Introduzione
La globalizzazione ha moltiplicato le opportunità di lavoro e di investimento oltre i confini nazionali, ma ha anche reso più complesso il rapporto tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria. Un italiano che si trasferisce in Giappone può trovarsi al centro di verifiche fiscali molto intrusive: l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la residenza fiscale in Italia nonostante l’iscrizione all’AIRE, richiedere le imposte sui redditi prodotti in tutto il mondo e irrogare sanzioni pesanti. La posta in gioco è elevata: oltre alle imposte, sono in gioco interessi, sanzioni fino al 240 % e persino conseguenze penali per omessa o infedele dichiarazione dei redditi. Per evitare errori che potrebbero costare anni di contenzioso, è essenziale conoscere le regole e agire tempestivamente.
In questa guida professionale analizziamo, dal punto di vista del contribuente, il tema dell’accertamento fiscale per una persona fisica italiana residente in Giappone. L’articolo, aggiornato a dicembre 2025, prende in esame la normativa vigente, la giurisprudenza della Cassazione e le nuove disposizioni introdotte dalla riforma fiscale (legge 111/2023 e d.lgs. 219/2023), evidenziando i diritti del contribuente e i rimedi per difendersi efficacemente. Verranno descritte le procedure passo‑passo, le strategie difensive, le alternative alla lite (accertamento con adesione, definizione agevolata, concordati preventivi, piani di rientro e istituti di sovraindebitamento) e gli errori da evitare. Il taglio è giuridico‑divulgativo: i concetti tecnici vengono spiegati con un linguaggio accessibile anche a imprenditori, lavoratori e privati.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti
L’autore di questa guida è l’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto tributario e bancario. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale che assistono contribuenti e imprese in operazioni complesse: ricorsi contro avvisi di accertamento, istanze di sospensione, trattative per accertamento con adesione, piani di rientro, procedure giudiziali e stragiudiziali.
Lo studio Monardo interviene concretamente per:
- Analizzare l’atto: verifica la legittimità della notifica, i termini di decadenza, la motivazione e il rispetto del contraddittorio.
- Assisterti nel contraddittorio: ti affianca durante la fase di dialogo con l’Agenzia delle Entrate (obbligatorio dal 2024), presentando le tue osservazioni e reperendo la documentazione utile.
- Preparare ricorsi e memorie: redige atti tecnici per contestare la residenza fiscale, la carenza di motivazione, l’inesistenza dei presupposti e il superamento dei termini.
- Negoziare soluzioni: valuta l’accertamento con adesione, la definizione agevolata (rottamazione), i piani di rateazione e le forme di conciliazione giudiziale.
- Applicare procedure speciali: gestisce i percorsi di composizione della crisi da sovraindebitamento per liberare il contribuente dai debiti, comprese ristrutturazioni del consumatore, concordati minori e liquidazioni controllate.
Contatta ora l’avvocato Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata: la tempestività è la chiave per bloccare ogni azione esecutiva e per non perdere preziose opportunità di difesa.
Contesto normativo e giurisprudenziale
Cosa significa essere residenti fiscalmente in Italia?
Il presupposto dell’imposizione italiana sulle persone fisiche è la residenza fiscale. L’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, d.P.R. 917/1986) nella versione vigente dal 1° gennaio 2024 definisce residenti:
- I soggetti iscritti all’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta;
- Chi ha il domicilio in Italia, inteso come il luogo in cui si svolgono prevalentemente le relazioni personali e familiari;
- Chi ha la residenza in Italia, ossia la dimora abituale;
- Chi è presente fisicamente nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta;
- In via presuntiva, chi è iscritto all’anagrafe per la maggior parte del periodo salvo prova contraria .
Dal 2024 la definizione si allinea agli standard internazionali, introducendo la presenza fisica come criterio autonomo. La norma prevede anche un comma 2‑bis che mantiene la presunzione di residenza per i cittadini che si trasferiscono in Stati non collaborativi (cosiddetti “paradisi fiscali”), salvo prova contraria . La riforma, disciplinata dal d.lgs. 209/2023, non ha valore retroattivo: per le annualità fino al 2023 resta valido il concetto precedente di domicilio, inteso come centro degli interessi vitali ed economici della persona. La Cassazione, in una decisione del 18 luglio 2024, ha ribadito che la nozione pre‑riforma coincide con il luogo dove si coordinano gli affari e dove si svolge la vita professionale, con prevalenza degli interessi economici su quelli affettivi . La stessa sentenza precisa che il nuovo testo dell’art. 2 si applica solo dal 1° gennaio 2024 e non retroattivamente .
La presunzione di residenza per chi si trasferisce all’estero
L’art. 2‑bis TUIR (introdotto dal d.lgs. 209/2023) stabilisce che i cittadini italiani che si cancellano dall’anagrafe e si trasferiscono in Paesi a fiscalità privilegiata sono considerati residenti in Italia a meno che non provino l’effettivo trasferimento e il radicamento all’estero. Per i paesi inseriti nella white list (come il Giappone) la presunzione non opera, ma l’amministrazione può comunque contestare la residenza se le prove sul centro degli interessi vitali portano in Italia.
Convenzione contro la doppia imposizione Italia–Giappone
Oltre alla normativa interna, va considerata la Convenzione tra l’Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni (Tokyo, 20 marzo 1969, ratificata nel 1973). La Convenzione ripartisce il potere impositivo tra i due Stati, salvaguardando i contribuenti che percepiscono redditi in entrambi i Paesi e prevede lo scambio di informazioni. Secondo il Ministero degli Affari Esteri, la Convenzione delimita le imposte sul reddito oggetto di imposizione, include elementi di patrimonio e mira a eliminare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione . In caso di conflitto sulla residenza, l’accordo applica i criteri OCSE (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, luogo di dimora abituale, cittadinanza) e prevede la procedura amichevole tra le autorità fiscali.
