Azienda Di Termostati Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce, importa o distribuisce termostati, termoregolatori, controlli temperatura per HVAC, refrigerazione, forni, macchinari industriali, pompe di calore, caldaie, chiller e impianti critici — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire subito per evitare blocchi produttivi, ritardi nelle forniture e perdita di clienti strategici.

Nel settore dei termostati, anche un ritardo minimo nella consegna di sensori, schede elettroniche o componentistica può fermare linee produttive, impianti HVAC-R, macchinari alimentari, automotive o sistemi di controllo industriale. Le conseguenze possono essere importanti: fermi impianto, reclami, penali e danni economici rilevanti.

Perché le aziende di termostati accumulano debiti

  • aumento dei costi di componenti elettroniche, sensori, NTC/PT100/PT1000, relay, display e controlli digitali
  • ritardi nella supply chain globale della microelettronica
  • pagamenti lenti da parte di OEM, produttori di macchine, installatori e distributori
  • ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
  • magazzini complessi con componentistica costosa e cicli di vita rapidi
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari proporzionati al valore delle scorte
  • investimenti elevati in testing, certificazioni, progettazione e assistenza tecnica

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
  • identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro troppo rigidi che riducono la liquidità operativa
  • richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
  • proteggere rapporti con fornitori critici (sensori, PCB, microcontrollori, custodie, cablaggi)
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare produzione, test e consegne

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di componenti elettronici essenziali
  • impossibilità di rispettare consegne, integrazioni OEM e contratti attivi
  • perdita di clienti industriali, distributori, installatori e partner strategici
  • rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team specializzato in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • bloccare pignoramenti e atti esecutivi
  • ridurre o ristrutturare i debiti tramite gli strumenti normativi più efficaci
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  • proteggere magazzino, componenti critici, forniture e continuità produttiva
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Introduzione

Un’azienda italiana (ad esempio una S.r.l. o una società di persone) che produce o commercia termostati può trovarsi in difficoltà se non riesce a far fronte a diversi tipi di debiti (tributari, contributivi, bancari, verso fornitori, ecc.). In questa guida rivolta a imprenditori, privati e avvocati approfondiamo gli strumenti – legislativi, amministrativi e giurisdizionali – a difesa del debitore, con un taglio professionale ma divulgativo. Spiegheremo obblighi di prevenzione (art. 2086 c.c.), meccanismi di allerta precoce, e tutti i possibili percorsi di risanamento o concordato: dalla composizione negoziata ai piani attestati, dagli accordi di ristrutturazione al concordato (continuativo o liquidatorio), fino alle procedure di sovraindebitamento o liquidazione giudiziale. Il tutto con esempi pratici, tabelle comparative e domande‑risposte, aggiornato a ottobre 2025 con le ultime leggi (Codice Crisi D.Lgs. 14/2019 e correttivi), e giurisprudenza recente (Cassazione e Sezioni Unite).

Tipologie di debiti aziendali in crisi

Un’azienda “Termostati S.r.l.” in difficoltà può accumulare:

  • Debiti fiscali. IVA, imposte sui redditi (IRES/IRPEF), IRAP, tributi locali, ritenute da versare. Questi debiti sono privilegiati: il Fisco gode di prelazioni nelle procedure concorsuali.
  • Debiti contributivi. Versamenti obbligatori a INPS, INAIL, enti previdenziali. Anche questi godono spesso di privilegi (ad es. per le aziende in concordato possono essere parzializzati ai sensi dell’art. 88 CCII).
  • Debiti bancari e finanziari. Mutui, linee di credito, leasing. Se garantiti, le banche hanno pegni o ipoteche che rendono più facile esecuzione sui beni aziendali.
  • Debiti commerciali. Crediti verso fornitori di materie prime o componenti. Generalmente chirografari (non garantiti), soddisfatti solo se avanzano disponibilità in una procedura.
  • Debiti misti o altri. Ad esempio debiti verso Società di persone collegate, fatture non pagate a gestori di servizi, ecc.

Esempio. Termostati S.r.l. ha 100 dipendenti e debiti totali di €10 milioni: €8 milioni verso banche (garantiti da ipoteca sugli stabilimenti), €2 milioni verso fornitori (chirografari). Questi dati saranno utili nella simulazione più avanti. In ogni caso, debiti fiscali e contributivi spesso pesano molto sul totale e richiedono particolare attenzione (può scattare l’allerta con l’OCRI).

