Azienda Di Punzonatrici Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce, importa, vende o manutiene punzonatrici, macchine CNC per lamiera, punzonatrici ibride o elettriche, utensili, torrette, presse, linee automatizzate, sistemi di carico/scarico e soluzioni per carpenteria, metalmeccanica, automotive e produzione industriale — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire subito per evitare blocchi produttivi e perdita di clienti strategici.

Nel settore delle punzonatrici, anche un ritardo minimo nelle consegne, nelle installazioni o nelle manutenzioni può fermare intere linee produttive, impedire la realizzazione di commesse, generare fermi macchina e causare penali, reclami e danni economici ingenti.

Perché le aziende di punzonatrici accumulano debiti

  • aumento dei costi di acciaio, componenti meccanici, elettronica, CNC e utensili
  • rincari energetici e costi elevati per test, collaudi e trasporti speciali
  • pagamenti lenti da parte di carpenterie, industrie metalmeccaniche e integratori di impianti
  • ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
  • magazzini complessi con ricambi costosi, torrette, utensili e componenti specializzati
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari proporzionati al valore elevato dei macchinari
  • investimenti importanti in aggiornamenti software, automazione, manutenzione e personale tecnico

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
  • identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro troppo rigidi che riducono la liquidità necessaria alla produzione e all’assistenza
  • richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
  • tutelare rapporti con fornitori critici (utensili, motori, elettronica, controlli CNC, carpenterie)
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare consegne, installazioni e manutenzioni

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di componenti e ricambi per punzonatrici
  • impossibilità di rispettare installazioni, manutenzioni e commesse attive
  • perdita di carpenterie, industrie, integratori di impianti e partner strategici
  • rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team specializzato di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • bloccare pignoramenti e atti esecutivi
  • ridurre o ristrutturare i debiti utilizzando gli strumenti normativi più efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere magazzino, componenti critici, contratti e continuità produttiva
  • evitare la chiusura e accompagnare la tua azienda verso un risanamento reale e duraturo

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Introduzione

Affrontare una situazione di crisi d’impresa in Italia richiede una conoscenza approfondita sia degli strumenti giuridici disponibili che degli obblighi legali posti a tutela dei creditori. Un’azienda produttrice di punzonatrici indebitata – ad esempio una S.r.l. manifatturiera gravata da esposizioni verso il fisco, le banche, i fornitori e gli enti previdenziali – deve muoversi con cautela per difendersi dalle azioni dei creditori e tentare di risanare la propria posizione debitoria. I recenti sviluppi normativi (aggiornati a Ottobre 2025) offrono nuove soluzioni per gestire la crisi, ma impongono anche precisi doveri agli amministratori, la cui inosservanza può comportare gravi responsabilità personali. In questa guida – redatta in un linguaggio giuridico ma divulgativo, e rivolta sia a professionisti legali che a imprenditori e privati – esamineremo:

  • I tipi di debiti aziendali più comuni (tributari, bancari, commerciali, previdenziali) e le loro conseguenze.
  • Le responsabilità degli amministratori e dei soci nelle società di capitali indebitate, con particolare riguardo alle tutele del patrimonio personale del debitore.
  • Gli strumenti di gestione della crisi d’impresa introdotti o riformati dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche), come la composizione negoziata della crisi, i piani di risanamento, gli accordi di ristrutturazione, il concordato preventivo (anche nella forma “semplificata” introdotta di recente) e le procedure liquidatorie.
  • Alcune tabelle riepilogative per confrontare soluzioni e obblighi, e una sezione di domande e risposte frequenti per chiarire i dubbi pratici più comuni.
  • Esempi pratici (“simulazioni”) di come potrebbe agire un’azienda di punzonatrici in diversi scenari di indebitamento, nell’ottica del debitore che cerca di tutelarsi.

L’obiettivo è fornire un quadro avanzato e aggiornato (con riferimenti a normative vigenti e sentenze recenti) su come difendersi dalle pretese dei creditori e come agire per risanare o, se necessario, liquidare l’azienda in modo ordinato. Verranno citate fonti normative e giurisprudenziali autorevoli – incluse pronunce di Cassazione e tribunali specializzati – per supportare le affermazioni chiave ed evidenziare i principi di diritto applicabili.

Nota bene: ogni situazione di crisi presenta caratteri peculiari; questa guida fornisce indicazioni generali di alto livello, ma è sempre consigliabile consultare un professionista qualificato (avvocato o commercialista) per valutare le strategie difensive più adatte al caso concreto.

Panoramica normativa sulla crisi d’impresa (aggiornata al 2025)

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), introdotto col D.Lgs. 14/2019 e più volte modificato (da ultimo col D.Lgs. 136/2024), rappresenta oggi il riferimento normativo principale. Esso ha sostituito la vecchia legge fallimentare del 1942, introducendo un approccio più moderno basato su:

  • Emersione tempestiva della crisi: il Codice prevede indicatori di allerta e obblighi di segnalazione da parte di creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, INPS, agente della riscossione) quando l’impresa supera certe soglie di debito scaduto . Ad esempio, il mancato versamento di IVA per importi rilevanti (almeno €25.000 per piccole imprese, €50.000 per medie, €100.000 per grandi, purché sia oltre il 30% del volume d’affari) fa scattare una comunicazione di allerta dall’Agenzia delle Entrate . Analogamente, un ritardo di oltre 6 mesi nel pagamento di contributi INPS per un ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente (e comunque oltre €50.000) obbliga l’INPS a segnalare la crisi . L’Agente della Riscossione deve segnalare esposizioni affidate per la riscossione superiori a €500.000 (imprese individuali) o €1.000.000 (società) scadute da oltre 90 giorni .
  • Obblighi organizzativi interni: l’art. 2086 c.c., come riformato, impone all’imprenditore collettivo di istituire assetti organizzativi adeguati per rilevare precocemente segnali di crisi e preservare la continuità aziendale. Gli amministratori devono monitorare costantemente la situazione finanziaria e patrimoniale dell’azienda, adottando le misure necessarie appena lo stato di crisi (situazione che rende probabile l’insolvenza) inizia a manifestarsi. Questo dovere di gestione prudente è rafforzato dalla minaccia di responsabilità personale in caso di inerzia colpevole (come vedremo, ex art. 2486 c.c. e altre norme).
  • Strumenti di composizione negoziata e giudiziale: il Codice della crisi privilegia soluzioni negoziali e conservative, da attivare possibilmente prima che l’insolvenza diventi irreversibile. Dal 2021 è operativa la composizione negoziata della crisi, procedura volontaria e confidenziale in cui un esperto indipendente assiste l’impresa nel negoziare con i creditori per trovare un accordo di risanamento (vedi infra). Sono stati inoltre potenziati e modulati gli strumenti preesistenti, come i piani attestati di risanamento (accordi privati protetti da un’attestazione di fattibilità), gli accordi di ristrutturazione dei debiti (accordi che possono ottenere omologazione giudiziaria con soglie di adesione variabili) e il concordato preventivo, sia in continuità aziendale sia liquidatorio. Anche per le micro-imprese e soggetti non fallibili sono previste procedure ad hoc (il concordato minore e la liquidazione controllata, analoghe al vecchio “sovraindebitamento”), così da estendere le tutele dell’insolvenza anche ai piccoli debitori.
  • Procedure liquidatorie ordinate: quando il risanamento non è possibile, il Codice disciplina la liquidazione giudiziale (il nuovo nome del fallimento) e altre procedure di liquidazione dei beni (come la liquidazione controllata per i debitori minori), finalizzate a soddisfare i creditori secondo la parità di trattamento (par condicio creditorum) e, novità importante, a permettere al debitore persona fisica onesto di ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui non pagati) al termine della liquidazione.

In sintesi, il quadro normativo attuale incentiva l’imprenditore indebitato a non restare passivo. Egli deve attivarsi presto, utilizzando gli strumenti di composizione della crisi per evitare, se possibile, la decozione dell’impresa, oppure prepararsi a un’ordinata liquidazione. Il tutto sotto la vigilanza sia di organi interni (collegi sindacali, revisori) sia di creditori pubblici esterni. Se questi soggetti segnalano l’allerta e l’imprenditore non reagisce entro 90 giorni (ad esempio chiedendo una composizione assistita o presentando domanda di concordato), il caso viene segnalato agli organi competenti (OCRI secondo la formulazione originaria, ora sostituito dal nuovo sistema) e può infine coinvolgere il Tribunale. Il pubblico ministero, informato dell’omessa reazione a un conclamato stato di crisi, può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale (fallimento) . Questo meccanismo evidenzia la filosofia della riforma: favorire soluzioni tempestive e ridurre i casi di default improvviso con accumulo di danni per i creditori.

Nel prosieguo, dopo aver analizzato le singole categorie di debito e i rischi connessi, entreremo nel dettaglio degli strumenti di difesa e risanamento a disposizione di un’azienda indebitata.

Tipologie di debiti aziendali e relative conseguenze

Una azienda di punzonatrici può accumulare debiti di varia natura. È fondamentale distinguere i diversi tipi di debito, poiché ognuno è regolato da norme specifiche e può comportare conseguenze differenti in caso di inadempimento. Di seguito esaminiamo le categorie principali – debiti tributari, bancari, commerciali (verso fornitori) e previdenziali – evidenziando per ciascuna i rischi per l’azienda debitrice e le possibili strategie di difesa.

Debiti tributari (verso il Fisco)

I debiti fiscali includono imposte non versate (IVA, IRES, IRAP), ritenute non pagate, tasse locali, ecc. In Italia, tali debiti sono fortemente tutelati: l’ordinamento prevede strumenti di riscossione coattiva peculiari e, in alcuni casi, responsabilità anche in capo agli amministratori o soci se vi è stata mala gestio. Ecco le principali conseguenze di un debito tributario insoluto e le possibilità di difesa:

  • Cartelle esattoriali e riscossione coattiva: dopo l’accertamento e la scadenza dei termini di pagamento volontario, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AER, ex Equitalia) emette la cartella di pagamento o un avviso di addebito. Se la cartella non viene pagata, si attivano procedure esecutive semplificate: l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili aziendali, disporre il fermo amministrativo sui veicoli, o procedere al pignoramento dei conti correnti e dei beni mobili dell’azienda senza bisogno di un giudice (in forza del titolo esecutivo costituito dalla cartella stessa). Inoltre, certi crediti erariali (IVA, ritenute) hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore, garantendo al Fisco una precedenza nel pagamento rispetto ad altri creditori in caso di concorso. Come difendersi? In prima battuta, è possibile presentare ricorso tributario contro l’accertamento se si ritiene illegittimo il debito; ciò però deve avvenire entro termini stringenti ed eventualmente previo pagamento di un terzo (per le imposte accertate). Se il debito è certo e definitivo, la difesa passa per strumenti dilatori o transattivi: la legge consente di chiedere la rateizzazione del debito fiscale fino a 72 rate (6 anni) ordinariamente, e – dopo la riforma della riscossione del 2024 – persino piani più lunghi su semplice istanza. In particolare, dal 1° gennaio 2025 si possono ottenere fino a 84 rate mensili (7 anni) per debiti fino a €120.000 con semplice richiesta, 96 rate se la richiesta è presentata negli anni 2027-2028, e 108 rate dal 2029 . In situazioni di grave difficoltà economica documentata, si può arrivare a 120 rate mensili (10 anni) anche per importi superiori, previa dimostrazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà . La rateizzazione blocca gli atti esecutivi finché il piano è rispettato, dando respiro all’azienda. Un’altra chance è attendere eventuali definizioni agevolate (rottamazioni): negli ultimi anni sono state varate sanatorie che permettono di pagare le cartelle senza sanzioni e interessi. Ad esempio, la Rottamazione-quater 2023 ha consentito di estinguere i debiti fiscali iscritti a ruolo con forte abbattimento di sanzioni. Queste misure però sono episodiche e con scadenze prefissate dal legislatore.
  • Discarico automatico dei ruoli inesigibili: una novità introdotta col D.Lgs. 110/2024 (Decreto Riscossione) è il discarico automatico delle cartelle non riscosse entro 5 anni dall’affidamento all’Agente della Riscossione . A decorrere dai carichi affidati dal 2025, se entro il quinto anno non si è riusciti a incassare, la posizione viene sgravata d’ufficio: l’Agenzia Restituisce il carico all’ente creditore, liberandosi dalla gestione . Attenzione: ciò non estingue il debito, che resta dovuto all’ente originario (es. Agenzia Entrate o INPS), ma di fatto alleggerisce la pressione della riscossione coattiva passati 5 anni, salvo che il creditore trovi altre vie. Questa norma riflette il principio del “recuperare il recuperabile e sgravare il resto” , abbandonando l’idea di inseguire all’infinito i crediti fiscali inesigibili. Per un’azienda debitrice, sapere che esiste un orizzonte di 5 anni oltre il quale, se nulla è stato ottenuto, la posizione viene accantonata può essere utile nella valutazione delle strategie (ad esempio, se intraprendere una rateazione o sperare nello sgravio). Tuttavia, conviene cautela: lo sgravio non cancella il debito e non impedisce all’ente creditore di attivare procedure concorsuali (come l’istanza di fallimento, se il debito fiscale è rilevante e l’azienda insolvente). Inoltre, sono esclusi dal discarico automatico alcuni crediti (es. l’IVA comunitaria, da intendersi come risorse proprie UE, o somme oggetto di sospensioni) e rimangono le sanzioni penali per eventuali omessi versamenti rilevanti (vedi oltre).
  • Sanzioni e interessi: i debiti tributari in arretrato maturano interessi moratori e sono gravati da sanzioni amministrative (in genere percentuali variabili dal 30% in su del tributo, a seconda del tipo di imposta e del ritardo). Un elemento di difesa introdotto per favorire le procedure di crisi è la possibilità, nell’ambito di strumenti come la composizione negoziata o il concordato, di ottenere una riduzione di interessi e sanzioni. Ad esempio, durante una composizione negoziata attivata nel 2025, le sanzioni tributarie relative a ritardi oggetto di regolarizzazione vengono ridotte al minimo edittale . Inoltre, gli interessi maturati dopo l’apertura della composizione negoziata fino alla conclusione delle trattative sono dovuti solo nella misura legale . Anche gli interessi già maturati prima dell’istanza possono essere ridotti della metà se la crisi si risolve con un piano attestato o un accordo di ristrutturazione omologato . Queste misure premiali fiscali (art. 25-bis CCII) alleggeriscono il peso del debito fiscale per l’azienda che intraprende seriamente un percorso di risanamento . In caso di accordo con il Fisco o concordato, vi sono anche vantaggi contabili: le sopravvenienze attive derivanti da stralcio di debiti fiscali non sono tassate e l’IVA relativa a crediti non incassati poi stralciati diviene detraibile .
  • Possibile responsabilità personale degli amministratori: regola generale del diritto tributario italiano è che la società di capitali risponde con il proprio patrimonio dei debiti fiscali, senza automatica estensione agli amministratori o ai soci. Tuttavia, esistono specifiche norme che in certe situazioni chiamano a rispondere in solido gli amministratori, i liquidatori o i soci per debiti tributari sociali. Un caso tipico è quello del liquidatore di società: ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973, il liquidatore che, nell’atto di distribuire attivi ai soci, non provvede al pagamento delle imposte dovute dall’ente, può essere ritenuto personalmente obbligato verso il Fisco nei limiti dei fondi distribuiti indebitamente. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2023 ha chiarito che questa responsabilità del liquidatore è autonoma, di natura civilistica, e che l’Amministrazione finanziaria può attivarla con un accertamento diretto senza dover prima iscrivere a ruolo il credito fiscale a carico della società . In altri termini, il liquidatore risponde ex lege per “fatto proprio” se viola il dovere di soddisfare i crediti tributari prima di ogni altra devoluzione ai soci . Anche gli amministratori (non solo in fase di liquidazione) possono essere chiamati in causa: l’art. 36 citato prevede la responsabilità degli amministratori quando con dolo o colpa grave hanno contribuito a rendere inesigibili imposte dovute dall’ente (ad esempio omettendo scritture contabili obbligatorie o occultando attivi). Questa è però una responsabilità eventuale, che richiede specifiche inadempienze: non esiste una coobbligazione generale degli amministratori per i debiti fiscali della S.r.l. o S.p.A. in assenza di una norma specifica . La giurisprudenza più recente conferma che non si può imputare automaticamente agli amministratori il debito fiscale della società: serve un accertamento separato e motivato nei loro confronti, che provi concrete condotte di amministrazione fraudolenta o gravemente colposa che abbiano causato il mancato pagamento tributario . Ad esempio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza n. 752/2025, ha annullato un tentativo dell’Agenzia Entrate di far pagare all’amministratore in solido le imposte societarie, ribadendo che occorre dimostrare il coinvolgimento diretto e doloso dell’amministratore nella gestione fiscale irregolare . Dunque, per difendersi da possibili responsabilità personali su debiti fiscali, l’amministratore deve aver agito con correttezza: se i debiti sono frutto di mera sfortuna economica senza violazioni, l’ordinamento non gli addebita automaticamente l’obbligo di pagarli. Inoltre, qualora la società sia insolvente e avviata a procedure concorsuali, l’amministratore potrà far valere nelle sedi opportune l’assenza di distrazioni o comportamenti dolosi per evitare azioni di responsabilità specifiche (si pensi all’azione del curatore ex art. 146 L.F. – ora art. 255 CCII – per pagamenti preferenziali o per aggravamento del dissesto, temi che toccheremo più avanti).
  • Profili penali: sul versante penale tributario, l’amministratore deve difendersi da possibili contestazioni di reato per omessi versamenti rilevanti. Le ipotesi più comuni sono: omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) se non si versa l’IVA dovuta annualmente oltre una soglia (€250.000) e omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis) se non si versano le ritenute operate per oltre €150.000. Inoltre, specifico per l’INPS, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti è penalmente sanzionato se supera €10.000 annui (sotto tale soglia è illecito amministrativo) . Per difendersi, l’imprenditore può ravvedersi: il pagamento del dovuto (anche tardivo, ma prima dell’apertura del dibattimento per IVA/ritenute fiscali, o entro termini per le contributive) estingue il reato. Nell’ambito della crisi d’impresa, gestire bene i debiti fiscali significa anche prevenire tali rischi penali: se l’azienda entra in una procedura di concordato, ad esempio, la sospensione dei termini concessa dalla legge può dare tempo per evitare il maturare del periodo rilevante per l’omissione. In concordato preventivo, inoltre, si può proporre una transazione fiscale includendo il pagamento parziale del debito tributario: se omologata, essa vincola il Fisco e potrebbe evitare di incorrere nei reati di omesso versamento, purché l’imprenditore rispetti quanto concordato.

In sintesi, i debiti tributari richiedono una strategia di difesa articolata: dialogo con l’Agente della riscossione per dilazioni o definizioni, utilizzo di strumenti concorsuali per ridurre sanzioni e congelare le azioni esecutive, massima attenzione ai profili di responsabilità personale e penale. Nel prosieguo vedremo come alcuni strumenti (es. accordi di ristrutturazione, concordato preventivo) consentono di coinvolgere il Fisco in un accordo – la cosiddetta transazione fiscale – per abbattere o dilazionare il debito erariale nell’ambito di un piano di risanamento, e come il nuovo istituto della composizione negoziata prevede addirittura la possibilità di proporre un accordo transattivo fiscale extragiudiziale con effetti immediati, recentemente introdotto nel 2024 .

