Azienda Di Sistemi Di Illuminazione D’emergenza Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda progetta, produce, importa o distribuisce sistemi di illuminazione d’emergenza, lampade autonome, segnalatori di via d’esodo, apparecchi LED certificati, centralizzati ATS, batterie NiCd/NiMH/LiFePO4, dispositivi EN 60598-2-22 e soluzioni per industrie, uffici, GDO, sanità, logistica e infrastrutture — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire rapidamente per evitare blocchi produttivi, ritardi nei cantieri e perdita di appalti strategici.

Nel settore dell’illuminazione d’emergenza, anche un ritardo minimo nella fornitura dei dispositivi, nelle configurazioni o nei collaudi può impedire il rilascio delle certificazioni antincendio, ritardare l’apertura di edifici, bloccare collaudi VVF o generare penali, reclami, non conformità e danni economici rilevanti.

Perché le aziende di illuminazione d’emergenza accumulano debiti

  • aumento dei costi di LED, alimentatori, batterie, elettronica e scocche
  • ritardi nella supply chain elettronica e nei componenti certificati
  • pagamenti lenti da parte di imprese edili, integratori, industrie e amministrazioni pubbliche
  • ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
  • magazzini complessi con componenti costosi e apparecchi certificati
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati al valore delle forniture e delle scorte
  • investimenti elevati in certificazioni EN, testing, progettazione e personale tecnico specializzato

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
  • identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro troppo rigidi che riducono la liquidità necessaria alla produzione
  • richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
  • tutelare rapporti con fornitori critici (LED, batterie, alimentatori, elettronica, scocche)
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare produzione, consegne e collaudi

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di componenti essenziali per i sistemi di emergenza
  • impossibilità di completare installazioni, predisposizioni e collaudi antincendio
  • perdita di appalti, clienti industriali, integratori e partner nel settore sicurezza
  • rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team specializzato in diritto bancario e tributario insieme a commercialisti esperti.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • bloccare pignoramenti e atti esecutivi
  • ridurre o ristrutturare i debiti tramite gli strumenti normativi più efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere magazzino, componenti critici, cantieri e continuità produttiva
  • evitare la chiusura e accompagnare la tua azienda verso un risanamento stabile e duraturo

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Introduzione

Un’azienda che produce sistemi di illuminazione d’emergenza, come qualunque impresa, può trovarsi in difficoltà finanziarie a seguito di debiti accumulati verso banche, fornitori, Erario o INPS. In questi casi è necessario adottare misure mirate per tentare il risanamento e tutelare il patrimonio aziendale (e personale del socio) dal rischio di procedure fallimentari. Dal punto di vista del debitore, il primo obiettivo è verificare in che misura la crisi è reversibile, ossia se sussistono ancora prospettive concrete di risanamento. In base al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n.14/2019, CCII – introdotto nel nostro ordinamento e recentemente modificato dal D.Lgs. n.136/2024), la crisi è considerata superabile se l’impresa presenta uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario non irreversibile . In tali situazioni si possono attivare diversi strumenti concorsuali o stragiudiziali per negoziare il debito, ristrutturare l’azienda o dilazionare i pagamenti, preservando la continuità aziendale.

Nel seguito illustreremo le tipologie di debito tipiche (bancari, fiscali, previdenziali, fornitori, salari) e le conseguenze del loro mancato pagamento. Quindi esamineremo gli strumenti a disposizione del debitore: dalle soluzioni volontarie stragiudiziali (autonoma rinegoziazione, piani di rientro, piani attestati, composizione negoziata) agli strumenti giudiziali (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, disposizioni per il sovraindebitamento). Per ogni strumento analizzeremo requisiti, effetti, vantaggi e limiti, citando le più recenti pronunce della Corte di Cassazione e altri orientamenti giurisprudenziali. Concluderemo con tabelle riepilogative e alcune simulazioni di casi concreti, in cui mostriamo come ipotizzare accordi con percentuali indicative di soddisfazione dei creditori. Il linguaggio è tecnico ma divulgativo, adatto ad avvocati, imprenditori e dirigenti che necessitano di una trattazione aggiornata (ad ottobre 2025) e approfondita.

Tipologie di debito e rischi correlati

Un’impresa indebitata deve individuare i creditori principali e le conseguenze delle loro azioni. I debiti si distinguono spesso in base al tipo di creditore:

