Se la tua azienda progetta, produce, installa o manutiene impianti CIP (Clean-In-Place), sistemi automatici di lavaggio, sanitizzazione e disinfezione per industrie alimentari, beverage, lattiero-casearie, farmaceutiche, cosmetiche e chimiche — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire subito per evitare blocchi produttivi, fermi impianto e perdita di clienti strategici.
Nel settore degli impianti CIP, anche un ritardo minimo nelle forniture, nel commissioning o nella manutenzione può causare interruzioni di produzione, mancati standard igienico-sanitari, non conformità normative e ritardi nelle certificazioni. Le conseguenze possono essere molto serie: penali, sprechi di prodotto, richiami, danni al brand e impatti economici rilevanti.
Perché le aziende di impianti CIP accumulano debiti
- aumento dei costi di pompe, valvole, scambiatori, sensori e componenti inox ad alta igiene
- difficoltà di approvvigionamento di parti critiche e componentistica certificata
- pagamenti lenti da parte di industrie alimentari, farmaceutiche e clienti corporate
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con ricambi costosi e sistemi personalizzati
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati al valore degli impianti e dei progetti chiavi in mano
- investimenti elevati in progettazione, automazione, validazioni, test e formazione tecnica
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista tutta l’esposizione debitoria
- individuare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo rigidi che riducono liquidità e margini operativi
- richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
- tutelare rapporti con fornitori critici (valvole igieniche, pompe CIP, sensori, controlli)
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare progettazione, installazioni e assistenza
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di componenti essenziali per la costruzione degli impianti CIP
- impossibilità di consegnare sistemi, avviare impianti o mantenere contratti di manutenzione
- perdita di industrie alimentari, farmaceutiche e clienti strategici
- rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- bloccare pignoramenti e atti esecutivi
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Introduzione
Una azienda che produce o installa impianti CIP (Clean-In-Place) per la sanificazione di impianti industriali può trovarsi in difficoltà finanziaria per molte ragioni (diminuzione ordinativi, investimenti non ripagati, mutui da pagare, ecc.). Se l’azienda accumula debiti verso banche, fornitori, fisco (Agenzia delle Entrate, AdE), INPS (contributi previdenziali) o altre entità, è fondamentale agire tempestivamente. Il nostro focus è il punto di vista dell’imprenditore/debitore: vedremo quali segnali di crisi riconoscere, quali obblighi legali seguire, e quali strumenti – stragiudiziali e giudiziali – il diritto italiano offre per riequilibrare la situazione, tutelarsi dai creditori e, se possibile, salvaguardare la continuità aziendale. La guida è aggiornata a ottobre 2025 e cita fonti normative e giurisprudenziali italiane recentissime; comprende sintesi in tabelle, esempi pratici, e domande/risposte frequenti, con linguaggio giuridico ma chiaro, per avvocati, imprenditori e cittadini.
Nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12/1/2019 n.14) – in vigore dal 2022 – è stata definita la crisi d’impresa come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore” . In concreto, il CIP o altra PMI si trova in crisi quando non genera liquidità sufficiente a pagare regolarmente tasse, dipendenti, fornitori e rate di finanziamenti, benché non sia ancora definitivamente insolvente (cioè, incapace di pagare i debiti scaduti). Segnali tipici includono: perdite di bilancio continue, fatturato e commesse in calo, magazzino invenduto, protesti o decreti ingiuntivi, sforamento fidi bancari e dilazioni su fisco/INPS. Ad esempio, un’azienda CIP che perde un appalto importante può vedersi salire debiti verso banche e fornitori; se contestualmente salta il pagamento dei contributi, scatta l’esposizione previdenziale.
Obblighi dell’imprenditore. Da legge civile (art. 2086 c.c.) e Codice della crisi (art. 369 ss.) scatta l’obbligo per chi amministra di dotare l’azienda di “assetti adeguati” e di monitorare costantemente la propria situazione. Ciò significa predisporre contabilità trasparente, controlli interni e revisioni quando serve. Se si evidenziano gli indizi di crisi, i legali dell’impresa (o consulenti) devono segnalare la situazione all’organo preposto (oggi l’Organismo di composizione, ex OCRI – vedi più avanti) e adottare misure correttive. Dal Codice civilistico in poi, il legislatore mira a far emergere precocemente i problemi, favorendo ristrutturazioni prima che scatti l’insolvenza vera e propria. Dunque non aspettare che i creditori intentino un fallimento o attivino procedure esecutive (pignoramenti) su beni aziendali: anzi, agitati se necessario per difendere l’impresa.
Principali tipi di debiti e loro conseguenze
Un’azienda CIP in crisi può avere vari creditori. È utile distinguere almeno queste categorie:
- Debiti fiscali (verso Agenzia Entrate/Finanze, Esattorie). Comprendono IVA, imposte dirette (IRES/IRPEF), ritenute d’acconto, IRAP, ecc. L’AdE può iscrivere ipoteche fiscali sui beni aziendali o iscrivere cartelle esattoriali con interessi e sanzioni. In assenza di opposizione o transazione, l’Agenzia può chiedere il pignoramento coattivo. Tuttavia, nel Codice della Crisi è prevista la possibilità di transazione fiscale: si può presentare un piano che propone al Fisco un pagamento in rate o al netto di sconti, purché non si intacchino i fondi (ad es. solo debiti non garantiti). Il nuovo correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha riattribuito la competenza sull’adesione alle proposte transattive all’Ufficio Crisi d’Impresa dell’Agenzia delle Entrate .
