Azienda Di Cassette Di Sicurezza Industriale Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce, installa, importa o distribuisce cassette di sicurezza industriali, armadi blindati, contenitori anti-manomissione, depositi protetti, casseforti per industria, logistica, laboratori, GDO, enti pubblici e ambienti ad alta criticità — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è essenziale intervenire subito per evitare blocchi produttivi e perdita di clienti strategici.

Nel settore delle cassette di sicurezza, anche un ritardo minimo nella produzione, nei collaudi o nelle consegne può bloccare procedure di sicurezza, ritardare l’avvio di nuovi impianti, compromettere audit interni, creare problemi di conformità e generare penali, reclami e danni economici rilevanti.

Perché le aziende di cassette di sicurezza industriale accumulano debiti

  • aumento dei costi di acciaio speciale, serrature certificate, elettronica, sistemi biometrici e carpenteria
  • rincari nella supply chain, nei trasporti e nei trattamenti superficiali
  • pagamenti lenti da parte di enti pubblici, industrie, banche, GDO e appaltatori
  • ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
  • magazzini complessi con prodotti ad alto valore e componentistica certificata
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari proporzionati ai materiali e ai cicli produttivi
  • investimenti elevati in certificazioni antieffrazione, test balistici, normative e sicurezza

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
  • identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro troppo rigidi che assorbono la liquidità necessaria alla produzione
  • richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
  • proteggere rapporti con fornitori critici (acciai speciali, serrature certificate, elettronica, carpenterie)
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare produzione, collaudi e consegne

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di acciaio, serrature e componenti di sicurezza
  • impossibilità di rispettare consegne, installazioni e contratti già attivi
  • perdita di clienti corporate, appaltatori, banche, enti pubblici e partner strategici
  • rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team specializzato di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • bloccare pignoramenti e atti esecutivi
  • ridurre o ristrutturare i debiti tramite gli strumenti normativi più efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere magazzino, materiali critici, commesse e continuità produttiva
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Introduzione

La gestione tempestiva della crisi è cruciale per un’azienda di cassette di sicurezza industriali (o cassaforti destinati all’uso aziendale) che si trovi in difficoltà finanziarie. Sotto la lente sono debiti fiscali, bancari/finanziari, verso fornitori e da leasing. Il punto di vista è quello del debitore: quali strumenti (civili, commerciali o concorsuali) può attivare per fermare i creditori e ristrutturare l’impresa, nel rispetto delle norme italiane aggiornate al 2025.

Di seguito: obblighi di amministratori e definizione di crisi (art. 2086 c.c. e Codice della crisi), gestione dei diversi tipi di debito con soluzioni extragiudiziali e giudiziali, e le procedure concorsuali (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, liquidazione giudiziale). Interventi difensivi quali opposizioni a ingiunzioni o pignoramenti, definizioni agevolate (rottamazioni), transazioni tributarie, e benefici dell’“esdebitazione” da sovraindebitamento sono illustrati con esempi, tabelle comparative e Q&A mirate. Fonti normative (Codice civile, Codice della crisi, legge fallimentare abrogata, codici procedurali e fiscali) e giurisprudenza recente (Cassazione 2023-2025) vengono citati in calce.

1. Contesto normativo e doveri degli amministratori

L’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore (e agli amministratori di S.r.l. o S.p.A.) l’obbligo di vigilanza economico-finanziaria sull’azienda. In particolare, serve un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni” dell’impresa, capace di individuare tempestivamente segnali di crisi . In caso contrario, la legge prevede responsabilità civili e persino penali dell’amministratore (Cass. 28/07/2017 n. 18823) . Qualora il livello di indebitamento superi certe soglie o manchi liquidità per più esercizi, deve scattare l’allarme e l’attivazione degli strumenti di composizione della crisi . Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n.14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) coordina le procedure di risanamento, definendo quando è in atto uno “stato di crisi” (solo prospettico) o di “insolvenza” (imminente o avvenuto) e quali rimedi si possono usare.

Secondo la Camera di commercio di Torino, “il presupposto oggettivo per accedere alle procedure varia in base allo stato di difficoltà”: – in stato di probabile crisi si può avviare la composizione negoziata della crisi (CNC) se ci sono ragionevoli prospettive di risanamento;
– in stato di crisi/insolvenza si può ricorrere a qualunque strumento previsto dal Codice (accordi di ristrutturazione, concordato, ecc.);
– in stato di insolvenza conclamata l’azienda può essere ammessa alla liquidazione giudiziale;
– uno stato di sovraindebitamento (tipico di imprese molto piccole, agricole o professionisti non fallibili) abilita al concordato minore o alla liquidazione controllata . Questi concetti appaiono in una tabella riepilogativa (CamCom Torino):

Stato aziendaleStrumento principaleNote
Probabile crisiComposizione negoziata della crisi (CNC)Accordata con esperto, protezione giudice opzionale
Crisi o insolvenzaAccordi di ristrutturazione, Concordato preventivoRimedi concorsuali vari
Stato di insolvenzaLiquidazione giudiziale (ex-fallimento)Azzeramento patrimoniale, fine attività
Sovraindebitamento (piccoli)Concordato minore, Liquidazione controllataPer imprese minori e agricoltori

Nota: la “composizione negoziata” è un percorso riservato (DL 118/2021) per trattare i debiti con il supporto di un soggetto indipendente e ottenere eventualmente misure protettive (art.56 CCII).

Gli organi di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore) devono segnalare all’organo amministrativo ogni “squilibrio” significativo. Anche le PMI hanno procedure di allerta semplificate: in pratica, non ignorare i primi ritardi strutturali di pagamento. In presenza di gravi difficoltà, va considerata subito la strada del CNC o del concordato (vedi oltre), al fine di ottenere tutela economica (moratorie, sospensioni) e processuale (blocco esecuzioni) .