  • Debiti bancari e finanziari: comprendono mutui ipotecari su immobili aziendali, linee di credito in conto corrente, prestiti chirografari o leasing strumentali. Le banche – soprattutto se garantite da ipoteca o pegno – possono revocare i fidi e pretendere il rimborso immediato delle rate scadute. Possono poi iniziare espropri o pignoramenti su beni aziendali (impianti, immobili, beni mobili strumentali) o sui conti correnti. La decadenza dal beneficio del termine può essere pronunciata se il debitore è inadempiente , esponendo l’azienda al rischio di dissesto rapidamente. Inoltre, debiti bancari notevoli fanno segnare la posizione sui sistemi di informazioni creditizie, rendendo più difficile ottenere nuovi finanziamenti.
  • Debiti verso fornitori: si tratta di crediti chirografari (in genere non garantiti) per acquisti di materie prime, semilavorati o servizi. I fornitori possono fare valere contratti, ingiunzioni di pagamento e pignoramenti sulle somme disponibili (debiti su conti correnti) o, dopo accertamenti giudiziali, rivalersi sui beni aziendali non essenziali. Una pressione su fornitori strategici rischia di interrompere la produzione; spesso è necessario rinegoziare scadenze e piani di pagamento con essi.
  • Debiti verso dipendenti: inadempienze su salari, stipendi o TFR (trattamento di fine rapporto) generano richieste giudiziali da parte dei lavoratori. In caso di crisi conclamata, i crediti retributivi (ultime mensilità, TFR, ferie) sono privilegiati secondo l’art. 2112 c.c. e la legge fallimentare : vanno soddisfatti prima di molti altri debiti (anche dell’Erario). Pertanto l’azienda deve monitorare attentamente buste paga e contributi.
  • Debiti fiscali: si tratta di imposte dirette (IRES, IRPEF), IVA, IRAP, tributi locali (IMU, TARI, addizionali) scadute e arretrate, nonché di sanzioni e interessi di mora. Sono generalmente privilegiati in procedura concorsuale e non possono essere oggetto di riduzione senza specifiche norme (salvo le transazioni tributarie consentite nei concordati o accordi di ristrutturazione ). Non pagare le imposte può comportare pesanti sanzioni aggiuntive, iscrizione a ruolo e azioni di riscossione coattiva (esattore). In prospettiva, occorre valutare opportunità di definizioni agevolate (rottamazioni o saldo/stralcio previsti da leggi tributarie) o le transazioni tributarie introdotte nel Codice della crisi (vedi oltre).
  • Debiti previdenziali e contributivi: comprendono contributi INPS e premi INAIL non versati. Anche questi sono privilegiati (degno del trattamento fiscale) e non oggetto di riduzione se non tramite transazioni specifiche. L’INPS, oltre a richiedere i contributi arretrati, può emettere cartelle esattoriali con sanzioni, interessi e addizionali. Il perdurare del debito contributivo può bloccare la possibilità per soci e dipendenti di riscattare contributi o ottenere pensioni, e in caso di fallimento il curatore applica le regole della legge fallimentare sui debiti INPS. Recentemente la riforma del Codice della crisi ha introdotto anche disposizioni per la transazione contributiva, analoghe a quelle tributarie .

In sintesi, ciascun creditore applica regole diverse nel recupero: i creditori privilegiati (banche ipotecarie, dipendenti, Erario, INPS) godono di soddisfazione prioritaria sui beni del debitore, mentre i creditori chirografari (fornitori, finanziatori senza garanzia reale) sono soddisfatti con ciò che resta. In caso di crisi conclamata, è quindi essenziale stabilire un piano di pagamento o ristrutturazione che armonizzi le diverse posizioni, cercando di evitare il fallimento (liquidazione giudiziale).

Strumenti stragiudiziali per la gestione della crisi

Prima di avviare procedure formali, l’impresa può cercare soluzioni extragiudiziali per ridurre o ridefinire i debiti e ripristinare la liquidità. Alcuni interventi volontari includono:

  • Piani di rientro con fornitori: accordi privati con i fornitori più rilevanti possono definire una dilazione o parziale decurtazione dei crediti in scadenza. Ad esempio, si può concordare un piano a tappe (con rate mensili o trimestrali) in cambio dell’impegno a mantenere gli ordini o fornire garanzie di pagamento. Questi accordi spesso vengono formalizzati con un atto pubblico o scritture private, per dare certezza giuridica e possibili priorità (es. transazione). Tale soluzione funziona quando l’azienda beneficia ancora di servizi vitali (ad es. componentistica specifica) e i fornitori preferiscono il piano di rientro all’interruzione dei rapporti.
  • Rinegoziazione bancaria e moratorie: in coordinamento con gli istituti di credito si può tentare di concordare nuovi piani di ammortamento dei mutui (allungando le scadenze) o di sospendere temporaneamente l’ammortamento del capitale (moratoria). In Italia periodicamente ABI e Governo hanno promosso accordi di sospensione dei mutui per PMI (es. già dopo la crisi Covid), che permettono di congelare le rate di capitale per alcuni mesi o anni senza estinzione del debito . L’azienda può inoltre chiedere affidamenti ponte o finanziamenti a breve termine garantiti (es. fondo di garanzia PMI) per sostenere il circolante. Questi strumenti tuttavia dipendono dall’esito delle trattative coi banchieri: spesso un affiancamento di un advisor bancario aiuta a predisporre il business plan richiesto.
  • Composizione negoziata della crisi: si tratta di un istituto introdotto dal D.L. n.118/2021 (conv. L.147/2021) e trasfuso nel Codice della crisi (art. 12 CCII), mirato alle aziende in difficoltà con prospettive di risanamento . Non è una procedura formale fallimentare, ma un percorso stragiudiziale assistito: l’imprenditore, tramite un esperto nominato dal tribunale, conduce trattative con i creditori per definire un piano di rientro dei debiti. Questo strumento è disponibile a qualsiasi impresa (anche sotto soglia dimensionale) e non comporta spossessamento dell’attività: l’impresa resta interamente in carico all’imprenditore durante la negoziazione .

In pratica, dopo aver redatto un documento di autodiagnosi (con stato patrimoniale, flussi, cause della crisi), l’azienda presenta domanda alla Camera di Commercio e l’esperto incaricato contatta i maggiori creditori per esporre la situazione e raccogliere proposte. Se i creditori aderiscono, l’accordo rimane comunque volontario, ma l’esperto valuta la fattibilità del piano. La riforma del 2024 ha aggiunto la facoltà di includere anche tributi e contributi residuali fino alla data della proposta (c.d. transazione fiscale e contributiva in ambito CNC) . In sostanza, si può proporre di versare un importo parziale o dilazionato all’Erario e all’INPS, fermo restando che – secondo la Cassazione – anche il rifiuto esplicito dell’Agenzia delle Entrate non blocca l’omologazione dell’accordo .

