Se la tua azienda produce, importa o distribuisce soluzioni antigelo, glicoli tecnici, fluidi termovettori, fluidi refrigeranti, additivi, emulsioni, fluidi anticorrosione e prodotti per impianti industriali, HVAC, solare termico, automotive o refrigerazione, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è essenziale intervenire subito per evitare blocchi delle forniture e perdita di clienti strategici.
Nel settore dei fluidi tecnici, un ritardo nelle consegne può fermare interi impianti termici, linee di raffreddamento, processi industriali e sistemi HVAC, causando penali e danni economici immediati.
Perché le aziende di antigelo e fluidi tecnici accumulano debiti
- aumento dei costi di glicoli, additivi, fluidi speciali e materie prime chimiche
- rincari nelle importazioni e nei trasporti
- pagamenti lenti da parte di industrie, manutentori e impiantisti
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con lotti certificati, diverse concentrazioni e tipologie di fluidi
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai volumi di acquisto
- investimenti in certificazioni, sicurezza chimica e normative CLP/ADR
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
- identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro che drenano la liquidità dell’azienda
- chiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
- proteggere rapporti con fornitori strategici e materiali critici
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza fermare la produzione
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di antigelo, glicoli e fluidi tecnici
- impossibilità di servire impiantisti, industrie, manutentori e contractor
- perdita di clienti ricorrenti e contratti strategici
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
Detto questo, l’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può supportarti concretamente nel:
- bloccare pignoramenti e atti esecutivi
- ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti più efficaci previsti dalla legge
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- proteggere magazzino, fluidi tecnici, forniture e continuità operativa
- accompagnare la tua azienda verso un risanamento reale, evitando la chiusura
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Introduzione
Un’azienda operante nel settore delle soluzioni antigelo e fluidi tecnici che si trova gravata da debiti affronta una situazione complessa e potenzialmente pericolosa. I creditori – banche, fornitori di materie prime chimiche o attrezzature, eventuali dipendenti e anche enti pubblici come Agenzia delle Entrate e INPS – possono attivare azioni esecutive, pignoramenti e persino chiedere il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) dell’impresa . Dal punto di vista del debitore (l’imprenditore o la società indebitata) è fondamentale conoscere gli strumenti giuridici disponibili per difendersi, risanare l’azienda quando possibile, oppure gestire la crisi minimizzando le perdite. Questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – offre un’analisi avanzata delle soluzioni previste dall’ordinamento italiano per affrontare la crisi d’impresa, con un taglio pratico ma rigoroso, rivolta sia a professionisti legali sia a imprenditori e privati coinvolti.
Cosa troverete in questa guida? Innanzitutto una panoramica della normativa attuale in materia di crisi d’impresa (il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, CCII) e delle recenti riforme. Esamineremo poi le diverse tipologie di debiti che può accumulare un’azienda (privati vs enti pubblici) e i relativi rischi specifici. Seguirà l’illustrazione degli strumenti di risanamento e ristrutturazione del debito: dal piano attestato di risanamento agli accordi di ristrutturazione, dalla composizione negoziata della crisi ai vari tipi di concordato (in particolare il concordato semplificato introdotto di recente). Approfondiremo inoltre gli obblighi e le responsabilità degli amministratori durante la crisi (inclusi i rischi di azioni di responsabilità e sanzioni, se la gestione è scorretta) e proporremo strategie lecite per proteggere il patrimonio personale dell’imprenditore.
La guida include anche tabelle riepilogative per confrontare le diverse soluzioni, casi pratici simulati relativi al contesto italiano (ad esempio, come un’azienda produttrice di fluidi tecnici può applicare con successo un piano di risanamento, o cosa accade se si arriva alla liquidazione), nonché una sezione Domande & Risposte che chiarisce i dubbi più frequenti. Il tutto è esposto in un linguaggio giuridico accurato ma con intento divulgativo, in modo da consentire anche ai non addetti ai lavori di comprendere i concetti chiave. Le fonti normative e le sentenze più aggiornate (Corte di Cassazione, Tribunali e Corte Costituzionale) sono citate e riportate in fondo alla guida, fornendo riferimenti autorevoli e verificabili .
Nota sul contesto normativo: il diritto fallimentare italiano ha subito una profonda riforma negli ultimi anni. Dal 2019 è stato emanato il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, spesso abbreviato CCII), entrato in vigore definitivamente nel luglio 2022, che ha sostituito la vecchia legge fallimentare . Il CCII segna il passaggio da un’impostazione principalmente liquidatoria a un sistema che privilegia l’emersione precoce della crisi e, quando possibile, il risanamento aziendale . Esso ha introdotto nuovi obblighi per gli imprenditori (ad esempio l’obbligo di dotarsi di assetti adeguati ex art. 2086 c.c.), ha ridenominato il “fallimento” in liquidazione giudiziale, e ha previsto procedure innovative (come la composizione negoziata) per favorire soluzioni alternative alla mera liquidazione. Dopo il 2022, il legislatore è intervenuto più volte per affinare la disciplina: un Secondo Correttivo nel 2022 (D.Lgs. 83/2022, attuativo della direttiva UE 2019/1023) che ha introdotto nuovi strumenti e rafforzato quelli esistenti, e un Terzo Correttivo nel settembre 2024 (D.Lgs. 136/2024) che ha ulteriormente migliorato alcuni aspetti pratici . Pertanto, questa guida tiene conto di tutte le ultime novità normative fino a ottobre 2024 – ad esempio le nuove condizioni per la transazione fiscale nei piani di risanamento, il rafforzamento delle procedure di allerta precoce e le semplificazioni introdotte nel concordato preventivo e semplificato – nonché dei più recenti orientamenti giurisprudenziali del 2023-2025 .
Iniziamo dunque affrontando le tipologie di debiti e le immediate azioni difensive che un imprenditore indebitato può intraprendere, per poi addentrarci nelle soluzioni di più ampio respiro offerte dalla legge per ristrutturare o liquidare l’impresa in crisi evitando inutili aggravamenti e, quando possibile, salvando l’attività aziendale.
Panoramica della Crisi d’Impresa e Quadro Normativo
Per poter reagire correttamente, occorre prima capire cosa si intende per crisi d’impresa e per insolvenza, e quali obblighi hanno gli amministratori in tali frangenti. La normativa vigente distingue tra stato di crisi e stato di insolvenza: la crisi è la fase in cui l’azienda inizia a mostrare segnali di difficoltà economico-finanziaria e il rischio di futura insolvenza è concreto, mentre l’insolvenza è lo stato conclamato in cui l’impresa non è più in grado di pagare regolarmente i propri debiti alle scadenze . In altre parole, la crisi è una situazione di tensione finanziaria reversibile, l’insolvenza è invece l’incapacità ormai accertata di far fronte alle obbligazioni in modo regolare.
La legge incoraggia gli imprenditori ad attivarsi tempestivamente in fase di crisi, prima che l’insolvenza diventi irreversibile. A tal fine, l’art. 3 CCII (in combinato con l’art. 2086 c.c. introdotto nel 2019) impone agli amministratori sia delle società che delle imprese individuali di adottare “misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie” . Ciò significa che l’organo amministrativo deve dotare la società di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a monitorare la salute finanziaria e individuare squilibri o perdite significative. Ignorare questi obblighi può esporre gli amministratori a responsabilità per gestione imprudente, soprattutto se la situazione peggiora a causa della loro inerzia . Ad esempio, se la società subisce perdite rilevanti che erodono il capitale, gli amministratori devono attivarsi secondo il Codice Civile (convocare l’assemblea dei soci e adottare provvedimenti ai sensi degli artt. 2446-2447 c.c. per le S.p.A. o 2482-bis/ter c.c. per le S.r.l.) . Se invece non lo fanno e continuano ad operare con capitale azzerato, violano precisi doveri di conservazione del patrimonio sociale e possono incorrere in responsabilità verso la società e verso i creditori .
Il Codice della Crisi ha anche inasprito le conseguenze di tali omissioni introducendo (con l’art. 378 CCII) un nuovo comma 3 all’art. 2486 c.c. che stabilisce criteri presuntivi per quantificare il danno causato dagli amministratori che hanno proseguito l’attività in presenza di cause di scioglimento (es. perdite che azzerano il capitale) . In pratica, una volta accertata la responsabilità per aver aggravato il dissesto, il danno risarcibile viene presunto pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione degli amministratori (o all’apertura della procedura concorsuale) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, al netto dei costi necessari nel frattempo . Se poi le scritture contabili mancano o sono inattendibili, scatta un secondo criterio ancora più severo: il danno è pari all’intero deficit fallimentare (cioè all’ammanco tra attivo e passivo accertati) . Queste presunzioni – applicate già in varie sentenze di merito – invertono l’onere della prova a carico degli amministratori, che devono dimostrare l’eventuale minor danno . In sostanza, continuare a far impresa nonostante un capitale azzerato può costare caro: gli amministratori rischiano di dover rifondere di tasca propria tutto il peggioramento del passivo accumulato a danno dei creditori .
Oltre alla governance interna, il CCII aveva previsto meccanismi di allerta esterna: ad esempio, i creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, INPS, agente della riscossione) avrebbero dovuto segnalare tempestivamente all’impresa (e all’Organismo di Composizione della Crisi presso le Camere di Commercio) determinati ritardi nei pagamenti fiscali/previdenziali, per attivare una procedura di allerta assistita (OCRI) . Questo sistema di allerta obbligatoria però è stato sospeso prima di entrare in vigore e, di fatto, abrogato o comunque differito dal legislatore. Ciò non significa che l’amministratore possa dormire sonni tranquilli: rimane infatti l’obbligo per gli organi di controllo societari (sindaci, revisori) di avvisare immediatamente gli amministratori – e, in caso di inerzia, di informare il tribunale – quando rilevano indizi di crisi (art. 24 CCII) . In altre parole, i sindaci devono “tirare il campanello d’allarme” e se gli amministratori non reagiscono, possono portare la situazione all’attenzione del giudice. La Corte Costituzionale nel 2023 ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sulle soglie di allerta fiscale, ritenendo non irragionevole che il legislatore chieda alle imprese di attivarsi su input dei creditori pubblici per evitare dissesti a catena . Dunque, anche senza un sistema di allerta formale obbligatorio, l’orientamento di fondo resta quello della tolleranza zero verso l’inerzia dell’imprenditore in crisi.
Riassumendo, già prima di affrontare le specifiche tipologie di debito e le soluzioni di risanamento, l’imprenditore e gli amministratori devono avere chiaro che tempestività e trasparenza sono fondamentali: monitorare costantemente la situazione finanziaria, non aggravare l’esposizione (ad esempio evitando di contrarre nuovo debito sapendo di non poterlo restituire, condotta che potrebbe configurare perfino frode ai creditori), e attivarsi subito per trovare soluzioni quando emergono segnali di crisi . Se l’insolvenza diventa conclamata, non bisogna ritardare la richiesta di una procedura concorsuale: il “ritardo fallimentare” è da tempo considerato dalla giurisprudenza una fonte di danno verso i creditori . In questo contesto di doveri generali, passiamo ora ad analizzare nello specifico i vari debiti che un’azienda di soluzioni antigelo può aver accumulato e perché è importante conoscere le caratteristiche di ciascuno per predisporre adeguate strategie difensive.
Tipologie di Debiti e Rischi per l’Imprenditore Debitore
Un’azienda che produce o commercia fluidi tecnici (come soluzioni antigelo, lubrificanti speciali, ecc.) può contrarre debiti di varia natura: finanziamenti bancari, esposizioni verso fornitori di materie prime chimiche o imballaggi, utilizzi di fidi di cassa, debiti verso il personale dipendente (stipendi non corrisposti, TFR), nonché debiti verso lo Stato (imposte, IVA) e verso enti previdenziali (contributi INPS e premi INAIL) . Ciascuna categoria di debito presenta caratteristiche e rischi specifici, che il debitore deve conoscere per difendersi adeguatamente. Vediamo i principali:
- Debiti bancari e finanziari: includono mutui, leasing su impianti, scoperti di conto corrente e finanziamenti vari. La banca spesso vanta garanzie che la rendono creditore privilegiato – ad esempio un’ipoteca sugli immobili aziendali (capannoni, terreni) o un pegno su macchinari o sul magazzino – e tende ad agire rapidamente in caso di insolvenza . Può revocare gli affidamenti (fidi) e pretendere il rientro immediato, e in mancanza può procedere con intimazioni di pagamento (precetti) e pignoramenti. Inoltre, se l’imprenditore (o terzi, come soci o garanti) ha firmato fideiussioni personali, la banca può escuterle, aggredendo direttamente il patrimonio personale del garante. Infine, la banca – se il credito è rilevante – ha la forza e l’interesse per chiedere al tribunale la liquidazione giudiziale dell’impresa debitrice. Il rischio maggiore qui è dunque la perdita di asset chiave (si pensi all’immobile capannone se ipotecato, ai mezzi aziendali se in leasing) e il blocco della liquidità aziendale (ad esempio se la banca compensa i saldi attivi in conto corrente per coprire lo scoperto) . Come difendersi? È fondamentale negoziare tempestivamente con gli istituti di credito una moratoria o rinegoziazione del debito prima che la situazione degeneri . Ad esempio, si può chiedere una sospensione temporanea delle rate del mutuo o un allungamento del piano di rientro. Se la crisi è nota, molte banche preferiscono un accordo (anche a saldo e stralcio) piuttosto che intraprendere lunghe azioni legali o vendere all’asta i beni, che è costoso e può dare esiti incerti. Un elemento cruciale: non attendere la revoca degli affidamenti e il formale “default”. Meglio affrontare la banca in anticipo con un piano credibile, magari coinvolgendola in un accordo di ristrutturazione o in un piano attestato (come vedremo), dove la banca può ottenere garanzie di soddisfazione migliori che dal fallimento. In sede giudiziale, se necessario, l’azienda può anche chiedere al tribunale misure protettive per sospendere le azioni esecutive della banca durante le trattative (ciò è possibile, ad esempio, nell’ambito di una composizione negoziata o presentando un’istanza di concordato preventivo con riserva) .
- Debiti verso fornitori commerciali: i fornitori di materie prime, prodotti chimici, materiali per imballaggio, servizi logistici ecc., in caso di mancato pagamento, possono a loro volta adottare contromisure. In primo luogo potrebbero sospendere le forniture essenziali se vengono pagati in ritardo, aggravando la crisi produttiva dell’azienda . Inoltre, i fornitori insoluti possono ottenere un decreto ingiuntivo e passare al pignoramento di beni aziendali o crediti (ad esempio pignorando i crediti che l’azienda vanta verso i propri clienti) . Se ottengono una sentenza o un decreto definitivo, possono anche iscrivere ipoteca giudiziale su immobili dell’impresa. Il rischio per l’imprenditore è quindi un “effetto domino”: la perdita di fiducia sul mercato, più azioni esecutive contemporanee che paralizzano l’attività (conti bloccati, magazzino pignorato, crediti incassati dal tribunale anziché dall’azienda). Difendersi significa in primo luogo comunicare con i fornitori: nascondersi peggiora la situazione. Bisogna cercare accordi transattivi, ad esempio dilazioni (pagare poco per volta) o saldo a stralcio (pagare una percentuale del dovuto, es. il 50%, in via definitiva). Se l’azienda ha contestazioni sulla fornitura (vizi della merce, ritardi, etc.), è opportuno opporsi formalmente alle richieste di pagamento non dovuto: un’opposizione a decreto ingiuntivo, se motivata, può guadagnare tempo utile a trovare un accordo. In alcuni casi si può negoziare uno scambio debito-merce (restituzione di materiali non utilizzati in cambio dell’abbuono del debito) o altre soluzioni creative. L’importante è evitare che il fornitore “isolato” proceda per vie legali: come detto, un solo piccolo creditore può far saltare un piano più grande se blocca i conti. Quindi l’imprenditore deve individuare i fornitori più critici (quelli non facilmente sostituibili o maggiormente esposti) e coinvolgerli subito nel piano di risanamento, offrendo magari pagamenti parziali ma immediati per mantenerne la fiducia .
- Debiti verso il personale dipendente: riguardano stipendi arretrati non corrisposti, relativi contributi e imposte trattenute, e il trattamento di fine rapporto (TFR). Questo tipo di debito è delicatissimo: i dipendenti godono di un privilegio generale sui beni mobili dell’azienda per le ultime mensilità di retribuzione e per il TFR maturato . Inoltre, se l’azienda ha trattenuto dalle buste paga le ritenute fiscali e previdenziali (IRPEF e contributi) e non le ha versate, si configura il reato di omesso versamento di ritenute sopra soglie di legge . I lavoratori possono agire molto rapidamente: ottenere ingiunzioni di pagamento in pochi giorni, con clausola di provvisoria esecuzione, e procedere a pignoramenti (ad esempio dei saldi attivi in banca) senza attendere a lungo. L’INPS, dal canto suo, ha un Fondo di Garanzia che interviene a pagare ai dipendenti il TFR e le ultime mensilità in caso di insolvenza del datore di lavoro, ma poi l’INPS stessa si surroga come creditore privilegiato verso l’azienda . Dal punto di vista dell’imprenditore, accumulare debiti verso i propri lavoratori mina il clima aziendale e spesso porta rapidamente ad azioni legali (ingiunzioni di pagamento, denunce per mancato pagamento di stipendi, ecc.). Priorità difensiva: per quanto possibile, salvaguardare i pagamenti dei dipendenti. Salari e contributi dovrebbero essere gli ultimi debiti da sacrificare, non solo per ragioni etiche ma anche pratiche: in molte procedure concorsuali i crediti da lavoro hanno tutele particolari (nel concordato in continuità, ad esempio, i debiti per retribuzioni dei lavoratori in arretrato hanno super-priorità e vanno normalmente pagati integralmente se si vuole proseguire l’attività) . Dunque, meglio utilizzare le (poche) risorse disponibili per pagare stipendi correnti, anche perché i dipendenti, se motivati dalla serietà dell’imprenditore, possono contribuire al salvataggio dell’azienda, mentre se perdono fiducia possono aggravare il dissesto (scioperi, dimissioni, vertenze). In caso di impossibilità, è bene dialogare anche con loro: spiegare la situazione e magari scaglionare i pagamenti arretrati con il loro assenso, per evitare azioni legali immediate.
