Azienda Di Deodoranti E Neutralizzanti Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce, importa, miscela o distribuisce deodoranti industriali, neutralizzanti di odori, sistemi anti-odore per impianti di trattamento rifiuti, fognature, industrie alimentari, aziende zootecniche, servizi igienici, logistica, ambienti civili e industriali — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale agire subito per evitare blocchi operativi e perdita di clienti strategici.

Nel settore dei deodoranti e neutralizzanti professionali, anche un ritardo minimo nelle consegne o nelle forniture chimiche può generare problemi seri: cattivi odori incontrollati, inadempienze contrattuali, segnalazioni ambientali, sanzioni, reclami da parte delle autorità e dei clienti. Le conseguenze economiche possono diventare rapidamente gravose.

Perché le aziende di deodoranti e neutralizzanti accumulano debiti

  • aumento dei costi di materie prime chimiche, essenze attive, additivi e solventi
  • rincari dei trasporti, dell’energia e dei processi di miscelazione
  • pagamenti lenti da parte di industrie, municipalizzate, società di servizi e PA
  • ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
  • necessità di mantenere scorte ampie di prodotti e materie prime sensibili
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati al valore dello stock e della produzione
  • investimenti elevati in certificazioni, sicurezza chimica, analisi e sviluppo formulazioni

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
  • individuare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro troppo rigidi che prosciugano la liquidità necessaria alla produzione
  • richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
  • tutelare i rapporti con fornitori critici (essenze, basi chimiche, imballaggi, logistica)
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare produzione e consegne

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di materie prime chimiche e componenti essenziali
  • impossibilità di servire industrie, municipalizzate, appalti pubblici e clienti con contratti attivi
  • perdita di rivenditori, distributori e partner strategici
  • rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire concretamente per:

  • bloccare pignoramenti e atti esecutivi
  • ridurre o ristrutturare i debiti utilizzando gli strumenti normativi più efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere magazzino, materie prime, contratti e continuità produttiva
  • evitare la chiusura e accompagnare la tua azienda verso un risanamento stabile e duraturo

Agisci ora

Le aziende non falliscono per i debiti, ma per il ritardo con cui reagiscono.
Intervenire oggi significa salvare forniture, clienti strategici e stabilità economica.

👉 La tua azienda produce o distribuisce deodoranti e neutralizzanti ed è indebitata?
Richiedi subito una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e proteggi la tua attività prima che sia troppo tardi.

Introduzione

Immaginiamo una società a responsabilità limitata (SRL) operante nel settore dei deodoranti e neutralizzanti per ambienti, che si trova in una situazione di forte indebitamento. Debiti fiscali per IVA e imposte non versate, esposizioni bancarie da mutui e scoperti di conto corrente, fatture arretrate verso fornitori di materie prime, contributi previdenziali INPS insoluti e altre passività si sono accumulati. Questa azienda in difficoltà finanziaria rischia di non poter più far fronte regolarmente ai propri obblighi. Dal punto di vista dell’imprenditore-debitore, la domanda cruciale è: cosa fare per difendersi dalle azioni dei creditori e come tentare di salvare l’impresa o almeno evitare conseguenze peggiori?

Nell’ordinamento italiano attuale esistono strumenti giuridici avanzati per gestire e risanare la crisi d’impresa oppure, qualora il salvataggio non sia possibile, per liquidare il patrimonio in modo ordinato e con la massima tutela possibile. A partire dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) nel 2022 e dei successivi correttivi, l’approccio normativo alla crisi si è evoluto privilegiando la prevenzione e le soluzioni anticipate . In particolare, il legislatore ha introdotto procedure di allerta precoce e strumenti stragiudiziali come la composizione negoziata della crisi, accanto a nuove forme di concordato e a procedure liquidatorie rinnovate, per favorire il risanamento dell’azienda o, quando ciò non sia possibile, una liquidazione controllata con il massimo soddisfacimento dei creditori .

Questa guida affronta in modo approfondito, dal punto di vista del debitore, le possibili azioni da intraprendere quando un’azienda si trova schiacciata dai debiti. In particolare, esamineremo:

  • le tutele legali a disposizione dell’imprenditore indebitato per arginare iniziative aggressive dei creditori (pignoramenti, decreti ingiuntivi, istanze di fallimento, etc.);
  • gli strumenti di risanamento o regolazione della crisi oggi previsti dalla normativa italiana (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piani attestati, concordato preventivo in bianco e concordato semplificato, liquidazione giudiziale, ecc.), spiegandone il funzionamento, i requisiti e i benefici per il debitore;
  • le strategie difensive per gestire specifiche tipologie di debito, ad esempio il trattamento dei debiti tributari e previdenziali attraverso la transazione fiscale e altri accordi con il Fisco;
  • gli obblighi legali degli amministratori e le recenti procedure di allerta che impongono di affrontare tempestivamente lo squilibrio finanziario, pena responsabilità personali;
  • alcune simulazioni pratiche con dati ipotetici, per comprendere gli effetti concreti delle diverse soluzioni (dal salvataggio dell’impresa con un piano di ristrutturazione, fino alla liquidazione negoziata o giudiziale del patrimonio);
  • una sezione finale di domande e risposte (FAQ) sui dubbi più comuni: quanto dura una composizione negoziata? Cosa succede ai contratti in essere? L’imprenditore rischia il patrimonio personale? e così via.

Il taglio della guida è giuridico ma divulgativo: i concetti tecnici verranno spiegati con un linguaggio chiaro, in modo da risultare utili sia ai professionisti del diritto (avvocati, consulenti) sia agli imprenditori e privati alle prese con situazioni di sovraindebitamento aziendale. Tutti i riferimenti normativi più rilevanti (leggi, articoli del Codice) e le sentenze più aggiornate della giurisprudenza (Corte di Cassazione, Tribunali) saranno citati lungo il testo, basandoci su fonti autorevoli quali documenti ufficiali, note dottrinali e pronunce pubblicate. In fondo alla guida è presente un elenco completo delle fonti e riferimenti utilizzati.

Crisi d’impresa: obblighi di prevenzione e allerta

Il Codice della Crisi distingue tra stato di crisi (difficoltà economico-finanziaria reversibile) e stato di insolvenza conclamata (incapacità strutturale di pagare i debiti alle scadenze) . Gli strumenti introdotti dalla riforma mirano in gran parte a gestire la crisi prima che sfoci in insolvenza irreversibile, ponendo precisi obblighi di prevenzione a carico degli amministratori. In particolare, l’art. 2086, comma 2 c.c. impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi adeguati (organizzazione amministrativa e contabile proporzionata alla natura e dimensione dell’impresa) anche al fine di rilevare tempestivamente indizi di crisi . Ciò significa implementare sistemi di controllo interno in grado di monitorare costantemente la sostenibilità dell’indebitamento, la liquidità disponibile, le perdite eventuali, in un’ottica per cui “prevenire è meglio che curare”.

Anche gli organi di controllo societari (collegio sindacale, sindaco unico, revisori) hanno precisi doveri di vigilanza e segnalazione. Essi fungono da “sentinelle interne” della crisi: se rilevano che gli amministratori stanno ignorando segnali evidenti di dissesto (ad es. perdite di esercizio reiterate che erodono il capitale, grave tensione di liquidità, morosità continuative verso Fisco o dipendenti), devono sollecitare formalmente gli amministratori ad attivarsi . Sebbene l’entrata in vigore delle vere e proprie procedure di allerta interne sia stata rinviata (originariamente previste dall’art. 24 CCII), questo obbligo di monitoraggio resta un principio di buona governance. Il correttivo “ter” del 2024 ha ulteriormente rafforzato l’aspetto, equiparando espressamente i revisori legali ai sindaci negli obblighi di controllo e segnalazione tempestiva . In pratica, se né gli amministratori né i controllori adottano misure adeguate di fronte a indicatori di crisi conclamata, essi possono incorrere in responsabilità personali per omessa reazione tempestiva . Gli amministratori che colpevolmente tardano ad attivarsi rischiano azioni di responsabilità per aver aggravato il dissesto e sanzioni civili (oltre alle possibili conseguenze penali in caso di reati fallimentari, omesso versamento di imposte, ecc.).

Oltre all’“allerta interna”, il legislatore ha previsto un sistema di allerta esterna affidato ai cosiddetti creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della Riscossione) . Dal 2022–2023, questi enti monitorano automaticamente le situazioni di grave inadempimento e, al superamento di determinate soglie di debito scaduto, inviano una segnalazione formale all’imprenditore. Ad esempio, un’omissione di versamento IVA superiore a €5.000 o contributi previdenziali arretrati per oltre €15.000 può far scattare l’allerta . La comunicazione, trasmessa via PEC, invita espressamente l’impresa a prendere provvedimenti (tipicamente ad avviare la composizione negoziata della crisi) per regolarizzare la posizione . Entro 30 giorni da tale avviso, gli amministratori devono riunirsi e decidere come affrontare la crisi; in caso contrario, l’organo di controllo societario (se esistente) è tenuto a segnalare la situazione all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi) presso la Camera di Commercio . L’OCRI potrà convocare l’imprenditore e avviare d’ufficio un percorso di composizione assistita, nel tentativo di individuare una soluzione concordata .

Pur non obbligando giuridicamente l’imprenditore ad aderire a una procedura, questa segnalazione pubblica ha effetti di “messa in mora”: dal momento in cui riceve l’allerta, l’organo amministrativo non può più fingere di ignorare lo stato di crisi. Se l’azienda dovesse successivamente fallire per mancata adozione di misure tempestive, quella PEC costituirà prova che già a quella data gli amministratori erano consapevoli della gravità della situazione . Ne conseguono potenziali responsabilità per mala gestio in capo ai vertici societari. Dunque, dal punto di vista del debitore, ignorare un campanello d’allarme ufficiale del Fisco o dell’INPS è estremamente pericoloso. Al contrario, attivarsi prontamente sfruttando gli strumenti di composizione della crisi non solo offre una chance di salvataggio dell’impresa, ma mette anche gli amministratori al riparo da accuse di inerzia colpevole e da ulteriori blocchi patrimoniali personali .

La Composizione negoziata della crisi d’impresa

Cos’è e quando si applica: La composizione negoziata della crisi è uno strumento introdotto nel 2021 (D.L. 118/2021, convertito con L. 147/2021) per aiutare l’imprenditore in difficoltà a risanare la propria azienda attraverso trattative assistite da un esperto indipendente, in modo volontario, riservato e stragiudiziale. Può accedervi qualsiasi impresa commerciale o agricola, di qualunque dimensione, purché sussistano i presupposti di legge. In particolare, è necessario che l’impresa si trovi in uno stato di crisi o insolvenza reversibile, tale però da prospettare “ragionevoli probabilità di risanamento” tramite accordi o ristrutturazioni . Sono ammesse anche imprese che, pur essendo ancora in bonis, presentano indizi di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” che rendono probabile l’insorgere di uno stato di crisi . La composizione negoziata non è invece consentita se l’impresa intende sin dall’inizio perseguire soltanto scopi liquidatori: il risanamento deve essere l’obiettivo primario, e solo se durante le trattative emerge l’impossibilità di salvare l’azienda si potrà ripiegare su una soluzione liquidativa (come il concordato semplificato) . Questo principio è stato rimarcato dalla giurisprudenza: ad esempio, il Tribunale di Verona ha chiarito che la composizione negoziata “deve essere finalizzata al risanamento, non può avere scopo esclusivamente liquidatorio” , rigettando le istanze di imprenditori che volevano usarla unicamente come anticamera di una liquidazione. Infine, occorre che sull’impresa non siano già pendenti procedure concorsuali (fallimento/liquidazione, concordato, ecc.) né sia stata presentata analoga domanda nei quattro mesi precedenti .

Va sottolineato che la composizione negoziata è aperta anche alle piccole imprese e alle imprese “sotto soglia”, tradizionalmente escluse dal fallimento. L’art. 25-quater CCII prevede una procedura semplificata per questi debitori minori: l’istanza si presenta direttamente al Segretario generale della Camera di Commercio e l’esperto viene nominato senza passare dalla commissione regionale . Ciò consente anche a piccoli imprenditori artigiani, agricoli o professionisti (non soggetti a liquidazione giudiziale) di usufruire di questo strumento di composizione assistita.

Procedura di accesso e nomina dell’esperto: Per attivare la procedura, l’imprenditore deve presentare un’istanza tramite la piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere (all’indirizzo composizionenegoziata.camcom.it) . Alla domanda va allegato un corposo dossier documentale, elencato dall’art. 17 CCII, che comprende in sintesi: ultimi bilanci depositati o dichiarazioni fiscali, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata (non oltre 60 giorni prima), una bozza di piano di risanamento con le azioni ipotizzate (cessioni di asset, accordi con creditori, ristrutturazione del debito, ecc.), un elenco dettagliato dei creditori (con importi e cause di prelazione) e una dichiarazione sull’assenza di procedure concorsuali pendenti . Vanno inoltre indicati i debiti fiscali e contributivi, allegando i relativi certificati dell’Agenzia Entrate e degli enti previdenziali (o almeno le ricevute di richiesta degli stessi) . È buona prassi aggiungere una relazione di un professionista di fiducia attestante la veridicità dei dati aziendali e un business plan dettagliato, per dare maggiore credibilità alle prospettive di risanamento .

Una volta completato l’inserimento dei dati e documenti, la piattaforma rilascia ricevuta con data/ora di deposito . L’istanza viene assegnata a una commissione di nomina composta da un ex-magistrato, un rappresentante della Camera di Commercio e uno della Prefettura, che entro 5 giorni valuta la richiesta e designa l’esperto indipendente ritenuto più idoneo (scelto da un apposito elenco nazionale) . La scelta tiene conto dell’esperienza professionale, di eventuali specializzazioni nel settore dell’impresa e degli esiti di composizioni negoziate precedenti a cui il professionista ha partecipato . Per le imprese di minori dimensioni (sotto soglia), come detto, la nomina avviene invece a livello locale a cura del Segretario della Camera di Commercio, attingendo da un elenco provinciale .

L’esperto nominato deve dichiarare l’accettazione dell’incarico entro 2 giorni e, subito dopo, convoca l’imprenditore entro 5 giorni per un primo colloquio . In questo incontro iniziale l’esperto verifica, alla luce dei dati raccolti, se esistono concrete prospettive di risanamento. Se dall’analisi preliminare risulta assenza di possibilità di recupero, l’esperto può concludere immediatamente e far archiviare la procedura (evitando inutili ritardi); viceversa, se ravvisa margini di risanamento, dà avvio alle trattative con i creditori . Da questo momento in poi l’esperto assume un ruolo di facilitatore e supervisore: non ha poteri decisori autoritativi, ma il suo intervento serve a favorire il dialogo tra debitore e creditori e assicurare trasparenza. I suoi compiti principali includono: verificare la veridicità dei dati forniti dall’azienda e la sostenibilità del piano proposto; convocare le parti (creditori principali, eventuali nuovi finanziatori) in riunioni periodiche; mediare tra le posizioni cercando soluzioni accettabili; segnalare eventuali condotte o proposte manifestamente irragionevoli . Al termine delle trattative, l’esperto redigerà una relazione finale dettagliata, da depositare sulla piattaforma e iscrivere nel Registro delle Imprese, in cui attesta l’esito delle negoziazioni e le soluzioni individuate (accordi raggiunti o motivi del mancato accordo) . Questa relazione conclusiva viene poi utilizzata come base per accedere ad eventuali procedure successive (es. concordato semplificato, accordo di ristrutturazione).

