Se la tua azienda si occupa di termografie industriali, ispezioni termografiche su quadri elettrici, linee produttive, impianti HVAC, edifici, manutenzione predittiva, analisi energetiche, diagnostica non distruttiva, droni termografici e servizi tecnici per industrie, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare il blocco dell’attività e la perdita dei clienti.
Nel settore della termografia, puntualità e affidabilità sono tutto: un ritardo nei report o nelle ispezioni può fermare manutenzioni programmate, impedire certificazioni, far scattare penali e compromettere contratti strategici con industrie, facility manager e aziende energetiche.
Perché le aziende di termografie industriali accumulano debiti
- aumento dei costi di strumenti professionali, termocamere, droni e software analitici
- rincari delle apparecchiature importate e delle licenze tecniche
- pagamenti lenti da parte di industrie, manutentori e imprese di facility
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- investimenti continui in formazione, certificazioni UNI/EN e aggiornamenti software
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli di lavoro e ai costi strumentali
- spese elevate per assicurazioni professionali e sicurezza sui cantieri
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista tutta la situazione debitoria
- verificare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo onerosi che riducono la liquidità
- chiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti o atti esecutivi
- proteggere i rapporti con fornitori di strumentazione, software e servizi tecnici
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti evitando fermi operativi
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- impossibilità di mantenere o sostituire strumentazione termografica critica
- ritardi nei report termografici e nelle ispezioni previste dai clienti
- perdita di contratti con industrie, facility manager e aziende energetiche
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
Detto questo, l’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
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- bloccare pignoramenti e azioni esecutive
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Introduzione
Un’impresa specializzata in termografie industriali può trovarsi in crisi a causa di debiti verso fornitori, banche, Fisco (Agenzia delle Entrate/AdE-Riscossione), enti previdenziali (INPS/INAIL) o dipendenti. In Italia, la gestione tempestiva e strutturata del sovraindebitamento è fondamentale per evitare il fallimento (ora “liquidazione giudiziale”) e salvaguardare la continuità aziendale . Negli ultimi anni il legislatore italiano ha introdotto strumenti sia stragiudiziali che concorsuali (dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza D.Lgs. 14/2019 alle normative emergenziali), volti a prevenire l’insolvenza e favorire il risanamento. Ad esempio, è possibile avviare procedure di composizione negoziata della crisi oppure piani attestati o accordi di ristrutturazione, oltre ai tradizionali concordati preventivi e liquidatori. Questa guida, aggiornata a ottobre 2025 con riferimenti normativi e giurisprudenziali recentissimi, illustra le strategie difensive dal punto di vista del debitore (sia persona giuridica di tipo SRL sia persona fisica imprenditore) e include tabelle riassuntive, domande e risposte frequenti e casi pratici simulati.
Quadro normativo della crisi d’impresa
Il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore a regime dal 2022) definisce lo “stato di crisi” come difficoltà economico-finanziaria tale da rendere probabile l’insolvenza futura . Gli amministratori devono predisporre adeguati assetti organizzativi (art. 2086 c.c.) per cogliere i segnali di squilibrio e intervenire tempestivamente. In caso di inadempienze sistematiche dei debiti, possono scattare obblighi di segnalazione e allerta da parte di creditori qualificati (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) . Ad esempio, l’INPS è obbligato a segnalare i ritardi contributivi consistenti (oltre 90 giorni) e l’Agenzia delle Entrate segnala l’accumulo di debiti IVA oltre determinate soglie (es. €20.000) . Queste misure di allerta mirano a coinvolgere l’imprenditore in procedure preventive, prima che la crisi diventi irreversibile.
Dal punto di vista legislativo, le novità più rilevanti includevano: il D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021) che ha introdotto la composizione negoziata della crisi come procedura d’emergenza trasformata in strumento strutturale nel Codice ; i decreti legislativi correttivi (D.Lgs. 83/2022, e il “correttivo ter” D.Lgs. 136/2024) che hanno ampliato e semplificato l’accesso a tale procedura e ad altre (in particolare la transazione fiscale e previdenziale), e il recepimento del “cram-down” fiscale e previdenziale in concordato .
Ad esempio, il D.Lgs. 136/2024 ha previsto per la composizione negoziata (art. 12 CCII) l’accesso anche in situazioni di mera squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anziché solo in insolvenza conclamata, e ha imposto all’esperto di considerare la salvaguardia dei posti di lavoro . Ha inoltre rafforzato le tutele nei confronti di banche e intermediari (art. 16-18 CCII) e ampliato le autorizzazioni che il tribunale può concedere (art. 22 CCII) . Nei concorsi (ad es. concordato preventivo), il correttivo 2024 ha confermato che il tribunale può omologare un piano anche senza l’assenso dell’Erario/INPS purché il trattamento offerto sia non inferiore a quello che spetterebbe in liquidazione (cosiddetto “cram down” pubblico).
Inoltre, restano in vigore le disposizioni della legge fallimentare (L. 267/1942, artt. 160‑182 per il concordato preventivo) e del Codice Civile (art. 2086 c.c. sull’assetto organizzativo). Per i crediti fiscali e contributivi si applicano le regole della riscossione (D.P.R. 602/1973 e s.m.i. per le cartelle) e, in caso di insolvenza, le norme speciali sui crediti privilegiati dell’Erario (privilegio generale su mobili, art. 2750-bis c.c.) e INPS. La normativa sugli appalti pubblici (codice dei contratti) disciplina gli effetti del debito contributivo sul rilascio del DURC. Infine, vanno considerate le ammortizzatori sociali (ad es. CIGS per crisi aziendale) come strumento di alleggerimento temporaneo del costo del lavoro.
Tipologie di debiti aziendali e criticità
Un’azienda di termografie industriali può accumulare debiti di diversa natura, ciascuno con rischi specifici. È essenziale conoscerli per individuare subito le difese più efficaci:
- Debiti verso fornitori (commerciali): sono spesso i primi a insorgere. Il mancato pagamento delle fatture alle scadenze spinge i fornitori a reagire tempestivamente. Ad esempio, un fornitore di componenti può ottenere velocemente un decreto ingiuntivo (titolato in base a fatture non pagate) e chiederne subito l’esecuzione. In tal caso, senza un’opposizione tempestiva l’ingiunzione può essere resa esecutiva, consentendo al creditore di avviare pignoramenti di beni aziendali o di somme sui conti . Ciò può bloccare gli impianti o paralizzare la liquidità. Inoltre, un gruppo di fornitori insoddisfatti (debitore con più di 30.000€ di debiti scaduti) può in ipotesi chiedere il fallimento della SRL . La Cassazione ha spiegato che l’insolvenza si configura come incapacità strutturale di adempiere agli obblighi, valutata nel suo complesso, e la pluralità di debiti commerciali scaduti da tempo costituisce un sintomo tipico di insolvenza . Dal punto di vista del debitore, è dunque fondamentale monitorare i debiti verso fornitori e tentare subito soluzioni amichevoli: comunicare tempestivamente con loro, chiedere dilazioni, riconoscere piani di rientro concordati o offrire pagamenti parziali “a saldo e stralcio”. Tali piani informali, se scritto, possono evitare che un singolo creditore paralizzi l’attività con un esproprio .
