Azienda Di Smerigliatrici Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce, importa o distribuisce smerigliatrici, smerigliatrici industriali, da banco, angolari, nastri abrasivi, dischi da taglio e da sbavo, ricambi, motori elettrici e componenti per officine meccaniche, carpenterie, cantieri e industrie, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è urgente intervenire per evitare fermi produzione e perdita di clienti strategici.

Nel settore della smerigliatura, anche un semplice ritardo nelle forniture può bloccare lavorazioni meccaniche, manutenzioni e cantieri, con conseguenti penali, reclami e danni diretti alla tua reputazione.

Perché le aziende di smerigliatrici accumulano debiti

  • aumento dei costi di motori, acciai, componenti meccanici ed elettronica
  • rincari nelle importazioni, nei trasporti e nei materiali abrasivi
  • pagamenti lenti da parte di officine, carpenterie e rivenditori tecnici
  • ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
  • magazzini costosi con molte varianti, modelli, potenze e ricambi
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli di acquisto
  • investimenti elevati in sicurezza, certificazioni e manutenzioni tecniche

Cosa fare subito

  • far analizzare professionalmente tutta la tua situazione debitoria
  • individuare debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro troppo pesanti che bloccano la liquidità
  • chiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
  • proteggere rapporti con fornitori strategici e componenti critici
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza fermare la produzione

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di abrasivi, motori, ricambi e componenti
  • impossibilità di rispettare consegne e manutenzioni
  • perdita di clienti industriali, rivenditori e cantieri
  • rischio concreto di chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

Detto questo, l’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. È inoltre:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può offrirti un supporto concreto per:

  • bloccare pignoramenti e procedure esecutive
  • ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti legali più efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere macchinari, ricambi, magazzino e continuità operativa
  • evitare la chiusura e guidare l’azienda verso un reale risanamento

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Introduzione

Immaginiamo un’azienda manifatturiera di smerigliatrici che si trova sommersa dai debiti. Cosa può fare l’imprenditore per difendersi dalle azioni dei creditori e salvare l’attività? In questa guida affronteremo in dettaglio – con un taglio giuridico avanzato ma divulgativo – le strategie legali a disposizione di società (S.r.l., S.p.A.) e imprenditori individuali debitori in Italia (aggiornate a ottobre 2025). Approfondiremo la normativa italiana vigente (il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII), le sentenze più recenti e autorevoli, e proporremo tabelle riepilogative, domande e risposte frequenti, nonché simulazioni pratiche dal punto di vista del debitore. L’obiettivo è fornire un vademecum completo per avvocati, imprenditori e privati su come affrontare debiti fiscali, previdenziali, bancari o commerciali (verso fornitori, dipendenti, ecc.), evitando se possibile il fallimento (liquidazione giudiziale), tramite ristrutturazione del debito, negoziazione con i creditori o cessione dell’attività. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate saranno raccolte in fondo alla guida.

Nota: Il termine fallimento in questa guida sarà spesso usato come sinonimo di liquidazione giudiziale, denominazione introdotta dal nuovo Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) in vigore dal 15 luglio 2022. Useremo inoltre gli acronimi CCII (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) e LF (vecchia Legge Fallimentare, R.D. 267/1942, abrogata nel 2022) per riferirci rispettivamente alla normativa attuale e previgente.

Crisi d’impresa: definizioni, segnali e doveri dell’imprenditore

Per prima cosa, occorre riconoscere la crisi e comprendere quando un’azienda è a rischio insolvenza. Il Codice della crisi definisce con precisione i concetti chiave: la crisi è uno stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi tipicamente con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate . L’insolvenza, invece, è lo stato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, situazione desumibile da inadempimenti o altri fatti esteriori (ad esempio, ritardi e mancati pagamenti significativi) . In altre parole, un’azienda è insolvente quando la sua incapacità finanziaria diventa conclamata e oggettiva, mentre si parla di crisi in una fase precedente, in cui si prevedono problemi di liquidità entro un orizzonte temporale definito (oggi la legge considera un orizzonte di 12 mesi) .

Dal 2019 gli amministratori di società hanno l’obbligo di dotare l’impresa di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensione dell’attività, finalizzati a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e a intraprendere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte . Ciò significa implementare sistemi di controllo di gestione, contabilità analitica, monitoraggio dei flussi di cassa e degli indici di bilancio, in modo da individuare subito segnali d’allarme. Il Codice della crisi (art. 3 CCII, come modificato dal D.Lgs. 83/2022) elenca alcuni indicatori di allerta che l’imprenditore deve tenere sotto osservazione, tra cui:

  • Squilibri di bilancio e tensioni finanziarie significative (es. patrimonio netto negativo, liquidità insufficiente, ecc.);
  • Insolvenza prospettica: incapacità prevista di far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi (perdita della continuità aziendale su base annua);
  • Ritardi nei pagamenti di debiti fiscali e previdenziali o verso fornitori/banche oltre determinate soglie: ad esempio, debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni superiori ai debiti non scaduti, esposizioni bancarie scadute da oltre 60 giorni superiori al 5% del totale creditizio, retribuzioni ai dipendenti scadute da oltre 30 giorni per oltre la metà dell’ammontare mensile ;
  • Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati: l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’Agente della Riscossione (ex Equitalia) e altri enti previdenziali sono tenuti per legge a segnalare all’imprenditore il superamento di specifici limiti di debito fiscale/previdenziale, invitandolo a reagire attivando misure di composizione della crisi . Tali soglie di esposizione sono fissate dall’art. 25-novies CCII e la segnalazione deve avvenire entro 60 giorni dalla conoscenza dello stato di crisi .

Questi obblighi di monitoraggio e allerta “interna” rappresentano un cambio di paradigma: si passa da un sistema tradizionalmente repressivo, che affrontava l’insolvenza solo a situazione ormai degenerata, a un sistema preventivo, volto a emersione anticipata del dissesto . Ad esempio, se la nostra azienda di smerigliatrici (Alfa S.r.l.) nota che il fatturato in calo non coprirà le uscite dei prossimi mesi e accumula ritardi nei pagamenti di IVA, contributi e fornitori, gli amministratori devono attivarsi subito. In caso contrario, rischiano conseguenze legali: l’inerzia colpevole di fronte a segnali di crisi può costituire violazione dei doveri gestori. La Corte di Cassazione ha affermato che la nuova disciplina (art. 2086 c.c. come integrato dal Codice) impone di affrontare tempestivamente la crisi e che la mancata attivazione può configurare un inadempimento degli amministratori, fonte di responsabilità . In un’importante pronuncia del 2021, la Cassazione ha inoltre sancito che, se il dissesto dell’azienda si aggrava per il ritardo colpevole nell’accesso a procedure concorsuali, i danni ai creditori vanno risarciti calcolando la differenza tra il patrimonio netto alla data in cui si sarebbe dovuto intervenire e quello alla data effettiva di intervento . Questo principio sprona l’imprenditore ad agire per tempo: prima si interviene, maggiori sono le chance di risanamento e minori i rischi di incorrere in azioni di responsabilità per aggravamento del dissesto.

Va precisato che il disegno originario del Codice prevedeva anche una procedura formale di allerta esterna avanti ad un Organismo dedicato (OCRI presso le Camere di Commercio). Tale sistema doveva rendere obbligatoria la segnalazione di crisi da parte dei sindaci o dei creditori pubblici, con convocazione dell’imprenditore dinanzi a un collegio. Questo meccanismo non è mai entrato in vigore: inizialmente rinviato, è stato poi definitivamente soppresso dal correttivo del 2022 (D.Lgs. 83/2022) . In sua sostituzione è stato potenziato l’approccio volontario: rimangono soft alert come gli obblighi di adeguati assetti e le segnalazioni fiscali/previdenziali (che però non innescano automaticamente procedure), mentre l’unico percorso assistito previsto oggi è la Composizione Negoziata (vedi oltre). In sintesi, la legge “raccomanda fortemente” al debitore di muoversi appena i campanelli d’allarme suonano, ma la scelta di attivare una procedura rimane nelle sue mani. Attenzione però: se l’imprenditore ignora deliberatamente i segnali di crisi e continua ad operare peggiorando il buco finanziario, potrà subirne le conseguenze in sede civile (azioni di responsabilità) e anche penale (si pensi ai reati di bancarotta per aver aggravato il dissesto o dissipato risorse).

Riassumendo questa sezione introduttiva:

  • Crisi vs insolvenza: la crisi è la fase iniziale (prognosi di insolvenza) mentre l’insolvenza è lo stato conclamato di incapacità di pagare . La legge italiana adotta un approccio anticipatorio, individuando la crisi già quando i flussi di cassa prospettici a 12 mesi risultano inadeguati .
  • Obblighi organizzativi: società di capitali e altre imprese devono munirsi di strumenti di controllo adeguati e assetti contabili idonei a far emergere squilibri e ritardi di pagamento prima che sia troppo tardi .
  • Indicatori di allarme: indici di bilancio sfavorevoli, debiti scaduti per importi rilevanti (fiscali > soglie, retribuzioni non pagate, rate di mutuo scadute, ecc.) .
  • Segnalazioni esterne: l’Erario e gli enti previdenziali avvisano il debitore se supera certi debiti non versati (ad es. cartelle esattoriali oltre importi soglia) – un invito a correre ai ripari, non un’azione esecutiva immediata.
  • Dovere di agire: amministratori e imprenditori devono reagire senza indugio. Il mancato intervento può costituire colpa grave, con responsabilità per i danni provocati dal ritardo .
  • Assenza di allerta “coattiva”: oggi l’allerta è principalmente interna e volontaria; non esiste più un organo pubblico che imponga misure alla prima avvisaglia (come sarebbe stato l’OCRI). Questo però non deve far dormire sugli allori il debitore, perché restano i rimedi “hard” tradizionali (azioni esecutive e istanze di fallimento dei creditori) che vedremo tra poco.

Tipologie di debiti aziendali e rischi correlati

Una volta compreso che l’azienda è in crisi, il debitore deve analizzare la natura dei propri debiti. Non tutti i crediti infatti sono uguali: a seconda del tipo di debito, i creditori hanno strumenti e poteri diversi per il recupero, e la legge prevede talora trattamenti differenziati. Di seguito esaminiamo le principali categorie di debiti che una tipica azienda di smerigliatrici (o qualsiasi impresa) può avere – debiti tributari, previdenziali, bancari, verso fornitori e verso i dipendenti – e le relative conseguenze per il debitore.

Debiti tributari (fiscali)

I debiti verso l’Erario includono imposte non versate (IVA, IRES, IRAP), ritenute non pagate, tasse locali e ogni altro tributo dovuto all’erario statale o agli enti locali. Questi debiti presentano peculiari profili di rischio:

  • Agente della Riscossione: In caso di mancato pagamento entro i termini, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) iscrive a ruolo le somme dovute ed emette la cartella esattoriale. Se la cartella non viene pagata nemmeno a seguito di solleciti, scattano le misure di riscossione forzata: ad esempio fermi amministrativi su automezzi, ipoteche su immobili aziendali o personali (se l’imprenditore è individuale o ha prestato garanzie), e infine pignoramenti. L’Agente della Riscossione ha il potere di procedere in via esecutiva in modo spesso più spedito rispetto a un creditore ordinario, potendo iscrivere ipoteca per debiti sopra €20.000 e procedere al pignoramento (anche senza decreto ingiuntivo) trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale se il debitore non presenta opposizione né chiede dilazioni.
  • Interessi e sanzioni: I debiti tributari crescono nel tempo per l’applicazione di interessi di mora e sanzioni per omesso versamento. Ciò può far lievitare il debito iniziale, aggravando la crisi di liquidità dell’azienda. Ad esempio, l’omesso versamento IVA è sanzionato con il 30% di ogni importo non pagato, oltre interessi, e su alcuni tributi possono maturare sanzioni cumulative.
  • Privilegi sui beni: I crediti fiscali godono di privilegio generale mobiliare (per esempio l’IVA, le ritenute e altri tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ex art. 2752 c.c.) e privilegio immobiliare speciale (l’Erario può iscrivere ipoteca legale sui beni immobili del debitore). In caso di concorsualità (fallimento o concordato), questo significa che l’Erario verrà soddisfatto con precedenza sui beni su cui vanta tali prelazioni, rispetto ai creditori chirografari (non garantiti).
  • Possibilità di rateazione e definizioni agevolate: Come strumento di difesa, un’azienda in temporanea difficoltà può chiedere un piano di rateizzazione delle cartelle esattoriali (fino a 72 rate mensili, estendibili a 120 in casi di grave e comprovata situazione di difficoltà). La presentazione della richiesta di rateazione blocca le azioni esecutive e cautelari dell’Agente di Riscossione, a condizione di pagare regolarmente le rate concordate. Inoltre, negli ultimi anni sono state introdotte varie misure di “definizione agevolata” (rottamazione delle cartelle), che consentono di pagare il debito fiscale senza sanzioni e interessi. Queste misure, tuttavia, sono episodiche e legate a provvedimenti legislativi straordinari: ad ottobre 2025, ad esempio, è in corso la “rottamazione-quater” per cartelle fino al 30 giugno 2022, che consente ai debitori di estinguere i ruoli pagando solo l’imposta e una parte limitata di interessi. Se l’azienda di smerigliatrici rientra nelle finestra temporali previste, può valutare l’adesione a tali sanatorie per ridurre l’esposizione fiscale (ma attenzione: aderire a una definizione agevolata comporta l’obbligo di pagare tutte le rate nei termini, pena la decadenza e la reviviscenza integrale del debito, spesso con impossibilità di rate ulteriori).
  • Transazione fiscale nelle procedure concorsuali: In sede di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, la legge consente di proporre una transazione fiscale, ovvero un trattamento concordato dei debiti tributari (e contributivi) che può prevedere dilazioni o anche stralci (riduzioni) di parte del credito tributario . In passato, un forte limite era il divieto di falcidia dell’IVA e delle ritenute (non si poteva proporre di non pagare integralmente IVA e ritenute, in ossequio a vincoli europei). Tuttavia, una storica sentenza della Cassazione nel 2020 ha affermato che, in assenza di un esplicito divieto europeo, è ammissibile anche il trattamento non integrale dell’IVA in un concordato . Questo orientamento è stato poi recepito dal legislatore: oggi l’IVA e le ritenute possono essere falcidiate per legge nelle procedure di crisi, a condizione però che il trattamento offerto sia il migliore possibile per il Fisco (ad esempio, almeno pari a quanto l’Erario otterrebbe liquidando i beni con privilegio). È stato infatti introdotto il cosiddetto cram-down fiscale: il tribunale può omologare il concordato o l’accordo di ristrutturazione anche senza il voto favorevole dell’Erario, se ritiene che l’offerta al Fisco sia equa e non inferiore al ricavabile in caso di fallimento . La Cassazione a Sezioni Unite nel 2021 (sent. n. 8504/2021) ha sancito proprio questo principio, poi codificato nel CCII , e una sentenza più recente del 2024 ha chiarito che la “mancata adesione” del Fisco che legittima il cram-down include anche il voto negativo espresso, non solo il silenzio . Dal punto di vista del debitore, ciò significa che i debiti fiscali possono essere ristrutturati all’interno di un piano concorsuale, senza necessità di soddisfarli integralmente, purché la proposta sia seria e verificata dal giudice.
  • Responsabilità personali e profili penali: Gli amministratori devono prestare particolare attenzione ai debiti tributari perché alcune omissioni configurano reati. Ad esempio, non versare l’IVA dovuta per importi superiori a €250.000 per periodo d’imposta integra il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), così come omesso versamento di ritenute certificate oltre €150.000 (art. 10-bis). Anche l’utilizzo di fatture false o altri artifici per evadere le imposte comporta gravi sanzioni penali. Questi reati sono personali: il fatto che la società versi in crisi non scrimina l’amministratore, se non paga tributi dovuti e supera le soglie di punibilità. Inoltre, i liquidatori di società che, in fase di scioglimento volontario, pagano taluni creditori e lasciano impagate imposte dovute possono incorrere in responsabilità diretta verso l’Erario fino a concorrenza delle somme indebitamente destinate altrove (art. 36 D.P.R. 602/1973). Quindi, difendersi dai debiti fiscali significa anche agire con prudenza: meglio cercare di dilazionare o transare il debito con il Fisco, piuttosto che ignorarlo accumulando sanzioni e rischi penali.

Debiti previdenziali (contributi INPS e INAIL)

I debiti previdenziali riguardano principalmente i contributi obbligatori dovuti agli enti previdenziali e assistenziali (INPS per i lavoratori dipendenti e autonomi, INAIL per l’assicurazione infortuni, casse professionali, ecc.). Anche qui il soggetto pubblico (INPS o agente della riscossione per suo conto) può attivare procedure di recupero forzoso in caso di mancato pagamento:

  • Avvisi di addebito e riscossione: L’INPS emette avvisi di addebito per contributi non versati, che costituiscono titolo esecutivo immediatamente affidato all’Agente della Riscossione. La procedura è analoga a quella dei debiti tributari: trascorsi i termini, si può procedere ad esecuzione forzata (fermo amministrativo, ipoteche, pignoramenti) senza bisogno di un giudizio preventivo. Le sanzioni civili per omesso versamento di contributi sono molto pesanti (fino al 30% annuo, sebbene spesso siano “sterilizzate” in fase concorsuale privilegiando l’interesse legale).
  • Privilegi contributivi: I crediti per contributi previdenziali vantano un privilegio generale sui mobili dell’azienda (art. 2753 c.c.) subito dopo i crediti per salari. Pertanto, in caso di procedure concorsuali, l’INPS ha diritto di precedenza sul realizzo dei beni mobili e crediti, secondo l’ordine stabilito dalla legge (in genere insieme o subito dopo i crediti di lavoro).
  • Transazione contributiva: Nel contesto di piani di ristrutturazione o concordati, è prevista la possibilità di includere i debiti contributivi in un accordo con l’ente (cosiddetta transazione contributiva, parallela a quella fiscale) . Le condizioni seguono regole simili: ad esempio, l’INPS può accettare dilazioni e in alcuni casi riduzioni su sanzioni e interessi. Anche per i contributi, la normativa aggiornata permette il cram-down (omologa forzata) se l’ente rifiuta ingiustificatamente una proposta favorevole per i creditori. In pratica, il tribunale può omologare il piano anche senza adesione INPS, purché ai contributi sia destinato almeno quanto si ricaverebbe altrimenti.
  • Profili penali: Il datore di lavoro che trattiene dalla busta paga dei dipendenti i contributi previdenziali (quota a carico del lavoratore) e non li versa all’INPS entro il termine previsto, per importi superiori a una soglia (attualmente circa €10.000 annui), commette reato (art. 2 D.L. 463/1983). Questo reato è estinto se il datore paga integralmente il dovuto prima dell’apertura del dibattimento, ma in caso contrario comporta la condanna dell’amministratore. Dunque, se l’azienda è in crisi di liquidità, mai utilizzare i contributi dei dipendenti per altre spese: questi importi vanno considerati intoccabili. In caso di difficoltà, meglio avvisare subito l’INPS e cercare una dilazione del debito. L’omesso versamento dei contributi propri (quota a carico datoriale) invece non è più reato (dopo depenalizzazioni), ma restano le sanzioni civili e le procedure di recupero.
  • Responsabilità degli amministratori: Analogamente al discorso fiscale, i gestori che deliberatamente non versano contributi potrebbero essere chiamati a rispondere se, ad esempio, nel corso di una liquidazione societaria pagano altri creditori a discapito dell’ente previdenziale. L’INPS spesso è molto attivo anche nel contestare agli amministratori fenomeni di interposizione fittizia (es. l’azienda chiude e riapre con altro nome senza pagare contributi arretrati): se ci sono condotte elusorie, l’ente può agire per far dichiarare la nuova società responsabile in solido o farne accertare la continuità con la precedente.

In definitiva, per difendersi dai debiti previdenziali vale quanto detto per il Fisco: non ignorare il problema. Le opzioni includono chiedere una rateazione all’INPS (spesso concessa in 24 rate per aziende in temporanea difficoltà), oppure inserire il debito in un piano di ristrutturazione chiedendo anche la remissione delle sanzioni. Se l’azienda intravede di non poter pagare i contributi correnti, è segno che la crisi è grave: è doveroso attivare subito procedure di allerta o composizione, sia per evitare denunce penali sia per tutelare i lavoratori (il cui TFR e stipendi non pagati potranno eventualmente essere garantiti dal Fondo di Garanzia, ma solo a seguito di fallimento o concordato liquidatorio).

Debiti bancari e finanziari

La maggior parte delle imprese indebitate ha esposizioni verso banche o altri finanziatori (es. società di leasing, fornitori di credito). Questi debiti finanziari possono assumere forme diverse: mutui ipotecari, scoperti di conto corrente (affidamenti), anticipazioni su fatture, leasing di macchinari, finanziamenti agevolati, ecc. Quali sono i rischi e le leve a disposizione delle banche creditori?

