Avviso Di Accertamento A Impresa Individuale: Come Difendersi Immediatamente E A Lungo Termine

Se gestisci un’impresa individuale — sia essa artigiana, commerciale, di servizi, produzione, e-commerce, logistica, manutenzione, edilizia o qualunque altra attività — e hai ricevuto un Avviso di Accertamento dall’Agenzia delle Entrate, è essenziale agire subito. Un intervento tempestivo può evitare pignoramenti, iscrizioni a ruolo, maggiorazioni di sanzioni e blocchi operativi che possono mettere a rischio l’intera attività.

Nel contesto di un’impresa individuale, anche un ritardo nella gestione dell’accertamento può trasformare una contestazione discutibile in un debito definitivo che cresce rapidamente, con impatti seri sulla liquidità, sui fornitori e sulla continuità aziendale.

Perché un’impresa individuale riceve un Avviso di Accertamento

  • scostamenti rispetto agli indici ISA
  • irregolarità tra fatturato dichiarato e movimenti bancari
  • anomalie IVA, ricavi presunti o costi ritenuti indeducibili
  • controllo automatico su fatture elettroniche e corrispettivi telematici
  • mancata o tardiva presentazione delle dichiarazioni fiscali
  • errori contabili o ricostruzioni induttive del reddito
  • incroci di dati tra clienti, fornitori, banche e piattaforme digitali

Cosa fare subito

  • non ignorare l’atto: i termini sono molto brevi e non prorogabili
  • far analizzare l’accertamento da un esperto in contenzioso tributario
  • verificare se l’atto è illegittimo, motivato in modo insufficiente o basato su presunzioni errate
  • raccogliere documenti, giustificativi, movimenti e prove che possono ribaltare la pretesa
  • evitare definizioni affrettate o pagamenti immediati senza strategia
  • bloccare tempestivamente eventuali procedure esecutive imminenti
  • valutare l’utilizzo di strumenti difensivi come:
    • istanza di autotutela
    • accertamento con adesione
    • ricorso alla Commissione Tributaria
    • richiesta di sospensione dell’esecutività

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • iscrizione a ruolo delle somme contestate
  • aumento delle sanzioni e degli interessi
  • pignoramento del conto corrente aziendale o personale
  • blocco dei rimborsi fiscali
  • fermi amministrativi su mezzi aziendali
  • difficoltà nel mantenere i rapporti con fornitori e istituti di credito
  • rischio di sovraindebitamento e perdita di continuità aziendale

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team di avvocati e commercialisti specializzati nella difesa fiscale di imprese individuali.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • contestare la fondatezza dell’accertamento e far valere errori dell’Agenzia
  • ridurre o annullare le somme richieste
  • ottenere la sospensione delle somme in riscossione
  • proteggere liquidità, mezzi aziendali, fornitori e continuità operativa
  • costruire una strategia difensiva sia immediata sia a lungo termine
  • prevenire pignoramenti e altri atti esecutivi

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Introduzione

Il cedolino di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate (o la Guardia di Finanza) contesta in via amministrativa elementi di reddito o di imposta non dichiarati o errati. Un’impresa individuale può riceverlo per imposte dirette (IRPEF/IRAP) e indirette (IVA). Gli uffici fiscali basano l’accertamento su vari metodi: analitico (contabilità e documenti), induttivo (presunzioni) o sintetico (consumi/spese) . Ad esempio, l’articolo 39 del DPR 600/1973 prevede che l’ufficio rettifichi il reddito d’impresa se riscontra falsità, incompletezza o inattendibilità delle scritture contabili . In particolare, l’esistenza di elementi non dichiarati può essere desunta anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti . In deroga, l’ufficio può addirittura determinare il reddito prescindendo dalle scritture contabili, anche con presunzioni non gravi, nei casi previsti dallo stesso art. 39 (es. omessa dichiarazione, mancata tenuta delle scritture, gravi irregolarità) . Analogamente, per l’IVA il DPR 633/1972 (art. 54) stabilisce che l’ufficio rettifica la dichiarazione annuale se ritiene che risulti un’imposta inferiore a quella dovuta, potendo desumere infedeltà anche da elementi indiretti e presunzioni purché gravi, precise e concordanti .

