nell’avviso di accertamento basato su indagini bancarie, dunque, il Fisco potrebbe contestare al professionista: “Hai versato sul conto X importi per 50.000 € in un anno, che non risultano dalla tua dichiarazione: li consideriamo compensi non dichiarati” oppure “Hai prelevato ingenti somme in contanti che non trovano riscontro nelle spese dichiarate; li trattiamo come ricavi occultati”.
Nota bene: la normativa sui prelevamenti ha avuto evoluzioni. La presunzione legale per cui i prelevamenti non giustificati costituiscono ricavi occulti inizialmente valeva anche per i lavoratori autonomi, ma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sent. n. 228/2014) nella parte in cui si applicava ai professionisti . Dunque, oggi: per imprese (società o ditte) i prelevamenti oltre 1.000 € al giorno o 5.000 € al mese, non giustificati, possono essere considerati ricavi (presunzione art. 32 cit. ancora valida); per professionisti, invece, tale presunzione non vale, limitatamente ai prelevamenti . Restano invece presunti come compensi i versamenti non giustificati anche per i professionisti. Questo significa che se un avviso di accertamento contesta a un avvocato sia versamenti che prelevamenti inspiegati, il professionista potrà eccepire l’illegittimità della rettifica basata sui prelievi, invocando la sentenza della Consulta e la giurisprudenza successiva che ha recepito tale principio (la Cassazione ha confermato che, a seguito della pronuncia costituzionale, i prelevamenti bancari dei professionisti non sono di per sé sintomo di evasione ).
Difesa nelle indagini finanziarie: Il contribuente deve fornire un resoconto analitico delle proprie operazioni bancarie, provando, ad esempio, che i versamenti sul conto non sono ricavi tassabili ma derivano da entrate già tassate o non imponibili: rimborsi, movimentazione di fondi propri, prestiti ricevuti, trasferimenti da altri conti personali, ecc. È utile predisporre una sorta di “memoria bancaria” che, movimento per movimento, illustri la provenienza di ogni somma. L’onere della prova a carico del contribuente, su questo punto, è di fatto oneroso ma essenziale: se non si prova nulla, i versamenti diventano reddito imponibile per legge . Se invece si danno spiegazioni anche parziali, il giudice valuterà caso per caso la credibilità e sufficienza delle prove.
Inoltre, occorre controllare che l’ufficio abbia rispettato la procedura: le indagini bancarie richiedono un provvedimento autorizzativo e devono essere richiamate e motivate nell’avviso. Un vizio da sfruttare potrebbe essere la mancata indicazione, nell’atto, dei dati essenziali delle movimentazioni contestate (importi, date, conti): se l’avviso fosse troppo generico (“si presume evasione da movimenti bancari”) senza dettagli, violerebbe l’obbligo di motivazione.
Va ricordato che, a differenza del redditometro classico, qui non c’è sempre un contraddittorio obbligatorio prima dell’avviso (dipende dal contesto). Tuttavia, la Cassazione tende ormai a richiedere il contraddittorio anche per accertamenti basati su dati bancari, benché la legge li consideri atti a “tavolino”: da alcune sentenze 2020-2021 è emerso l’orientamento che pure in questi casi il contribuente vada ascoltato prima di emettere l’atto definitivo, in coerenza con i principi generali . La riforma del 2022 ha poi portato ad escludere formalmente dal contraddittorio preventivo certi atti come gli accertamenti parziali, liquidazioni 36-bis, ecc., mediante DM 4/2024 , ma i dati bancari di norma vengono usati in accertamenti “pieni” o parziali comunque importanti, per i quali un confronto è spesso opportuno anche per l’ufficio (al fine di evitare contenziosi su movimenti poi spiegati).
2.6 Accertamento d’ufficio (omessa dichiarazione)
Quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione annuale dei redditi (o IVA), oppure se la dichiarazione è nulla (ad esempio perché priva di firma, o scartata dal sistema e non regolarizzata), l’Agenzia delle Entrate procede all’accertamento d’ufficio (art. 41 DPR 600/1973 per redditi; art. 55 DPR 633/72 per IVA) . In tal caso non c’è una dichiarazione da “rettificare”, ma bisogna determinare da zero il reddito imponibile. L’ufficio lo fa utilizzando le informazioni disponibili (banche dati, comunicazioni di terzi, dati dei versamenti effettuati, studi di settore, ecc.) e può ricorrere a presunzioni semplici anche non gravi, precise e concordanti . Il regime è quindi simile all’induttivo puro, anzi ancora più ampio: l’onere probatorio a carico del Fisco è attenuato, poiché l’inadempienza del contribuente (dichiarazione omessa) giustifica l’uso di stime anche sommarie .
Ad esempio, un libero professionista che non presenta la dichiarazione per il 2023: l’ufficio può accertare il reddito basandosi sui dati dei compensi comunicati dai suoi sostituti (CU), sui movimenti bancari, su eventuali elementi reddituali noti (immobili posseduti, ecc.), presumendo poi un reddito complessivo e liquidando imposte e sanzioni (la sanzione per omessa dichiarazione è molto elevata, dal 120% al 240% dell’imposta evasa, ridotta al minimo se la dichiarazione viene presentata con ritardo entro l’anno).
Difesa: Anche se l’omissione pone il contribuente in posizione di svantaggio, egli mantiene il diritto di difesa: può impugnare l’accertamento d’ufficio contestando i criteri di calcolo e la quantificazione . Ad esempio, se l’Agenzia ha ricostruito un reddito presunto di €100.000 basandosi solo su elementi parziali, il contribuente può dimostrare che in realtà alcuni redditi non esistevano o erano esenti. In giudizio, potrà anche presentare – tardivamente – la propria dichiarazione (anche se non ha valore amministrativo, come elemento difensivo sì) per mostrare qual era la propria versione dei fatti.
Un caso classico: se l’Ufficio tassa, in accertamento d’ufficio, dei movimenti su conto corrente come redditi, il contribuente può provare che quei movimenti si riferivano a restituzioni di prestiti o trasferimenti intra-familiari, ecc., quindi non redditi nuovi. Oppure, può far valere eventuali costi deducibili che l’ufficio non ha considerato: nell’accertamento d’ufficio spesso il Fisco calcola solo i ricavi presunti, ma il contribuente può eccepire che, ove avesse dichiarato, avrebbe dedotto spese (presentandone evidenza) e quindi l’imponibile sarebbe minore.
L’omessa dichiarazione ha anche profili penali se l’imposta evasa supera determinate soglie (attualmente €50.000 di imposte IVA o dirette evase): il fatto di presentare tardivamente una dichiarazione e avviare il pagamento può talvolta evitare la punibilità penale (ex art. 13 D.Lgs. 74/2000, il pagamento integrale dell’imposta prima del dibattimento estingue i reati di omessa dichiarazione e dichiarazione infedele). Quindi, un professionista destinatario di accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione deve rapidamente valutare un ravvedimento operoso “ultratardivo” (se ancora ammesso) o comunque il pagamento: vedremo oltre come il ravvedimento può sanare situazioni prima che l’atto arrivi (§4.6).
2.7 Accertamento parziale
L’accertamento parziale (art. 41-bis DPR 600/1973 per imposte sui redditi; art. 54, c.5 DPR 633/1972 per IVA) è un particolare tipo di avviso che mira a recuperare rapidamente imponibili specifici, senza attendere la ricostruzione completa della posizione fiscale . Viene spesso utilizzato quando l’ufficio dispone di evidenze mirate di evasione su un punto (ad esempio, un reddito non dichiarato segnalato da un’altra Amministrazione, o un controllo formale che ha rilevato oneri non spettanti) . In tal caso, emette un avviso limitato a quell’aspetto, lasciando impregiudicata la possibilità di ulteriori accertamenti sul resto .
Ad esempio: un professionista non ha dichiarato un reddito di lavoro autonomo occasionale comunicato all’Agenzia tramite Certificazione Unica di un sostituto; oppure, da scambio di informazioni internazionali risulta un conto estero non monitorato. L’ufficio può notificare un accertamento parziale che tassa solo quel reddito o quella imposta omessa, senza revisionare l’intera dichiarazione .
Caratteristiche: l’accertamento parziale non preclude successivi accertamenti completi per lo stesso anno . La legge esplicitamente conserva la potestà di integrare in futuro, sui profili non toccati dal parziale . Ciò serve a far “entrare a ruolo” subito alcune somme scoperte, senza aspettare indagini più lunghe su tutto. La giurisprudenza ha ammesso un uso piuttosto estensivo dell’accertamento parziale, ponendo però attenzione al contraddittorio: data la sua natura speditiva, originariamente l’ufficio spesso notificava direttamente senza confronto. Oggi, con le nuove norme sul contraddittorio anticipato, alcuni atti parziali (specie se derivanti da controlli automatici o formali) sono stati inseriti tra quelli esentati dall’obbligo di contraddittorio preventivo . Il DM 4/2024, in attuazione dell’art. 6-bis Statuto, include infatti gli avvisi parziali ex art. 41-bis tra gli atti per cui il contraddittorio non è generalizzato, trattandosi spesso di controlli “a tavolino” su dati certi . Ciò non toglie che, su richiesta del contribuente, l’ufficio debba comunque fornire spiegazioni e, se opportuno, attivare confronto.
Difesa: Un accertamento parziale va impugnato come qualsiasi altro avviso se lo si ritiene infondato. Bisogna però essere consapevoli che contestare un aspetto specifico non mette al riparo il resto: anche vincendo sul parziale, l’ufficio potrebbe riprovare con un accertamento integrale successivo su altri elementi. Viceversa, se il parziale viene definito (pagato/accolto), l’ufficio potrebbe comunque notificare altro avviso per ulteriori redditi scoperti dopo. In ogni caso, i motivi di ricorso contro un parziale saranno mirati all’oggetto dell’avviso: ad esempio, si può eccepire che quell’entrata era già tassata, o che c’è un errore di persona, oppure vizi formali (notifica errata, motivazione carente se l’avviso parziale non spiega bene l’origine dei dati).
Un aspetto interessante è che, a volte, prima del parziale l’Agenzia invia semplici lettere di compliance (ad esempio: “abbiamo visto che hai percepito X, valuta di correggere”), alle quali il contribuente può rispondere con ravvedimento. Se la lettera viene ignorata, arriva l’accertamento parziale. La difesa quindi inizia ancor prima: il contribuente prudente, ricevuta una segnalazione, dovrebbe verificare e, se fondata, regolarizzare subito (vedi ravvedimento §4.6). FiscoOggi – rivista ufficiale Entrate – ha sottolineato che chi regolarizza subito un’anomalia segnalata difficilmente verrà poi accertato su quella .
2.8 Accertamento integrativo o sostitutivo
L’accertamento integrativo è la facoltà dell’Amministrazione di emettere un secondo avviso per lo stesso periodo d’imposta, allo scopo di integrare un precedente accertamento, qualora emergano nuovi elementi prima decaduti i termini . Ad esempio, se dopo aver notificato un avviso (per certi redditi) l’ufficio scopre altre evasioni relative allo stesso anno (magari tramite un’ulteriore verifica o una segnalazione successiva), può integrare il primo atto con un secondo, entro i limiti di decadenza (normalmente il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) . L’accertamento integrativo non annulla il primo, ma lo aggiunge: il contribuente si troverà due avvisi per lo stesso anno, ciascuno impugnabile (se non risolta in adesione etc.).
Diverso è l’accertamento sostitutivo in autotutela peggiorativa: caso in cui l’ente si accorge che il primo avviso era viziato o incompleto, lo annulla in autotutela e contestualmente ne emette uno nuovo più oneroso . Questa pratica, in passato controversa, è stata ritenuta legittima dalle Sezioni Unite della Cassazione con la recente sentenza n. 30051/2024 . Le SS.UU. hanno stabilito che è lecito per l’ufficio ritirare un avviso (anche se impugnato ma non ancora con sentenza passata in giudicato) e sostituirlo con un altro contenente una pretesa maggiore, a condizione che ciò avvenga entro i termini di decadenza e che non vi sia ancora un giudicato sul primo atto . Questa pronuncia ha chiarito che non vi è violazione del ne bis in idem, poiché il primo atto viene annullato e sostituito . Tuttavia, la Corte ha espresso perplessità in punto di equità: il potere del Fisco di correggersi in aumento durante il processo squilibra la posizione del contribuente, ma ha riconosciuto che ciò è il “diritto vivente” vigente . In sostanza, oggi il Fisco, se nota di aver sottostimato l’evasione in un avviso già notificato (o di aver commesso un errore di calcolo), può procedere con un nuovo avviso più pesante, ritirando il precedente (anche se impugnato in primo grado), e il contribuente potrà impugnare il nuovo. I limiti sono: rispettare la scadenza dell’accertamento e non aggirare un giudicato già formato .
Difesa: Di fronte a un secondo avviso integrativo, il contribuente potrà contestare sia nel merito i nuovi elementi, sia eventualmente la mancanza dei presupposti per integrare. La legge richiede infatti che l’ufficio indichi i nuovi elementi sopravvenuti che giustificano l’integrazione . Se tali elementi non sono veramente “nuovi” (erano già conosciuti o conoscibili prima), l’atto integrativo potrebbe essere illegittimo. Quanto all’accertamento sostitutivo peggiorativo, è più difficile opporre un vizio, essendo avallato dalle SS.UU.; resta però sempre verificare la tempestività (se arriva oltre i termini di decadenza, è nullo) e la corretta notifica di annullamento contestuale del precedente.
