Azienda di Bonifiche Ambientali e Rimozione Serbatoi con debiti: cosa fare per difendersi e come

Se la tua azienda si occupa di bonifiche ambientali, bonifiche di siti contaminati, rimozione e inertizzazione serbatoi interrati o fuori terra, gestione rifiuti speciali, interventi su idrocarburi, amianto, terreni e falde — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è fondamentale intervenire subito per evitare blocchi operativi, sospensione dei cantieri e perdita di appalti strategici.

Nel settore delle bonifiche, anche un ritardo minimo nelle autorizzazioni, nelle forniture, nell’analisi dei campioni o nella rimozione dei serbatoi può bloccare cantieri edilizi, attività produttive, lavori pubblici e progetti ambientali. Le conseguenze possono essere pesanti: penali, revoca degli appalti, ritardi certificativi, contenziosi e danni economici significativi.

Perché le aziende di bonifiche ambientali accumulano debiti

  • aumento dei costi di smaltimento rifiuti speciali, trasporti ADR e analisi di laboratorio
  • rincari per DPI, attrezzature specialistiche e personale qualificato
  • pagamenti lenti da parte di imprese edili, industrie, enti pubblici e gestori ambientali
  • ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
  • gestione complessa di autorizzazioni, documentazione tecnica e normative ambientali
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari proporzionati al valore delle attrezzature e dei cantieri
  • investimenti elevati in formazione, certificazioni, mezzi e macchinari per le bonifiche

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista tutta l’esposizione debitoria
  • individuare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro rigidi che riducono la liquidità necessaria ai cantieri
  • richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
  • tutelare rapporti con fornitori critici (laboratori, trasportatori ADR, smaltitori, noleggiatori mezzi)
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare le attività operative

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco degli smaltimenti, dei trasporti e delle forniture indispensabili alle bonifiche
  • impossibilità di rispettare appalti pubblici, scadenze ambientali e cantieri già avviati
  • perdita di clienti, appaltatori, imprese ed enti pubblici
  • rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività

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  • proteggere cantieri, mezzi, attrezzature, subappalti e continuità dei lavori
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Introduzione

Gestire un’azienda di bonifiche ambientali e rimozione serbatoi comporta sfide economiche e normative significative. I costi operativi elevati, gli investimenti in sicurezza ambientale e le rigorose prescrizioni di legge possono portare l’impresa ad accumulare debiti verso Fisco, fornitori, banche, enti previdenziali e persino obblighi legati a bonifiche ambientali. Quando un’azienda di questo settore si trova indebitata, cosa può fare per difendersi e risolvere la crisi finanziaria? In questa guida avanzata – aggiornata a ottobre 2025 – esamineremo in dettaglio le possibili soluzioni dal punto di vista del debitore, fornendo riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati.

Approfondiremo le diverse tipologie di debito (fiscali, verso fornitori, banche, INPS, ambientali ecc.) e le relative conseguenze, i rimedi stragiudiziali (negoziazioni private, piani di risanamento, composizione negoziata) e le procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale, strumenti per il sovraindebitamento). Verranno trattati anche gli aspetti penali connessi (reati tributari, reati ambientali e responsabilità ex D.Lgs. 231/2001), nonché le differenze tra imprese individuali e società di capitali in crisi. Troverete inoltre tabelle riepilogative, domande e risposte frequenti e casi pratici simulati riguardanti esclusivamente la realtà italiana. Il tutto sarà esposto con un linguaggio tecnico-giuridico ma accessibile, utile sia a professionisti legali sia a imprenditori e privati che vogliano orientarsi su come difendersi dai creditori e tutelare la propria attività in un momento di difficoltà economica, senza incorrere in responsabilità aggiuntive.

Nota: Questa guida include riferimenti a norme italiane vigenti e a recenti sentenze autorevoli (Cassazione, Consiglio di Stato, ecc.) per fornire un quadro aggiornato. Tutte le fonti utilizzate sono elencate in fondo al documento nella sezione dedicata, in modo da poter approfondire i singoli aspetti. È fondamentale affrontare queste tematiche con il supporto di consulenti esperti (legali, commercialisti) poiché ogni situazione presenta particolarità; tuttavia, una conoscenza approfondita delle opzioni a disposizione è il primo passo per prendere decisioni informate e difendere efficacemente la propria impresa indebitata.

Tipologie di Debiti di un’Impresa di Bonifiche Ambientali

Un’azienda specializzata in bonifiche ambientali e rimozione di serbatoi può contrarre varie categorie di debiti, ciascuna con caratteristiche e implicazioni diverse. Analizziamo i principali tipi di debito e le problematiche connesse, con focus sulle ripercussioni per il debitore (l’azienda e, nei casi di imprese individuali, il titolare) e sugli strumenti di difesa specifici.

Debiti Fiscali verso l’Erario

I debiti fiscali includono imposte non versate all’Erario: IVA, imposte sui redditi (IRES o IRPEF per ditte individuali), ritenute fiscali operate e non versate, tasse locali, ecc. Queste posizioni debitorie tendono a crescere rapidamente per via di sanzioni e interessi di mora applicati dall’Amministrazione finanziaria. In caso di omessi o insufficienti versamenti, l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme dovute e, tramite l’Agenzia delle Entrate–Riscossione (ex Equitalia), procede alla riscossione coattiva.

Conseguenze e rischi: Dopo la notifica di atti come l’avviso di accertamento esecutivo o la cartella di pagamento, se il debitore non provvede, il Fisco può attivare misure esecutive molto incisive. Ad esempio: iscrizione di ipoteca su beni immobili dell’azienda (basta un debito sopra 5.000 € per ipotecare, dopo regolare preavviso), fermo amministrativo su automezzi aziendali (impedendone l’utilizzo) e pignoramenti di conti correnti, crediti verso terzi o beni mobili registrati. I debiti fiscali hanno inoltre natura privilegiata: in caso di procedure concorsuali, godono di privilegio generale sui mobili o ipoteca se iscritta, rendendo il Fisco un creditore preferenziale. Un ulteriore rischio è rappresentato dai profili penali tributari: il semplice omesso versamento di imposte dovute è sanzionato amministrativamente, ma oltre determinate soglie scatta il reato. In particolare, omessi versamenti IVA superiori a 250.000 € per periodo d’imposta costituiscono reato (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), così come l’omesso versamento di ritenute fiscali (es. ritenute IRPEF operate sulle retribuzioni dei dipendenti) per oltre 150.000 € . Occorre sottolineare che una riforma del 2024 (D.Lgs. 14 giugno 2024 n.87) ha rimodulato queste soglie e condizioni: oggi la rilevanza penale viene valutata a fine anno successivo a quello di dichiarazione e non scatta se il debito tributario è in corso di rateizzazione secondo le norme (ad esempio tramite avviso bonario) . Questo significa che un’azienda in difficoltà che attiva per tempo un piano di rientro sul debito fiscale può evitare le conseguenze penali, mentre se rimane inerte e supera le soglie indicategli potrebbe vedere i propri amministratori/imprenditori imputati per reati tributari. Infine, un ulteriore reato è l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale (art.5 D.Lgs.74/2000) se si superano € 50.000 di imposta evasa: anche se qui si parla di evasione (dichiarazione mai presentata o infedele) e non di semplice debito accumulato, l’aspetto è rilevante perché l’impresa in crisi potrebbe essere tentata di non presentare la dichiarazione per non evidenziare il debito – scelta assolutamente da evitare, poiché peggiora la situazione trasformandola in illecito penale.

Strumenti di difesa: Per i debiti tributari, il primo consiglio è di non ignorare le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate o della Riscossione. Alla notifica di una cartella esattoriale, entro 60 giorni si può presentare, se vi sono motivi validi, un ricorso tributario dinanzi alla giustizia tributaria per contestare il debito (ad esempio se si ritiene infondato l’accertamento). In assenza di contestazioni sul merito, l’azienda debitrice può chiedere una rateizzazione all’Agenzia Entrate–Riscossione: in via ordinaria è possibile ottenere piani fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi fino a € 120.000 circa senza dover dare prova di difficoltà, e piani straordinari fino a 120 rate (10 anni) per importi superiori o comprovata grave situazione (serve dimostrare che il debito > 60.000 € non è sostenibile in 6 anni). Ottenere una dilazione evita misure esecutive (finché si rispettano le rate) e, come visto, dal 2024 evita anche di incorrere nel reato tributario per omesso versamento . Oltre alla rateazione ordinaria, il legislatore italiano periodicamente introduce misure di definizione agevolata (le cosiddette “rottamazioni delle cartelle”): si tratta di sanatorie che permettono di pagare il debito fiscale risparmiando su sanzioni e interessi. Ad esempio, nella legge di bilancio 2023-2024 è stata prevista la “rottamazione-quater” delle cartelle esattoriali (per carichi affidati fino al 30 giugno 2022) e per il 2026 è in discussione una “rottamazione-quinquies” con possibilità di rateizzare in 9 anni il dovuto . Queste misure però hanno finestre temporali precise: l’azienda debitrice deve verificare se rientra nelle condizioni e presentare domanda entro i termini stabiliti dalla legge (ad es. la riapertura della rottamazione-quater, per chi non aveva aderito prima, è stata concessa fino ad aprile 2025 dalla L. 15/2025 di conversione del Milleproroghe ).

Nei casi di crisi più grave, quando i debiti fiscali sono ingenti e l’azienda valuta una ristrutturazione complessiva, vi è lo strumento della transazione fiscale all’interno delle procedure concorsuali: in un concordato preventivo o in un accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore può proporre al Fisco un pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari, inclusi IVA e ritenute (cosa un tempo non ammessa). Oggi, grazie alle modifiche normative (a partire dal DL 125/2020 e poi confermate nel nuovo Codice della Crisi), la transazione fiscale permette di stralciare parte del debito tributario, purché l’offerta in concordato non sia inferiore a quanto il Fisco otterrebbe in caso di liquidazione fallimentare dell’azienda . Se l’Erario non aderisce volontariamente, il tribunale può comunque omologare il concordato e “cramdown” sui crediti fiscali, verificando il rispetto di quel minimo (questa facoltà è stata confermata e ampliata nel Codice della Crisi). Addirittura, dal 2024 è stata estesa la possibilità di transare i debiti fiscali anche nella composizione negoziata della crisi (procedura stragiudiziale assistita di cui diremo oltre) , offrendo più margini di manovra al debitore. Dunque, il Fisco non è più un creditore “intangibile”: è possibile concordare falcidie o dilazioni, ma sempre all’interno di un quadro legale e con l’ausilio di professionisti e attestatori che dimostrino che l’offerta è il meglio possibile per il creditore pubblico.

In sintesi, difendersi dai debiti fiscali significa: attivarsi subito con ricorsi o piani di pagamento per evitare l’escalation di sanzioni ed evitare di incorrere in reati; sfruttare eventuali definizioni agevolate di legge; e, se necessario, includere il Fisco in un piano di ristrutturazione più ampio (transazione fiscale) per ridurre l’esposizione e risanare l’azienda.

Debiti verso Fornitori e Altri Creditori Privati

Le imprese di bonifica ambientale lavorano spesso come appaltatori o subappaltatori in cantieri, fornendo servizi di rimozione serbatoi, smaltimento rifiuti pericolosi, bonifiche di siti contaminati. In tali attività è frequente maturare debiti verso fornitori di beni e servizi (es. forniture di materiali assorbenti, noleggio mezzi, consulenze tecniche) o verso altri creditori commerciali (subappaltatori assoldati, ditte di trasporto rifiuti, ecc.). Inoltre, possono esserci debiti verso professionisti (ingegneri ambientali, geologi) e utenze varie. Questi debiti chirografari (non garantiti da specifiche garanzie reali) hanno anch’essi conseguenze importanti se non pagati.

Conseguenze e rischi: Il mancato pagamento di fornitori comporta in primo luogo un deterioramento dei rapporti commerciali: i fornitori potrebbero sospendere le forniture o richiedere pagamenti anticipati, mettendo a rischio la continuità operativa dell’azienda (ad esempio, l’impresa potrebbe trovarsi senza i reagenti necessari per una bonifica perché il fornitore non fa più credito). Inoltre, i creditori commerciali possono intraprendere azioni legali individuali per il recupero del credito: tipicamente ottengono un decreto ingiuntivo e, in caso di mancata opposizione o di rigetto di quest’ultima, procedono con atti di pignoramento. I pignoramenti possono colpire il conto corrente aziendale, i beni mobili (ad esempio attrezzature, automezzi se non indispensabili all’attività corrente) o crediti dell’azienda (ad esempio crediti vantati verso terzi, come pagamenti dovuti dai committenti dei lavori di bonifica). Un creditore munito di titolo esecutivo può anche chiedere il pignoramento immobiliare di eventuali proprietà dell’azienda (se è una società) o del titolare (se ditta individuale), oppure avviare un pignoramento presso terzi sui crediti che l’azienda vanta verso i clienti (bloccando incassi futuri). Nel caso di aziende che lavorano per la Pubblica Amministrazione, un creditore può notificare atti anche all’ente pubblico committente per farsi pagare direttamente quest’ultimo (es. procedura di esecuzione esattoriale su crediti verso Stato/enti locali). Un rischio ulteriore, se l’esposizione debitoria verso molti fornitori rimane insoluta, è che i creditori possano coalizzarsi e presentare istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) dell’azienda debitrice: ciò avviene soprattutto quando i debiti sono elevati e il comportamento dell’azienda lascia intendere l’insolvenza (es. cessazione dei pagamenti generalizzata). Per un creditore commerciale promuovere un’istanza di fallimento non è semplice – comporta costi e non garantisce di recuperare il credito – ma resta un potere a disposizione: uno stato di insolvenza conclamato apre la porta a questa iniziativa. Infine, pagamenti non effettuati ai subappaltatori in appalti pubblici possono creare problemi con la stazione appaltante, che talvolta trattiene a garanzia somme dovute all’appaltatore principale (meccanismo del pagamento diretto ai subappaltatori, se previsto).

Strumenti di difesa: Di fronte a debiti commerciali, l’arma principale è la negoziazione diretta con i fornitori. Spesso è nell’interesse reciproco trovare un accordo: il fornitore preferisce recuperare almeno in parte il proprio credito (magari con un lieve ritardo) piuttosto che affrontare lunghe azioni legali e rischiare di non vedere nulla in caso di fallimento del debitore. L’azienda in difficoltà può proporre un piano di rientro ai fornitori, ad esempio con pagamento dilazionato (rate mensili) o con scadenze a 60-90 giorni su nuove forniture. In alcuni casi si può tentare un saldo e stralcio (accordo transattivo): offrire di pagare subito una parte del dovuto (ad esempio il 50% o 70%) in cambio della rinuncia del fornitore a pretendere il resto, formalizzando l’accordo per iscritto. Questa soluzione può allettare fornitori consapevoli delle difficoltà del debitore, che preferiscono incassare qualcosa immediatamente piuttosto che rischiare il default. È importante formalizzare gli accordi di dilazione o stralcio in modo chiaro (meglio con l’assistenza di un legale), prevedendo la rinuncia ad azioni legali da parte del creditore purché il debitore rispetti i pagamenti concordati.

Se il creditore ha già avviato un’azione monitoria (decreto ingiuntivo), l’azienda debitrice deve valutare se proporre opposizione (entro 40 giorni) quando sussistono motivi per contestare il credito (vizi della fornitura, prescrizione, errori di fatturazione, ecc.). L’opposizione può guadagnare tempo e possibilmente portare a ridurre o annullare la pretesa se fondata. Tuttavia, fare opposizione pretestuosa solo per ritardare rischia di accumulare spese legali ulteriori a carico del debitore.

In caso di pignoramenti già in atto, alcuni margini di difesa sono: l’opposizione all’esecuzione (se si contesta il titolo o l’esigibilità del credito) o l’opposizione agli atti esecutivi (per vizi procedurali), ma si tratta di rimedi tecnici e limitati. Più pratico può essere cercare un accordo col creditore anche in quella fase (ad esempio pagando una certa somma per far sospendere il pignoramento). Bisogna inoltre considerare l’ordine dei pignoramenti: se più creditori aggrediscono contemporaneamente l’azienda, c’è il rischio di immobilizzazione completa dei flussi di cassa e dei beni, per cui è cruciale gestire la situazione prima che sfugga di mano.

Nel contesto di una soluzione più ampia della crisi, i debiti dei fornitori possono essere inseriti in un piano di ristrutturazione o concordato preventivo: in tal caso i fornitori saranno coinvolti come creditori chirografari, presumibilmente chiamati ad accettare una decurtazione (falcidia) del credito o un pagamento dilazionato nell’ambito del piano. In un concordato, i fornitori chirografari di solito subiscono un taglio (spesso recuperano solo una percentuale del credito, ad esempio 20-50%, a seconda di quanto l’azienda è in grado di offrire) ma quantomeno secondo un piano ordinato e garantito dall’omologazione del tribunale. Questo può essere preferibile al rischio di non ottenere nulla in caso di fallimento. Dunque, paradossalmente, minacciare il fallimento di un debitore o vederlo avviarsi verso il concordato può spingere i fornitori stessi a sedersi al tavolo e accettare soluzioni stragiudiziali, se queste sono percorribili.

Riassumendo, per i debiti verso fornitori: comunicazione e trasparenza con i creditori, negoziazioni rapide, magari affiancati da un professionista, possono evitare azioni legali distruttive. Se l’azienda vede che non può saldare tutti integralmente, dovrebbe farsi parte diligente per proporre soluzioni equilibrate (dilazioni, pagamenti parziali) prima che i fornitori perdano fiducia e ricorrano ai tribunali.

Debiti Bancari e Finanziari

Le imprese del settore bonifiche ambientali spesso richiedono finanziamenti per l’acquisto di macchinari (escavatori, camion cisterna, impianti di decontaminazione) o per sostenere l’elevato circolante (ad esempio, anticipare i costi di smaltimento rifiuti prima di incassare dal cliente). Quindi, è frequente la presenza di debiti bancari: aperture di credito in conto corrente, mutui ipotecari, leasing finanziari su mezzi, fideiussioni attivate, oltre a debiti verso società di leasing o noleggio e altri finanziatori.

Conseguenze e rischi: I debiti verso banche sono in genere assistiti da garanzie. Ad esempio, un mutuo per l’acquisto di un capannone o di un terreno da bonificare sarà garantito da ipoteca sull’immobile; un finanziamento per macchinari può essere garantito da un privilegio sugli stessi o essere erogato in forma di leasing (dove la banca/leasing rimane proprietaria del bene fino al riscatto); le linee di fido in conto corrente spesso sono coperte da fideiussioni personali dei soci o da pegni su titoli. Quando l’azienda smette di pagare regolarmente le rate o va “fuori fido”, la banca può procedere alla revoca degli affidamenti (chiudendo le linee di credito e chiedendo il rientro immediato) e alla decadenza dal beneficio del termine sui mutui (richiedendo il pagamento dell’intero debito residuo). A quel punto, se non si trova un accordo, la banca attiverà le garanzie: ad esempio, può avviare l’esecuzione esattoriale sugli immobili ipotecati, portandoli all’asta giudiziaria, o la ripresa dei beni in leasing (se l’utilizzatore non paga, il leasing viene risolto e il bene dev’essere restituito, con possibile azione per la differenza). Una tipica criticità è che, se i soci avevano firmato fideiussioni personali, la banca potrà aggredire anche il patrimonio personale di questi (case, conti personali) in parallelo all’azione contro l’azienda. Quindi, anche nella società di capitali, il fallimento dell’azienda può “contagiare” i privati garanti. Altra conseguenza: l’azienda perde fiducia nel sistema finanziario – il rating peggiora, viene segnalata come cattivo pagatore (centrali rischi) – precludendo l’accesso ad ulteriore credito proprio quando ne avrebbe più bisogno.

Strumenti di difesa: La gestione dei debiti bancari richiede approcci sia negoziali che legali. In prima battuta, conviene cercare una rinegoziazione: ad esempio, chiedere alla banca una moratoria temporanea (sospensione delle quote capitale del mutuo, pagando solo interessi per un periodo) o un allungamento dei piani di ammortamento per ridurre l’importo delle rate. Spesso le banche, soprattutto per PMI in difficoltà ma ancora vive, aderiscono a protocolli (come le moratorie ABI) per dare respiro, ad esempio sospendendo le rate per 6-12 mesi. L’azienda deve presentare un piano credibile di rilancio o rientro, magari con l’ausilio di un consulente finanziario, per convincere la banca. Se ci sono più banche, potrebbe rendersi necessario un accordo collettivo: ad esempio un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 57 CCII (o ex art. 182-bis L.Fall.) dove si offre a tutte le banche una ristrutturazione coordinata (es: pagamento del 80% dei loro crediti in 5 anni, oppure conversione di parte dei crediti in quota di partecipazione, ecc.). Questo accordo, se accettato da almeno il 60% dei crediti finanziari e omologato dal tribunale, consente di estendere gli effetti anche alle banche dissenzienti e bloccare azioni esecutive individuali. Una variante è l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (introdotto dal Codice della Crisi) che, in presenza di un’adesione molto alta di una categoria omogenea di creditori finanziari, può essere reso vincolante anche per minoranze non aderenti, evitando che una singola banca “fuori dal coro” faccia saltare il piano.

Se la banca ha già avviato un’esecuzione (es. pignoramento immobiliare su un capannone ipotecato), una strada per fermarla è quella di attivare una procedura concorsuale, come il concordato preventivo con riserva (concordato “in bianco”): il solo deposito della domanda di concordato con riserva al tribunale comporta l’effetto automatico di blocco (sospensione) delle azioni esecutive individuali per la durata delle misure protettive concesse dal giudice. Questo può dare tempo all’azienda per elaborare una proposta ai creditori, inclusa la banca procedente, evitando la vendita all’asta dei beni. Nel concordato, il credito bancario verrà trattato secondo il suo rango: se assistito da ipoteca su un immobile il cui valore copre il credito, sarà un creditore privilegiato ipotecario e dovrà ricevere almeno il valore di stima del bene in concordato (salvo diverso accordo); se invece il valore del bene è inferiore al credito (ipoteca insufficiente), la parte scoperta diventa chirografaria e può essere falcidiata. In molti casi, la banca potrebbe preferire una soluzione concordataria concordata (ad es. l’azienda vende l’immobile garantito a un prezzo di mercato concordato e corrisponde il ricavato alla banca) piuttosto che proseguire con l’asta giudiziaria, che notoriamente porta a realizzi più bassi e tempi lunghi.

