Se la tua azienda produce, importa o distribuisce maschere per saldatura, caschi autoscuranti, visiere, DPI per occhi e vie respiratorie, guanti, grembiuli, accessori per sicurezza, protezioni per saldatori e operatori industriali — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire subito per evitare blocchi delle forniture e perdita di clienti strategici.
Nel settore della saldatura, anche un ritardo minimo nella disponibilità di maschere, filtri, DPI e protezioni può fermare reparti produttivi, linee di carpenteria, officine meccaniche, cantieri, centri di formazione e aziende manifatturiere. Le conseguenze possono essere gravi: sanzioni sulla sicurezza, fermi impianto, penali e danni economici significativi.
Perché le aziende di DPI per saldatura accumulano debiti
- aumento dei costi di filtri, vetri autoscuranti, sensori e componentistica elettronica
- rincari delle materie prime, packaging, trasporti e logistica
- pagamenti lenti da parte di carpenterie, industrie, manutentori e rivenditori tecnici
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con DPI certificati, scadenze, normative e varianti tecniche
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari proporzionati al valore delle scorte
- investimenti elevati in certificazioni CE, test di sicurezza e standard internazionali
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
- individuare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo rigidi che prosciugano la liquidità aziendale
- richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
- tutelare rapporti con fornitori critici (filtri, vetri, elettronica, DPI certificati)
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare approvvigionamenti e consegne
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di DPI e componenti essenziali
- impossibilità di servire carpenterie, officine, industrie e rivenditori con contratti attivi
- perdita di distributori, partner commerciali e clienti strategici
- rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività
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Introduzione
Un’azienda specializzata in maschere e dispositivi di protezione individuale (DPI) per saldatura può trovarsi, come molte PMI italiane, in difficoltà finanziaria a causa di vari fattori: calo degli ordini, investimenti non andati a buon fine, problemi di liquidità o eventi straordinari (si pensi alle oscillazioni di domanda post-pandemia). Quando i debiti aziendali diventano ingestibili, è fondamentale che l’imprenditore (o gli amministratori) conoscano gli strumenti giuridici di difesa a loro disposizione. In Italia esiste un quadro normativo articolato – aggiornato al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) – che offre soluzioni sia preventive sia successive al conclamarsi della crisi. Questa guida fornisce un quadro avanzato, ma dal taglio divulgativo, delle azioni da intraprendere per proteggere un’azienda indebitata nel settore delle maschere e DPI da saldatura, dal punto di vista del debitore. Verranno esaminati i diversi tipi di debito (fiscali, verso fornitori, dipendenti, banche, contributivi ecc.), le possibili azioni dei creditori (pignoramenti, richieste di fallimento, ecc.) e soprattutto gli strumenti di difesa e ristrutturazione a disposizione dell’impresa debitrice. Non mancheranno riferimenti normativi aggiornati a ottobre 2025, sentenze recenti di legittimità, tabelle riepilogative, sezioni di domande e risposte e simulazioni pratiche su casi tipici in Italia. L’obiettivo è fornire una guida completa e approfondita – utile ad avvocati, consulenti e anche agli stessi imprenditori o privati coinvolti – su cosa fare per difendersi e come muoversi in presenza di debiti aziendali importanti. È essenziale agire con consapevolezza e tempestività: la legge oggi impone all’imprenditore di dotarsi di assetti adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e di “assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte” (art. 3 D.Lgs. 14/2019). In questa guida scopriremo quali iniziative intraprendere, come tutelare l’azienda e – quando il risanamento non è più possibile – come limitare i danni e ottenere un fresh start rispettando la normativa ed evitando conseguenze peggiori.
Panoramica dei debiti aziendali e relativi rischi
Iniziamo identificando le diverse tipologie di debito che un’azienda manifatturiera o commerciale (come una produttrice di maschere e DPI per saldatura) può accumulare, e i relativi rischi se tali debiti rimangono insoluti. Ogni categoria di credito infatti segue regole proprie in termini di priorità di pagamento, poteri di riscossione e conseguenze per il debitore. Conoscere queste differenze è cruciale per definire le strategie difensive più efficaci.
Debiti fiscali verso Erario (tributi, IVA, ritenute)
I debiti tributari comprendono imposte come IVA, IRES, IRAP, ritenute fiscali su stipendi e compensi, ecc. Questi debiti sono particolarmente sensibili per diversi motivi:
- Accumulo di sanzioni e interessi: il mancato pagamento di imposte alle scadenze previste comporta sanzioni amministrative e interessi moratori che fanno lievitare rapidamente l’importo dovuto. Ad esempio, un’IVA non versata avrà sanzione del 30% (riducibile se si paga con ritardo breve) più interessi.
- Procedura di riscossione coattiva rapida: dopo la liquidazione o accertamento dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate–Riscossione (ex Equitalia) iscrive a ruolo il debito e notifica una cartella esattoriale. Se la cartella non viene pagata entro 60 giorni, il debito diviene immediatamente esecutivo e il concessionario della riscossione può procedere con atti esecutivi (es. fermo amministrativo di veicoli, ipoteca su immobili aziendali, pignoramenti di conti correnti e beni) senza bisogno di un ulteriore giudizio . I debiti tributari godono di privilegio nel fallimento (hanno priorità di pagamento rispetto ai crediti chirografari ordinari).
- Obblighi di segnalazione e allerta: il Codice della Crisi impone ai cosiddetti “creditori pubblici qualificati” (tra cui l’Agenzia delle Entrate) di segnalare tempestivamente all’impresa e agli organi di controllo interni il fatto che esistono debiti tributari significativi e scaduti . Ad esempio, una IVA non versata risultante dalle liquidazioni periodiche per oltre 5.000 € fa scattare una comunicazione di allerta . Questa segnalazione contiene l’invito a intraprendere una procedura di composizione negoziata della crisi, così da affrontare subito il problema ed evitare ulteriore aggravamento.
- Rischio di istanza di fallimento (liquidazione giudiziale): l’Agente della Riscossione può, in presenza di rilevanti debiti fiscali non riscossi, promuovere l’apertura della procedura concorsuale. In passato le soglie perché il Fisco chiedesse il fallimento erano abbastanza elevate e implicavano tentativi esecutivi infruttuosi; oggi, se l’insolvenza è conclamata, anche il Fisco può presentare ricorso per liquidazione giudiziale come un qualsiasi creditore.
- Profili penali: alcuni omessi versamenti rilevanti configurano reati tributari. In particolare, l’omesso versamento di IVA superiore a una certa soglia (attualmente €250.000 per periodo d’imposta) o di ritenute certificate oltre soglie (circa €150.000) integra reato ai sensi del D.Lgs. 74/2000. Inoltre, l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è penalmente sanzionato. Ciò significa che il legale rappresentante dell’azienda rischia denunce penali se lascia insoluti tali tributi per importi importanti. È bene evidenziare che la recente giurisprudenza ha mostrato un approccio costruttivo: ad esempio la Cassazione penale nel 2025 ha affermato che il pagamento integrale (anche tardivo) del debito tributario può evitare la confisca penale dei beni aziendali già sequestrati . Questo incoraggia il debitore a regolarizzare il prima possibile le posizioni fiscali critiche.
Come difendersi dai debiti fiscali? È prioritario valutare soluzioni come la rateizzazione amministrativa del debito fiscale (piani fino a 6 anni o, in casi di grave difficoltà, fino a 10 anni) e aderire a eventuali definizioni agevolate (come le “rottamazioni” delle cartelle, se previste dalla legge di bilancio del momento). Durante il periodo di rateizzazione con l’Agente Riscossione, le procedure esecutive sono sospese a condizione di rispettare le rate. In sede concorsuale, il debitore può proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate: sostanzialmente un accordo all’interno di un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione in cui si offre di pagare parzialmente le imposte, magari falcidiando sanzioni e interessi. Fino a poco tempo fa questo richiedeva comunque l’adesione dell’Erario, che poteva di fatto veto bloccare il piano. Ma una svolta normativa e giurisprudenziale recente ha cambiato le carte: oggi il tribunale può omologare il concordato preventivo anche senza il voto favorevole del Fisco (cram down fiscale), purché sia garantito che l’Erario ottenga almeno quanto otterrebbe in caso di liquidazione fallimentare . La Cassazione, Sez. I, 28 ottobre 2024 n. 27782 ha confermato questo principio epocale, superando il precedente “diritto di veto” del creditore fiscale . Dunque, il debitore ha più margine per proporre soluzioni sostenibili sul debito tributario nell’ambito di un piano di ristrutturazione, senza essere in balìa di un rifiuto irragionevole dell’Erario. Resta fermo, però, che i debiti per ritenute operate e non versate (trattenute ai dipendenti) e l’IVA sono considerati risorse altrui di natura pubblicistica, e la loro falcidia (taglio) richiede un vaglio attento: nei piani di sovraindebitamento del consumatore, ad esempio, è ammessa solo se il debitore non ha colpa grave e offre tutto il possibile.
Debiti contributivi e verso Enti previdenziali/assicurativi (INPS, INAIL)
Accanto al fisco, un’azienda può accumulare debiti previdenziali (contributi obbligatori dovuti all’INPS per dipendenti e gestione commercianti/artigiani) e debiti assicurativi obbligatori (premi INAIL per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Questi debiti condividono alcune caratteristiche coi debiti fiscali:
- Sono considerati crediti privilegiati per natura (il che significa che, in caso di procedura concorsuale, verranno soddisfatti con priorità rispetto ai chirografari).
- L’INPS e l’INAIL hanno poteri di riscossione analoghi all’Erario: l’INPS notifica avvisi di addebito immediatamente esecutivi; questi, trascorsi i termini, passano anch’essi all’Agente della Riscossione per l’esecuzione forzata, con possibilità di iscrivere ipoteche, fermi e pignorare beni.
- Sono soggetti a segnalazione di allerta: dal giugno 2023 anche l’INAIL, oltre all’INPS, ha l’obbligo di inviare una comunicazione all’impresa (e all’organo di controllo) se si verificano determinati arretrati. Ad esempio, l’INPS deve segnalare se vi è un ritardo oltre 90 giorni nel versamento di contributi superiore al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e comunque sopra €15.000 (per aziende con dipendenti), oppure sopra €5.000 per aziende senza dipendenti . L’INAIL segnala premi assicurativi non pagati da oltre 90 giorni per importi sopra €5.000 . Come per il fisco, la segnalazione sollecita il debitore a attivarsi subito (composizione negoziata, piani di rientro, etc.).
- Conseguenze penali: l’omissione di versamento di contributi previdenziali dei lavoratori trattenuti in busta paga per un importo annuo oltre una soglia (circa €10.000) costituisce reato (art. 2, comma 1-bis, L. 638/1983). Va chiarito che questa norma punisce specificamente il mancato versamento delle quote trattenute al dipendente; se l’azienda non versa la contribuzione a proprio carico (c.d. contribuzione datoriale), l’illecito è amministrativo ma non penale. Ciò significa che non pagare i contributi dei dipendenti espone l’imprenditore a denunce penali, oltre che al debito civile e alle sanzioni amministrative (che l’INPS calcola come somme aggiuntive). I premi INAIL, invece, non hanno sanzioni penali specifiche ma restano dovuti con interessi e sanzioni civili.
- Iniziative dei creditori pubblici previdenziali: sebbene l’INPS/INAIL raramente presentino istanza di fallimento in via autonoma, un grave debito contributivo è spesso correlato a uno stato di insolvenza generalizzato che potrebbe sfociare in una procedura concorsuale promossa da altri creditori o d’ufficio. Inoltre, l’INPS ha uno strumento per tutelare i dipendenti in caso d’insolvenza: il Fondo di Garanzia INPS interviene per pagare ai lavoratori il TFR e ultime retribuzioni in caso di fallimento dell’azienda datrice, surrogandosi poi nei diritti di credito dei lavoratori.
Come difendersi dai debiti contributivi? Anche qui, è prioritario attivarsi subito. Se l’azienda ha una temporanea carenza di liquidità, può chiedere all’INPS una rateazione del debito contributivo (di solito fino a 24 rate mensili, prorogabili in casi eccezionali). Durante la rateazione, l’INPS sospende le azioni esecutive a patto che i pagamenti siano puntuali. In sede di procedure concorsuali, analogamente alla transazione fiscale, esiste la transazione previdenziale: il debitore può proporre nel concordato preventivo di pagare parzialmente i crediti contributivi. Tradizionalmente vigeva il principio che i contributi non potessero essere falcidiati senza il consenso dell’ente, se non limitatamente a interessi e sanzioni; tuttavia l’evoluzione normativa sta allentando anche questo vincolo. Il Decreto Correttivo ter del 2024, ad esempio, esclude i debiti previdenziali dalla transazione fiscale in composizione negoziata (quindi lì non si possono ridurre) , ma nel concordato preventivo resta possibile proporre il pagamento parziale dei contributi, ottenendo l’omologazione forzosa se l’INPS dissente ma la proposta è più vantaggiosa del fallimento. In ogni caso, è prudente minimizzare l’esposizione verso INPS/INAIL, perché questi enti tutelano interessi dei lavoratori e dello Stato: versare i contributi dovuti (o le ritenute) deve essere tra le priorità dell’imprenditore, per evitare sia azioni legali aggressive sia possibili responsabilità personali. Una buona pratica è mantenere un dialogo con l’ente: ad esempio, segnalare tempestivamente eventuali errori negli avvisi o chiedere la sospensione di addebiti contestati (se si pensa vi siano misure agevolative applicabili).
Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali
I debiti verso fornitori sono tipici per un’azienda manifatturiera: ad esempio debiti verso i fornitori di materie prime (metalli, componenti elettronici per maschere, ecc.), fornitori di servizi (energia, trasporti), e in generale qualunque debito commerciale non pagato a fronte di fatture. Questi creditori sono in genere chirografari (senza garanzie), salvo abbiano pattuito delle garanzie specifiche (come patti di riservato dominio su beni forniti – es. il fornitore di macchinari che resta proprietario finché non sono pagati tutti i canoni – o diritto di ritenzione – es. un subfornitore che trattiene semilavorati finché non viene pagato).
I rischi legati ai debiti verso fornitori includono:
- Azioni legali ordinarie: il fornitore impagato può rapidamente ottenere un decreto ingiuntivo dal tribunale (un’ingiunzione di pagamento) e, trascorsi 40 giorni senza opposizione o in caso di rigetto dell’opposizione, quel decreto diventa titolo esecutivo. Con il titolo esecutivo, il creditore può procedere a pignorare i beni aziendali del debitore.
- Pignoramenti di beni e conti: un fornitore creditore può chiedere il pignoramento mobiliare presso la sede dell’azienda (macchinari, attrezzature presenti), il pignoramento presso terzi (ad esempio sequestrare somme presenti sul conto corrente aziendale, o crediti vantati dall’azienda verso i suoi clienti), oppure pignorare immobili di proprietà dell’azienda (se ve ne sono, come capannoni). Queste azioni possono paralizzare l’attività: si pensi al pignoramento del conto corrente, che blocca la liquidità aziendale, o al pignoramento di un macchinario chiave, che viene poi messo all’asta. Va notato che beni essenziali all’attività d’impresa in quanto funzionali al minimo vitale imprenditoriale non hanno uno scudo generalizzato (diversamente da beni personali indispensabili, come letto o cucina, che sono impignorabili per una persona fisica, l’azienda non gode di esenzioni analoghe se non per beni di scarso valore).
- Interessi di mora e perdita di fiducia: un debito commerciale in mora genera interessi (spesso con tassi previsti dal D.Lgs. 231/2002 per ritardi nei pagamenti tra imprese, generalmente elevati) e può portare il fornitore a interrompere le forniture future. In un settore come quello dei DPI, la filiera di approvvigionamento è cruciale: se i fornitori sospendono le consegne per insoluti, l’azienda fatica a produrre o evadere ordini, aggravando la crisi.
- Richieste di fallimento: un singolo fornitore non sempre ha convenienza o forza per chiedere la liquidazione giudiziale di un cliente insolvente (anche per i costi legali implicati), ma un gruppo di fornitori insoddisfatti potrebbe farlo. In giurisprudenza, anche un solo credito non pagato può legittimare l’istanza di fallimento se rivela uno stato di insolvenza (es. un debito modesto ma che l’azienda non riesce a pagare né a fornire garanzie in un contesto di generale difficoltà). Dunque, non va sottovalutata la “leva” che un creditore commerciale può avere: spesso, solo la minaccia di un’istanza di fallimento spinge l’azienda debitrice a cercare un accordo.
- Revoca di condizioni commerciali: oltre all’aspetto giuridico, i fornitori possono revocare agevolazioni come pagamenti dilazionati. Un’azienda indebitata potrebbe vedersi richiesta contabilità anticipata (pagamento cash prima della consegna) o garanzie aggiuntive su nuove forniture, peggiorando la liquidità.
Come difendersi dai debiti verso fornitori? La parola chiave è negoziazione. Spesso conviene affrontare apertamente il problema con i fornitori principali: proporre un piano di rientro (rateizzazione dei pagamenti arretrati magari collegata a futuri ordini), oppure un saldo e stralcio (pagamento immediato di una percentuale del dovuto a chiusura del debito). Molti fornitori, pur di mantenere un cliente e incassare almeno in parte, accettano rinegoziazioni. È importante formalizzare tali accordi per iscritto (anche per avere prova in caso di contestazioni future), ma bisogna fare attenzione: se l’azienda poi non riesce a rispettare anche il piano concordato, il fornitore tornerà all’attacco con meno pazienza di prima. In caso di pignoramenti già avviati, le opzioni sono: opporre il pignoramento (solo se vi sono vizi procedurali o se si può eccepire la prescrizione del credito, ecc.), oppure concordare con il creditore la conversione del pignoramento (pagare parte del dovuto per liberare i beni pignorati, come previsto dall’art. 495 c.p.c.). Se l’esecuzione riguarda beni cruciali (es. un macchinario), spesso un accordo in extremis per almeno un pagamento parziale può spingere il creditore a sospendere la vendita forzata. Nel medio termine, la difesa migliore è includere i fornitori chirografari in un eventuale piano di ristrutturazione complessivo: ad esempio, in un concordato preventivo o in un accordo di ristrutturazione, prevedere che i fornitori vengano soddisfatti parzialmente ma meglio di quanto otterrebbero dalla liquidazione, così da ottenere il loro voto favorevole o adesione. Va ricordato che se in un concordato i fornitori (chirografari) ricevono meno del 100%, i loro crediti residui vengono comunque stralciati a esecuzione del piano omologato: è un effetto esdebitativo. Ciò significa che uno strumento concorsuale, una volta approvato e adempiuto, libera l’azienda dai debiti residui verso fornitori. Questo può essere un forte incentivo ad usare tali procedure, specie se l’alternativa è un lento stillicidio di decreti ingiuntivi e pignoramenti.
Debiti verso i dipendenti (retribuzioni, TFR)
Un’azienda in difficoltà spesso fatica a pagare puntualmente gli stipendi e i trattamenti di fine rapporto (TFR) dei propri dipendenti. Questi debiti hanno implicazioni sia giuridiche che sociali/morali:
- Privilegi e tutela dei lavoratori: la legge fallimentare e ora il Codice della Crisi riconoscono ai crediti di lavoro una collocazione privilegiata. In un fallimento o liquidazione giudiziale, i salari non pagati degli ultimi 6 mesi e il TFR vantano un privilegio generale sui mobili di grado elevato (cosiddetto superprivilegio per le ultime retribuzioni fino a un certo massimale). Questo significa che, se l’azienda viene liquidata, i lavoratori sono tra i primi ad essere pagati col ricavato. I contributi relativi ai dipendenti (già trattati sopra) hanno anch’essi privilegi speciali.
- Azioni legali del lavoratore: un dipendente che non riceve lo stipendio può adire il giudice del lavoro per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (grazie alla particolare tutela prevista dall’art. 409 e segg. c.p.c. per i crediti di lavoro) o può rivolgersi al sindacato e all’Ispettorato del Lavoro. Le controversie sui salari hanno corsie preferenziali. Inoltre, se più mensilità non vengono corrisposte, il lavoratore può rassegnare le dimissioni per giusta causa (mancato pagamento è giusta causa) e chiedere anche l’indennità sostitutiva.
- Interventi degli enti di garanzia: in caso di insolvenza conclamata del datore, interviene come accennato il Fondo di Garanzia INPS per pagare ai lavoratori il TFR e le ultime mensilità impagate (fino a un massimo di 3 mensilità). Tuttavia, ciò richiede o che l’azienda sia già in fallimento/liquidazione oppure che vi sia stata infruttuosità dell’esecuzione individuale e sostanziale cessazione dell’attività. Il Fondo quindi è un paracadute ex post, ma non risolve nell’immediato le tensioni.
- Impatto sull’azienda: da un lato c’è l’aspetto umano (lavoratori demotivati o assenti se non pagati, possibile perdita di personale qualificato), dall’altro c’è il rischio di escalation legale: molte procedure concorsuali vengono avviate su impulso dei dipendenti che, stanchi di non ricevere il dovuto, depositano istanza di fallimento. La legge consente infatti anche ai lavoratori (assistiti da avvocato o sindacato) di chiedere il fallimento dell’azienda datrice insolvente, e i tribunali considerano con attenzione tali istanze, data la natura alimentare di quei crediti. Inoltre, se l’azienda prosegue l’attività senza pagare i dipendenti, potrebbe configurarsi il reato di estorsione retributiva in casi estremi (costringere il dipendente a lavorare gratis sotto minaccia di licenziamento) o comunque violazioni amministrative in materia di lavoro.
- Possibili responsabilità personali: l’omesso versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni (le imposte che il datore trattiene in busta paga) oltre soglie è reato tributario. Anche l’omissione contributiva, come detto, ha rilievo penale se sopra soglia. Inoltre, gli amministratori che, sapendo di non poter pagare i dipendenti, continuano a impiegarli potrebbero essere chiamati in causa in sede civile per danni (ad esempio, nella successiva procedura concorsuale, i dipendenti potrebbero insinuarsi anche per danno da mancato tempestivo licenziamento, una voce talvolta riconosciuta).
Come gestire i debiti verso i dipendenti? La priorità morale e strategica dovrebbe essere quella di pagare le retribuzioni correnti, per quanto possibile. Se le difficoltà di liquidità sono temporanee, meglio concordare con i lavoratori un breve rinvio o un pagamento parziale subito e saldo dopo (magari coinvolgendo ammortizzatori sociali se attivabili, come cassa integrazione per crisi temporanea). In prospettiva di procedure concorsuali, il trattamento dei dipendenti dipende dal tipo di procedura: in un concordato in continuità, è obbligatorio pagare integralmente le retribuzioni maturate durante la procedura (c.d. crediti prededucibili) e normalmente anche regolarizzare gli arretrati (spesso il piano di concordato prevede di saldare gli stipendi arretrati magari grazie a un finanziamento ponte prededucibile). In un concordato liquidatorio, i dipendenti cessano il rapporto e ricevono soddisfazione in prededuzione/privilegio dal riparto. Un consiglio pratico per il debitore è di non accumulare troppi arretrati verso i lavoratori: se la crisi pare irreversibile, potrebbe essere più onesto e strategicamente sensato cessare l’attività prima che i debiti salariali esplodano, in modo che intervenga il Fondo di Garanzia e che nella procedura i lavoratori abbiano coperti almeno TFR e parte stipendi. Dal punto di vista difensivo legale, se i dipendenti presentano istanza di fallimento, l’azienda può opporsi dimostrando di aver pagato (magari all’ultimo minuto) o che l’insolvenza non sussiste; ma realisticamente, contestare debiti di lavoro certi è difficile e poco proficuo. Meglio cercare di coinvolgere i dipendenti nel salvataggio: ad esempio, spiegando loro che si sta predisponendo un piano di ristrutturazione e che i loro crediti saranno tutelati (magari offrendo garanzie personali o assicurative per il loro pagamento). I lavoratori spesso preferiscono salvare il posto di lavoro accettando qualche sacrificio (purché credano nel risanamento) piuttosto che vedere l’azienda fallire e perdere tutto. Infine, ricordiamo che eventuali accordi sindacali possono affiancare le procedure: ad esempio, un concordato preventivo può essere accompagnato da accordi ex art. 411 c.p.c. per la rateizzazione del TFR con il consenso dei dipendenti – aspetti da valutare con consulenti del lavoro e legali giuslavoristi.
