Se la tua azienda produce, importa, assembla o distribuisce gruppi elettrogeni industriali, generatori diesel o benzina, gruppi di continuità, torri faro, quadri di parallelo, sistemi di backup per logistica, sanità, industria, costruzioni ed energia — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è indispensabile intervenire immediatamente per evitare blocchi operativi e la perdita di clienti strategici.
Nel settore dei gruppi elettrogeni, anche un ritardo minimo nelle consegne o nell’assistenza può fermare cantieri, stabilimenti produttivi, ospedali, data center, impianti energetici e infrastrutture critiche. I danni possono essere enormi: penali, reclami, rescissioni contrattuali e responsabilità importanti.
Perché le aziende di gruppi elettrogeni accumulano debiti
- aumento dei costi di motori, alternatori, quadri elettrici e componenti elettronici
- rincari energetici e dei trasporti internazionali
- pagamenti lenti da parte di imprese edili, industrie, PA, installatori e noleggiatori
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con molte taglie, potenze e varianti tecniche
- necessità di mantenere scorte costose di motori, ricambi, filtri, centraline
- investimenti elevati in collaudi, normative, certificazioni, manutenzione e servizi 24/7
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
- identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo rigidi che prosciugano la liquidità
- richiedere immediatamente la sospensione di eventuali pignoramenti
- proteggere rapporti con fornitori strategici (motori, alternatori, quadri, componenti)
- utilizzare strumenti legali per rinegoziare o ristrutturare i debiti mantenendo attiva produzione e assistenza
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di motori, alternatori, ricambi e componentistica essenziale
- impossibilità di servire clienti con contratti attivi, manutenzioni programmate e noleggi in corso
- perdita di appalti, installatori e partner strategici
- rischio reale di sospensione dell’attività o chiusura
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- bloccare pignoramenti e atti esecutivi
- ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti più efficaci
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- proteggere magazzino, scorte critiche, contratti e continuità dell’assistenza
- evitare la chiusura e accompagnare la tua azienda verso un risanamento stabile e reale
Agisci ora
Le aziende non falliscono per i debiti, ma per il ritardo con cui reagiscono.
Agire oggi significa salvare forniture, commesse, clienti strategici e stabilità finanziaria.
👉 La tua azienda opera nel settore dei gruppi elettrogeni ed è indebitata?
Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e proteggi la tua attività prima che sia troppo tardi.
Introduzione
Un’impresa che produce gruppi elettrogeni industriali può trovarsi in difficoltà finanziarie per i ritardi dei clienti, l’aumento dei costi di approvvigionamento o cali di mercato. In tale contesto è fondamentale conoscere in anticipo gli strumenti giuridici di tutela del debitore. Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e ss.mm.) ha creato un quadro organico di rimedi per la gestione tempestiva dello squilibrio patrimoniale o dell’insolvenza aziendale . Quest’analisi – aggiornata a ottobre 2025 – si rivolge a imprenditori e professionisti e illustra, dal punto di vista del debitore, come affrontare debiti verso banche, fornitori, INPS, Agenzia delle Entrate e altri creditori. Verranno esaminati: gli obblighi e le responsabilità degli amministratori in caso di crisi, gli strumenti stragiudiziali (come la composizione negoziata e la transazione fiscale), le procedure giudiziali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piani attestati) e, infine, l’eventuale liquidazione giudiziale. Per ogni strumento si forniscono riepiloghi tabellari, casi esemplificativi, e domande frequenti. In calce alla guida sono riportate le fonti normative e giurisprudenziali aggiornate, tra cui le più recenti sentenze della Cassazione.
1. Tipologia di debiti dell’impresa e quadro generale
Un’azienda che produce gruppi elettrogeni industriali può accumulare diversi tipi di debiti:
- Debiti bancari e finanziari – mutui, affidamenti, leasing su impianti e attrezzature. Un ritardo nei pagamenti può portare all’interruzione del credito o a pignoramenti bancari. I finanziamenti bancari in difficoltà possono essere ristrutturati tramite accordi con le banche o con il concordato preventivo.
- Debiti verso fornitori – credito commerciale per materie prime e componentistica. Ritardi di pagamento possono far scattare interessi di mora, penali contrattuali o il rifiuto di nuova fornitura. Questi debiti possono essere rinegoziati in una composizione negoziata o inclusi in un piano di concordato per ottenere dilazioni o riduzioni.
- Debiti tributari e previdenziali – imposte (IVA, IRES, IRPEF), contributi INPS, premi INAIL non versati. Questi debiti possono essere gestiti con strumenti specifici: ad esempio, la transazione fiscale (una forma di accordo con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS) permette di rateizzare o stralciare parte degli interessi e sanzioni . Inoltre è stato introdotto il concordato preventivo biennale per particolari contribuenti soggetti agli ISA .
- Debiti verso lavoratori e agenti – salario non corrisposto, TFR, contributi. In caso di insolvenza, questi crediti godono di privilegi; tuttavia è possibile gestirli in una procedura di concordato (con continuità aziendale) garantendo il 100% delle retribuzioni dell’ultimo anno fino a un massimo di 12 mensilità, come previsto dalla normativa di priorità relativa .
