Se la tua azienda produce, stampa, installa o distribuisce segnaletica industriale, cartelli di sicurezza, etichette adesive, segnaletica stradale interna, marcature a pavimento, pittogrammi, pannelli personalizzati, segnaletica per logistica, magazzini, industrie, cantieri e normative sulla sicurezza — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire rapidamente per evitare ritardi nelle forniture e perdita di clienti strategici.
Nel settore della segnaletica industriale, anche un ritardo nella produzione, nella stampa o nelle consegne può bloccare l’apertura di cantieri, ritardare audit di sicurezza, impedire certificazioni, mettere a rischio la conformità normativa e provocare penali, reclami e danni economici importanti.
Perché le aziende di segnaletica industriale accumulano debiti
- aumento dei costi di materie prime (PVC, alluminio, adesivi, vernici, pellicole rifrangenti)
- rincari delle attrezzature di stampa, plotter, macchine digitali e manutenzioni
- pagamenti lenti da parte di cantieri, industrie, imprese di servizi e pubbliche amministrazioni
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con materiali grafici costosi e varianti su commessa
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai volumi di produzione e alle scorte
- investimenti elevati in software grafici, certificazioni, personale specializzato e attrezzature
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
- identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo rigidi che prosciugano la liquidità necessaria alla produzione
- richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
- proteggere rapporti con fornitori critici (materie plastiche, pellicole, alluminio, macchine di stampa)
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare produzione, consegne e installazioni
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di materiali per stampa e segnaletica
- impossibilità di rispettare consegne per cantieri, audit di sicurezza e normative vigenti
- perdita di clienti industriali, imprese edili, logistiche, GDO e partner strategici
- rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team specializzato di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- bloccare pignoramenti e atti esecutivi
- ridurre o ristrutturare i debiti attraverso gli strumenti normativi più efficaci
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1. Introduzione e contesto normativo
Un’azienda di segnaletica industriale in difficoltà finanziarie si trova spesso a fronteggiare debiti di natura diversa (fiscali, previdenziali, bancari, verso fornitori, o misti). Dal punto di vista del debitore è essenziale riconoscere tempestivamente lo stato di crisi o insolvenza dell’impresa. Il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 2022) e la normativa fallimentare (R.D. 267/1942) stabiliscono gli obblighi dell’imprenditore e le procedure da seguire. In estrema sintesi: l’imprenditore è obbligato a un corretto bilancio e all’adempimento delle obbligazioni (tributarie, contributive, bancarie). L’omesso versamento sistematico di imposte o contributi, ad esempio, può contribuire all’aggravamento della crisi aziendale .
Diritto applicabile: La regolazione delle situazioni di insolvenza è oggi affidata in larga parte al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, art. 12 e ss.), integrato da modifiche recenti (D.Lgs. 136/2024) . Alcune fattispecie (fallimento, bancarotta, concordato) sono tuttora regolate dal vecchio R.D. 267/1942. Il quadro normativo aggiornato richiede quindi di fare riferimento a entrambe le fonti. In caso di mancato pagamento degli obblighi fiscali o contributivi, va inoltre considerata la disciplina penale (artt. 216 e ss. R.D. 267/1942).
2. Tipologie di debito e loro impatto
Un’azienda in difficoltà può accumulare debiti di diversa natura. Il quadro seguente sintetizza i principali debiti e i rischi connessi:
- Debiti fiscali: imposte sul reddito, Iva, ritenute non versate. Il mancato pagamento può portare a pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate e, se sistematico, integra reato di bancarotta impropria per distrazione di imposte .
- Debiti previdenziali: contributi INPS e INAIL. Omessi versamenti plurimi possono costituire reato (Cass. 26862/2024 ha affermato che l’inadempimento fiscale/previdenziale sistematico è considerato “operazione dolosa” ai fini di bancarotta ).
- Debiti bancari: fidi e mutui scaduti o in sofferenza. In caso di insolvenza, le banche possono promuovere il fallimento dell’azienda.
