Se la tua azienda produce, importa o distribuisce canaline portacavi, passerelle portacavi, staffaggi, supporti, curve, giunzioni e accessori per impianti elettrici industriali, civili, navali o infrastrutturali, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare blocchi nelle forniture e perdita di appalti strategici.
Nel settore della posa cavi, anche un breve ritardo nelle consegne può fermare cantieri, rallentare installazioni e generare penali, mettendo a rischio rapporti con imprese elettriche, general contractor e clienti industriali.
Perché le aziende di canaline e passerelle portacavi accumulano debiti
- aumento del costo dell’acciaio, zincatura e lavorazioni meccaniche
- rincari delle materie prime e dei trasporti
- pagamenti lenti da parte di imprese elettriche, installatori e appaltatori
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con molte varianti, sezioni, formati e accessori
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai volumi di produzione
- investimenti elevati in macchine piegatrici, punzonatrici e lavorazioni CNC
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
- identificare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro gravosi che prosciugano liquidità preziosa
- richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
- proteggere rapporti con fornitori strategici (acciaierie, zincatori, trasportatori)
- usare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza rallentare la produzione o i cantieri
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di canaline, passerelle, profili e accessori
- impossibilità di rispettare tempi di consegna e appalti in corso
- perdita di clienti chiave e rivenditori tecnici
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
Detto questo, l’Avvocato Monardo, cassazionista, guida un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
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- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
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Introduzione
Un’impresa del settore canaline e passerelle portacavi in difficoltà finanziaria deve innanzitutto riconoscere le diverse tipologie di debiti (tributari, verso fornitori, dipendenti, banche, ecc.) e le conseguenze pratiche di ciascuno. I debiti tributari implicano notifiche (avvisi d’accertamento, cartelle esattoriali, intimazioni, preavvisi di ipoteca o pignoramenti) che richiedono attenzione immediata: vanno impugnati entro i termini (ad esempio 60 giorni per l’avviso di accertamento) o gestiti con trattative e rateizzazioni presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. In mancanza di pagamento, l’Agenzia può iscrivere ipoteche o procedere a pignoramenti sui conti correnti o beni aziendali. La giurisprudenza ha precisato che l’amministratore risponde dei debiti fiscali della società solo in casi molto specifici (ad esempio per frodi durante la liquidazione), e solo secondo la responsabilità «ex lege» prevista dall’art. 36 del DPR 602/1973 . Ciò significa che non esiste una coobbligazione automatica: se gli atti tributari notificati all’amministratore non sono motivati specificamente sulla sua responsabilità personale (ad esempio avvisi al liquidatore privi di motivazione ex art. 36), essi «finiscono per presupporre un’inesistente … automatica corresponsabilità, in via solidale, per tutti i debiti della società» . In pratica, per i debiti fiscali il debitore (la società) può lavorare su definizioni agevolate, rateizzazioni e impugnazioni degli atti, nella consapevolezza che l’amministratore risponde solo in presenza di precise condotte fraudolente ai sensi del citato art. 36 (come confermato dalla Cass. n. 8811/2021 ).
Analogamente, debiti verso i fornitori vanno gestiti negoziando per tempo. Se l’impresa non paga regolarmente, il fornitore può sospendere le consegne (in presenza di riservato dominio) o agire per vie legali (prefinendo un credito, chiedendo penali o anche escutendo eventuali garanzie rilasciate). La prassi migliore, dal punto di vista del debitore, è attivare trattative bonarie con i fornitori chiave, cercare dilazioni o piani di rientro parziali. Anche qui è utile far leva sul fatto che in caso di fallimento l’esposizione dei fornitori – spesso crediti chirografari – verrebbe soddisfatta in misura molto bassa. Il confronto preventivo può scongiurare l’interruzione critica delle forniture e mantenere rapporti commerciali fondamentali.