2. Gestione dei debiti fiscali e contributivi

Diritto civile tributario. I debiti con il fisco (agenzia delle entrate, INPS, altre PA) scattano con ritardo di versamento di imposte dirette, indirette o contributi. L’azienda può contestare gli atti fiscali: entro 60 giorni dalla notifica di avvisi di accertamento, cartelle di pagamento o atti di intimazione (art.19 D.Lgs. 546/1992) si può proporre opposizione giurisdizionale . La Cassazione ha specificato che, ai fini di un’opposizione esecutiva, è possibile limitarsi a contestare in generale l’“eccessività” dell’importo richiesto, senza dettagliare subito le ragioni – queste potranno essere precisate una volta che l’ente riscossore abbia documentato la propria pretesa . Ciò permette di bloccare procedure esecutive (ipoteche, pignoramenti) pending contestazione.

Se la cartella tributaria è ormai certa, si valutano le forme agevolate di estinzione: rottamazioni, saldo e stralcio, definizioni agevolate introdotte periodicamente. Per esempio la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha istituito la “rottamazione quater” dei ruoli dal 2000/2022, con pagamento agevolato di soli capitale e spese (zero sanzioni) in 18 rate . Anche chi è decaduto da precedenti rottamazioni può chiedere la riapertura (“rimessione in termini”) entro specifiche scadenze (DL “Milleproroghe” 27/12/2024, n.202, conv. L.15/2025 consente la nuova domanda entro il 30 aprile 2025) . Le adesioni tardive riaprono i termini con riduzioni di sanzioni, mantenendo tassi calmierati e sospendendo le azioni esecutive fino all’estate 2025 . Queste opportunità sono fondamentali per recuperare i benefici perduti e sospendere fermi/amministrativi.

Transazione fiscale. In sede di concordato o accordo di ristrutturazione si può proporre una “transazione fiscale”: il debitore offre un pagamento parziale dei debiti tributi con rinuncia parziale di sanzioni e interessi . La Cassazione ha sancito che, una volta sottoscritto e versato quanto pattuito con transazione, il soggetto è escusso da misure patrimoniali (anche cautelari) erariali precedentemente disposte . In pratica, versare l’importo concordato con il fisco fa cadere ipoteche e sequestri precedenti sui beni aziendali. Inoltre, esistono “mini-stralci” su piccoli residui (ad es. i debiti residui fino a €1.000 di carichi ante 2018) che riducono di poco il totale da pagare .

Dilazioni e rateizzazioni. Agenzia Entrate-Riscossione concede piani di rateizzazione fino a 120 rate (purché il debitore non abbia già usufruito di altre dilazioni negli ultimi 4 anni), anche per importi non massimi. Dal 2023 si è ampliata la platea dei soggetti ammessi e si possono richiedere dilazioni automatiche fino a 120 rate per debiti tributari e contributivi di modesta entità . Queste misure cercando di affiancare PMI in difficoltà: ad esempio è stato istituito il diritto all’esdebitazione fiscale per i debitori onesti (in concordato o accordo di ristrutturazione) con residui fiscali dopo aver soddisfatto parzialmente i creditori secondo un piano (legge 3/2012, art. 111-ter) . In pratica, dopo la ripartizione del patrimonio, il residuo dei debiti tributari può essere cancellato per il debitore non fallibile, analogamente a quanto avviene per i debiti civili.

Opposizione ai ruoli e ai pignoramenti tributari. Se una cartella esattoriale è divenuta definitiva (es. nessuna impugnazione nei termini), è comunque possibile opporsi all’esecuzione forzata (pignoramento) ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile. La giurisprudenza ammette che nel giudizio l’impresa possa contestare il diritto del concessionario alla riscossione, allegando eventuali vizi di calcolo o di notifica . Di norma l’opposizione deve essere proposta entro 10 giorni dalla notificazione degli atti esecutivi (pignoramento, iscrizione ipotecaria). In quell’udienza il giudice verificherà la regolarità degli atti e la fondatezza del debito.

Esempio (simulazione fiscale): Se la nostra azienda ha un debito Iva di €100.000 portato in esecuzione, in sede conciliativa potrebbe negoziare con l’Agenzia delle Entrate un versamento rateizzato a condizioni agevolate oppure una transazione (pagando ad es. €60.000 in 5 anni senza sanzioni). In tal modo si ottiene la cancellazione delle ipoteche fiscali e la prosecuzione dell’attività, evitando il fallimento. Se invece si ignora il debito, l’AdE può iscrivere ipoteca sui beni dell’azienda o pignorare i conti, consentendo poi la vendita forzata.

3. Debiti bancari e finanziari

I debiti verso banche e istituti finanziari (finanziamenti, mutui, sconti, fidi, leasing finanziario, ecc.) richiedono anch’essi un approccio proattivo. Negoziato e moratoria sono chiavi per guadagnare tempo e ripartire i pagamenti.

