Azienda Di Scale E Parapetti Industriali Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda progetta, produce, installa o distribuisce scale industriali, scale su misura, scale di sicurezza, scale antincendio, parapetti, passerelle, piattaforme, protezioni per macchinari e sistemi anticaduta per industrie, cantieri, magazzini, impianti produttivi e infrastrutture — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire immediatamente per evitare blocchi produttivi e perdita di clienti strategici.

Nel settore delle scale e parapetti industriali, anche un ritardo minimo nella produzione, verniciatura, consegna o installazione può fermare cantieri, ritardare collaudi di sicurezza, compromettere l’apertura di nuovi stabilimenti e generare penali, contestazioni e danni economici significativi.

Perché le aziende di scale e parapetti industriali accumulano debiti

  • aumento dei costi dell’acciaio, alluminio, zincatura e lavorazioni meccaniche
  • rincari di trasporto, energia e trattamenti superficiali (verniciatura, anodizzazione)
  • pagamenti lenti da parte di imprese edili, industrie, appaltatori e installatori
  • ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
  • progetti complessi su misura che richiedono investimenti anticipati in materiali e manodopera
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai costi della carpenteria
  • investimenti elevati in sicurezza, certificazioni, progettazione strutturale e personale qualificato

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
  • identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro troppo onerosi che prosciugano la liquidità
  • richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
  • proteggere rapporti con fornitori critici (acciaio, lamiere, componenti per parapetti, trattamenti superficiali)
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare produzione e installazioni

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di materiali e componenti indispensabili
  • impossibilità di rispettare appalti, installazioni e collaudi di sicurezza
  • perdita di imprese edili, industrie, appaltatori, installatori e partner strategici
  • rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team specializzato di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • bloccare pignoramenti e atti esecutivi
  • ridurre o ristrutturare i debiti attraverso gli strumenti normativi più efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere magazzino, materiale critico, cantieri e continuità produttiva
  • evitare la chiusura e accompagnare la tua azienda verso un risanamento stabile e duraturo

Agisci ora

Le aziende non falliscono per i debiti, ma per il ritardo con cui reagiscono.
Intervenire oggi significa salvare cantieri, forniture, clienti strategici e stabilità finanziaria.

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Introduzione

Un’azienda produttrice di scale e parapetti industriali che si trova in difficoltà finanziaria e sommersa dai debiti affronta una delle sfide più complesse nel panorama imprenditoriale. Il problema dei debiti può sorgere per molte ragioni: ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, cali di commesse, investimenti onerosi, aumento dei costi delle materie prime o della manodopera, oppure eventi straordinari (come crisi economiche generali o pandemie) che riducono le entrate. Queste circostanze possono portare l’impresa ad accumulare debiti di vario tipotributari (verso l’Erario), previdenziali (verso l’INPS), bancari (mutui, fidi, leasing) e commerciali (verso fornitori) – fino a rendere difficoltoso onorare le scadenze regolarmente.

Dal punto di vista dell’imprenditore-debitore, è essenziale capire cosa si rischia in caso di insolvenza e quali strumenti legali si possono utilizzare per difendersi. Un’azienda indebitata rischia infatti il blocco operativo (fornitori che interrompono le consegne, clienti che rescindono i contratti per timore di inadempienze), la perdita di accesso al credito (revoca di affidamenti bancari, segnalazione in Centrale Rischi) e l’avvio di azioni esecutive da parte dei creditori (pignoramenti di macchinari, immobili aziendali o conti correnti) . Se l’attività è esercitata in forma individuale o con garanzie personali dei soci, anche il patrimonio personale dell’imprenditore può essere aggredito . In casi estremi, un creditore potrebbe chiedere al tribunale la dichiarazione di fallimento (oggi “liquidazione giudiziale”) dell’azienda.

La buona notizia è che l’ordinamento italiano offre una serie di strumenti giuridici per gestire la crisi d’impresa e ristrutturare i debiti, spesso con l’obiettivo di salvaguardare la continuità aziendale quando possibile. Negli ultimi anni, la normativa in materia è stata radicalmente riformata: il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), emanato con D.Lgs. 14/2019 ed entrato in vigore definitivamente a luglio 2022, ha sostituito la vecchia legge fallimentare introducendo procedure più moderne e flessibili . Successivi interventi normativi (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022 di attuazione della direttiva UE 2019/1023, e il D.Lgs. 136/2024 “correttivo ter”) hanno ulteriormente perfezionato la disciplina , con un duplice scopo: intercettare tempestivamente lo “stato di crisi” prima che sfoci in insolvenza irreversibile e fornire procedure efficaci per il risanamento dell’impresa o, se necessario, per la liquidazione ordinata.

Questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – offre un quadro completo e avanzato delle soluzioni disponibili in Italia per un’azienda in crisi debitoria (come può essere una ditta di scale e parapetti industriali), con un taglio giuridico ma divulgativo adatto sia a professionisti del diritto sia a imprenditori e privati. Esamineremo in dettaglio:

  • Le diverse tipologie di debiti e i relativi rischi (debiti fiscali, contributivi, bancari, commerciali, ecc.);
  • I segnali di allarme e gli obblighi di legge per l’imprenditore in crisi (sistemi di allerta interni ed esterni);
  • Gli strumenti di ristrutturazione del debito utilizzabili in via stragiudiziale o concorsuale: dai piani di risanamento “attestati” agli accordi di ristrutturazione, dalla composizione negoziata della crisi al concordato preventivo (in continuità o liquidatorio), fino alle procedure di liquidazione giudiziale;
  • Le tutele per il patrimonio personale dell’imprenditore, ossia come limitare la responsabilità personale e proteggere i beni familiari dalle azioni dei creditori;
  • Le soluzioni specifiche per i piccoli imprenditori non fallibili, come il “concordato minore” e altre procedure di sovraindebitamento;
  • Alcune simulazioni pratiche ed esempi di applicazione delle procedure al caso di un’azienda con debiti, per comprendere concretamente come possono essere utilizzati questi strumenti;
  • Una sezione finale di domande e risposte (FAQ) con i quesiti più comuni che un imprenditore indebitato potrebbe porsi, con risposte basate sulla normativa vigente e la più recente giurisprudenza.

L’obiettivo è fornire all’imprenditore-debitore conoscenze chiare e aggiornate su come difendersi dai creditori e quali strade intraprendere per risolvere la crisi dell’azienda, nel rispetto della legge italiana e con il supporto delle ultime sentenze ed interpretazioni dei tribunali.

Nota bene: ogni situazione di crisi è unica. Questa guida illustra gli strumenti generali previsti dall’ordinamento, ma l’applicazione concreta richiede un’analisi specifica caso per caso. Le informazioni fornite riflettono il quadro normativo vigente al 2025 e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, citati puntualmente nelle fonti. In caso di dubbi o per decidere la strategia migliore, è sempre consigliabile farsi assistere da un professionista esperto in diritto della crisi d’impresa.

Il quadro normativo attuale e la “crisi d’impresa”

Come anticipato, dal 15 luglio 2022 l’Italia adotta un approccio rinnovato alla gestione dell’insolvenza con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) . Questo Codice ha unificato in un testo unico sia la disciplina delle procedure concorsuali classiche (erede della vecchia legge fallimentare del 1942) sia quella sul sovraindebitamento civile (Legge 3/2012) . Il termine “fallimento” è stato sostituito da “liquidazione giudiziale”, in un’ottica meno stigmatizzante e più orientata alla continuità quando possibile . Accanto alle procedure tradizionali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.), il CCII ha introdotto strumenti innovativi di allerta precoce e composizione negoziata della crisi, in linea con i principi europei.

Un elemento centrale della riforma è il concetto di “crisi” distinto dalla “insolvenza”. Per crisi si intende lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza se non si interviene in tempo (ad es. significativi squilibri di bilancio o di liquidità, flussi di cassa negativi, esposizioni scadute) . L’insolvenza, invece, è lo stato più grave in cui l’impresa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (es. non paga fornitori e dipendenti, subisce pignoramenti multipli, ecc.). Il CCII incoraggia le imprese ad affrontare la crisi prima di arrivare all’insolvenza conclamata, predisponendo assetti organizzativi che segnalino per tempo le difficoltà.

Allerta interna e segnalazioni dei creditori pubblici

Gli amministratori delle società hanno ora per legge un dovere preciso di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati (art. 2086 c.c., come riformato) al fine di rilevare tempestivamente eventuali indizi di crisi . In pratica, ciò significa implementare sistemi di monitoraggio dei principali indicatori finanziari (indici di bilancio, flussi di cassa, rapporti patrimonio/debiti, esposizioni scadute oltre determinati limiti) e attivarsi immediatamente se emergono squilibri rilevanti. Se gli amministratori ignorano i segnali di crisi, gli organi di controllo interni (collegio sindacale, revisori) sono obbligati a intervenire: essi devono segnalare formalmente al board la situazione di difficoltà e sollecitare l’adozione di rimedi entro 30 giorni . Questo meccanismo di “allerta interna” serve a responsabilizzare gli amministratori ed evitare che, per inerzia o sottovalutazione del problema, la situazione degeneri.

Parallelamente, il Codice prevede una sorta di “allerta esterna” ad opera di alcuni creditori pubblici qualificati. In particolare, Agenzia delle Entrate, INPS e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente al debitore il fatto che ha accumulato debiti scaduti oltre soglie rilevanti . Ad esempio, se l’impresa non versa tributi per un importo significativo oltre un certo periodo, l’Agenzia delle Entrate invia una PEC di avviso indicando che l’esposizione debitoria è diventata critica e invitando l’imprenditore ad attivare una procedura di composizione negoziata . Analoghe comunicazioni possono arrivare dall’INPS (per contributi previdenziali non versati) e dall’Agente della Riscossione (per cartelle esattoriali non pagate) . Queste lettere di segnalazione non sono pubbliche (non comportano iscrizioni pregiudizievoli) né costituiscono di per sé l’apertura di una procedura concorsuale; svolgono piuttosto un ruolo di moral suasion: mettono il debitore sull’avviso che la sua posizione è al limite e che esistono strumenti per affrontare la crisi prima che sia troppo tardi .

Le soglie specifiche che fanno scattare tali segnalazioni variano a seconda del tipo di debitore e di debito, e sono state modulate dal legislatore (art. 25-novies CCII). Ad esempio, per l’INPS la soglia di allerta è fissata – in via generale – in un debito contributivo superiore al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e comunque almeno €15.000 per le aziende con dipendenti (soglia ridotta a €5.000 per chi non ha dipendenti) . Per l’Agenzia delle Entrate, la segnalazione scatta di norma in occasione delle comunicazioni di irregolarità (ex art. 36-bis DPR 600/1973) qualora il debito IVA o di altre imposte superi determinate soglie (ad esempio IVA scaduta oltre €20.000 in base a taluni parametri) . In ogni caso, se il debitore ignora questi solleciti e la situazione peggiora fino all’insolvenza, i suddetti enti saranno più legittimati – e in certi casi tenuti – a presentare istanza al tribunale per l’apertura della liquidazione giudiziale (il fallimento), potendo dimostrare di aver avvertito per tempo l’imprenditore della necessità di correre ai ripari .

In sintesi, il sistema italiano di allerta (originariamente concepito in modo ancor più incisivo, con organismi di composizione della crisi poi soppressi) mira a responsabilizzare l’imprenditore e i controllori interni e a coinvolgere i creditori pubblici come “sentinelle” delle crisi fiscali e contributive . L’imprenditore che riceve una segnalazione ha tutto l’interesse a reagire subito, anche perché la legge premia chi agisce tempestivamente: come vedremo, sono previste agevolazioni e attenuanti per chi intraprende volontariamente un percorso di risanamento prima che i creditori siano costretti a tutelarsi in via giudiziale .

Strumenti di composizione negoziata della crisi

Tra le novità più significative introdotte per fronteggiare la crisi vi è la composizione negoziata della crisi d’impresa. Si tratta di un percorso volontario, riservato e stragiudiziale mirato a favorire un accordo tra l’imprenditore e i creditori, con l’assistenza di un esperto terzo indipendente . Introdotta inizialmente in via d’urgenza nel 2021 (D.L. 118/2021, conv. in L. 147/2021) come misura post-pandemica, la composizione negoziata è ora disciplinata dagli artt. 12–25 CCII . Ecco i tratti salienti di questo strumento:

  • Accesso universale e finalità: possono accedervi tutte le imprese, di qualunque dimensione e settore, incluse le imprese minori e agricole tradizionalmente escluse dal fallimento . Non è richiesto uno stato di insolvenza già conclamato: basta che vi sia uno squilibrio patrimoniale o finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza. Anzi, è auspicato che l’imprenditore si attivi prima di essere insolvente in senso stretto, non appena percepisce segnali di difficoltà seri . Dal 2024, è stato chiarito che la composizione negoziata è accessibile anche se l’impresa è già insolvente, purché vi sia una prospettiva concreta di risanamento . Restano invece esclusi dall’accesso solo i debitori che abbiano già in corso una procedura concorsuale formale (es. un concordato preventivo, un accordo di ristrutturazione omologato, o una liquidazione) .
  • Procedura tramite piattaforma: l’imprenditore presenta una istanza telematica tramite la piattaforma nazionale delle Camere di Commercio . All’istanza vanno allegati vari documenti (indicati all’art. 17 CCII): ultimi tre bilanci depositati e dichiarazioni fiscali, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori con importi dovuti, una relazione sulle cause della crisi e le strategie di risanamento prospettate, e preferibilmente una bozza di piano di risanamento . La piattaforma mette a disposizione un test pratico di autodiagnosi e una checklist guidata, utili per valutare la gravità della situazione e se esistono margini di recupero (il test calcola indici di sostenibilità del debito e continuità aziendale) .
  • Nomina dell’esperto indipendente: la gestione della procedura è affidata a un Esperto nominato entro 5 giorni da una Commissione istituita presso la Camera di Commercio regionale (composta da un magistrato, un rappresentante camerale e uno designato dal Prefetto) . L’Esperto viene scelto da un elenco di professionisti qualificati (dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro con esperienza in ristrutturazioni) e, una volta accettato l’incarico, convoca l’imprenditore per un primo incontro . Importante: l’Esperto non ha poteri coercitivi né decisionali: non può imporre soluzioni ai creditori, ma funge da facilitatore delle trattative e garante della buona fede delle parti . Gli incontri con i creditori avvengono in riservato, senza pubblicità, e l’impresa mantiene la gestione dell’attività (non c’è alcuno spossessamento dei beni).
  • Misure protettive e incentivi: durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive del patrimonio, ossia una sospensione temporanea delle azioni esecutive dei creditori (di regola fino a 4 mesi, prorogabili di altri 4) mentre si cerca l’accordo. Tali misure, se concesse, impediscono nuovi pignoramenti o ipoteche da parte dei creditori e congelano quelli in corso, dando respiro all’azienda. In aggiunta, il CCII (all’art. 25-bis) premia l’imprenditore che intraprende per tempo la composizione negoziata con diverse agevolazioni fiscali: ad esempio, possibilità di ottenere la sospensione o proroga di alcuni versamenti fiscali e contributivi in scadenza, l’accesso – se l’accordo riesce – a piani di rateazione straordinaria fino a 120 rate mensili per i debiti tributari (contro il limite ordinario di 72 rate) , e la riduzione di sanzioni e interessi per omessi versamenti nel periodo di negoziazione . Tali misure premiali sono state ulteriormente rafforzate dal correttivo del 2024 . (Si pensi al vantaggio concreto: 120 rate equivalgono a 10 anni, dimezzando l’esborso mensile rispetto a un piano quinquennale). Sul fronte penale, agire tempestivamente evita le sanzioni per alcuni reati fallimentari minori (es. bancarotta semplice, depenalizzata se l’imprenditore ha attivato strumenti di allerta) , e garantisce un trattamento più favorevole in caso di successiva liquidazione: il CCII prevede che chi ha rispettato le regole di allerta non subisce l’inabilitazione ad esercitare cariche o a contrattare con la PA che normalmente consegue al fallimento . Inoltre, l’attivazione volontaria della composizione negoziata prima di qualsiasi istanza di fallimento è considerata indice di correttezza e buona fede, utile anche per ottenere più facilmente l’eventuale esdebitazione (la liberazione dai debiti residui) a fine procedura .
  • Esito della composizione: il percorso di composizione negoziata dura al massimo 6 mesi (prorogabili a 8) e può concludersi in vari modi. Scenario positivo: l’imprenditore raggiunge un accordo con i creditori. Tale accordo può assumere diverse forme: un semplice accordo stragiudiziale privato (ad es. dilazioni di pagamento concordate con ciascun creditore, remissioni parziali del debito, etc.), oppure uno degli strumenti “formalizzati” di cui parleremo (come un piano attestato di risanamento o un accordo di ristrutturazione dei debiti da far omologare in tribunale). In ogni caso, se si trova un’intesa, l’esperto chiude la procedura con esito positivo. Scenario negativo: non si riesce a trovare un accordo soddisfacente con i creditori entro il termine. Anche in questo caso, non tutto è perduto: la legge prevede alcune vie d’uscita per evitare la rovina immediata. In particolare, entro 60 giorni dalla conclusione infruttuosa della composizione negoziata, l’imprenditore può proporre un “concordato semplificato” per la liquidazione del patrimonio (ai sensi dell’art. 25-sexies CCII) . Il concordato semplificato è una procedura concorsuale speciale, introdotta nel 2021 proprio come extrema ratio: consente di liquidare i beni dell’azienda presentando un piano al tribunale senza bisogno del voto dei creditori, evitando così il fallimento e ottenendo comunque l’esdebitazione finale (la cancellazione dei debiti non soddisfatti) . Approfondiremo più avanti le caratteristiche di questo concordato semplificato; per ora basti sapere che è un’opzione riservata a chi ha tentato la composizione negoziata senza successo e vuole evitare la liquidazione giudiziale subita passivamente. In alternativa al concordato semplificato, l’impresa potrebbe comunque optare per un concordato preventivo “ordinario” o un accordo di ristrutturazione da presentare al tribunale, specie se durante le trattative private sono stati convinti molti creditori ma serve l’intervento del giudice per superare l’opposizione di alcuni (situazione non rara) . Molti casi di composizione negoziata, pur non sfociati in un accordo stragiudiziale, hanno posto le basi per un concordato preventivo di successo, avendo delineato un piano e raccolto adesioni preliminari . Infine, se nessuna soluzione viene adottata, l’impresa insolvente e fallibile potrà essere assoggettata a liquidazione giudiziale su istanza dei creditori; se invece è non fallibile (piccola impresa sotto soglia), non potrà essere “fallita” ma solo posta in liquidazione controllata (procedura simil-fallimentare prevista per i soggetti minori) . In ogni caso l’allerta e la composizione negoziata, anche se non risolutive, possono guadagnare tempo prezioso e produrre effetti benefici: ad esempio, se erano state attivate misure protettive, si è congelato per alcuni mesi lo status quo evitando che i creditori peggiorassero la situazione con pignoramenti . Inoltre l’esperto, nella relazione finale, indicherà l’esito e magari suggerirà la strada più opportuna (es. “l’azienda non è risanabile, consigliata la liquidazione” oppure “nessun accordo raggiunto ma l’attività è valida, opportuno un concordato preventivo”) . Tutte informazioni che torneranno utili nella fase successiva.

In conclusione, la composizione negoziata rappresenta la prima linea d’azione per un imprenditore in crisi: un tentativo confidenziale, privo di stigma, rapido e incentivato, per ristrutturare il debito e evitare misure più drastiche. Il legislatore ha voluto rimuovere quanto più possibile le barriere all’uso di questo strumento, rendendolo accessibile a chiunque e prevedendo benefici tangibili per chi lo utilizza prima di precipitare nell’insolvenza . Dal punto di vista pratico, un imprenditore di una ditta di scale e parapetti con debiti dovrebbe seriamente valutare la composizione negoziata appena realizza di non poter più far fronte regolarmente a imposte, contributi o rate bancarie . Muoversi per tempo può significare la differenza tra salvare l’azienda attraverso un accordo sostenibile (con sospensione delle azioni dei creditori, riduzione concordata delle somme dovute e un piano di rientro pluriennale ) oppure subire passivamente l’erosione del patrimonio e la chiusura forzata dell’attività.

Tipologie di debiti aziendali e relativi rischi

Quando un’azienda è “in debito” è importante anzitutto distinguere la natura dei debiti contratti, poiché non tutti i crediti sono uguali e ciascun tipo di debito comporta rischi e strumenti di tutela diversi per creditori e debitore. Nel contesto italiano, i debiti di un’impresa manifatturiera come quella del nostro caso rientrano principalmente nelle seguenti categorie:

  • Debiti fiscali (verso l’Erario): includono imposte non pagate (IVA, IRES, IRAP, ritenute fiscali su stipendi, ecc.) e relativi interessi e sanzioni. Hanno natura privilegiata nel caso di procedure concorsuali: in particolare l’IVA e le ritenute non versate godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore (ex art. 2752 c.c.), mentre altre imposte dirette possono essere chirografarie per la parte sanzioni. Rischi: il fisco dispone di poteri di riscossione molto incisivi. Agenzia Entrate-Riscossione (AER) può procedere a pignoramenti mobiliari e immobiliari, blocco di conti correnti, fermi amministrativi su automezzi e iscrivere ipoteche su immobili anche senza passare dal tribunale (tramite la cartella esattoriale che è un titolo esecutivo) . I debiti IVA e delle ritenute certificate, se superiori a certe soglie (€250.000 per periodo d’imposta, attualmente), espongono l’amministratore al reato penale di omesso versamento (art. 10-ter e 10-bis D.Lgs. 74/2000). Inoltre l’Erario, come visto, è tenuto a fare segnalazione d’allerta se i debiti superano determinate soglie, e può chiedere il fallimento dell’impresa insolvente. In un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, i crediti tributari hanno un trattamento speciale: per legge il fisco deve essere soddisfatto in misura almeno pari a quella dei creditori chirografari e non inferiore a quanto otterrebbe in caso di liquidazione . È possibile (dal 2020) proporre anche il pagamento parziale (“falcidia”) dell’IVA e delle ritenute – cosa prima vietata – ma solo rispettando condizioni stringenti di legge e con l’adesione (o il cram-down in caso di dissenso) dell’Erario . Approfondiremo oltre come funziona la transazione fiscale all’interno delle procedure concorsuali.
  • Debiti previdenziali (verso INPS e altri enti previdenziali): riguardano contributi non versati per i dipendenti o per il titolare (nel caso di ditta individuale), e premi assicurativi INAIL. Anche questi godono di privilegio generale e, in parte, privilegi speciali (es. contributi su TFR hanno privilegio sui beni del datore). Rischi: l’INPS ha poteri simili all’Erario, emette avvisi di addebito esecutivi e affida la riscossione ad AER, con possibilità di pignoramenti e ipoteche. Esiste pure qui il reato penale per omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2 L. 638/1983) se l’omissione supera €10.000 annui. Nelle procedure concorsuali i crediti contributivi seguono lo stesso regime dei tributari, con necessità di transazione contributiva per falcidiare il dovuto e soglie minime da rispettare per eventuale cram-down. Anche l’INPS effettua segnalazioni d’allerta se il debito contributivo supera le soglie di legge (come visto, €15.000 per aziende con dipendenti) e può istigare l’apertura della liquidazione giudiziale se l’impresa è insolvente.
  • Debiti verso banche e intermediari finanziari: possono essere finanziamenti a breve termine (scoperti di c/c, anticipo fatture, castelletto) o a medio-lungo termine (mutui, leasing). Spesso sono assistiti da garanzie: reali (es. ipoteca su capannoni, pegno su macchinari, privilegio speciale su beni mobili registrati, riserva di proprietà su beni in leasing) e/o personali (fideiussioni dei soci o di terzi). Rischi: in caso di insolvenza, la banca può revocare gli affidamenti e chiedere il rientro immediato. Se c’è garanzia reale, la banca potrà agire esecutivamente sul bene (pignoramento immobiliare, escussione del pegno, risoluzione del leasing e ritiro del bene) con una relativa precedenza sul ricavato rispetto agli altri creditori. Le garanzie personali comportano che la banca possa aggredire direttamente anche il patrimonio del garante (socio/amministratore) per ottenere il pagamento. Le banche di norma non attendono a lungo: in caso di default, dopo le diffide di rito (Decadenza dal Beneficio del Termine), possono presentare ricorso per decreto ingiuntivo e procedere con pignoramenti in tempi anche rapidi (qualche mese). Tuttavia, se l’imprenditore avvia per tempo una trattativa o una procedura concorsuale, spesso le banche sono disposte a valutare piani di ristrutturazione del debito: ad esempio, rimodulazione delle scadenze, consolidamento delle esposizioni a breve in finanziamenti più lunghi, riduzione parziale del credito (saldo e stralcio) se l’alternativa è percepire meno in caso di fallimento. In un concordato o accordo di ristrutturazione, i crediti bancari chirografari possono subire falcidie al pari degli altri; quelli ipotecari vanno soddisfatti almeno per il valore di stima del bene dato in garanzia (salvo consenso a riduzioni). Nota pratica: molte PMI come le ditte di carpenteria metallica hanno esposizioni bancarie garantite dai soci. È cruciale verificare la validità delle fideiussioni: ad esempio, le fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI contenenti clausole anticoncorrenziali (come “reviviscenza”, “rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.”) sono state dichiarate parzialmente nulle dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. 41994/2021) . Ciò significa che il garante potrebbe eccepire la nullità di alcune clausole oppressive e limitare l’importo dovuto (nullità parziale), mantenendo valido il contratto di garanzia per il resto . La conseguenza pratica è che alcune pretese della banca sul garante potrebbero venire meno – ad esempio, clausole che lo obbligano a pagare anche gli interessi o le spese dopo la revoca del fido potrebbero essere inefficaci. Questo aspetto rientra nella protezione del patrimonio personale che tratteremo più avanti.
  • Debiti commerciali (verso fornitori e altri creditori chirografari): sono i debiti verso fornitori di beni e servizi, consulenti, fitto di magazzino, bollette utenze, ecc. In genere non garantiti, quindi chirografari (senza privilegio). Rischi: i fornitori insoddisfatti possono sospendere le forniture (mettendo in difficoltà la produzione) e agire legale per il recupero credito. Spesso, però, i fornitori, soprattutto se hanno interesse a mantenere il cliente, sono più propensi ad accordi transattivi (dilazioni, stralci) rispetto ad altri creditori. Alcuni crediti commerciali potrebbero essere tutelati da strumenti particolari: ad es. fornitori di merci possono aver pattuito un patto di riservato dominio (la merce resta di proprietà del venditore finché non è pagata) e dunque riprendersi i beni venduti se il debitore non paga; oppure contratti di leasing operativo in cui il mancato pagamento porta al ritiro immediato del macchinario. In assenza di tali tutele, il fornitore è un creditore chirografario che corre il rischio di subire concorrenza dagli altri e spesso preferirà negoziare uno “stralcio” del credito piuttosto che attendere gli esiti incerti di un fallimento. Dal lato del debitore, i debiti commerciali possono essere ridotti attraverso trattative dirette (magari offrendo un pagamento parziale immediato in cambio della rinuncia al restante) oppure all’interno di un piano di concordato/accordo dove solitamente a essi si propone una percentuale di soddisfazione (es: “pagherò il 40% in 2 anni, il resto è stralciato”).
  • Debiti verso i dipendenti: parliamo di stipendi arretrati, TFR, ferie non godute, ecc. Questi debiti, se presenti, godono di privilegi speciali e generali molto forti (stipendi ultimi 12 mesi privilegio generale, TFR privilegio su mobili e immobili) e hanno anche tutela dal Fondo di Garanzia INPS: in caso di fallimento dell’azienda, i dipendenti possono ottenere dall’INPS il pagamento di TFR e ultime retribuzioni (entro certi massimali) e l’INPS si surroga poi nel privilegio. Rischi: i dipendenti potrebbero mettere in mora l’azienda o dimettersi per giusta causa se non pagati. In una procedura concorsuale, i dipendenti sono solitamente pagati per primi (dopo i creditori prededucibili) col ricavato. Nelle soluzioni in continuità, spesso si tende a pagare integralmente i dipendenti (magari dilazionando il TFR) per mantenere la forza lavoro e rispettare principi di ordine pubblico (un concordato che preveda di non pagare i dipendenti difficilmente sarebbe omologato).
  • Debiti verso l’erario per accertamenti o cartelle in contestazione: se l’azienda ha contenziosi fiscali o cartelle esattoriali contestate, questi rappresentano debiti potenziali. Vale la pena menzionarli perché una strategia di difesa del debitore potrebbe includere impugnazioni e ricorsi tributari per ridurre o annullare pretese del fisco considerate illegittime. In fase di crisi, l’imprenditore deve valutare se definire in via agevolata eventuali liti fiscali pendenti (es. adesione a rottamazioni delle cartelle se previste dalla normativa vigente, o transazioni fiscali in concordato che coprano solo una parte del debito contestato). Ad esempio, fino al 2024 sono state varate “rottamazioni” dei ruoli esattoriali che consentivano di pagare il debito fiscale senza sanzioni e interessi. È bene informarsi se esistano misure simili attive, poiché possono ridurre drasticamente la posizione debitoria tributaria.

Come si vede, ogni categoria di debito ha peculiarità proprie. Dal punto di vista dell’imprenditore indebitato, è fondamentale mappare i debiti per priorità e valutare per ciascuno le possibili azioni:

  • I debiti con privilegio o garanzia (Erario, INPS, banche ipotecarie, dipendenti) hanno maggiore forza di recupero e minore tolleranza allo stralcio: vanno gestiti con strumenti ad hoc (es. transazione fiscale/contributiva per ridurre e dilazionare i primi; rinegoziazione o rifinanziamento per le banche; pagamento prioritario dei dipendenti magari utilizzando il Fondo di Garanzia).
  • I debiti chirografari non garantiti (fornitori, consulenti, ecc.) possono subire stralci più significativi nei piani di ristrutturazione, poiché in caso di liquidazione fallimentare probabilmente non vedrebbero molto. Questo spesso induce tali creditori ad accettare accordi di saldo e stralcio (p.es. accontentarsi del 20-30%) se l’alternativa è il fallimento del debitore .
  • I debiti personali dell’imprenditore legati all’attività (ad es. garanzie personali, scoperti personali) richiedono un discorso a parte che affronteremo più avanti, nell’ottica della protezione del patrimonio personale.