Tipologie di accertamento

  • Accertamento contabile-analitico/analitico-induttivo: l’Ufficio parte dalla contabilità regolarmente tenuta e integra i dati con presunzioni (es. rettifica degli scostamenti fra incassi e ricavi). Se le scritture sono complete e coerenti, l’onere probatorio dell’Agenzia è maggiore. In presenza di anomalie, l’accertamento può basarsi su dati extracontabili (fatture di terzi, spese, consumi) .
  • Accertamento induttivo puro: si applica quando le scritture sono inattendibili o carenti; si usano presunzioni anche semplici (senza necessità di gravi indizi) purché il contribuente non abbia fornito prova contraria soddisfacente . Ad es., la Cassazione ha affermato che un saldo di cassa negativo (uscite superiori agli incassi) fa presumere redditi non dichiarati pari al disavanzo .
  • Accertamento sintetico (reddito presuntivo): ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/1973 l’Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta . Dal 2024 con il D.Lgs. 108/2024 tale accertamento richiede che il reddito accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato (e comunque almeno 10 volte l’assegno sociale) . In sede di accertamento sintetico, all’ufficio è oggi imposto l’invito formale al contribuente a fornire chiarimenti e, in caso di accertamento, è previsto il contraddittorio con istanza di adesione automatica .
  • Accertamento IVA (art. 54 DPR 633/1972): l’ufficio rettifica la dichiarazione annuale IVA quando risulta un’imposta inferiore o un’eccedenza di detraibilità superiore a quella spettante. L’infedeltà può emergere dal raffronto con i registri IVA o altri atti e scritture (art. 54) . L’Agenzia può rettificare anche senza ispezione, se prova certa e diretta (non presuntiva) di operazioni imponibili emerge da verbali, questionari, elenchi di altri contribuenti, etc. .

In estrema sintesi, tutti i documenti fiscali e contabili devono essere precisi e trasparenti. L’amministrazione può utilizzare dati di terzi (es. fatture di fornitori/cliente) come fonti di prova: la Cassazione ha riconosciuto la legittimità dell’accertamento basato su documentazione reperita presso terzi . Emblematica è l’ordinanza Cass. 7096/2024: in quel caso, l’Ufficio ricostruì i ricavi non fatturati di una ditta individuale basandosi su dati acquisiti dalla Guardia di Finanza presso un terzo; tale metodo fu ritenuto valido .

Regimi contabili e adempimenti

L’esposizione dei conti influenza l’azione dell’Agenzia. Un’impresa individuale può adottare contabilità ordinaria, semplificata o regime forfettario. Ecco alcune differenze:

  • Contabilità ordinaria (doppia scrittura): obbligatoria sopra certi limiti. Registra dettagliatamente ricavi, costi, cespiti, magazzino. Consente all’Ufficio un controllo analitico preciso (ispezione scritture, verifiche incrociate).
  • Contabilità semplificata: per contribuenti fino ai limiti stabiliti (ad es. volume d’affari fino a €400.000 per commercio o €700.000 altre attività). Prevede solo registrazioni sintetiche (incassi/giornali di cassa, acquisti). Rende più difficili i riscontri analitici, ma l’Ufficio può comunque accertare con presunzioni (es. analisi dei consumi, banche) .
  • Regime forfettario: imposta sostitutiva con adempimenti minimi (no IVA, poca contabilità). Tuttavia, in caso di avviso di accertamento, l’Amministrazione può verificare anche il forfettario: es.: controlli patrimoniali, incroci con banche o studi di settore (oggi ISA) per stimare ricavi non dichiarati. Inoltre, il contribuente forfettario è comunque tenuto a fornire eventuali dati e può avvalersi degli strumenti deflativi come chiunque (adesione, contenzioso).

