Se la tua azienda produce, importa o distribuisce smalti antiruggine sintetici, pitture protettive, primer anticorrosivi, prodotti per carpenteria, vernici industriali, fondi e finiture per metallo, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è indispensabile intervenire subito per evitare blocchi alle forniture e perdita di clienti.
Nel settore delle vernici e degli smalti antiruggine, ritardi nelle consegne possono fermare cantieri, manutenzioni industriali, lavori di carpenteria e cicli produttivi, generando penali e pesanti danni commerciali.
Perché le aziende di smalti antiruggine sintetici accumulano debiti
- aumento dei costi di resine, pigmenti, solventi, additivi e basi chimiche
- rincari nelle importazioni e nei trasporti
- pagamenti lenti da parte di imprese edili, carrozzerie, carpenterie e industrie
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con molti colori, formulazioni, lotti e certificazioni
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati alle scorte chimiche
- investimenti continui in sicurezza, conformità REACH/CLP, smaltimenti e laboratori
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista tutta la situazione debitoria
- individuare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo onerosi che soffocano la liquidità
- chiedere la sospensione immediata di pignoramenti e atti esecutivi
- proteggere rapporti con fornitori strategici di resine, solventi e pigmenti
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare la produzione
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di resine, solventi, basi e smalti
- impossibilità di servire cantieri, officine e industrie
- perdita di clienti fidelizzati e contratti ricorrenti
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
Detto questo, l’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
È inoltre:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti concretamente a:
- bloccare pignoramenti e azioni esecutive
- ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti più efficaci previsti dalla legge
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- proteggere materiali chimici, magazzino e continuità produttiva
- guidare la tua azienda verso un risanamento reale, evitando la chiusura
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Introduzione
Una azienda produttrice di smalti antiruggine sintetici che si trova schiacciata dai debiti deve affrontare una situazione complessa, ma la legge offre diversi strumenti per difendersi dalle azioni dei creditori e tentare il risanamento. In Italia, dal 2022 è in vigore il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, detto CCII), che ha riformato profondamente la disciplina del fallimento (ora chiamato liquidazione giudiziale) e introdotto procedure innovative per gestire la crisi aziendale . Questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – fornisce un’analisi avanzata, dal punto di vista del debitore, delle possibili strategie legali e operative per un’azienda in difficoltà finanziaria (come una S.r.l. o S.p.A.), con riferimenti normativi aggiornati, sentenze recenti, esempi pratici, tabelle riepilogative e una sezione di domande e risposte.
Linguaggio e destinatari: adotteremo un linguaggio giuridico accurato ma divulgativo, adatto sia a professionisti legali sia a imprenditori e privati coinvolti. Esamineremo le varie tipologie di debiti (verso banche, Fisco, fornitori, dipendenti, ecc.) e le rispettive conseguenze (es. decreti ingiuntivi, pignoramenti, istanze di fallimento). Illustreremo poi gli strumenti di difesa e di gestione della crisi d’impresa oggi disponibili, dai percorsi stragiudiziali (accordi privati, piani attestati) alle procedure previste dal CCII – come la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione del debito, il concordato preventivo (anche nella forma semplificata) – fino alla liquidazione giudiziale. Il tutto sarà corredato da sentenze aggiornate delle Corti italiane e da riferimenti alla normativa vigente, per offrire una guida affidabile e completa. In fondo, nella sezione Fonti e Riferimenti, elenchiamo i provvedimenti normativi e le decisioni giurisprudenziali più autorevoli citati.
Obiettivo: aiutare l’imprenditore-debitore a capire cosa fare per difendersi dalle azioni dei creditori e come utilizzare al meglio gli strumenti legali per salvaguardare l’azienda o, quantomeno, gestire ordinatamente la crisi. È fondamentale infatti agire prontamente: una reazione tardiva può pregiudicare irreversibilmente le chances di risanamento e aumentare il rischio di perdere il controllo sulla vicenda (ad esempio subendo un fallimento “subìto” anziché gestire un concordato). Vediamo dunque, passo dopo passo, come procedere.
(Nota: per semplicità espositiva useremo talvolta il termine ancora comune “fallimento”, consapevoli che oggi la denominazione formale è liquidazione giudiziale. Ugualmente, parleremo di “procedure concorsuali” o “concorsualità” per indicare l’insieme degli strumenti legali di gestione della crisi, che includono anche procedure nuove come la composizione negoziata.)
Tipologie di debiti aziendali e relative conseguenze
Nel valutare “cosa fare” di fronte ai debiti, occorre prima distinguere le diverse categorie di creditori e le azioni che ciascuno può intraprendere. Un’azienda manifatturiera come quella del nostro caso di studio può aver accumulato debiti di vario genere: mutui bancari o scoperti di conto, debiti tributari verso l’Erario (IVA, imposte sui redditi) e contributivi (INPS), fatture non pagate verso fornitori di materie prime o servizi, mensilità arretrate dovute ai dipendenti, ecc. Ciascuna tipologia di debito comporta rischi e rimedi specifici:
Debiti bancari e finanziari
I debiti verso banche o altri finanziatori (es. società di leasing, factor, ecc.) sono spesso assistiti da contratti con garanzie e clausole stringenti. Se l’azienda salta delle rate di mutuo o va “in rosso” sul conto corrente oltre i fidi concessi, la banca può revocare gli affidamenti e richiedere il rientro immediato. In mancanza di pagamento, la banca potrà agire rapidamente:
- Decreto ingiuntivo e pignoramento: di norma la banca ottiene un titolo esecutivo (spesso un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, data la prova scritta del credito) e procede al pignoramento dei beni aziendali (ad esempio pignorando il conto corrente aziendale, crediti verso clienti, macchinari, ecc.). Sul conto corrente aziendale non esistono le tutele previste per le persone fisiche (come i limiti di impignorabilità del minimo vitale): la banca o il creditore può pignorare l’intero saldo del conto .
- Escussione di garanzie: se per ottenere il finanziamento i soci o l’imprenditore hanno prestato fideiussioni personali oppure l’azienda ha dato in garanzia beni (es. ipoteche su immobili, pegni su macchinari o su azioni/quote societarie), il mancato pagamento può portare la banca ad escutere queste garanzie. Ciò significa, ad esempio, procedere con un pignoramento immobiliare sulla sede o sul capannone ipotecato, oppure escutere la fideiussione andando a intaccare il patrimonio personale dei garanti (soci o amministratori).
- Segnalazioni e reputazione creditizia: i ritardi nei pagamenti bancari o le revoche di fido vengono segnalati nelle banche dati finanziarie (Central dei Rischi di Banca d’Italia, CRIF, ecc.), peggiorando il rating creditizio dell’azienda. Questo rende più difficile ottenere nuova finanza da altri istituti e spesso innesca un “effetto domino”: altri istituti, saputo dell’insolvenza, potrebbero a loro volta revocare linee di credito. È uno scenario tipico: la crisi di liquidità porta a uno sconfino, la banca revoca il fido e comunica la sofferenza, e improvvisamente fornitori e altre banche perdono fiducia.
Come difendersi dai crediti bancari? Innanzitutto, prima che la situazione precipiti, è bene negoziare con la banca. Molti istituti, soprattutto se il debitore mostra trasparenza sulla propria crisi, possono accettare di rinegoziare il debito, ad esempio concedendo una moratoria temporanea sui pagamenti o una dilazione. In alcuni casi si può proporre un “saldo e stralcio”: il pagamento di una percentuale del dovuto in cambio dell’esdebitazione sul resto. Questo è più probabile se il debito è stato ceduto a società di recupero crediti (che spesso acquistano i crediti deteriorati a prezzi ridotti). È importante verificare anche la regolarità dei rapporti bancari: il supporto di un esperto può aiutare a controllare se nel contratto di mutuo o conto corrente vi siano clausole illegittime (usura, anatocismo) che possono essere contestate per ridurre l’importo dovuto o guadagnare tempo in giudizio.
Un altro strumento difensivo, se l’azienda sta preparando una procedura di risanamento (come un concordato o un accordo di ristrutturazione), è la possibilità di ottenere dal tribunale una sospensione delle azioni esecutive: ad esempio, presentando domanda di concordato “in bianco” o accedendo alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive, si può temporaneamente bloccare la banca dal proseguire i pignoramenti o dal revocare i fidi. Novità 2024: il Correttivo al CCII (D.Lgs. 136/2024) ha addirittura previsto una tutela specifica in composizione negoziata, vietando alle banche di revocare ingiustificatamente gli affidamenti solo perché l’impresa ha avviato la procedura . Ciò serve a evitare che l’accesso a strumenti di risanamento provochi reazioni a catena negative da parte degli istituti di credito.
Debiti fiscali e contributivi (Erario e INPS)
I debiti verso il Fisco (Agenzia delle Entrate per imposte dirette e IVA) e verso gli enti previdenziali (INPS per contributi dei dipendenti, INAIL) seguono procedure particolari. Spesso questi debiti vengono affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) per il recupero coattivo. Il processo tipico è:
- Emissione di una cartella esattoriale o di un avviso di accertamento esecutivo, notificato all’azienda. Se la cartella non viene pagata entro 60 giorni, il debito diventa immediatamente esigibile.
- A questo punto l’Agente della Riscossione può attivare misure come il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (ad esempio automezzi aziendali) e l’ipoteca sui beni immobili dell’azienda. Può quindi procedere al pignoramento dei conti correnti aziendali, dei crediti verso terzi (ad esempio intimando ai clienti debitori dell’azienda di pagare allo Stato invece che all’azienda) e di altri beni. Anche qui, i limiti di pignorabilità che esistono per le persone fisiche (stipendi, prima casa, ecc.) non si applicano all’azienda: tutto il patrimonio sociale è aggredibile.
- Un aspetto particolare dei debiti tributari è che alcuni inadempimenti configurano reati penali. In particolare, il mancato versamento dell’IVA sopra una certa soglia (oggi €250.000 per periodo d’imposta) o delle ritenute previdenziali oltre soglie minori può portare a imputazioni penali per l’amministratore (reati di omesso versamento IVA o contributi). Dunque, l’azienda con forti debiti IVA/INPS rischia non solo azioni civili ma anche conseguenze penali per i rappresentanti legali. Ciò rende prioritario affrontare questo tipo di debito.
Difese e soluzioni: In primo luogo, la legge prevede strumenti di dilazione e “sanatoria” per i debiti fiscali. L’azienda può presentare istanza di rateizzazione delle cartelle (ordinariamente fino a 72 rate mensili, estendibili a 120 rate in casi di grave difficoltà). La rateizzazione, se concessa, sospende le azioni esecutive e consente di pagare il debito fiscale in modo sostenibile. Periodicamente, inoltre, il legislatore introduce misure di definizione agevolata (le cosiddette rottamazioni delle cartelle): ad esempio, negli ultimi anni vi sono state più “rottamazioni” che permettevano di pagare le somme dovute in forma ridotta (stralciando interessi e sanzioni). È importante quindi verificare se l’azienda possa beneficiare di qualche condono fiscale o rottamazione in vigore.
Se il debito fiscale è molto elevato e non si riesce a gestirlo con le misure ordinarie, occorre ricorrere agli strumenti della crisi d’impresa: sia l’accordo di ristrutturazione sia il concordato preventivo consentono di inserire una transazione fiscale, ossia un accordo con l’Erario per il pagamento parziale di imposte e contributi . Tradizionalmente, l’IVA e le ritenute si potevano soltanto dilazionare ma non ridurre; tuttavia, in una procedura concorsuale (concordato o accordo omologato) è possibile proporre un pagamento parziale anche di IVA e contributi, purché l’Agenzia delle Entrate e l’INPS aderiscano all’accordo o concordato (o purché il tribunale omologhi una transazione fiscale, ora ammessa). Novità 2024: il D.Lgs. 136/2024 ha espressamente introdotto la possibilità di transazione fiscale anche nella composizione negoziata . Ciò significa che già durante le trattative stragiudiziali assistite dall’esperto l’imprenditore può formulare al Fisco una proposta di soddisfacimento parziale (ad es. pagare solo una percentuale dei debiti tributari con l’impegno di un piano di risanamento) – opzione prima non prevista formalmente nella fase negoziale. Resta invece esclusa la falcidia dei debiti previdenziali fuori dal concordato: i contributi INPS, se l’Ente non aderisce, dovranno comunque essere soddisfatti integralmente oppure trattati in sede di concordato preventivo o concordato minore.
In concreto, dunque, per difendersi dai debiti fiscali l’azienda dovrebbe: (a) chiedere subito una rateizzazione per congelare i fermi e le ipoteche; (b) se il debito è contestabile, valutare un ricorso tributario (ma attenzione: il ricorso non sospende automaticamente la riscossione, salvo sospensione ottenuta dal giudice tributario); (c) inserire il debito fiscale in un piano di ristrutturazione complessivo, usando gli strumenti concorsuali per ottenere uno sconto. Da notare che se l’azienda sceglie di avviare una composizione negoziata o presenta domanda di concordato, anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione viene bloccata nelle sue azioni esecutive individuali: le misure protettive concesse dal tribunale coprono tutti i creditori, compresi quelli pubblici (salvo alcune eccezioni per crediti particolari come l’IVA non ancora a ruolo, che però ora è trattabile con transazione fiscale in composizione negoziata).
Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali
I fornitori non pagati sono spesso i creditori più numerosi. Essi possono reagire in diversi modi alla morosità dell’azienda debitrice:
- Diffida e sospensione delle forniture: inizialmente il fornitore sollecita il pagamento (magari addebitando interessi di mora, legali ex D.Lgs. 231/2002). Se non ottiene soddisfazione, può interrompere ulteriori forniture (nessun obbligo di continuare a fornire se la controparte non paga), mettendo l’azienda in ulteriore difficoltà operativa. Questa pressione commerciale spesso spinge l’impresa debitrice a trovare un accordo (es. pagamento parziale subito e il resto a rate).
- Azione monitoria e di condanna: il fornitore può agire legalmente per ottenere un decreto ingiuntivo (basta produrre le fatture e i DDT firmati, per esempio). Ottenuto il decreto ed eventualmente trascorsi 40 giorni senza opposizione, esso diviene definitivo ed esecutivo. A quel punto il creditore può procedere a pignorare beni o crediti dell’azienda come visto sopra. Un creditore commerciale non garantito (chirografario) tenderà a pignorare in particolare i conti correnti aziendali o i crediti verso clienti (per incassare direttamente le somme dovute all’azienda dai suoi clienti).
- Istanza di fallimento (liquidazione giudiziale): se il credito è significativo, il fornitore può scegliere di depositare un’istanza di fallimento in tribunale, soprattutto se ritiene l’azienda insolvente o se sospetta che altri creditori stiano agendo (preferendo così avviare una procedura collettiva piuttosto che tentare un recupero individuale infruttuoso). L’istanza può essere usata anche come leva per convincere l’imprenditore a pagare (la minaccia di fallimento è un forte deterrente per il debitore, che rischia di perdere la gestione della società). Approfondiremo tra poco le condizioni per la dichiarazione di fallimento e come contrastare un’istanza.
Strategie difensive con i fornitori: Il primo consiglio è di mantenere un dialogo. Spesso i fornitori, specie se di lunga data, hanno interesse a non “uccidere” un cliente in difficoltà – preferiscono recuperare magari meno ma preservare il rapporto commerciale. L’azienda può proporre piani di rientro stragiudiziali, ad esempio pagando subito una parte (10-20%) e il resto in 6-12 mesi. Conviene formalizzare tali accordi per iscritto, magari coinvolgendo un legale che possa dare rassicurazioni al fornitore (ad esempio prevedendo che in caso di due rate non pagate integralmente l’intero residuo torna esigibile immediatamente: clausola risolutiva espressa che incentiva il debitore a rispettare il piano). Questi accordi “saldo e dilazione” funzionano se i fornitori sono pochi e ragionevoli; con decine di piccoli creditori diventa complicato negoziare individualmente con tutti.
Dal punto di vista legale, se un fornitore inizia un’azione monitoria (decreto ingiuntivo), l’azienda può valutare se vi siano motivi di opposizione: ad esempio contestazioni sulla qualità della merce, vizi, ritardi di consegna, oppure eccepire la prescrizione del credito (in certe forniture il termine è breve, 1 anno per trasporto, 2 anni per vendita tra imprese, ecc.). Un’opposizione al decreto ingiuntivo, se non pretestuosa, prende tempo e porta la questione in un giudizio ordinario, durante il quale si può trattare. Tuttavia, se il debito è pacifico, opporsi solo per ritardare può aggravare le spese e, in caso di soccombenza, esporre l’azienda a ulteriori costi legali.
Va ricordato che un creditore chirografario (come un fornitore) in sede concorsuale è un creditore debole: se l’azienda va in concordato preventivo o fallisce, i fornitori solitamente recuperano solo una percentuale ridotta (talora <10%). Far capire questo al fornitore può aiutarlo a essere più malleabile: “meglio il 30% subito che il 5% tra anni in fallimento”. Su questo fa leva l’azienda debitrice nella trattativa. Inoltre, se l’azienda sta predisponendo un accordo di ristrutturazione o un concordato, può informare i fornitori che a breve saranno coinvolti in un piano collettivo: molti preferiranno accordarsi prima piuttosto che attendere l’esito incerto di una procedura concorsuale.
Infine, se un fornitore presenta istanza di fallimento, la difesa consiste nel dimostrare in udienza che l’azienda non versa in stato di insolvenza (magari esibendo prospetti finanziari o accordi in corso con banche) o che i debiti scaduti sono inferiori alle soglie di legge (vedi oltre). In molti casi, dinanzi a una seria prospettiva di concordato preventivo presentata dal debitore, il giudice può rinviare la decisione sull’istanza o attendere l’esito del concordato stesso.
Debiti verso i dipendenti
I dipendenti dell’azienda sono creditori particolari, tutelati dalla legge con un grado di privilegio molto elevato ma anche portatori di istanze “sociali” delicate. I debiti tipici verso il personale includono stipendi non pagati, tredicesime, TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e contributi accessori. Le conseguenze del mancato pagamento sono:
- Vertenze di lavoro: il dipendente può rivolgersi al sindacato o a un legale e avviare una vertenza per il recupero delle retribuzioni. Spesso il tribunale del lavoro emette un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per le somme dovute. Con quel titolo, il lavoratore può pignorare i conti aziendali o altri beni. In aggiunta, la legge consente di chiedere il sequestro o il pignoramento presso terzi anche dello stipendio di eventuali amministratori (se ad esempio l’amministratore percepisce un compenso dalla società, il dipendente può pignorarlo in parte) – benché questa mossa sia poco utile se l’azienda è a corto di liquidità generale.
- Dimissioni e rivendicazioni indirette: i lavoratori non pagati spesso si dimettono “per giusta causa” (mancato pagamento stipendio è giusta causa) e chiedono anche l’indennità sostitutiva di preavviso. Inoltre, la crisi aziendale può spingerli a rivolgersi in massa all’Ispettorato del Lavoro, facendo emergere eventuali altre irregolarità.
- Intervento del Fondo di Garanzia INPS: se l’azienda diventa insolvente in modo conclamato, i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro possono chiedere all’INPS il pagamento del TFR e degli ultimi stipendi attraverso il Fondo di Garanzia. Attenzione: questo intervento però richiede un presupposto formale: o la società è dichiarata fallita (in liquidazione giudiziale), oppure – se non fallibile – dev’essere stata assoggettata a liquidazione controllata (procedura prevista per le imprese non fallibili) o dev’essere comunque accertata l’insolvenza. In pratica, i lavoratori non ottengono il fondo di garanzia se l’azienda chiude “senza fallimento”. Perciò, paradossalmente, a volte i dipendenti stessi hanno interesse a provocare l’apertura di una procedura concorsuale, per potersi rivalere sul Fondo di Garanzia e sul Fondo di Garanzia INPS per i crediti da lavoro.