Tabella riepilogativa – Tipologie di debiti e trattamenti:

Tipo di debitoEsempiGrado di privilegioAzioni tipiche del creditoreGestione nella crisi
Fiscale (Erario)IVA, IRES, IRAP, ritenute, sanzioniPrivilegio generale (imposte)<br>Chirografo (sanzioni)Cartella esattoriale → ipoteca, pignoramento conti<br>Istanza di fallimento se insolvenzaTransazione fiscale in accordo/concordato (possibile falcidia IVA con condizioni) <br>Rateizzazioni straordinarie (120 rate) se composizione negoziata <br>Rottamazioni se previste da legge
Previdenziale (INPS)Contributi dipendenti, artigianiPrivilegio generale (contributi)<br>Privilegio speciale su TFRAvviso di addebito → AER → pignoramenti<br>Segnalazione allerta oltre soglia<br>Istanza fallimento (come Erario)Transazione contributiva simil-fiscale (riduzione contributi con condizioni)<br>Rateazioni 120 rate se composizione negoziata (come per tributi)
Bancario garantitoMutuo ipotecario, leasing, credito con fideiussionePrivilegio speciale (ipoteche, pegni)<br>+ eventuale azione personale vs garanteDecreto ingiuntivo e pignoramento bene dato in garanzia (es. casa ipotecata, auto leasing)<br>Escussione fideiussione su patrimonio socioRinegoziazione privata (allungamento mutuo, moratoria interessi)<br>Concordato: soddisfo creditori garantiti almeno per valore bene (o asset da cedere all’incanto)<br>Verifica nullità parziale fideiussioni ABI (possibile eccezione per ridurre importo)
Bancario chirografarioScoperto di conto non garantito, crediti residui dopo escussione garanzieChirografo (nessuna prelazione)Decreto ingiuntivo e pignoramento beni liberi<br>Segnalazione in Centrale RischiPiano di rientro concordato (anche con stralcio) in composizione negoziata<br>Eventuale conversione in finanziamento soci per ricapitalizzare (se banca acconsente)
Commerciale fornitoriFatture non pagate per merci/serviziChirografo (salvo riserva dominio)Diffida e sospensione forniture<br>Azione legale ordinaria (ingiunzione) → pignoramento beni aziendaliNegoziazione di dilazioni o stralci bilaterali<br>Concordato: spesso falcidia significativa (es. pagamento parziale a saldo) data la scarsa realizzo in fallimento
DipendentiStipendi arretrati, TFR, contributi unificatiPrivilegio generale e speciale (forte priorità)Decreto ingiuntivo (rapido) → pignoramento c/c<br>Dimissioni di massa (rischio operativo)Pagamento prioritario se possibile (morale e necessario per continuità)<br>Utilizzo Fondo Garanzia INPS per TFR e arretrati in caso di procedura concorsuale
Altri debitiFiscali contestati (accertamenti)<br>Multe, sanzioni amministrative<br>Debiti personali soci legati all’aziendaVariano: multe spesso chirografe;<br>debiti soci = personaliEnte impositorie può iscrivere a ruolo e agire (come tributi)<br>Creditori personali soci → azioni vs socio (non vs società se distinta)Valutare definizioni agevolate (conciliazione, ecc.)<br>Soci: separare patrimonio personale (vedi dopo protezione patrimonio), esdebitazione persona fisica se fallito anche lui

(Tabella 1: diverse categorie di debiti di un’impresa e relative caratteristiche. Nota: la presenza di garanzie o privilegi modifica il rango del creditore nelle procedure concorsuali. L’imprenditore deve conoscere la “mappa” dei propri debiti per pianificare correttamente il risanamento.)

Strumenti di risanamento del debito: soluzioni stragiudiziali e concorsuali

Identificati i debiti e i rischi, l’imprenditore deve valutare quali strumenti utilizzare per ristrutturare o regolare la propria situazione debitoria. L’ordinamento italiano mette a disposizione un ventaglio di opzioni, dalle più informali (accordi privati) alle più formalizzate (procedure giudiziali), ciascuna con pro e contro, livelli di coinvolgimento del tribunale diversi, e vari gradi di tutela dai creditori durante il percorso.

In generale distinguiamo tra:

  • Soluzioni stragiudiziali (extraconcorsuali): basate su accordi volontari tra debitore e creditori, senza l’intervento vincolante del tribunale (se non eventualmente in fase di omologazione quando richiesto). Esempi: piano di risanamento attestato e accordi privati di ristrutturazione.
  • Procedure concorsuali giudiziali (o para-giudiziali): avviate e gestite con l’ausilio o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria. Esempi: accordo di ristrutturazione omologato, concordato preventivo, concordato semplificato, liquidazione giudiziale.

Va sottolineato che queste soluzioni non si escludono mutuamente: spesso si integrano in un percorso graduale. Ad esempio, l’esito finale di una composizione negoziata può essere la sottoscrizione di un accordo stragiudiziale con alcuni creditori e, per altri riottosi, la presentazione di un concordato preventivo per imporre un trattamento . Oppure un’azienda può provare prima un accordo privato; se non tutti aderiscono, “convertirlo” in un accordo ex art. 182-bis omologato dal tribunale per estenderlo anche ai dissenzienti.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo i principali strumenti di risanamento attualmente disponibili, con un livello di approfondimento avanzato:

Piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento (PAR) è uno strumento di natura privatistica, introdotto sin dal 2005 (DL 35/2005) e oggi disciplinato dall’art. 56 CCII. Consiste in un piano di risanamento aziendale predisposto dall’imprenditore e asseverato da un professionista indipendente (l’attestatore) circa la sua ragionevole fattibilità. L’obiettivo è quello di riportare l’impresa in bonis e garantire il riequilibrio della situazione finanziaria, evitando l’insolvenza.

Caratteristiche principali: il piano attestato non è una procedura concorsuale e non necessita di approvazione giudiziaria. Esso si concreta in un documento (piano economico-finanziario e industriale) nel quale l’impresa illustra le cause della crisi, le misure da adottare (ad esempio ristrutturazione del debito, dismissioni di asset non strategici, ricapitalizzazione, nuove linee di credito, ecc.) e i flussi finanziari attesi per ritornare solvibile. Un professionista esperto (tipicamente un commercialista o consulente con esperienza in crisi d’impresa) esamina il piano e redige una relazione di attestazione, in cui dichiara che il piano è idoneo a garantire il risanamento dell’impresa e l’integrale soddisfacimento dei creditori nei tempi previsti (in genere il piano copre un orizzonte di 2-5 anni).

Efficacia e vantaggi: se il piano è credibile, l’imprenditore lo usa come base per negoziare con i creditori. Ad esempio, può presentare ai fornitori il piano attestato chiedendo dilazioni o remissioni parziali, rassicurandoli sulla futura solvibilità grazie al piano. Non c’è una votazione formale: ogni creditore è libero di aderire o meno alle proposte del debitore. Non è richiesta la maggioranza di consensi come negli accordi ex 182-bis. Tuttavia, il vantaggio legale di un piano attestato sta in alcune tutele normative: in particolare, gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento (art. 56 co.3 CCII) . Ciò significa che se l’imprenditore – seguendo il piano – paga un fornitore a saldo di un debito scaduto, quel pagamento non potrà essere revocato dal curatore se l’azienda fallisse entro 2 anni, a condizione che il piano fosse idoneo e depositato (opponibilità ai terzi). Questa protezione incentiva i creditori ad accettare le proposte del piano, sapendo che i pagamenti ricevuti sono “blindati” dal rischio di revoca.

Altro vantaggio: il piano attestato può costituire una “pezza giustificativa” per operazioni sul capitale che altrimenti sarebbero contestabili. Ad esempio, l’impresa può effettuare ricapitalizzazioni o finanziamenti soci finalizzati al risanamento, potendo contare su una attestazione di ragionevolezza che la tutela da accuse di mala gestio (ex post, se il risanamento fallisse). Anche eventuali nuovi finanziamenti bancari concessi in esecuzione del piano possono essere contrattualizzati con maggiore serenità: di norma verranno considerati finanziamenti “in bonis” se il piano funziona, o prededucibili (ovvero rimborsabili con priorità) in caso di successiva procedura concorsuale se rispettano certi requisiti.

Limiti e svantaggi: il piano attestato, di per sé, non offre alcuna protezione immediata contro le azioni dei creditori. Non c’è un automatic stay: se un creditore vuole pignorare, può farlo; se la banca revoca il fido, il piano attestato non lo impedisce. Tutto si basa sulla volontarietà e sulla fiducia: l’imprenditore deve convincere i creditori a “stare al gioco” del piano, magari prospettando che aderirvi conviene più del recupero forzoso (perché nel piano prenderanno l’intero credito, anche se dilazionato, mentre da un fallimento forse otterrebbero meno e tardi). Per questo, il piano attestato funziona soprattutto quando l’indebitamento non è diffusissimo o quando c’è un nocciolo duro di creditori disponibili e magari pochi creditori “ostili”. Se uno o due creditori minoritari non aderiscono, l’azienda deve trovare il modo di farvi fronte, perché costoro potrebbero agire legalmente. In sintesi, il PAR non lega le mani ai dissenzienti.

Utilizzo tipico: il piano attestato è spesso impiegato in operazioni di rilancio di aziende che hanno ancora margini di solidità ma temporanei problemi di liquidità. Ad esempio, una S.r.l. produttrice di parapetti industriali che, a causa di un calo di ordini per alcuni trimestri, si trova con debiti arretrati verso fornitori e fisco, ma ha un portafoglio ordini in ripresa, potrebbe avvalersi di un piano attestato per convincere banca e fornitori a sostenerla: la banca estende le linee di credito, i fornitori accettano un pagamento dilazionato (magari dietro garanzia cambializzata), l’Erario è pagato tramite rateizzazione ordinaria o compensazione crediti IVA, e così via, il tutto coordinato in un piano certificato da un esperto. Se nessuno fa azioni legali nel frattempo e l’azienda rispetta il piano, la crisi rientra senza passare dal tribunale.

Quando preferirlo: quando si ritiene di poter gestire la crisi in via amichevole e la platea dei creditori è limitata o sufficientemente collaborativa. Il piano attestato evita i costi e la pubblicità di una procedura concorsuale, ma richiede un alto grado di fiducia reciproca e tempi rapidi di negoziazione. Inoltre, è indicato se l’impresa crede fermamente nella sua risanabilità integrale (nel PAR infatti si promette il pagamento dell’intero ammontare dei crediti, seppur con nuove scadenze o diversa struttura).

Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) e piani di ristrutturazione omologati (PRO)

Gli Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD), disciplinati dagli artt. 57–64 CCII (già art. 182-bis L.F.), rappresentano un punto di incontro tra la trattativa privata e l’intervento giudiziale. In sostanza, sono accordi negoziati col ceto creditorio che però vengono sottoposti all’omologazione del tribunale, acquisendo così efficacia vincolante verso tutti i creditori coinvolti. Esiste inoltre il c.d. Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) ex art. 64-bis CCII, introdotto nel 2022, che è una variante semplificata assimilabile agli accordi.

Requisiti e maggioranze: per avviare un ARD il debitore deve aver raggiunto un accordo con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali (questa la soglia base prevista dall’art. 60 CCII) . In tale percentuale devono essere computati anche gli eventuali crediti finanziari e tributari ristrutturati (per questi ultimi serve accordo con l’Erario tramite transazione fiscale). Una volta raccolte le adesioni necessarie (che avvengono con accordi scritti individuali), il debitore deposita in tribunale la domanda di omologazione, allegando il testo dell’accordo, il piano economico-finanziario sottostante e la relazione di un esperto attestatore sull’idoneità dell’accordo a assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei 120 giorni dalla scadenza delle loro fatture (o 120 giorni dall’omologazione se già scadute). Questa attestazione serve a tutelare i creditori che non hanno aderito: la legge, infatti, prevede che gli accordi lascino impregiudicati i diritti dei creditori non aderenti (che vanno pagati per intero fuori dall’accordo, entro quel termine) .

Effetti e vantaggi: appena depositata la domanda di omologazione, il debitore può chiedere l’applicazione delle misure protettive (come nel concordato) per bloccare azioni esecutive e cautelari dei creditori durante la pendenza . Se l’omologazione viene concessa, l’accordo di ristrutturazione diventa vincolante per tutti i creditori aderenti e consente di cristallizzare la situazione debitoria: i creditori che hanno sottoscritto sono obbligati a rispettare le nuove scadenze e gli eventuali stralci concordati, rinunciando a pretendere il resto. I creditori non aderenti restano fuori dall’accordo (devono essere pagati per intero, come detto, ma beneficiano anch’essi di riflesso della messa in sicurezza dell’impresa, che potrà pagarli nei 120 giorni garantiti). Dall’omologazione deriva anche che gli atti, pagamenti e garanzie previsti dall’accordo non sono soggetti a revocatoria (art. 59 CCII), analogamente a quanto visto per il piano attestato, e i nuovi finanziamenti eventualmente erogati in esecuzione dell’accordo godono della prededuzione (verranno rimborsati in priorità).

Cram-down fiscale (omologazione forzosa): una novità di rilievo, rafforzata negli ultimi anni, riguarda la possibilità di ottenere l’omologa di un accordo di ristrutturazione anche senza il consenso dell’Erario o dell’INPS, se però tutti gli altri creditori (o una percentuale significativa di essi) sono d’accordo. Questa è la cosiddetta transazione fiscale “forzosa” o cram-down fiscale. Il CCII (art. 63) consente al tribunale di omologare l’accordo anche in mancanza dell’adesione del Fisco/INPS, purché siano soddisfatte due alternative condizioni :

  1. I crediti tributari e contributivi oggetto di stralcio siano soddisfatti in misura non inferiore al 30% del loro ammontare (comprensivo di interessi e sanzioni) e i creditori estranei (non pubblici) che hanno già aderito rappresentino almeno il 25% dei crediti totali . (Esempio: se l’azienda ha €1.000.000 di debiti col Fisco, dovrebbe offrire almeno €300.000 e avere adesioni da altri creditori per almeno il 25% del totale dei debiti) .
  2. Oppure, se i creditori non pubblici aderenti rappresentano meno del 25% del totale, allora la soddisfazione offerta al Fisco/INPS deve salire ad almeno il 40% . (Esempio: se i creditori privati sono pochi, per convincere il giudice a bypassare il diniego del Fisco la proposta al Fisco dovrà essere almeno il 40%. Nell’esempio di €1.000.000, servirebbero almeno €400.000) .

Queste soglie – 30% o 40% – sono piuttosto elevate e sono frutto delle modifiche del 2023-2024 che hanno voluto tutelare maggiormente l’Erario . In pratica, la legge impone un sacrificio non inferiore a un terzo/quasi metà del debito fiscale anche se tutti gli altri creditori fossero pagati di meno, per poter ignorare il “no” del Fisco. Ciò garantisce che lo Stato non sia costretto a subire decurtazioni troppo penalizzanti se non ha acconsentito. Ad esempio concreto, un’azienda con €1 milione di debiti IVA che volesse usufruire del cram-down dovrebbe offrire almeno €300k (o €400k a seconda dei casi), mentre in passato c’erano meno vincoli formali. La Cassazione ha avallato l’uso di questo strumento: per esempio, il Tribunale di Roma (decreto 9 maggio 2023) ha applicato l’omologa forzosa sostenendo che serve a perseguire l’interesse di tutti i creditori a fronte di un dissenso irragionevole del Fisco . Anche in ambito concordatario (non solo accordi 182-bis), la Cassazione ha confermato che IVA e contributi possono essere falcidiati se si rispettano le regole della transazione fiscale: la sentenza Cass. 755/2021 e un’ordinanza della Corte Costituzionale del 2022 hanno dichiarato infondate le questioni di legittimità, sancendo la piena ammissibilità della falcidia dell’IVA nei concordati e accordi . Dunque, oggi nessun tipo di debito è “sacro” e intoccabile in un piano di risanamento: neppure l’IVA o le ritenute, un tempo intangibili, possono sottrarsi a tagli o dilazioni, purché all’interno di una transazione fiscale approvata o imposta ex lege .