- Debiti previdenziali (verso INPS/INAIL). Interessi e sanzioni sulle trattenute e contributi non versati pesano come i debiti fiscali. L’INPS può chiedere rateizzazioni fino a 120 mesi, ma in caso di crisi l’INPS ha sviluppato protocolli (messaggi 2024) che collocano in capo a un ufficio specifico la gestione delle proposte transattive contributive . È possibile negoziare con l’INPS un rientro “moratorio” (ad esempio sospensione contributi in cambio di versamento di acconti) o coinvolgerla in una procedura di concordato (cfr. art.88).
- Debiti bancari e finanziari. Mutui, leasing, fidi concessi alle PMI. Le banche concedono spesso linee di credito impegnandosi a revocare fidi appena si verifica lo sforamento. Se la crisi arriva, possono richiedere il rientro anticipato (revoca del fido) o attivare garanzie personali (ad es. se gli amministratori hanno firmato fideiussioni). Il rischio è di pignoramento sul conto corrente (fidi, crediti verso clienti), ipoteca giudiziaria sui beni dati in garanzia (capannoni, macchinari CIP), con procedure esecutive urgenti. Spesso la banca preferisce negoziare un piano di rientro o un ristrutturazione del debito con perizia tecnica, per tentare di recuperare di più rispetto a un fallimento. In ogni caso, dal primo segnale d’insolvenza vanno contattati gli istituti di credito: ad esempio, i decreti del nuovo Covenant bancario o l’Accordo di Ristrutturazione (art. 125, CCII) possono dare la possibilità di variare condizioni di prestito approvate dal tribunale, se accettate dai creditori privilegiati (banche).
- Debiti verso fornitori. Sono debiti ordinari per acquisto di merci, componenti, contratti di servizio (istallazione, assistenza CIP, pulizie stesse). Se non pagati scattano diffide e protesti (tutore del fisco/fornitore con CAP). In giudizio, il fornitore può chiedere decreto ingiuntivo di pagamento (richiesta adempimento) e pignorare i beni aziendali (conto corrente, beni mobili, immobili). Spesso si tenta di concordare dilazioni o riduzioni dei debiti commerciali. Nel concordato e accordi di ristrutturazione si deve formare un piano di pagamento anche per questi creditori, seppur con classifiche di priorità (per es. i fornitori garantiti col pegno).
- Debiti diversi: anche enti locali (TARI, TOSAP non pagati), debiti verso clienti (acconti indietro per servizi non eseguiti, imprese contropartite insoddisfatte) e debiti bancari personali (per i garanti). Se l’azienda è una S.r.l. o S.p.A., i soci rispondono solo per il capitale sottoscritto; se è una ditta individuale o snc, il debitore risponde anche col suo patrimonio personale. A tal proposito, la legge sul sovraindebitamento (l. 3/2012) consente alle persone fisiche e alle piccole imprese “non assoggettate a liquidazione giudiziale” (es. ditta individuale, libero professionista, srl unipersonale) di proporre un piano del consumatore o accodo di sovraindebitamento ai creditori non commerciali. Ciò però non si applica alle srl con più soci o alle SpA, per le quali la procedura tradizionale è il concordato/concordato semplificato o la liquidazione.
Tabella 1. Esempi di debiti e soluzioni possibili
| Tipologia di debito | Azione/prevenzione consigliata | Strumento legale applicabile |
|---|---|---|
| Tributi (IVA, IRES, IRPEF…) | – Verifica esattezza debiti; chiedi rateizzazione o condono se previsto;<br>- Valuta transazione fiscale (decreto 146/2022) | Negoziazione con AdE; concordato preventivo; piani di risanamento |
| Contributi INPS/INAIL | – Richiedi sospensione/rateizzazione;<br>- Coinvolgi INPS in negoziazione (art. 88 CCII) | Transazione previdenziale; concordato preventivo |
| Mutui e fidi bancari | – Contatta banca con piani; attiva garanzie volontarie con nuovi creditori;<br>- Valuta accodo stragiudiziale con banche (accordo di ristrutturazione) | Accordo di ristrutturazione art.125 CCII; concordato, fusione con azienda sana |
| Fornitori (merci/servizi) | – Richiedi dilazioni agli stessi;<br>- Eventualmente offri dilaz. con pegno su beni futuri; | Piani di composizione negoziata; concordato con continuità o liquidazione |
| Altri creditori (tributi locali, fornitori senza garanzia) | – Valuta proroga debiti (es. pagamento TARI in 2 rate);<br>- Liquidazione del patrimonio del debitore (legge 3/2012) se applicabile | Legge 3/2012 Sovraindebitamento, piani del consumatore; concordato |
Strumenti stragiudiziali per il risanamento
Prima di coinvolgere il Tribunale, l’imprenditore può negoziare direttamente con i creditori o utilizzare strumenti estragiudiziali. Questi includono:
- Dialogo con creditori: creare un piano interno di rientro dei debiti, sottoponendolo a Banche, Fornitori, Fisco e INPS. Ad es. proporre di saldare 1/2 del debito in 18 mesi, riservandosi di coprire il resto in base a successivi utili. Spesso un commercialista o avvocato tributario aiuta a strutturare la proposta in modo sostenibile. Mantenere la consegna di prodotti/servizi in cambio di accordo (ad es. Istituire pagamenti su fatture future) può aiutare i fornitori a reggere la trattativa.
