Azienda di Guarnizioni in Grafite con Debiti: Cosa Fare per Difendersi e Come

Se la tua azienda produce, importa o distribuisce guarnizioni in grafite, guarnizioni spiralate, fogli e trecce in grafite, guarnizioni per alte temperature, tenute per valvole, flange, pompe e impianti industriali (oil & gas, chimico, energetico, petrolchimico), e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, devi intervenire subito per evitare blocchi nelle forniture e perdita di clienti strategici.

Nel settore delle guarnizioni in grafite, ritardi nelle consegne possono fermare impianti critici, generare perdite operative, penali contrattuali e danni immediati alla reputazione dell’azienda.

Perché le aziende di guarnizioni in grafite accumulano debiti

  • aumento dei costi della grafite espansa, inox, filler e materiali tecnici
  • rincari nella lavorazione di guarnizioni spiralate e tenute ad alta temperatura
  • pagamenti lenti da parte di impiantisti, EPC contractor e industrie pesanti
  • ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
  • magazzini complessi con molte misure, formati, certificazioni e lotti
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli produttivi
  • investimenti elevati in taglio, punzonatura, CNC, test e certificazioni

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista l’intera situazione debitoria
  • individuare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro che prosciugano la liquidità aziendale
  • richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
  • proteggere rapporti con fornitori strategici e materiali critici
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare la produzione

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di grafite espansa, spiralati e materiali ad alta temperatura
  • impossibilità di evadere ordini urgenti per impianti industriali
  • perdita di clienti, integratori e industrie ad alta specializzazione
  • rischio reale di chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

Detto questo, l’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può aiutarti concretamente a:

  • bloccare pignoramenti e procedure esecutive
  • ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti legali più efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere scorte, materiali tecnici, macchinari e continuità produttiva
  • guidare la tua azienda verso un vero risanamento, evitando la chiusura

Agisci ora

La maggior parte delle aziende non fallisce per i debiti, ma per il ritardo nel reagire.
Intervenire subito significa salvare clienti, forniture e stabilità finanziaria.

👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e metti in sicurezza la tua azienda di guarnizioni in grafite.

Introduzione

Trovarsi alla guida di un’azienda manifatturiera di guarnizioni in grafite gravata da debiti può generare enorme pressione. In Italia, tuttavia, esistono numerosi strumenti giuridici per gestire la crisi d’impresa e tutelare sia la continuità aziendale sia il patrimonio personale dell’imprenditore. Questa guida esamina in modo approfondito – dal punto di vista del debitore – le possibili soluzioni offerte dall’ordinamento italiano (aggiornate a ottobre 2025) per difendersi dai creditori, ristrutturare i debiti o, se necessario, affrontare procedure concorsuali, con un occhio di riguardo agli sviluppi normativi più recenti. Verranno analizzati sia gli strumenti extragiudiziali (accordi privati, piani attestati, composizione negoziata) sia quelli giudiziali (concordato preventivo in continuità o liquidatorio, liquidazione giudiziale ex fallimento), senza tralasciare gli aspetti fiscali (debiti tributari e contributivi, “rottamazioni” e transazioni fiscali) e le possibili responsabilità personali di imprenditori e amministratori.

Affronteremo il tema con linguaggio giuridico ma divulgativo, supportandolo con fonti normative aggiornate e pronunce giurisprudenziali recenti. Saranno incluse tabelle riepilogative, casi pratici e una sezione domande e risposte, per offrire sia ai professionisti (avvocati, consulenti) sia agli imprenditori e privati una panoramica chiara e completa. L’obiettivo è fornire una “cassetta degli attrezzi” al debitore che si trovi in difficoltà economico-finanziaria, indicando cosa fare per difendersi in modo lecito ed efficace: dalla prevenzione della crisi, alla negoziazione con i creditori, fino alle procedure concorsuali e alle strategie per limitare le conseguenze patrimoniali e penali. In ogni passaggio sottolineeremo le cautele da osservare per evitare passi falsi (come comportamenti che potrebbero integrare reati di bancarotta fraudolenta o causare la perdita del beneficio dell’esdebitazione) e le tempistiche entro cui agire per massimizzare le chance di risanamento.

Prima di addentrarci negli strumenti disponibili, è fondamentale comprendere l’importanza della tempestività: il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) definisce la “crisi” come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza futura, evidenziando quindi l’esigenza di interventi precoci . In altre parole, riconoscere i segnali di crisi e attivarsi prontamente può fare la differenza tra un’azienda salvata e una destinata al fallimento. Questa guida parte proprio da come individuare la crisi e quali primi passi muovere, per poi esplorare tutte le opzioni legali a disposizione di un’azienda indebitata.

Riconoscere la Crisi e Obblighi dell’Imprenditore

Il primo passo per difendersi efficacemente dai debiti è individuare tempestivamente lo stato di crisi dell’impresa. Il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) distingue lo stato di crisi dallo stato di insolvenza: la crisi è uno squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza futura (ad es. flussi di cassa prospettici inadeguati a pagare regolarmente le obbligazioni), mentre l’insolvenza è lo stato attuale di incapacità a soddisfare le proprie obbligazioni man mano che scadono . Tale distinzione evidenzia l’approccio “preventivo” della riforma: intervenire già in fase di crisi (quando l’insolvenza non è ancora conclamata ma rischia di manifestarsi) aumenta le probabilità di risanare l’impresa.

Segnali di crisi possono essere, ad esempio: il cronico ritardo nei pagamenti ai fornitori, l’utilizzo costante di fidi bancari al massimo, insoluti rilevanti, debiti fiscali e contributivi arretrati, perdite di esercizio che erodono il capitale netto, flussi di cassa negativi, etc. L’art. 3 del CCII (come modificato) impone all’imprenditore di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi per farvi fronte. Inoltre, l’art. 2086 c.c. (riformulato dal Codice della Crisi) obbliga l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva a dotarsi di assetti organizzativi adeguati per rilevare squilibri e attuare interventi correttivi. Ciò significa che amministratori e titolari devono monitorare costantemente indici come il DSCR (Debt Service Coverage Ratio), indici di bilancio e altri parametri segnaletici (spesso indicati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti) al fine di intercettare eventuali difficoltà prima che sfocino in insolvenza conclamata.

Cosa fare appena emergono i sintomi della crisi? In questa fase iniziale, dal punto di vista del debitore, è cruciale:

  • Analizzare la situazione debitoria e finanziaria: quantificare l’ammontare dei debiti (verso banche, fornitori, Fisco, dipendenti, etc.), distinguendo quelli già scaduti da quelli a scadenza futura, e valutare le risorse disponibili per farvi fronte (liquidità, crediti esigibili, beni cedibili). Questo “check-up” iniziale permette di capire la gravità della situazione e se l’azienda è solvibile (anche se in difficoltà) oppure tecnicamente insolvente (incapace di pagare i debiti esigibili). Ad esempio, un’impresa può trovarsi in crisi di liquidità temporanea ma avere un patrimonio solido; viceversa, un’impresa potrebbe avere una struttura patrimoniale compromessa a tal punto da non poter soddisfare tutti i creditori nemmeno liquidando tutto. Questa distinzione influenzerà la scelta dello strumento da adottare.
  • Verificare la regolarità contabile e fiscale: assicurarsi che le scritture contabili siano in ordine e aggiornate e valutare se vi siano irregolarità o omissioni (ad es. dichiarazioni fiscali non presentate, contributi non versati). Oltre ad essere un dovere legale, mantenere la contabilità ordinata è essenziale sia per negoziare con creditori (che avranno più fiducia in un debitore trasparente) sia per evitare conseguenze penali (ad esempio, la bancarotta documentale per tenuta irregolare dei libri). Se ci sono debiti tributari, occorre verificare se le cartelle esattoriali o gli avvisi di accertamento siano definitivi o impugnabili: contestare tempestivamente eventuali addebiti errati o illegittimi può ridurre il carico debitorio (ad esempio, impugnando una cartella prescritta o un avviso di accertamento infondato).
  • Attivare gli organi di controllo interni, se presenti: nelle società dotate di collegio sindacale o revisore, questi organi hanno obblighi di segnalazione della crisi agli amministratori. Ignorare tali segnalazioni potrebbe aggravare le responsabilità degli amministratori. In generale, il management dovrebbe coinvolgere da subito i propri consulenti (commercialista, legale) per elaborare una strategia di risanamento o di gestione della crisi.
  • Astenersi da operazioni pregiudizievoli e preferenziali: un imprenditore in difficoltà potrebbe essere tentato di pagare solo alcuni debiti “più urgenti” (magari quelli verso creditori più insistenti o garantiti personalmente), oppure di trasferire beni personali o aziendali per sottrarli ai creditori. Tali mosse possono essere altamente rischiose: i pagamenti preferenziali effettuati quando l’azienda era già insolvente potrebbero essere revocati successivamente dal tribunale fallimentare (azione revocatoria fallimentare) e, se fatti con dolo, configurare una bancarotta preferenziale; la sottrazione di beni al patrimonio aziendale (distrazioni) integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, punito severamente. In questa fase, dunque, “difendersi” non significa nascondere le passività o sfavorire alcuni creditori, ma preparare un piano razionale e lecito per trattare la crisi.
  • Valutare l’accesso a strumenti di allerta o composizione assistita: Il nuovo ordinamento prevedeva meccanismi di allerta interna (obbligo di segnalazione da parte di organi di controllo) e esterna (segnalazioni da creditori pubblici qualificati come Agenzia Entrate, INPS) per favorire l’emersione anticipata della crisi. Tali strumenti di allerta sono stati in parte sostituiti o affiancati dalla Composizione Negoziata della Crisi, di cui parleremo diffusamente più avanti. In breve, fin dai primi segnali di crisi, l’imprenditore può attivare volontariamente la composizione negoziata per farsi affiancare da un esperto indipendente nel tentativo di ristrutturare il debito: questo strumento, operativo dal novembre 2021, si sta affermando come un’opzione privilegiata per le imprese in difficoltà .

In sintesi, riconoscere la crisi tempestivamente e agire con trasparenza e correttezza sono i due presupposti fondamentali per potersi “difendere” efficacemente come debitori. La legge incoraggia il debitore diligente che affronta subito i problemi (anche mediante soluzioni negoziali) e, viceversa, sanziona l’imprenditore che persevera in una gestione dissennata o opaca dell’azienda in dissesto. Nel prossimo capitolo esamineremo gli strumenti extragiudiziali a disposizione di un’azienda indebitata per cercare un risanamento o un accordo coi creditori senza ricorrere subito al tribunale.

Strumenti Extragiudiziali per Gestire la Crisi

Quando un’azienda di guarnizioni in grafite (o qualsiasi impresa) accumula debiti difficilmente sostenibili, la prima strada da esplorare è quella extragiudiziale, ossia tentare un accordo o un piano di risanamento fuori dalle procedure formali concorsuali. Gli strumenti extragiudiziali presentano alcuni vantaggi importanti dal punto di vista del debitore: mantengono la vicenda in una sfera riservata (evitando la pubblicità negativa di un fallimento o concordato), consentono all’imprenditore di restare alla guida della trattativa senza la nomina immediata di organi estranei, e spesso risultano più rapidi e flessibili. Di contro, hanno come limite la volontarietà: la loro efficacia dipende dal consenso (totale o maggioritario) dei creditori, e non prevedono la coattiva imposizione di sacrifici ai dissenzienti (salvo alcune eccezioni con omologazione, come vedremo). Esaminiamo i principali strumenti extragiudiziali di regolazione della crisi d’impresa.