- Altri debiti – tributi locali, Canone RAI, leasing, noleggi, ecc. Anche questi possono essere ricompresi in un piano concordatario o in accordi di ristrutturazione.
In sintesi, tutti i debiti aziendali – commerciali, bancari, tributari e previdenziali – possono essere oggetto di trattamenti specifici all’interno delle procedure di soluzione della crisi: per esempio, un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione può prevedere pagamenti parziali o dilazionati per categorie di creditori diversi. È importante però agire con tempestività: l’azienda deve monitorare gli indicatori di crisi (perdite continue, squilibri di bilancio, segnalazioni dai commercialisti, ritardi nei pagamenti) e adottare subito assetti organizzativi adeguati (contabili e gestionali) . Il Codice Civile (art. 2086 c.c.) e il Codice della Crisi (art. 3, art. 375) impongono all’organo amministrativo il dovere di una gestione diligente e di segnalazione della crisi in tempo utile; il mancato adempimento può esporre gli amministratori a responsabilità civili e penali .
2. Doveri e responsabilità degli amministratori
Gli amministratori devono vigilare costantemente sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società. Se si manifestano perdite significative o difficoltà nell’adempimento delle obbligazioni, occorre convocare immediatamente l’assemblea dei soci e valutare le misure di risanamento . Il Codice Civile (art. 2392 e 2409-bis c.c.) richiede ai sindaci di segnalare al collegio amministrativo gli squilibri gravi; analogamente il CCII (art. 375) attribuisce agli organi di controllo l’obbligo di indicare tempestivamente i rischi di insolvenza. L’inosservanza di queste disposizioni può portare a responsabilità personali, sia civili (risarcimento del danno ai creditori) che penali (se omesse scritture contabili, bancarotta o false comunicazioni sociali). Ad esempio, l’art. 2486 c.c., così come novellato dall’art. 378 CCII, prevede che, quando la perdita del capitale sociale deriva da gestione dolosa o gravemente negligente, il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto iniziale e quello finale; se mancano i libri contabili, il danno è liquidato come la differenza tra attivo e passivo nella procedura . In pratica, se si accerta che gli amministratori non hanno adottato le misure necessarie a salvare l’azienda, essi possono essere chiamati a risarcire solidalmente i creditori per l’aggravamento del loro credito .
Strumenti di protezione per gli amministratori: per limitare i rischi personali, gli amministratori dovrebbero agire di concerto con consulenti esperti. Ad esempio, promuovere subito una Composizione negoziata (uno strumento extragiudiziale di allerta) o un accordo con i creditori può dimostrare la loro diligenza. È consigliabile attivare consulenti tecnici, prediligere percorsi previsti dal diritto della crisi (anziché effettuare pagamenti unilaterali preferenziali) e documentare ogni decisione con piani e relazioni. Alcuni istituti di credito e polizze assicurative D&O (Directors & Officers) possono offrire coperture specifiche, ma non esonerano dal rispetto della legge. In caso di procedura concorsuale, infatti, le polizze non coprono gli illeciti dolosi o le colpe gravi. Pertanto la miglior tutela è sempre l’azione preventiva: agire tempestivamente a fronte dei primi segnali di crisi aiuta a evitare la responsabilità.
3. Strumenti extragiudiziali di gestione della crisi
Prima di ricorrere a una procedura giudiziale formale (concordato, liquidazione, ecc.), l’imprenditore può utilizzare alcuni strumenti stragiudiziali o semi-giudiziali, volti a trovare un’intesa con i creditori e ottenere sospensioni o rinegoziazioni, spesso con l’assistenza di un professionista.
3.1 Composizione negoziata della crisi (CNC)
La composizione negoziata (CNC) è una procedura introdotta dalla Legge n. 147/2021 (art. 8) e regolamentata nel Codice della Crisi (artt. 12–14 CCII) . Si tratta di un percorso volontario, estraneo al tribunale, in cui l’impresa affiancata da un organismo di composizione (OCC) e da un esperto nominato cerca di negoziare con tutti i creditori un piano di risanamento. La composizione negoziata può essere avviata già in una fase di squilibrio patrimoniale o finanziario – anche prima della formale insolvenza – purché il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile . L’esperto incaricato ha il compito di mediare, informare ed eventualmente formulare una proposta.
Caratteristiche principali:
– L’accesso alla CNC non richiede il via libera del tribunale né il rispetto di scadenze formali come nel concordato. L’unico requisito è lo stato di squilibrio (anche patrimoniale solo) che giustifica l’avvio .
– Il debitore beneficia di misure protettive: ad esempio, entro 10 giorni dal deposito dell’istanza presso il tribunale (mediante l’OCC), si sospendono le esecuzioni individuali e le azioni revocatorie ordinarie sui pagamenti effettuati per lo svolgimento dell’attività . Durante la composizione, i creditori possono chiedere limiti specifici (anche solo verso certi debiti) e, in caso di sopravvenuto ordine di liquidazione, l’esperto può avanzare proposte di accordo alternative.
