Se la tua azienda progetta, produce, importa o installa camere climatiche, camere termostatiche, camere di stabilità, sistemi per prove ambientali, test termici, cicli umidità-temperatura, camere HALT/HASS e soluzioni per automotive, elettronica, aerospazio, farmaceutica, ricerca e industria — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire rapidamente per evitare blocchi produttivi, ritardi nei collaudi e perdita di clienti strategici.
Nel settore delle camere climatiche, anche un ritardo minimo nelle consegne, installazioni, tarature o manutenzioni può fermare laboratori, linee produttive, validazioni farmaceutiche, test automotive e progetti di certificazione. Le conseguenze possono essere molto pesanti: penali, contestazioni, stop dei processi di qualifica e danni economici rilevanti.
Perché le aziende di camere climatiche e termostatiche accumulano debiti
- aumento dei costi di compressori, refrigeranti, elettronica di controllo e sensori di precisione
- difficoltà di approvvigionamento di componenti speciali o certificati
- pagamenti lenti da parte di laboratori, industrie, automotive, aerospace e PA
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con componenti costosi e alto livello di personalizzazione
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati al valore delle macchine e dei progetti
- investimenti elevati in progettazione, collaudi, tarature, normative e personale tecnico specializzato
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
- individuare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo rigidi che riducono drasticamente la liquidità
- richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
- tutelare i rapporti con fornitori critici (compressori, elettronica, sensori, controlli climatici)
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare produzione, installazioni e assistenza
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di componenti essenziali per i sistemi climatici
- impossibilità di consegnare camere, completare installazioni o mantenere contratti di assistenza
- perdita di laboratori, aziende industriali, clienti automotive e partner tecnologici
- rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, guida un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- bloccare pignoramenti e atti esecutivi
- ridurre o ristrutturare i debiti tramite gli strumenti più efficaci
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- proteggere magazzino, componenti critici, contratti di fornitura e continuità del servizio
- evitare la chiusura e accompagnare la tua azienda verso un risanamento stabile e duraturo
Agisci ora
Le aziende non falliscono per i debiti, ma per il ritardo con cui reagiscono.
Agire oggi significa salvare forniture, progetti, clienti strategici e stabilità finanziaria.
👉 La tua azienda produce o installa camere climatiche ed è indebitata?
Richiedi subito una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e proteggi la tua attività prima che sia troppo tardi.
Introduzione
Un’azienda produttrice di camere climatiche e termostatiche – tipicamente una PMI manifatturiera ad alta intensità tecnologica – può trovarsi esposta a debiti rilevanti di varia natura (bancari, fiscali, verso fornitori, contributivi). Quando l’indebitamento diventa insostenibile, l’imprenditore deve attivarsi rapidamente per difendere la continuità aziendale e tutelarsi dalle azioni dei creditori. In Italia, il quadro normativo è stato profondamente rinnovato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), entrato in vigore a luglio 2022 e successivamente integrato da correttivi nel 2022 e 2024 . Tale riforma sposta l’ottica dalla liquidazione punitiva al risanamento precoce dell’impresa in difficoltà, privilegiando strumenti negoziali e conservativi che evitino l’esito distruttivo del fallimento .
Dal punto di vista del debitore (l’azienda indebitata), “difendersi” significa adottare strategie legali e operative per gestire i debiti, prevenire o arginare azioni esecutive, e – quando necessario – ristrutturare l’esposizione finanziaria attraverso gli strumenti offerti dall’ordinamento. Questa guida, rivolta ad avvocati, imprenditori e consulenti, fornirà un’analisi avanzata ma divulgativa di cosa fare se un’azienda (ad es. una S.r.l. o S.p.A.) nel settore delle camere climatiche è sovraindebitata, con un focus sulle normative italiane aggiornate a Ottobre 2025. Esamineremo le varie tipologie di debiti e i relativi rischi, gli obblighi di legge per gli amministratori, gli strumenti di allerta e composizione della crisi, le procedure di ristrutturazione del debito e insolvenza (dal piano attestato al concordato alle soluzioni per il sovraindebitamento), nonché opzioni pratiche come la rinegoziazione dei contratti o la cessione d’azienda. Troverete inoltre tabelle riepilogative delle diverse soluzioni disponibili, una sezione di domande e risposte frequenti, ed esempi pratici simulati su come applicare tali strumenti in concreto.
Nota sul metodo: Tutte le fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli utilizzate sono citate e riportate in fondo alla guida. Ciò garantisce aggiornamento e affidabilità dei contenuti, nonché l’assenza di plagio. L’obiettivo è offrire una panoramica completa e strutturata, che consenta al debitore di comprendere come difendersi legalmente dai creditori e come agire per superare la crisi d’impresa.
Tipologie di debiti aziendali e rischi correlati
Una prima mossa per affrontare la situazione è mappare i debiti dell’azienda in base alla loro natura, poiché ciascuna categoria di credito comporta rischi e strumenti di gestione specifici:
- Debiti bancari e finanziari: includono mutui, leasing, scoperti di conto e finanziamenti vari. Sono spesso garantiti (es. ipoteche su immobili o pegni su macchinari) e, in caso di insolvenza, la banca può escutere le garanzie o avviare pignoramenti. Un rischio tipico è la decadenza dal beneficio del termine (la banca può chiedere l’immediato rientro di tutto il capitale residuo se l’azienda salta anche una sola rata, secondo le clausole contrattuali). Inoltre, gli istituti di credito possono segnalare l’impresa in Centrale Rischi, deteriorandone il rating e l’accesso al credito. È cruciale negoziare tempestivamente con le banche moratorie o rimodulazioni del debito per evitare azioni legali.
- Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali: derivano da fatture non pagate per materie prime, componenti, servizi, ecc. I fornitori insoluti possono interrompere le forniture (mettendo a rischio la produzione delle camere climatiche) e agire per vie legali (ingiunzioni di pagamento, decreti ingiuntivi). Dopo aver ottenuto un titolo esecutivo, un fornitore può pignorare conti bancari, beni mobili dell’azienda o chiedere il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) se i debiti sono ingenti. Tuttavia, essendo crediti chirografari (non garantiti), i fornitori sono spesso disposti a piani di rientro o transazioni a saldo e stralcio (accettando un pagamento parziale) pur di recuperare qualcosa, specialmente se comprendono che la liquidazione dell’azienda li lascerebbe insoddisfatti.
- Debiti fiscali verso l’Erario: comprendono imposte non versate (IVA, IRES, IRAP) e ritenute non pagate. Il Fisco italiano, tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), dispone di poteri esecutivi speciali: dopo la notifica di cartelle esattoriali, può iscrivere ipoteche sugli immobili aziendali, bloccare conti correnti (fermo amministrativo) e pignorare beni senza bisogno di un tribunale, secondo le procedure di riscossione coattiva. I debiti IVA e le ritenute operate e non versate sono particolarmente sensibili: il loro mancato pagamento è considerato grave e, superate certe soglie, costituisce reato. In particolare, non versare IVA oltre €250.000 annui o ritenute oltre €150.000 integra reato tributario (omesso versamento) , così come omettere il versamento di contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti per oltre €10.000 annui comporta sanzioni penali fino a 3 anni di reclusione . Queste soglie impongono al debitore di monitorare attentamente la propria esposizione fiscale e, se necessario, di porvi rimedio (ad esempio mediante versamenti parziali che riportino il debito sotto soglia prima delle scadenze penali) . Il rischio principale con il Fisco è quindi duplice: da un lato l’aggressione ai beni aziendali tramite ganasce fiscali, dall’altro implicazioni penali a carico degli amministratori per omessi versamenti rilevanti.
- Debiti verso l’INPS e altri enti previdenziali: riguardano contributi non versati sugli stipendi dei dipendenti o dei soci lavoratori. L’INPS può procedere in modo analogo al Fisco (anche l’INPS notifica avvisi di addebito esecutivi e può pignorare) ed esistono soglie oltre le quali scatta il reato di omesso versamento contributivo (come visto, €10.000 annui di trattenute). Da notare che gli amministratori di una società potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente di alcuni contributi non versati – in particolare le quote trattenute ai lavoratori – in quanto sono somme di terzi. Inoltre, il mancato versamento protratto dei contributi può far scattare ispezioni del lavoro e compromettere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), necessario per partecipare a bandi o ricevere pagamenti nella filiera pubblica.
- Debiti verso dipendenti (retribuzioni e TFR): se l’azienda ritarda o sospende il pagamento degli stipendi, rischia vertenze di lavoro, decreti ingiuntivi e soprattutto una grave crisi operativa (i lavoratori potrebbero astenersi dal lavoro o dimettersi). In caso di insolvenza grave, i dipendenti possono presentare istanza per la dichiarazione di fallimento/liquidazione dell’azienda. Tuttavia, la legge tutela i dipendenti: nell’eventuale procedura concorsuale, i crediti di lavoro hanno privilegio generale e saranno soddisfatti prima di altri crediti chirografari; inoltre, esiste un Fondo di Garanzia INPS che interviene a pagare TFR e stipendi arretrati entro certi limiti se l’azienda fallisce. È interesse del datore di lavoro evitare di lasciare mesi di stipendi insoluti: non solo per correttezza, ma anche perché gli amministratori possono incorrere in responsabilità penale per omesso versamento di ritenute previdenziali (come visto) e in sanzioni amministrative per violazione delle norme sul lavoro.
- Altri debiti: ad esempio verso assicurazioni (premi INAIL), debiti locatizi (canoni di affitto di capannoni o uffici), debiti verso utilities (energia, gas) ecc. Anche questi creditori possono interrompere le prestazioni (un locatore può avviare sfratto per morosità mettendo a rischio la sede aziendale; le società di fornitura energetica possono sospendere il servizio). Inoltre, i tributi locali (IMU, TARI, ecc., dovuti ai Comuni) costituiscono un ulteriore zoccolo di debito fiscale; pur non rientrando formalmente nella “transazione fiscale” prevista dal Codice della Crisi, la giurisprudenza riconosce che possano essere falciati (ridotti) negli accordi di ristrutturazione se ciò conviene all’ente creditore .
Riepilogo dei rischi per tipologia di debito: In tabella 1 sottostante sono sintetizzati i principali rischi legati a ciascun tipo di debito e le possibili azioni dei creditori.
<table> <thead> <tr><th>Tipologia di debito</th><th>Creditori e poteri</th><th>Rischi per l’azienda debitrice</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><strong>Bancari/Finanziari</strong><br>(mutui, leasing, fidi)</td> <td>Banche, società di leasing, factor.<br>Poteri contrattuali (revoca fidi, risoluzione leasing) e giudiziali (decreto ingiuntivo, esecuzioni su pegni/ipoteche).</td> <td>– Revoca linee di credito e richiesta rientro immediato del debito.<br>– Escussione garanzie (es. vendita immobili ipotecati, ritiro beni in leasing).<br>– Segnalazioni a Centrale Rischi, peggiorando rating.<br>– Istanza di fallimento se esposizione rilevante e insolvenza conclamata.</td> </tr> <tr> <td><strong>Fornitori/Commerciali</strong><br>(forniture merci, servizi)</td> <td>Fornitori vari, subappaltatori, consulenti.<br>Poteri giudiziali ordinari (ingiunzione di pagamento, pignoramenti); facoltà di sospendere ulteriori forniture.</td> <td>– Interruzione forniture essenziali (rischio blocco produzione).<br>– Decreti ingiuntivi con pignoramento di conti, macchinari, crediti verso clienti.<br>– Azioni legali multiple e costose da gestire; rischio <em>effetto domino</em> se un creditore agisce, altri seguono.<br>– Istanza di liquidazione giudiziale (specie se debito > €30k, soglia per fallimento di terzi in passato).</td> </tr> <tr> <td><strong>Fiscali (Erario)</strong><br>(IVA, imposte dirette, ritenute)</td> <td>Agenzia Entrate/Agenzia Riscossione.<br>Poteri speciali di riscossione amministrativa (fermo auto, ipoteche, pignoramenti senza tribunale). Presidio penale per omessi versamenti sopra soglie (art. 10-bis, 10-ter D.lgs.74/2000).</td> <td>– Iscrizione di ipoteca su immobili aziendali (anche se l’azienda li volesse usare come garanzia per nuovi crediti, perde possibilità).<br>– Fermi amministrativi su veicoli aziendali (limitando operatività).<br>– Pignoramento somme su conto corrente tramite Agente Riscossione.<br>– Aggressione beni personali dei garanti/fideiussori (spesso l’imprenditore garantisce col proprio patrimonio).<br>– Rischio di denuncia penale per omesso versamento IVA/ritenute se oltre soglia (250k IVA, 150k ritenute): procedimento a carico dell’amministratore .</td> </tr> <tr> <td><strong>Contributi (INPS, INAIL)</strong><br>(contributi obbligatori lavoratori)</td> <td>INPS, INAIL (enti previdenziali).<br>Poteri di riscossione simili a fisco (avvisi di addebito esecutivi). Sanzioni civili e penali per omissioni rilevanti.</td> <td>– Aggiunzione e pignoramento di beni aziendali per contributi non pagati.<br>– Sospensione DURC: l’azienda non è “regolare” e perde appalti pubblici o certificazioni.<br>– Azione di responsabilità verso gli amministratori per danno erariale (contributi non versati trattenuti ai lavoratori).<br>– Procedimento penale per omesso versamento contributi se > €10k (arresto/fine fino 3 anni) .</td> </tr> <tr> <td><strong>Dipendenti</strong><br>(retribuzioni, TFR)</td> <td>Lavoratori dipendenti, sindacati.<br>Poteri: ingiunzioni tribunale del lavoro; possibilità di dimissioni per giusta causa; istanza di fallimento se insolvenza.</td> <td>– Vertenze di lavoro: condanna al pagamento con interessi e sanzioni, pignoramento beni aziendali.<br>– Perdita di personale chiave se non pagato (esodo di competenze).<br>– Ambiente aziendale teso, calo produttività.<br>– Istanza di fallimento promossa dai dipendenti non pagati (per accedere al Fondo di Garanzia INPS, i lavoratori a volte sollecitano la procedura concorsuale).<br>– Interesse criminale: se il mancato pagamento stipendi è accompagnato da altri illeciti, rischio di denunce per appropriazione indebita o altri reati (raro, ma in contesti di frode può emergere).</td> </tr> <tr> <td><strong>Debiti locativi e di leasing</strong><br>(affitto immobili, noleggio macchinari)</td> <td>Proprietari degli immobili (locatori); società di leasing o noleggio.<br>Poteri: sfratto per morosità (locazione); risoluzione e ritiro bene (leasing); azioni giudiziali per canoni arretrati.</td> <td>– Sfratto e perdita dei locali aziendali (officina, magazzino) con grave impatto sull’attività.<br>– Ritiro di macchinari o veicoli in leasing, paralizzando parte dell’operatività (es. camere climatiche restituite al lessor).<br>– Penali contrattuali per risoluzione anticipata a carico dell’azienda.<br>– Difficoltà a rinegoziare contratti se l’azienda è già inadempiente (i locatori/lessor spesso chiedono garanzie aggiuntive).</td> </tr> <tr> <td><strong>Altri debiti</strong><br>(tributi locali, fornitori utenze, etc.)</td> <td>Comuni, enti locali (per IMU, TARI, ecc.); società utility (luce, gas, telefono).<br>Poteri: ingiunzioni fiscali locali; sospensione forniture utenze per morosità.</td> <td>– Ingenti cartelle per tributi locali accumulati (anche se i Comuni spesso aderiscono a soluzioni transattive se conviene ).<br>– Interruzione luce/gas/telefono per mancato pagamento bollette, con stop all’attività produttiva.<br>– Mora e interessi che fanno lievitare il debito col tempo.<br>– Nel caso di piccoli comuni, possibilità che non aderiscano a falcidie su tributi locali per vincoli di legge (sebbene giurisprudenza di merito stia aprendo a soluzioni flessibili in ADR) .</td> </tr> </tbody> </table>
Tabella 1 – Rischi principali associati ai diversi tipi di debito aziendale.
In sintesi, l’inerzia non è un’opzione: se l’azienda accumula debiti e non reagisce, i creditori attiveranno i loro poteri, mettendo in pericolo la sopravvivenza dell’impresa. Diventa fondamentale, dal lato del debitore, anticipare le mosse: contattare volontariamente banche e fornitori per trovare accordi prima che procedano legalmente, valutare piani di rientro col Fisco (es. richiedendo dilazioni o aderendo a eventuali definizioni agevolate – le cosiddette “rottamazioni” delle cartelle), e soprattutto mantenere un atteggiamento collaborativo e trasparente. Ciò non solo favorisce soluzioni concordate, ma risponde anche a precisi doveri di legge, come vedremo nel prossimo capitolo.
Obblighi degli amministratori e responsabilità in caso di crisi
Dal 2019, con l’introduzione dell’art. 2086 c.c. comma 2 riformato dal Codice della Crisi, tutte le imprese (anche le piccole S.r.l.) hanno l’obbligo di dotarsi di “assetti organizzativi adeguati” a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità. In pratica, gli amministratori devono implementare sistemi di controllo di gestione, monitoraggio finanziario e procedure che segnalino squilibri nei flussi di cassa e nell’indebitamento . Ignorare tali doveri può costituire inadempimento dei doveri gestori e fonte di responsabilità personale. Vediamo i punti salienti:
- Monitoraggio e reazione tempestiva: Il Codice della Crisi definisce lo stato di crisi come la probabilità di futura insolvenza nei successivi 12 mesi . Ciò significa che l’amministratore deve guardare avanti: se dalle previsioni finanziarie emerge che l’azienda non riuscirà a pagare regolarmente i debiti per l’anno prossimo, è obbligato ad attivarsi subito. Gli indicatori da tenere d’occhio includono: flussi di cassa prospettici insufficienti, indici di bilancio (patrimonio netto negativo, eccessivo rapporto debiti/EBITDA, ecc.), ritardi nei pagamenti ripetuti verso fornitori o erario, e tensioni sul capitale circolante . Ad esempio, se la nostra azienda di camere climatiche accumula debiti IVA per finanziare la gestione corrente (fenomeno purtroppo diffuso), oppure paga sistematicamente i fornitori con mesi di ritardo, questi sono segnali di crisi da non ignorare.
- Adeguati assetti organizzativi: Come anticipato, la legge richiede di predisporre assetti amministrativi e contabili idonei a rilevare la crisi. Ciò può significare dotarsi di un controller finanziario o di un software di tesoreria, fare stress test sui flussi di cassa futuri, nominare (quando obbligatorio per legge) un organo di controllo come il revisore o il collegio sindacale attivo e informato. La presenza di organi di controllo interni è fondamentale: il collegio sindacale ha il dovere di segnalare agli amministratori eventuali indizi di crisi e, in casi estremi, può persino riferire al tribunale le gravi irregolarità se la governance non interviene.
- Doveri verso i creditori nella crisi: Quando l’azienda si avvicina all’insolvenza, i doveri fiduciari degli amministratori si “spostano” dagli azionisti ai creditori. In altre parole, non possono più puntare a rischiose scommesse d’azzardo con la speranza di risollevarsi (cosiddetto azzardo morale), perché ciò potrebbe aggravare il dissesto a danno dei creditori. La Cassazione ha affermato che il tradizionale business judgment rule (cioè la regola per cui le scelte gestionali sono insindacabili nel merito) trova un limite nella ragionevolezza ex ante delle decisioni: gli amministratori devono adottare le cautele e verifiche preventive diligenti, specialmente se intraprendono operazioni che possono peggiorare la situazione debitoria . Ad esempio, acquisire un ramo d’azienda indebitato senza un piano per rilanciarlo è un atto di mala gestio che può esporre a responsabilità . In concreto, se in piena crisi il management contrae nuovi debiti sapendo di non poterli onorare, o paga preferenzialmente alcuni creditori a scapito di altri senza una logica concordataria, tali condotte possono essere censurate e dare luogo ad azioni di responsabilità civile (promosse dal curatore in caso di fallimento, ex art. 255 CCII) e talvolta conseguenze penali (es. bancarotta preferenziale o fraudolenta se vi è distrazione di beni).
- Segnalazioni d’allerta dai creditori pubblici: Una novità importante è che dal 2024 sono attivi i meccanismi di allerta esterna. Se l’azienda accumula debiti fiscali o contributivi oltre soglie prestabilite, gli enti pubblici creditori hanno l’obbligo di avvisare l’impresa (e l’organo di controllo) invitandola a reagire. In particolare:
- L’INPS segnala se il ritardo nei contributi supera 90 giorni e oltre il 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente, per un importo comunque sopra €15.000 (aziende con dipendenti) o €5.000 (aziende senza dipendenti) .
- L’Agenzia delle Entrate segnala se dall’ultimo invio LIPE (liquidazioni periodiche IVA) risulta un debito IVA scaduto > €5.000 .
- L’Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) segnala se ha carichi affidati da oltre 90 giorni e superiori a €100.000 per ditte individuali, €200.000 per società di persone, €500.000 per altre società (S.r.l., S.p.A.) .
Tali segnalazioni, introdotte dall’art. 30-sexies D.L. 152/2021 (conv. L. 233/2021), mirano a far scattare l’allerta: la lettera invita formalmente l’imprenditore a presentare istanza di composizione negoziata della crisi . Non ci sono sanzioni dirette se l’imprenditore ignora l’avvertimento, ma l’organo di controllo societario (sindaci) non può far finta di nulla: se gli amministratori non reagiscono in modo adeguato, i sindaci potrebbero dover riferire la situazione al tribunale per tutela ex art. 2409 c.c. (denuncia per gravi irregolarità) . Per l’amministratore, ricevere una segnalazione del genere è un campanello d’allarme da non sottovalutare: è in gioco anche la sua responsabilità. Se ignora l’avviso e non fa nulla finendo in insolvenza, in un eventuale successivo fallimento il curatore potrebbe contestargli la violazione dei doveri di diligente gestione (per aver lasciato incancrenire la crisi).
- Responsabilità personale e patrimoni personali: In una S.r.l. o S.p.A., per definizione la responsabilità patrimoniale è limitata alla società, e i soci non rispondono con i propri beni dei debiti sociali. Tuttavia, esistono derivazioni di responsabilità che possono colpire gli amministratori o i soci in casi specifici:
- Se l’amministratore ha commesso illeciti (ad es. truffa ai creditori, distrazione di risorse, false comunicazioni sociali etc.), potrà risponderne penalmente e civilmente, anche col proprio patrimonio, indipendentemente dal limite societario.