Come gestire i debiti verso il personale: Idealmente, questi debiti dovrebbero avere la priorità assoluta. Il mancato pagamento degli stipendi mina la fiducia e può portare all’abbandono del personale chiave, compromettendo definitivamente l’operatività aziendale. Inoltre, in caso di concordato o fallimento, i dipendenti sono creditori privilegiati: nel concordato devono essere pagati integralmente (salvo rarissime eccezioni in concordati liquidatori, comunque almeno il 80% dei crediti di lavoro va garantito ex art. 109 CCII), e in fallimento vengono soddisfatti prima degli altri (stipendi ultimi 12 mesi e TFR hanno privilegio generale mobiliare di primo grado). Ciò significa che qualsiasi piano di risanamento serio deve prevedere il pagamento dei lavoratori almeno in larga misura. Anche il Fisco e l’INPS, in sede di transazione fiscale, esigono che i contributi trattenuti ai dipendenti (es. contributi previdenziali a carico del dipendente già trattenuti in busta paga ma non versati) siano comunque versati integralmente – trattandosi di somme fiduciariamente detenute dal datore.
Dal punto di vista difensivo, se l’azienda proprio non può pagare subito il pregresso, è bene cercare un accordo con i dipendenti o con le rappresentanze sindacali. Possibile soluzione è ricorrere agli ammortizzatori sociali: ad esempio, attivare una Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale, che permette di sospendere o ridurre l’orario di lavoro con i dipendenti che percepiscono una parte dello stipendio a carico dell’INPS. Questo strumento non risolve il debito pregresso, ma allevia l’azienda dal continuare a maturare nuovi debiti salariali e offre un quadro istituzionale alla crisi occupazionale. In parallelo, si può proporre ai dipendenti un pagamento dilazionato degli arretrati, magari garantito dall’ingresso di nuova finanza o con privilegio in un futuro concordato.
Va sottolineato che non pagare sistematicamente gli stipendi può esporre l’imprenditore a responsabilità: pur non essendo un reato penale specifico (salvo il caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali sopra soglia, come detto), l’amministratore potrebbe essere chiamato a rispondere di malagestio se ha impiegato le risorse in altro modo lasciando i dipendenti non pagati. In caso di fallimento, la bancarotta preferenziale punisce chi ha favorito alcuni creditori a scapito di altri: pagare altri soggetti lasciando indietro i lavoratori (che per legge sarebbero “privilegiati”) potrebbe essere visto come un atto in frode. Dunque, dal punto di vista etico e legale, i debiti verso il personale meritano la massima attenzione.
Riassumendo sulle tipologie di debito: un’azienda in crisi si trova di fronte a creditori diversi, con poteri e reazioni differenti. La seguente tabella riepiloga i principali creditori, le azioni che possono compiere e le difese o soluzioni a disposizione del debitore:
| Tipo di creditore | Azioni possibili contro l’azienda | Strumenti difensivi del debitore |
|---|---|---|
| Banche e finanziatori | – Revoca fidi e richiesta rientro immediato<br>– Decreto ingiuntivo e pignoramenti su conti, beni e crediti<br>– Escussione garanzie (ipoteche, fideiussioni)<br>– Segnalazione a Centrale Rischi (pregiudizio reputazionale) | – Negoziare moratorie o ristrutturazioni del debito (piani di rientro)<br>– Verificare usura/anatocismo per eventuali opposizioni<br>– Attivare procedure concorsuali o di composizione per bloccare le azioni (misure protettive)<br>– Dal 2024: tutela ex art. 16 co.5 CCII contro revoche affidamenti in composizione |
| Erario (Agenzia Entrate Riscossione) | – Iscrizione a ruolo e notifica cartelle<br>– Ipoteca su immobili, fermo su veicoli<br>– Pignoramento conti, crediti, beni<br>– Azioni esecutive rapide (senza tribunale ordinario)<br>– Segnalazioni crisi ai sensi allerta (in futuro) | – Rateizzare le cartelle (fino 72/120 rate) per sospendere azioni<br>– Usufruire di rottamazioni/condoni se disponibili<br>– Proporre transazione fiscale in accordo di ristrutturazione o concordato (possibile riduzione imponibili e sanzioni) <br>– Dal 2024: possibile transazione fiscale anche in composizione negoziata |
| INPS e enti previdenziali | – Cartelle per contributi non versati<br>– Eventuale denuncia penale omesso versamento se > soglia<br>– Ipoteca/pignoramenti analoghi al Fisco | – Rateizzare contributi arretrati<br>– Versare almeno contributi dipendenti per evitare reati<br>– Inserire debiti contributivi in piano concordatario (pagandoli però integralmente salvo adesione INPS al piano)<br>(NB: non esiste transazione “previdenziale” fuori dal concordato) |
| Fornitori commerciali | – Diffida e sospensione forniture<br>– Decreto ingiuntivo e pignoramenti su conti, crediti, merci in magazzino (se possesso titoli cambiari, esecuzione immediata)<br>– Istanza di fallimento (se insolvenza conclamata) | – Negoziare piani di rientro e saldo a stralcio con accordi scritti<br>– Opporre i decreti se vi sono contestazioni su merito (merce difettosa, importi errati) o eccepire prescrizione<br>– Presentare domanda di concordato preventivo prima dell’udienza pre-fallimentare (per bloccare l’istanza di fallimento e guadagnare tempo) |
| Dipendenti | – Decreto ingiuntivo per stipendi/TFR<br>– Pignoramento conti aziendali<br>– Dimissioni in massa (impatto operativo)<br>– Richiesta intervento Fondo di Garanzia INPS (se c’è procedura concorsuale) | – Attivare ammortizzatori sociali (CIG) per evitare accumulo di nuovo debito salariale<br>– Concordare con sindacati dilazioni sui pagamenti arretrati<br>– Prevedere pagamento integrale dei lavoratori nei piani (sono creditori privilegiati da soddisfare al 100% in continuità)<br>– Considerare concordato preventivo/minore per consentire accesso al Fondo di Garanzia INPS |
(Legenda: CCII = Codice Crisi d’Impresa; CIG = Cassa Integrazione Guadagni)
Azioni esecutive e iniziative legali dei creditori
Approfondiamo ora le principali procedure legali che i creditori possono avviare contro l’azienda debitrice, e quali rimedi può adottare quest’ultima per difendersi.
Decreti ingiuntivi e pignoramenti
Come visto, la maggior parte dei creditori – banche, fornitori, dipendenti, ecc. – in caso di insoluto ricorre dapprima a un decreto ingiuntivo. Questo provvedimento, emesso dal giudice su ricorso del creditore, intima all’azienda di pagare entro 40 giorni. Se l’azienda non paga né si oppone entro tale termine, il decreto diventa definitivo (esecutivo). A quel punto il creditore può procedere con il pignoramento dei beni aziendali (non è necessaria un’ulteriore autorizzazione del giudice per iniziare l’esecuzione forzata).
Il pignoramento è l’atto iniziale dell’esecuzione forzata: un ufficiale giudiziario si reca dall’azienda (o notifica presso terzi, come banche o clienti) un atto che vincola determinati beni o crediti, sui quali verrà soddisfatto il creditore. Esistono varie forme di pignoramento:
- Pignoramento mobiliare presso la sede dell’azienda: l’ufficiale giudiziario può recarsi nei locali dell’impresa e redigere un verbale di pignoramento dei beni mobili presenti (macchinari, computer, arredamento, merci in magazzino). Tali beni vengono elencati e “bloccati”: l’azienda non può venderli né spostarli, in attesa che vengano messi all’asta. In pratica, però, questo tipo di pignoramento è poco usato nelle crisi d’impresa di tipo industriale, perché i beni mobili spesso sono usati per l’attività (e il loro valore di realizzo all’asta è modesto rispetto al valore d’uso). Inoltre, se i beni sono strumentali all’attività, il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione una sostituzione del bene o una dilazione prima di procedere alla vendita, soprattutto se c’è la possibilità di un piano di rientro.
- Pignoramento immobiliare: riguarda eventuali immobili di proprietà dell’azienda (es. capannoni, terreni). Il creditore iscrive un pignoramento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, avviando poi la procedura di vendita forzata. Questo è devastante per l’impresa, perché rischia di perdere la sede produttiva. Spesso le banche procedono direttamente con questo metodo se hanno ipoteca sull’immobile: in tal caso sono creditori privilegiati e la vendita del bene servirà anzitutto a soddisfarli.
- Pignoramento presso terzi: è il più frequente per colpire la liquidità aziendale. Il creditore notifica un atto sia all’azienda debitrice sia a un terzo che deve somme all’azienda. Tipicamente il terzo è la banca dove l’azienda ha il conto (pignoramento del conto corrente) oppure un cliente debitore (pignoramento dei crediti commerciali). Ad esempio, il fornitore Alfa con un decreto ingiuntivo può notificare pignoramento alla Banca X intimandole di non pagare più al suo correntista (l’azienda debitrice) ma di accantonare e versare a lui le somme disponibili fino a concorrenza del credito. Oppure, se l’azienda ha emesso fatture verso il cliente Beta, Alfa può pignorare quelle somme presso Beta. Il pignoramento di crediti è molto efficace: blocca immediatamente l’incasso di somme vitali per l’impresa.
Cosa può fare l’azienda di fronte a un pignoramento? Poche difese sono possibili nella fase esecutiva, se il credito è effettivamente dovuto. Tuttavia, si può agire su più fronti:
- Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi: sono rimedi tecnici previsti dal codice di procedura civile. L’opposizione all’esecuzione contesta il diritto del creditore a procedere (es. perché il debito è stato già pagato, o manca un titolo esecutivo valido). L’opposizione agli atti esecutivi invece contesta vizi formali della procedura (es. irregolarità nella notifica, errore nel precetto, ecc.). Queste opposizioni, se accolte, possono far sospendere o estinguere l’esecuzione. Tuttavia, richiedono motivi fondati; altrimenti servono solo a prendere un po’ di tempo, ma con il rischio di dover poi risarcire spese ulteriori.
- Conversione del pignoramento: l’art. 495 c.p.c. consente al debitore esecutato di evitare la vendita forzata depositando una somma pari al credito pignorato, interessi e spese. In pratica, se l’azienda riesce a reperire liquidità (ad esempio da un nuovo finanziatore o da soci) può “convertire” il pignoramento versando in tribunale l’importo dovuto (anche a rate, chiedendo fino a 18 mesi di tempo con rate mensili). Questa procedura sospende l’esecuzione e, se l’importo viene pagato, libera i beni pignorati. È una soluzione di emergenza se si trova un finanziamento dell’ultimo minuto.
- Accordo con il creditore esecutante: anche durante l’esecuzione le parti possono accordarsi. Spesso, se il debitore offre un pagamento immediato (magari leggermente inferiore al dovuto ma certo), il creditore può accettare e rinunciare all’esecuzione, evitando i tempi e i costi dell’asta. Tale accordo va formalizzato e il creditore farà poi istanza di rinuncia agli atti esecutivi.
- Strumenti concorsuali in corso di esecuzione: è importante sapere che se l’azienda presenta una domanda di concordato preventivo o viene ammessa ad altra procedura concorsuale, le esecuzioni in corso vengono sospese. Analogamente, l’attivazione della composizione negoziata con misure protettive disposte dal giudice blocca le nuove azioni esecutive e sospende quelle già iniziate (per la durata delle misure). Ad esempio, se un immobile è stato pignorato e poi l’azienda deposita ricorso per concordato, l’asta verrà sospesa in attesa dell’esito del concordato. Ciò può dare respiro al debitore e impedire la dispersione immediata dei beni aziendali.
Istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) e soglie di fallibilità
Il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) è la procedura concorsuale più ampia e invasiva, in cui l’azienda perde la disponibilità dei beni e un curatore gestisce la liquidazione a beneficio di tutti i creditori. Viene aperto dal Tribunale su ricorso di un soggetto legittimato. Di solito a chiedere il fallimento è uno o più creditori (spesso banche o fornitori rilevanti), ma possono presentare istanza anche il Pubblico Ministero (ad esempio se emergono insolvenze da notizie di reato) o lo stesso debitore (anche se quest’ultimo di rado chiede la propria liquidazione, preferendo semmai altre soluzioni).
Condizioni per la dichiarazione di liquidazione giudiziale: non tutte le imprese possono essere dichiarate fallite. La legge prevede soglie di “non fallibilità” per le piccole imprese. In particolare, un imprenditore (o società) commerciale può essere assoggettato a fallimento solo se ha superato, nei tre esercizi precedenti, almeno uno di questi parametri dimensionali: attivo patrimoniale oltre €300.000, ricavi lordi oltre €200.000, debiti (anche non scaduti) oltre €500.000 . Chi resta sotto tutte queste soglie è considerato piccolo imprenditore non fallibile (art. 2 CCII): in caso di insolvenza potrà accedere solo a procedure minori (come il concordato minore o la liquidazione controllata, ex legge sul sovraindebitamento) . Inoltre, esiste una soglia di indebitamento minima: nessuno può essere dichiarato fallito per debiti scaduti complessivamente inferiori a €30.000 . Questo per evitare fallimenti “per importi irrisori”. Tale soglia va valutata al momento della decisione: la Corte di Cassazione ha chiarito che il tribunale deve accertare che i debiti scaduti superino €30.000 alla data della sentenza dichiarativa, altrimenti la domanda va rigettata . In altre parole, se l’azienda riesce a ridurre il debito scaduto sotto €30.000 (ad esempio pagando o ottenendo rinunce da alcuni creditori) prima della pronuncia, non può essere dichiarata fallita .
Nel caso di una S.r.l. manifatturiera di smalti antiruggine, è probabile che superi le soglie dimensionali (anche una piccola fabbrica ha attivo o ricavi sopra qualche centinaio di migliaia di euro). Dunque sarà “fallibile” se insolvente. Ma la soglia dei €30.000 di debiti scaduti è un dettaglio cruciale come difesa: spesso, quando un creditore presenta istanza di fallimento, l’imprenditore cerca di saldare parzialmente i debiti più piccoli per scendere sotto quella soglia. Ad esempio, se ci sono 10 fornitori da €5.000 ciascuno, pagando almeno 4 di essi l’esposizione scaduta residua scende a 30.000 e si potrebbe evitare il fallimento (beninteso: il conteggio include tutti i debiti scaduti risultanti dagli atti, non solo quelli del ricorrente).
Oltre alle soglie, il presupposto oggettivo del fallimento è lo stato di insolvenza. L’insolvenza è la cronica incapacità di pagare regolarmente i debiti: non basta qualche ritardo, serve una situazione di liquidezze insufficienti e impossibilità di ottenere credito . Segnali tipici: più protesti, pignoramenti infruttuosi, cessazione pagamenti, fuga o irreperibilità degli amministratori, squilibrio grave tra passivo e attivo . Se l’impresa versa in crisi ma è ancora in grado di onorare (anche parzialmente) gli impegni, può non essere dichiarata insolvente. In pratica però, quando vari creditori iniziano azioni esecutive e queste non vengono soddisfatte, l’insolvenza è palese.
Procedura dell’istanza di fallimento: quando arriva un’istanza (ricorso) di fallimento, il tribunale fissa un’udienza e la notifica all’imprenditore. In udienza, l’imprenditore (assistito da avvocato) può difendersi contestando i presupposti. Le difese tipiche:
- Il debito non esiste o non è liquido/esigibile: ad esempio si contesta la fondatezza del credito del ricorrente (se è in corso un’opposizione o c’è una causa pendente sul credito, il fallimento di regola non viene dichiarato perché il debito non è certo). Oppure si dimostra di aver già pagato quel creditore.
- Si è sotto le soglie di fallibilità: come detto, se l’impresa è “sotto soglia” (piccolo imprenditore) o il debito scaduto totale è sotto €30.000, il fallimento non può essere pronunciato. Occorre fornire i bilanci e lo stato debitorio dettagliato. Cassazione 2025 ha ribadito che questa verifica va fatta al momento della decisione .
- Manca lo stato di insolvenza: magari l’azienda sta pagando piano piano, o ha ottenuto nuovi finanziamenti, o possiede attivo liquidabile sufficiente a coprire i debiti. Se si convince il giudice che si tratta di una crisi temporanea ma reversibile, può evitare la dichiarazione di fallimento.
- Pendenza di una procedura concorsuale alternativa: se l’imprenditore, alla vigilia dell’udienza, deposita una domanda di concordato preventivo (anche in bianco) o attiva formalmente una composizione negoziata, spesso il tribunale sospende o rinvia la decisione sul fallimento per dare spazio a queste soluzioni. In passato si abusava del cosiddetto concordato in extremis, presentato solo per prendere tempo; oggi i giudici valutano con rigore la serietà della proposta concordataria. Ma resta un fatto: la legge incoraggia strumenti alternativi, quindi l’istanza di fallimento verrà accantonata se c’è un concreto percorso di risanamento in corso.
Se, al contrario, nulla di ciò funziona e il tribunale accerta l’insolvenza, emette la sentenza di liquidazione giudiziale (fallimento). Da quel momento l’azienda passa sotto il controllo del Curatore nominato, gli amministratori perdono i poteri, l’esercizio dell’attività può proseguire solo se autorizzato in via provvisoria (ma di norma cessa, salvo casi di esercizio provvisorio per salvare il valore aziendale). Tutti i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo e non possono più agire individualmente (i pignoramenti in corso decadono).
Impatti sui soci e amministratori: per una S.r.l. o S.p.A., i soci di regola non rispondono con patrimonio personale (hanno “responsabilità limitata”). Quindi il fallimento coinvolge solo la società e non i soci, salvo che questi avessero prestato garanzie personali (in tal caso le banche potranno agire sul loro patrimonio, ma separatamente, senza coinvolgere il tribunale fallimentare). Gli amministratori, però, nel post-fallimento possono essere chiamati a rispondere di eventuali danni causati alla società: il Curatore infatti può promuovere l’azione di responsabilità contro gli ex amministratori se hanno aggravato il dissesto con atti di mala gestio. Inoltre, scattano per gli amministratori (e liquidatori) determinate conseguenze pubblicistiche: ad esempio l’inabilitazione all’esercizio di impresa (divieto di ricoprire cariche in altre società per un certo periodo, ex art. 238 CCII). Sul piano penale, se emergono irregolarità gravi (distrazione di beni sociali, scritture contabili falsificate, pagamenti preferenziali a taluni creditori poco prima del fallimento, ecc.), gli amministratori possono essere perseguiti per reati di bancarotta (fraudolenta o semplice). La sentenza di fallimento spesso avvia indagini in tal senso. Dunque, dal punto di vista del debitore, il fallimento è l’evento da evitare ove possibile, sia per la perdita totale del controllo aziendale sia per le possibili responsabilità personali che ne discendono.
In sintesi, come difendersi da un’istanza di fallimento? Le carte da giocare sono:
- Attaccare sul piano formale (importo sotto soglia; contestare il debito del ricorrente).
- Mostrare segnali di risanamento (pagamenti effettuati, crediti esigibili, piani finanziari) per negare l’insolvenza.
- Attivare tempestivamente una procedura di concordato preventivo o altra prevista dal CCII, che sospenda l’iter del fallimento. Anche la recente composizione negoziata non blocca di per sé la dichiarazione di fallimento se l’insolvenza è conclamata, ma la legge ora chiarisce che la sola pendenza di un’istanza di fallimento non impedisce l’accesso alla composizione negoziata . Anzi, alcuni tribunali preferiscono dare corso a un tentativo di composizione negoziata piuttosto che dichiarare subito il fallimento su istanza di un creditore. Ad esempio, la modifica dell’art. 25-quinquies CCII nel 2024 ha proprio limitato le preclusioni: ora anche con istanza pre-fallimentare pendente l’imprenditore può chiedere la composizione negoziata .
