Azienda di Lavasciuga Pavimenti Professionale con Debiti: Cosa Fare per Difendersi e Come

Se la tua azienda produce, importa, noleggia o distribuisce lavasciuga pavimenti professionali, macchine uomo a terra o uomo a bordo, spazzatrici-lavasciuga combinate, sistemi per la pulizia industriale, macchine per GDO, logistica, ospedali, industrie e imprese di pulizia — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire subito per evitare blocchi operativi e perdita di clienti strategici.

Nel settore delle lavasciuga professionali, anche un ritardo minimo nelle consegne, nei ricambi o nelle assistenze può fermare servizi di pulizia, appalti attivi, magazzini logistici, reparti sanitari e ambienti produttivi che richiedono continuità. Le conseguenze possono essere molto serie: penali, reclami, sospensione contratti e danni economici rilevanti.

Perché le aziende di lavasciuga pavimenti accumulano debiti

  • aumento dei costi di batterie, motori, elettronica, pompe, serbatoi e materiali plastici
  • ritardi nelle forniture internazionali e nella catena logistica
  • pagamenti lenti da parte di imprese di pulizia, GDO, industrie e enti pubblici
  • ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
  • magazzini complessi con componenti costosi, ricambi specifici e molte varianti di modelli
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati al parco macchine e alle scorte
  • investimenti elevati in assistenza tecnica, personale specializzato, certificazioni e sicurezza

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
  • identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro troppo rigidi che prosciugano la liquidità operativa
  • richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
  • tutelare rapporti con fornitori critici (batterie, pompe, elettronica, motori, ricambi)
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare produzione, consegne e assistenza tecnica

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di ricambi, batterie e componenti essenziali
  • impossibilità di servire appalti attivi, manutenzioni programmate e clienti con contratti continuativi
  • perdita di imprese di pulizia, GDO, industrie e partner strategici
  • rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team specializzato di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
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  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • bloccare pignoramenti e atti esecutivi
  • ridurre o ristrutturare i debiti tramite gli strumenti normativi più efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere magazzino, ricambi critici, parco macchine e continuità dell’assistenza
  • evitare la chiusura e accompagnare la tua azienda verso un risanamento stabile e duraturo

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Introduzione

Affrontare una crisi d’impresa dovuta all’eccessivo indebitamento è una sfida complessa ma non insolubile. Un’azienda produttrice o distributrice di lavasciuga pavimenti professionali con significativi debiti accumulati deve agire tempestivamente e con cognizione di causa per tutelare la continuità aziendale e i propri diritti, dal punto di vista del debitore. In Italia, il legislatore ha predisposto negli ultimi anni un complesso sistema di strumenti giuridici per gestire la crisi d’impresa, culminato nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI) introdotto dal d.lgs. 14/2019 e successivamente integrato e corretto (da ultimo con il c.d. Correttivo-ter del 2024 ). Questa guida fornirà un’analisi avanzata e aggiornata (a ottobre 2025) di tali strumenti – come i piani di risanamento attestati, gli accordi di ristrutturazione, la composizione negoziata, il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale – con riferimenti alla normativa vigente e alla giurisprudenza più recente. Saranno esaminate le possibili strategie difensive contro le azioni dei creditori, incluse le misure per bloccare le procedure esecutive, e illustrate le soluzioni per la ristrutturazione del debito o l’eventuale esdebitazione (liberazione dai debiti residui). Il tutto con un linguaggio giuridico rigoroso ma divulgativo, rivolto tanto agli avvocati quanto a imprenditori e privati che si trovino ad affrontare situazioni analoghe.

Nel prosieguo, analizzeremo dapprima le diverse tipologie di debiti che un’impresa può accumulare e i relativi rischi. Successivamente, passeremo in rassegna i principali obblighi dell’imprenditore in difficoltà (onde evitare responsabilità civili o penali) e le possibili soluzioni legali offerte dall’ordinamento per riequilibrare la situazione finanziaria o, se necessario, liquidare l’azienda in modo ordinato. Saranno incluse tabelle riepilogative per confrontare i vari strumenti, esempi pratici e una sezione di domande e risposte frequenti (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni. Infine, verranno elencate in un’apposita sezione tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate, così da permettere al lettore un eventuale approfondimento autonomo.

Nota bene: Questa guida adotta il punto di vista del debitore. Ciò significa che le strategie e le tutele descritte mirano a proteggere l’azienda indebitata (e i suoi titolari) dalle conseguenze negative dell’insolvenza, pur nel rispetto dei diritti dei creditori. È importante sottolineare che ogni caso concreto va valutato con l’ausilio di professionisti qualificati (avvocati d’impresa, commercialisti, consulenti del lavoro), poiché l’applicazione delle norme dipende dalle circostanze specifiche e l’inosservanza di alcuni obblighi può comportare gravi responsabilità. Con queste premesse, entriamo nel vivo della trattazione partendo dall’analisi dei debiti aziendali e dei rischi correlati.

Tipologie di debiti di un’azienda e relativi rischi

Un’azienda può contrarre debiti di diversa natura. Nel caso di una società a responsabilità limitata (SRL) operante nel settore dei macchinari per la pulizia professionale, i debiti tipicamente si classificano in alcune categorie principali: debiti fiscali, debiti previdenziali, debiti bancari/finanziari, debiti verso fornitori e debiti derivanti da leasing o altri contratti di finanziamento. Ciascuna categoria presenta peculiarità giuridiche e potenziali rischi differenti, sia in termini di azioni esperibili dai creditori, sia riguardo al trattamento di tali debiti nell’ambito di eventuali procedure concorsuali o di ristrutturazione.

Debiti fiscali e contributivi (Erario ed enti previdenziali)

I debiti fiscali comprendono imposte dovute all’Erario (ad esempio IVA, IRES, IRAP) non versate, oltre ad eventuali interessi e sanzioni. I debiti contributivi riguardano invece i contributi previdenziali e assistenziali non corrisposti agli enti competenti (INPS, INAIL, casse professionali). Queste forme di debito godono in genere di uno status privilegiato: in caso di insolvenza, lo Stato e gli enti previdenziali vantano crediti privilegiati sui beni del debitore, il che significa che, nelle distribuzioni concorsuali, essi vengono soddisfatti con precedenza rispetto ai creditori chirografari (non garantiti). Ad esempio, l’IVA e le ritenute operate e non versate sono considerati tributi di importanza tale da dover essere normalmente soddisfatti integralmente, salvo specifiche disposizioni di legge in sede di procedure concordatarie .

Il mancato pagamento di imposte e contributi può comportare azioni esecutive rapide da parte dell’Erario o degli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione): iscrizione di ipoteche sui beni immobili aziendali, fermi amministrativi su veicoli, pignoramenti di conti correnti o di altri beni. Inoltre, possono scattare meccanismi di segnalazione della crisi: il Codice della crisi prevedeva obblighi di segnalazione agli organi di allerta in caso di debiti tributari o previdenziali superiori a certe soglie, al fine di far emergere tempestivamente la situazione di difficoltà. Tali meccanismi sono stati in parte rivisti con l’introduzione della composizione negoziata (v. oltre), ma resta cruciale monitorare attentamente l’esposizione fiscale e contributiva dell’azienda.

Oltre al profilo civilistico, i debiti verso l’Erario possono esporre gli amministratori a responsabilità penali in specifiche ipotesi: ad esempio, l’omesso versamento di IVA superiore a una certa soglia (attualmente 250.000 € annui) o l’omesso versamento di ritenute previdenziali oltre soglie minime sono previsti come reati tributari. È quindi fondamentale, in caso di temporanea impossibilità di far fronte a questi obblighi, porre in essere azioni correttive (come rateazioni, istanze di sospensione in autotutela se vi sono contestazioni, o inclusione dei debiti in un piano di ristrutturazione) per mitigare conseguenze sia patrimoniali che penali.

Nell’ambito delle soluzioni di crisi, il trattamento dei debiti fiscali e contributivi è delicato: la legge ammette la “transazione fiscale”, ossia accordi che consentono la dilazione o persino la falcidia (riduzione parziale) di tali debiti all’interno di procedure concordatarie o di accordi di ristrutturazione . Ad esempio, l’art. 63 CCI regola la possibilità di proporre, in un concordato preventivo o in un accordo omologato, il pagamento parziale e/o dilazionato di imposte e contributi, previa adesione delle Agenzie fiscali e degli enti previdenziali. Alcune eccezioni importanti: l’IVA e le ritenute non versate rientrano tra i tributi cosiddetti indisponibili, legati a obblighi europei, e dunque una loro falcidia (cioè uno stralcio parziale) richiede il rispetto delle condizioni di legge ed è possibile solo se il fisco ritiene di ottenere almeno quanto otterrebbe in caso di liquidazione fallimentare. In ogni caso, la proposta di transazione deve risultare conveniente per l’Erario rispetto all’alternativa liquidatoria, come attestato da un professionista indipendente .

Va evidenziato che dal 2024, con le modifiche introdotte dal Correttivo-ter, è stata formalmente prevista la transazione fiscale anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi. L’art. 23 CCI è stato integrato con un comma 2-bis che consente all’imprenditore di formulare, durante le trattative di composizione negoziata, una proposta di accordo transattivo ai creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e agente della riscossione) . Questa proposta può prevedere il pagamento parziale o dilazionato delle imposte dovute, inclusa la riduzione di sanzioni e interessi, fermo restando che non sono falcidiabili i tributi costituenti risorse proprie UE (come l’IVA) . Alla proposta vanno allegate una relazione di un esperto indipendente che attesti la convenienza dell’accordo per il Fisco rispetto alla liquidazione e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali . L’accordo transattivo, se raggiunto, viene poi comunicato all’esperto della composizione negoziata e depositato in tribunale, dove un giudice ne verifica la regolarità e può autorizzarne l’esecuzione con decreto . In caso di successivo fallimento o inadempimento grave, l’accordo fiscale è destinato a risolversi di diritto . Si tratta di una novità di grande rilievo: prima di tale riforma, un’azienda in composizione negoziata doveva necessariamente accedere a una procedura concorsuale (es. concordato preventivo) per poter ottenere una transazione fiscale sul proprio debito tributario . Oggi invece anche in sede stragiudiziale assistita è possibile coinvolgere il Fisco in un accordo, il che amplia le possibilità di risanamento per imprese come la nostra azienda di lavasciuga pavimenti gravata da debiti IVA o INPS.

In sintesi, i debiti fiscali e previdenziali rappresentano spesso la parte più sensibile dell’indebitamento aziendale: vanno monitorati con attenzione, perché possono attivare procedure esecutive speditissime (si pensi alla notifica della cartella esattoriale e, in mancanza di pagamento, al pignoramento senza necessità di un giudizio ordinario) e perché richiedono – nelle procedure di ristrutturazione – il rispetto di regole specifiche (privilegi, divieti di stralcio di alcuni tributi, necessità del voto o dell’adesione degli enti pubblici al piano proposto). Tuttavia, come vedremo, esistono strumenti per diluire o ridurre l’impatto di tali debiti, evitando sia il collasso dell’attività sia le conseguenze penali per gli amministratori, a condizione di agire in buona fede e con trasparenza. È bene tenere a mente, infatti, che eventuali condotte frodatorie o di mala fede (ad esempio occultare ricavi per non pagare l’IVA, o distrarre attivi invece di saldare imposte dovute) non solo precludono l’accesso alle soluzioni di sovraindebitamento , ma possono costituire reati di bancarotta o tributari. La buona fede e la collaborazione con gli enti sono elementi imprescindibili per chi voglia gestire legalmente la crisi.

Debiti bancari e finanziari

I debiti bancari includono esposizioni derivanti da prestiti, mutui, fidi di cassa, scoperti di conto o altri finanziamenti concessi da istituti di credito. Tali debiti spesso sono garantiti da ipoteche (se ad esempio la società ha acceso un mutuo garantito su un immobile industriale) o da pegni su beni mobili/crediti, o ancora da fideiussioni personali fornite dai soci o amministratori. In caso di tensione finanziaria, la banca può agire rapidamente: il mancato rimborso di rate di mutuo o il superamento non autorizzato dei fidi può portare alla revoca degli affidamenti e all’intimazione di pagare l’intero esposizione residua. La banca, munita di titoli esecutivi (spesso il contratto di mutuo stesso costituisce titolo per un’esecuzione immediata in caso di inadempimento), può procedere con esecuzioni forzate sui beni ipotecati (es. espropriazione immobiliare) o su altri beni aziendali, nonché escutere le eventuali garanzie personali: ciò significa che, se un socio ha garantito con patrimonio personale, il default dell’azienda può estendersi alla sfera privata di quest’ultimo.

Un’azienda indebitata con la banca deve considerare varie opzioni di difesa e ristrutturazione. In primo luogo, è spesso possibile negoziare con la banca riscadenzamenti o moratorie: gli istituti di credito, soprattutto se intravedono possibilità di continuità aziendale, possono accettare piani di rientro concordati o la ristrutturazione del debito (ad esempio trasformando esposizioni a breve in finanziamenti a medio termine). Tali accordi stragiudiziali con le banche possono essere formalizzati in accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCI (v. oltre) o in piani attestati di risanamento ex art. 56 CCI, ottenendo così benefici legali (come l’esenzione da revocatoria di pagamenti eseguiti in base al piano attestato).

Dal punto di vista delle procedure concorsuali, le banche sono spesso creditori privilegiati (grazie a ipoteche o pegni) e rientrano nella categoria dei creditori finanziari. Nel concordato preventivo o negli accordi omologati, i crediti bancari privilegiati devono essere soddisfatti almeno nella misura corrispondente al valore di realizzo delle garanzie sottostanti. Ad esempio, se la banca ha ipoteca su un capannone, dovrà ottenere nel piano almeno l’equivalente di ciò che ricaverebbe dalla vendita forzata di quel capannone. La Corte d’Appello di Roma ha chiarito che il pagamento offerto ai creditori ipotecari non può essere inferiore a quanto otterrebbero liquidando il bene ipotecato in caso di procedura liquidatoria . Ciò garantisce il rispetto della cosiddetta “pari opportunità” e convenienza per i creditori garantiti.

Va menzionato un importante principio emerso dalla giurisprudenza recente in tema di operazioni finanziarie in contesti di crisi: la legittimità del “mutuo solutorio”. Spesso le imprese in difficoltà contraggono nuovi finanziamenti per pagare debiti scaduti (ad esempio, un nuovo prestito bancario destinato a saldare fornitori arretrati): si tratta di un mutuo solutorio. La Corte di Cassazione ha confermato che tali operazioni non costituiscono di per sé atti in frode ai creditori, anzi possono essere lecite e funzionali al risanamento . In altre parole, prendere un nuovo prestito per estinguere debiti pregressi non è vietato né automaticamente revocabile, purché svolto nell’ottica di migliorare la posizione finanziaria dell’impresa e in assenza di intenti fraudolenti. Questo orientamento (Cass. civ. sez. I, n. 16377/2023) è rassicurante per gli imprenditori: un’operazione di rifinanziamento del debito, se fatta correttamente, non verrà considerata un escamotage illecito, ma un legittimo strumento di gestione della crisi . Ovviamente, occorre cautela: il nuovo creditore (la banca che concede il mutuo solutorio) potrebbe pretendere garanzie aggiuntive o condizioni gravose, e se l’operazione fallisce (azienda comunque insolvente), quel nuovo finanziamento sarà un debito in più da gestire. Tuttavia, in sede concorsuale, la legge riconosce una prededuzione (priorità di rimborso) a taluni finanziamenti erogati in funzione di un piano di risanamento o di un concordato: ad esempio, i finanziamenti autorizzati dal tribunale durante un concordato hanno spesso natura prededucibile, incentivando così le banche a sostenere imprese in concordato (sapendo di essere pagate prima degli altri creditori in caso di successivo fallimento).

Un ultimo rilievo: le banche, in qualità di creditori finanziari, possono essere coinvolte in accordi di ristrutturazione ad hoc. La normativa ha introdotto la figura degli accordi di ristrutturazione agevolati e ad efficacia estesa (di cui diremo dettagliatamente in seguito) che permettono, rispettivamente, di concludere accordi con percentuali ridotte di consensi (30% anziché 60%) o di vincolare anche le banche dissenzienti se appartengono a una categoria omogenea e una maggioranza qualificata ha aderito . Ciò è particolarmente utile quando ci sono molti istituti coinvolti (ad esempio vari finanziatori): l’accordo ad efficacia estesa, previsto dall’art. 61 CCI, consente che tutte le banche di una data categoria (es. tutte garantite da pegno su macchinari) siano vincolate dall’accordo se una certa maggioranza nella categoria lo accetta . In sostanza, oggi l’imprenditore ha strumenti più flessibili per ottenere il concorso delle banche nella ristrutturazione del debito, evitando che un singolo istituto dissenziente faccia saltare l’intera operazione.

In sintesi, i debiti bancari richiedono un dialogo franco con gli istituti creditori e un’attenta pianificazione. Da un lato, bisogna prevenire azioni aggressive come la revoca dei fidi e l’esecuzione su beni strategici (ad esempio i macchinari in leasing o ipotecati, vitali per l’attività). Dall’altro, occorre valutare soluzioni come piani di rientro, consolidamento del debito o l’inclusione delle banche in un piano concordatario. È bene anche tener presente che l’eventuale insolvenza dichiarata dall’autorità giudiziaria (liquidazione giudiziale) comporta la sospensione degli interessi sui debiti chirografari e lo stop alle azioni esecutive individuali, ma fino a quel momento la banca può legittimamente pretendere interessi e spese, aggravando l’esposizione. Dunque, muoversi per tempo consente di cristallizzare la posizione debitoria ed evitare ulteriori oneri.

Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari

I debiti verso fornitori sono tipici in ogni azienda: riguardano fatture per merci, materie prime, servizi acquistati e non ancora pagati. In un’impresa di macchine pulenti, ad esempio, possono esservi fornitori di componentistica meccanica o elettronica, società di logistica, fornitori di energia, ecc. Questi creditori sono generalmente chirografari, ossia privi di garanzie reali o privilegiate (salvo il caso di fornitori che abbiano riserve di proprietà o clausole similari, ad esempio retention of title fino al pagamento). In caso di insolvenza, i fornitori sono quelli che rischiano di subire le maggiori perdite, perché vengono soddisfatti pro quota solo dopo i privilegiati. Proprio per questo, quando percepiscono segnali di difficoltà (ritardi nei pagamenti, richieste di proroga sulle scadenze), molti fornitori tendono a interrompere le forniture o richiedere pagamenti anticipati, aggravando così la crisi di liquidità dell’azienda debitrice.

Dal lato delle azioni legali, un fornitore insoddisfatto può ottenere un decreto ingiuntivo per le proprie fatture non pagate e poi agire in via esecutiva pignorando beni mobili dell’azienda, crediti (ad esempio crediti verso clienti dell’azienda, tramite pignoramento presso terzi) o chiedendo il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) dell’impresa debitrice. È bene evidenziare che il singolo fornitore spesso non ha convenienza ad avviare un’azione esecutiva costosa se il debitore è in grave crisi, preferendo magari aderire a soluzioni negoziali dove accetta un pagamento parziale ma immediato (ad esempio lo stralcio di una percentuale del credito). Tuttavia, qualora uno o più fornitori intraprendano azioni esecutive, l’azienda debitrice subisce la disgregazione del proprio patrimonio: si pensi al pignoramento del conto corrente aziendale, che blocca di fatto l’operatività quotidiana.

Per prevenire questa situazione, un debitore deve innanzitutto mantenere una comunicazione aperta coi fornitori strategici, eventualmente concordando dilazioni prima che scadano i termini di pagamento. Nel contempo, se il debito è già scaduto e il fornitore minaccia azioni, l’impresa può valutare strumenti di difesa quali l’opposizione a eventuali decreti ingiuntivi (se vi sono contestazioni sulla fornitura, ad esempio merce difettosa, benché in contesto di crisi sia raro che l’inadempimento sia dovuto a contestazioni reali e non a mancanza di fondi) oppure soluzioni ponti come il rilascio di effetti cambiari o piani di rientro sottoscritti (che però, attenzione, se non accompagnati da un serio risanamento rischiano solo di rimandare il problema).

Nell’ambito delle procedure concorsuali, i fornitori rientrano tra i creditori chirografari e saranno soddisfatti nella misura prevista dal piano. La legge richiede, ad esempio, che nel concordato preventivo liquidatorio sia assicurato il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari (salvo apporto di risorse esterne che consentano di derogare parzialmente a tale soglia) . Questo significa che, se l’azienda dovesse ricorrere a un concordato liquidatorio, i fornitori possono aspettarsi per legge almeno 20 centesimi per ogni euro di credito, come condizione di ammissibilità del concordato. In un concordato in continuità, invece, la percentuale di soddisfacimento dei chirografari può essere anche inferiore al 20%, purché il piano ne dimostri la convenienza rispetto alla liquidazione e purché i creditori votino a favore (non vige una soglia fissa ex lege, ma rimane il criterio della convenienza economica da verificare da parte del tribunale ). La Cassazione ha infatti chiarito che il giudice, in sede di omologazione, deve verificare la causa concreta del concordato e la capacità del piano di soddisfare i chirografari in misura almeno pari al minimo di legge .

Un aspetto cruciale per i fornitori è la possibile classificazione in categorie nel concordato: i creditori chirografari possono essere suddivisi per classi omogenee (ad esempio distinguendo fornitori strategici, fornitori residuali, creditori finanziari chirografari, ecc.) con trattamenti differenziati, a patto di rispettare la parità di trattamento all’interno della classe e la giustificazione causale delle differenze tra classi. Ad esempio, fornitori essenziali per il prosieguo dell’attività potrebbero ottenere una percentuale di pagamento maggiore (o condizioni migliori) rispetto a creditori non strategici; questo per incentivare i primi a continuare a lavorare con l’azienda durante il concordato.