I debiti verso i dipendenti (stipendi, TFR, contributi, ecc.) sono particolarmente delicati. La legge italiana attribuisce ai lavoratori crediti privilegiati di prima fascia: le retribuzioni correnti e i trattamenti di fine rapporto vengono pagati con precedenza nell’eventuale procedura concorsuale (art. 2751-bis c.c.). Inoltre, in caso di fallimento aziendale i dipendenti hanno diritto a un’indennità (fondo di garanzia INPS) di alcune mensilità arretrate e al TFR residuo. Di conseguenza, la mancata corresponsione degli stipendi espone subito l’azienda a ingiunzioni giudiziarie e proteste, a licenziamenti giustificati (con diritti al TFR) e possibili interventi sindacali o ispettivi. Dal punto di vista del debitore, è consigliabile attivare strumenti di cig straordinaria o altre misure di sostegno (p. es. contratti di solidarietà, nell’ambito legislativo vigente) per ridurre il costo del lavoro temporaneamente. In trattativa preventiva, si può concordare con i lavoratori un piano transattivo (anche con rinuncia parziale di crediti futuro) in cambio della prosecuzione dei rapporti o di pagamenti dilazionati, sempre tenendo conto che il diritto dei lavoratori non è soggetto a valutazione comparativa in concordato: hanno diritto di voto e soddisfazione garantita.
Infine, i debiti verso le banche e gli istituti finanziari derivano spesso da finanziamenti con garanzie reali (ipotecarie o su beni aziendali). In caso di insolvenza, la banca può escutere queste garanzie con pignoramenti immobiliari o mobiliari (inclusi conti correnti). Dal punto di vista del debitore, è cruciale monitorare gli affidamenti e negoziare la ristrutturazione dei finanziamenti prima di default: per legge (art. 120-bis del TUB) in certi casi la banca deve segnalare tempestivamente la situazione di default al cliente, offrendogli misure di sostegno come transazioni o proposte di rientro. In pratica, si può chiedere la rateizzazione del mutuo o un allungamento delle scadenze, anche coinvolgendo consulenti finanziari. Se la banca avvia comunque un’azione esecutiva, il debitore può valutare opposizioni (in Tribunale o c.d. procedura di composizione) o il rilancio di un’offerta d’acquisto dei beni pignorati. Solo nei casi estremi la banca può chiedere lo scioglimento della società in virtù delle norme sul dissesto (art. 2486 o 2446 c.c.), ma questa rimane un’ipotesi residuale.
Le strategie stragiudiziali (non concorsuali) sono spesso la prima linea di difesa. Esse includono piani di rientro negoziati direttamente con i creditori senza alcuna procedura ufficiale, e strumenti introdotti dal Codice della crisi d’impresa (D. Lgs. 14/2019) e successive leggi. In particolare il piano attestato di risanamento (anche noto come art. 67 R.D. 267/42, ora disciplinato nel Codice della crisi) consente all’imprenditore in crisi di presentare un piano di pagamenti parziali attestato da un professionista indipendente; durante il piano sono sospese le esecuzioni sui beni necessari alla continuità, e solo i creditori che aderiscono al piano sono vincolati . Anche l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 D. Lgs. 14/2019) rientra in questi strumenti: è un contratto tra l’impresa e creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti (in valore) , corredato da un piano economico-finanziario, che viene omologato dal tribunale (art. 44 CCII). L’accordo impone garanzie di pagamento: ad esempio, devono essere assicurati il pagamento integrale dei creditori “estranei” (non aderenti) entro 120 giorni dall’omologazione , e un professionista indipendente attesta la fattibilità complessiva del piano . Questi strumenti possono impedire o rinviare pignoramenti (una volta depositati gli atti al registro imprese), e favorire la continuità aziendale stabilendo un nuovo equilibrio debitorio. Di recente è stata introdotta anche la composizione negoziata della crisi (art. 3-bis D.Lgs. 14/2019, entrata in vigore nel 2022) – un procedimento facoltativo con il supporto di un esperto nominato dal Ministero – che offre alle imprese in squilibrio la possibilità di proporre un piano ai creditori con una sospensione delle esecuzioni per norma (di solito 120 giorni).
Se le trattative stragiudiziali falliscono, è necessario valutare l’accesso a procedure concorsuali protette dal tribunale. Il principale strumento per un’azienda con debiti è il concordato preventivo (oggi regolato dagli articoli 40 e seguenti del Codice della crisi). Con il concordato l’imprenditore propone ai creditori un piano di ristrutturazione o liquidazione, che i creditori approvano in assemblea. L’art. 84 del Codice della crisi ne definisce la finalità: «il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio» . In sostanza, può essere concordato un piano che continua l’attività (direttamente o trasferendola) oppure un piano liquidatorio con apporto di risorse esterne. Nel concordato in continuità, i ricavi generati dal proseguimento dell’attività pagano i creditori e devono assicurare il ripristino dell’equilibrio economico (la norma prevede addirittura che i ricavi dei primi due anni debbano derivare da attività con almeno metà dei dipendenti occupati in precedenza ). Nel concordato liquidatorio, viceversa, il piano deve prevedere che eventuali apporti esterni migliorino almeno del 10% il soddisfacimento dei crediti chirografari rispetto a una semplice liquidazione giudiziale, garantendo comunque almeno il 20% ai creditori chirografari .