- Debiti bancari (finanziamenti e affidamenti): mutui e fidi bancari presentano caratteristiche particolari. In caso di mancati pagamenti (rate mutuo, insoluti su fido), la banca può decadere dai termini contrattuali e chiedere subito il rimborso integrale, revocando gli affidamenti. Se sono presenti garanzie (es. ipoteca su capannone) la banca può escutere le garanzie stesse. Queste misure, come la revoca delle linee e il pignoramento immobiliare, possono togliere liquidità vitale all’impresa, aggravando la crisi . Dal punto di vista difensivo, occorre agire precocemente: al primo segnale (ritardo pagamenti, violazione di covenant) è consigliabile negoziare con la banca una moratoria o una ristrutturazione (es. accordi ABI sulle moratorie PMI). Una volta che il procedimento esecutivo è iniziato, le opportunità di trattativa diretta si riducono, ma è possibile far valere le tutele concorsuali (ad es. concordato preventivo) che sospendono le azioni esecutive in corso. In una procedura concorsuale (concordato), va tenuto presente che i crediti bancari sono spesso assistiti da privilegi reali (es. ipoteca). Ciò significa che, nel concordato, la banca dovrà essere soddisfatta almeno per il valore di realizzo della garanzia se vanta un privilegio, o per l’intero credito se ha una garanzia di primo grado. Di norma, conviene coinvolgere gli istituti di credito nel piano di risanamento prima che escutano le garanzie: se vedono prospettive di recupero, potrebbero aderire agli accordi di ristrutturazione.
- Debiti tributari (verso Erario e Agenzia Riscossione): questi crediti (IVA non versata, ritenute, imposte, IRAP) hanno un trattamento privilegiato speciale. Dopo la notifica delle cartelle esattoriali, l’Agente della Riscossione può iscrivere senza bisogno di un giudice ipoteca sugli immobili dell’azienda, disporre fermi amministrativi sui beni mobili (es. veicoli) e pignoramenti presso terzi (ad es. conti correnti) . Inoltre, la legge riconosce un privilegio generale sui beni mobili (art. 2750-bis c.c.) per le imposte non versate (IVA, ritenute) e un privilegio speciale sull’immobile per alcune imposte come l’IMU . In pratica, in una crisi d’impresa il Fisco/AdR è creditore privilegiato che va soddisfatto con precedenza rispetto ai chirografari. Dal punto di vista del debitore, questi debiti fiscali possono rapidamente diventare un circolo vizioso: per esempio, in caso di Iva non versata, gli interessi e le sanzioni crescono fino a che l’Erario avvia il recupero coattivo, drenando la liquidità necessaria. Esistono tuttavia strategie difensive fiscali: innanzitutto la rateizzazione delle cartelle (per debiti fino a €120.000 fino a 72 rate automatiche, oltre €120k su richiesta motivata) . L’adesione a un piano di rateizzo evita l’esproprio automatico da parte dell’AdR. In anni recenti sono state introdotte anche misure straordinarie di “rottamazione” delle cartelle, che consentono di pagare solo l’imposta stralciando sanzioni e interessi . Se l’esposizione fiscale resta grave, l’unica via è usare gli strumenti concorsuali: nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione si possono includere gli enti pubblici (Erario e INPS) proponendo una transazione fiscale e previdenziale, ossia pagamenti parziali dilazionati. Grazie alle recenti pronunce di Cassazione (ottobre 2024) e al correttivo del 2024, il consenso dell’Erario non è più indispensabile: il tribunale può omologare il piano anche se AdE-Riscossione (o INPS) vota contro, purché la proposta garantisca a questi creditori un recupero almeno pari a quello che avrebbero in liquidazione . Ciò ha aperto la strada a vere trattative (cram-down) anche su debiti fiscali e previdenziali. Dal punto di vista operativo, il debitore con debiti fiscali deve valutare subito definizioni agevolate, rateizzazioni e la via del concordato. A livello cautelare, finché il concordato è in corso, si ottiene generalmente la sospensione delle azioni esecutive da parte di AdE-Riscossione.
- Debiti previdenziali (INPS/INAIL): analogamente ai debiti fiscali, i crediti contributivi vantati dall’INPS (contributi previdenziali, premi INAIL) producono avvisi di addebito che sono titoli esecutivi e vengono affidati all’Agente della Riscossione . In pratica, l’INPS può iscrivere ipoteca e pignorare come l’Erario. Inoltre, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali oltre una certa soglia (circa €10.000 annui) costituisce reato penale (art. 2 D.L. 463/1983) . Dal lato civile, l’INPS è considerato creditore pubblico qualificato e dal 2022 deve segnalare alle imprese i debiti contributivi rilevanti. Come per l’Erario, esistono la rateizzazione dei contributi (di norma fino a 24 rate dirette con l’INPS, piani più estesi con AdR) e, nei concordati/accordi di ristrutturazione, la transazione previdenziale con pagamenti parziali. Anche qui il correttivo 2024 ha esteso il cram-down: il tribunale può omologare un piano indipendentemente dal voto dell’INPS, se il pagamento promesso è non inferiore al valore di liquidazione . Da non trascurare è l’impatto sul DURC: con debiti contributivi in pendenza, un’azienda perde la regolarità e resta esclusa da appalti pubblici. In tal senso, la domanda di concordato o di altri strumenti concorsuali comporta il rilascio di un DURC provvisorio in attesa dell’esito, evitando l’esclusione immediata da gare .
- Debiti verso i dipendenti: i crediti da lavoro (stipendi arretrati, TFR, tredicesima) sono privilegiati per legge e connessi ai mezzi di sostentamento del lavoratore. Il mancato pagamento degli stipendi induce i dipendenti a reazioni immediate: essi possono ottenere un decreto ingiuntivo esecutivo sulle retribuzioni e pignorare i beni aziendali quasi senza preavviso . In caso di fallimento, interviene il Fondo di Garanzia INPS che copre fino a 3 mensilità arretrate più il TFR non pagato. In pratica, i lavoratori hanno interesse a promuovere una procedura liquidatoria (fallimento/concordato liquidatorio) per attivare tale fondo, il che può collidere con l’obiettivo di salvare l’azienda. Pertanto, il debitore dovrebbe evitare ritardi sistematici negli stipendi: è prassi prioritaria pagare gli stipendi in corso e gestire con attenzione gli arretrati, magari negoziando con i dipendenti accordi transattivi o ritardi nel pagamento (nei concordati, il pagamento dei salari può essere fissato entro 6 mesi dall’omologazione, non oltre ). Alcuni ammortizzatori sociali (es. CIGS per crisi) permettono temporaneamente di ridurre il costo del lavoro accedendo a integrazioni statali, ma richiedono accordi sindacali e sono onerosi. In ogni caso, la trasparenza con i dipendenti è fondamentale: il coinvolgimento dei lavoratori in un piano di risanamento (anche con eventuale riduzione volontaria di crediti, se ragionevole) può evitare dissesti improvvisi.
