Se la tua azienda noleggia, vende o manutiene compressori industriali, compressori d’aria portatili o stazionari, centrali pneumatiche, essiccatori, filtri, linee aria e attrezzature per cantieri, industrie, manutenzioni, logistica, automotive e servizi tecnici — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire subito per evitare fermi operativi, blocchi delle forniture e perdita di clienti strategici.
Nel settore del noleggio compressori, anche un ritardo minimo nelle consegne, nelle revisioni o nella disponibilità dei macchinari può fermare cantieri, linee produttive, manutenzioni programmate, attività industriali e servizi essenziali. Le conseguenze possono essere molto serie: penali, disdette contrattuali, richieste di risarcimento e danni economici importanti.
Perché le aziende di compressori industriali a noleggio accumulano debiti
- aumento dei costi per manutenzioni, ricambi, filtri, oli, motori e componenti meccanici
- rincari energetici e spese elevate per officina, mezzi e personale tecnico
- pagamenti lenti da parte di cantieri, industrie, manutentori e appaltatori
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con macchinari ad alto valore e alta usura
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati all’investimento nel parco noleggio
- investimenti continui in aggiornamento attrezzature, revisioni e sicurezza
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
- identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo rigidi che riducono la liquidità necessaria alla gestione del parco macchine
- richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
- proteggere rapporti con fornitori critici (ricambi, filtri, oli, componentistica, officine)
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare noleggi, assistenza e manutenzioni
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco degli acquisti di ricambi e della manutenzione dei compressori
- impossibilità di servire cantieri, industrie e clienti con contratti di noleggio attivi
- perdita di manutentori, appaltatori, clienti corporate e partner strategici
- rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team specializzato di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- bloccare pignoramenti e atti esecutivi
- ridurre o ristrutturare i debiti attraverso gli strumenti normativi più efficaci
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Introduzione
Un’impresa che fornisce compressori d’aria industriali a noleggio può trovarsi in difficoltà finanziarie a causa di crediti scaduti o insoluti. Il debitore (imprenditore o amministratore) deve agire tempestivamente e in modo informato. In particolare, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) obbliga l’imprenditore ad attivarsi non appena emergono indizi di crisi . La prosecuzione imprudente dell’attività, dopo la perdita integrale del capitale sociale, costituisce gestione temeraria con responsabilità personale . In questa guida approfondita (giuridica ma divulgativa) esamineremo gli obblighi del debitore, gli strumenti di regolazione della crisi (negoziali e giudiziali), le relazioni con creditori particolari (banche, fornitori, fisco, INPS), le tecniche di difesa (pignoramenti, opposizioni) e le possibili soluzioni di risanamento o liquidazione. Il punto di vista è quello del debitore (impresa, soci, amministratori), con focus sulla normativa italiana aggiornata a ottobre 2025, giurisprudenza e prassi recenti.
1. Quadro normativo e obblighi dell’imprenditore in difficoltà
La crisi aziendale si definisce giuridicamente come “stato di crisi” quando il debitore ha indizi gravi di futura insolvenza (flussi di cassa insufficienti per oltre 12 mesi), mentre l’“insolvenza” è l’impossibilità concreta di pagare regolarmente i debiti . Il nuovo Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.) impone di reagire già in fase di crisi e prevede obblighi precisi per amministratori e soci. In particolare:
- Obbligo di intervento per perdita di capitale: in una SRL, la perdita di oltre 1/3 del capitale sociale comporta la convocazione dell’assemblea per rimedi (art. 2482‑bis c.c.); la perdita totale del capitale provoca scioglimento di diritto (art. 2484 c.c.) . Proseguire l’attività con capitale azzerato è illecito. La Cassazione ha ribadito (ordinanza 15054/2024) che continuare a contrarre nuovi debiti dopo l’azzeramento del capitale costituisce gestione temeraria con danno risarcibile: l’imprenditore è responsabile del passivo aggiuntivo generato .
- Adeguati assetti organizzativi (art. 2086 c.c.): l’imprenditore deve dotarsi di sistemi di controllo interno e contabilità in grado di rilevare tempestivamente la crisi (indici di liquidità, DSCR, reporting di bilancio, ecc.) . Ad esempio, un calo continuo dell’indice di copertura del debito (Debt Service Coverage Ratio) o gravi ritardi nei pagamenti (fornitori, fisco, stipendi) sono segnali che devono far scattare le contromisure preventive .
- Dovere di preservare il patrimonio sociale: una volta accertata una causa di scioglimento (ad es. dissesto irreversibile), gli amministratori possono svolgere solo atti di ordinaria amministrazione (art. 2486 c.c.) . Qualsiasi ulteriore operazione che aggravi il passivo o riduca l’attivo senza giustificazione integra responsabilità personale (mala gestio). La giurisprudenza utilizza il criterio del “danno da prosecuzione abusiva” (risarcibile con la differenza di attivo netto che si sarebbe avuto interrompendo l’attività rispetto all’attivo effettivo al momento del fallimento) . In sintesi, l’imprenditore deve decidere tra sospendere le attività o adottare subito una concreta strategia di risanamento; il mero rinvio peggiora la posizione del debitore .
Il mancato rispetto di questi obblighi comporta sanzioni civili e penali per gli amministratori e può facilitare il fallimento coattivo da parte dei creditori. Pertanto, il debitore deve vigilare attentamente sui parametri di bilancio (capitale netto, flussi, patrimonio) e adottare soluzioni tempestive.
