Se la tua azienda produce, importa, assembla o distribuisce spruzzatori, nebulizzatori professionali, sistemi ULV, atomizzatori, pompe, generatori di aerosol e attrezzature per la sanificazione industriale, civile, agroalimentare, sanitaria e logistica — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire subito per evitare blocchi operativi e perdita di clienti strategici.
Nel settore degli spruzzatori e nebulizzatori, anche un ritardo minimo nella produzione o nelle consegne può fermare servizi di pulizia, imprese di sanificazione, industrie, strutture sanitarie, GDO, trasporti e ambienti critici dove i tempi di intervento sono essenziali. Le conseguenze possono essere importanti: penali, reclami, stop dei contratti e danni economici rilevanti.
Perché le aziende di spruzzatori e nebulizzatori accumulano debiti
- aumento dei costi di plastica tecnica, motori elettrici, batterie, pompe, ugelli e componenti elettronici
- ritardi nell’approvvigionamento di componenti importati
- pagamenti lenti da parte di imprese di servizi, logistiche, enti pubblici e clienti industriali
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con molte varianti di modelli, capacità e tecnologie
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai volumi e al valore delle scorte
- investimenti elevati in certificazioni, test di sicurezza, manualistica e assistenza tecnica
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
- individuare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rinegoziati
- evitare piani di rientro troppo onerosi che prosciugano la liquidità
- richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
- proteggere rapporti con fornitori critici (pompe, motori, batterie, elettronica)
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare produzione, ordini e assistenza
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di componenti essenziali per la produzione
- impossibilità di servire imprese di sanificazione, industria, logistica e clienti con contratti attivi
- perdita di rivenditori, distributori e partner strategici
- rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- bloccare pignoramenti e atti esecutivi
- ridurre o ristrutturare i debiti tramite gli strumenti più efficaci
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- proteggere magazzino, componenti critici, contratti e continuità produttiva
- evitare la chiusura e accompagnare la tua azienda verso un risanamento reale e duraturo
Agisci ora
Le aziende non falliscono per i debiti, ma per il ritardo con cui reagiscono.
Agire oggi significa salvare forniture, clienti strategici e stabilità finanziaria.
👉 La tua azienda produce o distribuisce spruzzatori e nebulizzatori per la sanificazione ed è indebitata?
Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e proteggi la tua attività prima che sia troppo tardi.
Introduzione
Un’azienda che produce o commercia spruzzatori e nebulizzatori per la sanificazione può trovarsi, soprattutto dopo il boom dovuto alla pandemia COVID-19, ad affrontare difficoltà finanziarie e debiti accumulati. Indipendentemente dal settore specifico, la condizione di sovraindebitamento aziendale richiede un approccio tempestivo e strategico. In Italia, negli ultimi anni, è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) che ha riformato profondamente la normativa fallimentare e le procedure di gestione della crisi. Questo codice ha introdotto strumenti innovativi per la ristrutturazione del debito e procedure semplificate per le piccole imprese, oltre a recepire le indicazioni europee in tema di insolvenza e seconda opportunità.
In questa guida avanzata esamineremo, dal punto di vista del debitore, quali sono le azioni difensive e le soluzioni possibili quando un’azienda (come una S.r.l. o una S.n.c.) accumula debiti verso vari creditori (banche, fornitori, Fisco, INPS, ecc.). Utilizzeremo un linguaggio giuridico accurato ma con tono divulgativo, adatto sia a professionisti legali sia a imprenditori e privati interessati. Troverai tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte per chiarire i dubbi più frequenti. Verranno citate le normative vigenti e le sentenze più aggiornate (fino a ottobre 2025) emanate dalle più autorevoli fonti istituzionali, per supportare le informazioni fornite.
Obiettivo della guida: fornire un quadro completo delle opzioni di difesa e ristrutturazione del debito per un’azienda in difficoltà, come nel caso di una società che opera nel campo della sanificazione (spruzzatori e nebulizzatori), analizzando come proteggere il patrimonio, evitare o gestire pignoramenti, sfruttare le procedure di composizione della crisi (sia stragiudiziali che giudiziali) e giungere, ove possibile, a un risanamento o a una liberazione dai debiti residui (esdebitazione).
Tipologie di Debiti Aziendali e Relative Conseguenze
Un’azienda può contrarre debiti di varia natura. È fondamentale distinguere i diversi tipi di debiti aziendali, poiché ognuno è regolato da norme specifiche e può comportare conseguenze diverse in caso di mancato pagamento. Di seguito esaminiamo le principali categorie di debiti che tipicamente gravano su un’azienda italiana e cosa accade in caso di insolvenza:
Debiti Fiscali (Erario e Agenzia delle Entrate-Riscossione)
I debiti fiscali includono imposte non pagate (IVA, IRES, IRAP, ritenute fiscali sui dipendenti, ecc.) e relativi interessi e sanzioni. In Italia, dopo la scadenza del pagamento volontario, il Fisco (Agenzia delle Entrate) affida la riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), che emette la cartella esattoriale. Se la cartella non viene pagata entro 60 giorni, l’Agente della Riscossione può avviare le procedure esecutive senza bisogno di una pronuncia del giudice, a differenza dei crediti privati . In particolare, la legge consente le seguenti azioni:
- Fermo amministrativo: per debiti superiori a 1.000 €, AdER può disporre il fermo dei beni mobili registrati (es. automezzi) previa notifica di un preavviso; il mezzo non potrà circolare finché il debito non sarà saldato o rateizzato.
- Ipoteca: per debiti da ruolo superiori a 20.000 €, può essere iscritta ipoteca su beni immobili del debitore, previa comunicazione di preavviso almeno 30 giorni prima . L’ipoteca tutela il credito erariale e prepara eventuale espropriazione immobiliare.
- Pignoramento: è l’atto iniziale dell’esecuzione forzata. AdER può pignorare somme, beni mobili o beni immobili del debitore . Ad esempio, il pignoramento presso terzi consente di bloccare conti correnti bancari o crediti verso clienti, mentre il pignoramento immobiliare consente di avviare la vendita forzata di un immobile.
La normativa tutela parzialmente alcuni beni del debitore: l’abitazione principale di una persona fisica, se non di lusso e unica proprietà, non può essere pignorata da AdER per debiti sotto una certa soglia (attualmente 120.000 €) e in ogni caso non può essere messa all’asta . Tuttavia, questa protezione non si applica agli immobili di una società, né impedisce l’iscrizione di ipoteca. Per un’azienda individuale o i soci di una S.n.c., la casa di abitazione può essere colpita se rientra nel patrimonio del debitore inadempiente (o dei soci illimitatamente responsabili).
Una recente novità giurisprudenziale rilevante per i debiti fiscali è la Sentenza della Corte di Cassazione n. 28520 del 27 ottobre 2025, la quale ha chiarito che nel pignoramento esattoriale di un conto corrente il vincolo si estende anche ai nuovi accrediti sopravvenuti entro i 60 giorni successivi alla notifica . In altre parole, se AdER pignora un conto corrente (ex art. 72-bis DPR 602/1973), la banca deve trattenere e versare all’Erario non solo le somme disponibili al momento della notifica, ma anche quelle che vi affluiscono nei due mesi seguenti. Questa pronuncia rafforza l’efficacia del pignoramento fiscale: ad esempio, se il conto aziendale era vuoto il giorno del pignoramento, i crediti di clienti pagati nelle settimane successive potrebbero comunque essere intercettati e assegnati al Fisco . Per il debitore, ciò significa che un pignoramento sul conto può paralizzare la liquidità aziendale per un periodo prolungato, rendendo urgente valutare azioni di tutela (come vedremo più avanti, ad esempio mediante la richiesta di misure protettive in una procedura di composizione della crisi).
Oltre all’azione esecutiva, il debito fiscale porta con sé aggravi di interessi di mora e sanzioni amministrative. Tuttavia, periodicamente lo Stato introduce misure di sollievo come le “rottamazioni” delle cartelle (definizioni agevolate): ad esempio, nel 2023 è stata prevista la Rottamazione-quater (Legge n.197/2022) che consentiva di pagare i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni né interessi di mora, dilazionando il dovuto in 18 rate. Queste opportunità possono ridurre l’ammontare dovuto, ma sono disponibili solo in finestre temporali determinate per legge e richiedono domanda da parte del debitore, con pagamento puntuale delle rate per mantenere i benefici.
Attenzione: In caso di società di capitali (es. S.r.l.), i debiti fiscali restano a carico della società; l’Erario non può escutere direttamente i soci o amministratori, salvo casi di illecito (es. responsabilità per mancato versamento di ritenute certificate, che può comportare sanzioni personali, o responsabilità per utilizzo indebito di IVA dovuta). Invece, nelle società di persone (S.n.c., S.a.s.) i soci rispondono personalmente dei debiti fiscali sociali con tutto il loro patrimonio (in modo solidale e illimitato), e parimenti l’imprenditore individuale risponde con i suoi beni personali: l’Agente della Riscossione potrà quindi colpire i beni personali del titolare o dei soci, secondo le norme viste.
Debiti Previdenziali (INPS e INAIL)
I debiti verso gli enti previdenziali (contributi obbligatori all’INPS per dipendenti o gestione separata, premi assicurativi all’INAIL, ecc.) seguono un percorso di recupero simile a quello fiscale. In caso di omesso versamento, dopo l’avviso di addebito, la riscossione coattiva viene affidata all’Agenzia Entrate-Riscossione che procede con cartella esattoriale ed eventualmente con le stesse azioni esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti). Anche i contributi previdenziali non versati generano sanzioni civili (aggiuntive rispetto agli interessi).
Per alcune omissioni contributive rilevanti (ad esempio, il mancato versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti), sono previste anche sanzioni penali a carico degli amministratori o datori di lavoro, qualora gli importi superino soglie di punibilità e non vengano sanati entro termini stabiliti dalla legge. Dal punto di vista civilistico e concorsuale, i crediti per contributi INPS godono di privilegio generale sui mobili del debitore, analogamente a molti crediti fiscali, il che li rende debiti privilegiati da soddisfare con precedenza rispetto ai creditori chirografari (non garantiti) in caso di procedura concorsuale.
Difesa e gestione: come per i debiti fiscali, è possibile chiedere la rateizzazione del debito contributivo all’INPS o all’Agente della Riscossione (fino a 72 rate mensili, cioè 6 anni, o piani straordinari fino a 120 rate in casi di grave difficoltà ). Un piano di rateazione accordato sospende le azioni esecutive su quel debito, a condizione di rispettare i pagamenti. Inoltre, anche sui contributi sono talora applicabili le definizioni agevolate introdotte per le cartelle (quando comprendono contributi). In sede di procedure concorsuali o di composizione della crisi, i debiti previdenziali possono essere trattati similmente a quelli fiscali; nelle procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, è prevista la possibilità di proporre una transazione sui debiti contributivi insieme a quelli tributari (c.d. transazione fiscale e contributiva), come vedremo, per pagare in parte questi crediti privilegiati, subordinatamente all’accettazione da parte dell’Ente (o alla conferma del giudice in caso di cram-down). Nelle procedure di sovraindebitamento per soggetti non fallibili, invece, non esiste una “transazione” formale, ma il piano può prevedere il pagamento parziale di tali debiti purché siano rispettate le condizioni di legge e siano soddisfatti in misura non inferiore a quanto otterrebbero in una liquidazione.
Debiti Bancari e Finanziari
Le esposizioni verso banche (mutui, finanziamenti, aperture di credito in conto, leasing) e altri intermediari finanziari sono un’altra categoria critica. In caso di inadempimento (mancato pagamento delle rate di mutuo o leasing, sconfino del fido bancario non rientrato), il creditore finanziario può adottare diverse misure:
- Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto: ad esempio, se una S.r.l. ha acceso un mutuo e salta alcune rate, la banca può, secondo il contratto e l’art. 40 TUB, accelerare il debito, dichiarando scaduto l’intero importo ancora dovuto. Ciò consente di chiedere subito il pagamento di tutto il capitale residuo.
- Escussione di garanzie: spesso i finanziamenti bancari sono assistiti da garanzie reali (es. ipoteca su un capannone, pegno su macchinari o su beni mobili registrati) o da garanzie personali (fideiussioni dei soci o dei garanti). In caso di default, la banca potrà avviare l’espropriazione del bene ipotecato (attraverso pignoramento immobiliare) o vendere il bene dato in pegno. Se vi sono fideiussori, la banca può chiedere il pagamento direttamente a questi ultimi, mettendo pressione anche sull’imprenditore a livello personale.
- Azione monitoria e giudiziale: qualora il credito non sia garantito da titoli esecutivi immediati, la banca può richiedere un decreto ingiuntivo al giudice basato sul contratto e sull’estratto conto certificato (titolo che fa fede, ex art. 50 TUB). Il decreto ingiuntivo, se non opposto dal debitore entro 40 giorni, diviene esecutivo e consente il pignoramento dei beni dell’azienda.
- Istanza di fallimento (liquidazione giudiziale): un creditore qualificato (come una banca) può presentare al tribunale un’istanza per far dichiarare il debitore insolvente ed aprire la procedura di liquidazione giudiziale (quella che un tempo si chiamava “fallimento”). Per farlo, il credito dev’essere certo, scaduto ed esigibile, e occorre dimostrare lo stato d’insolvenza dell’impresa. Va notato che, attualmente, la legge prevede delle soglie: l’istanza di liquidazione giudiziale da parte di un creditore non è ammissibile se il credito totale vantato è inferiore a 50.000 € (art. 15 CCII, introdotto dal D.Lgs. 83/2022) , per evitare richieste su importi modesti. In passato la soglia era più bassa (30.000 €). Dunque, una banca con un credito importante può cercare di “forzare la mano” al debitore chiedendone la liquidazione giudiziale: questa prospettiva spesso spinge il debitore a tavoli di trattativa o a cercare protezione con strumenti come il concordato preventivo.
Le conseguenze di un’azione bancaria possono includere il pignoramento di beni aziendali (macchinari, scorte, crediti, immobili sociali) e, se ci sono fideiussioni, anche il pignoramento di beni personali dei garanti. Inoltre, l’escussione delle garanzie reali (ad es. vendita all’asta di un immobile ipotecato) potrebbe non estinguere tutto il debito se il ricavato è insufficiente (debito residuo): la parte restante rimane chirografaria a carico del debitore.
Come difendersi o gestire i debiti bancari? Una strada stragiudiziale è la rinegoziazione del debito: ad esempio, ottenere una moratoria, un allungamento del piano di ammortamento o un consolidamento del debito, magari grazie alle garanzie statali (come quelle fornite dal Fondo di Garanzia PMI). In situazioni di crisi conclamata, la banca potrebbe accettare un accordo transattivo (ad esempio, saldo e stralcio: pagamento di una percentuale a chiusura del debito) se ritiene che la procedura concorsuale le frutterebbe di meno. Tuttavia, le banche tendono ad aderire ad accordi solo presentando un solido piano di ristrutturazione che dimostri come l’azienda potrà onorare i nuovi impegni.
Se il debito bancario è rilevante, spesso è inevitabile coinvolgere le banche in una procedura di concordato o accordo di ristrutturazione omologato. In un accordo di ristrutturazione dei debiti, ad esempio, è necessario che almeno il 60% dei crediti aderiscano (percentuale ridotta rispetto al 75% richiesto ante-riforma, grazie al recepimento della direttiva UE). Se la maggioranza qualificata aderisce, l’accordo può essere omologato dal tribunale e diventare vincolante anche per eventuali banche dissenzienti, purché queste non ricevano un trattamento inferiore a quello che avrebbero ottenuto in caso di liquidazione giudiziale. Questo meccanismo, che rappresenta una forma di cram-down sui creditori finanziari dissenzienti, è un forte incentivo per raggiungere intese collettive.
Va evidenziato che molte esposizioni bancarie di piccole imprese sono garantite personalmente dall’imprenditore o dai soci (fideiussioni omnibus). Di conseguenza, anche se la società è una S.r.l., il default potrebbe coinvolgere il patrimonio personale. In tali casi, la strategia di difesa deve considerare doppio livello: ristrutturare il debito della società e proteggere/gestire l’eventuale posizione debitoria personale del garante. Torneremo su questo punto nelle simulazioni pratiche e nelle procedure di sovraindebitamento (che possono riguardare anche i soci garanti come persone fisiche).
Debiti verso Fornitori e Altri Creditori Privati
I debiti commerciali verso fornitori (per forniture di merci, materie prime, servizi), così come i debiti verso appaltatori, consulenti o altri partner contrattuali, sono di norma debiti chirografari (non privilegiati né garantiti, salvo che un fornitore abbia uno specifico privilegio – ad es. il venditore di macchinari potrebbe avere riserva di proprietà o privilegio speciale – o abbia ottenuto una garanzia). Questi creditori, in caso di mancato pagamento fatture, possono agire giudizialmente per ottenere il dovuto.
La via tipica è il decreto ingiuntivo: il fornitore con fatture insolute può chiedere al tribunale un decreto che ingiunga all’azienda il pagamento entro 40 giorni. Trascorso tale termine senza opposizione o pagamento, il decreto diventa esecutivo e il fornitore potrà procedere a pignorare i beni aziendali o i conti correnti. Spesso, se l’azienda ha molte fatture scadute, diversi fornitori possono intraprendere azioni parallele, generando un “assalto alla diligenza” con pignoramenti multipli che mettono in grave difficoltà operativa l’impresa.
Contrariamente ai crediti pubblici, i crediti commerciali richiedono un titolo esecutivo giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza) per poter eseguire il pignoramento. I tempi possono variare: un decreto ingiuntivo può essere ottenuto in poche settimane se il credito è ben documentato, mentre un’eventuale opposizione da parte del debitore apre un giudizio ordinario che può durare mesi o anni. Tuttavia, durante l’opposizione il giudice può concedere provvisoria esecutorietà al decreto, permettendo al fornitore di procedere comunque all’esecuzione.
Le conseguenze dell’azione dei fornitori includono pignoramenti mobiliari (ad esempio presso la sede aziendale, con l’ufficiale giudiziario che inventaria macchinari, computer, arredi da vendere all’asta) e pignoramenti presso terzi (blocco dei crediti verso i clienti dell’azienda o dei saldi attivi su conti bancari). Tali atti, se simultanei e da parte di più creditori, portano rapidamente alla paralisi dell’attività: conti bloccati, impossibilità di disporre liberamente dei beni strumentali pignorati (anche se non subito asportati, restano vincolati al procedimento).
Un fornitore o altro creditore commerciale potrebbe, in certi casi, anche presentare istanza di fallimento/liquidazione giudiziale dell’azienda debitrice, come accennato nel caso delle banche, purché il credito superi i limiti di legge (50.000 €) e si dimostri l’insolvenza. Tuttavia, spesso i fornitori preferiscono recuperare il credito individualmente (pignorando asset) piuttosto che avviare una procedura concorsuale che li inserirebbe in una lista con altri creditori e tempi più lunghi. Nota: se viene aperta una procedura concorsuale (concordato preventivo o liquidazione giudiziale), le azioni individuali dei creditori vengono sospese; questo può motivare alcuni creditori aggressivi a cercare di soddisfarsi per primi.
