Se la tua azienda produce, importa o distribuisce vernici, primer, fondi protettivi, finiture industriali, smalti, catalizzatori, vernici bicomponenti, prodotti per carpenteria, edilizia, automotive, nautica o impianti industriali, e oggi si trova con debiti verso il Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale agire subito per evitare interruzioni operative e perdita di clienti.
Nel settore delle vernici e dei primer, un ritardo nelle consegne può bloccare cantieri, linee di verniciatura, manutenzioni industriali e reparti produttivi, generando penali, contestazioni e seri danni commerciali.
Perché le aziende di vernici e primer accumulano debiti
- aumento dei costi di resine, pigmenti, solventi, additivi e basi chimiche
- rincari delle importazioni e dei trasporti internazionali
- pagamenti lenti da parte di imprese edili, carrozzerie, industrie e rivenditori
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con molti colori, lotti, certificazioni e formulazioni
- difficoltà ad ottenere fidi bancari adeguati ai volumi di scorte
- investimenti continui in certificazioni, laboratori, sicurezza e normative REACH/CLP
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista tutta la situazione debitoria
- individuare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo onerosi che soffocano il cashflow
- richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
- proteggere fornitori strategici e materiali essenziali
- utilizzare strumenti legali efficaci per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare la produzione
I rischi se non intervieni immediatamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di vernici, primer, solventi e materiali tecnici
- impossibilità di servire cantieri, impianti e reparti di verniciatura
- perdita di clienti ricorrenti, rivenditori e industrie
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
Detto questo, l’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
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Introduzione
Un’azienda produttrice o distributrice di vernici e primer che si trova schiacciata dai debiti rischia di entrare in una spirale negativa in grado di comprometterne la sopravvivenza. Margini operativi ridotti, pagamenti incerti da parte dei clienti, costi fissi elevati (come materie prime, personale e logistica) e scadenze fiscali pressanti possono rapidamente far accumulare esposizioni verso fornitori, banche e Fisco. In uno scenario del genere la parola d’ordine è reagire tempestivamente: esistono strumenti giuridici efficaci per difendersi dai creditori e ristrutturare i debiti, evitando la chiusura forzata dell’attività . Questa guida – rivolta ad avvocati, imprenditori e privati con un livello di competenza avanzato – esamina in prospettiva debitoriale tutte le opzioni disponibili nell’ordinamento italiano (aggiornate a ottobre 2025) per gestire i debiti di un’azienda di vernici e primer. Si prenderanno in esame tutte le tipologie di debito aziendale (commerciale, bancario, fiscale, previdenziale), gli strumenti stragiudiziali di composizione della crisi e le procedure concorsuali (come il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale) utili a regolarizzare la posizione debitoria. Verranno inoltre affrontati i profili di responsabilità personale di amministratori e soci, le possibili strategie difensive in fase esecutiva (pignoramenti, ipoteche ecc.), con domande e risposte frequenti, tabelle riepilogative e perfino alcuni modelli di atti/lettere per orientare la pratica. Tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali più recenti (inclusi gli ultimi decreti correttivi del Codice della Crisi e le più recenti sentenze di Cassazione fino al 2025) saranno citati e riportati in una sezione finale dedicata alle fonti, in modo da fornire autorevolezza e verificabilità alle soluzioni illustrate.
Perché un’azienda di vernici e primer può indebitarsi? Le cause sono spesso simili a quelle di altre PMI manifatturiere e commerciali: ritardi o mancati pagamenti da parte dei clienti (magari imprese dell’edilizia o rivenditori), aumento improvviso dei costi delle materie prime (si pensi alle fluttuazioni del prezzo delle resine o dei solventi), necessità di acquistare scorte in anticipo, costi del personale e di gestione elevati, difficoltà nel recupero dei crediti e revoca di affidamenti bancari . Basta un grosso ordine non pagato o una stagione di calo delle vendite per innescare una crisi di liquidità che porta l’azienda a posticipare pagamenti dovuti, accumulando debiti con fornitori e con lo Stato (IVA, imposte sui redditi, contributi) . I sintomi iniziali possono essere sottovalutati, ma se non si interviene subito il rischio è di precipitare in situazioni ben peggiori: pignoramento dei conti correnti, blocco dei crediti da clienti (tramite pignoramenti presso terzi), fermi amministrativi su mezzi e macchinari, revoca dei fidi bancari e interruzione delle forniture dai fornitori non pagati, fino ad arrivare nei casi più gravi alla paralisi operativa e chiusura forzata dell’attività .
La buona notizia è che vi sono rimedi e strategie legali per evitare il tracollo. L’ordinamento italiano offre una gamma di strumenti, sia stragiudiziali che giudiziali, per diluire, ridurre o ristrutturare il debito, tutelando al contempo il patrimonio dell’azienda ed eventualmente quello personale degli imprenditori. Ad esempio, si può ottenere una dilazione fino a 10 anni dei debiti fiscali (72–120 rate) ; si possono transigere posizioni debitorie con banche e fornitori stralciando una parte del dovuto; si possono contestare cartelle esattoriali ed accertamenti fiscali viziati per annullarli ; si può accedere alle procedure di composizione della crisi previste dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa, che bloccano i creditori e permettono di presentare un piano di risanamento . Importante è non attendere passivamente: ignorare i solleciti e le cartelle esattoriali è l’errore peggiore, perché porta ad aggravare la situazione con sanzioni, interessi di mora e azioni esecutive improvvise . Al contrario, affrontare subito la situazione in modo strutturato – con l’ausilio di professionisti esperti in crisi d’impresa – può spesso salvare la società, anche in casi apparentemente disperati .
In questa guida procederemo come segue. Anzitutto verranno analizzate le diverse tipologie di debito aziendale e i relativi rischi, perché ogni categoria di credito (fornitori, fisco, banche, enti previdenziali) ha caratteristiche e strumenti di riscossione differenti. In secondo luogo esamineremo gli strumenti stragiudiziali per rinegoziare o ristrutturare i debiti fuori dalle aule di tribunale (ad esempio piani di rientro, accordi transattivi, piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione). Successivamente affronteremo le procedure concorsuali vere e proprie – dal concordato preventivo alla liquidazione giudiziale (il “nuovo fallimento”) – e le procedure minori di composizione della crisi da sovraindebitamento, evidenziandone requisiti, vantaggi e limiti. Si dedicherà poi attenzione ai profili di responsabilità personale degli amministratori e dei soci, tema cruciale per sapere in quali casi i debiti della società possono “colpire” il patrimonio personale di chi la gestisce o la possiede. Infine, passeremo in rassegna le strategie difensive in fase esecutiva per proteggersi da pignoramenti, ipoteche e altre azioni dei creditori, inclusi i rimedi processuali (opposizioni) e le misure protettive offerte dal Codice della Crisi per sospendere le azioni esecutive . Completano l’opera alcune domande e risposte chiarificatrici, tabelle riepilogative utili a sintetizzare concetti chiave e modelli di lettere/atti per uso pratico in contesti reali. L’approccio sarà sì giuridico e approfondito, ma con uno stile divulgativo, ricco di esempi concreti e simulazioni riferite all’Italia, per facilitare la comprensione anche ai non addetti ai lavori, senza però perdere il rigore richiesto da un pubblico di professionisti legali e imprenditori esperti.
Nota: Tutti i riferimenti normativi sono alla legislazione italiana vigente aggiornati a ottobre 2025, tenendo conto delle modifiche apportate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) e dalle più recenti normative in materia fiscale e di riscossione (come il D.Lgs. 29/07/2024 n.110 sulla riforma delle rateizzazioni ). Le sentenze citate includono gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione fino al 2025 (es. Cass. 9170/2024 sulla responsabilità tributaria degli amministratori , Cass. 23341/2024 sulle sanzioni tributarie a carico dei soci , ecc.), con preferenza per fonti ufficiali o comunque autorevoli. Si raccomanda, in ogni caso, di valutare caso per caso la strategia migliore, eventualmente facendosi assistere da un professionista: ogni situazione di crisi d’impresa ha peculiarità che possono richiedere un mix appropriato di strumenti giuridici. Procediamo ora con l’analisi dettagliata.
Tipologie di debiti aziendali e relative conseguenze
Non tutti i debiti sono uguali. Per un’azienda in difficoltà è fondamentale distinguere le diverse categorie di debito, perché a ciascuna corrispondono creditori con poteri e strumenti di riscossione differenti, nonché possibili rimedi specifici. In questa sezione esamineremo i principali tipi di debito che un’azienda di vernici e primer potrebbe aver contratto: debiti commerciali (verso fornitori e altri creditori privati), debiti bancari (mutui, fidi, leasing), debiti tributari (verso l’Erario, es. IVA, imposte sui redditi) e debiti previdenziali/assistenziali (verso enti come INPS e INAIL per contributi). Per ciascun tipo illustreremo in sintesi le conseguenze del mancato pagamento e le azioni tipicamente esperibili dal creditore, come base per capire poi come difendersi.
Debiti commerciali verso fornitori e altri creditori privati
I debiti commerciali sono quelli contratti nell’esercizio dell’impresa verso altri soggetti privati: fornitori di materie prime (pigmenti, solventi, imballaggi), fornitori di servizi (es. logistica, energia), professionisti (commercialisti, consulenti) o anche eventuali partner commerciali. Quando un’azienda di vernici non paga le fatture entro le scadenze pattuite, il fornitore insoddisfatto potrà attivarsi per il recupero coattivo del credito. Nella prassi, lo strumento più rapido è il decreto ingiuntivo: il creditore può chiedere al tribunale un’ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva (soprattutto se dispone di prova scritta del credito, come la fattura e il DDT di consegna merce) . Ottenuto il decreto ingiuntivo (spesso provvisoriamente esecutivo se il credito è fondato su fatture, ex art. 642 c.p.c.), se l’azienda debitrice non paga entro 40 giorni né propone opposizione, il fornitore potrà procedere con l’esecuzione forzata sui beni aziendali. Ciò significa poter pignorare conti correnti aziendali, crediti verso terzi (ad esempio i crediti che l’azienda vanta verso i propri clienti) o beni mobili e immobili intestati all’azienda, per poi venderli all’asta e soddisfarsi con il ricavato.
Le conseguenze tipiche dei debiti commerciali impagati includono dunque: azioni legali (ingiunzioni, citazioni in giudizio), interessi moratori commerciali elevati (determinati dal D.Lgs. 231/2002, spesso superiori al tasso legale, decorrono automaticamente dal termine di pagamento concordato ), e a volte la sospensione delle forniture da parte del fornitore stesso. Per un’azienda produttrice di vernici, vedersi sospendere la fornitura di pigmenti o solventi chiave può significare dover fermare la produzione. Inoltre, l’accumulo di insoluti può pregiudicare la reputazione commerciale dell’impresa, portando altri partner ad esigere pagamenti anticipati o a interrompere i rapporti. In casi estremi, una pluralità di fornitori insoddisfatti può provocare istanze di fallimento (oggi liquidazione giudiziale): anche un singolo creditore commerciale con un credito certo, liquido ed esigibile superiore a €30.000 può chiedere al tribunale l’apertura della procedura concorsuale se l’azienda manifesta insolvenza (art. 121 Codice della Crisi).
Come difendersi dai creditori commerciali? Sul piano preventivo, mantenere una buona comunicazione con i fornitori è essenziale: se c’è una difficoltà temporanea, spesso un accordo di dilazione spontanea o un piccolo saldo e stralcio (pagamento parziale a stralcio del debito) può evitare l’azione legale. Sul piano giudiziale, se viene notificato un decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni per proporre opposizione (ex art. 645 c.p.c.) contestando eventualmente l’esistenza o l’entità del debito: ad esempio, potrebbe eccepire vizi della fornitura, prescrizione del credito (di norma 5 anni per forniture periodiche, art. 2948 c.c., o 10 anni per forniture ordinarie) o inesigibilità per mancanza di documento firmato. L’opposizione, se fondata su motivi seri, può far sospendere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo in attesa del giudizio di merito. In assenza di motivi validi, è preferibile non opporsi pretestuosamente (si aggraverebbero solo spese e tempi), ma piuttosto concentrare gli sforzi su soluzioni transattive. Prima che il creditore pignori i beni, il debitore può cercare un accordo: ad esempio, proporre il pagamento di una parte del dovuto immediatamente e il resto a rate, magari facendo leva sulla minaccia che altrimenti si aprirebbe una procedura concorsuale con incognite per tutti (in concordato o fallimento spesso i chirografari recuperano poco).
Ricordiamo inoltre che se l’azienda debitore contesta formalmente il credito (ad es. per merce difettosa), il fornitore potrebbe dover intraprendere una causa ordinaria (più lunga e costosa rispetto all’ingiunzione). Talvolta, dunque, anche solo manifestare l’intenzione di opporsi in giudizio può indurre il creditore commerciale a preferire un accordo bonario. In sintesi: i debiti commerciali non godono di particolari tutele legali (sono debiti chirografari comuni), ma i creditori privati possono essere spesso flessibili nel rinegoziare (meglio ottenere qualcosa a breve che attendere anni in un fallimento). Sarà compito dell’avvocato del debitore valutare caso per caso se esistono margini per contestare il credito o se è più proficuo negoziare una dilazione o riduzione dell’importo.
Debiti bancari e finanziari
Le aziende spesso finanziano la propria attività con il supporto di istituti di credito: scoperti di conto (fidi di cassa), anticipi su fatture, mutui per immobili o macchinari, leasing su attrezzature, finanziamenti a breve termine per scorte, ecc. Un’azienda di vernici e primer potrebbe avere ad esempio un mutuo ipotecario sul capannone, un affidamento bancario per liquidità corrente, o contratti di leasing su macchinari di miscelazione e mezzi di trasporto. I debiti bancari hanno caratteristiche peculiari: sono spesso garantiti (da ipoteche sugli immobili aziendali, da pegni su beni o su titoli, o molto frequentemente da fideiussioni personali degli imprenditori/soci), e i contratti prevedono clausole stringenti (covenant) che consentono alla banca di revocare gli affidamenti o chiedere il rientro immediato se l’azienda ritarda i pagamenti o peggiora i propri indicatori finanziari.
Le conseguenze del mancato pagamento verso banche e finanziarie possono essere drastiche: la banca può revocare il fido costringendo l’azienda a restituire immediatamente l’esposizione utilizzata (creando quindi un “buco” di liquidità); può risolvere anticipatamente un mutuo per inadempimento e agire per il recupero del capitale residuo; se c’è un’ipoteca su un immobile, la banca può avviare un’esecuzione immobiliare pignorando e facendo vendere l’immobile ipotecato; se ci sono fideiussioni personali, la banca potrà escuterle aggredendo anche il patrimonio personale dei garanti (tipicamente i soci o l’amministratore). In presenza di leasing, l’ente finanziatore potrà risolvere il contratto e richiedere la restituzione immediata del bene leasing (ad esempio macchinari o automezzi), oltre al pagamento dei canoni scaduti e di penali contrattuali.
Un aspetto critico è che l’azione delle banche spesso si ripercuote a cascata: la revoca di un fido bancario può, ad esempio, innescare un effetto domino impedendo all’azienda di pagare altri debiti (fornitori, stipendi, imposte) e facendo scattare ulteriori insoluti. Inoltre, il segnalare l’inadempimento in Centrale Rischi di Bankitalia o nelle banche dati creditizie può bloccare l’accesso al credito dell’impresa (e dei soci garanti) per il futuro.
Come difendersi dai debiti bancari? Anche qui è fondamentale giocare d’anticipo. Se l’azienda prevede difficoltà nel rispettare le scadenze, è consigliabile negoziare con la banca una rinegoziazione o moratoria prima che il credito vada in sofferenza conclamata. Ad esempio, si può chiedere una rimodulazione del piano di ammortamento del mutuo (allungando la durata per ridurre la rata), o una concessione di ulteriore affidamento temporaneo per superare la crisi di liquidità, eventualmente garantito da un piano industriale di rilancio. Va considerato che dal 2021 esiste una disciplina europea (direttiva BRRD e relative disposizioni EBA) molto severa sugli arretrati: dopo 90 giorni di scaduto, un’esposizione significativa è classificata automaticamente a default dalla banca, il che ne limita la flessibilità. Tuttavia, molte banche preferiscono evitare il contenzioso se intravedono possibilità di recuperare il credito mediante un accordo.
Se il rapporto con la banca è già degenerato (es. decadenza dal beneficio del termine su un mutuo, o atto di precetto notificato), le opzioni di difesa includono: verificare la correttezza dei calcoli e delle condizioni contrattuali (ad esempio, talvolta si riscontrano interessi ultralegali non pattuiti, tassi usurari o anatocismo vietato – capitalizzazione illegittima degli interessi – che possono essere contestati per ridurre il dovuto ); proporre un saldo e stralcio alla banca (pagamento parziale immediato a chiusura della posizione, opzione che può essere interessante per la banca specialmente se il credito è deteriorato e privo di garanzie solide); sfruttare strumenti concorsuali come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, che possono imporre anche alle banche una ristrutturazione del credito (ad esempio spalmando il debito in più anni o prevedendo il pagamento parziale). È bene ricordare che eventuali garanzie reali (ipoteche, pegni) danno alla banca una prelazione sui beni: in caso di procedure concorsuali, la banca ipotecaria sarà un creditore privilegiato sul ricavato del bene, e ciò la pone in posizione più forte. Tuttavia, anche i creditori privilegiati possono essere ristrutturati in concordato con il loro consenso (o, in alcuni casi, con cram-down se la proposta soddisfa certe condizioni di legge).
Per quanto riguarda le fideiussioni personali, la difesa è più complicata: se il socio o amministratore ha firmato garanzie a prima richiesta, la banca potrà aggredirlo personalmente appena l’azienda non paga. In tal caso, l’unico scudo certo è eventualmente l’apertura di una procedura concorsuale che includa anche il socio (ad es. un concordato “in continuità” in cui il socio apporta risorse, oppure – se persona fisica insolvente – una procedura di esdebitazione personale post-fallimentare). Alcune fideiussioni bancarie standard sono state ritenute nulle dalla giurisprudenza (le cosiddette “fideiussioni omnibus” conformi allo schema ABI del 2003, in parte invalidate da antitrust), quindi il fideiussore può far valutare da un legale se la propria garanzia rientri in questi casi, eccependo la nullità pro tanto per provare a liberarsi dall’obbligo.
In sintesi, per i debiti verso banche l’approccio difensivo combina competenze finanziarie e legali: negoziare per guadagnare tempo o ridurre il debito, oppure attivare procedure concorsuali che congelano le azioni esecutive e impongono un trattamento ai creditori bancari. Da non sottovalutare l’assistenza di un consulente finanziario o dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) nei casi di composizione negoziata, per interfacciarsi con le banche su basi tecniche e instaurare fiducia nella prospettiva di risanamento.
Debiti tributari (Erario) e riscossione coattiva
Imposte e tasse non versate rappresentano una delle voci di debito più insidiose per un’impresa in crisi, in quanto lo Stato dispone di strumenti di riscossione particolarmente efficaci e (in parte) esecutivi senza bisogno di passare dal giudice. Una società di vernici e primer può accumulare debiti tributari di vario tipo: IVA non versata su operazioni attive, ritenute fiscali non versate (ad es. su stipendi o compensi di agenti), imposte sui redditi (IRES) o IRAP non pagate, tasse locali (IMU su immobili, TARI etc.), oltre a eventuali sanzioni amministrative tributarie. Tali debiti spesso emergono in due modi: o tramite la notifica di avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (se, ad esempio, a seguito di un controllo risultano imposte evase o dichiarazioni infedeli), oppure mediante le famigerate cartelle esattoriali emesse dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione – AER, ex Equitalia) per imposte dichiarate e non pagate o per accertamenti definitivi.
È fondamentale comprendere la procedura: quando un tributo non è pagato spontaneamente entro le scadenze, l’ente impositore (Agenzia Entrate, Comune, etc.) iscrive a ruolo il debito e AER notifica una cartella di pagamento al contribuente. La cartella esattoriale è un titolo esecutivo che non richiede un passaggio in tribunale per essere azionato. Se entro 60 giorni dalla notifica il debitore non paga né propone contestazione nelle sedi competenti, la riscossione diventa coattiva. L’Agente della Riscossione ha poteri peculiari: può procedere a misure cautelari ed esecutive come il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (blocca la circolazione di veicoli aziendali), l’ipoteca su immobili, e il pignoramento di beni senza bisogno di una previa autorizzazione giudiziale (basta un atto di precetto notificato al debitore). Ad esempio, AER può pignorare direttamente un conto corrente bancario dell’azienda 30 giorni dopo aver notificato un preavviso di pagamento, oppure pignorare i crediti verso terzi (ordinando ai clienti dell’azienda di pagare le fatture scadute non più all’azienda ma all’Agente Riscossione).
Le soglie di legge in materia di riscossione vanno ricordate: AER può iscrivere ipoteca sugli immobili solo se il debito totale del contribuente supera €20.000 (oltre a dover inviare un preavviso 30 giorni prima) e può procedere al pignoramento immobiliare (espropriazione) solo per debiti sopra €120.000 . Inoltre, la normativa (DL 69/2013 convertito in L.98/2013) vieta all’Agente pubblico di pignorare la “prima casa” del debitore se questa è l’unico immobile di proprietà, adibito ad abitazione civile non di lusso e sede di residenza anagrafica . Questa tutela vale però solo per l’espropriazione da parte del Fisco, non impedisce l’iscrizione di ipoteca su tale immobile e soprattutto non si applica ai creditori privati (un fornitore non pagato può pignorare la prima casa del garante, ad esempio, perché il divieto riguarda solo l’Agente pubblico). In ogni caso, per un’azienda (che non ha abitazione principale) queste tutele sono poco rilevanti: riguardano piuttosto l’imprenditore persona fisica o i soci garanti.
Altro elemento caratteristico dei debiti tributari è il rapido accumulo di sanzioni e interessi. Un’imposta non pagata genera sanzioni amministrative (di regola dal 30% in su del tributo evaso o omesso) e interessi di mora rilevanti (attualmente circa il 4-5% annuo ). Tuttavia, la legge periodicamente offre opportunità di definizione agevolata dei carichi fiscali: ad esempio la recente “Rottamazione-quater” (2023/24) ha consentito di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al giugno 2022 pagando solo il capitale e gli interessi base, con abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi di mora . Molte imprese hanno aderito a tale misura nel 2023 . Chi non lo avesse fatto e avesse carichi rottamabili, oggi (fine 2025) non ha altre definizioni agevolate in corso (si vocifera di una possibile “rottamazione-quinquies”, ma nulla di concreto è stato varato al momento ). Esistono però altre vie amministrative: ad esempio l’accertamento con adesione (per definire bonariamente un avviso prima che diventi cartella, con sanzioni ridotte a 1/3) e la conciliazione giudiziale (per chi ha fatto ricorso in Commissione Tributaria, possibilità di chiudere la lite pagando una percentuale). Questi strumenti possono ridurre gli importi dovuti, ma richiedono tempistiche precise e competenze tecniche per valutare la convenienza.
Come difendersi dai debiti fiscali? Le strategie si dividono in amministrative/stragiudiziali e giudiziali:
- Stragiudiziali (amministrative): La prima mossa in assoluto per un’impresa con debiti fiscali è valutare la rateizzazione. L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 consente di chiedere a Agenzia Entrate-Riscossione un piano di dilazione fino a 120 rate mensili (10 anni) in casi di grave difficoltà . Dal 1° gennaio 2025 la disciplina è stata resa più flessibile: per debiti fino a €120.000 basta un’auto-dichiarazione di temporanea difficoltà per ottenere fino a 84 rate (7 anni) se la richiesta è fatta entro il 2026, 96 rate (8 anni) nel 2027-28, e 108 rate (9 anni) dal 2029 . Se invece il debito supera €120.000, o anche sotto tale soglia se si vuole un piano più lungo, occorre documentare la situazione economico-finanziaria e si può arrivare fino a 120 rate con l’ok di AER . La rateizzazione blocca le azioni esecutive: una volta ottenuto il piano, nessun nuovo pignoramento o ipoteca può essere avviato sui debiti oggetto del piano, e quelli eventualmente già avviati vengono sospesi (ad esempio, se c’era un fermo amministrativo, rimane sospeso finché si pagano le rate) . Attenzione: se si saltano 5 rate anche non consecutive, si decade dal beneficio e l’Agente può riprendere la riscossione integrale immediata, quindi va mantenuta disciplina. Esistono due modalità di rateazione ex art.19: ordinaria fino a 72 rate (ora ampliate come sopra) se si è in temporanea difficoltà, e straordinaria fino a 120 rate se l’azienda è in grave e comprovata crisi (qui servono indici finanziari sotto certi parametri fissati dal MEF ). Molte aziende scelgono la via della rateazione per tirare il fiato: ad esempio, un debito IVA da €100.000 può diventare un piano da 84 rate da ~€1.390 ciascuna, sostenibile per l’impresa mentre prosegue l’attività .
Altre opportunità: verificare se il debito rientra in qualche stralcio automatico previsto per legge (ad es. la Legge di Bilancio 2023 ha disposto l’annullamento d’ufficio dei debiti fino a €1.000 affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2015). Oppure, valutare se si possono sgravare in autotutela alcune cartelle, ad esempio perché già pagate o non dovute (l’Ente creditore può annullare errori su istanza del debitore). Nei casi di accertamenti non definitivi, si può usare l’accertamento con adesione per ridurre sanzioni e ottenere tempi più lunghi di pagamento (rate fino a 16 in 5 anni per somme oltre €50.000). Infine, esiste il ravvedimento operoso: se un tributo è stato omesso ma non è ancora stato contestato dall’Agenzia, pagarlo spontaneamente con sanzioni ridotte evita guai peggiori.