Diritti del contribuente durante le verifiche fiscali
La legge 212/2000 (Statuto del contribuente) stabilisce principi generali di tutela. L’art. 12 (ancora applicabile alle verifiche con accesso nei locali del contribuente) dispone che l’amministrazione può accedere solo se sussistono concrete esigenze di indagine, deve indicare i motivi dell’accesso, operare in orari lavorativi e garantire il minore pregiudizio possibile. Il contribuente ha diritto:
- a essere informato sui motivi della verifica e a essere assistito da un professionista;
- a farsi rilasciare copia del processo verbale di chiusura delle operazioni;
- a far esaminare i documenti in ufficio o a consultare il fascicolo con il proprio consulente;
- a presentare osservazioni entro 60 giorni dal ricevimento del verbale e ottenere risposta prima dell’emissione dell’avviso di accertamento;
- a non subire permanenze in azienda superiori a 30 giorni (prorogabili) o 15 giorni per chi è in contabilità semplificata .
La violazione di questi diritti comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso prima dello spirare del termine per le osservazioni .
Il contraddittorio preventivo: evoluzione normativa e giurisprudenza
Il contraddittorio endoprocedimentale è il confronto tra contribuente e fisco prima dell’adozione dell’atto impositivo. La riforma fiscale ha elevato questo confronto a regola generale. L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal d.lgs. 219/2023 (in vigore dal 30 aprile 2024), stabilisce che ogni atto autonomamente impugnabile deve essere preceduto da una comunicazione di “schema d’atto”, con concessione al contribuente di almeno 60 giorni per formulare difese; l’atto finale deve dare conto delle osservazioni non accolte . Sono escluse dal contraddittorio le attività di liquidazione automatizzata, di controllo formale, le comunicazioni di irregolarità e gli atti in cui vi è pericolo per la riscossione.
La Cassazione Sezioni Unite, con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, ha fatto il punto sull’obbligatorietà del contraddittorio prima della riforma. La Corte ha affermato che:
- Prima della riforma del 2024 l’obbligo di contraddittorio era generale solo per i tributi armonizzati (IVA) mentre per i tributi non armonizzati esisteva solo se previsto da specifiche norme ;
- la violazione del contraddittorio comportava la nullità dell’atto solo quando il contribuente indicava concretamente gli elementi fattuali che avrebbe potuto far valere e che avrebbero potuto mutare l’esito del procedimento ;
- con l’introduzione dell’art. 6‑bis la partecipazione del contribuente diventa regola generale e l’inosservanza comporta la nullità dell’atto .
La Corte costituzionale, nella sentenza 47/2023, ha evidenziato che la mancata generalizzazione del contraddittorio risultava distonica rispetto all’evoluzione del sistema tributario, invitando il legislatore ad un intervento normativo . La legge 111/2023 e il d.lgs. 219/2023 hanno risposto a tale monito: il legislatore delegato è stato incaricato di garantire un contraddittorio obbligatorio e omogeneo, indipendentemente dalla modalità di controllo, concedendo al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni e imponendo all’amministrazione l’obbligo di motivare in modo espresso sulle osservazioni ricevute .
Termini di decadenza per gli accertamenti
Per contestare un avviso di accertamento è essenziale verificare se è stato emesso nei termini. Le norme sono diverse per le imposte dirette e l’IVA:
| Norma | Imposta | Termine ordinario | Termine in caso di dichiarazione omessa o nulla | Possibilità di integrazione | Citazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Art. 43 d.P.R. 600/1973 | Imposte sui redditi | Avvisi notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione | Avvisi notificati entro il 31 dicembre del settimo anno successivo in caso di omessa o nulla dichiarazione | L’accertamento può essere integrato o modificato fino alla scadenza del termine, se emergono nuovi elementi, specificandoli nell’avviso | |
| Art. 57 d.P.R. 633/1972 | IVA | Avvisi relativi a rettifiche e accertamenti notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo | In caso di omessa dichiarazione, entro il 31 dicembre del settimo anno | Gli avvisi possono essere integrati fino alla scadenza e devono indicare i nuovi elementi |
Il rispetto dei termini è inderogabile: un avviso notificato oltre il termine è nullo e può essere annullato dal giudice tributario. Dal 2024, la riforma fiscale ha introdotto disposizioni specifiche in materia di prescrizione e decadenza, ma la struttura dei termini quinquennali/settennali resta invariata.
Poteri di indagine dell’amministrazione e tutela del contribuente
L’Agenzia delle Entrate dispone di ampi poteri per raccogliere informazioni:
- Richiesta di documenti e questionari: l’ufficio può chiedere al contribuente di esibire o trasmettere dati, contratti e documenti (art. 32 d.p.r. 600/73). La mancata risposta entro 15 giorni può comportare sanzioni e consente all’ufficio di procedere con l’accertamento.
- Indagini finanziarie: l’amministrazione può accedere ai conti bancari e postali mediante autorizzazione del direttore provinciale, utilizzando i dati per determinare il reddito (art. 32 d.p.r. 600/73 e art. 51 d.p.r. 633/72). La giurisprudenza richiede che l’accesso sia autorizzato e che l’ufficio indichi gli elementi probatori: la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 140/2021, ha precisato che l’accertamento basato su movimenti bancari è legittimo solo se supportato da una presunzione relativa che il contribuente può superare dimostrando la provenienza delle somme; l’accesso ai conti necessita delle autorizzazioni previste dalle norme .
- Accessi, ispezioni e verifiche: nei locali dell’impresa o del professionista, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate possono effettuare controlli, ma devono attenersi ai limiti indicati dallo Statuto del contribuente e dalla normativa speciale (art. 52 d.p.r. 633/72 per l’IVA).
Il contribuente ha il diritto di opporsi a richieste illegittime, chiedere l’autotutela o far valere la violazione dei limiti in sede di ricorso. Se le movimentazioni bancarie derivano da prestiti, donazioni o restituzioni, è necessario fornire prova documentale (contratti, bonifici, corrispondenza) per evitare che vengano considerate redditi imponibili.