Di seguito sintetizziamo questi debiti e le possibili contromisure:
| Categoria di debito | Rischi principali | Possibili difese/azioni |
|---|---|---|
| Fornitori commerciali | Decreto ingiuntivo, pignoramenti beni/conti; rischio di fallimento (≥30k) | Negoziazione dilazioni/ristrutturazioni private; opposizione ingiuntivo; avviare CN o concordato; accordi a saldo e stralcio informali |
| Debiti bancari | Revoca fido, richiesta integrale, escussione garanzie (ipoteche) | Rinegoziazione mutui (moratorie, allungamenti); eventuale ingresso in CN o concordato per proteggere azienda; coinvolgimento banca in piano di rientro |
| Debiti fiscali (Agenzia/AdR) | Iscrizione ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti conti ; crediti privilegiati; sanzioni penali (omessi versamenti) | Rateizzazione cartelle; definizioni agevolate (“rottamazione”); transazione fiscale in concordato/accordo di ristrutturazione; opposizione ad azioni illegittime |
| Debiti INPS (contributivi) | Avvisi di addebito esecutivi (ipoteca, pignoramenti) ; reato (art.463/83) per omessi contributi ; perdita DURC | Rateizzazione contributi; transazione previdenziale in concordato; azioni di CN per congelare temporaneamente; mantenimento DURC (dopo ammissione a concordato) |
| Debiti verso dipendenti | Decreto ingiuntivo sui salari ; mobilitazioni sindacali; istanza di fallimento (attivazione fondo INPS) | Mantenere correnti le retribuzioni; accordi con i lavoratori in CN o concordato (pagamento entro 6 mesi dall’omologazione) ; accesso a ammortizzatori (es. CIGS) |
Strumenti stragiudiziali di risanamento
Prima di aprire procedure concorsuali formali, l’imprenditore deve esplorare tutte le soluzioni stragiudiziali (volontarie) disponibili.
- Negoziazione diretta e piani di rientro informali: la via più semplice è trattare direttamente con ciascun creditore. Ad esempio, è possibile chiedere a un fornitore un piano di rateizzo o una riduzione del debito riconoscendo il credito (riconoscimento formale ex art. 1988 c.c.) in cambio di una promessa di non esecuzione finché il piano viene rispettato . Con gli istituti di credito si può proporre la modifica dei contratti (allungare mutui, sospendere parzialmente rate) o aderire a moratorie (come gli accordi ABI). Questi accordi informali, pur utili per guadagnare tempo, non vincolano i creditori dissenzienti: se un creditore non aderisce, potrà comunque agire coattivamente.
- Definizioni agevolate e sanatorie (debiti fiscali e previdenziali): il legislatore offre definizioni agevolate straordinarie, specie per imposte e contributi. Ad esempio, fino a tutto il 2025 è possibile utilizzare il ravvedimento operoso e varie rottamazioni cartelle per stralciare sanzioni/interessi e sanare il debito tributario . L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) in talune circostanze può annullare parte del debito in autotutela o con nuove sanatorie. L’INPS prevede richieste di rateizzo fino a 24 mesi direttamente con l’ente; se il debito è passato all’Agente della Riscossione, il Piano può raggiungere durate più lunghe. Queste misure sospendono le esecuzioni in corso finché valgono. Un imprenditore deve valutare seriamente tali opportunità prima di avviare procedure più complesse.
- Composizione negoziata della crisi (procedura CN): introdotta dal D.L. 118/2021 (now CCII Titolo II), è un percorso assistito extragiudiziale che consente all’imprenditore di trattare con i creditori sotto la supervisione di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio. L’istante (debitore) deposita al tribunale un’istanza accompagnata da un piano di risanamento, da cui scaturiscono effetti protettivi. In particolare, dal deposito dell’istanza scatta automaticamente il divieto per tutti i creditori di iniziare o proseguire esecuzioni (pignoramenti) e di risolvere contratti per il solo fatto dell’accesso alla procedura . Ciò significa che, presentando l’istanza, l’azienda ottiene una sorta di “patteggiamento protettivo”: non è possibile pignorare beni aziendali né iscrivere ipoteche finché la CN è in corso . Inoltre, la CN impedisce la dichiarazione di fallimento dell’impresa per tutta la durata delle trattative . Durante la negoziazione, l’esperto aggiorna i creditori sulla situazione patrimoniale e verifica l’idoneità del piano. Se i creditori (compresi eventualmente Fisco e banche) raggiungono un accordo con l’imprenditore, si stipula un contratto che rimane vincolante; se non si conclude nulla, il debitore potrà ricorrere a un concordato semplificato di liquidazione (vedi oltre). Dal punto di vista del debitore, i vantaggi della CN sono numerosi: è flessibile, veloce (rispetto a una procedura giudiziale), richiede documentazione meno rigorosa, e soprattutto offre un “scudo” contro le azioni esecutive nel periodo di trattative . È però condizionato all’attivazione rapida al manifestarsi della crisi, alla completezza della documentazione contabile/patrimoniale e al buon esito delle negoziazioni. Gli oneri economici e i doveri (presentazione di piani e informazioni) sono variati negli anni, ma permangono tariffe di esperto e onorari professionali che vanno preventivati. In generale, la CN è consigliabile quando si intravede ragionevole prospettiva di accordo: negli anni recenti, la giurisprudenza di merito e Cassazione ha definito i limiti per presentare un piano (es. non deve essere meramente liquidatorio se non c’è possibilità concreta di risanamento) .
- Altri strumenti stragiudiziali: si segnalano infine gli accordi di ristrutturazione dei debiti (attraverso il tribunale ma senza apertura fallimento) e i piani attestati di risanamento (art. 56 CCII). L’accordo di ristrutturazione è un contratto tra impresa e creditori (min. 2/3 del passivo) che diventa vincolante previa omologazione giudiziale, anche per i creditori dissententi purché pagati nel piano. Il piano attestato consente di ottenere misure protettive (moratoria, blocco fallimento) presentando un piano di risanamento certificato da un professionista; l’omologa è automatica a certe condizioni di rappresentanza. Entrambi sono strumenti spiccatamente destinati a crisi in tempi più strutturati, mentre la CN offre immediato “stop” alle esecuzioni.