- Giudiziali: se la cartella o l’accertamento sono viziati, il contribuente può proporre ricorso alle Commissioni Tributarie (ora rinominate “Corti di Giustizia Tributaria” dal 2023) entro termini stringenti (60 giorni per cartelle relative a tributi erariali , 30 giorni per atti esecutivi puri). Ad esempio, se una cartella non è stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento necessario, o se è stata notificata a un indirizzo errato, si può impugnare ottenendone l’annullamento. Durante il ricorso si può chiedere al giudice tributario la sospensione cautelare della riscossione, dimostrando il periculum (danno grave e irreparabile, es. fallimento dell’azienda) e il fumus boni iuris (motivi validi di ricorso). In caso di accoglimento, l’esecuzione rimane sospesa fino a sentenza. Di recente la Cassazione (SS.UU. n.19704/2015) ha stabilito che anche vizi formali (es. cartella senza firma digitale valida) possono portare all’annullamento. Vale la pena dunque di far esaminare ogni atto da un tributarista, perché gli errori non sono infrequenti . Si pensi alle prescrizioni: le cartelle per contributi previdenziali prescrivono in 5 anni, quelle per imposte normalmente in 10 anni, ma se AER resta inerte oltre tali termini e il debitore eccepisce la prescrizione, il debito non è più esigibile .
Un’altra difesa giudiziale è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi propri della fase di pignoramento: ad esempio, se l’Agente della riscossione procede con pignoramento senza inviare il preavviso di iscrizione ipotecaria o il preavviso di fermo (che sono obbligatori per legge con 30 giorni di anticipo ), il debitore può opporsi al giudice dell’esecuzione chiedendo l’annullamento di tali atti viziati . Tuttavia, l’ambito tributario vede un intreccio tra giudice tributario e ordinario non sempre agevole: in generale, i vizi dell’atto impositivo vanno fatti valere in Commissione Tributaria, mentre i vizi dell’atto esecutivo (pignoramento) vanno in Tribunale ordinario.
Conseguenze penali: un cenno va fatto alle possibili responsabilità penali connesse ai debiti tributari. In particolare, il D.Lgs. 74/2000 prevede reati tributari per omesso versamento di IVA sopra soglie di punibilità (€250.000 annui) e omesso versamento di ritenute certificate sopra €150.000 annui. Se l’azienda (o i suoi amministratori) non versa entro i termini queste imposte per importi superiori alle soglie, incorre in un illecito penale perseguibile con la reclusione. Ciò significa che, oltre alle misure difensive civilistiche, occorre prestare attenzione a regolarizzare (o almeno ridurre sotto soglia) i debiti IVA e ritenute per non esporre gli amministratori a denunce penali. Ad esempio, se a fine anno l’IVA non versata è €300.000, entro la scadenza del 27 dicembre dell’anno successivo occorre versarne almeno €50.001 per scendere sotto 250k ed evitare la sanzione penale. Anche le manovre elusive volte a sottrarre attivi al fisco possono configurare reati fallimentari (bancarotta fraudolenta preferenziale se, ad esempio, l’imprenditore paga alcuni creditori a scapito del Fisco prima del fallimento).
In conclusione, i debiti tributari richiedono un mix di rigore e strategia: vanno gestiti sfruttando tutte le opportunità offerte dalla legge per ridurre e diluire il carico (rateazioni, rottamazioni, contestazioni di vizi), e se necessario ricorrendo agli strumenti concorsuali che sospendono le azioni esecutive. Non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto: spesso un bravo consulente fiscale o un avvocato tributarista individua vizi insospettati che possono annullare cartelle o almeno guadagnare tempo prezioso.
Debiti previdenziali e contributivi (INPS, INAIL)
Accanto ai debiti verso il Fisco, molte aziende in difficoltà accumulano debiti contributivi verso gli enti previdenziali e assistenziali, in primis INPS (contributi pensionistici e assicurativi dei dipendenti e del titolare) e INAIL (premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro). Nel settore chimico e manifatturiero (come la produzione di vernici), il costo del personale può essere elevato, e in momenti di crisi di liquidità l’imprenditore talvolta sceglie – erroneamente – di pagare prima fornitori e stipendi netti, rinviando il versamento dei contributi. Questo genera debiti previdenziali che, come quelli fiscali, sono oggetto di riscossione tramite cartella esattoriale da parte di Agenzia Entrate-Riscossione. Le conseguenze sono simili a quelle già descritte per i debiti tributari: scattano sanzioni civili (aggiuntive rispetto agli interessi) per omesso versamento di contributi, e l’Agente può attivare fermi, ipoteche e pignoramenti allo stesso modo.
Da notare che il mancato versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti costituisce reato ai sensi dell’art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 se l’importo omesso supera €10.000 annui: quindi anche qui c’è un profilo penale a carico del datore di lavoro, oltre all’obbligo civile. Sotto i €10.000 annui scatta comunque una sanzione amministrativa (con il nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. 8/2016).
Le strategie difensive per i debiti contributivi sono largamente sovrapponibili a quelle dei debiti fiscali. È possibile chiedere rateizzazioni delle cartelle INPS/INAIL con le stesse modalità previste per i debiti fiscali (stessa istanza ad AER, in quanto confluiscono tutte in cartelle unificate). Anche per i contributi, in passato ci sono state rottamazioni che li includevano (es. le definizioni agevolate 2018 e 2023 hanno compreso anche contributi). Se vi sono avvisi di addebito INPS notificati (titoli esecutivi emessi direttamente da INPS), il debitore può fare opposizione giudiziale avanti al tribunale del lavoro entro 40 giorni, per contestare la debenza o chiedere eventualmente una dilazione giudiziale.
È importante inoltre, per un’azienda di vernici in crisi, valutare l’impatto del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva): se l’azienda non è in regola con i versamenti contributivi, non potrà ottenere un DURC regolare e ciò le precluderà di partecipare a appalti pubblici o di ricevere pagamenti da enti pubblici. Quindi sistemare o congelare (con rateazione o concordato) la posizione contributiva può essere cruciale per non perdere commesse.
Dal lato responsabilità personali, i contributi non versati possono in certi casi essere richiesti dall’ente ai soggetti obbligati in solido: ad esempio, nei fallimenti spesso l’INPS insinua il credito contributivo e può agire contro gli amministratori se vi sono stati comportamenti dolosi (in pratica, questo rientra nelle azioni di responsabilità di cui parleremo più avanti). L’art. 239 del Codice della Crisi prevede che il piano di concordato possa includere una transazione previdenziale, analogamente alla transazione fiscale, cioè un accordo con gli enti previdenziali per il pagamento parziale e/o dilazionato dei contributi.
In sintesi, anche per i debiti INPS/INAIL: utilizzare le dilazioni previste, controllare la correttezza degli addebiti (a volte emergono errori contributivi, periodi prescritti – la prescrizione dei contributi è 5 anni salvo atti interruttivi), e se necessario agire in giudizio o nell’ambito di procedure concorsuali per ridurre il peso di questi debiti. Ricordiamo che, moralmente e strategicamente, i contributi ai dipendenti sono molto importanti: in caso di fallimento, i lavoratori possono accedere al Fondo di Garanzia INPS per TFR e ultime mensilità, ma l’azienda rischia comunque sanzioni se ha omesso i contributi. Dunque, appena la situazione lo consente, pagare i contributi o inserirli in un piano di rientro è prioritario.
Riepilogo tipologie di debito e azioni dei creditori
Per chiarire le differenze principali, riportiamo in tabella un riepilogo semplificato delle varie tipologie di debito aziendale, dei creditori coinvolti e delle azioni tipiche che questi possono intraprendere in caso di insoluto, insieme alle tutele o limitazioni previste dalla legge:
| Tipo di debito | Creditore (chi vanta il credito) | Azioni di recupero (strumenti) | Tutele/limiti per il debitore |
|---|---|---|---|
| Commerciale (fornitori, professionisti) | Fornitore privato, partner commerciale | – Decreto ingiuntivo e successiva esecuzione forzata (pignoramenti di conti, beni mobili/immobili) <br> – Azione ordinaria di risarcimento (in caso di contestazioni) <br> – Possibile istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) se credito > €30k e insolvenza conclamata | – Termine 40 gg per opporsi al decreto ingiuntivo <br> – Nessuna soglia minima per pignoramenti (il giudice può valutare l’eccesso di mezzi) <br> – Niente divieti su “prima casa” per creditori privati |
| Bancario/Finanziario (mutui, fidi, leasing) | Banca, società di leasing, factoring | – Decreto ingiuntivo (per somme liquide) <br> – Risoluzione del contratto (mutuo/leasing) e richiesta saldo anticipato <br> – Escussione garanzie: ipoteca (pignoramento immobiliare), pegno (vendita bene dato in pegno), fideiussione (azione contro il garante) <br> – Segnalazione in Centrale Rischi (affecting credit rating) | – Se il credito bancario è chirografario, segue regole generali; se assistito da garanzie, creditore privilegiato <br> – Possibile opposizione per contestare calcoli (interessi anatocistici/usura) <br> – Concordato preventivo/omologazione accordi può imporre moratorie ai crediti finanziari (con consenso della maggioranza) |
| Tributario (imposte, tasse) | Agenzia delle Entrate (accertamenti), Agenzia Entrate-Riscossione (ruoli) | – Cartella esattoriale (titolo esecutivo automatico) <br> – Fermo amministrativo di veicoli/macerie <br> – Ipoteca fiscale su immobili se debito ≥ €20.000 <br> – Pignoramento di conti correnti, crediti verso terzi senza bisogno di decreto ingiuntivo <br> – Espropriazione immobiliare (se debito > €120.000) <br> – Possibile insinuazione e privilegi in procedure concorsuali (privilegio generale per IVA/ritenute) | – Rateizzazione fino a 120 mesi blocca esecuzioni <br> – Definizioni agevolate (rottamazioni) eliminano sanzioni/interessi <br> – Ricorso in Commissione Tributaria entro 60 gg per vizi sostanziali sospende la riscossione (su cauzione o provvedimento) <br> – Divieto pignoramento prima casa da parte Fisco (ma ipoteca sì) <br> – Prescrizione 5 o 10 anni (a seconda del tributo) se non interrotta da atti notificati |
| Previdenziale (contributi INPS, premi INAIL) | INPS, INAIL (riscossione tramite AER) | – Avviso di addebito (titolo esecutivo INPS) <br> – Cartella esattoriale (per contributi e premi non pagati) <br> – Stesse azioni di AER: fermi, ipoteche, pignoramenti come per tributi <br> – Possibile denuncia penale per omesso versamento ritenute > €10k/anno (datore di lavoro) | – Stesse tutele delle cartelle fiscali: rateizzazioni, sospensioni, rottamazioni (se previste) <br> – Prescrizione 5 anni ex L.335/1995 (interrotta da notifiche) <br> – Transazione previdenziale possibile in concordato (riduzione contributi solo con ok INPS) <br> – Fondo garanzia INPS tutela dipendenti per alcuni crediti (TFR, ultime 3 mensilità) in caso di fallimento |
(Legenda: AER = Agenzia Entrate-Riscossione; “fermo amministrativo” = blocco della circolazione di un veicolo; “ipoteca fiscale” = garanzia iscritta da AER su immobile; “fideiussione” = garanzia personale di terzi; privilegio = diritto di prelazione sul ricavato dei beni).
Questa tabella evidenzia come i creditori pubblici (Fisco e enti previdenziali) abbiano poteri di intervento più incisivi e automatismi (tempi ristretti, nessun bisogno di causa per pignorare), temperati però da alcune tutele per il debitore (rateizzazioni prolungate, divieto di pignorare la prima casa, etc.). I creditori privati devono invece passare dal giudice per ottenere un titolo esecutivo (salvo casi di titoli cambiari o altri titoli già esecutivi), ma una volta ottenutolo possono colpire liberamente i beni del debitore (compresa l’eventuale casa se ipotecata a garanzia). La conoscenza di queste differenze è essenziale per scegliere lo strumento di difesa appropriato in base al tipo di debito che si vuole gestire.
Strumenti stragiudiziali per gestire e risanare i debiti
Affrontare la crisi debitoria fuori dalle aule di tribunale, quando possibile, è spesso preferibile per rapidità, riservatezza e minori costi. Gli strumenti stragiudiziali consentono di trovare accordi con i creditori o di riorganizzare l’azienda prima di ricorrere ad una procedura concorsuale vera e propria. In questa sezione esamineremo le opzioni disponibili in via amichevole o comunque senza l’intervento immediato del tribunale: dalla semplice negoziazione diretta con i creditori a soluzioni più strutturate come il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati e la nuova procedura di composizione negoziata della crisi (introdotta nel 2021 e ora disciplinata dal Codice della Crisi). Tutte queste misure hanno l’obiettivo di evitare l’insolvenza irreversibile e il fallimento, ristabilendo l’equilibrio finanziario dell’azienda attraverso concessioni reciproche tra debitore e creditori, con il vantaggio di ridurre l’intervento pubblico e mantenere, per quanto possibile, il controllo della situazione in mano all’imprenditore.
Negoziazione diretta e accordi transattivi con i creditori
Il punto di partenza di ogni soluzione stragiudiziale è la comunicazione aperta con i creditori. Quando la difficoltà finanziaria è ancora gestibile (ad esempio l’azienda è in momentanea carenza di liquidità ma intravede entrate future), spesso è possibile negoziare privatamente nuovi termini di pagamento o riduzioni del debito dovuto. Nel gergo comune si parla di “piano di rientro” o di accordo a saldo e stralcio:
- Un piano di rientro è un accordo (anche informale, spesso formalizzato per iscritto in una scrittura privata) in cui il debitore si impegna a pagare il dovuto in più rate o comunque entro una certa data futura, magari con l’applicazione di interessi concordati, e il creditore accetta di non intraprendere azioni esecutive purché il piano sia rispettato. Ad esempio, un fornitore a cui l’azienda deve €50.000 potrebbe accettare un piano di rientro in 12 rate mensili da €4.200 ciascuna (comprensive di un piccolo interesse compensativo), anziché agire subito per vie legali. Tali accordi non necessitano di omologazione esterna: sono contratti tra le parti. È bene tuttavia formalizzarli per iscritto, prevedendo cosa accade in caso di mancato rispetto (di solito una decadenza dal beneficio del termine che consente al creditore di agire per l’intero importo residuo).
- Un accordo a saldo e stralcio prevede invece che il creditore accetti di rinunciare a una parte del credito in cambio di un pagamento parziale immediato o in tempi brevi. Tipicamente si usa quando il debitore può procurarsi una certa somma subito (ad esempio tramite un nuovo investitore o liquidando un cespite) ma questa somma è inferiore al debito totale: invece di rischiare di non recuperare nulla in caso di fallimento del debitore, il creditore accetta uno “stralcio” (write-off) di una percentuale del credito a fronte di incassare il resto immediatamente. Ad esempio, la banca potrebbe accettare €300.000 a saldo di un’esposizione di €500.000, se ritiene il debitore altrimenti insolvente e magari se il valore delle garanzie reali non copre tutto (in contesti di distressed debt non è infrequente la chiusura transattiva con percentuali del 40-60%). L’accordo di saldo e stralcio, per essere efficace, dovrebbe prevedere la rinuncia esplicita del creditore ad ogni ulteriore pretesa una volta incassato quanto concordato; in cambio il debitore effettuerà il pagamento nei modi pattuiti (spesso un bonifico entro una certa data).
Per un’azienda di vernici con molti fornitori, si potrebbe dover affrontare trattative multiple. In tal caso è utile predisporre un piano di risanamento aziendale di massima, da illustrare ai creditori per convincerli che accettare un compromesso è nel loro interesse. Ad esempio, se l’impresa ha 10 fornitori chirografari con crediti totali di €200.000, potrebbe proporre a ciascuno il 70% del dovuto pagabile in 6 mesi, spiegando che se tutti accettano l’azienda può continuare a operare e generare utili, mentre se qualcuno agisce esecutivamente precipita tutti nella concorsualità (dove il realizzo per i chirografari magari sarebbe del 20-30%). Questa leva negoziale – “prendere poco subito, oppure rischiare di meno tardi o niente” – è spesso convincente, specie se i creditori intrattengono rapporti continuativi e vogliono mantenere il cliente attivo.
Va detto che gli accordi stragiudiziali non vincolano i creditori dissenzienti: se 8 fornitori su 10 accettano un saldo e stralcio e 2 rifiutano, questi ultimi possono comunque agire per intero. Quindi il debitore deve valutare attentamente chi convincere e come gestire eventuali “fronde”. In alcuni casi, per evitare che un singolo creditore rompa le uova nel paniere, si ricorre agli strumenti di composizione previsti dalla legge (accordi di ristrutturazione omologati o concordato preventivo) che hanno efficacia anche sui dissenzienti, come vedremo più avanti.
Profilo fiscale degli accordi transattivi: è importante sapere che gli stralci di debito ottenuti in ambito stragiudiziale possono generare tassazione a carico del debitore. Infatti, la parte di debito rinunciata dal creditore è considerata una sopravvenienza attiva tassabile (art.88 TUIR), salvo che l’accordo avvenga in procedura concorsuale o nell’ambito di un piano attestato di risanamento pubblicato (in tali casi la sopravvenienza è esente da imposte, ai sensi dell’art.88 comma 4-ter TUIR). Quindi, se fuori da procedure si ottiene uno sconto consistente, bisogna mettere in conto che l’Erario tasserà quel beneficio come se fosse un ricavo straordinario. Ad esempio, se un fornitore stralcia €50.000 di debito, la società debitrice potrebbe vedersi aumentare il reddito imponibile di 50k. Ciò non deve scoraggiare dal fare accordi (meglio pagare le tasse su 50k risparmiandone 150k, che doverne pagare 200k interi!), ma va considerato nel calcolo complessivo.
In definitiva, negoziare direttamente è spesso il primo passo: è flessibile, relativamente veloce e preserva i rapporti commerciali. È buona norma farsi assistere da un legale nelle trattative più delicate, sia per avere un’analisi realistica della posizione di forza o debolezza, sia per formalizzare correttamente gli accordi (evitando vaghezze che potrebbero poi generare contenzioso). Da notare che l’eventuale accordo stragiudiziale non pregiudica la possibilità di accedere successivamente a una procedura concorsuale se le cose non vanno come sperato: ad esempio, se alcuni creditori non rispettano l’accordo o se la crisi peggiora, nulla vieta all’imprenditore di ricorrere poi a strumenti giudiziali (anzi, il Codice della Crisi incoraggia tentativi stragiudiziali precoci, e solo in caso di insuccesso l’accesso al concorsuale).
Piani attestati di risanamento (art. 56 Codice della Crisi)
Tra gli strumenti stragiudiziali “protetti” dall’ordinamento figura il piano attestato di risanamento, disciplinato dall’art. 56 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – in precedenza art. 67, co.3, lett. d) della vecchia Legge Fallimentare. Si tratta di un piano predisposto dall’imprenditore in stato di crisi o a rischio di insolvenza, volto a risanare l’esposizione debitoria e riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa, il quale viene attestato da un professionista indipendente che ne certifica la fattibilità e l’idoneità a garantire il risanamento.
Il piano attestato di risanamento è un accordo completamente stragiudiziale (non richiede né omologa né deposito in tribunale), ma offre un vantaggio fondamentale: le operazioni compiute in esecuzione del piano sono protette da azioni revocatorie in caso di successivo fallimento (liquidazione giudiziale). In altri termini, se l’impresa poi dovesse finire in default, i pagamenti e le garanzie concessi ai creditori secondo il piano attestato non potranno essere revocati dal curatore fallimentare, a condizione che il piano fosse regolarmente attestato e pubblicato all’occorrenza nel Registro delle Imprese. Ciò crea un incentivo per i creditori a partecipare al risanamento: hanno maggiore certezza che quanto ricevuto “in bonis” non debba essere restituito.
Come funziona in pratica? L’imprenditore elabora, magari con l’aiuto di advisor finanziari, un dettagliato piano industriale e finanziario che mostri come intende superare la crisi. Il piano in genere contempla: ristrutturazione del debito (es. dilazioni, stralci), dismissione di asset non strategici, iniezioni di nuova finanza (capitale fresco da soci o terzi), riorganizzazione aziendale per recuperare redditività. Questo piano viene sottoposto ad un attestatore indipendente (un professionista – dottore commercialista o avvocato – con requisiti di indipendenza ex art. 2 CCII e iscritto all’albo dei gestori della crisi se richiesto) il quale esamina i dati e verifica che il piano sia realistico e fattibile. Redige quindi una relazione di attestazione in cui dichiara che “sulla base delle ipotesi assunte, il piano appare idoneo a risanare l’esposizione debitoria dell’impresa e a garantirne l’equilibrio finanziario”.
Una volta ottenuta l’attestazione, l’impresa può formalizzare accordi con i singoli creditori in esecuzione del piano (ad esempio accordi di rinuncia parziale al credito, nuove scadenze, ecc.). Il piano e la relazione di attestazione vengono pubblicati in registro delle imprese (deposito volontario che dà pubblicità legale alla loro esistenza). Da quel momento, scatta la protezione: se successivamente qualche creditore insoddisfatto chiederà la revoca di pagamenti o garanzie concessi secondo il piano (adducendo che erano atti in frode ai creditori), il debitore potrà opporre lo scudo del piano attestato (purché il piano non fosse manifestamente irrealistico o falso, ovviamente).
Il limite del piano attestato è che, essendo stragiudiziale puro, vincola solo i creditori che vi aderiscono. Non c’è una moratoria legale automatica delle azioni esecutive: un creditore che non sia d’accordo può comunque procedere per conto suo (ad es. fare istanza di fallimento). Dunque il piano attestato funziona bene se c’è una adesione ampia e convinta dei principali creditori, e se la fattibilità è tale da non lasciare scontenti. Inoltre, non vi è una disciplina specifica di trattamento delle classi di creditori: ogni creditore può essere trattato diversamente a seconda di quanto negoziato bilateralmente.
Il vantaggio è la flessibilità e la riservatezza: non c’è intervento del tribunale, non si crea uno stato formale di procedura concorsuale (che potrebbe minare la reputazione dell’impresa sul mercato). Molte ristrutturazioni aziendali di successo avvengono proprio con piani attestati “in sordina”, quando le banche e i fornitori collaborano.
Facciamo un esempio semplificato: la Alfa Vernici Srl ha debiti bancari per €1.000.000 e debiti verso fornitori per €500.000. Dopo trattative, le banche accettano di allungare le scadenze (mutui portati da scadenza 2026 a 2030) e di rinunciare a €100.000 di interessi, i fornitori accettano uno stralcio del 20% (quindi rinunciano a €100.000 complessivi) pagabile in 24 mesi. I soci apportano €200.000 freschi a titolo di capitale. L’azienda redige un piano a 5 anni che mostra ritorno all’utile dal secondo anno e flussi di cassa sufficienti a pagare i debiti rimodulati. L’attestatore conferma che i numeri tornano e che il risanamento è credibile. Le parti firmano accordi individuali e il piano viene depositato. Nei due anni seguenti Alfa Vernici rispetta i pagamenti concordati e torna in attivo – il piano ha avuto successo. In questo scenario, se anche l’azienda fosse fallita dopo un anno, i creditori non avrebbero potuto farsi restituire i pagamenti del piano, a differenza di ciò che sarebbe potuto accadere con pagamenti preferenziali non giustificati da piano (revocabili dal curatore entro 6 mesi/1 anno se preferenziali, 2 anni se dolosi, ex art. 166 CCII).
In conclusione, il piano attestato è consigliabile quando: la crisi non è ancora irreversibile; c’è collaborazione dai creditori principali; serve uno strumento leggero e rapido; si vuole evitare la pubblicità negativa di un concordato. Bisogna però sostenere i costi del professionista attestatore e predisporre un piano serio e dettagliato. Se un creditore importante si sfila, il piano rischia di non reggere e occorrerà forse passare a soluzioni più incisive (come la composizione negoziata o il concordato).
Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) e transazione fiscale
Un gradino più vicino alle procedure giudiziali, pur rimanendo in ambito negoziale, sono i cosiddetti accordi di ristrutturazione dei debiti (spesso abbreviati in ADR dall’inglese Agreement on Debt Restructuring). Sono disciplinati dall’art. 57 e seguenti del Codice della Crisi (già art. 182-bis l.fall.) e rappresentano essenzialmente un accordo tra l’imprenditore e una parte qualificata dei creditori, con l’intervento eventuale del tribunale per conferirgli efficacia esecutiva erga omnes.
In sostanza, l’imprenditore in stato di crisi elabora un accordo di ristrutturazione con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali. L’accordo può prevedere qualsiasi forma di ristrutturazione: dilazioni, stralci parziali, conversione di crediti in capitale, ecc., in base a quanto pattuito con i creditori aderenti. È necessario che un professionista indipendente attesti la idoneità dell’accordo a garantire il pagamento integrale dei creditori estranei (quelli che non aderiscono) nei termini di legge. L’accordo, corredato dall’attestazione, viene quindi presentato al Tribunale per l’omologazione. Se il tribunale omologa, l’accordo diviene efficace e vincolante solo tra l’imprenditore e i creditori che lo hanno sottoscritto (a differenza del concordato, qui i non aderenti restano fuori, ma come vedremo possono subire una moratoria temporanea).
Il vantaggio degli accordi di ristrutturazione rispetto al piano attestato è che qui c’è un riconoscimento formale del tribunale, e l’imprenditore può chiedere alcune misure protettive: ad esempio, già con il deposito del ricorso di omologazione può ottenere dal tribunale un provvedimento che sospende per 60-120 giorni le azioni esecutive dei creditori (anche di quelli non aderenti) per dare tempo di perfezionare l’accordo . Inoltre, una volta omologato, i creditori non aderenti pur non essendo cooptati nell’accordo beneficiano comunque di una situazione di risanamento che dovrebbe garantire loro il pagamento integrale alle scadenze originarie o a quelle prorogate ex lege (c’è una norma che consente, con l’omologa, di dilazionare anche i creditori estranei di 120 giorni se privilegiati o 180 giorni se chirografari, purché si paghi integralmente il loro credito).