- Debiti verso fornitori: insoluti commerciali. Possono causare interruzione dei rapporti commerciali e richieste di misure cautelari (es. sequestro conservativo) da parte di fornitori qualificati come “creditori chirografari”.
- Debiti misti: combinazioni di quelli sopra. Maggiore è il numero di creditori e l’eterogeneità, più complesso è il riassetto dei debiti.
Tabella 1 – Tipologie di debito e rischi:
| Tipo di debito | Conseguenze principali | Possibili rischi aggiuntivi |
|---|---|---|
| Fiscali | Accertamenti, pignoramenti, ipoteche tributarie | Reato di bancarotta impropria se omissione sistematica |
| Previdenziali | Cartelle esattoriali INPS, azioni esecutive | Reato penale se sistematicamente violato (es. Cass. 26862/2024) |
| Bancari | Segnalazioni CRIF, revoca fidi, revoca conti | Azioni cautelari bancarie, istanza fallimentare da banca |
| Fornitori | Denunce di inadempimento, rescissione contratti | Eventuali azioni legali per inadempimento contrattuale |
3. Misure stragiudiziali (ristabilire l’equilibrio)
Il primo passo per l’imprenditore indebitato è cercare di risanare la crisi fuori dal tribunale, negoziando direttamente o con l’aiuto di professionisti. Le soluzioni principali sono:
- Accordi con i creditori: possibile con l’Agenzia delle Entrate (ad esempio con la definizione agevolata delle cartelle) o con l’INPS (accertamenti con adesione), ma anche privatamente con fornitori e istituti di credito. In pratica si avvia un negoziato per rimborsare i debiti tramite piani rateali o sconti.
- Piani di rientro personalizzati: molte aziende propongono piani di rientro ai creditori (anche alla banca, chiedendo un’“ammissione dei debiti” e una rinegoziazione del mutuo). Ciò richiede trasparenza contabile e un piano di cassa che dimostri la sostenibilità del piano stesso.
- Transazioni fiscali/previdenziali: da non confondere con quelle civili, sono accordi specifici con il fisco (es. art. 182-bis L.F., ora rinominato accordi di ristrutturazione dei debiti art. 57-59 C.C.I.) o con l’INPS (definizione agevolata dei contributi) per sanare in via stragiudiziale le posizioni pregresse. In particolare gli accordi di ristrutturazione del Codice della crisi (artt. 57-59) consentono l’omologazione giudiziale di un piano che prevede pagamenti dilazionati fino al 100%.
- Gestione dell’allerta e degli indici di crisi: si tratta di strumenti interni di monitoraggio che possono essere obbligatori (per grandi imprese) o volontari, finalizzati a rilevare in anticipo segnali di crisi. Segnalazioni tempestive di professionisti o del collegio sindacale aiutano a prevenire l’insorgere delle procedure concorsuali.
Nota: l’entrata in vigore della procedura di composizione negoziata della crisi (art. 12 C.C.I.) ha introdotto un nuovo meccanismo pubblico di trattativa tra debitore e creditori, ma esso richiede comunque l’assistenza di un professionista abilitato e la nomina di un esperto che faciliti l’accordo. Le recenti modifiche (D.Lgs. 136/2024) mirano a rendere più flessibile questo strumento .