2. Strumenti di regolazione della crisi aziendale
Il Codice della crisi (CCII) offre un sistema integrato di rimedi, che vanno da soluzioni privatistiche e stragiudiziali a vere procedure concorsuali giudiziarie. In pratica, la scelta dipende dal grado di insolvenza e dalla disponibilità dei creditori a collaborare. Tra gli strumenti principali:
- Composizione negoziata della crisi (CNC): introdotta dal D.L. 118/2021 e disciplinata dal CCII (art. 43‑46), consente all’imprenditore in fase di squilibrio patrimoniale o finanziario di avviare trattative con i creditori sotto la mediazione di un professionista indipendente (facilitatore). Lo scopo è raggiungere soluzioni concordate (piani di pagamento, riduzioni, conversioni di debito) prima di arrivare all’insolvenza conclamata . Il vantaggio è la riservatezza iniziale e la possibilità di ottenere, se necessario, misure protettive temporanee (sospensione dei pignoramenti) tramite il tribunale . Dati recenti Unioncamere confermano l’efficacia: nel 2024 sono state presentate oltre 3.600 istanze di CNC con circa 423 imprese risanate . La CNC è particolarmente adatta alle PMI con debiti non estremamente elevati, perché evita l’avvio di procedure giudiziali pesanti.
- Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): è un progetto di ristrutturazione predisposto privatamente dal debitore, attestato da un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano . Non richiede partecipazione in assemblea né omologazione del tribunale: rimane una mera intesa con i creditori. I creditori non sono vincolati, ma il piano offre al debitore benefici di legge (ad es. sospensione di alcune azioni revocatorie e immunità per certi reati fallimentari) se rispettato . È indicato quando la crisi è gestibile e si confida nella cooperazione della maggioranza dei creditori. Limite: non blocca l’esecuzione coattiva dei creditori che non aderiscono.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-60 CCII): è un contratto tra il debitore e una percentuale qualificata dei creditori (di solito ≥60% dei crediti, riducibile al 30% per accordi agevolati; per specifiche categorie può salire fino al 75% per rendere l’accordo vincolante anche per i non aderenti) . A differenza del piano attestato, l’accordo deve essere omologato dal tribunale: ciò comporta un doppio passaggio (fase privata negoziale + fase giudiziale di omologa). In questa fase sono possibili misure protettive (moratoria) a favore del debitore. Una volta omologato, l’accordo vincola i creditori aderenti e, entro certi limiti, anche gli altri (es. dall’1/1/2022 è possibile il “cram-down fiscale”, ovvero omologare comunque un accordo con pagamento parziale del fisco ). Gli accordi di ristrutturazione sono utili quando l’azienda ha bisogno di una rinegoziazione formale con effetti vincolanti, ma il numero dei creditori coinvolgibili è contenuto.
- Concordato preventivo (artt. 84-103 CCII): è la procedura concorsuale storica (c.d. fallimentare preventiva) in cui l’impresa insolvente propone un piano ai creditori e chiede l’approvazione giudiziale. Può essere in continuità (se prevede la prosecuzione dell’attività, direttamente o tramite cessione del ramo d’azienda) oppure liquidatorio (liquidazione del patrimonio). Nel concordato in continuità non è richiesta una percentuale minima di pagamento dei creditori chirografari (si punta sul rilancio dell’azienda), mentre nel concordato liquidatorio si spartiscono i ricavi della cessione. Il concordato si svolge sotto il controllo del Tribunale e assicura effetti vincolanti a tutti i creditori ammessi alla procedura (c.d. efficacia erga omnes). Offre ampie tutele: in particolare, blocca i pignoramenti (art. 99 CCII), tutela i contratti pendenti (art. 96 CCII) e consente transazioni fiscali e previdenziali con effetti protetti . È uno strumento complesso ma potente, indicato alle imprese che necessitano di una ristrutturazione profonda o di copertura di ingenti debiti, con obiettivo di continuare l’attività.
- Liquidazione giudiziale (fallimento, art. 254-355 CCII): ultima ratio che interviene quando l’impresa è ormai insolvente ed irreparabilmente squilibrata. Il Tribunale apre il fallimento (spesso su istanza di un creditore) e nomina un curatore che procede alla liquidazione dei beni sociali. Dal fallimento derivano effetti limitati sul debitore (in caso di società di capitali la responsabilità si circoscrive al patrimonio sociale), ma le conseguenze per l’impresa sono drastiche: insolvenza conclamata, chiusura forzata, possibili azioni di responsabilità verso gli amministratori o verso gli esecutati per garanzie personali, e potenziali profili penali (bancarotta) . Il fallimento oggi prevede però possibilità di esdebitazione del debitore persona fisica (v. infra Domande&Risposte), che alleggeriscono il “fardello” del debitore insolvente .
In pratica, la scelta tra questi strumenti dipende da un’analisi multidimensionale: grado di insolvenza, tipologia e grado di copertura dei creditori, eventualità di proseguire l’attività, tempi necessari, e volontà dei creditori a collaborare. Ad esempio, in presenza di una crisi gestibile ma senza accordo unanime, si preferirà un piano attestato o CNC; se i debiti sono numerosi e rilevanti, può servire un accordo omologato o direttamente un concordato. Se l’azienda non può più reggere, è meglio liquidare ordinatamente piuttosto che aggravare la situazione .
3. Rapporti con creditori e strategie stragiudiziali
Il debitore deve negoziare attivamente con i diversi creditori. In particolare:
- Fornitori: in caso di insolvenza imminente, è importante riprogrammare i pagamenti (ad es. proponendo dilazioni ai fornitori strategici) e mantenere trasparenza sulle tempistiche di pagamento . Il rispetto dei debiti commerciali correnti può salvaguardare il rapporto di fiducia. Talvolta è possibile concordare nuovi contratti di fornitura con condizioni riviste per facilitare il risanamento.
- Banche e finanziatori: occorre negoziare con gli istituti di credito eventuali rinegoziazioni di fidi e mutui. Se la banca revoca il fido o non rinnova i finanziamenti, diventa essenziale disinnescare la crisi subito . Le opzioni includono la rinegoziazione di covenants, la richiesta di proroghe, o l’avvio di un piano di ristrutturazione bancario (anche con strumenti come quelle del D.L. “Cura Italia” o del credito straordinario, se applicabili). Un buon piano certificato può convincere la banca a concedere tempo (anche perché l’amministrazione straordinaria bancaria è impraticabile in Italia come in altri grandi crediti).