Va ricordato però che se la situazione è irreversibile, ostinarsi a evitare la liquidazione giudiziale a tutti i costi può solo peggiorare le cose. In certi casi è meglio “cedere le armi” e collaborare col Curatore per chiudere dignitosamente la vicenda, piuttosto che accumulare ulteriori debiti o incorrere in condotte distrattive che poi verrebbero perseguite come bancarotta. Il legislatore, con il nuovo Codice, ha anche previsto la possibilità per l’imprenditore (specie se persona fisica) di ottenere l’esdebitazione dopo la liquidazione, cioè la liberazione dai debiti residui onorando determinate condotte virtuose. Ciò però riguarda le persone fisiche e gli ex soci illimitatamente responsabili, non la società in sé (la quale si estingue con la chiusura del fallimento e quindi non ha bisogno di “esdebitarsi”).
Obblighi e responsabilità dell’imprenditore e degli amministratori in caso di crisi
Dal punto di vista del debitore, non si tratta solo di reagire passivamente alle iniziative altrui: vi sono anche obblighi proattivi da rispettare quando l’azienda entra in difficoltà. La riforma della crisi d’impresa ha posto forte enfasi sulla prevenzione e gestione anticipata della crisi. Alcuni doveri chiave:
- Dovere di istituire assetti adeguati: l’art. 2086 c.c., comma 2 (introdotto nel 2019), obbliga gli amministratori di imprese societarie a istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. Ciò significa che una S.r.l. deve dotarsi di sistemi per monitorare la propria situazione finanziaria e segnalare subito segnali di allarme (indici di crisi). Ignorare i campanelli d’allarme costituisce inadempimento degli obblighi gestori.
- Obbligo di conservazione del patrimonio sociale: quando emerge una perdita rilevante, il Codice Civile (artt. 2446-2447 c.c. per S.p.A., artt. 2482-bis e ter c.c. per S.r.l.) impone agli amministratori di attivarsi (convocare assemblea, predisporre misure come riduzione capitale e ricapitalizzazione oppure liquidazione della società). Se gli amministratori continuano ad operare con patrimonio netto azzerato o negativo senza adottare provvedimenti, possono incorrere in responsabilità personali.
- Divieto di aggravare il dissesto: la giurisprudenza (anche prima della riforma) ha sviluppato il principio secondo cui gli amministratori di una società insolvente non devono aggravare il dissesto procrastinando inutilmente l’attività. La Cassazione ha affermato che proseguire l’attività in perdita, contrarre nuovi debiti quando si è già insolventi, costituisce illecito verso i creditori, perché riduce ulteriormente la garanzia patrimoniale . Questo concetto si avvicina a quello del “wrongful trading” anglosassone. Nel nostro ordinamento, le conseguenze possono essere: un’azione di responsabilità per aggravamento del buco patrimoniale, oppure, in sede penale, la bancarotta semplice (per aver aggravato il dissesto per inerzia o imperizia).
- Obbligo di attivare le procedure di allerta o composizione: il CCII originariamente prevedeva meccanismi di allerta (segnalazioni obbligatorie dei creditori pubblici e dell’organo di controllo interno) per crisi iniziali. Queste misure sono state in parte attenuate e rese su base volontaria. Tuttavia, dal 15 luglio 2022 gli organi di controllo (collegio sindacale, revisore) devono segnalare per iscritto agli amministratori eventuali indizi di crisi e, in mancanza di risposta, possono informare l’OCRI (Organismo di composizione della crisi) . Anche l’Agenzia Entrate, l’INPS e l’Agente Riscossione hanno l’obbligo di avvisare l’impresa debitrice quando le sue esposizioni superano determinate soglie (ad es. €5.000 di IVA scaduta da oltre 90 giorni, ecc.), invitandola a attivarsi . Pur non essendoci sanzione diretta se l’imprenditore ignora tali segnalazioni, l’inerzia può essere valutata negativamente in sede concorsuale (ad es. il Tribunale potrebbe negare misure premiali o richiamare l’inerzia come elemento di colpa grave).
- Obblighi verso i creditori in caso di liquidazione volontaria: se i soci decidono di mettere in liquidazione la società (liquidazione “volontaria” ex art. 2484 c.c.), gli amministratori cessanti e il liquidatore nominato hanno l’obbligo di gestire la liquidazione nell’interesse dei creditori. Non possono ripartire attivi ai soci se prima non sono soddisfatti tutti i creditori noti. Se violano questo e assegnano beni ai soci lasciando debiti insoddisfatti, rispondono personalmente verso i creditori pretermessi.
In pratica, un amministratore accorto deve attivarsi per tempo. Se la società è insolvente o in crisi grave, attardarsi peggiora la situazione. La riforma prevede alcune misure premiali per chi si muove presto: ad esempio, nella composizione negoziata, l’imprenditore corretto che segue le indicazioni dell’esperto e trova un accordo può beneficiare di esenzioni o attenuanti penali per alcuni reati tributari (come l’omesso versamento IVA) ; oppure, nel concordato, gli amministratori che hanno richiesto tempestivamente la procedura evitano l’inabilitazione e possono ottenere l’esdebitazione personale con più facilità. Viceversa, chi dissipa le risorse residue in tentativi disperati o paga solo alcuni preferendoli ad altri rischia di incorrere in azioni revocatorie (il Curatore può far annullare i pagamenti preferenziali fatti nell’anno pre-fallimento) e nei suddetti reati di bancarotta preferenziale.
In sintesi: dal lato del debitore, difendersi dai creditori non significa solo contrastarne le azioni in tribunale, ma anche tenere una condotta attiva e trasparente nella gestione della crisi. Utilizzare per tempo gli strumenti di composizione della crisi è spesso considerato indice di correttezza. Il nuovo CCII tende a distinguere tra imprenditori “meritevoli” (che provano a ristrutturare, informano correttamente i creditori, limitano i danni) e imprenditori “inerti o scorretti”. I primi possono accedere a benefici (ad esempio la esdebitazione immediata a fine liquidazione anche senza soddisfare tutti i creditori, se hanno cooperato e non ci sono atti distrattivi), i secondi no.
Passiamo ora in rassegna proprio gli strumenti di gestione della crisi che un imprenditore in difficoltà può (e dovrebbe) attivare, illustrandone funzionamento, condizioni e novità aggiornate al 2025.
Strumenti per la gestione della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il nostro ordinamento mette a disposizione una gamma di strumenti – da quelli negoziali e stragiudiziali a quelli giudiziali concorsuali – che consentono all’imprenditore di affrontare la crisi in modo ordinato, possibilmente salvando l’azienda (risanamento o continuità) oppure, se ciò non è possibile, liquidandola però con procedure regolate e con eventualmente la liberazione dai debiti residui. Di seguito esaminiamo i principali strumenti, con un focus avanzato sulle caratteristiche di ciascuno, i requisiti per accedervi e le differenze fra essi. Anticipiamo qui un prospetto riassuntivo per orientarsi:
| Strumento | Tipo | Chi lo decide | Effetti sui creditori | Controllo e durata | Obiettivo principale |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII, ex art. 67 L.F.) | Privato (stragiudiziale puro) | Il debitore predispone un piano con l’ausilio di professionista attestatore, accordandosi privatamente con chi vuole | Vincola solo i creditori aderenti all’accordo. Nessuna imposizione sui dissenzienti. Nessuna moratoria legale: i creditori possono agire liberamente (a meno di accordi individuali di standstill). | Nessun organo pubblico: solo un attestatore indipendente che certifica la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Durata: il tempo necessario a eseguire il piano (solitamente 6-24 mesi). Nessun termine legale rigido, perché non c’è omologa. | Evitare la procedura concorsuale con una soluzione privata. Beneficio principale: gli atti eseguiti in adempimento del piano attestato sono esentati da revocatoria fallimentare , per dare certezza ai pagamenti effettuati. |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII, ex art. 182-bis L.F.) | Ibrido (privato + omologazione in tribunale) | Il debitore negozia con i creditori e deve ottenere l’adesione di >= 60% dei crediti. Presenta poi ricorso al tribunale per omologare l’accordo. | Vincola tutti i creditori aderenti. I non aderenti restano estranei, salvo alcuni casi di estensione: es. negli accordi ad efficacia estesa si possono vincolare anche creditori non aderenti appartenenti a una certa categoria omogenea, purché la maggioranza qualificata di quella categoria abbia aderito (introdotto da D.Lgs. 83/2022). Comunque i non aderenti devono per legge essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologa o dalla scadenza (per crediti scaduti) , quindi la loro posizione è tutelata. | Tribunale: omologa l’accordo dopo aver verificato la regolarità e la fattibilità (sentito un commissario giudiziale nominato solo in caso di misure protettive). Attestatore indipendente: necessario per relazione ex art. 56 e 57 CCII su dati e fattibilità (figura chiave). Durata: i negoziati privati possono durare mesi; una volta depositato, l’omologa arriva in circa 2-4 mesi (se non vi sono opposizioni). Misure protettive possibili per max 4-8 mesi . | Risanare l’impresa evitando il fallimento mediante un accordo contrattuale ma con valore legale. Si ottiene stabilità e protezione: l’accordo omologato non è soggetto a revocatoria e consente anche ai creditori di beneficiarne (es. possono dedurre fiscalmente le perdite su crediti) . È uno strumento flessibile: non richiede coinvolgere tutti i creditori, costa meno di un concordato e mantiene più riservatezza. |
| Composizione negoziata per la crisi (artt. 12-25 CCII, introdotta nel 2021) | Stragiudiziale assistito (procedura volontaria con un esperto) | L’imprenditore in situazione di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” (anche prima dell’insolvenza conclamata) chiede alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente. Questi aiuta a negoziare con tutti o parte dei creditori una soluzione (accordi stragiudiziali, accordi di ristrutturazione, accesso a concordato, ecc.). | Fase negoziale: nessun vincolo automatico per i creditori, ma il debitore può chiedere al tribunale misure protettive temporanee che bloccano i creditori (sospendendo azioni esecutive e cautelari) . Durante tali misure, i creditori non possono, ad es., iscrivere ipoteche giudiziali né proseguire pignoramenti, e dal 2024 le banche non possono revocare finanziamenti in essere per il solo fatto delle trattative . Se le trattative riescono, l’esito può essere un contratto, un accordo di ristrutturazione omologato o un concordato (anche semplificato). | Esperto indipendente: nominato da apposita commissione presso CCIAA, supervisiona e stimola le trattative. Non ha poteri coercitivi ma redige report e può chiedere provvedimenti al tribunale (es. autorizzazioni a contrarre finanziamenti prededucibili, o pareri vincolanti su atti di straordinaria amm. se richiesti). Durata: per legge inizialmente 3 mesi + eventuali 3 di proroga; con il correttivo 2024 l’incarico può estendersi fino a 6 mesi (+ 6) e comunque le misure protettive non oltre 240 giorni . | Evitare l’insolvenza con un percorso volontario e riservato. La composizione negoziata punta a trovare un accordo prima di una procedura concorsuale formale, mantenendo l’imprenditore alla guida (nessuno spossessamento) . Offre protezione temporanea dai creditori e strumenti incentivanti (es. esoneri da responsabilità per chi la avvia tempestivamente, crediti prededucibili per nuovi finanziamenti autorizzati dal giudice, fiscalità agevolata su ricapitalizzazioni) . È uno strumento relativamente nuovo, potenziato nel 2024 per incoraggiarne l’uso (introduzione transazione fiscale, divieto revoche bancarie, ecc., vista la scarsa applicazione iniziale nella prassi ). |
| Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) | Procedura concorsuale giudiziale (collettiva) | L’imprenditore in stato di crisi o insolvenza presenta un piano e una proposta ai creditori, depositando ricorso in tribunale. Il tribunale, verificati i documenti, ammette la società alla procedura e nomina un Commissario Giudiziale. Tutti i creditori vengono coinvolti e suddivisi in classi omogenee, votano sulla proposta secondo regole di maggioranza. Se la maggioranza approva e il tribunale omologa, il concordato diventa vincolante per tutti i creditori anteriori. | Vincola tutti i creditori anteriori (anche dissenzienti), secondo le modalità della proposta approvata. È la caratteristica principale: un effetto coercitivo erga omnes. Anche i creditori privilegiati o pubblici sono vincolati, purché il trattamento loro riservato rispetti soglie di legge (es. ai privilegiati va garantito almeno il valore di realizzo del loro bene o – se privilegio generale – almeno il 20% del credito se liquidatorio) . Durante la procedura, opera il divieto di azioni esecutive individuali (automatic stay) e i contratti pendenti possono proseguire (salvo facoltà di scioglimento/continuazione supervisionata). | Tribunale e Commissario: c’è un forte controllo pubblico. Il Commissario vigila sull’impresa durante la procedura (l’imprenditore rimane in possesso, DIP – Debtor in Possession, ma con atti di straordinaria amministrazione soggetti ad autorizzazione). Il tribunale valuta ammissibilità, omologa e può imporre il concordato anche contro classi dissenzienti (cram-down interclassi ex art. 112 CCII) . Durata: mediamente 6-12 mesi fino all’omologa, ma può protrarsi se ci sono opposizioni. Il CCII ha introdotto anche il concordato semplificato post negoziazione (art. 25-sexies) e il concordato minore per piccoli imprenditori: varianti con iter più snello e senza voto, che vedremo a parte. | Gestire l’insolvenza in modo unitario e salvare l’azienda (se concordato in continuità) o liquidarla ordinatamente (se concordato liquidatorio). Il concordato preventivo è lo strumento “classico” per evitare il fallimento, imponendo una ristrutturazione anche ai dissenzienti. Consente di ridurre il debito anche verso creditori che non acconsentono, rispettando però il best interest test (nessun creditore dissenziente deve ricevere meno di quanto otterrebbe in liquidazione) e l’eventuale absolute priority rule (nel cram-down giudiziale). Offre strumenti come la possibilità di ottenere finanziamenti in prededuzione per continuare l’attività, cedere rami d’azienda, ecc., il tutto sotto controllo del tribunale. È però una procedura costosa, pubblica (iscrizione al Registro Imprese, pubblicità massiva) e lunga, con impatto reputazionale serio (molti contratti si risolvono ipso jure in caso di concordato, specialmente appalti pubblici). |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Procedura concorsuale liquidatoria | Si apre su sentenza del tribunale, come descritto sopra, non volontaria (salvo richiesta debitrice, rarissima). Il Curatore gestisce l’impresa (eventuale esercizio provvisorio) e liquida l’attivo distribuendo il ricavato secondo le cause di prelazione. | Spossessamento totale: i creditori non possono agire individualmente, ma solo partecipare al concorso presentando domanda di insinuazione. Tutti i creditori chirografari sono trattati paritariamente (par condicio), i privilegiati precedono. I debiti restano insoddisfatti proporzionalmente se l’attivo è insufficiente. La procedura può durare anni. | Giudice delegato e Curatore: controllo totale pubblico. L’imprenditore perde la gestione. Durata: mediamente 5-7 anni per chiudere, ma dipende dall’attivo. | Liquidare il patrimonio a beneficio dei creditori in modo ordinato. È l’extrema ratio, adottata quando non vi sono prospettive di risanamento. Consente ai creditori di ottenere il possibile secondo l’ordine dei privilegi. Per il debitore società significa cessazione attività; per l’imprenditore persona fisica c’è la chance di esdebitazione finale (fresh start personale). |
(N.B.: esistono altri strumenti speciali, come l’amministrazione straordinaria per grandi imprese insolventi, o le procedure minori per soggetti non fallibili – es. concordato minore e liquidazione controllata – ma qui ci concentriamo sugli istituti principali applicabili a S.r.l. e S.p.A. “ordinarie”.)
Dalla tabella, vediamo che ogni strumento ha pro e contro. La scelta dipende dalla situazione concreta: entità del debito, numero di creditori, prospettive di risanamento, necessità di urgenza o riservatezza, ecc. Approfondiamo singolarmente i principali strumenti citati.
Piano attestato di risanamento (strumento stragiudiziale)
Il piano attestato di risanamento è il metodo più “soft” per affrontare la crisi. Consiste in un piano di risanamento aziendale formulato dall’imprenditore, corredato dalla relazione di un professionista indipendente (iscritto in apposito albo) che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano stesso. Questo piano può rimanere completamente privato, senza passare dal tribunale .
Caratteristiche salienti:
- Volontarietà e libertà contrattuale: il piano attestato non richiede l’adesione di una percentuale minima di creditori, a differenza dell’accordo di ristrutturazione. In teoria, l’azienda potrebbe fare un piano attestato anche unilateralmente (senza firme di creditori) – ma servirebbe a poco, perché ha efficacia solo se i creditori di fatto collaborano. Nella pratica si usa il piano attestato quando si riesce a ottenere il consenso della quasi totalità dei creditori principali con accordi individuali. Non c’è un voto collettivo né un’omologa.
- Nessuna protezione legale collettiva: a differenza degli strumenti concorsuali, il piano attestato non offre uno stay automatico: i creditori che non aderiscono possono comunque agire (pignorare, ecc.) . Quindi funziona se l’imprenditore riesce a tenere buoni tutti i creditori rilevanti con accordi ad hoc, o se comunque la massa residua di dissenzienti è poca e gestibile.
- Nessuna pubblicità obbligatoria: il piano attestato non viene iscritto al Registro delle Imprese (a meno che l’azienda voglia depositarlo volontariamente per trasparenza). Questo significa massima riservatezza: spesso i concorrenti e i clienti nemmeno sanno che l’impresa ha attraversato una crisi, se si risolve con piano attestato.
- Esenzione da revocatoria: il vantaggio legale principale del piano attestato è previsto dall’art. 67, co. 3, lett. d) L.F. (ora trasfuso nell’art. 56 CCII): gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato non sono soggetti a revocatoria in caso di successivo fallimento . Ciò è fondamentale: significa che se la società poi fallisse entro 2 anni, i creditori che hanno ricevuto pagamenti secondo il piano non dovranno restituirli al fallimento . Questo dà fiducia ai creditori nell’accettare il piano.
- Quando usarlo: il piano attestato è indicato se l’impresa ha relativamente pochi creditori, magari finanziatori omogenei (banche), e la crisi è ancora gestibile con un accordo informale . Esempio tipico: una società che ha 5 banche esposte, ma niente debiti diffusi con fornitori, può trovare un accordo bilaterale con tutte e 5 le banche (magari allungando le scadenze dei mutui e ottenendo nuove linee) e far attestare che il piano è sostenibile. Invece se ci sono centinaia di piccoli creditori, il piano attestato è impraticabile perché basterebbe uno di essi fuori accordo a intraprendere azioni e mandare all’aria tutto .
- Procedura snella e tempi rapidi: non essendoci tribunale, l’azienda può implementare subito il piano una volta definito e attestato . Si risparmia il tempo di un’omologazione. Questo è utile se la situazione va sanata in fretta (ad esempio per non perdere un’occasione di mercato o un investitore in ingresso).
Esempio pratico: la nostra Alfa S.r.l. deve alle banche A, B e C €2 milioni totali, a 20 fornitori €300k, al Fisco €100k. Se Alfa convince le 3 banche (che detengono l’85% del debito) a rinegoziare – ad esempio allungando le scadenze, riducendo il tasso, ottenendo €200k di nuova finanza da un investitore – potrebbe strutturare un piano di rilancio con queste intese. Se Alfa ha liquidità per pagare i fornitori piccoli e il Fisco integralmente o quasi, può chiudere quei debiti e restare con soli debiti bancari diluiti. A questo punto fa certificare il piano dall’attestatore e lo esegue. I creditori chiave (banche) saranno soddisfatti perché l’alternativa (fallimento) darebbe loro forse il 40%, mentre con il piano ottengono il 70% ma su un arco più lungo, evitando perdite immediate. Alfa rimane fuori da procedure concorsuali e salva la reputazione. I pagamenti fatti ai fornitori e al Fisco durante il piano non saranno revocabili perché rientrano nel piano attestato (purché l’attestatore li abbia previsti).