Riepilogo Tipologie di Accertamento
Per chiarire le differenze, riportiamo una tabella riassuntiva dei principali tipi di accertamento e delle loro caratteristiche chiave:
| Tipo di Accertamento | Presupposti | Base di calcolo | Spazio per difesa | Riferimenti |
|---|---|---|---|---|
| Analitico (rettifica) | Irregolarità puntuali in dichiarazione o contabilità regolare | Dati dichiarati rettificati analiticamente (voce per voce) | Prova contraria su singole voci; onere su Fisco provare violazioni | Art. 39 c.1 DPR 600/73; 54 DPR 633/72 |
| Induttivo puro | Contabilità assente o inattendibile grave; omessa dichiarazione (simile all’ufficio) | Ricostruzione extra-contabile, presunzioni libere (anche semplici) | Contestazione incongruenze; richiesta motivazione criteri; prova contraria su stime generiche | Art. 39 c.2 DPR 600/73 ; Cass. 27692/2024 (limiti presunzioni) |
| Analitico-induttivo | Contabilità formalmente regolare ma con falsità/incompletezze | Dati contabili + correttivi induttivi (indici, medie di settore, ecc.) | Contestazione di criteri statistici applicati; prova contraria su singoli elementi extra-contabili | Art. 39 c.1 lett. d DPR 600/73 |
| Sintetico (“redditometro”) | Persona fisica con spese elevate rispetto reddito dichiarato | Ricostruzione del reddito complessivo in base a spese e investimenti (≥20% scostamento) | Prova che le spese sono finanziate da redditi esenti o precedenti; contraddittorio obbligatorio prima dell’atto definitivo | Art. 38 DPR 600/73 ; D.L. 108/2024 (nuovo redditometro) |
| Bancario/finanziario | Movimenti bancari non giustificati (versamenti, per imprese anche prelievi) | Importi versati considerati ricavi; prelievi (per imprese) considerati ricavi occulti se > €1.000/gg | Prova di natura non imponibile di versamenti (es. trasferimenti, donazioni); per professionisti, esclusa presunzione su prelievi | Art. 32 DPR 600/73 ; Corte Cost. 228/2014 (prelievi prof.) |
| Parziale | Elementi immediatamente accertabili (es. reddito non dichiarato comunicato da terzi) | Rettifica limitata ad alcuni imponibili specifici | Difesa circoscritta all’oggetto contestato; possibile comunque successivo accertamento su altro | Art. 41-bis DPR 600/73 |
| Integrativo | Emersione di nuovi elementi dopo un primo avviso (entro termini) | Emissione secondo avviso per aggiungere maggior imponibile | Contestare mancanza reale di elementi nuovi o tardività; altrimenti difesa sul merito dei nuovi imponibili | Art. 43 co.3 DPR 600/73 (accertamenti integrativi entro termini) |
| Sostitutivo (autotutela) | Errore o vizio nel primo avviso, con maggior pretesa dovuta | Annullamento del primo atto e notifica di nuovo atto più gravoso | Verifica rispetto termini decadenza e assenza di giudicato; difesa sul merito della nuova pretesa; equità (segnalata da Cass. SS.UU.) | Cass. SS.UU. 30051/2024 (legittimità autotutela peggiorativa) |
| D’ufficio (omessa dich.) | Dichiarazione omessa o nulla | Reddito determinato d’ufficio con info disponibili (presunzioni semplici) | Presentare tardivamente dichiarazione come difesa; evidenziare costi deducibili non considerati; contestare eccesso di stima | Art. 41 DPR 600/73 ; Cass. n. 2746/2024 (dir. difesa anche se zero dichiarazioni) |
(Fonti: DPR 600/1973 e DPR 633/1972; L.212/2000; Cass. nn. 18097/2018, 31901/2022, 27692/2024, SS.UU. 30051/2024; Corte Cost. 228/2014, 47/2023).
3. Dopo la notifica dell’avviso: come comportarsi e prime mosse difensive
Una volta ricevuto l’avviso di accertamento, il contribuente (o il professionista che lo assiste) deve agire con tempestività. La legge garantisce la difesa contro l’atto impositivo entro un tempo ben determinato: 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso (termine ordinario per gli atti tributari dell’Agenzia Entrate), oppure aderire a strumenti deflativi. Trascorso tale periodo senza reazione, l’avviso diventa definitivo e non più contestabile .
Ecco le prime mosse da compiere immediatamente:
3.1 Verifica formale e calcolo dei termini – Segnarsi la data di notifica dell’atto (sull’avviso di ricevimento o PEC) e calcolare i 60 giorni. Attenzione: se la notifica avviene a mezzo PEC, i 60 giorni decorrono dalla data in cui il documento è reso disponibile (e leggibile) al destinatario. Se tramite raccomandata o messo, dalla data di consegna o compiuta giacenza. Per gli avvisi di addebito INPS, come detto, il termine è 40 giorni ; per atti di tributi locali può essere 60 giorni ma con alcune varianti (es: nel caso di ingiunzioni fiscali o accertamenti esecutivi locali, vedere normative specifiche). È prudente fissare una scadenza a calendario qualche giorno prima, per avere margine.
In questa fase iniziale, occorre anche controllare come è stato notificato l’atto: se ci sono vizi di notifica, ad esempio invio alla PEC sbagliata o consegna a persona non autorizzata, vanno rilevati subito. Un vizio di notifica può essere motivo di nullità, ma spesso l’Amministrazione può “sanarlo” se il contribuente ha comunque ricevuto l’atto. Comunque, segnalare al difensore eventuali anomalie nella consegna (es. busta verde ritirata da vicini, assenza di relata PEC conforme) è opportuno.
3.2 Lettura approfondita e analisi dei contenuti – Occorre esaminare in dettaglio l’avviso: quali annualità copre, quali imposte e importi sono richiesti, su cosa si fonda (tipologia di accertamento, vedi §2). Identificare le motIVAZIONI addotte: ad esempio “maggiori ricavi desunti da indagini bancarie su conto X”, oppure “maggiori compensi accertati con metodo sintetico redditometrico”. Comprendere la logica dell’accertamento è metà del lavoro: a seconda che sia analitico, induttivo, sintetico ecc., la linea difensiva cambierà. Inoltre, verificare se l’atto rispetta i requisiti formali discussi (§1): c’è la firma? c’è l’elenco degli allegati menzionati? c’è l’indicazione delle aliquote e il calcolo delle sanzioni? Ogni eventuale carenza va annotata.
3.3 Valutazione iniziale: contestare, aderire o pagare? – In molti casi, è utile chiedersi subito (magari col supporto di un esperto): l’accertamento è fondato o vi sono errori palesi? Ad esempio, se il contribuente sa di aver effettivamente omesso qualcosa, potrebbe valutare un approccio deflativo invece del contenzioso (specie se le prove dell’ufficio sono schiaccianti). Al contrario, se ritiene l’atto totalmente infondato o viziato, l’opzione del ricorso è concreta. A questo punto si delineano tre possibili strade: acquiescenza/pagamento, definizione stragiudiziale (adesione, autotutela), oppure impugnazione in Commissione (Corte Giustizia Trib.). La scelta va ponderata considerando benefici e rischi di ciascuna, come vedremo nel dettaglio nel §4.
3.4 Eventuale attivazione del contraddittorio (se non già fatto) – Se l’avviso riguarda materia dove era previsto un contraddittorio preventivo obbligatorio (ad es. accertamento sintetico post 2020, o altri casi) e questo non è avvenuto, si può valutare di presentare immediatamente un’istanza di autotutela per far rilevare la mancata convocazione. In parallelo, in caso di ricorso, si eccepirà formalmente la violazione del contraddittorio come motivo di nullità . Nel contempo, se si è ancora entro termini (in alcuni casi l’avviso viene notificato proprio allo scadere dei termini di decadenza, per cui l’ufficio non poteva effettuare contraddittorio per mancanza di tempo – invocando la deroga per urgenza), si può comunque depositare memorie e documenti in autotutela sperando in un riesame.
3.5 Considerare i riflessi penali e altri effetti – Se l’accertamento riguarda importi elevati, soprattutto IVA evasa o imposte dirette oltre certe soglie, bisogna tenere a mente i possibili riflessi di natura penale tributaria. Ad esempio: un avviso per omessa dichiarazione con imposta evasa di 200.000 € attiva il reato ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (soglia 50.000). In tal caso, pagare il dovuto prima possibile (comunque entro la prima udienza dibattimentale penale) porterebbe all’estinzione del reato. Quindi, paradossalmente, un contribuente colto in grande evasione potrebbe avere interesse a non impugnare (o a impugnare solo per ridurre importi, ma pagando contestualmente) per sfruttare la causa di non punibilità penale . Il §4.7 tornerà su questo aspetto.
Analogamente, se l’avviso comporta anche un rilievo contributivo (ad es. maggior reddito IRPEF comporta maggiori contributi INPS gestione separata), questo innescherà probabilmente un avviso di addebito INPS a breve. Sapendo ciò, si potrebbe decidere di coordinare la difesa: spesso se il tributo principale viene annullato o ridotto (es. IRPEF), i contributi correlati decadono. Ma formalmente vanno impugnati separatamente (in sede lavoro) entro 40 giorni . Pertanto, un professionista che riceve contestualmente un avviso Entrate e uno INPS, dovrà muoversi su due fronti (Corte tributaria e Tribunale) magari chiedendo la sospensione di uno in attesa dell’esito dell’altro, per evitare contraddizioni. Questa complessità rientra nel “punto di vista del debitore” globale: vedere l’insieme delle sue posizioni debitorie con i vari enti.
3.6 Attenzione ai termini di pagamento parziale (1/3) e alla riscossione frazionata – Una volta notificato l’accertamento esecutivo, la legge prevede che, se il contribuente presenta ricorso, comunque deve pagare provvisoriamente un terzo dell’imposta contestata (oltre interessi) entro 60 giorni , salvo che ottenga una sospensione dall’autorità giudiziaria. Questo meccanismo (art. 15 DPR 602/73 e art. 68 D.Lgs. 546/92) è detto “riscossione frazionata”: il 1/3 dopo il ricorso, e se poi si perde in primo grado, i restanti 2/3 entro 60 giorni dalla sentenza . Se si vince, ovviamente, quanto pagato va rimborsato. Dunque, appena notificato l’avviso, è utile calcolare anche la sostenibilità finanziaria di questo 1/3 in caso di ricorso. Se l’importo è molto alto e non si dispone di liquidità, una delle prime azioni sarà presentare istanza di sospensione dell’esecutività all’interno del ricorso, per evitare di dover pagare il terzo (o subire azioni su di esso) durante il processo . La Commissione (Corte Giust. Trib.) può infatti sospendere l’atto se c’è pericolo di grave danno e fumus boni iuris (motivi validi) . In sede penale, come detto, il pagamento integrale è virtù; in sede tributaria, il non pagamento del 1/3 può portare a iscrizioni a ruolo e fermi durante la pendenza del giudizio se non c’è sospensiva.
Riassumendo, i primi 15-30 giorni dopo la notifica sono determinanti: vanno interpellati, se possibile, professionisti esperti (tributaristi, avvocati) per valutare la bontà dell’atto e le opzioni. Non attendere l’ultimo momento: procedure come l’accertamento con adesione richiedono atti entro 60 gg ma sospendono i termini, quindi vanno attivate subito se si sceglie quella via (vedi §4.3). Un errore frequente del contribuente inesperto è ignorare la lettera sperando in successive dilazioni o condoni: ma, come detto, l’avviso non impugnato diviene definitivo e l’Agenzia Entrate-Riscossione potrà agire con la “scure” esecutiva . Pertanto mai lasciar trascorrere i 60 giorni inerti. Nel prossimo capitolo vedremo dettagliatamente tutte le strategie difensive possibili (sia amministrative che giudiziali) per reagire all’avviso, evidenziando vantaggi e svantaggi di ciascuna.
4. Strategie difensive immediate: soluzioni stragiudiziali e giudiziali
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha a disposizione diversi strumenti di difesa, sia in via amministrativa (prima di o in alternativa al ricorso) sia in via giudiziale (ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria). Ogni opzione va valutata attentamente in base al caso concreto: l’obiettivo è ridurre al minimo l’esborso e i rischi, evitando se possibile un contenzioso lungo e costoso, ma senza nemmeno rassegnarsi a pagare importi non dovuti.
Vediamo le principali strategie, dapprima quelle deflattive del contenzioso (che possono evitare o chiudere la lite), poi il ricorso vero e proprio.
4.1 Acquiescenza all’accertamento
L’acquiescenza consiste nell’accettare integralmente l’accertamento e pagarne le somme dovute entro il termine di 60 giorni dalla notifica . Come “premio” per la mancata contestazione, il contribuente beneficia di una riduzione delle sanzioni ad 1/3 delle somme irrogate (art. 15 D.Lgs. 218/1997). In pratica, se l’avviso conteneva, ad esempio, imposta evasa €10.000 con sanzioni 90% (€9.000), pagando in acquiescenza si verseranno i €10.000 di imposta, più €3.000 di sanzioni (1/3 di 9.000) più interessi. L’atto così definito non sarà più impugnabile né integrabile dall’ufficio, divenendo definitivo.
L’acquiescenza è dunque indicata quando conviene pagare invece che ricorrere. Tipicamente: – se il contribuente riconosce la fondatezza dell’accertamento (es. aveva effettivamente dimenticato dei redditi) e non ha elementi per opporsi; – oppure se, pur potendo contestare, teme esito sfavorevole e vuole godere della sanzione ridotta. Ad esempio, in presenza di violazioni formali ma sostanza dovuta, la riduzione a 1/3 delle sanzioni può essere un buon affare (meglio pagare sanzioni ridotte che rischiare l’intero in giudizio).
Procedura: Non serve un atto formale di accettazione: basta eseguire il pagamento (o la prima rata, se si chiede dilazione) entro 60 giorni . È consigliabile comunicare all’ufficio l’avvenuto pagamento per far annotare la definizione per acquiescenza e bloccare eventuale iscrizione a ruolo. Spesso nell’avviso stesso sono indicati gli importi ridotti da versare in caso di acquiescenza.
Acquiescenza parziale? La legge non consente acquiescenza parziale sull’imponibile (o paghi tutto, o nulla e ricorri). Tuttavia, è prevista una forma di acquiescenza riferita alle sole sanzioni (vedi §4.2) in caso si voglia contestare i tributi. Dunque l’atto impositivo, per la parte imposte, o lo si accetta per intero o lo si contesta. Non si può, ad esempio, pagare metà e poi litigarsi l’altra metà: qualsiasi importo non pagato entro 60 giorni resta soggetto a possibile contenzioso, ma l’agevolazione sanzioni si perde se non paghi tutto.
Vantaggi dell’acquiescenza: – Sanzioni ridotte a 1/3 (risparmio del 66% sulle sanzioni). È il regime più conveniente in assoluto sulle sanzioni dopo il ravvedimento; e spesso le sanzioni negli avvisi sono del 90% o 100%, quindi la riduzione è sostanziosa. – Niente spese di giudizio, niente prolungamento della controversia. – Chiusura immediata della pendenza: l’ufficio non potrà pretendere altro su quei rilievi (salvo nuovi elementi esterni emergano, ma su quelli specifici la definizione preclude ricorso e ulteriore accertamento). – Effetti penali: se le somme vengono integralmente pagate, questo può condurre a cause di non punibilità per alcuni reati tributari (come accennato sopra, art. 13 D.Lgs. 74/2000), e comunque dimostra buona condotta. Ad esempio, per il reato di dichiarazione infedele o omessa, il pagamento integrale delle imposte (anche tardivamente) evita la punibilità se avviene prima del dibattimento.
Svantaggi: – Bisogna avere la liquidità per pagare (anche se è ammessa la rateizzazione ordinaria, in massimo 8 rate trimestrali, se l’importo supera €50.000: art. 8 D.Lgs. 218/97). – Si rinuncia a qualsiasi contestazione: se in futuro emergesse un elemento che avrebbe potuto annullare l’atto, ormai è definito. Non si può tornare indietro. – Non c’è riduzione dell’imposta o interessi, solo sanzioni. Quindi se l’imposta accertata è elevata e magari non dovuta, l’acquiescenza sarebbe un grosso esborso non giustificato.
In generale, l’acquiescenza conviene quando la posizione del Fisco è molto forte (prove schiaccianti) e quella del contribuente molto debole, oppure quando l’errore è palese e non vale la pena litigare solo sulle sanzioni. Ad esempio: un professionista ha omesso per distrazione di dichiarare €5.000 di compensi, l’imposta evasa è €2.000 e la sanzione al 90% €1.800; con acquiescenza paga €2.000 + €600 + interessi. Se facesse ricorso, probabilmente perderebbe (non c’è nulla da contestare) e finirebbe per pagare €2.000 + €1.800 + interessi + spese legali. Invece, se l’accertamento è discutibile o infondato, meglio evitare acquiescenza.