  • Garanzie reali e personali: Tipicamente, i debiti bancari sono assistiti da garanzie. Se l’azienda Alfa S.r.l. ha acquistato nuovi macchinari tramite leasing o finanziamento bancario, è probabile che il contratto preveda un’ipoteca sugli immobili aziendali, un pegno su beni mobili registrati o sulle quote societarie, o almeno una fideiussione personale dei soci/amministratori. Le garanzie reali (ipoteca, pegno) attribuiscono alla banca uno status privilegiato: in caso di insolvenza, la banca potrà soddisfarsi prioritariamente sul ricavato dei beni dati in garanzia. Le garanzie personali (fideiussioni) permettono invece alla banca di aggredire il patrimonio personale dei garanti (spesso i soci o un’impresa collegata) se la società debitrice non paga. Quindi, dal punto di vista del debitore, un primo effetto difensivo deriva dall’assetto delle garanzie: un imprenditore che ha firmato fideiussioni per i debiti sociali rischia il proprio patrimonio personale (casa, conti privati) – occorrerà tenere conto anche di questo nei piani di ristrutturazione.
  • Decadenza dai benefici e revoca degli affidamenti: Le banche hanno contrattualmente la facoltà di revocare gli affidamenti (scoperti di conto, castelletti, fidi) se il cliente non rientra nei limiti concordati o versa in difficoltà rilevanti. La revoca improvvisa di linee di credito può precipitare l’azienda in crisi conclamata (ad esempio, la banca blocca il conto e improvvisamente l’impresa non può pagare fornitori e stipendi). Occorre sapere che il Correttivo 2024 al Codice della crisi ha introdotto un divieto importante: le banche non possono revocare o ridurre gli affidamenti solo perché l’impresa accede alla Composizione Negoziata (procedura assistita di cui diremo) né possono classificare a sofferenza tali esposizioni per il solo fatto di tale accesso . In pratica, l’ammissione alla procedura di composizione negoziata non deve costituire di per sé un “default bancario” . Questo è un elemento di tutela per il debitore che decide di affrontare la crisi: il legislatore vuole evitare che, paradossalmente, l’azienda sia punita dalle banche solo per aver cercato di ristrutturare i debiti. Fuori da questo caso specifico, però, se l’impresa non paga le rate di un mutuo o va “in rosso” oltre il fido, la banca può invocare la decadenza dal termine e chiedere subito il rientro dell’intero importo (art. 1186 c.c.), avviando in difetto le azioni esecutive. Ad esempio, per un mutuo ipotecario, dopo mancati pagamenti di alcune rate la banca può procedere a precetto e pignoramento immobiliare dell’immobile ipotecato.
  • Diverse tipologie di finanziatori: Ci sono differenze nei poteri tra vari finanziatori. Le società di leasing, in caso di inadempimento, possono risolvere il contratto e riprendere il bene in leasing in via di ricorso possessorio rapido, rivendicando la proprietà del bene (che resta loro finché il leasing non è concluso). I factor che anticipano fatture potrebbero essere coperti da cessione di credito e quindi incassare direttamente i crediti dell’azienda dai clienti. I confidi o fondi di garanzia pubblici (ad es. il Fondo PMI) che garantiscono prestiti bancari potrebbero intervenire pagando essi la banca per poi surrogarsi come creditori verso l’azienda.
  • Posizione in caso di procedura concorsuale: In un eventuale concordato preventivo o fallimento, i creditori bancari con garanzie reali (ipoteche su immobili aziendali, pegni su beni o crediti) sono creditori privilegiati (prelatizi) sul ricavato di quei beni. Se l’azienda viene liquidata, la banca ipotecaria sarà soddisfatta fino a concorrenza del valore dell’immobile venduto; se qualcosa resta scoperto (parte chirografaria del credito), la banca concorrerà come chirografario sul resto del patrimonio. Esistono norme specifiche che proteggono il credito fondiario delle banche: ad esempio, per i mutui fondiari l’azione esecutiva immobiliare può proseguire anche dopo l’apertura del fallimento, ma il riparto delle somme ricavate è poi soggetto alle regole concorsuali (giurisprudenza ha chiarito i confini di tali interventi ). Le banche senza garanzie sono invece chirografarie pure e dunque destinate, in caso di insolvenza, a trattamenti di parità con gli altri creditori non privilegiati (e spesso a subire decurtazioni significative nei piani di concordato).
  • Difendersi dai debiti bancari: L’impresa debitrice ha alcune leve. La prima è negoziare direttamente con la banca una ristrutturazione del debito (ad es. allungamento dei piani di ammortamento, concessione di periodi di pre-ammortamento con rate solo interessi, consolidamento di fidi sconfinati in finanziamenti a medio termine). Le banche, se l’azienda presenta un piano credibile di rilancio, possono essere disponibili a patti di ristrutturazione. Talora, più banche creditrici aderiscono a protocolli comuni (es. accordi ABI) di moratoria per le PMI in crisi temporanea, sospendendo per un certo periodo i pagamenti di quota capitale dei mutui. Dal 2020 in poi, durante l’emergenza Covid, molte imprese hanno beneficiato di moratorie ex lege e garanzie pubbliche che hanno congelato le posizioni: quelle misure straordinarie sono terminate, ma resta la possibilità di intavolare trattative private. Un altro strumento importante è la convenzione di moratoria prevista dal CCII: se finanziatori rappresentanti almeno il 75% dei crediti di una certa categoria (tipicamente banche) concordano di mantenere le linee di credito e di non agire, l’accordo è omologabile e vincola anche gli altri finanziatori dissenzienti della stessa categoria . Questo consente all’azienda respiro temporaneo senza l’unanimità di tutte le banche.
  • Fideiussioni personali: Molti imprenditori scoprono amaramente che, pur avendo operato tramite società di capitali, hanno garantito personalmente i debiti bancari. In caso di default dell’azienda, la banca agirà in via escussoria anche sui garanti. Per difendersi, il garante potrebbe cercare di rinegoziare l’esposizione separatamente (es. offrendo un rientro parziale a saldo e stralcio del debito garantito, se le garanzie reali in azienda sono insufficienti). Alcune fideiussioni “omnibus” bancarie degli scorsi decenni sono state contestate nei tribunali per profili di nullità (per violazione della normativa antitrust secondo schema ABI 2003) – ma fare affidamento su questa via è aleatorio e lungo. Se l’azienda entra in concordato preventivo, la regola generale è che la procedura non protegge i coobbligati e i garanti (art. 123 LF, corrispondente art. 255 CCII): quindi la banca potrebbe comunque agire contro il fideiussore nonostante il concordato della società, salvo che il concordato stesso preveda qualcosa anche per i garanti (ad esempio liberazione parziale ex art. 88 co.2 TUIR, con effetto fiscale di esenzione del garante, vedi infra). Questo per dire che chi ha firmato garanzie personali deve elaborare una strategia parallela: magari conferire beni personali a un trust o fondo patrimoniale anni prima (ormai tardi se i creditori sono già alle porte), oppure includere nel piano di ristrutturazione dell’azienda un accordo transattivo che coinvolga anche i garanti.

In conclusione, i debiti bancari sono spesso i più “tecnici” da gestire. Prevenzione: mantenere un dialogo aperto con gli istituti, cercando di non arrivare a insolvenze conclamate (un rating bancario deteriorato porta a revoche e segnalazioni in Centrale Rischi). Negoziazione: presentare alle banche un piano realistico, magari corredato da una perizia indipendente, può convincerle a sostenere il risanamento. Nel contesto del nuovo Codice, ricordiamo l’innovazione citata: se l’azienda accede alla Composizione Negoziata, la banca non può chiudere i rubinetti per il solo fatto dell’accesso – una salvaguardia importante per chi vuole risanare sotto l’ombrello protettivo della legge.

Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali

Questa categoria comprende tutti i debiti di natura commerciale o civile: fornitori di materie prime o servizi non pagati, affitti arretrati, bollette di utenze, professionisti con parcelle insolute, ecc. Tali creditori, pur non avendo i poteri pubblicistici del Fisco né spesso garanzie reali come le banche, possono mettere in seria difficoltà un’azienda debitrice attraverso le normali azioni legali di recupero credito. Ecco i punti salienti:

  • Interruzione delle forniture e reputazione: Il primo rischio per un’azienda che non paga i fornitori è la perdita di fiducia commerciale. Il fornitore insoluto può sospendere ulteriori consegne (a volte invocando l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.), mettere l’azienda in mora e diffondere nel mercato la notizia dell’insolvenza, deteriorando la reputazione. Ad esempio, se Alfa S.r.l. non paga da mesi l’acciaieria che le fornisce semilavorati, questa bloccherà le consegne: l’azienda potrebbe così non riuscire a proseguire la produzione di smerigliatrici, aggravando la crisi.
  • Decreto ingiuntivo: Il fornitore creditore, munito di fatture non pagate, può rivolgersi al tribunale per ottenere rapidamente un decreto ingiuntivo di pagamento. Se il credito è fondato su prova scritta (fatture, DDT firmati, contratti) l’ingiunzione è concessa di solito in 30-60 giorni inaudita altera parte (cioè senza sentire l’azienda debitrice). Una volta notificato il decreto, l’azienda ha 40 giorni per pagare o proporre opposizione (sollevando eventuali contestazioni sul credito). Se non fa opposizione in tempo, il decreto diviene definitivo e titolo esecutivo: il creditore potrà procedere con pignoramenti. Dal punto di vista del debitore, dunque, il decreto ingiuntivo è un evento critico: ignorarlo è molto pericoloso, perché scaduti i 40 giorni si perde la possibilità di contestare nel merito. Se ci sono ragioni per opporsi (ad es. contestazioni sulla merce, errori nei conteggi, prescrizione, ecc.), bisogna affidarsi a un legale e presentare opposizione nei termini, altrimenti il debito sarà cristallizzato e maggiorato di spese legali. L’opposizione fa partire un giudizio ordinario, che può durare anche anni: ciò guadagna tempo al debitore, ma attenzione che il giudice può comunque concedere l’esecuzione provvisoria dell’ingiunzione anche in pendenza di causa (specie se il credito è fondato su assegni cambiali o ammesso parzialmente). In generale, opporsi in malafede solo per ritardare può esporre a ulteriori costi (interessi di mora elevati, condanna alle spese). Tuttavia, se c’è un minimo appiglio giuridico, l’opposizione può rientrare nelle tattiche difensive per rinviare l’escussione, guadagnando tempo magari per predisporre un piano di ristrutturazione o accedere a un concordato preventivo.
  • Pignoramenti e azioni esecutive: Ottenuto un titolo esecutivo (ingiunzione non opposta o sentenza), il creditore può notificare un atto di precetto intimando il pagamento entro 10 giorni, decorsi i quali può avviarsi il pignoramento. Il pignoramento mobiliare presso l’azienda comporta l’intervento dell’ufficiale giudiziario nei locali aziendali per inventariare e vincolare macchinari, merci, computer, automezzi etc., poi farli vendere all’asta. Questo scenario è devastante per un’impresa in esercizio: l’asportazione dei beni produttivi ne paralizza l’attività. Il debitore può tentare di evitare la vendita chiedendo la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), cioè versando una somma a garanzia (di solito mediante un deposito pari al credito + spese + 1/5) per sostituirla ai beni pignorati – opzione praticabile solo se si dispone di liquidità o se un terzo la mette a disposizione. C’è poi il pignoramento presso terzi, tipicamente su conti correnti bancari o crediti verso clienti: il creditore può far bloccare il conto aziendale (con atto notificato alla banca) congelando tutte le somme presenti fino a concorrenza del credito. Oppure può notificare ai principali clienti dell’azienda un atto di pignoramento, intimando loro di pagare direttamente al creditore procedente gli importi dovuti all’azienda (pignoramento di crediti). Anche queste azioni, se ben mirate, strangolano la liquidità residua dell’impresa debitrice.
  • Istanza di fallimento (liquidazione giudiziale): Se i debiti sono ingenti e l’azienda appare insolvente, uno o più creditori (anche un singolo fornitore per un credito modesto, purché non contestato) possono presentare un’istanza di fallimento al tribunale competente. Nel nuovo contesto normativo, questa si chiama istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ma comunemente si parla ancora di “ricorso di fallimento”. Il tribunale, verificato che l’impresa non è sottosoglia (cioè non è “piccola” al punto da essere non fallibile, vedi infra) e sussistono i presupposti d’insolvenza, fisserà un’udienza in cui il debitore potrà comparire per difendersi. L’azienda può eccepire ad esempio di non essere insolvente (magari esibendo un piano di pagamento dei crediti in questione, o contestando il credito istante), oppure può chiedere un termine per presentare una domanda di concordato preventivo (concordato in bianco). Se l’insolvenza risulta manifesta e nessuna soluzione alternativa è proposta, il tribunale emette la sentenza dichiarativa di fallimento (liquidazione giudiziale) e da quel momento l’impresa perde la disponibilità dei beni, intervenendo il curatore. L’istanza di fallimento è dunque l’arma finale del creditore, che il debitore vuole evitare a tutti i costi: appena notificato il ricorso, è il segnale che il tempo è scaduto. Ci sono alcuni margini di difesa: dimostrare di avere patrimonio liquidabile sufficiente a soddisfare il creditore (per negare lo stato d’insolvenza), o far valere la non fallibilità (ad esempio, se si è un imprenditore sotto i limiti dimensionali di legge). A tal proposito, ricordiamo che sono escluse dal fallimento le cosiddette imprese minori, cioè quelle che nei tre esercizi precedenti non hanno superato congiuntamente determinati limiti: attivo patrimoniale annuo €300.000, ricavi annui €200.000, debiti totali €500.000 . Se l’azienda rientra in tutti questi parametri, non può essere assoggettata a liquidazione giudiziale e i creditori potranno tutelarsi solo con le esecuzioni individuali o con le procedure di sovraindebitamento. Attenzione: società di capitali (come S.r.l. e S.p.A.) sono comunque soggette a fallimento a prescindere dai limiti (i limiti si applicano alle imprese commerciali individuali o società di persone); in pratica quasi tutte le società di capitali sono “fallibili”. Una S.r.l. microscopica può teoricamente invocare i limiti se non ha tenuto scritture contabili, qualificandosi come impresa non commerciale, ma è una forzatura. Dunque per Alfa S.r.l. (azienda di smerigliatrici, attività manifatturiera) non c’è scampo dimensionale: se insolvente, i creditori potranno chiederne il fallimento.
  • Clausole contrattuali risolutive e fornitori strategici: Alcuni contratti commerciali prevedono che se uno dei partner entra in procedura concorsuale o ritarda pagamenti, l’accordo si risolve automaticamente. La legge attuale è intervenuta per mitigare queste conseguenze: in caso di concordato con continuità, ad esempio, è nulla la clausola contrattuale che prevede la risoluzione del contratto solo per effetto della domanda di concordato (c.d. ipso facto clause), a meno che il contraente in bonis dimostri concrete esigenze di non proseguire . È un aspetto tecnico, ma importante dal punto di vista del debitore: se l’azienda accede a un concordato per ristrutturarsi, i fornitori essenziali (energia, materie prime, ecc.) non possono cessare la fornitura invocando semplicemente l’insolvenza, purché l’azienda rispetti i pagamenti correnti.

Come può dunque un debitore commerciale difendersi? Qualche suggerimento pratico:

  • Comunicazione e good will: parlare con i fornitori prima che la situazione precipiti. Proporre piani di rientro bonari, pagamenti parziali immediati e saldo differito, oppure concordare la conversione di crediti in partecipazioni (fornitori disposti a diventare soci). Alcune imprese salvano il rapporto offrendo ai fornitori una prospettiva di lungo termine (es. “aiutami ora e ti manterrò come fornitore esclusivo quando mi riprendo”). È chiaro che serve credibilità: qui spesso torna utile una attestazione di un professionista sul piano di risanamento.
  • Evitate posizioni isolatamente aggressive: se un fornitore minaccia azioni legali, far presente che correre in tribunale potrebbe scatenare il domino (altri seguiranno, e alla fine recupererà meno perché si aprirà il fallimento). Convincerlo che la ristrutturazione consensuale è nel suo stesso interesse (recupererà di più in percentuale e magari salverà un cliente).
  • Azioni legali dilatorie: come accennato, se un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo, valutare una opposizione strategica per prendere tempo (chiaramente se esistono motivi non pretestuosi). Se il giudice non concede l’esecuzione provvisoria, si guadagnano mesi preziosi prima di eventuale pignoramento. Anche durante un’esecuzione, c’è spazio per dilazioni: ad esempio, dopo un pignoramento immobiliare, c’è tempo prima dell’asta per cercare un accordo col creditore (magari vendere privatamente l’immobile a miglior prezzo e pagarlo). Inoltre, l’avvio di una procedura concorsuale (concordato preventivo o composizione negoziata con misure protettive) mette in stand-by le azioni esecutive individuali: dal decreto di ammissione al concordato o dall’ordinanza che conferma le misure protettive, nessun creditore può iniziare o proseguire esecuzioni sui beni del debitore (è il cosiddetto automatic stay, già art. 168 LF) . Ad esempio, se Alfa S.r.l. deposita ricorso per concordato e ottiene dal tribunale il provvedimento di protezione, eventuali pignoramenti in corso vengono sospesi e nessuna asta può tenersi durante la trattativa protetta.

In sintesi, i debiti verso fornitori vanno gestiti con negoziazione tempestiva e, se necessario, con tutela giudiziaria attiva. La frammentazione e numerosità di questi creditori possono rendere arduo l’accordo extragiudiziale con tutti: spesso la soluzione passa per un concordato preventivo, dove i fornitori chirografari verranno soddisfatti solo in parte ma in modo ordinato e sotto controllo del tribunale.

Debiti verso dipendenti (retribuzioni e TFR)

Ultimi ma non meno importanti, i debiti verso i lavoratori dipendenti: stipendi arretrati, mensilità aggiuntive non corrisposte, trattamento di fine rapporto (TFR) maturato e non accantonato. Un’azienda in crisi talvolta si trova costretta a posticipare i pagamenti ai dipendenti – ma questa è una spia di insolvenza grave, oltre a essere socialmente e legalmente molto delicata:

  • Privilegi e Fondo di Garanzia: I crediti dei lavoratori per retribuzioni degli ultimi 12 mesi e per TFR hanno privilegio generale di primo grado su tutti i mobili e crediti dell’azienda (art. 2751-bis c.c.). Ciò significa che, in caso di fallimento o concordato liquidatorio, i dipendenti vengono soddisfatti con precedenza assoluta, subito dopo le spese procedurali. Inoltre, esiste il Fondo di Garanzia INPS che interviene (in caso di insolvenza accertata del datore, tipicamente in fallimento o esecuzione infruttuosa) per pagare ai lavoratori il TFR e gli stipendi arretrati fino a un certo massimale. Questo però avviene solo dopo che la procedura concorsuale è aperta e certifica il credito, lasciando comunque il lavoratore nell’incertezza nel frattempo.
  • Scioperi e dimissioni: Dal punto di vista pratico, se un’azienda non paga gli stipendi, i lavoratori possono incrociare le braccia o dimettersi (anche per giusta causa se il mancato pagamento supera certi limiti). Ciò può fermare l’attività e far perdere competenze chiave. Quindi, a differenza degli altri creditori, i lavoratori possono bloccare l’impresa dall’interno e hanno anche leve di pressione pubblica (sindacati, media).
  • Ingiunzioni di pagamento: I singoli dipendenti o, più spesso, i sindacati per conto dei lavoratori, possono ottenere decreti ingiuntivi per le retribuzioni non pagate, normalmente con formula esecutiva provvisoria (essendo crediti derivanti da buste paga, considerati documentati) e persino chiedere il sequestro conservativo dei beni aziendali se temono di non venire soddisfatti. Inoltre, la legge fallimentare consente ai dipendenti di chiedere il fallimento del datore di lavoro anche solo per 3 mensilità arretrate (nel conteggio del superamento delle soglie di fallibilità, i crediti di lavoro non pagati contano come indice di insolvenza). Spesso sono proprio i dipendenti a presentare istanza di fallimento quando l’azienda sospende i pagamenti e chiude lo stabilimento.
  • Trattamento nelle procedure di crisi: In un concordato preventivo con continuità, i debiti verso dipendenti privilegiati in teoria andrebbero pagati integralmente, salvo differimento. La legge consente comunque che nel concordato in continuità l’azienda tratti in modo differenziato alcuni crediti purché garantisca certe tutele: ad esempio, per deviare dall’ordine dei privilegi, deve pagare integralmente i crediti di lavoro entro 30 giorni dall’omologazione (salvo diverso accordo sindacale). In pratica, nei concordati in continuità spesso i dipendenti vengono pagati per intero o quasi e mantenuti al lavoro, perché sono essenziali per proseguire l’attività. Nel concordato liquidatorio, i crediti di lavoro devono essere soddisfatti almeno al 20% come tutti i chirografari se degradati (ma di solito rimangono privilegiati e quindi prendono il 100% o una percentuale molto alta dal realizzo dei beni). Dopo l’apertura di una liquidazione giudiziale, i lavoratori licenziati possono subito accedere al Fondo di Garanzia per TFR e ultime 3 mensilità (non serve aspettare la fine della procedura).
  • Responsabilità penale: Non è previsto uno specifico reato di “mancato pagamento stipendi” (a differenza di contributi e ritenute, come visto), tuttavia l’omesso versamento delle ritenute previdenziali sullo stipendio è reato come già detto. Inoltre, se l’imprenditore continua l’attività pur senza pagare sistematicamente i dipendenti, potrebbe configurarsi un illecito dal punto di vista della normativa sulla sicurezza sul lavoro o persino integrarsi il reato di sfruttamento (anche se di solito quello è riferito a situazioni di caporalato). Di certo, la responsabilità sociale e d’immagine di un’impresa che non paga i propri lavoratori è altissima: si pensi al clamore mediatico e alle possibili ispezioni del Ministero del Lavoro.

