Se la tua azienda produce, importa o distribuisce batterie industriali, batterie al piombo, AGM, GEL, litio, batterie trazione per carrelli elevatori, UPS, sistemi di accumulo, caricabatterie, ricambi e accessori per logistica, industria, energia e impianti critici, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare blocchi operativi e perdita di clienti strategici.
Nel settore delle batterie industriali, anche un ritardo minimo nelle consegne può fermare carrelli elevatori, magazzini automatizzati, impianti energetici, UPS e linee produttive, causando penali, reclami e danni economici importanti.
Perché le aziende di batterie industriali accumulano debiti
- aumento dei costi di piombo, litio, componenti elettronici e materie prime
- rincari delle importazioni e dei trasporti
- pagamenti lenti da parte di logistiche, industrie, rivenditori e manutentori
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con molte varianti, modelli, capacità e tecnologie
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati all’alto valore delle scorte
- investimenti elevati in test, collaudi, normative di sicurezza e smaltimento rifiuti
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
- identificare debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo rigidi che prosciugano la liquidità
- richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
- proteggere rapporti con fornitori critici (piombo, litio, caricabatterie, componenti elettronici)
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare produzione e assistenza
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di batterie, celle, caricabatterie e componenti essenziali
- impossibilità di servire logistiche, industrie e clienti con contratti attivi
- perdita di rivenditori e partner strategici
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
Detto questo, l’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire concretamente per:
- bloccare pignoramenti e atti esecutivi
- ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti normativi più efficaci
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- proteggere magazzino, materiali critici, contratti e continuità produttiva
- evitare la chiusura e accompagnare la tua azienda verso un risanamento reale
Agisci ora
Le aziende non falliscono per i debiti, ma per il ritardo con cui reagiscono.
Agire oggi significa salvare forniture, commesse, clienti strategici e stabilità finanziaria.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi subito una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e proteggi la tua azienda di batterie industriali.
Introduzione
Un’impresa che produce batterie industriali può trovarsi in crisi finanziaria per molte ragioni (debiti verso fornitori di materie prime, banche, Agenzia delle Entrate, INPS, ex dipendenti, ecc.). In questi casi l’imprenditore deve adottare strategie di risanamento prima che scatti una insolvenza formale. La legislazione italiana offre vari strumenti (es. composizione negoziata della crisi, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo) per cercare di ristrutturare i debiti, garantendo allo stesso tempo protezione ai creditori. D’altra parte, i vertici aziendali devono prestare attenzione ai profili penali (es. bancarotta fraudolenta e semplice), evitando comportamenti illeciti come distrazioni di beni o occultamento di scritture. Questa guida illustrerà i passi difensivi principali, i vantaggi fiscali e le responsabilità, con focus sul punto di vista del debitore imprenditore .
1. Valutazione iniziale e dichiarazione di crisi
In primo luogo, l’imprenditore deve verificare la propria situazione patrimoniale e finanziaria. Secondo il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. n.14/2019, Codice della crisi, CCI), sono segnali di crisi il «pericolo di non essere più in grado di assolvere regolarmente le proprie obbligazioni» (insolvenza). Se emerge uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario grave, è opportuno agire immediatamente. In particolare, l’organo amministrativo deve tempestivamente affrontare la crisi evitando negligenze, onde prevenire il fallimento e le azioni esecutive (es. pignoramenti).
Dal punto di vista giuridico, entro certi limiti temporali l’organo può attivare strumenti di risanamento senza dover dichiarare subito il fallimento. Tuttavia, è obbligatorio presentare il bilancio con la nota integrativa e la relazione sulla crisi, partecipare agli early warning (sistemi di allerta), e valutare l’esistenza di cause di scioglimento (artt. 2482‑2486 c.c.) o di intervento dell’autorità.
In sintesi: effettuare subito un’analisi interna del debito (fornitori, erario, istituti di credito, INPS, ex dipendenti, ecc.) e considerare la normativa più recente (D.Lgs. 14/2019 aggiornato). L’imprenditore può avvalersi anche di consulenti esperti (commercialisti, legali) per pianificare la difesa e i rimborsi ai creditori in crisi .
