Se la tua azienda produce, importa o distribuisce contatori industriali, misuratori di portata, energia, gas, acqua, vapore, impulsi, sistemi di monitoraggio IoT, sensori, strumenti di misura per industria, utility, impianti idraulici, HVAC, energia e automazione — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è indispensabile intervenire rapidamente per evitare blocchi nelle forniture e perdita di clienti strategici.
Nel settore dei contatori industriali, anche un ritardo minimo nella consegna di strumenti, sensori o componenti elettronici può fermare impianti, ritardare collaudi, bloccare attivazioni, ostacolare audit energetici e generare penali, reclami e danni economici significativi.
Perché le aziende di contatori industriali accumulano debiti
- aumento dei costi di sensori, elettronica, microcontrollori, materiali tecnici e componentistica
- ritardi globali nella supply chain elettronica e nella produzione dei componenti di misura
- pagamenti lenti da parte di industrie, utility, integratori, manutentori e clienti corporate
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con prodotti costosi, certificati e soggetti a normative specifiche
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari proporzionati al valore della strumentazione
- investimenti elevati in certificazioni MID, testing, tarature, sviluppo software e assistenza tecnica
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista tutta l’esposizione debitoria
- identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo rigidi che drenano la liquidità operativa
- richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
- tutelare rapporti con fornitori critici (sensori, elettronica, microcontrollori, custodie, moduli comunicazione)
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare produzione, tarature e consegne
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di componenti essenziali per la produzione dei contatori
- impossibilità di rispettare collaudi, tarature, attivazioni e contratti in corso
- perdita di clienti industriali, utility, integratori e partner strategici
- rischio reale di sospensione o chiusura dell’attività
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- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
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- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
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Introduzione
Un’azienda che produce o distribuisce contatori industriali può trovarsi in difficoltà finanziarie per molteplici ragioni: vendite in calo, clienti insolventi, costi di produzione in aumento. In questa situazione, debiti fiscali (tasse, contributi, sanzioni), debiti bancari (mutui, leasing, finanziamenti) e debiti verso fornitori possono superare la capacità di rimborso dell’impresa. È allora fondamentale individuare tempestivamente le possibili soluzioni di risanamento o di contenimento delle azioni esecutive.
La strategia del debitore deve basarsi su un quadro normativo complesso: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019 e correttivi), la legge fallimentare e ulteriori norme speciali (concordato “minore”, composizione da sovraindebitamento, ecc.). A queste si affiancano le norme fiscali e previdenziali, nonché la giurisprudenza più recente. Qui di seguito analizziamo le principali opzioni – stragiudiziali e giudiziali – per un’azienda di contatori industriali con debiti, dal piano attestato di risanamento al concordato preventivo, passando per la composizione negoziata della crisi e le nuove forme di transazione fiscale. Il taglio è tecnico-giuridico, con tabelle riepilogative, domande e risposte e simulazioni pratiche riferite al contesto italiano.
Importante: le decisioni dei giudici e le interpretazioni normative citate riflettono l’orientamento più recente al 10 ottobre 2025. Le fonti legislative e giurisprudenziali più aggiornate sono elencate a fondo guida. Per comodità di lettura, i link alle fonti sono riportati nel testo secondo il formato, rimandando alle citazioni in calce.
1. Analisi della situazione debitoria
Un’azienda di contatori industriali in crisi è generalmente gravata da debiti di diversa natura. Ad esempio:
- Debiti fiscali e contributivi: Ires, Irap, Iva, ritenute non versate, contributi Inps/Inail non pagati, sanzioni e interessi tributari. Tali debiti sono sommari, maturano quotidianamente ed espongono l’impresa a ispezioni, accertamenti, cartelle di pagamento, pignoramenti dei crediti presso terzi (art. 72 DPR 602/1973) e ipoteche legali.
- Debiti bancari: Mutui, linee di credito, leasing per macchinari o capannoni. Inadempienze contrattuali possono portare a revoca del fido, segnalazioni alla Centrale Rischi, protesti, e ipoteche su beni aziendali o personali (titoli a garanzia).
- Debiti verso fornitori e terzi: Fatture non pagate ai fornitori di materie prime e componenti. Questi creditori possono promuovere azioni esecutive (pignoramento su macchinari, crediti, immobili) in assenza di accordi stragiudiziali.
- Debiti esecutivi in corso: Provvedimenti dell’autorità giudiziaria già notificati (es. decreto ingiuntivo esecutivo, l’ultimo atto prima dell’espropriazione). In alcuni casi l’impresa può opporsi, ma tali iter sono brevi e vincolanti.
In questa fase preliminare, il debitore deve innanzitutto verificare la quantificazione esatta dei debiti (ruoli, cartelle esattoriali, estratti conto bancari, misure cautelari) e l’ampiezza del patrimonio mobiliare e immobiliare disponibile. L’analisi della continuità aziendale include la valutazione della capacità reddituale futura: il business dei contatori è ancora sostenibile o è in declino? Spesso, salvo casi di crisi di settore strutturale, l’obiettivo è salvaguardare la continuità dell’attività mediante un piano di ristrutturazione. In questa fase, è utile il parere di un commercialista o di un esperto in crisi d’impresa per predisporre un’autodiagnosi aziendale.
Tabella 1 – Tipologie di debito e conseguenze possibili
| Tipologia di debito | Esempi tipici | Rischi principali |
|---|---|---|
| Debiti fiscali e contributivi | Ires/Irap non versati, Iva, INPS, INAIL, accertamenti Agenzia Entrate | Cartelle esattoriali, pignoramento dei crediti, ipoteche legali sui beni aziendali e personali |
| Debiti bancari e finanziari | Mutui, leasing, scoperti di conto | Inadempimento fido, protesti, revoca prestiti, ipoteche/pegni su beni e titoli |
| Debiti commerciali | Fatture fornitori scadute | Ingiunzioni di pagamento, pignoramenti su crediti o beni mobili/immobili |
| Debiti previdenziali | Contributi non versati (INPS) | Azioni esecutive (pignoramento), ipoteca legale contributi |
| Misure cautelari in corso | Sequestri conservativi di beni, ipoteche | Immobilizzazioni di beni, blocco vendite, aumento rischi di escalation esecutiva |
Ogni posizione debitoria va analizzata con attenzione. Ad esempio, in ambito fiscale l’impresa può verificare se siano stati correttamente applicati atti di accertamento: eventuali vizi (mancati contraddittori, vizi formali) possono rendere impugnabili riscossioni e cartelle, dando spazio a possibili opposizioni. In generale, prima di qualsiasi azione è opportuno bloccare provvedimenti esecutivi incombenti (es. notificare opposizione al pignoramento immobiliare, ovvero opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c. quando vi sono i presupposti).
Dal punto di vista strategico, esistono strumenti stragiudiziali di risanamento preventivo (piani attestati, composizione negoziata, accordi di ristrutturazione senza tribunale) che possono essere utilizzati prima di arrivare a procedure concorsuali vere e proprie. Se questi falliscono o non sono percorribili (ad es. in situazioni di insolvenza conclamata), l’azienda può ricorrere a strumenti giudiziali come il concordato preventivo.
Nel percorso decisionale, vanno anche valutate le eventuali responsabilità personali degli amministratori: dal punto di vista interno, i manager devono assicurare che la società abbia adottato adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (cfr. art. 2086 c.c.) e segnalato tempestivamente lo stato di crisi agli organi societari (odv, collegio sindacale, assemblea). L’inosservanza di questi obblighi può comportare responsabilità civile e persino penale (es. bancarotta impropria, art. 330 CCII ). Va quindi instaurato un approccio prudente e proattivo, evitando gestioni «in attesa del fallimento», che potrebbero aggravare il dissesto.
2. Strumenti stragiudiziali di regolazione della crisi
Quando la situazione non è ancora formalmente insolvente, il debitore imprenditore (anche con debiti verso il Fisco) può tentare soluzioni negoziate senza ricorrere subito al tribunale. Tali strumenti sono spesso meno onerosi sul piano procedurale, ma richiedono il consenso (totale o parziale) dei creditori.
2.1 Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento è un istituto privatistico (incardinato nell’art. 56 del Codice della crisi) che consente all’imprenditore in stato di crisi – anche di insolvenza conclamata – di negoziare un concordato parziale con i propri creditori. Si tratta di un vero contratto privatistico, redatto dall’imprenditore e approvato dai creditori (o da una loro maggioranza) senza l’intervento preventivo del tribunale . L’elemento caratteristico è la presenza di un professionista indipendente (attestatore) che certifica:
- la veridicità dei dati aziendali (bilanci, fatturati, debiti, crediti) e
- la fattibilità economica del piano presentato (capacità di reddito a medio termine, copertura finanziaria sufficiente, ecc.).