Tabella 1. Schematizzazione dei regimi contabili

Regime contabileObblighi principaliMetodo di accertamento prevalente
Contabilità ordinariaScritture doppie (libro giornale, mastro, registro beni ammortizz.)Controllo analitico (scritture, fatture, documenti) con integrazione presuntiva se necessario
Contabilità semplificataRegistri IVA e corrispettivi semplificati; riepiloghi mensili/acquisti.Accertamento analitico con presunzioni (es. saldi di cassa, banche) e presuntivo (es. parametri)
Regime forfettario (no IVA)Dichiarazione semplice, ritenuta d’acconto, bilancio semplificato facoltativo.Controlli indiretti (patrimonio, spese, incassi bancari, parametri reddituali)

Le fonti normative fondamentali sono il TUIR (DPR 917/1986) per le imposte sui redditi, il DPR 600/1973 e 633/1972 per procedura tributaria e IVA, con successive modifiche (ad es. D.Lgs. 108/2024 su art. 38/54). Le prassi dell’Agenzia (Circolari, Risoluzioni) forniscono chiarimenti interpretativi, mentre le sentenze delle Commissioni tributarie e della Cassazione dettano i principi applicativi aggiornati.

Cosa fare subito dopo l’avviso di accertamento

Alla ricezione dell’avviso di accertamento, è cruciale agire tempestivamente e con metodo. Di seguito i passi principali:

  • Verifica contenuto e scadenze. Leggi attentamente motivazioni, anno fiscale e tributi accertati. Individua i termini di impugnazione: solitamente 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso in Commissione Tributaria (per atti ai fini IRPEF/IVA) . Per l’accertamento sintetico esiste l’invito a comparire/adesione automatica prima del ricorso (art. 38 DPR 600/73).
  • Raccogli documenti. Prepara tutta la contabilità, le fatture, gli estratti conto bancari e ogni prova utile (contratti, scritture ausiliarie). Confronta i dati contestati con quelli dichiarati.
  • Controllo formale. Verifica che l’avviso sia valido: ad esempio, la notifica sia stata regolare, manchi un vizio di forma grave, o non sia ormai prescritto. In caso di difetto formale, il contribuente può eccepirlo subito.
  • Analisi dei rilievi. Capisci su quale metodo si basa l’ufficio: è un accertamento a tavolino (dati in possesso dell’AE) o con contraddittorio preventivo obbligatorio? Per tributi “armonizzati” (IVA) il contraddittorio pre-notifica è di prassi, mentre per tributi “non armonizzati” (IRPEF/IRAP) non è sempre dovuto se non previsto dalla legge . Se il contraddittorio è omesso ma obbligatorio, occorre valutare se ciò può invalidare l’atto (Cass. 30425/2025 ha ribadito che l’assenza di contraddittorio nell’accertamento “a tavolino” IRPEF non invalida automaticamente l’avviso ).
  • Adeguamento spontaneo. Se emergono errori reali (omissioni di redditi o IVA), si può valutare il ravvedimento operoso o la dichiarazione integrativa fino a prima dell’accertamento, riducendo sanzioni.
  • Ricorso o adesione. Entro 30 giorni dalla notifica dello “schema di atto” o dell’avviso di accertamento, il contribuente può avviare l’accertamento con adesione (accordo amichevole) . Alternativamente, entro 60 giorni dall’avviso si deve decidere se proporre ricorso tributario, conoscendo i vizi sostanziali da impugnare (vedi Domande frequenti sotto).

Esempio (simulazione pratica). Supponiamo che un ristorante sia accusato di aver omesso ricavi basati sul “bottigliometro”. L’ufficio confronta il consumo di acqua/vino con le vendite dichiarate, stimando ricavi mancanti. Se, ad esempio, il ristoratore ha acquistato 10.000€ di acqua/lattine e ha un ricarico presunto del 40%, l’Agenzia può rettificare il fatturato di circa 4.000€ (10.000×40%) . Su questa base calcolerà imposte IRPEF/IRAP/IVA arretrate più sanzioni. Il contribuente, per difendersi, dovrà dimostrare il reale volume di vendite (ad es. tramite conti di magazzino) o errori del “bottigliometro”. In alternativa potrebbe proporre l’accertamento con adesione per limitare la controversia.

