Se la tua azienda progetta, produce, assembla o installa prefabbricati industriali, capannoni modulari, strutture metalliche, carpenterie pesanti, pannelli prefabbricati, magazzini logistici, hangar e coperture per industria, edilizia, agricoltura e infrastrutture — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire subito per evitare blocchi produttivi, ritardi nei cantieri e perdita di appalti strategici.
Nel settore dei prefabbricati e capannoni industriali, anche un ritardo minimo nella produzione, nella consegna dei materiali o nel montaggio può fermare cantieri, ritardare l’avvio di attività produttive, compromettere scadenze contrattuali e generare penali, reclami e danni economici rilevanti.
Perché le aziende di prefabbricati industriali accumulano debiti
- aumento dei costi dell’acciaio, carpenteria, bulloneria, zincatura e pannelli
- rincari energetici e costi elevati per saldature, lavorazioni, sollevamenti e trasporti speciali
- pagamenti lenti da parte di imprese edili, appaltatori, industrie ed enti pubblici
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- cantieri complessi che richiedono investimenti anticipati in materiali e manodopera
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati agli elevati importi degli appalti
- investimenti elevati in progettazione strutturale, certificazioni, sicurezza e attrezzature di montaggio
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
- identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo rigidi che prosciugano la liquidità necessaria per i cantieri
- richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
- tutelare rapporti con fornitori critici (acciaio, carpenterie, pannelli, zincature, mezzi di sollevamento)
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare produzione e installazioni
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di acciaio, pannelli e componenti strutturali
- impossibilità di consegnare o montare prefabbricati e capannoni già appaltati
- perdita di appalti edili, clienti industriali, enti pubblici e partner strategici
- rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team specializzato di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- bloccare pignoramenti e atti esecutivi
- ridurre o ristrutturare i debiti utilizzando gli strumenti normativi più efficaci
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- proteggere magazzino, cantieri, materiali critici e continuità produttiva
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Introduzione
Un’azienda manifatturiera specializzata in prefabbricati e capannoni industriali che si trova schiacciata dai debiti affronta una situazione critica e complessa. Accumulare debiti verso banche, fornitori, Fisco, enti previdenziali e dipendenti può mettere a rischio non solo la continuità aziendale, ma anche il patrimonio personale degli imprenditori coinvolti. Dal punto di vista del debitore, è fondamentale conoscere gli strumenti giuridici disponibili per fronteggiare la crisi ed evitare – o quantomeno gestire al meglio – procedure aggressive da parte dei creditori (pignoramenti, istanze di fallimento, ecc.).
In Italia, la normativa sulla crisi d’impresa (aggiornata a ottobre 2025) offre una gamma di soluzioni graduali, da accordi stragiudiziali volontari fino a procedure concorsuali giudiziali vere e proprie . Il moderno Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), emanato con D.Lgs. 14/2019 e più volte corretto (da ultimo con D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024), incentiva un approccio volto al risanamento più che alla mera liquidazione punitiva . Gli strumenti vanno dal piano attestato di risanamento privato, passando per la composizione negoziata della crisi, gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo, fino alla liquidazione giudiziale (il “vecchio” fallimento) come extrema ratio . Ognuno di essi presenta condizioni di accesso, vantaggi e limiti specifici, che vedremo nel dettaglio.
Questa guida, rivolta sia a professionisti (avvocati, consulenti) sia a imprenditori e privati interessati, fornisce un quadro avanzato ma divulgativo delle normative e strategie di difesa. Useremo un linguaggio giuridico chiaro, con riferimenti normativi, sentenze aggiornate e casi pratici, mantenendo il focus sull’ottica del debitore che voglia salvare l’azienda o almeno limitare i danni. Troverete inoltre domande e risposte a dubbi frequenti, tabelle riepilogative che confrontano le varie soluzioni e alcune simulazioni pratiche riferite al contesto italiano. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate sono raccolte in fondo alla guida per consentire ulteriori approfondimenti.
Nota Bene: Le considerazioni che seguono riguardano le società di capitali (S.r.l., S.p.A.) e le imprese individuali o società di persone, evidenziando di volta in volta eventuali differenze. Parleremo non solo di debiti bancari o commerciali, ma anche di debiti fiscali, previdenziali e verso i dipendenti, perché una strategia completa deve tener conto di tutti i creditori rilevanti. Ricordiamo che i concetti espressi sono aggiornati alla normativa vigente a fine 2025 e alla più recente giurisprudenza, al fine di offrire indicazioni corrette e attuali.
1. Valutare la situazione di crisi e le tipologie di debiti
Il primo passo per “difendersi” dai debiti è analizzare lucidamente la situazione finanziaria dell’azienda. Occorre distinguere tra stato di crisi (squilibrio economico-finanziario reversibile) e stato di insolvenza conclamata (incapacità non temporanea di pagare regolarmente i debiti esigibili) . Questa distinzione è cruciale perché dalla gravità del dissesto dipende la scelta dello strumento da adottare. In generale:
- Se l’azienda è ancora in crisi ma recuperabile, l’obiettivo sarà evitare di arrivare all’insolvenza, magari tramite un risanamento o accordi con i creditori.
- Se l’azienda è insolvente (incapace di far fronte ai debiti già scaduti), si dovrà agire con urgenza sfruttando strumenti concorsuali che congelino le azioni esecutive e permettano una soluzione ordinata (ristrutturazione del debito o liquidazione). Ignorare l’insolvenza espone gli amministratori a gravi responsabilità.
Mappatura dei debiti: È inoltre fondamentale identificare le tipologie di debiti accumulati, perché non tutti i crediti sono uguali. Ecco i principali tipi di creditori e perché sono rilevanti:
- Banche e istituti finanziari: spesso sono creditori garantiti (es. da ipoteche su immobili aziendali, pegni su macchinari o persino da fideiussioni personali degli imprenditori). I debiti bancari possono includere mutui, leasing, scoperti di conto o finanziamenti vari. A causa delle garanzie, le banche in caso d’inadempimento possono aggredire rapidamente i beni dati in garanzia (ad es. avviare un’esecuzione ipotecaria sul capannone industriale). In una procedura concorsuale, i crediti garantiti da pegno/ipoteca hanno privilegio speciale sui beni dati in garanzia e dovranno essere soddisfatti con precedenza dal ricavato di quegli asset . Tuttavia, se il valore del bene non copre tutto il credito, la parte scoperta diventa chirografaria (non garantita) e subisce il trattamento degli altri crediti ordinari.
- Fornitori commerciali: i fornitori sono creditori chirografari (senza garanzie reali) salvo rarissime eccezioni. Hanno fornito materie prime, componenti prefabbricati, servizi, e vantano fatture non pagate. Sono spesso i più numerosi e i più esposti al rischio di insolvenza dell’azienda. In caso di fallimento o concordato, i fornitori rientrano tra i creditori chirografari (ordinari), che vengono soddisfatti dopo tutti i privilegiati e garantiti, normalmente in misura ridotta proporzionale (es: dividendo fallimentare). Proprio per questo, sono i soggetti maggiormente interessati ad accordi stragiudiziali o a votare a favore in un concordato, se intravedono una convenienza superiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
- Erario (debiti fiscali): comprendono IVA non versata, imposte sui redditi, IRAP, tasse varie e relativi interessi e sanzioni. I debiti tributari godono di privilegi speciali o generali a seconda del tipo (ad es. l’IVA è credito privilegiato ai sensi di legge). L’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) ha poteri di riscossione forzata peculiari (fermo amministrativo di beni mobili, ipoteche sugli immobili dell’azienda o dell’imprenditore, pignoramenti anche presso terzi). Inoltre, certi debiti fiscali non pagati possono sfociare in responsabilità personali e persino penali per gli amministratori (si pensi all’omesso versamento di IVA oltre soglie rilevanti, reato ex D.Lgs. 74/2000). È quindi essenziale capire se includere anche il Fisco nel piano di risanamento: oggi la legge consente di trattare i debiti tributari con strumenti come la transazione fiscale, proponendo il pagamento parziale/dilazionato di imposte e accessori con l’assenso dell’Erario . In ambito concordatario o di accordi, un piano può prevedere stralci su IVA, interessi e sanzioni, ma solo rispettando rigorose condizioni (mai offrire ai crediti fiscali meno di quanto otterrebbero in una liquidazione giudiziale) . Se un tale piano viene omologato, l’accordo fiscale diviene definitivo e i debiti sono estinti per l’importo concordato . In mancanza di un procedimento concorsuale, restano utilizzabili le procedure amministrative ordinarie (rateizzazioni, rottamazioni delle cartelle esattoriali se previste dal legislatore, ecc.), che tuttavia raramente consentono riduzioni significative del debito ma solo una dilazione.
- Enti previdenziali (INPS, Casse): debiti per contributi obbligatori dei dipendenti e contributi personali dell’imprenditore. Anch’essi sono crediti privilegiati per legge. L’INPS, analogamente al Fisco, può aderire a una transazione contributiva nelle procedure di crisi – l’ultima riforma (D.Lgs. 136/2024) ha chiarito competenze e modalità di queste transazioni . In passato l’INPS era restia a falcidiare contributi, ma la tendenza normativa è di includere anche questi crediti nei possibili accordi, purché vi sia l’attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione . Attenzione: il mancato versamento di ritenute previdenziali (trattenute in busta paga ai dipendenti) comporta sanzioni e responsabilità personali per l’amministratore. Dunque in un piano di risanamento questi debiti vanno trattati con priorità sia morale che legale, prevedendo ad esempio il pagamento integrale delle ritenute entro certi termini per evitare conseguenze penali.
- Dipendenti e collaboratori: crediti per retribuzioni non corrisposte, TFR (trattamento di fine rapporto), indennità. Godono di uno status privilegiato: i salari degli ultimi mesi e il TFR fino a un massimale sono crediti con privilegio generale sui mobili dell’impresa, collocati ai primi posti nel grado di pagamento (persino prima di molti crediti fiscali). In caso di procedure concorsuali, interviene il Fondo di Garanzia INPS che anticipa ai lavoratori il TFR e le ultime mensilità dovute, surrogandosi poi nel credito privilegiato in procedura. Nelle soluzioni di crisi, il trattamento dei dipendenti è delicato: se si prevede la continuità aziendale, di regola i dipendenti continuano a essere pagati alle scadenze correnti (le retribuzioni maturate dopo l’apertura della procedura concorsuale sono considerate spese prededucibili, da pagare regolarmente). I crediti pregressi dei dipendenti invece devono essere soddisfatti integralmente o in alta percentuale, sia per vincoli legali sia per ragioni sociali e di consenso (è improbabile che un concordato venga approvato se prevede di non pagare i lavoratori). Fortunatamente, strumenti come il Fondo INPS e eventuali ammortizzatori sociali (es. Cassa Integrazione) aiutano a tutelare i dipendenti nelle crisi più gravi.
- Altri soggetti finanziatori: ad esempio soci che hanno finanziato l’azienda, obbligazionisti (nelle S.p.A.), o partner commerciali particolari. I finanziamenti soci nelle S.r.l. sono postergati (subordinati) per legge rispetto agli altri crediti, se erogati in un momento in cui la società era sottocapitalizzata o sarebbe stato ragionevole un apporto di capitale proprio (art. 2467 c.c.). Ciò significa che, in caso di insolvenza, i soci potranno recuperare i loro crediti solo dopo che tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti . Questa regola scoraggia gli imprenditori dal fingere prestiti quando in realtà servirebbe capitale di rischio. Dunque, se nella nostra azienda di prefabbricati i soci hanno immesso liquidità come prestiti, difficilmente quei fondi potranno essere “difesi” dalle pretese degli altri creditori: serviranno piuttosto a rafforzare la massa attiva a beneficio di tutti. Gli obbligazionisti (se la società ha emesso bond) rientrano fra i creditori chirografari, salvo garanzie specifiche; eventuali locatori/leasing di immobili o macchinari hanno diritti particolari (possono chiedere la restituzione dei beni se i canoni non vengono pagati, salvo accordi).
Come si vede, banche e creditori privilegiati hanno in mano strumenti più incisivi e corsie preferenziali sul patrimonio aziendale. Questo non significa che ci si debba concentrare solo su di loro: anche i debiti fiscali, previdenziali e verso lavoratori vanno considerati in ogni piano di risanamento, sia perché la legge spesso impone di soddisfarli in misura prevalente, sia perché ignorarli espone a conseguenze legali molto serie. Una guida completa alla crisi deve includere tutte queste categorie di debiti – e infatti lo faremo nelle sezioni successive, spiegando se e come ogni tipo di debito può essere trattato all’interno dei vari strumenti (ad esempio, vedremo se un concordato può prevedere stralci su IVA o contributi, come vanno pagati i dipendenti, ecc.).
Possiamo riassumere le principali categorie di crediti e il loro trattamento tipico in caso di liquidazione giudiziale (fallimento) e nelle procedure di risanamento, nella tabella seguente:
| Categoria di creditori | Esempi di crediti | Privilegi o garanzie | Trattamento in caso di insolvenza |
|---|---|---|---|
| Banche e finanziarie | Mutui ipotecari, finanziamenti, leasing | Ipoteca su immobili, pegno su beni mobili; <br> Fideiussioni personali frequenti | Creditori privilegiati/speciali (per la parte garantita): soddisfatti con priorità sul ricavato del bene dato in garanzia. <br> Chirografari per l’eventuale parte non garantita: soddisfatti pro quota insieme agli altri crediti ordinari. <br> NB: Possono attivare rapidamente azioni esecutive (es. vendita immobile ipotecato) se non intervengono misure protettive. |
| Fornitori commerciali | Fatture per materie prime, servizi, subappalti | Nessuna garanzia speciale (salvo patti di ritenzione merce) | Creditori chirografari: in liquidazione prendono solo una percentuale del loro credito (spesso bassa). <br> Nelle procedure di concordato sono generalmente la classe più numerosa; il piano deve assicurare loro almeno il miglior risultato possibile rispetto alla liquidazione . |
| Erario (Fisco) | IVA, imposte dirette, IRAP, sanzioni, interessi | Privilegio generale su beni mobili per molte imposte; <br> privilegi speciali su beni specifici (es. ipoteca esattoriale) | Creditori privilegiati: hanno diritto a essere pagati prima dei chirografari, nell’ordine stabilito dai privilegi. <br> In un concordato o accordo, possono accettare un pagamento parziale/dilazionato tramite transazione fiscale con relazione attestativa che provi la convenienza . Se non aderisce volontariamente, il tribunale può comunque omologare il piano (cram-down fiscale) se ritiene che il trattamento offerto al Fisco sia non inferiore al ricavabile da fallimento . |
| Enti previdenziali (INPS, ecc.) | Contributi obbligatori lavoratori e datori | Privilegio generale per contributi non versati; <br> poteri di riscossione coattiva simili al Fisco | Creditori privilegiati: equiparati ai crediti tributari come rango (spesso concorrono sullo stesso livello dei tributi). <br> Possibile transazione contributiva nelle procedure, analogamente alla transazione fiscale, dopo le modifiche del 2024 . Anche qui vale il principio di soddisfare almeno quanto avrebbero in caso di liquidazione. |
| Dipendenti | Stipendi non pagati, tredicesime, TFR | Privilegio generale sui mobili per gli ultimi 6 mesi di retribuzioni e per il TFR (entro un massimale); <br> intervento Fondo INPS | Creditori privilegiati privilegiatissimi: sono pagati prima di quasi tutti gli altri crediti (dopo le spese di procedura). <br> In fallimento interviene il Fondo di Garanzia INPS a tutela. <br> Nei piani di concordato, generalmente previsti pagamenti integrali o comunque in alta percentuale per ragioni di legge e equità. |
| Chirografari vari | Tutti i creditori senza garanzie o privilegi (fornitori residui, banche per la parte scoperta, professionisti, fornitori leasing per canoni futuri, ecc.) | Nessuna garanzia/privilegio; eventualmente soci finanziatori (postergati) rientrano qui ma in coda | Creditori chirografari: in assenza di garanzie, prendono dopo tutti i privilegiati. <br> In un concordato liquidatorio, per legge ora si deve garantire loro almeno il 20% del credito (salvo apporti esterni) ; in un concordato in continuità non c’è soglia fissa ma il piano non può essere iniquo o irrisorio nei loro confronti . Spesso subiscono stralci consistenti, ma devono ricevere almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni in caso di fallimento (best interest test). |
| Crediti postergati/subordinati | Finanziamenti soci, interessi su prestiti postergati, eventuali penali contrattuali subordinate | Postergazione ex lege o da contratto: soddisfatti solo dopo tutti gli altri creditori | In fallimento di solito non percepiscono nulla se il patrimonio non basta per i chirografari ordinari. <br> Nei concordati spesso sono esclusi dal pagamento (poiché “condonati” di fatto) a meno che l’attivo sia abbondante. I soci finanziatori spesso rinunciano ai loro crediti per facilitare l’accordo con altri creditori. |
Nota: la tabella semplifica molto un tema complesso come il grado dei crediti. In realtà esistono diversi livelli di privilegio (ad esempio i crediti per il TFR hanno un limite di importo privilegiato, l’IVA ha un grado di privilegio speciale sui beni del debitore, ecc.) e vi sono categorie particolari (privilegi immobiliari, pegni su beni mobili registrati, ecc.). Ai fini pratici, ciò che conta per il debitore è capire quali creditori sono “prioritari” – tipicamente dipendenti, Fisco/INPS e banche ipotecarie – e che quindi devono essere considerati con attenzione in qualsiasi strategia di risanamento, a differenza dei creditori chirografari che subiranno inevitabilmente il peso di eventuali riduzioni del debito.
2. Forma giuridica dell’impresa e impatto sui debiti
Il grado di esposizione personale al debito e gli strumenti disponibili per gestirlo dipendono molto dal tipo di impresa. Bisogna distinguere tra:
- Società di capitali (S.r.l., S.p.A. e simili), dotate di personalità giuridica e responsabilità patrimoniale limitata al capitale sociale;
- Imprese individuali (ditte individuali) e società di persone (Snc, Sas, etc.), in cui invece c’è continuità patrimoniale tra l’azienda e l’imprenditore o i soci.
Vediamo come questa differenza incide sulla gestione dei debiti e delle procedure di crisi:
Società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.) – Vantaggio principale: la responsabilità limitata. I debiti della società restano a carico del patrimonio sociale; i soci non rispondono con i propri beni personali delle obbligazioni sociali (art. 2462 c.c. per le S.r.l., art. 2325 c.c. per le S.p.A.), salvo casi particolari. Questo significa che se la nostra azienda di prefabbricati è una S.r.l., in linea di principio i creditori non possono aggredire la casa o i risparmi personali dei soci. Tuttavia, ci sono importanti eccezioni/prassi da considerare:
- Garanzie personali: In molti casi pratici, le banche o fornitori importanti chiedono ai soci/amministratori fideiussioni personali a garanzia dei debiti aziendali. Se gli imprenditori hanno sottoscritto queste garanzie, la distinzione tra società e persona fisica si assottiglia: il creditore potrà escutere direttamente il patrimonio personale del fideiussore se la società non paga. Ad esempio, se l’azienda è inadempiente sul mutuo, la banca escuterà l’ipoteca sul capannone e, in caso di incapienza, attaccherà il patrimonio personale dell’imprenditore che ha firmato la fideiussione. Difendersi in questo caso significa anche verificare la validità formale della fideiussione: la giurisprudenza recente (Cass. Sez. Unite n.41994/2021) ha sancito la nullità parziale di certe clausole “standard” delle fideiussioni omnibus redatte su schema ABI, perché frutto di intesa antitrust . La Cassazione nel 2025 è tornata sul tema (ord. n. 18851/2025) confermando che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art.1957 c.c. tipiche di quello schema ABI sono nulle, anche per contratti stipulati prima del 2005 . Ciò non annulla l’intera fideiussione ma elimina quelle clausole abusive, facilitando la posizione del garante (ad esempio, se cade la rinuncia al termine ex art.1957, la banca che ha tardato a escutere potrebbe perdere il diritto verso il fideiussore). È quindi buona prassi per l’imprenditore far esaminare da un legale le fideiussioni firmate, per valutare se impugnare alcune clausole e guadagnare margine difensivo . In ogni caso, se le garanzie personali restano valide, l’effetto pratico è che la società di capitali non protegge i garanti: questi saranno debitori “in solido” insieme all’azienda.
- Responsabilità degli amministratori: la “scatola societaria” non protegge invece gli amministratori da eventuali azioni di responsabilità per mala gestio. Se l’azienda dissestata finisce in liquidazione giudiziale (ex fallimento), il curatore o i creditori potrebbero citare in giudizio gli amministratori (o i sindaci) accusandoli di aver aggravato la situazione, violato obblighi gestori o distratto beni. In caso di condanna, il risarcimento dovuto dall’amministratore diventa un nuovo credito (risarcitorio) a beneficio della massa dei creditori. Ad esempio, amministratori che abbiano continuato ad accumulare debiti sapendo che l’azienda era insolvente, potrebbero essere ritenuti responsabili per il worsening del passivo. La difesa qui consiste nell’aver agito con la dovuta diligenza: un amministratore che dimostra di aver rispettato gli obblighi di legge (v. §3 infra) e di aver attivato per tempo gli strumenti di allerta/risanamento riduce il rischio di azioni di questo tipo. Va detto che le azioni di responsabilità non sono automatiche, ma in un’ottica prudente il velo societario non deve essere visto come un lasciapassare: non si risponde dei debiti contrattuali della società, ma si può rispondere di danni se si è gestito scorrettamente.
- Requisiti per le procedure concorsuali: le società di capitali commerciali (come quelle industriali) sono generalmente soggette al fallimento o alle nuove procedure del Codice della Crisi, senza limiti di dimensione. Non si applica più la vecchia esenzione per il piccolo imprenditore (che vigeva solo per imprese non societarie): anche una S.r.l. piccola può essere soggetta a liquidazione giudiziale. Il CCII tuttavia prevede la categoria dell’impresa minore (sotto certe soglie di attivo, ricavi e debiti) che segue procedure semplificate (concordato “minore” e liquidazione controllata, v. oltre) invece del concordato preventivo o fallimento ordinari . Ma attenzione: la definizione di impresa minore è oggettiva (legata ai parametri di bilancio), non allo schema societario. Dunque anche una S.r.l. può essere “minore” se microscopica; viceversa una ditta individuale grande può superare le soglie e rientrare nel regime ordinario. Nel dubbio, presentare un ricorso all’autorità giudiziaria per iniziare un percorso di regolazione della crisi ai sensi dell’art. 40 CCII farà valutare al tribunale competente se trattare la società come soggetto fallibile o come sovraindebitato minore .
Imprese individuali e società di persone (Snc, Sas) – Qui la responsabilità è illimitata e tocca direttamente l’imprenditore o i soci:
- Nel caso di ditta individuale, l’imprenditore è la stessa persona fisica, quindi tutti i suoi beni presenti e futuri rispondono dei debiti d’impresa, senza separazione. Ciò significa che i creditori professionali possono pignorare beni personali (es. l’automobile privata, il conto corrente personale) dell’imprenditore individuale. L’unica parziale protezione per i beni familiari è data da strumenti come il fondo patrimoniale o il trust – di cui parleremo più avanti (§11) – ma con efficacia limitata e spesso contestabile . Inoltre l’imprenditore individuale può essere esposto anche a procedure concorsuali sul suo patrimonio: se fallisce l’impresa individuale, fallisce la persona stessa. Con il CCII l’imprenditore individuale sopra soglia può essere soggetto a liquidazione giudiziale come qualunque società; se invece è sotto le soglie di cui all’art. 2 lett. d) CCII , rientra nelle procedure di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata). Lo stesso vale per il piccolo imprenditore agricolo o il professionista, che tecnicamente non erano fallibili sotto la vecchia legge ma ora hanno procedure dedicate. In ogni caso, la conseguenza personale è notevole: l’imprenditore persona fisica insolvente può vedere venduta la propria casa, salvo diversa tutela (prima casa non ipotecata – ma in fallimento anche quella può essere liquidata, eventualmente con possibilità di esonero solo se rientra nell’esdebitazione dell’incapiente, v. oltre).