Non serve un voto formale degli organi giudiziari: il piano, una volta stipulato fra le parti creditori e debitore, ha efficacia negoziale privata. Tuttavia, la legge attribuisce al piano attestato importanti effetti protettivi «ex post» per l’imprenditore che lo realizzi in buona fede. In particolare, i pagamenti effettuati in esecuzione del piano sono esenti da revocatoria fallimentare e persino da alcune fattispecie di reato fallimentare . Questo significa che, se il piano fallisce e l’azienda finisce in liquidazione giudiziale, le azioni revocatorie sui pagamenti “in piano” non possono essere promosse. In altre parole, il legislatore (originariamente all’art. 67 L.Fall. ora art. 56 CCII) ha concesso al debitore una sorta di “ombrello protettivo”: può trattare privatamente con i creditori confidando in una norma che gli riconosce la liceità dei suoi atti, purché questi siano stati comunicati agli attori abilitati (creditori, curatore) .
Caratteristiche principali del piano attestato: – È facoltativo e senza limiti dimensionali: chiunque eserciti attività d’impresa (società di capitali, imprese individuali, ecc.) può predisporlo in qualsiasi stato di crisi o insolvenza. – Contenuto: deve essere dettagliato (analisi di bilancio, timeline, piano finanziario con proiezioni, pagamento con offerta di sconto o dilazione, ecc.) . Il piano deve specificare esattamente quali creditori vengono rinegoziati (eventuale “falcidia” di capitale/sanzioni/ritenute) e soprattutto come saranno integralmene soddisfatti i creditori che non accettano l’accordo (detti “creditori estranei”). – L’attestatore: è un professionista (commercialista, esperto in crisi) nominato dall’imprenditore; redige una relazione in cui garantisce l’attendibilità dei dati e la sostenibilità del piano. Tale relazione è fondamentale perché è il presupposto legale dell’applicabilità delle tutele normative. – Efficacia: il piano si realizza solo se almeno una pluralità di creditori lo accetta (per esempio attraverso protocolli d’intesa), poiché non c’è alcuna omologazione giudiziaria obbligatoria. È un accordo “bianco” nel senso che, come in un contratto, deve trovare consensi sul piano sostanziale. – Costi e limiti: non è gratuito, perché richiede onorari professionali e comunque il pagamento ai creditori aderenti delle rate concordate. Non c’è protezione automatica contro eventuali azioni dei creditori dissenzienti, oltre alle esenzioni ex lege; in pratica, i creditori non partecipanti restano vivi e possono pretendere l’adempimento integrale (anche in procedure concorsuali, ex art. 168 CCII).
Quando serve? Il piano attestato è indicato quando l’imprenditore prevede una situazione di crisi emergente e riesce a ottenere un forte consenso dei suoi creditori principali (banche, fornitori chiave). Non richiedendo un voto del tribunale né effetti “coattivi”, può essere veloce: basato sulla fiducia reciproca e sull’iniziativa privata. Tuttavia, è poco efficace se i creditori formano un gruppo eterogeneo e vi è molta sfiducia: in questi casi può rendersi necessario un accordo in sede giudiziaria (concordato o accordo di ristrutturazione).
Estremi normativi: art. 56 CCII (piano di risanamento attestato); ex art. 67 L.F. (norma di esenzione revocatorie).
2.2 Composizione negoziata della crisi (CNC)
La composizione negoziata della crisi è uno strumento introdotto in via sperimentale (DL 118/2021, convertito in L. 147/2021) e poi reso ordinario nel CCII (artt. 16-27) per favorire la prevenzione dell’insolvenza . È una procedura volontaria e riservata, che permette all’imprenditore di chiedere la nomina di un esperto indipendente (iscritto in apposito elenco presso la Camera di Commercio) il quale lo assiste nella fase preliminare di diagnosi e trattativa con i creditori principali. L’iter è così schematizzabile:
- Istanza di accesso: l’imprenditore presenta istanza alla CCIAA competente (sede dell’impresa), allegando una relazione analitica sulla situazione economica-finanziaria (art. 17 CCII). In tale fase non si presenta un vero e proprio piano da concordare, ma soprattutto informazioni e un “bilancio di crisi” iniziale.
- Nomina dell’esperto: la Camera di Commercio nomina un esperto di fiducia che esamina la documentazione fornita. Se rileva insufficienze o fondati dubbi, può archiviare l’istanza. Altrimenti, nomina ufficialmente se stesso a supervisore delle trattative .
- Facoltà di protezioni cautelari: nell’istanza si può chiedere al tribunale l’adozione di alcune misure protettive (art. 17 e 18 CCII), analoghe a quelle del concordato: fissazione del termine per omologare i crediti chirografari e privilegiati, divieto di escussione sui beni mobili, sospensione delle azioni esecutive iniziative da parte di alcuni creditori (fiscali, finanziari), nonché congelamento di contratti continuativi. Tali misure richiedono l’intervento del giudice competente (tribunale sez. specializzate impresa). L’ottenimento delle misure (che sono temporanee e condizionali) dipende dalla fondatezza dell’istanza e dall’istruttoria.
- Trattative: l’imprenditore, affiancato dall’esperto, può direttamente negoziare con ciascun creditore o con gruppi di creditori, proponendo soluzioni come: dilazioni di pagamento, riduzioni parziali del debito (falcidia), rinegoziazioni di tassi di interesse, rideterminazione di contratti in essere (per esempio locazioni, appalti) o anche cessione di rami d’azienda non strategici. Questi accordi possono essere trasformati in veri accordi esecutivi che producono effetti protetti in caso di esito favorevole .
Nel corso della composizione negoziata, l’imprenditore rimane titolare dell’amministrazione dell’azienda: non c’è spossessamento come nel fallimento o nel concordato. L’obiettivo è la “continuità aziendale” nell’interesse della collettività economica, come recita la nuova filosofia del Codice. Se, durante il percorso, non emergono reali prospettive di salvataggio, l’esperto può sospendere o negare la continuazione del percorso . Viceversa, se le trattative portano a esiti concreti, l’esperto potrà redigere una relazione finale che contiene la proposta di risanamento raggiunta (es. un accordo con un certo numero di creditori, oppure un piano economico-finanziario approvato, o la decisione di chiedere l’omologazione di un accordo in sede giudiziaria).
Tra gli strumenti negoziati finali possibili (art. 23 CCII), oltre a quelli ordinari come concordato, spiccano nel contesto della composizione negoziata: – Contratto di ristrutturazione a maggioranza (art. 57 CCII) sottoposto all’omologazione giudiziale. – “Accordo di composizione” con banca creditrice principale. – Convenzione di moratoria (art. 62 CCII), che consente la sospensione di rimborsi bancari per un periodo (fino 36 mesi per PMI) previo accordo con banche. – Richiesta di autorizzazioni al tribunale per misure straordinarie (es. prededucibilità di nuovi finanziamenti, disapplicazione art. 2560 c.c. in caso di cessione azienda, conferme per contratti, ecc.) .
Se la composizione negoziata termina con successo, si può formalizzare la rinegoziazione con atti scritti vincolanti. Al termine del percorso, l’esperto depositato una relazione finale in Camera di Commercio, dopo di che possono anche scattare effetti protettivi analoghi al concordato (sospensione delle revocatorie su quanto effettuato in percorso, equivalenza al concordato in bianco, ecc.). Non essendoci un vero procedimento concorsuale, eventuali effetti sui creditori dissent dipendono dall’eventuale successiva omologazione giudiziale del piano raggiunto.
Estremi normativi: artt. 16-27 CCII (composizione negoziata); DM 24/9/2014 e successive modifiche (requisiti esperti CNC); DL 118/2021 conv. L.147/2021.
2.3 Accordi di ristrutturazione e altre soluzioni private
Oltre ai due strumenti precedenti, esistono ulteriori modalità di conciliazione stragiudiziale, adatte a situazioni specifiche:
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (182-bis L.F.): si tratta di un istituto “ibrido” che ha vissuto varie vicissitudini normative. In pratica, un’impresa già in crisi può proporre ai propri creditori (anche non in sede concorsuale) un accordo di ristrutturazione con allegata relazione di un esperto che certifichi la sostenibilità. Se poi un creditore dissenziente impugna l’accordo omologato e si ottiene poi l’annullamento dell’omologazione, i creditori che hanno accettato l’accordo sono immodificabili (Cassazione 2021 n. 8504 ha affermato che il consenso dei creditori in questi accordi vincola la successiva fase fallimentare). Questo strumento è meno usato dopo la riforma del 2019, perché il CCII ha introdotto procedure analoghe (art. 57-64).