Gestione dell’impresa durante le trattative: Uno dei vantaggi della composizione negoziata è che l’imprenditore rimane alla guida della propria azienda per tutta la durata delle negoziazioni. Non vi è spossessamento né nomina di commissari esterni (come avviene invece nel fallimento). Tuttavia, la legge richiede il rispetto di alcune regole a tutela dei creditori e della par condicio. In particolare, durante le trattative l’imprenditore:

  • Deve informare preventivamente l’esperto prima di compiere atti di straordinaria amministrazione o pagamenti non coerenti con il piano di risanamento proposto. Se l’esperto ritiene che l’atto pregiudichi i creditori o il buon esito delle trattative, lo mette a verbale e ne può sconsigliare l’esecuzione . In caso di disaccordo, l’esperto annota il proprio dissenso in un apposito registro presso il Registro delle Imprese . Questa annotazione funge da “segnalatore” di possibili abusi: se l’imprenditore insiste nell’atto malgrado il parere contrario, e specialmente se ci sono misure protettive in atto, il tribunale può intervenire (ad esempio revocando le protezioni concesse).
  • Per gli atti di straordinaria amministrazione più rilevanti (come la cessione dell’intera azienda o di un suo ramo, o la richiesta di nuovi finanziamenti urgenti), l’imprenditore può chiedere un’autorizzazione preventiva al tribunale ex art. 22 CCII . Il giudice valuterà la funzionalità di tali atti rispetto alla continuità aziendale e agli interessi dei creditori, ed eventualmente potrà imporre condizioni (tipicamente, che la vendita di beni avvenga con procedure competitive e trasparenti per massimizzare il ricavato) . Ad esempio, se durante la composizione negoziata si individua un possibile acquirente dell’azienda o di asset importanti, la cessione dovrà essere autorizzata dal tribunale e svolta con pubblicità adeguata e gara tra potenziali offerenti, come evidenziato da diverse pronunce sul punto .
  • Finanziamenti urgenti: un’altra agevolazione cruciale è la possibilità di ottenere nuovi finanziamenti prededucibili. Se l’azienda ha bisogno di liquidità durante le trattative (ad es. un prestito bancario ponte o un apporto di denaro dai soci) per proseguire l’attività, il tribunale può autorizzare tali finanziamenti e riconoscere loro il privilegio della prededuzione . Ciò significa che, se anche la composizione negoziata fallisse e si aprisse poi un fallimento, i nuovi finanziatori verrebbero rimborsati con priorità sulle altre passività. Questa norma incentiva banche e soci a sostenere finanziariamente l’impresa in crisi “sotto l’ombrello” della procedura, senza timore di perdere tutto in caso di insolvenza definitiva . Ovviamente il giudice concede tale status solo se il finanziamento appare ragionevole e funzionale alla continuità aziendale.

Misure protettive a tutela del patrimonio: Uno strumento fondamentale per “difendersi” dai creditori mentre si cerca l’accordo è rappresentato dalle misure protettive previste dall’art. 18 CCII. Sin dal momento in cui presenta l’istanza di composizione negoziata, l’imprenditore può infatti richiedere che siano sospese le azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti . In pratica, con la pubblicazione dell’istanza nel Registro Imprese, scatta un automatic stay temporaneo: i creditori (banche, fornitori, Fisco, ecc.) non possono iniziare o proseguire pignoramenti, né iscrivere ipoteche giudiziali sui beni del debitore . Inoltre, i contratti in corso non possono essere risolti o modificati unilateralmente dal contraente in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di debiti antecedenti . Ciò evita ad esempio che un fornitore essenziale interrompa le forniture a causa di insoluti pregressi, aggravando la crisi. Ancora, l’esperto può chiedere che non vengano fatte segnalazioni in Centrale Rischi su nuovi inadempimenti durante le trattative (se ritiene che pretendere quei pagamenti immediati comprometterebbe la riuscita del negoziato) .

Queste misure protettive entrano in vigore immediatamente alla pubblicazione dell’istanza iniziale, ma devono essere confermate dal tribunale entro 20 giorni . Il giudice competente (quello del luogo dove l’impresa ha sede) fissa un’udienza entro le 2-3 settimane, con la partecipazione dell’imprenditore, dell’esperto e dei creditori che intendano opporsi . In sede di conferma, il tribunale valuta se le protezioni richieste sono funzionali a facilitare le trattative e se non ledono eccessivamente i creditori. Può quindi confermare integralmente le misure, confermarle solo in parte (magari escludendo qualche specifico creditore, ad esempio un creditore con pegno su un bene che rischia svalutazione), oppure revocarle . Le misure protettive, se confermate, hanno durata iniziale compresa tra 30 e 120 giorni, prorogabile (su istanza motivata dell’imprenditore e sentito l’esperto) fino a un massimo di 240 giorni . Possono tuttavia essere revocate in qualsiasi momento se si dimostra che il loro mantenimento non agevola (o addirittura ostacola) le trattative . Ad esempio, se appare evidente che l’imprenditore sta solo perdendo tempo o sta dissipando attivi, il tribunale può togliere il “scudo” protettivo prima del termine.

A tal proposito è esemplare il caso deciso dal Tribunale di Prato (ord. 26.10.2025): un’azienda aveva chiesto misure protettive mentre tentava la composizione negoziata, ma è emerso che negli anni precedenti si era “autofinanziata” non pagando sistematicamente IVA e ritenute fiscali dovute. L’Erario, invitato al tavolo, si è dichiarato indisponibile a qualsiasi accordo dato il comportamento del debitore, e i giudici hanno revocato le misure protettive ritenendo che l’impresa avesse abusato della procedura per dilazionare ulteriormente obblighi mai rispettati . In altre parole, le protezioni non possono trasformarsi in uno scudo ingiusto per chi ha colpevolmente aggravato il proprio debito: la buona fede e la meritevolezza del debitore restano fattori importanti perché l’ombrello protettivo venga concesso e mantenuto.

Esiti possibili delle trattative: La composizione negoziata ha una durata predeterminata: le trattative devono concludersi entro 180 giorni dalla nomina dell’esperto (circa 6 mesi), con possibilità di proroga fino a 240 giorni (8 mesi) su richiesta . Entro tale termine, l’esperto deposita la relazione finale con l’esito. A quel punto, l’imprenditore ha di fronte varie possibili strade :

  1. Accordo stragiudiziale con i creditori (contratto) – Se le negoziazioni hanno successo, si può sottoscrivere un accordo con uno o più creditori, finalizzato a sostenere la continuità aziendale per almeno 2 anni. È una scrittura privata, vincolante solo per i creditori che vi aderiscono (non ha effetto coercitivo sugli altri). L’esperto attesta che il contenuto dell’accordo è idoneo a garantire l’equilibrio dell’impresa e viene depositata una comunicazione al Registro Imprese. Tipicamente questi accordi prevedono rinegoziazione dei debiti* (es: dilazioni di pagamento, riduzione di interessi, stralcio parziale del capitale), talvolta conversione di crediti in quote di partecipazione societaria. È una soluzione estremamente flessibile, ideale se si riesce a ottenere il consenso di tutti (o della gran parte) dei creditori principali. Non richiede omologazione giudiziaria e rimane riservata.
  2. Convenzione di moratoria (artt. 61–63 CCII) – È un particolare tipo di accordo in cui determinati creditori (ad esempio le banche) accettano di posticipare o sospendere i pagamenti dovuti dall’azienda, per dare respiro alla cassa . Può riguardare anche solo alcune categorie di creditori e serve a evitare che, durante l’esecuzione del piano di risanamento, taluni creditori agiscano in via esecutiva rompendo il delicato equilibrio. La convenzione di moratoria vincola solo i partecipanti (non è imposta a tutti), ma l’esperto può favorire la stipula di patti di standstill con i principali creditori finanziari, così che nessuno proceda al recupero coercitivo finché l’azienda rispetta il piano . Spesso questo strumento accompagna le ristrutturazioni complesse, in combinazione con accordi più ampi.
  3. Accordo agevolato ex art. 23, c.1 lett. c CCII – Oltre al contratto privato (lett. a) e alla moratoria (lett. b), la legge prevede che debitore e creditori possano sottoscrivere, con l’intervento dell’esperto, un accordo che viene poi depositato presso il Registro delle Imprese . Questo accordo “istituzionale” conserva la natura contrattuale (vincola solo gli aderenti), ma consente di usufruire di taluni benefici di legge: ad esempio, il mantenimento delle misure protettive per dare esecuzione all’accordo e l’accesso alle misure premiali previste per chi completa con successo la composizione negoziata. In pratica è una soluzione intermedia, che formalizza gli impegni presi e li porta a conoscenza degli altri creditori (tramite l’iscrizione nel Registro Imprese). L’esperto continua a seguire l’esecuzione di questo accordo e ne certifica l’attuazione corretta.
  4. Accesso a una procedura concorsuale – Se le trattative non conducono ad alcun accordo sostenibile, oppure se l’accordo raggiunto non è sufficiente a risanare l’impresa, il debitore può utilizzare altri strumenti giudiziali di regolazione della crisi. La composizione negoziata, infatti, spesso rappresenta solo la fase introduttiva di un percorso più articolato . Sulla base della relazione finale dell’esperto, l’imprenditore può decidere di passare a una procedura concorsuale vera e propria. Tra queste, le principali (alternative tra loro) sono:
  5. Concordato preventivo – Se l’azienda, pur trovandosi in stato di crisi o insolvenza, ha prospettive di recupero (totale o parziale) mediante un piano, può chiedere l’ammissione al concordato preventivo (artt. 84–120 CCII). Nel concordato il risanamento passa sotto controllo del tribunale: viene nominato un commissario giudiziale e i creditori votano sulla proposta in base alle rispettive classi o categorie. Il concordato in continuità consente la prosecuzione dell’attività (con eventuale ristrutturazione dei debiti e interventi sul personale), mentre il concordato liquidatorio mira a cedere i beni per pagare i creditori in percentuale. La composizione negoziata può agevolare l’accesso al concordato raccogliendo consensi preliminari e predisponendo un piano più maturo, ma occorre comunque presentare in tribunale una domanda formale con tutti i requisiti di legge (relazione di un attestatore indipendente, piano conforme agli artt. 84 e ss. CCII, ecc.) . Approfondiremo oltre le caratteristiche del concordato preventivo tradizionale.
  6. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Introdotto dall’art. 25-sexies CCII (D.L. 118/2021), è una procedura concorsuale abbreviata riservata ai casi in cui la composizione negoziata non abbia avuto successo nel concludere accordi . Come suggerisce il nome, si tratta di un concordato liquidatorio: l’impresa propone al tribunale un piano per liquidare rapidamente l’attivo e distribuire il ricavato ai creditori, sotto controllo giudiziario ma senza passare per il voto dei creditori. Approfondiremo anche questo strumento, che costituisce spesso l’ultima spiaggia per chi non riesce a risanare la propria azienda (in alternativa alla liquidazione giudiziale).
  7. Accordo di ristrutturazione dei debiti – Si tratta di un accordo omologato dal tribunale ai sensi degli artt. 57 e ss. CCII (ex art. 182-bis L.Fall.). Richiede l’adesione di una quota qualificata di crediti (almeno il 60% del totale dei crediti, ridotto rispetto al 75% ordinario qualora l’accordo derivi da una composizione negoziata con esito positivo) . Non c’è voto formale di tutti i creditori come nel concordato, ma solo i consensi individuali di chi aderisce. Una volta omologato, l’accordo è vincolante per i soli creditori aderenti, mentre i terzi restano estranei (salvo meccanismi di estensione limitata previsti per legge in alcuni casi). È uno strumento ibrido: di natura contrattuale, ma con l’intervento del tribunale per renderlo efficace erga omnes sulle parti aderenti e per applicare eventuali esenzioni da revocatoria. Può prevedere la suddivisione dei creditori in classi omogenee, falcidie (riduzioni) dei crediti chirografari, conversione di parte dei debiti in capitale, nonché moratorie fino a 5 anni per i creditori privilegiati . Un vantaggio è la maggiore snellezza: non vi è il coinvolgimento di tutti i creditori né il voto di dissenso dei non aderenti (che però devono essere pagati integralmente o lasciati fuori dall’accordo). La composizione negoziata, in caso di esito promettente, può facilitare la riuscita di un accordo di ristrutturazione, abbassando la soglia di adesione al 60% e fornendo la base istruttoria già pronta .
  8. Piano attestato di risanamento – Previsto dall’art. 56 CCII (ex art. 67 L.Fall.), è un piano di risanamento puramente privatistico, predisposto dall’imprenditore con l’attestazione di un professionista indipendente circa la veridicità dei dati e la fattibilità. Non richiede omologazione né coinvolgimento del tribunale, e produce principalmente l’effetto di esentare da revocatoria fallimentare gli atti eseguiti in conformità al piano. Può essere la soluzione se l’impresa ha relativamente pochi creditori disposti a collaborare: il piano si negozia individualmente con ciascuno di essi. La composizione negoziata spesso sfocia in un piano attestato quando c’è disponibilità dei creditori ma non si raggiungono le maggioranze richieste per un accordo di ristrutturazione formale .

Va infine ricordato che, per imprese di piccole dimensioni o imprenditori individuali non fallibili, esistono procedure ad hoc nel solco della legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012, ora abrogata e assorbita nel CCII). Tali procedure speciali – concordato minore e liquidazione controllata – sono spesso accessibili a seguito di una composizione negoziata non riuscita. Le vedremo più avanti in dettaglio, poiché presentano regole proprie (ad esempio il concordato minore richiede un apporto minimo di risorse esterne e tutela il “minimo vitale” del debitore persona fisica) .

Benefici fiscali (“premialità”) per chi si attiva tempestivamente: Per incentivare gli imprenditori ad affrontare la crisi per tempo, il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni fiscali e contributive (art. 25-bis CCII) applicabili a chi conclude con successo la composizione negoziata o un percorso di risanamento concordato. In sostanza, se l’imprenditore utilizza gli strumenti di allerta e composizione prima di aggravare il dissesto, può ottenere alcune riduzioni sul carico fiscale. Le principali misure premiali possono essere riassunte come segue :

Misura premiale (art. 25-bis CCII)Descrizione
Riduzione di interessi e sanzioni maturatiSugli eventuali debiti fiscali e contributivi che maturano durante la procedura di composizione negoziata, gli interessi sono dovuti solo al tasso legale e le sanzioni si applicano nella misura minima . Ciò evita che il debito verso Erario e INPS lieviti ulteriormente mentre si cerca l’accordo.
Stralcio parziale di sanzioni e interessi pregressiSugli importi di imposte e contributi già scaduti prima dell’accesso alla procedura, le sanzioni e gli interessi di mora sono ridotti del 50% (a condizione che il debitore poi rispetti il piano di risanamento concordato e paghi integralmente il capitale dovuto) . In altre parole, se l’accordo va a buon fine e il debitore onora il piano, metà delle sanzioni pregresse e degli interessi di ritardato pagamento vengono abbonati per legge.
Dilazione straordinaria dei debiti fiscaliI debiti tributari non ancora affidati all’Agente della Riscossione (cioè non ancora in cartella esattoriale) possono essere rateizzati fino a 120 rate mensili (10 anni) . Si tratta di un’estensione dei piani di dilazione ordinari, concessa proprio per favorire il risanamento di lungo periodo concordato con l’Erario.