Rinegoziazione Privata dei Debiti

La via più semplice, attivabile già ai primi segnali di difficoltà, è la rinegoziazione informale con i creditori. Si tratta, in sostanza, di contattare i principali creditori per ridiscutere le condizioni di pagamento, ottenendo magari dilazioni, sospensioni temporanee delle azioni esecutive o, in alcuni casi, stralci parziali del debito. Ad esempio, se l’azienda ha un grosso debito verso una banca, può cercare di accordarsi per una moratoria delle rate del mutuo o per una ristrutturazione del finanziamento (allungamento del piano di ammortamento, conversione a interessi solo per un periodo, ecc.). Analogamente, con fornitori strategici si può contrattare una dilazione dei pagamenti pregressi, magari garantendo il rispetto dei pagamenti correnti (“cash on delivery” per le forniture future, in modo da rassicurare il fornitore sulla serietà dell’imprenditore).

Vantaggi: La negoziazione privata è agile, priva di formalità legali e può mantenere intatti i rapporti commerciali. Non comporta costi procedurali né l’intervento di tribunali. Inoltre, l’imprenditore rimane pienamente in controllo delle operazioni aziendali durante le trattative.

Svantaggi: Questo approccio si basa esclusivamente sulla buona volontà dei creditori. Non offre alcuna protezione legale automatica: un creditore potrebbe, mentre tratta, comunque avviare un pignoramento o presentare istanza di fallimento. Inoltre, gli accordi privati (se non formalizzati in atti legalmente riconosciuti) potrebbero non vincolare tutti i creditori: basta un creditore dissenziente per far fallire l’intera iniziativa. Infine, l’efficacia di questo strumento dipende molto dalla credibilità dell’azienda e dalla fiducia che ispira: se la crisi è grave o la reputazione del debitore compromessa, i creditori potrebbero rifiutare accomodamenti informali.

Quando utilizzarlo: La rinegoziazione privata è indicata nelle fasi iniziali della crisi, quando l’insolvenza non è conclamata e i creditori hanno interesse a mantenere in vita il rapporto (ad esempio, perché la tua azienda è un cliente/importante acquirente per loro). Può funzionare soprattutto con le banche (che talvolta preferiscono ristrutturare il credito anziché declassarlo a sofferenza) e con fornitori chiave che rischierebbero di perdere un cliente. Tuttavia, per debiti fiscali o contributivi, l’ente pubblico è vincolato da norme e difficilmente può accordare stralci individuali fuori dalle procedure previste (sebbene possa concedere dilazioni standard, come vedremo nella sezione fiscale).

Piani Attestati di Risanamento

Se la crisi richiede un intervento più strutturato, ma si vuole ancora restare fuori dal tribunale, uno strumento previsto dalla legge è il Piano Attestato di Risanamento. Introdotto già dalla vecchia legge fallimentare (art. 67, co.3, lett. d) L.F.) e ora disciplinato dall’art. 56 del Codice della Crisi, il piano attestato è un accordo privato basato su un piano di risanamento dell’impresa, asseverato da un professionista indipendente. In pratica: l’imprenditore elabora, con l’aiuto dei suoi consulenti, un piano finanziario e industriale volto a riequilibrare la situazione, ad esempio mediante ristrutturazione dei debiti, dismissione di asset non strategici, ricapitalizzazione, ecc. Questo piano viene sottoposto a un attestatore indipendente (tipicamente un commercialista o esperto in crisi iscritto all’albo dei curatori) il quale verifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, rilasciando una relazione di attestazione. Una volta attestato, il piano può essere eseguito dall’imprenditore attraverso accordi con i creditori (ad esempio, accordi bilaterali di saldo e stralcio, nuove finanziamenti, conversione di debiti in capitale).

Il vantaggio del piano attestato è che, pur non essendo omologato da un tribunale, la legge gli riconosce un importante effetto protettivo: gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano non sono soggetti ad azione revocatoria fallimentare successiva (art. 166, co.3, lett. d) CCII) . Ciò significa che se anche il piano attestato dovesse fallire e l’azienda fosse dichiarata fallita (liquidazione giudiziale) in seguito, i pagamenti fatti ai creditori nel frattempo o le garanzie concesse in attuazione del piano non potranno essere reclamati dal curatore, purché il piano fosse idoneo a consentire il risanamento secondo l’attestatore. Questo scudo anti-revocatoria rende i creditori più disponibili ad accordi, perché sanno che non dovranno restituire quanto eventualmente incassato nel caso di un fallimento successivo. Tuttavia, va sottolineato che tutta la procedura resta volontaria: i creditori non sono obbligati ad aderire al piano attestato. È semplicemente un framework di risanamento che il debitore propone, confortato dal giudizio di un esperto indipendente per conferirgli autorevolezza e credibilità.

In sintesi, caratteristiche del Piano Attestato:

  • Forma: nessuna omologazione giudiziale. Il piano è un documento negoziale, l’attestazione del professionista gli conferisce valore probatorio di serietà.
  • Consenso dei creditori: non è richiesto un quorum prestabilito né una votazione collettiva – ogni creditore può decidere individualmente se aderire (accordando dilazioni o riduzioni del credito) oppure no. Il piano può essere efficace anche se non tutti i creditori aderiscono, ma evidentemente la riuscita dipende dal coinvolgimento dei principali creditori.
  • Protezione: nessuna sospensione automatica delle azioni esecutive (a differenza di un concordato, qui i creditori non sono bloccati da una moratoria legale, salvo accordi diretti). Tuttavia, come detto, ha efficacia esimente dalle revocatorie fallimentari per gli atti compiuti in esecuzione.
  • Utilizzo tipico: aziende che hanno una crisi temporanea superabile con un riassetto e che riescono a ottenere la collaborazione di banche e soci. Ad esempio, un piano attestato può prevedere che le banche proroghino i finanziamenti, i soci immettano nuovo capitale e magari qualche creditore minore venga pagato subito con uno sconto. Tutto ciò viene attestato come fattibile. Se l’azienda rispetta il piano, ne esce risanata senza passare dal tribunale.

Va ricordato che la credibilità del piano attestato è fondamentale: l’attestatore si assume una responsabilità professionale (anche penale, ex art. 236-bis L.F. ora art. 341 CCII, per false attestazioni) nell’asseverare la veridicità dei dati e la fattibilità. Dunque, i numeri prospettati devono essere realistici. Un piano eccessivamente ottimistico, pur attestato con leggerezza, potrebbe essere in seguito giudicato non idoneo ex ante al risanamento e quindi perdere la protezione (in sede fallimentare, un giudice potrebbe disconoscere l’esenzione da revocatoria se si dimostra che il piano era irrealistico fin dall’inizio ).

Conclusione sul piano attestato: è uno strumento flessibile e discreto, adatto a imprese che abbiano concrete possibilità di recupero (going concern) e interlocutori disponibili. Non offre la forza coercitiva di una procedura, ma in compenso evita la pubblicità e i costi di queste ultime. Nell’ottica del debitore, può essere un ottimo modo per guadagnare tempo e ristrutturare “in bonis” (cioè senza formale insolvenza), ma richiede disciplina nell’esecuzione: se il piano non viene rispettato, la fiducia dei creditori svanisce e lo scenario può precipitare.

Accordi di Ristrutturazione dei Debiti

Un gradino più istituzionalizzato rispetto al piano attestato è l’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, disciplinato dall’art. 57 e seguenti CCII (corrispondente all’ex art. 182-bis L.F. e successive modifiche). Si tratta di un accordo tra il debitore e una parte significativa dei creditori, che viene poi omologato dal Tribunale. In sostanza, il debitore elabora un piano di ristrutturazione (anche qui corredato da una relazione di un esperto indipendente che attesta fattibilità e veridicità dei dati) e raccoglie l’adesione di almeno il 60% dei crediti (percentuale prevista per l’accordo ordinario dall’art. 57 CCII). Se raggiunge questa maggioranza qualificata, può chiedere al tribunale l’omologazione dell’accordo: il tribunale, verificati i requisiti (tra cui il rispetto dell’ormai noto best interest test, cioè che i creditori non subiscano un trattamento peggiore di quello che avrebbero in caso di liquidazione ), omologa l’accordo rendendolo efficace. I creditori aderenti sono vincolati alle nuove condizioni previste dall’accordo (tagli dell’importo dovuto, moratorie, conversione debiti in strumenti partecipativi, ecc.), mentre i creditori non aderenti rimangono estranei: in linea di principio possono agire separatamente per il loro credito. Tuttavia, uno dei vantaggi dell’accordo omologato è che, come per il piano attestato, esso protegge dalle revocatorie gli atti eseguiti in sua attuazione (art. 166, co.3, lett. e) CCII) .

Gli accordi di ristrutturazione hanno subìto importanti innovazioni negli ultimi anni per recepire la Direttiva UE 2019/1023. Oggi il Codice della Crisi prevede vari tipi di accordi di ristrutturazione:

  • Accordo di Ristrutturazione “ordinario” (art. 57 CCII): richiede il consenso di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali. Il debitore può chiedere misure protettive (cioè uno stop temporaneo alle azioni esecutive) durante le trattative e fino all’omologazione. I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro i 120 giorni dall’omologazione (o dalle scadenze se successive) per legge, a meno che non si chieda una moratoria omologata anche su di essi (art. 57, co.3 CCII). All’omologa, l’accordo vincola solo i creditori che lo hanno sottoscritto.
  • Accordo di Ristrutturazione “agevolato” (art. 60 CCII): introdotto per favorire l’emersione anticipata della crisi. Questo accordo prevede un quorum ridotto al 30% dei crediti , ma può essere utilizzato solo se: (a) il debitore non richiede misure protettive (quindi durante la trattativa i creditori possono, in teoria, agire – l’azienda deve confidare che non lo facciano); (b) il debitore non chiede né prevede alcuna moratoria nei confronti dei creditori non aderenti (ossia li paga regolarmente o comunque senza imporre attese oltre i termini contrattuali) . In cambio di queste rinunce, il legislatore permette di omologare un accordo anche con adesioni molto ridotte (30%). Il senso pratico: l’accordo agevolato si presta quando l’imprenditore riesce a trovare un’intesa con alcuni creditori chiave (ad es. le banche) che rappresentano una parte consistente del debito e il cui supporto è sufficiente per risanare l’azienda, mentre i restanti creditori (non aderenti) vengono comunque soddisfatti per intero (perciò non hanno motivo di opporsi attivamente). Il vantaggio principale per il debitore è ottenere l’omologa (e quindi la protezione dalle revocatorie ) anche senza raggiungere il 60% delle adesioni. È però rischioso se qualche creditore estraneo importante iniziasse azioni legali, dato che non c’è blocco automatico (il debitore in tal caso può sempre convertire la procedura in un accordo ordinario chiedendo le misure protettive, ma dovrebbe raggiungere il 60%). In breve, l’accordo agevolato è pensato come strumento “snello” e rapido, da tentare quando la crisi è agli inizi e si hanno rapporti non conflittuali con i creditori non aderenti, i quali magari neppure percepiscono la crisi perché vengono pagati regolarmente .
  • Accordo di Ristrutturazione ad Efficacia Estesa (art. 61 CCII): è una novità ispirata alle “cram-down” parziali. Consente di estendere gli effetti di un accordo anche ai creditori non aderenti appartenenti a una determinata categoria omogenea, purché in quella categoria abbiano aderito creditori rappresentanti almeno il 75% dei crediti di quella categoria. In pratica, se i creditori finanziari (banche) che detengono, ad esempio, il 80% dei crediti verso l’azienda sottoscrivono l’accordo, il debitore può chiedere al tribunale di includere forzosamente anche il restante 20% di banche dissenzienti alle medesime condizioni . Questo strumento mira a prevenire che pochi creditori dissenzienti (i cosiddetti holdout) facciano fallire un accordo altrimenti sostenuto dalla maggioranza della categoria. L’estensione però è ammessa solo per categorie specifiche di crediti particolari individuate dalla legge (ad esempio banche e intermediari finanziari, o altri creditori che abbiano omogeneità di posizione giuridica ed economica). Inoltre, l’accordo complessivo deve sempre raggiungere il 60% di adesioni totali. Quindi l’efficacia estesa è un “di cui” del più generale accordo di ristrutturazione: serve a vincolare minoranze qualificate di una classe, senza creare una procedura concorsuale vera e propria. Ovviamente i creditori che subiscono l’estensione possono opporsi in sede di omologa, contestando la convenienza o la correttezza del trattamento, ma il tribunale può comunque omologare se ritiene soddisfatte le condizioni di legge (equivalenza di trattamento e migliore soddisfazione rispetto all’alternativa).
  • Convenzioni di Moratoria (art. 62 CCII): qui siamo in un ambito affine agli accordi, seppur peculiare. La convenzione di moratoria è un accordo con cui una maggioranza di creditori (di regola appartenenti a determinate categorie, come banche o obbligazionisti) accetta di sospendere o differire le proprie pretese, accordo che può essere esteso alla minoranza dissenziente della stessa categoria con l’omologazione del tribunale. Questo strumento è utile, ad esempio, per accordi con sindacati di banche: se l’80% delle banche finanziatrici accorda una moratoria di 6 mesi sulle rate, il tribunale può estenderla anche alle banche che non hanno dato il consenso, vincolandole alla sospensione temporanea (salvo diritto di opposizione limitato). La convenzione di moratoria è quindi una sorta di accordo parziale, orientato a guadagnare tempo. Può costituire un preludio ad un successivo accordo di ristrutturazione più completo o a un concordato.

Transazione Fiscale negli Accordi: Un capitolo fondamentale nel contesto degli accordi di ristrutturazione è il trattamento dei debiti verso l’erario e gli enti previdenziali. L’art. 63 CCII regola la cosiddetta transazione su crediti tributari e contributivi. In sede di accordo di ristrutturazione, il debitore può proporre all’Agenzia delle Entrate e agli enti previdenziali un accordo che preveda il pagamento parziale (falcidia) o dilazionato di tali debiti, compresi eventualmente sanzioni e interessi. Tradizionalmente, la “transazione fiscale” era difficile da attuare perché l’Amministrazione finanziaria spesso esitava a aderire a piani con tagli significativi, soprattutto sull’IVA e sulle ritenute (ritenute e IVA sono tributi per i quali vi era l’idea dell’indisponibilità assoluta). Tuttavia, normative recenti hanno chiarito che anche l’IVA e le ritenute possono essere oggetto di stralcio in sede concorsuale, purché venga rispettato il principio del miglior soddisfacimento (ovvero che lo Stato recuperi almeno quanto otterrebbe da un fallimento). In particolare, dal 2020 in poi si sono susseguiti interventi legislativi per consentire il cram-down del fisco: ad esempio, il D.L. 125/2020 aveva introdotto nell’art. 180 L.F. la possibilità per il tribunale di omologare un concordato preventivo anche senza il voto favorevole del Fisco se l’offerta era conveniente e garantiva un pagamento minimo del 30% sui crediti fiscali chirografari (salvo alcune eccezioni) . Nel contesto degli accordi di ristrutturazione, il D.L. 69/2023 (convertito in L. 103/2023) e il successivo “correttivo ter” (D.Lgs. 136/2024) hanno aumentato le soglie minime di soddisfacimento richieste per imporsi sul dissenso del Fisco . Attualmente, sulla scorta di tali interventi, il tribunale può omologare un accordo di ristrutturazione anche senza adesione dell’erario/INPS quando: (a) l’accordo non è meramente liquidatorio; (b) l’adesione del fisco era determinante per raggiungere le percentuali (cioè il Fisco detiene crediti rilevanti); (c) altri creditori che hanno aderito rappresentano almeno il 25% dei crediti; (d) la proposta rivolta al Fisco è conveniente rispetto alla liquidazione (giudizio di convenienza da attestare e valutare in omologa); (e) il soddisfacimento offerto al Fisco è almeno pari al 30% del credito complessivo, inclusi sanzioni e interessi . Se però i creditori aderenti “non pubblici” sono meno del 25%, allora la soglia minima per il Fisco sale al 40% e il piano di pagamento non può eccedere 10 anni . Queste percentuali (30% e 40%) costituiscono dunque i nuovi paletti per il cram-down fiscale negli accordi. In aggiunta, è stato esteso l’ambito oggettivo: oggi la transazione fiscale può riguardare anche tributi locali (es. IMU, TARI) e contributi previdenziali di ogni genere, cosa prima non chiarita .

Dal lato pratico del debitore, in un accordo di ristrutturazione bisogna tenere presente che:

  • Se si vuole includere un taglio dei debiti fiscali, sarà necessaria l’adesione formale dell’Agenzia delle Entrate. In mancanza, si può tentare l’omologa forzosa solo se in grado di offrire almeno quelle percentuali sopra indicate. Questo implica che se il debito fiscale è molto ingente e l’azienda non può garantire di pagare almeno il 30-40%, l’accordo rischia di non essere omologato senza il placet del Fisco.
  • Durante il periodo di negoziazione dell’accordo, il debitore può chiedere al tribunale la sospensione delle azioni esecutive (le misure protettive ex art. 54 CCII). Queste misure, se concesse, normalmente durano inizialmente fino a 4 mesi (prorogabili), tempo entro cui chiudere l’accordo. Ciò dà respiro e impedisce ai creditori impazienti di pignorare i beni o far saltare il tavolo.
  • L’accordo omologato non è una procedura concorsuale in senso stretto: l’impresa resta “in bonis” (non dichiarata insolvente). Questo è positivo per la reputazione e consente di continuare ad operare verso terzi senza lo stigma di una procedura concorsuale aperta. Di fatto, è un compromesso tra il piano attestato (tutto extragiudiziale) e il concordato (giudiziale e pubblicizzato): l’accordo di ristrutturazione è depositato al tribunale e iscritto nel registro delle imprese, quindi con una certa pubblicità, ma l’impresa non viene dichiarata insolvente né perde la gestione.
  • Una volta omologato, se il debitore non adempie agli obblighi dell’accordo, i creditori potranno agire esecutivamente secondo i nuovi termini oppure, più probabilmente, si tornerà al punto di partenza e i creditori potranno chiedere il fallimento. Quindi è cruciale proporre un accordo realistico e poi rispettarlo rigorosamente.

Per arricchire la comprensione, riassumiamo in tabella le caratteristiche dei vari strumenti analizzati sinora (rinegoziazione informale, piano attestato, accordo di ristrutturazione ordinario, agevolato, ad efficacia estesa):

Tabella 1 – Confronto Strumenti Extragiudiziali di Risanamento

StrumentoBase legaleQuorum/ConsensoOmologazione TribunaleMisure protettive (automatic stay)Vincolo per dissenzientiProtezione anti-revocatoriaNote
Rinegoziazione privata– (accordi liberi)Totale volontarietà (anche un solo creditore può dire no)No (accordi contrattuali privati)No (salvo accordi individuali di moratoria)Nessuna (chi non aderisce resta libero)N/A (non c’è procedura né omologa)Confidenziale, flessibile, ma debole verso chi non collabora.
Piano attestato di risanamentoArt. 56 CCIINessun quorum legale, ma serve accordo con creditori chiave per riuscireNo (solo asseverazione da parte di esperto)No (nessuna sospensione legale delle azioni)Nessuna imposizione: vincola solo chi accorda singolarmente nuove inteseSì, per atti pagamenti e garanzie eseguiti in adempimento del piano attestato omologatoRichiede attestazione indipendente. Mantiene riservatezza maggiore di accordi e concordato.
Accordo di ristrutturazione ordinarioArt. 57 CCII≥ 60% dei crediti (in valore) devono aderireSì, richiesta omologa tribunale (pubblicazione RI)Sì, se richieste (fino a 4+ mesi)No, vincola solo aderenti (estranei vanno pagati per intero)Sì, per atti esecutivi dell’accordo omologatoFormalizzato (registro imprese). Possibile cram-down Fisco con ≥30-40% pagamento .
Accordo di ristrutturazione “agevolato”Art. 60 CCII≥ 30% dei crediti (in valore) aderentiSì (come sopra)No (misure protettive non richieste né concesse)No (stessa regola: vincola solo aderenti; estranei fuori ma devono essere pagati regolarmente)Sì (atti esecuzione accordo omologato)Niente moratoria sui non aderenti. Utile se pochi creditori chiave e altri già soddisfatti normalmente.
Accordo ad efficacia estesaArt. 61 CCII≥ 60% totale + ≥ 75% in una categoria omogeneaSì, possibili se richiesteSì, limitatamente ai creditori non aderenti di quella categoria specifica (estensione ex lege)Serve tipicamente per banche/obbligazionisti. Debitore notifica accordo e piano ai non aderenti che verranno coinvolti . Opposizione possibile ma giudice può forzare.

(Legenda: RI = Registro delle Imprese; “misure protettive” = sospensione delle azioni esecutive)

Come si nota, man mano che si sale di livello di formalizzazione (dal semplice accordo privato fino all’accordo omologato esteso), aumentano le tutele legali ma anche la complessità e gli obblighi pubblicitari. Dal punto di vista del debitore, conviene utilizzare lo strumento meno invasivo che sia sufficiente per la propria situazione: se bastano due telefonate ai fornitori per spuntare una dilazione, non servirà imbastire un accordo ex art.57; ma se l’esposizione debitoria è massiccia e diffusa, probabilmente occorrerà un accordo omologato per gestire in maniera coordinata la ristrutturazione e paralizzare eventuali iniziative ostili nel frattempo.

Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

Un capitolo a sé, di fondamentale importanza nelle riforme recenti, è quello della Composizione Negoziata per la soluzione della crisi (CNC). Introdotta in via d’urgenza col D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) durante la pandemia e poi confluita nel Codice della Crisi (artt. da 17 a 25-quinquies CCII), la composizione negoziata è una procedura volontaria e confidenziale che consente all’imprenditore in crisi (anche non ancora insolvente) di richiedere l’assistenza di un esperto indipendente per condurre trattative con i creditori, al fine di raggiungere una soluzione concordata del proprio squilibrio. È uno strumento pensato per anticipare la crisi e evitare l’ingresso in una procedura concorsuale vera e propria, sfruttando l’aiuto di un facilitatore.