Strumenti giudiziali concorsuali e liquidatori
Quando le soluzioni stragiudiziali non bastano o falliscono, occorre valutare il ricorso a procedure concorsuali (giudiziali), che comportano la supervisione del tribunale e l’intervento di organi (es. commissario o curatore). I principali strumenti a disposizione di una SRL in crisi sono:
- Concordato preventivo in continuità: è la procedura tradizionale che consente di proporre un piano di ristrutturazione con prosecuzione dell’attività (in tutto o in parte). Richiede il deposito in tribunale di un piano conforme agli artt. 84‑120 CCII e la marcia del tribunale (proclamazione apertura, nomina del commissario). I creditori votano e, se approvano la maggioranza richiesta, il tribunale può omologare il piano (previa verifica di convenienza). Il concordato con continuità blocca le esecuzioni dal deposito del ricorso (art. 37 CCII) e autorizza il prosieguo dell’attività come da piano. È uno strumento adatto quando l’azienda ha ancora mercato o produzione significativa. Tra i vantaggi, se il tribunale omologa, i creditori devono attenersi al piano (anche i dissenzienti); può richiedere che i creditori privilegiati e garanti siano soddisfatti almeno nei limiti di realizzo del loro privilegio. In caso di piano fallimentare omologato, residua un debito fiscale/contributivo parziabile (alcuni tributi come IVA devono sempre essere pagati integralmente salvo specifiche ipotesi) . Gli svantaggi sono i costi giudiziali (commissario, curatore, tribunale), la rigidità procedurale e l’obbligo di deposizione documenti stringenti.
- Concordato semplificato liquidatorio (CLS, art. 25-sexies CCII): strumento introdotto dal D.L. 118/2021 e ora parte stabile del Codice . Si tratta di un concordato in chiave liquidatoria con formalità molto ridotte: il tribunale omologa un piano di liquidazione del patrimonio del debitore senza svolgere una complessa istruttoria. Il CLS è residuale: è accessibile solo dopo il fallimento del tentativo di composizione negoziata . In pratica, se l’impresa non trova accordo in sede CN ma i presupposti per fallimento (ora liquidazione giudiziale) non sono ancora maturi o l’imprenditore vuole tentare l’ultima carta, si può depositare il ricorso per il CLS. Non prevede fase di ammissione né voto creditori (il commissario è sostituito dall’ausiliario giudiziario), non richiede al debitore di offrire una percentuale minima ai chirografari e non necessita di intervento del giudice delegato . Viene nominato un ausiliario che redige un piano di liquidazione. Se omologato, l’impresa esce dalla crisi cedendo gli attivi secondo il piano; i creditori privilegiati (tra cui INPS e AdE) vengono soddisfatti nell’ambito del risultato di vendita. Il vantaggio rispetto a un concordato preventivo pieno è la rapidità e i minori adempimenti (non ci sono udienze né votazioni). Lo svantaggio è che si tratta di liquidazione: se la stima ricavi è insufficiente, i creditori potrebbero non essere saldati del tutto, e l’impresa cessa di esistere. Secondo alcuni esperti, il CLS va considerato come ultimo strumento, “palla di salvataggio” quando tutti gli altri (anche la CN) falliscono .
- Liquidazione giudiziale controllata (LGC): per gli imprenditori non fallibili (es. piccoli imprenditori, professionisti, PMI sottosoglia) esiste una procedura semplificata di liquidazione del patrimonio (artt. 268‑286 CCII). Anche qui si redige un piano di liquidazione, ma in modo meno strutturato, e il tribunale controlla il procedimento. Può essere alternativa al CLS se i requisiti legali non consentono il fallimento (ad es. SRL con debiti inferiori a 50k o imprese sotto soglia). L’esito è comunque la liquidazione dei beni e la chiusura dell’impresa, ma con oneri ridotti (per es. nessun vincolo di percentuali di soddisfacimento).
- Accordi di ristrutturazione: formalmente attivati con domanda al tribunale, consentono all’impresa in crisi di negoziare piani vincolanti con i creditori estendendo la moratoria prefallimentare (artt. 57‑61 CCII). Richiedono il consenso di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti esigibili. Sono meno utilizzati dalle PMI, più comuni nelle imprese con bilancio di una certa dimensione. Peraltro, la composizione negoziata facilita poi l’accesso ad accordi di ristrutturazione: il professionista CN redige una relazione che può essere utilizzata come base per un accordo (in pratica l’esperto CN può diventare l’attestatore del piano).
- Concordato minore (artt. 74‑91 CCII): riservato alle imprese non fallibili con debiti limitati. Prevede votazione per categorie, quorum ridotti e può essere sia in continuità che in liquidazione. Recenti orientamenti (2025) hanno ammesso il concordato minore anche con il pagamento tramite futuri guadagni (ossia il debitore paga il piano con gli incassi futuri invece che liquidare istantaneamente) . Inoltre, nel concordato minore liquidatorio in presenza di terzi investitori è previsto un contributo finanziario esterno non inferiore al 10% del passivo. Questo strumento consente anche ai piccoli imprenditori o professionisti di ripartire da zero (con eventuale esdebitazione) pur mantenendo una certa semplicità procedurale.
In generale, la scelta tra concordato in continuità, concordato semplificato e altri strumenti dipende da fattori quali dimensione dell’impresa, tipologia dei debiti (privilegiati vs chirografari) e grado di emergenza. Se l’impresa ha ancora margini reddituali, potrebbe convenire puntare alla continuità; se è invece in forte liquidità negativa, il concordato semplificato può essere un’alternativa più rapida al fallimento. L’esperto e l’avvocato di fiducia del debitore (o l’esperto di CN) sono figure chiave per orientarsi nella scelta.