- Piani di ristrutturazione (PRO, art. 64-bis CCII): introdotti dal CCII come recepimento della direttiva europea, offrono all’imprenditore la possibilità di presentare al tribunale un piano di ristrutturazione (anche con transazione fiscale) con effetti di sovra-prelazione, senza passare per la procedura fallimentare. Questi piani sono simili agli accordi di ristrutturazione, ma disciplinati direttamente dal nuovo codice (art. 64-bis ss).
- Convenzioni di moratoria bancaria (art. 62 CCII): note come “credit crunch moratorium”; consistono in accordi collettivi (tramite ABBI o altri organismi) con banche per sospendere rate di mutui e finanziamenti fino a 36 mesi, rivalutando gli interessi. Non comportano voti, ma rilasciano garanzie a favore del debitore (es. divieto di revoca fido, e prelazione privilegiata dei finanziamenti).
- Accordi privatisti con fornitori strategici: se l’azienda di contatori ha fornitori chiave, può negoziare dilazioni o sconti direttamente con loro. Spesso queste trattative sono accompagnate dall’impegno di nuovi ordini o pagamenti rateali.
- Ricorso alla procedura da sovraindebitamento (legge 3/2012): se l’impresa è di dimensioni molto ridotte o il debitore è una persona fisica imprenditore individuale con debiti maturati dopo il DLgs. 14/2019, potrebbe valutare anche la c.d. “composizione della crisi” da sovraindebitato (pianificazione ex art. 7 L.3/2012 con Piano del consumatore o Liquidazione del patrimonio). In genere però tali strumenti sono pensati per piccoli imprenditori, non per medie aziende industriali, a meno che l’imprenditore non rientri nella soglia soggettiva di fallibilità (e quindi esclusione).
Sintesi: gli strumenti stragiudiziali consentono di negoziare direttamente con i creditori senza dichiarare fallimento o aprire un concordato. Agiscono per lo più attraverso intese contrattuali e richiedono l’accordo dei soggetti coinvolti (salvo protezioni cautelari). Il vantaggio è di solito la rapidità e l’assenza di “sigilli” giudiziari all’impresa; il limite è che senza l’intervento vincolante del giudice non si può forzare i dissenzienti. Per un’impresa di contatori in crisi, se esiste un piano industriale credibile e i creditori sono disposti a cooperare, queste strade sono da tentare.
Tabella 2 – Confronto tra strumenti stragiudiziali
| Strumento | Riferimento normativo | Natura | Effetti chiave per il debitore |
|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento | Art. 56 CCII | Privato/volontario | Ristrutturazione consensuale del debito; nessuna omologazione, ma protezione da revocatorie fallimentari ed esenzione da alcuni reati (ex art. 56 CCII); nessun effetto sui creditori dissenzienti (devono essere pagati in toto) . |
| Composizione negoziata | Artt. 16-27 CCII | Volontario-procedurale | Supervisione esperto CCIAA; possibili protezioni temporanee (sospensione esecuzioni, fissazione termini); negoziazioni riservate con creditori; possibilità di formulare accordi o piani da omologare. Non trasferisce l’azienda, ma richiede report periodici dell’esperto . |
| Accordi di ristrutturazione | Art. 182-bis L.Fall. (o artt. 57-59 CCII) | Giudiziale/stragiudiziale | Accordo con maggioranza qualificata dei creditori, omologato dal tribunale. Consente di vincolare i dissenzienti (con eventuale “cram down” interno) e prevede regole di riparto sui crediti. Richiede relazione periziale e adesioni di creditori (min. 60% per concordato; art. 182-bis). |
| Convenzione di moratoria | Art. 62 CCII | Privato/aggregato | Sospensione delle rate di mutui e prestiti bancari per max 36 mesi; fissazione nuova scadenza; protezione contro revoca fidi. Consente margine di cassa. Vincola solo banche aderenti alla convenzione (es. consorzi bancari ABBI). |
| Altri accordi diretti | – | Privato | Negoziazioni bilaterali (fornitori, proprietari immobili, locatori, ecc.); possibili dilazioni, sconti o rifinanziamenti. Nessun effetto vincolante sugli altri creditori. |
3. Strumenti giudiziali di regolazione della crisi
Se le trattative stragiudiziali non giungono a pieno risultato o se l’azienda è già formalmente insolvente, il passo successivo può essere l’accesso a procedure concorsuali. Queste prevedono il coinvolgimento del tribunale e conseguenze più strutturate: esdebitazione parziale, effetti vincolanti sui creditori, gestione sotto l’egida di giudice/curatore.
Per un’azienda industriale di medie dimensioni, gli strumenti fondamentali sono il concordato preventivo (in continuità o liquidazione) e l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 CCII).
3.1 Concordato preventivo (art. 49-88 CCII)
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che consente all’impresa in crisi di proporre ai creditori un piano di soddisfacimento (totale o parziale) dei debiti, evitando la liquidazione coatta (fallimento). L’imprenditore porta in tribunale un progetto concordatario corredato di documenti (bilanci, stato patrimoniale, relazione del professionista che attesta la fattibilità). I creditori votano la proposta (divisi in classi di crediti) e, se c’è una maggioranza richiesta, il tribunale può omologare il piano.
Esistono due tipologie principali di concordato:
- Concordato in continuità aziendale: prevede la prosecuzione dell’attività produttiva dell’impresa (totalmente o parzialmente) con nuovi apporti (risorse finanziarie o contributi dei soci) e pagamenti dilazionati dei debiti. I creditori vengono soddisfatti con le risorse generate dall’attività continuata, a volte con scorpori di rami d’azienda o rilancio commerciale. L’obiettivo è mantenere vivi il know-how e l’occupazione. Tuttavia, la giurisprudenza impone un limite: la prosecuzione deve coinvolgere una porzione significativa dell’attività originaria, mantenendone l’identità e le caratteristiche salienti . La Cassazione, con ordinanza n. 348/2025, ha chiarito che nel concordato in continuità la parte di impresa continuata non può essere così ridotta da diventare irriconoscibile – “pur quantitativamente ridimensionata, [deve] proseguire con le peculiari caratteristiche già assunte e mantenere la sua identità… senza essere completamente destrutturata e sostituita con un’attività […] differente da quella precedentemente svolta” . In pratica, l’attività di contatori industriali dovrà conservare il know-how principale, non tramutandosi in altro tipo di business. Il concordato in continuità attrae compratori/investitori solo se c’è un core business riconoscibile e potenzialmente redditizio.
- Concordato liquidatorio: prevede invece lo smobilizzo e la vendita dell’azienda (o di parte di essa) per distribuire ricavi ai creditori. Non c’è continuità dell’attività, e in genere viene nominato un liquidatore giudiziale (il curatore fallimentare) che realizza i beni. Questa soluzione è adottata quando non esistono prospettive concrete di rilancio. Un caso particolare è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII, ex DL 118/2021): procedura accelerata destinata alle imprese fallibili meno complesse, consente di liquidare velocemente, con alleggerimento burocratico.
- Concordato minore (ex legge 3/2012): per le imprese “non fallibili” (ad es. ditte individuali o società di persone sotto soglia), esiste il cosiddetto concordato “minore”: una forma di composizione negoziata tutelata che può essere omologata dal tribunale se dà soddisfazione ai creditori almeno nella misura del 100%. Non richiede l’intervento del curatore e non sospende le esecuzioni, ma può però includere anche i debiti fiscali (per i quali si parla di “concordato fiscale”).