Difendersi dai debiti verso dipendenti significa in primis evitarli: se l’azienda non riesce a pagare puntualmente i salari, si è già oltre il livello di guardia. Occorre agire immediatamente: ad esempio, attivare la cassa integrazione guadagni (ove possibile, in caso di calo di lavoro) per ridurre il costo del personale a carico dell’INPS temporaneamente, oppure concordare contratti di solidarietà o riduzioni di orario con i sindacati. Se i dipendenti devono comunque essere licenziati per cessazione attività, farlo il prima possibile in modo che possano almeno accedere alla NASpI (indennità di disoccupazione) e al Fondo di Garanzia per il TFR. Sul piano legale, i crediti di lavoro sono difficilmente ristrutturabili: in un accordo stragiudiziale, è improbabile che i lavoratori rinuncino a fette di stipendio (a meno di situazioni condivise di worker buyout, dove i dipendenti sacrificano crediti in cambio di proprietà dell’azienda). Più realisticamente, se si arriva a un concordato preventivo, il trattamento dei dipendenti sarà privilegiato: magari verrà proposto di pagarli integralmente ma dilazionato su alcuni mesi dopo l’omologa. L’importante è coinvolgere i sindacati nelle decisioni: il Correttivo 2024 impone addirittura, per aziende con oltre 15 dipendenti, di informare preventivamente le rappresentanze sindacali aziendali quando si avvia la Composizione Negoziata, così da coinvolgere i lavoratori nelle soluzioni di risanamento che possano incidere sui livelli occupazionali . Si tratta di un obbligo di consultazione introdotto di recente in linea con le direttive UE sulla tutela dei lavoratori.

Azioni legali dei creditori: ingiunzioni, pignoramenti e istanze di fallimento

Dopo aver passato in rassegna i tipi di debito, vediamo sinteticamente quali sono le azioni legali che i creditori possono intraprendere contro un’azienda debitrice e come quest’ultima può difendersi. In gran parte lo abbiamo già anticipato, ma qui lo sistematizziamo dal punto di vista procedurale:

Decreto ingiuntivo (D.I.) – Uno strumento rapido per i creditori. Se un creditore (fornitore, banca per saldo di conto, ecc.) ha un credito certo, liquido ed esigibile, può ottenere un decreto ingiuntivo dal giudice entro poche settimane, senza udienza. Il decreto ingiuntivo ingiunge al debitore di pagare entro 40 giorni. Difesa del debitore: può presentare opposizione entro 40 giorni dalla notifica, contestando il credito o anche chiedendo termini di grazia. L’opposizione apre un giudizio ordinario in cui il debitore diventa attore opponente. Se non si fa opposizione o la si perde, il D.I. diventa definitivo e il creditore può procedere esecutivamente.

Atto di precetto – È l’intimazione formale di pagamento che il creditore notifica al debitore munito di titolo (D.I. definitivo, sentenza, cambiale protestata, ecc.), dandogli tipicamente 10 giorni per adempiere prima di eseguire il pignoramento. Difesa del debitore: può chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva per gravi motivi (ad esempio, se nel frattempo ha pagato o presentato opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per forza maggiore, ma sono casi rari). Altrimenti, scaduto il termine, il creditore può procedere.

Pignoramento – Esecuzione forzata sui beni. Può essere mobiliare (presso la sede del debitore: si sequestrano attrezzature, merce), immobiliare (su un immobile di proprietà del debitore) o presso terzi (su crediti o beni in possesso di terzi: tipicamente conti bancari, crediti commerciali, affitti attivi). Difese: – Inibire l’accesso dell’ufficiale giudiziario non è lecito; l’unica difesa è pagare in extremis o trovare un accordo col creditore. – Si può convertire il pignoramento depositando una somma a garanzia (per liberare i beni)【non citato direttamente in fonti, concetto generico】. – Si può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta il diritto di procedere (es: il titolo è invalido, il debito già estinto) oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se vi sono vizi formali, ma queste opposizioni non fermano l’esecuzione salvo istanza al giudice. – Nel caso di pignoramento immobiliare, esiste la possibilità per il debitore di vendere privatamente l’immobile pignorato prima dell’asta, ma deve coinvolgere il creditore e ottenere il saldo del debito da quella vendita.

Sequestro conservativo – Misura cautelare che il creditore può chiedere al giudice prima di avere un titolo definitivo, se teme di perdere le garanzie del proprio credito (ad esempio perché il debitore sta disperdendo beni). Il sequestro congela i beni, poi convertito in pignoramento una volta ottenuta la sentenza. Difesa: Opposizione al provvedimento cautelare dimostrando che non vi era pericolo nel ritardo; oppure rilascio di una cauzione sostitutiva.

Istanze di fallimento – Come detto, se più creditori premono o se uno solo strategicamente vuole mettere fine all’agonia, possono ricorrere al tribunale per dichiarare il fallimento dell’azienda. Difese: – Contestare la propria fallibilità (dimostrare di essere sotto le soglie, se applicabili) . – Negare lo stato di insolvenza: ad esempio presentandosi all’udienza con prove di aver pagato i creditori istanti o di aver ottenuto nuova finanza sufficiente. – Chiedere il termine di grazia concordatario: l’azienda può depositare un ricorso prenotativo di concordato prima o anche direttamente in quella sede, ottenendo la sospensione dell’istanza di fallimento per il tempo necessario a presentare un piano di concordato (di solito 60-120 giorni). – Concordare con il creditore istante il ritiro dell’istanza (pagandolo o transandolo) prima della sentenza.

Tenendo presente che una volta dichiarato il fallimento (liquidazione giudiziale), le azioni esecutive individuali si interrompono (scatta il divieto ex art. 51 LF, ribadito nel CCII) e tutti i crediti devono essere accertati nello stato passivo davanti al giudice delegato. Ciò significa che i creditori non possono più perseguire il patrimonio del debitore singolarmente: dovranno partecipare alla distribuzione concorsuale. Questo è un bene per il debitore nel senso che pone fine all’assedio caotico, ma è un male perché l’imprenditore perde la gestione dell’impresa e l’obiettivo diventa solo liquidare l’esistente.

Riassumendo in termini difensivi per il debitore: – Attenzione ai decreti ingiuntivi: reagire con opposizione ove vi siano spiragli, per evitare che diventino definitivi. – Monitorare la situazione catastale e bancaria: un’ipoteca o un pignoramento su un conto possono arrivare all’improvviso. Spesso l’azienda se ne accorge quando il conto è già bloccato. Tenere rapporti con la banca per essere informati se arrivano atti. – Non lasciar accumulare troppi creditori “impazienti”: meglio gestirli con piccoli pagamenti parziali a rotazione piuttosto che lasciarne uno a secco per mesi (che potrebbe essere quello che fa partire l’azione legale). – Valutare, se l’insolvenza è irreversibile, di prendere l’iniziativa: un ricorso di concordato o di liquidazione volontaria prima che lo facciano i creditori, perché così si gestisce meglio la situazione (ad esempio scegliendo la sede, preparando un piano e magari evitando accuse di aggravamento).

Responsabilità di amministratori e soci nel caso di debiti aziendali

Uno dei timori maggiori dell’imprenditore indebitato è: “Rischio qualcosa di personale? I creditori possono rivalersi sui miei beni personali? Potrei essere dichiarato fallito come persona?”. La risposta dipende dalla forma giuridica dell’attività e dal comportamento degli organi sociali. Distinguiamo dunque:

Società di capitali (S.r.l., S.p.A.) – Qui vige la responsabilità limitata: la società è un soggetto giuridico autonomo che risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni, e i soci rispondono nei limiti del conferimento (ovvero rischiano al massimo di perdere il capitale investito e i versamenti dovuti per le quote). I creditori della società non possono aggredire direttamente i beni personali dei soci (casa, risparmi privati, ecc.), salvo casi particolari. Tali casi includono: – Fideiussioni o garanzie personali: come detto sopra, se i soci/amministratori hanno firmato garanzie verso banche o fornitori, divengono obbligati in proprio e i creditori potranno chiedere a loro il pagamento (questo però avviene in virtù di un contratto volontario di garanzia, non per legge). – Finzione della personalità giuridica (abuso di forma): l’ordinamento ammette in casi eccezionali la cosiddetta azione di responsabilità verso il socio unico o l’estinzione apparente della società. Ad esempio, se una S.r.l. unipersonale viene usata in frode ai creditori confondendo patrimoni personali e sociali, un creditore potrebbe tentare un’azione di “lifting del velo societario” (piercing the corporate veil) per far dichiarare il socio responsabile illimitatamente. Si tratta di ipotesi di scuola e molto rare in giurisprudenza italiana, legate a comportamenti gravemente abusivi (es. sotto-capitalizzazione dolosa e confusione contabile). La Cassazione di recente ha escluso l’automatismo del fallimento in estensione a soggetti diversi: ad esempio, ha stabilito che il fallimento di un’associazione non riconosciuta non comporta il fallimento “per ripercussione” di chi ha agito per essa , analogamente il fallimento di una società di capitali non si estende ai soci. In sostanza, fuori dalle ipotesi di legge, non c’è responsabilità personale dei soci di S.r.l./S.p.A. per i debiti sociali.

  • Obblighi particolari del socio unico: se una S.r.l. ha socio unico, questi deve versare interamente il capitale e depositare alla Camera di Commercio la dichiarazione di socio unico. In mancanza di ciò, il socio unico potrebbe perdere la protezione limitata e doversi far carico delle obbligazioni (art. 2362 c.c. per S.p.A. unipersonale analogo per S.r.l.). È una situazione specifica: rispettare sempre le formalità in caso di socio unico per non incorrere in questa sanzione.
  • Reati tributari o societari: se gli amministratori commettono reati (fiscali, bancarotta, false comunicazioni sociali), la responsabilità penale è personale e le relative sanzioni pecuniarie possono colpire i beni personali (multe, confische). Ad esempio, l’amministratore imputato di bancarotta fraudolenta rischia, oltre al carcere, una confisca del profitto del reato sui propri beni.

Società di persone (S.n.c., S.a.s.) – In queste forme sociali, almeno alcuni soci (tutti nella S.n.c., i soli accomandatari nella S.a.s.) rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali. Ciò significa che se il patrimonio della società non basta, i creditori possono richiedere ai soci il pagamento delle obbligazioni con i loro beni personali, previa escussione del patrimonio sociale (art. 2267 c.c.). Inoltre, in caso di fallimento di una società di persone, la legge prevede il fallimento in estensione di tutti i soci illimitatamente responsabili (anche se persone fisiche) ex art. 147 LF . Questo è un punto capitale: se Alfa fosse Alfa & C. S.n.c., allora i suoi soci sarebbero essi stessi dichiarati falliti insieme alla società. Perciò la scelta della forma giuridica incide molto sulla difesa: una società di persone non protegge il patrimonio personale dei soci. I soci accomandanti di S.a.s., invece, sono equiparati a soci di capitali (responsabilità limitata ai conferimenti, se non ingeriscono nella gestione), e non falliscono in estensione.

Imprenditore individuale – Chi opera come ditta individuale o libero professionista è la stessa persona fisica a rispondere con tutti i suoi beni. Non c’è separazione patrimoniale. Se un imprenditore commerciale individuale insolvente supera i limiti di fallibilità, può essere dichiarato fallito (con tutti gli effetti sul suo patrimonio personale). Se invece rientra nei limiti dimensionali (imprenditore minore), non è soggetto a fallimento, ma ai procedimenti di sovraindebitamento. In ogni caso, i creditori possono pignorare direttamente i beni personali (casa, auto, ecc.) del titolare dell’impresa individuale. Difesa: L’unica protezione è costituire un fondo patrimoniale o trust prima che i debiti sorgano, o scegliere forme societarie per separare i patrimoni (ma una volta contratti i debiti come ditta individuale, la successiva trasformazione in S.r.l. non retroagisce sui debiti pregressi, anzi potrebbe essere revocabile come atto in frode se fatta per sfuggire ai creditori).

Amministratori e organi sociali – Al di là dei soci, un capitolo cruciale è la responsabilità degli amministratori (o liquidatori, direttori generali, ecc.) per gestione societaria in presenza di debiti. Anche se i creditori di norma possono rivalersi solo sulla società, c’è la possibilità di agire contro gli amministratori attraverso: – L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare o dalla società stessa (o dai soci). Se gli amministratori hanno violato i loro doveri (di diligenza, prudenza, rispetto della legge e dello statuto) causando un danno al patrimonio sociale, rispondono verso la società (azione sociale) e, in caso di fallimento, verso i creditori sociali (azione dei creditori sociali, oggi esperibile solo dal curatore ai sensi dell’art. 146 LF e ora art. 255 CCII credo). Un tipico caso è la **tardiva richiesta… (continua)

Un tipico scenario di responsabilità dell’organo amministrativo è la tardiva richiesta di procedure concorsuali: se gli amministratori, pur in presenza di uno stato di insolvenza conclamata, ritardano indebitamente la dichiarazione di fallimento o l’accesso a un concordato, continuando l’attività e contraendo nuovi debiti, possono essere chiamati a rispondere dei maggiori danni causati ai creditori. La Cassazione ha affermato che il danno da ritardata decozione corrisponde al peggioramento del passivo tra il momento in cui si sarebbe dovuto attivare l’iter concorsuale e il momento in cui effettivamente lo si è fatto . Questo incoraggia gli amministratori a non “tirare a campare” aumentando il buco. In caso di fallimento, sarà il curatore a esercitare l’azione di responsabilità verso gli amministratori per conto di tutti i creditori (art. 146 LF, ora art. 255 CCII), chiedendo il risarcimento del deficit incrementale.

Un’altra situazione rilevante è il pagamento preferenziale di alcuni creditori a scapito di altri in prossimità del fallimento. Se l’amministratore, sapendo di essere insolvente, paga solo taluni creditori (magari parti correlate o garantiti personalmente) poco prima del fallimento, lascia gli altri a bocca asciutta. Questo può configurare il reato di bancarotta preferenziale (art. 216 LF): un illecito penale che comporta condanne e l’interdizione. Allo stesso modo, qualunque distrazione di beni aziendali (es. cedere a terzi beni sotto costo per sottrarli ai creditori) integra bancarotta fraudolenta. Tali reati colpiscono direttamente l’amministratore sul piano penale, con possibili confische sui suoi beni personali a titolo di profitto del reato. Anche senza reati, però, atti del genere possono essere impugnati civilmente: il curatore può esercitare azioni revocatorie fallimentari per far annullare pagamenti preferenziali o vendite a prezzo vile effettuati nei mesi antecedenti il fallimento, recuperando le somme al patrimonio (artt. 164 e 166 CCII, ex art. 67 LF).

Sindaci e revisori: Non dimentichiamo che nelle società dove sono previsti organi di controllo (collegio sindacale o revisore), anche questi possono essere responsabili se omissione il loro dovere di vigilanza. Ad esempio, se i sindaci non hanno attivato le segnalazioni di crisi previste o non hanno denunciato gravi irregolarità, e da ciò è derivato un aggravamento del dissesto, possono essere chiamati dal curatore a risarcire (ci sono pronunce sul punto, v. Cass. 23200/2023 che afferma la responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza in caso di dissesto).

Tabella riepilogativa – Forma giuridica dell’impresa e responsabilità per i debiti

Forma giuridicaResponsabilità verso i creditoriAssoggettabilità a fallimento
Società di capitali <br>(S.r.l., S.p.A.)Limitata al patrimonio sociale. I soci non rispondono con i propri beni (salvo garanzie personali prestate o abuso della personalità giuridica). Amministratori responsabili solo in caso di violazione dei doveri (azione di responsabilità) o in ipotesi di reato.Sì, sempre (nessuna soglia di esenzione). In caso di insolvenza si applicano concordato preventivo o liquidazione giudiziale. I soci non falliscono, la società sì .
Società di persone <br>(S.n.c., S.a.s. per i soci accomandatari)Illimitata e solidale per i soci: essi rispondono con tutto il loro patrimonio dei debiti sociali, in via sussidiaria rispetto alla società. I soci accomandanti della S.a.s. hanno invece responsabilità limitata (se non ingeriscono nella gestione).Sì, se l’impresa è insolvente e non micro. La società fallisce e per estensione falliscono anche i soci illimitatamente responsabili (art. 147 LF) . I soci a responsabilità limitata (accomandanti) non falliscono.
Impresa individuale <br>(Ditta individuale, libero professionista)Illimitata: l’imprenditore coincide con la persona fisica e risponde di tutti i debiti d’impresa con tutti i suoi beni presenti e futuri.Sì, se supera le soglie di “piccolo imprenditore” . L’imprenditore insolvente è soggetto a fallimento (liquidazione giudiziale) con i suoi beni personali. Se invece è sotto soglia o non è imprenditore commerciale (es. professionista, artigiano piccolo), non fallisce ma accede alle procedure di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata, ecc.).
Enti non commerciali <br>(es. associazioni riconosciute, fondazioni)Generalmente rispondono solo con il proprio patrimonio. Gli amministratori possono rispondere personalmente per obbligazioni assunte in nome e per conto dell’ente se l’ente è privo di personalità giuridica (associazione non riconosciuta: art. 38 c.c.), ma anche in tal caso la Cassazione ha escluso il fallimento in estensione .Enti non economici in genere non falliscono (falliscono solo imprenditori che esercitano attività d’impresa commerciale). Le associazioni non riconosciute, pur svolgenti attività economica, possono essere dichiarate fallite come ente, ma non determina il fallimento delle persone che hanno agito per loro .

(Legenda: fallimento = liquidazione giudiziale; “sotto soglia” = rispetta i limiti di cui all’art. 2 lett. d) CCII; sovraindebitamento = procedure ex L. 3/2012 ora nel CCII riservate a debitori non fallibili.)

Come si evince dalla tabella, il punto di vista del debitore cambia molto a seconda della veste giuridica: il titolare di una ditta individuale o i soci di una SNC rischiano in proprio, mentre l’imprenditore che opera tramite S.r.l. può circoscrivere il dissesto all’interno della società. Ciò non toglie che anche in S.r.l. gli amministratori possano subire conseguenze (azioni risarcitorie o penali) se gestiscono male la crisi. In tutti i casi, comunque, l’obiettivo principale del debitore è evitare di arrivare al punto di non ritorno (il fallimento/liquidazione forzosa) attraverso gli strumenti che vediamo nel prossimo capitolo.

Strumenti legali per difendersi dai debiti ed evitare il fallimento

Affrontare una grave situazione debitoria non significa solo subire passivamente le azioni dei creditori. L’ordinamento italiano mette a disposizione dell’imprenditore una serie di strumenti di difesa e di gestione della crisi d’impresa, che gli consentono – se attivati per tempo e con un piano serio – di evitare la dispersione del valore aziendale, ristrutturare i debiti e persino proseguire l’attività. Tali strumenti si collocano su un ventaglio che va dalle soluzioni stragiudiziali volontarie (piani e accordi privati) alle procedure concorsuali giudiziali più strutturate (concordato preventivo, liquidazione giudiziale). La chiave sta nel scegliere lo strumento adatto alla gravità della crisi e al tipo di consenso che si può ottenere dai creditori. In questa sezione passeremo in rassegna tutti i principali istituti, evidenziandone requisiti, vantaggi e limiti, con particolare riguardo alle novità introdotte dalla recente riforma del Codice della crisi (in vigore dal 2022, corretta nel 2022 e 2024).

La Composizione Negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (CNC)

Una delle innovazioni più rilevanti del nuovo assetto normativo è la Composizione Negoziata della Crisi. Introdotta in piena pandemia con il D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) e ora disciplinata nel CCII agli artt. 12-25-quinquies, la Composizione Negoziata (spesso abbreviata in CNC) è una procedura volontaria e confidenziale che aiuta l’imprenditore in difficoltà a trovare un accordo con i creditori tramite l’ausilio di un esperto indipendente. Si tratta di uno strumento di early restructuring: l’azienda vi accede quando è in stato di crisi o anche di semplice squilibrio economico-finanziario, prima di diventare insolvente conclamata. Da notare che il correttivo del 2024 ha chiarito che si può attivare la CNC pure in caso di “semplice squilibrio” patrimoniale-finanziario, senza attendere segnali d’insolvenza grave.

Come funziona: L’imprenditore presenta istanza tramite una piattaforma telematica nazionale (gestita dalle Camere di Commercio) esponendo la situazione aziendale, le cause della crisi e le possibili strategie di risanamento, allegando documentazione contabile e un piano iniziale. Viene nominato dal Tribunale o dalla Commissione apposita un Esperto della crisi, figura terza e indipendente (iscritta in un albo speciale) con competenze in materia aziendale. L’Esperto esamina i dati e coordina le trattative tra l’imprenditore e i creditori, cercando di facilitare una soluzione concordata. Il procedimento è in questa fase riservato: non viene pubblicato (a tutela della reputazione dell’azienda) a meno che l’imprenditore non richieda misure protettive.

Misure protettive: Durante la Composizione Negoziata, il debitore può chiedere al Tribunale l’applicazione di misure protettive nei confronti dei creditori, ossia un blocco temporaneo delle azioni esecutive e cautelari. In pratica, il tribunale emana un decreto che vieta o sospende i pignoramenti dei creditori per la durata delle trattative (inizialmente fino a 4 mesi, prorogabili di altri 4). Questo dà all’imprenditore un po’ di respiro e impedisce ai creditori “impazienti” di far saltare il tavolo. La concessione delle misure protettive viene iscritta nel registro delle imprese (quindi diventa pubblica), ma garantisce uno scudo simile all’automatic stay del concordato . Durante tale periodo, i creditori non possono nemmeno acquisire titoli di prelazione sul patrimonio del debitore (divieto di ipoteche giudiziali ex art. 54 CCII). Inoltre, per legge, finché dure la protezione non si applicano cause di scioglimento societario per perdite: l’azienda non è costretta a ridurre il capitale o liquidare per perdita oltre il terzo (norme sospese per evitare che la trattativa sia interrotta da adempimenti civilistici). Un altro incentivo: è possibile ottenere dal tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a disporre la cessione di azienda durante la trattativa, operazioni autorizzate se utili a preservare la continuità aziendale.

