Azienda Di Aspiratori Industriali Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce, importa, vende o noleggia aspiratori industriali, aspiratori per polveri e liquidi, sistemi di filtrazione, aspiratori ATEX, impianti centralizzati, banchi aspiranti, cicloni, unità carrellate per industria, logistica, chimica, alimentare e manutenzione — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire immediatamente per evitare blocchi produttivi e perdita di clienti strategici.

Nel settore degli aspiratori industriali, anche un ritardo minimo nelle consegne, nei ricambi o nelle assistenze tecniche può fermare reparti produttivi, magazzini, officine, impianti chimici o alimentari, con conseguenze gravi: fermi impianto, non conformità di sicurezza, penali e danni economici rilevanti.

Perché le aziende di aspiratori industriali accumulano debiti

  • aumento dei costi di motori, turbine, filtri, tubazioni, carpenteria ed elettronica di controllo
  • rincari energetici, trasporti e logistica internazionale
  • pagamenti lenti da parte di industrie, integratori di impianti, manutentori e rivenditori tecnici
  • ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
  • magazzini complessi con ricambi costosi e componenti specializzati
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari proporzionati al valore delle scorte e dei progetti
  • investimenti elevati in certificazioni (ATEX, filtrazione), personale tecnico e assistenza H24

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
  • identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro troppo rigidi che prosciugano la liquidità operativa
  • richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
  • proteggere rapporti con fornitori critici (motori, filtri, elettronica, carpenteria, tubazioni)
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare produzione, consegne e assistenza

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di ricambi, filtri, motori e componenti essenziali
  • impossibilità di rispettare consegne, installazioni e contratti di assistenza
  • perdita di industrie, manutentori, integratori di impianti e partner strategici
  • rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team specializzato di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • bloccare pignoramenti e atti esecutivi
  • ridurre o ristrutturare i debiti attraverso gli strumenti normativi più efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere magazzino, componenti critici, installazioni e continuità produttiva
  • evitare la chiusura e accompagnare la tua azienda verso un risanamento stabile e duraturo

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Intervenire oggi significa salvare commesse, forniture, clienti strategici e stabilità finanziaria.

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Introduzione e contesto

Nelle imprese che producono o commercializzano aspiratori industriali (macchinari pesanti per la pulizia industriale) i costi di produzione e di esercizio sono molto elevati e i margini spesso compressi . Basti pensare che tali aziende affrontano spese fisse importanti (affitti di capannoni, manutenzione macchinari, costi energetici) in un mercato competitivo. In caso di ritardi nei pagamenti da parte di clienti, ciò può tradursi rapidamente in debiti verso lo Stato (imposte, IVA), verso gli enti previdenziali (INPS, INAIL) e verso i fornitori (materie prime, componenti) .

Quando l’esposizione debitoria diventa insostenibile, l’azienda può entrare in crisi di liquidità: pignoramenti di conti correnti, fermi amministrativi sui macchinari o ipoteche sugli immobili possono bloccare l’attività . Questa tendenza è confermata dai dati: nel 2024 in Italia si sono registrate ben 9.162 procedure di liquidazione giudiziale d’impresa, con un incremento del 19,7% rispetto al 2023 . Anche i concordati preventivi (327 nel 2024) testimoniano la crescente necessità di soluzioni concordate . In tale contesto, per un imprenditore-debitore è cruciale conoscere gli strumenti previsti dall’ordinamento italiano per difendersi dai creditori e tentare di risanare l’impresa.

Cause di indebitamento tipiche nel settore

Il settore degli aspiratori industriali presenta alcune specificità che possono acuire i problemi di indebitamento. I fattori più comuni sono i costi elevati per macchinari e attrezzature (lavasciuga, spazzatrici, impianti di aspirazione) e investimenti continui in tecnologia . Allo stesso tempo, spesso le commesse prevedono pagamenti dilazionati (ad esempio da parte di grandi committenti esterni), mentre i fornitori di componenti chiave (lamiere, motori, elettronica) richiedono versamenti più rapidi . Questi squilibri di cassa possono far accumulare rapidamente debiti: in primis quelli tributari (IVA non versata, imposte differite) e contributivi (versamenti INPS, INAIL non corrisposti), seguiti da debiti commerciali verso fornitori e debiti finanziari verso banche (mutui o leasing per gli impianti). In sintesi, le ragioni principali di indebitamento sono costi fissi ingenti (personale, energia, ammortamenti), pochi margini di liquidità e pagamenti lenti dai clienti .

Per esempio, un’azienda di aspiratori potrebbe ritrovarsi con un’eredità di IVA non versata e rate di leasing insolute, incapace di far fronte anche alle normali fatture di acquisto. In questi casi, l’esposizione debitoria accumulata può tradursi in iniziative esecutive: un creditore privilegiato (ad es. l’Erario o INPS) può ottenere misure cautelari, mentre un fornitore chirografo potrebbe vendere il credito in tribunale. Per questo, fin dai primi segnali di difficoltà (mancati pagamenti, protesti, avvisi di mora) è fondamentale prendere contatti con consulenti legali e finanziari per valutare strategie di difesa.