  • Moratoria convenzionale: i principali istituti di credito, singolarmente o tramite associazioni di categoria (ABI), possono negoziare con l’azienda una convenzione di moratoria (pactum de non petendo) per sospendere temporaneamente i rimborsi dei prestiti . Gli istituti accettano di congelare le rate in scadenza per un periodo definito (es. 6-12 mesi) dandovi respiro finanziario. Quando la moratoria è concordata con un numero significativo di creditori (ad es. al 60-80% delle banche coinvolte), può avere efficacia anche verso i terzi (c.d. effetto erga omnes) . Si tratta di uno strumento rapido e riservato (le trattative non sono pubbliche) che si affianca spesso a un piano di risanamento presentato alle banche. Non occorre nessuna omologazione giudiziale.
  • Moratorie legali: in passato sono state varate misure speciali (es. sospensioni Covid-19 dal 2020 al 2022) per i prestiti alle PMI. Oggi il Codice della crisi (art.56) consente al Tribunale, su istanza del debitore, di imporre alle banche una moratoria legale previa domanda congiunta nell’ambito di un accordo di ristrutturazione . Inoltre, se l’impresa avvia CNC o concordato e ottiene misure protettive, anche le banche sono bloccate: non possono eseguire ipoteche né chiedere ulteriori pignoramenti sui conti fino alla fine della procedura . In sostanza, l’accesso alle procedure concorsuali (o la sola richiesta di misure protettive) congela i rimedi esterni, evitando un’escalation di espropriazioni.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII, ex art.182-bis LF): utili quando l’impresa è formalmente insolvente ma ha speranze di risanamento. In questo accordo l’imprenditore presenta un piano di rientro dei debiti ai creditori (banche, fornitori) ed è assistito da un professionista che ne attesta la fattibilità. Il piano può prevedere dilazioni molto lunghe, pagamento parziale o conversione di debiti in capitale sociale . Il vantaggio dell’accordo è che può essere omologato dal Tribunale anche se alcuni creditori dissentono, sempreché partecipi almeno il 60% dei creditori complessivi e l’80% dei crediti bancari . Se mancano i quorum, si può cercare di ottenere un piano attestato di risanamento (art.67 CCII): un accordo extragiudiziale non formalmente omologato ma garantito dall’attestato di un esperto. Se il piano attestato convince i maggiori creditori, anche senza l’intervento del tribunale può consentire la ripresa del negoziato bancario .
  • Approccio integrato: generalmente per i debiti finanziari si consigliano più mosse parallele: negoziare con ogni banca ridiscutendo tassi e scadenze, utilizzare piani di rientro o moratorie, e contemporaneamente valutare procedure quali CNC o concordato con misure protettive. Ad esempio, una domanda di concordato in continuità o di composizione negoziata può produrre il divieto di atti di autotutela previsto dall’art.94-bis CCII : il concedente del leasing o la banca non potranno risolvere i contratti solo perché l’impresa ha chiesto l’accesso alla procedura o ha mancato pagamenti precedenti (salvo che il leasing sia essenziale e i pagamenti non siano antecedenti alla procedura) . In pratica, finché il concordato o la CNC sono pendenti, i creditori finanziari subiscono limitazioni simili a quelle delle esecuzioni, purché il piano aziendale sia volto al risanamento.

Tabella riepilogativa – Strumenti per debiti bancari e finanziari:

StrumentoPresuppostiScopo/effettiEsempio pratico
Moratoria convenzionaleAccordo con banche/finanziarie (negoziazione privata)Sospende pagamenti (respiro di liquidità)Banca X posticipa 6 mensilità
Moratorie legali (art.56)Impresa in crisi, Tribunale rilascia istanza (concordato/CNC)Blocca esecuzioni bancarie (ipoteche/pignoramenti)
Accordo di ristrutturazione (art.63 CCII)Insolvenza risanabile, quorum 60% cred. globali, 80% finanziariPiano omologato per parziale pagamento debitiRistrutturazione mutuo a tasso agevolato
Piano attestato di risanamento (art.67 CCII)Impresa in crisi, piano certificato da esperto indipendenteRistrutturazione extragiudiziale, non segretoEsperto attesta piano di rifinanziamento
Concordato preventivo (arts.84 ss. CCII)Stato di insolvenza, progetto di piano di continuità o liquidazioneOmologazione giudiziale, blocco esecuzioni per durare pianoPiano in 5 anni con apporto nuovo capitale

(Le fonti sopra citano studi e articoli specializzati .)

4. Debiti verso fornitori

I fornitori (materie prime, servizi, commercialisti, utilities ecc.) rappresentano il passivo commerciale dell’azienda. Il Codice non prevede meccanismi “auto-giudiziali” particolari per i fornitori analoghi alle moratorie bancarie; occorre negoziare:

  • Negoziati diretti: contattare subito i fornitori principali per rinegoziare scadenze, rateizzare il debito, concordare sconti o nuovi ordini come forma di pagamento. Si può offrire, ad esempio, di rateizzare un credito in 12 mesi con pagamento di interessi legali, o uno sconto in cambio di consegne future obbligatorie. Spesso le PMI in crisi riescono a ottenere piani di pagamento progressivo accordati di persona. E’ utile documentare lo squilibrio mostrato nei bilanci (cash-flow, previsioni) per convincere i creditori della genuinità delle difficoltà.
  • Composizione negoziata della crisi: l’impresa può includere i crediti commerciali in un’istanza CNC, chiedendo al tribunale misure protettive (art.58 CCII) anche nei confronti dei fornitori . Con queste misure, i fornitori (creditori anteriori) non possono iniziare o proseguire azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche sui beni aziendali) fino alla conclusione della procedura . In pratica, depositando la domanda di CNC con istanza di misure protettive, anche i fornitori entrano in uno stand-by forzato, similmente alle banche. Ciò consente di negoziare allargato: un professionista della crisi può trattare con i fornitori per rateizzare o ridurre il debito, garantendo loro che fino a esito della procedura non verranno aggrediti i beni.
  • Accordi stragiudiziali con fornitori: se si raggiunge intesa scritta con alcuni o tutti i fornitori, si formalizza un accordo privato che impegna le parti firmatarie a un piano di rientro. Anche se non vincola terzi, serve a tenere i fornitori allineati e a dimostrare serietà in eventuale successivo concordato. Per piccole imprese esiste il “concordato minore” (art. 2451-bis c.c., oggi integrato nel CCII art.74-75): un istituto semplificato riservato alle micro-imprese con debiti limitati. Permette di proporre ai creditori (anche fornitori) un piano di pagamenti dilazionati senza dover nominare un commissario; l’omologazione richiede l’adesione almeno del 60% dei creditori . Durante il concordato minore sono vietate azioni legali diverse dal pagamento. Questo strumento – introdotto per facilitare il risanamento delle microimprese – può interessare artigiani o imprese familiari di piccole dimensioni.

