Se la tua azienda noleggia, installa, assiste o distribuisce gruppi elettrogeni, generatori industriali, torri faro, quadri di parallelo, sistemi di emergenza, soluzioni per cantieri, eventi, industria, logistica, sanità e infrastrutture critiche — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è essenziale intervenire immediatamente per evitare blocchi del servizio, fermi noleggio e perdita di clienti strategici.
Nel settore del noleggio gruppi elettrogeni, anche un ritardo minimo nella manutenzione, nelle consegne o nella sostituzione dei macchinari può fermare cantieri, eventi, stabilimenti produttivi, ospedali, data center e servizi pubblici. Le conseguenze possono essere molto gravi: penali, rescissioni contrattuali, responsabilità operative e danni economici rilevanti.
Perché le aziende di noleggio gruppi elettrogeni accumulano debiti
- aumento dei costi di manutenzione, ricambi, filtri, oli, batterie e componenti elettrici
- rincari dei carburanti e dei trasporti per consegna e ritiro dei generatori
- pagamenti lenti da parte di cantieri, industrie, enti pubblici e appaltatori
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- parco macchine costoso da mantenere efficiente e costantemente revisionare
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati agli investimenti nei generatori
- investimenti elevati in assistenza h24, quadri di parallelo, controlli, sicurezza e personale tecnico
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
- individuare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo onerosi che riducono la liquidità necessaria al parco noleggio
- richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
- proteggere rapporti con fornitori critici (motori, ricambi, quadri, batterie, officine meccaniche)
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare noleggi, assistenza e manutenzioni
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di ricambi, manutenzioni e materiali indispensabili
- impossibilità di rispettare contratti di noleggio, emergenze e assistenze programmate
- perdita di appaltatori, industrie, enti pubblici, clienti corporate e partner strategici
- rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team specializzato di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- bloccare pignoramenti e atti esecutivi
- ridurre o ristrutturare i debiti attraverso gli strumenti normativi più efficaci
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Introduzione
Un’impresa di noleggio gruppi elettrogeni in gravi difficoltà finanziarie rischia pignoramenti su conti e beni, fermi amministrativi dei veicoli e contestazioni legali da parte di creditori pubblici e privati. In mancanza di interventi, il blocco del conto corrente aziendale rende impossibile pagare fornitori, stipendi, contributi e imposte correnti, compromettendo la continuità aziendale . Ignorare avvisi e cartelle comporta la perdita dei mezzi strumentali (i gruppi elettrogeni, automezzi, ecc.) e l’apertura di procedure concorsuali (fallimento) . Per questo è fondamentale agire tempestivamente: controllare i debiti, contestare eventuali irregolarità, e valutare fin da subito strategie di ristrutturazione legale o transattiva . Un avvocato specializzato in crisi d’impresa o un professionista del sovraindebitamento può analizzare la posizione debitoria, bloccare le esecuzioni illegittime e guidare il debitore verso le soluzioni più adatte (piani di rientro, concordati, ecc.) . Di seguito si illustra in dettaglio un vademecum degli strumenti disponibili (giudiziali ed extragiudiziali), con riferimenti alle fonti normative e giurisprudenziali più aggiornate.
1. Verifica dei debiti e prime azioni difensive
- Richiesta estratto di ruolo: il primo passo è ottenere dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’estratto di ruolo aggiornato, che riporta tutti i carichi affidati per anno e importo. Ciò permette di quantificare il debito complessivo e identificare i creditori (Erario, Enti previdenziali, ecc.) .
- Controllo delle cartelle: occorre verificare la correttezza degli atti (notifiche, calcoli). È frequente che vi siano errori formali o crediti già caduti in prescrizione; un professionista può contestare tali irregolarità e ottenere l’annullamento di carichi illegittimi .
- Rateazione spontanea: se il debito risulta legittimo, è possibile chiedere la dilazione fino a 120 rate mensili (tetto massimo per finanziaria), presentando apposita domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione . Ciò sospende automaticamente le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) fintantoché si rispettano le rate .
