Se la tua azienda sviluppa, produce, applica o distribuisce trattamenti antibatterici, rivestimenti antimicrobici, trattamenti igienizzanti per superfici, tecnologie a ioni d’argento, nanoparticelle, polimeri antibatterici, soluzioni protettive per industria, sanità, logistica, retail e ambienti critici — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire subito per evitare blocchi operativi e perdita di contratti strategici.
Nel settore dei trattamenti antibatterici, anche un ritardo minimo nelle consegne, nelle applicazioni o nella certificazione dei prodotti può fermare linee produttive, strutture sanitarie, reparti alimentari, magazzini logistici e ambienti che richiedono standard igienici elevatissimi. Le conseguenze possono essere pesanti: penali, reclami, interruzione dei servizi, sospensione delle forniture e danni economici significativi.
Perché le aziende di trattamenti antibatterici accumulano debiti
- aumento dei costi delle materie prime chimiche, polimeri speciali, nanoparticelle e additivi certificati
- rincari energetici e costi elevati per test, validazioni e certificazioni obbligatorie
- pagamenti lenti da parte di industrie, sanità, logistica, enti pubblici e appaltatori
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini tecnici complessi con prodotti specializzati e materiali sensibili
- difficoltà ad accedere a fidi bancari adeguati al valore delle scorte e dei processi
- investimenti elevati in ricerca, sviluppo, test antimicrobici e normative di sicurezza
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
- identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo onerosi che riducono la liquidità aziendale
- richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
- proteggere rapporti con fornitori critici (chimici, additivi, serbatoi, sistemi applicativi)
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare produzione, consegne e trattamenti
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di materie prime igienizzanti e additivi antibatterici
- impossibilità di soddisfare contratti con industrie, sanità, logistica e clienti certificati
- perdita di appalti, partner industriali, distributori e clienti strategici
- rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- bloccare pignoramenti e atti esecutivi
- ridurre o ristrutturare i debiti tramite gli strumenti più efficaci
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Introduzione
Un’azienda di trattamento antibatterico (ad es. servizi di sanificazione ambientale o produzione di disinfettanti) che accumula debiti deve conoscere con precisione i propri obblighi e le tutele offerte dalla legge. I debiti possono essere di vario tipo – fiscali (IVA, imposte), previdenziali (INPS), bancari, commerciali (fornitori), verso ex dipendenti, ecc. – e ognuno ha ripercussioni diverse sulla gestione aziendale. In questa guida aggiornata a ottobre 2025, rivolta ad avvocati, imprenditori e privati, approfondiremo i profili giuridici delle diverse tipologie di debito, le responsabilità di soci e amministratori, e gli strumenti legali per risanare o ristrutturare l’azienda. Vedremo sia le procedure concorsuali (come concordato preventivo, composizione negoziata, liquidazione giudiziale) sia gli strumenti extragiudiziali (accordi di ristrutturazione con piani attestati, transazioni fiscali e previdenziali) e le relative strategie difensive in caso di riscossione forzata o istanza di fallimento. Non mancheranno tabelle riepilogative e una sezione di domande & risposte per chiarire i dubbi più frequenti, oltre a esempi pratici (simulazioni di casi) di applicazione in Italia. Infine, una raccolta di fonti normative e giurisprudenziali aggiornate (Codici, leggi e sentenze) consentirà ulteriori approfondimenti. In sintesi, un vademecum completo su “cosa fare e come difendersi” dal punto di vista del debitore in crisi aziendale.