Procedimento di omologazione: il tribunale, ricevuta la domanda di omologa dell’accordo, verifica alcuni aspetti: il rispetto formale delle soglie di adesione, la completezza della documentazione e soprattutto la fattibilità del piano sottostante e la correttezza dell’attestazione. Se non vi sono opposizioni (i creditori estranei o dissenzienti possono proporre opposizione all’omologazione se ritengono lesi i loro diritti), il giudice omologa con decreto. Se ci sono opposizioni, si apre un’udienza e il tribunale decide comunque in merito, potendo rigettare l’omologa solo se l’accordo pregiudica i diritti dei creditori estranei o se la fattibilità è dubbia. In pratica, l’autorità giudiziaria non sindaca il merito dell’accordo (convenienza percentuale) ma deve assicurarsi che nessun estraneo resti peggio che in un fallimento e che il piano stia in piedi. Una volta omologato, l’accordo viene pubblicato nel Registro delle Imprese e acquista efficacia erga omnes per i firmatari.

Differenze con il piano attestato e il concordato: l’ARD richiede consenso qualificato (60%) e l’intervento finale di un giudice, diversamente dal piano attestato che è tutto fuori dal tribunale. Rispetto al concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione non coinvolge tutti i creditori: vincola solo gli aderenti, lasciando fuori gli estranei. Non c’è voto in classi come nel concordato; c’è però la possibilità, come visto, di legare anche il Fisco in caso di dissenso tramite il cram-down, cosa che nel concordato avviene in altra forma (ne parleremo nella sezione concordato). Inoltre, l’ARD generalmente è più rapido e snello: non prevede la fase di adunanza e votazione, e meno formalità, per cui spesso un accordo 182-bis può essere omologato in tempi brevi (2-3 mesi) mentre un concordato ne richiede solitamente 6-12. Il PRO (piano di ristrutturazione omologato) introdotto nel CCII è sostanzialmente un accordo semplificato senza la soglia del 60%: il debitore può chiedere al tribunale di omologare un piano anche se non ha il 60% di consensi, purché il piano preveda il pagamento di almeno il 20% ai creditori chirografari e soddisfi il “best interest test” (nessun creditore sta peggio del fallimento). Il PRO è stato pensato per situazioni urgenti dove l’azienda è in continuità e non può attendere di raccogliere tutte le firme. Si tratta di una sorta di “concordato semplificato in continuità”, senza voto formale ma con classi di trattamento, in cui il giudice valuta equità e fattibilità e può superare le opposizioni . Uno scopo chiave del PRO è consentire ristrutturazioni in continuità senza dover passare per forza dalla lunga procedura concordataria, pur mantenendo il controllo giudiziale e il coinvolgimento eventuale del commissario. In pratica il PRO è poco utilizzato finora, ma esiste come opzione se c’è urgenza e consenso diffuso informale.

Quando usare l’accordo di ristrutturazione: tipicamente quando l’impresa riesce a ottenere l’adesione della maggioranza qualificata dei crediti – ad esempio le banche e fornitori principali – ma vuole consolidare l’accordo dandogli forza legale e bloccare eventuali iniziative di minoranze dissenzienti. L’ARD è indicato se si hanno pochi creditori non allineati che comunque verranno pagati, e se si vuole approfittare di strumenti come la transazione fiscale. Infatti, è proprio in sede di accordo/PRO che si può attuare formalmente la transazione fiscale: il debitore include nell’accordo la proposta di pagamento parziale/dilazionato dei debiti tributari e contributivi, ed ottiene – se il Fisco aderisce o viene cramdownato – l’effetto di condonare legalmente parte di quelle imposte. Ciò comporta, tra l’altro, che la porzione condonata non sia più dovuta neppure dai coobbligati (es. fideiussori), perché l’accordo omologato ha effetto anche verso di loro limitatamente al debito transatto.

Una nota pratica importante sul piano fiscale: quando i debiti vengono ridotti in un accordo omologato o concordato, il “taglio” di debito produce per il debitore una sopravvenienza attiva tassabile (in teoria). Tuttavia il TUIR (art. 88, co.4-ter) esclude da tassazione le sopravvenienze derivanti da procedure concorsuali omologate (concordati) o da accordi di ristrutturazione omologati . Ciò significa che se, ad esempio, in un accordo omologato il debitore ottiene uno sconto di €500.000 sui debiti chirografari, quella cifra non verrà tassata come reddito ai fini IRES/IRAP . Questa esenzione fiscale non si applica, invece, alle remissioni di debito ottenute fuori da procedure omologate: infatti, come chiarito da Agenzia Entrate (Interpelli 178 e 179/2025) e confermato dalla prassi, se un debitore ottiene uno sconto dai creditori in sede di composizione negoziata senza concordato o con un concordato semplificato non previsto dal TUIR, dovrà invece contabilizzare una sopravvenienza tassabile . Ad esempio, se con accordi stragiudiziali l’azienda ottiene €100.000 di debiti fornitori abbuonati, dovrà considerare +€100.000 nel imponibile (salvo coprirli con perdite pregresse) . Viceversa, se lo stesso sconto avviene in un accordo ex art. 182-bis omologato, non si pagano tasse su quella “entrata” figurativa . Questo aspetto fiscale è rilevante: a volte conviene formalizzare un accordo in tribunale (con i costi e tempi annessi) proprio per beneficiare di questa franchigia fiscale e non ritrovarsi con una batosta fiscale post-risanamento . È un elemento da considerare nel decidere tra un piano puramente privatistico e uno omologato.

Concordato preventivo (in continuità aziendale o liquidatorio)

Il concordato preventivo è probabilmente la procedura concorsuale più nota e strutturata per regolare la crisi d’impresa, nonché quella di più antica tradizione (era già prevista nella legge fallimentare del 1942, ma ha subìto molte evoluzioni). Nel CCII è disciplinato principalmente dagli artt. 84–120. Si tratta di una procedura giudiziale avviata su iniziativa del debitore (il quale deposita una proposta di concordato insieme a un piano e a una serie di documenti), volta a ottenere l’adesione dei creditori a un piano di risanamento o di liquidazione, e culminante nell’omologazione da parte del tribunale. Il concordato può essere di due tipi fondamentali:

  • Concordato in continuità aziendale: il piano prevede la prosecuzione dell’attività (in tutto o in parte). Può essere continuità diretta (la stessa azienda prosegue la gestione) o indiretta (l’azienda viene ceduta o conferita a un soggetto terzo che prosegue l’attività). La continuità può essere “pura” (nessuna liquidazione significativa di beni, si pagano i creditori col flusso di cassa generato dall’azienda risanata) oppure “mista” (alcuni asset non essenziali vengono liquidati, ma il core business continua). In ogni caso, la continuità è scelta quando si ritiene che l’azienda abbia un valore superiore da viva che da morta, e che i creditori possano ottenere maggior soddisfazione mantenendola in funzione . Spesso nel concordato in continuità c’è l’intervento di un investitore o il supporto di finanza esterna che crede nel rilancio.
  • Concordato liquidatorio: il piano mira principalmente a liquidare il patrimonio dell’azienda per soddisfare i creditori, cessando l’attività (o comunque senza mantenerla attiva a lungo termine). È l’alternativa al fallimento quando si preferisce una liquidazione controllata dal debitore stesso (sotto vigilanza del tribunale) invece che dall’organo fallimentare. Tradizionalmente il concordato liquidatorio era ammesso con forte sfavore (perché si riteneva che il fallimento fosse lo strumento naturale per liquidare). Oggi il CCII lo consente ma impone condizioni più rigide: ad esempio è generalmente richiesto che nel concordato liquidatorio vi sia un apporto di risorse esterne che incrementi almeno del 10% l’attivo liquidabile, e che i creditori chirografari ricevano almeno il 20% del loro credito (salve eccezioni). In pratica, un imprenditore che propone il puro liquidatorio deve garantire un “bonus” ai creditori rispetto al fallimento, altrimenti la proposta può essere dichiarata inammissibile.

Procedimento: il concordato si articola in fasi. L’imprenditore deposita un ricorso per l’ammissione al concordato, allegando la proposta (come intende pagare i creditori, in che percentuale e forma), il piano (analitico, con descrizione azienda, cause crisi, modalità attuazione proposta, tempi e metodi di soddisfazione) e la documentazione obbligatoria (elenco creditori, situazione patrimoniale aggiornata, bilanci ultimi 3 anni, attestazione di un professionista sulla veridicità dei dati e fattibilità del piano, ecc.). Il tribunale effettua una valutazione di ammissibilità (verifica che ci siano i requisiti di legge, che il piano non sia manifestamente inadatto, etc.) e, se positiva, ammette l’azienda al concordato. Viene nominato un Commissario Giudiziale, che vigila sull’impresa durante la procedura, e vengono concesse le misure protettive (il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari). Da notare che col concordato non c’è spossessamento: l’imprenditore rimane alla guida dell’azienda (“continua l’amministrazione”, pur con qualche limitazione sugli atti di straordinaria amministrazione che vanno autorizzati). Il commissario è un supervisore, non un liquidatore (a differenza del curatore nel fallimento).

Segue la fase di votazione dei creditori: il commissario, esaminate le posizioni, predispone lo stato passivo provvisorio (l’elenco dei creditori ammessi al voto e dei rispettivi importi) e convoca l’adunanza dei creditori. In tale assemblea (oggi spesso svolta per iscritto o telematicamente) i creditori esprimono il loro voto sulla proposta di concordato. Il voto avviene per classi se il piano prevede una suddivisione in classi (ad es. classe banche, classe fornitori strategici, classe chirografi comuni, ecc.), altrimenti ognuno vota singolarmente sul piano nel suo complesso. Per l’approvazione serve il voto favorevole di creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza calcolata per teste e per valore) . Se ci sono classi, serve la maggioranza in ogni classe oppure, in caso di dissenso di una classe, è possibile un cram-down interclassi purché almeno un’altra classe approvi e il piano rispetti certi criteri di equità e priorità . Ad esempio, se le banche (in una classe) votano no ma tutte le altre classi sì, il tribunale può ugualmente approvare il concordato se ritiene che la proposta verso le banche sia equa e non le metta ingiustamente in svantaggio rispetto ad altri creditori di pari grado .

Una volta ottenuta la maggioranza, si passa all’omologazione: il tribunale, valutati gli esiti del voto e la presenza di eventuali opposizioni dei creditori dissenzienti (chi ha votato no può opporsi se ritiene il concordato lesivo), emette un decreto (o sentenza) di omologazione che rende il concordato vincolante per tutti i creditori anteriori. Con l’omologa, il piano concordatario entra in esecuzione: l’azienda deve compiere gli atti previsti (ad es. vendere beni, pagare le percentuali offerte, etc.) sotto il controllo di un Liquidatore Giudiziale (nominato se c’è da distribuire attivo) e del Giudice Delegato. Se il debitore adempie regolarmente, al termine ottiene la liberazione dei debiti residui (esdebitazione) verso i creditori concorsuali chirografari.

Trattamento dei creditori nel concordato: qui c’è una differenza chiave rispetto agli accordi ex 182-bis. Tutti i creditori concorsuali (cioè i crediti sorti prima del deposito della domanda) sono soggetti al concordato, anche quelli che votano contro o non votano. L’unica eccezione sono i creditori “estranei” protetti per legge, ad esempio i titolari di crediti con riserva di proprietà, o i creditori personali dei soci per i quali la massa concordataria non risponde. Ma in generale, se il concordato viene omologato, tutti i creditori anteriori ne sono vincolati, e non possono più agire individualmente. Questo effetto vincolante universale è il grande vantaggio della procedura: permette di superare l’opposizione delle minoranze. Naturalmente, devono essere rispettate certe regole di merito: il concordato deve assicurare ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile in caso di liquidazione giudiziale (il c.d. “best interest of creditors test”). Inoltre vanno rispettate le cause legittime di prelazione: un creditore privilegiato (es. ipotecario) non può essere trattato peggio di un chirografario senza il suo consenso (a meno che il valore del bene su cui vanta garanzia sia inferiore al credito, in tal caso è privilegiato solo fino a concorrenza di quel valore, il resto è chirografo). Se si vuole pagare parzialmente un creditore privilegiato, occorre o che egli acconsenta, oppure che il piano offra a lui almeno l’equivalente del valore di mercato del bene su cui insiste la prelazione (regola della relative priority, introdotta dal CCII) .

Transazione fiscale nel concordato: analogamente agli accordi, anche nel concordato il debitore può proporre il pagamento parziale/dilazionato dei crediti fiscali e contributivi (c.d. transazione fiscale, art. 88 CCII). Se l’Erario e gli enti previdenziali votano sì, la transazione è approvata e vincolante. Se votano no, il tribunale può comunque omologare il concordato con cram-down fiscale se ricorrono le condizioni di legge, leggermente diverse da quelle viste per gli accordi: nel concordato preventivo, è sufficiente che ai crediti fiscali chirografari (IVA, sanzioni, ecc.) sia destinato almeno il 20% . Questa soglia più bassa (20% invece di 30-40%) fu introdotta dalla L. 159/2020 ed è confluita nel CCII . Ad esempio, se un’azienda in concordato offre di pagare il 30% dell’IVA (che è creditore privilegiato) e ciò supera quanto otterrebbe il Fisco in caso di liquidazione, il giudice può omologare anche senza il voto favorevole dell’Erario . Il principio è confermato dalla giurisprudenza: Cass. Civ. Sez. I, 28 ottobre 2024 n. 27782 ha statuito che il cram-down fiscale nel concordato è possibile anche con voto esplicitamente negativo dell’Agenzia Entrate, se i presupposti normativi sono rispettati, non essendo necessaria una semplice astensione del Fisco (come qualche tribunale in passato riteneva) . In altre parole, anche l’opposizione attiva del Fisco può essere superata dal giudice in presenza dei requisiti di legge, senza dover interpretare il silenzio-assenso.

Vantaggi del concordato preventivo: offre la più ampia protezione al debitore durante la crisi (tutti i creditori sono bloccati dal fare azioni esecutive dalla data di ammissione e anche prima, se si presenta un ricorso “in bianco” con riserva) e la maggiore efficacia liberatoria (l’omologa copre tutti i creditori anteriori, permettendo al debitore di ripartire pulito a fine procedura). È lo strumento ideale se serve affrontare la crisi in modo organico e collettivo, coinvolgendo centinaia di creditori. Ad esempio, se la nostra azienda di parapetti ha 200 fornitori creditori e decine di banche e Fisco, difficilmente un accordo stragiudiziale li raggiungerà tutti: il concordato è il veicolo per imporre una soluzione generale. Inoltre, è l’unica strada per gestire situazioni dove si voglia continuare l’attività con il beneficio della moratoria legale sui debiti: nel concordato in continuità l’azienda può operare (compiere atti di gestione corrente) pur non pagando i debiti pregressi, in attesa di eseguire il piano, senza che i creditori possano istare fallimento. Ciò può preservare il valore aziendale e i posti di lavoro.