- Nel caso di società di persone:
- Snc (società in nome collettivo): tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per i debiti sociali (art. 2291 c.c.). Ciò implica che, se la Snc non paga, i creditori possono rivolgersi direttamente ai patrimoni personali di ciascun socio. In pratica il fallimento di una Snc comporta per legge anche il fallimento personale dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 L. Fall. previgente, ora trasfuso negli artt. 256 e 257 CCII). Il CCII conferma questo meccanismo: all’apertura della liquidazione giudiziale di una Snc, il tribunale dichiara la liquidazione anche per i soci (persone fisiche). I soci risponderanno con tutti i loro beni, con la possibilità di chiedere poi l’esdebitazione personale a chiusura del procedimento. Una S.a.s. (società in accomandita semplice) distingue tra accomandatari (illimitatamente responsabili, parificati ai soci Snc) e accomandanti (responsabili limitatamente alla quota conferita, salvo perdano la limitazione ingerendosi nella gestione). Dunque in una Sas fallirà la società e i soci accomandatari; gli accomandanti in genere no, a meno di particolari situazioni di mala gestio. Dal punto di vista del debitore, essere socio di una Snc o accomandatario di una Sas è molto rischioso: il tuo intero patrimonio è direttamente esposto alle azioni dei creditori e alle procedure concorsuali.
- Società a responsabilità limitata “di fatto”: vale la pena menzionare che talvolta piccole società di persone vengono usate impropriamente per svolgere attività d’impresa come se fossero Srl, ma senza la protezione di responsabilità. Ad esempio, una Snc familiare che gestisce uno stabilimento industriale: i soci magari credono di avere una “società” e di non rischiare personalmente, ma non è così. In tali contesti, in sede di composizione della crisi bisognerà coinvolgere anche i soci nelle soluzioni, poiché i creditori potranno comunque aggredirli. Non di rado, nei piani di ristrutturazione del debito di società di persone si inserisce la liberazione dei soci attraverso il pagamento (anche parziale) dei loro debiti personali conseguenti, al fine di ottenere l’adesione dei creditori a un accordo complessivo. Ad esempio, un fornitore potrebbe essere disponibile a stralciare il debito verso la Snc se ciò libera anche i soci (che altrimenti resterebbero debitori solidali per l’intero). Si tratta di equilibri complessi da negoziare caso per caso.
In sintesi, le società di capitali offrono un guscio protettivo ma spesso “permeabile” per via di garanzie e responsabilità gestionali, mentre le imprese individuali e le società di persone espongono totalmente l’imprenditore, richiedendo quindi ancora maggiore attenzione nella difesa del patrimonio personale. La tabella seguente confronta alcune caratteristiche chiave:
| Forma giuridica | Responsabilità per i debiti | Procedura di insolvenza applicabile | Note |
|---|---|---|---|
| S.r.l. / S.p.A. | Limitata al patrimonio sociale. Soci non responsabili personalmente (salvo garanzie personali o azioni per mala gestio) | Fallimento / Liquidazione giudiziale ordinaria (se sopra soglie). Se micro-impresa sotto soglie art.2 CCII, procedure minori (concordato minore, liquidazione controllata) . | Amministratori potenzialmente responsabili per danni in caso di gestione colposa o dolosa. I soci spesso forniscono fideiussioni: attenti a possibili nullità parziali di clausole ABI . |
| Società di persone (Snc, Sas accomandatari) | Illimitata e solidale per tutti i soci (accomandanti Sas limitata alla quota conferita). Creditori sociali possono aggredire direttamente i soci. | Fallimento / Liquidazione giudiziale sia per la società che automaticamente per i soci illimitatamente responsabili (artt. 256-257 CCII). Se sotto soglie, liquidazione controllata + eventuale esdebitazione persone fisiche. | Soci considerati come co-obbligati. Patrimonio personale a rischio pieno. In trattative di ristrutturazione spesso si deve prevedere come liberare/coinvolgere i soci nei pagamenti. |
| Impresa individuale | Illimitata: l’imprenditore risponde con tutti i suoi beni personali e futuri. | Fallimento / Liquidazione giudiziale (sopra soglie) della persona fisica come imprenditore. <br>Oppure concordato minore / liquidazione controllata (sotto soglie). | Nessuna distinzione patrimonio impresa vs persona. Possibile esdebitazione finale per liberare il debitore dai debiti residui, se meritevole. Strumenti di protezione patrimoniale (fondo patrimoniale, trust) efficaci solo se costituiti ante crisi e per scopi leciti, altrimenti revocabili . |
| Professionista / agricolo (non fallibile ex L.Fall.) | Illimitata sul patrimonio personale. | Sovraindebitamento (concordato minore, ristrutturazione debiti del consumatore se persona fisica non commerciale, ecc.). Liquidazione controllata se insolvente. | Con CCII anche i professionisti e agricoltori accedono a procedure ad hoc. Ad esempio il professionista può fare un concordato minore e offrire ai creditori il pagamento con i futuri compensi, mantenendo un minimo vitale per sé . |
Implicazioni pratiche: se la nostra azienda di prefabbricati è una S.r.l., gli imprenditori potrebbero in teoria lasciarla fallire senza perdere i propri beni personali – ma solo se non hanno firmato garanzie e se non hanno compiuto atti di mala gestio. In realtà, molte PMI italiane sono sostenute dalle garanzie personali dei soci: questi ultimi si trovano quindi esposti quasi come in un’impresa individuale, pur avendo la forma della S.r.l. Allo stesso modo, un artigiano o commerciante a titolo individuale non ha lo schermo della personalità giuridica: la sua strategia difensiva dovrà puntare su strumenti come il concordato minore o la liquidazione controllata per gestire i debiti, cercando poi di ottenere l’esdebitazione (ossia l’annullamento dei debiti residui) e ripartire.
Infine, notiamo che il patrimonio familiare dell’imprenditore (casa coniugale, beni in comunione dei beni, ecc.) può essere toccato dai creditori a seconda dei casi. Ad esempio, se la casa è intestata all’imprenditore persona fisica, può essere ipotecata e pignorata per i debiti d’impresa (salvo tentare di vincolarla in un fondo patrimoniale, che però – se i debiti sono di natura aziendale – non impedisce l’esecuzione, come chiarito dalla Cassazione ). Se l’imprenditore è in comunione dei beni con il coniuge, i creditori particolari possono pignorare anche i beni in comunione per intero, fermo restando il diritto del coniuge non debitore alla metà del ricavato al netto del debito (devono cioè liquidare la comunione). Questo aspetto rientra nelle strategie di tutela del patrimonio personale di cui diremo al §11: basti qui notare che la forma giuridica dell’impresa determina la “permeabilità” delle azioni esecutive sul patrimonio dell’imprenditore.
3. Doveri dell’imprenditore in crisi e responsabilità in caso di inerzia
Affrontare una crisi aziendale non è solo una scelta strategica: è anche un obbligo legale degli organi sociali. La normativa italiana, specialmente con la riforma introdotta dal Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), impone agli imprenditori diligenti di attivarsi tempestivamente di fronte ai segnali di difficoltà finanziaria. In particolare:
- L’art. 2086 c.c. (secondo comma), modificato nel 2019, stabilisce che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della continuità aziendale . Ciò significa che l’imprenditore deve dotarsi di strumenti (contabilità aggiornata, sistemi di controllo di gestione, monitoraggio degli indici finanziari) idonei a far emergere subito uno squilibrio. Non è più ammessa l’improvvisazione: “non essersi accorti” che l’azienda accumulava perdite o ritardava i pagamenti non esonera da responsabilità, se ciò è dovuto a mancanza di organizzazione.
- L’art. 3 CCII rafforza questo concetto, prevedendo che l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare e gestire il rischio di crisi, e l’organo amministrativo delle società deve attivarsi senza indugio per adottare uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza appena ne ricorrano le condizioni . In altre parole, c’è un dovere di intervento tempestivo. Questo è un passaggio chiave: attendere passivamente che i creditori agiscano o che il tribunale dichiari fallimento è considerata una violazione dei doveri degli amministratori. La legge spinge verso soluzioni anticipate (accordi, piani, concordati) prima che la situazione degeneri.
- A supporto di ciò, erano stati ipotizzati meccanismi di allerta esterni (segnalazioni da parte di creditori pubblici come Agenzia Entrate, INPS o banche) quando l’impresa accumulava ritardi nei pagamenti fiscali/previdenziali. Tali meccanismi, introdotti nella versione originaria del CCII, sono stati in parte posticipati o riformulati. Ad oggi, sebbene non sia attivo un sistema pubblico di allerta generalizzato, rimangono obblighi settoriali: ad esempio, gli organi di controllo interni (collegio sindacale, revisore) devono segnalare per iscritto agli amministratori l’esistenza di fondati indizi di crisi (art. 25-octies CCII) e, se gli amministratori non reagiscono, possono informare l’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi) – organismo la cui operatività è stata rivista con l’introduzione della composizione negoziata (vedi §5). Inoltre, creditori pubblici qualificati come l’INPS hanno l’obbligo di avvisare l’impresa del superamento di certe soglie di debito contributivo invitandola a attivarsi (c.d. allerta esterna): ad esempio, per debiti INPS oltre €5.000 non versati, scatta una comunicazione che è preludio all’attivazione di procedure di gestione della crisi. Questi sistemi sono in evoluzione, ma il principio di fondo è chiaro: nessuna crisi deve cogliere di sorpresa gli amministratori, e se ciò accade senza reazione, potrebbe configurarsi una loro colpa grave.
- Responsabilità per aggravamento del dissesto: Procrastinare inutilmente l’emersione della crisi può esporre gli amministratori a responsabilità verso i creditori. In passato la giurisprudenza ha elaborato la figura del * wrongful trading (condotta colposa nel continuare l’attività aggravando il passivo invece di attivare procedure concorsuali). Oggi questo principio è recepito nel CCII: se l’irreversibilità dell’insolvenza era manifesta, continuare ad assumere debiti può costituire violazione degli obblighi gestori, con conseguente azione risarcitoria. Una pronuncia significativa (Tribunale di Milano, 30 marzo 2022) ha sottolineato che gli amministratori devono valutare la non sostenibilità del debito e, in caso, depositare ricorso per concordato o liquidazione giudiziale entro termini ragionevoli, altrimenti rispondono dei nuovi debiti contratti in quel periodo “gravemente colposo”. In pratica: più si ritarda l’adozione di una soluzione formale alla crisi, maggiore il rischio che i debiti contratti nel frattempo debbano essere pagati dagli amministratori di tasca propria*.
- Reati fallimentari: Un altro profilo di responsabilità sono i reati che possono emergere nella crisi. Se poi si arriva a una liquidazione giudiziale, verranno alla luce eventuali condotte come la distrazione di beni, le preferenze indebite ad alcuni creditori (pagamenti eseguiti a pochi “amici” a scapito della par condicio), l’occultamento di documenti contabili, ecc. Queste condotte integrano reati di bancarotta (fraudolenta patrimoniale, preferenziale, documentale) con pene severe. Anche condotte in periodo di crisi apparentemente lecite – come pagare certi creditori e non altri – potrebbero essere riviste sotto la lente penale se fatte con intenti decettivi. Pertanto l’amministratore sotto pressione deve mantenere la lucidità e agire nella massima trasparenza, evitando atti che possano apparire come spostamenti di ricchezza ingiustificati. Ad esempio, trasferire l’unico immobile dell’azienda a un’altra società riconducibile alla famiglia a prezzo irrisorio è una mossa che quasi certamente sarà annullata (con l’azione revocatoria o come atto di bancarotta fraudolenta) . Fare prelievi di cassa non giustificati, o continuare a pagare fornitori estranei lasciando indietro contributi e stipendi, può esporre a contestazioni di bancarotta preferenziale. Insomma, durante la crisi la gestione deve essere molto rigorosa e tracciabile. I professionisti che assistono l’azienda (commercialisti, avvocati) giocano qui un ruolo fondamentale di consiglio: anche per questo la riforma li investe di un ruolo di “guardiani” (si veda l’enfasi sulla figura dell’attestatore, dell’esperto nella composizione negoziata, ecc., come garanti di correttezza – §5) .
In sintesi, l’imprenditore e gli amministratori hanno il dovere giuridico di affrontare attivamente la crisi. Non farlo, o farlo tardi, significa rischiare in proprio:
- Sul piano civile, azioni di responsabilità per aver leso il patrimonio dei creditori;
- Sul piano penale, imputazioni di bancarotta o altri reati ove ne ricorrano gli estremi;
- Sul piano economico personale, perdita di eventuali benefici (ad es. l’esdebitazione può essere negata a chi abbia colpe gravi o frodi). Come evidenziato da una recente pronuncia, “la consapevole e reiterata violazione della normativa tributaria, ove costituisca causa del sovraindebitamento, esclude la meritevolezza del debitore” ai fini di un piano di ristrutturazione . Cioè: se l’imprenditore ha scientemente evaso, difficilmente potrà accedere a certi benefici (in quel caso si trattava di un piano del consumatore respinto per mancanza di meritevolezza, Trib. Milano 28/8/2025). Anche se quel caso riguardava un consumatore, il principio è applicabile: le scorrettezze pre-crisi si pagano durante la crisi.
Difendersi dai debiti, dunque, non vuol dire nascondere la testa sotto la sabbia, ma al contrario agire tempestivamente e documentare di averlo fatto. Ad esempio, se l’indice di liquidità precipita e l’azienda inizia a tardare i pagamenti, è prudente che gli amministratori redigano una relazione interna sullo stato di crisi e consultino professionisti per valutare un piano di risanamento o l’accesso alla composizione negoziata. Questo crea evidenza che non si è stati inerti. Nel prosieguo vedremo gli strumenti disponibili: è importante tenere a mente che il quadro normativo è pensato per premiare chi li utilizza presto e in buona fede, e per penalizzare chi aspetta che sia troppo tardi. Come ben riassunto da un autore, il nuovo diritto della crisi impone all’imprenditore “un dovere di consapevolezza e tempestività”, che è il riflesso del principio di responsabilità nella gestione sancito dal Codice Civile .
4. Strumenti stragiudiziali per il risanamento: piani e accordi
Quando l’azienda presenta segnali di crisi ma non è ancora in uno stato di decozione irreversibile, è spesso preferibile tentare soluzioni stragiudiziali o semi-stragiudiziali, cioè accordi volontari con i creditori, per evitare di arrivare a procedure concorsuali formali. Il legislatore incoraggia fortemente questi strumenti “privatistici” di regolazione della crisi, tanto da porli al gradino iniziale della scala degli interventi . Vediamo i principali:
4.1 Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
È lo strumento stragiudiziale per eccellenza, erede dell’istituto previsto dall’art. 67, co.3, lett. d) della vecchia Legge Fallimentare. Consiste in un piano industriale e finanziario di risanamento dell’impresa, redatto dall’imprenditore con l’aiuto dei suoi consulenti, sul quale un professionista indipendente (revisore, commercialista o esperto ex art. 2 CCII) appone un’attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità/adeguatezza del piano stesso .
Caratteristiche chiave del piano attestato:
- Natura privatistica: Non è una procedura concorsuale, non richiede omologazione o approvazione del tribunale . È in sostanza un accordo con i creditori costruito sul mercato, con la particolarità di essere “attestato” da un esperto indipendente. Questo lo distingue da un semplice accordo privato: l’attestazione funge da sigillo di affidabilità . Il professionista attestatore verifica che i numeri e le ipotesi siano realistici e certifica che, se il piano viene eseguito, l’impresa può superare la crisi (riequilibrio finanziario) .
- Partecipazione dei creditori: A differenza di concordato o accordi ex art.57 CCII, qui non c’è un voto collettivo né percentuali di adesione legali. Il piano vincola solo i creditori che vi aderiscono contrattualmente. Spesso il piano attestato si concretizza in una serie di accordi bilaterali: ad esempio, la banca accetta di ristrutturare il debito (prolungare le scadenze, ridurre il tasso, rinunciare a parte del credito) in cambio di garanzie aggiuntive o di un piano di rimborso credibile; alcuni fornitori chiave accettano un pagamento parziale (stralcio) a saldo e stralcio del dovuto; i soci apportano nuova finanza per pagare i debiti più urgenti. Tutto questo viene inserito in un documento di piano con scenari pluriennali, che l’attestatore valuta e sottoscrive come idoneo a risanare l’impresa .
- Efficacia protettiva: Il vantaggio del piano attestato risiede soprattutto negli effetti protettivi in caso di successivo fallimento. In particolare, gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare (art. 56, co.3 CCII). Ciò significa che, se malauguratamente il piano fallisce e l’azienda viene dichiarata insolvente, le operazioni fatte in buona fede per tentare il risanamento (ad es. una nuova ipoteca concessa alla banca sul capannone in cambio di liquidità per ripartire) non potranno essere annullate dal curatore . Questo scudo legale è fondamentale per incentivare i creditori a sostenere il piano: sanno che, una volta attestato, i loro accordi sono “protetti” contro successive contestazioni. L’attestazione dunque surroga il controllo giudiziale con la responsabilità del professionista , il quale funge da garante terzo dell’operazione. Non c’è bisogno di omologa dal tribunale perché l’esperto indipendente e il consenso informato dei creditori qualificano la bontà dell’accordo.
- Tempistiche e informalità: Il piano attestato è un percorso relativamente rapido e riservato. Non si attiva alcuna procedura pubblica: al più, per conferire data certa al piano (utile ai fini della non revocabilità), si può depositarne copia presso il Registro delle Imprese o presso un notaio. Ma non c’è una pubblicità paragonabile al concordato, né la nomina di commissari o giudici. Ciò consente di agire sottotraccia, evitando il panico di clienti o dipendenti. Ovviamente, questa riservatezza funziona solo se i creditori coinvolti collaborano e tengono riservate le trattative.
- Limiti: Il grande limite del piano attestato è che non vincola i dissenzienti. Se un creditore importante non vuole aderire (ad esempio una banca che preferisce agire in via esecutiva, o l’Agenzia delle Entrate che non può legalmente accettare stralci fuori dalle procedure formali), quel creditore resta libero di agire. Un solo creditore “fuori dal coro” potrebbe quindi far naufragare il tentativo di risanamento – ad esempio pignorando il conto aziendale o istando il fallimento. Per questo il piano attestato funziona bene in situazioni in cui: (a) il numero di creditori è ridotto o comunque c’è concentrazione (es. poche banche e fornitori strategici, disponibili a negoziare), e (b) l’impresa non è insolvente ma solo in tensione finanziaria (quindi i creditori possono attendere un po’ senza aggredire, fidandosi del piano). Se invece l’azienda è già in default su molti fronti, occorre qualcosa di più vincolante (accordo omologato o concordato). In altre parole, il piano attestato è un’arma sottile, adatta alle crisi affrontate con prontezza. Se si aspetta troppo e la situazione degenera, spesso i creditori perdono fiducia e preferiscono tutelarsi individualmente piuttosto che aderire a un piano.
- Esempio pratico: Immaginiamo che la nostra società di prefabbricati abbia soprattutto debiti bancari (un mutuo e dei leasing) e alcuni fornitori principali, mentre il debito fiscale è gestibile (dilazionato) e non vi sono insoluti verso i dipendenti. In tal caso, un piano attestato potrebbe consistere in: la banca ipotecaria accetta di ridefinire il piano di ammortamento del mutuo, magari spostando più avanti le rate o rinunciando a interessi di mora, in cambio i soci offrono un’ipoteca aggiuntiva su un secondo immobile; i due fornitori più grandi accettano un pagamento parziale (es. 70%) delle fatture a 24 mesi, e nel frattempo continuano a fornire materiali per non bloccare la produzione; i soci si impegnano a ricapitalizzare l’azienda con un apporto di €100.000 per migliorare la liquidità; l’imprenditore redige un piano industriale triennale che prevede la dismissione di un ramo d’azienda non redditizio e la concentrazione sul core business, con proiezioni di ritorno all’utile in 2 anni. Tutto ciò viene asseverato dall’attestatore, il quale dichiara ad esempio: “le assunzioni di fatturato 2024-2025 sono coerenti con gli ordinativi in portafoglio; le misure previste sono idonee a riequilibrare la situazione finanziaria e a garantire ai creditori aderenti un soddisfacimento migliore di quello che avrebbero in caso di liquidazione”. Una volta ottenute le firme di banca e fornitori su questo accordo, l’azienda può respirare: niente tribunale, ma un impegno solenne a seguire il piano. Se poi, per ipotesi, nel 2026 l’azienda fallisse comunque, le azioni compiute nel frattempo (la nuova ipoteca alla banca, i pagamenti parziali ai fornitori) non sarebbero revocabili perché coperti dal piano attestato depositato e dall’attestazione professionale.
In conclusione, il piano attestato di risanamento è il primo gradino della scala degli strumenti anti-crisi: massima autonomia privata, minima invasività esterna . Richiede però fiducia – da parte dei creditori verso il debitore – e trasparenza, garantita dall’attestatore. Se ben riuscito, evita l’ingresso in concorso formale e consente all’azienda di risanarsi con costi e tempi inferiori rispetto a una procedura giudiziale. Non sempre però è sufficiente: se c’è bisogno di coinvolgere tutti i creditori e legarli all’accordo, si passa al gradino successivo.
4.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–64 CCII)
Gli accordi di ristrutturazione sono uno strumento “ibrido”, a metà tra l’accordo privatistico e la procedura concorsuale. In sostanza, l’imprenditore può proporre un accordo ai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (percentuale ridotta in certi casi come vedremo), e una volta raggiunte le adesioni richieste, l’accordo viene presentato al tribunale per l’omologazione . L’omologa del giudice rende l’accordo efficace erga omnes limitatamente ai creditori aderenti (i non aderenti restano estranei, ma se completamente chirografari dovranno comunque essere pagati integralmente dal debitore per legge) . Vediamo i tratti distintivi:
- Quorum e struttura: Il parametro base è 60% dei crediti (per valore). Questo significa che occorre ottenere accordi con un insieme di creditori tale che la somma dei loro crediti sia almeno il 60% del totale passivo. Non serve il consenso di tutti, ma almeno dei 3/5. I creditori restanti, se non vengono soddisfatti integralmente nel piano, possono fare opposizione in sede di omologazione. L’idea è che una maggioranza qualificata di creditori possa trascinare l’operazione. Il CCII ha introdotto alcune varianti innovative :
- Accordi “agevolati”: se l’accordo di ristrutturazione viene preceduto da una composizione negoziata della crisi (vedi §5), la soglia di adesione può essere ridotta dal 60% al 30% (art. 61 CCII) . Questo correttivo premia chi tenta prima la via negoziale assistita. Un accordo al 30% di consensi, se raggiunto in composizione negoziata e se coinvolge determinati creditori finanziari, può essere omologato dal tribunale con limitata possibilità di opposizione dei dissenzienti.
- Accordi ad efficacia estesa: il CCII consente di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori non aderenti che appartengano però ad una categoria omogenea di creditori, se l’adesione in quella categoria è particolarmente elevata (almeno 75%). Tipico esempio, le banche: se l’accordo è sottoscritto da, poniamo, l’80% degli istituti finanziatori, il tribunale può decidere che anche le banche dissenzienti siano vincolate agli stessi termini (purché non vengano trattate in modo deteriore) . È una forma di cram-down settoriale: supera la regola della relatività del contratto e rende collettivo un accordo in virtù di una forte maggioranza . Ciò risolve il classico problema del “hold-out” (il creditore che non aderisce sperando di fare meglio da solo). Con l’efficacia estesa, se appartieni al gruppo omogeneo (es. banche con crediti chirografari) sei dentro l’accordo anche se non l’hai firmato. Questa è una novità notevole, definita un’evoluzione cooperativa dell’autonomia contrattuale .
- Accordi con intermediari finanziari: norme speciali (ex art. 58 CCII) prevedono facilitazioni se l’accordo coinvolge prevalentemente banche e investitori finanziari. In tali casi, bastano anche solo creditori finanziari purché rappresentino il 75% dei crediti di quella natura per estendere l’accordo agli altri finanziari dissenzienti. Lo scopo è agevolare ristrutturazioni del debito bancario anche quando qualche istituto minore non collabora.
- Accordi di gruppo: se c’è un insieme di società legate (un gruppo), il CCII permette accordi di ristrutturazione coordinati con omologa unica, per gestire crisi di gruppo in modo unitario . Questo è rilevante se, ad esempio, la nostra azienda di prefabbricati facesse parte di un gruppo con altre società immobiliari o commerciali: si potrebbero ristrutturare i debiti dell’intero gruppo con un unico piano.
