Azienda Di Griglie E Passerelle Metalliche Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce, taglia, assembla o installa griglie metalliche, grigliati elettrosaldati o pressati, passerelle metalliche, camminamenti, pianerottoli, scale grigliate, parapetti e strutture per industria, impianti logistici, cantieri, piattaforme, trattamento acque e infrastrutture — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è essenziale intervenire subito per evitare blocchi produttivi e perdita di appalti strategici.

Nel settore delle griglie e passerelle metalliche, anche un ritardo minimo nella produzione, zincatura, consegna o installazione può fermare cantieri, ritardare collaudi di sicurezza, impedire l’avvio di impianti industriali e generare penali, reclami e danni economici importanti.

Perché le aziende di griglie e passerelle metalliche accumulano debiti

  • aumento dei costi dell’acciaio, zincature, verniciature e lavorazioni meccaniche
  • rincari di energia, gas, trasporti e logistica
  • pagamenti lenti da parte di imprese edili, installatori, industrie e PA
  • ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
  • magazzini complessi con materiali ingombranti e componenti ad alto valore
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai costi della carpenteria e delle produzioni su misura
  • investimenti elevati in macchinari, saldatura, taglio, personale qualificato e certificazioni di sicurezza

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
  • individuare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro troppo onerosi che prosciugano la liquidità
  • richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
  • proteggere rapporti con fornitori critici (acciaio, zincatura, bulloneria, componenti strutturali)
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare produzione, consegne e installazioni

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di acciaio, zincature e materiali essenziali
  • impossibilità di consegnare griglie, passerelle e strutture già appaltate
  • perdita di imprese edili, installatori, appaltatori e partner strategici
  • rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team specializzato di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • bloccare pignoramenti e atti esecutivi
  • ridurre o ristrutturare i debiti attraverso gli strumenti normativi più efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere magazzino, materiali critici, cantieri e continuità produttiva
  • evitare la chiusura e accompagnare la tua azienda verso un risanamento stabile e duraturo

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Le aziende non falliscono per i debiti, ma per il ritardo con cui reagiscono.
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Introduzione

Un’impresa manifatturiera specializzata in griglie e passerelle metalliche, come molte PMI italiane, può trovarsi in difficoltà quando insorgono debiti verso diversi creditori (erario, banche, fornitori, INPS, ecc.). La crisi può derivare da calo dei ricavi, costi elevati o altri fattori congiunturali. In questi casi è fondamentale muoversi tempestivamente per contenere l’emergenza e tentare un risanamento. Esistono sia strumenti stragiudiziali (negoziali e amministrativi) sia misure giudiziali (procedure concorsuali) attraverso cui l’imprenditore in difficoltà può cercare di salvare l’azienda o, almeno, gestire ordinatamente l’insolvenza. L’approccio va modulato in base all’entità del debito, alla natura dei creditori e allo stato patrimoniale dell’impresa, sempre con l’obiettivo di tutelare il patrimonio e ridurre al minimo le perdite.

In questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – esamineremo le principali fasi di una crisi d’impresa dal punto di vista del debitore, con particolare focus sulle novità normative introdotte dal Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/2019) e dal suo correttivo (D.Lgs. 136/2024) . Affronteremo i debiti di natura fiscale, contributiva (INPS/INAIL), bancaria e commerciale, illustrando gli strumenti di difesa (opporsi a pignoramenti, opposizioni agli atti esecutivi, ecc.) e le opportunità di ristrutturazione (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, composizione negoziata). Infine, presenteremo domande/risposte frequenti, tabelle riepilogative e simulazioni pratiche per chiarire concretamente come applicare le soluzioni più opportune.

1. Tipologie di debiti e priorità di soddisfazione

Un’impresa indebitata deve fare subito una mappatura dei creditori e delle somme dovute. In genere si distinguono:

  • Debiti tributari (fiscali): imposte (IVA, IRES, IRAP, tributi locali, ecc.) versamenti non effettuati, accertamenti. Tali debiti sono gestiti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione tramite iscrizione a ruolo (cartelle esattoriali) e possono portare a pignoramenti dei conti bancari o fermi di beni. L’imprenditore può chiedere rateazioni o, occasionalmente, definizioni agevolate (ad es. rottamazioni), ma tali misure straordinarie sono cicliche e spesso destinate alle aziende in regola con i versamenti. In caso di grave crisi, è possibile far valere gli strumenti del Codice della crisi, compresi accordi di ristrutturazione che prevedono anche crediti tributari e contributivi (cfr. art. 63 e ss. CCII ).
  • Debiti contributivi (INPS/INAIL): contributi previdenziali e assistenziali non versati, eventuali sanzioni e interessi. L’INPS può iscrivere ipoteche e pignorare beni per recuperare i contributi dovuti. In situazioni di crisi, esistono piani rateali specifici (anche agevolati) con l’INPS e, analogamente ai tributi, gli accordi di ristrutturazione del debito possono estendersi anche ai crediti contributivi . È quindi possibile negoziare con l’INPS un accordo transattivo nell’ambito di un piano di risanamento.
  • Debiti bancari e finanziari: mutui, linee di credito, leasing, prestiti obbligazionari e finanziamenti ottenuti. Le banche, se scaduta la moratoria, possono chiedere esecuzione (pignoramento di garanzie, pignoramento di somme) o chiedere il fallimento se ritengono l’azienda insolvente. Spesso le banche ricorrono a negoziazioni bilaterali (moratorie bancarie, proroga dei finanziamenti, rinnovi) prima di passare all’azione esecutiva. In caso di crisi conclamata, si può ricorrere a strumenti formali di ristrutturazione del debito (ad es. accordi ex art. 63 CCII, piano attestato) o, come ultima ratio, al concordato preventivo con continuità aziendale (per ridefinire le condizioni del debito e mantenere in vita l’attività).
  • Debiti verso fornitori e creditori commerciali: fatture non pagate, debiti verso consulenti, canoni di locazione, utenze arretrate, ecc. Questi sono crediti chirografari (senza garanzia reale), tuttavia in gran numero possono determinare una crisi di liquidità. I fornitori possono intimare il pagamento, agire in giudizio per decreto ingiuntivo o pignorare i beni aziendali. In assenza di accordi stragiudiziali, il debitore potrebbe trovarsi costretto a proporre un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione che contenga anche questi debiti.

In presenza di diversi tipi di debiti, occorre pianificare le priorità: ad esempio, i crediti tributari/contributivi (di fonte pubblica) sono privilegiati e possono essere convertiti in ipoteche sui beni aziendali; bloccare le azioni esecutive su questi crediti può richiedere un intervento negoziale o giudiziale specifico. Un approccio efficace prevede quindi:

  • Valutare il debito complessivo e la liquidità disponibile.
  • Cercare subito negoziazioni con i principali creditori (banche e fornitori) per ottenere dilazioni o nuovi piani di pagamento, pur consapevoli che una crisi conclamata richiede soluzioni strutturali.
  • Verificare l’accesso a misure di emergenza (moratorie, rateizzazioni fiscali, concordati fiscali) nelle convenzioni vigenti.
  • Prepararsi a utilizzare gli strumenti previsti dalla legge sulla crisi d’impresa, come la composizione negoziata della crisi o i concordati ristrutturativi, prima che arrivino pignoramenti o istanze di fallimento.

2. Strumenti di composizione stragiudiziale della crisi

2.1 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Dal novembre 2021 è attivo il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotto dal D.L. 118/2021 (convertito con L. 147/2021) e integrato nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) . Si tratta di una procedura volontaria e stragiudiziale rivolta all’imprenditore in difficoltà: se l’azienda si trova in “condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere di essere assistita da un esperto indipendente (selezionato su apposito albo regionale) per avviare trattative con i creditori e trovare una soluzione concordata per il risanamento .