Svantaggi e costi: è una procedura complessa, costosa e soggetta a formalismi. Richiede l’intervento di professionisti (legali, attestatore, eventuali consulenti), il pagamento delle spese di procedura (compenso commissario, ecc.), e soprattutto tempi più lunghi. Inoltre, una volta presentata domanda di concordato, l’impresa è in una “corsia” ben definita: se fallisce di rispettare il piano, va incontro a risoluzione del concordato e probabile fallimento immediato (con perdita dei benefici). Insomma, è un impegno gravoso che l’imprenditore assume. Anche la pubblicità non è trascurabile: l’apertura di un concordato è iscritta al registro imprese e comunicata ai creditori, dunque la situazione di crisi diventa di pubblico dominio (ciò può generare qualche effetto negativo su reputazione, ma è inevitabile data la natura pubblicistica della procedura).

Esempio pratico (simulazione di concordato in continuità): la società Scale&Parapetti S.r.l. ha €3 milioni di debiti totali, di cui 1 mln verso banca (con ipoteca su capannone), 500k verso Fisco, 200k INPS, 1 mln fornitori, 300k altri. L’azienda ha ordini e può essere redditizia, ma serve dimezzare i debiti per sostenere i costi finanziari. Propone un concordato in continuità con queste linee: mantenere l’attività, vendere un immobile non strategico (ricavo atteso 800k) e far entrare un socio finanziatore con 200k. Prevede di pagare: banca ipotecaria 100% (verrà soddisfatta dal ricavato vendita immobile ipotecato), il Fisco al 30% (150k) dilazionato in 4 anni, l’INPS al 30% uguale, fornitori al 40% (400k) in 5 anni coi flussi di cassa operativi e l’apporto nuovo socio, altri chirografari al 20% in 5 anni. Il piano dura 5 anni. Un professionista attesta che in caso di fallimento i chirografari prenderebbero forse il 5%, quindi il concordato è conveniente. I creditori votano: la banca (privilegiata) non vota per la parte garantita; lo Stato (Fisco+INPS) vota no perché offre 30% ma per legge il giudice può imporsi perché rispetta soglia 20% e nessun altro prenderebbe di più; i fornitori votano in buona parte sì perché 40% è allettante rispetto al 5% in fallimento. Si raggiunge la maggioranza, il tribunale omologa anche senza il consenso dell’Erario (applicando cram-down fiscale). L’azienda esegue il piano: vende l’immobile, paga la banca e parte dei debiti; continua a operare e paga le rate ai fornitori e Fisco. Dopo 5 anni, ha soddisfatto il concordato: ottiene la discharge dei restanti 60% debiti fornitori e 70% debiti fiscali non pagati. La S.r.l. esce dalla procedura dimezzata nei debiti e può proseguire l’attività senza pendenze pregresse.

Strumenti per i debitori “non fallibili” (sovraindebitamento) – concordato minore e liquidazione controllata

Non tutte le imprese possono accedere alle procedure concorsuali ordinarie come il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale. In Italia esiste la categoria dei “debitori minori”, ovvero soggetti non assoggettabili a fallimento (o liquidazione giudiziale) perché al di sotto di certe soglie dimensionali, oppure perché appartenenti a categorie escluse (imprenditori agricoli, professionisti, enti non commerciali, consumatori). Per costoro, sin dal 2012, era stata prevista la legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012), incorporata ora nel CCII.

Chi è “non fallibile”? Il CCII all’art. 2 individua le soglie: un imprenditore commerciale è considerato “minore” (non soggetto a liquidazione giudiziale) se nei tre esercizi precedenti ha avuto: attivo patrimoniale ≤ €300.000, ricavi lordi ≤ €200.000 e debiti ≤ €500.000 . Se l’impresa non supera neanche uno di questi parametri, è sotto-soglia quindi non fallibile . Inoltre imprenditori agricoli e persone fisiche consumatori sono esclusi a prescindere. Tali debitori minori, in caso di insolvenza, non possono essere assoggettati né a liquidazione giudiziale né a concordato preventivo ordinario, ma rientrano nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, come il concordato minore e la liquidazione controllata .

Concordato minore: previsto dagli artt. 74–83 CCII, è analogo al concordato preventivo ma semplificato per i piccoli debitori. Può essere proposto da imprenditori minori, professionisti, start-up innovative e altri soggetti non fallibili. Non richiede soglie di debito minimo. La procedura è simile: proposta e piano da sottoporre ai creditori, omologazione del tribunale. Tuttavia, il concordato minore non prevede voto per teste: i creditori possono fare osservazioni e il tribunale omologa se ritiene che il piano sia idoneo ad assicurare il pagamento almeno del 20% dei chirografari (salvo specifiche situazioni) e che non sia manifestamente squilibrato a danno di qualche creditore. In pratica, è una procedura più ufficiosa: c’è l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che aiuta il debitore a predisporre il piano e verifica le posizioni, poi i creditori non votano formalmente ma possono opporsi; infine il giudice decide se omologare valutando merito ed eventuali opposizioni . Una particolarità: il concordato minore, essendo destinato a piccoli contesti, non richiede l’apporto esterno del 10% in caso di liquidatorio come nel concordato preventivo, ma ovviamente deve offrire ai creditori un beneficio rispetto all’alternativa. I creditori privilegiati non possono essere alterati nell’ordine senza consenso, come di regola.

Il concordato minore punta a dare anche al piccolo imprenditore la chance di un accordo con esdebitazione finale. Infatti, anche il debitore sovraindebitato può ottenere l’esdebitazione residua una volta eseguito quanto previsto dall’omologazione (con l’unica eccezione dei debiti espressamente esclusi per legge, ad es. debiti alimentari o da dolo).

Liquidazione controllata del sovraindebitato: è la “nuova versione” del fallimento per i non fallibili (ex liquidazione del patrimonio L.3/2012). Se un piccolo imprenditore insolvente non ha possibilità di proporre concordato minore, oppure questo viene respinto, può essere posta in liquidazione controllata su propria istanza o di un creditore. È sostanzialmente un fallimento semplificato: il tribunale nomina un liquidatore che vende i beni del debitore e ripartisce il ricavato tra i creditori secondo le cause di prelazione. Anche qui c’è la possibilità di esdebitazione a fine procedura per il debitore persona fisica onesto e cooperativo (automatica dopo 3 anni dalla chiusura, ex art. 282 CCII). La liquidazione controllata ha regole più snelle, cerca di chiudersi entro 3 anni, e il debitore persona fisica ha anche la possibilità – se è proprio nullatenente e “meritevole” – di chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente (una sorta di cancellazione dei debiti senza distribuzione, prevista dall’art. 283 CCII, in cui il debitore esce pulito pur senza pagare nulla, se ha agito in buona fede e non ha beni da liquidare).

Concordato semplificato vs concordato minore: può sorgere confusione tra il “concordato semplificato per la liquidazione” (post composizione negoziata) e il concordato minore da sovraindebitamento. Sono procedure diverse:

  • Il concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) è riservato alle imprese che hanno tentato la composizione negoziata senza accordo . È una procedura liquidatoria senza voto dei creditori, di emergenza, dove il tribunale valuta e omologa o rigetta. Serve per chiudere l’azienda evitando il fallimento, con eventuale nomina di liquidatore da parte del giudice e distribuzione attivi, e dà luogo all’esdebitazione del debitore a fine liquidazione. Non prevede percentuali minime per legge, ma è chiaro che deve dare ai creditori almeno quanto il fallimento (anzi, di solito offre qualcosa in più, ad esempio i soci spesso mettono un contributo per incentivare i creditori ad accettare) . I creditori nel semplificato non votano, possono solo fare osservazioni/opposizioni, e il tribunale decide.
  • Il concordato minore è una procedura volontaria per piccoli debitori in generale, con o senza composizione negoziata precedente, e mira al risanamento o liquidazione parziale ma con la partecipazione diretta dell’OCC. Prevede il pagamento almeno parziale dei creditori chirografari (in genere ~20%) a meno che non vi siano cause che giustificano di meno, e coinvolge i creditori in forma consultiva.

In altre parole, il concordato semplificato è una tantum a seguito di composizione negoziata fallita, mentre il concordato minore è l’equivalente del concordato preventivo adattato ai piccoli.

Quando utilizzare questi strumenti “minori”: se la nostra ipotetica ditta individuale di scale e parapetti (quindi non società di capitali) con debiti €300.000 non potesse accedere a concordato preventivo perché non fallibile, potrebbe proporre un concordato minore ai creditori: ad esempio offrire il 30% ai fornitori e stralciare il resto, mostrando che sta vendendo un macchinario e che con quell’incasso li pagherà entro 1 anno. L’OCC attesterebbe la fattibilità, il giudice potrebbe omologare se i creditori non sollevano obiezioni insuperabili. Altrimenti, se proprio non ha risorse per offrire nulla di appetibile, potrebbe optare per la liquidazione controllata: mette in vendita il capannone e i beni, distribuisce il poco ricavato, e poi ottiene l’esdebitazione per ricominciare da capo senza debiti.

Infine, ricordiamo che anche il consumatore sovraindebitato (es. un socio che avesse debiti personali non legati all’attività) ha un suo strumento specifico: il piano di ristrutturazione del consumatore (art. 67 CCII), simile al concordato minore ma tarato sulle famiglie. Nel contesto aziendale, però, interessa meno se parliamo di debiti dell’impresa.

Protezione del patrimonio personale dell’imprenditore

Uno degli aspetti più delicati, dal punto di vista del debitore, è come difendere il proprio patrimonio personale dagli effetti della crisi aziendale. In Italia vige il principio della separazione patrimoniale tra società di capitali e soci: se l’azienda è una S.r.l. o S.p.A., i creditori sociali possono rivalersi solo sul patrimonio della società, e non su quello dei soci (salvo casi eccezionali di abuso della personalità giuridica o garanzie personali prestate). Viceversa, se l’attività è svolta in forma individuale (ditta individuale) o di società di persone (S.n.c., S.a.s.), i titolari rispondono con tutti i loro beni personali dei debiti d’impresa (nelle S.a.s., almeno i soci accomandatari hanno responsabilità illimitata).

Pertanto, il primo strumento di protezione è la scelta della forma giuridica: costituirsi in società di capitali (responsabilità limitata) protegge di regola la casa, i risparmi personali dell’imprenditore dai debiti aziendali. Tuttavia, nella prassi delle PMI italiane, questa protezione viene spesso vanificata da garanzie personali: le banche quasi sempre chiedono ai soci fideiussioni per i prestiti, i fornitori a volte richiedono avalli, e lo stesso fisco in certe procedure (es. rateizzazioni) pretende il pegno su assicurazione o fideiussione bancaria del titolare. Inoltre, l’imprenditore può incorrere in responsabilità personali di varia natura: ad esempio il mancato versamento di IVA o ritenute oltre soglie di legge comporta responsabilità penale (con possibili sanzioni pecuniarie o detentive a carico dell’amministratore), e l’inosservanza di obblighi tributari o contributivi può portare a sanzioni amministrative iscritte al suo nome.

Ecco alcune strategie e considerazioni per tutelare il patrimonio personale:

  • Limitare le garanzie personali: se possibile, evitare o ridurre l’utilizzo di fideiussioni e ipoteche su beni personali per finanziare l’azienda. Questo è ovviamente più facile a dirsi che a farsi, perché spesso le banche le esigono. Però l’imprenditore può cercare di contrattare limiti (ad es. importo massimo garantito, durata, clausole di escussione solo sussidiaria dopo l’escussione del patrimonio sociale). Va fatto presente che in alcuni casi le garanzie omnibus richieste in modo standardizzato possono essere viziate: come accennato, le fideiussioni conformi allo schema ABI 2003 (tre clausole standard) sono state dichiarate contrarie alla normativa antitrust e quindi parzialmente nulle dalle Sezioni Unite . Il garante, se coinvolto, dovrebbe far vagliare la propria fideiussione a un legale per verificare la presenza di tali clausole e nel caso opporre la nullità parziale in giudizio, così da ridurre l’esborso dovuto. La giurisprudenza più recente (Cass., ord. 14 novembre 2025) ha escluso la nullità totale automatica per mera conformità allo schema ABI, ma conferma la possibilità di far dichiarare nulle le singole clausole incriminate . Quindi il socio-fideiussore può sperare di non dover pagare interessi ultralegali, commissioni e altre voci derivanti da quelle clausole.
  • Separare i beni personali non essenziali: l’ordinamento consente alcuni strumenti di segregazione patrimoniale lecita. Ad esempio, un imprenditore con beni immobili potrebbe costituire un fondo patrimoniale (se coniugato) destinandolo ai bisogni della famiglia: i beni nel fondo patrimoniale sono aggredibili dai creditori solo per debiti contratti per scopi attinenti ai bisogni familiari. Ora, i debiti d’impresa in genere non sono considerati per bisogni familiari, quindi in linea teorica i creditori aziendali non potrebbero aggredire un immobile messo a fondo patrimoniale prima dell’insorgenza dei debiti . Ma attenzione: la giurisprudenza è severa, spesso considera che se l’obbligazione è sorta nell’attività d’impresa e l’impresa procurava reddito alla famiglia, allora poteva essere prevedibile un’utilità familiare e dunque il fondo patrimoniale potrebbe non offrire scudo, specie verso il Fisco (Cass. Civ. 15886/2014, Cass. 22069/2020 hanno aperto qualche breccia). Inoltre, costituire un fondo patrimoniale quando i debiti sono già maturi può essere impugnato come atto in frode ai creditori e reso inefficace . Quindi è uno strumento da usare ex ante, prima che la crisi sia conclamata, come pianificazione preventiva.
  • Trust e atti di destinazione: similmente, qualcuno ricorre a trust o vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. per proteggere beni (metterli in un trust familiare). Anche qui vale la regola: se fatto in prossimità della crisi rischia di essere revocato (azione revocatoria ordinaria, entro 5 anni, o anche come bancarotta fraudolenta se un fallimento li colpisce e risultano fatti per sottrarre garanzie). Diversi casi giurisprudenziali mostrano che trust liquidatori o trust familiari creati quando già c’erano esposizioni debitorie importanti vengono dichiarati inefficaci o addirittura riconosciuti come mezzi fraudolenti (vedi Cass. Pen. 52316/2014 su rilevanza penale). Quindi, in linea di principio non è lecito spostare i propri beni per renderli intoccabili quando si hanno debiti: i creditori possono far annullare questi atti con l’azione revocatoria civile (entro 5 anni dall’atto, se prova che il debitore era insolvente o lo diventava e c’era consapevolezza di recare pregiudizio) o se c’è procedura concorsuale con l’azione revocatoria fallimentare (termini più brevi, 2 anni per atti a titolo gratuito). In casi estremi, la sottrazione dolosa di beni ai creditori configura il reato di “fraudolento depauperamento patrimoniale” (art. 388 c.p. per i privati, o “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” art. 11 D.Lgs. 74/2000 se lo scopo è non pagare il Fisco). Quindi la strada corretta non è spostare i beni di nascosto, ma utilizzare le procedure concorsuali dove la legge stessa prevede esenzioni e stralci.
  • Patto di famiglia e holding personali: alcuni imprenditori trasferiscono quote societarie o beni in una holding di famiglia (es. una società semplice) per schermarli dalle vicende della società operativa. Questo può funzionare nel senso che se la holding detiene l’immobile e lo affitta all’operativa, l’immobile è fuori dal perimetro di un eventuale fallimento della società operativa. Però se la holding è amministrata dallo stesso soggetto e i creditori riescono a dimostrare che la costituzione della holding era finalizzata a frodarli, potrebbero tentare azioni di simulazione. Comunque, in via preventiva, strutturare l’impresa in più entità (operativa vs immobiliare vs commerciale) può limitare i danni circoscrivendoli a una entità se le garanzie tra loro sono ben calibrate.
  • Responsabilità degli amministratori: occorre ricordare che la protezione del patrimonio personale funziona finché l’imprenditore agisce legalmente e correttamente. Se compie atti distrattivi o maladressivi, i creditori o il curatore possono promuovere azioni di responsabilità verso amministratori e soci di fatto, potenzialmente colpendo il patrimonio personale per risarcimento. Ad esempio, se l’amministratore ha aggravato la situazione continuando l’attività in perdita (wrongful trading) e portando a un dissesto maggiore, potrebbe essergli imputato un danno pari all’aggravamento. Con il CCII e il dovere di assetti adeguati, si accentua la responsabilità per omessa tempestiva reazione alla crisi: l’art. 4 CCII prevede che l’imprenditore che adotta assetti adeguati ed è diligente nell’attivarsi tempestivamente è esonerato da colpa grave in eventuali azioni postume . Quindi, paradossalmente, seguire la legge sulla crisi (allerta, composizione negoziata, ecc.) non solo aiuta l’azienda ma protegge anche l’imprenditore da cause personali future. Se invece ignora la crisi e fa pagamenti preferenziali ad amici o parenti a danno di altri creditori, questi atti potrebbero ricadere in revocatoria o addirittura bancarotta preferenziale, con riflessi sul patrimonio personale e la libertà personale. Dunque, “proteggere” il patrimonio non significa compiere atti illeciti per tenerlo al sicuro, bensì agire nella legalità per minimizzare le esposizioni.
  • Debiti fiscali personali del legale rappresentante: attenzione che alcuni debiti aziendali possono traslare sulla persona. Ad esempio, se la società non versa le ritenute fiscali sui dipendenti (sostituto d’imposta) o l’IVA, l’amministratore può subire sanzioni penali, e in alcuni casi decreti ingiuntivi personali per importi dovuti (specie per il IVA di gruppo o per contributi previdenziali se ha trattenuto sui salari e non versato). E ancora: le sanzioni amministrative tributarie comminate a società cessate senza eredi possono essere richieste ai soci entro i limiti della quota di liquidazione. Inoltre in presenza di reati tributari, il fisco può agire con misure cautelari personali (sequestro beni dell’indagato). Quindi il confine persona/società non è ermetico: una cattiva gestione fiscale può ricadere sull’individuo.