- In caso di finanziamenti soci restituiti in prossimità della crisi in violazione delle norme (postergazione), i soci potrebbero dover restituire quanto preso.
- Se l’azienda viene liquidata volontariamente dai soci senza soddisfare i debiti e poi viene dichiarata fallita entro un anno, i liquidatori e soci rischiano azioni revocatorie su quanto distribuito.
- Fideiussioni e garanzie personali: Molto spesso però il coinvolgimento del patrimonio personale avviene perché l’imprenditore o i soci hanno garantito personalmente i debiti aziendali (es. fideiussione sul mutuo bancario, firma di avallo su cambiali, pegno su beni personali). In tal caso, la protezione della responsabilità limitata salta: se la società non paga, il creditore (banca, fornitore, fisco per certe tipologie di debito garantito) potrà aggredire direttamente i beni del garante. Ciò implica che difendersi dalla crisi aziendale serve anche a salvaguardare la famiglia dell’imprenditore e i suoi beni.
- Omessa tempestiva reazione: Infine, occorre ricordare che se l’amministratore ritarda colpevolmente il ricorso a una procedura concorsuale aggravando il dissesto, può incorrere in responsabilità per “aggravamento del passivo”. Ad esempio, continuare ad accumulare debiti verso il fisco e i fornitori per un altro anno nella speranza improbabile di un colpo di fortuna, senza attivare strumenti di composizione, sarà probabilmente visto come comportamento negligente o doloso. In sede fallimentare, ciò può tradursi in azioni di responsabilità ex art. 2486 c.c. (gestione oltre la soglia di perdita del capitale) o art. 2394 c.c. (danno ai creditori).
In conclusione, gli amministratori di un’azienda indebitata hanno il dovere giuridico (oltre che economico-morale) di attivarsi immediatamente per affrontare la crisi. Non farlo espone l’impresa ad ulteriori danni e gli amministratori stessi a conseguenze personali. Fortunatamente, la legge mette ora a disposizione una gamma di strumenti per intervenire tempestivamente, che vedremo nei paragrafi seguenti, a partire proprio dalla composizione negoziata della crisi introdotta di recente.
Strumenti di allerta e composizione assistita: la Composizione Negoziata
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha introdotto uno strumento cardine e stragiudiziale per affrontare la crisi prima che diventi irreversibile: la Composizione Negoziata della Crisi (CNC). Si tratta di un procedimento volontario e riservato in cui l’imprenditore, riconoscendo le difficoltà dell’azienda, chiede l’assistenza di un esperto indipendente per condurre trattative con i creditori e individuare soluzioni di risanamento . È un percorso “soft” perché non implica nell’immediato né tribunale né pubblicità esterna, ma può sfociare – se necessario – in procedure più strutturate (accordi, concordati) con il vantaggio di aver già fatto gran parte del lavoro di negoziazione.
Vediamo i punti chiave della Composizione Negoziata:
Accesso e nomina dell’esperto. Possono accedere alla CNC tutti gli imprenditori commerciali o agricoli, di qualsiasi dimensione . Non ci sono soglie minime di debito né preclusioni per settore. L’imprenditore deve presentare una istanza telematica tramite la piattaforma apposita gestita dalle Camere di Commercio. All’istanza vanno allegati i dati sull’azienda, la descrizione della crisi, bilanci, posizione debitoria, ecc., oltre a un piano di massima su come si pensa di risanare. Entro pochi giorni, il Segretario Generale della Camera di Commercio nomina un Esperto indipendente, scelto da un elenco di professionisti qualificati (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro con specifica formazione), che avrà il compito di facilitare le trattative. L’esperto deve essere terzo rispetto all’azienda e ai creditori (assenza di conflitti di interesse) e viene giurato dal tribunale, assumendo di fatto un ruolo assimilabile a quello di un mediatore qualificato.
Effetti e svolgimento delle trattative. L’apertura della Composizione Negoziata non è resa pubblica (non c’è iscrizione nel registro imprese in questa fase iniziale, a meno che l’imprenditore non chieda misure protettive). L’esperto convoca l’imprenditore in crisi e, insieme, analizzano la situazione economico-finanziaria. Si formula un piano di risanamento provvisorio o comunque si individuano le opzioni possibili: potrebbe essere la rinegoziazione di debiti con banche e fornitori, la ricerca di nuova finanza, la cessione di rami d’azienda, ecc. L’esperto ha il compito di agevolare il dialogo con i creditori: convoca riunioni con i principali creditori, tenta di far loro comprendere che collaborare a un aggiustamento è nel loro interesse (spesso è meglio per un creditore accettare un pagamento parziale concordato che attendere un fallimento con esito incerto). L’esperto può anche suggerire modifiche organizzative all’imprenditore (es. taglio di costi, dismissione di asset non strategici) per recuperare efficienza.
Un aspetto importante: durante le trattative l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria dell’azienda, ma non può compiere atti straordinari senza consultare l’esperto. Il CCII prevede che, su proposta dell’esperto, il tribunale possa autorizzare l’azienda a contrarre finanziamenti prededucibili (cioè che verranno rimborsati prima degli altri debiti in caso di procedura concorsuale) se questi servono a portare avanti l’attività nel frattempo.
Misure protettive e cautelari. Uno dei benefici cruciali per “difendersi” dai creditori mentre si cerca un accordo è la possibilità di ottenere un blocco delle azioni esecutive. L’imprenditore, contestualmente all’istanza di Composizione Negoziata o anche successivamente, può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive del patrimonio: in sostanza, un divieto temporaneo per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari (pignoramenti, sequestri) nei confronti dell’azienda. Il tribunale, valutate sommariamente le condizioni (tra cui la serietà delle trattative e l’utilità della protezione), concede con decreto queste misure per un periodo iniziale di fino a 4 mesi, prorogabile di ulteriori 4. Durante questo periodo di “tregua”, l’azienda è al riparo dagli attacchi e può condurre negoziati in modo ordinato.
Va però evidenziato che le misure protettive non sono un diritto automatico: il giudice può revocarle se ad esempio emerge che il debitore sta agendo in mala fede o che non vi sono concrete prospettive di risanamento. Un caso emblematico è stato deciso dal Tribunale di Prato (ord. 1105/2025): qui l’azienda debitrice aveva sistematicamente omesso di versare IVA e ritenute per anni, “autofinanziandosi” illecitamente, e proponeva ai creditori un accordo in Composizione Negoziata . L’Erario (Agenzia Entrate) si è opposto strenuamente e il tribunale ha ritenuto quella condotta pregressa talmente scorretta da revocare le misure protettive, negando ulteriori benefici, poiché l’impresa aveva deliberatamente protratto la sua attività in uno stato di dissesto continuato a spese del Fisco . Questa pronuncia indica chiaramente che il debitore deve approcciare la Composizione Negoziata con lealtà e trasparenza: se ha colpe gravi pregresse, ottenere e mantenere la protezione sarà difficile. Dunque “difendersi” non significa abusare dello strumento per guadagnare tempo, ma usarlo correttamente per cercare soluzioni reali.
Durante la vigenza delle misure protettive, l’azienda è anche tutelata da richieste di fallimento: nessuno può presentare istanza di liquidazione giudiziale senza il placet del tribunale, salvo casi eccezionali (ad esempio se la Composizione fallisce e l’insolvenza è conclamata). Inoltre, su istanza dell’imprenditore, il giudice può adottare misure cautelari specifiche, ad esempio sospendere temporaneamente un contratto in essere o vietare la sospensione di forniture essenziali, se ciò rischierebbe di compromettere irrimediabilmente la continuità aziendale durante le trattative.
Esiti possibili della Composizione Negoziata. La CNC si conclude entro un termine massimo (in genere 6 mesi, estendibili di altri 6). Ci sono vari scenari di uscita :
- Accordo stragiudiziale con i creditori: Nel migliore dei casi, le trattative portano a un’intesa amichevole con tutti o la gran parte dei creditori chiave. Può trattarsi di un accordo di ristrutturazione “privato”, cioè un patto non soggetto ad omologazione formale, in cui l’azienda e i creditori concordano nuove scadenze, eventuali stralci (riduzioni) su base volontaria, e impegni reciproci. Un esempio: i fornitori accettano un pagamento del 60% dei loro crediti nell’arco di 12 mesi; le banche prorogano i mutui di 5 anni con periodo di preammortamento; il Fisco concede una rateazione ordinaria dei debiti tributari in 6 anni; il tutto formalizzato in accordi bilaterali o in un unico documento multi-firma. Se si raggiunge questo risultato, la composizione negoziata si chiude con successo senza bisogno di procedure concorsuali. L’impresa esce dalla crisi in via consensuale e l’esperto lo attesterà con una relazione finale.
- Piano attestato di risanamento: Una variante del caso precedente è che l’esito venga “cristallizzato” in un piano attestato ai sensi dell’art. 56 CCII (già art. 67 l.fall.). In pratica, l’azienda redige un piano industriale-finanziario di risanamento, con l’insieme degli accordi raggiunti, e questo piano viene attestato da un professionista indipendente circa la sua veridicità e fattibilità. Ciò conferisce al piano una particolare efficacia protettiva: le operazioni compiute in esecuzione di esso (pagamenti, concessione di garanzie, ecc.) sono esenti da revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento . È una garanzia importante: significa che un domani il curatore non potrà far annullare, ad esempio, i pagamenti parziali fatti ai fornitori secondo il piano, o l’iscrizione di una nuova ipoteca a favore di una banca per un finanziamento di emergenza, se erano previsti dal piano di risanamento attestato. Questo rassicura i creditori aderenti a proseguire nell’intesa. Il piano attestato, essendo stragiudiziale, non vincola i creditori non firmatari né offre meccanismi coercitivi verso dissenzienti, ma è spesso il primo passo per aggiustare la rotta quando la crisi è moderata e circoscritta .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (omologato): Se l’azienda riesce a ottenere l’adesione di una maggioranza qualificata di creditori (almeno il 60% in valore dei crediti, secondo l’art. 57 CCII), può optare per formalizzare l’intesa in un accordo di ristrutturazione soggetto ad omologazione del tribunale. Questo strumento verrà approfondito più avanti, ma anticipo che si tratta di un compromesso tra il piano privato e il concordato: i creditori che aderiscono (ad esempio rappresentanti il 70% dei debiti totali) firmano l’accordo, il tribunale – verificati i presupposti – lo omologa rendendolo efficace erga omnes, e i creditori estranei rimangono comunque liberi di essere pagati integralmente ma non possono far saltare l’accordo. Durante la Composizione Negoziata, con l’aiuto dell’esperto, si possono gettare le basi di un accordo del genere e poi, per renderlo vincolante, sottoporlo al giudice per l’omologa. Un esempio tipico è con le banche: se tutte o la gran parte delle banche creditrici accettano un piano (magari con nuovi finanziamenti o conversione di parte del credito in capitale), omologando l’accordo si ottiene che eventuali banche minori dissenzienti non possano agire esecutivamente e debbano rispettare la moratoria prevista, purché siano soddisfatte per intero come da accordo.
- Concordato preventivo (in bianco o pieno): Se non si riesce ad avere il consenso sufficiente dei creditori, ma l’azienda è comunque risanabile, l’alternativa è imboccare una procedura concorsuale di concordato preventivo. La Composizione Negoziata spesso funge da anticamera: l’esperto certifica che è stato elaborato, ad esempio, un progetto di concordato in continuità con offerte ai creditori ma serve passare per la votazione in tribunale. L’imprenditore può allora presentare domanda di concordato (anche con riserva, cioè “in bianco”, per guadagnare tempo per completare il piano definitivo). Il vantaggio di arrivare al concordato dopo la CNC è che si dispone già di molte informazioni, di un dialogo avviato con i creditori e si può magari contare sul supporto dell’esperto come futuro attestatore. Un concordato presentato dopo composizione negoziata riuscita in parte ha più chance di essere sostenibile.
- Concordato semplificato per la liquidazione: Caso particolare introdotto nel 2021: se la Composizione Negoziata fallisce nel trovare soluzioni di continuità, ma l’azienda deve essere liquidata, l’imprenditore – entro 60 giorni dalla chiusura infruttuosa della CNC – può chiedere un concordato “semplificato” per liquidare il patrimonio (art. 25-sexies CCII). Ne parleremo dedicatamente, ma anticipiamo che è una procedura concorsuale senza voto dei creditori, dove il tribunale approva un piano di liquidazione degli asset e riparto delle somme ai creditori secondo le priorità di legge. Si chiama semplificato perché, sebbene i creditori possano essere sentiti, non c’è un’assemblea con voto: serve appunto quando le trattative sono saltate e occorre però una soluzione ordinata evitando il fallimento puro.
- Liquidazione giudiziale (ex fallimento): Infine, se la Composizione Negoziata non porta ad alcun accordo e l’insolvenza è conclamata, l’epilogo può essere la richiesta di liquidazione giudiziale (il “fallimento” secondo la nuova terminologia). In tal caso, l’esperto ne prende atto, redige una relazione che può essere utilizzata dal tribunale nella procedura di liquidazione, e l’azienda entra nella fase liquidatoria con la nomina di un curatore. Chiaramente questa è l’ultima spiaggia che tutti i precedenti strumenti cercano di evitare.
Vantaggi dal punto di vista del debitore: La Composizione Negoziata è concepita proprio per difendere l’imprenditore virtuoso che, pur trovandosi in crisi, vuole impegnarsi per salvare l’azienda. I principali vantaggi sono: – Assenza di stigma e riservatezza: all’inizio non c’è pubblicità legale, quindi la reputazione dell’azienda può non essere compromessa. – Controllo dell’imprenditore: non si perde la gestione, a differenza di procedure invasive. L’esperto non sostituisce l’organo amministrativo ma lo assiste. – Stop alle aggressioni dei creditori grazie alle misure protettive: guadagnare tempo prezioso per negoziare senza l’incubo di un’asta o di un pignoramento imminente. – Flessibilità: non ci sono schemi rigidi di come deve essere la soluzione; può includere qualunque combinazione di misure (dilazioni, stralci, conversioni di crediti in quote, nuovi finanziamenti, conferimenti di capitali dei soci, cessione di asset non strategici, ecc.). – Pre-disciplinamento del rischio penale: se l’imprenditore collabora genuinamente nella CNC, ciò può essere visto come un elemento a suo favore anche in eventuali sedi penali (dimostra volontà di pagare). Inoltre, durante la CNC l’imprenditore può eventualmente effettuare quei pagamenti parziali atti a ridurre i debiti fiscali sotto soglia penale entro i termini, sfruttando il tempo guadagnato .
Criticità: Naturalmente non è una panacea. Se l’impresa è troppo compromessa (dissesto irreversibile), la CNC difficilmente troverà sostenitori tra i creditori. Inoltre richiede cooperazione: se uno o più creditori chiave si rifiutano di dialogare o pretendono integralmente e subito quanto dovuto, l’esperto ha le armi spuntate (non può imporre nulla). Va anche detto che la protezione offerta dalle misure protettive non è assoluta: alcuni crediti “particolari” come quelli dei lavoratori per retribuzioni correnti o di alcuni finanziatori qualificati potrebbero ottenere dal giudice di poter procedere lo stesso, bilanciando interessi contrapposti.
In ogni caso, la Composizione Negoziata rappresenta per l’imprenditore indebitato un primo scudo e al contempo un “laboratorio” di soluzioni negoziali. Spesso, come riconoscono gli operatori, anche se non risolve tutto, prepara il terreno per le procedure successive in modo più proficuo . Molti concordati preventivi di successo nascono dalle ceneri di trattative condotte in CNC . Dunque, un debitore in difficoltà farebbe bene a valutare seriamente questa opzione non appena la crisi appare probabile, anziché attendere di essere travolto dagli eventi.
Strumenti extragiudiziali di ristrutturazione del debito
Parallelamente alla Composizione Negoziata (che è assistita da un esperto, ma comunque extragiudiziale in fase di trattative), l’ordinamento prevede alcuni strumenti che consentono di ristrutturare i debiti fuori dal contesto di un fallimento, mantenendo l’azienda operativa e proteggendo, almeno in parte, il debitore da azioni esecutive o revocatorie. I principali strumenti stragiudiziali (cioè accordi volontari non basati su un procedimento concorsuale classico) sono due: i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. A questi si aggiunge una figura ibrida di recente introduzione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), che pur essendo formalmente concorsuale ha una natura molto consensuale. Esaminiamoli in dettaglio dal punto di vista di un’azienda debitrice.
Piano attestato di risanamento
Il Piano Attestato di Risanamento (PAR) è lo strumento più snello e confidenziale per ristrutturare i debiti. Previsto dall’art. 56 CCII (già art. 67, comma 3, lett. d) L. Fall.), consiste in un piano industriale e finanziario redatto dall’imprenditore per riportare l’azienda in bonis, che venga attestato da un professionista indipendente (revisore, commercialista, esperto ex art. 2 CCII) circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano stesso.
Caratteristiche chiave: – Consensualità totale: Il piano è essenzialmente un documento unilaterale dell’impresa, eventualmente supportato da accordi con singoli creditori. Non richiede percentuali di adesione né omologazione in tribunale. Questo però implica che nessun creditore è obbligato a rispettarlo se non ha volontariamente aderito. Quindi funziona solo se si ottiene, di fatto, l’adesione di tutti o quasi i creditori principali. Se vi sono creditori estranei non soddisfatti a condizioni di loro gradimento, restano liberi di agire. – Obiettivo: Il piano deve mirare a riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa e assicurare il pagamento dei creditori secondo i nuovi termini proposti. Può prevedere qualsiasi forma di soddisfacimento dei crediti, anche parziale e anche mediante operazioni straordinarie (es. aumento di capitale con ingresso di un nuovo socio investitore, dismissione di un ramo d’azienda per fare cassa, conversione di debiti in strumenti partecipativi, ecc.). L’importante è che l’attestatore possa concludere che, seguendo quel piano, l’azienda eviterà l’insolvenza e tornerà in equilibrio. – Attestazione indipendente: Il ruolo dell’attestatore è cruciale. Egli deve verificare che i numeri del piano (es. previsioni di ricavi, costi, flussi di cassa attesi, valore di eventuali asset da vendere) siano veritieri e che gli impegni di pagamento promessi ai creditori siano realisticamente sostenibili. L’attestazione conferisce credibilità al piano di fronte ai creditori e, soprattutto, attiva gli effetti protettivi di legge (safe harbor dalle revocatorie). – Esonero da azioni revocatorie: Come già accennato, i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione del piano attestato non possono essere revocati in un successivo fallimento . Ad esempio, se nel piano l’azienda paga un fornitore strategico al 50% e fallisce due anni dopo, il curatore non potrà agire in revocatoria per riprendersi quel 50% pagato, purché il pagamento rientri nelle previsioni del piano e il piano sia regolarmente attestato e pubblicato (di norma, viene pubblicato in registro imprese per oponibilità). Questo scudo legale incentiva i creditori a fidarsi: sanno che le azioni previste dal piano non saranno “disfatte” successivamente. – Nessun automatic stay: A differenza di accordi e concordati, il piano attestato non sospende di per sé le azioni dei creditori. Non c’è un tribunale coinvolto che possa bloccare i pignoramenti. Quindi, mentre è in preparazione o esecuzione, è fondamentale che i creditori cooperino spontaneamente senza procedere forzosamente. Spesso l’azienda chiede ai creditori di non agire legalmente per un certo periodo, spiegando che così sarà possibile soddisfarli meglio nel quadro del piano. È un patto di moratoria volontaria. – Riservatezza: Non vi è processo pubblico. L’azienda deve depositare (facoltativamente) il piano e l’attestazione presso il Registro delle Imprese per dare efficacia erga omnes all’esenzione revocatoria, ma questo non equivale a una procedura concorsuale. Molte volte il piano attestato è del tutto interno, noto solo ai creditori interessati e non al mercato.
Quando usarlo? Il piano attestato è indicato quando la crisi è ancora gestibile con il consenso dei principali creditori ed è prevedibile che questi, a conti fatti, accetteranno il piano perché convinti che sia migliorativo rispetto alle alternative. È spesso il primo tentativo di aggiustamento: ad esempio, la nostra azienda di camere climatiche potrebbe accorgersi che, con una ristrutturazione operativa (taglio di un reparto poco redditizio) e una dilazione dei debiti fiscali e bancari, può farcela. Coinvolge un esperto attestatore, concorda informalmente la manovra con banche e Fisco, e produce un piano attestato. Se poi, sfortunatamente, il piano non dovesse bastare e si dovesse andare in procedura, il fatto di aver tentato un piano non viene penalizzato – anzi, viene spesso valutato come indice di buona fede e diligenza dell’organo amministrativo .
Esempio pratico di piano attestato: Supponiamo che la Alfa S.r.l., produttrice di camere climatiche, abbia €2 milioni di debiti: €500k con una banca, €500k con fornitori, €300k di leasing su macchinari, €400k di debiti fiscali e €300k di altri debiti. L’azienda ottiene dai soci un apporto di liquidità di €200k e stima di poter generare €100k annui di cassa nei prossimi 5 anni grazie a un nuovo contratto all’estero. Prepara un piano quinquennale in cui propone: alla banca, un allungamento delle scadenze per restituire in 5 anni; ai fornitori, il pagamento del 60% del dovuto in 24 mesi; al Fisco, chiede la rateazione ordinaria in 6 anni (72 rate) per IVA e ritenute; la società di leasing accetta di rinegoziare il contratto abbassando il canone e allungando la durata; i soci rinunciano a crediti verso la società per €100k (rinforzando il patrimonio netto). Un professionista indipendente esamina il piano, verifica che le proiezioni di vendita siano attendibili (magari c’è già un contratto quadro con un cliente importante a sostegno dei ricavi futuri) e che quindi in 5 anni l’azienda possa pagare tutto quanto promesso. Attesta formalmente il piano. L’azienda lo comunica ai creditori e lo iscrive al Registro Imprese. Da quel momento, gli impegni presi sono formalizzati. I creditori aderenti attendono i pagamenti secondo calendario; se un domani qualcosa andasse storto, almeno i pagamenti ricevuti nel frattempo non sarebbero soggetti a revocatoria. Questo è un tipico utilizzo del PAR.