  • Come si avvia: la richiesta di accesso va presentata esclusivamente tramite la piattaforma telematica nazionale dedicata (gestita dalle Camere di Commercio) , collegandosi al sito composizionenegoziata.camcom.it. Bisogna descrivere la situazione economico-finanziaria dell’azienda e motivare la domanda; all’atto sono dovuti diritti di segreteria (252 euro) e marche da bollo .
  • Nomina dell’esperto: entro pochi giorni dalla domanda, una commissione locale (composta da magistrati, rappresentanti camerali e Prefettura) nomina uno degli esperti iscritti all’albo regionale. L’esperto dura in carica due anni e guida le trattative. Per le piccole imprese “sotto soglia” (fatturato ≤200.000 €, debiti ≤500.000 € ecc.) la competenza di nomina spetta al Segretario Generale della Camera di Commercio .
  • Durata e fase istruttoria: l’esperto può concordare un primo incontro con l’imprenditore e il collegio sindacale o revisori per analizzare i bilanci e individuare cause della crisi. Segue una fase di consultazione con i creditori chiave (banche, fornitori strategici, erario, INPS ecc.), con il compito di esaminare proposte di ristrutturazione dei debiti (piani di rientro, patrimonializzazione, continuità parziale) preparate dall’impresa. L’esperto inoltre svolge attività di mediazione, cerca soluzioni condivise e redige un verbale sintetico dello stato di trattativa. L’intero processo deve concludersi in tempi ragionevoli (alcuni mesi, in genere 3-6).
  • Effetti e misure protettive: la semplice domanda di composizione negoziata consente, su istanza dell’imprenditore, di ottenere dal tribunale alcune misure protettive temporanee, come il blocco delle esecuzioni individuali (pignoramenti mobiliari/immobiliari o fermo amministrativo) e delle azioni revocatorie. Tali misure (di solito con efficacia massima di 6 mesi) danno un sospir per concludere la negoziazione. In ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza più recente, la pendenza di una composizione negoziata non sospende indefinitamente la procedura di fallimento: il tribunale non è tenuto a rinviare il giudizio di fallimento perché sia portato a termine un piano negoziale . Perciò l’imprenditore deve sfruttare rapidamente il tempo guadagnato dalle misure protettive per concludere un accordo concreto.
  • Esito positivo: se al termine delle trattative si raggiunge un accordo sul piano di risanamento, i creditori firmano convenzioni di adesione. A quel punto l’accordo può essere formalizzato come concordato semplificato per la liquidazione (titolo II, Capo II CCII). In pratica, come previsto dal Codice, in caso di esito positivo della composizione negoziata si può ricorrere a un concordato semplificato che liquidi e distribuisca il patrimonio aziendale secondo il piano concordato . Ciò consente di eseguire rapidamente il piano senza passare attraverso tutti i passaggi del concordato “standard”.
  • Esito negativo: se la negoziazione fallisce (impossibilità di trovare intese), l’impresa resta libera di scegliere altre strade (concordato preventivo ordinario, accordo di ristrutturazione, gestione ordinaria del debito). Non esistono penalità pecuniarie per il mancato accordo, ma le misure protettive vengono revocate e ci si ritrova senza gli effetti sospensivi ottenuti. In pratica, l’impresa perde il “privilegio temporaneo” e va incontro alle azioni dei creditori come se la composizione non fosse stata avviata.

In sintesi, la composizione negoziata è uno strumento rapido e a basso costo (non richiede l’intervento di tribunali, solo le spese di piattaforma e dell’esperto) per gestire una crisi aziendale emergente . Se ben condotta, favorisce accordi di tipo win-win e fornisce un periodo di tranquillità (con le misure protettive) per tentare un risanamento concordato. Va considerata come prima opzione non appena l’imprenditore avverte segnali di crisi (ordinari pagamenti slittati, lettera di messa in mora, segnalazioni bancarie, ecc.).

2.2 Altri strumenti stragiudiziali

Oltre alla composizione negoziata, l’imprenditore può utilizzare altri strumenti negoziali per affrontare i debiti:

  • Rinegoziazione bancaria: importante contattare tempestivamente le banche per chiedere ristrutturazioni dei fidi (allungamenti di scadenze, riduzione interessi, nuovi collaterali). In molti casi le banche, specialmente se esiste un buon rapporto e un piano industriale credibile, accettano di collaborare per evitare il fallimento della controparte. Esistono accordi quadro (anche a livello normativo, come il Piano di Rientro Straordinario ex art. 182-decies CCII) per la rinegoziazione del debito bancario in crisi d’impresa.
  • Transazioni e concordati in bianco: prima dell’apertura ufficiale di un concordato preventivo, si possono elaborare proposte transattive con i maggiori creditori (fiscalmente queste proposte devono rispettare determinati vincoli percentuali). Il D.Lgs. 136/2024 ha attribuito nuove competenze agli enti coinvolti: ad esempio, l’INPS è ora chiamato a esprimersi sulle transazioni che coinvolgono crediti contributivi e concordati preventivi . In pratica, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS devono approvare (o meno) il piano proposto dall’imprenditore prima che questo venga presentato in Tribunale.
  • Piani attestati di risanamento (art. 56 CCII): l’imprenditore può rivolgersi a un professionista (revisore o esperto) perché attesti la veridicità dei dati economico-finanziari e la fattibilità del piano proposto. Tale piano è un accordo solo tra imprenditore e alcuni creditori (con massa crediti >50%), senza la necessità di omologazione giudiziale. Lo scopo è garantire ai creditori un’adeguata trasparenza e spingerli ad aderire grazie all’attestazione dell’esperto.
  • Rottamazione e definizione dei debiti tributari/contributivi: periodicamente vengono emanate misure fiscali straordinarie (es. rottamazione cartelle, sospensioni contributive) che possono essere valutate caso per caso. Ad esempio, l’impresa potrebbe includere nel piano di risanamento la richiesta di definizione agevolata dei carichi tributari (art. 2034 CCII prevede specifiche convenzioni di ristrutturazione per tributi/contributi). L’adesione a tali proposte richiede spesso il raggiungimento di determinate percentuali di accettazione da parte dei creditori pubblici, soglie stabilite per legge.
  • Organismo di Composizione della Crisi (OCC): per le imprese più piccole esiste la possibilità di rivolgersi al Registro delle Imprese (o a organismi privati abilitati) per segnalare situazioni di allerta e accedere a protocolli di composizione stragiudiziale (previsti dall’art. 15 CCII). Sebbene utili, questi procedimenti sono più indicati in anticipo (quando la crisi è lieve) che in caso di debiti già scaduti.

