Se la tua azienda realizza retrofitting di macchine utensili, revamping CNC, aggiornamento controlli numerici, sostituzione motori e azionamenti, installazione di nuovi PLC, adeguamenti di sicurezza, upgrade elettrici ed elettronici per torni, frese, centri di lavoro, macchine speciali e impianti industriali — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è indispensabile intervenire subito per evitare blocchi tecnici e perdita di clienti strategici.
Nel settore del retrofitting, anche un ritardo minimo nella consegna di componenti o nel completamento delle lavorazioni può fermare produzioni industriali, creare fermi macchina costosi, ritardare collaudi, interrompere cicli produttivi e generare penali, reclami e danni economici significativi.
Perché le aziende di retrofitting macchine utensili accumulano debiti
- aumento dei costi di CNC, motori brushless, encoder, drive, PLC e componenti elettronici
- ritardi globali nella supply chain elettronica e difficoltà di reperimento dei materiali
- pagamenti lenti da parte di industrie metalmeccaniche, automotive, stampaggio e terzisti
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- progetti complessi su commessa che richiedono forti anticipi di materiali e manodopera
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari proporzionati al valore delle commesse
- investimenti elevati in software, attrezzature, personale tecnico specializzato e strumentazione di misura
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
- identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo rigidi che prosciugano la liquidità necessaria ai progetti
- richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
- tutelare rapporti con fornitori critici (CNC, drive, motori, quadri elettrici, sensori, cablaggi)
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare lavorazioni, collaudi e consegne
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di componenti essenziali per il retrofitting
- impossibilità di completare aggiornamenti CNC, revamping e adeguamenti di sicurezza
- perdita di clienti industriali, terzisti, integratori e partner tecnologici
- rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività
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- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
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Introduzione
Un’azienda di retrofitting di macchine utensili è una tipologia di impresa manifatturiera che interviene su impianti industriali esistenti per migliorare prestazioni e sicurezza. Questa attività richiede spesso investimenti in macchinari, tecnologie e ricerca, e viene finanziata con prestiti bancari o leasing. In situazioni di crisi economica, calo di commesse o aumento dei costi di gestione, un’azienda del genere può accumulare debiti verso fornitori, banche, fisco e dipendenti. Il mancato risanamento tempestivo della posizione debitoria può esporre la società al rischio di procedure concorsuali (concordato preventivo o liquidazione giudiziale) e responsabilità personali degli amministratori.
Questa guida, aggiornata a ottobre 2025, illustra in modo esauriente e dettagliato tutti gli strumenti giuridici e le strategie a disposizione di un imprenditore o amministratore di un’impresa di retrofitting in difficoltà finanziaria. Dal quadro normativo di riferimento, ai doveri degli organi sociali, fino alle procedure concorsuali e stragiudiziali (ad esempio concordato, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata), vengono esaminati i passi concreti da seguire per difendersi dai creditori. Il linguaggio è tecnico-giuridico ma divulgativo, rivolto ad avvocati, imprenditori e manager interessati a comprendere in modo approfondito la materia. Il testo include tabelle riepilogative, domande e risposte pratiche e casistiche simulate, sempre con riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati (Cassazione, leggi, direttive UE).
Fonti normative e giurisprudenziali sono indicate in fondo alla guida, con particolare attenzione a leggi e sentenze italiane recenti. Questa analisi parte dal punto di vista del debitore (azienda in crisi) e illustra come sfruttare le opportunità offerte dall’ordinamento italiano per conservare continuità aziendale, ristrutturare i debiti e proteggere, nei limiti consentiti, il patrimonio sociale e personale.
1. Quadro normativo e principi generali
1.1 Evoluzione della disciplina della crisi d’impresa
Negli ultimi anni l’ordinamento italiano ha profondamente riformato la disciplina delle crisi aziendali. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in attuazione della L. 155/2017) ha sostituito in gran parte la vecchia Legge fallimentare (L. 267/1942), con l’obiettivo di anticipare il default e favorire il risanamento. Tale codice, entrato in vigore progressivamente tra il 2020 e il 2024, introduce nuovi istituti (tra cui la composizione negoziata della crisi) e ridefinisce adempimenti e responsabilità per imprese e amministratori. È affiancato da norme transitorie e correttive (ad es. D.Lgs. 83/2023, D.Lgs. 136/2024) che aggiornano i meccanismi in base all’esperienza applicativa. A titolo esemplificativo, il D.Lgs. 136/2024 (c.d. “terzo correttivo”) ha semplificato alcuni adempimenti della composizione negoziata, consentendo ad esempio di presentare progetti di bilancio anziché bilanci approvati se ancora in approvazione .
Inoltre, l’Italia si è adeguata alla Direttiva UE 2019/1023 (Restructuring Directive), volta a favorire il fresh start (seconda opportunità) per imprenditori e a introdurre procedure più flessibili di ristrutturazione preventiva. Il complesso normativo corrente, dunque, offre molteplici strumenti – giudiziali e stragiudiziali – per affrontare la crisi. L’imprenditore in difficoltà deve valutarli attentamente, agendo con tempestività per evitare il deteriorarsi della situazione e sanzioni (anche penali) per colpa di gestione.
1.2 Doveri dell’imprenditore e adeguatezza degli assetti
L’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore (sia individuale che collettivo) di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per rilevare tempestivamente i segnali di crisi. Di conseguenza, amministratori e sindaci devono vigilare continuamente sulle condizioni economico-patrimoniali dell’azienda. Se emergono squilibri significativi o perdite ingenti di capitale, scattano doveri di reazione: è necessario modificare la strategia di gestione, ricercare soluzioni di ristrutturazione o, in casi estremi, iniziare le procedure concorsuali. Le «indicatori di allerta» previsti dal Codice della Crisi (artt. 13-15 CCII) – quali bilanci in perdita, debiti in crescita, ritardi nei pagamenti – aiutano a segnalare preventivamente la crisi.
La responsabilità degli amministratori è strettamente connessa a questi doveri. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che, in caso di ritardo nell’interruzione dell’attività al manifestarsi delle cause legali di scioglimento (es. perdite oltre 1/3 del capitale sociale, insolvenza conclamata), si presume che il danno patrimoniale corrisponda all’aggravarsi delle perdite stesse . In pratica, se la società avrebbe dovuto chiudere o chiedere concorso in data X ma è stata tenuta in vita artificialmente fino a data Y, la differenza negativa del patrimonio tra X e Y è imputata di diritto agli amministratori (Cass. SU n. 34447/2019) . Ciò incentiva a non rimandare oltre il dovuto le decisioni concorsuali.
Inoltre, gli amministratori rispondono civilmente se con condotte sleali o malavitose aggravano il dissesto. Cassazione ord. 23963/2025 ha confermato che favorire alcuni creditori a scapito di altri, o usare patrimoni sociali per finalità estranee all’azienda, costituisce illecito risarcibile (es. pagamenti preferenziali, elusioni del bilancio) . In breve, all’imprenditore e ai suoi amministratori compete un dovere di diligenza rafforzata in situazione di crisi: ogni scelta gestionale deve mirare alla salvaguardia della continuità aziendale e della parità tra creditori, pena responsabilità verso la società o verso i creditori stessi.
1.3 Conseguenze penali e amministrative
Oltre alla responsabilità civile, la legge prevede reati per condotte colpose o dolose in crisi d’impresa. Ad esempio, il mancato pagamento di imposte o contributi può integrare reati tributari (artt. 10-bis, 10-ter D.Lgs. 74/2000): non versare l’IVA per oltre €250.000 annui o le ritenute IRPEF per oltre €150.000 espone gli amministratori a sanzioni penali. Vale notare però che, ai sensi delle nuove norme (D.Lgs. 87/2024), il semplice ritardo di pagamento fino all’approvazione di un piano di rientro concordato esclude di per sé il reato di omesso versamento. In ambito fallimentare, la bancarotta (fraudolenta o semplice) è il reato più grave, con pene fino a 10 anni: consiste in azioni dolose o negligenti poste in essere in prefallimento, come distrazioni di beni, occultamento di scritture, pagamenti preferenziali. Si segnala che, pur non essendo ancora proclamato il codice della crisi, gli articoli della L. 267/1942 (ad es. 223-bis e 223-ter L.F.) sono stati rivisti e incorporati nel CCII (artt. 322 e ss. e 325 CCII).