4.2 Definizione agevolata delle sole sanzioni (acquiescenza alle sanzioni)
Esiste un’opzione intermedia interessante: qualora il contribuente intenda contestare l’imposta accertata ma riconosca di aver comunque commesso una violazione (ad esempio perché la norma era incerta), può scegliere di non contestare le sanzioni, pagando queste ultime in misura ridotta, e limitare il ricorso ai soli tributi. Ai sensi dell’art. 15, co.2, D.Lgs. 218/1997, presentando ricorso solo sulla parte di imposta e pagando le sanzioni ridotte a 1/3, si ottiene l’agevolazione sanzionatoria pur affrontando la lite sul merito .
In pratica: – Entro 60 giorni, si versa l’importo delle sanzioni (calcolate al 1/3) e lo si indica nel ricorso come “pagate in definizione agevolata”. – Nel ricorso, si contesta l’avviso limitatamente alle maggiori imposte (o interessi, ecc.), dichiarando espressamente di aderire sulle sanzioni. – Se tutto è fatto correttamente, in caso di esito sfavorevole sul merito, il contribuente non dovrà pagare le ulteriori 2/3 di sanzioni (già definite). Se invece vince sul merito, recupererà anche le imposte e interessi pagati in più, ma le sanzioni pagate restano definitive (un “costo” per la tranquillità, a meno che vinca per motivi che travolgono anche la base delle sanzioni – scenario complesso).
Questa opzione è utile quando c’è una questione di diritto sulle imposte – ad esempio si ritiene di non dovere un certo tributo per esenzione o interpretazione – ma le sanzioni sarebbero comunque dovute se l’imposta fosse dovuta. Pagandole ridotte, ci si mette al riparo dal rischio di doverle pagare intere poi (e anche dal rischio di condanna per lite temeraria sul punto sanzioni). Attenzione però: occorre comunque impugnare l’atto (non è un’acquiescenza totale, è solo parziale limitata alle sanzioni). Formalmente, il giudice non dovrà pronunciarsi sulle sanzioni (perché c’è rinuncia sul punto), a meno che la controversia sul tributo comporti caducazione anche delle sanzioni (es: atto nullo, annullato tutto). In dottrina e giurisprudenza, questa definizione parziale è considerata efficace a chiudere la partita sanzionatoria in via amministrativa .
Vantaggio: riduce l’esborso potenziale in caso di perdita della causa, e può dare un segnale di buona fede. Inoltre consente di concentrare il contenzioso su questioni di principio, evitando di litigare su quantum di sanzioni.
Svantaggio: va anticipato il pagamento di 1/3 sanzioni entro 60 gg, e se poi il contribuente vince totalmente sul tributo, di solito non gli vengono restituite le sanzioni (perché non impugnate, a meno di annullamento atto per vizio radicale che travolge anche sanzioni: caso in cui forse se ne potrebbe chiedere la restituzione in autotutela).
In pratica, questa definizione “mista” si vede raramente, ma può essere impiegata in strategie mirate. Ad esempio: un avviso contesta che un compenso fosse in realtà reddito tassabile (mentre il contribuente ritiene non imponibile per qualche ragione); sanzione 90%. Il contribuente è convinto del suo diritto e ricorre. Tuttavia, per scrupolo paga il 30% della sanzione, così se perdesse su quel compenso, la sanzione ulteriore non gli verrà chiesta.
4.3 Accertamento con adesione (definizione concordata)
L’accertamento con adesione è uno strumento deflattivo fondamentale, disciplinato dal D.Lgs. 218/1997, che consente al contribuente e all’ufficio di concordare l’esito dell’accertamento, evitando il giudizio. In sostanza, si instaura un contraddittorio amministrativo durante il quale l’ufficio e il contribuente discutono e possono “trattare” su imponibili e sanzioni, per poi formalizzare un atto di adesione con cui il contribuente accetta una certa somma da pagare e l’ufficio rinuncia al resto .
Quando si può fare adesione: L’adesione è ammessa per la quasi totalità degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (anche in materia IVA, II.DD., IRAP) e atti di recupero crediti d’imposta; nonché per avvisi di alcuni tributi locali su base volontaria dei Comuni. Non si applica invece alle sole cartelle da controllo formale (quelle ex art. 36-ter, che hanno già loro iter). In particolare, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento, il contribuente ha diritto di presentare istanza di accertamento con adesione prima di fare ricorso . La presentazione dell’istanza sospende il termine per il ricorso per 90 giorni . Quindi, se si è incerti se ricorrere o negoziare, vale la pena presentare istanza adesione entro 60 giorni, così si guadagna tempo (60+90) per trovare un accordo o preparare poi il ricorso.
Come funziona: Presentata l’istanza (all’ufficio che ha emesso l’avviso), l’ufficio convoca il contribuente o il suo difensore per un incontro (di persona o telematico). Si esamina insieme il caso, si possono portare nuovi documenti, si evidenziano errori eventuali dell’accertamento. Spesso il funzionario può rivedere parzialmente la pretesa: ad esempio riconoscere deduzioni inizialmente negate, rettificare qualche calcolo, o accogliere in parte le tesi del contribuente. Si può così arrivare a concordare un importo di imposte inferiore a quello originario. Sulle sanzioni, per legge, c’è comunque uno sconto: quelle sulle imposte oggetto di adesione sono dovute nella misura di 1/3 (come per acquiescenza) . Inoltre, l’ufficio in sede di adesione può anche valutare l’applicazione di cause di non punibilità penale se il pagamento avviene (questo interessa per i reati tributari – es: se con adesione si paga prima che parta querela, non c’è reato).
Se la trattativa ha esito positivo, si redige atto di adesione con l’indicazione dei nuovi imponibili concordati e delle somme dovute (imposte, interessi, sanzioni 1/3). Il contribuente firma (personalmente o tramite procuratore speciale) e entro 20 giorni deve versare quanto dovuto (o la prima rata, se sopra €50.000 è ammessa rateazione in 8 rate trimestrali, 16 rate se oltre €100.000). Dalla data di perfezionamento (firma e pagamento) l’avviso di accertamento si intende definito: perde efficacia l’atto originario e non se ne può più discutere in giudizio.
Se la trattativa fallisce (manca accordo entro 90 giorni), il contribuente ha ancora 30 giorni dalla chiusura del termine sospeso per proporre ricorso .
Vantaggi dell’adesione: – Possibilità di ottenere un ridimensionamento dell’accertamento: spesso l’ufficio è disponibile a togliere le parti meno solide della pretesa, o a trovare un compromesso su quantità contestate, specialmente se il contribuente porta argomenti validi. Ciò può ridurre sensibilmente le imposte dovute. – Sanzioni ridotte a 1/3 per legge, come l’acquiescenza, indipendentemente dall’esito del negoziato (anche se si concorda su importi inferiori, su quelli le sanzioni saranno 1/3). – Clima meno conflittuale: è un confronto con l’ufficio, a differenza del giudizio che è antagonista. Si può spiegare meglio la propria posizione. – Sospensione dei termini di ricorso: utile anche solo per guadagnare tempo di analisi. – Se definito, chiude la vicenda rapidamente e con certezza, evitando spese processuali e incertezze. – Non incide sul profilo penale negativamente, anzi, se tutto viene pagato, come detto, per alcuni reati estingue la punibilità (dichiarazione infedele e omessa, ad esempio, se saldato prima di certi termini processuali).
Svantaggi/limiti: – Occorre comunque ammettere almeno in parte la fondatezza della pretesa: se il contribuente è convinto di avere totalmente ragione, l’adesione comporta di cedere qualcosa (è difficile esca con “zero” dovuto, se no l’ufficio in autotutela annullerebbe l’avviso). Quindi è di fatto una transazione: il contribuente rinuncia a far valere tutte le possibili eccezioni in cambio di uno sconto. – Non si possono far valere questioni formali: se l’avviso è viziato ma l’ufficio è testardo, in sede di adesione difficilmente l’ufficio accetterà di annullare per un vizio procedurale (non è la sede: l’ufficio non può in adesione dichiarare nullo un proprio atto, semmai in autotutela separata). Quindi la trattativa è sul merito. – Impegno economico: bisogna essere pronti a pagare entro 20 giorni l’accordo. Se il contribuente poi non paga, l’adesione non perfezionata non produce effetti e l’ufficio riprenderà la riscossione sull’atto originario (con decadimento dello sconto sanzioni). – Una volta perfezionata l’adesione, il contribuente rinuncia al ricorso e non può impugnare l’atto di adesione se non per vizi propri (ma di norma non ce ne sono, essendo un accordo).
Quando conviene l’adesione: Quando l’accertamento presenta zone grigie, né totalmente fondato né totalmente infondato, e c’è margine di negoziazione. Ad esempio, questioni valutative (quantificazione di ricavi occulti, stime di percentuali, ecc.) sono tipiche materie da adesione: si può “trattare” su una media ragionevole. Anche in caso di dubbi interpretativi su norme, l’ufficio a volte è disposto a chiudere a metà strada per evitare l’incertezza del contenzioso. Per i liberi professionisti, un caso classico è l’accertamento su IRAP: per anni c’è contenzioso sulla soglia di assoggettabilità IRAP di un professionista (se abbia autonoma organizzazione). Spesso in adesione l’ufficio può proporre di abbattere l’IRAP accertata del, ad es., 50%, riconoscendo marginalità del caso, e definire con sanzioni ridotte. Oppure su deduzioni di costi parziali: se l’ufficio contesta il 100% di un costo come indeducibile, si potrebbe trattare per ammetterne almeno una parte.
È importante arrivare all’adesione preparati: conviene presentare all’ufficio una memoria scritta con le proprie argomentazioni e documenti aggiuntivi fin dall’istanza o all’incontro, in modo da convincerli di alcuni errori o esagerazioni. In questa sede l’ufficio può mostrare un minimo di flessibilità che in giudizio non esiste.
Da notare: dal 2023 è stata eliminata la fase del “reclamo/mediaconciliazione” obbligatoria per le controversie fino a €50.000 (era un istituto simile all’adesione ma processuale). Con la riforma del processo tributario (L. 130/2022) si punta di più su conciliazione in giudizio (v. §4.5) e meno su reclamo amministrativo. Quindi l’adesione torna ad essere il canale principale pre-contenzioso per qualsiasi importo.
Se l’ufficio non accetta o propone troppo alto: Non c’è obbligo di concludere. Si può interrompere la trattativa e procedere col ricorso. Importante: eventuali dichiarazioni rese dal contribuente in sede di adesione non sono utilizzabili in giudizio contro di lui (art. 7 D.Lgs. 218/97): c’è riservatezza, per favorire la discussione franca. Quindi, ad esempio, se uno ammette in adesione “sì quel reddito forse l’ho avuto in nero ma meno di quanto dite voi”, quell’ammissione poi non può essere riportata nel contenzioso dal Fisco.
In conclusione, l’adesione è uno strumento molto utile e consigliabile quando si ravvisa la possibilità di migliorare la propria posizione senza dover rischiare tutto in tribunale. È di frequente utilizzato, e spesso con successo: la percentuale di definizioni con adesione è alta, segno che molti accertamenti trovano un punto d’incontro vantaggioso per entrambe le parti (il Fisco incassa subito, il contribuente paga il giusto e meno sanzioni).
4.4 Autotutela (istanza di annullamento/revoca da parte dell’ufficio)
L’autotutela è il potere-dovere della Pubblica Amministrazione di annullare o rettificare d’ufficio i propri atti illegittimi o infondati, anche fuori dalle procedure contenziose. Il contribuente che riceve un avviso palesemente errato o viziato può presentare un’istanza di autotutela all’ente emittente, chiedendo l’annullamento (totale o parziale) dell’atto.
Quando proporla: L’autotutela va utilizzata in casi di errori evidenti o di incontestabile illegittimità. Ad esempio: – errore di persona (avviso intestato al soggetto sbagliato); – doppia imposizione palese (due avvisi per la stessa cosa); – errore di calcolo materiale grossolano; – elementi già giudicati (accertamento su questione già annullata da sentenza definitiva); – mancata considerazione di pagamenti già effettuati (l’avviso chiede tributi già versati); – vizio di forma palese (atto non firmato, o notificato fuori termine di decadenza).
In tali situazioni, specie se supportate da documenti (ad es. quietanze di pagamento), l’ufficio potrebbe convenire sull’errore e annullare in autotutela l’atto o correggerlo.
Autotutela obbligatoria vs facoltativa: La normativa (Circ. Min. Finanze n. 198/1998) prevede che l’autotutela sia obbligatoria per l’ufficio in presenza di errori meramente materiali o di diritto palesi riconosciuti dall’amministrazione . In altri casi è facoltativa. In pratica, se portate la prova di un errore (es: avviso notificato oltre i termini per quell’anno), l’ufficio dovrebbe annullarlo senza costringervi al ricorso. Tuttavia, in molti casi gli uffici sono restii a riconoscere l’errore se non lampante, preferendo lasciare al giudice la decisione. Dunque l’istanza di autotutela non garantisce la soluzione, ma va comunque tentata quando c’è un buon motivo, perché potrebbe risolvere la questione senza spese.
Presentazione: L’istanza va indirizzata all’ufficio che ha emesso l’atto (Agenzia Entrate – Direzione Provinciale tal dei tali, Ufficio Accertamento, ad esempio). Può essere presentata in carta libera, meglio se via PEC per tracciare la consegna, o a mano con protocollo. Deve indicare gli estremi dell’avviso e motivare con chiarezza l’errore o illegittimità riscontrata, allegando documenti probanti . Non c’è un termine di legge per presentarla (si può anche dopo i 60 gg, in teoria), ma è ovvio che farlo subito entro il termine di ricorso è importante.
Effetti sui termini di ricorso: Attenzione: l’istanza di autotutela non sospende il termine per impugnare. Purtroppo, presentare autotutela non ferma il decorso dei 60 giorni di ricorso . Quindi il contribuente è in posizione scomoda: deve magari aspettare l’esito dell’autotutela, ma se l’ufficio non risponde entro i 60 gg rischia di decadere dal ricorso. Soluzione pratica: presentare l’autotutela subito e, se non si ottiene risposta entro magari 30-40 giorni, predisporre comunque il ricorso (anche solo “cautelativo” per non perdere i termini). Se poi l’autotutela viene accolta dopo, si potrà rinunciare al ricorso.
Esempio pratico: Un professionista riceve avviso per redditi 2015 notificato a febbraio 2022, quando il termine di decadenza (31/12/2021) è scaduto. Questo è un errore dell’ufficio. Si fa istanza di autotutela allegando copia busta con timbro 2022, chiedendo annullamento per decadenza. È un caso dove l’ufficio dovrebbe agire (il contribuente vincerebbe sicuro in giudizio). Se l’ufficio annulla, bene; se tentenna, il contribuente intanto prepara ricorso eccependo la decadenza e vincerà in Commissione con condanna alle spese del Fisco.
Limiti: L’autotutela non è un “diritto” esigibile giudizialmente: se l’ufficio rifiuta di annullare, il contribuente non può farci molto se non… proporre il normale ricorso. Non esiste l’obbligo per l’ufficio di rispondere entro tot giorni (a parte i casi di autotutela “doverosa”, ma comunque il sindacato in giudizio è limitato). Quindi è uno strumento gracile, da usare ma da non aspettarsi troppo, salvo errori proprio grossi.