Come funziona: L’imprenditore presenta un’istanza via piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio , allegando informazioni sullo stato economico-patrimoniale, un piano che delinei le possibili strategie di risanamento e l’elenco dei creditori. Un’apposita Commissione presso la CCIAA nomina un esperto (di norma un commercialista, avvocato o consulente con esperienza in ristrutturazioni) che, dopo un primo esame, convoca l’imprenditore. Da quel momento si apre un periodo (inizialmente 3 mesi, prorogabile fino a 6 o 9 in casi complessi) in cui l’esperto favorisce le trattative tra debitore e creditori. Tutto avviene in modo riservato: l’apertura della procedura viene iscritta nel registro delle imprese ma senza qualificare l’azienda come insolvente; inoltre le parti coinvolte sono vincolate alla riservatezza.

Vantaggi per il debitore: La composizione negoziata offre una serie di benefici:

  • Durante la procedura, l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria dell’impresa. Può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, previo parere dell’esperto (o autorizzazione del tribunale se i creditori non concordano), beneficiando di una protezione rispetto ad eventuali azioni revocatorie future di questi atti se finalizzati al piano.
  • Può richiedere al tribunale misure protettive del patrimonio (come nel concordato): tipicamente, un decreto che sospende per qualche mese le azioni esecutive individuali e impedisce ai creditori di acquisire titoli di prelazione senza autorizzazione. Queste misure proteggono l’impresa mentre cerca l’accordo, evitandole di essere aggredita dai creditori più veloci .
  • L’esperto funge da mediatore qualificato: la sua presenza indipendente rassicura i creditori sull’affidabilità delle informazioni e sulle prospettive di risanamento, potendo lui stesso suggerire modifiche al piano dell’imprenditore.
  • La legge prevede incentivi anche sul piano fiscale: per esempio, la sospensione temporanea delle cause di scioglimento societario per perdite (l’imprenditore non è costretto a ricapitalizzare immediatamente se è in composizione negoziata), alcune agevolazioni fiscali su trasferimenti di beni strumentali al piano, e la non punibilità di eventuali ritardi nei pagamenti di certe imposte che maturano durante la negoziazione, a condizione di successo della stessa.
  • Se la negoziazione va a buon fine, si può arrivare a un accordo stragiudiziale con i creditori, oppure a uno degli strumenti formali (accordo di ristrutturazione, piano attestato, o anche un concordato preventivo preconfezionato).

Esiti possibili: La composizione negoziata non è una procedura con esito prestabilito (non è un concordato “minore” con omologa, se non in certe circostanze che vedremo). Può concludersi con vari risultati: – Risanamento dell’impresa fuori da procedure, se le trattative portano a sufficienti accordi bilaterali (ad es. una moratoria collettiva, nuova finanza dai soci, accordi con banche e fornitori) tali da superare lo stato di crisi. – Accesso a strumenti concorsuali semplificati: ad esempio, se le trattative individuano una soluzione da formalizzare, l’imprenditore può presentare un concordato preventivo “in continuità” sulla base degli accordi raggiunti (avvalendosi del lavoro svolto con l’esperto per predisporre il piano). In alternativa, può predisporre un accordo di ristrutturazione da far omologare. In sostanza, la composizione negoziata può fungere da trampolino verso un concordato o accordo “pre-pacchetto”, riducendo tempi e conflittualità. – Concordato Semplificato per la Liquidazione del Patrimonio: Questa è un’importante via d’uscita introdotta in parallelo alla composizione negoziata. Se la negoziazione fallisce perché i creditori non trovano un accordo, ma l’azienda è insolvente, l’imprenditore può proporre al tribunale un concordato speciale “senza voto dei creditori”, finalizzato solo alla liquidazione dei beni (art. 25-sexies CCII). È il cosiddetto concordato semplificato, utilizzabile solo dopo una composizione negoziata non andata a buon fine. In questo caso, non c’è voto dei creditori: il tribunale valuta la proposta (che deve assicurare ai creditori almeno il ricavato di una liquidazione giudiziale) . Se la omologa, un ausiliario (spesso lo stesso esperto o altro nominato) sovraintende alla liquidazione dei beni e al riparto ai creditori. Questo strumento, in pratica, consente di evitare il fallimento classico quando le trattative non producono un accordo ma c’è la volontà del debitore di collaborare alla liquidazione. Non richiede il 20% minimo ai chirografari come il concordato ordinario e taglia i tempi (è “semplificato” perché appunto senza voto né formazione di classi). – Archiviazione: se l’esperto rileva che l’imprenditore non collabora buona fede, o che non vi sono margini per alcuna soluzione, può interrompere la procedura. L’imprenditore può anche rinunciare. In tal caso, semplicemente cessa la protezione e i creditori restano liberi di agire (o l’imprenditore stesso può valutare l’istanza di liquidazione giudiziale volontaria, onde evitare iniziative disordinate dei creditori).

L’esperienza dei primi anni mostra che la composizione negoziata sta diventando uno strumento di riferimento: al novembre 2025 erano oltre 3.600 le istanze presentate dal 2021, con 423 casi di successo che hanno salvato aziende per complessivi 23.000 posti di lavoro . Segno che la riservatezza, la flessibilità e la possibilità di mantenere la continuità aziendale (nessun curatore che subentra) la rendono appetibile. Molte imprese di medie e grandi dimensioni vi hanno fatto ricorso, e Unioncamere segnala un raddoppio degli esiti positivi nell’ultimo anno . Dal 2025, si prevede che la CNC sarà lo strumento principale di soluzione della crisi, con eventuale successiva formalizzazione della soluzione individuata . Va anche notato che di recente (correttivo 2024) è stata introdotta la possibilità di una transazione fiscale in senso lato anche nell’ambito della composizione negoziata : ciò significa che l’imprenditore può, con il supporto dell’esperto, negoziare un accordo anche col Fisco (su tasse e contributi) e sottoporlo a un giudice per una sorta di presa d’atto (senza omologa vera e propria, ma con un decreto di accertamento della regolarità). Non c’è cram-down in questo caso (se Agenzia Entrate non accetta la proposta, non c’è modo di forzarla durante la CNC) , ma se accetta, l’accordo col Fisco viene “ratificato” dal tribunale in modo da dare certezza alle parti . Questo ampliamento è importante perché prima il Fisco poteva ridurre i debiti solo entro concordati o accordi ex 182-bis; ora, anche senza aprire tali procedure, può farlo in composizione negoziata, con il conforto di un controllo giudiziario di legittimità sul risultato.

In ottica debitoriale, la composizione negoziata rappresenta una opportunità da considerare seriamente appena la crisi si profila: consente di prendere tempo, congelare le azioni esecutive e lavorare a una soluzione mentre l’impresa continua l’attività. Richiede però impegno e trasparenza: l’imprenditore deve cooperare con l’esperto, fornire dati completi e aggiornati e agire in buona fede (pena la chiusura anticipata della procedura per comportamento non corretto). Inoltre, bisogna essere pronti a mettere sul piatto qualche sacrificio personale: spesso i creditori chiedono, per accordare fiducia, che l’imprenditore o i soci immettano liquidità fresca, oppure garanzie personali, o accettino di cedere una parte delle quote a nuovi investitori. La CNC facilita queste intese, ma non le garantisce gratuitamente: serve un vero progetto industriale di rilancio o liquidazione ordinata.

Avendo esplorato le soluzioni extragiudiziali, passiamo ora alle procedure concorsuali giudiziali, da attivare quando la crisi è troppo grave per essere risolta amichevolmente o quando le trattative falliscono. Tali procedure, sebbene più invasive, offrono comunque al debitore in difficoltà un quadro normativo di tutela (ad esempio, il automatic stay immediato) e possono essere sfruttate anche proattivamente dal debitore stesso per risolvere la situazione in modo sotto controllo (si pensi alla scelta di proporre un concordato preventivo prima che i creditori ottengano un fallimento d’ufficio).

Procedure Giudiziali (Concorsuali) per la Crisi d’Impresa

Quando i debiti di un’azienda sono insostenibili e non si riesce – o non si vuole – trovare un accordo stragiudiziale, si entra nel campo delle procedure concorsuali, ossia quelle procedure giudiziarie regolamentate destinate a gestire la crisi o insolvenza coinvolgendo collettivamente tutti i creditori sotto la supervisione di un tribunale. Le principali procedure oggi vigenti (in base al Codice della Crisi in vigore dal luglio 2022) sono: il Concordato Preventivo (nelle sue varianti in continuità o liquidatorio) e la Liquidazione Giudiziale (nuovo nome del fallimento). Per completezza citeremo anche la Liquidazione Controllata per i debitori “minori” e il Concordato Minore, sebbene nel caso di un’azienda manifatturiera verosimilmente si ricada nelle procedure ordinarie (le procedure “minori” riguardano soggetti non fallibili, come piccoli imprenditori sotto soglia, consumatori o professionisti). Analizziamo i vari istituti, focalizzandoci su come il debitore può attivarli e quali effetti producono.

Concordato Preventivo

Il Concordato Preventivo è uno strumento che consente all’imprenditore in stato di crisi o insolvenza di evitare la liquidazione fallimentare presentando ai creditori un piano e una proposta di soddisfacimento, da attuarsi sotto controllo dell’Autorità giudiziaria e con l’assenso della maggioranza dei creditori stessi. In altri termini, è una procedura concordataria in cui il debitore propone come regolare i propri debiti (ad esempio pagando una certa percentuale a chirografari, oppure pagandoli integralmente ma dilazionati, o ancora convertendo crediti in azioni, ecc.), mantenendo in cambio l’amministrazione dei beni (sia pure sotto vigilanza) e potenzialmente proseguendo l’attività. Se i creditori approvano e il tribunale omologa, il concordato si sostituisce al fallimento e viene eseguito secondo i termini pattuiti.

Tipologie di concordato: Il Codice della Crisi distingue principalmente tra: – Concordato in Continuità Aziendale (art. 84 CCII), – Concordato Liquidatorio (ossia con cessione dei beni ai creditori).

Questa distinzione non è solo nominale, ma comporta differenze nei requisiti e nelle agevolazioni concesse.