Il concordato deve essere omologato dal tribunale dopo verifica dell’ammissibilità e della fattibilità del piano (art. 44 e segg. CCII). Alla notifica della domanda di concordato si sospendono tutte le azioni esecutive sui beni (art. 104 CCII) e si blocca la costituzione di nuove ipoteche o sequestri. Durante la procedura, i crediti prededucibili (come il compenso del professionista attestatore) vengono pagati per primi, poi le passività concorsuali. In particolare, nello stesso tribunale il debitore può richiedere l’applicazione di misure protettive (ad es. una moratoria interna sulle rate di finanziamento concesso da terzi) fino all’omologazione, in modo da preservare la continuità . Se il concordato viene approvato e omologato, i creditori sono vincolati alle condizioni concordate. Invece, se la proposta non ottiene i quorum oppure il tribunale rifiuta l’omologazione, si apre la liquidazione giudiziale (fallimento), con vendita forzata dei beni e riparto dell’attivo.
Concordato e accordo di ristrutturazione portano anche alla cosiddetta esdebitazione finale dell’imprenditore: ovvero l’estinzione dei residui debiti rimasti dopo il piano, a patto che il piano stesso sia stato eseguito secondo le previsioni. Nell’ordinamento italiano tradizionale l’esdebitazione è prevista per alcune categorie di soggetti (ad esempio i debitori civili e gli imprenditori individuali nei procedimenti di sovraindebitamento ex L. 3/2012) e consiste nella cancellazione delle passività residue una volta adempiuti gli obblighi. Nel caso di società di capitali (S.r.l. o S.p.A.), la disciplina concorsuale attuale non prevede espressamente l’esdebitazione di per sé, poiché la società cesserebbe comunque con la procedura di liquidazione. Tuttavia, analoga “resa definitiva” si realizza quando il concordato viene eseguito: cessati i pagamenti secondo il piano, i creditori non possono più aggredire i beni sociali.
Dal punto di vista fiscale, anche i debiti da tasse e contributi possono rientrare in un concordato o accordo. In particolare, la normativa consente oggi transazioni fiscali all’interno dei piani: per crediti tributari e contributivi sono previste forme agevolate (art. 160-ter del Testo Unico bancario) nell’ambito del concordato e dell’accordo di ristrutturazione. In sede extragiudiziale, molte leggi finanziarie recenti hanno previsto definizioni agevolate (come la “rottamazione-quater” per i carichi affidati fino al 2022) e saldo e stralcio (per i contribuenti in grave difficoltà), nonché lunghe rateizzazioni (art. 19 D.Lgs. 218/1997 fino a 120 mesi). Questi strumenti riducono interessi e sanzioni, fermano l’esproprio e permettono di recuperare liquidità temporaneamente. Ad esempio, dalla Legge di Bilancio 2023 sono state introdotte misure che hanno riaperto termini di pagamento per chi era decaduto dalle precedenti definizioni agevolate. Occorre comunque ricordare che ogni dilazione ha scadenze rigide: la decadenza (cioè la perdita dei benefici) fa ripartire automaticamente tutte le azioni di riscossione. Il debitore deve quindi fare attenzione a rispettare i nuovi piani di pagamento concordati con l’Agenzia.
Le garanzie personali prestate dall’imprenditore possono essere escusse dai creditori in via esecutiva, se la società non paga. Viceversa, i creditori sociali, in procedure concorsuali, sono tenuti a soddisfare prima le passività fiscali e del lavoro (prededuzione e privilegi) e solo successivamente i creditori chirografari (artt. 2740 e 2771 c.c. richiamati dal CCII). In concordato, i creditori privilegiati e prededucibili (dipendenti, fisco, professionisti) vanno soddisfatti per legge; per i chirografari l’accordo può prevedere percentuali variabili. Ad esempio, l’art. 84 CCII obbliga, nel concordato liquidatorio, a garantire almeno il 20% del credito chirografario (con un incremento minimo del 10% sul piano di liquidazione ordinario) .