È utile tuttavia anche in parallelo al ricorso: presentare istanza di autotutela e menzionarla nel ricorso può a volte portare l’ufficio, nel corso del processo, a rivedere la sua posizione e magari annullare in autotutela prima della sentenza (succede, e il giudizio si chiude per cessata materia del contendere). Quindi mai escludere di provarci.
Autotutela su accertamenti parziali INPS: Da segnalare che anche l’INPS adotta autotutela per i suoi avvisi di addebito. Ad esempio, circolari INPS invitano a presentare istanza di riesame entro 30 giorni dall’avviso di addebito, in caso di contestazioni su calcoli contributivi, perché il mancato ricorso entro 40 giorni li rende definitivi . Quindi, per contributi, c’è spesso un “pre-reclamo” interno. Ma in generale, medesima logica: se vi contestano contributi già pagati o prescritti, chiedere subito annullamento in autotutela (all’INPS) e poi eventualmente opporre in Tribunale.
Conclusione: L’autotutela è la via più economica (nessun costo, se funziona) e rapida, ma dipende dalla collaborazione dell’ente. Va sfruttata per errori oggettivi. Non sostituisce gli altri rimedi: spesso va affiancata a essi. Comunque tentar non nuoce, specie quando la situazione è chiara. In alcuni casi, persino a seguito di presentazione di ricorso, l’Agenzia può decidere di annullare in autotutela l’atto prima del giudizio se si convince dei vizi. Quindi, presentare un buon dossier con le ragioni al funzionario può risolvere positivamente.
4.5 Ricorso al giudice tributario (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado)
Se non si opta (o non si riesce a concludere) per una soluzione stragiudiziale, la tutela delle proprie ragioni passa attraverso il ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado – la nuova denominazione, dal 2023, delle ex Commissioni Tributarie Provinciali . Il processo tributario è regolato dal D.Lgs. 546/1992, ampiamente riformato nel 2022 per migliorarne efficienza e terzietà.
Impugnabilità dell’avviso: L’avviso di accertamento è un tipico atto impugnabile davanti al giudice tributario . In genere, entro 60 giorni dalla notifica va notificato (via PEC o tramite ufficiale giudiziario o posta) il ricorso all’ente impositore (Agenzia Entrate) e ad eventuali altri controinteressati (ad es. agente riscossione se già coinvolto). Poi entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, questo va depositato (telematicamente via SIGIT/PPT) presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria competente .
Competenza: Per le imposte statali (IRPEF, IVA, IRAP ecc.) la competenza è regionale per valore, ma di base il ricorso di primo grado si propone alla CGT di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto (spesso coincide con la provincia del domicilio fiscale del contribuente). Per avvisi INPS, la competenza invece è del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro (procedura diversa).
Processo tributario riformato 2023 – novità: La riforma (L. 130/2022) ha introdotto: – Giudice monocratico per le controversie di modesto valore: sotto €3.000 (ora elevato a €5.000 ) il ricorso in primo grado è deciso da un giudice unico anziché collegio. – Testimonianza giurata scritta ora ammessa (prima no testimonianze). – Possibilità di conciliazione giudiziale ampliata: le parti possono accordarsi in ogni stato e grado con sanzioni ridotte (40% in primo grado, 50% in appello) . Questo può avvenire col beneficio anche dopo aver iniziato il processo (la conciliazione giudiziale è diversa dall’adesione: qui è mediata dal giudice). – Abolizione del reclamo/mediazione obbligatoria (già menzionata), sostituita di fatto dalla conciliazione facoltativa e dal giudice monocratico per le liti minori . – Condanna alle spese più rigorosa: prima spesso le spese erano compensate, ora la regola è che chi perde paga le spese (salvo eccezioni) . Ciò rende più rischioso fare ricorsi pretestuosi (rischio di dover pagare avvocato controparte). – Sezione tributaria in Cassazione: creata per uniformare la giurisprudenza .
Svolgimento: Il giudizio tributario di primo grado è principalmente scritto. Dopo il ricorso del contribuente (che contiene i motivi e conclusioni), l’ente impositore invia il proprio atto di costituzione e controdeduzioni (entro 60 giorni dal ricorso) difendendo l’atto. Il contribuente può, fino a 10 giorni prima dell’udienza, depositare memorie aggiuntive , e fino a 20 giorni prima, ulteriori documenti . Poi c’è l’udienza (spesso pubblica, ma dal 2020 possibili anche da remoto) in cui normalmente le parti depositano istanza di trattazione scritta o, se vogliono, discussione orale (che comunque è breve). Il giudice emette quindi la sentenza, notificata alle parti.
Tempi: In primo grado possono volerci da pochi mesi (per liti semplici) a 1-2 anni, a seconda del carico del tribunale tributario. La riforma sta cercando di velocizzare.
Esecuzione provvisoria e sospensiva: Come già detto, il ricorso non sospende automaticamente la riscossione, se non per la parte oltre 1/3. Quindi, se serve sospendere anche quel 1/3 o altre misure, bisogna presentare un’istanza di sospensione al presidente della CGT contestualmente al ricorso o con atto separato finché pende il giudizio . Il giudice fisserà (entro 180 gg max, ora ridotto a 90 gg per legge) un’udienza camerale per decidere sulla sospensiva . Se dimostrate che l’esecuzione immediata vi arrecherebbe un danno grave e che il ricorso non è infondato (fumus), la sospensione può essere concessa fino alla decisione di merito . Ciò blocca la riscossione. Altrimenti l’Agente può procedere su quel terzo.
Motivi del ricorso: Nel ricorso tributario, si farà valere: – Motivi di legittimità: vizi procedurali, violazioni di legge (es. contraddittorio omesso, decadenza, difetto di motivazione, incompetenza dell’ufficio, ecc.). – Motivi di merito: l’infondatezza della pretesa fiscale (es. il reddito accertato non esiste o è minore; il costo è deducibile; l’IVA non era dovuta, ecc.). – Vizi della prova: contestazioni sulle presunzioni e prove usate dall’ufficio, insufficienza o erronea valutazione.
Il giudice tributario decide nel merito (ha potere di riesame completo): può confermare l’atto, annullarlo totalmente, o annullarlo parzialmente (riducendo imponibili e sanzioni secondo giustizia). Non può però andare oltre la domanda: ad esempio, non può aumentare l’imposta oltre quanto in avviso (reformatio in peius vietata in fasi di impugnazione del contribuente). Quindi il contribuente in ricorso rischia al massimo di vedersi respinto e pagare quello che c’era (più interessi e spese), ma non di più.
Appello e Cassazione: Se in primo grado il contribuente perde (o vince parzialmente), può appellare alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale). L’appello va proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Occhio: se il contribuente perde in primo grado, per andare avanti deve pagare i 2/3 residui dell’imposta entro 60 giorni dalla notifica sentenza , altrimenti l’esecuzione va avanti, salvo abbia diversa sospensione. L’appello è un riesame completo di merito. Dopo l’appello, c’è la Cassazione (Sez. Tributaria) per soli motivi di diritto.
Costi: Introdurre un ricorso tributario comporta il pagamento del Contributo Unificato (C.U.T.) variabile in base al valore della lite: ad es. liti fino a €5.000 pagano circa €30; liti 5.001-25.000: €60; liti fino a 75k: €120; oltre: €250 (fino a 200k) o €500 (oltre 200k). Inoltre, se ci si avvale di un avvocato o commercialista abilitato (obbligatorio per liti oltre €3.000), ci saranno i relativi onorari. Tali spese possono essere recuperate dal soccombente se si vince (il giudice condanna la parte che perde a rifondere le spese legali secondo parametri).
Perché e quando fare ricorso: Si ricorre quando si ritiene l’avviso errato e non si è trovato accordo via adesione. Bisogna però avere motivi solidi oppure essere disposti ad affrontare l’incertezza. La riforma enfatizza che “il ricorso non si tenta”: la condanna alle spese è la regola, quindi avventurarsi in cause temerarie può costare caro . Tuttavia, se ci sono valide ragioni, il ricorso può far annullare totalmente l’atto, con risparmio di tutte le imposte e sanzioni . A volte, anche l’esito parziale (riduzione) è utile. Ad es., su un accertamento di €100.000, il giudice potrebbe tagliare la pretesa a metà: meglio di niente.
Dal punto di vista del libero professionista, spesso la decisione di ricorrere dipende dall’entità della somma e dal principio in gioco. Per cifre piccole, valutare i costi-benefici: a volte conviene pagare con sconto sanzioni che spendere in cause. Per cifre grandi o questioni reputazionali (es. accuse ingiuste di evasione), c’è anche un motivo di “giustizia” per cui il professionista preferisce farsi valere.
Esempi di esiti giurisprudenziali favorevoli noti: – Cassazione ha annullato accertamenti sintetici dove il contribuente ha dimostrato provenienze lecite di fondi (v. Cass. 18097/2018 citata). – Commissioni tributarie hanno annullato avvisi per difetto di motivazione quando l’ufficio non ha allegato documenti fondamentali . – Cassazione (ord. 21875/2025) ha ribadito nullità per motivazione integrata solo in giudizio . – Cassazione (sent. 16293/2024) ha convalidato la notifica via PEC di avvisi con firma digitale, chiarendo che è valida se l’originale informatico è firmato digitalmente e la copia riporta la dicitura di conformità . Questo per dire che a volte motivi eccepiti (firma digitale) vengono risolti: qui il contribuente perse. – Su questioni di merito, ci sono casi in cui il giudice ha ridotto redditi presunti riconoscendo l’infondatezza di parametri applicati.
In conclusione, il ricorso è la extrema ratio ma spesso necessaria. Va affidato a un difensore esperto in materia tributaria, perché è un contenzioso tecnico. Per l’avvocato del libero professionista, è importante costruire bene le prove (anche tramite consulenze tecniche se servono, es. contabili) e scegliere i motivi giusti. Una difesa ben impostata può portare all’annullamento dell’avviso per motivi anche formali (basta uno per far cadere tutto). Al contrario, errori procedurali nel ricorso (es. tardività, difetto di notifica del ricorso) possono pregiudicare irrimediabilmente la difesa.
4.6 Ravvedimento operoso (regolarizzazione spontanea)
Sebbene il ravvedimento operoso sia uno strumento da attuare prima che l’atto di accertamento venga notificato, è opportuno trattarlo perché è un mezzo fondamentale di “difesa preventiva” o immediata a brevissimo termine. Se un libero professionista si accorge di aver commesso una violazione fiscale (omessa fatturazione, errore in dichiarazione, omesso versamento IVA, etc.), prima che il Fisco glielo contesti formalmente, può “correre ai ripari” versando il dovuto con sanzioni ridotte, evitando così l’accertamento o attenuandone gli effetti .
Come funziona: Previsto dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997, il ravvedimento permette di pagare l’imposta non versata (o la differenza dovuta) con una sanzione ridotta proporzionata alla tempestività del ravvedimento, oltre agli interessi legali . La condizione fondamentale è che la violazione non sia già stata contestata dall’Amministrazione e che non siano iniziate ispezioni/verifiche note al contribuente . In altre parole: se non avete ancora ricevuto un avviso di accertamento (né un PVC conclusivo di verifica, né un avviso bonario specifico su quella violazione), siete ancora in tempo per ravvedervi spontaneamente .
Il ravvedimento estinge l’illecito amministrativo tributario completamente : se fatto correttamente, l’ufficio non emetterà alcuna sanzione ulteriore su quella violazione e non ci sarà accertamento (perché il dovuto è stato versato) . Inoltre, se la violazione integrava estremi di reato (es. omesso versamento IVA sopra soglia), il pagamento integrale spontaneo evita anche il profilo penale .
Tempistiche e sanzioni ridotte: Importanti novità sono intervenute dal 1° settembre 2024 con la riforma delle sanzioni (D.Lgs. 87/2024) . In sintesi: – Per violazioni commesse fino al 31/08/2024, la sanzione base per omessi versamenti era 30% (o 15% se entro 90gg), e le riduzioni da ravvedimento erano: – entro 14 giorni: 0,1% per giorno (fino max 1,4%) ; – dal 15° al 30° giorno: 1,5% (1/10 di 15%) ; – 31-90 giorni: ~1,67% (1/9 di 15%) ; – 91 gg fino a dichiarazione (anno dopo): 3,75% (1/8 di 30%) ; – entro termine dichiarazione successiva: 4,29% (1/7 di 30%) ; – oltre ma entro termini accertamento: 5% (1/6 di 30%) . – Per violazioni dal 1/09/2024, la sanzione base è ridotta (per omessi versamenti) a 25% . Le nuove riduzioni: – entro 14 giorni: 0,0833% al giorno (fino ~1,16% max) ; – 15-30 giorni: 1,25% ; – 31-90 giorni: ~1,3889% ; – 91 gg – entro fine anno della violazione (o termine dichiarazione): 3,125% (1/8 di 25) ; – oltre (entro termini accertamento): 3,5714% (1/7 di 25) .
(Vedi tabelle ravvedimento sopra.)
Ciò rende il ravvedimento ancora più conveniente a lungo termine: oggi ravvedersi anche dopo anni costa solo il 3,57% di sanzione, contro il 5% di prima. Quindi, anche se sono passati 2-3 anni, vale la pena ravvedersi se non sono già iniziati controlli.
Esempio: un avvocato si accorge nel 2025 di non aver dichiarato €10.000 di redditi nel 2022. Nessun controllo attivato. Può presentare dichiarazione integrativa per il 2022, versare la maggiore IRPEF poniamo €4.300, interessi legali (2,5% annuo) e sanzione ridotta. Essendo oltre un anno ma entro termini di accertamento, sanzione 3,57% (invece di 90%). Quindi paga €153 di sanzione invece di €3.870 che gli avrebbero contestato in accertamento . Molto meglio!
Ravvedimento e accertamento: Se la violazione è già stata constatata o è arrivato avviso, non si può ravvedere su quella specifica cosa . Tuttavia, se l’accertamento riguarda un anno e il contribuente sa di aver fatto errori anche in altri anni non ancora controllati, può ravvedersi per questi ultimi per prevenire futuri avvisi. Inoltre, se arriva solo una lettera di compliance (non avviso formale), spesso l’Agenzia stessa invita al ravvedimento con sanzione ridotta del 20% (in genere nelle lettere bonarie la sanzione è già ridotta a 10% se paghi entro 30gg, come “ravvedimento sprint facilitato”). In tali casi è opportuno aderire, perché se si ignora la lettera, poi arriva l’avviso con sanzione piena 30% (o peggio, 90% se formale).
Integrazione dichiarazioni: Dal 2015 la normativa consente di ravvedere anche annualità già oggetto di controlli purché la singola violazione non sia stata contestata . Cioè, se subisco un accertamento su IVA ma mi rendo conto di avere evaso IRPEF in quell’anno su altro reddito non scoperto, posso ancora ravvedere quest’ultimo. Finché non c’è formale contestazione su quella materia, il ravvedimento è ammesso.