Debiti bancari e finanziari

Molte aziende manifatturiere ricorrono al credito bancario (fidi di cassa, mutui, leasing per macchinari, anticipi su fatture, ecc.). I debiti bancari in caso di crisi si manifestano spesso con l’impossibilità di rispettare le rate dei mutui o la revoca degli affidamenti. Le banche sono creditori particolarmente organizzati e vigilati, e reagiscono in modo prevedibile all’inadempimento: decadimento dal beneficio del termine (ovvero richiesta di pagamento immediato dell’intero debito residuo), iscrizione a sofferenza del credito, attivazione di garanzie e procedure esecutive. Esaminiamo i punti salienti:

  • Garanzie e enforcement: i crediti bancari sono spesso garantiti. Se l’azienda ha concesso ipoteche su immobili o pegno su macchinari o altri cespiti (compresi i prodotti finanziati in leasing, che restano di proprietà della banca/lessor finché non riscattati), la banca in caso di insolvenza agirà su queste garanzie. Ad esempio, il mancato pagamento di un leasing di una punzonatrice consente alla società di leasing di risolvere il contratto, riprendere il bene e richiedere il pagamento del dovuto (dedotto il ricavato dalla ricollocazione del macchinario). Un mutuo ipotecario non pagato porta la banca a promuovere un’esecuzione immobiliare sull’immobile ipotecato. Altri crediti bancari, come gli scoperti di conto corrente, se non assistiti da garanzie reali, vedranno la banca agire per via monitoria (decreto ingiuntivo) e pignorare eventualmente i beni liberi dell’azienda. Molte volte i soci o amministratori hanno prestato fideiussioni personali a garanzia dei debiti bancari: ciò significa che, se la società non paga, la banca può agire direttamente anche sul patrimonio personale del garante (la casa, i conti personali, ecc.). Difendersi da queste azioni non è semplice: occorre agire su due fronti, negoziale e procedurale. Sul fronte negoziale, l’azienda in crisi può cercare un accordo con la banca per rinegoziare il debito (es. ottenere una moratoria temporanea sui pagamenti, un allungamento dei piani di ammortamento, o una rinegoziazione del tasso). Durante la pandemia COVID, ad esempio, furono introdotte moratorie ex lege sui mutui PMI; oggi tali misure non ci sono, ma Abi e associazioni imprenditoriali a volte stipulano accordi-quadro per favorire la sospensione volontaria delle rate in casi di difficoltà. Sul fronte procedurale, attivare una procedura concorsuale (come il concordato preventivo o la composizione negoziata con misure protettive) può bloccare o sospendere temporaneamente le azioni esecutive delle banche: vedremo che la presentazione di una domanda di concordato preventivo genera un automatic stay (divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive) e, similmente, nella composizione negoziata l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive che congelano per qualche mese le pretese dei creditori . Questo serve a guadagnare tempo per negoziare. Inoltre, la nuova normativa (D.Lgs. 83/2022) ha chiarito che l’accesso alla composizione negoziata non deve comportare la revoca degli affidamenti bancari in essere né la riclassificazione automatica a sofferenza : in pratica, le banche sono tenute ad astenersi dal penalizzare l’impresa solo perché questa ha avviato trattative nella cornice protetta della composizione negoziata. Ciò è stato formalizzato per evitare che lo strumento negoziale stesso affossi la fiducia creditizia dell’impresa (in linea con principi contabili IFRS9 di valutazione prospettica dei crediti) . Dunque l’azienda può in teoria attivare la composizione negoziata senza timore di vedersi azzerare immediatamente i fidi: una novità importante ai fini difensivi.
  • Privilegi e trattamento in concorsuali: i crediti bancari chirografari (non garantiti) in caso di procedura concorsuale saranno soddisfatti in coda, dopo privilegi e prededucibili. I crediti garantiti da ipoteca o pegno hanno invece diritto di prelazione sul ricavato dei beni dati in garanzia. Questo significa che, se l’azienda entra in liquidazione giudiziale o concordato liquidatorio, le banche garantite recupereranno per prime dai beni vincolati, spesso integralmente o comunque in misura maggiore. Nei piani di risanamento, pertanto, ridurre il debito bancario richiede di coinvolgere volontariamente la banca: non la si può “forzare” a tagliarsi il credito oltre il valore della garanzia, a meno di trovare un accordo. La legge, però, prevede alcuni meccanismi per superare l’opposizione di minoranze bancarie: negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCII), se una categoria omogenea di creditori finanziari aderisce al 75% (soglia ridotta al 60% in certi casi legati alla composizione negoziata ), l’accordo può essere esteso dal tribunale anche ai dissenzienti appartenenti a quella categoria . In altre parole, se la maggior parte delle banche concorda una ristrutturazione (ad es. allungamento e parziale remissione del debito), la minoranza contraria può essere cramdowndata con l’omologazione giudiziale. Questo è uno strumento introdotto per evitare che un singolo istituto dissenziente faccia fallire un piano condiviso dagli altri. Anche nel concordato preventivo le banche creditrici formano di regola una classe (o più classi se eterogenee per posizione) e sono soggette a voto: se la maggioranza di classe approva, i dissenzienti sono comunque obbligati dal concordato omologato. Quindi, l’azienda ha possibilità di imporre una ristrutturazione ai creditori finanziari recalcitranti, purché rispetti le regole formali (maggioranze qualificate, parità di trattamento all’interno della classe, e garanzia che ai dissenzienti venga dato almeno quanto otterrebbero da liquidazione). Difesa verso le banche, dunque, significa: utilizzare questi meccanismi di cram down in sede concorsuale se necessario, oppure persuadere bonariamente le banche che un risanamento conviene più di una liquidazione giudiziale (magari presentando un piano attestato di risanamento convincente con attestazione di un esperto indipendente). Da notare: la legge delega n. 155/2017 e le riforme successive hanno persino introdotto il “piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione” (art. 64-bis CCII, di recente introduzione col correttivo 2022) che consente, in mancanza di adesione di tutti i creditori, di chiedere al tribunale l’omologazione di un piano di ristrutturazione con contenuti anche unilaterali, ma questo strumento è di nicchia e oltre lo scopo di questa trattazione (riguarda implementazione della direttiva UE 2019/1023).
  • Covenant e default tecnico: se l’azienda aveva emesso obbligazioni o aveva contratti di finanziamento con covenant (clausole di mantenimento di certi indici finanziari), la crisi può generare un default tecnico (violazione dei covenant) anche senza mancato pagamento. Ciò può far scattare la risoluzione anticipata del contratto di finanziamento. In questi casi, la difesa è principalmente negoziale: chiedere waiver (rinuncia temporanea all’azione) o avviare trattative protette sotto composizione negoziata per rinegoziare i termini. Il nuovo Codice incentiva queste rinegoziazioni: come detto, l’adesione alla composizione negoziata di per sé non può più essere considerata ragione di revoca degli affidamenti concessi , né di riclassificazione automatica a credito deteriorato se l’azienda era in bonis . Questo equilibrio delicato tra esigenze di vigilanza bancaria e salvataggio dell’impresa è uno degli aspetti innovativi voluti dal legislatore per favorire la soluzione negoziale della crisi.

In conclusione, i debiti bancari richiedono all’imprenditore indebitato di valutare: (a) la presenza di garanzie (che limitano i margini di manovra, ma garantiscono eventualmente un trattamento migliore in caso di procedura); (b) la disponibilità delle banche a negoziare (spesso maggiore se intravedono possibilità di continuità aziendale); (c) l’opportunità di utilizzare procedure concorsuali per congelare le azioni esecutive e imporre accordi a maggioranza. La tempestività è cruciale: affrontare la banca prima di accumulare troppe rate scadute o prima che revochi i fidi può evitare escalation. Anche il coinvolgimento di professionisti (legali e finanziari) può aiutare a predisporre piani di ristrutturazione del debito finanziario credibili da sottoporre alle banche, magari sfruttando l’ombrello della composizione negoziata.

Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali

I debiti verso fornitori (merci, materie prime, servizi) e in generale i debiti commerciali sono spesso la prima spia di crisi di un’azienda: ritardi nei pagamenti delle fatture, incremento dello scoperto verso determinati partner, ecc. Questi creditori non privilegiati (chirografari) non dispongono di strumenti di riscossione rapidi come il Fisco, ma possono comunque agire con decisione:

  • Decreti ingiuntivi e azioni esecutive: un fornitore non pagato può richiedere un decreto ingiuntivo dal tribunale per esigere il credito (spesso immediatamente esecutivo se assistito da prova scritta, come fatture e DDT firmati). Una volta ottenuto il decreto (o una sentenza, se si va a giudizio), il creditore può pignorare conti correnti aziendali, attrezzature, merci o chiedere il pignoramento presso terzi (es. crediti che l’azienda vanta verso clienti, bloccando i pagamenti a favore dell’azienda e deviandoli al creditore procedente). Se più fornitori agiscono, l’azienda rischia una paralisi operativa dovuta ai pignoramenti. Difesa: inizialmente, la difesa verso l’azione individuale del fornitore può essere processuale (opporsi al decreto ingiuntivo se il credito è contestabile per vizi della fornitura, errori contrattuali, ecc.) o negoziale (cercare un accordo a saldo e stralcio o un piano di rientro dilazionato). Molte volte, un fornitore preferisce evitare lunghi recuperi giudiziari se il debitore mostra buona fede: offrire il pagamento parziale immediato (segnale di serietà) e il resto a rate può convincere il fornitore pazientare. Tuttavia, in situazioni di crisi diffusa, i fornitori potrebbero competere tra loro e temere di restare indietro: in tal caso, è frequente che uno o più tentino l’azione di istanza di fallimento (oggi di liquidazione giudiziale) presso il tribunale, sia come strumento di pressione sia per evitare di essere superati da altri creditori. Ricevere una citazione in tribunale su istanza di creditori è un campanello d’allarme estremo.
  • Istanza di fallimento (liquidazione giudiziale): ogni creditore che vanti un credito certo, liquido ed esigibile (anche non ancora accertato con sentenza definitiva, basta non appaia palesemente inesistente) può chiedere la dichiarazione di fallimento (oggi apertura della liquidazione giudiziale) dell’azienda debitrice, purché questa sia insolvente. L’insolvenza è la “manifestazione di inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le obbligazioni”. Un insieme di decreti ingiuntivi non onorati, protesti, pignoramenti infruttuosi, salari non pagati, costituisce indizio di insolvenza. Se un fornitore promuove l’istanza, l’azienda ha alcune carte di difesa: può contestare lo stato d’insolvenza (ad esempio provando in udienza di avere ancora mezzi e prospettive di pagamento, o di avere accordi di ristrutturazione in corso), oppure – mossa spesso risolutiva – può presentare domanda di concordato preventivo “in proprio” prima o contestualmente all’udienza di fallimento. La legge infatti prevede che la domanda di concordato preventivo (anche “con riserva”, cioè prenotativa, ex art. 44 CCII) blocca le iniziative dei creditori e sospende le istanze di fallimento, spostando il focus sul piano di risanamento proposto dal debitore. In pratica, se l’azienda reagisce presentando un piano di concordato fattibile, il tribunale preferirà quella via e accantonerà (almeno temporaneamente) l’istanza dei fornitori. Anche la composizione negoziata può offrire protezione: se l’imprenditore ha già avviato una composizione negoziata e ottenuto misure protettive dal tribunale, i creditori (inclusi i fornitori) non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali per il periodo di protezione concesso (in genere fino a 4 mesi, prorogabili di 4) . La normativa aggiornata ha chiarito che la pendenza di una istanza di fallimento non preclude l’accesso alla composizione negoziata fino a quando la liquidazione giudiziale non sia effettivamente dichiarata: dunque, l’imprenditore può provare la carta della composizione negoziata anche in extremis, sebbene debba convincere il tribunale a mantenere sospesa la decisione sull’istanza creditoriale. Secondo il Tribunale di Brescia (decr. 7/10/2025) infatti, la competenza a confermare le misure protettive in composizione negoziata spetta sempre al tribunale del centro principale di interessi dell’impresa ex art. 27 CCII, e la semplice esistenza di un’istanza di fallimento depositata altrove non impedisce la protezione . In sostanza, la legge cerca di favorire le soluzioni di risanamento finché c’è spazio, anche quando i creditori scalpitano per portare i libri in tribunale.
  • Azioni revocatorie e tutela della par condicio: i fornitori (e gli altri creditori chirografari) sono attenti a possibili atti dispositivi del debitore che li pregiudicano. Ad esempio, se l’azienda paga un fornitore “amico” lasciando a secco gli altri alla vigilia di una procedura concorsuale, questi ultimi potrebbero lamentare una violazione della par condicio creditorum. Il curatore fallimentare (o il commissario giudiziale in concordato) ha il potere di agire con la revocatoria fallimentare (ora azione di inefficacia ex art. 166 CCII) per far dichiarare inefficaci alcuni pagamenti preferenziali avvenuti nei mesi antecedenti la procedura (in genere 6 mesi per pagamenti preferenziali a creditori comuni). Ciò significa che il fornitore che ha ricevuto quel pagamento dovrà restituirlo alla massa. Difesa: dal lato dell’impresa debitrice, l’unica vera difesa è evitare manovre preferenziali rischiose in periodo di sospetta insolvenza, oppure attendere i tempi di prescrizione (ma non pagando nessuno in quel frattempo, cosa difficilmente sostenibile). Questo rileva nella guida perché un amministratore che privilegia taluni fornitori a scapito di altri, se poi la società fallisce, potrebbe subire azioni di responsabilità per violazione dell’obbligo di par condicio . Infatti, mantenere l’equilibrio tra creditori è considerato parte degli “obblighi di conservazione del patrimonio sociale” ex art. 2486 c.c. e 2394 c.c. . Quindi, nella crisi, l’imprenditore deve difendersi anche da sé stesso: evitare scelte irrazionali o in mala fede che possano portare a successivi contenziosi.

Riassumendo, per i debiti commerciali la difesa del debitore passa per la gestione oculata dei rapporti: comunicare con i fornitori, non nascondersi (che spesso provoca solo azioni legali immediate), proporre soluzioni eque (ad esempio, il pagamento parziale a tutti in percentuale uguale, con differimento del restante, preferibilmente formalizzato in un accordo di ristrutturazione omologato, così i fornitori non potranno agire individualmente). Strumenti come il piano attestato di risanamento possono essere utili: se l’azienda propone ai fornitori un piano di rientro approvato da un professionista indipendente che assevera la sostenibilità, molti fornitori potrebbero aderire spontaneamente. In mancanza di adesione unanime, l’accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII permette di legare i fornitori aderenti contrattualmente e, come detto, anche alcuni non aderenti se si raggiungono percentuali qualificate (accordo “esteso”). Nel concordato preventivo, poi, il trattamento dei fornitori deve rispettare la regola che i creditori chirografari ricevano non meno di quanto avrebbero in liquidazione (principio del best interest of creditors). Se il concordato è in continuità aziendale, spesso ai fornitori strategici si propone di continuare il rapporto, magari convertendo parte dei loro crediti in partecipazioni o in forniture future – una soluzione di “ristrutturazione operativa” oltre che finanziaria.

Debiti verso INPS e enti previdenziali (contributi)

I debiti contributivi riguardano i contributi obbligatori dovuti all’INPS (o ad altri enti previdenziali come casse professionali) per i lavoratori dipendenti e i contributi personali del titolare in caso di ditte individuali o soci lavoratori. Vi sono anche i premi assicurativi INAIL obbligatori. Questi debiti, pur essendo di natura diversa dalle imposte, sono assimilati per molti versi ai debiti fiscali: godono di privilegi speciali (i contributi INPS non versati hanno privilegio generale sui mobili, e persino sugli immobili per gli ultimi 2 anni ai sensi dell’art. 2753 c.c.), e il loro recupero è affidato allo stesso Agente della riscossione (cartelle esattoriali). Inoltre, analogamente al Fisco, l’ordinamento prevede una speciale responsabilità per amministratori e liquidatori relativa ai contributi non versati: il D.Lgs. 46/1999 art. 1 estende la disciplina dell’art. 36 DPR 602/73 (citata sopra) anche ai contributi previdenziali. Ciò significa che un liquidatore che distribuisce attivi senza pagare i contributi arretrati può essere chiamato dall’INPS a risponderne di tasca propria, al pari che per le imposte . Inoltre, l’INPS, come creditore pubblico qualificato, ha l’obbligo di segnalazione in caso di ritardi contributivi significativi (oltre 6 mesi e oltre soglia) come abbiamo visto , contribuendo ad attivare la procedura d’allerta.