Vantaggi: la composizione negoziata è rapida e riservata (non è pubblica come un fallimento o un concordato). Non richiede approvazione formale di tribunale né quorum legali di creditori; basta il consenso volontario degli stessi. Non ci sono commissari o curatori: l’imprenditore resta titolare della gestione . Inoltre, se il piano viene rispettato, si ottiene un effetto di continuità contrattuale (i fornitori chiave continuano a servirvi) e alcune esenzioni fiscali (le sopravvenienze attive derivanti dalla cancellazione dei debiti non sono tassate, a patto che il piano sia depositato ).

Limiti: il piano è fragile. Esso non vincola i creditori che non lo firmano: anzi, chi non accetta può proseguire pignoramenti o chiedere il fallimento in ogni momento . Non vi è effetto legale di sospensione delle procedure esecutive (come confermato dalla Cassazione ): i creditori ribelli possono proseguire le loro azioni. La Cassazione ha infatti chiarito che l’avvio di una CNC non obbliga il giudice a rinviare un’udienza fallimentare già fissata . In altre parole, se creditori inadempienti hanno già chiesto l’eventuale fallimento, la trattativa volontaria non blocca automaticamente quel procedimento . Inoltre, ogni riduzione del debito deve essere accettata singolarmente da ciascun creditore (animus conciliandi): il debitore non può imporre sacrifici ai creditori estranei come nel concordato. Se un creditore principale non collabora, non esiste un automatismo forzoso per ridurre il suo credito (a meno di normativa speciale).

  • Piano attestato di risanamento: è uno strumento stragiudiziale introdotto dall’art. 56 CCII in analogia con i vecchi «piani attestati» della legge fallimentare. L’imprenditore prepara un piano industriale di rilancio, con il supporto di un professionista (revisore o esperto), e chiede ad una parte significativa di creditori di aderire sottoscrivendo per fede pubblica il piano stesso. Non c’è alcuna procedura di omologazione in tribunale: è un puro contratto tra debitore e creditori aderenti. È indicato quando pochi creditori (es. 2-3 banche o grandi fornitori) rappresentano la maggioranza dei debiti e sono disposti a collaborare.

Vantaggi: grande flessibilità e riservatezza. Non si entra in procedura concorsuale formale, evitando la pubblicità del concordato. L’imprenditore mantiene piena gestione aziendale e non rischia commissari o revoca di contratti (ad esempio, un concordato fallimentare potrebbe interrompere contratti in corso). La transazione fiscale ne consente l’esonero totale da tassazione delle sopravvenienze attive generate dalla riduzione dei debiti . Inoltre non si incorre nelle penalizzazioni previste per fallimento (revocatorie, responsabilità per bancarotta).

Limiti: è obbligatorio il consenso volontario di ogni creditore coinvolto. Non vincola chi non aderisce, che può quindi muoversi autonomamente (pignorare, fallimentare). Infatti, se il debitore non paga quanto concordato, i creditori devono agire giudizialmente per recuperare (il piano non offre strumenti di coercizione ulteriori). In pratica, occorre fiducia reciproca: il piano ha senso solo se i creditori chiave credono alla fattibilità. Un piano attestato non è consigliabile se molti piccoli creditori sono coinvolti (impossibile accordarsi uno a uno). In tal caso conviene invece un procedimento formale che coinvolga tutti (vedi concordato/accordi). In sintesi: il piano attestato può essere il primo tentativo di risoluzione privata (evitando lo “scatto dell’allarme” del concordato), purché l’azienda abbia un solido progetto di risanamento e la maggioranza dei creditori principali sia disposta a collaborare . Se invece la crisi è grave o i creditori poco collaborativi, bisognerà optare per strumenti più incisivi (accordo di ristrutturazione o concordato).

Strumenti giudiziali di risanamento e insolvenza

Quando le soluzioni stragiudiziali non bastano o i debiti superano certe soglie, si può ricorrere alle procedure concorsuali, disciplinate dal Codice della crisi (CCII) e dalla vecchia Legge fallimentare (L.267/1942). I principali strumenti sono:

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F./artt. 57-64 CCII)

È un accordo negoziale tra l’imprenditore in crisi/insolvenza e una parte qualificata dei creditori (di regola banche o finanziatori di ammontare significativo dei debiti). L’obiettivo è ottenere un piano di riduzione o dilazione dei debiti con il beneplacito di almeno il 60% del totale dei crediti dell’azienda (soglia prevista dalla legge), e farlo omologare dal tribunale. L’accordo così omologato diventa vincolante per i firmatari: i creditori aderenti (almeno il 60%) devono rispettare i termini pattuiti. I creditori che non aderiscono restano fuori dal piano e conservano i loro diritti; tuttavia, la legge impone regole per proteggerli: ad esempio, i creditori chirografari (fornitori non garantiti) estranei devono ricevere il rimborso integrale (di regola entro 120 giorni dall’omologazione), mentre i creditori privilegiati (banche con garanzie, Erario, INPS) mantengono il proprio diritto originario di pagamento, salvo che aderiscano essi stessi all’accordo. In altri termini, l’accordo di ristrutturazione non può pregiudicare i diritti dei dissenzienti se non nei modi previsti (e sinora nessuna riduzione coatta, se non con ulteriori meccanismi come l’“efficacia estesa” in casi speciali) .

Rispetto al piano attestato, l’accordo di ristrutturazione richiede il coinvolgimento di una parte significativa dei creditori e il controllo giudiziale (avvocati, giudice delle imprese e CTU), con costi e maggiore pubblicità. Ha però l’effetto opposto di rafforzare la certezza: durante il periodo di trattativa l’adozione di misure protettive può sospendere temporaneamente le esecuzioni individuali, e una volta omologato l’accordo il tribunale vincola anche i creditori subordinandoli al piano approvato (c.d. effetto “cram-down” sulle posizioni dei creditori sostanzialmente omologati) .