- Piani attestati di risanamento: è un accordo informale redatto dall’imprenditore, con l’attestazione di un professionista indipendente (art. 67 CCII), per rientrare gradualmente dai debiti. Sebbene non prevedano omologazione giudiziaria, spesso vengono concordati con banche e fornitori per evitare il fallimento. Il professionista () attesta la veridicità dei dati e la sostenibilità del piano basandosi su prospetti economico-finanziari. (Dal 2022 devono essere iscritti in appositi albi istituiti dalle Camere di Commercio.)
- Accordi bonari con Agenzia Entrate/INPS: sono possibili forme di transazione per le imposte (c.d. transazione fiscale). I decreti legge recenti (ad es. DL 119/2018, artt. 18-24, poi incassati nel Codice) consentono all’AdE di ridurre la riscossione fino al 50% dei tributi non versati in cambio di pagamento rateale. È necessario presentare ricorso pendente o un’offerta transattiva; dal 2024 l’INPS/AdE hanno un Ufficio Crisi d’Impresa dedicato che valuta tali proposte .
- Composizione negoziata della crisi (CNC): introdotta dal D.L. 118/2021 e integrata nel CCII (artt. 12-15), consente all’imprenditore in crisi (non insolvente) di avviare trattative con creditori sotto la mediazione di un professionista iscritto in apposito albo. È uno strumento riservato alle PMI: l’imprenditore depositando la domanda in CCIAA (via piattaforma telematica nazionale) avvia le negoziazioni segrete e confidenziali. Durante la CNC rimangono sospesi (temporaneamente) i termini per pagamenti e azioni esecutive (pignoramenti e ipoteche) . L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa durante le trattative . Se si trova che l’imprenditore è già insolvente ma con concrete prospettive di risanamento, dovrà agire comunque nel prevalente interesse dei creditori. I vantaggi della CNC sono flessibilità (si possono anche “finanziare” nuove garanzie per alcuni creditori) e la protezione legale temporanea: l’art.18 CCII proibisce ad esempio ipoteche giudiziali e azioni esecutive sul patrimonio dell’azienda senza accordo del debitore . In pratica, l’imprenditore può anche dare garanzie preferenziali (es. pegno volontario su macchinari CIP) o saldare certe fatture, purché avvisi i creditori; i pagamenti ai creditori non sono sospesi per legge (art.18, comma 1). Al termine, se si giunge a un accordo, questo può essere omologato dal Tribunale (ottenendo comunque gli stessi effetti di un concordato preventivo) o, se fallisce, decadono le misure protettive. La Composizione negoziata è dunque particolarmente indicata per chi ha un’impresa potenzialmente risanabile e vuole evitare procedure ufficiali complesse.
- Accordi di ristrutturazione del debito: se l’azienda è già in difficoltà avanzata ma non ancora liquidata, può proporre un accordo di ristrutturazione ex art. 125 CCII. In pratica, attraverso un professionista si presenta al Tribunale un accordo offerto ai creditori privilegiati (ad es. banche con mutui) che rappresentino almeno il 60% dei crediti . Se essi approvano con maggioranza qualificata, l’accordo si omologa giudizialmente e diventa vincolante anche per i creditori dissenzienti (che vanno pagati solo secondo quanto previsto; es. integrale con dilazione fino a 120 giorni) . Di norma in questi accordi bisogna versare agli altri creditori ordinari almeno quanto avrebbero in liquidazione giudiziale. Questo strumento resta al momento efficace (nonostante il codice l’abbia inserito tra gli strumenti del concordato), ma va usato con cautela e previo parere (ex art. 63 CCII) dell’Ufficio crisi della Direzione Entrate e INPS sull’esattezza e sostenibilità del piano .
- Concordato preventivo semplificato per liquidazione: una nuova procedura (artt. 72-83 CCII) simile al “fallimento concordato” della vecchia legge. Richiede un piano di liquidazione dei beni, più semplice (anche verbale) che definisce come estinguere i debiti tramite cessione dell’azienda o dei suoi asset. È riservato all’imprenditore insolvente (fallimentare), ma con attivo che non permette continuità. La procedura semplificata prevede audizione in tribunale entro 30 giorni dall’istanza, e tempi ristretti rispetto al concordato ordinario. Può uscire una vendita diretta degli impianti CIP o dell’azienda a terzi, distribuendo il ricavato. Non è uno strumento di salvataggio ma di “libera uscita” ordinata dall’insolvenza. È utile se la continuità non è più credibile e si vuole evitare un fallimento vero: la legge prevede un giudice tutore (commissario giudiziale) che si occuperà di liquidare.
- Negoziazione individuale e moratorie: per debiti bancari esistono garanzie di sistema (es. Fondo di Garanzia PMI), e per tasse ordinaria rateazione (art. 19 lett. c dlgs 159/2015) che consente a volte 120 rate a fronte di garanzie. Negli ultimi anni esistono moratorie emergenziali (es. COVID, crisi energetica) che spesso prevedono sconti o proroghe per le PMI in difficoltà; occorre verificare il calendario delle scadenze fiscali e contributive con un commercialista. Talvolta un accordo sindacale o con l’INPS (es. “saldo e stralcio” delle cartelle) può cancellare parte delle sanzioni. In ogni caso, ogni proposta di moratoria deve essere ponderata: si rischia l’effetto domino (si rimanda il debito, ma intanto sussidi e aiutini scadono o interessi si accumulano).
