Se la tua azienda progetta, produce, installa o manutiene centrali frigorifere a CO₂, impianti transcritici, booster, chiller, centrali ibride, retrofit HFC→CO₂ e soluzioni per GDO, logistica del freddo, industrie alimentari e impianti critici — e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori — è essenziale intervenire immediatamente per evitare blocchi operativi e la perdita di clienti strategici.
Nel settore delle centrali frigorifere, anche un ritardo minimo nelle consegne, nei collaudi o nell’assistenza tecnica può fermare magazzini refrigerati, stabilimenti alimentari, catene della grande distribuzione e impianti produttivi. Le conseguenze possono essere gravissime: rotture di stock, perdite di prodotto, penali contrattuali e danni economici ingenti.
Perché le aziende di centrali frigorifere CO₂ accumulano debiti
- aumento dei costi di compressori, scambiatori, valvole elettroniche, controlli e componenti speciali
- rincari delle materie prime e dell’energia necessaria per test, collaudi e avviamenti
- pagamenti lenti da parte di GDO, logistiche del freddo, impiantisti e industrie
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con componentistica costosa e tecnologia avanzata
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati all’alto valore degli impianti
- investimenti elevati in progettazione, normative, formazione tecnica e assistenza H24
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista tutta l’esposizione debitoria
- individuare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo rigidi che mettono a rischio la liquidità
- richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
- tutelare i rapporti con fornitori critici (compressori, valvole, inverter, elettronica)
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti mantenendo attivi progettazione e assistenza
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di componenti chiave per gli impianti CO₂
- impossibilità di consegnare, avviare o manutenere impianti già contrattualizzati
- perdita di appalti, commesse continuative e partner strategici
- rischio concreto di sospensione o chiusura dell’attività
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- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
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Introduzione
Un’azienda di centrali frigorifere CO₂ può trovarsi in difficoltà finanziarie per ragioni diverse (costi energetici elevati, crisi del mercato, crediti deteriorati). Il debitore – ossia la società stessa e i suoi amministratori – deve allora valutare attentamente strategie di difesa: risanamento aziendale, negoziazione con creditori, procedure concorsuali. Questa guida, aggiornata a ottobre 2025, spiega in modo dettagliato (con riferimenti normativi e giurisprudenziali) le opzioni pratiche per S.r.l. e S.p.A. indebitate (verso fisco, banche, fornitori, INPS/INAIL), tenendo conto della responsabilità di amministratori e soci. Il taglio è avanzato, ma divulgativo, e contiene tabelle riassuntive, domande e risposte frequenti, simulazioni pratiche di casi concreti. Il punto di vista è quello del debitore, cioè dell’imprenditore che vuole salvare l’impresa o, in subordine, evitare le conseguenze peggiori della crisi.
1. Classificazione dei debiti e obblighi del debitore
- Tipologie di debiti: una centrale frigorifera può avere esposizioni diverse:
- Debiti bancari: mutui, leasing, scoperti di conto. Spesso legati a investimenti in impianti o veicoli. Rinegoziazioni e moratorie bancarie possono alleggerire temporaneamente l’esposizione.
- Debiti verso fornitori: importazioni di prodotti agricoli, ricambi o energia. I fornitori possono negare ulteriori forniture o attivare azioni esecutive (pignoramenti) in caso di mancato pagamento.
- Debiti fiscali: imposte (IVA, IRES, IRAP), ritenute, tributi locali. I ritardi fiscali comportano sanzioni e interessi e possono generare anche pignoramenti sui conti.
- Debiti contributivi: versamenti INPS/INAIL per i dipendenti o i soci lavoratori. L’omesso versamento dei contributi è un illecito grave che espone gli amministratori a responsabilità civili e penali .
- Altri debiti: cambiali, erogazioni statali, ecc.
- Obbligo di denuncia dello stato di insolvenza: l’amministratore ha il dovere di attivarsi non appena la società è insolvente (art. 2392 c.c., art. 33 c.p.i.), pena responsabilità civile e persino reato di bancarotta . In pratica, se la società non riesce a pagare debiti scaduti, l’amministratore deve valutare tutte le misure idonee a risanare o, in extremis, a dichiarare fallimento (oggi liquidazione giudiziale). Il venir meno improvviso dell’amministratore può aggravare la posizione dell’impresa.
- Limiti di fallibilità: in base al Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019 e seguenti), l’azienda può essere costretta alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) solo se è imprenditore commerciale non sotto-soglia e raggiunge determinati criteri economico-finanziari.