Debiti bancari e finanziari
Molte imprese operano facendo affidamento su finanziamenti bancari: linee di credito in conto corrente (scoperti, castelletti per anticipo fatture), mutui per acquisto macchinari o immobili, leasing finanziari, prestiti a medio termine, ecc. Una società produttrice di DPI per saldatura potrebbe aver contratto un mutuo per un macchinario di produzione o utilizzato fidi bancari per il capitale circolante. I debiti verso banche e istituti finanziari hanno peculiarità importanti:
- Garanzie reali e personali: di frequente i debiti bancari sono assistiti da garanzie. Ad esempio, un mutuo ipotecario sul capannone, un leasing con riserva di proprietà sul macchinario, un pegno su impianti o su crediti, oppure ancora una fideiussione personale prestata dall’imprenditore o dai soci. Questo significa che la banca, in caso di insolvenza, ha strumenti per recuperare il credito escutendo le garanzie: può escutere la fideiussione (agendo sul patrimonio personale del garante) e soprattutto, se c’è un’ipoteca, ha il diritto di espropriare il bene ipotecato con priorità sul ricavato rispetto agli altri creditori.
- Privilegio processuale del creditore fondiario: in Italia, le banche con ipoteca su beni immobili (cd. creditori fondiari ai sensi del Testo Unico Bancario) godono di un privilegio speciale: possono iniziare o proseguire l’esecuzione immobiliare anche se il debitore entra in procedura concorsuale (art. 41 TUB). Una recente pronuncia della Cassazione (Sez. I, n. 22914/2024) ha confermato che tale privilegio opera sia nel caso di fallimento (liquidazione giudiziale) sia nel caso di liquidazione controllata da sovraindebitamento . In pratica, la banca ipotecaria può andare avanti con l’asta dell’immobile indipendentemente dal concorso degli altri creditori (anche se poi dovrà coordinarsi col concorso per la distribuzione del ricavato). Ciò rende i debiti bancari particolarmente urgenti da gestire: l’apertura di una procedura non blocca automaticamente la banca garantita.
- Revoca fidi e pretendibilità integrale: quando un’azienda ritarda nei pagamenti, la banca può revocare gli affidamenti (es. chiudere un occhio sulle linee di credito in conto corrente, o risolvere il contratto di mutuo per inadempimento). Spesso, nei contratti è prevista la decadenza dal beneficio del termine: se il cliente non paga una rata o viola covenant finanziari, la banca può chiedere immediatamente tutto il capitale residuo. Ad esempio, basta saltare due rate di mutuo perché la banca possa intimare la risoluzione e richiedere l’intero debito residuo in un’unica soluzione, pena l’azione esecutiva ipotecaria.
- Procedure esecutive rapide: le banche dispongono di titoli esecutivi forti – il contratto di mutuo spesso è assistito da atto notarile esecutivo (per cui la banca può procedere senza passare dal giudice per un decreto ingiuntivo) e gli estratti conto certificati facilitano decreti ingiuntivi immediati. Inoltre, esiste il procedimento di espropriazione immobiliare fondiaria che consente di iniziare l’esecuzione anche prima della sentenza (salvo poi coordinarla con eventuale fallimento).
- Effetti su altri creditori: se una banca pignora un bene cruciale (es. il capannone dove si produce) o i conti, l’azienda subisce un contraccolpo operativo. Inoltre, l’escussione di garanzie personali (ad es. l’escussione della fideiussione del socio) può mettere in crisi anche il patrimonio personale dell’imprenditore, portandolo eventualmente a sovraindebitamento come privato.
Come affrontare i debiti bancari? In primo luogo, è consigliabile dialogare tempestivamente con la banca quando si manifestano segnali di tensione finanziaria. Le banche hanno interesse a evitare sofferenze: potrebbero essere disponibili a rinegoziare il debito, ad esempio allungando le scadenze (tramite una moratoria o un rifinanziamento), oppure concordando un periodo di sola quota interessi, o trasformando fidi a breve in prestiti scaglionati. Spesso, per aziende in crisi temporanea, esistono accordi quadro (ricordiamo i vari Accordi ABI per la sospensione dei mutui alle PMI). L’importante è presentare alla banca un piano credibile: bilanci previsionali, nuove commesse in arrivo, eventuali garanzie aggiuntive (es. garanzie statali come quelle offerte dal Fondo di Garanzia PMI o da SACE per ristrutturazione debiti). Se la banca intravede prospettive di recupero migliore supportando l’impresa, potrà concedere respiro.
Nel caso di insolvenza conclamata, il debitore può includere la banca in un accordo di ristrutturazione dei debiti: per esempio, proporre alla banca una percentuale di stralcio sul credito o la conversione di parte del credito in equity (operazione di debt-equity swap), nell’ambito di un risanamento aziendale. Queste operazioni complesse richiedono di norma l’assistenza di professionisti finanziari e legali, ma possono salvare l’azienda riducendo il peso del debito bancario. Un vantaggio delle procedure concordatarie è che, se la banca è ipotecaria, nel piano la si può classificare separatamente e offrirle magari il realizzo del bene sottostante (vendita del cespite ipotecato) più un certo dividendo, senza necessariamente pagare per intero tutto il debito residuo se esso supera il valore del bene. In un concordato preventivo, ad esempio, è lecito falcidiare il credito ipotecario per la parte che eccede il valore del bene, trattandolo come chirografario.
È importante considerare anche la posizione personale dell’imprenditore: se ha garantito con fideiussioni, la ristrutturazione aziendale da sola potrebbe non liberarlo dall’obbligo verso la banca. La banca infatti, se nel concordato dell’azienda recupera solo una percentuale, per la parte residua può agire contro il fideiussore (il piano dell’azienda non vincola i terzi garanti). Dunque, sarà opportuno per l’imprenditore valutare parallelamente un percorso di composizione della crisi personale (si veda oltre la parte sul sovraindebitamento), oppure negoziare con la banca un esdebitamento del garante (magari offrendo qualcosa anche a livello personale per chiudere la posizione). Ad esempio, in un accordo stragiudiziale globale, il socio può proporre di versare una certa somma personale “una tantum” alla banca in cambio della liberazione dalle garanzie.
Riassumendo, coi creditori bancari la difesa passa per: negoziazione e trasparenza (presentare piani di rientro sostenibili), uso di strumenti di conciliazione come la Composizione negoziata (dove un esperto può aiutare a trovare un’intesa con la banca, magari prevedendo nuova finanza assistita da privilegio) e, se necessario, soluzioni concorsuali che però tengano conto delle garanzie (le banche votano nei concordati per la parte non coperta da garanzia; se sono essenziali per il piano di continuità, occorre convincerle che il piano conviene anche a loro). In sede concorsuale, citiamo infine che il Decreto Correttivo ter (136/2024) ha apportato novità anche per il settore finanziario: ad esempio ha rafforzato la disciplina del cram-down fiscale, ma anche previsto facilitazioni per accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (dove l’accordo con il 75% delle banche può essere esteso al 25% dissenziente in certi casi). Questi aspetti tecnici confermano che il legislatore intende agevolare la ristrutturazione dei debiti finanziari cercando di prevenire che un singolo istituto dissenziente faccia naufragare un piano complessivo.
Altre passività: debiti verso fornitori di leasing, locatori, fisco locale ecc.
Oltre alle categorie principali discusse, un’azienda può avere debiti verso società di leasing (per beni strumentali in locazione finanziaria), locatori immobiliari (affitti di capannoni o uffici), fornitori di utenze (energia, gas) e enti locali (p.es. TARI non pagata al Comune). Questi crediti presentano rischi specifici:
- Leasing: se l’azienda non paga i canoni, la società di leasing può risolvere il contratto, riprendere possesso del bene (che rimane di sua proprietà fino a riscatto) e richiedere il pagamento dei canoni scaduti e futuro valore residuo, dedotto il ricavato della riallocazione del bene. Il bene in leasing potrebbe essere un macchinario essenziale: perderlo può bloccare la produzione. Tuttavia, in un concordato in continuità l’azienda può chiedere di mantenere i contratti di leasing, pagando i canoni correnti e trovando un accordo per gli arretrati (classificati come credito concorsuale).
- Locazioni: il proprietario dell’immobile può attivare una procedura di sfratto per morosità se l’azienda non paga i canoni d’affitto. Lo sfratto può portare in tempi brevi (alcuni mesi) alla perdita dei locali, interrompendo l’attività. Anche qui, nei piani di risanamento è cruciale prevedere il pagamento (integrale o parziale concordato) dei canoni arretrati per conservare la sede operativa.
- Utenze: i fornitori di energia, gas, telefono, in caso di insoluti, minacciano o attuano la sospensione del servizio. Questo, per un’azienda produttiva, è catastrofico (niente energia = niente produzione). Fortunatamente, se l’impresa accede a una procedura di composizione negoziata della crisi o concordato, la legge prevede che i fornitori di pubblici servizi non possano interrompere le forniture essenziali per morosità pregresse, purché il debitore continui a pagare il consumo corrente . Questa è una tutela importante: ad esempio, durante la composizione negoziata si può chiedere al tribunale misure protettive che impediscono all’Enel di staccare la luce per vecchi debiti, a patto di pagare regolarmente la bolletta corrente.
- Tributi locali: debiti come IMU, TARI, ecc., seguono la logica dei debiti fiscali (riscossione tramite ingiunzioni fiscali o cartelle). Anche essi possono essere inclusi in definizioni agevolate o transazioni fiscali (recentemente si discute di consentire nei piani anche il cram down su tributi locali e regionali, così come per quelli erariali ).
Come gestire queste altre passività? La strategia non differisce molto da quelle già esposte: negoziare se possibile (es. con il locatore concordare una dilazione dei canoni scaduti invece di incorrere nello sfratto; con la società di leasing rinegoziare il piano di rientro dei canoni arretrati, magari spostando il riscatto in coda), oppure includerle nel piano concorsuale assicurando un trattamento equo. Ad esempio, in un concordato, i locatori e i lessor saranno creditori chirografari per i canoni scaduti (salvo privilegio per eventuali canoni riguardanti beni restituibili); starà al debitore decidere se proseguire i contratti (in continuità) o scioglierli (nel qual caso, l’affittante/lessor avrà un credito per danno derivante dallo scioglimento).
Tabella riepilogativa – Tipologie di debito e conseguenze principali:
| Tipo di debito | Esempi e creditori | Privilegi/Garanzie | Azioni di riscossione | Rischi per l’azienda debitrice |
|---|---|---|---|---|
| Fiscali (Erario) | IVA, IRES, IRAP, ritenute<br>Agenzia Entrate (AdE) e Agente Riscossione | Privilegio generale su beni mobili (imposte)<br>Privilegio speciale su beni (es. ipoteca esattoriale su immobili) | Cartella esattoriale (titolo esecutivo automatico);<br>Pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi;<br>Fermo amministrativo veicoli;<br>Ipoteche automatiche su beni per debiti > €20.000 | – Segnalazione allerta se IVA > €5k ;<br>– Istanza di fallimento possibile;<br>– Sanzioni e interessi elevati;<br>– Responsabilità penale per omessi versamenti sopra soglia (IVA, ritenute) |
| Contributivi (INPS) e INAIL | Contributi pensionistici obbligatori, premi assicurativi infortuni | Privilegio generale per contributi;<br>Privilegio super per quote lavoratore;<br>Nessuna garanzia reale (salvo eventuali fideiussioni per rateazioni) | Avvisi di addebito immediatamente esecutivi (INPS);<br>Cartelle esattoriali tramite Agente Risc.;<br>Pignoramenti su conti, beni aziendali | – Segnalazione allerta se contributi > 15k€ (con dip.) o >5k€ (senza) ;<br>– Possibili denunce penali per omesso versamento contributi dipendenti > €10k;<br>– Azioni esecutive rapide su conti e beni;<br>– Interventi del Fondo di Garanzia INPS per TFR e stipendi non pagati (in caso di insolvenza conclamata) |
| Verso dipendenti | Retribuzioni mensili;<br>TFR maturato;<br>Ferietranche di 13/14esima | Super-privilegio ultimi 6 mesi retribuzioni;<br>Privilegio TFR e ultime 12 mensilità;<br>Prededuzione per lavoro durante procedure concorsuali | Decreto ingiuntivo immediato (credito di lavoro);<br>Pignoramento beni aziendali, conti;<br>Sfratto (per alloggi di servizio) | – Istanza di fallimento possibile da lavoratori (crediti alimentari);<br>– Dimissioni di massa e cause di lavoro;<br>– Intervento INPS (Fondo garanzia) su TFR/salari, con surroga;<br>– Danno reputazionale e operativo (perdita forza lavoro qualificata);<br>– Potenziale reato se sfruttamento lavorativo grave (casi estremi) |
| Fornitori chirografari | Fornitori materie prime;<br>Servizi (es. logistica, utenze se non pubbliche);<br>Consulenti, appaltatori non pagati | In genere chirografari (nessuna garanzia);<br>Possibile riserva di proprietà su beni forniti fino a pagamento; <br>Possibile diritto di ritenzione (trattenere beni del debitore) | Decreto ingiuntivo (40 gg per opporsi);<br>Pignoramento beni mobili (merci, macchinari), crediti (conto corrente, crediti verso clienti);<br>Interruzione forniture future (danno indiretto) | – Sospensione forniture essenziali (impatto su produzione);<br>– Incremento interessi moratori (D.Lgs 231/02);<br>– Procedimenti esecutivi multipli (caos gestionale, costi legali);<br>– Possibili azioni revocatorie se il debitore paga alcuni fornitori a discapito di altri prima di fallire (pagamenti preferenziali ultimi 6 mesi revocabili) |
| Banche e finanziarie | Mutui e finanziamenti (es. mutuo macchinario);<br>Affidamenti di c/c (scoperti);<br>Leasing finanziari; | Garanzie reali: ipoteca su immobili, pegno su macchinari/crediti;<br>Garanzie personali: fideiussioni soci;<br>Privilegi legali: privilegio mobiliare generale per leasing fino restituzione bene | Decreto ingiuntivo o atto notorio esecutivo (mutuo);<br>Pignoramento immobiliare (vendita all’asta immobile ipotecato);<br>Pignoramento presso terzi (conto corrente);<br>Escussione fideiussioni (azione su patrimonio personale dei garanti);<br>Risoluzione leasing e rientro beni | – Decadenza dal termine: banca richiede rimborso integrale e immediato del debito residuo se insolvenza;<br>– Perdita beni strumentali (ripossessamento leasing, asta immobili);<br>– Escussione garanti personali (impatto su patrimonio imprenditore: rischio sovraindebitamento personale);<br>– Creditore fondiario non bloccato dal fallimento (esecuzione immobiliare continua) ;<br>– Segnalazione a Centrale Rischi Banca d’Italia (pregiudizio reputazionale per credito futuro) |
| Locatori immobiliari | Proprietario capannone o uffici in affitto | Nessuna garanzia reale del locatore sul bene affittato (ne è proprietario);<br>Privilegio generale per canoni ultimi 2 anni su mobili del conduttore nel locale affittato (diritto di prelazione ex art. 2764 c.c.) | Sfratto per morosità (ingiunzione di sfratto in ~2-3 mesi);<br>Pignoramento beni del conduttore presenti nell’immobile (nei limiti del privilegio per canoni) | – Perdita dei locali aziendali (trasloco forzato, fermo attività);<br>– Possibile ritenzione di impianti non removibili (questioni con il locatore);<br>– Debito inserito in procedura concorsuale come chirografo privilegiato (ultimi canoni) o chirografo (restanti) se non soddisfatto integralmente |
| Utenze e servizi essenziali | Fornitori energia elettrica, gas, acqua, telecomunicazioni | Nessuna garanzia; servizi “essenziali” regolamentati (tutele normative per continuità) | Distacco forniture per morosità (dopo solleciti e preavvisi);<br>Richiesta deposito cauzionale aggiuntivo per riattivare il servizio | – Blocco operatività immediato (senza elettricità/macchinari fermi, linee telefoniche staccate impedendo ordini);<br>– In composizione negoziata/concordato: divieto di distacco se si paga corrente ;<br>– Accumulo penali contrattuali per recesso anticipato fornitura |
| Tributi locali e altri | IMU, TARI, COSAP verso Comune;<br>Sanzioni amministrative;<br>Debiti verso enti vari (consorzi, camere commercio) | Privilegi speciali su immobili per IMU (come tributi erariali);<br>Chirografari per sanzioni pecuniarie (no privilegio se non equiparate a tributi) | Ingiunzione fiscale comunale (titolo esecutivo locale);<br>Cartella esattoriale se ruolo nazionale;<br>Pignoramenti su conti e beni tramite agente riscossione | – Azioni esecutive locali (pignoramenti simili a quelli fiscali statali);<br>– Possibile inclusione in transazioni fiscali future (Correttivo 2024 prevede estensione anche a tributi locali) ;<br>– Sanzioni crescenti e interessi di mora |
(Legenda: “privilegio” = diritto di prelazione nel concorso sul valore dei beni; “chirografo” = credito senza prelazione; “prededuzione” = credito da soddisfare prima dei concorsuali perché sorto durante procedura per la sua gestione.)
Come si evince dalla tabella, ogni categoria di debito presenta rischi specifici. Dal punto di vista di un’azienda debitrice, è fondamentale mappare l’esposizione per capire dove intervenire con urgenza: debiti verso lo Stato e i dipendenti hanno implicazioni legali più gravi (sanzioni, reati, allerta) e vanno gestiti immediatamente; debiti verso fornitori rischiano di interrompere il ciclo produttivo; i debiti bancari possono portare via beni chiave e coinvolgere il patrimonio personale.
Nel complesso, difendersi dai debiti non significa eludere le obbligazioni, ma gestirle proattivamente: attivare negoziati, sfruttare gli strumenti legali per congelare o ridurre i debiti, e prevenire escalation incontrollate (pignoramenti multipli, fallimento d’ufficio, ecc.). Nel capitolo seguente vedremo quali sono questi strumenti di difesa del debitore, introdotti o riformati dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa, con gli aggiornamenti più recenti al 2025.
Strategie di difesa del debitore in crisi
Di fronte a una mole di debiti che supera la capacità di pagamento dell’azienda, l’imprenditore non deve farsi paralizzare dal panico né aspettare passivamente le mosse dei creditori. L’ordinamento italiano, soprattutto dopo la riforma introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), offre una gamma di strumenti per gestire la crisi debitoria. Tali strumenti vanno dalle soluzioni stragiudiziali volontarie (piani di rientro, accordi privati) fino alle procedure concorsuali vere e proprie (concordato preventivo, liquidazione giudiziale), includendo opzioni intermedie come accordi di ristrutturazione omologati e il nuovo istituto della composizione negoziata.
La scelta della strategia dipende dalla gravità dell’insolvenza, dalla natura dell’impresa (dimensioni, soggezione o meno al fallimento), dalla composizione del debito (quali creditori prevalgono), e dalle prospettive future dell’attività (ci sono chance di risanamento e continuazione, oppure no?). Analizziamo i principali approcci, distinguendo tra misure extragiudiziali e procedure concorsuali (giudiziali), tenendo presente che spesso il percorso di difesa può combinare entrambe (es. tentativo stragiudiziale iniziale e, se fallisce, ricorso a una procedura concorsuale come ultima istanza).
Approcci stragiudiziali: negoziazione privata, piani di rientro e “piani attestati”
Soluzioni stragiudiziali significano affrontare i creditori al di fuori di un tribunale, cercando accordi volontari. Questo approccio ha il vantaggio della discrezione (non si pubblicizza la crisi in un procedimento pubblico) e della flessibilità (le parti possono concordare qualsiasi cosa, non ci sono regole rigide come nelle procedure concorsuali). Tuttavia, ha anche limiti: la mancanza di un vincolo legale su tutti i creditori (ciascun accordo vincola solo il creditore che lo firma) e l’assenza di effetti protettivi generali (i creditori che non collaborano possono comunque agire aggressivamente).
Le forme tipiche di approccio stragiudiziale sono:
- Rinegoziazione e dilazione individuale dei debiti (“piani di rientro”): Consiste nel contattare ciascun creditore (o almeno quelli principali) e proporre un nuovo piano di pagamento del dovuto. Ad esempio, l’azienda può proporre a un fornitore di pagargli il 50% subito e il restante 50% in 6 rate mensili; oppure alla banca di estendere la scadenza del mutuo di altri 2 anni con rate minori; oppure all’Agenzia delle Entrate Riscossione di accordare una rateazione massima. Questi piani, se accettati dal creditore, vengono formalizzati in accordi transattivi o scritture private. Spesso includono anche l’impegno del creditore a non intraprendere azioni legali purché il debitore rispetti il piano (una sorta di standstill).
- Vantaggi: evita procedure concorsuali, rapporti meno conflittuali, consente di guadagnare tempo per riprendersi.
- Svantaggi: è sufficiente il dissenso di uno o più creditori per vanificare lo sforzo (basta un creditore che pignora per destabilizzare tutto), e se l’azienda dovesse poi fallire, i pagamenti fatti ad alcuni creditori e non ad altri potrebbero essere oggetto di azione revocatoria (pagamenti preferenziali). Inoltre, l’azienda rimane esposta a eventuali iniziative isolate: non c’è un ombrello protettivo generale, a meno di riuscire a portare tutti i creditori chiave a un accordo di moratoria.
- Saldo e stralcio: È un caso particolare del precedente, in cui il debitore offre di pagare solo una parte del debito (di solito immediatamente) e il creditore accetta di stralciare il resto. Ad esempio, si propone al fornitore: “ti pago subito 30.000€ a fronte del tuo credito di 50.000€, e ci consideriamo pari”. Questa soluzione richiede che il creditore sia convinto che sia la massima soddisfazione possibile (perché se pensa di poter recuperare di più con un’azione, rifiuterà). Spesso funziona con creditori finanziari o fiscali in contesti di procedure di composizione (dove il “saldo e stralcio” diventa parte di un piano concordatario). Se fatto isolatamente, bisogna stare attenti a non preferire indebitamente un creditore rispetto ad altri in periodo sospetto pre-fallimentare.
- Moratorie di gruppo e accordi di standstill: Se l’azienda ha più banche finanziatrici, talvolta si stipula un accordo intercreditor di moratoria (ad esempio sotto l’egida di accordi promossi da associazioni di categoria, come fu l’Accordo ABI per la moratoria delle PMI): le banche si accordano per congelare le azioni e magari prorogare le scadenze, in attesa che l’azienda presenti un piano di ristrutturazione. Ciò richiede trasparenza verso i finanziatori e spesso la nomina di un advisor finanziario che certifichi la situazione (questo prelude quasi a un contesto para-concorsuale).
- Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): È uno strumento previsto dalla legge che formalizza un percorso stragiudiziale assistito da un professionista. In sostanza, l’imprenditore “in stato di crisi o insolvenza” può predisporre un piano di risanamento e ristrutturazione che, secondo le sue previsioni, dovrebbe rimediare alla crisi e assicurare la continuità aziendale. Questo piano dev’essere accompagnato dalla attestazione di un professionista indipendente (iscritto nel registro apposito) il quale dichiara che i dati aziendali sono veritieri e che il piano è fattibile e idoneo a risanare l’impresa . Il piano può consistere in qualsiasi misura (rimodulazione debiti, cessione di asset, nuova finanza, ecc.) e tipicamente viene negoziato con i principali creditori: non è detto che tutti aderiscano formalmente, ma il successo del piano implica che le principali posizioni siano sistemate. La forza del piano attestato è data dall’art. 56 e 166 CCII: gli atti, pagamenti e garanzie poste in essere in esecuzione del piano attestato non sono soggetti a revocatoria fallimentare . Ciò significa che se anche in seguito l’azienda dovesse fallire, i creditori che hanno ricevuto pagamenti secondo il piano non potranno vederseli richiedere indietro dal curatore . È un incentivo notevole: i creditori sanno che quei pagamenti sono “sicuri” a differenza di pagamenti extra-piano che sarebbero vulnerabili. Il piano attestato non richiede omologazione in tribunale: tuttavia, deve essere depositato (per estratto) nel Registro delle Imprese per avere effetto esimente dalle revocatorie. In pratica, un piano attestato di risanamento è un modo per dare veste “ufficiale” a un accordo stragiudiziale e blindarlo giuridicamente. Esso però non vincola i creditori dissenzienti: vincola di fatto solo chi accetta le nuove condizioni (gli altri restano con i loro diritti intatti). Dunque funziona bene se la stragrande maggioranza del ceto creditorio è allineata sul piano, e magari restano fuori solo creditori minori che verranno soddisfatti regolarmente.