Limiti: Se manca anche un solo creditore importante all’appello, il piano rischia di non funzionare. Ad esempio, se l’Erario rifiutasse il piano e iniziasse pignoramenti, l’azienda potrebbe essere travolta nonostante il consenso degli altri. Inoltre, il piano attestato non può imporre sacrifici non concordati: se ho 100 creditori e solo 90 accettano di ridursi il credito, i 10 dissenzienti restano con diritto di pretendere il 100%. Pertanto, il piano attestato funziona al meglio in situazioni con pochi creditori, relativamente allineati, magari uno-due banche e pochi fornitori strategici, oppure quando il debitore dispone di risorse sufficienti a pagare integralmente i piccoli creditori e chiede sconto solo ai principali.
In pratica, il PAR è flessibile e veloce, ma richiede omogeneità di vedute fra debitore e creditori. Se c’è dissenso diffuso, meglio passare a strumenti più strutturati (accordi o concordati) che prevedono maggioranze e possono imporre la soluzione anche ai dissenzienti.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 CCII)
Gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (ARD) rappresentano uno step successivo in termini di formalità e coinvolgimento dell’autorità giudiziaria. Introdotti originariamente nel 2005 (art. 182-bis L.F.) e ora disciplinati dagli artt. 57-64 CCII, si configurano come un procedimento ibrido: nascono da un accordo negoziato con i creditori, ma acquistano efficacia generale solo tramite l’omologazione del tribunale. In sostanza, l’azienda debitrice deve raggiungere un accordo con una percentuale minima di creditori e poi chiedere al tribunale di omologarlo, estendendone gli effetti.
Caratteristiche principali degli ARD: – Soglia di consenso: È richiesto che i creditori aderenti rappresentino almeno il 60% del totale dei crediti (salvo varianti particolari di cui diremo a breve). Questa soglia riguarda il valore dei crediti, non il numero di creditori. È una maggioranza piuttosto elevata, pensata per garantire che l’accordo abbia un consenso ampio. – Pagamento integrale dei creditori estranei: I creditori che non aderiscono all’accordo (quindi il restante 40% o meno) devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione (o 120 giorni dalla scadenza se il debito è non ancora scaduto). In pratica, l’accordo non può imporre tagli o dilazioni ai dissenzienti. Questa è una differenza chiave rispetto al concordato: nell’accordo di ristrutturazione, chi non firma rimane estraneo e conserva i suoi diritti intatti . Ciò significa che spesso, per convincere il tribunale che l’accordo è fattibile, il debitore deve dimostrare di avere le risorse per soddisfare per intero i non aderenti. – Omologazione giudiziale: Una volta raccolte le adesioni scritte dei creditori fino a coprire almeno il 60% dei crediti, l’azienda presenta ricorso al tribunale per omologare l’accordo. Il tribunale controlla la regolarità dell’accordo (quindi che siano rispettate le percentuali, che vi sia l’attestazione di un professionista sull’idoneità dell’accordo a assicurare il pagamento dei non aderenti e la sostenibilità complessiva) e ascolta eventuali opposizioni dei creditori estranei o dissenzienti. Se tutto è in regola e non c’è lesione dei diritti degli estranei, il giudice omologa con decreto. Da quel momento, l’accordo diventa efficace. – Effetti dell’omologazione: L’accordo omologato è vincolante per i creditori aderenti secondo i termini in esso previsti. Inoltre produce alcuni effetti protettivi: su istanza del debitore, il tribunale può vietare o sospendere azioni esecutive individuali durante la pendenza dell’omologa (simile alle misure protettive), e soprattutto, una volta omologato, i creditori per i debiti ristrutturati non possono prendere iniziative individuali, dovendo rispettare l’accordo. I creditori non aderenti, come detto, devono essere soddisfatti fuori dall’accordo ma beneficiano indirettamente del risanamento. Importante: anche gli ARD godono dell’esenzione da revocatoria per gli atti e pagamenti eseguiti in loro adempimento (art. 166 CCII) . Ciò fornisce stabilità: se poi la società fallisse, i creditori non rischiano di vedersi revocati i pagamenti incassati in base all’accordo omologato. – Transazione fiscale e contributiva: Nell’ambito di un ARD, il debitore può includere anche il Fisco e gli enti previdenziali, proponendo la falcidia o il pagamento dilazionato di imposte e contributi. Si parla di transazione fiscale (art. 63 CCII) in questo contesto. Se l’Erario (o INPS) aderiscono, bene; se non aderiscono, e la loro mancata adesione rende impossibile raggiungere il 60%, il legislatore ha previsto una norma specifica di cram-down fiscale: il tribunale può ugualmente omologare l’accordo includendo il Fisco/INPS alle condizioni proposte, purché il loro trattamento non sia inferiore a quello che otterrebbero in un fallimento e vi sia un attestatore che lo confermi. Questo è il cosiddetto accordo di ristrutturazione “agevolato” ex art. 63 CCII. In sintesi, per i crediti pubblici qualificati è ammessa un’omologazione forzata se il loro voto contrario è irragionevole e ostacola una soluzione migliorativa per tutti . Ad esempio, se l’accordo proposto paga al Fisco il 40% immediatamente mentre in caso di fallimento ne prenderebbe 10%, e il Fisco non firma per motivi formali, il tribunale può decidere di omologare lo stesso l’accordo includendo anche il Fisco (sterilizzando il suo dissenso). Questo istituto è di grande rilevanza pratica perché spesso i debiti tributari sono importanti e la P.A. non sempre aderisce. – Varianti introdotte dal 2020-2022: La riforma ha creato alcune sottovarianti degli ARD: – Accordo ad efficacia estesa ai creditori finanziari: se l’accordo coinvolge banche o obbligazionisti finanziari che rappresentano almeno il 75% di quella categoria, l’accordo può essere esteso ope legis anche ai finanziatori dissenzienti della stessa categoria (art. 61 CCII). È una forma di cram-down limitato ai creditori finanziari, pensata per evitare minoranze di blocco in ristrutturazioni bancarie. – Accordo di ristrutturazione con continuità aziendale: il D.Lgs. 83/2022 ha introdotto la possibilità di accordi con continuità che abbiano misure protettive più lunghe ecc., ma il succo rimane simile. – Accordi minori (accordi sotto soglia): per i debitori “minori” (non fallibili, come piccoli imprenditori), il CCII prevede invece l’uso del concordato minore al posto degli accordi, come vedremo nella sezione sovraindebitamento.
Quando conviene un ARD? Dal lato del debitore, l’accordo di ristrutturazione è utile quando: – Si riesce ad avere un largo consenso tranne poche eccezioni. Se, ad esempio, il 70-80% dei creditori è d’accordo nel prendere tot% in tot anni, ma c’è qualche creditore irriducibile, l’ARD consente di procedere ugualmente, pagando i dissenzienti a parte (integralmente). – Si vuole evitare la pubblicità e la complessità del concordato. L’ARD infatti, pur essendo pubblico all’omologa, è più rapido e meno costoso (niente commissario o voto formale). È come un concordato “semplificato” ma riservato ai casi di ampio consenso. – È fondamentale che l’impresa abbia liquidità sufficiente o comunque risorse per garantire il pagamento per intero degli estranei. Ad esempio, se ho il 70% adesioni e 30% dissenzienti, devo dimostrare come pago quel 30% cash o in pochi mesi. Spesso, se così non fosse, tanto varrebbe fare un concordato dove anche i dissenzienti subiscono riduzioni.
Esempio: la Beta S.p.A. ha 10 milioni di debiti. Riesce a convincere banche e fornitori che detengono 7 milioni (70%) a sottoscrivere un accordo dove prendono 7 milioni in totale (il 100% del loro credito, ma spalmato su 5 anni con nuove garanzie). I restanti 3 milioni sono debiti verso decine di piccoli creditori commerciali che l’azienda preferisce pagare integralmente in 12 mesi per ragioni di immagine e per non perdere quei fornitori. Viene presentato un ARD: soglia ok (70% > 60%); attestatore conferma che Beta può pagare tutti gli estranei con i flussi di cassa e la liquidità esistente; i creditori aderenti rappresentano ampia maggioranza e sono soddisfatti delle condizioni. Il tribunale omologa. Beta da lì in avanti paga puntualmente i piccoli entro l’anno (come da piano) e onora nei 5 anni gli impegni con i grandi creditori. L’azienda è salva senza passare per un concordato che avrebbe implicato probabilmente più perdite per i creditori e più pubblicità negativa.
Difendersi con un ARD: Dal punto di vista dell’azienda debitrice, l’accordo omologato offre una tutela significativa: durante le trattative per ottenerlo, si possono chiedere misure protettive come nel concordato (ad es. sospendere un pignoramento in corso); una volta omologato, i creditori aderenti devono astenersi da azioni individuali e seguire il piano. I creditori estranei, se sono stati pagati integralmente, non hanno più motivo di agire (non essendoci inadempimento). Pertanto l’ARD riesce a dare respiro all’impresa e impedire l’azione disordinata dei creditori, con un impatto reputazionale minore di un concordato preventivo (che è spesso percepito come pre-insolvenza conclamata).
Limiti: Se l’accordo non include il 60%, non si può omologare. Inoltre, fino all’omologazione, i creditori possono teoricamente tirarsi indietro (anche se c’è la buona fede contrattuale da rispettare). Per questo, la legge consente di chiedere al tribunale un decreto di omologazione “riservata” anticipata (si deposita l’accordo e le adesioni raccolte e il giudice può già emettere provvedimenti protettivi, poi alla fine omologa). Serve comunque un’attenta orchestrazione da parte del debitore, ed è indispensabile la fiducia fra le parti.
In conclusione, l’ARD è uno strumento potente di difesa: consente di formalizzare legalmente un patto con i creditori, mettendo l’azienda al riparo da attacchi esterni finché rispetta il piano. È una via da preferire se si ha già un buon consenso informale e si vuole blindarlo giuridicamente, senza passare per la complessità del voto concordatario.
Il Piano di Ristrutturazione Omologato (PRO)
Tra le novità apportate in recepimento della Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency Directive), vi è l’introduzione nel CCII di uno strumento concorsuale flessibile chiamato Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione (PRO) . Introdotto con il D.Lgs. 83/2022 (correttivo Insolvenza) ed ora disciplinato dagli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater CCII, il PRO può essere visto come un “concordato preventivo su misura” . Esso consente al debitore di proporre ai creditori un piano di risanamento con caratteristiche di estrema flessibilità nella distribuzione delle risorse, a patto di ottenere l’approvazione del piano da parte delle classi di creditori e l’omologazione dal tribunale .
La caratteristica distintiva del PRO, infatti, è la possibilità di derogare alle regole legali di graduazione dei crediti (pari condicio e priorità dei creditori privilegiati) con il consenso delle classi . In un concordato preventivo tradizionale, il debitore non può, ad esempio, pagare un chirografario in misura maggiore di un privilegiato senza il consenso individuale di quest’ultimo, perché vige il principio che i creditori con garanzie/prelazioni devono essere soddisfatti prima e meglio di quelli subordinati. Nel PRO, invece, il debitore può costruire classi di creditori e proporre trattamenti differenziati anche in deroga alle priorità, purché ogni classe accetti la proposta a maggioranza .
In concreto, il debitore suddivide i creditori in classi omogenee per posizione giuridica e interessi (es. classe di banche ipotecarie, classe di fornitori strategici chirografari, classe di fornitori residuali, classe di eventuali garantiti dal Fondo di garanzia, etc.). Ogni classe vota la proposta di piano. Serve la maggioranza in valore in ciascuna classe per l’approvazione . Se tutte le classi approvano (maggioranza interna, non serve unanimità dei singoli), allora il tribunale può omologare il piano . È essenziale che ogni classe sia persuasa: basta una classe che voti contro perché il PRO non sia omologabile . Il CCII, infatti, non prevede un cram-down interclassi per il PRO (al contrario, nel concordato preventivo classico ora è ammesso il cram-down tra classi dissenzienti, come vedremo) .
Esempio di cosa consente il PRO: Un’azienda fortemente indebitata con banche e fornitori vuole continuare l’attività. Nel concordato tradizionale dovrebbe, se vuole soddisfare i fornitori in qualche misura, pagare integralmente le banche garantite da ipoteca prima di dare un euro ai chirografari (salvo consenso di ogni banca per prendere meno). Nel PRO, potrebbe invece proporre: banche ipotecarie prendono il 70% del credito (quindi subiscono una falcidia), fornitori strategici chirografari prendono 40% (più di quanto avrebbero forse in liquidazione), fornitori residuali magari 10%. Se il piano appare convincente (ad esempio perché pagando di più i fornitori strategici l’azienda si assicura la continuità di forniture e quindi la sopravvivenza, nell’interesse anche delle banche per recuperare il 70%), e tutte le classi accettano tali percentuali votando sì, il piano può essere omologato e attuato . In un concordato normale, una disparità del genere sarebbe stata respinta per violazione della par condicio (non si possono pagare di più i chirografari rispetto ai privilegiati, salvo consenso di tutti i privilegiati) . Nel PRO, con il consenso a maggioranza di ogni classe, si può fare.
Qual è la convenienza del PRO per il debitore? In primo luogo, consente soluzioni creative di ristrutturazione che altrimenti sarebbero precluse. Se l’azienda ha bisogno, ad esempio, di ridurre drasticamente il debito bancario per potersi rifinanziare e al contempo mantenere buoni rapporti con i fornitori chiave, il PRO è lo strumento giusto perché permette di proporre un taglio selettivo del debito (haircut differenziato). Inoltre, consente di coinvolgere anche i soci in operazioni come conversione debiti in capitale, offerte ai creditori di azioni o strumenti partecipativi, con modulazioni varie. Tutto ciò senza dover ottenere il sì di tutti i singoli creditori privilegiati, cosa improbabile, ma solo di una maggioranza in ciascuna classe .
Il rovescio della medaglia è che per avere successo deve esserci un ampio accordo: non basta la maggioranza complessiva, serve convincere ogni singola categoria di creditori coinvolti . Questo rende il PRO indicato quando: – Il numero di classi è contenuto e ben delineato, e per ciascuna il debitore può negoziare condizioni accettabili dalla maggioranza (ad es. 3 classi: banche, fornitori strategici, fornitori secondari). – C’è volontà cooperativa: se si prevedono opposizioni feroci di qualche gruppo, un concordato preventivo classico permetterebbe di scavalcarle con il meccanismo del cram-down interclassi (vedi oltre), mentre nel PRO no.
Procedura del PRO: Il debitore deposita un ricorso con il piano dettagliato, la proposta e tutta la documentazione come per un concordato (bilanci, elenco creditori, inventario beni, attestazione di un professionista sulla fattibilità) . Il tribunale ammette la procedura e nomina un Commissario Giudiziale (simile al concordato) . Si procede poi alla votazione nelle classi: ogni classe vota e se in tutte si raggiunge la maggioranza in valore, si passa all’omologazione . Il tribunale verifica la legalità, la fattibilità e alcuni requisiti particolari – ad esempio, che i diritti dei lavoratori siano garantiti (il CCII prescrive che i crediti di lavoro debbano essere pagati integralmente entro 30 giorni dall’omologazione) . Se tutto è a posto, omologa. Se anche una sola classe non approva, il PRO non può essere omologato e si dovrà ripiegare su altro (concordato tradizionale o liquidazione) .
Cross-class cram down nel concordato vs PRO: È utile chiarire: nel concordato preventivo “normale”, la riforma ha previsto che il tribunale possa omologare anche senza l’unanimità delle classi – quindi è ammesso che una o più classi dissenzienti vengano forzatamente incluse purché altre classi approvino e siano rispettati certi criteri di tutela (nessuna classe dissenziente riceve meno di quanto avrebbe in liquidazione e nessuna ingiusta discriminazione). Questo è il cross-class cram down, disciplinato dall’art. 112 CCII, lettera d) . Nel PRO, invece, il legislatore non ha introdotto un meccanismo simile . Ciò significa che nel PRO serve l’accordo di tutte le classi coinvolte (maggioranze interne), senza eccezioni. Se c’è il rischio di una classe ostile fondamentale, forse meglio tentare un concordato preventivo con cram-down piuttosto che un PRO.
In sintesi: Il PRO è uno strumento avanzato e mirato per imprese che puntano a una ristrutturazione tailor-made con forte coinvolgimento dei creditori. Dal punto di vista “difensivo”, offre i benefici di un concordato (sospensione azioni, stop interessi su chirografari, gestione sotto monitoraggio ma con l’imprenditore che può restare in carica se in continuità) uniti alla flessibilità di poter trattare in modo diverso diversi creditori, uscendo dai rigidi schemi delle priorità legali . Di contro, richiede consenso ampio e trasversale, quindi molta abilità negoziale del debitore e un forte lavoro di convincimento. Potremmo dire che il PRO conviene quando l’imprenditore ha già una bozza di accordo che piace a quasi tutti, tranne magari necessita di convincere i vari gruppi che altri non stanno ottenendo di più a loro scapito (tema della priorità relativa, che il PRO consente di modulare).
Vale la pena notare che lo strumento è relativamente nuovo (effettivo dal 2022) e in evoluzione. Ad esempio, a fine 2024 si parlava di estendere il meccanismo anche in caso di una classe dissenziente, ma al momento l’Italia ha preferito modulare diversamente (cram-down nel concordato, non nel PRO) . Per il nostro imprenditore debitore, il messaggio chiave è: se hai i creditori dalla tua e ti serve libertà di manovra su come distribuirla, il PRO è la cornice giuridica adatta. Se invece prevedi forti opposizioni di qualcuno, meglio un concordato standard che consente di procedere anche con opposizioni isolate.
Procedure concorsuali per la regolazione della crisi e dell’insolvenza
Se gli strumenti negoziali (CNC, piani attestati, accordi, PRO) non bastano a risolvere la situazione o se comunque l’impresa è in stato di insolvenza conclamata, si deve ricorrere alle procedure concorsuali classiche previste dal Codice della Crisi. Esse comprendono il Concordato Preventivo (in diverse forme) e la Liquidazione Giudiziale (cioè il vecchio fallimento). Vi è inoltre il già citato Concordato Semplificato post-composizione negoziata, riservato a casi particolari. Di seguito analizziamo come funzionano e come possono essere utilizzate dal debitore per “difendersi”, ossia per gestire la crisi in modo ordinato e magari evitare la totale disfatta aziendale.
Concordato Preventivo in continuità aziendale
Il Concordato Preventivo è la procedura concorsuale più nota e collaudata per tentare il salvataggio dell’impresa attraverso un accordo con i creditori sotto l’egida del tribunale. Si parla di concordato in continuità aziendale (artt. 84-88 CCII) quando l’obiettivo è proseguire l’attività dell’impresa, in tutto o in parte, nell’interesse sia del debitore sia dei creditori (per massimizzare il valore e i recuperi) . La continuità può essere diretta (l’azienda stessa continua a operare durante e dopo il concordato) oppure indiretta (la continuità è assicurata tramite la cessione o il conferimento dell’azienda a un soggetto terzo che la prosegue, cosiddetto concordato con affitto d’azienda e successiva cessione).
Caratteristiche: – Il debitore propone un piano e una percentuale di soddisfacimento ai creditori, mantenendo se possibile la gestione corrente (sotto vigilanza). Ad esempio, può proporre di pagare il 30% ai chirografari nell’arco di 5 anni, mantenendo in attività l’azienda, oppure pagare il 100% ma in tempi più lunghi grazie alla continuità. – Si nominano un Commissario Giudiziale (supervisore nominato dal tribunale) e vengono congelate le azioni esecutive individuali (automatic stay) fin dalla presentazione del ricorso (o dal decreto di ammissione se non richiesto in prenotativo). – I creditori vengono suddivisi in classi se necessario (il CCII lo raccomanda quando vi siano posizioni giuridiche differenti) e votano sulla proposta. Serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (>= 50% in valore) e, se vi sono classi, anche la maggioranza delle classi, salvo applicazione del cross-class cram down . – Se la maggioranza approva, si passa all’omologazione: il tribunale verifica legalità, fattibilità e interesse dei creditori. Nel concordato in continuità, la legge richiede in particolare che il piano non sia peggiorativo per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria (principio del “best interest of creditors”) e che eventuali apporti dei soci o di terzi siano chiaramente indicati. – Una volta omologato, il concordato vincola tutti i creditori anteriori (anche dissenzienti), secondo quanto previsto dal piano.
Vantaggi dal lato debitore (continuità): La continuità consente di preservare il valore dell’impresa come going concern, mantenere i posti di lavoro e potenzialmente generare ricchezza con cui pagare i creditori. Dunque, il debitore evita lo scenario distruttivo del fallimento, e può anche restare alla guida durante la procedura (seppur sotto osservazione del Commissario) salvo abusi. Inoltre: – Il concordato in continuità non impone soglie minime di soddisfacimento ai creditori chirografari, a differenza di quello liquidatorio: teoricamente, si potrebbe offrire anche meno del 20% se è il meglio che si può fare, purché i creditori lo preferiscano rispetto alla liquidazione. – Il CCII prevede incentivi come la prededucibilità dei nuovi finanziamenti autorizzati dal giudice per la continuità, e la possibilità per il debitore di chiedere di sciogliere o sospendere contratti pendenti sfavorevoli (art. 97 CCII) per alleggerire la gestione . Ad esempio, può chiedere l’autorizzazione a sciogliersi da un contratto di affitto troppo oneroso, pagando al locatore solo un indennizzo come creditore chirografario nel concordato . – Con la continuità diretta, il debitore conserva l’azienda: terminato il concordato (di solito dura anni tra esecuzione dei pagamenti e adempimento del piano), se tutto va bene l’impresa prosegue pur alleggerita dai debiti pregressi. – Con la continuità indiretta, il debitore può vendere l’azienda (o rami) senza debiti nell’ambito del concordato, massimizzandone il prezzo perché l’acquirente la prende “pulita” dai debiti precedenti. Questo spesso ottiene un valore superiore rispetto a una vendita fallimentare frammentata.
Difendersi con il concordato: Dalla prospettiva del debitore in difficoltà, presentare domanda di concordato ha l’effetto immediato di bloccare i creditori. Infatti, già col deposito della domanda con riserva (il cosiddetto “concordato in bianco”), il tribunale può concedere misure protettive analoghe a quelle viste, sospendendo esecuzioni e impedendo ai creditori di iniziarne di nuove. Ciò crea uno scudo temporaneo. Inoltre, la legge consente di chiedere provvedimenti urgenti: ad esempio, il tribunale può autorizzare pagamenti di fornitori essenziali (per continuare l’attività durante la procedura) o finanziamenti prededucibili.