- Si è considerati “impresa minore” (non fallibile) quando per 3 anni consecutivi i limiti sono: attivo patrimoniale ≤ €300.000, ricavi ≤ €200.000, debiti totali ≤ €500.000 . Superando anche uno solo di questi limiti in un esercizio si perdono i benefici di non fallibilità.
- Occorre inoltre superare la soglia minima di 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati: se i debiti complessivi non oltrepassano €30.000, il tribunale non può aprire la liquidazione giudiziale . Tale soglia serve a evitare aperture di procedure per importi trascurabili. Se invece i debiti superano €30.000 e l’impresa non è “minore”, il rischio di liquidazione sale notevolmente.
TABELLA: Soglie di fallibilità (Liquidazione giudiziale)
| Requisiti soggettivi/oggettivi | Descrizione |
|---|---|
| Impresa commerciale (art. 2082 c.c.) | Svolge attività economica organizzata per produzione o scambio di beni/servizi . Attività agricole, professionisti, consumatori non sono commerciali. |
| Esclusione impresa minore | Debiti totali > €500.000 o ricavi > €200.000 o attivo > €300.000 (in atto o in uno dei 3 anni precedenti) . Un solo superamento annulla lo status di “minore”. |
| Soglia 30.000 euro | Debiti scaduti e non pagati ≥ €30.000 complessivi . Al di sotto, liquidazione giudiziale improcedibile. |
| Stato di insolvenza | Incapacità di pagare regolarmente i debiti; manifestata da gravi ritardi nei pagamenti, protesti, perdita di liquidità. Deve essere attuale (non prospettica). |
Il debitore (società e amministratori) deve dimostrare gli eventuali requisiti di impresa minore per sospendere la procedura , mediante bilanci e documenti contabili.
2. Strumenti stragiudiziali di composizione della crisi
Quando la crisi è ancora gestibile, conviene agire in via stragiudiziale per salvaguardare l’azienda e “comprare tempo”. Tra gli strumenti offerti dal Codice della Crisi e da altre norme:
- Piani di risanamento attestati (art. 56 CCII): l’imprenditore in crisi può autonomamente elaborare un piano pluriennale di risanamento che mostri come tornare alla redditività. Il piano, corredato di business plan e cash flow prospettici, deve essere presentato a un professionista indipendente (gestore della crisi) che ne attesti la fattibilità. Se l’esperto conferma la ragionevole perseguibilità del risanamento, il piano diventa vincolante per le parti che vi hanno aderito. È uno strumento negoziale, privato, extra-giudiziale: non richiede l’intervento del tribunale né il ricorso formale a una procedura concorsuale .
- Esempio pratico: la società «Freddi Srl» redige un piano che prevede riassetti organizzativi e tagli di costi (riduzione del personale, blocco degli investimenti non strategici) che dovrebbero garantire tre anni di copertura dei debiti. Un esperto ne attesta la fattibilità e i creditori (banche e fornitori) sottoscrivono volontariamente gli impegni di pagamento. I pagamenti effettuati in esecuzione del piano godono di una particolare protezione: la norma esclude la revocatoria fallimentare (claw-back) per gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione , purché siano espressamente indicati nel piano stesso. Questo incentiva l’adesione, poiché le azioni compiute secondo il piano non potranno essere poi revocate dai curatori.
- Composizione negoziata della crisi (CNC): introdotta dalla legge per la fase post-Covid (art. 12 ss. CCII), prevede l’assistenza di un consulente indipendente nominato dal tribunale per facilitare trattative tra l’imprenditore e i creditori/pubbliche amministrazioni. La procedura è volontaria e non spossessiva: l’imprenditore resta titolare dell’azienda e può continuare a pagare i creditori nell’ordinario. Attraverso la CNC è possibile negoziare: (i) contratti di risanamento stragiudiziale (accordi di ristrutturazione con un solo o pochi creditori); (ii) moratorie o sospensioni ordinarie (art. 62 CCII); (iii) un accordo generale con creditori e altri stakeholder (con effetti di art. 166 c.3, CCII); (iv) piano attestato di risanamento (art. 56 CCII); (v) riformulazione di contratti continuativi (art. 2518 c.c.); (vi) transazione fiscale/contributiva (v. punto seguente). Di fatto, la CNC offre un “ombelico” di dialogo protetto in cui coinvolgere anche i creditori pubblici (Erario, INPS, ecc.), ottenendo eventualmente atti cautelari preliminari (art. 23 CCII).