Di seguito una tabella riepilogativa dei principali strumenti di regolazione della crisi dal punto di vista dell’imprenditore, con requisiti ed effetti chiave.
| Strumento | Requisiti principali | Effetti principali | Quando usarlo |
|---|---|---|---|
| Accordo di ristrutturazione | Imprenditore in crisi, creditori ≥60% del debito (per azioni) . Piano economico-finanziario con attestazione professionale. | Sospende esecuzioni sui beni aziendali (una volta depositato al Registro), piano pagamenti a creditori aderenti; garantisce pagamento integrale di “estranei” entro 120 giorni . | Quando si può raggiungere consenso con i principali creditori finanziari e commerciali. |
| Piano attestato di risanamento | Imprenditore in stato di crisi, presenza di un piano credibile attestato da professionista. | Sospende le esecuzioni per la durata del piano; vincola i creditori aderenti (pagano secondo il piano; gli altri non lo sono). | Quando è realistico evitare il concordato formale affidandosi a un professionista esperto. |
| Composizione negoziata | Impresa in squilibrio patrimoniale (non necessariamente insolvente). Nomina di esperto ministeriale (D.L.118/2021). | Sospende eventuali esecuzioni (per legge) per un periodo concordato; consente pre-negotiation con creditori sotto supervisione e segretazione di bilanci. | Se si vuole «mettere in sicurezza» l’azienda con un professionista senza dichiarare fallimento. |
| Concordato preventivo | Imprenditore in crisi/insolvenza, piano e proposta depositati in tribunale; delibera assembleare favorevole. | Blocca le esecuzioni dal deposito della domanda (art.104 CCII), permette il riassetto dei debiti attraverso continuità aziendale o piano liquidatorio , con effetto vincolante sui creditori. | Quando la crisi è avanzata e necessita di una procedura ufficiale per la continuità o la liquidazione. |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Insolvenza accertata (stato di insolvenza dell’impresa). | Vendita giudiziale dei beni aziendali con riparto ai creditori secondo graduatoria legale; fase finale dell’impresa. | Quando il concordato o le trattative non hanno successo: estremo rimedio. |
Oltre agli strumenti, l’imprenditore deve monitorare costantemente i rischi tipici dell’insolvenza e le relative contromisure preventive:
| Rischio | Contromisure (proposte al debitore) |
|---|---|
| Pignoramenti su conti correnti, crediti, immobili (Agenzia Entrate-Riscossione, banche) | Contestare nel merito con opposizione giurisdizionale (se vi sono vizi procedurali), chiedere subito rateizzazione o dilazione amministrativa (art. 72-bis e ss. DPR 602/73), oppure utilizzare la procedura di composizione negoziata per sospendere gli atti esecutivi. |
| Iscrizione di ipoteca giudiziale (Agenzia Entrate) o volontaria (banche) | Impugnare l’atto nei termini (ad esempio contestando l’insufficienza di preavviso fiscale), proporre transazione fiscale/rottamazione per far sì che l’ipoteca non sia necessaria, negoziare accantonamento di fondi a garanzia del debito residuo (in ipotesi di concordato in continuità). |
| Interruzione delle forniture da fornitori chiave (per mancati pagamenti) | Aprire immediatamente un dialogo con i fornitori; proporre pagamenti parziali immediati o fideiussioni sostitutive; esporre rischi reciproci (crisi pagamenti da parte dell’azienda vs. fallimento del cliente); valutare accordi di compensazione “in natura” (ad es. scambio di beni/servizi). |
| Contenziosi e rivalse dei dipendenti (dimissioni, cause lavoro) | Utilizzare ammortizzatori (CIG, contratti di solidarietà) per mantenere i livelli occupazionali e far fronte alle retribuzioni correnti; negoziare accordi sindacali o transazioni individuali sui trattamenti di fine rapporto, assicurandosi comunque di rispettare i pagamenti prioritari (segreto del deposito concordato). |
| Declino reputazionale e di mercato (perdita clienti/commesse) | Comunicare con trasparenza la ristrutturazione in atto ai clienti principali, magari garantendo che i fornitori strategici sono stati rassicurati; cercare nuovi soci o investitori industriali; attivare eventuali crediti assicurativi o factoring per migliorare liquidità. |
Simulazioni pratiche