Strumenti negoziali e stragiudiziali

Prima di rivolgersi necessariamente al tribunale, l’imprenditore deve provare a trattare “a tavolino” con i creditori, cercando soluzioni volte a rinegoziare i debiti in modo sostenibile. Tra le possibili soluzioni stragiudiziali si segnalano:

  • Verifica analitica del debito: un commercialista o un avvocato tributario esamina i debiti accumulati per contestare eventuali importi ingiustificati o prescritti. Ad esempio, va controllata la prescrizione delle obbligazioni fiscali: l’IVA segue un termine decennale (art.2946 c.c.), mentre le sanzioni connesse si prescrivono in 5 anni . Contestare voci illegittime o vecchie può ridurre l’ammontare complessivo del debito da ristrutturare.
  • Rinegoziazione con i fornitori: spesso è possibile richiedere espressamente ai fornitori (materiali e componenti) termini di pagamento più lunghi o anche uno sconto entro certi limiti. Tali accordi individuali, anche se non possono vincolare gli altri creditori, possono dare respiro di cassa immediato. Ad esempio, si possono concordare dilazioni a mesi alternativi anziché trimestrali o compensazioni con forniture future. Se la rinegoziazione coinvolge più creditori della stessa categoria, essa può configurare una convenzione di moratoria informale: l’art.62 CCII stabilisce che un accordo scritto con creditori rappresentanti almeno il 75% di una categoria, attuato sotto la supervisione di un professionista, sospende le azioni esecutive per tutti i creditori della categoria (vedi più avanti).
  • Accordi con la banca o gli istituti di credito: il debito bancario è spesso un nodo centrale. Se l’impresa non può ripagare mutui o fidi, conviene contattare subito l’istituto di credito per trattare nuove condizioni (rifinanziamento, allungamento delle scadenze, rateizzazione). In alcuni casi la banca può accettare un piano di rientro parziale (ad esempio, saldare solo parte del debito subito e il resto a lungo termine) se le prospettive dell’azienda appaiono realistiche. Negoziare un nuovo piano di ammortamento bancario riduce la pressione sui flussi di cassa.
  • Transazioni fiscali e contributive: se i debiti derivano da tasse e contributi, si può chiedere formalmente a Agenzia delle Entrate-Riscossione o all’INPS di rateizzare il debito. Benché la disciplina generale ormai punti sull’adozione di procedure concorsuali, rimangono possibili accordi di tipo transattivo: per esempio, il decreto legislativo n.472/1997 (art.20) prevede la riduzione delle sanzioni e degli interessi in caso di ravvedimento operoso. In pratica, l’impresa può proporre il pagamento dilazionato dell’IVA o delle imposte, offrendo magari in garanzia beni mobili (quali l’attrezzatura residua) o presentando un piano industriale credibile. Spesso è utile farsi assistere da un avvocato tributarista nelle trattative con il Fisco.
  • Convenzione di moratoria (Art.62 CCII): strumento negoziale previsto dal Codice, la moratoria permette di sospendere le azioni esecutive in modo efficace. Si realizza con un accordo scritto tra il debitore e i creditori aderenti (di una stessa categoria), in cui si concordano dilazioni delle scadenze o rinunce agli atti esecutivi. L’accordo dev’essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la fattibilità del piano e la partecipazione di creditori almeno per il 75% della categoria interessata . Se tali condizioni sono rispettate, la moratoria spiega i suoi effetti anche sui creditori non aderenti: essi non possono in sostanza avviare azioni esecutive nell’ambito del credito concordato . In sintesi, la moratoria stabilizza temporaneamente la situazione, dando all’impresa un periodo di respiro (di regola non superiore a pochi mesi) per completare i rientri pattuiti.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (Art.57 CCII): si tratta di accordi negoziali in cui l’imprenditore propone un piano di rientro dei debiti e ottiene l’adesione di un numero consistente di creditori. È necessario l’accordo di quelli che rappresentano almeno il 60% del totale del passivo ; esistono varianti agevolate (30%) e estese (75%, nell’ambito di una medesima categoria) . Una volta sottoscritto, l’accordo è depositato in tribunale e sottoposto a omologazione giudiziaria. L’accordo di ristrutturazione sospende tutte le esecuzioni pendenti dal momento della sua pubblicazione e, allo stesso modo, impegna i creditori partecipanti al piano. La legge richiede che venga garantito il pagamento integrale dei creditori non aderenti entro 120 giorni dall’omologazione . Questo meccanismo permette all’imprenditore di ottenere una dilazione per gran parte dei debiti, a fronte di un piano vincolante per i creditori consententi.

Tutti questi strumenti extragiudiziali e negoziali possono fornire un necessario “tempo di manovra” all’azienda. In particolare, sia la moratoria che gli accordi ristrutturativi impongono per legge una sospensione dei pignoramenti bancari e fiscali per tutta la durata delle trattative (attesa omologazione) . Ciò significa che, depositata l’istanza di accordo o convenzione in Camera di Commercio, nessun creditore può avviare azioni esecutive, consentendo al debitore di focalizzarsi sulla riorganizzazione interna e sulle trattative programmate.