Limiti e rischi: il piano attestato non “blinda” completamente l’azienda. Se un piccolo creditore non pagato (che magari l’azienda reputava insignificante) avvia un’azione esecutiva e pignora un bene vitale, può far saltare il piano. Inoltre, la mancanza di omologa significa che nessuno verifica dall’esterno la fattibilità: tutto dipende dall’attestatore. Se l’attestazione è troppo ottimistica e il piano fallisce, si è perso tempo prezioso. In quel caso, poi, l’azienda si troverà con meno cartucce e magari dovrà correre a un concordato sotto pressione maggiore.
In conclusione, piano attestato se si può, altrimenti passare a strumenti più robusti. Spesso si adotta una strategia in due fasi: prima tentare un piano attestato (soluzione più semplice); se non si ottiene l’adesione sufficiente, preparare un accordo di ristrutturazione o concordato. La flessibilità del sistema lo consente: nulla vieta di iniziare privatamente e poi “elevare” il piano a procedura pubblica se servono gli effetti di legge .
Accordo di ristrutturazione dei debiti (60% di consensi e omologazione)
L’accordo di ristrutturazione è disciplinato dagli artt. 57-64 CCII ed è uno strumento intermedio tra il piano attestato e il concordato . In sostanza, richiede di coinvolgere almeno una maggioranza qualificata di creditori (60%) in un accordo che poi viene omologato dal tribunale e reso efficace.
Caratteristiche principali:
- Consenso del 60% dei crediti: il debitore deve ottenere l’adesione (sottoscrizione dell’accordo) di creditori rappresentanti almeno il 60% del totale dei crediti . Attenzione: non basta il numero di creditori, conta l’ammontare. Di solito si punta ai maggiori creditori (banche, Erario, fornitori principali) per raggiungere la soglia. I creditori non aderenti, come detto, rimangono estranei: hanno diritto per legge a essere pagati per intero fuori accordo entro 120 giorni , quindi spesso l’accordo prevede che coi soldi risparmiati grazie agli sconti dei grandi creditori si pagheranno i piccoli al 100%. Novità: il CCII consente di chiedere l’omologazione anche senza il 60% se l’accordo è “agevolato” (nuova figura introdotta dal 2022): in caso di accordo con almeno il 30% dei crediti si può ottenere comunque omologa, ma solo con misure protettive molto limitate e alcune restrizioni, ed esso non produce effetti sui non aderenti (serve principalmente per accedere ad alcune esenzioni fiscali). Inoltre esiste l’accordo ad efficacia estesa per cui, se ottieni ad esempio l’75% delle banche, puoi estendere l’efficacia anche al 25% banche dissenzienti .
- Omologazione in tribunale: una volta raccolte le firme necessarie, l’imprenditore deposita l’accordo in tribunale chiedendone l’omologazione. Il tribunale verifica alcuni aspetti – il rispetto delle norme (es. pagamento integrale estranei in 120 giorni), la fattibilità del piano allegato, l’attestazione – ma non c’è voto dei creditori in questa fase (hanno già espresso consenso firmando) . I creditori non aderenti possono fare opposizione entro 30 giorni dall’iscrizione al RI del deposito, ma non avendo aderito e essendo garantiti dal pagamento integrale, raramente hanno motivi forti per opporsi. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice dell’omologa deve fare un controllo di legalità e di fattibilità, senza sindacare la convenienza economica dell’accordo per i creditori aderenti . In sostanza, se chi ha aderito rappresenta la maggioranza del 60%, si presume abbia valutato la convenienza. Il tribunale si concentra sul fatto che i non aderenti non siano pregiudicati (devono prendere 100% in 120 giorni) e che il piano sia realizzabile. Cassazione già nel 2017 (sent. 12322) ha detto che il giudice non può entrare nel merito economico se la maggioranza ha accettato – principio poi recepito nell’art. 48 CCII.
- Misure protettive opzionali: il debitore, quando deposita l’accordo per omologa, può chiedere al tribunale di sospendere o vietare le azioni esecutive dei creditori fino all’omologazione (simile all’automatic stay del concordato) . È facoltativo: serve se ci sono creditori che potrebbero agire nel frattempo. Però la richiesta di misure protettive comporta la pubblicazione dell’accordo nel Registro delle Imprese (pubblicità che potrebbe allarmare fornitori, banche, ecc.). Quindi c’è un trade-off: chiedere protezione (beneficio: blocco immediatezza aggressioni) vs. evitare pubblicità (beneficio: minor stigma). Spesso se l’accordo viene depositato con adesioni già solide, ci si può permettere di non chiedere le misure protettive per mantenere riservatezza sino all’omologa.
- Esecuzione dell’accordo e controllo successivo: una volta omologato, l’accordo è legge tra le parti. Non c’è un commissario che lo gestisce: l’imprenditore rimane libero, deve eseguirlo con diligenza e i creditori vigilano ciascuno sul rispetto degli impegni . Non c’è una procedura di “closing” formale: se il debitore non rispetta l’accordo, un creditore potrà chiederne la risoluzione al tribunale e poi eventualmente presentare istanza di fallimento (come accaduto in Cass. 11868/2019, che ha ritenuto legittimo il fallimento chiesto dopo il mancato rispetto di un accordo) . Ma fino a completa esecuzione, si va sulla fiducia (o, prudentemente, i creditori possono chiedere di inserire clausole per monitorare il piano, a volte nominando un esperto terzo come monitor).
- Trattamento dei crediti privilegiati e fiscali: di base, non si possono imporre sacrifici ai privilegiati senza il loro consenso. Quindi, se una banca ha ipoteca e non aderisce, il suo credito va pagato integralmente fuori accordo. In un accordo però si tende a includere i privilegiati più rilevanti (le banche di solito aderiscono perché conviene anche a loro). Per i debiti fiscali e contributivi, l’accordo di ristrutturazione può contenere una transazione fiscale ex art. 63 CCII: in pratica si chiede anche all’Erario di aderire accettando una percentuale, e se l’Erario firma l’accordo diventa vincolante e l’omologa lo consolida . Se l’Erario non firma ma si ottiene lo stesso il 60% con altri, l’accordo omologato non tocca i crediti fiscali (che restano da pagare integralmente a parte). In passato questo era un grosso limite: l’Erario spesso non aderiva e il debito IVA doveva comunque essere pagato al 100%. Oggi, con il CCII e i correttivi, l’Agenzia Entrate è più coinvolta negli accordi grazie alle linee guida interne che favoriscono l’adesione quando la proposta è più vantaggiosa del fallimento. Inoltre dal 2024, come già detto, pure in composizione negoziata si può imbastire la transazione e poi rifinirla nell’accordo.
Quando conviene l’accordo rispetto al concordato? Proviamo a sintetizzare (rifacendoci anche alle differenze viste nella tabella e nelle riflessioni degli esperti ):
- Se l’impresa riesce a tenere fuori alcuni creditori pagando loro il 100% (tipicamente piccoli fornitori, o qualche banca già garantita) e a fare il “sacrificio” del debito solo con i principali che aderiscono, l’accordo è ideale. Così la parte critica del debito viene ristrutturata, ma non si coinvolgono inutilmente tutti: meno pubblicità, meno costi, più snellezza.
- Se invece l’impresa non può permettersi di pagare integralmente chi rimarrebbe fuori, oppure se ha troppi creditori frammentati (centinaia di fornitori), il concordato collettivo è inevitabile . Ad esempio, se ho 500 fornitori da soddisfare in parte, l’accordo è impraticabile (non posso avere 500 adesioni né pagarne magari 300 al 100% per liberarmene) . In concordato posso raggrupparli in una classe e imporre loro il taglio col voto a maggioranza.
- L’accordo non permette di imporre tagli ai creditori garantiti dissenzienti; nel concordato invece posso ridurre anche i privilegiati (purché nel rispetto del valore di garanzia e ottenendo il voto per classe) . Quindi, se devo forzare p.es. una banca ipotecaria a una riduzione e quella banca non vuole aderire, l’accordo non si fa, devo andare in concordato dove potrò cramdownare quella banca (facendole ottenere almeno il valore di realizzo del bene).
- In concordato c’è un controllo stretto (commissario, giudice) e ciò dà più garanzie ai creditori che il piano sarà monitorato. Ma per l’imprenditore significa perdita di libertà gestionale (non può compiere atti straordinari senza ok del giudice) e costi alti (pagare commissario, legali, spese di procedura) . L’accordo invece è molto più snello e meno costoso, e l’imprenditore resta in sella senza dover chiedere permesso ad un commissario per operazioni ordinarie o straordinarie (salvo impegni presi contrattualmente con i creditori stessi).
- Il concordato protegge l’impresa da ogni azione fin dall’inizio (automatic stay) e consente anche di sciogliersi da alcuni contratti onerosi con autorizzazione, o di cedere rami d’azienda con effetti liberatori. L’accordo non ha questi poteri: se c’è un contratto sfavorevole (es. affitto costoso), nel concordato posso chiedere al giudice di scioglierlo, nell’accordo devo negoziare con la controparte contrattuale un’uscita consensuale.
- Il concordato ha comunque un’aura di “quasi fallimento” che può distruggere la reputazione: fornitori e clienti lo vengono a sapere e la fiducia crolla . L’accordo, se non viene pubblicizzato con misure protettive, può passare quasi inosservato all’esterno (di solito però l’iscrizione dell’omologa al RI rende la notizia pubblica, ma a cose fatte).
- Riguardo ai tempi: l’accordo può essere chiuso prima (se poche opposizioni, l’omologa è rapida). Un concordato con voto può essere più lungo (assemblea dei creditori, eventuali cause di opposizione all’omologa). D’altra parte, se già durante la composizione negoziata o le trattative private l’imprenditore ha preparato il terreno, un concordato “preconfezionato” può essere depositato e omologato in tempi ragionevoli, specie col nuovo CCII che ha snellito alcuni passaggi. Spesso si sceglie di fare una domanda di concordato “in bianco” per ottenere subito lo stay, poi si prosegue negoziando: se si riescono a raccogliere firme sufficienti, si converte la domanda in un accordo di ristrutturazione invece di proseguire col concordato . Viceversa, se puntando all’accordo non si arriva al 60%, si può ripiegare sul concordato presentando il piano e mettendolo ai voti .
In conclusione, l’accordo di ristrutturazione è un ottimo strumento per imprese con pochi creditori chiave disponibili a sostenere il risanamento, volendo evitare la pesantezza del concordato. Ed è preferibile quando la continuità aziendale è perseguibile con qualche sacrificio condiviso ma mantenendo rapporti in essere (le banche di solito preferiscono un accordo perché continuano a essere interlocutrici dirette, mentre nel concordato c’è un commissario). Le sentenze recenti ne hanno rafforzato la natura concorsuale in senso lato (Cass. 9087/2018 ha parlato dei “cerchi concentrici” delle procedure concorsuali, collocando gli accordi in un cerchio esterno ma sempre concorsuale ), però rispetto al concordato restano procedure molto più contrattuali e flessibili.
La nostra Alfa S.r.l. probabilmente, con debiti diffusi verso molti fornitori, potrebbe non riuscire a fare un accordo se non riesce a ottenere adesioni dalla maggior parte di essi. In tal caso dovrà ripiegare sul concordato. Ma se, al contrario, i suoi debiti maggiori sono con banche e Fisco, e i fornitori minori può pagarli fuori, l’accordo è fattibile: es. banche (70% del debito) accettano uno stralcio 30%, Agenzia Entrate accetta di stralciare sanzioni e interessi (transazione fiscale), i fornitori piccoli (20% del debito) vengono pagati integralmente e restano fuori. Raggiunto così l’80% di adesioni, Alfa ottiene l’omologa e riparte alleggerita.
Composizione negoziata della crisi (strumento introdotto nel 2021)
La composizione negoziata è una procedura innovativa e “morbida”, pensata per intervenire in fase precoce di difficoltà. Non è una procedura concorsuale giudiziaria, ma un percorso volontario e riservato, nel quale un esperto indipendente aiuta l’imprenditore a elaborare soluzioni. È stata introdotta nel 2021 (D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021) e poi integrata nel CCII (artt. 12-25-sexies).
Chi può accedervi: qualunque imprenditore commerciale o agricolo, di qualsiasi dimensione (anche sotto soglia fallimento) , che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da far presumere la crisi o l’insolvenza probabile . Non serve essere già insolventi, anzi l’idea è di muoversi prima. Non ci sono requisiti di importo debito né di vetustà: si può accedere anche con un solo creditore problematico, o per prevenire difficoltà future.
Come funziona: l’imprenditore presenta domanda tramite la piattaforma telematica dedicata (gestita dalle Camere di Commercio) allegando una serie di documenti (bilanci, situazione aggiornata, elenco creditori, business plan di massima, attestazioni su debiti fiscali/contributivi) . Una commissione nomina un esperto indipendente, scelto tra professionisti qualificati (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro) formati appositamente. L’esperto convoca l’imprenditore e ascolta la situazione; poi sente i principali creditori. Avvia quindi un percorso di negoziazione assistita: organizza incontri tra l’imprenditore e i creditori per vedere se si può trovare un accordo.
L’esperto non impone nulla, ma ha il ruolo di facilitatore e di vigilante sulla buona fede delle parti. Redige relazioni periodiche sullo stato delle trattative. Se il debitore si mostra renitente o scorretto (es. non fornisce informazioni, fa atti pregiudizievoli), l’esperto può chiudere la procedura anticipatamente con esito negativo.
Possibili esiti entro la fine dell’incarico:
- Raggiungimento di un accordo stragiudiziale con alcuni o tutti i creditori (ad es. un accordo transattivo multilateral o una rinegoziazione di esposizioni bancarie). In tal caso la composizione negoziata si chiude con successo “privato”: l’azienda esce dalla procedura e dà esecuzione agli accordi presi (che non sono omologati dal tribunale, ma l’esperto nella relazione finale attesterà che il risanamento è stato raggiunto).
- Accesso a uno strumento concorsuale regolato: se durante le trattative si delinea un accordo formale (es. si raccolgono adesioni per 60% crediti) si può trasformare la composizione in un accordo di ristrutturazione omologato . Oppure, se serve coinvolgere tutti i creditori, l’imprenditore può depositare un concordato preventivo (anche in versione semplificata, v. dopo) e usare il lavoro fatto come base. La legge consente con un unico ricorso iniziale di optare poi per accordo o concordato a seconda delle adesioni ottenute . L’esperto in tal caso chiude la procedura negoziata con relazione finale che andrà a corredo del ricorso concorsuale .
- Rinuncia o esito negativo: se non si trova alcuna intesa, l’esperto lo dichiara nella relazione finale. A quel punto l’imprenditore può comunque decidere di presentare lo stesso un concordato o chiedere la liquidazione (procedura semplificata di liquidazione controllata se è non fallibile, o subire eventuali istanze di creditori). In alcuni casi l’esito negativo della composizione negoziata apre la strada al concordato semplificato (introdotto nel 2021): entro 60 giorni dalla chiusura negoziazione, se non c’è soluzione, il debitore può proporre un concordato “liquidatorio” senza voto dei creditori (v. oltre).
Vantaggi della composizione negoziata:
- Riservatezza iniziale: la domanda di nomina esperto non è pubblica (non viene iscritta subito). Diventa pubblica solo se l’imprenditore richiede misure protettive dal tribunale, perché in tal caso la legge prevede l’annotazione al Registro imprese . Quindi, se l’azienda non chiede lo stay e i creditori cooperano spontaneamente, la trattativa resta confidenziale. Questo è prezioso per evitare allarmismi tra partner commerciali.
- Nessuno spossessamento: l’imprenditore resta al timone al 100%. L’esperto non gestisce l’impresa, ha solo un ruolo di oversight e facilitazione . L’impresa prosegue la sua attività corrente liberamente, salvo dover informare l’esperto sugli atti di rilievo. Può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma se vorrebbe fare operazioni rilevanti che potrebbero pregiudicare i creditori (es. alienare un bene importante), di solito chiede prima un’autorizzazione al tribunale per essere sicuro di non incorrere poi in responsabilità (il tribunale può autorizzare atti con parere favorevole dell’esperto).
- Protezione dai creditori (“ombrello protettivo”): il debitore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive che bloccano le azioni esecutive dei creditori per la durata delle trattative (inizialmente max 120 giorni, prorogabili, e comunque non oltre 240 giorni totali) . Tali misure vietano nuovi pignoramenti e sospendono quelli in corso, impediscono anche la presentazione di istanze di fallimento da parte dei creditori. Il correttivo 2024 ha chiarito che il divieto di azioni vale pure per le banche, anche riguardo a revoche di fidi ingiustificate . Quindi crea una sorta di “zona franca” temporanea in cui l’azienda non è aggredibile mentre cerca accordi. Queste misure non sono automatiche: vanno richieste con ricorso e il tribunale deve confermarle entro 30 giorni, valutando che le trattative siano serie e che l’impresa possa risanarsi (c’è un’udienza e possono essere sentiti i creditori prima di confermare lo stay). La giurisprudenza recente – ad es. Trib. Venezia ord. 13/1/2025 – ha delineato i criteri per confermare le misure protettive, enfatizzando che il tribunale deve bilanciare la tutela delle trattative con i diritti dei creditori, ma in generale c’è tendenza a concederle se l’esperto attesta progressi .
- Possibilità di autorizzazioni e finanziamenti urgenti: durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere al tribunale di autorizzare determinati atti necessari a intraprendere il risanamento (es. contrarre un finanziamento prededucibile – DIP financing – oppure cedere beni non strategici per fare cassa). Il tribunale decide sentito l’esperto. Se autorizzato, ad esempio un nuovo prestito bancario godrà di pre deduzione in caso di successivo fallimento (quindi quella banca verrà rimborsata prima di tutti, incentivandola a prestare) . Ciò aiuta l’azienda a trovare liquidità in emergenza senza far scappare i potenziali finanziatori.
- Costi contenuti e incentivi fiscali: la composizione negoziata ha costi inferiori al concordato (non c’è un commissario da pagare, l’esperto ha compenso calmierato). Inoltre, sono previste misure premiali fiscali (ad esempio esonero dall’applicazione di certe sanzioni tributarie se si adempie al piano, o credito d’imposta sulle commissioni degli advisor finanziari, ecc.) . Anche sul fronte penale, come detto, l’aver esperito la composizione negoziata può far evitare punibilità per alcuni reati tributari se poi c’è accordo concluso .
Svantaggi/limiti:
- Non è garantito il risultato: se i creditori sono ostili o disorganizzati, l’esperto non può obbligarli. È un tavolo di trattativa, non un giudizio vincolante. Fino al 2024, un punto debole era la posizione del Fisco e degli enti pubblici, che non potevano formalmente concludere transazioni dentro la negoziazione (potevano solo concedere dilazioni per legge). Ora questo è risolto inserendo la possibilità di transazione fiscale , ma resta la transazione previdenziale esclusa (INPS non ha base normativa per ridurre contributi se non in concordato) . Ciò significa che i debiti contributivi potrebbero dover essere comunque saldati integralmente per chiudere la crisi via composizione negoziata, altrimenti occorrerà passare a un concordato per tagliarli. La guida 2025 di Assimpredil osservava proprio questo limite: “transazione fiscale ma non previdenziale” come lacuna attuale .
- È relativamente giovane e in fase di rodaggio: alcuni creditori ancora non la conoscono bene e potrebbero non prenderla sul serio. Tuttavia, i dati 2023-2024 mostrano un crescente utilizzo (Unioncamere ha rilevato un aumento di composizioni attivate e vari casi di successo ).
- Se la situazione è già di insolvenza avanzata, la composizione negoziata potrebbe essere una perdita di tempo. Ad esempio, se la cassa è zero e i fornitori sono sul piede di guerra, forse sarebbe meglio un concordato “hard” per congelare tutto e ristrutturare in sede giudiziale. La negoziazione funziona meglio quando c’è ancora un po’ di ossigeno e si gioca d’anticipo.