- Rottamazioni e definizioni agevolate: occorre verificare subito se i debiti sono aderibili a misure di sanatoria fiscale. Ad esempio, la “Definizione agevolata” (cd. rottamazione-quater, L.197/2022) consente di estinguere i carichi affidati fino al 30/6/2022 pagando solo il capitale e le spese, senza interessi di mora o sanzioni . L’adesione era aperta fino al 30/4/2023 ; in sede di pagamento le prime rate (originariamente ottobre 2023) sono state posticipate (Legge 18/2024 ha spostato la scadenza al 15/3/2024 delle prime tre rate). Tra la fine 2023 e il 2024 sono stati inoltre introdotti nuovi strumenti di definizione agevolata per carichi futuri (es. definizione L. di bilancio 2023) che permettono di ottenere riduzioni analoghe. In pratica, chi aderisce a queste sanatorie può cancellare gran parte di sanzioni e interessi, pagando solo l’importo principale .
- Opposizioni e autotutela: se nel frattempo sono scattati pignoramenti di beni strumentali o ipoteche su immobili, si può chiedere la sospensione con urgenza (ricorso d’urgenza ex art. 615 bis c.p.c.) oppure presentare istanza di autotutela all’agente della riscossione, segnalando eventuali irregolarità. Tali reclami possono bloccare temporaneamente le esecuzioni più aggressive.
- Collaborazione con professionisti: come evidenzia la letteratura legale, al verificarsi dei primi segnali di crisi (cartelle, decreti ingiuntivi, pignoramenti) il debitore deve rivolgersi a un consulente esperto . Il professionista analizzerà l’intera situazione debitoria e suggerirà il ricorso a strumenti specifici. L’intervento precoce è spesso in grado di sospendere le procedure esecutive e salvaguardare il patrimonio aziendale, consentendo la continuazione (almeno provvisoria) dell’attività .
2. Soluzioni extragiudiziali (negoziazioni e accordi)
- Accordi con l’Agenzia delle Entrate: oltre a rottamazioni e dilazioni generiche, si possono negoziare soluzioni ad hoc anche in presenza di cartelle già emesse. Ad esempio, è talvolta possibile concordare con l’agente della riscossione un pagamento rateale o uno sconto, soprattutto se si dimostra insolvenza reale. Anche in questo caso conviene avvalersi di un professionista per ottenere eventuali agevolazioni o riduzioni dovute per legge.
- Transazione fiscale (piano concordatario): nel contesto di un concordato preventivo (v. infra) può essere previsto un piano di pagamento fiscale. In sede di concordato, il debitore può proporre di pagare agli enti fiscali un ammontare complessivo di somme, coprendo parte del debito, con eventuale stralcio di interessi e sanzioni (si parla di “transazione fiscale”). Il Fisco valuta il piano confrontando il totale offerto con quello recuperabile in via liquidatoria (fallimentare). Recenti orientamenti (circolare 34/E/2020) hanno stabilito che nei concordati in continuità i flussi generati dall’attività aziendale in corso non rientrano nell’attivo di liquidazione: pertanto è sufficiente che il debitore offra un rimborso fiscalmente non peggiorativo rispetto ai creditori concorrenti . In sintesi, nel concordato si può solitamente ottenere un trattamento più favorevole per il Fisco rispetto a quanto accadrebbe in fallimento .
- Accordi con banche e finanziarie: se l’azienda è indebitata con istituti di credito o leasing per l’acquisto dei gruppi elettrogeni, è possibile trattare modifiche contrattuali. Fra le opzioni: chiedere la sospensione (moratoria) delle rate per alcuni mesi, estendere la durata del finanziamento o convertire parte del debito in opzioni (es. allungamento del piano). In casi di grave crisi l’azienda può anche proporre una “saldo e stralcio”, ossia pagare una somma inferiore al dovuto in soluzione della posizione. Durante queste trattative, l’avvocato può altresì contestare in giudizio clausole usurarie o ingiunzioni abusive, al fine di ridurre l’esposizione e fare valere i diritti del debitore .
- Accordi stragiudiziali tra soci o con creditori privati: l’impresa può raggiungere patti privati con i creditori chirografari (fornitori, soci, ecc.), ad esempio concordando dilazioni o perdite di capitale per evitare iniziative legali. Anche i soci possono finanziarne la ristrutturazione (tramite conferimenti o riserve). Tali patti non creano vincoli obbligatori verso terzi non coinvolti, a meno che non vengano omologati in tribunale, ma possono rappresentare passaggi intermedi utili per trovare un equilibrio condiviso.
- Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): da segnalare il moderno istituto del piano attestato extragiudiziale, previsto dall’art. 56 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019). In questa procedura l’imprenditore in crisi redige un piano di rientro rivolto ai creditori e un professionista indipendente (attestatore) ne certifica la veridicità e fattibilità. Il piano viene di norma pubblicato nel Registro delle imprese per dare certezza (data certa) ai creditori e rende possibili accordi stragiudiziali col vincolo di quanto pattuito. Secondo la norma, l’imprenditore può proporre «un piano… idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e a assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria dell’impresa» . Il piano attesta inoltre che senza esso il ritorno in bonis sarebbe difficile. Pur restando un accordo tra privati, il piano attestato può scongiurare insolvenze future e ispirare accordi vincolanti con i creditori.
3. Procedure formali di composizione della crisi
Composizione negoziata
Introdotta dal D.L. 118/2021 e ora disciplinata dagli art. 33-39 del Codice della crisi, la composizione negoziata è uno strumento giudiziale semplificato per favorire l’accordo tra debitore e creditori. Anche l’azienda può accedervi quando non è ancora in stato di fallimento conclamato. La procedura prevede: nomina di un professionista (esperto in crisi) che coordina la trattativa, e possibilità per il tribunale di concedere misure protettive (come la sospensione temporanea di esecuzioni in corso) su richiesta dell’imprenditore . Sebbene non esista voto formale dei creditori, se viene raggiunto un accordo trasmesso al tribunale, quest’ultimo potrà omologarlo dando efficacia legale a quanto negoziato. Recenti pronunce (ad es. Trib. Brescia, 7/10/2025) hanno chiarito che il giudice competente a confermare le misure protettive è quello individuato dall’art. 27 CCII (in pratica il tribunale della sede legale del debitore) . Il vantaggio della composizione negoziata è la riservatezza e la rapidità rispetto a un concordato preventivo tradizionale, lasciando però margini di pressione su creditori che talvolta non aderiscono.
Concordato preventivo
Il concordato preventivo rimane il principale rimedio giudiziale per le aziende insolventi. L’impresa può presentare domanda al tribunale competente quando sussiste lo stato di insolvenza o anche il solo pericolo di non poter più far fronte ai debiti (artt. 94-100 CCII). Viene nominato un commissario giudiziale e i creditori vengono convocati per votare il piano concordatario. In base alle norme, il piano deve ripartire proporzionalmente le risorse disponibili tra le classi di creditori (chirografari, privilegiati, ipotecari ecc.), rispettando l’ordine legale di prelazione . A differenza del passato, l’attuale Codice (art. 74 comma 4) rimanda espressamente alle regole del concordato preventivo “in quanto compatibili” (come indicato da Cassazione). In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche nel concordato “minore” (art.74 CCII) è obbligatorio rispettare la graduazione dei crediti ai sensi degli artt. 2740-2741 c.c.: la violazione di tale ordine (ad esempio dando a creditori senza garanzie la stessa percentuale di quelli garantiti) rende la proposta inammissibile . In pratica, come in un concordato ordinario, chi detiene ipoteca o privilegio (ad es. banca con ipoteca sull’immobile o Erario) deve essere soddisfatto per primo.
Una volta omologato, il concordato blocca le esecuzioni pendenti e vincola tutti i creditori alla percentuale prevista. I debiti residui non pagati si trasformano in crediti subordinati fino alla proporzione concordata. Per l’imprenditore, il vantaggio può essere notevole: evita il fallimento (liquidazione coatta) e può continuare l’attività commerciale (concordato in continuità). Con la riforma, viene ribadito che i flussi di cassa generati dall’attività in corso non devono essere distribuiti liberamente tra creditori (il principio dell’ordine di prelazione vale anche per il “surplus” della continuità aziendale) . Inoltre, la Cassazione ha puntualizzato che, se dopo aver depositato il concordato segue comunque la dichiarazione di fallimento (ad es. a causa di superamento dei debiti), il dies a quo per le azioni revocatorie (artt. 64-67 LF) coincide con la data di deposito della domanda di concordato – non con il successivo decreto di ammissione . Ciò significa che un pronto ricorso al concordato diminuisce il rischio di veder aggrediti pagamenti precedenti: la liquidazione del patrimonio si calcola dal momento della domanda, tutelando di più il debitore.