Infine, le sanzioni amministrative per ritardi o inadempimenti possono essere considerevoli (interessi di mora, multe) e – soprattutto per i debiti fiscali – culminare direttamente in azioni di riscossione esecutiva da parte dell’Erario. È bene ricordare che esistono strumenti agevolativi (rateizzazioni fino a 120 rate mensili, rottamazioni cartelle, riduzioni sanzioni) ma non sono compatibili con un fallimento in corso: l’adesione a un piano di rateizzo può essere revocata se non onorato, riattivando immediatamente le azioni di riscossione.
In sintesi, all’imprenditore che si trovi in crisi è richiesto di:
- Monitorare costantemente gli indici finanziari e patrimoniali (affidabilità di bilancio, liquidità, indebitamento).
- Non procrastinare decisioni: avviare prevenzione o procedure appropriate al primo ragionevole sospetto di insolvenza.
- Agire sempre in buona fede verso creditori e giudici, evitando condotte elusive o fraudolente.
La mancata adozione di tali comportamenti può comportare responsabilità patrimoniale degli amministratori verso la società (artt. 2392, 2394 c.c.) e verso i creditori, oltre a possibili conseguenze penali. Di seguito si analizzano strumenti di salvataggio e i rischi connessi all’aggravio del dissesto.
2. Tipologie di debiti e rischi specifici
Un’azienda di retrofitting può accumulare varie tipologie di debiti, ciascuna disciplinata da regole particolari in caso di insolvenza. È fondamentale riconoscerle per capire chi ha la prelazione sui pagamenti, quali azioni esecutive possono avviare i creditori e quali vantaggi o svantaggi offre ciascuna categoria in procedure concorsuali. Di seguito i più comuni:
- Debiti fiscali (Erario e INPS/INAIL): comprendono IVA, imposte sui redditi (IRES/IRPEF), IRAP, ritenute alla fonte non versate, contributi previdenziali. Questi crediti godono in genere di privilegio generale sui beni mobili aziendali e di privilegi speciali su immobili o beni strumentali (l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivervi ipoteca). La riscossione è molto aggressiva: una cartella esattoriale è già un titolo esecutivo e l’Erario può iscrivere ipoteche, pignorare conti correnti, crediti e beni mobili senza passare per il processo civile. Le sanzioni e gli interessi di mora fanno crescere rapidamente il debito: ad esempio, l’omesso versamento dell’IVA comporta una multa pari al 30% dell’importo non versato, oltre agli interessi legali. Dal 2024, la soglia penale per l’IVA non versata resta €250.000 annui; sotto questa soglia ci si limita a sanzioni amministrative. È però previsto che l’estinzione del debito entro l’apertura del dibattimento (ad esempio tramite dilazione) escluda automaticamente la punibilità penale . Ciò crea un incentivo per il debitore fiscale in crisi: cercare accordi con l’Erario (es. transazione fiscale, cd. cram-down, o rateizzazioni straordinarie) per regolarizzare la posizione, sospendendo di fatto eventuali esecuzioni in corso.
- Debiti previdenziali e verso i dipendenti: contributi INPS e premi INAIL scaduti, nonché salari e TFR ai lavoratori. I contributi non versati oltre circa €10.000 annui configurano un reato di omissione contributiva (contravvenzione ex art. 2 DL 463/1983) punito con ammenda o reclusione in caso di recidiva; sotto tale soglia scatta sanzione amministrativa. I dipendenti hanno privilegi speciali: le retribuzioni maturate e il TFR impagato figurano tra i primi creditori in caso di liquidazione. In particolare, gli stipendi (ultime 3 mensilità) hanno privilegio generale, i contributi pensionistici sono primari. In caso di concordato, i crediti dei lavoratori devono essere soddisfatti integralmente o quasi, salvo deroghe solo con esplicita autorizzazione. Per evitare crisi contributive-tributarie, l’azienda in difficoltà può ricorrere a rateizzazioni agevolate o alla moratoria INPS (ove prevista) per regolarizzare la propria posizione.
- Debiti bancari e finanziari: prestiti obbligazionari, mutui, leasing operativi o finanziari. Nel caso di leasing su macchinari o attrezzature (tipico nel settore retrofitting), l’impresa è proprietaria solo economica dei beni: non ne può disporre liberamente finché il canone non è pagato; il creditore gode di prelazione sui beni oggetto del contratto. In procedure concorsuali, il lessor può esercitare diritto di recesso (art. 55 LF, ora CCII) se i canoni non sono pagati, rivalendosi sui beni. Nel concordato, l’imprenditore può chiedere l’autorizzazione al pagamento dei canoni scaduti, ma tale pagamento non estingue la prelazione: l’azienda rimane obbligata comunque a saldare il debito residuo. I prestiti chirografari (senza garanzie reali) sono i meno garantiti: in liquidazione sono soddisfatti solo dopo i creditori privilegiati e chirografari.
- Debiti verso fornitori e creditori chirografari: rappresentano i debiti commerciali non assistiti da privilegi o garanzie reali. In liquidazione concorsuale (ex fallimento) sono i creditori di quarte-raw e vanno soddisfatti dopo quelli privilegiati (dipendenti, fisco, ecc.) e dopo i creditori muniti di pegno o ipoteca. In un concordato preventivo con continuità, possono essere pagati integralmente o in misura ridotta, a seconda del piano, purché rispettino l’ordine di prelazione stabilito (Cass. 22169/2024 ).
- Obblighi garantiti da ipoteca o pegno: se l’impresa ha acceso mutui o finanziamenti garantiti da ipoteca su fabbricati/terreni o pegno su beni mobili (es. macchinari), il creditore ipotecario o pignoratizio mantiene un privilegio speciale e può proporsi in prelazione nella procedura. Per evitare che beni strumentali vengano venduti all’asta, spesso il concordato in continuità prevede la cessione di nuovi asset al creditore garantito (accordo di ristrutturazione) o un impegno di mantenimento dell’ipoteca nello stesso concordato.
- Altri debiti: come multe, condanne civili, oppure debiti occasionali di soci o terzi. Generalmente non incidono direttamente sulla gestione dell’impresa, ma un loro accumulo può portare a pignoramenti cautelari.
Per ciascuna tipologia di debito vale il principio della par condicio creditorum: in assenza di accordi (ad es. concordato) ogni creditore può procedere autonomamente con esecuzioni o sequestri. In particolare, ADER può iscrivere ipoteche coattive anche su macchinari e impianti industriali per debiti tributari. Se la società non interviene, è quindi esposta a: pignoramenti di beni mobili (anche presso terzi), fermi amministrativi di veicoli aziendali, ipoteche immobiliari, sequestri giudiziali di beni mobili e immobili. Qualsiasi recupero anticipato da parte di un creditore (incluso il Fisco) riduce le risorse disponibili per gli altri creditori e per il risanamento dell’impresa, aggravando ulteriormente la crisi e aumentando il rischio di procedure concorsuali.
3. Doveri degli amministratori e responsabilità
Gli amministratori e i sindaci dell’azienda hanno obblighi precisi di vigilanza e di diligenza. Essi devono garantire la correttezza della contabilità e l’adozione di controlli interni (ex art. 2086 c.c.), al fine di rilevare in tempo i segnali di crisi. In mancanza di una prassi consolidata del settore, viene richiesto un livello di diligenza simile a quello di un uomo d’affari avveduto (art. 2392 c.c.). Se il bilancio annuale registra perdite superiori a 1/3 del capitale sociale (senza ricapitalizzazione) o se si verifica insolvenza conclamata, scatta automaticamente il dovere di intervenire: i soci devono essere convocati e l’assemblea deve decidere lo scioglimento o l’adozione di misure di ristrutturazione (art. 2447 c.c. per le S.p.A.; art. 2486 c.c. per le S.r.l.).
La giurisprudenza è molto severa sulla tempestività dell’intervento: ritardare la domanda di concordato o di liquidazione espone gli amministratori a responsabilità patrimoniale verso la società. Come visto, le Sezioni Unite (Cass. n. 34447/2019) hanno ammesso una presunzione di danno automatico in caso di ritardo . Ciò significa che, se la società avrebbe dovuto chiudere in una certa data ma è stata tenuta in vita, la differenza tra valore del patrimonio iniziale e finale si presume imputabile alle condotte illecite degli amministratori (ad es. indebitamento eccessivo, remunerazioni non motivate, scelte operative errate).