- Debiti fiscali (Erario): comprendono IVA non versata, imposte sui redditi (IRES, IRPEF per ditte individuali), IRAP, ritenute operate e non versate, oltre a sanzioni e interessi di mora. Spesso, trascorsi i termini, queste posizioni vengono affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) – l’ex Equitalia – che notifica le cartelle esattoriali. La cartella esattoriale ingiunge il pagamento entro 60 giorni. Se l’azienda non paga né chiede una dilazione, la Riscossione può avviare misure cautelari ed esecutive: ad esempio, iscrivere ipoteca sui beni immobili (aziendali o anche personali del garante) per debiti sopra 20.000 € , disporre il fermo amministrativo sui veicoli aziendali per debiti sopra 1.000 €, pignorare i conti correnti aziendali e i crediti verso terzi (clienti), nonché pignorare e vendere all’asta beni mobili o immobili dell’impresa . Inoltre, accumulare grossi debiti IVA o di ritenute comporta – superate certe soglie – responsabilità penali per omesso versamento tributario (ad esempio, omesso versamento IVA oltre €250.000 annui, o omesso versamento di ritenute certificate oltre €150.000, costituiscono reato ai sensi del D.Lgs. 74/2000) . Il rischio principale è quindi la rapida escalation: una semplice cartella non pagata si trasforma in ipoteche, blocchi dei mezzi aziendali, pignoramenti dei crediti e, alla lunga, può spingere l’azienda verso l’insolvenza conclamata. Difendersi da questi debiti richiede un approccio sia amministrativo che, se necessario, giudiziario, come vedremo in dettaglio nel prossimo paragrafo dedicato. In sintesi, le mosse immediate sono: attivare una rateizzazione presso l’ADER (per diluire il debito fiscale ed evitare misure esecutive) ; valutare l’adesione a eventuali definizioni agevolate (le cosiddette rottamazioni delle cartelle, che periodicamente vengono introdotte per ridurre sanzioni e interessi) ; se si ritiene il debito non dovuto o errato, presentare tempestivamente ricorso o quantomeno una richiesta di sospensione all’ADER (ad esempio se c’è un contenzioso pendente sul tributo a monte, o se la cartella non è mai stata notificata regolarmente) . Una volta ottenuto un piano di rateazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e pagata la prima rata, scatta il beneficio della sospensione di tutte le azioni esecutive: l’ADER non potrà procedere con nuovi pignoramenti finché la dilazione è in essere e rispettata . Inoltre, l’azienda otterrà un DURC fiscale provvisorio (certificazione di regolarità tributaria) che le consente di proseguire rapporti con la Pubblica Amministrazione nonostante il debito, a patto di onorare le rate . Se il debito fiscale è troppo elevato per poter essere sostenibilmente rateizzato in 6-10 anni, significa che probabilmente occorre includere il Fisco in una procedura di ristrutturazione del debito più ampia (accordo di ristrutturazione o concordato preventivo) proponendo un pagamento parziale (transazione fiscale): di questo diremo a breve. Va menzionato che, ad ottobre 2025, il Governo sta studiando nuove possibili edizioni di condoni o rottamazioni – conviene sempre verificare presso fonti ufficiali (Agenzia Entrate, MEF) se sono aperti termini per definizioni agevolate che permettano di ridurre il carico fiscale . Infine, massima attenzione al penale: certi debiti tributari, se non onorati, espongono l’amministratore a profili di responsabilità penale. In particolare, l’omesso versamento di IVA sopra €250.000 per anno o di ritenute oltre €150.000 integra reato . Per evitare guai penali, l’imprenditore deve attivarsi per ridurre questi debiti: se riesce a versare almeno parzialmente entro certi termini (ad esempio, per le ritenute, il pagamento entro la scadenza del modello 770 annuale esclude il reato; per l’IVA, il pagamento integrale prima dell’apertura del dibattimento penale estingue il reato) . Inserire il debito fiscale in un concordato o accordo di ristrutturazione non estingue di per sé l’illecito penale, ma dimostra la volontà di porvi rimedio e, se il piano viene eseguito pagando quanto promesso, ciò può influire positivamente sulla valutazione in sede di giudizio penale (in termini di attenuanti, ad esempio) . In sintesi, per i debiti fiscali la parola chiave è tempestività: attivarsi subito con richieste di dilazione o procedure di composizione della crisi può fare la differenza tra salvare l’azienda e subire l’aggressione disordinata del Fisco .
- Debiti previdenziali (INPS, INAIL): sono in parte simili a quelli fiscali, ma riguardano i contributi obbligatori dei dipendenti e dell’imprenditore (per quest’ultimo, se dovuti, ad esempio gestione commercianti o artigiani) e i premi assicurativi INAIL. Anche qui, l’INPS, tramite avvisi di addebito immediatamente esecutivi, chiede il pagamento; se non si paga, il credito passa all’agente della riscossione (ADER) che procede come per gli altri tributi . L’INPS può quindi iscrivere ipoteche e pignorare beni con le stesse modalità, spesso avvalendosi di Agenzia Entrate-Riscossione. Inoltre esistono soglie penali: l’omesso versamento di contributi previdenziali oltre €10.000 annui è reato (art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983) , benché tale reato sia estinguibile con il pagamento integrale di quanto dovuto prima dell’apertura del processo penale . La difesa segue gli stessi canali già descritti per il Fisco: rateazione contributiva presso l’INPS (generalmente l’INPS concede piani fino a 24 rate mensili, estensibili in alcuni casi a 36 o 60 rate con adeguate garanzie) , durante la quale le azioni esecutive sono sospese e si può ottenere un DURC regolare provvisorio (certificato di regolarità contributiva) una volta ammessa la dilazione e pagate le prime rate . Inoltre, in sede di procedura concorsuale, è possibile proporre una transazione previdenziale contestualmente a quella fiscale, grazie all’art. 63 CCII che oggi include anche i crediti degli enti previdenziali tra quelli ristrutturabili . Il meccanismo è analogo: serve l’attestazione di un professionista che la proposta (ad es. pagare solo il 50% dei contributi dovuti) garantisca all’ente almeno quanto otterrebbe da un fallimento . L’ente (INPS) può aderire espressamente tramite il suo direttore regionale competente. Se non aderisce entro 90 giorni o rifiuta, nel caso di accordo di ristrutturazione viene considerato estraneo e allora l’azienda dovrà pagarlo integralmente entro 120 giorni dall’omologazione – salvo che si applichi anche qui un cram-down forzoso omologato dal giudice (possibilità prevista anch’essa dal CCII in parallelo a quella fiscale) . In pratica, oggi è ammesso proporre anche stralci di debito contributivo in un piano omologato, cosa che in passato era dubbia; ma se l’INPS non sta all’accordo, occorre o accontentarla integralmente o ottenere dal tribunale l’imposizione forzosa della proposta nell’ambito del concordato/accordo (evenienza possibile ma complessa). Dal lato penale, vale un discorso simile al Fisco: l’amministratore diligente, se l’azienda non riesce più a pagare stipendi e contributi, dovrebbe quantomeno assicurarsi di versare le quote trattenute ai dipendenti (che non sono risorse proprie dell’azienda, ma somme tolte al lavoratore per essere versate all’INPS) . L’omesso versamento di tali trattenute oltre €10.000 è penalmente perseguibile; tuttavia, come detto, il reato si estingue se il datore di lavoro versa tutti i contributi dovuti (anche tardivamente) prima che inizi il dibattimento penale . Pertanto, se si imbocca una procedura di risanamento, è buona strategia prevedere nel piano il pagamento integrale delle ritenute previdenziali arretrate – magari spalmato nel tempo – così da estinguere l’illecito e non rischiare condanne penali .
- Debiti verso enti pubblici locali o altri creditori particolari: l’azienda potrebbe avere esposizioni verso Comuni (es. tassa rifiuti TARI, imposte locali sugli immobili IMU), verso consorzi (ad es. consorzi di bonifica), oppure sanzioni amministrative (multe per violazioni ambientali, stradali, ecc.). Di solito questi crediti non godono di cause di prelazione particolari (sono chirografari, salvo eccezioni per alcuni tributi locali che possono avere un piccolo privilegio). Tuttavia, anche questi enti possono emettere ingiunzioni fiscali o avvalersi dell’agente di riscossione per il recupero coattivo. Ad esempio, un Comune può iscrivere fermo su un automezzo aziendale per tassa rifiuti non pagata. Dal punto di vista del trattamento, in caso di procedure concorsuali, i tributi locali e le sanzioni amministrative vengono trattati di norma come crediti chirografari: ciò significa che possono essere falcidiati (ridotti) al pari degli altri crediti non privilegiati. Non è infrequente ad esempio che in un concordato si proponga di pagare solo il 10% delle multe o dei tributi locali pendenti. Non essendo crediti “strategici” (di solito ammontano a importi minori rispetto a banche o Fisco), spesso l’imprenditore tende a trascurarli; ma attenzione: anche un ente locale può insistere e fare opposizione all’omologa del concordato se ritiene di essere trattato ingiustamente, quindi meglio prevedere qualcosa anche per loro. In generale comunque, nessuno va completamente ignorato: come vedremo, un buon piano di risanamento deve cercare soluzioni globali.
Un imprenditore debitore deve sempre valutare l’ordine di pericolosità dei suoi debiti: in genere i più critici sono quelli tributari/previdenziali (per le possibili iscrizioni e blocchi, oltre che per sanzioni e interessi elevati) e quelli bancari garantiti (che mettono a rischio asset strategici come immobili, macchinari) . I debiti chirografari (fornitori non privilegiati, consulenti, ecc.), pur privi di garanzie, possono comunque portare a istanza di fallimento se superano certe soglie – basti pensare che per legge un creditore, anche non garantito, può chiedere la liquidazione giudiziale se l’impresa è insolvente e ha debiti scaduti complessivamente oltre €30.000 . Infatti la legge oggi prevede che il tribunale non dichiari lo stato di insolvenza se l’ammontare dei debiti scaduti è inferiore a €30.000 . Dunque, nessun creditore va trascurato. Idealmente, l’impresa in crisi dovrebbe elaborare una strategia globale che coinvolga tutti i creditori, onde evitare che un singolo “franco tiratore” vanifichi gli sforzi collettivi.
Nel prossimo paragrafo ci concentreremo in particolare sui debiti verso gli enti pubblici (Fisco e INPS), che spesso rappresentano una porzione rilevante dell’indebitamento di un’azienda e richiedono strategie specifiche di difesa e ristrutturazione.
Debiti verso Enti Pubblici: Fisco e Previdenza
I debiti tributari e contributivi meritano un’analisi a parte, sia per le conseguenze particolarmente gravose in caso di mancato pagamento, sia perché la legge prevede strumenti dedicati per gestirli. Dal punto di vista dell’azienda debitrice, difendersi dal Fisco e dall’INPS significa innanzitutto prevenire misure esecutive irreversibili (come ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti) e utilizzare al meglio le procedure di definizione agevolata o transazione previste dall’ordinamento .
Debiti Tributari (Agenzia delle Entrate-Riscossione)
Quando un’azienda non paga le imposte dovute (IVA, imposte sui redditi, ritenute, ecc.), queste vengono iscritte a ruolo e notificate tramite cartelle esattoriali da Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) . La cartella indica l’importo da versare entro 60 giorni. Se non si paga né si ottiene una dilazione, la Riscossione può procedere con: iscrizione di ipoteca su beni immobili (dell’azienda o personali del garante) per debiti sopra €20.000; fermo amministrativo dei veicoli per debiti da €1.000 in su; pignoramento dei conti correnti aziendali e di altri crediti (presso clienti, ecc.); nonché pignoramento e vendita all’asta di beni mobili o immobili dell’impresa . Inoltre, accumulare grossi debiti IVA o di ritenute configura – superate certe soglie (IVA non versata oltre €250.000 annui; ritenute oltre €150.000) – reati tributari puniti dal D.Lgs. 74/2000 .
Come difendersi? Ecco alcune strategie immediate:
- Rateizzazione ordinaria o straordinaria: La legge consente di chiedere all’ADER una dilazione del debito tributario. Ordinariamente si possono ottenere fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti fino a €120.000, o anche per importi superiori in caso di temporanea obiettiva difficoltà, il tutto senza dover fornire garanzie aggiuntive. In situazioni di comprovata e grave difficoltà (ad es. forte calo di fatturato, crisi di liquidità), si può richiedere una rateazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni) . La domanda di rateazione, una volta presentata, ha un effetto immediato: sospende le azioni esecutive già dal momento della richiesta, purché poi l’istanza venga accolta e si paghi puntualmente la prima rata . Il piano rateale dà all’azienda respiro, diluendo il debito fiscale nel tempo ed evitando pignoramenti e fermi, a condizione naturalmente di rispettare le scadenze delle rate. Durante la rateizzazione, inoltre, l’ADER rilascia un DURC fiscale positivo (ossia l’attestazione di regolarità fiscale “in corso di rateazione”), utile per poter continuare a lavorare con la Pubblica Amministrazione (gare, appalti) o incassare pagamenti da enti pubblici . Nota: se si omettono più di 5 rate, anche non consecutive, la rateazione decade e tutte le somme tornano immediatamente esigibili, quindi occorre gestirla con attenzione.
- Definizioni agevolate (“rottamazione”): Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie misure di condono parziale dei carichi fiscali, le cosiddette rottamazioni delle cartelle. L’ultima in ordine di tempo – la “Rottamazione-quater” del 2023 – ha consentito ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi di mora, il tutto in un massimo di 18 rate . Altre misure, come il saldo e stralcio per i contribuenti in grave difficoltà economica, hanno permesso di pagare solo una percentuale ridotta del dovuto (in base all’ISEE). Un’azienda indebitata deve monitorare queste opportunità legislative: aderire entro i termini ad una rottamazione blocca le azioni esecutive e consente un sostanzioso sconto, a patto di poi rispettare il piano di pagamento concordato . Ad ottobre 2025 non risultano nuove rottamazioni in vigore, ma il Governo potrebbe introdurne altre: è bene tenersi aggiornati tramite fonti istituzionali (Agenzia Entrate, MEF) .
- Sospensione e ricorsi: Se la cartella esattoriale è ritenuta errata o indebita, l’azienda può presentare istanza di sospensione della riscossione all’ADER (ad esempio perché il tributo è stato già pagato, o perché si è in attesa di esito di un ricorso tributario sul merito del tributo). In parallelo, si può proporre ricorso alle Commissioni Tributarie contro l’atto presupposto (es. avviso di accertamento) se non è definitivo, oppure eccepire vizi formali della cartella stessa. Ottenere una sospensione amministrativa dall’ADER o una sospensiva dal giudice tributario blocca le azioni esecutive in attesa della decisione . Tuttavia, usare la difesa contenziosa serve solo se vi sono effettivi motivi di illegittimità o errore: diversamente, prima o poi il debito andrà comunque affrontato (magari con gli strumenti di cui sopra). In altre parole, fare ricorso pretestuoso solo per prendere tempo può essere controproducente, specie se nel frattempo maturano interessi elevati.
- Transazione fiscale nell’ambito di procedure concorsuali: Quando i debiti fiscali sono troppo ingenti per essere risolti con mere dilazioni, spesso la via necessaria è imboccare una procedura di regolazione della crisi (sia un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, sia un concordato preventivo). In tali procedure, il trattamento dei crediti tributari è regolato in modo specifico: l’azienda può proporre una transazione fiscale, ovvero il pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi, che dev’essere approvato dall’Agenzia delle Entrate. Secondo l’art. 63 CCII, la proposta deve assicurare al Fisco un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile dalla liquidazione giudiziale (è il cosiddetto test del migliore interesse per il creditore pubblico) . Un professionista indipendente (attestatore) deve certificare che l’offerta al Fisco è conveniente rispetto all’alternativa del fallimento. Se l’Erario aderisce all’accordo (firma la transazione), questa diventa parte integrante dell’accordo di ristrutturazione omologato o del concordato preventivo omologato. Ma la vera novità, in vigore dal 2022, è che – a certe condizioni – si può ottenere l’omologazione anche senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate: il tribunale può infatti omologare ugualmente l’accordo di ristrutturazione o il concordato applicando il cosiddetto cram-down fiscale (ex art. 63 co. 4 CCII per gli accordi, ed ex art. 112-bis CCII per il concordato) . Ciò richiede che la proposta di pagamento al Fisco sia conveniente (cioè dia all’Erario almeno quanto otterrebbe in un fallimento, rispettando quindi il test del migliore interesse) e che non vi sia discriminazione rispetto agli altri creditori di pari rango. Ad esempio, se nel piano si offre al Fisco il 30% in 5 anni e l’Agenzia Entrate rifiuta di aderire, ma quella proposta risulta comunque migliore di quanto il Fisco prenderebbe da una liquidazione giudiziale (supponiamo che in caso di fallimento il Fisco prenderebbe zero perché i beni sono assorbiti da ipoteche bancarie, mentre col piano prenderebbe il 30%), allora il tribunale può omologare il concordato/accordo imponendo il taglio al Fisco nonostante il suo dissenso . La Cassazione a Sezioni Unite aveva già aperto la strada a questa possibilità affermando, in un caso del 2021, che il concordato può essere omologato nonostante il voto contrario dell’Erario se la proposta garantisce almeno il valore di liquidazione . Ora questo principio è codificato. Emblematico è il caso del Tribunale di Cagliari nel novembre 2024: ha omologato un accordo di ristrutturazione malgrado l’opposizione dell’Agenzia Entrate, verificando che il piano proposto garantiva al Fisco il trattamento migliore possibile e autorizzando quindi l’efficacia dell’accordo senza l’adesione del creditore pubblico . Ciò rappresenta un importante strumento di difesa per l’imprenditore: significa che il Fisco non ha più un potere di veto assoluto, se la soluzione prospettata è ragionevole e vantaggiosa per l’Erario stesso. Naturalmente, la soglia di ingresso è alta: bisogna rivolgersi al tribunale con un’adeguata proposta corredata dalle attestazioni di legge e dimostrare rigorosamente che il piano è il massimo ottenibile. Ma sapere che esiste il cram-down fiscale offre una leva negoziale: l’Agenzia sarà più incline a trattare sapendo che, se la sua pretesa è irrealistica, il giudice potrebbe bypassarla .
- Attenzione al penale: Come già accennato, certi debiti tributari non pagati espongono gli amministratori a responsabilità penali personali. In particolare, l’omesso versamento di IVA oltre €250.000 annui e l’omesso versamento di ritenute certificate oltre €150.000 sono reati puniti con la reclusione (fino a 2 anni nel caso dell’IVA, art. 10-ter D.Lgs. 74/2000; e fino a 3 anni per le ritenute, art. 10-bis) . La legge tuttavia offre delle “vie d’uscita”: per le ritenute, se si paga il dovuto entro la scadenza del modello 770 (ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale), il fatto non è più punibile; per l’IVA, il pagamento integrale del debito (comprensivo di sanzioni e interessi) prima dell’apertura del dibattimento penale di primo grado estingue il reato . Inserire il debito IVA o ritenute in un piano di concordato non cancella automaticamente l’illecito penale, ma dimostrare di aver previsto il pagamento (anche parziale) in sede concorsuale può essere un segnale di ravvedimento. Se poi il pagamento avviene effettivamente come da piano omologato, l’amministratore potrà far valere ciò in sede penale per ottenere, ad esempio, la non punibilità per avvenuto pagamento (se entro i termini previsti) o quanto meno attenuanti significative. In sostanza, la difesa penale corre parallela a quella economica: l’imprenditore deve cercare di ridurre questi debiti fiscali il prima possibile.