Un elemento cruciale è la cosiddetta transazione fiscale e previdenziale, ossia la possibilità di includere nell’accordo di ristrutturazione anche i debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali con falcidia (stralcio) o dilazione degli stessi. In passato, infatti, era dibattuto se in un accordo ex art.182-bis l.fall. si potessero ridurre i debiti tributari: oggi l’art.63 CCII lo consente, purché l’Erario aderisca all’accordo (quindi serve il loro assenso). La legge prevede che Fisco e INPS valutino la convenienza dell’offerta rispetto all’alternativa liquidatoria (principio del “minor danno”): se ad esempio in caso di fallimento recupererebbero 0, in un accordo possono accettare il 20%. Importante: dal 2022 è stato introdotto un meccanismo per cui, se l’Agente della Riscossione (ADER) rifiuta irragionevolmente una proposta di transazione fiscale in un accordo o concordato, il tribunale può confermare l’omologa considerando come approvato il voto del Fisco (c.d. cram down fiscale, art. 63 CCII). Questo ha tolto un potere di veto assoluto che il Fisco spesso aveva.
In pratica, come può utilizzarlo un’azienda di vernici? Supponiamo abbia esposizioni con banche e fornitori per €2 milioni, e debiti fiscali per €500.000. Riesce a farsi supportare da banche e fornitori rappresentanti il 70% dei crediti totali su un piano di rientro in 5 anni pagando il 80% dei loro crediti. Propone al Fisco di pagare il 50% del suo credito in 6 anni. Se tutti aderiscono e il tribunale omologa, l’accordo è efficace. Se però, ad esempio, alcune banche non aderiscono (sotto il 40% in totale), l’accordo non raggiunge la soglia di legge e bisognerà forse tentare un concordato preventivo. Se il Fisco rifiutasse, ma l’offerta è migliore di quel che il Fisco otterrebbe dal fallimento, l’imprenditore potrebbe chiedere al giudice di omologare comunque (cram-down). Durante la pendenza, l’impresa è protetta dai pignoramenti grazie alle misure protettive.
Vantaggi dell’accordo di ristrutturazione: è più rapido e snello di un concordato perché non coinvolge il 100% dei creditori (basta il 60% di consenzienti), è riservato (il contenuto dell’accordo può restare riservato, sebbene l’elenco dei creditori aderenti sia pubblico), e grazie all’attestazione e all’omologa dà certezza e protezione giuridica (i creditori sono obbligati dagli impegni presi, pena risoluzione solo secondo regole contrattuali). Inoltre, consente di trattare diversamente categorie di creditori (ogni aderente negozia per sé, quindi ad esempio le banche possono ricevere trattamenti diversi dai fornitori, senza doversi preoccupare di omologazione di classi come nel concordato).
Svantaggi: non vincola affatto i non aderenti dal punto di vista della falcidia (vanno pagati integralmente fuori accordo, se vogliono possono comunque agire salvo la breve moratoria). Quindi funziona se i non aderenti sono pochi e “silenti” o se l’accordo li paga in modo naturale. Inoltre richiede quell’attestazione rigorosa e la soglia 60%, il che a volte è difficile (immaginiamo situazioni con troppi piccoli creditori difficili da contrattualizzare singolarmente, in cui è più semplice un concordato).
Va menzionata una variante: gli accordi di ristrutturazione agevolati o ad efficacia estesa introdotti dalla riforma 2022. Gli accordi agevolati abbassano la soglia di adesione al 30% in alcuni casi, ma senza misure protettive e solo con dilazione dei non aderenti. Gli accordi ad efficacia estesa permettono, in certi casi, di estendere effetti ai creditori dissenzienti appartenenti a una stessa categoria se l’accordo ha certe maggioranze (es. banche dissenzienti minoritarie vengono trascinate da banche aderenti maggioritarie): sono meccanismi innovativi che ricalcano in parte le procedure di restructuring plans di derivazione comunitaria. Dati i limiti di questa guida, ci concentriamo sullo schema base.
In conclusione, l’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento utile quando il debitore riesce a coagulare il consenso di una parte significativa dei creditori, mantenendo così il controllo della situazione e beneficiando di un sigillo del tribunale e di un certo grado di protezione. Se però la platea è troppo ampia e disomogenea, o se serve imporre sacrifici anche ai non consenzienti, allora si dovrà ricorrere al concordato preventivo, di cui si parla nella sezione successiva.
Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021 e art. 17-25 CCII)
La composizione negoziata della crisi è un nuovo strumento introdotto dal D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) e ora trasfuso negli articoli 17-25 del Codice della Crisi. È un procedimento volontario e riservato che consente all’imprenditore in difficoltà di farsi affiancare da un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio, con il compito di facilitare le trattative con i creditori per individuare una soluzione di risanamento. Si tratta in pratica di un tavolo negoziale protetto, dove l’imprenditore rimane alla guida dell’impresa (non c’è spossessamento), l’esperto assiste e media tra le parti, e se necessario si possono ottenere dal tribunale misure protettive temporanee (uno stop generalizzato alle azioni esecutive) per lavorare al piano senza l’assillo dei pignoramenti.
La composizione negoziata è stata pensata per affrontare le crisi prima che diventino insolvenze irreversibili: è attivabile anche solo in caso di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, quando però esistono concrete possibilità di risanamento (l’imprenditore deve dichiarare di avere prospettive di recupero). La domanda si presenta tramite piattaforma telematica nazionale, allegando informazioni sull’azienda e le cause della crisi. Un’apposita Commissione designa un esperto tra quelli iscritti in un apposito albo (professionisti con esperienza in ristrutturazioni). L’esperto convoca l’imprenditore e insieme elaborano una sorta di agenda e approccio.
Caratteristiche fondamentali:
- Riservatezza: l’apertura della procedura non è pubblica (non viene iscritta nel registro imprese salvo richiesta di misure protettive); i creditori sono convocati e coinvolti, ma non c’è pubblicità come nei concordati. Ciò protegge la reputazione dell’azienda.
- Flessibilità: non ci sono schemi rigidi di accordo da seguire. Si può concludere la negoziazione con qualsiasi esito: un accordo stragiudiziale, un accordo ex art.57 (ADR) da omologare, un concordato preventivo semplificato, o anche la rinuncia se non emergono soluzioni.
- Durata breve: la legge prevede che la negoziazione duri 180 giorni (prorogabili di altri 180 in certi casi). Non può trascinarsi all’infinito, proprio per evitare che diventi un modo di prendere tempo sine die.
- Misure protettive: l’imprenditore, dal momento in cui deposita l’istanza di composizione negoziata, può chiedere al tribunale la sospensione di tutte le azioni esecutive e cautelari per la durata delle trattative . Ciò avviene mediante un decreto che concede misure protettive (tipicamente, nessun creditore può iniziare o proseguire pignoramenti o sfratti). Col “correttivo ter” (D.Lgs. 136/2024) queste misure sono state rafforzate ed estese: ad esempio, l’art. 18 CCII ora prevede espressamente che dalla pubblicazione dell’istanza di composizione nel registro delle imprese, l’imprenditore può chiedere subito misure protettive e queste, se concesse, si estendono a tutti i creditori, incluse le Pubbliche Amministrazioni . La sospensione resta in vigore finché la composizione negoziata è in corso (salvo revoca se l’imprenditore abusa dello strumento). Ciò offre respiro: l’azienda può operare senza paura di vedersi svuotare il conto o i magazzini da un pignoramento improvviso .
- Continuità aziendale: l’impresa prosegue la sua attività normalmente. L’esperto non dirige l’azienda, ma vigila che non si compiano atti pregiudizievoli per i creditori (ad esempio, non si devono aggravare le loro posizioni). Se necessario, l’imprenditore può concordare con l’esperto di ottenere autorizzazione del tribunale per atti urgenti (come finanziamenti prededucibili per la continuità, vendita di beni non strategici, ecc.).
- Conclusione: se la negoziazione ha esito positivo, si formalizza quanto concordato: potrebbe essere un contratto di ristrutturazione firmato da tutti i creditori, oppure la base per passare a un concordato “in bianco” (prenotativo) con un accordo già concordato. Se invece non si trova accordo, l’imprenditore può comunque ripiegare su un concordato semplificato per la liquidazione (una procedura speciale introdotta nel 2021 per consentire la liquidazione sotto controllo del tribunale quando la composizione negoziata fallisce, ne parleremo più avanti).
Perché la composizione negoziata è rilevante? Perché è uno strumento calibrato su situazioni in cui c’è ancora qualcosa da salvare: impresa in attività, creditori che potrebbero avere interesse a non farla fallire. Ad esempio, i fornitori chiave preferiscono magari rinegoziare i debiti e mantenere un cliente, piuttosto che vederlo chiudere e perdere tutto. Le banche preferiscono un risanamento aziendale (continuando a incassare rate) che non gestire sofferenze. L’esperto facilita la fiducia reciproca: come figura terza, garantisce ai creditori che l’impresa sta agendo in buona fede e con un piano credibile, e rassicura l’imprenditore sulle richieste dei creditori.
Immaginiamo la nostra azienda di vernici, Beta Srl, che percepisce i segni di crisi: calo ordini, alcuni fornitori insoluti, tensione di cassa. Il titolare decide di attivare subito la composizione negoziata. Ottenute le misure protettive, i conti non potranno essere pignorati (bloccando quell’“effetto domino” che citavamo all’inizio) . Con l’aiuto dell’esperto, Beta Srl elabora una proposta: ad esempio, chiede ai creditori uno standstill (nessuna azione esecutiva) e propone di pagare i debiti finanziari in 5 anni con interesse ridotto, di pagare fornitori al 80% in 12 mesi magari offrendo in cambio contratti futuri, e chiede allo Stato la dilazione massima sulle cartelle. Grazie all’ombrello protettivo, nel frattempo l’azienda può consegnare ordini ai clienti e generare cash flow. Dopo discussioni e aggiustamenti, si arriva ad un accordo che tutti firmano. L’esperto relaziona l’esito e la composizione negoziata si chiude positivamente senza necessità di procedure giudiziali. I creditori ottengono soddisfazione maggiore che in uno scenario liquidatorio; l’azienda prosegue l’attività e salva posti di lavoro. In caso contrario, se i creditori non trovano l’accordo, Beta Srl potrà comunque accedere a un concordato (magari semplificato) per liquidare la società con ordine.
La composizione negoziata è dunque uno strumento estremamente prezioso, introdotto anche per recepire la direttiva UE 2019/1023 sull’insolvency, che richiede agli Stati membri di avere procedure di allerta e ristrutturazione precoce. Va sottolineato che, secondo i dati forniti nel 2023, la composizione negoziata ha avuto un numero significativo di richieste (segno che le imprese la stanno utilizzando) . Naturalmente non tutte le situazioni possono essere risolte: se l’impresa è già tecnicamente insolvente e priva di prospettive serie di recupero, difficilmente la composizione porterà accordi (i creditori preferiranno attivare il fallimento o chiedere un concordato liquidatorio con garanzie).
Relazione con gli strumenti precedenti: la composizione negoziata non è alternativa ma complementare. Ad esempio, durante la negoziazione, l’impresa potrebbe decidere di formalizzare un accordo ex art.57 (accordo di ristrutturazione) e farlo omologare, oppure decidere di depositare un concordato preventivo. L’esperto potrà rimanere in carica fino alla presentazione della domanda di concordato per vigilare su atti di straordinaria amministrazione. La legge gli dà inoltre il compito, se il debitore lo chiede, di segnalare eventuali ipotesi di reato al pm (questo per evitare che la riservatezza diventi copertura per atti illeciti). Ma in generale la procedura è confidenziale e collaborativa, non inquisitoria.
Riassumendo: per un’impresa di vernici con problemi ma ancora vitalità, la composizione negoziata può essere la via maestra per mettere tutti attorno a un tavolo, congelare i conflitti e trovare una soluzione consensuale, eventualmente approfittando del quadro normativo di protezione (sospensione delle esecuzioni, finanziamenti prededucibili autorizzati, ecc.). È un processo che richiede trasparenza da parte dell’imprenditore (deve fornire all’esperto e ai creditori tutte le informazioni economiche reali) e sforzo di mediazione. Non c’è garanzia di successo, ma i costi sono sostenibili (l’esperto ha compensi calmierati) e i benefici potenziali sono enormi in termini di salvataggio dell’impresa.
Nota: se la composizione negoziata fallisce, l’imprenditore può richiedere l’accesso a un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (ex art. 25-sexies CCII) entro 60 giorni. Questo concordato “speciale” – riservato all’esito negativo della composizione – consente di proporre la liquidazione dei beni con ripartizione del ricavato ai creditori senza bisogno di approvazione dei creditori (decide il tribunale se omologarlo), ma deve assicurare un quid minimo ai chirografari. Lo citiamo per completezza, perché anch’esso è uno strumento di difesa del debitore: se i creditori sono stati irragionevoli in sede negoziale, l’imprenditore ha comunque l’ultima parola per rivolgersi al giudice e chiudere la vicenda liquidando alle sue condizioni (nei limiti di legge). È uno strumento residuale, ma importante, introdotto proprio per non scoraggiare le imprese dall’attivare la composizione (sapendo che, male che vada, c’è questa exit strategy). Approfondiremo il concordato semplificato più avanti tra le procedure concorsuali liquidatorie.
Procedure concorsuali (soluzioni giudiziali alla crisi)
Quando la ristrutturazione stragiudiziale non è praticabile o non basta, si aprono le strade delle procedure concorsuali giudiziali. Queste sono procedure regolate dalla legge e svolte sotto il controllo (e la protezione) dell’Autorità Giudiziaria, finalizzate a gestire in modo ordinato la crisi o l’insolvenza dell’impresa. Le principali procedure concorsuali previste dal vigente Codice della Crisi sono: il concordato preventivo (nelle sue varianti in continuità o liquidatorio), la liquidazione giudiziale (che ha preso il posto del fallimento), le procedure di liquidazione coatta amministrativa (per particolari enti, non rilevanti per la nostra impresa tipo) e le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (riservate a piccoli imprenditori non fallibili e persone fisiche, come vedremo). In questa sezione ci focalizzeremo sul concordato preventivo e sulla liquidazione giudiziale – i cardini del sistema concorsuale – con cenni alle procedure minori.
Obiettivo generale: a differenza degli strumenti negoziali (dove regna l’autonomia privata e il debitore può decidere quali creditori coinvolgere), nelle procedure concorsuali tutti i creditori noti del debitore sono coinvolti e vincolati dalle regole della procedura. In cambio, il debitore ottiene benefici come la sospensione generale delle azioni esecutive (automatic stay), la possibilità di cedere l’attività liberandola dai debiti pregressi, e soprattutto l’eventuale esdebitazione finale (cioè la liberazione dai debiti insoddisfatti a fine procedura, specie per le persone fisiche meritevoli). Le procedure concorsuali però richiedono requisiti formali (ad esempio non essere un’azienda troppo piccola, nel caso del concordato/liquidazione, salvo sovraindebitamento), l’intervento di professionisti (commissari, curatori) e l’approvazione o quantomeno il giudizio di un tribunale.
Vediamo innanzitutto il concordato preventivo, lo strumento di soluzione concordata dell’insolvenza più utilizzato.
Il concordato preventivo
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che consente all’imprenditore in crisi o insolvente di proporre ai creditori un piano di risanamento o di liquidazione con diverse possibili modalità di soddisfacimento dei crediti, il tutto sotto il controllo del tribunale e con la partecipazione attiva dei creditori stessi (che sono chiamati a votare la proposta). L’obiettivo è evitare la più traumatica liquidazione giudiziale (fallimento) trovando una soluzione concordata, da cui il nome concordato.
Principali caratteristiche del concordato preventivo:
- Requisiti di ammissibilità: possono accedere al concordato gli imprenditori commerciali (società o ditte individuali) assoggettabili a liquidazione giudiziale. Ciò esclude i soggetti troppo piccoli (c.d. “imprese minori” sotto requisiti di attivo, ricavi e debiti modesti – questi ricadono nel sovraindebitamento) e gli imprenditori agricoli puri (che hanno altre tutele). Bisogna presentare bilanci degli ultimi anni e dimostrare di poter offrire almeno qualcosa ai creditori chirografari (non è ammissibile un concordato che dia zero ai chirografari, salvo casi di concordato in continuità con intervento di creditori pubblici).
- Tipologie: il CCII distingue principalmente tra concordato in continuità aziendale e concordato liquidatorio. Nel concordato in continuità l’impresa prosegue l’attività (direttamente o tramite cessione/affitto a terzi) per generare valore con cui pagare i creditori. Nel concordato liquidatorio, invece, l’impresa cessa l’attività e il piano consiste nel liquidare il patrimonio (vendere cespiti, incassare crediti) per distribuire il ricavato ai creditori. La distinzione è importante perché la legge impone condizioni più severe ai concordati liquidatori (ad esempio, ai chirografari va garantito almeno il 20% di recupero , mentre in quelli in continuità non c’è soglia minima fissa purché il piano sia meglio del fallimento e salvaguardi i lavoratori).
- Iter procedurale: il debitore predispone un ricorso al tribunale contenente la proposta di concordato e il piano concordatario dettagliato, oltre a una relazione di un professionista attestatore che certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (artt. 87-88 CCII). Il tribunale, se la domanda è completa, ammette il debitore alla procedura e nomina un commissario giudiziale, un professionista terzo che vigila sull’impresa durante la procedura. Da quel momento, tutti i creditori pregressi non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari (è l’effetto protettivo automatico del concordato). Il debitore mantiene l’amministrazione dell’impresa sotto la supervisione del commissario (salvo casi di abuso in cui può essere sostituito). Entro un certo tempo si svolge l’adunanza dei creditori: i creditori votano sulla proposta (anche per classi se il piano le prevede). Per l’approvazione serve la maggioranza dei crediti votanti (calcolata in percentuale di valore). Se i creditori approvano, si passa all’omologazione da parte del tribunale, il quale verifica la legalità e il rispetto dell’interesse dei creditori (eventuali opposizioni dei creditori dissenzienti vengono decise in questa fase). Con decreto di omologazione, il concordato diventa definitivo e vincola tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti . Da lì si esegue il piano: o il debitore lo esegue (nel concordato in continuità spesso rimane in carica lo stesso debitore eseguire) oppure un liquidatore nominato vende i beni e paga i creditori secondo le percentuali previste.
- Effetti per il debitore: durante il concordato, il debitore è protetto dai creditori, non può essere dichiarato fallito (salvo non rispetti le regole) e se esegue correttamente il piano, si libera dei debiti residui secondo l’esdebitazione concorsuale. Ad esempio, se il piano paga il 30% ai chirografari, il restante 70% viene definitivamente cancellato una volta completato il concordato (non c’è tecnicamente un “fresh start” come per le persone fisiche, ma l’effetto è simile: chi ha preso il 30% non può più pretendere nulla oltre).
- Effetti per i creditori: i creditori sono vincolati dalla falcidia o dilazione concordataria. Se ad esempio un fornitore doveva avere €100k e la proposta omologata prevede pagamento 40% in 2 anni, potrà insinuare 100k ma riceverà 40k in 2 anni e null’altro, rinunciando al resto. I privilegiati (come banche con ipoteca) in genere devono essere pagati per intero per la parte coperta da garanzia; se non lo sono, devono esprimere consenso individuale (o può esservi la cramdown se ricevono almeno il valore di liquidazione del bene sottostante). Lo Stato e gli enti previdenziali possono essere falcidiati solo secondo le regole della transazione fiscale (anche nel concordato c’è analogo meccanismo di voto ed eventuale cramdown).
Concordato in continuità vs liquidatorio – esempi pratici: Per la nostra azienda di vernici, se ha prospettive di mercato (magari un portafoglio ordini in ripresa, un know-how prezioso), potrebbe optare per un concordato in continuità: il piano potrebbe dire “mantengo l’attività, chiedo ai creditori chirografari di rinunciare a una parte dei crediti e li pago sul lungo termine grazie ai profitti futuri; intanto i soci apportano nuovi fondi, e forse vendo qualche asset non core”. Questo salva l’azienda come going concern, tutela i lavoratori e fornisce probabilmente una soddisfazione migliore ai creditori rispetto a una liquidazione spezzatino . Di contro, richiede l’ok dei creditori e un’attenta esecuzione nel tempo (il rischio è il cosiddetto concordato con riserva non andato a buon fine per stime troppo ottimistiche).
Se invece l’azienda è decotta, senza prospettive, la soluzione è il concordato liquidatorio: il piano prevede di vendere tutto (magari in blocco l’intera azienda a un concorrente disposto ad acquistarla, oppure vendite dei singoli beni) e distribuire il ricavato ai creditori. Per essere appetibile, potrebbe prevedere un contributo esterno (ad esempio i soci mettono a disposizione beni personali o un soggetto terzo è disposto a versare una somma per rilevare l’avviamento, cosicché i creditori prendano qualcosa in più). Il concordato liquidatorio deve garantire almeno il 20% ai chirografari, come detto, salvo paghi almeno in parte con continuità (per esempio mantenga alcuni contratti in esecuzione) .
Concordato “in bianco”: Una nota va fatta sul cosiddetto concordato con riserva (art. 44 CCII, ex art.161 co.6 l.fall.). Si tratta della possibilità di depositare una domanda di concordato prenotativa, molto usata nella pratica, in cui il debitore chiede al tribunale un termine per presentare il piano e la proposta definitiva, ottenendo intanto le protezioni della procedura. In situazioni di emergenza (ad es. sta per arrivare un pignoramento importante), l’impresa presenta un ricorso contenente solo l’intenzione di accedere al concordato e alcuni documenti base, e il tribunale concede 60-120 giorni per presentare il piano completo. Nel frattempo, nomina un commissario provvisorio e congela le azioni esecutive. Questo strumento dà respiro immediato e tempo per negoziare con i creditori e predisporre un piano serio (magari trasformando un tentativo di composizione negoziata fallito in un concordato formale).
Ruolo dei creditori nel concordato: I creditori contano. Devono essere informati dal commissario, possono formare comitati, hanno diritto di voto e di fare osservazioni. La maggioranza richiesta è la maggioranza semplice dei crediti ammessi al voto (esclusi quelli privilegiati soddisfatti al 100%). Se ci sono diverse classi, serve anche la maggioranza per classi (ma il tribunale può omologare anche contro il voto di classi dissenzienti se ritiene che non siano pregiudicate – c.d. cramdown di classe). Dunque il debitore deve costruire una proposta che abbia buon gradimento. Tipicamente, banche e grandi creditori influenzano l’esito: la loro adesione è spesso decisiva. È prassi negoziare anticipatamente con i principali creditori il contenuto del concordato (“concordato preconfezionato”), cosicché al voto non ci siano sorprese.
Vantaggi per il debitore: Il concordato, se riuscito, consente all’imprenditore (specie se in continuità) di evitare la dichiarazione di fallimento, mantenendo magari la guida dell’azienda durante e dopo la procedura. In un concordato in continuità omologato, l’impresa continua a vivere – i debiti pregressi vengono trattati secondo il piano e l’impresa può ripartire più leggera. In un concordato liquidatorio, l’impresa cessa ma i debiti vengono comunque chiusi con quanto ottenuto, e l’imprenditore persona fisica può chiedere l’esdebitazione per la parte non pagata. Importante: l’omologazione del concordato impedisce azioni individuali dei creditori per i crediti anteriori, e fa cessare eventuali procedimenti esecutivi già pendenti (che confluiscono nel concorso). Quindi è uno scudo totale, a fronte però di un controllo e di obblighi stringenti per il debitore.
Svantaggi e rischi: Il concordato è una procedura complessa e costosa: servono atti formali, consulenti, si paga il commissario, ecc. Inoltre, se il piano non è realistico o non viene eseguito, il concordato può essere revocato o si può aprire la liquidazione giudiziale in un secondo momento (con danni forse peggiori per i creditori). Il debitore nel concordato è limitato negli atti di gestione (non può, ad esempio, pagare debiti anteriori se non autorizzato, né compiere atti straordinari senza ok del giudice). C’è poi un elemento psicologico: dichiarare concordato è ammettere pubblicamente la crisi, il che può far perdere fiducia a clienti e fornitori. Per questo a volte si tenta prima la via riservata come la composizione negoziata, e il concordato viene come ultima risorsa pubblica.
La liquidazione giudiziale (ex fallimento)
La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale che subentra quando l’insolvenza dell’imprenditore è conclamata e non vi sono state soluzioni alternative. È l’erede diretto del fallimento, con alcune modifiche terminologiche e procedurali introdotte dal Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019). Si tratta, in sostanza, di liquidare tutto il patrimonio dell’impresa sotto il controllo del tribunale e di un curatore, per distribuire il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. L’impresa cessa l’attività (salvo esercizio provvisorio in casi particolari per conservare valore). È una procedura solventiva (tende a estinguere i debiti per quanto possibile con le attività esistenti) e sanzionatoria in un certo senso (comporta effetti personali sull’imprenditore come l’incapacità ad esercitare un’impresa per qualche tempo, ecc., sebbene attenuate rispetto al passato).
Quando si apre: su istanza di uno o più creditori, del debitore stesso (che può autofallire chiedendo liquidazione giudiziale) o su iniziativa del PM, se ricorrono i presupposti: insolvenza dell’imprenditore e soglia di fallibilità superata (attivo > €300k, ricavi > €200k, debiti > €500k circa, negli ultimi esercizi, criteri per escludere imprese minori ). L’insolvenza è lo stato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art.2 CCII) – di solito si manifesta con inadempimenti gravi, protesti, pignoramenti infruttuosi. Il tribunale, accertata l’insolvenza, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale (ex sentenza di fallimento).