Tabelle riepilogative
Strumenti di risanamento aziendale:
| Strumento | Caratteristiche principali | Debiti trattabili |
|---|---|---|
| Composizione negoziata (CN) | Procedura extragiudiziale assistita; nomina esperto CCIAA; richiesto piano di risanamento e documenti; misure protettive (stop pignoramenti, block fallimento) fin dal deposito ; nessun voto creditori; costi di esperto e professionista. | Tutti i debiti (privilegiati, chirografari, pubblici) indicati nel piano (non obbligatorio includerli tutti; ex D.Lgs.136/24 introdotta possibilità di transazione fiscale e previdenziale). |
| Concordato preventivo (continuità) | Procedura concorsuale giudiziale; piano di ristrutturazione+continuità aziendale; voto creditori (min. 60% del credito); misure protettive da deposito (stop esecuzioni); commissario e curatore; tempi lunghi; omologa se piano è conveniente. | Tutti i debiti resi partecipi del piano; pubblico (Fisco/INPS) incluso con transazione (ora cram-down). |
| Concordato semplificato (liquidatorio) | Procedura concorsuale con formalità ridotte; solo dopo composizione negoziata infruttuosa ; commissario ridotto (ausiliario); no voto creditori; omologa rapido piano liquidazione. | Debiti chirografari e privilegiati inseriti nel piano; soddisfazione dei creditori privilegiati limitata al ricavato degli attivi. |
| Liquidazione giudiziale controllata | Procedura alternativa a fallimento per soggetti non fallibili; piano di liquidazione dei beni con controllo giudiziario; semplicità adempimenti; curatore nominato; chiusura attività. | Tutti i debiti privilegiati e chirografari; crediti privilegiati (erariali/inps, lavoratori) soddisfatti per primi. |
| Accordi di ristrutturazione dei debiti | Contratti tra impresa e creditori approvati in assemblea (min 60% valor credito); omologazione giudiziale; non bloccano esecuzioni fino ad omologazione definitiva. | Tutti i debiti esigibili previsti nell’accordo, inclusi i debiti pubblici negoziati. |
| Concordato minore (art. 74‑91 CCII) | Procedura semplificata per piccoli imprenditori (non fallibili); quorum e adempimenti ridotti; può prevedere pagamenti con futuri guadagni; entro 6 mesi per crediti lavoro privilegiati. | Debiti contratti nell’attività imprenditoriale con eventuale partecipazione in fase di votazione; pubblici inclusi in accordo. |
Tabella – Confronto tra gli strumenti (di sintesi):
| Caratteristica/Strumento | Composizione negoziata | Concordato (cont.) | Concordato sempl. | Liquidazione controllata | Acc. ristrutturaz. |
|---|---|---|---|---|---|
| Avvio | Istanza al tribunale e apertura CCIAA | Ricorso al Tribunale | Ricorso al Tribunale (solo dopo CN) | Ricorso al Tribunale | Accordo + omologazione |
| Presenza di giudice | No (solo esperto CCIAA) | Sì (commissario, giudice delegato) | Sì (ausiliario, no giudice delegato) | Sì (giudice, curatore) | Sì (omologazione) |
| Protezione del debitore | Sì – stop pignoramenti e fallimento | Sì – blocco esecuzioni dal deposito ricorso | Sì – blocco esecuzioni sino omologa | Sì – blocco esecuzioni (da istanza) | No (finché non omologato) |
| Decisione finale | Accordo tra debitore e creditori | Votazione creditori, omologa trib. | Omologa (nessun voto), Sì/No trib. | Omologa piano o Liquidazione | Omologa tribunale |
| Debitori coinvolgibili | Volontario, creditori scelti in trattativa | Tutti i creditori (privilegiati e chirografari) | Tutti i creditori nel piano | Tutti (procedura liquidatoria) | Creditori che accettano |
| Vincolo sui creditori | Contrattuale, se firmano | Sì (anche dissenzienti vincolati) | Sì (omologazione vincola tutti) | Sì (curatore esegue piano) | Sì (solo se omologato) |
| Continuità attività | Sì, gestita dall’imprenditore | Sì, prevista dal piano | No (liquidazione) | No (liquidazione) | Sì (può prevedere) |
| Costi/procedure | Bassi (solo oneri esperto e avvocato) | Elevati (soggetti a tariffe forfettarie) | Bassi (meno formalità) | Moderati | Moderati-alti (assemblee) |
Difesa dalle azioni esecutive e fallimentari
Quando i creditori iniziano azioni esecutive o addirittura istanze di fallimento, il debitore deve reagire subito:
- Contro decreto ingiuntivo: se notificato un decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni (o 60 se è impresa) per proporre opposizione al giudice competente. L’opposizione interrompe i termini per l’esecuzione. Se non si oppone entro tale termine, il decreto diventa esecutivo e il creditore potrà emettere il precetto e procedere al pignoramento . Il consiglio pratico è sempre di presentare opposizione formale, anche in dilazione, se sussistono vizi di legittimità o contestazioni sul debito. Inoltre, secondo la Cassazione, un decreto ingiuntivo non opposto è opponibile nel fallimento solo dopo che sia divenuto esecutivo (art. 647 c.p.c.) : ciò significa che se un tribunale di fallimento è chiamato prima dell’esecutorietà del decreto, quel decreto non produce ancora effetti costitutivi nel fallimento.
- Contro precetto e pignoramento: ricevuto un atto di precetto (avviso di ingiunzione di pagamento sottoposto a minaccia di pignoramento), il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., notificandola entro 20 giorni (o 40 giorni per imprese) al giudice dell’esecuzione. L’opposizione all’esecuzione può contestare il diritto del creditore o il titolo: ad es. si può eccepire la prescrizione del credito, l’anatocismo illegittimo, l’abuso del credito ipotecario, ecc. Nel caso di pignoramento presso terzi (es. banche, clienti), l’opposizione richiede il contraddittorio tra creditore, debitore e terzo pignorato : una recente pronuncia della Cassazione ha ribadito che l’omissione del terzo (ad es. banca pignorata) dal giudizio di opposizione rende nulla la decisione (litisconsorzio necessario) . Se l’opposizione all’esecuzione ha successo, l’ordinanza può revocare il pignoramento. Se invece l’opposizione fallisce, il debitore può ritenere utile preparare eventualmente un ricorso per cassazione, ma questo è raro e complesso.
- Opposizioni all’esecuzione tributaria: contro un pignoramento da parte di AdE-Riscossione su conti o immobili, è possibile fare opposizione cartolare (in sede fiscale) o opposizione esecutiva al giudice dell’esecuzione (artt. 615-617 c.p.c. con disciplina specifica tributaria). Un debitore può ad esempio contestare gli atti del recupero fiscale: mancata notifica della cartella, estraneità del credito ad esigibilità, violazione di procedure (ad es. notifiche incomplete). La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’estraneità soggettiva (il creditore non è correttamente individuato) può bloccare l’esecuzione. Va precisato che un errore nell’atto di notifica (ad es. indirizzo errato) può rendere inesistente l’atto, come stabilito di recente per le notifiche di atti fiscali : la Cassazione ha infatti stabilito che il mero mancato reperimento del nominativo su citofoni e cassette postali NON basta a dichiarare l’irreperibilità del contribuente; l’ufficiale giudiziario deve svolgere accertamenti in loco (ricerca di informazioni) prima di desistere . Se si prova che la cartella o il precetto sono notificati irregolarmente, si potrà ottenere l’annullamento o la sospensione dell’esecuzione.