Strumenti giudiziali di composizione della crisi

Se le negoziazioni extragiudiziali non bastano o la crisi è ormai conclamata, è necessario ricorrere agli strumenti formali giudiziali previsti dal Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) e dall’ordinamento fallimentare. I principali sono:

  • Concordato preventivo: procedura insolvenza giudiziale per la continuità o liquidazione dell’impresa (ex artt. 160 e ss. L.F. – oggi L.F. sostituita dal Codice CCII artt. 104-120). L’impresa presenta in tribunale un piano dettagliato (con allegati i bilanci degli ultimi anni, stato attivo e passivo, elenco creditori, ecc. secondo art.39 CCII) che può prevedere misure come cessione o affitto di ramo d’azienda, ristrutturazione dei debiti o vendita di beni. I creditori sono convocati in assemblea e devono votare in favore del piano: in genere servono la maggioranza in valore del passivo, nonché maggioranze specifiche per creditori privilegiati. Se approvato, il piano vincola anche i dissenzienti dopo l’omologazione del tribunale. Finché la domanda di concordato è pendente, tutte le azioni esecutive sono sospese di diritto (art.54 CCII) . Il concordato può essere in continuità (l’azienda continua a operare sotto la supervisione di un commissario) o liquidatorio (in cui si dismette l’azienda e si liquidano i beni, ma sempre secondo il piano). In ogni caso, l’obiettivo è salvare l’impresa (totalmente o parzialmente) evitando il fallimento.
  • Accordi di ristrutturazione omologati: come detto, simili al concordato ma con procedure più snelle. Dopo la raccolta delle firme del 60% dei creditori (o delle soglie minori), si deposita l’accordo in tribunale con la relativa documentazione (art. 50 CCII). Il tribunale verifica la regolarità formale e sostanziale e, se tutto è in ordine, omologa l’accordo, che produce effetti vincolanti analogamente al concordato. Nella pratica, questa via è spesso più rapida del concordato completo, ma richiede un’elevata disponibilità preventiva dei creditori coinvolti.
  • Liquidazione giudiziale (vecchio fallimento): è la procedura ultima, da evitare se possibile. Il tribunale la dichiara quando il debitore è legalmente insolvente e non esiste alternativa di risanamento. Si procede con la nomina di un curatore fallimentare che incamera tutti i beni aziendali, li inventaria e li vende (aste mobiliari, immobiliari) . I ricavi vengono poi distribuiti ai creditori secondo l’ordine di prelazione (prima spese della procedura e crediti prededucibili, poi dipendenti, Fisco, INPS, creditori ipotecari/privilegiati, infine i chirografari). Il risultato è di solito la cessazione dell’attività aziendale. Per l’impresa in crisi è quindi essenziale adottare gli strumenti precedenti per evitare di arrivare a questo esito.
  • Composizione della crisi da sovraindebitamento: regolata dalla legge n.3/2012, si rivolge a soggetti non fallibili (imprese individuali minori, professionisti, società di persone sotto certe soglie). Prevede anch’essa l’approvazione di un piano di rientro (soddisfacendo almeno una parte dei creditori e, in genere, integralmente quelli privilegiati) con possibili sconti residui. Se omologato, consente infine l’esdebitazione del debitore (cancellazione dei debiti non pagati) se ha agito in buona fede. Dal punto di vista pratico, blocca anch’esso le esecuzioni in corso durante la procedura. È utile considerarlo nel caso di imprese individuali o attività con ricavi contenuti.

In tutte queste procedure giudiziarie vige un principio chiave: dalla data di deposito dell’istanza (che può essere concordato o accordo) nel Registro delle Imprese, i creditori non possono né iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore . Tale norma (art.54 comma 2 CCII) conferisce al debitore una tutela automatica: depositando anche solo una domanda preliminare, si ottiene una moratoria legale su pignoramenti e fermi. La Cassazione ha confermato l’efficacia di questo strumento: ad esempio, ha stabilito che tutti i pignoramenti attivi al momento del deposito restano sospesi, impedendo la vendita forzata dei beni . Inoltre, il Decreto Legislativo n.136/2024 (c.d. “correttivo-ter”) ha ulteriormente rafforzato la tutela consentendo di ottenere misure protettive analoghe per la sola composizione negoziata (art.18 CCII), ampliando così la possibilità di fermare i pignoramenti bancari e tributari in corso.

Allerta e obblighi d’impresa

Il Codice della crisi pone grande enfasi sulla prevenzione attraverso strumenti di allerta. Presso ogni Camera di Commercio è istituito un Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) . L’OCRI riceve segnalazioni da soggetti qualificati (banche, agenti della riscossione, INPS, revisori, ecc.) ogniqualvolta si ravvedano indicatori di crisi (ad es. bilanci con perdite continue o insolvenze di regola) . Parallelamente, l’imprenditore può presentare spontaneamente all’OCRI la propria situazione di difficoltà per attivare un percorso di composizione assistita.