- Fisco (Agenzia Entrate-Riscossione): i debiti tributari possono essere anch’essi oggetto di un percorso di risanamento. È possibile richiedere rateazioni straordinarie o accordi transattivi (cosiddetta transazione fiscale). Dal 2022 è previsto che, in un accordo di ristrutturazione o concordato, il Tribunale possa omologare il piano anche se l’Agenzia non aderisce, purché la proposta sia migliore della liquidazione fallimentare (c.d. cram-down fiscale) . Inoltre, la normazione ordinaria consente specifiche agevolazioni: ad esempio, la legge di Bilancio 2024-2025 ha innalzato a 120 il numero massimo di rate (mensili) di una nuova dilazione semplificata per i debiti fino a 120.000 € . Tuttavia, chi perde una rata decade dal piano: per le rateazioni concesse dal 16/7/2022 (e quindi anche quelle dal 2025), la decadenza si verifica con 8 rate non pagate . Con i creditori fiscali può essere utile trattare anche singolarmente in vista del piano complessivo: in accordi negoziali si può offrire, ad esempio, di pagare parzialmente IVA e sanzioni, diluire altre imposte a lungo termine, ecc. In caso di rifiuto ingiustificato del fisco, nel concordato e nell’accordo omologato l’Agenzia ha ancora voce, ma con soglie di voto agevolate (es. nel concordato l’Erario può essere superato se prende almeno il 20% come chirografario ).
- INPS: Analoghe considerazioni valgono per i debiti previdenziali. Fino al 2024 le rateazioni contributive (non affidate a riscossione) erano limitate a 24 mesi (fino a 36 con autorizzazione ministeriale). Dal 1° gennaio 2025, grazie alla Legge 203/2024 (Collegato Lavoro) e relativo decreto attuativo (in G.U. nel 2025), INPS e INAIL possono concedere rateazioni “lunghe” fino a 60 mesi per debiti contributivi non ancora affidati agli agenti della riscossione . Ciò risponde all’esigenza di dare respiro alle imprese in difficoltà. Tuttavia, resta necessaria la prova di una reale difficoltà finanziaria (ad es. flussi cassa insufficienti, calo di fatturato) e l’esame dei parametri di bilancio da parte degli enti . Il debitore dovrebbe preparare una domanda dettagliata con bilanci aggiornati e piani di copertura. Finché l’istanza non è accolta, l’INPS (o INAIL) può anche avviare sospensioni di contributi, ma non attivare pignoramenti immediati a carico di terzi (i contributi sorgono direttamente verso i sostituti d’imposta).
In generale, in questa fase stragiudiziale il debitore punta a ristrutturare i debiti in via consensuale. È opportuno tenere traccia di ogni proposta scritta, mantenere contatti formali (es. convocare riunioni dei creditori o inviare proposte ufficiali), e ottenere sempre documentazione (accordi firmati, verbali) che dimostri la volontà di addivenire a soluzioni. Questo materiale può servire poi in tribunale per dimostrare che l’imprenditore ha agito in modo diligente.
4. Strumenti di difesa dal punto di vista del debitore
Il debitore ha diverse strategie difensive sia in via preventiva sia durante l’eventuale crisi giudiziaria:
- Misure cautelari e opposizioni: Se i creditori iniziano azioni esecutive (es. pignoramenti di beni mobili, immobili, crediti), il debitore può opporsi in giudizio opponendo motivi formali (ad es. errori nella notifica) e sostanziali (come vizio del titolo esecutivo). In alternativa, più proficuamente, può agire preventivamente: ad esempio, in vista di un concordato o di un accordo di ristrutturazione, depositare un’“istanza protettiva” o un “concordato in bianco” (solo istanza senza piano definitivo) . L’accettazione di queste istanze da parte del Tribunale blocca automaticamente le esecuzioni in corso e previene nuove misure (stay of execution) . Nel caso specifico della composizione negoziata, è possibile chiedere al Tribunale misure protettive similari: durante la trattativa non si possono eseguire pignoramenti aggiuntivi e quelli già iniziati sono sospesi . Importante: le protezioni non scattano automaticamente con qualsiasi trattativa; serve una formale richiesta al Tribunale (ad es. istanza di omologa accordo o istanza di concordato in bianco) .
- Opposizione agli atti esecutivi: Se il credito è dubbio o l’atto esecutivo viziato, il debitore deve tempestivamente proporre opposizione all’esecuzione. Anche qui, la contestazione dell’atto di precetto o del decreto ingiuntivo può far decadere il pignoramento se vinta. Inoltre, l’avvenuta istanza di composizione negoziata di solito scoraggia i creditori da un ulteriore agire coattivo (anche perché l’istanza può essere comunicata loro).
- Azioni revocatorie: Nel caso in cui la crisi degeneri in fallimento, il curatore potrebbe contestare atti compiuti negli anni precedenti come revocabili (ad es. pagamenti pregressi a certi creditori, spostamento di beni). Il debitore può anticipare questo rischio: predisponendo una relazione storica degli atti compiuti e dimostrandone la “correttezza economico-contabile” (in particolare negli accordi di ristrutturazione o nel concordato può allegare un’attestazione che certifichi la regolarità delle singole operazioni). In altre parole, eseguire pagamenti con traccia bancaria e in base alla merce fornita riduce il rischio che il curatore riesuma atti di revoca .
- Fallimento volontario o concordato in bianco: Se la crisi è irreversibile, il debitore può anticipare i tempi chiedendo egli stesso l’apertura di una procedura, con vantaggi di trasparenza. Ad esempio, è possibile depositare in Tribunale una “dichiarazione di prefallimento” o un concordato preventivo (anche in bianco, cioè con il solo schema del piano senza allegare ancora i dati completi). Questo comporta la pubblicazione della dichiarazione e il blocco delle esecuzioni; dà tempo e forma legale per coinvolgere i creditori in una soluzione strutturata (concorsuale) anziché subire una dichiarazione di fallimento imposta dal Tribunale a richiesta altrui.