2. Composizione negoziata della crisi (art. 56 e ss. CCI)
Un’importante novità del diritto italiano è la composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 56 e segg. CCI), introdotta dal D.L. 118/2021 (conv. L.147/2021) e riformata dal D.Lgs. 83/2022. Si tratta di una procedura volontaria e riservata, gestita tramite piattaforma telematica, in cui un esperto indipendente (iscritto in apposito registro) aiuta l’impresa in difficoltà a negoziare con i creditori. L’imprenditore presenta istanza alla Camera di Commercio competente richiedendo la nomina dell’esperto. Contestualmente può chiedere misure protettive dei beni aziendali (iscrizione nel Registro delle imprese, art. 18 CCI). Queste misure (es. sospensione delle azioni esecutive individuali parziali) hanno effetto di tutela durante le trattative .
Durante la composizione negoziata, l’esperto agevola le trattative tra impresa e creditori (fornitori, banche, fisco, INPS, ecc.). L’obiettivo è individuare soluzioni che consentano la continuità aziendale, come contratti di rinegoziazione, moratorie o accordi di ristrutturazione parziale. Se l’esperto segnala atti di gestione incoerenti, può iscrivere dissenso nel registro (art. 18 e 19 CCI) . La procedura termina normalmente entro alcuni mesi.
Soluzioni possibili e vantaggi fiscali
Se al termine delle trattative si individua una via di risanamento, le parti possono: – concludere un contratto con uno o più creditori per ridurre o dilazionare i debiti (art. 23, 1° co. CCI) ; – ottenere una moratoria (art. 62 CCI); – stipulare un accordo che produce effetti di piano (art. 23, 1° co. lett. c) CCI, effetti analoghi a piano attestato di risanamento) .
In alternativa, se non si raggiunge un’intesa diretta, l’imprenditore può: – redigere un piano attestato di risanamento (art. 56 CCI); – chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCI) ; – proporre un concordato semplificato per liquidazione (art. 25-sexies CCI); – accedere a concordato preventivo ordinario o altri strumenti (art. 25 CCI) .
La legge premia chi usa la composizione negoziata: riduce il tasso legale sugli interessi fiscali e le sanzioni tributarie per le soluzioni attuate , e consente dilazioni fiscali fino a 72 rate (art. 25‑bis CCI). Inoltre, integra le agevolazioni fiscali ordinariamente previste per i piani e accordi di risanamento (es. detassazione delle sopravvenienze attive e perdite su crediti) .
Vantaggio chiave: la composizione negoziata consente di tutelarsi senza aprire subito un procedimento giudiziale, mantenendo la segretezza verso la concorrenza e attivando meccanismi premiali fiscali .
Gruppi di imprese
Se l’azienda di batterie fa parte di un gruppo, tutte le società possono chiedere contestualmente un unico esperto (istanza presso una Camera di Commercio) . Ciò semplifica la trattativa con i creditori, coordinando il piano di risanamento di tutto il gruppo.
3. Piano attestato di risanamento (art. 56 CCI)
Il piano attestato di risanamento è un documento predisposto dall’imprenditore in crisi e attestato da un professionista, in cui si illustra come l’impresa intende ripianare i debiti e riallineare la situazione economico‑finanziaria. L’attestato conferma che il piano appare idoneo a garantire la continuità aziendale . Questo strumento non richiede alcun quorum di creditori per essere redatto (si tratta di una mera proposta contrattuale).
Il contenuto minimo del piano attestato (art. 56, c.2 CCI) è dettagliato: deve comprendere, fra l’altro, – la rappresentazione aggiornata della situazione economico‑patrimoniale e delle cause della crisi ; – le strategie proposte con la tempistica per il risanamento ; – l’elenco analitico dei creditori, specificando quali si invitano a rinegoziare (per riduzione o dilazione) e come si pagheranno gli altri ; – eventuali nuovi apporti di finanza o ricapitalizzazioni ; – il cronoprogramma delle azioni (interventi) e le misure correttive in caso di scostamenti ; – in caso di continuazione d’impresa, un piano industriale che dimostri la sostenibilità futura (novità introdotta dal correttivo del 2020) .
L’attestatore (commercialista o professionista abilitato) verifica la veridicità dei dati e la solidità del piano. La giurisprudenza ha precisato che, in caso di bancarotta fraudolenta documentale, anche l’amministratore “di diritto” può essere ritenuto responsabile se non cura la tenuta delle scritture . Pertanto, il piano deve essere redatto con rigore e completezza.