Tabella 2 – Soluzioni stragiudiziali principali:
| Strumento | Vantaggi | Limiti/Condizioni |
|---|---|---|
| Negoziazione diretta | Rapida, mantieni controllo aziendale | Richiede consenso di tutte le parti |
| Accordi di ristrutturazione | Omologa giudice (freno a revocatorie bancarie) | Serve creditori chiave disposti a trattare (min. 30% quorum) |
| Transazione fiscale/previd. | Abbuono sanzioni/interessi, rateizzazione | Va richiesta all’ente creditore (Fisco/INPS) |
| Composizione negoziata (art.12 CCII) | Procedura trasparente, assistenza esperto | Onorari professionali, serve volontà generale creditori |
4. Strumenti giudiziali di emergenza
Se le trattative falliscono, è necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria. I principali percorsi sono:
- Procedura di composizione negoziata (art.12 CCII): nonostante il nome sembri stragiudiziale, si attiva presso il tribunale per incaricare un esperto indipendente che media tra debitore e creditori. È obbligatorio a carico del debitore sostenere le spese e i diritti di segreteria (prossimo a contributo camerale), ma può offrire protezione temporanea da esecuzioni (D.Lgs. 136/2024 ha introdotto alcune protezioni aggiuntive) . In pratica il debitore redige un piano di risanamento e l’esperto coadiuva le parti, cercando un accordo.
- Concordato preventivo (R.D. 267/1942, artt. 160 e ss.): è una procedura fallimentare preordinata al risanamento o alla liquidazione dell’impresa con continuità o cessione del patrimonio. L’imprenditore propone un piano (di solito di ristrutturazione aziendale) e un piano di riparto per i creditori. I creditori votano il piano in assemblea; se approvato (con la maggioranza legale) il piano è omologato dal tribunale. L’omologa blocca le esecuzioni e i crediti nascosti, mentre il debitore può continuare l’attività (nel concordato in continuità) o liquida in maniera assistita (liquidatorio). Recenti pronunce chiariscono aspetti procedurali: ad esempio, Cass. 34372/2024 ha affermato che in sede di assemblea dei creditori, se nessuno contesta la legittimità di un creditore a votare, l’ammissione al voto è implicita (evitando cavilli formali). In caso di rifiuto del piano, può seguire dichiarazione di fallimento.
- Fallimento: quando l’impresa è insolvente senza possibilità di risanamento, il tribunale dichiara il fallimento (su istanza di creditore privilegiato o del P.M.). Si apre la procedura liquidatoria gestita dal curatore, che vende i beni dell’impresa per pagare i creditori secondo l’ordine legale. Il debitore perde ogni autonomia: la gestione passa al curatore. Tra i creditori, quelli garantiti (garanzie reali) vengono soddisfatti per primi, i chirografari (fornitori, banche non garantite) solo se residua qualcosa. Il fallimento può comportare la responsabilità civile e penale degli amministratori: in particolare, la bancarotta (fraudolenta o colposa) e altri reati si realizzano se l’imprenditore gestisce con dolo o colpa grave tali situazioni (es. omette sistematicamente la contabilità, distrae beni) .
Tabella 3 – Confronto strumenti giudiziali:
| Strumento | Obiettivo principale | Condizioni chiave | Durata tipica* |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | Trovare accordo concordato | – Declinare piano credibile<br>- Impegno a pagare oneri | 6–18 mesi (più ripetibile) |
| Concordato preventivo | Salvataggio o liquidazione con accordo | – Piano fattibile<br>- Voto favorevole >50% in due classi | 12–24 mesi |
| Fallimento | Cessazione attività e liquidazione | – Insolvenza accertata (impossibilità di pagare) | 12–36 mesi |
*I tempi indicativi possono variare molto in base a complessità e contesto giurisprudenziale.
5. Profili penali del debitore
Il legislatore punisce l’imprenditore che, nel fallimento, compie atti dolosi o gravemente colposi. In particolare:
– Bancarotta fraudolenta impropria (art. 223 l.f.): realizzata quando l’imprenditore, pur non liquidando il patrimonio, agisce in modo da aggravare il dissesto. Una fattispecie tipica è proprio il mancato versamento continuato di imposte o contributi. La Cassazione 26862/2024 ha confermato che tali omissioni sistematiche costituiscono “operazioni dolose” idonee a cagionare fallimento . Tuttavia, i giudici di legittimità precisano che la bancarotta impropria non punisce l’evasione di per sé, ma le sue conseguenze (ad esempio un dissesto inevitabile causato da quella condotta) .
