Se la tua azienda produce, importa, installa o manutiene aspiratori fumi di saldatura, bracci aspiranti, filtri industriali, depuratori elettrostatici, banchi aspiranti, torri di filtrazione, sistemi di captazione per saldatura, molatura, taglio laser e processi industriali — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire subito per evitare blocchi produttivi e perdita di clienti strategici.
Nel settore dell’aspirazione fumi, anche un ritardo minimo nella consegna dei macchinari, nelle installazioni o nelle manutenzioni può fermare reparti produttivi, officine meccaniche, carpenterie, saldature automatiche, linee robotizzate e impianti industriali. Le conseguenze possono essere molto serie: sanzioni per mancata conformità alla sicurezza, fermi impianto, reclami e danni economici rilevanti.
Perché le aziende di aspiratori fumi di saldatura accumulano debiti
- aumento dei costi di motori, ventilatori, filtri HEPA, cartucce, tubazioni e carpenteria
- rincari di energia, trasporti e lavorazioni meccaniche
- pagamenti lenti da parte di officine, carpenterie, industrie e integratori di impianti
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con ricambi costosi e componenti personalizzati
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati agli investimenti nei sistemi di filtrazione
- investimenti elevati in sicurezza, norme ambientali, progettazione e personale tecnico
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista tutta l’esposizione debitoria
- individuare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo onerosi che riducono la liquidità necessaria alla produzione e alle installazioni
- richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
- tutelare rapporti con fornitori critici (filtri, motori, ventilatori, tubazioni, sistemi elettronici)
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare produzione, consegne e assistenza tecnica
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di componenti e ricambi essenziali per i sistemi di aspirazione
- impossibilità di rispettare contratti, installazioni e interventi di manutenzione programmata
- perdita di clienti industriali, integratori, officine, carpenterie e partner strategici
- rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività
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Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
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Introduzione
Un’impresa specializzata in aspiratori per fumi di saldatura che si trova in stato di crisi (debiti con banche, fornitori, INPS, Agenzia delle Entrate e altri creditori) deve conoscere il quadro normativo e gli strumenti a difesa del debitore. In Italia il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – introdotto dal D.Lgs. 14/2019 e aggiornato dai decreti correttivi – orienta la disciplina verso la prevenzione e la continuità aziendale . Questo approccio «abbandona la tradizionale logica liquidatoria di matrice fallimentare, orientandosi verso un modello improntato alla prevenzione, alla conservazione del valore e alla continuità aziendale» . Pertanto, in caso di difficoltà finanziarie l’imprenditore (sia persona fisica che società) ha a disposizione strumenti negoziali e giudiziali per ristrutturare i debiti, ricorrere a piani industriali e – in ultima istanza – accedere a procedure di liquidazione controllata o concordataria.
In questa guida analizziamo dal punto di vista del debitore tutte le opzioni difensive legali disponibili nel 2025. Tratteremo i debiti fiscali e previdenziali (Agenzia Entrate, INPS, riscossione), i debiti bancari e verso i fornitori, distinguendo fra impresa ancora operativa o già in liquidazione/concordato. Esamineremo gli strumenti di composizione negoziale (sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo con continuità o liquidatorio) e la transazione fiscale e contributiva appena introdotta. Infine presenteremo tabelle riepilogative, Q&A pratici e simulazioni nazionali, con riferimento alla normativa italiana e alla giurisprudenza recente. Le fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli sono riportate in nota o in appendice.
1. Quadro normativo generale e definizioni
La crisi d’impresa si configura quando il debitore non riesce più a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni . Il CCII, in linea con la Direttiva europea 2019/1023, distingue tra stato di crisi (flussi di cassa futuri insufficienti a coprire i debiti nei successivi 12 mesi) e stato di insolvenza. In quest’ottica, il concordato preventivo è accessibile non solo al soggetto già insolvente, ma anche all’imprenditore in stato di crisi . Esso è «una procedura concorsuale alternativa alla liquidazione giudiziale» che permette al debitore di mantenere la gestione dell’impresa, sospendendo i pagamenti pregressi e offrendo ai creditori un piano di soddisfacimento, anche solo parziale o dilazionato . Se l’accordo ottiene il consenso delle maggioranze e viene omologato dal tribunale, il debitore è vincolato unicamente agli impegni del piano concordatario, ottenendo inoltre l’esdebitazione verso i creditori dissenzienti . La ratio è prevenire l’insolvenza definitiva, come evidenzia la Corte Costituzionale e la giurisprudenza europea: anche un credito tributario privilegiato può essere ridotto («falcidiato») se la proposta consente un soddisfacimento superiore rispetto all’ipotesi liquidatoria .