Concordato semplificato post-composizione: questo istituto (art. 25-sexies CCII) merita una menzione. Se la composizione negoziata fallisce, ma c’è ancora un patrimonio da distribuire, il debitore entro 60 giorni può proporre al tribunale un concordato senza voto dei creditori, che prevede la liquidazione di tutti i beni e la ripartizione secondo prelazioni . I creditori vengono sentiti in camera di consiglio ma non votano; decide il tribunale se omologarlo. È una sorta di “exit strategy” rapida per chi ha tentato di risanare ma non ce l’ha fatta: almeno liquida l’attivo sotto controllo invece di finire in fallimento diretto. Viene nominato un commissario liquidatore ma la procedura è semplificata (niente adunanza, niente voto). Tuttavia, è limitata ai casi in cui la negoziazione si è svolta regolarmente e l’esperto nella relazione finale lo suggerisce come soluzione residuale. Di fatto, è un mini-fallimento guidato dal debitore stesso, con meno formalità e un po’ più di controllo su come vendere i beni.
Esempio pratico di composizione negoziata: Beta S.p.A., grande impresa del nostro settore, ha debiti bancari 10 mln, bond 5 mln, fornitori 8 mln, fisco 3 mln. Prevede crisi di liquidità tra 6 mesi. Attiva la composizione negoziata. L’esperto analizza e convoca banche e bondholders: propone loro un piano di ristrutturazione in continuità con conversione di metà debiti in azioni e proroga scadenze per il resto. Nel frattempo Beta chiede misure protettive per bloccare eventuali azioni legali di fornitori e il pagamento di 1 mln di nuovi ordini vitali (autorizzazione finanziamento di emergenza). Le trattative vanno avanti 4 mesi: banche ok, obbligazionisti pure (75% accetta), fornitori strategici accettano sconto 20% se pagati a 6 mesi, l’Erario accetta transazione su IVA e sanzioni. Si formalizza un accordo di ristrutturazione plurilaterale dentro la composizione. A questo punto Beta opta per depositare un ricorso ex art. 57 CCII e omologare l’accordo (avendo ~80% adesioni, e garantendo integrale ai dissenzienti). L’esperto chiude con esito positivo. Il tribunale omologa rapidamente (opposizioni respinte). Beta esce dalla crisi in <1 anno, con nuova finanza e debiti ridotti: ha evitato il fallimento o un lungo concordato, ottenendo tagli significativi in modo rapido . Questo scenario mostra il potenziale virtuoso della composizione negoziata seguita da accordo. Se invece banche o bond avessero rifiutato, Beta avrebbe potuto ripiegare su un concordato preventivo di gruppo (nel caso fosse holding con più società) o un concordato semplificato per liquidare.
Concordato preventivo (procedure concorsuali “classiche” e concordato in continuità)
Il concordato preventivo è storicamente lo strumento principe per evitare il fallimento coinvolgendo tutti i creditori in un piano votato a maggioranza. Con il CCII è disciplinato negli artt. 84 e seguenti. Si distingue in due grandi categorie:
- Concordato in continuità aziendale: quando prevede la prosecuzione dell’attività (direttamente da parte dell’impresa debitrice o indirettamente tramite affitto/cessione d’azienda a terzi) – art. 84, co. 3 CCII.
- Concordato liquidatorio: quando mira solo a liquidare il patrimonio senza continuare l’impresa (richiede però un soddisfacimento minimo del 20% ai chirografari, salvo offerte concorrenti migliorative).
Nel contesto della guida, ci focalizziamo sugli aspetti di difesa del debitore e opportunità:
Procedura e voto: L’impresa deposita un ricorso con una proposta e un piano dettagliato. Il piano classifica i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. Ad esempio: classe banche chirografarie, classe fornitori, classe dipendenti (che spesso sono fuori dal voto perché soddisfatti 100%), classe Fisco se parzialmente degradato chirografo, ecc. Serve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto (>= 50% in valore) . Se ci sono più classi, basta la maggioranza di classi ma con la novità che si può ottenere omologa anche con classi dissenzienti usando il cram-down giudiziale (art. 112 CCII) purché almeno una classe voti sì e i dissenzienti siano trattati equamente rispetto alla priorità .
Ruolo per il debitore: diversamente da un fallimento, nel concordato l’imprenditore rimane alla guida (salvo casi di abuso). Egli opera però sotto la vigilanza di un Commissario Giudiziale e con alcune limitazioni (gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono autorizzazione del giudice delegato). C’è quindi un depotenziamento del management, ma non la destituzione.
Automatic stay e respiro finanziario: Dall’ammissione al concordato, scatta il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali da parte dei creditori anteriori. Anche i contratti pendenti non si risolvono automaticamente (salvo patti contrari), anzi l’impresa in continuità può chiedere di mantenerli in essere per non interrompere l’attività. Alcuni contratti però per legge si risolvono (es. appalti pubblici di norma decadono se l’appaltatore entra in concordato, salvi casi di autorizzazione ministeriale alla prosecuzione). Il concordato fornisce comunque un quadro di protezione totale: i creditori devono tutti aspettare l’esito senza poter agire individualmente.
Trattamento dei creditori: Il debitore nel piano può proporre pagamenti parziali dei crediti chirografari (es. offrire il 30% dilazionato in 2 anni). Può anche proporre falcidia dei crediti privilegiati, ma a condizioni stringenti: a) se il piano è liquidatorio, ai privilegiati generali (es. crediti erario privilegiati sul mobiliare) va riservato almeno il 20% ; b) in ogni caso, ai creditori con pegno/ipoteca va garantito almeno il valore di realizzo del bene vincolato (stimato). Se li paga meno, serve il loro voto in classe (non possono essere crammati interclassi). Può anche prevedere soddisfacimenti non integrali del Fisco tramite transazione fiscale (analogo all’accordo, soggetto ad accettazione dell’Erario in classe). In genere, nel concordato in continuità si può pagare meno del 100% anche i privilegiati, se questo è funzionale al risanamento e se i privilegiati accettano via voto (o se vengono cram-down se la classe ha maggioranza in numero ma non in valore, ecc. – tecnicismi oltre scopo). Nel concordato liquidatorio puro, invece, la regola del 20% per i chirografari garantisce un minimo a questi ultimi (per evitare concordati liquidatori troppo penalizzanti rispetto al fallimento).
Concordato in continuità vs liquidatorio: La continuità porta benefici: l’azienda continua a operare, mantiene avviamento e posti di lavoro. La legge favorisce la continuità con alcune leve: ad esempio permette di pagare i creditori anche oltre l’anno dall’omologa (nel liquidatorio i pagamenti devono di norma avvenire entro 1 anno dall’omologa per i creditori chirografari, salvo eccezioni autorizzate), consente di ottenere finanziamenti interinali e in esecuzione in prededuzione per sostenere la prosecuzione, e consente persino di derogare all’ordine delle prelazioni purché si rispetti il best interest test (Absolute Priority Rule attenuata in continuità). Tuttavia, la continuità richiede che il piano mostri la sostenibilità della gestione: un professionista deve attestare che l’azienda potrà generare flussi sufficienti, ecc. Nel concordato liquidatorio, invece, l’impresa in sostanza cessa e si vendono i beni (spesso a beneficio di un compratore individuato ex ante con un’offerta vincolante in piano). Il concordato liquidatorio classico fu spesso abusato, per questo oggi è richiesto quel 20% minimo e c’è la possibilità di offerte concorrenti di terzi per rilevare i beni a condizioni migliori.
Perché (dal lato debitore) scegliere il concordato: se la situazione è gravemente compromessa ma l’imprenditore vuole evitare la dichiarazione di fallimento per mantenere un certo controllo e cercare di salvare il salvabile, il concordato è la strada. Permette di azzerare una parte consistente di debiti (ad esempio, debiti chirografari ridotti all’osso) e di ristrutturare l’azienda (nel concordato in continuità, magari liberandosi di contratti pesanti e riorganizzando la produzione). Inoltre, a differenza che nell’accordo privato, l’esito è vincolante per tutti i creditori, anche quelli non d’accordo: è la forza della maggioranza che consente sacrifici collettivi.
Dal punto di vista dell’imprenditore, il concordato ha controindicazioni: è pubblico e stigmatizzante , i fornitori e clienti lo percepiscono quasi come un fallimento (infatti un’azienda “in concordato” spesso perde commesse, e molti contratti contengono clausole risolutive automatiche in caso di concordato/fallimento). Si finisce sui giornali locali magari. Inoltre, l’imprenditore perde parte dell’autonomia (commissario e giudice vigilano). Tuttavia, a differenza del fallimento, rimane protagonista delle trattative col ceto creditorio: può negoziare con classi e creditori per ottenere il loro voto (spesso i concordati si preparano prima trovando l’accordo con le banche su come ristrutturare e assicurandosi il loro supporto in votazione).
Novità normative 2022-2025 nel concordato: con i correttivi, sono stati introdotti meccanismi per renderlo più flessibile: – Il cram-down interclassi (art. 112 CCII) per poter omologare anche se una classe rilevante vota no, se il tribunale ritiene la proposta comunque equa e migliore del fallimento per quella classe. – L’Absolute Priority Rule su richiesta: se i creditori dissenzienti di una classe lamentano che una classe inferiore ha preso qualcosa che non doveva, il tribunale verifica e può bocciare l’omologa. Ma se nessuno la solleva, c’è flessibilità (es. soci che mantengono quote può succedere se nessun creditore obietta con APR). – Possibilità di concordati di gruppo per più società interconnesse (nel nostro contesto, se l’azienda avesse consociate, si può presentare un concordato di gruppo con piani coordinati). – Introdotto, come visto, il concordato semplificato per chi esce a mani vuote dalla negoziazione, e il concordato minore per i piccoli: quest’ultimo è simile al concordato preventivo ma destinato ai soggetti non fallibili, con alcune semplificazioni e soglie diverse (non richiede il 20% minimo, credo).
Esempio pratico: se la nostra Alfa S.r.l. ha troppi fornitori e banche non allineate, e il tentativo di accordo stragiudiziale fallisce, potrebbe ricorrere a un concordato preventivo in continuità. Supponiamo presenti un piano in cui: – Le banche con ipoteca ricevono il 100% ma a lungo termine (rispettando il valore di garanzia). – I fornitori chirografari ricevono il 30% in 2 anni. – L’azienda chiede di stralciare il 50% del debito IVA e il 50% delle sanzioni tributarie (transazione fiscale): l’Erario viene messo in classe chirografi e vota. – I dipendenti sono pagati integralmente le mensilità arretrate grazie all’intervento del Fondo INPS e l’azienda si impegna a pagare al Fondo quanto anticipato (privilegio). – I soci rinunciano a ogni pretesa e magari apportano nuova finanza per €100k, che sarà prededucibile o postergata ai creditori. – Prevede di continuare l’attività, quindi i creditori accettano in cambio di non smembrare l’azienda subito.
Se i creditori votano a favore (basta >50% in valore; di solito con banche e Fisco a favore si raggiunge), il tribunale omologa verificando fattibilità e che i dissenzienti prendano almeno quanto in liquidazione (il famoso best interest test, ex art. 112, co. 2 CCII). Ad esempio, se un fornitore contesta che col fallimento avrebbe avuto il 40% invece del 30%, l’omologa non passerebbe a meno che l’azienda corregga offrendo almeno il 40% anche in concordato. Ma se si dimostra che in fallimento i chirografari prenderebbero 5%, allora il 30% è conveniente e il giudice rigetterà l’eventuale opposizione. Anzi, Cassazione già da tempo dice che il giudice deve verificare la convenienza per i creditori non aderenti rispetto all’alternativa liquidatoria : questo principio tutela i dissenzienti nel concordato e nell’accordo.
Esito: con l’omologa, Alfa S.r.l. ridurrebbe drasticamente il proprio indebitamento, potrebbe continuare l’attività con una struttura finanziaria più leggera e sarebbe salva dal fallimento. Dovrà però tenersi agli impegni del piano sotto monitoraggio fino a esecuzione completata. Se non li rispetta, su istanza di creditori il concordato può essere revocato o dichiarato risolto e a quel punto il fallimento tornerebbe dietro l’angolo (in Cass. 11868/2019, come citato, una risoluzione accordo portò poi a fallimento su richiesta).
In conclusione sul concordato: è uno strumento potente ma impegnativo, da riservare alle situazioni dove serve un intervento drastico e collettivo. L’imprenditore deve essere consapevole che dopo non si torna indietro facilmente: un concordato mal eseguito porta a conseguenze peggiori. Ma se ben pianificato, può realmente salvare un’azienda (soprattutto quelli in continuità possono rilanciare l’impresa liberandola dai debiti e preservando il valore produttivo).
Soluzioni stragiudiziali extra-giudiziali e negoziazione privata
Parallelamente agli strumenti “ufficiali” esaminati, esiste sempre la possibilità di gestire la crisi in modo informale, tramite negoziazioni private con i creditori, senza attivare alcuna procedura. Questa via a volte viene preferita dall’imprenditore per evitare pubblicità e costi. Tuttavia, è percorribile con successo solo in casi limitati e presenta notevoli rischi.
Accordi stragiudiziali semplici: l’azienda può proporre ai creditori (anche a tutti) un accordo transattivo globale senza omologazione. Ad esempio: “Vi pago il 50% di tutti i debiti, in 12 rate mensili, e voi vi impegnate a non agire legalmente”. Si potrebbe far firmare un accordo quadro con ciascun creditore. Se tutti aderiscono, di fatto è come un concordato extragiudiziale (“bonario”). Questo però è totalmente volontario: se anche uno solo dei creditori non firma, potrebbe far fallire l’accordo attaccando l’azienda con un’azione legale. Inoltre, se in futuro uno dei firmatari cambia idea, non c’è un giudice che lo vincola: certo, si potrebbe far valere il contratto in causa civile, ma i tempi sarebbero lunghi e intanto magari quell’inadempiente presenta istanza di fallimento. Dunque, il rischio è alto.
Clausole di standstill e moratorie bancarie: a volte, per guadagnare tempo, l’azienda ottiene dai principali creditori una lettera di moratoria (standstill) in cui essi si impegnano a congelare le azioni di recupero per un certo periodo (es. 3-6 mesi) mentre si negozia una ristrutturazione. Questo di solito avviene nel contesto di workout finanziari con le banche: le banche si coordinano (magari nominando un advisor comune) e concedono respiro bloccando le revoche o rate per un periodo, in attesa di vedere un piano. Questo approccio è informale ma spesso propedeutico a formalizzare poi un accordo 182-bis o un piano attestato.
Vantaggi degli accordi puramente stragiudiziali:
- Completamente flessibili nei contenuti: le parti sono libere di pattuire qualsiasi cosa (dilazioni anche di molti anni, riduzioni, condizioni sospensive, ecc.) senza dover rispettare formalismi di legge (come soglie di pagamento minimo).
- Riservati: restano noti solo a chi vi partecipa. Si evita il “marchio” di procedura concorsuale.
- Rapidi: se c’è intesa, bastano le firme. Non bisogna attendere omologhe, decreti ecc.
Svantaggi e pericoli:
- Nessun effetto verso terzi: il creditore dissenziente non è toccato dall’accordo e può mandare all’aria tutto. Quindi bisogna ottenere il consenso di tutti i creditori importanti, il che è spesso pari al dover convincere il 100%, più difficile del 60% richiesto dal 182-bis.
- Rischio revocatoria: se l’azienda poi finisce in fallimento entro 2 anni, i pagamenti preferenziali fatti ai creditori in base all’accordo stragiudiziale (senza omologa) potrebbero essere revocati dal Curatore come atti a favore di alcuni creditori (bancarotta preferenziale o revocatoria fallimentare). Diverso dall’accordo omologato, che per legge esenta i pagamenti eseguiti in suo adempimento . Quindi i creditori, sapendo questo, potrebbero essere riluttanti ad accettare pagamenti dilazionati: temono che, se poi c’è fallimento, dovranno restituire tutto al Curatore e si ritroverebbero creditori fallimentari peggiorati (perché la dilazione li ha fatti perdere tempo).
- Incertezza legale: se sorgono contestazioni sull’accordo, bisogna iniziare cause civili ordinarie, senza corsie preferenziali. Nel frattempo, il patto può saltare.
In pratica, gli accordi stragiudiziali funzionano soprattutto quando i creditori sono pochi e “sophisticated” (es. banche) che preferiscono evitare spese e pubblicità. Ad esempio, molte ristrutturazioni bancarie in passato si facevano con “MOU” (Memorandum of Understanding) e poi accordi bilaterali di rinegoziazione del debito firmati con ciascuna banca, senza passare per il tribunale. Le banche poi però hanno iniziato a preferire l’omologazione perché garantisce la stabilità (ad es. c’è stato un indirizzo di Banca d’Italia e ABI di preferire accordi 182-bis per dare esigibilità alle perdite su crediti in bilancio, perché l’accordo omologato è equiparato a procedura concorsuale ai fini fiscali e contabili ).
Posizione dei professionisti: avvocati e advisor spesso consigliano di utilizzare comunque un ombrello concorsuale (piano attestato o accordo omologato) a supporto di accordi stragiudiziali, perché la spada di Damocle della revocatoria e dell’istanza di fallimento dei dissenzienti è troppo pericolosa. Quindi la strada totalmente informale viene riservata a crisi moderate dove l’insolvenza non è conclamata e c’è la fiducia reciproca tra debitore e creditori.
Un caso esemplificativo: supponiamo che Alfa S.r.l. abbia solo 3 creditori significativi: due banche e un fornitore principale, e qualche altro sparso. Potrebbe sedersi al tavolo con loro e dire: “Vi pago il 70% su 18 mesi, vi do garanzie aggiuntive (es. pegno su un macchinario) e i soci rinunciano ai crediti verso società così da lasciarvi tutto l’attivo, in cambio vi impegnate a non procedere legalmente”. Se tutti firmano un accordo del genere, Alfa può provare a rispettarlo e uscire dalla crisi senza tribunale. Dovrà però stare attentissima a pagare tutti come da accordo: basta che, ad esempio, non riesca a rispettare una rata col fornitore e questi (non avendo altri vincoli se non il contratto) potrebbe notificare subito un pignoramento o un fallimento, vanificando lo sforzo.
In conclusione, negoziare privatamente è sempre il primo passo – nessuna procedura concorsuale si fa senza prima aver tentato di trovare un accordo con i creditori chiave. Ma una volta definito l’accordo in bozza, spesso conviene “cristallizzarlo” in uno strumento come il piano attestato (per blindare i pagamenti effettuati) o l’accordo omologato (per vincolare eventuali outliers). Molti accordi effettivi nascono privati e poi vengono “vestiti” con l’abito dell’omologa per sicurezza.
Dal lato del debitore, se si riesce a ottenere l’adesione spontanea di tutti i creditori importanti, tanto vale sfruttare l’accordo omologato – che non cambia molto i termini sostanziali ma conferisce efficacia legale erga omnes e protezioni. L’unico scenario in cui restare totalmente informale ha senso è se i debiti sono pochi e circoscritti, e si ha la quasi certezza che nessuno tradirà il patto (cosa che tra operatori qualificati può accadere – es. pool di banche coordinate).
Domande Frequenti (FAQ)
Di seguito proponiamo una serie di domande ricorrenti da parte di imprenditori debitori in crisi, con risposte sintetiche e mirate, alla luce di quanto esposto sinora.
D.1: La banca ha revocato il fido e minaccia azioni legali. Posso fare qualcosa per fermarla?
R: Sì. In primo luogo, dialoga immediatamente con la banca: se presenti un piano credibile di rientro o di risanamento, spesso la banca è disposta a sospendere le azioni e negoziare. Legalmente, puoi cercare di ottenere un accordo di moratoria con la banca (magari coinvolgendo tutte le banche se ne hai più d’una, per un standstill). Se la banca ha già avviato un decreto ingiuntivo, puoi valutare con un legale eventuali opposizioni (es. contestare interessi usurari o altri addebiti illegittimi). Tuttavia, queste difese funzionano solo se hanno fondamento; opporsi pretestuosamente può peggiorare la situazione. Una soluzione forte è attivare una procedura concorsuale: se presenti un ricorso per concordato preventivo o se accedi alla composizione negoziata con misure protettive, ottieni una sospensione legale delle azioni della banca . Addirittura, dal 2024 la legge vieta alla banca di revocare gli affidamenti solo perché hai avviato la composizione negoziata . Quindi, uno strumento legale come la composizione negoziata o il concordato può bloccare o ritardare l’azione della banca, dandoti il tempo di ristrutturare il debito in modo ordinato.