– L’accesso alla CNC non toglie la possibilità di farsi dichiarare fallita (liquidazione giudiziale); tuttavia, è previsto che se è pendente un’istanza di liquidazione giudiziale di creditori, l’imprenditore può comunque chiedere la CNC: il fatto che i creditori abbiano chiesto la liquidazione non blocca l’accesso allo strumento . Ciò facilita la continuità delle trattative anche in presenza di iniziative concorsuali esterne.
– La legge 136/2024 ha snellito gli oneri documentali: ora è esplicitamente consentito depositare anche piani di bilancio non approvati (ad esempio pro forma) e autocertificare la completezza dei dati aziendali . Il tribunale può acconsentire alla raccolta immediata di finanziamenti prededucibili (art. 22 CCII) e, se necessario, autorizza già durante la CNC l’assunzione di nuovi crediti funzionali al risanamento .
Quando utilizzarla: la CNC è indicata nelle primissime fasi di crisi, quando i segnali d’allarme emergono ma l’impresa è ancora operativa. Ad esempio, può favorire una rapida rinegoziazione di debiti bancari e contrattuali prima che scattino revoche. Alla fine delle trattative in CNC, l’imprenditore non si trova “bloccato”: la procedura prevede che egli possa ricorrere a qualunque strumento del Codice (accordo di ristrutturazione, concordato semplificato, ecc.) anche se la negoziazione non giunge a un accordo pieno . In altre parole, la CNC apre varchi protettivi temporanei senza precludere le soluzioni successive.
3.2 Accordi di ristrutturazione del debito con i creditori (piani attestati)
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono procedimenti negoziali previsti dall’art. 56 CCII (derivante dall’art. 182-bis L.Fall). L’imprenditore redige un piano di ristrutturazione dei debiti (anche solo bancari o di costo del personale) e lo presenta ai creditori, mediando con loro fuori dal tribunale. Se i creditori detentori di almeno il 60% del passivo totale (o del debito interessato) aderiscono all’accordo, il piano può essere depositato in tribunale per ottenere un decreto di omologazione. L’omologazione riconosce efficacia esecutiva al piano anche verso i dissenzienti (c.d. “efficacia estesa”), purché il tribunale verifichi la regolarità del procedimento e che il piano sia credibile (gli amministratori devono asseverare la veridicità dei dati aziendali e la convenienza dell’accordo).
In pratica, l’accordo di ristrutturazione con le banche e gli altri creditori offre una via negoziale per evitare il fallimento. Ad esempio, può prevedere uno sconto sul debito (stralcio di quote) o nuovi piani di ammortamento sui mutui, con il mantenimento delle garanzie esistenti. L’intervento dell’autorità giudiziaria serve soprattutto a dare certezza a tutte le parti coinvolte e a sospendere le azioni individuali dei creditori aderenti (dopo il deposito, i creditori che aderiscono non possono iniziare nuove esecuzioni contro il patrimonio aziendale). Un vantaggio è che si tratta di una procedura riservata che può salvaguardare la riservatezza commerciale, regolata da precise regole sulla forma del deposito e dell’omologazione.
3.3 Piani attestati di risanamento (PRO)
Il piano attestato di risanamento (artt. 56–57 CCII) è un altro strumento extragiudiziale: consiste in un piano che l’imprenditore fa asseverare da un professionista (commercialista o esperto) sulla fattibilità del risanamento. Il piano può essere rivolto a uno o più creditori e (come l’accordo) non comporta effetti vincolanti immediati finché non viene omologato dal tribunale. In caso di mancata adesione dei creditori, l’imprenditore può comunque presentarlo in tribunale come domanda di omologazione; in tal caso il piano si trasforma in un accordo di ristrutturazione pubblico.
L’istituto del PRO è utile per razionalizzare le trattative, ma è stato recentemente richiamato alla disciplina del concordato preventivo, segnalando che il legislatore tende ad escludere piani di risanamento liquidatori (cioè seguiti da scioglimento) . In generale, sia gli accordi di ristrutturazione che i piani attestati sono strumenti tecnici per coinvolgere i creditori nell’ambito di un percorso di risanamento concordato, lasciando al tribunale solo la fase di omologazione finale. I vantaggi sono la velocità, la riservatezza e la minore rigidità procedurale; lo svantaggio è che, senza il vincolo di un omologazione, mancasse l’adesione necessaria, ci si ritrova senza protezione automatica e quindi si rischia l’apertura di una liquidazione giudiziale.
3.4 Transazione tributaria e contributiva
Per i debiti tributari e previdenziali esistono misure specifiche. Il Codice della Crisi (art. 63 CCII) ha istituito la transazione fiscale e contributiva: un accordo con Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL (creditori pubblici) per dilazionare o ridurre il debito fiscale/contributivo. In pratica il debitore propone il pagamento parziale o dilazionato delle imposte (IVA, redditi, tributi locali) e dei contributi, a fronte di una rinuncia ai crediti fino all’80% e alla maggiorazione di interessi/sanzioni .