Le conseguenze specifiche di un debito INPS non sanato includono:

  • Avvisi di addebito immediatamente esecutivi: l’INPS emette direttamente un avviso di addebito, che una volta notificato costituisce titolo esecutivo e viene affidato all’Agente della riscossione. Da lì seguono le stesse azioni coattive previste per i tributi (ipoteche, fermi, pignoramenti). Non c’è bisogno di un decreto ingiuntivo né di una pronuncia giudiziaria per procedere: questo velocizza il recupero.
  • Sanzioni civili elevate: sul mancato pagamento di contributi maturano sanzioni civili (interessi di mora e somme aggiuntive) spesso ben superiori agli interessi legali. L’INPS applica tassi sanzionatori per incentivare il pagamento tempestivo. Tuttavia, in caso di procedure concorsuali, la legge prevede che le sanzioni civili post dichiarazione di insolvenza non siano dovute (si congelano al passivo fino alla data dell’apertura). Inoltre, come per il Fisco, anche per i contributi la partecipazione a strumenti di composizione della crisi può ridurre l’impatto delle sanzioni: ad esempio, l’apertura di una composizione negoziata comporta la riduzione delle sanzioni ad importo minimo se il termine di pagamento scade dopo l’accesso (anche se la norma 25-bis CCII letteralmente esclude i contributi dalla transazione fiscale in composizione negoziata , in via di trattativa i benefici sugli interessi e sanzioni fiscali non si estendono ai contributi; però in sede di concordato/accordo, sì, come vedremo).
  • Rischio penale per omesso versamento ritenute previdenziali: come già accennato, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali trattenute ai lavoratori dipendenti configura reato (art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 conv. in L. 638/1983) se l’importo superi €10.000 annui. L’amministratore che non versa nei termini i contributi dovuti ma trattenuti, entro il 30 giugno dell’anno successivo riceve dall’INPS una diffida a provvedere nei 3 mesi seguenti; se non paga, scatta la notizia di reato. La pena è fino a 3 anni di reclusione o multa; il pagamento integrale dei contributi dovuti (anche tardivo, ma prima del giudizio) estingue il reato. Questo significa che, per difendersi penalmente, l’imprenditore in crisi deve cercare di contenere l’omissione contributiva sotto la soglia penale o rimediare appena possibile. In un contesto di procedure di crisi, la presentazione di un concordato preventivo contenente il pagamento (anche parziale) dei contributi potrebbe non estinguere il reato se non vi è integrale adempimento entro il termine previsto dalla norma penale (che richiede il versamento integrale, mentre il concordato potrebbe prevedere un pagamento falcidiato). È quindi un tema delicato che impone consulenza legale: spesso la scelta è di pagare comunque integralmente le ritenute prima di proporre un concordato, per mettere al sicuro gli amministratori da guai penali, e semmai falcidiare altri tipi di crediti meno “sensibili”.
  • Transazione dei contributi nei piani di risanamento: storicamente, l’INPS era restia a transare i propri crediti perché ritenuti coperti da privilegio e di natura pubblicistica. Dal 2008, con la cosiddetta transazione fiscale (estesa poi anche ai contributi), è possibile includere anche i debiti contributivi in un accordo di ristrutturazione o in un concordato preventivo con proposta di pagamento parziale. La legge (art. 63 CCII per il concordato; art. 61 per gli accordi) consente di falcidiare i crediti previdenziali purché se ne garantisca il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile in liquidazione. L’INPS partecipa al voto nel concordato come creditore privilegiato (ha diritto di ricevere almeno il valore di liquidazione del privilegio) e come creditore chirografario per l’eventuale parte scoperta. In passato l’INPS spesso votava contro proposte di taglio dei contributi, ma le riforme del 2020-2021 hanno introdotto meccanismi per cui, se la maggioranza dei creditori approva il concordato, il tribunale può omologarlo anche contro il voto negativo dell’Erario/INPS, a condizione che la proposta verso questi enti non sia inferiore al recovery di liquidazione (c.d. cram down fiscale). Dunque, difendersi dal peso dei contributi nella crisi d’impresa è possibile integrandoli in un piano concordatario o in un accordo di ristrutturazione: in tal modo l’azienda può pagare solo una frazione del dovuto, ottenendo esdebitazione sul resto una volta eseguito l’accordo. Ciò è particolarmente utile se i debiti contributivi sono ingenti e altrimenti bloccanti.
  • Effetti sui dipendenti e sul TFR: se l’azienda non versa i contributi, i dipendenti non perdono il diritto alle prestazioni, ma l’INPS può tardare a riconoscere alcuni benefici finché non si chiarisce la posizione. In caso di insolvenza conclamata, interviene il Fondo di Garanzia INPS a pagare TFR e ultime retribuzioni, e poi l’INPS si insinua al passivo per tali importi. Tuttavia, durante la gestione della crisi, l’azienda dovrebbe cercare di salvaguardare i dipendenti (pagando i loro stipendi correnti e versando almeno le ritenute correnti se possibile), sia per ragioni etiche, sia perché il mancato pagamento sistematico di stipendi e contributi è uno degli elementi che aggravano irreversibilmente la crisi e portano rapidamente alla perdita di fiducia e alla fuga delle maestranze.

In sintesi, i debiti verso INPS si affrontano con strumenti analoghi a quelli fiscali: rateazione (l’INPS consente dilazioni sui contributi in 24 rate normalmente, ma quelli già in cartella seguono le regole generali di riscossione, ora fino a 120 rate in casi gravi ), negoziazione (transazione contributiva nel concordato/accordo) e attenzione alle soglie penali. Va ribadito che, a differenza dei fornitori o delle banche, l’INPS (come il Fisco) è un creditore istituzionale che deve segnalare la crisi se superi certe soglie e che non può rinunciare a parte del credito al di fuori delle procedure previste dalla legge (non farà sconti in via stragiudiziale, se non quelli previsti da eventuali condoni normativi). Perciò, includere questi debiti in un percorso formale di ristrutturazione è quasi obbligato quando sono rilevanti.

Tabella riepilogativa – Tipi di debito vs. rischi e difese:

Tipo di debitoRischi principali in caso di insolvenzaStrumenti di difesa per il debitore
Tributari (Erario)– Aggressiva riscossione coattiva (cartelle, ipoteche, pignoramenti) <br> – Sanzioni e interessi elevati <br> – Segnalazione allerta se sopra soglie <br> – Possibile responsabilità personale (liquidatori ex art.36 DPR 602/73) <br> – Rischi penali (omessi versamenti IVA/ritenute)– Rateizzazione fino a 84-120 mesi (riforma 2025) <br> – Definizioni agevolate (rottamazioni, stralcio mini debiti) <br> – Transazione fiscale in concordato/accordo (taglio di sanzioni/interessi, pagamento parziale del capitale) <br> – Composizione negoziata: riduzione automatiche sanzioni/interessi <br> – Difesa giudiziale: ricorsi tributari se il debito è contestabile <br> – Pagamento prioritario di IVA/ritenute per evitare il penale (o utilizzo di ravvedimento operoso)
Bancari/Finanziari– Revoca fidi e richiesta rientro immediato (decadenza dal termine) <br> – Escussione garanzie reali (esecuzioni ipotecarie) e personali (fideiussioni soci) <br> – Classificazione a “sofferenza” (credit crunch) <br> – Possibile istanza di fallimento se insolvenza <br> – Interessi moratori elevati e costi legali su causaMoratorie e rinegoziazioni private (es. accordi di standstill con le banche) <br> – Piano attestato di risanamento: convince le banche a sostenere la continuità con nuove condizioni <br> – Accordi di ristrutturazione: se ≥60% banche aderenti, omologa e cram down su restanti (anche estensione a dissenzienti omogenei al 75/60%) <br> – Concordato preventivo: sospende azioni esecutive, consente stralcio parziale del debito chirografario bancario e gestione classi (banche privilegiate vs chirografe) <br> – Composizione negoziata: misure protettive bloccano revoche fidi ; incentivi a nuove finanze prededucibili; niente segnalazione Centrale Rischi per accesso alla procedura
Fornitori (commerciali)– Azioni monitorie (decreti ingiuntivi) e pignoramenti su beni e crediti <br> – Interruzione forniture essenziali (a rischio la continuità produttiva) <br> – Istanza di fallimento per pressione (specialmente se più creditori coalizzati) <br> – Rischio di trattamenti preferenziali e successive revocatorie <br> – Perdita di fiducia e reputazione sul mercatoNegoziazione diretta: accordi a saldo e stralcio o piani di rientro concordati (meglio se omologati in accordo 182-bis per vincolare tutti gli aderenti) <br> – Moratorie “di filiera”: alcuni settori attivano consorzi o accordi per dilazioni tra imprese <br> – Accordo di ristrutturazione dei debiti: può includere fornitori con pagamento parziale e dilazionato, omologato dal tribunale (vincola aderenti e può imporre standstill) <br> – Concordato preventivo: blocca le azioni individuali, permette di trattare i chirografari in massa (percentuale concordataria uguale per tutti i fornitori chirografari) <br> – Strumenti protettivi urgenti: concordato “in bianco” o composizione negoziata per congelare i decreti ingiuntivi e guadagnare tempo <br> – Gestione comunicazione: trasparenza con i principali fornitori per mantenere fornitura continuativa in cambio di garanzie future (es. superprivilegio nuovi crediti fornitori in concordato in continuità)
Contributivi (INPS/INAIL)– Cartelle esattoriali analoghe a Fisco (ipoteche, pignoramenti) <br> – Privilegi generali sui beni, che riducono il soddisfacimento altri creditori <br> – Segnalazione allerta (ritardi >6 mesi, >50k€) <br> – Responsabilità per liquidatori (pagare contributi prima di distribuire attivi) <br> – Rischio penale per omesso versamento ritenute > €10.000 annui <br> – Sanzioni civili (interessi) molto elevate sul dovutoRateazione contributi: possibile fino 24 mesi con INPS, o secondo regole AER se in cartella (fino 120 mesi in casi gravi, post-2025) <br> – Transazione contributiva in concordato o accordo di ristrutturazione: consente falcidia del debito contributivo con omologa (equiparata alla transazione fiscale) <br> – Pagamento parziale strategico: versare almeno i contributi dipendenti correnti per evitare soglia penale e tutelare i lavoratori (ad es. usando cassa integrazione se disponibile per ridurre l’onere) <br> – Concordato preventivo: come per il Fisco, sospende azioni e consente di soddisfare parzialmente i contributi privilegiati (purché non meno del valore di realizzo) <br> – Composizione negoziata: recentemente estesa possibilità di proporre accordi transattivi extragiudiciali col Fisco (ma non include contributi per ora, che restano da gestire in sede di accordo omologato) <br> – Ravvedimento sprint per contributi penalmente rilevanti: pagamento prima possibile delle ritenute per evitare denuncia penale

(Legenda: CCII = Codice crisi d’impresa e dell’insolvenza; AER = Agenzia Entrate Riscossione; OCRI = Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa abrogato prima dell’entrata in vigore; TFR = trattamento di fine rapporto)

Nella prossima sezione, approfondiremo le responsabilità degli amministratori e le tutele per il patrimonio personale del debitore, prima di illustrare nel dettaglio gli strumenti di composizione della crisi.

Responsabilità degli amministratori e tutela del patrimonio personale del debitore

Dal punto di vista del debitore (imprenditore o società indebitata), difendersi non significa solo gestire i creditori, ma anche proteggere se stessi da possibili azioni di responsabilità e limitare gli effetti patrimoniali personali della crisi aziendale. Affronteremo il tema su due piani:

  1. La responsabilità civile degli amministratori e dei soci in caso di mala gestio durante la crisi (in particolare, la prosecuzione indebita dell’attività aggravando il dissesto, e altre violazioni dei doveri legali). Queste responsabilità possono comportare obblighi risarcitori verso società, creditori o sanzioni pecuniarie.
  2. La separazione del patrimonio personale nelle società di capitali e come essa può essere intaccata (fideiussioni, azioni revocatorie su atti di disposizione del patrimonio personale, rischi in società di persone, ecc.).

Esamineremo inoltre gli strumenti legali a disposizione per tutelare il patrimonio personale (trust o vincoli di destinazione, fondo patrimoniale, esdebitazione personale post-fallimento) e i loro limiti.

Doveri degli amministratori in caso di crisi e insolvenza

Gli amministratori di società (S.r.l., S.p.A.) hanno per legge precisi obblighi di condotta che si accentuano quando la società si trova in crisi. Già l’art. 2086 c.c., comma 2, impone agli amministratori di “istituire adeguati assetti” e di attivarsi senza indugio per adottare misure idonee a superare la crisi o, se ciò non è possibile, per liquidare ordinatamente la società. Questo principio generale si traduce, nelle fasi di difficoltà, in alcuni doveri specifici:

  • Convocare l’assemblea e ridurre/azzerare il capitale o sciogliere la società se si verifica una perdita rilevante: Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. (per S.r.l. e S.p.A.) prevedono che se il patrimonio netto scende sotto il minimo legale per perdite, gli amministratori devono tempestivamente convocare i soci per deliberare gli opportuni provvedimenti (rincapitalizzazione o trasformazione della società, o liquidazione). La mancata tempestiva attuazione di queste norme espone gli amministratori a responsabilità. Nella pratica, spesso gli amministratori di società in crisi omettevano di prendere atto delle perdite sperando in un recupero, continuando l’attività anche con patrimonio negativo. Ciò oggi è considerato una grave violazione: la Cassazione ha più volte affermato che proseguire l’attività con capitale azzerato integra gli estremi della responsabilità verso i creditori ex art. 2486 c.c. . In particolare, dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento (es. perdite che azzerano il capitale sociale), gli amministratori devono operare solo ai fini conservativi senza assumere nuovi rischi d’impresa . Ogni atto eccedente la mera conservazione può essere foriero di danno.
  • Non aggravare il dissesto: Principio cardine elaborato dalla giurisprudenza è che, una volta che l’insolvenza dell’impresa è manifesta, gli amministratori devono astenersi dal compiere operazioni che aggravino il passivo o diminuiscano l’attivo in pregiudizio dei creditori. L’art. 2486 c.c. comma 2 stabilisce la responsabilità personale e solidale degli amministratori per i danni causati in violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale . La giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 9100/2015) e successive ha fornito criteri per valutare questo danno: uno di essi è il criterio del deficit fallimentare, ovvero la differenza tra attivo e passivo accertati in fallimento, interpretata come perdita causata ai creditori dalla gestione successiva al momento in cui si sarebbe dovuto cessare . Un altro criterio è quello dei netti patrimoniali, ossia la differenza tra il patrimonio netto al momento in cui la società avrebbe dovuto essere liquidata e quello al momento del fallimento . Se vi è differenza negativa, quella è ascrivibile ai gestori che hanno tardato l’inevitabile. Questi principi servono a quantificare il risarcimento dovuto dagli amministratori ai creditori sociali (di solito per tramite del curatore fallimentare). Ad esempio, se la società di punzonatrici aveva una perdita tale da azzerare il capitale già nel 2023 ma gli amministratori hanno continuato fino al 2024 contraendo nuovi debiti verso fornitori e banche prima di portare i libri in tribunale, essi possono essere chiamati a rispondere dell’aggravamento del dissesto pari ai debiti incrementali creati in quel periodo . La Cassazione nel 2023 (ord. n. 11041/2023) ha confermato che spetta agli amministratori l’onere di provare che, pur continuando l’attività dopo la causa di scioglimento, essi non hanno creato nuovo rischio d’impresa o che le operazioni compiute erano necessarie per fini liquidatori . In difetto di tale prova, scatta la presunzione di danno.
  • Par condicio creditorum: come accennato, gli amministratori devono trattare i creditori in modo imparziale quando la crisi è in atto. Certo, nella normale attività un imprenditore può pagare alcuni prima di altri; ma se questo avviene in prossimità del fallimento, può costituire violazione dell’art. 2486 c.c. in combinato con l’art. 2394 c.c. (azione dei creditori sociali per comportamenti pregiudizievoli). Una sentenza ha affermato che rientra nei doveri conservativi degli amministratori il rispetto della par condicio creditorum, in quanto pagare alcuni creditori e lasciare altri insoddisfatti peggiora la posizione patrimoniale netta in danno della massa . Pertanto, nell’ultima fase prima dell’insolvenza conclamata, è consigliabile che l’amministratore eviti preferenze ingiustificate. Se alcuni pagamenti preferenziali sono inevitabili (es. per assicurare la prosecuzione di forniture indispensabili), è opportuno documentare le ragioni di continuità che li hanno motivati, per poterli eventualmente giustificare come atti compiuti in funzione liquidatoria o conservativa (ad esempio, pagare un fornitore di energia per tenere accesi i macchinari e preservare il valore aziendale potrebbe essere considerato atto conservativo, nonostante la preferenza).
  • Obblighi informativi e collaborazione: quando la società entra in una procedura di composizione assistita (es. nomina dell’esperto nella composizione negoziata) o concorsuale (concordato, amministrazione straordinaria, ecc.), gli amministratori hanno il dovere di collaborare lealmente con gli organi della procedura, fornendo dati veritieri e completi. Falsificare le scritture contabili, distrarre beni, occultare attivo costituisce non solo responsabilità civile ma possibili reati (bancarotta fraudolenta). Ad esempio, la Cassazione (sent. 12675/2018) ha ricordato che la società risponde degli illeciti compiuti dagli amministratori, ma ciò non esclude la responsabilità personale di questi verso la società e i creditori . Dunque, l’amministratore deve tener contabilità regolare e trasparente; in caso contrario, oltre alle sanzioni penali, potrà essere chiamato a rispondere dei danni da contabilità irregolare (ossia le maggiori difficoltà nella ricostruzione del patrimonio e nel realizzo che i creditori incontrano, spesso liquidate in via equitativa).

In definitiva, difendersi come amministratore significa principalmente adempiere diligentemente i propri doveri nella crisi. Se l’amministratore dimostra di aver tentato tutte le strade ragionevoli per salvare l’impresa (ad esempio attivando tempestivamente una composizione negoziata, predisponendo un piano attestato, convocando i soci per ricapitalizzare) e, non riuscendo, di aver portato la società in procedura concorsuale senza ritardo, egli difficilmente sarà ritenuto responsabile di danni. Viceversa, l’inerzia, il ritardo colpevole o la preferenza arbitraria di alcuni interessi a scapito di altri aprono la strada a richieste risarcitorie. Sentenze recenti confermano linea dura: la Corte d’Appello di Napoli (sent. 2198/2024) ha condannato gli ex amministratori di una S.r.l. fallita per non aver adottato misure a fronte di perdite e per aver aggravato l’insolvenza, ribadendo la solidarietà della loro responsabilità verso il fallimento . La Cassazione, dal canto suo, con ord. n. 15054/2024, ha rigettato il ricorso di amministratori che contestavano il criterio di calcolo del danno da esercizio abusivo: i giudici hanno confermato la legittimità della liquidazione equitativa basata sul netto patrimoniale in mancanza di dati precisi .