In sintesi, il debitore deve “proteggere il patrimonio” con tutte le armi consentite, evitando di restare completamente esposto fino alla chiusura di ogni pignoramento. Formulare istanze al tribunale (concordato, accordo omologato, CNC) crea di fatto un congelamento utile.
5. Strumenti procedurali di risanamento
In questa fase si analizzano più nel dettaglio gli strumenti giuridici di risanamento citati, con cenni su requisiti, vantaggi e criticità dal punto di vista del debitore.
- Composizione negoziata (CNC): accessibile non solo in stato di insolvenza conclamata, ma già in crisi (anticipatamente) . Richiede la nomina di un esperto negoziatore (commercialista o avvocato iscritto nell’elenco) da parte della C.C.I.A.A.. Il professionista aiuta l’imprenditore a preparare un piano realistico e a dialogare con i creditori. Vantaggi principali: anonimato iniziale (non c’è pubblicazione fino alla richiesta di misure), assenza di votazioni formali, possibilità di ottenere dal Tribunale provvedimenti cautelari (stop pignoramenti) . Dati Unioncamere (nov.2025) mostrano l’efficacia: il 78% delle imprese che hanno attivato la CNC hanno richiesto misure cautelari, e molte PMI hanno salvato l’azienda . Limiti: non è un procedimento giudiziale vincolante, dipende dalla fiducia dei creditori e dal buon esito delle trattative; l’imprenditore non è ancora formalmente protetto fino all’ottenimento del decreto di misure protettive. Inoltre, le rate inevase non vengono cancellate di colpo: serve un successivo accordo scritto.
- Piano attestato di risanamento: lo steso [42†L1572-L1580] chiarisce che il piano attestato si basa sulla volontarietà dei creditori, senza quorum legale. L’imprenditore redige un piano con ricapitalizzazioni o ristrutturazioni, certificato da un professionista. Vantaggi: riservatezza e flessibilità, nessuna soglia minima di partecipazione . Gli accordi presi rimangono contrattuali e non vincolano chi non li ha sottoscritti. Se il piano riesce, l’impresa torna in bonis senza passare dal Tribunale . Svantaggi: i creditori non aderenti possono comunque proseguire l’esecuzione, e non c’è moratoria automatica. Rimangono possibili protesti o inadempimenti di chi non firma il piano.
- Accordo di ristrutturazione del debito: come evidenziato in [42†L1572-L1580], richiede il voto favorevole dei creditori superiori alle soglie legali (art. 58 CCII). Vantaggi: ottenimento di efficacia erga omnes tramite l’omologa, e possibilità di misure protettive durante l’iter (ad es. sospensione delle azioni esecutive e cautelari su richiesta dell’imprenditore). Il piano omologato vincola sia gli aderenti sia – in caso di accordo “ad efficacia estesa” – i creditori estranei fino alle percentuali fissate dalla legge . Può includere una transazione fiscale (art. 63 CCII) e tutelare il debitore da alcune responsabilità pregressi. Limiti: è uno strumento formalizzato con tempi medio-brevi (omologa in pochi mesi) ma richiede un accordo con creditori qualificati. Se i principali creditori rifiutano, l’accordo potrebbe fallire e rendere più complicato qualsiasi altro percorso.
- Concordato preventivo: nel concordato in continuità l’imprenditore rimane in carica sotto la vigilanza del Tribunale (commissario giudiziale) . Può liberamente compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per atti straordinari serve l’autorizzazione del giudice . I fornitori post-concordato (ad es. acquisti di energia) sono pagati come crediti prededucibili, incentivando la prosecuzione dell’attività . Il concordato blocca i pagamenti pregressi sospendendo le azioni esecutive e tutela i contratti pendenti (divieto di recesso per gravi inadempienze del debitore, salvo autorizzazione del Tribunale) . Vantaggi: permette il risanamento collettivo dell’azienda, estinguendo o ridefinendo i debiti secondo un piano concordato. Offre al debitore l’opportunità di ripartire dopo aver “riorganizzato” i debiti. Svantaggi: procedura complessa e onerosa (onorari professionali, consulenze, pubblicità legale), tempo medio-lungo (dall’istanza all’omologa può richiedere molti mesi ). Non è garantito il successo: i creditori (o il Tribunale) possono rifiutare la proposta se giudicata irrealizzabile o non conforme alle norme.
- Liquidazione semplificata (concordato fallimentare ex art. 67 l.fall.): per micro-imprese, esiste il concordato semplificato che velocizza procedure di liquidazione (max 30 giorni dall’istanza all’omologa) e non prevede l’attestatore. Tuttavia, questo strumento è molto raro e va richiesto con prudenza.
- Fallimento: non è uno strumento scelto dal debitore per risanarsi, ma è utile sapere come difendersi anche nella procedura di insolvenza definitiva. Il debitore persona fisica o socio illimitatamente responsabile può chiedere l’esdebitazione (perdita del debito residuo) allo stato avanzato della procedura . In particolare, il nuovo CCII prevede l’esdebitazione automatica (di diritto) per i fallimenti aperti dal 15/7/2022 in poi (a patto di non aver agito in malafede) . Inoltre esiste l’istituto del debitore incapiente: se non ci sono attivi da liquidare, dopo 3 anni il giudice può comunque liberare il debitore. Da notare che le società non godono di esdebitazione (essendo già estinte al termine del fallimento). L’imprenditore in fallimento (se persona fisica) non è più “condannato per sempre”: dopo l’esdebitazione il suo stato patrimoniale è sanato (pur restando registrazioni in Centrale Rischi).