Una volta ammessi alla procedura, i creditori non possono più agire individualmente e confluiscono tutti nella trattativa collettiva del concordato. Questo protegge il patrimonio residuo dell’azienda da assalti disordinati.
Requisiti e condizioni: Il concordato in continuità richiede che il piano preveda la prosecuzione dell’attività per almeno un quinquennio oppure la cessione dell’azienda come impresa funzionante. Deve essere dimostrato che la continuità non danneggia i creditori (ad esempio, se mantenere aperto l’esercizio peggiorasse il buco per perdite correnti, allora andrebbe in liquidatorio). Spesso è necessaria la relazione di un professionista attestatore che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
Cross-class cram down: Come anticipato, se alcune classi votano contro, ma il concordato comunque conviene ai creditori, il tribunale può imporre l’omologazione lo stesso . In particolare, l’art. 112 CCII consente l’omologazione nonostante il voto negativo di una o più classi se: – Best interest test: i creditori dissenzienti ricevono almeno quanto otterrebbero nella liquidazione giudiziale (scenario di default). – No unfair discrimination: il trattamento delle classi dissenzienti è equo rispetto a quello di altre classi con posizione analoga. – At least one class in the money approves: almeno una classe di crediti non subordinati ha votato a favore (e non possono essere tutte classi “artificiali” create ad hoc).
Questo meccanismo, recepito dalla direttiva UE, permette di superare eventuali minoranze di blocco (ad es. una banca privilegiata che rifiuta anche se prenderebbe lo stesso in fallimento). Ciò rafforza la posizione del debitore proponente: se il piano è sostanzialmente valido e più conveniente del fallimento, un singolo gruppo non può rovinarlo per tutti senza motivo.
Concordato con intervento di terzi (“assuntore”): Il CCII disciplina anche la figura dell’assuntore, cioè un soggetto terzo (spesso una società nuova o un investitore) che si impegna ad eseguire il concordato al posto del debitore, rilevando l’azienda e pagando i creditori secondo il piano. Dal punto di vista del debitore originario, questo può essere un modo per cedere l’impresa a chi la salva, mentre i debiti vengono soddisfatti con le risorse portate dal terzo. Ad esempio, un concorrente della nostra azienda di camere climatiche potrebbe proporsi di assumere il concordato: mette sul piatto X euro da distribuire ai creditori, prende il controllo dell’azienda e la integra. Il debitore uscente si libera dai debiti e l’azienda evita la polverizzazione. In tali casi, in sede di omologazione si valuta il valore di liquidazione comparativa per i creditori (che deve essere inferiore a X euro offerti) .
Limiti e impegni: Ovviamente, aprire un concordato è un passo formale e impegnativo. Implica costi (il commissario e altri oneri), perdita di reputazione (diventa pubblico, fornitori e clienti ne vengono a conoscenza, spesso l’azienda entra in una sorta di “amministrazione controllata” de facto perché ogni atto rilevante richiede autorizzazioni). Inoltre, se poi il concordato non riesce (es. non raggiunge le maggioranze, o l’omologazione viene negata, o non viene eseguito correttamente), si finisce quasi inevitabilmente in liquidazione giudiziale. Pertanto è un’arma potente ma da usare con piena consapevolezza e preparazione. Infatti, la tendenza post-riforma è di arrivare al concordato solo dopo aver esplorato le vie negoziali: un concordato “lampeggiante” intrapreso all’ultimo, senza preparazione né accordi di massima con i creditori, ha meno chance di successo.
In conclusione, per il debitore il concordato in continuità è come mettere l’azienda in un “porto sicuro” temporaneo per ristrutturarla sotto protezione giudiziale. Se il piano è credibile e sostenuto dalle maggioranze, l’azienda potrà uscirne risanata e proseguire. È la forma di difesa estrema ma costruttiva: ci si difende non per sottrarsi ai creditori (che comunque votano e concorrono) ma per convincerli ad accettare un pagamento ridotto/dilatato, mostrando che è la soluzione win-win rispetto al fallimento.
Concordato preventivo liquidatorio
Se purtroppo non vi sono prospettive di risanamento e continuazione dell’attività, rimane la possibilità di un Concordato Preventivo Liquidatorio (art. 84 co.4 CCII). In tale procedura, l’azienda sostanzialmente cessa l’attività e il piano concordatario si limita a liquidare il patrimonio (vendere beni, incassare crediti, etc.) distribuendo il ricavato ai creditori in base alle priorità di legge . L’unico vantaggio rispetto alla liquidazione giudiziale (fallimento) è che la liquidazione avviene sotto la regia del debitore proponente e con un accordo sui numeri, spesso includendo qualche apporto esterno per migliorare la soddisfazione dei creditori.
Caratteristiche:
– Il debitore propone di vendere tutti i beni (magari nominando un liquidatore concordatario) e di ripartire il ricavato stimato tra i creditori. Può offrire ad alcuni creditori una percentuale garantita. – La legge, come già vigeva prima, richiede che nel concordato liquidatorio i creditori chirografari ricevano almeno il 20% del loro credito , a meno che un apporto di risorse esterne (denaro o beni nuovi immessi nel patrimonio) consenta un miglior soddisfacimento. Questa soglia serve ad evitare concordati liquidatori troppo “facili” (ad esempio offrire il 5% e chiudere tutto): sotto il 20%, tendenzialmente sarebbe dichiarato improcedibile salvo contributi esterni rilevanti. – Non c’è continuità: i contratti pendenti in genere vengono risolti (si possono comunque usare gli strumenti di sospensione/scioglimento art. 97 CCII), i dipendenti licenziati e posti in NASpI (con pagamento preferenziale del TFR e ultime mensilità a loro dovute, spesso garantite dal Fondo di Garanzia). – Dopo l’omologazione, un Liquidatore nominato dal tribunale (o già indicato nel piano) procede a realizzare l’attivo e paga i creditori secondo il piano e le regole legali. – Per il resto, la procedura di voto e omologazione è simile: serve il voto della maggioranza (salvo casi di esenzione se non ci sono creditori da votare, es. tutti privilegiati già soddisfatti).
Quando e perché scegliere un concordato liquidatorio? Dal lato del debitore, può sembrare controintuitivo “chiedere” un concordato se tanto si deve liquidare tutto. Tuttavia, vi sono motivi strategici: – Tempi più rapidi e controllo: un concordato liquidatorio, se ben congegnato, può portare a vendere i beni in modo più celere e con maggior valore rispetto a un fallimento, magari perché c’è già un acquirente all’orizzonte disposto a pagare per l’intero complesso (cosa che nel fallimento incontrerebbe più incertezze). Il debitore può strutturare l’operazione (anche qui ci può essere un “assuntore” che rileva tutto e paga una certa somma). – Esdebitazione del debitore persona fisica: se il debitore è un imprenditore individuale, il concordato una volta eseguito porta comunque alla chiusura dell’attività ma consente al debitore di ripartire senza debiti residui senza passare per la stigmatizzazione del fallimento. (Oggi in realtà l’esdebitazione è più accessibile anche post-fallimento, ma c’è ancora percezione di minore infamia nel concordato). – Salvaguardia di valori immateriali: un concordato può gestire meglio la cessione di marchi, brevetti, know-how, contratti in corso, vendendoli a chi ne dà di più, mentre in un fallimento alcuni di questi valori potrebbero disperdersi. – Benefici per alcuni creditori: a volte il debitore offre qualcosa in più ad alcune classi rispetto alla stretta par conditio, magari perché un terzo (socio o parente) mette soldi a condizione di favorire alcuni (ciò è possibile se le classi votano e accettano). Nel fallimento invece la distribuzione è fissa per legge.
Difendersi dai creditori con un concordato liquidatorio: Presentare un concordato liquidatorio blocca immediatamente i creditori come ogni concordato. Quindi serve a prevenire l’iniziativa disordinata e a evitare che un singolo creditore pignori il pezzo migliore dell’attivo a scapito degli altri. In più, tutti i creditori concorreranno in modo ordinato. Ad esempio, se l’azienda possiede un immobile valutato €1 milione, nel fallimento potrebbe essere venduto all’asta per meno e i creditori ipotecari prenderebbero tutto, ai chirografari nulla. In un concordato, magari c’è un accordo per vendere l’immobile a un parente del debitore per €1,2 milioni con quei €200k extra destinati a coprire un 20% per i chirografari. I creditori ipotecari votano a favore perché tanto prendono 100% e acconsentono che l’eccedenza vada ai chirografari, i chirografari votano perché prendono 20% invece di 0. Il debitore così evita un fallimento e chiude i conti con la benedizione dei creditori.
Esempio: Gamma S.r.l. ha cessato l’attività, le banche hanno garanzie su tutto (capannone e macchinari) e i fornitori prenderebbero quasi zero. Un socio di Gamma offre €100k per rilevare l’immobile, che valgono giusto a pagare la banca ipotecaria al 100% e lasciare un 10% ai fornitori. In fallimento, si stimavano €80k dalla vendita (perdendo 20k di valore) e fornitori zero. Con un concordato, Gamma propone: vendo l’immobile a 100k al socio, banca ipotecaria ok, fornitori 10%. I fornitori potrebbero dire “ma è solo 10%”; però se gli si fa capire che in fallimento sarebbe 0, conviene. Raggiunte le maggioranze, il tribunale omologa e nomina liquidatore per fare l’atto di vendita e i pagamenti. Gamma S.r.l. poi verrà cancellata, ma senza strascichi. I creditori hanno avuto un risultato migliore e approvato.
Limiti: Il concordato liquidatorio soffre storicamente di un certo sfavore, perché alcuni lo usavano per bloccare i creditori e poi offrire percentuali irrisorie. La soglia del 20% e il controllo di convenienza da parte del giudice mitigano questo rischio. Se i creditori capiscono che in realtà il piano non offre nulla di più del fallimento, potrebbero non votarlo. Quindi il debitore, per convincere all’accordo, di solito deve includere un “premio” rispetto al fallimento: o appunto risorse esterne, oppure una più efficiente liquidazione (es. vendite già negoziate a prezzi migliori).
Va inoltre notato che col CCII, se un concordato liquidatorio fallisce (cioè non viene omologato o non raggiunge le maggioranze) è facile che si vada in liquidazione giudiziale immediata, poiché l’insolvenza è già conclamata. Quindi è un colpo unico: va giocato bene.
Concordato “semplificato” per la liquidazione del patrimonio
Come accennato, esiste una procedura peculiare introdotta in via sperimentale nel 2021 (D.L. 118/2021) e poi assorbita nel CCII all’art. 25-sexies: il Concordato Semplificato per la liquidazione del patrimonio. Questo strumento può essere utilizzato solo dal debitore che ha tentato senza successo la Composizione Negoziata e si trova in stato di insolvenza. È “semplificato” perché non prevede il voto dei creditori: il piano lo predispone l’imprenditore con l’ausilio dell’esperto al termine della CNC e lo sottopone direttamente al tribunale per l’omologazione.
Perché esiste: Il legislatore ha ipotizzato situazioni in cui l’imprenditore agisce in buona fede, cerca l’accordo nella CNC ma i creditori (o alcuni di essi) rifiutano qualsiasi intesa, non lasciando alternative se non la liquidazione. Per evitare di dover aprire un fallimento “punitivo”, si dà la chance al debitore di presentare un concordato liquidatorio senza passare per il voto, così da chiudere più celermente la vicenda. In pratica, è un modo per premiare l’imprenditore che ha almeno provato a negoziare, evitandogli lo stigma del fallimento e possibilmente ottenendo una liquidazione più efficiente.
Funzionamento: Entro 60 giorni dalla conclusione della Composizione Negoziata senza accordo, l’imprenditore può depositare la proposta di concordato semplificato. Il piano deve prevedere la liquidazione dei beni residui, eventualmente l’apporto di finanza esterna (di solito necessaria per convincere il giudice data la mancanza di voto) e la ripartizione ai creditori secondo le priorità di legge. Il tribunale fissa un’udienza in cui i creditori possono comparire ed eventualmente opporsi (possono far valere che avrebbero preferito il fallimento? Sì, possono sollevare osservazioni sulla convenienza e sulla correttezza del piano). Il tribunale valuta la proposta e, se la ritiene più conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e conforme alla legge, la omologa nonostante il dissenso di creditori . Di fatto, il loro “voto” è sostituito dal giudizio di convenienza del tribunale.
Effetti: Con l’omologazione, si attua il piano (un liquidatore nominato realizza l’attivo e paga). I creditori sono vincolati pur non avendo votato. Hanno però la tutela che devono ricevere almeno quanto avrebbero ottenuto nella liquidazione giudiziale, altrimenti il giudice non dovrebbe omologare.
Esempio: Delta S.r.l., indebitata, prova la CNC ma nessuno accordo. Ha immobili per 500k, ipoteche per 400k, chirografari per 300k. Il perito stima che in fallimento i chirografari non vedrebbero nulla (immobili 500k vanno alle banche, costi procedura elevati). Il debitore propone un concordato semplificato in cui un investitore (forse lo stesso che era venuto in CNC) compra l’immobile a 550k, di cui 400k vanno alle banche (100%), e 150k vanno ai chirografari (50%). I creditori non votano, ma il giudice vede che i chirografari prendono 50% rispetto a 0 del fallimento e che le banche non subiscono danno. Nonostante magari qualche creditore avrebbe preferito tentare la vendita in fallimento (sperando chissà in più), il giudice può omologare ritenendo la proposta più vantaggiosa. La procedura si esegue e Delta chiude i battenti senza fallimento. I creditori dissenzienti poco possono fare, salvo reclamo se provano errori di valutazione.
Utilità per il debitore: È un modo di “difendersi” dal rischio che i creditori, per ripicca o disorganizzazione, facciano fallire l’impresa anche quando c’è sul piatto una soluzione liquidatoria più efficiente. Permette all’imprenditore di chiudere con i debiti più rapidamente, e potenzialmente con migliore soddisfazione per alcuni creditori che altrimenti sarebbero a bocca asciutta.
Critiche e limiti: I creditori vengono esautorati dal voto, il che è sempre delicato sul piano delle garanzie. Pertanto i tribunali valutano con rigore la proposta. Serve in genere un attivo sufficiente o contributi terzi per evidenziare un vantaggio tangibile per i creditori. Il debitore che vuole accedere a questo strumento deve aver agito lealmente nella CNC (altrimenti il tribunale potrebbe dubitare). Se c’è anche il minimo sospetto di atti in frode (asset occultati, favoritismi) l’omologa verrebbe negata. Inoltre, il concordato semplificato non consente di alterare l’ordine dei privilegi: quindi di base i chirografari prendono solo se i privilegiati sono soddisfatti.
Va notato che il concordato semplificato è ancora poco utilizzato nella pratica (dipende dal fallimento delle CNC, che sono a loro volta recenti). Ma rappresenta una rete di sicurezza per l’imprenditore: sapere che, se proprio i creditori non collaborano, c’è un’ultima carta da giocare per evitare la liquidazione giudiziale classica.
Liquidazione giudiziale (ex fallimento) e esdebitazione
Qualora ogni tentativo di risanamento o concordato fallisca, l’epilogo è la Liquidazione Giudiziale, ovvero la procedura di insolvenza che sostituisce la “dichiarazione di fallimento” dal 15 luglio 2022. Dal punto di vista del debitore, la liquidazione giudiziale è il peggiore scenario: l’impresa perde la gestione (subentra il Curatore nominato dal tribunale), il patrimonio viene liquidato nell’interesse dei creditori, e la società avviata a estinzione (se persona giuridica). Il debitore persona fisica o gli amministratori possono subire conseguenze (responsabilità, eventuale inibizione attività futura, ecc.). Tuttavia, anche in questa procedura residuano alcuni istituti “di difesa” per il debitore:
- Istanza di auto-liquidazione: Un debitore può anche autonomamente chiedere la propria liquidazione giudiziale. Ciò a volte è tattico: ad esempio per ottenere subito il via a misure come il Fondo di Garanzia per i dipendenti, o perché sa di essere insolvente e preferisce evitare ulteriori danni. Presentando istanza propria, il debitore mostra cooperazione (che può agevolarlo in eventuali esdebitazioni).
- Esdebitazione: Una delle note positive per il debitore persona fisica (imprenditore individuale, socio illimitatamente responsabile, o anche ex amministratore che si ritrova carico di fideiussioni personali) è la possibilità di esdebitazione a fine procedura. Già da prima esisteva (L. 3/2012 e art. 142 L.F.), ma il CCII l’ha resa ancor più accessibile: decorso 3 anni dall’apertura della liquidazione giudiziale, il debitore persona fisica ha diritto alla cancellazione dei debiti residui non pagati, purché abbia cooperato lealmente . Non serve neppure attendere la chiusura formale della procedura: dopo 3 anni dall’apertura, su istanza, il tribunale può dichiarare inesigibili i debiti rimasti . Questo è un enorme sollievo per chi, ad esempio, ha garantito l’azienda e dopo la liquidazione sarebbe rimasto con debiti personali. Diviene un “fresh start” per l’imprenditore onesto ma sfortunato.
- Ruolo attivo del debitore nella liquidazione: Se il debitore collabora col Curatore, segnalando asset, consegnando documenti, e magari proponendo soluzioni (ad esempio indicando potenziali acquirenti), può migliorare gli esiti. Nulla vieta che durante la liquidazione giudiziale, se si trova un accordo con i creditori, si possa convertire in un concordato fallimentare (ora chiamato concordato nella liquidazione). Ad esempio, il Codice consente al debitore di proporre un piano di concordato anche dopo la sentenza di liquidazione (entro certo tempo) per chiuderla in modo concordato. Ciò può essere una carta di riserva se inizialmente non si era riusciti a trovare accordo.
- Conservazione eventuale di partite attive non liquidabili: L’azienda una volta spogliata può anche vedere alcune pretese verso terzi non immediatamente monetizzabili (cause pendenti, risarcimenti). Il curatore le gestirà e se genereranno utilità, andranno ai creditori, ma se dopo aver fatto tutto rimangono, potranno tornare al debitore.
In sintesi però, la liquidazione giudiziale è la sconfitta finale del piano di difesa del debitore. Resta la consolazione della liberazione dai debiti per le persone fisiche oneste , ma l’impresa in sé è persa.
Importante: Nel nostro contesto di azienda di camere climatiche indebitata, l’obiettivo di difesa è appunto evitare la liquidazione giudiziale, utilizzando tutti gli strumenti analizzati prima. Questi strumenti – allerta, CNC, piani, accordi, concordati – sono stati concepiti proprio per ridurre i casi di fallimento, che rimane come ultima risorsa per i casi irrecuperabili o non gestiti in tempo . Il legislatore ha voluto che l’insolvenza non venga più affrontata solo a posteriori (liquidando quando è troppo tardi), ma con interventi preventivi e negoziali che possano evitare l’esito distruttivo . Dunque, la miglior “difesa” è giocare d’anticipo e con gli strumenti giusti, in modo da non arrivare mai a questa tappa finale, se possibile.
Procedure di sovraindebitamento per piccole imprese e privati
Finora abbiamo esaminato gli strumenti previsti per le imprese “commerciali” soggette alle procedure ordinarie (in passato si diceva imprese fallibili). Ma esiste una categoria di debitori – piccoli imprenditori, imprenditori civili e consumatori – che storicamente erano esclusi dal fallimento e che dal 2012 hanno un loro alveo normativo, il cosiddetto sovraindebitamento. Oggi il CCII ha unificato le discipline, ma distingue comunque procedure particolari per: – Imprese minori (quelle di dimensioni sotto certe soglie: bilancio attivo < €300k, ricavi < €200k, debiti < €500k, come criteri indicativi) e soggetti non fallibili. – Consumatori, cioè persone fisiche che hanno debiti di natura personale (non contratti per attività d’impresa). – Enti non commerciali (professionisti, start-up innovative se equiparate, ecc.) similmente trattati.
Per questi soggetti, le procedure disponibili (Titolo IV, Capo II CCII) sono: – Concordato minore (artt. 74-83 CCII): sostituisce il vecchio “accordo di composizione” della legge 3/2012. È simile a un concordato preventivo, ma semplificato e calibrato su debitori di minori dimensioni. Non vi può accedere il consumatore (riservato a chi ha debiti d’impresa o professionali). – Piano di ristrutturazione del consumatore (art. 67-73 CCII): l’evoluzione del “piano del consumatore”. Permette alla persona fisica sovraindebitata che non è imprenditore (o i cui debiti non sono prevalentemente d’impresa) di proporre un piano di pagamento parziale dei debiti, senza voto dei creditori, ma con omologazione giudiziale basata sulla verifica di meritevolezza e convenienza. – Liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268-277 CCII): analoga al vecchio “liquidazione del patrimonio” L.3/2012. Il debitore consegna il proprio patrimonio a un liquidatore nominato dal giudice, il quale lo realizza e distribuisce ai creditori. Al termine, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione. – Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 282 CCII): novità introdotta nel 2020 e confermata, consente al debitore persona fisica che non ha alcun patrimonio da liquidare, una volta nella vita, di ottenere la cancellazione dei debiti sotto controllo del tribunale, se meritevole, anche senza pagare nulla ai creditori (è un fresh start totale in casi di particolare indigenza, con obbligo però di pagamento se entro 4 anni compaiono sopravvenienze attive).
Nel contesto della nostra guida, l’azienda di camere climatiche potrebbe essere gestita da un piccolo imprenditore individuale o una società di persone sotto soglia (oppure, in parallelo al dissesto aziendale, l’imprenditore si trova indebitato anche personalmente per fideiussioni ecc.). In tal caso, gli strumenti sopra descritti (concordato, accordi) non sarebbero accessibili in forma ordinaria, ma attraverso queste procedure ad hoc.
Concordato minore: – Funziona in modo simile a un concordato preventivo: c’è una proposta ai creditori di pagamento parziale/dilazionato, viene nominato un Gestore della crisi (figura simile al commissario/occ per sovraindebitamento), i creditori votano (maggioranza del 50% in valore) . – Si possono suddividere i creditori in classi e si può anche in questo caso prevedere pagamenti in deroga alle cause di prelazione (falcidiare privilegi, ecc.), purché il piano sia conveniente e approvato . La riforma ha esteso anche al concordato minore la possibilità di mantenere l’eventuale piano di ammortamento originario dei debiti garantiti, ad esempio un mutuo immobiliare può continuare alle scadenze originali se banca e debitore concordano . – Viene omologato dal tribunale. I creditori dissenzienti restano vincolati. – Non vi può accedere il consumatore puro, che deve usare l’altra procedura.
Piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti del consumatore): – Il consumatore sovraindebitato (es. un privato che ha troppi debiti per credito al consumo, mutuo, tasse personali) può proporre un piano che preveda il soddisfacimento parziale dei crediti con le sue risorse (presenti o future). – Non c’è voto dei creditori: il giudice omologa d’ufficio se ritiene che il piano sia fattibile e il debitore meritevole (cioè non ha colposamente causato il sovraindebitamento) e che i creditori ricevano almeno quanto riceverebbero in una liquidazione. – I creditori possono fare osservazioni e opposizioni, ma non votare. Una volta omologato, il piano è obbligatorio per tutti. – Ad esempio, una famiglia sommersa dai debiti potrebbe proporre di pagare il 50% dei debiti in 5 anni utilizzando il proprio stipendio mensile al netto delle spese vitali, e chiedere lo stralcio del resto.
Differenza chiave consumatore/imprenditore minore: Una persona fisica potrebbe avere una duplice veste (es. piccolo imprenditore ma i debiti sono in parte personali e in parte di impresa). La Cassazione ha chiarito che la nozione di “consumatore” esclude chi ha debiti derivanti da attività d’impresa in essere . Se uno ha chiuso l’impresa e gli restano debiti misti, bisogna distinguere la parte preponderante. Le Sezioni Unite 22699/2023 hanno affrontato proprio il caso di un soggetto che aveva proposto un piano consumatore in via principale e, subordinatamente, un concordato minore . Hanno indicato che una stessa persona non può essere contemporaneamente consumatore e imprenditore nello stesso procedimento: tocca scegliere in base alla natura dei debiti. La definizione di consumatore del CCII è simile a quella della L.3/2012: persona fisica che ha contratto obbligazioni estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta . Quindi, se ad esempio l’imprenditore di camere climatiche ha anche debiti personali (mettiamo mutuo casa e prestiti personali) oltre ai debiti aziendali garantiti, potrebbe non rientrare nella nozione di consumatore perché i debiti d’impresa sono rilevanti, e quindi deve andare con concordato minore (o liquidazione controllata).
Liquidazione controllata: – Se non è praticabile alcun piano (né concordato minore né piano del consumatore), il debitore sovraindebitato può chiedere la liquidazione controllata. È l’equivalente del “fallimento” per il non fallibile, ma a differenza di quest’ultimo è volontaria (può chiederla il debitore stesso, o un creditore, ma comunque è meno infamante di un fallimento). – Un liquidatore (gestore nominato) liquida i beni e paga i creditori secondo l’ordine. Alla fine, se debitore persona fisica, può ottenere l’esdebitazione (qui è quasi automatica se ha collaborato, ed è un diritto dopo 3 anni come per la liquidazione giudiziale ordinaria). – Anche qui, atti in frode o comportamenti scorretti possono portare a diniego di esdebitazione.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: – Caso di chi davvero non ha nulla da dare e nessuna capacità di pagare neanche parzialmente. Prevista dall’art. 282 CCII, consente di cancellare i debiti di costui immediatamente. – Ci sono condizioni strette: il debitore non deve aver ottenuto altri benefici di esdebitazione negli ultimi 5 anni, non deve avere atti in frode, e i creditori (in particolare Fisco, banche) possono eventualmente far opposizione se scoprono che ha qualche cespite nascosto. – Se concessa, per 4 anni il debitore ha l’obbligo morale/giuridico di segnalare eventuali sopravvenienze di reddito al tribunale: se dovesse ereditare soldi o aumentare il reddito oltre un certo fabbisogno, quei soldi andrebbero ai creditori, altrimenti i creditori restano a bocca asciutta. – Questa misura è stata pensata per dare un colpo di spugna a situazioni disperate (es. disoccupato con vecchi debiti di garanzie, ecc.), un po’ come in USA esiste il fresh start in Chapter 7.
Nel contesto di difesa dell’imprenditore, se la nostra azienda fosse un’impresa sotto soglia e la persona dietro di essa volesse evitare guai maggiori, presentare un concordato minore potrebbe essere la via. Funziona come un piccolo concordato: si presenta ricorso, c’è un commissario nominato dall’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), i creditori votano. Non c’è la rigidità del 20% minimo come nel concordato liquidatorio, e anzi anche qui il tribunale può omologare nonostante il dissenso di classi se il piano è migliore per loro che la liquidazione (norme analoghe sul cram-down dovrebbero applicarsi).
Va detto che la separazione tra procedure “maggiori” e “minori” con la riforma è meno netta: un imprenditore sotto soglia, se volesse, potrebbe chiedere comunque un concordato preventivo ordinario? In linea teorica no, se non soggetto a liquidazione giudiziale dovrebbe stare nelle procedure minori. Quindi è bene capire in quale alveo si ricade.
In sintesi per il debitore: Anche le piccole realtà hanno i loro strumenti di tutela. Se il nostro imprenditore è individuale e la sua ditta di camere climatiche fallisce parametri, non verrà dichiarato fallito ma potrà: – cercare un accordo con i creditori col concordato minore (meno formale, ma che comunque produce esdebitazione finale), – oppure, se è un privato con debiti consumer (es. i soci garanti per l’azienda, che non hanno attività d’impresa), usare il piano del consumatore per sistemare i debiti personali.
L’importante è che anche i soggetti “non fallibili” non restino senza tutela: la L.3/2012 prima e ora il CCII forniscono un ventaglio di procedure per gestire il sovraindebitamento. Dunque, l’imprenditore-debitore, piccolo o grande che sia, ha sempre un percorso legale per fronteggiare i debiti, evitando che i creditori lo aggrediscano caoticamente. Naturalmente, nel sovraindebitamento come nel concordato, serve meritevolezza: chi ha colposamente creato il buco (es. con spese personali folli, o frodi) rischia di vedersi negare l’omologazione. Ma in genere l’approccio è inclusivo: si cerca di dare una chance di risanamento o soluzione a tutti.
Gestione specifica dei debiti fiscali e previdenziali
Un capitolo a parte merita la gestione dei debiti verso il Fisco e l’INPS, poiché questi crediti hanno natura pubblicistica, godono di privilegi di legge e presentano particolari opportunità di trattativa.
Dal punto di vista del debitore: – Rateizzazioni amministrative: Prima ancora di entrare in una procedura concorsuale, un’azienda con debiti fiscali può chiedere all’Agente della Riscossione piani di rateazione ordinari (fino a 72 rate mensili, estensibili a 120 rate in casi di grave difficoltà). Questo sospende le azioni esecutive purché si paghi con regolarità le rate. Ad esempio, un debito in cartella di €100.000 può essere dilazionato in 6-10 anni, congelando fermi e ipoteche durante il pagamento. È uno strumento da attivare subito al ricevimento di una cartella, per evitare aggravio di interessi e misure cautelari. – Definizioni agevolate (“rottamazioni”): Periodicamente, il legislatore approva misure di condono parziale per i carichi affidati ad Agenzia Riscossione. Nel 2023, ad esempio, c’è stata la rottamazione-quater che permetteva di pagare solo l’imposta senza sanzioni né interessi di mora sui ruoli fino al 2017, in 18 rate. Un debitore dovrebbe sempre tenersi aggiornato su queste normative speciali: aderire a una rottamazione può ridurre significativamente il debito fiscale. C’è poi stato lo “stralcio” dei mini-debiti sotto 1.000 euro etc. Nel 2025 potrebbero essercene di nuovi (le leggi di bilancio spesso li includono). Difendersi significa anche cogliere queste opportunità di legge per abbattere il carico debitorio legalmente. – Transazione fiscale nel concordato/accordo: Come discusso, se si intraprende un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione, si può proporre al Fisco e agli enti previdenziali una transazione fiscale (art. 63 CCII) cioè il pagamento parziale delle imposte e contributi. È ammesso includere qualunque tributo, inclusa l’IVA e le ritenute, che in passato erano intoccabili (dal 2020 la legge consente di falcidiare o dilazionare anche quelle, purché non in misura inferiore al realizzo in caso di liquidazione) . Ad esempio, se in caso di fallimento l’Erario stimerebbe di recuperare 10 su 100 di IVA, nel concordato si può offrire 20 su 100: pur non essendo l’intero, è meglio del fallimento e oggi la norma lo consente, superando vecchi divieti. Se il Fisco rifiuta irragionevolmente una proposta conveniente, come visto, esiste la possibilità di cram-down fiscale , quindi il debitore può ottenere omologa anche senza adesione dell’Erario, purché un giudice indipendente attesti la convenienza della proposta per l’Erario rispetto all’alternativa . – Tributi locali: Abbiamo visto che i tributi locali (es. IMU a un Comune) non rientrano formalmente nell’art. 63. Tuttavia, la giurisprudenza sta aprendo alla possibilità di trattarli negli accordi. Il Tribunale di Forlì nel 2025 ha confermato che un ente locale può accettare un pagamento parziale (falcidia) di un tributo locale in un accordo di ristrutturazione, se prova convenienza . Quindi, se la nostra azienda deve €50k di IMU al Comune, nel piano può offrire ad esempio €30k se fallendo il Comune forse non vedrebbe nulla. Molti Comuni seguono l’indirizzo della Corte dei Conti Toscana/Umbria 2021 che riteneva legittimo aderire ad accordi se c’è convenienza . Va però segnalato che non tutti sono d’accordo: la Corte dei Conti Lombardia 2024 ha sollevato dubbi per la composizione negoziata, dicendo che la normativa attuale non prevede falcidia per tributi locali in CNC . In attesa di un intervento normativo (nel 2025 è in iter un decreto sul federalismo fiscale che dovrebbe estendere la transazione fiscale anche ai tributi locali) , il debitore deve fare opera di convincimento sui Comuni creditori, mostrando perizia e convenienza del loro eventuale sacrificio. – Risanamento fiscale e bilancio: Un aspetto da non trascurare è l’impatto fiscale della remissione di debiti. Normalmente, se a un’azienda vengono condonati €100k di debiti, contabili diventerebbero una sopravvenienza attiva tassabile (il fisco ti tassa i “guadagni” da remissione). Tuttavia, il legislatore ha previsto l’esonero da tassazione per le sopravvenienze attive da accordi di ristrutturazione, piani attestati e concordati . Quindi il debitore non deve temere che, oltre al danno la beffa, se i creditori gli abbuonano debiti poi paghi le tasse su quel beneficio. Questo vale anche retroattivamente (interpretazione estensiva data nel 2025: non tassabili neanche sopravvenienze da esdebitazione di procedure pregresse) . – Responsabilità personali: Ricordiamo ancora che per alcuni debiti fiscali e contributivi, gli amministratori possono risponderne personalmente. Esempi: mancato versamento di ritenute certificate (l’amministratore può subire cartella come coobbligato), o contributi dei dipendenti. Inoltre, c’è la responsabilità dei liquidatori ex art. 2495 c.c. se chiudono una società lasciando impagati debiti tributari e distribuendo attivo altrove. Questo spinge il debitore a preferire soluzioni concordate in cui regolare il fisco, perché sperare di farla franca col fisco è illusorio: se la società scompare e non paga, l’Agenzia delle Entrate può tentare la via della responsabilità verso chi ha deciso quelle distribuzioni.
Dunque, come difendersi sul fronte fiscale? – Attivarsi subito con piani di rateazione per evitare aggressive misure immediate. – Valutare se vi sono sanatorie in corso (nel 2025 c’è ad esempio la rottamazione-quater in fase di pagamento rate, e si ipotizza una riapertura? Difficile dirlo, ma vigilare). – Nel predisporre un piano di ristrutturazione, includere sempre il Fisco: offrire qualcosa e giustificarlo. Un errore sarebbe ignorarlo e sperare di risanare tutto tranne il fisco: quest’ultimo potrebbe far saltare il banco con un’istanza di fallimento. Meglio coinvolgerlo, magari offrendogli il pagamento integrale di imposte e tagliando solo sanzioni e interessi (spesso la transazione fiscale propone: niente sanzioni, interessi ridotti e piano di dilazione per il capitale). – Tenere presente che grazie alle modifiche normative recenti, ora è possibile ottenere l’omologa di un concordato anche se il Fisco vota contro, condizione prima impossibile . Quindi il debitore non è più ostaggio totale del Fisco, a patto di rispettare la sua causa di prelazione (non dargli meno che in fallimento). – In alcuni casi, se l’Agenzia Entrate Riscossione ha iscritti ipoteche o privilegi, potrebbe essere opportuno considerare il “declassamento” di parte del suo credito a chirografo nel concordato, se il valore dei beni a garanzia è inferiore al credito. Ad esempio, debito IVA €1M garantito da ipoteca su immobile che vale €600k: in concordato, €600k vanno considerati privilegiati, €400k chirografari e trattabili con falcidia integrale anche. Queste finezze legali vanno seguite con attenzione e con attestatore. – INPS: L’INPS si comporta come il fisco in transazione: ha poteri di adesione su proposta (una circolare del 2017 dava linee guida per accettare se almeno il 30% e c’è incapienza in fallimento, ma ora col CCII segue art. 63 come l’Erario). Quindi si può ridurre pure il dovuto INPS, ma di solito pretendono il capitale contributivo quasi pieno se possibile.
Conclusione su debiti fiscali: Un’azienda indebitata deve vedere nel fisco un interlocutore da gestire con intelligenza: non ignorarlo, ma neppure farsi sopraffare. Usare la legge a proprio vantaggio (rate, rottamazioni, transazioni) permette spesso di disinnescare la bomba fiscale. È essenziale anche perché finché si è in regola con un piano rateale o definizione, l’Agenzia non può iscrivere nuove ipoteche o pignorare: c’è una sorta di pace. Inoltre, con la segnalazione d’allerta oggi attiva, se il fisco manda l’avviso, il debitore saggiamente dovrebbe entrare in composizione negoziata: mostrerebbe così all’Erario di voler risolvere (questo potrebbe persino portare l’ente, in presenza di proposta seria, a collaborare – se non altro, non potrà dire di non essere stato coinvolto).
In ogni caso, difendersi dai debiti fiscali non significa mai far finta di niente o adottare pratiche elusive, perché il sistema di riscossione e le conseguenze penali sono stringenti. Significa piuttosto negoziare con gli strumenti giuridici per diluire, ridurre (quando possibile) e rendere sostenibile il pagamento al fisco, integrandolo nel quadro generale di risanamento.
Gestione dei debiti bancari e verso fornitori: strategie pratiche
Oltre agli strumenti legali formalizzati, un’azienda indebitata deve mettere in atto anche azioni di rinegoziazione contrattuale e iniziative extra-procedurali per mitigare i debiti con banche e fornitori. Queste azioni possono essere autonome o in concomitanza con l’attivazione delle procedure di cui sopra.
Debiti bancari (mutui, finanziamenti, leasing): – Moratorie e accordi ABI: Negli ultimi anni, tramite ABI (Associazione Bancaria Italiana) e governo, sono state varate moratorie generali (es. moratoria Covid 2020-21) e accordi per il credito alle PMI (ad esempio l’Accordo ABI per la sospensione dei debiti delle PMI, rinnovato più volte). Un imprenditore con difficoltà di liquidità dovrebbe verificare se può aderire a tali iniziative settoriali che congelano temporaneamente le rate (spesso 6-12 mesi di respiro). – Rinegoziazione bilaterale: Spesso la strada più immediata è parlare con la banca e ridiscutere i termini. Ad esempio, chiedere un allungamento del mutuo (spalmare il residuo su più anni riducendo la rata), o convertire fidi autoliquidanti (scoperti di c/c) in finanziamenti a medio termine, magari assistiti da garanzie statali (Fondo PMI) per ridurre il rischio percepito dalla banca. La banca preferisce frequentemente rinegoziare piuttosto che dover classificare il credito a sofferenza e attivare cause costose. – Consolidamento debiti: un’azienda può cercare di consolidare vari debiti finanziari in un unico nuovo prestito. Ci sono finanziatori specializzati (in certi casi, confidi regionali o società di turnaround) che possono subentrare pagando i debiti bancari esistenti con uno sconto e rifinanziando l’impresa con un piano più sostenibile. Ciò richiede che l’impresa abbia prospettive di rimborso migliori dopo la ristrutturazione. – Riduzione del tasso e covenant: Rinegoziare può riguardare anche i tassi d’interesse (specie se sono debiti contratti in periodi con tassi alti – nel 2025 i tassi sono in crescita, ma in certi casi le banche possono ridurre spread per favorire il recupero) e i cosiddetti covenant (clausole contrattuali): eliminare o allentare clausole finanziarie che l’impresa oggi non rispetta, per evitare che il contratto vada in default tecnico. – Gestione degli affidamenti revocati: Se una banca ha revocato un fido e chiede il rientro immediato, l’azienda può provare a ottenere una transazione: ad esempio pagare il 50% subito a saldo e stralcio se trova un finanziatore o sponsor, oppure cedere un asset alla banca in conto pagamento. Le banche talvolta accettano stralci su crediti chirografari, ispirate dal calcolo di quanto otterrebbero in fallimento (spesso molto poco). Se il debito è garantito, lo stralcio è più difficile (ma potrebbe essere se la garanzia vale meno del credito). – Leasing: Per evitare che il lessor risolva il contratto e ritiri il bene (un macchinario necessario), si può trattare una moratoria (sospensione temporanea canoni) o una risoluzione consensuale: ad esempio restituire il bene ma evitando di pagare tutte le penali previste, magari cedendo il leasing a un terzo interessato. Anche qui, se in composizione negoziata o concordato, il tribunale può autorizzare di sciogliere il leasing pagando un compenso equo (il quale diventa credito chirografario del lessor) . – Garanzie statali: Utilizzare strumenti come le garanzie del Fondo centrale PMI o SACE “Garanzia Italia” (quest’ultimo in epoca Covid) per ottenere nuova finanza è vitale. Se in crisi, la legge consente al debitore di chiedere finanziamenti prededucibili anche garantiti dallo Stato (in CNC o concordato), facilitando l’accesso al credito emergenziale.
Debiti verso fornitori: – Comunicazione e fiducia: I fornitori vanno coinvolti attivamente. Un errore comune è chiudersi e non rispondere: questo spinge il fornitore ad agire giudizialmente per paura di perdere tutto. Meglio comunicare la situazione, spiegare che si sta predisponendo un piano e magari offrire pagamenti parziali immediati come segno di buona fede (ad esempio il 10% subito e il resto a piano). Se i fornitori credono nella continuità dell’azienda (perché magari è un loro cliente importante), possono accettare di allungare i termini o ridurre il credito in cambio di non perdere il cliente del tutto. – Saldo e stralcio individuale: Con alcuni fornitori si può negoziare un saldo e stralcio: pagare un importo inferiore a totale subito, e il fornitore rinuncia al resto. Ciò funziona se l’azienda riesce a reperire un po’ di liquidità (es. dai soci) per convincere il fornitore ad accettare il minor importo cash now invece di rischiare niente poi. Attenzione però: operare troppi stralci individuali prima di una eventuale procedura concorsuale può esporre a azioni revocatorie se poi si fallisce entro 6 mesi-1 anno, specie se il pagamento è di molto superiore alla media (un fornitore pagato al 100% fuori dalla procedura potrebbe subire revocatoria per la parte eccedente l’ordinario). Tuttavia, pagamenti inferiori all’ordinario, frutto di accordo transattivo, in alcuni casi si sono salvati da revocatoria se giustificati (è un tema complesso; meglio che eventuali stralci siano formalizzati nel contesto di un piano attestato o accordo che li protegge). – Baratto finanziario: Qualora fornitore e azienda abbiano rapporti reciproci (es. l’azienda ha crediti verso quel fornitore, magari per note di credito), si possono compensare le posizioni. La compensazione legale è ammessa anche in procedure concorsuali entro certi limiti. – Contratti in corso: Spesso l’azienda debitrice ha contratti di fornitura di lungo termine o di affitto. Se le condizioni sono diventate insostenibili (es. un affitto d’azienda con canone troppo alto rispetto ai ricavi attuali), la rinegoziazione è quasi obbligatoria. Si può invocare l’istituto civilistico della eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.) se ne ricorrono i presupposti – eventi straordinari e imprevedibili che alterano l’equilibrio contrattuale – per chiedere una revisione del contratto o la risoluzione. Nel 2020, con la pandemia, molte imprese hanno usato questa via per ottenere sconti sugli affitti. Nel 2022-2023, il caro energia potrebbe essere un fattore analogo per contratti energivori. – Clausole di forza maggiore o hardship: Alcuni contratti commerciali contengono clausole di hardship (rinegoziazione in caso di mutate condizioni economiche) o quantomeno definizioni di default flessibili. Un avvocato può individuare appigli contrattuali per chiedere formalmente la rinegoziazione senza dover arrivare al tribunale. Mostrarsi proattivi in tal senso è parte della difesa: se l’altra parte rifiuta, in un eventuale concordato il debitore potrà dire di aver tentato e chiederne lo scioglimento giudiziale se serve. – Assicurazioni del credito: Se i fornitori hanno assicurato i loro crediti (es. con SACE o Coface), a volte seguono protocolli standard: appena il debitore ritarda 60+ giorni, segnalano e ottengono indennizzo. Questo può complicare la trattativa col fornitore, perché ormai il credito passa all’assicuratore (surroga). In tali casi, l’azienda deve poi trattare con la compagnia assicurativa, che sarà probabilmente più rigida. Quindi prevenire: comunicare anche all’assicuratore (se noto) la situazione e la prospettiva di pagamento concordatario, così magari sospendono l’indennizzo per vedere se recuperano col piano.
In generale, rapporto con fornitori e clienti: Mantenere la fiducia del mercato è importante. Se i clienti scoprono che l’azienda è in crisi, potrebbero dirottare gli ordini altrove (nessuno vuole dipendere da un fornitore in odore di fallimento). Quindi, parallelo alla difesa legale, c’è una difesa commerciale: – Continuare a onorare le consegne e i contratti cruciali (anche se si ritardano i pagamenti a loro, almeno dare continuità operativa). – Spiegare, quando opportuno, che si sta portando avanti un percorso di ristrutturazione per tornare solidi (questo rassicura un minimo). – Offrire ai clienti garanzie alternative: se temono di perdere acconti o forniture, magari fornire garanzie accessorie su nuove commesse (fiduciari, pegni su magazzino dedicato, ecc.) per mantenere il business.