Tutti questi strumenti hanno lo scopo di evitare o differire il fallimento, consentendo all’imprenditore di ristrutturare i debiti e salvare l’azienda. Non si tratta di scorciatoie magiche: ogni soluzione richiede un piano sostenibile, trasparenza e il coinvolgimento di professionisti. Ma utilizzati correttamente, possono ridurre l’impatto dei debiti e fornire una chance di ripresa.

3. Strumenti giudiziali e procedure concorsuali

Se i tentativi negoziali falliscono o i debiti sono ormai tali da giustificare la dichiarazione di insolvenza, le opzioni giudiziali includono:

  • Opposizioni agli atti esecutivi: quando un creditore ottiene un titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo, sentenza) può procedere al pignoramento dei beni aziendali (mobili, immobili, crediti presso terzi). Il debitore può però proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se ricorrono vizi formali, nullità del titolo o errori di calcolo del credito. Inoltre, in caso di pignoramento immobiliare può disputare l’ammontare del debito al giudice dell’esecuzione. Queste opposizioni possono bloccare l’espropriazione ma richiedono tempi e costi legali.
  • Opposizione allo stato di insolvenza: se un creditore (o il pubblico ministero) chiede il fallimento dell’impresa, il debitore può intervenire con controricorso. Il Codice della crisi (art. 67) prevede che la dichiarazione di fallimento scatti se l’impresa è insolvente. L’imprenditore può contestare l’insolvenza sostenendo un piano di rientro o la presenza di attivi vincolati. Tuttavia, se mancano fondi, l’opposizione al fallimento ha successo raramente. In ogni caso, vanno curate le difese processuali: la Corte di Cassazione ha ricordato che eventuali vizi procedurali (ad es. difetto di conoscenza di documenti) devono essere sollevati tempestivamente nei gradi di merito; non si può aspettare Cassazione . Inoltre, il tribunale fallimentare non è obbligato a rinviare l’udienza di fallimento soltanto perché l’impresa sostiene di volersi affidare ad altre procedure alternative .
  • Concordato preventivo (Titolo II, Capo III CCII): è la principale procedura di insolvenza volontaria in cui l’imprenditore propone un piano di ristrutturazione o liquidazione ai creditori, da approvare con maggioranze qualificate. Esistono varie forme:
  • Concordato continuativo: prevede la prosecuzione dell’attività aziendale (anche tramite cessione d’azienda o aumento di capitale) assieme a ristrutturazioni del debito. Serve a salvare l’azienda nel suo complesso.
  • Concordato liquidatorio: prevede la chiusura dell’attività con vendita degli asset per soddisfare i creditori in percentuale.
  • Concordato semplificato/minore: procedure accelerate introdotte per le imprese di piccole dimensioni (volume di affari entro certi limiti) o al termine di una composizione negoziata (conclusa positivamente) . Sono iter più brevi e snelli.