Nel meccanismo d’allerta, una volta ricevuta la segnalazione o la richiesta del debitore, l’OCRI nomina senza indugio un collegio di esperti incaricati di valutare lo stato patrimoniale e finanziario dell’azienda . In circa 45 giorni gli esperti devono produrre una relazione preliminare e, se richiesto, condurre trattative con i creditori. Si apre così la composizione assistita della crisi (art.19 CCII): le parti (debitore e creditori) sono convocate dal tribunale a un’udienza in camera di consiglio, assistite dal collegio, per negoziare un piano di risanamento . Questo strumento serve a intermediare tra mera negoziazione privata e procedura giudiziale formale; offre un contesto protetto per elaborare soluzioni (come accordi di ristrutturazione o concordato) con il supporto di consulenti, spesso anticipando l’intervento del giudice con una proposta concordata.

In sintesi, la legge prevede che l’allerta precoce e la composizione assistita aiutino il debitore a non arrivare impreparato alla crisi conclamata. Il debitore ha interesse a collaborare con l’OCRI perché, dimostrando il proprio impegno a risolvere la crisi, può ottenere consigli e anche una sospensione preventiva del rischio esecutivo fino alla definizione delle trattative (simile a un concordato “in bianco”).

Tabelle riepilogative

Strumento / CaratteristicaSoggettiPercentuali richiesteEffetti principali
Composizione negoziataImprese in stato di crisi (anche non fall.)N/A (è su iniziativa esperto)Nomina di un esperto (OCRI/CCIAA), che media le trattative. Il debitore può chiedere misure protettive per bloccare i pignoramenti . Nessuna assemblea obbligatoria.
Convenzione di moratoriaDebitore + creditori (anche privati, pubblici)Accordata con adesione ≥75% dei creditori di una categoriaSospende le azioni esecutive e conservative anche per i non aderenti della stessa categoria , fino al termine previsto dall’accordo.
Accordo di ristrutturazioneImprenditore in crisi/insolvenza≥60% del totale del passivo (30% agevolato, 75% esteso )Deposito in Tribunale, sospensione dell’esecuzione dal giorno di pubblicazione , omologa del piano. Creditori estranei pagati interamente entro 120 gg dall’omologazione .
Concordato preventivoImprenditore commerciale in crisi (non piccolo)Votazione in assemblea: di norma ≥50% del passivo e maggioranze fissate per classiProcedura giudiziaria: congelamento esecuzioni dal deposito della domanda ; piano vincolante dopo omologa. Può prevedere cessione/affitto azienda o piano di rientro.
Sovraindebitamento (L.3/2012)Imprese non fallibili (individuali, società minori)Assemblea dei creditori minoritaria (piano definito assieme al debitore)Procedura semplificata con piano di pagamento ai creditori (privilegiati garantiti) e possibile esdebitazione finale. Blocca le azioni esecutive durante la trattativa.
CreditiPrelazione / RangoAzioni esecutive e note
Lavoro (stipendi, TFR, anticipi)Privilegio speciale (art.275 L.F.)In liquidazione devono essere pagati prima. Si pignorano solo sui conti aziendali residui dopo altri privilegi.
Fisco (IVA, IRPEF, IRAP)Prelazione generale dello StatoAgenzia delle Entrate può procedere con pignoramento coattivo (incl. conto corrente) . Verranno pagati preferenzialmente in sede di crisi (concordato o accordo) prima di altri creditori chirografari.
INPS/INAILPrelazione generale INPS/INAILAzioni analoghe a quelle del fisco (cartelle, pignoramenti). Crediti assistiti da prelazione, vengono soddisfatti subito dopo i tributi.
Ipotecari/garantiti (mutui, leasing)Privilegio speciale o ipotecaLe banche con ipoteca possono espropriare i beni gravati (capannoni, terreni, macchinari). In fallimento, i loro crediti sono privilegiati sugli stessi beni.
Chirografari (fornitori, altri)Nessuna prelazioneRimangono ultimi; vengono pagati dopo i privilegiati, in base all’ordine di presentazione del loro credito (o alla percentuale concordata nei piani).