- Resistere all’istanza di fallimento: qualora alcuni creditori chiedano il fallimento (ora liquidazione giudiziale) dell’azienda, l’imprenditore potrà presentarsi all’udienza fissata opponendosi (dei motivi di fatto o di diritto per cui il fallimento non dovrebbe essere dichiarato). Ad esempio, si può documentare che l’impresa sta invece operando un piano di rientro credibile (ad es. in corso di composizione negoziata o con piani di rateizzo), o dimostrare che al momento non sono superati i limiti quantitativi del fallimento (debiti complessivi oltre 30k con insolvenza). Anche in questo caso, il deposito di un piano concordatario prima dell’udienza o di un’istanza di composizione negoziata può rafforzare la posizione del debitore mostrando la volontà di risanamento. Se il fallimento viene dichiarato nonostante tutto, l’imprenditore e i soci correranno il rischio di responsabilità per mala gestio (art. 2476 c.c. e 2086 c.c.).
In sostanza, il debitore deve bilanciare fra difese preventive (opposizioni) e soluzioni risanative (composizione, concordati). È spesso consigliato avvalersi di un consulente esperto prima che i creditori passino alle vie esecutive. La procedura di composizione negoziata può offrire una “pausa” protettiva preziosa, mentre le opposizioni formali evitano danni immediati (pignoramenti incontrollati).
Transazioni e definizioni fiscali/previdenziali
Oltre agli strumenti ordinari, esistono meccanismi specifici per ridurre il peso dei debiti fiscali/previdenziali:
- Rateizzazione e definizione agevolata: come detto, l’art. 19 D.Lgs. 118/2021 e s.m.i. (poi art. 2360 C.C.) consente la rateizzazione dilazionata di gran parte delle cartelle fino a 72 rate mensili. Esistono anche specifiche definizioni agevolate (per es. rottamazione ter, adesione al ravvedimento con ravvedimento operoso esteso, saldo e stralcio per PMI) che azzerano sanzioni e interessi. Questi istituti sono spesso condizionati alla regolarità contributiva: ad es. per i debiti fiscali bisogna pagare integralmente l’IVA maturata, mentre sanzioni e interessi vengono ridotti. In ogni caso, aderire a una rateizzazione o definizione blocca le azioni esecutive in corso (ivi compresi fermi amministrativi) finché si è in regola con il piano .
- Transazione fiscale (in concordato/accordo): dal correttivo 2024, nell’ambito di una procedura concorsuale il debitore può proporre una transazione con l’Agenzia delle Entrate e/o con l’agente della riscossione, finalizzata alla diminuzione dei debiti tributari. La riforma ha reso esplicito che il piano concordatario può essere omologato anche contro il consenso dell’Erario, purché il trattamento economico offertogli non sia inferiore rispetto alla liquidazione . In pratica, è possibile offrire di pagare solo parte delle imposte dovute a fronte dell’evitare il fallimento; se i giudici ritengono la proposta ragionevole e più conveniente per il Fisco rispetto al fallimento, procederanno all’omologazione (cram-down fiscale). Ciò ha incentivato i professionisti a includere nei piani concordatari soluzioni negoziate con il Fisco (ad es. il pagamento di tutta l’IVA contabile, riduzione di altre imposte, differimento di scadenze).
- Transazione previdenziale: analogamente, le nuove norme prevedono la possibilità di transigere con l’INPS sui contributi e premi dovuti nell’accordo di concordato o nel piano di ristrutturazione. Anche qui, l’omologa può avvenire senza il placet dell’INPS se il piano garantisce all’ente pubblico il suo valore minore di liquidazione . In pratica, l’azienda può proporre di soddisfare i debiti INPS ridotti in proporzione, e finché la percentuale proposta è adeguata (per legge) l’opposizione dell’INPS non bloccherà il piano. Vanno tuttavia considerate due criticità: alcuni contributi previdenziali (es. ritenute accantonate in busta paga) non sono mai falcidiabili in via diretta salvo accordo; e il mancato pagamento può avere risvolti penali e precludere i benefici del Fondo di Garanzia (ossia, i versamenti trattenuti ai lavoratori devono comunque poi essere integralmente coperti dal debitore o dal Fondo a regime ). Un effetto pratico positivo, infine, è che la ammissione alla procedura concorsuale permette il rilascio del DURC provvisorio, mantenendo al momento l’impresa “in regola” verso le commesse pubbliche .
In definitiva, è sempre opportuno valutare la definizione agevolata e la transazione con Fisco/INPS prima di far scattare pignoramenti devastanti. Un piano di concordato o di ristrutturazione può includere clausole di pagamento scaglionato delle imposte/contributi, alleviando significativamente il carico fiscale finale in cambio di un impegno vincolante da parte dell’impresa.
Domande frequenti (FAQ)
D1: Cosa fare subito alla prima segnalazione di insolvenza?
D2: Come difendersi da un decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda?
D3: Conviene tentare prima una composizione negoziata?
D4: Come si oppone un pignoramento su banca o fornitori?
D5: Che succede se i creditori chiedono il fallimento?
D6: Posso includere debiti fiscali in un concordato o accordo di ristrutturazione?
D7: Quali costi (oneri professionali) devo considerare?
D8: In cosa consiste la transazione fiscale e come si propone?
D9: Cosa cambia se l’azienda è SRL o ditta individuale?
(Per brevità le risposte – di norma integrate nelle sezioni sopra – saranno sintetizzate.)
- R1: Analizzare immediatamente il bilancio e i flussi di cassa per identificare la crisi, e rivolgersi a un professionista esperto (commercialista/avvocato specializzato) per valutare gli strumenti a disposizione (piani di rientro, CN, procedure concorsuali). È fondamentale agire entro breve tempo per sfruttare le opzioni di salvaguardia patrimoniale (es. CN) prima che l’insolvenza diventi irreversibile.
- R2: Se notificato un decreto ingiuntivo (tipicamente per fatture non pagate), entro 40 giorni (60 per impresa) si deve proporre opposizione in tribunale: in questa fase si possono sollevare vizi formali (ad es. mancanza di notifica della fattura, impostazioni errate) o meritevoli opposizioni (prescrizione del debito, contestazione dell’importo). Se il decreto diventa esecutivo (non opposto), il creditore può entrare in esecuzione: a questo punto va valutato se opporsi all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) al giudice competente per impedire il pignoramento. In ogni caso, non ignorare mai un provvedimento senza reagire.
- R3: Sì: la composizione negoziata è spesso consigliata per beneficiare delle tutele di blocco esecutivo . Essa va attivata al primo segnale concreto di crisi (es. mancata corresponsione stipendi o Iva) e può essere chiusa rapidamente con un accordo. Attenzione però ai vincoli: in periodi di emergenza lo Stato può prevedere temporanei rimedi (es. cessazione covid), ma ora la CN è obbligatoria solo se richiesto internamente (ordinanza 2019 ne imponeva l’esame). In ogni caso, il professionista guiderà la scelta migliore.