In sintesi, per i debiti fiscali l’approccio del debitore si basa su due pilastri: guadagnare tempo, tramite dilazioni o misure protettive del patrimonio (ad es. chiedendo al tribunale la sospensione delle azioni esecutive mentre si negozia, possibilità prevista nella composizione negoziata e nel concordato con riserva) ; e negoziare una riduzione/dilazione del debito nell’ambito di un piano concordatario (transazione fiscale) che lo renda sostenibile. Nel prosieguo, quando parleremo dei singoli strumenti di risanamento, vedremo in concreto come ciascuno di essi consente di trattare i crediti erariali (ad esempio, nel piano attestato il Fisco deve comunque essere pagato integralmente, mentre nell’accordo di ristrutturazione e nel concordato si può proporre una falcidia, cioè un pagamento parziale) .
Debiti Previdenziali (INPS, INAIL)
Molte delle considerazioni fatte per il Fisco valgono anche per i debiti verso gli enti previdenziali. I contributi INPS non versati (ad esempio quelli trattenuti in busta paga ai dipendenti, o i contributi dovuti dalla ditta stessa) comportano dapprima avvisi di addebito da parte dell’INPS – che hanno già efficacia esecutiva – e poi, se non pagati, passano anch’essi all’agente di riscossione per l’esecuzione forzata . L’INPS può quindi, tramite ADER, iscrivere ipoteca e pignorare beni al pari di un credito fiscale. Anche qui esistono soglie penali specifiche: come detto, omesso versamento di contributi oltre €10.000 annui costituisce reato , benché estinguibile pagando tutti i contributi dovuti prima dell’inizio del processo (analogo all’IVA).
Strumenti di difesa:
- Rateazione contributiva: L’INPS, analogamente al Fisco, concede piani di dilazione. In genere si parla di piani fino a 24 mesi, ma in casi di particolare difficoltà e con garanzie può estendersi a 36 o 60 mesi . Durante la rateazione, l’INPS sospende le azioni esecutive. Inoltre, ottenuta la dilazione e pagate le prime rate, l’impresa può richiedere un DURC provvisorio regolare che attesta la regolarità contributiva in pendenza di rate, il che è vitale per poter continuare ad operare (senza DURC regolare, ad esempio, non si possono stipulare contratti pubblici e, in alcuni settori come l’edilizia, neppure certi contratti privati) .
- Transazione previdenziale nelle procedure di crisi: Come accennato, l’art. 63 CCII include anche i crediti degli enti di previdenza (INPS, casse professionali) nella possibilità di proporre un pagamento parziale/dilazionato . La procedura è analoga a quella fiscale: nel piano di accordo di ristrutturazione o concordato si inserisce la proposta di stralcio o dilazione dei contributi, con l’attestazione di un professionista sulla convenienza rispetto alla liquidazione. L’INPS esprime il suo assenso tramite il direttore regionale competente. Se l’ente non risponde entro 90 giorni o rifiuta, viene considerato “estraneo” e, negli accordi, dev’essere soddisfatto integralmente entro 120 giorni dall’omologazione (come detto); nel concordato, l’ente dissenziente va pagato per intero salvo si applichi il meccanismo di cram-down previdenziale analogamente a quello fiscale . In pratica, vale quanto detto per le imposte: oggi è ammesso proporre tagli anche ai debiti contributivi in un piano omologato , cosa prima controversa; ma se l’INPS non è d’accordo, o lo si paga interamente in tempi brevi o bisogna convincere il giudice ad omologare lo stesso forzando la sua posizione (evenienza non comune, ma teoricamente possibile).
- Conseguenze penali: Si è già sottolineata l’importanza di versare almeno le ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti (le quote di contributi a carico del lavoratore) perché la loro omissione oltre 10.000 € integra reato . La strategia dell’imprenditore in crisi dovrebbe essere: se ci sono poche risorse, destinare quelle disponibili prima di tutto a pagare stipendi netti e relative ritenute, perché ciò tutela i lavoratori e contemporaneamente evita guai penali per l’amministratore. Se proprio non si riesce a pagare tutto, almeno pagare le ritenute in misura sufficiente a scendere sotto la soglia di punibilità (o azzerarle). Qualora ci si avvii ad una procedura concorsuale, è altamente consigliabile prevedere nel piano il pagamento integrale delle ritenute previdenziali arretrate – magari dilazionato ma garantito – così da poter ottenere l’estinzione del reato prima della sentenza (basta che il pagamento avvenga prima dell’apertura del dibattimento) . Questo permette all’imprenditore di uscire dalla crisi senza doversi preoccupare di una condanna penale pendente per contributi.
In generale, i debiti verso l’Erario e l’INPS occupano un posto di rilievo tra i creditori dell’azienda: la legge li qualifica come crediti privilegiati o comunque meritevoli di tutela pubblicistica (si pensi che l’IVA non versata ha privilegio generale sui mobili aziendali, e i contributi INPS hanno privilegio sui beni mobili e immobili, oltre al privilegio sui beni del datore di lavoro per il TFR) . Tuttavia, proprio per questo, gli strumenti di gestione della crisi dedicano molta attenzione al loro trattamento. Ad esempio, nella tabella di transazione ex art. 63 CCII è stabilito che se l’Agenzia Entrate o l’INPS non aderiscono, l’azienda deve impegnarsi a pagarli integralmente in tempi brevi (120 giorni dall’omologazione) a meno che ottenga il cram-down . Ciò significa che un piano di ristrutturazione serio deve considerare realisticamente quanto può offrire al Fisco/INPS: se offre troppo poco, la proposta verrà respinta (o non omologata per mancanza del test di convenienza); se offre qualcosa di concreto (ad es. un pagamento parziale ma immediato o garantito), ci sono buone chance di successo .
Da notare: anche i debiti verso l’Agenzia delle Dogane (ad es. per accise su oli minerali o alcolici) possono essere inclusi nelle transazioni fiscali; in tal caso l’adesione è data dalle Direzioni territoriali delle Dogane competenti . E i tributi locali (IMU, TARI) e le sanzioni amministrative, se rientrano in un concordato, possono anch’essi essere falcidiati come normali crediti chirografari (non godono infatti di prelazione significativa) .
In conclusione, verso i creditori pubblici la difesa del debitore si basa su due pilastri: guadagnare tempo (tramite dilazioni accordate o tramite le misure protettive ottenibili dal tribunale, ad esempio in composizione negoziata o con un ricorso di concordato preventivo con riserva) e trovare una soluzione di merito concordata (transazione fiscale/previdenziale) per ridurre e/o diluire il debito in modo sostenibile . Spesso l’approccio migliore è combinare entrambe: chiedere subito la rateazione per bloccare le azioni esecutive (avendo così respiro) e parallelamente preparare un piano di ristrutturazione globale che includa Fisco e INPS, così da risolvere definitivamente la questione. Non bisogna lasciare che i debiti fiscali e contributivi “trascinino” per troppo tempo: oltre a sanzioni e interessi elevati, c’è il rischio penale per IVA e ritenute (sopra certe soglie) e il blocco operativo (niente DURC) . Meglio ridurli o diluirli il prima possibile all’interno di un quadro negoziale complessivo.
Strumenti Giuridici di Risanamento e Regolazione della Crisi
La legge italiana mette a disposizione dell’imprenditore in difficoltà una serie di strumenti – di natura negoziale o concorsuale – per affrontare i debiti in modo ordinato e, possibilmente, salvare l’azienda o parte di essa . Dal punto di vista del debitore, conoscere queste opzioni significa poter scegliere la strategia migliore per “difendersi” dalla pressione dei creditori, evitando l’improvvisa decozione e cercando invece un risultato equilibrato: o il risanamento dell’impresa, o una liquidazione controllata che gli consenta quantomeno di limitare i danni e avere l’opportunità di ripartire (il cosiddetto fresh start) .
Gli strumenti principali che esamineremo sono:
– Piano attestato di risanamento (strumento privatistico di risanamento, ex art. 56 CCII) ;
– Accordo di ristrutturazione dei debiti (procedimento di omologazione giudiziale di accordi con creditori qualificati, art. 57 e ss. CCII) ;
– Composizione negoziata della crisi (procedura introdotta nel 2021, fuori dal tribunale ma con assistenza di un esperto nominato, art. 17 e ss. CCII) ;
– Concordato preventivo (procedura concorsuale “classica” – art. 84 e ss. CCII – con voto dei creditori, nelle sue varianti in continuità o liquidatoria) ;
– Concordato semplificato per la liquidazione (procedura concorsuale speciale – art. 25-sexies CCII – senza voto dei creditori, riservata ai casi di fallimento della composizione negoziata) ;
– Liquidazione giudiziale (l’extrema ratio, la procedura di fallimento propriamente detta, art. 121 e ss. CCII), con un accenno alle alternative per i piccoli imprenditori non fallibili (il concordato minore e la liquidazione controllata previste per le imprese minori e per le persone fisiche) .
Ciascuno di questi strumenti ha presupposti, finalità e conseguenze diverse. È fondamentale per l’imprenditore valutare con i propri consulenti quale si adatti meglio alla situazione concreta dell’azienda di soluzioni antigelo in crisi: ad esempio, se l’impresa ha ancora prospettive di recupero (ordini, mercato di sbocco, un know-how valido) converrà tentare una ristrutturazione concordata con i creditori per ridurre l’indebitamento e proseguire l’attività; se invece la situazione è compromessa e non c’è modo di tornare redditivi, potrebbe essere inevitabile la liquidazione, cercando però di effettuarla in modo ordinato (magari vendendo l’azienda come complesso funzionante per salvare posti di lavoro e valore, invece di subire uno spezzatino forzato dai creditori) . In tutto questo, ricordiamo che l’obiettivo dell’ordinamento moderno è evitare, ove possibile, la dispersione del valore aziendale: strumenti come il concordato in continuità o la composizione negoziata servono proprio a preservare il going concern (la capacità produttiva), nell’interesse sia del debitore sia dei creditori, giacché da un’azienda che continua a operare i creditori potrebbero recuperare molto di più di quanto otterrebbero dalla cessazione immediata e dalla vendita frazionata dei beni .
Procediamo ora ad analizzare i singoli istituti, con attenzione particolare a come attivarli e a come possano proteggere l’azienda (ad es. effetti sospensivi delle azioni esecutive) e ridurre i debiti (ad es. falcidie consentite). Alla fine di questa sezione, una tabella comparativa riassumerà le differenze principali .
Piano Attestato di Risanamento (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento è uno strumento interamente stragiudiziale di regolazione della crisi. In sostanza, si tratta di un piano industriale e finanziario di risanamento aziendale, redatto dall’imprenditore (con l’ausilio di advisor), che viene asseverato – cioè attestato – da un professionista indipendente riguardo alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano medesimo . L’obiettivo del piano dev’essere il riequilibrio della posizione finanziaria dell’impresa e il superamento della condizione di crisi o insolvenza, riportandola in bonis (in salute).
Caratteristiche principali:
– È un accordo privato, non prevede l’intervento del tribunale per la sua efficacia. Non c’è omologazione né pubblicità legale, fatta salva la facoltà (non obbligo) di pubblicare l’attestazione nel registro delle imprese per usufruire di taluni effetti protettivi (vedi oltre) .
– Vincola solo i creditori che vi aderiscono volontariamente. In pratica, l’imprenditore negozia individualmente con alcuni creditori chiave (tipicamente le banche) nuove condizioni – ad esempio ristrutturazione del debito con allungamento delle scadenze, rinuncia a una quota di interessi, o conversione di crediti in partecipazioni – e inserisce queste intese nel piano di risanamento . I creditori dissenzienti o estranei al piano rimangono liberi di agire e devono comunque essere soddisfatti alle scadenze originarie. Ciò implica che il piano attestato funziona bene se coinvolge la maggior parte dei creditori o comunque quelli più pericolosi; se invece ci sono troppi creditori che restano fuori, il rischio è che qualcuno aggredisca l’azienda mandando all’aria il piano .
– L’utilità principale del piano attestato sta nelle protezioni legali dagli effetti negativi del fallimento: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato idoneo a consentire il risanamento dell’impresa non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare . In altre parole, se poi la società dovesse comunque fallire nonostante il tentato risanamento, le operazioni compiute secondo il piano (ad esempio il pagamento di un fornitore strategico, oppure la concessione di un’ipoteca su un nuovo finanziamento bancario destinato al risanamento) non potranno essere annullate dal curatore, a condizione che il piano fosse regolarmente attestato e idoneo allo scopo . Ciò offre ai partner contrattuali (banche, investitori) maggiore tranquillità nel concludere accordi di ristrutturazione, e all’imprenditore la possibilità di tentare il salvataggio senza il timore che ogni cosa possa essere poi ribaltata in caso di insuccesso .
– Requisiti formali: il piano va redatto per iscritto e deve contenere una dettagliata descrizione della situazione aziendale, delle cause della crisi e delle strategie di risanamento (es. dismissione di rami d’azienda poco redditizi, riduzione di costi operativi, aumento di capitale dei soci, rinegoziazione del debito, ecc.), con allegati i dati economico-patrimoniali e finanziari (bilanci, situazione aggiornata, lista creditori). Deve poi essere sottoposto all’esame di un attestatore, cioè un professionista terzo (revisore contabile, commercialista o avvocato con esperienza in materia concorsuale) che – dopo aver verificato i dati e le ipotesi del piano – dichiara che esso è realistico e perseguibile . La scelta dell’attestatore è libera da parte dell’imprenditore, ma questi deve essere indipendente (nessun conflitto di interessi, non deve aver lavorato di recente per l’azienda, ecc.). L’attestazione viene poi pubblicata nel registro delle imprese se si vuole renderla opponibile ai terzi e usufruire delle esenzioni dalle revocatorie (come previsto dall’art. 56 CCII).
Quando utilizzarlo? Il piano attestato è ideale in situazioni in cui:
– La crisi dell’azienda non è ancora irreversibile, e si intravede una concreta possibilità di risanamento (es. c’è un progetto di rilancio credibile, nuovi ordini in arrivo, soci disposti a ricapitalizzare a certe condizioni, ecc.) . In altre parole, serve discontinuity: qualche elemento che faccia ragionevolmente sperare che con riorganizzazione e supporto dei creditori l’impresa possa tornare solvibile.
– Il numero dei creditori non è elevatissimo e c’è la disponibilità di una parte significativa di essi a collaborare . Spesso il piano attestato viene usato quando l’esposizione maggiore è verso il ceto bancario: se tutte (o quasi) le banche finanziatrici accettano di ristrutturare i crediti prolungando le scadenze o accordando nuova finanza, l’azienda può farcela pur continuando a pagare regolarmente i fornitori minori (che così non intraprendono azioni legali). Se invece i creditori sono centinaia, o ce ne sono molti piccoli e dispersi, è più difficile coordinarli con un accordo puramente volontario.
– Si vuole evitare la pubblicità e lo stigma di una procedura concorsuale. Il piano attestato infatti, a differenza di un concordato, non viene reso pubblico salvo scelta dell’imprenditore (la legge non richiede deposito in tribunale, solo facoltativa pubblicazione dell’attestazione) . L’azienda quindi rimane formalmente “risananda” senza passare attraverso il tribunale, evitando quell’effetto di perdita di reputazione commerciale che spesso accompagna l’apertura di una procedura concorsuale. Molte imprese temono che anche solo la notizia di aver presentato un concordato dissuada clienti e fornitori dal continuare i rapporti: il piano attestato consente di operare sotto traccia, per quanto possibile.
– Si necessita di nuovi finanziamenti per risanare: le banche potrebbero concedere liquidità aggiuntiva se c’è un piano credibile attestato indipendentemente, sapendo di poter contare sulla protezione anti-revocatoria (i finanziamenti erogati in esecuzione del piano attestato non potranno essere revocati in caso di successivo fallimento) . Questa previsione, già contenuta nell’art. 67 l.f. e ora ribadita dal CCII, è pensata proprio per incentivare il cosiddetto fresh money nei piani di risanamento.
Limiti e rischi:
– Non essendo una procedura “protetta”, il piano attestato non ferma eventuali azioni esecutive da parte di creditori non aderenti. Se, ad esempio, un piccolo fornitore estraneo alle trattative ottiene un pignoramento e blocca i conti aziendali, il piano può saltare in aria . L’azienda dunque, se segue la via privatistica, deve contestualmente assicurarsi di neutralizzare i creditori estranei più pericolosi – magari soddisfacendoli a parte (pagando per intero i fornitori essenziali per “tenerli buoni”) o trovando accordi transattivi bilaterali. In qualche caso si può ricorrere a strumenti cautelativi: ad esempio, l’imprenditore può individuare quali creditori potrebbero agire e, se si tratta di creditori significativi, potrebbe valutare di coinvolgerli comunque nel piano offrendo condizioni vantaggiose per evitarne le iniziative legali.
– Se il piano fallisce e l’azienda finisce comunque in liquidazione giudiziale, l’attestatore e gli amministratori potrebbero subire conseguenze legali se l’attestazione si rivelasse falsa o gravemente carente. La legge punisce l’attestatore infedele e l’imprenditore che fornisce dati falsi al fine di ottenere un’attestazione favorevole . Quindi non è uno strumento da usare per “prendere tempo” con attestazioni di comodo: occorre assoluta serietà e trasparenza. Un attestatore che avalli un piano irrealistico rischia sanzioni professionali e penali; parimenti l’amministratore che trucca le carte in tavola rischia di vedersi contestare reati (ad es. ostacolo alle funzioni degli organi concorsuali se poi fallisce).
– Il piano attestato non consente di imporre sacrifici ai creditori dissenzienti: non si può obbligare un creditore a rinunciare a parte del suo credito se non vuole. Al massimo, quelli non aderenti vanno pagati integralmente alle condizioni originali (o comunque fuori dal piano). Ciò rende il piano attestato poco utile quando servirebbe invece una decurtazione generalizzata dei debiti: in scenari di grave sovraindebitamento, dove sarebbe necessario tagliare in modo significativo i crediti chirografari di tutti, è più indicato uno strumento concorsuale (accordo omologato o concordato preventivo) che possa vincolare anche i dissenzienti .
Esempio pratico: Supponiamo che la nostra azienda di fluidi tecnici Antigelo Alfa Srl abbia i seguenti debiti: 2 milioni verso banche (3 banche coinvolte), €500.000 verso fornitori di materie prime, e €300.000 di debiti fiscali. L’azienda attraversa una crisi di liquidità perché alcuni grandi clienti hanno ritardato i pagamenti, ma ha un portafoglio ordini promettente per l’anno prossimo. I soci sarebbero disponibili a immettere nuovo capitale fresco, però solo se le banche prorogano i finanziamenti in scadenza e se il Fisco concede una dilazione sugli arretrati IVA. In tal caso, Alfa Srl potrebbe tentare un piano attestato: negozia con le tre banche un’estensione dei mutui di altri 5 anni e magari ulteriori fidi per €200.000, convincendole col fatto che – grazie ai nuovi ordini e a un aumento di capitale dei soci – riuscirà a ripagare tutti entro il nuovo termine. Nel piano prevede anche il pagamento integrale del debito fiscale in 5 anni (facendo domanda di rateazione all’ADER in parallelo) e l’impegno a pagare i fornitori strategici entro 60 giorni per non perderli . L’attestatore verifica i contratti futuri, la sostenibilità del piano finanziario e assegna il bollino di attendibilità. Se tutto va secondo i piani, Alfa continua l’attività, onora i debiti secondo il nuovo calendario e supera la crisi. Se qualcosa va storto (ad es. gli ordini non si materializzano o i soci non investono quanto promesso), potrà comunque ripiegare su una procedura più incisiva (accordo di ristrutturazione o concordato), ma almeno ha tentato la via meno traumatica in prima battuta .