Strategie di gestione del debito commerciale: la via amichevole consiste nel negoziare con i fornitori piani di rientro (rateizzazioni del debito in X mesi) o transazioni (pagamento parziale, es. il 50%, a saldo e stralcio). Molti fornitori, per mantenere rapporti commerciali o ottenere almeno una parte del credito, accettano dilazioni oppure accordi di riduzione del credito, soprattutto se la prospettiva alternativa è perdere tutto in un fallimento dell’azienda debitrice. È consigliabile coinvolgere i fornitori chiave in un dialogo appena emergono segnali di tensione finanziaria, magari presentando un piano di risanamento credibile. Importante: ogni accordo con i creditori deve rispettare la par condicio se poi si finisce in procedura concorsuale; pagare un fornitore lasciandone indietro altri, quando l’insolvenza è conclamata, espone al rischio di azioni revocatorie (il curatore fallimentare potrà chiedere la restituzione dei pagamenti preferenziali fatti nei sei mesi o nell’anno prima del fallimento, se fatti a creditori privilegiati o chirografari con cognizione dello stato di insolvenza, ex art. 164 CCII e segg.). Pertanto, i pagamenti preferenziali in fase di crisi vanno valutati con cautela e possibilmente inseriti in un quadro concordato con tutti i creditori, ad esempio mediante un accordo di ristrutturazione omologato che esenta dai rischi di revocatoria i pagamenti eseguiti in sua esecuzione (art. 60 CCII). Un piano attestato di risanamento (strumento extragiudiziale di cui diremo oltre) può anch’esso proteggere certi pagamenti dall’azione revocatoria, se svolto nei termini di legge .
Debiti verso Dipendenti (Retribuzioni e TFR)
Se l’azienda ha dipendenti, i debiti per stipendi non pagati, tredicesime, ferie non godute liquidate e per il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturato costituiscono una categoria particolare. Il lavoratore dipendente gode, in caso di insolvenza del datore di lavoro, di privilegi speciali: i salari degli ultimi mesi (generalmente ultimi 2-3 mesi) e il TFR vantato hanno privilegio generale mobiliare di primo grado, superiore anche ai crediti fiscali . Inoltre il TFR e le ultime mensilità non pagate rientrano nella tutela del Fondo di Garanzia INPS, che interviene (in caso di insolvenza accertata o procedure concorsuali) a pagare ai lavoratori quanto dovuto, surrogandosi poi nei loro diritti verso il datore. Questo significa che, se l’azienda finisce in liquidazione giudiziale o concordato, i dipendenti potranno recuperare in tempi relativamente brevi i loro crediti tramite l’INPS, lasciando all’ente il ruolo di creditore privilegiato nella procedura.
Prima però di giungere a tali procedure, i dipendenti possono agire in giudizio per ottenere decreti ingiuntivi per le retribuzioni non pagate. Data la particolare tutela, il giudice spesso concede immediata esecutorietà ai decreti relativi a crediti di lavoro. Un pignoramento da parte di un dipendente potrebbe colpire i conti aziendali o altri beni; tuttavia, frequente è la soluzione per cui, se l’azienda manifesta difficoltà, i lavoratori proseguono l’attività sperando nel recupero, oppure rassegnano le dimissioni per giusta causa (in caso di mancato pagamento) e si attivano per ottenere le spettanze tramite il Fondo INPS.
Nota: in sede di concordato preventivo o altre procedure, i crediti di lavoro sono soddisfatti con precedenza. Ad esempio, un concordato non può alterare in peius i diritti dei dipendenti sugli importi privilegiati (che vanno pagati integralmente, salvo eventualmente la parte eccedente i privilegi). Spesso, per facilitare il risanamento, i debiti verso dipendenti vengono saldati o almeno in parte pagati prima possibile, anche perché la legge fallimentare li escludeva in parte da revocatoria (e il CCII conferma tutele in tal senso). Dunque, la strategia del debitore in crisi dovrebbe considerare di onorare per quanto possibile queste obbligazioni, sia per motivi legali che etici e di continuità aziendale.
Riepilogo delle Conseguenze per Tipologia di Debito
Per aiutare a comprendere le diverse implicazioni, la seguente tabella riepiloga i tipi di creditori, la presenza di eventuali privilegi o garanzie, e le azioni esecutive tipiche che possono intraprendere, oltre a eventuali tutele speciali:
| Tipo di Creditore | Esempi di Garanzie/Privilegi | Azioni se non pagato | Note/Tutele |
|---|---|---|---|
| Erario (Fisco) | Privilegio generale sui beni (imposte dirette, IVA), ipoteca legale su immobili per imposte non pagate; pegno su rimborsi IVA. | Cartella esattoriale → fermi auto, ipoteche immobiliari, pignoramenti (conti, stipendî, immobili). | Niente giudice per esecuzione. Casa debitore persona fisica impignorabile se unica e non lusso . Rateizzazioni possibili (72-120 rate). Rottamazioni (condoni) occasionali. |
| Contributi (INPS) | Privilegio generale sui mobili del datore (simile al Fisco). | Cartella esattoriale tramite AdER → stesse azioni di AdER. | Fondo di Garanzia INPS paga TFR e ultime 3 mensilità ai dipendenti in caso d’insolvenza. Rateazione contributi possibile. |
| Banca/Finanziaria | Ipoteca su beni immobili, pegno su macchinari/capitali, privilegio su beni finanziati (leasing), fideiussioni personali. | Risoluzione del contratto, decadenza dal termine, decreto ingiuntivo, esecuzione su beni ipotecati (espropriazione immobiliare) o su conto, escussione dei garanti (pignoramento beni personali). Può chiedere fallimento se credito ≥ 50k€. | Spesso creditore privilegiato (se ipoteca/pegno). In procedure concorsuali, ha diritto di prelazione sul ricavato del bene dato in garanzia. Se credito residuo eccede ricavato, la differenza diventa chirografaria. |
| Fornitore commerciale | Di solito chirografario puro. In alcuni casi privilegio speciale (es. venditore con riserva di proprietà) o effetti cambiari a garanzia. | Decreto ingiuntivo → pignoramento mobili aziendali, merci, crediti verso clienti, conti. Interruzione forniture essenziali (salvo divieto contrattuale di recesso per insolvenza in certi casi). Può tentare istanza di liquidazione giudiziale se grande credito. | Nessun privilegio se non accordato per legge (alcuni crediti professionali o artigiani hanno piccoli privilegi, es. l’artigiano su oggetto riparato). Forte rischio revocatoria se pagato preferenzialmente in prossimità dell’insolvenza (pagamenti ultimi 6 mesi). |
| Dipendente | Privilegio generale di primo grado su retribuzioni ultimi 2-3 mesi e TFR; privilegio sui mobili per 1 anno di retribuzioni. | Decreto ingiuntivo lavoro → pignoramento conti azienda. Oppure dimissioni e insinuazione in procedimento concorsuale. | Fondo INPS interviene a tutela in caso di insolvenza. Crediti lavoro integralmente prededucibili o privilegiati in concordato/liquidazione, quindi pagati prima degli altri crediti. |
| Altri (Es. Fideiussore escusso) | Il fideiussore che paga subentra nei diritti del creditore originario (surroga). Può avere privilegio se il credito originario lo aveva. | Dopo aver pagato il debito altrui, può agire contro il debitore principale (regresso) con decreto ingiuntivo e azioni esecutive. | Il garante escusso diventa creditore dell’azienda. Se azienda va in procedura concorsuale, il garante può insinuarsi al posto del creditore originario, mantenendo eventuali garanzie. |
(Legenda: “privilegio generale” = precedenza su tutti i beni mobili; “privilegio speciale” = su determinati beni; “chirografario” = nessuna prelazione.)
Forma Giuridica dell’Impresa e Responsabilità per i Debiti
La forma giuridica dell’impresa influisce notevolmente sulle responsabilità per i debiti e sulle strategie difensive disponibili. La guida menziona in particolare le S.r.l. (Società a responsabilità limitata) e le S.n.c. (Società in nome collettivo) come esempi, ma estenderemo la trattazione anche al caso dell’imprenditore individuale e ad altre forme comuni, per capire come varia la posizione del debitore rispetto ai creditori.
Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) e Società di Capitali
Una S.r.l. è una società di capitali dotata di personalità giuridica autonoma. Ciò significa che l’azienda stessa è titolare dei diritti e obblighi, e risponde delle obbligazioni con il proprio patrimonio sociale. I soci non rispondono personalmente dei debiti sociali (principio della responsabilità limitata), salvo il conferimento del capitale sottoscritto. In caso di insolvenza della S.r.l., quindi, i creditori possono rivalersi solo sui beni intestati alla società, e non sul patrimonio personale dei soci o amministratori, fatte salve eccezioni importanti:
- Garanzie personali: se i soci o terzi hanno prestato fideiussioni o garanzie a favore della società (pratica comune con le banche), i creditori garantiti potranno agire contro tali garanti sul loro patrimonio personale, come visto.
- Responsabilità dell’amministratore: l’amministratore può essere chiamato a rispondere con patrimonio proprio per danni causati alla società o ai creditori sociali in caso di mala gestio (azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. o azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.). Ad esempio, se l’amministratore ha aggravato dolosamente il dissesto, occultato attivo o tenuto una gestione non conservativa violando i doveri nella fase di crisi, il curatore fallimentare (in liquidazione giudiziale) o i creditori potrebbero agire contro di lui. Inoltre, taluni debiti erariali possono originare responsabilità personali se l’amministratore ha commesso violazioni tributarie gravi (ad es., omesso versamento IVA oltre soglie penali) o ha usato indebitamente le ritenute.
- Obblighi di capitale: se le perdite erodono il capitale oltre certi limiti, i soci devono ricapitalizzare o liquidare la società (art. 2482-bis c.c.). In difetto, l’attività prosegue illecitamente e questo può costituire in alcune circostanze fonte di responsabilità personale (ad esempio, per aver aggravato il dissesto continuando l’attività senza capitale).
Procedura applicabile: le S.r.l. (e in generale le società di capitali) possono essere soggette a liquidazione giudiziale (ex fallimento) se superano le soglie dimensionali previste dalla legge per qualificarsi come “imprese minori” (vedi tabella successiva). Se sono sotto soglia, restano “non fallibili” e accedono alle procedure di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata). In pratica, molte S.r.l. piccole rientrano nelle soglie di non fallibilità (attivo ≤ €300k, ricavi ≤ €200k, debiti ≤ €500k) , quindi se insolventi dovranno seguire il percorso del concordato minore o della liquidazione controllata invece del concordato preventivo/liquidazione giudiziale tradizionale.
Vantaggio della S.r.l.: il socio imprenditore non rischia direttamente la propria casa o i suoi risparmi personali per i debiti aziendali (a meno che, come detto, abbia firmato garanzie personali o vi siano profili di mala fede). Questa separazione consente strategie come: lasciar fallire/liquidare la società e aprirne eventualmente un’altra successivamente (fenomeno della “phoenix company”), sebbene occorra cautela perché qualunque trasferimento di beni o ramo d’azienda dalla vecchia alla nuova società a prezzi non di mercato o volto a sottrarre garanzie ai creditori può essere impugnato (azione revocatoria fallimentare o azione di responsabilità per la continuità aziendale fittizia). Inoltre, l’ordinamento prevede reati concorsuali per gli amministratori che distraggono attivi o favoriscono alcuni creditori: ad esempio, la bancarotta fraudolenta si configura se, prima o durante il fallimento, l’amministratore sottrae beni sociali o esegue pagamenti preferenziali dolosi a danno della massa creditoria.
Direttive recenti per gli amministratori (assetti adeguati): con la riforma del Codice della Crisi, l’art. 2086 c.c. impone agli amministratori di società di capitali di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche in funzione di rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi per adottare uno degli strumenti previsti per il suo superamento. Ciò significa che l’amministratore deve monitorare gli indici di crisi (indici di liquidità, sostenibilità dei debiti, ecc.) e non può più ignorare a lungo segnali di insolvenza. Un tardivo ricorso agli strumenti di composizione della crisi potrebbe essere valutato come mala gestio. Ad esempio, se un amministratore non presenta una domanda di concordato o non tenta una composizione negoziata e lascia che la situazione peggiori, i creditori o un curatore potrebbero poi sostenere in giudizio che ha violato il dovere di conservazione del patrimonio sociale, aggravando il dissesto (fondando così una richiesta di risarcimento).
In sintesi, mentre i soci di S.r.l. sono protetti dal velo societario, l’amministratore ha responsabilità gestionali accentuate in epoca di crisi. Una difesa efficace del patrimonio dell’imprenditore passa anche per il rispetto di queste regole: attivarsi per tempo in strumenti di ristrutturazione non è solo consigliabile per salvare l’impresa, ma è anche un dovere legale, la cui omissione può costare caro.
Società di Persone (S.n.c., S.a.s.) e Imprenditore Individuale
Diverso è il caso delle società di persone (come la S.n.c. – Società in nome collettivo, e la S.a.s. – Società in accomandita semplice) e dell’imprenditore individuale (ditta individuale). In queste forme, non c’è piena distinzione patrimoniale tra società e persone dei soci/titolare:
- S.n.c.: tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per i debiti sociali (art. 2291 c.c.). Ciò significa che se il patrimonio sociale non è sufficiente a pagare i creditori, ciascun socio (anche uno solo, a scelta del creditore) può essere chiamato a pagare col proprio patrimonio personale la totalità del debito sociale . Il creditore sociale, di regola, deve prima escutere la società e, se il patrimonio sociale non è capiente, può aggredire i soci (beneficio di escussione ex art. 2304 c.c., che tuttavia è superabile se la società è palesemente incapiente). In caso di insolvenza grave, è prassi che i creditori chiedano contestualmente il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili. Infatti, la legge fallimentare (ora art. 256 CCII) prevede che la sentenza di liquidazione giudiziale della S.n.c. trascina in procedura anche i soci (persone fisiche fallibili), estendendo il fallimento a essi senza bisogno di ulteriore istanza.
- S.a.s.: i soci accomandatari hanno la stessa responsabilità illimitata e solidale dei soci di S.n.c., mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita (ma perdono tale limite se violano il divieto di ingerenza nella gestione). Quindi i soci accomandatari rischiano il patrimonio personale come i soci di S.n.c.
- Ditta individuale: l’imprenditore è una persona fisica che esercita l’attività, e non c’è separazione di patrimoni. Tutti i beni personali (fatta eccezione per quelli impignorabili per legge, come alcuni beni di stretta necessità) sono aggredibili dai creditori dell’impresa. L’imprenditore individuale che supera le soglie di fallibilità è soggetto a liquidazione giudiziale personalmente (il suo fallimento coincide con quello dell’impresa). Se è sotto soglia, rientra nei debitori “civili” non fallibili e può accedere alle procedure di sovraindebitamento (concordato minore, ecc.).
Implicazioni pratiche: per i soci di società di persone e per l’imprenditore individuale, non esiste uno “schermo” protettivo: i creditori possono colpire casa, auto, conti personali, ecc. Questo contesto incide sulle soluzioni percorribili. Ad esempio:
- Se un socio di S.n.c. ha debiti sociali ingenti, potrebbe valutare la propria insolvenza personale e accedere a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per liberarsi (in parallelo o dopo la definizione della crisi societaria). Il Codice della Crisi permette infatti anche alla persona fisica sovraindebitata (che non sia fallibile) di ottenere l’esdebitazione. Nel caso di soci fallibili (perché la società era sopra soglia), passeranno per la liquidazione giudiziale personale e potranno chiedere l’esdebitazione a fine procedura.
- I creditori in genere non devono nemmeno attendere la fine della liquidazione del patrimonio sociale: possono agire contestualmente sui beni personali. Ad esempio, un fornitore con decreto ingiuntivo contro una S.n.c. può notificare precetto e pignoramento sia in sede (per beni sociali) sia a casa del socio (per beni personali) se la S.n.c. non paga.
Procedure applicabili: le società di persone e imprenditori individuali, se sopra soglia, falliscono (liquidazione giudiziale). Se sotto soglia, rientrano nelle imprese minori e accedono a concordato minore / liquidazione controllata. In pratica molte S.n.c. artigiane o commerciali minori e ditte individuali andranno nel percorso sovraindebitamento se sceglieranno di affrontare la crisi legalmente, potendo così liberare anche i soci dai debiti con l’esdebitazione finale.
Un vantaggio (se così si può dire) dell’essere persona fisica debitrice è la possibilità di usufruire di un istituto aggiuntivo: la esdebitazione del debitore incapiente. Introdotta prima dalla L. 3/2012 e confermata dal Codice (art. 283 CCII), consente alla persona fisica meritevole, che abbia liquidato tutto il suo patrimonio senza però soddisfare integralmente i creditori (per insufficienza di attivo), di ottenere la cancellazione dei debiti residui anche se non ha soddisfatto alcuna parte di essi (fresh start). Una recente sentenza della Cassazione (Sez. I, n. 5678/2024) ha chiarito che tale esdebitazione dell’incapiente non è automatica: il giudice deve valutare la buona fede del debitore e l’assenza di atti in frode, concedendo la misura solo se il debitore ha collaborato e non ha colpa grave nel proprio dissesto . Ciò costituisce un ulteriore incentivo per il debitore individuale a tenere un comportamento corretto durante la procedura, perché la seconda chance dipende da quello.