Inoltre, l’azienda indebitata coi fornitori può tentare la carta di un accordo stragiudiziale plurilaterale: ad esempio, un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCI in cui i fornitori che rappresentino almeno il 60% dei crediti verso fornitori accettano una certa decurtazione e una dilazione, mentre i fornitori dissenzienti (anche se chirografari) rimangono estranei all’accordo ma possono essere pagati integralmente fuori da esso. La difficoltà di questi accordi “parziali” è che i creditori non aderenti potrebbero comunque agire in via individuale. Per ovviare, come vedremo, esistono i “accordi ad efficacia estesa” (ex art. 61 CCI) che permettono, se i creditori chirografari vengono raggruppati in categorie e una larga maggioranza di una categoria approva, di estendere gli effetti dell’accordo anche ai pochi dissenzienti di quella categoria . Ad esempio, se tutti i fornitori piccoli accettano l’accordo tranne uno, l’azienda potrebbe chiedere al tribunale di estendere l’accordo anche a quel fornitore isolato, evitando che quest’ultimo pignori i beni e faccia saltare il piano collettivo.

Riassumendo, i debiti verso fornitori possono essere gestiti efficacemente solo con un approccio coordinato: l’azienda debitrice deve cercare di coinvolgere la maggior parte dei fornitori in un dialogo costruttivo, magari offrendo garanzie sui nuovi ordini (pagamenti anticipati per le forniture future, in modo da rassicurarli sulla correntezza, e al contempo un piano per saldare parzialmente l’arretrato). La cornice legale oggi consente di inquadrare questi accordi in piani attestati o in accordi omologati, rendendoli più robusti (ad esempio, se l’accordo è omologato dal tribunale, i creditori aderenti non possono tirarsi indietro e le azioni individuali sono bloccate). Nell’eventualità peggiore, qualora alcuni fornitori restino ostili e inizino pignoramenti, l’imprenditore può valutare di ricorrere immediatamente a una procedura concorsuale (ad esempio un concordato “in bianco” con misure protettive) per congelare le azioni esecutive e poi gestire tutti i fornitori in sede concorsuale. Questa è una tipica strategia difensiva di cui parleremo: l’uso delle “misure protettive” per fermare temporaneamente i pignoramenti dei creditori e guadagnare tempo per attuare una soluzione complessiva.

Debiti da leasing e altri contratti di finanziamento

Molte imprese, specialmente produttive, utilizzano contratti di leasing finanziario per macchinari, attrezzature o veicoli. Nel nostro caso, l’azienda di lavasciuga pavimenti potrebbe aver acquisito macchinari industriali o veicoli commerciali in leasing. In tali contratti, la società di leasing mantiene la proprietà del bene fino al pagamento di tutte le rate e dell’eventuale riscatto finale; il mancato pagamento delle rate dà diritto al leasing-giver di risolvere il contratto e riprendere possesso del bene, esigendo il pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere (di solito dedotta una percentuale a titolo compensativo) secondo quanto previsto dal contratto e dall’art. 1, comma 137, L. 124/2017 (norme sui leasing in caso di risoluzione anticipata).

Il rischio principale dei debiti da leasing in caso di crisi è quindi la perdita dei beni strumentali: se l’azienda non paga, potrebbe vedersi sottrarre macchinari cruciali per la produzione o per l’erogazione dei servizi, con un impatto immediato sulla continuità operativa. Per evitare ciò, in situazione di tensione finanziaria è opportuno trattare con la società di leasing, magari rinegoziando il piano di rientro (allungando la durata del leasing per abbassare la rata, o concordando una moratoria temporanea). Spesso le società di leasing sono disponibili a trattare, poiché anche per loro riottenere il bene usato e rivenderlo può comportare perdite.

In caso di procedura concorsuale, i leasing godono di un trattamento peculiare: se il contratto di leasing è in corso al momento dell’apertura della procedura (es. concordato o fallimento), il debitore o il curatore può scegliere se subentrare nel contratto (continuando a pagare i canoni) o scioglierlo. Nel concordato in continuità, normalmente l’impresa intende proseguire l’utilizzo dei beni in leasing e quindi prevede di mantenere i contratti (magari spostando le rate scadute in coda al piano). Nel concordato liquidatorio, invece, di regola il leasing viene risolto e il bene restituito, con la società di leasing che avrà un credito per la differenza tra il valore attuale dei canoni residui e il valore di mercato del bene (questo credito generalmente è chirografario salvo garanzie). In ogni caso, nelle trattative di ristrutturazione, la società di leasing può essere considerata un creditore finanziario particolare: se il leasing è di beni essenziali, la sua collaborazione è fondamentale per non interrompere l’attività.

Oltre ai leasing, vi possono essere altri contratti di finanziamento come il factoring (se l’azienda ha ceduto crediti a una società di factoring che anticipa denaro), il noleggio operativo (simile al leasing ma privo dell’opzione di riscatto finale), o finanziamenti soci che in crisi spesso vengono postergati (in SRL, i prestiti dei soci sono postergati al soddisfacimento degli altri creditori ex art. 2467 c.c., se fatti in situazione di sottocapitalizzazione). Ciascuno di questi rapporti contrattuali va gestito attentamente nella crisi: ad esempio, in un accordo di ristrutturazione si potrà prevedere la continuazione del contratto di factoring magari rimodulando le commissioni; oppure i soci potrebbero rinunciare al rimborso dei loro finanziamenti per rafforzare il patrimonio (la rinuncia al credito del socio è un modo per ripristinare il capitale).

Un’attenzione particolare merita il caso in cui l’azienda abbia garanti o coobbligati per i debiti (tipicamente, soci fideiussori per debiti bancari, o una società collegata garante). Le azioni esecutive dei creditori possono indirizzarsi anche contro tali terzi. Ad esempio, se un socio ha garantito il leasing, la società di leasing inadempiuto potrà pignorare i beni personali del socio garante. Purtroppo, le misure protettive attivabili dall’azienda in crisi (come vedremo nella composizione negoziata o nel concordato) non si estendono ai garanti: esse proteggono solo il patrimonio del debitore che accede alla procedura, non impedendo ai creditori di agire contro coobbligati o fideiussori (salvo rare eccezioni di giurisprudenza). Questo implica che, mentre si attua la strategia per l’azienda, occorrerà eventualmente predisporre strumenti anche per i garanti (ad esempio, il socio persona fisica potrà valutare a sua volta soluzioni come un piano del consumatore o altre procedure di sovraindebitamento per far fronte alle escussioni, qualora venga aggredito sul piano personale).

In conclusione, i debiti derivanti da leasing e contratti analoghi vanno considerati sia per il loro impatto patrimoniale sia per quello funzionale. Un piano di ristrutturazione di successo di solito prevede che l’azienda mantenga la disponibilità dei beni indispensabili (macchinari, automezzi), trovando accordi con le società di leasing (ad esempio, spostando in coda le rate scadute, rinunciando al riscatto finale per ridurre l’esborso, ecc.). Se ciò non fosse possibile, occorrerà pensare a soluzioni alternative (es. sostituire un macchinario con uno meno costoso, o reperire risorse per riscattare il bene). La perdita improvvisa dei beni in leasing, infatti, potrebbe pregiudicare definitivamente le chances di risanamento, trasformando una crisi reversibile in un fallimento certo.

Avendo delineato le principali tipologie di debito che affliggono l’azienda in questione e i rischi connessi (azioni dei creditori, privilegio di alcuni crediti, possibili implicazioni penali, ecc.), nel paragrafo seguente esamineremo i rischi generali dell’inadempimento e i doveri dell’imprenditore in crisi. È infatti fondamentale comprendere che l’ordinamento impone agli amministratori di società in difficoltà certi comportamenti virtuosi; la mancata adozione di misure adeguate può comportare responsabilità personali. Inoltre, illustreremo come spesso l’inazione o i tentativi di temporeggiare senza un piano aggravino la situazione, mentre un intervento tempestivo (sia esso una ristrutturazione o, nei casi estremi, una liquidazione programmata) può fare la differenza tra salvare l’azienda o perdere tutto. Passeremo quindi in rassegna gli strumenti giuridici oggi disponibili per gestire la crisi d’impresa, dalla composizione negoziata agli accordi e al concordato, fornendo per ciascuno una spiegazione dettagliata.

Rischi dell’inadempimento e doveri dell’imprenditore

Quando un’azienda è sovraindebitata e fatica a pagare i propri creditori, non fare nulla equivale a lasciare che la situazione precipiti fuori dal controllo dell’imprenditore. I rischi principali dell’inazione sono essenzialmente due: da un lato, i creditori potrebbero attivarsi individualmente con azioni legali (esecuzioni forzate o istanze di fallimento) frammentando il patrimonio e compromettendo l’operatività; dall’altro, gli organi societari (amministratori e, se esiste, organo di controllo) potrebbero incorrere in responsabilità personali civili e penali per non aver tempestivamente reagito alla crisi.

Dal punto di vista delle azioni dei creditori, abbiamo già accennato che i singoli creditori possono promuovere pignoramenti su beni mobili, immobili, crediti verso terzi, nonché chiedere al tribunale la dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) dell’impresa insolvente. Se più creditori agiscono contemporaneamente, l’azienda si trova a fronteggiare un attacco multidirezionale: ad esempio, uno pignora il conto corrente, un altro cerca di vendere all’asta i macchinari, l’Agenzia Entrate Riscossione blocca i crediti verso i clienti tramite fermi amministrativi, ecc. Questo scenario caotico quasi sempre conduce al crollo definitivo dell’impresa, spesso ancora prima che intervenga un provvedimento concorsuale: basti pensare al danno reputazionale e operativo di vedersi portar via i mezzi di produzione o trovarsi il conto bancario bloccato. Ecco perché l’ordinamento incentiva il ricorso a procedure collettive: per evitare che il primo creditore che arriva prenda tutto e gli altri restino a mani vuote, e per consentire una gestione ordinata (o un salvataggio) dell’impresa. Tuttavia, sta all’imprenditore fare il primo passo in tal senso: nella gran parte dei casi, è il debitore che deve attivarsi per chiedere una procedura concorsuale (concordato, ristrutturazione, composizione negoziata). Se invece l’imprenditore resta passivo, saranno i creditori a farlo, con esiti spesso peggiorativi (un fallimento avviato su istanza dei creditori potrebbe arrivare tardi, quando ormai l’attivo è depauperato da mille esecuzioni).

Dal punto di vista delle responsabilità degli amministratori, la legge impone il dovere di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e a attivarsi per la sua composizione (art. 2086 c.c. come modificato dal d.lgs. 14/2019). In pratica, l’organo amministrativo di una SRL deve istituire adeguati assetti contabili e organizzativi per monitorare l’andamento e, se emergono segnali di allerta (indici di crisi), non può ignorarli. Continuare a operare accumulando perdite e aggravando il dissesto può esporre gli amministratori ad azioni di responsabilità da parte della società, dei creditori o del curatore fallimentare. Ad esempio, se l’azienda fallisce, il curatore potrà agire ex art. 2486 c.c. per ottenere il risarcimento dai gestori per l’aggravamento del passivo causato dalla prosecuzione dell’attività oltre il momento in cui si doveva azionare un rimedio (il c.d. principio della wrongful trading). È noto in giurisprudenza che la business judgment rule (insindacabilità delle scelte gestionali)** trova un limite quando le scelte degli amministratori diventano irragionevoli e contrarie alla conservazione del patrimonio sociale in situazione di crisi . In altre parole, se l’azienda è tecnicamente insolvente e gli amministratori invece di cercare un accordo coi creditori o liquidare ordinatamente continuano a contrarre nuovi debiti, essi possono essere ritenuti responsabili del pregiudizio arrecato ai creditori. La Cassazione (sent. n. 15054/2024) ha recentemente confermato che amministratori e organi di controllo rispondono se, violando i doveri imposti dalla legge in fase di crisi, causano un aumento del dissesto .

Sul piano penale, poi, entra in gioco il reato di bancarotta semplice o fraudolenta in caso di fallimento: se l’insolvenza sfocia in una liquidazione giudiziale, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere di condotte anteriori al fallimento che abbiano distratto beni (bancarotta fraudolenta patrimoniale), tenuto contabilità irregolare (bancarotta documentale) o aggravato colposamente il dissesto (bancarotta semplice, ad esempio per aver ritardato il fallimento aggravando il buco). Il CCI ha previsto anche una bancarotta impropria per l’inosservanza degli obblighi di tempestiva soluzione della crisi (art. 323 CCI), sebbene l’effettiva portata di tale norma sia dibattuta e in evoluzione.

Il messaggio chiave è che l’imprenditore non può più permettersi di “tirare a campare” sperando in un miracolo, pena conseguenze personali molto serie. Al contrario, deve assumere un ruolo proattivo nella gestione della crisi: analizzare con l’aiuto di professionisti la situazione finanziaria, valutare la sostenibilità dell’azienda (c’è prospettiva di risanamento oppure no?), e quindi scegliere lo strumento più adatto. Questa scelta va fatta nel rispetto della legge e con buona fede: tentare di abusare degli istituti concorsuali solo per guadagnare tempo e svuotare le casse è un comportamento sanzionato. La Cassazione ha precisato che non è ammissibile utilizzare il concordato preventivo per scopi diversi dalla regolazione della crisi, ad esempio come stratagemma dilatorio privo di un vero piano di risanamento . Se ciò avviene, il concordato viene dichiarato inammissibile per abuso dello strumento concorsuale . Analogamente, trattare con i creditori pubblici in modo strumentale e non genuino può precludere l’accesso ad alcune procedure: la Corte d’Appello de L’Aquila, ad esempio, ha negato la buona fede a un imprenditore che aveva avviato trattative fittizie per una transazione fiscale al solo fine di differire le scadenze, precludendo così l’accesso al concordato semplificato .

Riassumendo, di fronte a una situazione di insolvenza o crisi incipiente, gli amministratori di una SRL indebitata devono:

  • Attivarsi tempestivamente: è consigliabile cercare assistenza professionale appena i primi indici di crisi compaiono (margini in calo, tensioni di liquidità, ritardi nei pagamenti). L’inerzia è il peggior nemico.
  • Predisporre un piano: che sia di risanamento o di liquidazione, l’importante è avere uno schema d’azione. Continuare l’attività “come se nulla fosse” sperando in entrate future indefinite è pericoloso.
  • Tutelare la par condicio creditorum: evitare pagamenti preferenziali a favore di alcuni creditori a discapito di altri quando si è in insolvenza avanzata, perché tali pagamenti potrebbero essere revocati dal futuro curatore fallimentare. Gli atti di disposizione anomali fatti nei mesi antecedenti il fallimento (pagamenti di crediti chirografari nei 6 mesi prima, atti a titolo gratuito o di straordinaria amministrazione nell’anno o due anni prima, ecc.) possono essere oggetto di azione revocatoria fallimentare e annullati, rendendo vano il tentativo di “salvare” taluni rapporti a scapito di altri.
  • Mantenere la contabilità regolare e trasparente: in vista di eventuali procedimenti, avere bilanci e libri contabili in ordine è fondamentale. Oltre a essere un obbligo legale, consente di predisporre piani credibili e riduce il rischio di sanzioni (la mancanza di scritture sarebbe, in sede penale, bancarotta documentale).
  • Evitare operazioni distrattive o occultamenti: qualsiasi spostamento di beni dal patrimonio sociale a quello personale o di terzi senza adeguato corrispettivo può configurare reato di bancarotta fraudolenta. Anche rifornire un’altra società di famiglia con risorse dell’impresa in crisi è altamente rischioso.
  • Valutare l’accesso agli strumenti di composizione della crisi: oggi l’ordinamento offre varie opzioni (dettagliate nella sezione successiva). È dovere dell’imprenditore ponderare se esistono concrete prospettive di continuare l’attività (magari ridimensionata) attraverso un accordo con i creditori, oppure se sia più realistico procedere a una liquidazione, preferibilmente negoziata (ossia, trovare un accordo con i creditori su come liquidare i beni, piuttosto che subire un fallimento giudiziale).

Dopo aver messo in luce i rischi e i doveri, passiamo ora ad esaminare quali sono questi strumenti di composizione della crisi a disposizione del debitore. Nel capitolo che segue forniremo una panoramica generale e comparativa delle varie procedure (sia stragiudiziali che concorsuali), per poi approfondirne ciascuna nei paragrafi successivi. Comprendere le differenze tra un piano attestato e un concordato preventivo, o tra un accordo di ristrutturazione e la composizione negoziata, è essenziale per scegliere consapevolmente la strada più adatta alla specifica situazione dell’impresa di lavasciuga pavimenti in questione.

Strumenti di gestione della crisi e di ristrutturazione: panoramica

L’ordinamento italiano prevede una gamma articolata di strumenti per affrontare la crisi o insolvenza di un’impresa. Tali strumenti possono essere collocati su un continuum che va dalle soluzioni stragiudiziali volontarie, in cui l’intervento dell’autorità giudiziaria è minimo o assente, fino alle procedure concorsuali giudiziali, in cui è massima la formalizzazione e l’intervento del tribunale. Tutte queste procedure hanno l’obiettivo comune di gestire il passivo dell’impresa in modo organico, evitando azioni disordinate dei singoli creditori e cercando, quando possibile, di conservare il valore aziendale.

Presentiamo di seguito i principali strumenti oggi disponibili (dopo l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa, aggiornato al 2025), seguiti poi da approfondimenti puntuali:

  • Composizione negoziata della crisi – Procedura volontaria e riservata, introdotta di recente (D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021, ora parte del CCI), in cui l’imprenditore, con l’assistenza di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio, negozia con i creditori soluzioni per il risanamento. Consente misure protettive (moratoria temporanea delle azioni esecutive) e può sfociare in vari esiti: accordi stragiudiziali, piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordati, o – se fallisce – nel concordato semplificato per liquidazione (strumento di chiusura rapida in caso di esito negativo delle trattative) .
  • Piano attestato di risanamento (art. 56 CCI) – Strumento stragiudiziale puro, già noto nella vecchia legge fallimentare. Consiste in un piano di risanamento predisposto dall’imprenditore e attestato da un professionista indipendente circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano stesso. Se concretamente eseguito, gli atti compiuti in attuazione del piano sono protetti da eventuali azioni revocatorie in caso di successivo fallimento. Non richiede omologazione del tribunale né consenso di tutte le parti (anche se, essendo fuori dal tribunale, di fatto richiede l’accordo dei creditori chiave per poter riuscire). È uno strumento flessibile, adatto quando l’impresa ha relativamente pochi creditori o comunque è in grado di ottenere volontariamente la loro adesione al piano di risanamento.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCI) – È un accordo giudiziale (nel senso che va omologato da un tribunale) tra il debitore e una parte dei creditori, vincolante per i soli creditori aderenti (salvo estensioni speciali). Ne esistono varie sottotipologie:
  • Accordo ordinario: richiede il consenso di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali . I creditori non aderenti rimangono estranei e vanno pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione (se già scaduti) o entro 120 giorni dalla scadenza (se non ancora scaduti) come condizione di efficacia.
  • Accordo agevolato: introdotto dal CCI, richiede solo il 30% dei crediti totali , ma a due condizioni cumulative: il debitore non chiede misure protettive e non prevede una moratoria per i creditori estranei all’accordo . È pensato per incentivare accordi veloci e parziali, evitando l’impatto sui creditori dissenzienti (che devono essere pagati regolarmente).
  • Accordo ad efficacia estesa: se i creditori sono raggruppati per categorie omogenee e tutti i creditori di una categoria sono stati invitati a trattare, è possibile che l’accordo omologato estenda i suoi effetti anche ai creditori non aderenti appartenenti a quella categoria, purché alcuni requisiti stringenti siano rispettati (ad esempio, che i creditori aderenti della categoria rappresentino almeno il 75% dei crediti di quella categoria, e che i dissenzienti abbiano possibilità di opposizione in omologazione) . Questo meccanismo, in linea con la Direttiva UE 2019/1023, consente un cram-down selettivo sulle minoranze dissenzienti di una classe di creditori.
  • Una variante ulteriore introdotta nel CCI è il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) ex art. 64-bis CCI: si tratta di un piano proposto dal debitore, con contenuti simili a un accordo ma che può essere omologato anche senza il formale accordo preventivo del 60% dei creditori, prevedendo eventualmente una suddivisione in classi e una votazione in tribunale (una sorta di mini-concordato in camera di consiglio). Il PRO è stato ulteriormente affinato dal correttivo 2024 e può includere anch’esso la transazione fiscale . È uno strumento innovativo, a metà tra l’accordo e il concordato, utile quando l’azienda vuole evitare la complessità del voto in assemblea dei creditori ma necessita comunque di imporre un sacrificio ad alcuni di essi con l’intervento del giudice.
  • Concordato preventivo (artt. 84-120 CCI) – È la più classica procedura concorsuale giudiziale che consente al debitore di evitare il fallimento proponendo un piano ai creditori sotto controllo del tribunale. Può avere due forme principali:
  • Concordato in continuità aziendale: il piano prevede la prosecuzione dell’attività (in forma diretta o indiretta, es. tramite affitto d’azienda a terzi) e il soddisfacimento dei creditori col ricavato della gestione corrente e/o operazioni straordinarie. Offre maggiore flessibilità, non è richiesto un pagamento minimo ai chirografari per legge (purché il piano sia conveniente rispetto alla liquidazione) e consente di mantenere in vita i contratti in corso, dipendenti, ecc. Il concordato in continuità deve però assicurare che i creditori ricevano almeno quanto otterrebbero da una liquidazione e spesso richiede l’attestazione di un esperto sulla fattibilità e sulla congruità dei flussi.
  • Concordato liquidatorio: il piano prevede la cessione o liquidazione dei beni aziendali per pagare i creditori. In questo caso la legge (art. 84 CCI) pone alcune condizioni più rigide: tipicamente, deve essere assicurato il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari salvo che vengano apportate risorse esterne (denaro nuovo dall’imprenditore o terzi) che incrementino il soddisfacimento dei creditori. Inoltre, se il concordato è puramente liquidatorio e non prevede continuità, i creditori votanti spesso sono meno propensi ad accettarlo perché si chiederanno cosa lo differenzia da un fallimento (a parte l’apporto di eventuali risorse esterne o una maggiore rapidità).
  • Il concordato preventivo minore è la versione riservata alle imprese sotto-soglia (quelle non soggette a fallimento classico, v. infra); è disciplinato con regole simili ma semplificate.