- R4: Si può promuovere opposizione esecuzione (artt. 615-617 c.p.c.): bisogna notificare l’opposizione al giudice entro il termine (20 giorni operativi dall’atto). L’opposizione è un processo ordinario e richiede il contraddittorio tra creditore, debitore e (se presente) terzo pignorato . È un iter complesso (conclusivo anche con ordinanze interlocutorie), per cui in pratica ci si valuta fra costi-benefici: spesso si cercherà di risolvere negozialmente prima. In caso di pignoramento su terzi (ad es. fornitore creditore che ha incassato, banca, o cliente che deve pagare), l’opposizione va estesa anche a loro (cassazione 9735/2023) .
- R5: Se viene depositata un’istanza di fallimento, l’udienza fissata rappresenta un “ultimo appello” per il debitore. Si può depositare (o in udienza produrre) documenti a sostegno dell’inesistenza dello stato di insolvenza (es. conti aggiornati, pagamenti effettuati, accordi in corso). Se l’imprenditore sta già tentando soluzioni (CN depositata da poco, accordo con fornitori), lo si evidenzi. La giurisprudenza afferma che il giudice del fallimento deve accertare la condizione globale: un semplice inadempimento isolato non basta se l’azienda ha ancora risorse. Tuttavia, se c’è insolvenza conclamata e crediti scaduti sopra 30k, il fallimento è probabile a meno di un rapido intervento (es. deposito concordato preventivo). Se il fallimento è pronunziato, l’impresa perde i benefici di salvo buon fine di trattative private e il curatore liquiderà i beni secondo la legge fallimentare.
- R6: Sì. È possibile e anzi previsto includere i debiti verso il Fisco e l’INPS nel piano di rientro concordatario o negli accordi di ristrutturazione. Dopo il D.Lgs. 136/2024, il debitore può proporre di pagare i debiti erariali e contributivi in misura ridotta, purché adeguata a non penalizzare il recupero dell’ente rispetto alla liquidazione . In passato il consenso dell’Erario/INPS era un veto automatico, ma ora il giudice può escludere l’opposizione di questi enti se la proposta è conveniente. Il piano dovrà specificare esattamente le quote pagate (ad es. 50% IVA, 40% imposte, dilazionate in 4 anni) e dimostrare la sostenibilità. Tali piani sono soggetti a rigore: vanno affidati a professionisti che attestino la fattibilità. In alternativa, è possibile cercare transazioni fiscali/previdenziali fuori procedura, ma legalmente tali intese devono concludersi in una proposta giudiziale omologabile.
- R7: Gli oneri principali in una procedura concorsuale sono costituiti dai compensi dell’esperto (in composizione negoziata) e del commissario/curatore/giudice delegato (in concordati). A titolo esemplificativo, in concordato preventivo i compensi giudiziari vengono stabiliti dal tribunale a percentuale (sul passivo e sull’attivo) secondo tariffario. Nella composizione negoziata l’esperto e il professionista incaricato applicano parcelle stabilite per legge (generalmente da alcune migliaia a decine di migliaia di euro a seconda del fatturato dell’impresa) . Altre spese possono derivare da attestazioni, perizie o eventuali consulenti tecnici. È importante considerare questi costi fin dall’inizio: ad esempio, il concordato semplificato è spesso usato anche perché riduce gli oneri rispetto al concordato ordinario. Le parcelle legali/tributarie restano a carico dell’azienda indipendentemente dal piano scelto.
- R8: La transazione fiscale si propone all’atto della domanda di concordato o nell’accordo di ristrutturazione. In pratica, l’impresa include nel piano una sezione in cui concorda con AdE di pagare somme ridotte e/o dilazionate di tributi e contributi. Deve essere allegata un’istanza per la definizione agevolata e una documentazione che dimostri il rispetto della congruità (rapporto con liquidazione). Se formulata in modo corretto (tipicamente con l’ausilio dell’esperto attestatore), il piano diventa vincolante per l’Erario dopo l’omologazione. Gli effetti concreti sono che l’impresa resta responsabile solo dell’importo fissato nel piano, e che ottiene contestualmente la sospensione delle procedure tributarie fino alla sentenza di omologazione.
- R9: Le regole sostanziali sono simili, ma cambiano aspetti formali. Ad esempio, una SRL è sempre fallibile, mentre un imprenditore individuale può accedere anche alle procedure del sovraindebitamento dei consumatori (legge n. 3/2012) o del concordato minore con modalità diverse. Il fallimento dell’SRL comporta la liquidazione dell’azienda e può esporre amministratori a responsabilità, mentre il fallimento dell’impresa individuale implica il patrimonio personale del titolare. Per i dipendenti, il fondo di garanzia esiste solo nei fallimenti d’impresa.
Casi pratici (simulazioni)
Caso esemplificativo: Termografie Industriali S.r.l., PMI di 15 dipendenti, ha debiti scaduti: €80.000 verso fornitori, €150.000 in finanziamenti bancari (mutuo fondiario e anticipo fatture), €50.000 di IVA non pagata, €20.000 di contributi INPS tardati e €10.000 di stipendî arretrati. L’azienda dispone di un magazzino e di un capannone (ipotecato per €100.000) e di ordini in corso.
- Nel mese 1 arriva un decreto ingiuntivo da un fornitore (€30k) e la banca chiede il rimborso anticipato del mutuo residuo. La termografie richiede una consulenza legale. L’avvocato consiglia di opporsi al decreto (entro 40 gg) contestando alcuni interessi applicati; al contempo, invia alla banca una lettera di composizione proponendo un piano moratorio di 12 mesi sulle rate (con accollo di oneri).
- Nel mese 2 l’AdER invia intimazioni di pagamento (cartelle) per Iva e contributi. Si fa istanza di rateizzazione cartelle: l’azienda presenta piano fino a 60 rate e la banca rilassa la revoca del fido su sollecitazione di un consulente. Nonostante questo, la crisi si aggrava. L’imprenditore valuta ora la composizione negoziata: raccoglie i bilanci, piano industriale e contatta un esperto della CCIAA. Entro il mese 3 deposita domanda di CN al tribunale competente, chiedendo misure protettive.
- Composizione negoziata (mese 4-6): nominato l’esperto, viene fissata assemblea informativa dei creditori. Durante le trattative l’ufficio del tribunale dispone un divieto temporaneo di atti esecutivi, quindi i pignoramenti pendenti vengono sospesi. L’imprenditore propone due piani: (A) un concordato semplificato liquidatorio con vendite di attivi per €120k ai creditori, (B) un accordo di ristrutturazione con portale di capitale esterno. L’esperto verifica la fattibilità e tiene i creditori aggiornati.
- Un gruppo di fornitori insiste per il pignoramento del magazzino, ma viene costretto a sospendere l’azione (CN attiva). Le trattative continuano. Con l’ausilio di un nuovo investitore, Termografie chiede il concordato semplificato in alternativa. Il piano (B) prevede capitalizzazione parziale del nuovo socio e pagamento del 60% dei debiti, con ampio credito residuo. Banche e dipendenti sono interessati alla continuità. Il piano (B) viene scelto dall’imprenditore.