Domande e risposte

  • D: Quando devo intervenire per evitare il fallimento?
    R: È fondamentale agire non appena si vedono squilibri significativi nei conti (es. perdite ripetute, scadenze inevase). Il Codice della crisi impone all’amministratore di vigilare e, trovandosi in tale condizione, di attivare gli strumenti di risanamento . In pratica, attendere l’inevitabile (per es. il pignoramento di beni o il decreto di liquidazione) significa ridurre drasticamente le opzioni. È sempre consigliabile incontrare subito creditori e professionisti per elaborare un piano sostenibile, prima di trovarsi con il fiato corto.
  • D: Che differenza c’è tra accordo di ristrutturazione e concordato preventivo?
    R: L’accordo di ristrutturazione (Art. 57 CCII) è uno strumento negoziale stragiudiziale che, una volta sottoscritto da almeno il 60% dei creditori (o percentuali diverse nei casi agevolati o estesi ), deve essere omologato dal tribunale. Si tratta di un piano di rientro che prevede spesso dilazioni o sconti e lascia una certa flessibilità: l’accordo obbliga solo i partecipanti, e i creditori non aderenti devono comunque ricevere il pagamento integrale entro 120 giorni dall’omologazione . Il concordato preventivo, invece, è una procedura giudiziale completa: l’imprenditore presenta un piano formale in Tribunale (con documenti allegati) e i creditori votano in assemblea secondo quote predeterminate. Se il piano è approvato e omologato, vincola tutti i creditori, compresi i dissenzienti. Il concordato può portare alla continuazione dell’attività (con eventuali cambi di gestione) o alla cessione liquidatoria dell’azienda, offrendo protezione più forte in tribunale. In generale, l’accordo di ristrutturazione richiede meno iter formali ma dipende da ampie adesioni, mentre il concordato è più rigoroso ma garantisce effetti vincolanti più ampi per l’intera impresa.
  • D: Quando è utile la composizione negoziata?
    R: La composizione negoziata (Art. 12 CCII) è utile quando l’impresa presenta segnali di crisi (“squilibri patrimoniali o finanziari”) ma ha ancora prospettive di continuità. In questi casi si può chiedere la nomina di un esperto attraverso l’OCRI (Camera di Commercio) . L’esperto media con i creditori per trovare soluzioni concordate (anche tramite cessione di ramo d’azienda o piani di rientro), cercando di evitare il fallimento . Durante questa fase, l’imprenditore può chiedere provvisoriamente misure protettive al tribunale (equivalenti a quelle del concordato) per bloccare i pignoramenti. Se alla fine della trattativa non si raggiunge un accordo, è sempre possibile convertire la negoziazione in una procedura giudiziale (omettendo poco o nulla degli adempimenti preparatori). In sostanza, la composizione negoziata dà “tempo” al debitore di ristrutturare senza subire immediatamente le pene del fallimento.
  • D: Che cosa cambia con il “concordato preventivo in bianco”?
    R: Il concordato in bianco (art. 67 CCII) consiste nel presentare al tribunale la domanda di concordato senza allegare immediatamente il piano. Serve a ottenere subito l’effetto di bloccare le esecuzioni. In pratica, dal giorno del deposito il giudice concede all’impresa un termine (fino a 60 giorni, rinnovabile) per preparare il piano vero e proprio. Durante questo periodo di “vuoto operativo” l’azienda ha già ottenuto la sospensione delle azioni esecutive e può continuare a gestire la crisi (per es. completando la composizione negoziata o la raccolta delle firme dei creditori) prima di definire i dettagli del piano. È un meccanismo che garantisce il respiro necessario nei momenti più acuti della crisi.
  • D: Cosa succede se un creditore inizia un pignoramento?
    R: Se un creditore (banca, fornitore o Fisco) ottiene un titolo esecutivo e cerca di pignorare, il debitore deve opporsi immediatamente in giudizio. Se nel frattempo ha depositato una istanza in tribunale (ad es. di concordato o di accordo di ristrutturazione), vige l’art.54 CCII: dal giorno della pubblicazione della domanda nessun creditore può avviare o continuare esecuzioni sui beni del debitore . In pratica, tutte le procedure in corso si bloccano automaticamente (basta citare l’avvenuto deposito). Se invece non c’è ancora una domanda pendente, il debitore può tentare di chiedere misure cautelari a suo favore (p.es. sequestro conservativo sui beni in qualche modo) nell’immediato o adottare altre cautele (come un ricorso ingiuntivo in opposizione). Fondamentale, comunque, è l’intervento tempestivo: far passare troppo tempo senza reagire significa ridurre le chance di salvataggio.
  • D: Cosa dice la Cassazione sul pignoramento del conto corrente?
    R: Con ordinanza n.30214/2025 la Cassazione ha ricordato che, nel caso del pignoramento semplificato del conto corrente (art.72-bis DPR 602/1973), la mancata corresponsione dell’importo entro 60 giorni fa decadere l’atto esecutivo . In altre parole, se la banca (o altro terzo) non versa quanto dovuto entro i termini di legge, il pignoramento perde efficacia. Questo rende il pignoramento semplificato rischioso da gestire, perché l’azienda vede congelati i soldi per due mesi senza alcuna certezza. Da qui il consiglio prudenziale: meglio utilizzare da subito le misure di sospensione (come quelle del concordato) anziché affidarsi passivamente ai tempi di legge.
  • D: Posso trattare separatamente con alcuni fornitori in difficoltà?
    R: Sì, nulla vieta di negoziare accordi bilaterali o collettivi con singoli fornitori. Ad esempio, si può cercare di “salvare” il rapporto con un fornitore strategico proponendo un pagamento parziale immediato e la dilazione del resto. Questi accordi volontari non vincolano altri creditori, ma possono guadagnare tempo e conservare scorte o servizi essenziali. Se più creditori concordano su un piano comune di dilazione, potrebbe configurarsi una sorta di moratoria informale: difatti, la legge prevede che, se trattative rientrano nei parametri della convenzione di moratoria (adesione 75%, certificazione tecnica), anche i non firmatari restano di fatto sospesi nelle loro pretese . In ogni caso, è importante documentare ogni accordo con scrittura, meglio se formalizzata da un legale.
  • D: Chi sono i creditori privilegiati e come agiscono?
    R: I principali creditori privilegiati sono il Fisco e gli enti previdenziali: i loro crediti sono iscritti con prelazione generale e devono essere pagati prima di molti altri debiti. Nella liquidazione giudiziale, prima vengono soddisfatti i crediti prededucibili (spese di curatela), poi quelli verso dipendenti (ultimi stipendi e TFR) e poi quelli dell’Erario e dell’INPS. Le banche, con ipoteca sugli immobili aziendali, hanno un privilegio sui beni ipotecati. I fornitori, invece, sono chirografari (senza prelazione) e vengono pagati solo dopo i privilegiati. In una ristrutturazione concordata o in un concordato, bisogna comunque garantire che i privilegiati ricevano almeno quanto dovuto per legge. Ad esempio un accordo non può soddisfare meno del 100% dei crediti tributari o previdenziali, pena il rigetto.
  • D: Cosa succede se non rispetto i patti di un accordo ristrutturativo?
    R: Se un accordo di ristrutturazione o un concordato è stato omologato dal tribunale, esso costituisce un nuovo titolo di credito per il debitore verso ciascun creditore aderente. Non rispettare il piano dà diritto ai creditori di considerare il piano risolto: potranno quindi rivalersi sull’azienda come se il piano non fosse mai intervenuto (per esempio chiedendo l’esecuzione dei titoli originali ancora in loro possesso). Inoltre, è previsto che, in casi gravi di violazione del piano, il tribunale può revocare l’omologa e riaprire le procedure esecutive. Per questo motivo la stretta osservanza dei patti (pagamenti, cessioni aziendali, ecc.) è fondamentale una volta che il piano è in corso di esecuzione.
  • D: Cosa succede ai soci e agli amministratori dell’impresa?
    R: In generale, i soci di una società a responsabilità limitata rispondono dei debiti sociali solo per il capitale versato, quindi non devono utilizzare il proprio patrimonio personale. Se la società fallisce e non c’è garanzia residua, i creditori subiscono la perdita. Gli amministratori, invece, hanno obblighi stringenti: devono gestire con diligenza e tempestività la crisi. La legge prevede che, quando sussistono motivi di crisi, gli amministratori promuovano immediatamente gli strumenti di composizione (art.6 CCII). Il mancato adempimento può comportare responsabilità civilistiche (per danno alla società e ai creditori) e penali (es. dichiarazione fraudolenta di fallimento). I creditori, nell’eventuale concordato, possono rivalersi su eventuali garanzie personali date dagli amministratori o dai soci (fideiussioni); nel piano concordatario i garanti sono tenuti a pagare fino al massimale garantito. Complessivamente, la legge cerca di bilanciare la protezione dell’impresa con la tutela dei creditori, ponendo oneri precisi agli organi sociali.