- Esempio 1 (Piano di rientro con fornitori e banca): Un’azienda ha debiti fiscali di €100.000, fornitori per €50.000 e un mutuo bancario residuo di €80.000. Si negozia un piano con l’Agenzia delle Entrate che permette di pagare il debito fiscale in 60 rate mensili concordate con un lieve interesse, bloccando ogni atto di riscossione per questo periodo (ad es. non verrà iscritta ipoteca). Con i fornitori si conviene di saldare €20.000 subito e di rateizzare il resto in 12 mesi, dilazionando le forniture necessarie. Con la banca si rinegozia il piano di ammortamento del mutuo (allungandolo) e si concorda un periodo di preammortamento di 6 mesi. Il risultato: l’azienda riparte con flussi di cassa che riescono a coprire le rate di tutti i piani con un minimo di margine operativo; nel frattempo evita i procedimenti esecutivi. Dopo 12 mesi circa i debiti si sono decisamente ridotti, e al termine del piano (ad es. dopo 60 mesi) l’esposizione residua verso l’Agenzia sarà sparita per effetto di «definizione agevolata» (pagamento di solo capitale), mentre fornitori e banca risultano saldati o quasi.
- Esempio 2 (Concordato preventivo in continuità): L’azienda presenta al tribunale un concordato preventivo in continuità con il supporto di un “piano attestato” (redatto dall’amministratore e attestato da un professionista). Il piano prevede di continuare l’attività produttiva vendendo tutto il magazzino e reinvestendo i ricavi nel business. I crediti verso i fornitori e la banca vengono ristrutturati: i fornitori accettano una percentuale di pagamento del 60% sul debito residuo, dilazionata in 3 anni; la banca concede un rinnovo delle garanzie (ipoteca sostitutiva) e allunga il finanziamento a 10 anni con 2 anni di preammortamento. Nel frattempo, ai dipendenti si garantisce il pagamento regolare degli stipendi futuri; i debiti passati verso il personale e l’erario saranno soddisfatti in parte con le risorse attive rimaste (ad esempio vendita di immobili non strategici). Il tribunale omologa il concordato (accettato dalla maggioranza dei creditori), l’azienda prosegue l’attività risanata e alla fine del piano (4 anni) i residui debiti vengono definitivamente estinti secondo quanto stabilito.
Domande frequenti
- D: Cosa succede se i creditori (fornitori, banca, Agenzia Entrate) iniziano pignoramenti o iscrizioni ipotecarie?
R: Nel momento in cui viene notificato un atto esecutivo (pignoramento di conti, fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria), vanno innanzitutto verificati eventuali vizi procedurali (ad es. mancanza di notifica dell’avviso di accertamento per un fiscale, o difetti formali nell’intimazione). In parallelo, il debitore deve attivarsi immediatamente: può presentare opposizione all’esecuzione (art. 615 e ss. c.p.c. per pignoramenti), oppure chiedere la sospensione a titolo amministrativo (p. es. “sospensione motivata” al riscossore tributario). Se la causa è un ritardo di pagamento, si valuta una rateizzazione straordinaria anche con accordo scritto. Importante è non disperdere il patrimonio utile alla continuità dell’impresa: per questo, in una composizione negoziata o in un concordato in bianco, la legge consente la sospensione temporanea degli atti esecutivi sui beni destinati all’attività (art. 47 CCII). - D: Cos’è un piano di rientro e può evitare la procedura concorsuale?
R: Un piano di rientro è un accordo informale tra debitore e creditori (o diversi creditori) per pagare i debiti con tempi allungati o riduzioni parziali. Non esiste una legge specifica che obblighi i creditori ad accettarlo, ma spesso è utile per evitare il default: ad esempio, proponendo di pagare subito una quota minima (escussione parziale) o dando garanzie alternative, l’azienda dimostra buona volontà. In pratica si tratta di una trattativa consensuale: se accettata da un creditore, quest’ultimo si astiene dall’avviare azioni legali fino all’adempimento del piano. In certi settori (es. a grandi creditori pubblici o banche) esistono procedure codificate di rinegoziazione del debito, ma nella maggior parte dei casi il piano di rientro è una semplice intesa scritta. Serve solitamente quando l’imprenditore è in temporanea difficoltà e ritiene di poter tornare solvente con qualche anno di tempo. Se invece il debito complessivo è insostenibile, è preferibile attivare gli strumenti codificati (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione). - D: Quando è consigliabile accedere al concordato preventivo invece che continuare a trattare privatamente?