In termini pratici, un amministratore risponde dei danni causati alla società (art. 2392 c.c.) e, in alcuni casi, anche ai creditori. Ad esempio, l’art. 2394 c.c. (confermato nel Codice della Crisi) consente azione di responsabilità dei creditori verso gli amministratori per fatti dolosi che hanno cagionato danno ai creditori (come pagamenti preferenziali). La Cassazione, con ordinanza 23963/2025, ha di recente ribadito che pagamenti di favore a imprese riconducibili all’amministratore, drenando risorse dalla società in crisi, integrano illecito amministrativo e danno ai creditori . Analogamente, il legislatore del CCII ha introdotto (art. 378 CCII) una responsabilità presunta degli amministratori per ritardata apertura del concordato/fallimento, equiparando l’attività posta in essere oltre il limite legale di scioglimento sociale a una condotta dolosa in grado di generare danno.
Parallelamente alle responsabilità civili, gli amministratori rischiano conseguenze penali se commettono reati connessi alla crisi: bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII), bancarotta semplice (art. 325 CCII), appropriazione indebita, truffa o reati fiscali in concreto (D.Lgs. 74/2000). Se non si fa fallire una società destando dolo nel non versamento del dovuto all’erario o nel pagamento di alcuni creditori a scapito del fisco, la giurisprudenza non esclude l’ipotesi di bancarotta preferenziale o fraudolenta a seconda dei casi. In ogni caso, la scelta di onorare altri debiti invece di quelli tributari costituisce indice di dolo nel reato di omesso versamento IVA (Cass. pen., sez. VI, 6/7/2022 n. 28524).
Riepilogo: l’imprenditore e gli amministratori devono adottare immediatamente misure di salvataggio alla comparsa di crisi; nell’inerzia o nella gestione sleale (favorire alcuni creditori, distrarre beni, omettere iscrizione di fallimento/concordato) scattano responsabilità patrimoniali e penali.
4. Strumenti stragiudiziali e piani di rientro
Prima di ricorrere alle procedure concorsuali formali, è spesso utile esplorare soluzioni stragiudiziali per stabilizzare la crisi, recuperare liquidità o rinegoziare i debiti. Queste soluzioni possono ridurre i costi di gestione e consolidare la fiducia dei creditori, rendendo più agevole un successivo piano strutturato. Gli strumenti principali sono:
- Accordi di ristrutturazione con singoli creditori: sono intese privatistiche con banche o fornitori, mirate a ottenere termini migliori (allungamento scadenze, sconti sul debito, ulteriore credito) senza intervenire formalmente in tribunale. Ad esempio, si può negoziare una moratoria bancaria con l’istituto creditore, concordando nuovi piani di ammortamento o rateizzazioni. Queste transazioni non comportano modifiche legislative del debito, ma vincolano solo le parti coinvolte. Non garantiscono protezione da esecuzioni di altri creditori.
- Transazione fiscale e contributiva: in ambito tributario e previdenziale, il debitore può richiedere al Fisco una dilazione o una conciliazione dei debiti (spesso con riduzione di sanzioni). Esempi recenti includono i piani di rottamazione-quater per le cartelle fino al 2017, o le dilazioni ultradecennali introdotte dal PNRR (fino a 120 rate mensili). L’adesione a tali piani sospende le azioni esecutive di Agenzia Entrate-Riscossione. Inoltre, nel contesto di un concordato o accordo di ristrutturazione approvato, sono possibili transazioni tributarie (artt. 63 e 88 CCII) che scontano i crediti d’imposta; in tal caso il tribunale può omologare il piano anche contro il volere dell’Erario se assicura un recupero migliore rispetto alla liquidazione.
- Piano attestato di risanamento: si tratta di un piano preparato dall’impresa con l’ausilio di un professionista attestatore. Pur non comportando l’intervento immediato del tribunale, l’attestazione di sostenibilità (art. 56 CCII) permette all’azienda di offrire ai creditori una proposta di rientro con sconti parziali (falcidi) o dilazioni, con validità legale (detto anche accordo di ristrutturazione stragiudiziale). L’accordo concluso deve poi essere omologato dal tribunale (ex art. 57 CCII) per avere efficacia erga omnes. Rispetto alla composizione negoziata (vedi par. successivo), gli accordi di ristrutturazione non interrompono le azioni esecutive: è compito dell’imprenditore ottenerne la sospensione (ad esempio chiedendo al giudice l’autorizzazione a sospendere le procedure esecutive, art. 47 CCII).
- Composizione negoziata della crisi: una novità di questi anni (introdotta dal DL 118/2021 conv. L.147/2021), è un procedimento misto tra stragiudiziale e amministrativo. L’imprenditore (anche prima di aver formalmente dichiarato crisi) può rivolgersi a un organismo di composizione (Camera di Commercio) e far nominare un esperto indipendente. Il professionista facilita le trattative con i creditori e redige una relazione di sostenibilità. Pur essendo procedura volontaria, la pendenza della composizione negoziata può garantire alcune tutele difensive: per esempio, può servire come elemento per dimostrare l’assenza di «periculum in mora» in fase cautelare, come confermato da Cass. 30109/2025 . In quella sentenza la Cassazione ha riconosciuto che un imprenditore che avvia in buona fede la composizione negoziata (con esiti positivi documentati) riesce a sospendere misure cautelari patrimoniali: la semplice «pendenza» della procedura attenua il pericolo di dispersione dei beni, rafforzando indirettamente la posizione del debitore . Dal 2024 alcuni requisiti sono stati semplificati: il D.Lgs. 136/2024, ad esempio, consente di allegare progetti di bilancio o una situazione contabile aggiornata qualora i bilanci approvati non siano pronti . Durante la composizione negoziata è possibile richiedere misure protettive (es. precetto sospeso su immobile, vincoli di rateizzazione), ma attenzione: la procedura non blocca automaticamente le esecuzioni di tutti i creditori, come invece avviene in concordato.
- Accordi stragiudiziali di lavoro: se debiti principali riguardano salari o contributi, talvolta si negoziano accordi con sindacati o enti previdenziali (es. dilazione debiti contributivi, accordo sul TFR) per superare la crisi con soluzioni flessibili.
- Ristrutturazioni interne: infine, l’impresa può tentare riorganizzazioni interne come cessione di rami d’azienda, ricerca di nuovi soci o partner industriali, joint-venture o delocalizzazione. Queste soluzioni operative possono ridurre i costi fissi e rinfrescare la finanza, anche se non tolgono automaticamente i debiti già maturati.
Tutte le soluzioni stragiudiziali sopra richiedono collaborazione dei creditori, spesso vincolata all’adesione alla proposta di rientro. Se falliscono i tentativi amichevoli o se i creditori rifiutano la rinegoziazione, l’impresa deve valutare strumenti giudiziali più vincolanti (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione omologati, ecc.) o, in ultima ratio, il ricorso all’istanza di liquidazione giudiziale.
5. Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione
Quando le soluzioni extragiudiziali non bastano, l’impresa in crisi può rivolgersi al tribunale per formalizzare un piano di salvataggio. In Italia gli istituti principali sono il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 56 e 58 CCII). Entrambi richiedono la stesura di un piano economico-finanziario sostenibile e l’approvazione degli stessi creditori che, in alcuni casi, vincolano tutti a una ristrutturazione forzata. Vediamo le differenze:
5.1 Concordato preventivo
Il concordato preventivo (ex art. 84 e ss. CCII) è una procedura complessa che consente all’impresa insolvente di evitare il fallimento proponendo ai creditori un piano di soddisfazione parziale dei debiti. Può essere richiesto da società che abbiano perdite superiori a un terzo del capitale o che si trovino in situazione di crisi o insolvenza. Il piano può prevedere una vendita dei beni (concordato liquidatorio) o il mantenimento dell’attività aziendale (concordato in continuità).
- Concordato liquidatorio: il debitore cede i beni o l’azienda, distribuendo i ricavi ai creditori. Non c’è continuità d’impresa: la società s’interrompe. Vantaggio: procedura più rapida e semplice, utile quando non è previsto risanamento. Svantaggi: chiusura dell’attività, difficoltà di recuperare il valore reale dei beni (vendita all’asta), soddisfazione spesso parziale dei creditori.