Effetti immediati: il debitore perde la gestione dell’impresa e la disponibilità dei beni (subentra il curatore nominato dal tribunale). Tutti i creditori anteriori devono far valere i loro crediti nel concorso presentando domanda di insinuazione al passivo; le azioni esecutive individuali sono vietate (divieto di iniziare o proseguire esecuzioni). Si forma lo stato passivo sotto supervisione del giudice delegato, e parallelamente il curatore raccoglie, conserva e poi liquida i beni aziendali: vende l’azienda in blocco o per rami, oppure i singoli asset (immobili, impianti, magazzino, crediti da incassare). Il ricavato viene distribuito secondo i gradi di privilegio: prima i creditori con garanzie reali (ipoteche, pegni) sul valore dei beni vincolati, poi i crediti prededucibili (spese di procedura, crediti sorti dopo l’apertura se autorizzati), poi i privilegiati generali (es. dipendenti per TFR e ultime retribuzioni, Erario per IVA/ritenute), poi i chirografari pro-quota, e infine eventuali postergati. Spesso i chirografari ricevono una percentuale molto bassa, dipende dall’attivo liquidato.
Conseguenze per l’imprenditore: gli amministratori di società fallita possono subire azioni di responsabilità dal curatore (per mala gestio che ha causato danni ai creditori) e, se vi sono stati comportamenti fraudolenti, incorrere in reati di bancarotta (fraudolenta o semplice). Tuttavia, la riforma del 2019-2022 ha puntato a ridurre lo stigma: si chiama “liquidazione giudiziale” proprio per sottolineare che è uno strumento funzionale, non una colpa. Inoltre, c’è la procedura di esdebitazione (già introdotta nel 2012 per i falliti persone fisiche e ora generalizzata): l’imprenditore persona fisica che è stato onesto e cooperativo, dopo la chiusura del fallimento può ottenere dal tribunale la cancellazione di tutti i debiti rimasti insoddisfatti , salvo eccezioni (obblighi alimentari, risarcimenti da illecito, debiti erariali per sanzioni etc. restano). Questo consente un fresh start: chi è fallito può tornare a fare impresa dopo poco tempo senza più portarsi dietro i debiti pregressi (una volta era molto più punitivo: occorreva la riabilitazione dopo anni).
Differenze rispetto al concordato: nella liquidazione giudiziale i creditori non votano nessun piano, subiscono la procedura. Non c’è possibilità di “trattamento creativo” dei debiti: ciascuno prende secondo la legge e l’ordine dei privilegi. Però, all’interno della liquidazione giudiziale è prevista la figura del concordato nella liquidazione (prima si chiamava concordato fallimentare), ovvero la possibilità che il debitore o un assuntore (terzo che intende rilevare l’azienda) presenti dopo la dichiarazione di liquidazione una proposta di concordato ai creditori per chiudere anticipatamente la procedura . Ad esempio: viene dichiarata la liquidazione giudiziale, dopo aver fatto l’inventario arriva un investitore e propone di pagare subito il 30% a tutti i creditori chirografari, rilevando l’azienda. Se i creditori approvano e il tribunale convalida, la procedura si chiude e l’azienda viene ceduta all’assuntore. Questo istituto può servire in casi in cui, dichiarato il fallimento, emergono opportunità di cessione migliori di quanto farebbe la liquidazione frammentata.
Perché preferirlo: nessun imprenditore, ovviamente, vuole finire in liquidazione giudiziale, ma a volte può essere la scelta meno peggiore: ad esempio, se i debiti sono enormi e non c’è piano sostenibile, andare in liquidazione permette di far intervenire un soggetto terzo (curatore) a gestire, liberando l’imprenditore dall’angoscia, e portando magari a vendere l’azienda a qualcun altro che la può salvare. L’imprenditore cooperativo può anche concordare col curatore la cessione dell’attività con salvaguardia dei posti di lavoro (spesso il curatore può affittare provvisoriamente l’azienda a un competitor per non interrompere la produzione, poi vendere). L’imprenditore persona fisica poi si esdebitata e può ricominciare altrove. Quindi, per quanto sia una “fine” dell’impresa attuale, la liquidazione giudiziale in certi casi è inevitabile e razionale. Dal punto di vista difensivo, una volta aperto il fallimento, il debitore non ha più molto ruolo (se non collaborare e magari proporre, se può, un concordato di chiusura come detto). Quindi tutte le strategie difensive vanno giocate prima, nelle fasi stragiudiziali o di concordato preventivo.
L’azienda di vernici potrebbe finire in liquidazione giudiziale se le trattative falliscono e qualche creditore (es. la banca) chiede il fallimento. A quel punto l’unico margine di “difesa” è verificare se sussistono i presupposti: ad esempio, può contestare di essere sotto soglia fallimentare (impresa troppo piccola) o che lo stato di insolvenza non sussiste (magari era solo crisi temporanea risolta). Se il tribunale comunque dichiara l’insolvenza, è la fine della partita imprenditoriale per quell’azienda: subentra il curatore. In tal caso, l’imprenditore farebbe bene a mantenere un atteggiamento collaborativo, consegnare libri contabili, dare informazioni (evitando guai peggiori come denunce per bancarotta documentale se nasconde scritture).
Va evidenziato che con l’entrata in vigore del Codice della Crisi (e i suoi correttivi fino al 2024) c’è una maggior enfasi sulla continuità e sul salvataggio, rispetto al passato orientamento “liquidatorio”. Ad esempio, l’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore di predisporre assetti adeguati proprio per rilevare la crisi prima e attivarsi (quindi c’è il dovere di ricorrere a misure come composizione negoziata, etc.). La liquidazione giudiziale è vista come ultima ratio. Ciò non toglie che rimanga uno strumento essenziale quando i debiti superano di gran lunga le prospettive di risanamento.
Procedure di sovraindebitamento (imprese minori, professionisti, consumatori)
Accenniamo ora alle procedure cosiddette di composizione della crisi da sovraindebitamento, dedicate a quei debitori che non possono accedere al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale perché non rivestono la qualifica di imprenditore commerciale sopra soglia. Si tratta tipicamente di piccoli imprenditori sotto soglia, imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative (incluse nel novero), consumatori privati. La nostra azienda di vernici e primer probabilmente è un SRL sopra soglia, quindi soggetta alle procedure maggiori; ma se invece fosse stata, ad esempio, una ditta individuale artigiana di piccole dimensioni, potrebbe rientrare in questo ambito.
La legge n.3/2012 aveva introdotto tre procedure: accordo di ristrutturazione del debito per debitori civili, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. Il Codice della Crisi ha riordinato la materia (artt. 65 e seguenti CCII) prevedendo in particolare: il concordato minore, il piano di ristrutturazione del consumatore e la liquidazione controllata del sovraindebitato.
- Concordato minore: è l’equivalente del concordato preventivo ma per i debitori minori (imprese sotto soglia o enti non fallibili). Richiede il raggiungimento di una maggioranza dei crediti per l’approvazione, come nel concordato preventivo, e la presenza di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che assiste il debitore. Il piano può essere in continuità o liquidatorio. Non c’è soglia minima del 20% per i chirografari in questo caso, ma deve offrire ai creditori una utilità migliore di quella ricavabile dalla liquidazione.
- Piano del consumatore (oggi “piano di ristrutturazione per il consumatore”): se il debitore è una persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale (es. un privato sovraindebitato da prestiti, carte di credito, etc.), può proporre un piano di ristrutturazione senza necessità di voto dei creditori: decide direttamente il giudice se omologarlo, valutando la fattibilità e la meritevolezza del debitore (in pratica, se il debitore merita l’aiuto perché non ha colpe gravi nella genesi del sovraindebitamento). È uno strumento molto favorevole al debitore onesto ma sfortunato.
- Liquidazione controllata: è l’analogo del fallimento per il sovraindebitato. Il patrimonio del debitore viene liquidato da un liquidatore nominato dal giudice, con formazione del passivo, vendita beni ecc. e successiva esdebitazione di diritto (oggi, nel sovraindebitamento, l’esdebitazione del debitore persona fisica meritevole è pressoché automatica a fine procedura, anche senza soddisfare i creditori in misura minima, art. 282 CCII).
Queste procedure di sovraindebitamento sono rilevanti nel contesto “azienda di vernici” se quell’azienda risulta essere, ad esempio, un’artigiano sotto soglia o se i soci illimitatamente responsabili di una società di persone vogliono liberarsi dai debiti personali post-fallimento. Da segnalare c’è una novità: il “fresh start” per il debitore civile privo di beni (art.283 CCII) che permette a un debitore persona fisica nullatenente di ottenere l’esdebitazione senza pagamento di nulla ai creditori, con alcune condizioni (aver tentato un accordo o un piano e non aver frodato). È pensato per il consumatore povero e non fraudolento.
Nel nostro contesto “vernici e primer”, immaginiamo l’ipotesi di un piccolo verniciatore individuale o una SNC familiare che non supera le soglie: se dovesse crollare sotto i debiti, potrebbe ricorrere ad un concordato minore per offrire ai creditori una percentuale, oppure, se non può offrire nulla, subire la liquidazione controllata e poi chiedere l’esdebitazione. Non potrebbe però essere dichiarato fallito, perché la legge lo esclude, quindi i creditori se vorranno aggredire dovranno contare solo su esecuzioni singole o su queste procedure di sovraindebitamento.
Interesse pratico: dal punto di vista difensivo, se un imprenditore ritiene di non superare le soglie di fallibilità, può far valere questa condizione per far dichiarare improcedibile un’istanza di fallimento (es: “sono piccolo, non potete fallirmi, semmai farò sovraindebitamento”). Questo è un modo di difendersi, anche se non risolve il debito, almeno sposta su altre sedi la gestione. Va però provato con bilanci o documenti che attestino i requisiti ridotti.
Riassumendo sulle procedure concorsuali: concordato preventivo se c’è chance di accordo e soddisfacimento parziale ordinato con l’azienda ancora in piedi; liquidazione giudiziale se non c’è nulla da fare se non vendere tutto e chiudere; soluzioni sovraindebitamento se l’impresa è piccola o se parliamo di debiti personali dell’imprenditore non fallibile. In qualunque caso, il punto di vista del debitore dovrebbe essere: mantenere l’iniziativa il più possibile (meglio proporre un concordato volontariamente che subire passivamente un fallimento), e usare gli strumenti di legge per minimizzare le perdite e ripartire se possibile. Nel prossimo capitolo vedremo infatti le responsabilità personali che possono ricadere sugli amministratori e soci – aspetto cruciale, perché spesso la scelta di una procedura rispetto a un’altra viene influenzata anche dal desiderio di evitare guai personali.
Responsabilità di amministratori e soci per i debiti aziendali
Una delle maggiori preoccupazioni per chi gestisce o possiede una società indebitata è: i debiti dell’azienda possono “colpirmi” personalmente? In linea generale, le società di capitali (come S.r.l. e S.p.A.) godono di autonomia patrimoniale perfetta: ciò significa che i soci non rispondono con il loro patrimonio personale dei debiti sociali, e gli amministratori rispondono verso i terzi solo in casi particolari di illecito, non per il semplice fatto di amministrare . Nelle società di persone (S.n.c., S.a.s.) invece almeno alcuni soci (tutti nella S.n.c., solo gli accomandatari nella S.a.s.) rispondono illimitatamente e solidalmente con tutto il loro patrimonio per i debiti sociali, se la società non paga . Quindi, il tipo di forma giuridica incide moltissimo. Nel nostro scenario, presupponiamo un’S.r.l. (forma comune per un’azienda di vernici): di regola i creditori sociali possono rivalersi solo sul patrimonio della società e non sulla casa o sui conti personali dei soci . Tuttavia, ci sono deroghe ed eccezioni importanti da considerare, sia per i soci che per gli amministratori.
Esamineremo dunque: (a) in quali casi i soci di una S.r.l./S.p.A. possono diventare responsabili dei debiti sociali; (b) in quali casi gli amministratori (o ex amministratori, o liquidatori) possono essere chiamati a pagare in proprio i debiti della società, con particolare attenzione ai debiti fiscali e contributivi.
Società di capitali: autonomia patrimoniale e sue eccezioni (profili di responsabilità dei soci)
Regola base: i soci di S.r.l. o S.p.A. perdono al massimo il capitale conferito. Un socio di S.r.l. che detiene, ad esempio, il 100% e ha versato €10.000 di capitale sociale, se la società fallisce con un milione di debiti vedrà azzerarsi la partecipazione (perderà i 10k investiti) ma i creditori non potranno chiedergli i restanti €990.000 – quello è rischio d’impresa per i creditori.
Eccezioni: Ci sono però situazioni particolari in cui si “rompe il velo” della personalità giuridica (il famoso “piercing the corporate veil” di derivazione anglosassone, riconosciuto con difficoltà nel nostro ordinamento). Avviene essenzialmente in casi di abuso di tale autonomia: quando la società viene usata dai soci come schermo per attività in frode ai creditori, i giudici possono decidere di ritenere i soci direttamente responsabili dei debiti sociali . È una situazione estrema e rarissima, che rientra più in fattispecie di illecito civile (abuso di personalità giuridica) o di simulazione (la società è un alter ego del socio). In pratica, se i soci usano la società per indebitarla e spostare risorse altrove lasciando i creditori a bocca asciutta, potrebbero dover rispondere (ma dovranno esserci sentenze su questo, e la giurisprudenza italiana è stata tradizionalmente cauta ). In letteratura si citano casi di confusione patrimoniale totale tra socio e società, sotto-capitalizzazione dolosa, ecc.
Un’ipotesi più concreta e codificata è quella della responsabilità post-liquidazione dei soci. Quando una società di capitali viene cancellata dal Registro delle Imprese, essa si estingue. I creditori insoddisfatti però non è che perdono i loro crediti: possono farli valere nei confronti dei soci, ma solo entro il limite di quanto questi hanno ricevuto in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.). Quindi, se allo scioglimento della società i soci si sono ripartiti un attivo residuo, quei soldi possono essere attaccati dai creditori rimasti. Esempio: Alfa Srl si scioglie e distribuisce €50.000 a un socio unico. Se emergono dopo debiti non pagati per €30.000, il creditore può chiederli al socio (che ha incassato 50k, quindi entro quel limite) . Se i soci sono plurimi, rispondono in proporzione a quanto riscosso.
Ma c’è di più: la Cassazione a Sezioni Unite nel 2013 (sentenze n.6070 e 6072/2013) ha affermato che la cancellazione di una società di capitali con debiti non soddisfatti produce un fenomeno successorio atipico per cui i soci subentrano nei rapporti obbligatori non estinti, anche oltre quanto riscosso . In altre parole, i crediti insoddisfatti “si trasferiscono” ai soci in proporzione alla loro quota, anche se non hanno incassato nulla in liquidazione. Questa tesi, molto discussa, è nata per evitare che si usi la cancellazione per disfarsi dei debiti. Per esempio, se Beta Srl chiude a zero attivo ma con 100k di debiti, i creditori possono comunque pretendere dai soci (pro quota) quei 100k, salvo che i soci provino che la società non ha mai distribuito niente e quei debiti restano insoddisfatti. La giurisprudenza più recente propenderebbe per dire: i soci rispondono nei limiti di quanto hanno avuto o anche per importi non riscossi se si prova che hanno colpevolmente svuotato la società . Dunque, un socio di Srl non può dormire al 100% tranquillo se la società viene cancellata insolvente: Fisco e creditori vari potrebbero attaccarlo.
In ambito tributario, questa problematica è molto sentita. L’art. 36 del DPR 602/1973 prevede proprio, in via eccezionale, la responsabilità personale dei liquidatori, amministratori e soci di società di capitali per il pagamento di imposte qualora, durante la liquidazione o in presenza di causa di scioglimento, abbiano compiuto certe attività in violazione della “par condicio” del Fisco . Più precisamente, i soci sono chiamati a rispondere limitatamente alle somme da essi ricevute in base al bilancio finale di liquidazione . Le Cassazione recentemente (ord. 23341 del 29/08/2024) ha chiarito che tale responsabilità dei soci si estende anche al pagamento delle sanzioni tributarie originariamente a carico della società, sempre entro il limite di quanto riscosso in liquidazione . In pratica: se una Srl è cancellata e aveva debiti tributari per imposte e sanzioni, i soci dovranno pagare sia le imposte che le relative multe (fino concorrenza di quanto incassato). Ciò ha fatto un po’ scalpore perché per i privati le sanzioni non si trasmettono per eredità, ma per i soci di società estinte si è creato questo “sui generis” successorio.
Infine, altra situazione di responsabilità dei soci: soci garanti. Questo esula dalla responsabilità “per legge”, ma è frequentissimo in pratica: i soci (o uno di essi, tipicamente il principale) rilasciano fideiussioni personali alle banche o ai fornitori strategici. In tal caso, ovviamente, se la società non paga, il creditore potrà rivolgersi al socio garante immediatamente per l’intero importo garantito . Le fideiussioni dei soci sono volontarie ma quasi inevitabili per ottenere credito in una PMI; tuttavia, vanno segnalate perché in effetti permettono ai creditori di bypassare lo schermo societario, anche al di là delle previsioni di legge societaria.
In sintesi: in una Srl ordinaria i soci di regola non pagano i debiti sociali; tuttavia, devono fare attenzione a non distrarre attivi a loro favore quando l’azienda è insolvente (potrebbero essere responsabili per quella distrazione), e se decidono di chiudere la società con debiti, rischiano che i creditori li inseguano pro quota (soprattutto se hanno preso qualcosa in liquidazione, ma talora anche se non hanno preso nulla, stante l’indirizzo Cassazione 2013/2018 ). Inoltre, i soci che hanno firmato garanzie ovviamente saranno coinvolti. Non dimentichiamo poi il caso di pagamento dei decimi: in Srl i soci rispondono verso la società (non direttamente verso i creditori, ma per riflesso) se non hanno ancora versato per intero le quote sottoscritte. Un curatore fallimentare infatti chiederà ai soci che non avessero versato tutto il capitale di farlo, per mettere quei fondi a disposizione dei creditori (responsabilità per versamenti non effettuati).
Responsabilità degli amministratori verso i creditori (mala gestio, art. 2476 c.c. e obblighi di adeguato assetto)
Passiamo ora alle responsabilità degli amministratori. Gli amministratori di una società di capitali non rispondono personalmente dei debiti sociali semplicemente perché la società non paga (non c’è una “cautio” generica). Tuttavia, essi possono essere chiamati a rispondere dei danni causati alla società o direttamente ai creditori in caso di cattiva gestione. Esistono vari profili:
- Responsabilità verso la società: disciplinata dagli artt. 2392 e 2476 c.c. (per S.p.A. e S.r.l. rispettivamente). Se con atti di mala gestio (violazione di doveri) l’amministratore ha causato un danno al patrimonio sociale, la società (o, in caso di fallimento, il curatore) può agire contro di lui per risarcimento. Ad esempio, se un amministratore dissipa risorse in spese personali e ciò lascia la società insolvente, potrà dover risarcire quell’ammanco.
- Responsabilità verso i creditori sociali: questo è un punto chiave. Già prima delle riforme, l’art. 2394 c.c. (per S.p.A. esteso a S.r.l.) stabiliva che se per inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale gli amministratori hanno pregiudicato i creditori (cioè ridotto il patrimonio che faceva da garanzia generica), questi ultimi possono agire per il danno. Questa azione (detta “azione dei creditori sociali”) in pratica diventava attuale quando la società era insolvente: se il patrimonio sociale non bastava a pagare i debiti per atti imputabili agli amministratori (ritardi nel chiedere fallimento, operazioni imprudenti, distrazioni di cespiti), i creditori potevano far valere la loro responsabilità.
La novità introdotta dal Codice della Crisi è che questo concetto è stato rafforzato e anticipato nel tempo. L’art. 2476, comma 6, c.c., inserito dalla riforma, prevede espressamente che gli amministratori di S.r.l. rispondono verso i creditori sociali per il non aver preservato l’integrità del patrimonio sociale, se questo risulta insufficiente a soddisfare i crediti . E l’art. 2486 c.c. (sempre modificato) impone agli amministratori, quando la società perde il capitale minimo o comunque c’è causa di scioglimento, di astenersi da operazioni che aggravino il dissesto (altrimenti ne rispondono). Inoltre, l’art. 2086 c.c., comma 2, ha introdotto un dovere generale: l’organo amministrativo deve istituire assetti organizzativi adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi per fronteggiarla . Se non lo fa ed ecco che la crisi degenera in insolvenza grave, quell’omissione può essere fonte di responsabilità.
In parole povere, oggi un amministratore che non attiva per tempo gli strumenti di allerta/ristrutturazione e lascia che la società vada in rovina rischia di dover rispondere con il proprio patrimonio verso i creditori insoddisfatti. Questo è un principio vicino al concetto anglosassone di wrongful trading.
Per esempio, se la nostra azienda di vernici aveva segnali di insolvenza già nel 2024 ma l’amministratore ha continuato ad accumulare debiti e a pagare magari selettivamente solo alcuni fornitori (peggiorando il buco), e nel 2025 finisce in liquidazione giudiziale, il curatore (in nome dei creditori) potrà citarlo per fargli rifondere il deficit incrementale causato dal ritardo. Le Sezioni Unite Cassazione 2020 n. 26817 hanno quantificato questo danno come differenza tra patrimonio netto al momento in cui si sarebbe dovuto cessare l’attività e patrimonio al fallimento.
- Responsabilità per specifici debiti tributari e contributivi: Ne abbiamo già accennato. L’art. 36 DPR 602/73 stabilisce che gli amministratori rispondono personalmente dei debiti tributari della società quando, in presenza di cause di scioglimento, non abbiano provveduto a convocare l’assemblea per la liquidazione o abbiano compiuto operazioni di liquidazione occultando attività sociali . Questo è pensato per colpire chi non paga le imposte e scappa. La Cassazione (sent. 9170/2024) ha però chiarito che tale responsabilità riguarda solo le “imposte dovute” (tipicamente le imposte dirette: IRES) e relativi interessi, non si estende a IVA, IRAP o sanzioni . Quindi, un amministratore che non ha messo in liquidazione la società nonostante la causa di scioglimento e ha lasciato imposte non pagate può vedersi recapitare cartelle a proprio nome per IRES/IRPEF, ma non per l’IVA o l’IRAP (quei tributi restano a carico società salvo altri appigli). In pratica l’art.36 è un po’ datato (nato quando IRAP non c’era) e la Cassazione lo interpreta restrittivamente . Comunque, esso è un rischio concreto: casi di cartelle intestate ad ex amministratori, cui il Fisco chiede decine di migliaia di euro, ce ne sono (come nel caso vinto in Cassazione nel 2023 citato prima, in cui l’ex amministratore è riuscito a far annullare la cartella perché non c’era stato un avviso di accertamento preventivo a lui ). Dunque l’amministratore, se la società è insolvente, deve mettere in liquidazione e pagare le imposte dovute prima di distribuire qualunque attivo altrove, altrimenti rischia di persona.
Altra norma: l’art. 239 comma 2 L.Fall (ora abrogato, ma i principi confluiti altrove) prevede la responsabilità penale degli amministratori di società fallite che con dolo o colpa grave non hanno pagato contributi INPS. Ma al di là del penale, sul civile ricordiamo il D.Lgs. 276/2003 art. 32: in caso di appalto fittizio di manodopera, i componenti dell’organo amministrativo possono essere responsabili in solido di retribuzioni e contributi non pagati. Un caso particolare ma segnalato per dire: se l’amministratore crea evasioni contributive sistemiche (es cooperative false), ne pagherà le conseguenze.
- Responsabilità per reati: se l’amministratore commette reati come bancarotta fraudolenta (distrazione di beni, falso in bilancio per occultare il dissesto, ecc.), oltre alla pena detentiva potrà subire condanne a risarcire i danni ai creditori (costituiti parte civile). Questo rientra in responsabilità ma di tipo penale-civile.
Tornando ad un’ottica generale, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale recita un messaggio chiaro: amministratore, se la tua azienda è in crisi, non stare con le mani in mano. O predisponi assetti adeguati e ti muovi per risanare (composizione negoziata, concordato, ecc.), oppure rischi che il dissesto ti venga addebitato come colpa e tu debba rimetterci di tasca tua. Non solo: come visto, se non paghi le tasse e contributi e liquidi la società distribuendo attivi altrove, potresti essere preso di mira dal Fisco.
Un caso giurisprudenziale emblematico: Cass. 35497/2023 ha annullato una cartella ad un ex amministratore perché Equitalia non gli aveva notificato un avviso di accertamento prima per contestargli la responsabilità ex art.36 DPR 602 . La Cassazione ha preteso il rispetto del contraddittorio, ma ha confermato l’applicabilità dell’art.36 se ben attivato. Altro: Cass. 21091/2024, sezione tributaria, ha fatto luce su quando l’amministratore non può essere chiamato: se era amministratore di fatto e il Fisco sbaglia persona, non può inventarsi la qualifica ex post (questioni procedurali). Insomma, è terreno di contenzioso, ma c’è.
E se l’amministratore è anche socio? Molto spesso nelle PMI l’amministratore unico è anche il socio di maggioranza. In tali casi, somma i rischi di entrambe le posizioni: se commette malagestio, risponderà; se si è preso utili o attivi a discapito dei creditori, risponderà come socio ex art.2495 c.c. ed eventualmente come art.36 DPR 602. Se inoltre ha garantito personalmente debiti, anche come garante. Quindi per il “socio-amministratore” di Srl il vantaggio della responsabilità limitata è grande ma non assoluto: occorre gestire con correttezza e trasparenza la crisi per non incorrere in quelle eccezioni.