- Definizione agevolata delle liti tributarie: per debiti tributari sorti in contenzioso (cartelle, sanzioni), si può accedere a misure straordinarie di definizione: ad es. la pace fiscale (rottamazione, saldo e stralcio 2020/2021, o altre definizioni agevolate introdotte dalle ultime Leggi di Bilancio). Tali misure permettono di ottenere sconti su sanzioni/interessi o stralcio di parte del debito tributarie, se il contribuente aderisce pagando quote/debito residuo in tempi stabiliti. Questi strumenti ordinari sono concessi a scadenze prefissate e hanno requisiti specifici; il contribuente deve attivarli tempestivamente.
- Accordi di ristrutturazione e moratorie bancarie: pur non esplicitamente menzionati, possono essere usati privatamente per rinegoziare debiti finanziari (con consentimento dei creditori). Ad esempio, ammortamenti o allungamenti di mutui, rinegoziazione di tassi, concessione di nuovi fidi, ricorso a round di investitori. Spesso si affiancano a piani aziendali.
Questi strumenti stragiudiziali vanno utilizzati prima che lo stato di insolvenza diventi irreversibile. Consentono di mantenere la gestione in capo agli amministratori (con la necessaria trasparenza verso creditori chiave) e di evitare la nomina di un curatore o commissario. Tuttavia, per avere efficacia vincolante contro tutti i creditori, spesso bisogna poi procedere all’omologazione in tribunale (v. concordato o transazioni nei passaggi successivi).
3. Transazione fiscale e contributiva
Un meccanismo chiave per le imprese in crisi è la transazione fiscale. In sintesi, si tratta di un accordo tra debitore e Amministrazione finanziaria che ridefinisce i debiti tributari (e previdenziali) dell’impresa secondo nuove condizioni (spesso scontate o dilazionate). Le novità legislative (Codice della crisi e decreti succedutisi) hanno ampliato gli ambiti:
- Ambito concorsuale (Concordato/Accordi di ristrutturazione):
- L’art. 182-bis e seguenti del Codice della crisi (ex L.Fall. 1942, ora parte del D.Lgs. 14/2019) prevedono la transazione fiscale e contributiva nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione (oggi art. 88 CCII). In pratica, il debitore può inserire nella propria proposta concordataria un piano di pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi (gestiti da Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, INPS, INAIL) . Il Tribunale omologa il concordato solo se l’offerta soddisfa due principi inderogabili: (i) convenienza per l’Erario: l’importo offerto deve essere migliore o almeno non peggiore di quello che il Fisco otterrebbe in caso di fallimento (cioè la quota spettante in liquidazione) ; (ii) pari trattamento dei creditori: i crediti tributari non devono subire condizioni inferiori rispetto agli altri creditori chirografari equivalenti . Ad esempio, se in liquidazione il fisco riceverebbe il 50% del credito, la proposta concordataria deve offrire almeno quel 50% o di più. In caso di continuazione aziendale, la transazione può trattare sia IVA che imposte dirette e contributi INPS/INAIL.
- Nota: La Cassazione ha chiarito che il piano concordatario con transazione fiscale può essere omologato anche senza l’adesione formale dell’Agenzia (purché soddisfatte le condizioni di “non deteriorità”), per scongiurare il blocco della procedura .
- Ambito stragiudiziale (CNC):
Nell’ambito della Composizione negoziata della crisi, la riforma 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha introdotto esplicitamente la transazione fiscale “straordinaria”. L’art. 5 comma 9 del D.Lgs. 136/2024 inserisce nell’art. 23 CCII (fase conclusiva della CNC) la possibilità di proporre una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, in questo contesto non possono essere inclusi i crediti previdenziali (INPS/INAIL) . Restano esclusi anche i tributi UE e tributi locali specifici. La proposta viene depositata in tribunale e, una volta accettata (o eventualmente omologata “forzosamente”), vincola il Fisco al piano di rientro concordato. - Strumenti “one-shot” con Agenzia Entrate: la legge di bilancio spesso prevede definizioni agevolate. Ad esempio, campagne per la “rottamazione” dei ruoli o il saldo e stralcio del 2020/2021, oppure “pace fiscale” successive (come il provvedimento 2024/2025). Tali strumenti consentono di estinguere i debiti con la pubblica amministrazione pagandone una parte scontata (di norma da un minimo di 20% a un massimo intorno al 60-70%). Vanno tenuti d’occhio i periodi di apertura delle adesioni.
- Transazione contributiva INPS/INAIL: oltre alla transazione fiscale, il legislatore ha previsto anche la possibilità di transazioni previdenziali. Nell’ambito del concordato e della ristrutturazione dei debiti (art. 182-ter LF oggi CCII art. 88), si può proporre il pagamento dilazionato e parziale dei debiti INPS/INAIL. Anche qui l’Amministrazione previdenziale valuta la convenienza dell’accordo. Per le pendenze contributive pregresse, spesso l’impresa può trovare beneficio usando conciliazioni o richieste di rateizzazioni agevolate offerte da INPS stesso (richieste di cosiddetto prolungamento/risanamento contributivo). Nella CNC, come detto, invece non è ammessa la trattativa diretta sui contributi .