Un altro strumento è il piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII (già art. 67 L.Fall.), col quale l’imprenditore elabora un piano di risanamento con l’ausilio di un professionista attestatore che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Il piano va formalizzato e pubblicato nel registro imprese; in esso la banca potrebbe accordare dilazioni o remissioni parziali confidando sull’attestazione indipendente che il piano è sostenibile. Il vantaggio del piano attestato è che consente di evitare la procedura concorsuale formale e protegge le eventuali transazioni e pagamenti eseguiti in attuazione del piano da azioni revocatorie future (cioè non potranno essere annullati in un eventuale fallimento successivo, ex art. 166 CCII). Tuttavia, richiede il consenso di tutti i principali creditori coinvolti, dunque va negoziato con cura.

In caso di debiti bancari, è fondamentale anche gestire le fideiussioni personali: il socio o amministratore che avesse garantito dovrebbe entrare in trattativa con la banca parallelamente all’azienda, magari offrendo ulteriori garanzie per ottenere una ristrutturazione, oppure valutando la propria esposizione nell’ipotesi di insolvenza dell’azienda (se l’azienda fallisce, il garante rischia di dover pagare per intero il debito residuo, salvo poi insinuarsi nel fallimento come surrogato: ma di fatto spesso significa perdere i beni personali). In alcuni casi, se il patrimonio personale lo consente, il garante può concordare un saldo e stralcio privato con la banca sulla fideiussione (ad esempio pagando una percentuale del dovuto personalmente per liberarsi dalla garanzia). Ciò può alleggerire la pressione sul fronte aziendale.

Riassumendo: difendersi dai debiti bancari significa giocare d’anticipo, presentarsi proattivi alla banca con un piano, evitare di arrivare all’inadempimento conclamato. Se ciò è già avvenuto, utilizzare gli strumenti giuridici disponibili (moratorie, accordi, concordato) per prevenire la dispersione dei beni aziendali e mantenere un margine di manovra. In ogni caso, occorre un’analisi finanziaria seria: coinvolgere un advisor finanziario e un legale può risultare decisivo per rinegoziare efficacemente con gli istituti di credito.

Debiti Contributivi e Previdenziali (INPS, INAIL, Casse)

Una voce di debito spesso trascurata ma cruciale è quella verso gli enti previdenziali e assistenziali, in primis INPS (contributi pensionistici e assicurativi dovuti per i dipendenti e per il titolare se artigiano/commerciante) e INAIL (premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro). Nel settore bonifiche ambientali, i costi del personale specializzato sono alti e così i relativi contributi. Nei periodi di crisi di liquidità, l’imprenditore può trovarsi costretto a scegliere se pagare i dipendenti o pagare i contributi: spesso si tende a privilegiare i salari, posticipando i versamenti contributivi. Ne derivano debiti contributivi significativi, specialmente se l’azienda ha vari dipendenti e magari arretrati di TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

Conseguenze e rischi: I debiti verso l’INPS per contributi previdenziali non versati seguono un iter di recupero similare ai debiti fiscali. L’INPS iscrive a ruolo le somme dovute e affida la riscossione all’Agente (Agenzia Entrate–Riscossione), che invierà avvisi di addebito immediatamente esecutivi e, in mancanza di pagamento, attiverà fermi, ipoteche e pignoramenti esattamente come per i tributi. Anche i contributi previdenziali godono di privilegi speciali (privilegio generale mobiliare ex art. 2753 c.c. e privilegio immobiliare ex art. 2778 c.c. per gli ultimi due anni) che li pongono in posizione preferenziale nelle procedure concorsuali. Ma l’aspetto più delicato è il profilo penale: l’omesso versamento di ritenute previdenziali trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori oltre la soglia di € 10.000 annui costituisce reato penale (art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 conv. in L. 638/1983) . In sostanza, se il datore di lavoro ha pagato gli stipendi ai dipendenti (trattenendo la quota contributi a carico del lavoratore) ma non versa tali somme all’INPS, ed il totale annuo non versato eccede 10.000 €, si configura una appropriazione indebita aggravata punita con la reclusione fino a 3 anni e multa fino a € 1.032 . Sotto tale soglia, l’illecito è depenalizzato in una sanzione amministrativa pecuniaria (da 1,5 a 4 volte l’importo omesso) . La norma prevede però una causa di non punibilità: se il datore di lavoro paga i contributi dovuti entro 3 mesi dalla contestazione o notifica dell’accertamento della violazione, il reato è estinto . Ciò significa che c’è uno spazio temporale per rimediare prima che la vicenda penale prosegua – di fatto l’INPS generalmente invia un avviso di accertamento, e da lì decorrono i 3 mesi per versare e evitare la denuncia. È importantissimo tener presente questo termine, perché può evitare guai giudiziari seri all’imprenditore. Oltre alle ritenute sui dipendenti, esiste anche il reato di omesso versamento di contributi INPS sui compensi dei lavoratori parasubordinati (gestione separata) oltre una soglia (anch’essa € 10.000, con disciplina analoga).

Dal punto di vista civilistico, il mancato versamento di contributi ha conseguenze sul rapporto di lavoro: i dipendenti rischiano di vedere scoperti contributivamente alcuni periodi, anche se in caso di insolvenza dell’azienda interviene il Fondo di Garanzia INPS per saldare in parte i TFR e le ultime mensilità non pagate (ma non copre i contributi, che rimangono dovuti all’INPS). L’INPS come creditore può anch’esso, in teoria, chiedere il fallimento dell’azienda (lo ha fatto talvolta per aziende con grandi debiti contributivi, in concerto con l’Agenzia Entrate). Infine, debiti verso Casse edili o altri enti bilaterali, se previsti dai contratti, possono comportare l’esclusione dell’impresa da white list o certificazioni indispensabili per partecipare ad appalti pubblici (ad esempio il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – risulterà irregolare se ci sono contributi non pagati, impedendo di fatto di lavorare nel pubblico e in molti ambiti privati). Un DURC irregolare è spesso una “condanna” per un’azienda di bonifiche, poiché non potrà essere affidataria di nuovi lavori finché non sistema i debiti contributivi.

Strumenti di difesa: Anche per i debiti contributivi esiste la possibilità di rateizzazione amministrativa. L’INPS consente piani di rateazione fino a 24 rate mensili (o 36 in casi particolari), salvo eccezioni, e anch’esso ha aderito alle definizioni agevolate insieme all’Erario (le rottamazioni cartelle includono anche i contributi previdenziali, purché il datore abbia presentato le denunce e sia quindi un debito “dichiarato”). Un’azienda con debiti contributivi dovrebbe assolutamente richiedere il DURC in corso di validità prima che scada, e se risulta irregolare attivarsi immediatamente con l’INPS per un piano di rientro: infatti, durante la rateizzazione, viene normalmente rilasciato il DURC regolare (poiché c’è un piano in essere). Ciò consente di continuare ad operare negli appalti. È dunque vitale non perdere il DURC: se necessario, pagare almeno i contributi correnti e negoziare il pregresso.

Dal lato penale, come detto, c’è la soglia dei 10.000 € annui: l’imprenditore deve monitorare l’ammontare delle ritenute non versate nell’anno e, se vede avvicinarsi o superare la soglia, dare priorità a quei versamenti o comunque sapere che entro 3 mesi dall’accertamento potrà salvarsi pagando (ad esempio può accantonare risorse sapendo dell’eventuale notifica). Rileviamo che il legislatore nel 2016 ha abbassato questa soglia e depenalizzato gli importi minori, proprio per distinguere i casi di evasione grave dalla mera difficoltà temporanea; ciò segnala comunque che lo Stato considera socialmente pericoloso appropriarsi dei contributi dei lavoratori.

In sede di procedure concorsuali, i crediti INPS per contributi non versati rientrano nella transazione fiscale e contributiva: analogamente al Fisco, anche l’INPS può accettare nel concordato preventivo un pagamento parziale dei propri crediti (oggi è pacifico che la transazione contributiva sia ammessa e che eventuali dissensi possano essere superati in sede di omologa se l’offerta è vantaggiosa rispetto alla liquidazione). Pertanto, un’azienda che vada in concordato potrà proporre ad esempio di pagare l’INPS al 60% (percentuale puramente indicativa) e questa proposta, se conforme alle norme, potrà essere approvata dal tribunale anche senza l’accordo formale dell’ente, purché appunto non peggiorativa rispetto all’alternativa liquidatoria.

Infine, dal punto di vista strategico, va ricordato che i dipendenti sono creditori privilegiati di rango molto alto per stipendi non pagati (privilegio ex art. 2751-bis c.c.) e il loro mancato pagamento può condurre a istanze di fallimento (a volte i dipendenti, tramite i sindacati, chiedono il fallimento per accedere al Fondo di Garanzia INPS per il TFR e le ultime mensilità). Quindi, l’imprenditore deve bilanciare attentamente: pagare i dipendenti è prioritario per ragioni sociali e operative, ma non dimenticare i contributi è fondamentale per evitare sanzioni e blocchi operativi (DURC) e per la propria serenità legale. Una possibilità, quando la crisi è temporanea, è quella di usufruire di strumenti come la rateazione condizionata del DURC (il cosiddetto “DURC interno” per aziende in concordato con continuità, introdotto negli anni scorsi, o prassi Inps che rilasciano DURC a chi ha presentato domanda di concordato e paga i correnti). Il panorama normativo su ciò è complesso, ma esistono margini di flessibilità che un consulente del lavoro esperto può sfruttare per tenere l’azienda compliant quel tanto da non farla espellere dal mercato per mancanza di DURC.

Debiti e Obblighi Ambientali

Un caso peculiare per questo settore sono i debiti ambientali, intendendo con ciò sia le sanzioni amministrative per violazioni ambientali, sia gli obblighi di fare (non immediatamente monetari) come la bonifica di siti inquinati o lo smaltimento di rifiuti. Un’azienda di bonifiche può trovarsi debitrice verso l’erario ambientale in vari modi: ad esempio multe comminate dalle agenzie ambientali (ARPA/APPA) o dagli enti locali per violazione di norme sui rifiuti, scarichi o altre prescrizioni; oppure ordinanze che la obbligano a eseguire determinati interventi (rimozione di rifiuti abbandonati, messa in sicurezza di emergenza, bonifica di suoli contaminati).

Conseguenze e rischi: Le sanzioni amministrative ambientali (ad esempio, per smaltimento illecito di piccole quantità di rifiuti, o per non aver tenuto registri obbligatori) generano un debito pecuniario verso l’ente pubblico che le ha irrogate. Se l’azienda non paga entro i termini, anche queste sanzioni possono essere iscritte a ruolo e riscosse coattivamente (diventano quindi cartelle esattoriali, analogamente ai tributi). Un particolare rilievo assumono gli oneri di bonifica: se un sito risulta contaminato, la normativa (D.Lgs. 152/2006, c.d. Testo Unico Ambientale) prevede che la responsabilità della bonifica sia in capo al responsabile della contaminazione (principio “chi inquina paga”). L’ente pubblico (Comune o Regione) emette una ordinanza ex art. 244 TUA diffidando il responsabile ad effettuare la bonifica. Se questi non adempie, l’ente può procedere in danno, ossia effettuare d’ufficio gli interventi necessari e poi rivalersi per le spese sui soggetti obbligati (art. 250 TUA). Tali spese diventano un debito verso la P.A., assistito da privilegio speciale immobiliare sull’area bonificata (art. 253 TUA prevede un’ipoteca legale a garanzia dei costi sostenuti dall’autorità). Ciò implica che, se l’azienda proprietaria del sito o responsabile dell’inquinamento non paga, l’ente potrà iscrivere ipoteca sul terreno e insinuarsi eventualmente in fallimento come creditore privilegiato.

Va peraltro chiarito che la legge esclude responsabilità oggettive o di posizione in materia di bonifiche: solo chi ha causato il contaminazione ne risponde, e va provato il nesso di causalità tra condotta e inquinamento . Ad esempio, se l’azienda opera su un sito già contaminato da terzi, non diviene automaticamente debitrice degli oneri di bonifica generali (semmai risponde di eventuali propri apporti all’inquinamento o del corretto smaltimento dei rifiuti rimossi). Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 5510 del 25 giugno 2025) ha ribadito che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’art. 192 TUA gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, con accertamento del nesso causale, mentre non è ammissibile una responsabilità per il solo fatto di essere proprietari o custodi; tuttavia, la sentenza aggiunge che la curatela fallimentare di un’azienda (cioè il fallimento subentrato nella gestione dei beni inquinati) assume comunque obblighi di custodia e di rimozione dei rifiuti presenti . In altre parole, se un’azienda di bonifiche fallisce lasciando un cantiere con rifiuti non smaltiti, il curatore fallimentare sarà tenuto almeno a rimuovere quei rifiuti in quanto “detentore”, pur non dovendo farsi carico di una bonifica integrale che spetta al soggetto inquinatore . Ciò per sottolineare che, anche in insolvenza, qualche obbligo ambientale permane a tutela immediata dell’ambiente (es. mettere in sicurezza rifiuti pericolosi abbandonati, evitare aggravamenti). Se il soggetto responsabile è irreperibile o insolvente, gli enti pubblici possono intervenire e poi cercare di recuperare coattivamente le somme (con scarsi risultati se l’impresa è fallita) oppure rivalersi sui proprietari incolpevoli nei limiti del valore del terreno (art. 253).

Dal lato penale, gli obblighi ambientali non assolti possono sfociare in reati: ad esempio, il rifiuto di ottemperare a un’ordinanza di bonifica può integrare il reato di cui all’art. 650 c.p. (inottemperanza a provvedimento dell’autorità) o, nei casi più gravi, il nuovo delitto di omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) introdotto nel 2015, che punisce chi – essendovi obbligato per legge o ordine dell’autorità – non provvede alla bonifica di siti contaminati. Tale reato è considerato grave ed è inserito tra quelli rilevanti anche per la responsabilità amministrativa dell’ente (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies, ne parliamo tra poco) . Altri reati ambientali che possono riguardare un’azienda di bonifiche indebitata (magari tentata di risparmiare) sono: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p., ex art. 260 D.Lgs.152), gestione illegale di rifiuti (art. 256 TUA), abbandono di rifiuti anche pericolosi (reato contravvenzionale per singoli casi, ma dal 2025 aggravato con nuovi articoli 255-bis e 255-ter TUA con sanzioni più severe ), scarichi inquinanti non autorizzati, fino ai delitti di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) o disastro ambientale (452-quater c.p.) se l’evento è di portata rilevante. Questi aspetti verranno più approfonditi nella sezione penale, ma vanno menzionati come rischio concreto: ad esempio, un’impresa in crisi potrebbe essere tentata di lasciare interrati i vecchi serbatoi perché non ha fondi per smaltirli, oppure di diluire rifiuti pericolosi in altri materiali per abbassare i costi di smaltimento – comportamenti che costituiscono reato e aggravano enormemente la posizione di chi li pone in essere.

Strumenti di difesa: Il “debito ambientale” spesso non è un debito liquido ed esigibile come gli altri (non subito almeno), ma un obbligo di fare. Difendersi, in questo contesto, significa prima di tutto prevenire accumuli di obblighi non ottemperati: ad esempio, rispettare sempre le prescrizioni ambientali, tenere la contabilità dei rifiuti in regola ed evitare di incorrere in violazioni. Quando tuttavia l’azienda riceve una diffida o ordinanza (ad esempio dall’ARPA o dal Comune) che impone un’attività onerosa, come una bonifica, e si è in crisi economica, la situazione è spinosa. Conviene interloquire subito con l’autorità emanante, eventualmente tramite legali specializzati in diritto ambientale, per valutare soluzioni sostenibili: ad esempio, proporre un piano di adempimento per fasi, chiedere una proroga motivata, presentare un progetto tecnico che miri a mettere in sicurezza nell’immediato e completare la bonifica quando ci saranno risorse (magari legandolo a un progetto di riconversione del sito). Le autorità ambientali talora accettano piani graduali se fatti in buona fede, soprattutto per evitare esiti peggiori (come l’abbandono totale). In parallelo, è possibile valutare se esistono fondi pubblici di sostegno: per certe bonifiche di siti contaminati esistono fondi regionali o statali (soprattutto se il responsabile non è individuabile o è insolvente, i siti orfani). L’impresa potrebbe non ottenere soldi direttamente, ma potrebbe suggerire all’ente l’accesso a tali fondi per realizzare almeno in parte gli interventi. Ad esempio, il Ministero dell’Ambiente in passato ha cofinanziato bonifiche di aree industriali dismesse se l’ente locale ne faceva richiesta, alleggerendo l’onere sui privati.

Se viene irrogata una sanzione amministrativa ambientale, come qualunque sanzione può essere impugnata entro 30 giorni (se provinciale/regionale, davanti al Comitato regionale per l’ambiente o organi indicati) oppure entro 60 giorni al TAR competente, a seconda del provvedimento. È essenziale farsi assistere da un avvocato amministrativista in questi casi, per valutare se ci sono motivi di illegittimità (ad esempio: l’ordinanza di bonifica viene emessa contro il soggetto sbagliato, non realmente responsabile; oppure una multa è calcolata male). Il ricorso, se accolto, può annullare l’obbligo o ridurre la sanzione. Va detto però che il ricorso al TAR non sospende automaticamente l’obbligo di fare: occorre chiedere una sospensiva e dimostrare il periculum, il che non è scontato in campo ambientale (l’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente è forte). Quindi, impugnare serve ma non risolve nell’immediato l’eventuale emergenza ambientale.

All’interno di procedure concorsuali, gli obblighi ambientali presentano problematiche particolari. In un concordato preventivo, ad esempio, l’azienda potrebbe prevedere di destinare parte delle risorse alla bonifica in corso, sia per ragioni etiche sia perché altrimenti l’attività non potrebbe proseguire (nessuno comprerebbe un sito inquinato non bonificato). Tali costi si considerano prededucibili se funzionali alla procedura (spese della massa). Se invece l’azienda va in liquidazione giudiziale (fallimento), sarà il curatore a dover gestire le partite ambientali: come accennato, il curatore non subentra in sanzioni pecuniarie (che restano debiti concorsuali, spesso chirografari se sanzioni o privilegiati se spese di bonifica con ipoteca ex lege) ma ha doveri di custodia. Il curatore, se trova rifiuti presso l’azienda fallita, dovrà provvedere a smaltirli con le risorse della massa (costi prededucibili) ; se esiste un pericolo attuale di danno ambientale, dovrà anch’egli intervenire quantomeno con misure di messa in sicurezza, pena responsabilità personali anche penali. Tuttavia, per quanto riguarda la bonifica completa, se questa comporta costi superiori alle risorse fallimentari e l’inquinamento non è stato causato dal curatore ma dall’attività pregressa, c’è un limite: la Pubblica Amministrazione potrà insinuarsi al passivo per i costi di bonifica come credito prededucibile solo nei limiti in cui tali costi siano considerati necessari per la conservazione o liquidazione dei beni. In giurisprudenza si contrappongono due esigenze: la tutela dell’ambiente e la par condicio creditorum (tutela dei creditori) . Alcune pronunce (in passato) hanno escluso che la bonifica integrale sia un obbligo del curatore se ciò svuoterebbe la massa a danno dei creditori, altre hanno imposto comunque al curatore di attivarsi. Il Consiglio di Stato 5510/2025 pare tracciare una linea: rimozione rifiuti sì, bonifica completa solo se c’è accertamento di responsabilità e dunque come debito concorsuale del soggetto inquinatore .

Dal punto di vista operativo per il debitore (azienda in crisi non ancora fallita): conviene inserire la problematica ambientale nel novero delle questioni da risolvere nel risanamento. Ad esempio, se la società intende proseguire l’attività, dovrà comunque regolarizzare la sua posizione ambientale: ciò può divenire un punto di negoziazione con eventuali investitori o acquirenti (che potrebbero farsi carico di parte della bonifica in cambio di agevolazioni nel concordato). In un’ottica stragiudiziale, l’impresa può anche valutare la cessione di cespiti inquinati a terzi specializzati: esistono società di redevelopment che acquistano siti contaminati assumendosi l’onere di bonificarli (ovviamente scontando pesantemente il prezzo di acquisto). Questa mossa trasferisce il “debito ambientale” a chi è più attrezzato per gestirlo e libera l’azienda dall’incombenza, sebbene a costo di perdere quell’asset.

In sintesi, i debiti ambientali si difendono con: prevenzione (compliance ambientale), reazione tempestiva a eventuali ordini delle autorità (dialogo e piani di bonifica sostenibili), impugnazioni mirate se l’obbligo non è dovuto, e integrazione della questione ambientale nei piani di ristrutturazione o liquidazione per gestirla in modo ordinato. Mai scegliere soluzioni illegali per risparmiare sui costi ambientali, perché le conseguenze penali e reputazionali sarebbero disastrose, specie per un’azienda il cui core business è proprio tutelare l’ambiente.

Rischi Generali per l’Imprenditore Debitore e Strategie di Difesa

Dopo aver esaminato le singole categorie di debito, vale la pena riepilogare i rischi complessivi che corre un’imprenditore o amministratore quando la propria azienda accumula debiti, e delineare una strategia generale di difesa.

I rischi principali includono: azioni esecutive multiple (pignoramenti simultanei che possono paralizzare l’attività), provvedimenti cautelari (sequestri di beni, ad esempio se ci sono indagini per reati tributari o ambientali, un sequestro preventivo potrebbe bloccare conti o macchinari), perdita di credibilità commerciale (rating negativo, revoca fidi e fornitori non collaborativi), insinuarsi di profili di responsabilità personale (amministrativa o penale, come visto per tributi e ambiente), e in ultima analisi la perdita dell’azienda stessa tramite fallimento o liquidazione coatta.

La strategia di difesa ruota attorno a due assi: soluzioni stragiudiziali (informali o para-giudiziali) e procedure concorsuali (giudiziali). È sempre preferibile tentare prima le vie stragiudiziali, mantenendo il controllo della trattativa e riducendo i costi, e riservare le procedure concorsuali come strumento finale o se necessarie per vincolare tutti i creditori.

Soluzioni Stragiudiziali (Extragiudiziali)

Le soluzioni stragiudiziali consistono in accordi e strumenti che non richiedono un giudice per essere attuati (o lo coinvolgono minimamente) e puntano a risanare l’azienda volontariamente con l’accordo dei creditori.