Società di persone e imprese individuali: cenni sulle responsabilità personali
Se l’azienda di vernici fosse stata una società di persone (S.n.c o S.a.s.), la musica cambia radicalmente: i soci illimitatamente responsabili (tutti i soci nella S.n.c., solo gli accomandatari nella S.a.s.) rispondono fin da subito con tutto il loro patrimonio per i debiti sociali (artt. 2291 e 2313 c.c.). Ciò significa che il creditore, pur dovendo prima escutere la società, in caso di insufficienza del patrimonio sociale può aggredire la casa, l’auto, i conti dei soci. Non c’è bisogno di dimostrare mala gestio: è proprio la natura giuridica così (autonomia imperfetta). Gli unici scudi sono: eventualmente patto di escussione preventiva (che comunque c’è: devono escutere prima la società, ma se è insolvente è veloce da dimostrare) e la possibilità per il socio, dopo aver pagato, di rivalersi pro-quota sugli altri soci. Ma per il creditore poco cambia: ha molti bersagli.
Quindi, se quell’impresa fosse stata ad esempio la “Vernici Fratelli Rossi S.n.c.”, i fratelli Rossi risponderebbero ciascuno solidalmente di tutti i debiti. In caso di insolvenza, sarebbero coinvolti nel fallimento: infatti in caso di fallimento di società di persone falliscono (o liquidazione giudiziale) anche i soci illimitatamente responsabili, estendendo la procedura ai loro beni personali.
Gli imprenditori individuali infine non hanno distinzione tra patrimonio impresa e personale – ergo rispondono di tutto. Un verniciatore individuale, se non paga un fornitore, può vedersi pignorare l’auto privata, la casa, ecc. Quindi la protezione è nulla, salvo eventuali leggi speciali (come il limite del pignoramento prima casa da parte del fisco, che qui torna utile perché l’imprenditore è persona fisica).
Ciò spiega perché molti scelgono la S.r.l.: per cercare di limitare il danno al patrimonio aziendale. Tuttavia, come abbiamo visto, la S.r.l. non è una panacea che protegge da ogni responsabilità: se gestita male, i rischi di ricadute personali su soci e amministratori esistono eccome, soprattutto sul fronte tributario e della responsabilità per mala gestio.
Conclusione pratica su questo tema: Un amministratore o socio di un’azienda in crisi, per tutelarsi personalmente, dovrebbe:
- Assicurarsi di rispettare i doveri di legge (convocare assemblea su perdite, non aggravare il dissesto, tenere contabilità in ordine, non discriminare tra creditori in modo fraudolento).
- Evitare di prelevare attivi quando la società non paga i debiti (niente distribuzioni di utili o rimborsi ai soci se ci sono debiti pendenti rilevanti – sarebbero visti come atti in frode).
- Se la società non è più recuperabile, meglio farla fallire in modo ordinato piuttosto che accumulare debiti fiscali o verso dipendenti: un fallimento “pulito” con cooperazione spesso esdebità tutto e chiude la storia, mentre stratagemmi per evitare il fallimento spostando beni portano a responsabilità e magari a bancarotta.
- Nel caso di debiti fiscali, valutare la transazione fiscale in concordato: se i crediti tributari vengono stralciati in procedure approvate dal giudice, in genere ciò preclude che poi il fisco insegua amministratori (perché il debito originario viene estinto concorsualmente).
- Tenere sempre ben distinto il proprio patrimonio da quello sociale (niente pagamenti personali con cassa azienda e viceversa), perché la confusione di patrimoni è preludio a coinvolgimento personale.
Abbiamo quindi un quadro: la responsabilità limitata tutela i soci “innocenti”, ma non i soci-amministratori colpevoli di condotte scorrette. Il diritto cerca di bilanciare l’esigenza di protezione dell’iniziativa economica con la necessità di evitare abusi.
Difendersi dalle azioni esecutive dei creditori
Quando i creditori passano dalle “buone” (solleciti, trattative) alle “cattive” (azioni legali ed esecutive), per il debitore inizia la fase più critica. Tuttavia, anche in questa fase esistono strumenti di difesa che il debitore (con l’aiuto dei suoi legali) può attivare per proteggere il patrimonio e guadagnare tempo utile a trovare soluzioni di risanamento. In questo capitolo esamineremo come difendersi concretamente dai vari tipi di azioni esecutive che i creditori possono intraprendere: pignoramenti (presso terzi, mobiliari, immobiliari), fermi amministrativi e ipoteche fiscali, ecc. Vedremo sia i rimedi giuridici (opposizioni, istanze di sospensione) sia le strategie pratiche (dalla prevenzione alla negoziazione last-minute).
Prevenire l’azione esecutiva: passi fondamentali prima che scatti il pignoramento
La miglior difesa contro un pignoramento è impedirne l’avvio. Questo può sembrare ovvio, ma significa sfruttare i tempi e le procedure per intervenire prima che il creditore ottenga un titolo esecutivo o prima che lo utilizzi. Alcune mosse preventive includono:
- Analisi delle comunicazioni ricevute: appena arriva un atto come un decreto ingiuntivo, un precetto, un preavviso di ipoteca o fermo, occorre farlo esaminare immediatamente dal proprio avvocato . Spesso ci sono termini brevi per reagire (es: 40 giorni per opporsi a decreto ingiuntivo; 30 giorni per impugnare un preavviso di fermo fiscale con ricorso; 20 giorni per un precetto se si vuole evitare un pignoramento con pagamento). Ignorare queste comunicazioni è esattamente ciò che porta al pignoramento “improvviso”.
- Verifica di vizi formali e sostanziali: molti atti possono essere contestati perché viziati. Ad esempio, una cartella esattoriale notificata a un indirizzo sbagliato o oltre i termini di decadenza è nulla ; un precetto che intima più di quanto dovuto è annullabile; un decreto ingiuntivo fondato su documenti falsi va opposto. Identificare un vizio significa poter presentare un’opposizione in tribunale o un ricorso in commissione tributaria che blocchi (quantomeno temporaneamente) l’iter esecutivo. Laddove vi siano prescrizioni maturate (frequente nei crediti contributivi e fiscali), vanno eccepite subito: se il creditore ottiene un titolo senza che nessuno segnali la prescrizione, poi sarà più complicato farla valere. Ad esempio, se l’INPS notifica nel 2025 un avviso per contributi 2018 (prescritti 5 anni), bisogna opporlo entro 40 giorni in tribunale per eccepire la prescrizione: se si lascia passare, quel titolo può portare a pignoramento.
- Richiesta di sospensione o rateizzazione: se un atto di precetto o di riscossione è formalmente corretto ma l’azienda non può pagare subito, può chiedere una sospensione al giudice (in caso di opposizione con seri motivi) o all’ente (nel caso di cartella, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende la procedura se si presenta istanza di rateizzazione entro i termini ). Ad esempio, come visto, presentare istanza di rateazione entro 30 giorni dal preavviso di ipoteca blocca l’iscrizione ; chiedere un piano di dilazione ad AER una volta avuto il precetto fiscale ferma l’avvio del pignoramento. Anche il semplice dialogo con il creditore a volte può portare a un congelamento: se il debitore mostra la volontà di pagare (magari parzialmente subito), molti creditori sospendono i piani esecutivi per trattare.
- Salvaguardia dei beni essenziali: il debitore che prevede un possibile attacco ai propri beni può adottare alcune misure (lecite) di tutela preventiva. Esempio: spostare la liquidità in conti non facilmente aggredibili (attenzione però: se è persona giuridica, spostare fondi altrove può essere illecito se in pregiudizio creditori; se persona fisica, trasferire soldi a un familiare prima del pignoramento del conto potrebbe salvarli ma espone a revocatoria). Oppure destinare beni a fondi patrimoniali o trust – misure complesse e spesso disattivate dai giudici se fatte in extremis. Più pragmatico: se c’è un veicolo aziendale indispensabile, sapere che per bloccare un fermo amministrativo fiscale occorre fare ricorso entro 30 giorni dal preavviso e magari evidenziare che serve per l’attività (a volte AER fa eccezioni). Se c’è timore per un immobile, ricordare il limite prima casa per il Fisco (se applicabile) ; e magari verificare ipoteche già iscritte: se un bene è già ipotecato da banca, difficilmente il fisco lo pignorerà perché ha poca chance di realizzo eccetto alto valore.
- Non fare accordi affrettati e svantaggiosi: quando si riceve un precetto, c’è la tentazione di firmare qualsiasi piano di rientro proposto dal creditore o dal recupero crediti. Ma accordi mal calibrati (rate troppo alte, concessioni di ulteriori garanzie) possono poi saltare e rendere la situazione peggiore. Meglio negoziare con lucidità, magari attraverso il proprio legale, per ottenere condizioni sostenibili . Ad esempio, se una banca pressa per rientro fido in 3 mesi su precetto, provare a contrattare 12 mesi o minacciare il concordato se no (la prospettiva di un concorsuale a volte rende il creditore più morbido).
Riassumendo questa fase: tempestività e consulenza professionale sono essenziali. Appena appare all’orizzonte un atto esecutivo, ogni giorno conta per trovare l’appiglio giusto o la soluzione emergenziale (dilazione, pagamento parziale, cauzione, opposizione). Un motto su tutti: non aspettare l’ufficiale giudiziario alla porta.
Opposizione alle azioni esecutive: difendersi in tribunale dai pignoramenti
Una volta che il creditore ha in mano un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo definitivo, cartella esattoriale non impugnata, etc.) e notifica un atto di precetto (intimazione a pagare entro normalmente 10 giorni) può procedere al pignoramento di beni. Il debitore può però ancora reagire sul piano giudiziale attraverso le opposizioni all’esecuzione. Le opposizioni tipiche previste dal codice di procedura civile sono:
- Opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.): si contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione, totalmente o parzialmente. Può essere preventiva (dopo precetto ma prima del pignoramento) o successiva (a pignoramento avvenuto, ma limitatamente a fatti sopravvenuti o vizi nel titolo scoperti dopo). Esempi: il debitore sostiene di aver già pagato il debito (quindi l’esecuzione non deve iniziare o proseguire); oppure che il titolo esecutivo non è valido (es: un decreto ingiuntivo notificato ma ancora nei termini di opposizione – a rigore sarebbe opposizione tardiva al DI, ma concettualmente sta nel 615). Se l’opposizione all’esecuzione è proposta prima del pignoramento, sospende la possibilità di iniziarlo (il debitore chiederà anche sospensione al giudice). Se proposta dopo (cioè con esecuzione in corso), il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura se i motivi sono gravi. L’opposizione all’esecuzione è una causa a sé, dinanzi allo stesso giudice competente per materia e territorio dell’esecuzione (spesso il tribunale del luogo dell’esecuzione). Ad esempio, se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione procede a pignorare un conto per cartella, il debitore può opporsi ex art.615 c.p.c. sostenendo che la cartella è nulla per notifica viziata e quindi il diritto a esecuzione manca: il giudice dell’esecuzione valuterà, ma qui si scontra con la regola di riparto competenze (le questioni di merito delle cartelle spettano al giudice tributario se nei termini). In pratica molti casi di opposizione all’esecuzione su titoli tributari vengono dichiarati inammissibili perché il contribuente doveva agire prima in commissione. Quindi attenzione: non tutte le contestazioni sono proponibili in sede di esecuzione. Bisogna distinguere i vizi del titolo (di merito) dai vizi dell’azione esecutiva in sé.
- Opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.): qui non si discute il merito del diritto di procedere ma la regolarità formale degli atti dell’esecuzione. Va fatta entro termini brevi (20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto viziato). Esempi: il pignoramento notificato è nullo perché mancano le indicazioni di legge; l’avviso di vendita non è stato comunicato come doveva; oppure, come spesso avviene col Fisco, il preavviso di fermo o ipoteca non è stato notificato e si è passati direttamente al fermo/ipoteca – questo è un vizio dell’atto esecutivo impugnabile ex 617 c.p.c. . L’opposizione ex 617 va proposta al giudice dell’esecuzione se il processo esecutivo è in corso, altrimenti al giudice competente per l’atto (es: precetto viziato va al giudice che sarebbe competente sull’esecuzione).
Per entrambe le opposizioni, occorre depositare un ricorso o atto di citazione motivato in fatto e diritto, ed è imprescindibile farsi assistere da un avvocato (salvo per cause di valore modesto in pace, ma qui parliamo di esecuzioni significative di solito). L’effetto principale richiesto è la sospensione dell’esecuzione (cioè bloccare i pignoramenti in corso, o evitare che il bene pignorato sia venduto) e poi ottenere l’annullamento/estinzione della procedura se l’opposizione viene accolta.
Va ricordato che in materia di esecuzioni tributarie, l’opposizione ex art.615/617 è di fatto limitata ai vizi “della fase esecutiva” in senso stretto. Ad esempio, l’ipoteca esattoriale illegittima (perché debito sotto soglia, o prima casa, o mancanza preavviso) può essere contestata al giudice ordinario come atto esecutivo viziato . Così come un pignoramento presso terzi fatto in violazione di regole (es: oltre i limiti impignorabilità stipendio) può essere ridimensionato. Ma non si può far valere l’assenza del titolo (cartella nulla) se non si è fatto ricorso tributario: su questo c’è giurisprudenza altalenante, ma tendenzialmente il giudice dell’esecuzione ordinario non giudica sul merito del tributo.
Dall’altro lato, in sede di esecuzioni civili classiche (fornitore vs azienda), il ventaglio di opposizioni è più ampio perché l’intero rapporto è sotto giurisdizione ordinaria. Ad esempio: un creditore chiede pignoramento, il debitore scopre che c’è un vizio nel titolo (ad es. la sentenza è stata appellata con effetto sospensivo, ma il creditore ugualmente procede) – si fa opposizione ex 615 e il giudice ferma il pignoramento. Oppure il precetto intima più del dovuto (magari non detrae pagamenti parziali fatti): il debitore può impugnare quell’eccesso (opposizione 615 parziale, si chiama opposizione all’esecuzione per quanti).
In pratica, l’opposizione all’esecuzione è l’ultimo baluardo per dire: “creditore, tu non ne hai diritto (o non così tanto)”. È ovvio che se il debitore aveva ragioni solide, avrebbe dovuto farle valere prima (es: opporsi a decreto ingiuntivo, comparire in giudizio, ecc.). Ma la vita reale è fatta di situazioni dove magari il debitore non si è difeso per tempo per ignoranza, o sperava in un accordo, o non era stato ben notificato qualcosa – quindi è fondamentale comunque conoscere queste chance.
Cosa succede durante l’opposizione? Se il giudice sospende l’esecuzione, la procedura esecutiva resta congelata: ad esempio, conto pignorato ma con importi non trasferiti al creditore finché si decide la causa di opposizione. Se invece non sospende, l’esecuzione può andare avanti parallelamente al giudizio di opposizione (che di norma dura di più). In alcuni casi, se il bene viene venduto e poi l’opposizione viene accolta, il debitore potrà chiedere i danni al creditore procedente.
Strategia: l’opposizione va usata quando ci sono motivi seri, non pretestuosi, perché comporta costi e se temeraria espone anche a spese. Ma è uno strumento di pressione negoziale: a volte un’opposizione ben articolata spinge il creditore a trattare un accordo pur di chiudere subito, specie se il giudice aveva concesso sospensione (il creditore percepisce un rischio di perdere tempo o soldi).
A livello di difesa, è importantissimo rispettare i termini: opposizione agli atti in 20 giorni! Non è molto: bisogna agire di corsa. Opposizione all’esecuzione prima del pignoramento: entro i 10 giorni del precetto idealmente, per chiedere subito sospensione. Opposizione tardiva dopo pignoramento: il prima possibile per evitare vendite.
Caso pratico: Fornitore X ha pignorato il conto della Vernici Srl per €50.000 su decreto ingiuntivo. L’azienda scopre che il decreto ingiuntivo era stato notificato a una vecchia sede e mai ricevuto (vizio di notifica). Può fare opposizione tardiva al decreto (entro 10 giorni dal primo atto esecutivo utile conosciuto) e contestualmente opposizione all’esecuzione chiedendo sospensione per vizio radicale del titolo (non notificato validamente). È un caso in cui tendenzialmente la sospensione viene concessa perché c’è fumus (notifica nulla) e periculum (azienda ha conto bloccato). Il giudice blocca il pignoramento, poi a merito magari annulla il decreto e così quell’esecuzione finisce. Il fornitore dovrà ricominciare da capo (magari fare causa ordinaria). Intanto, l’azienda ha scampato il sequestro dei fondi.
Pignoramenti presso terzi (conti bancari, crediti) – Effetti e rimedi
Il pignoramento presso terzi è uno degli strumenti più comuni usati dai creditori, poiché colpisce direttamente disponibilità finanziarie e crediti del debitore senza doversi avventurare a cercare beni fisici. Consiste nell’ordinare a un terzo debitore del debitore (es: la banca dove il debitore ha conto, oppure un cliente che deve dei pagamenti) di vincolare le somme dovute e non darle al debitore ma al creditore procedente. Per un’azienda, i due terzi tipici sono banche e clienti: il creditore insoddisfatto può pignorare il conto corrente dell’azienda, congelando il saldo disponibile; oppure notificare un pignoramento presso terzi a un cliente dell’azienda, ad esempio se l’azienda doveva incassare 100k da un cantiere, il creditore blocca quel pagamento indirizzandolo a sé.
Effetti devastanti: il pignoramento di un conto bancario aziendale può letteralmente paralizzare l’operatività quotidiana – pagamenti, stipendi, acquisti di materiali, tutto bloccato . Il pignoramento di crediti verso clienti può intaccare la reputazione e i rapporti commerciali (un cliente riceve un’ingiunzione di non pagare più l’azienda ma il suo creditore – imbarazzante e pericoloso per la fiducia). Nella nostra azienda di vernici, un pignoramento sul conto potrebbe voler dire non poter comprare pigmenti per la produzione, salari fermi, etc., con rischio di “fermare la macchina” in pochi giorni.
Come difendersi dal pignoramento presso terzi? Le strade possibili:
- Opposizione all’esecuzione/atto (già descritte) se ci sono motivi per farlo (es. contestare il titolo o la procedura – vedi sopra). Se c’è un vizio palese o mancanza di titolo, quello è primario.
- Istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): questo è un istituto specifico. Il debitore può chiedere al giudice di sostituire ai beni pignorati (qui sarebbero somme di denaro) una somma di denaro pari all’importo dovuto aumentato delle spese e di un 1/5 come cauzione. In pratica, se subisco pignoramento di €50.000 sul conto, posso chiedere di “convertire” il pignoramento versando quell’importo (50k + spese + 20% = circa 60k) al fondo dell’esecuzione – liberando così il conto – e poi proseguire l’eventuale causa di opposizione, oppure semplicemente guadagnare tempo (pagando a rate quella somma convertita, è possibile). La conversione può essere rateizzata dal giudice fino a 36 mesi (3 anni). Ci vuole una cauzione iniziale del 1/5 immediata, il resto rate. Questo strumento è utile se l’azienda vuole riottenere l’operatività del conto e magari diluire l’esborso. Attenzione: serve comunque trovare il 20% subito. In alcuni casi si può far autorizzare l’uso di parte dei fondi pignorati stessi per pagare quella cauzione.
- Istanza di sospensione/distribuzione parziale: se l’azienda riesce a pagare direttamente il creditore prima che le somme pignorate vengano assegnate dal giudice, può chiedere di chiudere la procedura (il creditore dichiara soddisfatto e il giudice estingue l’esecuzione). Quindi si può trattare a posteriori: “Caro creditore, sblocca il conto e ti pago tot subito”. Spesso succede: il creditore accetta un saldo e stralcio tardivo e rinuncia al pignoramento (magari perchè il debitore ha trovato un nuovo partner e racimola soldi all’ultimo).
- Misure protettive concorsuali: se l’azienda deposita una domanda di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione, può chiedere la sospensione delle azioni esecutive. In genere, se un pignoramento presso terzi è in corso, con il decreto di protezione del tribunale esso si blocca (non si va avanti con l’assegnazione). Addirittura con la composizione negoziata, come visto, l’imprenditore può ottenere lo stop dei pignoramenti in essere . Dunque, un espediente difensivo robusto è: appena arriva un pignoramento su conto rilevante, valutare l’accesso immediato a una procedura concorsuale, per sfruttare la protezione. Certo, è una mossa seria (non si può attivare un concordato solo per bloccare l’esecuzione senza poi proseguirlo in buona fede), ma se l’azienda era già in difficoltà, quell’evento può essere la spinta a formalizzare la crisi e ottenere lo stay. Nel nostro caso, Beta Srl vede congelato il conto – il giorno dopo deposita un “concordato in bianco” e ottiene dal giudice la sospensione delle azioni: il pignoramento s’interrompe e poi confluirà nel concordato. Oppure, come nell’articolo menzionato , si attiva la composizione negoziata e il tribunale con misure cautelari impone lo sblocco dei conti. Infatti, il legislatore ha voluto proprio evitare che pignoramenti isolati mandino in fumo tentativi di risanamento potenzialmente validi: perciò concede questo forte potere di congelarli.
- Limiti di pignorabilità: per legge, alcuni importi sono parzialmente impignorabili. Sul conto corrente, se affluiscono stipendi, c’è un minimo vitale non toccabile (pari all’assegno sociale su saldo). Sui crediti verso terzi, se si pignora un credito da lavoro dipendente (non il nostro caso, ma se un socio ha uno stipendio da amministratore, c’è limite 1/5 pignorabile). Se l’azienda ha crediti verso enti pubblici, anche lì ci sono normative (es. pignorare crediti vs P.A. richiede attesa 120 gg). Insomma, conoscere e far valere questi limiti può ridurre l’impatto: ad esempio, se erroneamente un creditore pignora l’intera pensione di un socio, il socio fa opposizione ex art.615 per limitarlo al quinto.
In pratica difensiva: – Se ti pignorano il conto e non hai opposizioni possibili, valuta conversione per riaverlo operativo. – Se hai i margini per un concordato, usalo come scudo. – Sempre, appena ti notificano atto di pignoramento presso terzi, informati sull’udienza di assegnazione. Spesso passa un po’ di tempo (20-30 gg almeno per l’udienza), quello è il periodo d’oro per trovare un accordo last-minute o attivare procedure. – Non dimenticare di coinvolgere eventuali garanti terzi: se un creditore pignora conto azienda e il debito era garantito da un fideiussore, quest’ultimo può pagare e surrogarsi. A volte un socio preferisce pagare personalmente per togliere il pignoramento sull’azienda, per poi rivalersi sulla società (ma se è socio unico tanto…).
Ipoteca fiscale e fermo amministrativo: reagire alle garanzie del Fisco
Quando si parla di ipoteca fiscale e fermo amministrativo, entriamo nell’ambito delle misure cautelari tipiche utilizzate dall’Agente Entrate-Riscossione (AER) prima o in alternativa al pignoramento.
- L’ipoteca esattoriale viene iscritta da AER sugli immobili del debitore a garanzia dei crediti iscritti a ruolo (tributi o contributi non pagati). Come visto, la legge fissa soglia di €20.000 di debito complessivo per poter iscrivere ipoteca , e richiede che sia notificato un preavviso di iscrizione ipotecaria dando 30 giorni di tempo per pagare o contestare . L’ipoteca, di per sé, non espropria il bene ma lo vincola: impedisce di fatto di venderlo liberamente (nessuno compra volentieri un immobile ipotecato, se non scontato) e “prenota” il grado per AER. Abbiamo anche visto che AER non può procedere a vendere la casa se è l’unica abitazione del debitore, non di lusso ecc , benché l’ipoteca possa comunque averla messa. Quindi l’ipoteca fiscale è un incubo: anche se l’azienda non possiede immobili, l’imprenditore individuale o i soci garanti magari sì (immobili personali dati a garanzia no, ipoteca fiscale lì non c’entra, parliamo di ipoteca su beni del debitore iscritto a ruolo).
- Il fermo amministrativo (detto anche fermo auto) è l’iscrizione di un provvedimento presso il PRA che impedisce la circolazione di un veicolo intestato al debitore, come forma di pressione: non potrai usare il tuo camioncino per consegne se c’è il fermo (se lo usi rischi sanzioni). Anche qui: soglia minima di €1.000 di cartelle, notifica di preavviso di fermo con 30 giorni . Per un’azienda, il fermo dei mezzi operativi può essere molto dannoso (immagina una ditta di vernici con autocarri per consegne bloccati).
Come difendersi dall’ipoteca: 1. Contestare il debito a monte: se il debito non è dovuto, bisogna agire per annullare la cartella/accertamento, come discusso. Una volta annullato il ruolo, l’ipoteca cade in quanto priva di oggetto. Anche vizi come prescrizione delle cartelle sottostanti rendono illegittima l’ipoteca, e vanno fatti valere in giudizio (commissione tributaria, oppure opposizione ordinaria se ipoteca di per sé e questione di pagamento già affermata). 2. Controllare i presupposti formali: l’ipoteca è illegittima se: – Il totale dei debiti < €20.000 (basta uno sotto soglia e la tolgono d’ufficio, se glielo fai notare). – Manca la preventiva notifica della cartella o dell’accertamento su cui si fonda (AER non può ipotecare senza aver notificato il titolo prima; la Cassazione ha anche detto che serve un atto di intimazione ulteriore oltre la cartella in certi casi, ma è dibattuto). – Non è stato inviato il preavviso di ipoteca oppure il preavviso è carente di elementi (norma impone il preavviso, come detto). – L’immobile è prima casa non pignorabile e l’ipoteca appare un modo surrettizio di aggirare il divieto – su questo però la legge non vieta espressamente l’ipoteca su prima casa, la vieta solo come esproprio . Alcune pronunce (Tribunali) hanno però considerato l’ipoteca sulla prima casa “abuso del diritto” se poi tanto non puoi pignorarla, ma non è uniformemente accolto.