Crisi d’impresa, allerta precoce e obblighi di vigilanza

La legge distingue crisi e insolvenza: la crisi è uno stato di difficoltà reversibile (anche secondo art. 2, lett. b CCII), mentre l’insolvenza è l’impossibilità attuale di pagare i debiti. L’imprenditore è tenuto a rilevare «squilibri patrimoniali o di liquidità tali da far presumere l’insorgere dell’insolvenza». Già dal 2019 l’art. 2086 c.c. comma 2 impone all’imprenditore di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato a rilevare tempestivamente la crisi. In pratica, bisogna attivare sistemi di controllo (piani finanziari, budget, indicatori di bilancio) per individuare ritardi di pagamenti o perdite continuative. Se il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale rilevano irregolarità (p. es. perdite tali da erodere il capitale), devono convocare l’assemblea dei soci entro 30 giorni e segnalare la situazione al Organismo di composizione della crisi (OCRI) competente. L’OCRI può allora inviare l’imprenditore verso strumenti di composizione (concordato, accordi di ristrutturazione, ecc.). Se gli organi di controllo non agiscono (omissione), la legge prevede responsabilità civil‑patrimoniali per gli amministratori (art. 2086 c.c., terzo comma).

Strumenti stragiudiziali di gestione della crisi

Quando l’azienda avverte i primi sintomi di crisi (ad es. debiti con fisco o fornitori che si accumulano), ha a disposizione strumenti stragiudiziali e negoziali:

  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021, ora Titolo II CCII). È un percorso privato e confidenziale (fuori dal tribunale) in cui un esperto indipendente assiste l’imprenditore nella trattativa con i creditori. Può essere attivata da qualsiasi impresa in squilibrio (anche piccole imprese sotto soglia) ancora potenzialmente solvibile. L’esperto valuta i conti, media con banche, fornitori e fisco per un possibile accordo. Vantaggi: non apre formalmente una procedura concorsuale, mantiene il titolare in controllo, e può ottenere misure protettive dal tribunale (una specie di “automatic stay”) che sospendono azioni esecutive e ipoteche sui beni aziendali durante le trattative. Se ha successo, si conclude con accordi di ristrutturazione del debito stragiudiziali. Se fallisce, spesso conviene spostarsi verso accordi formali o concordato preventivo.
  • Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII). È un programma finanziario e industriale privato predisposto dall’imprenditore e attestato da un professionista indipendente. L’attestatore certifica la veridicità del piano e la sostenibilità del debito, offrendo ai creditori garanzia di attendibilità. Il piano non richiede omologazione, ma l’attestazione crea “effetto protettivo”: i creditori che aderiscono possono beneficiare delle condizioni concordate (p.es. moratoria, stralcio). Non può coinvolgere i dissenzienti (gli effetti sono contrattuali, non erga omnes), ma previene l’insolvenza se il piano trova ampio consenso. In pratica serve quando l’azienda ha prospettive di recupero e vuole strutturare un rimborso dilazionato.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-63 CCII)

Gli accordi di ristrutturazione consentono di rinegoziare con (almeno il 60% o il 30% dei creditori, a seconda della modalità) i termini dei debiti e ottenere poi un provvedimento del tribunale che li omologa, rendendoli vincolanti per tutti. Il Codice della crisi ha introdotto più formule di accordo: da quello ordinario (60% del valore crediti) a quello agevolato (30%) e l’innovativo accordo con efficacia estesa, che vincola anche i dissenzienti di una stessa categoria di creditori se una maggioranza qualificata lo accetta. In ogni caso, l’accordo è negoziale (serve consenso) ma, una volta omologato, acquista efficacia erga omnes: viene esteso coattivamente anche ai creditori non aderenti. L’omologa giudiziale verifica trasparenza e parità di trattamento. Grazie a questi strumenti si possono stralciare quote di debito e allungare i pagamenti anche verso fisco o banca (entro certi limiti), senza la “pesantezza” di un concordato.

Accordo di ristrutturazione vs. concordato: in generale l’accordo è più snello e privato, mentre il concordato preventivo coinvolge tutti i creditori tramite le classi di voto e l’intervento completo del tribunale. Spesso il Piano attestato o la composizione negoziata preparano l’accordo, che verrà poi omologato (artt. 57 ss. CCII).

Piano di risanamento omologato (PRO, ex L. 167/2017)

Il Piano di Risanamento Omologato (PRO) è un nuovo strumento – introdotto dal D.Lgs. 83/2022 e aggiornato dal D.Lgs. 136/2024 – pensato per progetti complessi di ristrutturazione aziendale. A differenza degli accordi, il PRO non richiede l’adesione preventiva dei creditori, ma si approva con votazione a classi simile al concordato. Consente perfino di derogare all’ordine delle prelazioni (previo rispetto del «creditor no worse off», ovvero i creditori non devono ricevere meno di quanto ottenerebbero in liquidazione). In pratica il PRO integra una prospettiva di rilancio dell’impresa: il piano distribuisce ricchezza non solo dividendo l’attivo, ma generando valore futuro. È poco usato nei fatti, ma indica la tendenza di combinare gestione libera del risanamento con controllo giudiziale. Il tribunale omologa il PRO verificando coerenza economico-giuridica senza entrare nella gestione: è una “concorsualità liquida” in cui l’enfasi è sul progetto di rilancio.