La procedura di concordato prevede che il debitore depositi un ricorso e un piano, il tribunale valuti l’ammissibilità e, se lo ammette, nomini un commissario giudiziale e convochi i creditori per la votazione. Se le maggioranze votano a favore (maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se classi, anche maggioranza per ciascuna classe, salvo cram-down giudiziale se previsto in casi di singola classe dissenziente ma con certe condizioni), il tribunale omologa il concordato rendendolo vincolante per tutti i creditori anteriori. Durante la procedura di concordato, il debitore gode di misure protettive (stay delle azioni esecutive individuali) simili a quelle di cui diremo per la composizione negoziata . Questo impedisce ai creditori di agire in via individuale e garantisce la par condicio.

  • Liquidazione giudiziale (art. 121 e ss. CCI) – È il nuovo nome del fallimento. Si tratta della procedura concorsuale liquidatoria per eccellenza, avviata dal tribunale su istanza di uno o più creditori, del debitore o su iniziativa d’ufficio in alcuni casi. L’apertura della liquidazione giudiziale comporta la spossessamento dell’imprenditore, la nomina di un curatore che amministra il patrimonio, la cristallizzazione del passivo (i creditori devono insinuarsi al passivo) e la liquidazione di tutti i beni con distribuzione proporzionale del ricavato secondo le prelazioni. È l’extrema ratio quando il risanamento non è possibile. Dal punto di vista del debitore, è evidentemente lo scenario meno desiderabile, perché comporta la perdita del controllo sull’azienda (che di norma cessa l’attività salvo esercizio provvisorio autorizzato), possibili conseguenze personali (come detto, azioni di responsabilità, sanzioni interdittive, pene detentive in caso di bancarotta fraudolenta, ecc.), e nessun vantaggio in termini di esdebitazione immediata per la società (che, essendo persona giuridica, viene poi cancellata). È comunque uno strumento a tutela dei creditori, che interviene quando le soluzioni volontarie o concordate sono fallite o non praticabili.
  • Liquidazione controllata – Questo è l’equivalente della liquidazione giudiziale per i debitori non fallibili, in particolare le imprese minori sotto le soglie di fallibilità. L’art. 268 CCI regola la liquidazione controllata del sovraindebitato, che può essere richiesta anche dallo stesso imprenditore minore. La procedura è simile al fallimento ma con alcune semplificazioni e tutele, pensata per piccoli patrimoni. Per una SRL che rientri nelle soglie di non fallibilità (ad esempio, attivo < 300.000 €, ricavi < 200.000 €, debiti < 500.000 € ), i creditori non potrebbero chiederne la liquidazione giudiziale ma solo questa forma di liquidazione minore. Nel prosieguo, tuttavia, ci concentreremo principalmente sugli istituti applicabili alle imprese fallibili, dando cenno delle varianti per le sotto-soglia quando opportuno.
  • Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCI) – È una novità introdotta dapprima con D.L. 118/2021 e ora a regime: se la composizione negoziata non ha portato ad un accordo di risanamento, l’imprenditore può proporre al tribunale un concordato semplificato liquidatorio, senza passare per il voto dei creditori . In pratica, il tribunale valuta la proposta (che consiste nella cessione dei beni e nella ripartizione del ricavato tra i creditori secondo un piano) e, se la ritiene migliorativa rispetto alla liquidazione giudiziale, può omologarla nonostante l’assenza di votazione. I creditori possono solo eventualmente opporsi in sede di omologazione. Questo strumento serve a chiudere velocemente la crisi con una liquidazione controllata ma semplificata, ed è riservato al caso in cui l’imprenditore abbia almeno tentato la composizione negoziata (è condizione di accesso). Per la nostra azienda di lavasciuga pavimenti, potrebbe tornare utile come exit strategy se le trattative falliscono: piuttosto che subire il fallimento, si potrebbe optare per un concordato semplificato davanti al giudice, guadagnando magari un pochino di controllo sulle modalità di liquidazione e, non da ultimo, beneficiando dell’esdebitazione in tempi più rapidi per l’imprenditore (v. oltre).

In tabella, riassumiamo i principali strumenti di gestione della crisi con alcune delle loro caratteristiche chiave:

StrumentoNaturaSoglia di adesioniIntervento del tribunaleEffetti principaliDestinatari
Composizione negoziataStragiudiziale assistita (procedura volontaria)N/D (negoziazione libera con creditori)Nomina esperto da parte di commissione CCIAA; tribunale solo per misure protettive e omologa eventuale accordo fiscaleMisure protettive (stay) su richiesta; supporto esperto; possibili esiti plurimi (piano, accordo, concordato, ecc.)Imprese in crisi o insolvenza (anche sotto soglia) che vogliono tentare risanamento fuori dalle aule giudiziarie
Piano attestato di risanamentoStragiudiziale puroConsenso individuale di creditori chiave (no maggioranze predefinite)Nessuna omologazione (deposito facoltativo presso Registro Imprese per pubblicità)Protezione da revocatoria per atti in esecuzione del piano; nessun vincolo per creditori dissenzientiImprese di qualsiasi dimensione, in crisi o rischio di insolvenza, con debiti gestibili con accordi privati
Accordo di ristrutturazione (ordinario)Concorsuale (omologato)≥ 60% del totale creditiTribunale omologa (dopo eventuali opposizioni creditori dissenzienti)Misure protettive ottenibili; vincola solo aderenti (dissenzienti vanno pagati fuori piano entro 120 gg)Imprese fallibili (per le sotto soglia c’è accordo di composizione sovraindebitamento)
Accordo di ristrutturazione agevolatoConcorsuale (omologato)≥ 30% (con condizioni: no stay, no moratorie estranei)Tribunale omologa (condizioni come sopra)Uguale a ordinario ma ridotta percentuale richiesta a fronte di minor impatto sui dissenzientiImprese fallibili
Accordo ad efficacia estesaConcorsuale (omologato)≥ 60% complessivo + % alta in singole categorie (es. 75%)Tribunale omologa ed estende effetti ai dissenzienti di categoriaVincola anche creditori non aderenti in categoria, se previste classi omogenee e requisitiImprese fallibili (soprattutto utile con molti creditori omogenei es. banche)
PRO (Piano ristrutturazione omologato)Concorsuale (omologato)Flessibile (può prevedere classi e cram-down)*Tribunale omologa (simile a concordato ma senza voto formale)Effetti analoghi all’accordo omologato; possibile cram-down di minoranze con decisione giudiceImprese fallibili (introdotto per recepire direttiva UE)
Concordato preventivo (continuità)Concorsuale (giudiziale)≥ 50% crediti votanti (salvo classi)Tribunale ammette e omologa; commissario giudiziale nominato; adunanza dei creditoriSospensione azioni esecutive; piano vincolante per tutti i creditori anteriori all’omologa; continuità aziendale protettaImprese fallibili (concordato minore per sotto soglia, con analoghe finalità)
Concordato preventivo (liquidatorio)Concorsuale (giudiziale)Idem come sopraTribunale ammette e omologa (richiede soglia 20% chirografari se no risorse esterne)Come sopra, ma l’azienda di norma cessa attività; realizzo attivo per pagare creditori secondo pianoImprese fallibili (concordato minore liquidatorio per sotto soglia)
Concordato semplificatoConcorsuale (giudiziale, speciale)Nessun voto dei creditori (proposto dal debitore post-composizione negoziata)Tribunale decide direttamente sull’omologa, sentiti i creditori (opposizioni)Liquidazione rapida beni con controllo giudice; creditori non votano ma possono opporsi; vincolante per tutti se omologatoImprese fallibili che hanno esperito composizione negoziata senza accordo
Liquidazione giudiziale (fallimento)Concorsuale (giudiziale)N/A (procedimento d’ufficio su istanza creditori/debitore)Tribunale dichiara apertura e nomina curatore; giudice delegato supervisiona; comitato creditoriSpossessamento del debitore; liquidazione integrale patrimonio; stop azioni esecutive; riparto pro-quota ai creditori; possibili azioni revocatorie e di responsabilitàImprese fallibili insolventi (ultimo rimedio)
Liquidazione controllata (sovraindebit.)Concorsuale (giudiziale sempl.)N/A (istanza debitore o creditori)Tribunale o OCC (Organismo Composizione Crisi) nominano liquidatore; iter simile a fallimento ma semplificatoSimile a liquidazione giudiziale ma per piccolo imprenditore; chiusura con eventuale esdebitazione del debitore persona fisicaImprese sotto soglia insolventi; privati e altri debitori non fallibili

(* Nota: Il PRO prevede il coinvolgimento del tribunale che verifica la soddisfazione dei creditori e può approvare il piano anche senza un voto formale, ma richiede comunque certe adesioni o condizioni per l’omologa forzata sui dissenzienti, secondo le modifiche introdotte dal 2024 ).

La tabella sopra fornisce un quadro di insieme. Nei prossimi paragrafi analizzeremo in dettaglio i singoli strumenti, partendo da quelli negoziali e stragiudiziali (composizione negoziata e piani attestati) per poi passare agli strumenti concorsuali (accordi, concordati, liquidazione) e alle tutele connesse. Verranno evidenziati, per ciascuna procedura, i vantaggi dal punto di vista del debitore, i requisiti di accesso, il ruolo del tribunale, nonché i casi particolari (ad esempio l’adattamento per le imprese minori). In particolare, per la nostra ipotetica azienda di lavasciuga pavimenti professionale con debiti, assumeremo che essa sia una SRL fallibile (ossia sopra le soglie dimensionali dell’art. 2 CCI) a meno che diversamente specificato. Ciò detto, molte considerazioni varranno, mutatis mutandis, anche se fosse un’impresa sotto soglia.

Iniziamo con la Composizione negoziata della crisi, strumento di recente introduzione che merita un esame attento, poiché offre all’imprenditore un percorso di emersione anticipata della crisi con l’ausilio di un esperto indipendente e vari benefici di legge.

La Composizione negoziata della crisi d’impresa

La Composizione negoziata è uno strumento innovativo, operativo dal novembre 2021, pensato per aiutare l’imprenditore in difficoltà a gestire la crisi prima che degeneri in insolvenza conclamata, attraverso la negoziazione assistita con i creditori. È una procedura volontaria, riservata e non giudiziale (anche se innestata in un quadro normativo preciso nel CCI agli artt. 12-25 quinquies). Vediamone i tratti essenziali e il funzionamento, soprattutto per capire come potrebbe giovarsi di essa la nostra azienda indebitata:

  • Accesso: Può accedere alla composizione negoziata qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, di qualunque dimensione (incluse quindi le imprese sotto soglia non fallibili), che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da far presagire la crisi o l’insolvenza, ma ritenga di avere concrete prospettive di risanamento. L’accesso avviene tramite una piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di Commercio . L’imprenditore presenta un’istanza corredata da una serie di documenti, tra cui gli ultimi bilanci o dichiarazioni fiscali, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, un piano ipotetico di risanamento, l’elenco dei creditori e l’ammontare dei debiti, ecc. . Questi documenti servono a dare all’esperto (che verrà nominato) un quadro chiaro della situazione iniziale.
  • Nomina dell’esperto: Entro pochi giorni dalla domanda, una commissione apposita (composta da un magistrato, un membro della CCIAA e un rappresentante della Prefettura) designa un esperto indipendente con esperienza in ristrutturazioni aziendali . Per le imprese minori, la nomina può essere affidata direttamente al segretario generale della Camera di Commercio . L’esperto accetta l’incarico e convoca subito l’imprenditore per valutare se esistono concrete prospettive di risanamento . Questa è una verifica iniziale fondamentale: se l’esperto rileva che non c’è speranza (ad esempio, debiti enormi e azienda decotta), può chiudere subito la procedura segnalando l’archiviazione. Se invece c’è una possibilità, si passa alla fase di negoziazione vera e propria.
  • Ruolo e attività dell’esperto: L’esperto è un facilitatore e un supervisore neutrale. Egli non ha poteri sostitutivi di amministrazione, ma ha il compito di aiutare le parti a trovare un accordo . Tra le sue funzioni vi sono: verificare la veridicità dei dati aziendali e la sostenibilità del piano proposto; convocare il debitore e i creditori rilevanti, anche tutti insieme se opportuno, per negoziare; suggerire soluzioni di mediazione (ad esempio, proporre ai creditori uno schema di rientro differente); vigilare su eventuali atti che possano pregiudicare i creditori (se l’imprenditore tenesse comportamenti scorretti, l’esperto lo segnala e ciò può portare a sanzioni o all’interruzione della procedura) . L’esperto redige verbali degli incontri e, al termine, una relazione finale in cui attesta l’esito delle trattative e le soluzioni individuate o il loro fallimento . Le trattative in composizione negoziata hanno una durata massima di 180 giorni, prorogabili di ulteriori 180 su accordo delle parti e con consenso dell’esperto, per un totale di 360 giorni al massimo .
  • Misure protettive e cautelari: Uno dei vantaggi cruciali per il debitore è la possibilità di ottenere, su richiesta, la sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali e di altre azioni pregiudizievoli. In particolare, l’imprenditore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive ex art. 18 CCI, che sono pubblicate nel Registro delle Imprese e da quel momento bloccano tutti i creditori . Tali misure includono: divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore; divieto di acquisire titoli di prelazione (pignoramenti, ipoteche giudiziali) durante le trattative; divieto per i creditori contrattuali di risolvere i contratti in essere solo perché il debitore è inadempiente su pregresse obbligazioni (clausole ipso facto sospese) . Inoltre, viene inibito ai creditori finanziari di segnalare a Centrale Rischi i nuovi inadempimenti verificatesi durante le trattative, se ciò è ritenuto dall’esperto dannoso per il buon esito (una tutela reputazionale per l’impresa) . Le misure protettive hanno effetto immediato dalla pubblicazione, ma devono essere confermate dal tribunale entro 20 giorni, previa udienza . Il giudice, sentito l’imprenditore, l’esperto e gli eventuali creditori opponenti, verifica se le trattative appaiono in buona fede e se la protezione è funzionale al risanamento; può confermare le misure, revocarle o modificarle (ad esempio escludendo qualche creditore se opportuno) . La durata iniziale è al massimo di 120 giorni, prorogabile fino a 240 giorni su istanza motivata . Queste misure rappresentano uno scudo temporaneo: l’azienda può respirare e portare avanti negoziati senza il timore di pignoramenti o istanze di fallimento nel frattempo. Da notare che, come accennato prima, le misure protettive non coprono i coobbligati: se, ad esempio, c’è un garante, i creditori potrebbero ancora agire contro di lui, anche se spesso scelgono di attendere l’esito delle trattative. Inoltre, la giurisprudenza ha specificato che atti prodromici all’esecuzione, come la notifica di un precetto (intimazione di pagamento), non sono veri e propri atti esecutivi e dunque non violano il divieto, anche se chiaramente poi il creditore non potrà proseguire col pignoramento durante la protezione . In sostanza: nessun nuovo pignoramento o sequestro può partire o proseguire, ma formalmente un creditore può aver notificato un precetto durante lo stay senza conseguenze pratiche immediate.
  • Svolgimento delle trattative: Durante la composizione negoziata, la gestione dell’impresa rimane in capo all’imprenditore. Non c’è spossessamento né amministrazione controllata. Tuttavia, l’imprenditore deve informare l’esperto prima di compiere atti di straordinaria amministrazione e astenersi da atti che possano peggiorare la situazione dei creditori (ad esempio, non può creare garanzie a favore di alcuni creditori senza accordo, o vendere beni sottocosto per distrarli). L’esperto vigila e, se ravvisa abusi, può segnalare al tribunale che potrà revocare le misure protettive . In generale, l’imprenditore in composizione negoziata è incentivato ad agire correttamente anche perché la procedura è volontaria: se perde la fiducia dell’esperto o dei creditori, tutto salta.
  • Esiti possibili: La composizione negoziata non prevede un esito unico prestabilito: è un percorso, più che una destinazione. Idealmemente, se le trattative hanno successo, possono concretizzarsi diverse soluzioni:
  • Un accordo stragiudiziale con alcuni o tutti i creditori, magari un accordo transattivo con le banche, una dilazione con i fornitori, una nuova finanza apportata dai soci, ecc., il tutto formalizzato contrattualmente (non omologato) e magari supportato da un piano attestato.
  • Un piano attestato di risanamento vero e proprio (l’esito di cui all’art. 23 co. 2 lett. a CCI), con l’esperto che magari certifica che si è raggiunta un’intesa e il professionista attestatore indipendente che redige l’attestazione. In questo caso la composizione negoziata produce come output il piano, e poi si chiude positivamente.
  • Un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 23 co. 2 lett. b CCI) da sottoporre ad omologazione. Ad esempio, le trattative portano a un accordo con il 70% dei creditori: si decide di fare un ricorso in tribunale per omologarlo, beneficiando così degli effetti di legge sugli estranei.
  • Un concordato preventivo (art. 23 co. 2 lett. c CCI): se si vede che serve coinvolgere tutti i creditori indistintamente e magari suddividerli in classi per decidere chi prende cosa, l’imprenditore può depositare domanda di concordato (spesso “con riserva”, cioè la domanda con richiesta di termine per presentare piano definitivo, nota come “concordato in bianco”).
  • Un concordato semplificato (art. 25-sexies CCI) per la liquidazione: se invece le trattative falliscono e l’esperto attesta che non si è raggiunto un accordo, il debitore entro 60 giorni può presentare la proposta di concordato semplificato per vendere i beni e distribuire il ricavato sotto controllo del tribunale . Questo è un esito “di ripiego” per evitare il fallimento disordinato, ma quantomeno frutto di un percorso di emersione guidata della crisi (il legislatore l’ha introdotto per non lasciare a mani vuote chi tenti la composizione negoziata in buona fede).
  • Benefici premiali: Il Codice prevede alcune agevolazioni fiscali e premiali per incentivare l’accesso alla composizione negoziata. Tra queste vi sono: la riduzione di interessi e sanzioni su debiti fiscali in caso di successo del piano (il legislatore consente ad esempio la riduzione delle sanzioni e interessi di mora se l’impresa perfeziona un accordo di composizione) ; la possibilità di pagare in 120 rate mensili i debiti tributari non ancora iscritti a ruolo ; la non punibilità per alcuni reati tributari minori se l’imprenditore regolarizza la posizione durante la composizione negoziata (ad esempio, certe soglie di omesso versamento possono non far scattare il reato se si paga durante le trattative, benché questo aspetto sia molto tecnico e richiede prudenza); la protezione dai provvedimenti interdittivi (in caso di concordato successivo) se l’azienda è passata per la composizione negoziata. Inoltre, come già trattato, è ora possibile concludere un accordo transattivo fiscale durante la composizione negoziata, che è un potentissimo incentivo (prima assente) per le imprese con elevati debiti tributari .

In pratica, la composizione negoziata offre all’imprenditore indebitato un “luogo sicuro” dove confrontarsi con i creditori con la regia di un esperto, al riparo dalle aggressioni immediate, per valutare se l’azienda può essere salvata (risanamento) o se occorre predisporre una exit strategy ordinata (liquidazione). Dal punto di vista del debitore, i vantaggi sono molteplici: si mantiene il controllo dell’impresa durante le trattative; si guadagna tempo prezioso senza escalation di azioni esecutive; si ha un terzo esperto che può aiutare a convincere i creditori della bontà di un piano (la sua presenza funge da garante di trasparenza); si può accedere a informazioni e certificazioni pubbliche (durante la procedura l’imprenditore ottiene dall’Agenzia Entrate e dagli enti previdenziali l’attestazione del proprio debito fiscale e contributivo, utile per avere chiaro l’ammontare esatto ). Inoltre, l’intero processo è confidenziale: a parte la pubblicazione dell’istanza nel registro imprese (atto dovuto per le misure protettive), non vi è pubblicità come nel fallimento o nel concordato (che invece comportano comunicazioni ufficiali e pubblicazione in registri). Ciò significa che la reputazione dell’azienda può essere gestita con cautela, presentando la composizione negoziata quasi come un “concordato preventivo stragiudiziale”: una procedura volontaria di risanamento che non stigmatizza come un fallimento.