Dunque, come difendersi in concreto? Se l’azienda è in crisi, l’imprenditore deve:

  • Valutare se trasformare l’impresa individuale in società di capitali (S.r.l.), se la situazione non è già compromessa, per separare almeno futuri rischi. Farlo all’ultimo minuto può essere inutile o contestabile, ma se in bonis è buona prassi.
  • Se ha garanzie personali in essere (fideiussioni su conti bancari), cercare di rinegoziarle o limitarle all’occorrenza. Ad esempio, se una banca ha tre linee di credito tutte garantite personalmente, e l’impresa rimborsa due, chiedere formale liberatoria almeno per quelle due chiuse, per non restare impegnato inutilmente.
  • Usare gli strumenti concorsuali per liberarsi dalle garanzie: un concordato ben strutturato può prevedere che i creditori rinuncino alle azioni verso terzi garanti (accade, se il piano lo dice espressamente e i creditori aderiscono). In un accordo di ristrutturazione, il debitore può negoziare che con il pagamento concordato, la fideiussione sia escussa solo per la parte mancante e poi liberata. Se l’accordo o concordato va a buon fine e si paga la percentuale concordata, i garanti possono eccepire la liberazione per la parte residua (specie se il creditore ha formalmente accettato).
  • Approfittare della esdebitazione: se la situazione precipita e l’imprenditore va in liquidazione giudiziale, ricordare che la legge consente entro 3 anni dalla chiusura di ottenere la cancellazione di tutti i debiti residui non pagati . Questo non salva i beni esistenti (che verranno venduti), ma evita di restare debitore a vita per eventuali insufficienze. Anche nel concordato semplificato e minore l’esdebitazione è prevista a fine procedura. Quindi, a volte “tirare il cordone” e passare per una procedura liquidatoria può essere la scelta dolorosa ma giusta per non trascinarsi debiti per sempre.
  • Evitare di fornire nuove garanzie personali durante la crisi: spesso, per ottenere dilazioni, banche e fisco chiedono pegni o ipoteche personali. Bisogna ponderare attentamente: dare in pegno la casa per avere 6 mesi di respiro su debiti può essere una pessima idea se non si è sicuri di risollevarsi. Meglio considerare soluzioni concorsuali che offrono moratorie legali senza dover impegnare beni personali.

Riassumendo: la miglior difesa del patrimonio personale è una condotta diligente e trasparente nella gestione della crisi. Strumenti come fondo patrimoniale, trust, ecc. possono offrire parziale protezione solo se attivati in tempi non sospetti e per scopi leciti. In situazioni avanzate di indebitamento, tentare di occultare beni è rischioso e spesso controproducente. Molto meglio utilizzare le leve normative (responsabilità limitata, concordati, esdebitazione) e, se necessario, ricostruire il patrimonio dopo la soluzione della crisi piuttosto che incorrere in guai maggiori tentando scorciatoie.

Continuità aziendale vs liquidazione: come scegliere la strada giusta

Un nodo cruciale per l’imprenditore in crisi è decidere se puntare alla continuità aziendale (tentando di salvare l’impresa come entità funzionante) oppure se procedere a una liquidazione ordinata dell’attività (chiudendo la società e vendendo i beni per pagare i debiti, salvando il salvabile). Questa scelta determina quale strumento adottare e con quali obiettivi.

Quando puntare sulla continuità: se l’azienda ha un core business valido, prodotti o know-how apprezzati sul mercato, commesse potenziali e capacità di generare reddito una volta alleviata la pressione dei debiti, allora conviene tentare il salvataggio. Ad esempio, se la ditta di scale industriali ha un portafoglio ordini buono e margini positivi sul nuovo lavoro, ma è soffocata dai debiti passati (magari contratti in un periodo di calo temporaneo o per investimenti ormai completati), la continuità è auspicabile. In tal caso, strumenti come il concordato in continuità, l’accordo di ristrutturazione, la composizione negoziata sono preferibili perché consentono di ristrutturare i debiti mantenendo in vita l’impresa e i suoi rapporti commerciali. La continuità massimizza la soddisfazione dei creditori se l’azienda “risanata” genera cassa per pagarli. Inoltre tutela valori immateriali: avviamento, posti di lavoro, indotto. Dal punto di vista del debitore, salvare l’azienda significa anche salvaguardare la propria fonte di reddito futura e l’identità costruita (spesso l’azienda per un imprenditore è come un figlio).

Quando optare per la liquidazione: se invece l’attività si è rivelata strutturalmente non redditizia, o il mercato di riferimento è in declino, o la concorrenza ormai insostenibile, o l’azienda non ha più capitale né prospettive, insistere potrebbe solo aggravare il dissesto. In questi casi, una liquidazione tempestiva e pilotata può ridurre i danni: permette di vendere i beni con calma, magari salvare parti dell’impresa vendendole a concorrenti, e evitare ulteriori perdite. Ad esempio, se la ditta di parapetti ha perso le principali commesse a causa di tecnologie superate e non può investire per innovare, forse è meglio liquidare e magari il titolare troverà altra strada imprenditoriale in futuro. La liquidazione può avvenire tramite un concordato liquidatorio (se l’azienda è fallibile e vuole evitare il fallimento, offrendo un piccolo “bonus” ai creditori come detto) oppure, per i non fallibili, tramite la liquidazione controllata. In alcuni casi, persino una liquidazione volontaria extra-concorsuale (scioglimento e liquidazione ex art. 2484 c.c.) può essere percorsa se si ha la capacità di pagare gran parte dei debiti con vendite di asset e c’è cooperazione dai creditori per eventuali stralci.

Un fattore decisivo è la proporzione tra debiti e attivo. Se i debiti superano di molto il valore del patrimonio aziendale e non si intravedono utili futuri per colmare la differenza, la continuità potrebbe servire solo a spostare più avanti un inevitabile default, col rischio di accumulare ancora più debiti (si pensi all’azienda che per tirare avanti non paga contributi per mesi, aumentando l’esposizione verso INPS, ecc.). In tali frangenti, cristallizzare subito lo stato passivo e liquidare può impedire la lievitazione del danno. Inoltre, la legge oggi impone agli amministratori di non aggravare il dissesto: proseguire un’attività chiaramente decotta può esporli a responsabilità. Non a caso, la giurisprudenza parla di “dovere di astensione”: l’imprenditore insolvente dovrebbe astenersi dal contrarre nuovi debiti se sa di non poterli onorare. Meglio fermarsi e attivare la procedura liquidatoria.

Soluzioni ibride: esistono situazioni dove una parte dell’azienda può essere salvata e un’altra no. Ad esempio, un ramo d’azienda è profittevole mentre un altro è in perdita. In un concordato misto o concordato in continuità indiretta, si può prevedere la cessione di un ramo a un investitore che ne continua l’attività, mentre il resto viene liquidato. I creditori saranno soddisfatti in parte col ricavato della cessione, in parte con i flussi futuri generati dal ramo ceduto, a seconda degli accordi. Questo consente di non disperdere completamente l’avviamento: il marchio, i brevetti, il portafoglio clienti possono sopravvivere in mano di nuovi proprietari. Ad esempio, la nostra ipotetica azienda potrebbe vendere il ramo “scale antincendio” a un concorrente e chiudere il ramo “parapetti civili” meno redditizio. I lavoratori del ramo venduto mantengono il posto col nuovo datore, il ricavato va ai creditori.

Patrimonio personale in continuità vs liquidazione: l’imprenditore rifletterà anche sull’impatto personale. Se la continuità fallisse, i debiti potrebbero aumentare e finire per travolgere anche lui (specie se ha garanzie personali). Se invece con una liquidazione concordata riesce a liberarsi subito, magari subisce la perdita dell’azienda ma salva la casa (p.es. convincendo i creditori a lasciargliela in cambio di altro). Va anche considerato che nel concordato preventivo il debitore persona fisica non ottiene automaticamente esdebitazione per i debiti rimasti verso i creditori privilegiati non soddisfatti integralmente (mentre nel fallimento l’esdebitazione cancella tutto tranne alcune eccezioni). Quindi, se l’imprenditore ha dato garanzie personali su debiti privilegiati e il concordato li paga solo parzialmente, per la quota falcidiata il creditore potrebbe rivalersi sul garante. Ad esempio, se la società paga il 30% dell’IVA in concordato, l’amministratore risponde penalmente solo per la parte non versata ma civilmente quella parte condonata è estinta per la società ma non necessariamente per il garante, a meno che il concordato includa clausola di esonero del fideiussore (che di solito non c’è). Invece, dopo il fallimento e l’esdebitazione, anche il fideiussore persona fisica viene liberato per i debiti residui chirografari e per la parte chirografaria di privilegiati (la Cassazione, SU 7369/2017, ha chiarito che l’esdebitazione del debitore principale non libera il garante, salvo patto contrario; ma se il garante stesso è il fallito poi esdebitato, allora i suoi debiti personali si estinguono). Quindi attenzione: la liberazione dai debiti con continuità potrebbe non essere totale in capo alla persona, mentre con liquidazione ed esdebitazione sì (per la persona).

In conclusione, la scelta tra continuità e liquidazione va ponderata caso per caso, idealmente con l’assistenza di un professionista. Spesso si cerca prima la continuità (più valore per tutti), ma se i tentativi falliscono occorre non indugiare oltre e attivare una liquidazione disciplinata. L’esperto nominato nella composizione negoziata o l’OCC nel sovraindebitamento possono dare un parere terzo: capita che nella relazione finale l’esperto dica chiaramente “ritengo che non vi siano prospettive di risanamento, meglio procedere alla liquidazione”, ed è saggio prendere atto di tale raccomandazione . L’importante è non perseverare in una situazione irreversibile, poiché ciò quasi sempre peggiora la situazione per tutti: per i creditori (che vedranno meno soddisfazione) e per l’imprenditore (che perderà più risorse personali e la faccia).

Domande frequenti (FAQ) sulla crisi d’impresa e la ristrutturazione del debito

D: Ho un’azienda manifatturiera indebitata ma con buone prospettive di commesse future. Conviene tentare la composizione negoziata della crisi? Quali segnali indicano che è il momento giusto per farlo?
R: La composizione negoziata è consigliabile non appena l’imprenditore si accorge di non riuscire più a far fronte regolarmente alle obbligazioni (stipendi, fornitori, imposte) e vede profilarsi una crisi di liquidità senza soluzione a breve . Segnali tipici: accumulo di debiti fiscali e contributivi non pagati, revoca di fidi bancari o rifiuto di nuovi finanziamenti, fornitori che iniziano a chiedere pagamenti anticipati o minacciano azioni legali . In generale, se prevedi di non poter pagare le prossime scadenze fiscali o rate di mutuo, o hai già ricevuto atti di precetto/pignoramento, è il momento di attivarsi. La composizione negoziata è particolarmente utile se l’impresa ha ancora potenziale di continuità (ordini, mercato) ma necessita di tempo e ristrutturazione dei debiti pregressi. Avviarla presto permette di sfruttare i benefici premiali (sospensione dei pagamenti fiscali, 120 rate, ecc.) e di congelare le azioni dei creditori mentre si cerca un accordo . Ritardare peggiora sempre la posizione negoziale del debitore. Quindi, appena i flussi di cassa non coprono più le uscite e non c’è cuscinetto, è ora di attivarsi.

D: La mia s.r.l. ha debiti IVA e INPS molto alti. Ho sentito dire che un tempo IVA e contributi non si potevano ridurre nei concordati, è vero? Posso proporre un taglio di questi debiti nel piano?
R: In passato vigeva il “dogma” dell’infalcidiabilità dell’IVA e dei contributi: ovvero, nei concordati la legge proibiva di pagarli in misura ridotta (si poteva solo dilazionare). Questo è cambiato a partire dal 2016–2020. Oggi è possibile includere tutti i tipi di tributi e contributi in un piano di ristrutturazione, proponendo anche il pagamento parziale del capitale di imposte come l’IVA o le ritenute, purché ciò avvenga nell’ambito di una transazione fiscale formalmente proposta. Ad esempio, un concordato preventivo può prevedere di soddisfare l’IVA solo al 30% e stralciare il resto; un accordo di ristrutturazione può offrire un saldo e stralcio su debiti IVA/INPS. Questo è consentito espressamente dagli artt. 63 e 88 CCII. Naturalmente ci sono condizioni: il piano va omologato e l’Erario deve ricevere almeno quanto gli altri creditori chirografari e non meno di quanto otterrebbe in liquidazione. Inoltre, come spiegato prima, per l’omologazione forzosa senza consenso servono soglie di soddisfo (20% in concordato, 30-40% in accordi). Ma tecnicamente non esistono più debiti “impagabili parzialmente”: IVA e contributi sono falcidiabili, lo ha confermato anche la Cassazione (755/2021) e la Corte Costituzionale rigettando dubbi di legittimità. Attenzione: se però decidi di non includere** una transazione fiscale e lasci quei debiti fuori dal piano, dovrai pagarli integralmente. In genere conviene sempre inserirli nel piano e negoziarli, perché la legge oggi lo consente e anzi incentiva a trovare soluzioni che coprano anche i tributi, sebbene parzialmente.