Riassumiamo le differenze tra forme giuridiche in termini di responsabilità e procedure nel seguente prospetto:
| Forma Giuridica | Responsabilità per i debiti | Procedura di Crisi applicabile | Note |
|---|---|---|---|
| S.r.l. (società capitale) | Limitata al patrimonio sociale. Soci non rispondono personalmente (salvo garanzie prestate o illecito). Amministratori non rispondono salvo mala gestio o obblighi di legge violati. | Concordato preventivo o Liquidazione Giudiziale se non “minore” (supera soglie). Concordato minore o Liquidazione controllata se “piccola” (sotto soglie) . Composizione negoziata possibile per tutte. | Attenzione a obbligo di assetti adeguati e attivazione tempestiva degli strumenti di crisi (art. 3 CCII). Inattività colpevole = rischio azioni responsabilità. |
| S.n.c. (società persone) | Soci illimitatamente e solidalmente responsabili con tutti i loro beni personali per le obbligazioni sociali. Il creditore può escutere i soci dopo la società . Soci falliscono con la società (estensione). | Idem come sopra: se supera soglie → concordato preventivo / liquidaz. giudiziale della società + soci; se sotto soglie → concordato minore / liquidazione controllata (i soci persone fisiche sfruttano la stessa procedura per liberarsi). | Soci accomandatari di S.a.s. analoghi a soci di S.n.c. Accomandanti limitati al conferimento (se non agiscono da amministratori di fatto). |
| Ditta individuale | Imprenditore persona fisica illimitatamente responsabile (nessuna separazione patrimoniale). Debiti d’impresa = debiti personali. | Se impresa commerciale > soglie → Liquidazione Giudiziale dell’imprenditore; se < soglie → procedure da sovraindebitamento (concordato minore, piano del consumatore se debiti personali non attinenti all’impresa, ecc.). | Imprenditore piccolo può scegliere: se i debiti sono perlopiù personali non professionali, c’è l’opzione piano del consumatore (ora “piano di ristrutturazione per il consumatore”). Se debiti da impresa, concordato minore. Esdebitazione persona fisica possibile a fine procedura (automatica salvo dolo). |
| Società in accomandita | Accomandatari: responsabilità illimitata (come soci S.n.c.). Accomandanti: limitata alla quota, purché non ingeriscano nella gestione. | Come S.n.c.: accomandatari falliscono con società se sopra soglia; se sotto soglia, concordato minore o liquidaz. controllata. Accomandanti non falliscono se non garanti, ma il loro conferimento è già perso. | Se accomandante perde beneficio di limitazione (ingerenza), trattato come accomandatario. |
| Società cooperative | Simili alle S.p.A./S.r.l. come autonomia patrimoniale: soci non responsabili (salvo diverse clausole di responsabilità limitata aggiuntiva se previste dallo statuto). | Cooperative sopra soglia: procedure concorsuali ordinarie (con particolarità: es. liquidazione coatta se richiesta). Sotto soglia: sovraindebitamento (anche se raramente cooperative così piccole). | Cooperative piccole possono accedere a composizione negoziata e procedure minori. Norme speciali se liquidazione coatta amministrativa (settore vigilato). |
Come si vede, dal punto di vista del debitore che intenda difendere il proprio patrimonio, la costituzione di una S.r.l. offre una protezione strutturale maggiore rispetto a operare come ditta individuale o società di persone. Tuttavia, quando i debiti sono già sorti, occorre giocare le carte disponibili rispettando i vincoli della forma giuridica scelta. Un socio di S.n.c. dovrà mettere in sicurezza i propri beni attraverso gli strumenti concorsuali (non esistono “scappatoie” al di fuori di questi, se non pagare i crediti) per ottenere la liberazione dai debiti. Un imprenditore che abbia operato come S.r.l., invece, potrà concentrare il fuoco delle soluzioni sulla società stessa, avendo cura di gestire eventuali garanzie personali date.
Simulazione rapida: immaginiamo due imprese identiche per debiti e fatturato, una gestita da Mario come ditta individuale e l’altra da Luigi tramite una S.r.l. Un fornitore non pagato ottiene pignoramenti per 100.000 €. Nel caso di Mario (ditta indiv.), verranno pignorati i macchinari ma anche l’auto privata e il conto personale di Mario se serve a coprire il credito, e Mario rischierà la casa. Nel caso di Luigi (S.r.l.), verranno pignorati solo i beni intestati alla S.r.l. (macchinari, conto aziendale); Luigi personalmente perde solo l’investimento nella società ma tiene casa e beni personali, salvo abbia firmato garanzie. Tuttavia, se l’impresa di Luigi fallisce e risulta che Luigi ha aggravato il dissesto, Luigi potrebbe subire un’azione di responsabilità dal curatore. Quindi la scelta iniziale della forma societaria cambia radicalmente il ventaglio di conseguenze e difese.
Strumenti Stragiudiziali di Gestione della Crisi (Soluzioni “Fuori dal Tribunale”)
Quando un’azienda è appesantita dai debiti ma vuole evitare, se possibile, l’ingresso in una procedura concorsuale (che è pubblica e più complessa), si possono tentare delle soluzioni stragiudiziali. “Stragiudiziale” significa fuori dal formale intervento del tribunale, anche se alcuni di questi strumenti richiedono comunque l’ausilio di professionisti qualificati e, talvolta, comunicazioni a organi pubblici. Vediamo le principali opzioni:
Negoziazione Diretta con i Creditori e Piani di Rientro
La prima via, la più immediata, è parlare con i creditori e cercare un accordo amichevole. Ciò può assumere varie forme:
- Piani di rientro dilazionati: L’azienda propone di pagare il dovuto in rate mensili o trimestrali, magari con l’applicazione di interessi di mora ridotti o nulli, entro un periodo concordato (ad esempio, rientro del debito in 12 mesi). Molti creditori preferiranno una dilazione concordata piuttosto che dover ricorrere a costose azioni legali dal recupero incerto.
- Saldo e stralcio: L’azienda offre di pagare subito (o in poche soluzioni) una percentuale del debito a titolo definitivo, ottenendo uno sconto. Ad esempio, pagare 50.000 € a fronte di un debito di 80.000 €, se il creditore accetta di rinunciare al resto. Questa soluzione attira il creditore se teme di non recuperare altrimenti (ad es. se l’azienda minaccia il fallimento che darebbe magari un 20%). Dal lato del debitore, è necessario procurarsi liquidità immediata (spesso tramite terzi o vendendo qualche cespite) per rendere credibile l’offerta di stralcio.
- Garanzie sostitutive: In alcuni casi, il debitore può offrire al creditore una garanzia aggiuntiva in cambio di tempo. Esempio: consegnare cambiali a scadenze future, oppure dare in pegno un bene a fronte di proroga, o far subentrare un terzo garante. Queste mosse possono rassicurare il creditore e ottenere un differimento delle azioni.
La negoziazione diretta ha il vantaggio della riservatezza e della flessibilità (le parti possono concordare qualsiasi cosa nel rispetto della legge), ma anche dei limiti: in primis, serve il consenso di tutti i principali creditori per risolvere globalmente la crisi. Accordi separati con ogni creditore rischiano di essere incoerenti o di saltare se uno di essi decide di agire. Inoltre, senza una procedura formalizzata, manca un meccanismo di moratoria generale: un creditore estraneo può comunque aggredire il debitore e far fallire l’azienda mentre questa tratta con altri. Dunque, la negoziazione privata funziona meglio se i creditori sono pochi e disponibili a cooperare.
Un aspetto da curare sono i profili legali degli accordi stragiudiziali: è opportuno formalizzare per iscritto gli accordi (piani di rientro firmati, eventualmente riconoscimento di debito con nuovo termine, transazioni sottoscritte con quietanza a saldo), così che in caso di adempimento parziale o inadempimento residuo, le posizioni siano chiare. Ad esempio, in un saldo e stralcio, si firmerà una transazione ex art. 1965 c.c. in cui il creditore dichiara di rinunciare irrevocabilmente al resto del credito se riceve la somma concordata nei tempi stabiliti. Attenzione: se l’azienda poi non paga come pattuito, la transazione di solito si considera risolta e il creditore può chiedere di nuovo l’intero importo (sottraendo gli acconti versati), salvo diversi patti. Quindi bisogna essere prudenti nel promettere importi che poi non si riescono a corrispondere, altrimenti si perde credibilità e si allungano solo le scadenze per finire peggio.
Piano Attestato di Risanamento
Il Piano Attestato di Risanamento è uno strumento previsto dall’art. 56 del Codice della Crisi (riprendendo il vecchio art. 67, co. 3, lett. d) della Legge Fallimentare). Non è una procedura concorsuale, bensì un accordo privato tra il debitore e uno o più creditori, basato su un piano di risanamento dell’impresa. La caratteristica fondamentale è che il piano viene sottoposto a verifica da parte di un professionista indipendente, il quale rilascia un’attestazione sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano stesso.
In pratica, ecco come funziona:
- L’impresa elabora, con l’aiuto di consulenti (es. dottore commercialista, financial advisor), un piano industriale e finanziario che mostri come superare la crisi e tornare in equilibrio (es. tramite ristrutturazione del debito, dismissione di asset non strategici, nuova finanza, taglio di costi, ecc.).
- Il piano include le misure concordate con i creditori: ad esempio, nuove scadenze dei debiti, eventuali riduzioni di importo, e l’indicazione delle risorse con cui verranno soddisfatti i creditori (ricavi futuri, apporti di soci, vendita di immobili, etc.).
- Un professionista indipendente (iscritto all’albo dei gestori della crisi d’impresa) esamina il piano e i dati aziendali, quindi redige una relazione di attestazione in cui dichiara se i dati sono attendibili e se, a suo giudizio, il piano può realisticamente riuscire a risanare l’impresa e assicurare il pagamento dei creditori alle nuove condizioni.
Se si ottiene l’accordo dei creditori chiave e l’attestazione, il piano attestato viene pubblicato nel Registro delle Imprese, acquisendo una data certa. Perché è utile? Per due motivi principali:
- Esonero da revocatoria: i pagamenti e le garanzie concessi in esecuzione del piano attestato non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento (art. 166, co.3, lett. d) CCII). Ciò vuol dire che i creditori che partecipano al piano possono ricevere pagamenti senza temere che un curatore li richieda indietro, e i nuovi finanziatori possono erogare fondi senza rischio di revoca. Questa protezione legale è un incentivo a sostenere il piano.
- Segnalazione agli organi di controllo: la pubblicazione del piano attestato, di per sé, non attiva una procedura concorsuale, ma è un segnale che l’impresa ha adottato misure di risanamento. In alcune situazioni può servire ad evitare iniziative aggressive: ad esempio, le banche vedendo un piano attestato possono essere più inclini ad attendere l’esito piuttosto che precipitarsi al fallimento. Inoltre, l’attestazione crea fiducia: un terzo esperto ha valutato il piano come fattibile.
Tuttavia, il piano attestato non vincola i creditori dissenzienti: bisogna comunque ottenere il consenso individuale di ciascun creditore coinvolto nelle modifiche. Non c’è l’intervento di un giudice per imporre la ristrutturazione a tutti. Quindi il suo campo di applicazione è quando si riesce a fare “cartello” con la quasi totalità dei creditori principali. Se c’è qualcuno contrario con potere di far fallire l’azienda (ad esempio un grosso creditore isolato), il piano attestato potrebbe non bastare.
Inoltre, il professionista attestatore si assume una responsabilità significativa: se attesta il falso o con negligenza grave, può incorrere in sanzioni e perdere l’abilitazione. Quindi l’attestazione è un processo rigoroso, e l’azienda deve fornire informazioni trasparenti. L’attestatore deve anche verificare che dal piano derivi il pagamento integrale di almeno una parte dei creditori entro i 120 giorni dall’omologa o scadenza (regola introdotta dal D.Lgs. 83/2022), ma questo dettaglio è più per concordati; nel piano attestato la legge chiede comunque di indicare come si pagano i creditori strategici.
Il piano attestato rimane confidenziale (è pubblicato solo un atto di attestazione nel Registro Imprese, ma non necessariamente tutto il dettaglio, se non vi è accordo pubblicitario diverso). Può essere usato come base per negoziare anche con fornitori minori: l’imprenditore può dire “abbiamo un piano attestato da un esperto, queste sono le condizioni, se tutti aderiamo ne usciamo”.
In sintesi, il piano attestato di risanamento è una soluzione elegante ma che richiede coesione dei creditori e un buon outlook industriale. È indicato quando l’impresa è fondamentalmente risanabile e ha prospettive, ma serve solo tempo e ristrutturazione di debiti: ad esempio, un’azienda che ha avuto un calo di liquidità temporaneo, ha troppi debiti concentrati ma ordini in crescita, ecc.
Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
L’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (ARD) è una figura intermedia tra l’accordo puramente privato e il concordato preventivo. Introdotto già nel 2005 nella legge fallimentare e ora disciplinato dal Codice della Crisi (artt. 57-64 CCII), consiste in un accordo negoziato con i creditori che coinvolge almeno il 60% (in termini di valore) dei crediti e che viene omologato dal Tribunale, acquistando efficacia legale erga omnes verso i creditori aderenti e alcuni effetti verso i non aderenti.
Caratteristiche salienti:
- Soglia di adesione: è necessario che i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali sottoscrivano l’accordo . La riforma 2022 ha introdotto varianti come l’accordo di ristrutturazione agevolato (percentuale ridotta al 30% per la sola omologazione, ma senza estensione ai non aderenti) e l’accordo ad efficacia estesa per alcuni tipi di creditori finanziari.
- Omologazione: una volta raggiunto l’accordo firmato con i creditori richiesti, il debitore lo sottopone al Tribunale per l’omologazione. Il giudice verifica la regolarità, l’idoneità a soddisfare integralmente i creditori estranei nei termini di legge e la fattibilità. Se tutto è in ordine, emette decreto di omologa che rende l’accordo vincolante tra le parti.
- Effetti protettivi: dalla data della pubblicazione della domanda di omologazione, il debitore può chiedere al tribunale di sospendere o vietare azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio (misure protettive simili a quelle del concordato) per tutelare l’accordo in gestazione. Una volta omologato, i creditori aderenti devono rispettare l’accordo e sono inibiti da azioni in contrasto con esso.
- Creditori non aderenti: per regola generale, i creditori che non hanno firmato l’accordo restano estranei, quindi possono agire per conto proprio. Tuttavia, l’azienda di solito li paga regolarmente oppure li soddisfa integralmente secondo scadenza originale (in modo che non abbiano motivo di agire). L’accordo infatti deve prevedere che i creditori estranei vengano pagati per intero entro 120 giorni dalle scadenze originarie o dall’omologa . Se così è, questi creditori non possono chiedere il fallimento nel frattempo. Ci sono eccezioni: in certe forme di accordo (per i crediti tributari, finanziari, etc.) la legge permette di estendere l’efficacia anche ai dissenzienti, ma richiede condizioni specifiche.
- Transazione fiscale: all’interno di un accordo di ristrutturazione, il debitore può inserire una proposta di trattamento dei debiti fiscali e previdenziali (transazione fiscale e contributiva) che preveda dilazioni o stralcio parziale. L’adesione dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali è necessaria per includerli. Se tali enti non aderiscono, l’accordo rischia di fallire a meno che i loro crediti siano pagati integralmente fuori accordo. Con le riforme recenti e la direttiva UE, però, è stato ammesso il cram-down fiscale: in sede di omologa, il tribunale può omologare l’accordo anche senza l’adesione del Fisco, purché il trattamento proposto ai debiti fiscali/contributivi non sia inferiore al miglior realizzo in caso di liquidazione e che i creditori votanti abbiano approvato l’accordo . Ciò evita che un rifiuto “irragionevole” del Fisco blocchi tutto, in linea con quanto affermato anche dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 8/05/2024, C-20/23) secondo cui la normativa nazionale non può escludere intere categorie di debiti (come quelli tributari) dall’esdebitazione o dal falcidio se ciò impedisce il risanamento .
In quali casi si usa l’accordo di ristrutturazione? Tipicamente quando c’è un consenso elevato tra i creditori principali, ma non unanime, e si vuole una validazione giudiziale che dia certezza e protegga l’azienda da iniziative individuali. Un esempio classico è la ristrutturazione di debiti bancari: se una società ha 5 banche e 4 sono d’accordo su una manovra (95% del debito bancario) mentre una è dissenziente con 5%, il debitore può con un ARD ottenere l’omologazione dell’accordo con le 4 banche (avendo superato 60%) ed escludere l’azione della quinta, a condizione di pagarla almeno in misura non inferiore a scenario liquidatorio. Oppure pagare integralmente la quinta fuori accordo entro 120 giorni (la legge impone il pagamento integrale dei non aderenti entro certi termini per tutelare questi ultimi).
La procedura di accordo di ristrutturazione è meno formalizzata del concordato: non c’è voto dei creditori (la “votazione” è sostituita dall’adesione contrattuale espressa prima), non c’è un commissario nominato di default (anche se il tribunale può nominare un ausiliario per vigilare, ma non è come un commissario giudiziale). L’azienda rimane in mano all’imprenditore completamente. La pubblicità è limitata alla fase finale di omologazione (in tribunale).
Svantaggi: rispetto al concordato, il quorum richiesto (60%) può essere difficile da raggiungere se la platea è molto frammentata; inoltre i creditori minoritari possono creare disturbo se non vengono soddisfatti nei termini (vanno pagati cash entro poco tempo). Non c’è liberazione dai debiti residui per i creditori estranei (quelli vanno pagati per intero). Quindi l’ARD funziona bene se la crisi non è eccessivamente grave da richiedere sacrifici a tutti i creditori, ma è circoscritta: alcuni tagli, molte dilazioni, nuova finanza magari.
Novità 2022-2025: sono state introdotte varianti come l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa per i crediti finanziari (se aderisce il 75% delle banche, il tribunale può estendere l’accordo alle banche dissenzienti, ex art. 61 CCII, per evitare il problema del “holdout” di minoranze ostruzioniste). E l’accordo semplificato per la crisi (D.L. 118/2021) poi non confermato, e l’accordo agevolato (30% adesione) che consente di accedere ad alcune protezioni con minor consenso ma non vincola i non aderenti. Dettagli su queste varianti esulano da questa guida, ma indicano che c’è flessibilità crescente.
Composizione Negoziata della Crisi
La Composizione Negoziata della Crisi è uno strumento innovativo introdotto nel 2021 (D.L. 118/2021, poi confluito nel Codice della Crisi agli artt. 12-25 quinquies CCII). Non è una procedura concorsuale ma un percorso assistito e volontario per aiutare l’imprenditore a negoziare con i creditori con l’aiuto di un esperto indipendente. Si può definire come una mediazione qualificata della crisi, con alcuni poteri speciali.
Come funziona in breve:
- L’imprenditore in difficoltà presenta istanza di accesso alla composizione negoziata tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio (il portale ) . Deve allegare informazioni finanziarie, un piano di risanamento ipotizzato, e dichiarare lo stato di difficoltà (non necessariamente insolvenza conclamata, può essere crisi incipiente).
- Un’apposita commissione nomina un Esperto indipendente (spesso un commercialista o professionista iscritto all’albo crisi) che guiderà il processo. L’esperto viene scelto da un elenco nazionale tenuto dal Ministero della Giustizia.
- L’esperto, una volta accettato l’incarico, analizza la situazione aziendale e convoca l’imprenditore per definire una strategia. Quindi convoca i principali creditori a tavoli di trattativa riservati. Il compito dell’esperto è favorire le trattative: non ha poteri decisionali vincolanti, ma redige verbali, propone soluzioni, invita le parti a trovare un accordo.
- Durante la composizione negoziata, l’impresa continua ad operare sotto la gestione dell’imprenditore. L’esperto supervisiona che non faccia atti lesivi per i creditori (in caso può segnalare).
- Importante: il debitore può richiedere al Tribunale delle misure protettive appena avviato il procedimento (o anche successivamente), tipicamente il blocco delle azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori per la durata delle trattative (di base 120 giorni, prorogabili). Il Tribunale, se concede queste misure, emette decreto e iscrive il provvedimento nel Registro delle Imprese. Ciò dà un periodo di respiro in cui nessuno può pignorare o ipotecare nuovi beni .