Una importante novità del 2024 a favore del debitore è, come accennato, il divieto per le banche di revocare o ridurre gli affidamenti di credito solo perché l’impresa ha avviato la Composizione Negoziata, nonché il divieto di classificare a sofferenza le esposizioni per il solo fatto di tale accesso . In altre parole, l’ammissione alla CNC non deve essere considerata un evento di default finanziario automatico: le banche devono mantenere in essere le linee di credito, salvo motivate ragioni prudenziali da comunicare agli organi di controllo societari. Questa misura evita che l’imprenditore venga “punito” dal sistema bancario per aver cercato di risanarsi (in passato il timore di vedersi revocare i fidi disincentivava molti dal palesare la crisi). Sempre il Terzo Correttivo 2024 ha inoltre previsto che anche i debiti fiscali possano essere oggetto di accordi transattivi nell’ambito della Composizione Negoziata: prima non era chiaro se fosse possibile, ora è esplicito che l’imprenditore può negoziare col Fisco una riduzione/dilazione dei tributi durante la CNC (sostanzialmente preparando una futura transazione fiscale). Infine, se l’azienda ha più di 15 dipendenti, è obbligatorio informare i sindacati interni dell’avvio della procedura , così da coinvolgere i lavoratori.

Esito delle trattative: La Composizione Negoziata non è una procedura con esito predefinito. Può portare a diverse soluzioni, in base alla gravità della situazione e al consenso ottenuto: – Accordi stragiudiziali: Se le trattative vanno a buon fine, l’imprenditore e i creditori possono sottoscrivere accordi di varia natura: piani di rientro (dilazioni di pagamento), accordi transattivi con stralcio parziale dei debiti, nuovi apporti di capitale da investitori, cessioni di rami d’azienda a terzi, conversione di debiti in quote societarie, ecc.. Questi accordi possono restare totalmente privati (confidenziali) oppure, su scelta del debitore, essere pubblicati nel registro delle imprese per conferire taluni effetti di protezione (ad esempio esenzioni fiscali sulle riduzioni di debito). – Procedura concorsuale concordataria: Se durante le trattative emerge la fattibilità di un accordo formale con una parte significativa di creditori, l’imprenditore può decidere di imboccare la strada di un Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale, oppure – se serve coinvolgere anche creditori non consenzienti – predisporre un piano per un Concordato Preventivo. La legge favorisce questo passaggio: ad esempio, è consentito trasformare l’istanza di composizione negoziata in una domanda di concordato preventivo o di omologazione di accordo, godendo di una corsia preferenziale e conservando gli effetti protettivi già ottenuti. In pratica, si può passare dal tavolo negoziale “protetto” alla procedura giudiziale senza soluzione di continuità, continuando a beneficiare del blocco delle azioni esecutive nel frattempo. – Concordato “semplificato”: Introdotto come extrema ratio nel 2021 e ora codificato agli artt. 25-sexies e 25-septies CCII, è un concordato liquidatorio senza voto dei creditori, attivabile solo se la Composizione Negoziata si conclude senza accordo. L’imprenditore può proporre al Tribunale un piano di liquidazione del patrimonio, con eventuale apporto di un terzo assuntore, garantendo ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella ricavabile da un fallimento. Il Tribunale, sentiti i creditori (che possono solo fare osservazioni, ma non votare) e verificati i requisiti, può omologare il concordato semplificato se lo ritiene nel miglior interesse dei creditori. Questo strumento è pensato per chiudere rapidamente la crisi ed evitare i costi di una liquidazione giudiziale, quando ormai è chiaro che non c’è possibilità di risanamento ma si preferisce una liquidazione concordata più spedita. – Accesso alla liquidazione giudiziale: Se le trattative falliscono e l’esperto conclude che non ci sono soluzioni (lo attesta in una relazione finale), l’imprenditore insolvente dovrà prendere atto della situazione. A quel punto, per evitare ulteriori aggravamenti, dovrebbe egli stesso presentare istanza di liquidazione giudiziale (fallimento). In mancanza, i creditori potranno nuovamente attivarsi per chiederla.

Vantaggi della Composizione Negoziata: riservatezza (nessuna pubblicità iniziale, a meno di misure protettive), flessibilità estrema nelle soluzioni (non ci sono vincoli formali su cosa proporre), costi relativamente contenuti rispetto a un procedimento giudiziale, assenza di stigma e di perdita di controllo: l’imprenditore resta alla guida durante le trattative, affiancato ma non sostituito dall’esperto. Inoltre, come visto, recenti norme l’hanno resa più “sicura” per il debitore (banca e fisco collaborativi, possibilità di finanziamenti ponte autorizzati). Limiti: è volontaria e basata sul consenso – se i creditori non vogliono accordarsi, non c’è modo di imporre soluzioni se non passando a una procedura concorsuale. Il successo dipende molto dalla buona fede e dalla disponibilità delle parti a fare compromessi. Inoltre, preparare la Composizione Negoziata richiede un certo sforzo organizzativo (bisogna produrre molti documenti, analisi delle cause della crisi, piano finanziario) e spesso l’assistenza di consulenti (costi professionali). Va infine detto che, essendo uno strumento nuovo, per ora l’utilizzo è stato limitato, ma il legislatore confida che con i correttivi del 2024 diventi più attraente.

In definitiva, la Composizione Negoziata è la prima tappa consigliabile quando l’impresa è in difficoltà ma ancora “salvabile”: offre un percorso guidato e protetto per risanare, con la possibilità di deviare verso altre procedure se necessario. Se invece la situazione è già compromessa o l’accordo non è raggiungibile, occorre valutare gli strumenti concorsuali veri e propri, che ora andiamo ad esaminare.

Piano attestato di risanamento (strumento stragiudiziale)

Il Piano Attestato di Risanamento è uno strumento previsto dall’art. 56 CCII (già art. 67, co. 3, lett. d) della vecchia legge fallimentare) che consente all’imprenditore di tentare il risanamento dell’impresa attraverso un accordo privatistico, con il vantaggio di essere esente da revocatoria a posteriori se dotato di determinati requisiti. In sostanza, l’imprenditore elabora un piano di ristrutturazione del debito e di riequilibrio aziendale, coadiuvato dai suoi consulenti, e lo sottopone a un professionista indipendente (un commercialista o revisore iscritto in apposito registro) per ottenerne l’attestazione di veridicità dei dati e fattibilità. I creditori coinvolti nel piano di solito sottoscrivono individualmente nuovi accordi contrattuali (ad es. accettano dilazioni o stralci parziali del credito, in cambio dell’attuazione del piano).

Caratteristiche salienti: – Assenza di intervento giudiziale: il piano attestato è un accordo stragiudiziale puro. Non serve l’approvazione del tribunale né il voto dei creditori in massa. Ciascun creditore aderente firma volontariamente. Non c’è una soglia di percentuale minima: può aderire anche un solo istituto bancario con cui si ridiscute il debito, lasciando fuori altri creditori (purché quelli esclusi vengano pagati regolarmente alle scadenze, altrimenti il piano fallisce e quei creditori potrebbero agire). – Attestazione professionale: il “sigillo” di un attestatore indipendente serve a dare credibilità al piano. Il professionista verifica che i dati di bilancio e finanziari siano veritieri e che le previsioni del piano (nuovi ricavi, taglio costi, realizzo asset, ecc.) siano realistiche e idonee a superare la crisi. L’attestazione non garantisce il successo, ma è un giudizio di fattibilità ex ante che rassicura i creditori aderenti e in caso di futuro fallimento può proteggere il piano da censure. – Registro imprese (opzionale): Il piano attestato può (ma non deve) essere pubblicato nel registro delle imprese. La pubblicazione è opportuna se si vuole usufruire delle esenzioni da revocatoria: infatti gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato pubblicato non sono soggetti a revocatoria fallimentare successiva (art. 56, co. 3 CCII). Ciò significa che, se anche l’azienda fallisse poi, il curatore non potrebbe far annullare i pagamenti fatti secondo il piano attestato, mettendo al sicuro i creditori che hanno aderito. La pubblicazione però rende noto a terzi l’esistenza del piano, con possibili impatti reputazionali (si “grida” al mondo che l’impresa è in crisi ma sta provando un risanamento). – Contenuto flessibile: Il piano può prevedere qualsiasi operazione di risanamento: ad esempio la dismissione di asset non strategici, la conversione di crediti in capitale (cioè qualche creditore diventa socio), l’ingresso di nuovi soci finanziatori, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei debiti, il haircut (stralcio) di parte dei debiti chirografari se qualche creditore è disposto ad accettarlo, ecc.. Non ci sono regole rigide su percentuali minime di soddisfazione dei creditori come nel concordato: tutto è rimesso alla libera contrattazione. – Partecipanti: Possono essere coinvolti tutti o solo alcuni creditori. Ad esempio, l’impresa potrebbe negoziare solo con le banche (che accettano di allungare i prestiti e rinunciare a interessi futuri) e assicurarsi che i fornitori, rimasti fuori dal piano, vengano però pagati regolarmente alle scadenze per non destabilizzare i rapporti (come consente il piano attestato). Chi non aderisce al piano resta estraneo e conserva i suoi diritti intatti (se l’azienda non lo paga, potrà sempre agire). – Nessuna moratoria legale: Diversamente dal concordato o dalla CNC, il piano attestato non offre di per sé protezione legale contro le azioni dei creditori. Non c’è uno stay automatico: se ho un creditore fuori piano che mi fa un decreto ingiuntivo, devo pagarlo o gestirlo, non posso invocare la pendenza del piano attestato per bloccarlo (salvo chiedere misure protettive tramite CNC se la si attiva in parallelo). Questo implica che il piano funziona meglio se coinvolge gran parte dei creditori rilevanti, lasciando fuori solo posizioni minori e controllabili.

Vantaggi: rapidità e riservatezza. Non essendoci procedure giudiziarie, il piano attestato può essere negoziato e implementato in tempi brevi, senza i costi e formalismi di un concordato. Finché non lo si pubblica, resta un fatto interno all’azienda e ai creditori coinvolti, evitando lo stigma di una “procedura concorsuale”. Inoltre, grazie all’attestazione e alla esenzione da revocatoria (se pubblicato), offre ai creditori una certa sicurezza giuridica: i pagamenti incassati nel quadro del piano non potranno essere successivamente contestati o restituiti in caso di fallimento (salvo dolo, ovvero se il piano era fraudolento in origine).

Svantaggi: nessun effetto “impositivo” sui dissenzienti – è tutto basato sul consenso. Basta un creditore importante che non creda nel piano per farlo naufragare (potrebbe infatti agire per primo in via esecutiva, costringendo magari al concordato o al fallimento). Inoltre, il successo del piano attestato dipende in larga misura dalla credibilità del management: se i creditori non si fidano delle promesse dell’imprenditore, l’attestatore da solo non li convincerà. Per questo, spesso i piani attestati riescono quando la crisi non è troppo profonda e l’azienda ha storicamente buoni rapporti con un numero ristretto di finanziatori che preferiscono aiutarla a risollevarsi piuttosto che vederla fallire.

In pratica, il piano attestato è indicato nei casi di crisi moderata o iniziale, con prospettive di ripresa realistica e una platea ristretta di creditori (soprattutto finanziari) disposti a collaborare. Esempio: Alfa S.r.l., indebitata principalmente verso due banche e un leasing, con fornitori relativamente contenuti, potrebbe fare un accordo con queste tre entità – magari la banca A concede 2 anni di solo interesse, la banca B converte metà esposizione in un finanziamento soci, la società di leasing allunga la durata del contratto riducendo le rate – e attestare un piano di rilancio basato su nuovi ordini in arrivo. Se Alfa poi rispetta questo piano e le vendite riprendono, la crisi è superata in via extragiudiziale, senza pubblicità. Se invece qualcosa va storto e Alfa fallisce, i creditori aderenti non dovrebbero subire revocatorie per quanto incassato nel frattempo, purché il piano fosse genuino.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR)

Quando la situazione richiede un coinvolgimento più ampio dei creditori e si cerca una omologazione giudiziale che renda gli accordi vincolanti, entra in gioco l’istituto degli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti. Previsti dagli artt. 57-64 CCII (già art. 182-bis e seguenti LF), gli ADR si collocano a metà strada tra il piano attestato e il concordato: sono accordi negoziati con i creditori, ma con un intervento finale del tribunale che li omologa conferendo efficacia legale erga omnes in certi limiti.

Caratteristiche essenziali: – Soglia di adesione: Per il cosiddetto accordo ordinario è necessario che l’imprenditore ottenga l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali. Quindi serve una maggioranza qualificata (più alta di quella del concordato che è 50% per classi): tipicamente si punta ai principali creditori finanziari. I creditori che aderiscono sottoscrivono un testo di accordo in cui accettano le modifiche delle proprie pretese (dilazioni, rinunce parziali, ecc.) nei termini proposti dal debitore. I creditori non aderenti restano fuori: dovranno essere pagati per intero alle scadenze originarie (o comunque non subiscono coattivamente modifiche). – Omologazione: Raggiunta la percentuale richiesta, l’accordo viene sottoposto al Tribunale per l’omologazione. Il giudice controlla la regolarità, la fattibilità e l’idoneità a assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei 120 giorni dalla scadenza (per i crediti già scaduti) o dall’omologazione (per quelli non ancora scaduti). Se tutto è in ordine, omologa l’accordo, che viene pubblicato e acquista efficacia esecutiva. – Effetti legali: L’omologazione comporta alcuni vantaggi: i creditori aderenti non possono tirarsi indietro (cristallizza l’accordo). Per un periodo pre e post-omologa sono sospese le azioni esecutive (si può chiedere al giudice misure protettive analoghe a quelle del concordato durante la trattativa ex art. 54 CCII). Inoltre, gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo omologato sono esenti da revocatoria fallimentare (art. 59 CCII). Di contro, i creditori estranei non sono toccati dall’accordo: non subiscono riduzioni forzate del credito, ma neanche possono impedirne l’omologa se la percentuale di adesione c’è e il loro pagamento integrale è assicurato. – Accordi “agevolati” 30%: Novità del D.Lgs. 83/2022, il terzo correttivo, è la possibilità di omologare accordi con adesione di soli 30% dei crediti totali. Questo accordo di ristrutturazione agevolato può essere utilizzato però solo a certe condizioni: ad esempio, che i creditori estranei vengano comunque pagati integrale entro 120 giorni, senza dilazioni imposte (in pratica, serve che il dissenso incida solo su creditori che in realtà non subiscono sacrifici). È un istituto pensato quando si ha un nucleo ristretto di creditori rilevanti disposti all’accordo e tutti gli altri saranno soddisfatti normalmente – in tal caso si evita di dover ottenere 60% coinvolgendo anche creditori indifferenti. – Accordi ad efficacia estesa: Altra innovazione recepita (già anticipata dall’art. 182-septies LF) è la possibilità di estendere gli effetti di un accordo anche a creditori finanziari dissenzienti. L’art. 61 CCII consente che, se si raggiunge l’adesione di almeno il 75% dei crediti finanziari (banche, intermediari) di una certa categoria, l’accordo vincoli anche le banche dissenzienti della stessa categoria, previa omologazione. In pratica, se un paio di banche non firmano ma sono minoranza, il tribunale può comunque estendere loro l’accordo (cram-down settoriale) purché siano state trattate senza discriminazioni e abbiano avuto possibilità di partecipare alle trattative. Questa efficacia estesa è subordinata a requisiti di correttezza e trasparenza nelle trattative (buona fede). Un esempio concreto: Tribunale di Roma, 4 aprile 2023 ha omologato un accordo ristrutturazione imponendolo anche a banche non aderenti, in virtù del nuovo art. 61 CCII, verificando che l’accordo fosse conveniente per tutte. – Transazione fiscale e contributiva: Negli accordi ADR è cruciale anche l’adesione del Fisco/Enti previdenziali se vi sono debiti tributari o contributivi rilevanti. È possibile includerli (transazione fiscale), ma occorre l’assenso dell’Agenzia Entrate e dell’INPS. Se l’Erario rifiuta di aderire, un tempo l’accordo saltava; oggi il CCII prevede che, se l’accordo ottiene il placet degli altri creditori e l’offerta al Fisco è pari o superiore al ricavabile in liquidazione, il tribunale può omologare l’accordo anche senza il consenso dell’Erario (applicando analogicamente il cram-down fiscale del concordato). In sostanza, la mancata adesione del Fisco può essere superata, come confermato anche da Cassazione 2024 citata prima .

Quando utilizzare gli ADR? Di solito quando l’impresa ha troppi creditori per un piano attestato, ma comunque la situazione è gestibile con il consenso di una larga parte di essi, evitando il concordato (che è più costoso e complesso). Tipicamente sono usati per ristrutturazioni finanziarie: ad esempio, un’azienda con 5 banche esposte, decide di fare un accordo con loro (dilazioni, nuove garanzie, forse uno stralcio parziale) e magari qualche fornitore grande; raggiunge il 60-70% di adesione in termini di credito, e lascia fuori piccoli fornitori che verranno pagati cash. Si fa omologare l’accordo, cosicché i creditori aderenti sono vincolati e quelli estranei sono tranquilli perché non subiscono decurtazioni. L’alternativa sarebbe stato un concordato che però avrebbe coinvolto tutti indiscriminatamente con costi maggiori e pubblicità negativa.

Vantaggi: rispetto al concordato, l’accordo ADR è più rapido e mirato. Non c’è il voto di tutti i creditori: bastano le firme richieste fuori dal tribunale. L’omologa è meno intrusiva (il tribunale non valuta la meritevolezza o convenienza nel merito, solo legalità e percentuali). I creditori estranei vengono pagati integralmente, quindi l’azienda preserva i rapporti commerciali con chi non partecipa. Inoltre, l’accordo può restare riservato fino al momento dell’omologa, e anche dopo ha un impatto reputazionale minore di un concordato (spesso i media fanno meno attenzione agli ADR).

Svantaggi: la soglia del 60% (o 75% per efficacia estesa) può essere difficile da raggiungere se ci sono molti creditori dispersi. E chi rimane fuori va pagato regolarmente – se l’azienda non riesce a pagarli, l’accordo salta perché quei creditori farebbero istanza di fallimento. Quindi l’ADR funziona bene se la quota di debito sacrificabile è concentrata in poche mani “negoziabili”, mentre la restante parte è sostenibile normalmente. Un altro limite: finché non si ottiene l’omologa, il debitore è esposto ad azioni esecutive. Si può chiedere al tribunale una moratoria temporanea (simile a quella del concordato) ma è discrezionale. In ogni caso, occorre muoversi in tempi stretti tra la firma e il deposito per evitare che qualche creditore fuori accordo colpisca.

Accordi con intermediari finanziari – Convenzione di moratoria: Un istituto specifico (art. 62 CCII) è la convenzione di moratoria, che è sostanzialmente un accordo di standstill tra l’impresa e le banche che rappresentano almeno il 75% dei crediti bancari . Le banche si impegnano a non revocare gli affidamenti e a non agire per un certo periodo, congelando le esposizioni. Questo accordo, se omologato, vincola anche le eventuali banche che non hanno firmato, purché appartenenti alla stessa categoria e informate. È uno strumento utile se serve tempo per definire un piano industriale, con il sistema bancario che nel frattempo “congela” la situazione. Spesso è propedeutico poi alla formalizzazione di un ADR vero e proprio o di un concordato.

Transazione fiscale: Vale la pena ribadire che la gestione dei debiti fiscali e contributivi è spesso il nodo cruciale di concordati e accordi. L’art. 63 CCII prevede espressamente che l’adesione dell’Erario (Agenzia Entrate-Riscossione) e degli enti previdenziali all’accordo ADR sia subordinata a determinate condizioni (ad esempio che il trattamento offerto non sia inferiore a quello di altri chirografari e rispetti eventuali linee guida ministeriali). Se l’Erario non risponde entro 90 giorni, il silenzio vale come diniego, che però – come detto – può essere superato dal tribunale se tutti gli altri sono d’accordo e l’offerta è congrua . In pratica, la riforma ha tolto al Fisco un potere di veto assoluto, integrando il meccanismo del cram-down fiscale per evitare che un singolo creditore pubblico blocchi soluzioni nell’interesse collettivo.

In conclusione, gli Accordi di Ristrutturazione rappresentano uno strumento flessibile e potente per imprese con problemi seri ma ancora negoziabili. Dal punto di vista del debitore, richiedono capacità di persuasione e trasparenza: servono per convincere una maggioranza qualificata di creditori che accettare meno adesso sia meglio che rischiare il fallimento dopo. Se i creditori chiave condividono questa visione, l’accordo ADR permette di evitare il fallimento salvando l’azienda, con l’avallo del tribunale che ne sancisce la validità erga omnes limitatamente ai consenzienti (e ad alcune eccezioni come le banche dissenzienti trascinate). È un compromesso win-win ideale, benché non sempre facile da raggiungere.

Il Concordato Preventivo

Il Concordato Preventivo è lo strumento principe delle procedure concorsuali italiane per la soluzione della crisi d’impresa in via judiciale e collettiva. Si tratta di una procedura disciplinata dagli artt. 84-120 CCII (che hanno rinnovato e ampliato l’istituto già previsto dalla legge fallimentare) attraverso cui l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza propone ai creditori un piano unitario per il risanamento dell’impresa oppure, se il salvataggio non è possibile, per la liquidazione ordinata del patrimonio, al fine di evitare gli effetti più traumatici della liquidazione giudiziale (fallimento). In parole semplici, è un accordo formale con i creditori, mediato dal tribunale, in cui il debitore offre una certa soddisfazione (integrale o parziale) dei loro crediti secondo un piano, in cambio dell’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) una volta eseguito l’accordo.

Varianti di concordato: La riforma ha confermato le due tipologie fondamentali di concordato: – Concordato in continuità aziendale – quando prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa (direttamente da parte del debitore oppure tramite cessione o affitto dell’azienda a un altro soggetto che la prosegue). L’obiettivo è la ristrutturazione aziendale e la soddisfazione dei creditori con i flussi di cassa futuri generati dall’attività, preservando il valore produttivo. – Concordato liquidatorio – quando invece è finalizzato solo a liquidare il patrimonio esistente e distribuire il ricavato ai creditori, cessando l’attività. È una soluzione di mera liquidazione ordinata, alternativa al fallimento, da utilizzare solo se non vi sono prospettive di continuità.