- Concordato con continuità: prevede che l’impresa continui anche dopo l’omologazione, sfruttando la prosecuzione dell’attività e il contributo di nuovi capitali. Può essere diretto (la stessa società gestisce la continuità) o indiretto (piano prevede cessione dell’azienda a un terzo). In questo caso i beni vengono destinati all’esercizio dell’impresa, non alla liquidazione. È quindi una scelta complessa e rischiosa, richiesta solo quando esistono validi prospetti di ripresa. La Cassazione ha chiarito che, anche se parziale, la continuità deve riguardare una «porzione significativa» dell’azienda e mantenere la stessa identità qualitativa (Cass. 348/2025) . In altre parole, non è ammesso un “finto” concordato in continuità dove solo in minima parte si prosegue l’attività, sostituendola in tutto il resto con qualcosa di diverso.
Vantaggi del concordato preventivo:
- Sospensione delle esecuzioni: dal deposito della domanda (o dalla nomina del commissario nei casi previsti), scattano il blocco dei pignoramenti e il divieto di iniziare nuove esecuzioni sui crediti compresi nel concordato (art. 84 CCII). Ciò tutela il debitore dalla distrazione del patrimonio.
- Impegno dei creditori: se il concordato è omologato (approvato dal tribunale), vincola tutti i creditori inclusi nella proposta, anche quelli che non hanno votato a favore, rendendo esecutivo il piano (per i crediti prededucibili, prelati e chirografari). Grazie a questo, l’imprenditore può ottenere un cram-down: ad esempio, il giudice può omologare il concordato con riduzione dei crediti anche in mancanza del consenso dell’Erario, se il trattamento offerto è migliore rispetto alla liquidazione dell’azienda . In passato l’Agenzia delle Entrate poteva opporsi senza possibilità di foro; ora, grazie alle novità del Codice della Crisi (art. 88, comma 4-7), se il tribunale ritiene che la proposta sia più conveniente di quella liquidatoria e il creditore tributario non partecipa, può comunque omologare l’accordo.
- Possibilità di indebitamento prededucibile: il debitore può chiedere l’autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti necessari per la continuità (art. 182-quinquies LF). Questi finanziamenti, se non inferiti per finalità indebite, hanno prelazione su tutti i creditori.
- Piano personalizzato: il concordato si svolge sotto stretta sorveglianza giudiziale, ma consente all’imprenditore di proporre soluzioni su misura (ad es. vendita di asset, concordato minore) concordate con i creditori, che si impegnano legalmente a rispettare.
Svantaggi del concordato:
- Onere procedurale: redigere un piano credibile comporta costi (professionisti, prospetti finanziari, pubblicità del piano, ecc.). Serve l’attestazione di un professionista (per i concordati in continuità generalmente richiesta di un revisore o perito) sulla fattibilità e convenienza del piano.
- Rischio di fallimento: se non viene omologato o se l’azienda non rispetta il piano, si procede a liquidazione giudiziale.
- Controlli obbligatori: la Banca d’Italia, il registro imprese e gli altri organi competenti vigilano su atti sospetti, rendendo ingombranti eventuali errori formali.
- Vincoli alle operazioni: durante la procedura il debitore deve rendere noti i contratti in corso e non può compiere atti straordinari senza autorizzazione del tribunale (eccetto le operazioni ordinarie, leasing ecc.).
In sintesi, il concordato preventivo è un’arma a doppio taglio: se ben preparato e credibile, può salvare l’azienda consentendo una ripresa sotto il controllo dei creditori; se mal gestito, conduce a un fallimento ormai inevitabile, con rigida responsabilità degli amministratori per i danni recati.
5.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti (piani attestati)
Il nuovo Codice della Crisi (CCII) ha riunito l’ex art. 67 ter L.F. e art. 182-bis L.F. in un unico istituto (art. 56 e 58 CCII). Tali procedure consentono all’imprenditore di redigere un accordo di ristrutturazione dei debiti accompagnato dall’attestazione di un professionista (revisore o imprenditore qualificato) sulla fattibilità del piano di risanamento. L’accordo può riguardare singoli creditori (accordi separati) o tutte le categorie (accordo omnicomprensivo), purché sia approvato dagli stessi creditori che superino determinate maggioranze (2/3 del valore dei crediti, o 2/3 delle classi).
Il vantaggio rispetto a una semplice trattativa è che l’accordo omologato dal tribunale (sentenza ex art. 57 CCII) vincola anche i creditori dissenzienti, garantendo l’efficacia sul piano esecutivo. Inoltre, l’imprenditore può chiedere al giudice l’autorizzazione a pagare alcuni creditori anteriori (anche chirografari) se essenziali per la continuità, così come di non rimborsare i finanziamenti apportati in nuova finanza (art. 182-quinquies LF). Tuttavia, a differenza del concordato, l’accordo di ristrutturazione non sospende automaticamente le esecuzioni: è indispensabile ottenere misure cautelari apposite. Gli accordi di ristrutturazione sono tipicamente usati per grandi ristrutturazioni di debito bancario o di importi rilevanti, e richiedono sempre l’adesione di almeno tre quarti dei creditori rappresentati (art. 56 CCII).
5.3 Concordato minore e concordato semplificato
Per le micro-imprese o le PMI con debiti non elevati, il legislatore ha previsto procedure semplificate. Il concordato minore consente ad aziende di piccole dimensioni di proporre un piano rapido con pubblicità ridotta; spesso si tratta di concordati liquidatori in continuità limitata. Inoltre, è attivo un procedimento di concordato semplificato e di composizione negoziata semplificata (art. 42-43 CCII) accessibili in tempi brevi per PMI in crisi non già in liquidazione. Questi strumenti permettono di ottenere rapidamente la nomina di un curatore o esperto e di bloccare le esecuzioni mentre si valuta il risanamento. Nel contesto dell’avviamento di soluzioni tecniche come il retrofitting, possono essere utili perché consentono di mantenere almeno temporaneamente l’operatività dell’azienda in attesa del pieno risanamento.
5.4 Verifiche sui creditori e sul piano
In ogni ipotesi di concordato o accordo, i creditori hanno diritto di essere informati sulle attività e passività dell’azienda. Devono essere redatti prospetti aggiornati (anche con supervisione di revisori) e, in caso di crediti oggetto del piano, allegare la certificazione debitoria rilasciata da Agenzie fiscali e previdenziali (art. 363-364 CCII). È bene ricordare che la procedura di concordato si instaura con la domanda presentata dal debitore e comporta le formalità processuali (ad esempio, deposito di memoria di discussione, udienza di omologa). Prima di giungere ad essa, tuttavia, il debitore dovrebbe aver esplorato tutte le soluzioni amichevoli o negoziali viste sopra.
6. Composizione negoziata della crisi
La composizione negoziata della crisi (artt. 12-25 CCII) è un istituto relativamente recente, concepito come fase preventiva alternativa al fallimento. Essa ha lo scopo di affrontare “tempranamente” la crisi, prima che scatti l’insolvenza formale. L’accesso è volontario e riservato alle imprese non ancora in liquidazione giudiziale. Sono previste alcune condizioni: l’esistenza di uno stato di crisi (anche senza insolvenza legalmente dichiarata) e l’assenza di irregolarità contabili fondamentali. L’imprenditore iscrive la domanda presso un’apposita piattaforma del Ministero della Giustizia, paga un contributo, e ottiene la nomina di un esperto indipendente, di norma un revisore dei conti o un consulente fallimentare.
Caratteristiche principali:
- Volontarietà e segretezza: La procedura è riservata e confidenziale. L’imprenditore non ha obbligo di informare immediatamente tutti i creditori, a differenza del concordato. Le trattative avvengono sotto la supervisione dell’esperto, che deve mantenere la segretezza fino alla relazione finale (segnalando solo a camera di commercio ogni indicazione di frode).
- Protezioni cautelari: L’imprenditore può chiedere fin da subito al tribunale alcune misure protettive dell’attivo (ad esempio, sospensione pignoramenti su beni specifici) dimostrando che la composizione negoziata è in corso. Tali misure sono concesse di norma nelle prime fasi, purché la crisi sia fondata e l’attivo tutelabile.
- Ruolo dell’esperto: Il professionista valutatore acquisisce i bilanci e le informazioni finanziarie, stila una relazione sulla sostenibilità del piano proposto dall’impresa e conduce le negoziazioni con i creditori più importanti. La relazione finale diventa poi allegato alla domanda di concordato o accordo di ristrutturazione, qualora si passi a quelle procedure.