R: Il concordato preventivo è una procedura formale e complessa, adatta a situazioni di crisi avanzata o conclamata. Si ricorre al concordato quando i debiti sono così elevati da non poter essere risolti solo con piani informali, oppure quando i creditori rifiutano di negoziare «fuori» dalla procedura. Vantaggi del concordato: blocca le esecuzioni e consente di riequilibrare i debiti sotto controllo giudiziario. Svantaggi: comporta costi (comprovvisoria del tribunale, bilanci certificati, pubblicità legale) e richiede quorum di approvazione in assemblea creditoria. Di norma si valuta il concordato quando: le passività superano il valore del patrimonio, non basta la liquidità corrente per onorarle, e si individua un piano credibile (con continuità o liquidazione). Se esiste una concreta prospettiva di ripresa, si sceglie il concordato in continuità; se invece l’impresa deve chiudere comunque, si propone il concordato liquidatorio con coinvolgimento di investitori esterni (purché offra un beneficio rispetto al fallimento). - D: Che differenza c’è tra piano attestato di risanamento e accordo di ristrutturazione?
R: Entrambi sono strumenti extragiudiziali e richiedono l’attestazione di un professionista indipendente. Il piano attestato (art.67 l.fall., oggi parte del Codice della crisi) è rivolto a tutte le imprese (anche individuali) e non necessita del consenso minimo di creditori: basta che l’imprenditore convinca con il piano e l’attestazione. L’accordo di ristrutturazione (art.57 CCII) richiede invece il consenso formale di creditori rappresentanti almeno il 60% del debito (o percentuali ridotte se si fanno accordi “agevolati” ). Entrambi congelano le esecuzioni solo dopo deposito degli atti, ma con l’accordo si ha l’omologazione del tribunale che ne assicura maggior efficacia: ad esempio, viene impedita la possibilità di opporsi agli estranei al piano fintanto che l’accordo è in corso di omologazione. In sintesi, il piano attestato è più rapido e flessibile, mentre l’accordo di ristrutturazione offre maggiore certezza legale (anche per i creditori “estranei”) ma richiede una maggioranza qualificata di adesioni. - D: Cosa prevede la legge per l’amministratore di S.r.l./S.p.A. se la società non paga i debiti?
R: Secondo la normativa societaria, l’amministratore deve gestire la società con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 2392 c.c. per S.r.l., art. 2476 c.c. per S.p.A.) e vigilare sulle finanze. Se emerge uno stato di insolvenza, l’amministratore è tenuto a segnalare tempestivamente la crisi e adottare misure di salvataggio (oggi l’organo di controllo/segnalazione in CCII). La Cassazione ha però chiarito che gli amministratori non sono direttamente coobbligati per i debiti societari a meno che non intervengano gli estremi di responsabilità civile: ad esempio, frodi contabili o spoliazioni (art. 36 DPR 602/1973 per i tributi) o comportamenti fraudolenti durante la liquidazione . L’amministratore che non rispetta i doveri (omette le cautele necessarie, non convoca l’assemblea in tempo, aggrava colposamente la crisi) può essere chiamato a rispondere nel merito per danni verso la società e i creditori, ma non solidalmente per i debiti in senso fiscale o civile generico. In pratica, la responsabilità degli amministratori sorge per negligenza o scelte irragionevoli (business judgment rule non esime in caso di pregiudizio accertato ), non perché «ereditano» debiti della società. Tuttavia, in sede tributaria la Cassazione ha sottolineato che gli avvisi emessi all’amministratore devono contenere motivazioni specifiche sulla sua personale responsabilità; in mancanza, sono nulli rispetto al debito dello stesso . - D: Cosa significa “esdebitazione” e quando si applica?