Concordato in continuità aziendale

Nel concordato in continuità, il debitore sottopone un piano che garantisca la sostenibilità dell’impresa e dimostri che proseguire l’attività è più vantaggioso per i creditori che liquidarla. La continuità può essere: – Diretta: l’azienda resta in mano al debitore e continua a operare sotto la supervisione del commissario giudiziale. – Indiretta: l’azienda (o uno o più rami) viene trasferita, prima o durante il concordato, a un soggetto terzo (un investitore, un’altra società anche neocostituita) che la gestirà, assicurando comunque ai creditori del concordato certe utilità (di solito il prezzo di cessione va a favore della massa). Un esempio di continuità indiretta è il concordato con assuntore: un terzo rileva l’azienda concordataria e si assume l’onere di pagare i creditori secondo il piano.

Requisiti particolari del concordato in continuità (novità CCII): – Relazione dell’esperto attestatore: Il piano deve essere accompagnato da una relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, in particolare certifica che la continuità è la soluzione migliore o almeno non peggiorativa per i creditori rispetto alla liquidazione. Questo assicura i creditori che l’opzione di continuare l’impresa ha un fondamento tecnico. – Suddivisione in classi obbligatoria: Una delle innovazioni del CCII è l’obbligo di classamento dei creditori nel concordato in continuità. Mentre prima suddividerli in classi omogenee era facoltativo (tranne casi di disparità rilevante), ora è sempre obbligatorio formare classi di creditori con posizione giuridica ed interessi economici omogenei (es. separare i chirografari generici da quelli strategici, distinguere eventualmente fornitori essenziali, distinguere i creditori privilegiati degradati per la parte chirografa, ecc.). Ciò per consentire trattamenti differenziati e anche per facilitare i meccanismi di voto per categorie e il possibile cram-down interclassi (relative priority rule). – Trattamento dei creditori: Nel concordato in continuità non vige alcuna percentuale minima di pagamento per i creditori chirografari. La loro soddisfazione dipenderà dai flussi generati dalla prosecuzione aziendale secondo piano, e potrà avvenire anche con strumenti diversi dal denaro (azioni, strumenti finanziari partecipativi, beni in compensazione, etc.). I creditori privilegiati (garantiti da pegno, ipoteca o privilegio) devono ricevere integrale soddisfazione, a meno che rinuncino a parte del loro credito o che si dimostri che la parte eccedente il valore del bene in garanzia è incapiente (in tal caso la parte eccedente degrada a chirografo). Da notare una regola particolare: se la continuità è indiretta mediante cessione d’azienda, la legge richiede che i creditori garantiti su quei beni ceduti ricevano almeno il valore di mercato di tali beni, per evitare che trasferendo l’azienda si eluda il loro diritto di pegno/ipoteca (in pratica, il prezzo di cessione deve coprire il valore dei beni su cui avevano prelazione). – Crediti dei lavoratori: I dipendenti hanno protezioni speciali. Nel concordato in continuità, i crediti privilegiati dei lavoratori (stipendi, TFR) devono essere pagati integralmente e rapidamente se si vuole ad esempio derogare alla graduazione ordinaria . La legge prevede che, qualora il piano preveda di trattare diversamente classi di creditori, i crediti di lavoro privilegiati vadano comunque saldati entro 30 giorni dall’omologazione se li si vuol far votare come chirografari. In generale, i lavoratori in continuità spesso proseguono il rapporto e i loro crediti maturati durante la procedura sono prededucibili. – Regole di omologazione (Relative Priority Rule): Grande novità – recependo la Direttiva UE – è l’introduzione di una regola di maggior flessibilità per l’omologazione del concordato anche contro il voto contrario di una o più classi dissenzienti, detta relative priority rule (RPR). In sintesi, se almeno una classe di creditori “interessati” (non di soci) vota a favore e il piano assicura ai creditori dissenzienti un trattamento non inferiore a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi inferiori, il tribunale può ugualmente omologare il concordato nonostante il dissenso di alcune classi (purché sia rispettato in ogni caso il best interest test, cioè i dissenzienti ricevano almeno quanto otterrebbero in liquidazione). Questa regola di “priorità relativa” consente di superare il veto di classi intermedie, senza dover soddisfare integralmente tutte le classi superiori come richiedeva la vecchia regola di priorità assoluta. Ad esempio, i soci o finanziatori postergati potrebbero anche ottenere qualcosa a patto che i chirografari prendano più di loro, e i privilegiati non completamente soddisfatti non possono opporsi se comunque ricevono meglio dei chirografari. In pratica, si favorisce l’ingresso di nuovi investitori: questi ultimi potrebbero essere incentivati ad apportare denaro fresco ottenendo una classe dedicata con un certo ritorno, anche se i vecchi creditori privilegiati non vengono pagati integralmente, purché il loro trattamento resti migliore di quello dei creditori di grado inferiore. La RPR è un meccanismo complesso ma che amplia le possibilità di confermare piani innovativi. Già si registrano prime applicazioni: Tribunale di Milano, decreto 14 ottobre 2022 – caso di concordato in continuità con classi di creditori chirografari dissenzienti – ha applicato per la prima volta in Italia la RPR per cramdown interclasse di una classe dissenziente, ritenendo soddisfatte le condizioni (nessuna classe inferiore riceveva più di quella dissenziente e best interest test rispettato).

In definitiva, il concordato in continuità è lo strumento da utilizzare quando l’azienda ha ancora valore come attività viva e si vuole evitare di spegnerla. Dal punto di vista del debitore, è una procedura complessa: occorre predisporre un piano industriale credibile, ottenere l’attestazione, negoziare con i creditori chiave per farli votare sì, affrontare l’esame del tribunale e del commissario. Durante la procedura l’impresa continua l’attività sotto controllo: gli atti di gestione straordinaria devono essere autorizzati dal giudice, e i pagamenti anteriori sono sospesi a meno di autorizzazioni (possono però essere pagati fornitori strategici su autorizzazione per evitare interruzioni). Se il concordato viene omologato, l’azienda prosegue e i creditori vengono soddisfatti secondo il piano; i debiti pregressi sono stralciati nella percentuale concordata.

Concordato con liquidazione del patrimonio

Quando invece non vi sono prospettive di salvare l’impresa come going concern, l’alternativa è il concordato liquidatorio. Storicamente, questo tipo di concordato era spesso abusato come un escamotage per evitare il fallimento offrendo ai creditori percentuali irrisorie e guadagnare tempo (concordati “furbeschi”). La riforma ha imposto paletti molto stringenti per ammettere un concordato puramente liquidatorio:

  • Innanzitutto, il concordato liquidatorio è ammissibile solo se offre ai creditori un beneficio apprezzabile rispetto alla liquidazione giudiziale. Ciò è reso concreto da due requisiti di legge (art. 84, co. 4 CCII): deve esserci un apporto di risorse esterne al patrimonio del debitore che incrementi di almeno il 10% ciò che andrebbe ai creditori rispetto a un fallimento, e in ogni caso i creditori chirografari devono ricevere non meno del 20% del loro credito. Tradotto: se dall’attivo del debitore, in caso di fallimento, i chirografari avrebbero ipoteticamente preso il 10%, il debitore deve trovare risorse aggiuntive (denaro di terzi, rinuncia a crediti correlati, ecc.) per portare il dividendo almeno all’11%, e comunque portarlo almeno al 20%. Questo 20% minimo può essere ridotto al 10% solo nel concordato liquidatorio di un imprenditore minore (piccola impresa non fallibile) chiamato concordato minore (art. 74 CCII), ma per le imprese ordinarie il 20% è inderogabile. La ratio è impedire concordati liquidatori “al ribasso” senza reali vantaggi per i creditori.
  • Se il debitore non è in grado di offrire almeno il 20%, l’unica strada sarebbe la liquidazione giudiziale o magari un concordato semplificato post-CNC (che però richiede di aver tentato la CNC).
  • Vendite e liquidazione beni: Nel concordato liquidatorio normalmente si prevede la vendita di tutti i beni aziendali. Può essere contemplata la cessione dell’azienda in blocco (ma allora in parte è continuità indiretta se l’acquirente prosegue l’attività, benché per il debitore sia liquidazione). Più spesso si prevede la nomina di liquidatori speciali che durante/after l’omologa vendono i cespiti e ripartiscono il ricavato secondo il piano.
  • Ruolo dei creditori: Votano sul piano liquidatorio e di solito tutti i creditori chirografari sono in una o poche classi (non c’è obbligo di classi se non c’è disparità di trattamento). Dato che dovranno percepire almeno 20%, spesso se l’attivo non basta il debitore deve trovare un assuntore che mette denaro per colmare il gap. Un concordato liquidatorio senza apporto esterno del 20% semplicemente non verrà ammesso.

Possiamo dire che oggi il concordato liquidatorio puro è divenuto uno strumento residuale, da usare solo se: – L’imprenditore vuole evitare il fallimento magari per accedere più rapidamente all’esdebitazione (per le società l’esdebitazione non è tema, ma per gli imprenditori individuali sì, e anche per amministratori o garanti può convenire chiudere via concordato anziché subire indagini di bancarotta). – C’è un terzo disponibile a intervenire (es. un investitore che rileva l’azienda con un concordato con assuntore, apportando quel quid necessario per soddisfare i creditori al 20%). – Oppure l’attivo liquidabile è già tale da dare >20% ai chirografari (casi rari, spesso se c’è molto attivo conviene tentare la continuità).

Dal lato del debitore, proporre un concordato liquidatorio può servire per gestire la chiusura in modo ordinato: si mantiene il controllo durante la procedura (in fallimento il controllo passa al curatore), si possono scegliere (con l’accordo dei creditori) i liquidatori o l’assuntore, si può eventualmente “salvare” qualche asset strategico vendendolo a parti correlate purché alle condizioni di mercato e con il benestare del commissario. Inoltre, l’omologa del concordato evita alcuni effetti negativi del fallimento: ad esempio, in concordato gli amministratori non subiscono l’interdizione legale automatica e, soprattutto, non scatta di default l’azione penale per bancarotta (a meno che emergano reati durante il concordato stesso). In più, con il concordato liquidatorio i soci potrebbero riuscire a mantenere l’azienda in mano a un assuntore vicino (es. una NewCo costituita da loro familiari) pagando i creditori il dovuto: operazione lecita se trasparente.

Riassumendo, il concordato preventivo – sia in continuità che liquidatorio – è uno strumento formale potente: congela il passato, mette i creditori attorno a un tavolo (virtuale) per votare un piano, e consente di uscire dall’insolvenza con un titolo omologato che sostituisce le obbligazioni pregresse. Dal punto di vista del debitore: – Permette di evitare la dichiarazione di fallimento anche in presenza di insolvenza, purché si offra ai creditori una soluzione non inferiore a quella fallimentare. – Durante la procedura di concordato, l’imprenditore beneficia di uno stay ampio: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive né acquisire privilegi (art. 54 CCII, ex art. 168 LF). Questo toglie pressione e consente di lavorare al piano. – Si possono risolvere o sospendere alcuni contratti onerosi con autorizzazione del giudice (ad esempio contratti in perdita). – Di contro, l’accesso al concordato è pubblico (iscrizione al registro imprese), l’azienda subisce inevitabilmente un contraccolpo di reputazione, e c’è il costo delle attività di commissari e legali. Inoltre, se il concordato poi non viene omologato (perché bocciato dai creditori o revocato dal giudice), si finisce quasi certamente in liquidazione giudiziale.

Concordato “in bianco” (prenotativo): Merita un accenno lo strumento del concordato con riserva (art. 44 CCII, ex art. 161 co.6 LF). Un debitore può presentare un ricorso di concordato riservandosi di presentare in seguito il piano e la proposta. Questo consente di ottenere immediatamente le protezioni (blocco delle esecuzioni) e un termine da 60 a 120 giorni per depositare il piano definitivo. È un’opzione spesso utilizzata come mossa emergenziale difensiva: ad esempio, arriva un’istanza di fallimento o un pignoramento pesante, il debitore deposita un “concordato in bianco” per congelare le azioni dei creditori e guadagnare tempo. Tuttavia, va usato con senso di responsabilità: se poi il piano non arriva o è manifestamente irrealizzabile, il tribunale può dichiarare improcedibile la domanda e a quel punto il fallimento è dietro l’angolo. L’istanza prenotativa serve anche per prendere tempo in attesa di definire un accordo che poi magari confluirà in un concordato completo o in un accordo ADR.

Liquidazione giudiziale (Fallimento)

Se nessuno dei rimedi sopra descritti ha successo o è praticabile, la conseguenza finale di uno stato di insolvenza è l’apertura della liquidazione giudiziale, quella che per decenni è stata chiamata procedura di fallimento. La liquidazione giudiziale è una procedura concorsuale liquidatoria coattiva: l’imprenditore viene espropriato dell’amministrazione dei beni, che passano a un curatore nominato dal tribunale, il quale provvede a venderli e distribuire il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. Lo scopo primario è soddisfare i creditori il più possibile, sebbene spesso in modo parziale, e al contempo chiudere definitivamente l’attività insolvente.

Dal punto di vista del debitore, la liquidazione giudiziale rappresenta la sconfitta: l’imprenditore perde il controllo dell’azienda e questa, di regola, cessa l’attività (salvo il caso di esercizio provvisorio autorizzato dal giudice per evitare danni – ma è temporaneo e finalizzato a vendere meglio l’azienda). Inoltre, il fallimento porta con sé una serie di conseguenze negative: – Decadenze e interdizioni: l’imprenditore fallito persona fisica subisce, per la durata della procedura, la perdita di alcuni diritti civili (ad es. non può ricoprire cariche direttive in società, non può votare in assemblee societarie, se fallito consumatore non può accedere al credito). – Azione penale per bancarotta: l’apertura del fallimento fa sì che eventuali condotte illecite degli amministratori vengano perseguite come reati di bancarotta (documentale, preferenziale, fraudolenta) in quanto, con la dichiarazione di fallimento, scatta la qualifica di “pubblico ufficiale” del curatore che rileva irregolarità e scatta la notizia di reato. Molti imprenditori temono il fallimento proprio per il rischio di indagini penali approfondite sulla gestione pregressa. – Claw-back: il curatore ha il potere di esercitare azioni revocatorie per recuperare pagamenti fatti o garanzie concesse prima del fallimento in periodi sospetti (6 mesi per pagamenti ordinari, 1 anno per atti anomali, fino a 2 anni per atti a soggetti correlati), a meno che non rientrino in esenzioni (come pagamenti fatti nell’ambito di piani attestati o concordati omologati, che sono protetti). Ciò può coinvolgere i fornitori che avevano ottenuto pagamenti in extremis, obbligandoli a restituire le somme alla massa. – Chiusura e vendita: Il fallimento comporta la chiusura dell’impresa in sé: la società fallita alla fine della procedura viene cancellata dal registro imprese. I beni aziendali (immobili, macchinari, brevetti, magazzino) vengono venduti all’asta o tramite trattative competitive; spesso il realizzo è frammentato e depressivo rispetto ai valori contabili (da qui i bassi dividendi per i chirografari). I dipendenti vengono licenziati, potendo accedere al Fondo di Garanzia e alla Naspi; i contratti in corso possono essere sciolti dal curatore salvo utile esercizio provvisorio.

Ordine di distribuzione: Il curatore, raccolto il ricavato, redige un piano di riparto seguendo la graduatoria dei crediti: 1. Crediti prededucibili (costi della procedura, compresi stipendi del curatore, spese legali, forniture post-fallimento autorizzate, ecc.). 2. Crediti privilegiati (distinguendo privilegi speciali – che prendono valore dal bene vincolato – e privilegi generali mobiliari). Tra i privilegi, l’ordine è stabilito dal Codice Civile e leggi speciali: ad esempio, i lavoratori hanno privilegio di grado molto elevato, poi lo Stato per IVA e ritenute, poi INPS, poi altri crediti. 3. Creditori chirografari (non garantiti), che ricevono solo se resta qualcosa dopo aver pagato tutti i privilegiati. 4. Crediti postergati (es. finanziamenti soci in certi casi, interessi di mora maturati oltre un certo limite, ecc.), che sono ultimi.

Spesso i chirografari prendono centesimi, o nulla, perché i privilegiati assorbono tutto. Questo scenario spiega l’importanza di cercare soluzioni concordate prima di arrivare a questo “punto zero”.

Esdebitazione: Un aspetto di “speranza” per il debitore persona fisica (imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile) è la esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui una volta chiusa la procedura. La legge fallimentare prevedeva la possibilità di ottenere, su istanza, l’esdebitazione a fine fallimento se il fallito aveva collaborato e non aveva commesso atti di frode. Il nuovo Codice della Crisi potenzia questo istituto: oggi l’esdebitazione del debitore persona fisica è tendenzialmente automatica e inclusa nella procedura stessa, senza bisogno di una causa separata. In particolare, l’art. 278 CCII prevede che il fallito ottenga di diritto la cancellazione dei debiti insoddisfatti decorsi 3 anni dall’apertura della liquidazione (termine ridotto rispetto ai 5 anni della L.3/2012 per il sovraindebitato), salvo che sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o abbia violato i doveri di collaborazione. Questo significa che, ad esempio, un piccolo imprenditore individuale che fallisce potrà ripartire dopo tre anni senza l’handicap dei vecchi debiti (restano escluse solo poche categorie come debiti alimentari, risarcimenti da illecito extracontrattuale e sanzioni penali/amministrative, che non sono esdebitabili). Per le società, l’esdebitazione non si pone perché la società cessata con il fallimento non esiste più e non ha una “seconda chance”. Ma per la persona dell’imprenditore è cruciale: fallimento non è più ergastolo dei debiti.

Procedura di sovraindebitamento (Liquidazione controllata): Vale la pena menzionare che se il debitore insolvente è un soggetto non fallibile (consumatore, piccolo imprenditore sotto soglie, start-up innovativa, ente non commerciale, etc.), oggi non si parla di fallimento ma di liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII). È una procedura analoga al fallimento ma semplificata, avanti al giudice civile, che consente anche a questi soggetti di liquidare il patrimonio sotto supervisione giudiziale e accedere all’esdebitazione. Dunque, chi non è “fallibile” non resta privo di rimedi: può rivolgersi all’OCC (Organismo Composizione Crisi) e ottenere l’apertura di una liquidazione controllata. Le regole di graduazione e intervento del curatore (gestore) sono simili al fallimento, ma su scala ridotta e con maggior enfasi sulla liberazione finale dai debiti (anche il debitore incapiente che non ha nulla può chiedere l’esdebitazione immediata senza liquidazione, la cosiddetta esdebitazione di nullatenente).

In sintesi, la liquidazione giudiziale è l’extrema ratio, da evitare se vi è qualunque prospettiva di soluzione concordata. Dal punto di vista di un imprenditore (specie se persona fisica), fallire non è più la “morte civile” di una volta, ma rimane un evento altamente traumatico: si perde l’azienda, la reputazione viene gravemente compromessa, e si subiscono restrizioni e possibili azioni penali. Tuttavia, a volte la via migliore per il debitore onesto e sfortunato è proprio quella di accettare la liquidazione, collaborare con il curatore per massimizzare il realizzo e ottenere in tempi non lunghissimi la riabilitazione economica tramite esdebitazione, potendo ricominciare da zero. Se invece un imprenditore insolvente si ostina a sfuggire al fallimento compiendo atti opachi (vendite simulate, occultamento beni), peggiorerà solo la sua posizione, rischiando sanzioni penali e restando comunque con debiti insostenibili.

Cedere o riorganizzare l’attività: difendersi attraverso operazioni straordinarie

Un ulteriore profilo difensivo per un’azienda indebitata è valutare operazioni sul perimetro aziendale: cessione dell’azienda (o di rami di essa), fusioni, scissioni, conferimenti, insomma modifiche strutturali che possano migliorare la sorte dei creditori e salvare in parte il business. Dal punto di vista del debitore, “cedere l’attività” può essere sia una strategia di recupero di valore (vendi l’azienda a un soggetto più solido che la continui, incassando un prezzo da destinare ai creditori, ed esci dalla scena) sia – in casi scorretti – un modo per cercare di sottrarre l’azienda ai creditori (vendendola sottocosto a un prestanome e lasciando il guscio vuoto ai creditori). La seconda ipotesi è chiaramente illecita e rischia di essere revocata o sanzionata; la prima può invece essere attuata nel quadro delle procedure viste sopra.