Sovraindebitamento (ex L.3/2012)
Per titolari d’impresa individuale o piccole società senza requisiti di fallibilità, è possibile accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012). Si tratta di una procedura concorsuale “dedicata” che opera tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) abilitato (tipicamente presso la Camera di Commercio ). Possono accedere: consumatori, professionisti, imprese individuali di modeste dimensioni (sotto soglia di fallibilità), imprenditori agricoli, startup innovative e in generale «debitore non soggetto alle procedure concorsuali ordinarie» . Il debitore presenta all’OCC un piano di ristrutturazione dei debiti (con l’ausilio di un gestore nominato) che espone la reale capacità reddituale, la situazione patrimoniale e le modalità di rientro. Una volta redatta la proposta con allegati (elenco creditori, redditi, atti compiuti ecc.), il Gestore della crisi assiste l’imprenditore fino al deposito in tribunale. Se il piano risulta meritevole, il giudice può omologarlo e autorizzare misure di sospensione delle esecuzioni pendenti (ad es. pignoramenti, fermi) in funzione della trattativa . In buona sostanza, la legge sul sovraindebitamento blocca le esecuzioni in corso e consente di rinegoziare i debiti in base alla reale capacità di rimborso, prevedendo spesso riduzioni dei debiti (esdebitazione totale o parziale) al termine. È un rimedio particolarmente utile per le imprese individuali e piccole SRL fuori dal perimetro fallimentare: lo stesso Unioncamere specifica che solo gli “imprenditori minori (sotto soglia)” possono accedervi . L’esdebitazione finale (cancellazione di parte dei debiti) dipende dalla fattibilità economica del piano e dalla diligenza del debitore.
4. Aspetti fiscali e pignoramenti
- Pignoramento fiscale degli importi sui conti correnti (Art. 72-bis DPR 602/1973): l’Agenzia Entrate-Riscossione può attivare un pignoramento “diretto” delle somme disponibili sui conti correnti aziendali. In pratica invia alla banca un ordine di pagamento, per cui il terzo (banca) è obbligato a versare all’Agente della riscossione i fondi maturati sul conto nei successivi 60 giorni, fino a copertura del debito . Se al termine dei 60 giorni il terzo non ha pagato, si procede – previa citazione del debitore e terzo – con il tradizionale pignoramento ex artt. 543 ss. c.p.c. . La giurisprudenza ha definito tale procedura «un autentico processo esecutivo di espropriazione presso terzi», pur in forma semplificata . In sostanza, l’ordine di pagamento ex art.72-bis blocca i conti: se il terzo (banca) poi versa i fondi, il debito si estingue nella misura corrisposta e la procedura si conclude . Se invece il pagamento non avviene, l’Agente Riscossione potrà procedere con la normale esecuzione presso terzi ex art. 543 c.p.c. o emettere un ulteriore ordine ex 72-bis .
- Ipoteche e fermi amministrativi: l’Agenzia può iscrivere ipoteca su immobili (es. la sede o un capannone) per debiti superiori a certi limiti. Le ipoteche fiscali (ad es. per IMU, TARI, IVA) si cancellano automaticamente se il debitore aderisce a una definizione agevolata entro i termini previsti. Anche i fermi amministrativi (ad es. sui veicoli) vengono revocati in caso di saldatura delle cartelle. Occorre però chiedere formalmente la cancellazione.
- Decreti ingiuntivi e riscossioni coattive: eventuali decreti ingiuntivi del Fisco o degli Enti previdenziali vanno impugnati entro i termini (40 giorni), se viziati. Un opposizione tempestiva può bloccare la procedure esecutive. Allo stesso modo, in caso di atti di accertamento tributario con riscossione coattiva, il debitore può proporre ricorso giurisdizionale per far valere eventuali errori.