Nel Concordato in Continuità, l’impresa rimane in esercizio (in proprio o tramite un terzo) durante e dopo la procedura, ricavando dai proventi dell’attività in funzionamento le risorse per pagare i creditori. La continuità può essere diretta (la stessa società prosegue l’attività) o indiretta (l’azienda viene ceduta o affittata a un altro soggetto che la prosegue) . Il CCII incoraggia fortemente le soluzioni in continuità, perché preservano valore economico e posti di lavoro . Di conseguenza, le condizioni di ammissibilità sono più flessibili: ad esempio, non è richiesto un pagamento minimo prestabilito ai creditori chirografari (a differenza del concordato liquidatorio, come vedremo) e il debitore può anche prevedere di soddisfare i creditori non in misura prevalente dai flussi di continuità (la precedente regola del 50% di ricavi da continuità per qualificarsi come tale è stata eliminata) . In altre parole, oggi anche piani misti (in parte cessione beni, in parte prosecuzione attività) possono qualificarsi come “in continuità” se l’azienda rimane almeno in parte attiva . Ciò è importante perché consente di accedere al regime favorevole della continuità anche a piani dove la continuità non è totalizzante. I vantaggi concreti di un concordato in continuità includono: la possibilità di preservare contratti in corso (i contratti con la P.A., ad esempio, non si sciolgono automaticamente come avviene in un fallimento, e anzi possono proseguire se funzionali al piano), la possibilità di ottenere finanziamenti prededucibili per sostenere l’attività in concordato, e alcune flessibilità nel trattamento dei creditori (ad esempio la regola di Absolute Priority Rule è attenuata dalla Relative Priority nel concordato in continuità – ne parleremo a breve). Naturalmente, presentare un concordato in continuità comporta l’onere di predisporre un piano industriale credibile di risanamento: i tribunali sono oggi molto attenti a filtrare proposte di concordato in continuità poco realistiche o meramente dilatorie . La giurisprudenza recente ha chiarito che se un’azienda è “tecnicamente fallita” senza un vero progetto di riequilibrio, la domanda di concordato (specie se in continuità) può essere dichiarata inammissibile . In pratica, il debitore deve dimostrare che mantenere in vita l’azienda conviene di più ai creditori rispetto alla liquidazione, concetto formalizzato nel best interest test (art. 84, co.1 CCII) che impone: ogni creditore o classe deve ricevere almeno quanto otterrebbe in una liquidazione giudiziale . Questo principio vale in ogni concordato, ma in continuità spesso il debitore può far valere che la prosecuzione crea maggior valore (vendendo l’azienda funzionante, o generando utili futuri) rispetto al fallimento. Se così non è, meglio non intestardirsi nella continuità.

Nel Concordato Liquidatorio, invece, l’imprenditore propone di cessare l’attività e di liquidare il patrimonio (in tutto o in parte) per soddisfare i creditori. Può avvenire tramite vendita dei beni singoli, vendita in blocco dell’azienda, cessione degli immobili, incasso crediti, etc., anche con l’ausilio di un liquidatore nominato. Storicamente il legislatore italiano è stato diffidente verso i concordati meramente liquidatori, per timore che venissero usati come escamotage per sanare situazioni di insolvenza con soddisfazioni minime ai creditori. Per questo sia la vecchia legge fallimentare che il nuovo Codice prevedono condizioni più stringenti per ammettere un concordato liquidatorio. In particolare, sotto il CCII: – Se il concordato prevede esclusivamente la liquidazione del patrimonio, deve assicurare ai creditori chirografari almeno il 20% di soddisfacimento, oppure (in alternativa) deve prevedere un apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10% l’attivo da distribuire . Questa soglia del 20% era un tempo espressa come requisito legale rigido (ex art. 160 L.F.), oggi formalmente non c’è una percentuale fissa nel CCII, ma la prassi e la dottrina la considerano ancora un parametro di riferimento per la fattibilità: un’offerta troppo bassa (es. 5%) difficilmente otterrà il voto dei creditori e l’omologa . In più, l’art. 84, co.4 CCII impone quell’apporto esterno minimo del 10% se si paga meno del 20% ai chirografari, proprio per evitare concordati liquidatori “pigri” (un soggetto terzo o i soci devono mettere soldi nuovi a beneficio dei creditori) . Ad esempio, se senza concordato i creditori avrebbero recuperato 100 dalla liquidazione, con concordato liquidatorio il proponente deve far sì che recuperino 110 (10% in più), così da giustificare l’operazione. – Un concordato liquidatorio puro non può essere proposto dall’imprenditore individuale semplicemente per ottenere l’esdebitazione: il CCII prevede che il debitore persona fisica che voglia solo liquidare e liberarsi dei debiti dovrebbe in realtà accedere alla procedura di liquidazione controllata (ex sovraindebitamento). Tuttavia, se l’impresa è fallibile (es. una S.r.l.), può comunque fare concordato liquidatorio per chiudere in modo ordinato, purché rispetti i requisiti di legge. – Durante un concordato liquidatorio, solitamente viene nominato un liquidatore giudiziale che affiancherà o sostituirà l’imprenditore nell’esecuzione della liquidazione post-omologa (specialmente se l’imprenditore non gode della fiducia dei creditori). Il debitore perde la gestione diretta una volta omologato, diversamente dal concordato in continuità dove può rimanere in sella per attuare il piano.

Procedura e votazione: Il procedimento di concordato (sia esso in continuità o liquidatorio) segue queste fasi generali dal punto di vista del debitore: 1. Deposito del Ricorso: l’imprenditore presenta in tribunale la domanda di concordato, allegando il piano, la proposta, gli elenchi dei creditori e l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e fattibilità del piano. Può anche presentare inizialmente una domanda “con riserva” (concordato in bianco) per ottenere subito le protezioni e poi depositare piano e proposta entro termini fissati. 2. Ammissione e fase di voto: il tribunale valuta l’ammissibilità (requisiti formali e assenza di cause d’inammissibilità, come proposte manifestamente inferiori al valore di liquidazione) e, se ammette, nomina un Commissario Giudiziale. Viene fissata un’adunanza dei creditori. Nel frattempo, decorre l’automatic stay: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive né cautelari, i contratti in essere proseguono (salvo possibilità di scioglimento di contratti sfavorevoli su autorizzazione, pagando eventuale indennizzo). 3. Classi e voto: se ci sono creditori con cause di prelazione (privilegi, ipoteche, pegni) in tutto soddisfatti dal piano, non votano. I creditori chirografari e i prelazionari parzialmente non soddisfatti vengono suddivisi eventualmente in classi omogenee per posizione giuridica ed interessi economici. Essi votano la proposta. Serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza semplice in valore, salvo che siano previste classi, in tal caso la maggioranza va raggiunta in ciascuna classe o almeno nella maggioranza delle classi – c’è un meccanismo complesso che include anche la possibilità di cram-down interclassi). Con il CCII è stato introdotto il principio della Relative Priority Rule (RPR), per cui un concordato può essere omologato anche se una classe dissenziente non è pagata integralmente, purché non riceva meno (in termini relativi) di quanto ricevono classi inferiori . Questo attenua la rigida Absolute Priority Rule e consente ad esempio di dare qualcosa anche ad equity o chirografari subordinati, se ciò è funzionale a massimizzare valore, pur non pagando al 100% i senior (cosa prima vietata). La RPR si applica soprattutto nei concordati in continuità e ha aperto margini per piani più creativi di suddivisione del valore . In pratica, però, per ottenere il cram-down di classi dissenzienti occorre che almeno un’altra classe di pari rango o inferiore abbia accettato (e ovviamente che il piano rispetti il best interest test). 4. Omologazione: se i creditori approvano (o se c’è spazio per l’omologazione nonostante un dissenso di classi, con i meccanismi di cram-down), il tribunale procede all’omologa, verificando legalità e fattibilità. Se, ad esempio, una sola classe ha detto no e le altre sì, il debitore può chiedere l’omologazione lo stesso: il tribunale verificherà che la classe dissenziente sia trattata correttamente (nessuna classe inferiore prende più di lei, e prende almeno il valore di liquidazione) . Un esempio: se le banche chirografarie (classe A) votano no ma i fornitori chirografari (classe B) votano sì, e il piano dà 20% alle banche e 30% ai fornitori, il tribunale potrebbe comunque omologare ritenendo lecito dare di più a chi è strategico (fornitori) purché le banche non prendano meno del minimo di legge e non meno di eventuali classi inferiori . Ed in effetti, la Cassazione e la dottrina ammettono trattamenti differenziati tra chirografari se giustificati da ragioni oggettive, pur con prudenza. Se invece le maggioranze non sono raggiunte e non ci sono margini di cram-down, il concordato viene dichiarato non omologabile e si aprirà quasi inevitabilmente la liquidazione giudiziale (fallimento).

Esecuzione del concordato: dopo l’omologa, il debitore (se in continuità, sotto vigilanza del Commissario/giudice) o il Liquidatore (se previsto) procede a dare attuazione al piano: pagamenti ai creditori secondo le percentuali e tempistiche, dismissioni di beni se previste, ecc. Una volta eseguito integralmente, il debitore viene liberato dei debiti residui conformemente a quanto stabilito (ad esempio, se aveva proposto di pagare il 30% ai chirografari, una volta pagato quello, il restante 70% è definitivamente stralciato nei confronti di quei creditori).

Vantaggi del concordato per il debitore: – Sospende subito le azioni dei creditori, dando respiro. – Permette di ristrutturare il debito imponendo la soluzione anche alle minoranze dissenzienti, purché ci sia un consenso maggioritario. – Consente, se in continuità, di salvaguardare l’azienda come valore economico. Se in liquidazione, consente di gestire le vendite in modo ordinato (spesso con maggiore realizzo rispetto alla liquidazione fallimentare). – I debiti fiscali e contributivi possono essere falcidiati tramite la transazione fiscale inserita nel piano (abbiamo visto come la legge ora consenta persino l’omologa in caso di dissenso del fisco, a certe condizioni) . Ad esempio, il piano potrebbe prevedere di pagare solo il 50% dell’IVA e il 0% delle sanzioni: se l’AE aderisce, bene; se no, il tribunale può comunque omologare se quell’importo è >= al 30-40% e comunque superiore a quanto avrebbero preso in fallimento. – Il concordato preventivo, a differenza del fallimento, non comporta incapacità personali per l’imprenditore né la decadenza da cariche (nel fallimento, il fallito imprenditore individuale subisce restrizioni quali l’incapacità di esercitare altre imprese, l’interdizione dagli uffici direttivi di società, ecc. per la durata della procedura). – Sul piano fiscale, poi, le riduzioni dei debiti nel concordato non generano imposizione fiscale come sopravvenienze attive: l’art. 88, co.4-ter TUIR esenta le remissioni dei debiti accordate nell’ambito di concordati preventivi o fallimentari dalla tassazione . Questo è un enorme beneficio: se un’azienda fuori procedura ottiene dai creditori un condono di 1 milione di euro di debiti, teoricamente sarebbe un ricavo tassabile; ma se ciò avviene dentro un concordato, quel milione non è tassato (salvo eccedere eventuali perdite pregresse nel caso di concordato con continuità parziale) . Dunque, il concordato evita che il “colpo di coda” del Fisco rovini il beneficio dello stralcio debiti.

Svantaggi / considerazioni: Il concordato è un percorso complesso, costoso (bisogna pagar parcelle dell’attestatore, eventualmente del commissario e del liquidatore, oltre alle spese legali), e richiede tempi non brevissimi (da 6 mesi a 1-2 anni per arrivare all’omologa, a seconda della complessità). Inoltre l’impresa, specie in un concordato in continuità, opera sotto stretta sorveglianza e con fiducia spesso ridotta sul mercato (clienti e fornitori verranno a sapere della procedura e potrebbero essere più cauti, anche se la recente prassi cerca di evitare stigmi e a volte le imprese in concordato continuano a ricevere forniture). L’imprenditore deve accettare di perdere una parte di autonomia gestionale: importanti decisioni richiedono autorizzazione del giudice o parere del commissario, e quest’ultimo relaziona costantemente al tribunale. Infine, se il concordato fallisce (ad esempio l’azienda non rispetta gli obblighi o l’omologa viene revocata per inadempimento), si finisce quasi sempre in liquidazione giudiziale e, in quel caso, i creditori avranno perso altro tempo.