Concordato preventivo

È la procedura concorsuale ordinaria per risanare un’impresa in crisi o insolvente. L’imprenditore (o il suo Consiglio di Amministrazione) deposita in tribunale una domanda con allegato un progetto di concordato, consistente in un piano di pagamento dei creditori basato sulla prosecuzione dell’attività o sulla liquidazione dell’azienda. Esistono due principali opzioni:

  • Concordato in continuità aziendale: l’azienda prosegue (in tutto o in parte) la propria attività industriale o commerciale, e parte dei beni aziendali continuano a essere utilizzati. La Corte di Cassazione ha sottolineato che la prosecuzione, anche se solo parziale, deve riguardare una porzione significativa del nucleo aziendale . In pratica, non basta trasformare completamente l’attività in un’altra: l’elemento sostanziale dell’azienda deve essere mantenuto. Ad esempio, un’azienda di illuminazione d’emergenza potrebbe continuare a produrre apparecchi di sicurezza, anche in forma ridotta, non passare a un settore del tutto diverso. Nel concordato in continuità i creditori (banche, fornitori, dipendenti) votano un piano che prevede tipicamente pagamenti a scadenze concordate e/o in percentuali inferiori rispetto al dovuto. Se approvato da ogni classe di creditori (bancari, fornitori, erariali, dipendenti) in almeno 2/3 del capitale sociale o dei crediti, il tribunale omologa il piano. Dall’omologazione l’accordo diventa vincolante erga omnes: i creditori partecipanti sono tenuti ad applicarlo, mentre quelli dissenzienti sono soddisfatti secondo i criteri della legge (solitamente riceveranno quanto concordato, o alternativamente possono rivendicare il credito come prima). Tra gli effetti positivi del concordato in continuità c’è il blocco delle esecuzioni individuali (una volta depositata la domanda, ai sensi della legge fallimentare) e la conservazione del controllo in capo all’imprenditore (che può mantenere la titolarità della gestione). Inoltre, i finanziamenti necessari al rilancio possono godere di priorità di rimborso come crediti prededucibili.
  • Concordato liquidatorio (o semplificato): l’azienda cessa l’attività e procede alla vendita dei beni aziendali, distribuendo il ricavato ai creditori. In questa forma di concordato, l’imprenditore propone di soddisfare i creditori con il patrimonio esistente, spesso accettando escussioni parziali. Recentemente il concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) per le piccole imprese permette procedure più snelle: bastano votazioni con maggioranze più basse e non vi è distinzione in classi. Nel concordato liquidatorio i creditori votano in base a un piano di riparto dei beni; se approvato, il tribunale lo omologa e nomina un commissario liquidatore. I creditori sono soddisfatti secondo l’ordine di priorità (privilegiati prima). Ad esempio, le banche ipotecarie possono rivalersi sui beni ipotecati, l’Erario e l’INPS vengono pagati preferibilmente, e solo alla fine i fornitori chirografari. È importante notare che nel concordato preventivo ordinario i crediti tributari e previdenziali, in assenza di una specifica transazione, devono in linea di massima essere pagati per intero, poiché non sono soggetti a falcidia a meno che non se ne disponga espressamente nel piano omologato. Tuttavia, come vedremo, la legge consente l’introduzione di forme di transazione fiscale/contributiva anche in concordato o accordi di ristrutturazione. In un concordato semplificato, ad esempio, è stato riconosciuto (Trib. Tempio Pausania 8/8/2024) che è ammissibile una falcidia dei crediti erariali pur in assenza della transazione fiscale formale, poiché i crediti tributari si considerano disponibili salvo diversa disposizione .

Vantaggi del concordato: offre una soluzione globale, bloccando le pretese frammentate dei creditori (si “mette a sistema” tutto il debito). Se omologato, impedisce l’avvio di nuove esecuzioni individuali sui beni aziendali. Può consentire, specie nel concordato di continuità, di proseguire l’attività produttiva con alcune commesse, salvaguardando il valore commerciale dell’azienda. Limiti: la procedura è complessa e costosa (consulenti, CTU, notifiche ai creditori), e richiede di ottenere ampi consensi. Il debitore deve indire assemblee di classe dei creditori e superare quorum formali. Il piano, una volta fallito l’iter (per mancanza di voti o diniego di omologa), può condurre al fallimento. Inoltre, in caso di liquidazione, la completa realizzazione dell’attivo può richiedere anni, e i creditori potrebbero essere pagati solo parzialmente (come in un fallimento). Dopo l’accordo omologato, l’impresa è comunque soggetta al giudizio del tribunale (commissario e curatore vigilano sul patrimonio rimasto).

Sovraindebitamento (Legge 3/2012)

La Legge n.3/2012 (c.d. “legge sul sovraindebitamento” o “seconda opportunità”) offre una chance a soggetti diversi dalle grandi imprese: cittadini, lavoratori autonomi, liberi professionisti, piccoli imprenditori non assoggettati a fallimento. Se l’imprenditore è di piccole dimensioni o è in qualità di persona fisica, può chiedere l’accesso a una procedura di composizione della crisi “minore”. Le opzioni sono tre: piano del consumatore (debitore senza attività d’impresa piana rateizzate), concordato con riserva di liquidazione del patrimonio, o accordo di composizione. Queste procedure prevedono la vendita dei beni personali e aziendali (se presenti) e la ripartizione del ricavato fra i creditori, con estinzione del debito residuo. In alternativa, i creditori possono accettare piani di rientro a medio-lungo termine. In ogni caso, se i beni liquidati non bastano a pagare tutto, il legislatore consente l’esdebitazione: il debitore è liberato dai debiti residui non coperti, restando però vincolato a onorare solo quanto pagato.