Strumenti giudiziali (Procedure concorsuali)
Se la crisi non si risolve con trattative, vanno considerate le procedure ufficiali previste dal Codice. Queste valgono per società commerciali (S.r.l., S.p.A., imprese individuali). Gli strumenti principali sono:
- Concordato preventivo con continuità aziendale. Si deposita in tribunale un piano di risanamento che prevede la prosecuzione (totale o parziale) dell’attività. Esempio: l’azienda CIP propone di uscire dalla crisi continuando a produrre e vendere impianti, integrando nuovi soci finanziatori o cessione di rami aziendali. Il piano indica quante risorse destina a ciascun classe di creditori (banche, fornitori, dipendenti, fisco), in genere soddisfacendo integralmente crediti garantiti e contribuendo solo parzialmente al residuo. Se approvato dalla maggioranza dei creditori (per classi) e omologato dal tribunale, la società ottiene una suspensione di esecuzioni (nessun pignoramento su beni, e l’effetto di proteggere l’azienda), in cambio dell’impegno a realizzare il piano. Gli amministratori mantengono la gestione; devono però rispettare scrupolosamente il piano (in termini di tempi e importi dei pagamenti) o altrimenti la procedura può fallire e aprirsi la liquidazione. Il codice CCII ha introdotto semplificazioni (es. tassazione agevolata) per concordati in continuità, rendendoli più accessibili. Un recente esempio di Cassazione (sentenza 7337/2024) ha chiarito i principi di vendita competitiva nei concordati, garantendo a nuovi investitori par condicio dei creditori (valore di interesse delle ultime novità giurisprudenziali).
- Concordato preventivo liquidatorio (fallimentare). Si presenta quando l’azienda è morente e non può proseguire bene. Prevede il riassetto e liquidazione ordinata. Il piano può prevedere cessione di asset o azienda in blocco a terzi o gruppo, che pagheranno il prezzo a beneficio dei creditori. Spesso si attiva quando emerge un offerente interessato a rilevare il business CIP (o parte) salvando parte dei posti di lavoro. Il Piano in genere soddisfa solo parzialmente i creditori, ma con l’eventuale vantaggio di ottenere prezzi migliori rispetto alla liquidazione giudiziale pura. Anche qui serve accordo di classi di creditori e omologazione.
- Accordi di ristrutturazione. Come visto, restano attivi anche dopo l’entrata in vigore del Codice. Spesso usati da debitori con elevati debiti finanziari: l’azienda CIP può proporre un accordo stragiudiziale che poi viene omologato. I profili tecnici di adesione sono simili a quelli illustrati sopra (minimo 60% dei crediti). È un rimedio meno impegnativo rispetto al concordato, ma di fatto è riservato a debitori ancora in grado di pagare almeno i creditori non aderenti (con dilazione massima).
- Liquidazione giudiziale (ex “fallimento”). Se l’impresa è insolvente e non viable, il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale. Viene nominato un liquidatore che raccoglie l’attivo (vendita impianti CIP, magazzini, immobili, crediti verso clienti), accerta il passivo e distribuisce le risorse ai creditori secondo legge. Gli amministratori perdono la gestione, e in molti casi il capitale sociale è azzerato. Questa procedura è l’ultima ratio: l’azienda viene di fatto chiusa (salvo la parte che si vende). Prima di arrivare qui è sempre preferibile tentare un risanamento. Dal 2019 la vecchia parola “fallimento” è stata sostituita ufficialmente da “liquidazione giudiziale” o “dissesto”.
- Altri istituti: per le società di capitali di grandi dimensioni in crisi esiste ancora l’Amministrazione Straordinaria (Legge Prodi-bis) e il piano di Ristrutturazione Marzano (per big che determinano il dissesto). Tuttavia un’azienda CIP tipica (PMI) non rientra nei parametri, dunque non vi faremo cenno approfondito.
Tabella 2. Confronto tra principali procedure concorsuali
| Procedura | Requisiti (stato azienda) | Effetti principali |
|---|---|---|
| Concordato in continuità | Azienda in crisi, programma credibile di rilancio | Protezione da esecuzioni; continuità attività; piano di pagamento dei debiti secondo accordo; amministrazione resta in carica con poteri condizionati. |
| Concordato liquidatorio | Azienda in crisi grave, impossibile prosecuzione normale | Liquidazione controllata dei beni aziendali (vendita a terzi); ammortamento debiti; chiusura dell’attività. |
| Accordo di ristrutturazione | Impresa in crisi, ma solvibile almeno parzialmente | Rinegoziazione con banche/fornitori; omologazione tribunale; protezione simile al concordato (fino all’omologa). |
| CNC (Composizione negoziata) | Impresa in crisi (non ancora insolvente) – PMI | Sospensione cautelare azioni esecutive; trattative confidenziali con creditori; nessun vincolo giudiziale di piano, gestore rimane liberi; possibilità finale di accordo/omologazione. |
| Liquidazione giudiziale | Impresa insolvente (dissesto conclamato) | Vendita forzata dei beni; soddisfazione creditori per ordine di privilegio; cessazione definitiva dell’attività. |
Principali obblighi e responsabilità durante la crisi
Nel Codice Civile attuale (art. 2486 c.c., novellato dal Codice della crisi) e nel Codice della crisi, gli amministratori aziendali hanno precisi doveri di diligenza nella crisi. Se continuano a operare nonostante il capitale sociale risulti eroso (p.e. impossibilità a coprire le perdite), possono dover risarcire la società o i creditori. In particolare, chi amministra maldestramente può essere chiamato a rispondere se la continuazione senza adeguati controlli ha aggravato il dissesto. Altri obblighi da rispettare: – Segnalazione dell’allerta: in alcune Regioni le Camere di Commercio mantengono elenchi di “ODCEC” (Organismi di Composizione della Crisi) cui professionisti iscritti devono segnalare indizi di crisi (artt. 375-379 CCII). L’amministratore non è tipicamente “segnalatore obbligatorio”, ma deve collaborare. – Crediti delle P. Pubbliche: attenzione ai crediti di erario/INPS verso i creditori pubblici (Enti Locali). In concordati/accordi, i creditori pubblici qualificati (INPS, AdE, ecc.) formano classi proprie e non possono essere trattati peggiorativamente (art. 88 CCII). In pratica, nel concordato in continuità gli enti previdenziali devono ricevere almeno il 100% del loro credito (con tempistiche definite) o il pieno ammortamento come in liquidazione . – Ruolo di sindaci e revisori: se la S.r.l./S.p.A. ha sindaci/revisori (obbligatori da certe dimensioni), essi devono vigilare anche su problemi di crisi. In particolare, non limitano il loro controllo alla contabilità formale, ma anche alla correttezza sostanziale nella gestione . In caso di irregolarità e mancata segnalazione agli amministratori, i sindaci possono essere co-responsabili per i danni (solidalmente con gli amministratori) . – Opportunità d’intervento: ad esempio, i sindaci hanno il potere/dovere di chiedere la riduzione obbligatoria del capitale (art.2407 c.c.) se emergono perdite assorbenti il patrimonio; di proporre l’amministrazione controllata o la liquidazione dell’azienda se vi è scioglimento legale (art.2484 c.c.); di convocare assemblea straordinaria; infine, di convocare il Tribunale per concordato se lo ritengono necessario. Essi possono segnalare “condotte non prudenziali” (pianificazioni rischiose o mancate azioni di risanamento) .