  • Autogestione e accordi informali: L’imprenditore in crisi può, come visto, negoziare direttamente con ciascun creditore condizioni di rientro. Questa è la via più immediata: richiede però capacità di negoziazione e affidabilità. È utile presentare ai creditori un piano di rilancio o almeno di pagamento, anche semplificato, per convincerli. Ad esempio, mostrando che l’azienda ha un portafoglio ordini futuro e che riducendo la pressione debitoria può tornare solvibile. Gli accordi vanno preferibilmente messi per iscritto (scrittura privata) e prevedere cosa succede in caso di inadempimento (idealmente, fissare che se il debitore paga tot, il creditore rinuncia al resto, ma se non paga, si decade dai benefici). Questi accordi non vincolano gli eventuali dissenzienti: quindi funzionano se i creditori sono pochi o comunque se si ottiene l’adesione di tutti i principali. Il rischio altrimenti è il free rider: un creditore fuori dall’accordo potrebbe comunque agire disturbando il piano. Non esiste protezione legale in questa fase, salvo la buona volontà di tutti.
  • Composizione negoziata della crisi: Introdotta nel 2021 e ora disciplinata dal Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019, artt. 17-25), la composizione negoziata è uno strumento stragiudiziale assistito: l’imprenditore in difficoltà, tramite una piattaforma online gestita dalle Camere di Commercio, può richiedere la nomina di un Esperto indipendente. Questo esperto (solitamente un commercialista o professionista di gestione crisi) ha il compito di facilitare le trattative tra l’imprenditore e i creditori, aiutando a individuare una soluzione concordata di risanamento. La procedura è volontaria e riservata (non c’è pubblicità iniziale), dura al massimo 180 giorni salvo proroghe, e consente all’imprenditore di mantenere la gestione. Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere misure protettive al tribunale (ad es. sospensione delle azioni esecutive) ma la procedura rimane in mano all’esperto e alle parti. I dati aggiornati mostrano che questo strumento sta diventando molto utilizzato: oltre 3.600 istanze presentate in pochi anni, con 423 aziende risanate con successo salvando 23.000 posti di lavoro entro fine 2025 . Ciò dimostra che la composizione negoziata, grazie ai suoi vantaggi (volontarietà, riservatezza, tempi brevi mediamente 320 giorni, bassi costi, protezione del patrimonio su richiesta, gestione diretta dell’impresa), è ormai considerata lo strumento principale per affrontare la crisi d’impresa nella fase iniziale . Per un’azienda di bonifiche indebitata, attivare la composizione negoziata può offrire un tavolo di trattativa ordinato: l’esperto verifica la fattibilità del risanamento (se ci sono prospettive di continuare l’attività) e aiuta a formulare proposte ai creditori (ad esempio: nuova finanza per pagare parte dei debiti, cessione di asset non strategici per fare cassa, accordi di dilazione). Se i creditori accettano, si redige un contratto di ristrutturazione che può rimanere riservato (o essere omologato sommariamente se si vuole dare esecuzione forzosa). Se la negoziazione fallisce, l’imprenditore ha comunque delle exit strategy: può ad esempio optare per un concordato preventivo semplificato (vedi oltre) oppure per la liquidazione controllata (se piccolo). In sostanza la composizione negoziata è un tentativo guidato di soluzione stragiudiziale che, statistiche alla mano, vale la pena intraprendere in quanto raddoppia le chance di salvataggio rispetto al passato .
  • Piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII: Già citato, è un accordo privato integrato però da un’attestazione indipendente di fattibilità. Il piano deve indicare con precisione le azioni di risanamento (es. ristrutturazione del debito, aumento di capitale, dismissioni, taglio costi) e dimostrare che l’azienda ridiventerà equilibrata economicamente e finanziariamente. Un professionista terzo (attestatore) verifica i numeri e assevera il piano. Questo documento viene poi pubblicato nel registro delle imprese – ma non comporta l’apertura di una procedura concorsuale. La pubblicità serve soprattutto a cristallizzare la data per le protezioni legali: i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione del piano non sono revocabili (non verranno fatti oggetto di azione revocatoria fallimentare successiva). Ciò rende i creditori più disponibili a partecipare, perché hanno la sicurezza che accordandosi secondo il piano non verranno poi penalizzati se l’azienda dovesse comunque fallire in seguito. Il piano attestato è quindi un ombrello protettivo per operazioni di risanamento come rifinanziamenti o rinegoziazioni. Il limite è che non vincola i dissenzienti e non sospende le azioni esecutive: perciò funziona in situazioni in cui c’è un numero relativamente piccolo di creditori concordi o dove il debitore deve fare operazioni su cui serve la tutela anti-revoca (es. immissione di nuova finanza da terzi).
  • Accordo stragiudiziale con pluralità di creditori: Fuori dagli schemi formali, l’impresa può riunire i principali creditori attorno a un tavolo e proporre un accordo di ristrutturazione globale senza andare in tribunale. Questa è di fatto una “mini composizione negoziata” autogestita: spesso avviene con il concorso di un advisor finanziario che prepara un term sheet di ristrutturazione. Ad esempio, si può proporre a tutti i chirografari di accettare il 40% del credito pagato entro 12 mesi, ai privilegiati di allungare le scadenze, ai soci di apportare nuovi fondi. Se tutti aderiscono e si formalizza in accordi contrattuali bilaterali o plurilaterali, il piano è fatto. Il vantaggio è evitare pubblicità e spese di procedure; lo svantaggio è, di nuovo, che basta un creditore che si sfila per far saltare i presupposti (ad esempio un fornitore minore che fa pignorare il conto può vanificare l’accordo con gli altri). Per mitigare questo rischio, tali accordi spesso prevedono clausole sospensive: tipo “l’accordo ha effetto solo se aderisce almeno l’80% dei crediti totali entro tot data”. Inoltre, è prassi farsi rilasciare dai creditori aderenti delle standstill agreement (patti di non aggressione): impegnandosi nell’accordo, i creditori promettono di non iniziare o proseguire azioni legali finché il piano è in corso, a meno di inadempimento.

Una soluzione extragiudiziale particolare è quella di coinvolgere nuovi investitori o partner: ad esempio, un competitor o un’impresa più grande potrebbe essere interessata a rilevare l’azienda indebitata o parte di essa (ad esempio uno dei soci di capitale di una società di bonifiche potrebbe vendere le proprie quote a un investitore disposto a immettere liquidità per pagare i debiti). Questo può avvenire stragiudizialmente tramite aumento di capitale riservato o cessione di azienda, ma in situazioni di insolvenza di solito richiede una cornice concorsuale per gestire i debiti pregressi. Tuttavia, contattare potenziali investitori prima di precipitare nel fallimento è sempre utile, perché potrebbe emergere una via di salvataggio in extremis (specie se l’azienda ha competenze tecniche pregiate o contratti di appalto futuri di valore). L’importante è farlo con riservatezza e tatto, poiché la notizia di “azienda in vendita per debiti” può diffondersi e peggiorare la posizione con altri creditori.

Riassumendo: la fase stragiudiziale è un campo di gioco flessibile dove l’imprenditore ancora guida le danze, benché con l’acqua alla gola. Va sfruttata appieno questa flessibilità, con creatività e coinvolgendo consulenti esperti sia nei numeri (per proporre piani sostenibili) sia nel diritto (per non incorrere in passi falsi, come pagamenti preferenziali rischiosi). Se la situazione però è già troppo deteriorata o qualche creditore si oppone, potrebbe rendersi necessario passare alle vie concorsuali.

Procedure Concorsuali (Giudiziali)

Le procedure concorsuali sono quegli strumenti previsti dalla legge fallimentare (oggi Codice della Crisi e dell’Insolvenza – CCII) che intervengono quando la crisi o insolvenza non è risolvibile informalmente. Si tratta di procedure aperte dinanzi all’Autorità Giudiziaria, con nomina di organi ausiliari (commissario, curatore, liquidatore a seconda dei casi) e con effetti legali ben definiti (in primis, il blocco delle azioni esecutive individuali dei creditori e la gestione unitaria del patrimonio del debitore). Dal punto di vista del debitore, attivare una procedura concorsuale può apparire come una sconfitta o uno stigma, ma in molti casi rappresenta invece un percorso di ristrutturazione o di chiusura ordinata che difende meglio i suoi interessi (e spesso anche quelli dei creditori) rispetto al far dilaniare l’azienda da cause e pignoramenti disordinati.

Le principali procedure concorsuali oggi previste (considerando un’azienda di bonifiche, quindi un imprenditore commerciale, non consumatore) sono: concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, liquidazione giudiziale (ex fallimento), e per imprenditori sotto soglia o non fallibili, il concordato minore e la liquidazione controllata (ex sovraindebitamento). Vediamole in sintesi.

Concordato Preventivo

Il concordato preventivo è la procedura concorsuale per eccellenza finalizzata a evitare la liquidazione dell’impresa tramite un accordo (concordato) tra il debitore e i creditori sotto supervisione del tribunale. L’imprenditore in stato di crisi o insolvenza presenta una proposta di concordato che prevede come saranno trattati i crediti (quanto verrà pagato e in che tempi) e un piano industriale/finanziario sottostante. I creditori votano la proposta e, se si raggiungono le maggioranze richieste, il tribunale omologa l’accordo, rendendolo vincolante per tutti i creditori anteriori.

Il concordato può avere due forme principali:
Concordato in continuità aziendale (diretta o indiretta): la proposta prevede la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, sia mantenendo la stessa azienda (continuità diretta) sia trasferendola a un altro soggetto che la continua (continuità indiretta, es. affitto d’azienda e successiva vendita a un investitore). L’obiettivo è soddisfare i creditori col flusso di utilità generato dalla continuità, ad esempio con utili futuri o attraverso l’apporto di finanza esterna legata al mantenimento in vita dell’impresa. Un vantaggio del concordato in continuità è che consente l’accesso ad alcune tutele speciali, come il mantenimento dei contratti pubblici (l’ANAC permette all’azienda in concordato con continuità di proseguire gli appalti se autorizzata) e la non falcidia di taluni crediti prededucibili. Inoltre il CCII prevede che, in caso di concordato in continuità, si possano alterare le cause di prelazione a certe condizioni: ad esempio, è possibile pagare parzialmente i creditori privilegiati generali se ciò è compensato dal valore aggiunto della continuità (questo tema, noto come absolute priority rule vs relative priority, è stato dibattuto; la Cassazione ha teso a richiedere il rispetto rigoroso delle prelazioni salvo nuova finanza esterna , ma il Codice e la direttiva Insolvency tendono a introdurre flessibilità con la regola della priorità relativa). In concreto, per un’azienda di bonifiche, un concordato in continuità potrebbe prevedere che l’azienda continui ad operare nei cantieri, generando ricavi che serviranno a pagare i creditori secondo un piano pluriennale, magari con la partecipazione di un nuovo socio finanziatore. I creditori finanziari e strategici potrebbero preferire incassare di meno ma mantenere vivo un cliente/fornitore piuttosto che vederlo fallire. Nota: il CCII consente l’omologa del concordato in continuità anche con il voto favorevole di una sola classe di creditori interessati (cioè non integralmente pagati) se la proposta è equa verso le classi dissenzienti – una novità che agevola l’approvazione anche contro minoranze di blocco .

  • Concordato liquidatorio: la proposta prevede la cessione o liquidazione di tutti i beni del debitore e la distribuzione del ricavato ai creditori. In sostanza, l’azienda viene smantellata, però in modo concordato e non tramite fallimento. Il debitore può offrire ai creditori una percentuale sul loro credito derivante dalla vendita del patrimonio (immobili, impianti, crediti da riscuotere) magari integrata da finanza esterna (somme apportate da terzi, ad esempio soci, per incrementare il soddisfacimento). Per accedere al concordato liquidatorio, il Codice della Crisi richiede alcune condizioni a tutela dei creditori chirografari: in particolare, che il piano assicuri il pagamento di almeno il 10% dell’ammontare dei crediti chirografari (prima era 20% nella vecchia legge) e che ogni creditore abbia più di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale. Inoltre, sono spesso previsti tempi rapidi (liquidazione da completare di norma entro 5 anni ). Un concordato liquidatorio può convenire quando l’impresa non è più in grado di proseguire l’attività ma possiede asset liquidabili: è un modo per chiudere la vicenda evitando il fallimento e magari ottenendo l’esdebitazione in tempi più brevi per l’imprenditore (specie se individuale). Tuttavia, essendo necessaria l’approvazione dei creditori, spesso questi preferiscono il fallimento se non vedono un vantaggio concreto (es. un apporto esterno o costi minori). Per incentivare il concordato liquidatorio, il legislatore nel 2021 ha introdotto una figura speciale: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
  • Concordato semplificato liquidatorio: Previsto originariamente dall’art. 18 D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) e ora integrato nel CCII (art. 25-sexies e seguenti), questo istituto consente – solo in caso di esito infruttuoso di una composizione negoziata – di proporre al tribunale un concordato liquidatorio senza voto dei creditori. In pratica, se l’esperto della composizione negoziata attesta che la trattativa è fallita ma c’è comunque una proposta liquidatoria che può dare qualcosa ai creditori, l’imprenditore può chiedere al tribunale di omologarla direttamente, anche senza l’approvazione dei creditori. Il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione fallimentare e, se positiva, la omologa d’ufficio. Questa è una via “d’emergenza” per chiudere rapidamente la partita evitando il fallimento e le sue lungaggini. Per esempio, un’impresa di bonifiche potrebbe usarla se, fallita la negoziazione, ha individuato un acquirente che paga una certa somma per rilevare i mezzi e le autorizzazioni: propone di distribuire quell’attivo ai creditori in concordato semplificato. I creditori non votano, ma possono eventualmente opporsi in sede di omologa se la proposta li danneggia. Il concordato semplificato è residuale ma molto interessante perché consente un approccio quick di risoluzione della crisi. Va però sottolineato: occorre passare prima dalla composizione negoziata e ottenere la relazione finale dell’esperto che consente l’accesso a questa procedura.

Iter e maggioranze: In qualsiasi tipo di concordato (tranne il semplificato senza voto), il debitore deposita un ricorso, accompagnato dal piano e dalla proposta, presso il tribunale competente. Se il tribunale lo ammette, nomina un commissario giudiziale e fissa l’adunanza dei creditori. I creditori vengono suddivisi per classi omogenee per posizione giuridica o interessi (es. classe banche, classe fornitori chirografari, classe Fisco/INPS se falcidiati, ecc.). Ogni classe vota la proposta; è approvata se raccoglie il maggioranza dei crediti ammessi al voto (≥ 50% in valore) in almeno una classe di quelle che votano (e senza che tutte le classi votino contro). Se una o più classi votano contro, il tribunale può comunque omologare applicando il cram-down interclassi, purché la proposta non li discrimini ingiustamente e un minimo di consenso c’è stato (ad es. una classe ha approvato) . Dopo il voto, il tribunale verifica legalità e fattibilità e omologa con decreto. Da quel momento il concordato è vincolante per tutti i creditori anteriori: i debiti vengono quindi definiti secondo quanto stabilito (falcidiati o dilazionati), i creditori perdono la quota eccedente (salvo eventuale azione di responsabilità verso amministratori, ma è un tema diverso), e l’azienda esce dalla procedura una volta eseguito il piano. Se però il debitore non rispetta il piano (inadempimento rilevante), il concordato può essere risolto su istanza dei creditori e si apre la liquidazione giudiziale.

Per il debitore, il concordato preventivo è uno strumento di difesa potente: da un lato congela la situazione debitoria (blocco interessi chirografari, stop azioni esecutive, impossibilità di iniziare o proseguire istanze di fallimento); dall’altro gli permette (nel concordato in continuità) di restare alla guida dell’impresa sotto sorveglianza del commissario e con l’obbligo di atti autorizzati. Fornisce respiro e tempo per implementare il piano. D’altro canto, richiede trasparenza e rigore: occorre la relazione di un attestatore indipendente che asseveri il piano e la veridicità dei dati, e c’è controllo da parte di creditori e giudice. Una volta dentro, non si può disporre liberamente dei beni senza autorizzazione, e eventuali atti compiuti in violazione possono essere revocati o costituire reato (tra cui il reato di bancarotta preferenziale se si favoriscono alcuni creditori prima del concordato, da evitare assolutamente). Quindi va affrontato con preparazione e assistenza legale e finanziaria.

Nel contesto di un’azienda di bonifiche con debiti, il concordato potrebbe essere scelto, ad esempio, per gestire in modo unitario sia i debiti finanziari/fiscali che eventuali obblighi di bonifica: nel piano si può destinare una parte delle risorse per completare le bonifiche, ottenendo magari il supporto degli enti pubblici a votare il piano (i crediti per sanzioni ambientali potrebbero formare una classe ad hoc). In questo senso il concordato può essere visto come uno strumento di composizione non solo con creditori privati ma anche con la Pubblica Amministrazione, su basi più flessibili di quelle consentite fuori (si pensi che, fuori dal concordato, un Comune non potrebbe “condonare” un debito per sanzione ambientale, mentre dentro un concordato può accettare una falcidia se omologata).

Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (ADR)

Un gradino a metà tra lo stragiudiziale puro e il concordato vi è l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (ADR). Esso consiste in un accordo privato col maggior numero di creditori, che viene poi sottoposto all’omologazione del tribunale per renderlo efficace anche verso i terzi e ottenere alcune protezioni.

I requisiti base: l’accordo deve essere con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali (percentuale che può variare per taluni tipi di accordi speciali, ma il base è 60%). I creditori firmatari vincolano le proprie posizioni secondo i termini concordati (es: stralci, moratorie, conversioni in capitale, ecc.), mentre i creditori non aderenti vengono comunque pagati integralmente entro i 120 giorni dall’omologa (se già scaduti) o dalla scadenza (se successiva) – altrimenti non si può omologare (questo per tutelarli). In pratica, gli ADR tradizionali servono quando hai una maggioranza disposta a sacrificarsi ma vuoi assicurarti che i pochi dissenzienti restino fuori senza poter far saltare tutto (ma devi comunque pagare per intero questi dissenzienti). Il tribunale, ricevuta la domanda di omologa, verifica che l’accordo sia stato raggiunto con le maggioranze di legge, che sia idoneo ad assicurare il pagamento dei non aderenti, e che nel complesso vi sia equilibrio e attuabilità; dopodiché omologa, rendendo l’accordo efficace erga omnes.

Nel Codice della Crisi sono state introdotte varianti: l’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII) permette, in presenza di una adesione elevatissima di una certa categoria di creditori finanziari (almeno 75% di quella categoria), di estendere l’accordo anche ai finanziatori dissenzienti di quella categoria, purché siano banche o soggetti qualificati. Ciò serve per bloccare eventuali piccole banche dissenzienti se quasi tutte le altre hanno accettato la ristrutturazione. Similmente, la transazione fiscale e contributiva è integrabile nell’accordo con efficacia nei confronti di Fisco/Enti se c’è adesione o in certi casi anche senza (qui la norma è stata altalenante ma oggi sembra ammissibile il cramdown anche in ADR). Ci sono poi accordi agevolati (con soglia ridotta al 30% per tipologie di creditori omogenee, introdotti col correttivo 2023/2024) e i piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione (PRO), che sono un nuovo ibrido in cui non serve raggiungere il 60% ma si propone un piano al giudice chiedendo l’omologazione forzosa (poco usato finora, pensato per recepire la direttiva UE).

Per un’azienda di bonifiche, l’ADR potrebbe essere utile se, ad esempio, i principali creditori sono poche banche e qualche fornitore strategico: si ottiene l’accordo di questi (che detengono >60% del debito) per una manovra di ristrutturazione (es. nuova finanza dai soci, allungamento debiti, cessione di un ramo d’azienda) e si assicura che i restanti creditori minori verranno pagati cash senza dilazioni. Così l’azienda evita il concordato (che avrebbe richiesto tagli anche ai piccoli creditori) e risolve comunque gran parte del debito. L’omologa tribunale aggiunge sicurezza (i creditori aderenti non possono tirarsi indietro all’ultimo e non si temono revocatorie su quanto fatto in esecuzione dell’accordo). Durante la pendenza dell’omologa, il debitore può chiedere al tribunale misure protettive simili a quelle del concordato (blocco delle esecuzioni) per garantire la quiete necessaria.

Un limite dell’ADR classico è che non incide sui creditori estranei (se non prevedendo di soddisfarli integralmente). Quindi se l’azienda non ha risorse per pagare quei estranei, l’ADR non è praticabile. In tal caso conviene il concordato, che può imporre falcidie anche ai dissenzienti.

Liquidazione Giudiziale (ex Fallimento)

Quando si parla di “difendersi dai debiti”, la liquidazione giudiziale – che dal 15 luglio 2022 ha sostituito il vecchio “fallimento” – appare come la soluzione estrema e indesiderata. In effetti, aprire una liquidazione giudiziale significa affidare l’azienda e i suoi beni a un curatore nominato dal tribunale, il quale provvede a vendere l’attivo e ripartirne il ricavato ai creditori secondo le cause di prelazione. L’imprenditore perde l’amministrazione dei beni; l’impresa normalmente cessa l’attività (salvo esercizio provvisorio per casi particolari in cui conviene continuare temporaneamente per salvaguardare il valore aziendale). I creditori non possono più agire individualmente ma devono presentare domanda di ammissione al passivo e partecipano al concorso.

Da un punto di vista di “difesa”, la liquidazione giudiziale non è una scelta volontaria strategica per salvare l’impresa – è piuttosto una resa. Può però diventare l’unica via legale quando l’insolvenza è conclamata e nessun concordato è fattibile. In tali casi, paradossalmente, il debitore può difendersi dal caos chiedendo lui stesso la propria liquidazione giudiziale (autofallimento). Ciò evita, ad esempio, incancrenirsi in procedure esecutive multiple e consente di avviare il decorso per eventuali benefici post-fallimentari (come l’esdebitazione del debitore persona fisica). Dunque, se l’azienda è ormai decotta e non c’è proposta concordataria credibile, può essere razionale acconsentire o addirittura promuovere la liquidazione giudiziale.

Nella liquidazione giudiziale, i debiti vengono accertati con la formazione dello stato passivo e poi soddisfatti – in misura spesso parziale – con le vendite dell’attivo. I crediti privilegiati (Fisco, dipendenti, banche ipotecarie, ecc.) verranno pagati per primi nei limiti del loro privilegio; ai chirografari andrà l’eventuale residuo proporzionalmente. Molto spesso ai chirografari non arriva nulla o pochi centesimi. La differenza rispetto al concordato è che qui il debitore non formula una proposta: è la legge che detta le regole di riparto. Inoltre, la liquidazione giudiziale apre la porta a possibili azioni del curatore contro gli amministratori o soci (azione di responsabilità per mala gestio, azioni revocatorie per atti pregiudizievoli antecedenti – ad esempio pagamenti preferenziali eseguiti nell’ultimo anno, che il curatore può chiedere di restituire se il creditore beneficiato era consapevole dello stato d’insolvenza ). Dunque gli amministratori possono trovarsi personalmente convenuti per danni se hanno aggravato la situazione. Anche sul fronte penale, la dichiarazione di liquidazione giudiziale “attiva” la giurisdizione penale fallimentare: condotte precedenti come distrazioni di beni, false scritture contabili, pagamenti preferenziali o altre irregolarità possono integrare reati di bancarotta. Quindi il fallimento in sé non è un reato, ovviamente, ma porta alla luce eventuali reati commessi prima o durante. Da notare che con il Codice della Crisi sono state introdotte fattispecie di reato per chi non collabora col curatore, ad esempio l’omessa consegna di documenti o la mancata dichiarazione di insolvenza, ma qui entriamo in dettaglio penale che affronteremo dopo.