R: L’esdebitazione è l’annullamento dei debiti residui non soddisfatti alla chiusura di una procedura (fallimentare o concordataria) per determinati soggetti. In Italia essa riguarda in particolare persone fisiche e piccoli imprenditori nei casi di sovraindebitamento (L. 3/2012) o fallimento. Nel nostro ambito di S.r.l./S.p.A., la “fase finale” assimilabile all’esdebitazione si ottiene quando l’imprenditore attua completamente il piano di concordato: alla scadenza di questo, i creditori non possono più rivalersi sui residui (ancorché esistenti), poiché l’obbligo di pagamento era caduto alla fine del piano stesso. In sostanza, non vi è una norma che regoli l’esdebitazione per le società, ma si realizza come effetto dell’omologazione e dell’avvenuto adempimento dell’accordo con i creditori. Per gli amministratori o soci personalmente coinvolti, si parla invece di disimpegno finale: una volta pagati i creditori nel concordato liquidatorio (anche parzialmente) e chiusa la società, cessano le obbligazioni personali sorte in corso di procedura. - D: Che strumenti esistono per ridurre i debiti fiscali aziendali (cartelle esattoriali)?
R: Numerose leggi annuali hanno introdotto misure di definizione agevolata delle cartelle fiscali. Ad esempio, la rottamazione quater (L. 197/2022) ha permesso di cancellare sanzioni e interessi per molti debiti fino al 2022, pagando solo il capitale. Anche il saldo e stralcio ha offerto dilazioni ridotte a certe categorie di contribuenti. Più recentemente il Milleproroghe 2024 ha riaperto i termini per la riammissione dei decaduti dalla rottamazione quater . In via amministrativa, si può richiedere all’Agenzia delle Entrate – Riscossione un’agevolazione nei pagamenti con rate fino a 120 mesi o l’eliminazione di alcune sanzioni per gravi difficoltà. Questi strumenti bloccano le azioni esecutive (cartelle e fermi) fino alla scadenza delle rate. È importante non interrompere i pagamenti concordati: la perdita di un’unica rata comporta la decadenza dal beneficio e la riattivazione degli interessi e degli atti coattivi (interessi di mora, aggio di riscossione). - D: Conviene pagare prima la banca o i dipendenti? E il Fisco?
R: La legge stabilisce una gerarchia obbligatoria nel pagamento dei debiti in caso concorsuale: prima vengono onorati i crediti prededucibili (es. il professionista del concordato), poi quelli privilegiati di prima fascia (stipendi maturati, indennità di cessazione rapporto, contributi Inps dei lavoratori), poi i privilegi di seconda fascia (TFR, contributi erariali ante accesso, debiti fiscali con privativi), e infine i creditori chirografari (fornitori, banche non garantite). In concreto, ciò significa che in concordato o fallimento si paga sempre prima i lavoratori e le tasse. Pertanto, anche nella trattativa privata è prudente garantire ai dipendenti lo stipendio corrente e un piano ragionevole per i debiti pregressi (ad es. pagamenti graduali), così come assicurare almeno il pagamento delle imposte essenziali (IVA, ritenute) mentre si rinegoziano i finanziamenti. Da ultimo si pagheranno gli altri debiti. Ovviamente i creditori stessi tenderanno a far rispettare questo ordine: il Fisco può iscrivere ipoteca sui beni nonostante qualunque altro pagamento, e i lavoratori possono chiedere l’intervento del tribunale del lavoro. - D: Cos’è il concordato semplificato introdotto di recente?
R: Dal 2022 è prevista una versione “semplificata” del concordato per le micro e piccole imprese (soggetti con fatturato/attivo fino a 5 milioni e debiti non superiori a 3 milioni). Essa riduce alcuni oneri procedurali (ad es. non è necessario allegare un bilancio certificato, solo una relazione del professionista) e accelera i tempi, pur mantenendo la delibera assembleare e l’omologazione. Viene usato raramente ma può essere utile per PMI con debiti limitati che hanno bisogno comunque di un “sigillo” giudiziale.
Fonti normative e giurisprudenza
- Legge Fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (in particolare art. 160 c. 1-3 su requisiti di ammissione al concordato preventivo) .
- D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (disciplina accordi di ristrutturazione art. 57 CCII ; concordato art. 84 CCII e art. 84(4) sulla liquidazione minima ; effetti dell’offerta concordataria).
- D. Lgs. 136/2024 (c.d. “terzo correttivo” del Codice della crisi), artt. 60-61 (modifiche agli accordi di ristrutturazione) .
- DPR 602/1973 (Testo Unico delle leggi sui tributi – in particolare artt. 36, 72-bis e ss. su notifiche esattoriali e pignoramenti) e DPR 633/1972 (IVA).