Dal punto di vista difensivo, come ricordato, la Cassazione (sent. 30109/2025) ha attribuito alla composizione negoziata effetti protettivi anche al di fuori del mero ambito concorsuale . In quel caso specifico, l’imprenditore era destinatario di provvedimenti cautelari (sequestro di beni per reati tributari). Avendo però in corso una composizione negoziata molto strutturata (con relazione positiva dell’esperto e piani credibili), il tribunale del riesame ha ritenuto che non vi fosse più un pericolo concreto di dissipatione patrimoniale (periculum in mora) e ha revocato il sequestro. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, sancendo che la fase di composizione negoziata svolta diligentemente può da sola far venir meno le misure cautelari contro l’imprenditore . In altri termini, l’avvio tempestivo e serio di questa procedura può considerarsi come una “garanzia” di buona fede dell’imprenditore, con effetti rilevanti anche penali e cautelari, potendo agire quasi come uno scudo difensivo.
Dal 2022 in avanti la composizione negoziata è stata potenziata e semplificata: oggi anche le PMI possono accedervi più agilmente, con costi generalmente inferiori a quelli di un concordato. L’imprenditore deve allegare bilanci (o progetti) recenti, una copia di quelli depositati al Registro imprese e un certificato unico debiti (fiscali e contributivi); il correttivo del 2024 ha introdotto flessibilità sulla documentazione, permettendo di attestare di aver richiesto il certificato almeno 10 giorni prima di depositare la domanda . Dall’ammissione alla composizione negoziata decorre un termine di 360 giorni entro cui l’impresa può concludere accordi; in tale periodo l’azienda resta sotto il controllo ordinario degli amministratori, ma l’esperto può richiedere le suddette misure protettive al tribunale. È bene sapere che se la composizione negoziata dovesse concludersi negativamente (accordi non raggiunti), non scatta automaticamente il fallimento: l’imprenditore può scegliere di passare volontariamente a un concordato o a un accordo di ristrutturazione. Tuttavia, l’insuccesso non pregiudica comunque la possibilità di dichiarare liquidazione giudiziale a un momento successivo, nel qual caso l’originaria domanda negoziata si archivierà.
Conclusione: la composizione negoziata è uno strumento preventivo che incide positivamente sulla tutela complessiva dell’imprenditore. Se utilizzata con impegno e trasparenza, essa può disinnescare azioni cautelari e agevolare il successivo passaggio a soluzioni concordate. La sua pendente costituisce di per sé un segnale forte di un serio tentativo di risanamento, con potenzialità “scudo” come evidenziato dalla giurisprudenza .
7. Esecuzioni e revocatorie
Quando un’impresa è in crisi, i creditori possono attivare procedimenti esecutivi (pignoramenti di beni mobili, immobili o crediti) e sequestri cautelari (anche finalizzati alla confisca per reati tributari o altrimenti). Un debitore previdente deve conoscere come contrastare o limitare queste azioni:
- Misure cautelari in tribunale: l’art. 47 del CCII (ex art. 65 LF) consente al debitore di chiedere al tribunale, al momento dell’istanza di concordato o accordo di ristrutturazione, di estendere la sospensione dei pignoramenti a tutti i creditori, inclusi quelli non coinvolti nella proposta, purché vi sia un piano globale e un’istruttoria in corso. Questo se concessa, blocca le esecuzioni pendenti di qualunque creditore. Naturalmente, per ottenere tali misure serve dimostrare serietà del piano e positività della valutazione professionale.
- Decadenza da garanzie reali: attenzione che, in ipotesi di procedure concorsuali (concordato o accordi omologati), può scattare la decadenza dell’impresa da iscrizioni volontarie di ipoteca o pegno fatte in un momento immediatamente precedente (es. nei 6 mesi antecedenti) o di alcune nuove obbligazioni (come nel fallimento: art. 66 LF). Ciò serve a evitare abusi di costituzione di garanzie dopo lo scoppio della crisi.
- Revocatorie: se, prima della dichiarazione di fallimento o apertura del concordato, l’impresa ha compiuto pagamenti preferenziali (cioè violato la par condicio creditorum), il curatore (o i creditori) può esperire azione revocatoria ex art. 67 L.Fall (ora CCII). Ciò significa che qualunque vendita di beni a terzi, atto di liberalità o pagamento di vecchi debiti nei 2 anni precedenti l’istruttoria potrebbe essere annullato, reintegrando il patrimonio iniziale. In pratica, la vendita di un macchinario al socio a prezzo inferiore al mercato, o il pagamento integrale di un fornitore anziché degli altri, può essere revocata in concorso. Il debitore deve quindi prestare la massima attenzione a non trasferire risorse ingiustificatamente. Ad es., svendere i beni strumentali o accollare i debiti solo per favorire alcuni soggetti porta non solo all’azione del curatore (risarcimento danno), ma anche alla responsabilità penale fallimentare (bancarotta).
- Accordi di rientro dei debiti: fuori dal concorso formale, è possibile concordare con i creditori un piano di rientro rateale. Ad es. si possono offrire polizze fideiussorie o garanzie personali per prolungare le scadenze. Anche gli enti di riscossione pubblica offrono la rateizzazione straordinaria di tributi e contributi (anche senza prova di difficoltà economica, grazie ai piani PNRR). Bisogna però ricordare che la decadenza dal beneficio di rateizzazione (in genere per il mancato pagamento di 5 rate) riattiva le azioni esecutive automaticamente. Perciò la costanza nel rispetto del piano concordato è essenziale.
- Piano attestato (accordo senza omologa): infine, il piano attestato (art. 58 CCII) consente all’imprenditore di proporre un piano di ristrutturazione con attestazione di un professionista, senza necessità di omologazione giudiziale. Gli accordi stragiudiziali e i piani attestati però non bloccano le esecuzioni in corso: occorre mantenere il ritmo di pagamento concordato per evitare che i creditori riattivino procedure esecutive individuali. Se uno o più creditori intraprendono un’azione giudiziale mentre la trattativa è in corso, il debitore può comunque accedere al concordato o accordo semplificato per ottenere la sospensione, oppure richiedere al tribunale misure cautelari (es. sequestro conservativo di beni del debitore).
In conclusione, il debitore deve vigilare attentamente sul flusso di esecuzioni attivabili e, quando possibile, utilizzare le garanzie previste dal Codice della Crisi per sospenderle. Qualora i creditori riescano a pignorare beni (ad es. attrezzature necessarie all’attività), la chiave di volta può essere la dichiarazione di concordato o pignoramento e il ricorso a un giudice per la congelazione delle aste (art. 47 CCII).
8. Cessione di azienda e trasferimento dei debiti
In alcuni casi di ristrutturazione può essere utile cedere una parte o l’intera azienda (o ramo d’azienda) per concentrare l’attività e liberare risorse. Chiunque si appresti a vendere il ramo di un’impresa insolvente deve tener conto delle regole sul trasferimento dei debiti. L’art. 2560 c.c. prevede che:
“L’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito” .
Ciò significa che il cedente rimane solidalmente responsabile (garantendo il debito) nei confronti dei creditori per tutte le obbligazioni connesse all’azienda ceduta, finché quei creditori non abbiano espressamente accettato che il cedente ne sia liberato. In pratica, l’acquirente subentra nei contratti, ma in via di regola i creditori possono rivalersi anche sul cedente per i debiti pregressi. La giurisprudenza prevalente interpreta questo meccanismo come un accollo cumulativo ex lege: la posizione debitoria sostanziale rimane quella del cedente, mentre l’acquirente risponde dei debiti iscritti nelle scritture contabili dell’azienda . In altri termini, nell’atto di cessione occorre tenere presente che l’acquirente può successivamente rivalersi sul cedente (diritto di regresso) se il debitore originale (cedente) era il soggetto cui il debito era imputabile.
Da questo principio derivano alcuni consigli pratici per il debitore:
- L’acquirente di un’azienda in crisi non acquista uno “scudo” automatico: deve verificare la presenza di pendenze e spesso richiede un atto esplicito di manleva del cedente o la certificazione che non esistono debiti. Dall’altra parte, il cedente dovrebbe ottenere in contratto la rinuncia dell’acquirente all’azione di regresso, se possibile, o comunque pattuirne i limiti.