Per la nostra azienda in esame (lavasciuga pavimenti SRL), immaginiamo che abbia difficoltà ma un core business ancora valido. Ad esempio, ordini calati durante la pandemia ma in ripresa, margini comprimibili, asset di valore (magari brevetti o marchi sui macchinari) e un portafoglio clienti fedele. Trovandosi con debiti con fornitori e banche, e qualche arretrato fiscale, la direzione decide di percorrere la composizione negoziata: nomina di un esperto, blocco dei pignoramenti che stavano per partire, e tavoli negoziali con banche (per allungare i mutui e concedere nuova finanza per la ripresa), con fornitori (per stralciare del 30% i debiti e pagarli a 12 mesi), con il fisco (usando la nuova transazione fiscale per abbattere sanzioni e interessi e diluire l’IVA in 5 anni). L’esperto li aiuta a mettere nero su bianco un piano di risanamento realistico. I creditori aderiscono perché capiscono che otterranno più di quanto avrebbero dal fallimento (magari convincendoli col fatto che la vendita in blocco dell’azienda a un investitore darà risorse per pagarli). Dopo 4 mesi intensi, raggiungono un accordo corale, che viene magari formalizzato come accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal tribunale (così da blindarlo erga omnes). L’azienda esce dalla composizione negoziata e nei mesi seguenti, con le passività ridotte e scadenzate, riprende a operare in bonis. Questo è lo scenario ideale di successo dello strumento.

Va però detto che la composizione negoziata non garantisce un esito positivo: tutto dipende dalla fattibilità economica del risanamento. L’esperto non ha poteri coercitivi: se i creditori non vogliono accordarsi, non c’è modo di forzarli se non passando a procedure concorsuali tradizionali (concordato, ecc.). Ciò nonostante, anche quando fallisce, la composizione negoziata fornisce un vantaggio al debitore: la ricognizione della propria situazione e la preparazione della successiva mossa (concordato semplificato o liquidazione). Inoltre, la relazione finale dell’esperto può essere utilizzata in futuro per dimostrare la buona fede e la diligente gestione dell’imprenditore (ad esempio, in un successivo fallimento, potrà mostrare che aveva tentato tutto il possibile prima, il che può influire positivamente su giudizi di responsabilità o sulla concessione dell’esdebitazione).

In conclusione, la composizione negoziata è uno strumento prezioso e va seriamente considerato da ogni impresa in crisi che abbia ancora chance di risanamento. Non comporta la spada di Damocle immediata di un tribunale che giudica l’azienda insolvente; anzi, sospende i giudizi e lascia l’impresa operare mentre cerca un accordo. Ovviamente, richiede impegno e trasparenza da parte dell’imprenditore e la disponibilità di informazioni chiare e affidabili (senza contabilità chiara l’esperto non potrà che constatare il disordine e difficilmente i creditori si fideranno). È consigliabile farsi assistere da un advisor finanziario e legale durante la procedura, per predisporre documenti credibili e negoziare efficacemente sotto la supervisione dell’esperto.

Dopo questa disamina sulla composizione negoziata, passiamo allo strumento successivo: il piano attestato di risanamento, che è l’archetipo delle soluzioni stragiudiziali. Cercheremo di capire quando può essere preferibile rispetto alle altre opzioni.

Il Piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento è uno strumento disciplinato ora dall’art. 56 CCI (in continuità con l’art. 67, co. 3, lett. d) della vecchia Legge Fallimentare), che consente all’imprenditore di perseguire il risanamento della propria impresa attraverso un piano puramente contrattuale, con il vantaggio di una protezione legale limitata ma importante: se il piano ha successo, gli atti compiuti in sua esecuzione non potranno essere dichiarati inefficaci (revocati) in un eventuale successivo fallimento. In pratica, si tratta di formalizzare un accordo o una serie di accordi con i creditori nell’ambito di un piano organico di risanamento, sottoponendo tale piano al giudizio di un professionista indipendente che ne attesti la fattibilità e l’attendibilità.

Vediamo gli elementi chiave:

  • Contenuto del piano: Il piano di risanamento deve prevedere interventi idonei a riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa e a consentirne la continuità aziendale (oppure una liquidazione parziale che scongiuri il fallimento totale, benché tipicamente il piano attestato si usa per salvare l’azienda, non per dismetterla completamente). Può includere operazioni straordinarie di ogni sorta: aumenti di capitale, conversione di debiti in capitale, dilazione di crediti, stralcio di parte dei debiti previo accordo con i creditori, cessione di asset non strategici per fare cassa, ricapitalizzazioni da parte di nuovi investitori, ecc. È essenziale che il piano sia completo e dettagliato, includendo proiezioni economico-finanziarie realistiche (cash flow) per dimostrare che, seguendo il piano, l’azienda tornerà solvibile entro un certo orizzonte temporale.
  • Adesione dei creditori: A differenza di un concordato o di un accordo ex art.57, qui non c’è una percentuale di adesione minima fissata per legge. In teoria, un piano attestato potrebbe anche essere fatto unilateralmente dall’imprenditore, e se bastasse vendere un asset per pagare tutti, non ci sarebbe bisogno di consenso dei creditori (a parte che chi viene pagato ovviamente è d’accordo nel ricevere il pagamento!). Nella pratica, però, se il piano prevede che alcuni creditori rinuncino a qualcosa (parte del credito, o lo aspettino più a lungo), è necessario ottenere il loro accordo individuale. Non esiste, nel piano attestato, un meccanismo di imposizione del sacrificio ad un creditore dissenziente: se anche il 99% dei crediti accetta di ridursi del 20%, e l’1% rifiuta, quel 1% mantiene il diritto di essere pagato integralmente e, se scaduto, di agire. Pertanto, il piano attestato funziona bene quando c’è un numero limitato di creditori e tutti (o almeno i principali) collaborano volontariamente. Ad esempio, se l’azienda ha 4 banche esposte, e tutte e 4 concordano di rinegoziare i mutui, il piano può procedere. Ma se su 50 fornitori 45 accettano uno stralcio e 5 no, quei 5 potrebbero far fallire l’azienda a dispetto del piano. Si capisce quindi che il piano attestato è strumento di ristrutturazione consensuale, senza voto a maggioranza come nel concordato.
  • Attestazione del professionista: Il cuore di questo strumento è l’attestazione redatta da un professionista indipendente (di solito un commercialista o revisore contabile esperto in crisi, iscritto in appositi elenchi). L’attestatore deve verificare la veridicità dei dati aziendali di partenza (bilanci, situazione debitoria, ecc.) e giudicare la fattibilità del piano proposto, ossia se le ipotesi di risanamento sono realistiche e se l’impresa potrà regolarmente far fronte alle obbligazioni secondo il piano . Questa relazione deve essere accurata e convincente, perché da essa dipende la protezione legale del piano. Infatti, la legge riconosce efficacia esimente dalla revocatoria fallimentare solo ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione di un piano attestato, cioè a condizione che il piano esista formalmente e che l’attestazione ne sancisca la idoneità al risanamento. Ciò implica che l’attestazione non può essere generica o indulgente: il professionista si assume una responsabilità (anche penale in caso di false attestazioni) e quindi farà le sue valutazioni in modo indipendente e prudente.
  • Forma e pubblicità: Il piano attestato di risanamento non richiede omologazione giudiziale. Tuttavia, l’imprenditore ha facoltà di depositare la attestazione e il piano presso il Registro delle Imprese (in una sezione riservata non pubblicamente accessibile a tutti) per dare una data certa e una maggiore ufficialità al piano. Ciò può essere utile se poi si vuole dimostrare a terzi (es. al curatore in caso di successivo fallimento) che quel pagamento effettuato era previsto da un piano attestato depositato regolarmente. Inoltre, se il piano coinvolge crediti tributari, la sua pubblicazione può avere rilevanza per la disapplicazione delle sanzioni tributarie (in alcuni casi l’adesione a un piano di risanamento evita contestazioni di omessi versamenti come condotta dolosa, ma entriamo in tecnicismi).
  • Vantaggi per il debitore: Innanzitutto, il piano attestato è riservato e flessibile: non c’è l’intervento invasivo del tribunale, non si attiva una procedura concorsuale formale, l’azienda non viene etichettata pubblicamente come “in concordato”. Si evita il costo e la durata di un processo di omologazione. Inoltre, la gestione rimane totalmente in capo all’imprenditore (non c’è commissario né giudice delegato). Il piano può essere ritagliato su misura, coinvolgendo solo chi si vuole (alcuni creditori potrebbero essere pagati integralmente fuori piano e quindi non inclusi nell’accordo, se strategico farlo per tenerli buoni). Il grande beneficio legale è, come detto, la protezione dalle revocatorie: ad esempio, se il piano prevede che un certo fornitore essenziale venga pagato subito per continuare a fornire l’azienda, quel pagamento, pur preferenziale, non potrà essere revocato in un futuro fallimento, a patto che sia stato effettuato in esecuzione del piano attestato validamente predisposto . Senza piano, quel pagamento avrebbe potuto essere revocato (se fatto entro 6 mesi prima del fallimento, come atto preferenziale). Ciò dà sicurezza ai creditori che vengono soddisfatti nel piano: sanno che incasseranno definitivamente, e al debitore consente di eseguire atti di risanamento (vendite beni, pagamenti) senza la spada di Damocle del fallimento successivo.
  • Limiti e rischi: Il rovescio della medaglia è l’assenza di misure coercitive verso creditori dissenzienti e l’assenza di uno stay automatico delle azioni esecutive. Durante la predisposizione e implementazione del piano attestato, se un creditore non cooperativo vuole agire per conto proprio (pignorare, istare fallimento), può farlo. L’impresa potrebbe cercare di convincerlo a pazientare mostrando che c’è un piano e un attestatore che lo valuta positivamente. Ma non c’è garanzia: diversamente dall’accordo ex art. 57 o dal concordato dove si possono ottenere misure di protezione (divieto di azioni), qui l’unica protezione può essere eventualmente cercata per via indiretta, ad esempio chiedendo al tribunale una sospensione ex art. 55 CCI (norma che consente misure protettive su ricorso prima di depositare un accordo o un concordato, ma è un passaggio già diverso dal piano puro e semplice). In sostanza, il piano attestato funziona bene in assenza di conflittualità elevata: se i creditori sono ragionevolmente allineati e non litigiosi. Se invece vi è rischio concreto di iniziative individuali indesiderate, spesso il debitore preferisce passare tramite un accordo omologato o un concordato, proprio per sfruttare il potere inibitorio del tribunale sulle azioni esecutive.
  • Esempio pratico: La nostra azienda di lavasciuga pavimenti potrebbe usare il piano attestato se, poniamo, ha pochi creditori principali: ad esempio, due banche e tre fornitori coprono l’80% del debito, e tutti e cinque sono disponibili a trattare. L’imprenditore, con l’aiuto di un advisor finanziario, elabora un piano che prevede: i soci immettono 100.000 € freschi; si vende un capannone inutilizzato per ricavare altri 200.000 €; con queste risorse si paga il 50% dei debiti di fornitori immediatamente, i fornitori accettano di rinunciare al restante 50% (stralcio); le banche accettano di allungare i mutui da 5 a 10 anni riducendo la rata; l’azienda riduce costi e migliora margini in 3 anni secondo un piano industriale allegato. Il tutto viene verificato e attestato da un professionista che dice: sì, se fate queste mosse l’azienda tornerà redditizia e solvente, i flussi di cassa prevedono che le nuove rate bancarie saranno pagate regolarmente. I cinque creditori firmano accordi bilaterali conformi al piano (o un accordo quadro plurilaterale). L’azienda esegue: vende il capannone, paga i fornitori concordati, inizia a pagare le rate bancarie ridotte, implementa il piano industriale di rilancio. Se nessun altro creditore disturba, in un paio d’anni l’azienda esce dalla crisi. Se invece, poniamo, un sesto creditore minore decidesse di fare causa per il suo credito, l’azienda potrebbe doverlo soddisfare a parte (magari pagandolo integralmente con parte dei fondi raccolti, per eliminare il problema). La flessibilità c’è: il piano attestato non obbliga a trattare tutti i creditori allo stesso modo, a differenza del concordato dove devi proporre parità di trattamento a parità di posizione giuridica.
  • Giurisprudenza: I piani attestati sono spesso “invisibili” all’esterno perché non passano dal tribunale se non indirettamente. Tuttavia, la Cassazione ha avuto modo di riconoscerne la dignità concorsuale in certi contesti. Ad esempio, ha affermato la loro natura di strumenti di regolazione della crisi a tutti gli effetti, sebbene di natura privatistica: già dalla L. Fall., si era stabilito che un piano attestato serio poteva evitare la dichiarazione di fallimento se attuato. L’ordinanza Cass. 23312/2024 (Sez. Trib.) ha anche definito che un accordo eseguito in un piano attestato ha natura concorsuale per certe finalità (nello specifico, ai fini IVA, equiparandolo a una procedura concorsuale per emettere note di variazione dell’imposta) . Ciò a riprova che, pur senza tribunale, il piano attestato è visto come parte integrante del sistema concorsuale di risanamento.

In conclusione, il piano attestato di risanamento è la scelta preferibile quando l’impresa può gestire la crisi in modo consensuale e discreto, senza necessità di “forzare la mano” a creditori disallineati. È rapido, confidenziale e relativamente economico (niente spese di giustizia, solo il compenso dell’attestatore e degli eventuali consulenti). Dal punto di vista del debitore è l’optimum, se si ha la fortuna di avere un fronte creditori collaborativo. Nel caso contrario, i limiti del piano attestato emergono e occorre valutare strumenti più incisivi.

Proseguendo nella nostra panoramica, passiamo ad analizzare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, che sono in un certo senso l’evoluzione più strutturata (e giudiziale) del piano attestato, pensati per situazioni dove serve il crisma dell’omologazione e meccanismi per gestire i creditori dissenzienti.

Gli Accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) rappresentano una famiglia di strumenti ibridi: sono accordi negoziati con i creditori, ma che ottengono efficacia solo con l’intervento (omologazione) del tribunale. Introdotti nell’ordinamento a partire dal 2005 (come art. 182-bis L.F.) e ora disciplinati dagli artt. 57-64 CCI, gli accordi di ristrutturazione hanno l’obiettivo di permettere una ristrutturazione contrattuale del debito con la maggioranza dei creditori, pur lasciando fuori eventuali dissenzienti, i quali però sono protetti dall’obbligo per il debitore di soddisfarli per intero entro certi termini. In sostanza, è una soluzione concorsuale “light”: meno costosa e più rapida di un concordato, perché non richiede votazione di tutti i creditori, ma comunque garantita dal controllo giudiziale e con alcuni effetti (come lo stay) simili a quelli concorsuali.

Vediamo i punti fondamentali degli accordi di ristrutturazione:

  • Soglia di consenso: Come già anticipato, il modello base richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% del debito totale . Questa soglia è ridotta a 30% nel caso dell’accordo agevolato, se il debitore rinuncia ad alcune tutele (misure protettive e moratorie verso estranei) . L’idea è che se l’azienda riesce a convincere una buona parte (ma non tutti) i creditori a un certo piano di ristrutturazione, il legislatore le permette di vincolarsi contrattualmente con essi e ottenere dal tribunale un decreto di omologazione che:
  • rende l’accordo opponibile anche ai creditori non aderenti per quanto attiene alla moratoria del pagamento (nel senso che, se l’accordo ha efficacia, i creditori estranei devono essere pagati entro 120 giorni dall’omologazione, come dice la norma, ma fino ad allora non possono pretendere di più),
  • consente l’accesso alle misure protettive (nel periodo di negoziazione e fino all’omologazione, analogamente al concordato),
  • e in generale, rafforza l’accordo conferendogli esecutorietà e immunità da revocatoria per i pagamenti eseguiti in suo adempimento (trattandosi di procedura concorsuale a tutti gli effetti , come sottolineato dalla Cassazione che definisce l’ARD non un semplice accordo tra privati ma un istituto concorsuale ).
  • Procedimento: Il debitore avvia solitamente trattative riservate con i principali creditori (in modo simile a un piano attestato, ma puntando ad arrivare alla soglia 60%). Una volta raccolte le adesioni scritte di almeno il 60% dei crediti, presenta ricorso al tribunale chiedendo l’omologazione dell’accordo. Può contestualmente chiedere misure protettive per bloccare azioni esecutive pendenti (il CCI prevede che la domanda di omologazione comporti la possibilità di ottenere la sospensione delle azioni, analogamente a quanto avviene per il concordato). Il tribunale fissa un termine entro cui il debitore deve depositare l’accordo definitivo con le firme e la relazione di un professionista indipendente (l’attestatore qui serve ex lege: deve attestare che l’accordo permette il integrale pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni da scadenza o omologazione, e in generale la sua fattibilità ). Una volta depositato il tutto, il tribunale verifica la regolarità formale e sostanziale e convoca un’udienza per sentire eventuali creditori non aderenti che vogliano fare opposizione all’omologazione. Se non vi sono opposizioni o queste vengono respinte, viene emesso il decreto di omologazione, che rende l’accordo efficace erga omnes.
  • Trattamento dei creditori estranei: Un punto cardine è che i creditori che non hanno aderito all’accordo non sono falcidiati (non subiscono riduzioni del loro credito), a differenza di quanto accade nel concordato. L’art. 58 CCI prevede che costoro debbano essere pagati integralmente, anche se con possibile dilazione, entro 120 giorni dall’omologazione se i loro crediti sono scaduti, oppure entro 120 giorni dalla scadenza originaria se scadono dopo . Ad esempio, se c’è un fornitore che non ha firmato l’accordo e aveva fatture scadute, il debitore dovrà comunque pagarlo integralmente entro 4 mesi dall’omologa. Se invece aveva una fattura con scadenza futura, dovrà pagarlo entro 4 mesi da quella scadenza, rispettando le condizioni contrattuali iniziali. Questo vincolo serve a tutelare i dissenzienti, i quali però di fatto ottengono solo un differimento e non possono agire individualmente nel frattempo.
  • Categorie speciali di ARD: Il CCI, come visto, introduce due varianti:
  • Accordo agevolato (art. 60 CCI): soglia 30% di consensi invece di 60%, ma a condizione che il debitore non chieda né ottenga misure protettive (dunque i creditori estranei possono in teoria agire, anche se se l’accordo è raggiunto in fretta e omologato, acquisiranno poi la protezione ex post) e non preveda una moratoria (dilazione) nel pagamento dei creditori estranei oltre 120 gg. In pratica è fatto per situazioni in cui c’è un’ampia platea di creditori estranei che però saranno pagati a vista o quasi, e serve solo il 30% di adesione tra i principali per ridurre l’indebitamento.
  • Accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCI): se i creditori sono suddivisi in categorie omogenee di posizione giuridica ed interesse, ed entro ciascuna categoria si raggiunge l’adesione di almeno il 75% (questo dato si deduce dalle prassi ante-Codice, il CCI consente di chiedere estensione se l’accordo è stato facilitato in modo da coinvolgere anche estranei di quella categoria, purché non siano micro-imprese o particolari tipi che il CCI tutela diversamente), allora il tribunale può estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori non aderenti di quella medesima categoria . Ciò equivale a un cram-down di classe limitato, dove una minoranza di dissenzienti viene forzosamente inclusa. Ad esempio, se l’accordo riguarda una ristrutturazione con le banche e il 80% delle banche (in valore credito) aderisce, l’accordo può essere esteso al 20% dissenziente rimanente, obbligandolo a rispettare le stesse nuove scadenze o riduzioni pattuite dalla maggioranza. Questa previsione colma la lacuna del vecchio art. 182-bis L.F. e recepisce la Direttiva Insolvenza: consente di superare l’opposizione di singoli creditori qualificati (specie finanziari) se la maggior parte è d’accordo. Tuttavia, l’applicazione richiede il rispetto rigoroso di parità di trattamento e di informazione ai dissenzienti (che devono essere stati coinvolti nelle trattative).
  • Confronto con il concordato: L’accordo di ristrutturazione differisce dal concordato in vari aspetti:
  • Non coinvolge tutti i creditori in una votazione, ma solo quelli che aderiscono (il concordato invece “imbriglia” tutti).
  • Non consente di imporre falcidie ai dissenzienti, a meno di usare la tecnica delle classi efficacia estesa.
  • Non consente di modificare diritti dei creditori privilegiati senza il loro consenso (mentre nel concordato potresti soddisfarli parzialmente se il valore del pegno/ipoteca è minore del credito, degradandoli in parte a chirografo, col voto di classe).
  • È generalmente più veloce: niente assemblea creditori, solo un’udienza di omologazione. Spesso in 4-6 mesi dall’inizio trattative si chiude, mentre un concordato può prendere 12-18 mesi.
  • Si può anche presentare “in continuità” o “liquidatorio”, ma di solito l’accordo di ristrutturazione è orientato al risanamento con continuità (il liquidatorio avrebbe poco senso, tanto vale fare concordato).
  • Permette all’imprenditore di restare un po’ più padrone del gioco, scegliendo con chi accordarsi.

Un lato negativo rispetto al concordato: il debitore in concordato preventivo (una volta ammesso) è protetto in automatico da tutte le azioni e, se in continuità, può anche ottenere autorizzazioni per pagare fornitori post-filing come prededucibili, ecc. Nel ARD, la protezione è parziale e la vita durante le trattative va gestita con più cautela (da qui l’importanza dell’accordo in esecuzione di composizione negoziata, perché così prima c’è la protezione della CNC e poi si sfocia nell’ARD, combinando i benefici).