Simulazione pratica: il caso di Beta S.r.l. (impresa di aspiratori)

Per illustrare l’applicazione dei concetti, consideriamo il seguente esempio ipotetico. Beta S.r.l., con sede in Lombardia, produce aspiratori industriali. Al 1° gennaio 2024 ha debiti per 250.000€ complessivi: 50.000€ di IVA non versata, 40.000€ di contributi INPS inevasi, 100.000€ verso un fornitore di componenti e 60.000€ scoperti bancari. Durante l’estate 2024 la situazione precipita: il fornitore principale invia un decreto ingiuntivo e la banca minaccia pignoramenti, mentre l’Agenzia Entrate iscrive un’ipoteca su un capannone della società.

Il percorso di Beta S.r.l. può essere così: 1. Settembre 2024 – Preparazione: l’amministratore si rivolge a un commercialista e a un avvocato specializzato. Essi analizzano i documenti contabili e individuano le passività contestabili (ad es. parte del debito IVA che potrebbe essere ridotto). Viene quindi convocato un primo incontro con i creditori principali (banca, fornitore, fisco) per discutere le difficoltà.
2. Ottobre 2024 – Accesso agli strumenti protettivi: Beta deposita in tribunale una domanda di concordato preventivo in bianco. Dal giorno della pubblicazione nel Registro delle Imprese tutte le azioni esecutive si bloccano automaticamente (art.54 CCII) , sospendendo temporaneamente il pignoramento sul conto corrente. Il tribunale nomina un commissario giudiziale a garanzia. Il concordato “in bianco” consente così a Beta di lavorare senza la pressione immediata degli espropri, guadagnando tempo.
3. Novembre-Dicembre 2024 – Trattative e misure protettive: mentre la sospensione agisce, Beta intraprende la composizione negoziata. Propone ai creditori un piano di rientro dilazionato: ad esempio saldare il 60% del debito verso il fornitore in due anni, rateizzare i debiti bancari con un allungamento a 5 anni, e rateizzare l’IVA in 5 anni con riduzione delle sanzioni. Contemporaneamente, presenta al tribunale richiesta di misure protettive (ai sensi dell’art.54 CCII) che confermino la sospensione delle esecuzioni fino a omologa del piano . Tale richiesta viene accolta: ogni creditore è inibito dall’agire, inclusi eventuali altri fornitori.
4. Gennaio 2025 – Accordo formale: grazie alle trattative, Beta ottiene il consenso del 75% dei creditori chirografari e della banca (sia come percentuale del credito che come firmatari). Redige quindi il piano formale e lo deposita, allegando la certificazione del professionista attestante la fattibilità. I documenti richiesti (bilanci, stato patrimoniale, elenco creditori) sono allegati alla domanda di concordato. A questo punto, anche i creditori estranei (come l’INPS e parte dell’Agenzia Entrate) ricevono comunicazione formale del piano. Beta informa che intende pagare il residuo fisco con le rate pattuite e onorare le rate concordate con l’INPS.
5. Marzo 2025 – Omologa del Tribunale: dopo l’istruttoria, il Tribunale verifica che il piano sia realistico e che i consensi siano validi. Constatata la regolarità, omologa il concordato preventivo. L’omologa conferma la sospensione legale delle azioni esecutive e rende esecutivo il piano. Da questo momento Beta S.r.l. è formalmente impegnata a rispettare il piano concordato (ad es. pagando le rate IVA, saldando i fornitori secondo lo schema) e può riprendere a operare con regolarità, liberata dalle pressioni immediate dei creditori.
6. Estate 2025 – Risanamento: seguendo il piano, Beta estingue progressivamente le rate concordate e stabilizza la propria situazione finanziaria. I fornitori tornano a fornire materiali, la banca rinnova parte del fido e l’attività riprende livelli normali. L’azienda è riuscita a evitare la liquidazione grazie all’uso combinato di misure protettive e di negoziazione preventiva.