(Nota: ulteriori agevolazioni sono previste su specifiche componenti di reddito, ad es. plusvalenze da cessione di beni nel contesto del risanamento, ma si tratta di aspetti tecnici settoriali. Ad esempio, non si applicano imposte su alcune plusvalenze se l’operazione rientra in un piano attestato o accordo di ristrutturazione omologato; tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che tali benefici si applichino alle cessioni effettuate durante la composizione negoziata.)

Queste misure premiali non cancellano il debito fiscale, ma lo alleggeriscono sensibilmente in termini di sanzioni e tempi di pagamento, a patto che l’imprenditore agisca tempestivamente. È un segnale importante: la legge premia chi affronta subito la crisi (anziché attendere l’irreparabile) e raggiunge intese con il Fisco durante la composizione negoziata. Tali benefici, chiaramente, vengono meno se la procedura fallisce e si arriva al fallimento: in tal caso l’Erario tornerà a vantare per intero sanzioni e interessi.

Il Concordato preventivo ordinario

Caratteristiche generali: Il concordato preventivo è la tradizionale procedura concorsuale prevista per l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza che intenda evitare la liquidazione fallimentare attraverso un accordo giudiziale con i creditori. Si tratta di una procedura pubblica e formale, disciplinata dagli artt. 84–120 CCII, in cui il debitore propone un piano per il soddisfacimento parziale dei crediti (e l’eventuale rilancio dell’attività) e i creditori hanno la facoltà di votare per accettare o respingere tale proposta. Il concordato si chiama “preventivo” proprio perché si svolge prima dell’eventuale fallimento, prevenendolo.

Possono accedere al concordato preventivo tutte le imprese assoggettabili a fallimento (ora liquidazione giudiziale) che non abbiano già fatto ricorso a procedure simili nei limiti temporali stabiliti (per esempio non si può proporre un nuovo concordato a breve distanza da uno precedente non omologato). Condizione fondamentale è la presenza di un piano con concrete possibilità di successo: l’art. 84 CCII richiede che la proposta assicur(i) il pagamento di almeno una parte dei crediti chirografari e, in ogni caso, un soddisfacimento non inferiore a quello ricavabile in caso di liquidazione fallimentare. In altre parole, ai creditori deve convenire aderire al concordato piuttosto che lasciar fallire l’azienda.

Il concordato preventivo può presentarsi in due forme principali:

  • Concordato in continuità aziendale: il piano prevede che l’impresa prosegua l’attività (in tutto o in parte). Ciò può implicare una ristrutturazione dell’azienda, la ricerca di nuovi investitori, la rinegoziazione di contratti e l’apporto di finanza fresca, con l’obiettivo di generare utili futuri per pagare i creditori nel tempo. La continuità può essere diretta (la stessa azienda prosegue la gestione) oppure indiretta (l’azienda o i suoi rami vengono ceduti a un altro soggetto che continua l’attività) ma, in entrambi i casi, la logica è salvaguardare il valore produttivo. In un concordato in continuità tipicamente si prevede che i creditori privilegiati (garantiti) vengano soddisfatti secondo il valore delle garanzie, i creditori strategici magari vengano pagati per intero nel corso del piano, mentre i creditori chirografari ricevono una percentuale dei loro crediti (ad esempio 40–60%) dilazionata su più anni, con l’ausilio degli utili futuri dell’impresa risanata. La legge non impone una percentuale minima di pagamento dei chirografari nel concordato in continuità, proprio perché si punta sulla creazione di valore nel tempo. È però necessario che il piano sia accompagnato da una relazione di un esperto attestatore indipendente, che certifichi la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano (art. 87 CCII). Durante la procedura, viene nominato dal tribunale un commissario giudiziale, che vigila sull’operato del debitore e riferisce ai creditori e al giudice. L’imprenditore rimane alla guida (gestione “in possesso”), ma ogni atto di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato e in caso di comportamenti pregiudizievoli può essergli revocata l’amministrazione.
  • Concordato liquidatorio: il piano prevede la cessione o liquidazione dell’intero patrimonio dell’azienda per pagare (in parte) i creditori. In questo tipo di concordato la società di fatto non proseguirà l’attività (salvo quanto strettamente necessario per vendere i beni o completare commesse in corso), e al termine della procedura l’impresa verrà chiusa. La convenienza per i creditori sta nella rapidità e nel maggiore ricavato rispetto a un fallimento tradizionale. La legge infatti richiede che, in caso di concordato liquidatorio, vi sia un apporto di risorse esterne che aumenti la soddisfazione dei creditori chirografari almeno del 10% . In pratica, se un imprenditore vuole proporre un concordato puramente liquidatorio (vendita beni e stop attività), deve garantire che i creditori senza garanzie ricevano tramite il concordato almeno il 10% dei loro crediti, possibilmente grazie a capitale di terzi o dei soci, altrimenti la proposta non è ammissibile. Questa soglia serve a evitare concordati “liquidatori” troppo penalizzanti (sarebbe meglio, in tal caso, la liquidazione giudiziale). Nel concordato liquidatorio, normalmente dopo l’omologazione il tribunale nomina un liquidatore giudiziale che esegue il piano vendendo i beni e distribuendo il ricavato secondo la proposta omologata. L’azienda non esisterà più al termine della liquidazione.

Procedura di presentazione e voto dei creditori: L’iter del concordato preventivo inizia con il deposito di una domanda di concordato presso il tribunale competente. La domanda può essere completa (contenente piano, attestazione, proposta ai creditori, ecc.) oppure, in caso di necessità urgente di protezione, anche “in bianco” (o “con riserva”). Il cosiddetto concordato in bianco (art. 44 CCII) consiste nel depositare un ricorso iniziale con la sola indicazione della volontà di accedere al concordato, chiedendo termini (fino a 60–120 giorni prorogabili) per presentare il piano dettagliato. Questa mossa serve a ottenere subito le misure protettive automatiche tipiche del concordato: dal giorno del deposito, infatti, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né acquisire diritti di prelazione sui beni del debitore. È uno strumento di difesa molto potente per congelare la situazione (ad es. bloccare un’istanza di fallimento presentata da un creditore o sospendere pignoramenti in corso) e guadagnare tempo per finalizzare un piano di concordato . Tuttavia, va usato con correttezza: se poi il debitore non deposita il piano nei termini concessi o si scopre che ha agito in malafede, il tribunale potrà dichiarare improcedibile la domanda e far ripartire i procedimenti dei creditori.

Una volta depositata la proposta concordataria completa, il tribunale verifica preliminarmente l’ammissibilità giuridica (presenza documenti, percentuali minime se liquidatorio, ecc.). Se tutto è in regola, dichiara aperta la procedura e nomina il commissario giudiziale. Da quel momento, tutti i creditori devono interfacciarsi con la procedura: le azioni esecutive rimangono sospese, i crediti anteriori non possono essere pagati se non secondo il piano e sotto vigilanza. Il commissario raccoglie le manifestazioni di voto dei creditori sulla proposta. Generalmente i creditori sono suddivisi in classi omogenee (ad esempio: banche ipotecarie in una classe, fornitori chirografari in un’altra, Fisco e INPS in un’altra ancora se chirografari, ecc.) e la proposta si considera approvata se in ciascuna classe si ottiene il voto favorevole di oltre la metà dei crediti ammessi al voto (50% + 1) . Se invece non sono previste classi (perché i creditori sono tutti chirografari o trattati ugualmente), serve la maggioranza assoluta (oltre il 50%) sul totale dei crediti. I creditori possono votare sì, no o astenersi; chi non vota affatto si considera come astenuto (quindi non conta ai fini del quorum). In caso di esito positivo (maggioranza raggiunta), si passa alla fase di omologazione dinanzi al tribunale. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza, la proposta è bocciata e il tribunale dichiara l’azienda insolvente avviando la liquidazione giudiziale (salvo rarissime eccezioni di omologazione forzata interclassi, non qui applicabili se manca la maggioranza assoluta).

Durante l’udienza di omologazione, eventuali creditori dissenzienti possono proporre opposizione sostenendo, ad esempio, che la proposta viola la legge o che è meno vantaggiosa di un fallimento. Il tribunale però, a seguito della riforma, ha oggi maggiori poteri per superare le opposizioni ingiustificate. In particolare, è stata introdotta la possibilità di cram-down fiscale: il voto negativo dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS non è più decisivo se la proposta per tali enti risulta comunque più conveniente della liquidazione . In sostanza, se il Fisco rifiuta la transazione fiscale ma il piano offre un pagamento migliore di quanto l’Erario ricaverebbe dal fallimento, il tribunale può omologare il concordato anche senza il consenso del Fisco. Questo principio innovativo (derivato dall’attuazione della direttiva UE 2019/1023) evita che un singolo grande creditore pubblico blocchi il concordato contro l’interesse collettivo . Ottenuta l’omologazione, il concordato diventa vincolante per tutti i creditori anteriori (anche quelli che hanno votato no o non hanno partecipato).

Esecuzione del piano e chiusura: Una volta omologato, il debitore (sotto la vigilanza degli organi della procedura) è tenuto a eseguire fedelmente il piano approvato. Se ad esempio il piano prevede pagamenti semestrali ai chirografari per tre anni, l’azienda dovrà effettuare tali pagamenti alle scadenze e il commissario/liquidatore ne controllerà l’adempimento. Completata l’esecuzione, il tribunale emette decreto di attestazione dell’avvenuto adempimento e il concordato si chiude positivamente, con la piena liberazione dell’impresa dai debiti pregressi secondo i termini del piano (l’eventuale parte di debito non pagata per effetto degli stralci concordatari viene definitivamente cancellata – esdebitazione). Se invece il debitore non rispetta gli obblighi del piano, il concordato può essere risolto su istanza dei creditori insoddisfatti (art. 121 CCII) e si apre in genere la liquidazione giudiziale. Dunque, il concordato preventivo è un’opportunità di recupero, ma anche un impegno vincolante: fallire nel rispetto del piano comporta il ritorno alla prospettiva fallimentare, spesso in condizioni ancor peggiori.

Il Concordato “semplificato” dopo la composizione negoziata

Cos’è e quando si utilizza: Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è una procedura concorsuale speciale, introdotta in via definitiva nel Codice della Crisi all’art. 25-sexies CCII, concepita per quei casi in cui la composizione negoziata non sia riuscita a produrre un accordo o altra soluzione di risanamento . È definito “semplificato” perché elimina alcune complessità del concordato preventivo ordinario: in particolare, non prevede il voto dei creditori. Si tratta dunque di una procedura liquidatoria (non di ristrutturazione in continuità) in cui il debitore, dopo aver tentato senza successo la via negoziale, propone al tribunale un piano di liquidazione dei propri beni, da realizzare in tempi brevi e sotto controllo del tribunale, così da soddisfare i creditori meglio e più celermente di quanto avverrebbe in un fallimento.

Il concordato semplificato può essere attivato esclusivamente dal debitore e solo a seguito di una composizione negoziata conclusa senza accordo. La legge prevede termini stringenti: entro 60 giorni dal deposito della relazione finale negativa dell’esperto, l’imprenditore può presentare ricorso per concordato semplificato (oltre tale termine, perde questa facoltà). Questo vincolo temporale serve a garantire continuità tra il tentativo stragiudiziale e la procedura giudiziale semplificata: non a caso, dottrina e tribunali sottolineano che il concordato semplificato è pensato come “sbocco” immediato di una composizione negoziata seria ma sfortunata, non come escamotage per saltare il voto dei creditori . Ad esempio, se fin dall’inizio l’azienda era chiaramente priva di prospettive e puntava solo a liquidare i beni, la composizione negoziata non doveva essere attivata (come visto, alcuni tribunali hanno negato misure protettive a imprese prive di speranza di continuità). Invece, se inizialmente vi erano chance di risanamento ma le trattative non hanno portato ad accordi, allora il debitore può legittimamente richiedere il concordato semplificato per evitare di passare direttamente dal tavolo negoziale al fallimento senza soluzione di continuità.

Procedura e ruolo del tribunale: Nel concordato semplificato, il debitore deposita in tribunale un piano di liquidazione con una proposta di ripartizione del ricavato tra i creditori. Il piano deve indicare analiticamente quali beni si intende liquidare (di norma tutti o quasi i beni aziendali) e come si intende procedere alla vendita (vendita in blocco dell’azienda, cessione di singoli asset tramite gara, ecc.), nonché l’eventuale apporto di finanza esterna offerto dai soci o da terzi per aumentare la massa disponibile. Va proposta la percentuale o quota di soddisfacimento per ciascuna classe di creditori (ad esempio: ai creditori privilegiati si riconosce l’ipotetico ricavato di realizzo dei beni su cui insiste la prelazione; ai chirografari si offre il X% grazie alla liquidazione dei beni liberi più l’eventuale contributo di terzi). A differenza del concordato ordinario, qui i creditori non sono chiamati al voto. Viene però fissata un’udienza in cui essi possono comparire per esprimere le loro opposizioni alla proposta dinanzi al tribunale. L’assenza del voto implica che il controllo di merito sul piano è demandato interamente al giudice. Il tribunale infatti deve valutare la fattibilità sia giuridica che economica del piano e soprattutto verificare che la proposta non rechi pregiudizio ai creditori rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale . In altri termini, il giudice omologherà il concordato semplificato solo se è convinto che, con quel piano, i creditori stiano ottenendo almeno quanto (o possibilmente qualcosa in più in termini qualitativi) di ciò che otterrebbero da un fallimento tradizionale . Non è necessario che ricevano di più in senso quantitativo assoluto, ma ad esempio la maggiore rapidità di pagamento e i minori costi procedurali possono essere considerati un “vantaggio qualitativo” sufficiente . È comunque richiesto che il piano garantisca un’utilità a ciascun creditore, ossia che nessun creditore venga completamente escluso dal riparto (salvo ovviamente quelli postergati per legge). Il tribunale svolge un vaglio molto rigoroso, sostituendosi di fatto al giudizio che avrebbero espresso i creditori col voto: deve infatti controllare in positivo la ragionevole probabilità di successo del piano (fattibilità economica) e non solo l’assenza di elementi di illegittimità formale . La giurisprudenza ha sottolineato che qui il giudice non può limitarsi alla verifica superficiale di non manifesta irrealizzabilità (come avveniva un tempo nel concordato preventivo col vecchio criterio della fattibilità in senso negativo), bensì deve pretendere dal debitore un onere probatorio più gravoso sulla sostenibilità del piano . Questo approccio stringente tutela i creditori, compensando la mancanza del loro voto con un controllo giudiziale approfondito.