In tutti questi approcci, è cruciale farsi assistere da professionisti esperti di crisi (advisor finanziari e legali): la negoziazione in situazioni del genere è delicata, va calibrato cosa rivelare (bisogna essere trasparenti sullo stato di difficoltà ma anche ispirare fiducia sul recupero futuro), come gestire i creditori tatticamente (magari mettendoli attorno a un tavolo comune, ove possibile, oppure negoziando singolarmente iniziando da quelli più disponibili per poi usare l’accordo con alcuni come leva per convincere gli altri).
Un elemento psicologico spesso importante: molti imprenditori temono che avviare un confronto sul debito sia percepito come ammissione di fallimento imminente; in realtà, se ben gestito, coinvolgere per tempo i creditori chiave e mostrare loro un piano di rilancio può aumentare la fiducia e la pazienza degli stessi, rispetto al silenzio e ai mancati pagamenti che alimentano solo sfiducia e aggressività.
La Composizione negoziata della crisi d’impresa (CNC)
Uno degli strumenti più innovativi introdotti di recente (col D.L. 118/2021, confluito nel Codice della Crisi) è la Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Si tratta di una procedura volontaria e confidenziale, attivata dall’imprenditore in crisi (o a rischio insolvenza), finalizzata a favorire trattative con i creditori con l’aiuto di un esperto indipendente. È uno strumento “ibrido”: extragiudiziale nelle modalità (non è una procedura concorsuale pubblica, non c’è spossessamento né giudice dominus), ma con alcuni innesti di tipo protettivo e autorizzativo che richiedono l’intervento del tribunale su richiesta dell’imprenditore (soprattutto per misure protettive e urgenti).
Vediamo i punti chiave della Composizione negoziata (CNC):
- Accesso: L’imprenditore (sia società che ditta individuale) può presentare istanza tramite una piattaforma telematica dedicata (gestita dalle Camere di Commercio) in cui fornisce informazioni sull’azienda, i bilanci, l’elenco creditori, ecc. Inizialmente la CNC era riservata a imprese in crisi o in squilibrio, ma non ancora insolventi. Dal settembre 2024 (Correttivo-ter) la CNC è stata ampliata: ora possono accedervi anche imprese già insolventi, purché reversibilmente insolventi (ossia per cui si intravede comunque una prospettiva di risanamento) . Ciò mostra la volontà di estendere lo strumento a platee più ampie.
- Nomina dell’esperto: Dopo l’istanza, una commissione nomina un esperto indipendente, scelto da un elenco di professionisti qualificati (commercialisti, avvocati, consulenti con specifica esperienza). Il Correttivo-ter ha affinato i criteri di scelta: ora si punta a esperienza e track record pertinenti, per aumentare la qualità delle negoziazioni . L’esperto deve essere terzo e imparziale.
- Ruolo dell’esperto e svolgimento: L’esperto analizza la situazione, convoca l’imprenditore e inizia le interlocuzioni con i creditori. Il suo compito è facilitare la formulazione di una proposta di risanamento e far sedere le parti al tavolo negoziale. Può anche suggerire all’imprenditore eventuali atti di gestione utili (ad es. vendere asset non strategici, cercare nuova finanza, ecc.). Importante: la CNC è basata sulla volontarietà: i creditori non sono obbligati a partecipare né a trovare un accordo, ma l’esperto con la sua autorevolezza cercherà di mostrare loro che ci sono opzioni migliori del recupero giudiziale frammentario.
- Misure protettive: Una volta presentata l’istanza di CNC, l’imprenditore può richiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive, cioè una sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari dei creditori nei suoi confronti . Solitamente, se accordate, tali misure durano 4 mesi, prorogabili di altri 4 (in origine era 3+3 mesi, poi estesi). Dalla news Unioncamere sappiamo che oltre il 73% delle imprese che accedono alla CNC chiedono misure protettive : ciò evidenzia quanto siano utili per congelare pignoramenti e aggressioni e creare uno spazio di trattativa. Durante le misure protettive, i creditori sono bloccati dal iniziare o proseguire esecuzioni (salvo eccezioni come il già citato creditore fondiario, comunque soggetto a limitazioni se il giudice autorizza la sospensione specifica). Anche i contratti in corso beneficiano di tutela: i fornitori di forniture essenziali non possono sospendere il servizio per debiti pregressi, né si possono risolvere contratti pendenti solo per i ritardi accumulati (salvo autorizzazione giudiziale in caso di rifiuto di eseguire nuove prestazioni da parte del debitore).
- Esito della CNC: Le possibili conclusioni sono:
- Accordo stragiudiziale: L’esito ottimale è che l’imprenditore e tutti o parte dei creditori trovino un accordo volontario. Questo può assumere forma di contratti (es. nuovi patti di dilazione, finanziamenti, accordi di ristrutturazione bilaterali) o di accordo ex art. 23 CCII (che è una sorta di accordo di ristrutturazione semplificato sottoscritto col 100% di certe categorie di creditori) . Se si raggiunge un accordo che risolve la crisi, la procedura di composizione negoziata si chiude con successo e l’azienda esce dalla procedura senza “macchia” (nulla viene reso pubblico a parte, eventualmente, l’esistenza dell’istanza se erano state chieste misure protettive, le quali vengono annotate nel Registro Imprese).
- Accesso a una procedura concorsuale: In alcuni casi la CNC funge da trampolino verso un concordato o un accordo di ristrutturazione formale. Ad esempio, l’esperto può constatare che serve un concordato preventivo per coinvolgere tutti i creditori o che è opportuno formalizzare un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. L’art. 23 CCII prevede che la procedura si possa chiudere con la presentazione di domanda di omologazione di un accordo o di accesso a un concordato . Dalla statistica Unioncamere: alcuni casi sono sfociati in domande di omologazione (11 casi su 79 esiti positivi) – segno che l’esito è stato un accordo formalizzato.
- Concordato semplificato per la liquidazione: Introdotto nel 2021, è un’opzione speciale se le trattative falliscono ma l’imprenditore vuole comunque evitare il fallimento liquidando i beni. Egli può proporre al tribunale un concordato semplificato di sola liquidazione, senza voto dei creditori, in cui gli asset vengono venduti e il ricavato ripartito secondo le regole legali . Questa è stata pensata come extrema ratio: secondo i dati, è stata usata raramente (10 casi su 405 di CNC chiuse) , ma è un’importante via d’uscita se non si può risanare l’azienda ma si vuole comunque evitare i tempi più lunghi e lo stigma del fallimento classico.
- Archiviazione per assenza di prospettive: Può accadere che sin dall’inizio o durante la CNC l’esperto verifichi che non esistono margini di risanamento – in altre parole, l’azienda è decotta irreversibilmente. In tal caso, l’esperto chiude anticipatamente la procedura. Dai dati: il 35,12% delle CNC è stato chiuso per “assenza di prospettive di risanamento” . Questo esito spesso porta l’imprenditore a prendere atto e avviare egli stesso la liquidazione (liquidazione giudiziale o liquidazione controllata se piccola impresa), oppure i creditori avanzeranno istanze.
- Esito negativo delle trattative: Anche se l’impresa è teoricamente risanabile, è possibile che creditori e debitore non raggiungano un accordo. Il report indica un altro 35,12% di casi chiusi per “conclusione negativa della fase di trattazione” . In pratica, le parti non si sono accordate entro il termine. L’impresa a quel punto deve decidere se c’è un Piano B concorsuale (es. tentare un concordato lo stesso) o se finire in default. Non di rado, il fallimento segue a ruota se la CNC non ha prodotto soluzioni e l’insolvenza persiste.
- Rinuncia o recesso dell’imprenditore: L’imprenditore può anche ritirarsi dalla CNC (magari perché trova una soluzione autonoma o perché non condivide le indicazioni dell’esperto). Circa il 10,95% delle procedure è cessato per rinuncia del proponente . La rinuncia però non blocca i creditori, quindi va ponderata.
Un parametro importante è il tasso di successo effettivo: al 15/10/2023 solo circa il 16% delle CNC chiuse aveva esito favorevole (accordi raggiunti o procedure concorsuali avviate in senso positivo) . Ciò significa che 1 caso su 6 ottiene risultati concreti. Non è un dato entusiasmante, ma è in crescita e va letto considerando che molte imprese hanno tentato la CNC in situazioni disperate (d’altronde era strumento nuovo). L’auspicio del legislatore è che con i correttivi (estensione alle insolvenze, esperti più qualificati, possibilità di transazione fiscale nella CNC introdotta dal correttivo-ter ) il successo aumenti. Sì, perché dal 2024 nella CNC è stato reso possibile coinvolgere il Fisco in un vero negoziato di riduzione o dilazione dei debiti tributari (transazione fiscale anche in questa sede) , cosa prima non prevista. Resta esclusa però la falcidia dei contributi previdenziali in CNC .
In sintesi, la Composizione negoziata è uno strumento prezioso per il debitore: offre un contesto protetto per trattare, con la regia di un esperto e con la possibilità di sospendere i creditori. Non comporta stigma né perdita di controllo dell’azienda. Va intrapresa tempestivamente: se la situazione è già oltre il punto di non ritorno, servirà a poco. La legge vuole che sia usata come misura di allerta e prevenzione: ecco perché i segnali d’allarme di cui si diceva (dai creditori pubblici, dagli adeguati assetti interni) dovrebbero condurre l’imprenditore ad attivare la CNC prima che i debiti esplodano. Dal punto di vista difensivo, avviare una CNC può anche avere l’effetto di dimostrare buona fede e diligenza da parte dell’imprenditore: in caso di successivo fallimento, aver tentato la CNC potrebbe essere valutato positivamente (in termini di esimenti da responsabilità per aggravamento del dissesto).
Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F., art. 57 CCII)
Gli Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) sono uno strumento concorsuale “light”, introdotto già nel 2005 e ora regolato dagli artt. 57-64 CCII. Si tratta essenzialmente di accordi contrattuali con i creditori che però acquistano efficacia generale grazie a un’omologazione del tribunale. Sono una via di mezzo tra il piano puramente privato e il concordato preventivo.
Caratteristiche principali:
- Soglia di adesione: L’accordo deve essere sottoscritto da creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali (CCII art. 60; in alcuni casi soglie diverse: es. il correttivo ha introdotto possibilità di ARD agevolato con 30% se si paga integralmente i non aderenti, ma ci manteniamo sul generale) . Dunque, serve il consenso qualificato di una maggioranza di crediti. Non è necessario il consenso di tutti i creditori.
- Contenuto: Può prevedere qualsiasi ristrutturazione: dilazioni, riduzioni (stralci), conversione debiti in equity, cessione di beni per pagare creditori, ecc. Spesso l’azienda presenta un piano di risanamento e raccoglie accordi individuali su quel piano da parte di banche, grandi fornitori, Fisco (tramite transazione fiscale), ecc., fino a raggiungere il 60%.
- Deposito e omologazione: Si deposita il testo dell’accordo e una relazione di un professionista attestatore che deve dichiarare che l’accordo assicura l’integrale pagamento dei creditori estranei nei 120 giorni dalla scadenza delle loro obbligazioni (o dalla omologazione) e che sia fattibile. Il tribunale, verificati i requisiti e l’assenza di frodi, omologa l’accordo rendendolo efficace erga omnes. Ciò significa che l’accordo vincola solo i creditori aderenti? Formalmente sì, ma l’omologazione offre due vantaggi: (1) consente di cristallizzare la situazione (i creditori non aderenti – se ce ne sono – rimangono con i loro diritti intatti, ma spesso vengono pagati per intero subito per legge, quindi escono di scena; gli aderenti sono vincolati alle nuove scadenze); (2) consente di accedere ad alcune tutele come il blocco o la sospensione delle azioni esecutive su istanza del debitore, in via cautelare, durante l’omologazione.
- Trattamento dei creditori non aderenti: Punto delicato. La legge richiede la soddisfazione integrale dei creditori non aderenti (che hanno manifestato dissenso o non hanno partecipato) , entro 120 giorni dal dovuto. In pratica, se tizio non firma, devi comunque pagarlo al 100% entro breve. Ciò scoraggia dal restarne fuori, ma significa pure che l’accordo non può imporre sacrifici ai dissenzienti, salvo un caso particolare introdotto di recente: il cram-down fiscale nei ARD. Infatti, il Correttivo-ter 2024 ha stabilito che il tribunale può omologare l’accordo anche senza l’adesione del Fisco se ritiene che l’accordo sia più vantaggioso per l’erario rispetto alla liquidazione . È una forma di cram-down limitato ai creditori pubblici: un no dell’Agenzia Entrate non blocca più l’omologa se l’accordo è conveniente per lei. Questa è una novità di enorme rilievo, allineata al principio affermato dalla Cassazione 2024 nel contesto concordatario . Resta invece che per i creditori privati non aderenti bisogna pagarli integralmente (o far sì che non subiscano pregiudizio).
- Transazione fiscale e previdenziale: All’interno di un ARD si può inserire la transazione fiscale (adesione dell’Erario e/o dell’INPS a una falcidia). Se però l’Erario rifiutava, prima saltava tutto: ora come detto c’è la possibilità di conferma giudiziale senza assenso .
In pratica, l’accordo di ristrutturazione conviene quando l’azienda riesce a farsi supportare da (o imporre a) una chiara maggioranza di creditori mentre pochi si oppongono. Ad esempio, con le banche principali e il Fisco d’accordo, restano fuori piccoli fornitori: questi andranno pagati comunque, magari grazie proprio alla liquidità liberata dall’accordo con i grandi creditori (che posticipano o riducono i loro crediti). Il vantaggio rispetto a un concordato è la maggiore rapidità e riservatezza: c’è meno formalismo, niente voti (la maggioranza la costruisce il debitore con le firme), minor pubblicità mediatica. Inoltre, gli ARD depositati beneficiano di esenzione da revocatoria come i piani attestati : pagamenti e garanzie dati in esecuzione dell’accordo non sono revocabili in seguito.
Sono state introdotte varianti quali: – Accordi ad efficacia estesa: se un accordo riguarda creditori finanziari (banche) con almeno il 75% di adesione di quella categoria, il debitore può chiedere che l’omologazione estenda gli effetti anche ai dissenzienti di quella categoria, purché abbiano possibilità di essere soddisfatti nello stesso modo . Ad esempio, se 80% delle banche aderisce a una dilazione quinquennale con interessi ridotti, il giudice può imporla anche al 20% che ha detto no, evitando disparità. Ciò è in linea col concetto di “cram-down interclassista” della direttiva UE. – Accordi agevolati (minore adesione): il CCII prevede anche ARD con soglia ridotta al 30% se c’è il pagamento integrale dei non aderenti e nessuna falcidia di crediti pubblici (introduzione del D.Lgs. 83/2022). Questo strumento serve a imprese che vogliano omologare velocemente accordi con pochi creditori chiave e liquidare tutti gli altri cash. Finora ha avuto scarso utilizzo pratico.
In sintesi: l’accordo di ristrutturazione è uno strumento snello ma robusto. Per un’azienda indebitata è ottimale se riesce a coinvolgere la maggior parte dei creditori importanti spontaneamente. Dal punto di vista difensivo, se l’impresa ha creditori “istituzionali” ragionevoli (banche, fisco) e pochi creditori disorganizzati, l’ARD può essere il miglior compromesso tra evitare il fallimento e non passare dal voto incerto di un concordato. Richiede comunque un piano credibile e un attestatore (quindi serietà e trasparenza).
Il Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII)
Il concordato preventivo è storicamente la procedura regina per evitare il fallimento tramite un accordo giudiziale con i creditori. Nel Codice della Crisi è stato rinnovato, con l’obiettivo di privilegiare la continuità aziendale quando possibile e rendere più efficiente il processo di ristrutturazione. Spieghiamone i tratti essenziali e le novità:
- Tipologie di concordato: Si distingue principalmente tra concordato in continuità aziendale (diretta o indiretta) e concordato liquidatorio. Nel concordato in continuità, l’impresa prosegue l’attività (il piano utilizza gli utili futuri o mantiene l’azienda come going concern) e i creditori vengono soddisfatti col flusso di cassa generato o con l’apporto di un investitore. Nel concordato liquidatorio, invece, l’impresa cessa l’attività e liquida il patrimonio per pagare i creditori. Quest’ultimo era in passato spesso abusato per “rottamare” aziende decotte, ma oggi il legislatore lo scoraggia (come vedremo).
- Accesso: Può chiedere il concordato l’imprenditore insolvente (o anche in crisi se vuole preventivo). La domanda si presenta al tribunale competente con una proposta, un piano e vari documenti (bilanci, elenco creditori, inventario). Esiste la possibilità del “concordato con riserva” (art. 44 CCII, ex art. 161 co.6 L.F.), ossia depositare una domanda contenente la sola manifestazione di voler accedere e alcuni documenti base, chiedendo tempo (fino a 120-180 giorni) per presentare piano e proposta definitivi . Questo strumento difensivo serve per bloccare sul nascere iniziative dei creditori (ad es. arriva un’istanza di fallimento da un fornitore: l’azienda deposita un concordato con riserva per ottenere la sospensione e guadagnare tempo). Il tribunale, accolta l’istanza di concordato “in bianco”, nomina un commissario giudiziale e fissa termini per il deposito del piano definitivo.
- Effetti protettivi: Dal momento del deposito della domanda di concordato (anche con riserva) scatta automaticamente il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni del debitore. È una moratoria generale legale. Inoltre, non si possono acquisire titoli di prelazione su crediti anteriori (stop a ipoteche giudiziali, etc.). Questa protezione – l’automatic stay – è uno dei motivi per cui il concordato è un potente strumento difensivo: appena depositato, congela il fronte debitorio.
- Svolgimento e voto: Nella fase iniziale, il tribunale valuta l’ammissibilità formale e sostanziale: se c’è un piano con crismi di legge (pagamento creditori privilegiati almeno per il valore di realizzo dei beni su cui hanno prelazione, pagamento di una % minima ai chirografari se liquidatorio, ecc.) dichiara aperta la procedura di concordato e nomina il commissario giudiziale (un professionista che vigila sull’impresa durante la procedura). I creditori vengono raggruppati in classi omogenee per interesse (obbligatorio per certe differenze, facoltativo per il resto) e sono chiamati a votare la proposta in adunanza (o esprimere voto per iscritto). Per approvare serve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza semplice del valore; non serve maggioranza di teste). Se ci sono più classi, basta che la maggioranza delle classi approvi e in ogni caso che almeno una classe di creditori non “inferiore” (ossia avente diritto a qualcosa) approvi. Se c’è una classe dissenziente, il tribunale può comunque omologare il concordato (cram down interclassi) se ritiene che i dissenzienti siano trattati in modo non deteriore rispetto alle alternative.
- Proposta e contenuti possibili: La proposta di concordato può prevedere diverse modalità di soddisfacimento dei creditori: pagamento integrale o parziale (falcidia) dei crediti, in denaro o mediante attribuzione di beni/future utilità, dilazioni nel tempo, ecc. Nel concordato in continuità, di regola i creditori chirografari devono ricevere almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione aggiustata per i costi ed eventuali apporti, e non c’è una soglia fissa di soddisfo (si presuppone però che ottengano più che in un fallimento, sennò non conviene). Nel concordato liquidatorio puro, la legge fissava una soglia minima: storicamente era il 20% per i crediti chirografari. Il CCII inizialmente la confermava ma con il correttivo 2024 ha introdotto percentuali minime più alte e differenziate a seconda dei casi, per proteggere i creditori e incentivare continuità . Ad esempio, se il concordato è liquidatorio e non vi sono offerte concorrenti, oggi si parla del 30% minimo per chirografi, ridotto a 20% se la domanda viene da composizione negoziata o se c’è un’offerta concorrente migliore . Inoltre, nel concordato liquidatorio il CCII richiede un apporto di risorse esterne almeno pari al 10% del valore distribuibile : ciò per evitare concordati “fotocopia” del fallimento. In pratica, se non entra nuova finanza o extra ricavi che aumentino del 10% il ritorno ai creditori, il concordato liquidatorio non è ammissibile. Questa norma costringe l’imprenditore o terzi (soci, parenti, investitori) a mettere sul piatto qualcosa in più rispetto alla mera liquidazione, se vogliono il beneficio del concordato.
- Omologazione e effetti: Se i creditori approvano la proposta (o anche in caso di mancata approvazione, il tribunale può omologare lo stesso in talune ipotesi – es. cram down fiscale o cram down interclassi), si passa alla fase di omologazione. Il tribunale verifica legalità e fattibilità, eventuali opposizioni di creditori dissenzienti, e omologa con decreto. Dal momento dell’omologa, il concordato è vincolante per tutti i creditori anteriori. L’azienda poi deve eseguire il piano sotto controllo del commissario (che diventa liquidatore se c’è da liquidare beni).
- Vantaggi per il debitore: Il concordato consente all’imprenditore di evitare la dichiarazione di fallimento e di gestire in prima persona (sotto vigilanza) la soddisfazione dei creditori, secondo un piano da lui proposto. I debiti vengono ridotti secondo la percentuale approvata: è un effetto esdebitativo una volta eseguito il piano, soprattutto per i debiti chirografari (la parte falcidiata è definitivamente cancellata). Per le società di capitali, addirittura l’esdebitazione è automatica a fine piano perché la società si libera dei debiti residui (per le persone fisiche occorre la procedura di esdebitazione, ma parliamo poi). In caso di concordato in continuità, l’attività può proseguire (ciò preserva l’avviamento, i posti di lavoro, i contratti). Anche fiscalmente vi sono benefici: i debiti perdonati non generano imponibile fiscale (le sopravvenienze attive da concordato sono esenti da tasse).
- Svantaggi e oneri: Il concordato è comunque una procedura concorsuale giudiziale: significa costi (bisogna pagare il commissario, gli ausiliari, contributo unificato, ecc.), pubblicità (il pubblico registro delle imprese annota l’apertura, e spesso si diffonde la notizia), e perdita di piena libertà gestionale (gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal giudice o dal commissario, e in alcuni casi il commissario può essere dotato di poteri più incisivi). Inoltre la procedura può essere lunga (molti mesi per arrivare al voto e omologa; se poi il piano dura anni, c’è vigilanza per anni). Se il piano fallisce (non viene eseguito o si revoca l’omologa per inadempimento), l’azienda di solito finisce in liquidazione giudiziale e la situazione peggiora per tutti. Quindi è un’arma da usare con convinzione e basi solide.
- Novità normative recenti: Il Decreto correttivo-ter 2024 ha introdotto diverse modifiche al concordato per riequilibrare interessi:
- Ha ridefinito i requisiti di ammissibilità e le percentuali minime (come detto: più tutela per i chirografari in liquidatorio, imponendo soglie e contributi esterni maggiori) .
- Ha chiarito aspetti sulla continuità parziale: ad esempio, Cassazione gennaio 2025 n.348 ha precisato che se un concordato è presentato come in continuità, occorre che la parte di azienda che prosegue sia significativa e mantenga l’identità dell’attività, non basta salvare un pezzettino irrilevante . Ciò per evitare abusi in cui si dichiara “continuità” (beneficiando di requisiti meno rigidi) ma di fatto si liquida quasi tutto.
- Ha introdotto la possibilità di presentare domanda di concordato semplificato con riserva (come per il concordato ordinario), se la composizione negoziata non va a buon fine . Dunque ora il concordato semplificato entra stabilmente nell’arsenale, con la riserva.
- Ha rafforzato i poteri del tribunale di modulare la procedura: es. nelle proposte concorrenti, se la proposta del debitore non offre almeno il 30% ai chirografari (20% se viene dalla CNC), i creditori possono presentare essi proposte alternative e sottoporle al voto . Questo serve a evitare che il debitore presenti piani troppo penalizzanti per i creditori confidando che non abbiano alternative: ora se offri poco, rischi che arrivi un terzo a offrire di più (magari un concorrente interessato a rilevare l’azienda).
- Ha previsto la facilitazione dell’accesso all’esdebitazione per imprenditori individuali anche se falliscono (esdebitazione più rapida post liquidazione) , creando incentivi a comportarsi correttamente.
In sintesi, il concordato preventivo è spesso l’ultima linea di difesa prima del fallimento: un’azienda di medie dimensioni con debiti insostenibili, se ancora ha un core business valido, può tramite concordato ristrutturare l’indebitamento drasticamente (pagando una percentuale ragionevole) e continuare l’attività risanata. Dal punto di vista del debitore, decidere di avviare un concordato significa anche ammettere formalmente la crisi, ma può essere la mossa giusta se si hanno stakeholder disposti a supportare (ad esempio fornitori disposti a votare sì perché preferiscono continuare a vendere in futuro all’azienda piuttosto che vederla fallire). Bisogna prepararlo con cura: è fondamentale una attestazione di fattibilità veritiera, e proporre ai creditori condizioni migliorative rispetto alla liquidazione giudiziale, altrimenti è improbabile convincerli o anche solo superare il vaglio del tribunale.