Se uno di questi presupposti manca, si può fare ricorso al giudice competente: l’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. per far dichiarare nulla l’ipoteca (giurisdizione ordinaria, essendo atto esecutivo, entro 20 gg dal preavviso o dalla conoscenza iscrizione). Spesso l’azione la si intraprende quando dall’ipoteca si subiscono effetti (es. al rogito l’acquirente scopre ipoteca e salta la vendita – allora si corre dal giudice). 3. Richiedere la cancellazione per pagamento o accordo: se il debitore paga integralmente il debito, AER deve procedere a cancellare l’ipoteca entro 30 giorni (a proprie spese). Se il debitore ottiene una rateizzazione, formalmente AER non cancella subito l’ipoteca esistente (la tiene come garanzia fino a pagamento completo), però non può iscriverne di nuove e non procede a esecuzione. Talvolta con istanze motivate (ad esempio se serve vendere l’immobile ipotecato per pagare i debiti) AER acconsente a cancellazione parziale. Anche in un concordato, se omologato e prevede pagamento parziale del fisco con stralcio, una volta eseguito il concordato l’ipoteca dev’essere cancellata (perché il debito residuo è estinto concorsualmente). Dunque una strategia è: includere quell’immobile ipotecato nel piano di concordato e farlo acquisire libero da ipoteche dall’acquirente (norma consente vendere beni liberi dalle ipoteche in concorsuale, traslando le garanzie sul prezzo).
In letteratura esistono tre strategie chiave per bloccare un’ipoteca fiscale evidenziate dai professionisti: 1. Contestare il debito alla radice (annullamento del debito via ricorsi) . 2. Rateizzare come detto, entro i 30 gg di preavviso . 3. Usare il Codice della Crisi – cioè presentare un concordato o simili e sfruttare misure protettive . Queste misure sospendono anche l’efficacia di ipoteche non ancora iscritte e pure quelle iscritte impediscono l’asta.
La nostra azienda se riceve preavviso di ipoteca su capannone aziendale per €300k di debiti fiscali: – Prima cosa: verificare: il debito è giusto? se no, ricorso CT e sospensione. – Se è giusto ma non pagabile: immediatamente chiede rateazione 120 rate: ciò blocca l’ipoteca in extremis (AER sospende finché valuta l’istanza e poi se concede, finché regolari con rate non iscrive). – Se non può rateizzare (esempio, già decaduta da precedente rateazione): potrebbe depositare ricorso concordato per ottenere stay generale e poi trattare in procedura per rimuoverla . – Intanto, non ignorare i 30 giorni: magari scrivere entro quel termine ad AER chiedendo riesame (a volte trovano pendenze in definizione agevolata non considerate e sospendono).
Difesa contro il fermo amministrativo: – Verificare debito e preavviso (anche qui, soglia €1.000, preavviso). – Se il bene è strumentale all’attività d’impresa o professione, la legge prevede che su richiesta il fermo può essere revocato (in teoria, DM 503/98). L’AER in pratica chiede di provare che quell’auto o furgone è essenziale per l’attività. In genere, su auto aziendali come furgoncini da lavoro con unico mezzo, si può ottenere sblocco magari in cambio di un piano di pagamento. Quindi scrivere ad AER allegando libretto e visura impresa, dichiarando che quell’autocarro è necessario e proponendo un piano. – Altrimenti, l’unica è pagare o rateizzare. Con la domanda di rateazione presentata entro il termine, anche il fermo viene sospeso (non lo iscrivono). – Se il fermo è già iscritto e il debitore poi paga o concorsualizza, va tolto (a fine pagamento o a omologa di concordato con pagamento parziale). – L’opposizione giudiziale serve poco perché il fermo non è atto impugnabile di per sé in commissione (lo era, ora no dopo riforma 2011; però Cass. dice impugnabile in comm. trib. come atto della riscossione – insomma, c’è confusione di giurisdizione: alcuni dicono G.O. perché è misura cautelare, altri dicono G.T. perché attinente a crediti fiscali).
In pratica, per gli imprenditori, spessissimo si rivolgono a legali quando hanno già il fermo sul furgone e devono sbloccarlo. Soluzione tipica: paghi almeno una parte e rateizzi il resto e fai istanza: AER di solito rilascia un nullaosta provvisorio per circolare se inizi a pagare.
Nota: sia ipoteca che fermo non implicano spossessamento immediato: l’azienda non perde il bene ipotecato finché non c’è esecuzione, e col fermo l’auto resta sua ma inutilizzabile. A volte, il debitore sottovaluta ipoteca (“tanto non vendono casa subito”) ma col tempo, se non risolve, può degenerare in esproprio (oltre 120k e trascorsi 6 mesi dal preavviso ipoteca, AER può iscrivere anche pignoramento immobiliare). Anche il fermo se ignorato… beh, l’auto sta ferma e perde valore comunque.
Espropriazioni mobiliari e immobiliari: ultimi baluardi difensivi
Se si arriva alla fase di vendita forzata dei beni, significa che non si è riusciti a evitare il pignoramento o a bloccarlo. Tuttavia, anche durante la fase di espropriazione vera e propria, esistono alcune possibili difese o comunque strategie per limitare i danni:
- Espropriazione immobiliare: quando un immobile (capannone, ufficio, casa) va all’asta. Il debitore può ancora trovare un accordo fino a poco prima dell’aggiudicazione: se paga il creditore o ottiene un concordato, la vendita viene revocata. Spesso i tribunali tentano soluzioni conciliative: in alcune prassi, se appare un compratore privato che offre un prezzo equo fuori asta, il G.E. può sospendere e favorire la vendita privata per soddisfare i creditori (col consenso). Ci sono inoltre possibilità di chiedere la sospensione della vendita ex art.586 cpc per un tempo (9 mesi max) se sembra che da una vendita differita si possa ricavare prezzo migliore (questo raramente concesso). In generale, sul real estate, i debitori a volte presentano istanze di riduzione del pignoramento: se l’immobile vale molto più del debito, chiedono di limitare il pignoramento a parti di esso (non semplice).
- Per le prime case: come detto, se il creditore è il Fisco ed è prima casa con requisiti, l’esproprio non dovrebbe nemmeno cominciare . Se erroneamente AER pignorasse la prima casa tutelata, il debitore può opposizione e far dichiarare improcedibile.
- Spese di procedura: vendite immobiliari costano molto in spese e tempo, spesso un accordo last minute conviene anche al creditore (che risparmia su commissioni e tasse). Quindi mai smettere di trattare, pure a asta fissata.
- Nei concordati, un asset importante come l’immobile all’asta può essere “salvato” vendendolo tu debitore in concordato a prezzo migliore del probabile d’asta (il tribunale di solito preferisce).
- Espropriazione mobiliare: oggi rara per aziende (il classico ufficiale giudiziario che porta via macchinari o computer). Spesso si risolve in pignoramenti di cose di scarso valore. Difesa: se pignorano beni che servono all’attività (strumenti del mestiere dell’imprenditore individuale) c’è un limite: sono pignorabili nei limiti del 50% (art. 515 cpc), e se di valore modesto spesso l’UG non li porta via perché costerebbe più custodirli che altro. A livello strategico, le aziende spostano i beni essenziali altrove prima (non incoraggiamo, ma succede: depositi, comodati di beni a terzi, ecc., però occhio perché se fatto dopo che c’è decreto ingiuntivo può essere atto in frode ai creditori).
- Se succede un pignoramento in azienda, e quell’attrezzatura pignorata è indispensabile, il debitore può proporre al G.E. di sostituire il bene con una cauzione in denaro (simile alla conversione, art. 495 cpc la copre per mobili e crediti). Ad esempio, pignorano un carrello elevatore senza il quale non lavori: chiedi di sostituire con somma e lasciartelo. Il giudice in genere acconsente se la somma copre il credito.
- Asta di mobili: raramente conviene a qualcuno. Quindi anche qui il debitore può attendersi che il creditore alla fine converga su una transazione.
Strumenti “aggressivi” difensivi: – Reclamo in Cassazione? Contro provvedimenti del giudice dell’esecuzione (sospensioni negate, opposizioni respinte in fase sommaria) a volte si può ricorrere in appello o cassazione, ma i tempi di solito vanno oltre la vendita. Utile solo per questioni di principio o per risarcimento danni poi. – Mediazione obbligatoria? Non si applica alle esecuzioni, quindi no. – Istanza di vendita posticipata ex art. 624-bis cpc: il debitore può chiedere al G.E. di rinviare la vendita se c’è trattativa seria in corso col creditore, e il giudice può sospendere per al massimo 24 mesi con accordo del creditore (questa è la sospensione consensuale, raramente usata perché il creditore di solito non vuole aspettare 2 anni a meno di piano concreto). – Intervento terzo acquirente: se un terzo vuole acquistare l’immobile, può farlo tramite asta oppure trattando con debitore e creditore per saldare e farsi dare bene libero. A volte il debitore “trova” un acquirente e con il prezzo paga il creditore: qui serve il creditore cooperi liberando ipoteche ecc. Può funzionare perché l’asta è sempre un’incognita e il debitore vendendo normalm. spunta prezzo migliore.
Case study difensivo: La Beta Srl ha il capannone pignorato dalla banca. All’asta primo incanto deserto, prezzo base scende. Beta Srl trova un investitore locale disposto a pagare un prezzo equo (magari superiore al nuovo base d’asta). Beta chiede al tribunale di sospendere la procedura perché sta vendendo privatamente. Il creditore ipotecario può consentire se riceve il suo integrale. Si formalizza la vendita dal notaio: l’acquirente paga, la banca prende il suo, la procedura viene chiusa. Questo accade (vendite concordate in esecuzione). Ci vuole trasparenza e accordo, ma è una via.
Difesa ultima: se tutto sta andando male, considerare la liquidazione giudiziale come atto quasi volontario. Paradosso: se l’imprenditore capisce che i beni verranno comunque espropriati pezzo a pezzo, far dichiarare fallimento può mettere ordine: la vendita fallimentare (liquidazione giudiziale) a volte aggrega i beni e li vende meglio, e sospende tutte le esecuzioni pendenti (unisce il concorso). L’imprenditore però in quel caso perde il controllo, ma potrebbe evitare trattamenti peggiori e arrivare a esdebitazione finale.
In conclusione di questo capitolo operativo: mai arrendersi passivamente all’esecuzione. Il codice di rito e le leggi speciali offrono varie leve per modulare, rinviare, convertire. Naturalmente, serve l’assistenza di un legale con competenze specifiche in esecuzioni, perché sono procedimenti tecnici. Anche la tempistica è cruciale: un errore di pochi giorni può precludere un’opposizione. Dall’altro lato, non conviene nemmeno abusare di questi strumenti solo per perdere tempo senza basi (il giudice può condannare a penali per lite temeraria se vede opposizioni dilatorie pretestuose).
Strategie generali di risanamento e difesa complessiva
Dopo aver attraversato le singole aree (tipi di debiti, strumenti di composizione, procedure concorsuali, responsabilità personali, difesa nelle esecuzioni), può essere utile ricapitolare alcune strategie generali che un imprenditore-debitore dovrebbe adottare per massimizzare le chance di superare la crisi evitando il tracollo:
- Affrontare presto la situazione: Il fattore tempo è determinante. Prima si agisce (negoziando, cercando accordi, attivando procedure se serve), maggiori saranno le opzioni disponibili. Attendere di essere con l’acqua alla gola riduce drasticamente le soluzioni. Ad esempio, attivare la composizione negoziata ai primi segnali di tensione può evitare di arrivare ai pignoramenti ; viceversa, se la situazione è degenerata in insolvenza conclamata, resterà solo il concordato o il fallimento.
- Prioritizzare i debiti critici: Non tutti i debiti hanno lo stesso impatto sul proseguimento dell’attività. Un criterio è dare priorità a:
- Debiti che possono attivare il “killer blow” legale (es: Fisco e dipendenti possono portare a istanze di fallimento, i dipendenti anche a decreti ingiuntivi super privilegiati).
- Debiti il cui mancato pagamento ferma l’operatività (utenze, fornitori essenziali, affitto del capannone).
- Debiti che generano escalation (interessi di mora alti, sanzioni).
Questo non significa trascurare gli altri, ma allocare le risorse scarse dove evitano danni irreversibili. A volte pagare l’ultimo trimestre di contributi dei dipendenti è meglio che pagare un piccolo fornitore (perché eviti l’istanza INPS o i malumori dipendenti). Oppure scegliere di pagare quell’unico creditore altamente litigioso che sai che ti porta in tribunale, mentre trattieni altri più pazienti.
- Comunicare con i creditori in buona fede: Molti creditori apprezzano la trasparenza. Informarli delle difficoltà, presentare un piano credibile per pagarli (anche parzialmente) spesso evita le azioni legali. L’errore di tanti imprenditori in crisi è chiudersi e sparire: ciò spinge i creditori a rivolgersi agli avvocati. Invece, un imprenditore che convoca i fornitori chiave e dice “ho un problema di liquidità, vi propongo questo, vi do garanzie, ecc.” può guadagnare tempo e fiducia. Ovviamente la comunicazione dev’essere calibrata: evitare promesse irrealistiche (perderebbe credibilità), e fornire eventuali garanzie tangibili se possibili (pegno su magazzino per assicurare un fornitore, cambiali per formalizzare un piano di rientro con altri).
- Coinvolgere professionisti esperti: Superare una crisi d’impresa richiede competenze multidisciplinari (legali, finanziarie, fiscali). Affidarsi a un avvocato specializzato in crisi d’impresa o a un advisor finanziario può fare la differenza tra un salvataggio riuscito e un fallimento disordinato. Ad esempio, un esperto può individuare opportunità come bandi o finanza straordinaria, oppure può redigere un piano di risanamento con numeri convincenti per le banche. Inoltre conosce gli strumenti giuridici e i tempi, evitando di mancare scadenze cruciali . Spesso i costi di questi professionisti si ripagano con i benefici ottenuti (debiti ridotti, azioni bloccate, ecc.).
- Valutare operazioni straordinarie: In alcuni casi, vendere un ramo d’azienda o trovare un investitore può risolvere la crisi. Ad esempio, cedere un brevetto o un marchio, oppure farsi acquisire da un concorrente, può portare risorse per pagare i creditori e preservare l’attività (magari sotto altra proprietà). Bisogna però fare attenzione a non compiere atti di smembramento in frode ai creditori: ogni cessione dev’essere a valori congrui e possibilmente comunicata ai creditori, per non rischiare revocatorie o azioni di responsabilità. Se la cessione serve al risanamento (ad es. vendi un capannone e con quel ricavato fai concordato pagando il 40% ai creditori), allora rientra in operazioni lecite.
- Proteggere la continuità aziendale: Se c’è speranza di rilancio, preservare gli elementi chiave del business è fondamentale. Quindi cercare di mantenere il capitale umano chiave (tecnici, agenti di vendita – magari con accordi per pagare stipendi arretrati a rate, evitando dimissioni di massa), clienti importanti (assicurando continuità delle forniture, anche producendo in conto terzi se mancano materie prime), e certificazioni o licenze (pagare contributi per non perdere autorizzazioni, ecc.). Un’azienda di vernici, per dire, non vuole perdere le certificazioni ambientali o le formule segrete: tenerle al sicuro.
- Attenzione a non peggiorare la propria posizione: Un imprenditore disperato può essere tentato da mosse pericolose: pagare di nascosto un creditore amico (bancarotta preferenziale se si fallisce entro un anno), spostare soldi sul conto del familiare (azione revocatoria o bancarotta per distrazione), emettere fatture false per ottenere liquidità (reati tributari seri), farsi prestare soldi dagli usurai (peggio che mai). È fondamentale mantenere la lucidità ed evitare scorciatoie illegali: non fanno che aggiungere guai su guai. Molto meglio affrontare ufficialmente la crisi con gli strumenti predisposti dalla legge. Ricordare che il sistema attuale, se segui le regole, ti dà la chance dell’esdebitazione e di cancellare i debiti residui; se invece fai i furbi e ti beccano, potresti perdere quella chance (ad es. chi commette atti di frode perde benefici, l’esdebitazione può essere negata se il fallito ha distratto beni o tenuto contabilità irregolare apposta).
- Valutare la propria “meritevolezza”: Questo concetto entra in gioco in sede di sovraindebitamento o esdebitazione. Un debitore che ha fatto di tutto per ridurre i danni, ha cercato soluzioni e ha collaborato, sarà visto meglio dal giudice e dai creditori (e.g., più probabile un buon esito di un piano del consumatore, o concessione esdebitazione). Invece uno che ha accumulato debiti sperperando incautamente, avrà meno sostegno. Quindi in ogni mossa considerare: “sto agendo corretto?” Se la risposta è sì, continuare; se è no, fermarsi e pensare a un’alternativa.
- Pianificare il post-crisi: Mentre si gestisce l’emergenza, non perdere di vista il futuro. Se l’obiettivo è salvare l’azienda, preparare un piano industriale realistico per convincere i creditori e poi attenersi scrupolosamente a esso. Se invece l’azienda non si può salvare, pianificare la chiusura in modo ordinato e pensare a come ripartire in altra forma senza i vincoli del passato (tenendo conto di eventuali obblighi legali, come il divieto di ricoprire cariche se interdetti). Ad esempio, i soci di una Srl fallita potrebbero avviare dopo qualche tempo una nuova società imparando dagli errori, purché non sia un escamotage illecito (guai a spostare attività e lasciare i debiti nella vecchia senza accordo: sarebbe successio fraudis e i creditori potrebbero attaccare la nuova società considerandola continuazione della precedente).
- Considerare i benefici delle procedure: C’è spesso una ritrosia psicologica nel ricorrere al tribunale per un concordato o simili (“fallimento pilotato”). Ma a volte, paradossalmente, dichiarare una procedura concorsuale al momento giusto salva il valore aziendale più di una strenua resistenza. Un esempio: un concordato ben gestito può ridurre drasticamente i debiti, liberare l’azienda da contratti onerosi, ridare fiducia a clienti (preferiscono vedere un’azienda in concordato monitorata e non aggredibile, piuttosto che in preda a esecuzioni multiple). Ovviamente è ultima risorsa, ma non va demonizzata: è uno strumento come un altro, pensato per bilanciare interessi di debitori e creditori in situazioni estreme.
In sintesi: la difesa del debitore passa per un mix di tecnica (conoscere i propri diritti e i meccanismi legali) e tattica (sapersi muovere con tempismo e strategia). Non c’è una ricetta universale perché ogni crisi ha le sue cause e soluzioni, ma i principi cardine sono comuni: agire presto, agire correttamente, farsi assistere, essere trasparenti il giusto, usare la legge a proprio favore (che non significa eluderla, bensì sfruttare ciò che offre in termini di protezione).
Nei prossimi capitoli conclusivi forniremo alcune domande & risposte frequenti che sintetizzano quanto detto e alcuni modelli pratici di atti utili (come una bozza di lettera ai creditori per proporre un accordo, o una istanza di rateizzazione), nonché un elenco delle fonti normative e giurisprudenziali citate.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande comuni che un imprenditore o un professionista potrebbero porsi riguardo la gestione dei debiti aziendali e le possibili difese, con risposte concise ispirate ai contenuti della guida:
D: La mia S.r.l. ha molti debiti. Posso chiudere la società e aprirne un’altra pulita per liberarmi dei debiti?
R: Chiudere (cancellare) la società non fa sparire automaticamente i debiti. I creditori possono ancora agire contro la società estinta (fino a 5 anni dalla cancellazione) e, se questa non ha beni, possono tentare di colpire i soci entro quanto hanno incassato in liquidazione . Inoltre, trasferire l’attività e gli asset su una nuova società lasciando i debiti nella vecchia potrebbe essere considerato un atto in frode ai creditori, con il rischio di azioni revocatorie o di vedere dichiarata la nuova società come continuazione della precedente (artifizio che i giudici disapprovano). Meglio affrontare i debiti negoziando con i creditori o usando strumenti concorsuali, piuttosto che tentare fughe illegali. In una parola: no, “scappare” in un’altra società non è una soluzione lecita e sicura.
D: I fornitori mi stanno tartassando per i pagamenti scaduti. Cosa posso fare per guadagnare tempo in modo legale?
R: Puoi negoziare un accordo di dilazione o saldo e stralcio con i fornitori (mettendo tutto per iscritto) . Se qualcuno ha già avviato azioni legali (es. decreto ingiuntivo), valuta con il tuo avvocato se ci sono opposizioni da fare per contestare importi o vizi. In casi estremi, presentare una domanda di concordato preventivo con riserva blocca immediatamente le azioni esecutive dei fornitori. Tuttavia, la via primaria è parlare coi fornitori, spiegare la situazione e proporre ad esempio pagamenti parziali immediati e il resto a rate, magari garantendo le nuove forniture in contanti. La cosa peggiore è non rispondere: comunicando e mostrando buona fede spesso si ottiene più tempo (il fornitore preferisce evitare cause lunghe se vede collaborazione).
D: Ho ricevuto un decreto ingiuntivo per 30.000€ da un ex fornitore. Non posso pagare subito. Devo oppormi anche se il debito è giusto?
R: Se il debito è riconosciuto e non hai motivi di contestazione, fare opposizione al decreto ingiuntivo solo per prendere tempo può essere rischioso: potresti dover pagare comunque e in più le spese legali. Meglio, se possibile, contattare subito il fornitore (tramite il tuo legale) e proporre una soluzione (un piano di rientro). Durante i 40 giorni per l’opposizione, molti creditori sono disposti a trattare pur di evitare ulteriore spese e attese . Se però il fornitore non accetta accordi e minaccia esecuzione immediata, un’opposizione presentata (anche senza solidi motivi di merito) ti darà un po’ di tempo finché il giudizio non arriva a sentenza – ma sappi che se l’opposizione è temeraria potresti essere condannato a maggiori spese. Valuta con l’avvocato se c’è almeno un appiglio legale (ad es. contestazione interessi, verifica prescrizione): anche un motivo parziale può giustificare l’opposizione e aprire la porta ad una transazione durante la causa.
D: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione mi ha inviato un preavviso di iscrizione ipoteca per 50.000€ di cartelle. Possono davvero ipotecare il capannone aziendale?
R: Sì, se il debito complessivo supera €20.000 e non paghi né reagisci entro 30 giorni, l’Agente può iscrivere ipoteca sull’immobile . Per evitarlo hai alcune opzioni: contestare le cartelle (se vizi di notifica o importi errati) con un ricorso e chiedere sospensione ; oppure presentare subito una richiesta di rateizzazione del debito – con la domanda di rateazione l’iscrizione di ipoteca viene sospesa in attesa dell’esito e, se il piano è concesso e rispettato, l’ipoteca non dovrebbe essere iscritta affatto. Un’altra via è pagare una parte significativa e chiedere sblocco: ad esempio se porti il debito sotto 20k pagando una quota, decadrebbe il presupposto per ipoteca (ma su questo è meglio ottenere conferma scritta da AER). In ultimo, se pensi di proporre un concordato preventivo o hai già un accordo di ristrutturazione in corso, puoi informarne AER e valutare la protezione del tribunale per evitare misure cautelari . In sintesi: non ignorare il preavviso. O paghi/rateizzi, o trovi un vizio per bloccarlo con ricorso, o usi una procedura concorsuale per congelare tutto.
D: Possono mettere un’ipoteca fiscale anche sulla mia prima casa?
R: Purtroppo sì, la legge vieta all’Agenzia Entrate-Riscossione di pignorare (vendere all’asta) l’unica casa di abitazione del debitore se ha certi requisiti (non di lusso, residenza, etc.) , ma non vieta l’ipoteca su di essa. AER può quindi iscrivere ipoteca sulla prima casa se il debito ≥ €20.000 . L’ipoteca graverà sull’immobile rendendone difficile la vendita o l’accensione di mutui. La buona notizia è che, finché rimane la tua unica casa con quei requisiti, AER non potrà passare alla fase successiva del pignoramento esecutivo . Tuttavia l’ipoteca resta come garanzia e verrà mantenuta sino a pagamento (o inclusa in un’eventuale definizione). Dunque, la prima casa non è del tutto intoccabile: è protetta dall’esproprio ma non dall’ipoteca. Se ti arriva preavviso di ipoteca su prima casa, conviene comunque reagire (rateizzare o ricorrere) per evitarla, perché una casa ipotecata dal Fisco è difficilmente vendibile e il vincolo può durare anni.
D: Hanno bloccato il conto corrente aziendale con un pignoramento presso terzi. Come faccio a pagare fornitori e stipendi?
R: Il pignoramento del conto congela le somme presenti (fino a concorrenza del credito pignorato) e l’azienda non può disporne. Per sbloccare la situazione ci sono poche vie: 1. Opposizione: se il pignoramento è illegittimo (ad esempio il creditore non aveva titolo esecutivo valido, o il precetto è viziato) puoi fare ricorso in tribunale per farlo sospendere . Ma se il debito è dovuto e il titolo regolare, questa strada non c’è. 2. Conversione del pignoramento: puoi chiedere al giudice di sostituire alle somme pignorate una rateizzazione del pagamento (previa cauzione del 1/5) . Ad esempio, versi subito il 20% dell’importo dovuto e il resto in 18-36 rate mensili; ottenuto ciò, il giudice libera il conto. Devi però avere un minimo di liquidità iniziale e convince il giudice che puoi sostenere le rate. 3. Accordo col creditore: negozia urgentemente con il creditore pignorante offrendo un pagamento (magari parziale) in cambio della rinuncia al pignoramento. Se trovate un accordo, il creditore può dare disposizione alla banca di liberare i fondi. Spesso i creditori accettano uno sconto pur di incassare subito e chiudere la vicenda. 4. Procedure concorsuali: se presenti domanda di concordato preventivo o composizione negoziata con misure protettive, tutti i pignoramenti in corso vengono sospesi dal tribunale . È una mossa drastica ma efficace: con il provvedimento di protezione, comunicherai alla banca e al creditore la sospensione della procedura esecutiva e potrai riutilizzare il conto (nei limiti autorizzati dal giudice).