- Le trattative possono portare a vari esiti:
- Un accordo stragiudiziale (contratti bilaterali di ristrutturazione, nuovi finanziamenti, remissioni di debito). Questo se tutte le parti trovano un’intesa. L’esperto alla fine redige una relazione finale positiva.
- Un contratto di ristrutturazione con uno o più creditori: ad esempio si formalizzano accordi di moratoria con le banche, accordi con i fornitori principali, ecc. Anche senza omologazione, ma possibile depositare l’accordo al tribunale per renderlo esecutivo fra le parti o per chiedere alcune agevolazioni fiscali.
- Se non si raggiunge un accordo globale, l’imprenditore può decidere di accedere a una procedura concorsuale semplificata: la novità più rilevante è che se le trattative falliscono ma vi è una prospettiva di liquidazione dei beni conveniente, l’imprenditore può proporre entro 60 giorni un Concordato semplificato per la liquidazione (introdotto dal D.L. 118/2021 art. 18, ora art. 25-sexies CCII). Questo concordato non prevede voto dei creditori, ma solo l’omologazione del tribunale, ed è riservato ai casi di esito negativo della composizione negoziata con relazione finale dell’esperto che conferma l’impossibilità di soluzioni alternative . È uno strumento forte per liquidare rapidamente l’azienda sotto controllo giudiziario evitando il fallimento, benché i creditori possano essere dissenzienti (il giudice valuta comunque la convenienza per loro rispetto a una liquidazione giudiziale).
- Alternativamente, se le trattative mostrano fattibilità di un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione “normali”, il debitore può presentare ricorso per uno di questi, magari con un’adesione già raccolta. In tal caso la composizione negoziata funge da preludio per preparare un concordato “prenegozializzato”.
- In caso di esito negativo completo (nessun accordo e debitore non attiva procedure), la composizione si chiude e i creditori tornano liberi di agire.
Vantaggi della composizione negoziata: è volontaria e riservata, non viene dichiarato lo stato d’insolvenza, l’azienda può evitare di finire sulle cronache come “in concordato”. Le tempistiche sono brevi (per legge: l’esperto chiude in 180 giorni salvo proroga di 180, quindi max un anno) . I costi sono contenuti: non c’è tribunale se non per misure protettive, l’esperto va pagato ma spesso ci sono incentivi (ad esempio, esonero da alcune imposte di registro sugli atti attuativi). Permette di salvaguardare la continuità aziendale: l’impresa opera e l’esperto cerca soluzioni per mantenerla viva (es. affitto d’azienda a terzi, vendita di rami, ecc.). Si può anche accedere a misure premiali: la legge prevede che, se l’imprenditore segue le indicazioni dell’esperto, non incorre in responsabilità per l’aggravamento dei debiti contratti durante le trattative in caso poi di fallimento (salvo dolo) e può ottenere finanziamenti prededucibili.
Utilizzo concreto nel 2022-2025: la composizione negoziata sta diventando uno strumento sempre più utilizzato dalle imprese italiane. Secondo dati Unioncamere aggiornati a novembre 2025, sono state presentate oltre 3.600 istanze di composizione negoziata dall’introduzione, con un’accelerazione recente; di queste, 423 aziende hanno concluso positivamente il percorso, salvaguardando circa 23.000 posti di lavoro . I tempi medi di completamento di un caso sono di circa 320 giorni . Si evidenzia che “la composizione negoziata funziona sempre più: il numero di aziende che vi ricorrono cresce e gli esiti positivi sono raddoppiati rispetto allo scorso anno”, come sottolineato dal segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli . Lo strumento risulta particolarmente adottato dalle imprese medio-grandi, mentre per le piccole c’è ancora margine di miglioramento nei processi di accesso (si lavora per semplificare ulteriormente per le PMI) .
Esempio pratico: la nostra azienda “Sanitek S.r.l.” (spruzzatori e nebulizzatori) con 10 dipendenti e debiti complessivi di 700.000 € (banche, fornitori, fisco) potrebbe avviare una composizione negoziata. Viene nominato un esperto, il quale esamina il piano: Sanitek prevede di dismettere un magazzino non strategico per incassare €200.000, ridurre i costi licenziando 2 dipendenti (con loro accordo e incentivo), e chiede a banche e fornitori una dilazione sul residuo. L’esperto convoca la banca principale e alcuni fornitori chiave: propone che la banca rinvii i rimborsi per 1 anno e allunghi il prestito di 5 anni, i fornitori accettino un pagamento del 80% del dovuto in 12 rate a partire dall’anno prossimo, l’Agenzia delle Entrate conceda una rateazione in 6 anni sul debito fiscale. In cambio, l’imprenditore offre come garanzia ipoteca sul magazzino fino alla vendita e l’impegno a destinare l’intero ricavato della vendita ai creditori secondo accordi. Durante le trattative, l’azienda ottiene misure protettive: i creditori sospendono pignoramenti in corso. Dopo vari incontri, si redige un accordo in cui tutti aderiscono tranne un piccolo fornitore che sarà pagato integralmente a scadenza. L’esperto chiude positivamente la negoziazione. Sanitek così evita il fallimento, mantiene l’operatività, e nei mesi seguenti esegue l’accordo (vende il magazzino e paga, e rispetta il piano di rientro con i creditori). Questo scenario positivo è reso possibile proprio dall’ambiente protetto e mediato fornito dalla composizione negoziata, che altrimenti, senza un soggetto terzo e senza sospensione delle azioni, sarebbe stato difficile da realizzare.
In caso di esito negativo (poniamo che la banca non accetti alcuna dilazione e voglia escutere subito, oppure che la vendita del magazzino non trovi acquirenti in tempo), Sanitek potrebbe, con l’aiuto dell’esperto, virare su un concordato semplificato liquidatorio: offrire ai creditori la vendita di tutto il patrimonio residuo con l’affidamento a un liquidatore sotto controllo del tribunale. I creditori non voterebbero, ma il tribunale omologherebbe se ritiene che comunque ottengono il massimo possibile. I dipendenti verrebbero tutelati con l’intervento del Fondo di Garanzia, l’azienda cesserebbe ma Luigi (il socio unico) sarebbe al riparo da azioni personali per i debiti residui non pagando garanzie personali se non prestate.
Conclusione su strumenti stragiudiziali: prima di rivolgersi al tribunale con procedure concorsuali vere e proprie, vale sempre la pena valutare queste opzioni. Esse hanno successo se l’imprenditore agisce per tempo (quando la crisi è ancora reversibile), se c’è trasparenza (i creditori devono fidarsi dei dati forniti) e se c’è una prospettiva di convenienza (i creditori devono convincersi che aderire alla ristrutturazione dà un recupero migliore rispetto a far fallire l’azienda e tentare il recupero individuale). Nel capitolo successivo vedremo invece gli strumenti giudiziali veri e propri, per i casi in cui quelli stragiudiziali non bastano o non sono applicabili.
Strumenti Giudiziali (Procedure Concorsuali) per Regolare la Crisi
Quando la crisi è più grave o non si riesce a trovare un accordo volontario con tutti i creditori, si può ricorrere alle procedure concorsuali, ossia a quegli strumenti previsti dalla legge che comportano l’intervento dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale) e di organi nominati (commissari, liquidatori, ecc.) per regolare la posizione debitoria in modo ordinato. Le procedure concorsuali principali oggi, alla luce del Codice della Crisi, sono:
- Concordato Preventivo – riservato ai debitori fallibili (imprese sopra soglia) o che comunque scelgono questa via, con diverse articolazioni (in continuità o liquidatorio).
- Concordato Minore – procedura di sovraindebitamento riservata ai debitori non fallibili (imprese minori, professionisti, imprenditori agricoli, enti non commerciali, start-up innovative) .
- Liquidazione Giudiziale – l’ex fallimento, liquidazione dei beni sotto il controllo di un curatore, per le imprese insolventi fallibili.
- Liquidazione Controllata – l’ex liquidazione del patrimonio, analoga alla liquidazione giudiziale ma per i debitori non fallibili (sovraindebitati).
- Piani di ristrutturazione del consumatore – per completezza, se un debitore è persona fisica consumatore (debiti estranei ad attività d’impresa), c’è uno strumento dedicato nel sovraindebitamento. Nel nostro contesto aziendale, interessa di riflesso se l’imprenditore ha debiti personali non legati all’azienda.
Approfondiamo qui i primi tre, i più rilevanti per una crisi d’impresa commerciale come quella in esame.
Concordato Preventivo (per imprese soggette a liquidazione giudiziale)
Il Concordato Preventivo è la procedura concorsuale mediante la quale un debitore in stato di crisi o insolvenza cerca un accordo con la totalità dei creditori sotto l’egida del tribunale, evitando la liquidazione giudiziale (fallimento) tramite la presentazione di un piano che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione (anche parziale) dei creditori. È “preventivo” perché si attiva prima di un fallimento e ne impedisce la dichiarazione, subordinatamente all’approvazione del piano da parte dei creditori.
Chi può accedere: qualunque impresa commerciale (non soggetta a leggi speciali di insolvenza tipo banche) che si trovi in stato di crisi o insolvenza imminente/attuale e che non sia già soggetta a liquidazione giudiziale. In pratica, le imprese sopra soglia di fallibilità. Nulla vieta però a un’impresa sotto soglia di proporre comunque un concordato preventivo ordinario se preferisce (ad esempio perché ha molte classi di creditori e vuole un voto formale). Tuttavia, il legislatore ha inteso riservare ai piccoli l’uso del concordato minore, come vedremo.
Tipologie di concordato: il Codice della Crisi distingue principalmente due figure funzionali di concordato (art. 84 CCII): – Concordato in continuità aziendale: quando il piano prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa (in proprio o tramite terzi) e i creditori sono soddisfatti prevalentemente con i flussi generati da tale attività in continuità . Ad esempio, l’azienda ristruttura, continua a operare e paga i debiti con gli utili futuri o con il contributo di un investitore che mantiene l’attività. – Concordato liquidatorio: quando il piano si basa sulla liquidazione (vendita) di tutto o parte del patrimonio del debitore per pagare i creditori, senza proseguire l’attività in maniera significativa (se non per massimizzare il valore in fase di cessione). Questo tipo è sostanzialmente una “liquidazione concordata”.
La distinzione è importante perché la legge impone condizioni più stringenti per ammettere un concordato liquidatorio, in quanto meno utile sul piano sociale (non salva l’impresa, serve solo a evitare i costi di un fallimento e offrire un accordo un po’ migliorativo). In particolare, nel concordato liquidatorio: – Deve esserci un apporto di finanza esterna (o comunque risorse aggiuntive) che incrementi almeno del 10% l’attivo destinato ai creditori rispetto a una liquidazione pura . – I creditori chirografari (senza garanzie) devono ricevere almeno il 20% dei loro crediti . Se il piano non arriva a dare il 20%, il debitore deve obbligatoriamente aggiungere risorse proprie o terze per colmare fino a quella soglia minima . Questo significa, ad esempio, che se in una liquidazione fallimentare i creditori chirografari stimano di prendere 5%, il concordato liquidatorio per essere ammissibile deve offrire almeno 20% (cioè migliorativo in modo significativo), di cui almeno 10% derivante da risorse nuove rispetto al mero realizzo del patrimonio esistente. Lo scopo è evitare concordati liquidatori “inutili” dove il debitore dà ai creditori quanto avrebbero avuto comunque fallendo.
Nel concordato in continuità, queste soglie non si applicano, ma il piano deve dimostrare che la continuità non è peggiorativa per i creditori rispetto alla liquidazione immediata (cioè i creditori non garantiti devono ottenere non meno di quanto otterrebbero vendendo subito tutto). In genere, il tribunale valuta con perizia le proiezioni economiche.
Procedura di concordato in sintesi: 1. Domanda di concordato: il debitore presenta ricorso al Tribunale competente (luogo sede principale dell’impresa) con il piano concordatario, la proposta ai creditori e tutta la documentazione (bilanci, stato analitico debiti e crediti, attestazione di fattibilità di un professionista indipendente). È possibile anche presentare una domanda “in bianco” (concordato con riserva, art. 44 CCII) se si ha urgenza di bloccare le azioni dei creditori e ottenere tempo per preparare il piano definitivo; il tribunale concede un termine (tra 30 e 60 giorni, prorogabile fino a 120) per depositare il piano completo . Nel frattempo nomina un commissario giudiziale e sospende eventuali procedure esecutive. 2. Ammissione e apertura della procedura: se la proposta è completa e apparentemente fattibile, il tribunale ammette il debitore al concordato. Viene nominato un Commissario Giudiziale, figura che vigila sull’impresa durante la procedura e riferisce al tribunale. L’impresa conserva la gestione sotto la supervisione del commissario (nel concordato in continuità), mentre nel concordato liquidatorio può essere prevista la gestione in capo al liquidatore nominato. 3. Blocco delle azioni esecutive: con l’ammissione (e già con la presentazione della domanda, in verità), scattano gli effetti protettivi: i creditori non possono iniziare o proseguire pignoramenti o sequestri sul patrimonio, né acquisire titoli di prelazione (ipoteche giudiziali) su crediti anteriori. Eventuali pignoramenti già in corso rimangono sospesi. Si forma la massa concorsuale e i crediti restano cristallizzati alla data della domanda. 4. Voto dei creditori: il commissario raccoglie le adesioni o dissensi dai creditori. Prima, però, si può tenere un’assemblea dei creditori o comunque vengono inviati i moduli di voto. I creditori sono divisi per classi se previsto dal piano (ad es. classe banche, classe fornitori chirografari, classe creditori postergati, etc.). Hanno diritto di voto i creditori chirografari e privilegiati per l’eventuale parte non coperta dal loro privilegio. Il concordato è approvato se ottiene il voto favorevole di tanti creditori (per somma di crediti) che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (≥50% del totale credito avente diritto). Se ci sono classi, serve anche il voto favorevole della maggioranza delle classi, salvo cram-down che consente l’approvazione anche con qualche classe contraria se certe condizioni sono rispettate (equivalente del 40% e non alterazione posizioni relative). 5. Omologazione: raggiunto il quorum, il tribunale fissa udienza per l’omologa. In questa sede eventuali creditori dissenzienti possono fare opposizione lamentando, ad esempio, che il piano li danneggia oltre la legge, o che ci sono violazioni. Il giudice valuta e, se non emergono cause ostative (come frodi, inammissibilità, mancanza di requisiti), emette decreto di omologazione che rende il piano vincolante per tutti i creditori antecedenti (anche quelli che hanno votato no o non hanno votato). 6. Esecuzione del piano: dopo l’omologa, il debitore (o l’eventuale liquidatore nominato nel piano) attua le misure previste: paga i creditori secondo le percentuali e tempistiche stabilite, eventualmente cede beni, prosegue l’attività se in continuità. Il commissario spesso diventa liquidatore giudiziale per la fase esecutiva se è un concordato liquidatorio; se in continuità, rimane a vigilare l’adempimento. 7. Chiusura e vigilanza finale: quando il piano è stato eseguito (o comunque quando si è fatto tutto il possibile), il tribunale dichiara chiuso il concordato. I creditori, una volta ricevuto quanto previsto, non possono più pretendere la differenza del loro credito originario: la parte eccedente si intende cancellata (remissa) per effetto dell’esdebitazione concordataria.
Transazione fiscale nel concordato preventivo: nel concordato, a differenza dell’accordo di ristrutturazione, i debiti fiscali e contributivi possono essere inclusi anche senza il consenso formale dell’Ente purché la proposta preveda il pagamento di almeno una certa misura. Le modifiche normative (DL 83/2015 e D.Lgs 83/2022) hanno stabilito che il debitore può proporre il pagamento parziale di IVA e ritenute solo per importi almeno pari al 20% di tali debiti e se dimostra che non potrebbe fare di più senza pregiudicare gli altri creditori. Se l’Erario vota contro, il tribunale può comunque omologare il concordato (cram-down fiscale) se ritiene che riceverà almeno quanto otterrebbe da liquidazione e che la sua opposizione è pretestuosa . Questo è in linea con il principio affermato dalla Cassazione e dalla giurisprudenza europea di non dare un veto assoluto al Fisco nelle procedure di ristrutturazione . In sostanza, oggi un concordato può prevedere stralci di debiti tributari (IVA compresa) e contributivi, cosa un tempo vietata, a patto di rispettare le condizioni normative.
Perché (e quando) proporre un concordato preventivo? Dal punto di vista del debitore, il concordato: – Blocca immediatamente i pignoramenti e azioni individuali, congelando la situazione debitoria. – Permette di ridurre il debito complessivo (a differenza di strumenti come il piano attestato o ARD dove alcuni devono essere pagati per intero), scaricando una parte delle perdite sui creditori chirografari in modo ordinato e legale. – Se in continuità, consente di mantenere in vita l’azienda e i posti di lavoro, ristrutturandola sotto protezione. – Evita le conseguenze più afflittive di un fallimento (come l’interdizione dagli uffici, per l’imprenditore, o la revoca dei contratti pubblici per l’impresa). – Fornisce al debitore la possibilità di scegliere quali beni liquidare e come (nel piano può decidere, ad esempio, di cedere un ramo d’azienda a un certo investitore individuato, cosa che in fallimento sarebbe random tramite aste pubbliche). – Prevede la esdebitazione implicita: i creditori rinunciano alla parte di credito non soddisfatta secondo il piano.
Tuttavia, il concordato è una procedura complessa e costosa: richiede onorari per attestatore, commissario, legali; richiede di sottoporsi al giudizio dei creditori (c’è il rischio di non ottenere i voti, con conseguente possibile fallimento dichiarato d’ufficio se la procedura concordataria fallisce); e comporta tempi che, seppur più brevi di un fallimento, non sono rapidissimi (di solito 6-12 mesi per arrivare all’omologa). Inoltre, durante il concordato l’impresa è “sorvegliata” dal commissario e deve agire secondo il piano autorizzato dal giudice, con meno flessibilità di prima.
Nel caso di una PMI come l’azienda di sanificazione ipotizzata, il concordato preventivo potrebbe essere preferibile se: – L’impresa è sopra soglia e quindi il concordato minore non è applicabile. – Si vuole coinvolgere tutti i creditori e tagliare significativamente il debito, anche a costo di cedere una parte del patrimonio. – C’è l’appoggio di almeno una parte dei creditori (es. le banche) ma non di tutti, e l’azienda preferisce un approccio collettivo invece di accordi separati. – Oppure la composizione negoziata non ha dato frutti e serve una soluzione giudiziale classica.
Esempio scenario: se “Sanitek S.r.l.” fosse sopra soglia e non riuscisse a trovare accordo stragiudiziale, potrebbe proporre un concordato in continuità: offre ai chirografari il 30% del credito pagato in 4 anni utilizzando i flussi di cassa futuri, paga integralmente debiti IVA in 4 anni (transazione fiscale, col fisco che incassa anche solo 20% su sanzioni e interessi), paga integralmente i dipendenti e i debiti verso fornitori strategici in prededuzione (per non perdere forniture), e fa intervenire un nuovo socio che apporta liquidità per 100k€ (finanza esterna) destinata interamente ai creditori. Se i creditori votano sì (magari perché in fallimento prenderebbero 10%), l’azienda prosegue l’attività, alleggerita dal debito tagliato, e Luigi rimane amministratore ma sotto vigilanza fino a esecuzione. Se invece la votazione fallisce (creditori non convinti), il tribunale potrebbe dichiarare la liquidazione giudiziale dell’azienda.