Concordato preventivo: continuità o liquidazione

Il concordato preventivo è la procedura concorsuale collettiva più nota per salvare l’impresa o gestirne ordinatamente la chiusura. Le due varianti principali (art. 84 CCII) sono:

  • Concordato in continuità aziendale: punta a salvare l’azienda. Il piano concordatario (stesso organico di un accordo di ristrutturazione ma votato da tutte le classi dei creditori) prevede la continuazione dell’attività o la cessione dell’azienda, con pagamenti dilazionati ai creditori. Lo scopo è la conservazione dell’impresa come fonte di valore e occupazione. Se approvato, consente di far ripartire l’azienda senza doverla liquidare all’istante.
  • Concordato liquidatorio: è un concordato in cui il piano prevede la vendita dell’azienda o dei beni sociali e la ripartizione del ricavato. È meno orientato alla continuità e più alla massimizzazione del recupero per i creditori, seppur il debito sia ristrutturato (p.e. decurtato). Anche qui serve l’omologazione.

In entrambi i casi il concordato è negoziale (richiede la proposta dell’imprenditore e i voti delle classi), ma con controllo giudiziale e omologazione finale. Dal punto di vista del debitore è decisivo: con l’omologa scatta una “protezione” automatica (art. 54 CCII) che impedisce di pagare debiti pregressi senza autorizzazione del giudice. In pratica, dal deposito della domanda di concordato l’azienda è tutelata: non può onorare rate fiscali pregresse (il piano di rateizzazione con l’Agenzia si sospende ex lege) e i creditori non possono agire finché il piano non viene omologato.

Cram-down fiscale. Nel concordato è introdotto l’istituto del cram-down, in base al quale il tribunale può omologare il piano anche senza il consenso del fisco (o altri creditori privilegiati) se il piano offre loro un trattamento almeno pari a quello della liquidazione. Così, un singolo credito pubblico non può bloccare la procedura: ad es., se il piano paga l’Erario al 40% e la maggioranza dei creditori acconsente, il giudice può omologare comunque il concordato. Questo strumento è fondamentale per chi ha debiti fiscali elevati, perché smussa il potere di veto dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, l’art. 48 CCII consente ora al tribunale di procedere anche contro il dissenso del Fisco, purché verificato che il pagamento offerto sia congruo rispetto a quanto spettante in caso di liquidazione.

Transazione fiscale e contributiva. Nel concordato in continuità (ma anche in quello liquidatorio) è possibile prevedere dilazioni e stralci anche sui debiti tributari e contributivi. Ad esempio, l’art. 88 CCII equipara i debiti INPS/INAIL a quelli fiscali, consentendo di prevedere piani di pagamento rateizzati omologati dal tribunale. Ciò significa che l’IVA e i contributi possono essere parzialmente falcidiati o dilazionati nel piano concordatario, mentre prima della riforma la legge fallimentare consentiva solo la falcidia dei contributi ma non dell’IVA. Questo rende fattibile inserire anche i grandi debiti previdenziali nel piano.

Protezione del debitore in concordato. Dal deposito della domanda di concordato scatta l’effetto protettivo generale (art. 54 CCII): il debitore smette di pagare i debiti anteriori e i creditori non possono agire. La Cassazione tributaria ha confermato che, durante il concordato, i piani di rateizzazione fiscale sono sospesi “ex lege” e non fanno scattare decadenze o sanzioni. Anzi, pagare debiti tributari pregressi durante la procedura è considerato atto di straordinaria amministrazione vietato. Ad esempio, la Cassazione n. 12174/2024 ha stabilito che il piano di rateizzazione fiscale rimane sospeso fino all’esito del concordato e il contribuente non perde i benefici del piano. Un provvedimento analogo (Cass. 4081/2023) ribadisce che sospendere il pagamento dei tributi non comporta decadenza durante la procedura. In sostanza, in concordato l’imprenditore mantiene liquidità per rilanciare l’attività senza subire punizioni per il congelamento delle vecchie rate.

Concordato semplificato per liquidazione del patrimonio

Per le aziende senza prospettive di continuità, la legge ha previsto (d.l. 118/2021, conv. L. 147/2021) il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-sexies ss. CCII). Non è un’alternativa al concordato “classico”, bensì un fine naturale della composizione negoziata quando emerge che non c’è possibilità di rilancio. In pratica, consente di liquidare beni e crediti in modo rapido e proporzionato, con procedure documentali semplificate e senza il formalismo di un concordato tradizionale. La finalità è consentire all’imprenditore che ha tentato trattative in buona fede di liquidare l’attivo senza accumulare inutili costi procedurali, ottenendo comunque omologazione giudiziale e liberandosi dei debiti fino all’esdebitazione. La semplificazione è concettuale e mira a rendere sostenibile l’esdebitazione del debitore che ha agito secondo le regole.