D: Ho fornitori che pressano per essere pagati subito, ma se pago loro non posso pagare le tasse, e viceversa. Posso scegliere chi pagare durante la crisi? Rischio qualcosa pagando alcuni e non altri?
R: In pendenza di trattative o di procedure concorsuali, il principio generale è di evitare atti che favoriscano arbitrariamente un creditore a discapito di altri. Se poi la tua azienda dovesse fallire, i pagamenti fatti entro l’anno a creditori chirografari o oltre certi termini a privilegiati potrebbero essere soggetti a azione revocatoria fallimentare (art. 164 CCII) e il curatore potrebbe chiederne la restituzione al creditore favorito. Quindi, pagare oggi un fornitore “amico” e lasciare indietro gli altri potrebbe non servirgli a molto (dovrebbe restituire in futuro). Inoltre, se la situazione evolve in fallimento, pagamenti preferenziali fatti con dolo (cioè scientemente per favorire qualcuno) costituiscono reato di bancarotta preferenziale. Pertanto, è sconsigliato intraprendere pagamenti discriminatori fuori da un quadro concordato. Se hai avviato una composizione negoziata o stai predisponendo un concordato, dovresti astenersi da pagamenti non autorizzati: nel concordato, dal deposito della domanda non puoi più pagare crediti anteriori se non autorizzato dal tribunale, se funzionali alla continuità (es. fornitori strategici) o per evitare pregiudizio grave (art. 94 CCII). Se ancora non sei in procedura ma solo in crisi, agisci con prudenza e coerenza: è diverso pagare un fornitore chiave per tenere aperta l’azienda (es. materia prima senza cui ti fermi) e lasciare indietro altri, rispetto a pagare un parente creditore e ignorare un estraneo. Il primo caso può essere giustificato dalla necessità aziendale, il secondo no. L’ideale è formalizzare la situazione in un accordo o piano il prima possibile, dove si stabilisce chi viene soddisfatto e in quale misura, con l’avallo di tutti. Nel frattempo, cerca soluzioni-ponte: ad esempio chiedi ai creditori di attendere spiegando che stai lavorando a un piano (spesso un creditore informato preferisce aspettare piuttosto che agire e scatenare il domino).

D: In caso di concordato preventivo, i soci (o garanti) restano obbligati per i debiti residui? Ad esempio, se la società paga il 50% ai chirografari in concordato, il fornitore può chiedere il restante 50% a me che avevo firmato una fideiussione?
R: Di regola, , a meno che la fideiussione non preveda diversamente. L’omologazione del concordato libera la società debitrice dalle obbligazioni eccedenti quanto previsto dal piano, ma non libera automaticamente i coobbligati o garanti verso quei creditori . Questo è stabilito espressamente dal CCII e già dalla vecchia legge fallimentare. Dunque, se tu hai garantito personalmente un debito e in concordato quel creditore riceve solo una percentuale, potrebbe legalmente agire contro di te per il saldo. Molto dipende dalle clausole del contratto di garanzia: alcune fideiussioni prevedono che l’obbligazione del fideiussore segue la sorte dell’obbligazione principale (ma è raro siano così generose; più spesso prevedono espressamente che rimane anche in caso di concordato, e Cassazione ha ritenuto lecita tale previsione). Quindi, per evitare ciò, occorre una pianificazione contrattuale: in sede di concordato, potresti inserire nella proposta che i creditori rinunciano alle azioni verso i garanti dietro una certa soddisfazione. Ma bisogna convincerli e dipende dal caso. Nota però un aspetto: se anche il garante (es. socio) fallisce o entra in una sua procedura, allora può ottenere a sua volta l’esdebitazione. Facciamo un esempio: la tua Srl fa concordato e paga 50%, tu garante sei obbligato per il 50% residuo; se tu come persona fisica sei sovraindebitato, potresti accedere a un concordato minore personale o alla liquidazione personale, e liberarti di quella obbligazione. In tal senso, a volte i soci seguono parallelamente una procedura personale per chiudere il cerchio. Diverso è il concordato semplificato post composizione negoziata: lì il legislatore ha previsto che non si applichi l’esenzione fiscale art. 88 TUIR e – per analogia – non c’è norma sul destino dei garanti, quindi si presume restino obbligati (anche perché non c’è voto, quindi non hanno rinunciato). Insomma, se hai garanti, va considerato in sede di trattativa: alcuni concordati maggiori prevedono esplicitamente che il debitore apporta risorse dei soci e i creditori esonerano i soci da garanzie (accordo transattivo dentro il concordato). Se non c’è nulla del genere, il rischio rimane per il garante. Un’eccezione: i debiti tributari transati in concordato – come l’IVA falcidiata – non possono più essere richiesti al garante sotto forma di sanzione penale patrimoniale oltre quanto dovuto dopo transazione (la Cass. 44519/2024 ha detto che la confisca penale per omesso versamento IVA va ridotta proporzionalmente se c’è transazione ). Ma civilmente, l’Agenzia Entrate potrebbe in teoria tentare con la fideiussione se esiste, per la parte falcidiata, anche se eticamente discutibile. In pratica, bisogna negoziare a monte: spesso l’Erario accetta la transazione fiscale solo se i garanti rinunciano all’esdebitazione su quel debito o comunque rimangono impegnati (lo chiedono come condizione in certi provvedimenti). È un tema complesso ma importante.

D: La mia piccola impresa sotto-soglia può beneficiare delle stesse agevolazioni premiali di cui parlate (120 rate, attenuazione sanzioni, ecc.) o sono riservate alle procedure “grandi”?
R: Le misure premiali fiscali (sospensione pagamenti, rate straordinarie, riduzione sanzioni) sono state concepite prevalentemente per la composizione negoziata e procedure del CCII in generale, quindi accessibili a tutte le imprese, anche le minori . L’art. 25-bis CCII, ad esempio, non distingue tra fallibili e non: se attivi la composizione negoziata, puoi chiedere la sospensione dei pagamenti fiscali correnti (IVA, ritenute) in scadenza ; se concludi un accordo, puoi avere 120 rate su cartelle; e la stessa norma parla di procedure di regolazione della crisi in generale, quindi si applica anche al concordato minore. Anche l’esonero da bancarotta semplice e le attenuanti penali valgono per chiunque si muova per tempo . Quindi, sì: un imprenditore agricolo o minore che attiva l’allerta o la negoziazione gode ugualmente di queste premialità. Ad esempio, se un artigiano sotto soglia accede alla composizione negoziata e raggiunge un accordo, potrà chiedere all’Agenzia delle Entrate la rateazione straordinaria 120 rate delle somme residue , mentre se non avesse fatto la composizione il limite sarebbe 72 rate. Idem l’esonero da sanzioni IRAP/IRES per versamenti omessi durante la trattativa conclusa con successo si applica anche a lui . Quindi nessuna discriminazione: la filosofia del Codice è premiare la tempestività indipendentemente dalla taglia dell’impresa . L’unico neo, come detto, è sul fronte fiscale delle sopravvenienze: attualmente l’art. 88 TUIR menziona solo concordato preventivo e fallimentare, non il concordato semplificato né la composizione negoziata . Ciò significa che, allo stato attuale, un piccolo imprenditore che risolve con un accordo stragiudiziale (non omologato) o con un concordato semplificato si trova la beffa fiscale della tassazione del debito annullato . Questo aspetto è oggetto di critiche e potrebbe essere corretto in futuro, ma al 2025 è così. Quindi, per un minore, forse conviene scegliere un concordato minore omologato (coperto dall’esenzione TUIR) piuttosto che un concordato semplificato, se vuole evitare tasse sulla parte condonata . Sono valutazioni tecniche che vanno fatte con un fiscalista.

D: Se la composizione negoziata fallisce (niente accordo), sono destinato al fallimento inevitabilmente?
R: No, non inevitabilmente. La composizione negoziata è un tentativo stragiudiziale. Se non produce un accordo, come abbiamo visto si aprono comunque altre alternative concorsuali prima di arrivare al fallimento . Nello specifico, entro 60 giorni puoi proporre il concordato semplificato liquidatorio , evitando così il fallimento e liquidando l’azienda in modo concordato e più rapido. Oppure puoi optare per un concordato preventivo “classico” o un accordo di ristrutturazione omologato se ritieni che con la protezione formale e magari qualche aggiustamento (coinvolgimento del tribunale) potrai raggiungere la soglia di consensi necessaria . Spesso la comp. negoziata serve proprio come preludio: se vedi che non tutti aderiscono ma la maggioranza sì, passi a un 182-bis per forzare la minoranza. Solo se nessuna di queste strade va in porto e l’impresa è insolvente, allora potrà seguire la liquidazione giudiziale (fallimento), ma ricorda: anche il fallimento non avviene in automatico, deve esserci un’istanza (tua o di un creditore) . Se sei piccolo non fallibile, nessuno può “fallirti”, al massimo potranno mettere in liquidazione controllata. Se sei fallibile e insolvente, è probabile che un creditore maggiore (banca o Fisco) prima o poi chieda il fallimento, però tu stesso hai la facoltà di evitare l’udienza di fallimento presentando in extremis una domanda di concordato (anche in bianco) . Insomma, hai ancora delle “armi” dopo la negoziazione fallita . Naturalmente se la situazione è davvero compromessa e non c’è alcuna proposta credibile da fare, può succedere che si arrivi a fallimento o liquidazione. Ma ciò che conta è: la composizione negoziata non pregiudica né preclude altre soluzioni, anzi, spesso l’esperto nella relazione finale ti dirà qual è la strada migliore per procedere (es. “consiglio accesso al concordato preventivo”) . Tieni anche conto che il periodo di negoziazione non è tempo perso: hai bloccato per un po’ i creditori se avevi misure protettive, hai raccolto informazioni e magari ottenuto disponibilità da alcuni creditori chiave . Questo ti mette in posizione migliore se decidi un concordato dopo. Quindi, assolutamente: composizione negoziata fallita != azienda fallita. Ci sono step intermedi e opportunità ulteriori prima di alzare bandiera bianca definitiva .

D: Che differenza c’è tra il concordato minore (per piccoli imprenditori) e il concordato semplificato per la liquidazione introdotto nel 2021? Si possono confondere…
R: In effetti i nomi non aiutano! Per chiarire:

  • Il concordato minore è la procedura di concordato riservata ai debitori non fallibili (piccole imprese, persone fisiche, professionisti). Fa parte delle procedure di sovraindebitamento nel CCII. È simile a un concordato preventivo ma più flessibile e senza voto dei creditori espresso in percentuali; richiede l’ausilio di un OCC. Può essere sia in continuità sia liquidatorio (o misto). Serve per risolvere la crisi di piccole dimensioni e punta a dare un esito esdebitatorio al debitore onesto. Ha bisogno in genere di offrire almeno il 20% ai chirografari, se no difficilmente il giudice lo omologa .
  • Il concordato semplificato per la liquidazione (art. 25-sexies CCII) è invece una procedura eccezionale e residuale a cui può ricorrere solo un imprenditore che ha prima tentato la composizione negoziata senza raggiungere un accordo . In quel caso, entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto, può proporre questo concordato speciale. È destinato a liquidare il patrimonio senza proseguire l’attività, e la caratteristica è che non prevede votazione dei creditori : i creditori non esprimono consenso, vengono solo convocati in udienza di omologa per eventuali osservazioni. Il tribunale valuta il piano (che di solito offre ai creditori il ricavato stimato dalla vendita dei beni, magari con un piccolo bonus rispetto al fallimento) . Se il tribunale ritiene il piano fattibile ed equo, omologa nonostante il dissenso dei creditori. Viene nominato un commissario/ausiliario per verificare il piano e poi un liquidatore che esegue la vendita dei beni . È “semplificato” perché taglia la fase del voto e velocizza la chiusura . Serve a chiudere situazioni in cui la trattativa privata è fallita per l’irriducibile opposizione di alcuni creditori, ma l’imprenditore ha comunque una proposta dignitosa di liquidazione da fare.

In sintesi: il concordato minore è un concordato volontario su base negoziale (seppur con modalità semplificate) per piccoli; il concordato semplificato è un concordato senza voto imposto dal tribunale come uscita di sicurezza post-composizione negoziata fallita . Un’altra differenza: il concordato minore può contemplare una certa continuità (ad es. il piccolo imprenditore continua l’attività sotto supervisione OCC e paga col reddito futuro), invece il concordato semplificato è solo liquidatorio puro , l’azienda viene smantellata. Infine, il semplificato è accessibile anche a imprese fallibili che hanno fatto comp. negoziata, non solo ai minori.

Quindi, non sono lo stesso: uno (minore) è un’alternativa per piccoli in qualsiasi caso; l’altro (semplificato) è un’opzione speciale post negoziazione fallita. L’eventuale confusione sta nel fatto che un imprenditore piccolo potrebbe trovarsi a scegliere tra i due: se ha fatto composizione negoziata senza accordo ed è non fallibile, tecnicamente potrebbe fare o un concordato minore o un concordato semplificato. In tale scenario, la differenza pratica è: col minore i creditori sono coinvolti (OCC, percentuale minima, etc.), col semplificato no ma devi vendere tutto e chiudere. Quindi dipende se c’è ancora margine di accordo (allora minore) o se occorre chiudere subito bypassando tutti (allora semplificato). Ricordiamo anche la questione fiscale: il concordato semplificato al momento ha lo svantaggio della tassazione delle sopravvenienze attive, mentre il concordato minore essendo “procedura concorsuale omologata” probabilmente rientra nell’esenzione (anche se sul punto l’art. 88 TUIR menziona solo concordato preventivo e fallimento, ma analogia vorrebbe includere il minore). Ad ogni modo, sono due strumenti distinti, ciascuno con il suo campo di applicazione .