D.2: Ho ricevuto un atto di precetto da un fornitore (ingiunzione di pagamento entro 10 giorni) per fatture non pagate. Cosa posso fare?
R: Il precetto precede il pignoramento. Entro quei 10 giorni, se possibile, cerca un accordo con il fornitore: ad esempio offri un pagamento parziale immediato e il resto a scadenze concordate, così da convincerlo a sospendere l’azione. Se il debito è incontestabile e non puoi pagare, potresti opporti al precetto solo per prendere tempo, ma servirebbe un motivo tecnico (es. vizi formali nell’atto). Un’opzione è chiedere alla banca un finanziamento ponte per saldare quel fornitore ed evitare il pignoramento; in alternativa, se stai predisponendo un piano di più ampio respiro (es. un concordato), informa il fornitore che lo includerai nel piano e chiedigli di attendere (non è garantito che accetti, ma tentare è doveroso). Ricorda che dopo il precetto il passo successivo è il pignoramento: se questo colpisce, ad esempio, il tuo conto bancario aziendale, rischi il blocco dei pagamenti correnti. Dunque, muoviti subito: contatta il creditore e negozia, oppure valuta di anticipare tutti con una protezione concorsuale (presentare un’istanza di concordato con riserva può congelare anche il pignoramento imminente, se comunicato all’ufficiale giudiziario).
D.3: Un creditore ha presentato istanza di fallimento contro la mia S.r.l. Posso oppormi ed evitare la dichiarazione di fallimento?
R: Sì, hai la possibilità di difenderti in sede prefallimentare. All’udienza convocata dal tribunale, puoi far valere diverse eccezioni: (a) importo del debito sotto soglia – se riesci a dimostrare che i debiti scaduti totali sono sotto €30.000, il fallimento non può essere dichiarato ; (b) assenza di insolvenza – se la tua azienda ha ancora liquidità o asset per pagare, porta prospetti, bonifici effettuati, accordi in corso che attestino che stai rientrando, in modo da convincere che non c’è insolvenza attuale; (c) contestazione del credito – se il creditore istante ha un credito dubbio (ad es. oggetto di causa civile), il tribunale potrebbe soprassedere finché non è accertato. In aggiunta, hai un’opzione potente: presentare una domanda di concordato preventivo prima o in contemporanea all’udienza. In tal caso il tribunale di solito sospende la decisione di fallimento per dare corso al concordato (purché non sia un abuso fatto all’ultimo solo per rinviare). Con la riforma, anche l’avvio di una composizione negoziata non preclude il fallimento, ma se informi il tribunale che hai nominato un esperto e stai trattando con creditori, è possibile che la dichiarazione venga posticipata per vedere l’esito . Infine, una soluzione pragmatica: negozia con il creditore istante. Spesso queste istanze di fallimento vengono ritirate se si paga (anche parzialmente) il creditore che le ha promosse. Quindi, se puoi, trova un accordo economico con lui prima dell’udienza (magari pagandogli una quota del dovuto in cambio della rinuncia all’istanza). In sintesi, l’opposizione tecnica è possibile, ma la mossa più efficace è offrire un’alternativa migliore: un pagamento o un piano concordatario serio.
D.4: La mia azienda è piccola (artigiana sotto le soglie di fallibilità). Vuol dire che non posso essere dichiarato fallito? È un vantaggio?
R: Se sei effettivamente sotto le soglie di cui all’art. 2 CCII (attivo ≤ €300k, ricavi ≤ €200k, debiti ≤ €500k) , sei un imprenditore non fallibile. Questo significa che i creditori non possono chiedere il tuo fallimento in tribunale. Può sembrare un vantaggio – e in parte lo è perché eviti i costi e lo stigma di un fallimento – ma attento: i creditori possono comunque agire individualmente senza limiti (pignorare beni, ecc.) . Inoltre, se l’insolvenza è grave, i creditori o tu stesso potreste dover ricorrere alle procedure speciali per non fallibili previste dal CCII: ad esempio il concordato minore (una sorta di mini-concordato per piccoli imprenditori) o la liquidazione controllata (simile a un fallimento ma attivabile su richiesta del debitore o creditori in sovraindebitamento). Il fatto di non essere “fallibile” non ti esonera dal pagare i debiti, né impedisce ai creditori di aggredire il tuo patrimonio. Quindi, non ignorare la crisi solo perché sai che “non ti possono fallire”. Spesso le micro-imprese che non falliscono finiscono per essere perseguitate dai creditori per via esecutiva per anni. Per uscirne, conviene usare la legge 3/2012 (ora integrata nel CCII) sulle crisi da sovraindebitamento: puoi proporre un concordato minore o un accordo di ristrutturazione dei debiti (procedura semplificata) davanti al tribunale, ottenendo effetti simili al concordato preventivo ma tarati su dimensioni piccole . In sintesi: non fallibile non vuol dire “immune dai creditori”, vuol dire solo che la soluzione dovrà essere diversa dal fallimento (e devi attivarti tu per mettere ordine alla situazione).
D.5: Ho debiti tributari alti (IVA e INPS). L’Agenzia delle Entrate Riscossione sta iniziando pignoramenti. Posso ridurre questi debiti?
R: Fuori dalle procedure concorsuali, i debiti fiscali e contributivi si possono al più rateizzare o, se il legislatore lo consente, inserire in qualche definizione agevolata (condono, rottamazione) quando disponibile. Non puoi semplicemente accordarti privatamente per pagarne una percentuale: l’Agenzia non ha potere di abbuonare imposte o contributi fuori dai casi previsti da norme. In compenso, dentro a una procedura di ristrutturazione, sì: tramite la transazione fiscale puoi proporre di pagare parzialmente imposte e relativi interessi/sanzioni . Ad esempio in un accordo di ristrutturazione omologato o in un concordato preventivo, puoi offrire di pagare, poniamo, il 50% dell’IVA e azzerare le sanzioni, e quell’accordo se l’Agenzia aderisce diventa vincolante erga omnes. L’Agenzia delle Entrate valuta la convenienza della tua proposta rispetto a quanto ricaverebbe da un fallimento: se giudica che in caso di fallimento incasserebbe meno del 50%, allora può accettare la transazione fiscale al 50%. Con le nuove norme, anche nella composizione negoziata (fase stragiudiziale) puoi già intavolare questo discorso , e formalizzarlo poi magari in un accordo in tribunale. Quanto ai contributi INPS, la legge non consente di falcidiarli se non, indirettamente, in un concordato preventivo (dove comunque l’INPS spesso pretende il pagamento integrale della quota di contributi trattenuti ai lavoratori). Quindi, realisticamente, potrai ridurre IVA, imposte e sanzioni via transazione fiscale, mentre per i contributi dovrai pensare a un pagamento più sostanzioso (magari dilazionato). Un altro aspetto: se gli importi di IVA evasa superano soglie penali, solo la piena approvazione e omologa di un concordato o accordo con transazione fiscale ti protegge dal reato (causa di non punibilità introdotta dalla legge). Quindi, percorrere la strada di una transazione fiscale non solo riduce il debito ma mette al riparo da guai penali legati a quell’IVA non versata . Concludendo: sì, puoi ridurre i debiti fiscali, ma devi incanalarli in uno strumento legale di ristrutturazione; fuori da questo, non convincerai l’Agenzia a rinunciare a parte significativa del credito. Nel frattempo, per fermare i pignoramenti, presenta domanda di rateizzazione o chiedi le misure protettive in composizione negoziata/concordato: così blocchi le azioni esecutive mentre negozi il taglio del debito.
D.6: Ho firmato fideiussioni personali per i debiti bancari della società. Se la società non paga o fallisce, la banca verrà da me. Posso proteggere il mio patrimonio personale?
R: La fideiussione purtroppo è un obbligo autonomo: se la società debitrice non paga, la banca potrà escutere direttamente te (garante) per l’intero importo garantito. Gli strumenti di gestione della crisi d’impresa non liberano automaticamente il fideiussore. Ad esempio, se fai un concordato dove la banca prende il 60%, la banca potrebbe comunque pretendere il restante 40% da te fideiussore (salvo che la banca stessa rinunci parzialmente nella fideiussione). Quindi, prima di avviare la procedura concorsuale, conviene coinvolgere le banche anche sotto questo profilo: spesso, nelle trattative, si chiede che l’accordo di ristrutturazione o il concordato includa la liberazione o almeno la limitazione delle garanzie personali in proporzione. Molte banche accettano di liberare i fideiussori se ottengono un pagamento soddisfacente dalla società (es. saldo e stralcio: pago 70 e mi liberi anche le fideiussioni). Però devi negoziarlo espressamente: legalmente, la riduzione del debito della società non implica riduzione del debito del garante, a meno che ciò sia pattuito. Quanto al patrimonio personale: se temi che la banca attacchi i tuoi beni, valuta se puoi avvalerti dei benefici per il debitore civile nel concordato – purtroppo nel concordato i creditori non possono agire sul debitore principale, ma possono proseguire contro i coobbligati/fideiussori (la legge lo consente, art. 115 CCII). Quindi non sei protetto dal “ombrello” del concordato societario. Unica soluzione per proteggere i tuoi beni sarebbe una procedura personale di sovraindebitamento se rimani esposto (ad esempio, dopo la chiusura della vicenda societaria, dichiari il tuo sovraindebitamento e chiedi l’esdebitazione come consumatore/garante). In sintesi: negozia con la banca durante la ristrutturazione affinché la tua fideiussione sia escussa solo pro-quota o sia liberata; e se ciò non è fattibile, preparati eventualmente a un percorso di ristrutturazione del debito personale a latere. Ricorda comunque che, se la società evita l’insolvenza conclamata (fallimento) e paga almeno una parte del dovuto in bonis, spesso le banche evitano di colpire i garanti (anche per mantenere rapporti). Se invece la società fallisce e lascia un ammanco, stanne certo: la banca verrà da te. Valuta quindi con il tuo legale la possibilità di accordarti personalmente con la banca (magari ipotecando un tuo immobile in cambio di un piano di rientro più lungo, ecc.). Ogni caso è a sé, ma è importante non ignorare la fideiussione: va messa sul tavolo delle trattative.
D.7: Posso vendere beni della società prima di aprire una procedura concorsuale, per fare cassa e pagare alcuni creditori?
R: Attenzione: tutte le operazioni compiute in fase di insolvenza possono essere sindacate successivamente. Se vendi beni dell’azienda a prezzo di mercato e usi i proventi per pagare alcuni debiti, rischi azioni revocatorie in caso di successivo fallimento: il Curatore potrebbe contestare sia la vendita (se fatta sotto costo a un terzo compiacente, sarebbe bancarotta fraudolenta o revocatoria) sia i pagamenti preferenziali verso certi creditori a scapito di altri (bancarotta preferenziale) . Quindi, muoviti con cautela. Se hai bisogno di liquidare beni per far fronte ai debiti, la strada corretta è farlo all’interno di una cornice autorizzata: ad esempio, in composizione negoziata puoi chiedere all’esperto e al tribunale l’autorizzazione a vendere un bene non essenziale (dando garanzie che il ricavato andrà a beneficio dei creditori tutti) . In concordato, addirittura puoi prevedere la vendita immediata di un asset con l’ok del giudice anche prima dell’omologa. Se invece vendi “in proprio” prima della procedura, assicurati almeno che sia a valori equi (fai periziare il bene, vendilo a prezzo congruo via gara) e che il corrispettivo entri in azienda. Pagare “alcuni” creditori con quel ricavato è pericoloso: meglio accantonare la liquidità e poi distribuirla in sede di piano omologato o concordato, secondo la par condicio. Certo, se devi pagare fornitori chiave per continuare l’attività (ad es. comprare materie prime sennò tutto si ferma), potresti farlo: spese per la continuità in composizione negoziata si possono autorizzare anche se incidono sulla par condicio. Ma serve trasparenza e magari un confronto con l’esperto o i consulenti. In sintesi, non svendere e non preferire arbitrariamente: ogni atto di alienazione a ridosso dell’insolvenza è passibile di scrutinio. Molto meglio inglobarlo in un percorso concordatario con autorizzazione giudiziale, così avrai la certezza di non subire in futuro contestazioni (il giudice stesso nel concordato può disporre che una vendita si faccia e quella è “blindata”). Se proprio devi agire prima, documenta tutto e agisci nell’interesse collettivo, non di pochi.
D.8: Dopo una ristrutturazione dei debiti andata a buon fine, i miei creditori potranno ancora chiedere il fallimento in futuro?
R: Dipende dallo strumento adottato e dal tuo comportamento successivo. Se hai concluso un accordo di ristrutturazione omologato o un concordato e lo esegui regolarmente, i creditori non avranno motivo né titolo per chiedere un fallimento: i debiti pregressi sono stati sistemati secondo il piano, e finché rispetti quel piano sei protetto. Addirittura i crediti anteriori, essendo stati modificati dalla procedura, non possono più essere azionati individualmente (sono vincolati all’esecuzione del piano). Invece, se non rispetti gli impegni (ad esempio non paghi le percentuali promesse nei termini), allora i creditori potranno chiedere la risoluzione del concordato o dell’accordo e, ottenutala, presentare istanza di fallimento. Ci sono stati casi in cui la Cassazione ha confermato la dichiarazione di fallimento dopo la risoluzione di un concordato per inadempimento (es. Cass. 11868/2019 citata) . Quindi è fondamentale, una volta ristrutturato il debito, mantenere fede al piano. Se prevedi difficoltà nel farlo, è meglio chiedere per tempo un’aggiustamento (nel concordato l’istituto della modifica del piano è complesso, ma possibile prima dell’omologa; nell’accordo puoi rinegoziare con i creditori se tutti acconsentono). Se invece hai risolto la crisi con un piano attestato privato: qui non c’è nemmeno da “risolvere” nulla, se poi fallisci entro 2 anni, quel fallimento potrà accadere e i pagamenti fatti nel frattempo dovrebbero essere al riparo da revocatoria (grazie all’attestazione). Ma comunque, in un nuovo fallimento eventuale, i creditori residui verranno insinuati e soddisfatti con ciò che c’è. Diciamo che una volta uscito dalla crisi, se poi per sfortuna successiva ricadi in insolvenza, il fallimento è sempre possibile (non è che aver fatto un concordato ti immunizza in eterno: ti immunizza per i debiti pregressi, ma se ne fai di nuovi e non li paghi, potrai essere dichiarato fallito su quelli). Anzi, il CCII prevede che se entro 5 anni dall’omologa di un concordato l’impresa ridiventa insolvente, non può accedere a un secondo concordato preventivo ma va direttamente in liquidazione giudiziale – una sorta di “recidiva” sanzionata (art. 110 CCII). Quindi, il miglior modo per evitare un fallimento futuro è aver realmente risanato l’azienda e gestirla in modo prudente dopo la ristrutturazione. Se la ristrutturazione è robusta, i creditori soddisfatti non avranno titolo per agire, e quelli rimasti (se ce ne sono) sanno che la legge li tutela (possono sempre far valere l’accordo in caso di inadempimento). In definitiva: dopo una buona ristrutturazione, il rischio di fallimento residuo sta solo in un tuo eventuale nuovo default. Tieni presente anche che, se sei un imprenditore individuale e hai ottenuto l’esdebitazione a seguito di liquidazione (fresh start), i vecchi creditori non potranno più agire su quei debiti. Per le società, invece, la domanda non si pone: una società che completa un concordato o simili rimane attiva con debiti ridotti; se poi fallisce in seguito, sarà per cause nuove. Dunque la chiave è: esegui il piano e tieni i conti in ordine; i creditori soddisfatti o parzialmente soddisfatti secondo l’accordo non potranno fare altro che attenersi a quanto concordato.
D.9: La composizione negoziata è davvero utile? Ho sentito dire che poche aziende l’hanno usata.
R: È vero che nella prima fase (2021-2023) la composizione negoziata è stata poco utilizzata rispetto alle attese (meno di qualche centinaio di casi conclusi) . Molte imprese in difficoltà hanno preferito strumenti tradizionali o, purtroppo, non hanno agito per tempo. Tuttavia, il legislatore ha apposto correzioni nel 2023-2024 proprio per incentivarla, eliminando alcuni ostacoli (ad esempio chiarendo che si può accedere anche con istanze di fallimento pendenti , vietando comportamenti negativi delle banche , introducendo la transazione fiscale , e prevedendo incentivi fiscali e contributivi). Gli esperti inoltre ora hanno linee guida più rodate su come condurre le trattative (Decreto Dirigenziale Min. Giustizia 21/3/2023) . I segnali più recenti mostrano un aumento di adesioni: la Composizione Negoziata funziona sempre più, titola ad esempio Unioncamere nel 2025, con un numero crescente di imprese che la usano e diversi casi di accordo positivo . Quindi, non liquidiamola come inutile. È sicuramente utile per quelle situazioni di crisi incipiente dove non sei ancora in default totale: in quel momento un esperto terzo può aiutare a ricondurre banche e altri creditori a un tavolo e trovare una soluzione prima che volino stracci (cause, decreti ingiuntivi, ecc.). Se invece sei già con l’acqua alla gola (stipendi arretrati di mesi, fornitori che non consegnano più), la composizione negoziata può risultare tardiva e allora sì, finiresti per doverla chiudere con un concordato semplificato (ossia una liquidazione). Ma anche in tal caso può essere utile: meglio pilotare la liquidazione tramite concordato semplificato che subire un fallimento. Insomma, la composizione negoziata è un buon strumento se usato tempestivamente e con serietà. Il suo successo dipende molto dalla collaborazione dei creditori: se hai soprattutto creditori finanziari intelligenti, funzionerà; se hai tanti piccoli creditori arrabbiati, magari sarà più dura convincerli senza formalità concorsuali. In ogni caso, il consiglio è: se senti odore di crisi ma non sei ancora insolvente conclamato, prova la composizione negoziata. Male che vada, non avrai pregiudicato la posizione (è volontaria e revocabile in ogni momento); bene che vada, eviti il default. Inoltre, il solo fatto di aver tentato può fornirti esimenti e prove di buona fede qualora poi dovessi comunque fallire: mostra che hai fatto il possibile.
D.10: Dopo aver superato la crisi, come evito di ricaderci? Ci sono best practice da seguire?