Liquidazione giudiziale (fallimento)

Se nessuno strumento di composizione (negoziata o giudiziale) riesce a risanare l’azienda, la procedura concorsuale in ultima istanza è la liquidazione giudiziale (ex «fallimento»). Si può aprire su istanza del debitore stesso o dei creditori (banche, Erario, ecc.), sempre che ricorrano i requisiti di insolvenza. In liquidation, l’impresa cessa l’attività e i beni aziendali vengono venduti. I ricavi del curatore vengono ripartiti tra i creditori nell’ordine di privilegio: dipendenti e fisco in prima fila, banche ipotecarie, fornitori chirografari, ecc. Attenzione: se il fallimento è in corso, i soci “illimitatamente responsabili” (nelle s.n.c. o s.a.s.) o i membri di eventuali “supersocietà di fatto” possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali in estensione, ma soggetti alla legge applicabile al momento della dichiarazione di fallimento. Ad esempio, la Cassazione ha chiarito che se il fallimento è stato dichiarato con la vecchia legge fallimentare, anche una domanda di estensione in epoca successiva rimane disciplinata dalla vecchia legge.

Trattamento dei vari creditori nel concordato e fallimento

Per orientarsi tra gli strumenti, è utile una tabella sintetica dei principali creditori e del trattamento in situazioni tipiche:

Tipo di creditoConcordato preventivoAccordo di ristrutturazioneSovraindebitamento / piani “minori”Liquidazione giudiziale (fallimento)
Fisco (IVA, IRES, IRAP)Può essere falcidiato e dilazionato se omologato (cram-down fiscale); piani di rateizzazione sospesi ex lege.Nel piano: IVA e imposte possono essere oggetto di piano rateale, richiedono voto dell’Erario; omologazione rende esecutivo.In piani da sovraindebitamento (“ristruttura consumatore”), si possono includere debiti fiscali residui e concordare pagamento parziale.Privilegiato: nel fallimento è soddisfatto con le sue prelazioni; l’Erario ha diritto ai tributi correnti e residui come credito privilegiato.
Contributi previdenziali (INPS/INAIL)Può partecipare al piano concordatario come credito privilegiato; art.88 CCII permette di includere contributi nel piano e prevedere parzializzazioni.Allo stesso modo dell’Erario; il piano concordato omologato vincola anche questi creditori privilegiati se soddisfatti almeno come in fallimento.In piani di consumatore (“ristrutturazione debiti” CCII) i contributi possono essere stralciati o dilazionati.Privilegiati; il curatore può saldare solo se resta attivo con i fondi residui, in genere in misura piena o parziale seconda precedenza.
Istituti di credito garantitiLe banche ipotecarie possono essere soddisfatte gradualmente nel piano concordatario (integralmente ma in più anni), poiché la legge consente dilazioni per crediti privilegiati.Nell’accordo, i creditori assistiti da garanzie mantengono il loro privilegio: il piano dovrà garantire loro almeno il rimborso su garanzie, altrimenti potrebbero opporsi.Non rientrano in sovraindebitamento, esclusi se l’impresa è soggetta a procedure maggiori; in fallimento ottenerebbero il rimborso dalla vendita dei beni ipotecati.In fallimento vengono soddisfatti per primi dalla vendita dei beni dati in garanzia (es. immobili).
Fornitori chirografariPossono essere falcidiati (es. pagati solo in parte) nel piano concordato; se approvano il piano con la maggioranza, il tribunale li vincola anche se dissenzienti (votazione di classe).Nell’accordo ristrutturazione: partecipano con voto; se la maggioranza lo approva, il pagamento ridotto si estende anche ai dissenters (con i quorum del 30% o 60%).Possono entrare in un piano di consumatore se sono creditori non commerciali; nel piano si cerca un’intesa su quanto pagare.Nel fallimento ottengono il rimborso dopo i privilegiati, in proporzione alla loro quota (di solito ricevano una piccola percentuale sul valore teorico del credito).
Dipendenti (salari, TFR)Credito privilegiato; nel piano concordatario vengono soddisfatti con priorità. In continuità, stipendio e TFR arretrati vanno pagati (anche con finanziamenti prededucibili). Lo stipendio corrente è un costo di gestione da continuare a pagare.Gli accordi non si applicano ai salari pregressi; in concordato i crediti del personale hanno classe dedicata.Non sono ammessi come creditori nella sovraindebitamento; rimane obbligo contrattuale verso i lavoratori (eventuale concordato minore): nell’ipotesi più ordinaria non cambia.Nel fallimento i crediti da lavoro (stipendi, TFR) sono privilegiati ex art. 2755 c.c.: pagati prioritariamente (almeno fino a 6 mensilità di stipendio, salvo maggiori tutele contrattuali).

(Tabella compilata sulla base della normativa CCII e della prassi concordataria.)

Sovraindebitamento (Legge 3/2012)

Per imprenditori individuali o società minori (che non superano certi limiti dimensionali) e consumatori, esiste un regime speciale di composizione della crisi detto “sovraindebitamento”. In base all’art. 2, lett. d) CCII, un’impresa è considerata minore non fallibile se nei tre anni precedenti non ha superato insieme attivo patrimoniale di €300.000, ricavi di €200.000 e debiti totali di €500.000 . Tali soggetti, per legge non fallibili, non possono essere dichiarati falliti, ma possono accedere a procedure specifiche: concordato minore (accordo di composizione della crisi) o piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. C’è anche la liquidazione controllata del sovraindebitato (liquidazione del patrimonio) e il cosiddetto esdebitazione al termine.