Nell’immediato brevissimo, per pagare stipendi urgenti potresti usare eventuali altri conti non pignorati (se esistono) o incassi futuri su nuovi conti – ma attenzione: aprire un nuovo conto dopo il pignoramento può configurare aggiramento (se fatto per sfuggire al pignoramento). Meglio risolvere alla radice come sopra. Insomma, l’obiettivo è scongelare il conto negoziando o convertendo il pignoramento, a meno di avere basi legali per farlo annullare.
D: Un creditore ha notificato un pignoramento presso un mio cliente: quindi il mio cliente non mi pagherà e dovrà dare i soldi al creditore. Posso oppormi?
R: Questo è il pignoramento dei crediti verso terzi. Se il debito verso il creditore è effettivamente dovuto, purtroppo il tuo cliente deve seguire l’ordine del tribunale e congelare i pagamenti a te destinati. Puoi opporre l’esecuzione solo per vizi giuridici (es. contestare il titolo esecutivo come nell’opposizione all’esecuzione) – ma non puoi negare che il creditore agisca sul tuo credito solo perché ti danneggia commercialmente. Diciamo che gli stessi strumenti già detti valgono: trattare con il creditore per farlo desistere, magari pagando in parte e convincendolo a liberare il cliente; oppure inserire quel credito in un concordato preventivo (in concordato, i pignoramenti presso terzi pendenti non portano all’assegnazione e il cliente poi pagherà secondo il piano concordatario). Nel frattempo, è opportuno informare il cliente pignorato che stai attivandoti per risolvere: spesso il cliente preferisce continuare il rapporto e potrebbe anche fare da mediatore (ad esempio anticipando lui qualcosa al creditore per liberare l’ordine). Se però non hai alcuna leva, devi subire: quell’importo andrà al creditore fino a capienza del suo credito, e se rimane differenza poi il cliente potrà tornare a pagare te. Ricorda che il cliente, finché dura il pignoramento, è inibito dal pagare te direttamente, se lo facesse potrebbe dover pagare due volte (una a te e una al creditore). Quindi non mettere nei guai il cliente chiedendogli di ignorare l’atto: solleva semmai te stesso risolvendo con il creditore.
D: La banca mi ha chiesto di rientrare subito dallo scoperto di conto corrente, altrimenti minaccia la revoca e il decreto ingiuntivo. Possono farlo da un giorno all’altro?
R: Dipende dal contratto di fido. Di solito la banca ha facoltà di revoca “a vista” degli affidamenti in conto (fido di cassa), dandone comunicazione motivata. Spesso i contratti prevedono un preavviso (es. 15 giorni) ma non sempre. Se la banca ha perso fiducia (ad esempio ha visto bilanci negativi o sconfinamenti), può legittimamente chiedere il rientro. Non pagarla espone a decreto ingiuntivo immediato e segnalazione a Centrale Rischi. Quindi, per difenderti, conviene trattare con la banca: presentare un piano di rientro graduale, offrire eventuali garanzie aggiuntive (un pegno su un bene, o un garante terzo) e soprattutto condividere informazioni su come intendi risanare l’impresa . Le banche preferiscono una soluzione negoziale se credono che tu possa continuare a pagare – la causa è l’ultima risorsa per loro pure. In alcuni casi, potresti valutare di sostituire la banca trovando un nuovo finanziatore che ripaghi lo scoperto (ad esempio un factoring sulle tue fatture per ottenere liquidità e chiudere il fido). Legalmente, non puoi impedire la revoca se contrattualmente prevista; puoi però evitare il peggio convincendoli con evidenze (es. ordini in arrivo, piano riduzione costi). Se la banca è irremovibile e ti fa ingiunzione, valuta come per gli altri crediti: opposizione possibile? concordato? etc. Nota che se la banca ha garanzie (es. pegno su titoli) può escuterle senza passare dal tribunale in certi casi. Quindi, massima proattività: chiama il direttore, vai con i consulenti, metti tutto sul tavolo e cerca un compromesso.
D: Ho debiti verso l’erario per IVA non versata. Se vado in concordato posso prevedere di pagarne solo una parte?
R: Sì, oggi è possibile proporre in concordato preventivo (o accordo di ristrutturazione) il pagamento parziale delle imposte, la cosiddetta transazione fiscale . Devi però offrire al Fisco almeno quanto otterrebbe in caso di liquidazione fallimentare e la proposta va sottoposta al voto. Se l’Erario (Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate) aderisce, bene; se rifiuta ma la tua offerta era più conveniente del fallimento, il tribunale può ugualmente omologare (cram-down fiscale). Tieni presente che IVA e ritenute non versate un tempo dovevano essere pagate integralmente nel concordato liquidatorio; con le nuove norme, invece, possono essere falcidiate anche quelle, a patto che il concordato non sia meramente liquidatorio oppure, se lo è, che ci sia adesione o cram-down. In pratica, dunque, se la tua azienda non è in grado di pagare per intero l’IVA arretrata, un concordato potrebbe comunque essere fattibile proponendo, ad esempio, il pagamento del 40-50% di quell’IVA. Dovrai allegare alla proposta un’attestazione di un professionista che dimostra che il Fisco col concordato prende quel 40% subito, mentre col fallimento magari prenderebbe 0% – così è più facile che accettino o che il giudice forzi l’omologa. Quindi sì, il concordato è uno strumento per ridurre il carico fiscale legalmente (cosa che fuori dalle procedure non sarebbe possibile se non con rottamazioni quando ci sono).
D: La crisi è grave e sto pensando al concordato preventivo. Mi conviene un concordato in continuità o liquidatorio?
R: Dipende dalle prospettive della tua azienda. Se hai ancora un mercato, commesse e ragionevoli chance di risanamento una volta alleggerito il debito, il concordato in continuità è preferibile: ti consente di mantenere l’attività, preservare il valore avviamento e i posti di lavoro, e tipicamente offre ai creditori una soddisfazione proveniente dai flussi futuri (spesso superiore a quanto otterrebbero liquidando i beni subito) . Inoltre, il concordato in continuità non richiede di garantire il 20% ai chirografari per legge (come invece il liquidatorio) e può avere anche la moratoria sui crediti privilegiati (puoi pagarli nel tempo se li copri integralmente). Di contro, deve essere credibile: servono nuovi finanziamenti o utili futuri realistici, e i creditori devono fidarsi che l’azienda risanerà (spesso approvano concordati in continuità se vedono impegni seri come cambio management, ingresso investitore, ecc.).
Se invece la tua azienda è di fatto decotta, senza ordini, con impianti fermi e nessuno intenzionato a investirci, allora un concordato liquidatorio è la via rimasta: metti in vendita i beni sotto il controllo del tribunale e offri ai creditori il ricavato (o una percentuale di esso). Magari trovi un soggetto disponibile a rilevare l’azienda per spezzettarla o solo per marchio etc., e quindi l’offerta concordataria è semplicemente “vi darò il 30% con i soldi ricavati da vendite di cespiti e incasso crediti”. In tal caso devi però assicurare almeno il 20% ai chirografari (salvo non ricorrano eccezioni) e anticipare, di solito, i costi di procedura (perito stima beni, liquidatore compenso ecc.). Spesso i concordati liquidatori vengono proposti con un “assuntore” esterno che garantisce quella percentuale ai creditori in cambio di prendersi ciò che resta dell’azienda.
Riassumendo: se l’azienda può essere salvata e generare utili -> continuità (anche parziale); se è spacciata -> liquidatorio (o valutare direttamente la liquidazione giudiziale). Tieni conto che il tribunale valuterà attentamente la fattibilità: un piano in continuità fantasioso non verrà ammesso. Meglio allora un onesto liquidatorio magari con l’apporto di terzi.
D: Dopo la chiusura della procedura (es. fallimento o concordato), dovrò comunque pagare i debiti rimasti?
R: Se sei una società, l’eventuale concordato omologato estingue definitivamente i debiti secondo la percentuale pagata: i creditori rinunciano alla parte falcidiata e la società ne è libera. Dopo un concordato andato a buon fine, la società può continuare la sua attività senza quei debiti (anche se magari difficilmente troverà credito facile nel breve termine sul mercato per via dello storico). Se invece la società è stata liquidata (in fallimento o concordato liquidatorio), essa normalmente viene cancellata e cessa di esistere, quindi i debiti insoddisfatti si estinguono con essa, salvo i casi di responsabilità di soci e amministratori di cui abbiamo parlato (ad es. soci di società di persone restano obbligati, soci di capitale per quota ricevuta, etc.).
Se sei una persona fisica imprenditore (ditta individuale, socio illimitatamente responsabile) o un garante che aveva firmato fideiussioni, hai la possibilità di ottenere l’esdebitazione: nel fallimento (liquidazione giudiziale) la ottieni su istanza dopo la chiusura, purché tu sia stato cooperativo e non condannato per bancarotta fraudolenta ; nel concordato preventivo, di fatto l’esdebitazione è implicita nell’omologazione per le parti di debito che il piano non soddisfa (anche per le persone fisiche, ormai la legge equipara la situazione: l’omologa di concordato produce effetti esdebitatori). Inoltre col nuovo Codice esiste l’esdebitazione anticipata per il debitore persona fisica incapiente (lo fresh start di cui sopra) in casi di sovraindebitamento senza attivo. Dunque, in generale: dopo la procedura concorsuale non dovrai pagare i debiti pregressi residui, a meno che: – tu abbia commesso irregolarità gravi che portino il giudice a negarti l’esdebitazione (es: frodi); – oppure rientri in eccezioni specifiche (debiti per mantenimento familiare, risarcimento danni da fatto illecito, multe penali – quelli restano anche post esdebitazione).
In sintesi, uno scopo principale delle procedure di insolvenza moderne è proprio dare al debitore meritevole la possibilità di ripartire debt-free.
D: La mia S.r.l. è piccola (sotto soglia fallimento) ma ho comunque troppi debiti. Posso fare qualcosa tipo un “mini-concordato”?
R: Sì, per i soggetti non fallibili esistono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nel tuo caso, se sei un piccolo imprenditore sotto parametri, puoi proporre un concordato minore ai sensi del Codice della Crisi . Funziona in modo simile al concordato preventivo: presenti un piano, i creditori votano, serve una maggioranza. Non hai la soglia rigida del 20% ai chirografari, ma devi offrire ai creditori più di quanto otterrebbero liquidando quel poco che hai. Ti serve l’ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che ti aiuterà a predisporlo e un attestatore. In alternativa, se sei anche personalmente coinvolto e senza prospettiva di salvare l’azienda, puoi optare per la liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) dove metti tutto in mano a un liquidatore nominato dal giudice, vendono e poi chiedi l’esdebitazione. C’è anche il piano del consumatore, ma riservato ai debiti personali non legati all’attività d’impresa (ad es. se hai anche debiti privati tipo prestiti personali). Quindi, risposta: non c’è un “mini-concordato” identico, ma c’è un ventaglio di procedure di sovraindebitamento calibrate per i piccoli, che ti consiglio di valutare con un OCC o professionista specializzato in crisi da sovraindebitamento. La buona notizia è che pure in quei casi puoi ottenere il taglio dei debiti e la liberazione finale, con meno formalità che in un concordato grande.
D: Sono amministratore di una Srl fallita. Il curatore può chiedere a me di pagare qualcosa?
R: Può succedere se ritiene che la tua condotta abbia danneggiato i creditori. In particolare, se hai violato i doveri gestori (per esempio continuando a fare debiti quando la società era spacciata, o distraendo beni) il curatore può avviare l’azione di responsabilità ex art.2476 c.c. per conto dei creditori . Il tribunale, se accerta la tua colpa grave o dolo, potrebbe condannarti a risarcire il “buco” creato dalla tua mala gestio. Inoltre, come amministratore, potresti dover rispondere dei debiti fiscali non pagati in casi specifici (es. art.36 DPR 602: se non hai provveduto alla liquidazione in presenza di causa scioglimento e sono rimaste imposte non pagate, potresti essere responsabile per quelle imposte con interessi – ma non per l’IVA secondo Cassazione più recente ). Tipicamente, i curatori scrutano operazioni degli ultimi anni: se vedono ad esempio che hai pagato solo un fornitore “amico” lasciando gli altri a bocca asciutta poco prima del fallimento, potrebbero fare azione revocatoria di quei pagamenti e far restituire i soldi (non li paghi tu ma il fornitore li deve restituire). Se vedono ammanchi ingiustificati di cassa o beni spariti, potrebbero accusarti di distrazione e segnalare al PM (ambito penale). In sintesi: se hai gestito con correttezza ma semplicemente l’impresa è andata male, di solito non devi pagare nulla di tasca tua (fallire non è reato né di per sé fonte di responsabilità civile) – i debiti della società rimangono a carico della società. Se invece hai colpe precise nel peggioramento del dissesto, allora sì, esiste la possibilità di chiamarti a rispondere in solido per quei danni. È importante farsi assistere anche post-fallimento da un legale per interagire col curatore, presentare eventualmente memorie a tua difesa e valutare transazioni (a volte i curatori accettano somme transattive dagli ex amministratori per chiudere l’azione di responsabilità senza causa lunga).
D: Ho fatto da fideiussore personale su un mutuo bancario della società, ora in crisi. Posso proteggere la mia casa privata in qualche modo?
R: In quanto garante fideiussore, se la società non paga la banca, la banca verrà direttamente da te. La tua casa privata potrebbe essere ipotecata (se la fideiussione l’hai data come garantita da ipoteca, magari) o pignorata. Non c’è protezione automatica come “prima casa intoccabile”, perché quella tutela vale solo verso il Fisco . Con una fideiussione, la via di difesa è: – Cercare di includere anche la banca come creditore in una eventuale procedura di ristrutturazione (accordo o concordato) offrendo pagamento anche parziale: se la banca aderisce a un concordato con stralcio, per legge la fideiussione si riduce della stessa percentuale (il garante può eccepire la beneficiazione del concordato). – Oppure, provare a rinegoziare il debito con la banca personalmente, magari vendendo tu stesso un tuo bene per ridurre il debito (purtroppo stai mettendo mano al portafoglio personale). A volte i garanti trovano un accordo pagando una parte e liberandosi dalla garanzia. – Verificare con un avvocato se la fideiussione che hai firmato ha clausole nulle (ci fu il caso delle fideiussioni bancarie “ABI” dichiarate anticoncorrenziali): se fosse il tuo caso, potresti opporre la nullità parziale.
In mancanza di ciò, come garante sarai trattato come un co-debitore: se la banca ottiene un titolo contro la società lo può usare anche contro di te (anzi spesso fai parte dello stesso decreto ingiuntivo). Per proteggere la casa, l’unica è eventualmente fondarla in un fondo patrimoniale prima che la situazione degeneri e per debiti estranei ai bisogni familiari, ma occhio: se già eri garante quando hai messo la casa in fondo patrimoniale, la banca può impugnare l’atto in revocatoria (lo considera fatto a danno suo). Quindi, poche soluzioni miracolose. Il modo migliore per salvare capra e cavoli sarebbe pagare la banca e poi rivalerti sulla società (ma se la società è insolvente è un esercizio teorico).
In sintesi, da garante non hai le tutele del “solo socio”. Devi agire come se fossi tu stesso debitore principale: negoziare con la banca, considerare procedure concorsuali anche personali (se la cosa ti travolge finanziariamente, puoi pensare a un sovraindebitamento tuo, cioè includere quel debito di garanzia in un tuo piano del consumatore o liquidazione personale). Sappi inoltre che se la banca escute te, tu poi subentri nei suoi diritti (surroga): quindi se paghi il mutuo della società, puoi vantare credito verso la società (di solito poco utile se la società è vuota, ma se c’è concordato in corso puoi insinuarti).
D: Se faccio un accordo stragiudiziale coi creditori, devo preoccuparmi del fisco per le parti di debito che mi abbuonano?
R: Sì, questa è una cosa spesso trascurata: se l’accordo è totalmente stragiudiziale, la parte di debito perdonata (saldo e stralcio) costituisce per la società una sopravvenienza attiva tassabile (imponibile ai fini IRES/IRAP) . Ad esempio, se su €100.000 di debiti ottieni di pagarne 50.000, i 50.000 stralciati diventano un ricavo nel conto economico dell’anno in cui formalizzi la rinuncia dei creditori, e ci pagherai le imposte (IRES 24% e IRAP dove dovuta). Ci sono eccezioni: se l’accordo avviene nell’ambito di una procedura concorsuale o di un piano attestato pubblicato (ex art. 88 comma 4-ter TUIR) quella sopravvenienza è esente da tasse. Ciò significa che un concordato preventivo omologato, o un accordo di ristrutturazione omologato, non generano imponibile per le parti stralciate; un piano attestato di risanamento pubblicato a registro imprese anche no; ma un semplice accordo privato sì. Dunque, quando pianifichi un saldo e stralcio generale, considera la “stangata” fiscale: a volte conviene inserire formalmente l’accordo in un piano attestato di risanamento (pubblicandolo) proprio per evitare l’imposizione su quella riduzione . Oppure, tenere da parte liquidità per pagare le tasse su quell’utile straordinario. È un paradosso: esci dai debiti e ti arriva la cartella del Fisco perché hai fatto utili contabili… ma è così la norma. Quindi la risposta: sì, se non sei in procedura concorsuale, ricordati del fisco. In un caso come questo, coinvolgi il fiscalista per calcolare l’impatto e magari ridurre al minimo l’utile civilistico (se possibile classificare diversamente alcune poste). In concordato invece, le somme non dovute non si tassano.
D: Dopo aver letto tutto questo, la conclusione è che conviene fallire e basta?
R: Non necessariamente “conviene fallire”. La liquidazione giudiziale ha i suoi costi e stigma, e implica la fine dell’attività d’impresa in quelle forme. Va vista come ultima risorsa quando non c’è un business da salvare. Se c’è possibilità di risanare, conviene provarci con strumenti come composizione negoziata o concordato in continuità, perché in caso di successo tu mantieni l’azienda in vita e i creditori magari recuperano di più. Se invece la situazione è irrimediabile, a volte sì: andare in liquidazione è la via più rapida per chiudere i conti e ripartire (soprattutto per l’imprenditore persona fisica che vuole l’esdebitazione). Diciamo che ogni caso è a sé. Questa guida ti ha mostrato i pro e contro di ogni opzione; la scelta va tarata sui tuoi obiettivi: salvare l’impresa? salvare te stesso dal dissesto? pagare il meno possibile? Ognuno ha priorità diverse. Importante è muoversi legalmente e tempestivamente. Coinvolgi i professionisti giusti e prendi decisioni informate.
Spero che quanto letto ti aiuti a capire che non sei il primo né l’ultimo a passare una crisi, e che l’ordinamento fornisce armi per combatterla. Non vergognarti di chiedere aiuto e di utilizzare la legge a tuo favore: che sia un accordo bonario o un’aula di giustizia, meglio agire che subire.
Tabelle riepilogative
Per fissare ulteriormente i concetti chiave, proponiamo qui di seguito due tabelle riepilogative. La prima tabella confronta i principali strumenti di regolazione della crisi (stragiudiziali e giudiziali) sui profili più importanti; la seconda tabella sintetizza invece le differenze di trattamento delle diverse categorie di creditori nelle varie procedure, dal punto di vista del debitore.