Se il tribunale ritiene il piano adeguato e non vi sono opposizioni fondate, emette decreto di omologazione del concordato semplificato. Da quel momento, si passa alla fase esecutiva: può essere nominato un liquidatore (spesso lo stesso esperto che aveva seguito la composizione negoziata, per continuità) oppure può essere lo stesso debitore, sotto vigilanza, a completare le vendite. In genere, però, trattandosi di liquidare integralmente il patrimonio, è probabile la nomina di un fiduciario del tribunale per gestire incassi e riparti. In ogni caso, la procedura dovrebbe concludersi in tempi brevi con la distribuzione ai creditori delle somme ricavate, secondo quanto stabilito nel piano e nel decreto di omologa. A differenza del concordato preventivo ordinario, qui non c’è una fase di voto né l’eventuale fase di risoluzione: una volta omologato e attuato il piano, la società viene cancellata e cessano gli effetti verso i creditori (che hanno ricevuto il loro riparto).

Trattamento dei crediti e caratteristiche particolari: Nel concordato semplificato liquidatorio non si applicano alcune disposizioni tipiche del concordato preventivo. Ad esempio, come accennato, non c’è un commissario giudiziale (salvo la possibile nomina di un liquidatore dopo l’omologa). Non c’è il voto, ma i creditori possono opporsi in omologa. Non è prevista formalmente una transazione fiscale con l’Erario: in sede di piano, il debitore può tranquillamente proporre di pagare in percentuale i debiti tributari e contributivi senza dover ottenere un accordo dall’ente . La normativa non richiede infatti il placet del Fisco, dato che non c’è un voto pubblico da esprimere. Questo non significa, però, che il Fisco debba essere pagato integralmente: al contrario, il tribunale valuterà la proposta al pari delle altre, con i medesimi criteri di convenienza e rispetto delle cause di prelazione. In assenza di un espresso divieto normativo, è ammessa la falcidia (riduzione parziale) dei crediti tributari e previdenziali anche nel concordato semplificato, purché tale trattamento non sia peggiore di quello che quei creditori avrebbero in caso di fallimento e sia rispettato l’ordine dei privilegi . In pratica, se ad esempio il Fisco ha un privilegio sul magazzino dell’azienda e da stima quel magazzino nel fallimento frutterebbe 30, nel concordato semplificato lo si potrà pagare 30 (anche se il suo credito è 100), falcidiando la parte eccedente in modo coerente col valore di realizzo. L’assenza della formale transazione fiscale semplifica la procedura, rimettendo la tutela del Fisco agli stessi due criteri applicati agli altri creditori: (i) nessun pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e (ii) rispetto delle prelazioni .

Un altro aspetto peculiare è la gestione della finanza esterna. Spesso, per rendere appetibile il concordato semplificato, i soci dell’azienda o terzi investitori possono offrire somme aggiuntive da distribuire ai creditori (ad esempio per aumentare la percentuale ai chirografari). Queste somme, provenendo da soggetti esterni al patrimonio del debitore, possono essere distribuite liberamente senza dover rispettare rigorosamente le cause di prelazione . Ciò significa che, ad esempio, se i soci apportano €50.000 extra, si può decidere di destinarli tutti ai creditori chirografari piccoli o strategici, anche se normalmente nel fallimento quelle risorse sarebbero state assorbite prima dai privilegiati (poiché, appunto, tali €50.000 non fanno parte dell’attivo del debitore e sono una risorsa volontaria aggiuntiva). Questa facoltà di “deroga” alla graduazione per la finanza esterna è stata confermata dai giudici come coerente con i principi generali (art. 2740 c.c.) . Si tratta di un incentivo importante: chi propone un concordato semplificato può migliorare il trattamento di determinati creditori critici (ad esempio piccoli fornitori locali, oppure dipendenti con TFR non garantito) usando fondi nuovi, senza che ciò venga bloccato dai vincoli di pari trattamento con altri creditori.

Vantaggi e limiti del concordato semplificato: Dal punto di vista del debitore, il concordato semplificato rappresenta l’ultima possibilità di evitare il fallimento mantenendo un certo controllo sul processo liquidatorio. I vantaggi sono: tempi rapidi (si evita l’inerzia e la lunga procedura fallimentare), costi procedurali ridotti (non ci sono spese per il voto, per il commissario per lungo tempo, ecc.), possibilità di soluzioni “creative” come l’apporto di terzi e la vendita competitiva in blocco dell’azienda che potrebbe massimizzare il valore. Inoltre, l’imprenditore che lo promuove può sperare, con una chiusura più ordinata, di contenere i danni reputazionali e magari di evitare azioni di responsabilità più gravi (collaborando attivamente, riduce il rischio di essere accusato di aver aggravato il dissesto).

Di contro, i limiti sono: è utilizzabile solo se c’è stato un serio tentativo di composizione negoziata; l’azienda viene comunque dismessa (non è uno strumento per salvare l’attività, che in ogni caso verrà liquidata, salvo magari un affitto temporaneo d’azienda durante la procedura); i creditori non possono essere coinvolti nelle trattative (se non per opporsi), il che potrebbe generare scontento in alcuni di essi che si vedono imporre la soluzione. Proprio per questo, i tribunali prestano la massima attenzione a verificare che la proposta sia equa. Va notato che, stando ai dati disponibili, il concordato semplificato è stato sinora usato raramente: nel 2024 si sono registrate appena 85 domande di concordato semplificato in tutta Italia , a fronte di oltre 1.000 composizioni negoziate attivate. Questo indica che molti concordati semplificati vengono evitati perché le composizioni negoziate riescono a produrre soluzioni alternative, oppure perché in caso di fallimento delle trattative spesso i creditori preferiscono (o ottengono) la liquidazione giudiziale ordinaria.

Altri strumenti di regolazione della crisi

Oltre alla composizione negoziata, al concordato (preventivo o semplificato) e alla liquidazione giudiziale, l’ordinamento italiano offre altri strumenti per affrontare situazioni di sovraindebitamento aziendale. L’approccio è modulare: a seconda della gravità della crisi, del numero di creditori coinvolti e del grado di consenso ottenibile, si può optare per soluzioni più snelle (privatistiche) oppure più strutturate (giudiziali). Vediamo brevemente i principali strumenti alternativi o complementari:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) – È un accordo contrattuale tra il debitore e una parte rilevante dei suoi creditori (almeno il 60% dei crediti totali, oppure 75% se non si è passati dalla composizione negoziata ), che viene omologato dal tribunale. A differenza del concordato, non coinvolge tutti i creditori: quelli che aderiscono si accordano su nuove scadenze, stralci parziali, ecc., mentre i creditori non aderenti rimangono fuori dall’accordo (e devono essere pagati integralmente, salvo che si sfrutti l’istituto dell’estensione ai sensi dell’art. 61 CCII in presenza di classi omogenee). Il vantaggio è che non si passa per un voto collettivo: serve però trovare un’intesa con la maggior parte dei creditori strategici (spesso banche). L’accordo, per essere omologato, deve assicurare che i creditori estranei non subiscano un pregiudizio (ossia che vengano comunque soddisfatti almeno quanto otterrebbero in un fallimento). Durante la trattativa per raggiungere le adesioni, il debitore può chiedere al tribunale misure protettive temporanee simili a quelle del concordato, per evitare azioni disturbo. Una volta raggiunta la soglia di adesioni, si deposita l’accordo con una relazione di un esperto attestatore sulla fattibilità e sulla convenienza per i creditori. Se non vi sono opposizioni insormontabili, il tribunale omologa l’accordo, che diventa vincolante tra le parti aderenti. Ad esempio, un’azienda può ottenere che l’80% dei propri creditori (banche e fornitori principali) sottoscriva un accordo in cui rinunciano al 30% dei crediti e rateizzano il resto in 5 anni, e il tribunale lo rende efficace. I creditori rimasti fuori dovranno comunque essere pagati a scadenza naturale (o anticipatamente se preferisce l’azienda). Questo strumento è utile quando c’è un nocciolo duro di creditori disponibili a sostenere il risanamento, ma qualcuno (magari minoritario) non è d’accordo – lo si isola pagando integralmente il dissenziente, mentre la massa si riduce grazie all’accordo con la maggioranza.
  • Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) – È il mezzo più snello e riservato per affrontare la crisi. Consiste in un piano di risanamento unilaterale predisposto dal debitore, corredato da una relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati e la plausibilità del piano. Non si deposita in tribunale, non si chiede omologazione: viene solo comunicato ai creditori e, volendo, pubblicato nel Registro delle Imprese. I creditori possono decidere di collaborare o meno, ma non c’è alcuna imposizione. Il beneficio principale del piano attestato è che, se poi l’azienda fallisce, gli atti eseguiti in conformità al piano non sono soggetti a revocatoria fallimentare (art. 56, co.3 CCII), poiché si presume che fossero atti funzionali al risanamento. In pratica è una protezione per operazioni come pagamenti, vendite o finanziamenti effettuati secondo il piano: il curatore non potrà chiederne la restituzione accusandole di essere preferenze a taluni creditori. Il piano attestato è adatto quando l’impresa ha ancora margini di recupero autonomo e intende ristrutturare il debito coinvolgendo informalmente i creditori. Ad esempio, la società può elaborare un piano di rilancio a 3 anni, con nuove linee di prodotto e dismissione di rami improduttivi, e convincere le banche a non revocare gli affidamenti sulla base di tale piano attestato. È uno strumento molto usato in contesti in cui la crisi non è eccessivamente profonda e si vuole evitare la pubblicità e il “marchio” di una procedura concorsuale, mantenendo relazioni di fiducia con i partner commerciali.
  • Composizione negoziata fiscale (“transazione fiscale” durante la composizione) – Un’innovazione introdotta dal terzo correttivo del 2024 consiste nella possibilità di concludere una transazione fiscale “in sede di composizione negoziata”. Originariamente, la composizione negoziata non contemplava la facoltà di accordi con il Fisco sul debito tributario ; ci si limitava magari a chiedere sospensioni o rateizzazioni già previste dalle norme tributarie generali. Col D.Lgs. 136/2024 è stato inserito nell’art. 23 CCII un comma 2-bis che recita, in sostanza, che anche durante la composizione negoziata il debitore può concludere un accordo transattivo con le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane) e l’Agente della Riscossione . In pratica l’imprenditore, con l’ausilio dell’esperto, può presentare all’Agenzia delle Entrate una proposta di saldo e stralcio dei debiti fiscali (e contributivi) modulata sulle proprie possibilità, senza dover avviare un formale concordato preventivo. È richiesto il parere di un professionista indipendente (che in concreto può essere lo stesso esperto o altro attestatore) che certifichi la convenienza della proposta per l’Erario rispetto all’alternativa liquidatoria . Se l’Erario (e gli eventuali enti previdenziali coinvolti) accetta la transazione, l’accordo viene formalizzato e inserito nella composizione negoziata medesima, vincolando l’amministrazione finanziaria a quanto concordato. Questo impedisce anche che, durante le trattative, il Fisco intraprenda o prosegua azioni esecutive per importi oggetto di transazione accettata. Qualora invece l’Erario rifiuti la proposta, il debitore può riformularla con modifiche (magari offrendo qualcosa in più, o garantendo in modo diverso) e ripresentarla . Questa novità è molto importante perché consente di gestire la componente fiscale del debito, spesso rilevante, all’interno della cornice negoziale, evitando di dover passare a concordati o accordi di ristrutturazione solo per trattare con il Fisco. Si tratta di una transazione fiscale “semplificata”, priva di alcuni formalismi del concordato: ad esempio, non serve il voto dei creditori, basta l’assenso dell’amministrazione; i termini di risposta dell’ente sono solitamente più rapidi (90 giorni) ; l’accordo, una volta sottoscritto, non richiede omologa in tribunale ma è depositato e acquista efficacia automaticamente.

Procedure per imprenditori minori e privati insolventi

Come anticipato, il Codice della Crisi ha introdotto specifiche procedure dedicate ai debitori non fallibili, cioè a quei piccoli imprenditori, professionisti o consumatori che per dimensioni non raggiungono le soglie di fallibilità. Queste procedure, eredi della legge sul sovraindebitamento, sono: il concordato minore e la liquidazione controllata (oltre a un particolare “piano di ristrutturazione del consumatore” rivolto specificamente ai privati non imprenditori). Nel contesto della nostra guida – focalizzata sulle imprese – accenniamo ai primi due.

  • Concordato minore (artt. 74–83 CCII): è una sorta di concordato preventivo “light” riservato ai debitori non fallibili. Viene gestito dal tribunale con modalità semplificate. Il debitore propone un piano ai propri creditori e, dopo una verifica di ammissibilità, si apre la procedura davanti all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) territorialmente competente. I creditori vengono informati e possono votare sulla proposta (anche qui serve la maggioranza dei crediti, come nel concordato ordinario). Se il piano è approvato e omologato, diventa vincolante. La differenza è che nel concordato minore la legge pone alcuni paletti di tutela: ad esempio, se è un concordato liquidatorio, è richiesto un apporto di finanza esterna “adeguato” da parte del debitore, indicativamente non inferiore al 10% dell’attivo liquidabile (ciò per garantire un minimo di soddisfazione ai creditori chirografari anche in mancanza di beni sufficienti). Inoltre, quando il debitore è una persona fisica, il piano può prevedere l’utilizzo di redditi futuri (es. una parte dello stipendio o dei guadagni professionali futuri) per pagare i creditori, garantendo però il mantenimento di un “minimo vitale” per il sostentamento suo e della famiglia . I crediti fiscali e contributivi possono essere falcidiati anche nel concordato minore, applicando una sorta di cram-down: il giudice può omologare il piano anche senza l’adesione formale del Fisco, se ritiene che la proposta verso l’Erario sia più vantaggiosa del fallimento . Questa regola, introdotta anch’essa di recente, evita che l’opposizione del Fisco blocchi il risanamento dei piccoli debitori. Il concordato minore, infine, consente di ottenere misure protettive analoghe a quelle viste per il concordato preventivo e la composizione negoziata (sospensione delle azioni esecutive, ecc.) e di cancellare eventuali iscrizioni del debitore in banche dati creditizie negative, per favorire la sua ripartenza .
  • Liquidazione controllata (artt. 268–277 CCII): è l’equivalente del fallimento per i soggetti non fallibili. Se un piccolo imprenditore o un privato si trova in stato di insolvenza conclamata, può (o deve, su istanza di creditori) essere sottoposto a liquidazione controllata presso il tribunale. La procedura ricalca in parte quella della liquidazione giudiziale delle imprese maggiori: viene nominato un liquidatore, si forma l’inventario dei beni, si accertano i crediti e si procede alla vendita dell’attivo con distribuzione ai creditori secondo le prelazioni. Una differenza significativa riguarda la meritevolezza: mentre nella previgente legge sul sovraindebitamento il giudice poteva rigettare l’istanza di liquidazione se il debitore aveva colpe gravi (ad es. se aveva dilapidato patrimoni o violato obblighi contabili), oggi tale filtro in ingresso è stato eliminato. La Cassazione ha chiarito che l’accesso alla liquidazione controllata non può essere negato per difetto di meritevolezza del debitore; il comportamento eventualmente reprorevole del debitore rileva semmai dopo, nella fase di esdebitazione . Dunque anche chi ha commesso errori di gestione può accedere alla liquidazione controllata: semplicemente, se ha agito in mala fede, potrà poi vedersi negare la cancellazione dei debiti residui. Al termine della liquidazione controllata, infatti, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione (liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti): questa può essere concessa solo se il debitore è meritevole, ossia non ha frodato i creditori e ha collaborato lealmente nella procedura. Se concessa, l’esdebitazione permette al piccolo imprenditore di avere un vero fresh start, ripartendo da zero senza strascichi di debiti non pagati.