Per accedere al concordato occorre predisporre un piano dettagliato e un documento che illustri le cause del dissesto. Dal deposito della domanda (o dell’accordo di ristrutturazione da omologare) scatta automaticamente l’effetto sospensivo delle azioni esecutive individuali: pignoramenti pendenti si fermano e non se ne possono iniziare di nuovi (nello specifico, art. 69 CCII stabilisce questa sospensione). Questo consente all’imprenditore un breve “blocco” delle esecuzioni per cercare di fare approvare il piano. In assemblea i creditori ammessi votano il concordato; in genere è richiesta una maggioranza della massa dei crediti (spesso 2/3) a favore. Se il piano viene omologato dal tribunale, esso diventa vincolante anche per i creditori dissenzienti (tranne quelli fatti oggetto di trattenuta/privilegio di legge).

Attenzione alle scadenze: il legislatore ha fissato piani temporali precisi. Ad esempio, entro 180 giorni dal deposito occorre ottenere la pronuncia di ammissione al concordato e fissare l’udienza di esame del piano (salvo proroghe straordinarie). Se il concordato viene rigettato o non si conclude con successo (voto o omologazione), si apre la liquidazione giudiziale (cioè il fallimento vero e proprio).

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII): sono contratti tra l’imprenditore e i creditori (o rappresentanti dei creditori) che coinvolgono almeno il 60% dei crediti (dei c.d. “piani di ristrutturazione” previsti dal vecchio art. 182-bis L.F.). L’accordo si deposita in tribunale unitamente a una relazione di un professionista che ne attesti fattibilità. Se il tribunale omologa l’accordo, esso diventa vincolante anche per i creditori dissenzienti (purché non siano stati collocati in classe separata in modo da rifiutare il piano). Gli accordi di ristrutturazione sono più rapidi del concordato preventivo perché non richiedono un’assemblea ampia dei creditori né l’intervento di un commissario, ma richiedono l’accordo di almeno il 60% del totale dei crediti e l’omologazione in tribunale.
  • Liquidazione giudiziale (fallimento): se non si arriva a un’intesa e l’impresa non è in grado di superare la crisi, il tribunale può dichiarare il fallimento (oggi denominato “liquidazione giudiziale”). Gli organi fallimentari (curatore, giudice delegato) liquidano l’attivo e pagano i creditori secondo l’ordine delle prelazioni (creditori assistiti da garanzie reali, crediti verso erario e INPS, creditori chirografari). Il titolare perde il controllo dell’azienda e può essere chiamato a rispondere per responsabilità contabile se ha aggravato indebitamente lo stato di insolvenza.

Ogni procedura concorsuale comporta obblighi stringenti di informativa: ad esempio, se l’azienda ha un collegio sindacale o organi di controllo, questi devono vigilare sui segnali di crisi ed eventualmente attivare procedure di allerta . Inoltre, il Codice della crisi ha introdotto obblighi di segnalazione (art. 13 CCII) in capo ad avvocati, dottori commercialisti, notai e altri professionisti che assistono imprese in difficoltà, affinché le crisi emergano tempestivamente e si attivino gli strumenti di composizione.

4. Domande frequenti (FAQ)

D. Ho un unico creditore che mi chiede il fallimento per €60.000 di debito non pagato: il tribunale può dichiarare fallita la mia azienda anche con un solo creditore?
R. Sì. Il Codice della crisi (art. 5) prevede che anche un solo creditore può chiedere il fallimento di un’impresa se il suo credito non pagato è almeno di €60.000 e se sussistono gli altri presupposti (es. insolvenza). Quindi non serve più una pluralità di creditori come in passato; basta un solo creditore con credito “rilevante”. Il debitore può però opporsi dimostrando in concreto la propria capacità di rientro dai debiti (ad es. mediante un piano di ristrutturazione già predisposto).

D. L’Agenzia delle Entrate ha iscritto ipoteche su un immobile dell’azienda: posso bloccare l’iscrizione?
R. Una volta iscritta, l’ipoteca garantisce il credito erariale ma non fa scattare subito il pignoramento. In caso di contestazione (es. l’amministrazione ha fatto un errore), si può agire con opposizione all’iscrizione ipotecaria in tribunale. In alternativa, se si avvia una procedura (concordato o accordo di ristrutturazione) che includa i debiti fiscali, l’iscrizione ipotecaria rimane valida ma non potranno essere iniziate esecuzioni individuali fino a omologazione o rifiuto del piano. In ogni caso va chiesto consiglio a un professionista perché le impugnazioni fiscali hanno scadenze rigorose (ad esempio reclamo in 30 giorni).