Tipologie di debiti aziendali e loro implicazioni
Un’azienda di trattamenti antibatterici può contrarre diversi debiti, ciascuno con effetti legali e patrimoniali specifici. Comprenderne la natura è fondamentale per individuare le priorità di intervento. In generale, i crediti dell’Erario (IVA, imposte sui redditi e altri tributi) godono di privilegi legali (ad es. privilegio generale sui beni mobili dell’azienda e ipoteca legale sui beni immobili ). Ciò significa che il Fisco può iscrivere ipoteche (art. 77 D.P.R. 602/1973), bloccare conti bancari e autoveicoli (fermi amministrativi) o procedere a pignoramenti esattoriali direttamente sulla base delle cartelle di pagamento. Tuttavia, l’azienda può ottenere dilazioni o definizioni agevolate delle cartelle (rateizzazioni, rottamazioni ex Legge di Bilancio), e dal 2024 le nuove regole consentono al debitore di proporre piani di transazione anche sui tributi (art. 63 CCII, come emendato dal D.Lgs. 136/2024) per ottenere uno sconto su interessi e sanzioni . Analoghe regole si applicano ai debiti previdenziali (contributi INPS e premi INAIL), che in caso di inadempienza sono equiparati a crediti tributari e anch’essi godono di privilegio sui beni mobili. In quest’ambito l’INPS può iscrivere ipoteche e procedere coattivamente; tuttavia, è prevista l’adesione a programmi di rateizzazione e – dal 2024 – la transazione contributiva in piani di rientro o concordato .
I debiti bancari e finanziari (mutui ipotecari, fidi di c/c, leasing, finanziamenti) ricadono di solito su garanzie reali (ipoteca su immobili, pegno su macchinari o crediti) e su garanzie personali (fideiussioni dei soci o dell’azienda). Se la società non paga, la banca può escutere le garanzie in via giudiziale tramite decreto ingiuntivo, pignoramenti sui beni ipotecati o procedimenti esecutivi patrimoniali. In caso di concordato o accordi di ristrutturazione, i crediti bancari possono essere rinegoziati (con riduzione di tassi, dilazione o decurtazione del capitale), ma in genere la banca richiede solide garanzie di copertura.
I debiti commerciali verso fornitori (fatture per materie prime, componenti, servizi) sono normalmente crediti chirografari (non garantiti). Il creditore può agire con decreto ingiuntivo e pignoramento dei beni aziendali (macchinari, scorte, crediti verso terzi), oppure segnalare l’azienda come insolvente richiedendo il fallimento se l’esposizione è rilevante. In tali casi l’azienda può depositare contestazioni (opporsi all’ingiunzione se la fattura è impugnata) o, nel contesto di una ristrutturazione concordata, proporre piani di pagamento parziale.
Altri debiti tipici includono: i debiti verso dipendenti (stipendi, TFR e contributi non versati). Questi crediti godono del c.d. “privilegio speciale” sui beni mobili (art. 2751-bis e segg. c.c.): gli stipendi ultimi 2 anni sono privilegi super (prioritari) e il TFR rientra nel fondo di garanzia INPS in caso di fallimento aziendale, garantendo comunque i lavoratori su parte dei crediti. Tuttavia, i dipendenti possono anche ottenere decreto ingiuntivo del giudice del lavoro o risarcimenti per licenziamenti irregolari. In crisi aziendale conviene trattare prioritariamente questi debiti (ad esempio valutando accordi sindacali, cassa integrazione o anticipazioni del fondo INPS) per evitare defezioni di personale chiave . Infine, debiti da sanzioni amministrative, contributi consortili o risarcimenti ambientali (potenziali per un’azienda chimica di sanificazione) spesso sono crediti prededucibili o privilegiati di pubblica utilità: ad esempio i costi di bonifica di siti contaminati possono essere considerati spese prededucibili nell’eventuale fallimento.