Domande e risposte frequenti: è utile rispondere in forma Q&A ai dubbi tipici.
- Cosa succede se non pago IVA o contributi? L’Agenzia delle Entrate iscrive ipoteche fiscali e può procedere con cartelle esattoriali; l’INPS iscrive fermo amministrativo o iscrive cartelle come debiti contributivi. Se intervieni tempestivamente con piani di rientro o con un concordato preventivo, hai la possibilità di sospenderne l’esecutività. Ad esempio, presentando una domanda di concordato preventivo, il tribunale blocca (per legge) pignoramenti già iniziati e vendite forzate sui beni dell’azienda finché il procedimento è in corso. Senza misure giudiziali, il fisco può espropriare i conti bancari e, nel 2025, ipotecare immobili aziendali per debiti tributari o contributivi.
- Quali sono i vantaggi della composizione negoziata (CNC)? La CNC (art.12-15 CCII) è gratuita e rapida, senza coinvolgimento iniziale del tribunale (salvo alla fine, per deposito dell’accordo). Offre uno “scudo” provvisorio: fermi temporanei a procedure esecutive (ipoteche, pignoramenti), senza limitare la gestione da parte dell’imprenditore . Inoltre, essendo confidenziale, può mantenere attivi rapporti con clienti/fornitori, evitando la perdita di credibilità sul mercato. Non richiede il risanamento totale come il concordato, ma la buona fede e una proposta di piano serio. Va usata se pensi di poter uscire dal buio negoziando con i creditori; se al termine le proposte di piano falliscono, nulla è perduto (tranne la segnalazione in CCIAA).
- Differenza tra concordato e fallimento? Con il concordato preventivo, l’azienda propone ai creditori un piano e ottiene una sospensione generale delle esecuzioni mentre il piano viene giudicato. L’imprenditore conserva la gestione (con limiti) e può continuare a vendere CIP o servizi. Se il piano riesce, i creditori vengono pagati secondo le promesse. Se fallisce (p.es. molte classi di creditori non approvano), la procedura cade e scatta il fallimento (ora liquidazione giudiziale) durante il quale i creditori si possono rivalere sul patrimonio residuo. Nel fallimento/liquidazione giudiziale, invece, di norma il giudice assegnato nomina un liquidatore e l’azienda viene messa in liquidazione senza possibilità di piano: l’imprenditore perde il controllo, e i beni aziendali vengono venduti forzatamente per pagare chi di dovere. Il concordato può salvare l’azienda (anche solo in parte), il fallimento la chiude.
- E se non faccio nulla? Di solito fare niente porta al peggio. Senza reagire alla prima crisi, l’azienda rischia espropriazioni e infine fallimento a istanza del pubblico ministero o di un creditore. L’inerzia espone inoltre amministratori e sindaci a responsabilità: perseguire il dissesto con calcolata inerzia potrebbe farli decadere ed esporli a cause civili e penali (accertati prestiti impagati, frode nell’insolvenza, bancarotta). Quindi intervenire presto non è solo una buona pratica: è obbligatorio per legge prevenire la crisi.
Simulazioni pratiche
Simulazione 1: PMI CIP in crisi iniziale (soluzione stragiudiziale)
La CIP Sanitech S.r.l. (fatturato annuo 1,5 mln, 5 dipendenti) ha perso un appalto chiave. Incassa solo 30k/€ al mese, ma ha rate mensili complessive di mutuo/finanziamenti per 25k e fatture fornitore per 20k. Inoltre ha una cartella INPS di 50k e tasse di 20k non pagati.
- Valutazione contabile: si redige un bilancio di verifica e si quantifica l’esposizione debitoria complessiva. Scoperta: debiti per 150k vs crediti verso clienti 30k e attivo immobilizzato di 80k (impianti CIP e automezzi).