In conclusione, il concordato preventivo è uno scudo che il debitore può alzare per organizzare una soluzione alla crisi sotto l’egida del tribunale, evitando l’improvvisa aggressione dei creditori. Molti imprenditori lo vedono come ultima spiaggia, ma in realtà può essere strategico farvi ricorso per tempo, ad esempio se i creditori cominciano a perdere la pazienza e si rischiano pignoramenti multipli: meglio un concordato ben congegnato (magari “prenegoziale”, dopo aver sondato il terreno con banche e principali creditori) che un fallimento caotico. Va ricordato che proporre il concordato è un diritto del debitore: può farlo prima di diventare insolvente conclamato (in stato di crisi) o anche in stato di insolvenza, purché non sia stato ancora dichiarato fallito. Se invece sono i creditori a muoversi per primi chiedendo il fallimento, il debitore può ancora “controbattere” depositando una domanda di concordato (entro determinate tempistiche) per bloccare la dichiarazione immediata di fallimento. Ciò detto, presentare concordato solo per ritardare senza vera prospettiva non conviene: con la riforma, i tribunali respingono le domande abusive e inoltre un concordato inadempiente poi preclude l’esdebitazione per l’imprenditore individuale.

Liquidazione Giudiziale (Fallimento)

La Liquidazione Giudiziale è la procedura concorsuale che raccoglie l’eredità del vecchio “fallimento”. Viene aperta quando un imprenditore (o società) si trova in stato d’insolvenza conclamato e non vi sono percorsi alternativi in atto (o quando questi falliscono). È una procedura a carattere spiccatamente liquidatorio-coattivo: l’obiettivo è cristallizzare il patrimonio del debitore, liquidarlo (vendere i beni) e distribuire il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione, il tutto sotto la direzione di un tribunale e con un organo gestorio terzo (il curatore). Dal punto di vista del debitore, subire una liquidazione giudiziale significa perdere la disponibilità del patrimonio e, se persona fisica, anche subire limitazioni personali. Vediamo i tratti salienti:

Presupposti: insolvenza del debitore commerciale (un imprenditore non piccolo). La legge definisce l’insolvenza come l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestata con inadempimenti o altri fatti esteriori (es. protesti, chiusura attività) . Abbiamo visto che micro-imprese sotto certe soglie potrebbero non essere soggette; a tal proposito, il CCII all’art. 49 mantiene criteri dimensionali simili alla vecchia legge: chi nei tre esercizi precedenti ha avuto attivo ≤ €300k, ricavi ≤ €200k e debiti ≤ €500k non può essere soggetto a liquidazione giudiziale, restando al regime “sovraindebitamento” . Inoltre vige un ulteriore parametro: debiti scaduti > €30.000: sotto tale soglia di insoluto non si apre la procedura (Cass. 2223/2025 ha ribadito che la soglia dei 30mila euro va valutata al momento della dichiarazione di fallimento) . Nel nostro caso azienda di guarnizioni, è plausibile che i debiti eccedano tali limiti, quindi l’azienda è fallibile se insolvente.

Avvio: può essere su istanza di uno o più creditori, su istanza dello stesso debitore (cosiddetto fallimento in proprio, a volte scelto per evitare soluzioni peggiori o responsabilità per ritardo), o su iniziativa del P.M. in certi casi (ad esempio imprenditore che fugge, o segnalazione vigilanza bancaria). Il tribunale, accertata l’insolvenza, dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza (che funge anche da esecutivo per espropriare beni al debitore). Da quel momento: – Si spoglia il debitore dei poteri: se è un imprenditore individuale, perde l’amministrazione e disposizione dei suoi beni (che passano sotto custodia della procedura); se è una società, gli amministratori decadono e gli organi sociali perdono poteri, subentrando il curatore nella gestione. – Si nomina un Curatore (professionista iscritto all’albo) che amministra il patrimonio fallimentare, con il compito di redigere l’inventario, gestire l’azienda se è opportuno proseguire temporaneamente l’esercizio (di regola l’attività cessa, ma può essere autorizzata prosecuzione per un periodo se utile ai creditori, ad es. per completare commesse in corso e vendere meglio l’azienda), e poi liquidare i beni tramite vendite all’asta o altre procedure competitive. – Si fissa il termine per i creditori di insinuarsi al passivo (fare domanda per essere ammessi al concorso). Il curatore esamina le domande e predispone lo stato passivo, che il Giudice Delegato verifica ed eventualmente approva in udienza (insinuazione dei crediti). – Effetti per il debitore: Se il debitore è persona fisica (imprenditore individuale, socio illimitatamente responsabile di società di persone fallita), subisce: divieto di gestire i propri beni, impossibilità di pagare i creditori al di fuori del concorso, ritiro dei beni in suo possesso (tranne quelli impignorabili per legge), perdita della capacità di stare in giudizio (eventuali cause vengono proseguite dal curatore), e alcune incapacità personali (non può essere amministratore di società, non può ottenere nuova partita IVA, ecc. durante la procedura). È un’esperienza altamente invasiva. Se il debitore è una società di capitali, la società “subisce” questi effetti e gli amministratori perdono le cariche, ma personalmente non hanno queste incapacità (a meno che vengano dichiarati in insolvenza pure loro per estensione, cosa che avviene solo se erano soci illimitatamente responsabili o se soggetti a procedure personali). – Soffitti temporali: la procedura di liquidazione giudiziale può durare anni, a seconda della complessità. Ci sono tentativi in atto di velocizzare (ad esempio, obbligo di chiudere entro 3 anni se possibile, sanzioni ai curatori lenti), ma spesso si va oltre.

Liquidazione e riparto: Il curatore trasforma in denaro tutti gli asset: vendite di immobili, cessione di crediti (anche pacchetti a società di recupero), vendite di magazzino, etc. I soldi raccolti vanno a formare l’attivo da distribuire. Si pagano prima le spese prededucibili (costi della procedura stessa, compreso compenso del curatore, professionisti, eventuali finanziamenti concessi in prededuzione prima del fallimento, ecc.), poi i creditori privilegiati (in base all’ordine delle cause di prelazione: crediti con pegno/ipoteca, poi privilegi speciali, poi privilegi generali come lavoratori, fisco per IVA e ritenute, ecc.), infine quel che resta ai chirografari pro quota. Spessissimo, i creditori chirografari recuperano poco o nulla in fallimento. Ad esempio, può capitare un fallimento dove solo il curatore e il fisco vengono pagati e ai chirografari va zero. Non di rado anche i privilegiati non integralmente soddisfatti prendono percentuali modeste. Questo scenario dovrebbe far riflettere i creditori quando valutano un concordato: se in fallimento prenderanno 5%, e il debitore offre un concordato al 30%, conviene accettare il concordato.

Chiusura e esdebitazione: Terminati i riparti (anche parziali mano a mano), il tribunale dichiara chiusa la procedura. La società fallita (se era società di capitali) a quel punto si estingue. L’imprenditore individuale o i soci falliti rimangono responsabili dei debiti non soddisfatti salvo che ottengano l’esdebitazione. L’esdebitazione è l’istituto che libera il debitore persona fisica dai debiti concorsuali insoddisfatti, dandogli il famoso fresh start. Introdotta in Italia nel 2012, ora disciplinata nel CCII, l’esdebitazione non è automatica: il debitore la chiede e il tribunale la concede se ha collaborato durante il fallimento, non ha commesso irregolarità gravi o frodi, e non ne ha già beneficiato nei 5 anni precedenti (o 10, a seconda dei casi). Con l’esdebitazione, i creditori perdono il diritto di pretendere il residuo (tranne alcune eccezioni: debiti da mantenimento, da risarcimento danni per fatti illeciti, multa/ammende penali, e debiti fiscali per cui sia stata accertata condotta fraudolenta – questi restano). Per il debitore onesto ma sfortunato, l’esdebitazione è la vera salvezza post-fallimento.

Se l’imprenditore non è persona fisica (es. società), l’esdebitazione in senso tecnico non serve: la società si estingue e i creditori non possono più nulla (a meno di far escutere garanzie personali, se date, e a meno di responsabilità degli amministratori di cui diremo dopo). Invece, per l’imprenditore individuale, l’esdebitazione è cruciale: immaginando il titolare della nostra azienda di guarnizioni fosse una ditta individuale con debiti per 1 milione e il fallimento ne paga 100k (10%), senza esdebitazione resterebbe con €900k di debiti che i creditori potrebbero tentare di escutere su futuri redditi o beni sopravvenienti (anche dopo la chiusura del fallimento); con l’esdebitazione quei €900k sono cancellati e la persona può ricominciare senza strascichi.

Possibili azioni durante la liquidazione: il curatore, oltre a liquidare, può intraprendere azioni revocatorie per recuperare pagamenti o atti dispositivi fatti dal debitore prima del fallimento lesivi della par condicio. Ad esempio, se 6 mesi prima del fallimento l’azienda ha pagato integralmente un fornitore (preferendolo ad altri), il curatore può chiedere la revoca di quel pagamento e farsi restituire l’importo (salvo fosse un pagamento a termine scaduto normale, che ora con CCII non è più revocabile nei termini brevi). Oppure, se l’imprenditore ha venduto un macchinario al figlio a metà prezzo un anno prima del fallimento, il curatore può far dichiarare inefficace la vendita per atto a titolo oneroso con prezzo incongruo fatto a persona vicina (azione revocatoria ordinaria/fallimentare in periodo sospetto). L’imprenditore in crisi deve esserne consapevole: certi atti fatti prima della procedura potrebbero non reggere. E se sono fatti con dolo per frodare i creditori, possono portare a accuse penali (bancarotta fraudolenta).

Cosa può fare il debitore nella liquidazione: Onestamente poco, se la subisce. Può però assumere un ruolo proattivo se, ad esempio, trova un accordo con i creditori per chiudere anticipatamente la procedura (tramite un concordato fallimentare, istituto diverso dal concordato preventivo: è una proposta che un terzo o lo stesso fallito fa ai creditori già a fallimento aperto, offrendo ad es. tot% in tempi rapidi, se accettano il fallimento si chiude anticipatamente). Oppure, se ravvisa che magari non c’erano i presupposti, può proporre reclamo contro la sentenza di fallimento (entro 30 giorni). Ma parliamo di eccezioni. Nella gran parte dei casi, al debitore fallito conviene collaborare col curatore (anche perché la collaborazione è uno dei requisiti per ottenere poi l’esdebitazione) e cercare di trarre il meglio (ad esempio segnalare al curatore eventuali attivi nascosti, tentare di valorizzare l’azienda per cederla in esercizio, etc., così i creditori vengono soddisfatti di più e lui esce prima dal limbo).

Il punto di vista del debitore sulla liquidazione giudiziale: Ovviamente, è la situazione più penalizzante in termini di perdita di controllo e rischio di responsabilità. Tuttavia, in alcuni casi dichiarare fallimento in proprio può essere un atto quasi “liberatorio”: specie per società di capitali decotte, può evitare ulteriori aggravamenti e permettere ai soci onesti di chiudere col passato, affidando la gestione al curatore. Inoltre, come anticipato, una condotta di corretta collaborazione potrà portare al beneficio dell’esdebitazione per il fallito. Anche l’imprenditore fallito ha diritto a condurre un’esistenza dignitosa: la legge gli lascia i beni impignorabili (per es. stipendio per la parte necessaria al mantenimento suo e famiglia, eventuali assegni familiari, etc.), e se la moglie o parenti non falliti hanno beni propri, quelli restano estranei. L’importante è che non si sia cercato di fare il furbo prima: i tentativi di sottrarre beni potrebbero non solo venire vanificati, ma sfociare in conseguenze penali severe.