Strumenti alternativi al contenzioso

Oltre al ricorso giudiziario, vi sono strumenti deflativi volti a chiudere il contenzioso in via amministrativa:

  • Autotutela e sgravio: l’Amministrazione può rivedere d’ufficio (o su istanza del contribuente) gli atti tributari. Se ad esempio emerge un errore formale nell’avviso, l’Ufficio può annullarlo in autotutela . Si può inoltre chiedere reclamo/mediazione (c.d. “reclamo-mediazione” fino a €50.000) ex art. 17-bis DPR 600/73, ma dal 2018 è stato assorbito dalla nuova conciliazione. In ogni caso, non aspettarsi facili esiti: l’autotutela non è esercizio discrezionale ma vincolata a casi di vizio (statuto art. 1, comma 2) e non si sostituisce alla difesa legale.
  • Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997, art. 6): permette di concordare con l’Ufficio le imposte dovute riducendo sanzioni e interessi. L’istanza può essere presentata dal contribuente entro 30 giorni dalla comunicazione dello “schema di atto” o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento . È essenziale rispettare il termine perentorio di 15 giorni post-notifica: la Cassazione (e l’Agenzia al Telefisco 2025) hanno chiarito che l’istanza presentata oltre tale termine è irricevibile . In sede di adesione, il contribuente contrattualizza le modifiche alla dichiarazione, rinunciando alla lite. L’accordo, una volta perfezionato, è “intoccabile” salvo fraudolenza (art. 8, DLgs 218/97) e sospende i termini di impugnazione per 30 giorni .
  • Mediazione/conciliazione tributaria: si tratta della procedura che precede l’eventuale ricorso in Commissione, mirata a soluzioni conciliative con l’Ufficio e con il Garante delle Entrate. Introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 17, L.205/2017) e operativa fino al 2019, oggi per certi importi si fa reclamo-mediazione (es. fino a €50.000) attraverso un organismo di conciliazione. Pur non obbligatoria per tutti i tributi, è consigliabile verificare se il caso lo consente.

Domande e risposte frequenti: – D: Posso oppormi a un avviso d’accertamento? R: Sì, depositando ricorso in Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica (art. 19, D. Lgs. 546/92). Nel ricorso bisogna indicare i motivi di illegittimità (errori di calcolo, presunzioni non gravi, mancato contraddittorio, ecc.). In alternativa, valutare l’accertamento con adesione entro i termini previsti .
D: Il contraddittorio doveva essere svolto? R: Per l’IVA (tributo armonizzato) la Cassazione impone il contraddittorio “a tavolino” (diretto o indiretto) nell’ambito della liquidazione automatica o dell’accertamento sintetico; la sua violazione non annulla automaticamente l’atto se il contribuente non prova l’effettivo pregiudizio . Per IRPEF/IRAP (tributi non armonizzati), il contraddittorio ex art. 12 dello Statuto è di solito svolto prima dell’accertamento sintetico (art. 38), ma non è obbligatorio per quello “a tavolino” basato sui dati in possesso dell’ufficio; la Cassazione conferma che la mancata audizione preventiva non invalida di per sé l’avviso IRPEF .
D: Su cosa si può contestare l’accertamento induttivo? R: Si può contestare l’uso di presunzioni se non adeguatamente calibrate (ad es. un ricarico medio non applicabile a quel settore), chiedendo la prova contraria. La sentenza 30425/2025 ha confermato che il “bottigliometro” è legittimo di per sé, ma eventuali difetti nella quantificazione (es. autoconsumo ignorato) devono essere valutati in appello . È fondamentale dimostrare con prova reale che le operazioni rilevate sono state contabilizzate o non imponibili (rendiconto contabile, fatture, estratti conto, ecc.).
D: Cosa succede se l’avviso è parziale? R: La Cassazione n. 27039/2025 ha stabilito che anche l’avviso di accertamento parziale (che riguarda solo alcune voci o periodi dichiarati) è valido se fondato su elementi indiziari, senza necessità di elementi certi preliminari . In pratica, il Fisco può rettificare solo la parte errata della dichiarazione. Anche qui il contribuente deve difendersi dimostrando la correttezza delle voci contestate o chiedere il ridimensionamento dell’accertamento.
D: Cosa succede se non faccio nulla? R: Trascorsi i termini di impugnazione l’avviso diventa definitivo e l’Amministrazione provvede alla notifica di un titolo esecutivo (solitamente la cartella di pagamento). Il contribuente incorre in sanzioni e interessi maggiorati. È quindi fondamentale agire nei termini o definire la vicenda con le opzioni sopra indicate.