  • Recenti sviluppi giurisprudenziali: Un tema importante chiarito dalla Cassazione è la sorte dell’accordo di ristrutturazione se poi l’azienda fallisce comunque. La Cass. 32996/2024 ha stabilito che la successiva apertura di un fallimento (liquidazione giudiziale) determina la caducazione automatica dell’accordo omologato e la risoluzione di diritto dei singoli patti contrattuali sottostanti per impossibilità sopravvenuta . Ciò significa che, se un imprenditore ottiene un accordo di ristrutturazione, ma poi non riesce a eseguirlo e viene dichiarato fallito, quell’accordo cessa di avere efficacia senza bisogno che i creditori chiedano al giudice la risoluzione contrattuale. Le obbligazioni originarie dei creditori riespandono, come se l’accordo non ci fosse mai stato, e i creditori possono insinuarsi per l’importo originario (meno quanto eventualmente hanno incassato prima). In pratica la Suprema Corte ha chiarito che l’accordo di ristrutturazione è fragile di fronte al fallimento: il fallimento travolge l’accordo stesso, facendone venir meno la causa (il risanamento) . Dunque i creditori non hanno nemmeno bisogno di citare il debitore per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., perché la risoluzione è automatica ex art. 1463 c.c. (impossibilità definitiva) . Questo concetto, se da un lato è sfavorevole ai debitori inadempienti (non possono sperare di mantenere stralci parziali se poi falliscono), dall’altro offre una certezza ai creditori: sanno che se l’accordo fallisce e c’è fallimento, possono recuperare il dovuto come se non avessero mai transato, salvo dover restituire eventuali acconti ricevuti. Questo rende i creditori forse più propensi ad accettare accordi, sapendo di avere questa “rete di sicurezza” (pur teorica, perché se l’azienda fallisce poi magari riscuotere è difficile lo stesso). Comunque, è un principio importante segnalato nel 2024 .
  • Accordi con il Fisco e gli enti: Come già discusso, la transazione fiscale è integrata negli ARD e nei concordati. In un ARD, il debitore può includere l’Erario e gli enti previdenziali proponendo il pagamento parziale di imposte e contributi (falcidia) ex art. 63 CCI . Serve ovviamente l’adesione formale di Agenzia Entrate o INPS, che valuteranno con gli stessi criteri di convenienza (devono ottenere almeno il valore di liquidazione, e non possono falcidiare IVA e ritenute se non per la parte chirografaria e se il piano lo consente in base ai beni). Le recenti modifiche normative (Legge 120/2025 come delega) mirano a estendere la possibilità di includere anche tributi locali negli ARD (oggi come oggi, i tributi locali a volte erano fuori dal perimetro della transazione fiscale classica, creando disparità, la delega 2025 punta a uniformare) .

In sintesi, l’accordo di ristrutturazione dei debiti è un’arma negoziale potente per l’imprenditore quando c’è un numero di creditori sufficiente disposti a transigere e magari qualche minoranza di dissenzienti tollerabile. Dal punto di vista del debitore: – Offre la chance di un risanamento rapido con la benedizione del tribunale ma senza l’iter complesso del concordato. – Permette di gestire diversamente i creditori: quelli chiave li convincerà a firmare, quelli secondari li pagherà fuori piano, quelli problematici li può classificare in una classe e cercare di estendere l’accordo se la maggioranza di quella classe è d’accordo. – Durante la trattativa e l’omologazione può ottenere protezione dagli attacchi (basta presentare un ricorso in tribunale con richiesta di misure protettive per bloccare eventuali esecuzioni per il tempo necessario, cosa prevista dal CCI). – Non impone soglie di soddisfacimento minimo (tranne il 100% per gli estranei e i privilegiati invariati) né obblighi di liquidare beni, etc., come il concordato liquidatorio. È molto flessibile nei contenuti (può anche coinvolgere solo parte dell’azienda, e l’azienda può anche proseguire normalmente le attività contrattuali senza dover chiedere autorizzazioni per atti di ordinaria amministrazione).

Ovviamente: – Richiede un alto grado di consenso; se l’imprenditore non riesce a convincere almeno 60% (o 30% nel caso agevolato, ma allora deve pagare comunque tutti gli altri entro breve), non è praticabile. – Non consente riduzioni unilaterali dei crediti privilegiati: banche con ipoteca o dipendenti con TFR non possono essere tagliati se non accettano (mentre nel concordato potresti soddisfare un ipotecario al 80% se l’immobile vale 80 e il debito 100, senza chiedere il suo consenso individuale, a condizione di dargli quel valore 80 e fargli votare in classe). – Dopo l’omologazione, l’azienda deve essere molto diligente nel rispetto, perché se scivola in default, come visto, l’accordo cade e siamo punto e a capo (con in più tempo perso e costi sostenuti).

Se l’indebitamento dell’azienda di lavasciuga pavimenti è diffuso ma c’è coesione tra i principali attori (ad esempio, banche e fornitori disposti a convergere su un taglio del 30% del debito e dilazione del resto), l’ARD appare un’ottima soluzione. Se invece c’è troppa frammentazione e conflittualità, potrebbe essere inevitabile un concordato preventivo, dove la maggioranza deciderà per tutti.

Passiamo quindi a parlare del concordato preventivo, lo strumento concorsuale “principe” per evitare il fallimento, che consente di imporre ristrutturazioni anche ai creditori contrari tramite un voto a maggioranza e l’omologazione giudiziale.

Il Concordato Preventivo (ordinario e minore)

Il concordato preventivo è la procedura concorsuale giudiziale più articolata e garantista, storicamente concepita per dare al debitore una possibilità di evitare il fallimento presentando un piano ai creditori e sottoponendolo al loro voto e al controllo del tribunale. Si chiama “preventivo” proprio perché previene la declaratoria di fallimento, incanalando la crisi in un alveo concordato (da cum-cordare, mettere d’accordo) con i creditori. Con il Codice della Crisi, la disciplina del concordato è stata in parte rinnovata (artt. 84-120 CCI), mantenendo però i principi cardine già noti. Inoltre, il CCI prevede il concordato minore per le imprese sotto soglia, che è concettualmente simile ma con alcune semplificazioni (inserito nel Titolo dedicato al sovraindebitamento).

Esponiamo le caratteristiche principali del concordato:

  • Scopo e tipologie: Il concordato può perseguire il risanamento dell’impresa tramite la sua continuazione (concordato in continuità) oppure la sua liquidazione in forma ordinata (concordato liquidatorio). Spesso i piani di concordato possono essere misti, con una parte di continuità e una parte di liquidazione di beni non funzionali. Ai fini normativi, conta l’aspetto prevalente: se viene ceduto l’intero complesso aziendale o cessata l’attività, è considerato liquidatorio; se invece l’attività prosegue (anche tramite cessione dell’azienda a terzi che la mantengono operativa), è in continuità.
  • Accesso e domanda “in bianco”: Il debitore che intende proporre concordato presenta un ricorso al tribunale di competenza (quello dove ha sede l’impresa). Può presentarlo con il piano e la proposta completi, oppure – se ha bisogno di tempo per perfezionare il piano – può presentare una domanda “con riserva” (il cosiddetto concordato in bianco, art. 44 CCI) in cui dichiara di voler accedere al concordato e depositerà piano e documenti entro un termine fissato dal giudice (da 60 a 120 giorni, prorogabile). Questa pratica è comune per sfruttare immediatamente le protezioni del concordato e congelare la situazione mentre si ultimano negoziazioni e documentazione.
  • Procedure e organi: Una volta depositata la domanda, il tribunale verifica i requisiti minimi (documenti, bilanci, elenchi creditori, attestazione di un professionista su veridicità dati e fattibilità piano) e, se tutto è regolare, emette un decreto di ammissione al concordato. Con tale decreto, nomina un commissario giudiziale (figura che monitora la gestione dell’impresa durante la procedura e tutela l’interesse dei creditori), stabilisce le misure protettive (il CCI prevede che dalla pubblicazione del ricorso concordatario derivino automatiche misure protettive simili a quelle viste per la composizione negoziata: blocco delle azioni esecutive, impossibilità di iscrivere ipoteche su beni del debitore, ecc., efficaci fino all’omologazione, salvo revoca) , e convoca l’adunanza dei creditori per il voto su piano e proposta. Durante la procedura, l’imprenditore conserva l’amministrazione sotto la supervisione del commissario (nel concordato con riserva, può compiere solo atti di ordinaria amministrazione salvo autorizzazione del tribunale per quelli straordinari). Nel concordato liquidatorio, spesso la gestione può passare a un liquidatore nominato per vendere i beni dopo l’omologazione.
  • Classi e diritto di voto: Il debitore deve suddividere i creditori in classi quando vi siano posizioni giuridiche ed interessi economici differenti. Ad esempio: una classe di chirografari fornitori, una classe di chirografari finanziatori, una classe di subordinati, ecc. I creditori privilegiati per legge formano di solito classi separate se non sono soddisfatti integralmente (ad es., dipendenti e Erario, banche ipotecarie: ciascuno è una classe a sé, o possono essere accorpati se omogenei). Ogni classe esprime un voto (favorevole se i crediti che votano sì superano la metà di quelli ammessi al voto nella classe). Globalmente, serve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi (maggiore del 50%) e, se ci sono più classi e qualcuna vota no, il tribunale può comunque omologare il concordato attraverso un cram-down inter-classi, a certe condizioni (il CCI consente l’omologazione nonostante il dissenso di classi purché i creditori dissenzienti non ricevano meno di quanto riceverebbero in liquidazione e almeno una classe di creditori di grado inferiore o pari abbia votato sì). In assenza di classi (concordato semplificato con tutti chirografari uguali, ad esempio), conta solo la maggioranza numerica e per valore dei creditori votanti.
  • Maggioranze: Come già implicito, la regola base è 50%+1 del totale crediti ammessi al voto. Non votano i privilegiati integralmente soddisfatti (perché non toccati), non votano i soci per i loro crediti postergati, non votano i creditori in conflitto di interesse significativo. I chirografari votano sempre. Se c’è una sola classe e questa maggioranza assoluta si raggiunge, il concordato è approvato. Se ci sono più classi e tutte approvano a maggioranza relativa interna, è approvato. Se una o più classi respingono, si vede se i quorum di cram-down sono rispettati per poterlo comunque omologare (troppo dettaglio qui; basti sapere che il giudice può superare dissensi isolati se ritiene il piano equo).
  • Omologazione: Dopo il voto, se approvato, il tribunale procede all’omologazione, ovvero emette una sentenza (o decreto motivato) che verifica la legalità e fattibilità del piano, la regolarità del voto e l’assenza di lesioni di diritti. In questa fase eventuali creditori dissenzienti possono proporre opposizione lamentando ad esempio che non ricevono il minimo di legge, o che la suddivisione in classi era scorretta, ecc. Il giudice decide su tali opposizioni e, se le respinge e ritiene tutto a posto, omologa il concordato, che da quel momento diviene vincolante erga omnes. Se invece il concordato non è approvato dai creditori o se l’omologazione viene negata (perché il piano è inattuabile o contrario alla legge), il tribunale dichiara inammissibile la procedura e, normalmente, apre d’ufficio la liquidazione giudiziale (fallimento). Quindi, per il debitore, arrivare alla domanda di concordato è un passo delicato: se fallisce l’approvazione, con grande probabilità seguirà il fallimento.
  • Trattamento dei creditori nel concordato:
  • I privilegiati devono essere pagati integralmente per la parte di credito che trova capienza nel valore della garanzia o privilegio (capienza). Se il piano li tocca (falcidia), ciò è ammesso solo se il creditore rinuncia volontariamente (vota a favore espressamente accettando la falcidia) oppure se si tratta di IVA/ritenute (che in concordato possono essere dilazionate ma non ridotte, salvo se la parte chirografaria – cioè l’eventuale eccedenza oltre il valore del bene – può essere trattata come chirografa). I crediti privilegiati non soddisfatti integralmente vengono degradati a chirografari per la parte incapiente e votano come tali.
  • I chirografari possono ricevere qualsiasi percentuale purché sia almeno quanto otterrebbero in una liquidazione fallimentare (principio di convenienza). La legge per i concordati liquidatori ordinari impone(va) un minimo del 20% agli chirografari . Nel CCI art. 84 comma 6 si conferma questa soglia del 20% salvo risorse esterne che possano far prescindere da essa (in alcune letture, se il piano apporta finanza esterna che incrementa il soddisfacimento dei creditori, il tribunale può ammettere anche un concordato con percentuale inferiore; in altre, il CCI avrebbe modulato la soglia in funzione dell’importo dei debiti: alcune fonti indicano 20% fino a 100k, 15% da 100k a 500k, 10% oltre, stando a schemi di decreti attuativi , ma non risulta confermato nel testo finale – su questo punto la norma potrebbe aver delegato il governo a modulare, ma in generale il 20% rimane la regola base per i liquidatori puri).
  • Equità e ordine di priorità: Il concordato deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione salvo consenso dei privilegiati a degradare. Cioè, non si può dare il 100% a un chirografario e il 50% a un privilegiato di grado superiore senza che questo lo accetti. In continuità vi sono eccezioni (si può temporaneamente pagare fornitori strategici prima di altri se ciò serve a continuare l’attività, con autorizzazione e purché comunque si rispetti la convenienza generale).
  • Finanza esterna e incentivi: Se i soci o terzi apportano nuova finanza o garanzie a beneficio dei creditori, tali importi possono essere destinati preferenzialmente anche a creditori chirografari, migliorando la percentuale e potendo giustificare trattamenti di favore per classi ad hoc (es. socio che apporta denaro e vuole che vada solo a salvare alcuni fornitori critici – possibile creando classi e motivandolo). La presenza di finanza esterna è spesso determinante per convincere i creditori ad approvare, perché alza la percentuale di recupero rispetto a un fallimento dove quell’apporto non ci sarebbe.
  • Continuità aziendale: Nel concordato in continuità, la legge consente che i creditori vengano pagati col tempo, attingendo dai flussi generati dall’attività. In tal caso, l’attestatore deve certificare che il piano non è troppo lungo e che comunque i creditori ottengano non meno del valore di liquidazione dei beni che sarebbero spettati loro (il famoso test di convenienza, ribadito dalla Cassazione ). Non c’è un limite fisso di durata del piano nel CCI, ma la prassi generalmente sta entro 5 anni salvo casi eccezionali. Ad ogni modo, i creditori in continuità accettano solitamente di essere pagati in più anni se il piano è convincente.
  • Effetti per l’imprenditore: L’omologazione del concordato produce gli effetti esdebitatori (per l’azienda) limitatamente a quanto previsto dal piano. Cioè, se il piano dice che i chirografari prendono 30%, pagando quello il debitore è liberato dal restante 70% (esdebitato). Gli eventuali soci fideiussori però non sono liberati a meno che i creditori non li liberino; quindi attenzione: un concordato dell’azienda non libera i garanti automaticamente (diversamente dagli USA Chapter 11 dove a volte succede, qui no se non con consenso). Questo implica che, se i soci hanno garantito debiti sociali, dovranno eventualmente trovare un accordo individuale col creditore o anch’essi entrare in procedure personali per liberarsi.
  • Concordato Minore: Per le imprese sotto soglia (non fallibili) e per i debitori civili sovraindebitati esiste il “concordato minore” (artt. 74-83 CCI). Concettualmente è simile al concordato preventivo ma inserito nel capo del sovraindebitamento. Le soglie di approvazione credo siano le stesse (maggioranza crediti), e non c’è richiesta di percentuale minima del 20%. È destinato a piccoli imprenditori, consumatori con debiti d’impresa, etc., e sostituisce i vecchi accordi e piani del consumatore della L.3/2012. Per un lettore avvocato, la differenza principale è procedurale: le procedure minori spesso coinvolgono l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che assiste il debitore nella predisposizione, e l’intervento del giudice è un po’ semplificato. Nel nostro contesto (SRL professionale con debiti) presumiamo dimensioni > soglia, quindi non entriamo nei dettagli del concordato minore. Basti sapere che esiste una via analoga anche per i non fallibili, con tutele simili.
  • Vantaggi dal punto di vista del debitore: Il concordato preventivo è spesso l’ultimo baluardo per evitare il fallimento quando serve una ristrutturazione coinvolgendo tutti i creditori e non c’è consenso sufficiente ad un accordo. Offre:
  • Protezione immediata e totale dal momento del deposito: tutti i creditori sono bloccati (non possono iniziare o proseguire esecuzioni né acquisire prelazioni sui beni del debitore) .
  • La chance di imporre sacrifici anche ai dissenzienti: se il piano è onesto e conveniente, i creditori dissenzienti si vedranno comunque costretti ad accettare la falcidia o dilazione decisa dalla maggioranza e omologata dal giudice.
  • La possibilità di gestire anche situazioni molto complesse, prevedendo cessioni di asset, intervento di nuovi investitori (concordato con assuntore), taglio di organico (previa autorizzazione a licenziamenti collettivi), ecc., il tutto con il paracadute della supervisione giudiziaria (che ad esempio sospende le cause in corso, concentra eventuali contestazioni sul piano stesso).
  • Il risultato finale, se positivo, è l’esdebitazione dell’azienda: una volta eseguito il concordato, i debiti anteriori restano definiti come da piano e l’impresa prosegue alleggerita.
  • Svantaggi e impegni: Il concordato è anche uno strumento gravoso:
  • È pubblico (iscrizione al registro imprese, avviso ai creditori, potenziale danno reputazionale).
  • Costoso: occorre remunerare organi della procedura (commissario, eventuale liquidatore) e sostenere spese legali e di attestazione, nonché accantonare fondi per pagare spese di giustizia in prededuzione.
  • Rigidità: una volta ammesso, l’imprenditore non può liberamente decidere di tirarsi indietro senza rischiare conseguenze (il tribunale potrebbe dichiarare il fallimento se revoca il concordato per atti di frode, ad esempio).
  • Esposizione: se emergono irregolarità (es. bancarotta), l’iter del concordato potrebbe anche portare a segnalazioni alla procura.
  • Dilatazione dei tempi: il tempo per arrivare all’omologa può essere lungo (diversi mesi per il voto, poi eventuali opposizioni).

Tuttavia, è spesso il male minore rispetto alla catastrofe del fallimento immediato, e offre almeno la speranza di salvare l’impresa (in continuità) o di chiudere con un accordo dignitoso (liquidatorio).

  • Concordato Semplificato (post composizione negoziata): Lo ribadiamo qui per completezza: se la composizione negoziata non ha portato ad accordi, l’imprenditore può proporre al tribunale un concordato senza voto, solo liquidatorio, dove indica come intende distribuire l’attivo e con quali eventuali acquirenti dei beni. È uno strumento un po’ anomalo perché i creditori non votano, però il tribunale omologa solo se ritiene che non vi sia pregiudizio per loro rispetto a una liquidazione fallimentare. In pratica è come una “liquidazione concordata” one-shot. Questo strumento (art. 25-sexies) può essere la via di uscita per un imprenditore che, pur non avendo salvato l’azienda, almeno evita la procedura fallimentare lunga: liquida in concordato semplificato e chiude. Non c’è soddisfazione minima garantita, se non la comparazione con il fallimento (che in genere darebbe percentuali infime). Dal punto di vista del debitore, è utile perché consente di ottenere l’esdebitazione in tempi più rapidi (nel CCI l’esdebitazione dell’ex fallito scatta dopo 3 anni dall’apertura liquidazione controllata , nel concordato non liquidatorio diremmo l’azienda sopravvive, nel concordato semplificato presumibilmente l’imprenditore persona fisica potrebbe poi chiedere esdebitazione residui se rimangono debiti non soddisfatti? Il CCI art. 282 la prevede post liquidazione controllata e forse post concordato non so, potremmo dover verificare; in ogni caso, gli effetti liberatori per la persona fisica socio/garante sono eventualmente da valutare con procedure ad hoc come sovraindebitamento).

Riassumendo, il concordato preventivo rimane lo strumento principale quando la crisi è estesa e serve una soluzione inclusiva e legalmente vincolante. Nella nostra ipotesi aziendale, si potrebbe optare per un concordato: – in continuità diretta: l’azienda continua a produrre lavasciuga, magari ridimensionata, e usa gli utili futuri per pagare i debiti in percentuale. – in continuità indiretta: l’azienda cede/rent-to-buy l’attività a un investitore che continuerà il business, e col ricavato (prezzo di cessione + canoni affitto d’azienda) paga i creditori. – liquidatorio: l’azienda chiude, vende macchinari, marchi, magazzino e incassa crediti, e distribuisce ai creditori quel che c’è (assicurando 20% ai chirografi grazie magari a un contributo dei soci o di terzi, se no non passerebbe la soglia).

La scelta dipende dalla effettiva redditività prospettica: se il mercato c’è e la crisi è transitoria, conviene la continuità; se ormai è saturi debiti e mercato scaduto, meglio liquidare con un minimo di controllo (specie se i soci vogliono magari rilevare qualcosa senza dover competere in un’asta fallimentare, a volte i soci preferiscono pilotare la liquidazione in concordato per ricomprare essi stessi l’azienda).

Passiamo ora all’ultimo stadio: la liquidazione giudiziale (fallimento) e il tema della esdebitazione, per completare il quadro dal lato del “punto di vista del debitore” che vuole difendersi dagli effetti peggiori.

Liquidazione giudiziale (ex Fallimento) e Liquidazione controllata

La liquidazione giudiziale è, come detto, l’evento da evitare per un imprenditore debitore, ma è importante conoscerne i contorni per capire quali difese si possono opporre e quali conseguenze comporta. Essa viene aperta dal tribunale quando l’impresa si trova in stato di insolvenza (definito come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) e ricorrono i presupposti soggettivi (imprenditore commerciale non minore). Nel nostro contesto, se tutte le strategie di risanamento falliscono, la liquidazione giudiziale rappresenta l’epilogo per l’azienda lavasciuga pavimenti SRL indebitata.