Se il piano viene sottoscritto solo da alcuni creditori, può poi essere proposto come accordo in esecuzione di piano attestato (art. 56, c.1-bis CCI) e, se necessario, omologato dal tribunale.
4. Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e 182‑bis L. Fall.)
Il contratto di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCI, evoluzione dell’art. 182-bis L. Fall.) consente al debitore di concordare con i creditori (banche, fornitori, fisco, INPS, ecc.) una riduzione/rimodulazione dei debiti. Per essere efficace, l’accordo va depositato in tribunale per l’omologazione; senza omologa resta un contratto privato. La legge richiede l’adesione di almeno il 60% dei crediti ammessi al voto (per i crediti non chirografari l’unanimità), ma la composizione negoziata riduce al 60% l’asticella anche per i creditori non partecipanti .
Gli accordi possono includere anche debiti tributari e previdenziali; anzi, recenti pronunce specificano che l’accordo di ristrutturazione del debito tributario incide sul “profitto del reato” e sui procedimenti penali (cfr. Cass. 44519/2024: la riduzione del debito Iva ridetermina il quantum oggetto di confisca per equivalente) . Ciò significa che chi negozia una transazione fiscale per evitare il fallimento modifica anche l’entità del reato (dando meno materia imponibile al giudice penale) . In pratica, un accordo tributario omologato sottrae alle fasi esecutive parte del debito erariale.
La Cassazione ha inoltre chiarito che, quando l’accordo contiene anche una transazione fiscale, il debitore non può chiedere l’omologazione prima che scada il termine per l’adesione dell’Agenzia delle Entrate: bisogna pubblicare l’accordo in registro imprese e attendere i termini per opposizioni e adesioni, altrimenti si viola il diritto di difesa del fisco .
In sintesi: gli accordi di ristrutturazione permettono di rinegoziare l’ammontare del debito (anche tributario e contributivo) con voto qualificato dei creditori. Un buon accordo può evitare il fallimento, ma serve un professionista per impostarlo e il consenso degli interessati .
5. Concordato preventivo (art. 60 e ss. CCI)
Se le soluzioni extragiudiziali falliscono o non vengono ritenute adeguate, l’impresa può ricorrere al concordato preventivo presso il tribunale. Con la riforma del 2019, anche il concordato è disciplinato nel CCI. Esistono due forme principali: – Concordato con continuità (il piano può prevedere il proseguimento dell’attività, es. cessione di ramo aziendale, ristrutturazione del debito con continuità produttiva). – Concordato liquidatorio (piano di liquidazione dei beni aziendali, spesso attraverso vendita di ramo d’azienda o beni immobiliari, con riparto ai creditori).
La domanda di concordato si presenta unitamente al piano e alle relazioni dell’esperto indipendente e del collegio sindacale (se esistente). Appena proposta la domanda, scatta il c.d. “divieto di esecuzione individuale” sui debiti oggetto del piano: i creditori non possono avviare azioni esecutive in proprio (art. 168 CCI) e non possono far valere ipoteche o pegni sui beni aziendali concordatari. Questo blocco dura fino alla decisione di ammissione al concordato.
Il Tribunale valuta preliminarmente i requisiti (capacità a contrattare, completezza della documentazione, fattibilità del piano). Poi nomina un commissario giudiziale e convoca i creditori per il voto. Il piano deve raccogliere la maggioranza prevista (tipicamente 50% o 60% a seconda dei casi) tra i creditori ammessi. Se approvato, il Tribunale omologa il concordato e il piano diventa vincolante anche per i dissentienti (c.d. cram-down).
Vantaggi difensivi: il concordato, una volta omologato, rinnova i debiti secondo il piano, spesso con sconti o dilazioni, e offre una protezione definitiva dalle esecuzioni individuali. È particolarmente utile quando la continuità produttiva è essenziale (es. salvare l’azienda di batterie) e il mercato continua ad avere interesse nell’attività.
Tuttavia, se il piano non viene rispettato o non raccolto, possono aprirsi procedimenti fallimentari. Inoltre, i giudici valutano attentamente la coerenza del piano: la dottrina evidenzia che oggi la continuità aziendale è un concetto più flessibile (art. 84 CCI) e che anche piani liquidatori sono ammessi, purché soddisfino i creditori come previsto dal concordato cessione beni .