Tabelle riepilogative e simulazioni

Tabella 2. Confronto metodi di accertamento

MetodoRiferimento normativoQuando si applicaCaratteristiche principali
Analitico/contabileArt. 39 DPR 600/73, art. 54 DPR 633/72Scritture contabili affidabiliRicostruzione dei redditi basata sui dati contabili reali; l’ufficio può integrare con controlli incrociati (fatture, estratti conto). Il contribuente dispone di documenti concreti da contrapporre.
Analitico-induttivoArt. 39 DPR 600/73Scritture presenti ma incomplete/anomaleViene applicata un’analisi misto-contabile: si parta dai dati contabili e si colmi la differenza con presunzioni (es. scostamenti di cassa). Onere probatorio più bilanciato tra fisco e contribuente.
Induttivo (puro)Art. 39 DPR 600/73, Art. 54 DPR 633/72Scritture inattendibili o mancantiL’ufficio prescinde dalle scritture, utilizza presunzioni per stimare redditi/costi non dichiarati (es. parametri di settore, consumi). Onere probatorio inverte: il contribuente deve provare l’innocenza delle presunzioni .
Sintetico (reddito forfettario)Art. 38 DPR 600/73Spese complessive elevate rispetto ai redditi dichiarati (oltre i limiti temporanei)L’ufficio calcola il reddito in base alla capacità di spesa complessiva (es. acquisti, spese familiari), con soglie di applicabilità prestabilite . Richiesto contraddittorio formale e successiva adesione obbligatoria.

Simulazione pratica – Accertamento induttivo basato sul “bottigliometro”: Un ristorante dichiara 100.000€ di fatturato. L’Ufficio nota che in un anno sono state vendute 10.000 bottiglie di acqua minerale (acquisto 6.000€) e 5.000 bottiglie di vino (acquisto 5.000€). Con un ricarico medio del 50% sul prezzo di vendita, il fatturato atteso da queste vendite sarebbe di (6.000+5.000)×150% = 16.500€. Se i ricavi complessivi dichiarati sono inferiori a questa stima (ad esempio dichiarati solo 12.000€ su quei consumi), l’Amministrazione può presumere ricavi non dichiarati di 4.500€ . Su questi si calcolano le imposte IRPEF (aliquota marginale), l’IVA e l’IRAP, con l’aggiunta delle sanzioni. Il contribuente potrebbe controbattere documentando vendite con margini diversi (es. locale sconti o donazioni) o una diversa stima di ricarico, oppure cercare l’accertamento con adesione per limitare il contenzioso.

Fonti

Normativa italiana: Principali riferimenti sono il DPR 600/1973 (art. 36, 38, 39 e segg. sul procedimento di accertamento) e il DPR 633/1972 (art. 54 su IVA) , il TUIR (DPR 917/86), il DPR 322/1998 (regolamento procedimenti tributari) e il D.Lgs. 546/92 (giudice tributario). Particolari strumenti sono disciplinati dal D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione, art. 6) e dal D.Lgs. 156/2015 (definizioni agevolate). Il “Codice Tributario” (L. 212/2000, Statuto del contribuente) stabilisce principi di legalità, trasparenza, contraddittorio e autotutela . Recenti modifiche legislative di rilievo includono il D.Lgs. 108/2024 (che ha aggiornato i limiti per l’accertamento sintetico, art. 38 DPR 600/73) .

Giurisprudenza e prassi: Le sentenze della Corte di Cassazione delineano i confini degli accertamenti fiscali. Ad esempio, Cass. n. 7096/2024 ha confermato che l’accertamento induttivo può fondarsi su documentazione reperita da terzi (registro clienti di fornitori) . Cass. 26/3/2020 n. 7538 (richiamata in 25676/2024) ha sancito che un saldo di cassa negativo presuppone ricavi nascosti almeno pari al disavanzo . Con l’ordinanza 30425/2025 la Cassazione ha legittimato il cosiddetto “bottigliometro” per i ristoranti , precisando i limiti del contraddittorio preventivo. Infine, Cass. 27039/2025 ha riconosciuto la validità dell’avviso parziale basato su indizi . Fonti istituzionali autorevoli di prassi sono le circolari e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (purtroppo non sempre accessibili in rete aperta) e le note esplicative del MEF.

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Ti minacciano iscrizioni a ruolo, fermi amministrativi, pignoramenti e blocco dei conti?

È una situazione molto più comune di quanto pensi: artigiani, commercianti, microimprese, professionisti con partita IVA e attività familiari vengono controllati ogni giorno… spesso sulla base di presunzioni e non di dati reali.