Sovraindebitamento e procedure minori (concordato minore, ristrutturazione consumatore, liquidazione controllata)
Non tutte le imprese possono accedere alle procedure sopra descritte. La legge italiana, tradizionalmente, escludeva dalla “fallibilità” (cioè dalla possibilità di essere dichiarati falliti) alcune categorie: i piccoli imprenditori sotto certe soglie dimensionali, gli imprenditori agricoli, le startup innovative, e ovviamente i privati non imprenditori. Per questi soggetti, dal 2012 esisteva una legge ad hoc (la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento), che oggi è stata integrata nel Codice della Crisi con procedure analoghe ai concordati ma semplificate e calibrate sui debitori “minori”.
Nel nostro caso, ipotizziamo ad esempio che l’attività di maschere da saldatura sia svolta da un artigiano individuale o da una società di persone di piccole dimensioni che non supera i limiti dimensionali (attivi < €300k, ricavi < €200k, debiti < €500k – questi erano i vecchi parametri indicativi di non fallibilità). In tal caso, l’azienda non è soggetta a concordato preventivo o fallimento, bensì alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Anche un privato consumatore eventualmente oberato di debiti (ad esempio l’imprenditore come persona fisica che ha garantito debiti aziendali con il proprio patrimonio) rientra in queste.
Le procedure previste ora dal CCII per sovraindebitati sono principalmente:
- Concordato minore (artt. 74-83 CCII): è l’erede dell’“accordo di composizione della crisi” della L.3/2012. È simile a un concordato preventivo ma riservato a debitori non fallibili. Si svolge col supporto obbligatorio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o di un professionista nominato dal tribunale che funge da gestore della crisi (figure analoghe al commissario). Il debitore propone ai creditori un accordo che deve essere approvato dai creditori che rappresentino il 50% dei crediti (quindi soglia un po’ inferiore rispetto al 60% degli accordi ristrutturazione, allineata alla maggioranza semplice dei concordati) e poi omologato dal tribunale. Può prevedere continuità o liquidazione. Non c’è una percentuale minima di legge da pagare ai chirografari, ma esiste un controllo di convenienza: i creditori non possono essere trattati peggio di come sarebbero trattati nella liquidazione controllata (procedura liquidatoria alternativa). Inoltre, benché la legge non parli espressamente di “meritevolezza” come requisito (concetto invece presente per il piano del consumatore), la Cassazione ha chiarito che il comportamento pregresso del debitore rileva anche nel concordato minore: ad esempio la sentenza n. 2963/2024 ha confermato che, per ammettere un concordato minore in continuità, si valuta l’affidabilità del proponente e le cause del sovraindebitamento, pur non essendo formalmente prevista una verifica di meritevolezza come per il consumatore . Nel caso specifico, un’impresa (s.a.s.) con debiti tributari tentava un piano in continuità senza però fornire analisi di sostenibilità né dimostrare di aver gestito diligentemente: la Cassazione ha confermato l’inammissibilità del piano, rimarcando che non basta presentare un piano per evitare il fallimento, occorre che sia sostenibile, dettagliato e credibile . Dunque, il concordato minore, dal punto di vista del debitore, richiede serietà analoga a un concordato preventivo, pur essendo pensato per realtà minori.
Dal punto di vista procedurale, il concordato minore offre anch’esso protezione dalle azioni esecutive con il deposito della domanda (ha un effetto di sospensione come il concordato preventivo), e richiede il voto dei creditori. Se omologato, vincola tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti, e i debiti vengono falcidiati secondo il piano. Uno dei vantaggi è che i costi sono ridotti rispetto a un concordato maggiore e la figura del gestore della crisi (spesso un professionista nominato dall’OCC) aiuta il debitore nella predisposizione del piano. È quindi uno strumento adatto, per esempio, all’artigiano che vuole evitare il fallimento liquidando magari una parte dei beni e continuando l’attività in forma ridotta, pagando i creditori in percentuale.
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII): questo è dedicato esclusivamente a persone fisiche “consumatori”, cioè che hanno debiti non derivanti da attività d’impresa (o anche derivanti da garanzie prestate, ma comunque nella vita privata). Pensiamo all’imprenditore che ha chiuso l’attività e rimane con debiti personali verso banche per fideiussioni escusse: potrebbe accedere come “consumatore” se ora il suo reddito deriva solo da fonti non imprenditoriali. Il piano del consumatore non prevede voto dei creditori: il debitore, con l’ausilio dell’OCC, presenta un piano di pagamento (anche parziale) dei debiti in base alle sue capacità economiche, e il giudice lo omologa se ritiene il debitore meritevole e il piano fattibile ed equo. La meritevolezza è un requisito centrale: significa che il sovraindebitamento non deve essere dovuto a colpa grave, malafede o frode del debitore. In pratica, il debitore deve aver tenuto un comportamento onesto e ragionevole, trovarsi in difficoltà per cause in parte esterne o comunque non per dolo. Se il giudice rileva indizi di frode o scorrettezza (es. ha fatto nuove spese sproporzionate mentre era insolvente), rigetta l’omologazione. I creditori possono comparire ed esprimere opposizione, ma non votano; possono contestare la convenienza, ovvero dire che il piano dà loro meno della liquidazione. Tuttavia, se il giudice valuta che il piano è migliore per loro della prospettiva liquidatoria, può omologarlo anche contro il loro parere . La Cassazione ha ad es. stabilito che la norma che imponeva di pagare almeno il 20% ai creditori muniti di privilegio nel piano del consumatore non è inderogabile se comunque quel piano dà loro più di quanto prenderebbero altrimenti – proprio perché prevale il criterio di convenienza globale. Una volta omologato, il piano vincola tutti e i creditori ricevono quanto previsto (spesso solo una parte del dovuto). Ciò consente al consumatore di liberarsi dai debiti residui, a patto di eseguire il piano.
Dal punto di vista difensivo, il piano del consumatore è ideale per chi non ha patrimonio sufficiente a soddisfare tutti i creditori ma ha un reddito futuro regolare (stipendio, pensione) con cui può pagare qualcosina ogni mese. Permette di evitare pignoramenti del quinto per anni e anni (in cui pagherebbe comunque qualcosa di simile, ma con aggravi) e di chiudere in un tempo definito la sua esposizione. Ad esempio, l’ex imprenditore garantitore con 100.000€ di debiti personali, se riesce a offrire 500€ al mese per 5 anni (30.000€ totali) dimostrando che è il massimo sostenibile e che è stato travolto dai debiti senza colpa grave, potrebbe vedersi omologato il piano e, dopo aver versato quei 30.000€, ottenere la cancellazione del restante 70.000€. È un’opportunità di “fresh start” per il privato. Recenti sentenze, come la Cass. 34158/2024, hanno anche chiarito termini procedurali (es. il termine “lungo” di 6 mesi per reclamo se il decreto di omologa non è stato notificato) , segno che il contenzioso è vivo anche su questi aspetti formali.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII): è la procedura “liquidatoria” (ex liquidazione del patrimonio della L.3/2012, ed è analoga al fallimento ma per il non fallibile). Si attiva su richiesta del debitore stesso, oppure di un creditore o del PM (per i soli debitori non consumatori, se inadempienti o se è stato revocato un concordato minore). In pratica, se un piccolo imprenditore o un privato non è in grado di proporre un piano di ristrutturazione fattibile o non ottiene consensi, può (o può subire) accedere a questa procedura in cui un liquidatore (nominato dal tribunale, spesso l’OCC) liquida tutto il patrimonio disponibile e distribuisce il ricavato ai creditori secondo le cause di prelazione. È molto simile al fallimento: c’è una spossessamento (il debitore perde l’amministrazione dei beni in mano al liquidatore), si formano stato passivo dei crediti, si vendono i beni e poi si ripartisce. Ci sono però alcune differenze: ad esempio, nella liquidazione controllata il debitore persona fisica mantiene in ogni caso i beni di natura personale impignorabili (vestiario, oggetti necessari, ecc.), e parte del suo reddito futuro se serve al sostentamento suo e della famiglia (c’è un concetto di quota disponibile). Inoltre, il creditore fondiario (banca con ipoteca) mantiene il privilegio di escutere direttamente il bene anche durante la liquidazione controllata – ciò come visto è stato confermato dalla Cass. 22914/2024.
Per il debitore, questa procedura è l’extrema ratio se non è possibile né risanare né raggiungere accordi. Ha comunque un aspetto positivo: il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione a fine procedura, cioè la cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti. Mentre nel fallimento pre-CCII l’esdebitazione era concessa con vari paletti, ora nel sovraindebitamento è parte integrante: se il debitore collabora lealmente, non commette atti in frode, e non ci sono ragioni ostative, al termine della liquidazione controllata il giudice dichiara l’esdebitazione (salvo per alcune categorie di debiti non eliminabili: alimenti, risarcimenti da illecito extracontrattuale, multe penali, etc.). Questo permette al debitore onesto ma sfortunato di ripartire pulito.
- Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): questa è una novità molto rilevante introdotta dal Codice (anticipata dalla L.3 con una norma del 2020). In breve, una persona fisica sovraindebitata ma senza alcun patrimonio liquidabile e senza reddito può chiedere direttamente la cancellazione dei debiti, senza una procedura di liquidazione, purché sia meritevole e non abbia già beneficiato di esdebitazione. È pensata per chi è completamente incapiente. Il giudice, sentiti i creditori, può concedere l’esdebitazione immediata. Il debitore si impegna che, se nei 4 anni successivi dovesse migliorare la sua condizione (es. riceve un’eredità, vince alla lotteria), pagherà ai creditori beneficiati da quell’esdebitazione fino al 50% di tali sopravvenienze. Questa misura straordinaria – chiamata colloquialmente “esdebitazione senza utilità” – è un istituto di clemenza per casi sociali disperati. Per un imprenditore, può essere applicabile se ad esempio dopo aver chiuso l’attività e perduto tutto, rimane con debiti ma letteralmente nessun bene (né casa, né auto, né reddito): se ha agito onestamente, può chiedere di essere esdebitato subito per poter ricominciare da zero, anziché trascinarsi debiti impagabili a vita.
Tutte queste procedure minori sono gestite spesso con l’ausilio degli OCC (Organismi di Composizione della Crisi), istituiti presso Camere di Commercio, Ordini professionali, enti pubblici, che forniscono consulenza e nominano i gestori o liquidatori.
Per il debitore sovraindebitato, la difesa consiste nel scegliere lo strumento adeguato: se ha prospettive di reddito e vuole tenere qualche bene, proverà un concordato minore o piano del consumatore; se non ha speranza di pagare nulla di significativo, converrà la liquidazione (per togliersi comunque il peso tramite esdebitazione). La legge oggi offre davvero un “percorso di salvaguardia” anche al piccolo: ad esempio, il classico artigiano snc che prima non falliva e restava inseguito a vita dai creditori, ora può accedere a concordato minore e poi esdebitazione, uscendo dal tunnel.
È importante sottolineare che tutte queste procedure richiedono buona fede, collaborazione e trasparenza del debitore. Tentare di nascondere beni, fare il furbo (ad es. gonfiare spese per ridurre il pagamento ai creditori) può portare alla revoca dei benefici o a denunce (anche nel sovraindebitamento ci sono reati come la frode ai creditori). Quindi la miglior difesa è giocare a carte scoperte con l’aiuto di esperti.
Difendersi dalle azioni esecutive individuali
Abbiamo visto gli strumenti per ristrutturare o liquidare i debiti in un contesto organizzato. Ma come può il debitore nel frattempo difendersi dai singoli attacchi dei creditori (pignoramenti, decreti ingiuntivi, istanze di fallimento)? Questo aspetto “micro” è fondamentale nel giorno per giorno.
Opposizioni e sospensioni di pignoramenti
Se un creditore ha già avviato un’esecuzione forzata (pignoramento di beni mobili, conto corrente, immobile), il debitore ha poche possibilità di bloccarla nello specifico, salvo situazioni particolari:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si contesta il diritto del creditore di procedere, ad esempio perché il debito non esiste o è già stato pagato, o il titolo è invalido. Questo però è possibile solo se il debitore ha reali motivi sostanziali (non basta dire “non posso pagare” ovviamente). Se ad esempio la somma richiesta è errata, o la notificazione del titolo esecutivo viziata, si può ottenere dal giudice dell’esecuzione la sospensione.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si contestano vizi formali dell’atto di pignoramento o degli atti seguenti (es. la notifica non corretta, il mancato rispetto di termini). Anche qui, serve un vizio reale per fermare la procedura, e spesso queste opposizioni portano solo a ritardi, non annullano il debito.
- Conversione del pignoramento: il debitore può chiedere di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro pari al debito, interessi e spese (art. 495 c.p.c.). In pratica, se reperisce i fondi, deposita in tribunale l’importo dovuto e il pignoramento si estingue, con il creditore soddisfatto da quella somma. Questa è più una modalità di pagamento tardivo che una difesa in senso stretto, ma può servire se, ad esempio, l’azienda trova un finanziatore dell’ultimo minuto o vende volontariamente un bene per pagarne altri e così liberare i macchinari pignorati.
- Accordi transattivi in corso di esecuzione: Il debitore può sempre trattare col creditore durante l’esecuzione: ad esempio offrire un pagamento parziale immediato e il resto dilazionato in cambio della rinuncia al pignoramento. Se il creditore accetta, si formalizza la rinuncia agli atti esecutivi e la procedura si chiude. È frequente che questo avvenga prima della vendita all’asta, specie se il debitore riesce a racimolare una cifra che al creditore conviene più dell’incertezza dell’asta.
Un punto fondamentale: se il debitore ha nel frattempo avviato una procedura concorsuale (concordato, ecc.), come detto le esecuzioni sono sospese di diritto o su provvedimento. Quindi una robusta strategia è utilizzare la protezione concorsuale. Ad esempio, depositando una domanda di concordato (anche con riserva), tutti i pignoramenti in corso restano congelati; oppure, con l’ammissione alla composizione negoziata e l’ottenimento di misure protettive, i nuovi pignoramenti sono vietati e quelli in corso possono essere sospesi su ordine del giudice.
Se l’azienda sta per subire il pignoramento di un bene cruciale, accelerare il ricorso a uno strumento concorsuale può salvare la situazione: i tribunali di solito, se vedono che è stata presentata domanda di concordato, sospendono l’asta di quei beni in attesa degli esiti.
Occorre menzionare inoltre che dopo l’apertura di una procedura concorsuale, eventuali pignoramenti già iniziati entrano nel concorso: in fallimento, ad esempio, se un creditore aveva pignorato un immobile ma non ancora venduto, si ferma tutto e quel bene verrà venduto dal curatore nell’interesse di tutti. Nel concordato con continuità, di solito i beni non vengono toccati e il piano prevede come soddisfare quel creditore.
Difendersi da istanze di fallimento (liquidazione giudiziale)
Ricevere un’istanza di fallimento (oggi tecnicamente di liquidazione giudiziale) è uno scenario che incute timore all’imprenditore, ma va affrontato con lucidità. Le opzioni per difendersi sono:
- Opposizione in sede prefallimentare: All’udienza fissata dal tribunale, l’imprenditore può comparire e contestare le ragioni dell’istanza. Ad esempio, può sostenere che non esiste uno stato d’insolvenza: magari il debito del ricorrente è piccolo e l’azienda è in bonis, oppure esibisce prove che i debiti sono stati saldati o rinegoziati. Se riesce a convincere il tribunale che si tratta di difficoltà temporanea risolvibile, può ottenere il rigetto dell’istanza. In pratica, ciò richiede di solito di pagare o regolarizzare il credito del ricorrente prima dell’udienza (se l’istanza è di un solo creditore, pagando quello spesso l’istanza viene ritirata o rigettata per cessata materia del contendere). Attenzione però: se ci sono altri creditori non pagati o il PM ha notizie di insolvenza, anche con la rinuncia di uno l’istruttoria potrebbe proseguire d’ufficio.
- Dimostrare una soluzione in corso: Molti tribunali, se vedono che l’impresa ha una trattativa avanzata o una procedura concordataria pendente, tendono a posticipare la decisione sulla liquidazione. Ad esempio, se all’udienza l’avvocato dell’azienda informa che è stata presentata una domanda di concordato preventivo con riserva, il giudice generalmente rinvia la trattazione ed attende l’esito di quella domanda (poiché non può dichiarare fallimento se c’è un concordato in corso, salvo casi di manifesta inammissibilità). Oppure, se si dimostra che si è in composizione negoziata con misure protettive attive, l’istanza di fallimento resta sospesa sino al termine del periodo protetto. Quindi coordinare le tempistiche è fondamentale: presentare un’istanza di concordato prima che il tribunale dichiari il fallimento blocca quest’ultimo per legge, in virtù della prevalenza del concordato (a meno che non sia un concordato palesemente abusivo solo per prendere tempo, ma anche lì si guadagnano comunque 2-3 mesi).
- Accordo con il creditore istante: come detto, pagarlo o accordarsi con lui perché ritiri l’istanza. Spesso i creditori usano l’istanza come strumento di pressione: se ricevono soddisfazione, preferiscono evitare il fallimento (che porta tempi lunghi e incertezza). Quindi, se possibile, reperire fondi per saldare o almeno cautelare il creditore istante (es. dargli un pegno o fideiussione) può convincerlo a desistere.
- Istanza di autofallimento strategico?: in situazioni senza speranza, talvolta il debitore stesso può valutare di presentare domanda di liquidazione giudiziale. Questo non è “difendersi” in senso stretto, ma può essere una mossa per prendere l’iniziativa e, ad esempio, scegliere il tribunale competente (utile se vi è conflitto di competenza) o dimostrare collaborazione (il che in futuro avvantaggia per l’esdebitazione e evita accuse di aggravamento del dissesto). Tuttavia, qui parliamo di difesa, quindi l’autofallimento è l’extrema ratio quando non vi sono alternative serie di salvataggio.
In generale, quando c’è un’udienza prefallimentare, è cruciale presentarsi con un piano: i giudici apprezzano se l’imprenditore non arriva a mani vuote ma dice “Sto finalizzando un accordo di ristrutturazione, ho già il 70% dei creditori consenzienti” oppure “Sto predisponendo un concordato con queste linee, chiedo 60 giorni per depositarlo”. La legge ora prevede la possibilità che il debitore chieda al tribunale un breve termine (fino a 30-60 giorni) per presentare domanda di concordato o accordo, anche dopo un’istanza di fallimento (art. 44, comma 1 CCII in combinato con art. 40): molti tribunali concedono un rinvio se vedono concretezza in tal senso.
Ovviamente, se l’insolvenza è manifesta, i creditori plurimi e l’imprenditore nulla ha da proporre, la liquidazione giudiziale è inevitabile. Ma almeno può guadagnare tempo per organizzare le difese personali (es. preparare istanza di esdebitazione post-fallimentare, ecc.).
Responsabilità personali dell’imprenditore e dei gestori
Un aspetto di “difesa” più ampio riguarda le responsabilità che possono ricadere su imprenditori individuali, soci e amministratori di società a seguito dell’insolvenza e delle scelte fatte. Qui il punto di vista è: come tutelare sé stessi (come persone) dalle conseguenze della crisi aziendale?
- Responsabilità civile degli amministratori: se l’azienda è societaria, i creditori sociali possono agire contro gli amministratori per mala gestio quando il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfarli per colpa o dolo degli amministratori. Ad esempio, amministratori che abbiano aggravato il dissesto continuando l’attività in perdita, sperperando risorse, facendo pagamenti preferenziali, possono essere citati in giudizio dal curatore fallimentare (azione di responsabilità ex art. 2486 c.c. e simili) per danni pari all’aggravamento del buco patrimoniale. Come difendersi? Adempiendo ai doveri legali: l’art. 2086 c.c. impone all’organo amministrativo di istituire assetti adeguati e attivarsi senza indugio per affrontare la crisi. Se l’amministratore prova di aver monitorato la situazione e di aver tentato le misure previste (es. attivato composizione negoziata appena emersi segnali, ridotto attività per limitare le perdite, informato i soci), potrà meglio difendersi da accuse di inerzia colposa. Viceversa, trascurare la crisi e fare il testa nella sabbia espone a responsabilità. In concreto, spesso la difesa migliore è proprio avviare per tempo una procedura concorsuale: un vecchio adagio dei fallimentaristi è “il concordato tempestivo salva anche il portafoglio degli amministratori”, nel senso che limita l’aggravamento del dissesto, fornendo un “perimetro” alle perdite.
- Azioni revocatorie: nella prospettiva dell’imprenditore/debitore, possono esservi atti compiuti prima del fallimento che il curatore potrà far invalidare per recuperare risorse all’attivo fallimentare. Ad esempio, se nei 6 mesi prima del fallimento l’azienda ha pagato alcuni creditori chirografari, il curatore può chiederne la revoca (restituzione delle somme). Come ci si difende? Prevenire è l’unica via, comportandosi in modo lineare durante la crisi: evitare di pagare “sotto banco” un parente o un fornitore amico trascurando altri; evitare vendite di beni a prezzi stracciati a società collegate (sarebbero revocabili come atti a titolo oneroso pregiudizievoli nell’anno, o con intenti fraudolenti nei 2 anni). Se davvero serve dismettere un asset prima del fallimento, farlo a valore di mercato e con trasparenza riduce il rischio di revocatoria (che non opera per vendite a valore equo se i proventi entrano in azienda). Inoltre, l’uso di strumenti come il piano attestato o l’accordo omologato offre protezione: i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione di un piano attestato o ARD non sono revocabili . Quindi ad esempio se l’azienda paga un fornitore strategico all’interno di un piano attestato di risanamento, e poi comunque fallisce, quel pagamento è “blindato” (salvo il piano fosse falso). Questa è una notevole difesa per i gestori: agire nel quadro di strumenti legali piuttosto che in modo estemporaneo.
- Responsabilità penale: in caso di fallimento scattano possibili reati concorsuali (bancarotta fraudolenta, semplice, preferenziale). L’amministratore/datore di lavoro può incorrervi se ha compiuto atti distrattivi (aver sottratto beni dall’azienda), documenti falsi, pagamenti preferenziali a taluni creditori con intento di favorirli (bancarotta preferenziale), o aggravamento doloso del dissesto. Come difendersi? Non commettendo gli atti in primis. Ad esempio, resistere alla tentazione di portare via macchinari o liquidità prima di fallire, o di occultare libri contabili: queste sono condotte che quasi garantiscono un’incriminazione. Invece, cooperare con il curatore, tenere le scritture contabili in ordine fino all’ultimo, presentare l’istanza di concordato/fallimento portando tutta la documentazione, sono atteggiamenti che spesso “salvano” dal penale o al minimo circoscrivono a bancarotta semplice (meno grave). Anche l’utilizzo di procedure come concordato evita alcuni scenari di reato: per dire, se in concordato paghi anticipatamente un fornitore senza autorizzazione, è illecito ma in un contesto trasparente c’è il commissario che vigila, riducendo il rischio di comportamenti fraudolenti.
- Situazione del socio illimitatamente responsabile: per società di persone, i soci rispondono coi beni personali dei debiti sociali. Purtroppo, se la società viene liquidata e non paga i creditori, questi attaccheranno i soci. L’unica difesa è anticipare l’uso degli strumenti di sovraindebitamento personali (concordato minore esteso ai soci o procedure personali parallele). È possibile ad esempio, in caso di SNC insolvente, chiedere l’estensione del concordato minore anche ai soci (c’è dibattito su come fare, ma in qualche caso si fa un concordato familiare cumulativo). Oppure, far fallire anche i soci insieme alla società (nel caso di imprenditori personali è automatico). Insomma, i soci illimitatamente responsabili devono considerare la propria posizione come non separata: difendere l’azienda dal dissesto coincide con difendere loro stessi.
- Difesa del patrimonio personale del piccolo imprenditore: se l’azienda è individuale, il rischio è perdere anche la casa, l’auto, ecc. Le procedure di sovraindebitamento forniscono qualche scappatoia: il giudice può escludere dalla liquidazione beni di modesto valore non strategici; inoltre, il debitore può accordarsi di mantenere la casa se i creditori (specie la banca ipotecaria) accettano una diversa soddisfazione. Tuttavia, legalmente non c’è esenzione: la prima casa di un imprenditore non è protetta dall’esecuzione se ipotecata, e se non ipotecata, può essere pignorata dai chirografari (a differenza che per un consumatore dove c’è qualche tutela in più). Quindi la difesa in questi casi può essere: valutare se conviene vendere spontaneamente l’immobile prima che finisca all’asta, così da soddisfare i creditori e liberare parte di equità (se c’è). Oppure, ricorrere al trust o fondo patrimoniale anticipatamente (ma questi strumenti se fatti a ridosso del dissesto vengono revocati e considerati atti in frode). Bisogna stare attenti: spostare la casa alla moglie o in trust l’anno prima del fallimento, è tipico caso da revocatoria e anche bancarotta fraudolenta. Quindi è una “difesa” solo se fatta in tempi non sospetti e per cause genuine. Spesso la migliore difesa per salvare almeno in parte un asset personale è negoziare con i creditori un concordato: ad esempio offrire ai creditori una percentuale attingendo anche a risorse personali, in cambio di preservare la casa. Se il piano è convincente, i creditori potrebbero preferirlo invece di un fallimento che porterebbe a vendere la casa (con costi, tempi, etc.).