1.1 Soggetti coinvolti
Gli strumenti si rivolgono all’imprenditore (individuale o societario) e a soggetti similari (es. artigiani, start-up innovative, professionisti con partita IVA). Il legislatore ha anche previsto un ambito extra-concorsuale per i debitori non soggetti a liquidazione giudiziale (come consumatori e piccoli imprenditori) tramite la legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012). Tale legge introduce procedure alternative, tra cui il “concordato minore” e la “liquidazione controllata dei beni” per debitori in sovraindebitamento . In particolare, l’imprenditore minore (attivo fino a 300.000 €, ricavi fino a 200.000 €, debiti fino a 500.000 € negli ultimi tre esercizi) può accedere all’organismo di composizione della crisi della Camera di Commercio e proporre un piano di rientro dei debiti o un concordato minore . Tale procedura offre l’opportunità di “falcidiare” i debiti anche tributari e contributivi, superando il vincolo della prelazione, poiché la normativa e la giurisprudenza confermano la liceità di ridurre i crediti privilegiati in cambio di un risanamento complessivo più vantaggioso . In sintesi: – Consumatori e lavoratori autonomi possono proporre un piano del consumatore o concordato minore.
– Imprenditori minori e agricoli possono accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata.
– Start-up innovative possono usare gli stessi strumenti.
– Debitore incapiente (persona fisica che non può offrire garanzie) può ottenere l’esdebitazione totale (una tantum) se assolve obblighi minimi post-procedura .
2. Debiti fiscali e contributivi: transazione e composizione negoziata
Una difficoltà critica per l’impresa riguarda i debiti tributari e previdenziali (IVA, imposte dirette, INPS). Storicamente, l’ordinamento italiano vietava la falcidie di alcuni tributi (IVA, ritenute), ma decisioni della Corte di Giustizia UE e della Consulta hanno ormai riconosciuto che, in una procedura con finalità esdebitatorie, anche i crediti privilegiati possono essere ridotti quando questo garantisce un recupero superiore rispetto alla liquidazione fallimentare . Con la riforma più recente, la falcidia è ammessa in generale nelle procedure concorsuali .
2.1 Transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII)
Il D.Lgs. 136/2024 (c.d. “correttivo-ter”, in vigore dal 28 settembre 2024) ha rivisitato l’art. 63 CCII, che disciplina la transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione e concordati . Da tali norme emerge che il debitore può proporre all’Agenzia delle Entrate e agli Enti previdenziali un piano di pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi e contributi (con relativi accessori) maturati sino alla data della proposta . In pratica, nell’ambito delle trattative per un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo il debitore invia una richiesta di transazione che contenga la proposta di importi definitivi da pagare. Se la proposta raccoglie l’adesione delle autorità competenti (Agenzia Entrate, Agenzia delle Dogane, INPS ecc.), questa adesione equivale alla firma dell’accordo stesso . In particolare:
- Ambito di applicazione: La transazione fiscale può riguardare tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (tasse, IVA, IRPEF, IMU nonché quelli riscossi da Agenzia Riscossione) e contributi previdenziali. Spesso si applica nell’ambito degli accordi di ristrutturazione (ex art. 57 CCII) o concordati preventivi.
- Competenza ed iter: Dal 28/9/2024 l’istruttoria è affidata ai dirigenti regionali INPS/Agenzia Entrate, che devono decidere entro 90 giorni dal deposito della proposta . L’adesione (sottoscrizione dell’accordo) deve pervenire entro tale termine. Dopo aver ottenuto l’adesione, il debitore chiede al tribunale l’omologazione della transazione.
- Effetti sui debiti: In caso di omologazione, i debiti tributari e previdenziali interessati dal piano sono considerati estinti nei limiti concordati; l’Erario e gli Enti sono vincolati ad accettare quanto pattuito. Ciò interrompe l’azione esecutiva sui debiti transatti. In sostanza, se la transazione è omologata, i crediti tributari sono soddisfatti secondo i termini pattuiti, con remissione del residuo non coperto.
Le amministrazioni finanziarie hanno fornito prassi chiare: l’INPS, con messaggio n.3553/2024, ha delineato dettagli procedurali e competenze . In breve, il debitore deve notificare a Entrate/INPS la domanda di transazione contenente la proposta entro i termini stabiliti; le strutture competenti decidono entro 90 giorni .