L’accesso alla procedura del sovraindebitamento richiede che il debitore sia onesto (assenza di cause ostative come bancarotta fraudolenta) e in stato di insolvenza (o anche in prospettiva di prossima insolvenza). Non può invece accedervi chi ha già avuto una liquidazione giudiziale o una procedura concorsuale (artt. 5-12 L.3/2012). La procedura è gestita da un organismo di composizione della crisi (ROCC, iscritto in apposito registro), con il supporto di un sovraindebitato e un commissario. La proposta, redatta con un professionista, va approvata dai creditori secondo percentuali agevolate (di solito il 60% del valore dei crediti per l’accordo di ristrutturazione, il 50% per il piano del consumatore). La legge non consente ricorsi in Cassazione contro il semplice decreto di inammissibilità di un piano (Cass. 27/11/2024 n. 30529 ); analogamente, la Cassazione ha stabilito che le doglianze sui requisiti di accesso vanno sollevate tempestivamente con reclamo .

Nel quadro di un’azienda di illuminazione in crisi, la legge 3/2012 può essere rilevante se la proprietà è personale (ditte individuali, piccoli imprenditori) e l’impresa non è soggetta a fallimento. Ad esempio, un titolare di ditta individuale con esposizione complessiva di qualche centinaio di migliaia di euro potrebbe proporre un piano di liquidazione del patrimonio e rateizzazione residuale dei debiti con il comitato dei creditori. Se ammesso, parte dei debiti (es.: debiti fiscali, banche, fornitori) possono essere spalmati su più anni e il residuo risolto. Altrimenti, la via giudiziaria ordinaria rimane il fallimento o il concordato a seconda dei requisiti della società.

Tabelle riepilogative

StrumentoRequisiti principaliEffetti principaliVantaggi/Contro
Composizione negoziataImpresa in crisi reversibile (prospect di risanamento) ; accordo con creditori volontarioRinegoziazione dei debiti privatamente, senza affidamento al Tribunale; eventuale sospensione delle esecuzioni per misure protettive (art. 14 CCII)Pro: procedura veloce e riservata; nessun commissario/curatore; esoneri fiscali sulle sopravvenienze da riduzione debiti (se pubblicato) . Contro: non vincola i dissenzienti (piani fragili); l’avvio non ferma per forza le azioni esecutive già in corso (Cass. ); dipende dalla buona fede dei creditori.
Piano attestato di risanamentoDebitore propone piano credibile di recupero e ottiene adesione volontaria dei creditori chiaveContratto privato non omologato: i creditori aderenti si impegnano a rivedere i debitiPro: nessuna procedura pubblica o voto assembleare; tempi brevi; continuità gestionale; incentivi fiscali (sopravvenienze non tassate) . Contro: nessuna efficacia verso i creditori non aderenti; i dissenzienti possono continuare azioni esecutive se vogliono; grande rischio di inadempimenti.
Accordo di ristrutturazione (art.57-64 CCII)Debitore in stato di crisi/insolvenza; consenso ≥60% dei creditori in valoreAccordo formalizzato e depositato in tribunale; se omologato, vincola aderenti; possibile sospensione (parziale) delle esecuzioni (mediante decreto di omologa)Pro: equilibrio tra flessibilità privata e certezza giudiziale; con omologa, blocca le esecuzioni; permette il “cram-down” (pubblici possono essere obbligati anche se contrari, come confermato da Cass. 27782/2024 ). Contro: richiede maggioranze elevate e attivazione giudiziaria; può essere complesso e costoso; i non aderenti devono essere soddisfatti secondo legge (a meno di “efficacia estesa”).
Concordato in continuità aziendaleImpresa insolvente ma funzionante; piano che conserva attività e occupazioneProcedura giudiziale: imprenditore resta in carica, prosegue parzialmente l’attività; Tribunale omologa il piano di pagamenti ai creditoriPro: continuazione dell’attività con parte dei contratti; commissario agisce solo da controllore; blocco delle azioni esecutive (all’atto di presentazione domanda). Contro: richiede voto favorevole di più classi (banca, fornitori, pubblici, dipendenti); se una porzione significativa dell’azienda non continua, Cass. richiede la validità del piano ; se fallisce, si va comunque a liquidazione; procedure onerose.
Concordato liquidatorioImpresa insolvente; piano di vendita dell’aziendaLiquidazione dei beni aziendali; ricavato distribuito ai creditori secondo tabellaPro: permette di terminare ordinatamente l’attività senza dichiarare fallimento; soddisfa creditori almeno parzialmente. Contro: l’attività cessa; i creditori privilegiati (banche, Erario, INPS, TFR) vanno pagati prioritariamente (spesso integralmente), i fornitori chirografari prendono quanto resta. Nel concordato semplificato è possibile ridurre i crediti erariali , ma i debiti previdenziali e l’IVA dovuti restano dovuti salvo transazione specifica.
Liquidazione giudiziale (fallimento)Impresa insolvente che non ottiene piani di risanamento efficaci o non può accedere ad altri strumentiTutti i beni aziendali vengono venduti forzatamente; attivo ripartito secondo legge fallimentare; procedure di responsabilità degli amministratoriPro: non c’è alternativa, definisce lo stato patrimoniale finale; permette il pagamento ordinato dei creditori privilegiati. Contro: È il fallimento effettivo: l’azienda viene sciolta, i rapporti contrattuali in corso possono cadere e l’amministratore perde poteri (curatore liquidatore). L’imprenditore rischia responsabilità per mala gestio (revocatorie, bancarotta) e può trovarsi con debiti residui personali se il patrimonio sociale non li copre.