- Piani fiscali straordinari: in passato esisteva il concordato preventivo fiscale (ora superato) e la transazione fiscale (legge 147/2013) riservata agli incarichi del concordato. Oggi, al di fuori dei concordati, il debitore può ottenere agevolazioni fiscali aderendo alle definizioni agevolate (rottamazioni) e dilazioni semplificate. È bene tenere presente che la Legge di Bilancio (L.197/2022 e successive) ha più volte stanziato somme e introdotto normative per sanatorie delle cartelle: l’imprenditore deve tenersi aggiornato su queste opportunità normative .
5. Procedure giudiziarie di ultima istanza
Quando lo squilibrio finanziario è grave, l’impresa può affidarsi alle procedure concorsuali tradizionali, anche se queste rappresentano scelte estreme (spesso legate al fallimento o alla ristrutturazione forzata). Dal punto di vista del debitore, gli strumenti giudiziali rilevanti sono essenzialmente: concordato preventivo (v. supra), piani attestati ex art. 67 L.F. (oggi art.56 CCII, vedi par. precedente), e liquidazione giudiziale/fallimentare.
- Concordato semplificato (art.25-quinquies LF): una procedura per le società di persone e piccole società a responsabilità limitata, oggi sostituita dal concordato minore nel Codice della crisi. In pratica, si tratta di un concordato più snello riservato alle imprese con volumi d’affari e attivi ridotti. Resta comunque necessario rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione .
- Fallimento/liquidazione giudiziale: nei casi terminali, se un creditore ottiene la dichiarazione di fallimento, l’azienda entra in liquidazione e un curatore svende i beni per pagare i creditori. In questa fase la possibilità di interventi difensivi è molto limitata. Tuttavia, se si è attivato un concordato prima del fallimento, si ottengono i vantaggi già descritti (moratoria esecutiva e criteri di pagamento concordati). Come visto, depositare il concordato in anticipo limita l’efficacia delle revocatorie: secondo Cass. 12148/2025, in caso di fallimento dopo un concordato il periodo a ritroso per le azioni revocatorie parte dal deposito del concordato .
- Amministrazione straordinaria: strumento riservato alle grandi imprese, non applicabile alla generalità delle piccole/medie imprese. Qui non viene approfondito (dipende da leggi speciali).
Le operazioni giudiziali esploratorie come istanze di fallimento da parte di creditori o pignoramenti giudiziari su beni aziendali (auto, attrezzature) possono essere affrontate impugnando le provvedimenti o proponendo istanze di sospensione (ad esempio, istanza di fallimento opposto, opposizione a pignoramento presso terzi). In ogni caso, una volta affidata la vicenda al tribunale, è fondamentale rispettare i termini e i requisiti formali per la presentazione dei piani e per l’omologazione.
6. Tabelle riepilogative
Ecco alcune tabelle di sintesi delle opzioni discusse:
| Procedura/Strumento | Destinatari/Condizioni | Effetti principali |
|---|---|---|
| Composizione crisi (L.3/2012) | Imprese individuali e società “sotto soglia” (non fallibili) | Sospende esecuzioni coattive; piano di rientro sostenibile; possibile esdebitazione finale (riduzione debiti) . Accesso tramite Organismo di composizione. |
| Piano attestato di risanamento (art.56 CCII) | Qualunque impresa in stato di crisi/insolvenza | Strumento extragiudiziale; l’imprenditore propone un piano di ristrutturazione certificato da attestatore . Non richiede voto formale, ma può preludere ad accordi vincolanti e a sospensione volontaria delle esecuzioni. |
| Concordato preventivo | Imprese (anche SRL/SPA) in stato di insolvenza | Piano approvato dai creditori e omologato dal tribunale; blocca le azioni esecutive pendenti. Dev’essere rispettata la parità di trattamento fra creditori (Cass. 28574/2025 ). Consente la continuità aziendale o la liquidazione concordataria. |
| Accordo di ristrutturazione debiti | Imprese insolventi (max 60% creditori favorevoli, ex art.182-bis LF) | Accordo stragiudiziale da omologare in tribunale; analogia con concordato ma senza pubblicità preventiva. Permette ristrutturazione semplificata con efficacia verso tutti i creditori coinvolti. |
| Composizione negoziata (art.33 CCII) | Imprese in crisi precoce; procedura riservata (anche SRL) | Trattativa riservata tra debitore e creditori sotto la supervisione di un professionista; il tribunale può concedere misure protettive (sospensione esecuzioni) . Non è previsto voto formale. |
| Definizione agevolata/rottamazione fiscale | Debitori con cartelle affidate Agenzia Entrate-Riscossione fino al 2022 | Si paga solo il capitale e le spese, eliminando interessi e sanzioni . Adesione entro termini (es. 30/04/2023 per la rottamazione-quater ). Consente di sanare i debiti fiscali pendenti in modo agevolato. |
Tabella 1: Sintesi degli strumenti di risanamento e composizione del debito. Come si vede, le procedure extragiudiziali (riga 2 e 6) non richiedono voto assembleare, mentre le procedure concorsuali (righe 3-5) implicano la partecipazione dei creditori e l’intervento del tribunale. Ogni opzione ha requisiti e tempi diversi da valutare attentamente.