- Dialogo con creditori: la società convoca banca e fornitore principale proponendo un piano di due anni: 50% sui debiti fornitori + assunzione di rate di mutuo più basse (ristrutturazione finanziamento). Proposta valida perché la banca preferisce evitare precari ipoteche sui beni che valgono più del mutuo. Contemporaneamente, l’AD contatta consulente fiscale per chiedere una rateazione triennale del debito tributario di 20k (con interessi scontati) e contatta l’INPS per chiedere sospensione contributiva straordinaria (d.c. 210/2021 ha lasciato strumenti per rateizzazioni) per ammortizzare la cartella di 50k.
- Risultato: la banca concede 24 mesi in più sul mutuo, i fornitori dilazionano i 20k residui e accettano la garanzia di un credito futuro; il consulente ottiene la rateazione INPS a 120 mesi; si presenta domanda in Camera di Commercio per Composizione negoziata: sebbene le trattative stiano avendo successo, come cautela l’imprenditore chiede la CNC. Il professionista nominato attesta il piano di rientro. Durante le negoziazioni, la CNC sospende i pagamenti litispendenti e blocca eventuali ipoteche giudiziali . Se tutto va bene, la CIP Sanitech esce dalla crisi senza andare in tribunale, avendo rinegoziato i debiti e ripreso regolarmente i pagamenti.
Simulazione 2: Azienda CIP in grave crisi (scelta concordato)
La IndustrieSanit S.p.A. (fatturato 15 mln, impianti CIP e sterilizzazione) subisce forti perdite, con un buco patrimoniale di 3 mln €. I debiti complessivi superano i 5 mln (banche 2 mln, fornitori 1,5 mln, fisco/INPS 1,5 mln). Non esistono offerenti disposti a rilevare l’azienda “in blocco”. Le banche minacciano revoca dei fidi per 500k. 1. Esaurimento soluzioni stragiudiziali: si tenta un accordo di ristrutturazione, ma anche i fornitori rifiutano piani troppo penalizzanti. La crisi si aggrava e la S.p.A. non genera cassa sufficiente. 2. Decisione per concordato: gli amministratori incaricano un legale fallimentarista di predisporre domanda di concordato preventivo in continuità. Redigono un piano di risanamento che prevede i seguenti punti: emissione di minibond per 2 mln con sottoscrizione da parte dei fondi, cessione di un ramo d’azienda non core per 1 mln, rateizzazione a 60 mesi del debito fisco/inps con lieve riduzione (in virtù di incentivi fiscali per concordati), e pagamento graduato ai fornitori (30% entro 2 anni, il resto in capitale+interessi nel quinto anno). Tutti i debiti bancari garantiti vengono coperti integralmente tramite garanzia su un immobile; i fornitori saranno ammortizzati con “clip” ordinarie. 3. Approvazione e effetti: i creditori vengono convocati in assemblea: le banche e l’Agenzia delle Entrate approvano il piano (quest’ultima seguita dalle garanzie ipotecarie e dal piano di dilazione), i fornitori accettano la moratoria come alternativa al fallimento. Il tribunale omologa il concordato. Impatto: l’industria CIP mantiene la continuità dell’attività, i lavoratori restano occupati, e l’azienda potrà sanare gradualmente i debiti secondo il calendario concordato. Se in futuro gli investimenti degli obbligazionisti danno risultati, la società si risana definitivamente e gli obblighi vengono assolti come previsto dal piano omologato.
Simulazione 3: Liquidazione di ultimo ricorso
La CIP Clean Co. S.r.l. (2 mln fatturato) ha accumulato perdite tali che il capitale è negativo di 1 mln e i debiti superano il valore di realizzo dei beni aziendali. Non ci sono soluzioni industriali possibili (mercato cessato). Gli amministratori, dopo tentativi infruttuosi, depositano un’istanza per concordato semplificato per liquidazione. 1. Tribunale e Commissario: in udienza il giudice fissa un commissario per verificare i beni CIP (macchine, automezzi, crediti residui). 2. Piano semplificato: poiché i debiti (1.2 mln) superano largamente l’attivo, il piano prevede la vendita immediata dell’azienda (magari a un acquirente interessato a proseguire parzialmente alcuni servizi di sanificazione), oppure la vendita separata dei macchinari CIP sul mercato. Viene stabilito che i dipendenti saranno licenziati con liquidazioni entro i limiti di legge. Le somme ricavate saranno distribuite ai creditori in una tabella di riparto. 3. Esiti: non appena si individua un offerente, il commissario conclude la vendita e ripartisce il ricavato. Creditori privilegiati (INPS e banca con pegno) incassano la parte loro spettante; i fornitori residui ricevono l’avanzo fino al soddisfacimento (ma è possibile che rimangano scoperti). L’attività dell’azienda si chiude ordinatamente, l’imprenditore evita ulteriori debiti personali e gli amministratori consegnano la gestione allo stato passivo/commissario.
Domande frequenti (FAQ)
- È vero che l’azienda “non fallisce per i debiti ma per il ritardo di reazione”? Sì: lo sottolineano esperti del settore. In effetti, l’art. 2 CCII stessa definisce la crisi come condizione “probabile” di insolvenza , dando la priorità agli interventi preventivi. Prima si agisce (p.e. con piani di rientro o concordati) meglio si preserva valore. Se invece si aspetta troppo, lo squilibrio peggiora (interessi e sanzioni aumentano i debiti) e riduce le chance di risanamento.
- Posso ristrutturare solo i debiti bancari? Sì, a volte le banche accettano piani separati. L’accordo di ristrutturazione bancario (art. 125 CCII) consente di coinvolgere solo i creditori finanziari (a condizione di includere nella proposta almeno il 60% dei debiti complessivi, soglia specifica). Esistono tecniche come la clausola pari statuto o rinegoziazioni a banco. Se però i debiti versofornitori o fisco restano insoluti, occorre integrare la strategia con altri strumenti (es. un contestuale Concordato preventivo).