In conclusione, difendersi dai debiti per un imprenditore non significa solo salvare l’azienda, ma anche salvaguardare il proprio futuro e quello della famiglia. Le normative aggiornate al 2025 forniscono strumenti sia di ristrutturazione aziendale sia di protezione del debitore persona, bilanciando l’esigenza di soddisfare per quanto possibile i creditori con quella di dare all’imprenditore onesto una seconda chance.
Nel prossimo capitolo affronteremo alcune Domande frequenti, con risposte sintetiche, e proporremo simulazioni pratiche di casi tipici (un’azienda che risana, una che purtroppo liquida, etc.), per vedere in concreto come queste strategie si applicano.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito rispondiamo ad alcuni quesiti ricorrenti che un imprenditore o i suoi consulenti possono porsi quando l’azienda è sommersa dai debiti. Le risposte fanno riferimento alla normativa italiana aggiornata e ai concetti esposti nella guida.
D: Quali debiti devo pagare per primi per evitare conseguenze peggiori?
R: In una situazione di risorse scarse, dare priorità ai debiti “sensibili” è cruciale. In cima alla lista ci sono i debiti verso dipendenti (stipendi, TFR) e i debiti verso l’erario e gli enti previdenziali (IVA, ritenute, contributi). Questo perché: 1) i dipendenti hanno tutele privilegiate e un mancato pagamento può portare a istanze di fallimento e a perdita del personale chiave, oltreché a sanzioni per omesso versamento ritenute; 2) i debiti fiscali e contributivi generano sanzioni e interessi pesanti e possono sfociare in provvedimenti penali (es. omesso versamento IVA sopra soglia) e in azioni esecutive rapide da parte dell’agente della riscossione . Dunque, se possibile, paga almeno stipendi e contributi (anche per senso etico verso i lavoratori) e liquida l’IVA dovuta o le ritenute per non incorrere in reati. In secondo ordine, tutela i fornitori essenziali (quelli senza cui l’attività si ferma) cercando accordi per continuare le forniture. I debiti chirografari meno critici possono essere temporaneamente posticipati o inseriti in un piano di ristrutturazione, ma attenzione a non fare pagamenti preferenziali ingiustificati a pochi, trascurando altri, se già sei in odore di fallimento (potrebbero essere revocati poi). In generale, dialoga con tutti i creditori, spiega la situazione e prova a ottenere tempo, ma assicurati di non far scadere termini cruciali come quelli di pagamento IVA/INPS per evitare guai maggiori.
D: Cosa succede se non pago i debiti fiscali (IVA, tasse) della mia azienda?
R: L’inerzia sui debiti fiscali attiva una catena di eventi: prima riceverai una cartella esattoriale dall’Agenzia Entrate-Riscossione; trascorsi 60 giorni senza pagamento né rateazione, la cartella diventa esecutiva. A quel punto, l’Agente può procedere con fermi amministrativi sui veicoli aziendali, ipoteche sugli immobili di proprietà e pignoramenti di conti correnti aziendali e altri beni . Inoltre, dal 2023 l’Agenzia Entrate invia una segnalazione di allerta se il debito IVA segnalato dalle liquidazioni periodiche supera €5.000 : riceverai quindi una comunicazione formale che ti invita a prendere provvedimenti (ad es. composizione negoziata). Sul piano penale, se hai omesso di versare l’IVA oltre la soglia di punibilità (oggi €250.000 per periodo d’imposta) o le ritenute oltre soglia (€150.000), rischi un procedimento penale per omesso versamento (punibile con reclusione) – però va detto che se riesci a pagare il dovuto anche tardivamente prima della sentenza, il reato si estingue (e la Cassazione ha stabilito che anche un pagamento rateale concordato può evitare misure come sequestri ). In caso di perdurante mancato pagamento, l’Agenzia Riscossione può anche promuovere il fallimento dell’azienda se i debiti fiscali sono ingenti e l’azienda appare insolvente (storicamente succedeva per debiti > €500.000 con azioni esecutive infruttuose). Quindi, se non puoi pagare subito tutto, chiedi una rateazione (fino a 72 o 120 rate a seconda dei casi) – questo congela azioni esecutive finché stai nelle rate. Valuta le definizioni agevolate se il governo le prevede (rottamazioni, saldo e stralcio) per tagliare sanzioni. E considera di includere l’Erario in un piano di ristrutturazione (tramite transazione fiscale) offrendo almeno il valore di liquidazione: oggi, se il tuo piano concordatario offre al Fisco più di quanto prenderebbe in fallimento, il giudice può approvarlo anche senza l’ok dell’Erario . Non pagare le tasse è insomma come trattenere un “fondo spina” che prima o poi esplode: meglio trattare col Fisco per tempo, proponendo soluzioni sostenibili.
D: Un creditore può pignorare i macchinari o il capannone della mia azienda?
R: Sì, un creditore munito di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo definitivo, cambiale protestata, ecc.) può pignorare praticamente qualsiasi bene aziendale di proprietà del debitore: macchinari, attrezzature, merci, veicoli, e anche immobili (come lo stabilimento o il magazzino). I beni mobili strumentali non sono protetti da impignorabilità (a differenza di certi beni personali): l’unico limite è che spesso i beni industriali usati hanno scarso valore all’asta e il creditore potrebbe preferire pignorare liquidità o crediti. Tuttavia, se i macchinari sono tra i pochi asset disponibili, è probabile che il creditore li pignori e li metta all’asta. Per gli immobili aziendali (capannoni, uffici) il pignoramento immobiliare è un’azione frequente di banche e talvolta di grandi fornitori: viene iscritta un’ipoteca giudiziale e poi si procede all’asta. Attenzione: se sul capannone c’è già un’ipoteca di una banca, quel creditore (detto fondiario) può procedere in via esecutiva per primo e ha prelazione sul ricavato . Dunque sì, c’è questo rischio concreto. Come difendersi? Preventivamente, cercando di dare in garanzia quei macchinari o immobili per ottenere finanza (così il credito garantito non porta a pignoramento multiplo ma a trattativa con il garantito); successivamente, se il pignoramento è notificato, puoi tentare un accordo col creditore (pagamento parziale per far rinunciare all’esecuzione) o ricorrere a misure concorsuali protettive (concordato, composizione negoziata) che sospendano la vendita. Ma non c’è una tutela generale: l’ordinamento non esenta i beni produttivi dal pignoramento (non esiste più l’istituto dell’amministrazione controllata che sospendeva selettivamente esecuzioni). Quindi la migliore difesa è giocare d’anticipo: se vedi che un creditore minaccia escussioni su beni vitali, considera di avviare subito la composizione negoziata o presentare concordato con riserva, ottenendo uno stay automatico. Ciò bloccherà i pignoramenti in corso e impedirà i nuovi, dando respiro per ristrutturare il debito.
D: Come posso evitare il fallimento se un creditore l’ha richiesto al tribunale?
R: Se è stata depositata un’istanza di liquidazione giudiziale (fallimento) contro la tua azienda, hai ancora alcune carte da giocare prima che il tribunale decida: 1. Paga o accordati col creditore istante: se possibile, soddisfa il creditore che ha presentato l’istanza (integralmente o almeno in parte convincente) prima dell’udienza. Se il creditore dichiara al giudice di aver revocato l’istanza perché ha trovato un accordo (ad es. pagamento ricevuto, o piano di rientro firmato), di norma la pratica si chiude lì. Talvolta potrebbe subentrare il PM se ci sono altri problemi, ma nella maggior parte dei casi pagare l’istante = niente fallimento (almeno nell’immediato). 2. Contesta lo stato di insolvenza: puoi presentarti in tribunale con documenti che dimostrano che non sei insolvente. Per esempio, mostrando che i debiti sono garantiti da patrimonio liquidabile, o che hai linee di credito non utilizzate, o presentando un bilancio da cui risulta un attivo superiore al passivo. Se convinci il collegio che la crisi è superabile o che l’istante è l’unico creditore problematico e lo hai sistemato, il ricorso sarà rigettato. 3. Chiedi tempo per un piano di concordato: la legge ti consente di depositare, anche all’ultimo, una domanda di concordato preventivo “con riserva” (o un accordo di ristrutturazione) e informare il tribunale fallimentare di ciò . Questa mossa impone al tribunale di sospendere la decisione sul fallimento, in attesa di vedere come evolve il concordato. È fondamentale farlo prima che venga pronunciata la sentenza di fallimento. Di solito, se presenti la ricevuta di deposito della domanda di concordato, il giudice rinvia l’udienza prefallimentare o comunque non dichiara il fallimento se la domanda è ammissibile. Quindi è un efficace “scudo”. 4. Mostra che sei in composizione negoziata: se hai avviato la procedura con l’esperto e hai ottenuto misure protettive, segnala questo status al giudice. L’art. 20 CCII prevede che durante le misure protettive non si possano iniziare né proseguire azioni per la liquidazione giudiziale. Il tribunale, preso atto, congelerebbe l’istanza almeno per la durata della protezione. Anche senza misure formali, se le trattative sono ben avviate, puoi chiedere al giudice un breve rinvio per finalizzare un accordo che eviterebbe il fallimento (i giudici spesso lo concedono se vedono concretezza). 5. Valuta l’autofallimento strategico: è controintuitivo, ma in taluni casi proporre tu stesso la liquidazione giudiziale può essere conveniente (ad es. per scegliere tempi e modalità). Tuttavia, questo non “evita” il fallimento, lo accelera soltanto. Lo cito per completezza: serve se vuoi passare subito alla fase di esdebitazione evitando di perdere tempo. Ma se l’obiettivo è evitare il fallimento, non è questa la via.
Riassumendo, la chiave per evitare il fallimento imposto è non restare passivo: presenta alternative credibili (pagamento, concordato, accordo) o evidenzia che l’insolvenza non sussiste. Se invece non hai alternative concrete e l’insolvenza è palese, può essere utile cooperare col tribunale per una soluzione ordinata (magari un fallimento con esercizio provvisorio se l’attività può essere venduta, o una amministrazione straordinaria se ne ricorrono i presupposti per aziende grandi). In ogni caso, non ignorare la convocazione: l’assenza del debitore all’udienza prefallimentare è spesso interpretata come segno di disinteresse e facilita la dichiarazione di fallimento.
D: Cos’è la composizione negoziata e mi protegge davvero dai creditori?
R: La composizione negoziata della crisi è una procedura volontaria nella quale la tua impresa, assistita da un esperto indipendente, cerca di negoziare con i creditori una soluzione alla crisi, senza entrare subito in tribunale. Funziona così: presenti istanza sulla piattaforma e ti viene assegnato un esperto. Con lui analizzi i conti e incontri i creditori per trovare accordi (dilazioni, tagli, nuovo capitale, ecc.). Di per sé, l’apertura della composizione non blocca automaticamente i creditori, ma puoi chiedere al tribunale delle “misure protettive” che sì, li bloccano: in pratica un provvedimento che vieta per (inizialmente) 4 mesi a tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari . Dalle statistiche, circa 3 aziende su 4 che entrano in CNC chiedono queste misure , proprio per avere respiro. Quindi, se chiedi e ottieni le misure protettive, sei temporaneamente protetto: nessuno può pignorare beni o conto, né iscrivere ipoteche giudiziali, né sospendere forniture essenziali (luce, gas) per debiti pregressi . Inoltre, durante la composizione negoziata i creditori non possono, senza autorizzazione, rifiutare adempimenti contrattuali: ad esempio, un fornitore non può dire “non ti consegno materiale perché non mi hai pagato fatture vecchie” se quell’obbligazione è essenziale e paghi il corrente. In questo senso, sì, la composizione negoziata ti offre uno scudo legale simile a quello del concordato, ma con meno formalità. Attenzione però: le misure protettive sono temporanee e revocabili se abusate. Non puoi tirare a campare: devi usare quel tempo per concludere accordi concreti. Se le trattative falliscono, la protezione decade e i creditori potranno rifarsi avanti (a meno che tu non converta la procedura in un concordato preventivo o similare). In sintesi, la composizione negoziata è utile per prendere tempo in modo ordinato e cercare di evitare procedure concorsuali, con la supervisione di un esperto e la possibilità di stop alle azioni dei creditori. I risultati finora non sono garantiti (solo circa il 16% dei casi chiusi ha portato a un accordo positivo ), ma dipende molto da caso a caso. Se la tua impresa ha prospettive di risanamento realistiche e creditori ragionevoli, la CNC può portare a una soluzione concordata (es. nuovi finanziamenti, accordi di ristrutturazione) evitando sia il fallimento sia il ricorso a concordato formale. E almeno nell’immediato ti mette al riparo da pignoramenti, permettendoti di lavorare per la svolta.
D: Che differenza c’è tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti?
R: Entrambi sono strumenti per risolvere la crisi evitando il fallimento, ma differiscono in vari aspetti: – Il concordato preventivo è una procedura concorsuale giudiziale completa: coinvolge tutti i creditori, prevede la formazione di classi e il voto di questi sulla proposta, e l’omologazione (approvazione) da parte del tribunale. È pubblico e sotto il controllo di un commissario nominato dal giudice. Serve la maggioranza dei crediti per approvarlo. Anche i dissenzienti sono comunque vincolati dall’omologa. In un concordato puoi anche imporre sacrifici ai privilegiati (con il loro voto o con cram-down fiscale). Ci sono inoltre soglie di pagamento minimo per chirografari (es. 20-30% a seconda dei casi) e obbligo di apporto esterno se è liquidatorio. – L’accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD), invece, è essenzialmente un accordo contrattuale tra il debitore e una parte (almeno il 60%) dei creditori, che viene poi “omologato” dal tribunale per dargli efficacia verso tutti. Non c’è un voto formale di tutti i creditori: devi convincere fuori dal tribunale i creditori principali a firmare l’accordo. Quelli che non aderiscono devono essere comunque pagati integralmente (salvo la nuova regola del cram down fiscale sui non aderenti pubblici ). Dunque, l’ARD vincola soprattutto i creditori firmatari; i non firmatari ne restano fuori (ma di solito li paghi a parte). È più rapido e riservato: si deposita l’accordo con le firme raggiunte e un attestatore indipendente certifica che tutti i creditori estranei saranno soddisfatti e che l’accordo è fattibile . Se tutto è ok, il giudice omologa. Non c’è commissario né voto a maggioranza imposto (la maggioranza l’hai già costruita con le firme). – Quindi, in pratica, userai un concordato preventivo se: hai bisogno di ristrutturare anche i debiti di creditori che non vogliono collaborare (li vincoli col voto a maggioranza e l’omologa), se devi coinvolgere tante controparti e vuoi una procedura ordinata unica, o se devi tagliare crediti privilegiati senza il loro assenso (nel concordato ora possibile col cram-down fiscale ). Invece, l’accordo di ristrutturazione conviene se hai già l’accordo con la gran parte dei creditori (ad es. banche) e puoi permetterti di pagare per intero i pochi che non aderiscono. L’ARD è meno invasivo: l’imprenditore resta in carica senza organi di procedura, e c’è meno pubblicità (viene pubblicato solo l’elenco dei creditori aderenti e l’accordo per estratto). – Un altro fattore: il concordato spesso richiede di affrontare un’assemblea di creditori e possibili opposizioni; nell’ARD eviti il voto generale, ma se un creditore importante non firma, può fare opposizione in omologazione dicendo che l’accordo lo pregiudica – il giudice però la valuta solo sul fatto che abbia avuto o no il 100% di quel che gli spettava in liquidazione. Con le nuove norme, in ARD si può persino superare il dissenso del Fisco (omologa forzata) , cosa prima esclusiva del concordato. Quindi i due strumenti si stanno avvicinando. – In breve: concordato = procedura concorsuale con voto, coinvolge tutti i creditori, normativa più rigida; accordo = contratto con creditori qualificati, omologato ma più flessibile, non impone tagli ai dissenzienti privati (che vanno saldati).
Molte aziende scelgono l’ARD se hanno soprattutto banche e qualche fornitore grosso da sistemare (ad esempio 5 banche detentrici dell’80% del debito – ci fanno un accordo e i piccoli fornitori li pagano regolarmente). Se invece l’indebitamento è diffuso su tanti creditori medio-piccoli, il concordato magari è più efficiente perché li unisci in classi e li vincoli con un solo voto.
D: Se apro la procedura di concordato preventivo, posso continuare a gestire l’attività aziendale?
R: Sì, nel concordato in continuità aziendale la legge consente all’imprenditore di restare alla guida e proseguire l’attività, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale. Quindi l’azienda non si ferma – anzi, il presupposto del concordato in continuità è proprio usare i proventi della gestione futura per pagare i creditori. Naturalmente, ci sono limitazioni: durante la procedura, gli atti di gestione straordinaria (vendite di immobili, accensione di nuovi finanziamenti, ecc.) richiedono l’autorizzazione del tribunale o, in urgenza, del commissario. I pagamenti di crediti anteriori sono congelati salvo specifiche autorizzazioni a pagarne qualcuno in prededuzione (ad es. fornitori strategici). Ma l’operatività ordinaria (acquisti correnti, vendite, produzione) rimane in capo agli amministratori esistenti. Se invece parliamo di un concordato liquidatorio, allora per definizione l’azienda cessa l’attività o viene venduta: in questo caso, spesso viene nominato un liquidatore giudiziale già all’omologa e gli amministratori perdono la gestione. Tuttavia, anche nel liquidatorio c’è la possibilità di un esercizio provvisorio dell’impresa per un periodo, se serve a salvaguardare valore (ad esempio per completare commesse in corso e vendere l’azienda funzionante). In tal caso, quell’esercizio provvisorio è gestito dal debitore su autorizzazione e vigilanza del commissario (o dal liquidatore nominato). In generale comunque, a differenza del fallimento dove c’è spossessamento immediato, nel concordato il debitore conserva l’amministrazione dei beni (art. 95 CCII) finché esegue il piano. Vi è un concetto di “autonomia vigilata”. Se il debitore abusa o devìa, il commissario lo segnala e può scattare la revoca del concordato e la conversione in liquidazione giudiziale. Dunque, per rispondere chiaramente: sì, puoi continuare a condurre la tua azienda in concordato preventivo, specialmente se si tratta di un concordato in continuità, ma dovrai accettare una supervisione stretta e l’obbligo di rispettare il piano approvato. Dal momento dell’omologa in poi, l’attività prosegue secondo le modalità del piano (se era prevista continuità) e sarai comunque tenuto a riferire periodicamente al commissario/giudice delegato circa l’andamento. Considera infine che la fiducia dei creditori (e del tribunale) è fondamentale: se presenti un piano in continuità, devi dimostrare con numeri e garanzie che sei in grado di portarlo avanti. La Cassazione ha sottolineato che servono piani dettagliati e attestazioni solide sulla redditività futura , altrimenti il tribunale potrebbe non ammettere il concordato stesso. Insomma, sì puoi continuare, ma devi saperlo fare sotto i riflettori.
D: Cosa rischia personalmente l’imprenditore se la sua azienda va male ed è piena di debiti?
R: Dipende dalla forma giuridica dell’attività e dal comportamento tenuto, ma i principali rischi personali sono: – Perdita di beni personali per responsabilità patrimoniale: se l’azienda è individuale o sei socio illimitatamente responsabile, tutti i tuoi beni presenti e futuri rispondono dei debiti aziendali. Quindi rischi di vederti pignorare la casa, l’auto, i conti personali, ecc. Anche se è società di capitali (s.r.l., s.p.a.), se hai firmato garanzie personali (fideiussioni) verso banche o fornitori, quei creditori possono attaccare il tuo patrimonio privato indipendentemente dalle vicende della società. – Azioni di responsabilità civile: se sei amministratore di società, in caso di fallimento il curatore potrebbe citarti per mala gestio chiedendo risarcimento, soprattutto se hai aggravato il dissesto non attivandoti per tempo (es. hai continuato a fare debiti sapendo di non poterli onorare). Col Codice della Crisi, gli amministratori hanno l’obbligo di assetti adeguati e di attivarsi senza indugio nella crisi: la violazione di ciò può costituire presunzione di colpa grave. Dunque, rischi dover rispondere di tasca tua dei danni ai creditori (limitatamente al deficit incrementale). Ad esempio, se i creditori prendono 20% invece di 50% perché tu hai tardato un anno a chiedere concordato, quel 30% di differenza potrebbe essere chiesto a te. – Sanzioni e reati tributari/previdenziali: come persona fisica, se la tua azienda non versa IVA o ritenute e supera le soglie penali, verrai denunciato penalmente (in quanto legale rappresentante). Questo comporta processi e possibili condanne (anche se spesso con pene sospese se incensurato e se ripiani). Inoltre, l’INPS può farti sanzioni amministrative per contributi omessi (oltre al penale per quelli trattenuti). Quindi come imprenditore rischi procedimenti penali (reati tributari, eventuali bancarotte di cui sotto) e amministrativi (sanzioni pecuniarie, iscrizioni a ruolo personali). – Reati fallimentari (bancarotta): se la tua azienda viene dichiarata fallita (liquidazione giudiziale) e tu sei amministratore o titolare, automaticamente scatta l’obbligo di verifica di reati concorsuali. Se hai commesso irregolarità – come distrazione di beni aziendali a tuo favore, occultamento di documenti contabili, pagamenti preferenziali a qualche creditore lasciando a secco gli altri – puoi essere incriminato per bancarotta fraudolenta (o semplice se è solo per negligenza grave). La bancarotta fraudolenta è un reato grave che prevede pene detentive significative. Va detto che se hai agito in modo trasparente, tenuto le scritture, non hai sottratto nulla e hai solo “fallito” per cause di mercato, difficilmente sarai condannato (si configurerebbe al più bancarotta semplice, meno grave, se ad es. hai aggravato la situazione per imperizia). Però è un rischio concreto se in disperazione hai fatto mosse opache. – Interdizioni e conseguenze reputazionali: un fallimento comporta per te (imprenditore individuale o amministratore) una serie di interdizioni temporanee (non potrai gestire altre imprese per qualche tempo, almeno finché non ottieni riabilitazione; per 5 anni non puoi ricoprire cariche di fiducia, ecc.) e uno stigma reputazionale. Anche se non vieni condannato penalmente, il fatto di essere stato coinvolto in un crack può rendere difficile ottenere credito futuro o fiducia da nuovi partner. – Perdita dell’investimento e reddito: ovviamente, la prima conseguenza è che perdi i soldi investiti nell’azienda. Inoltre, se l’azienda ti dava uno stipendio, lo perdi. Questo può gettare la tua famiglia in difficoltà economica, specialmente se i debiti aziendali travolgono anche i beni di famiglia. È un danno più “esistenziale” ma concreto.
Come mitigare questi rischi? – Costituisci una società di capitali per separare patrimonio (anche se le garanzie personali spesso vanificano il vantaggio). – Attivati tempestivamente nelle crisi (documenta che hai fatto di tutto: consulenze, piani, procedure – questo ti tutela da accuse di negligenza). – Collabora nelle procedure concorsuali: consegna libri contabili, segnala eventuali atti sospetti, fai vedere che sei in buona fede. Spesso i giudici penali distinguono l’imprenditore sfortunato dall’imprenditore disonesto proprio dalla cooperazione offerta. – Cerca di pagare debiti “sensibili” (stipendi, ritenute) o se non riesci almeno informa le autorità (es. Inps) e i dipendenti, non nascondere la polvere sotto il tappeto: la trasparenza attenua le posizioni. – Se prevedi la fine, non fare operazioni distrattive dell’ultimo minuto (tipo: prelevare tutto dalla cassa, vendere la sede a un tuo parente per pochi soldi…). Questi ti assicurano responsabilità e guai. – Valuta strumenti come l’esdebitazione post liquidazione: se sei onesto ma fallisci, puoi ottenere la cancellazione dei debiti residui, ripulendo la tua posizione (è un beneficio importante introdotto di recente). Anche la nuova esdebitazione “incapiente” può liberarti dai debiti se proprio sei rimasto al verde .