In pratica, l’imprenditore minore può stipulare con i creditori un accordo (ex art. 74 CCII, il concordato minore) o un piano (art. 67 CCII) senza l’impegno formale di un tribunale maggiore. Anche i consumatori (imprese individuali piccole, professionisti) possono cedere beni o dilazionare debiti con un piano del consumatore homologato dal giudice. Alla fine, se rispetta il piano, il debitore può ottenere l’esdebitazione, ossia l’annullamento dei debiti residui . I crediti trattati in queste procedure sono quelli privati (famiglia, personale, fornitori); i debiti verso fisco e banche di solito restano esclusi, a meno di accordo generale. Il punto di vista del debitore è: fornire un piano credibile (supportato da professionisti), rispettare le scadenze e ottenere l’esdebitazione (i crediti privilegiati irregolari possono essere sanati con rate esigibili a condizioni speciali).

Attenzione: se l’impresa supera i limiti fissati (diventa “fallibile”), perde l’accesso a questi strumenti e deve ricorrere alle procedure ordinarie (concordato preventivo o liquidazione giudiziale).

Responsabilità personale dell’imprenditore

Società di persone (S.n.c., S.a.s.).

Nei contratti di società di persone i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.): tutti i soci possono essere chiamati a pagare l’intero debito con i loro beni personali, salvo rifarsi successivamente sui patrimoni altrui. In pratica, se Termostati fosse una S.n.c., ogni socio rischia direttamente i propri beni privati per i debiti dell’azienda. Questo vale anche nella liquidazione giudiziale: i creditori possono chiedere l’estensione del fallimento ai soci solidali e farli condannare, nei limiti del capitale percepito o oltre se ci sono stati prelievi indebiti.

Società di capitali (S.r.l., S.p.A.).

L’autonomia patrimoniale perfetta esclude in linea di principio che i soci rispondano con il proprio patrimonio personale per i debiti della società. Ad esempio, in S.r.l. i soci limitatamente responsabili corrono il rischio finanziario solo per il capitale sottoscritto. La Cassazione ha ribadito che “l’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica l’esclusiva imputabilità alla società […] dei relativi debiti”. Non esiste dunque una “successione” automatica dei debiti sociali verso gli amministratori o soci usciti, salvo casi speciali.

Unica eccezione generale: responsabilità da violazione del dovere di pagamento dei tributi nelle società in liquidazione. L’art. 36 DPR 602/1973 (oggi citato anche nel CCII) prevede che gli amministratori o liquidatori che effettuano cessione di beni sociali o occultamento di attività prima della liquidazione possano rispondere in solido con la società per debiti tributari (poiché abusano dei loro poteri in violazione degli artt. 1176, 1218 c.c.). Quindi, un debitore che ha falsato il bilancio o distribuito utili di nascosto potrebbe essere condannato a pagare i tributi della società con il proprio patrimonio.

Tuttavia, in assenza di tali fattispecie aggravanti la giurisprudenza conferma che non esiste responsabilità diretta degli amministratori per i debiti fiscali della società. Ad esempio, la Cassazione con sentenza n. 8696/2025 ha escluso la colpa diretta dell’amministratore di S.r.l. che in passato dirigeva l’azienda, precisando che l’amministratore non è coobbligato solidalmente se non nel caso previsto dall’art. 36 citato (liquidatori che nascondono il patrimonio). In altri termini, salvo violazioni gravi nella liquidazione societaria, i debiti tributari della società rimangono a carico della società stessa, non degli amministratori.

Soci estinti e ex-amministratori.

Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 3625/2025) hanno stabilito che gli ex soci di capitale (di società estinte o cancellate) non sono automaticamente responsabili per i debiti fiscali della società, a meno che non abbiano effettivamente ricevuto somme dalla liquidazione finale. In quel caso, rispondono nei limiti di quanto percepito. In pratica, se la S.r.l. “Termostati” chiude e i liquidatori ripartiscono l’eventuale attivo, i soci ex-azionisti rispondono solo con le somme ricevute. Se invece non hanno ottenuto nulla, l’Agenzia delle Entrate non può aggredire i loro patrimoni personali per i debiti residui. Questo principio tutela gli imprenditori uscenti, imponendo all’Erario di dimostrare il beneficio economico per i soci prima di pretenderne i debiti.

Rischio penale.

Non va dimenticato il profilo penale: l’imprenditore può essere perseguito se omette dolosamente versamenti INPS o tributi (es. reato di omessa dichiarazione o omesso versamento previsto dal D.Lgs. 74/2000) o compie distrazioni patrimoniali nel quadro di fallimento. In contesti di liquidazione giudiziale, l’omesso versamento per dolo è un reato penale (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000). Se si pianifica un concordato o accordo, va sempre garantita la correttezza formale per evitare segnalazioni penali (p. es. non occultare documenti o distribuire utili in contrasto con obblighi legali).