Iter generico del concordato in continuità (esempio): 1. Dichiarazione di crisi: l’imprenditore convoca i soci/consiglio e formalizza lo stato di insolvenza (art. 15 CCII) prima di proporre il concordato. Contemporaneamente, si nomina il professionista (di solito un commercialista esperto in crisi) che redige la relazione di fattibilità. 2. Presentazione della domanda: il piano con documentazione viene depositato presso il Tribunale competente (solitamente quello dell’UIF – sezione specializzata in imprese). La domanda include elenco creditori, bilanci, elenchi beni, ecc. Il tribunale fissa un’udienza per decidere sulle misure cautelari richieste (es. sospensione pignoramenti, divieto di inizio nuove azioni esecutive, autorizzazioni speciali). 3. Voto dei creditori: si tengono le assemblee dei creditori (in genere per ciascuna classe di debito: ipotecari, chirografari, privilegiati, erariali, lavoro, ecc.). Per l’approvazione è richiesto il maggior numero di voti e almeno il 50% del valore dei crediti ammissibili (il quorum varia se si tratta di concordato ordinario o semplificato; in accordi di ristrutturazione o piani attestati esistono soglie minime di 60% o altro). 4. Omologazione: se i creditori accettano, il tribunale verifica la regolarità delle assemblee e la fattibilità del piano (ciò include la verifica che il piano rispetti i limiti legali, come il rango dei creditori privilegiati, e che le nuove fonti di finanziamento siano sufficiente). Una recente rivoluzione è stata apportata dalla Cassazione: dal 2024 il tribunale può omologare il concordato anche se l’Agenzia delle Entrate (o altri enti pubblici) esprimono voto contrario, a condizione che il piano sia più conveniente per il Fisco rispetto alla liquidazione giudiziale . In pratica, i crediti tributari e previdenziali possono essere “cramdown” se il piano garantisce loro un soddisfacimento economico almeno pari a quanto riceverebbero in un fallimento. Cassazione 27782/2024 ha sancito che il tribunale può procedere all’omologazione forzata del concordato nonostante il dissenso espresso dal Fisco, superando il veto assoluto della vecchia legge fallimentare . 5. Esecuzione del piano: una volta omologato, il piano diventa vincolante per tutti i creditori (anche quelli dissenzienti). Il debitore continua l’attività sotto controllo (rinviando certi pagamenti in favore di nuovi versamenti scaglionati). Se il piano si realizza correttamente, i debiti vengono soddisfatti secondo le modalità pattuite. Se invece il piano fallisce o l’impresa non adempie, scatta il fallimento (o, ora, liquidazione giudiziale) per il residuo debito.
Nel concordato in continuità è cruciale la percentuale di realizzazione: spesso i soci e nuovi finanziatori devono impegnare capitale fresco per restituire gradualmente i creditori; nei primi anni si possono anche fare pagamenti solo degli interessi (o parziali), e il resto alla fine del piano concordatario (tipicamente 3-5 anni).
Estremi normativi: artt. 49-88 CCII (concordato preventivo); art. 180 L.F. modificato (transazione fiscale concordatario); DL 125/2020 conv. L.159/2020 (autorizzazione cram down fiscale); Cass. Civ., Sez. I, n. 27782/2024 (omologazione forzata contro il parere del Fisco) .
3.2 Accordi di ristrutturazione giudiziari (art. 182-bis L.Fall. / artt. 57-63 CCII)
Gli accordi di ristrutturazione (previsti prima dall’art. 182-bis L.Fall. e ora dall’art. 57 ss. CCII) consentono all’imprenditore in crisi (ma non ancora dichiarato fallito) di negoziare un accordo vincolante con i creditori, successivamente sottoposto a omologazione giudiziale. Si tratta di uno strumento concorsuale giudiziale ma non aperto: dopo aver redatto la proposta di accordo e fatto attestarne la fattibilità, l’imprenditore deposita tutto in tribunale. Se i creditori approvano con le maggioranze prescritte (di solito almeno il 60% dei crediti ammessi e il 50% dei votanti), il tribunale omologa l’accordo: da quel momento, anche i dissenzienti sono obbligati alle nuove condizioni (es. sconto sul debito, ristrutturazione del piano dei pagamenti, ecc.).
Importanti caratteristiche: – Prededucibilità: i nuovi finanziamenti ricevuti dall’impresa durante la procedura godono di prelazione (devono essere rimborsati per primi, come nel concordato). – Caveat: dall’entrata in vigore del CCII, è necessario che l’accordo sia economicamente più favorevole ai creditori rispetto all’ipotesi di fallimento (c.d. verifica della convenienza). Questo principio, sottolineato dalla giurisprudenza, evita che vengano approvati accordi “al ribasso” che danneggiano i creditori rispetto alla liquidazione coatta . – Cram-down interno: se non si raggiunge l’80% delle adesioni (o la maggioranza richiesta), l’imprenditore può chiedere comunque l’omologazione forzosa (“cram down interno”) obbligando anche i dissenting, purché sia stata ottenuta l’adesione di tutti i creditori estranei (non fiscali) . In sostanza, bisogna convinvere gli enti privati prima, e poi il giudice può allargare l’accordo anche al Fisco con le regole di cui sopra.
Dal punto di vista pratico, gli accordi di ristrutturazione giudiziari sono simili al concordato in quanto richiedono l’intervento del tribunale e l’adesione delle stesse categorie di creditori. La differenza principale è che l’accordo di ristrutturazione non sospende automaticamente le esecuzioni o apre l’impresa alla concorrenza di tutti i creditori: finché non c’è omologazione, restano attivi i privilegi. I vantaggi di questa soluzione sono la flessibilità e il fatto che, una volta approvato, le modifiche dei debiti (anche fiscali) sono obbligatorie per tutti i creditori.
3.3 Altri strumenti giudiziali
- Accordi di ristrutturazione collettiva (ex art. 2631-bis c.c.): trattasi di rarità, previsto dal codice civile per operazioni transfrontaliere, non comune nell’esperienza quotidiana.
- Amministrazione straordinaria (Legge Prodi-bis n. 270/1999): per imprese di rilevante dimensione e crisi complessa, lo Stato può intervenire con un Commissario straordinario. Molto speciale, di solito non riguarda PMI di contatori.
- Liquidazione giudiziale (ex-fallimento): ultima ratio, in cui l’impresa è dichiarata insolvente e tutti i beni vengono liquidati dal curatore. Non è un “rimedio” ma piuttosto l’esito più drammatico di crisi conclamata.
Tabella 3 – Strumenti giudiziali di regolazione della crisi
| Strumento | Ambito | Funzionalità principali | Coinvolgimento creditori |
|---|---|---|---|
| Concordato preventivo in continuità | Imprese commerciali di ogni dimensione | Prosecuzione dell’attività con piano di ristrutturazione dei debiti; prevede integrità (o parziale) del business, nuovi apporti di capitale; sospende fallimento ed esecuzioni | Omologato dal tribunale se votato positivamente dalle classi di creditori (maggioranze 50%+1 valore); prevede la ratifica anche per dissenzienti se soddisfatti almeno come in liquidazione |
| Concordato preventivo liquidatorio (semplice) | Imprese in crisi avanzata | Vendita dell’azienda e riparto ricavato ai creditori; no prosecuzione attività, liquidazione controllata | Approvato dai creditori; domande di acquisto azienda in vendita gestite dal tribunale/curatore |
| Concordato semplificato (art.25-sexies CCII) | Imprese fallibili (società di capitale, grandi ecc.) | Procedura accelerata, senza Curatore, con scadenze rapide per voto e omologazione; destinata alla liquidazione rapida di aziende piccole | Maggioranze semplificate (50% valore, 50% votanti); procedure più snelle |
| Accordi di ristrutturazione (giudiziali) | Imprese in stato di crisi o insolvenza non ancora fallite | Rinegoziazione del debito con effetto obbligatorio, previa omologazione giudiziale; può coinvolgere anche Fisco; spesso più rapidi del concordato | Richiede almeno il 60% dei crediti (metà dei votanti) delle classi ammissibili; eventuale cram-down se consenso non unanime |
| Composizione del sovraindebitamento (Legge 3/2012) | Persone fisiche imprenditori, titolari di redditi d’impresa o professionali, e microimprese (sotto soglia fallimento) | Piano del consumatore o liquidazione del patrimonio per insolvenze non da fallimento; prevede elenco integrale dei debiti e rimborsi a percentuali minori | Non si applica a soggetti fallibili; procedure separate gestite da Organismi di composizione della crisi |
4. Soluzioni fiscali e previdenziali
Spesso il principale ostacolo al risanamento di un’azienda in crisi sono i debiti tributari e contributivi, perché fino a pochi anni fa l’Erario – contrariamente ai privati – poteva bloccare ogni concordato con un unico voto contrario. Le riforme recenti e la giurisprudenza hanno modificato profondamente questo approccio, introducendo nuovi istituti di transazione fiscale.
4.1 Transazione fiscale nel concordato
Il nuovo Codice della crisi (art. 63 e seguenti, e art. 180 L.Fall modificato) consente al debitore di concordare con Agenzia delle Entrate e INPS un pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari e contributivi. In pratica, nella proposta concordataria si può allegare una proposta transattiva per il Fisco: ad es. pagamento del 50% di un debito o rateizzazione decennale, con eventuale cancellazione di sanzioni o interessi.