Domande e risposte (FAQ)

  • Quali debiti vanno prima saldati? In via generale, nell’ordine di pagamento prefissato dalla legge, creditori privilegiati vengono prima: dipendenti (salari arretrati, TFR), creditori garantiti (banche ipotecarie o con pegno), e creditori privilegiati come l’Erario e l’INPS. Solo dopo di essi, con il patrimonio residuo, si soddisfano i creditori chirografari (fornitori non garantiti). Questo significa che, in un piano di concordato o liquidazione, le banche e il fisco vengono per primi soddisfatti (spesso integralmente) e i fornitori si “condivideranno” quel che rimane.
  • Cos’è la composizione negoziata e chi ne può beneficiare? È un percorso volontario e stragiudiziale finalizzato a gestire la crisi prima che diventi irreversibile. È rivolto a qualsiasi impresa in difficoltà, anche di piccole dimensioni, purché ci siano ragionevoli prospettive di risanamento . Non esistono limiti dimensionali né obblighi di capitalizzazione: ad esempio, anche una SRL di pochi soci con cifre in crisi può accedervi. L’azienda rimane completamente in mano all’imprenditore e, tramite un esperto nominato, si tenta di negoziare con i creditori un nuovo piano di rientro.
  • Che differenza c’è fra composizione negoziata, accordo di ristrutturazione e concordato?
  • Composizione negoziata: percorso volontario e riservato, senza voto assembleare e senza intervento obbligatorio del giudice; è efficace solo sui creditori che accettano di negoziare (il giudice non omologa nulla, a meno che non si trasformi in concordato) .
  • Accordo di ristrutturazione: contratto negoziale che, una volta raggiunta la maggioranza necessaria (almeno il 60% dei crediti), viene depositato in tribunale; se il tribunale lo omologa, l’accordo diventa vincolante per i firmatari anche se alcuni dissenzienti (creditori non firmatari) in genere non possono essere ridotti se non con successiva omologa forzosa . Richiede una certa maggioranza e controlli giudiziali, ma offre stabilità legale.
  • Concordato preventivo: procedura concorsuale vera e propria con voto dei creditori in assemblea di classe; al termine, il tribunale omologa un piano se approvato ai sensi di legge, rendendolo vincolante erga omnes (inclusi i dissenzienti). A differenza dell’accordo di ristrutturazione, il concordato coinvolge obbligatoriamente tutti i creditori attraverso riunioni formali e commissari; i risultati possono essere più stringenti (ad esempio, in un concordato in continuità si può coinvolgere anche chi non ha firmato un piano, diversamente dall’accordo).
  • Come funziona l’accordo di ristrutturazione nella pratica? L’impresa presenta un piano di risanamento con la stipula di nuovi accordi (riduzioni o dilazioni) con creditori rilevanti (di solito istituti di credito e fornitori principali). Deve raccogliere l’adesione (non necessariamente firma, ma consenso al piano) di creditori che rappresentino almeno il 60% del totale dei debiti aziendali. Quindi deposita il piano in tribunale chiedendo l’omologa. Durante l’istruttoria, il tribunale valuta che il piano sia conveniente per i creditori rispetto al fallimento. Se accetta, omologa l’accordo rendendolo esecutivo. Gli effetti sono: i creditori che hanno aderito al piano sono tenuti a pagare quanto pattuito; i creditori non aderenti continuano a esigere i loro crediti secondo l’ordinario. In pratica, l’accordo “trasforma” parte del debito in termini e scadenze diverse, con tutela giudiziaria in caso di inadempimento.
  • Nel concordato preventivo, come sono trattati i crediti pubblici (fisco, INPS)? In generale, l’Erario e l’INPS sono creditori privilegiati nel concordato. Se non è prevista una specifica transazione o deroga, devono essere pagati integralmente secondo quanto dovuto (anche in più anni se concordato, ma senza decurtazioni percentuali) . Tuttavia, il legislatore ha previsto che sia possibile proporre una transazione tributaria o contributiva all’interno del concordato (o dell’accordo di ristrutturazione). In pratica, l’impresa può chiedere una riduzione o rateizzazione dei debiti fiscali/contributivi, ottenendo dal giudice l’omologazione dell’accordo anche in presenza di un dissenso delle agenzie. La Cassazione ha stabilito che anche se l’Agenzia delle Entrate rifiuta la proposta, il tribunale può comunque omologarla forzatamente , seguita dalla norma correttiva del 2024 che equipara “mancanza di adesione” al semplice voto contrario . In altre parole, il concordato può includere strumenti di “fiscal compact”, purché il piano sia ragionevole.
  • Quali garanzie o crediti prededucibili si possono ottenere? Durante l’accordo di ristrutturazione o il concordato, l’imprenditore può ottenere finanziamenti ponte prededucibili (ad es. un finanziamento di liquidità necessario al rilancio): questi nuovi finanziamenti godono di priorità di rimborso su quelli preesistenti. Ad esempio, un nuovo mutuo o un prestito soci concesse dopo il deposito del piano può avere il rimborso garantito in via prededucibile. Inoltre, le obbligazioni frazionate (garantite da pegni) o i crediti fruttiferi (es. forniture di elettricità, gas) possono essere trattati con priorità speciale.
  • Cosa succede durante un concordato se un creditore si oppone? Nel concordato preventivo tradizionale, tutti i creditori devono essere convocati in assemblea di classe. Se un creditore non partecipa o si oppone, il piano può comunque essere omologato se rispetta le maggioranze di legge (di classe e complessiva). Chi non ha votato favorevolmente diventa dissenziente: ciò significa che, dopo l’omologa, quel creditore potrà comunque pretendere il proprio credito come da piano. Se nel piano era previsto di pagarlo solo in parte o dopo un certo termine, dovrà rispettare quei termini. In altre parole, il dissenziente non può godere di condizioni migliori di quelle approvate. Grazie all’omologazione, le decisioni prese dalle assemblee vincolano tutti (il cosiddetto effetto novativo). Se invece il creditore preferisce non fidarsi del piano, può ricorrere al fallimento o eseguire sul bene ipotecato, ma generalmente l’omologa del concordato lo lega.
  • Cosa significa cram-down fiscale e come si applica? Il “cram-down” fiscale è il meccanismo per cui il giudice (Tribunale) può forzare l’applicazione di un piano di ristrutturazione o concordato anche ai crediti erariali dissenzienti. In passato vi erano dubbi se, in caso di rifiuto esplicito delle agenzie fiscali, l’accordo potesse essere omologato. Con l’ordinanza Cass. n.27782/2024 si è chiarito che , il tribunale può omologare il piano anche se l’Agenzia ha votato contro . Il Terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha poi esplicitamente incluso nel testo la definizione di “mancanza di adesione” comprendente il voto contrario dei creditori pubblici . Quindi, il debitore può proporre transazioni fiscali anche al cospetto di opposizioni, confidando nell’omologa che renderà operativa la riduzione concordata (anche senza l’assenso formale del fisco).