Domande e risposte – Transazione fiscale e contributiva – D: Posso cancellare del tutto i debiti con l’Agenzia delle Entrate?
R: No, la transazione fiscale non consente cancellazioni integrali ma solo ristrutturazioni. Il Fisco accetterà un debito ridotto o dilazionato solo se ne deriva un maggior gettito rispetto al fallimento. In certi casi può anche chiedere gli interessi correnti aggiunti. – D: Cosa succede se il concordato fallisce?
R: Se il concordato decade (es. per mancata approvazione), decadono anche le transazioni concordate: i debiti tributarî e contributivi tornano integri come prima della proposta concordataria .
4. Concordato preventivo: continuazione o liquidazione
Il concordato preventivo è la principale procedura concorsuale giudiziale per risolvere la crisi (artt. 160-186 CCII). Consiste nel presentare ai creditori un piano di ristrutturazione globale dei debiti. Ne esistono due modalità:
- Concordato in continuità aziendale: l’impresa propone di proseguire l’attività (vendendo prodotti o servizi, anche con investitori esterni) mentre una parte dei debiti viene pagata secondo un piano. L’effetto pratico è che l’azienda rimane in vita, spesso con un amministratore giudiziario affiancato, e si cerca di salvare il valore produttivo. I creditori, in assemblea, votano il piano; serve normalmente il voto favorevole di almeno il 50% dei crediti ammessi (o altra soglia stabilita) secondo la classica regola degli articoli 101-102 l. fall. . In mancanza di opposizioni formali, i creditori ammessi al voto partecipano alla delibera come da elenco del commissario fallimentare .
- Vantaggi: Impone lo stop ai pignoramenti individuali (effetto “ventre”), offre la possibilità di stralciare una quota dei debiti e di capitalizzare l’azienda con nuovi fondi (“surplus concordatario”). La responsabilità patrimoniale del debitore resta, ma i flussi di cassa futuri (nuovi ricavi) possono non concorrere alla liquidazione dei debiti pregressi. Attenzione: i soci e amministratori restano titolari dell’impresa salvo diversa disposizione dell’autorizzazione giudiziale; ogni pagamento oltre l’ordinario richiede l’approvazione del Tribunale se riguarda atti eccedenti la normale gestione (art. 67 CCII).
- Esempio: “Freddi Srl” presenta un concordato continuativo: i creditori riceveranno un rimborso rateizzato del 30% dei loro crediti in 5 anni, mentre l’azienda continua a operare. Viene stanziato un finanziamento ponte per coprire spese immediate. L’assemblea dei creditori approva il piano; il Tribunale omologa. I fornitori continuano a vendere a “Freddi Srl” poiché hanno garanzie di rientro programmate.
- Concordato liquidatorio: qui l’azienda non continua nella sua attività ma si liquidano i beni per pagare i creditori. Il concordato liquida (ad efficacia sostitutiva della liquidazione giudiziale classica) può essere più flessibile: si cerca di vender e il patrimonio aziendale, a volte anche con cessione dell’azienda come going concern a un altro imprenditore. I creditori approvano anch’essi un piano (che garantisca almeno il 20% per la maggioranza qualificata, o percentuali differenziate in accordo con l’art. 160 CCII). In pratica, è un’alternativa alla liquidazione pura decisa dal tribunale.
- Vantaggi: maggiore controllo da parte del debitore nella fase di gestione delle vendite, talvolta risultati migliori di una liquidazione fallimentare.
- Svantaggi: l’azienda in pratica cessa, il suo avviamento può non essere pienamente valorizzato.