2.2 Composizione negoziata delle crisi da sovraindebitamento
Se l’azienda non è in concordato o fallimento, può valutare la composizione negoziata della crisi ex L. 3/2012 (sempre aggiornata dal CCII). In particolare, sotto l’egida dell’Organismo di composizione della crisi (OCC – es. Camera di Commercio), l’impresa può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti (accordo di ristrutturazione del debito ex art. 57 CCII) o un concordato minore (se imprenditore minore) . Queste procedure sono riservate a consumatori, lavoratori autonomi, imprenditori minori, agricoli e start-up, con limiti patrimoniali/di fatturato . Se concessa, la composizione negoziata sospende i pagamenti (sospensione automatică degli obblighi) e impedisce nuove esecuzioni sui beni del debitore, lasciando agire il creditore solo nell’ambito dell’accordo (viene estesa l’“irretroattività” dei pignoramenti al decreto giudiziario di omologazione). Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione parziale o totale dei debiti residui, secondo i termini della legge .
Tabella 1 – Strumenti di composizione della crisi (sovraindebitamento)
| Strumento | Destinatari | Requisiti essenziali | Effetti principali |
|---|---|---|---|
| Concordato minore | Imprenditori minori (attivo ≤300k €, ricavi ≤200k €, debiti ≤500k €) | Non insolvente, o cons. con nuove risorse esterne | Sospende pagamenti, permette piano rientro debiti; esdebitazione finale. |
| Ristrutturazione del debitore consumatore | Consumatori senza precedente insolvenza | Stato di sovraindebitamento | Piano di pagamento parziale dei debiti personali, esdebitazione finale. |
| Liquidazione controllata | Tutti i debitori in sovraindebitamento | Altre soluzioni non praticabili | Vendita beni e distribuzione pro quota seguendo prelazione; chiude l’attività. |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Persona fisica meritevole senza attivo | Unica procedura nella vita (pagamento min. 10% se emergono risorse) | Cancellazione totale dei debiti residui. |
Gli organi di composizione (OCC) accompagnano il debitore presentando ai creditori un piano di rientro; se i creditori approvano il piano secondo le maggioranze richieste, il tribunale omologa l’accordo e chiude la procedura . Nel concordato minore l’imprenditore può proseguire l’attività, mentre nella liquidazione controllata consegna i beni al liquidatore nominato. Al termine, il debitore esce dalla procedura con esdebitazione (sollievo dai debiti eccedenti quanto pagato) .
3. Debiti bancari e verso i fornitori
Se l’impresa ha debiti bancari (mutui, fidi, leasing) o insoluti verso fornitori, può affrontarli tramite negoziazioni dirette o strumenti concorsuali:
- Rinegoziazione con la banca: Banche spesso concedono piani di rientro, allungamenti mutui o nuove garanzie per evitare fallimento del debitore. Il debitore dovrebbe presentare un piano finanziario credibile (business plan) e coinvolgere la banca nelle trattative. In casi estremi, l’accodo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) può includere anche modifiche di contratti bancari (ad esempio abbattimenti di debito, cambio tasso, scadenza). Tale accordo deve ottenere l’adesione qualificata dei creditori (tipicamente il 60% dei crediti chirografari) e può essere omologato dal tribunale se depositato . L’omologazione ha efficacia anche sugli altri creditori (c.d. “cram down”) e impedisce successive azioni esecutive, equiparandosi agli effetti del concordato.
- Pagamenti ai fornitori: Fuori dai procedimenti concorsuali, l’azienda può tentare transazioni con i fornitori – ad esempio pagando una percentuale minore o dilazionando i pagamenti arretrati – per ottenere abbattimenti dei costi o nuovi termini di credito. Non esiste un istituto pubblico specifico per “rottamare” i debiti verso fornitori, ma nel piano del concordato o accordo di ristrutturazione possono rientrare riduzioni concordate di tali debiti, vincolanti se omologate da tribunale.
In ogni caso, la presentazione di un piano di risanamento ai vari creditori assicura l’effetto protettivo: dal momento del deposito dell’istanza di concordato o accordo (o dell’istanza al tribunale per composizione sovraindebitamento) opera un automatico divieto di esecuzione sui beni aziendali . Questo significa che, finché la procedura è pendente, i creditori non possono agire coi pignoramenti né proseguire sentenze già emesse, salvo il rispetto delle situazioni privilegiati (es. lavoratori dipendenti che mantengono i prededucibili). Il debitore deve però rispettare la legge fallimentare: non potrà infatti opporsi in via definitiva a un fallimento già dichiarato, ma se la dichiarazione non è ancora intervenuta può usare la domanda di concordato per sospenderla.