Professionista e ravvedimento: Molti liberi professionisti usano il ravvedimento per correggere errori di versamento (es. versamenti tardivi di IVA, contributi, ritenute) evitando le sanzioni piene del 30%. Anche errori dichiarativi (dimenticata una fattura attiva) si sistemano presentando dichiarazione integrativa e ravvedimento. Questo migliora anche l’affidabilità fiscale del soggetto (ISA), riducendo chance di futuri controlli.
Inoltre, come sottolineato, il ravvedimento tempestivo su segnalazione di incongruenze spesso fa sì che l’ufficio non proceda ad accertamento . È considerato un comportamento collaborativo che deflaziona il contenzioso – la stessa Agenzia Entrate incoraggia il ravvedimento.
Ravvedimento speciale: una parentesi sul ravvedimento speciale 2023 introdotto con la Legge 197/2022: era una misura una tantum che permetteva di sanare errori dichiarativi 2019-2021 con sanzioni 1/18 e 8 rate . Molti ne hanno usufruito. Dopo queste misure straordinarie, ora si torna all’ordinario, ma chissà in futuro.
Conclusione: Il ravvedimento operoso è in assoluto la miglior strategia per non arrivare neppure all’avviso di accertamento. Naturalmente va colto in tempo: il professionista diligente dovrebbe periodicamente controllare di aver adempiuto correttamente o, se riceve anche il minimo segnale (una lettera compliance, un rilievo minore), muoversi prima che la questione si aggravi. Costa molto meno “mettersi in regola” subito che affrontare accertamenti e cause dopo . In ottica di lungo termine, il ravvedimento andrebbe visto come strumento di compliance spontanea, parte di quella strategia di evitare di divenire un sorvegliato speciale del fisco.
4.7 Conciliazione giudiziale e altre definizioni in corso di causa
Qualora il ricorso sia stato avviato, esistono comunque possibilità di chiudere bonariamente la controversia in sede giudiziale, evitando di attendere la sentenza. Queste soluzioni si affiancano all’adesione (che era pre-contenzioso).
- Conciliazione giudiziale: Nel processo tributario, le parti possono trovare un accordo davanti al giudice. La conciliazione può essere fuori udienza (proposta dalle parti e ratificata dal giudice) o in udienza. Con la riforma, è incentivata: se si concilia in primo grado, le sanzioni si riducono al 40% (invece di 100%) . In appello, sanzioni al 50%. Le parti possono accordarsi su un importo, che spesso è un compromesso a metà strada, e la lite si chiude con un verbale di conciliazione avente efficacia di sentenza. Il contribuente paga l’accordato e fine. Vantaggio: anche se si è già in causa, si recupera il beneficio sanzioni ridotte (non più 1/3 come adesione, ma 40% comunque meglio di intero). E si risparmia tempo e incertezza. Esempio: su €50.000 imposta e €45.000 sanzioni, se in corso di causa l’ufficio accetta di ridurre l’imponibile del 30%, il contribuente concilia pagando imposta su 70% e sanzioni 40% di quelle relative. Spesso conviene.
- Definizione agevolata delle liti pendenti: Ogni tanto il legislatore offre sanatorie per chiudere le cause pendenti pagando un forfait. Ad esempio, la pace fiscale 2023 permetteva di chiudere cause in Cassazione con un 5% se l’Agenzia aveva sempre perso prima, ecc. Queste sono misure eccezionali (condoni). Nel 2023 molti hanno definito liti minori col 90% o 100% imposta senza sanzioni. Non è prevedibile ma è capitato.
- Piani di rateazione durante causa: si può chiedere di pagare a rate anche dopo una sentenza, però se la causa è incerta conviene transare prima magari includendo un piano di pagamento.
- Sovraindebitamento / accordi di ristrutturazione: se il libero professionista ha debiti tributari ingenti che non può pagare, parallelamente al contenzioso può valutare procedure concorsuali minori (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 ora Codice Crisi). In tali procedure, i debiti fiscali possono essere stralciati con accordo omologato dal giudice (ad es. pagamento parziale dal 6 al 20% a seconda dei casi) , ottenendo esdebitazione finale. Queste soluzioni sono di “ultima spiaggia”, ma rientrano in una strategia difensiva a lungo termine, quando l’accertamento si è tramutato in debito esecutivo e il contribuente è insolvente. Meglio ovviamente non arrivare a questo punto, ma esiste il rimedio.
In sintesi, la parola chiave è flessibilità: anche dopo aver intrapreso una strada (ricorso) non è detto che si debba combattere fino alla fine; si può sempre negoziare col fisco una via d’uscita, specie se nel frattempo emergono fatti nuovi (magari una sentenza favorevole in un caso analogo che fa temere all’ufficio di perdere, o viceversa al contribuente). L’importante è tenere d’occhio tutte le scadenze e opportunità.
5. Vizi e punti deboli di un avviso di accertamento: come individuarli per annullarlo
Una parte rilevante della difesa consiste nell’individuare eventuali vizi di legittimità dell’avviso di accertamento che possano portare al suo annullamento totale o parziale in sede di ricorso. Vediamo i principali motivi di nullità/annullabilità degli avvisi che la giurisprudenza ha consolidato, così che il professionista (o il suo avvocato) sappia su quali punti fare le pulci all’atto:
- Violazione del contraddittorio preventivo: Se l’accertamento richiedeva per legge un contraddittorio prima dell’emissione (es. accertamento sintetico post-2016, accertamento da studi di settore/ISA, accertamento su indagini finanziarie secondo molti orientamenti, avvisi di P.V.C. prima di 60gg ecc.) e l’ufficio ha omesso di attivarlo senza urgenza motivata, l’atto è annullabile . La Corte Costituzionale ha riconosciuto il contraddittorio come principio generale (sent. 47/2023) ma demandato al legislatore: ad oggi l’art. 6-bis Statuto introdotto nel 2023 formalizza l’obbligo generale salvo eccezioni. Quindi per gli atti emessi dopo gennaio 2023, di norma serve invito al contraddittorio, e se manca, il giudice può annullare. Ad esempio Cass. 2022 n. 31901 ha annullato un accertamento sintetico per mancato invito al contraddittorio, allora non obbligatorio per legge ma ritenuto dall’orientamento un vizio (oggi sarebbe obbligo per norma) .
- Difetto di motivazione: Come visto, se l’avviso non espone chiaramente le ragioni, i calcoli, gli elementi su cui si fonda, è nullo (art. 42 DPR 600 e 7 L.212/2000) . Ciò include i casi in cui la motivazione è solo per relationem a un altro atto non allegato né conosciuto dal contribuente . Ad esempio, un avviso che si limita a dire “si recuperano €X di redditi come da PVC della Gdf” ma non allega né riporta il PVC è nullo . Oppure un avviso che usa parametri senza spiegarli (es. “considerati i beni indice, reddito determinato €Y” senza dettaglio) viola l’obbligo di motivazione specifica. Cassazione ord. 21875/2025 ha ribadito che l’Amministrazione non può colmare le lacune motivazionali in giudizio aggiungendo nuove ragioni : quindi se nell’atto manca qualcosa, non possono integrarlo dopo, pena conferma nullità.
- Errata sottoscrizione o incompetenza: Se l’avviso non è sottoscritto da soggetto legittimato (es. funzionario non delegato, firma apocrifa) è nullo . Dopo le note vicende sulle firme dei dirigenti decaduti (sentenze “Marini” 2004, Corte Cost. 37/2015), oggi gli uffici stanno attenti, ma vale la pena controllare. Anche la firma digitale: Cass. 16293/2024 ha confermato che va bene, ma il contribuente ha tentato di eccepire invalidità e dev’essere respinta solo se c’è certezza di conformità . Se, ad esempio, l’avviso cartaceo non recasse firma e nemmeno indicazione di firma digitale, sarebbe nullo.
- Notifica invalida: Se l’avviso non è stato notificato secondo legge, può essere annullato, salvo sanatoria per raggiungimento scopo (ad esempio se uno lo impugna dimostra che l’ha comunque avuto). Errori comuni: notifica a indirizzo sbagliato, o a contribuente deceduto (invece che agli eredi), o tramite PEC a indirizzo non risultante dai registri ufficiali. Cass. Sez. Unite 2020 ha stabilito che le notifiche via PEC da posta elettronica certificata dell’Agenzia devono rispettare il CAD (invio di file firmato digitalmente ecc.), altrimenti nullità. La notifica è spesso un fronte tecnico: se il difensore trova un vizio (es. relata priva di firma, o posta consegnata a persona non abilitatata e non seguita da raccomandata informativa, come richiesto da L. 890/1982), può portare all’annullamento.
- Decadenza dei termini: Gli avvisi vanno notificati entro precise scadenze: di regola entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione dichiarazione (ad es. Dich. 2019 entro 31/12/2024), oppure del settimo se omessa dichiarazione . Se l’atto arriva oltre questi termini, è irrimediabilmente nullo. Anche qui, l’occhio al calendario è cruciale. A volte, complicazioni: proroghe in caso di reati (raddoppio termini) o sospensioni per Covid (per il 2020 c’era slittamento). Bisogna calcolare esattamente. Se è oltre, il giudice annulla per decadenza.
- Errori sul destinatario/legittimazione passiva: Ad esempio società estinta e notifica fatta alla società invece che ai soci, oppure contribuente minorenne senza curatore. Cassazione e anche normativa (art. 28 DL 78/2010) ora prevedono che i soci rispondono pro-quota, ma l’atto deve essere intestato correttamente. Errori del genere portano annullamento (non si può chiedere a soggetto X il debito di Y).
- Utilizzo di prove illegittime: Ad esempio, se l’accertamento si basa su documenti acquisiti in violazione di norme (perquisizioni domiciliari senza autorizzazione, dati bancari ottenuti fuori dai canali legali) il contribuente può eccepirne la inutilizzabilità . In materia tributaria il concetto di inutilizzabilità è meno chiaro che nel penale, ma esiste: es. Statuto art. 12, c. 7 vieta di emettere avviso prima 60gg da PVC salvo urgenza; la Cassazione ha sanzionato con nullità avvisi emessi in violazione, come a dire che quell’atto è “prematuro” quindi illegittimo (vizio procedurale assimilato a inutilizzabilità del PVC prematuramente usato).
- Vizi specifici in materia di studi di settore/ISA: prima occorreva invito al contraddittorio obbligatorio e motivazione rafforzata sul perché si disattendono le spiegazioni del contribuente. Se l’Agenzia faceva un accertamento basato sul solo scostamento da studi di settore senza contraddittorio o senza motivare adeguatamente le ragioni, la giurisprudenza lo annullava. Con gli ISA si va verso l’uso solo come segnale, ma comunque se li usano come base esclusiva c’è vizio di motivazione.
- Vizio di calcolo: se l’avviso contiene errori di calcolo evidenti che alterano la pretesa, può non portare a nullità totale ma a rideterminazione. Spesso su questo l’ufficio in giudizio ammette l’errore e il giudice riduce l’importo.
Insomma, passare al setaccio l’avviso con l’aiuto di un esperto è vitale: come detto in §1 e §2, le norme offrono molte tutele formali al contribuente (motivazione, allegazione, contraddittorio, termini). Spesso piccoli dettagli fanno vincere un ricorso, evitando di dover discutere il merito complesso (il giudice preferisce annullare per un vizio evidente piuttosto che addentrarsi in diatribe contabili). Ciò non significa attaccarsi a qualunque cavillo infondato (ad esempio contestare un vizio inesistente può far perdere credibilità e portare a condanna spese per lite temeraria se è pretestuosa). Ma se il vizio c’è, va sollevato con forza.
Ad esempio, un caso reale: contribuente ricorre per un avviso notificato oltre termine. L’Avvocatura dello Stato sostiene in giudizio che la notifica sarebbe tempestiva per via di una sospensione Covid. Il difensore dimostra che la sospensione non si applicava a quell’atto secondo il DL 34/2020. La Commissione annulla l’avviso per decadenza, evitando di esaminare i complicati calcoli IVA sottostanti. Risultato: contribuente non paga nulla e il Fisco condannato a spese.
Un altro caso: professionista eccepisce in ricorso che l’avviso è immotivato perché richiama un PVC GdF di 100 pagine e non allegato né riportato. L’Agenzia aveva dimenticato di allegare. La Commissione dichiara nullo l’atto per difetto di motivazione, rinviando al mittente l’accertamento. In appello l’Ufficio prova a sostenere che il PVC era noto al contribuente, ma senza prova che gliel’avessero notificato. La CTR conferma nullità.
Quindi, cercare i vizi e valorizzarli è un dovere del difensore tributario.
6. Fasi successive: dalla riscossione coattiva alle possibili tutele del debitore
Se, nonostante gli strumenti difensivi, l’avviso di accertamento si cristallizza in un debito (per mancata impugnazione, o esito sfavorevole del contenzioso), si entra nella fase della riscossione coattiva. È qui che interviene l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader, ex Equitalia), il braccio esecutivo che procede a recuperare il credito per conto dell’ente impositore.
6.1 L’accertamento esecutivo come titolo per la riscossione – Come già accennato, dal 2011 l’avviso di accertamento dell’Agenzia Entrate è anche titolo esecutivo decorso il termine dei 60 giorni . Ciò significa che, passati 60 giorni senza ricorso né pagamento, l’ente inscrive il debito a ruolo automaticamente e lo affida ad Ader senza bisogno di notificare la vecchia cartella di pagamento. In genere, Ader invia una “comunicazione di presa in carico” (che alcuni chiamano mini-cartella) o un sollecito/intimazione di pagamento al contribuente, concedendo ulteriori 30 giorni prima di attivare misure esecutive. Di solito, dunque, il cronoprogramma è: avviso non impugnato → dopo 60 gg diventa definitivo → entro 30 gg successivi Ader invia un avviso che se non paghi entro altri 30, procederà. Quindi circa 90 giorni post notifica, ma la legge consente di attivarsi anche prima se urgenza.
6.2 Rateizzazione del debito – Il debitore, ricevuta la comunicazione da Ader (o anche prima, spontaneamente), può chiedere una dilazione del pagamento. Attualmente, per debiti fino a €120.000 è concessa dilazione fino a 72 rate mensili (6 anni) automaticamente, su semplice richiesta . Per debiti superiori, si può chiedere fino a 10 anni (120 rate) provando lo stato di difficoltà finanziaria. La rateazione evita azioni esecutive finché si pagano le rate. È spesso una soluzione per evitare il pignoramento immediato, comprando tempo. Attenzione però: se è in corso ricorso, rateizzare equivale ad accettare il debito? In teoria no (si può chiedere sospensione giudiziale e parallelo rateizzo), ma di fatto se si rateizza l’importo per intero, difficilmente poi si prosegue nel contenzioso: spesso è segno di resa.
6.3 Strumenti di tutela in fase esecutiva – Quando Ader avvia le procedure (fermo amministrativo auto, ipoteca su immobili, pignoramento conto corrente o stipendio), il contribuente può opporsi con gli strumenti dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi in sede giudiziaria ordinaria, ma solo per vizi della cartella/atto di precetto e non del merito del tributo (che doveva essere contestato nel ricorso tributario). Ciò spesso genera confusione: se uno non ha fatto ricorso tributario, non potrà in sede esecutiva rimettere in discussione il debito. Potrà solo far valere ad es. la prescrizione sopravvenuta (perché l’ente non ha agito entro 5 anni) o vizi di notifica della cartella/avviso di addebito. Ad esempio, se Ader iscrive ipoteca su prima casa in violazione dei limiti (debito < €20.000) , il contribuente può fare ricorso al tribunale civile per farla cancellare perché atto illegittimo.