Accertamento sintetico e redditometro
L’art. 38 del d.p.r. 600/1973 consente all’amministrazione di determinare il reddito complessivo netto delle persone fisiche in maniera sintetica, basandosi sul tenore di vita e sugli indici di capacità contributiva (spese per immobili, auto, assicurazioni, investimenti). Dopo la sospensione del “redditometro” nel 2018, nel 2024 sono stati pubblicati i nuovi decreti attuativi per l’accertamento sintetico. Tuttavia, la procedura resta subordinata al contraddittorio: il contribuente deve essere invitato a fornire spiegazioni e documentazione prima dell’emissione dell’avviso. La riforma prevede che l’ufficio fornisca una “bozza di atto” e attenda 60 giorni per le controdeduzioni. Se le giustificazioni sono ritenute idonee, l’accertamento può essere ridimensionato o archiviato.
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento
1. Ricezione dell’avviso o della comunicazione
L’avviso di accertamento è un atto formale con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione o accerta l’omessa dichiarazione, determinando imposte, sanzioni e interessi. In regime post‑riforma, l’avviso deve essere preceduto da una comunicazione di notifica di un progetto di accertamento (schema d’atto) con il termine per il contraddittorio. Tuttavia, per gli accertamenti relativi al 2023 e periodi precedenti, la comunicazione non è obbligatoria salvo che la legge preveda un contraddittorio specifico (es.: redditometro, studi di settore, abuso del diritto). La notifica può avvenire mediante posta raccomandata A/R, posta elettronica certificata (PEC) o ufficiale giudiziario.
2. Verifica della regolarità formale
Appena ricevuto l’avviso, è necessario analizzare:
- Motivazione: l’atto deve indicare i fatti contestati, gli elementi probatori e la norma applicata. In mancanza di motivazione o con allegazioni generiche l’avviso è nullo.
- Termini di decadenza: controllare se l’avviso è stato notificato entro i termini indicati dagli artt. 43 d.p.r. 600/73 e 57 d.p.r. 633/72. Per i redditi 2019, ad esempio, il termine scade il 31 dicembre 2024 (quinto anno). In caso di omessa dichiarazione, la scadenza è prorogata di due anni.
- Contraddittorio: verificare se l’avviso è stato preceduto da un contraddittorio (o se rientra tra gli atti esclusi). Per gli atti emessi dopo il 30 aprile 2024, l’assenza del contraddittorio può comportare la nullità.
- Sottoscrizione e notificazione: il documento deve essere firmato digitalmente o in forma autografa da un funzionario competente e notificato secondo le regole; eventuali vizi possono essere fatti valere in sede di ricorso.
3. Richiesta di accesso agli atti e analisi delle prove
Il contribuente ha diritto di accedere al fascicolo amministrativo per conoscere tutti gli elementi su cui si basa l’accertamento. L’accesso può essere richiesto in forma scritta; l’amministrazione è tenuta a consentire la visione e copia entro 30 giorni. Questa fase permette di valutare la consistenza delle prove e di preparare le difese.
Per contestare la residenza fiscale, è cruciale raccogliere documenti che dimostrino l’effettivo trasferimento in Giappone:
- Iscrizione all’AIRE e certificati di residenza giapponesi (jūminhyō);
- Contratti di lavoro o d’affitto in Giappone;
- Biglietti aerei e timbri sul passaporto, attestanti la presenza fisica in Giappone per la maggior parte dell’anno;
- Tessera sanitaria o assicurazione nipponica, utenze domestiche e bollette intestate;
- Documenti bancari e fiscali emessi in Giappone;
- Prova del trasferimento del nucleo familiare (se applicabile) oppure prova dell’esistenza di forti legami economici e sociali in Giappone.
È utile produrre anche documenti che attestino la cessazione dei legami italiani: vendita o affitto della casa in Italia, cessazione del lavoro, chiusura delle partite IVA, cancellazione dagli albi professionali.
4. Fase del contraddittorio e accertamento con adesione
Se l’accertamento riguarda periodi successivi al 2023 o rientra nelle ipotesi di contraddittorio obbligatorio, l’Agenzia trasmette uno schema d’atto e concede 60 giorni per presentare memorie. In questo periodo è consigliabile presentare tutte le prove e le osservazioni che potrebbero portare all’annullamento o alla riduzione dell’accertamento. L’amministrazione deve valutare le controdeduzioni e motivare la decisione finale.
Indipendentemente dalla sussistenza del contraddittorio, il contribuente può chiedere l’accertamento con adesione ai sensi del d.lgs. 218/1997. L’istanza sospende i termini per impugnare e apre un tavolo negoziale con l’ufficio. Se l’accordo viene raggiunto, viene redatto un atto in doppio esemplare con indicazione di imposta, sanzioni (ridotte a 1/3 del minimo), interessi e eventuali rateazioni; le parti devono firmare l’atto . Il contribuente può farsi rappresentare da un avvocato o da un commercialista. In fase di adesione è possibile far valere anche perdite fiscali pregresse per ridurre la base imponibile . L’adesione ha l’effetto di precludere contestazioni successive sugli stessi fatti; pertanto va valutata con attenzione.
5. Ricorso davanti alla giustizia tributaria
Se l’accordo non si raggiunge, o se il contribuente ritiene l’avviso illegittimo, può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 d.lgs. 546/1992) . Per le controversie di valore fino a 50.000 euro è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione; la presentazione del ricorso sospende la riscossione sino alla definizione della procedura. Nel ricorso si possono eccepire:
- Difetto di residenza: dimostrando che il centro degli interessi vitali è all’estero e che la presunzione di iscrizione anagrafica è superabile.
- Vizio di motivazione: l’atto non indica i presupposti di fatto o non allega la documentazione da cui trae le conclusioni.
- Violazione del contraddittorio: in assenza di bozza d’atto o se l’ufficio non ha valutato le osservazioni del contribuente.
- Decadenza: emissione oltre i termini dei cinque o sette anni.
- Illegittimità delle prove: accesso bancario senza autorizzazione, dati ottenuti in violazione della privacy, prove acquisite illegalmente.
Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate e depositato entro il termine con gli allegati; successivamente si tiene l’udienza in camera di consiglio. La sentenza può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (appello) e infine in Cassazione.
6. Sospensione della riscossione e tutela cautelare
La presentazione del ricorso non blocca automaticamente la riscossione: bisogna presentare un’istanza di sospensione sia in via amministrativa (all’ente impositore), sia in via giudiziale. Il giudice può sospendere l’esecutività dell’avviso se ritiene che sussistano gravi e irreparabili danni oppure se la pretesa appare prima facie infondata. Per le somme iscritte a ruolo, è possibile chiedere la sospensione alla Corte di giustizia tributaria in pendenza del giudizio.
7. Fase esecutiva: cartelle di pagamento, pignoramenti e ipoteche
Se l’accertamento diventa definitivo e non viene pagato, l’Agenzia delle Entrate–Riscossione notifica la cartella di pagamento. Il contribuente può rateizzare, aderire alla definizione agevolata, opporsi o chiedere l’annullamento in autotutela. In assenza di pagamento, l’agente della riscossione può:
- Iscrivere un’ipoteca sugli immobili (art. 77 d.p.r. 602/73) se il debito supera 20.000 euro;
- Eseguire un pignoramento immobiliare, mobiliare o presso terzi (artt. 72‑bis e ss. d.p.r. 602/73);
- Applicare il fermo amministrativo sui veicoli.
Gli atti esecutivi sono impugnabili di fronte al giudice tributario o al giudice dell’esecuzione, contestando la nullità della notifica, la decadenza, il difetto di proporzionalità e il mancato rispetto delle regole sul contraddittorio.
Difese e strategie legali per il contribuente
1. Dimostrare l’effettiva residenza in Giappone
La difesa principale contro l’accertamento riguarda la residenza fiscale. Per contestare la presunzione di residenza in Italia bisogna dimostrare che il centro degli interessi vitali e economici è all’estero. Documenti utili:
- Documentazione anagrafica: iscrizione all’AIRE, cancellazione dall’anagrafe italiana, certificato di residenza nipponico.
- Prove di vita quotidiana in Giappone: contratto di locazione o di acquisto dell’abitazione, utenze intestate, contratti telefonici, iscrizione dei figli a scuola.
- Attività lavorativa o d’impresa: contratto di lavoro giapponese, certificati di reddito, iscrizione a organizzazioni professionali.
- Conti bancari e investimenti: estratti conto giapponesi, carte di credito usate in Giappone, dichiarazioni fiscali presentate alle autorità giapponesi.
- Assicurazioni sanitarie, tasse locali, patente di guida rilasciate in Giappone.
La Cassazione ha più volte affermato che per i periodi fino al 2023 il centro degli interessi vitali è determinato dal luogo dove si compie la gestione degli affari e dove si sviluppano le relazioni economiche, con prevalenza degli interessi economici su quelli familiari . Non sono determinanti la nazionalità o la presenza di familiari in Italia; contano il luogo di lavoro, la sede dell’azienda, l’amministrazione dei beni. Dal 2024, il legislatore ha introdotto anche il criterio della presenza fisica e ha precisato che il domicilio coincide con il luogo in cui si svolgono le relazioni personali e familiari : per dimostrare la non residenza è importante documentare l’effettiva permanenza in Giappone per almeno 184 giorni e la continuità dei rapporti sociali.
2. Contestare la nullità dell’atto per violazione del contraddittorio
Per gli avvisi emessi dal 2024, l’assenza del contraddittorio integra una causa di nullità assoluta. In tal caso il contribuente può eccepire:
- che non gli è stato trasmesso lo schema d’atto o che non gli sono stati concessi almeno 60 giorni per le osservazioni;
- che l’amministrazione non ha motivato in merito alle controdeduzioni presentate;
- che l’atto è stato emesso in prossimità della decadenza senza la proroga obbligatoria che garantisce almeno 120 giorni tra la comunicazione e la scadenza (art. 6‑bis, comma 4 ).
Per gli accertamenti su tributi armonizzati (come l’IVA) relativi ad anni antecedenti alla riforma, il contribuente può far valere la sentenza n. 21271/2025 delle Sezioni Unite: la violazione del contraddittorio comporta la nullità se si dimostra che le osservazioni, se ascoltate, avrebbero potuto comportare un risultato diverso, e che non sono pretestuose . È fondamentale preparare una “prova di resistenza” indicando quali elementi di fatto non sono stati considerati e perché avrebbero mutato l’esito.
3. Eccepire la decadenza o la prescrizione
Come abbiamo visto, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro 5 anni dalla dichiarazione (7 anni in caso di omissione) . Verificare la data di invio e confrontarla con i periodi d’imposta contestati; se il termine è scaduto, l’atto è nullo e va impugnato entro 60 giorni. È necessario controllare anche gli eventuali atti interruttivi (richieste documentali, PVC, contraddittori) che potrebbero sospendere o prorogare il termine.
4. Contestare la legittimità delle prove
Se l’accertamento si basa su indagini finanziarie, controllare che l’Agenzia abbia richiesto l’autorizzazione al direttore e che abbia specificato i conti bancari oggetto di indagine. La giurisprudenza richiede che la documentazione bancaria permetta di verificare la natura degli accrediti e la loro provenienza; senza elementi certi, l’ufficio non può imputare automaticamente i versamenti a reddito . È possibile fornire prove contrarie: contratti di prestito, ricevute di restituzione di somme, giustificazioni su movimentazioni di conti condivisi con familiari o terzi.
5. Utilizzare gli strumenti deflativi: autotutela, adesione, mediazione e conciliazione
Autotutela: prima di impugnare, si può richiedere all’ufficio l’annullamento o la rettifica dell’atto in presenza di evidenti errori di fatto o di diritto (es.: persona sbagliata, doppia imposizione, errore di calcolo). La richiesta non sospende i termini di impugnazione, quindi conviene depositarla insieme al ricorso.