4. Strumenti di ristrutturazione giudiziali
Quando la crisi è grave, l’impresa può valutare le procedure concorsuali ordinarie:
- Concordato preventivo (con continuità aziendale): Il debitore propone un piano che prevede la prosecuzione dell’attività, eventualmente con nuovi investitori o cessione d’azienda. Il piano – che va articolato secondo i requisiti minimi dell’art.87 CCII – indica come reperire risorse e ristrutturare i debiti. È possibile anche il ricorso “in bianco” (depositando subito l’istanza con riserva del piano). Il concordato in continuità permette di mantenere l’azienda in attività (direttamente o affidata a un terzo) e soddisfare i creditori almeno parzialmente con i flussi futuri . La legge impone all’imprenditore di dimostrare la “convenienza” del piano: i creditori devono ricevere di più rispetto alla liquidazione fallimentare alternativa, quindi il valore attuale del piano deve superare quello della liquidazione . Una volta votato e omologato dal tribunale, il concordato in continuità sospende i debiti e il debitore gestisce normalmente l’azienda, salvo i limiti propri previsti (es. spossessamento attenuato). Dopo l’adempimento del piano, i debiti residui sono estinti con esdebitazione nei limiti del piano .
- Concordato liquidatorio: Se l’imprenditore non riesce a proseguire, può offrire un piano che comporti la vendita dell’azienda o dei beni. Questa forma è più restrittiva: occorre (per legge) un apporto esterno di almeno il 10% dell’attivo disponibile e un’offerta di soddisfazione dei crediti chirografari non inferiore al 20% . Il legislatore (CCII) favorisce il concordato in continuità, considerando il liquidatorio come extrema ratio. Tuttavia, anche nel concordato liquidatorio l’effetto è la sospensione dei debiti e l’estinzione finale per i crediti previsti nel piano .
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): Si tratta di un accordo negoziale fra debitore e creditori rappresentanti quote qualificate del debito (in passato almeno il 60%). Se firmato e depositato in tribunale, l’accordo può essere omologato e assumere efficacia anche per i creditori dissenzienti (se rispettate maggioranze e requisiti oggettivi). L’accordo di ristrutturazione permette flessibilità (riscadenziamenti, riduzioni parziali, ecc.) e favorisce la continuità, ma non prevede l’automatico blocco delle azioni esecutive in seno al negoziato: solo dopo l’omologazione ottiene efficacia vincolante a tutti i creditori. Dopo l’omologazione, i debiti sono soddisfatti secondo quanto pattuito nel piano attestato; i residui eccedenti vengono estinti (esdebitazione da concordato) .
- Nuova finanza: In ogni piano concordatario o accordo attestato si considerano eventuali contributi di nuova finanza (fondo perduto, finanziamenti bancari, equity) come risorse da indicare. L’art. 93 CCII favorisce tali apporti: il tribunale può agevolare l’emissione di azioni/obbligazioni sotto la maggioranza canonica per far entrare investitori nel capitale.
- Creditore prededucibile e crediti di lavoratori: Debiti di ristrutturazione come TFR e crediti privilegiati preesistenti (art. 111-bis LF) godono di tutela prioritaria nel piano, ma possono rientrare nel calcolo delle maggioranze o soddisfazione offerta. I crediti prededucibili (tasse fallimento, liquidatore, spese procedure) vanno pagati integralmente prima di qualsiasi riparto.
Tabella 2 – Confronto tra procedure di ristrutturazione e liquidazione
| Procedura | Soggetti ammessi | Debiti inclusi | Effetto su attivi/conti | Esdebitazione finale | Note principali |
|---|---|---|---|---|---|
| Concordato in continuità | Ogni imprenditore (società/pers. fis.) in crisi | Tutti i debiti (fiscali, previdenziali, bancari, fornitori) | Attività gestita dall’imprenditore/debitori o cessione a terzi per rilancio | Sì (esclusivamente per il resto debiti previsti) | Interruzione pagamenti, piano con nuovo gestore/cessione; favorisca continuità aziendale . |
| Concordato liquidatorio | Come sopra | Come sopra | Vendita azienda o beni dall’imprenditore o liquidatore | Sì (come sopra) | Piani più restrittivi: 10% apporto esterno e ≥20% soddisfazione crediti chirografari . |
| Accordo di ristrutturazione | Imprenditore in crisi/insolvenza | Tutti i debiti | Azienda in gestione normale o tempi e modi da accordo | Sì (dopo omologazione) | Sospende contenzioso con creditori che aderiscono; omologazione consente efficacia erga omnes. |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Imprenditore insolvente | Tutti i debiti (salvo privilegi) | Vendita forzata beni e impresa | No (rischio insolvenza residua) | Procedura meno favorevole: dismissione forzata; i creditori soddisfatti per quanto possibile; fine impresa. |
5. Liquidazione controllata e soluzioni estreme
Se nessun piano alternativo è praticabile, l’impresa può optare per:
– Liquidazione controllata (L. 3/2012): come già accennato, disponibile per debitori in sovraindebitamento . In questa procedura il gestore/tribunale procede alla vendita di beni mobili e immobili, distribuendo il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni . È una sorta di fallimento soft, con il vantaggio di poter includere tutti i debiti (anche fiscali) e ottenere l’esdebitazione parziale finale.