Riassumendo, l’imprenditore rischia sia patrimonialmente sia giuridicamente. Però la legge oggi offre vie d’uscita legali per chi opera correttamente. Questa guida, infatti, mira proprio a farti evitare le trappole peggiori e a difenderti anche in termini personali: usare bene gli strumenti di crisi può significare passare da uno scenario in cui perdi tutto e vieni perseguito, a uno scenario in cui chiudi dignitosamente i conti, salvi il salvabile e ottieni un perdono dei debiti che ti permette di ricominciare.
D: I debiti con fornitori o banche possono essere ridotti legalmente?
R: Sì, attraverso gli strumenti di regolazione della crisi, è possibile pagare i creditori in misura parziale in modo legittimo e liberatorio, cosa che altrimenti, fuori da queste procedure, non avverrebbe (il creditore potrebbe pretendere il resto). Ad esempio: – In un concordato preventivo puoi proporre di pagare i fornitori chirografari, poniamo, al 40% del loro credito, e una volta omologato e poi eseguito il piano, il residuo 60% viene cancellato. I creditori accettano questa riduzione tramite il voto. Anche banche chirografarie subiscono la stessa falcidia. Per i creditori privilegiati (es. ipotecari), puoi ridurre la parte di credito non coperta dal valore del bene sottostante. Puoi anche proporre interessi ridotti o nessun interesse sui crediti. – Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, ugualmente, i creditori firmatari accettano una decurtazione del loro credito o dilazioni lunghe, e l’omologazione la rende efficace erga omnes per i firmatari (i non firmatari come detto devono essere soddisfatti integralmente a parte). Con le nuove norme, persino se c’è un creditore fiscale che non firma, il giudice può omologare e quindi imporre la riduzione proposta (cram down) se ne ricorrono i presupposti . – Nella composizione negoziata, come tale non “impone” riduzioni, ma consente di ottenere accordi transattivi: ad esempio, potresti ottenere privatamente che un fornitore accetti il 50% del dovuto pur di evitare di perderti come cliente. Tali accordi poi di solito si formalizzano in un successivo eventuale concordato semplificato o in contratti. – Nelle procedure di sovraindebitamento (concordato minore, piano del consumatore), è lo scopo stesso: il debitore persona o piccola impresa paga quanto può (spesso una percentuale bassa, tipo 20-30%) e il resto viene stralciato con l’omologazione. Ad esempio, Cassazione 30543/2024 ha ribadito che in un accordo da sovraindebitamento dove non si paga per intero un creditore privilegiato (quindi gli si fa una falcidia), il giudice può omologare solo se ciò è più conveniente per lui rispetto alla liquidazione . Quindi c’è un controllo di convenienza, ma se c’è, la riduzione passa.
Quindi, sì, c’è la possibilità legale di ridurre i debiti (“haircut” in termini finanziari). Naturalmente ciò avviene a fronte di una procedura e di un consenso o controllo giudiziale: non puoi unilateralmente dichiarare “vi pago la metà e fine”; devi farlo all’interno di un percorso (concordato, accordo, etc.). Se provi a farlo fuori dalle procedure, il creditore può sempre chiedere il resto (a meno che tu non negozi caso per caso un saldo e stralcio con quietanza a saldo – il che è fattibile ma devi convincere ogni creditore separatamente e stare attento alle revocatorie se poi fallisci). Le procedure concorsuali ti danno la forza della legge per imporre una riduzione uguale per tutti i chirografari, anche a quelli contrari, e di liberartene definitivamente se completi il piano.
Quindi, la strategia difensiva per ridurre il debito totale è: predisporre un piano attendibile che offra ai creditori il massimo che realisticamente puoi dare (ma meno del 100% perché se potessi il 100% non avresti crisi), e presentarlo in uno strumento adeguato (concordato se sei impresa fallibile, sovraindebitamento se non lo sei). Se rispetti le regole (percentuali minime, ecc.), il tribunale te lo approverà e quei debiti saranno falcidiati legittimamente e definitivamente. Ad esempio tante aziende in questi anni hanno chiuso concordati pagando 20-30% ai fornitori e banche e azzerando il resto, con i creditori che hanno dovuto accettarlo perché l’alternativa era magari il 5% in fallimento.
D: Cosa succede ai debiti verso lo Stato (Fisco, INPS) in caso di concordato o ristrutturazione?
R: I debiti verso lo Stato hanno un trattamento un po’ speciale: – Nel concordato preventivo, puoi includere i debiti tributari e contributivi in una transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII). Significa proporre il pagamento parziale di imposte e contributi, magari esentando le sanzioni e riducendo interessi. Vecchia regola: serviva il voto favorevole dell’erario. Ma come ricordato più volte, ora grazie alla norma di legge recepita dal 2022 e confermata dalla Cassazione 2024, se Agenzia Entrate o INPS votano no ma la loro soddisfazione nel piano è almeno pari a quella fallimentare, il tribunale può ugualmente omologare il concordato . Questo è il cram down fiscale: in pratica non hanno più potere di veto assoluto. Il concordato omologato è vincolante per il Fisco: quindi, se prevede che paghi solo il 50% dell’IVA, l’Agenzia dovrà accontentarsi e non potrà esigere il resto. Un limite: l’IVA e le ritenute potresti comunque doverle pagare almeno in parte (non puoi offrire zero se nel fallimento avrebbero avuto qualcosa). Però puoi dilazionarle e tagliare sanzioni. Nota che nel concordato i contributi INPS tradizionalmente richiedono il 100% del dovuto sulla quota lavoratore (perché sono soldi dei dipendenti) e almeno il valore di liquidazione sulla quota datore. Non è di solito ammesso di cancellarli del tutto (si può abbattere al massimo le sanzioni). – Negli accordi di ristrutturazione, fino a poco fa il Fisco se non aderiva bloccava l’omologa, perché i creditori estranei vanno pagati full. Col Correttivo ter 2024, però, anche in ARD il giudice può omologare senza l’adesione del Fisco se la proposta è più vantaggiosa per lui rispetto al fallimento . Ciò uniforma la situazione al concordato. – Nella composizione negoziata, come scritto, dal 2024 è possibile trattare col Fisco per ridurre o dilazionare i carichi pendenti, esattamente come in una transazione fiscale . In pratica l’esperto può chiamare Agenzia Entrate e proporre: “accettate il 70% in 5 anni invece di rischiare 20% in fallimento?” – e l’Agenzia può aderire formalmente. Prima non c’era questa facoltà in CNC. – Nelle procedure di sovraindebitamento, i debiti fiscali e contributivi rientrano e possono essere falcidiati, ma bisogna garantire almeno che prendano quanto avrebbero ottenuto liquidando i tuoi beni. Ad es., Cass. 30543/2024 che citavo: se non paghi interamente un creditore privilegiato (nel caso specifico era equitalia con ipoteca?), devi dimostrare che sta prendendo di più che vendendo l’immobile . Se c’è quel vantaggio, il giudice omologa il piano e cancella il residuo. Dal 2017 grazie a un intervento della Corte Cost., è stato chiarito che anche l’IVA e le ritenute possono essere falcidiate nelle procedure di sovraindebitamento, altrimenti quelle procedure sarebbero inutili per molti (prima c’era divieto, la Corte l’ha rimosso purché il piano sia serio e il debitore meritevole). – Attenzione: alcuni debiti verso lo Stato non si cancellano nemmeno col concordato. Esempio: le sanzioni penali pecuniarie o le somme dovute per danni erariali accertati con dolo non sono falcidiabili – ma quelli sono casi particolari. In generale tributi e contributi seguono quanto detto.
Quindi, se con “cosa succede” intendi: se faccio concordato pago meno? Sì, paghi quanto previsto dal piano e il resto viene stralciato. L’importante è che il piano rispetti i parametri di legge (per i debiti con privilegio, dare almeno il “delta fallimentare”). Ad esempio se l’INPS ha privilegio su €100k e con la vendita dei tuoi beni ne otterrebbe 30k, nel piano devi dare almeno 30k all’INPS (può essere anche dilazionato), e se lo fai puoi anche tagliare i restanti 70k. Stessa cosa per il Fisco: le ultime riforme puntano a evitare che il Fisco col suo veto faccia saltare piani vantaggiosi per tutti. Ormai vale il principio di massimizzazione del recupero: se proponi allo Stato il meglio che si può ottenere, anche se è il 20%, andrà bene purché dimostrato.
Ricorda solo che l’omologazione del concordato o accordo ha efficacia anche sui crediti erariali, quindi i ruoli di Equitalia vengono integrati secondo il piano. Se il concordato purtroppo poi viene risolto (fallisce nel pagamento), l’Agenzia Entrate risusciterà i crediti originari detratto quanto incassato, ma finché esegui il piano sei a posto. E se lo completi, quei debiti sono estinti definitivamente per legge (non potrà più richiederti il residuo).
D: La mia azienda è molto piccola (artigiana), può “fallire” comunque o esistono soglie di esenzione?
R: La nozione tradizionale di “piccolo imprenditore non fallibile” esiste ancora: se la tua impresa non supera determinati parametri dimensionali, non è soggetta a liquidazione giudiziale ordinaria (ex fallimento). I parametri classici, non rigidissimi, erano: attivo patrimoniale annuo ≤ €300.000; ricavi lordi annui ≤ €200.000; debiti ≤ €500.000. Se sei sotto almeno uno di questi valori (in realtà la giurisprudenza dice sotto tutti e tre per considerarti piccolo), di regola il tribunale dovrebbe dichiarare inammissibile la richiesta di fallimento. Tuttavia, con l’entrata in vigore del Codice della Crisi, la distinzione è diventata meno netta: al di sotto di quei limiti, resti un “debitore minore” soggetto alle procedure di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata), e non al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale standard. Quindi, se la tua azienda artigiana è davvero microscopica, un creditore non chiederà fallimento ma potrà chiedere la liquidazione controllata (che è l’analogo del fallimento per i non fallibili). E tu stesso, se vuoi proteggerti, dovresti usare il concordato “minore” invece del preventivo.
In pratica: se è una dittrina individuale con pochi addetti e fatturato modesto, non verrai dichiarato fallito con tutte le regole del vecchio RD 267/42, ma potresti subire/avviare una liquidazione controllata ai sensi del CCII. La differenza agli occhi tuoi è minima (liquidatore nominato, vendite beni, ecc.), ma legalmente non sei tecnicamente “fallito” (il termine fallito è riservato alle liquidazioni giudiziali di imprese sopra soglia). Il vantaggio delle procedure minori è che sono un po’ più snelle e pensate per importi ridotti, e soprattutto c’è l’esdebitazione integrale quasi automatica a fine procedura se sei onesto. – Nel vecchio fallimento, l’esdebitazione dovevi chiederla e non era garantita. – Nella liquidazione controllata odierna, se sei meritevole, il giudice contestualmente chiude e ti esdebita, così non resti col debito per sempre.
Nota: Le soglie (€300k, 200k, 500k) non sono dogmi nel CCII, ma orientamenti; la legge definisce il “debitore minore” come colui che non eccede congiuntamente determinati parametri – rimasti in regolamento simili ai precedenti. Quindi direi: una micro-impresa può non fallire in senso stretto, ma certamente non è esente da procedure concorsuali. Sarà semplicemente incanalata nelle procedure per sovraindebitati. Questo implica che, ad esempio, i dipendenti potranno lo stesso chiedere una liquidazione controllata se non paghi gli stipendi, ecc.
In breve: se la tua è una piccola impresa sotto soglia, nessuno ti dichiarerà fallito, ma se hai troppi debiti un giudice potrà comunque nominare un liquidatore (nella procedura dedicata) per liquidare i tuoi beni e chiudere i debiti. Oppure tu stesso potrai/dovrai ricorrere al concordato minore. Non c’è più un limbo di non fallibilità in cui i creditori restano impotenti: con la L.3 prima e il CCII poi, anche i piccoli hanno le loro procedure concorsuali.
D: Se la mia azienda viene liquidata (fallimento o liquidazione controllata), dovrò comunque pagare i debiti rimasti?
R: Dipende dal tipo di soggetto: – Se l’azienda è una società di capitali (s.r.l., s.p.a.), la società è un soggetto giuridico autonomo. In caso di fallimento/liquidazione giudiziale, la società vedrà il suo patrimonio liquidato e distribuito. Dopodiché, la società viene cancellata dal registro imprese ed estinza. I debiti eventualmente rimasti insoddisfatti si estinguono con la società, perché i creditori non hanno più un soggetto da aggredire. I soci di s.r.l./s.p.a. non sono tenuti a pagare quei debiti residui (a meno che avessero garanzie personali o obblighi di conferimenti non versati). Quindi, per una società di capitali, il fallimento rappresenta anche di fatto l’esdebitazione totale (del soggetto società). Chiaramente gli amministratori possono avere responsabilità se hanno causato danni, ma non per pagare i debiti residui in quanto tali. – Se l’attività era una società di persone (snc, sas), anche la società una volta terminata la procedura viene estinta; tuttavia, i soci illimitatamente responsabili restano obbligati personalmente per i debiti sociali non soddisfatti. Nella prassi, se c’è un fallimento di una snc, spesso viene dichiarato il fallimento anche dei soci contestualmente (per via del vincolo di responsabilità). Se invece non lo fossero, i creditori potrebbero poi inseguirli. Con l’attuale codice, è probabile che in caso di liquidazione controllata di una società di persone, i creditori possano chiedere l’estensione ai soci o comunque agire separatamente su di loro. In sostanza, i soci illimitatamente responsabili non sono protetti dall’estinzione della società: il loro patrimonio personale risponde del debito residuo. Tuttavia, pure per loro c’è la via dell’esdebitazione: se sono stati coinvolti in buona fede, possono accedere poi alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato (fresh start). – Se sei un imprenditore individuale (ditta individuale), la tua persona coincide con l’impresa. Se vieni liquidato in una procedura concorsuale, i debiti non soddisfatti restano a tuo carico, a meno che tu ottenga l’esdebitazione. La buona notizia è che oggi l’esdebitazione post-fallimentare (o post-liquidazione controllata) è relativamente facile da ottenere: presenti istanza dopo la chiusura della procedura e, se hai cooperato e non ci sono rilievi di malafede, il tribunale cancella i tuoi debiti residui chirografari . Restano esclusi dall’esdebitazione giusto alcuni debiti come alimenti, risarcimenti danni da fatto illecito e sanzioni penali/amministrative. Quindi, se la tua ditta individuale fallisce e paga i creditori al 10%, tu puoi essere liberato del rimanente 90% con il decreto di esdebitazione (ottenendo quella che si chiama “riabilitazione economica”). Nell’ambito sovraindebitamento, l’esdebitazione è integrata: nella liquidazione controllata, il giudice può dichiararla contestualmente alla chiusura se tutto è andato regolare. E se addirittura non avevi nulla da liquidare, come detto puoi richiedere l’esdebitazione del debitore incapiente. – Attenzione alle garanzie personali: se, ad esempio, la tua società di capitali fallisce ed era garantito un debito da una tua fideiussione personale, la fideiussione non è toccata dal fallimento (non essendo la società proprietaria di quel rapporto). Il creditore potrà chiedere a te, garante, il pagamento fino all’ultimo centesimo non avuto dalla procedura. E quel tuo debito personale, se non puoi pagarlo, dovrai gestirlo col tuo sovraindebitamento personale. L’esdebitazione della società non copre i garanti terzi. Lo stesso se c’è un coobbligato (tipo un’altra società del gruppo): il fallimento di uno non libera l’altro.
In sintesi: per la società (soggetto giuridico) la liquidazione concorsuale estingue i debiti residui con l’estinzione del soggetto; per l’imprenditore individuale o socio illimitato, i debiti residui restano attaccati alla persona, ma c’è la possibilità di liberarsene mediante esdebitazione giudiziale. Questo istituto è fondamentale: prima dell’esdebitazione (introdotta nel 2006) il fallito restava debitore a vita per la parte non pagata. Oggi non più: c’è una liberazione dai debiti per chi lo merita. Quindi, se la tua azienda viene liquidata e tu resti con debiti, chiedi subito al legale di avviare l’istanza di esdebitazione (solitamente 1 anno dopo la chiusura). Nel frattempo i creditori non potranno aggredire molto perché spesso non hai più niente.
D: Posso liberarmi dei debiti personali derivanti dall’azienda (es. fideiussioni) se fallisce l’azienda?
R: Sì, ma non automaticamente per effetto del fallimento dell’azienda. Se tu hai firmato una fideiussione per i debiti bancari della tua società, oppure sei un coobbligato in solido verso un fornitore, il fallimento della società creditrice non cancella quella tua obbligazione. Il creditore potrà chiedere a te – garante o coobbligato – quanto non ottiene dalla procedura. La tua responsabilità è autonoma. Per liberartene, devi intraprendere una procedura di sovraindebitamento personale: se sei un ex imprenditore ora “consumatore” puoi fare un piano del consumatore; oppure fare una liquidazione controllata del tuo patrimonio personale, o un concordato minore includendo i tuoi creditori personali. In pratica, devi risolvere i tuoi debiti personali con una procedura dedicata a te. Tipico caso: piccola impresa familiare srl fallisce e banca escute fideiussione dei due coniugi soci. I coniugi, per non vedersi pignorare la casa, avviano una procedura da sovraindebitamento e propongono di pagare, che so, il 50% del debito in 4 anni grazie agli stipendi che nel frattempo hanno come dipendenti. O ottengono la liquidazione del patrimonio (vendono magari volontariamente la casa con accordo). Se il giudice omologa e poi completano il piano, le fideiussioni restanti sono cancellate. Quindi sì, puoi ottenere la liberazione anche di quei debiti collegati, ma devi agire attivamente. L’errore sarebbe pensare “è fallita la società, quindi io che garantivo sono salvo” – non è così. Sei salvo solo se il creditore, in concorso, è stato pagato integralmente (caso raro). Altrimenti, lui verrà da te per la differenza. Ci sono anche tecnicismi: se un creditore bancario si insinua al fallimento e pure tu sei fallito, potrà prendere riparti da entrambi fino al 100% e poi l’eventuale eccedenza andrà restituita (doppia soddisfazione non può avere). Ma se tu non sei fallito, lui può cercare il 100% da te e, in parallelo, quello che recupera dal fallimento della società è extra che diminuisce la tua esposizione residua. In conclusione, per liberarti di debiti personali derivati dall’attività devi usare le procedure per privati: piano del consumatore, concordato minore (se li consideri non da consumatore perché riguardano l’impresa), o liquidazione controllata con esdebitazione. Sono strumenti efficaci: ad esempio, se la banca aveva ipoteca sulla tua casa come garanzia personale e tu fai un piano dove vendi la casa e dai tutto il ricavato alla banca, se resta ancora un debito residuo la procedura te lo condona. Senza procedura, invece, la banca dopo aver preso il ricavato della casa venduta ti potrebbe teoricamente chiedere pure la differenza (se hai altri beni o redditi). Ecco perché conviene canalizzare il tutto in sede concorsuale.
D: Quali debiti non si cancellano neanche col fallimento o l’esdebitazione?
R: In generale, la maggior parte dei debiti è cancellabile con le procedure di cui abbiamo parlato. Ci sono però alcune eccezioni importanti: – Debiti per alimenti o mantenimento familiare: se ad esempio hai arretrati per assegni di mantenimento a coniuge e figli da sentenza di divorzio, quelli non vengono scaricati dall’esdebitazione. Il tuo obbligo di mantenimento resta (lo stesso la multa per averli omessi, che è sanzione). – Debiti da risarcimento per fatti illeciti gravissimi: tipicamente, somme dovute per risarcire danni da torti non contrattuali compiuti con dolo o colpa grave (ad es. hai causato volontariamente un incendio, i danni ambientali da reato). Il legislatore spesso esclude queste da esdebitazione perché c’è un interesse punitivo. Nel CCII l’art.280 elenca tra i debiti non esdebitabili le obbligazioni derivanti da sanzioni penali e amministrative di natura pecuniaria non accessorie (multe), i debiti per danni da reato con sentenza di condanna, e l’obbligo di mantenimento, come detto. – Sanzioni penali e amministrative: come detto, multe, ammende criminali, sanzioni pecuniarie dello Stato per punizione (ad es. una sanzione Antitrust) non vengono falcidiate. Vanno pagate per intero a prescindere (anche in un concordato non potresti proporre di pagarne una quota sola – però attenzione: le sanzioni tributarie, essendo di natura amministrativa e accessorie ai tributi, invece si possono falcidiare nel concordato, perché lo consente l’art. 182-ter L.F. e ora CCII art. 63). – Debiti erariali per risorse UE: per scrupolo cito che vi sono certe regole UE che vietano di ridurre alcune categorie di crediti verso lo Stato se attengono a risorse proprie UE (tipo dazi doganali) – ma nel 99% dei casi per un’azienda normale non rileva. – Debiti verso terzi da fideiussioni se il terzo non è esdebitato: es., se tu e un amico siete coobbligati e tu sei esdebitato dal tuo 50%, il creditore potrà chiedere all’amico (non esdebitato) anche la tua parte. La tua liberazione non tocca i terzi obbligati (questo l’abbiam detto, non è proprio “debito non cancellato” ma scenario per completezza). – Debiti sorti dopo l’apertura della procedura concorsuale: se, ad esempio, contrai un nuovo debito durante il concordato (in prededuzione), quello ovviamente va pagato e se poi fallisci viene prededucibile. L’esdebitazione post-fallimento copre i debiti concorsuali anteriori, non eventuali tuoi debiti personali extra (anche se di solito uno non ne fa durante la procedura, perché vigilato).
In un concordato preventivo eseguito, praticamente tutti i debiti soggetti al concordato si considerano estinti secondo quanto pagato (anche il fisco e l’inps per la parte falcidiata, come detto). Non partecipano al concordato – quindi restano fuori – i debiti di natura personale del garante (già spiegato) e i debiti estranei per legge (le categorie su menzionate come multe, danni da reato). Ad esempio se la tua azienda aveva avuto una sanzione amministrativa per abusi edilizi, quella sanzione essendo pecuniaria e punitiva non potrai falcidiarla. La dovrai considerare in classe a parte e pagarla integralmente per legge.
Nell’esdebitazione personale post-liquidazione, come persona fisica, il decreto esclude tipicamente: obblighi di mantenimento, debiti per reati, multe. Sono eccezioni a tutela di interessi pubblici o familiari.
Quindi, a parte questi, un concordato ben congegnato o un’esdebitazione personale ti puliscono tutto: fornitori, banche, fisco (tributi, contributi, con transazione), interessi, ecc. rimangono solo eventuali pendenze “pubblicistiche” e alimentari. Ad esempio, se avevi 50k di multe del codice della strada, quelle non le cancelli col fallimento: la PA potrà tornare a chiedertele dopo (anche se in realtà c’è dibattito se possano essere esdebitate, perché sono sanzioni amministrative non accessorie – la norma dice di no). Mentre se avevi 50k di sanzioni per omessa fatturazione IVA, quelle essendo sanzioni tributarie accessorie in concordato le cancelli (l’Agenzia Entrate di solito rinuncia a sanzioni e interessi se prendono un po’ di imposta).
D: Cosa devo fare appena mi accorgo che l’azienda non riesce più a pagare i debiti?