- Omologazione del tribunale: Perché rivolgersi al giudice se c’è già l’accordo? L’omologa serve a verificare la regolarità e la parità di trattamento , e a “blindare” l’accordo contro eventuali contestazioni future. Il tribunale controlla che siano stati informati tutti i creditori, che i dissenzienti non siano pregiudicati (devono essere pagati almeno al 100% del loro credito se restano fuori, oppure essere comunque tutelati dal punto di vista del principio di non peggioramento rispetto al fallimento). Se tutto è a posto, omologa. Da quel momento l’accordo ha efficacia vincolante: i creditori aderenti (e quelli ad efficacia estesa) non possono agire individualmente e devono rispettare le nuove scadenze/importi previsti. In pratica, l’accordo omologato diventa un titolo esecutivo con i nuovi termini: se il debitore li viola, i creditori possono chiedere risoluzione dell’accordo e agire esecutivamente. Se invece il debitore esegue, l’accordo si chiude e i debiti si considerano estinti per la parte stralciata.
- Vantaggi rispetto al piano attestato:
- Si può ottenere uno stay delle azioni esecutive già durante la trattativa: presentando la domanda di omologazione (o una prenotativa con accordi in corso di perfezionamento, ex art. 44 CCII), il debitore può chiedere al tribunale misure protettive per congelare i pignoramenti fino all’omologa. Questo è cruciale se serve tempo per convincere i creditori. Lo stay nell’accordo è simile a quello del concordato preventivo.
- Una volta omologato, l’accordo vincola con forza di giudicato almeno tutti gli aderenti e spesso anche taluni non aderenti. Ciò dà sicurezza giuridica: nessun aderente può tirarsi indietro all’ultimo momento. Inoltre, l’accordo omologato può prevedere la cristallizzazione delle posizioni: ad es. impedisce ai creditori di invocare default su contratti pendenti solo perché c’è stata l’omologazione (clausole ipso facto), grazie ai poteri del giudice che può sospendere eventuali risoluzioni contrattuali unilaterali.
- Limiti dell’accordo di ristrutturazione:
- Richiede comunque un consenso qualificato: se l’azienda ha troppi piccoli creditori disorganizzati, è complicato raccogliere adesioni per il 60%. Questo strumento tende ad essere usato quando c’è un numero ristretto di creditori chiave (tipicamente banche). È infatti uno strumento preferito nelle ristrutturazioni finanziarie (debt restructuring), dove bastano le banche e pochi bondholders attorno a un tavolo.
- I creditori estranei restano da pagare integralmente: la legge impone che chi non aderisce e non è incluso nell’efficacia estesa, debba essere comunque pagato al 100% alla scadenza originaria. Ciò significa che se l’impresa ha un bel po’ di creditori minori che non firmano, deve accantonare risorse per pagarli fuori accordo – il che riduce la liquidità disponibile per gli aderenti (che magari accettavano un 80%). Questo vincolo può essere alleviato combinando un accordo con un contestuale concordato preventivo (c.d. accordo con riserva di concordato, ex art. 61 CCII) per includere i creditori estranei, ma è un meccanismo complesso e poco usato.
- Omologa soggetta a possibili opposizioni: i creditori non aderenti possono fare opposizione in tribunale sostenendo che l’accordo li pregiudica. Questo può allungare i tempi e anche far saltare l’accordo se il giudice accoglie le lamentele (ad esempio, se ritiene che un creditore estraneo non verrà pagato integralmente come richiesto dalla legge, negherà l’omologa).
- Trattamento di Fisco e contributi negli accordi: Il CCII prevede la possibilità di includere una transazione fiscale e contributiva nell’accordo ex art. 63. Significa che l’azienda può chiedere all’Agenzia Entrate e all’INPS di aderire all’accordo accettando un pagamento parziale/dilazionato dei loro crediti. Per convincere l’Erario, deve presentare un’attestazione che mostrI che l’offerta è più conveniente di un fallimento . Se Agenzia o INPS rifiutano senza ragione, il debitore può riproporre la domanda modificata; in caso di ulteriore rifiuto, non è possibile omologare forzosamente l’accordo perché, a differenza del concordato, l’accordo di ristrutturazione richiede il loro assenso esplicito (non c’è cram-down fiscale in assenza di voto, dato che qui non c’è voto). L’ultima riforma (D.Lgs. 136/2024) ha chiarito alcuni aspetti procedurali su chi decide per INPS, ecc. . In pratica, per includere debiti tributari in un accordo serve convincere il Fisco con un’offerta seria supportata da perizia. Se non ci si riesce, forse occorrerà ripiegare su un concordato preventivo dove invece il giudice può superare il diniego (vedi §6).
Esempio pratico di accordo di ristrutturazione: La nostra azienda di prefabbricati ha 5 banche finanziatrici, 20 fornitori (di cui 5 molto esposti) e debiti fiscali modesti. Si potrebbe negoziare con tutte le banche un accordo globale: ad esempio, consolidare tutti i crediti bancari in un unico pool, con un nuovo piano di rientro decennale e interessi ridotti, contro cessione di un ramo d’azienda o ingresso di un investitore. Le banche rappresentano il 70% del debito totale, quindi superano il quorum. Ai fornitori (che sono il 20% del debito) l’azienda propone il pagamento integrale su 12 mesi – magari facendoli rientrare tutti, perché non conviene escluderli. Si formalizza il tutto in un accordo di ristrutturazione omologando: le banche firmano un accordo quadro; i fornitori firmano quietanze di saldo dilazionato. Si deposita l’accordo con le firme del 90% dei crediti totali. I pochi creditori chirografari non firmatari (es. un fornitore minore) verranno comunque pagati in osservanza di legge (magari li hanno già pagati, infatti conviene togliere di mezzo i piccoli creditori prima di omologare). Il tribunale verifica che: i creditori estranei sono pagati o cash fuori o riservati; l’attestatore attesta la veridicità e fattibilità; i creditori aderenti sono più del 60%. Emessa l’omologazione, l’accordo diventa efficace. Le vecchie scadenze bancarie decadono e vige il nuovo piano decennale sottoscritto. Se una delle banche dissenzienti (supponiamo ce ne fosse una con 5% dei crediti) aveva fatto opposizione, il tribunale – visto che quell’istituto aveva trattamento identico alle altre banche e comunque migliore di un fallimento – può estendere l’accordo anche a essa (accordo ad efficacia estesa) e rigettare l’opposizione. Così tutte e 5 le banche sono vincolate. L’azienda evita il fallimento, consolida il debito e può proseguire l’attività. Se poi non rispettasse il piano, le banche potranno far risolvere l’accordo e, per esempio, chiedere il fallimento (ma intanto magari la situazione è migliorata).
In conclusione, gli accordi di ristrutturazione offrono maggiore forza vincolante e flessibilità rispetto ai piani puramente privati. Sono particolarmente indicati per crisi finanziarie in cui è cruciale coinvolgere formalmente le banche o quando si vogliono neutralizzare i rischi di azioni esecutive individuali durante la trattativa. Nel contempo, mantengono una certa discrezione (meno pubblicità di un concordato, almeno fino all’omologa) e spesso tempi più rapidi di una procedura concorsuale completa. Il loro successo dipende molto dalla collaborazione dei creditori principali.
4.3 Strumenti stragiudiziali “ter”: il nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO)
Accanto agli accordi di ristrutturazione, la recente riforma del 2022 (attuativa della Direttiva UE 2019/1023) ha introdotto un ulteriore strumento ibrido: il Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione, abbreviato in PRO. Previsto dagli artt. 64-bis e seguenti CCII (inseriti dal D.Lgs. 83/2022 e ritoccati dal D.Lgs. 136/2024) , il PRO mira a colmare lo spazio tra gli accordi negoziali e il concordato preventivo. In sostanza è una procedura in cui il debitore propone un vero e proprio piano unilaterale di risanamento, che viene sottoposto all’omologazione del tribunale anche senza il preventivo accordo di tutti i creditori. Si tratta di uno strumento ispirato ai modelli di scheme of arrangement o pre-packaged plan anglosassoni, che consente di classare i creditori e sottoporli a una votazione, pur senza le formalità del concordato preventivo tradizionale. Caratteristiche principali del PRO:
- Votazione per classi, non adesioni individuali: A differenza dell’accordo ex art.57, nel PRO i creditori vengono suddivisi in classi omogenee e votano il piano proposto, in modo simile a quanto avviene nel concordato . Non serve quindi raggiungere accordi bilaterali con ciascun creditore: il piano può essere imposto anche ai dissenzienti all’interno di una classe, purché si raggiunga la maggioranza richiesta (di solito il 50% dei crediti per classe). Ciò permette di derogare alla regola dell’unanimità tipica dei contratti: se la maggioranza in classe approva, la minoranza è comunque trascinata. Questo rende il PRO potentemente collettivo.
- Possibilità di deroga alle prelazioni con tutela del “no worse off”: Nei PRO, così come nei concordati, è ammesso che il piano preveda trattamenti differenziati tra creditori anche non rispettando l’ordine delle cause di prelazione, purché nessun creditore ottenga meno di quanto avrebbe ottenuto in una liquidazione giudiziale (principio del “creditor no worse off”) . In pratica, si può proporre che un creditore privilegiato rinunci a parte del suo credito (cosa che negli accordi ordinari non può succedere senza il suo consenso individuale), se ciò è bilanciato e ragionevole, perché magari la conservazione dell’azienda gli fa ottenere comunque di più di uno scenario di vendita forzata. Questa possibilità di cram-down interclassista rende il PRO molto simile a un concordato ma con maggiore flessibilità pre-insolvenza.
- Obiettivo principale – ristrutturazione con continuità: Il PRO è pensato per piani che generano valore mantendendo in vita l’azienda, non solo distribuendo l’esistente . Infatti, come nota la dottrina, la novità è proprio che il piano PRO non si limita a fotografare e spartire l’attivo (come farebbe un concordato liquidatorio), ma genera nuovo valore attraverso la ristrutturazione aziendale . Questo strumento incarna l’idea di un intervento meno rigido: il giudice controlla la legalità e la correttezza, ma non gestisce né ingerisce nel merito economico . È una concorsualità “liquida” in cui la rigidità delle regole concorsuali classiche cede il passo alla logica del business plan.
- Condizioni di accesso: Il PRO richiede che l’impresa sia in stato di crisi (anche non ancora insolvente conclamata). Non c’è un requisito di percentuale minima di adesioni iniziali – è possibile presentarlo anche senza accordi già in tasca, confidando di convincere i creditori nelle votazioni. Tuttavia, proprio perché non c’è un accordo pre-costruito, servono robusti elementi a supporto: il piano deve essere corredato da un’attestazione di fattibilità e convenienza per i creditori. Inoltre, tipicamente prima di approdare a un PRO si utilizza la composizione negoziata per sondare i creditori: molti PRO infatti emergono come evoluzione di trattative non conclusesi con un accordo, ma dove c’è comunque fiducia in un progetto di continuità.
- Procedura e tutela interinale: Una volta depositato il ricorso per l’omologazione del PRO, l’azienda può chiedere misure protettive (simili a quelle del concordato preventivo) per sospendere azioni esecutive durante la fase di voto e omologa. I creditori esprimono il loro voto sul piano nelle classi formate; se il piano ottiene le maggioranze previste e garantisce il rispetto del no worse off, il tribunale può omologare anche in presenza di classi dissenzienti, applicando un cram-down generale. Ad esempio, può omologare nonostante il voto contrario di una classe di chirografari, purché questi ricevano almeno il valore di liquidazione dei loro crediti.
- Differenze dal concordato preventivo: Il PRO è più snello perché non comporta, di norma, la presenza di un commissario giudiziale nominato dal tribunale né l’iter rigido di ammissione ecc.: si va direttamente a omologa, con eventualmente un unico passaggio giudiziale conclusivo. Inoltre l’imprenditore rimane totalmente in sella nella gestione (nel concordato c’è comunque la vigilanza di un commissario). Si può dire che il PRO è pensato per quelle situazioni dove l’imprenditore è meritevole di fiducia e c’è consenso diffuso, ma serve uno strumento per coinvolgere tutti i creditori e scongiurare azioni unilaterali.
Esempio scenario PRO: Poniamo che la nostra azienda di prefabbricati abbia uno squilibrio serio, ma prospettive di salvataggio con nuova finanza. Supponiamo arrivi un investitore disposto a mettere capitali se la metà dei debiti viene tagliata. L’azienda ha tanti creditori vari, difficili da contattare uno ad uno, ma nel complesso se tutti accettassero uno stralcio del 50% e il nuovo socio apporta liquidità, l’impresa tornerebbe sana. Un accordo 1-a-1 è improbabile con così tanti attori; un concordato preventivo è lungo e rischioso (etichetta di procedure concorsuale pesante). Allora può proporre un PRO: classa i creditori (es. banche chirografarie in una classe, fornitori in altra, ecc.), propone loro di soddisfarli al 50% in 5 anni grazie ai nuovi capitali; dimostra che in caso di fallimento prenderebbero solo il 20%. I creditori votano: se la maggioranza di ogni classe dice sì (o anche se una classe dice no, ma il piano li tratta comunque meglio del 20% di fallimento, il tribunale può forzare), si omologa il piano. I creditori dissenzienti si vedono comunque ridurre i crediti per legge dopo omologa. L’azienda prosegue con l’investitore a bordo e una struttura di debito dimezzata. Tutto ciò avviene sotto controllo del giudice, ma in modo più fluido che in un concordato (niente commissario, niente pubblico ministero se non per vigilare la legalità, ecc.).
In definitiva, il PRO è uno strumento avanzato e ancora relativamente nuovo nella prassi. Potenzialmente potente, ma anche complesso da gestire – si pensi al fatto di dover predisporre classi e regolarsi con maggioranze come in un concordato, senza però seguire la ritualità consolidata del concordato stesso. Il suo campo di elezione è la ristrutturazione aziendale in continuità quando serve imporre la soluzione a eventuali sacche di dissenso, pur in un contesto di fondo favorevole. Essendo stato introdotto solo da poco, è uno strumento per avvocati e advisor esperti, e probabilmente verrà utilizzato soprattutto in crisi di dimensioni medio-grandi. Per la nostra analisi, basti sapere che esiste anche questa opzione, che rappresenta il ponte tra gli accordi negoziali e le procedure concorsuali tradizionali .
(Segue tabella riepilogativa degli strumenti affrontati fin qui e di quelli concorsuali, nel paragrafo successivo.)
5. Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021 e artt. 17–25 CCII)
Una delle novità più rilevanti degli ultimi anni è la composizione negoziata della crisi, introdotta in via d’urgenza nel 2021 (D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021) e ora pienamente integrata nel Codice della Crisi (artt. 17–25 CCII). La composizione negoziata (CNC) è un procedimento volontario e riservato, finalizzato ad aiutare l’imprenditore in crisi a trovare un accordo con i creditori tramite l’assistenza di un esperto indipendente. Possiamo immaginarla come un “tavolo di negoziato” protetto dalla legge, dove debitore e creditori cercano soluzioni concordate con la guida di un professionista terzo.
Vediamo come funziona:
- Accesso e requisiti: Può accedere alla composizione negoziata qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo in situazione di “squilibrio” patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, ma che appare risanabile . Non c’è un requisito di minima o massima dimensione: possono accedervi sia PMI che grandi imprese. La domanda si presenta tramite una piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di Commercio. Occorre allegare informazioni di base: situazione contabile aggiornata, piano finanziario a 6 mesi, elenco creditori, ecc., e dichiarare se si hanno già trattative in corso. Nota: non bisogna essere già insolventi conclamati; se lo si è, la CNC non è preclusa per legge, ma diventa poco efficace se non c’è prospettiva di risanamento. Inoltre, non si può accedere se pendono già altre procedure concorsuali (es. un concordato o un’istanza di fallimento non rinunciata) .
- Nomina dell’esperto: Ricevuta l’istanza, una commissione nomina un esperto indipendente entro 5 giorni. L’esperto è tipicamente un commercialista, avvocato o consulente aziendale con formazione specifica, scelto da un elenco nazionale. Egli deve accettare l’incarico entro 2 giorni e convocare l’imprenditore entro 5 giorni per valutare assieme la situazione . L’esperto ha un ruolo cruciale ma non decisionale: deve facilitare le trattative, verificare la veridicità dei dati e la sostenibilità delle soluzioni prospettate . Inizialmente, l’esperto effettua uno screening: se ravvisa subito che non ci sono prospettive concrete di risanamento, può segnalare l’archiviazione della procedura . Se invece vede possibilità, apre formalmente le trattative.
- Svolgimento delle trattative: Una volta attivata, la CNC dura inizialmente fino a 180 giorni (prorogabili fino a 240 su richiesta motivata) . L’esperto organizza incontri periodici con il debitore e i creditori principali, cercando di far emergere proposte di soluzione . I compiti dell’esperto includono: esaminare l’azienda, chiedere documenti e chiarimenti, assicurarsi che il debitore fornisca informazioni corrette ai creditori, mediare tra le parti suggerendo soluzioni (ad es. proporre dilazioni, conversioni di crediti in capitale, cessione di asset non strategici, ecc.) . Importante: l’esperto non ha poteri sostitutivi né impone accordi – non è un commissario giudiziale. Il successo dipende ancora dal consenso tra debitore e creditori, ma l’esperto aiuta a superare diffidenze, mette attorno a un tavolo figure che prima comunicavano forse solo tramite legali, e certifica con la sua presenza che il processo è leale e trasparente. L’esperto redige verbali di ogni riunione e alla fine stenderà una relazione finale .
- Regole di condotta durante la CNC: Durante le trattative, il debitore mantiene la gestione ordinaria dell’impresa, ma deve rispettare stringenti obblighi di correttezza e trasparenza . In particolare:
- Ogni atto di straordinaria amministrazione o pagamento non a condizioni normali deve essere comunicato all’esperto prima di compierlo . Se l’esperto lo reputa pregiudizievole per i creditori o per il buon esito delle trattative, lo mette a verbale con dissenso .
- Se l’imprenditore insiste nel compiere un atto malgrado il dissenso motivato dell’esperto, quest’ultimo lo iscrive nel registro imprese (voce pubblica) e, se sono in atto misure protettive, ne informa anche il giudice che può revocarle. Ciò crea un forte deterrente a compiere “colpi di mano” (ad es. vendere un macchinario senza autorizzazione o pagare occultamente un credito personale).
- Alcuni atti particolarmente rilevanti (es. richiedere nuovi finanziamenti prededucibili o cedere l’azienda) possono essere compiuti solo previa autorizzazione del tribunale, su parere favorevole dell’esperto (art. 22 CCII) . Il tribunale valuta se l’atto è funzionale alla continuità aziendale e se tutela i creditori (spesso condizionando l’atto a procedure competitive di mercato, ad esempio imponendo che la cessione d’azienda avvenga tramite raccolta di offerte) .
- È prevista la possibilità di finanziamenti prededucibili autorizzati : se l’azienda ha bisogno di liquidità durante le trattative, può ottenerla da banche o soci, con il benestare del giudice, e quei prestiti saranno ripagati con priorità (prededuzione) se mai si aprisse poi un fallimento. Questo incoraggia a “tenere in vita” l’impresa nel frattempo.
- Misure protettive e cautelari: Uno dei maggiori incentivi ad accedere alla CNC è la possibilità di ottenere una protezione contro le azioni esecutive dei creditori, simile all’automatic stay del Chapter 11 statunitense. Il debitore può infatti richiedere al momento della domanda (o anche dopo) l’applicazione di misure protettive ex art.18 CCII . Queste misure scattano immediatamente con la pubblicazione dell’istanza nel Registro Imprese e prevedono:
- Sospensione di tutte le azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori per la durata delle trattative . Nessun nuovo pignoramento, nessuna nuova ipoteca può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore mentre è protetto . (Importante: se un creditore ha già iscritto ipoteca prima, quella resta; ma non può farne di nuove).
- Divieto per i creditori di risolvere i contratti in corso unilateralmente a scapito del debitore, per il solo fatto del mancato pagamento di somme scadute pregresse . Questa è una moratoria sui c.d. termination clauses: impedisce, ad esempio, al fornitore energetico di staccare la corrente all’azienda invocando insoluti pregressi, o al locatore di capannone di risolvere anticipatamente il contratto per affitti arretrati. Si tutela così la continuità operativa durante la CNC.
- Inibizione di segnalazioni a centrali rischi per nuovi ritardi durante le trattative , se l’esperto ritiene che pagare quei debiti comprometterebbe il buon esito delle trattative. Ciò evita che, ad esempio, una banca segnali subito un default se l’azienda salta una rata nel frattempo, sporcando irreparabilmente la reputazione creditizia.
Queste misure protettive devono tuttavia essere convalidate dal tribunale entro 20 giorni . Il giudice (competente in base alla sede dell’impresa, art.27 CCII) fissa un’udienza con imprenditore, esperto e creditori principali e decide se confermare, revocare o modulare le misure . Ad esempio, può escludere dalla sospensione taluni creditori (magari creditori estranei alle trattative) o limitare la durata. La legge fissa in 30 a 120 giorni la durata ordinaria delle misure, prorogabile fino a max 240 giorni su istanza . Le misure possono essere revocate prima se vengono meno le prospettive di risanamento o se il debitore abusa della protezione. Da notare: pendenza di un’istanza di fallimento: la legge non ferma automaticamente l’udienza fallimentare se l’impresa ha chiesto la CNC . Però molti tribunali (Verona, Bologna citati) hanno ritenuto che se c’è una trattativa in corso seria, si possa rinviare l’udienza prefallimentare in attesa degli esiti . Quindi la CNC è spesso usata anche come scudo contro istanze di fallimento, benché formalmente non obblighi il giudice a sospendere il giudizio. In pratica, se il giudice vede che la CNC è avviata in buona fede, tende a non dichiarare subito fallimento ma a monitorare.
- Esiti della composizione negoziata: Una volta conclusi i (massimo) 240 giorni, l’esperto redige la relazione finale che viene caricata sulla piattaforma e iscritta al Registro Imprese . A quel punto il percorso CNC si chiude e l’imprenditore deve decidere il da farsi. Ci sono vari possibili esiti:
- Accordo stragiudiziale con uno o più creditori (art.23 co.1 lett. a CCII): Si tratta di un contratto stipulato solo con alcuni creditori (tipicamente quelli necessari a assicurare la continuità aziendale per almeno 2 anni). Ad esempio, l’imprenditore riesce a trovare un nuovo accordo di fornitura con dilazione di pagamenti con i fornitori strategici, o ottiene dalle banche un’estensione delle linee di credito. Questi accordi possono restare privati (come un piano attestato non formalizzato) ma l’esperto li attesta come idonei e la loro esecuzione è monitorata. Vincolano solo i partecipanti. Questo scenario è di fatto un successo informale: la CNC ha facilitato accordi singoli che evitano procedure concorsuali.
- Convenzione di moratoria (artt. 61-63 CCII): L’imprenditore e alcuni creditori (anche qui non serve il 100%) sottoscrivono un accordo temporaneo che sospende o differisce i pagamenti di determinati creditori aderenti . Ad esempio, tutte le banche concedono 6 mesi di moratoria sui mutui per dare fiato all’azienda. È efficace solo tra gli aderenti, ma l’esperto può cercare di includere più creditori possibile e di far sottoscrivere clausole di standstill, cioè impegno a non agire nel frattempo . È uno strumento utile se la crisi è temporanea e si prevede che col tempo (o con misure prese nel frattempo) l’azienda torni a pagare regolarmente.
- Accordo con effetti “premiali” (art. 23 co.1 lett. c CCII): Questa è una novità, poco nota: debitore e creditori (anche qui con l’esperto mediatore) sottoscrivono un accordo che viene depositato nel Registro Imprese, rimane comunque un contratto fra le parti ma consente di ottenere misure premiali di legge . Ad esempio, possono scattare sgravi o incentivi fiscali (la legge delega prevedeva esenzioni da imposte per atti compiuti in esecuzione dell’accordo) o si può ottenere la non punibilità per taluni reati tributari se l’accordo prevede il pagamento integrale del dovuto tributario. Questo accordo “pubblicato” è sempre negoziale ma gode di una “benzina extra” per incoraggiare le parti a usarlo. L’esecuzione è controllata dall’esperto anche dopo la firma . In pratica, è formalizzato e pubblicato per dare certezza e trasparenza.
- Accesso a strumenti concorsuali (art. 23 co.1 lett. d): Se le trattative non portano a soluzioni soddisfacenti in via volontaria, l’imprenditore può decidere di utilizzare uno degli strumenti di regolazione della crisi o insolvenza formali :
- Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): magari l’esperto ha aiutato a definire un piano che ora l’imprenditore può far attestare e proseguire da solo .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): la CNC ha permesso di convincere abbastanza creditori per raggiungere il quorum e depositare un accordo omologando . Per inciso, come già detto, un accordo di ristrutturazione concluso dopo la CNC gode di soglia ridotta al 30% e altre facilitazioni.