Ecco alcune considerazioni chiave:

  • Cessione di azienda durante una procedura concorsuale: Il concordato preventivo in continuità indiretta prevede appunto la cessione dell’azienda a un assuntore. Questa è generalmente la forma migliore per cedere l’attività perché avviene sotto controllo del tribunale e con il consenso dei creditori (o almeno senza opposizione decisiva). Ad esempio, Alfa S.r.l. in concordato potrebbe vendere l’intero ramo d’azienda produttivo a Beta S.p.A. dietro pagamento di un prezzo che va a beneficio dei creditori concordatari. Beta continua l’attività (salvando anche i posti di lavoro) e Alfa poi verrà chiusa. In tal modo si massimizza il valore: Beta paga un prezzo di mercato (magari sotto forma di accollo di parte dei debiti e cash per il resto) e i creditori di Alfa ottengono probabilmente di più di quanto avrebbero preso in un fallimento spezzatino. La legge incoraggia queste soluzioni: nel concordato, le cessioni di azienda devono avvenire tramite procedure competitive, per assicurare il miglior prezzo, ma una volta individuato l’acquirente e ottenuto il via libera dei creditori, l’operazione è definitiva e non soggetta a revocatoria.
  • Cessione di azienda fuori dalle procedure: È possibile vendere o affittare l’azienda anche fuori dal concordato. Ad esempio, un imprenditore in crisi può affittare l’azienda a un concorrente, che ne assume la gestione e paga un canone, per evitare di interrompere la produzione durante le trattative di ristrutturazione. Oppure può vendere l’azienda prima di iniziare una procedura, utilizzando il ricavato per pagare i creditori cruciali. Attenzione: se la cessione avviene quando l’azienda è già insolvente e poi c’è un fallimento entro 2 anni, il curatore esaminerà quella vendita. Se risulta fatta a prezzo inferiore al giusto, o in frode ai creditori, potrà agire in revocatoria fallimentare per farla dichiarare inefficace (art. 166 CCII, ex art. 67 LF, prevede la revocabilità delle cessioni a titolo oneroso ove l’altra parte conoscesse lo stato di insolvenza e vi sia un notevole divario di corrispettivo). Quindi vendere sottocosto a un amico per salvare i beni e lasciare i debiti al fallimento non funziona: il curatore potrà recuperare i beni o il valore mancante . Diverso è se si vende a prezzo di mercato e quel prezzo va ai creditori – in tal caso difficilmente la vendita sarà revocabile, soprattutto se serve a evitare il fallimento. Anzi, i tribunali guardano con favore alle vendite in bonis dell’azienda se funzionali a comporre la crisi (spesso però richiedono comunque un controllo, ad es. tramite un accordo ex art. 182 septies o un pre-concordato).
  • Responsabilità dell’acquirente (art. 2560 c.c.): Chi acquista un’azienda risponde dei debiti dell’azienda stessa solo se questi risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560, c.2 c.c.). Ciò significa che, se Tizio cede la sua azienda a Caio, e dall’ultima situazione contabile formalmente emergono debiti verso fornitori per €100k, Caio ne risponde insieme a Tizio. Questa norma tutela i creditori in caso di cessione d’azienda: evita che si possano “vendere” aziende con pesanti passività nascoste, lasciando i creditori a mani vuote. Dunque, un debitore che cede l’attività deve sapere che l’acquirente potrebbe essere chiamato dai creditori a pagare i debiti pregressi (nei limiti di quelli risultanti dalle scritture). Nelle procedure concorsuali c’è una deroga: se la cessione avviene nell’ambito di un concordato o altra procedura, l’acquirente può essere protetto dal concordato stesso che prevede la non successione nei debiti (salvo eccezioni come debiti verso dipendenti in certi casi di trasferimento). Ma fuori da procedure, l’art.2560 c.c. è un rischio per l’acquirente, e un limite al “disinteresse” del cedente: non è possibile vendere legalmente l’azienda e pretendere che l’acquirente non abbia nulla a che fare con i debiti, a meno di accordi specifici con i creditori (per esempio tutti i creditori dichiarano di liberare l’azienda acquistata – ipotesi rara).
  • Continuare con un’altra società: Spesso gli imprenditori in crisi pensano: “lascio fallire la vecchia società e apro una nuova società pulita continuando l’attività”. Questa operazione, nota con termine giornalistico “phoenix company”, è lecita solo a certe condizioni. Se la nuova società riutilizza asset della vecchia senza pagarlo a valori congrui, i creditori della vecchia possono lamentare un patto fraudolento. Il curatore potrebbe anche ipotizzare l’esistenza di una società di fatto tra vecchia e nuova compagine per far dichiarare fallita anche la nuova. Oppure, se c’è identità sostanziale di compagine e di business, vi possono essere azioni revocatorie e di responsabilità (verso amministratori che hanno trasferito clienti e know-how alla newco, svuotando la oldco). In generale, ricominciare da zero è possibile, ma dopo aver chiuso i conti col passato in modo regolare (ad esempio tramite fallimento con cooperazione od omologazione di un concordato). Farlo di nascosto espone a gravi conseguenze (accuse di bancarotta, concorrenza sleale, etc.).

Conclusione su cessione/ristrutturazione: Dal punto di vista del debitore, cedere l’attività può essere un modo per “limitare i danni”. Se l’impresa non è recuperabile con la struttura attuale (troppi debiti), può comunque avere un valore se affidata a un terzo senza quei debiti. Ciò che si consiglia è di farlo in modo trasparente e nell’ambito di un piano concordato con i creditori (concordato preventivo, accordo ADR, ecc.), così che: – Il valore di cessione sia massimizzato a favore dei creditori. – I creditori approvino o quantomeno non possano contestare l’operazione in seguito. – L’imprenditore eviti accuse di frode. In molti casi, gli stessi creditori preferiscono che l’azienda venga venduta e continui in mani più solide, piuttosto che mandarla all’asta pezzo per pezzo.

Se invece l’imprenditore riesce a trovare un accordo con un investitore che apporta denaro fresco mantenendo intatta la società (ricapitalizzazione), si parla di ristrutturazione interna: i vecchi soci magari vengono diluiti o escono, i debiti vengono rinegoziati, ma l’azienda prosegue con lo stesso soggetto giuridico. Questa è un’altra forma di “salvataggio” che spesso va di pari passo con le procedure (es. un investitore entra in concordato in continuità assumendo il 51% delle quote e versando liquidità per pagare i creditori in parte).

In definitiva, vendere o ristrutturare l’assetto proprietario è una carta che il debitore deve valutare seriamente. La difesa migliore a volte è far entrare nuove forze o passare la mano: meglio salvare l’azienda (anche se non sarà più “mia”) e pagare i creditori almeno parzialmente, piuttosto che intestardirsi e perdere tutto in un fallimento totale.

Simulazioni pratiche di crisi aziendale e soluzioni applicative

Per illustrare in concreto come le norme e gli strumenti descritti possano trovare applicazione, esaminiamo tre casi ipotetici basati su situazioni tipiche di imprese indebitate. Ogni caso proporrà lo scenario iniziale di crisi e le possibili soluzioni intraprese dal debitore, evidenziando gli effetti per l’azienda e i creditori.

Caso 1: Smeriglio S.r.l. – Risanamento extragiudiziale con piano attestato

Scenario iniziale: Smeriglio S.r.l. è una PMI manifatturiera (30 dipendenti) che produce smerigliatrici industriali. A causa di un calo di ordini e di investimenti errati in macchinari, accumula debiti: €500.000 verso la Banca Alfa (scoperto di c/c e mutuo macchinari), €200.000 verso fornitori di acciaio, €100.000 di debiti fiscali (IVA e ritenute non versate), €50.000 verso dipendenti (due mensilità arretrate e TFR maturato). Il patrimonio sociale consta di capannone e macchinari (valore €800.000 con ipoteca banca su capannone per mutuo residuo €300.000), magazzino (valore €100.000). I flussi di cassa attuali sono insufficienti: l’azienda rischia insolvenza entro pochi mesi.

Azioni intraprese dal debitore: Gli amministratori di Smeriglio, constatati i segnali di crisi, si attivano subito a fine 2024. Coinvolgono un advisor finanziario e un attestatore indipendente per predisporre un piano di risanamento. Dopo analisi, emerge che l’impresa ha prospettive di ripresa grazie a un nuovo contratto all’orizzonte, ma serve ridurre l’onere del debito e dilazionare i pagamenti. Smeriglio decide di tentare una ristrutturazione stragiudiziale coinvolgendo principalmente la banca e i fornitori strategici, evitando il concordato per non perdere commesse.

Il piano prevede: – La Banca Alfa converte lo scoperto di €200k in un mutuo a 5 anni e riduce il tasso sul mutuo macchinari, inoltre concede 12 mesi di moratoria sul rimborso capitale. – I fornitori di acciaio (strategici per continuare la produzione) accettano una dilazione: il 50% dei crediti in 24 mesi, il resto eventualmente convertito in una fornitura futura (baratto merci contro crediti). – L’azienda ottiene dai soci un nuovo apporto di €100.000 a titolo di finanziamento postergato, da usare per pagare i debiti fiscali e le mensilità arretrate ai dipendenti (così da regolarizzare contributi ed evitare problemi penali). – L’INPS e l’Agenzia Entrate concedono una rateazione standard (72 rate) per i contributi e l’IVA dovuti.

Tali accordi vengono formalizzati in un Piano attestato di risanamento a inizio 2025. Un professionista attestatore certifica che: i dati sono veritieri, con queste misure i costi finanziari si riducono, l’azienda può tornare liquida grazie anche al nuovo contratto in partenza e al taglio dei costi (i soci decidono anche una riduzione dell’organico di 5 unità con accordo sindacale). Il piano viene pubblicato al Registro Imprese per proteggere gli atti esecutivi.

Esito: Smeriglio S.r.l. esegue il piano: paga le pendenze con Erario e dipendenti immediatamente (grazie ai €100k dei soci), continua a pagare i fornitori correnti e quelli dilazionati secondo gli accordi. La produzione riprende a regime con il nuovo contratto, generando cassa per sostenere le rate del mutuo rinegoziato. Dopo 2 anni, l’azienda è stabilizzata: i fornitori strategici sono stati interamente soddisfatti (anche grazie a sconti merce concessi), la banca incassa regolarmente le rate, Fisco e INPS pure. Nessun altro creditore ha avviato azioni esecutive (quelli rimasti estranei erano piccoli e sono stati pagati a vista per non creare attriti). Nel 2027 Smeriglio può dirsi risanata e competitiva.

Commento: Questo caso mostra come un’azienda con crisi non ancora terminale possa difendersi dai debiti usando strumenti negoziali: coinvolgendo per tempo i creditori chiave, offrendo garanzie (attestazione indipendente, impegni dei soci), e sfruttando l’elasticità di un piano attestato. Smeriglio ha evitato il fallimento senza passare dal tribunale, ha ripagato i lavoratori (evitando conflitti sociali) e ha mantenuto la fiducia delle banche e dei fornitori grazie alla trasparenza del piano attestato. Se avesse aspettato oltre, probabilmente i fornitori avrebbero smesso consegne e la banca revocato i fidi, portandola al default: il tempismo è stato decisivo.

Caso 2: Beta Marmi S.p.A. – Concordato preventivo in continuità indiretta

Scenario iniziale: Beta Marmi S.p.A. è un’impresa di medie dimensioni (100 dipendenti) operante nel settore lapideo (estrazione e lavorazione marmi). Nel 2023 accumula ingenti debiti: €5 milioni verso banche (mutui e scoperti, garantiti da ipoteche su cave e stabilimenti), €2 milioni verso fornitori e subappaltatori, €1 milione di debiti fiscali e previdenziali (IVA non versata e contributi arretrati), oltre a esposizioni verso leasing e un bond mini-bond di €500k sottoscritto da investitori privati. La crisi è dovuta al crollo dell’export verso la Cina e a investimenti in macchinari speciali risultati sovradimensionati. Beta Marmi è insolvente: non riesce a pagare puntualmente banche e fornitori, i cantieri sono fermi.

Azioni intraprese dal debitore: Nel primo trimestre 2024, tre fornitori fanno istanza di fallimento. Beta Marmi reagisce depositando un ricorso “in bianco” per concordato preventivo, ottenendo lo stop alle azioni esecutive. Dopo analisi con consulenti e contatti con possibili investitori, Beta elabora una proposta di concordato in continuità indiretta: – Un investitore terzo, Gamma Stone S.r.l., si offre di rilevare l’intero complesso aziendale (cave, impianti, marchio, contratti) di Beta Marmi per €4 milioni. Gamma Stone è disposto anche ad assumere 80 dei 100 dipendenti. – Il piano prevede che Gamma Stone versi €2 milioni cash al concordato al momento dell’omologazione e riconosca altri €2 milioni sotto forma di accollo di alcuni debiti (subentrerà nei leasing dei macchinari e pagherà i fornitori strategici indispensabili per la produzione). – Con questi €4 milioni totali, Beta Marmi stima di soddisfare integralmente i creditori privilegiati (banche ipotecarie sul valore delle cave, dipendenti per TFR e stipendi) e di poter pagare un dividendo del ~30% ai creditori chirografari. – I debiti verso Erario (IVA, contributi) saranno anch’essi falcidiati nel concordato: riceveranno circa il 30%, ma avendo privilegio generale, quel 30% è maggiore di quanto otterrebbero in fallimento (dove i beni liberi non sarebbero sufficienti). – I piccoli fornitori locali (fino a €10k) saranno pagati in prededuzione integralmente, per mantenere buoni rapporti (il piano li classa separatamente come “piccoli creditori strategici” e li soddisfa al 100%). – I soci di Beta Marmi perderanno l’intera partecipazione (Gamma Stone non è interessata a mantenerli) e l’azienda come entità giuridica a fine procedura verrà liquidata, ma senza fallire.

Viene presentato al tribunale il piano concordatario corredato da relazione attestatrice che certifica: (a) il valore di mercato offerto da Gamma Stone è congruo (anche comparato a perizie di stima delle cave); (b) il trattamento proposto ai creditori è più vantaggioso del fallimento (nel fallimento, stima che i chirografari avrebbero preso meno del 10%); (c) la continuità indiretta attraverso Gamma Stone consente di salvare 80 posti di lavoro e proseguire l’attività estrattiva senza interruzioni, generando ricchezza sul territorio. Il piano suddivide i creditori in classi: banche ipotecarie (Classe A, privilegio speciale, 100% da prezzo cessione cave), dipendenti (Classe B, 100%), Fisco e INPS (Classe C, privilegi generali, 30%), fornitori piccoli (Classe D, 100% entro 6 mesi dall’omologa), fornitori grandi chirografari e obbligazionisti (Classe E, ~30% in 2 anni da omologa), soci postergati (Classe F, 0%). Si raccoglie il voto: tutte le classi A-D approvano. La classe E (chirografari generici) approva al 75% di valore: alcuni obbligazionisti e subappaltatori votano no per rancore, ma restano minoranza nella classe. La classe F (soci) è contraria (vorrebbero tenersi l’azienda, ma non contano ai fini dell’approvazione perché postergati).

Esito: Il tribunale, verificati i presupposti, omologa il concordato nonostante la classe soci dissenziente. Applica la Relative Priority Rule: almeno una classe (in realtà 4 classi) ha detto sì, i soci dissenzienti non ricevono nulla ma è corretto perché classi inferiori (nessuna c’è sotto) non ricevono più di loro e comunque i soci, essendo residuali, non possono opporsi se i chirografari (classe E) ricevono più di zero . L’operazione di cessione viene quindi attuata: Gamma Stone paga €2 milioni, subentra nei contratti e nelle concessioni delle cave; Beta Marmi sotto la regia del liquidatore concordatario distribuisce i fondi secondo il piano. Dopo 18 mesi, i creditori chirografari ricevono il 30% pattuito (anche grazie a un futuro earn-out: Gamma Stone, come previsto dall’accordo, ha versato un ulteriore 5% perché il fatturato 2025 delle cave è andato oltre le previsioni). Beta Marmi viene dichiarata chiusa per concordato adempiuto nel 2026 e cancellata. I creditori, pur non soddisfatti al 100%, accettano l’esito: sanno che in caso di fallimento avrebbero preso molto meno. Molti di loro peraltro continuano a fornire Gamma Stone e mantengono rapporti commerciali.

Commento: Questo caso evidenzia un salvataggio realizzato tramite concordato in continuità indiretta con assuntore. Dal punto di vista del debitore (i soci di Beta Marmi), la difesa è consistita nel trovare un “cavaliere bianco” (Gamma Stone) che ha investito nell’azienda in crisi. Certo, i vecchi soci hanno perso la proprietà, ma hanno evitato responsabilità personali e magari posizioni debitorie infinite: con il concordato omologato, Beta Marmi ha onorato i crediti al 30% e i restanti sono esdebitati. I fornitori e banche hanno preferito incassare qualcosa subito piuttosto che affrontare anni di fallimento. I lavoratori in gran parte conservano il posto presso il nuovo acquirente – evento non garantito in un fallimento. Questo concordato ha richiesto la cooperazione della maggioranza dei creditori e l’uso efficiente di strumenti giuridici: classi separate, transazione fiscale (il tribunale ha approvato la falcidia IVA ritenendo soddisfatto il “cram-down” fiscale vista la adesione delle altre classi), e applicazione della RPR per superare l’opposizione residuale dei soci dissenzienti. Dalla prospettiva dell’imprenditore, la scelta del concordato ha comportato la perdita dell’azienda, ma era l’unica via per difendersi dai debiti insostenibili senza essere travolto dal fallimento e dalla bancarotta: si è evitata infatti una possibile azione penale per reati fallimentari grazie alla soluzione concordataria.

Caso 3: Omega SNC – Liquidazione controllata e esdebitazione del socio

Scenario iniziale: Omega SNC è una piccola impresa familiare (due soci fratelli) nel settore dell’impiantistica idraulica. A seguito di investimenti errati e calo di lavori, accumula €300.000 di debiti: principalmente verso fornitori e banche (scoperto di conto di €50k garantito dai soci). L’azienda è di fatto ferma e insolvente nel 2025. Essendo una SNC, i due soci sono illimitatamente responsabili e preoccupati perché le loro case risultano ipotecate a garanzia di alcuni debiti bancari dell’impresa.

Azioni intraprese dal debitore: I soci decidono di cessare l’attività a metà 2025. Non tentano un concordato, perché l’impresa è troppo piccola e priva di prospettive di continuazione. Presentano però al Tribunale un’istanza di apertura di liquidazione controllata del sovraindebitato (procedura ex L.3/2012 integrata nel CCII). Dichiarano di non aver soluzioni per pagare tutti, ma offrono collaborazione totale: mettono a disposizione il residuo magazzino e i crediti da clienti (pochi) e una vecchia autovettura furgonata. Il tribunale ammette la procedura nominando un liquidatore. Durante la liquidazione, le case dei soci, pur ipotecate, sono risparmiate perché c’è accordo con la banca: questa escute le polizze fideiussorie fino a un massimo e non procede all’esecuzione immobiliare, consapevole che la vendita coatta renderebbe poco e i soci hanno famiglia residente (in pratica la banca preferisce transigere liberando l’ipoteca in cambio di un modesto pagamento rateizzato da parte dei soci nell’arco di anni, approfittando della normativa che incoraggia accordi con i garanti).

Esito: Nel 2026, completata la liquidazione dei pochi beni, i creditori chirografari ricevono un riparto simbolico (5%). I debiti restano in gran parte insoddisfatti. Tuttavia, i due soci presentano istanza di esdebitazione incapiente. Il tribunale verifica che i soci non hanno tenuto comportamenti fraudolenti (non hanno distratto beni, anzi hanno messo tutto sul piatto, e la crisi deriva da sfortune commerciali), e quindi concede l’esdebitazione immediata del debitore incapiente ex art. 282 CCII: in pratica tutti i debiti residui della SNC (essendo i soci falliti personalmente) sono cancellati. I creditori insoddisfatti non possono più pretendere nulla né dai soci né dall’impresa ormai cessata.

I due fratelli, così liberati dall’incubo debiti, decidono nel 2027 di aprire una nuova piccola attività individuale di manutenzioni, capitalizzando l’esperienza ma facendo più attenzione. Grazie all’esdebitazione, possono ottenere nuovo credito (sebbene con difficoltà iniziali dovute alla storia pregressa, ma non hanno più segnalazioni pregiudizievoli in corso).

Commento: Questo caso mostra che anche quando non c’è modo di pagare i debiti, la legge offre una via d’uscita dignitosa per il debitore onesto ma sfortunato: la liquidazione controllata con conseguente esdebitazione. I soci della SNC Omega si sono “difesi” dai debiti arrendendosi, ma in modo ordinato e collaborativo: ciò ha permesso di chiudere la vicenda in circa 1-2 anni e di ottenere la cancellazione dei debiti residui, cioè un vero fresh start. Se invece avessero cercato di nascondersi o di fare i furbi, probabilmente sarebbero finiti ugualmente in fallimento su istanza di creditori, con possibili azioni sulle loro case e senza la certezza di esdebitazione (che il giudice può negare in caso di malafede). Per i creditori, certamente è stato un fallimento economico (hanno recuperato pochissimo), ma la procedura concorsuale ha garantito parità di trattamento e accertamento trasparente dell’insolvenza. Dal punto di vista di un debitore persona fisica, l’esdebitazione è una difesa ultima: elimina l’ergastolo del debito, consentendo di tornare economicamente attivi. Questa è forse la più grande novità “filosofica” del sistema introdotto dal CCII: il sovraindebitato meritevole ha diritto a una seconda opportunità.

Domande frequenti (FAQ) sulla difesa del debitore e la gestione dei debiti aziendali

D.1: Quando un’azienda rischia effettivamente di essere dichiarata fallita?
R.1: Una società può essere posta in liquidazione giudiziale (fallimento) quando si trova in stato d’insolvenza, cioè incapace in modo definitivo di pagare regolarmente i propri debiti . Indizi tipici sono: ingenti debiti scaduti non pagati, pignoramenti infruttuosi, blocco della operatività per mancanza di credito. Anche uno solo creditore può presentare istanza di fallimento se il debito è certo e l’insolvenza palese. Esistono soglie dimensionali per escludere i piccolissimi imprenditori (attivo < €300k, debiti < €500k, etc.) , ma queste non si applicano alle società di capitali. Dunque una S.r.l. in insolvenza può essere dichiarata fallita senza limiti di importo (anche per poche decine di migliaia di euro di insolvenza conclamata).

D.2: I soci di una S.r.l. o S.p.A. devono pagare i debiti sociali con il proprio patrimonio?
R.2: No, i soci di società di capitali godono di responsabilità limitata: rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti del capitale sottoscritto. I creditori sociali possono rivalersi solo sul patrimonio della società, non sui beni personali dei soci . Fanno eccezione situazioni particolari: ad esempio, se un socio ha prestato fideiussione personale, allora è obbligato in proprio per quel debito; oppure se la società è usata per frodi (es. confusione patrimoni, sottocapitalizzazione dolosa) un giudice potrebbe eccezionalmente “disapplicare” il principio di autonomia patrimoniale. Ma sono casi rari e complessi da dimostrare. Nelle società di persone (SNC, SAS accomandatari), invece, i soci sono illimitatamente responsabili e quindi devono pagare i debiti sociali con i propri beni se la società non paga.