Gestione dei debiti tributari e previdenziali: la transazione fiscale

Uno degli aspetti più delicati nelle procedure di crisi d’impresa è il trattamento dei debiti verso l’Erario (imposte) e verso gli enti previdenziali (contributi). Questi creditori godono di privilegi e tutele particolari: molti debiti fiscali hanno privilegio generale sui beni mobili (es. IVA, ritenute non versate) o ipotecario (es. alcune imposte se iscritte su immobili), e in ogni caso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS tendono ad assumere posizioni rigorose, poiché vincolate dall’interesse pubblico. Tradizionalmente, fino a qualche anno fa vigeva il principio dell’inderogabilità di taluni debiti fiscali (in primis l’IVA): non era ammesso falcidiare l’IVA neanche in un concordato, perché considerata risorsa “propria” UE. Questa rigidità ha a lungo reso difficili i piani di risanamento, specie per aziende che, in crisi di liquidità, spesso accumulano debiti IVA non versando l’imposta allo Stato.

La situazione è cambiata a partire dal 2020–2021: con la legge 178/2020 e poi con il Codice della Crisi, è stato formalizzato l’istituto della transazione fiscale e contributiva, già accennato in precedenza . Che cos’è la transazione fiscale? In breve, è uno strumento concorsuale che consente all’impresa in crisi di concordare con l’Amministrazione finanziaria (e con gli enti previdenziali, per la parte contributiva) il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari dovuti. Viene utilizzata all’interno di procedure di risanamento omologate dal tribunale* (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione), presentando una specifica proposta al Fisco nell’ambito del piano. Ad esempio, nel concordato preventivo l’imprenditore può proporre di pagare il 50% del suo debito IVA in 5 anni, stralciando sanzioni e interessi, se questo è il massimo che può offrire – l’Agenzia delle Entrate valuterà la proposta e deciderà se accettare.

La normativa attuale (art. 88 CCII per il concordato, art. 63 CCII per gli accordi di ristrutturazione) consente di includere tutti i debiti tributari “erariali” (IVA, imposte sui redditi, IRAP, ecc.) e i debiti contributivi INPS/INAIL nella transazione . Sono esclusi solo i tributi locali (IMU, TARI, …) che per ora non rientrano nella transazione fiscale prevista dal Codice – per quelli il debitore deve trattare direttamente con il Comune/ente locale, oppure prevederne il pagamento integrale, in attesa che il legislatore eventualmente li includa (una delega del 2023 prevede di estendere in futuro la transazione anche ai tributi locali) . La proposta di transazione fiscale deve garantire che il trattamento offerto al Fisco/INPS sia almeno pari a quello ottenibile in caso di liquidazione giudiziale: su questo l’attestatore deve espressamente pronunciarsi. Se la proposta è accettata dall’ente (nel concordato, l’Agenzia delle Entrate partecipa al voto in classe separata; nell’accordo di ristrutturazione, l’adesione si conta nel computo delle percentuali), allora le riduzioni concordate divengono effettive con l’omologazione: il debito fiscale viene ridotto secondo quanto previsto (cancellazione delle sanzioni, abbattimento parziale dell’imposta o degli interessi, ecc.).

Come già evidenziato, le ultime riforme hanno introdotto il cram-down fiscale: se il Fisco rifiuta ingiustificatamente una proposta che però è conveniente (cioè offre più del realizzo fallimentare), il tribunale può ugualmente omologare il concordato con quella riduzione . Questo potere, previsto dall’art. 48, co.5 CCII, è stato applicato in diversi casi, togliendo all’Erario un potere di veto assoluto. Rimane ovviamente la facoltà per l’Erario di opporsi e far presente se la proposta non è conveniente o viola norme imperative (ad es. nel caso offrisse meno del dovuto in presenza di valori capienti).

Nella composizione negoziata, come detto, dal 2024 è possibile stipulare accordi transattivi fiscali senza dover attivare un concordato . Questa sorta di transazione fiscale semplificata durante la composizione negoziata consente di stralciare sanzioni e interessi e dilazionare il debito tributario anche fuori da una procedura concorsuale formale, il che è un indubbio vantaggio per l’imprenditore (che evita pubblicità e complessità). Ad esempio, se l’azienda ha €200.000 di debiti IVA e IRPEF, potrebbe in sede di trattativa proporre all’Agenzia delle Entrate di pagarne €120.000 in 5 anni, stralciando tutto il resto. Se l’Agenzia, verificata la documentazione e la relazione dell’esperto, ritiene la proposta migliore delle alternative (cioè meglio incassare €120k in 5 anni che forse nulla da un fallimento), può sottoscrivere l’accordo. Una volta firmato, l’accordo col Fisco diventa vincolante: se l’azienda lo rispetta, quelle sanzioni/quote di imposta sono definitivamente condonate; se invece l’accordo non va a buon fine e l’impresa finisce comunque in procedura concorsuale, l’accordo perde efficacia e il Fisco tornerà a insinuarsi per l’intero (ma intanto il tentativo è stato fatto).

Un ulteriore strumento a disposizione per i debiti fiscali (ma fuori dalle procedure concorsuali) sono le cosiddette definizioni agevolate, come la rottamazione delle cartelle o il saldo e stralcio periodicamente varati per legge. Questi istituti (da attivare direttamente dal debitore presso l’Agente della Riscossione) permettono di pagare i debiti iscritti a ruolo scontando sanzioni e interessi, oppure di stralciare completamente le cartelle sotto certi importi. Si tratta di misure eccezionali e temporanee, legate a decisioni legislative contingenti (es. “Rottamazione-quater” prevista dalla L. 197/2022 per il 2023). Un imprenditore in crisi può valutare di aderire a tali sanatorie per la parte fiscale, ma attenzione: l’adesione comporta l’obbligo di versare le rate stabilite, altrimenti tutto decade. Spesso, se l’indebitamento complessivo è grave, la rottamazione da sola non basta – va inserita in un contesto di ristrutturazione più ampio. Ad esempio, l’azienda potrebbe includere nel piano concordatario il pagamento delle cartelle Equitalia tramite rottamazione (pagando solo il capitale senza sanzioni), ottenendo così un duplice beneficio se il piano viene omologato.

In sintesi, oggi il punto di vista del debitore verso i debiti fiscali è meno angosciante di un tempo: la legge offre spiragli per trattare e ridurre il carico tributario, purché ciò avvenga nell’ambito di procedure regolamentate e a fronte di un beneficio anche per l’Erario. È comunque essenziale preparare con cura la proposta di transazione fiscale, supportandola con dati e perizie, perché l’Agenzia delle Entrate farà le sue valutazioni (anche tramite i suoi uffici legali interni). Nei casi complessi, è prassi inviare all’Erario una “bozza” di transazione già durante la composizione negoziata o la fase prenotativa del concordato, per sondare il terreno: se il Fisco manifesta apertura, si procede formalmente, altrimenti si cerca di migliorare la proposta o si valutano alternative (ad es. scissioni, vendita asset per pagare imposte e rendere fattibile il piano sul resto).

Esempio pratico: scenario di risanamento vs liquidazione

Per rendere concreti i concetti esposti, consideriamo un caso ipotetico ispirato alla nostra azienda di deodoranti e neutralizzanti (D&N Srl). Supponiamo i seguenti dati semplificati:

  • Situazione patrimoniale e di debito: D&N Srl ha un capannone industriale dal valore stimato di €500.000 (sul quale grava un’ipoteca a favore della banca per un mutuo residuo di €400.000), macchinari e attrezzature per €100.000, un magazzino di prodotti finiti del valore di €50.000 e crediti verso clienti per €50.000. La cassa è quasi vuota. Sul fronte passivo, oltre al mutuo bancario (€400.000 garantito da ipoteca sul capannone), vi sono debiti finanziari chirografari verso la banca per altri €100.000 (affidamenti di conto non garantiti), debiti verso fornitori per €300.000, debiti verso l’Erario per €200.000 (di cui €120.000 IVA non versata e il resto tra IRES e IRAP arretrate, comprensivi di sanzioni/interessi) e debiti contributivi verso INPS per €80.000. Complessivamente, i debiti sono circa €1.080.000. L’azienda ha 15 dipendenti e un fatturato in calo (ultimo anno €800.000, in perdita).
  • Prospettive dell’attività: D&N Srl opera in una nicchia di mercato con concorrenza estera aggressiva, ma ha un know-how formulativo apprezzato e un marchio locale discreto. Se ottenesse un alleggerimento del debito e nuova finanza per ammodernare gli impianti, potrebbe rimanere sul mercato seppur in scala ridotta. In caso contrario, rischia di dover cessare.

Esaminiamo tre possibili percorsi: (A) Risanamento negoziato con continuazione, (B) Liquidazione concordataria semplificata, (C) Liquidazione giudiziale fallimentare, valutando gli esiti per l’imprenditore e i creditori.

Scenario A – Composizione negoziata e accordo di ristrutturazione: D&N avvia una composizione negoziata. L’esperto individua margini di recupero: la banca è disponibile a rinegoziare il mutuo allungandone la durata (riducendo così l’esborso annuo) e a mantenere gli affidamenti in cambio di un piano serio. I fornitori strategici, pur scettici, accettano una proposta di saldo al 70% dei loro crediti, pagabile in 4 anni, preferendo incassare 0,70 sull’euro dilazionato piuttosto che rischiare il fallimento (in cui prenderebbero forse 0,20–0,30 dopo anni). L’Agenzia delle Entrate, su parere favorevole dell’esperto, accetta una transazione fiscale: D&N paga integralmente l’IVA di competenza (che è privilegiata) in 5 anni, mentre su imposte e sanzioni chirografarie ottiene uno stralcio del 40% (paga cioè 60 su 100, sempre dilazionato). I soci della Srl, per dimostrare impegno, apportano €50.000 di nuova finanza: metà usata per pagare i debiti INPS in forma dilazionata e metà come acconto iniziale ai fornitori. Viene inoltre deciso di vendere un terreno non strumentale di proprietà (fuori dal capannone) per €80.000, destinando anche questo incasso ai creditori. Alla fine, grazie a queste mosse, l’esperto certifica un piano di ristrutturazione che riduce il debito totale da €1.080.000 a circa €750.000 effettivi da pagare col tempo. La banca e fornitori principali, che rappresentano oltre il 60% dei crediti, sottoscrivono un accordo di ristrutturazione su queste basi. Il tribunale omologa l’accordo senza difficoltà. Esito: L’azienda continua l’attività, alleggerita dal taglio di debiti e con costi finanziari ridotti; i creditori ottengono pagamenti maggiori rispetto a un fallimento (la banca ipotecaria viene soddisfatta secondo nuovo piano ma comunque integralmente; i fornitori incassano il 70% invece di forse il 10–20% stimabile nel fallimento; il Fisco incassa buona parte con garanzia privilegiata e un 60% sul restante, anziché quasi zero in caso di fallimento). I dipendenti mantengono il posto. L’imprenditore conserva la proprietà dell’azienda e, pur dovendo rispettare rigide scadenze del piano, evita sia il fallimento sia la perdita completa del capitale investito.

Scenario B – Concordato semplificato liquidatorio: Supponiamo che la via negoziale non abbia prodotto accordo (magari perché un creditore chiave ha rifiutato o perché la crisi si è aggravata). D&N Srl, tramite il suo legale, deposita ricorso per concordato semplificato proponendo di liquidare tutto il patrimonio. Il piano prevede: vendita del capannone industriale tramite procedura competitiva (base d’asta €500.000); vendita dei macchinari (valore stimato €100.000) e del magazzino (€50.000); incasso dei crediti verso clienti (€50.000) nei limiti del realizzabile. Si stima un attivo lordo di circa €700.000. Da questo attivo, bisognerà pagare per prima la banca ipotecaria (che ha privilegio sul capannone): se l’asta del capannone frutta ad esempio €480.000, alla banca andranno €400.000 a copertura del mutuo, e rimarranno €80.000 disponibili. I macchinari e il magazzino sono liberi da pegni: il ricavato di €150.000 confluisce nell’attivo generale. Sommati agli €80.000 residui del capannone e ad altri incassi minori, ipotizziamo un attivo totale di circa €250.000 da distribuire ai creditori chirografari. A questi €250.000 la società aggiunge l’apporto di €50.000 dei soci (finanza esterna) per incrementare il pagamento dei chirografari, portando la massa distribuibile a €300.000. Il piano propone di destinare prioritariamente una parte di queste somme a saldare alcuni debiti privilegiati: in particolare, i debiti verso i dipendenti (TFR, stipendi arretrati) – che nel nostro esempio non avevamo quantificato, ma supponiamo €30.000 – verrebbero pagati al 100% subito (anche grazie all’intervento del Fondo di Garanzia INPS, poi surrogato nel credito). I debiti verso l’Erario privilegiati (IVA) verrebbero soddisfatti, nei limiti dell’attivo, diciamo al 20–30%. Ai debiti chirografari (fornitori, banca chirografaria, parte dell’Erario chirografo) andrebbe il rimanente, che poniamo consenta un dividendo del 25% del loro importo. Nel complesso, dunque, il piano liquida tutti i beni e offre: 100% ai dipendenti, ~30% al Fisco privilegiato, 25% ai chirografari. Il tribunale verifica che in caso di fallimento quei creditori chirografari avrebbero preso forse solo il 5–10% (dato che nel fallimento i beni vengono venduti con più lentezza e costi, e non ci sarebbe l’apporto extra dei soci). Rileva inoltre che la procedura concordataria si chiuderebbe presumibilmente in 1 anno anziché i probabili 4–5 anni di un fallimento, e che ogni creditore ha comunque un ritorno non inferiore all’alternativa. Nonostante le opposizioni di alcuni fornitori (scontenti di ricevere solo 25%), il tribunale omologa il concordato semplificato, ritenendo soddisfatto il requisito di convenienza comparativa e fattibile il piano di realizzo. Esito: Nel giro di 12–18 mesi, tutti i beni sono venduti; i creditori ricevono i riparti promessi (la banca ipotecaria recupera il suo mutuo per intero, la banca chirografaria prende il 25%, i fornitori il 25%, Fisco e INPS tra il 25% e il 30% dei rispettivi crediti). L’azienda D&N Srl viene cancellata. L’imprenditore perde la proprietà dell’azienda e di tutti i beni sociali, ma evita il fallimento formale e chiude la vicenda in modo relativamente rapido. Dal punto di vista psicologico e reputazionale, potrà dire di aver chiuso con un “concordato” invece che con un fallimento, il che spesso è percepito come meno infamante. Inoltre, essendosi attivato e avendo anche apportato risorse proprie (i €50.000), è meno esposto a future azioni di responsabilità dei creditori. Non avrà però un’impresa con cui continuare: dovrà eventualmente ricominciare da capo con una nuova attività (salvo il caso in cui un terzo acquisti l’azienda in blocco dalla procedura: ipotesi in cui l’attività prosegue sotto nuovo proprietario).