In conclusione, il piano attestato di risanamento è uno strumento prezioso ma adatto a crisi “gestibili” in via contrattuale, dove c’è collaborazione dei principali creditori e prospettive di rilancio. Offre la massima flessibilità (essendo costruito su misura) e nessuna etichetta concorsuale, ma non fornisce misure coercitive verso i recalcitranti né protezione automatica dalle azioni esecutive . L’imprenditore deve valutare con attenzione se il proprio contesto è adatto: se c’è un pool di banche disponibile e pochi creditori fuori, vale la pena; se invece ci sono troppi creditori piccoli pronti a far causa, potrebbe essere rischioso.
(Per completezza, segnaliamo che il CCII ha mantenuto l’essenza del piano attestato ex art. 67, co.3, lett. d) Legge Fall., con le modifiche della direttiva UE 2019/1023: oggi l’art. 56 CCII prevede il piano attestato “idoneo a garantire il risanamento”, e l’art. 94 CCII estende la protezione da revocatoria agli atti in esecuzione di tale piano.)
Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (artt. 57-64 CCII)
L’Accordo di ristrutturazione dei debiti (spesso abbreviato ADR) è un istituto intermedio tra il piano attestato privatistico e il concordato preventivo. Sostanzialmente si tratta di un accordo di natura contrattuale con una parte dei creditori, che però viene sottoposto all’omologazione del tribunale e acquista così efficacia anche verso terzi e alcuni creditori non aderenti, a certe condizioni . Introdotto originariamente nel 2005 (art. 182-bis l.f.) e ora disciplinato nel CCII, l’ADR consente all’imprenditore di evitare il fallimento assicurandosi l’impegno di una maggioranza qualificata di creditori a ristrutturare i debiti, senza dover passare per il voto di tutti i creditori come nel concordato .
Elementi chiave degli accordi di ristrutturazione:
– Soglia di adesione: è richiesto che l’accordo sia sottoscritto da creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali dell’impresa . Questa soglia (60%) è la regola generale per l’ADR “ordinario”. Esistono però varianti introdotte nel 2022: ad esempio, l’accordo di ristrutturazione agevolato richiede il 30% di consensi ma a condizione che i creditori estranei (cioè non aderenti) vengano pagati integralmente e nei termini di legge . Inoltre, esiste l’accordo ad efficacia estesa (o esteso) che permette, in alcuni casi specifici (soprattutto per debiti finanziari), di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori dissenzienti appartenenti a una certa categoria omogenea, pur senza il loro assenso, purché nell’accordo abbia aderito una percentuale elevata di crediti in quella categoria (ad esempio il 75%) . Si tratta di meccanismi tecnici (previsti dall’art. 61 CCII) che attuano una sorta di cram-down di minoranze qualificate, soprattutto per obbligazioni finanziarie. In questa sede basti sapere che esistono varianti che abbassano la soglia di adesione (30%) o consentono di vincolare anche alcuni non aderenti (accordi estesi), il che rende l’ADR più flessibile rispetto al passato.
– Contenuto dell’accordo: l’azienda e i creditori aderenti concordano misure di ristrutturazione che possono includere qualsiasi forma di soddisfazione del credito: pagamenti parziali (stralcio di una quota di debito), riscadenziamento in più anni, conversione di crediti in quote di partecipazione (equity), cessione di beni o rami d’azienda ai creditori, ecc. In pratica, è come un concordato ma negoziato solo con alcuni creditori (quelli che aderiscono). Tuttavia, è richiesto comunque un piano che illustri come saranno pagati sia i creditori aderenti sia quelli non aderenti . Un professionista indipendente deve attestare che l’accordo assicura l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge e che c’è la fattibilità del piano . I termini di legge generalmente impongono che i creditori non aderenti vengano pagati per intero entro 120 giorni dalla data di scadenza naturale del credito (se la scadenza era posteriore all’omologazione) oppure entro 120 giorni dall’omologazione stessa se il credito era già scaduto . Questa è una tutela per i non aderenti: essi devono essere soddisfatti al 100% e al massimo entro 4 mesi dall’omologa (o dalla scadenza originaria) . L’attestatore verifica che l’accordo rispetti tale requisito e che l’azienda abbia le risorse per attuarlo .
– Procedimento e effetti: l’imprenditore, una volta raggiunto almeno il 60% di adesioni (misurato sul totale dei crediti), deposita l’accordo in tribunale insieme al piano, all’attestazione e alla documentazione richiesta. Da quel momento, la domanda viene pubblicata nel registro delle imprese ma gli atti e le trattative restano riservati (non c’è una fase istruttoria pubblica come nel concordato, a parte la pubblicazione dell’istanza) . L’imprenditore può contestualmente chiedere al tribunale misure protettive a tutela del patrimonio (cioè il blocco o la sospensione delle azioni esecutive dei creditori, simile all’automatic stay del concordato) per il tempo necessario a omologare l’accordo. Il tribunale fissa un’udienza di omologazione. I creditori non votano (hanno già espresso il loro assenso firmando o dissenso non firmando): non c’è un’assemblea di creditori come nel concordato, il giudice verifica solo le soglie raggiunte e la regolarità dell’accordo. Se tutto è in regola, omologa l’accordo rendendolo vincolante anche per gli estranei (nei limiti di cui sopra: ossia questi ultimi devono comunque ricevere quanto spettante, ma secondo la tempistica concordata) . Ad esempio, supponiamo che l’accordo preveda che: le banche (che coprono il 50% dei debiti) allunghino i prestiti di 5 anni rinunciando al 20% degli interessi maturati; alcuni fornitori grandi (15% dei debiti) accettino il 70% del loro credito pagato in 12 mesi; l’Erario (10% del totale) riceva integrale pagamento ma in 4 anni tramite rateazione già accordata; i piccoli fornitori (15% dei debiti) vengano pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione grazie a un nuovo finanziamento apportato dai soci . L’attestatore certifica che il piano è fattibile e che i piccoli creditori vedranno soddisfatto il 100% entro i 120 giorni . Il giudice, verificate le soglie e la regolarità, omologa. A quel punto l’accordo è efficace: Alfa Srl dovrà ovviamente rispettarne i termini (pena la risoluzione di diritto dell’accordo stesso) . I creditori aderenti sono vincolati alla ristrutturazione convenuta, i non aderenti dovranno essere pagati come promesso (e se non lo fossero potranno agire).
– Vantaggi rispetto al concordato: l’ADR è più snello perché non coinvolge attivamente tutti i creditori in un voto; è sufficiente avere un nocciolo duro di consensi (60% o meno, secondo i casi) . Non c’è la fase di ammissione con il commissario giudiziale obbligatorio, e i tempi di solito sono più rapidi. Inoltre, il procedimento è abbastanza riservato: benché la domanda di omologazione sia pubblicata al registro imprese, le trattative e i dettagli dell’accordo non diventano di dominio pubblico se non dopo l’omologa (e spesso neppure allora, se non su richiesta). Durante l’iter, su richiesta dell’imprenditore, il tribunale può concedere la sospensione delle azioni esecutive per un periodo simile a quello del concordato (fino a 4 mesi, prorogabile) per proteggere l’azienda nel frattempo . Anche in assenza di voto formale, i creditori non aderenti sono comunque tutelati perché la legge impone, come detto, che siano soddisfatti integralmente entro tempi brevi . In più, dal 2022, l’ADR consente il cram-down fiscale: se tutti i requisiti sono rispettati, il tribunale può omologare l’accordo anche senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate o di altri creditori pubblici (art. 63 CCII) . Ciò toglie di fatto al Fisco un potere di veto (le Sez. Unite Cass. 8500/2021 avevano già affermato la possibilità di omologa forzosa anche in concordato preventivo , ora resa esplicita per gli accordi).
– Svantaggi e limiti: il principale limite è la necessità di ottenere comunque un’adesione minima (il 60% dei crediti). Se l’azienda ha una struttura del debito molto frammentata (tanti piccoli creditori), raggiungere il 60% può essere impraticabile. Oppure, se c’è un creditore molto grande che non vuole aderire e che da solo rappresenta oltre il 40%, l’accordo non è perseguibile (bisognerebbe convincerlo o ricorrere al concordato). Anche se l’adesione formale è raggiungibile, c’è poi da considerare i creditori estranei: l’accordo funziona solo se l’imprenditore è in grado di pagare integralmente e nei termini quei creditori non firmatari. Se, ad esempio, il 70% ha aderito ma il 30% estraneo include tanti fornitori che non si possono pagare a breve, l’accordo potrebbe non essere fattibile. Dunque, l’ADR è indicato quando il debito si concentra in poche mani (banche, grossi fornitori) e gli estranei sono gestibili (ad es. pochi e diluibili sul tempo). In caso contrario, può essere necessario il concordato preventivo, che consente di imporre falcidie anche ai dissenzienti (mentre l’ADR impone il pagamento integrale ai dissenzienti, come evidenziato) . Un altro aspetto: siccome i creditori non aderenti sono protetti al 100%, alcuni creditori potrebbero essere tentati di non aderire per avere la garanzia di essere pagati per intero e subito. Se troppi ragionano così, l’accordo non porta alcun beneficio in termini di riduzione del debito. In pratica, serve un equilibrio: convincere una quota robusta a partecipare offrendo magari condizioni migliorative rispetto a ciò che offriresti in un concordato (dove potrebbero prendere di meno) e assicurarsi che i pochi fuori si possano saldare. Dunque è molto una questione di negoziazione abilmente condotta. Per questo, a volte l’ADR viene utilizzato in combinazione con accordi bilaterali: ad esempio, molti creditori finanziari entrano nell’accordo riducendo credito e sostenendo l’azienda, mentre i piccoli creditori vengono tacitati fuori dall’accordo con pagamenti integrali. Il confine con un concordato alla fine può essere sottile.
Infine, va detto che l’ADR è una procedura concorsuale minore, comunque soggetta a possibili opposizioni all’omologa (ad es. un creditore non aderente potrebbe teoricamente contestare l’omologa se ritiene di non essere tutelato al 100% – anche se se ne ha diritto, il giudice non omologa). Quindi serve preparare l’operazione con rigore, magari prevedendo già finanziamenti per pagare gli estranei (spesso si fanno accordi con investitori o soci per apportare denaro destinato a quelli).
Varianti introdotte di recente: Oltre agli accordi agevolati e ad efficacia estesa di cui si è detto, il CCII (correttivo 2022) ha introdotto un ibrido chiamato Piano di Ristrutturazione Soggetto a Omologazione (PRO), che sta a metà tra accordo e concordato: in pratica un concordato senza voto assembleare ma con classi di creditori e soglie di adesione (una specie di ADR potenziato con possibilità di cram-down interclassista). È uno strumento particolare che, per semplicità, non approfondiamo qui, ma segnaliamo che esiste e può essere utile in casi specifici (art. 64-bis CCII) .
Esempio pratico: Riprendiamo Antigelo Alfa Srl. Supponiamo che le banche (50% del debito totale) e alcuni fornitori principali (15%) siano disponibili a un accordo, ma i restanti creditori (fornitori minori 15% e Fisco/INPS 20%) non possano subire riduzioni significative oppure l’azienda preferisca pagarli per intero per toglierseli di torno. Alfa può predisporre un accordo di ristrutturazione così strutturato: banche e alcuni fornitori grandi firmano l’accordo raggiungendo il 65% dei crediti totali . Nell’accordo si concorda che: le banche allungheranno di 5 anni i prestiti e rinunceranno al 20% degli interessi maturati; i fornitori grandi accettano il 70% dei loro crediti, pagato entro 12 mesi; l’Erario (che ha il 10% dei debiti) riceverà pagamento integrale ma in 4 anni mediante rateazione ordinaria già accordata; i piccoli creditori (15% dei debiti totali) saranno pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione grazie a un nuovo finanziamento di €150.000 che i soci reperiscono da un investitore locale (che verrà rimborsato in prededuzione) . Un professionista attesta che il piano è fattibile e che i piccoli creditori vedranno il 100% entro i 120 gg . Viene depositato tutto in tribunale. Il giudice, verificati i requisiti, omologa l’accordo. A questo punto l’accordo è vincolante: Alfa Srl deve ovviamente rispettarne i termini, pena la risoluzione di diritto . I creditori aderenti incasseranno quanto pattuito (se Alfa non pagasse, potrebbero far risolvere l’accordo e agire, ma a quel punto probabilmente l’azienda finirebbe in fallimento), i non aderenti vengono comunque pagati integralmente entro i termini, quindi non subiscono danno (infatti la legge richiede il loro integrale pagamento salvo eccezioni autorizzate per i finanziari come detto) .
In sintesi, l’ADR negli ultimi anni si è rafforzato come strumento che, pur non coinvolgendo attivamente tutti i creditori, può risolvere situazioni complesse con intervento mirato del tribunale contro minoranze non cooperative . È ideale quando si ha l’appoggio di gran parte del ceto creditorio e si vogliono evitare le lentezze e le formalità del concordato. Però non è adatto se serve imporre sacrifici a molti creditori dissenzienti o se non si può garantire il pagamento integrale di chi resta fuori. In quei casi, meglio il concordato preventivo.
Composizione Negoziata della Crisi (artt. 17-25 CCII)
La Composizione negoziata è una procedura introdotta nel 2021 (D.L. 118/2021) e ora inserita nel CCII, pensata per aiutare l’imprenditore in crisi a trovare una soluzione in via stragiudiziale con l’assistenza di un esperto indipendente. È uno strumento di allerta precoce volontaria: l’imprenditore sceglie di attivarlo quando percepisce un rischio di squilibrio, per evitare di arrivare all’insolvenza conclamata.
Caratteristiche generali:
– Volontaria e riservata: A differenza delle vecchie “procedure di allerta” obbligatorie (poi abrogate prima di partire), la composizione negoziata si attiva su iniziativa volontaria dell’imprenditore. Egli presenta un’istanza tramite una piattaforma online dedicata (gestita dalle Camere di Commercio) e, se l’istanza è ammissibile, viene nominato dalla Commissione un esperto indipendente con competenze nella ristrutturazione aziendale . L’incarico dell’esperto è di analizzare la situazione e facilitare le trattative tra l’imprenditore e i creditori. La procedura è coperta da riservatezza: all’esterno (clienti, mercato) non viene divulgato che l’azienda è in composizione negoziata, a meno che non si attivino misure protettive che invece vengono pubblicate.
– Ruolo dell’esperto: L’esperto non ha poteri gestori sull’impresa (non è un commissario), ma un ruolo di mediatore qualificato. Convoca l’imprenditore e i creditori, valuta le prospettive di risanamento, consiglia eventuali soluzioni (può stilare egli stesso delle proposte operative). Deve operare in modo imparziale, cercando un equilibrio tra salvaguardia dell’impresa e interessi dei creditori. Alla fine del percorso, l’esperto redige una relazione finale. Il tutto entro un termine iniziale di 3 + 3 mesi (prolungabile su richiesta motivata).
– Misure protettive: L’imprenditore può chiedere al tribunale di disporre misure protettive temporanee, in particolare il blocco delle azioni esecutive individuali dei creditori durante la negoziazione (una sorta di automatic stay). Il tribunale, valutati i presupposti, emette un decreto di protezione che impedisce ai creditori di iniziare o proseguire pignoramenti per la durata della composizione (di norma 4 mesi, prorogabili fino a 12) . Circa il 73% delle imprese che hanno avviato la composizione negoziata in Italia ha richiesto e ottenuto tali misure protettive , segno che questa tutela è considerata molto importante: consente di congelare la situazione e guadagnare tempo per negoziare con serenità. Durante la protezione, i creditori non possono nemmeno acquisire nuove garanzie sui beni del debitore (pena nullità). Va notato che la concessione delle misure protettive viene pubblicata (Registro imprese), quindi in quei casi i creditori e terzi sapranno che l’impresa è in composizione, ma d’altronde ciò serve proprio a dare efficacia opponibile allo stay.
– Esito possibile: La composizione negoziata non garantisce un accordo, è un tentativo assistito. Gli esiti possibili sono:
1. Accordo stragiudiziale con alcuni o tutti i creditori – ad esempio l’imprenditore ottiene nuove dilazioni, oppure trova un investitore, o convince i creditori a ridurre i debiti su base volontaria. In tal caso, la composizione si conclude con esito positivo senza necessità di intervento del tribunale, salvo eventualmente per omologare un accordo di ristrutturazione se si opta per quella via. L’esperto riferisce l’esito e tutto finisce lì, col risanamento dell’azienda.
2. Accesso a una procedura concorsuale: se non si raggiunge un accordo privatistico ma l’impresa è comunque risanabile, l’esperto può suggerire di utilizzare uno degli strumenti formali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione). In tal caso, la composizione termina e l’imprenditore può presentare domanda di concordato o accordo. Il vantaggio è che le trattative condotte e le informazioni raccolte durante la negoziazione permettono di predisporre un piano concorsuale più solido e consapevole. Ad esempio, molte composizioni negoziate “fallite” sono poi sfociate in un concordato preventivo ben congegnato. In alcuni casi, la legge consente addirittura un concordato preventivo semplificato senza voto (art. 25-sexies) se la composizione non ha prodotto accordi ma l’esperto rileva che una liquidazione concordataria può soddisfare meglio i creditori rispetto al fallimento. Su questo torneremo a breve.
3. Rinuncia o archiviazione: se risulta subito che non ci sono margini di risanamento (azienda decotta), l’esperto può chiudere anticipatamente la composizione. Oppure l’imprenditore stesso può rinunciare se capisce che i creditori non collaborano o che le condizioni proposte sono inaccettabili. Dalle statistiche risulta che circa il 30-40% delle composizioni negoziate si chiude con rinuncia o archiviazione senza accordo – spesso perché l’esperto ha rilevato immediatamente l’assenza di prospettive (il 37% dei casi chiusi entro il 2023 erano dovuti a “assenza di prospettive di risanamento”) . In tali casi, se l’azienda è insolvente, di solito si dovrà procedere al fallimento o a liquidazione controllata.
4. Concordato semplificato: come accennato, se la negoziazione fallisce ma l’esperto ritiene che la vendita dell’azienda o dei beni tramite un concordato semplificato porterebbe più ai creditori rispetto al fallimento, l’imprenditore entro 60 giorni dalla relazione finale può presentare al tribunale una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) . Questo è un caso particolare, di cui parleremo nella sezione successiva. In breve, consente di liquidare l’azienda senza voto dei creditori, proprio come ultima spiaggia dopo una composizione negoziata infruttuosa.