Procedura di Liquidazione Controllata (Sovraindebitamento): Permettiamoci qui un breve cenno, per completezza, alle procedure previste per i soggetti non fallibili (come il piccolo imprenditore sotto soglie, l’imprenditore agricolo, o il professionista). Se, in ipotesi, l’azienda di guarnizioni in grafite fosse stata dimensionata talmente piccola da non poter fallire, il titolare avrebbe potuto accedere alle procedure di cui alla L.3/2012 (oggi incorporate nel CCII: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata). La liquidazione controllata del sovraindebitato è paragonabile al fallimento ma in sede di tribunale civile, con un liquidatore nominato e un procedimento semplificato. Alla fine di quella, l’esdebitazione per il debitore meritevole è tendenzialmente concessa di diritto (nel nuovo codice, esdebitazione “di diritto” per il sovraindebitato onesto alla chiusura della liquidazione). Il concordato minore, invece, è come un concordato preventivo ma per i piccoli: richiede il voto dei creditori (maggioranza per teste e per valore) e può essere proposto da imprenditori minori o non fallibili. Non dilunghiamo oltre, perché il caso in studio sembra di un’azienda presumibilmente fallibile, però è bene sapere che esistono procedure ad hoc per chi sta fuori dal perimetro del fallimento.

Con il fallimento abbiamo dunque visto il peggior scenario per il debitore in termini di perdita di controllo, ma al contempo, paradossalmente, anche un possibile nuovo inizio grazie all’esdebitazione. Il debitore astuto cercherà di usare le leve precedenti (accordi, concordati) per non arrivarci, ma se capita, deve sapere come comportarsi per minimizzare i danni personali (collaborazione, niente favoritismi, rispetto degli obblighi di legge).

Aspetti Fiscali e Debiti con l’Erario

Le passività tributarie e contributive meritano un capitolo dedicato, perché spesso costituiscono una fetta importante dell’indebitamento e sono disciplinate da norme particolari. Un’azienda in crisi può avere debiti verso l’Agenzia delle Entrate (per imposte non versate: IVA, IRES, IRAP), verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) per cartelle esattoriali (ruoli) su imposte e magari multe, verso l’INPS o altre casse previdenziali per contributi non pagati, e verso l’erario per ritenute non versate. Tali crediti sono considerati “qualificati” in quanto assistiti spesso da privilegi (ad esempio, l’IVA non versata è credito privilegiato generale) o comunque tutelati da norme di ordine pubblico (il fisco non può transigere liberamente come un privato). Tuttavia, negli ultimi anni anche il Fisco si è dovuto adattare a logiche di composizione negoziale, bilanciando l’obiettivo di recupero con quello di massimizzare il gettito (meglio incassare il 30% in un concordato che lo 0% in un fallimento).

Vediamo come affrontare, dal lato del debitore, i debiti fiscali:

Definizioni agevolate (“Rottamazione” delle cartelle)

Il legislatore ha ripetutamente introdotto, in via temporanea, delle misure di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (ADER, ex Equitalia). Queste misure, chiamate popolarmente “rottamazione delle cartelle”, consentono ai debitori di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta (e l’aggio) senza le sanzioni e con forte riduzione degli interessi. Dal 2016 ad oggi vi sono state diverse edizioni: rottamazione 2016 (DL 193/2016), “rottamazione bis” 2017 (DL 148/2017), “ter” 2018 (DL 119/2018) e la più recente “rottamazione-quater” prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022). Come funzionano: si riferiscono a debiti già affidati all’agente della riscossione in certi periodi (ad es. la “quater” includeva cartelle dal 2000 al 30 giugno 2022). Il debitore presentava domanda entro una certa data (per la quater, inizialmente 30 aprile 2023 prorogato a 30 giugno 2023) e poi doveva pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione o in rate fino a 5 anni (18 rate: le prime due nel 2023 pari al 10% ciascuna, le altre 16 dal 2024 al 2027) . Il tasso di interesse sulle rate è agevolato (2% annuo) . Se si paga puntualmente, gli interessi di mora pregressi e le sanzioni sono condonati. Se si salta una rata (oltre a 5 giorni di tolleranza) , la rottamazione decade e il debito torna esigibile per intero al netto di quanto già versato. Per il debitore, aderire a queste definizioni conviene se ha liquidità o se può procurarsela, perché taglia il debito in modo significativo. Ad esempio, un debito per IVA con sanzioni al 30% e interessi di 5 anni potrebbe ridursi di parecchio (si pagano gli importi di capitale e interessi da ritardata iscrizione, ma non le sanzioni amministrative né gli interessi di mora successivi).

Nel 2023, oltre alla rottamazione-quater, c’è stato anche lo “Stralcio dei mini-debiti”: la L.197/2022 ha cancellato d’ufficio i debiti a ruolo fino a €1.000 risalenti agli anni fino al 2015 (con qualche eccezione per debiti da recupero aiuti di Stato, ecc.). Quindi tanti piccoli debiti sono stati semplicemente annullati al 31 marzo 2023. Ciò può aver alleggerito leggermente la posizione di alcune imprese, eliminando code di vecchie cartelle piccole.

Punto di vista dell’azienda debitrice: se l’azienda ha debiti con ADER e rientra in un periodo coperto da una rottamazione in corso, conviene quasi sempre aderire, perché blocca le azioni esecutive (durante la pendenza delle rate la riscossione è sospesa) e riduce l’importo. Ad ottobre 2025, la rottamazione-quater è in fase di pagamento rate (le rate proseguono fino al 2027). Non è escluso che future leggi di bilancio introducano nuove definizioni (ad esempio, la delega fiscale o manovre 2024-2025 potrebbero ipotizzarne altre, specie se tanti decadono dalla quater).

Limiti: Queste definizioni sono fai-da-te, nel senso che non richiedono un accordo con l’ente, è legge che te lo consente unilateralmente. Ma se l’importo è enorme e l’azienda già fatica a pagare il corrente, aderire può essere inutile: c’è il rischio di saltare le rate e perdere il beneficio, restando magari con more aggiuntive. Inoltre, la rottamazione non taglia il debito principale: se l’azienda è realmente incapace di pagare se non con una falcidia anche sul capitale, serve un accordo concorsuale (transazione fiscale).

In sintesi, per i debiti fiscali già a ruolo, controllare sempre se vi sono procedure di definizione agevolata disponibili e valutarne l’adesione, perché sono opportunità di riduzione del debito “chiavi in mano” offerte dallo Stato. L’imprenditore deve però considerare i flussi di cassa futuri per sostenere i pagamenti dilazionati.

Dilazioni Ordinarie e Rateizzazioni

Indipendentemente da condoni e rottamazioni straordinarie, la normativa consente a tutti i debitori di ottenere rateizzazioni ordinarie dei debiti fiscali iscritti a ruolo. In sostanza, si può chiedere ad ADER di pagare in fino a 72 rate mensili (6 anni) se il debito è sotto una certa soglia e/o se si prova temporanea situazione di difficoltà. Per importi fino a €120.000, la domanda di rateizzazione è concessa in modo automatico su semplice richiesta (“rateizzazione semplice”) . Per importi maggiori occorrevano una serie di documenti per provare lo stato di difficoltà finanziaria (bilanci, ISEE per persone fisiche, ecc.), ma recentemente il legislatore ha semplificato e ampliato: dal 2022 la soglia di debito fino a €120k consente rate fino a 84 mesi senza documenti , e oltre tale soglia fino a 120 mesi con prova (si parla di “rateizzazione straordinaria” fino a 10 anni per casi gravi) . Dal 2023-2024 ulteriori semplificazioni: dal 2025 si potrà chiedere fino a 120 rate anche per importi di medie dimensioni in base a nuovi parametri (frutto di una modifica inserita nel 2023) . In pratica l’Agenzia Riscossione cerca di venire incontro per evitare di avviare migliaia di pignoramenti inutili: preferisce incassare piano piano.

Il vantaggio della rateazione “amministrativa” è che blocca le azioni esecutive (ADER non procede con fermi, ipoteche, pignoramenti finché si pagano le rate) e evita l’iscrizione di ulteriori ipoteche ecc. Lo svantaggio è che non riduce l’importo: anzi, sugli importi rateizzati continuano a maturare gli interessi di dilazione (oggi il 4% circa, prima del 2023 era intorno al 3-4%, poi col rialzo tassi il tasso legale è 5% nel 2023, ma le normative speciali han fissato 2% per definizioni agevolate e 4% per rate ordinarie recenti).

Dal lato del nostro imprenditore: se l’azienda è ancora operativa e vuole guadagnare tempo sui debiti fiscali, può presentare istanza di rateizzazione su cartelle esattoriali. Questo le permetterà di respirare (pagando la prima rata, scatta la sospensione delle azioni di recupero). Attenzione però: se successivamente si vuole proporre un concordato o accordo, quelle rateizzazioni in corso potrebbero dover essere riconsiderate (spesso nel piano si prevede di includerle in una transazione fiscale, oppure di proseguirle regolarmente se sostenibili). Inoltre, se l’azienda dovesse fallire, le rate non pagate diventano immediatamente esigibili nella procedura e il privilegio del fisco rimane.

Transazione Fiscale e Contributiva nelle Procedure

Abbiamo già toccato questo tema parlando di concordato e accordi. Riepiloghiamo: la transazione fiscale è lo strumento attraverso cui in un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione il debitore tratta col Fisco un pagamento parziale del dovuto. Il CCII (art. 63) la disciplina dettagliatamente. Punti chiave: – Automaticità: il debitore DEVE trattare in modo specifico il Fisco: deve allegare alla proposta un documento che indichi il trattamento dei crediti fiscali e contributivi, e acquisire il parere dell’ente (nel concordato i crediti pubblici votano come classe separata di solito). – Possibilità di falcidia: si possono proporre percentuali di pagamento anche basse su tributi chirografari e su sanzioni/interessi, mentre per i crediti privilegiati di rango elevato in passato era vietato toccare capitale e interessi (solo sanzioni). Ora, con la vigenza del CCII, anche l’IVA e le ritenute – che sono crediti privilegiati – possono essere falcidiate nel caso di concordato liquidatorio (degradando in chirografo la parte eccedente il valore di realizzo del bene su cui insiste il privilegio) o in concordato in continuità col meccanismo delle classi. In soldoni: è ammesso proporre di pagare, ad esempio, il 50% dell’IVA e stralciare il resto, se ciò è l’unico modo per rendere fattibile il piano. L’importante è che l’attestatore certifichi che i creditori fiscali prendono almeno quanto ricaverebbero liquidando l’azienda (spesso in liquidazione l’IVA privilegiata non è comunque coperta integralmente dai beni, quindi di fatto quel 50% può essere il massimo teorico). – Cram-down: se l’ente non aderisce, c’è ora la possibilità di ottenerne ugualmente l’assenso tramite l’omologa forzata, come già descritto: nel concordato preventivo, l’art. 112 CCII consente il cram-down del fisco se la sua classe è l’unica dissenziente e ricorrono le condizioni (migliore alternativa e etc.) . Negli accordi, le condizioni dell’art. 63 (transitorie nel DL 69/2023 ora stabili) richiedono almeno 30-40% di soddisfo , ecc. – Tributi locali: con la riforma, i Comuni e altri enti locali possono anch’essi aderire a transazioni fiscali, non solo l’Agenzia Entrate – prima era ambiguo se potessero. Ora è pacifico che tutti i crediti fiscali in senso ampio possono rientrare in queste transazioni .