Domanda/Risposta: Cosa succede se uno dei fornitori inietta una nuova fattura dopo l’apertura di un concordato o di una CNC? – In tutte le procedure concorsuali il passivo si definisce alla data del deposito dell’istanza. Le fatture emesse dai fornitori dopo quella data (a meno che le prestazioni siano già state eseguite) non creano automaticamente debiti anteriori al procedimento. Viceversa, i crediti insorti dopo sono soddisfatti come crediti chirografari successivi. I crediti maturati prima rimangono in sede di ammissione al passivo, fino all’eventuale liquidazione concordataria.

5. Debiti da leasing finanziario

Nelle cassette di sicurezza industriali è frequente il leasing di impianti o automezzi (locazione finanziaria). La legge n.124/2017 ha disciplinato l’inadempimento del leasing: per i contratti mobili, la risoluzione può scattare dopo il mancato pagamento di 4 mensilità (anche non consecutive) . In tale caso il concedente (società di leasing) ha diritto di risolvere il contratto e riottenere il bene in godimento . Dopo la risoluzione, il concedente vende il bene al valore di mercato e versa all’utilizzatore (debitore) il ricavato al netto di: (i) le rate insolute fino a allora, (ii) le rate future in capitale (fino a scadenza), (iii) il prezzo di riscatto pattuito, (iv) spese di recupero, stima e custodia . In pratica, se si interrompe il contratto, il leasing è un altro credito da calcolare nel passivo (sempre chirografario).

Se l’azienda è in crisi e intende sfruttare i rimedi concorsuali, la sorte del leasing cambia:
In concordato preventivo o accordo di ristrutturazione: i contratti di leasing pendenti non vengono automaticamente sciolti all’apertura della procedura . Anzi, se il piano concordatario prevede la continuazione dell’attività, il leasing può essere dichiarato “essenziale” e l’usufrutto del bene continua. In particolare, l’art.94-bis CCII (divieto di autotutela) vieta al concedente di rescindere il contratto per inadempienze anteriori se il leasing è essenziale . Inoltre l’art.97 CCII consente al debitore di chiedere al Tribunale la sospensione o risoluzione del leasing non funzionale al piano, pagando un indennizzo al concedente pari al danno (interessi risarcibili) . Se il giudice autorizza lo scioglimento del leasing, vige lo stesso meccanismo di calcolo della legge 124/2017 (vedi sopra) e l’eventuale credito residuo del leasing è ammesso come debito ante-procedura (chirografario) .

  • In composizione negoziata (CNC): le norme CCII non sospendono automaticamente i contratti. Tuttavia, l’imprenditore può chiedere «misure protettive» (art.18 CCII) che inibiscono unilateralmente al concedente ogni autotutela per crediti scaduti prima della domanda . In tal caso il leasing continua normalmente fino a decisione finale. Se invece il debitore non richiede protezioni, il concedente rimane libero di risolvere il contratto nel rispetto della L.124/2017 (4 rate mancanti) come nel caso ordinario .
  • In liquidazione giudiziale: con l’apertura della procedura (ex fallimento) tutti i contratti pendenti sono sospesi per legge (art.172 CCII) fino a quando il curatore dichiara di volervi subentrare . Di conseguenza l’utilizzatore non è tenuto a pagare rate durante la fase di ammissione . Se il curatore decide di subentrare nel leasing, i canoni futuri (post subentro) diventano crediti prededucibili. Se invece il curatore rinuncia, il contratto si scioglie e si applica nuovamente l’art.1, comma 138 L.124/2017: il bene viene restituito al concedente, venduto o collocato, e da quel ricavato si detraggono i criteri di cui sopra . Il concedente può quindi rivalersi sulla base della stima del bene disposta dal giudice, presentando istanza di ammissione del credito residuo senza attendere la vendita .

In sintesi, nelle fasi di crisi è consigliabile rinegoziare con il lessor: spesso è preferibile concordare una rinegoziazione del piano di leasing o la rimozione del bene dall’azienda, piuttosto che rischiare un recupero forzoso a condizioni sfavorevoli. Se si prospettano procedure concorsuali, si valuterà se dichiarare il leasing “essenziale” nel piano (evitando lo scioglimento) o, in alternativa, chiedere esplicitamente di sospendere o risolvere il contratto con versamento dell’indennizzo stabilito dall’art.97 CCII .