Accertamento con adesione: consente di negoziare con l’ufficio una riduzione delle sanzioni al 1/3 del minimo ed eventuali rateazioni (fino a 8 rate trimestrali, o 16 rate per somme superiori a 50 mila euro). Il pagamento dell’accordo estingue l’obbligazione e preclude ulteriori contestazioni sui medesimi fatti. Va presentato prima della scadenza del termine per il ricorso; la presentazione sospende tale termine per 90 giorni .
Mediazione tributaria: per controversie fino a 50.000 euro, il ricorso produce gli effetti di istanza di mediazione; l’ufficio ha 90 giorni per formulare una proposta. Se la mediazione va a buon fine, le sanzioni sono ridotte e il contenzioso si chiude.
Conciliazione giudiziale: nel corso del giudizio di primo o secondo grado, le parti possono raggiungere un accordo con riduzione delle sanzioni; il giudice recepisce l’accordo e lo rende esecutivo.
6. Accedere alla definizione agevolata (rottamazione) e rateazione
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto ripetute definizioni agevolate (cd. “rottamazioni”) delle cartelle di pagamento. La legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto la rottamazione quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022: pagando solo imposta e una piccola parte delle sanzioni si azzerano interessi e aggio. La legge 18/2024 ha prorogato le prime tre rate al 15 marzo 2024. Per il 2025 è stata introdotta una rottamazione quinquies proposta dal governo, ma al momento (dicembre 2025) il relativo disegno di legge è all’esame del Parlamento. La definizione agevolata richiede la presentazione di un’istanza telematica entro i termini fissati dalle norme. In mancanza di norme future, si consiglia di monitorare i provvedimenti legislativi per cogliere eventuali nuove opportunità.
Per le cartelle ordinarie, è sempre possibile chiedere la rateazione fino a 72 rate mensili (o 120 rate in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà economica). Il mancato pagamento di più rate provoca la decadenza dal beneficio e la riattivazione della riscossione.
7. Procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa
Quando il debito erariale (sommato ad altri debiti) è tale da impedire al contribuente di onorare le proprie obbligazioni, è possibile ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). La Camera di Commercio Toscana Nord‑Ovest spiega che il sovraindebitamento consiste nello stato di crisi o insolvenza del debitore che non riesce a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; presso la Camera è istituito un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) iscritto al registro del Ministero della Giustizia . L’OCC è un ente terzo e indipendente a cui il debitore può rivolgersi per attivare procedure come:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: riservato al consumatore, permette di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale o dilazionato, con eventuale esdebitazione finale ;
- Concordato minore: destinato all’imprenditore minore, al professionista, all’imprenditore agricolo o alla start‑up innovativa; consente di proseguire l’attività e pagare i debiti secondo un accordo con i creditori ;
- Liquidazione controllata del patrimonio: prevede la vendita dei beni con riparto ai creditori e la liberazione dai debiti residui;
- Procedure familiari e esdebitazione dell’incapiente: destinate a debitori privi di patrimonio significativo.
Il ricorso alle procedure di sovraindebitamento sospende le azioni esecutive e consente, tramite l’OCC e il gestore della crisi, di pervenire a un accordo con l’Erario e con gli altri creditori. L’avvocato Monardo, in qualità di gestore della crisi iscritto al registro, può accompagnare il debitore in tutto il percorso.
8. Concordato preventivo biennale per le partite IVA e i professionisti
La riforma fiscale ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB). Secondo la relazione di accompagnamento al d.lgs. di attuazione della legge 111/2023, uno degli obiettivi della delega è estendere il contraddittorio e introdurre un concordato biennale per i soggetti di minori dimensioni . Il CPB permetterà a professionisti e piccoli imprenditori di definire in anticipo la base imponibile per due anni, ricevendo in cambio maggiore certezza e semplificazione. Il regime è volontario e si rivolge a chi applica gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o il regime forfettario; durante il periodo di concordato l’amministrazione rinuncia ad attività di accertamento salvo casi eccezionali. La disciplina attuativa, prevista per il 2026, detterà regole su requisiti, modalità di adesione, cause di esclusione e conseguenze della decadenza.
Strumenti alternativi di definizione del debito
Oltre alle difese processuali, esistono diversi strumenti che permettono di definire il debito in modo meno oneroso o di estinguere la posizione senza contenzioso. Di seguito una panoramica sintetica.
| Strumento | Descrizione | Vantaggi | Limiti |
|---|---|---|---|
| Ravvedimento operoso | Consente di regolarizzare violazioni dichiarative o pagamento tardivo versando imposta, interessi e sanzioni ridotte. | Riduzione delle sanzioni proporzionata alla tempestività; evita accertamenti. | Non utilizzabile dopo la notifica dell’avviso di accertamento o in caso di controlli formali già iniziati. |
| Definizione agevolata/rottamazione | Procedura straordinaria prevista dalla legge di bilancio per estinguere cartelle con pagamento di imposta e sanzioni ridotte; azzera gli interessi. | Sconti significativi su sanzioni e interessi; possibilità di rateazione. | Necessaria la presentazione dell’istanza nei termini previsti; riguarda solo carichi iscritti a ruolo. |
| Transazione fiscale | Istituto previsto dalla legge fallimentare e dal codice della crisi: l’impresa o il contribuente propone un accordo all’Erario nell’ambito di una procedura concorsuale. | Può prevedere abbattimenti sul debito e dilazioni pluriennali; permette di salvare l’attività. | Ammissibile solo nell’ambito di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione dei debiti. |
| Concordato preventivo biennale (CPB) | Regime sperimentale per partite IVA di minori dimensioni: definisce in anticipo la base imponibile per due anni. | Fornisce certezza su imposte e riduce i controlli; può prevedere premialità (minori adempimenti). | Richiede requisiti ISA o forfettari; disciplina in fase attuativa. |
| Procedure di sovraindebitamento | Piani del consumatore, concordati minori, liquidazione controllata e esdebitazione dei soggetti incapienti. | Possibilità di ridurre e diluire il debito erariale e altri debiti; sospensione delle azioni esecutive; esdebitazione finale. | Necessità di presentare piano sostenibile, verifica da parte dell’OCC e approvazione del giudice; non sempre include i debiti erariali se vi è dolo. |
Errori comuni da evitare
- Pensare che l’iscrizione all’AIRE sia sufficiente: l’iscrizione è un presupposto, ma da sola non prova la residenza estera; occorre documentare la permanenza e gli interessi all’estero.