Concordato Minore (Procedura di Sovraindebitamento per Debitori non Fallibili)
Il Concordato Minore è la nuova procedura introdotta dal Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) per offrire anche ai soggetti sovraindebitati non fallibili uno strumento analogo al concordato preventivo . Ha preso il posto del vecchio “accordo di composizione della crisi” previsto dalla Legge 3/2012, unificandolo con regole più vicine a quelle del concordato preventivo, ma semplificate.
Chi può accedere: tutti i debitori in stato di sovraindebitamento che non possono essere assoggettati a liquidazione giudiziale (fallimento) né a liquidazione coatta amministrativa. In pratica: – Imprenditori minori (i cui parametri sono sotto le soglie art. 2 CCII ). – Imprenditori agricoli (esclusi dal fallimento). – Professionisti e lavoratori autonomi sovraindebitati. – Start-up innovative (esentate dal fallimento per i primi anni per legge speciale). – Enti non profit con attività economica, associazioni, fondazioni che non possono fallire. – Escluso il consumatore (che ha un suo strumento distinto, il “piano di ristrutturazione del consumatore”). Il concordato minore è riservato ai debiti dell’attività d’impresa o professionale . Se, però, un imprenditore ha sia debiti personali che professionali mescolati, può usarlo comunque, purché prevalga l’attività.
In sintesi, il concordato minore è l’analogo per i piccoli di ciò che il concordato preventivo è per i grandi.
Procedura e requisiti: il debitore propone un piano che può essere: – In continuità: l’impresa minore continua a operare e con i ricavi futuri paga i creditori in una certa percentuale. – Liquidatorio: il debitore cessa l’attività e mette a disposizione tutti i beni (beni aziendali e anche personali se è il titolare di ditta o socio illimitatamente responsabile) per pagare parzialmente i creditori, puntando poi all’esdebitazione finale .
Il deposito della domanda avviene presso il tribunale con l’assistenza di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) o di un professionista gestore nominato dal tribunale. Infatti, come per la vecchia legge 3/2012, anche qui c’è la figura dell’OCC: un organismo (presso ordini professionali o enti pubblici come le Camere di Commercio) che designa un Gestore della crisi, tipicamente un commercialista o avvocato, che aiuta il debitore a redigere il piano, verifica i dati e poi funge da commissario/attestatore nella procedura. Il gestore rilascia una relazione iniziale attestando la fattibilità e la convenienza del piano per i creditori.
Una volta depositata la proposta: – Il tribunale, se ritiene ammissibile la domanda (requisiti formali e meritevolezza del debitore: ad esempio non deve aver commesso atti in frode, ed in generale dev’essere meritevole, concetto ripreso dalla L.3/2012), nomina un Giudice Delegato e conferma il Gestore come OCC/Commissario. – Si sospendono le azioni esecutive dei creditori (effetti protettivi analoghi al concordato preventivo). – I creditori vengono informati della proposta e convocati per esprimere il voto. Anche qui serve l’approvazione dei creditori: maggioranza dei crediti ammessi al voto . Se c’è un unico creditore, non si fa votazione ma il tribunale valuta di merito. Se i creditori non approvano, il procedimento può essere convertito in liquidazione controllata (analogo al fallimento). – Se i creditori approvano il concordato minore, il tribunale procede all’omologazione, valutando eventuali opposizioni.
Una differenza dal concordato preventivo: nel concordato minore c’è una forte enfasi sulla soddisfazione dei creditori privilegiati. Non essendoci una rigida separazione classi come nel preventivo, i creditori con garanzie o privilegi (come il Fisco con privilegio, le banche ipotecarie) devono essere trattati in modo da non ledere i loro diritti. La Cassazione ha affermato che anche in queste procedure semplificate vale il principio che i creditori privilegiati dissenzienti possono contestare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione . In una recente ordinanza (Cass. 30543/2024) si è ribadito che se un creditore ipotecario non viene soddisfatto integralmente, deve potersi dimostrare che col concordato minore ottiene almeno l’equivalente del valore di realizzo della garanzia . In pratica, non si può, ad esempio, offrire al creditore ipotecario del 50% se vendendo l’immobile otterrebbe l’80%; in tal caso il creditore può fare reclamo e impedire l’omologa. Serve quindi l’attestazione del gestore sulla convenienza.
Novità normativa ottobre 2024: con il Decreto Correttivo Ter (D.Lgs. 136/2024) è stato inserito un comma importante nell’art. 75 CCII che disciplina il concordato minore . Questa norma consente, se il debitore è persona fisica, di mantenere l’abitazione principale continuando a pagare il mutuo: se alla data di presentazione della domanda il debitore è in regola o viene messo in regola col pagamento delle rate scadute (magari con l’aiuto del giudice che autorizza il pagamento di quelle arretrate), allora il piano può prevedere di non liquidare la casa e proseguire il pagamento delle rate del mutuo alle scadenze originali . Ciò a condizione che l’esperto (gestore) attesti che dalla vendita a valore di mercato della casa il creditore ipotecario sarebbe soddisfatto interamente (quindi c’è capienza) e che lasciare la casa fuori non danneggia gli altri creditori. Questa innovazione è pensata per evitare che un piccolo imprenditore perda la propria abitazione se può comunque pagare il mutuo regolarmente: un equilibrio tra interessi, definito appunto dal comma 2-bis dell’art. 75 CCII . In sintesi: casa salva se puoi sostenere il mutuo e ciò non peggiora la posizione degli altri creditori.
Trattamento dei debiti fiscali e contributivi: nel concordato minore il legislatore non ha previsto una transazione fiscale ad hoc . Ciò significa che formalmente l’Agenzia delle Entrate e gli enti non votano separatamente un accordo fiscale. Tuttavia, la proposta può certamente prevedere il pagamento parziale di debiti tributari e previdenziali non privilegiati (quelli chirografari). Per i debiti con privilegio, va rispettata la regola generale: se si vuole falcidiare (ridurre) l’importo protetto da privilegio, occorre il loro assenso o bisogna dimostrare che comunque ricevono almeno quanto il valore di realizzo del bene su cui hanno privilegio. In mancanza di adesione, il tribunale può imporre lo stesso, come detto, se il trattamento è conveniente per loro e paritario (è il concetto di cram-down erariale che dottrina e giurisprudenza stanno applicando anche qui in via analogica) . Ad esempio, se c’è un debito IVA di 50k con privilegio su beni, e il piano ne offre 30k perché ritiene che i beni aziendali coprono solo quella quota, l’omologa può passare comunque se il giudice è convinto da tali stime. Invece, per IVA e ritenute non coperte da garanzia, la legge (art. 74 ultimo comma CCII richiamato dall’art. 80) impone che se vuoi stralciarle devi comunque garantirne il pagamento in misura non inferiore al 20%, salvo casi di particolare meritevolezza (norma simile a quella introdotta nella L.3/2012 dall’art. 8, co.1-ter). Dunque, ad esempio l’IVA chirografaria non può essere completamente azzerata in un concordato minore: serve almeno pagare 20% di quell’importo.
Omologazione ed effetti finali: se il concordato minore viene omologato, i creditori sono obbligati alla falcidia proposta. Il debitore persona fisica, al termine dell’esecuzione del piano concordatario, ottiene l’esdebitazione di diritto per i debiti concorsuali residui (tranne quelli che la legge esclude espressamente come le obbligazioni alimentari, da risarcimento danni per illecito extracontrattuale, multe penali, ecc.). Nel caso di società di persone, l’omologazione del concordato minore su di essa libera i soci illimitatamente responsabili dalle obbligazioni concordatarie pagate pro quota? Questo è un punto: in genere se la società di persone insolvente fa concordato minore, i soci (che sono coobbligati) beneficiano anch’essi dell’accordo se sono compresi nell’accordo stesso o se i creditori li hanno estesi. In dottrina si consiglia che i soci presentino contestualmente istanza di esdebitazione per evitare che i creditori poi li inseguano per differenze non pagate. Il CCII consente la coordinazione delle procedure per soci e società.
In conclusione, il concordato minore è lo strumento principe per il piccolo imprenditore sovraindebitato che voglia evitare la liquidazione fallimentare e trovare un accordo legalmente vincolante con tutti i creditori. È più snello del concordato preventivo, ad esempio: – La figura del commissario/gestore è meno invasiva (spesso coincide con l’OCC che ha aiutato il debitore). – Non c’è l’obbligo delle soglie di soddisfacimento (20%) come nel preventivo liquidatorio, sebbene come visto serve comunque un apporto apprezzabile per convincere i creditori . – Le spese di procedura sono minori e c’è un focus sulla persona del debitore (meritevolezza, mantenimento beni essenziali). – Rimane comunque un giudice di controllo e la votazione dei creditori, quindi non è “facile” – va costruito un piano credibile.
Esempio pratico (liquidatorio): Pensiamo a “CleanTech SNC” con due soci illimitatamente responsabili, debiti totali €400.000, attività cessata. Nessuna banca vuole accordi stragiudiziali. CleanTech può optare per un concordato minore liquidatorio: propone di vendere i macchinari, il furgone e liquidare i crediti verso clienti, raccogliendo ad esempio €100.000, e di aggiungere €20.000 raccolti dai soci (finanza esterna, magari prestito dai parenti) per arrivare a €120.000 da distribuire. Questo importo rappresenta il 30% dei debiti chirografari. Propone inoltre di rateizzare i debiti IVA in modo da pagarne almeno il 20%. I creditori votano: avendo compreso che in un fallimento otterrebbero forse 15-20%, approvano il 30%. Il tribunale omologa. Si procede a liquidare i beni come da piano, magari vendendo tramite l’OCC o tramite trattativa approvata. I creditori ricevono 30% di quanto dovuto (i privilegiati forse di più se coperti), i soci dopo l’esecuzione ottengono l’esdebitazione per il restante 70% che non sono riusciti a pagare. I soci ripartono liberi dai debiti (la loro SNC verrà estinta). Questo è un caso in cui il concordato minore ha funzionato come “piccolo fallimento concordato” ma con il vantaggio di liberare i debitori dai residui, cosa che in un fallimento avrebbero dovuto poi chiedere con esdebitazione e sarebbe stata meno garantita.
Liquidazione Giudiziale (ex Fallimento)
La Liquidazione Giudiziale è la procedura concorsuale destinata ai casi in cui l’impresa insolvente non può o non vuole perseguire soluzioni di accordo con i creditori, oppure quando tentativi di concordato falliscono. È il nuovo nome del classico fallimento. Lo scopo è liquidare tutto il patrimonio del debitore per soddisfare i creditori secondo le regole legali di graduazione, e poi chiudere l’attività definitivamente. Dal punto di vista del debitore (società o imprenditore), la liquidazione giudiziale è ovviamente l’evento meno desiderabile, ma talvolta inevitabile.
Presupposti: insolvenza conclamata (il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente, manifestata da inadempimenti o protesti, ecc.) . La domanda può provenire dal debitore stesso (istanza di autofallimento), da creditori, o dal PM. Devono essere superate le soglie di fallibilità se parliamo di impresa minore (altrimenti, se debitore è non fallibile, si andrà in liquidazione controllata, vedi dopo). Come detto, la legge attuale prevede che l’istanza di creditore sia ammissibile solo se ha crediti > 50.000 €; inoltre se pende una composizione negoziata con misure protettive, temporaneamente non si può dichiarare liquidazione giudiziale.
Procedura in sintesi: – Dichiarazione di liquidazione giudiziale: il tribunale, accertata l’insolvenza, emette sentenza che apre la procedura. Nomina un Curatore (figura analoga al vecchio curatore fallimentare), un Giudice Delegato e i membri del Comitato dei Creditori. La sentenza spossessa il debitore della gestione: il potere di amministrare e disporre dei suoi beni passa al Curatore (principio della dessaisissement). – Inventario e massa attiva: il Curatore raccoglie tutti i beni, li mette in sicurezza, redige un inventario e un programma di liquidazione (sotto approvazione del Comitato Creditori e GD). Si attivano revocatorie di atti pregiudizievoli compiuti prima (pagamenti preferenziali, vendite sottocosto fatte nell’anno o sei mesi anteriori, atti fraudolenti negli ultimi 5 anni, ecc., art. 164 e segg. CCII). – Accertamento del passivo: i creditori devono presentare domanda di insinuazione al passivo entro una scadenza. Il curatore esamina le domande, predispone lo stato passivo e il Giudice Delegato lo verifica in un’udienza. Vengono ammessi i crediti con indicazione di eventuale privilegio, condizione, ecc. – Liquidazione: il curatore procede a vendere i beni dell’azienda: asta degli immobili, cessione impianti, recupero crediti, ecc., secondo le modalità del programma (che può prevedere anche la cessione in blocco dell’azienda se c’è offerta). – Riparto: man mano che realizza cassa, il curatore fa dei piani di riparto per distribuire soldi ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione: prima le spese di procedura e crediti prededucibili, poi crediti privilegiati (garantiti da ipoteca, privilegio speciale e generale, rispettando i gradi), infine, se avanza qualcosa, creditori chirografari pro quota. Spesso i chirografari prendono poco o nulla se il patrimonio era modesto. – Chiusura e esdebitazione: una volta venduto tutto e ripartito l’attivo, il curatore presenta il rendiconto finale. Il tribunale dichiara chiusa la procedura. Se il debitore è una società, la società si estingue. Se è una persona fisica (imprenditore individuale o socio illimitato), può chiedere l’esdebitazione per liberarsi dai debiti non soddisfatti. Con la riforma, l’esdebitazione per il fallito persona fisica onesto e collaborativo è più agevole: viene concessa dal tribunale con decreto, salvo che abbia violato gli obblighi o commesso irregolarità gravi (artt. 278-282 CCII). In effetti, oggi si tende a riconoscere il fresh start entro 3 anni dalla chiusura ai sensi della direttiva UE 2019/1023, che l’Italia ha recepito. Di conseguenza un piccolo imprenditore fallito potrà ottenere la liberazione dei debiti residui trascorso un periodo di osservazione e soddisfatte certe condizioni, come affermato anche dalla giurisprudenza (Cass. 5678/2024 citata prima).
Impatto sul debitore: per la società, la liquidazione giudiziale significa perdita totale del controllo; gli amministratori decadono; eventuali azioni di responsabilità verranno perseguite dal curatore (che ha obbligo di valutare se vi sono state condotte di mala gestio). Per l’imprenditore individuale, significa misure afflittive personali (perdita amministrazione beni, incapacità di esercitare attività economiche per la durata, non può essere amministratore di altre società, eventuale annotazione nel registro dei protesti e in casellario fallimentare). Tuttavia, va detto: il fallimento non è più l’ergastolo civile di un tempo. Dopo l’esdebitazione, l’imprenditore persona fisica può ripartire pulito (eccetto che per debiti esclusi come alimenti, o penali).
Difendersi dal fallimento: dal punto di vista di “come difendersi”, se un creditore presenta istanza di liquidazione giudiziale, il debitore può: – contestare l’insolvenza davanti al giudice (dimostrando di essere solvibile o di avere un piano in esecuzione, ad esempio, eccependo che sta per depositare un concordato o che ha ottenuto misure protettive in composizione negoziata). – proporre un concordato preventivo in extremis (“concordato in bianco” depositato prima della sentenza) che obbliga il tribunale a sospendere la decisione di fallimento e dare corso al concordato. – pagare il creditore istante (se uno principale) per far venir meno lo stato di insolvenza, anche se se ve ne sono altri occorre risolvere globalmente. – Qualora la sentenza di fallimento sia già emessa, può proporre reclamo in Corte d’Appello se ritiene di non esser insolvente o se ci sono vizi procedurali.
In definitiva, il fallimento è l’ultima ratio e, a differenza degli strumenti visti prima, non è mai “voluto” dal debitore se non in rari casi (ad esempio, qualcuno chiede autofallimento per stoppare accumulo di interessi o perché preferisce un curatore gestisca). Ma a volte, specie quando i debiti superano di molto i valori attivi e l’azienda non ha più prospettive, lasciar che intervenga il curatore è l’unica via. Il debitore collaborativo può anche trovare un accordo con il curatore successivamente (ad es. proporre un concordato fallimentare, ovvero un accordo con i creditori dopo la dichiarazione di fallimento, per chiudere la procedura pagando una percentuale – questo esiste ma è raro nelle PMI).
Liquidazione Controllata del Sovraindebitato
La Liquidazione Controllata è, per i debitori non fallibili, l’equivalente della liquidazione giudiziale. Viene avviata su istanza del debitore sovraindebitato (che magari non ha un piano da proporre e vuole semplicemente liquidare i beni e avere l’esdebitazione) oppure su iniziativa dei creditori o su conversione se fallisce un tentativo di concordato minore o piano del consumatore (art. 268 CCII). La procedura è simile: – Il tribunale nomina un Liquidatore (di solito un professionista), che gestisce la vendita dei beni del debitore sotto la supervisione di un giudice. – I creditori presentano domanda di insinuazione e si forma lo stato passivo. – Si liquidano i beni e si distribuisce il ricavato secondo i privilegi. – Il debitore persona fisica, al termine, può chiedere l’esdebitazione di tutto ciò che non è stato pagato.
Nella liquidazione controllata, contrariamente al passato, anche il debitore incapiente (che non ha nulla da liquidare) può ottenere l’esdebitazione immediata, in casi particolari: se risulta che non ha beni pignorabili e che la sua insolvenza non dipende da colpa grave o frode, il tribunale può chiudere subito la procedura esdebitandolo (c.d. esdebitazione del debitore incapiente, art. 283 CCII) . La Cassazione ha però specificato che tale beneficio non è automatico ma soggetto a verifica di meritevolezza .
Per la nostra trattazione, la liquidazione controllata è rilevante se, ad esempio, un piccolo imprenditore decide di “gettare la spugna” e liquidare formalmente i propri beni nominando un liquidatore tramite il tribunale, invece di subire i pignoramenti scoordinati. Il vantaggio è ottenere l’esdebitazione finale più ordinata e uguale per tutti i creditori (mentre fuori, i più veloci prendono tutto e forse non resta nulla per gli altri e per liberare il debitore dai residui).