Patrimonio personale del debitore: escussione e protezione

Uno dei motivi per cui molti imprenditori costituiscono società di capitali (S.r.l. o S.p.A.) è la limitazione della responsabilità: i debiti sociali dovrebbero gravare solo sul patrimonio della società, lasciando indenne quello personale dei soci (fatte salve le eccezioni viste, come la responsabilità per atti di mala gestio o garanzie personali prestate). In teoria, quindi, se un’azienda di punzonatrici (costituita come S.r.l.) fallisce, i creditori sociali non potrebbero rivalersi sui beni personali dell’amministratore o dei soci, a meno di comportamenti illeciti specifici. Tuttavia, nella realtà, esistono vari modi in cui il patrimonio personale del debitore (sia esso l’imprenditore individuale o il garante) viene aggredito. Ecco i principali e come difendersi:

  • Fideiussioni personali e garanzie dei soci: come menzionato, banche e spesso fornitori di grande rilevanza richiedono ai soci o amministratori garanzie personali. La fideiussione è un contratto a prima richiesta: se la società non paga, il garante risponde con tutto il suo patrimonio. Non esiste una vera difesa legale generalizzata contro l’escussione di una fideiussione valida: il garante può solo sperare in moratorie o rinegoziazioni con il creditore. In certi casi, però, le fideiussioni bancarie standard hanno clausole che sono state dichiarate anticoncorrenziali (come le famigerate clausole ABI 2003): alcuni tribunali le hanno ritenute nulle in parte per contrasto con l’art. 2 legge antitrust. Questo potrebbe offrire una linea difensiva per chi, come socio, ha firmato fideiussioni omnibus con tutte le banche; è un tema tecnico su cui un avvocato può valutare l’azione (talvolta i giudici liberano il fideiussore o riducono l’obbligo se trovano clausole nulle). Altrimenti, il fallimento personale (o liquidazione controllata per sovraindebitamento) del garante è l’unica strada per liberarsi di tali obblighi, come vedremo parlando di esdebitazione.
  • Soci illimitatamente responsabili: se l’azienda fosse stata una società di persone (snc, sas), i soci risponderebbero illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali, quindi il patrimonio personale è immediatamente esposto. La difesa qui non è sostanziale (il creditore può aggredire direttamente il socio in caso di inadempimento della società), ma procedurale: il socio può esigere il beneficio di escussione, ovvero che il creditore escuta prima la società e solo se questa non paga (o è incapiente) passi al socio. Questo beneficio però spesso è di scarsa consolazione se la società è insolvente, e comunque non si applica per i soci accomandanti che abbiano indebitamente partecipato alla gestione (rischiando di perdere la limitazione di responsabilità).
  • Azioni revocatorie su atti del debitore: un imprenditore, prevedendo tempi bui, potrebbe aver pensato di salvare qualcosa del suo patrimonio trasferendolo a terzi (es. donando immobili ai familiari, svendendo beni a amici). I creditori sociali, se riescono a dimostrare che tali atti erano volti a sottrarre garanzie, possono agire con azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) entro 5 anni dall’atto, ottenendone l’inefficacia relativa e potendo aggredire il bene in mano al terzo (che ovviamente sarà in mala fede coinvolto nel piano). Durante la procedura fallimentare, il curatore ha strumenti potenziati (revocatoria fallimentare che colpisce anche pagamenti ai terzi o atti a titolo gratuito fatti dalla società prima del fallimento, come la costituzione di garanzie per debiti pregressi entro 1 anno, etc.). Se però l’atto era fatto dal socio o amministratore con beni personali, i creditori sociali non direttamente possono revocarlo, ma se quell’amministratore viene coinvolto per responsabilità, allora i suoi creditori personali (tra cui la massa del fallimento se ottiene un titolo di condanna contro di lui) potrebbero revocare i suoi atti dispositivi. Difesa: l’unica difesa contro la revocatoria è la prevenzione: evitare di compiere atti pregiudizievoli quando si è già insolventi o in odore di insolvenza. Attribuire beni ai figli o alla coniuge senza corrispettivo in prossimità del dissesto è quasi sempre revocabile e, se fatto dolosamente, può configurare anche reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) o bancarotta fraudolenta patrimoniale se c’è fallimento (anche se i beni erano personali dell’imprenditore, se servivano a pagare creditori sociali la distrazione può rilevare). Ci sono strumenti leciti di protezione patrimoniale come il fondo patrimoniale per esigenze familiari o i trust, ma anch’essi se costituiti in zona di insolvenza possono essere revocati. In particolare, i creditori possono revocare l’atto di costituzione del fondo patrimoniale se il debitore già sapeva di essere in situazione critica e l’atto pregiudica le loro ragioni. Ad ogni modo, un trust o fondo patrimoniale costituito molti anni prima, in tempi di prosperità e per finalità non fraudolente, può offrire un certo riparo: ad esempio, la casa coniugale messa in fondo patrimoniale 10 anni prima della crisi non è direttamente aggredibile dai creditori dell’azienda per debiti extra-familiari, salvo revocatoria (ma fuori dai 5 anni è impossibile). Dunque tempismo e buona fede sono essenziali: proteggere il patrimonio quando l’azienda va bene e non ha debiti rilevanti è lecito; farlo all’ultimo momento è inefficace e illegale.
  • Esdebitazione personale post-fallimento: se, nonostante tutto, l’imprenditore (o il garante) subisce la perdita del patrimonio a causa dei debiti dell’azienda, c’è uno strumento finale di “difesa” per ripartire pulito: l’esdebitazione. Nel nuovo Codice, l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui ineseguiti) è concessa al fallito persona fisica (ora debitore assoggettato a liquidazione giudiziale) dopo la chiusura della procedura, purché abbia collaborato e non ci siano stati comportamenti dolosi o gravemente imprudenti. Inoltre, esiste una forma di esdebitazione immediata dell’incapiente (art. 283 CCII) per il debitore persona fisica meritevole che non ha alcun attivo da liquidare: può ottenere la cancellazione dei debiti in tempi rapidi, a certe condizioni, una sola volta nella vita. Questo ovviamente riguarda l’imprenditore individuale o il socio illimitatamente responsabile (che fallisce con la società) o l’ex garante i cui debiti sono rimasti a suo carico. È un istituto che premia il debitore onesto ma sfortunato, e rappresenta l’ultima spiaggia per difendere la dignità economica personale. Dal punto di vista del creditore, va detto, questa è una “difesa” del debitore che significa perdita definitiva del credito residuo; ma il legislatore ha bilanciato l’interesse a dare una seconda chance a chi ha subito un insuccesso imprenditoriale incolpevole, per reimmetterlo nel ciclo economico.

Riassunto difensivo amministratori/soci: un amministratore attento, per difendersi, dovrebbe documentare ogni decisione nella crisi (verbali dettagliati che spieghino le ragioni di scelte difficili), attivarsi presto nelle soluzioni di risanamento (così potrà dimostrare di aver fatto il possibile), evitare il prolungamento irragionevole dell’attività in perdita e qualunque confusione tra patrimonio sociale e personale (prelievi ingiustificati di cassa, utilizzo di beni aziendali a fini privati non compensati, ecc., sono tutte cose che espongono a responsabilità e azioni restitutorie). Se la situazione è compromessa, meglio predisporre un dossier sulla situazione patrimoniale e consegnarlo a un consulente per valutare l’impatto su eventuali garanzie personali e come gestirle (ad esempio, se conviene auto-precostituirsi un piccolo “tesoretto” per pagare eventualmente i debiti più critici come ritenute e stipendi, onde evitare guai penali e favorire una gestione concorsuale meno traumatica).

Inoltre, è auspicabile coinvolgere i soci (se l’amministratore non coincide con essi) nelle decisioni, perché anche i soci di S.r.l. possono essere responsabili verso i creditori in casi eccezionali: ad esempio, la giurisprudenza ha affermato che se la perdita integrale del capitale non è stata deliberata e ripianata nemmeno dall’assemblea, anche i soci potrebbero rispondere insieme agli amministratori per le conseguenze della prosecuzione dell’attività senza capitale . Ciò si basa sull’idea che i soci abbiano tollerato o deciso la continuazione irregolare. Dunque tutti i livelli di governance devono agire diligentemente.

Passiamo ora a esaminare gli strumenti di soluzione della crisi d’impresa, ovvero quelle procedure, giudiziali o negoziali, che l’ordinamento mette a disposizione dell’azienda di punzonatrici indebitata per uscire dall’empasse, salvando se possibile il business e riducendo l’impatto dei debiti, oppure per liquidare in maniera controllata la società evitando ulteriori conseguenze.

Strumenti di gestione e soluzione della crisi d’impresa

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) offre un ventaglio di strumenti che vanno dal totalmente stragiudiziale (accordi privati con attestazione) al giudiziale vero e proprio (concordati, liquidazione concorsuale), includendo formule ibride (accordi omologati) e la nuova composizione negoziata (procedura assistita ma volontaria, con eventuale intervento mirato del tribunale per misure protettive). La scelta dello strumento dipende dalla gravità della crisi, dalla composizione del debito (numero e tipologia di creditori), dalla prospettiva di continuare o meno l’attività e dal livello di fiducia dei creditori. In questa sezione passeremo in rassegna i principali strumenti, con un occhio alle novità introdotte di recente (fino al 2025), e forniremo per ciascuno una descrizione e indicazioni su quando utilizzarlo e come può difendere al meglio l’imprenditore indebitato.

Soluzioni stragiudiziali private: accordi e piani senza tribunale

1. Trattative private e accordi stragiudiziali semplici: Il modo più immediato per gestire i debiti aziendali è negoziare direttamente con i creditori, senza attivare alcuna procedura formale. Questo approccio ha il vantaggio della riservatezza e della flessibilità: ad esempio, un’azienda può concordare con un fornitore di pagare il 50% del dovuto subito e il resto in 6 mesi, oppure con una banca di prorogare una linea di credito, il tutto senza divulgare pubblicamente la crisi. Spesso si formalizzano questi accordi con scritture private che prevedono rinunce parziali dei crediti (saldo e stralcio) o dilazioni. Limiti: Tali accordi vincolano solo i creditori che vi aderiscono, ma non proteggono dall’azione di eventuali creditori estranei. Inoltre, c’è il rischio di revocatoria: se l’azienda poi fallisce entro 2 anni, i pagamenti fatti ai creditori “stralcianti” potrebbero essere revocati come atti di favore (specie se quei creditori hanno ricevuto più di quanto avrebbero preso in fallimento). Un modo per mitigare questo rischio è fare in modo che i pagamenti avvengano contestualmente all’accordo e l’accordo stesso migliori la prospettiva di risanamento (così si può sostenere che era un atto nell’interesse della società, non una preferenza fine a sé stessa). In ogni caso, la difesa del debitore qui consiste nell’ottenere tempo e respiro mentre magari predispone un piano più strutturato.

2. Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): È il primo livello di strumento “protetto” previsto dalla legge. Il piano attestato consiste in un programma di risanamento redatto dall’imprenditore, contenente le azioni da intraprendere (ristrutturazione del debito, dismissioni di asset, ricapitalizzazione, taglio costi, ecc.) e deve essere accompagnato da una relazione di un professionista indipendente (attestatore) che dichiara che, sulla base dei dati e delle ipotesi, il piano è idoneo a risanare l’esposizione debitoria e riequilibrare la situazione finanziaria . Il piano attestato è un accordo totalmente privato: non richiede omologazione né coinvolgimento del tribunale, ma trae la sua efficacia dalla fiducia che l’attestazione conferisce ai terzi. I vantaggi per il debitore sono: (i) le operazioni compiute in esecuzione del piano attestato di risanamento sono esentate dall’azione revocatoria fallimentare (art. 166, co.3, lett. d) CCII) – il che significa che se poi l’azienda fallisce, i pagamenti e le garanzie concessi ai creditori secondo il piano non potranno essere revocati purché strettamente eseguiti in adempimento del piano; (ii) l’azienda mantiene il pieno controllo della gestione (non c’è commissario né giudice). Gli svantaggi: (i) nessuna “cram down” sui dissenzienti – serve l’adesione di tutti i principali creditori affinché funzioni; (ii) non sospende di diritto le azioni esecutive – occorre fidarsi della parola dei creditori che aderendo si impegnano a non agire individualmente, ma un terzo non aderente può comunque tentare pignoramenti; (iii) richiede trasparenza e regolarità contabile, perché l’attestatore altrimenti non potrà asseverare il piano. Quando usarlo? Il piano attestato è utile se l’impresa ha una crisi non ancora acuta, con un numero limitato di creditori strategici disponibili a collaborare. Tipicamente, se vi sono soprattutto banche e pochi fornitori chiave, e magari l’esposizione fiscale è contenuta, un piano attestato può bastare. Esempio: la nostra azienda di punzonatrici ha 3 banche esposte e 5 fornitori principali: ci si siede a tavolino, si presenta un piano (magari predisposto con l’aiuto di un advisor finanziario) e se tutti concordano, lo si fa attestare e si procede. È un modo rapido (l’omologa di un concordato o accordo giudiziale richiede mesi, qui no) e riservato (il piano attestato non viene pubblicato nel registro imprese, a differenza di accordi e concordati che invece vengono pubblicizzati).

3. Aumenti di capitale e intervento dei soci: Non è propriamente uno “strumento” giuridico di composizione della crisi, ma va menzionato che la via più semplice e spesso efficace per difendere l’azienda dai creditori è immettere nuova finanza da parte dei soci o di terzi investitori. Un aumento di capitale, un finanziamento soci rilevante, l’ingresso di un nuovo partner che apporta liquidità, possono risolvere la crisi pagando i debiti. La normativa attuale cerca di incentivare i finanziamenti “esterni” in crisi: ad esempio, i finanziamenti effettuati dai soci in attuazione di un piano di risanamento attestato o di un concordato non sono postergati (non si applicano le regole di postergazione dei finanziamenti soci ex art. 2467 c.c.), e anzi in alcuni casi godono di prededuzione se la procedura concorsuale successiva li qualifica come funzionali alla salvezza dell’impresa . Ciò significa che se un socio presta denaro all’azienda durante la composizione negoziata per traghettarla fuori dalla crisi e poi comunque l’azienda fallisce, quel socio può sperare di vedersi restituire quel prestito in prededuzione (prima degli altri creditori concorrenti). Questa è un’importante protezione introdotta con le riforme per non scoraggiare l’apporto di finanza fresca nella crisi. Quindi il consiglio è: se ci sono margini, i soci/investitori dovrebbero valutare seriamente di mettere liquidità per chiudere i debiti o almeno ridurli a un livello gestibile. Anche l’imprenditore può pensare a vendere beni personali per finanziare la società (purché con accordi corretti, e tenendo a mente che in caso di fallimento quei rimborsi saranno delicati). Certo, spesso i soci sono restii a “buttare altri soldi” in un’azienda già indebitata; però se il business ha prospettive, meglio uno sforzo aggiuntivo controllato che perdere tutto nel fallimento.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (strumento giudiziale agile)

Caratteristiche generali: L’accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD) disciplinato dagli artt. 57-64 CCII (corrispondente all’ex art. 182-bis L.F.) è un accordo tra debitore e una parte significativa dei creditori, soggetto a omologazione da parte del tribunale. È un ibrido tra il piano attestato (perché contrattuale, su base volontaria) e il concordato (perché richiede intervento giudice, sebbene non coinvolga tutti i creditori necessariamente). In sintesi, il debitore negozia con quanti più creditori possibile una proposta di ristrutturazione (ad esempio: pagamento integrale di alcuni, parziale di altri, dilazioni, conversione di crediti in capitale, ecc.), la supporta con un piano e un’attestazione di un professionista che conferma la fattibilità e il rispetto del principio che i creditori estranei non vengono danneggiati rispetto all’alternativa liquidatoria. Soglie di adesione: la legge richiede che abbiano aderito creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali (ARD “ordinario”) . Esiste però l’accordo agevolato (art. 60 CCII) che consente, in caso di grave difficoltà, di presentare un accordo con adesioni del 30% dei crediti , a condizione però che i creditori non aderenti vengano pagati integralmente (quindi il beneficio del 30% è solo per velocizzare l’omologa se tanti piccoli creditori non aderiscono, ma vanno soddisfatti al 100%). Inoltre, come già detto, l’art. 61 CCII prevede che se si raggiunge il 75% di adesione in una certa categoria omogenea di crediti (es. banche finanziarie), l’accordo possa estendersi anche ai creditori di quella categoria che non hanno firmato, purché siano stati informati e abbiano avuto chance di partecipare (accordo ad efficacia estesa) . La percentuale 75% è ridotta a 60% in alcuni casi collegati alla composizione negoziata (dove l’accordo venga omologato subito dopo un tentativo di composizione negoziata concluso).

Procedura di omologazione e protezioni: Il debitore deposita l’accordo con le firme raccolte, la documentazione contabile e la relazione attestativa, presso il tribunale. Può contestualmente chiedere al giudice di emanare misure protettive temporanee (simili a quelle del concordato) per sospendere azioni esecutive nel frattempo. Il tribunale fissa un termine (entro 4 mesi) per depositare eventuali adesioni aggiuntive e un’udienza. Se non ci sono opposizioni rilevanti e il piano è fattibile e regolare, il tribunale omologa l’accordo. Da quel momento l’accordo è efficace erga omnes: significa ad esempio che se l’accordo prevedeva che i creditori aderenti vengano pagati al 80% a saldo dei loro crediti, essi non possono più pretendere il restante 20% fuori accordo; se c’erano creditori non aderenti ma che il piano dice di pagare integralmente (perché così previsto per legge per l’accordo agevolato), essi vengono pagati e fine; eventuali creditori estranei restano tali e possono agire per conto proprio, ma l’azienda di solito li paga integralmente come da piano o li ha già pagati prima.

Vantaggi dell’ARD per il debitore: (i) Flessibilità: non coinvolge l’universalità dei creditori come un concordato, quindi può essere calibrato. Ad esempio, si può escludere un creditore contestato (lasciarlo “fuori” dall’accordo e gestirlo separatamente, magari in contenzioso). (ii) Rapidità relativa: l’omologa arriva prima di un concordato medio, e meno formalità (non c’è voto di tutti i creditori, ma solo adesioni volontarie di chi vuole). (iii) Minor pubblicità negativa: benché l’accordo venga pubblicato nel registro delle imprese e sia quindi conoscibile, la sua natura consensuale lo fa percepire meno come uno “stato di insolvenza conclamato” rispetto a un concordato. Inoltre, l’azienda rimane sotto controllo dell’imprenditore (non c’è commissario, salvo casi di accordo con transazione fiscale complessa dove il tribunale può nominare un ausiliario per vigilare sull’esecuzione). (iv) Transazione fiscale agevolata: l’accordo di ristrutturazione può includere la transazione fiscale sui debiti erariali e contributivi (art. 63 CCII), con un iter più snello rispetto al concordato perché non c’è un voto da gestire in classi – l’AdE e l’INPS esprimono semplicemente adesione o meno. Un aspetto importante: dal 2021 è previsto che l’omologazione possa avvenire anche nonostante il diniego dell’AdE/INPS, se l’accordo ha raggiunto le altre maggioranze e la proposta per fisco/enti è conveniente rispetto alla liquidazione (questo meccanismo consente di superare eventuali rifiuti irragionevoli degli enti pubblici).

Svantaggi/limiti: (i) Necessità di adesione qualificata: se non si convince almeno il 60% dei crediti (o 30% con pagamento integrale dei restanti, che però spesso è arduo se manca liquidità per pagarli tutti), l’accordo non è presentabile. Quindi se c’è troppa dispersione tra i creditori o troppa conflittualità, l’ARD non parte. (ii) Mancata moratoria per non aderenti: i creditori estranei non sono congelati dall’accordo omologato, salvo che l’accordo stesso preveda e il tribunale estenda efficacia ex art. 61. Ciò significa che se hai un 40% di creditori fuori, quelli potrebbero – in teoria – continuare individualmente le azioni. In pratica, spesso il 40% fuori è composto da piccoli creditori che l’azienda intende pagare regolarmente alle scadenze (così non agiranno), oppure è composto dal Fisco/INPS che forse non hanno aderito formalmente ma se l’accordo viene omologato con cram-down nei loro confronti, vengono comunque disciplinati. Però rimane un grado di incertezza che nel concordato (che vincola tutti i creditori anteriori) non c’è.

Nuove varianti introdotte: Oltre all’accordo ordinario, agevolato e a efficacia estesa, le ultime modifiche (correttivo 2024) hanno introdotto gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa “attenuata”: per incoraggiare la composizione negoziata, se l’accordo viene depositato entro 60 giorni dall’archiviazione della composizione negoziata, la soglia per l’efficacia estesa scende da 75% a 60% anche per i creditori finanziari dissenzienti . Ciò spinge l’imprenditore a essere celere, premiandolo con un requisito ridotto. Inoltre, è stato creato l’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari (art. 61-ter CCII) dove se solo banche e obbligazionisti sono i creditori coinvolti, le soglie sono modulate specificamente.

In pratica, l’ARD è un ottimo strumento di difesa per imprese mediane, con debito finanziario elevato e numerosi creditori non omogenei. Permette di evitare il più complesso iter del concordato. Un caso tipico: azienda con banche e fornitori; si ottiene adesione di banche (magari 70% del debito) e di alcuni grandi fornitori fino ad arrivare al 60-70%; i piccoli fornitori (30-40%) vengono lasciati fuori ma promessi pagati integralmente alle scadenze (o vengono effettivamente pagati prima dell’omologa così non creano rumore); si deposita l’accordo con la massa critica. Il tribunale omologa e quell’accordo diventa il “contratto di ristrutturazione” vincolante con efficacia di giudicato verso i firmatari. L’impresa esce dall’aula di tribunale con un debito ridotto e scadenzato come da accordo.