- Non rispondere alle richieste dell’Agenzia: la mancata produzione di documenti può essere interpretata come evasione e aggrava la posizione. È meglio rispondere fornendo spiegazioni e richiedere proroghe motivate.
- Trascurare i termini: ignorare la notifica o agire fuori tempo preclude i rimedi. Segnare in agenda le scadenze (60 giorni per il ricorso, 30 giorni per il contraddittorio, 90 giorni per le rateazioni) e agire tempestivamente.
- Firmare l’accertamento con adesione senza analisi: l’adesione comporta rinuncia al ricorso e preclude la contestazione di fatti non emersi; occorre valutare attentamente i vantaggi rispetto al contenzioso.
- Confondere i ruoli dei professionisti: per l’assistenza in Giappone può essere necessario un commercialista locale per la dichiarazione giapponese e un avvocato italiano per la procedura nazionale. Lo studio Monardo coordina professionisti in entrambi i Paesi.
- Ignorare le opportunità di definizione agevolata: le rottamazioni e le rateazioni consentono di estinguere debiti a condizioni favorevoli; perdere i termini significa dover pagare integralmente o subire azioni esecutive.
- Sottovalutare il rischio penale: l’omessa dichiarazione di redditi esteri può integrare reati tributari (d.lgs. 74/2000). Dimostrare la buona fede e l’assenza di intenzione evasiva è fondamentale per evitare procedimenti penali.
Domande frequenti (FAQ)
- Sono cittadino italiano residente in Giappone da due anni; devo dichiarare in Italia il mio stipendio giapponese?
Dipende dal tuo status di residenza fiscale. Se per la maggior parte del periodo d’imposta hai residenza, domicilio o presenza fisica in Italia, sei considerato residente e devi dichiarare tutti i redditi worldwide. Se invece risiedi stabilmente in Giappone, non hai il domicilio o la residenza in Italia e non sei iscritto all’anagrafe per più di 183 giorni, sei non residente e tassato in Italia solo sui redditi prodotti nel territorio. È consigliabile presentare la documentazione che prova la vita in Giappone.
- È vero che basta iscriversi all’AIRE per non pagare le tasse in Italia?
No. L’iscrizione all’AIRE crea solo una presunzione di residenza all’estero, ma non è sufficiente; l’amministrazione valuta il centro degli interessi vitali. Occorre dimostrare che la tua famiglia, il lavoro e gli affari sono stabilmente in Giappone e che trascorri la maggior parte dell’anno lì.
- Ho ricevuto una comunicazione di contraddittorio per un accertamento 2024: cosa devo fare?
Devi rispondere entro 60 giorni presentando osservazioni e documenti. Se non presenti controdeduzioni, l’ufficio potrà emettere l’avviso definitivo senza considerare le tue ragioni. È consigliabile farsi assistere da un professionista per preparare la memoria e chiedere di visionare il fascicolo.
- L’Agenzia può accedere ai miei conti giapponesi?
L’amministrazione italiana può utilizzare gli scambi di informazioni previsti dalla Convenzione Italia–Giappone e dallo standard OCSE sullo scambio automatico. Tuttavia, per accedere ai conti bancari intestati in Italia è richiesta l’autorizzazione prevista dagli artt. 32 d.p.r. 600/73 e 51 d.p.r. 633/72. Le informazioni fornite dal Giappone possono essere usate come prova, ma devono essere contestualizzate e verificate.
- Cosa succede se l’avviso è notificato oltre cinque anni dalla dichiarazione?
In tal caso l’atto è decaduto. Devi impugnare l’avviso entro 60 giorni eccependo la decadenza. Se la dichiarazione è stata omessa, il termine è di sette anni; se vi sono indizi di reato che comportano il raddoppio dei termini, si applicano regole particolari. Il giudice annullerà l’avviso tardivo.
- La presenza della mia famiglia in Italia può far presumere la mia residenza?
Prima del 2024 la giurisprudenza valorizzava soprattutto il centro degli interessi economici; la presenza della famiglia in Italia era considerata ma non decisiva . Dal 2024 il domicilio fiscale coincide con il luogo in cui si svolge la vita personale e familiare , quindi avere la famiglia in Italia senza interruzione potrebbe far presumere la residenza. È necessario dimostrare che la maggior parte dei rapporti familiari si svolge in Giappone (ad es. coniugi e figli residenti, spese scolastiche, attività ricreative).
- Posso utilizzare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto l’avviso?
No. Il ravvedimento è ammesso solo prima che l’avviso di accertamento sia stato notificato o prima che inizi un controllo formale. Dopo la notifica, puoi valutare l’adesione, la definizione agevolata o la rateazione. Per gli anni più recenti, è preferibile regolarizzare spontaneamente eventuali omissioni per evitare sanzioni elevate.
- Quali sono le conseguenze penali della contestazione della residenza?
Se l’accertamento evidenzia un’omessa dichiarazione di redditi esteri con imposte evase superiori alle soglie di punibilità (pari a 50.000 euro per l’imposta evasa), il contribuente può essere accusato di dichiarazione infedele o omessa presentazione ai sensi del d.lgs. 74/2000. In caso di condanna, sono previste pene detentive e interdittive. Tuttavia, il pagamento del debito fiscale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento può estinguere il reato o attenuare la pena.
- Quanto dura la procedura di sovraindebitamento?
Dipende dalla tipologia scelta. Un piano del consumatore può essere approvato in pochi mesi se c’è accordo con i creditori, mentre una liquidazione controllata richiede la vendita dei beni e può durare più a lungo. In generale, la legge prevede un termine massimo di tre anni per concludere la liquidazione. Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione e ripartire.
- Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
La decadenza determina la perdita dei benefici della definizione agevolata: tornano dovuti gli interessi e le sanzioni originarie, e l’agente della riscossione riprende le azioni esecutive. È possibile chiedere una rateazione ordinaria, ma non sarà più possibile usufruire degli sconti.
- Il concordato preventivo biennale conviene?
Il CPB conviene ai contribuenti con redditi stabili che desiderano pianificare le imposte e ridurre l’esposizione ai controlli. Offre certezze per due anni e un eventuale premio (riduzione di accertamenti e minori adempimenti). Tuttavia, una volta aderito, si è vincolati a versare le imposte concordate anche se il fatturato cala; quindi occorre valutare attentamente la convenienza.
- La mia azienda ha ricevuto un avviso di accertamento basato su un’indagine bancaria. Posso chiedere l’annullamento?
Sì, se l’indagine è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione o se l’ufficio ha travisato le movimentazioni. La sentenza n. 140/2021 della CTR Piemonte ricorda che i versamenti sul conto non costituiscono automaticamente reddito: l’ufficio deve dimostrare che si tratta di ricavi imponibili e non di prestiti o movimentazioni interne . Presentando contratti, ricevute e prove della provenienza delle somme, puoi ottenere l’annullamento.
- Il Fisco può pignorare i miei beni in Italia se risiedo in Giappone?
Sì. Se non paghi il debito erariale e non hai impugnato l’avviso, l’Agenzia della riscossione può agire sui beni che si trovano in Italia, iscrivere ipoteca sugli immobili o pignorare conti bancari italiani. Per evitare l’esecuzione forzata è necessario presentare ricorso, chiedere la sospensione e, se necessario, attivare le procedure di sovraindebitamento.
- Posso dedurre le imposte pagate in Giappone?
In caso di doppia residenza o di tassazione in entrambi i Paesi, la Convenzione Italia–Giappone consente di detrarre dall’imposta italiana l’imposta pagata in Giappone sullo stesso reddito, nei limiti previsti . Occorre presentare la certificazione dell’imposta pagata e compilare il quadro CE del Modello Redditi. La corretta applicazione evita la doppia imposizione e riduce l’imposta complessiva.
- Cosa succede se l’avviso indica un errore di calcolo?
Puoi presentare un’istanza in autotutela per chiederne la correzione oppure impugnare l’avviso per difetto di motivazione. L’errore potrebbe riguardare la determinazione del reddito, la qualificazione delle somme, l’applicazione delle aliquote, la duplicazione di sanzioni o l’omesso riconoscimento di crediti d’imposta. In sede di adesione, puoi ottenere l’eliminazione delle somme indebite.
- Il Fisco mi contesta la residenza in Italia perché ho una società italiana; come posso difendermi?
La presenza di partecipazioni societarie italiane può indicare un legame economico con l’Italia ma non è decisiva. Se gestisci l’attività da remoto e la sede effettiva è all’estero, puoi dimostrarlo attraverso contratti, delibere, registrazioni contabili e bilanci depositati in Giappone. È importante distinguere tra residenza fiscale della persona (art. 2 TUIR) e sede dell’impresa (artt. 73 e 74 TUIR). Una società italiana può essere amministrata dall’estero; in tal caso paga l’IRES in Italia ma i soci residenti all’estero sono tassati solo sui dividendi.
- Il contraddittorio è obbligatorio per i controlli formali e le comunicazioni di irregolarità?
No. L’art. 6‑bis esclude dal contraddittorio gli atti di liquidazione e controllo automatizzato o sostanzialmente automatizzato, le comunicazioni derivanti dal controllo formale (art. 36‑ter d.p.r. 600/73) e quelle relative alle liquidazioni di imposta (art. 36‑bis). Tuttavia, per questi atti è previsto un preavviso che consente di fornire spiegazioni prima dell’iscrizione a ruolo.
- Se perdo il ricorso in primo grado, posso sospendere la sentenza?
Puoi proporre appello entro 60 giorni dalla notifica della sentenza e chiedere al giudice di secondo grado la sospensione dell’esecutività. Se la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respinge la sospensione, puoi proporre istanza alla Corte di Cassazione limitatamente alle questioni di legittimità.
- È possibile rateizzare un avviso di accertamento prima della cartella?
Sì, l’avviso di accertamento “immediatamente esecutivo” consente il pagamento in rate (massimo 8 rate trimestrali o 16 se l’importo supera 50.000 euro) previa presentazione di istanza entro 60 giorni dalla notifica. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza e l’iscrizione a ruolo del debito residuo.
- Qual è il ruolo dell’OCC nelle procedure di sovraindebitamento?
L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) riceve le istanze di sovraindebitamento, verifica i presupposti e nomina un gestore della crisi che assiste il debitore nella redazione del piano e nei rapporti con i creditori. Il gestore valuta la fattibilità e la conven convenienza della proposta, redige la relazione e la sottopone al giudice. Nel caso in cui la proposta sia approvata, l’OCC vigila sull’esecuzione del piano. Rivolgersi a un OCC iscritto al registro del Ministero della Giustizia garantisce professionalità e terzietà .
Simulazioni pratiche
Simulazione 1: dipendente italiano in Giappone con contestazione di residenza
Scenario: Marco, ingegnere informatico, si trasferisce a Tokyo nel luglio 2022. Si iscrive all’AIRE a gennaio 2023 e firma un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una società giapponese. Nel 2025 riceve dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento per redditi non dichiarati 2023, con la contestazione di residenza in Italia.
Analisi:
- Periodo d’imposta 2023: per l’anno 2023 si applica la normativa previgente. L’Agenzia ritiene che Marco abbia ancora il centro degli interessi vitali in Italia perché la moglie e i figli sono rimasti a Pisa e possiede una casa che non ha dato in affitto.