D. Cosa succede se ho già un pignoramento immobiliare in corso quando deposito un concordato preventivo?
R. Dal giorno del deposito della domanda di concordato (o dell’accordo di ristrutturazione) il credito cade in sospensione automatica: il pignoramento in corso si blocca e tutte le azioni esecutive individuali vengono sospese fino alla decisione del tribunale . Ciò significa che il custode nominato nell’esecuzione cessa la vendita fino alla fine del processo concordatario. Questa sospensione agevola l’imprenditore dando tempo di far approvare un piano di risanamento; se poi il concordato viene rigettato, si riprendono le esecuzioni (e sarà necessario rifissare la vendita con le nuove decisioni del giudice).

D. Posso chiedere il concordato preventivo in bianco e poi definire il piano?
R. Sì. È una prassi abbastanza diffusa che l’imprenditore, facendo depositare al tribunale la domanda di concordato con la relazione degli organi di controllo (o del professionista abilitato), ottenga l’ammissione alla procedura e il conseguente blocco delle azioni esecutive. In seguito, entro un termine che di norma è di 180 giorni, deve depositare il piano dettagliato. In questo modo si “fermano” le esecuzioni attuali, mentre l’imprenditore si riserva del tempo per trovare un accordo con i creditori e definire il piano con loro.

D. La banca mi ha chiuso il fido. Devo subito convertire la mia società in liquidazione?
R. Non necessariamente. La chiusura del fido bancario (o il rifiuto di una nuova proroga) è una criticità grave, ma non determina di per sé la liquidazione automatica. È invece un campanello d’allarme: occorre subito negoziare con la banca una nuova soluzione (forse un accordo di ristrutturazione del debito finanziario) oppure considerare strumenti protettivi. Ad esempio, se il caso è serio si può valutare un concordato preventivo in continuità che preveda il rifinanziamento del debito bancario, magari tramite un aumento di capitale o garanzie di terzi. In ogni caso, la società non si pone automaticamente in liquidazione se scompare un affidamento: è importante agire per tempo, anche con l’aiuto di consulenti specializzati.

D. Che differenza c’è fra composizione negoziata e concordato preventivo?
R. La composizione negoziata è una procedura stragiudiziale avviata volontariamente in Camera di Commercio, senza intervento del tribunale (se non per le misure protettive) . È consigliata quando l’impresa è in difficoltà ma non ancora tecnicamente insolvente. Il concordato preventivo, invece, è una procedura giudiziale (attivata in Tribunale) che richiede un piano formale e l’adesione delle maggioranze di creditori. Il concordato entra in gioco quando la crisi è già conclamata e si cercano strumenti giudiziali per rilanciare l’azienda o liquidarla secondo le regole. In sintesi: la composizione negoziata è «soft» e informale, il concordato è «hard» e prevede supervisione giudiziaria.

D. Se accetto un accordo di ristrutturazione con il 60% dei creditori, i rimanenti 40% perderanno tutto?
R. Gli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII) richiedono l’adesione di almeno il 60% del totale dei crediti per poter essere omologati . Se il tribunale omologa l’accordo, esso diventa vincolante anche per i creditori dissenzienti, secondo le modalità previste dal Codice. In pratica, i creditori che non hanno sottoscritto il piano saranno comunque tenuti a rispettarlo (come se avessero accettato una ristrutturazione dei loro crediti). I loro diritti non spariscono, ma vengono soddisfatti secondo le nuove condizioni del piano (ad esempio riceveranno un certo % ridotto rispetto al dovuto). Viceversa, se non si raggiunge la soglia del 60%, l’accordo non potrà essere omologato, e ciascun creditore rimane libero di esercitare i propri diritti come prima.

D. Quali alternative ci sono al fallimento?
R. Prima di arrivare alla liquidazione giudiziale (fallimento), è opportuno considerare tutti gli strumenti elencati sopra: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo. Spesso una strada mista è la migliore (ad esempio, prima cercare un accordo con i creditori principali e poi chiedere il concordato preventivo in continuità). Se i debiti sono molti ma l’azienda è teoricamente capace di riprendere il volo, il concordato con continuità è preferibile: permette di proseguire l’attività e salvare (almeno in parte) l’azienda, mantenendo posti di lavoro. Se invece i debiti sono talmente ingenti da rendere impossibile la continuità, si può optare per un concordato liquidatorio controllato (salvaguardando magari alcuni rami o il marchio). In ogni caso, l’obiettivo è evitare il disordine tipico di un fallimento puro, che spesso porta a recuperi molto scarsi per i creditori.