Simulazione: Mario, ex titolare della ditta individuale “IgieneTech”, ha debiti per 200.000 € e attivi pochi (un furgone, qualche attrezzatura). Non può pagare un piano, né i creditori cooperano per un accordo. Mario può chiedere la liquidazione controllata: il tribunale nomina un liquidatore che vende furgone e attrezzi, ricava 20.000 €, li distribuisce (magari per lo più al Fisco privilegiato). Terminato ciò, Mario – che ha perso i beni ma era già rassegnato – chiede l’esdebitazione. Il tribunale gliela concede, riconoscendo che è stato corretto e non aveva via d’uscita. Mario riparte da zero senza più quell’oppressione (non potrà magari accedere subito al credito, ma nessuno potrà più pignorargli lo stipendio futuro per quei vecchi debiti). Se invece Mario avesse aspettato i pignoramenti: magari il fisco prendeva tutto il ricavato del furgone lasciando altri a bocca asciutta e Mario ancora debitore verso tutti loro per i residui, inseguibile per vent’anni.
Come Difendersi dalle Azioni Esecutive dei Creditori
Un aspetto chiave, quando l’azienda è in difficoltà, è capire come difendersi dai creditori che hanno già avviato o minacciano di avviare azioni esecutive (pignoramenti, sequestri) o cautelari (ipoteche giudiziali, sequestri conservativi). Questa sezione fornisce indicazioni pratiche su strumenti immediati di difesa del patrimonio, in attesa o in preparazione delle soluzioni di più ampio respiro viste sopra.
Pignoramenti: Tipi, Tempi e Difese
Come visto, il pignoramento è l’atto iniziale dell’esecuzione forzata con cui il creditore vincola determinati beni del debitore per la successiva liquidazione all’asta o assegnazione. I pignoramenti possono colpire: – Beni immobili (pignoramento immobiliare): es. capannone, terreno o anche abitazione (se il debitore ne possiede una non protetta). – Beni mobili (pignoramento mobiliare presso il debitore): l’ufficiale giudiziario si presenta in sede e individua beni fisici (macchinari, computer, merci) da pignorare, annotandoli in un verbale e lasciandoli in custodia (spesso allo stesso debitore come custode) in vista di un’eventuale vendita. Questo tipo richiede al creditore di anticipare spese e non è molto fruttuoso se i beni sono usurati o di scarso valore di realizzo. In contesti aziendali spesso i creditori preferiscono colpire crediti e conti. – Presso terzi: molto comune, es. pignoramento del conto corrente aziendale (presso la banca), dei crediti verso clienti (presso i clienti debitori), o anche delle quote societarie presso la società se il socio è debitore, ecc. In questi casi il terzo (banca, cliente) è obbligato a bloccare le somme dovute al debitore e poi a versarle al creditore procedente nei limiti del credito. – Autoveicoli: formalmente rientra nei mobili, ma c’è anche il fermo amministrativo (che è misura cautelare, non esecutiva). Un automezzo può essere pignorato (l’ufficiale può anche farlo sequestrare, ma spesso si preferisce il fermo che è più semplice).
Tempistiche: dal precetto (intimazione di pagamento) alla notifica del pignoramento devono passare almeno 10 giorni (il precetto scade in 90 giorni); poi il creditore deve entro 90 giorni iscrivere a ruolo l’esecuzione in tribunale e chiedere l’udienza di vendita. Per il conto corrente, il meccanismo è particolare: la banca, una volta ricevuto l’atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c., congela l’importo nei limiti del credito. Dopo 60 giorni dall’atto, se nel frattempo il debitore non ha fatto opposizione o non c’è stato un accordo, la banca trasferisce le somme pignorate al creditore (per esattoriali è ancora diverso, come da Cass. 28520/2025: i 60 giorni non sono tempo per liberare il saldo, ma tutto ciò che entra entro 60 giorni è incluso nel vincolo ). Quindi, se l’azienda subisce un pignoramento sul conto, di fatto quei soldi sono persi per la disponibilità aziendale dopo due mesi, e quelli entrati nel frattempo pure.
Per i pignoramenti mobiliari o immobiliari, i tempi di vendita sono più lunghi: serve la perizia di stima (per immobili), l’udienza, fissare gli esperimenti d’asta, ecc. Possono passare molti mesi o anni per incassare, e i costi di procedura gravano sul ricavato.
Opposizioni e sospensioni: il debitore ha a disposizione alcuni rimedi: – Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c., se proposta prima del pignoramento): se il debitore ritiene di non dovere quella somma (ad es. il credito è già pagato o non è liquido), può entro 20 giorni dalla notifica del precetto citare in giudizio il creditore per far dichiarare inesistente o ridotto il credito, chiedendo anche la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Questo richiede di avere seri motivi; se il giudice concede la sospensione, il creditore non può procedere a pignorare finché la causa non risolve. – Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c. post-pignoramento): se il pignoramento è avvenuto ma si contesta il diritto del creditore di procedere (es. titolo nullo, credito prescritto, ecc.), il debitore può comunque proporre opposizione chiedendo al giudice dell’esecuzione di sospendere la procedura. È una causa ordinaria parallela all’esecuzione. – Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): se ci sono vizi formali negli atti (es. notifiche sbagliate, errori nei contenuti), entro termini brevissimi (5 giorni dalla notifica o dal momento del vizio) si può fare opposizione. – Istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): il debitore può chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro (comprensiva di interessi e spese) depositandola in tribunale. In pratica, “riscatta” i beni pignorati pagando il dovuto in forma rateizzata (può chiedere fino a 18 rate mensili con fideiussione). Questo è utile per non perdere i beni strumentali: ad esempio, se hanno pignorato un macchinario indispensabile, chiedendo la conversione ci si impegna a pagare il debito in rate e il macchinario viene liberato dal vincolo. È un istituto da usare con cautela perché bisogna essere sicuri di poter onorare le rate, altrimenti si decade e il bene è di nuovo pignorabile. – Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): se un bene pignorato risulta di proprietà di un terzo e non del debitore (ad es. un macchinario in leasing pignorato erroneamente, o beni personali del socio dentro i locali aziendali confusi come sociali), il terzo può fare opposizione per liberare i beni propri dall’esecuzione . Un caso particolare: se i beni pignorati sono strumentali all’impresa e di proprietà di un terzo che li ha concessi in uso (leasing, nolo), quell’opposizione può venire in soccorso per escludere quei beni dall’asta.
Beni impignorabili o con limiti: la legge prevede che alcuni beni non possano essere pignorati, o lo siano con limiti: – Strumenti, oggetti, libri indispensabili per l’attività professionale del debitore persona fisica non si possono pignorare, salvo che il creditore sia la banca che ha finanziato l’acquisto di quegli strumenti (art. 514 c.p.c.). Ad esempio, se un artigiano ha solo un macchinario con cui lavora, quel macchinario è essenziale: i giudici a volte riconoscono l’impignorabilità o annullano il pignoramento su di esso per evitare di privare il debitore della fonte di reddito . Casi giurisprudenziali parlano di es.: autocarro unico di un artigiano dichiarato impignorabile perché mezzo necessario al lavoro . – Generi di prima necessità, arredamento di base di casa, abiti, oggetti sacri o medaglie personali, non si toccano (art. 514). – Sul conto corrente di un’azienda di solito tutto il saldo è pignorabile (non esiste una “franchigia” come per le persone fisiche in parte, e neanche vincoli come per stipendi). – Sulla prima casa del debitore persona fisica privato (non impresa) c’è, come detto, il divieto per AdER se ricorrono requisiti (unica, residenza, non di lusso, debito sotto 120k). Ma i creditori privati possono pignorarla comunque, e spesso proprio la banca col mutuo lo farà se insolvente.
Azioni cautelari: prima ancora del pignoramento, un creditore può aver iscritto ipoteca giudiziale su immobili (dopo sentenza) o ottenuto un sequestro conservativo. Questi atti cautelari si neutralizzano solo offrendo garanzie alternative o con provvedimenti giudiziali di revoca/sospensione (difficili se credito appare dovuto). L’ipoteca giudiziale, una volta iscritta, resta finché il debito non viene pagato o la procedura concorsuale la rimuove.
Uso delle procedure concorsuali per bloccare esecuzioni: come già accennato, l’apertura di una procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato minore, accordo ristrutturazione omologato) blocca le azioni dei creditori: – Presentare domanda di concordato preventivo (anche con riserva) sospende le esecuzioni in corso e impedisce nuove azioni (art. 54 CCII). Il debitore però non può da quel momento pagare debiti precedenti se non autorizzato (divieto atti ordinari senza permesso). – Presentare istanza di composizione negoziata e ottenere le misure protettive dal tribunale (art. 18 CCII) produce anch’esso il blocco dei pignoramenti per la durata concessa (di regola 4 mesi prorogabili). – Attivare una procedura di sovraindebitamento (concordato minore): dalla pubblicazione del ricorso, i creditori sono sospesi dalle azioni esecutive (art. 65 CCII). – Anche solo depositare l’istanza di nomina di un OCC per sovraindebitamento non obbliga a sospendere un giudizio o un’esecuzione, come chiarito da giurisprudenza (Trib. Sassari 21/1/2022 ), ma certamente appena il giudice ammette la procedura, scatta lo stay.
Moratoria con accordi privati: Se non si è ancora in grado di depositare un concordato, a volte si cerca di ottenere dai creditori una standstill agreement, cioè un accordo informale per congelare le azioni per un periodo mentre si studia la ristrutturazione. Per esempio, le banche in pool possono firmare un accordo di moratoria di 90 giorni. Oppure i fornitori si impegnano a non agire in tribunale in cambio di trasparenza sulla situazione. Queste intese però non vincolano chi non le firma.
Rateizzazioni e Definizioni Agevolate: evitare l’esecuzione da Fisco e INPS
Per i debiti fiscali e contributivi, un metodo difensivo specifico consiste nel chiedere la rateizzazione o aderire a eventuali definizioni agevolate: – Rateizzazione ordinaria cartelle: come detto, presentando istanza all’AdER prima che inizi l’esecuzione (o anche dopo, se non c’è stato incanto) consente di diluire il debito fino a 6 anni (72 rate) o 10 anni (120 rate) se difficoltà grave. Una volta concessa la dilazione, finché si pagano regolarmente le rate, l’Agente della Riscossione non può procedere con nuovi fermi o pignoramenti e sospende quelli in corso (non può proseguire a vendere i beni pignorati). Dunque è uno strumento di “pace”: il debitore respira, ma deve essere regolare con le rate. Saltare più di 5 rate fa decadere la dilazione e tutto riparte. – Definizioni agevolate (Rottamazione): se aperta per legge, aderire interrompe anch’essa le azioni esecutive. Ad esempio, con la Rottamazione-quater 2023, dopo la domanda le cartelle incluse erano sospese fino a scadenza delle rate (che partivano nel 2023 e vanno avanti al 2027). Quindi chi ha aderito non subisce esecuzioni su quelle cartelle, sempre che rispetti i pagamenti nei termini. – Transazione fiscale: all’interno di un concordato preventivo o accordo, come visto, proporre transazione e ottenere l’ok (o cram-down) consente di gestire il debito fiscale. Ma questo è nell’ambito di procedure concorsuali, quindi non strettamente stragiudiziale.
Attenzione: se l’azienda ha rateazioni decadenze, i carichi tornano immediatamente riscuotibili e spesso AdER procede presto a pignoramenti. Non è sempre possibile rimettere in bonis una vecchia rateazione decaduta, se non c’è una nuova legge di “riapertura termini”. A volte conviene attendere una rottamazione piuttosto che ri-rateizzare con sanzioni.
Protezione del Patrimonio Personale del Debitore
Dal punto di vista del debitore-imprenditore (specialmente se individuale o socio di società di persone), difendersi significa anche preservare i beni di famiglia. Alcune azioni possibili o rimedi: – Fondo patrimoniale o Trust: creare un fondo patrimoniale per la famiglia o un trust per segregarne alcuni beni. Tuttavia, se fatto post contrazione di debiti e in prossimità dell’insolvenza, rischia di essere revocato dal fallimento o dichiarato inefficace nei confronti dei creditori (azione revocatoria ordinaria se entro 5 anni l’atto gratuito, art. 2929-bis c.c. anche per confisca diretta). Inoltre, i debiti dell’attività d’impresa di solito non godono dell’esenzione del fondo patrimoniale (che protegge solo dai debiti estranei ai bisogni della famiglia, e l’attività d’impresa per giurisprudenza di solito è considerata estranea). – Vincoli di destinazione: simile al fondo, stessi rischi se tardivi. – Assicurazioni vita: somme versate in polizze vita sono impignorabili e insequestrabili (art. 1923 c.c.) – salvo che i premi versati in pregiudizio creditori possano essere revocati se fatti in frode. Ci sono imprenditori che proteggono liquidità mettendola in polizza; stratagemma da valutare con etica e leggi (non deve essere malafede). – Intestare beni a terzi: già prima di contrarre debiti, alcuni separano gli asset (moglie proprietaria casa, marito imprenditore). In emergenza, cedere la proprietà della casa ai figli o alla moglie quando i creditori incalzano è rischiosissimo: è un classico atto in frode ai creditori, facilmente revocabile (entro 2 anni se cessione a familiare a titolo gratuito, art. 166 CCII). E potrebbe configurare reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale se poi l’imprenditore fallisce. – Usufrutto/nuda proprietà: cedere nuda proprietà e tenere usufrutto è anch’esso soggetto a revocatoria se fatto sotto insolvenza. – Separazione dei patrimoni azienda/persona: chi è ditta individuale può pensare di conferire l’azienda in una S.r.l. di nuova costituzione. Ma i debiti pregressi restano in capo a lui personalmente; la S.r.l. nuova non ne risponde (a parte possibili configurazioni di abuso se la nuova è una mera continuazione). I creditori potranno pignorare eventualmente le quote della S.r.l. (che sono di proprietà dell’imprenditore). Il conferimento d’azienda in S.r.l. può essere revocato se rovina le ragioni creditorie (ma se in cambio l’imprenditore ha avuto quote, c’è corrispettivo). – Benefici prima casa: se non ipotecata, la prima casa per crediti esattoriali pubblici può essere tenuta al riparo finché si rientra in quelle condizioni (un motivo per cui molti piccoli imprenditori mettono la casa di abitazione in testa alla moglie o la tengono separata). Comunque, in procedure concorsuali, la casa dell’imprenditore individuale entra nella massa (salvo concordato minore art.75 comma 2-bis come visto). Un socio di S.n.c. fallito vedrà la casa venduta se serve a pagare creditori (non c’è protezione come con AdER). – Impignorabilità stipendio minimo: se l’imprenditore poi trova un lavoro da dipendente, dal suo stipendio un creditore potrà pignorare al massimo il 20% (se creditore ordinario) o 1/3 (se alimenti) o 1/10 (se stipendio basso sotto 2.500€ circa, per debiti fiscali, aumentato a 1/7 se tra 2.500 e 5.000). Questo è per dire: a volte il “piano B” del debitore fallito è sapere che almeno una parte del reddito futuro è intangibile.
In generale, la difesa principale dei beni passa per l’attivazione di quelle procedure di composizione della crisi che congelano la situazione e portano a un accordo o a una liquidazione ordinata. Tentare di far sparire i beni o prendere tempo con escamotage di solito finisce per aggravare le cose (interessi, spese legali, possibili denunce).
Caso Cassazione 2025: come cenno finale, ricordiamo come la Cass. 28520/2025 ha peggiorato la posizione del debitore per i conti: se un imprenditore aveva l’abitudine di svuotare il conto appena un creditore minaccia pignoramento, sperando che trovandolo vuoto il creditore non prenda nulla – ora sa che se quell’atto arriva, per due mesi quel conto è “sotto sorveglianza”. Quindi spostare i soldi 5 minuti prima non serve più, e dopo non li può rimettere. Una ragione in più per concordare ristrutturazioni invece che giocare al gatto e topo con i creditori.
Strategie di Risanamento del Debito: Piani, Simulazioni e Soluzioni Integrate
Dopo aver esaminato gli strumenti disponibili e le possibili azioni difensive, può essere utile illustrare delle strategie complessive di risanamento attraverso esempi pratici, per capire come un debitore (azienda o imprenditore) possa combinare questi strumenti in un percorso di uscita dal sovraindebitamento.
Strutturare un Piano di Ristrutturazione del Debito
Un piano di ristrutturazione è essenzialmente il progetto finanziario con cui il debitore intende superare la crisi. Indipendentemente dallo strumento legale adottato (accordo stragiudiziale, concordato, sovraindebitamento), gli elementi fondamentali di un piano di risanamento sono: – Analisi dell’attuale situazione: elenco di tutti i debiti, con indicazione di importi, natura (privilegi/chirografari), scadenze, eventuali garanzie. Ed elenco dell’attivo disponibile: beni liquidabili, crediti esigibili, flussi di cassa futuri attesi. – Previsione dei flussi futuri (se c’è continuità aziendale): un conto economico e finanziario prospettico, in genere su 3-5 anni, che indichi come l’azienda genererà reddito e liquidità. Ciò implica ipotesi su fatturato, margini, costi, investimenti. – Mezzi per pagare i creditori: la parte cruciale. Si deve dettagliare come si intende reperire le risorse per soddisfare i creditori secondo le percentuali proposte. Possibili fonti: – Liquidazione di beni non essenziali: vendita di immobili, mezzi, partecipazioni, ecc. – Continuità aziendale: utilizzo di una quota degli utili futuri per pagare i debiti. Questo richiede prudenti stime e spesso l’impegno a destinare ai creditori una certa percentuale dei ricavi. – Apporto di nuovi capitali: aumento di capitale da parte dei soci, ingresso di un investitore, finanziamento ponte (che magari viene prededucibile se concordato). – Recupero crediti: incasso di crediti verso clienti morosi, indennizzi assicurativi attesi, etc. – Riduzione del circolante: ad esempio smobilizzo magazzino in eccesso, vendita scorte. – Trattamento dei creditori: specificare quanto e quando ogni categoria di creditori verrà pagata. Esempio: “Creditori ipotecari X: soddisfatti al 100% mediante vendita immobile Alfa entro 12 mesi. Fornitori chirografari: soddisfatti al 40% in 4 quote semestrali a partire dal 2024 con flussi operativi”. Se ci sono classi, differenze di trattamento vanno giustificate dalla loro posizione giuridica (non si può discriminare arbitrariamente tra chirografari pari grado, se non con classi omogenee e ragioni obiettive). – Eventuali sacrifici e ristrutturazioni operative: un credibile piano di risanamento di solito include misure di riorganizzazione: taglio di rami improduttivi, riduzione personale (se necessario, e compatibile con continuità), miglioramento processi, ecc. Non è solo finanziario, ma anche industriale: i creditori vogliono vedere che l’azienda eviterà di ricadere in crisi. – Attestazione di fattibilità (se richiesta): un professionista certifica che i numeri tornano e che le assunzioni sono ragionevoli.
Rapporto debito/attivo e percentuali: un indicatore base è, dati X euro di debiti, quanti euro l’azienda può ragionevolmente mettere sul piatto (tra beni vendibili e utili futuri netti). Quella proporzione definisce la percentuale di soddisfo possibile per i chirografari. Spesso nelle PMI sovraindebitate questo rapporto è basso (debiti molto superiori all’attivo realizzabile). Un piano convincente deve evitare di essere troppo ottimistico (promettere il 80% e poi non mantenere). Meglio proporre un 30% reale che non un 50% irreale. La credibilità paga in voti.