Simulazione pratica

Supponiamo che Termostati S.r.l. (azienda con 100 dipendenti) presenti i seguenti debiti:
– Banche: €8.000.000 (tutti garantiti su capannoni produttivi).
– Fornitori: €2.000.000 (chirografari).
– Debiti fiscali e contributivi: €1.000.000 (di cui IVA e INPS).

L’imprenditore, constatata la crisi, decide di procedere a concordato preventivo in continuità. Elabora un piano quinquennale con queste mosse: vendere un immobile non strategico (ricavando €3M), far entrare un nuovo socio con €2M, usare i fondi per rimborsare le banche in 5 anni negoziando i mutui, e pagare i fornitori al 40% in 4 anni. I dipendenti percepiscono interamente stipendi e TFR arretrati entro 1 anno. Un professionista indipendente attesta che il piano è ragionevole in base ai flussi di cassa futuri. Si formano tre classi: (A) banche ipotecarie, (B) fornitori chirografari, (C) dipendenti. Nel voto concordatario, le banche approvano (preferendo un 100% diluito in 5 anni a un mancato recupero in fallimento), i fornitori approvano (40% in continuità è meglio di un ipotetico 10% in fallimento) e i dipendenti, aventi soddisfatto il 100% entro un anno, potrebbero addirittura non votare. Il tribunale verifica che ogni classe otterrebbe nel concordato almeno quanto nel fallimento: i fornitori, in fallimento, avrebbero preso forse il 10%; il piano offre loro il 40%, dunque “nadaria” (nessuno ottiene meno). Omologa il concordato; Termostati S.r.l. prosegue l’attività e avvia i pagamenti concordati.

Se invece la situazione fosse irreversibile (perdita di clientela, moratori gravose, etc.), l’imprenditore avrebbe potuto optare per un concordato semplificato di liquidazione o concedere alla banca garanzie addizionali, tentando una cessione di ramo d’azienda prima di dichiarare fallimento, per evitare la liquidazione forzata dell’attivo. In alternativa, da subito avrebbe potuto cercare accordi transattivi con il Fisco (piani personalizzati di rientro) o rateizzazioni con l’INPS, per alleggerire i flussi usciti in attesa del piano concordatario.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Strumenti di composizione della crisi (ad es. per Termostati S.r.l.)

StrumentoChi partecipaAspetto giudizialeEffetto sui creditiNote principali
Composizione negoziata (stragiud.)Tutti i creditori; esperto nomina bancario (l’Erario deve aderire se vuole)No (previsto l’intervento di un esperto)Accordo negoziale tra debitore e creditori; non vincolante per dissenzientiProcedura riservata; possibilità di ottenere misure protettive temporanee. L’imprenditore resta in gestione.
Piano attestato (art.56 CCII)Creditore affidabili (accordi bilaterali)No omologaAccordo privatistico; necessita adesione di ciascun creditore interessatoAttestazione esperta valorizza attendibilità piano di rientro; nessuna tutela erga omnes.
Accordi di ristrutturazione (artt.57 ss. CCII)Creditori (min.60% o 30%)Sì (omologazione)Vincolante per tutti i creditori della classe con quorum soddisfattiVari tipi: ordinario, agevolato, efficacia estesa; si richiede consulente e omologa.
Piano Risanamento Omologato (PRO)Votazione classi di creditoriSì (omologazione)Vincola tutte le classi in voto; può derogare ordini prelazioneStrumento ibrido (contrattuale + voto formale); focalizzato su rilancio impresa.
Concordato continuità (art.84 CCII)Tutti i creditori (classi)Sì (omologazione)Vincolante erga omnes (dopo omologa); paga parzialmente (falcidia) a tutti i creditoriMantiene l’azienda come fonte di reddito e posti di lavoro; dà priorità alle esigenze collettive dei creditori.
Concordato liquidatorio (art.84 CCII)Tutti i creditori (classi)Sì (omologazione)Vincolante; azienda venduta, attivo distribuito tra creditoriTrasforma crediti in valore liquido; utile se non si può più continuare.
Concordato semplificato (artt.25-ss. CCII)Tutti i creditoriSì (omologazione)Vincolante; liquidazione rapida con procedure semplificateRiservato a imprese con insolvenza conclamata; semplifica documenti e passaggi.
Sovraindebitamento (L.3/2012, CCII)Debitori “minori” e loro creditori privatiSì (OCC o tribunale)Vincolante su piani/pagamenti concordati; può includere esdebitazionePrevede “accordo di composizione” o “piano del consumatore” (liquidazione controllata e esdebitazione finale).
Liquidazione giudiziale (fallimento)Tutti i creditoriSì (procedura)Vincolante: si vendita attivo e si paga secondo legge fallimentareEstrema ratio; precedenza assoluta ai creditori privilegiati (lavoratori, Fisco).