Per l’imprenditore individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società di persone, la liquidazione giudiziale coinvolge tutto il patrimonio personale. Viceversa, per le società di capitali (s.r.l., s.p.a.), i soci non perdono nulla oltre quanto investito, salvo garanzie prestate o azioni di responsabilità. Tuttavia, l’attività d’impresa cessa e gli asset aziendali vengono alienati. Spesso, in un secondo momento, alcuni ex soci o terzi ricomprano gli asset dal fallimento e fanno ripartire un’attività simile con altra società (il classico caso di phoenix company), ma formalmente l’impresa originale viene spenta.

Una volta terminata la liquidazione (che può durare anni), la società viene cancellata dal registro imprese e i debiti insoddisfatti restano inesigibili verso di essa (cioè muoiono con la società). Se invece era un imprenditore individuale, i creditori potrebbero teoricamente riprenderne il saldo debito su eventuali nuovi beni emersi, ma la legge prevede la possibilità per il debitore persona fisica di ottenere l’esdebitazione: un provvedimento del tribunale che cancella i debiti residui non pagati in fallimento, a condizione che abbia cooperato lealmente, non abbia commesso atti di frode e non sia stato soddisfatto in misura rilevante (deve aver soddisfatto almeno parzialmente i creditori, o anche nulla se non c’era patrimonio, purché non colpa sua). L’esdebitazione è un importante istituto introdotto nel 2012 e ora confermato dal CCII, che concede al piccolo imprenditore una sorta di “fresh start” dopo il fallimento: chiusa la procedura, egli può chiedere di essere liberato dai debiti residui e ripartire da zero. Questa è una “difesa” postuma, ma in taluni casi è l’unica: per esempio, un imprenditore individuale di bonifiche travolto dai debiti potrebbe decidere di lasciar fallire la ditta, vedere liquidati tutti i beni (compresa magari la casa se non era impignorabile), e poi ottenere l’esdebitazione così da non avere più quei debiti a vita e poter magari ricominciare in altro settore.

Per un’azienda di bonifiche, la liquidazione giudiziale comporterebbe anche problematiche sul fronte dei lavori in corso: tipicamente, i contratti di appalto in essere si sciolgono (salvo interesse all’esercizio provvisorio, raramente concesso se non per completare lavori remunerativi). I dipendenti vengono licenziati ma possono accedere alle garanzie (fondi INPS, ecc.). I certificati e autorizzazioni ambientali (es. iscrizione Albo Gestori Ambientali) decadono in capo alla società fallita e dovranno essere riottenuti se un’altra società continua l’attività. È uno scenario di discontinuità totale.

Dunque, come “difendersi” dalla liquidazione giudiziale? Se possibile, evitandola attraverso le soluzioni prima illustrate (accordi, concordato). Se inevitabile, preparandosi: mettere in sicurezza eventuali patrimoni personali leciti (senza compiere atti fraudolenti), raccogliere la documentazione e mantenere un atteggiamento collaborativo per chiudere prima la procedura e accedere all’esdebitazione. Fare ricorso in opposizione all’istanza di fallimento di solito ha senso solo se c’è concreta chance di ribaltare la situazione, altrimenti rischia di essere solo un ritardo costoso. Un’istanza di fallimento può essere contrastata mostrando al giudice di avere prospettive di risanamento (ad esempio depositando un ricorso di concordato preventivo “in estremis”, che blocca la decisione sul fallimento perché prevale la domanda concordataria) o contestando lo stato di insolvenza (se l’azienda non è insolvente ma solo illiquida temporaneamente). Tuttavia, quando i segnali di insolvenza ci sono (debiti scaduti da tempo, pignoramenti in atto, ecc.), opporsi serve solo se contestualmente si propone un’alternativa credibile.

Strumenti per Sovraindebitamento e Debitori “Minori”

Le procedure fin qui descritte (concordato, ADR, fallimento) si applicano agli imprenditori “fallibili”, cioè in genere imprenditori commerciali sopra certe soglie dimensionali (nel regime attuale, un imprenditore minore è colui che negli ultimi tre esercizi non ha superato congiuntamente: 300.000 € di attivo patrimoniale, 200.000 € di ricavi lordi, 500.000 € di debiti, art. 2 lett. d CCII). Se l’azienda di bonifiche è molto piccola e rientra in questi limiti, oppure è svolta in forma di impresa agricola (che per definizione non fallisce) o di start-up innovativa (temporaneamente esenti), allora le procedure ordinarie non si applicano. Tuttavia, esistono procedure apposite nel solco della legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012, ora assorbita nel CCII):

  • Concordato minore: simile al concordato preventivo ma riservato ai debitori “non fallibili” (imprenditori sotto soglia, professionisti, artisti, enti non commerciali, ecc.). Ha presupposti meno rigidi (niente percentuale minima del 10% ai chirografari, ad esempio) e procedure semplificate. Il concordato minore è di tipo negoziale e mira al risanamento o all’esdebitazione del piccolo imprenditore. Viene nominato un gestore della crisi (figura analoga al commissario) ma la votazione dei creditori non è sempre necessaria: se il debitore offre meno del 20% ai chirografari, i creditori votano; se offre almeno il 20%, il tribunale può omologare anche senza voto (artt. 74-80 CCII). Questo incentiva proposte più generose per evitare il voto. In pratica, un imprenditore minore con debiti può proporre un concordato minore in tribunale, coinvolgendo i creditori in modo semplificato. La procedura è pensata per chi ha poche decine di migliaia di euro di debiti o comunque importi non da grande impresa.
  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore o soggetti non fallibili: non pertinente se parliamo di azienda, ma se il titolare della ditta individuale volesse affrontare i debiti personali derivanti dall’impresa chiusa, potrebbe usare la procedura da sovraindebitamento per consumatori (se ora è un privato senza impresa) presentando un piano liquidatorio o di ristrutturazione.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato: è l’equivalente del fallimento per chi non può essere soggetto a liquidazione giudiziale. Viene nominato un liquidatore e si svolge una liquidazione simile a quella fallimentare, ma con meno formalità. Alla fine il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione (anche immediata in alcuni casi). Ad esempio, un artigiano bonificatore sotto soglia, se travolto dai debiti, può accedere alla liquidazione controllata e poi essere esdebitato.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: segnalazione finale, introdotta dalla riforma: un debitore persona fisica meritevole, senza attivo da liquidare e incapace di pagare, può chiedere l’esdebitazione anche senza nessuna soddisfazione dei creditori, una volta sola nella vita (art. 283 CCII). Ciò per dare davvero una seconda chance a chi è rimasto con nulla. Questo strumento ha criteri stringenti di meritevolezza (non deve aver frodato i creditori, né colpa grave nel sovraindebitamento). Può applicarsi a ex imprenditori piccoli che abbiano chiuso.

Per una società di capitali, invece, o è fallibile e segue concordato/fallimento, oppure se sotto soglia c’è un dibattito: in teoria la società di capitali sotto soglia comunque è soggetta a liquidazione giudiziale secondo alcuni (la vecchia legge fallimentare esentava solo il piccolo imprenditore commerciale, e una srl formale di solito non era considerata piccola, ma giurisprudenza incerta). Il CCII ha definito l’“imprenditore minore” includendo anche società se rientranti nei limiti, per cui probabilmente anche una srl microscopica oggi non va in liquidazione giudiziale ma in liquidazione controllata. È un dettaglio tecnico: in pratica, se un’azienda è davvero minuscola, il trattamento sarà come per il sovraindebitato.

Responsabilità Penali e Amministrative connesse ai Debiti

La presenza di debiti di impresa e lo stato di crisi possono trascinare con sé una serie di responsabilità giuridiche a carico dell’imprenditore (individuale) o degli amministratori/soci di società, in ambito penale e amministrativo sanzionatorio. È fondamentale che, nel tentativo di difendersi dai debiti, non si incorra in comportamenti che costituiscano reato o che facciano scattare le pesanti sanzioni del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa para-penale delle società). Di seguito elenchiamo i principali profili di rischio penale legati a: omessi pagamenti al Fisco e INPS, reati fallimentari, reati ambientali, e infine la responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 per reati commessi dai vertici o dipendenti.

Reati tributari e omessi versamenti

Come già accennato, l’ordinamento distingue tra evasione attiva (dichiarazioni fraudolente, false fatturazioni, occultamento di imposte) e omesso pagamento di imposte regolarmente dichiarate. Nel contesto di un’azienda in crisi, è quest’ultimo aspetto a rilevare: l’imprenditore potrebbe aver presentato le dichiarazioni IVA o dei redditi ma non avere materialmente le risorse per versare quanto dovuto. La legge punisce:

  • Omesso versamento di IVA oltre soglia (art. 10-ter D.Lgs.74/2000): se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale non viene versata per un importo superiore a 250.000 €, scatta il reato, punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Nel 2024, come già detto, è stata introdotta una modifica che fissa il momento consumativo al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione , e soprattutto stabilisce che non c’è reato se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateazione ex art. 3-bis D.Lgs.462/1997 (cioè se l’azienda ha accolto l’avviso bonario e sta pagando a rate). In caso di decadenza da tale rateazione, la soglia rilevante per far riesplodere il reato è abbassata a 75.000 € . Tradotto: oggi l’imprenditore ha un incentivo normativo a rateizzare l’IVA dovuta appena possibile per non incorrere nel penale, e se dovesse decadere dal piano, deve almeno mantenere il debito residuo sotto 75k (se inizialmente era sopra 250k).
  • Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs.74/2000): analogamente, il reato scatta per ritenute fiscali (es. IRPEF dipendenti o collaboratori) non versate oltre 150.000 € annui. Anche qui la soglia è rimasta 150k e il termine consumativo spostato al 31 dicembre anno successivo , e se c’è rateazione in corso non c’è reato; se si decade dalla rateazione, soglia ridotta a 50.000 € .

Va notato che per questi reati non rileva il motivo (anche la crisi di liquidità di per sé non esclude il dolo, come chiarito da giurisprudenza, salvo casi di forza maggiore). Tuttavia, alcune sentenze di merito e di legittimità hanno escluso la punibilità se l’omesso versamento è dovuto a una crisi di liquidità non prevedibile e non evitabile dall’imprenditore, ma è una linea difensiva molto difficile da sostenere – è l’imputato a dover provare di aver fatto tutto il possibile per reperire le somme (principio di inesigibilità in casi estremi) . In genere, il consiglio è: non oltrepassare mai queste soglie; se sta per succedere, valutare di posticipare altri pagamenti ma pagare IVA e ritenute, perché il risvolto penale comporta conseguenze personali serie (processo penale, pene detentive anche se spesso sospese se incensurato, ma comunque fedina sporca). In caso di sforamento, ravvedersi prima possibile: la normativa consente una sorta di “pentimento attivo”, ovvero se il contribuente paga tutto (imposta, sanzioni, interessi) prima dell’apertura del dibattimento penale di primo grado, il reato viene estinto (causa di non punibilità sopravvenuta). Questo lascia un certo spazio temporale per evitare la condanna anche dopo la denuncia (spesso le procure attendono qualche mese proprio per vedere se l’azienda sanerà).

  • Emissione di fatture false o dichiarazioni fraudolente: Questi sono reati fiscali “attivi” (artt. 2, 8 D.Lgs.74/2000) che in una crisi potrebbero emergere se l’imprenditore, per reperire liquidità, si infilasse in giri illeciti (ad esempio emettere fatture per operazioni inesistenti per ottenere denaro). Sono condotte molto gravi (pene da 4 a 8 anni potenziali) e non direttamente collegate al non pagare i debiti, ma piuttosto a tentativi illegali di porvi rimedio o nasconderli. Chiaramente, costituiscono scelte sbagliatissime: l’imprenditore in difficoltà deve resistere alla tentazione di falsificare le carte (falsi in bilancio, fatture gonfiate, etc.) perché aggiungerebbe reati penali a una situazione già complicata. Una contabilità regolare e trasparente, per quanto evidenzi debiti e perdite, è sempre consigliabile anche in vista di future difese.

In sintesi, sul fronte tributario, difendersi significa: rispettare per quanto possibile le scadenze critiche (IVA e ritenute), utilizzare gli strumenti di rateazione e definizione per alleggerire il carico, evitare di portarsi oltre le soglie penalmente rilevanti, e non ricorrere mai a illeciti di occultamento. In caso di procedimento penale comunque incardinato, la miglior difesa è l’pagamento integrale del dovuto prima possibile (entro il dibattimento, come detto, estingue il reato; anche oltre, può essere considerata circostanza attenuante).

Reati Fallimentari e societari nella crisi

Quando una crisi degenera in insolvenza e sfocia in una procedura concorsuale, entrano in gioco i cosiddetti reati di bancarotta (disciplinati dal R.D. 267/42 ancora applicabile per i fallimenti aperti prima del 2022 e ora ripresi nel CCII per le nuove procedure, con qualche modifica terminologica ma sostanza simile). Senza entrare in eccessivi dettagli tecnici penali, ricordiamo le figure principali:

  • Bancarotta fraudolenta patrimoniale: se prima o durante la procedura concorsuale l’imprenditore o amministratore distrugge, occulta, distrae beni dell’impresa, o li sottrae ai creditori, oppure simula passività inesistenti, commette bancarotta fraudolenta patrimoniale (punita molto severamente, 3-10 anni di reclusione). Ad esempio, portare via macchinari prima del fallimento per intestarli a terzi, vendere sottocosto beni a un’amica società prima di chiedere concordato, buttare libri contabili, sono tutte condotte fraudolente.
  • Bancarotta fraudolenta documentale: se l’imprenditore falsifica o tiene in modo inadeguato le scritture contabili al punto da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento affari, è bancarotta fraudolenta documentale. Tipico caso: durante la crisi, spaventato, l’amministratore smette di aggiornare la contabilità o la altera per nascondere prelievi – questo ricade in bancarotta fraudolenta anche se non c’è distrazione di beni, perché impedisce ai creditori di capire dov’è finito il denaro.
  • Bancarotta semplice: fattispecie meno grave (fino a 2 anni) che punisce condotte di mala gestione non fraudolente ma gravemente imprudenti, come aver aggravato il dissesto con spese personali eccessive, o aver tardato a chiedere il concorso. Col nuovo codice, alcune ipotesi di bancarotta semplice sono state abrogate o assorbite da discipline civilistiche, ma resta il principio che la gestione gravemente negligente in prossimità dell’insolvenza può avere rilievo penale minore.
  • Ricorso abusivo al credito: reato societario (art. 218 L.Fall., ora art. 322 CCII) che punisce gli amministratori che, sapendo lo stato di insolvenza, continuano a ricorrere al credito causando un ulteriore danno ai creditori. Ad esempio, chiedere forniture a credito quando l’azienda è già decotta, sperando di guadagnare tempo, può configurare questo reato.
  • Omessa dichiarazione di insolvenza: il CCII (art. 323) prevede una sanzione per l’imprenditore che pur sapendo di essere insolvente non si attiva per aprire una procedura (questo era stato pensato per il vecchio allerta obbligatorio, poi sospeso; di fatto oggi è poco applicato).

Per l’imprenditore che vuole “difendersi” correttamente dal sovraindebitamento, la regola aurea è: trasparenza e correttezza. Non occultare beni o documenti, non favorire alcuni creditori a scapito di altri quando si è in odore di fallimento (il pagamento preferenziale di un creditore a insolvenza già manifesta può essere revocato civilmente e, se fatto con intenzione di favorirlo a danno di altri, essere bancarotta preferenziale penale). Ad esempio, se un imprenditore paga sotto banco solo il fornitore amico lasciando tutti gli altri a bocca asciutta a ridosso del fallimento, rischia conseguenze penali. Invece, se i pagamenti rientrano nell’ordinaria amministrazione o in un tentativo ragionevole di evitare il dissesto, possono essere giustificati.

Un consiglio: quando la situazione precipita, è meglio congelare le operazioni significative e confrontarsi con un legale prima di compiere atti sul patrimonio. Ad esempio, vendere l’auto aziendale per pagare un debito personale è decisamente sconsigliato; prelevare grosse somme dal conto aziendale senza giustificazione idem. Se si intende salvare alcuni beni dall’eventuale fallimento, l’unica via lecita è usarli per pagare tutti i creditori privilegiati, poiché ciò non è reato (soddisfare privilegiati prima del fallimento è lecito se il credito è scaduto, anche se peggiora la par condicio, perché soddisfa chi avrebbe comunque prelazione; ma pagare un chirografario e lasciare altri è reato). Oppure avviare un concordato e, con l’autorizzazione del giudice, vendere beni per pagare secondo il piano.

In conclusione su questo punto: il sovraindebitamento mette pressione, ma le scorciatoie illegali portano a guai peggiori. Dunque difendere l’impresa dai debiti deve andare di pari passo con il rispettare la legge nella gestione della crisi. La consulenza di un avvocato esperto in crisi può salvare l’imprenditore da mosse inconsulte dettate dalla disperazione.

Reati Ambientali e Responsabilità Personali

Per un’azienda che opera nel campo ambientale, il rispetto della normativa è non solo un dovere etico ma anche il modo di evitare pesanti sanzioni penali. Abbiamo visto come, in contesti di crisi, possano accadere violazioni: depositi temporanei di rifiuti protratti oltre i limiti, abbandono di materiali perché mancano i fondi per lo smaltimento, rotture di serbatoi non prontamente sanate, etc. Questo comportamento però espone a reati anche gravi. Ecco i principali reati ambientali rilevanti:

  • Attività illecite nella gestione rifiuti: l’art. 256 D.Lgs.152/2006 punisce chi effettua raccolta, trasporto, smaltimento, intermediazione di rifiuti senza le autorizzazioni previste (contravvenzione, arresto fino a 2 anni o ammende, aggravata se rifiuti pericolosi). Un esempio: un’impresa di bonifiche che trasporta terre contaminate senza formulario o senza autorizzazione al trasporto commette questo reato. Anche la realizzazione di una discarica abusiva (accumulo sistematico di rifiuti in un’area) è punita da questo articolo con pene maggiori.
  • Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti: art. 255 D.Lgs.152/2006 sanziona chi abbandona rifiuti sul suolo. Per i privati è amministrativo, ma se lo fa un’impresa (rifiuti pericolosi o in quantità) scatta il penale di cui all’art. 256 comma 2. Dal 2025, come menzionato, sono stati introdotti i nuovi reati di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art.255-bis) e abbandono di rifiuti pericolosi (255-ter) con sanzioni rafforzate . Ciò è avvenuto col D.L. 116/2025 convertito in L.147/2025, che ha aggiornato i reati ambientali . Ad esempio, se un’azienda in crisi lascia sul terreno fusti di solventi (rifiuti pericolosi) integrerà oggi l’art. 255-ter TUA, punito più severamente di prima.
  • Combustione illecita di rifiuti: art. 256-bis TUA, reato introdotto per punire il fenomeno dei roghi di rifiuti (tipico delle terre dei fuochi in Campania, ma può accadere ovunque). Un disperato tentativo di liberarsi di rifiuti accumulati dandogli fuoco è un delitto punito da 2 a 5 anni. Ovviamente, un imprenditore di bonifiche non dovrebbe mai nemmeno contemplarlo, ma va citato come rischio.
  • Inquinamento ambientale: art. 452-bis c.p., introdotto nel 2015, è un delitto che si configura quando si provoca una compromissione significativa e misurabile delle acque, dell’aria, o di ecosistemi, anche tramite violazione di norme. Ad esempio, sversare nel fiume liquami tossici, o non bonificare un terreno contaminato lasciando che inquini la falda, può arrivare a configurare questo reato se il danno è significativo. Pena da 2 a 6 anni di reclusione.
  • Disastro ambientale: art. 452-quater c.p., se il fatto è di portata disastrosa (danno irreversibile o molto esteso a persone o ambiente), pene da 5 a 15 anni. Casistica rara e gravissima (es. caso dell’ILVA di Taranto: emissioni nocive per decenni sono state contestate come disastro ambientale).
  • Omessa bonifica: art. 452-terdecies c.p., già menzionato, punisce con reclusione fino a 3 anni chi, legalmente obbligato alla bonifica di un sito, non vi provvede. È un reato proprio del responsabile dell’inquinamento (o in certi casi del proprietario obbligato in solido se incolpevole? Ma direi si applica a chi è obbligato). Quindi, se l’azienda riceve ordine di bonifica e non ottempera senza giustificato motivo, i suoi dirigenti incorrono in questo reato. La riforma 2025 ha aggravato anche la sanzione pecuniaria a carico dell’ente per questo delitto .
  • Impediare i controlli: art. 452-septies c.p., punisce chi ostacola l’attività di vigilanza e controllo ambientale (ad esempio, impedire ad ARPA l’accesso a un impianto, alterare campioni, intimidire ispettori). Anche questo reato è tra quelli considerati rilevanti ai fini 231 e dal 2025 comporta sanzioni interdittive certe per l’ente .

Inoltre esistono contravvenzioni minori in campo ambientale (es. violazione di autorizzazioni sugli scarichi, art. 137 TUA; gestione non conforme dei registri rifiuti, art. 258 TUA; omessa comunicazione di incidente rilevante, D.Lgs.105/2015, ecc.). Ognuna ha sanzioni proprie, tipicamente ammende o arresto fino a pochi mesi, ma cumulate possono creare grossi problemi.

Difendersi penalmente in campo ambientale significa prevenire: un’azienda virtuosa adotta un solido sistema di gestione ambientale, forma i dipendenti, predispone piani d’emergenza, e – non ultimo – implementa un Modello di organizzazione e gestione 231 per i reati ambientali, di cui parliamo subito. Se però si verifica una violazione, è importante reagire immediatamente: ad esempio, se avviene uno sversamento per mancanza di manutenzione di un serbatoio (evento magari dovuto alla crisi, perché si era tagliato sul monitoraggio), la cosa giusta da fare è autodenunciarsi e porre rimedio subito (ripulire, bonificare) invece di nascondere. Molti reati ambientali contravvenzionali possono essere estinti con la messa in regola prima del giudizio (oblazione o prescrizioni dell’organo di vigilanza) . Ad esempio, per contravvenzioni la legge prevede che l’organo di vigilanza (ARPA) possa impartire una prescrizione e, se il reo adempie e paga una somma, il reato è estinto (procedura ex D.Lgs. 758/1994). Quindi c’è spazio per evitare condanne penali collaborando con le autorità.