Nel dettaglio: ai sensi delle istruzioni INPS n. 3553/2024, il contribuente può proporre anche in corso di concordato o di accordo una dilazione (con eventuale stralcio) di imposte e contributi . La proposta, corredata da documentazione contabile (secondo art. 63, co.2 CCII) e da asseverazione di professionista sulla convenienza della transazione, si presenta all’ufficio territoriale di competenza. L’INPS indica tempi e modalità operative: ad esempio, i creditori pubblici devono esprimersi entro 90 giorni . Se l’Agenzia delle Entrate e l’INPS aderiscono, l’accordo diventa vincolante. Se invece dissentono, prima del 2024 era impossibile procedere; dal 28 settembre 2024 il “correttivo-ter” del Codice ha stabilito il principio del cram-down fiscale: il tribunale può omologare ugualmente l’accordo se i creditori pubblici ricevono almeno quanto avrebbero ottenuto in liquidazione . In altre parole, è stata superata la vecchia regola del silenzio-assenso, introducendo la possibilità che la volontà dei creditori pubblici (Agenzia o INPS) non blocchi il piano, purché risulti garantito un adeguato trattamento economico a tali creditori .
Una recente circolare INPS ha inoltre chiarito che la transazione si estende ai crediti contributivi: l’impresa può rateizzare o stralciare i debiti INPS (con relativi accessori) presentando apposita istanza. Nel concordato preventivo il debitore può includere nel piano il pagamento parziale dei tributi e dei contributi amministrati dagli enti previdenziali . In ogni caso, la transazione fiscale e contributiva è uno strumento concorsuale complementare: se non si raggiungono subito accordi con l’Agenzia, l’imprenditore può ricorrere al concordato avvalendosi del cram-down riconosciuto dalla Cassazione .
3.5 Nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) per le imposte
Di recente (D.Lgs. 12/02/2024, n. 13) è stato introdotto il Concordato Preventivo Biennale (CPB) riservato ad imprese che applicano gli ISA o rientrano in certi regimi forfetari . Si tratta di un accordo specializzato con l’Agenzia delle Entrate, finalizzato a determinare anticipatamente la base imponibile per i due anni successivi e a rateizzare il pagamento delle imposte calcolate su base concordata. La scadenza tipica per aderire al biennio 2025-26 è il 30 settembre precedente. Questo strumento è adatto in particolare a imprese ancora sane fiscalmente (che hanno le scritture in ordine) e non coinvolte in procedure concorsuali, e rappresenta una forma di pianificazione preventiva delle imposte piuttosto che una soluzione alla crisi vera e propria .
4. Procedure giudiziali di gestione della crisi
Quando gli strumenti stragiudiziali non bastano o la crisi è già conclamata, l’azienda può accedere alle procedure formalmente concorsuali previste dal Codice. In questa sezione si esaminano il concordato preventivo (Titolo IV CCII) con le sue varianti e la liquidazione giudiziale (ex fallimento).
4.1 Concordato Preventivo
Il concordato preventivo è “lo strumento centrale del Codice della Crisi” : esso consente all’imprenditore in stato di crisi o insolvenza di proporre ai creditori un piano che assicuri ad essi almeno un soddisfacimento pari a quello realizzabile in liquidazione . Il concordato può essere di due tipi:
- Concordato con continuità aziendale – Il piano prevede la prosecuzione (totale o parziale) dell’attività d’impresa, magari anche con cessione dell’azienda o di rami d’azienda. In questo caso la legge introduce la priorità relativa a favore dei crediti di lavoro e previdenziali: all’INPS/INAIL spetta sempre il rimborso integrale di 12 mensilità di stipendio non pagate nell’anno precedente, indipendentemente dalla classe a cui appartengano . Inoltre, può essere previsto un criterio di valutazione “relativo”: se le risorse disponibili eccedono il valore di liquidazione, è possibile distribuirle in deroga alla graduazione legale purché ogni classe ottenga almeno quanto una classe “omologa di pari grado” (es., tutti i creditori di pari categoria siano trattati equamente) .
- Concordato liquidatorio – Il piano prevede la liquidazione dell’azienda con continuazione limitata o nessuna continuazione delle attività. In questo caso il piano può dedicare quote fisse (almeno il 20%) ai crediti chirografari e liberare l’imprenditore dai debiti eccedenti (dopo il pagamento concordato). I crediti privilegiati (dipendenti, pregressi all’Erario, ecc.) devono essere soddisfatti integralmente prima degli altri, a meno che non vengano create classi separate con accordo.
Iter procedurale: Il debitore presenta al tribunale una domanda di concordato con domanda di protezione (o “con riserva”); ciò comporta l’immediata sospensione (per 60 giorni) di ogni esecuzione sui beni aziendali e la possibilità di chiedere misure protettive (es. non pagare fornitori o rinegoziare contratti senza subire decadenze) . Entro i successivi 30–60 giorni (termine variabile) il debitore deve integrare la domanda con la proposta di concordato e il piano finanziario e di ristrutturazione (art. 44 CCII, accesso con riserva). Il tribunale verifica la completezza formale e può nominare un consulente tecnico (CTU) o un commissario giudiziale per assiste all’istruttoria.