Vantaggi per il debitore: la composizione negoziata è concepita per essere uno strumento flessibile e di minima invasività. L’imprenditore resta al comando della sua azienda durante il percorso (non c’è spossessamento né gestione esterna) . L’esperto non impone decisioni, ma aiuta a trovare un consenso. Questo consente di continuare l’attività senza l’interferenza tipica di un fallimento o di un concordato (dove c’è un commissario). Inoltre, come detto, si possono ottenere misure di protezione che congelano la situazione e impediscono ai creditori impazienti di fare il primo passo distruttivo . Ciò dà respiro e tempo: tempo magari per incassare crediti, per elaborare piani industriali, per cercare nuovi investitori. Secondo i primi dati, circa il 20% delle imprese che intraprendono la negoziazione riescono a trovare una soluzione concordata con i creditori . Non è tantissimo, ma va interpretato: un altro 30-40% chiude presto perché l’esperto capisce subito che non c’è nulla da fare (il che evita di perdere altro tempo e denaro inutilmente) . In alcuni casi, la negoziazione non porta ad un accordo definitivo ma consente comunque di preparare un successivo concordato (ordinario o semplificato) con maggiore consapevolezza . E comunque, durante la composizione, l’azienda può ottenere protezione e questo di per sé è un beneficio temporaneo, un “congelamento” che può dare il tempo di magari ridurre costi, recuperare un po’ di liquidità, studiare alternative .
Un altro vantaggio è che, se alla fine non si trova soluzione e si deve dichiarare fallimento, aver tentato la composizione negoziata in buona fede può contare a favore dell’imprenditore. Dimostra di aver cercato di evitare il dissesto e può quindi essere valutato positivamente (ad esempio, un amministratore che ha attivato per tempo la composizione potrebbe evitare accuse di aver aggravato il dissesto con inerzia). La Corte Costituzionale stessa, nella sentenza n. 190/2023, ha sottolineato l’importanza di strumenti come questo e la loro legittimità, come visto .
Limiti e svantaggi: come strumento volontario, la composizione negoziata non garantisce un esito positivo. Tutto dipende dal caso concreto. Molti piccoli imprenditori arrivano a richiederla troppo tardi, quando ormai la situazione è compromessa e i margini per un accordo sono esigui . In questi casi, l’esperto non potrà far miracoli: al più certificherà l’insolvenza e indirizzerà verso la liquidazione. Infatti “solo” il 20% trova un accordo, ma anche questo è meglio di zero (prima di questo strumento, simili aziende sarebbero finite tutte in fallimento senza tentativi) . Dunque, l’efficacia della composizione negoziata dipende in gran parte da quanto l’azienda sia risanabile e dalla volontà dei creditori di collaborare. Se c’è un business valido e creditori ragionevoli, l’esperto può farli convergere su soluzioni creative (dilazioni, conversione di debiti in quote, ingresso di nuovi soci). Se invece non c’è niente da salvare, servirà solo a prendere atto di ciò con ordine, evitando di procrastinare all’infinito. In generale non va vista come la panacea: “se ti aspetti che arrivi l’esperto a fare miracoli, rimarrai deluso”. Il successo dipende principalmente dalle forze industriali dell’impresa e da una minima convergenza di interessi tra le parti .
Confronto con altri strumenti: la composizione negoziata si differenzia perché è volontaria, confidenziale e gratuita (non ci sono costi di tribunale, l’esperto è pagato con un fondo pubblico per ora). Può essere attivata anche da imprese minori e persino agricole (che non potevano accedere al vecchio concordato preventivo). Non comporta nessun pregiudizio: se va male, l’imprenditore può comunque ricorrere ai normali strumenti subito dopo. Per questo, molti consigliano: “se la tua impresa è in crisi ma ha prospettive (ordini in portafoglio, prodotto valido, problemi solo finanziari), tentar la negoziazione con un esperto male non fa” . Al contrario, se già sai di essere insolvente senza rimedio, la negoziata servirà solo a certificare ciò e ti orienterà verso la liquidazione – ma almeno farai quell’ultimo tentativo in buona fede, cosa che come detto può tornarti utile .
In conclusione, la composizione negoziata è un ottimo strumento di emersione anticipata della crisi, coerente con le linee di politica legislativa UE. Non risolve tutti i casi (non può far risorgere un’azienda decotta), ma dove c’è ancora un core sano può evitare l’ingresso in procedure concorsuali più gravose e salvare l’azienda. Va attivata per tempo: prima che la situazione diventi irreversibile. Dato che è volontaria, sta all’imprenditore decidere quando premere il pulsante di allarme: molti, per orgoglio o paura, lo fanno troppo tardi, riducendo di molto le chance di successo.
(Nota: Le prime statistiche ufficiali (relazione Camera arbitrale 2023) mostrano che su circa 600 composizioni negoziate avviate nel primo anno, il ~18% ha portato a un accordo, ~15% a concordati/accordi successivi, 37% chiuse per assenza prospettive, il resto in corso. Col tempo queste percentuali potrebbero migliorare man mano che imprese e professionisti imparano a usarlo al meglio.)
Concordato Preventivo e Concordato Semplificato: soluzioni concorsuali
Il concordato preventivo è la tradizionale procedura concorsuale prevista per evitare la liquidazione giudiziale, mediante un accordo con i creditori omologato dal tribunale. Ne esistono due tipologie fondamentali: il concordato in continuità aziendale (quando l’impresa prosegue l’attività, direttamente o indirettamente) e il concordato liquidatorio (quando l’attività cessa e si liquidano i beni, ma con modalità concordate e con eventuali benefici rispetto al fallimento) . Recentemente, come già descritto, è stato introdotto un particolare tipo di concordato liquidatorio senza voto dei creditori, detto concordato semplificato, riservato all’esito negativo della composizione negoziata .
Analizziamo dapprima il concordato preventivo ordinario e poi la variante semplificata, evidenziando le differenze e le possibili strategie per il debitore .
Concordato Preventivo (ordinario) – art. 84 e ss. CCII
Il concordato preventivo è una procedura giudiziale con queste fasi salienti: proposta di un piano ai creditori da parte del debitore, ammissione da parte del tribunale, voto dei creditori e infine omologazione se la maggioranza approva . Lo scopo può essere la ristrutturazione e prosecuzione dell’impresa (concordato in continuità), oppure la cessazione dell’attività con cessione dei beni (concordato liquidatorio) .
Requisiti principali:
– L’imprenditore deve essere soggetto a liquidazione giudiziale (cioè “fallibile”) e trovarsi in stato di crisi o insolvenza. Per accedere al concordato ordinario occorre superare i limiti dimensionali dell’impresa minore (se l’impresa è troppo piccola, dovrebbe piuttosto andare in concordato minore o liquidazione controllata; comunque le imprese minori possono accedere solo al semplificato se hanno fatto la negoziata, oppure al concordato minore previsto dalla legge sul sovraindebitamento) . Inoltre, se si sceglie la continuità aziendale, la legge consente l’accesso anche se l’impresa è solo in stato di crisi o di insolvenza probabile, non necessariamente già insolvente conclamata; se invece si propone un concordato meramente liquidatorio, di solito è perché l’insolvenza piena è già in atto.
– Proposta ai creditori: l’imprenditore propone come intende soddisfare i creditori. Nel concordato in continuità può offrire pagamenti parziali a tutti, confidando che la continuazione dell’impresa generi valore per pagare ai creditori più di quanto darebbe una liquidazione fallimentare dei beni . Nel concordato liquidatorio deve garantire per legge almeno che i creditori chirografari (non privilegiati) ottengano qualcosa non inferiore al 20% del loro credito . Questa soglia del 20% era prevista dalla legge fallimentare e anche nel CCII inizialmente; il correttivo 2024 l’ha eliminata per i concordati liquidatori proposti dopo la composizione negoziata (ritenuta troppo restrittiva), ma resta per i concordati liquidatori “puri” non preceduti da negoziazione . In ogni caso, ogni concordato deve superare il best interest test: i creditori non possono ricevere nel concordato meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale della società . Questo è attestato da un perito indipendente e valutato dal giudice.
– Classi e voto: se i creditori sono di diverse tipologie, il debitore li suddivide in classi omogenee per posizione giuridica ed interessi (ad es. classe banche, classe fornitori chirografari, classe dipendenti – questi ultimi spesso non votano perché soddisfatti al 100% in prededuzione) . I creditori esprimono il voto sulla proposta: serve la maggioranza dei crediti approvanti in ogni classe, oppure la maggioranza assoluta (oltre il 50% dei crediti ammessi al voto) se non ci sono classi. Con la riforma 2022, se c’è dissenso di qualche classe ma il tribunale ritiene il piano vantaggioso per i creditori dissenzienti, può applicare un cram-down interclassi: in pratica può omologare il concordato anche con classi contrarie, a patto che almeno una classe di creditori abbia votato a favore e che i dissenzienti non ricevano meno di quanto avrebbero in fallimento e siano trattati equamente . Questo avvicina il concordato italiano ai modelli esteri di cross-class cram-down introdotti dalla direttiva UE (in CCII art. 112-ter).
– Ammissione e organi: quando il debitore deposita il ricorso di concordato con il piano dettagliato e tutti i documenti (elenco creditori, inventario attivo, relazioni peritali, ecc.), il tribunale effettua un controllo di ammissibilità: verifica che la proposta non sia manifestamente inidonea a soddisfare i creditori, che la documentazione sia completa, che sussistano i requisiti di legge (percentuali minime, ecc.) . Se tutto è in regola, il tribunale emette un decreto di apertura del concordato. Con tale decreto nomina un Giudice Delegato (un magistrato che sovrintenderà la procedura) e un Commissario Giudiziale, che è un professionista terzo (di solito un commercialista o esperto di crisi) che vigila sull’azienda durante la procedura . Dal momento dell’apertura, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria dell’impresa ma sotto la sorveglianza del Commissario; per gli atti di straordinaria amministrazione serve l’autorizzazione del tribunale (o quantomeno il parere del Commissario) . I creditori vengono informati dell’apertura e del piano (tramite il Commissario), possono depositare eventuali opposizioni o osservazioni, e poi vengono chiamati a votare sulla proposta in adunanza o tramite voto scritto.
– Effetti protettivi: dalla data di apertura del concordato, tutti i creditori concorsuali (cioè quelli con crediti anteriori alla domanda) sono automaticamente bloccati: non possono iniziare né proseguire azioni esecutive né cautelari sui beni del debitore, e i termini di prescrizione dei loro crediti si sospendono . Se c’erano procedure esecutive in corso (pignoramenti), esse diventano improcedibili e, se il concordato poi viene omologato, quelle esecuzioni sospese si estinguono definitivamente per legge . Inoltre, i debiti concorsuali cessano di produrre interessi (salvo quelli privilegiati nei limiti di capienza del valore del bene). Questo automatic stay è essenziale per dare respiro all’impresa. Va però evidenziato il rovescio della medaglia: l’azienda risulta pubblicamente “in concordato preventivo” (l’annotazione è al Registro imprese) e la notizia si diffonde tra clienti e fornitori, con possibili impatti reputazionali e operativi . Spesso banche e fornitori, saputo del concordato, restringono le linee di credito o chiedono pagamento anticipato per nuove forniture, ecc., rendendo la gestione difficoltosa. Per questo la fase preparatoria (concordato con riserva) è delicata e bisogna calibrarla.
– Omologazione: se i creditori approvano la proposta raggiungendo le maggioranze richieste, il tribunale fissa un’udienza di omologa. All’udienza, il giudice verifica la regolarità formale della procedura, l’esito delle votazioni, e la conformità al migliore interesse (test di convenienza) e alla legge. Se tutto è a posto, omologa il concordato con decreto, rendendolo vincolante per tutti i creditori anteriori, anche quelli che hanno votato contro o non hanno partecipato . Da quel momento, il piano concordatario diventa “legge” tra le parti: i creditori avranno diritto a quanto previsto dal piano nei tempi e modi indicati, e nulla di più. Se invece i creditori non approvano (mancanza di maggioranza), la procedura viene chiusa e di solito si apre il fallimento/liquidazione giudiziale (a meno che non si riesca a ottenere dal tribunale un cram-down su classi dissenzienti come detto, ma se la bocciatura è generale non c’è rimedio).
– Concordato in continuità vs liquidatorio: Nel concordato in continuità, l’azienda prosegue l’attività durante e dopo la procedura . Il piano deve quindi indicare come si reperiranno le risorse per pagare i creditori: tramite gli incassi della gestione futura, oppure mediante il ricavato della cessione di un ramo d’azienda a un investitore che subentra, oppure tramite finanza esterna (nuovo socio o finanziatore). La legge consente nel concordato in continuità anche di trattare in modo differenziato i crediti privilegiati: ad esempio, è ammesso pagare i creditori muniti di ipoteca o pegno oltre l’anno dall’omologazione (cosa di solito vietata in un liquidatorio puro), purché si paghi almeno l’equivalente del valore di realizzo della garanzia . La ratio è favorire la ripresa: se l’azienda continua, i creditori garantiti possono attendere di più, confidando che l’attività in funzione produca valori migliori. Inoltre, il concordato in continuità può prevedere che i contratti pendenti (es. forniture, locazioni) proseguano regolarmente, e il debitore può ottenere dal tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili per la gestione corrente (ad es. credito per pagare fornitori vitali durante la procedura) . Un elemento importante: se l’imprenditore sceglie di proseguire l’attività, deve pagare integralmente i creditori privilegiati (salvo diversi accordi con essi) e assicurare una soddisfazione non inferiore al 20% ai chirografari (quest’ultimo requisito nel CCII è stato in parte attenuato con i correttivi, specialmente per i concordati in continuità indiretta, ma in generale si tende a pretendere comunque una certa soglia di recupero per gli unsecured) .
Nel concordato liquidatorio, invece, l’azienda di regola cessa l’attività (o viene ceduta a terzi) e si punta a vendere i beni per distribuire il ricavato ai creditori . Il vantaggio per i creditori, rispetto alla liquidazione fallimentare, è che il concordato può offrire soluzioni più rapide o trasparenti: ad esempio, la vendita unitaria dell’intera azienda a un investitore che paga un prezzo (magari accollandosi anche alcuni debiti), oppure la liquidazione con il debitore stesso che funge da liquidatore sotto il controllo del commissario. Il CCII richiedeva – fino alle modifiche del 2024 – che nel concordato liquidatorio i chirografari avessero almeno il 20% (come già detto, questo vincolo è stato tolto se il concordato liquidatorio deriva da esito negativo di composizione negoziata) . Resta comunque la regola generale del “non meno che in fallimento” per tutti i creditori . Spesso il concordato liquidatorio viene utilizzato per vendere l’azienda in blocco: l’imprenditore trova un soggetto interessato, concorda un prezzo e lo inserisce nel piano. In procedura si effettua una gara (oggi la legge prevede che anche nel concordato semplificato si faccia una gara, come vedremo), ma se l’offerta è seria spesso viene confermata. In questo modo si evita lo spezzatino fallimentare e si ottiene magari un valore migliore per il complesso aziendale.
Vantaggi del concordato preventivo per il debitore:
– È un modo per cristallizzare la situazione debitoria e avere tempo di mettere ordine: dal momento della domanda (anche con riserva, vedi oltre) l’imprenditore ottiene immediatamente protezione dai creditori, guadagnando respiro per predisporre un piano serio . In pratica, si crea uno standstill legale durante il quale ci si può riorganizzare.
– Può portare a una riduzione del debito in modo impositivo: se i creditori votano sì (o se i contrari sono minoranza), accettano di subire le rinunce proposte (tagli percentuali, attese nei pagamenti). Un concordato omologato, infatti, è vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per quelli che hanno votato contro o non hanno partecipato . Ciò consente al debitore di liberarsi da una parte dei debiti e ripartire se c’è continuità (si parla a volte di esdebitazione indiretta dell’ente: l’azienda di capitali non ha un’esdebitazione formale come le persone fisiche, ma di fatto, eseguito il concordato, i debiti anteriori restano definitivamente stralciati) .
– Prevede forme di esdebitazione per l’imprenditore persona fisica: se il debitore è una società di persone (SNC, SAS) o un imprenditore individuale, al termine del concordato può chiedere l’esdebitazione dei debiti residui non soddisfatti, similmente a quanto avviene nel fallimento (il CCII art. 280 lo prevede per la liquidazione controllata e vale anche per il concordato minore; per il concordato preventivo delle società di capitali invece, la società viene comunque estinta una volta eseguito il piano, quindi il problema dell’esdebitazione non si pone se non per eventuali soci garanti) . Dunque, anche un piccolo imprenditore individuale può “ripulirsi” dai debiti residui dopo aver dato ai creditori il possibile tramite concordato.
– Permette di gestire l’impresa (nel caso di concordato in continuità) con meno interferenze rispetto al fallimento: l’imprenditore rimane al timone, pur affiancato dal commissario, e può cercare di mantenere rapporti con clienti/fornitori spiegando che c’è un piano approvato e in esecuzione . C’è da dire che non tutti i partner commerciali saranno disponibili a continuare, ma almeno il debitore ha una chance di proseguire la sua attività sotto vigilanza ma con relativa autonomia.
– In caso di abuso da parte di creditori privilegiati o pubblici, il concordato offre ora lo strumento del cram-down: come già detto, se ad esempio l’Agenzia Entrate fosse l’unica classe a opporsi ma la proposta verso di lei è equa (dà almeno quanto il fallimento), il tribunale può omologare ugualmente . Questo vale anche per classi di creditori privilegiati eventualmente (es. banche ipotecarie). Dunque, un creditore in posizione di “ricatto” non può più far naufragare un buon piano se c’è il via libera del giudice e la maggioranza di altre classi ha detto sì. Si elimina così il potere di veto assoluto del Fisco e di altri, bilanciandolo con il test di convenienza.
Svantaggi e rischi:
– È una procedura lunga e costosa: tra fase di ammissione, voto e omologa possono passare molti mesi (in media 6-12 mesi). Il debitore deve sostenere i costi della procedura: compensi del commissario, eventuale liquidatore, consulenze varie – che sono tutti crediti prededucibili da pagare preferenzialmente, quindi il piano deve prevederli e finanziarli . Inoltre, l’imprenditore patisce i costi reputazionali (credit rating distrutto, difficoltà a ottenere nuovi contratti se i partner perdono fiducia). Molti contratti possono risolversi per clausole di insolvency (anche se nel concordato in continuità la legge in parte le sterilizza, i clienti possono comunque decidere di cambiare fornitore per prudenza).
– Occorre convincere i creditori: se manca la maggioranza, il concordato fallisce e si finisce verosimilmente in liquidazione giudiziale. Quindi il piano dev’essere realistico e appetibile per i creditori: se è troppo sbilanciato a favore del debitore, non passerà. Questo impone comunque di negoziare con i creditori chiave prima del voto, per assicurarsi il loro supporto . Nella prassi, spesso prima di depositare un concordato ci si accorda informalmente con banche e creditori principali sul contenuto del piano, così da avere la strada spianata al voto.
– Possibilità di revoca o diniego di omologa: se emergono atti di frode verso i creditori (es. il debitore ha sottratto beni, distratto attivo, o nascosto passività), il tribunale può revocare l’ammissione o non omologare il concordato. In tal caso, si apre direttamente la liquidazione giudiziale . Quindi, onestà e trasparenza sono imprescindibili: qualsiasi manovra occulta può far perdere al debitore il beneficio della procedura e precipitarlo nel fallimento (con in più possibili guai penali per bancarotta fraudolenta).