È cruciale anche sapere che i reati ambientali gravi (quelli introdotti nel 2015: inquinamento, disastro, traffico rifiuti, omessa bonifica) non beneficiano facilmente della prescrizione: il legislatore li ha resi a prescrizione lunga e inoltre è controverso se si prescrivano come reati istantanei o permanenti (spesso li considerano permanenti finché dura l’inquinamento, quindi il tempo può essere lunghissimo). Quindi non si può contare sul decorso del tempo per farla franca.

Responsabilità “231” della Società (D.Lgs. 231/2001)

La responsabilità amministrativa degli enti per reati dipendenti da reati (D.Lgs. 231/2001) è particolarmente rilevante nel nostro contesto. In poche parole, se viene commesso un reato nel loro interesse o vantaggio da parte di un dirigente, amministratore o anche un dipendente sottoposto a direzione, la società stessa può essere chiamata a rispondere e subire pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive, salvo che dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire quel tipo di reato (e che la persona ha eluso fraudolentemente tale modello).

Nel 2025 questa disciplina ha subito un ulteriore giro di vite sul fronte ambientale: con il D.L. 116/2025 convertito in L. 147/2025, sono state introdotte nuove fattispecie ambientali nell’elenco dei reati-presupposto (art. 25-undecies D.Lgs.231) e inasprite le sanzioni a carico dell’ente . Ora rientrano, tra gli altri, i reati di: abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255-bis TUA), abbandono di rifiuti pericolosi (255-ter), combustione illecita di rifiuti (256-bis), impedimento del controllo (452-septies c.p.), omessa bonifica (452-terdecies c.p.), oltre ai già previsti inquinamento ambientale e disastro ambientale e al traffico organizzato di rifiuti . Le sanzioni pecuniarie per l’ente arrivano ora fino a 1.200 quote (una “quota” può valere da ~€250 a €1.500 secondo dimensione società – quindi potenzialmente fino a 1.8 milioni di euro) per i delitti più gravi . Ancora più allarmanti sono le sanzioni interdittive: con la riforma 2025, sono diventate obbligatorie e non più discrezionali per gli enti condannati per alcuni reati ambientali gravi . Ciò significa che una società condannata, ad esempio, per traffico illecito di rifiuti o per omessa bonifica subirà necessariamente misure come l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il divieto di contrattare con la PA, l’esclusione da finanziamenti e contributi pubblici, ecc., per una durata che può variare da alcuni mesi a diversi anni. In pratica, potrebbe essere la morte commerciale dell’ente.

Per un’azienda di bonifiche, essere coinvolta in un procedimento 231 per reati ambientali è altamente pericoloso: oltre alla multa salata, rischia di vedersi sospesa la licenza o l’attività proprio nel suo settore, perdendo certificazioni, appalti e autorizzazioni. E nel mezzo di difficoltà finanziarie, una condanna 231 può dare il colpo di grazia.

Come difendersi dal 231? La risposta migliore è prevenire adottando un Modello 231 con focus ambientale. Ciò comporta: mappatura dei rischi ambientali specifici (gestione rifiuti, emissioni, etc.), stesura di protocolli e procedure (es. check-list per smaltimenti, controlli incrociati, piani di manutenzione serbatoi), formazione del personale, un Organismo di Vigilanza che verifichi il rispetto del modello, e un sistema disciplinare interno. Se malauguratamente avviene un reato ambientale, l’ente può evitare la propria condanna dimostrando che il modello c’era ed era efficace ma il soggetto ha agito fraudolentemente eludendolo. Ad esempio, se un dipendente nottetempo scarica abusivamente liquami in un fosso per non portali a smaltire, la società potrà difendersi mostrando di avergli dato tutte le procedure corrette (es. c’era l’ordine di portarli in discarica, c’erano controlli, quell’atto è stato individuale e nascosto). Senza modello, la società è quasi automaticamente coinvolta non appena parte l’indagine penale sul manager/dipendente.

Un altro aspetto difensivo è la condotta riparatoria: il D.Lgs.231 prevede che l’ente non venga sanzionato (o abbia attenuanti) se prima della sentenza di primo grado risarcisce integralmente il danno, elimina le conseguenze pericolose o dannose del reato ed adotta modelli organizzativi idonei. In ambito ambientale, questo può significare ad esempio: bonificare completamente l’area inquinata a proprie spese, risarcire eventuali terzi danneggiati (es. cittadini con terreni contaminati), cooperare con l’autorità. Farlo può evitare sanzioni interdittive o ridurre la pena pecuniaria.

Va detto che implementare un Modello 231 ha un costo, e in tempi di crisi l’imprenditore potrebbe essere tentato di tagliare proprio su questi aspetti di compliance. Sarebbe un tragico errore strategico: la nuova normativa del 2025 evidenzia come la tendenza sia punire molto duramente le aziende che non rispettano l’ambiente . Al contrario, investire (anche in crisi) in un sistema di gestione ambientale e di prevenzione reati può evitare di aggiungere al dissesto finanziario anche sanzioni paralizzanti.

In conclusione, l’imprenditore o amministratore di un’azienda di bonifiche indebitata deve muoversi su due fronti: da un lato risanare i conti, dall’altro non violare la legge nel farlo. A volte può sembrare un dilemma (ad esempio spendere soldi che non si hanno per smaltire correttamente un rifiuto, oppure risparmiarli violando la norma): la soluzione corretta è cercare soluzioni legali come chiedere una proroga all’ente, piuttosto che infrangere la legge. La dimensione etica e legale, oltre che la reputazione dell’azienda, sono elementi da tutelare quanto la situazione economica.

Differenze tra Imprese Individuali e Società di Capitali in crisi

Il modo di affrontare i debiti e le responsabilità connesse varia significativamente a seconda della forma giuridica dell’impresa. Nel settore delle bonifiche ambientali si trovano sia ditte individuali (o società di persone) che società di capitali (tipicamente S.r.l., raramente S.p.A. a meno sia una grande realtà). Esaminiamo le principali differenze e implicazioni:

  • Responsabilità patrimoniale: l’impresa individuale (o il socio illimitatamente responsabile di una società di persone – ad es. S.n.c. o accomandatario di S.a.s.) risponde di tutti i debiti con tutto il proprio patrimonio personale presente e futuro (art. 2740 c.c.). Ciò significa che se la ditta individuale “Mario Rossi Bonifiche” ha debiti, i creditori possono attaccare indifferentemente i beni personali di Mario Rossi (la sua casa, auto personale, conto corrente familiare, ecc.), fatto salvo qualche limite di legge (ad esempio la prima casa abitazione del debitore non può essere espropriata da Agenzia Entrate Riscossione per debiti fiscali sotto una certa soglia, grazie al DL 69/2013, ma in fallimento anche la prima casa va ai creditori). Invece nelle società di capitali (S.r.l., S.p.A.), vige la autonomia patrimoniale perfetta: la società è un soggetto giuridico distinto, risponde solo con il suo patrimonio; i soci perdono al più il capitale investito ma in generale i loro beni personali sono al riparo dai creditori sociali. Questo scudo può però cadere in certi casi: se i soci hanno prestato fideiussioni personali (molto comune con le banche), o se hanno commesso illeciti che fanno loro imputare una responsabilità diretta (ad es. sanzioni tributarie per omesso versamento IVA possono essere notificate come obbligo solidale all’amministratore che ha agito con dolo). In situazioni estreme di abuso della forma societaria, la giurisprudenza ammette azioni per far rispondere i soci (teoria del lifting del velo o dell’etero-responsabilità in caso di società schermo), ma sono eccezioni difficili.
  • Accesso alle procedure concorsuali: storicamente, solo gli imprenditori commerciali non piccoli potevano fallire o fare concordato. Gli imprenditori agricoli e i piccoli ne erano esclusi (dovevano usare la legge sul sovraindebitamento). Con il CCII la distinzione permane: un imprenditore individuale o società sotto le soglie (300k attivo, 200k ricavi, 500k debiti) è “imprenditore minore” e non è soggetto a liquidazione giudiziale, ma alle procedure “minori” come concordato minore e liquidazione controllata. Le società di capitali sono sempre considerate imprenditori commerciali (anche se piccole): tuttavia, se una S.r.l. è veramente microscopica e non supera quelle soglie, la dottrina la qualifica comunque come “imprenditore minore” non assoggettabile a liquidazione giudiziale. È un punto controverso: di fatto, in passato le S.r.l. piccole venivano comunque dichiarate fallite (non applicando le soglie del piccolo imprenditore alle società di capitali). Col nuovo codice c’è margine interpretativo, ma la tendenza è trattare tutte le S.r.l. come fallibili. In ogni caso, la forma societaria permette l’accesso al concordato preventivo classico, mentre l’imprenditore individuale piccolo dovrà fare concordato minore. In un concordato di società di capitali, i soci non votano (salvo se creditori), mentre in un concordato minore il titolare è parte stessa della procedura.
  • Conseguenze personali: se la società fallisce, i suoi amministratori e liquidatori possono subire procedimenti per bancarotta, ma i soci non falliscono (a meno che la società sia di persone, in cui i soci illimitatamente responsabili falliscono con la società per estensione ex art. 147 L.Fall, regola mantenuta). L’imprenditore individuale invece quando viene aperta la liquidazione giudiziale coincide con la persona fisica: quindi tutti i suoi beni vanno ai creditori. Post-fallimento, però, l’imprenditore individuale può come detto ottenere l’esdebitazione, liberandosi dai debiti residui e potendo ricominciare senza quelle zavorre. Il socio di S.r.l. invece, se aveva garantito debiti, può trovarseli addosso anche dopo la chiusura del fallimento sociale (la banca, non soddisfatta nel fallimento, agirà sul garante per la differenza). Quindi la limited liability protegge dai debiti solo se non ci sono garanzie personali.
  • Continuità dell’impresa: un’altra differenza pratica: se un’imprenditore individuale vuole proseguire comunque l’attività in altra forma, è più complicato perché coincide con lui stesso. Se viene liquidato, è difficile “spostare” l’attività senza coinvolgerla nel fallimento. Mentre con una società di capitali è possibile pianificare operazioni societarie per salvare la parte sana: ad esempio, prima del crac si può tentare uno spin-off degli asset buoni su una NewCo e lasciare i debiti nella oldco (ma attenzione: se fatto in frode ai creditori è revocabile e i soci possono rispondere; se fatto come parte di un concordato invece può riuscire lecitamente). Comunque, la società offre più strumenti societari di riorganizzazione.
  • Disciplina penale societaria: nelle società di capitali vi sono reati specifici come false comunicazioni sociali (false bilancio) che possono riguardare le crisi se gli amministratori mascherano perdite. Nell’impresa individuale, non c’è un bilancio pubblico e quindi tali reati non si pongono (ma c’è comunque l’obbligo di tenuta scritture ai fini fallimentari). In società è più facile incorrere in responsabilità per mala gestio verso la società stessa (azione di responsabilità dei soci/curatore) e verso i creditori (azione ex art. 2394 c.c. per violazione obblighi verso creditori, ad esempio aver aggravato la situazione indebitaria violando il dovere di conservazione del patrimonio sociale in caso di capitale azzerato). Un tema attuale è infatti il dovere dell’organo amministrativo di attivarsi in presenza di crisi (art. 2086 c.c. come modificato): gli amministratori devono adottare assetti adeguati e rilevare tempestivamente la crisi, pena responsabilità. Ciò vale per società di capitali e cooperative; per l’imprenditore individuale non esiste obbligo analogo sebbene la prudenza imponga anche a lui di non accumulare debiti quando non c’è prospettiva di onorarli.
  • Patrimonio familiare: spesso i titolari di ditte individuali compiono atti per proteggere i beni di famiglia, tipo intestare la casa al coniuge, o costituire fondi patrimoniali/trust. Queste mosse, se fatte quando già c’è rischio debiti, possono essere revocate dai creditori (revocatoria ordinaria nel termine di 5 anni dall’atto). In società di capitali, i beni personali dei soci non sarebbero toccabili salvo garanzie; ma a volte i soci fanno comunque manovre per non farsi aggredire come garanti (es. vendono case a parenti) – anche queste sono revocabili se fatte con intenti fraudolenti verso i creditori. Quindi la pianificazione patrimoniale va fatta quando l’impresa “va bene”, non all’ultimo, altrimenti è inefficace.

In conclusione, la forma societaria offre un grado di protezione in più (limitazione responsabilità) e più opzioni legali (concordati, operazioni sul capitale), mentre la ditta individuale espone direttamente l’imprenditore e la sua famiglia alle conseguenze patrimoniali. Dal punto di vista della difesa, il titolare individuale dovrà essere molto più cauto perché rischia la casa e il futuro personale – per esempio, se non riesce a salvare l’impresa, dovrà valutare la liquidazione controllata e il percorso di esdebitazione per potersi rifare una vita. Un amministratore di S.r.l. punterà a chiudere la società cercando di evitare responsabilità personali (pagando ad esempio contributi e ritenute per non avere guai penali, anche se i fornitori restano impagati, e evitando distrazioni che lo esporrebbero a cause). Ogni scelta difensiva dunque va calibrata sulla base del soggetto giuridico interessato.

Nota: Anche la forma societaria non salva dal dover rispondere di eventuali reati commessi: se un amministratore commette un reato ambientale o tributario, risponderà personalmente (anche se per le sanzioni pecuniarie potrebbe essere chiamata pure la società ex 231). E i soci che hanno amministrato di fatto o diretto indicazioni, pure loro possono essere chiamati in causa. Quindi l’idea “faccio la società così posso fare illeciti e poi fallire” è ingenua e pericolosa: i filtri di responsabilità esistono ma non coprono l’abuso o il dolo.

Esempi Pratici e Simulazioni

Di seguito presentiamo alcuni scenari pratici tipici di un’azienda di bonifiche ambientali indebitata, con le possibili azioni da intraprendere per difendersi. Queste simulazioni, pur semplificate, servono a collegare i concetti esposti a situazioni reali, evidenziando le scelte strategiche e gli errori da evitare.

Esempio 1: Ditta individuale con debiti fiscali e fornitori
Il Sig. Bianchi opera come ditta individuale “Eco-Bonifiche Bianchi”. A causa di un grosso cliente fallito che non l’ha pagato, Bianchi accumula 80.000 € di debiti IVA e 20.000 € di ritenute non versate in due anni, oltre a 50.000 € di debiti verso fornitori di materiali. Ha anche 15 dipendenti, che riesce a pagare con ritardo. L’Agenzia Entrate-Riscossione ha iscritto ipoteca sulla casa coniugale (di proprietà di Bianchi) per il debito fiscale. I fornitori minacciano decreti ingiuntivi. Bianchi teme anche la denuncia per omesso versamento ritenute, avendo superato 10.000 € annui.

Come difendersi: Il Sig. Bianchi, essendo imprenditore individuale, rischia in proprio su tutti i fronti. Per prima cosa, dovrebbe attivarsi sul lato fiscale: contattare l’Agente della Riscossione e chiedere immediatamente una rateizzazione del debito tributario complessivo (che è sotto 120.000, dunque può ottenere un piano 72 rate facilmente). Questo sospenderà i procedimenti esecutivi (l’ipoteca sulla casa resta, ma eviterà un pignoramento). Con la rateizzazione in corso, Bianchi evita anche il procedimento penale per omesso versamento IVA/ritenute, grazie alla norma del 2024 . Dovrà però rispettare scrupolosamente le rate, altrimenti in caso di decadenza tornerebbe esposto a sanzioni (e soglie penali più basse). Riguardo i fornitori, Bianchi può convocarli e proporre un accordo stragiudiziale: ad esempio, offre di pagare il 50% del dovuto in 12 mesi, spiegando la situazione (mostrando che sta pagando i contributi e i tributi ratealmente). Forse i fornitori accetteranno, magari chiedendo in cambio forniture future garantite. Per i dipendenti, deve assolutamente mantenere il pagamento corrente degli stipendi e contributi futuri, magari ricorrendo a strumenti come la cassa integrazione guadagni se c’è un calo di lavoro, per ridurre temporaneamente il costo del personale con l’aiuto degli ammortizzatori sociali. Se i dipendenti reclamano arretrati di salario, rischia un’istanza di fallimento: meglio cercare di saldare almeno le ultime mensilità (potrebbe ottenere un finanziamento garantito dal Fondo centrale PMI, in passato attivato anche per pagare stipendi arretrati in concordato con continuità).

Se i fornitori non accettano l’accordo e partono con decreti ingiuntivi, Bianchi può valutare se è il caso di tentare un concordato minore o una liquidazione controllata. Un concordato minore gli permetterebbe di proporre formalmente a tutti i creditori (fisco, fornitori, ecc.) un piano: ad esempio, pagare integralmente i debiti fiscali e contributivi (magari dilazionati) e pagare al 30% i fornitori nell’arco di 4 anni, mantenendo l’attività. Dovrebbe dimostrare con un piano che con i futuri ricavi può sostenere queste percentuali. Il tribunale nominerebbe un gestore ma, se la proposta dà almeno 20% ai chirografari, potrebbe anche omologarla senza voto (nel concordato minore la regola è più flessibile). Questo congelerebbe le azioni dei creditori e salverebbe la casa (che comunque essendo ipotecata sarebbe protetta dalla moratoria Equitalia finché lui paga le rate). Se invece la situazione appare irrimediabile (nessuna prospettiva di risanamento e i fornitori agguerriti), Bianchi potrebbe optare per aprire una liquidazione controllata come sovraindebitato: in pratica mette a disposizione tutti i beni (compresa la casa ipotecata, che verrà venduta ma intanto Equitalia col ricavato soddisfa il suo credito e residuo va ad altri se c’è margine) e dopo la procedura chiede l’esdebitazione per ripartire pulito. È un sacrificio (perde la casa), ma se la casa era comunque ipotecata ed avrebbe rischiato l’esproprio, almeno così azzera i debiti ed evita strascichi. Prima di arrivare a ciò, però, avrebbe senso valutare se può vendere privatamente qualche asset non essenziale (ad esempio un terreno, o un macchinario in più) per fare cassa e placare i fornitori più insistenti, ed evitare procedure formali.

In ogni caso, Bianchi deve evitare azioni sconsiderate: non ha senso ad esempio spostare la proprietà della casa alla moglie ora (sarebbe revocabile in futuro e potrebbe configurare sottrazione fraudolenta al fisco, reato art. 11 D.Lgs.74/2000!). Meglio tenere tutto alla luce del sole, usare gli strumenti legali (rateazioni, accordi). Anche sul fronte penale contributivo, pagando nei 3 mesi dall’accertamento si salva : quindi, se gli arrivasse una contestazione dall’INPS per €12.000 di ritenute non versate, dovrebbe cercare un modo di versare quei 12k in 90 giorni, magari chiedendo un prestito in famiglia o vendendo un piccolo bene. Così archivia la questione penale.

Esempio 2: S.r.l. con bonifica in corso e banche esposte
La “GreenTank S.r.l.” è una società con 10 dipendenti che si occupa di rimozione cisterne interrate. Ha in corso un grosso appalto privato per bonificare il piazzale di un distributore di carburante dismesso. Durante i lavori, si scopre una grave contaminazione del suolo non preventivata, con costi di bonifica stimati in 300.000 €. La GreenTank, già indebitata per 200.000 € con banche (mutuo su attrezzature, fido scoperto) e 150.000 € con fornitori, non ha la liquidità per svolgere la bonifica aggiuntiva. L’ARPA regionale emette una diffida ai sensi dell’art. 244 TUA intimando a GreenTank di caratterizzare e bonificare l’area contaminata entro 6 mesi. Nel frattempo, una banca ha revocato il fido e minaccia il pignoramento dei mezzi dati in garanzia. La società rischia di dover abbandonare il cantiere, ma ciò comporterebbe inadempimento contrattuale e aggravamento dell’inquinamento. Gli amministratori temono anche sanzioni penali se non bonificano.

Come difendersi: Questo scenario è complesso perché unisce problemi finanziari (debiti verso banche e fornitori) e ambientali (obbligo di bonifica con minaccia di reato in caso di inadempienza, e possibili misure dall’ARPA). GreenTank è una S.r.l., dunque può sfruttare le procedure concorsuali classiche. Una strada percorribile è richiedere subito l’accesso alla composizione negoziata della crisi: ciò le consentirebbe di ottenere la sospensione temporanea delle azioni esecutive (con autorizzazione tribunale) così la banca non pignora i mezzi, e nel frattempo cercare un accordo. La priorità deve essere trovare le risorse per eseguire almeno la messa in sicurezza e una parte di bonifica: la società potrebbe negoziare con il committente (proprietario del distributore) una variazione contrattuale per farsi riconoscere almeno in parte i costi extra di bonifica, magari diluiti. Oppure cercare un partner finanziario (es. una ESCo ambientale) che anticipi i costi in cambio di partecipazione ai futuri utili o altre garanzie. Con l’esperto nominato nella composizione negoziata, si può cercare di convincere la banca a moratoria e i fornitori a pazientare, mostrando che se l’azienda completa la bonifica avrà poi crediti da incassare (es. il committente pagherà di più, o la Regione attiverà un fondo in caso di rilevanza pubblica). ARPA e Comune possono essere invitati al tavolo: la società può proporre formalmente un cronoprogramma degli interventi di bonifica, più lungo di 6 mesi ma realistico e legato alla sua ristrutturazione. È possibile che ARPA, vedendo un percorso serio (magari vidimato dall’esperto), moderi la propria posizione (invece di denunciare subito per omessa bonifica allo scadere dei 6 mesi, conceda proroghe se vede progressi).

Se la composizione negoziata evidenzia una via, bene. Se invece appare chiaro che GreenTank non può sostenere quel costo, gli amministratori dovranno considerare un concordato preventivo in continuità o eventualmente un concordato liquidatorio con terzo assuntore. Ad esempio, potrebbero predisporre un concordato in continuità dove un investitore terzo (una società più grande di ingegneria ambientale) si impegna ad apportare 300.000 € per eseguire la bonifica e rilevare l’azienda, in cambio di pagare parzialmente i debiti: i creditori chirografari (fornitori) potrebbero ricevere il 50%, le banche potrebbero accettare una riscadenzazione. Il piano concordatario includerebbe l’impegno a completare la bonifica (così ARPA e Comune sarebbero soddisfatti – in più, i loro eventuali crediti per sanzioni o spese potrebbero essere falcidiati nel concordato). I creditori voterebbero: le banche e fornitori avrebbero interesse a votare sì se la proposta è meglio della liquidazione (in liquidazione forse i mezzi venduti coprirebbero a malapena le banche ipotecarie e nulla andrebbe ai fornitori, mentre in concordato prendono qualcosa). Se c’è qualche classe dissenziente, il tribunale potrebbe comunque omologare visto il likely miglior interesse dei creditori. Durante il concordato, l’azienda continua a operare (magari nominando un direttore tecnico per rassicurare che la bonifica sarà fatta a regola d’arte) e tutti i creditori stanno fermi.