Fino a fine 2024, era necessario ottenere l’assenso degli enti pubblici per omologare il concordato, a meno di un loro assordante silenzio. Ciò significava che un loro veto di fatto affossava ogni piano anche se ottimo (lo sapeva bene anche Cass. civ. sez. unite n. 8504/2021). Dal 2020 il legislatore (DL 125/2020, legge di conversione 159/2020) ha previsto il cram-down fiscale: il tribunale può omologare un concordato anche senza il consenso dell’Agenzia Entrate/INPS, se è dimostrato che i creditori pubblici ottenengono almeno ciò che avrebbero con la liquidazione fallimentare . In altre parole, il “favor fiscus” assoluto è attenuato: ora si bilancia l’interesse pubblico al gettito con l’interesse generale al salvataggio dell’azienda.
Questa svolta è stata concretizzata dalla Cassazione n. 27782/2024 . La Suprema Corte ha affermato che l’art. 180 L.F. (come riscritto) consente l’omologa anche in presenza di un espresso dissenso del Fisco, purché sussistano tutti gli altri presupposti di legge. Di conseguenza, l’imprenditore in crisi con debiti fiscali elevati può ora contare sulla possibilità di includere i debiti erariali nel piano concordatario e, in caso di obbligazioni più vantaggiose per l’Erario rispetto al fallimento, procedere alla omologazione forzata. In sostanza: i debiti con l’Agenzia Entrate e l’INPS possono essere ristrutturati nel concordato anche senza intesa preventiva, se l’offerta è equa secondo i parametri di legge .
4.2 Transazione fiscale nella composizione negoziata
An’ulteriore novità è la transazione fiscale in ambito di Composizione negoziata. Con il “correttivo-ter” CCII (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28/9/2024), è stato aggiunto all’art. 23 CCII un comma 2-bis che disciplina esplicitamente l’accordo transattivo con l’Amministrazione finanziaria durante la CNC . In sostanza, l’imprenditore può formulare una proposta di transazione fiscale nell’ambito delle trattative, allegando relazioni che ne dimostrino la convenienza per il Fisco rispetto all’alternativa liquidatoria. Se l’Agenzia dell’Entrate o l’Agenzia delle Dogane accettano, l’accordo (depositato in tribunale) produce effetti protettivi: i crediti tributari oggetto della transazione vengono estinti secondo le nuove condizioni. Anche qui, come nel concordato, è previsto un controllo giudiziale finale: il tribunale “verifica la regolarità” e, se confermata, ne autorizza l’esecuzione .
Prassi e orientamenti sottolineano che, nell’ambito della composizione negoziata, la transazione fiscale può riguardare tributi nazionali e regionali (Iva, imposte dirette, tributi minori), ma rimangono esclusi i tributi dell’UE (risorse proprie comunitarie) . Inoltre, sono espressamente fuori transazione i crediti previdenziali (INPS) e i tributi locali come l’IMU. L’accordo transattivo preparato in CNC deve essere comunicato all’esperto prima del deposito al tribunale e segue l’iter descritto: verbale tra le parti, deposito in Tribunale, decreto che autorizza l’accordo se ritenuto regolare .
In sintesi: le novità legislative consentono ora di tener fuori dal calcolo della pregiudizievolezza per il Fisco l’impegno di un piano di concordato o di accordi di ristrutturazione. Dal punto di vista del debitore, questo apre uno spiraglio notevole: l’azienda di contatori con grossi debiti tributari può negoziare anche con l’Agenzia delle Entrate come farebbe con una banca. Ovviamente, l’offerta deve essere credibile e sostenibile.
Estremi normativi: art. 63 CCII (transazione su crediti tributari e contributivi); art. 25-bis CCII (misure premiali in CNC); Cass. civ., Sez. I, n. 27782/2024 (omologa senza assenso Fisco).
5. Difesa in sede esecutiva
Quando un creditore (privato o pubblico) avvia azioni esecutive (pignoramenti o sequestri) nei confronti dell’impresa di contatori, il debitore può provare a difendersi sia tecnicamente (opporsi alle singole azioni) che strategicamente (prevenire l’esecutività). Gli strumenti principali sono:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): se l’atto esecutivo (pignoramento, incanto, assegnazione) è viziato (mancanza dei presupposti, difetto di notifica del titolo, incongruità del credito), il debitore può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice dell’esecuzione. Ad es., Cass. n. 34447/2019 ha stabilito che l’opposizione non scatta per mancanza di un termine definito, ma richiede che il debitore sia “personato” correttamente: in caso di inadempienza del creditore all’onere di dimostrare l’esistenza del titolo, l’opposizione è ammissibile. In pratica, va dimostrato che il titolo (decreto ingiuntivo, sentenza, ecc.) non poteva essere eseguito.
- Opposizione di terzo pignorato: se l’esecuzione riguarda beni non del debitore (es. conti correnti di terzi presso il debitore), il terzo pignorato può impugnare l’esecuzione, contestando la legittimità del pignoramento.
- Revoca dell’esecuzione (art. 620 c.p.c.): se l’esecuzione è in corso, il debitore può chiedere la sospensione per procedure concorsuali sopravvenute (es. fallimento pendente, omologa di accordo o concordato), vale a dire l’apertura del “concorso” sospende ulteriori atti esecutivi contro il patrimonio aziendale.
- Ricorso per Cassazione: in casi particolari, la Cassazione consente che il debitore chieda il blocco dell’esecuzione se vi è un contrasto giurisprudenziale significativo sul merito della pretesa (in via incidentale, art. 63 C.p.C.). Ad esempio, potrebbero rilevarsi violazioni formali nell’emissione del decreto ingiuntivo.
- Accordi transattivi: fuori dai procedimenti in corso, è comunque possibile trattare direttamente con il creditore esecutore (ad es. concedergli un po’ di tempo in cambio di una maggiore rata, oppure offrigli parte del ricavato su crediti futuri) per fermare le procedure.
Tuttavia, la vera chiave per difendersi in sede esecutiva è agire prima che la situazione degeneri. Se l’impresa avvia uno degli strumenti summenzionati (composizione negoziata o concordato) subito, spesso ottiene un blocco automatico delle azioni esecutive. Ad esempio, la presentazione dell’istanza per un concordato preventivo comporta la sospensione delle esecuzioni già nei confronti dell’impresa (art. 168 CCII). Allo stesso modo, l’accesso alla composizione negoziata può richiedere – e il tribunale può concedere – misure cautelari che congelano le iniziative esecutive per un certo periodo.
Importante: le azioni esecutive svolte “prima” dell’apertura del procedimento non vengono cancellate di colpo, ma l’avvio di una procedura concorsuale ne vieta l’aggiudicazione finale prima della decisione finale. Inoltre, il concordato minore (Legge 3/2012) non sospende le esecuzioni; anche la composizione in sovraindebitamento può non bloccare immediatamente le esecuzioni, salvo intervento motivato dell’OCC o del giudice.
Dal punto di vista pratico, il debitore deve sempre annotare i termini per proporre opposizioni (art. 615 non prevede decadenza, mentre l’opposizione agli atti esecutivi ha decadenza di 40 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato) e monitorare ogni documento. In caso di decreto ingiuntivo, può anche considerare di sollevare eccezioni di prescrizione, nullità del titolo per mancata partecipazione alla causa o altri vizi processuali. Cassazione ha più volte ribadito che l’opposizione all’esecuzione non è un rimedio “automático”: il debitore deve attentamente dimostrare l’insussistenza del titolo (si veda la recente Cass. 5476/2023 sulla necessità di chiamare tutti i terzi interessati nell’opposizione).
In sintesi, la difesa in sede esecutiva è principalmente una questione di tempismo e correttezza procedurale: contestare subito eventuali vizi, sfruttare le eventuali novità normative (ad es. l’omologazione del concordato), e, se possibile, trovare accordi stragiudiziali con i creditori prima che l’esecuzione diventi irreversibile. Una volta aperta una procedura concorsuale, il curatore avrà ampi poteri, ma almeno le esecuzioni nuove e quelle in corso saranno giuridicamente “congelate” fino alla fine.