Ecco cosa avviene in caso di fallimento (liquidazione giudiziale):

  • Apertura della procedura: Su ricorso di un creditore, del debitore stesso (autofallimento) o del PM, il tribunale accerta lo stato di insolvenza in un’udienza e, se confermato, pronuncia la sentenza di liquidazione giudiziale. Da quel momento:
  • Gli amministratori perdono i poteri di gestione sui beni: subentra il curatore, che è un professionista nominato dal tribunale con il compito di amministrare e liquidare l’attivo.
  • Si forma il passivo: i creditori devono presentare domanda di insinuazione al passivo al curatore entro termini prestabiliti; successivamente il giudice delegato terrà un’udienza di verifica dei crediti e li ammetterà (con eventuali contestazioni su importo, prelazione, ecc. decise in quella sede).
  • Tutte le azioni individuali dei creditori sono vietate: vi è un’automatica sospensione e divieto di iniziare cause o esecuzioni individuali; i crediti si possono far valere solo nell’ambito concorsuale.
  • I contratti in corso di esecuzione possono essere sciolti o proseguiti a scelta del curatore (con autorizzazione del comitato dei creditori). Ad esempio, leasing: il curatore di solito li scioglie, restituendo i beni, a meno che servano per esercizio provvisorio.
  • L’impresa solitamente cessa l’attività, salvo il tribunale autorizzi un esercizio provvisorio parziale o totale, se funzionale a conservare valore (es., completare commesse in corso per vendere meglio l’azienda).
  • Viene nominato un giudice delegato a vigilare sulla procedura e un comitato dei creditori che rappresenta gli interessi della massa e deve dare pareri su atti di gestione rilevanti.
  • Liquidazione dell’attivo: Il curatore predispone un programma di liquidazione (quali beni vendere, con quali modalità: asta, trattativa privata, ecc., se cedere l’azienda intera o spezzettare). Una volta autorizzato, procede a vendere i beni. I proventi confluiscono in cassa e poi vengono distribuiti ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni.
  • Se, ad esempio, c’è un immobile ipotecato, sarà venduto e il ricavato andrà prima alle spese procedurali prededucibili (curatore, ecc.), poi al creditore ipotecario fino a concorrenza del suo credito + interessi maturati ante-fallimento (post-fallimento i chirografari non maturano interessi, i privilegiati solo se capiente).
  • I creditori chirografari prendono solo dopo che tutti i privilegiati sono soddisfatti per quanto possibile.
  • Di solito i fallimenti di PMI portano percentuali basse ai chirografari (spesso zero o qualche punto percentuale).
  • Durata e chiusura: La liquidazione può durare anni, specie se ci sono cause pendenti (revocatorie, azioni di responsabilità contro amministratori, recupero crediti verso clienti). Una volta terminato l’attivo da liquidare e definite le cause, il curatore fa un progetto di riparto finale e poi si chiude la procedura con decreto di chiusura. La società fallita viene cancellata dal registro imprese e cessa di esistere.
  • Conseguenze per l’imprenditore: Oltre alla perdita dell’azienda, ci sono conseguenze collaterali:
  • Se emergono condotte distrattive o fraudolente, può aprirsi un procedimento penale per bancarotta a carico degli amministratori.
  • Gli amministratori possono subire pene accessorie (interdizione all’esercizio di impresa per un periodo).
  • I creditori possono vedere perseguite in sede fallimentare operazioni sospette fatte prima (azioni revocatorie fallimentari). Ad esempio, se nei 6 mesi prima del fallimento l’azienda ha pagato un fornitore invece di altri, il curatore può chiedere la revoca di quel pagamento e farsi restituire i soldi per distribuirli equamente (salvo fosse in esecuzione di piano attestato etc.).
  • Tuttavia, per il debitore persona giuridica (la SRL), la fine del fallimento comporta l’estinzione della società. Non c’è un “dopo” per la società: i debiti insoddisfatti restano inesigibili perché la società non c’è più (non servirebbe una esdebitazione formale per la società, infatti il CCI non prevede esdebitazione per enti cessati).
  • Per i soci garanti o coobbligati, invece, il fallimento non li libera: anzi, i creditori rimasti insoddisfatti potranno aggredire i garanti. Quindi i soci potrebbero essere travolti sul piano personale.
  • Liquidazione controllata (imprese minori): Se la nostra impresa fosse minore (sotto soglia), i creditori non possono chiederne il fallimento, ma possono chiedere la liquidazione controllata. Questa si avvia con le stesse motivazioni (insolvenza), ma viene gestita dall’Organismo di Composizione della Crisi o da un liquidatore nominato e sotto controllo semplificato del tribunale. Il meccanismo di liquidazione e riparto è analogo, ma i tempi e i costi dovrebbero essere inferiori. Alla fine della liquidazione controllata, il debitore persona fisica (es. imprenditore individuale) può accedere all’esdebitazione (vedi dopo), mentre se era una società minore, viene comunque cancellata.

Dal punto di vista difensivo del debitore, quando i creditori promuovono istanza di fallimento (liquidazione giudiziale), quali armi restano? Essenzialmente: – Presentare una domanda di concordato preventivo prima che sia pronunciato il fallimento, o contestualmente chiedere al tribunale un termine per presentare un piano (il famoso “concordato in bianco”): l’istanza di fallimento viene sospesa e prevale la procedura concordataria se poi va a buon fine. Questo è un classico: l’imprenditore sotto pressione deposita un ricorso ex art. 44 CCI (ex art. 161 LF) per concordato in bianco, ottenendo lo stop immediato a istanze e pignoramenti, e comprando tempo per negoziare un accordo da formalizzare in concordato o magari convertire in accordo 182-bis se riesce a convincere i creditori nel frattempo. È un escamotage legale di difesa molto usato. Deve essere fatto con serietà: il tribunale può infatti fiutare abusi (ad es., deposito in bianco solo per ritardare e poi nessun piano presentato); un abuso può condurre alla revoca del termine e alla dichiarazione di fallimento in automatico. – Opporsi sul merito dell’insolvenza: se l’impresa non è insolvente ma solo illiquida temporaneamente, in sede di istruttoria pre-fallimentare si può contestare l’esistenza dei presupposti (ad esempio mostrando che i debiti scaduti sono inferiori ai crediti esigibili, o che ci sono trattative in corso per rifinanziare ecc.). Tuttavia, convincere il giudice è arduo se oggettivamente i debiti scaduti non si pagano da mesi. – Se il fallimento viene dichiarato, all’imprenditore persona fisica resta la via di cercare la esdebitazione dopo la chiusura (o dopo un certo periodo nella liquidazione controllata con la novità art. 282 CCI che vedremo).

Insomma, in ottica difensiva estrema, quando il fallimento incombe, la mossa tipica è il ricorso al concordato o oggi anche la composizione negoziata (se c’è tempo: la composizione negoziata non blocca di per sé l’istanza di fallimento in automatico, ma il debitore in composizione negoziata può chiedere al tribunale misure protettive che includono il divieto di pronunciare fallimento , e verosimilmente il giudice attenderebbe l’esito delle trattative prima di farlo). Va detto che con l’introduzione della composizione negoziata, il legislatore ha voluto che i tribunali incoraggino i debitori a usarla: se un debitore soggetto a istanza di fallimento chiede la composizione negoziata e nomina dell’esperto, spesso il tribunale può rinviare l’udienza per vedere se ci sono sbocchi. Non è un diritto automatico, ma è probabile, specie se i creditori principali sono d’accordo.

A questo punto, concludiamo parlando della esdebitazione del debitore, ossia la liberazione dai debiti residui, che è un concetto cruciale dal punto di vista umano del fresh start post-fallimento o post-liquidazione per le persone coinvolte.

Esdebitazione e liberazione dai debiti residui

Il termine esdebitazione indica il provvedimento con cui il debitore persona fisica viene liberato dai debiti che non sono stati soddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale liquidatoria. In sostanza, è il perdono legale dei debiti residui, per dare all’ex debitore la possibilità di ripartire senza essere per sempre schiacciato dai vecchi debiti. Questo concetto non esiste per le società (che, come detto, se falliscono e chiudono, si estinguono e i debiti muoiono con loro), ma esiste per le persone fisiche (imprenditori individuali, soci garanti, consumatori sovraindebitati, ecc.).

In Italia l’esdebitazione è stata introdotta con la riforma del 2006 della legge fallimentare e poi estesa e resa più accessibile con il Codice della Crisi. Attualmente, i principali casi sono:

  • Esdebitazione del fallito (imprenditore individuale) post liquidazione giudiziale: L’art. 282 CCI stabilisce che il debitore persona fisica ha diritto all’esdebitazione decorso tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale, anche se la procedura non è ancora chiusa . Questo è un significativo miglioramento rispetto al passato, in cui bisognava aspettare la chiusura (che poteva tardare molti anni). Ora dopo 3 anni dall’inizio, il debitore onesto e cooperativo può chiedere di essere liberato dai debiti rimasti insoddisfatti, a prescindere dalla durata del fallimento. Il tribunale concede l’esdebitazione se sono soddisfatte le condizioni: il debitore ha cooperato, non ci sono stati comportamenti fraudolenti, non ha beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti, ecc. Con l’esdebitazione, tutti i crediti concorsuali residui diventano inesigibili verso il debitore (salvo debiti alimentari, risarcitori da fatto illecito nonché obblighi di mantenimento e alcune pene pecuniarie, che per legge non sono esdebitabili).

La Cassazione a Sezioni Unite nel 2023 ha definito l’esdebitazione “un vero e proprio diritto” nel nuovo Codice, salvo casi di dolo o colpa grave, evidenziando che il legislatore vuole favorire il fresh start . Quindi, un imprenditore fallito meritevole non è più destinato a restare debitore a vita: dopo pochi anni può cancellare i debiti e, ad esempio, tornare a fare impresa o semplicemente vivere senza quelle spade di Damocle.

  • Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: Questa è una novità introdotta nel 2020 (D.L. 137/2020) e ora contemplata nel CCI (art. 283, credo). Riguarda il debitore (consumatore o piccolo imprenditore) che non ha alcun patrimonio liquidabile e nessuna capacità di offrire qualcosa ai creditori. In passato questi soggetti non potevano accedere a nessun piano o procedura perché non c’era nulla da distribuire. Ora possono chiedere al tribunale la cancellazione dei loro debiti immediatamente, con alcune condizioni di meritevolezza (non aver colpe gravi nell’aver contratto i debiti, non aver frodato, etc.). È chiamata anche “esdebitazione di nullatenente”. Se concessa, il debitore viene liberato pur senza pagare nulla. Ovviamente è una misura eccezionale, concessa se appunto non c’è proprio nulla da recuperare per i creditori ed è inutile aprire procedure costose. Il debitore resta monitorato per 4 anni, e se in quel periodo acquisisce disponibilità rilevanti (es. vince alla lotteria), i creditori potrebbero rifarsi su quelle sopravvenienze, altrimenti passato quel periodo l’esdebitazione diventa definitiva. Questa norma è pensata soprattutto per i soggetti deboli (famiglie indigenti, piccoli imprenditori rovinati da eventi esterni) e evita procedimenti inutili.

Nel contesto della nostra guida, può essere rilevante per i soci garanti. Poniamo che i soci dell’azienda abbiano garantito debiti bancari e che l’azienda malgrado concordati o accordi finisca in fallimento e non paghi interamente le banche: i soci garanti si troveranno addosso i decreti ingiuntivi delle banche. Se i loro beni personali non coprono quei debiti, essi stessi potrebbero trovarsi sovraindebitati. In tal caso, potrebbero attivare le procedure di sovraindebitamento a loro nome (un piano del consumatore se i debiti sono per lo più personali, o un concordato minore se perlopiù legati all’impresa, a seconda) per ristrutturare o farsi esdebitare. E se fossero completamente incapienti, potrebbero tentare l’esdebitazione del debitore incapiente. È importante dunque capire che la protezione offerta dalle procedure concorsuali può estendersi, su binari paralleli, anche ai fideiussori e coobbligati: questi ultimi non sono protetti dalla procedura dell’azienda, ma hanno i loro strumenti.

Per un imprenditore individuale (non il caso della SRL ma immaginiamo un artigiano), la esdebitazione post-fallimento è di primaria importanza perché segna il rientro in bonis come persona. Un tempo era discrezionale (il tribunale valutava se il fallito la meritava), oggi è tendenzialmente un diritto salvo eccezioni. Ciò incoraggia il debitore a collaborare con il curatore: sa che se non ostacola e anzi agevola la liquidazione (magari indicando beni, consegnando documenti), dopo qualche anno avrà il sollievo di veder cancellati i residui. Ad esempio, se aveva 1 milione di debiti e il fallimento ne ha pagati solo 100.000, gli altri 900.000 non potranno più essere pretesi da nessuno dopo l’esdebitazione .

Riassumendo dal punto di vista del debitore: – Nessuna esdebitazione per la SRL: la SRL o viene risanata con concordato/accordo o viene liquidata e si estingue. Non rimane in vita con debiti pendenti (perché se rimane in vita li deve pagare, e se non può fallisce e poi scompare). – Esdebitazione per le persone coinvolte: – Soci garanti: devono attivarsi in proprio per eventuale esdebitazione (sovraindebitamento). – Amministratori falliti personalmente: possono essere esdebitati post liquidazione giudiziale. – Consumatori e piccoli debitori: esdebitazione del nullatenente.

Una parola sulle sentenze più recenti: Cass. SU 22699/2023 ha ribadito che l’imprenditore cancellato dal registro imprese non può accedere a concordato né accordi (perché formalmente l’azienda non esiste più), ma ciò non significa che non possa ottenere esdebitazione: “Negare l’accesso allo strumento concordatario non significa escludere il debitore dalla possibilità di ottenere l’esdebitazione, che anzi con il nuovo Codice diviene un vero e proprio diritto, ex art. 282 CCI, con il decorso di un triennio dall’apertura della liquidazione controllata, senza neppure dover attendere la chiusura” . Questa massima conferma l’automatismo pro-debitore introdotto dalla riforma.

Insomma, oggi la filosofia è: punire gli eventuali abusi, ma dare una seconda chance a chiunque. Il debitore sovraindebitato che agisce correttamente può, con gli strumenti giusti, ridurre il suo debito a una quota sostenibile o addirittura azzerarlo (dopo liquidazione del possibile). Ciò è rilevante anche per quell’imprenditore che avesse magari dato in garanzia la propria casa per un leasing: se tutto va male e perde la casa all’asta, dopo potrà comunque ripartire senza ulteriori debiti residui con la banca grazie all’esdebitazione.

A questo punto della guida, dopo aver attraversato l’intero arsenale di strumenti dalla prevenzione al fallimento e dopo, offriamo alcune domande frequenti e risposte per fissare i concetti chiave in maniera discorsiva e chiarire i dubbi più comuni che potrebbero sorgere a imprenditori o professionisti alle prese con una situazione di azienda indebitata.

Domande Frequenti (FAQ)

D: Cosa posso fare se la mia azienda (SRL) ha debiti insostenibili per evitare il fallimento?
R: Puoi intraprendere diverse strade a seconda della gravità della situazione e delle prospettive di ripresa. Le opzioni principali sono: – Tentare un accordo stragiudiziale con i creditori (possibilmente formalizzato in un piano attestato di risanamento se hai l’adesione di tutti i principali creditori). – Avviare la Composizione Negoziata della crisi, facendoti affiancare da un esperto nominato dalla Camera di Commercio: questo ti darà tempo e protezione (stop ai pignoramenti) per negoziare con i creditori un piano di risanamento o ristrutturazione . – Se serve coinvolgere il tribunale per imporre un accordo ai creditori dissenzienti, valutare un Accordo di Ristrutturazione dei Debiti omologato (richiede almeno il 60% di consensi) oppure direttamente un Concordato Preventivo, specie se vuoi includere tutti i creditori in un unico piano . Il concordato offre la protezione massima (blocco di tutte le azioni) e consente di ridurre e dilazionare i debiti con l’approvazione della maggioranza dei creditori e del tribunale. – Se l’azienda non è più salvabile come going concern, può essere opportuno programmare una liquidazione ordinata: ad esempio, attraverso un concordato liquidatorio (dove vendi i beni e dai ai creditori un dividendo) o, se la composizione negoziata fallisce, un concordato semplificato ex art. 25-sexies CCI per evitare il fallimento . L’importante è agire tempestivamente: più aspetti, meno risorse restano e più i creditori perdono fiducia. Coinvolgi da subito un advisor legale e uno finanziario per scegliere la soluzione adatta.

D: Qual è la differenza tra un piano attestato di risanamento e un concordato preventivo?
R: Un piano attestato di risanamento è un accordo stragiudiziale volontario con i creditori, basato su un piano di rilancio attestato da un esperto indipendente sulla sua fattibilità . Non viene omologato dal tribunale e vincola solo chi lo sottoscrive, ma offre benefici come la protezione dei pagamenti effettuati (non verranno revocati in caso di successivo fallimento) . Richiede il consenso di fatto di tutti i creditori importanti, perché chi resta fuori può agire liberamente (non c’è uno stay automatico delle azioni esecutive).
Il concordato preventivo, invece, è una procedura giudiziale: il piano viene presentato in tribunale, i creditori votano a maggioranza e, se approvato e omologato, diventa vincolante anche per i dissenzienti . Durante il concordato le azioni esecutive sono sospese per legge . Il concordato dunque consente di imporre tagli e dilazioni anche a creditori non consenzienti, cosa che il piano attestato non può fare. Di contro, è più lungo, costoso e pubblicamente visibile. In sintesi: scegli il piano attestato se hai già l’accordo (o la forte aspettativa di accordo) di quasi tutti i creditori chiave e vuoi restare fuori dal tribunale; scegli il concordato se devi gestire una platea ampia e conflittuale di creditori e necessiti dello scudo legale per evitare iniziative unilaterali.

D: Cos’è la composizione negoziata e conviene usarla?
R: La Composizione negoziata è un percorso volontario introdotto di recente per aiutare l’imprenditore in crisi a negoziare con i creditori con l’aiuto di un esperto indipendente, evitando per quanto possibile procedure concorsuali. Conviene usarla se la tua azienda ha delle possibilità concrete di risanamento ma hai bisogno di tempo e di protezione dalle azioni dei creditori per elaborare e proporre una soluzione. Durante la composizione negoziata puoi ottenere la sospensione di pignoramenti e procedure esecutive , e l’esperto ti aiuterà a trovare un accordo sostenibile. È uno strumento confidenziale (non comporta immediata pubblicità negativa come un concordato) e molto flessibile negli esiti: può sfociare in un semplice accordo stragiudiziale, in un piano attestato, in un accordo di ristrutturazione o in un concordato, a seconda di come evolvono le trattative . Quindi, se c’è margine per salvare l’impresa e la collaborazione dei creditori non è del tutto compromessa, vale la pena attivarla. Non costa molto (si paga l’esperto secondo tariffe stabilite, spesso assai più contenute dei costi di una procedura concorsuale) e in caso di esito negativo hai comunque la possibilità di ripiegare sul concordato semplificato . Insomma, è una sorta di “tentativo di concordato stragiudiziale assistito”: se funziona, ti sei salvato senza passare per il tribunale; se non funziona, avrai almeno raccolto informazioni e proposte utili per la fase successiva.

D: Posso ottenere la sospensione dei pignoramenti dei creditori?
R: Sì, esistono vari modi per ottenere una moratoria legale delle azioni esecutive dei creditori: – Se accedi alla composizione negoziata, puoi chiedere al tribunale le misure protettive: una volta pubblicate, i creditori non possono iniziare o proseguire pignoramenti o sequestri durante le trattative (tali misure devono poi essere confermate dal giudice, ma intanto scattano in via immediata). Ad esempio, se un fornitore ti ha notificato un atto di pignoramento, la misura protettiva ne sospende gli effetti finché dura la composizione negoziata. – Se presenti domanda di concordato preventivo (anche “in bianco”), dal momento del deposito e ammissione tutti i creditori sono automaticamente bloccati: non possono procedere a esecuzioni o azioni cautelari sul patrimonio del debitore . Il tribunale notifica ai creditori il divieto e ogni pignoramento in corso viene congelato. Questo stay dura per tutta la procedura sino all’omologazione (e se omologato, i pignoramenti confluiscono nel piano). – Se negozi un accordo di ristrutturazione e depositi la domanda di omologazione, puoi chiedere che il tribunale emetta un provvedimento che vieta temporaneamente le azioni esecutive durante l’attesa dell’omologazione, in modo analogo (il CCI lo consente in misura simile alle misure protettive del concordato). Senza attivare alcuna procedura, invece, non hai un diritto di legge alla sospensione: dovresti trovare un accordo individuale col creditore (es. un piano di rientro extragiudiziale) sperando che sospenda lui spontaneamente l’azione. Dunque, per difenderti efficacemente dai pignoramenti, devi sfruttare uno degli strumenti concorsuali sopra menzionati, che congelano il contenzioso e le esecuzioni. Ricorda però che, ad esempio nella composizione negoziata, non sono bloccati gli atti solo preparatori come la notifica del precetto , anche se poi il creditore non potrà procedere col pignoramento vero e proprio finché la protezione è attiva.