7. Domande frequenti (Q&A)
- Domanda: Quali beni può pignorare il fisco su un’azienda di noleggio?
Risposta: Il fisco può pignorare presso terzi i crediti dell’azienda (ad es. somme sui conti bancari, mediante l’ordine art.72-bis DPR 602/73) , così come può iscrivere ipoteca sugli immobili aziendali (capannoni, uffici) e firmare fermi amministrativi sui veicoli aziendali. Le attrezzature (gruppi elettrogeni) sono beni mobili che possono anch’esse essere pignorate con i normali canali (artt. 543-580 c.p.c.) se costituenti bene pignorabile. In ogni caso, gli esecutati possono essere impugnati: ad esempio, il pignoramento sui conti può essere sospeso se si impugna il titolo (es. ricorso giurisdizionale in caso di abuso). - Domanda: Come si può bloccare immediatamente un pignoramento in corso?
Risposta: Il debitore può tentare varie azioni d’urgenza: (a) Opposizione all’esecuzione: se il pignoramento è stato emesso con decreto ingiuntivo o altra pronuncia, si può presentare opposizione, ottenendo la sospensione per motivi di legittimità o giustificazione del debito. (b) Ricorso d’urgenza ex art.615-bis c.p.c.: può essere proposto per sospendere i creditori esecutori su gravità del danno, chiedendo la misura cautelare (soprattutto con ipoteca/cosign). (c) Istanza di autotutela all’Agente della riscossione: segnalando errori nel pignoramento e chiedendo l’annullamento o il ritiro degli atti. In parallelo, aderire a rateazioni o definizioni agevolate (che automaticamente sospendono i pignoramenti) . Infine, l’accesso a procedure formali (concordato, composizione, ecc.) comporta di norma la sospensione generalizzata delle azioni esecutive. - Domanda: Cosa vuol dire “esdebitazione” e come si ottiene?
Risposta: L’esdebitazione è la cancellazione di parte dei debiti residui al termine di una procedura di composizione o liquidazione. In soldoni, significa che il debitore non dovrà più pagare i crediti non soddisfatti dal piano. Ad esempio, nel concordato preventivo omologato il residuo dei debiti (differenza tra totale dovuto e totale pagato) diventa credito subordinato perdonato; nella composizione da sovraindebitamento, se il debitore rispetta il piano il tribunale può concedere la cancellazione dei debiti residui (c.d. esdebitazione finale). Nel piano attestato non c’è esdebitazione legale, ma solo accordo tra parti. In ogni caso, solo procedure formalizzate e terminate con successo (omologa giudiziale o accertamento penale di adempimento) comportano esdebitazione. - Domanda: Quali sono i requisiti per accedere al concordato preventivo?
Risposta: Possono chiedere il concordato (cod. civ. art.94 e seguenti) aziende in stato di insolvenza oppure in situazione che si ritiene prossima all’insolvenza. Non esistono limiti dimensionali: può accedervi una ditta individuale così come una SRL o SPA. È però richiesto che l’impresa presti regolarmente (o almeno abbia prospettive di farlo) una continuità aziendale utile al piano. La domanda (redatta in conformità all’art.160 CCII) va depositata con allegati come i bilanci, la lista dei creditori e la relazione economico-finanziaria. Non c’è bisogno di “deporre le armi” dichiarando fallimento prima: anzi, come visto anticipare il deposito riduce i rischi delle revocatorie . Dopo il deposito, il tribunale decide con un decreto se ammettere la procedura (nomina il commissario) oppure rigettare la domanda (es. per mancanza di condizioni formali). - Domanda: Se non aderisco alla rottamazione agevolata fiscale, cosa rischio?