In parallelo, gli amministratori devono difendersi penalmente: devono assolutamente evitare di incorrere in reato ambientale. Come farlo? Dimostrando di fare il possibile: iniziare almeno la messa in sicurezza di emergenza nel sito contaminato (ad esempio rimuovere il terreno più inquinato superficiale, mettere barriere assorbenti per evitare dispersione, ecc.), documentare il tutto e inviare relazione all’ARPA chiedendo più tempo. Così, in caso di eventuale processo per omessa bonifica, potrebbero sostenere che non c’è stato dolo, che hanno attuato ciò che potevano e la bonifica è solo posticipata. Può essere utile coinvolgere un consulente ambientale indipendente che certifichi lo stato del sito e le misure intraprese, da allegare a eventuali istanze.

Quanto alla banca, grazie al concordato o composizione negoziata, la sua esecuzione sarà congelata. Se, tuttavia, la crisi è così grave che l’operazione di salvataggio fallisce e l’azienda va verso la liquidazione giudiziale, la priorità degli amministratori sarà evitare guai personali: cooperare col curatore, consegnare tutti i documenti contabili (per non incorrere in bancarotta documentale), non aver compiuto distrazioni (ad esempio non devono aver “dirottato” pagamenti del committente su conti personali – se l’hanno fatto, è bancarotta fraudolenta). Sarà opportuno per loro magari farsi affiancare da un legale penalista già durante la crisi, per monitorare che ogni mossa (o omissione) non configuri reato.

Riassumendo, GreenTank dovrebbe sfruttare l’ombrello di una procedura concorsuale per gestire congiuntamente l’aspetto debitorio e quello ambientale, convincendo creditori e autorità che la soddisfazione di tutti passa dal far continuare l’attività e completare la bonifica – scenario in cui tutti recuperano di più rispetto a un fallimento immediato (in cui il sito resterebbe inquinato e l’ente pubblico dovrebbe intervenire a spese proprie e poi insinuarsi come creditore). Questo “concorso di interessi” può essere l’argomento cardine nella proposta di concordato.

Esempio 3: Medio impresa con debito fiscale elevato
La “Ambiente Pulito S.p.A.”, con sede in Veneto, ha 50 dipendenti e svolge bonifiche industriali. Negli anni scorsi ha accumulato debiti con l’Erario per IVA e ritenute per circa 1 milione di euro. Ha anche un contenzioso tributario in corso per altri 500.000 € (sanzioni per omessa dichiarazione di alcuni rifiuti speciali, contestate). L’azienda ha ancora buon fatturato, ma la crisi Covid e alcuni investimenti l’hanno indebitata. Nel 2024 non è riuscita a versare IVA per 300.000 €, sforando così la soglia penale. Il nuovo amministratore subentrato nel 2025 scopre la situazione: c’è già un’inchiesta per omesso versamento IVA 2023. Inoltre, la società non ha un modello 231 e proprio nel 2025 un dipendente è stato colto mentre scaricava abusivamente liquidi in un fosso (reato di inquinamento punibile ex art. 452-bis c.p.). L’azienda rischia quindi un procedimento 231 e la perdita di certificazioni ambientali se condannata. L’amministratore vuole risanare ma anche togliere all’azienda questa cattiva reputazione e uscirne pulita.

Come difendersi: In questo scenario la priorità è duplice: finanziaria (gestire 1,5 milioni di debiti di cui una parte esattoriale enorme) e penale/231 (evitare condanne all’ente e ai dirigenti). L’azienda genera ancora fatturato, quindi la via preferibile è un accordo di ristrutturazione o concordato in continuità focalizzato sul rientro col Fisco. Data la dimensione, potrebbe tentare un accordo di ristrutturazione dei debiti con il supporto dell’istituto della transazione fiscale: per esempio offrire all’Erario il pagamento del 60% del dovuto in 5 anni (cioè 600k su 1M, magari con nuovo finanziamento), e ai fornitori e banche (che ci saranno ma nel caso non menzionati) trattamento simile o migliore. Se si raggiunge il 60% di consensi (l’Erario con transazione può contare come aderente se accetta), l’accordo può essere omologato. In caso contrario, un concordato preventivo in continuità dove la maggior parte del debito è col Fisco e viene falcidiato al tot% con autorizzazione del tribunale è fattibile (ricordiamo: oggi è permesso abbattere IVA e ritenute in concordato, con ok del giudice, cosa che prima era proibita). L’accordo/concordato includerà presumibilmente un nuovo apporto di finanza dai soci o da un investitore, perché pagare 600k in 5 anni richiede una risorsa straordinaria se la cassa corrente non basta. Forse i soci dovranno vendere un immobile non strumentale o cedere una partecipazione per fare cassa.

Parallelamente, l’amministratore deve agire sul fronte penale. Per l’omesso versamento IVA 2023 da 300k, la soglia è 250k quindi reato c’è. Ma c’è una ancora di salvezza: se entro il dibattimento penale la società versa il dovuto, il reato è estinto. Inserendo quell’IVA nel piano e pagando a rate, potrebbero non attendere la fine (per evitare rischi) ma cercare di saldare quella quota specifica magari con priorità, in modo che in sede penale possano dire “abbiamo pagato integralmente il debito 2023”. Questo comporterà uno sforzo: forse destinare i primi incassi proprio a quell’IVA arretrata. Alternativamente, chiedere al PM la sospensione del processo per consentire il pagamento rateale (talvolta viene concesso). In ogni caso, è gestibile perché il reato di omesso versamento è tra quelli “estinguibili con adempimento”: quindi l’obiettivo legale è pagare quell’anno incriminato, anche se nel concordato si prevede di falcidiare parti di debiti di anni diversi. Questo può generare complicazioni tecniche (non si può preferire un debito fiscale vs altri in concordato, ma se il Fisco è d’accordo su transazione può prevedere priorità ad alcune annualità). Bisogna orchestrare ciò con l’Agenzia Entrate nelle trattative: ad esempio, dire che la transazione fiscale prevede il pagamento integrale dell’IVA 2023 e falcidia su altri anni. L’Agenzia potrebbe accettare perché comunque incassa di più su quell’anno penalmente rilevante ed è tutelata dal fatto che se concordato salta, tornano esecutivi gli importi.

Sul fronte del reato ambientale: qui la posizione è seria perché l’ente rischia ex 231. L’amministratore dovrebbe immediatamente adottare misure correttive: interrompere e sanzionare il dipendente responsabile, bonificare il fosso inquinato (far aspirare i liquidi e smaltire correttamente, ripristinare), collaborare con le autorità comunicando l’avvenuta bonifica. Questo potrebbe evitare il protrarsi del reato e configurare semmai un inquinamento di durata breve e completamente mitigato, il che aiuta nella difesa penale. Poi, far elaborare subito un Modello 231 ambientale: incaricare un consulente di predisporre un modello e nominare un OdV (Organismo di Vigilanza). Anche se “dopo il fatto”, servirà in sede giudiziale per dire: l’ente ha preso seri provvedimenti per prevenire recidive (questo può far ridurre le sanzioni). Inoltre, la società potrebbe cercare un patteggiamento nel procedimento 231 offrendo di pagare una sanzione pecuniaria ridotta e di evitare le interdittive – argomentando proprio che ha adottato il modello e che ha risarcito completamente il danno ambientale (fosso bonificato, eventuali danni a terzi risarciti se ce ne sono). Il D.Lgs.231 prevede che in caso di patteggiamento prima del dibattimento, le sanzioni interdittive possano essere convertite in sanzioni pecuniarie aggiuntive: questo sarebbe vitale, perché l’interdizione dall’attività per questa società significherebbe fine dei giochi. Quindi, investire soldi subito in bonifica e modello organizzativo è un “costo” che però difende l’azienda dal rischio di chiusura forzata . Questi esborsi (bonifica, spese legali) dovranno essere integrati nel piano di ristrutturazione come spese prededucibili o come costi della continuità.

In definitiva, Ambiente Pulito S.p.A. affronterebbe la crisi con una manovra integrata: ristrutturazione del debito per sostenibilità finanziaria, regolarizzazione fiscale per spegnere i reati tributari, implementazione di compliance ambientale e 231 per alleggerire o evitare sanzioni ambientali. Il messaggio verso l’esterno sarebbe: “siamo un’azienda che ha avuto problemi ma li stiamo risolvendo legalmente e rilanciando in modo sostenibile”. Ciò migliora anche la reputazione con clienti e autorità di controllo, un fattore cruciale nel settore ambientale dove fiducia e certificazioni sono tutto. Potrebbe persino giovare nei punteggi per nuovi appalti poter dire di avere un Modello 231 certificato e di aver risolto contenziosi.

Questi esempi evidenziano come la gestione della crisi debba essere olistica: non basta guardare ai numeri, bisogna considerare anche gli effetti legali, la reazione dei vari stakeholders (creditori, dipendenti, autorità) e combinare le soluzioni giuridiche disponibili in un piano coerente.

Domande Frequenti (FAQ) sulla Difesa dal Sovraindebitamento

Di seguito una serie di domande e risposte rapide che riassumono i dubbi più comuni di imprenditori debitori nel settore in esame e le relative soluzioni:

D: Quali sono le prime cose da fare se la mia azienda non riesce a pagare i debiti?
R: Bisogna affrontare subito la situazione: fare una mappatura di tutti i debiti (chi, quanto, scaduti da quando), dialogare con il commercialista e un legale esperto in crisi. Le prime azioni dovrebbero essere: negoziare brevi proroghe con i creditori chiave, bloccare spese non essenziali per preservare cassa, valutare l’accesso a strumenti come la composizione negoziata per guadagnare tempo in modo ordinato. È essenziale anche controllare i debiti “sensibili” (stipendi, ritenute fiscali, IVA): quelli vanno prioritizzati per evitare denunce e perdita di fiducia del personale. In parallelo, raccogliere la documentazione contabile e iniziare a preparare un piano di risanamento (anche sommario) da presentare ai creditori. Ignorare il problema sperando si risolva da solo è l’errore peggiore.

D: Posso evitare il fallimento della mia impresa con debiti?
R: Sì, il fallimento (ora liquidazione giudiziale) si può evitare utilizzando strumenti legali alternativi: il concordato preventivo è il principale – consente di proporre ai creditori una soluzione e, se accettata/omologata, l’azienda non fallisce e prosegue (in caso di concordato in continuità) o viene liquidata senza stigma di fallimento (concordato liquidatorio). Anche un accordo di ristrutturazione omologato evita il fallimento: qui c’è accordo con la maggioranza dei creditori e omologa del tribunale. Inoltre, se i debiti non superano certe soglie, c’è il concordato minore o la ristrutturazione del debito del sovraindebitato. Infine, la composizione negoziata della crisi, se sfocia in un accordo stragiudiziale, permette il risanamento senza passare dal tribunale fallimentare. Ovviamente, evitare il fallimento è possibile se c’è ancora qualche capacità di soddisfare i creditori almeno in parte: se l’azienda è totalmente decotta senza prospettive, anche il concordato potrebbe non essere fattibile. Ma oggi le norme offrono ampie vie di scampo al fallimento per chi si attiva per tempo e in buona fede.

D: Cosa rischio personalmente come titolare o amministratore se l’azienda ha troppi debiti?
R: Dipende dalla forma giuridica. Se sei titolare di una ditta individuale o socio illimitatamente responsabile, rischi tutti i tuoi beni: i creditori possono aggredire anche la casa, l’auto, il conto personale (salvo limitati beni impignorabili). Se l’azienda fallisce, fallisci anche tu (nel caso di società di persone). Se sei amministratore di una società di capitali (S.r.l., S.p.A.), i debiti in sé ricadono sulla società, però rischi per le tue azioni: ad esempio potresti rispondere di mala gestione se hai aggravato il dissesto (azione di responsabilità, dove il curatore o i soci ti chiedono danni), oppure essere chiamato a rispondere di reati (tributari, fallimentari, ambientali) se commessi nella gestione. Inoltre, se hai firmato garanzie personali, i creditori (banche, locatori) verranno contro di te comunque. Quindi, in ogni caso, il ruolo di amministratore/titolare comporta rischi personali: economici (perdita del capitale investito e possibili azioni di responsabilità) e legali (procedimenti penali o sanzioni se hai violato norme). Una cosa importante: dal 2020 gli amministratori di società hanno l’obbligo di attivarsi per adottare assetti adeguati e rilevare la crisi tempestivamente; se non lo fanno e la crisi peggiora, possono risponderne verso i creditori. Quindi l’inazione espone a responsabilità civile. In sintesi, devi attivarti per gestire la crisi (difesa proattiva) sia per tentare di salvar l’azienda sia per proteggere te stesso.

D: I debiti fiscali e contributivi si possono ridurre o diluire in una procedura concorsuale?
R: Sì. Oggi la legge permette la transazione fiscale e contributiva, cioè includere i debiti verso Agenzia Entrate e INPS in un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione offrendo un pagamento parziale e/o dilazionato. Non è stato sempre così: in passato IVA e ritenute dovevano essere pagate integralmente nel concordato. Ma ora, se dimostri che pagando una certa percentuale il Fisco ottiene almeno quanto otterrebbe in un fallimento (spesso in fallimento prenderebbe poco come chirografario), il tribunale può omologare il concordato anche senza il consenso formale dell’Erario . All’atto pratico, conviene comunque ottenere l’adesione dell’ente: spesso l’Agenzia Entrate aderisce se offri una percentuale congrua supportata da relazione attestatore. Ad esempio, puoi proporre di pagare il 50% del debito fiscale in 5 anni: se il piano mostra che in fallimento il Fisco prenderebbe il 20%, è probabile che la proposta sia considerata conveniente e venga omologata. Anche i contributi INPS possono essere falcidiati con lo stesso meccanismo. Fuori dalla procedura, invece, non puoi unilateralmente ridurre questi debiti (puoi diluirli con rateazioni, ma non tagliare importo se non con le definizioni agevolate decise per legge). Quindi, la procedura concorsuale è lo strumento per “negoziare” con lo Stato. Attenzione però: se la tua proposta ai creditori viene bocciata e si va a fallimento, allora quei debiti tornano all’importo pieno (salvo sanzioni forse non tutte insinuabili); e in più ricorda che certe sanzioni tributarie non si applicano se paghi in concordato, mentre in fallimento sì, e viceversa certe multe non transigibili resteranno per intero (anche se poi in fallimento di fatto non verranno pagate per mancanza attivo). In ogni caso oggi c’è ampio margine per includere i debiti fiscali/previdenziali in un piano di ristrutturazione, con il conforto anche di correttivi normativi recentissimi .

D: La mia azienda può essere ritenuta penalmente responsabile per questioni ambientali o di sicurezza?
R: Sì, tramite il meccanismo del D.Lgs. 231/2001. La tua azienda, se ha personalità giuridica (es. S.r.l. o S.p.A.), può essere sanzionata con multe e interdizioni se viene commesso nel suo interesse/vantaggio un reato da un dirigente o dipendente. Nei reati-presupposto rientrano molti reati ambientali (inquinamento, disastro, traffico rifiuti, omessa bonifica, ecc.) e anche reati in materia di sicurezza sul lavoro (omicidio colposo o lesioni colpose gravi derivanti da violazione di norme antinfortunistiche). Nel contesto di bonifiche ambientali, questi rischi 231 sono molto concreti: ad esempio un incidente sul cantiere che inquina un fiume, oppure un infortunio mortale di un operaio in cisterna senza DPI, possono innescare sia il processo penale contro l’amministratore sia il procedimento 231 contro la società. Le sanzioni 231 possono persino arrivare alla sospensione dell’attività o revoca di autorizzazioni – pensiamo alla sospensione dell’attività d’impresa come misura interdittiva, sarebbe devastante. Dal 2025 tali sanzioni per reati ambientali sono diventate obbligatorie nei casi gravi . Dunque la società deve tutelarsi attuando modelli organizzativi efficaci: se dimostri di aver adottato un Modello 231 e che il reato è avvenuto eludendo i controlli, l’azienda evita la condanna. In concreto, come titolare/amministratore dovresti implementare procedure interne di compliance (nomina un organismo di vigilanza, protocolli per gestione rifiuti, formazione del personale). Se ciò non era stato fatto e succede il fattaccio, l’unica difesa ex post è porre rimedio al danno (es. bonificare subito) e adottare il modello prima del processo, sperando in un attenuante o patteggiamento mite. Insomma, l’azienda in quanto tale oggi può essere chiamata a rispondere penalmente di reati ambientali e di sicurezza commessi nel suo interesse – quindi prevenire è fondamentale.

D: Cos’è la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 in parole semplici e come posso tutelare l’azienda?
R: Il D.Lgs. 231/2001 introduce una sorta di “processo penale” per le aziende: se un tuo dipendente o dirigente commette certi reati (es. corruzione, reati fiscali, ambientali, ecc.) a vantaggio dell’azienda, la procura può imputare anche l’azienda stessa. L’azienda avrà un suo avvocato, andrà a giudizio e se ritenuta colpevole subirà una sanzione pecuniaria (che può arrivare a milioni di euro per reati gravi) e possibili sanzioni accessorie (come la pubblicazione della sentenza, il divieto di ottenere concessioni, fino al blocco temporaneo dell’attività in casi estremi). Come tutelarsi? Adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire quei reati e nominando un Organismo di Vigilanza che ne controlli l’efficacia. Se il modello c’è ed è serio, e malgrado ciò avviene il reato per condotta fraudolenta individuale, l’azienda non viene punita (o comunque la sua posizione è molto attenuata). Nel tuo settore, dovresti avere protocolli dettagliati su: corretto smaltimento rifiuti (per evitare reati ambientali), sicurezza nei cantieri (per evitare reati di lesioni/omicidi colposi sul lavoro), controlli su contratti e pagamenti (per evitare reati di corruzione o frodi se lavori con la PA). Ad esempio, prevedi doppie firme e audit su come vengono smaltiti i rifiuti rimossi durante una bonifica, così da impedire che qualcuno li butti illegalmente; questo, documentato nel modello e fatto rispettare, ti proteggerà se malauguratamente un dipendente infrange la legge. Ricorda: un Modello 231 “di facciata” non basta – deve essere vivo, aggiornato e cal calato nella realtà aziendale. Per cui spesso serve farsi aiutare da consulenti specializzati o linee-guida di Confindustria per settore. In sintesi: 231 è uno scudo che tu stesso devi forgiarti, ma funziona solo se realizzato e attuato seriamente.

D: Se ricevo una diffida dall’ARPA a bonificare un sito inquinato ma non ho i soldi, cosa posso fare?
R: Questa è una situazione delicata. Ignorare la diffida non è un’opzione: porterà a un’ordinanza esecutiva e potenzialmente a conseguenze penali (omessa bonifica). Quello che puoi fare è interagire con l’ente: inizia immediatamente ciò che è in tuo potere, ad esempio esegui una messa in sicurezza di emergenza (pompi eventuali liquidi inquinanti, recinta l’area, elimina sorgenti attive di contaminazione) per evitare che il danno aumenti. Poi scrivi ad ARPA/Comune spiegando la situazione di difficoltà finanziaria e proponendo un piano di intervento per fasi: ad esempio, chiedi più tempo, indicando che farai la caratterizzazione entro un certo mese (magari chiedi che sia finanziata in parte dal fondo regionale se esiste), poi la bonifica di una parte più critica entro tot, e così via. Se esiste un fondo per siti orfani o inquinati, sollecita l’amministrazione a valutarne l’uso nel tuo caso. In parallelo, valuta di coinvolgere un partner: a volte società di smaltimento o investitori ambientali rilevano il progetto di bonifica (specie se c’è un terreno poi rivendibile). Puoi proporre all’ente che subentri un soggetto più solido a eseguire la bonifica, liberandoti dall’obbligo in cambio della cessione di quel terreno o di quell’appalto. Giuridicamente, puoi anche presentare ricorso al TAR contro la diffida/ordinanza entro 60 giorni se ritieni di non essere tu il responsabile dell’inquinamento o se l’ordine è sproporzionato. Il TAR magari può sospendere l’ordine in attesa di giudizio, ma lo fa solo se c’è un piano alternativo credibile (altrimenti teme il danno ambientale). In sostanza, trasparenza e proattività: fai vedere all’ente che non stai scappando, ma che vuoi risolvere compatibilmente con le tue forze. Ciò potrebbe evitare che scatti subito la denuncia penale e potrebbe convincere l’ente a negoziare tempi e modi (le ARPA a volte stipulano accordi con privati modulando gli interventi). Naturalmente, metti in conto che alla fine dovrai bonificare, se sei tu il responsabile: nessuna norma ti esenta per mancanza di soldi. Però potresti ottenere di farlo quando avrai incassato altri crediti, o con l’aiuto di un concordato preventivo che stanzi risorse a ciò (anche in un concordato liquidatorio puoi destinare parte del ricavato a bonifica e il tribunale lo vede anzi di buon occhio perché tutela un interesse pubblico).

D: Se la mia azienda è in concordato preventivo, cosa succede ai contratti in corso (per esempio appalti di bonifica in cui sono impegnato)?
R: La regola generale (art. 94 CCII) è che i contratti in corso di esecuzione non si sciolgono per la presentazione del concordato, salvo il caso in cui il debitore chieda al tribunale l’autorizzazione a sciogliersi da un contratto specifico per convenienza (introdotta facoltà di scioglimento per eccessiva onerosità, compensando l’altra parte con un indennizzo in prededuzione). Nel tuo caso, se hai appalti di bonifica in corso e vuoi portarli avanti (specialmente se punti a un concordato in continuità), potrai farlo: dovrai però richiedere al tribunale di poter continuare l’esecuzione di quei contratti, e generalmente viene concesso se dal piano risulta che completarli è utile per la massa (ad es. genera ricavi). Anzi, appalti pubblici: di solito la legge prevede che l’impresa in concordato con continuità può continuare l’appalto pubblico, con autorizzazione del giudice delegato e parere dell’ente appaltante (non viene risolto automaticamente il contratto per il solo concordato). Quindi, i contratti continuano ma con vigilanza: i fornitori potrebbero chiedere pagamenti a pronta cassa per continuare, perché sanno che i crediti pregressi vanno in concordato. Difatti, i crediti anteriori restano bloccati (saranno soddisfatti secondo il concordato), mentre le prestazioni fornite dopo l’apertura della procedura sono in prededuzione (vengono pagate regolarmente come costi del concordato). Devi quindi gestire bene la comunicazione con i committenti: rassicurarli che il concordato non ferma i lavori (anzi, spesso depositare domanda di concordato evita pignoramenti che avrebbero bloccato i cantieri). Per i contratti continuativi (forniture, leasing), potrai decidere caso per caso se proseguirli (pagando il nuovo) o chiederne lo scioglimento se onerosi. Ad esempio, se hai un leasing di un macchinario che non ti serve più, in concordato potresti chiedere lo scioglimento: il leasing si chiude, restituisci il bene e la società di leasing viene in concordato come creditore per eventuale danno (ridotto). Questa flessibilità contrattuale è uno degli strumenti del concordato per alleggerire l’azienda dai pesi inutili. Attenzione: per i contratti pubblici, il concordato in continuità è ok, ma se fosse liquidatorio puro l’appalto sarebbe risolto (la PA non può tenere un fornitore che non continua l’attività). In pratica, in continuità i contratti proseguono, in liquidazione la regola tende allo scioglimento salvo se utile vendere il contratto. È sempre bene informare e concordare con la controparte: spesso i committenti privati se avvisati cooperano perché preferiscono che tu finisca la bonifica invece di vederti fallire a metà (il che li costringerebbe a trovare altra impresa).