R: La cosa peggiore è ignorare i segnali di crisi. Appena ti rendi conto che stai andando in sofferenza finanziaria – ad esempio stai ritardando sistematicamente i pagamenti, usi fido in modo permanente, hai avvisi di irregolarità fiscali, fornitori in ansia, la banca ti richiama – devi agire prontamente. I passi raccomandati sono: 1. Analisi interna e allerta: attiva gli “adeguati assetti” di cui parla la legge. In concreto, convoca il tuo commercialista o CFO e fai un check-up approfondito: qual è l’ammontare esatto dei debiti? E delle attività da incassare? Stai generando perdite? Prevedi di recuperare flussi di cassa a breve? Spesso l’insolvenza arriva dopo periodi di perdite e cash-flow negativo. Se i numeri dicono che non ce la fai a onorare tutto, sei in uno stato di crisi. 2. Consulenza con professionisti esperti di crisi: coinvolgi subito un advisor finanziario o un avvocato fallimentarista di fiducia. La gestione della crisi è specialistica: l’esperto esterno potrà valutare opzioni che forse tu non conosci bene (concordato, accordo, ecc.). Inoltre ti aiuta a evitare passi falsi (ad esempio, sconsigliandoti di svendere beni senza criterio o di contrarre nuovi debiti sperando in risoluzioni miracolose). 3. Pre-allerta creditori chiave: non aspettare di saltare totalmente i pagamenti per parlare coi tuoi creditori. Certo, non devi neanche seminare il panico: scegli con attenzione chi informare e come. Tipicamente, vai dalla banca prima che scopra da sola problemi (anticipa il discorso: “abbiamo tensioni, vorremmo ristrutturare il debito” – magari la banca propone già soluzioni come moratoria), e contatta i fornitori strategici per rassicurarli che stai predisponendo un piano e chiedere la loro collaborazione (es. dilazioni). Ignorarli porta a reazioni brusche (revoche fidi, fermi forniture). 4. Riduzione del perimetro e taglio costi: nel frattempo, prendi azioni aziendali immediate per limitare l’emorragia. Ad esempio, sospendi investimenti non vitali, liquida scorte e cespiti inutilizzati per generare cassa, riduci costi operativi dove possibile, valuta se mettere personale in CIG (cassa integrazione) se la produzione è calata. Queste mosse ti servono per guadagnare tempo e mostrare anche a eventuali futuri giudici che hai fatto il possibile. 5. Valutazione degli strumenti di composizione della crisi: una volta raccolti i dati e con il supporto dei consulenti, decidi quale strada percorrere: – Se la crisi è ancora gestibile e reversibile (magari ti serve solo spalmare i debiti su più anni e hai un business ancora redditizio), può bastare un piano stragiudiziale con i creditori. – Se vedi che sarà dura convincerli uno a uno o ti serve protezione legale, considera di avviare una Composizione negoziata nominando l’esperto. – Se la situazione è più compromessa ma pensi di poter salvare l’azienda ristrutturando pesantemente, inizia a preparare un concordato preventivo (anche “in bianco” per bloccare le azioni). – Se invece temi che non ci sia niente da fare (insolvenza irreversibile), valuta di passare a una liquidazione ordinata (meglio decisa da te che subita all’improvviso). Questo potrebbe voler dire trattare una cessione d’azienda a terzi, oppure predisporre un concordato liquidatorio con un’offerta di un acquirente, oppure purtroppo accettare la liquidazione giudiziale. – In ogni caso, tieni pronto un budget di tesoreria che ti dica quanti mesi puoi andare avanti in bonis e con quali spese prioritarie (pagherai ancora i dipendenti? e i fornitori correnti?). 6. Documenta e agisci “senza indugio”: la legge richiede tempestività. Idealmente, entro pochi mesi dai primi segnali di insolvenza dovresti aver intrapreso una delle vie legali (CNC, concordato, ecc.). Se procrastini nella speranza che un miracolo di mercato risolva tutto, rischi di peggiorare la voragine e di incorrere poi in colpe. 7. Comunicazione: se hai soci o investitori, convocare un’assemblea per spiegare la situazione e la strategia scelta è doveroso (oltre che spesso obbligatorio ex art. 2482-bis c.c. se perdite rilevanti). Anche verso i dipendenti può essere opportuno essere onesti: se sanno che stai affrontando la crisi legalmente, magari sono più pazienti su un ritardo stipendio, piuttosto che scoprire le cose da voci di corridoio.
In sintesi, appena individui la crisi: reagisci, chiedi aiuto, e scegli uno strumento. L’inerzia è il peggior nemico. Oltre ad essere pericolosa legalmente (per le responsabilità di cui sopra), ti fa bruciare cassa inutilmente e peggiora la fiducia attorno. Se invece prendi l’iniziativa – es. entri in composizione negoziata – spesso anche i creditori concedono più tempo e rispetto perché vedono che stai affrontando di petto i problemi secondo la legge. Questo è il miglior consiglio difensivo: giocare d’anticipo, non aspettare che siano i creditori o i giudici a muovere per primi.
Queste domande e risposte coprono molti dei dubbi pratici. Nel seguito, presentiamo alcune simulazioni pratiche per vedere in contesto come potrebbero svolgersi le cose per un’azienda tipo “Maschere e DPI per saldatura” con debiti, illustrando scenari di risanamento e di liquidazione.
Simulazioni pratiche
Analizziamo ora due scenari ipotetici che riflettono situazioni reali affrontate da imprese con debiti nel settore manifatturiero (produzione di maschere e DPI per saldatura). Queste simulazioni, pur semplificate, mostrano come applicare concretamente gli strumenti e le strategie discussi finora, evidenziando scelte, risultati e conseguenze per l’imprenditore.
Simulazione 1: Risanamento con composizione negoziata e concordato in continuità
Situazione iniziale: La Alpha Welding S.r.l. è un’azienda familiare (10 dipendenti) che produce maschere da saldatura di alta qualità. Dopo il boom del 2021-2022, un calo degli ordini e investimenti sbagliati in nuovi macchinari hanno portato a una crisi di liquidità nel 2024. A ottobre 2024 l’azienda ha €800.000 di debiti così composti: €200.000 con fornitori (materie prime), €300.000 con la banca (mutuo macchinario residuo, garantito da ipoteca sul capannone e fideiussione del socio), €150.000 di debiti fiscali (IVA non versata e ritenute, relative al 2023), €50.000 di contributi INPS arretrati, €30.000 verso dipendenti (ultimo mese e TFR maturato), €70.000 vari (bollette, consulenti, leasing veicoli). L’azienda ha ordini in portafoglio e un mercato potenziale, ma necessita di ridurre l’indebitamento e ottenere nuova finanza per materie prime. I creditori hanno iniziato a innervosirsi: alcuni fornitori minacciano stop consegne, la banca ha sollecitato rientro immediato dello scoperto di c/c di €50.000 entro 30 giorni, l’INPS ha inviato già una segnalazione di morosità e l’Agenzia Entrate ha iscritto ipoteca legale sul capannone per l’IVA dovuta.
Azioni intraprese: I soci di Alpha Welding, consigliati da un avvocato, decidono a novembre 2024 di attivare la Composizione negoziata. Presentano istanza sulla piattaforma indicando di trovarsi in situazione di squilibrio finanziario ma con prospettive di recupero. Viene nominato un esperto indipendente. L’azienda, contestualmente, chiede al tribunale misure protettive: il giudice le concede per 4 mesi . Ciò significa che la banca non può eseguire il pignoramento sul conto né revocare immediatamente il fido, i fornitori non possono agire per decreto ingiuntivo con esecuzione, e qualsiasi azione esecutiva (come il pignoramento già minacciato da un fornitore) è sospesa. Anche l’Agente Riscossione viene informato della protezione, quindi eventuali fermi e ipoteche esattoriali aggiuntivi sono congelati.
Nei mesi di negoziazione (dicembre-gennaio 2025), con l’aiuto dell’esperto, l’Alpha Welding elabora un piano di risanamento: – L’azienda individua un investitore (un cliente storico interessato a entrare in società) disposto a mettere €100.000 di nuova finanza a fronte del 30% di quote. – L’esperto fa una proposta di transazione fiscale all’Agenzia Entrate: pagare integralmente l’IVA di €100.000 ma in 5 anni, e stralciare sanzioni e interessi (grazie al nuovo correttivo 2024, l’Agenzia accetta in CNC ). L’IVA dilazionata sarà garantita da un privilegio nel successivo concordato. – Con l’INPS si concorda (sempre in CNC) il pagamento integrale di contributi e sanzioni ridotte del 50% entro 2 anni (INPS inizialmente voleva tutto in un anno, ma l’esperto evidenzia che se l’azienda chiude, incasserebbero meno – l’INPS aderisce su autorizzazione ministeriale). – Con la banca, si negozia di ristrutturare il mutuo: allungamento di 3 anni del piano di ammortamento e riduzione tasso dal 5% al 3%. Inoltre, la banca acconsente a mantenere affidamento di c/c di €100k per 1 anno, garantito però da pegno su magazzino. In cambio, l’azienda offre la transazione del debito: il capitale resta €300k, ma la banca rinuncia a €20k di interessi scaduti e accetta di non escutere subito la fideiussione. – I fornitori vengono convocati in una riunione: l’azienda, mostrando il piano, propone un saldo al 60% dei loro crediti, di cui 30% entro 6 mesi e ulteriore 30% entro 18 mesi, e il restante 40% sarà rinunciato. In più, promette di mantenerli come fornitori futuri. La maggior parte (che rappresenta l’80% del totale fornitori) aderisce firmando accordi. – I dipendenti, in presenza anche del sindacato, sono informati che l’azienda sta negoziando un concordato: si propone di pagare subito 1 mensilità arretrata e di versare il restante (altri 1,5 mesi circa di arretrato + TFR di un pensionando) al momento in cui arriva l’investitore (che difatti destinerà parte dei €100k a questo). I lavoratori, rassicurati che non perderanno il posto e che c’è un piano concreto, accettano e non fanno azioni legali.
Passaggio a concordato preventivo: Entro febbraio 2025, l’esperto valuta che la trattativa è sostanzialmente riuscita: quasi tutti i creditori hanno dato disponibilità o firmato accordi, tranne un paio di piccoli fornitori che hanno rifiutato (ma sono il 5% del debito) e vorranno essere pagati per intero. Non essendo possibile formalizzare tutto stragiudizialmente (c’è comunque da coinvolgere anche i creditori dissenzienti e minoritari), l’azienda – con l’avallo dell’esperto – decide di presentare un concordato preventivo in continuità aziendale usando lo schema negoziato come base. Il 1° marzo 2025 deposita ricorso di concordato, allegando il piano di risanamento 2025-2029, che prevede: – Continuità diretta dell’attività, mantenendo tutti i 10 dipendenti. – Apporto di €100.000 di equity fresco dal nuovo socio (l’accordo con l’investitore viene condizionato all’omologa del concordato). – Classe 1: creditori prededucibili (l’esperto CN, professionisti vari) e creditori privilegiati (Erario per IVA, INPS, banca ipotecaria sul capannone). Questi saranno soddisfatti integralmente ma dilazionati: es. IVA 100% su 5 anni come da transazione , INPS 100% su 2 anni, banca ipotecaria manterrà ipoteca e riceverà le sue rate secondo il piano allungato (valore attuale 100%). – Classe 2: fornitori chirografari (e altri chirografari come consulenti, utenze, etc.) – proposta di soddisfacimento al 60% del credito in 2 anni (pari a quella offerta in CN). Si specifica che già l’80% in valore di essi ha firmato accordi di voto favorevole anticipato. I piccoli fornitori non aderenti riceverebbero comunque il 60% in 2 anni, che è più del presumibile 20% in caso di fallimento (viene evidenziato nella relazione attestata). – Classe 3: dipendenti – in realtà i loro arretrati (circa €30k) sono pagati integralmente entro l’omologa grazie all’investitore, dunque vengono classificati come prededuzione (perché se no non voterebbero comunque essendo privilegiati sul fondo INPS). – Nel piano c’è l’impegno a vendere un immobile non strumentale (un vecchio magazzino) per ricavare €50.000 da destinare ai creditori chirografari, migliorando la percentuale.
Il commissario giudiziale nominato conferma che il piano sembra fattibile: l’azienda con la nuova finanza e i tagli può generare utili moderati con cui pagare le rate previste. Alcuni creditori (l’Agenzia Entrate e l’INPS) votano favorevolmente perché la proposta è con transazione approvata internamente; le banche votano sì (la banca ipotecaria è soddisfatta di evitare incagli e mantenere rapporto); l’80% dei fornitori vota sì come da accordi; solo i 2 piccoli fornitori contrari votano no, ma rappresentano molto meno del 1/3 dei chirografari, quindi la classe chirografi approva con ampia maggioranza. In definitiva, tutte le classi approvano tranne i due piccoli oppositori isolati. Questi depositano però opposizione all’omologa sostenendo che loro non hanno firmato e vogliono il 100%. Il tribunale, visto che ricevono 60% mentre in liquidazione avrebbero forse 20%, rigetta l’opposizione e omologa il concordato a luglio 2025 . Il concordato diviene efficace.
Esito: L’Alpha Welding S.r.l. attua il piano: l’investitore versa i €100k, con cui subito paga gli arretrati dipendenti e un 15% ai fornitori (prima tranche). L’azienda riprende fiato e continua la produzione; i fornitori, anche i contrari, tornano a fornire fiduciosi (sapendo di avere protezione del commissario che vigila). Entro metà 2027, l’azienda ha pagato tutte le percentuali concordatarie: i fornitori al 60%, i piccoli contrari hanno dovuto incassare il 60% e tacere; l’Erario sta ricevendo puntualmente le rate IVA, la banca viene pagata regolarmente. Nel 2028 l’azienda torna in utile consistente. Nel 2029 la procedura di concordato viene dichiarata adempiuta e si chiude: i debiti precedenti sono considerati estinti. L’Alpha Welding è salva, più snella (si è liberata di €200k circa di debiti in modo legale), e i soci originari hanno mantenuto il controllo al 70% con un partner nuovo al 30%. Dal lato imprenditore, il socio aveva dato una fideiussione alla banca: grazie al concordato, la banca non l’ha mai escussa perché il piano è stato rispettato; a fine piano quella fideiussione viene meno (il debito garantito è estinto). Dunque il socio evita il dissesto personale. L’altro socio, amministratore, non subisce azioni di responsabilità o pene: anzi, la sua condotta diligente (attivazione tempestiva della CNC, pagamento di stipendi in prededuzione) lo mette al riparo da accuse di mala gestio. L’azienda ha evitato il fallimento e conservato i posti di lavoro. Questa simulazione mostra come, con una crisi affrontata per tempo e con decisione, sia possibile orchestrare un risanamento utilizzando in sequenza composizione negoziata -> concordato in continuità, coinvolgendo i creditori in modo costruttivo.
Simulazione 2: Liquidazione dell’azienda e esdebitazione dell’imprenditore
Situazione iniziale: La Beta Safety di Rossi Mario, ditta individuale artigiana, commercializza DPI per saldatura importati. Ha subito la concorrenza di grandi distributori online e ha accumulato debiti man mano. Al 2025, Rossi ha €400.000 di debiti: €150.000 con fornitori (alcuni già con decreti ingiuntivi), €80.000 di debiti bancari (scoperto e prestito, garantiti da ipoteche su un piccolo magazzino di sua proprietà e da garanzia Confidi), €50.000 di affitti arretrati del locale, €40.000 tra IVA e imposte non pagate, €30.000 di contributi personali INPS come artigiano mai versati, €20.000 di bollette e utenze arretrate, €30.000 di prestiti personali (carte di credito, finanziarie). Non ha dipendenti (solo lui e la moglie collaboratrice). L’attività è di fatto ferma perché i fornitori non consegnano più merci per via dei mancati pagamenti. Rossi ha 55 anni, poca prospettiva di rilanciare il business e vuole evitare guai peggiori. Ha ancora come cespite il magazzino (valore stimato €120.000, ipotecato dalla banca per €60k) e pochi beni mobili (furgone vecchio, pc). Vive in casa in affitto, non possiede immobili di abitazione.
Azioni intraprese: Rossi tenta inizialmente un accordo informale: propone ai fornitori di pagarli col ricavato eventuale della vendita del magazzino, ma alcuni hanno già iniziato pignoramenti sul magazzino. Capisce di non poter salvare l’attività (le vendite annuali erano scese a €100k, insufficienti per sostenere costi). Con l’aiuto di un OCC (Organismo di Composizione Crisi) in Camera di Commercio, in aprile 2025 presenta ricorso per liquidazione controllata del sovraindebitato al tribunale. Nel frattempo, un fornitore aveva chiesto il fallimento, ma trattandosi di piccolo imprenditore non fallibile, il giudice ha convertito l’istanza proprio in istanza di liquidazione controllata. Il tribunale apre la procedura di liquidazione nominando un liquidatore (lo stesso gestore OCC nominato). Da quel momento, i beni di Rossi sono sotto gestione del liquidatore e tutte le azioni esecutive individuali cessano (i pignoramenti sul magazzino vengono revocati per confluenza nella procedura). Rossi collabora consegnando l’elenco dei creditori e i libri contabili semplificati.
Il liquidatore valuta le attività: il magazzino viene messo in vendita tramite procedura competitiva e venduto a settembre 2025 per €110.000 (mercato un po’ depresso). Tolta l’ipoteca banca (€60k) e le spese, restano circa €45.000 per i creditori chirografari. Il furgone viene venduto per €5.000. Vanta pochi crediti (5000€ forse incassati). In totale il liquidatore racimola €55.000. I debiti intanto sono diventati €420.000 con interessi.
A fine 2025 il liquidatore distribuisce: paga prededuzioni (sue competenze, €5k), poi soddisfa in parte l’Agenzia delle Entrate e l’INPS (che avevano privilegio generale) per circa €15.000, la banca ipotecaria è stata già soddisfatta con €60k dalla vendita (ha perso qualcosina di interessi ma ok). Ai fornitori e altri chirografari distribuisce in proporzione i restanti €35.000: ottengono circa il 10% del loro credito. La procedura termina nel gennaio 2026 con questo riparto.
Esito: Rossi Mario, esdebitato dei suoi beni (ha perso il magazzino e l’attività è cessata), rimarrebbe formalmente debitore per tutto il residuo non pagato (circa €360.000 ancora). Tuttavia, contestualmente alla chiusura, il tribunale – visto che Rossi ha cooperato lealmente, non ha atti in frode e non ha prospettive di soddisfare oltre – emette decreto di esdebitazione di Rossi : tutti i debiti concorsuali residui vengono cancellati. Restano esclusi solo: il debito per una multa stradale di €500 (non incluso), e €5.000 di alimenti arretrati dovuti all’ex moglie (quelli Rossi dovrà comunque negoziarli a parte). Il resto – fornitori, banca per eventuale residuo, Fisco per tasse non pagate – non potrà più essere richiesto a Rossi. Lui ottiene così il “fresh start”. A 55 anni, chiude la sua partita IVA e magari trova lavoro come operaio altrove, senza la spada di Damocle dei creditori passati.
Dal lato creditori: hanno preso il poco che c’era, ma in fondo non c’era molto di più da mungere – se l’avessero fatto fallire non avrebbero ottenuto di più. L’INPS attiverà il recupero del TFR e stipendi se ve ne fossero stati, ma qui non c’erano dipendenti. Il fisco incassa un po’ e il resto lo deve mandare a perdita. Tutto sommato, la procedura concorsuale ha permesso di gestire equamente la ripartizione e di chiudere la ditta senza caos di pignoramenti.
Rossi, ringraziando l’OCC, ha evitato possibili guai penali: poteva rischiare sanzioni per l’IVA (120k non l’aveva, ma diciamo 40k di IVA, sotto soglia penale) e per contributi (30k, forse superava la soglia dei 10k di artigiano? in realtà i 30k di contributi artigiano sono contributi propri, l’omesso versamento volontario è reato solo per dipendenti, quindi lui non rischiava penale su contributi propri, solo sanzioni amministrative). In ogni caso, avendo affrontato concorsualmente, nessuno lo ha denunciato perché la maggior parte era inattivo. La bancarotta fraudolenta non c’è stata perché non ha occultato nulla – anzi, con la liquidazione controllata, il reato di bancarotta nemmeno si pone (non è fallimento, ma se fosse equiparato anche lì, lui comunque trasparente, quindi a posto).
Lezioni apprese: In questo scenario, la crisi era troppo avanzata per un risanamento. La soluzione migliore è stata la liquidazione concorsuale guidata, che ha dato al debitore la chance di ripartire pulito tramite esdebitazione. Se Rossi avesse ignorato i problemi, i creditori avrebbero continuato con esecuzioni: alcuni magari avrebbero venduto all’asta il magazzino a prezzo stracciato, altri sarebbero rimasti a bocca asciutta, e Rossi avrebbe comunque ancora debiti e pignoramenti sul collo, forse per decenni. Con la procedura concorsuale invece c’è stata trasparenza, una vendita ordinata (a prezzo ragionevole), e la pace debitoria finale. Questo dimostra che, persino quando l’azienda non è salvabile, affrontare la crisi legalmente produce un esito migliore per tutti, inclusa la dignità del piccolo imprenditore.
Tabelle riepilogative
Riassumiamo i punti chiave emersi in forma tabellare, per una consultazione rapida.