Differenze chiave (tabella comparativa)
| Caratteristica | Concordato con continuità | Concordato liquidatorio | Liquidazione giudiziale |
|---|---|---|---|
| Esito | L’impresa continua l’attività produttiva | L’impresa cessa l’attività; vende beni | L’impresa cessa; curatore vende beni |
| Propone il piano | Il debitore (con l’aiuto di consulenti/esperti) | Il debitore o terzi interessati | Il curatore nominato dal Trib. |
| Ruolo amministratori | Possono restare in carica con funzioni limitate (Tribunale controlla gli atti straordinari) | Spesso revocati; poteri del curatore | Amministratori decadono; subentra il curatore |
| Pagamento ai creditori | Spesso basato su flussi futuri (60-70-80% mediato su più anni) | Ricavato dalla vendita dell’attivo; percentuali secondo classi creditori | Pagamenti secondo graduatoria legale (parziaria) |
| Subito effetto su pignoramenti | Blocca le esecuzioni individuali su tutto (art. 168-169 CCII) | Medesimo blocco (preventivo) | Congelamento generale ordini trib. (art. 80 CCII). |
| Percentuali di voto | Di norma 50% + (o 60-70% per determinati crediti) (art. 101 CCII) | Idem (secondo art. 101) | N/A (procedura imposta dal Tribunale) |
| Redditività futura | Può sorgere (nuovo business, investitori, “new co” separata) | Esigua (valore solo dai beni in vendita) | Zero (fine dell’attività) |
| Costo | Spese notarili, consulenza, approfondimenti; possibilità di proseguire ricavi | Spese procedurali simili, liquidazione strutturata | Spese fallimentari, liquidazione spesso più lenta |
5. Liquidazione giudiziale (fallimento)
Quando gli strumenti stragiudiziali e concordatari falliscono o non sono possibili, la liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) rappresenta l’extrema ratio. Si attiva con decreto del Tribunale sui requisiti di insolvenza, al termine di un procedimento (su domanda di creditore o del debitore stesso).
- Effetti: l’impresa cessa l’attività (salvo procedura liquidatoria del patrimonio), il Tribunale nomina un curatore che gestirà i beni, valuterà i crediti e disporrà la vendita dei beni aziendali. Viene nominato anche un comitato dei creditori di tre membri per vigilare sull’operato del curatore. Tutti i pagamenti spontanei cessano: dopo l’apertura non si possono più pagare liberamente debiti (tranne piccola anticipazione di cassa ordinarie).
- Liquidazione dell’attivo: il curatore procede alla vendita coattiva o concordataria degli asset (magazzino, macchinari, immobili, beni strumentali, anche tramite asta). I ricavi vanno nella massa del fallimento. Non esiste più distinzione tra nuovo e vecchio, né tra autoliquidazione e vendita (art. 94 CCII, principio del concorso).
- Piano di riparto: al termine delle vendite, il curatore redige il piano di riparto tra creditori, secondo la graduatoria legale (crediti privilegiati prima, poi chirografari, etc.; v. art. 2751 c.c.). I creditori procedono al ritiro delle somme spettanti secondo le percentuali ottenute.
- Responsabilità dell’impresa e degli amministratori: in liquidazione le responsabilità pregresse emergono con maggior evidenza. Il curatore può esercitare azioni di responsabilità contro gli amministratori (art. 2395 c.c., art. 2476 c.c.) per mala gestio che ha causato la crisi. Più gravemente, gli amministratori rispondono penalmente per bancarotta fraudolenta se risultano frodi (occultamento di beni, distrazioni, pagamenti sotto soglia) o per omissione dolosa di versamenti (tributi e contributi) . I soci, salvo diversa garanzia, di regola non rispondono dei debiti sociali, ma possono essere chiamati a integrare il capitale non versato o a rispondere se hanno partecipato a comportamenti scorretti che hanno danneggiato i creditori (ad es. false comunicazioni sociali).
- Criminalità economica: la procedura di liquidazione rende possibili indagini sulle eventuali condotte illecite dell’impresa. Il debitore e l’amministratore devono collaborare consegnando libri sociali, contabili e documenti. Il rifiuto espone a sanzioni.
Domande e risposte – Liquidazione e Fallimento – D: Cosa succede se i debiti superano i crediti garantiti?
R: In liquidazione giudiziale segue la graduazione di pagamento prevista dalla legge (art. 2751 c.c.). I crediti privilegiati (su beni determinati) vengono soddisfatti in misura fino al valore dei beni. I creditori chirografari (non garantiti) ricevono una quota proporzionale sulla restante massa. Gli azionisti/soci non ricevono nulla finché non sono pagati tutti i creditori.
– D: L’amministratore può vendere beni dopo l’apertura?
R: No. Dopo la sentenza di apertura, i poteri di gestione passano al curatore. Qualunque atto compiuto dall’amministratore in autonomia può essere revocato e gli atti prenegoziali considerati nulli. Anche l’amministratore deve obbligatoriamente consegnare i libri sociali al curatore (art. 121 CCII). Se non collabora, rischia sanzioni civili e penali.