– Liquidazione volontaria: se la società è ancora attiva ma il patrimonio insufficiente, i soci possono deliberare lo scioglimento e la liquidazione volontaria. Questa procedura non offre sospensioni protettive: i creditori possono ugualmente escutere i beni liquidati. Non dà diritto a esdebitazione giuridica; i debiti residui restano a carico dei soci (nel caso di S.r.l.) o all’imprenditore (ditta individuale).
– Fallimento (liquidazione giudiziale): decretato dal tribunale su richiesta di creditore o d’ufficio in caso di insolvenza conclamata. E’ la procedura più definitiva: un curatore vende i beni e chiude l’impresa. I creditori privilegiati e concorrenti ricevono i proventi, ma spesso una volta terminata la procedura residuano debiti non coperti (senza esdebitazione totale). Dal punto di vista difensivo, dichiarare fallimento ha senso solo se non ci sono alternative praticabili, poiché si perde ogni controllo sull’impresa.
Simulazione 1: Un’azienda (S.r.l. artigiana) deve 500.000 € a banche, 200.000 € all’Agenzia delle Entrate, 100.000 € all’INPS e 150.000 € ai fornitori. Con attivo patrimoniale (macchinari, magazzino) di 700.000 € e flussi di cassa ancora positivi, decide di proporre un concordato in continuità. Il piano prevede il pagamento entro 5 anni di 300.000 € alle banche (caparra + quote parziali), 100.000 € all’Erario e 50.000 all’INPS, grazie a nuovi contratti con clienti esteri. I fornitori accettano una riduzione del 30%. Il tribunale omologa il concordato: le obbligazioni si sospendono e l’azienda prosegue. Alla fine del piano, circa 100.000 € di debiti bancari e 150.000 € di debito fiscale/residuo sono esdebitati (soddisfatti da un importo preferenziale rispetto alla liquidazione ipotetica), ma l’impresa è salva e redditizia.
6. Strategie difensive pratiche
In ogni fase la reazione dell’imprenditore deve essere tempestiva: quando sorgono difficoltà finanziarie è cruciale far stilare un business plan credibile per negoziare con i creditori e presentare eventuali istanze protettive. Tra gli strumenti difensivi:
- Opposizione all’esecuzione forzata: Se i creditori agiscono (pignoramento di beni mobili/immobili o di somme), il debitore può proporre opposizioni giurisdizionali (vedi art. 615 c.p.c. per mobiliare, 648 c.p.c. per immobiliare, 633 c.p.c. per somme) per contestare la fondatezza o l’entità del credito. Se la procedura è ancora fattibile, tuttavia, la forma più efficace di “difesa” è il deposito dell’istanza di concordato o composizione: da quel momento, in base all’art. 168-bis l. fall., ogni esecuzione sospesa per tutta la durata della trattativa/giudizio. Occorre però assolvere i crediti prededucibili (es. diritti fallimentari, liti pendenti qualificate) e, nel concordato, finanziare i lavori del tribunale.
- Compensazione e dilazione dei tributi: Il debitore può richiedere all’Agenzia delle Entrate o all’INPS un piano di rateizzazione ordinaria potenziata (fino a 120 rate) in caso di situazione di comprovata difficoltà . Il debitore può anche aderire alle misure di “rottamazione-ter” o “saldo e stralcio” ancora in essere, che riducono sanzioni e interessi se si pagano parte del debito. Queste misure però cessano con l’apertura di una procedura concorsuale (salvo la nuova transazione).
- Contestazione dei crediti: In sede concorsuale il debitore può impugnare parte dei crediti (ad es. lavori non eseguiti, IVA contestata, debiti contributivi inesistenti). Questo si fa con opposizione allo stato passivo presentato dal curatore o dal commissario nel concordato . Ridurre i crediti contestati migliora la percentuale di soddisfazione e mostra buona fede del debitore.