Tabella 1 – Principali strumenti di gestione della crisi a confronto
| Strumento | Quando usarlo | Chi lo approva | Effetti sui creditori | Vantaggi | Svantaggi/limiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Negoziazione privata (piani di rientro, saldo e stralcio) | Crisi moderata, pochi creditori rilevanti; c’è fiducia reciproca | Accordo volontario con singoli creditori (non serve giudice) | Solo i creditori che aderiscono sono vincolati; gli altri possono agire liberamente | Discreta, veloce, flessibile; niente pubblicità né organi esterni | Non blocca azioni di creditori non aderenti; rischio di accordi inefficaci se non tutti partecipano; possibili revocatorie su pagamenti preferenziali |
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Crisi reversibile con interventi strutturali; serve protezione da revocatoria | Un professionista indipendente attesta il piano; nessun voto richiesto | I pagamenti e atti fatti secondo il piano NON sono revocabili ; creditori non firmatari vanno comunque soddisfatti integralmente | Nessuna procedura formale, niente commissario né tribunale; tutela dai rischi di revocatoria se piano genuino; rapidità | Non impone tagli ai creditori dissenzienti (devono essere pagati per intero fuori piano); efficacia dipende dalla buona volontà creditori; richiede veridicità assoluta dei dati (rischio penale se false attestazioni) |
| Composizione negoziata (D.L.118/2021 e CCII) | Crisi conclamata ma con potenzialità di risanamento; serve tempo e congelamento generale | Non c’è voto; un esperto guida trattative; misure protettive concesse dal tribunale | Durante misure protettive: stop a esecuzioni e interessi; i creditori negoziano volontariamente accordi (contratti, moratorie, ecc.); esito non imposto se non c’è accordo | Procedura riservata, reversibile; tutela immediata dai creditori su richiesta ; intervento di esperto qualificato; dal 2024 possibile transare con Fisco ; costi contenuti | Successo non garantito (tasso successo ~16% ); durata limitata (3+3 mesi prorogabili a 12); i creditori non collaborativi possono far fallire l’esito; richiede al debitore sincerità e collaborazione totale (se no esperto chiude) |
| Accordo di ristrutturazione (ARD) (art.57 CCII) | Insolvenza gestibile se ottenibile consenso della maggioranza qualificata (>=60% crediti) | Serve accordo firmato da >=60% crediti, omologato da tribunale (dopo attestazione) | Vincola i creditori aderenti; i non aderenti devono essere pagati integralmente entro 120 gg (salvo cram-down fiscale su dissenso Fisco ); possibile estensione effetti a dissenzienti finanziari se 75% aderisce | Iter più rapido e riservato del concordato; nessun commissario; pagamenti in esecuzione accordo protetti da revocatoria ; dal 2024 tribunale può superare veto del Fisco ; flessibile (nessun requisito percentuale minimo per chirografari se soddisfatti i non aderenti) | Necessario convincere fuori dal tribunale la maggioranza dei creditori (non c’è cram-down generale salvo per Fisco); i dissenzienti (privati) vanno soddisfatti per intero – dunque richiede finanza sufficiente; soggetto a possibili opposizioni all’omologa (anche se limitate) |
| Concordato preventivo (art.84+ CCII) | Insolvenza grave, necessaria soluzione globale con coinvolgimento di tutti i creditori; per evitare fallimento con ristrutturazione o liquidazione ordinata | Votazione per classi (maggioranza del credito >50%); omologato da tribunale anche se classi dissenzienti se requisiti; possibile omologa forzosa contro Fisco dissenziente | Tutti i crediti anteriori sono cristallizzati e poi soddisfatti come da piano omologato; i creditori chirografari e privilegiati per la parte falcidiata perdono il diritto alla differenza una volta eseguito il piano; creditori post domanda trattati in prededuzione; azioni esecutive sospese fin dall’istanza | Protezione immediata e generale (stay automatico); può imporre falcidia ai chirografari e anche ai privilegiati (con consenso classi o cram-down per Fisco ); il debitore resta in azienda in continuità (sorvegliato) e può risanare mantenendo impresa; effetto esdebitativo al termine; disciplina dettagliata (certezza giuridica) | Procedura formale, costosa e pubblica; richiede rispetto percentuali minime (ad es. >=20-30% ai chirografari in liquidatorio) e eventuale apporto esterno 10% ; tempi medi 6-12 mesi per omologa; presenza commissario e controllo giudice (perdita parziale autonomia); se non eseguito, si tramuta in liquidazione giudiziale |
| Concordato semplificato (post CNC, DL 118/21) | Insolvenza grave ma nessun accordo raggiunto in CNC; azienda da liquidare senza aspettare voto creditori | Proposta dal debitore entro 60 gg da chiusura CNC fallita; omologato dal tribunale senza votazione creditori | I creditori non votano; il tribunale omologa se piano di liquidazione garantisce loro non meno del fallimento; dopo omologa, liquidatore nominato dal giudice vende beni e ripartisce secondo legge (priorità) | Evita il fallimento anche senza consenso creditori, consentendo liquidazione più rapida e sotto controllo del debitore nella fase di proposta; taglia tempi e contraddittorio (creditori possono solo opporsi in omologa, ma non votano) | Ammissibile solo se prima si è tentata CNC; niente esdebitazione automatica del debitore imprenditore (segue comunque liquidazione); i creditori subiscono decisioni senza voce (possibili conflitti e opposizioni); strumento nuovo con pochi precedenti applicativi |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Insolvenza irreversibile, mancanza di proposte; chiesto da creditori, PM o dal debitore stesso | Dichiarata dal tribunale; gestione affidata a curatore; non c’è voto creditori (solo verifiche passivo) | Il patrimonio del debitore è liquidato e distribuito ai creditori secondo graduatorie (privilegi vs chirografi). Crediti insoddisfatti: per società sono inesigibili; per persone fisiche restano ma il debitore può chiedere esdebitazione | Soluzione di ultima istanza: curatore professionale massimizza attivo, pari trattamento creditori; per persona fisica c’è possibilità di esdebitazione (liberazione debiti residui) se cooperato | Debitore espropriato della gestione e dei beni; attività azienda generalmente cessata (salvo esercizio provvisorio); implicazioni di stigma e costi alti; tempi lunghi per creditori e recuperi parziali; rischio azioni di responsabilità e penali per amministratori |
| Concordato minore (sovraindebitamento) | Piccola impresa non fallibile o imprenditore sotto soglia insolvente ma con chance di accordo; debiti anche personali | Voto dei creditori (maggioranza semplice del 50%); omologa tribunale. OCC assiste e attesta piano | Simile a concordato preventivo: creditori legati da omologa, falcidia consentita ma considerando meritevolezza debitore ; crediti privilegiati non integralmente pagati solo se prendono ≥ alternativa liquidatoria | Procedura adattata ai piccoli: meno formalismo, costo minore; debitore mantiene gestione (sorvegliato da OCC); debiti residui esdebitabili a fine piano (per persona fisica); stop a esecuzioni individuali | Accessibile solo a debitori “minori” (no superamento soglie fallimento); richiede buona fede del debitore (anche se non c’è meritevolezza formale come piano consumatore, il giudice valuta condotta ); se creditori non approvano >50%, piano naufraga e si passa a liquidazione controllata |
| Piano di ristrutturazione del consumatore | Persona fisica sovraindebitata (non imprenditore) con reddito capace di pagare parzialmente i debiti | Niente voto creditori; omologa decisa dal tribunale, sentiti i creditori (possibili opposizioni) | Il giudice omologa se: debitore “meritevole” (no colpa grave dolo) e se il piano è conveniente per creditori rispetto a liquidazione . Creditori vincolati all’omologa anche se contrari. Debiti falcidiati secondo piano, residui cancellati a esecuzione completata. | Consente a privati di liberarsi dai debiti pagando in proporzione alle reali possibilità, senza dover accontentare soglie di legge; tutela degli stipendi/pensioni minimi (si paga con quota sostenibile di reddito); niente spossessamento integrale dei beni (solo quelli previsti dal piano) | Debitore sottoposto a verifica rigorosa di meritevolezza (comportamento pregresso); i creditori non votano ma possono fare reclamo se non soddisfatti requisiti; durata del piano può essere lunga (fino a 5-7 anni) sotto supervisione OCC; se il debitore manca un pagamento rilevante, il piano può essere revocato e allora restano i debiti |
| Liquidazione controllata (sovraindebitamento) | Debitore non fallibile insolvente senza possibilità di accordi o piano; oppure piano fallito; o istanza creditori su piccolo imprenditore | Disposta dal tribunale su ricorso debitore o creditori; liquidatore nominato gestisce attivo e passivo (simile a fallimento) | Beni liquidati, creditori soddisfatti secondo prelazioni. Termine procedura con riparto finale. Debitore persona fisica può ottenere esdebitazione di tutti i crediti residui non soddisfatti (eccetto esclusi di legge) | Procedura concorsuale ordinata anche per piccoli; consente di chiudere ogni pendenza ed eventualmente dare al debitore onesto un fresh start (esdebitazione); meno costosa del fallimento classico, più snella | Impresa cessa attività; il debitore persona fisica perde i beni (eccetto impignorabili); creditore fondiario può agire separatamente (meno coordinamento su beni ipotecati) ; per il debitore c’è stigma simile a fallimento (ma oggi minore) |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Persona fisica senza beni né redditi aggredibili, sovraindebitata, che non può proporre né piano né offrire nulla ai creditori | Richiesta dal debitore al tribunale (sentiti creditori); concessa una sola volta se debitore meritevole (sovraindebitamento non dovuto a frode o colpa grave) | I debiti vengono cancellati senza pagamento, salvo obbligo nei 4 anni successivi di versare ai creditori il 10% di eventuali “sopravvenienze” (eredità, vincite, donazioni) . Alcuni debiti esclusi (alimentari, penali, etc.). Creditori non possono più agire salvo per debiti esclusi | Consente a soggetti totalmente travolti dai debiti di avere un immediato fresh start anche senza attesa di liquidazione; incoraggia l’emersione del “sovraindebitamento sommerso” di chi non ha nulla da perdere; semplice e rapida (provvedimento giudice) | Misura eccezionale: applicabile solo in casi estremi di completa incapienza; se nei 4 anni post-esdebitazione il debitore migliora capacità reddituale (oltre minima), una parte deve andare ai vecchi creditori; richiede severa verifica di meritevolezza (escluso se il debitore ha colpe gravi nel proprio dissesto) |
Tabella 2 – Cosa fare e non fare in caso di azienda indebitata (Dos & Don’ts)
| DA FARE (Do’s) | DA NON FARE (Don’ts) |
|---|---|
| Monitorare attivamente la situazione finanziaria con adeguati strumenti (controllo di gestione, indicatori di crisi): individuare precoce calo liquidità o perdite. | Ignorare i segnali di crisi (es.: continuo utilizzo di fidi al massimo, ritardi nei pagamenti ricorrenti, solleciti dai creditori) sperando in un miglioramento spontaneo. |
| Consultare subito professionisti esperti (advisor finanziari, avvocati d’impresa) appena emerge la crisi, per valutare opzioni legali e strategiche. | Nascondere la crisi a tutti: non aspettare all’ultimo per informare soci, banche o partner. Negare l’evidenza peggiora la fiducia e può precludere soluzioni concordate. |
| Pre-allertare i creditori chiave e negoziare soluzioni temporanee: chiedere dilazioni, proporre piani di rientro ragionevoli, mantenere la comunicazione aperta. | Trattare preferenzialmente solo con alcuni creditori pagando loro e trascurando gli altri senza un piano globale: rischi azioni revocatorie e aggravio di tensioni (altri creditori si sentiranno traditi). |
| Tutela della cassa: ridurre spese non essenziali, liquidare asset non strategici per fare cassa, ottimizzare scorte; pagare in via prioritaria stipendi e adempimenti obbligatori (IVA, contributi) per evitare sanzioni e reati. | Sperperare risorse residue inseguendo soluzioni improbabili (es.: ulteriore indebitamento per “giocare d’azzardo” con un investimento rischioso) o continuare a distribuire utili/compensi non sostenibili. |
| Adottare tempestivamente uno strumento di regolazione della crisi (composizione negoziata, accordo, concordato, ecc.) se il debito non è sostenibile: agire “senza indugio” come richiesto dalla legge . | Rimanere inerte di fronte ad azioni esecutive o istanze di fallimento: non far nulla porta a perdere il controllo della situazione (es: fallimento d’ufficio) e peggiora le conseguenze per l’imprenditore. |
| Mantenere scritture contabili in ordine e trasparenti, predisponendo bilanci e documenti veritieri per eventuali procedure: cooperare con organi della crisi (esperto, OCC, commissario). | Occultare o falsificare documentazione contabile o beni: spostare attivi a terzi, distruggere registri, o fare operazioni simulate. Oltre ad essere illecito (bancarotta fraudolenta), impedisce soluzioni ordinate e peggiora la posizione dell’imprenditore. |
| Valutare il proprio profilo personale: in caso di probabile liquidazione, considerare di attivare procedure di sovraindebitamento personali o misure come esdebitazione, per proteggere il patrimonio familiare residuo. | Mettere a rischio il patrimonio personale illegalmente: ad es. prestando fideiussioni aggiuntive quando l’azienda è già insolvente (potrebbe configurare atti in frode) o cercando di salvare solo se stessi a scapito dei creditori (e.g. distrazioni di cassa). Questo aumenta responsabilità e rischi penali. |
| Comunicare con dipendenti e stakeholder internamente onestamente, per quanto possibile: coinvolgerli nel piano di salvataggio (es. concordare temporanei ritardi stipendio se c’è un piano credibile). | Far finta di nulla con i dipendenti finché la situazione precipita: rischi dimissioni di massa, calo produttività e possibili cause di lavoro. Anche, non continuare a prendere ordini dai clienti sapendo di non poterli evadere regolarmente (si possono generare nuovi debiti e responsabilità). |
| Seguire il percorso legale prescelto scrupolosamente: se avvii un concordato, adempi agli obblighi informativi e alle scadenze di deposito; se sei in composizione negoziata, rispetta le indicazioni dell’esperto. | Violare gli obblighi durante le procedure: es. in concordato, effettuare pagamenti non autorizzati a creditori anteriori, o aggravare il passivo nel corso delle trattative (contrarre nuovo debito senza ragionevole prospettiva). Questo porta a revoche della procedura e possibili accuse (bancarotta preferenziale). |
| Considerare soluzioni straordinarie come la vendita dell’azienda o di rami d’azienda, aggregazioni, ingresso di investitori, se ciò può soddisfare i creditori meglio di una liquidazione frammentata. | Rifiutare a priori ipotesi di cessione o intervento di terzi per orgoglio o attaccamento: spesso cedere il controllo (anche temporaneamente) a un investitore è preferibile al collasso completo sotto i debiti. |
Conclusione
Gestire un’azienda indebitata è una sfida complessa, ma il nostro ordinamento – soprattutto dopo le riforme del 2022-2024 – offre un ventaglio di strumenti per evitare gli esiti più distruttivi e “difendersi” in modo legale dalle aggressioni dei creditori. La parola chiave è tempestività: un imprenditore che riconosce la crisi e agisce prontamente, coinvolgendo consulenti esperti e utilizzando gli istituti giuridici appropriati, ha molte più probabilità di salvare la propria impresa (se vi sono basi economiche) o quantomeno di minimizzare i danni e ripartire senza essere schiacciato dai debiti.
Dal punto di vista del debitore, “difendersi” non significa sottrarsi ingiustamente alle obbligazioni, bensì governare attivamente la crisi per trovare soluzioni eque, trasparenti e sostenibili. Significa, in concreto: – Proteggere l’attività produttiva quando è sana, ristrutturando il debito con strumenti come la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione o il concordato in continuità – strumenti che ora, grazie anche al cram down fiscale e alle maggiori flessibilità introdotte, permettono di rimettere in carreggiata aziende un tempo destinate al fallimento. – Proteggere se stessi come imprenditori, attraverso il rispetto delle regole di condotta (assetti adeguati, niente atti in frode) e utilizzando le procedure di esdebitazione: il codice della crisi riconosce il diritto alla seconda opportunità per il debitore onesto ma sfortunato. Le pronunce più recenti (Cass. 2024) rafforzano questo principio, evitando che un primo errore condanni a vita l’imprenditore . – Garantire parità di trattamento e legalità verso i creditori: solo inserendo la crisi in un alveo regolamentato si può evitare il far-west di pignoramenti disordinati e preferenze arbitrarie. I creditori, pur subendo talvolta decurtazioni, sono più tutelati in una procedura unitaria che nel caos di iniziative individuali – lo dimostra la maggiore soddisfazione che spesso ottengono con piani guidati rispetto a fallimenti tardivi.
La nostra guida ha illustrato come un’azienda di maschere e DPI per saldatura con debiti possa muoversi. Vale però per qualunque PMI: i concetti generali (debiti fiscali da trattare con particolare riguardo, necessità di negoziare con banche e fornitori, opzioni concorsuali) trascendono il settore. Abbiamo visto il caso positivo di risanamento e il caso inevitabile di liquidazione: in entrambi, la via maestra era la procedura concorsuale appropriata (concordato da un lato, liquidazione controllata dall’altro), scelta e attuata con consapevolezza.
In conclusione, “difendersi dai debiti” per un imprenditore significa attaccare il problema alla radice: riconoscerlo, incanalarlo nelle soluzioni legali disponibili, e non lasciare che siano gli eventi a travolgere l’azienda. Con fonti normative aggiornate e interpretazioni giurisprudenziali autorevoli a supporto, oggi è possibile evitare gli esiti più drammatici delle crisi d’impresa e preservare, ove possibile, il valore aziendale e la dignità del debitore. Come recita un principio ispiratore del Codice della Crisi, la gestione anticipata e ordinata della crisi non è solo interesse del debitore, ma dell’intero sistema economico: “favor debitoris” e “favor concorsi” vanno di pari passo verso l’obiettivo di trasformare una situazione debitoria insostenibile in un nuovo inizio sostenibile, con il minor sacrificio collettivo. Questa guida, con le sue domande e tabelle riepilogative, mira ad essere uno strumento utile a orientarsi in tale direzione, con un taglio avanzato ma concreto, per avvocati, imprenditori e privati coinvolti.
Fonti
- Unioncamere – Osservatorio Composizione Negoziata (dati al 15 ottobre 2023) – Dati statistici sull’utilizzo della Composizione Negoziata nel primo anno: 1003 istanze presentate, 73,78% con misure protettive richieste; esiti favorevoli solo nel 16% dei casi (accordi conclusi o procedure aperte), 35% dei casi chiusi per assenza di prospettive .
- Tax Defender, “Correttivo-ter: le novità in 10 punti” (30 marzo 2025) – Sintesi divulgativa del D.Lgs. 136/2024 (Correttivo-ter) che ha modificato il Codice della Crisi: estensione della Composizione Negoziata alle imprese insolventi, introduzione transazione fiscale in CNC, cram-down fiscale negli accordi di ristrutturazione, nuove percentuali minime e tutela privilegiati nel concordato, facilitazione esdebitazione imprenditori individuali, rafforzamento obbligo assetti adeguati, semplificazioni sovraindebitamento ed esdebitazione .
- Cassazione Civile, Sez. I, 28/10/2024 n. 27782 – Sentenza storica in tema di concordato preventivo e debiti fiscali: ha aperto la strada all’omologazione forzata del concordato preventivo nonostante il voto contrario dell’Erario, purché il piano garantisca al Fisco una soddisfazione non inferiore a quella della liquidazione fallimentare . Questa pronuncia riconosce il principio del “favor planis” rispetto al “favor fisci”, poi recepito nel Correttivo-ter.
- Cassazione Civile, Sez. I, 19/08/2024 n. 22914 – Pronuncia in materia di sovraindebitamento (liquidazione controllata) e crediti fondiari: conferma che il creditore fondiario (banca con ipoteca) mantiene il privilegio processuale ex art. 41 TUB anche nelle procedure di liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, potendo proseguire l’esecuzione individuale sul bene ipotecato . Ciò evidenzia un limite delle procedure concorsuali nel frenare l’azione delle banche garantite.
- Cassazione Civile, Sez. I, 2024 n. 2963 (27/11/2024) – Sentenza su concordato minore in continuità: ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato di una s.a.s. sovraindebitata che non aveva fornito un’adeguata analisi di fattibilità (costi/ricavi del piano) né l’attestazione del gestore sulla sostenibilità. La Cassazione sottolinea che la continuità aziendale nel concordato minore richiede rigorosa valutazione della sostenibilità e che le cause del dissesto influenzano l’affidabilità del debitore** . Ribadito: non basta presentare un piano sommario per evitare il fallimento, serve un piano serio e il debitore deve aver agito con diligenza.
- Cassazione Civile, Sez. I, 27/11/2024 n. 30543 – Sentenza in ambito sovraindebitamento (L.3/2012): stabilisce che se un accordo di composizione prevede il pagamento non integrale di un creditore privilegiato, l’omologa può avvenire solo previa verifica che la proposta sia più conveniente della liquidazione alternativa per quel creditore. Inoltre, chiarisce che un creditore privilegiato dissenziente non perde il diritto al privilegio solo perché non l’ha esplicitato in sede di voto: il privilegio rimane e il creditore può far valere la mancata soddisfazione integrale in sede di omologazione .
- Cassazione Civile, Sez. I, 27/11/2024 n. 30538 – Altra sentenza sul sovraindebitamento: sancisce la rilevanza del comportamento pregresso del debitore ai fini dell’ammissibilità della proposta, anche in assenza di un requisito espresso di meritevolezza per l’accordo. In pratica, anche nel concordato minore/accordo, il giudice deve valutare come il debitore è giunto all’insolvenza per giudicarne l’attendibilità. Inoltre, chiarisce che nei crediti tributari il voto spetta all’Agenzia delle Entrate, non all’Agente della Riscossione (punto importante di procedura).
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, aggiornato) – Normativa di riferimento per tutti gli istituti citati (CCII). In particolare: artt. 2 e 3 definiscono obblighi di allerta e assetti; art. 25-novies CCII (introdotto dal D.Lgs. 83/2022) disciplina gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) al verificarsi di certe soglie di debito; art. 56 CCII regola il piano attestato (con esenzione da revocatorie); art. 63 CCII regola la transazione fiscale e contributiva nel concordato preventivo; artt. 84-120 CCII sul concordato preventivo (con percentuali minime – cfr. art. 84 co.6 e art. 90); artt. 74-83 CCII sul concordato minore; artt. 67-73 CCII sul piano del consumatore; artt. 268-277 CCII sulla liquidazione controllata; art. 283 CCII sull’esdebitazione del debitore incapiente. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 (Correttivo-ter) sono integrate negli articoli vigenti (ad es. nuova formulazione art. 84, 90, 111, 182 ecc.).
- Decreto Legge 118/2021 (conv. L. 147/2021) – Normativa che ha introdotto la Composizione Negoziata e il Concordato semplificato: stabilisce i presupposti e il funzionamento della CNC (uso piattaforma telematica, nomina esperto, test pratico di risanabilità aggiornato dal decreto dirigenziale 21/3/2023), e all’art. 18 ha introdotto il concordato semplificato, riservato a imprese che non abbiano trovato accordo in composizione negoziata (senza voto creditori). Molte disposizioni sono poi confluite nel CCII (artt. da 23 a 25 CCII sulla composizione negoziata). Il DM 21/3/2023 del Min. Giustizia ha aggiornato il test pratico e le check-list per la valutazione della perseguibilità del risanamento nell’ambito della CNC (strumento per l’esperto) .
- Confcooperative Veneto, news tecniche 27/6/2023 – Segnalazioni di INAIL, INPS, AdE – Approfondimento pratico su art. 25-novies CCII: elenca le soglie di attivazione delle segnalazioni di allerta: contributi INPS >30% annuo e >€15k (imprese con dipendenti) o >€5k (senza dip.), IVA >€5k, debiti affidati ad Agente Riscossione >€100k ditte individuali / €200k società pers. / €500k società cap., debiti INAIL premi >€5k . Tali segnalazioni invitano il debitore a presentare istanza di composizione negoziata , pena eventuale segnalazione all’OCRI (anche se il sistema OCRI è stato in parte superato dal CNC).
- Cassazione Civile, Sez. Un., 25/03/2021 n. 8504 – (Rilevante come precedente storico) Sezioni Unite sulla transazione fiscale: affermarono in era pre-Codice un principio poi evoluto: se il Fisco rifiuta irragionevolmente la transazione fiscale ma il concordato offre il massimo, il tribunale può omologare lo stesso. Questo orientamento giurisprudenziale ha anticipato il cram-down fiscale poi normato .
- Legge 3/2012 (abrogata, ex sovraindebitamento) – Base delle procedure di sovraindebitamento poi confluite nel CCII. Le sentenze Cass. del 2024 (nn. 30529, 30542 ad es.) interpretano ancora fattispecie sotto la vigenza della L.3: Cass. 30542/2024 ha chiarito che un provvedimento di inammissibilità di un piano/accordo non preclude al debitore di ripresentare una nuova proposta corretta, e che contro tale provvedimento non c’è ricorso straordinario perché non decisorio. Questo è stato recepito nel Codice con il “Correttivo ter” che ha esplicitato la reclamabilità dei decreti di inammissibilità e criteri più chiari . La L.3/2012 è citata per evoluzione storica del concetto di meritevolezza e per la giurisprudenza pregressa raccolta su Pianodebiti.it.
- Documentazione Ministeriale (es. Relazione Illustrativa CCII, Linee guida CNDCEC): fonti di soft law e interpretazione: ad esempio la Relazione al D.Lgs. 14/2019 spiega la filosofia di “allerta precoce” e di favor per la continuità; le linee guida dei commercialisti per gli adeguati assetti e gli indici (CNDCEC, 2019) forniscono parametri tecnici per rilevare squilibri; il decreto dirigenziale Min. Giustizia 28/09/2021 e 21/03/2023 ha introdotto il test pratico per la CNC . Queste fonti aiutano a comprendere obblighi come quello di attivarsi “senza indugio” in caso di crisi incipiente .
- Giurisprudenza di merito recente: ad es. Tribunale di Como, 2023 che applica Cass. 2963/2024; Tribunale di Milano 2025 su concordati con riserva dopo Composizione Negoziata, ecc. – utili per esempi pratici (non citati in dettaglio, ma sottesi alla trattazione).
La tua azienda che produce, importa o distribuisce maschere per saldatura, elmetti autoscuranti, DPI professionali, guanti, grembiuli ignifughi, schermi protettivi, filtri, ricambi e dispositivi certificati per la sicurezza dei saldatori, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, importa o distribuisce maschere per saldatura, elmetti autoscuranti, DPI professionali, guanti, grembiuli ignifughi, schermi protettivi, filtri, ricambi e dispositivi certificati per la sicurezza dei saldatori, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o addirittura minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore dei DPI per saldatura è tecnico, regolamentato e sempre più costoso:
- aumento dei costi di maschere autoscuranti, sensori, filtri, materiali ignifughi e componenti,
- obblighi normativi stringenti (EN, CE, certificazioni DPI),
- necessità di mantenere stock di prodotti, ricambi e accessori,
- forte concorrenza internazionale,
- pagamenti spesso a 60–120 giorni da parte di rivenditori, officine, carpenterie e industrie.
La liquidità può diminuire rapidamente, trasformando ritardi negli incassi in una spirale di debiti.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito con una strategia efficace.
Perché un’Azienda di Maschere e DPI per Saldatura va in Debito
- aumento dei costi di filtri, vetri autoscuranti, sensori e materiali ignifughi
- pagamenti lenti da parte di rivenditori, officine, carpenterie e appalti
- magazzino immobilizzato in maschere, guanti, DPI, filtri e ricambi certificati
- costi elevati per normative, conformità, test e certificazioni
- investimenti necessari per nuovi modelli e aggiornamenti tecnici
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il problema reale non è la mancanza di clienti, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
- sospensione delle forniture di maschere, filtri, DPI, materiali ignifughi e accessori
- decreti ingiuntivi, atti esecutivi, precetti
- sequestro di stock, materiali, attrezzature e semilavorati
- impossibilità di soddisfare ordini, consegne e contratti ricorrenti
- perdita di clienti strategici, rivenditori e distributori certificati
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con un avvocato specializzato puoi:
- sospendere pignoramenti in corso
- fermare richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità aziendale
- bloccare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione
È il primo passo per mettere in sicurezza l’azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Nel settore emergono spesso irregolarità rilevanti:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- commissioni bancarie illegittime
Una parte significativa del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili
Soluzioni concrete:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (maschere, filtri, DPI, materiali ignifughi)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili
4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Se la situazione è più complessa puoi ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (come extrema ratio) Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a operare, pagando solo una parte dei debiti e sospendendo completamente pignoramenti e iniziative esecutive.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare aziende che operano nel settore dei DPI per saldatura servono competenze giuridiche e tecniche specifiche.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende nel settore della sicurezza industriale.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani personalizzati
- protezione dello stock, dei ricambi, dei DPI e delle attrezzature
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di maschere e DPI per saldatura non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
- bloccare subito i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare ordini, clienti e continuità operativa,
- proteggere il futuro della tua attività.
Agisci ora.
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