Tabella riepilogativa: Di seguito un confronto sintetico dei principali strumenti di risanamento (la tabella non sostituisce la lettura analitica degli istituti):
| Strumento | Requisiti/Procedure | Effetti protettivi | Note |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | Procedura volontaria con esperto mediatore; accessibile già in crisi. Nessun voto formale, no omologa. | Se richiesto: provvedimento giudiziale di sospensione pignoramenti (max 6 mesi). | Riservata, costi contenuti, adatta a PMI; non vincola i non aderenti. |
| Piano attestato di risanamento | Redatto privatamente, attestato da professionista; nessuna assemblea o quorum. | Nessuno: i creditori possono comunque eseguire. Solo benefici legali (es. no revoche per atti leciti). | Flessibile e riservato; non sospende esecuzioni. |
| Accordo di ristrutturazione | Contratto con creditori ≥ soglie di legge (di regola 60%); omologa in Tribunale. | Sì: possibilità di misure protettive (moratoria e blocco pignoramenti durante l’istruttoria). | Vincola aderenti e (entro certi limiti) non aderenti dopo omologa. |
| Concordato preventivo | Progetto approvato da assemblea creditori + omologa giudice; può essere in continuità o liquidatorio. | Sì: blocco espropri (art. 99 CCII), tutela contratti e crediti post-accordo (prededuzione). | Operazione pubblica e complessa; tempi medi-lunghi. |
| Fallimento | Procedura giudiziale di liquidazione: istanza di fallimento per insolvenza conclamata. | Sì: con decreto di apertura, scattano (in genere) sospensioni dei termini (art. 61 CCII). | Coinvolgimento totale dei creditori; passività su debiti da garantiti collaterali. |
6. Domande frequenti e risposte (FAQ)
D: Quando un’impresa è formalmente in crisi e quando invece in insolvenza?
R: L’impresa è in crisi quando sussistono indizi di futura insolvenza (ad es. flussi di cassa insufficienti a pagare i debiti nei 12 mesi successivi) . L’insolvenza è l’incapacità concreta e manifesta di onorare i debiti, evidenziata da mancati pagamenti o protesti . La crisi è “stadio preliminare”, l’insolvenza è il default conclamato. In termini pratici, gli effetti giuridici sono: solo l’insolvenza conclamata costituisce presupposto per aprire fallimento o concordato, mentre lo stato di crisi permette l’accesso agli strumenti di allerta, controllo interno e composizione negoziata .
D: Quali segnali interni dovrebbero spingere l’imprenditore ad attivarsi subito?
R: Indicatori tipici sono perdite di bilancio gravi (che erodono il patrimonio netto), costanti ritardi nei pagamenti dei fornitori, utilizzo sistematico eccessivo di affidamenti bancari (esaurimento dei fidi) e insoluti verso erario o previdenza . A livello normativo, perdite superiori a 1/3 del capitale di SRL fanno scattare obblighi specifici (artt. 2482-bis/ter c.c.) . Altri sintomi: un DSCR < 1 (il cashflow non copre gli oneri finanziari), frequenti esaurimenti di liquidità, segnalazioni delle banche (revoca fidi) o ricezione di cartelle esattoriali. In pratica, se la banca minaccia la revoca degli affidamenti o il fisco sollecita pagamenti pendenti, è ora di agire . In generale, la legge richiede di reagire “senza indugio” all’insorgere degli indizi di crisi (art. 2086 c.c.): rimandare l’azione significa aggravare il dissesto e aumentare il rischio di responsabilità.
D: Qual è la differenza essenziale tra un piano attestato e un accordo di ristrutturazione?
R: Il piano attestato di risanamento è uno strumento totalmente privato: lo redige e pubblica il debitore con certificazione professionale . Non vi è alcun voto assembleare né omologa giudiziale. Serve a convincere i creditori a seguire un piano senza vincolarli, ed è utile se la maggioranza collabora già. Vantaggi: elevata flessibilità, riservatezza e nessuna soglia minima. Svantaggi: i creditori non aderenti rimangono liberi di procedere autonomamente (pignoramenti, protesti) e non c’è alcuna sospensione automatica delle esecuzioni al di fuori di eventuali accordi.
L’accordo di ristrutturazione del debito, invece, è un contratto che deve rispettare quote di voto legali (di solito ≥60% di crediti ammessi) e richiede omologazione da parte del Tribunale . Un accordo omologato blocca le azioni dei creditori coinvolti (e in parte dei non aderenti) ed è esecutivo come una sentenza. Durante l’iter di omologa l’imprenditore può chiedere protezioni giudiziarie (stay), ad esempio misure cautelari per sospendere pignoramenti sui suoi beni . In sintesi: il piano attestato è veloce e riservato, ma meno efficace; l’accordo omologato è più vincolante e protettivo, ma richiede procedure legali e concordanze di maggioranza.
D: Quali vantaggi offre la composizione negoziata rispetto al passato?
R: La composizione negoziata della crisi (CNC) è un percorso introdotto recentemente che fa da cuscinetto preventivo alla crisi . L’imprenditore, già nei primi sintomi di difficoltà, si rivolge a un facilitatore per dialogare con i creditori. Vantaggi: inizialmente è riservata (non pubblica alcun dato finché non si chiede protezione giudiziale); l’esperto affianca l’imprenditore per elaborare proposte solide; è prevista per legge una durata limitata (inizialmente 3 mesi, prorogabili fino a 6) ; l’iter è rapido e meno formale di un concordato. Può ottenere, tramite il Tribunale, la sospensione delle esecuzioni (azioni esecutive e cautelari) per il periodo delle trattative . Inoltre, lo Stato incentiva la CNC (ad es. esonero da responsabilità aggravate per chi la utilizza per tempo). I dati confermano che molte PMI hanno salvato l’azienda grazie alla CNC, riducendo il ricorso a procedure concorsuali più drastiche . In passato, senza questo strumento, si arrivava spesso troppo tardi al concordato o direttamente al fallimento. Oggi la CNC offre un dialogo mediato, con la “guardia del tribunale” se necessario, per evitare soluzioni drastiche quando vi è margine di trattativa.
D: Durante la trattativa (CNC o altro), i creditori possono sequestrare i beni dell’azienda?