- Concordato preventivo (ordinario) oppure concordato semplificato (art. 25-sexies) . Se dalle trattative emerge che l’azienda non è salvabile ma c’è da liquidare in modo ordinato, oppure c’è bisogno di un taglio dei debiti a fronte di continuità, l’imprenditore può predisporre un ricorso di concordato sulla base delle informazioni raccolte. La composizione negoziata, in questo senso, spesso è preparatoria di un concordato – ad es. serve a sondare quali creditori sarebbero favorevoli, a individuare un assuntore (un investitore) per un concordato in continuità, ecc.
- È importante osservare che il concordato semplificato per la liquidazione è un istituto nato proprio come uscita dalle trattative fallite : se l’esperto certifica che la continuità non è possibile, l’imprenditore entro 60 giorni può chiedere al tribunale di omologare un concordato senza voto dei creditori, finalizzato a liquidare il patrimonio in modo rapido e trasparente . Ne parleremo nel prossimo paragrafo, ma lo citiamo qui perché è un esito specifico delle CNC infruttuose (vedi punto 7 sotto). 5. Liquidazione controllata (ex sovraindebitamento) o concordato minore: Se l’imprenditore è sotto le soglie di fallibilità, uno sbocco può essere avviare una liquidazione controllata dei beni (procedura molto simile al fallimento ma per le imprese minori) , oppure un concordato minore (una sorta di mini-concordato per sovraindebitati) . La composizione negoziata può essere utilizzata anche da piccoli imprenditori, quindi l’esperto potrebbe consigliare di procedere con uno di questi strumenti. Ad esempio, un artigiano sovraindebitato può passare dalla CNC a un concordato minore dove propone di pagare i creditori in parte coi redditi futuri. La giurisprudenza del 2025 ha chiarito che anche professionisti senza beni possono fare concordati minori utilizzando i futuri guadagni, garantendosi un minimo vitale e applicando il cram-down fiscale se necessario . Nei concordati minori di liquidazione occorre un contributo di finanza esterna almeno del 10% dell’attivo (per evitare che il costo della procedura eroda tutto). 6. Archiviazione senza soluzione: Purtroppo, può accadere che le trattative non conducano ad alcun accordo né l’imprenditore intenda accedere a procedure concorsuali. In tal caso, la CNC si chiude con un nulla di fatto. L’esperto ne dà atto nella relazione finale e segnala all’imprenditore l’opportunità di presentare istanza di liquidazione giudiziale se lo ritiene insolvente. Se l’imprenditore non fa nulla, i creditori potranno riprendere le loro azioni esecutive (appena cessano le misure protettive). In più, una chiusura negativa potrebbe aggravare la posizione degli amministratori: se successivamente verrà dichiarato fallimento, il tribunale e il curatore valuteranno come è stata gestita la fase di crisi e il fatto di non aver concluso nulla in CNC potrebbe pesare se dovuto a inerzia o ostacoli da parte dell’imprenditore. Tuttavia, va detto che aver tentato la CNC è comunque considerato segno di buona fede, anche se non conclusa con successo. L’importante è non usarla strumentalmente per perdere tempo: i tribunali hanno chiarito che attivare la CNC senza vere prospettive, solo per ritardare il fallimento, è un abuso e non verrà tollerato .
- Costi della CNC: La procedura ha costi contenuti: un diritto di segreteria (circa €252) e marca da bollo di €16 per l’istanza telematica . L’esperto ha diritto a un compenso stabilito a scaglioni sull’attivo dell’impresa, da un massimo del 4-6% per imprese piccolissime a 0,01-0,05% per attivi oltre 400 milioni . Tariffe ridotte per imprese sotto soglia. In pratica, per una PMI con attivo 5 milioni, il compenso potrebbe aggirarsi attorno allo 0,5-1%, quindi sui €25-50 mila, spesso in parte subordinato al successo. Si aggiungano eventuali costi di professionisti ausiliari (avvocati per i contratti, consulenti del lavoro ecc.), comunque di molto inferiori a quelli di un lungo concordato o fallimento.
In conclusione, la composizione negoziata è pensata come la porta d’ingresso del diritto nella crisi , un modo per affrontare la difficoltà prima di precipitare nell’insolvenza conclamata. Per il nostro imprenditore, la CNC offre un contesto protetto in cui sedersi con banche e fornitori e ragionare su come salvare l’azienda: con la garanzia che nel frattempo nessuno lo porti via in manette (metaforicamente) pignorandogli i beni, e con l’aiuto di un terzo imparziale che dà credibilità alle sue proposte. Dal punto di vista del debitore, è uno strumento da tentare quasi sempre: non comporta stigma (è riservato, al pubblico potrebbe emergere solo l’annotazione di misure protettive nel Registro Imprese, meno visibile di un concordato), non impegna irrevocabilmente come un concordato (si può sempre decidere di interrompere e semmai dichiarare fallimento), e se va male si hanno comunque raccolte informazioni utili e guadagnato tempo ordinato. La CNC riflette un cambiamento culturale: “l’ordinamento entra nell’impresa non per sanzionare il fallimento, ma per accompagnarne il risanamento” . Un imprenditore indebitato, specialmente se la sua impresa ha valore e prospettive, dovrebbe vederla come un alleato e non come un’ammissione di sconfitta. Difendersi dai debiti oggi vuol dire anche saper usare questa procedura per portare i creditori dalla conflittualità alla cooperazione.
6. Concordato preventivo: continuità aziendale vs liquidazione
Il concordato preventivo è lo strumento concorsuale classico con cui l’imprenditore in crisi o insolvente cerca di evitare la “morte” dell’azienda (fallimento) tramite un accordo collettivo e giudiziale con i creditori. A differenza degli strumenti visti prima, qui siamo nell’ambito di una procedura concorsuale a tutti gli effetti: si apre un procedimento innanzi al tribunale, i creditori vengono raggruppati per classi e chiamati a votare un piano, e l’esito (in caso di approvazione e omologa) è vincolante per tutti i creditori anteriori, compresi i non votanti o dissenzienti. Il concordato preventivo è regolato dagli artt. 84 e seguenti CCII e può assumere diverse forme, principalmente: concordato in continuità aziendale oppure concordato liquidatorio . Analizziamoli separatamente, poiché differiscono per finalità e regole.
6.1 Concordato preventivo in continuità aziendale
Un concordato è “in continuità” quando il piano prevede che l’attività d’impresa prosegua, sia nella stessa mano del debitore (continuità diretta) sia tramite un assuntore che rileva l’azienda e la porta avanti (continuità indiretta) . La finalità primaria qui è mantenere in vita l’impresa come fonte di reddito e valore, nella convinzione che ciò massimizzi la soddisfazione dei creditori rispetto a una liquidazione spezzatino . Elementi salienti del concordato in continuità (disciplinato dall’art. 84 CCII e segg.):
- Conservazione del valore e salvaguardia dei posti di lavoro: La legge esplicitamente incoraggia la continuità quando c’è potenziale di risanamento: si vuole evitare che un’azienda, magari solo temporaneamente illiquida, venga smantellata. Mantenere l’azienda in esercizio di solito consente ricavi futuri con cui pagare i creditori e preserva l’indotto occupazionale . Il piano in continuità punta quindi a ristrutturare il debito rendendolo sostenibile, spalmando pagamenti nel tempo e talora sacrificando parte dei crediti, ma facendo sì che l’azienda generi cassa per pagarli. Ad esempio, potrebbe prevedere la prosecuzione dei contratti in essere, l’ingresso di nuovi capitali, la riduzione di costi, ecc.
- Miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alla liquidazione: L’art. 84 CCII, co.1, fissa il principio generale del concordato: qualunque sia la forma (continuità o liquidazione) il piano deve assicurare ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella che otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale . Questo è il best interest test o criterio del “miglior soddisfacimento possibile” . In pratica, va dimostrato che, tenendo l’azienda aperta, i creditori (in generale e per ciascuna classe) riceveranno almeno la stessa percentuale che riceverebbero vendendo tutto all’asta oggi. Se il piano in continuità non raggiunge questo standard, non può essere omologato. Poiché la continuità di solito aumenta il valore, di norma è più facile soddisfare il test: vendere un’azienda funzionante rende di più che liquidare i macchinari usati.
- Trattamento dei creditori privilegiati e chirografari: Nel concordato in continuità, come in ogni concordato, i creditori sono suddivisi in classi omogenee e hanno diritto di voto (eccetto i privilegiati integralmente pagati che non votano). I privilegiati (es. ipotecari, pignoratizi) possono essere non pagati integralmente solo se la parte non pagata viene declassata a chirografaria (perché il bene su cui insiste la garanzia vale meno del credito) oppure se il creditore rinuncia volontariamente a parte (nel concordato serve il suo assenso, o il cram-down se fa parte di una classe dissenziente ma si applica la regola no worse off). I chirografari tipicamente subiscono un taglio del credito (stralcio) e una dilazione. Nel concordato in continuità non c’è soglia legale minima di pagamento ai chirografari (diversamente dal liquidatorio, come vedremo) , ma la giurisprudenza richiede che non siano trattati in modo irrisorio. Inoltre, se i soci dell’azienda mantengono la proprietà, il CCII art. 120-quater impone che essi non ricevano alcun valore residuo se non dopo aver pagato integralmente tutti i creditori (a meno che aggiungano essi stessi valore) – il tema delle attribuzioni ai soci ha visto un dibattito acceso e persino un intervento della Cassazione nel 2025 , ma in generale l’idea è: i soci non possono arricchirsi sul concordato a scapito dei creditori. Se invece i soci perdono la proprietà perché l’azienda viene ceduta, questo problema non si pone (anzi spesso i creditori diventano nuovi azionisti per conversione crediti).
- Continuità diretta vs indiretta:
- Continuità diretta vuol dire che la stessa società debitrice prosegue l’attività durante e dopo il concordato. In tal caso, la legge prevede varie disposizioni per facilitarla: il commissario giudiziale (figura nominata dal tribunale a vigilare durante la procedura) può autorizzare pagamenti di fornitori strategici in prededuzione (per assicurarsi forniture indispensabili), può autorizzare il debitore a sciogliersi da contratti svantaggiosi o a mantenerne altri essenziali, e i creditori anteriori non possono interrompere forniture per inadempienze pregresse (c’è una protezione dei contratti in essere analoga a quella vista in CNC). Inoltre, è prevista la possibilità di finanziamenti interinali durante il concordato (con prededuzione se autorizzati dal tribunale) per sostenere l’esercizio.
- Continuità indiretta si ha se il piano prevede di cedere l’azienda (o un ramo) ad un altro soggetto, che la gestirà in continuità. Ad esempio, un concorrente o un investitore crea una NewCo e acquista l’azienda, garantendo la prosecuzione dell’attività e il mantenimento dei dipendenti, mentre la vecchia società usa il ricavato della cessione per pagare i creditori. Il CCII chiarisce che anche questa è considerata continuità aziendale ai fini di legge (co. 2 dell’art.84) . Quindi il concordato con assuntore gode degli stessi benefici di normativa (non c’è soglia minima 20%, ecc.). L’assuntore spesso porta risorse fresche (il prezzo di cessione), e in cambio ottiene l’azienda ripulita dai debiti. Questo modello è frequente quando l’imprenditore originario non è in grado di risanare ma c’è qualcun altro interessato a rilevare il business.
- Procedura di voto e omologa: Nel concordato preventivo, dopo il deposito della domanda (che può essere completa di piano e proposta, oppure “in bianco” con riserva, art. 44 CCII, con un termine per presentare il piano), il tribunale ammette la procedura e nomina il commissario. Si forma lo stato passivo dei crediti e si indice l’adunanza dei creditori per la votazione (ora spesso avviene anche solo con espressione di voto scritta). Serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto per approvare. Se ci sono classi, serve la maggioranza in tutte le classi (in caso di dissenso di una classe, è possibile il cram-down giudiziale purché il piano non li tratti peggio del fair value di liquidazione e almeno una classe voti sì – si applica l’art. 112 CCII). Una volta approvato o applicato il cram-down, il tribunale procede all’omologazione, verificando il rispetto delle norme e l’assenza di frodi. Nell’omologa può risolvere eventuali opposizioni di creditori dissenzienti (che di solito contestano convenienza o regolarità). Con il decreto di omologa, il concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori: i crediti vengono “novati” secondo quanto previsto in piano (es: ridotti al 40%, pagabili in 4 anni). Il debitore esce dalla procedura e torna in bonis, vincolato a eseguire il piano sotto monitoraggio del commissario (che spesso diventa liquidatore per la parte liquidatoria, o supervisore per la continuità). Se in continuità diretta, la società prosegue la sua vita con i nuovi impegni; se in continuità indiretta, l’azienda è passata a terzi e la vecchia società poi normalmente verrà liquidata dopo aver distribuito il ricavato secondo il piano.
- Vantaggi e rischi dal lato debitore: Il concordato in continuità consente di evitare la dichiarazione di fallimento e salvare l’azienda, riducendo il debito a una quota sostenibile. Ha inoltre efficacia erga omnes: risolve in un colpo la posizione con tutti i creditori. Durante la procedura, l’impresa opera sotto protezione (come un ombrello) e con la fiducia dei fornitori, perché c’è un tribunale che sovrintende e garantisce parità di trattamento. Per contro, è una procedura impegnativa e complessa: c’è pubblicità (l’apertura del concordato è pubblica, i clienti e fornitori lo sapranno e ciò può creare preoccupazione nel mercato), c’è costo (compensi per commissario, eventuali professionisti, spese di giustizia), e c’è il rischio di insuccesso: se i creditori non approvano o il tribunale non omologa, l’azienda finisce quasi certamente in liquidazione giudiziale (fallimento). Inoltre, il piano deve essere assolutamente credibile: promettere e non mantenere porta alla risoluzione del concordato (su istanza di creditori, se il debitore non adempie agli obblighi presi), con possibile riapertura della procedura liquidatoria. Dunque il debitore deve essere sicuro di poter rispettare il piano (tipicamente con l’aiuto di attestatori e advisor che ne confermino la robustezza).
Per il nostro scenario, se la società di prefabbricati ha ancora un mercato e ordini, ma è schiacciata dai debiti pregressi, un concordato in continuità potrebbe essere la scelta giusta: proporre ai creditori un taglio dei debiti (es. pagare il 40% a tutti i chirografari, in 5 anni) e contestualmente assicurare che l’attività proseguirà generando utili per quei pagamenti. Magari il piano prevede la chiusura di un impianto meno efficiente per ridurre costi, la vendita di un immobile non indispensabile per fare cassa immediata e pagare i privilegiati, e il mantenimento dei reparti core. I lavoratori rimangono occupati (forse con un accordo sindacale di solidarietà), i fornitori continuano a vendere materiali, le banche possono preferire incassare il 40% piuttosto che veder fallire l’azienda e forse recuperare solo il 20%. Se ben congegnato, questo concordato verrebbe votato favorevolmente. I soci magari perdono parte del capitale ma mantengono l’azienda in vita.
6.2 Concordato preventivo liquidatorio
Il concordato è “meramente liquidatorio” quando il piano non prevede la continuazione dell’attività, ma solo la liquidazione del patrimonio del debitore e la distribuzione del ricavato ai creditori . In pratica è un’auto-liquidazione controllata: il debitore propone di vendere tutti i suoi beni (in modo più efficiente di un fallimento) e di ripartire il ricavato secondo certe percentuali. Questo tipo di concordato era spesso abusato in passato per evitare il fallimento promettendo pagamenti minimi. Le riforme hanno cercato di limitarlo imponendo condizioni più severe, perché preferiscono la continuità come soluzione ideale .
Elementi chiave del concordato liquidatorio:
- Soglia di soddisfacimento minima ai chirografari: La normativa attuale prevede che in ogni caso la proposta di concordato liquidatorio deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari . Questo vincolo, introdotto nel 2015 nella legge fallimentare e confermato nel CCII, significa che il debitore deve garantire un certo minimo ai creditori chirografari, altrimenti la proposta non è ammissibile. Non basta dire “vendo tutto e quello che viene viene”: bisogna impegnarsi almeno a quel livello. Se non ci sono abbastanza asset per dare il 20%, il concordato liquidatorio non può essere proposto, salvo che il debitore aggiunga risorse esterne per colmare la differenza. Ad esempio, se dalla vendita dei beni si stima di ricavare 10 e i chirografari sono 100, serviranno fondi esterni per arrivare a 20 (il 20%) oppure la proposta sarebbe inammissibile e tanto varrebbe il fallimento . Questo requisito riflette un giudizio di disfavore del legislatore: sotto certe soglie, meglio il fallimento che un concordato “elemosiniero” . Va notato che la soglia 20% non si applica ai concordati in continuità , proprio per incentivare questi ultimi.
- Apporto di finanza esterna: Oltre al 20%, la legge (art. 84 co.4 CCII) richiede che nel concordato liquidatorio ci sia un contributo di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. In pratica, i creditori non devono doversi accontentare del mero realizzo dell’attivo che avrebbero comunque ottenuto nel fallimento: il debitore o terzi devono mettere qualcosa in più. Questo per dare al concordato una “causa” in senso giuridico, ossia un vantaggio rispetto alla liquidazione ordinaria. Ad esempio, i soci o parenti potrebbero offrire una somma aggiuntiva, oppure il debitore mette a disposizione competenze per massimizzare le vendite. Se non c’è nessun apporto aggiuntivo (c.d. finanza esterna), c’è il rischio che il tribunale consideri il concordato privo di convenienza rispetto al fallimento e quindi non omologabile.
- Cessione dei beni e liquidazione ordinata: Il debitore nel piano di concordato liquidatorio propone di cedere tutti i beni (o categorie di beni) ai creditori o a terzi. Spesso si individua un assuntore: un soggetto disponibile a rilevare in blocco i beni o l’azienda dietro corrispettivo. Oppure si prevede una procedura competitiva sotto il controllo del commissario giudiziale per vendere i beni (aste, ecc.). Insomma, il piano descrive come si monetizzerà il patrimonio. Ad esempio: vendere l’immobile industriale a Tizio per €500.000 (già c’è una proposta vincolante), vendere i macchinari all’asta con base X, incassare crediti in 2 anni, ecc. Il ricavato viene poi distribuito seguendo le cause di prelazione: prima i privilegiati, ecc., con l’impegno di dare almeno il 20% ai chirografari.
- Ruolo del debitore e esito finale: In un concordato liquidatorio puro, di solito l’impresa cessa l’attività (a meno che una minima parte serva per preservare valore fino alla cessione). I dipendenti vengono licenziati e potranno accedere agli ammortizzatori (Naspi, ecc., salvo se c’è un trasferimento d’azienda all’assuntore che li assorbe). Il debitore (se persona giuridica) di solito poi viene cancellato a fine procedura. Se è persona fisica imprenditore, rimarranno eventuali debiti insoddisfatti, ma potrà chiedere l’esdebitazione. Il vantaggio del concordato è di poter gestire la liquidazione in maniera più rapida e concordata rispetto al fallimento: ad esempio, si può vendere l’intera azienda in un colpo ad un valore concordato, evitando la distruzione di valore delle vendite frammentate. Inoltre, il debitore mantiene maggiore controllo sul processo (è lui a fare la proposta e a gestire fino all’omologa, sebbene sotto vigilanza).
- Esempio pratico: L’azienda di prefabbricati, purtroppo, è decotta: il mercato è crollato, i macchinari obsoleti, gli ingenti debiti non consentono ristrutturazione. Nessun investitore vuole farla proseguire. In tal caso, invece di aspettare i pignoramenti e il fallimento, la società può proporre un concordato liquidatorio. Ad esempio: un concorrente è interessato a comprare il capannone e i brevetti; alcuni macchinari andranno all’asta; i soci mettono a disposizione €50.000 propri come extra. Mettendo insieme queste fonti, ne risulta che i creditori chirografari potranno avere il 25% dei loro crediti (meglio del probabile 10% in fallimento). Si presenta la proposta, che i creditori votano (pur sapendo che l’alternativa è il fallimento immediato con recuperi minori). Se approvata e omologata, entro pochi mesi tutti i beni sono venduti secondo il piano. Il commissario (diventato liquidatore) paga le percentuali promesse. La società viene cancellata ma i creditori non possono più pretendere altro (hanno accettato il 25% in full and final settlement). Per i creditori è come un fallimento abbreviato ma con leggero surplus. Per il debitore (società) la fine era comunque segnata, ma almeno i garanti personali potrebbero beneficiare di un recupero maggiore dei creditori (minori escussioni extra a loro carico rispetto al fallimento).
Confronto concordato continuità vs liquidatorio: Si può riassumere che nel concordato in continuità c’è futuro: l’azienda continua, i creditori vengono soddisfatti anche coi proventi futuri, i dipendenti mantengono il posto. Nel concordato liquidatorio c’è solo passato: si tirano le somme e si chiude, cercando solo di farlo in modo più efficiente. La legge predilige la continuità, ma quando questa non è praticabile, il concordato liquidatorio è comunque uno strumento utile per evitare il default caotico e pilotare la fine in modo dignitoso. Dal punto di vista del debitore/imprenditore, scegliere l’uno o l’altro dipende dalla diagnosi: l’azienda ha ancora prospettive? Se sì, puntare alla continuità con le dovute garanzie. Se no, meglio non accanirsi e negoziare una fine concordata (magari lasciando aperta la porta a riavviare un domani una nuova attività libera dai debiti, dopo esdebitazione).
Ecco una tabella comparativa tra le caratteristiche dei due tipi di concordato preventivo:
| Aspetto | Concordato in continuità | Concordato liquidatorio |
|---|---|---|
| Finalità principale | Risanare l’impresa e proseguire l’attività (“salvataggio”) . Obiettivo: massimizzare il valore nel tempo come going concern e mantenere i posti di lavoro . | Liquidare il patrimonio e distribuire il ricavato ai creditori (“chiusura ordinata”) . Obiettivo: evitare dispersioni e ottenere un risultato migliore e più rapido di un fallimento. |
| Prosecuzione dell’attività | Sì, l’azienda rimane operativa durante e dopo la procedura. Può essere gestione diretta del debitore o trasferita ad un assuntore (ma l’attività continua comunque) . | No, l’attività cessa (salvo esercizio provvisorio breve per vendere beni). L’azienda viene smantellata e i beni venduti singolarmente o in blocco. |
| Soglia di pagamento ai chirografari | Nessuna soglia fissa prevista dalla legge (solo divieto di trattamenti irrisori). Devono comunque ricevere non meno del valore di liquidazione , ma se quello è basso può essere bassa anche l’offerta, purché non vi siano alternative migliori. | Almeno 20% dei crediti chirografari va garantito , salvo il debitore apporti risorse esterne per arrivarci. Sotto il 20% la proposta non è ammissibile . |
| Contributo di risorse esterne | Non obbligatorio per legge, ma eventuali risorse aggiuntive (nuova finanza, garanzie dei soci, ecc.) possono essere previste per convincere i creditori e sostenere la continuità (es. cassa per investimenti o per pagare classi strategiche). | Obbligatorio se il realizzo dell’attivo da solo non dà un plus ai creditori. La legge richiede che il piano apporti un’utilità aggiuntiva rispetto al fallimento (es. apporto soci, rinunce a crediti intragruppo, ecc.) per giustificare la causa del concordato liquidatorio . |
| Trattamento creditori privilegiati | Possono essere soddisfatti anche non integralmente durante la continuità, ad es. secondo scadenze del piano o parzialmente, purché ricevano almeno quanto otterrebbero liquidando le garanzie (principio no worse off) . Se una classe di privilegiati vota contro ma il piano dà loro >= valore di liquidazione, il giudice può imporre il cram-down. | Devono essere soddisfatti preferenzialmente col ricavato dei beni su cui hanno privilegio/ipoteca. Se il bene non copre tutto, la parte residua diviene chirografaria e soggetta a stralcio come gli altri. In genere, nel liquidatorio i privilegiati di primo grado (es. ipoteche) vengono pagati integralmente o quasi, perché si vendono i beni a ciò. |
| Effetti sui dipendenti | Proseguono il rapporto di lavoro, salvo riorganizzazioni previste dal piano (es. riduzione personale se necessaria). Spesso è necessario un accordo sindacale se ci sono esuberi o cassa integrazione durante la procedura. In continuità indiretta, i dipendenti passano all’acquirente ex art. 2112 c.c. (mantenimento dei diritti). | I dipendenti vengono licenziati (salvo il caso di vendita in blocco a un assuntore che decida di assumerne alcuni, ma non c’è obbligo). Hanno accesso al fondo di garanzia INPS per TFR e ultime mensilità come in fallimento. Il piano di solito prevede di pagarli integralmente attingendo anche al Fondo INPS. |
| Durata e complessità | Procedura più complessa: necessita predisposizione di un piano industriale dettagliato, attestazione di fattibilità e continuità (art. 87 CCII), monitoraggio costante. Durata: può essere più lunga perché l’esecuzione si protrae per gli anni di piano (il concordato si chiude formalmente all’omologa, ma l’adempimento si completa a piano ultimato). | Relativamente più semplice: l’obiettivo è vendere tutto e chiudere. Spesso i tempi di liquidazione nel piano sono brevi (entro 1-2 anni) e dopo l’omologa, una volta liquidati i beni e fatti i riparti, la procedura si chiude. Meno incognite gestionali, più focus su questioni legali (aste, trasferimenti asset). |
| Esito per il debitore | L’impresa sopravvive. Se persona giuridica, prosegue la sua esistenza con una nuova struttura patrimoniale; se persona fisica imprenditore, rimane titolare dell’attività (o può avere ceduto l’azienda ma rimanere debitore per eventuali saldo). Dopo l’esecuzione del piano, i debiti residui vengono esdebitati di fatto dall’avvenuto adempimento del concordato. | L’impresa viene estinta. Se società, dopo l’esecuzione del piano è cancellata dal registro imprese. Se imprenditore individuale, egli resta con i debiti insoddisfatti azzerati perché ricompresi nel concordato (i creditori hanno accettato il 20% e nulla più), ma la sua attività cessa; potrà eventualmente aprire in futuro una nuova impresa, previa riabilitazione. |
Per il debitore scegliere tra queste due strade è un passo delicato. Idealmente, si punta alla continuità se c’è anche solo una parte sana da salvare. Il CCII permette persino concordati misti: ad esempio, vendere un ramo d’azienda non strategico (liquidazione parziale) e continuare con il core business. Ci sono casi dove il confine è sottile. Ad esempio, vendere tutta l’azienda a un assuntore solitamente è continuità indiretta (perché l’azienda vive in mano altrui), ma dal lato del debitore si traduce comunque in liquidare tutto ciò che aveva. Comunque la si configuri, il concordato è un mezzo di difesa attiva: è il debitore che prende l’iniziativa e offre la soluzione. Ciò ribalta la posizione da passiva (subire i pignoramenti o il fallimento) ad attiva (guidare la negoziazione sotto l’ombrello del tribunale).