  • Cos’è la legge sul sovraindebitamento e chi può usarla? La L.3/2012 offre procedure agevolate a imprenditori minori (commercianti sotto soglia di bilancio, professionisti, artigiani) e persone fisiche sovraindebitate. Consiste in accordi di composizione della crisi che prevedono la liquidazione del patrimonio residuo e la rateizzazione dei debiti fiscali/salariali residui. L’imprenditore può ottenere il pagamento di aliquote ridotte e la decontribuzione residua. Ad esempio, in un “piano del consumatore” un lavoratore autonomo potrebbe impegnarsi a versare il proprio reddito disponibile per alcuni anni, e alla fine i debiti residui vengono cancellati. La procedura è gestita da organismi appositi: il debitore redige un piano o accordo, lo presenta all’organismo e i creditori votano. Non è coinvolto un voto assembleare formale, e le maggioranze richieste sono più basse rispetto al concordato. È un rimedio pensato per soggetti “deboli”, con pochi beni da liquidare; peraltro, la Cassazione ha chiarito che se un ente pubblico aveva tentato (senza successo) di usare questa legge, le eccezioni di inammissibilità dovevano essere sollevate subito e non al termine del procedimento . In sintesi, se la “sistemi di illuminazione” è costituita come piccola impresa individuale, può considerare la sovraindebitamento; altrimenti, come Srl o Spa, rimane fuori da tale legge e potrà usarla solo come persona fisica eventualmente.
  • Se i creditori insorgono, quali termini sono fondamentali? Nel concordato o nell’accordo di ristrutturazione, i creditori hanno termini precisi per opporsi. Per esempio, nel sovraindebitamento l’art.10, comma 6 L.3/2012 prevede che le opposizioni ai requisiti di ammissione vadano fatte con reclamo avverso il decreto di fissazione dell’udienza . Se non eccepite allora, non si possono sollevare dopo. La Cassazione (sent. 30814/2023) ha ribadito questo principio: contestazioni tardive sui requisiti di ammissibilità sono precluse se non sollevate in tempo . Allo stesso modo, ha ricordato che contro il decreto che dichiara inammissibile un accordo di composizione della crisi non si può ricorrere in Cassazione straordinaria (art.111 Cost.), perché non c’è una decisione su diritti contrapposti . Chiudere le fasi processuali importanti entro i termini è quindi cruciale per non perdere diritti difensivi.
  • Cosa succede ai beni personali dei soci in caso di fallimento? Se l’azienda ha qualche struttura formale (es. Srl), in linea di principio i soci rispondono limitatamente al capitale sociale. Tuttavia, se sono state prestate fideiussioni personali (come spesso accade per le Pmi), o se il tribunale accerta comportamenti scorretti, i beni personali (auto, casa, conti correnti) possono essere aggrediti per la soddisfazione dei creditori. Perciò anche i soci devono vigilare sulla crisi e valutare strumenti di protezione come un concordato o un salvataggio: una liquidazione giudiziale potrebbe colpirli indirettamente.
  • Quali passaggi deve fare concretamente l’azienda per avviare un concordato o un accordo? Tipicamente, si parte con una delibera assembleare che autorizza l’amministratore (o gli amministratori) a depositare il progetto di concordato. Si redige un business plan e un prospetto informativo secondo il modello ministeriale, allegando bilanci e relazioni tecniche. La domanda si deposita al Tribunale con il piano dei pagamenti e la relazione di previsione. Vanno inoltre stimati costi e onorari del commissario e dei professionisti nominati. Per l’accordo di ristrutturazione è previsto simile iter: piano redatto dall’esperto, deposito in Tribunale, istruttoria del giudice. In entrambe le ipotesi, i professionisti coinvolti (commercialisti, avvocati) gestiscono la comunicazione ai creditori e il procedimento di voto. Dal lato del debitore, l’operazione richiede una stretta collaborazione con i vertici aziendali e i consulenti, per preparare fin dal principio un dossier veritiero e trasparente con ricavi, perdite, beni e debiti.
  • Esistono strumenti di sostegno pubblico o incentivi? In alcuni casi l’impresa può sfruttare opportunità di finanziamenti pubblici o agevolazioni per ripianare debiti fiscali e contributivi. Ad esempio, dall’estate 2025 è attiva una nuova transazione tributaria straordinaria promossa dall’Agenzia Entrate, che consente di estinguere i debiti con versamenti parziali una tantum (tipicamente molto ridotti) entro una certa scadenza. L’azienda andrà valutare questi programmi (lo Stato di regola apre finestre temporali periodiche). Per i debiti contributivi INPS esistono analoghi strumenti di dilazione agevolata. Queste misure non sostituiscono il risanamento dell’impresa, ma possono fornire liquidità immediata e limare sanzioni.
  • Quali rischi si corrono ignorando la crisi? Se l’impresa procrastina, i creditori possono agire individualmente: pignoramenti, notifiche di decreto ingiuntivo, ipoteche esecutive, istanze di fallimento. Un rischio grave è la responsabilità degli amministratori: in caso di dichiarazione di fallimento, se il tribunale accerta che l’impresa era insolvente da tempo e si continuava l’attività, gli amministratori possono essere accusati di bancarotta preferenziale o semplice (Cass. civ. sez. I 8/1/2025 n.348, in tema di continuità ). Agire tempestivamente con un piano organizzato è la sola difesa contro questi scenari.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Normativa: D.Lgs. 12/1/2019 n.14 (Codice della crisi e dell’insolvenza, CCII) come modificato dal D.Lgs. 136/2024, Legge 27/1/2012 n.3 (composizione delle crisi da sovraindebitamento), Legge fallimentare (D.Lgs. 267/1942), D.L. 118/2021 conv. L.147/2021 (istituzione composizione negoziata), L. 39/2004 (ristrutturazione imprese), D.Lgs. 270/1999 (administrazione straordinaria).
  • Giurisprudenza (Cassazione e altri): Cass. civ. sez. I, ord. 12 feb. 2025 n.3634 (composizione negoziata e udienza fallimentare ); Cass. civ. sez. I, sent. 6 nov. 2023 n.30814 (sovraindebitamento: contestazioni ammissione ); Cass. civ. sez. I, sent. 27 nov. 2024 n.30529 (sovraindebitamento: ricorso straordinario vs decreto inammissibilità ); Cass. civ. sez. I, sent. 8 gen. 2025 n.348 (concordato in continuità: requisito porzione significativa del nucleo aziendale ); Cass. civ. ord. 27782/2024 (transazione fiscale: omologa anche se rifiuto dell’Erario ); Trib. Tempio Pausania 8/8/2024 (concordato semplificato e falcidia debiti erariali ); Agenzia Entrate – Risp. interpello 222/2024 (sopravvenienze da piano attestato esenti da tassazione ); oltre alla vasta dottrina specializzata (Dir. della crisi, Dir. bancario) aggiornata al 2024-25 .