Composizione negoziata della crisi d’impresa (strumento innovativo)

La composizione negoziata è una procedura introdotta in via d’urgenza col D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) e ora stabilizzata nel Codice (artt. 12-25 CCII). Si tratta di un approccio nuovo: non è una procedura concorsuale formale, ma un percorso volontario e riservato in cui l’imprenditore in crisi (anche solo in potenziale squilibrio, non necessariamente insolvente) può chiedere l’assistenza di un esperto indipendente per tentare di raggiungere un accordo con i creditori. In parole povere, è una “camera di negoziazione” protetta, finalizzata al risanamento, che offre alcuni benefici di legge (come una moratoria temporanea dalle azioni esecutive e incentivi fiscali) senza però gli effetti dirompenti di una procedura concorsuale.

Come funziona: L’imprenditore presenta istanza tramite una piattaforma online gestita dalle Camere di Commercio (la piattaforma “Composizione Negoziata” di Unioncamere) corredata da informazioni economico-patrimoniali, un piano ipotetico di risanamento e dichiara di trovarsi in squilibrio o insolvenza reversibile. Un’apposita commissione nomina un esperto (spesso un commercialista o altro professionista con esperienza in crisi d’impresa, scelto da un elenco) che contatta l’imprenditore e valuta la situazione. Se l’imprenditore conferma la volontà di procedere, inizia la fase di trattative: l’esperto convoca i principali creditori e tenta, con la sua terzietà, di facilitare un accordo di ristrutturazione (che può assumere varie forme: da un semplice accordo stragiudiziale a uno spunto per un successivo concordato preventivo o accordo ex art.57, a seconda di cosa si rivela necessario). La composizione negoziata ha una durata massima di 180 giorni (prorogabili solo in certi casi). Durante questo periodo, su istanza dell’imprenditore, il tribunale può concedere misure protettive per impedire ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o di acquisire prelazioni sul patrimonio dell’impresa (ad es. inibisce iscrizioni di ipoteche giudiziali da decreti ingiuntivi). Tali misure protettive in genere durano 4 mesi, prorogabili di altri 4 al massimo . L’istanza di misure protettive viene pubblicata nel registro imprese e i creditori ne hanno notizia, potendo eventualmente fare opposizione se ritengono che l’impresa stia abusando dello strumento. Il tribunale può anche nominare, in caso di abusi o particolari esigenze, un ausiliario o persino rimuovere l’organo amministrativo per atti in frode.

Esiti possibili: La composizione negoziata è flessibile: se le parti trovano un’intesa, la soluzione può essere: (a) un contratto con uno o più creditori (es. nuova finanza, modifica condizioni contrattuali); (b) un accordo strutturato con tutti i creditori (che può rimanere stragiudiziale se unanimità, oppure essere “portato” in un accordo ex art.57 da omologare subito dopo); (c) un piano attestato sottoscritto dall’esperto (il correttivo 2024 ha chiarito che la soluzione può anche arrivare dopo la chiusura delle trattative, con firma postuma dell’esperto se negoziata comunque in quel contesto ); (d) un concordato preventivo (l’imprenditore può rendersi conto che serve un concordato e presentare domanda: in tal caso la negoziata si chiude e si prosegue col concordato, magari utilizzando come attestatore lo stesso esperto nominato, possibile se iscritto all’elenco dei gestori crisi); (e) se tutto fallisce, l’imprenditore può comunque concludere con un concordato semplificato per liquidazione ex art. 25-sexies CCII , cioè una procedura di concordato liquidatorio senza voto dei creditori, proposta direttamente al tribunale entro 60 giorni dall’archiviazione delle trattative. Quest’ultima è una novità notevole: se l’esperto certifica che non si è trovato un accordo ma esiste la possibilità di liquidare il patrimonio in modo da dare qualcosa ai creditori meglio di un fallimento, l’imprenditore può depositare un piano di concordato semplificato. Il tribunale valuta il piano e, sentiti i creditori (che possono solo presentare osservazioni, non votare), può omologarlo, assicurando una chiusura controllata dell’impresa senza passare per il fallimento classico.

Vantaggi della composizione negoziata:
Nessun automatismo liquidatorio: non è una procedura d’insolvenza, quindi l’imprenditore non rischia, aprendo la composizione, di perdere il controllo dell’azienda o di far partire un “conto alla rovescia” verso il fallimento. Al contrario, l’apertura della composizione sospende le cause di scioglimento: per legge, se durante le trattative l’impresa perdesse interamente il capitale, non scatta l’obbligo di scioglimento (art. 20 CCII). Ciò toglie pressione, purché l’esperto vigili.
Riservatezza: a parte le misure protettive, l’avvio non è pubblicizzato. Se l’imprenditore non chiede protezione, tutta la composizione può svolgersi confidenzialmente, e se non produce risultati, nulla trapela (eccetto verso i creditori coinvolti ovviamente). Questo tutela la reputazione.
Professionalità neutrale: l’esperto è un mediatore qualificato, che porta competenze e autorevolezza. Spesso i creditori sono più disposti a ascoltare proposte di risanamento quando c’è un professionista terzo che le presenta o che comunque garantisce del tentativo.
Misure protettive e cautelari: come detto, l’imprenditore può ottenere uno stay temporaneo dei creditori, simile a quello del concordato ma più flessibile. Ad esempio, può chiedere di sospendere solo alcune azioni o di impedire la revoca di linee di credito in essere (il correttivo 2024 ha precisato che l’accesso alla composizione negoziata di per sé non fa decadere i fidi né peggiora la classificazione del credito ; tuttavia, se la banca ha altre ragioni prudenziali, potrebbe comunque revocare l’affidamento, ma in tal caso deve comunicarlo agli organi di controllo aziendali e l’esperto viene informato ). Quindi c’è un bilanciamento: non si può impedire a una banca di revocare un credito se la normativa di vigilanza lo impone, ma l’aver aderito alla composizione negoziata non deve di per sé costituire “default” contrattuale (questo è chiarito espressamente dal nuovo comma dell’art. 6 CCII introdotto nel 2022).
Incentivi fiscali e finanziari: per incoraggiare l’uso dello strumento, il legislatore ha previsto premialità. Alcune le abbiamo citate: riduzione interessi e sanzioni su debiti fiscali durante e prima della procedura , possibilità di chiedere rateizzazione fiscale straordinaria fino a 120 rate convalidabile dall’esperto , detraibilità dell’IVA sulle parti di corrispettivo non incassate a seguito dell’accordo , e – novità del 2024 – introduzione della transazione fiscale nella composizione negoziata . Quest’ultima merita attenzione: ora l’imprenditore, nel corso delle trattative, può proporre direttamente alle Agenzie fiscali (Entrate e Riscossione) un accordo di pagamento parziale o dilazionato del debito fiscale . Deve allegare due relazioni: una di un indipendente che attesta che la proposta è migliorativa rispetto al fallimento, l’altra di un revisore che attesta la veridicità dei dati . Se il Fisco accetta, l’accordo viene depositato in tribunale e, dopo un controllo di regolarità formale, un giudice lo rende efficace . Questo accordo fiscale non comprende i contributi previdenziali né l’IVA “UE” , ma consente ad esempio di definire a monte posizioni con Agenzia Entrate e Riscossione senza aspettare un concordato. È un passaggio epocale, perché porta una fetta del debito pubblico fuori dal collo di bottiglia del concordato, anticipandone la soluzione in fase negoziale. L’accordo fiscale così concluso, se poi la composizione fallisce e l’impresa va in liquidazione, viene risolto di diritto , ma intanto può aver alleggerito il carico e attratto i privati a accordarsi. In più, gli apporti di nuovi finanziamenti durante la composizione negoziata sono prededucibili (anche se poi l’esito è negativo, restano prededucibili in eventuale fallimento successivo) , e l’esperto può suggerire al tribunale misure cautelari se servono (es. autorizzare la cessione d’azienda o di rami durante la negoziazione, per mantenere in vita il business).

Svantaggi/limiti della composizione negoziata:
Volontarietà dei creditori: non si possono imporre accordi. Se un creditore è ostinato, non c’è voto che tenga, a meno di passare a concordato. La negoziata può convincere, ma non costringere (eccetto il Fisco col nuovo accordo fiscale, che però è volontario da parte del Fisco accettare).
Durata limitata: non può protrarsi troppo; serve efficacia nelle trattative. Se l’imprenditore la usa per “galleggiare” e basta, i creditori se ne accorgono. L’esperto può chiudere le trattative se vede che l’imprenditore non coopera o non vi sono concrete prospettive (e lo farà, perché ha un dovere di relazione finale).
Costo: c’è il compenso dell’esperto da pagare (tariffe fissate per legge, spesso in base alla dimensione azienda/debiti). Non è comparabile a un concordato come spese, ma non è neanche gratis. Tuttavia, il Codice prevede contributi pubblici per PMI sotto soglia per coprire parte del compenso dell’esperto, come incentivo.
Eventuale pubblicità indesiderata: se devi chiedere le misure protettive, l’iscrizione al registro imprese segnala la situazione. Alcuni fornitori o partner potrebbero reagire negativamente (anche se dovrebbero apprezzare lo sforzo di risanamento, ma nella prassi può avvenire il contrario). Dunque c’è un trade-off: tenere tutto riservato ma rischiare azioni, oppure proteggersi e svelare la crisi.

Complessivamente, la composizione negoziata è da considerare lo strumento difensivo per eccellenza dell’imprenditore prima di arrivare al punto di non ritorno. È l’ombrello protettivo per negoziare in autonomia assistita: l’imprenditore rimane al timone, l’esperto è un co-pilota, il giudice sta sullo sfondo pronto a proteggere se serve, ma non ingerisce. Molte imprese in questi due anni l’hanno adottata (i dati Unioncamere indicano un forte aumento delle domande nel 2024, +83% rispetto al 2023 ), segno che sta prendendo piede. Nel contesto della nostra azienda di punzonatrici, la composizione negoziata sarebbe consigliabile non appena i segnali di crisi diventano evidenti (ad esempio, se ordini calanti e primi ritardi di pagamento si sommano): aprire il tavolo con i creditori principali prima che la situazione precipiti può consentire un risanamento mirato senza passare per il tribunale fallimentare.

Ricapitolando i principali strumenti di regolazione della crisi (con o senza tribunale):

StrumentoTipoCondizioni di accessoVantaggi per l’imprenditoreRiferimenti normativi
Piano attestato di risanamentoStragiudiziale puro (privato)Stato di crisi o squilibrio; fattibilità del risanamento attestata da professionista indipendente. Necessaria adesione sostanziale dei creditori coinvolti (ma non serve unanimità formale).– Niente procedura pubblica, massima discrezione <br> – Protezione da revocatorie per atti esecutivi del piano <br> – Mantenimento piena gestione d’impresa <br> – Flessibilità nei contenuti (piano su misura)CCII art. 56 (prima, art. 67 L.F.)
Accordo di ristrutturazione (ARD)Misto (accordo privato + omologa tribunale)Adesione di ≥60% dei crediti (o ≥30% se accordo agevolato pagando integralmente i restanti) . Attestazione indipendente sulla fattibilità e convenienza per i non aderenti.– Evita procedure concorsuali più gravose <br> – Omologa giudiziale rende l’accordo vincolante e inattaccabile (anche da oppositori se cram-down) <br> – Possibilità di misure protettive durante omologa (su richiesta) <br> – Consente transazione fiscale/contributiva inclusa <br> – Classi di creditori non richieste, negoziazione libera (no voto generalizzato)CCII artt. 57-64 (ex art. 182-bis e ss. L.F.)
Composizione negoziataStragiudiziale assistito (procedura volontaria)Impresa in squilibrio patrimoniale/finanziario o insolvenza reversibile. Istanza alla Camera di Commercio; nomina esperto. Nessuna soglia di debito o dimensione (aperta anche a imprese sotto-soglia, in deroga OCRI).Riservata (nessuna pubblicità se non si attivano misure protettive) <br> – Flessibile: l’esito può essere qualsiasi soluzione di risanamento (accordo, piano, concordato…) <br> – Protettiva: con richiesta, stop a esecuzioni e azioni cautelari per max 8 mesi <br> – Incentivi: riduzione interessi/sanzioni fiscali , sospensione obblighi ricapitalizzazione, finanziamenti prededucibili, possibile accordo fiscale ad hoc col Fisco <br> – Non comporta dichiarazione formale di insolvenza né perdita di poteri gestori (l’esperto non amministra, solo consiglia)CCII artt. 12-25 (D.L. 118/21 conv. L.147/21)
Concordato preventivoGiudiziale concorsuale (con tribunale e voto creditori)Insolvenza o crisi. Domanda al Tribunale, deposito di un piano e proposta ai creditori. Distinzione: concordato in continuità (azienda prosegue attività, anche indirettamente) vs concordato liquidatorio (cessazione attività e liquidazione beni). Richiede voto favorevole delle maggioranze di crediti per classi o in aggregato (maggioranza >50% per classi, salvo diverse disposizioni).Stay automatico: blocco di tutte le azioni esecutive dalla pubblicazione domanda <br> – Cram down generale: vincola anche i creditori dissenzienti e non aderenti (se approvato a maggioranza e omologato) <br> – Possibilità di stralciare il debito chirografario, ristrutturare anche debiti privilegiati (con soddisfazione almeno pari al valore di realizzo) <br> – Gestione ordinata dell’impresa: amministrazione rimane al debitore (in continuità) sotto vigilanza di un commissario giudiziale; in liquidatorio, nomina di liquidatore concordatario <br> – Transazione fiscale e contributiva integrata: possibile pagamento parziale di tributi e contributi con voto degli enti (superabile per cram-down) <br> – Se in continuità: mantiene contratti aziendali (no scioglimento, salvo richiesta specifica) e può salvare posti di lavoro; se liquidatorio: chiude ma con distribuzione controllata evitando istantaneo fallimentoCCII artt. 84-120 (ex L.F. artt. 160-186)
Concordato “semplificato”Giudiziale concorsuale (liquidatorio senza voto)Accessibile solo se precedente composizione negoziata fallita senza soluzioni. Debitore propone, entro 60 gg da archiviazione, un piano di liquidazione dei beni con riparto ai creditori. Non c’è voto dei creditori, ma solo omologazione giudiziale dopo eventuale audizione creditori.Rapido: niente voto, decisione del tribunale (i creditori possono solo fare osservazioni) <br> – Permette di evitare il fallimento convertendo subito la procedura negoziale in una liquidazione concordata <br> – Mantiene alcuni vantaggi del concordato (es. non vi è spossessamento immediato: il proponente gestisce fino a nomina liquidatore nel decreto di omologa) <br> – Adatto a chi vuole chiudere ma evitando stigma del fallimento e potendo scegliere modalità di realizzo beni (es. cessione unitaria dell’azienda nell’interesse dei creditori)CCII art. 25-sexies (introdotto da D.L. 118/21, ora a regime)
Liquidazione giudiziale (Fallimento)Giudiziale concorsuale liquidatoriaInsolvenza conclamata. Può essere richiesta dal debitore, creditori o d’ufficio PM. Nomina del curatore, spossessamento dell’imprenditore, liquidazione di tutti i beni e distribuzione ai creditori secondo prelazioni.Liberazione dai debiti per il debitore persona fisica tramite esdebitazione a fine procedura (se meritevole) <br> – Procedura gestita da organo pubblico (curatore) che garantisce par condicio e indagini su cause del dissesto (anche ai fini di eventuali azioni di responsabilità o penali) <br> – Per i creditori: trasparenza e ordine nel soddisfo (anche se spesso parziale); per il debitore: chiusura netta dell’impresa e possibilità di ripartire (specie se esdebitato)CCII artt. 121-270 (ex L.F. 1-136)
Liquidazione controllata del sovraindebitatoGiudiziale concorsuale minoreRiservata a debitori non fallibili (piccole imprese sotto soglie di fallibilità, professionisti, consumatori). Insolvenza. Procedura simile al fallimento ma innanzi al Tribunale competente in composizione monocratica, con nomina di un gestore della crisi (OCC) come curatore.– Consente anche ai piccoli imprenditori di liquidare il patrimonio con esdebitazione finale (prima del 2012 non possibile) <br> – Procedure semplificate e costi ridotti rispetto a fallimento tradizionale <br> – Anche il consumatore sovraindebitato può accedervi con tutela prima inesistenteCCII artt. 268-277 (deriva da L.3/2012, ora abrogata)
Concordato minore (ex piani del consumatore e accordi sovraindebitamento)Giudiziale concorsuale minoreDebitore non fallibile in stato di crisi o insolvenza. Proposta di accordo ai creditori, senza classi, omologabile se raggiunge certe maggioranze o anche senza consenso se consumatore meritevole.– Taglia i debiti di privati e micro-imprese con procedura formalizzata <br> – Niente voto se consumatore: decide il giudice sul piano proposto con valutazione di meritevolezza <br> – Simile al concordato preventivo ma su scala ridotta e con più controllo merito (tutela maggiormente i debitori meritevoli)CCII artt. 74-83 (sostituisce procedure L.3/2012)

(Nota: la tabella sopra semplifica alcune condizioni tecniche e vantaggi; per dettagli completi si vedano i riferimenti normativi citati.)

Come si nota, lo spettro va dalla soluzione privata (minimo coinvolgimento giudiziario) alla liquidazione giudiziale forzosa (massimo coinvolgimento). Un imprenditore scaltro cercherà di collocarsi il prima possibile verso gli strumenti “a sinistra” (piani, accordi, composizione negoziata) per evitare di finire “a destra” (concordati imposti, fallimento).

Nei capitoli successivi approfondiremo alcuni aspetti applicativi mediante domande e risposte frequenti, e proporremo esempi pratici (simulazioni) di come un’azienda di punzonatrici indebitata potrebbe muoversi in scenari differenti.

Domande frequenti (FAQ) su debiti d’impresa e difese del debitore

D: Cosa posso fare immediatamente se la mia azienda non riesce più a pagare i fornitori?
R: La prima cosa è non ignorare il problema. Contatta i fornitori chiave, spiega la situazione e proponi un piano di rientro. Meglio offrire subito qualcosa (anche un 10-20%) come acconto e diluire il resto, piuttosto che non pagare nulla: dimostrerai buona fede. Parallelamente, verifica se la crisi è temporanea o strutturale. Se pensi che con un po’ di respiro l’azienda può riprendersi, considera di avviare una composizione negoziata: con l’esperto potrai gestire in modo coordinato i creditori e magari ottenere misure protettive per bloccare eventuali decreti ingiuntivi o istanze di fallimento . Se invece il problema è più grave e servono tagli ai debiti, prepara un piano di ristrutturazione (magari con l’aiuto di un professionista) e valuta un accordo ex art. 57 o un concordato preventivo. Nell’immediato, per evitare azioni legali, è lecito anche privilegiare alcuni pagamenti urgenti (es. piccoli fornitori che minacciano azioni immediate) purché tu non stia già in uno stato di insolvenza irreversibile – in tal caso, atti preferenziali potrebbero poi essere revocati. In sintesi: comunicazione e pianificazione. Non chiuderti: molti fornitori preferiscono un accordo ragionevole ad un lungo contenzioso dal risultato incerto.