D: Dopo un fallimento o una liquidazione controllata, potrò ripartire da zero senza debiti? Come funziona l’esdebitazione, e vale anche per i debiti col Fisco?
R: L’esdebitazione è l’istituto che consente al fallito persona fisica (imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile, o consumatore) di ottenere la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti nella procedura liquidatoria. Nel Codice attuale, è concessa di diritto al debitore meritevole e cooperativo, trascorsi 3 anni dalla chiusura della liquidazione giudiziale (o anche prima, se c’è realizzo immediato) . Non serve una specifica domanda ad hoc come in passato (era un procedimento separato), ora il tribunale la concede con decreto su istanza anche prima dei 3 anni se constata certe condizioni. L’esdebitazione libera da tutti i debiti concorsuali chirografari rimasti insoddisfatti , inclusi quelli verso il Fisco. Fanno eccezione solo pochi tipi di debito: obblighi di mantenimento, risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale o da reati, sanzioni penali/amministrative non accessorie a debiti concorsuali. Ma i debiti fiscali rientrano tra quelli esdebitabili (le imposte dovute e non pagate sono debiti concorsuali). Attenzione, però: l’esdebitazione non cancella le sanzioni penali. Cioè, se non hai pagato l’IVA e hai una condanna penale, l’esdebitazione ti libera dal debito IVA verso l’Erario, ma non elimina gli effetti penali della condotta (se non hai risarcito integralmente prima del dibattimento, la punibilità dell’omesso versamento rimane ). Quindi, i debiti fiscali in sé sì vengono esdebitati (lo Stato incassa quel che ha preso nella liquidazione e per il resto non potrà più pretendere nulla da te), ma eventuali reati commessi restano con le relative pene (anche pecuniarie). Comunque, poter ripartire senza debiti è il grande “fresh start” che oggi la legge offre all’imprenditore onesto: a differenza di decenni fa, il fallito non resta marchiato a vita. Addirittura per il debitore incapiente totale (colui che non ha nulla da dare in liquidazione), c’è come detto la possibilità di chiedere l’esdebitazione senza pagamento di nulla, una volta nella vita, se dimostra di aver agito con correttezza (art. 283 CCII). Quindi sì: dopo la chiusura di una liquidazione (giudiziale o controllata da sovraindebitamento) e ottenuta l’esdebitazione, i residui debiti verso fornitori, banche e Fisco vengono cancellati e i creditori non possono più perseguirti . È la cosiddetta “riabilitazione economica”. Si può tornare a fare impresa? Sì, l’esdebitato può immediatamente tornare a svolgere attività d’impresa (prima c’era un’interdizione di 5 anni, ora tolta se c’è esdebitazione), e può accedere al credito (sarà in centrale rischi come soggetto che ha avuto un fallimento, ma senza debiti pendenti). Naturalmente dovrà riguadagnare la fiducia del mercato, ma legalmente è libero. Vale la pena notare che non occorre attendere la fine di un concordato per liberarsi dei debiti, perché l’omologazione e la successiva esecuzione del concordato già di per sé definisce la posizione debitoria (cioè se paghi il 30%, il restante 70% è condonato). L’esdebitazione ha senso come concetto soprattutto dopo le liquidazioni dove i creditori magari han preso 10% e formalmente avrebbero diritto al 90% residuo – diritto che però viene cancellato dall’esdebitazione. Senza esdebitazione, quel 90% resterebbe sulla tua testa (in Italia prima del 2012 era così!). Oggi per fortuna non è più così: dopo la “pena” del fallimento e se hai collaborato, meriti una seconda chance.

D: Ho ricevuto un decreto penale per omesso versamento IVA: se faccio concordato e poi pago parzialmente quell’IVA secondo il piano, il reato viene estinto?
R: Attenzione, qui entriamo nel penale. La presentazione o ammissione a concordato di per sé non esclude la punibilità per omesso versamento IVA . La Cassazione Penale (sent. 35938/2025) ha ribadito che per evitare la condanna bisogna aver pagato integralmente il debito IVA entro specifici termini (prima del dibattimento, ex art. 13 D.Lgs. 74/2000) . Il concordato spesso anzi interviene dopo la scadenza del versamento, quindi il reato si è già consumato e non c’è causa di giustificazione. Nemmeno la crisi di liquidità è una scusa valida sul piano penale . Tuttavia, come dicevamo, se poi con il concordato paghi parzialmente quell’IVA (es. 30%) e ottieni omologa, non è che il reato scompare: verrai comunque condannato per la parte omessa, ma la giurisprudenza inizia a riconoscere effetti indiretti. Ad esempio, la Cass. 44519/2024 ha stabilito che se nel frattempo c’è un accordo che riduce il debito IVA, la confisca per equivalente (cioè la somma che lo Stato può confiscarti come profitto del reato) deve essere ridotta in proporzione . Quindi, se avevi €100k di IVA evasa, ma nel concordato ne paghi 30k e il debito residuo viene cancellato, la confisca non potrà eccedere 30k perché quello è ormai il “profitto” rimasto esigibile . Rimane comunque la violazione penale in sé. In sintesi: il concordato ti aiuta a sistemare la posizione fiscale civilistica (ti riduce il debito), ma non ti evita la condanna penale per l’omissione già avvenuta , a meno che tu non paghi tutto il dovuto prima del dibattimento (in quel caso scatta la causa di non punibilità art. 13). Quindi conviene eventualmente cercare col pubblico ministero un trattamento sanzionatorio mite (patteggiamento) evidenziando che hai fatto concordato e pagato parzialmente – ciò può essere valutato come attenuante generica ma non esonera. Unico caso in cui il concordato può evitare il dolo del reato è se fosse presentato prima della scadenza IVA e il giudice ti avesse vietato di pagare i debiti per par condicio: allora non pagare l’IVA perché c’era il divieto potrebbe essere scriminante ex art. 51 c.p. Ma è situazione di scuola, in pratica la scadenza IVA avviene di solito prima del concordato . Ergo: non affidarti al concordato per risolvere guai penali; per quelli serve o pagare o strategie penalistiche separate.

Conclusioni

Affrontare una situazione di azienda indebitata – come la nostra ipotetica impresa di scale e parapetti industriali – è un percorso difficile ma non senza vie d’uscita. Grazie alle riforme degli ultimi anni, l’ordinamento offre oggi strumenti moderni e flessibili che, se utilizzati per tempo, permettono di evitare il tracollo e spesso di salvare l’impresa, oppure di chiudere la vicenda debitoria in maniera ordinata e ripartire. Il punto di vista del debitore in queste procedure è finalmente considerato: non si tratta più solo di punire il fallito e liquidare a vantaggio dei creditori, ma di trovare soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti, favorendo la continuazione dell’attività quando questa ha prospettive, o quantomeno dando al debitore onesto la possibilità di risollevarsi dopo aver dato ai creditori tutto il possibile .

Il messaggio chiave per l’imprenditore in crisi è: non nascondere la testa sotto la sabbia. Ignorare i debiti, sperare che “qualcosa accada” (una commessa miracolosa, un condono totale) è comprensibile psicologicamente ma deleterio. Al contrario, affrontare attivamente la crisi – coinvolgendo consulenti esperti, dialogando con i creditori e utilizzando gli strumenti legali adeguati – può trasformare una situazione disperata in una crisi risolvibile. Le legge mette a disposizione “scudi temporanei” (come le misure protettive) e “armi negoziali” (come la transazione fiscale o la falcidia concordataria) che un debitore da solo non avrebbe contro la forza dei creditori. Approfittarne è indice di buona gestione, non di disonore. Oggi persino il legislatore fiscale lo riconosce: se ti muovi tempestivamente, avrai meno sanzioni e più dilazioni .

Abbiamo visto molte opzioni – piani attestati, accordi, concordati di vario tipo, liquidation – e ogni caso è a sé. Sintetizzando una strategia di base: valutare l’effettiva risanabilità dell’impresa (con onestà e numeri alla mano); tentare un percorso negoziale stragiudiziale se c’è tempo e fiducia dai principali creditori; in caso contrario, passare a uno strumento concorsuale appropriato (concordato in continuità se l’azienda è viable, concordato liquidatorio o liquidazione controllata se non lo è); nel frattempo, mettere in sicurezza il lecito del patrimonio personale (evitando nuovi impegni e non facendo mosse opache). Il tutto con l’ausilio di professionisti (commercialisti, avvocati) che sappiano guidare attraverso le fasi tecniche e procedurali.

Per l’imprenditore indebitato, ogni decisione in questi frangenti ha implicazioni importanti: sul destino della propria azienda, sui rapporti con dipendenti e fornitori, e sul proprio futuro economico personale. Questa guida ha voluto fornire una panoramica avanzata e aggiornata, arricchita dalle ultime novità normative (fino al 2025) e dai precedenti giurisprudenziali più rilevanti, per consentire scelte consapevoli e ponderate. In ultima analisi, difendersi dai debiti è possibile se si conoscono gli strumenti giuridici e li si utilizza con trasparenza e intelligenza: la crisi, per quanto dolorosa, può diventare l’occasione per ristrutturare e ripartire su basi più solide, come molte imprese sono riuscite a fare con successo .

Fonti e riferimenti normativi (Ottobre 2025)

  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (CCII), aggiornato con D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022 (attuativo Dir. UE 2019/1023) e D.Lgs. 136/2024 (c.d. “correttivo ter”).
  • Legge Fallimentare – R. D. 16 marzo 1942 n. 267 (abrogata dal CCII salvo proced. pendenti) e Legge 3/2012 sul sovraindebitamento (abrogata e confluita nel CCII) – citate per inquadramento storico e principi ispiratori.
  • Codice Civile (estratti) – Art. 2086 c.c. (dovere di adeguati assetti organizzativi); Artt. 2446-2447 c.c. (patrimonio netto ridotto, obblighi di capitalizzazione o liquidazione); Art. 2645-ter c.c. (vincoli di destinazione); Art. 1419 c.c. (nullità parziale contratti, applicata a fideiussioni omnibus ABI in Cass. SU 41994/2021).
  • D.L. 118/2021 convertito L. 147/2021 – Introduzione della composizione negoziata e del concordato semplificato, poi trasfusi nel CCII (artt. 12-25 CCII).
  • D.Lgs. 74/2000 – Reati tributari: art. 10-bis (omesso versamento ritenute), art. 10-ter (omesso versamento IVA), art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento imposte); Cass. pen. sez. III n. 35938/2025 (omesso versamento IVA e concordato preventivo: confermata punibilità nonostante procedura concorsuale) ; Cass. pen. sez. III n. 44519/2024 (riduzione confisca per equivalente IVA non versata in presenza di accordo di ristrutturazione omologato) ; Cass. pen. sez. III n. 52316/2014 (trust liquidatorio come bancarotta fraudolenta distrattiva se finalizzato a sottrarre asset ai creditori).
  • Normativa fiscale rilevante: Art. 88, comma 4-ter TUIR (DPR 917/86) – esenzione da imposizione delle sopravvenienze attive da concordati preventivi omologati, accordi di ristrutturazione omologati e piani attestati ex art. 67 L.F.; Risoluzioni Agenzia Entrate nn. 178-179/E del 7 luglio 2025 – (interpelli) chiarimenti: composizione negoziata e concordato semplificato non rientrano tra procedure esenti ex art. 88 TUIR, quindi le remissioni di debito ivi conseguite sono tassabili .
  • Premialità e allerta: Art. 25-bis CCII – misure premiali per chi avvia composizione negoziata (sospensione termini fiscali, rate extra 120 mesi, riduzione sanzioni/interessi) ; Art. 25-octies/novies CCII – obblighi di segnalazione di Agenzia Entrate, INPS, Agente Riscossione (v. soglie: Provv. Agenzia Entrate Prot. 13095/2021 e s.m.i. indicanti soglie: ad es. debiti IVA > €5.000 e >10% fatturato, contributi INPS >€15.000 imprese con dipendenti, >€5.000 senza, etc.); Camera di Commercio di Torino – Schede pratiche su “Concordato minore” e “Piano attestato di risanamento” (linee guida operative Registro Imprese, 2023) .
  • Giurisprudenza civile sulle procedure concorsuali: Cass. civ. Sez. I 28/10/2024 n. 27782 – Concordato preventivo: confermata applicabilità cram-down fiscale anche con voto negativo del Fisco (non necessita astensione) ; Cass. civ. Sez. Un. 22/07/2024 n. 20036 – Giurisdizione ordinaria su azione di risarcimento danni contro Agenzia Entrate per voto negativo in transazione fiscale (tema: Fisco non responsabile salvo dolo, e giudice ord. competente) ; Cass. civ. Sez. I 26/05/2022 n. 17155 – Concordato preventivo: soddisfazione parziale crediti tributari privilegiati ammessa con rispetto relative priority rule (post DL 83/2022) ; Cass. civ. Sez. I 30/12/2021 n. 41994 (Sez. Unite) – Nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi schema ABI 2003 (clausole contrastanti con normativa antitrust sono nulle ex art. 2 L. 287/1990, contratto mantiene efficacia per il resto) ; Cass. civ. Sez. I 21/01/2021 n. 755 – Ammissibilità falcidia IVA e contributi nel concordato preventivo con transazione fiscale, anche se procedura iniziata ante DL 125/2020, in coerenza con Corte Giustizia UE caso EC Commission c. Italia 2014 (fine del divieto assoluto di falcidia IVA) ; Corte Costituzionale ord. 29/04/2021 n. 70 (ordinanza di manifesta infondatezza) – Respinti dubbi legittimità su falcidia IVA in concordato per pretesa violazione obblighi UE: la falcidia IVA, se conforme a direttive ristrutturazione, non viola il principio UE (concordante con Cass. 755/2021).

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  • prezzo dell’acciaio in costante aumento,
  • continua necessità di investire in certificazioni, sicurezza e progettazione,
  • costi elevati di produzione, carpenteria, saldatura e verniciatura,
  • richieste tecniche stringenti da parte di industrie, cantieri, GDO e impianti produttivi,
  • pagamenti spesso a 60–150 giorni.

La liquidità può esaurirsi rapidamente, trasformando semplici ritardi negli incassi in una spirale di debiti.

La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con una strategia efficace.


Perché un’Azienda di Scale e Parapetti Industriali va in Debito

  • aumento dei costi dell’acciaio, inox, verniciature e componenti speciali
  • pagamenti lenti da parte di imprese edili, industrie e appalti pubblici/privati
  • magazzino immobilizzato in materiali, semilavorati e strutture non ancora installate
  • costi elevati per progettazione, saldatura certificata, trasporti e montaggi
  • investimenti obbligatori in sicurezza, DPI, formazione e normative
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento dei conti correnti aziendali
  • blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
  • sospensione delle forniture di acciaio, vernici, bulloneria, attrezzature e servizi
  • decreti ingiuntivi, atti esecutivi, precetti
  • sequestro di scale, parapetti, materiali, mezzi e macchinari
  • impossibilità di rispettare tempi di consegna, posa e contratti in corso
  • perdita di clienti strategici e cantieri rilevanti

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Con il supporto di un avvocato specializzato puoi:

  • sospendere pignoramenti in corso
  • fermare richieste aggressive di rientro
  • proteggere conti correnti e liquidità aziendale
  • bloccare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione

È il primo passo per salvare l’azienda.


2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti

Nel settore emergono spesso irregolarità che possono ridurre drasticamente l’esposizione debitoria:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate o gonfiate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori della Riscossione
  • commissioni bancarie anomale o illegittime

Una parte consistente del debito può essere ridotta o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili

Soluzioni concrete:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici (acciaio, vernici, componenti, logistica)
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili

4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori

Quando la crisi è più complessa puoi ricorrere a:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
  • Concordato Minore
  • (come extrema ratio) Liquidazione Controllata

Questi strumenti consentono all’azienda di continuare a operare, pagando solo una parte dei debiti e sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per salvare aziende che producono scale, parapetti e strutture metalliche servono competenze giuridiche e tecniche molto specifiche.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende della carpenteria industriale e dei sistemi di sicurezza in quota.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • stop urgente ai pignoramenti
  • riduzione dei debiti non dovuti
  • ristrutturazione del debito con piani personalizzati
  • protezione di materiali, semilavorati, macchinari e mezzi
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
  • tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di scale e parapetti industriali non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:

  • bloccare subito i creditori,
  • ridurre davvero i debiti,
  • salvare cantieri, forniture, montaggi e continuità operativa,
  • proteggere il futuro della tua attività.

Agisci ora.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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