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La tua azienda che progetta, produce, installa o distribuisce sistemi di illuminazione d’emergenza, lampade autonome, apparecchi LED certificati, segnaletica luminosa, alimentatori, centralizzati, inverter, batterie dedicate e componenti elettronici per edifici industriali, commerciali e pubblici, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore dell’illuminazione d’emergenza è altamente tecnico, normato e caratterizzato da costi crescenti:

  • componenti elettronici e LED sempre più costosi e soggetti a disponibilità variabile,
  • obblighi normativi stringenti (EN 60598-2-22, test periodici, certificazioni),
  • necessità di mantenere scorte di batterie, moduli LED, driver, ottiche e custodie,
  • ricerca e sviluppo continuo per dispositivi intelligenti e connessi,
  • pagamenti spesso a 60–150 giorni da parte di contractor, industrie, PA e system integrator.

La liquidità può saltare rapidamente, trasformando ritardi nei pagamenti in una spirale di debiti difficili da controllare.

La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con una strategia corretta.


Perché un’Azienda di Sistemi di Illuminazione d’Emergenza va in Debito

  • aumento dei costi di LED, batterie NiMH/Li-ion, elettroniche e componenti certificati
  • pagamenti lenti da parte di imprese edili, integratori, industrie e appalti pubblici
  • magazzino immobilizzato tra apparecchi, elettroniche, schede, moduli e segnaletica luminosa
  • costi elevati di progettazione, testing, certificazioni e manutenzione
  • investimenti continui in nuovi modelli, automazione e normative
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il problema reale non è la mancanza di domanda, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento dei conti aziendali
  • blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
  • sospensione delle forniture di LED, elettroniche, batterie e componenti certificati
  • decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi
  • sequestro di apparecchi, moduli, materiali e macchinari
  • impossibilità di rispettare consegne, installazioni e contratti
  • perdita di clienti strategici, rivenditori e system integrator

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Con un avvocato specializzato puoi:

  • sospendere pignoramenti già in corso
  • fermare richieste aggressive di rientro
  • proteggere conti correnti e liquidità aziendale
  • bloccare rapidamente le azioni dell’Agenzia Entrate-Riscossione

È il primo passo per mettere al sicuro l’azienda.


2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti

Nel settore emergono spesso irregolarità rilevanti:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate o gonfiate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori e abusi della Riscossione
  • commissioni bancarie illegittime

Una parte del debito può essere ridotta o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili

Soluzioni concrete:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici (LED, batterie, elettronica, carpenterie, moduli)
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • utilizzo di definizioni agevolate quando attive

4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori

Se la crisi è più complessa puoi ricorrere a:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
  • Concordato Minore
  • (come extrema ratio) Liquidazione Controllata

Questi strumenti consentono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte del debito e sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Le aziende che operano nel settore dell’illuminazione d’emergenza richiedono competenze legali e tecniche molto specifiche.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende del settore elettrico ed elettronico certificato.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • stop urgente ai pignoramenti
  • riduzione dei debiti non dovuti
  • ristrutturazione del debito con piani personalizzati
  • protezione del magazzino, delle apparecchiature e dei componenti certificati
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
  • tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda che produce o installa sistemi di illuminazione d’emergenza non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:

  • bloccare subito i creditori,
  • ridurre realmente i debiti,
  • salvare forniture, installazioni, commesse e continuità operativa,
  • proteggere il futuro della tua impresa tecnologica.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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