6. Profili penali: bancarotta e responsabilità
In caso di crisi irreversibile, i legali e gli amministratori devono valutare i rischi penali. La bancarotta (ora depenalizzata per alcune ipotesi minori, ma pienamente applicabile sotto forma di reato a diligenza aggravata) comprende diversi fatti: semplice o fraudolenta (artt. 216‑218 CCI).
- Bancarotta semplice (art. 216 CCI): si configura se il debitore, in caso di lievi inadempimenti, compie negligenze gravi (es. mancato versamento contributi, elusione non gravissima del patrimonio).
- Bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 217 CCI): distrazione o occultamento di beni sociali con dolo.
- Bancarotta fraudolenta documentale (art. 219 CCI): falsificazione o soppressione di scritture contabili con dolo specifico, ovvero omessa tenuta con dolo (ultimo caso tipico di amministratori “prestanome” entrambi punibili ).
- Bancarotta impropria e patrimoniale aggravata: quando i reati si consumano in danno dei creditori o dello stato.
In particolare, la Cassazione (Cass. pen. n. 9885/2024) ha ribadito che anche l’amministratore formale (“prestanome”) di una società in crisi può essere ritenuto penalmente responsabile di bancarotta fraudolenta documentale, se non garantisce corretta tenuta delle scritture . Chi dichiara insolvenza e liquidazione deve quindi essere estremamente trasparente: ogni distrazione di beni o falsificazione delle scritture rischia di trasformarsi in reato penale.
Strategie preventive: aderire tempestivamente agli strumenti del CCI (composizione negoziata, patti di ristrutturazione, concordato) è utile anche sotto il profilo difensivo, perché dimostra volontà di risanamento e buona fede. I piani redatti e omologati escludono (fatta salva frode) la possibilità di revoca per bancarotta semplice per le operazioni attuate nell’ambito del piano (art. 67 CCI ex art. 67 L.Fall). In pratica, non si possono considerare sleali i pagamenti previsti dal concordato o da un accordo omologato, così come non si può revocare i conferimenti fatti per realizzare il risanamento.
7. Strategie difensive contro i creditori e pignoramenti
Finché è possibile, l’impresa deve cercare di evitare procedure esecutive: per esempio, prima di chiedere scadenze o rateazioni ai creditori insoddisfatti (banche, fornitori). Non opporre furbate – meglio negoziare un piano – perché azioni come opposizione ai pignoramenti funzionano solo in casi limitati (vizi di notifica, beni impignorabili, ecc.).
Durante la composizione negoziata, le misure protettive (art. 18-19 CCI) bloccano molti pignoramenti sui beni aziendali. Nel concordato preventivo, come detto, è vietata l’esecuzione individuale sui debiti del piano (art. 168 CCI). In caso di liquidazione giudiziale, invece, non vi è particolare protezione e prevale il curatore; pertanto meglio evitare di arrivare a quella fase.
Se creditori come l’Erario o l’INPS avviano procedure, l’impresa può richiedere la compensazione dei debiti tributari con crediti o chiedere forme di rateizzazione (anche queste incentivate nel contesto di crisi). Anche gli ex dipendenti possono essere coinvolti in un concordato (stabili contratti di lavoro) o in accordi di ristrutturazione che ne prevedano il pagamento parziale. In ogni caso, risulta utile coinvolgerli nelle trattative o informare i sindacati per evitare contenziosi aggiuntivi.
Tabella riepilogativa degli strumenti di risanamento:
| Strumento | Riferimenti normativi | Quorum / Requisiti | Effetti principali |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata (volontaria) | Art. 56-65 CCI (D.Lgs. 14/2019) | Presentazione istanza in CCIAA, nomina esperto | Trattative riservate con creditori; misure premiali fiscali; accordi contrattuali di risanamento o accesso ad altri strumenti |
| Piano attestato di risanamento | Art. 56 CCI | Redatto dal debitore, attestato da professionista | Proposta contrattuale di rinegoziazione debiti; non necessita quorum; suscettibile di omologa come accordo di ristrutturazione eseguibile |
| Accordo di ristrutturazione | Art. 57 CCI (ex 182-bis L. Fall) | Adesione almeno 60% crediti (min 66,7% in genere); assemblea creditori | Contratto modificativo del debito (sconti, dilazioni) con omologazione in tribunale; estende anche a debiti tributari/previdenziali se concordati |
| Concordato preventivo | Art. 60 ss. CCI | Presentazione domanda + piano (50-60% votanti a favore) | Blocca le esecuzioni individuali sui debiti concordatari; piano giudiziale che impone nuovi termini ai creditori; consente continuità o liquidazione concordata |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Art. 70 ss. CCI | Impossibilità/irragionevolezza degli altri strumenti | Chiusura azienda, curatore, riparto forzato ai creditori; ultimo rimedio, assume responsabilità dell’amministratore fallimentare |
8. Domande e risposte (FAQ)
D: Che differenza c’è fra composizione negoziata e concordato preventivo?