D: I creditori possono obbligarmi a fallire (liquidazione giudiziale) anche se sto cercando di ristrutturare il debito?
R: Se non fai nulla, sì: basta che anche un solo creditore (o l’Agenzia delle Entrate Riscossione, o un lavoratore dipendente) presenti istanza di fallimento provando che sei insolvente, e il tribunale potrebbe dichiarare la liquidazione giudiziale. Tuttavia, se stai proattivamente cercando di ristrutturare, ci sono modi per impedire o almeno differire la dichiarazione di fallimento: – Avviare subito una composizione negoziata o depositare un ricorso per concordato “in bianco” prima che il tribunale dichiari il fallimento. In presenza di una tua istanza di concordato, la legge impone di sospendere la decisione sul fallimento e dare corso al concordato (purché la richiesta sia ammissibile e genuina). Analogamente, se sei in composizione negoziata con misure protettive concesse, per quel periodo il tribunale non può aprire la liquidazione giudiziale . Diciamo che diventa un “ombrello” temporaneo. Ad esempio: Tizio SRL ha un’udienza fallimentare il 1° ottobre; prima di quella data deposita il ricorso di concordato preventivo con riserva: il tribunale rinvierà la trattazione dell’istanza di fallimento, dando tempo a Tizio di presentare un piano concordatario. – Convincere i creditori stessi a desistere dall’azione di fallimento mostrandogli che stai approntando un piano migliore per loro (spesso i creditori più ragionevoli sospendono l’iniziativa se vedono che c’è un percorso serio di accordo in corso). Da notare che con il CCI gli obblighi di segnalazione e di trattativa precoce sono aumentati: l’istanza di fallimento è quasi l’ultima spiaggia, mentre oggi si cerca prima di passare dagli strumenti di allerta e composizione. In definitiva, se sei proattivo e usi gli strumenti a disposizione, i creditori non possono “farti fallire” all’improvviso: puoi guadagnare tempo e magari evitare del tutto il fallimento con un concordato approvato.

D: Quali debiti posso “tagliare” (stralciare) legalmente e quali devo comunque pagare per intero?
R: Dipende dalla natura del debito e dallo strumento scelto: – In un accordo stragiudiziale (piano attestato), puoi tagliare solo i debiti dei creditori che accettano volontariamente lo stralcio. Se un creditore non firma, devi pagarlo integralmente. – In un accordo di ristrutturazione omologato o in un concordato puoi legalmente prevedere un pagamento parziale dei debiti chirografari (non garantiti) senza l’assenso individuale di ciascun creditore, purché la maggioranza sia d’accordo e il giudice ritenga il trattamento equo. Ad esempio, i fornitori chirografari potrebbero prendere il 40% a saldo e stralcio del loro credito nel concordato e, se la maggioranza approva, anche i dissenzienti devono accontentarsi di quel 40%. – I debiti privilegiati (es. ipotecari, pegno, privilegio generale mobiliare dello Stato, crediti di lavoro) in linea di massima devono essere pagati integralmente almeno in misura pari al valore della garanzia. Non puoi non pagare un dipendente per il TFR né un creditore ipotecario oltre il limite di capienza della sua ipoteca. Puoi però dilazionarli (pagare a rate) e su eventuale quota scoperta (ad esempio la parte di credito che eccede il valore del bene ipotecato) quella sì diventa chirografaria e falcidiabile. – Per i debiti fiscali e contributivi: puoi proporre stralci di sanzioni e interessi, e anche del capitale in certe condizioni. Tuttavia IVA e ritenute non versate – che sono debiti verso Erario di natura vincolata – non possono essere falcidiate nel concordato al di sotto di ciò che otterrebbero in caso di fallimento . In pratica, se nel fallimento quelle imposte sarebbero completamente incapienti (perché l’attivo non copre neanche i privilegi), allora si può proporre di non pagarle affatto; ma se ci sarebbe parziale realizzo, devi garantire almeno quello. Nei nuovi accordi con il fisco (transazione fiscale) si può ridurre anche l’IVA, ma solo con il consenso dell’Agenzia Entrate e comunque dimostrando che lo Stato incassa almeno quanto incasserebbe liquidando i tuoi beni . – I debiti verso dipendenti per retribuzioni non pagate di solito vanno soddisfatti integralmente (e spesso beneficiano anche dell’intervento di un fondo di garanzia INPS nel fallimento). – I debiti da illecito (danni da responsabilità civile) o debiti alimentari (mantenimento, assegni familiari) in generale non sono esdebitabili e in un concordato occorre tendenzialmente pagarli (la legge li esclude dall’esdebitazione, art. 282 co. 3 CCI). Quindi non puoi liberarti di una condanna per lesioni o simili tramite concordato (questi creditori votano, ma anche dopo se non soddisfatti possono pretendere il residuo). In sintesi, i tagli più significativi e comuni riguardano i debiti commerciali e finanziari non garantiti: fornitori, banche su credito chirografario, leasing per la parte unsecured, ecc. Quelli tendono a ricevere percentuali ridotte nei piani di ristrutturazione. I debiti garantiti o privilegiati devi prevedere di pagarli al valore della garanzia (con eventuali interessi legali se il piano è dilazionato). Un punto a parte: in concordato liquidatorio puro, devi garantire almeno il 20% ai chirografari (salvo immissione di risorse esterne). Non puoi ad esempio proporre di pagare chirografari 5% se non porti denaro nuovo: sarebbe inammissibile.

D: Gli amministratori o i soci vengono liberati dai debiti della società?
R: Per gli amministratori e i soci di una SRL bisogna distinguere: – Se non hanno prestato garanzie personali per i debiti sociali, allora in teoria non rispondono delle obbligazioni della società (principio di autonomia patrimoniale perfetta). Quindi, ad esempio, i debiti bancari sono solo della SRL: se la SRL fa un concordato o fallisce, i soci non ne rispondono in via diretta, salvo casi di mala gestio. Tuttavia, attenzione: se gli amministratori hanno commesso illeciti (tipo distrazioni di beni, gestione non conservativa a capitale azzerato, ecc.), potrebbero essere chiamati a risponderne tramite azioni di responsabilità o penali. In un fallimento, il curatore potrebbe citarli per danni verso i creditori. – Se i soci o amministratori hanno firmato fideiussioni o avalli (es. spesso i soci garantiscono i mutui bancari della SRL, o l’amministratore garantisce il leasing), allora sul piano civilistico la procedura della società non libera i garanti: la banca potrà chiedere ai garanti il pagamento integrale indipendentemente dal concordato sociale. Ad esempio, se la banca ha credito 100, in concordato SRL prende 30 dalla società, ma può poi chiedere agli amministratori garanti il restante 70. Questo a meno che la banca stessa, nell’ambito delle trattative, accetti di liberare i garanti (può succedere, ma va negoziato esplicitamente). Dunque, il beneficio dell’esdebitazione o dello stralcio ottenuto dalla società non si estende automaticamente ai coobbligati. – C’è però una tutela indiretta: se la società viene dichiarata fallita, la banca per escutere il garante deve insinuarsi anche nel fallimento come credito subordinato (per evitare doppie soddisfazioni: se incassa dal garante, subentra surrogandosi). Ma nella pratica, il garante rischia fortemente. – I soci persone fisiche che si trovino oberati da questi escussi debiti possono a loro volta chiedere una procedura di sovraindebitamento personale (concordato minore o piano del consumatore a seconda dei casi) e ottenere magari l’esdebitazione personale. In mancanza, restano obbligati. In sintesi: la società può liberarsi dei debiti attraverso un concordato o la liquidazione con esdebitazione (anche se la società in quanto entità viene poi dissolta). I soci e amministratori non sono liberati salvo abbiano anch’essi procedure personali. Faccio un esempio: Alfa SRL ha debiti verso fornitori 1 milione; socio Tizio ha garantito 500k di debiti bancari. Alfa SRL fa concordato e paga il 30% a tutti, quindi i fornitori prendono 300k (liberando SRL dal resto), la banca prende 150k (30% di 500). La banca ora può pretendere da Tizio (garante) gli altri 350k: Tizio dovrà pagare o trovare un accordo a parte. Se non può pagare, rischia il suo patrimonio personale (casa, stipendio) e potrebbe a sua volta dichiararsi sovraindebitato. Solo se Tizio facesse un suo piano o fallimento personale otterrebbe l’esdebitazione residua. Conclusione: se sei amministratore/socio garante, devi pianificare la difesa su due fronti: quello della società e il tuo. A volte conviene inserire nel piano dell’azienda una clausola per cui, ad esempio, una parte di finanza esterna apportata dai soci serva a ottenere la liberazione dei garanti da parte delle banche (contrattualmente si può fare: la banca accetta tot e libera la garanzia). Questo rientra nelle strategie negoziali avanzate.

D: Come vengono trattati i debiti fiscali nel concordato o negli accordi? Posso ridurli?
R: Sì, i debiti fiscali (Erario) e previdenziali (INPS, etc.) possono essere inclusi in una proposta di ristrutturazione chiamata transazione fiscale e contributiva. In un concordato o accordo, puoi proporre: – La dilazione fino a un massimo di 5 anni (60 mesi) di imposte e contributi dovuti. – La riduzione (stralcio) parziale dei carichi, ad esclusione di taluni tributi “non falcidiabili” (come IVA e ritenute non versate) per i quali puoi offrire solo dilazione (il capitale va pagato tutto, salvo la parte eventualmente senza privilegio). – La cancellazione totale di interessi e sanzioni: la legge consente di tagliare al 100% le sanzioni e gli interessi di mora in sede di transazione fiscale . Quindi il tuo debito fiscale netto può ridursi sensibilmente solo eliminando le penalità. Per farti un esempio pratico: se devi €100k di IVA e €30k di interessi/sanzioni, in un concordato devi prevedere di pagare €100k (dilazionabili), ma puoi offrire 0 sui €30k accessori (cancellati) . Se devi €100k di IRES (imposta sul reddito) che è chirografaria, puoi proporre di pagarne ad es. 40k (40%) e ottenere stralcio sul resto, perché l’IRES non ha privilegio se non per l’anno corrente e precedente. Lo Stato accetterà se con 40k prende più di quanto prenderebbe nel tuo fallimento. L’adesione dell’Erario e degli enti alla transazione è deliberata caso per caso (non è automatica). Ci sono commissioni o dirigenti che valutano la convenienza economica della tua proposta rispetto alla prospettiva liquidatoria . È fondamentale presentare relazioni di esperti che attestino che la tua offerta è migliorativa rispetto a ciò che il Fisco incasserebbe se tu fallissi . Se ben motivata, oggi l’Agenzia delle Entrate tende ad aderire agli accordi per favorire la continuità aziendale (questo è un cambio culturale in atto). Con le nuove norme, puoi fare anche un accordo fiscale nella composizione negoziata (quindi senza passare da concordato) coinvolgendo il Fisco separatamente . L’importante è rispettare le regole: non puoi in alcun caso offrire meno di quanto il Fisco otterrebbe dai beni su cui ha privilegio. Ad esempio, se ha privilegio generale mobiliare per 50k su attivo circolante di valore 50k, deve prendere 50k. Riassumendo: sì, puoi ridurre i debiti fiscali, soprattutto su interessi e sanzioni, e anche sul capitale se è in posizione chirografaria o se l’Erario accetta un parziale sacrificio valutando la convenienza complessiva . Ci sono parecchi tecnicismi, per cui ti conviene farti assistere da un tributarista esperto di crisi d’impresa quando strutturi la transazione fiscale.

D: Quanto dura di solito una procedura di concordato o di accordo di ristrutturazione?
R: La durata può variare molto, ma indicativamente: – Un accordo di ristrutturazione è relativamente veloce: se hai già il consenso del 60% crediti, depositi e in circa 4-6 mesi potresti avere l’omologazione dal tribunale (in assenza di opposizioni pesanti). Ad esempio, depositi a gennaio, il tribunale fissa udienza per aprile, omologa a maggio. Poi cominci l’esecuzione del piano. – Un concordato preventivo richiede più passaggi (ammissione, votazione, omologazione). Dalla domanda di concordato alla omologazione possono passare 6-12 mesi, a seconda di quanti creditori e classi ci sono e se qualcuno fa opposizione. Per esempio: domanda a gennaio, adunanza dei creditori a luglio, omologa a settembre. Se però i creditori sono complicati o ci sono cause di opposizione, si può andare oltre. In media i concordati in Italia durano attorno all’anno per la fase di omologazione. Dopodiché c’è la fase di esecuzione del piano che può durare alcuni anni (il piano stesso può prevedere pagamenti in 2-5 anni). – Un concordato semplificato (post composizione negoziata) è più rapido perché non c’è voto: depositi la proposta e il tribunale fissa udienza e decide. Potenzialmente in 2-3 mesi dall’istanza potresti avere il decreto di omologazione se tutto è lineare, essendo procedura snella . – Una composizione negoziata ha per legge un termine di 6 mesi prorogabile di altri 3 (quindi max 9 mesi) . In pratica, il percorso dovrebbe concludersi entro quell’arco temporale con un accordo o con la dichiarazione che non si è raggiunto accordo. – Se la domanda è quanto dura un eventuale fallimento: purtroppo spesso anni (in medie italiane, 5-7 anni non sono infrequenti per chiudere un fallimento, specie se ci sono immobili da vendere e cause in corso). Ma questo per dire che le procedure alternative, pur non brevissime, sono quasi sempre preferibili perché finalizzate e di durata ragionevole. In definitiva, aspettati circa un anno per ottenere un concordato omologato, un po’ meno per un accordo di ristrutturazione. La fase di risanamento poi può durare gli anni previsti dal piano. Ricorda però che durante quel tempo sei protetto dagli attacchi dei creditori (che restano congelati fino all’esito e poi vincolati dall’omologa), quindi la “durata” in sé non è periodo in cui sei sotto assedio: al contrario, è tempo che ti serve per attuare la soluzione con tranquillità.

D: Cosa succede se non riesco comunque a risanare l’azienda e devo chiudere? Rimarrò per sempre con debiti?
R: Se non riesci a risanare e l’azienda deve chiudere, l’obiettivo diventa chiudere pulito, ossia liquidare il possibile e liberare te (come persona) dai debiti residui. Come amministratore/socio potresti: – Utilizzare il concordato semplificato per la liquidazione: vendi l’attivo e fai distribuire il ricavato dal tribunale. Una volta eseguito, la società viene cancellata e i debiti insoddisfatti non avranno più un soggetto giuridico da colpire. – O, se ormai è tardi e vieni dichiarato fallito, collaborare col curatore perché alla fine (o dopo 3 anni) tu, come persona fisica, possa ottenere l’esdebitazione . L’esdebitazione ti libera da tutti i debiti che la liquidazione non è riuscita a pagare. Non dovrai più nulla ai vecchi creditori, a meno di quelli esclusi per legge (alimentari, risarcimenti per fatti illeciti, etc.). – Se sei socio garante e rimani esposto, puoi accedere alle procedure da sovraindebitato per liberarti dei debiti personali. Ad esempio, un piano del consumatore se i debiti sono legati a garanzie prestate (non a tua attività d’impresa personale), oppure un concordato minore se avevi una ditta individuale. In parole semplici, no, non rimarrai per sempre con i debiti. L’ordinamento attuale prevede che il fallito meritevole abbia diritto a ripartire pulito dopo un periodo . Ovviamente perdi i beni che verranno liquidati (non c’è esdebitazione senza che tu abbia messo a disposizione quel che avevi – salvo il caso del debitore incapiente, che è però un istituto estremo per chi non ha nulla). Ma una volta perso quello, i creditori non potranno tormentarti a vita con pignoramenti sullo stipendio o altro, perché il giudice ti può concedere la cancellazione dei debiti. Questo è importantissimo per la difesa psicologica del debitore: sapere che c’è luce in fondo al tunnel. Se hai agito onestamente e semplicemente il business non ha funzionato, la legge vuole darti un’altra opportunità. L’esdebitazione appunto è stata definita un vero e proprio diritto nel nuovo Codice della Crisi . Quindi, se proprio devi chiudere, fallo in modo ordinato con l’aiuto del tribunale, così da ottenere quella pronuncia di esdebitazione. Non abbandonare l’azienda a sé stessa lasciando che fallisca “male”, perché anche il giudice valuta la meritevolezza: se hai aggravato dolosamente i danni ai creditori, potresti non avere il beneficio. Se invece hai tentato tutto e sei stato trasparente, verrai sollevato dal peso residuo. E potrai eventualmente in futuro avviare una nuova attività senza i fantasmi dei vecchi debiti.

D: Durante una procedura di concordato, posso continuare a lavorare e stipulare nuovi contratti?
R: Sì, in concordato in continuità l’azienda di norma prosegue la sua attività aziendale sotto la gestione dell’imprenditore ma con la sorveglianza del commissario giudiziale. Puoi stipulare nuovi contratti di forniture, vendere i tuoi prodotti/servizi, incassare crediti correnti, etc., purché rientrino nell’attività ordinaria e nel quadro del piano. Gli atti di ordinaria amministrazione li compi liberamente; per quelli di straordinaria amministrazione (ad esempio vendere un bene importante fuori dall’esercizio normale, accendere un mutuo nuovo, etc.) durante il concordato serve l’autorizzazione del tribunale su parere del commissario (art. 94 CCI). Questo per evitare che tu faccia operazioni che possano pregiudicare i creditori.
In un concordato liquidatorio, invece, l’attività caratteristica in genere cessa (stai vendendo tutto). Potrebbe essere mantenuta un minimo di operatività se serve per valorizzare i beni (esercizio provvisorio di qualche mese per completare ordini in corso e vendere avviamento). Ma l’idea del liquidatorio è che non prendi nuovi impegni commerciali se non finalizzati alla liquidazione.
Quindi, supponendo che la nostra azienda punti alla continuità: potrai ad esempio continuare a vendere macchine lavasciuga ai clienti, e quelle vendite generano cassa che – essendo successiva all’apertura della procedura – è cassa prededucibile destinata prima a sostenere l’esercizio e poi a pagare i creditori come da piano. Dovrai però pagare regolarmente i fornitori per le consegne durante la procedura (i debiti sorti in concordato sono prededucibili: se poi non li paghi, i fornitori hanno diritto di essere soddisfatti prima di tutti). Anche qui, la legge offre degli incentivi: i fornitori che ti danno fiducia fornendoti merce durante il concordato sanno che saranno pagati in prededuzione, cioè vengono prima dei vecchi creditori concorsuali. In conclusione: sì, puoi e devi continuare l’attività in concordato in continuità, rispettando il piano e con la supervisione del commissario e del giudice per le decisioni più importanti. Il concordato non è come il fallimento in cui tutto si blocca; è pensato proprio per permettere all’azienda di generare utili per risanarsi.
In caso di dubbi su un’operazione (tipo assumere un nuovo finanziamento durante il concordato), è fondamentale consultare il commissario e magari chiedere autorizzazione al tribunale. Certe operazioni, come ottenere finanziamenti interinali, sono previste: puoi chiedere al giudice di autorizzare un nuovo finanziamento bancario durante il concordato, se indispensabile per la migliore soddisfazione dei creditori, e quel finanziamento sarà in prededuzione .

D: Che succede ai contratti in corso (leasing, forniture, affitti) se apro una procedura concorsuale?
R: Nei concordati i contratti pendenti non si risolvono automaticamente (diversamente dal fallimento). Per i contratti di fornitura continuativa, affitto, leasing, ecc., la regola generale nel concordato è che restano in essere, ma il debitore può chiedere l’autorizzazione di scioglierli o sospenderli se ciò è funzionale al piano (art. 95 CCI). Ad esempio, se hai un leasing su un macchinario che non ti serve più nel piano, puoi chiedere di sciogliere il contratto di leasing: il tribunale di solito lo consente e il lessor avrà un credito derivante dalla risoluzione (un indennizzo) che viene trattato nel concordato come credito concorsuale chirografario . Se invece il macchinario ti serve, puoi mantenere il leasing e pagare i canoni correnti regolarmente (i canoni maturati prima del concordato andranno nel passivo come credito concorsuale del lessor, quelli dopo vanno pagati in prededuzione se autorizzati). Per contratti di forniture essenziali (elettricità, acqua, telecomunicazioni), la legge impone che i fornitori non possano risolvere il contratto solo perché hai presentato domanda di concordato . Devono continuare a fornire (salvo cauzioni per i consumi futuri) e tu pagherai il corrente. Questa è una tutela importante: evita che ti stacchino le utenze in una fase delicata. Negli accordi di ristrutturazione e nella composizione negoziata, siccome non c’è procedura concorsuale in senso tecnico, vale la contrattazione: puoi chiedere ai contraenti di continuare e magari spieghi che stai negoziando (nella comp. negoziata c’è il divieto per i creditori di risolvere i contratti in essere solo per inadempienze pregresse , dunque un locatore non può sfrattarti per i canoni arretrati se entri in composizione negoziata con misure protettive, finché dura la protezione). Nel fallimento, scenario diverso dal concordato: lì i contratti pendenti sono soggetti alla scelta del curatore. Il curatore può subentrare (se il contratto è vantaggioso per la massa) oppure sciogliersi. Ad es., leasing: di solito il curatore si scioglie, il bene torna al lessor e questi insinua il credito per canoni residui come chirografo. Contratto di affitto di immobile: il curatore può continuare a usarlo per eventuale esercizio provvisorio, oppure disdire (con preavviso legale) se non serve. In sintesi, se stai in concordato/accordo puoi cercare di mantenere i contratti utili e liberarti di quelli dannosi, con l’assenso del tribunale se richiesto. La controparte contrattuale, a meno che tu sia inadempiente su obbligazioni post apertura, non può risolvere per il solo fatto della procedura (clausole risolutive tipo “se vai in concordato mi riservo di risolvere” non hanno effetto). Quindi hai un certo controllo: ad esempio, puoi decidere di continuare l’affitto del capannone in concordato e il locatore deve accettarlo (non può buttarvi fuori per i canoni arretrati, che tratterete nel piano).
Se il contratto invece è gravoso e inutile, chiedi al giudice di autorizzare lo scioglimento (pagando l’eventuale penale contrattuale come credito chirografo nel concordato).
In definitiva, le procedure di crisi hanno strumenti per gestire i rapporti in corso in modo da favorire il risanamento: mantenere i rapporti essenziali e troncare quelli che sono zavorre.