- Codice Civile (art. 2740 e ss. sulla responsabilità patrimoniale, art. 2751-bis sui crediti di lavoro, art. 2392 c.c. e 2476 c.c. sull’amministratore diligente).
- Corte di Cassazione: ord. sez. trib. 4 giugno 2024, n. 15580, richiamata per responsabilità del liquidatore ex art. 36 DPR 602/1973 ; cass. civ. ord. 28 luglio 2025, n. 23963 (sull’obbligo di diligenza degli amministratori ); cass. civ. ord. 30 marzo 2021, n. 8811 (sull’assenza di successione nei debiti tributari degli amministratori ).
- Consiglio Nazionale del Notariato – Studio n. 71/2024 (analisi aggiornate degli accordi di ristrutturazione dopo D. Lgs. 136/2024) .
- Fonti Secondarie: Agenzia Entrate-Riscossione (guide operative su rateizzazioni e sospensioni; prassi definizione debiti), dottrina specializzata (studi sul Codice della crisi) e massime recenti della giurisprudenza, citate in nota.
Azienda di Canaline e Passerelle Portacavi con Debiti: Cosa Fare per Difendersi e Come Agire Subito
La tua azienda che produce, importa o distribuisce canaline portacavi, passerelle metalliche, canalette zincate, grigliati portacavo, curve e giunzioni, staffaggi e supporti, accessori per impianti elettrici industriali, fornendo elettricisti, impiantisti, contractor, carpenterie e rivendite tecniche, oggi è schiacciata dai debiti?
Ricevi solleciti, richieste di rientro, blocchi della merce, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o minacce di pignoramento da parte di banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore delle passerelle e canaline portacavi è esposto a forti oscillazioni del prezzo dell’acciaio, a margini ridotti, a costi logistici crescenti e alla necessità di mantenere grandi stock. I clienti (impiantisti, edili, industriali) pagano spesso con forti ritardi.
Il risultato? La liquidità si azzera rapidamente e i debiti esplodono.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e nel modo corretto.
Perché un’Azienda di Canaline e Passerelle Portacavi va in Debito
- aumento dei costi di acciaio, zincatura, piegatura, punzonatura e trasporti
- ritardi nei pagamenti da parte di installatori, contractor e industrie
- magazzino immobilizzato tra canaline, passerelle, grigliati, staffe e accessori
- costi elevati di produzione, logistica e stoccaggio
- concorrenza aggressiva, margini ridotti
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari
- stop delle forniture da parte dei produttori di acciaio
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi e precetti
- sequestro del magazzino e delle attrezzature
- impossibilità di rispettare consegne e forniture di cantiere
- perdita di clienti strategici e rivendite tecniche importanti
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con il supporto di un avvocato specializzato puoi:
- sospendere pignoramenti in corso
- bloccare richieste di rientro improvvise
- proteggere conti correnti e flussi finanziari
- fermare le azioni dell’Agenzia Riscossione
Questo permette di mettere l’azienda in sicurezza.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Molti debiti presentano irregolarità che possono essere contestate:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- addebiti duplicati
- debiti prescritti
- errori nelle cartelle esattoriali
- commissioni bancarie illecite
Una parte consistente del debito può essere tagliata o cancellata legalmente.
3. Ristrutturare i debiti con un piano sostenibile
Strumenti realmente efficaci includono:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (acciaio, zincatura, trasporto)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate, se disponibili
4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Se la crisi è grave, puoi ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (in casi estremi) Liquidazione Controllata
Questi strumenti consentono all’azienda di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti, sospendendo totalmente ogni pignoramento.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare un’azienda del settore elettromeccanico/siderurgico servono competenze specifiche e comprovate.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende che producono o distribuiscono passerelle e canaline portacavi.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata dei debiti e dei rischi
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- creazione di un piano di ristrutturazione sostenibile
- protezione del magazzino, dei materiali e dei cantieri attivi
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- tutela totale dell’amministratore e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di canaline e passerelle portacavi non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, efficace e completamente legale, puoi:
- bloccare immediatamente i creditori,
- ridurre concretamente i debiti,
- salvare ordini, clienti e continuità operativa,
- proteggere il futuro della tua impresa.
Agisci ora.
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la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.