R: Se non si attiva nulla formalmente, i creditori non autorizzano implicitamente l’esecuzione: pertanto, in assenza di misure protettive, ogni creditore singolarmente può continuare le azioni di pignoramento normalmente . Tuttavia, gli strumenti giuridici consentono di bloccare questo rischio. Se il debitore presenta un’istanza di concordato “in bianco” o una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione, il Tribunale emette subito un decreto che sospende le esecuzioni in corso . Allo stesso modo, anche nella CNC il debitore può chiedere al Tribunale misure protettive: una volta concesse, nessuna nuova esecuzione può partire e quelle già iniziate non possono proseguire per il tempo fissato . In pratica, esiste la possibilità di “congelare” la situazione mentre si cerca un accordo. Attenzione: l’esistenza della sola trattativa privata non blocca niente. Va richiesta formalmente una protezione. Inoltre, ci sono strumenti speciali (“accordo agevolato al 30%”) che non danno diritto a misure protettive: in quei casi la tutela è minore.
D: Posso includere anche debiti fiscali e contributivi in un piano o accordo?
R: Sì, è possibile. La legge consente di proporre al Fisco e all’INPS una transazione fiscale e previdenziale nel concordato o nell’accordo di ristrutturazione (art. 63 CCII) . Per esempio, si può offrire di pagare solo una parte di IVA, rateizzare in più anni tributi e contributi, oppure chiedere condoni per interessi e sanzioni. La grande novità (dal 2022) è il “cram-down fiscale”: se il Fisco rifiuta ma la proposta del debitore risulta più conveniente rispetto a quanto avverrebbe con il fallimento, il Tribunale può comunque omologare il piano comprensivo della riduzione fiscale . Nel concordato, d’altronde, esisteva già una disciplina che limita il voto negativo dell’Erario (almeno il 20% di presenza è necessario). In sintesi, i debiti tributari possono essere «tagliati» e dilazionati, purché sia allegata una relazione che dimostri la convenienza dell’offerta rispetto alla liquidazione . Nota importante: l’IVA e le ritenute previdenziali su redditi di terzi sono crediti privilegiati; non possono essere scalate nel concordato o accordo salvo che il patrimonio dell’azienda non li copra in alcun modo (cioè se non esistono beni sui quali gravano). Nella pratica, quasi ogni piano serio include il Fisco come creditore, perché spesso è il maggior creditore.
D: Durante un concordato in continuità, posso continuare a far funzionare l’azienda?
R: Sì. Nel concordato in continuità, l’imprenditore resta alla guida dell’impresa con la supervisione del Tribunale (tramite il Commissario giudiziale) . Gli atti di ordinaria amministrazione (pagare fornitori correnti, incassare crediti, proseguire produzione e servizi) possono essere compiuti liberamente . Per atti di straordinaria amministrazione (es. vendere immobili, contrarre nuovi prestiti, transigere cause) è invece necessaria l’autorizzazione del giudice delegato . L’obiettivo è preservare la continuità aziendale: l’azienda in concordato può stipulare nuovi contratti, e i fornitori post-concordato sono pagati come crediti prededucibili (prima di tutti gli altri) . Se invece si sceglie un concordato liquidatorio, normalmente l’attività caratteristica viene sospesa e l’imprenditore opera solo in funzione liquidatoria. In casi estremi, il Tribunale può nominare un amministratore giudiziario al posto dell’imprenditore (tipico nei fallimenti, raro nel concordato), ma di solito questo avviene solo se si dubita della correttezza dell’imprenditore . In pratica, l’imprenditore rimane «al timone» ma il Tribunale controlla i colpi di testa. Ciò permette di salvare il know-how aziendale nelle mani di chi lo conosce, garantendo però ai creditori che non saranno prese decisioni improvvide.
D: Nel concordato vengono sospesi anche i contratti in corso (forniture, leasing, affitti)?
R: La procedura di concordato blocca le azioni esecutive, ma non scioglie automaticamente i contratti pendenti . Secondo il CCII, l’impresa in concordato può chiedere al Tribunale di sciogliere o sospendere contratti onerosi se questo è utile al piano (art. 97 CCII) . Ad esempio, in presenza di un affitto gravoso si può domandare di recedere anticipatamente, pagando un indennizzo residuo come credito concorsuale . Tuttavia, i fornitori essenziali non possono interrompere contratti “essenziali” per il prosieguo dell’attività solo perché c’è il concordato: la legge tutela i contratti vitali (divieto di esecuzione forzata e di sospensione delle prestazioni essenziali) . In pratica, il concordato non costituisce automaticamente inadempimento contrattuale. Ad esempio, se un fornitore di energia rifiuta di rinnovare il servizio, il Tribunale può ordinare che la fornitura continui alle condizioni precedenti finché dura il concordato .
D: Se la mia azienda fallisce, perdo beni personali?
R: Se la società è di capitali (SRL, SPA), il fallimento riguarda solo il patrimonio sociale: i soci hanno responsabilità limitata, quindi il credito resta sul patrimonio aziendale. Tuttavia, se qualcuno ha prestato garanzie personali (fidejussioni su mutui, leasing, fideiussioni bancarie), i creditori garantiti potranno rivalersi su quei beni personali fuori dal fallimento. Inoltre, gli amministratori (o soci di snc) possono essere chiamati a rispondere in sede di curatela per cattiva gestione o malafede, con sentenze di risarcimento contro di loro. Se il debitore è persona fisica (impresa individuale o snc), il suo patrimonio personale entra automaticamente nel fallimento . Ciononostante, il nuovo CCII prevede l’esdebitazione per le persone fisiche (imprenditore individuale o socio illimitato): dopo il termine di procedura, il tribunale può liberare il debitore dai debiti residui non soddisfatti . Dal 2022 in poi, l’esdebitazione è di diritto (dopo 3 anni) se non vi è malafede dimostrata. Esiste inoltre l’istituto del fallito incapiente: anche se gli attivi sono nulla, si può chiedere la liberazione dai debiti dopo 3 anni, una sola volta nella vita. Le società non beneficiano di esdebitazione (ma essendo estinte con il fallimento non ne hanno bisogno). In conclusione: nel fallimento di una SRL in bonis i soci limitano i danni; il debitore persona fisica può rinascere dopo l’esdebitazione. Quindi, subire un concordato o un accordo è generalmente meno traumatico per la propria posizione personale rispetto a un fallimento.