6. Strumenti giuridici difensivi nei rapporti con i creditori

Oltre alle soluzioni negoziali e concorsuali, l’impresa può adottare strumenti processuali difensivi per contrastare provvedimenti dei creditori:

  • Opposizione al decreto ingiuntivo (art.645 c.p.c.): se un creditore (fornitore, banca, PA) ottiene un decreto ingiuntivo ingiungendo il pagamento (senza interpellare l’azienda), quest’ultima può fare opposizione al decreto entro 40 giorni dalla notifica . L’opposizione è un giudizio ordinario in cui si discute la fondatezza della pretesa: si può eccepire difetti di notifica, contestare l’importo o la natura del credito (ad es. dimostrando estinzioni parziali, compensazioni, prescrizione). Se l’opposizione ha successo (in tutto o in parte), il decreto ingiuntivo cade o si riduce, e l’azienda blocca l’esecuzione.
  • Opposizione all’esecuzione forzata (art.615 c.p.c.): in caso di pignoramento motivato da un titolo esecutivo (cambiali, sentenze, decreti ingiuntivi passati in giudicato, o cartelle esattoriali), l’azienda può proporre opposizione all’esecuzione. L’onere dell’opponente è provare che il titolo non è esatto o esigibile (ad es. per inesistenza del debito, erronea quantificazione, prescrizione maturata). La Cassazione ha sottolineato che nell’opposizione 615 c.p.c. si può inizialmente limitarsi a contestare in generale “l’eccessività” della somma chiesta senza dover entrare fin da subito nei dettagli, rimandando le specificazioni alla fase istruttoria dopo che il creditore ha prodotto i calcoli . Se l’opposizione viene accolta, l’espropriazione è revocata.
  • Altri rimedi d’urgenza: in casi particolari si può chiedere al giudice civile la sospensione dell’esecuzione (art.669-octies c.p.c.) se vengono meno gli interessi o si verifica un evento che vanifica la procedura (ad es. fallisce la garanzia sottostante). In ambito tributario, fino al 2025 si applica la disciplina transitiva del D.Lgs. 546/1992 che consente al contribuente, a determinate condizioni, di ottenere la sospensione cautelare dell’esecuzione fiscale. Attenzione: questi strumenti cautelari vanno chiesti immediatamente (entro pochi giorni) e in genere richiedono documentare un grave pregiudizio irreparabile.
  • Prescrizione dei debiti: fattore di vantaggio per il debitore. Molti tributi e contributi si prescrivono in 5 anni da fine anno di competenza; gli interessi bancari in 10 anni, obblighi contributivi e penali in 5 anni. Se il debito è ormai prescritto, può neutralizzarsi la pretesa (pur se in parte viziata). Ad esempio, in Cassazione è pacifico che il contribuente può eccepire la prescrizione tributaria anche in sede di opposizione all’esecuzione dell’avviso di pagamento, purché la questione sia sollevata tempestivamente . Al contempo, è prudente anticipare eventuali eccezioni (ad es. di prescrizione) subito al primo atto ricevuto (cartella o ingiunzione), pena l’estinzione definitiva del credito.

Simulazione pratica: un’impresa in carenza di liquidità riceve un decreto ingiuntivo di €50.000 da parte di un fornitore (in base a fatture scadute). Essa presenta opposizione al decreto (entro 40 giorni), contestando la validità di alcune fatture (ferma restando la parte dovuta). Nel frattempo, l’azienda chiede al Tribunale misure protettive (c.d. concordato in bianco) e negozia con la banca una moratoria parziale sui finanziamenti. Alla fine, la fattura contestata viene ridotta a €10.000, l’opposizione vince e l’ingiunzione viene annullata. Intanto, la banca ha concesso di sospendere 6 mesi di rate, dando tempo alla ristrutturazione di andare avanti.

7. Strumenti di ristrutturazione e procedure concorsuali

Se le soluzioni straordinarie non bastano, l’imprenditore deve considerare forme concorsuali vere e proprie. Il Codice della crisi prevede vari strumenti pubblici per riorganizzare i debiti con l’intervento del tribunale:

  • Composizione negoziata della crisi (art.56 ss. CCII): è una procedura avviata con un accordo di un organismo abilitato (ente privato iscritto). L’impresa, con tale accordo, avvia trattative protette con i creditori con l’ausilio di un esperto indipendente. Il debitore può quindi richiedere al giudice la esclusiva delle misure esecutive (sospensione di pignoramenti, ipoteche, avvisi di fermo) sugli assets aziendali. A differenza di concordato, nella CNC non serve l’omologazione finale del piano: il procedimento resta riservato e gli accordi (es. dilazioni di pagamento) vincolano solo i firmatari. Serve comunque l’approvazione della Camera di commercio e dell’organismo, ma si ottiene protezione rapida (art.18-19 CCII) senza rendere pubblica la crisi. È spesso il primo passo per allontanare i creditori e tentare un risanamento.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art.63 CCII, ex art.182-bis): già citati, sono strumento giudiziale, utili se l’impresa è formalmente insolvente. Il piano, predisposto con l’attestazione di un professionista, viene sottoposto al voto dei creditori. Se raggiunge i quorum (80% dei crediti finanziari e 60% del totale) il tribunale lo omologa, vincolando anche i dissenzienti di quelle classi. Tale omologazione ha effetto anche verso i dipendenti e il Fisco, potendo portare all’esdebitazione residua dei debiti pagati. La nuova giurisprudenza in materia (Cass. 27782/2024) consente addirittura l’omologazione del concordato (diversa forma) senza il consenso dell’Erario se il piano assicura all’Erario più di quanto otterrebbe in liquidazione . Questo “cram down fiscale” supera l’antico veto assoluto dell’Erario (ex art.180 LF) fornendo al Tribunale il potere di garantire un trattamento creditorio non inferiore a quello liquidatorio .
  • Piano attestato di risanamento (art.67 CCII): permette al debitore di costruire un piano di rientro o ristrutturazione autonomamente, senza riferirlo subito al tribunale. Tale piano viene però “attestato” da un professionista (dottore commercialista/avv.), che verifica che sia veritiero e sostenibile. L’attestato fornisce credibilità ai creditori, che possono decidere di aderire al piano senza necessità di intervento giudiziale. Se un numero sufficiente di creditori acconsente (quantum e legge variano), il piano può essere realizzato consensualmente. È uno strumento molto flessibile: non viene pubblicato, non interrompe la continuità (e quindi non comporta divieti di pagamenti), ma può agevolare l’azienda nella ristrutturazione di banche e fornitori attraverso la fiducia accordata dal professionista.
  • Concordato preventivo (artt.84-117 CCII, ex artt.160-186-bis LF): è la procedura ordinaria di risanamento pubblico per imprese in crisi/insolventi. L’azienda presenta al tribunale un piano che può prevedere la continuazione dell’attività (con nuovi apporti finanziari) o la liquidazione dei beni aziendali. Dopo l’ammissione, il concordato blocca le azioni esecutive sui beni aziendali (si applica il “divieto di pagamenti” ex art.46 CCII) . I creditori votano (con ponderazioni per classe e ordine di prelazione). Con la nuova Cassazione 27782/2024, se anche l’Agenzia delle Entrate o l’INPS esprimono voto negativo, il tribunale potrà comunque omologare il concordato (“cram down fiscale”) a condizione che tali creditori pubblici ottengano almeno ciò che avrebbero in liquidazione . In sintesi: un concordato è possibile anche se Fisco o Enti previdenziali dissentono, purché il piano non li penalizzi rispetto alla liquidazione .