- Come trattare i fornitori “scadenti”? Se devo pagare subito, posso chiedere accordi di rinvio sulle fatture in scadenza (ad es. 60 giorni invece di 30), oppure decidere di avvantaggiare un fornitore per garantire la consegna continua di un materiale critico CIP. La legge prevede che in composizione negoziata si possano fare anche pagamenti preferenziali (garantiti) purché entro il percorso negoziale e non illegali (cfr. art.18 CCII). Ciò significa che un’azienda in difficoltà può pagare un fornitore preferenzialmente se concordato con lui, e ciò non viene revocato nel piano. Tuttavia tale libertà è esercitata con cautela: l’imprenditore deve sempre tenere conto degli equilibri di par condicio creditorum e informare i consulenti legali per evitare accusa di violazione di parità.
- Che succede se mi arrivano decreti ingiuntivi o pignoramenti? Se siete ancora nel pieno controllo (non avete dichiarato crisi aperta), il creditore può usare le vie ordinarie: decreto ingiuntivo in Tribunale richiede pagamento, poi pignoramento di conti correnti o beni. Nel caso decida di proporre un concordato preventivo con continuità, il deposito dell’istanza sospende automaticamente (ex art. 168 CCII) le azioni esecutive avviate fino a pronuncia. Nelle trattative di composizione negoziata invece l’effetto sospensivo delle misure protettive (art.18 CCII) blocca atti esecutivi pendenti, sebbene non vincolante come il concordato. In ogni caso, quando arriva un precetto fiscale o un decreto della Banca d’Italia, bisogna valutare subito la “conversione” della vicenda in un concordato ovvero attivare un legale per impugnare l’ingiunzione.
- E i debiti verso l’INAIL o altri Enti previdenziali? L’INAIL rientra nel novero dei creditori pubblici “speciali”. In un concordato o accodo, i contributi INPS/INAIL si considerano crediti privilegiati, cioè non possono essere ridotti rispetto a quanto dovuto e vanno pagati in via prioritaria. In pratica, nei piani di concordato i debiti previdenziali (contributi, premi assicurativi) vanno saldati o riorganizzati al 100% (anche se la riscossione può essere posticipata). L’INPS/INAIL ora, come si è visto , ha nuovo ufficio interno per queste pratiche, per cui in fase di piano vanno contattati i loro funzionari specializzati.
- Un sociale può aiutarmi? Non esistono garanzie pubbliche specifiche per crisi da cogliere quando sei già insolvente. Tuttavia: esistono finanziamenti agevolati e garanzie del Fondo PMI che l’azienda può richiedere per migliorare liquidità. Se la CIP produce beni “verdi” o innovativi, può esserci un accesso a fondi europei o piani Industria 4.0 che coprono parte degli investimenti. Inoltre, alcuni Comuni o Regioni (in base alle normative di incentivazione della filiera agroalimentare o igienizzazione) possono offrire contributi a fondo perduto su progetti di sviluppo degli impianti CIP. Tali risorse andrebbero esplorate prima che i problemi di cash flow degenerino.
Riepilogo degli strumenti
Ecco una rapida sintesi degli strumenti visti, con pro e contro dal punto di vista del debitore:
- Accordo stragiudiziale (piano di rientro interno): Pro: velocità, costo contenuto; Contro: serve accordo di tutti i creditori, non blocca le azioni legali.
- Composizione negoziata (CNC): Pro: flessibile, salvo i pignoramenti, atti di gestione liberi; Contro: non è vincolante, alla fine bisogna trovare un accordo o passare al concordato.
- Accordo ristrutturazione: Pro: blocca certi pignoramenti fino all’omologa; Contro: richiede altissime maggioranze, solitamente solo per grandi debiti bancari.
- Concordato preventivo (continuità): Pro: forte protezione legale, possibilità di salvare attività; Contro: molto impegnativo (tempo, costi, trasparenza contabile), rischio di controllo giudiziale sulle vendite di beni (ministro procede).
- Concordato liquidatorio: Pro: razionalizza la chiusura con finalità “ristorative” ai creditori; Contro: comporta comunque spegnimento dell’attività, aspettative dei creditori ridotte.
- Crisis Over-indebtedness Law (L.3/2012): Pro: piattaforma ideale per persone fisiche o Srl unipersonali; Contro: per società normali di capitali (S.r.l. multi soci o S.p.A.) non è applicabile.
- Liquidazione giudiziale: Pro: forza maggiore (si ottengono i soldi vendendo asset); Contro: la peggior opzione da imprenditore: si perde il controllo, si pagano costi procedura, si chiude.
Conclusioni
Un’azienda CIP indebitata deve muoversi al più presto per difendersi e pianificare come regolarizzare le posizioni debitorie. In primo luogo, è necessario rivolgersi a professionisti competenti (avvocati esperti in diritto fallimentare, commercialisti), che possano valutare tempestivamente la situazione patrimoniale e proporre la miglior strada (stragiudiziale o giudiziale). Non bisogna sottovalutare alcuna opzione: anche una trattativa diretta o una semplice rinegoziazione di mutui può far guadagnare mesi preziosi. Nel contempo, è fondamentale rispettare gli obblighi di legge (tenere corretta contabilità, mantenere i versamenti contributivi almeno di base, non ingannare i creditori).