D: Quanto durano in media queste procedure concorsuali?
R: Dipende dallo strumento. Il concordato preventivo, con omologa finale, impiega di solito 6-12 mesi per l’accordo giudiziale; poi il piano può estendersi in anni (ad es. pagamenti quadriennali) . L’accordo di ristrutturazione è più rapido: l’omologa può arrivare in 4-6 mesi e il rimborso dei creditori segue in 2-3 anni . La composizione negoziata è pensata per essere breve: di norma dura inizialmente 3 mesi, prorogabili di altri 3 (al massimo 6 mesi, salvo casi eccezionali) . Il concordato semplificato (micro-imprese) ha tempistiche molto contenute: dall’istanza all’omologa spesso 2-3 mesi, mentre la liquidazione degli asset può richiedere più tempo a seconda della vendibilità. Il fallimento resta il più imprevedibile: la procedura può durare anche 5-7 anni (storicamente media), se ci sono molte cause o beni da liquidare . Le nuove norme (art. 125 CCII) cercano di accelerare la chiusura, per esempio consentendo liquidazioni anticipate parziali. In generale, se l’obiettivo è chiudere in fretta, gli accordi privati o concordati danno una timeline più definita rispetto all’ipotesi fallimentare.
D: L’accordo o il concordato danneggiano la mia reputazione creditizia in futuro?
R: Sì, in misura relativa. Comunque vadano le cose, un’impresa che ha ristrutturato i debiti sarà segnalata nelle centrali rischi (CRIF, etc.) per alcuni anni. Le banche e i fornitori saranno cautelativi (ad es. garanzie più stringenti) per un po’. Tuttavia, a differenza del fallito, non vi sono interdizioni giudiziarie post-concordato: l’imprenditore potrà continuare a operare liberamente. Se l’azienda onora il piano concordato, potrà ricostruire un’immagine di affidabilità. Al contrario, durante il fallimento e fino all’esdebitazione non si possono ricoprire alcune cariche (ad es. per 5 anni il fallito non può fare l’amministratore senza permesso) e si possono avere difficoltà a ottenere nuovi crediti bancari o partecipazioni in società. Dopo l’esdebitazione, però, il debitore persona fisica ottiene la “fedina economica pulita”, pur rimanendo in CR nelle liste dei default passati. In sintesi: un concordato eseguito correttamente consente in futuro di dire “ho onorato i debiti secondo il piano”, il che è meno gravoso di un fallimento con insolvenza definitiva.
D: Cosa accade se ritardo troppo nel cercare queste soluzioni?
R: Più si rimanda, più si aggravano i debiti accumulati e si riduce il patrimonio netto. Ciò aumenta il danno risarcibile (vedi “danno da continuazione”) e può rendere impossibile qualsiasi risanamento. Inoltre, tardando si rischia la perdita degli incentivi (es. in CNC, l’esenzione da responsabilità vale solo se si attiva per tempo). Le statistiche dimostrano che le PMI che si muovono tempestivamente con CNC o piani attestati hanno più probabilità di successo rispetto a chi “tira a campare” fino al commissariamento.
7. Simulazioni pratiche
- Scenario 1 – Crisi moderata: Azienda X, S.r.l. di noleggio compressori, con fatturato annuo 2M e debiti totali 400k (200k fornitori, 150k banca, 50k fisco). Il DSCR è 0,9 e i soci hanno rilevato perdite di bilancio superiori a 1/3. I conti bancari sono soggetti a pignoramenti parziali per 30k. In questo caso l’impresa è in stato di crisi (debito prossimo all’insolvenza) e i soci devono agire. Una strategia potrebbe essere:
- Attivare subito un piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), coinvolgendo un consulente per ristrutturare costi e flussi. Parallelamente, avviare una composizione negoziata (incaricare un facilitatore) per mediare con i fornitori e la banca su dilazioni (es. scadenzare i 200k su 2 anni e congelare interessi, ristrutturare mutuo).
- Proporre all’Agenzia Entrate e all’INPS un accordo di pagamento (come previsto dagli incentivi 2024-25, si potrebbe chiedere la rateizzazione rapida fino a 10 anni dei 50k fiscali).
- Se i creditori chiave cooperano, il piano attestato consentirà di evitare esecuzioni, altrimenti si valuterà l’accordo omologato (ADR) con voto dell’82% dei crediti (banca + alcuni fornitori concordano).
- Se invece i creditori non collaborano, depositare un’istanza di concordato in bianco (scrittura privata al Tribunale) per bloccare i pignoramenti e comprare tempo per rifinanziare o cercare un compratore del ramo d’azienda.
In questo esempio, la prassi suggerisce di non aspettare il commissariamento dei creditori. Se i pignoramenti superano una soglia critica (es. inibizione totale dell’attività), conviene richiedere misure protettive al Tribunale mentre si negozia.
- Scenario 2 – Insolvenza imminente senza accordo: Società Y, 5 dipendenti, Fatturato 500k, debiti complessivi 300k (150k INPS, 100k fornitori, 50k mutuo bancario). Previsioni cash flow negative. I ricavi calano. La società non ha capitale proprio a copertura. I fornitori hanno già inviato diffide. Qui l’insolvenza è probabile. L’imprenditore potrebbe:
- Chiedere un parere subito a un professionista su un accordo di ristrutturazione agevolato (art. 58 CCII prevede soglia ridotta al 30%). Proporre un piano (es. pagare il 50% dei debiti in 5 anni con garanzie sul magazzino).
- Raccogliere tutte le informazioni contabili e contattare l’agenzia delle Entrate: proporre un piano fiscale (pay 20k/anno per 5 anni invece di 50k subito).