- È essenziale ottenere certificazioni fiscali e previdenziali di regolarità: in molti contratti di cessione si inserisce la clausola che il cedente non ha debiti pendenti verso l’Erario o l’INPS. Tali dichiarazioni possono tutelare l’acquirente dal rischi di contestazioni.
- Se la procedura concorsuale è già avviata (ad esempio, concordato in corso), la cessione dell’azienda richiede l’autorizzazione del tribunale. Il concordato può prevedere la cessione a terzi come condizione di continuità aziendale: in tal caso l’acquirente subentra nei debiti e nei contratti secondo le regole ordinarie (con intervento di actio Pauliana se emergono preferenze indebite).
- In caso di cessione di un ramo d’azienda (es. solo una linea di produzione di retrofitting), valgono regole analoghe: il trasferimento riguarda il complesso aziendale autonomamente organizzato.
Si rammenta che, mentre il cedente resta obbligato verso i creditori dell’azienda ceduta, l’acquirente risponde del debito effettivamente inserito nella cessione (solitamente quello risultante dalla contabilità trasferita) . Se si vuole evitare sorprese, è prassi legale inserire nel contratto una patto di indennizzo o far sottoscrivere certificati di regolarità fiscale dal cedente, vincolando la liberazione dal debito solo all’espressa liberatoria dei creditori.
Responsabilità post-cessione: una volta avvenuta la vendita, l’impresa originaria (o i suoi soci) potrebbe trovarsi ancora coinvolta in cause relative all’azienda ceduta (ad es. contenziosi di lavoro, conti correnti ceduti, azioni di responsabilità verso amministratori del passato). Si consiglia comunque di mantenere chiara la distinzione patrimoniale dopo l’operazione per evitare confusione nei rapporti con i creditori.
In conclusione, la cessione di azienda può essere utile per focalizzare l’attività e attrarre investitori o commesse, ma va attuata con cautela: i debiti passano in gran parte insieme all’azienda e la legge protegge i creditori favorendo la continuità dei loro crediti .
9. Domande e risposte (FAQ)
- Domanda: “La mia azienda di retrofit ha ricevuto una cartella esattoriale importante e si avvia al concordato. I creditori possono pignorare i macchinari già installati presso i clienti?”
Risposta: Se il concordato preventivo viene depositato tempestivamente presso il tribunale competente, il regime di sospensione delle esecuzioni (art. 84 CCII) entra in vigore. Ciò significa che, a partire dalla data di deposito della domanda, tutti i creditori pendenti sono bloccati: non possono iniziare nuove esecuzioni né proseguire quelle in corso sulla base dei crediti compresi nel concordato. In pratica, i creditori non possono pignorare i macchinari dell’azienda oggetto del concordato, né altre attrezzature impiegate per il retrofit, fintanto che la procedura è pendente. Solo i creditori muniti di privilegi ipotecari possono chiedere al giudice autorizzazioni particolari, ma anch’essi beneficiano in generale della sospensione. - Domanda: “Qual è la differenza principale tra concordato in continuità e concordato liquidatorio?”
Risposta: Nel concordato in continuità l’azienda continua ad operare anche dopo l’omologazione del piano; parte del business (o dell’intera attività) viene mantenuta e il consenso dei creditori è condizionato al mantenimento di una parte significativa dell’attività stessa (Cass. 348/2025 ). Si punta a ripagare i debiti sfruttando i flussi generati dall’impresa che prosegue. Nel concordato liquidatorio, invece, l’azienda cessa: si vendono i beni e/o l’azienda a un terzo (purché sia apprezzabile) e i ricavi di vendita vengono ripartiti tra i creditori. Il secondo è più rapido ma equivale a chiudere l’attività; il primo è più complesso e rischioso, ma permette di mantenere posti di lavoro e relazioni industriali (ciò che in Italia è spesso determinante in settori specializzati come il retrofitting). In entrambi i casi, i creditori devono approvare il piano secondo le maggioranze richieste (art. 84 CCII). - Domanda: “Se non riesco a ristrutturare i debiti e vengo dichiarato in liquidazione giudiziale, che cosa rischio personalmente come socio o amministratore?”
Risposta: L’eventuale fallimento (oggi liquidazione giudiziale) della società implica la nomina di un curatore che analizza la gestione passata. Se il curatore ritiene che gli amministratori abbiano fatto mala gestio (ritardo illegittimo, pagamenti preferenziali, distrazioni di patrimoni, false scritture), può agire in nome della società e dei creditori per ottenere il risarcimento danni. In concreto, se il patrimonio sociale si è esaurito per comportamenti colposi o dolosi, gli amministratori possono essere condannati a risarcirlo o a risarcire i singoli creditori (Cass. 23963/2025 ). Se poi emergono reati (es. appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, omesso versamento IVA, bancarotta preferenziale, etc.), l’amministratore può subire accuse penali personali. I soci delle S.p.A. o S.r.l., invece, rispondono di norma fino al limite della quota di capitale sottoscritta, salvo che non abbiano concorso personalmente in comportamenti illeciti (ad es. soci accomandatari in S.a.p.a., oppure soci che esercitavano le funzioni di fatto dell’amministratore). In generale, il Consiglio di Amministrazione deve documentare ogni decisione e adoperarsi in buona fede: qualsiasi tentativo di dissimulare la crisi o drenare risorse a fini estranei alla società aumenterà gravemente la responsabilità personale. - Domanda: “Posso dare in garanzia macchinari retrofittati ad una banca per ottenere liquidità?”
Risposta: Sì, nulla vieta di impegnare in garanzia beni aziendali, ma bisogna farlo con estrema attenzione. Se concedi ipoteca o pegno su macchinari o impianti (tipico in leasing o mutui per macchinari), devi considerare che quel bene è vincolato al prestito: il creditore garantito potrà escuterlo (vendita forzata) in caso di insolvenza del finanziamento. In un concordato preventivo, tali creditori privilegiati vengono soddisfatti prioritariamente: ad esempio, la banca ipotecaria potrà richiedere il pagamento dei suo credito con le stesse garanzie. Se possibile, si consiglia di contrattare forme di finanziamento senza pegno (es. debito chirografario), anche a costo di tassi più alti, se si crede nella continuità, per evitare il pericolo di perdere i macchinari. In alternativa, si può ottenere il consenso del creditore garantito a postergare il rimborso in caso di concordato (nei limiti consentiti dalla legge) o cercare garanzie sostitutive all’interno di una procedura di ristrutturazione. - Domanda: “Se avvio una composizione negoziata con i creditori, i fornitori possono continuare a pignorarmi le merci in magazzino?”
Risposta: Fino a oggi, la composizione negoziata non blocca automaticamente le azioni esecutive di creditori che non sono parte dell’accordo di trattativa. Tuttavia, come visto la Cassazione 30109/2025 ha riconosciuto un effetto di riduzione del “periculum in mora” grazie alla fase di composizione : questo significa che un tribunale potrebbe essere incline a negare o revocare sequestri nel corso della negoziazione, soprattutto se l’esperto valuta positivamente il piano. Per evitare che fornitori pignorino beni (ad esempio, macchinari da consegnare) mentre si negozia, è consigliabile chiedere al tribunale di sospendere specifici pignoramenti fino alla conclusione della composizione negoziata. Inoltre, mantenere una comunicazione attiva con i principali fornitori (ad es. proponendo un cronoprogramma di pagamento parziale) aiuta a evitare interruzioni nei rapporti commerciali. - Domanda: “Qual è il trattamento dei crediti tributari nel concordato preventivo?”
Risposta: Nel concordato preventivo (come anche in accordi di ristrutturazione omologati) il debito verso il fisco può essere oggetto di transazione fiscale. La normativa del Codice della Crisi (artt. 63 e 88 CCII) consente di ridurre (falcidia) e dilazionare i crediti d’imposta, proprio come in passato con l’art. 182-quater L.F. (transazione fiscale). Ciò significa che nel piano concordatario si può prevedere di pagare all’Erario solo una percentuale del debito IVA o contributivo, secondo quanto ritenuto congruo e attestato da professionisti, oppure di pagare con scadenze diluite oltre quelle ordinarie. Se il Fisco rifiuta la proposta, non può più opporsi come un tempo: anche senza il consenso dell’Amministrazione, il tribunale omologa il piano se ritiene che la soddisfazione offerta sia migliore di quella ottenibile dalla liquidazione. Questa regola (il cd. cram-down fiscale) toglie di fatto allo Stato il veto assoluto di un tempo, rendendo più facile il raggiungimento di un accordo complessivo. Attenzione però: la mancata adesione a un accordo omologato può comportare sanzioni e successivi recuperi coattivi alla scadenza del piano, se il piano non viene eseguito. - Domanda: “In caso di revoca del concordato o di dichiarazione di fallimento, cosa succede con i debiti da leasing?”