D: Ho debiti elevati con il Fisco (IVA arretrata) e temo pignoramenti di Equitalia (AER). Posso ottenere una dilazione o uno sconto?
R: Sì, la legge permette diverse soluzioni. Per prima cosa, puoi chiedere all’Agenzia Entrate-Riscossione una rateizzazione del debito fiscale. Dal 2025 le condizioni sono ancora più favorevoli: per debiti fino €120.000, ottieni 84 rate con semplice istanza (7 anni) ; se l’importo è maggiore, oppure se vuoi spingerti fino a 10 anni, devi documentare una temporanea difficoltà economica, ma puoi arrivare fino a 120 rate . La richiesta di rateazione, se accolta, blocca le azioni esecutive e i fermi amministrativi finché sei in regola coi pagamenti. Se invece il debito è enorme e la tua impresa è in crisi conclamata, potresti includere il Fisco in un concordato preventivo o in un accordo di ristrutturazione: lì puoi proporre una transazione fiscale, ossia pagare solo una parte dell’IVA e delle imposte dovute (ad esempio il 50%) e stralciare il resto . Serve però un piano che dimostri che quella percentuale è il massimo ricavabile e che i crediti erariali sono trattati equamente rispetto agli altri. Dal 2024 c’è anche una via innovativa: nella composizione negoziata puoi fare una proposta d’accordo direttamente all’Agenzia delle Entrate per ridurre e diluire il debito fiscale . Se l’Agenzia accetta, il giudice lo rende efficace e tu pagherai quanto concordato senza dover passare per un concordato preventivo. Tieni a mente però che l’IVA è considerata “risorsa UE”, quindi la possibilità di tagliarla è limitata (in concordato si può, ma mai integralmente a zero; di solito si richiede almeno il pro soluto del realizzo su eventuali beni su cui c’è privilegio, se esiste). In ogni caso, non procrastinare: se sei indietro su IVA, c’è anche rischio penale (omesso versamento oltre soglia). Meglio avviare subito una delle procedure sopra (rateazione, concordato, composizione negoziata) perché ciò sospende anche il conteggio ai fini penali (lo standstill del concordato, ad esempio, sospende il termine di 3 mesi per versare l’IVA ed evitare il reato).

D: La banca mi ha chiesto il rientro immediato dello scoperto e ho firmato fideiussioni personali. Come posso salvare la mia casa di famiglia?
R: Se hai dato una garanzia personale (fideiussione) alla banca, la banca può legalmente rivalersi sui tuoi beni personali (compresa la casa, salvo sia interamente di proprietà del coniuge o sia in un fondo patrimoniale opponibile – vedi oltre). Per proteggere la casa, hai poche opzioni: (1) Rinegoziare con la banca: spiega che escutere la fideiussione e ipotecare la casa porterebbe eventualmente a un’asta dispendiosa, proponi invece un piano di rientro graduale, magari offrendo una nuova garanzia di supporto (es. un pegno su titoli, se ne hai, o l’intervento di un garante terzo). La banca potrebbe preferire un accordo ad un lungo pignoramento immobiliare. (2) Verificare la fideiussione: se è una fideiussione omnibus su schema ABI, un legale potrebbe eccepire la nullità parziale (clausole cosiddette “sproporzionate” già censurate da Banca d’Italia), il che in alcuni casi libera il fideiussore. Questa è una difesa tecnica che va valutata caso per caso in giudizio. (3) Se la situazione precipita e non riesci a pagare, potresti pensare a una procedura di sovraindebitamento personale (se sei garante privato non fallibile). Ad esempio, un concordato minore o un piano del consumatore (a seconda della tua qualifica) dove metti la casa a garanzia di un pagamento parziale e chiedi l’esdebitazione del resto. La nuova normativa consente, a certe condizioni, di includere i debiti da fideiussione in un piano e magari tenere la casa se i creditori accettano un pagamento che riflette il suo valore. Oppure, estrema ratio, la liquidazione controllata: vendi la casa volontariamente nell’ambito della procedura e poi ottieni l’esdebitazione integrale (preferibile a subire asta giudiziaria, perché in asta la casa va spesso svenduta). Prima di arrivare a ciò, considera la possibilità di mettere la casa in un fondo patrimoniale se serve ai bisogni familiari: però, se lo fai quando il debito con la banca è già sorto ed esigibile, la banca potrebbe revocare l’atto e aggredirla comunque . Il fondo patrimoniale protegge solo dai crediti estranei ai bisogni della famiglia e costituito ante debiti. Se la casa è cointestata col coniuge, la banca potrà ipotecare solo la tua quota e agire su quella (il che spesso rende meno interessante per il creditore). In definitiva, la strada maestra è negoziare e, se fallisce, valutare procedure concorsuali personali per ridurre il danno. Coinvolgi un avvocato esperto in esecuzioni immobiliari e un OCC (organismo crisi da sovraindebitamento) se pensi a quest’ultima ipotesi.

D: Qual è la differenza tra un concordato preventivo e un accordo di ristrutturazione dei debiti?
R: Entrambi sono strumenti per regolare la crisi evitando il fallimento, ma differiscono molto nella procedura:
– Nel concordato preventivo tutti i creditori noti vengono coinvolti e hanno diritto di voto (esclusi solo i privilegiati integralmente soddisfatti, che non votano ma vengono comunque pagati come da piano). Il concordato è una vera procedura concorsuale, con un commissario nominato, sotto il controllo del giudice. Serve la maggioranza (dei crediti votanti, oppure per classi se ci sono classi) perché sia approvato . Una volta omologato, vincola tutti i creditori anteriori, anche quelli che hanno votato contro o non hanno partecipato. È quindi uno strumento più coercitivo verso le minoranze dissenzienti, ma anche più complesso e pubblico.
– L’accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD) invece è basato sulle adesioni volontarie dei creditori. Serve almeno il 60% di consenso (in valore di crediti) , dopodiché si chiede al tribunale l’omologazione. I creditori che hanno firmato sono vincolati dall’accordo omologato; quelli che non hanno firmato restano estranei (salvo il caso particolare dell’accordo a efficacia estesa per categorie omogenee). Non c’è voto né commissario, il tribunale fa un controllo più leggero (sostanzialmente verifica che i creditori estranei non siano danneggiati e che l’accordo abbia le adesioni richieste). È dunque meno inclusivo del concordato: può lasciare fuori alcuni creditori pagandoli integralmente a parte. Il vantaggio è che è più rapido e discreto (l’azienda rimane in mano all’imprenditore, e c’è solo un attestatore che certifica il piano). Lo svantaggio è che devi convincere spontaneamente una larga fetta di creditori a firmare.
In breve: il concordato è come un voto parlamentare a maggioranza che diventa legge per tutti i creditori, l’accordo è come un contratto che vincola solo i firmatari, ma con il sigillo del giudice che lo rende immune da contestazioni e che, in certi casi, può piegare una minoranza rilevante (nel caso di efficacia estesa alle banche dissenzienti, ad esempio). Molte imprese preferiscono tentare prima l’accordo (meno costoso e vincolante solo per chi vuole) e riservare il concordato come piano B se non si raggiunge l’adesione sufficiente.

D: Quando conviene usare la composizione negoziata invece di un concordato?
R: La composizione negoziata conviene in fase iniziale di crisi o quando vuoi esplorare soluzioni concordate senza subito l’etichetta del “concordato” (che può allarmare clienti e fornitori). È un procedimento confidenziale: quindi se non sei sicuro di dover arrivare a una ristrutturazione formale, ma vuoi provare a trovare un accordo con le banche e i creditori, ti conviene partire con la composizione negoziata. Un altro caso tipico: se l’impresa è ancora in attività e vuoi evitare l’interruzione dei contratti – il concordato, appena noto, può spingere controparte di contratti in corso a recedere se hanno clausole ad hoc (ora vietate ma nei fatti succede); nella negoziata invece stai ancora cercando di mantenere tutto regolare. Inoltre, la composizione negoziata è più flessibile: puoi concluderla con un esito “su misura” (un nuovo finanziamento, un accordo solo con alcuni creditori, la cessione di azienda a un investitore che subentra). Il concordato ha regole più rigide su come puoi trattare i creditori (classi, percentuali minime per chirografi nel liquidatorio – 20% se liquidazione puro, salvo apporti esterni). La negoziata ti permette di adottare soluzioni meno ortodosse, purché i creditori chiave ci stiano. Di contro, il concordato conviene quando: i creditori sono troppi o disorganizzati per sperare in adesioni volontarie; quando serve imporre sacrifici a tutti in modo uniforme; quando hai bisogno di tempo protetto lungo (il concordato può durare anche un anno tra procedimento e omologa); oppure quando la situazione rischia altrimenti di finire in fallimento su iniziativa altrui. In sintesi:
Composizione negoziata se crisi incipiente o recuperabile e vuoi un approccio soft e confidenziale con assistenza, con la possibilità di congelare per breve periodo le azioni (4+4 mesi max) mentre negozi.
Concordato se crisi grave o insolvenza conclamata e devi obbligatoriamente tagliare i debiti, coinvolgendo tutti i creditori e assicurandoti una protezione più robusta e duratura (il tribunale può anche emettere provvedimenti per scioglierti da contratti in corso sfavorevoli, ad esempio). A volte si usa la composizione negoziata come preludio: tenti la via negoziale, se vedi che non si arriva a un accordo ma l’azienda può essere salvata, passi al concordato (magari in continuità, se c’è un investitore o un affittuario che proseguirà l’attività).

D: La mia S.r.l. è di fatto insolvente: posso evitare il fallimento chiedendo io stesso un concordato preventivo?
R: Sì. La legge incoraggia il concordato in proprio (ossia su domanda del debitore) come alternativa virtuosa al fallimento. Se sei certo che l’insolvenza c’è, depositare un ricorso per concordato preventivo (anche con riserva, cioè senza piano completo inizialmente, ottenendo 60-120 giorni per presentarlo) è una mossa di difesa efficace: congela subito le azioni esecutive e le istanze di fallimento . Da quel momento, preparerai un piano per soddisfare i creditori meglio di quanto farebbe la liquidazione giudiziale. Il Tribunale valuterà il piano e, se fattibile e approvato dai creditori, omologherà e così eviterai il fallimento. Tieni presente che nel concordato liquidatorio puro devi offrire almeno il 20% ai chirografari (salvo eccezioni) o un apporto esterno rilevante, altrimenti non è ammissibile; in concordato in continuità non c’è soglia minima ma devi dimostrare che la prosecuzione d’azienda non danneggia i creditori rispetto a liquidazione. Se la tua S.r.l. non ha prospettive di continuità, puoi proporre un concordato liquidatorio con cessione dei beni: nomini un liquidatore che venderà tutto e distribuirà il ricavato. Il vantaggio rispetto al fallimento è che tu hai più controllo sul processo (puoi proporre chi sarà liquidatore, come vendere, magari già hai un acquirente per l’azienda nel suo complesso) e ottieni l’esdebitazione per la società (anche se, tecnicamente, la società estinta non ha bisogno di esdebitazione come la persona fisica, ma per i soci amministratori c’è più tutela da azioni di responsabilità se il concordato va a buon fine perché i creditori hanno accettato quel piano). Quindi, sì, presentare un concordato è un modo quasi sicuro di evitare la dichiarazione di fallimento da parte dei creditori o del PM, a patto di avere un piano credibile da offrire.

D: Se la società viene liquidata o fallisce, io amministratore rischio qualcosa a livello patrimoniale personale?
R: Dipende dalla tua condotta pregressa. Se hai gestito correttamente e la causa dell’insolvenza è sfortuna o fattori esterni, in genere no, non rischi sul personale oltre alle eventuali fideiussioni che hai prestato. In caso di fallimento, il curatore esaminerà gli ultimi esercizi e vedrà se ci sono estremi per un’azione di responsabilità contro di te (ex art. 255 CCII, che ricalca art. 146 L.F.). Ti può citare in giudizio se ritiene che con la tua amministrazione negligente o dolosa hai creato danno ai creditori. Tipici esempi: aver continuato a fare debiti pur sapendo l’irreversibilità della crisi (aggravamento del dissesto), oppure aver pagato alcuni creditori e non altri (attentando alla par condicio), o ancora esserti appropriato di beni sociali, o non aver tenuto contabilità (rendendo impossibile recuperare crediti o capire dove siano finiti i soldi). Se nulla di tutto ciò emerge, di solito non ci sono conseguenze patrimoniali personali: il fallimento si chiude e i creditori non soddisfatti restano tali verso la società (che verrà cancellata). Se invece il curatore ti cita, potresti essere condannato a risarcire il deficit, ossia le somme non pagate ai creditori a causa dell’aggravamento da te causato . Ad esempio, Cassazione sez. I n. 198/2022 ha condannato amministratori per aver proseguito l’attività in perdita con patrimonio netto negativo: il danno liquidato è stato la differenza tra patrimonio al momento causa scioglimento e patrimonio a fallimento , il che si traduce nei debiti ulteriori contratti. Nota che se la società è fallita, potresti essere chiamato a rispondere anche di reati fallimentari (se commessi): es. bancarotta fraudolenta documentale se le scritture erano sparite o bancarotta preferenziale se hai pagato scientemente alcuni creditori a discapito di altri poco prima del fallimento. Questi reati però implicano dolo e sono perseguibili penalmente con possibili condanne (non c’è sanzione pecuniaria immediata, ma la condanna penale può prevedere anche risarcimento danni in sede civile). In caso di concordato preventivo liquidatorio, il commissario e poi il liquidatore giudiziale faranno simili verifiche, e i creditori una volta soddisfatti secondo il concordato in genere rinunciano ad ulteriori azioni (anche perché il concordato una volta omologato esonera da azioni revocatorie e, di fatto, chiude i conti). Non esclude però eventuali azioni di responsabilità per danni extra concordato (se ad es. hai distratto beni, la società – rappresentata dal liquidatore concordatario – potrebbe comunque farti causa). In pratica: se hai adempiuto ai doveri, il fallimento di per sé non travolge il tuo patrimonio (sennò verrebbe meno il concetto di autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali). Ma c’è una fitta rete di eccezioni e di condotte che, se accertate, possono portare a “far cadere il velo” di protezione, almeno in parte, e colpire te. Dunque la miglior difesa è stata una buona condotta. Se temi di aver fatto errori, valuta se c’è margine per conciliare col curatore (a volte gli amministratori offrono un contributo volontario alla massa fallimentare in cambio della rinuncia all’azione di responsabilità – è ammesso e accade nella prassi, come transazione).

D: Ho sentito parlare di esdebitazione: la società può ottenere la cancellazione dei debiti residui?
R: Le società in quanto tali no: quando una società di capitali fallisce o liquida, dopo la chiusura, se restano debiti insoddisfatti, la società comunque si estingue e quei debiti non sono più esigibili da nessuno (perché il soggetto giuridico non esiste più). Quindi, in un certo senso, la società è “esdebitata” naturalmente dall’estinzione. L’esdebitazione (in senso tecnico) riguarda le persone fisiche: l’imprenditore individuale, i soci illimitatamente responsabili e i garanti. Per esempio, se fallisce una SNC, i soci (persone fisiche) possono chiedere l’esdebitazione per liberarsi dai debiti sociali rimasti. Se fallisce un imprenditore individuale, uguale. Nel nuovo Codice, come dicevamo, c’è anche l’esdebitazione immediata del debitore incapiente (art. 278 CCII) per i casi disperati senza attivo: ma si applica solo a persona fisica meritevole e che non ha beni da liquidare. Quindi, se la tua azienda di punzonatrici è una S.r.l., non si pone il problema per la società (dopo la liquidazione concorsuale, finisce lì). Tu come persona fisica potresti essere esdebitato solo se sei garante o socio illimitato (che non è il caso di una S.r.l.). Tuttavia, c’è una situazione: a volte, in chiusura di fallimento di società, i creditori insoddisfatti provano a escutere gli amministratori con azioni residuali, ad esempio se c’è stata una condanna per responsabilità. Se tu venissi condannato a pagare tot e poi non potessi, potresti – come persona – valutare la liquidazione controllata per esdebitarti. È uno scenario estremo. In generale, l’esdebitazione è pensata per l’imprenditore individuale e per il consumatore sovraindebitato. Va ricordato però che il Codice prevede un’esdebitazione anche per l’ex socio di S.n.c. anche se non fallito personalmente: se la società fallisce e i soci solidali no (perché non è stata estesa la procedura), quei soci possono chiedere al tribunale di liberarli dai debiti sociali una volta pagato il possibile. In sintesi: per una società di capitali, il concetto è meno rilevante. La vera esdebitazione interessa le persone coinvolte. Ad esempio, se come amministratore hai molti debiti personali (metti: cartelle per responsabilità, sanzioni, fideiussioni escusse), potresti avvalerti di una procedura da sovraindebitamento per tuo conto e ottenerla.

D: Dopo la composizione negoziata, la mia azienda ha ancora troppi debiti e vorrei chiudere l’attività. Posso evitare il tribunale e chiudere semplicemente cancellando la società?
R: Cancellare una società con debiti è possibile ma pericoloso. Dal 2003, una società di capitali si estingue con la cancellazione dal Registro Imprese. Tuttavia, la legge e la giurisprudenza hanno chiarito che la cancellazione non tutela da tutti gli effetti: i crediti sociali residui si trasferiscono ai soci (in proporzione) e i debiti insoddisfatti possono essere richiesti ai soci nei limiti di quanto hanno ricevuto in distribuzione in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.). Quindi se chiudi senza pagare i debiti, e magari avevi qualche attivo che hai liquidato e distribuito, i creditori potranno farsi avanti con te (socio) per riavere almeno quella distribuzione . Se non c’era nulla e hai chiuso, i creditori possono provare a far riaprire la liquidazione entro 5 anni dall’estinzione , adducendo magari che c’erano attivi non considerati o che la cancellazione è stata fraudolenta. In più, se emergono atti di mala gestio, come ex amministratore potresti comunque essere citato (l’azione dei creditori contro amministratori ex art. 2394 c.c. sopravvive 5 anni dalla cancellazione). Dunque non è una panacea. L’approccio migliore per “chiudere pulito” è proprio usare un concordato semplificato o un concordato preventivo: con quello liquidi i beni, paghi qualcosa ai creditori, e la società si estingue senza strascichi giudiziari perché i creditori hanno aderito o sono stati comunque soddisfatti secondo la legge. Se invece fai una liquidazione volontaria unilaterale, rischi poi cause postume. Inoltre, se i debiti sono erariali o contributivi, la cancellazione non li estingue agli occhi del Fisco: per 5 anni l’Erario può ancora notificare accertamenti alla società cessata (presso i soci) e tentare il recupero sui soci se c’è dolo (casi rari ma possibili). Insomma, chiudere baracca e burattini funziona solo se la società è completamente nullatenente e i soci/amministratori preferiscono affrontare eventuali seccature successive come persone fisiche. Ma da avvocato, direi: meglio non farlo, specie se i debiti sono alti. Meglio affrontare la procedura concorsuale (magari semplificata post-negoziata) e avere una sorta di abito legale alla chiusura, piuttosto che un selvaggio west di reclami post chiusura.