D: Dopo quanto tempo posso “ripulirmi” dai debiti personali (esdebitazione) se va tutto male?
R: Se tutto va male e finisci in liquidazione giudiziale (fallimento) come persona, il Codice della Crisi prevede che trascorsi 3 anni dall’apertura della procedura, puoi ottenere di diritto l’esdebitazione . Non devi neppure aspettare la chiusura formale del fallimento. Quindi, ipoteticamente: – Fallimento dichiarato nel gennaio 2023, tu (persona fisica imprenditore) puoi chiedere l’esdebitazione nel gennaio 2026. Il tribunale verifica che sei stato cooperativo e onesto, e la concede con beneficio retroattivo su tutti i debiti concorsuali rimasti . Se invece non c’è fallimento ma fai un concordato e poi rimangono comunque dei debiti personali (ad esempio perché eri garante e il concordato ha pagato solo parzialmente quel credito), puoi ricorrere alle procedure per sovraindebitati: lì la tempistica dipende dal tipo di procedura (puoi ottenere esdebitazione quasi immediata se fai un piano del consumatore concluso con successo o la procedura di esdebitazione del debitore incapiente se non hai nulla – in quest’ultimo caso te la danno subito, salvo revocarla se nei 4 anni successivi emergono beni nascosti o sopravvenienze rilevanti). Nel caso di liquidazione controllata (ex “fallimento” dei non fallibili), il CCI fa partire anche lì la possibilità di esdebitazione dopo 3 anni dall’apertura, se sei meritevole. In conclusione: 3 anni è il termine standard previsto dal nuovo Codice per riabilitare l’ex imprenditore onesto . Può sembrare tanto, ma è molto meno dei decenni di possibile prescrizione dei crediti se non ci fosse questo istituto. E soprattutto non devi aspettare la fine (che potrebbe tardare); è un termine “tagliola”. Infine, c’è la scorciatoia estrema: se proprio sei nullatenente, puoi chiedere subito l’esdebitazione da sovraindebitato incapiente e la ottieni in pochi mesi (praticamente il tempo di fare ricorso e avere l’udienza in tribunale). Ma è concessa solo una volta, e solo se non hai nulla di valore da liquidare e dimostri buona fede. Quindi, orientativamente, entro 3-4 anni dal tracollo finale puoi ripulirti completamente e legalmente dai debiti pregressi e ripartire.

D: Ci sono rischi penali per l’imprenditore indebitato?
R: Ci possono essere, ma derivano principalmente da comportamenti irregolari: – Reati fallimentari: se la tua gestione ha incluso atti come distrarre beni dell’azienda, falsificare le scritture contabili, aggravare il dissesto con spese folli quando già eri insolvente, allora in caso di fallimento potresti essere accusato di bancarotta fraudolenta (per distrazione o documentale) o bancarotta semplice (per imprudenza o ritardi) a seconda della gravità . Anche nel concordato, se fai atti in frode ai creditori nascondendo attivo o simulando passività, il concordato può esserti revocato e scattano profili penali. Quindi, il primo consiglio è: mantieni la contabilità in ordine e non sottrarre beni ai creditori (niente vendite a parenti a prezzo vile, niente prelevamenti di cassa ingiustificati). La trasparenza ti protegge. – Reati tributari: se hai omesso di versare IVA oltre 250k € annui, o omesso versamenti di ritenute oltre 150k € annui, potresti aver commesso un reato tributario. Il fatto di essere in crisi non è di per sé una scusa legale, anche se nella prassi i giudici considerano la causa di forza maggiore se dimostri che preferivi pagare stipendi e non avevi liquidità per l’IVA (non sempre esimente, ma viene valutato). Alcuni reati tributari possono estinguersi se paghi il dovuto prima della dichiarazione apertura del dibattimento, o essere attenuati se entri in un percorso di concordato e soddisfi il Fisco secondo transazione . Ad esempio, la legge prevede la non punibilità per omesso versamento di ritenute/IVA se avviene integrale pagamento del debito tributario (anche attraverso procedure concorsuali). Dunque, risanare anche parzialmente il debito fiscale in accordo col Fisco può metterti al riparo da condanne. – Altri reati: se hai rilasciato false comunicazioni sociali (falsi bilanci) per ottenere credito, o se hai distratto beni garantiti ad esempio in un contratto di fiducia, ecc., possono emergere vari profili penali. In contesti di crisi, uno spinoso può essere l’omissione dolosa di versamenti previdenziali: se non paghi contributi e non presenti neanche domanda di concordato o altro e semplicemente ometti, superate certe soglie scatta reato. Ma presentando un piano di concordato contenente la regolarizzazione dei contributi, si tende a sospendere l’azione penale in attesa di vedere se li paghi tramite concordato. In generale, seguire le regole delle procedure concorsuali ti offre anche protezioni indirette sul piano penale. Ad esempio, l’art. 236 CCI esclude la punibilità per alcuni reati di bancarotta preferenziale se gli atti erano compiuti in esecuzione di un piano di risanamento omologato. E se segui la composizione negoziata e poi un concordato, dimostri di non aver agito con dolo per fregare i creditori, ma di aver cercato soluzioni ordinate – questo pesa in positivo. Quindi, il rischio penale c’è se hai compiuto irregolarità. Se invece la tua condotta è stata corretta (hai solo subito la crisi di mercato) e mantieni correttezza nella gestione durante la crisi (non fai favoritismi illegali tra creditori, non sottrai risorse all’azienda per te stesso clandestinamente), allora difficilmente avrai conseguenze penali. Anche perché l’ordinamento tende a distinguere l’insolvenza colposa (non punita penalmente, salvo bancarotta semplice come contravvenzione) dall’insolvenza fraudolenta (punita severamente come bancarotta fraudolenta). In breve: concentrati sul rispetto delle norme e sulla trasparenza. In caso di dubbio, confrontati con il commissario o col giudice (ad esempio per pagare un fornitore extra, chiedi autorizzazione). Così eviterai di incorrere in ipotesi di reato.

Conclusioni

Affrontare i debiti di un’azienda – come la nostra ipotetica società di lavasciuga pavimenti professionale – richiede un approccio strategico, consapevole di tutti gli strumenti giuridici oggi disponibili per gestire la crisi d’impresa. Dal punto di vista del debitore, il percorso per “difendersi” dai debiti non significa sottrarsi illecitamente alle obbligazioni, bensì utilizzare le leve dell’ordinamento per ristrutturare le passività, preservare per quanto possibile la continuità aziendale e, quando ciò non sia fattibile, liquidare il patrimonio in modo ordinato ottenendo al contempo la liberazione dai debiti residui.

Riassumendo i concetti chiave emersi:

  • Prevenzione e tempestività: un imprenditore deve attivarsi ai primi segnali di crisi, predisponendo adeguati assetti di allerta e non aggravando la situazione. Gli amministratori hanno obblighi precisi di tutela del patrimonio sociale e possono essere chiamati a rispondere dei danni in caso di inerzia colposa o atti distrattivi . La tempestività spesso permette soluzioni negoziate che tardivamente non sarebbero possibili.
  • Strumenti negoziali vs strumenti concorsuali: laddove c’è accordo (o speranza ragionevole di accordo) con i creditori, è preferibile utilizzare strumenti come la composizione negoziata o il piano attestato, in quanto meno traumatici e più flessibili. Se invece c’è disaccordo tra creditori o necessità di coinvolgere tutti in modo vincolante, occorre ricorrere a strumenti concorsuali (accordi omologati, concordato). In ogni caso, la cornice normativa aggiornata dal Correttivo-ter 2024 e dalle riforme del 2021-2022 offre molte vie d’uscita che prima non esistevano, come l’accordo fiscale nella composizione negoziata , gli accordi agevolati al 30% , il concordato semplificato senza voto , etc.
  • Tutele durante le trattative: il debitore può e deve proteggere il patrimonio aziendale da azioni esecutive disordinate chiedendo misure protettive. Sia nel quadro stragiudiziale assistito (CNC) sia nel concordato, l’ordinamento concede una “tregua” in cui i creditori non possono aggredire i beni. Ciò è fondamentale per evitare di perdere pezzi importanti dell’azienda mentre si elabora una soluzione. La giurisprudenza sta anche chiarendo i confini di tali tutele per bilanciare i diritti (ad esempio, il precetto non bloccato, ma l’esecuzione sì ).
  • Parità di trattamento e merito creditizio: un principio trasversale emerso è che ogni soluzione deve offrire ai creditori almeno la prospettiva pari o migliore di quella liquidatoria. Il test di convenienza è un requisito legale e anche di equità . Inoltre, i tribunali guardano con favore al debitore che coinvolge equamente i creditori e non li discrimina senza giustificazione. Ad esempio, giurisprudenza ha sanzionato il debitore che voleva usare il concordato solo per fini dilatori o che ha condotto trattative pretestuose . Quindi, onestà e buona fede pagano: se il debitore è trasparente e offre il massimo realizzabile ai creditori, avrà l’omologazione e i benefici annessi; diversamente, rischia l’inammissibilità e le sanzioni.
  • Fresh start del debitore onesto: il nuovo Codice ha abbracciato in pieno la filosofia della fresh start. L’esdebitazione è ora rapida e quasi automatica , un forte incentivo per il debitore a cooperare. Anche l’imprenditore che abbia dovuto liquidare tutto può tornare libero da debiti in pochi anni e magari rimettersi in gioco in nuove iniziative economiche, portando con sé l’esperienza (sia pur dolorosa) accumulata.
  • Importanza dell’assistenza professionale specializzata: questo excursus, di livello avanzato e con linguaggio giuridico, è destinato anche a professionisti: emerge chiaramente come gestire una crisi d’impresa implichi incrociare competenze di diritto commerciale, fallimentare, tributario e anche strategia aziendale. Ogni caso concreto richiede una pianificazione su misura. Gli avvocati, i commercialisti esperti in crisi e gli advisor finanziari hanno un ruolo decisivo nel guidare l’imprenditore attraverso queste procedure, negoziando con banche e creditori strategici, predisponendo piani sostenibili e assicurando il rispetto delle normative (ad esempio in materia di trattamento dei lavoratori, sicurezza, adempimenti tributari in costanza di procedura, etc.).

In conclusione, un’azienda indebitata non è necessariamente un’azienda destinata a fallire: il nostro ordinamento mette a disposizione vie d’uscita che, se percorse con correttezza e cognizione di causa, permettono di ristrutturare il debito e, dove possibile, salvare la continuità aziendale, oppure, nei casi estremi, di chiudere dignitosamente evitando l’accanimento dei creditori e liberando l’imprenditore dalla morsa debitoria.

Il debitore ha oggi più che mai strumenti per difendersi in senso legittimo: può negoziare riduzioni del debito, sospendere le azioni esecutive, riorganizzare la propria impresa (anche tramite nuove finanze e ristrutturazioni dell’organizzazione produttiva) senza subire passivamente le conseguenze della crisi. Questa “difesa” va intesa come l’esercizio di diritti riconosciuti dalla legge e l’utilizzo delle procedure concorsuali come scudo e spada: scudo contro il disfacimento disordinato del patrimonio, spada per tagliare i debiti insostenibili e ripartire.

Come evidenziato anche dalle sentenze più recenti e autorevoli citate, il sistema giudiziario supporta i debitori meritevoli: dalla Cassazione che sottolinea la finalità non abusiva del concordato e la risoluzione automatica degli accordi in caso di fallimento , alla Corte Costituzionale che imprime criteri di ragionevolezza nella liquidazione , fino alle Sezioni Unite che sanciscono il diritto all’esdebitazione . Ciò traccia un fil rouge: chi agisce con trasparenza e nell’alveo della legge trova tutela e seconda chance; chi compie atti sleali o aspetta troppo, rischia sanzioni e di perdere il controllo della situazione.

Per un imprenditore, un privato o un professionista che stiano affrontando una grave situazione debitoria di una società, la lezione finale è: non isolarsi, non nascondere la polvere sotto il tappeto, ma affrontare proattivamente il problema, coinvolgendo i creditori in un dialogo (diretto o mediato dalle procedure) e sfruttando ogni strumento offerto dal sistema giuridico per massimizzare il valore e minimizzare le perdite comuni. Così facendo, quell’azienda di lavasciuga pavimenti indebitata avrà fatto tutto il possibile per difendersi legalmente e, auspichiamo, potrà tornare a pulire pavimenti (finanziari) scivolosi con una ritrovata stabilità.

Fonti Normative e Giurisprudenziali

  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) – Articoli citati: art. 2, c.1, lett. d (definizione di impresa minore) ; art. 23 (Composizione negoziata e accordo transattivo col Fisco) ; art. 25-sexies (Concordato semplificato per liquidazione) ; art. 56 (Piani attestati di risanamento) ; art. 57-61 (Accordi di ristrutturazione, soglie 60%-30%, efficacia estesa) ; art. 63 (Transazione fiscale in concordato/accordo) ; art. 64-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione – PRO); art. 69 (meritevolezza del debitore sovraindebitato) ; art. 84 (Concordato preventivo, condizioni continuità/liquidatorio, soglia 20%) ; art. 88 (Transazione fiscale contributiva) ; art. 94-95 (Effetti del concordato su contratti pendenti e atti di gestione); art. 121 e ss. (Liquidazione giudiziale); art. 182-183 (Esdebitazione persona fisica fallita, ora art. 282 nuovo testo) ; art. 270-277 (Procedura sovraindebitamento – concordato minore); art. 282 (Esdebitazione del debitore, diritto dopo 3 anni) ; art. 283-284 (Esdebitazione del debitore incapiente).
  • Legge 8 agosto 2025 n. 120 – Legge delega di riforma del Codice della Crisi (“correttivo-ter”). Ha introdotto modifiche tra cui l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali e correttivi sulla composizione negoziata e obblighi di segnalazione .
  • D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 – Normativa istitutiva della Composizione Negoziata per la soluzione della crisi, poi confluita nel CCI. Ha introdotto art. 23 co.2-bis CCI (accordo fiscale in composizione negoziata) e gli istituti del concordato semplificato .
  • Codice Civile – Art. 2086 c.c. (dovere imprenditore di assetti adeguati per rilevare crisi); art. 2476 e 2486 c.c. (responsabilità amministratori per gestione oltre perdita capitale); art. 2467 c.c. (postergazione finanziamenti soci); art. 1218-1233 c.c. (inadempimento e impossibilità sopravvenuta ex art.1463 c.c. menzionata in Cass. 32996/2024) .
  • Sentenze di legittimità e merito:
    • Cass., Sez. V trib., ord. n. 23312/29.08.2024: ha qualificato l’accordo di ristrutturazione dei debiti come procedura concorsuale, non un mero accordo privatistico, nel contesto di emissione di note di variazione IVA .
    • Cass., Sez. I, n. 32996/17.12.2024: ha stabilito che il fallimento sopravvenuto risolve di diritto l’accordo di ristrutturazione omologato per impossibilità sopravvenuta, facendo riespandere le originarie obbligazioni dei creditori (senza necessità di azione di risoluzione) .
    • Cass., Sez. Unite civ., n. 22699/26.07.2023: ha affermato che l’imprenditore cancellato non può accedere a concordato o accordi, ma ciò non gli preclude l’esdebitazione, divenuta un vero e proprio diritto nel nuovo Codice dopo 3 anni dall’apertura liquidazione .
    • Cass., Sez. I, n. 26568/23.11.2020: (ante CCI) ha ribadito che il debitore non può abusare della procedura concordataria per scopi diversi dalla regolazione della crisi, pena l’inammissibilità .
    • Cass., Sez. I, n. 16377/09.06.2023: ha confermato la legittimità del mutuo solutorio, escludendo la frode ai creditori quando il debitore contrae un nuovo finanziamento destinato a pagare debiti pregressi (in assenza di intenti fraudolenti) .
    • Cass., Sez. I, n. 13224/17.05.2021: (ante CCI) ha delineato i compiti del giudice nel concordato, il quale deve controllare la causa concreta del piano e assicurare il rispetto della soglia minima di soddisfacimento dei chirografari .
    • Cass., Sez. I, n. 2027/28.01.2025: (massimata in avvocatiroma.net) ha precisato che il giudice deve verificare la completezza e attendibilità della relazione dell’attestatore a supporto del piano .
    • Corte Appello L’Aquila, sent. n. 346/12.03.2024: ha negato la buona fede in un caso di trattative pretestuose su transazione fiscale, impedendo l’accesso al concordato semplificato .
    • Tribunale Salerno, sent. n. 5517/20.11.2024: ha chiarito che le misure protettive sospendono le azioni esecutive e cautelari, ma non impediscono atti prodromici come la notifica di un precetto .
    • Tribunale Bari, sent. n. 102/21.04.2024: (ambito sovraindebitamento) ha considerato attenuata la colpa del debitore se la banca ha concesso credito senza valutare il merito creditizio, ai fini dell’accesso alle procedure .
    • Tribunale Roma, sent. n. 137/01.03.2024: ha ritenuto che spese straordinarie familiari (es. cure mediche) non integrano colpa grave tale da escludere l’accesso al sovraindebitamento .
    • Tribunale Brindisi, sent. n. 49/10.12.2024: ha ammesso piani di ristrutturazione con durata superiore a 5 anni se coerenti con la capacità di rimborso, e ha consentito dilazioni ai creditori ipotecari lasciando a loro la valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione .
    • Tribunale Avezzano, sent. n. 7/12.04.2024: ha confermato la legittimità di falcidiare (ridurre) i crediti da cessione del quinto dello stipendio nel piano del consumatore .
    • Corte d’Appello Roma, sent. n. 4275/14.06.2024: ha statuito che ai creditori ipotecari in un piano va riservato almeno quanto otterrebbero da liquidazione del bene ipotecato .
    • Corte Costituzionale, sent. n. 6/24.01.2024: (richiamata in avvocatiroma) ha affermato che nella liquidazione controllata non esiste un termine fisso per includere beni sopravvenuti, ma vanno destinati ai creditori nel rispetto della ragionevole durata della procedura .
    • (Altre fonti giurisprudenziali di corredo presenti in testo: Trib. Milano, Trib. Novara su sovraindebitamento, ecc., non specificatamente citate.)

La tua azienda che produce, importa, noleggia o distribuisce lavasciuga pavimenti professionali, macchine uomo a bordo o uomo a terra, spazzole, batterie trazione, caricabatterie, motori aspirazione, ricambi, detergenti e sistemi di pulizia industriale, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua azienda che produce, importa, noleggia o distribuisce lavasciuga pavimenti professionali, macchine uomo a bordo o uomo a terra, spazzole, batterie trazione, caricabatterie, motori aspirazione, ricambi, detergenti e sistemi di pulizia industriale, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore cleaning professionale è complesso, competitivo e richiede investimenti continui:

  • componenti costosi (batterie, motori, elettroniche, pompe, scocche e spazzole),
  • forte concorrenza nazionale ed estera,
  • alti costi di assistenza post-vendita e manutenzione,
  • stock di macchine e ricambi necessari per garantire continuità ai clienti,
  • pagamenti spesso a 60–150 giorni da parte di imprese di pulizia, GDO, facility management e industrie.

La liquidità può crollare rapidamente, trasformando normali ritardi nei pagamenti in una spirale di debiti.

La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con una strategia precisa.


Perché un’Azienda di Lavasciuga Pavimenti Professionali va in Debito

  • aumento dei costi di batterie, motori, ricambi e plastiche tecniche
  • pagamenti lenti da parte di imprese di pulizia, appalti, logistiche e industrie
  • magazzino immobilizzato in macchine, ricambi, accessori e detergenti
  • costi elevati di assistenza tecnica, garanzie e pezzi di ricambio
  • investimenti necessari in certificazioni, sicurezza e nuovi modelli
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento dei conti correnti aziendali
  • blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
  • sospensione delle forniture di batterie, motori, ricambi, componenti e macchine
  • decreti ingiuntivi, atti esecutivi, precetti
  • sequestro di macchine, ricambi, attrezzature e mezzi
  • impossibilità di rispettare consegne, noleggi e manutenzioni
  • perdita di clienti strategici, rivenditori e contratti ricorrenti

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Con un avvocato specializzato puoi:

  • sospendere pignoramenti in corso
  • fermare richieste aggressive di rientro
  • proteggere conti correnti e liquidità aziendale
  • bloccare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione

È il primo passo per salvare la tua azienda.


2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti

Nel settore emergono spesso anomalie finanziarie importanti:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate o gonfiate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori della Riscossione
  • commissioni bancarie anomale o illegittime

Una parte significativa del debito può essere ridotta o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili

Soluzioni efficaci:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici (batterie, ricambi, motori, elettronica)
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • utilizzo delle definizioni agevolate quando attive

4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori

Quando la situazione è più complessa puoi ricorrere a:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
  • Concordato Minore
  • (come extrema ratio) Liquidazione Controllata

Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte del debito e bloccando completamente pignoramenti e atti esecutivi.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per salvare aziende che operano nel cleaning professionale servono competenze tecniche e giuridiche specifiche.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende del settore delle macchine per la pulizia industriale.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • stop urgente ai pignoramenti
  • riduzione dei debiti non dovuti
  • ristrutturazione del debito con piani personalizzati
  • protezione di macchine, ricambi, materiali e magazzino
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
  • tutela completa di azienda e imprenditore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di lavasciuga pavimenti professionali non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:

  • bloccare subito i creditori,
  • ridurre davvero i debiti,
  • salvare noleggi, forniture, assistenze e continuità operativa,
  • proteggere il futuro della tua attività.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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