5. Tabelle riepilogative

  • Confronto delle principali procedure di risanamento
StrumentoFinalitàRequisiti principaliEffetti principali
Composizione negoziataRisanamento stragiudizialeImpresa in squilibrio (ex art. 15 CCII); domanda via piattaforma; nomina espertoTentativo di accordo con creditori; possibili misure protettive (sospensione esecuzioni temporanea)
Accordo di ristrutturazione (art. 63 CCII)Ristrutturazione giudiziale a livello di accordo tra creditoriAdesione di almeno il 60% dei crediti ; relazione attestatore; deposito in TribunaleSe omologato: vincola anche i dissenzienti; effetto immediato sui debiti coinvolti
Concordato preventivoRisanamento o liquidazione giudizialeDomanda depositata in Tribunale con piano e relazione; – 2/3 creditori favorevoli in assemblea (varia a seconda del tipo di concordato)Sospende le esecuzioni; omologazione rende il piano vincolante per tutti i creditori ammessi. Permette continuità aziendale o liquidazione controllata
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)Supporto alla negoziazione dei debitiProfessionista attestatore; progetto di piano con accordi già presi col >50% dei creditiNessun effetto automatico; favorisce accordi personali con creditori (pianificazioni di pagamento)
Liquidazione giudizialeLiquidazione del patrimonio e chiusuraDichiarazione di insolvenza del Tribunale (su istanza del debitore, creditore o PM)Vendita dei beni, pagamento creditori secondo ordine di prelazione (privilegi fiscali, INPS, ecc.) e chiusura azienda
  • Ordine di prelazione dei creditori (in caso di liquidazione)
Categoria di creditoDescrizione
1. Crediti assistiti da pegno o ipotecaI creditori (banche, leasing) garantiti su specifici beni (es. immobili, macchinari) hanno prelazione sul ricavato della vendita di quei beni.
2. Crediti garantiti da privilegioDebiti di imposta, contributi previdenziali, spese del fallimento, salari e TFR dei dipendenti (limitatamente a 5 annualità) godono di privilegi nei limiti di legge.
3. Crediti chirografariTutti gli altri creditori ordinari (fornitori senza garanzia, finanziatori non garantiti) vengono soddisfatti in base a quanto rimane, pro quota.

6. Simulazioni pratiche

  • Esempio 1: Composizione negoziata riuscita
    Dati ipotetici: Un’azienda ha debiti totali di €500.000 (banche €200.000, fornitori €150.000, erario €100.000, INPS €50.000) e fatturato annuo €800.000. A causa di flessione di mercato, il bilancio dell’ultimo anno è in rosso. L’imprenditore inoltra domanda di composizione negoziata per accedere a un esperto indipendente . L’esperto valuta la documentazione e convoca i maggiori creditori. Si concorda di proporre un piano di rientro in 3 anni: le banche accettano uno sconto del 20% sul debito con dilazione, i fornitori firmano un piano di pagamenti dilazionati a un tasso agevolato, erario e INPS accolgono un piano di rateizzazione. Con l’accordo scritto dai creditori, si procede alla stipula di un concordato semplificato (liquidazione negoziata) che viene omologato in breve . In questo scenario, grazie alla composizione negoziata l’impresa evita il fallimento e può ripartire con debiti alleggeriti.
  • Esempio 2: Concordato preventivo in continuità
    Dati ipotetici: Una società collezionista di debiti commerciali non riesce più a onorare gli stipendi. Contatta un professionista per elaborare un concordato preventivo con continuità. Viene predisposto un piano di ristrutturazione (che prevede un rifinanziamento bancario parziale e riassetti operativi) e una relazione giurata. In assemblea votano a favore creditori per l’85% del totale; il tribunale omologa il concordato. A quel punto tutte le esecuzioni pignorative pendenti vengono congelate e la società prosegue l’attività mentre adempie secondo il nuovo piano approvato. I creditori dissenzienti (15%) sono comunque legati all’accordo omologato e riceveranno quanto previsto dal piano (ad es. un pagamento ridotto o rateizzato).
  • Esempio 3: Liquidazione giudiziale
    Dati ipotetici: Un’impresa con debiti pari a €1.000.000 (prevalentemente bancari garantiti) fallisce perché nessuna ristrutturazione è possibile. Gli organi fallimentari nominano un curatore e vendono gli immobili e il macchinario, ricavando €700.000. Ai creditori ipotecari viene versato l’intero importo possibile fino a capienza (ad es. €500.000), mentre i restanti €200.000 vengono distribuiti tra i creditori privilegiati (erario/INPS) nel limite del loro credito residuo e infine tra i creditori chirografari in base alla percentuale di soddisfazione maturata. Al termine, i soci vedono azzerato il capitale e l’impresa viene cancellata.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (in vigore dal 15/7/2022, con successive modifiche) .
  • D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi (c.d. Correttivo ter), GU n.227 del 27/9/2024 .
  • Camere di Commercio d’Italia – Piattaforma “Composizione negoziata della crisi” (sezione informativa) .
  • Confindustria (Centro Studi) – Documentazione su modifiche normative al Codice della crisi (ottobre 2024) .
  • INPS – Notizia del 28/10/2024 “Crisi d’impresa: proposte transattive, le nuove competenze INPS” , con note operative in merito alle ristrutturazioni dei crediti contributivi.
  • Cassazione Civile, Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634 – ha ribadito che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza di fallimento e che eventuali vizi processuali vanno eccepiti tempestivamente.