Risposta: Nei concordati con continuità, il debitore può aver continuato a utilizzare beni in leasing (es. macchinari nuovi per retrofitting) e pagato regolarmente i canoni. Tali beni, secondo la legge, rimangono di proprietà del locatore fino alla fine del contratto, anche se il concordato è omologato. Se il concordato fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, i contratti di leasing in corso possono essere risolti dal curatore (come crediti privilegiate del locatore) se ritiene che sia antieconomico mantenerli. In pratica, il locatore può riprendersi i beni in leasing (cancellando i pagamenti futuri) ottenendo un credito privilegiato per gli eventuali canoni scaduti non pagati (prededucibile se pagato in tempo). Se si vuole evitare la revoca, si può concordare nel piano di concordato la prosecuzione del leasing a determinate condizioni, o prevedere la restituzione/rifinanziamento del bene con i proventi futuri dell’attività.
Le leasing operativo (tipicamente tecnica della nautica o della meccanica) prevedono spesso l’opzione di acquisto o il cambio. Anche questo deve essere gestito con cura: se l’azienda conosce la propria insolvenza, può negoziare direttamente con la società di leasing per modificare il contratto (tasso, durata) o riscattare anticipatamente a condizioni vantaggiose.
10. Tabelle riepilogative
Tabella 1: Confronto tra principali procedure concorsuali e stragiudiziali
| Strumento | Descrizione | Vantaggi per il debitore | Limiti / Svantaggi |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | Procedura preventiva, volontaria, con esperto nominato dalla CCIAA. Negoziato con creditori affidato a professionista indipendente. | Flessibilità, riservatezza; sospende (implicitamente) azioni cautelari; conserva autonomia gestionale; nuovo “scudo” cautelare (Cass. 30109/2025) . | Non blocca automaticamente esecuzioni; richiede attivazione volontaria; in caso di esito negativo non arresta la crisi, bisogna passare ad altri strumenti. |
| Accordo di ristrutturaz. (art.56) | Piano di ristrutturazione dei debiti con attestazione di un professionista. Necessaria maggioranza dei creditori. | Vincola anche i dissenzienti se omologato; permette pagamento dilazionato/falcidia dei debiti (inclusi Fisco); conservazione dell’azienda. | Non ferma esecuzioni: serve autorizzazioni aggiuntive; richiede adesione larga dei creditori; strutturazione formale onerosa. |
| Concordato preventivo in contin. | L’azienda prosegue l’attività. Il piano deve assicurare la prosecuzione di una porzione significativa dell’impresa . Continua ad operare con risorse nuove o proprie. | Blocca tutte le esecuzioni e delega al concordato la ripartizione (cram-down fiscale); può portare a piena soddisfazione dei creditori tramite flussi operativi. | Molto complesso da preparare; richiede percentuale alta di consensi; rischio di fallimento catastrofico se il piano non funziona; controllo giudiziario stringente. |
| Concordato preventivo liquid. | Vendita dell’azienda o dei beni. Nessuna continuità operativa: l’attività cessa e i beni vengono alienati per soddisfare i creditori. | Procedura generalmente più rapida; gratuito per l’imprenditore (società termina); non richiede progetti di continuità. | Implica chiusura dell’impresa; in pratica non “salva” l’azienda; i creditori recuperano solo il ricavato delle vendite (in genere poco più della metà del valore di libro). |
| Piano attestato (art. 58) | Piano di risanamento composto dall’imprenditore + attestazione, senza accordi formali con i creditori. Non richiede omologazione. | Indica il percorso di rientro a creditori (anche chirografari) con rapporto di fiducia; meno oneroso di concordato. | Non blocca esecuzioni; ha effetto solo contrattuale (manca efficacia erga omnes senza omologazione); difficilmente valido senza consensu. |
| Accordi stragiudiziali | Intese private singole (es. con banca o fornitore). | Immediati, negoziati su misura; nessun onere procedurale; non impattano su altri creditori. | Non coprono tutti i creditori; nessuna efficacia verso terzi: gli altri creditori possono continuare esecuzioni. |
| Liquidazione giudiziale | Chiude l’impresa. Tutti i beni aziendali (macchinari, commesse, crediti) vengono liquidati dal curatore per ripagare i creditori. | In caso di insolvenza conclamata, evita ulteriori azioni individuali, distribuendo comunque l’attivo. | Scioglimento dell’azienda; secondo la legge (art. 2555 cc) la società cessa di esistere, il che può attivare responsabilità dirette degli amministratori (art. 2497 c.c.). |
Tabella 2: Priorità di soddisfazione dei crediti in liquidazione giudiziale
| Classe di credito | Esempi principali | Descrizione |
|---|---|---|
| Prededucibili (ex “spese amministrative”) | Compensi curatore, giacenze attive cointestate. | Diritto di essere pagati integralmente prima di tutti (in primis le spese necessarie per la procedura concorsuale). |
| Privilegiati (pedio generale e speciale) | Salari e TFR (ultime 3 mensilità), contributi previdenziali; IVA e tributi; agenzie fiscali; pignoramenti emessi su beni specifici. | Sono i creditori garantiti da privilegio previsto dalla legge: l’ordine (art. 2751cc) prevede che siano soddisfatti dopo i prededucibili ma prima dei chirografari. |
| Chirografari | Fornitori non garantiti, banche non garantite, soci-finanziatori. | Senza garanzia reale: vengono soddisfatti per ultimi (fino a esaurimento dell’attivo). Restano insoddisfatti se l’attivo non copre le classi superiori. |
Tabella 3: Responsabilità degli amministratori in caso di insolvenza
| Dovere/Violazione | Normativa | Conseguenze |
|---|---|---|
| Mancata dichiarazione di crisi e fallimento | Art. 2486 c.c. (e art. 378 CCII) | Presunzione di danno: amministratori responsabili per i danni derivanti da proseguimento illegittimo dell’attività (Cass. SU 34447/2019) . |
| Pagamenti preferenziali | Art. 2394 c.c.; art. 67 L.F. (CCII) | Se compiuti nei 2 anni antecedenti il fallimento/concordato, il curatore può annullarli e agire per il risarcimento. Recentemente, Cass. 23963/2025 ha condannato l’amm.vo che ha favorito creditori propri a scapito degli altri . |
| Distrazione di beni | Art. 223-bis L.F. (art. 322 CCII) | Se dolosa, configura bancarotta fraudolenta; se colposa (senza dolo), può costituire bancarotta semplice o appropriazione indebita. Conseguenze: fino a 10 anni di carcere e risarcimento grave. |
| Omessa tenuta contabilità | Art. 221 L.F. (art. 322 CCII) | Considerata un elemento di bancarotta fraudolenta se usata per occultare il dissesto. |
| Violazione degli obblighi di vigilanza | Art. 2407 c.c. (sindaci); art. 2392 c.c. (amm.vo) | Responsabilità civile verso la società, vicendevole. Cumulabile con responsabilità penali se emergono illeciti. |
11. Simulazioni pratiche
Per illustrare l’applicazione concreta di quanto visto, presentiamo alcuni esempi di simulazioni all’italiana. I nomi, cifre e situazioni sono ipotetiche.
- Simulazione 1: Concordato in continuità per impianto di retrofitting industriale. L’azienda Alfa s.r.l. di Torino, specializzata in retrofit di presse meccaniche, ha debiti complessivi di €1.800.000 (banca €1.000.000 garantiti su immobili, fornitori €500.000, Erario €300.000). Ha ordinativi per altri 2 anni e un fatturato di €1.500.000/anno. I soci propongono un concordato con continuità: offriranno ai creditori un rimborso del 40% in 5 anni, posticipando i pagamenti in 60 rate; per ottenere liquidità, assumono un finanziamento di €400.000 (prededucibile) e venderanno solo un ramo non strategico. Il piano viene sottoposto al voto dei creditori.