6. Responsabilità degli amministratori
Nella crisi d’impresa, non solo la società ma anche i suoi amministratori (e l’organo di controllo, se presente) sono soggetti a obblighi stringenti. L’art. 2476 c.c. impone agli amministratori di predisporre l’adeguato assetto organizzativo-contabile e di vigilare sulla continuità aziendale. In particolare, la modifica del Codice Civile dal DLgs 14/2019 ha ampliato l’obbligo di adeguati assetti (art. 2086 c.c., comma 2): all’imprenditore collettivo viene fatto obbligo di istituire sistemi di rilevazione precoce della crisi, adeguati alla natura e dimensioni dell’impresa .
Gli amministratori devono dunque:
- Predisporre e aggiornare regolarmente gli assetti organizzativi che consentano di monitorare l’equilibrio economico-finanziario. Questo include bilanci analitici, flussi di cassa, controllo di gestione. La mancata adozione di tali assetti, o la loro inadeguatezza, costituisce irregolarità grave di gestione, non coperta dalla business judgment rule, e può dar luogo a responsabilità civile verso la società e i creditori . Numerose sentenze di merito (e Cass. 36365/2021) hanno riconosciuto che l’omesso assetto adeguato configura inadempimento del dovere di diligenza dell’amministratore .
- Segnalare tempestivamente lo stato di crisi agli organi competenti: se esiste un collegio sindacale o revisione legale, il direttorio deve comunicarlo; in loro assenza, l’art. 375 CCII estende i doveri di segnalazione agli amministratori stessi, con obbligo di convocare l’assemblea e attivare le misure di legge (art. 17 CCII). La mancata segnalazione nel sovraindebitamento e ora nel CCII può innescare responsabilità personali (art. 372 e 373 CCII) e persino reati (art. 331 CCII).
- Conservare e rendicontare con diligenza i beni dell’azienda: nessun atto (cessione di beni, pagamenti insoliti) deve essere compiuto allo scopo di frodare i creditori o a beneficio personale degli amministratori. In caso contrario, si rischiano azioni di responsabilità o addirittura accuse di bancarotta (appropriazione indebita nel fallimento, es. art. 216 L.F., ora art. 330 CCII “bancarotta impropria”). Peraltro, i pagamenti in esecuzione di un piano attestato o concordatario omologato sono liberatori; ogni atto successivo che disperda patrimonio a vantaggio di terzi può essere impugnato (revocato).
- Evitate comportamenti colposi o fraudolenti: vanno evitati pagamenti selettivi ai soli creditori preferenziali, o accordi che penalizzino sistematicamente una categoria (specialmente i lavoratori). Come evidenzia la giurisprudenza, il «favor» per i creditori pubblici o i lavoratori può avere limiti, ma l’abuso di procedure solo per eludere obblighi è sanzionato.
In caso di fallimento (liquidazione giudiziale), agli amministratori può essere imputato il cosiddetto danno fallimentare. La giurisprudenza recente mostra che: se gli amministratori non hanno adottato misure idonee a risanare l’impresa in crisi, o se hanno compiuto atti (sopraffazioni, attivazione tardiva della procedura, trasferimenti di beni) che hanno aumentato l’esposizione debitoria, possono essere citati dall’attuale curatore in giudizio di responsabilità ai sensi degli artt. 2392-2393 c.c. e art. 2506-bis c.c. Tra le novità di rilievo: – Tribunale di Milano, 29/2/2024: ha ritenuto che la mancata adozione di adeguati assetti contabili sia irregolarità grave, legittimando la sostituzione degli amministratori . – Cassazione Civile, sent. n. 36365/2021: ha ribadito l’obbligo di predisporre adeguati sistemi di controllo per salvaguardare la continuità (richiamando l’art. 2086 c.c.), qualificando la vigilanza come “obbligo di mezzi” non solo di mezzi, collegato alla responsabilità sociale dell’impresa . – Atax&Legal 2025: ha raccolto il filo giurisprudenziale che considera il mancato assetto come prova di negligenza gestionale, strappando dalla definizione di “simple irregularity” la mancata dotazione di strumenti di rilevazione; ciò che cambia è il paradigma: non più solo illecito concorsuale, ma anche responsabilità contrattuale verso la società stessa .
Da ciò si evince che il dovere degli amministratori è proattivo: non basta sottrarsi alla violazione degli obblighi formali; è necessario dimostrare di aver collaborato effettivamente alla tempestiva risoluzione della crisi (ad es. richiedendo un parere di esperto, predisponendo piani di rientro, attivando procedure concorsuali in via preventiva). In particolare, l’art. 2476 c.c. attribuisce agli amministratori la responsabilità esclusiva per l’adeguamento degli assetti : se verrà accertato il danno al patrimonio societario per carenze organizzative, gli amministratori (e gli stessi revisori, ove nominati) dovranno rispondere in solido con i soci, anche mediante esproprio di beni personali, con eventuali azioni giudiziarie ex art. 2392 c.c. (risarcimento danni).
In sintesi: per la difesa dell’azienda è cruciale la trasparenza contabile e l’adozione immediata di ogni strumento utile. Gli amministratori devono agire con diligenza: segnalare la crisi (ai sensi del Codice), mantenere contabilità aggiornata, consultare esperti indipendenti prima di prendere decisioni strategiche. Se usano gli strumenti di legge (composizione negoziata, concordato ecc.) in buona fede, si tutelano sia come imprenditori che come responsabili: le norme (ad es. art. 2086 c.c., artt. 59-60 CCII) tendono a premiare chi attiva un percorso di salvataggio piuttosto che chi “accetta passivamente” la crisi.
Estremi normativi: art. 2086 c.c. (obbligo assetti adeguati); art. 2476 c.c. (responsabilità amministratori); art. 2407 c.c. (responsabilità sindaci); art. 330 CCII (bancarotta semplice impropria); Cassazione Civile, sez. I, 25/3/2021 n. 8504; Cass. civ. n. 36365/2021.
7. Domande e risposte
D: In cosa consiste il piano attestato di risanamento e quando può convenire all’azienda di contatori?
R: Il piano attestato di risanamento è un accordo privato fra imprenditore e creditori volti a ristrutturare i debiti, supportato da una relazione di un professionista che attesta la fattibilità economica. Non richiede approvazione giudiziale né voto assembleare obbligatorio dei creditori. Viene usato quando l’azienda è in crisi ma i soci credono che si possa tornare in utile: si ottiene sospensione delle revocatorie (gli atti eseguiti in attuazione del piano non saranno revocati fallimentariamente) e protezione da alcuni reati fallimentari . Conviene se l’imprenditore riesce a ottenere l’adesione di (quasi) tutti i creditori più importanti, e ha risorse sufficienti per pagare integralmente i creditori dissenzienti. In pratica, è uno strumento rapido e privato, utile se si prevede un’azienda salvabile senza ricorrere subito al tribunale.
D: Cos’è la composizione negoziata della crisi e quali vantaggi offre?
R: La composizione negoziata (CNC) è un procedimento volontario introdotto nel 2021 (legge 147/2021) e poi codificato nel CCII . L’imprenditore nomina un esperto indipendente che lo aiuta a valutare la crisi e a trattare riservatamente con creditori e stakeholder. Si possono richiedere misure cautelari al tribunale (blocco temporaneo di pignoramenti, dilazione dei pagamenti, ecc.) per guadagnare tempo. Il vantaggio principale è la riservatezza e la flessibilità delle trattative: non si entra subito in un regime vincolante, si sperimentano accordi stragiudiziali guidati dall’esperto. Se si raggiunge un’intesa con un creditore (anche frazionata), l’esperto può trasformarla in un piano definitivo. Non c’è spossessamento dell’azienda e si può continuare l’attività pienamente. Tuttavia, resta volontaria e richiede l’accordo delle controparti. È indicata quando i debiti sono risanabili ma serve tempo per negoziare; a volte serve solo come gateway a procedure più formali (l’esperto può suggerire poi il concordato o l’accordo di ristrutturazione se il negoziato produce risultati tangibili).
D: Qual è la differenza fra il piano attestato e l’accordo di ristrutturazione giudiziario?
R: Il piano attestato è strumentalmente simile (entrambe riguardano ristrutturazione del debito), ma giuridicamente diverso: è negoziale e senza omologazione; gli accordi di ristrutturazione invece sono omologati dal tribunale e vincolanti anche per i dissenzienti (c.d. effetto erga omnes del concordato). Nel piano attestato i creditori dissenzienti non subiscono perdite forzate: se non aderiscono devono comunque essere pagati per intero secondo i termini originari . Nell’accordo di ristrutturazione omologato invece anche chi non ha votato a favore entra nell’accordo, se il giudice lo conferma. Il piano attestato è pertanto più adatto in fasi iniziali di crisi con buona fiducia tra le parti; l’accordo giudiziale serve quando serve una ristrutturazione forzata, costringendo tutti i creditori all’accordo (garantendo però che l’Erario e i dipendenti ottengano quanto minimo dovuto).