D.3: Un amministratore di società in crisi cosa rischia personalmente?
R.3: L’amministratore ha doveri di legge di preservare il patrimonio sociale e agire tempestivamente in caso di crisi . Se continua ad aggravare i debiti e ritarda il fallimento, può essere citato in azione di responsabilità dal curatore per i danni causati (il c.d. “deepening insolvency”) . Inoltre, in caso di fallimento, sarà valutato per eventuali reati: ad esempio bancarotta fraudolenta se ha distratto beni o falsificato le scritture, bancarotta preferenziale se ha pagato alcuni creditori preferendoli ad altri prima del fallimento, omesso versamento IVA o contributi se ha lasciato impagate queste voci superando le soglie penali. Non esiste invece una “pena” per essere semplicemente amministratore di una società fallita: se non ci sono illeciti, l’insolvenza in sé non è un crimine. In sintesi, l’amministratore diligente e trasparente raramente subirà conseguenze personali gravi oltre al possibile dispiacere della perdita dell’azienda, mentre l’amministratore negligente o disonesto rischia sia sul piano civile (risarcimenti) che penale.

D.4: Se la mia azienda riceve un decreto ingiuntivo per un debito, come devo comportarmi?
R.4: Un decreto ingiuntivo è un ordine di pagamento emesso dal tribunale su richiesta di un creditore, da non ignorare. Entro 40 giorni dalla notifica si può pagare l’importo dovuto per evitare ulteriori azioni, oppure presentare opposizione se si ritiene il credito inesatto o ci sono contestazioni (ad es. merce difettosa, importo errato). L’opposizione apre una causa in cui il debitore può far valere le sue ragioni e intanto sospendere l’esecuzione (salvo casi in cui il giudice concede comunque l’esecuzione provvisoria). Se non si fa opposizione entro i termini, il decreto diventa definitivo e il creditore può procedere con pignoramenti【nel testo】. Quindi la regola è: valutare con l’avvocato se vi sono motivi validi di opposizione; se no, meglio negoziare un piano di rientro col creditore prima che scadano i 40 giorni o chiedere una proroga, perché dopo scatteranno precetto e pignoramento. Opporsi in mala fede solo per prendere tempo è sconsigliabile: potrebbe aggravare il debito di spese legali e interessi.

D.5: Quali debiti devono necessariamente essere pagati per intero in una procedura di concordato?
R.5: In un concordato preventivo bisogna distinguere tra categorie di crediti: – I crediti privilegiati (ipotecari, pignoratizi, privilegi legali come quelli di Fisco, dipendenti) in linea di principio vanno pagati integralmente, almeno fino a concorrenza del valore della garanzia o del bene su cui hanno privilegio. Se una parte del loro credito è “scoperta” (ad es. ipoteca su immobile che copre solo metà del debito), quella parte può essere trattata come chirografaria e quindi pagata anche parzialmente. – I crediti chirografari (non garantiti) non hanno una percentuale minima nel concordato in continuità. Nel concordato liquidatorio, invece, oggi la legge impone che ricevano almeno il 20% (salvo apporti esterni che giustifichino almeno quel livello). Quindi in un concordato liquidatorio puro va sempre garantito almeno il 20% ai chirografari (10% se concordato “minore”). – Ci sono poi crediti prededucibili (costi procedura) che vanno pagati integralmente. In pratica, i debiti che quasi sempre devono essere soddisfatti integralmente in ogni concordato sono quelli verso i dipendenti (salari, TFR) se privilegiati, e i debiti verso i creditori garantiti fino al valore della garanzia. I debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali godono di privilegio generale (per una parte) e chirografo per il resto: il privilegio va soddisfatto integralmente o nei limiti del cram-down fiscale se applicato; la parte chirografaria può essere falcidiata liberamente come gli altri. Con la riforma, persino l’IVA e i contributi possono essere falcidiati (prima era vietato) purché l’erario non prenda meno di quanto otterrebbe liquidando i beni .

D.6: È possibile ridurre o cancellare i debiti fiscali di un’azienda in difficoltà?
R.6: Sì, attraverso lo strumento della transazione fiscale. Nelle procedure di concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione, l’azienda può proporre all’Agenzia delle Entrate e all’INPS un trattamento di favore: ad esempio, pagare solo una percentuale dell’IVA dovuta o azzerare le sanzioni e interessi. La legge oggi consente di stralciare anche l’IVA e le ritenute (cosa che un tempo era vietata), a condizione che il Fisco ottenga almeno quello che otterrebbe in caso di fallimento della società . Se il Fisco non accetta l’offerta, il tribunale può comunque omologare il concordato (cram-down fiscale) se ritiene che la proposta al Fisco sia conveniente e gli altri creditori sono d’accordo . Fuori dalle procedure concorsuali giudiziali, invece, ridurre i debiti fiscali è molto più difficile: l’Agenzia Entrate-Riscossione può al massimo concedere rateizzazioni (fino a 6 anni ordinariamente, 10 anni in casi eccezionali) o applicare normative di saldo e stralcio se previste (rottamazioni). Ma cancellare parte del debito fiscale fuori dal concordato richiede interventi legislativi ad hoc (condoni, ecc.), che sono eventi straordinari. Quindi la via ordinaria per ridurre il carico fiscale è includerlo in un piano concordatario o accordo e utilizzare la transazione fiscale.

D.7: Quanto dura di solito una procedura di fallimento (liquidazione giudiziale) e cosa succede ai debiti una volta chiusa?
R.7: La durata di un fallimento dipende dalla complessità dell’attivo da liquidare e dalle cause legali eventuali. In media in Italia storicamente durava molti anni (5-7 anni). Il Codice della crisi punta a ridurre la durata: prevede ad esempio che la liquidazione giudiziale dovrebbe concludersi preferibilmente entro 3 anni e impone al curatore di provare a chiudere prima se possibile. Molti tribunali ora cercano di chiudere i fallimenti semplici in 2-3 anni. Una volta chiuso il fallimento (con il decreto di chiusura), per le società si ha la cancellazione e cessazione dell’ente. Per le persone fisiche, molto importante, scatta l’esdebitazione: i debiti residui non soddisfatti vengono cancellati su richiesta del debitore (e come detto ora è pressoché automatica dopo 3 anni). Ciò significa che il fallito persona fisica ottiene di essere liberato da ogni obbligo verso i creditori concorsuali insoddisfatti – in altri termini, i debiti muoiono con la chiusura del fallimento (salvo eccezioni per debiti alimentari, da dolo extracontrattuale e poche altre categorie non esdebitabili). Per una società, invece, i debiti residui rimangono insoddisfatti ma la società essendo estinta non è più perseguibile e i creditori non possono che prenderne atto (in pratica anche lì i debiti risultano inesigibili). Quindi, dopo un fallimento, il debitore persona fisica può ripartire senza debiti (salvo quelli esclusi) grazie all’esdebitazione; il debitore società cessa di esistere e i suoi debiti fanno la stessa fine.

D.8: Che differenza c’è tra la Composizione Negoziata e il Concordato Preventivo? Quando conviene l’una o l’altro?
R.8: Sono due strumenti diversi: – La Composizione Negoziata (CNC) è un percorso volontario e confidenziale: l’impresa nomina un esperto e tratta con i creditori cercando un accordo stragiudiziale. Non c’è coinvolgimento diretto del tribunale (se non per misure protettive su richiesta) . È flessibile: può durare pochi mesi e portare a varie soluzioni (accordi privati, ingresso di investitore, etc.). Conviene nelle fasi iniziali della crisi, quando si pensa che un accordo amichevole sia possibile senza il “peso” di una procedura concorsuale. Vantaggi: riservatezza, niente stigma di fallimento, banche non possono revocare fidi solo per l’accesso (dal 2024) . Limiti: non vincola i creditori dissenzienti, richiede collaborazione. – Il Concordato Preventivo è una procedura giudiziale a tutti gli effetti: l’azienda propone un piano formale ai creditori che votano sotto supervisione del tribunale. È pubblico, più oneroso, ma consente di imporre ai dissenzienti il rispetto del piano una volta omologato. Conviene quando la crisi è più grave o diffusa e serve una soluzione coattiva e collettiva. Ad esempio, se non si riesce a ottenere l’accordo di tutti i creditori chiave, il concordato permette di procedere ugualmente col voto a maggioranza e anche col cram-down su eventuali contrari (Fisco compreso) . Il concordato offre protezioni legali forti: blocco di tutte le azioni esecutive durante la procedura, possibilità di sciogliersi da contratti onerosi, ecc. Lo svantaggio è il costo e la complessità, oltre al fatto che dev’essere approvato dai creditori con le maggioranze di legge. In sintesi, la CNC è uno strumento di allerta e soluzione precoce: conviene provarla se c’è ancora fiducia dei creditori e margine di risanamento (anche perché male non fa: se fallisce, si può comunque ripiegare sul concordato). Il Concordato è lo strumento di ultima istanza se serve forzare una ristrutturazione con l’ombrello del tribunale o evitare il fallimento quando l’accordo amichevole non è praticabile.

D.9: La mia società è indebitata ma ha ancora mercato; un investitore sarebbe interessato a subentrare. Come posso procedere per far entrare capitali e uscire dai debiti?
R.9: Ci sono varie modalità di far entrare un investitore: – Aumento di capitale: l’investitore può acquisire quote/azioni della società, versando denaro che la società userà per pagare parte dei debiti. Questo può avvenire in bonis se i soci attuali accettano di diluirsi o cedere il controllo. A volte i creditori stessi possono diventare soci convertendo crediti in capitale (debt-equity swap). – Accollo o assunzione del debito: l’investitore potrebbe anche rilevare l’azienda con un concordato con assuntore: ad esempio, in concordato preventivo lui paga un certo ammontare che va ai creditori e in cambio la proprietà dell’azienda passa a lui. I debiti vengono falcidiati per la parte eccedente. Questo è tipico quando c’è un concordato in continuità indiretta (vedi Caso 2). – Acquisto di crediti: l’investitore potrebbe rilevare dai creditori i loro crediti (magari scontati) e poi capitalizzarli nella società; di fatto diventa creditore unico e poi socio. È un’operazione di mercato del credito. In pratica, se c’è un investitore serio: 1. Bisogna quantificare di quanti debiti occorre liberarsi per rilanciare l’impresa (es. l’investitore vuole l’azienda con massimo X euro di indebitamento). 2. Si può allora predisporre un piano: o un accordo ADR con cui i creditori accettano un pagamento parziale subito grazie ai fondi apportati dall’investitore, o un concordato in cui l’investitore figura come assuntore (apporta risorse per soddisfare i creditori nella misura proposta). Senza coinvolgere procedure, l’investitore potrebbe semplicemente comprare l’azienda e “pulirla” lui: ma deve fare i conti con l’art. 2560 c.c. (risponde dei debiti risultanti dai libri). Perciò di solito preferirà una soluzione concordataria dove quei debiti vengono spazzati via per legge dopo il pagamento concordato. Dunque, il consiglio è: se avete un investitore, valutate di formalizzare la cosa attraverso un concordato preventivo o accordo omologato, perché così l’operazione è trasparente, protegge l’investitore dai debiti pregressi (che rimangono in capo alla procedura) e i creditori ottengono il massimo possibile di quel che l’investitore è disposto a mettere. Un esempio riuscito è il concordato con assuntore.

D.10: Cosa succede ai contratti in corso (affitti, forniture, leasing) se la mia azienda entra in concordato o fallisce?
R.10: Dipende: – In concordato: l’impresa rimane in possesso dell’azienda durante la procedura. I contratti possono proseguire oppure l’azienda può chiedere al tribunale l’autorizzazione a scioglierli o sospenderli se d’intralcio (art. 97 CCII, ex art. 169-bis LF). Ad esempio, un contratto di leasing troppo costoso può essere sciolto con autorizzazione, il lessor avrà un indennizzo come credito concorsuale. I contratti di forniture essenziali non possono essere risolti dal fornitore solo perché c’è il concordato (clausole risolutive per insolvenza sono nulle), e i fornitori non possono rifiutare ad esempio di adempiere consegne future se il contratto prosegue e l’azienda è in regola coi pagamenti correnti. Nel concordato in continuità, i contratti utili all’esercizio proseguono regolarmente, le controparti sono tenute ad onorarli (salvo diritto di recesso per giusta causa, ma il semplice concordato non costituisce “giusta causa” di recesso unilaterale per legge). – In fallimento: la dichiarazione di fallimento provoca lo scioglimento automatico di alcuni contratti come quelli intuitu personae (mandati, ecc.), mentre per la maggior parte (locazioni, leasing, forniture) il curatore può subentrare oppure sciogliere i contratti (artt. 172-173 CCII, ex art. 72 LF). Se il curatore subentra, il contratto continua ma le prestazioni della controparte dalla data del fallimento sono considerati crediti prededucibili (vengono pagati preferenzialmente). Se il curatore si scioglie, la controparte ha solo diritto a far valere un credito per danno da scioglimento (di solito limitato a un indennizzo) nel fallimento. In pratica, nel fallimento la regola è che il curatore valuta caso per caso: se un contratto è vantaggioso (es. affitto di immobile a prezzo basso utile a vendere l’azienda in esercizio provvisorio) vi subentrerà; se è svantaggioso (es. leasing oneroso) lo scioglierà. – In composizione negoziata (non concorsuale ma con misure protettive): i contratti continuano come usuale, salvo che l’esperto può cercare di negoziare modifiche. Non c’è potere unilaterale di scioglimento (quello esiste solo nel concordato/fallimento).

D.11: Cosa posso fare se la mia società è sommersa dai debiti ma io personalmente voglio salvare almeno parte del mio patrimonio (es. la casa di famiglia)?
R.11: Questo è un problema spinoso. Se hai fornito garanzie personali o sei socio illimitatamente responsabile, i tuoi beni sono a rischio per i debiti aziendali. Tuttavia, esistono strumenti legali per limitare i danni: – Costituire un fondo patrimoniale o un trust per i beni di famiglia prima che la situazione diventi critica potrebbe proteggerli, ma attenzione: se lo fai quando i debiti già incombono, i creditori possono agire in revocatoria ordinaria entro 5 anni, sostenendo che era in frode alle loro ragioni. E il fondo patrimoniale non protegge da debiti d’impresa (considerati debiti per bisogni familiari secondo certa giurisprudenza). – Se la casa è ipotecata dalla banca, si può trattare con la banca una soluzione di rientro stragiudiziale (ad esempio vendere l’immobile spontaneamente e dare il ricavato in cambio della rinuncia all’ipoteca e saldo debito) oppure sfruttare eventuali norme di esdebitazione. – Esdebitazione personale: se la società fallisce e tu sei garante, potrai cercare l’esdebitazione anche dei tuoi debiti residui, come persona sovraindebitata. Il CCII consente anche a chi ha garantito un’impresa di accedere alla liquidazione del patrimonio personale e poi esdebitarsi. In sostanza, non ci sono bacchette magiche per salvare patrimonio personale a scapito dei creditori: ogni atto in tal senso (donazioni a familiari, vendite simulate) può essere revocato o considerato reato (bancarotta fraudolenta per distrazione). La via corretta è negoziare coi creditori una soluzione: ad esempio, spesso la banca accetta di non aggredire la casa se collabori nel concordato o nel fallimento a massimizzare il rimborso e magari versi una parte di denaro (come nel Caso 3, la banca ha preferito un accordo). Oppure, se la casa è pignorata, partecipare attivamente all’asta può far ottenere un saldo e stralcio col creditore procedente prima che la casa sia venduta. Una regola aurea: rivolgersi a un professionista esperto prima di fare mosse azzardate sul patrimonio personale. Ci sono troppe variabili legali: ad esempio, intestare la casa al coniuge all’ultimo momento è facilmente attaccabile (revocatoria) e può peggiorare la posizione (in caso di fallimento, è bancarotta fraudolenta).

D.12: Dopo la chiusura di un fallimento o la liquidazione di un sovraindebitamento, potrei ancora subire richieste di pagamento per i debiti residui?
R.12: In generale no, i debiti vengono dichiarati inesigibili ed eliminati con la chiusura delle procedure concorsuali, tramite l’istituto dell’esdebitazione. Nel fallimento, devi presentare istanza di esdebitazione (ora è inclusa automaticamente, salvo opposizione). Se concessa (e oggi si concede nella gran parte dei casi al debitore onesto), il provvedimento di esdebitazione cancella tutti i debiti non pagati nella procedura. Il creditore non può più legalmente pretendere nulla: se ci provasse, tu puoi opporre il provvedimento di esdebitazione come exceptio. Lo stesso vale nella liquidazione controllata del sovraindebitato: l’art. 282 CCII prevede che a fine procedura il giudice dichiari inesigibili i debiti residui. Fa eccezione qualche obbligazione particolare (multe, sanzioni penali, obblighi di mantenimento e alimentari, danni da fatto illecito con dolo) che non sono mai esdebitabili per legge, quindi quei creditori potrebbero ancora agire (ma parliamo di categorie molto specifiche). Per gli altri, l’esdebitazione è un fresh start. Da notare però: i fideiussori e coobbligati non sono protetti dall’esdebitazione altrui. Ad esempio, se la tua società fallisce e viene esdebitata, ma tu avevi garantito personalmente un debito sociale, il creditore può rivalersi su di te (a meno che pure tu ottenga esdebitazione personale). Quindi l’esdebitazione riguarda solo il rapporto tra debitore principale e suoi creditori. In conclusione, se hai chiuso la procedura e ottenuto l’esdebitazione, non dovrai più pagare i debiti usciti da quella procedura.

(Le risposte fornite sopra sono di carattere generale e orientativo: ogni caso concreto andrebbe valutato con il supporto di professionisti legali e/o contabili, in quanto le sfumature normative e le interpretazioni giurisprudenziali possono evolvere.)

Tabelle riepilogative

Di seguito proponiamo due tabelle riassuntive: la prima confronta i principali strumenti di gestione della crisi d’impresa, la seconda riassume come vengono trattate le diverse categorie di crediti nei casi di insolvenza.

Tabella 1 – Confronto tra strumenti di risoluzione della crisi d’impresa

StrumentoNaturaRuolo del tribunaleConsenso richiestoVantaggiSvantaggi
Composizione Negoziata (CNC)Procedura volontaria e stragiudiziale assistita da un esperto.Tribunale coinvolto solo su richiesta per misure protettive (blocco azioni) e autorizzazioni speciali.Nessuna soglia legale: serve accordo di fatto con creditori chiave (non vincola dissenzienti).Riservata (non pubblica inizialmente), flessibile nelle soluzioni , favorisce trattative libere, tutela dalle revoche bancarie .Non impone accordi: creditori liberi di non aderire; richiede collaborazione; costi di consulenza a carico debitore.
Piano attestato di risanamentoAccordo stragiudiziale privato con attestazione professionale (art. 56 CCII).Tribunale non coinvolto (salvo deposito volontario per esenzione revocatorie).Consenso individuale dei creditori aderenti (minimo 0% legale, può riguardare anche solo alcuni creditori).Rapido e confidenziale, su misura (coinvolge solo creditori necessari), esenzione da revocatoria su atti esecuzione se pubblicato.Nessuna protezione automatica contro azioni esecutive; i creditori non aderenti vanno pagati regolarmente; efficacia basata solo sul consenso.
Accordo di ristrutturazione (ADR)Accordo negoziato omologato dal tribunale (art. 57 CCII).Tribunale omologa e può concedere misure protettive e cram-down dissenzienti.Adesione di creditori ≥ 60% (ord.) o 30% (agev.); vincola solo aderenti (eccetto banche dissenzienti se ≥75% aderisce).Procedura relativamente breve; non coinvolge tutti i creditori (quelli estranei restano fuori, se pagati); sospende azioni su richiesta; flessibile nei contenuti (può prevedere transazione fiscale).Richiede alta adesione; creditori estranei da pagare per intero; pubblicità dell’omologa; se salta un accordo chiave può decadere; costi legali/attestazione.
Concordato preventivo in continuitàProcedura concorsuale giudiziale di ristrutturazione con prosecuzione attività (art. 84 CCII).Tribunale centrale: ammette, nomina commissario, omologa (anche con cram-down interclassi RPR).Approvazione per classi: serve maggioranza >50% dei crediti votanti in ogni classe (salvo cram-down RPR se almeno una classe consenziente).Mantiene l’impresa in funzione (valore going concern); blocca azioni esecutive ; permette intervento di nuovi investitori; taglia debiti chirografari senza soglia minima; può salvare occupazione.Procedura lunga e complessa; pubblica (pregiudizio reputazione); costosa (commissari, legali); esito incerto (dipende da voto creditori); requisiti rigidi (attestazione fattibilità, classi obbligatorie).
Concordato preventivo liquidatorioProcedura concorsuale giudiziale di liquidazione del patrimonio con esdebitazione (art. 84 co.4).Tribunale ammette e omologa; nomina eventuale liquidatore giudiziale post-omologa.Approvazione delle classi come sopra; + richiesta legge: soddisfazione ≥20% ai chirografari (≥10% se “minore”).Chiude la crisi evitando fallimento, con procedura ordinata; debitore spesso rimane alla guida fino a omologa; possibile apporto terzi per raggiungere soglie (assuntore); esdebitazione a fine procedura.Deve garantire ritorno minimo ai creditori (20%); richiede risorse esterne se l’attivo è scarso; di fatto è un’alternativa al fallimento ma con costi procedura a carico debitore; azienda cessa attività (perdita avviamento).
Liquidazione giudiziale (Fallimento)Procedura concorsuale giudiziale di liquidazione coatta.Tribunale dichiara apertura e nomina curatore; supervisiona adempimenti; chiude procedura.Nessun consenso richiesto dai creditori (subiscono la procedura). Comitato creditori consulta su atti, ma no voto su esiti.Gestione affidata a curatore professionale; divisione paritaria tra creditori secondo la legge; possibile esdebitazione automatica per persone fisiche; finalità di chiusura definitiva.Debitore spossessato e attività cessata; durata spesso lunga; riparto ai chirografari di solito basso o nullo; implicazioni negative (azione revocatoria, responsabilità per gli organi, stigma pubblico).