- Utilizzo delle prerogative temporanee: In un concordato con continuità l’imprenditore può beneficiare di uno “spossessamento attenuato” – mantiene la gestione ordinaria fino all’omologazione – e di eventuali seggi speciali (ad esempio diritto di voto del tribunale in casi dubbi).
- Assistenza professionale e deliberazioni sociali: È essenziale che le scelte (accordi, piani, richieste di concordato) siano formalizzate tramite assemblee dei soci (per società) e documentazione giustificativa dettagliata. L’assistenza di un gestore della crisi (nell’OCC) o di un attestatore esperto (nei concordati) è obbligatoria per certificare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano . Gli errori tecnici o i vizi procedurali possono causare inammissibilità delle istanze (vedasi, ad esempio, la Cassazione 30542/2024 sull’inammissibilità della domanda di concordato non conforme).
- Misure coercitive difensive: Il debitore deve vigilare sul rispetto dei diritti del proprio credito interni (ad es. compensazioni di crediti con Erario, secondo le norme tributarie) e sulle comunicazioni di Fisco/INPS (posta dello stato passivo, cartelle esattoriali). L’impresa in difficoltà deve tempestivamente presentare osservazioni a ipotesi di accertamenti o ingiunzioni.
7. Domande e risposte frequenti
- D1: Cos’è il sovraindebitamento e cosa comporta?
Il sovraindebitamento è la situazione in cui la persona fisica (anche imprenditore individuale) ha debiti tali da non poterli onorare con il proprio reddito e patrimonio . La legge 3/2012 offre soluzioni straordinarie: composizione negoziale con i creditori o liquidazione controllata, finalizzate all’esdebitazione (cancellazione) dei debiti residui. Il debitore presenta un piano di rientro; se approvato, può ottenere la sospensione delle azioni esecutive e infine l’esdebitazione . Questo strumento è riservato a piccoli imprenditori/consumatori con parametri di reddito e debito limitati. - D2: Chi può utilizzare la transazione fiscale?
Possono proporla gli imprenditori ammessi agli accordi di ristrutturazione o concordato preventivo ai sensi del CCII. La transazione fiscale è subordinata all’adesione dell’Agenzia delle Entrate e/o INPS, quindi è utile quando il debitore pensa di non poter pagare integralmente imposte e contributi. Dal 2024 le regole sono codificate nell’art. 63 CCII: il debitore presenta la domanda di transazione nell’ambito del negoziato, e le Amministrazioni devono aderire entro 90 giorni . - D3: In cosa differiscono concordato e accordo di ristrutturazione?
Entrambi sono strumenti negoziali di composizione, ma: (i) Il concordato preventivo è una procedura giudiziale che sospende i debiti con decorso di una rata di garanzia e sottopone l’adozione del piano al voto dei creditori e all’omologazione del tribunale . (ii) L’accordo di ristrutturazione è un contratto privato tra debitore e una parte qualificata dei creditori (con le regole del CCII). Se sottoscritto e depositato, può essere omologato dal tribunale e ottenere efficacia anche sui dissenzienti (tramite “omologazione estesa”). Il concordato richiede maggioranze più complesse (classi di creditori, cross-class cram-down), mentre l’accordo di ristrutturazione richiede percentuali fissate dalla legge (di solito il 60%). In entrambi i casi, approvati ed omologati, i piani vincolano il debitore ed estinguono i debiti residui (esdebitazione). - D4: Cosa succede dopo l’omologazione del concordato?
Dal decreto di omologazione decorrono gli effetti: (i) il debitore riprende la gestione (o la cede sotto condizioni stabilite) secondo il piano; (ii) i creditori ricevono le somme/pagamenti prestabiliti. Se il piano è basato sulla continuità, l’imprenditore gestisce i flussi futuri; se è liquidatorio, i beni sono venduti. I creditori dissenzienti rimangono obbligati solo alle nuove condizioni (l’alternativa liquidazione è meno conveniente). Alla fine del piano concordatario, i debiti residui sono cancellati (esdebitazione) nella misura stabilita. In caso di inadempimento grave dell’imprenditore, è prevista la risoluzione del concordato (art. 119 CCII) e riprendono le azioni esecutive, ma questo comporta il fallimento o altre sanzioni. - D5: Come si difende l’azienda da un pignoramento in atto?