Tabella riepilogativa – Tipologie di debiti
| Tipo di debito | Garanzie/Privilegi | Azioni del creditore | Strumenti difensivi del debitore |
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| Tributari (Fisco) | Privilegio generale su beni mobili; ipoteca legale su immobili (art.77 DPR 602/73) . | Cartella esattoriale (titolo esecutivo), fermo amministrativo, pignoramento. | Rateizzazione/rottamazione agevolata; transazione fiscale in concordato o composizione negoziata ; opposizione a cartella se vizi formali. |
| Previdenziali (INPS) | Simili ai tributi (privilegio generale); sanzioni civili molto elevate (art. 116 D.P.R. 602/73). | Cartella di pagamento INPS; possibile decreto ingiuntivo previdenziale; iscrizione a ruolo. | Rateizzazione contributi, transazione contributiva in concordato/accordo; piani di rientro con INPS; regolarizzazione DURC per mantenere convenzioni. |
| Bancari/Finanziari | Ipoteca su immobili; pegno su beni (e.g. leasing); fideiussione soci. | Decreto ingiuntivo della banca; espropriazione beni ipotecati/affidati in leasing; escussione fideiussori; segnalazione a Centrale Rischi (blocco affidamenti). | Rinegoziazione tassi/durata; accordo transattivo con banca; ricorso (limitato) a moratorie concordate; verifica di nullità di clausole usurarie/fideiussorie onerose. |
| Commerciali (fornitori)| In genere chirografari (salvo riserva di proprietà sui beni consegnati). | Decreto ingiuntivo e pignoramenti (beni aziendali o crediti v/s terzi); sospensione forniture, richiesta fallimento. | Opposizione all’ingiunzione (se fondata); accordi di dilazione o pagamento parziale (“saldo e stralcio”); piano di rientro concordato; concordato preventivo (con o senza continuità produttiva). |
| Dipendenti/Lavoro | Privilegio salariale (stipendi ultimi 2 anni super-privilegiati); TFR garantito da fondo INPS. | Decreto ingiuntivo del giudice del lavoro; richieste di risarcimento per licenziamenti illegittimi. | Priorità nei pagamenti chiave; cassa integrazione o ammortizzatori (se disponibili); accordi sindacali per dilazioni; concordato (poss. pagamento parziale TFR in continuità, con residuo garantito dal fondo). |
Forma giuridica e responsabilità patrimoniale
La strategia difensiva dipende anche dalla forma societaria. In una società di capitali (S.r.l. o S.p.A.) vige l’autonomia patrimoniale perfetta: la società risponde dei debiti con il proprio patrimonio, mentre i soci (anche amministratori) generalmente rischiano solo la perdita del capitale conferito (art. 2462 c.c. per la S.r.l., 2467 per la S.p.A.). In linea di principio, dunque, i beni personali dei soci non possono essere aggrediti dai creditori sociali.
Tuttavia, la legge prevede importanti eccezioni alla “cassaforte” sociale. Responsabilità dei soci: il socio che non ha versato integralmente il capitale sociale può essere chiamato a rispondere fino all’integrale sottoscrizione (art. 2462 c.c.). Inoltre, nelle società di persone (S.n.c., S.a.s.) la responsabilità è sempre illimitata e solidale per tutti i soci: i creditori possono agire su tutto il patrimonio personale dei soci. Nel caso di S.r.l. a socio unico, l’inerzia nel ricostituire il capitale perduto per perdite può portare alla responsabilità dei soci residui.
Responsabilità degli amministratori: gli amministratori di S.r.l. e S.p.A. (nonché sindaci e liquidatori) hanno il dovere di gestire l’impresa con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico (art. 2476 c.c. per la S.r.l., art. 2392 c.c. analogamente per la S.p.A.). In situazioni di crisi, non è ammessa una gestione imprudente: in caso di liquidazione giudiziale aperta per insolvenza, gli amministratori che hanno continuato l’attività oltre il dissesto possono essere responsabili verso la società e verso i creditori (azione ex art. 2486 c.c.) per i danni derivati dall’incauto proseguimento. Recenti sentenze di legittimità (Cass. civ. 27.08.2025 n.23963) confermano che in sede di responsabilità amministrativa si valuta ex ante la diligenza (cd. business judgment rule); tuttavia, se un’operazione si rivela irragionevole o imprudente, l’amministratore risponde comunque del danno . In concreto, ciò significa che ogni atto compiuto dopo lo stato di squilibrio patrimoniale può essere scrutinato: l’onere di prova (ad esempio secondo Cass. civ. 28.4.2023 n.11041) è spesso invertito, imponendo agli amministratori di dimostrare di aver agito nell’interesse della società senza aggravare la crisi . Infine, gli amministratori possono incorrere anche in sanzioni penali (ad es. bancarotta fraudolenta o semplice ex art. 216-217 L.F.) se hanno occultato o dissipato il patrimonio societario.