Risultato ipotetico: Banche e fisco approvano perché il piano garantisce (dall’utile futuro) più del liquidatorio; il tribunale omologa il concordato in continuità. L’azienda prosegue l’attività con nuovo finanziamento, abbattendo parte dei debiti e preservando posti di lavoro. Gli azionisti e gli amministratori evitano la bancarotta e pianificano il risanamento secondo i termini concordati. - Simulazione 2: Accordo di ristrutturazione bancario. L’impresa Beta s.r.l. di Bergamo, che effettua retrofit di presse, ha contratto con le banche tre mutui per complessivi €2.000.000; il fatturato è sceso e i rate non possono essere pagati. Si raggiunge un accordo col pool bancario mediante la stipula di un accordo di ristrutturazione (art. 56 CCII): le banche accettano di convertire €1.000.000 di debito in equity (entro 3 anni) e di prolungare l’ammortamento dell’altro milione su 10 anni. Il piano è certificato da un professionista e presentato al tribunale.
Risultato ipotetico: Poiché l’accordo prevede profili di maggiore rimborso rispetto a una liquidazione (impiegando i ricavi futuri) e coinvolge tutti i creditori bancari, il tribunale omologa l’accordo (art. 57 CCII) anche senza l’intervento diretto del Fisco. L’impresa rimane autonoma e ripaga i debiti secondo il nuovo piano, evitando la liquidazione immediata. - Simulazione 3: Composizione negoziata con sequestro sospeso. L’impresa Gamma S.r.l. di Milano, attiva nel retrofit di macchinari torni, è indagata per presunte irregolarità fiscali. Il PM sequestra prelievi bancari per €500.000 a garanzia di presunti tributi non versati. Gamma avvia subito una composizione negoziata e presenta all’esperto relazioni e bilanci aggiornati che mostrano piani di pagamento dei debiti. Il tribunale del riesame, convinto dalla documentazione, revoca il sequestro immobiliare e bancario (terza sezione penale) proprio perché l’avvio serio della composizione negoziata escludeva il pericolo di dispersione del patrimonio .
Risultato ipotetico: Grazie alla composizione negoziata, Gamma mantiene i conti sbloccati, può continuare a operare e a pagare i debiti IVA con un piano di rateizzazione. Ciò dimostra ai fornitori e alle banche l’intenzione di risanamento, facilitando nuove linee di credito.
In tutti gli esempi, la prassi vincente è stata l’azione tempestiva e documentata. Gli imprenditori hanno coinvolto professionisti, hanno presentato conti aggiornati, e hanno tenuto ben informati i creditori principali (banche, fisco). Le autorità giudiziarie hanno riconosciuto la buona fede e la concretezza dei piani, concedendo le misure richieste (revoca sequestri, omologa dei piani). Al contrario, se l’azienda avesse aspettato o ignorato le trattative, sarebbe stata travolta dalle esecuzioni o costretta alla chiusura senza alcun controllo sui tempi.
12. Fonti normative e giurisprudenziali
Normativa italiana
- Codice Civile: artt. 2086 (diligenza dell’imprenditore), 2392 e ss. (responsabilità dell’amministratore), 2560 (cessione d’azienda) , 2740 (garanzia generale del credito), 2112 (tutela dei lavoratori nella cessione d’azienda).
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e modifiche successive): artt. 13-15 (indicatori di allerta), 47, 51 (sospensioni e impugnazioni), 56-64-ter (accordi di ristrutturazione), 84-101 (concordato preventivo), 182-quinquies (nuova finanza concordato), 2435 e 2486 c.c. (e art. 378 CCII sulla responsabilità). D.Lgs. 136/2024 (c.d. «correttivo-ter») per novità alla composizione negoziata e alla nomina dell’esperto.
- Legge Fallimentare (L. 267/1942, abrogata/trasfusa nel CCII): artt. 66-67 (revocatorie, impugnazioni), 223-231 (bancarotta fraudolenta e semplice), oggi trasfusi negli artt. 322-325 CCII.
- Leggi di contesto: D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 (composizione negoziata e scudo penale), D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019 (decreto Crescita, art. 27 sui nuovi finanziamenti prededucibili in concordato), D.Lgs. 87/2024 (riforma tributi).
- Direttiva UE 2019/1023 (ristrutturazione preventiva), recepita nel codice.
Giurisprudenza di rilievo
- Cass. civ. Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348: concordato in continuità – serve prosecuzione di porzione significativa dell’azienda .
- Cass. civ. Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169: concordato in continuità – l’eccedenza prodotta dalla prosecuzione aziendale è sottoposta alla garanzia generale dei crediti e soggetta al divieto di alterazione delle prelazioni .
- Cass. civ. Sez. U, 25 ottobre 2019, n. 34447: ritardo nello scioglimento – presunzione automatica di danno (confronto bilancio di esercizio e bilancio fallimentare) .
- Cass. civ. ord. 23963/2025: responsabilità amministratori – violare par condicio creditorum con atti preferenziali è illecito risarcibile .
- Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2025, n. 30109: composizione negoziata come «scudo» cautelare – sospensione sequestri se il piano è serio .
- Cass. civ. Sez. III, 30 giugno 2015, n. 13319: cessione d’azienda – chiarita la solidarietà cedente/cessionario ex art. 2560 c.c. (ripartizione della responsabilità verso i creditori) .
- Cass. civ. Sez. I, 17 maggio 2019, n. 13391 e Sez. II, 26 maggio 2022, n. 17155: confermano onerosità degli atti distrattivi e confermano la non esimente della crisi di liquidità nei reati tributari.
Altre sentenze nazionali e costituzionali in materia di crisi (e.g. Cass. 34539/2019, Cass. 9373/2012) confermano i principi illustrati. Si rimanda, per completezza, anche alle deliberazioni interne degli organismi di composizione e alle circolari ministeriali attuative del CCII, reperibili sui siti istituzionali del Ministero della Giustizia e delle Camere di Commercio.
La tua azienda che si occupa di retrofitting di macchine utensili, revamping CNC, aggiornamento controlli numerici, sostituzione azionamenti, ammodernamento elettrico/elettronico, certificazioni di sicurezza, automazione e integrazione Industry 4.0, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore del retrofitting è altamente tecnico, costoso e richiede competenze specialistiche:
- componenti elettronici ed elettromeccanici sempre più costosi (PLC, CNC, drive, motori, encoder),
- progetti complessi con margini variabili e tempi spesso imprevedibili,
- necessità di personale tecnico altamente qualificato,
- costi elevati di collaudi, test, adeguamenti e certificazioni,
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La liquidità può esaurirsi rapidamente, trasformando semplici ritardi negli incassi in una spirale di debiti.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con una strategia chiara.
Perché un’Azienda di Retrofitting Macchine Utensili va in Debito
- aumento dei costi di CNC, drive, motori, elettronica e materiali tecnici
- pagamenti lenti da parte di officine, carpenterie, industrie manifatturiere e OEM
- magazzino immobilizzato in ricambi, componenti e sistemi di automazione
- costi elevati per progettazione, cablaggi, integrazioni software e collaudi
- investimenti obbligatori in strumenti, normative e formazione continua
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema non è la domanda, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
- sospensione delle forniture di elettronica, motori, quadri, cablaggi e componenti CNC
- decreti ingiuntivi, atti esecutivi, precetti
- sequestro di materiali, componenti, utensili, quadri e attrezzature
- impossibilità di completare retrofitting, collaudi e progetti in corso
- perdita di clienti strategici e commesse ricorrenti
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con un avvocato specializzato puoi:
- sospendere pignoramenti già avviati
- fermare richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità aziendale
- bloccare rapidamente le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione
È il primo passo per salvare l’azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Nel settore tecnico emergono spesso irregolarità che possono ridurre drasticamente il debito:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori o abusi della Riscossione
- commissioni bancarie illegittime
Una parte significativa del debito può essere tagliata o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili
Soluzioni possibili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (CNC, drive, motori, quadri, automazione)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione momentanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili
4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Nei casi più critici puoi ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (come extrema ratio) Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono all’azienda di proseguire l’attività pagando solo una parte dei debiti, sospendendo completamente pignoramenti e azioni esecutive.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Le aziende che operano nel retrofitting di macchine utensili necessitano di un supporto legale con elevate competenze tecniche.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende del settore macchine utensili e automazione.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani personalizzati
- protezione di magazzino, componenti, ricambi, quadri e attrezzature
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di retrofitting macchine utensili non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
- bloccare subito i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare progetti, collaudi e continuità operativa,
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