Se esistono realistiche possibilità di salvataggio economico, gli strumenti del Codice della crisi (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato) offrono un quadro integrato per risolvere la crisi. Essi permettono – sotto controllo giudiziario o meno – di ristrutturare i debiti, proteggere temporaneamente l’impresa da azioni pregiudizievoli e, in caso di riuscita, ripristinare l’equilibrio. In alternativa, se il dissesto è oramai irreversibile, le procedure liquidatorie consentono di chiudere ordinatamente l’attività, riducendo le ulteriori responsabilità (ad esempio evitando di aggravare gli impegni personali con altri creditori).
Infine, questo riepilogo è accompagnato in appendice da fonti normative e giurisprudenziali aggiornate: si consiglia all’imprenditore e al professionista di consultarle per approfondimenti specifici sulle singole norme e sentenze che disciplinano questi istituti. Un’adeguata preparazione legale e finanziaria, unita a una strategia tempestiva, può fare la differenza nel far superare la crisi a un’impresa o nell’aiutarla a uscire con minori danni.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/01/2019 n.14), art.2 (definizioni, tra cui “crisi”) .
- D.Lgs. 13/09/2024 n.136, correttivo al Codice della crisi (articoli vari introdotti); inoltre Messaggio INPS 25/10/2024 n.3553 (modifiche competenze INPS/AdE relative alle proposte transattive e concordati).
- Legge 27 gennaio 2012 n.3, “Legge sul sovraindebitamento” (di Salvatore Vassallo), per i soggetti non assoggettabili a fallimento (piani del consumatore, accordi di composizione).
- CCII, artt. 12-15 (composizione negoziata), artt. 120-128 (acc.al piano), artt. 125-136 (accordi di ristrutturazione), artt. 80-108 (concordato), artt. 169-173 (semplificato liquidazione), artt. 180-187 (effetti del concordato).
- CCII, art.18 (misure protettive in CNC).
- Codice Civile, artt. 2086, 2486 (responsabilità di amministratori e sindaci), 2403-2409 (doveri organi di controllo).
- Cass. civ. sez. un., 7 maggio 2015 n.9100 (criterio di quantificazione del danno ex art.2486 c.c.); cfr. Cass. 2024 (sentenza n.30533/25 su revoca soci e responsabilità).
- Cass. civ., sent. 7337/2024 (vendite nel concordato preventivo e par condicio creditorum).
- Messaggi e circolari Agenzia delle Entrate e INPS (es. mess. 3553/2024 sopra citato; circolari su transazione fiscale e previdenziale in crisi).
La tua azienda che progetta, produce, installa o manutiene impianti CIP (Cleaning In Place) per sanitizzazione e lavaggio automatico di linee produttive, serbatoi, tubazioni e impianti industriali nei settori alimentare, beverage, farmaceutico, lattiero-caseario e cosmetico, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che progetta, produce, installa o manutiene impianti CIP (Cleaning In Place) per sanitizzazione e lavaggio automatico di linee produttive, serbatoi, tubazioni e impianti industriali nei settori alimentare, beverage, farmaceutico, lattiero-caseario e cosmetico, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o perfino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore CIP è altamente tecnico, regolamentato e costoso:
- componenti ad alto valore (pompe, valvole automatiche, scambiatori, sensori, PLC, sistemi di controllo),
- obbligo di rispettare standard igienici e normativi estremamente rigorosi,
- necessità di mantenere scorte di ricambi e attrezzature specializzate,
- costi elevati per installazioni complesse, collaudi e validazioni,
- pagamenti da parte di industrie alimentari, farmaceutiche e manifatturiere spesso a 60–150 giorni.
La liquidità può diminuire rapidamente, trasformando normali ritardi nei pagamenti in una spirale di debiti.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito con la giusta strategia.
Perché un’Azienda di Impianti CIP va in Debito
- aumento dei costi di valvole, pompe, tubazioni, PLC, scambiatori e materie prime
- pagamenti tardivi di clienti industriali, appaltatori e multinazionali
- magazzino immobilizzato tra ricambi CIP, componenti inox, elettronica e sistemi di controllo
- costi elevati di progettazione, installazione, validazione e assistenza
- investimenti richiesti per normative igieniche, certificazioni e aggiornamenti tecnologici
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema non è la mancanza di commesse, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
- sospensione delle forniture di componenti inox, valvole, pompe, sensori e controlli
- decreti ingiuntivi, precetti, atti esecutivi
- sequestro di impianti, ricambi, macchinari e strumenti tecnici
- impossibilità di completare installazioni CIP o interventi programmati
- perdita di clienti strategici nei settori alimentare e farmaceutico
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con il supporto di un avvocato specializzato puoi:
- sospendere pignoramenti in corso
- fermare richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità aziendale
- fermare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione
È il primo passo per salvare l’azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Nel settore emergono spesso errori e irregolarità:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- commissioni bancarie anomale o illegittime
Una parte importante del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili
Soluzioni efficaci:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (pompe, valvole, inox, elettronica, automazione)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili
4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Se la situazione è particolarmente critica puoi utilizzare:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (come extrema ratio) Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a operare, pagando solo una parte dei debiti e sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare aziende che operano nel settore CIP servono competenze giuridiche, tecniche e gestionali specifiche.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende che progettano e realizzano impianti CIP.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani personalizzati
- protezione di impianti, componenti, ricambi e materiali
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda che realizza impianti CIP non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
- bloccare subito i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare cantieri, installazioni, manutenzioni e continuità operativa,
- proteggere il futuro della tua attività.
Agisci ora.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.