Coinvolgimento di Nuovi Finanziatori o Investitori
A volte, la salvezza per un’azienda indebitata è l’ingresso di nuove risorse dall’esterno: – Un nuovo socio investitore che apporta liquidità in cambio di quote (equity). Questo riduce il peso dei debiti perché il cash fresco può pagare i creditori parzialmente e rilanciare l’azienda. Il nuovo socio ovviamente vorrà un business plan valido e forse condizioni (ad es. preferirà subentrare dopo che i debiti pregressi sono stati ridotti tramite concordato). – Un finanziamento ponte (bridge loan) da banche o fondi specializzati in ristrutturazioni. Ad esempio, esistono fondi che comprano i crediti bancari a sconto e poi finanziano l’azienda durante il concordato (la legge li tutela dando prededuzione a questi crediti se autorizzati dal giudice). – Finanza esterna protetta: nel concordato, i creditori che finanziano la continuità possono essere soddisfatti in prededuzione (prima degli altri). Questo incentivo è previsto per incoraggiare ad esempio fornitori a continuare a consegnare merce durante il concordato (sapranno che quelle nuove forniture saranno pagate come costo della procedura). – Accolli o vendita d’azienda: un investitore potrebbe prendere in carico l’azienda accollandosi parte dei debiti. Ad esempio, un competitor acquista il ramo d’azienda e nel prezzo è incluso che lui pagherà i debiti verso certe banche al 50%. Questo può essere parte di un piano concordatario (concordato in continuità indiretta, dove l’attività passa a terzi “pulita” e i creditori prendono il ricavato).
Esempio di investitore: la società Alfa, indebitata, trova la società Beta interessata a una fusione. Beta offre di immettere €500k, però chiede che Alfa esca dal concordato con max €500k di debiti residui. Quindi Alfa propone ai creditori: “accettate il 50% ora (grazie ai soldi di Beta) e Beta entrerà e garantirà continuità”. I creditori magari accettano perché Beta è solida. Beta diventa proprietaria e Alfa risanata prosegue dentro Beta. Questo è un classico concordato con soddisfo immediato e cambia di controllo.
Simulazione Pratica 1: Ristrutturazione di una S.r.l. in Continuità
Scenario: “Sanibox S.r.l.” produce nebulizzatori per sanificazione, ha debiti totali per 600.000 € (200k banca con mutuo residuo su capannone; 100k fornitori; 50k debiti leasing su macchinari; 150k debiti fiscali (IVA e IRAP) e 100k altri vari). L’azienda nel 2020-21 ha investito molto per la domanda Covid, poi nel 2023 crollo ordini e accumulo scorte invendute. Ha ancora mercato, ma servono 2 anni per recuperare. – Attivo: capannone (valore mercato 250k €, però ipotecato per mutuo residuo 200k); macchinari (valore usato 50k, leasing residuo 50k quindi zero equity); scorte (valore costi 100k, vendibili a 70k se tempo 1 anno); crediti clienti 30k. – Proposta di piano: vendere le scorte invendute in lotti anche sotto costo e chiudere magazzino (incasso atteso 70k); cedere un vecchio impianto inutilizzato (vale 20k); ottenere una nuova linea di credito di 50k (garantita da consorzio fidi regionale); soci apportano 30k freschi; totale risorse: 170k disponibili. – La banca ipotecaria sarebbe pagata regolarmente continuando le rate del mutuo (nessun stralcio, la teniamo buona). – Il leasing sui macchinari: si chiede alla società di leasing di allungare di 1 anno i pagamenti ma pagare tutto (così non li ritira). – Ai fornitori chirografari (100k): si offre il 50% in 24 mesi (quindi 50k in due anni, rate trimestrali). A regime, l’EBITDA annuo previsto è di 30k di cui 25k destinabili a loro. – Al Fisco (150k di cui 100k IVA): si propone transazione fiscale: pagamento integrale di IVA e ritenute per 100k ma in 5 anni, e stralcio del 50% di sanzioni e interessi sul resto (altri 50k ridotti a 25k, pagati sempre in 5 anni). Quindi al Fisco andranno 100k + 25k = 125k in 60 rate. – Totale fabbisogno per piano a 2 anni: fornitori 50k + altre spese concordato diciamo 20k + prime 2 anni rate Fisco (50k) + altri minori = ~120k, coperto da quelle risorse 170k (c’è buffer). – Dopo 2 anni, l’azienda risana margini e continua a pagare le restanti rate Fisco (tanto oramai generà flussi).
Strumento scelto: Concordato preventivo in continuità. Perché S.r.l. è forse su soglia (dipende fatturati, supponiamo di sì, e si vuole vincolare tutti). Il piano sopra viene attestato e presentato. – I creditori votano: banca ipotecaria (non vota perché è soddisfatta fuori piano regolare), leasing (ha privilegio su macchina, lo pagano integrale a scadenze modificate, tendenzialmente ok, potrà avere classe a sé ma voterà sì perché preferisce continuare), fornitori (50% chirografari: probabilmente conviene perché fallimento magari 20% e aspettando anni), Fisco (vota come chirografario per la parte di sanzioni ridotte e eventuale IVA falcidiata se c’era, ma qui IVA si paga 100% solo diluita, quindi Agenzia Entrate potrebbe anche dire sì perché non perde imposta solo interessi). – Si raggiunge la maggioranza e il concordato è omologato. Sanibox prosegue l’attività, la reputazione un po’ macchiata ma i partner hanno accettato il piano quindi c’è fiducia.
In questa simulazione si vede la combinazione: – Continuità = creditori accettano di aspettare e prendere meno ma per far vivere l’azienda. – Apporto soci e nuova finanza = segnale positivo e liquidità immediata. – Uso concordato = necessità di legare anche eventuali piccoli creditori dissenzienti, e ottenere protezione legale (stop alle esecuzioni nel frattempo).
Misure difensive parallele: Durante la preparazione, Sanibox avrà ottenuto misure protettive depositando un pre-concordato, bloccando un pignoramento sul conto che un fornitore stava iniziando. Inoltre l’azienda ha evitato di pagare qualcuno preferenzialmente negli ultimi mesi per non subire revocatoria; ha però ottenuto un accordo col fornitore di componenti strategici: quell’uno viene pagato per intero come “cruciale per la continuità” con autorizzazione del tribunale (nel concordato, possibile pagare fornitori essenziali in prededuzione).
Simulazione Pratica 2: Sovraindebitamento di un Imprenditore Individuale (Liquidazione e Fresh Start)
Scenario: Luigi è un artigiano (ditta individuale “Luigi Clean”) che produce piccoli sanificatori portatili. Dopo la pandemia, il mercato è crollato e Luigi ha chiuso l’attività. Restano però debiti per 150.000 €: mutuo laboratorio 60k (immobile però venduto dalla banca, incassato 50k, residuo 10k chirografo); debiti fiscali 40k (IVA di periodi di vendite elevate, ora con aggi e interessi), debiti fornitori 30k, debito verso un parente 20k (prestito personale), più varie bollette insolute per 10k. – Luigi non ha immobili (ha venduto il laboratorio per pagare la banca in parte). Gli rimane un furgone vecchio (valore 5k), qualche attrezzatura (5k), e 5k sul conto. – Non ha prospettive di continuare quell’attività. Ha trovato un lavoro come dipendente altrove con stipendio 1.500 €/mese.
Cosa può fare Luigi? Un concordato minore in continuità non ha senso (ha chiuso bottega). Un concordato minore liquidatorio potrebbe teoricamente offrire ai creditori quei 15k di beni come soddisfo (che sarebbe il 10% circa). Ma prepararlo costa e forse i creditori non si scomodano neanche a votare per così poco. Inoltre Luigi come persona fisica può puntare all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
Luigi si rivolge all’OCC della sua città. L’OCC valuta che: – Se fa liquidazione controllata, verranno venduti furgone e attrezzi, ricavato 10k, spese procedure 2k, restano 8k ai creditori (una miseria ~5%). – Luigi è meritevole: non ha truffato, la crisi è di mercato, non ha accumulato lussi, vive modestamente. – Dunque, conviene chiedere direttamente l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283): Luigi offre ai creditori la liquidazione dei suoi 10k di beni, e chiede di essere esdebitato dal resto anche se non pagherà molto.
Procedura: – Si avvia la liquidazione controllata al tribunale. Il liquidatore vende i beni. Luigi contestualmente presenta istanza di esdebitazione dell’incapiente, evidenziando che il suo reddito gli consente a malapena di vivere, non ha beni significativi e il ricavato pagherà un’inezia a tutti. – Il tribunale, sentiti i creditori (che potrebbero opporsi se sospettano frodi), e valutato che Luigi non ha violato obblighi (ha cooperato col liquidatore), approva l’esdebitazione immediata dopo la chiusura della liquidazione . Significa che tutti i debiti residui di Luigi (il 95% rimasto) sono cancellati e i creditori non possono più pretendere nulla da lui.
Luigi così perde il furgone e le attrezzature (che non gli servivano più), paga un piccolo prezzo anche morale (la procedura concorsuale in tribunale), ma ottiene un fresh start: può tenersi lo stipendio salvo la quota eventualmente pignorata per quei mesi (se c’era un pignoramento per es. Fisco sul suo stipendio, con l’apertura liquidazione viene sospeso e poi tolto). Può ricominciare senza quell’angoscia.
Da notare: se Luigi in futuro ereditasse dei soldi entro 4 anni, i creditori potrebbero chiederglieli in conto di quei vecchi debiti esdebitati (c’è una norma che prevede che se nei 4 anni successivi il debitore “miracolosamente” diventa ricco per eredità o vincite, i creditori vengono soddisfatti con quelle somme, fino a concorrenza dei debiti cancellati). Ma al netto di questi casi eccezionali, Luigi è libero.
Considerazioni finali sulla strategia del debitore: come queste simulazioni mostrano, la chiave per difendersi efficacemente è: – Valutare con lucidità la situazione: se c’è possibilità di salvare il business, attivarsi per tempo con strumenti di ristrutturazione; se non c’è, non accanirsi e usare le procedure liquidatorie per chiudere in modo dignitoso. – Comunicare con i creditori: un debitore trasparente che fa una proposta seria spesso trova dall’altro lato disponibilità, specie se l’alternativa (fallimento) è peggiore anche per loro. – Usare i diritti e le protezioni legali: non subire passivamente i pignoramenti, ma conoscere i rimedi (dilazioni, opposizioni, misure protettive) per guadagnare tempo utile a formalizzare una soluzione di insieme. – Coinvolgere professionisti esperti: sia per farsi attestare un piano credibile, sia per condurre trattative complesse e predisporre gli atti giudiziari correttamente. Ad esempio, redigere un concordato fai-da-te è impensabile; rivolgersi a un OCC per sovraindebitamento è obbligatorio e utile.
In conclusione, anche un’azienda altamente indebitata (come quella del nostro titolo, produttrice di spruzzatori e nebulizzatori per sanificazione, magari prospera nel 2020 e poi in crisi) ha a disposizione molte vie per “difendersi”: difendersi non nel senso di non pagare, ma nel senso di evitare la disgregazione disordinata e massimizzare la parte di debito che realisticamente può essere pagata, ottenendo al contempo la liberazione dal restante. La normativa italiana vigente (aggiornata a fine 2025) fornisce strumenti moderni e flessibili: dalla composizione negoziata (che è un salvagente precoce per l’impresa in difficoltà) fino alle procedure di esdebitazione personale (che incarnano la filosofia del fresh start per il debitore sfortunato ma onesto). Orientarsi in queste possibilità può essere complesso: affidarsi a un legale o a un professionista della crisi d’impresa è fondamentale per scegliere la rotta giusta e navigare le pratiche burocratiche e giudiziarie.
Domande Frequenti (FAQ)
Di seguito, presentiamo alcune delle domande più frequenti che un imprenditore o debitore potrebbe porsi in situazione di sovraindebitamento, con risposte concise basate su quanto esposto:
- Domanda: La mia azienda ha troppi debiti e non riesco a pagarli tutti. Posso essere dichiarato fallito d’ufficio dai creditori?
Risposta: Sì, se sei un imprenditore fallibile (impresa non piccola) e sei insolvente, un creditore con almeno €50.000 di credito può chiedere al tribunale la liquidazione giudiziale (fallimento) . Tuttavia, puoi prevenirlo attivando tu stesso una procedura (es. concordato preventivo) prima che i creditori ottengano una sentenza. Se sei sotto soglia (imprenditore minore), i creditori non possono chiedere il fallimento, ma possono comunque aggredire i tuoi beni singolarmente; in quel caso, valuta le procedure di sovraindebitamento per bloccarli e risolvere globalmente. - Domanda: Ho una S.r.l.: i creditori possono toccare i miei beni personali (casa, conto privato)?
Risposta: Di regola no: la S.r.l. risponde solo col patrimonio sociale. I tuoi beni personali sono al sicuro . Fanno eccezione le situazioni in cui hai dato garanzie personali (fideiussioni a banche/fornitori: in tal caso quei creditori possono aggredirti), oppure casi di mala gestio (i creditori, tramite un curatore fallimentare, potrebbero farti causa come amministratore se hai agito in frode o aggravato il dissesto). Inoltre, i debiti tributari della S.r.l. di norma non si riversano su di te, salvo tu abbia compiuto violazioni (ad es. non versato IVA per cui sei perseguibile penalmente o sanzionabilmente). Quindi, a meno di garanzie o illeciti, la tua casa personale non è pignorabile per debiti sociali di S.r.l. - Domanda: La mia società è una SNC e non riusciamo a pagare. Mi hanno già pignorato il conto personale per debiti sociali: è legale?
Risposta: Sì, in una SNC i soci rispondono con tutto il proprio patrimonio dei debiti della società . Il creditore deve prima escutere la società, ma se questa non paga, può rivolgersi ai soci. Quindi il tuo conto personale può essere pignorato per debiti della SNC. In caso di insolvenza grave della SNC, di solito i creditori chiederanno il fallimento della società e dei soci. Ti conviene attivarti: ad esempio proporre un concordato minore che includa anche la tua posizione, così da bloccare i pignoramenti e poi esdebitarti per la parte non pagata. - Domanda: Ho ricevuto un atto di precetto da un fornitore, ma nell’atto non c’è scritto che posso rivolgermi a un OCC per il sovraindebitamento. Posso far annullare il precetto per questo?
Risposta: No, la mancata indicazione di quell’avviso (che per legge dovrebbe esserci nel precetto, art. 480 c.p.c.) non rende nullo il precetto . È considerata una mera irregolarità formale dalla giurisprudenza . Non potrai annullare l’esecuzione su questo presupposto. Tuttavia, l’assenza dell’avviso conferma che forse il creditore non sa della tua possibile procedura: puoi comunque rivolgerti tu a un OCC per attivare una procedura di composizione della crisi. Ma l’atto di precetto resta valido. - Domanda: Cos’è la composizione negoziata e mi conviene attivarla?
Risposta: È un percorso volontario, confidenziale, in cui un esperto indipendente ti aiuta a negoziare con i creditori fuori dal tribunale . Conviene se la tua impresa ha prospettive di ripresa ma ha bisogno di tempo o ristrutturazione dei debiti. Vantaggi: sospensione delle esecuzioni (se chiedi misure protettive) e supporto professionale; svantaggi: se la situazione è troppo compromessa e i creditori non collaborano, potresti dover comunque passare a un concordato. In generale, per un’azienda ancora viva la composizione negoziata è spesso il primo tentativo consigliabile, specie alla luce degli ottimi risultati registrati nel 2025 . - Domanda: Ho debiti fiscali (IVA) e contributivi alti. Posso offrirne il pagamento parziale in un accordo o il Fisco può imporre sempre il 100%?
Risposta: Puoi proporre il pagamento parziale (falcidia) di debiti fiscali e contributivi all’interno di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, concordato minore). Oggi la legge lo consente: ad esempio, l’IVA può essere pagata non integralmente purché almeno al 20% , e dimostrando che stai offrendo il massimo possibile. L’Agenzia Entrate può accettare tramite la transazione fiscale oppure, se rifiuta ma la tua proposta dà comunque un ritorno pari o superiore a quello liquidatorio, il tribunale può imporla lo stesso (cram-down fiscale) . Fuori da procedure, invece, l’Agenzia non può da sé abbuonare l’IVA o contributi: può solo rateizzare o applicare normative di condono se esistenti. Quindi, per ridurre sostanzialmente l’ammontare, devi passare per un omologazione giudiziale di un piano. - Domanda: Se faccio un concordato e poi non riesco a rispettare il piano di pagamenti, cosa succede?
Risposta: Se non riesci a rispettare il piano concordatario omologato, la situazione diventa rischiosa. Il commissario o i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il tribunale, verificato l’inadempimento grave, dichiarerà risolto il concordato: a quel punto, se sei ancora insolvente, può contestualmente aprire la liquidazione giudiziale (fallimento) su istanza anche d’ufficio. In pratica, torni punto e a capo, anzi peggio perché hai perso tempo e magari hai già pagato qualcosa (che però resta acquisito ai creditori). Quindi è fondamentale proporre un piano realistico e avere un margine di sicurezza. In alcuni casi, per evitare la risoluzione, si cerca di modificare il piano con l’accordo dei creditori (nei concordati preventivi la legge ora ammette modifiche del piano in omologa in certi limiti). Ma formalmente, se non paghi quanto promesso, i creditori riacquistano titolo per pretenderlo per intero (al netto di quanto incassato) e scatta l’insolvenza. - Domanda: Quanto dura la mia “punizione” dopo un fallimento o liquidazione controllata? Potrò aprire un’altra azienda?
Risposta: Durante la procedura concorsuale sei soggetto a incapacità: se fallito, non puoi essere amministratore di società, non puoi ottenere finanziamenti pubblici, ecc. Ma una volta chiusa la procedura e ottenuta l’esdebitazione, non hai più queste preclusioni. L’esdebitazione ti libera dai debiti rimasti e, di fatto, ti riabilita sul piano civile (diverso dalla riabilitazione penale fallimentare, ma quella serve solo se hai commesso reati fallimentari). Nel nuovo Codice, l’esdebitazione per l’imprenditore onesto dovrebbe arrivare entro 3 anni dalla chiusura del fallimento . Quindi, passati pochi anni, potrai certamente aprire una nuova azienda o riprendere attività (a meno che tu non abbia subito interdizioni per reati). Tieni conto che le banche e il mercato potrebbero essere diffidenti all’inizio (ci sono banche dati dei protesti e insolvenze), ma legalmente sarai libero di ricominciare. L’importante è avere agito correttamente: se il fallimento è stato fraudolento, invece, ci sono conseguenze penali e interdittive gravi. - Domanda: Il concordato minore cancella tutti i debiti anche se non pago nulla ai creditori?