In concordato il legale rappresentante dell’azienda (o, in caso di liquidazione societaria già in corso, il liquidatore) rimane “in carica” e può essere citato come debitore nelle cause di accertamento del passivo . Secondo la Cassazione (n.19217/2025) il liquidatore giudiziale NON va aggiunto d’ufficio al giudizio in cui i creditori chiedono la riqualificazione dei debiti: i ruoli di rappresentante dell’impresa (o liquidatore sociale) e del curatore sono distinti e non si presuppone la partecipazione del curatore .

  • Liquidazione giudiziale: l’ultima ratio. Se non ci sono prospettive di risanamento, l’impresa può essere dichiarata insolvente e avviata a liquidazione giudiziale (ex fallimento). Il patrimonio aziendale viene venduto dal curatore per soddisfare i creditori secondo l’ordine legale (crediti garantiti, prededucibili, privilegiati, chirografari). L’impresa cessa l’attività e i soci perdono il controllo. Non esiste in generale esdebitazione (salvo il caso dei privati o di piani speciali), quindi i debiti residui resteranno a carico degli amministratori o soci qualora ricorrano responsabilità. La chiusura in liquidazione consente comunque di bloccare le esecuzioni pendenti e ottenere chirografari prededucibili (art.172 CCII) . In caso di leasing pendenti, come visto, i canoni non sono dovuti e il concedente recupera il bene . La liquidazione giudiziale assicura la certezza dell’ordine delle prelazioni e del trattamento dei creditori; di solito è l’extrema ratio quando nessun piano concordatario o accordo di ristrutturazione è possibile o credibile.

Tabella riepilogativa – Strumenti concorsuali:

Procedura / StrumentoStato d’impresaQuorum richiestiEffetti principali
Composizione negoziata (CNC)Crisi potenziale (non insolv.)Necessario accordo con organismo e creditori coinvoltiSospende le esecuzioni con misure protettive; trattativa riservata
Accordi di ristrutturazione (art.63 CCII)Insolvenza risanabile60% creditori totali, 80% crediti finanziariOmologato dal Tribunale; ristrutturazione debiti, crediti prededucibili
Piano attestato di risanamento (art.67 CCII)Crisi con prospettiveAttestazione professionista (no quorum legale)Convenzione privato: pagamenti dilazionati garantiti da attestazione
Concordato preventivo (art.84 CCII)Insolvenza conclamataVoti positivi di classi di creditori (2/3 o cram-down)Omologato da Tribunale, blocco esecuzioni, continuità o cessione dell’azienda
Liquidazione giudiziale (ex-fallimento)Insolvenza conclamata senza alternativeLiquidazione dell’attivo, esaurimento impresa, passeggero controllo giudici
Concordato minore (art.74 CCII)Sovraindebitamento piccole imprese60% creditori finanziari e fornitori (assenza commissario)Procedura semplificata riservata a microimprese, voto degli aderenti

(Le procedure di cui sopra prevedono in genere la sospensione delle esecuzioni sui beni aziendali dal momento della domanda, garantendo una “zona franca” in cui l’azienda può attuare il piano di ristrutturazione .)