R: Questa è forse la domanda più importante, al di là del diritto. Uscire da una crisi con un accordo o un concordato è un po’ come sopravvivere a un infarto: bisogna cambiare stile di gestione. Alcuni consigli post-crisi: (1) Mantieni un sistema di controllo di gestione efficiente: monitora costantemente i flussi di cassa, gli indici di liquidità, l’indebitamento. La legge ora impone assetti adeguati proprio per questo . (2) Non accumulare di nuovo debiti fiscali o contributivi: se sei dovuto ricorrere alla transazione fiscale, sai quanto pesano IVA e contributi. D’ora in poi considerali priorità assoluta (magari predisponi accantonamenti mensili dedicati così da non usarli come cassa). (3) Diversifica le fonti di finanziamento: se prima dipendevi da una sola banca che ti ha revocato all’improvviso, ora prova ad avere più rapporti oppure capitalizza di più l’azienda (più mezzi propri, meno leva). (4) Comunica con i tuoi stakeholder: fornitori e banche apprezzano la trasparenza. Dopo una ristrutturazione di successo, condividi con i partner i progressi e segui i covenant che magari avete concordato (ad es. trasmetti bilanci periodici alla banca come promesso). Ciò ricostruisce la fiducia. (5) Non sottovalutare i segnali di allerta in futuro: ordini in calo, clienti insolventi, tensioni di liquidità – se succede ancora, intervieni subito. L’esperienza ti ha insegnato che aspettare peggiora le cose. (6) Valuta la governance: se la crisi è derivata anche da errori gestionali, può valer la pena coinvolgere manager esterni o consulenti per rafforzare le competenze in azienda. (7) Utilizza gli strumenti legali di “allerta interna”: se hai un sindaco o revisore, lavoraci a braccetto; se scattano le soglie di segnalazione di nuovo (es. debiti fiscali > certi limiti), attivati ancor prima che arrivi la PEC dall’Agenzia Entrate. In sintesi, la lezione è disciplina finanziaria e prevenzione. Molte imprese risanate prosperano dopo perché imparano a essere prudenti; altre ricadono negli stessi errori e allora il secondo crack può essere definitivo. Dal punto di vista giuridico, sappi che ripetere concordati non è agevole (c’è la barriera dei 5 anni) e la reputazione ne risentirebbe molto. Dunque, fare di tutto per non tornare in quella situazione è sia nel tuo interesse economico sia “morale” verso chi ha creduto nel tuo rilancio accettando perdite (banche, fornitori, etc.). Come si suol dire: uscito dal tunnel, rimani sulla buona strada!.
Tabelle riepilogative finali
Per concludere questa guida avanzata, riportiamo due tabelle riepilogative che condensano alcuni punti chiave in ottica comparativa, utili per professionisti e imprenditori.
Tabella 1 – Procedimenti e strumenti: confronto sintetico
| Caratteristica | Composizione Negoziata | Accordo di Ristrutturazione | Concordato Preventivo | Liquidazione Giudiziale |
|---|---|---|---|---|
| Iniziativa del debitore | Volontaria (istanza CCIAA) | Volontaria (richiede adesioni) | Volontaria (ricorso in tribunale) | Può essere volontaria o su istanza creditori/PM |
| Continuità aziendale | Sì (nessuno spossessamento, azienda prosegue) | Sì (il debitore mantiene gestione fino ad esecuzione accordo) | Sì, in concordato in continuità (DIP con commissario vigilante); no se liquidatorio | No (salvo esercizio provvisorio temporaneo disposto dal giudice) |
| Coinvolgimento dei creditori | Trattative con chi si vuole (nessun vincolo se non firma) | Devono aderire ≥60% crediti (poss. estensioni ad altri per classi omogenee) | Tutti i creditori sono inclusi, vincolati dall’esito a maggioranza | Tutti i creditori concorrono (par condicio) |
| Protezione da azioni esecutive | Solo se richieste misure protettive (massimo 240 gg) | Sì, se richieste (da deposito a omologa, tip. 4-6 mesi) | Sì, automatic stay dall’ammissione fino a omologa (possono passare 6-12 mesi) | Sì, da sentenza di apertura (tutte le azioni individuali cessano) |
| Omologazione/Controllo giudice | No omologa; giudice interviene solo per misure protettive o autorizzazioni specifiche | Sì, omologa tribunale (con eventuali opposizioni) | Sì, omologa tribunale (dopo voto creditori e eventuali opposizioni) | Sì, totale (curatore+giudice) dall’inizio alla fine |
| Effetto sui creditori dissenzienti | Nessuno automatico (restano liberi di agire) | Se non aderenti, devono essere pagati al 100% entro 120 gg (salvo efficacia estesa per alcune classi) | Sono comunque vincolati all’esito del voto (prendono quanto stabilito nel piano omologato, anche se contrari) | Perdono i diritti individuali e ricevono distribuzione in base a prelazioni a fine procedura (spesso parziale) |
| Vantaggi per il debitore | Riservata, flessibile, mantiene controllo; incentivi fiscali e penali se tempestiva | Mirata e contrattuale, meno costosa di concorsuale; esenzione da revocatoria ; scegli quali creditori coinvolgere; tempi relativamente rapidi | Potente: riduce debiti erga omnes; ferma tutte le azioni; consente cram-down su dissenzienti; possibilità di continuità con taglio debiti; esdebitazione socio illimitatamente resp.; evita fallimento | Procedura ordinata con pari trattamento; possibile esdebitazione per imprenditore individuale; chiusura definitiva vicenda debitoria |
| Svantaggi/limiti per debitore | Nessuna certezza di risultato; creditori liberi di non cooperare; durata limitata; pubblicità se chiedi stay; banche inizialmente diffidenti (anche se ora non possono revocare fidi ex lege) | Serve alta adesione (non facile con creditori frammentati); i non aderenti vanno pagati per intero a breve; pubblicità nel RI; qualche costo (attestatore, spese legali); se salta, possibile istanze di fallimento (es. Cass. 11868/19) | Procedura complessa e costosa; pubblica (stigma, effetti su contratti) ; controllo del tribunale e perdita di autonomia gestionale; richiede maggioranza voti; tempi medio-lunghi; se fallisce, si passa a fallimento; richiede piano sostenibile con attestazione rigorosa; minimi di legge (20% chirografi se liquidat.) | Impatto devastante: perdita totale gestione, azienda di fatto muore (salvo cessione a terzi); tempi lunghi e costi elevati; rischi di azioni di responsabilità e sanzioni per amministratori; stigma “fallimento”; soddisfazione creditori generalmente bassa (dividendi modesti dopo anni) |
Tabella 2 – Debiti e trattamenti nei diversi strumenti
| Tipo di debito | Pagamento in piano attestato | Pagamento in accordo ristrutturazione | Pagamento in concordato | In liquidazione giudiziale |
|---|---|---|---|---|
| Banche chirografarie (senza garanzie) | Come da accordi individuali: es. nuova dilazione, riduzione interessi – libero accordo. Se non tutte aderiscono, rischio azioni. | Devono aderire almeno per soglia 60%. Se aderenti, accettano percentuale/rate piano (es. 70% in 5 anni). Non aderenti: vanno pagate 100% fuori piano (di solito con l’apporto di nuova finanza per liberarsene). | Possono essere classificate e prendere percentuale secondo piano (anche <100%). Se classe approva, ok; se no, possibili cram-down se altra classe li batte in numero e best interest test è rispettato . Tipico: banche chirografarie prendono ad es. 40% in 4 anni. | Partecipano al fallimento come chirografari: di solito prendono un dividendo basso (es. 5-20%) a fine procedura, dopo anni, in funzione di quanto ricavato dalla liquidazione beni. |
| Banche ipotecarie/privilegiate (garanzie reali su beni azienda) | Di solito non coinvolte se garanzia copre credito: vengono pagate regolarmente (magari si continua a servire mutuo). Se il piano prevede vendere l’immobile ipotecato, si concorda con banca tempi e uso ricavato. Nessuna imposizione senza consenso. | Se aderiscono, possono accettare rimodulazione mutui o stralcio interessi. Se non aderiscono: essendo privilegiate, vanno soddisfatte fuori accordo almeno fin dove arriva il valore bene. Non è possibile imporre taglio sul loro credito senza consenso . L’accordo ad efficacia estesa però può vincolare anche banche dissenzienti se la maggioranza delle altre banche aderisce, ma comunque garantendo loro almeno il valore di realizzo del bene . | Possono essere falcidiate nel concordato: il piano può prevedere di pagare meno del 100% a banca ipotecaria, ma almeno valore di stima del bene ipotecato . Se la banca vota sì, ok; se vota no ma classe passa col cram-down, il tribunale può omologare lo stesso, assicurando a banca dissenziente quel valore di realizzo. Se l’azienda intende tenere il bene e continuare a servire il mutuo, può farlo (continuità). | Hanno diritto di prelazione sull’attivo liquidato: es. immobile ipotecato venduto, banca ipotecaria soddisfatta prioritariamente sul ricavato. Se credito eccede valore, parte residua chirografa prende dividendo come altri. Tempi lunghi, ma in genere le privilegiate recuperano di più (fino a concorrenza valore bene). |
| Debiti verso fornitori (chirografari diffusi) | Pianificati caso per caso: spesso si paga qualcuno integralmente (chi indispensabile) e si transa con altri (sconto). Nessuna garanzia collettiva: serve consenso singolo. Rischio che chi resta fuori faccia azioni. | Se i fornitori rappresentano una parte significativa, alcuni devono aderire. Molti accordi coinvolgono banche e Fisco, mentre i piccoli fornitori vengono pagati fuori accordo al 100% (per poter escluderli). Oppure, se pesano molto, si chiede loro adesione con percentuale. Non aderenti comunque vanno liquidati interamente a breve . | Tutti i fornitori partecipano al voto in classe chirografi. Il piano solitamente offre loro una percentuale (es. 20-30%) pagata in X anni. Se la classe approva a maggioranza, anche i contrari prendono quella percentuale e stop. È il caso tipico: i fornitori subiscono un taglio legalmente imposto dal concordato omologato. | Tutti i fornitori chirografari concorrono nel fallimento: ricevono un dividendo (spesso basso). Non possono reclamare altro. In pratica il fallimento impone spesso il sacrificio maggiore a loro (dividendi modesti). |
| Debiti fiscali (Erario) | Nessuna riduzione autonoma: l’azienda può solo chiedere dilazioni a Equitalia. Se in bonis si paga magari ratealmente intero debito o aspetta condoni di legge. | Può includere transazione fiscale: l’accordo può prevedere pagamento parziale di imposte e sanzioni . Necessario che Agenzia Entrate aderisca formalmente. Una volta omologato, le somme residue sono stralciate. Se Agenzia non aderisce, debito fiscale resta fuori e va pagato 100%. Dal 2024 ammessa transazione fiscale anche in composizione negoziata (proposta all’Erario in trattativa) . | Il piano di concordato deve prevedere trattamento per Fisco: o pagamento integrale (specialmente IVA e ritenute, se non si fa transazione) oppure, via transazione fiscale, pagamento parziale di IVA, imposte, interessi e sanzioni. La transazione fiscale richiede voto favorevole del Fisco in classe. Se Fisco vota contro ma il concordato passa lo stesso col cram-down, il tribunale può omologare solo se comunque il piano rispetta le regole (in passato se Fisco dissentiva su IVA non si poteva falcidiare, ora col DL 83/2022 si è aperto ma va valutato caso per caso). In pratica oggi è possibile ridurre il debito fiscale anche senza adesione Erario, purché best interest test e nuove norme siano rispettate. | Debito fiscale in fallimento: l’Erario viene ammesso al passivo spesso in parte privilegiato (IVA, ritenute privilegiate) e in parte chirografario (sanzioni, interessi). Riceverà quello che riceve la sua classe: di solito privilegio Erario magari 20-30%, chirografo quasi zero. Il fallimento non cancella formalmente il debito fiscale residuo, ma se la società si estingue quello rimane inesigibile. Per l’imprenditore individuale, le somme non riscosse dal Fisco possono essere esdebitate a fine procedura, salvo che riguardino debiti per tributi che il debitore ha fraudolentemente evaso (in tal caso no esdebitazione ex art. 278 CCII). |
| Debiti contributivi (INPS, INAIL) | Come per Fisco: niente stralcio unilaterale. Si può chiedere dilazioni agli enti. Il piano attestato di solito prevede di pagarli per evitare guai penali (es. versare contributi dipendenti). | Possibile includere contributi nella transazione fiscale? Normativamente la transazione riguarda anche contributi INPS, ma l’ente di solito aderisce solo se è previsto pagamento integrale o quasi (non consente falcidia su quote dipendenti). In accordo ristrutt., se INPS non aderisce, i contributi vanno fuori e pagati integralmente in 120 gg. | Nel concordato, i contributi previdenziali hanno privilegio e per legge non possono essere falcidiati quanto alla quota trattenuta ai lavoratori (Cass. ha ritenuto non falcidiabile se privilegio ex art. 211 LF). Tuttavia, si può includere l’INPS in classe e proporre pagamento dilazionato o parziale delle sanzioni. In pratica l’INPS spesso chiede il 100% del dovuto (soprattutto contributi dipendenti) come condizione per votare sì. Quindi nel concordato di norma l’INPS viene soddisfatta integralmente sul capitale. | In fallimento, l’INPS è creditore privilegiato (contributi) e chirografo (sanzioni). Verrà soddisfatta come tale, di solito con percentuale alta sui contributi (spesso privilegio generale) e poco-nulla sulle sanzioni. Il residuo non incassato è inesigibile post chiusura fallimento (società estinta). L’eventuale socio illimitatamente responsabile o garante può essere inseguito però per le sanzioni non pagate se la sua obbligazione rimane. |
| Stipendi e TFR dipendenti | Devono preferibilmente essere pagati integralmente: per motivi etici e pratici (mantenere forza lavoro). Il piano attestato in genere li copre (magari usando il Fondo di Garanzia INPS per TFR). Non c’è riduzione contrattuale su crediti lavoro perché i dipendenti difficilmente accetterebbero volontariamente un taglio pesante (possono accettare dilazione se garantiti). | Non vengono quasi mai falcidiati nemmeno qui: i crediti di lavoro sono privilegiati di massimo grado. Un accordo di ristrutturazione deve prevedere pagamento integrale di stipendi e TFR maturati (possono essere dilazionati, ma comunque vanno soddisfatti, spesso con l’ausilio del Fondo INPS). Legittimo eventualmente chiederne una dilazione o parziale soddisfazione se il dipendente aderisce, ma essendo tanti, in pratica li si paga. | I crediti per stipendi, ferie, TFR maturati devono essere pagati al 100% entro 12 mesi dall’omologa (obbligo di legge per concordato in continuità) oppure possono essere soddisfatti dal Fondo di Garanzia INPS per TFR/salari e l’azienda rimborsa il Fondo. In un concordato liquidatorio puramente, sarebbe teoricamente possibile pagarli parzialmente se votassero a favore, ma normalmente i dipendenti sono protetti: il CCII impone almeno 80% per crediti di lavoro nel concordato liquidatorio (art. 109). Di fatto, sempre soddisfatti integralmente o quasi, magari grazie all’intervento del Fondo pubblico. | In fallimento, i dipendenti sono creditori privilegiati prededucibili per alcune voci e privilegiati normali per altre: stipendio ultimi 3 mesi prededuzione, 4°-12° mese privilegio, TFR privilegio. In pratica vengono pagati quasi integralmente (dipende dall’attivo, ma hanno priorità subito dopo le spese di giustizia). Comunque possono accedere subito al Fondo di Garanzia INPS per TFR e ultime 3 mensilità, ottenendo dallo Stato i soldi e subentrando l’INPS nel credito. Quindi i dipendenti in fallimento solitamente recuperano la maggior parte, tempi mediante l’INPS (qualche mese). |
| Debiti verso soci finanziatori (prestiti dei soci alla società) | Tipicamente, nel risanamento i soci rinunciano ai loro crediti o li postergano (sono considerati i meno prioritari). Nel piano attestato spesso c’è la rinuncia dei soci ai crediti verso società come segnale di patrimonializzazione. | I crediti dei soci sono postergati ex lege (art. 2467 c.c. se finanziamenti in crisi): quindi nell’accordo vengono in coda. Spesso l’accordo prevede formalmente che i soci rinunciano ai crediti o li trasformano in capitale. Di conseguenza non si pagano nella ristrutturazione. | Nel concordato, i soci con crediti sono considerati in fondo alla graduatoria: possono pure non essere considerati affatto (se postergati). Non hanno diritto di voto. Quasi sempre i soci-finanziatori non ricevono nulla in un concordato (a meno che tutti gli altri creditori siano pagati interamente, evento raro). | In fallimento, i finanziamenti soci sono postergati: i soci vengono soddisfatti solo dopo aver pagato tutti gli altri creditori (cosa che quasi mai accade). Quindi, di fatto, i soci non recuperano i loro prestiti. Il Curatore può persino chiedere la restituzione dei rimborsi ai soci avvenuti nell’anno precedente (azione revocatoria per pagamento di crediti postergati). |
(Legenda: prededuzione = privilegio di essere pagato prima dei crediti privilegiati; privilegio = diritto di prelazione; chirografo = senza prelazione; best interest test = test di convenienza per creditori dissenzienti; APR = absolute priority rule.)
Come si evince dalle tabelle, ogni strumento ha logiche proprie: il compositivo negoziale e gli accordi lasciano più libertà contrattuale ma meno certezze, le procedure concorsuali assicurano vincoli erga omnes ma a prezzo di rigidità e costi.
Simulazioni pratiche (casi esemplificativi)
Presentiamo ora due scenari pratici ipotetici per illustrare l’applicazione concreta delle soluzioni descritte, ponendoci sempre dal lato del debitore (azienda di smalti antiruggine sintetici in crisi):
Caso 1: “Alfa Vernici S.r.l.” – Crisi gestita con successo tramite composizione negoziata e accordo stragiudiziale
Profilo: Alfa S.r.l. è una piccola società (capitale €50.000) produttrice di smalti antiruggine per uso industriale. Nel 2024 subisce un calo di ordini a causa dell’aumento del costo delle materie prime e della concorrenza estera. A fine 2024 presenta questi segnali di allarme: fatturato €800k (in calo del 30%), perdite d’esercizio €150k, esposizione bancaria €400k (di cui €100k scaduti su mutui e leasing), debiti verso fornitori €300k (scaduti €150k), debiti verso Fisco €80k (IVA non versata) e INPS €20k, stipendi arretrati di 1 mese ai 10 dipendenti. Alfa è sotto stress ma ancora operativa; gli amministratori percepiscono che, senza interventi, entro pochi mesi non avranno liquidità per la produzione.
Azioni intraprese: A gennaio 2025, i soci di Alfa decidono di muoversi prima di trovarsi insolventi conclamati. Con il supporto di un advisor finanziario, presentano istanza di composizione negoziata presso la Camera di Commercio. Entro febbraio, viene nominato un esperto indipendente. Alfa, su consiglio dell’esperto, non chiede subito le misure protettive perché teme di allarmare i partner commerciali; preferisce tentare dapprima negoziezioni “in bonis”. L’esperto analizza i numeri e individua possibili soluzioni: i) i soci possono apportare €50k freschi; ii) si può cedere un macchinario obsoleto stimato €30k; iii) c’è un potenziale investitore interessato a entrare in società con €100k (per il 30% delle quote) se la situazione debitoria si normalizza; iv) i fornitori principali potrebbero accettare uno sconto pur di evitare il collasso di Alfa, che per loro è cliente storico. L’esperto convoca le banche finanziatrici (due banche locali) e propone loro una moratoria: le banche concordano di sospendere i pagamenti mutui per 6 mesi e prorogare la durata di 1 anno, e si dichiarano disponibili a rinunciare agli interessi di mora (aderendo poi a un accordo 182-bis). L’INPS viene contattata informalmente: suggerisce di rateizzare i €20k in 24 mesi, cosa fattibile. I dipendenti, rassicurati dall’avvio della CIG (cassa integrazione guadagni) su metà orario, accettano di aspettare qualche mese gli arretrati, confidando nel piano. L’Agenzia Entrate segnala che senza un formale piano di rientro iscriverà ipoteche: l’esperto consiglia ad Alfa di includere il debito IVA in una proposta di transazione fiscale. A questo punto, Alfa decide di attivare le misure protettive: a marzo 2025 il tribunale le concede, sospendendo i termini per i pagamenti fiscali e impedendo azioni esecutive dei fornitori . Ciò crea un clima favorevole: i fornitori, saputo delle trattative, preferiscono negoziare piuttosto che avviare cause inutili. In aprile 2025, l’esperto aiuta Alfa a redigere una proposta di accordo di ristrutturazione: linee principali – i soci versano €50k, l’investitore entrerà con €100k (di cui €60k destinati a pagare debiti, €40k a liquidità futura); le banche prorogano e riducono tassi, rinunciando a €20k di interessi; il Fisco accetta il 50% di IVA e stralcio sanzioni (transazione fiscale concordata in via di principio) ; i fornitori sopra €5k accettano un taglio del 20% sui crediti (quelli sotto €5k pagati integralmente entro 6 mesi); i dipendenti ricevono immediatamente il mese arretrato grazie a un finanziamento ponte autorizzato dal giudice (prededucibile) e l’INPS dilaziona contributi. Questa bozza di accordo ottiene l’adesione scritta di creditori rappresentanti il 75% del debito totale (banche, principali fornitori, Agenzia Entrate). L’esperto, a questo punto, suggerisce di finalizzare l’accordo in sede giudiziale: a maggio Alfa deposita ricorso per omologazione dell’accordo ex art. 57 CCII, allegando le adesioni ottenute. Il tribunale, valutato che l’accordo rispetta i requisiti (attestazione positiva sulla capacità di pagare i piccoli fornitori al 100% entro 120 gg, transazione fiscale regolarmente deliberata dall’Erario, nessun pregiudizio per dissenzienti), emette decreto di omologa in luglio 2025, malgrado l’opposizione di un fornitore dissenziente (che lamentava di prendere 80% anziché 100% – opposizione respinta perché gli altri creditori hanno aderito e lui comunque viene pagato integralmente in 4 mesi come “estraneo”). A fine 2025, Alfa S.r.l. ha così completato la ristrutturazione: i fornitori piccoli sono stati soddisfatti, quelli grandi hanno incassato l’80% e rinunciato al resto, le banche hanno un piano di rientro sostenibile, l’IVA è stata parzialmente assolta e il resto stralciato per effetto dell’omologa. L’azienda ha evitato sia il fallimento sia il concordato, grazie a un accordo guidato dalla composizione negoziata, completato in meno di 1 anno. Importante: gli amministratori di Alfa hanno agito tempestivamente; ciò li ha salvati da potenziali responsabilità per aggravamento del dissesto e ha permesso di salvare l’azienda con costi contenuti (hanno pagato solo l’esperto e l’attestatore, molto meno di un commissario/curatore). Inoltre, i soci hanno diluito la propria partecipazione per far entrare capitale fresco: segno di visione pragmatica (meglio avere meno quote di un’azienda risanata che il 100% di niente). Nel 2026 Alfa torna in utile (grazie anche al minor peso dei debiti) e onora regolarmente il suo accordo, riguadagnando credibilità sul mercato.