Va ricordato che l’accesso al concordato preventivo è possibile solo per gli imprenditori commerciali assoggettabili a fallimento (ora liquidazione giudiziale), ossia quelli sopra certe soglie dimensionali . Le imprese minori e i non fallibili hanno invece il concordato minore (che è analogo ma semplificato). Ciò per dire che, se la nostra azienda di prefabbricati è una piccola Snc con 200k euro di debiti, non potrà accedere al concordato preventivo, ma dovrà fare il “minore” (vedi §8). Invece se è una Srl medio-grande, il concordato preventivo è la via maestra. Spesso, come già evidenziato, prima di arrivare al concordato si cerca la composizione negoziata: se lì si fallisce, si presenta il ricorso di concordato (talora in bianco per guadagnare un ultimo periodo di protezione mentre si finalizza il piano).
6.3 Concordato “semplificato” per la liquidazione del patrimonio
Questo istituto merita un paragrafo a parte, perché è una novità assoluta e risponde a un’esigenza specifica: cosa fare se la composizione negoziata non riesce e l’azienda è insolvente? Introdotto dall’art. 25-sexies CCII nel 2022 , il concordato semplificato consente al debitore di ottenere comunque l’omologazione di un piano di liquidazione senza bisogno di voto dei creditori, come “epilogo naturale” di una negoziazione fallita .
Caratteristiche principali:
- Presupposto necessario: Si può accedere al concordato semplificato solo se si è passati per una composizione negoziata con esito negativo (l’esperto lo deve attestare nella relazione finale) e se non ci sono altre soluzioni praticabili . È pensato per evitare che un imprenditore in buona fede, che ha provato a negoziare, debba poi subire per forza il fallimento quando i creditori non trovano un accordo.
- Niente voto dei creditori: Questa è la differenza chiave rispetto al concordato preventivo ordinario. Nel semplificato, il debitore presenta un piano di liquidazione dei beni, con indicazione di come intende distribuirli ai creditori, e chiede al tribunale direttamente l’omologazione senza passare per la votazione dei creditori . I creditori vengono informati e possono eventualmente fare opposizione in sede di omologa, ma non c’è un voto vincolante. Questo accorcia i tempi e toglie ai creditori la possibilità di bloccare la procedura (cosa che potrebbe succedere se essi, rancorosi o disorganizzati, non raggiungessero le maggioranze in un concordato tradizionale).
- Controllo giudiziale e requisiti di merito: Proprio perché i creditori non votano, il tribunale effettua un controllo molto rigoroso. Omologa solo se:
- Il debitore ha agito con lealtà e trasparenza durante la composizione negoziata (non deve aver occultato attivi, aggravato dolosamente la situazione, ecc.) .
- Il piano proposto è ragionevole e proporzionato rispetto alle possibilità di realizzo . Non deve essere penalizzante ingiustificatamente per nessuno.
- Viene assicurato il rispetto del principio di parità (salvo cause legittime di prelazione) e del no worse off per i creditori: anche qui ogni creditore deve ricevere almeno quanto ricaverebbe dalla liquidazione giudiziale standard.
In pratica, il giudice fa una valutazione di equità sostanziale, non delegata al voto. Questa procedura è stata definita come liquidazione “di merito fiduciario” : cioè, ci si fida del debitore perché ha dimostrato correttezza, e gli si consente di chiudere la partita rapidamente, evitando i costi e i tempi del fallimento.
- Assenza di voto = nessun “cram down” necessario: Essendo intrinsecamente “cram-down” (imposto) sui creditori, la legge ha voluto giustificarlo col percorso compiuto: la mancanza di voto non è un vulnus ai diritti dei creditori, ma il riflesso del fatto che in sede di composizione negoziata hanno già avuto l’opportunità di esprimersi e trovare un accordo . Se non l’hanno fatto, evidentemente era impossibile raggiungere un consenso. Dunque il legislatore ha creato questa scorciatoia: invece di far fallire l’impresa, la si liquida con un mini-concordato coatto.
- Nomina di un liquidatore: Il tribunale, omologando il concordato semplificato, nomina un ausiliario/curatore incaricato di liquidare i beni secondo il piano (in analogia a quanto avviene nel fallimento). È quindi una procedura breve: niente voto, solo un’udienza di omologa. Una volta nominato, il liquidatore giudiziale vende i beni, paga i creditori secondo le percentuali approvate e poi redige un rendiconto finale.
- Efficacia esdebitativa: L’omologazione del concordato semplificato, come quella di ogni concordato, è liberatoria per il debitore. Egli ottiene che i creditori possano soddisfarsi solo sui beni assegnati nel piano, e per la parte eccedente il debito è estinta. Questo è particolarmente utile per l’imprenditore individuale o i soci illimitatamente responsabili di società di persone: in un fallimento normale, dovrebbero chiedere l’esdebitazione dopo aver soddisfatto requisiti di meritevolezza; col concordato semplificato, ottengono di fatto l’esdebitazione ex lege al termine. È però implicito che devono aver agito correttamente (se ci fossero state irregolarità, probabilmente non avrebbero nemmeno avuto l’esito favorevole in composizione negoziata).
Quando usare il concordato semplificato? È la via d’uscita se: (a) l’azienda non è recuperabile come attività economica, ma (b) c’è la necessità di liquidare in fretta evitando il dissesto incontrollato, e (c) la composizione negoziata è fallita non per colpa del debitore ma per impossibilità di accordo. Ad esempio, i creditori magari volevano percentuali divergenti e non si sono messi d’accordo, ma l’esperto ha certificato che più di un tot non era possibile offrire. A quel punto, invece di arrivare al fallimento, il debitore può proporre al tribunale: “Vendo subito il capannone a Tizio per €300.000, incasso i crediti residui per €50.000, e ripartisco così: dipendenti 100%, ipoteca banca 100% fino a concorrenza, fornitori chirografo 30%. Questa è la stessa percentuale che avrebbero in fallimento, ma gliela do in 6 mesi anziché anni, e risparmiamo le spese”. Se il tribunale valuta corretta la proposta e sa (dalla relazione dell’esperto) che più di così non si poteva ottenere, la omologa. I creditori non possono fare altro che prenderne atto: del resto non avrebbero avuto di più in fallimento e con questo sistema ricevono prima e con minori costi. Dunque il semplificato appare come un fallimento concordato rapido.
Va detto che, essendo nuovo, nel 2023-2024 i casi di concordato semplificato sono stati limitati, e alcuni tribunali hanno interpretato restrittivamente i requisiti. Ma è certamente un’arma in mano al debitore diligente.
Difesa del debitore indebitato – sintesi delle sezioni 4-6: A questo punto abbiamo passato in rassegna tutti i possibili strumenti di “difesa” dal sovraindebitamento aziendale: dal meno invasivo (piano attestato) al più strutturato (concordato e derivati). La scelta dello strumento dipende dalla gravità della crisi e dal grado di collaborazione dei creditori:
- Situazione gestibile privatamente con pochi creditori → piano attestato.
- Situazione con molti creditori ma con possibile accordo maggioritario → accordo di ristrutturazione o PRO (se serve cram-down).
- Situazione compromessa → si attivano procedure concorsuali: concordato preventivo (se c’è un piano di risanamento o anche solo di liquidazione con garanzie) oppure, se non c’è concordia, concordato semplificato (dopo CNC fallita).
- Se tutto fallisce, ultima spiaggia la liquidazione giudiziale (fallimento), di cui trattiamo ora.
Prima di passare, riportiamo una tabella riassuntiva delle caratteristiche principali dei vari strumenti di regolazione della crisi finora discussi (includendo anche quelli per piccole imprese, di cui diremo dopo):
| Strumento (base normativa) | Tipo | Tribunale coinvolto? | Consenso richiesto | Effetti principali | Quando indicato |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Stragiudiziale puro, con perizia indipendente | No (solo eventuale deposito per data certa) | 100% dei creditori con cui si intende ristrutturare (accordi individuali volontari) | Evita insolvenza tramite accordi privati; atti protetti da revocatoria ; nessuna moratoria legale (salvo accordi standstill). | Crisi iniziale o recuperabile, pochi creditori rilevanti, necessità di rapidità e riservatezza. |
| Accordo di ristrutturazione (artt. 57-64 CCII) | Stragiudiziale omologato dal giudice | Sì (omologa tribunale, dopo eventuali opposizioni) | ≥60% crediti (ridotto a 30% con CNC) ; adesione individuale, vincola aderenti; efficacia estesa a dissenzienti omogenei se 75% in categoria . | Moratoria e stop azioni se richiesto (misure protettive simili a concordato); contratto ristrutturativo validato dal tribunale, creditori estranei da pagare per intero . | Risanamento con consenso della maggioranza dei creditori, specialmente finanziari; debito elevato verso banche; necessità di effetto vincolante e protezione giudiziaria limitata. |
| Piano di ristrutturazione omologato (PRO) (art. 64-bis CCII) | Ibrido (procedura concorsuale “light”) | Sì (omologa tribunale senza fase di ammissione separata) | Votazione per classi di creditori, maggioranza in ciascuna classe; cram-down giudiziale possibile . | Deroga ordine prelazioni con rispetto no worse off ; niente accordo preventivo ma approvazione giudiziale di un piano di continuità; restano efficaci contratti, possibile stay in corso di approvazione. | Crisi grave ma possibilità di risanamento economico; utile quando serve imporre il piano a minoranze dissenzienti senza passare per concordato formale. Ancora poco applicato, strumento avanzato. |
| Composizione negoziata (artt. 17-25 CCII) | Procedura volontaria assistita (non concorsuale) | Sì (per nomina esperto da CCIAA; giudice solo per misure protettive/cautelari) | Nessun quorum legale: esito è accordi liberi (contratti, moratorie) tra debitore e creditori facilitati dall’esperto . | Sospensione azioni esecutive su richiesta ; negoziazione confidenziale fino 180-240 gg con ausilio esperto ; possibili accordi stragiudiziali attestati, transazione fiscale , preludio a concordato se fallisce. | Stato di crisi non ancora irreversibile; debitore collaborativo e creditori disposti a valutare soluzioni. Strumento di prima risposta alla crisi, con vantaggi di protezione rapida e costi contenuti. |
| Concordato preventivo – continuità (art. 84 CCII) | Procedura concorsuale giudiziale | Sì (Tribunale ammette, nomina commissario, convoca creditori, omologa) | ≥50% di crediti votanti (maggioranza semplice; se classi, maggioranza in ogni classe) ; poss. cram-down su classi dissenzienti con no worse off. | Azienda prosegue attività sotto vigilanza; piano può ridurre debiti e dilazionarli, salvaguardia dell’occupazione ; creditori privilegiati possono essere ristrutturati entro limiti (no worse off) ; niente soglia 20% chirografari, ma trattamento non irrisorio. | Insolvenza conclamata o crisi avanzata ma con prospettive di rilancio; necessità di bloccare i creditori subito (automatic stay) e ristrutturare l’impresa con taglio debiti; azienda ancora valida economicamente. |
| Concordato preventivo – liquidatorio (art. 84 CCII) | Procedura concorsuale giudiziale | Sì (come sopra) | ≥50% crediti votanti (classi opzionali); soglia legale: garantire almeno 20% a chirografari . | Debitore cede o liquida tutto l’attivo; richiesto apporto esterno di valore aggiuntivo; creditori ricevono pagamento (anche parziale ≥20%) in tempi relativamente brevi e fine procedure . Debitore evita stigma fallimento, procedure più snelle. | Insolvenza irreversibile; azienda senza futuro, ma utile evitare fallimento per velocizzare soluzione e magari garantire qualcosina in più ai creditori. Spesso usato per chiudere in bonis situazioni senza possibilità di continuità. |
| Concordato “semplificato” (art. 25-sexies CCII) | Procedura concorsuale semplificata | Sì (Tribunale omologa direttamente e nomina liquidatore) | Nessun voto dei creditori (solo eventuali osservazioni/opposizioni) | Liquidazione patrimonio senza voto creditori; riservato a post-CNC fallita; omologa solo se debitore leale e piano equo . Liquidatore designato vende e ripartisce; procedura rapida. | Crisi non risolvibile, accordo fallito in CNC; debitore meritevole; bisogno di chiudere subito evitando fallimento. Ultimo scampolo di controllo per il debitore prima del fallimento. |
| Liquidazione giudiziale (ex fallimento) | Procedura concorsuale liquidatoria coattiva | Sì (Tribunale dichiara apertura, nomina curatore, giudice delegato) | Nessun consenso: è procedimento inquisitorio su istanza creditori o d’ufficio. | Spossessamento dell’imprenditore; curatore liquidatore vende i beni, risolve contratti, aziona revocatorie per atti pregiudizievoli; ripartisce attivo secondo prelazioni; alla fine l’impresa è cancellata. Possibile esdebitazione dell’imprenditore persona fisica a fine procedura. | Insolvenza conclamata senza alternative di risanamento o concordato; creditori non tutelati altrimenti. Strumento di chiusura forzata, con tutte le tutele della par condicio e possibilità di indagini su eventuali responsabilità. |
| Sovraindebitamento – Concordato minore (artt. 74-83 CCII) | Procedura concorsuale minore (solo per non fallibili) | Sì (Omologa tribunale, nominato gestore della crisi) | ≥50% crediti votanti (tranne che per debiti fiscali, contributivi e Fisco dove basta no worse off se Agenzia rifiuta) ; se debitore persona fisica “meritevole”, poss. esdebitazione incapiente eventuale. | Simile al concordato preventivo ma ridotto: può prevedere pagamento parziale ai creditori anche con redditi futuri del debitore (mantenendo minimo vitale) ; per liquidatorio richiesto contributo ≥10% attivo . Stralcia i debiti di piccoli imprenditori, professionisti, consumatori. | Imprese sotto soglia, professionisti o privati sovraindebitati con patrimonio; soluzione concorsuale per dare respiro con pagamento parziale e liberazione debiti residui. |
| Sovraindebitamento – Liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) | Procedura concorsuale minore (liquidatoria) | Sì (Apertura da Tribunale, nomina liquidatore) | No consenso creditori richiesto (liquidazione giudiziale semplificata) ; debitore può attivarla volontariamente o creditori chiederla. | Simile al fallimento ma per “non fallibili”: liquidatore vende i beni del debitore sovraindebitato, poi il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione dei debiti residui (anche incapiente) . | Piccoli imprenditori, consumatori fortemente indebitati senza possibilità di piano. Utile per chiudere situazioni disperate con la prospettiva di un fresh start (specialmente consumatori e ex imprenditori). |
(Legenda: CNC = Composizione Negoziata della Crisi; CCII = Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza; no worse off = regola per cui i creditori dissenzienti non devono ricevere meno di quanto spetterebbe loro in una liquidazione fallimentare.)
La tabella sopra conferma la molteplicità degli strumenti e l’importanza di un corretto inquadramento del caso concreto. Il debitore, con l’aiuto di consulenti esperti, deve chiedersi: la mia azienda è salvabile o no? Quanto tempo ho prima che i creditori agiscano? Ho creditori disposti a negoziare o sono già in rotta di collisione? Le risposte orientano verso la soluzione appropriata. Nel capitolo successivo, considereremo il caso in cui non vi siano alternative al fallimento, e poi approfondiremo specificità relative a debiti fiscali/previdenziali, tutela del patrimonio personale e le procedure per le imprese minori.
7. Liquidazione giudiziale (ex fallimento) e altre procedure liquidatorie
Liquidazione giudiziale è il nuovo nome che il Codice della Crisi dà al fallimento. Pur con alcune modifiche di dettaglio, la sostanza rimane: si tratta della procedura giudiziaria concorsuale che mira a liquidare coattivamente il patrimonio dell’imprenditore insolvente e distribuire il ricavato ai creditori secondo l’ordine dei privilegi. Dal punto di vista del debitore, la liquidazione giudiziale è chiaramente l’esito meno desiderabile, in quanto comporta la perdita totale del controllo sull’azienda e i beni, lo stigma del “fallito” (anche se meno infamante di un tempo, ha comunque conseguenze), e tempi lunghi e incerti di chiusura. Tuttavia, a volte non c’è altra scelta: o perché nessuno degli strumenti alternativi è praticabile (ad esempio, i creditori non si fidano, l’azienda è priva di qualunque prospettiva di soddisfare anche parzialmente i crediti), o perché si arriva troppo tardi.
Cause di apertura: La liquidazione giudiziale è dichiarata dal Tribunale su ricorso del debitore stesso, di un creditore, o su istanza del PM, quando l’impresa si trova in stato di insolvenza (art. 121 CCII). L’insolvenza è lo stato in cui il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (pagamenti sospesi, patrimonio < debiti, ecc.). Non ci sono soglie minime di debito per dichiarare insolvenza (basta in teoria un insoluto rilevante e perdurante). Tuttavia, per aprire la liquidazione giudiziale, l’impresa deve essere tra i soggetti assoggettabili: imprenditore commerciale non minore (che superi le soglie di cui all’art. 2 lett. d CCII) , oppure società di persone (che comunque se commerciale segue stesse regole). Se fosse un piccolo imprenditore sottosoglia o un professionista, invece della liquidazione giudiziale si aprirebbe la liquidazione controllata (ex legge sul sovraindebitamento) – vedi più avanti. Il Tribunale verifica lo stato di insolvenza in un’udienza (sentiti debitore e istante), e se lo riscontra emette sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Effetti per il debitore (società): Con la sentenza: – Gli amministratori perdono i poteri di gestione: l’impresa è spossessata. Il curatore nominato dal tribunale prende in mano l’azienda e il patrimonio. Gli atti dispositivi compiuti dal debitore dopo la sentenza sono nulli (salvo alcuni atti personali). La società fallita prosegue eventualmente in vita giuridica solo come “massa patrimoniale”, gestita dal curatore. – Si forma la massa attiva (tutti i beni ed i crediti della società) e la massa passiva (tutti i debiti, cristallizzati alla data di apertura). I creditori devono insinuaresi nel passivo entro termini (presentano domanda al curatore). Viene predisposto lo stato passivo con l’elenco di tutti i crediti ammessi e i relativi privilegi, approvato dal giudice delegato. Questo è l’atto che certifica chi partecipa al concorso e per quanto. – Il curatore valuta se tenere temporaneamente in esercizio l’azienda (esercizio provvisorio) per vendere a migliori condizioni o per mantenere valore. Può chiedere al giudice di continuare l’attività se conviene ai creditori (ad esempio completare una commessa per incassare un credito). – Liquidazione dell’attivo: il curatore, sotto la supervisione del giudice e del comitato dei creditori, procede a vendere i beni mobili, immobili, rami d’azienda, a incassare i crediti (anche avviando cause se necessario), e in generale a convertire tutto in denaro. Queste vendite devono rispettare procedure competitive (aste pubbliche o trattative competitive) per garantire la massima resa e la trasparenza. Questo processo può durare anche anni, a seconda della complessità dei beni (immobili, cause pendenti, ecc.). – Ripartizione: man mano che ricava denaro, il curatore effettua riparti: prima paga le spese prededucibili (costi della procedura stessa, compenso del curatore, professionisti, ecc.), poi i creditori privilegiati in ordine di grado (se l’attivo è sufficiente a soddisfarli integralmente, il residuo va ai chirografari; sennò i privilegiati prendono proporzionalmente e i chirografari zero). Infine, se per miracolo avanzerà qualcosa dopo aver pagato tutti al 100%, torna al debitore (ma ciò accade di rado). – Chiusa la liquidazione: il curatore presenta un rapporto finale, i creditori possono fare osservazioni, il giudice chiude la procedura. La società in liquidazione giudiziale viene cancellata dal registro delle imprese. I creditori chirografari per la parte non soddisfatta perdono il loro diritto (per legge, il fallito persona giuridica non esiste più, e il credito è inesigibile). I creditori contro i coobbligati o fideiussori invece potranno rifarsi su di loro (es: se la società fallita aveva un garante, costui resta obbligato per la parte di debito non pagata dalla massa). I beni eventualmente scoperti dopo la chiusura possono portare a riapertura del fallimento entro certi limiti.
Effetti per l’imprenditore (persona fisica): Se il fallimento riguarda un imprenditore individuale (o i soci illimitatamente responsabili di una Snc/Sas dichiarati falliti personalmente), oltre agli effetti patrimoniali sopra, ci sono implicazioni personali: – Incapienza e patrimonio futuro: Durante la procedura, l’imprenditore è privato della gestione dei suoi beni, ma gli viene lasciato quanto serve per vivere (un assegno di mantenimento se richiesto, prelevato dall’attivo, per le esigenze personali e familiari). Non può svolgere attività che aggravino il dissesto. I redditi che produce durante la procedura (es. se trova un lavoro dipendente) in parte possono essere prelevati dal curatore per i creditori, salvo il necessario al mantenimento dignitoso. – Sanzioni personali: Un tempo la sentenza di fallimento comportava restrizioni come l’interdizione dall’attività commerciale, sospensione dai pubblici uffici, etc. Oggi il CCII ha eliminato molti automatismi. Resta tuttavia che, se l’imprenditore persona fisica viene dichiarato insolvente, risulta iscritto nel registro dei falliti (ora registro delle insolvenze) e la sua reputazione creditizia è compromessa per anni. Inoltre, eventuali reati commessi (bancarotta fraudolenta, preferenziale) vengono perseguiti penalmente. La pendenza di un fallimento può comportare l’incapacità di esercitare cariche direttive in altre società fino all’esdebitazione. – Esdebitazione: Questo è il lato “umano” del fallimento. Dal 2006 esiste la possibilità per il fallito persona fisica, una volta terminata la liquidazione, di chiedere al tribunale di essere esdebitato, cioè liberato dai debiti residui non soddisfatti nella procedura (ad eccezione di debiti espressamente esclusi, come quelli alimentari, da risarcimento danni per dolo, ecc.). Il CCII rende l’esdebitazione più accessibile: mentre prima si richiedeva il pagamento di almeno una parte di crediti, ora basta la cooperazione e la meritevolezza. Addirittura è prevista l’esdebitazione del debitore incapiente: se uno ha dato tutto in fallimento ma i creditori non han recuperato nulla, può comunque ottenere la cancellazione dei debiti a fine procedura purché non abbia commesso atti in frode o di mala fede grave . Ad esempio, un piccolo imprenditore fallito che ha visto vendere casa e officina e comunque i creditori chirografari non hanno ottenuto niente, può essere dichiarato esdebitato immediatamente (vecchia legge imponeva 3 anni di comporto, ora è immediata su istanza) se ha cooperato lealmente. L’esdebitazione consente all’ex fallito di ripartire pulito: non deve più temere le vecchie pendenze, e può tornare a fare impresa o attività lavorativa senza trascinarsi il passato.