Strumenti di risanamento e procedure concorsuali
Di fronte a una situazione di debito eccessivo, l’imprenditore ha a disposizione diversi strumenti, giudiziali o stragiudiziali, per tentare un risanamento o ristrutturazione:
- Composizione negoziata della crisi d’impresa: introdotta dal D.L. 118/2021 (c.d. “Decreto Aiuti ter”) e ora disciplinata nel CCII (artt. 12-25 CCII), è una procedura volontaria e stragiudiziale . L’imprenditore in squilibrio può chiedere alla Camera di Commercio competente di nominare un esperto indipendente che faciliti le trattative con creditori pubblici e privati, allo scopo di concordare un piano di risanamento. La procedura si svolge attraverso una piattaforma telematica dedicata (art. 13 CCII) e prevede la possibilità di sospendere le azioni esecutive dei creditori dal momento della domanda (cosiddetta “misura protettiva”) . Inoltre, nel 2024 il legislatore ha previsto espressamente che in ambito composizione negoziata l’accordo può prevedere anche transazioni con l’Erario o l’INPS (art. 23 co.2-bis CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024). In pratica, la composizione negoziata serve a creare un clima di trattativa protetta per rinegoziare debiti, evitando un’uscita di scena forzosa dell’azienda.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento: strumenti introdotti dal Codice della Crisi (art. 56-64 CCII). Con l’accordo di ristrutturazione (art. 57 ss.) l’azienda propone in modo concordato con i creditori – ove ottiene l’adesione di almeno il 60% dei crediti (oppure di maggioranze diverse per crediti privilegiati) – un piano che può prevedere riduzioni di debito o dilazioni. Il piano va comunque documentato da un’attestazione di un professionista indipendente sulla fattibilità economica. Il piano attestato di risanamento (art. 56) è simile, ma può essere predisposto unilateralmente dall’imprenditore con l’attestazione professionale. In entrambi i casi, se i creditori assentono (in adesione al piano) l’accordo viene depositato in tribunale per omologa; se invece dissentono, è possibile comunque chiedere l’omologazione del piano dal giudice (che valuterà la ragionevolezza delle proposte). Questi strumenti sono veloci e meno onerosi di un concordato vero e proprio, ma non offrono sospensioni automatiche fino all’omologazione: pertanto sono utilizzabili soprattutto quando l’azienda è ancora in sostanziale continuità operativa e ha redditività sufficiente a pagare il piano negoziato.
- Concordato preventivo: è la procedura concorsuale giudiziaria “tradizionale” (artt. 40-82 CCII) che permette all’imprenditore in crisi di proporre ai creditori un piano di soddisfazione dei debiti con continuità aziendale o con liquidazione dei beni. Esistono due forme: concordato in continuità (ove l’impresa prosegue l’attività tramite un piano industriale e paga una percentuale concordata) e concordato liquidatorio (si vende l’azienda o i beni). In entrambi i casi il piano, approvato dai creditori (maggiioranza semplice o qualificata a seconda delle classi), deve essere omologato dal tribunale. Durante il concordato, le azioni esecutive dei creditori sono sospese (art. 49 CCII) e i debiti sono ridefiniti secondo il piano approvato. Dal punto di vista fiscale, è possibile inserire nel concordato offerte di pagamento parziale o dilazionato dei tributi e contributi (art. 55 CCII), soggetto al voto degli uffici competenti. Se il concordato non riesce (o non si fa in tempo), il tribunale potrà dichiarare la liquidazione giudiziale (fallimento) con effetto estintivo.
- Liquidazione giudiziale (ex fallimento): quando l’impresa non è risanabile, l’apertura di liquidazione giudiziale (art. 72 CCII) comporta il passaggio allo stato di insolvenza formale. Un curatore viene nominato per vendere l’attivo sociale e soddisfare i creditori nell’ordine di legge. In tali casi i soci di capitali perdono semplicemente il capitale investito (la società si estingue), mentre in caso di impresa individuale e società di persone i beni personali possono essere liquidati per pagare i debiti residui. La nuova disciplina del 2019 (CCII) ha attenuato molte delle incapacità civili precedenti, ma l’imprenditore rimane esposto a eventuali indagini penali (bancarotta). Dopo la chiusura, il debitore persona fisica meritevole può ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) se prova di aver cooperato (art. 278 CCII) – un “fresh start” che però non si applica alle società. Nel fallimento il debitore può comunque opporsi ad alcuni crediti (mediante l’opposizione allo stato passivo) o proporre un concordato fallimentare (art. 117 CCII) offrendo ai creditori un anticipo se chiuso prima, e potrà cercare l’esdebitazione finale.