Scenario C – Liquidazione giudiziale (ex fallimento): Se D&N Srl non avesse preso alcuna iniziativa (né composizione negoziata, né concordati), molto probabilmente uno dei creditori – ad esempio un fornitore rilevante o l’Agenzia delle Entrate – avrebbe presentato un’istanza di fallimento. Il tribunale, accertato l’insolvenza (debiti scaduti, pignoramenti pendenti, ecc.), avrebbe emesso sentenza di liquidazione giudiziale nominando un curatore. Da quel momento l’imprenditore perde la gestione: il curatore, sotto la supervisione del giudice delegato e del comitato dei creditori, prende in mano l’azienda. Probabilmente l’attività viene sospesa quasi subito, dati i debiti con fornitori e Fisco (a meno che non ci siano concrete possibilità di vendere l’azienda funzionante, nel qual caso il curatore potrebbe esercitarla per il tempo strettamente necessario a trovare un acquirente). Si procede a vendere i beni: il capannone, i macchinari, ecc., di solito con aste giudiziarie. Spesso le vendite fallimentari realizzano valori inferiori a quelli sperati: ad esempio il capannone potrebbe essere liquidato a €400.000 (20% in meno rispetto al valore di perizia di €500.000), poiché le vendite all’asta sono soggette a ribassi se le prime aste vanno deserte. I costi della procedura (compenso del curatore, spese legali, perizie) incidono sull’attivo distribuibile. Alla fine, ipotizziamo che il curatore ricavi complessivamente €500.000 dalla liquidazione di tutto (capannone a 400k, macchinari e merci a 80k, incassi crediti 20k). Di questi, paga prima le spese di giustizia (diciamo €50.000 tra compensi e oneri vari) e i creditori privilegiati: la banca ipotecaria prende €400.000 (capannone), restano solo €50.000 per soddisfare parzialmente Fisco, INPS e altri privilegiati. I crediti privilegiati fiscali e previdenziali avrebbero dunque un esiguo riparto (es: 20%), e per i chirografari rimarrebbe praticamente nulla (forse qualche punto percentuale, se non zero). I tempi sarebbero inoltre lunghi: la chiusura di un fallimento può richiedere molti anni (spesso 3–5 anni, a volte di più se ci sono cause legali da svolgere). Esito: I creditori chirografari praticamente perdono il loro credito; il Fisco rimane insoddisfatto in gran parte; solo la banca ipotecaria risulta protetta dall’immobile. L’imprenditore vede la propria azienda fallire, con tutte le conseguenze negative: per diversi anni sarà soggetto alle limitazioni dei falliti (non può intraprendere nuova attività senza informare il curatore, perde la capacità di stare in giudizio autonomamente per questioni patrimoniali, etc.), il suo curriculum creditizio risulta gravato da un fallimento, e soprattutto verrà probabilmente indagato dal curatore per capire se ci sono state irregolarità (ad esempio pagamenti preferenziali a qualche creditore prima del fallimento, distrazioni di beni, o altre condotte rilevanti per azioni di responsabilità o addirittura penali). In caso di accertata mala gestio, il curatore potrà promuovere un’azione di responsabilità verso gli amministratori per danni ai creditori, e se emergono condotte illecite (es. sottrazione di beni, false scritture contabili) l’imprenditore dovrà affrontare anche accuse di bancarotta dinanzi al tribunale penale. Solo al termine della procedura, il debitore potrà chiedere l’esdebitazione delle eventuali passività rimaste (ad esempio verso il Fisco e i fornitori non soddisfatti): esdebitazione che, se concessa, lo libererà dai debiti residui, ma in caso di condotte dolose potrebbe essergli negata.

Sintesi comparativa: Dall’esempio si intuisce l’importanza di agire per tempo. Nel Scenario A (risanamento) l’impresa sopravvive e i creditori ottengono una soddisfazione dignitosa (pur rinunciando a una quota dei crediti). Nel Scenario B (concordato semplificato) l’impresa viene liquidata ma in modo ordinato, garantendo ai creditori più di quanto avrebbero avuto con il fallimento e consentendo all’imprenditore di chiudere i conti senza strascichi. Nel Scenario C (fallimento), che è quello di chi subisce passivamente gli eventi, l’esito è il peggiore: azienda distrutta, creditori in larga parte insoddisfatti e maggiori conseguenze negative per l’imprenditore stesso.

Di seguito, una tabella riepilogativa semplificata degli esiti per i creditori chiave nei tre scenari ipotizzati:

Creditori / Esito(A) Accordo di ristrutturazione(B) Concordato semplificato(C) Liquidazione giudiziale
Banca (mutuo ipotecario)Rinegozia mutuo, ottiene 100% capitale + interessi ridilazionati.Incassa ~100% (dal ricavato vendita capannone). Tempo < 1 anno.Incassa ~100% (dal capannone), ma con più spese e in 2–3 anni.
Banche (chirografarie)Ripianificano affidamenti, ricevono ad es. 80% in 4 anni su crediti chirografari.Incassano ~25% entro 1 anno (riparto finale concordato).Incassano 0% (nulla di solito resta per chirografari).
Fisco (IVA, imposte)Transazione: paga 100% IVA e 60% su resto imposte, su 5 anni .Incassa ~20–30% (IVA privilegiata parziale, resto falcidiato, tutto in pochi mesi).Incassa < 10% (forse nulla su parte chirografa; solo frazioni su IVA dopo spese).
Fornitori (chirografari)Accettano stralcio 30%, pagato 70% del credito su 4 anni.Incassano ~25% entro 1 anno dalla omologa (grazie anche a finanza esterna).Incassano 0% (crediti cancellati in fallimento).
DipendentiNessun licenziamento, azienda continua e paga stipendi correnti; eventuali arretrati inseriti a piano (es. rateizzati con garanzia Fondo INPS).Licenziati, ma TFR e arretrati pagati 100% (privilegiati, anche via Fondo INPS) nel concordato.Licenziati; TFR e stipendi arretrati pagati dal Fondo di Garanzia INPS (che poi però resta creditore fallimentare, spesso parzialmente insoddisfatto).
ImprenditoreMantiene proprietà azienda. Impegno gravoso a rispettare piano, ma niente macchia di fallimento né azioni di responsabilità.Perde azienda e patrimonio liquidato, ma chiude posizione rapidamente e con onore (concordato); rischio ridotto di azioni legali future.Perde azienda, subisce iter fallimentare lungo; possibile azione di responsabilità e indagini per bancarotta; reputazione gravemente intaccata.

(Le percentuali e tempi sono stime ipotetiche a fini illustrativi. Ogni caso reale può differire sensibilmente.)

Domande e Risposte frequenti (FAQ)

D: Quando è consigliabile attivare la composizione negoziata della crisi?
R: Il prima possibile, non appena emergono segnali di crisi. La composizione negoziata è pensata per affrontare lo stato di crisi incipiente, prima che degeneri in insolvenza conclamata . Se l’azienda sta accumulando debiti e fatica a rispettare le scadenze, attendere peggiora solo la situazione. Attivare la composizione negoziata tempestivamente consente di usufruire delle protezioni (blocco dei creditori) e delle premialità fiscali previste per chi si muove in tempo, oltre a evitare responsabilità personali per gli amministratori inerti . Viceversa, se l’insolvenza è già irreversibile (ad es. l’azienda è ferma e priva di risorse), la composizione negoziata potrebbe non essere ammessa o utile, e bisognerà considerare direttamente un concordato o la liquidazione.

D: Quali sono le differenze principali tra composizione negoziata e concordato preventivo?
R: Si tratta di strumenti molto diversi. La composizione negoziata è una procedura volontaria, riservata e stragiudiziale: l’imprenditore resta in controllo, un esperto indipendente lo assiste nel tentativo di trovare accordi privati con i creditori, senza imposizioni. Non c’è un voto dei creditori né un decreto finale di omologa; eventuali accordi vincolano solo i partecipanti. È più flessibile e meno stigmatizzante, e può rimanere confidenziale (solo l’istanza e poche informazioni sono pubbliche). Il concordato preventivo, invece, è una procedura concorsuale giudiziale: ci si rivolge al tribunale, si nominano organi (commissario, giudice delegato), tutti i creditori vengono coinvolti formalmente, c’è un voto a maggioranza e un giudice che omologa con effetto verso tutti. Il concordato è pubblico (iscritto ovunque) e più strutturato. In sintesi, la composizione negoziata è un negoziato assistito (soft law) mentre il concordato è un vero e proprio processo di insolvenza (hard law). Spesso la composizione precede e prepara il concordato: ad esempio il debitore può testare in via negoziale le reazioni, e poi formalizzare il concordato con maggiori chance di approvazione.

D: La presentazione di un’istanza di composizione negoziata blocca le azioni dei creditori?
R: Sì, se il debitore lo richiede, scatta immediatamente una moratoria temporanea grazie alle misure protettive previste dall’art. 18 CCII . Da quando l’istanza è pubblicata, i creditori non possono iniziare né proseguire esecuzioni o sequestri, né acquisire pegni o ipoteche giudiziali. Tuttavia queste misure devono essere confermate dal giudice entro 20 giorni , altrimenti cessano. Se il tribunale (sentiti le parti e l’esperto) conferma le protezioni, il “congelamento” può durare 4 mesi rinnovabili fino a 8 mesi . In pratica, si ottiene un effetto simile al “blocco fallimentare” del concordato, ma in via negoziale. Anche nel concordato preventivo (o accordo di ristrutturazione) si può ottenere un blocco delle azioni: depositando il ricorso di concordato si attiva automaticamente lo stay per tutta la procedura. Quindi sia composizione negoziata che concordato offrono scudi protettivi; la differenza è che nella composizione sono inizialmente automatici ma soggetti a convalida rapida e revocabili se abusati , mentre nel concordato seguono le regole fissate dalla legge fallimentare (che di solito li mantiene per tutta la procedura, salvo domande in malafede).

D: Durante una procedura di concordato posso continuare la gestione della mia azienda?
R: Sì, nella maggior parte dei casi l’imprenditore resta alla guida dell’impresa durante il concordato (debtor in possession). Nel concordato preventivo, l’azienda continua l’attività sotto la vigilanza del commissario: l’imprenditore mantiene poteri di ordinaria amministrazione e deve chiedere autorizzazione per gli atti straordinari . Solo in situazioni eccezionali (ad es. frodi evidenti) il tribunale può disporre la sostituzione dell’organo amministrativo. Nel concordato in continuità, anzi, la prosecuzione dell’attività è parte integrante del piano, quindi normalmente l’imprenditore continua a gestire (con eventuale affiancamento di un monitoring trustee se previsto). Nel concordato semplificato, parimenti, l’imprenditore propone il piano e rimane in carica fino all’omologazione; dopo di che, trattandosi di liquidazione, potrà intervenire un liquidatore nominato. Importante: la gestione deve avvenire con correttezza e trasparenza: ogni atto in frode ai creditori può portare alla revoca della procedura o a responsabilità penali (bancarotta). In liquidazione giudiziale invece la risposta è no: appena dichiarato il fallimento, l’imprenditore perde la gestione che passa interamente al curatore (salvo eccezioni di esercizio provvisorio decise dal giudice). In composizione negoziata, infine, l’imprenditore gestisce liberamente ma concordando con l’esperto gli atti di rilievo, come spiegato sopra .

D: I creditori possono rifiutare una proposta di concordato e “mandarmi fallito”?
R: Sì e no. Nel concordato preventivo ordinario, serve la maggioranza dei crediti per approvare la proposta: se tale maggioranza non si forma, la procedura di concordato viene dichiarata inammissibile o non omologata e normalmente si apre la strada al fallimento (basta anche l’istanza di un creditore o la segnalazione d’ufficio per dichiarare l’insolvenza). Quindi, se troppi creditori rifiutano e votano no, possono di fatto causare il fallimento dell’azienda. Tuttavia, il legislatore ha introdotto alcuni temperamenti: ad esempio, il voto negativo del Fisco o di altri creditori pubblici può essere superato se la proposta è conveniente per loro . Inoltre, il tribunale può omologare il concordato anche con classi dissenzienti (cram-down interclassi) se ritiene la proposta equa per quelle classi. Nel concordato semplificato, invece, i creditori non votano affatto: quindi non possono “bocciare” la proposta con il voto, ma possono solo opporsi in sede di omologa, portando eventualmente il giudice a negare l’omologazione se dimostrano che sarebbero preferibili altre soluzioni. In composizione negoziata, i creditori non hanno potere vincolante: sta al debitore trovare un accordo con loro, ma nessuno li può obbligare ad accettare. Se un creditore chiave non aderisce ad alcuna proposta e anzi preferisce agire per conto proprio (ad es. banca che revoca fido e chiede fallimento), la composizione negoziata da sola non può impedirlo a lungo: solo con le misure protettive si guadagna tempo, ma alla fine se non c’è accordo e l’insolvenza è conclamata, il rischio fallimento c’è. In pratica: nel concordato preventivo i creditori decidono con il voto (quindi hanno un potere di veto relativo), nel concordato semplificato e negli accordi di ristrutturazione solo alcuni contano (quelli di maggioranza), nella composizione negoziata tutto dipende dal consenso volontario di ciascuno (basta un grande creditore che rifiuta per pregiudicare il risanamento, a meno di strumenti giudiziali successivi).

D: Cosa succede se il Fisco (Agenzia Entrate o INPS) non accetta la proposta nel piano?
R: Fino a pochi anni fa, il diniego del Fisco poteva bloccare l’intero piano, specie nel concordato preventivo, perché l’Erario spesso ha crediti rilevanti e una classe dedicata. Oggi non è più così: con l’introduzione del cram-down fiscale il tribunale può omologare d’ufficio la transazione fiscale anche senza adesione dell’ente pubblico, purché la proposta sia conveniente e non discriminatoria . In altri termini, se avete offerto al Fisco almeno quanto ricaverebbe da un fallimento (di solito molto poco) e l’Agenzia comunque dice “no” per rigidità, il giudice può procedere ugualmente. Ciò vale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione. Nel concordato semplificato la domanda non si pone in senso tecnico, perché come visto il Fisco non vota affatto e viene trattato d’ufficio come gli altri creditori (potrà semmai opporsi lamentando che la percentuale offerta è troppo bassa rispetto al fallimento, ma se non è vero l’opposizione verrà respinta) . In composizione negoziata, se il Fisco non accetta la transazione fiscale proposta, il debitore può modificarla e riprovare; se alla fine l’Erario rifiuta, l’unica è passare a una procedura concorsuale in cui il giudice possa imporre il cram-down. Vale la pena notare che negli ultimi anni l’Agenzia Entrate è diventata più propensa ad accordi ragionevoli, specialmente con le nuove norme: sanno che se la loro pretesa è eccessiva rischiano di vedersela falcidiata comunque dal tribunale . Quindi spesso, se vedono un serio piano di risanamento, accettano transazioni con stralci di sanzioni e interessi e dilazioni del dovuto.