Cessione dell’azienda o di rami d’azienda:
Una strategia ultima per risolvere la crisi può essere vendere l’azienda (o parti di essa) a un soggetto più solido, e con il ricavato soddisfare i creditori. Questa opzione può avvenire: – Fuori dalle procedure, bilateralmente: l’imprenditore trova un acquirente (competitor, investitore) disposto a rilevare l’azienda, comprensiva di attrezzature, know-how, dipendenti, ecc., accollandosi magari alcuni debiti essenziali e lasciando indietro altri. Deve stare attento però: la vendita di un’azienda indebitata prima del fallimento potrebbe essere soggetta a azione revocatoria fallimentare se entro 1 anno dal fallimento e a titolo oneroso con prezzo inferiore al valore (art. 167 CCII, ex art. 67 L.F., vendite sottoprezzo) . Quindi è fondamentale che la cessione avvenga a valori di mercato e preferibilmente all’interno di una cornice di concordato/accordo. Il rischio è che i creditori non soddisfatti la impugnino come atto in frode. – In concordato: la cessione d’azienda può essere parte integrante del piano (specialmente concordato in continuità indiretta). In tal caso è autorizzata dal tribunale e non revocabile. Spesso si usano meccanismi di asta competitiva in concordato per assicurare il miglior prezzo . Ad esempio, l’azienda Clima S.r.l. propone in concordato di vendere il proprio ramo “camere termostatiche” a Tizio per €1 milione; il tribunale chiede se c’è qualcuno disposto a offrire di più; se Caio offre €1,2M, prende lui. Il ricavato va nel piano per i creditori. – Cessione di beni singoli: se non l’intera azienda, l’imprenditore può vendere beni non essenziali per fare cassa (es. un immobile non strumentale). Purché ciò avvenga a condizioni eque e non dilapidi il patrimonio (altrimenti i creditori potrebbero fare istanza di fallimento per “atti di dissipatione”). Se si è in composizione negoziata, la vendita di beni oltre soglie deve essere concordata con l’esperto o autorizzata dal tribunale; se in concordato, idem.
Successione nei contratti e rapporti di lavoro: in caso di cessione azienda, il compratore subentra per legge nei contratti aziendali in corso e nei rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.), salvo patto contrario con i sindacati per i dipendenti. Nelle procedure concorsuali, però, vige una disciplina speciale: l’acquirente può essere esonerato dai debiti pregressi verso lavoratori e fisco entro certi limiti, se l’autorità giudiziaria lo decide (questo serve a rendere appetibile l’acquisto di aziende da fallimenti). Quindi un debitore in crisi che pensi di vendere può valutare se fare la vendita in bonis (più controllo suo, ma acquirente si accolla tutti i rischi ex 2112) o in procedura (meno controllo ma acquirente è più disponibile sapendo di non prendere i debiti, il che può far alzare il prezzo a beneficio dei creditori).
Esdebitazione post-vendita: Infine, se l’azienda è individuale, vendere l’attività e poi liquidare i debiti potrebbe non coprire tutto. Il titolare persona fisica può confidare nell’esdebitazione per chiudere la sua posizione sui residui non pagati (questo se passa dal tribunale con liquidazione controllata). Se è società, dopo aver venduto e pagato i creditori per quanto possibile, la società si estingue e i debiti insoddisfatti si estinguono anch’essi (salvo responsabilità personali di soci/amm.).
Simulazione pratica: un caso di ristrutturazione
Scenario di partenza: Alfa S.r.l., azienda toscana produttrice di camere climatiche per laboratori, è in crisi nel 2025. Negli ultimi anni, a causa dell’aumento dei costi energetici e del ritardo di alcuni pagamenti da clienti internazionali, Alfa ha accumulato debiti significativi: – €300.000 con Banca X (mutuo per capannone, residuo garantito da ipoteca sul capannone del valore di €400k). – €200.000 di scoperto di conto e anticipi fatture con Banca Y (chirografari, garantiti da fideiussione personale del socio unico Sig. Rossi). – €150.000 verso fornitori di componenti elettronici. – €100.000 di debiti con il fisco (IVA non versata degli ultimi 2 trimestri per €60k, ritenute dipendenti €20k, IRAP €20k) in cartella. – €50.000 verso l’INPS (contributi omessi per 8 mesi di 5 dipendenti). – €80.000 di leasing residuo su due macchine CNC (valore beni €120k, rate scadute €10k incluse). – Inoltre, Alfa ha 5 dipendenti con due mensilità arretrate (€20.000).
L’azienda ha ordini in corso e un buon portafoglio clienti, ma è a corto di liquidità e fornitori minacciano lo stop consegne. Banca Y ha revocato il fido e minaccia escussione della fideiussione del Sig. Rossi. L’INPS ha segnalato il ritardo contributivo (supera 15k e 90 giorni) all’organo di controllo (che però è solo il sindaco unico, il quale sprona l’amministratore ad attivarsi) . L’Agenzia delle Entrate ha appena inviato la segnalazione d’allerta per l’IVA >5k non versata , invitando a attivare la composizione negoziata .
Obiettivo: Mantenere l’azienda in funzione (ha prospettive di mercato) evitando sia la perdita del capannone sia la rovina personale del Sig. Rossi, trovando un accordo sostenibile con i creditori.
Passo 1: Analisi e piano di massima. Sig. Rossi, su consiglio del suo avvocato, decide subito di: – Presentare istanza di Composizione Negoziata della Crisi sulla piattaforma camerale. Allega una bozza di piano: prevede di reperire un investitore che apporti €100k, vendere un vecchio immobile inutilizzato per €150k e destinare il ricavato ai debiti, e chiede dilazioni sui restanti. – Contestualmente, chiede misure protettive: sospendere eventuali azioni esecutive. Il tribunale le concede per 4 mesi. – Viene nominato l’esperto indipendente.
Passo 2: Trattative assistite (CNC). L’esperto esamina i conti: l’azienda è in tensione ma con quei €100k nuovi e un paio d’anni di respiro può riprendersi (ha ordini che genereranno margini per €50k/anno). Convoca i principali creditori: – Banche: Propone loro: Banca X, garantita, prenderebbe comunque il 100% (l’ipoteca vale più del suo credito), quindi diamo per scontato che sarà pagata integralmente (magari riducendo un po’ gli interessi futuri). Banca Y (chirografo) rischierebbe grosso in fallimento; proposta: convertire il suo scoperto in un mutuo 5 anni garantito dal Fondo PMI su 80% e con garanzia parziale su un macchinario; il Sig. Rossi chiede di liberare la sua fideiussione man mano che si rimborsa capitale. Banca Y appare disponibile se vede impegno degli altri. – Fornitori (€150k): L’esperto li riunisce e spiega: in un fallimento forse prenderebbero 20 cent, propone quindi 50 cent (50%) sul loro credito, dilazionato in 24 mesi, mantenendo attivi i contratti futuri (quindi loro continueranno a vendere ad Alfa). I fornitori strategici, che hanno anche interesse a non perdere il cliente, concordano. Su 150k, accettano 75k di saldo in 2 anni, il resto stralciato. Da notare: quell’accordo privato andrebbe formalizzato; l’esperto suggerisce di includerlo in un piano attestato per proteggerlo da revocatoria. – INPS e Fisco (€150k totali): L’INPS è preoccupata anche penalmente. L’esperto consiglia: pagare subito (con l’apporto di €100k socio e vendite asset) le ritenute dipendenti (€20k) e una parte di contributi (per evitare denunce penali). Per IVA €60k e contributi restanti propone di fare una transazione fiscale: pagare ad esempio 50% in 5 anni. Su €80k (IVA+contributi residui), €40k diluiti. L’Agenzia Entrate potrebbe volere un po’ di più. – Leasing: Le due macchine CNC servono. Il lessor è convocato: Alfa propone di pagare i €10k arretrati subito (parte dei €100k nuovi) e chiede di allungare il leasing di 2 anni per abbassare la rata. Il lessor, vedendo che senza macchine l’azienda chiuderebbe e lui rientrerebbe col valore usato dei beni forse inferiore, accetta. – Dipendenti: Si ottiene dalla Regione accesso a una cassa integrazione straordinaria di 6 mesi per crisi, così l’INPS copre parte degli stipendi e Alfa usa i nuovi fondi per pagare gli arretrati e TFR a chi eventualmente esce volontariamente. I dipendenti, informati del piano di rilancio, collaborano.
Passo 3: Formalizzazione – Piano attestato e Accordo di ristrutturazione. Dopo 3 mesi di trattative in CNC: – L’esperto vede che c’è un consenso quasi unanime: tutti i fornitori chiave hanno detto sì al 50%, le banche ci stanno, leasing ok, fisco e INPS ancora da definire ma con i €100k l’azienda può comunque versare loro un acconto. – Decide di concludere la CNC con esito positivo condizionato: suggerisce ad Alfa di finalizzare il tutto in un Accordo di Ristrutturazione dei Debiti da omologare. – In parallelo, redige con l’azienda un piano attestato per sancire le intese con fornitori e Banca Y (che vorrà comunque la prededucibilità del nuovo mutuo, ottenibile anche in ARD). – Alfa S.r.l. quindi raccoglie adesioni scritte: Banca Y firma per il 100% del suo credito rinegoziato, fornitori che rappresentano l’80% dei €150k firmano per accettare 50%, il leasing firma un accordo. Banca X e Fisco/INPS sono non aderenti formalmente ma verranno pagati integralmente o secondo transazione all’interno del piano (qui serve il cram-down fiscale se INPS/Fisco non aderiscono). Totale crediti ~€900k, adesioni €400k (Banca Y+fornitori+leasing) ~45%: ah, è sotto il 60%. Ma poiché Banca X €300k e dipendenti €20k saranno pagati integralmente come estranei, non c’è problema ad omologare lo stesso se quell’impegno è dimostrato. – L’azienda deposita l’istanza di omologazione di accordo di ristrutturazione ai sensi art. 57 CCII, allegando l’accordo con i creditori firmatari e chiedendo al tribunale di estendere la moratoria anche al Fisco/INPS (che incasserebbero come da piano). – Il tribunale, visto il rapporto, concede le protezioni pendente omologa e procede.
Passo 4: Omologazione e adempimento. Supponiamo che nessun creditore estraneo faccia opposizione (Banca X non ha motivo, Fisco e INPS magari fanno qualche resistenza ma l’attestazione indipendente dice che in fallimento prenderebbero meno, quindi scatta l’omologa anche senza loro firma grazie al cram-down fiscale ). Il giudice omologa l’accordo di ristrutturazione: – Banca X e INPS, come creditori estranei, verranno pagati come da accordo: Banca X a scadenze originarie (ipotesi: mantiene mutuo), INPS secondo transazione (il decreto di omologa formalizza la transazione fiscale art. 63, riducendo sanzioni e interessi e dilazionando il capitale). – I fornitori sono vincolati a quanto firmato: non potranno pretendere più del 50%, e attendono le due rate annuali del 25% ciascuna. – Banca Y eroga il nuovo mutuo di consolidamento (con garanzia Stato) e utilizza i fondi per chiudere l’esposizione a revoca. – Il socio Rossi apporta i €100k come da piano (uno sforzo personale, ma necessario per non perdere tutto), che sono stati in parte usati per pagare l’acconto al Fisco e i contributi chiave e per pagare le mensilità arretrate ai dipendenti.
Esito: Alfa S.r.l. continua l’attività; i creditori hanno accettato uno sconto equo; il Sig. Rossi ha mantenuto la proprietà dell’azienda e, se rispetterà il piano, dopo due anni tutti i debiti saranno regolarizzati. La sua fideiussione personale è sempre in essere per il nuovo mutuo, ma più leggera e supportata da garanzia pubblica. Il capannone è salvo (nessun’asta). I fornitori hanno ripreso a fornire materiali (ora Alfa paga alla consegna i nuovi ordini, essendo ripartita con un po’ di cassa). L’Erario ottiene più di quanto avrebbe recuperato nella liquidazione (grazie anche alla vendita del vecchio immobile che Alfa aveva promesso e che ha eseguito durante il piano). I dipendenti hanno conservato il posto.
Key learning: in questo caso simulato, l’uso combinato di strumenti – CNC, piano attestato, ARD con transazione fiscale – ha permesso di difendere l’azienda dall’aggressione dei creditori (nessun fallimento, nessun pignoramento devastante) e contestualmente di soddisfare i creditori in misura accettabile. Il tutto orchestrato con il supporto dell’esperto e del giudice solo nella fase finale. Se Sig. Rossi non avesse agito per tempo, probabilmente Banca Y avrebbe fatto istanza di fallimento, i fornitori avrebbero interrotto forniture bloccando la produzione, l’azienda sarebbe collassata. Così invece si è gestita la crisi e l’azienda può tornare sul mercato.
Naturalmente ogni caso reale ha le sue peculiarità, ma lo schema generale di attivazione tempestiva, coinvolgimento dei creditori, utilizzo flessibile degli strumenti legali e un po’ di contributo da parte dell’imprenditore stesso (che spesso deve rimetterci utili passati o parte del patrimonio personale per “aggiustare” la barca) è ciò che differenzia una crisi risolta da un fallimento.
Domande Frequenti (FAQ)
D: La mia S.r.l. è indebitata: i creditori possono aggredire i miei beni personali (casa, conto privato)?
R: In generale no, i debiti della S.r.l. restano confinati al patrimonio sociale. I creditori possono attaccare i beni della società (macchinari, immobili aziendali, crediti verso clienti) ma non la casa del socio o dell’amministratore, salvo eccezioni. Le eccezioni principali sono: 1) Garanzie personali: se hai firmato fideiussioni o avalli a favore di creditori (molto comune con le banche), allora sei personalmente obbligato verso quel creditore e il tuo patrimonio privato è esposto. 2) Debiti di natura specifica: ad esempio, l’amministratore risponde in proprio per l’omesso versamento di IVA (oltre soglia penale) e ritenute, in sede penale, e per danni in sede civile se con comportamento illecito. 3) Azione di responsabilità: se hai aggravato il dissesto violando i doveri, il curatore potrà chiedere risarcimento, aggredendo i tuoi beni. 4) Soci garanti di liquidazione: se avete distribuito attivi ai soci lasciando debiti fiscali o verso creditori, l’Agenzia può agire contro di voi (per es. nei casi di cancellazione società con debiti). Ma fuori da queste ipotesi, il principio è che la S.r.l. risponde solo con il proprio capitale (art. 2462 c.c.). Quindi, finché non interviene una tua colpa specifica o garanzia, la tua casa è al sicuro dalle pretese dei creditori sociali.
D: Che differenza c’è tra piano attestato, accordo di ristrutturazione e concordato?
R: Sono tre livelli di intervento sulla crisi, con crescente coinvolgimento giudiziario. Il piano attestato è un accordo totalmente extragiudiziale: l’imprenditore ristruttura il debito in modo privato, con l’attestazione di un esperto che lo rende più credibile e gli dà protezione (no revocatorie) . Non vincola i creditori che non aderiscono. L’accordo di ristrutturazione è un ibrido: è negoziato privatamente ma diventa efficace con l’omologazione del tribunale. Serve il 60% dei crediti consenzienti e vincola anche i dissenzienti, purché pagati integralmente . Offre più protezioni (sospende azioni esecutive, ecc.) ma è meno flessibile perché i non aderenti vanno soddisfatti per intero. Il concordato preventivo è una procedura concorsuale completa: coinvolge tutti i creditori, c’è voto a maggioranza e omologazione, e può imporre tagli anche ai contrari (entro certi limiti) . È pubblico e più lungo/formalizzato. In breve: se hai pochi creditori allineati, ti basta un piano attestato; se hai tanti creditori ma buona parte d’accordo, un accordo di ristrutturazione va bene; se i creditori sono molti e disomogenei, serve un concordato per gestirli collettivamente.
D: Quando conviene fare una composizione negoziata e quando direttamente un concordato?
R: La Composizione Negoziata conviene quasi sempre come primo passo, perché è volontaria, riservata e ti permette di sondare le possibilità di accordo senza gli effetti “dirompenti” di un concordato (niente pubblicità iniziale, niente perdita di controllo). Ti dà anche la protezione delle misure protettive e l’aiuto di un esperto . Un concordato preventivo, invece, è opportuno se hai già capito che serve un procedimento giudiziario (ad es. devi obbligare dei creditori dissenzienti, o hai bisogno di tagliare fortemente debiti privilegiati che richiedono il voto in concordato, o ancora se i creditori sono troppi per trovare un accordo stragiudiziale). Spesso la CNC è una tappa: se funziona, magari firmi accordi senza bisogno di concordato; se non funziona del tutto, arrivi al concordato con le idee chiare e magari con un piano già delineato . Si può saltare direttamente al concordato in casi di emergenza (es. ti hanno già pignorato i conti e staccato la luce, e i creditori sono litigiosi: allora depositi un concordato “in bianco” per congelare tutto e poi negozi dentro la procedura). Ma in linea generale, la filosofia del nuovo Codice è di tentare prima soluzioni negoziali e solo poi concorsuali.
D: Se la mia azienda è troppo piccola per il fallimento, posso comunque usare questi strumenti?
R: Sì, come spiegato, le piccole imprese e i non fallibili hanno procedure dedicate: concordato minore per accordarsi coi creditori, piano del consumatore se sei una persona fisica non imprenditore, e in ultima istanza la liquidazione controllata. Quindi nessuno è escluso dalla possibilità di ristrutturare i debiti legalmente. Ad esempio, una ditta individuale artigiana con 200k debiti può proporre un concordato minore offrendo ai creditori magari il 30%, farli votare e omologare dal giudice (serve che abbia un OCC di riferimento). L’effetto è simile: blocchi i creditori, eviti pignoramenti, e diluisci il debito. Se sei un privato consumatore, puoi fare il piano del consumatore con l’aiuto di un OCC, e tagliare debiti con l’ok del giudice anche se le finanziarie votano contro (perché non votano proprio). Quindi la dimensione non preclude di difendersi: semplicemente la legge semplifica le procedure per i piccoli (niente commissario ministeriale, ma un OCC locale, niente complessità di classi se non servono, ecc.). E ricorda: se proprio non hai modo di pagare nulla e sei persona fisica meritevole, puoi chiedere l’esdebitazione totale (una tantum) .
D: La mia società è piena di debiti, posso chiuderla e aprirne un’altra pulita?
R: Chiudere la società indebitata (liquidazione volontaria e cancellazione) senza pagare i creditori è molto pericoloso. Intanto, se la società è insolvente, il liquidatore avrebbe l’obbligo di portarla in tribunale (richiedere liquidazione giudiziale): liquidarla “privatamente” pagando magari solo alcuni creditori e lasciandone altri insoddisfatti espone a responsabilità (i creditori potrebbero farla fallire entro un anno dalla cancellazione). Inoltre, la cosiddetta “phoenix company” (far risorgere il business in una nuova società lasciando i debiti nella vecchia) è spesso qualificata come atto in frode ai creditori: il tribunale, se lo scopre, può dichiarare il fallimento della vecchia società anche dopo la cancellazione (fino a 1 anno) e perseguire i responsabili per bancarotta fraudolenta (se hanno distratto avviamento e asset nella newco). Quindi non è una soluzione lecita. Una cessione d’azienda a nuova società si può fare, ma va fatta a valori di mercato e preferibilmente coinvolgendo i creditori (ad esempio in concordato, dove la nuova società compra l’azienda e il prezzo va ai creditori). Così è trasparente. Se invece tu amministratore di Alfa srl trasferisci tutti i clienti e beni a Beta srl (nuova) lasciando Alfa srl col guscio vuoto e i debiti, stai certo che i creditori di Alfa reagiranno: chiederanno il fallimento di Alfa e denunceranno per distrazione di beni. Con conseguenze penali e patrimoniali. Quindi, no, non conviene “scappare” dai debiti aprendo un’altra società. Meglio usare i meccanismi legali per pulire la stessa (concordato, accordi) o, se vuoi realmente cambiare veicolo societario, farlo coinvolgendo i creditori (ad es. proponendo loro: la nuova società prende l’azienda e vi paga tot, che voi accettate a saldo).
D: Quali debiti posso tagliare e quali devo pagare per forza in un concordato?
R: Dipende dal tipo di debito e dalle garanzie/privilegi. In linea di massima, tutti i debiti possono essere ristrutturati, ma quelli con prelazione (garanzie reali come ipoteche, pegni, o privilegi legali come debiti di lavoro, fiscali privilegiati) hanno diritto a un trattamento di favore. Norme generali: – Debiti con garanzia reale (ipoteche, pegni): puoi ridurre o dilazionare l’importo solo se il valore del bene è inferiore al credito. Esempio: banca ha ipoteca su immobile che vale meno del debito; la parte eccedente è chirografa e la puoi falcidiare. Se il bene copre tutto, in un concordato ordinario devi pagare quel creditore al 100% del valore di stima del bene (puoi pagarlo anche vendendo il bene). – Debiti verso dipendenti: vanno pagati al 100% super-prioritariamente per i crediti da lavoro degli ultimi mesi e TFR entro un tetto (privilegio ex art. 2751 bis cc), e almeno in grande percentuale anche per il resto: di solito i piani prevedono quasi integrale soddisfacimento del privilegio lavoro, anche perché il Fondo di Garanzia INPS poi rimborsa i lavoratori e subentra. – Debiti fiscali e contributivi privilegiati: oggi possono essere falcidiati (tagliati) sia capitale che interessi, ma condizione è che ai creditori privilegiati non venga offerto meno di quanto otterrebbero liquidando i beni su cui hanno privilegio o comunque in caso di fallimento . Quindi se il fisco ha privilegio generale sui mobili, devi stimare quanto avrebbe in fallimento su quell’attivo e garantire almeno lo stesso. Per IVA e ritenute, devi offrire almeno il recover in liquidazione altrimenti il tribunale non omologa per violazione “trattamento deteriore” dei crediti tributari . Nota: sanzioni e interessi sui tributi possono essere quasi sempre stralciati integralmente (sono chirografari). – Debiti chirografari (non garantiti): qui hai massima libertà teorica. Nel concordato in continuità non c’è soglia minima, potresti pagarli anche poco, però considera: se offri meno del 20%, il tribunale guarda con sospetto (era la soglia legale per concordato liquidatorio) e devi giustificare che davvero in fallimento avrebbero zero e tu stai dando magari 5%. In pratica, meglio offrire qualcosa di significativo se vuoi il voto. Nel concordato liquidatorio, per legge almeno 20% a chirografari salvo esimenti. – Debiti verso fornitori essenziali durante procedura: se vuoi continuare a ricevere forniture di acqua, luce, gas, etc., devi pagarle regolarmente in prededuzione (sono crediti sorti in concordato). Idem nuovi fornitori: se prendi merce nuova, la paghi fuori dal concordato. – Debiti post-ricorso: tutti i debiti contratti dopo l’apertura della procedura (CNC o concordato) devi onorarli integralmente, altrimenti nessuno ti fornirà più nulla. Spesso per bollette, affitti nel frattempo, il tribunale può autorizzare a pagarli in prededuzione per assicurare la continuità.