6. Responsabilità di amministratori e soci
Dal punto di vista del debitore, è fondamentale comprendere i rischi personali. Le società di capitali (S.r.l., S.p.A.) in linea di principio offrono ai soci la responsabilità limitata: i soci non rispondono personalmente dei debiti sociali con il loro patrimonio, ma solo fino al conferimento sottoscritto . Tuttavia:
- Soci: i soci sono tenuti a eseguire i conferimenti promessi all’atto della costituzione o di eventuali aumenti di capitale (art. 2466 c.c. per le S.r.l., art. 2348 c.c. per le S.p.A.). Se non hanno versato integralmente il capitale sottoscritto, possono essere chiamati a integrarlo prima di ogni valutazione dei debiti sociali. In caso di sovrastima del capitale sociale non versato, i creditori possono chiedere il pagamento ai soci (art. 2482 c.c.).
- Amministratori: essi hanno obblighi di diligenza e correttezza verso la società, i soci e i terzi (art. 2392 c.c.). In particolare, secondo l’art. 2476 c.c. (valido per le S.r.l.), gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri di legge o statutari . Ciò significa che se commettono colpe gravi o dolo (ad esempio distrarre risorse aziendali, redigere bilanci falsi, omettere controlli) rispondono patrimonialmente del danno.
- Se la cattiva gestione ha determinato la crisi o il fallimento, possono rispondere anche verso i creditori (art. 2395 c.c., che concede ai creditori sociali azione di responsabilità per danni subìti a causa di atti dolosi o colposi degli amministratori). La Cassazione ha affermato che il creditore sociale può fare causa all’amministratore anche dopo il fallimento, se dimostra che quel comportamento ha direttamente aggravato il passivo societario .
- Rischio penale: omissione deliberata di versamenti fiscali o contributivi integra reato (art. 10-bis, D.Lgs. 74/2000). Omettere costantemente IVA o ritenute, proprio perché in stato di crisi, può configurare bancarotta fraudolenta per sottrazione di attivo . Anche in questo caso, gli amministratori rischiano sanzioni penali e fino a 6 anni di reclusione.
- Cassazione e giurisdizione: recenti pronunce della Cassazione (2019-2024) hanno ribadito che l’omesso versamento di imposte e contributi anche se l’impresa è in crisi costituisce reato , respingendo attenuanti basate sullo stato di bisogno dell’azienda. Viceversa, la Corte ha precisato che i soli soci (non amministratori) non lavoratori di una S.r.l. non possono essere assoggettati arbitrariamente ai contributi INPS di cui non beneficiano (Cass. n. 23792/2019 et seq.) .
- Amministratore unico: se la società ha un amministratore unico (spesso nelle S.r.l. più piccole), la responsabilità è concentrata su una sola persona. È quindi consigliabile valutare forme di amministrazione collegiale per diluire la responsabilità, se le dimensioni aziendali lo permettono.
- Altri soggetti di controllo: eventuali sindaci o membri del collegio sindacale possono anch’essi essere responsabili per omissioni nei controlli contabili e sulla gestione, ma questo accade con minor frequenza pratica.
In sintesi, gli amministratori devono agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e, in caso di crisi, consultare tempestivamente professionisti esperti. La mancata adozione di piani di risanamento o di altre misure (quando possibili) può aggravare la loro posizione in caso di liquidazione.
7. Domande frequenti
- Come si chiede l’apertura del concordato o della liquidazione giudiziale?
Il debitore (azienda) deve depositare al Tribunale competente (sede legale) domanda motivata corredara da documenti finanziari (bilanci, stato patrimoniale, prospetto dei creditori). Nei concordati, dopo il deposito della domanda segue il coinvolgimento di uno o più professionisti (commissario e consulenti), mentre nella liquidazione giudiziale l’istanza può essere proposta anche da un creditore (ordinanza di apertura). In ogni caso, il Tribunale valuta i presupposti (stato di insolvenza, soglie, regolarità formale) prima di aprire la procedura. - Che succede con i crediti Iva non versati?
I debiti Iva pendenti devono essere inclusi nel piano concordatario o nella liquidazione. Nell’ambito concorsuale, l’IVA può essere ristrutturata con la transazione fiscale (piano concordatario). In CNC, invece, la transazione fiscale comprende l’IVA . Se l’azienda resta attiva nel concordato, l’IVA futura maturata può essere pagata regolarmente, ma quella passata va riscossa come previsto (di solito rimborso a percentuale concordata). - È possibile raggiungere un accordo con l’INPS per i contributi?
In sede di concordato o accordo di ristrutturazione, l’INPS può aderire alla proposta di pagamenti dilazionati parziali (transazione contributiva). In alternativa, è spesso possibile chiedere all’INPS una rateazione agevolata autonoma (per esempio, legge 449/97 prevede rinegoziazioni dei debiti contributivi). In sede di composizione negoziata, invece, i debiti contributivi non sono oggetto di trattativa , quindi dovranno essere gestiti con altri strumenti (o in seguito con un concordato). - Cosa fanno le banche in caso di concordato?