– Bancarotta fraudolenta propria (art. 216 l.f.): si configura quando vi è reale distrazione, occultamento o frode patrimoniale (es. appropriazione di liquidità aziendali, cessione fittizia di beni).
– Bancarotta colposa (art. 223-ter l.f.): si applica se il fallimento deriva da negligenza grave dell’imprenditore (es. tenuta di contabilità gravemente carente) e non è da imputarsi a dolo.
– Sottrazione fraudolenta di beni (art. 285-bis c.p.): penalizza l’imprenditore in fallimento che, dichiarato o no, deturpa o distrugge i libri contabili o compie atti fraudolenti nella gestione pre-fallimentare.
– Omesso versamento contributi (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000): se ricorrono particolari soglie quantitative, è reato a sé. Va distinto dalla bancarotta: un’omissione sporadica di pochi contributi è illecito amministrativo (cartelle), mentre una condotta continuativa e significativa si integra in un reato fallimentare .
Giurisprudenza aggiornata: Di recente (2024-2025) la Cassazione ha chiarito diversi aspetti: ad esempio, nel caso di bancarotta impropria da omissioni contributive la colpevolezza si fonda sulla specifica prevedibilità del dissesto come conseguenza dell’azione (lubrina, 45672/2015, cit. in ). Inoltre, se il debitore tenta di affermare che i mancati pagamenti fossero giustificati da una legittima ristrutturazione industriale, il giudice richiede prove circostanziate. In ogni caso, il debitore/responsabile ha diritto alla difesa e al contraddittorio anche nel processo penale (contro eventuali arresti).
6. Q&A e casi pratici
D: Cosa succede se non pago subito l’INPS o il Fisco?
R: Inizialmente, gli enti creditori (Agenzia Entrate, INPS) iscriveranno l’azienda in difficoltà nelle banche dati dei cattivi pagatori e potranno pignorare i beni aziendali (ad es. furgoni, macchinari) o iscrivere ipoteche immobiliari. Parallelamente, se l’omissione è ripetuta e rilevante, potresti essere accusato di bancarotta impropria . È dunque fondamentale cercare un accordo transattivo o una dilazione prima che scattino le esecuzioni forzate.
D: Posso evitare il fallimento firmando un accordo con un credito bancario e i fornitori?
R: Sì, solitamente un piano di rientro concordato (magari anche avvalendosi di un professionista) è preferibile al fallimento. Tuttavia, l’accordo deve convincere almeno i creditori principali. Nel concordato preventivo (procedura giudiziale), per esempio, il voto favorevole dei creditori (anche minori) è necessario per l’omologa; senza un accordo ampio il tribunale può dichiarare fallimento. Dunque, ogni accordo deve essere credibile e sostenibile nel tempo.
D: Qual è la differenza tra composizione negoziata e concordato preventivo?
R: La composizione negoziata è sostanzialmente un negoziato pubblico assistito da un esperto: non c’è un voto formale dei creditori in assemblea, ma il giudice controlla che il piano sia veritiero. È veloce (può durare pochi mesi) e meno formale. Nel concordato preventivo (ordinario), invece, i creditori votano in assemblea il piano di salvataggio: è più complesso e lungo, ma può portare a un’assunzione di responsabilità più forte in capo al debitore. Inoltre, il concordato blinda dalle azioni revocatorie (es. il curatore fallimentare non può contestare se l’accordo è omologato regolarmente).
D: Quali azioni dei creditori possono interrompere la vita aziendale?
R: Le principali sono: il pignoramento dei beni mobili o immobili (anche telematico per i conti correnti), la revoca dei fidi bancari e l’attivazione di procedure esecutive presso i tribunali. Tutto ciò può bloccare di fatto l’attività. Per questa ragione è consigliabile agire in anticipo: anche una istanza volontaria di fallimento da parte del debitore (presentando al tribunale una situazione di insolvenza conclamata) può interrompere le azioni esecutive e garantire un’amministrazione controllata della crisi.