– Gestione vincolata: durante la procedura, l’azienda è “sotto la lente”. Qualsiasi atto anomalo può portare a sanzioni. Ad esempio, la Cassazione con sent. 13418/2023 ha ribadito che utilizzare il concordato con riserva (vedi sotto) solo per prendere tempo, senza un piano genuino, è un abuso e va sanzionato . Gli amministratori possono essere rimossi se violano le regole o se compiono atti pregiudizievoli; possono anche incorrere in responsabilità penale in caso di malaffare (reato di bancarotta “concordataria” se distraggono beni durante il concordato, ad es.). Insomma, il debitore perde una parte di autonomia e deve attenersi scrupolosamente al piano e alla legge per non perdere la fiducia del tribunale e dei creditori.
Il “concordato in bianco” (con riserva): la legge consente al debitore di depositare un ricorso di concordato senza allegare subito il piano dettagliato, ma chiedendo un termine (da 60 a 180 giorni) per presentarlo. Questo è l’istituto del concordato con riserva (art. 44 CCII, ex art. 161, co. 6 l.f.) . Il vantaggio è ottenere immediatamente le protezioni del concordato (stop ai creditori) guadagnando tempo per finalizzare un accordo o un piano, magari mentre si proseguono le negoziazioni. È un po’ l’equivalente di dichiarare “ho intenzione di fare un concordato, datemi tempo e non aggreditemi nel frattempo”. Tuttavia, i tribunali vigilano strettamente su questo strumento: possono imporre al debitore di presentare già con l’istanza un piano finanziario provvisorio o una descrizione delle linee strategiche del piano, e di fornire aggiornamenti periodici sull’andamento . Se si percepisce che l’imprenditore abusa della riserva solo per congelare i creditori senza lavorare seriamente a un piano, il tribunale può revocare le protezioni o addirittura dichiarare improcedibile il concordato con riserva, come appunto affermato dalla Cassazione . Dunque, il concordato in bianco va usato cum grano salis: è utile per bloccare iniziative aggressive (ad es. un’istanza di fallimento o un’asta imminente) mentre si finalizzano accordi, ma chi lo chiede deve avere già una bozza di soluzione e agire in buona fede. Spesso questo strumento si lega alla composizione negoziata: un’impresa può presentare il concordato con riserva per proteggersi e contestualmente proseguire le trattative riservate con i creditori, depositando poi un accordo di ristrutturazione in veste di piano concordatario entro il termine.
In sintesi, il concordato preventivo è la via ufficiale e formale per la soluzione della crisi, spesso considerata l’ultima àncora prima del fallimento . Dal punto di vista del debitore, va intrapreso quando c’è una chiara strategia di soluzione supportata da elementi concreti (investitori, vendite di asset, disponibilità di banche, ecc.), altrimenti rischia di essere un buco nell’acqua costoso. È un percorso complesso che richiede consulenti esperti e un’analisi approfondita, ma può salvare l’azienda (in caso di continuità) o quantomeno consentire un’uscita ordinata (in caso di liquidazione) con esdebitazione e conservazione di valore rispetto a un fallimento disordinato.
Concordato Semplificato per la Liquidazione del Patrimonio – art. 25-sexies CCII
Il concordato semplificato è, come anticipato, una procedura straordinaria e residuale introdotta nel 2021, utilizzabile solo se la composizione negoziata non ha sortito accordi . Serve a liquidare rapidamente i beni dell’impresa sotto il controllo del tribunale, senza passare per il voto dei creditori. In sostanza è una scorciatoia verso una liquidazione “concordataria” in cui si evita il fallimento, a patto però di aver prima esperito la via negoziale. È definito “semplificato” proprio perché elimina alcune fasi (niente voto, niente commissario durante la fase di ammissione) e semplifica certi requisiti (niente soglia di percentuale minima ai chirografari, ad esempio) . Vediamo come funziona:
Presupposti per l’accesso:
– Deve essersi conclusa una composizione negoziata con esito negativo, certificato dall’esperto nella sua relazione finale . L’esperto attesta che non si è raggiunto un accordo e che le trattative sono state condotte in buona fede. Inoltre, dichiara che non è stato possibile neanche percorrere altre strade (niente piano attestato, niente accordo di ristrutturazione, nessun concordato “normale” fattibile) . Insomma, il semplificato è davvero l’ultima spiaggia a valle della negoziazione fallita. Senza passare da questo percorso, non si può accedere (non è una scorciatoia liberamente utilizzabile per chi vuole saltare il voto dei creditori).
– Può accedervi qualsiasi imprenditore, anche minore o agricolo, che abbia i requisiti per la negoziata (ovvero squilibrio che prelude alla crisi). Quindi anche imprese piccolissime che non sarebbero “fallibili” possono proporre un concordato semplificato – caratteristica notevole, perché in passato le piccole potevano solo usare le procedure di sovraindebitamento .
Caratteristiche della procedura:
– Niente voto dei creditori: qui sta la differenza cruciale. Il debitore presenta direttamente una proposta di concordato al tribunale chiedendone l’omologazione . I creditori vengono informati e possono presentare opposizioni se contrari, ma non c’è un voto formale. Il tribunale decide se omologare o no in base ai requisiti di legge, ascoltate le parti . In pratica, il giudice “sostituisce” l’assemblea dei creditori nel valutare il piano, assicurandosi che rispetti i diritti minimi dei creditori.
– Oggetto del piano: è solo liquidatorio. Il concordato semplificato serve a cedere o liquidare il patrimonio dell’imprenditore in modo ordinato. Spesso prevede la cessione in blocco dell’azienda o di rami di essa a un terzo acquirente interessato (questo è auspicabile, così si preserva la continuità indiretta e i creditori prendono di più che da uno smembramento) . Oppure può prevedere semplicemente la vendita di singoli beni. In ogni caso, il ricavato – al netto delle spese – andrà distribuito ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. Il piano quindi conterrà una stima di quanto ogni creditore riceverà percentualmente. Non si prevede la continuazione dell’impresa da parte del debitore: dopo l’omologa, un liquidatore giudiziale si occuperà di vendere tutto.
– Percentuali e garanzie per i creditori: nel concordato semplificato non c’è soglia minima di pagamento ai chirografari . Può succedere che prendano molto poco (es. il 5% del credito) se il patrimonio è esiguo. Tuttavia, la legge (e la giurisprudenza di merito) impone una condizione per l’omologa: nessun creditore può ricevere meno di quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale, e in particolare non si possono escludere intere categorie dalla distribuzione se in fallimento avrebbero comunque percepito qualcosa . Ad esempio, se in caso di fallimento i chirografari avrebbero avuto il 2% di dividendo, il concordato semplificato non può offrire loro zero: deve dare almeno più di zero (il Tribunale di Bergamo ha chiarito che dare zero a una classe non è ammissibile se in fallimento avrebbero un minimo, anche solo benefici fiscali) . Questa è l’applicazione del principio di convenienza e di par condicio: il tribunale valuta il piano e, se qualche creditore è trattato peggio che in fallimento, rigetta l’omologa. In pratica però, spesso in situazioni di dissesto avanzato, i chirografari in fallimento non prenderebbero nulla; il semplificato allora può legittimamente offrire loro anche un piccolo ritorno (1-2%), che è comunque “più di zero” e quindi conveniente.
– Ruolo del tribunale e ausiliari: non essendoci una fase di ammissione con commissario, il tribunale però ha comunque bisogno di un supporto tecnico. La legge infatti prevede che, ricevuta la proposta di concordato semplificato, il tribunale nomini un ausiliario (spesso un commercialista o esperto di crisi) che rediga una relazione valutativa sul piano . Questo ausiliario è una sorta di “consulente” del giudice: controlla i valori di bilancio, verifica le stime di realizzo, e riferisce se effettivamente il piano conviene ai creditori rispetto al fallimento e se è fattibile. Oltre a lui, il tribunale ha già la relazione finale dell’esperto negoziatore come base di partenza. Ricevute eventuali opposizioni dei creditori, il tribunale fissa l’udienza e decide. Se omologa, contestualmente nomina un liquidatore giudiziale, che avrà il compito di realizzare concretamente il piano di liquidazione (vendere beni, incassare il prezzo dall’acquirente dell’azienda, distribuire ai creditori) . In pratica, dopo l’omologa la procedura prosegue come una liquidazione concordataria sotto controllo del liquidatore (analogamente a un concordato liquidatorio ordinario).
– Effetti protettivi e temporanei: dalla presentazione della domanda di concordato semplificato, l’imprenditore può chiedere misure protettive simili a quelle del concordato ordinario per evitare azioni esecutive pendenti sino all’omologazione . In genere, se prima di passare al semplificato l’impresa aveva richiesto misure protettive nella negoziazione, quel provvedimento può essere mantenuto dal tribunale per coprire anche la fase del semplificato (il periodo tra fine negoziata e deposito del semplificato è in genere molto breve). Inoltre, se c’è un acquirente già individuato per l’azienda, il tribunale può autorizzare la vendita in deroga alle norme ordinarie – ad es. senza pubblicazione di un nuovo bando di gara, considerando valida l’offerta ricevuta durante la negoziazione . Il D.Lgs. 83/2022 ha però introdotto anche per il semplificato la possibilità delle offerte concorrenti: se l’imprenditore ha trovato un compratore, il tribunale comunque apre la gara ad altri potenziali acquirenti per massimizzare il prezzo, per evitare abusi (tipo svendere ai propri amici) . Ciò rallenta un poco l’operazione rispetto a un accordo diretto, ma tutela i creditori da conflitti di interessi. Ormai tutti i tribunali seguono questa linea: ad esempio, se Alfa Srl nel piano indica che venderà l’azienda a Beta Spa per €1 milione, il tribunale di solito ordina che il liquidatore, subito dopo l’omologa, pubblichi un avviso per eventuali offerte migliorative, e solo se non ne arrivano confermerà la vendita a Beta Spa.
– Confronto con fallimento: dal lato debitore, il semplificato è preferibile alla liquidazione giudiziale perché: (1) c’è maggiore rapidità e controllo (il debitore propone direttamente la soluzione e l’acquirente, evitando l’incertezza di un fallimento dove decide tutto il curatore); (2) l’impresa evita la “dichiarazione di fallimento” e le conseguenze personali ad essa collegate, come l’interdizione ad esercitare attività d’impresa durante la procedura, la perdita di capacità di stare in giudizio, ecc. Nel concordato semplificato, il debitore non viene dichiarato fallito, quindi tecnicamente non è soggetto a quelle incapacità civili tipiche del fallimento . Inoltre, dopo l’omologa, se è una persona fisica può chiedere l’esdebitazione come nella liquidazione controllata (anche qui occorre la buona fede). Anche il profilo penale è rilevante: niente fallimento significa niente reati di bancarotta automaticamente applicabili. Naturalmente restano punibili eventuali atti di frode con il reato di “reati in procedure concorsuali diverse dal fallimento” (ex art. 236 l.f., ora nel codice), e come visto se il concordato semplificato venisse revocato e si finisse in fallimento, i fatti pregressi diverrebbero bancarotta. Ma se tutto va liscio, il debitore non subirà le sanzioni penali tipiche del fallito. Dunque c’è un incentivo forte a preferire il concordato semplificato per chi vuole liquidare ma evitando lo stigma del fallimento. Dal lato creditori, può essere vantaggioso perché spesso si arriva al semplificato con un acquirente già in mano e tempi stretti, evitando la dispersione dell’attivo. Certo, i creditori sacrificano il diritto di voto, ma acquisiscono comunque un controllo tramite le opposizioni e la verifica giudiziale.
In conclusione, il concordato semplificato è un istituto innovativo, pensato per chiudere la partita rapidamente quando la negoziazione non ha portato ad un accordo formale. Ha permesso in diversi casi di evitare il fallimento laddove c’era almeno un’offerta d’acquisto dell’azienda sul piatto. Ad esempio, il Tribunale di Lucca (decreto 16/05/2025) ha omologato un concordato semplificato su proposta dell’imprenditore nonostante l’opposizione del Fisco: il tribunale ha ritenuto soddisfatto il test del miglior interesse (il concordato semplificato offriva ai creditori utilità superiori al fallimento) e ha quindi respinto l’opposizione . Ciò conferma la possibilità di cram-down anche nel concordato semplificato, analogamente agli accordi e concordati ordinari .
Va però ricordato che questo strumento non è liberamente accessibile a chiunque – richiede di aver provato seriamente la composizione negoziata. Inoltre, non essendoci voto dei creditori, il tribunale è particolarmente rigido nel garantire i loro diritti minimi (come la regola del “più di zero” e le offerte concorrenti). Quindi il debitore deve preparare un piano trasparente e corretto.
Tabella comparativa dei principali strumenti di regolazione della crisi:
| Strumento | Tipo/Natura | Coinvolgimento creditori | Protezione da azioni | Riduzione debiti | Continuità aziendale |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano attestato | Privato, fuori dal tribunale | Adesione volontaria di alcuni (no voto) | No stay automatico; creditori non aderenti possono agire (nessuna sospensione legale) | Solo per chi aderisce (dissenzienti vanno pagati per intero) | Sì, l’azienda continua normalmente (strumento di risanamento) |
| Accordo ristrutturazione | Ibrido, omologazione in tribunale | Adesione ≥ 60% crediti; no voto, ma omologa giudiziale. Estranei devono essere pagati 100% entro 120gg dall’omologa | Stay su richiesta (tribunale può sospendere azioni per max ~4+4 mesi) | Falcidia per aderenti secondo accordo; estranei: nessuna falcidia (pag. integrale) ; poss. cram-down Fisco (art.63) | Sì, se previsto (spesso accordo serve proprio per continuare con banche supporto) |
| Comp. negoziata | Assistita, extragiudiziale | Nessun voto; accordo solo se creditori volontariamente accettano intese; eventuali esito in accordi/plani successivi | Stay su richiesta (provvedimento tribunale; in 73% casi concesso) | Non imposta sacrifici se non concordati; poss. accordi stragiud. di riduzione debiti fuori concorso | Sì, l’azienda prosegue durante negoziazione; obiettivo di solito è salvare continuità (o vendere a terzi) |
| Concordato preventivo | Giudiziale, concorsuale | Voto di tutte le classi/creditori (≥50% crediti per classe o totali); omologa giudice | Stay automatico dalla data ammissione (tutti creditori bloccati) | Falcidia chirografari (≥20% se liquidat., salvo eccezioni) ; privilegiati almeno valore garanzia; poss. cram-down classi dissenzienti | Possibile (concordato in continuità) oppure cessazione (liquidatorio); se continuità, debitore rimane in possesso (DIP) con commissario controllo |
| Conc. semplificato | Giudiziale speciale (post-negoziazione) | No voto creditori; solo eventuali opposizioni; decisione demandata al giudice | Stay possibile (di solito estensione protezione già ottenuta in negoziazione) | Nessuna soglia minima pagamento (anche <20% ok) ma garantito >0 se in fall. avrebbero >0 ; controllo giudice su convenienza; vendite asset con offerte concorrenti | No (finalità solo liquidatoria; di solito cessione azienda a terzi); debitore esce di scena dopo omologa (subentra liquidatore) |
| Liquidazione giudiziale | Giudiziale, fallimento | Nessun voto; creditori insinuano i crediti e li ricevono proporz. al ricavato; decisioni prese da curatore/giudice | Stay automatico (dal fallimento in poi tutte azioni sospese) | Dipende dall’attivo; di solito percentuali basse e tempi lunghi; nessuna falcidia concordata, è imposizione legale (ma cred. incassano spiccioli spesso) | No (cessazione attività o vendita; curatore liquida tutto; eventuale esercizio provvisorio raro e breve) |
(Nota: Il concordato minore e la liquidazione controllata (ex sovraindebitamento) non sono inseriti in tabella per brevità: il concordato minore è simile a un concordato preventivo ma per soggetti sotto soglia, con regole semplificate; la liquidazione controllata è analoga al fallimento ma per soggetti “non fallibili”, con chiusura e esdebitazione automatica dopo 3 anni.)
Obblighi e Responsabilità degli Amministratori in caso di Crisi
Dal punto di vista del debitore (imprenditore o organo amministrativo di una società), attraversare una situazione di crisi d’impresa comporta non solo la necessità di gestire i rapporti coi creditori, ma anche di operare in aderenza ai doveri legali per evitare conseguenze di responsabilità, sia civili che (talora) penali. In Italia, gli amministratori di società di capitali e gli imprenditori hanno obblighi specifici in caso di perdita di capitale, crisi o insolvenza imminente. Vediamo quali sono e quali responsabilità derivano dal loro inadempimento, con particolare attenzione alle normative aggiornate.
Doveri di Gestione Conservativa e Adeguati Assetti
Già prima dell’entrata in vigore del CCII, l’art. 2086 c.c. (come modificato nel 2019) imponeva all’imprenditore di istituire assetti organizzativi adeguati a rilevare la crisi e attivarsi prontamente . Questo principio, ora ribadito dall’art. 3 CCII, significa che l’organo amministrativo deve dotare la società di strumenti (contabilità accurata, sistemi di pianificazione finanziaria, controlli interni) capaci di far emergere indicatori di difficoltà (es. flussi di cassa continuamente negativi, debiti tributari non onorati, ecc.) e, al tempo stesso, predisporre le azioni correttive necessarie . Ignorare i segnali di crisi o procrastinare interventi peggiora le cose e può costituire violazione di questo dovere.
Un punto critico è quando la società subisce perdite che intaccano il capitale sociale oltre certe soglie:
– Perdita di oltre 1/3 del capitale (art. 2446 c.c. per S.p.A., 2482-bis c.c. per S.r.l.) con capitale non sceso sotto il minimo legale: gli amministratori devono convocare l’assemblea senza indugio e presentare idonei provvedimenti (ad es. riduzione e aumento del capitale per ripianare le perdite, oppure altre misure) .
– Perdita che riduce il capitale sotto il minimo legale (art. 2447 e 2482-ter): va convocata immediatamente l’assemblea per deliberare la ricapitalizzazione a un livello almeno pari al minimo, oppure la trasformazione della società in altro tipo con capitale minore (es. S.r.l. in impresa individuale), altrimenti la società si scioglie di diritto e gli amministratori devono avviare la liquidazione formale .
Se gli amministratori omettono di rispettare queste norme e proseguono l’attività nonostante il capitale sia azzerato o sotto il minimo, incorrono in responsabilità verso la società e i creditori sociali. In particolare, l’art. 2486 c.c. prevede che, dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento (ad es. perdite che riducono il capitale sotto il minimo), gli amministratori assumono il ruolo di liquidatori di fatto, potendo compiere solo atti di ordinaria amministrazione finalizzati alla conservazione del patrimonio . Ogni atto di gestione successivo che aggravi il passivo viene considerato dannoso.