Risposta: Se il debitore non si avvale delle sanatorie fiscali previste dalla legge (rottamazioni, definizioni agevolate), deve continuare a pagare i debiti secondo il carico originario (capitale+interessi+sanzioni). In caso di inadempimento, gli avvisi di accertamento e le cartelle restano esecutive e verranno aggrediti gli attivi con le procedure ordinarie. Inoltre, spesso le definizioni agevolate richiedono di non avere già un piano concordatario in corso; il mancato utilizzo equivale dunque a perdere un’occasione di alleggerire pesantemente il debito. In definitiva, non aderire alle agevolazioni comporta il pagamento integrale e l’esposizione a tutte le conseguenze coattive (blocchi, pignoramenti) senza alcun beneficio. - Domanda: Posso rinegoziare il finanziamento del gruppo elettrogeno in leasing?
Risposta: Sì. Se il contratto di leasing su una macchina o gruppo elettrogeno è gravato da rate che l’impresa non riesce più a sostenere, si può proporre alla leasing company una rinegoziazione (ad es. estensione del piano, sospensione temporanea, conversione di parte in pagamento unico anticipato ridotto). In alternativa, alcuni tribunali ammettono la vendita del bene in locazione in concordato (c.d. “revoca” del leasing con risoluzione) previo versamento di canone residuo ridotto. Anche in composizione negoziata o piano attestato, il leasing può rientrare come debito da ristrutturare. Se il leasing è già scaduto e l’azienda deve restituire il bene, potrebbe essere negoziata una dilazione per restituire o riscattare l’attrezzatura. In ogni caso, ogni modifica deve essere formalizzata con accordo scritto per non perdere i benefici concordati. - Domanda: La mia SRL può accedere alla composizione da sovraindebitamento?
Risposta: Dipende: se la SRL ha dimensioni molto ridotte (ad es. fatturato annuo inferiore a €300.000 e nessun dipendente, i limiti tradizionali di fallibilità) essa è considerata “sotto soglia” e potrà accedere alla legge 3/2012 . Se invece è una SRL di dimensioni maggiori (magari con amministratore unico che corrisponde a ditta individuale), normalmente rientra nelle procedure concorsuali ordinarie. In generale, la composizione da sovraindebitamento è pensata per imprenditori minori, consumatori e professionisti, non per grandi società: l’ordinamento preferisce per questi ultimi soluzioni come il concordato preventivo. Se la SRL non può fallire (perché sotto-soglia), occorre verificare comunque il giudice competente per l’omologa del piano, secondo le regole del codice della crisi. - Domanda: Che ruolo ha l’amministratore di SRL/S.p.A.?
Risposta: In caso di crisi, l’amministratore ha doveri rafforzati di diligenza. Deve informare tempestivamente i soci della situazione e adottare misure per minimizzare i danni alla società. Se omette di farlo e ciò aggrava i debiti, può incorrere in responsabilità civile (art.2476 cc) o anche penale. D’altra parte, un amministratore che tenta di ricorrere a un concordato o a un piano di ristrutturazione e agisce secondo norma gode di un’esenzione (art. 173 CCII) dall’azione revocatoria ordinaria: i pagamenti eseguiti conformemente ai piani concordatari e attestati non saranno normalmente recuperabili dal curatore fallimentare . Questo tutela l’amministratore diligente e incentiva la raccolta di nuove risorse. - Domanda: Con quali tempi si chiude una procedura?
Risposta: Variano a seconda dello strumento: un piano attestato o un accordo stragiudiziale possono concludersi in pochi mesi (dopo la negoziazione privata con i creditori). Un concordato preventivo richiede tipicamente alcuni mesi fino a un anno per l’iter giudiziale completo (adunanze dei creditori, omologa). Una composizione negoziata ben assistita può concludersi nell’arco di mesi anziché anni, grazie alla procedura semplificata. La composizione da sovraindebitamento dura in media 1-2 anni (fino all’esdebitazione finale). In ogni caso, è fondamentale agire prima che le esecuzioni distruggano il patrimonio, perché le procedure richiedono tempo e la perdita di tempo porta solo a incrementare i costi del debito.