R: La composizione negoziata è un accordo privato assistito da un esperto, volontario e confidenziale, che permette un negoziato con incentivi fiscali . Il concordato preventivo è una procedura giudiziale: l’impresa si rivolge al tribunale con un piano obbligatorio, che blocca le esecuzioni e vincola i creditori . La composizione è più rapida e riservata; il concordato è pubblicistico ma garantisce più efficacemente la protezione legale dei pagamenti.
D: Posso salvare l’azienda se i debiti verso fornitori sono ormai insostenibili?
R: Sì, iniziando misure di ristrutturazione (negoziale o giudiziale) anche con il 60% dei creditori anziché l’unanimità, grazie alla normativa recente . Il piano attestato o l’accordo di ristrutturazione permette di proporre riduzioni/dilazioni. Se è fattibile riprendere l’attività (anche con vendita di un ramo d’azienda), il concordato con continuità può salvare l’azienda. In tutti i casi, serve una valutazione tecnica (es. perizia industriale o finanziaria).
D: Che succede se firmo un accordo di ristrutturazione con il Fisco?
R: L’accordo omologato riduce effettivamente il debito tributario e ne ridefinisce l’ammontare. Cassazione 44519/2024 sottolinea che ciò incide sul “profitto del reato” (es. Iva non versata) e modifica l’importo assoggettabile a confisca . In pratica, l’adesione al piano rende valido il nuovo debito ridotto. Attenzione però: non si può chiedere l’omologazione prima che scadano i termini di adesione dell’Agenzia delle Entrate .
D: Come mi proteggo dai pignoramenti dei creditori (banche, INPS, ecc.)?
R: Se stai negoziando la composizione negoziata, puoi chiedere l’iscrizione delle misure protettive nel Registro delle imprese (art.18 CCI) per bloccare molti pignoramenti sui beni aziendali . In caso di concordato preventivo, l’effetto di sospensione delle azioni individuali (art.168 CCI) protegge l’azienda fino alla decisione del tribunale. Altrimenti, in via generale, è difficile bloccare un pignoramento senza clausole contrattuali specifiche: meglio negoziare con il creditore un piano di pagamento piuttosto che affrontare direttamente il giudice dell’esecuzione.
D: Cosa rischiano penalmente gli amministratori se la società fallisce?
R: Gli amministratori possono rispondere di bancarotta. Se la crisi viene gestita in cattiva fede (es. vendendo beni di nascosto, falsificando i libri contabili, omettendo scritture obbligatorie), si configura una bancarotta fraudolenta (patrimoniale o documentale) punita con reclusione . Cassazione 9885/2024 ha confermato che anche l’amministratore formale (“prestanome”) può subire la condanna, proprio perché ha l’obbligo giuridico di tenere la contabilità . La bancarotta semplice (negligenza grave) è punita più lievemente ma comunque revoca l’operato. Usare gli strumenti di composizione negoziata o concordato, nel rispetto delle regole, serve anche a dimostrare l’assenza di dolo e buona volontà di risanamento.
D: È vero che in composizione negoziata ottengo sconti fiscali?
R: Sì. In composizione negoziata si applicano misure premiali come la riduzione al tasso legale degli interessi su debiti tributari maturati durante la crisi e sino all’eventuale piano . Le sanzioni tributarie scadute vengono ridotte al minimo se rinegoziate . Inoltre, se alla fine si pubblica un contratto o accordo idoneo alla continuità, le imposte passive (perdite su crediti, sopravvenienze) godono di regimi di deducibilità migliorati .
D: Cosa accade se l’accordo di composizione negoziata fallisce?
R: Se non si trova soluzione alla crisi via composizione negoziata, l’imprenditore può utilizzare gli strumenti alternativi già citati (piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato) . In ogni caso, la composizione negoziata non vincola: se non ha successo, il debitore non subisce sanzioni, può presentare istanze di concordato senza che l’istanza stessa conti come ammissione di fallimento.