La buona notizia? Puoi difenderti e, se agisci subito, hai ottime possibilità di ridurre o annullare il debito.


Perché un’Impresa Individuale Riceve un Avviso di Accertamento

Le motivazioni “classiche” sono:

  • incongruenze negli incassi o nei corrispettivi telematici
  • scostamenti dagli indici ISA
  • accertamenti bancari (prelievi o versamenti “non giustificati”)
  • errori o omissioni nella dichiarazione
  • contestazione di costi non ritenuti deducibili
  • presunti ricavi non dichiarati
  • difformità nei dati del registratore telematico
  • movimentazioni sospette nei conti personali e aziendali

Molti accertamenti sono impugnabili, pieni di errori e calcoli scorretti.


I Rischi se Non Intervieni Subito

Se non agisci immediatamente, rischi:

  • iscrizione a ruolo dell’importo contestato
  • cartella esattoriale nel giro di poche settimane
  • pignoramento del conto corrente aziendale (e personale)
  • fermo amministrativo dei mezzi dell’impresa
  • ipoteca sulla casa o sui beni dell’imprenditore
  • aggravio di sanzioni e interessi fino al 200%
  • impossibilità di chiedere finanziamenti, fidi o leasing

Un accertamento ignorato diventa presto un problema enorme.


Cosa Fare Subito per Difendersi (AZIONI IMMEDIATE)

1. Bloccare gli effetti dell’Avviso

Con un avvocato tributarista puoi:

  • presentare istanza di sospensione
  • interrompere i termini per la riscossione
  • evitare iscrizioni a ruolo immediate
  • congelare ogni iniziativa esecutiva

Il tempo è fondamentale: ogni giorno perso può costare caro.


2. Analizzare l’accertamento e scoprire gli errori

Nella maggior parte degli Avvisi ci sono problemi evidenti:

  • presunzioni non provate
  • calcoli errati su IVA, IRPEF o contributi
  • sanzioni non corrette o gonfiate
  • errori sul reddito d’impresa
  • mancanza di motivazione adeguata
  • violazioni del contraddittorio
  • addebiti duplicati o vizi formali

Molti accertamenti vengono annullati proprio per errori tecnici.


3. Contestare formalmente l’atto

Puoi scegliere tra:

  • istanza di autotutela
  • contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate
  • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Il ricorso blocca la riscossione e permette di contestare l’intero impianto accusatorio.


Come Difendersi a Lungo Termine

4. Rinegoziare o rateizzare gli importi

Se una parte del debito dovesse risultare dovuta, puoi ottenere:

  • rateizzazioni molto lunghe (fino a 120 rate)
  • piani agevolati senza garanzie
  • accesso a rottamazioni e definizioni agevolate quando attive

L’obiettivo è evitare il collasso finanziario dell’impresa.


5. Rimettere in ordine la gestione fiscale dell’attività

Un intervento serio sulla fiscalità dell’impresa evita futuri accertamenti:

  • migliore gestione dei costi e delle deduzioni
  • allineamento tra incassi, corrispettivi e contabilità
  • monitoraggio dei conti bancari
  • verifica costante di IVA, reddito e adempimenti
  • riduzione del rischio “ISA”

La prevenzione è più efficace della difesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per difendere un’impresa individuale da un accertamento servono competenze tributarie elevate.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e bancario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – elenchi Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È il professionista ideale per contestare accertamenti, bloccare riscossione e proteggere l’imprenditore.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata dell’Avviso di Accertamento
  • verifica degli errori e delle irregolarità
  • sospensione urgente degli effetti dell’atto
  • ricorso per annullamento totale o parziale
  • trattative per riduzione del debito
  • rateizzazione sostenibile
  • tutela del patrimonio dell’imprenditore

Conclusione

Ricevere un Avviso di Accertamento non significa essere colpevoli né essere destinati a pagare tutto.
Con un intervento rapido, tecnico e perfettamente legale, puoi:

  • bloccare subito gli effetti dell’accertamento,
  • ridurre o eliminare la pretesa dell’Agenzia,
  • evitare pignoramenti e cartelle,
  • proteggere l’impresa e la tua persona.

Agisci ora: i termini per difenderti sono molto brevi.

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