- Procedure per debitori minori – sovraindebitamento: se l’azienda è una microimpresa sotto le soglie di fallibilità o un imprenditore individuale, può accedere a strumenti semplificati. Ad esempio il concordato minore (art. 269 CCII) è una forma di concordato semplificato destinata agli imprenditori non fallibili (professionisti, piccole imprese). Esiste inoltre il piano del consumatore (ora “piano di ristrutturazione del debitore non imprenditore”) per persone fisiche sovraindebitate. Infine la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è una procedura analoga al fallimento ma gestita da un Organismo di composizione della crisi (OCC) davanti al giudice di pace, accessibile a singoli e piccole imprese, che consente comunque esdebitazione e svolge una liquidazione dell’attivo con poteri più limitati. Questi strumenti, importati dalla legge n.3/2012 nel nuovo CCII, offrono soluzioni per crisi su scala ridotta.
Aspetti penali e fiscali da non trascurare
In situazioni di crisi finanziaria occorre attenzione anche agli aspetti penali e fiscali che possono aggravare la posizione dell’imprenditore o degli amministratori.
Reati tributari – L’omesso o ritardato versamento di imposte e contributi può integrare reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 (Codice penale tributario). In particolare, l’art. 10-ter punisce l’IVA non versata quando supera i 250.000 € annui, l’art. 10-bis riguarda l’omesso versamento delle ritenute fiscali oltre i 150.000 €, e l’art. 10-quater la indebita compensazione di crediti oltre soglie. Anche la dichiarazione fraudolenta o le fatture false (art. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000) sono reati gravi che espongono all’arresto e pesanti sanzioni. Tali reati possono concorrere con ipotesi di bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F./322-323 CCII) se compiuti in una fase di insolvenza, aggravando ancor più la posizione degli amministratori. Vale la pena sottolineare che la nuova normativa sulla transazione fiscale (ex art. 63 CCII) non esclude la responsabilità penale: anche se si concorda un pagamento con Fisco o INPS, occorre rispettare in concreto gli importi concordati.
Reati societari/fallimentari – Gli amministratori possono inoltre incorrere in reati come la bancarotta fraudolenta o preferenziale (Art. 216-217 L.F.), se hanno distratto o sottratto beni societari nel periodo di insolvenza, oppure se hanno dato preferenza a un creditore violando l’equità di trattamento (bancarotta preferenziale). Ad esempio, secondo Cassazione 24.04.2024 n.17140, il pagamento indebito a un fornitore quando l’azienda era insolvente può costituire bancarotta fraudolenta se concorre il dolo. Infine, la responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) è estesa ai reati tributari “presupposto” introdotti dalla riforma fiscale: ad esempio, il reato di dichiarazione fraudolenta o di omissione di ritenute (artt. 2, 8, 10-bis D.Lgs.74/2000) genera la colpa dell’ente anche se commesso da amministratori di fatto .
In sintesi, anche se l’obiettivo principale è risanare i conti, l’imprenditore deve collaborare attivamente (mantenendo trasparenza contabile e fornendo i dati ai professionisti) per evitare accuse di mala fede. La collaborazione può infatti facilitare soluzioni come l’esdebitazione (che richiede assenza di condotte dolose, art. 278 CCII) e prevenire conseguenze penali più gravi.
Domande e risposte
D: Ho un debito IVA e contributivo di entità rilevante. Posso ridurlo o rinegoziarlo senza fallire?
R: Sì, le novità legislative consentono di rateizzare o transigere questi debiti in ambito concordatario o in composizione negoziata. In concreto, anche l’Agenzia delle Entrate e l’INPS possono aderire a un piano di pagamento parziale o dilazionato proposto dall’azienda (ex art. 63 CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024) . Ciò significa che, se l’impresa è in concordato o in accordi di ristrutturazione, può chiedere di pagare solo una quota di imposte/contributi residui, oppure dilazionarle più a lungo rispetto alle normali scadenze. Allo stesso modo, anche in composizione negoziata (procedura fuori sede gestita dalla Camera di Commercio) è possibile proporre una transazione fiscale e contributiva. Queste misure richiedono comunque l’accettazione formale degli uffici tributi/INPS. In alternativa, sul piano giudiziale è possibile aderire alle agevolazioni fiscali (come la “rottamazione-quater” delle cartelle, introdotta dalla Legge di Bilancio) per definire il debito pagando solo una parte di interessi e sanzioni.