La tua azienda che produce, installa o distribuisce grigliati metallici, griglie elettrofuse, pressate, antisdrucciolo, passerelle metalliche, gradini, parapetti, scale e strutture di supporto per industria, edilizia, oil & gas, impianti e infrastrutture, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua azienda che produce, installa o distribuisce grigliati metallici, griglie elettrofuse, pressate, antisdrucciolo, passerelle metalliche, gradini, parapetti, scale e strutture di supporto per industria, edilizia, oil & gas, impianti e infrastrutture, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore dei grigliati e delle passerelle metalliche richiede investimenti continui e affronta forti pressioni economiche:

  • costi elevati per acciaio, zincatura, saldature e lavorazioni speciali,
  • necessità di mantenere stock e semilavorati pronti per commesse urgenti,
  • lavorazioni complesse soggette a norme tecniche e di sicurezza,
  • margini compressi da imprese edili, contractor e industrie,
  • pagamenti spesso a 60–150 giorni.

La liquidità può esaurirsi rapidamente, trasformando semplici ritardi negli incassi in una spirale di debiti.

La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con una strategia efficace.


Perché un’Azienda di Griglie e Passerelle Metalliche va in Debito

  • aumento dei costi dell’acciaio, zincature a caldo e trattamenti superficiali
  • pagamenti lenti da parte di imprese edili, industrie, appalti e installatori
  • magazzino immobilizzato tra grigliati, passerelle, profili e semilavorati
  • costi elevati per produzione, saldatura, zincatura, trasporto e montaggi
  • investimenti obbligatori in sicurezza, certificazioni e attrezzature
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento dei conti correnti aziendali
  • blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
  • sospensione delle forniture di acciaio, zincature, bulloneria e materiali tecnici
  • decreti ingiuntivi, precetti, atti esecutivi
  • sequestro di grigliati, passerelle, macchinari, attrezzature e mezzi
  • impossibilità di rispettare consegne, posa e contratti in corso
  • perdita di clienti strategici, appalti e cantieri importanti

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Con un avvocato specializzato puoi:

  • sospendere pignoramenti in corso
  • fermare richieste aggressive di rientro
  • proteggere conti correnti e liquidità aziendale
  • fermare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione

È il primo passo per salvare l’azienda.


2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti

Nel settore emergono spesso irregolarità che possono ridurre drasticamente l’esposizione finanziaria:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate o gonfiate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori della Riscossione
  • commissioni bancarie anomale o illegittime

Una parte significativa del debito può essere ridotta o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili

Soluzioni efficaci:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi di rientro con fornitori strategici (acciaio, zincatura, logistica)
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili

4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori

Quando la crisi è più complessa puoi ricorrere a:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
  • Concordato Minore
  • (come extrema ratio) Liquidazione Controllata

Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte dei debiti, sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per salvare aziende che producono grigliati, passerelle e carpenterie metalliche servono competenze tecniche e giuridiche specifiche.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È il professionista ideale per bloccare creditori, ridurre debiti e salvare aziende della carpenteria e dell’impiantistica industriale.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • stop urgente ai pignoramenti
  • riduzione dei debiti non dovuti
  • ristrutturazione del debito con piani personalizzati
  • protezione di materiale, semilavorati, magazzino, macchinari e mezzi
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
  • tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di griglie e passerelle metalliche non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:

  • bloccare subito i creditori,
  • ridurre davvero i debiti,
  • salvare cantieri, forniture, installazioni e continuità operativa,
  • proteggere il futuro della tua attività.

Agisci ora.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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