Risposta: No, anche nel concordato minore devi destinare tutto il possibile ai creditori. Non esiste un concordato a zero. Se non hai nulla da offrire, il concordato non verrebbe approvato dai creditori né omologato dal giudice (mancanza convenienza). In caso di totale incapienza, lo strumento è la “esdebitazione del debitore incapiente” senza concordato, ma è un’altra procedura che passa per la liquidazione controllata e richiede la meritevolezza . Nel concordato minore devi proporre ai creditori qualcosa: può essere anche modesto (non c’è la soglia del 20% esplicita qui, ma serve un apporto esterno apprezzabile ). Ad esempio, magari offri il 10% però con soldi forniti da terzi e spieghi che in liquidazione otterrebbero 5%. Se il tribunale e creditori capiscono che è il massimo, potrebbe passare. Ma, in generale, un concordato che paga meno del 20% verrà valutato con sospetto salvo giustificazione forte. - Domanda: In un concordato preventivo, posso favorire alcuni creditori rispetto ad altri?
Risposta: Puoi prevedere classi differenti e trattamenti diversi solo se c’è diversità di posizione giuridica o interessi economici omogenei. Ad esempio, è normale pagare i creditori privilegiati integralmente (o falcidiarli solo per la parte scoperta) e i chirografari parzialmente. Tra chirografari, puoi suddividerli in classi (es. fornitori strategici vs non strategici) ma devi motivare la differenza e comunque ottenere il voto delle relative classi. Non puoi discriminare arbitrariamente (es. pagare Tizio 100% e Caio 0% se sono stessi rango) senza rischiare bocciatura o impugnazione per violazione della par condicio. Una eccezione è che puoi decidere di pagare integralmente piccoli crediti chirografari sotto una certa soglia se lo fai per tutti i piccoli creditori, questo per semplificazione (spesso nei concordati si propone pagamento 100% ai creditori chirografari sotto €X, e percentuale agli altri – la legge consente di escludere dal voto i piccolissimi crediti pagati per intero). Quindi sì a trattamenti diversificati, ma con criterio e nel rispetto delle regole di maggioranza e par condicio. - Domanda: Quali debiti non si cancellano nemmeno con concordato o esdebitazione?
Risposta: Ci sono alcune eccezioni sia nel concordato che nelle procedure di esdebitazione: - In concordato (preventivo o minore) e accordi, di solito i debiti per multe penali o ammende non possono essere falcidiati (devono essere pagati integralmente fuori concordato). Anche i debiti per alimenti o mantenimento familiare non possono essere toccati (sono privilegiati e vanno onorati, salvo diverse disposizioni).
- Nell’esdebitazione post-fallimentare, la legge esclude dal beneficio: obblighi di mantenimento e alimentari, debiti da risarcimento danni per fatto illecito extracontrattuale, multe e sanzioni penali, e debiti fiscali per cui si sia stati condannati per frode fiscale (quelli derivanti da reati tributari restano fuori). Anche l’imposta sull’IVA dovuta per rivalsa (secondo Corte Giustizia UE qualcuno sostiene sia esclusa dall’esdebitazione, ma è tema complesso).
- Inoltre, l’esdebitazione può essere revocata se entro l’anno successivo si scopre che hai dolosamente occultato beni o redditi. Insomma, la gran parte dei debiti si cancella, ma non quelli di natura “personale-punitiva” (multe, danni, alimenti) e certe eccezioni fiscali o penali.
Tabelle Riepilogative
Per facilitare la comprensione, riportiamo qui alcune tabelle riepilogative finali che sintetizzano i punti chiave trattati nella guida.
Tabella 1: Strumenti di Gestione della Crisi – Confronto Generale
| Strumento | Tipo | Chi può accedere | Tribunale coinvolto? | Effetti principali | Vincolo per tutti i creditori? |
|---|---|---|---|---|---|
| Negoziazione privata (piani di rientro, saldo & stralcio) | Informale | Qualsiasi debitore | No (accordo contrattuale) | Dilazione o riduzione concordata dei debiti; nessun blocco legale delle azioni per chi resta fuori. | No (solo chi firma è vincolato; altri creditori possono agire). |
| Piano attestato di risanamento | Stragiudiziale con attestazione | Imprese in crisi (anche fallibili) | No (solo deposito al Registro Imprese) | Pagamenti e atti eseguiti secondo il piano protetti da revocatoria ; miglior accesso al credito perché piano certificato. | No (creditori devono aderire volontariamente). |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti | Misto (privato + omologa) | Imprese (fallibili o meno) | Sì (omologa in tribunale) | Sospensione azioni su richiesta durante trattative; all’omologa, vincola aderenti e alcuni non aderenti (se pagati integralmente entro 120 gg) . | Vincola aderenti; i non aderenti devono essere pagati per intero salvo eccezioni (es. banche dissenzienti con efficacia estesa). |
| Composizione negoziata | Stragiudiziale assistito | Imprese (anche piccole) in squilibrio | Sì, limitato (solo per misure protettive o concordato finale) | Misure protettive dal tribunale (blocco esecuzioni) ; esperto facilita accordo. Esiti: accordo stragiudiziale, accesso ad altre procedure o concordato semplificato. | No, a meno di accordo finale firmato da tutti o passaggio a concordato. |
| Concordato preventivo | Giudiziale (concorsuale) | Imprese soggette a fallimento (sopra soglia); facoltativo anche per minori se scelgono | Sì (tribunale supervisiona tutto) | Moratoria generale creditori (automatic stay); pagamento secondo piano con possibili falcidie; esdebitazione implicita a omologa. | Sì, vincola tutti i creditori anteriori (anche dissenzienti) . |
| Concordato minore | Giudiziale (concorsuale) | Debitori non fallibili (imprese minori, professionisti, ecc., no consumatori) | Sì (OCC e tribunale) | Moratoria azioni; piano con falcidie; eventuale conservazione beni essenziali (casa) ; esdebitazione finale per debitore persona fisica. | Sì, vincola tutti i creditori anteriori (dissenzienti inclusi dopo omologa). |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Giudiziale liquidatoria | Imprese soggette a fallimento insolventi | Sì (tribunale nomina curatore) | Spossessamento del debitore; vendita di tutti i beni; scioglimento impresa; riparto ai creditori secondo prelazioni; possibile esdebitazione persona fisica dopo . | Sì, procedura coinvolge tutti i creditori (che devono insinuarsi al passivo). |
| Liquidazione controllata (sovraindebitamento) | Giudiziale liquidatoria | Debitore non fallibile insolvente (anche consumatore) | Sì (liquidatore nominato) | Simile a fallimento: liquidazione patrimonio debitore minore; al termine, il debitore (persona fisica) può ottenere esdebitazione (anche immediata se incapiente meritevole) . | Sì, coinvolge tutti i creditori concorrenti. |
Tabella 2: Misure Protettive e di Sospensione delle Azioni Esecutive
| Situazione | Blocco delle azioni esecutive | Riferimento |
|---|---|---|
| Presentazione domanda di concordato preventivo (anche con riserva) | Sì – automatico: i creditori chirografari e prelatizi per crediti anteriori non possono iniziare o proseguire pignoramenti . | Art. 54 CCII. |
| Ammissione a concordato minore (o presentazione ricorso) | Sì – dalla data di pubblicazione della domanda in Registro Imprese, sospensione di pignoramenti e divieti di nuove azioni. | Art. 65 CCII. |
| Istanza di misure protettive in composizione negoziata | Sì – se il tribunale le concede: tipicamente blocco delle esecuzioni per la durata delle trattative (massimo 6 mesi) . | Art. 20 CCII. |
| Omologazione accordo di ristrutturazione | Sì – i creditori aderenti sono tenuti a rispettare le dilazioni concordate e non possono agire se non per quanto previsto; i non aderenti se devono essere pagati entro 120 gg dall’omologa non possono agire in quel frattempo. | Art. 61-63 CCII. |
| Procedura di liquidazione giudiziale aperta | Sì – dalla sentenza dichiarativa: tutte le esecuzioni individuali sono vietate e quelle pendenti vengono assorbite (i beni pignorati entrano nel fallimento). | Art. 150 CCII (effetti del fallimento). |
| Procedura di liquidazione controllata aperta | Sì – analogo al fallimento: le esecuzioni individuali decadono. | Art. 270 CCII. |
| Rateizzazione concessa da Agenzia Entrate-Riscossione | Sì – per i carichi oggetto di rateazione, l’Agente non avvia né prosegue esecuzioni finché sei in regola con i pagamenti. Se c’è un pignoramento su conto, generalmente AdER sospende l’azione. | Art. 19 DPR 602/73; Circ. AdER. |
| Rottamazione cartelle (definizione agevolata) | Sì – per i debiti rottamati, le procedure esecutive pendenti sono sospese e non ne partono di nuove, in attesa dei pagamenti rateali. | Legge di riferimento della rottamazione (es. L.197/2022). |
| Opposizione a precetto con istanza di sospensione | Potenziale – se il giudice dell’opposizione concede la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, il creditore non può procedere a pignorare nelle more del giudizio. | Art. 615 c.p.c. |
| Opposizione a pignoramento con sospensione | Potenziale – se il giudice dell’esecuzione sospende l’esecuzione per validi motivi, il pignoramento resta in essere ma non si può procedere a vendita finché la causa di opposizione non decide. | Art. 624 c.p.c. |
Tabella 3: Priorità di Pagamento dei Creditori in Liquidazione Concorsuale
| Categoria Credito | Esempi | Grado di pagamento | Percentuale attesa |
|---|---|---|---|
| Prededucibili | Spese procedura (curatore, commissario), nuovi finanziamenti autorizzati in concordato, forniture post-concordato. | Prima di tutto (pagati integralmente prima di altri, se l’attivo lo consente). | 100% (di solito). |
| Crediti con privilegio speciale | Ipoteca su immobile (banca mutuo), pegno su beni mobili o crediti, privilegio su bene specifico (es. venditore macchinario con riserva). | Dal valore ricavato dalla vendita di quello specifico bene, al netto delle spese. L’eventuale eccedenza va ai creditori di grado inferiore. | Dipende dal valore del bene: se sufficiente, 100%; se insufficiente, il residuo diventa chirografario. |
| Crediti con privilegio generale | Lavoratori (stipendi, TFR), Erario (IVA, ritenute recenti), INPS contributi, professionisti (ultimi 2 anni). | Si pagano sul ricavato generale assieme, secondo un ordine di priorità stabilito (es. lavoratori privilegio super, poi imposte). Vengono dopo i privilegi speciali e le prededuzioni. | Dipende dall’attivo libero: spesso i lavoratori sono pagati 100% (anche grazie intervento Fondo INPS), il Fisco può ricevere parziale a seconda di quanti beni rimangono. |
| Crediti chirografari (senza garanzia) | Fornitori non privilegiati, banche per parte di credito non garantita, contratti, risarcimenti ordinari. | Vengono dopo che prededuzione e tutti i privilegi (speciali e generali) sono stati soddisfatti. Si dividono il residuo proporzionalmente (ratazione). | Bassa percentuale, variabile (in fallimenti PMI a volte 0-10%). Nel concordato può essere concordata (es. 30%) a seconda di piano e contributi esterni. |
| Crediti postergati | Finanziamenti soci a S.r.l. (in certe condizioni), crediti infragruppo postergati per legge o contratto. | Pagati dopo tutti gli altri chirografari, solo se rimane attivo (praticamente mai in insolvenza). | 0% nella maggioranza dei casi. |
(Nota: in concordato le percentuali sono stabilite dal piano, purché rispettino la regola che nessuna classe inferiore prende più di una classe superiore. In liquidazione fallimentare invece le percentuali emergono a consuntivo dalla distribuzione reale.)
Conclusione: La difesa di un imprenditore indebitato passa attraverso una combinazione di conoscenza dei propri diritti, tempestività nell’azione e utilizzo strategico degli strumenti legali disponibili. Ogni situazione va valutata caso per caso – a volte la soluzione è una trattativa privata, altre volte bisogna “chiudere e ripartire” tramite la liquidazione controllata ed esdebitazione, altre ancora conviene un piano di ristrutturazione mediato (composizione negoziata, accordo o concordato) per salvare il salvabile dell’azienda. In ogni caso, la legge offre al debitore onesto vie per difendersi dall’aggressione disordinata dei creditori e per cercare un punto di equilibrio tra le sue possibilità economiche e le legittime pretese di chi vanta crediti. La chiave sta nell’affrontare la crisi in modo proattivo e trasparente, possibilmente con l’ausilio di professionisti (avvocati specializzati, commercialisti, OCC) e facendo riferimento alla normativa aggiornata e alla giurisprudenza più recente, come quella citata in questa guida, che continuamente affina i principi applicabili in materia di sovraindebitamento e procedure concorsuali.
Fonti e Riferimenti Normativi
- Codice Civile, art. 2086 (dovere di assetti adeguati) e artt. 2476, 2394 (responsabilità organi sociali).
- Codice di Procedura Civile, artt. 480, 615, 617, 619 (precetto e opposizioni), art. 495 (conversione pignoramento).
- D.P.R. 602/1973, art. 19 (rateazione cartelle), art. 72-bis (pignoramento conti correnti esattoriale).
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, aggiornato D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024):
- Art. 2 (definizioni di sovraindebitamento, impresa minore) ,
- Artt. 12-25-quinquies (Composizione negoziata),
- Artt. 44-64 (Accordi di ristrutturazione dei debiti),
- Art. 54 (effetti domanda concordato) ,
- Art. 57 (transazione fiscale negli accordi),
- Artt. 84-91 (Concordato preventivo, requisiti continuità/liquidatorio) ,
- Artt. 74-83 (Concordato minore) ,
- Art. 75 comma 2-bis (mantenimento abitazione in concordato minore) ,
- Art. 80 (omologazione concordato minore),
- Artt. 150-154 (effetti liquidazione giudiziale su creditori),
- Art. 270 (effetti liquidazione controllata),
- Art. 283 (esdebitazione del debitore incapiente) .
- Legge 3/2012 (ormai abrogata e confluita nel CCII, ma rilevante per principi transitori e giurisprudenza pregressa sul sovraindebitamento).
- Decreto Legge 118/2021 convertito L.147/2021 (istitutivo composizione negoziata e concordato semplificato).
- Decreto Legislativo 83/2022 (attuazione direttiva UE 2019/1023, modifiche al CCII) .
- Decreto Legislativo 136/2024 (c.d. “correttivo ter”, ulteriori modifiche al CCII, tra cui art.75 co.2-bis) .
- Corte di Cassazione – sentenze recenti:
- Cass. civ. Sez. I, n. 23343/2022 (precetto senza avviso sovraindebitamento: irregolarità, non nullità) .
- Cass. civ. Sez. I, n. 4613/2023 (presupposti ammissibilità accordo sovraindebitamento, tutela creditori privilegiati) .
- Cass. civ. Sez. III, n. 5678/2024 (esdebitazione del debitore incapiente: non automatica, valutare malafede) .
- Cass. civ. Sez. I, n. 27562/2024 (precedente su procedure ex L.3/2012 – non trattato dettagliatamente in guida).
- Cass. civ. Sez. I, n. 30543/2024 (accordo sovraindebitamento: creditore ipotecario dissenziente, necessità convenienza almeno pari a liquidazione) .
- Cass. civ. Sez. VI, n. 28520/2025 (pignoramento esattoriale conto corrente: include accrediti entro 60 giorni) .
- Corte di Giustizia UE: sentenza 8 maggio 2024, C-20/23 (Direttiva UE Insolvenza art.23(4): non si possono escludere intere categorie di debiti dall’esdebitazione: riguarda transazione fiscale e debiti tributari) ; sentenza 10 aprile 2025, C-723/23 (accesso a esdebitazione e comportamento in malafede, conferma approccio rigoroso verso debitori disonesti) .
- Unioncamere – Comunicato 13/11/2025: dati su composizione negoziata (3.600 istanze, 423 esiti positivi) , dichiarazioni sullo strumento .
- Agenzia Entrate-Riscossione – Linee guida procedure esecutive: indicazioni su ipoteche (soglia 20k) , impignorabilità prima casa (riconducibile a DL 69/2013), termine 60 gg pignoramento conti .
La tua azienda che produce, importa, distribuisce o manutiene spruzzatori professionali, nebulizzatori elettrici o a batteria, atomizzatori, sistemi ULV, pompe, ugelli, serbatoi, ricambi e soluzioni per la sanificazione industriale e civile, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, importa, distribuisce o manutiene spruzzatori professionali, nebulizzatori elettrici o a batteria, atomizzatori, sistemi ULV, pompe, ugelli, serbatoi, ricambi e soluzioni per la sanificazione industriale e civile, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore della sanificazione è altamente tecnico, competitivo e con costi elevati:
- componenti costosi (motori, compressori, batterie, elettroniche, ugelli speciali),
- necessità di mantenere stock di macchine, accessori e ricambi,
- flussi di lavoro stagionali o variabili,
- forte concorrenza da parte di produttori esteri,
- pagamenti spesso a 60–120 giorni da parte di aziende di pulizia, strutture sanitarie, industrie e PA.
La liquidità può saltare rapidamente, trasformando semplici ritardi d’incasso in una spirale di debiti.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito con la giusta strategia.
Perché un’Azienda di Spruzzatori e Nebulizzatori va in Debito
- aumento dei costi di motori, batterie, elettroniche, pompe e ugelli
- pagamenti lenti da parte di imprese di pulizia, facility management, sanità e PA
- magazzino immobilizzato in macchine, ricambi, accessori e materiali chimici
- costi elevati di assistenza tecnica, sostituzioni, riparazioni e garanzie
- investimenti necessari in certificazioni, normative e nuovi modelli
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
- sospensione delle forniture di componenti, pompe, batterie, motori e ricambi
- decreti ingiuntivi, atti esecutivi, precetti
- sequestro di macchine, ricambi, materiali e attrezzature
- impossibilità di evadere ordini, manutenzioni e contratti ricorrenti
- perdita di clienti strategici e distributori
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con il supporto di un avvocato specializzato puoi:
- sospendere pignoramenti in corso
- fermare richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità aziendale
- bloccare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione
È il primo passo per mettere al sicuro la tua azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Nel settore emergono spesso anomalie significative:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- commissioni bancarie anomale o illegittime
Una parte rilevante del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili
Soluzioni efficaci:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (motori, pompe, batterie, elettroniche, ricambi)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando attive
4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Quando la situazione è più complessa puoi utilizzare:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (come extrema ratio) Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte dei debiti e sospendendo completamente pignoramenti e iniziative esecutive.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare aziende che producono o distribuiscono nebulizzatori e sistemi di sanificazione servono competenze specifiche.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende che operano nel settore della sanificazione industriale.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani su misura
- protezione di macchine, ricambi, materiali e magazzino
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di spruzzatori e nebulizzatori per la sanificazione non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
- bloccare subito i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare clienti, forniture e continuità operativa,
- proteggere il futuro della tua azienda.
Agisci ora.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua attività possono iniziare oggi stesso.