Se un creditore sta eseguendo sul conto corrente o altri beni, due sono le strategie: (a) proporre opposizione esecutiva/conservativa per contestare il credito o l’eventuale eccesso dell’esproprio (ex artt. 617/620 c.p.c.); (b) depositare tempestivamente un’istanza di concordato o di composizione negoziata. Finché un’istanza (anche in bianco) è pendente in tribunale, ogni nuova esecuzione è sospesa (cd. “effetto asseveratorio”). Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 417, L. 244/2007, le somme incamerate dai pignoramenti antecedenti la presentazione dell’istanza concorsuale devono essere restituite al debitore (momento del saldo e stralcio). Il debitore dovrà però depositare nel frattempo almeno i crediti prededucibili (credito del curatore, TFR, ecc.) e le spese di procedura per non pregiudicare la concessione del concordato. - D6: Cosa prevede il piano attestato in un accordo di ristrutturazione?
Il piano deve contenere l’analisi della crisi dell’impresa, la situazione patrimoniale, l’indicazione dei flussi di cassa previsti, il valore di liquidazione ipotetico, la descrizione delle modalità di ristrutturazione dei debiti e di reperimento risorse . Deve inoltre prevedere l’ordine di pagamento dei creditori e illustrare la convenienza del piano. Un professionista (commercialista o esperto) attesta la veridicità dei dati economici e la fattibilità del piano. Solo un piano realistico e credibile (e quindi attestato) potrà ottenere l’adesione dei creditori e l’omologazione del tribunale, salvaguardando l’impresa. - D7: Quali sono i privilegi dei creditori e come influiscono?
In qualsiasi procedura concorsuale italiana i creditori sono divisi in classi: privilegiati (ad es. fisco, INPS, diritti reali su immobili/beni), obbligazionisti, e chirografari. I privilegiati (es. salari, imposte su beni pignorati) hanno prelazione sul ricavato, ma – come detto – si può comunque concordare una loro parziale soddisfazione (falcidia) se nel piano ciò consente un maggior rientro complessivo. I creditori prededucibili (coûts di curatore, TFR, ecc.) vengono soddisfatti per primi con esigibilità assoluta. La quota e la modalità di soddisfazione di ciascuna classe vengono discusse nell’assemblea dei creditori e assegnate nel piano concordatario. - D8: Se l’impresa è già in liquidazione o fallita, cosa può fare?
Se è già in liquidazione volontaria o giudiziale, le possibilità sono ridotte. In liquidazione volontaria i soci possono ancora cercare piani di rientro privati, ma non si beneficiarne delle sospensioni concorsuali. Se è in fallimento, in genere non è più possibile avviare nuove procedure di concordato o composizione: a quel punto il compito è collaborare con il curatore per massimizzare il valore dei beni. Resta possibile, entro i limiti, proporre impugnazioni dei crediti nel fallimento o accordi stragiudiziali con il curatore. Se invece è in corso un concordato non ancora omologato, il debitore deve adempiere agli obblighi della procedura; può anche però trasformare un concordato in continuità in uno liquidatorio (con il consenso dei creditori e dell’autorità) se peggiora la situazione.
8. Tabelle riepilogative
| Credito | Procedura/Strumento | Effetto per il debitore | Esempio |
|---|---|---|---|
| Tributi e contributi | Transazione fiscale e contributiva (art.63 CCII) | Possibile pagamento ridotto/dilazionato; pignoramenti bloccati se accolta . | Azienda propone di versare il 50% dell’IVA arretrata, saldo in 6 anni, Agenzia accetta con ricorso al tribunale. |
| Debiti bancari (mutui, fidi) | Accordio di ristrutturazione o concordato preventivo | Rinegoziazione ridotta con omologazione o sospensione esecuzioni, eventuale cram-down. | Mutuo allungato e ridotto del 30% con approvazione assembleare e omologazione tribunale. |
| Debiti verso fornitori | Piano concordatario / transazione individuale | Possibilità di sconti attraverso accordi negoziali o piano concordatario; altrimenti il fornitore può pignorare. | Fornitore accetta una dilazione di 18 mesi e pagamento del 70% del dovuto a saldo. |
| Salari e TFR dipendenti | Concordato / composizione negoziata | Il piano deve garantire il pagamento integrale di TFR e salari arretrati (crediti prededucibili). | Saldo totale dei TFR maturati nei tre anni precedenti, per accordo nel concordato. |
| Debiti tributari stralciabili | Rottamazione-ter, rottamazione-quinquies, saldo e stralcio | Se in sospensione concorsuale, valgono nuove norme di transazione ; altrimenti, possibilità di partecipare a definizione agevolata. | Rottamazione carichi emanata prima del concordato, su cui riprende negoziazioni nel piano di concordato. |
| Rate INPS | Rateazione ordinaria/potenziata o transazione contributiva | INPS può concedere dilazioni fino a 120 rate; in transazione concordata si può offrire pagamento parziale. | Richiesta di rateazione INPS: concessi 100 rate anziché 5. |
9. Fonti normative e giurisprudenziali
Al termine riportiamo una selezione di fonti istituzionali e sentenze aggiornate citate nel testo:
- Legge 27/01/2012 n. 3 – Disposizioni in materia di sovraindebitamento (in particolare artt. 6-9, 14-ter e ss.).