D: Se il Fisco si oppone, posso comunque fare il concordato preventivo?
R: Sì. A seguito delle novità normative (DL 125/2020 e DLgs. 14/2019) e della Cassazione 27782/2024, è possibile omologare un concordato anche senza il consenso degli enti fiscali . Prima, il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate bloccava il piano, ma ora il tribunale può procedere se dimostri che ai debitori tributari spetta almeno quanto avrebbero ottenuto in liquidazione. In pratica, per includere i debiti fiscali nel piano si prepara una transazione fiscale: un’offerta di pagamento dilazionato o parziale, allegata alla proposta concordataria, che il giudice potrà accettare forzatamente se equa. Questo “cram-down fiscale” rappresenta oggi una seria opportunità per il debitore.
D: Che cos’è la transazione fiscale nella composizione negoziata?
R: È un istituto recente (introdotto dal “correttivo-ter” del Codice, D.Lgs. 136/2024) che consente di negoziare anch’essa coi creditori pubblici in fase stragiudiziale. Significa che, mentre le trattative della CNC sono in corso, l’imprenditore può proporre una definizione agevolata dei debiti tributari direttamente all’Agenzia delle Entrate (e all’ente riscossore). Se le parti sottoscrivono un accordo (pagamento parziale/dilazionato, cancellazione di sanzioni, ecc.), questo viene depositato in tribunale . Solo a quel punto il giudice verifica la regolarità e ne autorizza l’esecuzione: se approvato, il debito col fisco viene sanato a condizioni concordate. Questa opzione era inesistente prima del 2024, quindi l’imprenditore può presentare simultaneamente offerte al Fisco e agli altri creditori durante il negoziato.
D: Cosa deve contenere un piano di risanamento?
R: Qualunque sia lo strumento (piano attestato, concordato, ecc.), serve un piano industriale-finanziario dettagliato. Deve contenere: la descrizione completa dei debiti e degli attivi aziendali, l’analisi delle cause del dissesto, la strategia di rilancio (nuovi mercati, rinegoziazione contratti, vendita di asset non strategici, ecc.), il prospetto finanziario pluriennale (conti economici e cash-flow previsionali), e i termini precisi di pagamento. Ad es., il CCII (art. 56 CCII) indica che il piano deve contenere elenco creditori, stato patrimoniale, misure industriali, risorse finanziarie nuove, proiezioni economiche, ecc. . In sostanza, deve mostrare come l’azienda di contatori tornerà a equilibrare i conti (ad es. riducendo i costi, aumentando il fatturato, o attraverso l’apporto di capitale). Il piano dev’essere anche realistico: i dati devono essere certificati da un professionista, e va fornita una timeline delle azioni (per consentire ai creditori di monitorarne l’attuazione).
D: Cosa succede se l’azienda fallisce nonostante i piani?
R: Se, malgrado un piano approvato, l’impresa non riesce a ridurre il debito (perché il mercato non risponde come previsto o per sopravvenuti problemi) si apre la liquidazione giudiziale (ex fallimento). In quel caso: (i) i creditori chirografari recuperano generalmente poco, (ii) i crediti prededucibili (finanziamenti nuovi, compensi professionali per il piano, crediti con privilegio) vengono pagati prima, e (iii) gli amministratori ed eventuali garanti rispondono per il restante passivo, se previsto (soprattutto i consorzi fidi). Importante: grazie alle esenzioni ex art. 56 CCII, le somme versate in attuazione del piano attestato non possono essere revocate dal curatore, purché tutto sia stato debitamente documentato .
D: Come si applica la quota di voto in un concordato?
R: In un concordato preventivo, i creditori sono suddivisi in classi (ad esempio: crediti con privilegio mobiliare, con privilegio immobiliare, chirografari erariali, chirografari INPS, chirografari generici). Ogni classe vota separatamente. L’accordo passa se, in ognuna di alcune classi critiche (solitamente ipotecari e chirografari), si ottiene il maggior numero di voti tra i presenti e almeno il 50% del valore totale dei crediti ammessi. (Art. 109-112 CCII). Per il concordato in continuità, di norma i creditori chirografari (privati) e pubblici votano insieme come classe unica. Il recente concordato “minore” (soc. non fallibili) richiede il voto favorevole del 50% dei creditori in ogni classe per ottenere il piano .
D: Quali debiti non possono essere compromessi nel concordato?
R: Sono fuori concordato i crediti di natura alimentare (per esempio risarcimenti danni con carattere alimentare), alcuni crediti privilegiati (salari e indennità maturate fino a un certo importo nei 120 gg. precedenti fallimento), e i debiti fiscali che rappresentino risorse proprie dell’UE (tali tributi non possono essere inclusi in transazioni). Nel concordato fiscale (art. 62 CCII e art. 180 L.Fall), l’Erario rinuncia di sua mano solo se il piano lo prevede con vantaggio; le trattenute previdenziali (INPS) non sono soggette a transazione, per cui devono essere gestite entro i limiti ammessi (ad es. rateazioni normali, senza sconti).
D: Che succede ai sindaci e revisori nell’azienda se non segnalano la crisi?
R: Sindaci e revisori legali (se nominati) hanno il dovere di vigilare e segnalare la crisi societaria. L’art. 375 CCII ha inasprito i loro compiti: devono verificare la continuità aziendale e, se ne rilevano la perdita, segnalare tempestivamente il fatto agli amministratori (art. 2476 c.c., art. 19 CCII). L’omissione della segnalazione può esporli a responsabilità (civile, e in casi estremi penale) per danno alla società e ai creditori . Se, ad esempio, i sindaci omettono di convocare l’assemblea per la dichiarazione di crisi e l’impresa fallisce per questa negligenza, essi rispondono dei danni conseguenti. In generale, va evitato che gli organi di controllo restino passivi durante la crisi: si raccomanda di interloquire attivamente con l’amministrazione, anche nominando perizie indipendenti sulle prospettive di risanamento.
8. Conclusioni pratiche e simulazioni
Affrontare la crisi coni debiti elevati richiede tempi rapidi e scelta oculata dello strumento più adatto. Riassumiamo alcuni consigli e casi ipotetici applicativi:
- Autodiagnosi immediata: raccogliere tutti i dati finanziari, consultare professionisti (commercialisti, avvocati fallimentaristi, consulenti del lavoro). Valutare se si è in vero stato di insolvenza (incapacità di pagare puntualmente almeno 2 debiti scaduti).
- Sospendere gli esecutivi: entro breve termine (p.es. 20 giorni) presentare eventuali opposizioni oppure, soprattutto, preparare domanda di concordato o CNC per congelare le azioni esecutive.
- Tentare la via negoziale: se il dissesto non è totale, proporre subito piano attestato di risanamento o composizione negoziata. A differenza del concordato, questi non bloccano immediatamente esecuzioni, ma possono rassicurare i creditori principali (soprattutto banche e fornitori chiave).
- Coinvolgere i creditori chiave: indicativamente, i creditori finanziari (banche) sono sempre allertati da segnalazioni di incaglio. Una convenzione di moratoria (art. 62 CCII) con le banche può dare fiato, sospendendo rimborsi per qualche anno. Allo stesso modo, cercare accordi di ristrutturazione con i fornitori principali (per esempio, concordare dilazioni progressive contro forniture parallele).
- Verificare l’ammissibilità dei processi: un’impresa dev’essere “fallibile” per accedere al concordato classico. Se rientra in soglie di (Non) fallibilità, potrebbe optare per il concordato minore (L. 3/2012) con procedure semplificate e possibili transazioni anche con l’Erario (il cosiddetto concordato fiscale minore).
- Contare sulle novità fiscali: preparare un progetto concordatario includendo (se necessario) un’offerta di transazione fiscale per smaltire i debiti tributari pregressi. Grazie alla Cassazione 27782/2024, la resistenza del Fisco può essere superata se l’offerta è equa. Aggiungere inoltre l’opzione di transazione di nuovi debiti nel contesto del concordato o della CNC può far risparmiare sanzioni e interessi (art. 25-bis CCII) .