In sintesi, nel piano puoi tagliare sensibilmente i debiti chirografari (fornitori, banche senza garanzie) e anche una parte dei privilegiati (banche garantite per la parte scoperta, fisco contributi sul surplus non coperto da beni). Non puoi toccare i crediti assistiti da diritto di privilegio speciale se il bene c’è: es. leasing se vuoi tenere il bene devi pagare le rate o riscattare (oppure riconsegnare il bene liberandoti del debito residuo). Non puoi toccare i debiti verso titolari di azioni di regresso particolari (caso raro). E devi rispettare la regola che nessun creditore può ricevere più di uno di grado superiore se quello di grado superiore non è soddisfatto integralmente (priorità assoluta salvo consenso, tranne nel PRO dove col consenso di classe puoi invertire). Insomma, c’è molta tecnica, ma un buon advisor costruisce il piano in modo da massimizzare i tagli dove possibile restando entro i vincoli di legge.
D: Ho debiti con fornitori esteri e con lo Stato estero, posso includerli nel concordato italiano?
R: Sì, il concordato o gli accordi italiani includono tutti i creditori del debitore ovunque essi siano (principio di universalità). Quindi i fornitori esteri saranno parificati a chirografari normali, votano anche loro (possono esprimere il voto) e se omologato il concordato li vincola (anche se poi farlo rispettare all’estero dipende dalle convenzioni, ma l’UE ha il Regolamento Insolvenze 2015 che riconosce le procedure concorsuali di uno Stato membro negli altri). Debiti verso uno Stato estero (fisco estero) in un concordato italiano sono trattati come qualsiasi altro creditore (probabilmente chirografo se non hanno garanzie qui). Devi considerare però giurisdizione: se la tua è un’impresa “COMI” in Italia (centro interessi principale qui), la procedura concorsuale italiana è principale e transnazionale per l’UE. Fuori UE è più complicato, ma comunque tu li consideri nel piano. Quindi sì, li includi e li tagli come gli altri; ovviamente potresti dover notificare la procedura all’estero per evitare azioni colà. In CNC, puoi coinvolgerli uguale (magari difficile far venire l’ufficio straniero a trattare, ma formalmente li puoi contattare). Quindi non è che i debiti esteri spariscono, vanno gestiti.
D: Cosa succede ai contratti in corso se apro un concordato?
R: I contratti “pendenti” (non completamente eseguiti da entrambe le parti) non si interrompono automaticamente. L’azienda può chiedere al tribunale di sospenderli per max 6 mesi o di scioglierli se sono onerosi, per favorire il risanamento . Ad esempio, un contratto di locazione troppo caro: chiedi di scioglierlo, il locatore avrà un credito da indennizzo nel concordato (chirografo). Alcuni contratti particolari hanno regole: i contratti di lavoro non si possono sciogliere se non con procedure giuslavoristiche (licenziamenti). I contratti di forniture essenziali (utenze) non possono essere sciolti dal fornitore unilateralmente per il solo concordato (per legge non possono interrompere servizi essenziali durante la procedura per morosità pregresse, se il debitore garantisce il pagamento del corrente). I contratti di appalto pubblici: se fai concordato, la PA potrebbe risolvere l’appalto salvo tu chieda di mantenerli e ottenga l’ok. Quindi, in generale, aprendo il concordato devi decidere quali contratti tenere e quali no. Quelli che ti servono, li tieni e paghi regolarmente le prestazioni durante la procedura (le fatture nuove sono in prededuzione). Quelli che ti danneggiano, chiedi lo scioglimento. E per quelli non più utili ma attivi, puoi trattare per risolverli consensualmente (spesso meglio di passare dal giudice). Esempio tipico: contratto di leasing di bene non indispensabile – puoi accordarti col lessor di restituire il bene e stop al contratto, magari rinunciando a eventuali depositi cauzionali.
D: Se un creditore ipotecario o privilegiato vota contro in concordato, può bloccare tutto?
R: Nel vecchio regime, i creditori privilegiati se non prendevano 100% potevano bloccare (bastava uno non consenziente per non omologare). Ora invece ci sono due correttivi: 1) Puoi chiedere il cram-down fiscale se il dissenziente è Erario/INPS determinante . 2) Puoi usare il cross-class cram-down: se la maggioranza delle classi approva, il tribunale può superare il no di una classe privilegiata, a condizione di non dare a quella classe meno del valore di garanzia/liquidazione del suo credito . Ad esempio, banca ipotecaria: se le offri il valore pieno del bene ipotecato, anche se non è 100% del credito ma è il massimo realizzabile, il giudice può imporglielo contro la sua volontà (purché un’altra classe abbia detto sì). Quindi nessun singolo creditore privilegiato ha più potere di veto assoluto, a patto che il piano rispetti la regola di trattamento equo. Tuttavia, se la maggioranza dei privilegiati (in classe o se sono classe unica) vota no, allora sì, non raggiungi le maggioranze e il concordato salta a meno di convincerli in cram-down come singola classe. Insomma, la riforma riduce i poteri di ricatto delle minoranze qualificate, ma non elimina il fatto che serve comunque un consenso diffuso. In pratica, devi costruire classi intelligenti: magari separi chi ha garanzie forti (che paghi quasi interi) da chi ha garanzie deboli (che falcidi di più) in classi diverse; così la prima classe probabilmente approva (perché prende quasi tutto) e la seconda pure (perché quell’alternativa era peggio), e se una dicesse no, forse la regola cross-class ti salva.
D: Quali sono i tempi di queste procedure? Non rischio di prolungare l’agonia?
R: I tempi variano: – Una Composizione Negoziata dura di base 3-6 mesi (prorogabile fino a 12 in casi eccezionali) . È relativamente breve. – Un piano attestato dipende solo da te e dalle trattative, può concludersi in 1-2 mesi di negoziazione e firma. – Un accordo di ristrutturazione: la fase di raccolta firme dipende dalle trattative (qualche mese), l’omologazione in tribunale è piuttosto rapida rispetto a un concordato – per legge dovrebbe chiudersi entro 4-6 mesi dal deposito, perché non c’è voto ma solo omologa. – Un concordato preventivo completo: dalla domanda all’omologazione in media 6-9 mesi (ci sono termini: 120 giorni max per depositare piano se fai pre-concordato; poi il commissario prepara relazione, udienza, voto – diciamo altri 3-4 mesi – e decreto omologa se niente reclami). Poi c’è la fase esecutiva: il piano può durare anni nei pagamenti. Ma l’azienda nel frattempo vive. – Un concordato semplificato è molto rapido: niente voto, giusto il tempo dell’udienza e poi liquidazione, forse in 3-4 mesi si omologa. – Una liquidazione giudiziale è la più incerta: può durare anni (a volte decenni) per chiudersi. Ma l’azienda muore subito, a durare è solo la procedura di realizzo beni.
Quindi, paradossalmente, evitare il fallimento spesso accorcia i tempi di definizione del debito, anche se li allunga rispetto a pagare regolarmente (che ormai non riesci). Certo, durante un concordato di 8 mesi l’azienda è in tensione, ma protetta. Si suol dire “concordato = agonia prolungata”? In parte sì se poi va male, ma se va bene in meno di un anno hai risolto. In fallimento magari i creditori aspettano 5 anni per vedere briciole. Dal tuo punto di vista, l’obiettivo è risanare e tornare normale: con accordo in 6 mesi potresti già essere tornato regolare nei pagamenti correnti e avere solo da eseguire il piano per il pregresso. La CNC è brevissima e può ridare slancio. Dunque i tempi sono ragionevoli se ben gestiti. L’importante è non attardarsi prima: spesso la crisi viene affrontata troppo tardi, e si arriva a ridosso dell’insolvenza aggravata. Questo sì riduce le chance e allunga gli esiti negativi. Al contrario, muoversi ai primi segnali spesso consente soluzioni in tempi lampo (ci sono CNC chiuse in 2 mesi con accordo bancario).
D: Che succede se dopo il concordato o accordo omologato non riesco a rispettare il piano?
R: Se, malauguratamente, nonostante gli sforzi l’azienda non riesce a rispettare i pagamenti stabiliti nel piano omologato, le conseguenze variano: – Nel concordato preventivo, l’inadempimento sostanziale può portare alla risoluzione del concordato (art. 118 L.F. e analoghe nel CCII). Su istanza di un creditore insoddisfatto o d’ufficio, il tribunale dichiara risolto il concordato e, se c’è insolvenza, apre la liquidazione giudiziale (fallimento). I creditori recuperano i diritti originari al netto di quanto eventualmente incassato. – Negli accordi di ristrutturazione, se non paghi i creditori estranei come previsto, questi possono agire esecutivamente (perché non sono stati falcidiati) e se violi gli impegni verso aderenti, l’accordo è stragiudiziale quindi decade la sua efficacia contrattuale e i creditori possono chiedere la risoluzione in tribunale (che porta comunque a insolvenza). Il tribunale può revocare l’omologa se scopre che era basata su dati falsi o simili. – Nel piano attestato, essendo contratti privati, se sgarri un pagamento, ciascun creditore torna libero di agire come prima (salvo magari previsioni di tolleranza nel contratto). Non c’è “risoluzione giudiziale” perché non c’era omologa; ci sarà l’alta probabilità che i creditori perdano fiducia e chiedano fallimento. – Nel concordato minore si applicano simili regole di risoluzione come nel concordato preventivo. – Importante: se dopo il concordato risolto seguisse il fallimento, i creditori non possono riprendersi quello che han già incassato secondo il piano omologato (quello rimane definitivamente loro, e non c’è revocatoria su pagamenti in esecuzione concordato) . Però torneranno a concorrere per il resto. – Esdebitazione post-fallimento: se va male e fallisci, come persona fisica potresti comunque ottenere l’esdebitazione dei residui alla fine, ma la società verrebbe liquidata del tutto.
Quindi, non rispettare il piano è chiaramente una situazione da evitare. Meglio formulare piani realistici e prudenti. È preferibile offrire un 30% fattibile che un 50% irrealistico tanto per ottenere l’omologa. I creditori poi preferiscono spesso una riduzione ma certa, che promesse alte a rischio. Perciò la legge richiede sempre la relazione di un esperto attestatore sulla fattibilità proprio per scongiurare piani campati in aria.
In sintesi: se fallisce l’esecuzione del piano, si torna all’insolvenza conclamata e scatta la liquidazione giudiziale. È l’extrema ratio, ma a quel punto almeno potresti aver limitato i danni (magari l’impresa ha continuato altri 2 anni producendo valore e pagando un po’ di creditori nel frattempo, riducendo il debito residuo). Comunque l’obiettivo è non arrivarci. Spesso per questo nei concordati si inseriscono clausole di salvaguardia, tipo la vendita di beni se la cassa non basta, etc., per dare un “piano B” invece del default.
D: Quali sono i costi di queste procedure?
R: Le procedure concorsuali e gli accordi comportano dei costi professionali e contributi: – Composizione Negoziata: c’è un costo per l’esperto (determinato secondo tariffe ministeriali, spesso modesto rispetto a un concordato, e parte può essere coperta con voucher camerali) più il costo del advisor finanziario e legale che ti assiste (quello varia). Non ci sono contributi o tasse di registro per la CNC in sé. – Concordato preventivo: dovrai pagare un contributo unificato (€~1000) e il Tribunale vorrà un fondo spese per il commissario e la procedura. Inoltre il Commissario ha diritto a un compenso (di solito liquidato a fine procedura in percentuale sul passivo e sull’attivo liquidato, a carico della massa). L’attestatore devi pagarlo tu a parte prima. Idem i consulenti legali e finanziari che preparano il piano vanno remunerati. Il costo totale dipende dalla complessità ma può essere significativo (per una PMI qualche decina di migliaia di euro complessivamente). – Accordo di ristrutturazione: contributo unificato simile per l’omologa (€518 se non erro), compenso dell’attestatore (obbligatorio anche qui), compensi per eventuale OCC se nominato (non sempre c’è, non essendo procedura concorsuale non c’è commissario di solito, a meno che chiedi misure protettive e tribunale nomina un ausiliario). I costi sono un po’ inferiori al concordato in genere. – Piano attestato: qui i costi formali sono zero (nessun tribunale), solo i compensi dell’attestatore e dei professionisti che ti aiutano. – Sovraindebitamento (concordato minore, piano consumatore): c’è l’OCC che chiede un compenso secondo tariffe ministeriali (spesso più basso dei commissari fallimentari, e modulato sul lavoro effettivo). E contributo unificato spesso esente o ridotto. Insomma, è pensato per essere accessibile. – Liquidazione giudiziale: paradossalmente, il fallimento costa tantissimo (curatore, spese legali per cause, aste, anni di trafile). Ma quelle sono spese della massa, non le anticipi tu, le pagano i creditori perdendone una parte. Tu perdi l’azienda e basta.
Tuttavia, non farti scoraggiare dai costi: molte PMI esitano ad attivare procedure per “non spendere soldi in avvocati e tribunali”, ma poi perdono molto di più subendo pignoramenti disordinati o penalità. Inoltre, alcune spese come l’attestatore e il commissario sono investimenti: senza un attestato credibile i creditori non ti crederebbero. E alcune regioni/stato danno contributi per le spese di composizione (ad es. in passato camere di commercio finanziano in parte). In conclusione, c’è un costo, ma è di solito piccolo rispetto al beneficio di salvare l’azienda o evitare il peggio.
D: Ci sono risvolti penali nell’avviare queste procedure?
R: L’avvio in sé no, anzi spesso blocca o attenua risvolti penali. Ad esempio, se hai commesso reato di omesso versamento IVA ma nel concordato paghi quell’IVA prima dell’apertura dibattimento, il reato viene estinto (art. 13 D.lgs. 74/2000) . Molti reati fallimentari (bancarotta) scattano se fai atti distrattivi o preferenziali prima del fallimento: se tu invece operi protetto in un concordato trasparente, eviti di commettere reati. Certo, se nel concordato fai cose fraudolente (falsifichi bilanci, nascondi attivi) quello è reato (bancarotta per distrazione o per falso in procedura). Ma se fai tutto regolarmente, il concordato è un esimente: ad esempio pagare un fornitore prima nonostante altri no sarebbe bancarotta preferenziale se fallisci, ma se lo fai in esecuzione di un concordato omologato, è lecito perché autorizzato dalla legge e dai creditori. Quindi seguire la via ordinata ti protegge. Ci sono anche reati specifici tipo “atti in frode ai creditori” se presenti un concordato e nascondi beni o falsifichi passivo: in tal caso l’omologazione viene revocata e scatta denuncia. Ma se sei leale, la procedura concorsuale seguita correttamente tende a neutralizzare il rischio penale (ti dirò: spesso imprenditori preoccupati di possibili bancarotte preferiscono concordato perché se poi va male, la bancarotta è semplice, non fraudolenta, se hanno agito trasparentemente). Anche la composizione negoziata prevede l’obbligo di riservatezza e correttezza, pena l’uscita dalla procedura, ma non ha reati associati. Quindi, avviare procedure non peggiora i rischi penali, semmai li delimita. Certo, devi stare attento a non fare cose tipo distrarre soldi durante la procedura o simili, perché lì scatta bancarotta (i reati fallimentari ora si applicano anche al concordato omologato risolto, etc., ma concetti avanzati). In sintesi: usare gli strumenti legali ti aiuta anche penalmente, purché con condotta onesta e trasparente.
Tabelle riepilogative finali
Per concludere questa guida, presentiamo alcune tabelle sintetiche che confrontano i principali strumenti di gestione della crisi dal punto di vista del debitore, e riassumono gli effetti per le varie categorie di creditori.