Tabella 2 – Trattamento delle principali categorie di crediti in caso di insolvenza

Tipo di creditoEsempiPrivilegio/garanziaTrattamento in concordatoEsito in fallimento
LavoratoriStipendi, ferie maturate, TFR, contributi dei dipendenti.Privilegio generale sui mobili per 2 anni di retribuzioni e TFR (molto elevato in grado) + Fondo di Garanzia INPS.Devono essere pagati 100% se privilegiati (spesso entro 30 gg dall’omologa in continuità) . Crediti di lavoro maturati durante la procedura = prededucibili.Prededuzione (costi procedura) per salari post-fallimento; crediti pregressi: privilegio altissimo -> pagati quasi sempre integralmente dal ricavato prima degli altri creditori. INPS Fondo paga TFR e 3 mensilità poi si surroga nel privilegio.
Fisco e PrevidenzaIVA, ritenute, imposte, contributi INPS.Privilegio generale sui mobili (per IVA, ritenute, contributi) fino a una certa percentuale del debito; chirografo per il resto.Possono essere falciati (stralcio parziale) tramite transazione fiscale. Devono però ricevere >= quanto avrebbero in liquidazione (best interest test) e in concordato liquidatorio almeno il 20% se chirografo. Il tribunale può omologare anche senza adesione Fisco (cram-down) .Crediti privilegiati fiscali e contributivi: pagati con priorità dopo lavoratori (spesso soddisfatti parzialmente se patrimonio limitato). Crediti chirografari (es. sanzioni, interessi): di solito zero o poca percentuale perché subiscono perdite come altri chirografari. Eventuali ruoli esattoriali non pagati restano inesigibili post esdebitazione.
Banche con garanzieMutuo ipotecario, leasing immobiliare, finanziamento con pegno su macchinari.Garanzia reale su specifici beni (ipoteca su immobili, pegno su beni mobili registrati o crediti).Opzione 1: se il piano mantiene il bene in attività, la banca può essere soddisfatta secondo accordo (minimo valore di realizzo del bene garantito); se non è soddisfatta integralmente, parte residua va in classe chirografi. Opzione 2: se il bene è ceduto, deve ricevere almeno il valore di mercato del bene. Può anche prevedersi rinegoziazione del debito garantito (es. allungamento) se banca consente e concordato in continuità.La banca può far vendere il bene tramite il curatore (o proseguire l’esecuzione se fondiario). Dal ricavato prende il suo credito fino a copertura. Se avanza qualcosa, l’eccedenza va alla massa; se il ricavato non basta a pagare tutto il debito, la differenza diventa credito chirografo residuo (che spesso rimane insoddisfatto). Esempio: mutuo €500k, ipoteca realizza €400k -> €400k alla banca, €100k resta chirografo (banca partecipa al riparto chirografari per quello, solitamente con poco esito).
Fornitori chirografariForniture di beni/servizi senza garanzie, utenze, trade credit.Nessuna garanzia specifica; eventualmente privilegio minore (es. agente ha privilegio per provvigioni).Trattamento variabile. Spesso falcidiati significativamente (possono ricevere una percentuale anche bassa). Se l’azienda prosegue, a quelli strategici può convenire accettare dilazioni/percentuali per continuare il rapporto. In concordato liquidatorio devono ricevere almeno 20%.Di solito sono gli ultimi: ricevono solo se avanza qualcosa dopo pagati prededuzioni e privilegi. Nella maggior parte dei fallimenti i chirografari recuperano 0-10%. Possono insinuarsi al passivo ma vengono soddisfatti pro quota sull’eventuale attivo residuo. Spesso ottengono solo un certificato di insolvenza per dedurre fiscalmente la perdita.
Creditori postergati / parti correlateFinanziamenti soci; crediti di società controllanti o parti correlate contrattualmente subordinati; interessi su prestiti post-fallimento.Postergazione significa che vengono dopo tutti gli altri creditori (anche chirografari). È un accordo contrattuale o di legge (es. finanziamento soci in S.r.l. equiparato a postergato in certe condizioni ex art. 2467 c.c.).In concordato spesso non ricevono nulla (Classe subordinata). Possono essere esclusi dal voto. Se ricevono qualcosa, solo dopo che tutte le altre classi prendono più di zero (principio priorità relativa).Vengono soddisfatti solo se, pagando integralmente tutti gli altri, resta qualcosa (cosa praticamente mai). Ad es. il credito del socio per finanziamento soci viene riconosciuto ma pagato solo dopo integralmente soddisfatti tutti gli altri creditori. Nella pratica, rimane insoddisfatto in toto.

(Le percentuali e condizioni indicate possono variare in base alle specificità di ogni procedura; la tabella rappresenta gli scenari più comuni secondo la normativa vigente aggiornata a ottobre 2025.)

Conclusione

Affrontare una situazione di crisi aziendale con forti debiti è senza dubbio una delle sfide più complesse per imprenditori e professionisti. Questa guida ha illustrato, da una prospettiva avanzata ma orientata al debitore, gli strumenti e le strategie oggi disponibili nell’ordinamento italiano per difendersi dai debiti ed evitare gli esiti più nefasti, come il fallimento disordinato. Le parole chiave che emergono sono: prevenzione, tempestività e trasparenza.

Il legislatore, soprattutto con le riforme del 2022-2024, ha messo l’accento sulla necessità che l’imprenditore: – Preveda la crisi (adeguati assetti, allerta interna) e non la nasconda sotto il tappeto. – Agisca per tempo, prima che l’insolvenza diventi ingestibile, utilizzando volontariamente strumenti come la Composizione Negoziata . – Coinvolga i creditori in soluzioni consensuali quando possibile, oppure, se necessario, imbocchi senza indugio la via concorsuale del concordato o dell’accordo omologato, dove comunque il debitore può dire la sua e spesso mantenere un ruolo attivo. – Collabori con gli organi della procedura e con i creditori, anche quando si arriva alla liquidazione: un debitore cooperativo potrà beneficiare dell’esdebitazione e magari conservare elementi per ripartire in futuro.

Dal punto di vista pratico, difendersi dai debiti non significa sottrarsi alle proprie obbligazioni, bensì trovare il modo legalmente protetto di ristrutturarle o ridurle, bilanciando i diritti dei creditori con la sopravvivenza dell’impresa (quando vi è ancora valore) o con la dignità del debitore (quando purtroppo l’impresa deve cessare). Le sentenze più recenti della Cassazione confermano un orientamento di favore verso chi, in buona fede, cerca di risanare o liquidare ordinatamente: dal cram-down fiscale alla non estensione del fallimento a chi non c’entra , fino alla quantificazione del danno da ritardo e alla separazione tra rischio d’impresa e responsabilità personali, la giurisprudenza fornisce principi utili che abbiamo citato man mano.

In conclusione, un imprenditore debitore oggi non è solo: ha a disposizione un arsenale normativo per navigare nella crisi. Certo, serviranno l’assistenza di avvocati e professionisti specializzati, molta trasparenza con i creditori, e talora compromessi dolorosi (cedere l’azienda, perdere parte di asset, accettare la liquidazione). Ma l’obiettivo ultimo – salvare il salvabile e ripulire la posizione debitoria – è perseguibile. Come ci insegna l’esperienza, la chiave del successo sta nell’agire per tempo e nell’usare lo strumento giusto per la specifica situazione. Così, un’azienda di smerigliatrici con debiti (per riprendere il nostro titolo esemplificativo) potrà sperare di tornare a produrre utensili e valore, oppure di chiudere i battenti senza lasciare rovine irreparabili, ma anzi consentendo a chi ne faceva parte di voltare pagina.

Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate a ottobre 2025)

Di seguito raccogliamo le principali fonti legislative e le pronunce giurisprudenziali citate o richiamate nel testo, utili per approfondire la disciplina della crisi d’impresa e le soluzioni per il debitore:

Fonti normative

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022. Testo unico che ha riformato organicamente la disciplina concorsuale. Include: procedure di allerta (poi abrogate) e composizione negoziata, concordato preventivo, liquidazione giudiziale (ex fallimento), sovraindebitamento, ecc.
  • D.L. 24 agosto 2021, n. 118, conv. in L. 147/2021 – Misure urgenti in materia di crisi d’impresa. Ha introdotto la Composizione Negoziata e, in via transitoria, il concordato semplificato.
  • D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 – Decreto correttivo al CCII di attuazione della Direttiva UE 2019/1023 (c.d. “Direttiva Insolvency”). In vigore dal 15 luglio 2022, ha modificato numerosi articoli del Codice: abolendo le procedure di allerta OCRI, introducendo l’accordo di ristrutturazione agevolato (consenso 30%) e ad efficacia estesa (cram-down banche dissenzienti), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), nuove norme su classi e cram-down interclasse, e innovando la transazione fiscale.
  • D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – Terzo correttivo al CCII, in vigore dal 28 settembre 2024. Ha affinato ulteriormente la disciplina: definizioni (ha distinto chiaramente strumenti di regolazione vs procedure), rafforzato la Composizione Negoziata (inserendo il divieto di revoca fidi bancari solo per l’accesso e l’obbligo di consultazione sindacale ), potenziato la transazione fiscale (introdotto art. 63-bis CCII per unire le proposte su più tributi e enti in un’unica istanza), chiarito la decorrenza della RPR anche nel concordato liquidatorio, ecc.
  • Direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019 – Direttiva europea sui quadri di ristrutturazione preventiva e sull’insolvenza. Recepita in Italia col D.Lgs. 83/2022. Ha ispirato molte novità: allerta precoce, facilitazione degli accordi di ristrutturazione, stay provvisorio, priorità relativa nel cram-down, tutela nuovi finanziamenti, esdebitazione entro 3 anni per falliti onesti, ecc.
  • Legge 27 gennaio 2012, n. 3 – (come integrata nel CCII agli artt. 65-83) – Disciplina del sovraindebitamento. Ora confluita nel Codice come procedure di composizione per non fallibili: include il concordato minore, il piano di ristrutturazione del consumatore e la liquidazione controllata. Rilevante per le soluzioni di privati, piccoli imprenditori e professionisti.
  • Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) – Abrogata formalmente dal CCII dal 15 luglio 2022, ma citata per principi e per casi transitori. Molti concetti e termini tradizionali (stato d’insolvenza, bancarotta, percentuale concordato 20%) permangono a livello interpretativo anche nella nuova normativa.
  • Codice Civile, articoli chiave:
  • Art. 2086 c.c. – Obbligo dell’imprenditore di istituire assetti organizzativi adeguati e di attivarsi tempestivamente per la rilevazione della crisi (introdotto dalla riforma del 2019) .
  • Artt. 2446-2447, 2482-bis – Riduzione del capitale per perdite: cause di scioglimento se il capitale scende sotto il minimo legale (norme disapplicate temporaneamente durante concordati e CNC per evitare scioglimenti automatici).
  • Art. 2477 c.c. – Sindaco/revisore obbligatorio nelle SRL sopra soglie ridotte (introdotto in parallelo alla riforma crisi, per allerta interna).
  • Art. 2560 c.c. – Debiti relativi all’azienda ceduta: l’acquirente risponde dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, salvo patto con i creditori.
  • Art. 2467 c.c. – Postergazione dei finanziamenti dei soci a SRL (importante perché quei crediti soci sono subordinati).
  • Normativa fiscale correlata alla crisi:
  • Art. 88, co.4-ter TUIR (DPR 917/86) – Esenzione da imposizione delle sopravvenienze attive da remissione di debiti nell’ambito di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione (il taglio di debito non genera utile tassabile).
  • Art. 26 DPR 633/72 – Variazione IVA: possibilità per i creditori di emettere nota di credito IVA per il mancato incasso a seguito di procedure concorsuali (come il concordato o fallimento) entro certi limiti (norma modificata dal DL 119/2018).
  • Norme su rottamazione cartelle (es. DL 34/2019 e successive): definizioni agevolate che negli ultimi anni hanno permesso a molte imprese di stralciare sanzioni e interessi su cartelle esattoriali.

Giurisprudenza

  • Cass., Sez. Unite, 25 marzo 2021, n. 8504 – Principio di legittimità sul cram-down fiscale ante Codice. Ha stabilito che il tribunale fallimentare può omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione anche senza adesione dell’Erario (introdotto dal DL 125/2020 conv. L.159/2020) e che le controversie sul diniego del Fisco spettano al giudice ordinario . Pronuncia storica recepita poi espressamente nel CCII (artt. 63 e 64 CCII).
  • Cass., Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782 – Ha confermato che, nel concordato preventivo, la “mancata adesione” del Fisco che legittima il cram-down include anche il voto negativo espresso dal Fisco, non solo il silenzio . Sentenza recente che consolida l’orientamento in linea con il Terzo Correttivo 2024 (il quale ha esplicitato che il diniego espresso equivale al silenzio inerte ai fini dell’art. 64 CCII).
  • Cass., Sez. Unite, 26 maggio 2020, n. 7877 – Importante pronuncia sui doveri degli amministratori in caso di crisi. Ha affermato che l’art. 2086 c.c. impone di attivarsi per affrontare la crisi e che l’inerzia colpevole può costituire inadempimento generatore di responsabilità verso i creditori. Ha inoltre chiarito il concetto di “crisi” distinto dall’insolvenza (recependo la definizione di probabilità di insolvenza introdotta dal CCII). Tale principio sostiene le azioni per ritardato fallimento (danno da aggravamento del passivo) .
  • Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare, decreto 14 ottobre 2022 – Prima applicazione della Relative Priority Rule (RPR) introdotta dal D.Lgs. 83/2022. Nel caso di un concordato in continuità con classi di creditori chirografari dissenzienti, il Tribunale ha omologato forzatamente il concordato applicando la RPR: almeno una classe aveva votato sì e i dissenzienti ricevevano trattamento conforme ai criteri di priorità relativa, per cui l’omologa è stata concessa nonostante il voto contrario di una classe chirografaria. Decisione pionieristica che segue la nuova norma (art. 112 CCII) che consente il cram-down interclasse.
  • Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 4 aprile 2023 – Ha omologato un accordo di ristrutturazione con efficacia estesa ex art. 61 CCII. In particolare, l’accordo coinvolgeva oltre il 75% dei crediti bancari e il tribunale ha esteso gli effetti ai pochi istituti dissenzienti, ritenendo provati i requisiti di buona fede nelle trattative e parità di trattamento. Questa pronuncia è significativa perché applica per la prima volta il meccanismo di forcing sui creditori finanziari dissenzienti in un ADR, confermando che è percorribile e definendo i criteri (informazione completa ai dissenzienti, vantaggi equivalenti a quelli consenzienti, ecc.).
  • Corte d’Appello di Bologna, decreto 18 luglio 2023 – In un caso di concordato preventivo, ha confermato la revoca dell’omologa decisa dal tribunale e fatto applicazione del potere d’ufficio ex art. 114 CCII, evidenziando la prevalenza dell’interesse generale dei creditori e dei lavoratori rispetto alle doglianze di un singolo opponente. Questa pronuncia (post-riforma) sottolinea l’attenzione all’interesse della collettività dei creditori nel giudizio di omologazione, anche a costo di superare l’opposizione di minoranze, coerentemente con i principi del nuovo Codice.
  • Cass., Sez. Unite, 15 novembre 2016, n. 23218 – Pronuncia antecedente la riforma ma fondamentale sul concordato preventivo: ha distinto la fattibilità giuridica (che spetta al giudice valutare) dalla fattibilità economica (rimessa al giudizio dei creditori, salvo palese irrealizzabilità). Ha inoltre affermato il principio – poi normativizzato – che un concordato liquidatorio senza un significativo apporto esterno non supera il vaglio di meritevolezza (all’epoca indicò una soglia del 20% ai chirografari). Questo principio è alla base dell’art. 84, co. 4 CCII che richiede il 20% minimo.
  • Cass., Sez. I, 7 settembre 2017, n. 20793 – Ha stabilito che nel concordato con continuità aziendale è nulla ogni clausola contrattuale che permetta al terzo contraente di risolvere il contratto per il solo fatto della presentazione della domanda di concordato (divieto di ipso facto clauses). Questo è stato poi recepito nell’art. 95 CCII. La sentenza serviva a tutelare la continuità: un fornitore non può interrompere forniture essenziali adducendo come unica ragione l’insolvenza (anticipando quanto ora è legge).
  • Cass., Sez. V, 17 dicembre 2020, n. 28895 – In tema di transazione fiscale, questa sentenza (in materia di concordato preventivo) ha affermato che è ammissibile la falcidia dell’IVA se non c’è un divieto europeo, di fatto anticipando la riforma legislativa. Ha quindi aperto alla possibilità di stralciare l’IVA in concordato, superando il precedente divieto basato su interpretazioni comunitarie. Ciò è stato poi reso norma esplicita con la modifica dell’art. 182-ter LF nel 2020 e ora con gli artt. 63-64 CCII .
  • Cass., Sez. Unite, 8 marzo 2019, n. 7166 – Pronuncia relativa a concordati “in bianco” e abuso dello strumento concordatario: ha sancito che proporre un concordato puramente liquidatorio senza un apprezzabile apporto (quando l’attivo è insufficiente) può integrare abuso e mancanza di causa meritevole. In particolare, confermò che un concordato con soddisfacimento chirografi inferiore al 20% senza nuove risorse non è ammissibile (anticipando la soglia poi fatta propria dal legislatore). Base teorica del filtraggio di concordati liquidatori inadeguati.
  • Cass., Sez. I, 27 maggio 2021, n. 14714 – Riguarda l’azione di responsabilità per tardiva richiesta di procedura concorsuale: ha sancito che il danno da ritardo (c.d. aggravamento del dissesto) si calcola come differenza tra il patrimonio netto all’epoca in cui si sarebbe dovuto aprire la procedura e il patrimonio netto all’effettiva apertura . Ciò fornisce un criterio concreto per liquidare il danno causato dagli amministratori inerti. È un forte deterrente contro l’inerzia e sprona ad attivarsi tempestivamente (collegato all’obbligo ex art. 2086 c.c.).

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La tua azienda che produce, distribuisce, ripara o importa smerigliatrici, mole abrasive, flessibili, smerigliatrici da banco, smerigliatrici angolari, macchine per finitura, macchine per sbavatura, smerigliatrici CNC, abrasivi e ricambi tecnici, e che serve officine meccaniche, carpenterie, fabbri, industria e manutenzione, oggi è schiacciata dai debiti?
Ricevi solleciti, richieste di rientro, blocco delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori tecnici o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore delle smerigliatrici è impegnativo: componenti meccanici ed elettrici costosi, magazzini pieni, assistenza tecnica continua, consumabili a rotazione rapida, margini sotto pressione e clienti che spesso pagano a 60–120 giorni. Basta poco per entrare in una crisi di liquidità.

La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con la giusta strategia.


Perché un’Azienda di Smerigliatrici va in Debito

  • aumento dei costi di motori, cuscinetti, inverter, elettroniche, abrasivi e ricambi
  • pagamenti lenti da parte di officine, carpenterie e industrie
  • magazzino immobilizzato tra smerigliatrici, ricambi, mole, dischi e accessori
  • costi elevati di riparazioni, installazioni, test e assistenza
  • investimenti in macchinari CNC e apparecchiature di precisione
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il problema non è la mancanza di lavoro, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco dei fidi e delle linee di credito
  • sospensione delle forniture di componenti e ricambi
  • atti esecutivi, precetti, decreti ingiuntivi
  • sequestro di smerigliatrici, magazzino e attrezzature
  • impossibilità di completare ordini, consegne o assistenze tecniche
  • perdita di clienti strategici e dell’intero mercato di riferimento

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Un avvocato specializzato può:

  • sospendere pignoramenti in corso
  • bloccare richieste di rientro
  • proteggere conti correnti e liquidità
  • fermare le azioni dell’Agenzia Riscossione

Prima si mette in sicurezza la tua azienda, poi si può procedere con la ristrutturazione.


2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti

Spesso emergono irregolarità che possono ridurre l’esposizione:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate o gonfiate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori nelle cartelle esattoriali
  • commissioni bancarie e costi anomali

Una parte considerevole del debito può essere tagliata o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili

Strumenti pratici e immediati:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi di rientro con fornitori strategici
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensioni temporanee dei pagamenti
  • accesso a definizioni agevolate e misure straordinarie

4. Usare gli strumenti legali più potenti per bloccare TUTTI i creditori

Se la crisi è più seria, puoi attivare:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di Ristrutturazione
  • Concordato Minore
  • (nei casi estremi) Liquidazione Controllata

Queste soluzioni consentono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte dei debiti, sospendendo completamente ogni azione esecutiva.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per salvare un’azienda del settore meccanico serve un professionista con competenze tecniche e legali elevate.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Il profilo perfetto per bloccare i creditori, ridurre i debiti e salvare aziende che operano nel settore delle smerigliatrici e della finitura industriale.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi urgente della tua situazione debitoria
  • stop ai pignoramenti e ai decreti ingiuntivi
  • riduzione concreta dei debiti non dovuti
  • ristrutturazione del debito con un piano su misura
  • protezione di magazzino, macchinari, ricambi e produzione
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela totale dell’azienda e dell’amministratore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di smerigliatrici non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, efficace e pienamente legale, puoi:

  • bloccare subito i creditori,
  • ridurre significativamente i debiti,
  • salvare produzione, clienti e continuità operativa,
  • proteggere il futuro della tua impresa.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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