Questa simulazione evidenzia come, agendo prima del fallimento e sfruttando gli strumenti adeguati (concordato in bianco, convenzioni di moratoria, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata), un’impresa di aspiratori possa fermare i pignoramenti e ristrutturare i debiti salvando l’attività. In particolare, la legge assicura che, dal deposito della domanda, tutte le azioni esecutive si sospendono fino alla decisione finale . Ciò ha permesso a Beta S.r.l. di negoziare senza la minaccia immediata di vendite forzate.

Altri interrogativi pratici

  • D: Come funziona la prescrizione dei debiti tributari?
    R: Le imposte principali hanno tempi lunghi di prescrizione. L’IVA, ad esempio, si prescrive in 10 anni (termini di cui all’art.2946 c.c.) , mentre le sanzioni e gli interessi correlati si prescrivono in 5 anni . In pratica, se sono passati i termini legali senza validi atti interruttivi (ad es. ricorsi o sospensioni), parte del debito IVA può non essere più esigibile, mentre multe e interessi decadono più rapidamente. È quindi opportuno controllare la data di notifica delle cartelle e degli atti tributari.
  • D: Come si comporta l’Erario in caso di caduta di versamenti?
    R: L’Erario può intraprendere azioni coattive specifiche come il pignoramento presso terzi semplificato (conti correnti) o richiedere il pignoramento diretto. Tuttavia, se il debitore ha depositato domanda di concordato o accordo, anche l’Agenzia delle Entrate è tenuta a sospendere le azioni fino alla definizione del procedimento . Nel frattempo, conviene presentare istanze di rateazione formali all’Agenzia e all’INPS, mostrando la strada del piano concordato in corso. A volte i creditori pubblici partecipano alle trattative per non vedersi costretti a chiudere anzitempo.
  • D: Cosa succede se fallisco?
    R: Nel caso (liquidazione giudiziale) l’attività dell’azienda cessa. Il curatore fallimentare procede all’inventario dei beni aziendali e appone i sigilli sui macchinari, sugli immobili e sugli altri beni di proprietà . Quindi vende tali beni (aste) e distribuisce il ricavato ai creditori secondo l’ordine di priorità: prima le spese processuali, poi dipendenti e Fisco, poi INPS, poi i crediti ipotecari, infine i fornitori chirografari. I soci perdono completamente il capitale investito, e gli amministratori rischiano di subire azioni di responsabilità (ammende o condanne in caso di irregolarità). Il fallimento va quindi evitato attivando in tempo gli strumenti appena descritti.
  • D: Qual è il ruolo del liquidatore o del curatore in un concordato?
    R: Nella fase concordataria non interviene alcun curatore come nel fallimento. Invece, l’organo giudiziario può nominare un commissario giudiziale con funzioni di vigilanza sulla procedura (per pagamenti contabili) e, in certi casi, un esperto nei concordati tecnici per verificare la sostenibilità. Solo nella liquidazione fallimentare si sostituisce il curatore, che prende possesso dell’azienda. Durante il concordato, l’impresa rimane in mano agli amministratori, purché questi tengano un comportamento trasparente e rispettino i patti.
  • D: Posso usare la liquidazione volontaria come alternativa?
    R: Le società di capitali possono teoricamente deliberare lo scioglimento volontario, ma in pratica questa strada porta di solito a una chiusura manuale dell’attività e a una procedura di liquidazione coatta analoga al fallimento. Dopo la riforma, per le imprese insolventi è preferibile utilizzare gli strumenti concorsuali: l’unica “liquidazione” attuabile è quella nel contesto di un concordato liquidatorio, formalmente gestito dal tribunale, che consente di ottenere comunque una qualche soddisfazione per i creditori sotto controllo giudiziario. Semplicemente auto-sciogliersi senza protezione non blocca le azioni esecutive e non evita le responsabilità.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Rapporto CRIBIS-Techedge 2025, Dossier Insolvenza delle Imprese: dati sul numero di procedure di liquidazione e concordato nel 2024 .
  • D.Lgs. 12/2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza) – artt. 12 (composizione negoziata) , 18 (misure protettive), 54 (sospensione esecuzioni) , 57 (accordi di ristrutturazione) , 62 (convenzione di moratoria) , 67-68 (domanda in bianco), 106 e ss. (concordato preventivo).
  • D.Lgs. 136/2024 (cd. correttivo-ter) – modifica del Codice della Crisi, in particolare art.18 (misure protettive nella composizione negoziata) e adeguamenti vari.
  • R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare) – artt. 160 e ss. (concordato preventivo) , art. 275 (privilegi) e altri riferimenti; art. 111 (prelazione crediti). Nota: molti principi della Legge Fallimentare sono richiamati o riconfermati nel Codice della Crisi.
  • Cassazione Civile, ordinanza n.30214/2025 – sul pignoramento semplificato del conto corrente (art.72-bis DPR 602/73): il pignoramento cessa se il terzo non versa entro 60 giorni .
  • Normative tributarie e civili: art. 2946 c.c. (prescrizione delle imposte) , D.Lgs. 472/1997 art.20 (prescrizione sanzioni fiscali) ; art. 1239 c.c. (responsabilità solidale nei piani di risanamento) .
  • Altre fonti: Direttiva UE 2019/1023 (riduce i tempi di pagamento per le imprese in crisi), Cass. civ. ord. 17326/2025 (diritti del curatore concordatario), Cass. 8794/2025 (effetti della domanda di concordato in bianco), sentenze di merito su composizione negoziata.