Fonti e normativa di riferimento
- Norme legislative: Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, con ss.mm.); R.D. 267/1942 (Legge fallimentare); Legge n.3/2012 (composizione crisi da sovraindebitamento); D.P.R. 29/09/1973 n.602 (riscossione tributi, art.72 e 72-bis); Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022, commi 231-252) e 2024 (L.213/2023); D.L. 118/2021 (conv. in L.147/2021); Codice Civile artt. 2740-2741 (cause di prelazione).
- Giurisprudenza: Cass. civ. sez. I, 28 ottobre 2025 n.28574 (concordato minore e prelazione) ; Cass. civ. sez. I, 8 maggio 2025 n.12148 (periodo sospetto nel concordato) ; Cass. civ. 13 febbraio 2015 n.2857 e 10 dicembre 2019 n.32203 (esecuzione fiscale art.72-bis) .
La tua azienda che noleggia, installa, trasporta o manutiene gruppi elettrogeni, generatori diesel/gas, quadri ATS/AMF, cabine di distribuzione, cavi, sistemi di continuità e servizi tecnici H24, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che noleggia, installa, trasporta o manutiene gruppi elettrogeni, generatori diesel/gas, quadri ATS/AMF, cabine di distribuzione, cavi, sistemi di continuità e servizi tecnici H24, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o perfino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore del noleggio gruppi elettrogeni è estremamente impegnativo sul piano finanziario:
- acquisto di macchine ad alto valore (generatori, quadri, cavi, alternatori),
- elevati costi di manutenzione ordinaria/straordinaria,
- flotta immobilizzata durante periodi di bassa domanda,
- costi logistici pesanti (trasporti, movimentazioni, installazioni, reperibilità),
- pagamenti spesso a 60–150 giorni da parte di cantieri, industrie, eventi, PA e contractor.
La liquidità può esaurirsi rapidamente, trasformando ritardi nei pagamenti in una spirale di debiti.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con una strategia efficace.
Perché un’Azienda di Noleggio Gruppi Elettrogeni va in Debito
- aumento dei costi di motori, alternatori, quadri, batterie e ricambi
- pagamenti lenti da parte di cantieri, industrie, eventi, PA e grandi appalti
- magazzino immobilizzato in gruppi elettrogeni fermi, cavi, quadri e componentistica
- costi elevati di assistenza, carburante, trasporto e personale qualificato
- investimenti obbligatori in certificazioni, sicurezza e normative tecniche
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema non è la mancanza di noleggi, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
- sospensione delle forniture di ricambi, carburante, batterie, quadri e attrezzature
- decreti ingiuntivi, precetti, atti esecutivi
- sequestro di gruppi elettrogeni, cavi, quadri e mezzi aziendali
- impossibilità di rispettare contratti di noleggio, assistenza e reperibilità
- perdita di clienti strategici, eventi, appalti e cantieri ricorrenti
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con il supporto di un avvocato specializzato puoi:
- sospendere pignoramenti in corso
- fermare richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità aziendale
- fermare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione
È il primo passo per mettere in sicurezza l’azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Nel settore emergono spesso irregolarità che possono ridurre notevolmente l’esposizione debitoria:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- commissioni bancarie anomale o illegittime
Una parte importante del debito può essere eliminata o ridotta drasticamente.
3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili
Soluzioni concrete:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (motori, ricambi, batterie, quadri, logistica)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili
4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Quando la crisi è più complessa puoi utilizzare:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (come extrema ratio) Liquidazione Controllata
Questi strumenti consentono all’azienda di continuare a operare, pagando solo una parte dei debiti e sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare aziende che operano nel noleggio gruppi elettrogeni servono competenze giuridiche e tecniche molto specifiche.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende del settore power & energy rental.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani personalizzati
- protezione della flotta di gruppi elettrogeni, cavi, mezzi e ricambi
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di noleggio gruppi elettrogeni non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
- bloccare subito i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare noleggi, continuità operativa e clienti,
- proteggere il futuro della tua attività.
Agisci oggi.
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