Successivamente si tiene l’assemblea dei creditori convocata dal tribunale. I creditori ammessi al voto sono divisi in classi omogenee (dipendenti, erariali, privilegiati, chirografari, ecc.), e ogni classe vota la proposta. Si approva se almeno una classe vota favorevolmente e il numero di crediti favorevoli raggiunge il 60% del totale dei crediti ammessi (il “maggioranza qualificata” di classe) . Se tali maggioranze sono conseguite, il concordato è omologato dal tribunale: diventa vincolante anche per i dissenzienti (salvo casi particolari). In presenza di voto contrario di creditori pubblici, si applica la nuova regola del cram-down fiscale (Cass. 27782/2024): l’omologazione è comunque possibile se il trattamento assicurato all’Erario e agli enti previdenziali non è inferiore a quello in liquidazione .
Novità normative (Correttivo-ter D.Lgs. 136/2024): Il terzo decreto correttivo ha innovato vari aspetti del concordato. Tra le principali modifiche:
– Introduzione dell’accesso con riserva (art. 44 CCII): il debitore può ottenere subito la sospensione delle azioni esecutive depositando documentazione minima, con l’obbligo di integrare la proposta in 30–60 giorni e di rendicontare periodicamente la situazione . Questa misura velocizza la protezione patrimoniale del debitore.
– Casi di voto dei creditori afferenti a interessi particolari (art. 182 CCII, ex 177 l.fall.). La Cassazione 34807/2024 ha chiarito che l’esclusione dal voto della «società controllante» (oggi art. 182, co.4 CCII) non si applica quando il controllo è esercitato da un soggetto (ad es. una holding) già sottoposto a procedura concorsuale. Nel caso deciso, la controllante in fallimento ha potuto votare tramite un curatore speciale, senza che il suo voto fosse «sterilizzato» .
– Cram-down fiscale: come detto, Cass. 27782/2024 ha stabilito la possibilità di omologare comunque il piano se il Fisco ottiene almeno il valore di liquidazione .
– Rielaborazione del trattamento delle risorse eccedenti il valore di liquidazione (art. 84, comma 6-bis CCII): è ora consentito distribuirle in via trasversale fra classi a pari grado a condizione che nessuna classe di pari livello riceva un trattamento inferiore .
– Modifica dei contenuti del piano: obbligo di prevedere informazioni di dettaglio sui costi di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale .
– Autorizzazioni in corsa: il tribunale può ammettere finanziamenti prededucibili “in qualsiasi forma” (garanzie, rifinanziamenti, riattivazioni di affidamenti) già durante la CNC o il concordato .
Gestione del concordato: Dopo l’omologazione, i pagamenti devono avvenire secondo il piano. Gli amministratori eseguono il concordato al posto dell’imprenditore (che conserva la titolarità dell’azienda), gestendo le risorse in base agli accordi. Se il piano fallisce (es. per insolvenza successiva al deposito), l’accordo decade e si apre la liquidazione giudiziale (ex art. 172 CCII). Tuttavia, molte norme proteggono gli atti eseguiti: ad es. i pagamenti effettuati conformemente al concordato non possono essere revocati neppure in sede di liquidazione .
4.2 Liquidazione giudiziale
Se il concordato fallisce o non viene neppure proposto, l’azienda può essere dichiarata liquidazione giudiziale (nuova denominazione del fallimento). In tale procedimento il tribunale dichiara l’insolvenza e nomina un liquidatore giudiziale che realizza i beni e distribuisce il ricavato ai creditori secondo l’ordine di prelazione legale. I debitori perdono ogni disponibilità diretta: i beni aziendali vengono ceduti per recuperare credito. In molte circostanze il debitore può anticipare questa via accordandosi con i creditori, ma se ciò non avviene il risultato ultimo è la fine dell’impresa. La liquidazione giudiziale è l’ultima ratio quando gli strumenti di salvataggio (concordato, accordi, ecc.) non hanno successo o non sono praticabili.
Concordato semplificato e altre varianti: Vanno menzionati alcuni istituti speciali di liquidazione. Il concordato semplificato per liquidazione (ex art. 80 CCII) consente a imprenditori in crisi che intendono chiudere l’attività di concordare direttamente un piano di liquidazione con i creditori, evitando il fallimento puro. È sostanzialmente un concordato liquidatorio rapido: le norme del concordato ordinario si applicano per analogia (quali la nomina del commissario e la possibilità di predisporre un piano). Questo strumento può essere utile quando si vuole liquefare l’azienda proteggendo però i creditori da scelte arbitrarie, restando più veloce della liquidazione giudiziale tradizionale.
5. Domande Frequenti (FAQ)
D: Che differenza c’è tra la composizione negoziata (CNC) e il concordato preventivo?
R: La CNC è uno strumento stragiudiziale: assistito da un esperto, è volontaria e non richiede un piano depositato in tribunale, né la votazione dei creditori. Serve a negoziare tempi e modalità di pagamento con tutti i creditori in modo flessibile. Il concordato è una vera e propria procedura concorsuale giudiziale: prevede il deposito formale di un piano e l’assemblea dei creditori con voto (e successiva omologazione dal tribunale). La CNC protegge temporaneamente l’azienda (sospende esecuzioni) ma non congela automaticamente tutti i debiti; il concordato offre invece protezioni più forti (es. sospensione generale dei pagamenti, blocco delle ipoteche) finché è in corso la procedura .