D: L’azienda ha debiti con le banche, i fornitori e anche con l’erario. Esiste uno strumento unico che li affronti tutti insieme?
R: Sì, il concordato preventivo è lo strumento universale che li mette tutti sul piatto e li regola in un unico procedimento. Anche l’accordo di ristrutturazione può includerli tutti (devi convincerne il 60% in valore complessivo, ma possono essere fatti aderire banche, fornitori e anche l’Erario tramite transazione fiscale). La composizione negoziata ti aiuta a trattare con ciascuno, ma potresti dover concludere accordi plurimi: es. accordo ad hoc con banche, accordo col fisco, accordi con fornitori. Nulla vieta di usarla e poi formalizzare il tutto in un unico accordo-quadro omologato ex 182-bis. Diciamo che lo strumento “one-stop” per eccellenza è il concordato: lì dentro fai la transazione fiscale per l’erario, classi per banche e fornitori, e prevedi soddisfazione di tutti (chi in percentuale, chi integrale). Ovviamente è anche lo strumento più complesso e che richiede un piano serio, finanziato in qualche modo. Un altro strumento unico potrebbe essere l’amministrazione straordinaria (per grandi aziende insolventi con prospettive industriali) ma riguarda imprese con 200+ dipendenti e grossi debiti, quindi probabilmente non è il vostro caso. Quindi sì: concordato o accordo. Aggiungo: mai trascurare i debiti verso l’erario/INPS mentre risolvi quelli verso banche e fornitori. Ogni tanto imprenditori cercano di sistemare banche e fornitori e lasciano il fisco indietro (perché “tanto loro hanno i privilegi, aspetteranno”): è una mossa rischiosa perché il fisco ha poteri di allerta e può farvi fallire come abbiamo visto. Meglio includere tutti, magari privilegiando nei pagamenti di piano chi può dare fastidio minore (ma comunque dando al Fisco almeno il valore liquidatorio). Insomma, visione d’insieme: un buon piano deve contenere un pezzo per ogni categoria di debito. Concordato e accordi omologati lo garantiscono perché il giudice verifica equità tra creditori.

D: Durante una procedura di composizione o concordato, posso continuare a gestire l’azienda? Oppure rischio di perdere il controllo?
R: Dipende dallo strumento:
– In composizione negoziata, resti al comando al 100%. L’esperto ti affianca, ma tu amministri l’impresa. Solo se fai atti gravemente pregiudizievoli, l’esperto può segnalare al tribunale che potrebbe revocare le misure protettive o, in casi estremi, nominare un custode per impedire abusi. Ma non c’è spossessamento né commissario gestore.
– Nel concordato preventivo, c’è il principio della gestione in proprio sotto vigilanza. Tu rimani gestore dell’impresa (specie se in continuità: puoi compiere atti ordinaria amministrazione liberamente, per gli straordinari serve autorizzazione del giudice delegato). Viene nominato un commissario giudiziale, ma il suo ruolo è di supervisore e di relazione al tribunale, non amministra lui. Solo in ipotesi di abusi o atti di frode il tribunale può revocare il concordato e allora si aprirebbe la via al fallimento, ma se ti comporti regolarmente mantieni il controllo. Nel concordato liquidatorio, normalmente al momento dell’omologa vien nominato un liquidatore giudiziale che curerà la vendita dei beni: da quel punto in poi tu cedi i beni e non li amministri più, perché scopo è liquidarli. Però fino all’omologa anche lì eri tu a gestire. Dunque in concordato sì, conservi la gestione corrente sotto controllo di un commissario e del giudice.
– Nell’accordo di ristrutturazione, non c’è neanche il commissario: gestisci tu liberamente sia durante le trattative che dopo (dopo l’omologa semplicemente devi eseguire gli accordi presi, ma sei tu che li esegui). Il tribunale omologa e si ritira. Quindi anche lì, controllo rimane al debitore.
– Nella liquidazione giudiziale (fallimento), invece perdi completamente il controllo: arriva il curatore, sei spossessato dei beni aziendali, non puoi più compiere atti sui beni fallimentari. Idem nella liquidazione controllata dei sovraindebitati: il gestore nominato liquida i tuoi beni.
– Nell’amministrazione straordinaria grandi imprese, l’impresa passa ai commissari straordinari nominati dal governo: gli amministratori originari decadono.

Quindi, in tutte le procedure di risanamento non liquidative (negoziata, piani, accordi, concordato in continuità) tu mantieni la gestione. Questo è molto importante: contrariamente a un antico timore degli imprenditori, rivolgersi al tribunale per un concordato non significa “cedere l’azienda” (non è come il Chapter 11 americano dove un trustee può prendere le redini in certi casi; da noi rimani debitor in possession, salvo appunto revoche straordinarie). Addirittura, nel concordato in continuità il Codice della crisi sottolinea l’importanza di preservare il know-how dell’imprenditore. Quindi puoi stare ragionevolmente tranquillo: se scegli la via concordataria, resterai al timone, benché affiancato da organi di controllo.

D: In un concordato preventivo, posso ridurre anche i debiti privilegiati (es. ipoteca della banca, crediti INPS privilegiati)?
R: Sì, però con limiti. I crediti privilegiati (garanzie reali o privilegi legali su beni) di regola vanno pagati integralmente nel concordato, almeno fino a concorrenza del valore di stima dei beni su cui insiste la prelazione (art. 84 CCII). Se la stima dice che il valore del bene è insufficiente a coprire l’intero credito, la parte eccedente diventa chirografaria e puoi ridurla. Ad esempio, la banca ha ipoteca per €200k su immobile che però in concordato viene stimato realizzerà €150k: tu devi garantire €150k a quella banca (di solito vendendo l’immobile e dandole il ricavato) e i restanti €50k li tratti come chirografo (es. paga 20% = €10k, quindi la banca nel complesso prendebbe €160k su 200, 80%). I crediti privilegiati di lavoro (stipendi arretrati, TFR) e tributari per ritenute e IVA di solito è obbligatorio pagarli al 100% salvo casi di grave difficoltà e comunque mai meno del realizzo. Con la riforma, è permesso diluirli nel tempo (anche oltre l’anno dall’omologa) purché con garanzie. I crediti INPS privilegiati (contributi dipendenti) rientrano nella transazione contributiva: puoi anche su quelli proporre falcidia, ma solo se il piano mostra che in liquidazione quei crediti non verrebbero soddisfatti integralmente (ad esempio, se vendendo i beni non ci sarebbe abbastanza per pagarli tutti, la falcidia li porta a quell’importo). La regola aurea: absolute priority: un chirografo non può ricevere più di un privilegiato se quest’ultimo non è soddisfatto in quella eccedenza. Quindi, sì, riduzione anche dei privilegiati è possibile (si dice falcidia del privilegio), ma devi rispettare le cause legittime di prelazione. La Cassazione e ora il Codice lo consentono a patto che i privilegiati prendano almeno il valore di realizzo dei beni sottostanti . Attenzione però: se prevedi di pagare meno del 100% un credito IVA o ritenute, l’Erario valuterà se nel fallimento avrebbe preso di meno o di più. Oggi il tribunale può omologare anche col voto contrario del Fisco se ritiene la proposta conveniente . Quindi è fattibile. La banca ipotecaria spesso accetta un concordato dove magari realizza l’80% subito invece che rischiare anni di fallimento (dove forse realizzerebbe lo stesso o meno). Dunque, in pratica, nel concordato puoi ridurre i privilegiati economicamente insoddisfatti. Non puoi toccare un privilegiato ipotecario oltre il limite: se l’immobile copre tutto il suo credito, va pagato tutto (a meno che la banca rinunci volontariamente a qualcosa per aiutare la ristrutturazione: può succedere, in continuità aziendale certe banche accettano di ridurre il proprio credito pur se garantito, per dare ossigeno – ma è su base consensuale).

D: La mia azienda è molto piccola (artigiana, 5 dipendenti) e i debiti non superano €200.000. Nessuna banca, solo fornitori e Equitalia. Posso usare queste procedure o erano solo per aziende più grandi?
R: Puoi usarle. Le procedure di sovraindebitamento (oggi concordato minore e liquidazione controllata) sono pensate proprio per PMI sotto soglia di fallibilità. Nel tuo caso, 5 dipendenti e 200k debiti: prima, sotto la legge fallimentare, probabilmente non eri fallibile (c’erano soglie: attivo <300k, debiti <500k, ricavi <200k, se due su tre verificate, niente fallimento). Ora il Codice ha abolito queste soglie per l’accesso agli “strumenti di regolazione della crisi”, ma ancora le mantiene come criterio di distinzione procedura: tu non saresti soggetto a liquidazione giudiziale standard, ma a liquidazione controllata. Quindi se devi liquidare, faresti quella con l’OCC. Se vuoi un accordo con i creditori, fai un concordato minore (che è come un mini concordato preventivo, ma per il quale non serve il voto di tutti: è sufficiente il 50% dei crediti chirografari se è un imprenditore, e se sei consumatore neanche serve il voto, decide il giudice). La composizione negoziata è aperta anche alle piccole imprese, indipendentemente dalle soglie (esplicitamente è per “tutte le imprese, anche sotto soglia, anche agricole” ). Anzi, per le piccole Camere di Commercio organizzano supporto e parte del compenso dell’esperto è a carico pubblico. Quindi sì, puoi accedere. La differenza è che per PMI semplici magari alcune procedure complesse (accordi di ristrutturazione) sono eccessive – spesso per debiti modesti conviene un accordo informale o un piccolo concordato minore se serve. Ma nulla ti vieta di utilizzare questi strumenti. Un esempio di <200k debiti: potresti presentare un piano dove offri ai creditori il 50% in 4 anni, e chiedi al giudice l’omologa come concordato minore: se dimostri che è il massimo possibile e i creditori sono più o meno d’accordo (o non si oppongono fortemente), il giudice può approvarlo. Il risultato: paghi 100k su 200k, e sei libero dai restanti. Questo è il nuovo strumento per piccoli, migliore rispetto alla vecchia legge 3/2012 che era un po’ macchinosa ma simile.

D: Cos’è l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi? Devo occuparmene?
R: L’amministrazione straordinaria (Legge Prodi-bis e Marzano) è una procedura speciale per imprese molto grandi (di regola con almeno 250 dipendenti) che mira alla continuità tramite cessione o ristrutturazione sotto controllo del Ministero dello Sviluppo. Esempi noti: Alitalia, Ilva, Parmalat (Marzano). Non ti riguarda se la tua azienda è di medie-piccole dimensioni; comunque sappi che è un percorso diverso, parallelo al Codice della crisi, attivabile in pochi casi speciali e su decreto ministeriale. Per la stragrande maggioranza delle aziende, quelle ordinarie che stiamo trattando sono le vie giuste.

Passiamo ora alla parte conclusiva con alcune simulazioni pratiche, per illustrare come le norme e gli strumenti descritti possano essere applicati a casi concreti e quali scelte strategiche si presentano al debitore.

Esempi pratici (casi simulati) – Italia

Di seguito, presentiamo alcuni scenari ipotetici riguardanti un’azienda di punzonatrici (o situazioni analoghe), per vedere come un imprenditore debitore potrebbe agire e quali strumenti di difesa adottare. Questi esempi, pur semplificati, aiutano a calare nella realtà i concetti esposti finora.

Esempio 1: Piccola S.r.l. manifatturiera in temporanea difficoltà finanziaria

Scenario: “Punzonatrici XYZ S.r.l.” ha 15 dipendenti e produce macchinari per officine. A causa di un calo di ordini e di investimenti in un nuovo impianto, sta affrontando tensioni di liquidità. Debiti: €100k verso fornitori (scaduti da 90 giorni), €50k con la banca (scoperto di conto e leasing di un macchinario) con rate regolarmente pagate finora, €30k di IVA dell’ultimo trimestre non versata. Non c’è insolvenza conclamata (stipendi pagati, leasing in regola), ma se entro 2-3 mesi non entrano nuovi ordini, mancheranno i soldi per saldare i fornitori e l’IVA arretrata.

Azione del debitore: L’amministratore capisce che è una crisi gestibile se affrontata subito. Convoca il commercialista e un esperto di crisi d’impresa. Decide di attivare la composizione negoziata in via prudenziale, per avere un esperto che lo aiuti a negoziare dilazioni con fornitori e, se necessario, ad ottenere protezione temporanea. Presenta l’istanza sulla piattaforma indicando la previsione di un nuovo grosso ordine tra 4 mesi (quindi la crisi potrebbe risolversi con un po’ di respiro). L’esperto nominato esamina i dati e concorda che l’impresa è in squilibrio temporaneo, ma recuperabile.

Misure adottate: XYZ S.r.l., su consiglio dell’esperto, chiede subito al tribunale una misura protettiva di 4 mesi: sospensione di eventuali azioni esecutive dei fornitori. Non risulta che i fornitori abbiano ancora fatto decreti ingiuntivi, ma meglio premunirsi. Il tribunale concede la protezione (pubblicata nel Registro Imprese). I fornitori vengono convocati collettivamente da esperto e amministratore: viene mostrato loro un piano di rientro attestato dall’esperto come realistico, che prevede pagamento del 50% dei crediti in 4 mesi (quando incasserà il nuovo ordine) e del restante 50% in 6 mesi aggiuntivi. Viene proposto anche un piccolo incentivo: riconoscimento di un interesse dell’2% sulle somme dilazionate e la garanzia che, se l’azienda ottiene un finanziamento bancario ponte, userà quello per anticipare i pagamenti. I fornitori, visto l’intervento di un esperto terzo e la buona fede dell’azienda, accettano informalmente di non procedere legalmente e di rispettare il piano di rientro. La banca viene coinvolta nelle trattative: l’esperto certifica che la banca è totalmente garantita dal valore dei macchinari in leasing e dell’ipoteca sul capannone, e propone una moratoria di 6 mesi sulle rate di leasing per liberare cassa a favore dei fornitori. La banca (che preferisce evitare che l’azienda entri in default) acconsente, con conferma scritta. Nel frattempo, col supporto dell’esperto, l’azienda presenta istanza all’Agenzia Entrate-Riscossione per rateizzare l’IVA da €30k in 10 rate (ci rientra nei 30k soglia per 18 rate automatiche, ma preferisce 10 per coincidere con gli incassi attesi). AER accoglie perché sotto soglia (rateizzazione standard).

Esito: Dopo 3 mesi, arrivano i nuovi ordini e l’azienda incassa anticipi per €80k. Con questi, in coerenza col piano, paga immediatamente il 50% dovuto ai fornitori (che infatti non avevano agito, confidando nel piano) e alcune rate IVA. L’esperto redige la relazione finale attestando che è stato raggiunto un accordo con i creditori e che l’azienda è su via del risanamento; la composizione negoziata viene archiviata con successo. Non è stato necessario alcun concordato né accordo omologato: un semplice accordo stragiudiziale, facilitato dalla procedura negoziata, è bastato. Nei 6 mesi successivi l’azienda, tornata in bonis, completa i pagamenti dilazionati (grazie anche alla ripresa del mercato). Difesa riuscita: l’imprenditore ha evitato contenziosi, ha messo tutti i creditori attorno a un tavolo e li ha convinti con l’aiuto dell’esperto, sfruttando la credibilità data dalla cornice normativa (misure protettive e attestazione).

Note: In questo caso, la composizione negoziata è stata lo strumento ideale: crisi iniziale, numeri gestibili, creditori ragionevoli. Se invece i fornitori non avessero aderito o la crisi fosse peggiorata (es. ordine non arrivato), l’imprenditore avrebbe potuto pivotare verso un accordo ex 182-bis (se raggiungeva almeno 60% adesioni) oppure, in extremis, concordato preventivo. Ma grazie all’attivazione tempestiva, la crisi si è risolta in via negoziale e l’azienda ha ripreso senza stigma pubblico.

Esempio 2: Media impresa indebitata con banche e fisco, in cerca di ristrutturazione strutturale

Scenario: “Punzonatrici Alfa S.p.A.” ha 80 dipendenti. Negli anni ha accumulato €5 milioni di debiti: €2M verso banche (mutui ipotecari su stabilimento e un castelletto di anticipo fatture), €1M verso fornitori (pagamenti a 120 giorni, molti insoluti), €1M di debiti tributari (IVA di due anni non versata e cartelle esattoriali, alcune rateizzate altre decadute), €0.5M verso INPS (contributi non versati, in parte dilazionati), €0.5M vari (leasing e debiti diversi). L’azienda è in crisi seria, anche se il fatturato c’è (ma margini calati). I creditori iniziano a muoversi: alcuni fornitori hanno ottenuto decreti ingiuntivi, l’Agenzia Entrate ha inviato avviso di compliance allerta segnalando IVA non pagata > €50k ed invitando a reagire . Una banca ha revocato gli affidamenti per sconfinamenti. Il rating creditizio è peggiorato; i dipendenti però sono pagati e l’attività continua faticosamente.

Opzioni considerate: Qui la situazione è troppo complessa per un accordo informale. L’amministratore convoca un advisor finanziario ed esplora due strade: concordato preventivo oppure accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. Propende per il secondo perché vorrebbe evitare la parola “concordato” (che percepisce come stigma) e crede di poter negoziare con le banche e alcuni grossi fornitori che rappresentano buona parte del debito.

Azione del debitore: Con l’aiuto dell’advisor prepara un piano industriale: prevede la vendita di un capannone non strategico (valore €1M) e l’ingresso di un nuovo socio che apporterebbe €0.5M in equity, a condizione di ristrutturare il debito. Il piano dice: pagare integralmente banche per il valore delle garanzie (sono ipotecarie su immobili, perizia stima immobili coprono circa 80% dei crediti – le banche dovranno rinunciare a un 20%), pagare i fornitori al 40% in 4 anni, pagare il debito fiscale al 50% in 5 anni e contributi INPS al 60% in 5 anni. Il tutto con i flussi generati dall’efficientamento e i nuovi fondi. L’advisor contatta privatamente le banche (3 istituti) e i fornitori principali (che sommano 60% dei debiti commerciali) e ottiene una bozza di adesione: banche disponibili ad allungare scadenze e ridurre tassi pur di evitare incagli (con quell’ipotesi di prendere 80% subito dalla vendita capannone e residuo spalmato), fornitori disposti ad accettare 40% perché temono altrimenti il fallimento e di prendere 0%. L’Erario e l’INPS non possono “aderire” informally senza procedura, ma l’azienda confida nella transazione fiscale/contributiva in sede di omologa.