D: Che rischi corrono i soci di una S.r.l. con quote totalmente versate?
R: In genere i soci di S.r.l. (con capitale completamente versato) godono di responsabilità limitata: i creditori sociali possono soddisfarsi solo sul patrimonio societario, non su quello personale. In questo caso il rischio dei soci si limita all’eventuale perdita del capitale investito (le quote). Tuttavia, esistono eccezioni. Ad esempio, se i soci hanno prestato fideiussioni personali a garanzia dei debiti dell’azienda, possono essere chiamati in causa dai creditori (ad es. la banca può escutere un garante socio). Inoltre, se l’azienda risulta intestata in nero o si accerta un abuso di forma societaria (società spurie), i tribunali possono ammettere la “revocatoria fallimentare” per risalire ai patrimoni effettivi. In sintesi, in assenza di fideiussioni o abusi formali, il patrimonio personale dei soci risulta normalmente tutelato.
D: Cosa prevede il concordato in continuità, e quando conviene?
R: Il concordato preventivo in continuità (art. 84 CCII) consente all’imprenditore di proporre ai creditori un piano che prevede il proseguimento dell’attività aziendale. In pratica, l’azienda continua a operare (magari con nuove garanzie o un nuovo partner) e paga ai creditori una percentuale concordata dei debiti (ad es. “pagheremo il 40% in cinque anni”). Con questo strumento si possono mantenere i contratti in essere e vendere gli assets di valore con più tempo. Per ottenerlo serve il voto favorevole delle classi di creditori secondo maggioranze legali. Dal punto di vista difensivo, il concordato in continuità ha il vantaggio di sospendere le azioni esecutive dei creditori (cessano pignoramenti e riscossioni) e di preservare l’operatività aziendale. Conviene quando l’attività ha ancora prospettive reddituali, ma è gravata da debiti che altrimenti porterebbero al blocco.
D: Se fallisco, posso ottenere comunque l’esdebitazione?
R: Se l’azienda (persona fisica imprenditore o società di persone) fallisce/va in liquidazione giudiziale, il debitore persona fisica meritevole può chiedere l’esdebitazione (art. 278 CCII), ossia la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti, se dimostra di non aver avuto condotte dolose e di aver cooperato con la procedura. Questo beneficio è un “fresh start” legale che evita le incapacità civili pregresse. Invece, se la società di capitali fallisce, essa viene liquidata e si estingue: i debiti non pagati semplicemente restano inesigibili perché il soggetto giuridico non esiste più. In tal caso i soci limitati non possono “chiedere esdebitazione” perché formalmente sono creditori chirografari; tuttavia, se non hanno sottoscritto fideiussioni, non rispondono di persona.
D: Esistono soluzioni extragiudiziali per ristrutturare i debiti?
R: Sì. Oltre alla composizione negoziata descritta sopra, l’azienda può concludere accordi transattivi stragiudiziali con i creditori privati. Ad esempio, si può proporre ai fornitori un piano concordato di dilazione dei pagamenti o saldo e stralcio. Con le banche, se l’esposizione è considerevole (spesso diventano NPL), si usano piani di recupero stragiudiziali con accollo parziale dei debiti. Tali accordi, pur non avendo efficacia di sospensione legale come nel concordato, sono possibili negoziando singolarmente o collettivamente con ciascun creditore. La legge favorisce anche le transazioni fiscali (rapporto con Fisco/INPS) all’interno di concordati o accordi con creditori privati. L’importante è mantenere aperta la trattativa e formalizzare gli accordi (meglio mediante scritti assistiti da professionisti). In caso di pignoramenti in corso, è possibile agire con ricorsi al giudice (opposizioni) o chiedere la conversione in concordato, ma in ogni caso non si deve ignorare le intimazioni di pagamento: ogni proposta di ristrutturazione deve essere credibile.
D: Quali tutele offre la legge in caso di pignoramento su conto o beni?