D: Posso negoziare solo con la banca e non con tutti i creditori?
R: Sì. Per debiti bancari si possono utilizzare gli accordi di ristrutturazione (o il piano attestato) coinvolgendo solo gli istituti di credito. Anche nell’ambito di un concordato, è possibile proporre piani che prevedano pagamenti diversi per ogni categoria di creditori (a condizione di rispettare parità di trattamento nelle classi). L’importante è che il piano garantisca a tutti i creditori preferenziali e chirografari almeno quanto otterrebbero in liquidazione . Negoziare separatamente con una banca può essere fatto anche firmando direttamente un accordo di ristrutturazione sotto la supervisione del tribunale.
D: Che succede ai crediti INPS e Agenzia delle Entrate nel concordato?
R: Agenzia delle Entrate e INPS partecipano al voto in assemblea (sono rappresentati dai dirigenti territoriali). Grazie alla novità del 2024, se anche votano contro, il tribunale può comunque omologare il piano a condizione che i loro crediti siano soddisfatti almeno quanto in liquidazione . In pratica, non serve più il loro consenso per chiudere il concordato, purché il piano non li danneggi. In alternativa, il debitore può proporre una transazione fiscale/contributiva anche durante la concordataria per ottenere il loro consenso preventivamente .
D: Se sono amministratore, cosa rischio in caso di fallimento?
R: In caso di accertata malagestio, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere verso i creditori per il danno cagionato alla società. Ad esempio, se l’azienda fallisce con un deficit patrimoniale legato a comportamenti colposi, i creditori possono agire in giudizio per ottenere la condanna degli amministratori. La legge presume il danno derivante dalla perdita del capitale: in presenza di irregolarità contabili, il danno si calcola come differenza tra l’attivo e il passivo in liquidazione . In sostanza, gli amministratori devono dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il dissesto (adeguati assetti, piani di risanamento, ecc.); altrimenti rispondono personalmente. Per limitare i rischi, è fondamentale attivare subito ogni strumento di allerta e risanamento, come la CNC o i piani attestati, e cooperare con i creditori .
D: Che cos’è l’accesso con riserva al concordato?
R: È una procedura introdotta nel 2024 (art. 44 CCII) che consente al debitore di depositare la domanda di concordato con documentazione minima, ottenendo subito la sospensione delle azioni esecutive sui beni (protezione patrimoniale), mentre contestualmente riceve 30–60 giorni di tempo per integrare il piano definitivo e il bilancio. Durante questo periodo l’azienda gode già di effetti cautelari (ad es. non pagare certi creditori senza decadenza) . L’accesso con riserva permette quindi di “prenotare” il concordato senza attendere di avere tutti i dati di bilancio, favorendo l’emersione tempestiva della crisi.
D: Qual è la differenza tra concordato in continuità e concordato liquidatorio?
R: Nel concordato con continuità l’azienda continua a operare – anche cedendo rami d’azienda – e parte dei proventi nuovi finanzieranno il piano . In questo caso è possibile applicare criteri di priorità relativi: ad esempio, i dipendenti riceveranno prima i loro crediti, e può essere fatta una distribuzione flessibile delle risorse eccedenti (purché equa tra classi di pari grado) . Nel concordato liquidatorio, invece, si liquida direttamente il patrimonio; il piano può prevedere un pagamento fisso ai creditori e non esige continuità. La legge impone comunque che almeno il 20% delle risorse (se disponibili) sia riservato ai creditori chirografari . In sintesi, il concordato con continuità punta a salvare l’azienda e può essere più generoso verso i creditori, mentre quello liquidatorio è più rigido e tende a estinguere i debiti con la cessione degli asset aziendali.
D: Cos’è il concordato semplificato?
R: Il concordato semplificato è una procedura prevista dal Codice della Crisi per piccole imprese che vogliono liquidare l’attività. Consiste nel presentare un piano concordatario per liquidare l’azienda, ma seguendo regole più snelle: ad esempio non è necessario coinvolgere aule giudiziarie, l’organo di controllo (se esistente) e l’esperto sono nominati dalla Camera di Commercio, e la procedura deve concludersi entro tempi brevi. In pratica, il concordato semplificato è simile a quello liquidatorio ma senza oneri istruttori: mira a risparmiare costi e tempi rispetto alla liquidazione giudiziale, pur garantendo trasparenza verso i creditori.
D: Quali debiti aziendali possono essere ristrutturati?
R: Praticamente qualsiasi debito può essere incluso in un piano di risanamento: mutui bancari, leasing, fornitori, tributi, contributi, debiti verso INPS, imposte, premi, ecc. Restano esclusi alcuni crediti che hanno speciali privilegi (ad es. retribuzioni dei dipendenti oltre il limite del concordato) ma in generale il debitore può proporre di rinegoziare l’intero debito complessivo. Solo i crediti professionali posteriore all’apertura (art. 186-bis, co.3 CCII) non sono soddisfabili tramite concordato. In tutti gli strumenti di crisi (accordi, piani, concordato) si cerca di coinvolgere tutti i creditori in modo coordinato, bilanciando gli interessi dei diversi soggetti.