Per questo, se si arrIva alla riscossione coattiva, la posizione del debitore è debole: avrebbe dovuto attivarsi prima. Ci sono però alcune tutele generali: – impignorabilità della prima casa (se non di lusso e residenza del debitore, Ader non può espropriarla, per legge dal 2013); – soglie minime per pignoramenti stipendio (10% sotto 2.500€, 20% tra 2.500 e 5.000, 1/5 oltre, e massimo la metà per stipendi altissimi), e per conti correnti (lasciano almeno €1.000 se stipendio accreditato). – Fermo auto: Ader può disporlo per debiti > €1.000, ma va preavvisato 30gg prima per permettere pagamento o dimostrare utilità lavorativa del veicolo (che se unica auto strumentale potrebbe evitarlo).
6.4 Definizioni agevolate dei ruoli (rottamazioni) – Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte con provvedimenti di “pace fiscale” per i debiti iscritti a ruolo: le cosiddette rottamazioni delle cartelle (2016, 2018, 2023 ecc.). L’ultima, la “rottamazione-quater” 2023, permetteva di pagare i ruoli affidati entro 2017-2020 senza sanzioni né interessi di mora, in 18 rate 5 anni. Queste opportunità possono alleviare molto il carico, e il debitore deve stare attento a eventuali nuove edizioni in Leggi di Bilancio o Decreti fiscali. Ad esempio, un professionista che non impugnò un avviso del 2018 e si ritrovò €50.000 da pagare, nel 2023 ha potuto aderire alla rottamazione-quater e pagherà solo l’imposta originaria + interessi legali (niente sanzioni 30% né interessi di ritardata iscrizione). Spesso conviene.
- Esiste anche il saldo e stralcio (nel 2019, per persone in difficoltà con ISEE < €20.000, che pagavano percentuale minima 16% del debito); nel 2023 non riproposto, ma non escluso in futuro.
6.5 Procedure concorsuali e esdebitazione – Se il debito fiscale (unito magari ad altri debiti) è insostenibile, come accennato il professionista persona fisica può accedere alle procedure di sovraindebitamento ora nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019). Queste procedure – Piano del Consumatore (se i debiti non derivano da attività imprenditoriale prevalente) o Concordato minore/Liquidazione del patrimonio – permettono di proporre un piano di ristrutturazione anche col fisco, che spesso prevede il pagamento solo parziale. Se il piano è approvato dai creditori (o imposto dal giudice nel Piano del Consumatore) e omologato, il debitore paga quanto stabilito e ottiene l’esdebitazione del residuo . Ad esempio, un architetto con €300k di debiti fiscali potrebbe con un piano far pagare solo €30k e ripartirli tra creditori, ottenendo la cancellazione del restante. È estrema ratio, con effetti pesanti (si deve magari liquidare parte del patrimonio), ma garantisce la “fresh start”.
È importante notare che queste procedure non annullano eventuali reati tributari, ma se il debito viene pagato almeno in parte come concordato e la sanzione penale è ridotta, l’aspetto penale può essere conciliato con patteggiamenti ecc. Comunque esula un po’ da qui.
6.6 Ruolo della Guardia di Finanza – Se la GdF è intervenuta in accertamento (spesso in fase istruttoria, col PVC), può tornare in fase di esecuzione solo se emergono profili penali (ad es. eseguendo sequestri penali su beni se c’è processo penale per evasione). Questo è un altro fronte: in caso di processo penale tributario, la Procura può chiedere il sequestro preventivo per equivalente sui beni del contribuente sino a concorrenza dell’imposta evasa. Ad esempio, se un medico è sotto processo per evasione di €200k, il giudice può sequestrargli immobile o soldi per quel valore. Questo è indipendente dalle azioni di Ader. Quindi in casi gravi, il professionista si trova a combattere su due fronti: penale e fiscale. Pagare il dovuto (anche tardivamente) è spesso la miglior difesa perché in penale estingue il reato per alcune fattispecie o attenua sensibilmente la pena.
Consiglio finale per il debitore: mantenere sempre un atteggiamento proattivo. Non attendere passivamente che la situazione precipiti (pignoramento, ipoteca). Appena ci si rende conto che il debito è dovuto e non sostenibile in unica soluzione, contattare Ader per la rateizzazione; se insostenibile anche a rate, valutare accordi con creditori (incluso il fisco) prima che procedano, eventualmente tramite le procedure di crisi. Ci sono situazioni in cui l’Agenzia Entrate può accettare transazioni fiscali nel concordato preventivo o simili, con taglio del debito. Ma se uno non fa nulla, l’esattore andrà avanti spietato: stipendio, conto, casa (se seconda casa), ecc.
In conclusione, la difesa a lungo termine del debitore passa da: – prevenzione (non diventare debitore, tramite ravvedimento etc.), – definizione agevolata (cogliere opportunità di rottamazioni), – dilazione (guadagnare tempo e gestire il flusso di cassa), – e se tutto fallisce, soluzioni concorsuali e fresh start.
Ogni fase ha le sue regole e i suoi costi vs benefici. Un buon consulente saprà consigliare il mix giusto: ad esempio, potrebbe convenire aderire a rottamazione per cartelle vecchie e fare una composizione per quelle nuove, o viceversa. È un puzzle.
A questo punto, avendo coperto l’intero arco temporale da quando arriva l’avviso a come eventualmente chiudere i conti col fisco, possiamo tirare le somme nella sezione seguente, dedicata a domande e risposte frequenti, per riepilogare i concetti in maniera pratica e chiarire gli ultimi dubbi.
7. Domande frequenti (FAQ) e casi pratici
D1: Ho ricevuto un avviso di accertamento, devo rispondere subito all’Agenzia delle Entrate per contestarlo?
R: L’avviso di accertamento non prevede una risposta diretta obbligatoria all’Agenzia (non è un questionario): entro 60 giorni devi decidere se pagarlo (eventualmente con sanzioni ridotte) o se impugnarlo davanti al giudice . Non esiste un “ricorso gerarchico” interno all’ufficio (salvo l’istanza di autotutela facoltativa). Quindi non devi scrivere una lettera di contestazioni all’Agenzia sperando che lo annulli (puoi farlo in autotutela, ma non sospende i termini). Piuttosto, se vuoi evitarne gli effetti, presentare ricorso tributario entro 60 giorni è la via formale . In alternativa, puoi presentare istanza di accertamento con adesione entro lo stesso termine, per negoziare e congelare la scadenza .
D2: Cosa succede se ignoro l’avviso di accertamento e non faccio nulla entro 60 giorni?
R: L’avviso diventa definitivo e l’importo in esso indicato diventa un debito certo ed esigibile . L’Agenzia delle Entrate provvederà a iscriverlo a ruolo e l’Agente della Riscossione avvierà le procedure di recupero coattivo (con eventuali aggiunta di interessi di mora e aggio di riscossione). In pratica, dopo qualche mese potresti ricevere intimazioni di pagamento da Agenzia Entrate-Riscossione e poi, in mancanza di pagamento, subire misure come fermo amministrativo sul veicolo, pignoramento di conti o stipendio, ipoteche su immobili. Inoltre perdi per sempre la possibilità di contestare il merito di quella pretesa. Ignorare l’atto è l’errore peggiore: se non si intende fare ricorso, quantomeno conviene definire con acquiescenza (sanzioni ridotte) entro i 60 giorni , oppure attivarsi per un’adesione. L’inattività porta solo a dover pagare di più e con meno tutele.
D3: L’avviso che ho ricevuto riguarda redditi di 5 anni fa, è possibile che sia fuori termine (prescritto)?
R: Attenzione a distinguere prescrizione e decadenza. Per gli accertamenti tributari si parla di termini di decadenza: l’Agenzia deve notificare l’atto entro un certo anno limite (di solito il quinto successivo alla dichiarazione). Ad esempio, per l’anno d’imposta 2019, dichiarazione presentata nel 2020, il termine di decadenza è il 31 dicembre 2025. Se l’avviso arriva dopo, è nullo per decadenza . Se hai ricevuto ora (2025) un avviso sul 2018, potrebbe essere decaduto (termine 31/12/2024) a meno che non vi fossero cause di raddoppio termini (ad es. violazioni penali) o proroghe Covid. Invece la prescrizione riguarda la fase di riscossione (dopo titolo definitivo, di solito 5 anni per contributi e tributi locali, 10 anni per erariali da titolo). Nel tuo caso, verifica l’anno e quando è stata presentata (o se omessa) la dichiarazione: se l’avviso è oltre i termini legali, nel ricorso andrà eccepita la decadenza e il giudice annullerà l’atto . Ad ogni modo, l’Agenzia spesso spedisce sul filo di lana a fine dicembre: se la notifica è avvenuta entro il 31/12 dell’anno di decadenza, l’atto è valido (anche se lo ricevi a gennaio, conta la data invio). Fai controllare a un esperto la situazione precisa.
D4: Posso chiedere una proroga dei 60 giorni per presentare ricorso?
R: Di per sé no, la legge fissa quel termine perentorio. Tuttavia, se presenti istanza di accertamento con adesione, ottieni automaticamente una sospensione di 90 giorni del termine per ricorrere . È un modo per avere più tempo. Altre proroghe esistono in casi eccezionali (se i 60 gg cadono in un periodo di sospensione feriale dei termini – dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso; oppure se c’è sospensione Covid come avvenuto nel 2020). Ma non c’è una proroga “a richiesta”. Quindi se ti serve più tempo per reperire documenti o negoziare, usa lo strumento dell’adesione. In extremis, si può presentare il ricorso all’ultimo e poi integrarlo con memorie successivamente (entro 30 gg dal deposito si possono aggiungere motivi se sono emersi dopo). Ma meglio prepararlo bene una volta sola.
D5: Conviene il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto un avviso di accertamento?
R: Purtroppo, quando l’avviso è già stato notificato, per le violazioni in esso contestate non è più ammesso il ravvedimento (la contestazione formale preclude il ravvedimento su quelle stesse imposte) . Il ravvedimento è uno strumento “preventivo” da attuare prima che la violazione sia accertata. Se hai ricevuto un avviso, significa che la violazione è stata già scoperta e formalizzata. Non puoi sanare spontaneamente qualcosa che ti viene ormai contestato coattivamente. Quello che puoi fare è utilizzare altri strumenti deflativi: ad esempio l’acquiescenza con pagamento entro 60 gg ti dà sanzioni ridotte a 1/3 (che è simile a un ravvedimento “tardivo” come impatto sanzionatorio) . Oppure l’adesione per ottenere magari una riduzione dell’imponibile. Nota: se l’avviso riguarda un anno, ma tu hai commesso stesse violazioni in altri anni non ancora controllati, puoi ravvederti per quegli altri anni per prevenire ulteriori avvisi. Esempio: avviso 2019 omessa fattura X. Sai di aver omesso fatture simili nel 2020 e 2021: su 2020-21 puoi ancora ravvederti (paghi il dovuto con sanzione ridotta) prima che arrivino nuovi controlli.
D6: L’avviso di accertamento mi chiede anche contributi previdenziali INPS sui redditi accertati: devo fare ricorso al giudice tributario o al giudice del lavoro?
R: Dipende. Spesso l’Agenzia Entrate, quando contesta redditi aggiuntivi a un autonomo iscritto alla Gestione Separata (o ad altra cassa INPS), si limita ad accertare il reddito fiscale e poi segnala all’INPS l’esito. L’INPS successivamente notifica un separato avviso di addebito per contributi, che ha natura di titolo esecutivo come una cartella. Quell’avviso INPS va impugnato davanti al Tribunale Ordinario – sezione Lavoro entro 40 giorni . In tal caso ti troveresti due contenziosi: uno tributario sulle imposte, uno al giudice del lavoro sui contributi. Fortunatamente, l’esito del primo influenza il secondo (se vinci sul reddito, i contributi decadono). È bene informare il giudice del lavoro della pendenza del ricorso tributario e magari chiederne la sospensione in attesa della definizione fiscale. – Altro caso: se l’accertamento è notificato dall’INPS stesso (tipico per artigiani/commercianti su base reddito d’impresa) allora l’atto è direttamente impugnabile al giudice del lavoro. Distinguiamo: avvisi Agenzia Entrate → Commissione/CGT; avvisi INPS → Tribunale lavoro. E ricorda che per i contributi la legge prevede in genere, dopo l’avviso di addebito, solo 40 giorni per opporsi , non 60.
D7: L’accertamento è “esecutivo”: significa che devo pagare subito anche se faccio ricorso?
R: No, esecutivo significa che, decorsi 60 giorni senza ricorso o pagamento, l’atto vale come titolo per esecuzione forzata . Se però presenti ricorso nei termini, la riscossione è in parte sospesa ex lege: dovrai versare provvisoriamente solo il 1/3 delle imposte (e relativi interessi) entro 60 giorni dall’avviso , mentre il resto è sospeso fino a sentenza di primo grado . Le sanzioni sono tutte sospese per ora (si pagheranno solo dopo sentenza definitiva, se perdi). Puoi chiedere al giudice tributario la sospensione totale anche di quel 1/3, se dimostri grave danno . Dunque, presentando ricorso non devi versare tutto subito. L’Agenzia Entrate-Riscossione, di regola, aspetta l’esito di primo grado per riscuotere i 2/3 residui (se perdi) . Fai attenzione però: se il ricorso è inammissibile o fuori termine, l’atto diventa definitivo e allora sì che dovresti pagare tutto (con aggravio). Quindi assicurati che il ricorso sia valido. In sintesi: con ricorso pendente paghi 1/3 (salvo sospensione) e il resto si blocca fino alla sentenza .
D8: Sono un professionista e l’accertamento mi contesta l’assoggettabilità ad IRAP (imposta regionale attività produttive). Mi conviene fare ricorso?
R: La materia IRAP per i lavoratori autonomi è da anni oggetto di contenzioso, perché l’IRAP è dovuta solo se c’è autonoma organizzazione (dipendenti, beni strumentali rilevanti). La Cassazione ha fissato vari paletti: ad esempio niente IRAP per professionista che lavora da solo e con beni modesti; IRAP dovuta se per esempio ha più collaboratori stabili o capitali ingenti. Se ritieni di rientrare tra chi non deve IRAP (es: se sei un avvocato senza dipendenti e con studio in casa modesto), hai buone chance di vincere il ricorso su questo punto, citando la giurisprudenza di Cassazione. Molti avvisi IRAP sono stati annullati così. Valuta però l’importo in gioco: se è modesto, l’Agenzia a volte in adesione rinuncia all’IRAP (per evitare cause su principi già persi) . Quindi potresti proporre in adesione la rinuncia IRAP. Se l’ufficio rifiuta, il contenzioso potrebbe però vederti vittorioso (se hai requisiti: nessun dipendente, ecc.). Quindi sì, spesso conviene ricorrere contro IRAP ingiustamente applicata, anche perché la Cassazione è costante nel dar ragione ai contribuenti in casi genuini di assenza di organizzazione. Fai però attenzione: devi provare tu di non avere organizzazione. Prepara documenti (contratto affitto studio? elenco beni strumentali? spese). Il giudice valuterà concretamente.