Differenze tra liquidazione giudiziale e concordato liquidatorio: In un certo senso, un concordato preventivo liquidatorio è un fallimento evitato. Difatti, il CCII scoraggia il concordato liquidatorio se il debitore non può offrire almeno quel 20% e un quid pluris; in quei casi la legge stessa dice: meglio fallire. Il fallimento presenta però per i creditori alcuni vantaggi: la possibilità di indagare a fondo, grazie ai poteri del curatore, su atti di mala gestione, e di recuperare attivi nascosti (con azioni revocatorie, sequestri, etc.), e la possibilità di azioni di responsabilità contro amministratori o soci. Ad esempio, se gli amministratori hanno aggravato il dissesto, il curatore li può citare e ciò può incrementare l’attivo a beneficio creditori (cosa che in un concordato non succede, perché quell’azione rimane nelle mani della società, che di solito in concordato non va a fare causa a sé stessa…). Dunque, paradossalmente, se ci sono stati illeciti o se si sospetta che il debitore abbia nascosto beni o fatto favoritismi, i creditori possono preferire il fallimento, perché sanno che un soggetto terzo (il curatore) perseguirà queste cose con rigore. Un esempio: se l’imprenditore ha creato un trust per mettere al riparo dei beni, il curatore in fallimento certamente avvierà una azione revocatoria per far rientrare quei beni nella massa , e la Cassazione più volte ha confermato che tali trust auto-destinati sono revocabili come atti a titolo gratuito entro 2 anni o anche 5 se in frode . Oppure se ha costituito un fondo patrimoniale durante il matrimonio: il curatore può provare che fu fatto in frode ai creditori e far revocare l’atto costitutivo (vedi Cass. 25361/2023) . In concordato queste azioni revocatorie non avvengono (i creditori le rinunciano implicitamente votando la proposta). Quindi, la difesa dei creditori è più forte nel fallimento, mentre la difesa del debitore è meglio nel concordato (evita quel tipo di attacchi, salvo quelle già avviate prima).
Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria: Un cenno breve: alcune imprese (banche, assicurazioni, cooperative, grandi imprese strategiche) non seguono le regole ordinarie ma hanno procedure speciali di liquidazione coatta o di amministrazione straordinaria (per grandi aziende in stato di insolvenza con prospettive di recupero almeno parziale dell’attività). Nel contesto della nostra guida – produzione prefabbricati – siamo tipicamente in ambito procedure ordinarie. L’amministrazione straordinaria (legge Prodi e Marzano) si applica solo ad aziende sopra certe dimensioni (insolvenza di imprese con >200 dipendenti e grande debito) e in genere per salvaguardare continuità in settori di interesse (Alitalia, ILVA etc.). Non ci dilunghiamo su queste perimetrazioni speciali.
Liquidazione controllata (sovraindebitamento): Da menzionare come parallelo: se l’impresa indebitata è “minore” o se parliamo di persona fisica non fallibile (consumatore), la procedura di riferimento è la liquidazione controllata ex art. 268 CCII . Funziona in modo simile al fallimento: c’è un liquidatore nominato (spesso chiamato Gestore della crisi, figura analoga al curatore), i creditori presentano domande, si vendono i beni, ecc. Non c’è stigma di “fallito” perché legalmente non è fallimento. La grande differenza è sull’accesso: mentre la liquidazione giudiziale può essere richiesta anche dai creditori contro la volontà del debitore, la liquidazione controllata minore la può chiedere volontariamente il debitore sovraindebitato (come uno strumento di protezione per chiudere la situazione e poi esdebitarsi), oppure anche i creditori ma con alcune limitazioni. Inoltre, nella liquidazione controllata non si valuta la “meritevolezza” all’ingresso – chiunque può liquidarsi, anche se ha colpe, come chiarito es. dal Tribunale di Bari 2025 – la meritevolezza conta poi per concedere l’esdebitazione. Quindi per i piccoli imprenditori il messaggio è: non c’è più la trappola del limbo debitorio senza fallimento; possono attivare questa procedura per venirne fuori, sacrificando i beni ma salvando la persona dal debito residuo.
In sintesi: la liquidazione giudiziale è ciò che il debitore vuole evitare ricorrendo a tutti gli strumenti dei paragrafi precedenti. Tuttavia, è anche una valvola finale di sicurezza: se proprio l’impresa non ha futuro e non c’è volontà di concordato, tanto vale che un organo terzo prenda in carico la situazione per liquidare in modo ordinato e investigare su eventuali irregolarità. Dal punto di vista del debitore, se si giunge a questo esito conviene collaborare pienamente con il curatore, perché: (a) facilita una chiusura più rapida, (b) aumenta le chance di ottenere l’esdebitazione di lì a poco, (c) evita guai penali se uno ad esempio consegna subito le scritture contabili e i beni, senza nascondere nulla.
È cruciale infine comprendere che, dopo la chiusura di un fallimento o liquidazione## 8. Imprese minori e altre figure: procedure da sovraindebitamento
Per completezza, ricordiamo che le piccole imprese e le persone fisiche non soggette a fallimento seguono regole in parte diverse. Il Codice della Crisi dedica loro le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, evoluzione della Legge 3/2012. In sintesi: se l’azienda di prefabbricati fosse un’impresa minore (cioè sotto le soglie di attivo €300.000, ricavi €200.000 e debiti €500.000) , oppure se il debitore fosse un professionista o un privato consumatore fortemente indebitato, non si applicherebbero concordato preventivo e liquidazione giudiziale, ma:
- Un “concordato minore” (artt. 74-83 CCII), simile al concordato preventivo ma pensato per debitori non fallibili (piccole imprese, persone fisiche). Ha regole più flessibili: ad esempio, può prevedere che il debitore persona fisica destini ai creditori parte dei suoi redditi futuri per alcuni anni, mantenendo però un “minimo vitale” per sé e la famiglia . I creditori votano il piano (serve sempre la maggioranza), ma nel concordato minore liquidatorio è richiesto un apporto di risorse esterne proporzionato (almeno il 10% dell’attivo, come indicazione) . Inoltre, se il Fisco non accetta la proposta, il giudice può comunque omologare il piano (cram-down fiscale) se lo ritiene più conveniente della liquidazione . Il concordato minore permette quindi anche a un piccolo imprenditore di liberarsi da parte dei debiti mantenendo eventualmente l’attività su scala ridotta, con regole adattate alla sua dimensione.
- Una “ristrutturazione dei debiti del consumatore” (artt. 67-73 CCII), che è l’equivalente del concordato minore ma riservato a chi ha debiti personali come consumatore (non legati ad attività d’impresa). Nel caso di un ex imprenditore che ha anche debiti privati (es. mutuo casa, finanziarie), questo strumento consente di proporre un piano ai creditori consumer (banche, finanziarie) con l’aiuto di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Serve la meritevolezza del debitore (non deve aver assunto debiti con colpa grave o frode). Se approvato o imposto dal giudice, il consumatore paga quanto stabilito (magari liquidando alcuni beni e rateizzando il resto con redditi futuri) e ottiene la liberazione dai debiti residui.
- Una “liquidazione controllata del sovraindebitato” (artt. 268-277 CCII), che corrisponde al fallimento per chi non può essere dichiarato fallito. Può attivarla lo stesso debitore sovraindebitato per liberarsi dai debiti, oppure i creditori (ma la legge qui è meno severa nel consentirla d’ufficio rispetto al fallimento). La liquidazione controllata funziona come una mini-liquidazione giudiziale: un liquidatore nominato dal tribunale vende i beni del debitore e distribuisce il ricavato . Non c’è una soglia di soddisfacimento minima: il debitore mette a disposizione tutto quello che ha, anche se i creditori recuperano magari solo il 5%. La meritevolezza del debitore non è richiesta per aprire la procedura – conta solo dopo, quando il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione. La novità importante è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 282 CCII): se la persona fisica non ha nulla da offrire ai creditori, il tribunale può ugualmente cancellare i suoi debiti residui al termine, a condizione che sia stata onesta e non abbia frodato i creditori . È un principio di “fresh start” per dare una seconda chance anche a chi è uscito con le ossa rotte.
In pratica, un piccolo imprenditore individuale con debiti potrà scegliere: provare un concordato minore se ha un reddito futuro da offrire o parenti disposti a contribuire (magari proponendo il pagamento del 30% del totale in 4 anni), oppure arrendersi alla liquidazione controllata se non vede come pagare. In entrambi i casi, potrà ottenere l’esdebitazione e ripartire senza l’incubo dei vecchi debiti (salvo quelli esclusi per legge, tipo alimenti, che però di rado rilevano in contesti d’impresa).
S.r.l. e S.p.A. minori? Tecnicamente una S.r.l. microscopica rientra nella definizione di impresa minore , quindi non verrebbe sottoposta a liquidazione giudiziale: dovrebbe liquidarsi con le regole del sovraindebitamento. Tuttavia, va detto che le società di capitali raramente ricadono in quelle soglie (basta un mutuo un po’ alto e superi €500.000 di debiti). Se accadesse, la S.r.l. minore potrebbe accedere alla liquidazione controllata: la società sarebbe liquidata e poi estinta, ma i soci non risponderebbero oltre (salvo garanzie). I creditori sociali avrebbero la loro procedura, e i soci persone fisiche non avrebbero bisogno di esdebitazione perché già la società li proteggeva. Quindi è un caso limite. Più comune invece il caso di società di persone o ditte individuali sotto soglia: questi debitori rientrano nel regime sovraindebitamento. Ad esempio, la nostra Snc artigiana a conduzione familiare se ha €400.000 di debiti totali potrebbe proporre un concordato minore (magari con l’impegno dei figli di lavorare e destinare parte degli utili futuri ai creditori) oppure liquidare tutto con liquidazione controllata e far esdebitare i soci.
In tutte queste ipotesi, c’è il coinvolgimento degli OCC (Organismi di Composizione della Crisi): sono enti (spesso presso le Camere di Commercio o gli Ordini professionali) che mettono a disposizione un Gestore della crisi – figura simile al curatore/commissario ma per sovraindebitati – che aiuta a elaborare il piano o gestisce la liquidazione. Le linee guida emanate da alcuni tribunali (es. Trib. Bari 29/9/2025) enfatizzano che l’accesso a queste procedure deve essere garantito anche ai debitori meno “simpatici” (non si può negare a priori a un sovraindebitato l’accesso perché “immeritevole”: la valutazione etica va fatta semmai all’omologa o all’esdebitazione). Ciò significa che anche l’imprenditore che ha fatto errori può comunque utilizzare lo strumento – la punizione semmai sarà che non otterrà lo sconto di debiti se ha frodato.
Conclusione se sei “troppo piccolo per fallire”: non esistono più i debiti “impagabili a vita”. La legge offre procedure giudiziarie per tirare una riga, in modo ordinato, anche alle micro-imprese e ai privati. Il debitore in buona fede ha prospettive di liberarsi dei debiti e ricominciare, mentre il debitore disonesto rischia comunque la preclusione dell’esdebitazione e magari denunce per atti in frode (es. se ha dilapidato patrimoni prima di chiedere aiuto).
9. Strategie di tutela del patrimonio personale dell’imprenditore
Un imprenditore indebitato giustamente si chiede: “Come posso proteggere i miei beni personali (casa, risparmi di famiglia) dalle azioni dei creditori della mia impresa?”. La risposta varia molto a seconda della forma giuridica e delle azioni già compiute, ma possiamo delineare alcune strategie lecite di tutela patrimoniale – avvisando però che molte mosse fatte tardi, a crisi già conclamata, possono risultare inutili o addirittura controproducenti se considerate frode ai creditori.
Ecco i punti principali:
a) Scegliere la forma societaria adeguata ex ante: La prevenzione migliore è distinguere nettamente il patrimonio dell’impresa da quello personale. Ciò significa operare attraverso una società di capitali (S.r.l., S.p.A.) per sfruttare la responsabilità limitata. Se l’impresa è individuale o una Snc, i creditori d’azienda possono aggredire direttamente i beni personali. Dunque, un imprenditore oculato, prima di indebitarsi in modo significativo, dovrebbe valutare di costituire una S.r.l. e far transitare lì l’attività. Attenzione: trasformare o conferire l’azienda in una S.r.l. quando già ci sono grossi debiti non elimina la responsabilità per i debiti pregressi (restano in capo al vecchio titolare o alla Snc). Tuttavia, per le nuove obbligazioni contratte dalla S.r.l., i soci saranno protetti. Inoltre, la trasformazione non deve essere fatta in frode: se si costituisce una S.r.l. e le si trasferiscono beni lasciando i debiti fuori, i creditori personali potranno aggredire quella cessione di beni con azione revocatoria (entro 5 anni, trattandosi di atto a titolo gratuito se i soci non hanno pagato corrispettivo alla ditta individuale) . Quindi va pianificata con perizia e pagando eventuali corrispettivi congrui. In sintesi, limitare il rischio imprenditoriale mediante società di capitali è una regola aurea. Molti imprenditori di PMI purtroppo confondono il patrimonio aziendale col proprio: prelevano utili senza formalità, mescolano conti correnti. Questo espone a responsabilità (nel fallimento, il curatore può contestare queste commistioni come finanza distratta). Bisogna invece tenere le sfere separate.
b) Attenzione alle fideiussioni personali: Le banche e spesso i fornitori tendono a chiedere ai soci o all’amministratore garanzie personali per concedere credito alla società, specie se è una S.r.l. nuova o poco patrimonializzata. Firmare fideiussioni significa rinunciare volontariamente alla protezione della responsabilità limitata. Di fronte a ingenti fideiussioni già firmate, non c’è soluzione magica: l’obbligazione è valida (salvo casi particolari di nullità di clausole, vedi sotto) e i creditori garanti potranno attaccare direttamente il patrimonio personale del garante, anche se la società accede a procedure concorsuali. Ad esempio, se la società va in concordato pagando il 40% ai chirografari, la banca potrebbe escutere il fideiussore per il restante 60%. Come difendersi? Una strada è negoziare con la banca all’interno del piano di risanamento o concordato il trattamento anche dei garanti – talvolta le banche, se ottengono un pagamento parziale rapido dalla società, rilasciano le fideiussioni per la quota residua (specie se il garante ha poco patrimonio aggredibile, conviene alla banca prendere qualcosa subito piuttosto che inseguire il fideiussore). Questo va trattato caso per caso. Un’altra strada è verificare la presenza di clausole nulle nella fideiussione. Come accennato (§2), molte fideiussioni “omnibus” bancarie adottano schemi predisposti dall’ABI che contengono clausole anti-concorrenziali (di reviviscenza, sopravvivenza, deroga art.1957 c.c.). La Banca d’Italia le censurò nel 2005, e la Cassazione ha più volte confermato la nullità parziale di tali pattuizioni come contrarie all’ordine pubblico economico . In particolare la recente Cass. 18851/2025 ha ribadito che il fideiussore può limitarsi a produrre il provvedimento antitrust del 2005 e il testo della sua fideiussione: se combaciano, scatta la nullità delle clausole incriminate . La nullità è parziale, cioè colpisce quelle clausole ma non l’intera garanzia (Cass. SU 41994/2021). Ciò significa che il garante rimane obbligato, però ad esempio cade la rinuncia al termine ex art.1957 c.c.: ciò può liberarlo se la banca ha tardato a fargli richiesta dopo il default della società. Oppure cade la “clausola di reviviscenza”: se la banca ha incassato qualcosa e quietanzato, non può riattivare la fideiussione per importi successivamente stornati. Insomma, sono dettagli tecnici ma che possono fare la differenza. Perciò consulenza legale specializzata su fideiussioni è d’obbligo: in alcuni casi si riesce a strappare un accordo transattivo col creditore garantito se si evidenzia che la garanzia potrebbe essere contestabile in giudizio.
c) Uso del fondo patrimoniale: Molti imprenditori hanno vincolato la casa o altri beni nel fondo patrimoniale (artt. 167 ss. c.c.) sperando di salvarli dai creditori aziendali. Il fondo patrimoniale è un vincolo destinato ai bisogni della famiglia su beni dei coniugi. La legge dice che i creditori per debiti estranei ai bisogni della famiglia non possono aggredire tali beni, se sapevano di tale estraneità (art. 170 c.c.). Debiti dell’impresa generalmente NON sono contratti per bisogni familiari (salvo l’impresa molto piccola serva a mantenere la famiglia, ma è interpretazione forzata). La giurisprudenza è diventata severa: ha stabilito che grava sul debitore l’onere di provare che il credito che il tal creditore persegue è stato contratto per scopi familiari, altrimenti quel creditore potrà espropriare i beni in fondo. In altre parole, il default è che il fondo non protegge da debiti d’impresa, a meno che l’imprenditore dimostri che quel specifico debito aveva finalità familiari e che il creditore ne era consapevole . Facciamo un esempio: Tizio imprenditore mette la casa in fondo nel 2018. Ha debiti verso fornitori del 2020: quei fornitori potranno pignorare la casa? Sì, perché fornire merci non è un bisogno di famiglia e il fornitore certo non ha credito “familiare”. Tizio potrà opporsi solo dimostrando che quel debito in realtà è servito, poniamo, a pagare cure mediche di un figlio (ipotesi remota nel commercio). Quindi nella prassi il fondo patrimoniale offre scarsa protezione verso debiti d’impresa. Non solo: il conferimento di beni nel fondo stesso può essere attaccato con azione revocatoria ordinaria entro 5 anni , perché è un atto a titolo gratuito (lo si costituisce senza corrispettivo) e pregiudica i creditori futuri. La Cassazione con sentenza 28593/2024 ha appunto confermato la revocabilità degli atti di disposizione dei beni in fondo compiuti dal fallito, in favore (ad esempio) del coniuge. In quel caso si trattava del curatore fallimentare che annullava il trasferimento di beni dal fondo ai figli. Anche l’originaria costituzione del fondo è revocabile se fatta dolosamente a danno dei creditori: per esempio, se appena iniziano le difficoltà l’imprenditore mette la casa nel fondo con la moglie, i creditori (o il curatore poi) possono agire ex art. 2901 c.c. provando che il debitore era già insolvente o prossimo e che c’era consilium fraudis (intento di sottrarre il bene). Un caso: Cass. 16526/2012 ha stabilito che la decorrenza della prescrizione della revocatoria del fondo patrimoniale parte non dalla pubblicazione dell’atto, ma dalla conoscenza effettiva da parte del creditore – quindi se il debitore l’ha nascosto, il termine si allunga. Insomma, affidarsi al fondo come scudo ex post è spesso illusorio.
d) Trust e vincoli di destinazione: Analoghe considerazioni valgono per altri strumenti di segregazione: il trust di solito viene visto dai giudici italiani con sospetto se istituito da un imprenditore insolvente per mettere al riparo beni. È considerato un atto a titolo gratuito (il disponente di solito non riceve nulla in cambio) e dunque revocabile entro 5 anni dagli eventuali creditori . Cassazione ha più volte affermato che “l’atto denominato trust, se funzionale a finalità simil-fondo patrimoniale, è soggetto a revocatoria ex art. 2901” . Quindi un trust familiare – ad esempio, l’imprenditore conferisce la villa in trust per i figli – può essere annullato se pregiudica i creditori. Pure l’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. (vincolo di destinazione) è revocabile . In sostanza, qualsiasi trasferimento di beni a titolo gratuito o vincolo segregativo effettuato dopo che sono sorti (o sono prevedibili) i debiti, è pericolante. Si salvano solo gli atti compiuti molto prima, in bonis: se ad esempio uno ha istituito un trust quando ancora la società andava benissimo e non c’erano creditori scontenti, potrebbe essere al riparo (ma se poi finisce male, qualcuno proverà a sostenere che già si prevedeva la crisi). Difficile.
e) Patrimonio del coniuge e dei familiari: Un imprenditore spesso pensa di intestare i beni a terzi per proteggerli: ad esempio comprare casa direttamente in nome della moglie non socia, oppure fare donazioni ai figli. Questo può funzionare solo se fatto con largo anticipo e misura. Se fatto sotto pressione dei creditori, invece, espone i terzi a conseguenze: una donazione a un familiare è revocabile entro 2 anni dal fallimento (azione revocatoria fallimentare ex art. 166 CCII, ex art. 64 L.F.) senza nemmeno dover provare la frode. Anche oltre 2 anni, resta revocabile come atto in frode ex art. 2901 c.c. (5 anni, o di più se si prova che i creditori non ne erano a conoscenza). Se la casa è stata cointestata al coniuge in comunione legale dei beni, c’è una regola: i creditori per debiti personali di un coniuge non possono aggredire i beni in comunione se il debito è estraneo ai bisogni familiari e il creditore ne era a conoscenza (simile al fondo, art. 189 c.c.). Ma per debiti d’impresa, il creditore dirà che erano per fini estranei e di solito non lo sapeva: quindi potrà agire sul bene comune (in comunione legale, ciascun coniuge ha l’intero bene sebbene indiviso). Dovrà poi attribuire al coniuge non debitore la metà del ricavato netto. Ma intanto la casa è persa. In comunione dei beni, se l’obbligazione è stata contratta per l’azienda di uno dei coniugi, spesso i giudici la considerano estranea ai bisogni familiari e quindi aggredibile (a meno che i proventi dell’azienda fossero l’unico sostentamento familiare: interpretazioni altalenanti). In separazione dei beni, se la casa è intestata al coniuge non debitore, in teoria i creditori del marito non possono toccarla. Ma se c’è il sospetto che il marito vi abbia investito denaro suo per eludere creditori, potenzialmente il curatore potrebbe far valere che si trattava di simulazione (intestazione fittizia) o far partire un sequestro penale se configgono reati. Insomma nulla è sicuro al 100%.
f) Polizze e trattamenti pensionistici: Alcuni strumenti di risparmio godono per legge di protezioni. Ad esempio, le polizze vita stipulate a beneficio di un familiare non rientrano nel fallimento del contraente (art. 1923 c.c.: impignorabilità e insequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore). Quindi, se un imprenditore anni prima ha investito soldi in una polizza vita a favore del coniuge, quelle somme all’evento (morte o scadenza) andranno al beneficiario e i creditori dell’imprenditore non potranno toccarle. Attenzione: i premi versati poco prima del fallimento potrebbero però essere revocati dal curatore come atto a titolo gratuito (perché regalare soldi in polizza a un beneficiario è come donarli). Se i premi sono stati versati a ritmi normali anni prima, di solito passano. Anche i fondi pensione integrativi sono in alcuni casi impignorabili (servono a garantire la pensione). Non sono soluzioni per salvare grandi asset, ma fanno parte del quadro.
g) Utilizzare strumenti contrattuali di garanzia “mite”: Quando si contrattano finanziamenti, si può preferire garanzie reali (ipoteca, pegno) piuttosto che personali: se la banca ha un’ipoteca sull’immobile aziendale, di solito non chiederà anche la fideiussione personale. Così il debito resta collegato ai beni d’impresa. Certo, se quei beni non bastano poi la banca rimane chirografaria e subisce uno sconto, ma almeno il patrimonio personale è salvo. Spesso però la banca ipoteca e in più chiede la fideiussione: su questo, un imprenditore forte potrebbe negoziare di evitare la garanzia personale (specie in imprese più strutturate). Anche la forma tecnica conta: per dire, un leasing immobiliare per capannone espone l’impresa ma non l’imprenditore (salvo garanzie date), mentre un mutuo ipotecario magari la banca fa firmare i soci come garanti. Insomma, limitare la sottoscrizione di garanzie personali è una scelta strategica sin dall’inizio.
h) Ricorso a procedure concorsuali come scudo: Può sembrare paradossale, ma a volte attivare per tempo una procedura concorsuale protegge il patrimonio residuo dell’imprenditore meglio che restare in balia dei pignoramenti individuali. Ad esempio, se un creditore aggredisce l’unico immobile personale del garante, andrà all’asta al valore di realizzo, spesso basso. Se invece l’azienda entra in concordato, magari quell’immobile è messo sul piatto e venduto in un contesto più ordinato, spesso a valore migliore (perché c’è più tempo e regia). Inoltre, la procedura concorsuale blocca gli interessi e le azioni esecutive: questo può preservare valore e dare spazio a vendite migliori o a transazioni. Dunque, controintuitivamente, affrontare la crisi in tribunale può salvare qualche asset in più rispetto a un fuggi-fuggi disordinato dei creditori.
i) Azioni di responsabilità e coperture assicurative: Se l’imprenditore è amministratore di una società, un rischio per il suo patrimonio è l’azione di responsabilità (art. 2476 c.c. per Srl, 2394 c.c. per Spa) promossa dal curatore o dai creditori sociali. Quella può colpire anche beni futuri e non ci sono protezioni se non la difesa nel merito. Tuttavia, molte società stipulano polizze D&O (Directors & Officers) che coprono i danni derivanti da atti di mala gestio (esclusi atti dolosi). Una D&O può pagare in vece dell’amministratore condannato per colpa grave – quindi è un paracadute indiretto per il patrimonio personale del manager. Se l’imprenditore-amministratore ha tale polizza, è bene notificarla al curatore o ai creditori, perché magari preferiranno rifarsi sull’assicurazione. Certo, se c’è dolo o frode, l’assicurazione non paga e l’amministratore risponde comunque.