Le banche sono creditori chirografari privilegiati (spesso con garanzie ipotecarie). In un concordato, devono decidere se accettare la proposta di rientro del debito. Di solito, se prevedono che la banca dati in una liquidazione fallimentare sarebbe superiore, possono accettare tagli o piani di pagamento. In mancanza di accordo, i finanziatori possono opporsi e chiedere se il piano concorsuale garantisce il rimborso dei loro crediti privilegiati (es. crediti ipotecari) secondo l’ordine di legge. In pratica, se il concordato concordato con continuità prevede di valorizzare gli immobili aziendali, la banca ipotecaria può riscuoterli o vendere per soddisfarsi. Durante la composizione privata (CNC) le banche possono ottenere l’anticipazione della prededucibilità del credito (ex art. 166 CCII), per cui i nuovi finanziamenti necessari al risanamento vengono garantiti come spese prioritarie. - Quali adempimenti contabili e dichiarativi?
Anche in crisi, l’azienda deve continuare a redigere il bilancio secondo legge e presentare regolarmente le dichiarazioni fiscali. È fondamentale tenere i libri contabili aggiornati: un bilancio infedele può aggravare responsabilità personali. - Cosa succede alle fideiussioni personali?
Se soci o amministratori hanno sottoscritto garanzie personali (ad es. fideiussioni per un mutuo aziendale), queste decorrono normalmente e i soggetti garantiti possono agire direttamente sul patrimonio personale, anche dopo il concordato o fallimento dell’azienda, per la parte non coperta dal piano di ristrutturazione (la responsabilità personale del fideiussore non viene estinta dal concordato della società).
8. Simulazioni pratiche
- Caso “Centrale Freddo Srl”: Debiti = 800k (500k banca, 200k fornitori, 100k INPS). La società registra utili, ma non riesce a onorare scadenze per mancanza di liquidità. Strategia: redazione di un piano attestato di risanamento biennale con previsione di nuovi contratti e taglio costi. Contestuale richiesta di una transazione fiscale in sede concordataria per ridurre la quota debitoria tributaria (promuovendo un concordato con continuità al 60%). Il piano è omologato: il fisco accetta una dilazione triennale, i creditori bancari ottengono il rimborso di una quota concordata e il mercato riprende fiducia. Gli amministratori restano in carica, supportati da un esperto.
- Caso “Cool Storage SpA”: Situazione irreversibile: debiti = 5M, attivo reale 1.5M, liquidità pari a zero. Non è raggiungibile alcuna transazione. L’azienda deposita istanza di concordato liquidatorio. Il piano prevede la vendita degli impianti (stimati 2M) in favore dei creditori. Il tribunale nomina un curatore e un giudice delegato. In sede di trattativa, l’assemblea approva il piano con il 75% dei creditori. Al riparto finale i fondi coprono i crediti privilegiati e consegnano circa il 30% ai creditori chirografari. Società chiusa, amministratori sollevati, ma alcuni sono indagati per bancarotta fraudolenta (poiché avevano distratto risorse prima del fallimento).
- Caso “GhiaccioBio Srl”: Impresa piccola (ricavi 150k, debiti 120k). Gli amministratori presentano dichiarazione di crisi e optano per il concordato minore (acc. di ristrutturazione con continuità, previsto per piccole imprese insolventi) senza depositi onerosi. Raggiungono accordi con creditori minori rimborsandoli del 40%. Il tribunale omologa il piano semplificato. L’azienda procede nella sua attività ridimensionata. Osservazione: in questi casi la soglia dei 30k non impedisce l’apertura (poiché si tratta di soluzioni alternative), ma il debitore ha scelto di evitare costi giudiziali elevati.
9. Fonti normative e giurisprudenziali
- Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – artt. 12, 23, 25-bis, 56, 62, 88, 121, 166, 160, 182-bis, 182-ter, 2518, ecc. (disciplinano piani di risanamento, CNC, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, transazioni fiscali).
- Codice Civile – artt. 2082 (imprenditore commerciale), 2392 ss. (dovere degli amministratori), 2395 (azione dei creditori sociali), 2466 (versamento conferimenti), 2476 (responsabilità degli amministratori di S.r.l.) , 2482 (obbligo di eseguire il versamento per i soci S.p.A.).
- Legge fallimentare (L. 267/1942) – disposizioni soppresse/rimodellate: es. art. 67. Terzo comma L.F. introdusse i piani di risanamento (citato in ) e art. 182-bis (transazione fiscale).