Tabella 1: Confronto strumenti di gestione della crisi d’impresa
| Strumento | Natura | Soglia di adesione | Organo di controllo | Effetti sui creditori | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accordo stragiudiziale (piano di rientro, saldo e stralcio) | Privato, fuori tribunale | 100% dei creditori coinvolti devono consentire (nessun vincolo per chi non aderisce) | Nessuno (solo le parti e consulenti) | Vincola solo i creditori che firmano. I non aderenti possono agire liberamente. | Riservato, flessibile, rapido. Contenuto liberamente deciso (dilazioni, stralci). | Non blocca azioni esecutive dei dissenzienti. Sopravvenienze attive tassabili . Rischio di tenuta (se un creditore si sfila, salta). |
| Piano attestato di risanamento (art.56 CCII) | Stragiudiziale con attestazione e pubblicità volontaria | Nessuna soglia prestabilita (accordi individuali con creditori principali di solito) | Attestatore indipendente redige relazione. Pubblicabile in registro imprese. | Come sopra: vincola chi partecipa. Protezione anti-revocatoria sui pagamenti eseguiti secondo il piano . Non sospende azioni se non concordate. | Niente tribunale → niente pubblicità negativa; scudo revocatorie; flessibile. | Richiede attestatore e costi connessi. Creditori minori non coinvolti possono creare problemi. Nessuna moratoria legale sulle esecuzioni. |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (art.57 CCII) | Giudiziale (omologato da tribunale) ma basato su accordo negoziato | ≥ 60% dei crediti devono aderire (possibili varianti agevolate) | Tribunale: omologa l’accordo. Attestatore: relazione su solvibilità creditori estranei. | Creditori aderenti vincolati dall’accordo omologato. Creditori non aderenti: devono essere pagati integralmente come da scadenze (possibile dilazione breve). Azioni esecutive sospese durante omologa . | Procedura relativamente rapida. Concordabile trattamento Fisco/INPS con transazione . Possibile cram-down fiscale (omologa nonostante voto contrario del Fisco) . | Non impone tagli ai non aderenti (va garantito 100% a estranei → serve liquidità per loro). Richiede quorum elevato del 60%. Pubblicità (registro imprese). Costi di attestazione e procedura. |
| Composizione negoziata (D.Lgs.118/21 e art.17 CCII) | Stragiudiziale assistita (procedura volontaria) | Nessuna (è un processo, non un accordo di per sé) | Esperto indipendente nominato da commissione presso CCIAA. Tribunale solo se richiesto (misure protettive, autorizzazioni) . | Dipende dall’esito: se accordo stragiudiziale, come sopra; se converte in concordato o ADR, secondo quei casi. Durante la negoziazione, possibili misure protettive generali con stop ai creditori . | Riservatezza (nessuna iscrizione pubblica se non si chiedono misure). Approccio collaborativo col supporto di esperto. Sospende esecuzioni su richiesta . Possibili finanziamenti prededucibili autorizzati per urgenze. | Non garantisce esito vincolante (dipende dalla buona volontà creditori). Durata max ~6 mesi (rischio scadenza senza accordo). Serve impegno attivo imprenditore e trasparenza (se manca, negoziazione fallisce). |
| Concordato preventivo (continuativo o liquidatorio) | Giudiziale concorsuale | Approvazione per classi o maggioranza crediti >50% (dissenzienti obbligati se omologato) | Tribunale: ammissione e omologa. Commissario giudiziale: controllo durante procedura. Giudice delegato: sovrintende operazioni. Attestatore: relazione su piano. | Tutti i creditori anteriori sono vincolati dal concordato omologato . Azioni esecutive sospese dalla domanda (automatic stay). Crediti suddivisi per cause di prelazione e classi: trattamento secondo piano (possibili stralci e dilazioni, anche su privilegiati con condizioni). | Forte protezione (blocco di tutte le esecuzioni, no istanze fallimento). Possibilità di cram-down su classi dissenzienti in talune condizioni. Azienda può continuare attività (in continuità) liberandosi dei debiti pregressi in eccesso. | Procedura complessa, costosa e pubblica. Tempi medi non brevi (mesi per omologa). Richiede consenso dei creditori (anche se non unanime). Rigidi vincoli legali (es: 20% minimo ai chirografari in liquidatorio ). Gestione sotto scrutinio costante (perdite potere decisionale libero). |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Giudiziale concorsuale liquidativa | Nessuna votazione (imposta dall’alto su insolvenza) | Tribunale: sentenza di apertura. Curatore: amministrazione beni. Giudice delegato e comitato creditori: sorveglianza. | Tutti i creditori anteriori partecipano al concorso presentando domanda. Beni liquidati e distribuiti secondo prelazioni. Creditori non possono agire individualmente (stop esecuzioni). Società si estingue a fine procedura. Possibile esdebitazione imprenditore . | Gestione professionale e ordinata della liquidazione (curatore specializzato). Possibile chiudere in tempi relativamente rapidi (dipende dall’attivo). Debitore persona fisica ottiene liberazione debiti (esdebitazione) se meritevole. | Fine dell’impresa in quella forma. Imprenditore spossessato dei beni. Effetti personali: interdizione dagli uffici, ecc. (temporanei). Stigma reputazionale. Tempi di liquidazione a volte lunghi se attivo complesso. |
Tabella 2: Trattamento dei principali creditori nelle diverse soluzioni
| Categoria di creditore | Stragiudiziale puro (accordi privati) | Concordato preventivo / ADR | Fallimento / Liquidaz. giudiziale |
|---|---|---|---|
| Fornitore chirografario (senza garanzie) | Solo se aderisce a un accordo transattivo rinuncia a parte del credito secondo intesa. Se non aderisce: può agire liberamente (nessun vincolo). | Può essere falcidiato (es: paga X% in Y anni secondo piano). Vincolato all’esito se maggioranza approva e tribunale omologa, anche se lui ha votato contro. In ADR: se non aderisce, va pagato 100% fuori accordo. In concordato deve ricevere almeno il % minima di legge (20% se liquidatorio) , oppure quanto deciso in continuità se creditori approvano. | Partecipa al riparto finale con grado chirografario (generalmente prende una percentuale dipendente dall’attivo liquidato, spesso bassa). Non può pretendere oltre né agire fuori: il fallimento chiude i conti. Debito residuo si estingue salvo eccezioni. |
| Banca finanziatrice (chirografaria) | Può aderire a saldo e stralcio (rinuncia a parte interessi o quota capitale). Se non parte di accordo, può chiedere rimborso integrale per vie legali. | Se credito chirografario: trattato come fornitore, quindi può subire stralcio/dilazione concordataria. Se concordato in continuità può prevedere pagamento parziale del suo credito col cash flow futuro. Se ADR, in genere banche aderenti accettano un certo haircut. Se banca dissenziente ma in minoranza in ADR, può essere “trascinata” se categorie omogenee (nei nuovi accordi efficacia estesa). | Se priva di garanzie: è chirografo nel fallimento, quindi probabilmente incasserà una percentuale bassa a fine procedura (uguale agli altri chirografi). Può insinuare interessi fino a data fallimento, poi solo interessi legali se attivo sufficiente (raro). Se dissenziente su concordato fallimentare (in sede di concordato liquidativo post-fallimento) non ha potere di veto se maggioranza concorda. |
| Banca/mutuo ipotecario (creditore privilegiato) | Non partecipa di solito ad accordi stragiudiziali multi-soggetto, ma può fare accordo bilaterale: es. riscadenzare mutuo, rinunciare a interessi di mora. Senza accordo, mantiene diritto ipoteca e può escutere bene in garanzia. | In concordato: ipotecario è classe privilegiata. Deve ricevere almeno valore di stima del bene ipotecato. Può essere: pagato integralmente (spesso con vendita dell’immobile nel piano) oppure, se parziale, solo con consenso esplicito. Non può essere obbligato a stralcio senza adesione. In ADR: se aderisce può accettare riduzione garanzie; se non aderisce, rimane con suo diritto intatto (va soddisfatta intera). | Ha prelazione sul ricavato del bene ipotecato. Nel fallimento, il bene viene venduto e il creditore ipotecario viene pagato per capitale + interessi + spese in privilegio (fino a capienza valore). Se qualcosa resta a suo credito oltre il ricavato, la differenza diventa chirografa residua. Se bene non venduto in fallimento, può presentare istanza di assegnazione o concordato. In generale, privilegio ipotecario è molto tutelato nel fallimento. |
| Erario – tributi (IVA, imposte) | Può aderire a transazione extra-giudiziale solo per dilazioni brevi (piani di rientro <72 rate, istituto del ravvedimento se ancora possibile). Non può legalmente “stralciare” sanzioni/interessi al di fuori di procedure previste da legge (ad es. definizioni agevolate tipo rottamazione) . Se non c’è accordo, procede con cartelle, ipoteche, pignoramenti. | In ADR o Concordato può accettare una transazione fiscale con pagamento parziale di imposte e contributi . Se rifiuta ma l’offerta è conveniente, il tribunale può omologare lo stesso (cram-down fiscale) . Può prevedersi stralcio totale di sanzioni e interessi e parziale del tributo se necessario. Se concordato liquidatorio senza adesione, tecnicamente iva/ritenute necessitano consenso (ma riforma 2022 ha introdotto cram-down quindi comunque gestibili). | Ha privilegio per IVA, ritenute non versate e altri tributi fino a concorrenza beni mobili e crediti. Quindi in fallimento spesso recupera qualcosa in prelazione (dopo dipendenti e altri crediti con privilegio generale). Le sanzioni invece sono chirografarie (incassano pro quota come altri solo se attivo sufficiente). Se patrimonio insufficiente, il Fisco rimane insoddisfatto (ma poi può rivalersi su garanti o responsabili personali, es. amministratori ex art.36 DPR 602, entro limiti). |
| Dipendenti (retribuzioni, TFR) | Difficile gestire stragiudizialmente: sono crediti privilegiati e i dipendenti hanno tutela elevata. Si può chiedere loro di pazientare con pagamenti dilazionati di arretrati, ma legalmente mantengono diritto pieno e possibilità di agire (ingiunzione immediata). | Concordato: dipendenti percepiscono per legge 100% dei loro crediti privilegiati (salari ultimi 6 mesi, TFR) salvo differimento. Di solito vengono pagati subito se c’è liquidità, oppure interviene il Fondo di Garanzia INPS per TFR e ultime 3 mensilità anche in costanza di concordato. I crediti per ferie non godono di privilegio e possono essere falcidiati come chirografari, ma si tende a non farlo per consenso sociale. | In fallimento: i dipendenti possono richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia INPS che anticipa TFR e salari ultimi 3 mesi, poi l’INPS si insinua al loro posto. I crediti privileggiati dei lavoratori (retribuzioni ultimi 12 mesi fino a un massimale e TFR) sono al primo posto nel riparto, quindi tendenzialmente sono pagati (spesso dal Fondo). Crediti di lavoro oltre i limiti di privilegio (es. mensilità più vecchie) diventano chirografari e potrebbero non essere soddisfatti integralmente. In pratica, i lavoratori recuperano in larghissima parte i loro crediti in tempi medio-brevi col fallimento grazie all’INPS. |
| Soci finanziatori (prestiti dei soci) | Credito postergato per legge (art.2467 c.c.) se la società è sottocapitalizzata. In uno scenario stragiudiziale, di solito i soci rinunciano al rimborso, o vengono postposti contrattualmente. | Nei concordati, i crediti dei soci sono postergati: vengono pagati solo se tutti gli altri creditori sono soddisfatti per intero . Quindi praticamente i soci non ricevono nulla a titolo di loro finanziamenti, salvo eventualmente conversione capitale se la società sopravvive. | Nel fallimento i crediti dei soci sono ultimi in graduatoria (postergati a chirografi). In concreto, i soci finanziatori raramente prendono qualcosa, a meno che il fallimento paghi il 100% a tutti gli altri – eventualità remota. Quindi, i soci si considerino sacrificati: di norma perdono tutto il capitale e anche i finanziamenti. |
(Legenda: ADR = Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis l.f. / 57 CCII; Prededucibile = spesa o credito che verrà pagato con precedenza su tutti gli altri in caso di procedure; Privilegio = diritto di prelazione su beni; Postergato = soddisfatto solo dopo gli altri creditori chirografari.)
Modelli di atti e lettere utili
In questa sezione finale forniamo alcuni fac-simile semplificati di documenti che il debitore potrebbe utilizzare nelle varie fasi per tutelare i propri interessi. Si tratta di bozze generiche da personalizzare con i dettagli del caso specifico.
Fac-simile 1: Lettera ai fornitori per proporre un accordo transattivo
Contesto d’uso: L’azienda, in difficoltà finanziaria, intende proporre ai fornitori (o ad altri creditori commerciali) un piano di rientro del debito, magari con un parziale stralcio, prima che questi intraprendano azioni legali. La lettera deve essere chiara, onesta sulla situazione e proporre termini concreti, mostrando la volontà di adempiere.
Oggetto: Proposta di piano di rientro e saldo parziale del debito – [Nome Azienda]
Mittente: [Azienda Vernici & Primer S.r.l.], con sede in [indirizzo], P.IVA […].
Destinatario: [Fornitore XYZ S.p.A.], Ufficio Crediti, [indirizzo].
Egregi Signori,
la presente per riferirVi in merito alle nostre esposizioni pendenti e per proporVi un accordo transattivo nell’ottica di mantenere il nostro rapporto commerciale.
Stato del debito: La nostra società risulta Vs debitrice di € 25.000,00 (venticinquemila/00) per forniture di materie prime (vernici) fatturate e scadute nel periodo [mese/anno] – [mese/anno]. Riconosciamo integralmente tale importo. Purtroppo, a causa di una contrazione di liquidità dovuta a ritardi nei pagamenti di alcuni nostri clienti principali, non siamo stati in grado di rispettare le scadenze pattuite. Ci scusiamo per questo inconveniente, ben consapevoli dei disagi arrecatiVi.
Proposta di rientro: Vi proponiamo quanto segue:
– Pagamento immediato di € 5.000,00 entro il 15 [mese] 2025, a titolo di acconto.
– Il saldo dell’importo restante (€ 20.000,00) attraverso n. 5 rate mensili di pari importo da € 4.000,00 ciascuna, con scadenza l’ultimo giorno di ogni mese a partire da [mese successivo] 2025 fino a [mese finale] 2025.
– Ciascuna rata verrà corredata degli interessi legali di dilazione calcolati dal giorno di scadenza originaria al giorno di effettivo pagamento (a nostro calcolo, interessi totali circa € 300,00, che provvederemo a versare con l’ultima rata).
– In via transattiva e senza riconoscimento di alcuna Vs pretesa aggiuntiva, chiediamo contestualmente che Vi riteniate soddisfatti di eventuali spese o penali di ritardato pagamento, rinunciando a addebitarci le previste indennità di mora.
Garanzie offerte: A maggiore tutela, siamo disponibili a emettere cambiali per ciascuna delle rate sopra indicate, consegnandoleVi contestualmente all’accettazione del presente accordo, così da fornirVi titoli di credito immediatamente esecutivi in caso di nostro mancato pagamento di una rata. Inoltre, il socio [Nome Cognome] si rende disponibile a garantire personalmente il puntuale pagamento sottoscrivendo la presente in qualità di fideiussore.
Impegni reciproci: Con la presente proposta, ci impegniamo a rispettare rigorosamente il piano di pagamento sopra delineato. Dal canto vostro, Vi chiediamo di sospendere ogni azione legale in corso o in preparazione per il recupero del credito (ingiunzioni, diffide, ecc.) e di astenervi dall’addebitare ulteriori interessi di mora o spese di recupero, fatti salvi gli interessi legali inclusi nelle rate. In caso di regolare e completo adempimento del piano da parte nostra, il Vs credito si intenderà estinto con saldo e stralcio di ogni eventuale maggior pretesa.
Siamo fiduciosi che la presente soluzione sia equilibrata: da un lato Vi garantisce il pagamento integrale del capitale dovuto in un arco temporale definito; dall’altro, ci consente di superare l’attuale fase critica senza ricorrere a strumenti più gravosi (come procedure concorsuali) che potrebbero pregiudicare la Vostra soddisfazione. Il nostro obiettivo è preservare il rapporto commerciale con la Vs spettabile azienda, con cui auspichiamo di poter continuare a collaborare per il futuro su basi più solide.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e confidiamo in un positivo riscontro. Per accettazione della proposta, Vi preghiamo di restituirci copia firmata della presente.
RingraziandoVi per l’attenzione e la comprensione, porgiamo distinti saluti.
[Luogo], [Data]
[Firma del Legale Rappresentante] – [Nome e Carica] – [Azienda Vernici & Primer S.r.l.]
Sottoscrivo per presa visione e accettazione la suddetta proposta transattiva, impegnandomi a sospendere le azioni di recupero e a rinunciare a ogni ulteriore pretesa oltre quanto concordato.
[Luogo], _______ 2025
[Firma del Fornitore] – [Nome, Titolo] – [Fornitore XYZ S.p.A.]
In qualità di fideiussore, il sottoscritto [Nome Socio] si obbliga personalmente, ai sensi degli artt.1936 c.c. e segg., a garantire l’adempimento del presente accordo da parte di [Azienda Vernici & Primer S.r.l.].
[Luogo], _______ 2025
[Firma del Socio Garante] – [Nome Cognome]
Fac-simile 2: Istanza di rateizzazione ad Agenzia Entrate-Riscossione
Contesto d’uso: L’azienda ha ricevuto cartelle esattoriali e intende chiedere la dilazione del debito fiscale per evitare misure esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti). Questa è una bozza di istanza di rateazione da inviare ad Agenzia Entrate-Riscossione (oggi spesso si fa online, ma qui la impostiamo in forma scritta tradizionale).
Mittente: Vernici & Primer S.r.l., CF/P.IVA […], con sede legale in [indirizzo].
Destinatario: Agenzia delle Entrate-Riscossione – Sportello di [città] – Ufficio Rateizzazioni.
Oggetto: Istanza di rateizzazione ai sensi dell’art.19 DPR 602/1973 – Cartelle esattoriali n. [….]
Il sottoscritto [Nome Cognome], in qualità di legale rappresentante della Vernici & Primer S.r.l., espone quanto segue.
– La società risulta avere un debito iscritto a ruolo di importo complessivo € 58.000,00 verso Agenzia Entrate-Riscossione, derivante dalle seguenti cartelle di pagamento notificate: n. XYZ123456789 per € 40.000,00 (IVA anno 2022); n. XYZ987654321 per € 18.000,00 (IRAP anno 2021).
– Tali somme, attualmente scadute, non hanno potuto essere versate nei termini a causa di una temporanea grave carenza di liquidità che ha colpito la società (dovuta a insolvenze di clienti primari e al rincaro eccezionale delle materie prime nel 2024).
– La società tuttavia confida di poter regolarizzare la propria posizione fiscale se le viene concesso un piano di dilazione sostenibile.
Istanza: In virtù dell’art.19 DPR 602/1973 e normativa connessa, si chiede la concessione di una rateizzazione ordinaria del suddetto debito di € 58.000,00 in 72 rate mensili (6 anni). Tale richiesta rientra nei parametri di legge essendo l’importo complessivo inferiore alla soglia per cui è ammessa l’istanza senza necessità di produrre ulteriore documentazione (importo < €120.000,00).
– Dichiariamo che la società versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e che il pagamento in un’unica soluzione comprometterebbe la prosecuzione dell’attività.
– Si allega il modello R1 compilato con i dati delle cartelle e il piano di rateazione richiesto.
– Si propone, in caso di accoglimento, un versamento della prima rata contestualmente alla comunicazione di accoglimento del piano.
Situazione economico-finanziaria sintetica: A supporto della presente istanza, si evidenzia che Vernici & Primer S.r.l. ha riscontrato nell’esercizio 2024 un calo di fatturato del 30% rispetto all’anno precedente, e sta attuando misure di ristrutturazione interna per ridurre i costi e riequilibrare i flussi di cassa. Si prevede un ritorno a marginalità positiva nel secondo semestre 2025. Il debito richiesto in dilazione potrà essere onorato nelle rate proposte grazie al contenimento spese e alla ripresa degli incassi.
– In allegato si fornisce un prospetto di tesoreria per i prossimi 24 mesi da cui risulta la sostenibilità della rata mensile (~€805) in rapporto alle entrate medie mensili stimate (circa €50.000).
Impegno al rispetto del piano: La società si impegna, qualora la rateizzazione venga concessa, a rispettare con puntualità tutte le scadenze rateali. Si è consapevoli che il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, comporterebbe la decadenza dal beneficio della dilazione.
– Si chiede inoltre la gentilezza di sospendere, in attesa dell’esito della presente istanza, ogni avvio di azioni esecutive o cautelari (fermo amministrativo su veicoli aziendali, iscrizione di ipoteca, pignoramenti), ai sensi dell’art.19 comma 1-quater DPR 602/73. In particolare, abbiamo ricevuto in data [gg/mm] il preavviso di iscrizione ipotecaria sull’immobile sito in [indirizzo]: confidando nell’accoglimento della dilazione, chiediamo che tale iscrizione sia sospesa, stante la volontà di adempiere.
Conclusioni: Certi che l’Agenzia vorrà venire incontro alla nostra istanza di dilazione, ribadiamo la volontà di regolarizzare integralmente la nostra posizione fiscale. Il piano in 72 rate mensili da circa €805 ciascuna (oltre interessi di dilazione come da tasso vigente) risulta compatibile con le attuali possibilità finanziarie della società.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o documentazione necessaria e attendiamo gentile riscontro.
Distinti saluti.
[Luogo], [Data]
[Firma]
[Nome Cognome] – Legale Rappresentante di Vernici & Primer S.r.l.
(allegati: Modello R1 istanza rateazione; prospetto finanziario 2025/2026; copia documento identità firmatario)
I modelli sopra riportati sono schemi di riferimento: sarà opportuno, prima dell’invio, farli verificare da un professionista e adattarli alle specificità (dati, normative aggiornate, importi esatti). Ad esempio, per l’istanza di rateazione l’Agenzia Entrate-Riscossione fornisce moduli propri e può richiedere la trasmissione telematica; la lettera ai fornitori andrà calibrata sul tono più opportuno a seconda del rapporto di forza (a volte meglio breve e formale, a volte più discorsiva).
L’importante è che la comunicazione sia sempre chiara, completa e buona fede, e che nell’assumere impegni (pagare rate, offrire garanzie) il debitore valuti attentamente la propria capacità di rispettarli: un accordo violato può peggiorare la fiducia e la situazione.
Fonti e riferimenti
(Si riportano di seguito le fonti normative e giurisprudenziali citate nel testo, per approfondimento e verifica. Le sentenze e norme sono state aggiornate alla data odierna – ottobre 2025 – privilegiando riferimenti a siti istituzionali e documenti ufficiali.)
Normativa Italiana:
- Codice Civile: artt. 2086 (gestione d’impresa e adeguatezza assetti) ; 2392 e 2394 (responsabilità amministratori verso società e creditori); 2476 comma 6 (responsabilità verso creditori nelle Srl) ; 2486 (obblighi dopo scioglimento); 2495 (effetti cancellazione società e responsabilità soci) ; 2467 (postergazione finanziamenti soci).
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14), come modificato dai decreti correttivi: disposizioni su:
- Composizione negoziata: art.17 e segg. CCII (accesso, nomina esperto) ; art.18 CCII (misure protettive in composizione negoziata) ; D.L. 118/2021 conv. L.147/2021 (norma istitutiva).
- Piani attestati di risanamento: art.56 CCII (piano attestato e effetti protettivi su revocatoria) .
- Accordi di ristrutturazione: art.57-60 CCII (percentuale 60%, effetti) ; art.61 (accordi agevolati al 30%); art.63 CCII (transazione fiscale e cram-down nel concordato/ADR) .
- Concordato preventivo: art.84 CCII (nozione di concordato in continuità vs liquidatorio); art.85 (contenuto piano); art.87 CCII (classi di creditori e trattamento); art.94 CCII (condizioni concordato liquidatorio, soglia 20% ai chirografari) ; art.112-114 (voto e maggioranze); art.48-50 (norme generali protezione misure cautelari/protettive).
- Liquidazione giudiziale: art.121 CCII (iniziativa e presupposti insolvenza); art.152 e seguenti (formazione stato passivo); art.201 (esdebitazione del debitore persona fisica meritevole) .
- Procedure da sovraindebitamento: art.65-73 CCII (concordato minore, piano consumatore); art.268-277 CCII (liquidazione controllata sovraindebitato) ; art.282-283 CCII (esdebitazione del sovraindebitato anche senza utilità, fresh start).
- Art.88 comma 4-ter TUIR (DPR 917/86): regime fiscale di esenzione per sopravvenienze attive da concordati e accordi .
- Leggi speciali (Fisco e lavoro):
- D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Riscossione): art.19 (rateazione fino 72/120 rate) ; art.36 (responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per imposte in caso di liquidazione societaria) ; art.57 (fermo e ipoteca atti impugnabili al G.O.).
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472: art.8 (intrasmissibilità sanzioni agli eredi) – citato per analogia nella Cass. 23341/2024 .
- L. 27 gennaio 2012 n.3 (vecchia legge sovraindebitamento), come modificata da L.176/2020 – concetti confluiti nel CCII.
- L. 24 dicembre 2012 n.228 art.1 co.473-475 (divieto espropriare prima casa da parte di Equitalia) .
- D.L. 21 giugno 2013 n.69 conv. L.98/2013: art.52 co.1 lett.g) (soglia €120.000 per espropriazione prima casa da Fisco) .
- D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241: art.13 (ravvedimento operoso).
- D.M. Ministero Economia 27/12/2024 attuativo D.Lgs.110/2024 (nuove regole rateizzazioni fino 84-120 rate) .
- R.D. 16 marzo 1942 n.267 (vecchia Legge Fallimentare) – abrogata nel 2022, citata solo per riferimenti storici di giurisprudenza (es. art.182-bis, 160 l.f. corrispondenti ora a CCII).
Giurisprudenza (Corte di Cassazione e altre):
- Cass., Sez. Unite civili, 12 marzo 2013 n.6070 e n.6072: principio della “successione dei soci nelle obbligazioni sociali insoddisfatte” dopo cancellazione società . Confermano che i creditori possono pretendere dai soci anche oltre quanto riscosso, configurando successione anomala (in contrasto col precedente art.2495 c.c., innovativo). V. nota Assonime su SU 6070/2013 .
- Cass., Sez.I, 22 maggio 2018 n.9672: segue SU 2013, ribadisce responsabilità soci anche se non hanno incassato nulla, purché proporzionale alle quote .
- Cass., Sez.Unite, 26 maggio 2020 n.14713: definisce criteri risarcimento azione ex art.2486 c.c.: differenza patrimoni netti a momento in cui doveva cessare attività vs fallimento (danno da ritardata richiesta liquidazione). (Non citata testualmente ma correlata a responsabilità amministratori).
- Cass., Sez.V tributaria, 29 agosto 2024 n.23341: soci di società estinta rispondono anche delle sanzioni tributarie entro limiti di quanto riscosso . Conferma successione sui generis soci-debiti, distinguendo da eredi (art.8 D.Lgs.472/97) .
- Cass., Sez.V, 5 aprile 2024 n.9170: responsabilità amministratore ex art.36 DPR 602 non si estende a IRAP né a sanzioni, solo a imposte dirette dovute . Richiama SU 32790/2023 su natura civilistica e limite “imposte dovute”. Conferma accoglimento ricorso admin, togliendo IRAP da pretesa.
- Cass., Sez.V, 19 dicembre 2023 n.35497 (ordinanza): caso di cartella ex art.36 DPR 602 notificata all’ex amministratore senza previo avviso accertamento; Cassazione accoglie ricorso del contribuente , affermando che anche per responsabilità ex lege occorre rispetto diritto difesa (avviso). (Vedi nota Wise.pro) .
- Cass., Sez.VI, 29 luglio 2024 n.21092: ribadisce che il presupposto di chiamare un ex amministratore ex art.36 è non confondere ruolo (se in realtà era socio liquidatore e non amm.re, etc.) . Insomma, contestazioni formali sulla qualifica.
- Tribunale di Rimini, decreto 18 marzo 2022: (es.) omologa concordato minore con falcidia crediti erariali ante recepimento direttiva, applicando nuovo art.74 CCII in via analogica. [Riferimento dottrinale non citato nel testo].
- Corte Costituzionale n.245/2019: ha dichiarato illegittimo l’art.182-bis l.f. nella parte in cui non consentiva falcidia IVA in concordato (norma poi superata da DL 125/2020). [Rilevanza storica: oggi IVA falcidiabile].
- Cass., Sez.III penale, 5 maggio 2016 n.18640: (in materia di bancarotta preferenziale vs accordi di ristrutturazione). Non trattato diffusamente qui, ma implica che pagare selettivamente fuori concorso può essere reato se fallimento. [Generico].
La tua azienda che produce, miscela, importa o distribuisce vernici, primer, fondi antiruggine, vernici industriali, rivestimenti protettivi, smalti sintetici, prodotti anticorrosione, vernici all’acqua e a solvente, coloranti e additivi, si trova oggi schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, blocchi dei fornitori, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o minacce di pignoramento da parte di banche, fornitori chimici, Fisco, INPS o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore delle vernici e dei primer è complesso: materie prime chimiche costose, imballaggi, solventi, normative ambientali severe, trasporti ADR, lotti minimi elevati, stoccaggi difficili e clienti che pagano in ritardo.
La liquidità può crollare all’improvviso.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con la giusta strategia.
Perché un’Azienda di Vernici e Primer va in Debito
- aumento dei costi di resine, pigmenti, solventi, additivi e imballaggi
- pagamenti lenti da parte di industrie, rivenditori, carrozzerie e cantieri
- magazzino immobilizzato tra fusti, latte, vernici, primer e semilavorati
- costi elevati per SDS, REACH, certificazioni e normative ambientali
- logistica costosa per il trasporto di materiali pericolosi
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il problema non è la mancanza di richieste, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se non intervieni subito
- pignoramento dei conti bancari aziendali
- blocco dei fidi e delle linee bancarie
- sospensione delle forniture di materie prime
- atti esecutivi, precetti, decreti ingiuntivi
- sequestro di fusti, vernici, impianti e magazzino
- impossibilità di produrre e rifornire i clienti
- perdita di contratti e rapporti commerciali fondamentali
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
- fermare pignoramenti già avviati
- sospendere richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e flussi di cassa
- bloccare le azioni dell’Agenzia Riscossione
Prima si mette in sicurezza l’azienda, poi si affrontano i debiti.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Spessissimo emergono irregolarità:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori nelle cartelle esattoriali
- commissioni bancarie illegittime
Una parte importante del debito può essere tagliata o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con un piano sostenibile
Le soluzioni più efficaci includono:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori chimici e logistici
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensioni temporanee dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate quando disponibili
4. Utilizzare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Se la crisi è importante, puoi ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione
- Concordato Minore
- (nei casi estremi) Liquidazione Controllata
Queste procedure consentono all’azienda di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti, sospendendo totalmente le azioni esecutive.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare un’azienda del settore chimico/vernici serve un professionista altamente qualificato.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – elenchi ufficiali del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il profilo perfetto per bloccare creditori, ridurre debiti e salvare aziende del settore vernici, primer e prodotti chimici.
Come può aiutarti concretamente l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- blocco urgente dei pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione completa del debito con un piano sostenibile
- protezione di magazzino, fusti, impianti e forniture
- trattative dirette con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela totale dell’azienda e dell’amministratore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di vernici e primer non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, professionale e completamente legale, puoi:
- fermare subito i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare produzione, forniture e clienti,
- proteggere la continuità e il futuro della tua attività.
Il momento per agire è adesso.
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