Il CCII ha inasprito le conseguenze con l’art. 378, che ha introdotto il nuovo comma 3 dell’art. 2486 c.c. stabilendo criteri presuntivi di quantificazione del danno in caso di violazione del dovere di conservazione . In pratica: una volta accertata la responsabilità degli amministratori per aver proseguito indebitamente l’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, il danno risarcibile (verso la società o la massa dei creditori) si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione degli amministratori (o dell’apertura della procedura concorsuale) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, depurando i costi necessari nel frattempo . Se poi le scritture contabili mancano o sono inattendibili, scatta un secondo criterio: il danno è pari all’intero deficit fallimentare (differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura) . Queste presunzioni, che invertono l’onere della prova a carico degli amministratori, sono state applicate nei primi anni in varie sentenze di merito per liquidare i danni in cause di responsabilità promosse da curatori . Insomma, continuare a far impresa con capitale azzerato può costare caro: gli amministratori rischiano di dover rifondere l’intero peggioramento del passivo accumulato.
Oltre alle perdite di capitale, un’altra “spia” prevista dal CCII erano le segnalazioni di allerta: i creditori pubblici (Agenzia Entrate, INPS, Agente Riscossione) avrebbero dovuto segnalare all’azienda e all’Organismo di Composizione della Crisi (OCRI) certi ritardi nei pagamenti (IVA sopra soglie, contributi non versati, ecc.) . Questo sistema di allerta obbligatoria però è stato sospeso prima ancora di partire e in sostanza abrogato. Tuttavia, esiste tuttora l’obbligo per organi di controllo societari (sindaci, revisori) di avvisare immediatamente gli amministratori e, se questi restano inerti, segnalare al tribunale, quando la società presenta indizi di crisi (ai sensi art. 24 CCII) . Quindi, l’amministratore diligente deve ascoltare i propri sindaci/revisori se questi segnalano criticità e non può ignorarle. La Corte Costituzionale nel 2023 (sent. n. 190) ha ritenuto legittimo che il legislatore chieda alle imprese di affrontare la crisi su input dei creditori pubblici per evitare dissesti a catena . Dunque, anche senza OCRI obbligatorio, l’orientamento di fondo resta: tolleranza zero verso l’inerzia.
In sintesi, gli amministratori hanno il dovere di:
– Monitorare continuamente lo stato di salute economico-finanziaria, tramite strumenti contabili adeguati (reporting, controllo di gestione) .
– Non aggravare l’esposizione debitoria: ad esempio, evitare di ricorrere a nuovo credito sapendo di non poterlo restituire (ciò potrebbe configurare frode ai creditori o bancarotta preferenziale se poi si rimborsano alcuni a scapito di altri) . Questa è una linea di confine sottile: prendere un prestito quando si è già insolventi sapendo di non poterlo restituire può essere considerato un atto in frode ai danni dei nuovi creditori. Inoltre, se quel prestito viene usato per pagare altri creditori antecedenti, si può contestare la bancarotta preferenziale. Quindi, niente “colpi di coda” avventati.
– Attivarsi per trovare soluzioni non appena la crisi emerge: convocare assemblea per decisioni sul capitale, contattare consulenti per valutare strumenti di risanamento, aprire tavoli di trattativa con banche e creditori, ecc. . La tempestività è fondamentale: se l’amministratore aspetta troppo, riduce le opzioni disponibili (ad es. quando l’erosione di patrimonio è avanzata, i creditori non accettano più accordi). Il concetto di “obbligo di iniziativa tempestiva” è proprio alla base del nuovo art. 2086 c.c.
– Se l’insolvenza è conclamata, non ritardare la richiesta di procedure concorsuali. Un ritardo colposo nella dichiarazione di fallimento può generare responsabilità: in passato giurisprudenza e dottrina hanno elaborato la figura del “ritardo fallimentare” come fonte di danno ai creditori (perché mantenere artificiosamente in vita un’impresa decotta fa sì che i creditori non escano, anzi possano continuare a fornire beni/servizi accumulando ulteriori perdite) . Oggi, con gli strumenti come il concordato con riserva e la composizione negoziata, l’amministratore non ha giustificazioni per attendere l’inevitabile.
Responsabilità Civile verso Società e Creditori Sociali
In regime di crisi o insolvenza, due tipi di azioni civili possono colpire gli amministratori di società:
1. L’azione sociale di responsabilità (art. 2392 c.c. per S.p.A., art. 2476 c.c. per S.r.l.), tipicamente esercitata dal curatore fallimentare o dal commissario/liquidatore, per ottenere ristoro dei danni causati al patrimonio sociale dalla mala gestio. Esempio: l’amministratore ha dissipato risorse o non ha attivato l’adeguata organizzazione, contribuendo al crac; il curatore gli chiede i danni . In fallimento questa è l’azione più comune: il curatore si sostituisce alla società e cita gli ex amministratori per violazione dei doveri gestori (negligenza, imprudenza, violazione di legge o statuto).
2. L’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), esercitata anch’essa dal curatore in caso di insolvenza, mirata al risarcimento del danno da insufficienza patrimoniale. Questa azione, in pratica, si concreta oggi nella presunzione ex art. 2486 c.c. citata: i creditori concorsuali, tramite il curatore, chiedono agli amministratori di coprire il deficit attivo/passivo provocato dalla prosecuzione indebita dell’attività . Un tempo si discuteva di come quantificare il danno ai creditori sociali; il legislatore ha risolto con la presunzione che l’aggravamento del dissesto (differenza tra patrimonio al momento in cui si doveva cessare e patrimonio finale) sia il danno.
La riforma ha reso queste azioni più efficaci: la presunzione legale di danno toglie al curatore l’onere (spesso impossibile) di provare analiticamente quanto maggior passivo è dipeso da ciascun atto degli amministratori, e pone gli amministratori quasi in posizione di assicuratori verso il ceto creditorio del valore netto perso dopo il momento in cui dovevano liquidare . La Cassazione, già prima della riforma, aveva affermato che il danno risarcibile ai creditori corrisponde all’aggravamento del passivo sofferto dalla massa per la continuazione dell’attività oltre l’insolvenza . Ora questo principio è consacrato per legge.
Dunque, dal lato pratico: se i soci e amministratori di Imbottigliamento Alfa Srl avessero continuato a operare per due anni in perdita grave, accumulando debiti e riducendo il patrimonio netto da +100 a -200, in caso di fallimento il curatore potrebbe chiedere a loro €300 (differenza di netti) come risarcimento, salvo che dimostrino che parte di quel deficit non è colpa loro (onere su di loro) .
Ciò evidenzia che per l’amministratore/debitore in crisi è essenziale “limitare i danni” e documentare di aver fatto tutto il possibile per contenere le perdite. Ad esempio, se l’amministratore, appena capito che la crisi è irreversibile, deposita una domanda di concordato, può forse evitare di essere accusato di ritardo colposo e limitare l’aggravio. Al contrario, se si ostina a contrarre nuovi debiti sperando in miracoli, rischia poi di rispondere in prima persona .
Profili Penali: Bancarotta e altri Reati
La crisi d’impresa, quando degenera in insolvenza irreversibile, può sfociare in una procedura concorsuale che, per un amministratore disattento o peggio fraudolento, apre il fronte di possibili reati fallimentari. Ancorché con il concordato preventivo in sé non scatti la dichiarazione di fallimento, certe condotte pregresse restano penalmente rilevanti (ad es. fatti di bancarotta fraudolenta commessi prima, come distrazioni di beni, documenti falsificati, ecc., possono essere perseguiti se emergono durante il concordato o successivamente) . Se invece vi è liquidazione giudiziale, formalmente scattano le fattispecie classiche: bancarotta fraudolenta (se l’amministratore ha occultato/dispersione attivo, distrutto libri, preferito dolosamente taluni creditori, o aggravato il dissesto con dolo) e bancarotta semplice (per imprudenza grave, spese personali esagerate, inadempimento obblighi contabili, ecc.) .
L’amministratore onesto deve quindi evitare comportamenti scorretti quali:
– Pagare alcuni creditori a detrimento di altri in fase di insolvenza conclamata (può essere bancarotta preferenziale). Se occorre fare pagamenti selettivi prima di una procedura concorsuale, vanno valutati con avvocati: alcuni pagamenti possono essere giustificati (es. quelli necessari a evitare pericoli imminenti per l’azienda), altri no . Ad esempio, pagare un fornitore essenziale per avere materiali senza cui la produzione si fermerebbe potrebbe essere considerato atto dovuto nell’interesse dei creditori stessi (perché evita un aggravamento). Ma pagare un debito verso un amico o un garante estraneo, a discapito di altri creditori, sarebbe preferire indebitamente qualcuno.
– Sottrarre beni dell’azienda al patrimonio destinato ai creditori (classico esempio: vendere a prezzo vile macchinari a società di famiglia o portare soldi su conti esteri): in caso di fallimento è bancarotta fraudolenta patrimoniale, punita severamente . Questa è la condotta più tipica e anche la più censurata: qualsiasi distrazione o occultamento di attivo (denaro, merci, immobili) configura bancarotta fraudolenta con pene fino a 10 anni. Anche l’appropriazione di liquidità sociale per fini personali rientra.
– Tenere o presentare scritture contabili false o incomprensibili: ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento affari è reato di bancarotta fraudolenta documentale . Ad esempio, se l’amministratore “tarocca” i libri per nascondere ammanchi, risponde di bancarotta documentale. Anche l’aver gettato o fatto sparire i registri contabili rientra.
– Aumentare il passivo con operazioni speculative quando l’insolvenza è già manifesta: questo può integrare profili di dolo eventuale nel cagionare danno ai creditori . Un esempio: l’impresa è disperata e l’amministratore tenta il “colpo di coda” investendo in un affare rischiosissimo sperando di risolvere la crisi, ma così perde altro denaro: se sapeva di giocare d’azzardo col patrimonio creditorio, ciò può essere considerato condotta dolosa (bancarotta da “operazioni di grave imprudenza”).
Un beneficio del concordato preventivo rispetto al fallimento per l’amministratore è che nel concordato non si applicano automaticamente le norme penali sulla bancarotta. Tuttavia, attenzione: la legge punisce anche nel concordato eventuali atti fraudolenti verso i creditori compiuti prima o durante la procedura (esiste il reato di reati in procedure concorsuali diverse dal fallimento, art. 236 l.f.) . E se il concordato viene revocato o tramuta in fallimento, torna applicabile l’intero arsenale di reati fallimentari pure per fatti anteriori alla domanda di concordato . Quindi, l’amministratore non deve illudersi di “farla franca” scegliendo il concordato: qualsiasi malversazione fatta verrà a galla e potrà essere perseguita, semplicemente in un diverso inquadramento normativo.
Caso delle false comunicazioni sociali e indebita percezione di credito: spesso le crisi d’impresa si accompagnano a bilanci non veritieri (per nascondere perdite) e magari a nuovi finanziamenti bancari ottenuti occultando lo stato reale. Queste condotte possono costituire reato di false comunicazioni sociali (bilancio falso) e infedeltà patrimoniale se volte a ingannare soci o creditori, nonché possibili truffe ai danni di banche se si ottiene credito con informazioni fraudolente . L’amministratore in crisi dovrebbe resistere alla tentazione di truccare i bilanci: oltre all’illecito in sé, un bilancio falso pregiudica poi la possibilità di gestione ordinata della crisi (ad esempio, un esperto attestatore potrebbe rifiutarsi di basare un piano su dati inattendibili, e un tribunale di concordato, se scopre alterazioni, dichiarerà l’inammissibilità per mancanza di fiducia) . Meglio presentare la situazione per com’è, magari ricevendo critiche, piuttosto che complicare le cose con falsi. Un istituto di credito ingannato potrebbe denunciare la truffa, e un procuratore potrebbe ravvisare reati di falso in bilancio e altro.
In definitiva, per l’amministratore deve valere la regola della trasparenza assoluta quando si affronta la crisi: “le bugie hanno le gambe corte” e in un contesto concorsuale l’azienda viene radiografata. Molto meglio affrontare i creditori con la verità, per quanto dura, e proporre soluzioni su dati reali, piuttosto che falsificare i numeri e rischiare di mandare all’aria l’intero processo di risanamento (oltre a incorrere in sanzioni penali).
Strategie per Proteggere il Patrimonio Personale dell’Imprenditore
Uno degli aspetti più delicati, dal punto di vista di chi si trova sommerso dai debiti, è la salvaguardia dei propri beni personali e familiari. Spesso patrimonio aziendale e patrimonio personale dell’imprenditore (soprattutto se piccolo) si intrecciano, ma in linea generale la legge distingue tra i due: i debiti della società di capitali, ad esempio, non dovrebbero intaccare i beni personali dei soci (salvo eccezioni). Tuttavia, nella prassi, molti imprenditori si trovano con la casa, i risparmi e altri averi minacciati dai creditori aziendali, specie se hanno prestato garanzie personali. Vediamo quali strategie legali esistono per proteggerli o almeno limitarne l’aggressione da parte dei creditori aziendali, fermo restando che non è lecito sottrarre fraudolentemente beni ai creditori (ogni atto dispositivo in frode ai creditori può essere revocato civilmente e in alcuni casi integra reato) .
1. Separazione tra Patrimonio dell’Impresa e Patrimonio Personale
La prima e fondamentale barriera è scegliere la giusta forma giuridica per l’attività. Una società di capitali (S.r.l. o S.p.A.) offre per legge la distinzione tra patrimonio sociale (unico garante delle obbligazioni della società) e patrimonio dei soci (di regola non escutibile per debiti sociali, salvo il capitale sottoscritto ma non ancora versato) . Se l’azienda di soluzioni antigelo è gestita tramite una S.r.l., i creditori commerciali della società non possono rivalersi sui beni personali dei soci (casa, conto privato, ecc.), a meno che i soci abbiano prestato garanzie personali. Molti piccoli imprenditori però operano come ditte individuali o società di persone (S.n.c., S.a.s.): in tali casi, la distinzione non c’è (l’imprenditore individuale risponde con tutto il suo patrimonio, i soci di S.n.c. e gli accomandatari di S.a.s. rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali) . Dunque, costituire una società di capitali e far confluire lì l’attività è già uno strumento base di protezione: limita la responsabilità ai conferimenti e agli eventuali beni sociali, tenendo al riparo (di norma) il resto.
Tuttavia, anche con la società di capitali, nella pratica molte banche e fornitori richiedono al socio/amministratore fideiussioni personali o garanzie reali su beni propri. Queste scardinano la separazione: se la società non paga, la banca escute la fideiussione e colpisce l’amministratore nei suoi beni . Strategia: negoziare per ridurre o non concedere garanzie personali. Questo è spesso difficile a priori (specie per un’impresa nuova o piccola, la banca quasi sempre pretende la firma personale), ma in fase di ristrutturazione del debito un obiettivo può essere liberare l’imprenditore dalle garanzie personali in cambio di un miglior soddisfacimento concordatario dei creditori . Ad esempio, nel concordato o accordo si può pattuire che i creditori rinuncino ad agire contro i garanti in cambio di un pagamento extra (a volte i soci stessi offrono uno “step up” – versano risorse personali nel piano – a fronte dell’esenzione dalle garanzie).
Va detto che i piani attestati e accordi di ristrutturazione offrono protezione anche ai garanti coobbligati? Nella legge fallimentare era un tema: l’accordo ex 182-bis non liberava i fideiussori, salvo patti espliciti. Col CCII, la situazione non è molto diversa: se non c’è accordo specifico, il creditore anche aderente potrebbe cercare il pagamento dal fideiussore per la parte non soddisfatta. Però spesso negli accordi si inserisce clausola di “esenzione del garante se l’accordo è rispettato” . Dunque, come imprenditore si dovrebbe cercare di includere nei negoziati anche la propria posizione di garante, per evitare di pagare comunque da persona fisica ciò che si risparmia come società.
Se invece l’impresa è individuale (o i debiti sono comunque intestati personalmente all’imprenditore), un modo per salvare almeno i beni personali essenziali è la procedura di sovraindebitamento (oggi “concordato minore” o “liquidazione controllata” per imprenditori minori): in questi procedimenti, similmente al fallimento, vige una regola di impignorabilità per i beni impignorabili per legge (es. letti, abiti, etc.) e in più c’è margine per escludere dal patrimonio liquidando alcuni beni considerati necessari . Ad esempio, il vecchio piano del consumatore (oggi piano di ristrutturazione per consumatore) poteva escludere la casa di abitazione dal patrimonio liquidando, se ciò non leso eccessivamente i creditori. Un imprenditore piccolo potrebbe far valere che la sua casa, se ha un valore modesto e c’è un mutuo gravante, non comporta reale beneficio per i creditori e tenerla fuori. Non sempre ammesso, ma ci sono stati casi . (Vedi anche oltre per la “casa”).
2. Strumenti di Destinazione o Vincolo su Beni Personali
L’ordinamento offre alcuni strumenti per proteggere beni personali da aggressioni creditorie generiche, vincolandoli a specifiche finalità:
– Fondo Patrimoniale (artt. 167 ss. c.c.): un soggetto può destinare determinati beni (immobili, titoli) a far fronte ai bisogni della famiglia. I beni del fondo patrimoniale non possono essere aggrediti da creditori per debiti che il coniuge ha contratto per scopi estranei ai bisogni familiari . Come può aiutare un imprenditore? Se ha un immobile di proprietà personale (la casa di famiglia, ad es.), può costituirvi un fondo patrimoniale (bisogna essere coniugati, o costituirlo in occasione del matrimonio). Da quel momento, i creditori dell’azienda, se il debito non è stato contratto per esigenze familiari, non potrebbero iscrivere ipoteca né pignorare l’immobile . Attenzione però: questa tutela non è assoluta. Se il debito verso il fornitore/banca è stato contratto per la società, i creditori proveranno a dimostrare che indirettamente era finalizzato al mantenimento del tenore di vita familiare (questo a volte permette loro di bypassare il vincolo) . Inoltre, un atto di costituzione di fondo patrimoniale può essere revocato se compiuto quando già c’erano debiti insostenibili (entro 2 anni per atto a titolo gratuito pre-fallimento, art. 166 L.F. e ora art. 292 CCII) . E se addirittura fatto con intento fraudolento verso creditori particolari, può integrare reato di sottrazione fraudolenta (art. 388 c.p.) . Quindi: il fondo patrimoniale funziona bene se costituito in tempi non sospetti, molto prima della crisi, come prudente pianificazione familiare. Se fatto all’ultimo momento, quasi certamente verrà revocato o considerato inopponibile ai creditori.