D: Cosa devo fare subito se l’Agenzia delle Entrate mi ha notificato un avviso di accertamento?
R: Rivolgiti a un commercialista o avvocato tributarista per valutare se ricorrere per correggere l’atto o per avviare un’adesione. Spesso conviene proporre un accordo transattivo (art. 182-bis L.F. o la sua versione di D.Lgs. 14/2019 art. 60) che preveda il pagamento di parte delle somme a fronte di uno sconto su sanzioni/interessi. Un obbligo di legge impone all’Agenzia di valutare la proposta: se accettata, l’impresa paga meno e guadagna tempo prezioso .
D: Quali garanzie avrà il mio piano di ristrutturazione?
R: Negli accordi agevolati (art. 60 CCII, novità di rilievo) l’omologa giuridica comporta un importante vantaggio: l’esenzione dalle azioni revocatorie sulle operazioni effettuate (come dilazioni di pagamento), anche se l’adesione dei creditori è inferiore al normale quorum (è sufficiente il 30% contro il 50% richiesto di norma) . In altri termini, una volta omologato, il piano non potrà essere impugnato successivamente dal curatore fallimentare (lett. e) art. 166 l.f.) e ciò offre una solida tutela al debitore.
7. Simulazione pratica (italiana)
Caso ipotetico: un’azienda di segnaletica con 10 dipendenti ha i seguenti debiti: €200.000 verso l’Agenzia delle Entrate (IVA ed imposte 2021-2023), €80.000 di contributi INPS non versati, €150.000 di prestiti bancari scaduti, €50.000 di fornitori. Totale €480.000. Il fatturato è in declino del 20% annuo.
Possibili passaggi consigliati: 1. Analisi immediata: predisporre un bilancio civilistico aggiornato, evidenziare creditori e rateizzazioni già concesse, e simulare flusso di cassa.
2. Negoziazione con il Fisco e INPS: richiedere rateizzazioni o definizioni, magari invocando la moratoria COVID (tranemte D.L. 118/2021, che concedeva più tempo). Assicurarsi di pagare almeno le rate iniziali per evitare iscrizioni ipotecarie.
3. Piano di rientro con banca: presentare un piano concordato di 5 anni, mostrando come la riduzione del debito è sostenibile. La banca, rischiando meno in un concordato che in un fallimento, potrebbe accettare.
4. Utilizzo di accordi di ristrutturazione agevolati: se i creditori chiave (banca e grandi fornitori) acconsentono, si può chiedere l’omologa del piano (art. 60 CCII) che prevede di pagare, per esempio, €360.000 in 5 anni (riuscendo così a ottenere revoca automatica dalle eventuali azioni revocatorie e un risparmio nelle sanzioni fiscali).
5. Piano omologato o concordato: se la composizione negoziata (art. 12) non trova soluzione, l’azienda può valutare un concordato preventivo in continuità aziendale, offendo la cessione del patrimonio entro 3-4 anni. Se l’accordo non passa, verrà dichiarato fallimento.
Questo scenario evidenzia come l’attenzione precoce (analizzare i debiti, comunicare con i creditori, attivare ogni strumento di conciliazione e di protezione legale) possa cambiare l’esito rispetto a una dichiarazione immediata di insolvenza senza tentativi di risanamento.
8. Sintesi e conclusioni
In sintesi, l’imprenditore indebitato (qui nel settore della segnaletica industriale) deve agire proattivamente. L’obiettivo primario è salvaguardare l’azienda evitando il fallimento, ma in caso di crisi conclamata bisogna proteggersi legalmente. Una strategia completa passa da:
– Analisi finanziaria interna (tenuta conti, cash-flow, allerta).
– Dialogo con creditori (contrattazioni bilaterali e formule di rateizzazione).
– Valutazione strumenti legali (accordi agevolati o di ristrutturazione, composizione negoziata, concordato).
– Attenzione ai rischi penali (non dilapidare il patrimonio aziendale per vanificare gli sforzi).