- Normativa fiscale – Leggi di Bilancio 2022-2025 (misure di definizione agevolata), D.Lgs. 74/2000 (reati tributari art. 10-bis), D.L. 118/2021 (CNC).
- Fonti giurisprudenziali principali:
- Cass. Civ. Sez. I, 24/12/2024 n. 34372 (voto dei creditori nel concordato) .
- Cass. Civ. Sez. I, 28/05/2018 n. 13295; Cass. Sez. I, 23/11/2020 n. 26568 (principi su ammissione al voto dei creditori nel concordato) .
- Cass. Civ. n. 26926/2017; Cass. Sez. VI 04/02/2020 n. 2424; Cass. Sez. I 08/06/2020 n. 10884 (interpretazioni di art. 160 L.F. e priorità di pagamento in concordato) .
- Cass. Civ. 20/05/2019 n. 13179 (responsabilità degli amministratori di S.p.A. ex art. 2395 c.c.).
- Cass. Pen. Sez. Un., 21/02/2018 n. 23792 (sui contributi INPS dei soci di S.r.l.; inibizione alla tassazione previdenziale) .
- Cass. Civ. (Plenaria) 10/06/2015 n. 13261 (soglia €30.000 come condizione di procedibilità fallimento).
- Tribunale di Tivoli 12/02/2024 n. 252 (omesso versamento contributi e procedimento di riscossione) – revocata dalla Cassazione 18/09/2024 n. 19196 (insussistenza del reato di omesso versamento in presenza di rateizzazione regolare).
La tua azienda che progetta, produce, installa o manutiene centrali frigorifere a CO₂ transcritiche e subcritiche, impianti refrigeranti per GDO e logistica, sistemi booster, compressori, scambiatori, rack CO₂, circuiti ad alta pressione, quadri di controllo e componentistica, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che progetta, produce, installa o manutiene centrali frigorifere a CO₂ transcritiche e subcritiche, impianti refrigeranti per GDO e logistica, sistemi booster, compressori, scambiatori, rack CO₂, circuiti ad alta pressione, quadri di controllo e componentistica, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti di pagamento, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore della refrigerazione industriale CO₂ è uno dei più complessi, tecnici e costosi:
- componenti ad alto valore (compressori, valvole elettroniche, scambiatori, controlli, tubazioni ad alta pressione),
- costi elevati di manodopera specializzata e interventi H24,
- investimenti continui in ricerca, aggiornamenti normativi e certificazioni,
- necessità di mantenere stock di parti di ricambio strategiche,
- pagamenti da parte di GDO, industrie alimentari e logistiche spesso a 60–150 giorni.
La liquidità può saltare rapidamente, trasformando normali ritardi di incasso in una spirale di debiti.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con la strategia giusta.
Perché un’Azienda di Centrali Frigorifere CO₂ va in Debito
- aumento dei costi dei compressori, valvole elettroniche, scambiatori, controlli e tubazioni
- pagamenti lenti da parte di GDO, industrie alimentari, logistiche e contractor
- magazzino immobilizzato tra ricambi CO₂, moduli rack, elettronica e parti ad alta pressione
- costi elevati per installazione, collaudi, manutenzione e reperibilità tecnica
- investimenti richiesti da normative F-Gas, sicurezza e certificazioni
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il problema reale non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari, anticipo fatture, castelletti e leasing
- sospensione delle forniture di componenti CO₂, compressori, valvole, scambiatori
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di moduli refrigeranti, attrezzature e strumenti tecnici
- impossibilità di completare installazioni, manutenzioni e contratti quadro
- perdita di clienti strategici nella GDO e nel food
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con il supporto di un avvocato specializzato puoi:
- sospendere pignoramenti in corso
- fermare richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità aziendale
- arrestare le iniziative dell’Agenzia Entrate-Riscossione
È il primo passo per mettere al sicuro l’azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Nel settore emergono spesso anomalie importanti:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- commissioni bancarie anomale o illegittime
Una parte considerevole del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili
Soluzioni efficaci:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (compressori, rack, valvole elettroniche, elettronica)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando attive
4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Nei casi più complessi puoi ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (come extrema ratio) Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte dei debiti, sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare aziende che operano nella refrigerazione industriale CO₂ servono competenze giuridiche e tecniche molto specifiche.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende che lavorano con centrali frigorifere CO₂.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani su misura
- protezione di impianti, ricambi CO₂, componentistica e attrezzature
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda che realizza centrali frigorifere CO₂ non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
- bloccare subito i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare cantieri, contratti GDO e continuità operativa,
- proteggere il futuro della tua attività.
Agisci immediatamente.
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