R: Se un creditore (banca, Agenzia delle Entrate, fornitore) ottiene un titolo esecutivo valido, può sequestrare il conto corrente o beni aziendali. L’imprenditore può opporsi al pignoramento se vi sono vizi formali del titolo (es. cartella notificata irregolarmente), ma generalmente la legge offre forme di sospensione: ad esempio, l’avvio di un concordato preventivo o di composizione negoziata blocca immediatamente le azioni esecutive (restano sospese fino all’esito del piano). Anche il semplice deposito di un’istanza di concordato semplificato in tribunale attiva una misura protettiva per 60 giorni (art. 47 CCII). Fuori da queste procedure, non esistono scudi automatici: però l’art. 281-bis c.p.c. consente al debitore di chiedere la sospensione del pignoramento se dimostra di non avere beni liberi aggredibili, offrendo in compensazione i proventi dell’attività. In pratica, l’obiettivo è evitare il blocco definitivo dell’azienda: ogni volta che si viene a conoscenza di un atto esecutivo è opportuno agire (ad es. chiedendo un incontro con il creditore per concordare subito un pagamento parziale) oppure rivolgersi in tribunale per misure urgenti di gestione (es. concordato).
Esempi pratici (simulazioni)
Simulazione 1 – Ristrutturazione in continuità (A.S. S.r.l.): A.S. S.r.l. è un’azienda toscana di trattamenti antibatterici con 20 dipendenti. Ha un fatturato annuo di 2 milioni €, ma ha accumulato 600.000 € di debiti bancari (mutui e scoperti di conto), 150.000 € di IVA e ritenute non versate, 100.000 € verso fornitori e 80.000 € di contributi INPS scaduti. Di fronte alle ingiunzioni della banca e alle cartelle esattoriali, i soci si rivolgono a un professionista. Decisione strategica: avviare accordi di ristrutturazione con banche e Fisco. L’azienda presenta in Tribunale un piano attestato che prevede di continuare l’attività (mantenerla aperta) e di pagare i debiti residui ottenendo sconti: alle banche si propone una riduzione del 30% del capitale residuo e all’Erario di saldare IVA e contributi con il 40% in più rate. Tutti i creditori strategici (banche e Agenzia) aderiscono, superando le maggioranze necessarie. Il tribunale omologa l’accordo. Conseguenze: i pignoramenti vengono revocati, l’azienda ottiene nuove linee di credito (grazie alla maggior garanzia rappresentata dall’accordo) e riparte ristrutturata. Gli amministratori rimangono in carica con un piano industriale condiviso. Al termine del piano (5 anni), i soci ricominciano con bilanci puliti e il debito residuo è stato estinto. Le responsabilità personali dei soci restano limitate (nessun socio ha garantito personalmente), mentre gli amministratori hanno adempiuto ai loro doveri consultando professionisti e agendo in buona fede.
Simulazione 2 – Liquidazione giudiziale (C.D.M. S.p.A.): C.D.M. S.p.A. era un grande impresa di prodotti detergenti e antibatterici, con 50 dipendenti e fatturato in calo. Ha debiti di 5 milioni € verso banche (mutui ipotecari), 1,5 milioni verso fornitori, 800.000 € di contributi INPS e cartelle fiscali aperte per 1 milione €. A dicembre 2025 i creditori presentano istanza di fallimento. Nel frattempo l’amministratore unico, consapevole della crisi imminente, aveva continuato a comprare materie prime pagandole con un assegno senza fondo (operazione rivelatasi fraudolenta). Il Tribunale dichiara liquidazione giudiziale all’apertura del nuovo anno. Il curatore nominato incamera beni immobili aziendali, brevetti e liquidità residua. I creditori previdenziali e fiscali si iscriveranno con privilegio. I 50 dipendenti ottengono quanto dovuto grazie al Fondo INPS (per TFR e ultime mensilità). In parallelo, vengono avviate indagini sui conti della società. Poiché l’amministratore aveva commesso una bancarotta fraudolenta (distrazione di fondi, art. 216 L.F.), la Procura lo denuncia: così la liquidazione giudiziale serve anche a ricostruire il patrimonio sottratto. A fine liquidazione, i soci perdono il loro capitale e C.D.M. S.p.A. cessa di esistere. L’amministratore, invece, è condannato per bancarotta e reso oggetto di interdizioni professionali. Nella posizione dei lavoratori, alcuni riescono a ottenere forme di rilancio (alcuni dipendenti vengono riassunti da un competitor). Da sottolineare: se invece i soci avevano deliberato una richiesta di concordato (anche presentando un piano palesemente inattuabile), l’azienda avrebbe potuto guadagnare tempo e forse evitare la bancarotta fraudolenta. In questo caso, però, la condotta colposa dell’amministratore compromette la posizione di tutti.