D: L’imprenditore rischia il patrimonio personale in queste procedure?
R: Dipende dalla forma giuridica e dalle eventuali garanzie personali prestate. Se parliamo di una SRL (come nel nostro caso), di regola i soci non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti sociali. Quindi, fallimento o concordato che sia, rimangono separati i patrimoni. Tuttavia, ci sono situazioni in cui l’imprenditore può essere toccato: ad esempio, se ha firmato fideiussioni personali a favore di banche o fornitori (cosa comune per piccole SRL), allora quei creditori, non soddisfatti integralmente nella procedura, potranno rivalersi sul garante personalmente. Le procedure concorsuali della società non proteggono i garanti (salvo rarissimi casi di estensione degli accordi ai coobbligati, non previsti in Italia). Quindi il socio garante potrebbe essere costretto a pagare col proprio patrimonio i debiti residui. Cosa può fare? In alcuni casi, chiedere ai creditori di rinunciare all’azione di garanzia in cambio di qualcosa (ad es. offrire un pagamento leggermente maggiore in concordato se lasciano stare il garante). Oppure, il garante persona fisica, se schiacciato dai debiti escussi, potrebbe a sua volta accedere a procedure da sovraindebitamento personali (concordato minore o liquidazione controllata) per liberarsene. Altro scenario: se l’imprenditore ha compiuto atti illeciti (distratto beni dall’azienda a sé stesso, ad esempio), potrebbe dover restituire quei beni o esserne responsabile verso i creditori (azione di responsabilità o revocatorie). In generale, però, seguendo legalmente le procedure (concordato, accordi, ecc.), l’imprenditore limita di molto i rischi sul patrimonio personale: non scatteranno le condizioni per azioni di responsabilità aggravata, e anzi spesso i creditori a fronte di un concordato soddisfacente liberano i garanti residui (perché incassano già una parte e preferiscono chiudere la vicenda). Dunque il modo migliore per proteggere il patrimonio personale è gestire la crisi attraverso gli strumenti istituzionali invece che lasciare accumulare debiti e aggressioni. Da notare: per l’imprenditore individuale (non SRL), il patrimonio dell’azienda e quello personale coincidono, quindi la domanda non si pone – in tal caso conviene puntare a strumenti come il concordato minore o l’esdebitazione post-liquidazione per ottenere la liberazione dai debiti residui.

D: Quali debiti non possono essere toccati o ridotti in un concordato o accordo?
R: In linea teorica, tutti i debiti possono essere trattati in una procedura concorsuale, ma ci sono eccezioni e vincoli. Tradizionalmente, i debiti esclusi da falcidia erano: l’IVA e le ritenute fiscali (per divieti UE) – oggi però, come visto, anche l’IVA può essere falcidiata grazie alle nuove norme , purché il trattamento sia almeno pari alla liquidazione. Restano invece fuori dalla transazione fiscale i tributi locali (IMU, TARI): in un concordato li devi pagare al 100%, perché la legge non consente di imporre a Comuni o Regioni tagli su quelli (salvo convincerli volontariamente). Anche i debiti per risarcimenti da fatto illecito (es. danni da responsabilità civile) in alcuni casi non sono falcidiabili nei piani del consumatore, ma per un’azienda ciò rileva poco. In un concordato, devi comunque rispettare l’ordine delle prelazioni: significa che un creditore privilegiato (es. dipendente, banca con pegno, Fisco per IVA) non può essere pagato meno di quanto ricaverebbe vendendo il bene su cui ha privilegio. Quindi se un bene garantisce integralmente un credito privilegiato, non puoi tagliare quel credito (devi pagarlo 100% o quanto il valore del bene). Se invece il valore del bene è insufficiente, puoi falcidiare la parte scoperta oltre quel valore. I debiti verso i dipendenti (stipendi, TFR) sono privilegiati al 100% fino a un tetto e oltretutto c’è l’intervento del Fondo di Garanzia INPS: in pratica conviene sempre pagarli integralmente o comunque assicurare che il Fondo li copra. I debiti per contributi INPS sono anch’essi privilegiati, quindi falcidiabili solo sulla parte eventualmente scoperta da garanzie. In sintesi: non esistono più “debiti sacri” intoccabili (nemmeno l’IVA lo è più), ma alcuni vanno pagati necessariamente in larga misura perché hanno prelazioni o perché la legge esige certe soglie (un esempio: nel concordato liquidatorio ordinario devi garantire almeno il 20% ai chirografari, ma nel nuovo codice questa percentuale rigida è stata eliminata o abbassata al 10% con apporto esterno). Infine, debiti molto recenti contratti durante procedure precedenti o dopo la domanda di concordato possono essere considerati prededucibili e vanno pagati integralmente prima di distribuire altro (ad es. forniture essenziali autorizzate dal tribunale in concordato con continuità sono in prededuzione). Questa è materia tecnica da pianificare con attenzione con i consulenti.

D: Se la mia azienda fallisce, io come amministratore o socio ho conseguenze penali o civili?
R: Se hai gestito l’azienda correttamente e senza frodi, il fallimento di per sé non è reato. Tuttavia, esistono vari reati fallimentari (bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice, ecc.) che entrano in gioco se nel corso degli anni l’amministratore ha tenuto comportamenti illeciti: ad esempio, distrazione di beni sociali a fini personali (bancarotta fraudolenta patrimoniale), falsificazione dei bilanci o dei libri (bancarotta documentale), pagamenti preferenziali fatti poco prima del fallimento a qualche creditore particolare, oppure anche negligenza grave (aver aggravato il dissesto con spese folli può configurare bancarotta semplice). Quando un’azienda viene dichiarata fallita, la Procura esamina automaticamente la situazione e spesso apre un’inchiesta per bancarotta, specie se emergono indizi (mancanza di documenti contabili, ammanchi di cassa non giustificati, ecc.). L’amministratore può quindi trovarsi imputato. Viceversa, se si percorre una strada concordataria o di accordo, e la si gestisce in buona fede, normalmente non scattano procedure penali (anzi, come visto la Cassazione Penale ha detto che l’esistenza di una composizione negoziata in corso può evitare il sequestro dei beni in ambito penale ). Sul piano civile, l’amministratore fallito può subire l’azione di responsabilità da parte del curatore per conto dei creditori (art. 146 L.Fall., ora art. 255 CCII) se si dimostra che ha violato i doveri gestionali causando danni ai creditori. Ad esempio, se ha continuato ad accumulare debiti quando era chiaro che l’azienda era insolvente (wrongful trading), oppure se ha pagato alcuni preferendo altri. In caso di concordato, invece, l’azione di responsabilità è più rara: di solito il piano stesso esonera gli amministratori e gli atti sono approvati dai creditori. In generale, attivarsi con strumenti come composizione negoziata e concordato è visto come comportamento diligente, mentre lascia andare l’azienda al fallimento senza tentativi è spesso fonte di imputazioni di colpa grave. In particolare, il nuovo Codice pone fortemente l’accento sul dovere di attivarsi subito: amministratori che ignorano gli early warning (es. solleciti di INPS/Agenzia Entrate) rischiano sanzioni e azioni di responsabilità . Quindi, per rispondere: il fallimento in sé non ti rende un criminale né automaticamente responsabile civilmente, ma espone a verifiche severe su come hai gestito la società. Molti casi di bancarotta sono stati contestati per imprenditori che hanno occultato beni all’arrivo del fallimento. Agire prima con trasparenza (in sede di concordato o accordo) riduce drasticamente queste conseguenze.

D: Cos’è l’esdebitazione e posso ottenerla per i debiti della mia azienda?
R: L’esdebitazione è l’istituto che consente di cancellare i debiti residui non pagati al termine di una liquidazione concorsuale, liberando il debitore persona fisica da ogni obbligo e dandogli un “fresh start”. Introdotto nel 2006 per i falliti onesti, oggi è regolato dagli artt. 278 e ss. CCII. Tuttavia, riguarda solo le persone fisiche (imprenditori individuali, soci illimitatamente responsabili, o consumatori). Una società di capitali non ha accesso all’esdebitazione, perché quando viene liquidata essa si estingue e non ha senso parlare di liberarla dai debiti (cessando di esistere, i debiti insoddisfatti restano inesigibili). Quindi, per la nostra SRL, non c’è esdebitazione – i debiti rimasti morti con la società. Invece, per un imprenditore individuale, o per i garanti persone fisiche dei debiti sociali, l’esdebitazione è uno strumento fondamentale: dopo la chiusura del fallimento o della liquidazione controllata, possono chiedere al tribunale di essere esdebitati, ossia di azzerare i debiti che non sono stati pagati (tranne poche eccezioni come debiti alimentari, risarcimenti da fatti illeciti e sanzioni penali/amministrative, che restano comunque dovuti). Il tribunale concede l’esdebitazione se il debitore ha collaborato durante la procedura, non ha ritardato o aggravato il dissesto con dolo o colpa grave e non ha goduto di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti. In pratica è un beneficio che si ottiene se si è stati onesti ma sfortunati. Ad esempio, un piccolo imprenditore fallito, dopo aver consegnato tutto al curatore ed essersi comportato correttamente, può chiedere di essere liberato dai debiti residui: e se il giudice accerta la sua meritevolezza, otterrà decreto di esdebitazione e quei debiti saranno estinti per legge . Questo gli permette di ricominciare da capo senza l’ombra perpetua dei vecchi debiti. Nota: se l’imprenditore ha commesso irregolarità gravi o reati, l’esdebitazione può essergli negata (almeno temporaneamente). Esiste anche una forma di esdebitazione semplice per il debitore persona fisica privo di qualsiasi patrimonio o reddito, chiamata “esdebitazione del debitore incapiente” (art. 283 CCII), concedibile una volta sola, che è pensata per liberare dal peso dei debiti i soggetti veramente disperati che non potrebbero mai pagare nulla. In conclusione, per un imprenditore persona fisica l’esdebitazione è la meta finale auspicabile di ogni procedura liquidatoria, mentre per una società non ha senso. Nel caso di soci garanti, come detto, essi possono aspirare all’esdebitazione se vengono escussi e poi sottoposti a procedura liquidatoria del loro patrimonio.

D: La piccola azienda di mio marito (una ditta individuale) può accedere a queste procedure o sono solo per le società?
R: Può accedere, attraverso gli strumenti per soggetti minori (non fallibili) introdotti dal Codice. Nel caso di una ditta individuale, bisogna verificare le dimensioni: se ha superato anche uno solo dei parametri di fallibilità (attivo di €300.000, debiti di €500.000, ricavi di €200.000 nell’ultimo triennio, secondo la vecchia legge – ora i parametri precisi sono simili), allora può essere soggetta a liquidazione giudiziale e quindi anche a concordato preventivo ordinario. Se invece è molto piccola (sotto soglia) o è un artigiano, allora rientra nel sovraindebitamento. Per questi, come visto, esistono: la composizione negoziata (accessibile pure ai piccoli, con iter semplificato), poi il concordato minore (che è l’equivalente semplificato del concordato preventivo per piccoli) e la liquidazione controllata (il parallelo del fallimento). Esistono anche strumenti specifici per i debitori civili non imprenditori (tipo il “piano del consumatore” ora ridenominato, utile se i debiti sono prevalentemente personali e non d’impresa). Dunque, la piccola ditta individuale di tuo marito potrebbe, ad esempio, fare una composizione negoziata con un esperto nominato dalla Camera di Commercio (senza passare da commissione) ; se ciò non risolve, potrebbe proporre un concordato minore in tribunale offrendo ai creditori quello che può (rispettando l’obbligo di metterci impegno e magari qualche risorsa esterna) ; oppure, se proprio la situazione è compromessa, optare per la liquidazione controllata con successiva esdebitazione . Il linguaggio è diverso ma la logica è analoga alle grandi procedure. Anzi, a volte i piccoli hanno qualche vantaggio: ad esempio possono ridurre i debiti fiscali senza bisogno del voto dell’Erario se il giudice valuta conveniente la proposta (v. cram-down fiscale nel concordato minore) . Quindi sì, anche le micro-imprese e i privati possono “difendersi” dai debiti con procedure dedicate, evitando di rimanere strozzati a vita.

D: Quanto costa, in sintesi, attivare queste procedure?
R: Attivare una procedura di gestione della crisi ha dei costi, ma spesso sono inferiori ai benefici ottenuti (in termini di debiti tagliati e perdite evitate). Nella composizione negoziata, i costi diretti sono relativamente contenuti: un diritto di segreteria di circa €252,00 più bollo €16 da pagare alla piattaforma ; il compenso dell’esperto che verrà determinato a fine procedura in base all’attivo dell’impresa (per le piccole aziende può essere qualche migliaio di euro: ad esempio 4-6% dell’attivo per attivi fino a €100.000, scendendo in percentuale al crescere delle dimensioni) . Tali compensi sono in prededuzione (cioè da pagare prima degli altri debiti) se si passa poi a una procedura concorsuale; se l’azienda si risana, restano a suo carico come costo. Ci sono poi i costi indiretti: ad es. le parcelle di eventuali consulenti (avvocati, commercialisti) che assistono l’imprenditore nel predisporre documenti e negoziare – questi dipendono dal lavoro richiesto e dall’accordo con i professionisti. Nel concordato preventivo i costi salgono: vanno pagati un commissario giudiziale (compenso stabilito dal tribunale a percentuale sull’attivo/passivo, anche qui per piccole aziende può essere qualche migliaio o decine di migliaia di euro), il giudice delegato non ha compenso diretto ma ci sono contributi unificati e marche (in genere qualche centinaio di euro all’inizio). Inoltre bisogna considerare il compenso dell’attestatore che redige la relazione di fattibilità (anche questo è a carico del debitore, liberamente concordato – di solito varie migliaia di euro a seconda della complessità). Nel concordato semplificato si risparmiano alcune voci: non c’è il commissario in fase di voto (perché non c’è voto) anche se il tribunale potrebbe nominare un ausiliario per verifiche; c’è comunque il liquidatore dopo l’omologa (che prende un compenso simile a quello di un curatore fallimentare, a percentuale sui beni liquidati). In liquidazione giudiziale pura, tutti i costi della procedura (curatore, periti, spese di procedura) si pagano con i soldi ricavati dalla vendita dei beni, e purtroppo erodono le somme spettanti ai creditori. Come ordine di grandezza, i compensi del curatore possono variare dal 5% fino a pochi decimi percento dell’attivo, a scaglioni decrescenti (art. 8 D.M. 30/2022): quindi se liquida €1.000.000, potrebbe avere sui €50.000 (valori indicativi). Nei concordati liquidatori omologati, i compensi dei liquidatori/commissari sono analoghi. Tuttavia, c’è da dire che spesso i creditori (banche soprattutto) contribuiscono ai costi: in un accordo di ristrutturazione, ad esempio, la banca può accettare che parte di quanto paga il debitore vada ai professionisti; in un concordato, i creditori sanno che pagare il commissario è necessario per portare a termine la procedura. In poche parole: gestire una crisi ha un costo, ma non gestirla ne ha uno molto maggiore (interessi di mora, azioni legali multiple, beni svenduti all’asta, ecc.). Il Codice ha cercato di contenere i costi standardizzando alcuni onorari (vedi tariffe esperto composizione) . Inoltre, spesso i tempi più rapidi di concordato o accordo rispetto a un fallimento riducono anche i costi indiretti (meno anni di procedure = meno spese). Si può provare a finanziare parte dei costi con nuova finanza prededucibile (es. la banca concede un piccolo prestito per pagare attestatore e spese iniziali, che poi verrà rimborsato con priorità). E alcuni costi sono spalmati sui creditori: ad esempio l’IVA sulle competenze del commissario in concordato, se la procedura chiude in continuità, la paga l’azienda; ma se finisce in fallimento, è debito prededucibile lì. In conclusione, bisogna mettere in conto di destinare una frazione dell’attivo (tipicamente 5-10%) ai costi concorsuali. Nelle simulazioni pratiche, questi costi erano impliciti: lo scenario fallimentare offriva meno ai creditori anche perché il curatore e le spese legali avevano assorbito risorse. Nello scenario di accordo, parte del “sacrificio” del 30% ai fornitori serviva anche a pagare il costo del piano e dell’esperto. L’importante per il debitore è prevedere questi costi nelle proprie proiezioni, di modo che la procedura sia sostenibile finanziariamente.