Esempio di pianificazione pratica
Immaginiamo in via esemplificativa i dati di un’azienda con debiti complessivi pari a € 1.500.000, ripartiti così: € 600.000 banca (mutuo e linee di credito), € 200.000 fornitori (materiali), € 500.000 verso l’Agenzia delle Entrate (IVA ed IRPEF), € 100.000 contributi INPS. L’impresa elabora un piano concordatario con continuità aziendale che prevede di pagare:
- Dipendenti (4 mensilità arretrate): 100% del credito (per obbligo di legge).
- Agenzia Entrate: 60% di quanto dovuto (€ 300.000) in 5 anni (grazie al cram-down fiscale di Cassazione ).
- INPS: 60% del debito contributivo (€ 60.000) in 5 anni, anch’esso rateizzato.
- Banca: 50% del debito bancario (€ 300.000) in 8 anni, garantito da ipoteche sulle immobilizzazioni dell’impresa.
- Fornitori: 50% dei debiti (€ 100.000) in 3 anni, concordando nuovi fornitori e contestando fatture non dovute.
Si ottiene così un piano di rientro da € 860.000, garantito dalle prospettive di continuazione aziendale (si conservano commesse e contratti). Durante il concordato l’azienda continua a operare e genera flussi per il rimborso del piano. Se invece fosse stato chiesto subito il fallimento, probabilmente l’azienda sarebbe stata venduta in blocco a un prezzo molto inferiore al valore in funzionamento e i creditori avrebbero incassato le seguenti percentuali ipotetiche in liquidazione: Agenti di riscossione 100% (per privilegio), Banca ~40%, fornitori ~30%, INPS 0–10% (in base al residuo di massa fallimentare). Il piano concordatario migliora dunque significativamente il recupero per tutti (in particolare per i creditori pubblici che passerebbero dal 0–10% a circa il 60% ), giustificando l’investimento di tempo e risorse per salvarsi anziché chiudere l’attività.
(Nota: i numeri sopra sono solo illustrativi e variano caso per caso. Lo scenario evidenzia come un concordato ben pianificato può elevare il soddisfacimento dei creditori rispetto alla liquidazione).
6. Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle riassuntive per confrontare gli strumenti di regolazione della crisi e i debiti trattabili.
| Strumento | Natura/Scopo | Requisiti principali | Effetti principali | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Composizione negoziata (CNC) | Trattativa extragiudiziale (D.L. 118/21) | Squilibrio patrimoniale; adesione volontaria a OCC esperto | Sospende azioni esecutive limitate; nessuna omologazione | Rapida e riservata, protezioni iniziali |
| Accordo di ristrutturazione (piano attestato) | Trattativa con banche/fornitori | Proposta di piano con adesione ≥60% creditori (art.56 CCII) | Sospende azioni esecutive per creditori aderenti; omologazione in tribunale | Strumento flessibile, copre solo creditori partecipanti |
| Concordato preventivo | Procedura giudiziale (CCII, art.84) | Stato di crisi o insolvenza; piano completo; maggioranze (min. 1 classe con voto favorevole di crediti) | Sospensione generale (blocca esecuzioni, decadenze, ecc.); vincola tutti i creditori al piano omologato | Strumento centrale; include credito pubblico; può prevedere cram-down |
| Concordato biennale (CPB) | Accordo fiscale biennale (D.Lgs. 13/2024) | Aziende soggette a ISA; regole fiscali specifiche | Determinazione preventiva base imponibile; dilazioni fiscali bimestrali | Strumento tributario straordinario, per pianificare il carico fiscale |
| Transazione fiscale/contributiva | Accordo con fisco/INPS (art.63 CCII) | Proposta di pagamento parziale del debito; asseverazione e deposito apposito | Può ridurre fino all’80% di interessi e sanzioni; omologa in tribunale con rigidi requisiti | Applicabile anche nel concordato o CNC; ora con cram-down (Cass. 27782/24) |
| Concordato semplificato | Liquidazione concordataria semplificata | Piccole imprese; Piano di liquidazione; procedura semplificata | Piani di liquidazione rapidi; protezione simile al concordato | Rivolto a imprese di modeste dimensioni; procede con commissario del tribunale |
| Liquidazione giudiziale | Fallimento dell’impresa | Insolvenza conclamata | Vendita forzata di beni; pagamento secondo graduatoria legale | Ultima ratio (casi di insolvenza conclamata); a volte precede amministrazione straordinaria per grandi imprese |
| Tipologia di credito | Strumenti consigliati | Note |
|---|---|---|
| Debiti bancari/finanziari | Accordi di ristrutturazione, concordato preventivo | Convenire ricalendarizzazioni o riduzioni; in concordato i finanziatori autorizzati restano attivi se il tribunale lo consente |
| Fornitori (credito commerciale) | Composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato | Negoziati stragiudiziali o inclusione nel piano di concordato con classi omogenee |
| Tributi (IVA, IRPEF, IMU, ecc.) | Transazione fiscale, concordato, (CPB per imprese ISA) | Possibilità di stralci/sospensioni; concordato consente cram-down fiscale |
| Contributi previdenziali (INPS) | Transazione contributiva, concordato preventivo | Anche l’INPS può firmare piani di dilazione; ora con analogo cram-down; in concordato la D.T. INPS vota come creditore privilegiato |
| Dipendenti | Concordato preventivo (con continuità) | Diritto al pagamento integrale fino a 12 mensilità nell’ultimo anno; crediti prededucibili al fallimento (art. 277 CCII) |
| Crediti estranei (ipotecari, garanzie) | Concordato con continuità / liquidazione | Gli immobili ipotecati sono pagati nel piano o liquidati; il concordato semplificato prevede licitazione assistita, ecc. |
7. Fonti normative e giurisprudenziali (selezione)
- Codice Civile: artt. 2086, 2391, 2409-bis, 2486-2489, 2636 c.c. (doveri amministratori, diritto fallimentare complementare).