D: Che tutele ho se l’azienda è già insolvente?
R: Se lo stato di insolvenza è conclamato (non più in grado di pagare regolarmente), vanno subito attivati i rimedi previsti dal CCI. In molti casi la dichiarazione di insolvenza, se gestita nel modo giusto (per es. in concordato), può evitare il fallimento. In alternativa, se la crisi è grave, può scattare comunque il fallimento. In quel caso l’unica difesa rimasta è cooperare con il curatore (ad es. presentando tutti i documenti) e ricercare eventuali colpe pregresse degli ex amministratori (revocatorie). Naturalmente bisogna evitare azioni dolose dall’inizio.
Fonti
- Camera di Commercio di Torino, “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” – guida aggiornata (vedi art. 18-25 CCI) .
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza, «CCI») e successive modificazioni (es. L. 147/2021, D.Lgs. 83/2022).
- Cass. civ. Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34377 – omologazione accordo ristrutturazione con transazione fiscale .
- Cass. pen. Sez. V, 7 marzo 2024, n. 9885 – responsabilità dell’amministratore (di diritto e di fatto) in caso di bancarotta fraudolenta documentale .
- Cass. civ. Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 – effetti del successivo fallimento sugli accordi di ristrutturazione.
- Cass. civ. Sez. I, 6 giugno 2025, n. 44519 – effetti dell’accordo di ristrutturazione del debito tributario sulla confisca per equivalente .
La tua azienda che produce, importa, distribuisce o manutiene batterie industriali, batterie al piombo, batterie trazione per carrelli elevatori, batterie AGM/GEL, moduli al litio, sistemi di accumulo energetico, caricabatterie, BMS, ricambi e assistenza tecnica, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, importa, distribuisce o manutiene batterie industriali, batterie al piombo, batterie trazione per carrelli elevatori, batterie AGM/GEL, moduli al litio, sistemi di accumulo energetico, caricabatterie, BMS, ricambi e assistenza tecnica, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o persino minacce di pignoramento da banche, fornitori, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore delle batterie industriali è complesso e costoso:
• acquisto di materiali chimici ed elettronici ad alto valore,
• obbligo di mantenere stock elevati,
• costi di importazione e logistica crescenti,
• assistenza tecnica impegnativa,
• clienti che pagano spesso a 60–120 giorni.
La liquidità può saltare in fretta, generando una spirale di debiti.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con una strategia efficace.
Perché un’Azienda di Batterie Industriali va in Debito
- aumento dei costi di piombo, litio, moduli, elettroniche, BMS e caricabatterie
- pagamenti lenti da parte di logistiche, industrie, GDO e flotte di carrelli elevatori
- magazzino immobilizzato tra batterie, celle, caricabatterie, ricambi e moduli
- costi elevati di assistenza tecnica, smaltimento e normative ambientali
- investimenti continui in nuove tecnologie e certificazioni
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari
- sospensione delle forniture di batterie, moduli e caricabatterie
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di stock, caricabatterie e attrezzature
- impossibilità di soddisfare ordini, noleggi e manutenzioni
- perdita di clienti strategici e contratti pluriennali
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con il supporto di un avvocato specializzato puoi:
- sospendere pignoramenti in corso
- fermare richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità aziendale
- arrestare le iniziative dell’Agenzia Riscossione
È il primo passo per mettere al sicuro l’azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Nel settore emergono spesso anomalie significative:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- commissioni bancarie anomale/illegittime
Una parte rilevante del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani realmente sostenibili
Soluzioni efficaci:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con fornitori strategici (piombo, litio, elettronica)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando attive
4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Quando la crisi è più complessa puoi ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione dei Debiti
- Concordato Minore
- (come extrema ratio) Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte dei debiti, sospendendo completamente pignoramenti e atti esecutivi.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare un’azienda operante nel settore energia/accumulo servono competenze specifiche.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende che operano con batterie industriali e sistemi di accumulo.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani su misura
- protezione del magazzino, dei caricabatterie, delle celle e dei moduli
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela completa dell’imprenditore e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di batterie industriali non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e perfettamente legale, puoi:
- bloccare subito i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare clienti, forniture e continuità operativa,
- proteggere il futuro della tua attività.
Agisci ora.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.