D9: Ho scoperto che l’avviso si basa su documenti ottenuti dalla Guardia di Finanza durante un accesso in studio, ma non mi lasciarono copia del verbale di perquisizione. Posso eccepire inutilizzabilità?
R: In linea di massima, se vi è stata una perquisizione/d’ispezione irregolare (ad esempio senza presentare l’autorizzazione, o senza rilasciare copia del PVC giornaliero), puoi contestare la violazione dello Statuto del Contribuente e dei diritti di difesa, chiedendo l’inutilizzabilità delle prove raccolte . Tuttavia, la giurisprudenza tributaria è altalenante sull’inutilizzabilità: spesso tende a usare comunque le prove, sanzionando l’irregolarità con nullità solo se c’è espressa sanzione di nullità. Se la GdF non ti ha rilasciato copia del verbale di accesso, è violato l’art. 52 c.6 DPR 633/72 (esteso a imposte dirette) e l’art. 12 c.3 L.212/2000. Ci sono state sentenze che hanno annullato l’accertamento perché l’omessa consegna del PVC finale entro 60gg impediva il contraddittorio . Quindi sì, inserisci questa eccezione nel ricorso: potrebbe rafforzare la tua posizione. La decisione dipenderà dal giudice. In parallelo, puoi fare accesso agli atti per ottenere copia di quei verbali (se non li hai). Se emergono altre irregolarità (tipo accesso fuori orario legale senza permesso), vanno evidenziate. Non è garantito che basti a vincere, ma mette pressione sul Fisco. E in alcuni casi, Corte Cost. 2017 n. 132 ha affermato l’illegittimità di usare prove ottenute violando regole sul contraddittorio. Quindi c’è spazio.
D10: Se perdo il ricorso, dovrò pagare anche le spese legali dell’Agenzia Entrate?
R: Probabilmente sì. Con la riforma, la compensazione delle spese è diventata eccezionale e la soccombenza comporta condanna alle spese . L’Avvocatura dello Stato (che difende l’AE) chiede di solito tra €1.000 e 3.000 di spese per un primo grado, il giudice liquida secondo tariffario. Quindi se perdi, il giudice quasi certamente ti condannerà a pagare una somma a favore dell’ufficio per le spese di giudizio . Se vinci tu totalmente, succederà il contrario (spese a carico dell’ente). Se vinci parzialmente, il giudice può compensare in parte o ridurre le spese. Tieni presente che se il ricorso era pretestuoso o dilatorio, rischi anche la sanzione per lite temeraria (art. 15-quinquies D.Lgs. 546, introdotto nel 2022) , ma è rara. Quindi valuta bene costi/benefici: fare causa per 500 euro di imposte può portarti a pagarne altrettanti di spese. In questi casi conviene definire prima.
D11: In sede di adesione mi propongono una riduzione modesta, posso rifiutare e poi accettare la stessa proposta in conciliazione dopo il ricorso?
R: Sì, nulla vieta di non chiudere in adesione e poi successivamente, magari all’inizio del processo, proporre/accettare conciliazione sugli stessi termini. Tieni però conto: in adesione le sanzioni sarebbero 1/3 ; in conciliazione, 40% . Quindi definire prima è lievemente più conveniente sulle sanzioni. Inoltre eviti il contributo unificato e le eventuali spese. D’altro canto, a volte l’ufficio è più disponibile a transigere quando il contenzioso è incardinato e vede i possibili orientamenti del giudice. Ma in generale, se l’offerta in adesione è ragionevole, conviene prenderla subito. Se non lo è, fai ricorso e potrai sempre conciliare entro il primo grado (o in appello) quando magari avrai mostrato le tue carte. Fai attenzione ai tempi: se arrivi a pochi giorni dall’udienza, la conciliazione va formalizzata prima della decisione sennò perdi chance. Meglio non rifiutare pregiudizialmente l’accordo: puoi controproporre, se c’è margine.
D12: Dopo aver vinto in Commissione, l’Agenzia mi ha fatto appello. Devo pagare intanto?
R: Se in primo grado hai vinto integralmente, l’atto è annullato e non devi pagare nulla (eventuali somme versate ti andrebbero restituite). L’appello dell’Agenzia non ripristina l’obbligo di pagamento salvo che la sentenza sia sospesa in secondo grado. L’AE può chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado se teme difficoltà a recuperare poi (capita raramente). Se invece avevi perso in parte e la sentenza di primo grado ti obbliga a pagare una quota, quell’obbligo rimane esecutivo per la parte soccombente. Es: primo grado riduce imponibile del 50%. Tu e AE appellate (tu per togliere tutto, AE per rimettere tutto). Nel frattempo devi pagare quanto risultante dalla sentenza (il 50% di imposte, di cui magari 1/3 subito e il resto se perdi appello). Insomma, la sentenza di CTP è esecutiva. Quando sei vincitore tu, stai abbastanza tranquillo fino all’esito appello, salvo strategia AE di chiedere sospensione di sentenza (non comune, di solito le Entrate pagano pure le spese e attendono l’appello). Se sei parzialmente soccombente, devi ottemperare alla parte sfavorevole.
D13: Ho bisogno di chiarimenti su un avviso, posso rivolgermi direttamente all’ufficio delle Entrate che l’ha emesso?
R: Sì, e anzi è consigliabile in taluni casi. Puoi chiedere un appuntamento con il funzionario per avere spiegazioni (spesso lo fai proprio presentando istanza di adesione: verrai convocato). Gli Uffici hanno sportelli per il contenzioso dove dare informazioni sul calcolo, sui motivi. Questo può aiutarti a capire se c’è un errore o se sei tu a sbagliare interpretazione. Attento però: qualunque cosa dici all’ufficio non ferma i termini di ricorso. Quindi se vai informalmente a parlare, non scordare la scadenza. A volte, per errori palesi, l’ufficio può riconoscerli subito e suggerirti l’autotutela. Non confidare ciecamente su questo, ma tentare un dialogo preliminare è parte del contraddittorio. Ricordati di mantenere un atteggiamento collaborativo ma prudente: ogni cosa potrebbe essere annotata (anche se non formalmente utilizzabile, meglio non confessare colpe in modo sconsiderato).
D14: Il mio avviso riguarda un reddito “sintetico” che deriva da un accertamento bancario: l’Agenzia mi contesta entrate sul conto corrente che sono semplici trasferimenti da un conto all’altro e non redditi. Come difendermi?
R: Questo è un caso tipico di utilizzo delle presunzioni bancarie. Devi raccogliere la documentazione che prova l’origine e natura di quei versamenti. Se erano trasferimenti intra-familiari o da conto tuo a altro tuo, mostra gli estratti conti evidenziando lo stesso importo addebitato da una parte e accreditato dall’altra lo stesso giorno (per provare che non è un ricavo ma solo spostamento di liquidità) . Se erano bonifici da parenti, fatti fare dichiarazioni, e cerca di dimostrare che erano ad es. regalo o restituivano un prestito (magari con scrittura privata di prestito). Insomma, in giudizio devi spezzare la presunzione portando elementi circostanziati. Il giudice tributario valuterà se la spiegazione è credibile e documentata. In mancanza, purtroppo la legge darebbe ragione al Fisco (versamenti = redditi, salvo prova contraria) . Quindi prepara un “dossier movimenti” voce per voce. Puoi anche farlo in sede di adesione inizialmente, magari convinci già l’ufficio a togliere qualcosa. Ricorda anche: se sei libero professionista, eventuali prelievi non giustificati non possono considerarsi reddito occulto (C. Cost. 228/2014) , quindi contesta espressamente se l’AE lo ha fatto. Ma per i versamenti l’onere è tuo.
D15: Quali sono le sanzioni in caso di esito sfavorevole? Rischio anche sanzioni penali o solo amministrative?
R: L’avviso di accertamento contiene sanzioni amministrative tributarie (percentuali sul tributo: es. 90% per dichiarazione infedele) . Se alla fine risultano dovute, pagherai quelle, eventualmente ridotte se definisci prima o concili. In parallelo, la questione penale è distinta: se la violazione integra un reato (es. hai evaso più di 150k di imposte in un anno → reato di dichiarazione infedele; o 50k IVA non versata → omesso versamento) l’Agenzia fa segnalazione alla Procura. Il processo penale può avviarsi indipendentemente dal contenzioso tributario. Tuttavia c’è una forte interazione: se paghi interamente il debito tributario e sanzioni prima del dibattimento, per molti reati (omesso versamento, indebita compensazione, dichiarazione infedele) scatta la non punibilità ex art. 13 D.Lgs. 74/2000 . Quindi, perdere il ricorso e poi pagare può salvarti dal penale. Viceversa, se non paghi e il reato è configurato, potresti subire condanna penale a multa o reclusione (che per reati tributari può essere anche con sospensione condizionale se incensurato e paghi almeno il dovuto dopo). In breve: la sanzione immediata economica è amministrativa; il penale è eventuale e dipende da soglie e dolo. Valuta con un penalista se il tuo caso le supera. Se sì, tieni come priorità eventualmente il saldo del debito per chiudere la vicenda penale (oltre che fiscale) .
8. Conclusioni e consigli finali dal punto di vista del debitore
Difendersi da un avviso di accertamento, per un libero professionista, significa giocare su più piani: legale, fiscale, finanziario. Occorre conoscere i propri diritti (ad esempio il contraddittorio, i termini, i benefici delle definizioni) e al contempo valutare lucidamente la sostenibilità economica di un’eventuale controversia o pagamento.
Dal punto di vista pratico del contribuente-debitore, ecco un breve decalogo conclusivo:
- Non farsi prendere dal panico iniziale: leggere attentamente l’atto, magari insieme al proprio consulente, e capire cosa viene contestato. Molti errori nascono da incomprensioni (es. confondere avviso bonario con accertamento esecutivo). L’avviso di accertamento è un atto serio ma c’è una finestra di tempo per reagire: mantieni la calma e pianifica.
- Segnare subito la scadenza dei 60 giorni (o 40 per INPS) su un calendario ben visibile. Quel termine è sacro: perdi il treno se lo dimentichi.
- Raccogliere i documenti pertinenti: dichiarazioni dei redditi degli anni in questione, estratti conto, fatture, pezze giustificative. Serviranno sia per eventuali discussioni con l’ufficio (adesione) sia per il ricorso. Un dossier ben fatto è metà della difesa.
- Valutare la fondatezza dell’accusa: se sai di aver sbagliato, probabilmente conviene evitare la guerra e puntare a ridurre danni (adesione o acquiescenza). Se ritieni di essere nel giusto, non aver timore di far valere le tue ragioni in giudizio, ma con metodo (non con rancore).
- Consultare un esperto tributario di fiducia: un avvocato tributarista o commercialista esperto può individuare vizi e strategie che da solo potresti mancare. Il costo di una consulenza è un investimento a fronte di potenziali grandi risparmi o di evitare errori procedurali.
- Utilizzare gli strumenti deflattivi: l’accertamento con adesione, in particolare, è un’opportunità quasi sempre da cogliere, anche solo per avere un colloquio franco con l’Agenzia . Spesso può portare a un compromesso vantaggioso. Anche la conciliazione in giudizio dopo, se cambia idea, rimane aperta.
- Se ricorso dev’essere, prepararlo con cura: inserisci tutti i motivi (fatti, diritto) e chiedi anche le spese. Non trascurare nulla, perché in appello non potrai introdurre nuovi motivi se non in casi rari. Meglio un ricorso completo all’inizio.
- Monitorare la riscossione durante la pendenza: se hai chiesto sospensione, verifica che l’Ader la rispetti (di solito sì). Se non l’hai chiesta e dovevi pagare il 1/3, fallo per tempo, sennò Ader potrebbe attivarsi su quello e generare extra-problemi (aggi di riscossione). Insomma, anche durante il ricorso, gestisci la tua posizione debitoria attivamente.
- In caso di esito sfavorevole, agire rapidamente: non aspettare la cartella o l’atto esecutivo di Ader stando fermo. Se perdi, entro 30 giorni dalla sentenza rivaluta se fare appello (con l’assistenza legale), e nel frattempo predisponi liquidità o rateazione per evitare misure esecutive improvvise. Ader a volte procede velocemente dopo sentenze.
- Prevenire per il futuro: impara dall’esperienza. Se l’accertamento deriva da una tua mancanza (dichiarazioni errate, mancata tenuta conti, ecc.), corri ai ripari per gli anni successivi. Ad esempio, se sei stato colpito da redditometro perché tenevi uno stile di vita non coerente, dal prossimo anno regola le tue dichiarazioni o riduci spese sproporzionate oppure preparati a documentarle. Se hai subito un’indagine finanziaria, tieni a mente di conservare sempre traccia di prestiti e donazioni. Insomma, fatti trovare pronto: spesso chi subisce un accertamento ne vede altri a catena se rimangono situazioni simili (es. tardivi versamenti ripetuti ogni anno attirano controlli automatici). Eleva il tuo livello di compliance.
In definitiva, affrontare un avviso di accertamento è impegnativo, ma il sistema tributario offre strumenti di tutela e opportunità di composizione. L’importante è non rimanere passivi, informarsi (anche presso fonti ufficiali o sentenze rilevanti) e, dove opportuno, negoziare. Come dice un principio recentemente rafforzato, il contenzioso tributario non si fa “tanto per tentare” : va intrapreso con convinzione e basi solide. Allo stesso modo, pagare tutto e subito senza verificare potrebbe significare sborsare più del dovuto. La strada migliore sta spesso nel mezzo: difendersi con cognizione, scegliendo le battaglie giuste e riconoscendo, quando ci sono, i propri errori per sistemarli al minor costo.
Caso pratico finale: Un giovane architetto omette per errore di dichiarare €20.000 di compensi nel 2020. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento per maggior IRPEF €5.000 + sanzioni €4.500. Che fare? – Prima ancora dell’avviso, se l’architetto se ne fosse accorto, avrebbe potuto ravvedersi pagando circa €5.000 + €200 di sanzioni. Ora che l’avviso c’è, può valutare l’adesione: probabilmente l’ufficio non potrà ridurre l’imposta (è dovuta) ma potrebbe riconoscere qualche spesa deducibile non considerata o almeno ridurre le sanzioni a 1/3 (€1.500). Se aderisce, pagherà circa €5.000 + €1.500 + interessi. Se va in ricorso sostenendo magari di aver già pagato quelle imposte in altra forma (ipotesi: ritenute d’acconto non scomputate), rischia spese e tempo. In tal caso, l’adesione/acquiescenza appare conveniente. Se invece l’accertamento gli avesse imputato un reddito inesistente, allora ricorso sarebbe stata la via. Morale: capire la situazione reale è decisivo.
In conclusione, la miglior difesa è una combinazione di conoscenza tecnica, prontezza di riflessi e (quando serve) spirito collaborativo. Con questi ingredienti, affrontare un avviso di accertamento diventa gestibile, trasformandolo da incubo ad (quasi) un ordinario evento da risolvere.
Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali (aggiornate a ottobre 2025):
- Normativa tributaria (accertamento e sanzioni):
– DPR 29/09/1973 n. 600, artt. 38-43 (accertamento delle imposte sui redditi) ; art. 32 (poteri indagine finanziaria) ; art. 39 (accertamento analitico, induttivo) ; art. 41-bis (accertamento parziale) ; art. 42 (formazione e motivazione avviso di accertamento) ;
– DPR 26/10/1972 n. 633, artt. 54-55 (accertamento IVA) ; art. 52 (accessi, ispezioni locali – garanzie, obbligo rilascio copia verbali);
– D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 e 472 (sanzioni tributarie). In particolare art. 13 D.Lgs. 472/97 sul ravvedimento operoso ;
– Legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), artt. 7 (obbligo di motivazione degli atti, allegazione) , 12 (diritti durante verifiche – es. termine 60gg prima avviso) , 6-bis (introdotto da D.Lgs. 156/2015 e riscritto da D.Lgs. 218/2023 – obbligo di contraddittorio endoprocedimentale generalizzato) ;
– D.Lgs. 19/06/1997 n. 218, artt. 5-7 (procedimento accertamento con adesione) , art. 8 (pagamento e rateazione adesione), art. 15 (riduzione sanzioni ad 1/3 per acquiescenza e per adesione) ;
– D.L. 30/08/1993 n. 331, art. 62-bis e segg. (studi di settore, ora abrogati e sostituiti dagli ISA);
– D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 (processo tributario), art. 68 (riscossione frazionata: 1/3 dopo ricorso, 2/3 dopo sentenza I grado) , art. 69 (sospensione dell’esecuzione) , art. 15 (condanna alle spese) , art. 48 (conciliazione giudiziale, come modif. da L.130/2022) , art. 17-bis (reclamo e mediazione, abrogato dal 2023) ;
– D.P.R. 29/09/1973 n. 602, art. 15 (iscrizione a ruolo e titolo esecutivo: innovato da D.L. 78/2010 sull’accertamento esecutivo) ; art. 25 (termine notifica cartelle, non più applicabile a avvisi esecutivi); art. 50 (intimazione di pagamento prima di esecuzione);
– D.L. 30/09/2021 n. 152, art. 2 (estensione a 120 rate automatiche per debiti fino 120.000€, novità su rateazione AER);
– Legge 29/12/2022 n. 197, commi 153-233 (pace fiscale 2023: definizione liti pendenti, rottamazione-quater cartelle) ;
– D.Lgs. 14/06/2024 n. 87 (riforma sanzioni tributarie): riduzione sanzione omesso versamento dal 30% al 25%, nuove misure ridotte ravvedimento . - Normativa previdenziale e riscossione contributi:
– D.Lgs. 26/02/1999 n. 46, art. 24 (sostituzione cartelle con avviso di addebito INPS come titolo esecutivo dal 2011);
– D.L. 13/08/2011 n. 138, art. 2 (decorrenza avvisi addebito INPS);
– Legge 4/08/2006 n. 248, art. 35, c.35 (ricorso contro avvisi INPS al tribunale in 40 gg);
– Codice Proc. Civile, art. 543 e segg. (pignoramenti); art. 615 (opposizione esecuzione);
– R.D. 16/03/1942 n. 267 e D.Lgs. 14/2019 (soluzioni concorsuali e sovraindebitamento). - Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione):
– Cass. civ. Sez. Un. 30/10/2007 n. 22936: sul redditometro come strumento utilizzabile anche con dichiarazione presentata, contraddittorio e onere prova contraria a carico contribuente .
– Cass. civ. Sez. Trib. 10/07/2018 n. 18097: sul redditometro – la prova contraria del contribuente richiede dimostrare la copertura delle spese con redditi non imponibili; disponibilità di fido bancario non basta .
– Cass. civ. Sez. Trib. 28/10/2022 n. 31901: su redditometro – ribadito che per anni pre-2020 (tributi non armonizzati) mancato contraddittorio non invalida l’atto (seguendo SS.UU. 24823/2015), ma confermato onere su contribuente di provare fonte non reddituale .
– Cass. civ. Sez. Un. 16/02/2009 n. 3678: autotutela – atto di autotutela non impugnabile se l’amministrazione rifiuta (principio: il contribuente non ha diritto soggettivo all’annullamento in autotutela).
– Cass. civ. Sez. Un. 04/06/2008 n. 14815: nullità dell’avviso privo di sottoscrizione del capo ufficio o delegato .
– Cass. civ. Sez. Un. 17/04/2015 n. 8487: competenza per contributi previdenziali ex accertamento entrate (tribunale).
– Cass. civ. Sez. Un. 25/07/2017 n. 18184: conseguenze violazione art. 12 Statuto (mancato rispetto 60 giorni post PVC) – SS.UU. affermarono nullità avviso Entrate se emesso prima 60gg senza urgenza, come già per GdF (poi però C.Cost 47/2018 su atti doganali e 46/2023 sollecitano legislatore).
– Cass. civ. Sez. Un. 18/09/2014 n. 19667: in tema di redditometro, confermò legittimità strumento ma delineò presunzione relativa a favore Fisco.
– Cass. civ. Sez. Un. 08/09/2016 n. 17758: processi verbali GdF – inutilizzabilità relativa se manca contraddittorio – posizioni poi superate da norme.
– Cass. civ. Sez. Un. 23/07/2019 n. 19600: nullità notifiche PEC avvisi se effettuate da casella PEC non risultante dai pubblici elenchi (nel caso Entrate usò PEC non ufficiale) – vizio insanabile.
– Cass. civ. Sez. Un. 13/02/2020 n. 3818: notifica a società estinta – avviso nullo, ma riscossione verso soci ok pro quota se entro termine.
– Cass. civ. Sez. V 11/11/2020 n. 25346: riscossione frazionata – obbligo versare 1/3 dopo primo grado anche se ricorso (interpretazione art.68 D.Lgs. 546) .
– Cass. civ. Sez. Un. 27/04/2021 n. 8500: principio su contraddittorio: mancata risposta contribuente a invito non esonera ufficio da onere probatorio – favorevole a contribuente.
– Cass. civ. Sez. VI – 5 29/07/2022 n. 23801: conferma nullità avviso se atto presupposto non allegato né conosciuto (motivazione per relationem incompleta – ex art.7 L.212).
– Cass. civ. Sez. V 16/06/2024 n. 16293: valida firma digitale su originale e indicazione di copia conforme su cartaceo; illegittimo integrare motivazione successivamente – sancita nullità per integrazione postuma .
– Cass. civ. Sez. V 01/07/2024 n. 18030: ravvedimento – irretroattività in melius di nuove norme sanzionatorie (nel caso su ravvedimento speciale 2023, non retroattivo per anni precedenti violazioni già contestate) .
– Cass. civ. Sez. V 25/10/2024 n. 27692: accertamento induttivo – servono elementi gravi per legittimarlo, presunzioni semplici ok ma con riscontri oggettivi; se motivazione in CTR carente su criteri, sentenza nulla .
– Cass. civ. Sez. Trib. 04/11/2024 n. 28321: redditometro – presunzione legale relativa; giudice non può disapplicarla ma solo valutare prova contraria (cita SU 24823/2015); introdotto art.6-bis L.212/2000 da D.Lgs.219/2023 .
– Cass. civ. Sez. Un. 21/12/2024 n. 30051: autotutela sostitutiva peggiorativa – legittima emissione di nuovo avviso più oneroso entro termini, con contestuale annullamento del precedente, anche in pendenza di giudizio, purché no giudicato e entro decadenza . Principi di diritto su ne bis in idem e interesse pubblico esazione .
– Cass. civ. Sez. V ord. 29/07/2025 n. 21875: divieto integrazione postuma motivazione; l’Amministrazione deve esplicitare in avviso ragioni di diniego agevolazioni e non può colmare lacune in giudizio .
– Cass. civ. Sez. V ord. 11/08/2025 n. 23594: (ipotetica, se pubblicata entro ott 2025 su contraddittorio: da verificare eventuali pronunce su art.6-bis L.212/2000 neo-introdotto). - Giurisprudenza Corte Costituzionale:
– Corte Cost. 06/10/2014 n. 228 – dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, c.2, DPR 600/73 nella parte in cui equiparava prelevamenti non giustificati dei lavoratori autonomi a ricavi (violazione principio capacità contributiva) . Resta la presunzione per i versamenti.
– Corte Cost. 23/11/2016 n. 242 – su estensione termini accertamento in caso reato: ha mantenuto raddoppio ma solo se denuncia penale presentata entro termine ordinario.
– Corte Cost. 07/03/2018 n. 47 – sul contraddittorio: sollecita intervento legislativo per generalizzarlo, caso su tributi locali.
– Corte Cost. 21/03/2023 n. 47 – su obbligo contraddittorio per tributi non armonizzati: rimette decisione al legislatore, ritenendo non incostituzionale l’assenza attuale ma auspicando norma generale . Da qui inserimento art.6-bis.
– Corte Cost. 19/04/2017 n. 94 – afferma il contraddittorio quale espressione di principi costituzionali di difesa e buon andamento PA: omissione in atti impositivi viola tali principi (caso su accertamenti IMU) .
– Corte Cost. 25/07/2017 n. 181 – conferma legittimità raddoppio termini accertamento se coesiste avvio azione penale (accertamento anche oltre 5 anni).
– Corte Cost. 02/03/2021 n. 39 – sulla definizione agevolata liti: ammissibile trattare diversamente soccombenze diverse (sanatoria 2019). - Fonti istituzionali e di prassi:
– Circolare Min. Finanze n. 235/E del 08/08/1997: linee guida su accertamento con adesione e acquiescenza .
– Circolare Agenzia Entrate n. 65/E del 31/10/2001: sul redditometro e prova contraria.
– Circolare Agenzia Entrate n. 19/E del 06/05/2015: attuazione art. 5-ter DL 34/2019 (contraddittorio endoprocedimentale ante accertamento, poi trasfuso in 6-bis L.212/2000).
– Circolare Agenzia Entrate n. 17/E del 29/04/2016: studi di settore e obbligo contraddittorio – se non attivato l’atto è nullo.
– Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 13/01/2023: pacchetto tregua fiscale L.197/2022 – istruzioni su definizione liti, rottamazione, ravvedimento speciale.
– Portale Giustizia Tributaria – “Pagamento del tributo in pendenza di giudizio” (Dip. Giustizia Tributaria) – spiega modalità riscossione frazionata e sospensione.
– Portale Agenzia Entrate – Scheda “Come impugnare un accertamento” (step presentazione ricorso, contributo unificato, ecc.).
– Portale INPS – Guida “Avviso di addebito: informativa, sospensione, annullamento e rateazione” – spiega ricorso 40 gg, istanza di sospensione/amministrativa.
– Relazione Illustrativa L. 130/2022 (riforma processo tributario) – indica obiettivi: ridurre reclamo, introdurre giurisdizione tributaria professionale, etc.
– “Linee guida Guardia di Finanza verifiche fiscali” (Circ. Gdf 1/2018) – ribadisce obbligo rispetto 60 gg art.12 Statuto salvo indifferibilità.
[Le fonti sopra citate confermano e approfondiscono i punti trattati nella guida. Si è fatto riferimento, ove possibile, a documenti ufficiali e pronunce di Cassazione più recenti (fino al 2025) per garantire l’aggiornamento normativo e giurisprudenziale richiesto.]
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La buona notizia? Hai strumenti immediati e legali per difenderti, e se agisci correttamente puoi ridurre drasticamente o annullare quanto richiesto.
Perché un Libero Professionista Riceve un Avviso di Accertamento
Le cause più frequenti sono:
- presunti redditi “non dichiarati” o incongruenze fatturato/spese
- scostamenti dagli indici ISA
- incongruenze tra estratti conto e dichiarazioni dei redditi
- controlli su detrazioni e deduzioni
- errori del commercialista o comunicazioni omesse
- anomalie nei pagamenti elettronici o nei dati delle fatture elettroniche
- costi contestati per mancanza di documentazione
Nella maggior parte dei casi l’accertamento si basa su presunzioni, non su prove reali.
E molto spesso è impugnabile.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- iscrizione a ruolo dell’importo richiesto
- cartella esattoriale in tempi rapidi
- pignoramento del conto professionale o personale
- fermo amministrativo dell’auto
- iscrizione ipotecaria
- impossibilità di accedere a finanziamenti o bandi
- aggravio di sanzioni e interessi fino al 200%
Un accertamento ignorato può diventare un problema gravissimo in pochi mesi.
Cosa Fare Subito per Difendersi (Azioni Immeditate)
1. Bloccare gli effetti dell’accertamento
Con un avvocato tributarista puoi:
- presentare istanza di sospensione
- evitare che l’accertamento diventi definitivo
- bloccare l’avvio della riscossione
- guadagnare tempo per esaminare la pretesa fiscale
Questa è la prima mossa: non lasciare che scadano i termini.
2. Analizzare l’atto e individuare errori e irregolarità
Nella maggior parte degli Avvisi si trovano:
- conteggi sbagliati
- presunzioni non dimostrabili
- sanzioni calcolate male
- errori su deduzioni e costi
- imputazioni di ricavi inesistenti
- violazioni del diritto di difesa
- mancanza di motivazione adeguata
Spesso è possibile annullare l’accertamento o ridurlo drasticamente.
3. Contestare formalmente l’accertamento
Puoi procedere con:
- istanza di autotutela
- contraddittorio obbligatorio
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Il ricorso è uno strumento potente:
ti permette di bloccare la riscossione e contestare tutto il contenuto dell’atto.
Come Difendersi a Lungo Termine
4. Rinegoziare o rateizzare gli importi
Se una parte del debito è legittima, puoi accedere a:
- rateizzazioni molto lunghe (fino a 120 rate)
- piani agevolati senza garanzie
- rottamazioni e definizioni agevolate quando disponibili
Un piano sostenibile evita il collasso finanziario.
5. Rivedere la gestione fiscale per evitare nuovi accertamenti
Un professionista seguito correttamente riduce il rischio di controlli futuri:
- gestione intrattenuta con un sistema di documentazione corretta
- analisi degli ISA e delle soglie di rischio
- pianificazione fiscale trasparente
- controllo dei flussi bancari
- corretta classificazione di costi e ricavi
Prevenire è molto più facile che difendersi.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per difendere un libero professionista da un accertamento serve un tributarista esperto.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e bancario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – elenchi Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per contestare accertamenti, bloccare riscossione e ridurre il carico fiscale.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi completa dell’accertamento
- verifica degli errori e delle irregolarità
- sospensione immediata degli effetti dell’atto
- ricorso per annullamento totale o parziale
- trattativa per riduzione o definizione agevolata
- rateizzazione sostenibile del debito
- tutela del patrimonio personale e professionale
Conclusione
Ricevere un Avviso di Accertamento non significa essere colpevoli, né tantomeno condannati a pagare tutto.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
- bloccare subito l’accertamento,
- contestare le pretese fiscali,
- ridurre drasticamente o annullare il debito,
- proteggere la tua attività professionale.
Agisci immediatamente: i termini sono strettissimi.
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