8. Domande frequenti

  • Cos’è il concordato preventivo “in continuità” e come si differenzia da quello “liquidatorio”? Nel concordato in continuità, l’azienda prosegue la propria attività (anche con nuova finanza esterna) secondo un piano che può prevedere il pagamento dilazionato dei debiti; in tal caso i beni restano nella gestione e i creditori ricevono compensi nel tempo. Nel concordato liquidatorio (o “cessione dei beni”), l’impresa cede i propri asset ad un acquirente o vende il patrimonio per distribuire ai creditori. Entrambe le modalità fermano le azioni esecutive e necessitano dell’omologazione del Tribunale. È importante sapere che, in entrambi i casi, l’amministratore rimane legittimato passivo nei giudizi per accertare il passivo .
  • Quando conviene proporre il concordato invece della sola composizione negoziata? La CNC è più rapida, riservata e ha costi inferiori (non richiede all’inizio alcuna relazione di congruità), ma non prevede una vera omologazione. Se i creditori (banche, fornitori, ecc.) non collaborano volontariamente a un piano di pagamento, o se serve bloccare formalmente ogni azione esecutiva, conviene passare al concordato preventivo: questo richiede un piano dettagliato e il voto delle classi creditori, ma una volta omologato mette al sicuro l’azienda da pignoramenti o revoche (es. art.168 l.fall./art.46 CCII crea un “divieto di pagamenti” per la durata del concordato ).
  • Cosa comporta l’accesso ad un accordo di ristrutturazione rispetto al concordato? L’accordo di ristrutturazione richiede i quorum indicati (min. 60% e 80%). Se sono soddisfatti, ha effetto simile al concordato: impone il piano anche ai dissententi. Differenza: l’accordo è più snello (non si crea Stato di concordato formale), ma non può modificare organi societari né prevedere esonero totale dei creditori come invece può fare il concordato (salvo esdebitazione). Dopo l’omologazione, i crediti garantiti e i crediti prededucibili per nuova finanza sono pagati con priorità, mentre i residui restano come passivo del piano. In ogni caso, con l’accordo di ristrutturazione i pagamenti sospesi o dilazionati sono garantiti dalla procedura, in quanto vi si applicano gli stessi divieti di autotutela del concordato .
  • È vero che il concordato può preservare il “regolarità contributiva” dell’impresa? Sì. L’art. 46 CCII (rif. art.168 l.fall.) impone all’azienda un divieto di pagamenti a procedura in corso . La Cassazione (n.9522/2024) ha stabilito che tale divieto vale come causa legittimante la regolarità contributiva («DURC») dell’impresa: quindi l’azienda ammessa al concordato non deve produrre le usuali autocertificazioni DURC per ricevere contributi pubblici . In altre parole, finché perdura la procedura l’impresa gode di un “congelamento” legale dei debiti contributivi.
  • Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate vota contro il mio concordato? Tradizionalmente un voto contrario del Fisco bloccava l’omologazione (art.180 LF). Dal 2024, però, la Cassazione consente il “cram down fiscale” . Se il piano garantisce ai creditori pubblici (Erario, INPS) un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile in liquidazione, il tribunale può omologare comunque il piano, anche in presenza del dissenso dell’Erario . Ciò evita che il solo veto fiscale mandi in fumo l’intera proposta, a condizione di dimostrare con perizia finanziaria che la posizione del Fisco viene tutelata almeno quanto in fallimento.
  • Come posso proteggere la proprietà aziendale durante la crisi? L’accesso ad una procedura (CNC o concordato) e la richiesta di misure protettive bloccano i pignoramenti già avviati sui beni aziendali . È opportuno notificare subito al tribunale tutte le ipoteche e pignoramenti subiti e chiedere la loro sospensione. Nei fatti ciò sospende anche i termini di prescrizione dei crediti. Con questo scudo, l’azienda può continuare l’attività (o venderla ordinatamente) senza che immobili o macchinari vengano venduti forzatamente dai creditori durante il piano.
  • Quali responsabilità incorrono se non riconosco tempestivamente la crisi? L’omesso ascolto degli allarmi economico-finanziari può far scattare la responsabilità (anche patrimoniale) degli amministratori verso i creditori sociali . In ambito penale, ha rilievo il reato di bancarotta (art.217-223 L.Fall.) solo se l’azienda fallisce, ma possono profilarsi illeciti tributari (omesso versamento IVA) o patrimoniali (infedeli o simulazione di bilancio). Un contratto stipulato in difficoltà non è di per sé illecito , ma perseverare nell’indebitamento grave può far scattare cause di revoca verso i pagamenti effettuati e controversie in caso di fallimento. Meglio quindi avviare subito strumenti di composizione (rateizzazioni concordate, CNC, concordato) non appena emergono ritardi sistematici nei pagamenti.

9. Tabelle riepilogative e simulazioni pratiche

Tabella – Tipologie di debito e possibili interventi difensivi:

Tipologia debitoStrumenti civili/commercialiStrumenti ristrutturazione/concorsuali
Debiti fiscali* Impugnazione atti fiscali (cartelle, avvisi) entro 60 gg <br> Rateizzazioni Agenzia (fino 120 mesi)<br> Transazione fiscale (piano concordato)* Transazione fiscale in concordato<br> Concordato preventivo (subisce cram-down fiscale)<br> Esdebitazione fiscale (piano da sovraindebitamento, L.3/2012)
Debiti bancari/fin.* Moratoria convenzionale (pactum, [23†L276-L284])<br> Sospensione pignoramenti se CNC/concordato<br> Opposizione esecuzione (art.615 c.p.c.)* Accordi di ristrutturazione (art.63 CCII) <br> Piano attestato (art.67 CCII)<br> Concordato preventivo (con continuità)
Debiti verso fornitori* Negoziati diretti: dilazioni, sconti, compensazioni <br> Scritture private di rientro accordate con fornitori<br> Opposizione ingiunzione (art.650 c.p.c.)* Composizione negoziata (inserimento fornitori, misure protettive) <br> Concordato minore (microimprese, art.74 CCII)<br> Concordato preventivo o liquidatorio
Debiti da leasing* Rinegoziazione col concedente (rifinanziamento, maturazione canoni passivi)<br>* Art.97 CCII: chiedere al Tribunale scioglimento di leasing non funzionale, pagando indennizzo* In concordato: leasing considerato “essenziale” (art.94-bis CCII) <br>* Concordato/liquidazione giudiziale: subentro del curatore o scioglimento contrattuale

Simulazione pratica (esempio semplificato): un’azienda di cassette di sicurezza ha debiti totali pari a €800.000 (Banca €400k, Fisco €200k, Fornitori €200k) ma asset aziendali limitati. In una situazione di insolvenza conclamata la liquidazione giudiziale venderebbe gli asset rimasti, ipotizziamo 300k (diciamo impianto e magazzino). In liquidazione, assumendo nessun privilegio reale significativo, i creditori (banche, fisco, fornitori) si spartirebbero circa 300/800 = 37,5% di ciascun credito.