- Simulazione pratica: Immaginiamo l’“Azienda Alfa Contatori Srl”, fatturato annuo 2 milioni di euro, con debiti complessivi di 1,2 milioni (di cui 500mila con l’Erario e 400mila con banche). Dopo un ritardo di due trimestri nei pagamenti Iva, partono cartelle esattoriali. Nel frattempo, la banca richiama il mutuo per un quinto dell’importo residuo. L’azienda decide di chiedere composizione negoziata. Nomina subito un esperto CNC e presenta un piano di rilancio (rafforzare i mercati esteri, nuovo prodotto). Con l’esperto chiede al tribunale la sospensione delle esecuzioni. Avvia trattative con banca (moratoria di 18 mesi), col Fisco (propone pagamento in 5 anni del 60% del debito, estinguendo interessi) e con i fornitori (dilaziona i versamenti). Se gli accordi raggiunti sono ragionevoli, alla scadenza l’esperto depositerà un contratto con gli enti pubblici (transazione fiscale) e un piano di ristrutturazione con banche. Se ciò verrà confermato come fattibile, l’azienda avrà guadagnato respiro senza perdere l’attività principale.
- Un altro esempio: La “Beta Contatori spa” è in crisi avanzata con 3 milioni di debiti (compresi imposte non versate e contributi). Nonostante i tentativi, i creditori non trovano un accordo amichevole. La società decide così di depositare un concordato preventivo in continuità illustrando al tribunale la sua offerta di pagamento: rimborso dilazionato al 70% del passivo entro 5 anni, con 30% di capitali nuovi conferiti dai soci e riduzione delle spese fisse. All’udienza i creditori approvano il piano. Anche se l’Agenzia Entrate inizialmente vota contro, il tribunale omologa lo stesso (rilevando che ai fini dell’Erario il rientro proposto supera quello ottenibile in fallimento ). L’azienda procede così nella sua attività, pagherà secondo il piano concordatario e dovrà rivedere la sua struttura organizzativa interna (adozione di assetti contabili adeguati) per evitare futuri problemi di vigilanza.
In conclusione, l’azienda di contatori industriali con debiti ha a disposizione un ventaglio di opzioni da calibrare su misura. Non esiste una “ricetta unica”: la scelta dipende dall’ammontare dei debiti, dalla liquidità immediata, dalla gravità della crisi e dalla disponibilità di futuri ordinativi. Il filo rosso è la tempestività: attivare subito i meccanismi previsti dalla legge (dalla composizione negoziata alla domanda di concordato) scongiura esiti più gravi come il fallimento. Nel frattempo, va esercitata la massima diligenza amministrativa (evitando comportamenti autolesionisti) per preservare i diritti degli amministratori. Con una strategia pianificata e l’adeguato supporto professionale, un’azienda anche di settori tradizionali come quello dei contatori può affrontare la crisi e puntare al rilancio.
9. Tabelle riepilogative
Tabella 4 – Sintesi degli strumenti di regolazione della crisi (principali caratteristiche)
| Strumento | Finalità | Procedura | Effetti principali |
|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Ristrutturazione privata del debito | Privato (comunicazione al registro imprese, no tribunale) | Accordo volontario con creditori; esenzione da revocatorie e alcuni reati ex lege ; nessun effetto obbligatorio sui dissenzienti (debbono essere pagati per intero). |
| Composizione negoziata (CNC) (art. 16-27 CCII) | Prevenzione crisi d’impresa attraverso trattative riservate | Procedura stragiudiziale con esperto, facoltative misure cautelari in tribunale | Possibilità di negoziare transazioni fiscali (nuova art. 23 CCII ) e piani con creditori; può sfociare in accordi vincolanti (accordi di ristrutturazione, piani attestati o domanda di concordato) sotto protezione temporanea. |
| Accordo di ristrutturazione (art. 182-bis L.Fall./57 CCII) | Rinegoziazione giudiziaria dei debiti | Procedura con depositi in tribunale, omologazione richiesta | Votazione dei creditori: se approvato a maggioranza, vincola anche i dissenzienti (cram-down interno possibile); prededuce nuovi finanziamenti; richiede relazione di esperto sulla convenienza. |
| Concordato preventivo (art. 49-88 CCII) | Ristrutturazione coattiva dei debiti (continuità o liquidazione) | Procedura concorsuale formale in tribunale | Richiede assemblea creditori e omologazione giudiziale; se riuscito, vincola tutti i creditori (anche fiscali) alle nuove condizioni; sospende fallimento ed esecuzioni durante la procedura. |
| Convenzione di moratoria bancaria (art. 62 CCII) | Sospensione delle rate sui mutui/finanziamenti bancari | Accordo collettivo fra aziende creditrici e banche | Permette dilazione fino a 36 mesi dei rimborsi; garantisce la non revoca dei fidi durante la moratoria; non coinvolge formalmente i debiti con Fisco. |
| Concordato “minore” (L. 3/2012) | Composizione agevolata per imprese non fallibili (microimprese) | Procedura semplificata davanti al tribunale ordinario | Non sospende esecuzioni; richiede voto positivo su ogni classe di creditori per l’omologa; consente transazione anche sui debiti fiscali; adatto a Ditta individuale o SNC sotto soglia. |
10. Fonti e riferimenti
- Normativa principale: D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza); L. 3/2012 (crisi da sovraindebitamento); L. 267/1942 (Legge fallimentare, in parte applicabile); Codice Civile (artt. 2086, 2476, 2407, 2112 c.c., ecc.); DL 118/2021 conv. L.147/2021; DLgs. 136/2024 (art. 23 e 25-bis CCII correttivo); DL 125/2020 conv. L.159/2020.
- Giurisprudenza rilevante: Cass. Civ. Sez. I, 28 ott. 2024 n. 27782 (concordato e “cram-down” fiscale) ; Cass. Civ. Sez. I, 8 gen. 2025 n. 348 (concordato in continuità: porzione significativa di azienda) ; Cass. Civ. Sez. I, 22 lug. 2024 n. 20036 (concordato con transazione fiscale e risarcimento danno) ; Cass. Civ. Sez. III, 24 dic. 2024 n. 34377 (accordi di ristrutturazione con transazione fiscale: adempimenti procedurali) ; Cass. Civ. Sez. I, 15 giu. 2023 n. 17103 (concordato: competenza dei creditori) ; Cass. SS.UU. 25 mar. 2021 n. 8504 (favor fiscus nel concordato) .
- Circolari e orientamenti ministeriali: Ad es. Circolare Agenzia Entrate n. 34/E/2020 (gestione delle transazioni fiscali in concordato fallimentare).
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Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore della misura industriale è tecnico, regolamentato e soggetto a continui rincari:
- componenti elettronici sempre più costosi e difficili da reperire,
- obblighi metrologici e certificazioni onerose (MID, ISO, verifiche periodiche),
- necessità di stock di sensori, schede, moduli e parti di ricambio,
- investimenti in ricerca, telecomunicazioni, firmware e protocolli industriali,
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Se la liquidità rallenta, i debiti crescono in modo incontrollato.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito con una strategia adeguata.
Perché un’Azienda di Contatori Industriali va in Debito
- aumento dei costi di schede elettroniche, sensori, display, housing e moduli IoT
- pagamenti tardivi da parte di utility, progettisti, integratori e imprese industriali
- magazzino immobilizzato in misuratori, moduli di comunicazione e componentistica
- costi elevati di certificazioni, testing, tarature e verifiche metrologiche
- investimenti obbligatori in ricerca, software, cybersecurity e protocolli
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
- sospensione delle forniture di componenti elettronici, sensori, housing e cablaggi
- decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi
- sequestro di contatori, schede, strumenti di misura e attrezzature
- impossibilità di rispettare consegne, collaudi, tarature e contratti
- perdita di clienti strategici (utility, OEM, integratori e PA)
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con un avvocato specializzato puoi:
- sospendere i pignoramenti in corso
- bloccare richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità aziendale
- fermare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione
È il primo passo per salvare l’azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Nel settore della misura emergono spesso irregolarità importanti:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- commissioni bancarie illegittime
Una parte significativa del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili
Soluzioni efficaci:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (sensoristica, elettronica, cablaggi, hardware)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo di definizioni agevolate quando disponibili
4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Nei casi più complessi puoi ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (come extrema ratio) Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte dei debiti e sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare aziende che operano nella misura e automazione industriale servono competenze giuridiche e tecniche avanzate.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende ad alta tecnologia.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani personalizzati
- protezione dello stock, dei moduli elettronici, dei contatori e degli strumenti di misura
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di contatori industriali non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
- bloccare subito i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare forniture, commesse, collaudi e continuità operativa,
- proteggere il futuro della tua impresa tecnologica.
Agisci ora.
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