Procedura scelta: Visti i consensi prelminari, Alfa S.p.A. opta per l’accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII. Formalmente deposita in tribunale la domanda di omologazione allegando l’accordo firmato da creditori rappresentanti il 65% dell’indebitamento totale (banche + fornitori maggiori hanno firmato). Chiede contestualmente misure protettive per sospendere le esecuzioni (alcuni fornitori piccoli stanno pignorando il conto corrente): il tribunale le concede, bloccando azioni esecutive e istanze di fallimento pendenti. Il piano è attestato da un professionista che assevera che i creditori non aderenti riceveranno almeno quanto in liquidazione (è vero: in ipotesi di fallimento avrebbero preso forse 20%, con il piano ne prendono 40-50%). Tra i creditori non aderenti c’è l’Agenzia Entrate Riscossione e l’INPS: all’udienza di omologa, questi enti si oppongono formalmente perché il pagamento proposto (50% imposte, 60% contributi) non è integrale. L’azienda allora attiva la norma del cram-down fiscale: dimostra che in liquidazione giudiziale il Fisco prenderebbe forse 20% (perché i beni privilegiano banche ipotecarie e resterebbe poco per privilegi minori), mentre nel piano di accordo ne offre 50%. Il tribunale, visto anche il parere favorevole del commissario giudiziale (nominato ad hoc per valutare transazione fiscale, come spesso accade), omologa l’accordo nonostante il dissenso del Fisco e INPS, ritenendo soddisfatto il test di convenienza .

Esito: L’accordo diviene efficace e vincolante. Significa che: le banche riceveranno i pagamenti come stabilito e rinunciano ad ipoteche eccedenti; i fornitori aderenti prendono il 40% secondo scadenze concordate (l’accordo omologato ha efficacia di titolo esecutivo se mai servisse farlo valere, ma c’è fiducia); i fornitori non aderenti per legge vanno pagati integralmente fuori accordo (in questo caso, l’azienda li aveva già previsti come “piccoli, pago al 100% comunque in corso d’opera”, e li soddisfa man mano, oppure vengono soddisfatti con la nuova finanza per evitare complicazioni); l’Agenzia Entrate e INPS, pur non firmatari, sono inclusi di fatto nell’accordo grazie all’omologa: viene considerata omologata la transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII, quindi quei crediti sono falcidiati al 50-60% e la parte residua non è più esigibile. L’azienda aliena il capannone, incassa €1M, con cui subito paga la quota dovuta alle banche (80% del credito) – in cambio ottiene la liberazione delle ipoteche sia su capannone venduto che su sede (quest’ultima resta magari con ipoteca residua a garanzia del 20% dilazionato). Il nuovo socio investitore apporta €0.5M, destinati in gran parte a pagare i piccoli creditori estranei e dare un anticipo ai fornitori sul 40% dovuto. L’azienda riparte con debiti molto ridotti (ha ancora rate da pagare su residui 20% banche e 40% fornitori, ma sostenibili). Gli organi della procedura cessano, l’accordo è supervisionato solo informalmente dall’attestatore nei suoi aggiornamenti. Dopo due anni l’azienda è stabilizzata e bancabile di nuovo.

Note: Questo esempio mostra un uso efficace dell’accordo di ristrutturazione come alternativa al concordato: meno costoso (niente voti, niente commissariamento prolungato), modulabile (alcuni piccoli creditori sono stati esclusi dall’accordo perché pagati a parte integralmente), e in grado di coinvolgere comunque il Fisco con il cram-down. Se i creditori non avessero collaborato (metti che le banche fossero state rigide o i fornitori non fiduciosi), l’alternativa sarebbe stata un concordato preventivo con classi: ad esempio classe banche (che avrebbero comunque diritto a 80% come da valore ipoteche), classe fornitori chirografi (40%), classe Erario/INPS (trattati secondo transazione all’interno del concordato). Però il concordato avrebbe richiesto il voto: magari banche a favore, fornitori forse sì (accettano 40% vs niente), Erario senza diritto di voto ma con parere… Insomma, fattibile anche così ma più lento e pubblico. Avendo coordinato consensi privati >=60%, il debitore si è risparmiato il passaggio assembleare dei creditori, scegliendo bene il percorso.

Esempio 3: Crisi irreversibile e concordato semplificato post-composizione negoziata

Scenario: “Officine Punzonatura Beta S.r.l.” con 10 dipendenti perde il suo principale committente e precipita in insolvenza. Debiti: €300k banche (mutuo e fidi), €200k fornitori, €100k debiti vari. Ha pochi asset: un capannone piccolo (valore €150k ipotecato per €100k dalla banca), qualche macchinario obsoleto (valore €50k). Non ci sono prospettive di recupero dell’attività: il fatturato è crollato. L’amministratore vede che l’azienda non è più economicamente sostenibile. Vuole evitare guai legali e chiudere in modo ordinato, se possibile salvaguardando i 10 dipendenti con il TFR e magari vendendo quello che c’è per pagare qualcosa a tutti i creditori.

Azione del debitore: L’amministratore avvia una composizione negoziata comunque, per dimostrare diligenza (evitando di aspettare passivamente istanze di fallimento). L’esperto nominato, dopo un mese di analisi, concorda che non c’è una soluzione di risanamento praticabile (crisi troppo grave, mancano commesse). Stendono allora un report che suggerisce: vendere il capannone e i macchinari subito per poi liquidare la società. Durante la negoziazione, individuano un acquirente locale interessato a rilevare il capannone e i macchinari per €180k (accordo di massima). I creditori principali vengono informati: la banca ipotecaria sarebbe soddisfatta in pieno (ha credito €100k, incasserebbe da vendita capannone), i dipendenti avrebbero TFR coperto da Fondo di garanzia INPS per la parte eventualmente non pagata dall’attivo, i fornitori prenderebbero le briciole (forse 20-30%). Nessuno ovviamente è contento, ma la realtà è questa.

Procedura scelta: Dopo 3 mesi di composizione negoziata senza accordo (non c’è nulla da accordare, i creditori chirografari non vengono pagati se non marginalmente), l’esperto conclude le trattative e redige relazione finale attestando l’assenza di soluzioni in continuità ma l’esistenza di un’offerta per i beni che permette una liquidazione migliore di quanto sarebbe un fallimento (perché vendere subito a 180k evita aste ribassate). L’amministratore, entro 60 giorni dall’archiviazione, deposita in tribunale una proposta di concordato semplificato liquidatorio . Il piano prevede: vendita immediata dell’immobile e macchinari all’acquirente individuato per €180k; utilizzo di queste risorse per pagare prima i costi della procedura (compenso liquidatore, spese) e i crediti pre-deducibili (TFR e stipendi ultimi mesi in prededuzione per i dipendenti, ad esempio) e i crediti privilegiati (la banca ipotecaria €100k; eventuali pochi privilegiati su macchinari); il residuo – stimiamo €70k – da distribuire pro quota ai chirografari (che hanno totale €200k, quindi prendono un 35% circa). Il tribunale apre la procedura, nomina un ausiliario/commissario per verificare l’offerta di acquisto e la bontà del piano. Non c’è voto dei creditori, ma il tribunale li convoca in udienza perché possano fare osservazioni. Alcuni fornitori lamentano che 35% è poco e che forse fallimento poteva recuperare di più revocando pagamenti precedenti dell’amministratore. Il commissario però riferisce che non risultano pagamenti revocabili significativi e che anzi la percentuale in fallimento sarebbe stata forse 20% dopo anni di attesa. Il tribunale, valutato il piano e l’assenza di alternative migliori, omologa il concordato semplificato.

Esecuzione: Viene nominato lo stesso ex esperto o altro professionista come liquidatore che conclude la vendita del capannone e beni all’offerente per €180k. Distribuisce: €100k alla banca ipotecaria (soddisfatta 100%); circa €10k vanno a spese e compensi della procedura; €5k per i dipendenti (ultime mensilità non pagate prima, per fortuna poche); restano €65k che vengono suddivisi tra fornitori e altri creditori chirografi (che su 200k prendono 32.5% alla fine). La società viene dichiarata estinta con decreto del tribunale a fine liquidazione. L’amministratore e soci non subiscono azioni di responsabilità perché il commissario/tribunale non hanno riscontrato irregolarità gravi (certo i creditori chirografi non soddisfatti al 100% restano tali, ma la procedura li chiude: non possono agire oltre). I dipendenti per la parte di TFR eventualmente non coperta dall’attivo hanno ottenuto il pagamento dal Fondo di Garanzia INPS. L’azienda cessa di esistere; l’amministratore, pur amareggiato, ha evitato il fallimento e ha gestito la chiusura con un certo controllo, pagando il possibile in tempi rapidi e senza lo stigma personale del fallimento. Potrà eventualmente chiedere egli stesso esdebitazione per garanzie personali che avesse prestato.

Note: Questo esempio illustra la funzione del concordato semplificato introdotto nel 2021: servire da uscita ordinata quando la negoziazione fallisce ma c’è un asset da vendere e una ripartizione da fare. Senza questo strumento, Beta S.r.l. sarebbe dovuta fallire, con più costi e tempi. Così invece si è risolto tutto in pochi mesi e con soddisfazione percentualmente maggiore per i chirografi. Da notare che non c’è stato voto, quindi i fornitori non hanno potuto bloccare la procedura per il proprio dissenso: un vantaggio per sveltire chiusure che comunque distribuivano il massimo possibile. Questo strumento è un po’ “ultimo rifugio” (si può usare solo se hai tentato la composizione negoziata) e tutela il debitore onesto e collaborativo.

Esempio 4: Ditta individuale artigiana sovraindebitata e percorso di esdebitazione

Scenario: Mario Bianchi è un artigiano (ditta individuale) che costruisce componenti per punzonatrici. A seguito di investimenti sbagliati e insoluti da parte di alcuni clienti, ha accumulato €150k di debiti: €50k con banca (fido c/c con garanzia ipotecaria sulla casa), €40k con Agenzia Entrate (IRPEF non versata e IVA), €30k INPS (contributi propri e di un apprendista, non versati), €30k fornitori. Le attività di Mario consistono in attrezzature modeste (valore €20k) e crediti verso clienti per €15k (ma molti difficili da incassare). Mario, non riuscendo più## Fonti normative e giurisprudenziali

  1. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – Testo normativo aggiornato ai correttivi 2022 e 2024 (D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024). Disponibile su Portale della Crisi – Diritto della Crisi . Introduce strumenti come composizione negoziata, concordato minore, ecc.
  2. Cass., Sez. Un., 27 novembre 2023 n. 32790 – Pronuncia a Sezioni Unite sulla responsabilità del liquidatore per debiti tributari ex art. 36 DPR 602/1973. Conferma natura civilistica autonoma della responsabilità e che l’Erario può accertarla senza iscrizione a ruolo previa . Pubblicata sul sito ufficiale Corte di Cassazione.
  3. Cass., Sez. I, 30 marzo 2021 n. 8811 – Sentenza di legittimità: gli amministratori (anche di fatto) non rispondono automaticamente dei debiti fiscali sociali in assenza di una norma specifica . Richiede dolo, abuso della personalità giuridica o violazioni ad hoc (es. art. 36 DPR 602/73) per imputare il debito al manager.
  4. Cass., Sez. I, 27 aprile 2023 n. 11041 – Ribadisce oneri probatori in tema di gestione post scioglimento ex art. 2486 c.c.: l’azione di responsabilità per prosecuzione indebita dell’attività sociale richiede agli attori di provare il verificarsi della causa di scioglimento e atti successivi non conservativi; spetta poi agli amministratori dimostrare che tali atti non hanno aumentato il rischio d’impresa .
  5. Cass., Sez. I, 28 agosto 2024 n. 15054 – Ordinanza (commentata in Iusletter) sulla liquidazione del danno ex art. 2486 c.c.: conferma criteri equitativi come il deficit differenziale (differenza attivo/passivo fallimentare) e il netto patrimoniale (differenza patrimonio netto prima e dopo gestione illegittima) per quantificare il danno ai creditori .
  6. Tribunale di Brescia, 7 ottobre 2025 – Decreto in composizione negoziata: competenza sulle misure protettive ex art. 19 CCII esclusivamente del tribunale del centro d’interessi principale ex art. 27 CCII, anche se la sede è stata trasferita nell’ultimo anno (esclusa applicazione art. 28) . Chiarisce aspetti di competenza territoriale nella procedura negoziata.
  7. Corte Giust. Trib. Lombardia (Commissione Tributaria II grado) n. 752/2025 – Decisione in materia di responsabilità fiscale degli amministratori: stabilisce che non è lecito imputare automaticamente agli amministratori il debito tributario sociale notificando solo l’atto alla società. Serve un accertamento ad hoc e prova del coinvolgimento doloso dell’amministratore nella frode fiscale .
  8. Tribunale di Napoli, Sez. Impresa, 23 febbraio 2024 n. 2198 – Sentenza di merito: condannati amministratori ex art. 2476 c.c. per mala gestio in S.r.l. fallita (omessa convocazione soci per perdite e aggravamento dissesto) . Esemplifica responsabilità per violazione obblighi di conservazione patrimonio sociale.
  9. D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 – “Decreto Riscossione”: riforma strutturale della riscossione esattoriale. Introduce il discarico automatico delle cartelle non riscosse entro 5 anni , l’allungamento piani di rateizzazione (84-120 rate a seconda del periodo) , e istituisce commissione per smaltimento crediti storici. Fonte: G.U. n.184/2024, commentato su Fiscomania .
  10. Composizione Negoziata – D.L. 118/2021 conv. L.147/2021 – Disciplina originaria integrata nel CCII (artt. 12-25). Linee guida Ministero Giustizia: spiega che possono accedervi tutte le imprese, anche minori e agricole, in situazione di squilibrio . Previste agevolazioni fiscali (riduzione interessi e sanzioni post istanza) e misure premiali (riduzione sanzioni su ritardati pagamenti in corso) . Introdotta transazione fiscale negoziata dal correttivo 2024: art. 23 co.2-bis CCII consente accordo transattivo con Agenzia Entrate-Riscossione su debiti tributari durante le trattative .
  11. Allerta e Segnalazioni – Art. 25-octies/novies CCII – Obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, INPS, Agente riscossione): soglie IVA scaduta (30% fatturato e ≥ €25k/50k/100k a seconda volume affari) ; contributi INPS (ritardo >6 mesi e >50% contributi annui > €50k) ; carichi affidati all’ADER (> €500k imprese individuali, > €1M società) . Trascorsi 90 gg dall’avviso senza reazione, segnalazione all’OCRI/organismo competente e possibile attivazione PM per apertura liquidazione . (Fonte: Allianz Trade, approfondimento Codice Crisi) .
  12. Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) – Artt. 160-186-bis – Norme sul concordato preventivo (ante CCII) da cui deriva la disciplina attuale (artt. 84-120 CCII). Stabiliva requisiti come il pagamento almeno del 20% ai chirografari nei concordati liquidatori (confermati in CCII art. 84 co.4). Rilevante per interpretazioni pregresse di istituti (es. transazione fiscale ex art. 182-ter L.F.).
  13. Legge 3/2012 (sovraindebitamento) – Previgente normativa per crisi da sovraindebitamento, ora assorbita nel CCII (artt. 65-83 e 268-277). Ha introdotto procedure come il piano del consumatore, accordo con i creditori e liquidazione del patrimonio per debitori non fallibili. Fondamento del vigente concordato minore ed esdebitazione del sovraindebitato. (Fonti: testo di legge e commenti dottrinali).
  14. Circolare Agenzia Entrate-Riscossione 1/2025 – (Indicativa) Spiega le nuove regole di rateazione in vigore dal 01/01/2025: 84 rate per richieste 2025-26, 96 rate per 2027-28, 108 rate dal 2029, estensione a 120 rate con comprovata difficoltà . Ha recepito D.Lgs.110/2024 e fornito istruzioni operative. (Rif. Comunicati AdER, es. Consulenti del Lavoro 14/1/2025) .
  15. Massimario Cassazione civile 2018-2023 – Raccolta massime su art. 2486 c.c. e azione ex art. 146 L.F.: Cass. SU 9100/2015, Cass. 9983/2017, Cass. 28617/2019, Cass. 20979/2023 etc. confermano orientamento su doveri conservativi e criteri differenziale/netti patrimoniali per danno . (Fonte: Iusletter commento ordinanza 28.08.2024) .

La tua azienda che produce, importa, vende o manutiene punzonatrici, macchine CNC per lamiera, torrette, utensili da punzonatura, presse automatiche, ricambi, assistenza tecnica e software dedicati, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua azienda che produce, importa, vende o manutiene punzonatrici, macchine CNC per lamiera, torrette, utensili da punzonatura, presse automatiche, ricambi, assistenza tecnica e software dedicati, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore delle macchine utensili, in particolare punzonatrici e impianti per lamiera, richiede investimenti enormi e continua assistenza tecnica:

  • macchinari ad altissimo valore e costi di importazione elevati,
  • ricambi e utensili costosi e specialistici,
  • necessità di personale tecnico altamente qualificato,
  • interventi complessi e tempi di fermo macchina critici per i clienti,
  • pagamenti spesso a 60–150 giorni da parte di carpenterie, officine e industrie.

La liquidità può evaporare rapidamente, trasformando ritardi nei pagamenti in una spirale di debiti.

La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con una strategia mirata.


Perché un’Azienda di Punzonatrici va in Debito

  • aumento dei costi di macchine CNC, utensili, ricambi e componenti elettronici
  • pagamenti lenti da parte di carpenterie, officine e industrie manifatturiere
  • magazzino immobilizzato tra ricambi, utensili, torrette e componenti di precisione
  • costi elevati di assistenza tecnica, installazione, calibrazione e formazione
  • investimenti obbligatori in aggiornamenti software, normative e sicurezza
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il vero problema non è la mancanza di clienti, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento dei conti correnti aziendali
  • blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
  • sospensione delle forniture di utensili, ricambi, elettronica e componenti CNC
  • decreti ingiuntivi, precetti, atti esecutivi
  • sequestro di macchine, componenti, utensili e attrezzature
  • impossibilità di rispettare consegne, installazioni e assistenze
  • perdita di clienti strategici e centri di produzione

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Con l’aiuto di un avvocato specializzato puoi:

  • sospendere pignoramenti già avviati
  • fermare richieste aggressive di rientro
  • proteggere liquidità e conti correnti aziendali
  • bloccare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione

È il primo passo per mettere in sicurezza l’azienda.


2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti

Nel settore emergono spesso errori e anomalie evidenti:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate o gonfiate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • irregolarità della Riscossione
  • commissioni bancarie illegittime

Una parte rilevante del debito può essere ridotta o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili

Soluzioni praticabili:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici (utensili, elettronica, ricambi, CNC)
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili

4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori

Quando la situazione è più critica puoi ricorrere a:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
  • Concordato Minore
  • (come extrema ratio) Liquidazione Controllata

Questi strumenti consentono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte dei debiti e sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Le aziende che producono o distribuiscono punzonatrici e macchine CNC richiedono consulenti legali con competenze molto tecniche.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende del settore metalworking e macchine utensili.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • stop urgente ai pignoramenti
  • riduzione dei debiti non dovuti
  • ristrutturazione del debito con piani personalizzati
  • protezione di magazzino, ricambi, macchine e utensili
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
  • tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di punzonatrici non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:

  • bloccare subito i creditori,
  • ridurre davvero i debiti,
  • salvare consegne, assistenze tecniche e continuità operativa,
  • proteggere il futuro della tua attività.

Agisci ora.

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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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