D: Dopo aver chiuso una procedura di concordato o fallimento, posso avviare una nuova attività?
R: In generale sì, non ci sono preclusioni permanenti all’iniziativa economica. Se l’azienda era una società e ha chiuso con concordato o liquidazione, l’imprenditore (socio o amministratore) non subisce interdizioni automatiche, salvo che siano emerse responsabilità particolari. Ad esempio, una condanna per bancarotta fraudolenta può comportare l’interdizione dai pubblici uffici o dal dirigere imprese per un certo periodo. Ma in assenza di ciò, nulla vieta a un ex imprenditore fallito di fondare una nuova società o fare impresa individuale. Ovviamente potrà incontrare difficoltà pratiche (es. accesso al credito, reputazione) ma legalmente può. Durante la procedura concorsuale, invece, alcune limitazioni ci sono: un fallito fino alla chiusura non può senza autorizzazione esercitare commercio (art. 322 CCII) e non può essere amministratore di altre società. Ma dopo la chiusura e ancor più dopo l’eventuale esdebitazione, riacquista la piena capacità. Nel caso di concordato preventivo omologato, l’imprenditore non è considerato un fallito e non subisce nemmeno queste limitazioni temporanee. Quindi può tranquillamente continuare o aprire altre attività (a meno che il tribunale, nell’omologa, non abbia disposto qualche misura particolare, il che di solito non accade). Anzi, l’idea del legislatore è di favorire il fresh start: liberare dai debiti residui per dare una seconda chance all’imprenditore onesto ma sfortunato. Pertanto, concluso un concordato o ottenuta l’esdebitazione post-fallimento, ci si può rimettere in gioco. Bisogna però fare i conti con il mercato: il nome dell’imprenditore o della vecchia azienda potrebbe essere noto per il default, per cui spesso conviene cambiare settore o area geografica, oppure associarsi con altri per riacquisire credibilità. Ma questo esula dall’aspetto giuridico. Da un punto di vista legale, dunque, il concordato non preclude affatto nuove iniziative (anzi, se è in continuità significa proprio proseguire l’attività). Il fallimento comporta un breve periodo (fino alla chiusura) di limitazioni e poi libertà sostanziale (anche se alcune conseguenze possono perdurare, ad es. difficoltà a ottenere fidi bancari se si è segnalati in centrali rischi come ex fallito). Un suggerimento: se si vuole ripartire, meglio utilizzare nuove strutture giuridiche (una nuova società, magari con familiari o soci diversi, oppure cedere il testimone a qualcuno di fiducia) per evitare il peso del passato. Ma formalmente nulla osta a tornare sulla scena.

Fonti e riferimenti

  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – normativa vigente (testo aggiornato al 2025) che disciplina composizione negoziata, concordati, accordi e liquidazioni. In particolare: artt. 2 (definizioni di crisi/insolvenza), 23–25-sexies (composizione negoziata e concordato semplificato), 56–64 (piani attestati e accordi di ristrutturazione), 84–120 (concordato preventivo), 268–277 (liquidazione controllata sovraindebitati), 278–283 (esdebitazione).
  • D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021 – Introduzione urgente della composizione negoziata. Istituisce l’esperto indipendente e il concordato semplificato post-negoziazione .
  • D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 85/2022 e D.Lgs. 136/2024 (“decreti correttivi” CCII) – Interventi integrativi e correttivi al Codice della Crisi. Hanno modificato varie soglie e procedure: in particolare il terzo correttivo D.Lgs. 136/2024 ha chiarito l’uso della transazione fiscale nel concordato semplificato (solo liquidatorio) e introdotto la transazione fiscale durante la composizione negoziata .
  • Art. 2086 c.c. (riforma 2019) – Obbligo per l’imprenditore collettivo di adeguati assetti organizzativi, funzionali anche alla rilevazione tempestiva della crisi .
  • Cassazione Civile, sez. I, 12 febbraio 2025 n. 3634 – Ha stabilito che le misure protettive della composizione negoziata non comportano di diritto il rinvio dell’udienza prefallimentare, a meno che il debitore eccepisca il pregiudizio e il giudice valuti concreto il risanamento .
  • Cassazione Penale, sez. V, 9 luglio 2025 n. 30109 – In tema di misure cautelari penali: la pendenza di una composizione negoziata con relazione favorevole dell’esperto e misure protettive attive può escludere il periculum in mora per un sequestro preventivo penale .
  • Cassazione Civile, 4 novembre 2024 n. 28320 – (Sez. I) Ha escluso la responsabilità per concessione abusiva del credito in capo alla banca che finanzi un’impresa in crisi ma avviata in composizione negoziata con concrete possibilità di risanamento, riconoscendo valore all’attività dell’esperto e al piano di risanamento .
  • Tribunale di Verona, sez. II civ., ordinanza 16 giugno 2025 – Ha affermato che la composizione negoziata “deve essere finalizzata al risanamento, onde non può avere scopo esclusivamente liquidatorio anche se più favorevole per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale” . In tal caso (impresa senza prospettive se non liquidatorie), ha negato le misure protettive.
  • Tribunale di Bologna, ordinanza 30 aprile 2025 – In linea con Verona, ha rigettato la conferma di misure protettive a un’impresa che chiedeva la composizione negoziata ma priva di qualsiasi prospettiva di continuità, evidenziando l’uso distorto dello strumento .
  • Tribunale di Prato, ordinanza 26 ottobre 2025 n. 1105 – Ha revocato le misure protettive concesse in composizione negoziata ad una società che per anni si era autofinanziata non pagando IVA e ritenute, ritenendo tale condotta incompatibile con qualsiasi trattativa: l’indisponibilità del Fisco a transigere, dovuta alla condotta pregressa dolosa del debitore, giustifica la revoca dello stay .
  • Tribunale di Piacenza, decreto 3 luglio 2025 – Ha delineato i criteri di omologazione del concordato semplificato: il tribunale deve verificare la fattibilità economica e giuridica del piano e l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto al fallimento (basta un vantaggio qualitativo, come maggior rapidità) . Confermata la possibilità di falcidiare i crediti fiscali e contributivi anche senza una formale transazione fiscale (essendo procedura coattiva senza voto), rispettando prelazioni e convenienza . Riconosciuta inoltre la libera distribuibilità della finanza esterna apportata dai terzi, in deroga alle prelazioni .
  • Tribunale di Torino, sez. III civ., ordinanza 17 giugno 2025 – Ha chiarito che l’apertura di una composizione negoziata o di un concordato semplificato non determina la sospensione dei processi civili ordinari pendenti in cui il debitore sia parte, salvo che il debitore ottenga specifiche misure protettive che inibiscano atti esecutivi in quei giudizi . Quindi il mero avvio di tali procedure non ferma ad es. un giudizio di cognizione per accertare un credito (a differenza del fallimento che sposta la competenza al giudice fallimentare).
  • Tribunale di Reggio Emilia, decreto 29 luglio 2025 – (non aperto in dettaglio sopra, citato da Unijuris) Ha ammesso che nel concordato semplificato il proponente possa modificare la proposta nel corso della procedura, purché resti intatta la natura essenzialmente liquidatoria e non si introducano cambiamenti tali da snaturare lo spirito della procedura semplificata (che non può diventare un concordato in continuità surrettizio).
  • Tribunale di Cuneo, decreto 15 luglio 2025 – (citato da Unijuris) Ha elencato le verifiche che il tribunale deve compiere in sede di omologazione del concordato semplificato: correttezza formale, fattibilità sostanziale, rispetto delle prelazioni, utilità per ciascun creditore e comparazione con l’alternativa liquidatoria.
  • Tribunale di Milano, sez. III civ., ordinanza 29 maggio 2025 – Ha precisato che il reclamo presentato contro il decreto di rigetto dell’omologazione di un concordato semplificato non sospende di per sé le azioni esecutive dei creditori, a meno che il debitore non abbia richiesto e ottenuto misure protettive in tal senso. In mancanza di protezione, se l’omologazione viene negata in primo grado, i creditori possono riprendere le esecuzioni anche se pende reclamo.
  • Statistiche UnioncamereOsservatorio sulle Crisi d’Impresa (dati I semestre 2025): evidenziano il crescente utilizzo degli strumenti di composizione assistita. Nel 2024 presentate 1.089 istanze di composizione negoziata (contro ~600 nel 2023) e ben 834 solo nel primo semestre 2025 . Il concordato semplificato, introdotto di recente, conta 69 domande nel 2023 e 85 nel 2024 (segno che pochi lo hanno utilizzato, grazie forse al successo delle soluzioni negoziali in extremis). I concordati preventivi tradizionali nel 2024 sono stati 762 (in lieve ripresa rispetto al 2023) , mentre le liquidazioni giudiziali restano numerose (9203 nel 2024, in aumento rispetto al 2023) . Ciò indica che molte imprese ancora arrivano tardi alla crisi, finendo per fallire, ma la tendenza è un graduale aumento delle procedure alternative al fallimento.
  • Linee Guida e prassi 2023–2025 – Numerosi documenti di prassi aiutano a interpretare le nuove norme: ad es. la Circolare interministeriale MiSE-MEF 22 ottobre 2024 ha chiarito l’applicazione delle misure premiali fiscali dell’art. 25-bis CCII (riduzione sanzioni/interessi, ecc.) ; le Linee Guida del CNDCEC 2022/2023 per la composizione negoziata forniscono schemi e best practices per attestazioni, check-list sugli adeguati assetti e indicatori di allerta. Anche il portale composizione negoziata di Unioncamere (composizionenegoziata.camcom.it) mette a disposizione vademecum e modelli. La giurisprudenza recente, come visto, sta delineando principi chiave (meritevolezza, corretto uso dello strumento, etc.) che costituiscono ormai riferimento obbligato per i professionisti della crisi.

La tua azienda che produce, formula, importa o distribuisce deodoranti industriali, neutralizzanti per odori, prodotti enzimatici, soluzioni per trattamento aria, additivi chimici, nebulizzatori, sistemi automatici di deodorazione e accessori per igiene professionale, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua azienda che produce, formula, importa o distribuisce deodoranti industriali, neutralizzanti per odori, prodotti enzimatici, soluzioni per trattamento aria, additivi chimici, nebulizzatori, sistemi automatici di deodorazione e accessori per igiene professionale, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o addirittura minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore dei deodoranti e neutralizzanti è complesso, competitivo e regolamentato:

  • costi elevati per ingredienti chimici, fragranze, attivi enzimatici e basi formulate,
  • obbligo di conformità alle normative su sicurezza, etichettatura, SDS, biocidi e ambiente,
  • necessità di mantenere stock di prodotti, packaging e componenti,
  • investimenti in ricerca, test e certificazioni,
  • pagamenti spesso a 60–120 giorni da parte di imprese di pulizia, GDO, facility management e industrie.

La liquidità può scomparire rapidamente, trasformando un normale ritardo d’incasso in una spirale di debiti.

La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni tempestivamente e con una strategia efficace.


Perché un’Azienda di Deodoranti e Neutralizzanti va in Debito

  • aumento dei costi di materie prime chimiche, fragranze e basi enzimatiche
  • pagamenti lenti da parte di distributori, appalti pubblici, imprese di pulizia e GDO
  • magazzino immobilizzato in prodotti finiti, semilavorati, packaging e componentistica
  • costi elevati per normative, certificazioni, controlli e conformità
  • investimenti obbligatori per ricerca e sviluppo di nuove formule
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento dei conti correnti aziendali
  • blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
  • sospensione delle forniture di materie prime, bottiglie, erogatori, nebulizzatori e chimici attivi
  • decreti ingiuntivi, precetti, atti esecutivi
  • sequestro di stock, macchinari, semilavorati e prodotti confezionati
  • impossibilità di soddisfare ordini, contratti ricorrenti e appalti
  • perdita di clienti strategici e distributori certificati

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Con il supporto di un avvocato specializzato puoi:

  • sospendere pignoramenti in corso
  • fermare richieste aggressive di rientro
  • proteggere conti correnti e liquidità aziendale
  • bloccare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione

È il primo passo per salvare la tua azienda.


2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti

Nel settore chimico emergono spesso irregolarità importanti:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate o gonfiate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori della Riscossione
  • commissioni bancarie anomale o illegittime

Una parte rilevante del debito può essere ridotta o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili

Soluzioni concrete:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici (chimici, packaging, erogatori, fragranze)
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili

4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori

Quando la crisi è più complessa puoi ricorrere a:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
  • Concordato Minore
  • (come extrema ratio) Liquidazione Controllata

Questi strumenti permettono di continuare a operare, pagando solo una parte dei debiti e sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per salvare aziende che operano nella produzione e distribuzione di deodoranti e neutralizzanti servono competenze altamente specifiche.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende chimiche e della sanificazione professionale.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • stop urgente ai pignoramenti
  • riduzione dei debiti non dovuti
  • ristrutturazione del debito con piani personalizzati
  • protezione di stock, macchinari, materiali e ricambi
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
  • tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di deodoranti e neutralizzanti non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:

  • bloccare subito i creditori,
  • ridurre davvero i debiti,
  • salvare ordini, contratti ricorrenti e continuità operativa,
  • proteggere il futuro della tua attività.

Agisci ora.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!