D: Un imprenditore individuale sovraindebitato può liberarsi dai debiti residui?
R: Sì. Come accennato, c’è l’istituto dell’esdebitazione: se sei una persona fisica fallita (o liquidata nel sovraindebitamento), al termine della procedura puoi chiedere al tribunale di essere esdebitato, ovvero di cancellare i debiti rimasti insoddisfatti. Devi aver collaborato, non aver frodato i creditori, non aver beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti, e almeno qualcosa i creditori devono aver ricevuto (anche zero, in realtà, nella nuova norma per il sovraindebitato onesto “incapiente” si può esdebitare pure senza pagamento ). L’esdebitazione ti restituisce la cosiddetta “capacità di iniziativa economica”: potrai aprire una nuova impresa senza il fardello dei vecchi debiti (a parte alcune eccezioni come debiti da mantenimento familiare, risarcimenti da illecito e sanzioni penali/amm.ve pecuniarie, quelli restano). Quindi sì, la legge offre una seconda chance al piccolo imprenditore. Ad esempio, se la tua ditta individuale ha chiuso in liquidazione controllata, una volta venduto tutto e ripartito quel poco ai creditori, puoi ripartire privo dei debiti non pagati. È chiaro che non è automatico: devi richiederlo e il giudice valuta la tua condotta. Se risultassi in malafede o responsabile di gravi irregolarità, potresti esserne privato. Per le società, come detto, non serve l’esdebitazione perché esse, una volta liquidate e cancellate, “muoiono” giuridicamente e i debiti insoddisfatti non hanno più un soggetto da colpire, salvo garanti o obbligati in solido. Quindi l’esdebitazione è un istituto pensato proprio per le persone (imprenditori individuali o soci falliti). È bene sapere che esiste, così uno non pensa di portarsi i debiti a vita: c’è luce in fondo al tunnel, ma passa per la procedura concorsuale e richiede di aver giocato secondo le regole.

D: Possono portarmi via la casa per i debiti dell’azienda?
R: Dipende. Se la casa è di proprietà dell’azienda (p.es. intestata alla società) sì, è un bene su cui i creditori aziendali possono rifarsi. Se la casa è tua personale e l’azienda è individuale, purtroppo sì, fa parte del tuo patrimonio e i creditori (specialmente banca, fisco, ecc.) possono ipotecarla e metterla all’asta. Esiste però una tutela: la legge impedisce ad Agenzia Entrate Riscossione di espropriare l’abitazione principale del debitore se non è di lusso, se è l’unico immobile di proprietà e se il debito con AER è sotto 120.000 € . Questa norma (DL 69/2013) significa che per i debiti fiscali minori il fisco non ti toglie la prima casa. Ma attenzione: questa protezione vale solo per il fisco e fuori dal fallimento. In un fallimento, quella protezione non vale e la casa va venduta (il curatore la vende e darà magari al Fisco il privilegio ipotecario, ecc.). Se invece l’azienda è una S.r.l. e la casa è tua come persona, i debiti sociali non dovrebbero intaccarla, a meno che tu abbia firmato garanzie: es. ipoteca a favore della banca su casa tua per garantire il mutuo aziendale. In tal caso, la banca potrà escutere l’ipoteca anche se la società è in concordato o fallita (lei aggredisce il bene del terzo garante). Inoltre, se hai usato la casa come bene dell’impresa (capita nelle ditte individuali che la sede è la casa del titolare), i creditori potrebbero argomentare che è un cespite destinato all’attività e cercare di renderlo aggredibile; ma legalmente rimane tuo bene personale. In alcuni casi, persone prudenti costituiscono un fondo patrimoniale su casa e beni familiari: sappi che i creditori per debiti professionali possono comunque attaccare il fondo patrimoniale se il debito era contratto per bisogni dell’impresa (la giurisprudenza spesso li ammette) e comunque in caso di insolvenza grave il fondo è revocabile se costituito entro 2 anni prima del fallimento (revocatoria fallimentare) e perfino se oltre, c’è la revocatoria ordinaria entro 5 anni se c’era intento di sottrarre ai creditori. Quindi la casa è al sicuro solo in scenari ben delimitati: o il creditore è Agenzia Riscossione sotto soglia e tu non fallisci; oppure non hai garantito nulla e sei socio di capitale (ma allora la casa non risponde dei debiti sociali). In tutti gli altri casi, c’è rischio. Un modo per salvarla in extremis può essere venderla prima della procedura e usare il ricavato per soddisfare i creditori (almeno quelli privilegiati): il curatore non potrebbe revocare un atto di disposizione se il ricavato è andato ai creditori, e tu converti la casa in pagamento debiti. Ma è una manovra dolorosa e da fare con assistenza legale, per evitare favoritismi (pagare solo alcuni creditori con quell’incasso e non altri può essere contestato).

D: Ci sono sanzioni penali se non pago i fornitori o le banche?
R: Di per sé, no: l’insolvenza civile (non pagare i fornitori, i debiti privati) non è un reato. Diventa reato solo se compi atti fraudolenti correlati (es. vendi beni per evitare che i creditori li pignorino – reato di sottrazione fraudolenta al pagamento imposte se sono debiti fiscali, o può essere bancarotta se poi fallisci; oppure se prometti garanzie a nuovi creditori occultando lo stato d’insolvenza – potenziale truffa). Ma il semplice essere indebitato e non poter pagare fornitori non ti porta in carcere. Diventa però penale se fallisci e si dimostra che hai preferito taluni creditori con dolo a danno di altri (bancarotta preferenziale) o hai dissipato risorse (bancarotta semplice/fraudolenta). Con le banche, occhio: se hai fornito documentazione falsa per ottenere prestiti sapendo di essere insolvente, quell’abusiva concessione di credito può essere un problema anche per te come reato di truffa o bancarotta. Ma se semplicemente non riesci a pagare le rate, non c’è reato (ci sarà l’esecuzione civile). Diverso è per i debiti pubblici (fisco, contributi) come già trattato: lì omettere il pagamento è reato oltre soglie . Tieni presente un aspetto: se stai trattando un concordato e qualcuno di malfidato pensa che tu stia occultando risorse, potrebbe denunciarti per vari reati (es. falso in bilancio, bancarotta impropria se peggiori volutamente la situazione). Quindi, pur non essendoci reati di “insolvenza” in sé, il confine tra mala fede e sfortuna può diventare terreno di indagine. Ma in condizioni normali, non pagare un fornitore comporta interessi di mora, causa civile, mai galera. Quindi la risposta breve è: no, non ci sono sanzioni penali per l’insolvenza in sé, a meno che tu non commetta comportamenti disonesti connessi.

Queste FAQ forniscono un richiamo sintetico a molte questioni già approfondite. È consigliabile, per affrontare concretamente ciascuna situazione, di farsi assistere da professionisti competenti: le procedure concorsuali e le implicazioni penali sono complesse, e ogni caso aziendale ha sfumature uniche. Tuttavia, sapere cosa aspettarsi e quali strumenti offre la legge consente all’imprenditore di dialogare attivamente con i propri consulenti e di prendere decisioni ponderate per difendersi dai debiti in modo lecito ed efficace.

Tabelle Riepilogative

Di seguito presentiamo due tabelle riepilogative: la prima confronta le diverse tipologie di debiti e i possibili strumenti di gestione/difesa; la seconda confronta le principali procedure/soluzioni per la crisi d’impresa nelle loro caratteristiche chiave.

Tabella 1 – Tipologie di Debiti e Strumenti di Difesa

Tipo di DebitoRischi principali per il debitoreStrumenti di difesa
Debiti Fiscali (Erario)<br>(IVA, imposte, cartelle)– Sanzioni e interessi elevati aumentano l’importo dovuto<br>– Azioni esecutive dell’Agenzia Riscossione: ipoteche su immobili (oltre €5.000), fermi amministrativi su veicoli, pignoramenti conti e beni <br>– Possibili ipoteche esattoriali anche sulla prima casa (se non “prima casa” o debito > soglia) <br>– Rischio penale: omesso versamento IVA > €250k, ritenute > €150k (soglie confermate 2024) ; dichiarazione infedele/fraudolenta per evadere<br>– Blocco attività se cartelle non pagate (es. interdizione appalti pubblici per DURC irregolare)Rateizzazione piani 72–120 rate con Agenzia Riscossione (sospende esecuzioni) <br>– Definizioni agevolate (“rottamazione” cartelle) per stralciare sanzioni/interessi <br>– Ricorso tributario entro 60 gg se il debito non è dovuto o sanzioni contestabili<br>– Sospensione amministrativa: chiedere sospensione cartella se errore evidente o dilazione in corso<br>– In procedure concorsuali: Transazione Fiscale (pagamento parziale concordato) ; eventuale cram-down fiscale in concordato (omologa anche senza voto Fisco)<br>– Pagare ritenute/IVA cruciali per non superare soglie penali; sfruttare ravvedimento operoso se possibile<br>– In casi estremi: saldo debito tributario specifico prima del dibattimento penale per estinguere reato (art. 13 D.Lgs.74/2000)
Debiti verso Fornitori<br>(non garantiti)Decreti ingiuntivi e pignoramenti beni aziendali o crediti (possono bloccare incassi da clienti)<br>– Deterioramento rapporti commerciali: forniture bloccate, reputazione negativa nel settore<br>– Rischio istanza di fallimento da parte di fornitori importanti (se insolvenza conclamata)<br>– Perdita opportunità: fornitori potrebbero revocare dilazioni o contratti in corso (se prevedono clausole di solvibilità)Negoziazione diretta: concordare piani di rientro, dilazioni o saldo e stralcio (pagamento parziale immediato) con scrittura transattiva<br>– Moratorie settoriali: accordi di categoria o intervento camere commercio per composizioni amichevoli (se disponibili)<br>– Assicurazione crediti (ex ante): i fornitori assicurati potrebbero essere più pazienti perché indennizzati (dipende da caso)<br>– In procedura concorsuale: soddisfazione secondo il piano (spesso parziale) ma con maggiori garanzie rispetto a rincorsa individuale (voto in concordato)<br>– Opposizione a decreti ingiuntivi/esecuzioni se ci sono contestazioni sul credito (guadagna tempo per trattare)<br>– Concordato preventivo: congela azioni e permette falcidia chirografari (fornitori) spesso al xx% con voto<br>– Composizione negoziata: accordo generale protetto con fornitori strategici, mentre si sospendono azioni dei dissenzienti con misure protettive
Debiti Bancari e Finanziari<br>(mutui, fidi, leasing)Decadenza dal termine e revoca fidi: richiesto rientro immediato di esposizioni<br>– Enforcement garanzie: esecuzione ipoteche (espropriazione immobili) e pegni; risoluzione e ritiro beni in leasing<br>– Escussione fideiussioni personali: la banca si rivale sui garanti (soci/amministratori) con patrimonio personale<br>– Segnalazione in Centrale Rischi: compromette l’accesso al credito presente e futuro<br>– Interessi moratori elevati e spese legali che accrescono debito<br>– Se insolvenza palese: rischio istanza di fallimento da banca (meno comune, ma possibile soprattutto se crediti deteriorati venduti a fondi aggressivi)Rinegoziazione: chiedere a banca moratoria (es. sospensione rate), allungamento piano ammortamento, o convenzioni ABI per imprese in crisi (quando vigenti)<br>– Consolidamento debiti: cercare nuovo finanziamento (es. con garanzia statale) per saldare esposizioni a breve e ottenere rimborso a lungo termine<br>– Accordi bilaterali: es. vendere asset e usare ricavato per ridurre esposizione (banca accetta rinuncia su parte interessi) – formalizzare in accordo transattivo<br>– Accordo di ristrutturazione multi-banca: se più istituti, fare proposta unitaria ex art.57 CCII (min. 60% adesioni) ; possibile estensione a dissenzienti se soglia 75% stessa classe (finanziatori) <br>– Piano attestato: presentare piano con attestazione indipendente a banche per convincerle su fattibilità rientro (protezione anti-revoca su pagamenti eseguiti) <br>– Procedura concorsuale: Concordato con classi dedicate alle banche (es. classe creditori privilegiati: ristrutturazione tassi/garanzie); oppure continuità con finanza esterna per pagare parzialmente banche<br>– Misure protettive: in composizione negoziata o concordato in bianco, ottenere sospensione delle azioni esecutive (es. bloccare asta immobiliare) mentre si cerca soluzione
Debiti Contributivi e verso Dipendenti<br>(INPS, INAIL, salari)DURC irregolare: impedisce partecipazione appalti pubblici e accredito pagamenti cantieri in corso<br>– Aggressione esattoriale: cartelle INPS con ipoteche/pignoramenti analoghi al Fisco<br>– Sanzioni civili: interessi di mora alti su contributi omessi; eventuali sanzioni amministrative (per es. maxisanzione lavoro nero, ecc.)<br>– Reati: omesso versamento contributi previdenziali > €10.000 annui (pena fino 3 anni) ; mancato pagamento stipendi configura reato contrattuale solo in casi estremi (es. appropriazione indebita TFR)<br>– Azione sindacale: scioperi, vertenze giudiziarie individuali (ingiunzioni per stipendi) e possibili richieste di fallimento (lavoratori tramite sindacati)<br>– Interventi sostitutivi: Fondo di garanzia INPS paga TFR e ultime 3 mensilità ai dipendenti solo se azienda in procedura concorsuale (quindi i lavoratori possono spingere per fallimento per ottenere questo)Rateazione contributi con INPS (fino a 24 rate ordinaria, fino 36/60 straordinaria in casi gravi): regolarizza temporaneamente il DURC durante il pagamento<br>– Definizione agevolata contributi: aderire a eventuali condoni su sanzioni/ interessi equiparati a rottamazione cartelle (INPS di solito incluso se debito a ruolo) <br>– Pagare ritenute dipendenti prioritariamente (per evitare reato e perché sono di terzi) – utilizzare eventualmente risorse personali degli amministratori a titolo di finanziamento all’azienda per pagare stipendi<br>– Cassa integrazione guadagni o altre misure: ridurre costo del personale legalmente durante crisi (alleggerisce anche contributi correnti dovuti)<br>– Transazione contributiva in concordato/ADR: proporre pagamento parziale contributi con stesso regime dei tributi (INPS può accettare falcidia e dilazione) <br>– Procedura concorsuale in continuità: pagamento regolare dei salari correnti in prededuzione (per mantenere forza lavoro e evitare disordini), arretrati eventualmente privilegiati parzialmente soddisfatti nel piano; attivazione Fondo di Garanzia INPS per TFR e mensilità pre-procedura (alleggerisce debito verso dipendenti, subentra INPS come creditore privilegiato)
Obblighi Ambientali e Sanzioni<br>(bonifiche, rifiuti, multe)Ordinanze immediatamente esecutive: obbligo di eseguire bonifica o rimozione rifiuti a proprie spese entro termini stringenti (pena esecuzione d’ufficio dell’ente e rivalsa)<br>– Provvedimenti cautelari: se rischio ambientale grave, autorità può ordinare sospensione attività, sequestro aree o impianti (es. se impianto inquina oltre limiti)<br>– Multe amministrative: sanzioni pecuniarie fino a milioni (cumulandosi) per violazioni D.Lgs.152/06 e altre norme; iscrizione a ruolo se non pagate<br>– Recupero coattivo costi bonifica: creazione di credito privilegiato zugli immobili ex art.253 TUA; possibile danno erariale contestato a responsabili se P.A. interviene<br>– Reati ambientali: imputazione penale di titolari/dipendenti (contravvenzioni o delitti ambientali gravi) con possibili arresti, ammende e soprattutto responsabilità 231 dell’ente (sanzioni pecuniarie e interdittive per società)Immediata messa in sicurezza: eseguire subito misure di emergenza per contenere il danno (mostra buona fede e riduce rischi penali) <br>– Interlocuzione con enti: chiedere proroghe motivate, presentare piani di bonifica sostenibili, offrire garanzie (es. fideiussioni) per ottenere tempi più lunghi<br>– Impugnazione atti: ricorso al TAR entro 60 gg contro ordinanze se illegittime (ad es. non sei tu il responsabile inquinamento) – chiedere sospensiva evidenziando irreparabilità danno economico vs. rischio ambientale mitigato con messa in sicurezza<br>– Accordi con PA: proporre convenzioni (es. bonifica parziale a tuo carico, resto a carico ente pubblico con eventuale co-finanziamento pubblico) se normativamente possibili<br>– Modello 231 ambientale: adottare e implementare sistema di gestione ambientale conforme D.Lgs.231 per prevenire reati e attenuare responsabilità societaria (in caso di processo, provare esistenza modello efficace riduce sanzioni) <br>– Verifica assicurazioni ambientali: se hai polizze inquinamento, attivarle subito per coprire costi (alcuni contratti appalto o polizze aziendali coprono spese bonifica accidentale)<br>– Concordato preventivo: può includere obblighi ambientali nel piano (destinare parte attivo a bonifiche) e falcidiare eventuali sanzioni pecuniarie come crediti chirografari; collaborazione col Ministero/ente per far sì che accettino piano come migliore opzione (Cons Stato 2025 ha chiarito che obbligo bonifica grava su inquinatore ma curatore deve rimuovere rifiuti – costi prededucibili) .<br>– Patteggiamento e condotte riparative in sede penale: bonificare volontariamente prima del giudizio porta a non applicare sanzioni interdittive 231 e riduce pena