- D.Lgs. 14/2019 (CCII) – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (artt. 1-120 e ss., con correttivi D.Lgs. 12/2021, 17/2022, 136/2024).
- D.L. 118/2021 – “Sostegni-bis”, che ha introdotto la transazione fiscale e contributiva.
- L. 234/2021 (Finanziaria 2022) – Disposizioni integrative su composizione della crisi.
- D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter) – Modifiche rilevanti all’art. 63 CCII (transazione fiscale/contributiva) e agli accordi di ristrutturazione .
- Cassazione Civile, Sez. I, 30542/2024 – Accordo di composizione della crisi (L.3/2012) non può essere proposto da chi non ha i requisiti di sovraindebitamento; inammissibilità del ricorso.
- Cassazione Civile, Sez. I, 9558/2023 – Interpretazione sulla cumulabilità di concordato preventivo e transazione fiscale.
- Cassazione Civile, Sez. I, 11/11/2021 n. 30701 – Conferma legittimità falcidia IVA in procedure concorsuali «esdebitatorie».
- Cassazione Civile, Sez. II, 16/01/2019 n. 1309 – Diritti dei creditori prededucibili nel concordato.
- Corte di Cassazione, Sez. Lav., 26/02/2025 n. 21427 – Moratoria nei piani del consumatore.
- Corte Costituzionale, 29/11/2019 n. 245 – Falcidabilità dell’IVA nella composizione della crisi da sovraindebitamento.
- Giudice di merito (Trib. Bergamo, 21/09/2022) – Necessità di esperire composizione negoziata prima di un concordato semplificato.
- Giurisprudenza amministrativa (ad es. Tar Lazio) – su esdebitazione crediti INPS e Agenzia delle Entrate.
- Documenti ufficiali Agenzia Entrate/INPS – Direttive e circolari sul versamento/conguaglio tributi e contributi.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle fonti normative (Codice Civile, art. 2220; CCII artt. 84-93, 56, 63 ecc.; legge fallimentare) e a prassi ministeriali (es. risposte a interpelli dell’Agenzia delle Entrate, messaggi INPS). Le fonti specifiche utilizzate sono indicate nei riferimenti bibliografici a piè di pagina.
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Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore dell’aspirazione industriale è tecnico, regolamentato e ad alto investimento:
- aumento dei costi di filtri, motori, ventilatori, bracci, carpenterie e automazioni,
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La buona notizia? La tua azienda può ancora essere salvata, se intervieni subito con una strategia efficace.
Perché un’Azienda di Aspiratori Fumi di Saldatura va in Debito
- aumento dei costi dei filtri, ventilatori, motori, elettrificazioni e componenti
- pagamenti lenti da parte di industrie, carpenterie, terzisti e appalti pubblici/privati
- magazzino immobilizzato in filtri, bracci, ricambi e centraline
- costi elevati di produzione, installazione, canalizzazioni e assistenza tecnica
- investimenti obbligatori in certificazioni, sicurezza e conformità normativa
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
- sospensione delle forniture di filtri, ventilatori, bracci aspiranti, quadri e carpenterie
- decreti ingiuntivi, atti esecutivi, precetti
- sequestro di materiali, aspiratori, componenti e attrezzature
- impossibilità di rispettare installazioni, manutenzioni e contratti in corso
- perdita di clienti strategici e rivenditori certificati
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con un avvocato specializzato puoi:
- sospendere pignoramenti già avviati
- bloccare richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità aziendale
- fermare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione
È il primo passo per mettere in sicurezza l’azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Nel settore emergono spesso anomalie importanti:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- commissioni bancarie anomale o illegittime
Una parte significativa del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili
Soluzioni concrete:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (filtri, motori, ventilatori, quadri, canalizzazioni)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili
4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Quando la situazione è più complessa puoi ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (come extrema ratio) Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a lavorare, pagando solo una parte dei debiti e sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare aziende che producono o installano aspiratori e impianti di depurazione servono competenze tecniche e giuridiche specifiche.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
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Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
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