In conclusione su tutela patrimoniale: Gran parte delle mosse per salvare il patrimonio personale vanno compiute in tempi non sospetti, con pianificazione patrimoniale seria (holding, polizze, separazioni dei beni, ecc.). Quando i debiti sono già lì e fanno paura, spostare beni qua e là in modo maldestro rischia di peggiorare la situazione: i creditori potranno attivare cause revocatorie, accuse di fraudolento distacco di patrimoni (ex art. 388 c.p. se si violano provvedimenti) o addirittura bancarotta fraudolenta (se l’imprenditore distrae beni poi fallisce). Emblematico: la Cassazione penale ha ritenuto configurabile la bancarotta patrimoniale anche per aver costituito un fondo patrimoniale poco prima del fallimento, considerandolo un mezzo per sottrarre garanzie ai creditori. Conviene quindi evitare di giocare d’azzardo all’ultimo minuto. Molto meglio adottare un comportamento trasparente nelle procedure: semmai, negoziare con i creditori soluzioni che tengano conto delle esigenze familiari (ad esempio, mantenere l’abitazione all’interno di un concordato individuando un terzo che la rilevi e la lasci in godimento alla famiglia, operazioni complesse ma possibili). In un caso recente, un tribunale ha autorizzato durante una composizione negoziata una misura cautelare di sospensione di una procedura esecutiva immobiliare sulla casa dell’imprenditore, bilanciando l’interesse dei creditori a venderla con quello della famiglia a non essere sfrattata nel bel mezzo delle trattative. Ciò per dire che la via giudiziale può offrire soluzioni equilibrate, mentre le furbizie unilaterali spesso vengono annullate.
In definitiva, per difendere il patrimonio personale valgono le massime: prevenire è meglio che curare, giocare a carte scoperte è meglio che barare. Un professionista esperto (avvocato o commercialista) può consigliare il trust o il fondo quando opportuno ma pure sconsigliarli quando sarebbe troppo tardi. E come ultimo baluardo, ricordiamo che dopo la tempesta, l’esdebitazione può restituire serenità: ottenuta quella, il patrimonio futuro dell’ex debitore torna davvero suo, libero da ipoteche del passato.
10. Domande frequenti (FAQ)
Q1: La mia azienda è indebitata con banche e fornitori. Devo trattare diversamente i debiti fiscali e verso i dipendenti?
A1: Sì. Debiti verso Erario e INPS spesso godono di privilegi che impongono di soddisfarli in misura maggiore rispetto ai fornitori ordinari. Tuttavia, esistono strumenti come la transazione fiscale e contributiva che permettono di includerli in un piano di ristrutturazione offrendo un pagamento parziale/dilazionato . Bisogna però garantire loro almeno quanto otterrebbero da una liquidazione forzata e motivare la richiesta con un’attestazione. I debiti verso i dipendenti (stipendi, TFR) sono altamente prioritari: in qualunque procedura vanno pagati integralmente (o quasi) grazie ai privilegi e all’intervento del Fondo di Garanzia INPS. Dunque, mentre con fornitori e banche si possono ipotizzare stralci significativi (es. pagarli al 30%), con Fisco, contributi e lavoratori occorre generalmente prevedere pagamenti più elevati – idealmente integrali per i lavoratori e almeno parziali dignitosi per Fisco/INPS, magari usufruendo della falcidia solo su interessi e sanzioni .
Q2: Se non riesco a pagare tutti i fornitori, posso pagarne solo alcuni che mi servono e lasciare indietro gli altri?
A2: Farlo fuori da una procedura concorsuale è molto rischioso. Pagare preferenzialmente alcuni creditori “strategici” mentre si è insolventi espone a due problemi: 1) gli altri creditori potrebbero subito agire giudizialmente (pignoramenti) appena scoprono di essere discriminati; 2) se poi c’è un fallimento, quei pagamenti selettivi possono essere revocati dal curatore come atti preferenziali (entro 6 mesi se fatti in periodo di sospetta insolvenza) e addirittura configurare reato di bancarotta preferenziale. Invece, all’interno di un concordato preventivo è lecito classificare i creditori in diverse classi e trattarli diversamente, purché giustificato. Ad esempio, si può proporre di pagare i “fornitori essenziali” al 50% e gli altri chirografari al 30%, se c’è una causa economica valida (magari i fornitori essenziali servono a proseguire l’attività). Il tribunale ammette queste differenze se motivate . Quindi, unilateralmente evitare qualcuno e pagarne altri è sconsigliato; farlo come parte di un piano approvato è la via corretta. Durante la composizione negoziata, con l’autorizzazione dell’esperto o del tribunale, si possono effettuare pagamenti di fornitori strategici in deroga alla par condicio , ma serve trasparenza e consenso.
Q3: Ho dato fideiussioni personali per i debiti bancari della società. Se l’azienda fa un concordato o fallisce, la banca può rivalersi su di me?
A3: Sì, la fideiussione è un obbligo autonomo: il concordato vincola solo la società debitrice, non i garanti. Quindi, ad esempio, se il concordato paga il 40% del debito a quella banca, per legge il debito residuo 60% è estinto verso la società ma la banca può chiedere al fideiussore (Lei, imprenditore) il 60% residuo, perché la fideiussione normalmente prevede la sopravvivenza per la parte non pagata dal debitore . Questo a condizione che la fideiussione sia valida integralmente: come detto (§9), molte fideiussioni omnibus bancarie contengono clausole nulle (ad es. proprio la “clausola di sopravvivenza” vietata dall’antitrust). Se tali clausole cadono, può darsi che l’obbligo del fideiussore si riduca. Le Sezioni Unite 41994/2021 hanno chiarito che la nullità di quelle clausole non travolge tutta la fideiussione ma solo le parti incriminate: ciò significa che se ad esempio viene meno la clausola che obbliga il fideiussore a pagare anche in caso di concordato del debitore, allora Lei potrebbe eccepire di essere liberato a seguito dell’adempimento concordatario parziale. È però questione tecnica da valutare in concreto con un legale. In generale, nel piano di concordato conviene coinvolgere le banche sul tema fideiussioni: a volte accettano di rinunciare ad azioni sul garante in cambio di una percentuale leggermente migliore sul concordato. Se poi la società va in fallimento, la banca sicuramente escuterà i garanti per l’intero importo residuo: l’unica difesa lì è, di nuovo, la via giudiziale sull’eventuale nullità parziale della fideiussione oppure la trattativa diretta per saldo e stralcio (spesso le banche, di fronte a un fallimento, transano col fideiussore a una cifra inferiore, considerando le lungaggini e incertezze di aggredire persone fisiche).
Q4: Posso evitare il fallimento anche se non trovo l’accordo con i creditori?
A4: Sì, c’è una possibilità introdotta di recente: il concordato semplificato per la liquidazione, ma solo a certe condizioni. Devi prima aver tentato una composizione negoziata della crisi senza esito positivo . Se l’esperto indipendente certifica che le trattative non hanno portato a soluzioni e che non c’è prospettiva di risanamento, puoi proporre direttamente al tribunale un piano di liquidazione dei tuoi beni, senza voto dei creditori, chiedendo che sia omologato. È “semplificato” perché salta la fase assembleare: il giudice controlla la correttezza del piano e la tua buona fede, e se tutto quadra, lo omologa anche se i creditori sono contrari . A quel punto si procede a liquidare l’attivo e distribuire il ricavato secondo il piano, chiudendo i debiti. Questo strumento è un’alternativa al fallimento solo per chi ha agito lealmente e ha già coinvolto i creditori in un tentativo di accordo (CNC). Se tu non hai fatto nessun tentativo e i creditori non ne vogliono sapere di concordato, difficilmente potrai evitare il fallimento, salvo casi di sovraindebitamento (se sei piccolo) dove comunque una liquidazione controllata si aprirebbe. In definitiva: se hai i requisiti, scegliendo la via del concordato semplificato risparmi tempo e costi rispetto al fallimento, e mantieni più controllo (puoi ad esempio scegliere come liquidare certi beni). Se non li hai, il fallimento purtroppo è inevitabile, ma ricorda che non è la fine del mondo: a volte è un “male necessario” per far piazza pulita e poter ripartire con l’esdebitazione.
Q5: Ho debiti personali (es. una macchina a rate intestata a me) oltre ai debiti dell’azienda. Posso includere tutto in un’unica procedura?
A5: Se sei un imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile, la tua insolvenza riguarda sia i debiti d’impresa che quelli personali, e verranno tutti trattati insieme nel fallimento o concordato (non c’è separazione netta: fallendo tu, i creditori personali e aziendali concorrono sul tuo patrimonio unico). Se invece sei socio di S.r.l., i debiti personali tuoi restano fuori dalle procedure della società: ad esempio, il leasing della tua auto privata o il mutuo casa intestato a te devi continuare a pagarlo, o eventualmente cercare una rinegoziazione da consumatore. Non esiste una procedura unica per far fronte contemporaneamente ai debiti della S.r.l. e ai tuoi privati, perché giuridicamente siete soggetti diversi. Tuttavia, se la situazione degenera, potresti ritrovarti sia col fallimento della società sia con una tua procedura di sovraindebitamento personale (ad es. se hai fatto anche da garante e non riesci a pagare). In alcuni casi la legge consente un “consolidamento”: il CCII prevede la possibilità di trattare con un unico piano il sovraindebitamento di un gruppo di imprese familiari o del socio e della società minore, ma sono situazioni particolari. In genere, ogni soggetto ha la sua procedura. Quindi, per i tuoi debiti privati potresti valutare strumenti come il piano del consumatore (se sono principalmente debiti da credito al consumo, mutui, etc., e sei meritevole) oppure la liquidazione controllata come persona sovraindebitata. Ciò può svolgersi parallelamente al concordato o fallimento della società. È opportuno farsi seguire da professionisti che coordinino le due cose, specie se ci sono beni in comune (es. la tua casa magari ipotecata per debiti dell’azienda e anche tua). In sostanza: i debiti personali non li “scarichi” sui creditori della società, vanno affrontati con gli istituti dedicati.
Q6: Dopo il fallimento o il concordato, potrò aprire un’altra attività o far parte di società?
A6: Dipende dall’esito e dalla condotta. Se hai chiuso la procedura con soddisfazione dei creditori (ad es. completando un concordato con successo), non hai limitazioni legali: sei considerato affidabile, quindi puoi tranquillamente aprire una nuova società o assumere cariche. Se invece sei passato per un fallimento, la legge prevedeva un tempo alcune incapacità (come il divieto di amministrare altre società per 5 anni), ma il CCII ha abolito molte di queste restrizioni automatiche. Oggi, una volta chiuso il fallimento e ottenuta l’esdebitazione, sei riabilitato. L’esdebitazione comporta anche la cessazione di eventuali pene accessorie fallimentari e l’eliminazione dalle banche dati dei protesti relativi. In pratica, pulito l’onore, puoi ricominciare a fare impresa. Durante il fallimento, però, non puoi ad esempio aprire partita IVA come ditta individuale (perché sei spossessato dei beni, dovresti informare il curatore ecc.). Quindi conviene attendere la fine. Se il fallimento è ancora in corso ma l’azienda è chiusa, nulla ti vieta di essere socio di una nuova S.r.l. (non c’è un divieto formale di partecipazione societaria), però trovare partner o credito potrebbe essere arduo con un fallimento pendente. In caso di accordi di ristrutturazione o composizione negoziata finita male, non c’è alcuna preclusione: quelle non sono infamanti, anzi dimostrano che hai tentato soluzioni. Dunque la risposta breve: sì, potrai ripartire, ma è saggio trarre lezione dagli errori e magari coinvolgere qualcuno di fiducia nella nuova impresa, perché la credibilità all’inizio potrebbe essere un po’ compromessa. Ricorda che se il fallimento è stato con bancarotta fraudolenta (cioè con condanne penali), allora finché dura la pena accessoria di interdizione non potrai esercitare attività commerciale né uffici direttivi: ma quella è conseguenza di reato, non del fallimento di per sé.
Q7: Cosa succede ai contratti in corso se attivo una procedura (ad es. ho contratti di fornitura, di affitto, leasing)?
A7: Nella composizione negoziata, i contratti proseguono normalmente, salvo che tu e le controparti ridiscutiate i termini con l’aiuto dell’esperto. Le misure protettive impediscono alle controparti di risolvere il contratto solo perché non hai pagato qualcosa prima . Nel concordato preventivo in continuità, vige una protezione simile: i contratti pendenti non si sciolgono automaticamente. Puoi chiedere al tribunale di autorizzare la sospensione o lo scioglimento di contratti troppo onerosi (es. un affitto di ramo d’azienda inutile) con indennizzo al contraente (che sarà un credito da ammettere al concordato). Viceversa, i contratti essenziali (forniture, utenze) proseguono e i fornitori non possono cessarli per i debiti pregressi. Le prestazioni durante la procedura sono in prededuzione (pagate regolarmente come costo corrente). Nel concordato liquidatorio o fallimento, spesso si procede allo scioglimento dei contratti: il curatore valutai singoli casi. Ad esempio, nel fallimento puoi recedere da leasing, appalti, ecc.: il contratto si scioglie e la controparte ha diritto a insinuare il credito per danni o canoni non goduti come chirografario. I contratti che invece sono utili per vendere l’azienda intera possono essere mantenuti in esercizio provvisorio. Se hai un contratto di affitto di immobile: nel fallimento il curatore può subentrare e continuare a pagare le rate (prededucibili) finché serve, oppure recedere (con preavviso). Nel concordato, di solito continui a pagarle in corso di procedura, a meno che il piano preveda di dismettere quel locale anticipatamente. In leasing: in concordato puoi chiedere la sospensione dei pagamenti per massimo un anno ex art. 91 CCII, oppure scioglierti pagando una penale (che diventa credito del lessor); se continui, i canoni futuri sono prededucibili. In fallimento, il leasing si scioglie per legge salvo il curatore lo rilevi: la società di leasing riprende il bene e può insinuare come credito la differenza tra residuo e valore bene. In sintesi: la procedura concorsuale offre strumenti per “ripulire” l’azienda da contratti svantaggiosi e salvare quelli utili. L’importante è evidenziare nel piano quali rapporti intendi proseguire e quali no, così che il tribunale adotti i provvedimenti.
Q8: La mia azienda è una S.n.c. e sta fallendo. I soci (incluso me) risponderanno con i propri beni. Posso fare qualcosa per tutelarci?
A8: Nelle società di persone, purtroppo, i soci illimitatamente responsabili sono destinati a rispondere con tutto il loro patrimonio. Quando la società entra in liquidazione giudiziale, viene dichiarata anche la liquidazione (o il fallimento) personale di ciascun socio . Non c’è separazione netta. Una possibile strategia è, prima di arrivare al fallimento, utilizzare la procedura di concordato minore: la Snc (che è impresa non fallibile se minore, o anche fallibile volendo) potrebbe proporre un concordato insieme all’apporto di risorse dei soci, magari offrendo il pagamento parziale dei debiti sociali e liberando così i soci. In parallelo, i soci dovrebbero coinvolgere i loro creditori personali. Non è semplice: a volte conviene che la Snc si trasformi in una Srl e chieda un concordato preventivo, nel cui ambito i creditori sociali (che poi sono anche personali) vengano soddisfatti parzialmente e su quella base ottengano una liberatoria verso i soci (questo però richiede che i creditori acconsentano esplicitamente a liberare i soci – cosa che non avviene automaticamente con il concordato della società!). È più praticabile che la Snc, se piccola, faccia un unico piano di sovraindebitamento comprendente anche i soci: il CCII consente piani coordinati per soci e società in sovraindebitamento. Così, ad esempio, i beni personali dei soci possono concorrere a pagare i creditori, i quali in cambio accettano la liberazione di tutti. Serve l’accordo della maggioranza creditoria. In mancanza di accordo, se si va in fallimento, i soci falliti potranno solo cercare l’esdebitazione post-fallimentare (che però li libera dai debiti residui, non dalle garanzie reali né da alcuni debiti esclusi). Dunque, l’unica tutela vera sarebbe negoziare con i creditori prima del fallimento, usando un quadro concorsuale: presentarsi tutti (società e soci) con una proposta unitaria: ad es., “vi paghiamo 50% con i beni sociali + casa di un socio, e in cambio liberate tutto e tutti”. Questo può avvenire in sede di concordato minore o accordo di ristrutturazione esteso, ma richiede gioco di squadra e consenso. Se i creditori rifiutano, non c’è modo di evitare che attacchino i soci nel fallimento. Anche qui però, l’esdebitazione individuale offre un’ancora: dopo la chiusura, ciascun socio (persona fisica meritevole) potrà essere esdebitato e partire da zero. I soci però rischiano il patrimonio fino all’ultimo centesimo prima di arrivare lì.
Q9: Un creditore sta per pignorare il capannone dell’azienda. Se attivo la composizione negoziata o presento un concordato, si ferma l’esecuzione?
A9: Sì, uno dei benefici immediati sia della composizione negoziata (se chiedi le misure protettive) sia del concordato preventivo è il blocco delle azioni esecutive individuali. Nel caso della composizione negoziata, dal momento in cui la tua istanza con richiesta di misure protettive viene pubblicata nel Registro imprese, per legge tutti i creditori (compreso quello che sta pignorando il capannone) devono sospendere le esecuzioni in corso e non possono iniziarne di nuove . Se avevi già un’asta fissata, il tribunale dell’esecuzione la rinvierà (dopo aver visto l’ordinanza di conferma delle misure protettive dal giudice della crisi). Nel concordato preventivo, dalla data di pubblicazione del ricorso in tribunale scatta l’automatic stay: i procedimenti esecutivi in corso vengono sospesi e nessun creditore può procedere individualmente, dovendo attendere l’esito del concordato. Quindi, attivare per tempo queste procedure è un ottimo modo per guadagnare respiro ed evitare la svendita frettolosa di beni aziendali. Attenzione però: le misure protettive della composizione negoziata durano inizialmente al massimo 4 mesi (prorogabili a 8). Se in quel periodo la trattativa non va a buon fine, scadute le misure il creditore può riprendere il pignoramento. Nel concordato, la protezione dura fino all’omologa (quindi molti mesi, tipicamente). Se poi il concordato fallisce (non omologato), i creditori possono riattivarsi. Quindi, il “fermo” è di natura temporanea. Ma può fare la differenza: in quel tempo potresti trovare un compratore per il capannone a un prezzo migliore e pagare il creditore invece di farlo vendere all’asta svalutato. Nel fallimento, invece, le esecuzioni individuali si convertono in esecuzione collettiva: il pignoramento individuale viene assorbito e sarà il curatore a vendere il bene, non più il singolo creditore procedente. Quindi, di fatto, tutte le strade concorsuali portano a stoppare le esecuzioni isolate, sostituendole con una gestione unitaria.
Q10: La crisi è colpa del Covid/del mercato, non per mia malafede. Ci sono aiuti pubblici o sgravi per chi cerca di risanare l’azienda?
A10: Negli ultimi anni ci sono stati vari interventi legislativi di sollievo: ad esempio, le moratorie sui mutui e prestiti garantiti dallo Stato durante l’emergenza Covid, le “rottamazioni” delle cartelle esattoriali (che riducono sanzioni e interessi) e il saldo e stralcio contributivo per aziende in concordato. In concreto, se stai predisponendo un piano, verifica: 1) se hai cartelle esattoriali, puoi aderire alla Definizione agevolata (ad es. “rottamazione-quater” se aperta) per tagliare sanzioni: questo abbassa il debito fiscale da inserire nel piano; 2) se ti serve nuova finanza, esiste il Fondo di Garanzia PMI che, se l’azienda è ancora “in bonis” o in concordato in continuità, può garantire nuovi prestiti bancari per il rilancio; 3) a livello fiscale, la legge consente esenzioni da alcune imposte per gli atti compiuti in esecuzione di piani concordatari (ad esempio, vendere un immobile in concordato è esente dall’imposta di registro proporzionale ex art. 120 CCII). Inoltre, nel concordato preventivo sono state eliminate alcune barriere: oggi l’IVA può essere falcidiata (prima era escluso), e come detto il tribunale può imporre il concordato anche col Fisco dissenziente se riceve almeno il valore di liquidazione . Quindi c’è un favore legislativo. Purtroppo, contributi a fondo perduto per aziende in crisi praticamente non esistono, se non in contesti specifici (ad es. l’Amministrazione Straordinaria per grandi aziende a volte ha finanziamenti statali, ma non è il tuo caso). Esistono però i Contratti di sviluppo o accordi di ristrutturazione con intervento di Invitalia in alcuni settori, ma sono complessi. Quindi gli aiuti sono più indiretti: fisco più morbido, crediti d’imposta, possibilità di cassa integrazione guadagni straordinaria per evitare licenziamenti durante la crisi (la CIGS per crisi aziendale può essere attivata se segui un piano di risanamento concordato anche col Ministero del Lavoro). Quindi, informati presso i consulenti del lavoro per gli ammortizzatori sociali e presso il tuo consulente fiscale per eventuali bandi regionali di finanziamento (alcune Regioni stanziano fondi per sostenere piani di risanamento di PMI). In ogni caso, dimostrare di aver subito la crisi per cause esterne (pandemia, guerra, caro-materiali) e non per mala gestione gioca a tuo favore in tribunale: ad esempio, in sede di omologa concordataria, un creditore potrebbe contestare la fattibilità, ma se il tuo piano è ben costruito e la crisi è dovuta a fattori straordinari, il giudice sarà più propenso a omologare dando fiducia. La meritevolezza e trasparenza del debitore diventano il tuo “aiuto” principale: come affermato, la nuova normativa premia il debitore cooperativo (con misure premiali come esenzioni e protezione dai reati minori) e punisce quello scorretto . In sintesi: non aspettarti sussidi magici, ma benefici normativi sì, e sfruttali con l’assistenza di professionisti.