Tabella 2 – Confronto Principali Soluzioni per la Crisi d’Impresa

Soluzione/ProceduraTipoChi può accederviCoinvolgimento GiudiceEffetti principaliVantaggiSvantaggi
Accordo stragiudiziale informale<br>(piano di rientro, saldo e stralcio privato)Extragiudiziale puroQualsiasi debitore (nessuna limitazione)Nessuno (accordo privato)– Non vincola i creditori non aderenti<br>– Non sospende azioni esecutive: basato solo sulla fiducia– Riservato e rapido<br>– Flessibile: termini liberamente negoziabili<br>– Niente “stigma” pubblico<br>– Costi legali contenuti (nessuna procedura)– Ogni creditore può tirarsi indietro o altri possono agire fuori accordo<br>– Difficile coordinare molti creditori<br>– Non offre protezione legale (pignoramenti possibili durante trattative)
Composizione Negoziata della Crisi<br>(D.L. 118/2021 e CCII)Procedura stragiudiziale assistitaImprenditori commerciali e agricoli (anche grandi)<br>Esclusi consumatori e professionisti non imprenditoriNomina di un Esperto indipendente tramite commissione (Cam.Commercio); eventuali misure protettive convalidate da Tribunale– L’esperto facilita accordo con creditori<br>– Possibili misure protettive (stall dei creditori) su istanza debitore <br>– Durata 3-6 mesi (proroghe max)<br>– Esito: accordo stragiudiziale; oppure accesso a concordato semplificato se fallisce– Approccio volontario e confidenziale (pubblicità minima iniziale)<br>– Mantiene l’azienda operativa e amministrazione in capo all’imprenditore <br>– Tempo definito (evita dilazioni infinite)<br>– Successo in aumento: esiti positivi in crescita con salvaguardia posti lavoro– Non vincola dissenzienti se non si trovano accordi bilaterali o collettivi<br>– Costo dell’esperto (a carico debitore, anche se tariffe calmierate)<br>– Richiede di esporsi parzialmente (la procedura è riservata ma banche e principali creditori verranno a sapere della crisi, sebbene in ottica risanatoria)
Piano Attestato di Risanamento<br>(art. 56 CCII)Extragiudiziale “protetto”Imprenditori soggetti a fallimento (di fatto applicabile a tutti, incluso piccole imprese, società e ditte)Omologazione non prevista (solo deposito presso registro imprese facoltativo)Attestazione da parte di professionista indipendente su veridicità dati e fattibilità piano<br>– Esonero da revocatoria per atti/pagamenti in esecuzione piano (se pubblicato) <br>– Accordi bilaterali con creditori come da piano– Evita formalità concorsuali e coinvolgimento tribunale (nessun commissario, amministrazione resta al debitore)<br>– Protegge operazioni di riequilibrio (nuovi finanziamenti, pagamenti selettivi) dall’azione revocatoria successiva <br>– Flessibile: non richiede soglie di adesione specificheNessun effetto stay: creditori liberi di agire se non concordano<br>– Necessita consenso di fatto della maggioranza significativa (altrimenti piano non attuabile)<br>– Costi attestatore e tempi preparazione (deve essere documentato dettagliatamente)
Accordo di Ristrutturazione dei Debiti<br>(art. 57 CCII e varianti)Procedura negoziale con omologaImprenditori commerciali sopra soglia (fallibili) – (sovraindebitati minori hanno procedura distinta)Tribunale: omologa l’accordo se requisiti ok (adesioni 60%, convenienza per non aderenti)– Vincola solo creditori aderenti (≥60% debiti) e consente moratoria sui non aderenti purché pagati a scadenza <br>– Possibile estensione ad alcuni non aderenti (omologazione estesa) se previste da legge (es. finanziari dissenzienti con 75% aderenti categoria) <br>– Misure protettive: possibili su richiesta (simili a concordato)– Meno complesso del concordato (no voto assembleare, solo adesioni individuali)<br>– Riservato fino a omologa (minore impatto reputazionale iniziale)<br>– Tempi relativamente brevi se consenso c’è (omologa spesso “cartolare” se non ci sono opposizioni)Soglia adesione 60% non sempre facile da raggiungere<br>– I creditori non aderenti devono essere pagati integralmente (non consente imporre stralci a dissenzienti, salvo varianti ad efficacia estesa per categorie omogenee)<br>– Se salta accordo, le trattative fatte possono esporre il debitore a aggressioni (creditori non più disponibili a attendere)
Concordato Preventivo<br>(artt. 84-120 CCII)Procedura concorsuale giudizialeImprenditori in crisi/insolvenza fallibili (no imprese minori/consumatori -> concordato minore)Tribunale: ammette procedura, nomina commissario; assemblea creditori voto; omologa con decretoAutomatic stay: sospende azioni esecutive e cautelari dal deposito domanda (anche “in bianco”)<br>– Proponente (debitore) mantiene amministrazione sotto supervisione commissario (in continuità) oppure viene spossessato (in liquidatorio)<br>– Cram-down: vincola anche creditori dissenzienti se omologato (anche Fisco/INPS se rispettati requisiti legge) <br>– Tipi: in continuità (azienda prosegue attività) vs liquidatorio (cessione beni e chiusura)– Potente: consente falcidia debiti chirografari e anche privilegiati in certi casi (priorità relative) <br>– Classi di voto: flessibilità nel trattare diversamente creditori omogenei (es. banche vs fornitori)<br>– Sospende e impedisce azioni individuali (respiro al debitore)<br>– Possibilità di finanza interinale autorizzata e prededucibile per sostenere attività durante procedura<br>– Esdebitazione automatica per società (dopo esecuzione piano, debiti remanenti inesigibili)– Procedura complessa e pubblica (onorari commissari, attestatore, pubblicità su registri: impatto reputazionale e costi)<br>– Richiede maggioranza voti creditori (salvo omologa anche con classe unica dissenziente se equo) – rischio di esito incerto se creditori eterogenei<br>– Tempi non brevi: da 6 mesi a 1-2 anni per omologa (a seconda complessità e opposizioni)<br>– Gestione sotto controllo: perdita di autonomia su scelte straordinarie (serve autorizzazione giudice per atti gestione importanti)
Concordato “Minore”<br>(sovraindebitamento)Procedura concorsuale minoreDebitori non fallibili (imprenditori minori, professionisti, startup, consumatori per estensione con adattamenti)Organismo Composizione Crisi (OCRI) o tribunale: nomina gestore della crisi; omologazione (con o senza voto creditori in base % pagamento)– Simile al concordato preventivo ma semplificato<br>– Creditori chirografari < 20% soddisfatti: votazione richiesta; se ≥20% proposto, omologabile senza voto (art. 80 CCII) <br>– Stay delle azioni come concordato ordinario<br>– Tipicamente usato per persone fisiche sovraindebitate per dare esdebitazione con pagamento parziale– Accessibile anche a consumatori e piccoli imprenditori altrimenti esclusi dal concordato preventivo<br>– Maggior flessibilità su requisiti (nessuna soglia minima di soddisfacimento imposta ex lege, salvo buona fede)<br>– Tempi abbastanza rapidi vista la minor dimensione (spesso soluzione in <6 mesi)– Riguarda masse debitorie contenute (quindi per aziende strutturate non applicabile)<br>– Comporta comunque pubblicità e una procedura formale (anche se “minore”)<br>– Se consumatore: obbligo di mettere a disposizione tutto il patrimonio disponibile (niente stralci se possiedi beni rilevanti)
Liquidazione Giudiziale<br>(Fallimento)Procedura concorsuale liquidatoriaImprenditori fallibili in stato d’insolvenza accertatoTribunale: sentenza nomina Curatore; giudice delegato supervisiona; comitato creditori– Spossessamento totale: gestione beni al Curatore; azienda di regola cessa attività (salvo esercizio provvisorio autorizzato per limitato periodo)<br>– Scioglimento contratti (curatore decide se subentrare o sciogliere case by case)<br>– Creditore presentano domande di insinuazione; liquidazione attivo e riparto secondo prelazioni<br>– Azioni revocatorie e di responsabilità del curatore per recuperare asset o risarcimenti<br>– Dopo chiusura: società cancellata; imprenditore individuale può chiedere esdebitazione residui– Procedura organizzata da professionista terzo (curatore) che tutela l’interesse paritario dei creditori (se si cerca massimizzazione valore attivo)<br>– Consente di liberare l’imprenditore individuale dai debiti (esdebitazione) e di chiudere definitivamente la vicenda debitoria<br>– Attiva eventuali garanzie di Stato (es. Fondo garanzia TFR e stipendi) a favore dipendenti subito dopo aperturaMassima perdita di controllo: imprenditore estromesso dalla gestione di beni e impresa (stigma reputazionale, pubblicità negativa forte)<br>– Tempi lunghi e recupero parziale per creditori chirografari quasi certo<br>– Possibili azioni penali (dichiarazione liquidazione fa scattare procedure penali concorsuali) e civili (curatore può far causa ad amministratori/soci)<br>– Costi procedurali alti (spese di giustizia, compenso curatore pre-dedotto prima di creditori)
Liquidazione Controllata<br>(sovraindebitamento)Procedura concorsuale liquidatoria “minore”Debitori sovraindebitati non fallibili (persone fisiche, piccoli imprenditori, enti non profit, ecc.)Nomina di un Liquidatore da parte tribunale o OCRI; supervisione giudice– Simile a liquidazione giudiziale: liquidatore raccoglie attivo, vende beni, paga creditori secondo prelazioni<br>– Niente voto creditori (non c’è piano, è liquidazione pura)– Meno formalismi del fallimento; pensata per masse attivo modeste<br>– Il debitore persona fisica meritevole ottiene esdebitazione residui anche se zero attivo (esdebitazione “di diritto” se non opposizioni)– Patrimonio del debitore aggredito integralmente (salve eccezioni beni di famiglia se non opponibili)<br>– Per imprenditore, cessa attività (a meno che liquidatore la continui per valorizzare azienda, ma raro in microimprese)<br>– Non risolve crisi, la constata soltanto liquidando tutto

Come si evince dalle tabelle, ogni strumento ha un suo ambito di efficacia. In generale, finché c’è speranza di salvare l’impresa, si preferirà un accordo stragiudiziale o un concordato in continuità; se la continuità non è possibile ma si può evitare il fallimento, meglio un concordato liquidatorio o accordo di ristrutturazione; se non c’è via d’uscita, la liquidazione (giudiziale o controllata) porrà fine all’attività ma potrà dare sollievo personale al debitore con l’esdebitazione.

Conclusioni

Affrontare i debiti in un’azienda di bonifiche ambientali e rimozione serbatoi richiede un equilibrio tra competenza giuridica, strategia finanziaria e gestione del rischio penale. Il punto di vista del debitore – l’imprenditore o amministratore che vive la crisi – deve focalizzarsi su un piano d’azione integrato:

  • Analizzare la propria posizione (debiti, priorità, cause della crisi) onestamente e tempestivamente.
  • Comunicare con i creditori, instaurando un clima di trasparenza e cercando soluzioni negoziali ove possibile, per guadagnare tempo e fiducia.
  • Attivare gli strumenti legali appropriati: dalla composizione negoziata se c’è speranza di risanamento, al concordato preventivo se serve la protezione giudiziaria per ristrutturare, fino all’accordo di ristrutturazione o al piano attestato in situazioni specifiche.
  • Tutelare l’azienda e sé stessi legalmente: ciò significa non trascurare gli obblighi verso Erario, dipendenti e ambiente nemmeno nella crisi. Adempiere per quanto possibile (o accordarsi formalmente per dilazioni) e mettere in atto modelli organizzativi e condotte prudenti che evitino responsabilità ulteriori.
  • Considerare l’aiuto professionale come investimento e non come costo accessorio: avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti esperti di crisi e magari advisor finanziari sono alleati indispensabili per navigare procedure complesse.
  • Pensare al “dopo”: ogni scelta presa in crisi avrà effetti sull’eventuale ripartenza futura. Optare per un concordato ben fatto può consentire di salvare la reputazione e mantenere l’autorizzazione ambientale, ad esempio, permettendo all’azienda (o a una nuova società dei medesimi soci) di continuare a operare sul mercato pulita dai debiti passati. Viceversa, una gestione scriteriata che conduce a un fallimento disordinato, magari con strascichi penali, rischia di precludere per sempre all’imprenditore l’accesso ad appalti o finanziamenti futuri.

In sintesi, “difendersi” dai debiti non significa sottrarsi alle proprie responsabilità, bensì adottare gli strumenti che l’ordinamento offre per ristrutturare, ridurre, rateizzare e – se necessario – liquidare in modo ordinato le proprie obbligazioni, con l’obiettivo di preservare il più possibile il valore dell’impresa e la dignità dell’imprenditore. Le recenti riforme (Codice della Crisi 2019-2022 e normative collegate fino al 2025) hanno ampliato le possibilità di soluzione anticipata e concordata della crisi, incentivando la segnalazione tempestiva e la composizione negoziale. L’ordinamento italiano è passato da un approccio sanzionatorio (fallimento come stigma) a uno più preventivo e conservativo, pur mantenendo ferma la necessità di reprimere eventuali abusi (vedi inasprimento di sanzioni per chi delinque in materia fiscale e ambientale). Questa guida, con fonti normative aggiornate e richiami giurisprudenziali, sottolinea proprio questo bilanciamento: da un lato flessibilità per salvare l’impresa quando possibile, dall’altro rigore contro comportamenti sleali o pericolosi (verso i creditori o verso l’ambiente).

L’imprenditore indebitato deve dunque muoversi su un terreno scivoloso, ma non è solo: le leggi gli forniscono appigli (accordi, concordati, esdebitazione) e la giurisprudenza illumina la via su questioni complesse (come trattare obblighi ambientali nel fallimento, come valutare la conoscenza dello stato d’insolvenza nei pagamenti preferenziali , ecc.). Con consapevolezza, buon senso e l’ausilio di consulenti qualificati, anche un’azienda di bonifiche con gravi debiti può sperare di “difendersi” e uscirne: magari ridimensionata, forse con una nuova compagine, ma ancora operativa e in regola, pronta a contribuire alla tutela dell’ambiente senza i fardelli del passato.

Fonti Normative e Giurisprudenziali (Riferimenti)

  • Codice Civile – Artt. 2740, 2741 c.c. (responsabilità patrimoniale e par condicio); Artt. 2086, 2476 c.c. (doveri amministratori in crisi); Artt. 2446-2447 c.c. (riduzione capitale per perdite) etc.
  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Vecchia Legge Fallimentare) – [DISAPPLICATA dal 15/7/2022 salvo procedure pendenti] Principi e fattispecie di bancarotta, art. 67 (revocatorie), art. 160 (condizioni concordato ante CCII).
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e successive modifiche: disciplina vigente di concordato preventivo, liquidazione giudiziale, composizione negoziata, sovraindebitamento ecc. (Correttivi: D.Lgs. 147/2020; D.Lgs. 83/2022; D.Lgs. 170/2023; D.Lgs. 136/2024).
  • D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021 – Introduzione composizione negoziata e concordato semplificato (divenuti parte del CCII).
  • D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità amministrativa enti e catalogo reati-presupposto (art. 25-septies infortuni sul lavoro; art. 25-undecies reati ambientali, recentemente modificato dal DL 116/2025) .
  • D.L. 15 giugno 2023, n. 75 – (Decreto Giustizia e PNRR 2) Modifiche in materia di reati tributari e responsabilità 231 (ha alzato soglie di punibilità compensazioni indebite e modificato profili penali tributari).
  • D.Lgs. 74/2000 – Reati tributari (art. 10-bis omesso versamento ritenute >150k; art. 10-ter omesso versamento IVA >250k; art. 10-quater indebita compensazione >50k; art. 11 sottrazione fraudolenta al pagamento imposte). Modificato dal D.Lgs. 24/2023 e dal D.Lgs. 87/2024 (recepimento Dir. UE 2020/284).
  • D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita 2019) – Art. 37 quater: ha reso possibili falcidie IVA/ritenute in concordato preventivo e ADR (superando divieto ex art. 182-ter L.Fall. dichiarato incostituzionale).
  • Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (vecchia legge sovraindebitamento) – Ora abrogata e incorporata nel CCII (Titolo IV).
  • D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (Decreto Semplificazioni Fiscali) – Ha introdotto procedura composizione ad efficacia estesa per debiti fiscali (cram down tributario) poi consolidata nel CCII .
  • D.L. 16 ottobre 2017, n.148 (conv. L.172/2017) – Introdusse la transazione fiscale “cram-down” poi trasposta nel Codice (fondamento normativo per abbattere debiti fiscali senza voto AE).
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – Disposizioni riscossione esattoriale: art. 72-ter (limiti pignoramento beni strumentali), art. 76 (limiti espropriazione prima casa da AER – esproprio precluso se unica casa non di lusso) , art. 19 (rateazione fino 72 rate).
  • D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto Ucraina-bis) – Ha innalzato soglia esenzione pignoramento prima casa (da 20k a 120k) ed esteso rateazione 72->120 per importi oltre 120k.
  • D.L. 30 agosto 2021, n. 118 – Norme transitorie su allerta (sospeso) e prime introduzioni comp. negoziata.
  • D.Lgs. 240/2021 – Istituzione OCC (Organismi crisi impresa) ora integrati negli OCRI.
  • Decreto Ministeriale 28 settembre 2021 – Regolamento compensi dell’esperto composizione negoziata.
  • Direttiva (UE) 2019/1023 – Direttiva Insolvency (recepita dal CCII) – Principi su early warning, piani di ristrutturazione, protezione nuova finanza, esdebitazione imprenditori onesti.

Normativa ambientale e sicurezza:
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152Testo Unico Ambientale (TUA): Particolarmente rilevanti art. 192 (divieto abbandono rifiuti, bonifica siti contaminati) , art. 244 (diffida bonifica da ente), art. 250-252 (intervento sostitutivo PA e rivalsa), art. 257 (omessa bonifica, contravvenzione depenalizzata in 2015 in parte), Parte IV (gestione rifiuti, artt. 255, 256 contravvenzioni), art. 256-bis (combustione illecita). Modifiche 2025 con D.L. 116/2025 conv. L.147/2025 che ha introdotto art. 255-bis, 255-ter TUA etc.
Codice Penale – Artt. 452-bis e ss. c.p. (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico rifiuti 452-quaterdecies, impedimento controlli 452-septies, omessa bonifica 452-terdecies) introdotti da L. 68/2015 e aggiornati da DL 116/2025 ; Art. 640 (truffa, applicabile se ad es. ottengo credito bancario fraudolentemente), Artt. 216-223 Legge Fallimentare (ancora rilevanti per bancarotte fino a recepimento integrale nel c.p.). Artt. 589-590 c.p. (omicidio/lesioni colpose, rilevanti per infortuni sul lavoro – presupposto art.25-septies D.Lgs.231).
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Sicurezza Lavoro (risvolti penali e amministrativi se violato, implicazioni in crisi per costi sicurezza da mantenere).
D.Lgs. 1 marzo 2021, n. 21 – Ha esteso a 231 il reato di lesioni gravi sul lavoro (ora art. 25-septies copre anche lesioni oltre a omicidio).

Giurisprudenza (sentenze) selezionata:
Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 giugno 2025 n. 5510: Obblighi del curatore fallimentare in materia ambientale – Principio “chi inquina paga” va conciliato con doveri del curatore di rimuovere rifiuti in quanto custode . Conferma nessuna responsabilità oggettiva: nesso causale e accertamento responsabilità richiesto per obbligo bonifica, ma la curatela deve comunque intervenire su rifiuti pericolosi giacenti .
Cassazione Civile, Sez. I, 28 aprile 2025 n. 11145: Azione revocatoria fallimentare – Onere della prova della scientia decoctionis (conoscenza dello stato d’insolvenza) in capo al terzo creditore. La Corte ha chiarito che la consapevolezza dell’insolvenza può essere provata anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti . Ciò facilita il curatore nel dimostrare che un pagamento preferenziale è revocabile perché il creditore sapeva (o doveva sapere) della crisi del debitore.
Cassazione Penale, Sez. Unite, 27 gennaio 2022 n. 34472: (Caso Vetrella) – Ha escluso la punibilità per omesso versamento IVA ex art.10-ter qualora l’imputato versi integralmente l’imposta dovuta prima della dichiarazione di apertura dibattimento (conferma applicazione art.13 D.Lgs.74/2000 come causa estintiva anche a reati omissivi, in linea con giurisprudenza precedente).
Cassazione Penale, Sez. III, 22 luglio 2024 n. 6596: (Richiamata da Cons. Stato 5510/2025) – In tema di abbandono rifiuti, ribadisce che responsabile è chi ha in concreto prodotto/gestito i rifiuti e li ha abbandonati; il proprietario non incolpevole può essere corresponsabile se concorre nella condotta (posizione di garanzia solo se ha potere effettivo sui rifiuti) .
Cassazione Civile, Sez. Unite, 8 giugno 2020 n. 10884: Interpretando l’art. 160, comma 2 L.Fall., ha sancito la regola della priorità assoluta nel concordato: i creditori privilegiati generali non possono essere falcidiati a beneficio di chirografari se non nei limiti dell’eventuale capienza ridotta del patrimonio mobiliare . Indirizzo poi in parte superato dalla normativa sopravvenuta (Direttiva UE e CCII) che ammette la relative priority (ma resta riferimento importante pre-CCII).
Tribunale di Milano, Sez. Fall., 25 settembre 2025 n. 77: (indicata su ilCaso.it) – Probabile sentenza riguardante abuso concordato semplificato o altro; non dettagliata qui ma evidenzia come giurisprudenza 2025 stia trattando primi casi di concordato semplificato e correttivi CCII.
Cassazione Penale, Sez. III, 12 maggio 2021 n. 18280: In tema di reati ambientali ex art. 452-quaterdecies c.p. (traffico organizzato di rifiuti), ha delineato i confini tra condotta organizzata abituale (delitto) e condotte episodiche (contravvenzioni). Utile per imprese coinvolte marginalmente in filiere illegali.
Corte d’Appello di Brescia, Sez. lavoro, 6 maggio 2015 n. 2658: (citata in Pedone 2025) – Sull’individuazione del dies a quo per prescrizione reato omesso versamento contributi e applicazione 3 mesi per pagamento (orientamento confermato da Cass. SSUU 2011 n.1855) .
Cassazione Penale, Sez. V, 24 febbraio 2020 n. 6220: Ha affermato che la presentazione della domanda di concordato preventivo non esime gli amministratori da responsabilità per omesso versamento IVA se le soglie sono superate prima dell’ammissione, a meno che non provino forza maggiore (ossia crisi di liquidità imprevedibile non imputabile). Conferma approccio rigoroso su elemento soggettivo del reato tributario.
Cassazione Civile, Sez. I, 7 ottobre 2019 n. 25017: Sulle fideiussioni dei soci amministratori escusse durante concordato preventivo: ha ritenuto legittimo che la banca escuta garante nonostante concordato in corso (il concordato non libera garanti). Rilevante per capire che soci garanti rimangono esposti anche se la società concorda i debiti.
Consiglio di Stato, Sez. V, 3 settembre 2018 n. 5203: In materia di DURC e procedure concorsuali, ha stabilito che l’ammissione a concordato preventivo in continuità consente il rilascio del DURC positivo (in quanto la procedura assicura la regolarizzazione del pregresso secondo piano omologato). Importante per imprese che lavorano in appalti.
Tribunale di Brindisi, 3 luglio 2025 (decreto): Ha affrontato tema omologa concordato in continuità con classi dissenzienti, confermando che può bastare il voto favorevole di una sola classe “interessata” per procedere all’omologa forzata (recependo art. 112 CCII c.d. cram down interclasse).

La tua azienda che opera in bonifiche ambientali, rimozione e inertizzazione serbatoi interrati e fuori terra, gestione rifiuti pericolosi, aspirazioni industriali, risanamenti, analisi ambientali, smaltimento fanghi/idrocarburi, opere di sicurezza e ripristini, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua azienda che opera in bonifiche ambientali, rimozione e inertizzazione serbatoi interrati e fuori terra, gestione rifiuti pericolosi, aspirazioni industriali, risanamenti, analisi ambientali, smaltimento fanghi/idrocarburi, opere di sicurezza e ripristini, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore delle bonifiche è complesso, regolamentato e costoso:

  • materiali e servizi altamente specializzati a costi elevati,
  • obbligo di rispettare normative ambientali e sicurezza stringenti,
  • costi operativi elevati per personale qualificato e attrezzature dedicate,
  • necessità di mantenere mezzi, aspiratori, pompe, rilevatori, DPI e sistemi di smaltimento,
  • pagamenti da parte di clienti industriali, edilizia, PA e grandi aziende spesso a 60–150 giorni.

La liquidità può esaurirsi rapidamente, trasformando semplici ritardi negli incassi in una spirale di debiti.

La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se agisci subito e con una strategia efficace.


Perché un’Azienda di Bonifiche Ambientali va in Debito

  • aumento dei costi di smaltimento, analisi, trasporti e materiali specifici
  • ritardi nei pagamenti da parte di industrie, imprese edili, PA e grandi appalti
  • magazzino immobilizzato in attrezzature, pompe, tubazioni, ricambi e DPI
  • costi elevati per autorizzazioni, iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali e normative
  • investimenti necessari in mezzi, tecnologie e formazione continua
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il vero problema non è la mancanza di commesse, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento dei conti correnti aziendali
  • blocco dei fidi bancari e degli anticipi su fatture
  • sospensione delle forniture di materiali, smaltimenti, analisi e servizi essenziali
  • decreti ingiuntivi, precetti, atti esecutivi
  • sequestro di mezzi, aspiratori, pompe, attrezzature e dispositivi di sicurezza
  • impossibilità di completare bonifiche, rimozioni serbatoi e lavori in corso
  • perdita di contratti strategici e appalti pubblici/privati

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Con il supporto di un avvocato specializzato puoi:

  • sospendere pignoramenti in corso
  • fermare richieste aggressive di rientro
  • proteggere conti correnti e liquidità aziendale
  • fermare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione

È il primo passo per salvare la tua azienda.


2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti

Nel settore emergono spesso irregolarità significative:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate o gonfiate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori della Riscossione
  • commissioni bancarie anomale o illegittime

Una parte rilevante del debito può essere ridotta o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili

Soluzioni concrete:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici (smaltitori, laboratori analisi, trasportatori, noleggiatori)
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili

4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori

Quando la situazione è più critica puoi utilizzare:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
  • Concordato Minore
  • (come extrema ratio) Liquidazione Controllata

Questi strumenti permettono di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti, sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per salvare aziende che operano in bonifiche, rimozione serbatoi e gestione rifiuti servono competenze molto specifiche.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende impegnate nel settore ambientale.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • stop urgente ai pignoramenti
  • riduzione dei debiti non dovuti
  • ristrutturazione del debito con piani personalizzati
  • protezione di mezzi, attrezzature, materiali e magazzino
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
  • tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di bonifiche ambientali e rimozione serbatoi non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:

  • bloccare subito i creditori,
  • ridurre davvero i debiti,
  • salvare cantieri, appalti, smaltimenti e continuità operativa,
  • proteggere il futuro della tua attività.

Agisci ora.

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Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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