– Trust o Vincoli di Destinazione (art. 2645-ter c.c.): l’imprenditore può istituire un trust su beni personali (ad es. affidare la casa a un trustee a favore dei figli) oppure un vincolo ex art. 2645-ter (destinazione di un immobile a soddisfare interessi meritevoli per max 90 anni o vita beneficiario) . Questi strumenti separano i beni dal patrimonio dell’imprenditore. Il trust crea addirittura un patrimonio autonomo in capo al trustee; il vincolo di destinazione li riserva a un fine specifico. Di conseguenza, i creditori del disponente non possono attaccare i beni conferiti nel trust/destinazione, salvo anch’essi agire con azione revocatoria se l’atto ha pregiudicato le loro ragioni (azione ordinaria ex art. 2901 c.c., tempo 5 anni) . Un trust ben fatto, istituito quando l’imprenditore era solvibile e con uno scopo non fittizio (es. trust per tutela familiare, trust per passaggio generazionale dell’azienda in una holding distinta) può reggere contro i creditori aziendali, rendendo di fatto quei beni intoccabili. Anche qui, se lo si fa post factum, è revocabile: ci sono state pronunce di tribunali fallimentari che hanno dichiarato inefficaci trust costituiti da imprenditori sull’orlo del crac, perché avevano natura di atti in frode ai creditori . Nei casi peggiori, si può persino ravvisare la bancarotta per distrazione (se un bene societario viene portato in trust). Dunque, come regola generale: pianificare per tempo (anni prima delle difficoltà) la protezione di alcuni asset con trust, e non usare trust last minute a debiti già fuori controllo .
– Polizze assicurative sulla vita e fondi pensione: Questi hanno una protezione peculiare: le somme versate in una polizza vita o in un fondo pensione sono impignorabili e insequestrabili (art. 1923 c.c. per assicurazioni, D.Lgs. 252/2005 per fondi pensione), finché non vengono liquidate . Molti imprenditori usano versare liquidità in eccesso in polizze vita (anche denominate in assicurazioni miste) come “cassaforte” intoccabile. Attenzione però: anche queste operazioni possono essere revocate se fatte in danno dei creditori (non c’è esenzione dall’azione revocatoria ordinaria, a meno di polizze “di puro rischio” non a scopo investimento). Se un imprenditore, quando i creditori già bussavano, ha spostato 100k su una polizza a favore del figlio, il curatore potrebbe far revocare quell’atto come atto a titolo gratuito pregiudizievole (entro 2 anni se poi fallito). In assenza di fallimento, i singoli creditori potrebbero provare la revoca ordinaria in tribunale civile (entro 5 anni) . Tuttavia, se la polizza è stata fatta quando la situazione era normale, i creditori successivi non potranno colpirla. Così come una pensione integrativa su cui l’imprenditore ha accumulato risparmi è al riparo: e in più, in caso di fallimento, la legge esclude dal fallimento i fondi di previdenza complementare (non entrano nell’attivo fallimentare) .
In sintesi, strumenti come fondo patrimoniale, trust, polizze sono efficaci se attuati a scopo genuino e in anticipo rispetto ai problemi. Se compiuti dopo che la crisi è conclamata, diventano facilmente attaccabili. Da ricordare: l’azione revocatoria ordinaria ha termine 5 anni dall’atto, quella fallimentare 2 anni prima del fallimento (se a titolo gratuito) o 1 anno (se a titolo oneroso con determinate condizioni). Quindi un trust/polizza fatto e lasciato decantare per oltre 5 anni senza che i creditori muovano azioni potrebbe poi essere sicuro.
3. Salvaguardia della Casa di Abitazione
Per molte famiglie, la casa è il bene più prezioso. Se intestata all’imprenditore o cointestata col coniuge, può essere aggredita per i debiti di lui. Abbiamo menzionato fondo patrimoniale e trust come vie di tutela. Aggiungiamo:
– Regime patrimoniale: se coniuge e imprenditore sono in comunione dei beni, i creditori personali dell’uno possono comunque aggredire la quota di proprietà spettante (in regime di comunione, il bene è comune ma il creditore di uno può chiedere lo scioglimento limitatamente al soddisfacimento sul ricavato per la metà del debitore). Se i coniugi optano per la separazione dei beni, la casa intestata per intero al coniuge non debitore è in linea di massima salva dai creditori dell’altro (salvo alcune eccezioni tipo debiti fiscali familiari se la casa fu acquistata coi proventi dell’attività del debitore, ipotesi complesse) . Quindi, intestare la casa al coniuge non imprenditore può essere stata una mossa prudente (purché fatta in tempi non sospetti e con fondi che non si possano dire provenienti dall’impresa indebitata) . Anche donare la casa ai figli (con riserva di usufrutto, magari) è una mossa che alcuni fanno: però la donazione è attaccabile da creditori (revocatoria entro 5 anni o se fallimento entro 2 anni). Dopo 5 anni dalla donazione senza azioni, il creditore non può più revocarla. Rimane vulnerabile agli eredi legittimari (ma quello è altro discorso). Dunque, un imprenditore prudentissimo potrebbe molti anni prima intestare la casa ai figli e vivere in comodato o usufrutto. È rischioso cedere la proprietà dei propri beni, ma alcuni lo fanno per mettere al riparo la casa in caso di futuri rovesci. Sia chiaro: se fatto troppo a ridosso dei problemi, verrà revocato (donazione a figli è atto gratuito revocabile se entro 2 anni dal fallimento, 5 anni per revoca ordinaria; e anche oltre 5 anni gli eventuali creditori personali rimasti potrebbero insinuarsi sull’immobile donato entro 1 anno dall’accettazione dell’eredità dei figli, con l’azione riservata agli eredi…). Insomma, giuridicamente dopo 5 anni la donazione è definitiva verso creditori, ma resta aperta la tutela dei legittimari. In ogni caso, è un’opzione che qualcuno adotta come ultima ratio, a patto di fidarsi dei figli e di farlo per tempo.
(Nota: trasferire la casa al coniuge o ai figli poco prima di un fallimento è spesso considerato atto in frode e revocato. Se l’imprenditore poi risulta incapiente, c’è persino l’aspetto penale – art. 388 cp se fatto dolosamente per sottrarsi ai pagamenti. Quindi attenzione ai tempi.)
4. Uso delle Procedure Concorsuali per ottenere l’Esdebitazione Personale
Abbiamo parlato delle tutele “preventive”. Ma se ormai i debiti personali sono ingestibili e il patrimonio è compromesso, esistono anche soluzioni di ultima istanza per proteggere il patrimonio residuo da un inseguimento infinito dei creditori: sono le procedure concorsuali personali, che se da un lato comportano la liquidazione dei beni, dall’altro permettono la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione, fresh start).
Ad esempio:
– Se l’imprenditore individuale è sommerso da debiti, chiedere l’accesso alla liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio, sovraindebitamento) gli consente di liquidare tutto in modo ordinato, ma poi ottenere l’esdebitazione automatica dei debiti residui dopo 3 anni (art. 282 CCII) . In pratica, è un piccolo fallimento su base volontaria per chi non è soggetto a fallimento: si nominano un liquidatore e un giudice, si vendono i beni, si ripartisce quel poco che c’è, e dopodiché la persona è libera dai debiti non soddisfatti. Questo è un salvagente per il debitore onesto ma sfortunato. Certo, perde eventuali immobili o risparmi che ha, ma se comunque li perderebbe via esecuzioni## Fonti e Riferimenti Normativi
- Codice Civile: artt. 2086 (dovere di assetti adeguati per rilevare tempestivamente la crisi) , 2446-2447 (riduzione capitale per perdite S.p.A.), 2482-bis/ter (perdite rilevanti S.r.l.) , 2392 (responsabilità verso società), 2394 (azione dei creditori sociali) , 2446-2447 c.c. (obblighi in caso di perdite sul capitale) . Art. 2645-ter c.c. (vincolo di destinazione su beni immobili) . Artt. 167 ss. c.c. (fondo patrimoniale) . Art. 1923 c.c. (impignorabilità delle polizze vita) . Art. 388 c.p. (reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dei creditori) .
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato dai decreti correttivi. Rilevanti: art. 2 (definizioni di impresa minore e soglie fallibilità; impresa minore se attivo ≤ €300k, ricavi ≤ €200k, debiti ≤ €500k; fallibilità solo se debiti scaduti > €30k) ; art. 3 CCII (obbligo assetti e rilevazione crisi, in combinato disposto con art.2086 c.c.) ; art. 13 CCII (indicatori di crisi); artt. 17-25 CCII (composizione negoziata della crisi, ruolo dell’esperto, misure protettive, esiti) ; art. 25-sexies CCII (concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, introdotto dal D.L. 118/2021) ; art. 25-octies CCII (concordato minore, procedura di sovraindebitamento per piccoli imprenditori e consumatori) – prevede esdebitazione di fine procedura ; art. 56 CCII (piano attestato di risanamento, esenzione da revocatorie per atti in esecuzione del piano) ; artt. 57-64 CCII (accordi di ristrutturazione, incl. art. 63 transazione fiscale e cram-down Fisco) ; art. 64-bis CCII (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione – PRO, introdotto dal correttivo 2022) ; art. 84 e ss. CCII (concordato preventivo; definizione continuità aziendale vs liquidatorio) ; art. 88 CCII (contenuto transazione fiscale nel concordato); art. 112-bis CCII (cram-down erariale nel concordato preventivo – il tribunale può omologare nonostante voto contrario del Fisco, se è garantito il trattamento non inferiore all’alternativa liquidatoria) ; art. 112-ter CCII (cram-down interclassi nel concordato: condizioni per omologare nonostante dissenso di classi); art. 121 CCII (presupposti liquidazione giudiziale; impresa minore esente; debiti scaduti > €30k per apertura fallimento) ; art. 132 CCII (concordato con riserva, ex art.161 co.6 l.f.) ; artt. 182-185 CCII (effetti del concordato preventivo, voto e omologazione); art. 189 CCII (esdebitazione imprenditore fallito) ; art. 268 CCII (esdebitazione automatica del sovraindebitato dopo liquidazione controllata, 3 anni); artt. 277-283 CCII (concordato minore e altre procedure di sovraindebitamento per soggetti non fallibili, prevede l’esdebitazione del debitore persona fisica). Art. 292 CCII (revocatoria concordataria atti gratuiti pre-procedura).
- D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 (Secondo Correttivo CCII, attuazione Direttiva UE 2019/1023): ha introdotto art. 64-bis CCII (PRO – Piano di Ristrutturazione Omologato) , modificato art. 63 CCII (introdotto il cram-down fiscale negli accordi, con possibilità di omologa nonostante mancata adesione AE) , e abbassato la soglia degli accordi agevolati al 30% (se estranei pagati integralmente). Ha inserito inoltre regole su offerte concorrenti nel concordato semplificato.
- D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (Terzo Correttivo CCII, in vigore dal 15 ottobre 2024): novità su allerta e segnalazioni (fissate soglie più alte, es. debiti IVA oltre €5.000 pari al 10% del fatturato e almeno €20.000, per far scattare segnalazione creditori pubblici) ; rafforzata la transazione fiscale (chiarito che l’omologazione forzosa può riguardare anche INPS – cram-down previdenziale) ; prevista moratoria fino 2 anni nei piani del consumatore (ora ristrutturazione debiti ex art.67 CCII) per crediti privilegiati ; semplificazioni nel concordato preventivo e nel concordato semplificato (abolito requisito 20% minimo per chirografari nel concordato liquidatorio se proposto dopo negoziazione fallita) .
- Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (vecchia Legge Fallimentare) – ora abrogata dal CCII, ma principi in parte ancora rilevanti per giurisprudenza formatasi su di essa. Ad es.: art. 67 l.f. (protezione degli atti, pagamenti e garanzie effettuati in esecuzione di un piano attestato, concetto ripreso ora dall’art. 56 CCII) ; art. 160-186 l.f. (vecchia disciplina concordato preventivo, utile per interpretazioni previgenti come la soglia 20% ai chirografari e la nozione di continuità indiretta) ; art. 142 l.f. (esdebitazione del fallito persona fisica, concetto ripreso dal CCII per liquidazione controllata e concordato minore) ; art. 236 l.f. (reati in procedure concorsuali diverse dal fallimento, punisce la frode ai creditori nel concordato preventivo) .
- D.L. 24 agosto 2021 n. 118, conv. L. 147/2021 – ha introdotto la Composizione Negoziata e il Concordato Semplificato (misure emergenziali post-Covid, poi integrate nel CCII). Ha istituito le Commissioni presso CCIAA per nominare l’esperto, definito le regole della piattaforma e delle misure protettive (art. 5-11 D.L. 118/21, trasfusi in art. 17-20 CCII) . Ha creato ex novo l’art. 25-sexies CCII (concordato semplificato, senza voto creditori, solo se negoziazione fallita) . Rilevanza storica: primo caso applicativo con Trib. Cagliari 08/11/2024 (accordo ristrutturazione omologato con cram-down fiscale) .
- Massime Giurisprudenziali Recenti:
- Cassazione Civile, Sez. Unite, 25/02/2021 n. 8500: possibilità di omologare concordato preventivo nonostante voto contrario del Fisco, se il trattamento offerto all’Erario è almeno pari all’alternativa liquidatoria e rispettata la par condicio. Principio recepito nel CCII (art. 112-bis, cram-down erariale) .
- Cass. Civ. Sez. I, 21/02/2024 n. 576: nei piani del consumatore ex L.3/2012 (ora ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII) è ammissibile la dilazione ultrannuale (anche >5 anni) dei creditori privilegiati, se nell’interesse dei creditori e previa possibilità di intervento/voto . Formalizza un orientamento pro-dilazione poi codificato (correttivo ter ha introdotto moratoria 2 anni per privilegiati nei piani).
- Cass. Civ. Sez. I, 15/10/2020 n. 22291: in accordi di ristrutturazione e piani del consumatore è lecito pagare i creditori privilegiati anche oltre 1 anno dall’omologazione (derogando al limite art.8 co.4 L.3/2012), purché siano chiamati ad esprimersi sulla dilazione (diritto di voto per accordi; possibilità di opposizione per piani). Precedenti conformi: Cass. 17834/2019, Cass. 23544/2019.
- Cass. Civ. Sez. I, 18/05/2023 n. 13418: il tribunale può dichiarare inammissibile un concordato con riserva presentato al solo fine dilatorio senza concrete prospettive di risanamento, configurando abuso dello strumento . Conferma poteri-doveri di filtro del giudice: l’ammissione al concordato può essere negata o revocata se emergono atti in frode (art. 47 CCII) o mancanza di buona fede. (V. anche Cass. 05/05/2016 n. 9347: abuso del concordato in bianco sanzionato).
- Corte Costituzionale, Sentenza 21/09/2023 n. 190: questione di legittimità costituzionale sulle soglie di allerta IVA (art. 25-novies CCII) dichiarata inammissibile/non fondata; confermata la discrezionalità legislativa su allerta e nessuna manifesta irragionevolezza nel richiedere alle imprese di attivarsi su segnalazione dei creditori pubblici . In particolare la Consulta ha ritenuto non leso l’art.3 Cost. dall’obbligo di segnalazione a carico di AE/INPS per IVA > €5.000 e 10% fatturato (norma poi modificata dal correttivo ter), valorizzando l’interesse pubblico a emersione precoce delle crisi.
- Corte Costituzionale, Sentenza 19/01/2024 n. 6: sull’art. 268 CCII (liquidazione controllata sovraindebitati) – confermata la legittimità costituzionale della previsione che i beni sopravvenuti entro 3 anni dall’apertura vadano acquisiti alla procedura, e che il triennio sia durata minima e massima prima dell’esdebitazione automatica. Secondo la Corte, tale meccanismo bilancia equamente l’art.2740 c.c. (responsabilità patrimoniale) col diritto al fresh start del debitore meritevole.
- Tribunale di Cagliari, Sez. Fall., Decreto 08/11/2024: omologato accordo di ristrutturazione ex art.57 CCII nonostante opposizione Agenzia Entrate, applicando art.63 CCII (cram-down fiscale). Verificato che la proposta al Fisco era migliorativa rispetto alla liquidazione (test convenienza positivo), il giudice delegato ha autorizzato l’omologa forzosa . Prima applicazione concreta della norma del 2022 sul cram-down fiscale negli accordi.
- Tribunale di Lucca, Decreto 16/05/2025: omologato concordato semplificato per la liquidazione su proposta dell’imprenditore, malgrado opposizione del Fisco. Il tribunale ha ritenuto soddisfatto il test del migliore interesse dei creditori (il concordato semplificato offriva loro utilità superiori al fallimento) e ha respinto l’opposizione dell’Agenzia Entrate, confermando la fattibilità del piano con vendita unitaria dell’azienda . Ciò conferma la possibilità di cram-down anche nel concordato semplificato: se il Fisco (o altro creditore) si oppone ma il piano è vantaggioso rispetto al fallimento, il giudice può omologare ugualmente .
- Tribunale di Bergamo, Decreto 2023: in materia di concordato semplificato ha statuito che non è ammissibile offrire zero a una categoria di creditori chirografari se in liquidazione fallimentare avrebbero un soddisfacimento sia pur minimo (fosse anche solo l’utilità di beneficiare di detrazioni fiscali per crediti inesigibili) . Occorre garantire comunque un’utilità > 0 a tutti i creditori concorsuali, coerentemente col principio di best interest.
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Il settore dei fluidi tecnici e antigelo è estremamente delicato: oscillazione dei prezzi delle materie prime, costi alti di trasporto e stoccaggio, lotti minimi elevati, normative severe, approvvigionamenti complessi, clienti che pagano a 60–120 giorni.
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La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni rapidamente e con una strategia professionale.
Perché un’Azienda di Soluzioni Antigelo e Fluidi Tecnici va in Debito
- aumento dei costi di glicoli, additivi, imballaggi, trasporto e logistica
- pagamenti lenti da parte di installatori HVAC, industrie e rivenditori
- magazzino immobilizzato tra IBC, taniche, fusti, fluidi tecnici e semilavorati
- costi elevati di conformità, SDS, REACH, normative ambientali
- investimenti in miscelatori, impianti, controlli qualità e laboratori
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il problema non è la mancanza di mercato, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi
- sospensione delle forniture di glicoli, additivi e imballaggi
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di IBC, fusti, fluidi e attrezzature
- impossibilità di rifornire clienti critici (HVAC, industria, impianti energetici)
- perdita di contratti ricorrenti e clienti strategici
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
- sospendere pignoramenti
- fermare richieste di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità
- bloccare le azioni dell’Agenzia Riscossione
Prima si mette in sicurezza l’azienda, poi si affronta il debito.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
In moltissimi casi emergono errori:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori nelle cartelle della Riscossione
- commissioni bancarie anomale
Una parte significativa del debito può essere tagliata o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con un piano sostenibile
Strumenti disponibili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (chimici, imballaggi, logistica)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensioni temporanee dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate
4. Usare strumenti legali potentissimi che bloccano TUTTI i creditori
Quando la crisi è più avanzata si può ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
- (nei casi più complessi) Liquidazione controllata
Queste soluzioni consentono all’azienda di pagare solo una parte dei debiti, mantenendo attività e forniture operative.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare un’azienda chimica servono competenze elevate e specifiche.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende che operano con fluidi tecnici e antigelo, dove affidabilità e continuità sono vitali.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente ai pignoramenti
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione completa del debito
- protezione di magazzino, IBC, taniche e linee produttive
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela totale dell’azienda e dell’amministratore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di soluzioni antigelo e fluidi tecnici non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, efficace e perfettamente legale, puoi:
- fermare subito i creditori,
- ridurre realmente i debiti,
- salvare clienti, produzioni e continuità operativa,
- proteggere il futuro della tua impresa.
Agisci ora.
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