Le scelte vanno prese con il supporto di professionisti (avvocato fallimentarista, commercialista aziendale) che sappiano applicare i principi giuridici in modo divulgativo e preciso. Come ricordato dalla Cassazione, il comportamento degli amministratori deve essere “specificamente preordinato” al dissesto (bancarotta), dunque agire con onestà e trasparenza è fondamentale . Grazie alle recenti riforme (es. D.Lgs. 136/2024) oggi esistono più strumenti per il debitore per negoziare in corso d’opera e ottenere pari condizioni di trattamento rispetto ai creditori .
Fonti e Sentenze (normativa italiana e giurisprudenza istituzionale aggiornate)
- Osservatorio semestrale Composizione negoziata della crisi di impresa, Unioncamere (nov. 2024) .
- Cass. pen. Sez. V, 8 luglio 2024, n. 26862 – bancarotta impropria per omissioni fiscali/previdenziali .
- Cass. civ. Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34372 – concordato preventivo: ammissione implicita del creditore al voto .
- Normativa aggiornata: D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza), modificato da D.Lgs. 136/2024 (attuazione della Legge 155/2017).
- Codice della crisi e dell’insolvenza, artt. 12 (composizione negoziata), 57-60 (accordi di ristrutturazione); R.D. 267/1942, artt. 160-182 (concordato), 216-225 (reati fallimentari).
- Cass. pen. 1 ottobre 2015, n. 45672 – principio della prevedibilità del dissesto .
- Cass. 13295/2018; Cass. 26568/2020 – pronunce su ammissione al voto nel concordato preventivo (citazioni da Unijuris ).
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Il settore della segnaletica industriale, pur essendo molto richiesto, è soggetto a forti pressioni sui costi e sui tempi:
- materie prime in aumento (PVC, alluminio, adesivi, inchiostri, supporti speciali),
- elevato uso di macchinari digitali, plotter, stampanti, laser e attrezzature costose,
- concorrenza crescente e margini ridotti,
- stock da mantenere per rispondere a ordini rapidi e personalizzati,
- pagamenti spesso a 60–120 giorni da parte di industrie, cantieri e logistiche.
Quando la liquidità rallenta, i debiti possono esplodere in poco tempo.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con una strategia mirata.
Perché un’Azienda di Segnaletica Industriale va in Debito
- aumento dei costi di materiali, inchiostri, adesivi, pannelli e supporti speciali
- pagamenti lenti da parte di industrie, appalti e imprese di logistica
- magazzino immobilizzato in cartelli, adesivi, semilavorati e materiali di stampa
- costi elevati di macchinari, manutenzione e aggiornamento tecnologico
- investimenti obbligatori in sicurezza, normative e certificazioni
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi e degli anticipi su fatture
- sospensione delle forniture di materiali, pannelli, adesivi, inchiostri e stampa
- decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi
- sequestro di macchinari, plotter, stampanti, laser e materiali
- impossibilità di rispettare consegne, appalti e contratti ricorrenti
- perdita di clienti strategici e rivenditori industriali
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con un avvocato specializzato puoi:
- sospendere pignoramenti in corso
- fermare richieste aggressive di rientro
- proteggere liquidità e conti correnti
- bloccare subito le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione
È il primo passo per salvare l’azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Nel settore emergono spesso errori e irregolarità:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- commissioni bancarie illegittime
Una parte consistente del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili
Soluzioni concrete:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (supporti, adesivi, inchiostri, pannelli)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili
4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Quando la situazione è più complessa puoi ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (come extrema ratio) Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte dei debiti e sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare aziende che operano nel settore della segnaletica industriale servono competenze legali e tecniche molto specifiche.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
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- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende del settore grafico-industriale.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani personalizzati
- protezione di stock, materiali, macchinari e attrezzature
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di segnaletica industriale non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
- bloccare subito i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare clienti, consegne e continuità operativa,
- proteggere il futuro della tua attività.
Agisci ora.
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