11. Simulazioni pratiche
Simulazione 1 – Azienda Alfa S.r.l. (prefabbricati) in crisi reversibile: Alfa S.r.l. produce capannoni prefabbricati; dopo un calo di fatturato del 30% in due anni e il rincaro dell’acciaio, accumula debiti di circa €2 milioni: €800k con banche (mutui e scoperti), €600k con fornitori, €300k di debiti fiscali (IVA e IRES) e €100k con il personale (arretrati retributivi), oltre a €200k di altri debiti (leasing, bollette). Il patrimonio: un capannone del valore stimato €900k (ipotecato per mutuo residuo €500k), impianti per €200k (pegno a banca su macchinari), magazzino materiali €300k, crediti verso clienti €150k (incassabili forse 50%). L’azienda ha commesse potenziali se riuscisse a finanziarne la produzione. Scenario: Alfa è in stato di crisi (fatica a pagare le scadenze, ma vede possibili utili futuri se supera l’impasse). I soci vogliono salvarla. Strategia: si rivolge a un OCC e attiva la Composizione negoziata. Viene nominato un esperto; Alfa ottiene subito dal tribunale misure protettive (bloccando un pignoramento minacciato da un fornitore e congelando un’ipoteca giudiziale dell’Agenzia Entrate) . Con l’aiuto dell’esperto, convoca le banche: propone di consolidare i debiti finanziari in un nuovo mutuo a 7 anni, chiedendo 1 anno di solo interesse e garanzia MCC (Mediocredito Centrale) per favorire l’accordo. Le banche, constatata la serietà del piano (certificato dall’esperto), aderiscono in linea di massima (sanno che in fallimento recupererebbero forse il 60% su ipoteche e poco altro). I fornitori: l’esperto ne riunisce i maggiori e fa presente che se fanno fallire Alfa, vedranno le briciole (forse 10-15%); se invece le danno ossigeno, Alfa può consegnare i capannoni commissionati e pagarli di più. Si prospetta un accordo di ristrutturazione: i fornitori accettano un pagamento parziale del 50% del loro credito, dilazionato in 24 mesi; in cambio continuano a fornire materiali. Lo Stato: Alfa presenta una proposta di transazione fiscale per IVA e IRES: chiede lo stralcio delle sanzioni e il pagamento del 80% dell’imposta in 5 anni , con impegno a pagare integralmente i contributi INPS (che sono privilegiati) magari grazie a un finanziamento soci. Durante la CNC emergono però difficoltà: uno dei fornitori dissenzienti (10% crediti) e l’INPS non vogliono accordarsi. Esito: l’esperto rileva che serve uno strumento vincolante. Alfa allora, entro i 240 giorni, converte la procedura in un concordato preventivo in continuità. Presenta un piano: vendita di un terreno non utilizzato (€100k) per fare cassa iniziale, continuità dell’attività sul core business con margini stimati 10% annuo, pagamento al 100% di dipendenti e debiti privilegiati (grazie al fondo INPS per TFR e all’incasso del magazzino), pagamento del 100% a banche ma spalmato in 7 anni (come da accordo, formalizzato come accordo ad efficacia estesa nella classe banche), pagamento del 45% ai fornitori chirografari in 5 anni, e pagamento del 70% ai debiti fiscali (tenuto più alto perché privilegio parziale e per ottenere l’assenso dell’Erario). I soci conferiscono €150k di nuova finanza (garantita da ipoteca di secondo grado su capannone) destinata a pagare le prime rate di fornitori e parte dell’IVA. Il piano è attestato da un professionista che assevera che i ricavi futuri copriranno le uscite. Al voto, le banche e la maggioranza fornitori approvano (anche i contrari, come la legge consente, sono obbligati perché in minoranza nella loro classe). L’INPS e l’Agenzia delle Entrate votano a favore dopo avere verificato la convenienza (meglio 70% a 5 anni che forse 30% in caso di fallimento). Omologa: il tribunale omologa il concordato, rilevando che sono rispettate tutte le regole (nessuno prende meno del valore di liquidazione, i soci non ricevono utilità se non dopo aver pagato tutti). Si apre la fase di esecuzione: un commissario giudiziale monitora per i 5 anni. Alfa S.r.l. esegue con qualche fatica ma ce la fa: i fornitori strategici continuano a lavorare con lei (così recuperano anche il restante 50% sotto forma di nuovi ordini), le banche allungano il debito come previsto (e lo riducono di fatto perché una parte era interessi annullati), i dipendenti mantengono il posto di lavoro e ricevono gli arretrati grazie in parte al fondo di garanzia. Dopo 5 anni, Alfa S.r.l. è tornata solvibile e “pulita” dai debiti pregressi. I soci ovviamente hanno perso parte del capitale (si sono anche diluiti perché una banca ha convertito €100k di credito in una piccola quota di partecipazione), ma conservano l’azienda di famiglia. In questa simulazione si nota l’importanza di: aver agito prima che partissero troppi pignoramenti, aver saputo combinare strumenti (CNC + accordi + concordato), e il contributo dei soci e di stakeholders (fondo pubblico, ecc.). Se Alfa avesse atteso il fallimento, i creditori avrebbero forse preso un 20-30% e la società sarebbe morta. Così hanno preso di più e l’azienda vive.
Simulazione 2 – Ditta individuale Beta (serramenti) in insolvenza irreversibile: Mario Beta è un artigiano individuale che produce strutture metalliche. Ha debiti per €300k: €50k con banca, €80k fornitori, €70k di affitti arretrati capannone, €40k tra Equitalia e INPS, €20k bollette, €40k vari. Il suo capannone è in affitto (nessun immobile di proprietà nell’azienda), ha solo attrezzature vecchie e un furgone. Il giro d’affari è crollato e Mario ha 3 dipendenti da licenziare. Scenario: Mario è insolvente e non vede ripresa: a 60 anni, pensa di chiudere bottega. Ma i creditori lo inseguono e lui possiede una casa di proprietà (cointestata con la moglie casalinga). Strategia: Mario si rivolge all’OCC locale. Con l’aiuto di un Gestore della crisi elabora un concordato minore liquidatorio: propone di vendere la casa (valore €180k, ipoteca della banca €50k sopra) e alcuni risparmi €10k, per distribuire ai creditori circa €140k (ipotizzando spese). Ciò darebbe ~45% di soddisfazione media. Offre questo 45% a tutti i creditori, in 1 anno, specificando che la moglie acconsente alla vendita ed è previsto un minimo vitale di €1.200/mese per la famiglia con i proventi (per 1 anno). I creditori votano: la banca e alcuni fornitori (60% crediti) approvano, ma Equitalia e un paio di fornitori piccoli votano no. Il tribunale tuttavia può omologare ugualmente perché: la maggioranza è raggiunta e i dissenzienti Fisco/INPS nel concordato minore possono essere crammati se prendono almeno quanto in liquidazione – e qui prenderebbero il 45% che è senz’altro più di quanto otterrebbero pignorando la casa (valutiamo: casa 180k meno ipoteca 50k =130k, spese esecuzione 10%, rimarrebbero ~117k – col concordato ne ricevono 140k lordo). Il giudice omologa quindi il piano. Si procede a vendere l’immobile tramite un agente immobiliare (non un’asta giudiziaria, ma con trasparenza sotto controllo OCC). La casa viene venduta a €185k, il che migliora un po’ i numeri. I creditori vengono pagati: banca 100% (perché ipotecaria), gli altri chirografari intorno al 50%. Mario chiude l’attività. Per i debiti residui chirografari non pagati, Mario può richiedere l’esdebitazione immediata dell’incapiente (poiché ha destinato tutto il patrimonio, non gli resta nulla da offrire) . Il tribunale gliela concede, considerato che la crisi è dovuta al collasso del settore edilizio e Mario non ha colpe gravi. Così, Mario e sua moglie (che in sostanza hanno perso la casa per pagare i debiti) possono però ripartire da zero senza debiti. Se invece i creditori non avessero accettato il concordato minore, Mario avrebbe comunque potuto aprire una liquidazione controllata: il liquidatore avrebbe venduto la casa (in modo forse meno efficiente, magari tramite un’asta) e distribuito il ricavato; Mario poi avrebbe chiesto l’esdebitazione. In ogni caso, notiamo che Mario ha protetto la moglie perché il concordato minore impedisce ai creditori di aggredire la metà della moglie come invece avrebbero potuto in esecuzione individuale: qui lei collabora volontariamente vendendo la casa, ma ottiene l’eliminazione del debito comune. Se Mario avesse ignorato tutto, probabilmente un fornitore avrebbe pignorato l’immobile, venduto magari a €140k in asta: tolta l’ipoteca, i chirografari avrebbero diviso poco e Mario sarebbe rimasto debitore per decine di migliaia di euro ancora, con la casa già persa. Agendo con la procedura, ha massimizzato il ricavato e ottenuto pace legale.
Simulazione 3 – Gamma S.r.l. (produzione capannoni) insolvente e nessun accordo raggiunto: Gamma S.r.l., concorrente di Alfa, ha debiti simili (€2M) ma condizioni peggiori: commesse cancellate, conti in rosso, e soprattutto l’amministratore ha tenuto una condotta opaca (bilanci non depositati, pagamenti preferenziali ai creditori “amici”). Prova comunque la composizione negoziata, ma ben presto l’esperto rileva che non ci sono offerte concrete e i creditori chiave non si fidano di Gamma (alcuni accusano l’amministratore di aver dirottato fondi all’estero). Esito CNC: fallisce. Gamma allora tenta un concordato preventivo liquidatorio: propone di vendere tutto il magazzino e gli impianti, e cedere i due capannoni a un investitore per €1,2M, offrendo ai chirografari il 20% (limite di legge) . Ma i creditori, irritati, bocciano il concordato in voto (raggiunge solo 30% di consensi). A questo punto, non resta che il fallimento (liquidazione giudiziale). Il tribunale lo dichiara su istanza di una banca. Il curatore nominato scopre varie magagne: un anno prima Gamma ha venduto un terreno a una società collegata a metà del valore; inoltre l’amministratore aveva costituito un trust dove ha conferito la villa di famiglia. Il curatore avvia un’azione revocatoria e riesce a far dichiarare inefficace la vendita del terreno (che rientra nell’attivo fallimentare) e la costituzione del trust (revocata perché in frode ai creditori) . Recupera così attivo in più. Mette all’asta i capannoni e li vende a €1,3M (più di quanto offerto nel concordato – a volte capita, perché in fallimento c’è un’asta competitiva). Incassa crediti e vende impianti. Porta in tribunale anche l’amministratore con un’azione di responsabilità per aver aggravato il dissesto ritardando la cessazione dell’attività: chiede €300k di danni verso i creditori. La causa è pendente. Intanto, fa i riparti: i crediti privilegiati (banca ipotecaria, dipendenti, Erario) vengono pagati quasi interamente; i chirografari ottengono un 25%. Il fallimento chiude dopo 3 anni. La società Gamma viene dissolta. I creditori chirografari non soddisfatti devono rinunciare (non c’è più soggetto su cui agire). L’amministratore di Gamma, dal canto suo, subisce una condanna penale per bancarotta (per aver distratto fondi al trust e pagato preferenze): gli viene inflitta interdizione di 5 anni dalla gestione di imprese. I soci di Gamma (persone fisiche) hanno perso il capitale sociale, ma non rispondono oltre (era S.r.l.). Alcuni garanti però (il fratello del socio, fideiussore verso un fornitore) vengono escussi e devono pagare da soli. Conclusione: il fallimento ha permesso di scoprire atti in frode e recuperare qualcosa in più per i creditori onesti, sebbene a prezzo di tempo e costi. L’amministratore infedele è stato punito. Se Gamma avesse tentato un concordato semplificato dopo la CNC fallita, probabilmente il tribunale non l’avrebbe concesso, vista la condotta scorretta (mancanza di lealtà). Qui il fallimento ha svolto la funzione di “giustizia”. Dal lato dei creditori, alla fine hanno preso un 25% – paradossalmente un pochino meglio del 20% proposto nel concordato rifiutato; ma questo grazie all’operato del curatore e agli asset nascosti recuperati. Dal lato debitore, la famiglia dietro Gamma ha perso l’azienda e reputazione; i loro beni personali (trust, ecc.) non sono risultati al sicuro. Morale: se non c’è buona fede e collaborazione, il fallimento diventa inevitabile e persino preferibile per ripristinare equilibrio.
Le simulazioni mostrano casi tipici e confermano come la scelta delle strategie cambia drasticamente l’esito: trattativa e continuità portano alla salvaguardia aziendale (Alfa), soluzione liquidatoria concordata limita i danni e libera il debitore (Beta), mentre inerzia e malagestio conducono al fallimento con tutte le sue conseguenze (Gamma). Ogni situazione reale avrà le sue peculiarità, ma queste storie fotografiche aiutano a capire in concreto “cosa fare per difendersi” in base alle circostanze.
12. Conclusione
Affrontare una crisi d’impresa con debiti ingenti – come nel caso di un’azienda produttrice di prefabbricati e capannoni industriali – richiede sangue freddo, conoscenza degli strumenti legali e trasparenza. Il nostro ordinamento, aggiornato al 2025, mette a disposizione un vero “arsenale” di procedure e accordi che, se ben utilizzati, possono evitare la fine traumatica dell’impresa e al tempo stesso tutelare i diritti dei creditori. Dal piano attestato al concordato preventivo, passando per la composizione negoziata e gli accordi di ristrutturazione, l’imprenditore ha la possibilità di giocare un ruolo attivo nel risanamento o nella liquidazione ordinata.
Il denominatore comune di ogni strategia di successo è la tempestività e buona fede: un debitore che si attiva prima che la situazione degeneri e agisce in modo leale troverà maggior ascolto nei creditori e nel tribunale, e potrà beneficiare di normative favorevoli (dalle misure protettive all’esdebitazione). Viceversa, chi persevera nell’inerzia o – peggio – prova a sottrarre beni ai creditori, va incontro a rimedi severi: dalle revocatorie alle sanzioni penali.
Abbiamo visto che la prospettiva del debitore deve essere quella di governare la crisi: difendersi non significa nascondersi, ma negoziare soluzioni sostenibili e legittime. Ciò può comportare sacrifici (rinunciare a parte del patrimonio, perdere temporaneamente il controllo dell’azienda), ma spesso salva il salvabile: posti di lavoro, continuità produttiva, rapporti commerciali, e la dignità imprenditoriale. In Italia, la cultura del secondo tentativo (fresh start) sta prendendo piede: l’imprenditore che fallisce onestamente non viene più marchiato a vita, e quello che prova a risanare viene anzi incentivato.
In conclusione, un’azienda di prefabbricati con debiti ha davanti a sé varie strade. Questa guida – con taglio avanzato ma spero chiaro – ha illustrato “cosa fare per difendersi e come farlo”, fornendo un vademecum sia giuridico che pratico. Ogni caso concreto va poi calibrato con l’assistenza di professionisti specializzati in crisi d’impresa, che sapranno applicare i principi e le norme qui esposte alle peculiarità dell’azienda specifica. Ma il messaggio fondamentale per l’imprenditore è: non sei solo e non sei senza speranza – la legge ti offre scudi e armi, sta a te usarli con intelligenza e correttezza per superare la tempesta. Come recita un recente commento dottrinale, “il diritto della crisi non è più (solo) sanzione dell’insolvenza, ma governo della vulnerabilità” : con gli strumenti giusti, anche una situazione debitoria grave può essere governata evitando il tracollo finale.
Fonti normative e giurisprudenziali (agg. ottobre 2025)
Normativa italiana principale:
– R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare) – abrogata e sostituita dal Codice della Crisi, ma rilevante per principi recepiti.
– D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” o CCII) – testo base delle procedure concorsuali vigenti . In vigore dal 15/7/2022, come modificato da:
– D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 (c.d. “correttivo Insolvenza”, attuativo Dir. UE 2019/1023) ;
– D.L. 24 agosto 2021 n. 118 conv. in L. 147/2021 (introduzione composizione negoziata e concordato semplificato) ;
– D.Lgs. 15 settembre 2023 n. 136 (ulteriori disposizioni integrative e correttive al CCII, c.d. “correttivo ter”, in vigore da 2024) – ha tra l’altro innovato la transazione fiscale e aspetti del sovraindebitamento.
– Codice Civile: arti. 2086 c.c. (doveri organizzativi dell’imprenditore) ; 2447, 2482-ter c.c. (strumenti per ricapitalizzazione); 2467 c.c. (postergazione finanziamenti soci); 2645-ter c.c. (vincoli di destinazione) ; 167 ss. c.c. (fondo patrimoniale); 1956–1957 c.c. (beneficio termini fideiussione e decadenza) ; 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale).
– Legge 3/2012 (sovraindebitamento) – abrogata e assorbita nel Codice della Crisi (artt. 65–91 CCII per concordato minore e ristrutturazione debiti, artt. 268–277 CCII liquidazione controllata).
– D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) e succ. – moratorie Covid e misure emergenziali.
– D.Lgs. 231/2002 e L. 176/2020 – transazione fiscale e suo cram-down (art. 63 CCII) .
Giurisprudenza (sentenze):
– Cass. Civ. Sez. I, ord. 10 luglio 2025 n. 18851 – Nullità parziale delle clausole ABI (reviviscenza, sopravvivenza, rinuncia termini) nelle fideiussioni omnibus ante 2005, anche se stipulate prima dell’accertamento antitrust . Conferma onere probatorio agevolato per il garante e sposta sulla banca la prova contraria .
– Cass. Civ. Sez. VI, ord. 27 febbraio 2023 n. 5834 – Fondo patrimoniale: in tema di esecuzione forzata, grava sul debitore-fideiussore l’onere di provare che il debito per cui si procede sia stato contratto per bisogni familiari (presupposto dell’impignorabilità ex art. 170 c.c.). In mancanza, il creditore può aggredire i beni del fondo anche per obbligazioni estranee ai bisogni, senza dover dimostrare la propria buona fede .
– Cass. Civ. Sez. III, sent. 06 novembre 2024 n. 28593 – Revocatoria fallimentare di atti del fondo patrimoniale: dichiarata l’inefficacia ex art. 166 CCII (già art. 64 L.F.) degli atti di disposizione dei beni inseriti in un fondo patrimoniale posti in essere dal fallito in favore del coniuge. La costituzione del fondo o i singoli atti di disposizione a titolo gratuito possono pregiudicare la par condicio e sono rescindibili entro 2 anni dalla dichiarazione di fallimento.
– Cass. Civ. Sez. III, sent. 15 novembre 2019 n. 29727 – Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: l’atto istitutivo di un vincolo su beni immobili a favore di determinati scopi (trust autodichiarato, fondo destinazione) è soggetto all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. . È considerato atto a titolo gratuito (se privo di corrispettivo) e se pregiudizievole ai creditori, può esserne dichiarata l’inefficacia quando compiuto in situazione di insolvenza o per frode.
– Cass. Civ. Sez. Un., sent. 30 dicembre 2021 n. 41994 – Fideiussioni omnibus e antitrust: ha statuito che le clausole dello schema ABI 2003 (oggetto di provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005) vanno dichiarate nulle per violazione della normativa concorrenziale, con nullità parziale delle fideiussioni “a valle” che le riproducono . La nullità incide sulle clausole lesive (art. 2 L. 287/90) ma non travolge l’intero contratto salvo vengano meno elementi essenziali. Orientamento poi seguito dalle pronunce di merito e dalla Cass. 18851/2025 citata.
– Cass. Civ. Sez. I, sent. 22 giugno 2022 n. 20291 – Concordato preventivo e cram-down Erario: ha confermato la legittimità dell’omologazione del concordato preventivo nonostante il voto contrario dell’Erario sulla transazione fiscale, qualora il trattamento proposto al Fisco sia più vantaggioso del ricavabile in caso di fallimento (art. 112-bis L.F., ora art. 63 CCII). Principio ribadito poi nel CCII: il giudice può omologare anche senza adesione di Fisco/INPS se è rispettato il “creditor worse-off test”.
– Tribunale di Milano, sez. fall., decr. 28 agosto 2025 – Meritevolezza nel piano del consumatore: ha rigettato l’omologa di un piano del consumatore ex art. 67 CCII evidenziando che la violazione fiscale (mancata dichiarazione di capitali esteri) costitutiva causa del sovraindebitamento esclude la meritevolezza richiesta . Sottolineato che neppure il tentativo di voluntary disclosure successivo sana l’origine colposa dell’indebitamento. Conferma l’impostazione rigorosa sui requisiti soggettivi nei piani di consumatori/professionisti.
– Tribunale di Brescia, sez. fall., ord. 7 ottobre 2025 – Composizione negoziata: competenza per misure protettive: ha affermato che per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII è competente esclusivamente il tribunale individuato secondo la sede legale ai sensi art. 27 CCII, escludendo l’applicabilità del foro dell’esecuzione ex art. 28 CCII anche in caso di trasferimento sede nell’anno. La decisione chiarisce i dubbi di coordinamento di competenza tra tribunale sede impresa e altri fori per cautelari durante la CNC.
– Tribunale di Bari, sez. concorsuale, linee guida 29 settembre 2025 – Procedure da sovraindebitamento post D.Lgs. 136/2024: fornisce indirizzi operativi sugli istituti del concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore incapiente. Tra i punti: l’accesso alle procedure non può essere negato per difetto di meritevolezza (valutabile semmai in sede di esdebitazione); necessario l’apporto di finanza esterna adeguata nel concordato minore liquidatorio (indicata soglia min. 10% attivo); possibilità di misure protettive ad hoc (sospensione segnalazioni pregiudizievoli nelle banche dati, ecc.) per favorire il buon esito dei piani di sovraindebitamento .
– Tribunale di Verona, decr. 7 giugno 2022 – Composizione negoziata vs istanza di fallimento: ha disposto il rinvio dell’udienza prefallimentare considerando la pendenza di una composizione negoziata avviata, purché il debitore fornisca elementi concreti sulle trattative in corso. Stabilisce che la CNC non sospende ex lege la dichiarazione di insolvenza, ma il tribunale può esercitare potere discrezionale di differimento se intravede possibilità di soluzione concordata .
– Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sent. 07 aprile 2021 n. 20001 – Sequestro penale e fondo patrimoniale: ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni compresi in un fondo patrimoniale, in quanto il vincolo familiare non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario. Ciò evidenzia che i beni in fondo non sono immuni da misure cautelari penali se il reato (es. tributario) è del coniuge proprietario.
La tua azienda che progetta, produce o installa prefabbricati industriali, capannoni in acciaio, strutture metalliche, pannelli prefabbricati, coperture, tamponamenti, magazzini modulari e soluzioni su misura per l’industria, l’edilizia e la logistica, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che progetta, produce o installa prefabbricati industriali, capannoni in acciaio, strutture metalliche, pannelli prefabbricati, coperture, tamponamenti, magazzini modulari e soluzioni su misura per l’industria, l’edilizia e la logistica, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore dei prefabbricati industriali richiede capitali elevati, competenze tecniche e una gestione rigorosa:
- costi altissimi per acciaio, pannelli, bulloneria e carpenteria pesante,
- necessità di mantenere scorte e semilavorati per cantieri urgenti,
- costi di logistica e montaggio molto elevati,
- gare d’appalto complesse e pagamenti spesso a 60–180 giorni,
- investimenti continui in macchinari, certificazioni e sicurezza.
La liquidità può esaurirsi rapidamente, trasformando ritardi nei pagamenti in una spirale di debiti difficili da gestire.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se agisci subito e con la strategia giusta.
Perché un’Azienda di Prefabbricati e Capannoni Industriali va in Debito
- aumento dei costi dell’acciaio, dei pannelli e delle lavorazioni speciali
- pagamenti lenti da parte di imprese edili, industrie, logistiche e appalti pubblici
- magazzino immobilizzato in materiali, strutture, carpenterie e semilavorati
- costi elevati di trasporto, montaggio, gru, squadre tecniche e sicurezza in cantiere
- investimenti obbligatori in certificazioni strutturali, antisismiche e normative
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il problema non è la domanda: è la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
- sospensione delle forniture di acciaio, pannelli, bulloneria e lavorazioni esterne
- decreti ingiuntivi, precetti, atti esecutivi
- sequestro di macchinari, mezzi, materiali e strutture prefabbricate
- impossibilità di rispettare consegne, montaggi, appalti e contratti
- perdita di clienti strategici e cantieri pluriennali
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con un avvocato specializzato puoi:
- sospendere pignoramenti in corso
- fermare richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità aziendale
- bloccare le azioni dell’Agenzia Entrate-Riscossione
È il primo passo per mettere in salvo l’azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Nel settore emergono spesso anomalie finanziarie:
- interessi non dovuti o calcolati in eccesso
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- irregolarità della Riscossione
- commissioni bancarie anomale o illegittime
Una parte consistente del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili
Soluzioni pratiche:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (acciaio, pannelli, carpenteria, trasporti)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili
4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Quando la crisi è più complessa puoi ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (come extrema ratio) Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a operare, pagando solo una parte del debito e sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare aziende che producono prefabbricati e capannoni industriali servono competenze giuridiche e tecniche avanzate.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende del settore edilizio e industriale.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani personalizzati
- protezione di materiali, semilavorati, macchinari e strutture
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di prefabbricati e capannoni industriali non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
- bloccare subito i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare cantieri, consegne, appalti e continuità operativa,
- proteggere il futuro della tua attività.
Agisci subito.
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Il rilancio della tua azienda può iniziare oggi stesso.