(Fonte: Codice della crisi d’impresa e materiale giurisprudenziale.)

Domande e risposte (FAQ)

  • D: Quando entrare in una procedura formale?
    R: Non è necessario attendere il fallimento dichiarato dagli altri. Il debitore può chiedere concordato preventivo o liquidazione giudiziale volontaria (col “riserva” di concordato minore) per collaborare con il tribunale. Spesso è consigliabile intervenire presto con strumenti meno traumatici (composizione negoziata, accordi stragiudiziali) per non perdere valore di azienda. L’allerta precoce (art.14 CCII) scatta se i sindaci segnalano certi indicatori (utile eroso, debiti prolungati); in tal caso c’è l’obbligo di adottare misure di risanamento.
  • D: Che succede se ho solo debiti fiscali e contributivi?
    R: I debiti con l’Erario e l’INPS sono privilegiati, ma pure ristrutturabili. Si possono richiedere piani di rateizzazione straordinari (art. 19 DL 119/2018 e successive) e, in concordato, il piano omologato può prevedere il pagamento ridotto dei crediti fiscali fino a 5 anni, o parziale copertura dei contributi (art.88 CCII). Attenzione agli obblighi: se sorge l’allerta, gli amministratori devono segnalare la crisi o rischiano sanzioni. È buona pratica coinvolgere subito un professionista (commercialista o avvocato tributarista) per verificare trattamenti, evitando inadempienze gravi.
  • D: Cosa sono le “misure protettive”?
    R: Nella composizione negoziata o in certi accordi, l’imprenditore può chiedere al tribunale di bloccare temporaneamente le esecuzioni contro l’azienda. Ad esempio, dal momento della pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata non sono permessi pignoramenti sui beni aziendali. Similmente, nel concordato la sospensione è automatica (art.54 CCII). Queste misure servono a non far disperdere il patrimonio durante il negoziato, fungendo da “scudo”.
  • D: Quale procedura scegliere?
    R: Dipende dallo stadio della crisi. Se l’azienda mostra segnali di sofferenza ma è ancora redditizia, piano attestato o composizione negoziata sono l’ideale (meno costosi, più flessibili). Se l’impresa ha già debiti consistenti ma c’è speranza di risanamento, si può andare su accordo di ristrutturazione o concordato in continuità. Se la crisi è grave e serve il consenso di tutti i creditori, il concordato preventivo è la scelta forzata. Se non c’è via di salvezza, si attiva il concordato semplificato o, infine, la liquidazione giudiziale come extrema ratio. Per imprese “minori” sotto soglia, si valuti il sovraindebitamento (accordo/piano) che consente via ufficiale più snella senza fallimento formale .
  • D: Che differenza fra SRL e società di persone?
    R: Nelle S.r.l. o S.p.A. i soci rispondono in genere solo per il capitale versato (autonomia patrimoniale). Solo casi straordinari (art. 36 DPR 602/73) portano responsabilità dirette su soci o amministratori. Viceversa, nelle società di persone (S.n.c., S.a.s.) i soci rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali: creditori e tribunali possono agire su tutti i loro beni personali. L’amministratore di S.r.l. in buonafede (senza violare norme) non rischia il patrimonio proprio per debiti tributari della società, a meno che non ci sia colpa grave nella liquidazione.
  • D: Cosa succede dopo l’omologa del concordato?
    R: Dopo l’omologazione, il piano diventa obbligatorio per tutti i creditori. Il debitore deve seguire scrupolosamente i tempi di pagamento e le modalità previste. Se l’azienda rispetta il piano fino alla fine, può uscire dall’insolvenza con l’azienda salva o con i debiti saldati come stabilito. I residui debiti (falciati dal piano) possono essere cancellati definitivamente se il piano era stato accettato “con continuità aziendale” e l’imprenditore ha preservato i beni in buona fede. Nel sovraindebitamento, infine, il debitore meritevole ottiene la liberazione totale o parziale dei debiti residui (esdebitazione) dopo aver osservato il piano .
  • D: La violazione del piano concordatario comporta cosa?
    R: Se il debitore interrompe i pagamenti concordati senza autorizzazione, può essere escluso dai benefici del concordato (ad es. un piano di rateizzazione fiscale verrà dichiarato decaduto). Inoltre, i creditori potrebbero chiedere il fallimento per insolvenza, contestando la negligenza del debitore. È quindi cruciale aderire rigorosamente al piano omologato (o chiedere al giudice modifiche in caso di ragioni impreviste).
  • D: Le novità legislative recentiottobre 2025 – includono: D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo del Codice della crisi) ha introdotto il cram-down fiscale anche nei piani minori e ha rafforzato le possibilità di esdebitazione del debitore incapiente . Inoltre, la giurisprudenza più recente (ad es. Cass. 8696/2025; Cass. SU 3625/2025) è stata recepita nelle spiegazioni sopra. È sempre consigliabile consultare fonti aggiornate (OCC, tribunali, CAF, commercialisti) per le ultime circolari fiscali e amministrative.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Codice Civile: art. 2086 (obblighi di organizzazione aziendale); artt. 2291 e ss. (responsabilità soci in società di persone); artt. 2462, 2473, 2483 (liquidazione S.r.l., trasformazioni, fallimento S.p.A.).
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, e correttivi D.Lgs. 83/2022, 147/2020, 136/2024): Titolo II (composizione negoziata, artt.12-25-sexies), Titolo IV (concordato preventivo, art.84 ss.), artt. 48, 54, 56, 57-63, 88, 268-283, 365-367.
  • Legge Fallimentare (R.D. 267/1942, abrogata in parte dal CCII): artt. 15, 182-bis (transazione fiscale), 186 (accordo in continuità ex lege), 182-sexies (amministrazione straordinaria), 217-223 (concordato preventivo originario).
  • Legge 3/2012 (“sovraindebitamento”): artt. 5 (piano del consumatore), 8 (accordo di composizione), 14 (liquidazione del patrimonio).
  • Leggi di emergenza: D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 (composizione negoziata); D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019 (piani di rientro fiscali); D.L. 76/2020 conv. L.120/2020 (DL “Agosto”); D.L. 179/2012 (startup); D.Lgs. 74/2000 (reati tributari).
  • Giurisprudenza: Corte di Cassazione, sez. unite, sent. 12.2.2025 n. 3625 (responsabilità ex soci per debiti tributi); Cass. 2.4.2025 n. 8696 (responsabilità amministratore S.r.l. per debiti fiscali); Cass. 6.5.2024 n. 12174 (piano rate IVA sospeso in concordato); Cass. 22.2.2023 n. 4081 (pagamenti IVA inammissibili in procedura concordataria); Cass. 31.8.2025 n. 24247 (transizione fallimento/CCI).