Fonti normative e giurisprudenziali (agg. ottobre 2025)
Le informazioni in questa guida sono tratte da fonti istituzionali italiane aggiornate. Tra le principali fonti normative si citano il Codice Civile (responsabilità di soci e amministratori, artt. 2462, 2476, 2486 c.c.) e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ), con le successive modifiche (ad es. Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, conv. L.147/2021 e D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ). Si segnalano inoltre le norme penali fallimentari (artt. 216-217 Legge fall.), i reati tributari (D.Lgs. 74/2000) e previdenziali (D.Lgs. 8/2016) applicabili, nonché le previsioni del D.Lgs. 231/2001 sul danno all’ente da reati tributari. Per la composizione negoziata si veda l’art. 12-25 CCII e le linee guida Ministero della Giustizia; per le transazioni fiscali e contributive, il Messaggio INPS 25.10.2024 n. 3553 esplica le novità introdotte dal c.d. “decreto correttivo” (D.Lgs. 136/2024) sulla competenza degli uffici e le modalità operative.
La tua azienda che si occupa di trattamenti antibatterici, sanificazioni, rivestimenti antimicrobici, nanotecnologie, trattamenti superficiali anti-virus/batteri, soluzioni per ambienti industriali e sanitari, impianti di nebulizzazione, prodotti certificati e servizi professionali, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore dei trattamenti antibatterici è competitivo, costoso e soggetto a continui aggiornamenti normativi:
- necessità di utilizzare prodotti certificati e tecnologie avanzate,
- costi elevati per personale specializzato e DPI,
- aggiornamenti continui dovuti a normative sanitarie e ambientali,
- obbligo di mantenere stock di prodotti chimici e attrezzature,
- pagamenti spesso a 60–120 giorni da parte di aziende, strutture sanitarie, industrie e PA.
La liquidità può esaurirsi rapidamente, trasformando i ritardi nei pagamenti in una spirale di debiti.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con la giusta strategia.
Perché un’Azienda di Trattamento Antibatterico va in Debito
- aumento dei costi di prodotti antibatterici, disinfettanti, nanotecnologie e attrezzature
- pagamenti lenti da parte di imprese, sanità, PA, facility management e industrie
- magazzino immobilizzato tra prodotti chimici, macchinari, sistemi di nebulizzazione e DPI
- costi elevati di formazione, certificazioni e aggiornamenti tecnici
- investimenti obbligatori in ricerca, sicurezza e conformità normativa
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema non è la mancanza di clienti, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari e degli anticipi fatture
- sospensione delle forniture di prodotti chimici, attrezzature e dispositivi di sicurezza
- decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi
- sequestro di macchinari, attrezzature, prodotti e mezzi aziendali
- impossibilità di completare trattamenti, appalti e programmi di sanificazione
- perdita di clienti strategici e contratti ricorrenti
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con il supporto di un avvocato specializzato puoi:
- sospendere pignoramenti in corso
- fermare richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità aziendale
- bloccare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione
È il primo passo per mettere al sicuro l’azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Nel settore si riscontrano spesso irregolarità importanti:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- commissioni bancarie anomale o illegittime
Una parte consistente del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili
Soluzioni efficaci:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (chimici, dispositivi, attrezzature, DPI)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando attive
4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Quando la situazione è più complessa puoi utilizzare:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (come extrema ratio) Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti, sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare aziende che operano nel settore dei trattamenti antibatterici servono competenze giuridiche e tecniche specifiche.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende che operano nella sanificazione e trattamenti speciali.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani su misura
- protezione di prodotti, attrezzature, materiali e magazzino
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di trattamenti antibatterici non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
- bloccare subito i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare clienti, appalti, trattamenti e continuità operativa,
- proteggere il futuro della tua attività.
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