Concordato preventivo simulato: l’azienda propone un piano quinquennale pagando il 50% a banche (€200k), il 40% al fisco (€80k) e il 25% ai fornitori (€50k). Il totale impegnato è €330k, superiore al ricavabile in liquidazione (€300k). La Cassazione 27782/2024 insegna che, in questa ipotesi, il piano può essere omologato anche se l’Agenzia delle Entrate vota no, perché garantisce all’Erario (qui 40% di €200k = €80k) un risultato non inferiore al 37,5% in liquidazione . Inoltre, il debito di leasing (ad es. un automezzo) trattato come chirografario sarà soddisfatto secondo le condizioni concordate o liquidate secondo la legge.

Questo esempio mostra che una proposta concordataria ben calibrata (p. es. rimborsare almeno la quota che i creditori avrebbero in liquidazione) può realizzare il risanamento evitandone la liquidazione stessa .

10. Fonti normative e sentenze

Normativa: Codice civile (artt. 1218, 2086); Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/01/2019 n.14, e ss.mm., con correttivi di cui al D.Lgs. 136/2024); Legge fallimentare (R.D. 267/1942, in parte abrogata) e testi attuativi; Legge 3/2012 sul sovraindebitamento; Normativa tributaria (D.P.R. 602/1973; D.Lgs. 546/92; Legge di Bilancio 2023 n.197/2022; DL “Milleproroghe” 2024 n.202/2024, L.15/2025; ecc.); Codice di procedura civile (artt. 650, 615, 94-bis, 97, 172 CCII, ecc.).

Sentenze e giurisprudenza: si rimanda, fra le più recenti e rilevanti: – Cass. civ. 9 aprile 2024, n. 9522 – Regolarità contributiva e divieto di pagamenti nel concordato .
– Cass. civ. 28 ottobre 2024, n. 27782 – “Cram down” fiscale: omologa del concordato anche senza voto favorevole dell’Erario .
– Cass. civ. 13 luglio 2025, n. 19217 – Concordato con cessione dei beni: legittimazione del legale rappresentante nelle controversie di passivo .
– Cass. civ. 28 ottobre 2025, n. 28574 – Concordato minore: rispetto delle cause di prelazione dei creditori .
– Cass. civ. 22 maggio 2023, n. 14082 – Opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c.: onere di contestare l’importo richiesto .
– Cass. civ. 28 luglio 2017, n. 18823 – Responsabilità penale dell’amministratore per mancati versamenti (richiamata in [24†L133-L141]).

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La tua azienda che produce, importa, installa o distribuisce cassette di sicurezza industriali, armadi blindati, box di sicurezza, contenitori anti-effrazione, casseforti per industria, logistica, GDO, farmaceutico e settori ad alta protezione, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o addirittura minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore della sicurezza industriale richiede investimenti costanti e materiali costosi:

  • incremento del costo dell’acciaio, delle serrature certificate, dei sistemi elettronici e dei meccanismi anti-effrazione,
  • obblighi normativi e certificazioni onerose (EN 14450, EN 1143-1, resistenza all’effrazione),
  • necessità di mantenere scorte e componenti speciali,
  • lavorazioni complesse e altamente manuali,
  • pagamenti da parte di industrie, logistiche, PA e rivenditori spesso a 60–150 giorni.

La liquidità può esaurirsi rapidamente, trasformando una normale difficoltà finanziaria in una spirale di debiti.

La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito con una strategia efficace.


Perché un’Azienda di Cassette di Sicurezza Industriali va in Debito

  • aumento dei costi dell’acciaio, delle serrature, dei meccanismi di sicurezza e dei sistemi elettronici
  • pagamenti lenti da parte di industrie, logistiche, GDO e appalti
  • magazzino immobilizzato in armadi blindati, casseforti, serrature e componenti certificati
  • costi elevati per manodopera specializzata, lavorazioni e certificazioni
  • investimenti obbligatori in test, certificazioni e sicurezza antieffrazione
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento dei conti correnti aziendali
  • blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
  • sospensione delle forniture di acciaio, serrature, elettronica e componenti speciali
  • decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi
  • sequestro di prodotti finiti, semilavorati e macchinari
  • impossibilità di rispettare consegne e appalti
  • perdita di clienti strategici, rivenditori ed enti pubblici

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Con un avvocato specializzato puoi:

  • sospendere pignoramenti già avviati
  • fermare richieste aggressive di rientro
  • proteggere conti correnti e liquidità aziendale
  • bloccare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione

È il primo passo per mettere in sicurezza l’azienda.


2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti

Nel settore della sicurezza emergono spesso anomalie importanti:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate o gonfiate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori della Riscossione
  • commissioni bancarie illegittime

Una parte significativa del debito può essere ridotta o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili

Soluzioni concrete:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici (acciaio, serrature, elettronica, rivestimenti)
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • utilizzo delle definizioni agevolate attive

4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori

Nei casi più complessi puoi usare:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
  • Concordato Minore
  • (come extrema ratio) Liquidazione Controllata

Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte dei debiti e sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per salvare aziende che operano nel settore della sicurezza industriale servono competenze tecniche e giuridiche elevate.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È il professionista ideale per bloccare creditori, ridurre debiti e salvare aziende del settore antieffrazione e carpenteria blindata.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • sospensione urgente dei pignoramenti
  • riduzione dei debiti non dovuti
  • ristrutturazione del debito con piani su misura
  • protezione del magazzino, dei semilavorati, dei macchinari e delle cassette blindate
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
  • tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di cassette di sicurezza industriali non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:

  • bloccare subito i creditori,
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  • salvare forniture, appalti e continuità operativa,
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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