- Nel mese 7 Termografie deposita domanda di concordato preventivo in continuità basato sul piano B, in combinazione con transazione fiscale: l’accordo prevede il pagamento integrale di €50k di IVA (contributi regolarizzati) e il 40% dei restanti tributi, dilazionati in 4 anni . Propone inoltre un piano di rientro di 5 anni per i €20k contributivi (pari al 40% del loro valore). Il commissario nominato verifica i requisiti (adeguata rappresentanza in assemblea, trasparenza dei dati). Alle votazioni, i creditori in maggioranza approvano il piano: l’INPS vota favorevolmente in quanto riceverà più di quanto ottiene in liquidazione, mentre l’Agenzia delle Entrate si astiene (il 40% offerto, insieme a garanzie, è considerato corretto). Il tribunale omologa il concordato nell’anno 2025, approvando il cram-down su debiti pubblici . Da quel momento l’azienda può ripartire, pagando ratealmente secondo il nuovo piano e recuperando gradualmente la normalità.
Questo caso dimostra come una combinazione di difese (opposizione ingiunto, rateizzazioni) e strumenti di crisi (CN, concordato) possa trasformare una condizione di sofferenza in un possibile risanamento.
Conclusioni
Affrontare la situazione di sovraindebitamento aziendale richiede rapidità di intervento e consapevolezza degli strumenti disponibili. Il debitore (imprenditore o società) deve agire con un approccio strategico: monitorare costantemente i flussi di cassa e gli effetti dei ritardi sui crediti chiave, dialogare con i creditori per cercare soluzioni amichevoli, e non dimenticare le opzioni legali per sospendere gli atti esecutivi. Quando la crisi è conclamata, la normativa italiana mette a disposizione una gerarchia di procedure: dalle più dolci (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione) alle più drastiche (concordati liquidatori, liquidazione giudiziale), preferendo sempre la continuità ove possibile.
In ogni fase, è essenziale farsi assistere da professionisti esperti (avvocati, commercialisti specializzati in crisi d’impresa), poiché gli adempimenti formali e la scelta corretta dello strumento possono determinare il successo o il fallimento del risanamento. Le decisioni aziendali prese in ritardo o senza la dovuta conoscenza delle alternative rischiano di esporre l’impresa a perdita del patrimonio, responsabilità personali per amministratori e liquidazione inevitabile. Al contrario, un intervento tempestivo e informato può salvare il valore d’impresa e tutelare anche i creditori stessi (che spesso ottengono maggiori soddisfacimenti con un’azienda risanata che con un fallimento).
Il percorso descritto in questa guida, corredato di riferimenti normativi aggiornati e pronunce giurisprudenziali, offre un quadro completo (e complesso) delle opzioni a disposizione di una “Azienda di Termografie industriali con debiti” in difficoltà in Italia. Leggere, pianificare e agire in tempo sono i consigli fondamentali per ogni imprenditore/debitore che voglia difendere la propria azienda dai rischi più gravi della crisi d’impresa.
Fonti normative e giurisprudenziali principali
- Codice Civile (art. 2086 c.c. – dovere di adeguati assetti; artt. 2750 bis c.c. – privilegio fiscale; art. 186-bis e segg. CCII).
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza; Titolo II su composizione negoziata, Titolo IV su procedure di regolazione del sovraindebitamento).
- L. 147/2021 (conv. D.L. 118/2021) – Istituzione della CN e introd. strumenti semplificati.
- D.Lgs. 83/2022 (Correttivo 1 al Codice Crisi).
- D.Lgs. 136/2024 (Correttivo 3 al Codice Crisi, GU n.227/2024).
- Legge Fallimentare (L. 267/1942, articoli su concordato preventivo).
- D.P.R. 602/1973 (codice delle leggi tributarie – riscossione dei tributi).
- Normativa Fisco/INPS: L. 147/13 (riforma riscossione), L. 638/1983 (reati tributari, art.2), D.Lgs. 150/2011 (risoluzione precetto fiscale).
- Normativa contrattuale: Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) – per DURC e partecipazione a gare.
- Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 8260/2024 (27/3/2024) – “opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo” .
- Cass. Civ., sez. V, ord. n. 5818/2024 (5/3/2024) – “notifiche e irreperibilità: dovere di ricerca dell’ufficiale giudiziario” .
- Cass. Civ., sez. I, sent. n. 9735/2023 (12/4/2023) – “opposizione esecuzione pignoramento presso terzi: litisconsorzio necessario” .
- Cass. Civ., sez. I, sent. nn. 23775/2018 e 1678/2023 – su autonomia degli accordi di ristrutturazione e uso di future rem. (anche concordato minore).
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Il settore della termografia è altamente tecnico e richiede investimenti costosi:
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Quando la liquidità rallenta, il debito cresce rapidamente.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con la strategia corretta.
Perché un’Azienda di Termografie Industriali va in Debito
- aumento dei costi di termocamere IR, droni, software tecnici e attrezzature
- ritardi nei pagamenti da parte di industrie, manutentori, EPC e facility management
- magazzino immobilizzato tra strumenti, accessori, batterie, ricambi e sensori
- costi elevati di trasferte, analisi, reportistica tecnica e certificazioni
- investimenti continui in tecnologia e aggiornamenti formativi
- riduzione o revoca delle linee di credito
Il problema NON è la mancanza di lavoro, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari
- sospensione delle forniture e dei servizi software
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di termocamere, strumenti e droni
- impossibilità di completare ispezioni e consegnare report
- perdita di clienti strategici e contratti di manutenzione
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
- sospendere pignoramenti
- fermare richieste aggressive di rientro
- proteggere i conti correnti aziendali
- bloccare le azioni dell’Agenzia Riscossione
Prima si mette in sicurezza l’azienda, poi si agisce sui debiti.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Spesso emergono irregolarità gravi:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori di notifica o di calcolo della Riscossione
- commissioni bancarie anomale
Una parte importante del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con un piano sostenibile
Soluzioni pratiche:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori e partner tecnici
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione momentanea dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate
4. Attivare strumenti legali potenti che bloccano TUTTI i creditori
Per crisi più profonde puoi ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (nei casi estremi) Liquidazione Controllata
Con queste procedure l’azienda può continuare a lavorare pagando solo una parte del debito, mentre ogni azione esecutiva viene sospesa.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare un’azienda tecnica come la tua servono competenze elevate e specialistiche.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ridurre debiti e salvare aziende che operano nella diagnostica termografica industriale.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della situazione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti e agli atti esecutivi
- riduzione dei debiti non dovuti
- creazione di un piano di ristrutturazione realmente sostenibile
- protezione di strumenti, droni, software e attività operative
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela totale dell’imprenditore e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di termografie industriali non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e completamente legale, puoi:
- bloccare immediatamente i creditori,
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