- Mentre si prepara il piano, depositare in Tribunale un’istanza di concordato in bianco per ottenere la sospensione dei termini esecutivi.
- Se alcuni creditori chiave (INPS e maggior fornitore) accettano di appoggiare il piano, passare all’omologa dell’accordo con il voto richiesto. Se no, cercare il concordato in continuità (ad esempio affittare o vendere ramo aziendale ai sensi dell’art. 104bis-104ter CCII) per ripianare una parte dei debiti.
In alternativa, se gli attivi della società Y fossero molto limitati, si potrebbe considerare subito il fallimento semplificato e la successiva esdebitazione. In questo caso l’imprenditore (fallito) potrà estraniarsi prima di accumulare altri debiti.
(N.B.: Questi scenari sono semplificati. Ogni situazione richiede analisi individuale dettagliata.)
8. Tabelle riepilogative
Oltre alla tabella comparativa degli strumenti vista sopra, può essere utile un quadro riassuntivo delle opzioni legali a disposizione:
| Fase | Strumento | Obiettivo | Principali azioni del debitore |
|---|---|---|---|
| Pre-crisi/crisi | Allerta interna (art. 2086 c.c.) | Monitorare finanze interni | Istituire report finanziari, bilanci previsionali; promuovere analisi di bilancio. |
| Composizione negoziata (CNC) | Prevenire insolvenza, ristrutturare | Trovare un esperto negoziatore, formulare un piano (riduzione costi, pagamenti etc.), trattare coi creditori. | |
| Piano attestato di risanamento | Risanare fuori tribunale | Elaborare piano, far attestare da professionista indipendente; negoziare volontariamente con creditori. | |
| Insolvenza conclamata | Accordi di ristrutturazione (artt. 57-60) | Ristrutturazione con effetti legali | Avviare trattativa coi creditori principali; preparare proposta scritta; chiedere omologa. |
| Concordato preventivo (continuità/liquid.) | Ristrutturazione o liquidazione | Preparare piano e documenti contabili; sottoporre il piano ai creditori; chiedere omologa giudice. | |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Liquidazione definitiva | (Non volontario) eventualmente proporre fallimento per ritrovare esdebitazione; collaborare con curatore. | |
| Durante le procedure | Istanza di protezione (concordato/accordo) | Bloccare esecuzioni | Depositare concordato in bianco o accordo; ottenere decreto di sospensione esecuzioni . |
| Opposizione esecuzioni/revocatorie | Difendere beni e atti | Presentare opposizioni in tribunale contro pignoramenti; raccogliere documentazione che giustifica i pagamenti. |
Fonti
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019, aggiornato con le modifiche del D.Lgs. 83/2022 (attuazione direttiva UE 2019/1023) .
- Cass. civ. ord. 29 maggio 2024 n. 15054 (responsabilità amministratori per prosecuzione dell’attività dopo esaurimento capitale) .
- Norme tributarie e previdenziali in materia di rateizzazione: D.P.R. 602/1973; art. 19-ter (come modificato).
- Legge 203/2024 (Collegato lavoro), art. 23 (rateizzazioni INPS fino a 60 mesi) .
- D.M. 24 ottobre 2025 (rateizzazioni INPS/INAIL, in corso di pubblicazione), Ministero Lavoro/MEF .
La tua azienda che noleggia, vende, installa o manutiene compressori industriali (alternativi, rotativi a vite, oil-free, booster, compressori d’aria per cantieri, per industrie e per linee produttive), essiccatori, serbatoi, sistemi di trattamento aria e ricambi, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o perfino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore del noleggio compressori è complesso, costoso e ad altissimo impatto finanziario:
- acquisto di macchine ad alto valore (compressori, essiccatori, serbatoi, centraline),
- costi elevati di manutenzione ordinaria e straordinaria,
- necessità di mantenere flotta e ricambi sempre disponibili,
- immobilizzi di capitale enormi in attrezzature a noleggio,
- pagamenti spesso a 60–150 giorni da parte di industrie, cantieri, manutentori e appaltatori.
La liquidità può evaporare molto velocemente, trasformando semplici ritardi nei pagamenti in una spirale di debiti.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con una strategia efficace.
Perché un’Azienda di Compressori Industriali a Noleggio va in Debito
- aumento dei costi di macchine, ricambi, filtri, oli tecnici e manutenzioni
- pagamenti lenti da parte di cantieri, industrie, manutentori, appalti pubblici e privati
- magazzino immobilizzato in compressori fermi, ricambi, tubazioni, kit manutenzione
- costi elevati di trasporto, assistenza tecnica e personale specializzato
- investimenti continui in nuove tecnologie, efficienza energetica e certificazioni
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema non è la domanda, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
- sospensione delle forniture di ricambi, filtri, oli tecnici, tubazioni e componenti
- decreti ingiuntivi, atti esecutivi, precetti
- sequestro di compressori, essiccatori, ricambi, mezzi e attrezzature
- impossibilità di rispettare contratti di noleggio, assistenza e manutenzione programmata
- perdita di clienti strategici, appalti ricorrenti e contratti a lungo termine
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con il supporto di un avvocato specializzato puoi:
- sospendere pignoramenti in corso
- fermare richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità aziendale
- fermare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione
È il primo passo per salvare la tua azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Nel settore emergono spesso anomalie e irregolarità:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- commissioni bancarie anomale o illegittime
Una parte importante del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili
Soluzioni efficaci:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con fornitori strategici (ricambi, oli tecnici, filtri, elettronica)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili
4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Quando la crisi è più complessa puoi ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (come extrema ratio) Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte dei debiti, sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare aziende che lavorano nel settore del noleggio compressori servono competenze giuridiche e tecniche approfondite.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende che operano nel settore dei compressori industriali.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani personalizzati
- protezione di compressori, ricambi, attrezzature e mezzi
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di compressori industriali a noleggio non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
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- proteggere il futuro della tua azienda.
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