- Prova contraria: Marco deve dimostrare di aver stabilito il domicilio in Giappone. Presenta il certificato di residenza giapponese, il contratto di lavoro, i documenti bancari nipponici, gli estratti del passaporto che attestano la permanenza in Giappone per oltre 200 giorni nel 2023, un contratto di affitto a Tokyo e i bonifici effettuati alla famiglia per sostentamento.
- Contraddittorio: poiché l’avviso è stato notificato nel 2025 per una imposta 2023 e riguarda IRPEF (tributo non armonizzato), l’obbligo di contraddittorio sussiste solo se previsto dalla legge. Marco non ha ricevuto nessuna comunicazione preliminare, per cui può far valere la nullità solo se dimostra che le sue osservazioni avrebbero potuto cambiare l’esito .
- Ricorso: Marco, assistito dall’avvocato Monardo, propone ricorso entro 60 giorni contestando l’erronea qualificazione della residenza, allega le prove e chiede la sospensione della riscossione. In subordine chiede di aderire al contraddittorio e all’accertamento con adesione.
Risultato possibile: se il giudice ritiene le prove convincenti, annulla l’avviso e riconosce la residenza estera. In alternativa, durante il contraddittorio, l’Agenzia può ridurre l’imponibile accettando la prova dei giorni di permanenza e delle spese sostenute in Giappone.
Simulazione 2: professionista con redditi 2024 e nuovo contraddittorio obbligatorio
Scenario: Elena è una consulente marketing che lavora a Osaka come libera professionista. È iscritta all’AIRE dal 2019. Nel 2024 fattura 70.000 € a clienti italiani e giapponesi. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate le invia una comunicazione di “schema di avviso” con la contestazione di residenza e la richiesta di tassare tutti i redditi worldwide.
Analisi:
- Contraddittorio obbligatorio: per gli avvisi emessi dal 30 aprile 2024 l’ufficio è obbligato a inviare lo schema d’atto e concedere 60 giorni . Elena riceve la bozza e ha tempo fino a marzo 2025 per presentare le sue controdeduzioni.
- Osservazioni: con il supporto dello studio Monardo, Elena dimostra che vive in Giappone da cinque anni, non ha più immobili in Italia e che i lavori per clienti italiani sono svolti interamente da remoto; prova la sede effettiva dell’attività in Giappone. Inoltre invoca la Convenzione contro la doppia imposizione e segnala che i redditi derivanti da lavoro autonomo resi in Giappone sono imponibili solo nello Stato di residenza, salvo eccezioni.
- Esito: l’Agenzia, valutate le osservazioni, decide di archiviare la parte relativa al reddito giapponese e di tassare solo i redditi prodotti in Italia. In assenza di controdeduzioni, avrebbe emesso l’avviso definitivo con intero imponibile.
Simulazione 3: contribuente sovraindebitato con cartelle esattoriali
Scenario: Andrea, ex imprenditore nel settore turistico, deve 250.000 € tra imposte e sanzioni relative agli anni 2017‑2022. È emigrato in Giappone ma non riesce a pagare. L’agente della riscossione ha avviato ipoteca e pignoramento su un immobile in Italia.
Soluzione:
- Verifica degli atti: lo studio Monardo analizza le cartelle e scopre che alcuni avvisi sono decaduti perché notificati oltre i termini (p.es. per redditi 2017 notificati nel 2024) . Viene presentata istanza di annullamento in autotutela e ricorso.
- Definizione agevolata: per i carichi residui, Andrea aderisce alla rottamazione quater prevista dalla legge 197/2022: paga la sola imposta dovuta con sconto su sanzioni e interessi. Riceve un piano di pagamento in 18 rate.
- Sovraindebitamento: per la parte di debito non definibile (debiti verso fornitori privati e banche), Andrea avvia una procedura di sovraindebitamento con l’OCC di Pisa. Il gestore della crisi predispone un piano di ristrutturazione del consumatore, prevedendo la vendita dell’immobile pignorato e il pagamento del 30 % ai creditori. Dopo l’omologazione del tribunale, l’Agenzia blocca il pignoramento e aderisce al piano.
- Esdebitazione: a conclusione della procedura, Andrea ottiene l’esdebitazione residua e può ripartire con la sua attività in Giappone.
Conclusione
L’accertamento fiscale per un italiano residente in Giappone è una materia complessa, in cui la normativa italiana, la giurisprudenza di Cassazione e le convenzioni internazionali si intersecano. La riforma del 2023‑2024 ha introdotto significative novità: un concetto più articolato di residenza fiscale (che considera presenza fisica e relazioni personali), l’obbligo generalizzato di contraddittorio con almeno 60 giorni per le osservazioni e la possibilità di concordati preventivi biennali. La Cassazione ha sottolineato che, per gli anni precedenti alla riforma, la residenza si individua nel centro degli interessi economici e che il contraddittorio è obbligatorio solo in presenza di specifiche norme o per i tributi armonizzati . I termini di decadenza di cinque o sette anni restano la regola , mentre l’inosservanza del contraddittorio o l’assenza di motivazione comportano la nullità dell’avviso.
Dal punto di vista del contribuente, la difesa si basa su tre pilastri:
- Documentare la residenza all’estero con prove tangibili della vita in Giappone (lavoro, casa, famiglia, spese) e mostrare l’assenza di interessi economici significativi in Italia;
- Controllare la regolarità dell’atto: motivazione, rispetto dei termini, contraddittorio, autorizzazioni per indagini bancarie e notifica corretta;
- Sfruttare gli strumenti deflativi: contraddittorio, accertamento con adesione, mediazione, ravvedimento operoso, definizione agevolata, transazione fiscale e, se necessario, le procedure di sovraindebitamento.
Agire tempestivamente è fondamentale. Un ricorso tardivo o una mancata adesione possono comportare l’esecutività dell’avviso e l’avvio delle procedure di riscossione. Di fronte a importi elevati e a contestazioni complesse, rivolgersi a un professionista esperto può fare la differenza tra la serenità e una lunga battaglia.
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