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (entrato in vigore parzialmente il 15.7.2022). Introduce le procedure di composizione negoziata (artt. 12 ss.), gli accordi di ristrutturazione (art. 56), i piani attestati (artt. 56-57), il concordato (artt. 84 ss.), la transazione fiscale (art. 63), ecc.
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13: Istituisce il “Concordato Preventivo Biennale” (capo III, artt. 7-12) e altre misure fiscali nel CCII.
- D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136: “Terzo decreto correttivo” al Codice della crisi (in G.U. 27.9.2024), con importanti modifiche a CNC, concordato, transazione fiscale, etc.
- Cassazione Civile, Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34807 – Sul voto della controllante in concordato.
- Cassazione Civile, Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782 – Sul “cram-down” fiscale nel concordato (omologa anche con voto contrario del Fisco).
- Circolare INPS 25 ottobre 2024, n. 3553 – Istruzioni operative su transazione tributaria e contributiva dopo il correttivo 136/2024 .
- Altri riferimenti: D.Lgs. 83/2022 (attuazione direttiva UE insolvenza); Legge n. 147/2021 (conversione DL 118/2021 su composizione negoziata e concordato semplificato); sentenze recenti di Cassazione su ristrutturazione e responsabilità amministratori.
La tua azienda che produce, importa, noleggia, installa o manutiene gruppi elettrogeni industriali, generatori diesel/gas, quadri ATS/AMF, sistemi di continuità, cabine elettriche, motori endotermici, alternatori, batterie di avviamento e servizi di assistenza H24, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, importa, noleggia, installa o manutiene gruppi elettrogeni industriali, generatori diesel/gas, quadri ATS/AMF, sistemi di continuità, cabine elettriche, motori endotermici, alternatori, batterie di avviamento e servizi di assistenza H24, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore dei gruppi elettrogeni è estremamente tecnico, costoso e ad alto rischio finanziario:
- componenti costosi (motori, alternatori, quadri, elettronica di controllo),
- investimenti continui in magazzino, ricambi e personale specializzato,
- pagamenti da parte dei clienti spesso a 60–150 giorni,
- elevati costi di trasporto, installazione e collaudo,
- oscillazioni dei prezzi del gasolio, dei motori e dei materiali elettrici.
La liquidità può saltare in fretta, trasformando normali ritardi di incasso in una spirale di debiti.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con una strategia efficace.
Perché un’Azienda di Gruppi Elettrogeni va in Debito
- aumento dei costi di motori, alternatori, quadri elettrici, batterie e materiali elettrici
- ritardi nei pagamenti da parte di cantieri, industrie, PA, data center e logistiche
- magazzino immobilizzato tra gruppi, ATS, ricambi, inverter e materiale elettrico
- costi elevati di assistenza, installazione e manutenzione H24
- investimenti obbligatori in certificazioni, test e normative antincendio/sicurezza
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari, anticipo fatture e castelletti
- sospensione delle forniture di motori, quadri, batterie, ricambi e materiali elettrici
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di gruppi elettrogeni, ricambi, beni strumentali e mezzi
- impossibilità di completare installazioni, noleggi e manutenzioni
- perdita di clienti strategici e contratti pluriennali di assistenza
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con il supporto di un avvocato specializzato puoi:
- sospendere pignoramenti in corso
- fermare richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità aziendale
- arrestare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione
È il primo passo per mettere al sicuro l’azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Nel settore emergono spesso anomalie significative:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- commissioni bancarie anomale/illegittime
Una parte rilevante del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili
Soluzioni efficaci:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (motori, quadri, ricambi, elettronica)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili
4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Quando la crisi è più complessa puoi ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (come extrema ratio) Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono di continuare a operare pagando solo una parte dei debiti, sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare un’azienda che lavora con gruppi elettrogeni industriali servono competenze tecniche e giuridiche specifiche.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende nel settore dei generatori.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani su misura
- protezione di gruppi elettrogeni, ricambi, mezzi e attrezzature
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di gruppi elettrogeni industriali non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
- bloccare subito i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare clienti, cantieri e continuità operativa,
- proteggere il futuro della tua attività.
Agisci subito.
📞 Contatta ora l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.