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La tua azienda che produce, importa, installa o manutiene aspiratori industriali, impianti di aspirazione centralizzata, filtri a cartucce, cicloni, aspiratori carrellati, depolveratori, ventilatori industriali, bracci aspiranti e sistemi per l’abbattimento di polveri, fumi e trucioli, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore dell’aspirazione industriale è tecnico, regolamentato e richiede investimenti consistenti:

  • costi elevati per filtri, motori, ventilatori, quadri elettrici e carpenterie,
  • impianti complessi che richiedono progettazione, montaggio specializzato e collaudi,
  • necessità di mantenere ricambi e materiali sempre disponibili,
  • normative stringenti su sicurezza, emissioni e qualità dell’aria,
  • pagamenti spesso a 60–150 giorni da parte di industrie, carpenterie, officine, falegnamerie e multinazionali.

Quando la liquidità si blocca, anche per pochi mesi, i debiti crescono rapidamente.

La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con una strategia efficace.


Perché un’Azienda di Aspiratori Industriali va in Debito

  • aumento dei costi dei componenti (filtri, motori, ventilatori, quadri, tubazioni)
  • pagamenti lenti da parte di industrie, terzisti e contractor
  • magazzino immobilizzato in filtri, tubazioni, bracci, ricambi e unità pronte per l’installazione
  • costi elevati di produzione, trasporto, montaggio e assistenza tecnica
  • investimenti obbligatori in normative, sicurezza e certificazioni
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il vero problema non è la mancanza di clienti, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento dei conti correnti aziendali
  • blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
  • sospensione delle forniture di filtri, ventilatori, quadri, tubazioni e componenti
  • decreti ingiuntivi, precetti, atti esecutivi
  • sequestro di macchinari, aspiratori, componenti e attrezzature
  • impossibilità di rispettare installazioni, collaudi, riparazioni e contratti in corso
  • perdita di clienti strategici, rivenditori e contractor industriali

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Con un avvocato specializzato puoi:

  • sospendere pignoramenti già in corso
  • fermare richieste aggressive di rientro
  • proteggere conti correnti e liquidità aziendale
  • bloccare subito le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione

È il primo passo per mettere in sicurezza l’azienda.


2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti

Nel settore emergono spesso anomalie che possono ridurre drasticamente il debito:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate o gonfiate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori o illeciti della Riscossione
  • commissioni bancarie anomale o illegittime

Una parte importante del debito può essere eliminata o drasticamente ridotta.


3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili

Soluzioni efficaci:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi di rientro con fornitori strategici (filtri, motori, ventilatori, quadri, carpenterie)
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensione momentanea dei pagamenti
  • utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili

4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori

Nei casi più complessi puoi ricorrere a:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
  • Concordato Minore
  • (come extrema ratio) Liquidazione Controllata

Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti e sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per salvare aziende che operano nell’aspirazione industriale servono competenze legali e tecniche molto specifiche.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende del settore impiantistico e della depurazione dell’aria.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • stop urgente ai pignoramenti
  • riduzione dei debiti non dovuti
  • ristrutturazione del debito con piani personalizzati
  • protezione di impianti, ricambi, aspiratori, filtri e materiali
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
  • tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di aspiratori industriali non significa essere destinati alla chiusura.
Con la giusta strategia puoi:

  • bloccare subito i creditori,
  • ridurre davvero i debiti,
  • salvare installazioni, assistenze, impianti e continuità operativa,
  • proteggere il futuro della tua impresa.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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