Caso 2: “Beta Coatings S.p.A.” – Insolvenza grave risolta con concordato preventivo in continuità
Profilo: Beta Coatings S.p.A. è un’impresa più grande (100 dipendenti, fatturato €10 milioni) specializzata in smalti antiruggine avanzati. Purtroppo, nel 2023 perde la sua più grande commessa e accumula perdite pesanti. A fine 2024 la situazione è critica: €8 milioni di debiti totali, di cui €3M con banche (di cui €2M chirografari e €1M mutui ipotecari su stabilimento), €2M con fornitori (200 fornitori attivi), €1M con l’Erario (IVA, IRES non versate) e €0.5M INPS, più altre passività (leasing macchinari, ecc.). Il patrimonio netto è intaccato (capitale sociale eroso da perdite). La società ha già attinto a cassa e venduto scorte per pagare stipendi, ma a inizio 2025 è insolvente: salta pagamenti di rate mutuo, arrivano decreti ingiuntivi da fornitori, l’Agenzia Entrate Riscossione notifica pignoramenti su conti. Beta è su tutti i giornali locali come azienda in crisi.
Azioni intraprese: Nel marzo 2025 alcuni fornitori depositano istanza di fallimento al tribunale. Beta deve reagire immediatamente: il CdA approva di presentare domanda di concordato preventivo con riserva (concordato “in bianco”). Ad aprile 2025 il tribunale ammette Beta alla procedura con riserva e nomina un commissario giudiziale. Ciò blocca immediatamente le esecuzioni: i pignoramenti attivati dall’Erario e da altri si sospendono , le istanze di fallimento vengono congelate. Beta, con l’aiuto di advisor legali e finanziari, elabora un piano di concordato in continuità: l’idea è salvare l’azienda trovando un investitore industriale. Durante il periodo di riserva (120 giorni più 60 di proroga) emergono trattative con un concorrente estero interessato ad acquisire il 60% delle quote e immettere €3M di liquidità, a patto di ristrutturare il debito pregresso. Nel frattempo Beta ottiene dal tribunale l’autorizzazione a mantenere l’attività provvisoria: i contratti con clienti attivi continuano, viene anche autorizzata la CIGS per alleggerire il costo del personale. A luglio 2025 Beta deposita il piano concordatario definitivo: prevede che l’investitore entri post-omologa con un aumento di capitale riservato da €3M (denaro fresco in azienda), a fronte del quale i crediti chirografari verranno soddisfatti al 40% in 2 anni; i creditori privilegiati (banche ipotecarie) saranno pagati al 100% ma con dilazione 5 anni (nuovo piano di ammortamento mutuo); i debiti verso Fisco saranno pagati al 50% (transazione fiscale su IVA e interessi) e contributi INPS al 100% (immediatamente con parte dei fondi apportati, per ragioni di doverosità); i fornitori strategici riceveranno anche dei warrant (opzioni) per diventare piccoli azionisti di Beta nel futuro (questa è una chicca negoziale per addolcire il sacrificio). Il commissario giudiziale esamina il piano e lo ritiene fattibile, evidenziando che in scenario liquidatorio i chirografari prenderebbero forse il 5%, mentre col concordato proposto ne avrebbero il 40% . Nella votazione (ottobre 2025), quasi tutte le classi approvano: la classe fornitori (chirografa, 200 creditori) vota sì al 75% di crediti favorevoli, la classe banche chirografe 100% favorevole (erano poche e preferiscono 40% + mantenere cliente in vita che fallimento e 0), la classe Erario+INPS vota a favore perché soddisfatta delle percentuali ragionevoli. Solo la classe “bondholders” (Beta aveva emesso un piccolo prestito obbligazionario di €500k) vota contro perché un gruppo di obbligazionisti dissenzienti rifiuta di perdere il 60%. Nonostante ciò, Beta chiede l’omologazione in cram-down: dimostra che la classe dissenziente riceve comunque più che in fallimento (in fallimento avrebbero zero, in concordato 40%) e che almeno un’altra classe ha votato sì (tutte le altre). Il tribunale – dopo aver ascoltato le opposizioni degli obbligazionisti e di un fornitore isolato – omologa il concordato a dicembre 2025, applicando l’art. 112 CCII (cram-down interclassi) per superare il voto contrario dei bond . Entro inizio 2026, l’investitore versa i €3M pattuiti, Beta paga subito: l’INPS e alcune imposte, più un acconto 10% ai chirografari; il restante 30% dei crediti chirografari viene pagato in 4 rate semestrali come da piano. I creditori privilegiati proseguono con i nuovi piani di pagamento. Beta Coatings S.p.A. è salva: ha evitato la liquidazione giudiziale, i posti di lavoro (salvo qualche esubero gestito con incentivi) sono mantenuti, l’attività prosegue con la governance nuova dell’investitore. I vecchi azionisti sono stati diluiti (posseggono ora il 40% di una azienda però risanata, anziché il 100% di una insolvente). I creditori chirografari, pur con uno “haircut” del 60%, hanno preferito la continuità: come dichiarato da alcuni fornitori, “meglio incassare 40 su 100 e continuare a fornire Beta, piuttosto che vederla fallire e perdere anche un cliente per il futuro”. Dal lato debitore, Beta ha dovuto accettare un controllo giudiziario per quasi un anno, ha sostenuto costi notevoli (compensi commissario, attesti, consulenti) e i suoi amministratori hanno dovuto sottostare a autorizzazioni per ogni atto (non potevano ad esempio vendere un macchinario senza ok del giudice). Ma la contropartita è stata la sopravvivenza dell’azienda. Gli amministratori originali di Beta, pur avendo perso la maggioranza della società, evitano guai: grazie al concordato, non vi sarà azione di responsabilità (i creditori sono soddisfatti del 40% e non spingono per punirli ulteriormente), né procedimenti penali per l’IVA non versata (la transazione fiscale omologata funge da esimente) . Beta dovrà ora rispettare rigorosamente il piano sotto vigilanza del nuovo socio e del collegio sindacale, ma gli analisti la danno già come “rinata”. Questo caso mostra come, anche in crisi gravissime, l’ordinamento offra uno scudo (il concordato) che, se usato correttamente, può evitare la dispersione di valore di un fallimento: qui un investitore ha potuto intervenire in modo ordinato, e i creditori hanno razionalmente accettato la perdita parziale in cambio di tempi brevi e prospettive future (per i fornitori, Beta resta cliente; per le banche, la continuità consente di recuperare parte e mantenere rapporti con l’investitore subentrato).
Conclusione delle simulazioni: come si vede, ogni situazione di crisi è peculiare. Nel primo caso, l’intervento precoce ha permesso una soluzione “leggera” e relativamente rapida. Nel secondo, la crisi avanzata ha richiesto l’artiglieria pesante del concordato, con risultati comunque positivi ma attraverso un percorso molto più formale e complesso. La lezione generale per l’imprenditore debitore è chiara: agire subito, con trasparenza e con l’ausilio di professionisti, sfruttando gli strumenti legali più adatti alla gravità del caso. Così facendo, anche un’“azienda di Smalti Antiruggine sintetici con debiti” può sperare di tornare a brillare con rinnovato smalto (non solo in senso chimico, ma economico).
Fonti e Riferimenti
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrato in vigore definitivamente il 15 luglio 2022, come modificato dai correttivi del 2020, 2022 e 2024. Disciplina organica di crisi e insolvenza, incluse composizione negoziata (artt. 12–25-sexies), accordi di ristrutturazione (artt. 57–64), concordato preventivo (artt. 84–120) e liquidazione giudiziale (artt. 121–270) .
- D.L. 24 agosto 2021, n. 118, conv. in L. 147/2021 – Ha introdotto in via d’urgenza la Composizione Negoziata della crisi e il concordato semplificato, poi confluiti nel CCII .
- D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 – Primo decreto correttivo al CCII, attuativo della Direttiva UE 2019/1023 (c.d. “Direttiva Insolvency”). Ha innovato il concordato preventivo (introducendo cross-class cram-down, accordi agevolati, ecc.) e integrato la composizione negoziata nel Codice .
- D.Lgs. 13 ottobre 2022, n. 149 e D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – Secondo e terzo decreto correttivo (“Correttivo-ter”) al CCII. Il D.Lgs. 136/2024, in vigore da ottobre 2024, ha apportato modifiche sostanziali per incentivare l’uso della composizione negoziata (es. nessuna preclusione se pende istanza fallimento, divieto revoche affidamenti da banche, introduzione transazione fiscale nella negoziazione) , nonché varie correzioni tecniche su concordato e accordi.
- Cass., Sez. I, ord. 30 gennaio 2025, n. 2223 – Principio di diritto: la soglia di indebitamento (€30.000 di debiti scaduti) per la dichiarazione di liquidazione giudiziale va accertata al momento della sentenza dichiarativa . Documenti prodotti solo in sede di reclamo, benché antecedenti, sono irrilevanti se non risultavano al momento del primo giudizio . Conferma che debiti < €30k impediscono il fallimento .
- Cass., Sez. I, sent. 8 maggio 2018, n. 11867 – (Massimata in tema di accordi ex art. 182-bis) Ha stabilito che, in caso di inadempimento di un accordo di ristrutturazione omologato, è legittima l’istanza di fallimento presentata da un creditore non soddisfatto . Chiarisce quindi che l’omologazione non preclude future dichiarazioni di fallimento se il debitore non rispetta l’accordo.
- Cass., Sez. I, sent. 20 aprile 2018, n. 9087 – Ha qualificato gli accordi di ristrutturazione come procedure concorsuali in senso lato, seppur atipiche, evidenziando i “cerchi concentrici” della concorsualità (fallimento al centro, concordato e accordi via via più esterni con maggiore autonomia privata) . Riconosce che principi generali delle procedure concorsuali si applicano, per quanto compatibili, anche agli accordi 182-bis .
- Cass., Sez. I, sent. 18 maggio 2017, n. 12322 – In tema di concordato preventivo (ora recepito nell’art. 48 CCII), ha affermato che il tribunale non può sindacare la meritevolezza economica della proposta se la maggioranza qualificata dei creditori l’ha approvata. Il giudice deve limitarsi al controllo di legalità e fattibilità, verificando in particolare che i creditori dissenzienti ricevano trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria (best interest test).
- Tribunale di Venezia, decreto 13 gennaio 2025 (estensore dott. Pitinari) – Pronuncia di riferimento sulla conferma delle misure protettive nella composizione negoziata in caso di gruppo di imprese . Ha enunciato principi generali: ad esempio, che il tribunale nel confermare le misure deve valutare la concreta utilità delle trattative in corso e può estendere la protezione anche a soggetti terzi (come soci di minoranza che tentino azioni lesive durante la negoziazione) .
- Tribunale di Milano, ordinanza 2 febbraio 2024 (giud. Pipicelli) – Caso riguardante i confini delle misure protettive: ha deciso che queste possono impedire anche iniziative di soci o terzi volte a pregiudicare le trattative in composizione negoziata . Nella vicenda, un socio di minoranza tentava di pignorare beni sociali per crediti personali: il giudice ha incluso tale azione nel divieto delle misure protettive a tutela del percorso negoziale.
- Tribunale di Modena, ordinanza 8 marzo 2025 (giud. Ferro) – Importante decisione nel contesto composizione negoziata e finanziamenti COVID garantiti dallo Stato. Ha stabilito che durante le misure protettive anche i crediti assistiti da garanzia pubblica (Fondo MCC) sono soggetti al divieto di revoca e di escussione . Ciò per evitare che banche escutano immediatamente le garanzie statali durante le trattative, destabilizzando la situazione.
- “La composizione negoziata nell’era del D.Lgs. 136/2024” – R. d’Alonzo, in Dirittodellacrisi.it, 30 sett. 2024 . Saggio approfondito sulle modifiche apportate dal correttivo 2024 alla composizione negoziata: analizza in dettaglio nuove condizioni di accesso, estensione divieti alle banche, durata proroghe, incentivi per l’esperto e transazione fiscale inserita. Utile per comprendere ratio e obiettivi del legislatore (favorire maggior utilizzo, data la scarsa applicazione iniziale) .
- Guida “Composizione Negoziata Crisi d’impresa: La Guida” – Studio Monardo, maggio 2025 . Testo divulgativo ma avanzato che sintetizza le novità 2024-2025 e offre schemi operativi, domande/risposte e casi pratici sulla composizione negoziata. Conferma, ad esempio, la rimozione del divieto di accesso se pende istanza di fallimento e l’introduzione espressa della transazione fiscale nella negoziazione .
- Guida “Accordo di ristrutturazione del debito” – Studio Monardo, apr. 2025 . Approfondimento sugli accordi ex art. 182-bis L.F. (ora artt. 57 ss. CCII), aggiornato alle ultime modifiche normative. Illustra finalità (evitare fallimento, assicurare continuità aziendale) , tipologie di accordi (ordinari, agevolati col 30%, ad efficacia estesa) , e richiama giurisprudenza di legittimità rilevante (Cass. 2018 sul carattere concorsuale ampio degli accordi , Cass. 2013-2017 su controllo omologatorio limitato ). Utile per il taglio pratico e l’analisi comparativa con concordato preventivo .
- “Quali sono le soglie di fallibilità per il 2025?” – avvocaticartellesattoriali.com, ago. 2025 . Articolo divulgativo che riepiloga i requisiti dimensionali dell’art. 1 L.F. (ora art. 121 CCII) per l’assoggettabilità a fallimento: attivo > €300k, ricavi > €200k, debiti > €500k , nonché la soglia minima di €30k di debiti scaduti per aprire la liquidazione giudiziale . Conferma le categorie escluse (imprenditori agricoli, enti pubblici, consumatori) e spiega le procedure alternative per non fallibili (concordato minore, liquidazione controllata) .
- Massimario di giurisprudenza fallimentare 2023-2024 (fonti varie: IlCaso.it, IPSOA) – Numerose pronunce richiamate: es. Cass. 4201/2025 menz. in guida Monardo , Cass. 30533/2025 su revoca amministratori (non trattata in dettaglio qui), Cass. 7029/2021 su dovere di tempestiva emersione crisi (principio sottostante obbligo adeguati assetti) , Cass. 1521/2013 su limiti controllo giudice in omologa accordi , Cass. 24875/2014 su sequestro penale post accordo inadempiuto . Queste decisioni delineano il contesto giurisprudenziale in cui si muove la prassi attuale.
- Unioncamere – Osservatorio Composizione Negoziata (Comunicato 2025) . Notizie istituzionali che evidenziano l’aumento delle richieste di composizione negoziata e gli esiti positivi in crescita. Segnala ad es. che nel primo semestre 2025 le domande di composizione sono aumentate del XX% rispetto al 2024 e che già decine di aziende hanno evitato il fallimento grazie a tale strumento. Utile per ribadire l’attualità e utilità della composizione negoziata, smentendo lo scetticismo iniziale.
Azienda di Smalti Antiruggine Sintetici con Debiti: Cosa Fare per Difendersi e Come Agire Subito
La tua azienda che produce, miscela, importa o distribuisce smalti antiruggine sintetici, vernici protettive, primer anticorrosivi, fondi sintetici, smalti industriali, prodotti anticorrosione per metalli, vernici per carpenteria, cancelli, macchine agricole e strutture metalliche, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori chimici o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore degli smalti antiruggine è impegnativo e altamente esposto ai costi: materie prime chimiche in aumento, solventi, resine, pigmenti costosi, normative ambientali stringenti, lotti minimi elevati, stoccaggi complicati e clienti che pagano tardi.
La liquidità può bloccarsi rapidamente.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con una strategia adeguata.
Perché un’Azienda di Smalti Antiruggine va in Debito
- aumento dei costi di resine sintetiche, solventi, pigmenti, additivi e imballaggi
- pagamenti lenti da parte di rivenditori, industrie, carrozzerie e cantieri
- magazzino immobilizzato tra fusti, latte, primer, smalti e semilavorati
- costi elevati di certificazioni, normative, SDS, REACH e test qualità
- logistica costosa per merci pericolose
- riduzione o revoca dei fidi bancari
Il vero problema è la mancanza di liquidità immediata, non la mancanza di lavoro.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco dei fidi
- sospensione delle forniture di chimici, solventi e pigmenti
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di fusti, semilavorati, attrezzature e magazzino
- impossibilità di produrre o rifornire i clienti
- perdita di contratti e clienti chiave del settore vernici
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
- fermare pignoramenti e atti esecutivi
- sospendere richieste di rientro aggressive
- proteggere conti correnti e liquidità
- bloccare le iniziative dell’Agenzia Riscossione
Prima si mette in sicurezza l’azienda, poi si affrontano i debiti.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Spesso emergono irregolarità importanti:
- interessi non dovuti
- sanzioni sbagliate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori nelle cartelle esattoriali
- commissioni bancarie anomale
Una parte consistente del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con un piano sostenibile
Strumenti utili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con fornitori strategici (solventi, resine, pigmenti)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensioni temporanee dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate
4. Usare strumenti legali potentissimi che bloccano TUTTI i creditori
Se la situazione è più critica puoi attivare:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione
- Concordato Minore
- (nei casi estremi) Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte dei debiti, con protezione totale da pignoramenti e azioni esecutive.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare un’azienda del settore chimico/vernici serve esperienza dedicata.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare i creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende produttrici di smalti e antiruggine, dove continuità e conformità sono cruciali.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata dei debiti e delle irregolarità
- stop urgente a pignoramenti e decreti ingiuntivi
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani su misura
- protezione di magazzino, fusti, solventi e linee produttive
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela totale dell’azienda e dell’amministratore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di smalti antiruggine sintetici non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, professionale e completamente legale, puoi:
- bloccare subito i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare produzione, forniture e continuità operativa,
- proteggere il futuro della tua attività.
Agisci ora.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.