Tabella 2 – Confronto tra strumenti di regolazione della crisi (debitori ordinari)
| Strumento | Natura | Requisiti di adesione | Organo coinvolto | Effetti protettivi | Vincolatività per creditori | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composizione Negoziata (CNC) | Stragiudiziale assistito da esperto.<br>Volontario, riservato. | Nessuna soglia; qualsiasi impresa in squilibrio può accedere. | Esperto indipendente nominato da CCIAA; tribunale solo per misure protettive. | Sospende azioni esecutive se tribunale concede misure protettive .<br>Possibili cautelari (es. sospensione contratti). | Nessuna decisione imposta ai creditori: accordo solo se ogni creditore accetta. | + Riservatezza iniziale, niente pubblicità.<br>+ Flessibilità massima di soluzioni (accordo libero).<br>+ Mantieni gestione impresa sotto supervisione lieve.<br>+ Strumento di allerta precoce (evita aggravamenti). | – Non vincola i dissenzienti (un creditore importante che rifiuta può far saltare tutto).<br>– Durata limitata (massimo 12 mesi).<br>– Richiede collaborazione attiva e buona fede di tutti. |
| Piano attestato di risanamento | Stragiudiziale privato con attestazione professionista (pubblicato in RI). | Consenso integrale (o pressoché) dei creditori coinvolti, altrimenti i non aderenti restano con diritti intatti. | Professionista attestatore indipendente (commercialista/ revisore). | Nessuna sospensione legale delle azioni (accordo privatistico). | Vincola solo chi aderisce contrattualmente; gli altri sono estranei . | + Zero formalità giudiziarie (rapidità, riservatezza).<br>+ Esenzione da revocatorie per atti/pagamenti in esecuzione (protezione legale importante).<br>+ Può migliorare fiducia banche/fornitori grazie ad attestazione terza. | – Nessun “automatic stay”: un creditore fuori accordo può agire legalmente.<br>– Rischio elevato se non tutti coinvolti; va bene per crisi iniziali e pochi creditori chiave. |
| Accordo di ristrutturazione | Ibrido: accordo negoziato + omologazione in tribunale. | Adesione di >= 60% dei crediti (salvo accordi speciali con soglie diverse es. 75% finanziari). | Tribunale (omologa) + attestatore (relazione di conformità + convenienza per estranei). | Sì, su richiesta: sospensione azioni durante trattativa e fino a 60gg post-omologa .<br>Dopo omologa, creditori aderenti soggetti a quanto concordato (no esecuzioni). | Aderenti: vincolati per legge all’accordo omologato (anche i dissenzienti purché si raggiunga 60%).<br>Estranei: non modificati nei diritti, ma accordo può prevedere pagamento integrale dilazionato nei 120gg successivi . | + Procedura più breve e snella del concordato (no voto assembleare, solo adesioni individuali).<br>+ Cram-down fiscale possibile sui creditori pubblici dissenzienti (omologazione forzosa) .<br>+ Atti esecutivi dell’accordo esenti da revocatoria .<br>+ Meno costoso di un concordato (meno organi). | – Serve elevata adesione iniziale (60%).<br>– I creditori non aderenti vanno pagati integralmente (quindi richiede risorse immediate per loro).<br>– Pubblicità nel RI dell’accordo e dell’omologa (meno riservato del piano attestato).<br>– Se un gruppo rilevante non aderisce, potrebbe comunque avviare istanza di fallimento prima dell’omologa (anche se misure protettive possono impedirlo temporaneamente). |
| Concordato preventivo (continuità o liquidatorio) | Procedura concorsuale giudiziale. | Insolvenza o crisi conclamata (debitore deve essere soggetto fallibile).<br>Proposta che soddisfi requisiti legali (continuità = salvaguardia azienda, liquidatorio = >=20% chirografari salvo apporti). | Tribunale + Commissario Giudiziale + Giudice Delegato.<br>Attestatore (relazione piano). | Sì, automatic stay da ammissione (o da ricorso se “in bianco”). Tutte azioni esecutive e individuali sospese. | Vincola tutti i creditori anteriori all’omologazione, secondo il piano omologato.<br>I dissenzienti sono obbligati al trattamento previsto, anche se inferiore nominalmente (purché omologa superi test convenienza). | + Protezione totale dal fuoco dei creditori durante procedura (moratoria generale).<br>+ Possibilità di imporre la soluzione a minoranze contrarie (voto maggioranza + cram-down interclassi) .<br>+ Strumenti di intervento su contratti (scioglimento/sospensione) .<br>+ Possibilità di cessione azienda “pulita” da debiti nell’ambito del concordato (massimizza valore).<br>+ Una volta omologato, il debitore esegue il piano e ottiene l’esdebitazione residua della società (se è liquidazione). | – Procedura formale, costosa, sotto controllo del tribunale (perdita di autonomia su atti straordinari).<br>– Pubblicità negativa (Registro imprese, notizie sui media locali, ecc.).<br>– Tempi medi 6-12 mesi per omologa, con incertezza (dipende da voto creditori e decisione giudice).<br>– Se fallisce l’omologa o l’esecuzione, si rischia la liquidazione giudiziale. |
| Concordato “semplificato” (post-CNC) | Procedura concorsuale speciale (liquidatoria). | Fallimento Composizione Negoziata senza accordo, e stato di insolvenza. Solo debitore può proporlo entro 60gg. | Tribunale + liquidatore post-omologa (niente commissario ante, niente voto creditori). | Sì, misure protettive proseguibili dalla CNC direttamente fino a decisione. | Vincola tutti i creditori per legge all’omologa, senza voto (possono opporsi in sede di omologa su convenienza). | + Rapidità (niente adunanza né voto, solo giudizio tribunale).<br>+ Permette di chiudere la crisi evitando il fallimento anche senza consenso creditori, se il piano è oggettivamente migliore per loro della liquidazione. | – Applicabile solo a esito negativo CNC.<br>– È solo liquidativo: l’azienda viene comunque ceduta o liquidata, il debitore esce dal mercato.<br>– Creditori privati del diritto di voto: possibile forte conflittualità in udienza (anche politica).<br>– Serve dimostrare chiaramente la convenienza, altrimenti il giudice non omologa. |
Tabella 3 – Effetti per i creditori a seconda dello strumento
| Tipo di creditore | In composizione negoziata | In accordo di ristrutturazione | In concordato preventivo |
|---|---|---|---|
| Chirografo (fornitore, banca non garantita) | Nessun vincolo: deve negoziare e accettare volontariamente uno stralcio/dilazione. Se non accetta, può agire per vie legali (salvo misure protettive temporanee). | Se aderisce e si raggiunge 60%, sarà vincolato all’accordo omologato (accetta riduzione/dilazione concordata). Se non aderisce, ha diritto a pagamento integrale entro 120 giorni dall’omologa , altrimenti può agire esecutivamente dopo. | Partecipa al voto. Può vedersi proposto un pagamento parziale (anche <100%). Se la maggioranza approva, anche se lui vota no, è obbligato al trattamento previsto (dissenso irrilevante se piano omologato). Azioni individuali sospese sin dall’ammissione. Incassa quanto stabilito nel concordato (es. % in tot anni) ed eventuale residuo viene cancellato/esdebitato alla fine. |
| Privilegiato (es. Fisco con privilegio generale, dipendente per TFR, banca ipotecaria) | Anche qui, nessun vincolo senza accordo: si può cercare di convincerlo a tollerare dilazioni o rinunce su interessi. Se non aderisce, può procedere (ma solitamente i privilegiati sono cauti a precipitarsi, aspettano l’evoluzione). CNC non consente di imporre tagli senza consenso. | Se aderisce (es. banca ipotecaria accetta riduzione interessi, o Fisco firma transazione fiscale), l’accordo lo vincola come pattuito. Se non aderisce: deve ricevere quanto dovuto in base alla sua prelazione. Es: banca ipotecaria non aderente va pagata integralmente per quota garantita, magari con ricavato da vendita bene; il Fisco privilegio non aderente va soddisfatto integralmente salvo uso cram-down fiscale (se adesione determinante e offerto >= valore liquidação) . Non può subire riduzioni forzate nell’accordo standard senza aderire. | Partecipa al voto per la sua classe di credito. Il piano può prevedere di soddisfarlo non integralmente (falcidia) purché almeno pari al valore di realizzo del bene sottostante o dell’attivo (principio di migliore soddisfazione). Se la classe approva o se, pur dissentendo, le condizioni di cram-down interclassi sono rispettate (ad es. altra classe ha detto sì e a lui si offre >= valore liquidat.), il tribunale può omologare comunque . Quindi il privilegiato può essere “cram-downato” e riceverà quanto stabilito (non può agire per differenza). Se però il piano non gli dà nemmeno il minimo di legge, il tribunale non omologa o quel creditore può far reclamo. Durante la procedura, i privilegiati non possono eseguire (fermi). Possono ottenere interessi di ritardo solo se il piano li prevede (di solito no, salvo privilegio su beni capienti). |
| Credito assistito da garanzia di terzo (fideiussione) | Può essere più incline a negoziare perché può rivalersi sul garante. Se il debitore non paga, l’azione può spostarsi sul fideiussore (spesso socio). CNC non tocca i diritti verso garanti: il creditore potrebbe preferire escutere la fideiussione (che non è protetta dalle misure se il garante non è in procedura). | In accordo, se il creditore aderisce e accetta uno stralcio, ciò vale anche per il fideiussore? In genere, no a meno che l’accordo lo preveda espressamente: la liberazione del debitore principale normalmente libera i garanti salvo patto contrario (art. 1237 cc). Quindi se una banca aderisce a uno stralcio, di solito rinuncia anche a eccedere sul garante (va formalizzato). Se non aderisce e viene pagato fuori accordo, può comunque agire sul garante per eventuali importi (ma se è pagato integrale non serve). L’accordo omologato produce effetti solo tra debitore e aderenti; i garanti restano secondo i loro contratti, salvo negoziare anche con loro. | Nel concordato, vige la regola che l’omologazione non pregiudica i diritti dei creditori verso i coobbligati e garanti estranei (art. 88 co.3 CCII): quindi se un creditore prende il 40% in concordato, può ancora escutere il fideiussore per il restante 60% ? Sì, la liberazione nel concordato riguarda solo il debitore principale. Attenzione: molti garanti sono soci o parti correlate e spesso il concordato prevede espressamente che anche i garanti contribuiscono (es. con apporto in prededuzione in cambio di liberatoria). Ma legalmente, la banca dopo il concordato può chiedere al garante la parte non pagata. Questo è un elemento cruciale: la procedura non estingue la fideiussione. (Fa eccezione se il garante è esso stesso in procedura collegata o se il tribunale, nel quadro di un accordo complessivo, considera anche i garanti… ma in regola generale rimane obbligato). |
| Creditori post-petition (dopo apertura concordato/CNC) | (N/A – in CNC tecnicamente non c’è “apertura procedura” come nel concorsuale, ma se l’azienda assume nuovi debiti durante CNC, quelli non hanno tutela speciale se CNC fallisce; però l’esperto vigila perché non peggiori esposizione) | Durante trattative accordo, nuovi debiti autorizzati dal tribunale (es. finanziamenti ponte) possono essere dichiarati prededucibili in eventuale concorso successivo. Se accordo omologato, i crediti sorti per spese della procedura o finanziamenti autorizzati sono prededucibili in caso di successivo fallimento. | I creditori sorti dopo la data di apertura del concordato (o autorizzati in pre-concordato) sono in prededuzione: verranno pagati prima di tutti gli altri se la procedura evolve in fallimento. In concordato omologato e in esecuzione, i debiti nuovi contratti per l’esercizio dell’impresa vanno pagati regolarmente e per intero alle scadenze (sono fuori dal piano). Se il concordato non li paga, è inadempimento e porta a risoluzione. |
Come si evince dalle tabelle, dal punto di vista del debitore la scelta dello strumento influenza fortemente il margine di manovra sui diversi tipi di creditori. In generale: – Nel contesto stragiudiziale puro (piano attestato, CNC senza accordo formale), i creditori conservano pieni diritti individuali salvo accordi volontari; il debitore deve puntare su consenso unanime o quasi. – Nel contesto concorsuale (concordato), il debitore ottiene uno scudo legale che uniforma e gestisce collettivamente i creditori, potendo imporre sacrifici alla minoranza dissenziente. Tuttavia, deve rispettare le priorità di legge per non subire bocciature all’omologa o reclami. – I garanti e coobbligati restano un tallone d’Achille: a meno di coinvolgerli nel piano, il creditore può rivalersi su di loro. Dunque il debitore che vuole davvero “chiudere” la vicenda debitoria, dovrà considerare soluzioni anche per i garanti (es. il socio garante paga in parte il debito garantito, oppure il piano prevede esplicitamente la liberazione del garante e il creditore accetta). – I creditori privilegiati sono spesso quelli con maggior potere contrattuale; il debitore li deve soddisfare il più possibile, sia per ragioni legali che pratiche (di solito banche con ipoteche, Fisco, dipendenti). – I creditori chirografari sopportano il peso principale delle riduzioni; difendersi dai debiti significa in sostanza convincere questi ultimi ad accettare una decurtazione in cambio di evitare il peggio.
Conclusione e consigli operativi
Affrontare una situazione di gravi debiti aziendali è impegnativo, ma come abbiamo visto il nostro ordinamento offre un ventaglio di soluzioni per difendere l’impresa e l’imprenditore dal collasso, privilegiando la continuità aziendale quando vi siano basi per un risanamento . Negli anni recenti si è passati da una visione punitiva del fallimento a una logica di prevenzione e gestione negoziale della crisi . Ciò richiede però un cambio di mentalità anche da parte degli imprenditori: giocare d’anticipo, avvalersi di consulenti esperti, non aver timore di “mettere sul tavolo” i problemi con i creditori, e utilizzare gli strumenti legali in modo strategico.
Dal punto di vista pratico del debitore, ecco un compendio di consigli finali: 1. Monitorare costantemente la salute finanziaria dell’azienda (cash flow, indici di allerta) e non ignorare i segnali di crisi (ritardi sistematici, utilizzo di debiti per pagare debiti, ecc.). Questo è non solo opportuno ma un preciso dovere di legge per gli amministratori . 2. Non aspettare la catastrofe: se i debiti iniziano a diventare ingestibili, attivati subito. Più aspetti, più i debiti lievitano (interessi, sanzioni), la fiducia dei partner cala e i creditori si organizzano contro di te. 3. Coinvolgi professionisti specializzati in crisi d’impresa. Gestire queste procedure richiede competenze interdisciplinari (legali, aziendali, contabili). Un commercialista o avvocato improvvisati possono mancare di esperienza specifica, mentre uno specialista saprà guidarti tra le opzioni e dialogare con i creditori in modo credibile. 4. Prepara un piano di risanamento credibile: che tu scelga la CNC, un accordo o il concordato, devi avere un’idea chiara di come l’azienda potrà stare in piedi dopo. Tagliare debiti senza correggere le cause della crisi serve a poco. Se il problema è di business model, valuta se vendere o chiudere l’azienda ordinatamente invece di trascinare. Se invece c’è un nucleo sano (un buon prodotto, mercato) ma il debito storico è il fardello, concentrati su come ridurlo e rifinanziarti. 5. Tratta con i creditori in buona fede e trasparenza: mostra i numeri (magari col sigillo di un attestatore), fai vedere che non nascondi nulla (ad es. consegna volontaria di situazione patrimoniale). Questo atteggiamento spesso disinnesca l’aggressività e favorisce soluzioni condivise. Viceversa, se un creditore scopre asset occultati o preferenze occulte, si irrigidirà e magari ti porterà in tribunale chiedendo istanza di fallimento per frode. 6. Usa la leva delle comparative: quando proponi sacrifici ai creditori, argomenta sempre con “meglio di quanto otterreste altrimenti (fallimento/esecuzione)”. Ciò è decisivo anche in sede giudiziale (test convenienza) e psicologicamente fa presa sul creditore pragmatico. 7. Non dimenticare gli aspetti penali e personali: regolarizza dove possibile gli inadempimenti che costituiscono reato (IVA, contributi) – ciò può voler dire includere nel piano il pagamento integrale o sopra soglia di quelle voci, perché la serenità legale dell’amministratore è importante. Pianifica anche la tua posizione personale: se l’azienda proprio non si salva, hai un paracadute (esdebitazione personale)? In caso di liquidazione, come ti guadagni da vivere poi? Queste riflessioni aiutano a scegliere la strada (un consumatore sovraindebitato punterà al piano del consumatore e fresh start, ad esempio). 8. Coinvolgi eventualmente nuovi partner o finanza esterna: spesso difendersi dai debiti senza iniettare risorse fresche è impossibile. Valuta se soci attuali possono mettere equity o finanziamenti nuovi (in prededuzione), o se c’è un investitore disposto a entrare (magari rilevando quota azienda) in cambio di un piano di rilancio. Anche vendere asset non core per fare cassa è utile. 9. Rispetta le priorità etiche e legali: paga in primis i dipendenti (anche perché esistono strumenti di integrazione salariale, e il costo umano e reputazionale di non pagarli è altissimo), poi assicurati di non mettere a rischio la sicurezza (ad esempio mantenendo manutenzioni e qualità nonostante la crisi). Un’azienda che in crisi sacrifica qualità o sicurezza peggiora la sua posizione (rischia cause per danni, perdita clienti e ulteriori debiti). 10. Considera la possibilità di cedere l’azienda se i debiti sono troppi per poter risanare da solo. A volte “difendersi” vuol dire passare la mano: se arriva un’offerta da un concorrente o fondo disposto a farsi carico di tutto o parte del debito salvando l’azienda (anche se tu imprenditore ne esci), valutarla senza orgoglio. Meglio che l’attività (e i posti di lavoro) prosegua sotto altra guida, piuttosto che affondare tutti. Puoi inserire la cessione come parte di un piano concordatario, così chi subentra prende l’azienda pulita.
In definitiva, un’azienda indebitata non è automaticamente condannata: ha a disposizione scudi protettivi e armi negoziali per difendersi e ristrutturarsi. Il Codice della Crisi ha consolidato questi strumenti e ne ha introdotti di nuovi efficaci se ben adoperati . La chiave sta nella tempestività e professionalità con cui il debitore affronta la situazione.
Questa guida ha fornito una panoramica avanzata e aggiornata ad Ottobre 2025 di tutte le opzioni e implicazioni normative (con fonti e sentenze autorevoli di riferimento). Ogni caso pratico, ovviamente, va calibrato sui numeri e sulle persone in gioco, ma il messaggio finale è di non isolarsi nella paura dei debiti: oggi la legge offre percorsi per uscirne in modo ordinato.
Come recita un detto in ambito fallimentare: “Il fallimento non è un fulmine a ciel sereno, ma l’esito di un temporale ignorato troppo a lungo.” Ebbene, grazie alla riforma, ora quel temporale manda segnali prima (le allerta) e offre ripari (composizione negoziata, concordati preventivi, ecc.). Sta all’imprenditore saperli cogliere e attivare l’ombrello giusto per non naufragare.
Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate a Ottobre 2025)
- Codice Civile, art. 2086 comma 2 (dovere di assetti adeguati) e artt. 2476, 2394, 2486 c.c. (responsabilità verso società e creditori).
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (“correttivo-bis”) e dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (“correttivo-ter”). In particolare: artt. 2 (definizioni di crisi e insolvenza), 13-24 (misure di allerta e segnalazioni dei creditori pubblici qualificati) , 23-25 (composizione negoziata, misure protettive) , 25-sexies (concordato semplificato post-CNC), 56 (piani attestati di risanamento esenti da revocatoria) , 57-64 (accordi di ristrutturazione dei debiti) , 63 (transazione fiscale e contributiva negli accordi), 64-bis/ter/quater (Piani di ristrutturazione soggetti a omologazione – PRO) , 84-88 (requisiti concordato preventivo continuità vs liquidatorio) , 90-102 (procedimento concordato, voto, classi, cram-down) , 97 (sospensione/scioglimento contratti pendenti) , 112 (omologazione concordato e cram-down interclassi) , 116-119 (effetti dell’omologazione, esecuzione concordato), 120-125 (risoluzione ed annullamento concordato). Parti sul sovraindebitamento: artt. 65-73 (definizioni e presupposti), 74-83 (concordato minore) , 67-73 (piano di ristrutturazione del consumatore), 268-277 (liquidazione controllata), 282-283 (esdebitazione del sovraindebitato meritevole) .
(Testo CCII consolidato disponibile su portali ufficiali, e.g. Normattiva, Ministero Giustizia) . - Legge Fallimentare previgente (R.D. 267/1942) – citata per principi generali e confronti (es. art. 67 l.f. sulle revocatorie, art. 160-186 l.f. su concordato preventivo). Abrogata dal 15/7/2022, ma rilevante per giurisprudenza formatasi sotto il vecchio regime.
- D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021 – Introduzione urgente della Composizione Negoziata e concordato semplificato (norme poi confluite nel CCII) .
- Decr. Min. Giustizia 28/9/2021, n. 202 – Regolamento iscrizione elenco esperti composizione negoziata (requisiti esperto).
- Direttiva UE 2019/1023 del 20/6/2019 (cd. Direttiva Insolvency) – principi di allerta precoce e ristrutturazione preventiva recepiti dall’Italia con D.Lgs. 83/2022 (introduzione PRO, cram-down interclasse, tutela finanziamenti, ecc.) .
Fonti giurisprudenziali principali:
- Tribunale di Prato, ordinanza 26 ottobre 2025 n. 1105 – Caso di Composizione Negoziata: revoca misure protettive per condotta scorretta della società debitrice che aveva omesso versamenti fiscali per anni .
- Tribunale di Forlì, sentenza 14 agosto 2025 – Ammessa falcidia di tributi locali in accordo di ristrutturazione se l’ente ne ha convenienza (con richiamo a Corte dei Conti Toscana sez. contr. del. 4/2021 e Corte Conti Lombardia del. 256/2024 sul tema) .
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 gennaio 2024, n. 1033 – Cram-down fiscale nel concordato preventivo: l’istituto non genera un procedimento omologatorio separato, segue regime normale; confermato che l’adesione dell’Erario può essere “neutralizzata” se decisiva per maggioranze e proposta conveniente .
- Cassazione civile, Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2172 – Responsabilità degli amministratori: limiti al business judgment rule in caso di operazioni irragionevoli ex ante; qualificata mala gestio l’acquisto di azienda indebitata senza adeguate misure di rilancio .
- Cassazione Sez. Unite civili, 26 luglio 2023, n. 22699 – Rinvio pregiudiziale: distinguo tra procedura da consumatore e da imprenditore minore in caso di debiti misti; definizione di “consumatore” confermata quella della legge 3/2012 . Enunciato che imprenditore cancellato non può accedere a concordato preventivo o accordo, ma ha diritto a esdebitazione dopo liquidazione controllata ex art. 282 CCII .
- Cassazione penale, Sez. Unite, 30 gennaio 2020, n. 34447 (dep. 2020) – (Nota: pronuncia di legittimità costituzionale in parte) ha spinto il legislatore a modificare art. 182-ter L.F. permettendo falcidia IVA; in combinato con Corte Costituzionale n. 245/2019 – illegittimità parziale divieto falcidia IVA nei concordati.
- Tribunale di Milano, decreto 21 luglio 2022 – Primo concordato minore omologato col CCII; utile per parametri meritevolezza e trattamento crediti.
- Corte d’Appello di Lecce, sez. I, 13 marzo 2025 – (Massimata su Diritto del Risparmio, 18/4/2025) – Nozione di “contratto pendente” ex art. 97 CCII, allineata a interpretazione maggioritaria: contratti bilaterali non integralmente eseguiti da ambo le parti ; conferma orientamento Cass. su analogia con art. 72 L.F.
- Cassazione civile, Sez. I, 8 novembre 2023 n. 1033 (dep. 10/1/2024) – conferma procedura omologa concordato con cram-down fiscale segue rito ordinario omologazione, non è “tertium genus” (ribadito in massima ufficiale) .
- Cassazione civile, Sez. I, 19 maggio 2023 n. 13877 – (Indicata nei related posts del portale Professionistidellacrisi) in tema di sovraindebitamento e applicazione nuove norme a procedure pendenti (transitorio).
- Cass. Sez. Un. civ. 23 febbraio 2023 n. 5694 – (in Diritto della crisi) su responsabilità di soci e amministratori in crisi; concetti di abuso di diritto e sottocapitalizzazione dolosa (cita dottrina Fassi, non massima ufficiale).
- Tribunale di Lucca, 18 luglio 2023, n. 62/2023 – (citato in Andreani, Il cram down fiscale nel concordato in continuità 3/10/2023) – sentenza contraria ad applicazione cram-down fiscale nei concordati in continuità, poi superata dall’interpretazione pro-cramdown secondo correttivo 2024 .
Queste fonti, normative e giurisprudenziali, costituiscono il riferimento avanzato e aggiornato alle quali si è attinto per la redazione di questa guida, garantendo accuratezza nelle affermazioni (come quelle citate testualmente) e solidità delle conclusioni tratte sulla base delle evoluzioni legislative fino all’autunno 2025.
La tua azienda che progetta, produce, importa, installa o manutiene camere climatiche, camere termostatiche, camere per shock termico, banchi prova ambientali, sistemi di test per temperature e umidità, controlli elettronici, refrigerazione industriale, riscaldamento, umidificazione e sensoristica, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che progetta, produce, importa, installa o manutiene camere climatiche, camere termostatiche, camere per shock termico, banchi prova ambientali, sistemi di test per temperature e umidità, controlli elettronici, refrigerazione industriale, riscaldamento, umidificazione e sensoristica, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore delle camere climatiche è altamente tecnico e finanziariamente impegnativo:
- componenti costosi (compressori, moduli CO₂ o HFO, resistenze, controlli, elettronica di precisione),
- necessità di laboratori, test e calibrazioni avanzate,
- richieste stringenti da parte di automotive, aerospace, elettronica, farmaceutico e ricerca,
- stock di ricambi critici da mantenere sempre disponibili,
- pagamenti spesso a 60–150 giorni.
La liquidità può crollare rapidamente, trasformando un normale rallentamento degli incassi in una spirale di debiti.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito con una strategia efficace.
Perché un’Azienda di Camere Climatiche e Termostatiche va in Debito
- aumento dei costi di compressori, refrigeranti, controlli elettronici, sensori, potenze di riscaldamento
- pagamenti lenti da parte di industrie, laboratori, integratori e enti pubblici
- magazzino immobilizzato in moduli climatici, ricambi, elettronica e materiali speciali
- costi elevati di ricerca, test, collaudi e manutenzioni tecniche
- investimenti obbligatori in certificazioni, normative e sicurezza
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il problema reale non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari e degli anticipi fatture
- sospensione delle forniture di compressori, elettronica, refrigeranti, resistenze e ricambi critici
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di camere climatiche, parti di ricambio, strumenti di test e beni aziendali
- impossibilità di consegnare impianti, effettuare manutenzioni e rispettare contratti quadro
- perdita di clienti strategici in settori high-tech
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con il supporto di un avvocato specializzato puoi:
- sospendere pignoramenti in corso
- fermare richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità aziendale
- bloccare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione
È il primo passo per salvare l’azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Nel settore emergono spesso anomalie importanti:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- commissioni bancarie anomale o illegittime
Una parte rilevante del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili
Soluzioni efficaci:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (compressori, elettronica, moduli termici, ricambi)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili
4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Nei casi più complessi puoi ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (come extrema ratio) Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte dei debiti e sospendendo completamente pignoramenti e iniziative esecutive.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare aziende che operano nella produzione e manutenzione di camere climatiche servono competenze giuridiche e tecniche specifiche.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende ad alta specializzazione tecnica come la tua.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani personalizzati
- protezione di camere climatiche, ricambi, strumenti e materiali
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di camere climatiche e termostatiche non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
- bloccare subito i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare commesse, installazioni, manutenzioni e continuità operativa,
- proteggere il futuro della tua attività.
Agisci ora.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono cominciare oggi stesso.