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La tua azienda che produce, progetta, importa o distribuisce termostati, sensori di temperatura, controllori elettronici, termoregolatori, sonde NTC/PT100, termostati industriali, componenti per HVAC, refrigerazione, riscaldamento e automazione, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore della termoregolazione è tecnico, competitivo e soggetto a costi in costante aumento:

  • componenti elettronici sempre più costosi e difficili da reperire,
  • necessità di mantenere scorte critiche di sensori, sonde e componentistica,
  • investimenti continui in sviluppo firmware, certificazioni e test,
  • concorrenza internazionale in crescita,
  • pagamenti da parte di integratori, industrie e OEM spesso a 60–150 giorni.

La liquidità può bloccarsi rapidamente, trasformando normali ritardi nei pagamenti in una spirale di debiti.

La buona notizia? Esiste una strategia concreta per salvare la tua azienda, se intervieni subito.


Perché un’Azienda di Termostati va in Debito

  • aumento dei costi di sensori, microcontrollori, PCB, plastiche e componenti elettronici
  • pagamenti lenti da parte di HVAC, refrigerazione, impiantistica e OEM
  • magazzino immobilizzato in termostati, sonde, controllori e componenti speciali
  • costi elevati di ricerca, sviluppo, testing e certificazioni
  • investimenti obbligatori in normative, software e qualità
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento dei conti correnti aziendali
  • blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
  • sospensione delle forniture di elettronica, sensori, PCB, plastiche e assemblaggi
  • decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi
  • sequestro di stock, schede elettroniche, termostati e materiali
  • impossibilità di rispettare consegne, collaudi e contratti
  • perdita di clienti strategici e OEM ricorrenti

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Con un avvocato specializzato puoi:

  • sospendere pignoramenti già in corso
  • bloccare richieste aggressive di rientro
  • proteggere conti correnti e liquidità aziendale
  • fermare le azioni dell’Agenzia Entrate-Riscossione

È il primo passo per salvare l’azienda.


2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti

Nel settore elettronico emergono spesso irregolarità significative:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate o gonfiate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori e abusi della Riscossione
  • commissioni bancarie illegittime

Una parte considerevole del debito può essere ridotta o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili

Soluzioni concrete:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici (sensoristica, PCB, assemblaggi elettronici, plastiche)
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensione momentanea dei pagamenti
  • utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili

4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori

Nei casi più complessi puoi ricorrere a:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
  • Concordato Minore
  • (come extrema ratio) Liquidazione Controllata

Questi meccanismi permettono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte dei debiti e sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per salvare aziende che operano nell’elettronica e nella termoregolazione servono competenze legali e tecniche molto specifiche.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende della termoregolazione e dell’elettronica industriale.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • stop urgente ai pignoramenti
  • riduzione dei debiti non dovuti
  • ristrutturazione del debito con piani personalizzati
  • protezione dello stock, delle schede elettroniche e dei componenti
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
  • tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di termostati non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:

  • bloccare subito i creditori,
  • ridurre davvero i debiti,
  • salvare forniture, commesse e continuità produttiva,
  • proteggere il futuro della tua impresa tecnologica.

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