Attenzione: Ci sono alcuni tributi che restano delicati: l’IVA e le ritenute non versate hanno anche risvolti penali (vedi oltre). Una transazione fiscale che preveda di pagarle parzialmente non elimina l’eventuale reato di omesso versamento se i limiti penali sono superati, a meno che poi col concordato omologato e rispettato non scatti causa di non punibilità (in passato per l’omesso versamento era causa di non punibilità il pagamento integrale del dovuto entro la dichiarazione successiva; se col concordato pago solo metà, quella norma non si applica e il reato formalmente resterebbe, anche se la giurisprudenza è dibattuta se la falcidia concordataria possa scriminare il reato – attualmente propendono di no, se non paghi il 100% entro certi termini il reato di omesso versamento IVA >250k annui rimane). Quindi, l’imprenditore deve affiancare al piano anche una valutazione del rischio penale: se propone di non pagare parte dell’IVA, dovrà affrontare la questione nell’eventuale processo (magari chiedendo messa alla prova, o confidando che la magistratura lo assolverà per mancanza di dolo se ha agito in una procedura trasparente, ma non è garantito).

Aspetti Fiscali del Risanamento: Sopravvenienze Attive e Perdite

Un aspetto di fiscalità d’impresa da considerare in un risanamento è il trattamento delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti. Abbiamo già accennato che l’art. 88 TUIR esenta da tassazione le riduzioni dei debiti conseguenti a procedure concorsuali (concordato preventivo omologato, fallimento, accordo di ristrutturazione omologato) . Ciò significa che se in concordato taglio 1 milione di debiti, quel milione non entra a bilancio come utile tassabile. In un piano attestato o accordo stragiudiziale senza omologa, invece, la questione è diversa: prima delle modifiche portate dal DL 34/2019, l’esenzione non copriva i piani attestati né gli accordi di ristrutturazione 182-bis (per questi ultimi c’era stata una lacuna poi colmata). Oggi, grazie al richiamo nel TUIR ai piani ex art. 67 L.F. (ora 56 CCII) e agli accordi omologati ex art.182-bis (ora 57 CCII), anche quelle riduzioni dovrebbero essere esentasse se certificate nella relazione attestatore e se l’accordo è effettivamente concluso . Però se l’imprenditore semplicemente ottiene da singoli creditori abbuoni di credito fuori procedura, rischiano di essere tassabili. Bisogna quindi pianificare il risanamento anche con il fiscalista: talvolta può convenire coinvolgere il tribunale (accordo omologato) anche solo per avere il “paracadute” fiscale, soprattutto quando si parla di importi rilevanti.

Ad esempio, se l’azienda cancella €500.000 di debiti con fornitori tramite accordi individuali, e supponiamo avesse perdite pregresse minori di quell’importo, rischia di dover conteggiare una sopravvenienza tassabile e pagare IRES su una cifra fittizia. Mentre se la stessa riduzione avviene in un concordato, quell’IRES non è dovuta. Il CCII ha anche previsto, come visto nella citazione dal blog, differenze tra concordato liquidatorio e in continuità: nel concordato liquidatorio tutta la parte di debito falcidiato è esente da tassazione (l’azienda poi di solito viene chiusa quindi non c’è neanche un futuro reddito imponibile); nel concordato in continuità la non imponibilità vale solo per la parte che eccede le eventuali perdite fiscali pregresse . Cioè, lo Stato non vuole che tu usi perdite pregresse per poi anche non tassare il residuo – o uno o l’altro. In pratica, se avevi già perdite a copertura del debito cancellato, usi quelle; se il taglio supera le perdite, l’eccedenza non la tassi comunque.

Strategie con il Fisco dal lato debitore

Riassumiamo alcune strategie pratiche che il nostro imprenditore indebitato dovrebbe valutare riguardo i debiti fiscali: – Verificare cartelle esattoriali pendenti: controllare le comunicazioni di ADER, l’estratto conto, e valutare se i debiti sono recenti (ancora in fase di accertamento?) o già a ruolo. Se sono in contenzioso, decidere se proseguire la lite (se ritiene l’accertamento sbagliato) o transigere. Se sono definitivi, vedere se rientrano in qualche rottamazione o saldo e stralcio. – Non trascurare la compliance corrente: durante il risanamento, è importante almeno pagare in corso le nuove scadenze fiscali (IVA corrente, ritenute su stipendi attuali, ecc.), per non aggravare la posizione e soprattutto per evitare nuovi reati. Se l’azienda è incapace di pagarle, segno che probabilmente serve uno stop e una procedura concorsuale, altrimenti l’amministratore rischia ogni mese reati di omesso versamento. – Interloquire con l’Agenzia Entrate: nelle procedure di composizione negoziata è ora possibile coinvolgerla formalmente con la nuova transazione fiscale ad hoc . Anche fuori da lì, presentare all’AdER un’istanza di rateazione almeno toglie il fiato sul collo. – Considerare la Transazione Fiscale nel Concordato: se prevede un concordato, preparare per tempo tutta la documentazione da dare all’Agenzia (piano, perizia sul valore di liquidazione) in modo che possano esprimere il parere informato. Spesso una causa di insuccesso è non dare abbastanza elementi o formulare proposte improvvisate. Far emergere chiaramente che “lo Stato in questo concordato prende più che in fallimento” è il mantra per avere il tribunale dalla propria parte anche in caso di dissenso del Fisco . – Attenzione ai debiti contributivi: l’INPS tende ad avere un atteggiamento analogo all’Agenzia Entrate per la parte contributiva. Anche l’INPS può essere falcidiata in concordato (con i nuovi paletti del 30-40%). Però se i contributi non versati includono quote trattenute ai dipendenti (es. contributi previdenziali a carico del lavoratore, che il datore ha tenuto ma non versato), c’è un reato specifico (omesso versamento di ritenute previdenziali, depenalizzato se sotto soglia di €10k annui, oltre è reato ma estinguibile col pagamento tardivo). Quindi la falcidia su quelle componenti può lasciare strascichi penali. In genere, comunque, nei concordati si cerca di pagare per intero le ritenute e i contributi lavoratori, e si stralciano semmai sanzioni e interessi. – Scadenze: se in corso di definizione agevolata, l’azienda deve pianificare in cassa le rate. Ad esempio, la prossima rata rottamazione-quater per chi ha aderito scade il 30 novembre 2025 . Un ritardo e salta tutto. Se si accorge di non riuscire, potrebbe valutare di lasciar decadere la rottamazione e includere il debito residuo in un concordato con falcidia. Paradossalmente, a volte un concordato può offrire di più di una rottamazione decaduta, ma va valutato caso per caso.

In conclusione, gestire i debiti fiscali richiede una combinazione di strumenti amministrativi e concorsuali. Il debitore non deve avere timore di confrontarsi con l’Erario: ormai la mentalità è cambiata, l’Agenzia Entrate partecipa alle procedure e cerca di massimizzare il recupero possibile, accettando anche compromessi dove necessario (lo testimonia il continuo aggiornarsi delle norme sulla transazione fiscale, con soglie di soddisfo però a tutela dell’erario ). L’importante è non calare dall’alto proposte irragionevoli (tipo offrire il 1% sulle imposte privilegiati – non passerà mai il vaglio) e, se possibile, approfittare delle leggi di favore come rottamazioni, perché quelle portano benefici che nessun giudice può dare (l’azzeramento di sanzioni) e in più non implicano ammissione di insolvenza. Un’azienda ancora formalmente solvibile potrebbe preferire rottamare i debiti fiscali e evitare di attivare procedure concorsuali pubbliche, se riesce a sostenere i pagamenti diluiti.

Responsabilità Personale di Imprenditori e Amministratori

Un tema cruciale quando si parla di “difendersi” con un’azienda indebitata è la tutela del patrimonio e della posizione personale di chi gestisce o possiede l’azienda. In Italia vige il principio che la società di capitali (S.r.l., S.p.A.) ha personalità giuridica distinta e risponde essa sola con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali, mentre i soci (salvo diverso patto nelle s.r.l., comunque raro) non sono tenuti con i loro beni personali. Nelle società di persone (S.n.c., S.a.s.), invece, i soci (tutti gli SNC, e i soci accomandatari delle SAS) rispondono illimitatamente e solidalmente anche con il patrimonio personale dei debiti sociali. L’imprenditore individuale, ovviamente, risponde con tutti i propri beni (presenti e futuri) dei debiti dell’impresa, non essendoci distinzione tra persona e impresa.

Queste regole generali subiscono però significative deroghe e temperamenti in situazioni di crisi, specialmente se l’insolvenza degenera in comportamenti non diligenti o dolosi da parte di chi ha gestito l’impresa. Inoltre, garanzie personali prestate a favore di creditori (fideiussioni di soci o amministratori alle banche) possono vanificare la separazione patrimoniale. Entriamo nel dettaglio delle possibili responsabilità, civili e penali, e su come il debitore/imprenditore può difendersi o limitare tali rischi.

Responsabilità Civile verso i Creditori (azione dei creditori sociali)

Nel caso di società di capitali, per legge i creditori sociali possono agire direttamente solo contro la società e non contro gli amministratori o soci, salvo situazioni particolari. Tuttavia, esistono gli strumenti per far ricadere sui gestori le conseguenze di una gestione scorretta: – Azione di responsabilità verso gli amministratori: Se per effetto di atti di mala gestio o violazione dei doveri (diligenza, prudenza, rispetto delle norme societarie) il patrimonio sociale risulta insufficiente a pagare i creditori, il curatore fallimentare (o anche i creditori stessi, se la società non è fallita) può promuovere un’azione ex art. 2394 c.c. (per le SPA, applicabile anche a SRL per rinvio dell’art. 2476 c.c.) per far condannare gli amministratori a risarcire i creditori insoddisfatti. Tipicamente questa azione (in sede fallimentare si chiama azione dei creditori sociali esercitata dal curatore ex art. 146 L.F.) mira a situazioni in cui gli amministratori hanno aggravato il dissesto violando l’obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale. Un esempio classico: la società era già in perdita tale da dimezzare il capitale e obbligare a provvedimenti di legge (ricapitalizzazione o liquidazione), ma gli amministratori hanno continuato l’attività accumulando ulteriori debiti; ciò può costituire inadempimento dei doveri e generare responsabilità. La Cassazione ha affermato che la prosecuzione dell’attività dopo lo scioglimento della società (che avviene di diritto ad es. se il capitale scende sotto il minimo legale in una SPA e non viene ripianato) comporta responsabilità personale degli amministratori per i nuovi debiti contratti in quel periodo . In altre parole, se gli amministratori “tirano a campare” un’azienda decotta invece di portare i libri in tribunale, rischiano poi di dover rispondere in proprio del maggior buco creato. Anche atti particolari come pagare preferenzialmente un creditore a scapito di altri in prossimità del fallimento possono essere visti come lesivi. Nel 2025 la Cassazione (ord. n.23963/2025) ha ribadito che l’amministratore risponde se compie operazioni imprudenti e contrarie all’interesse sociale, e che in giudizio è lui a dover provare di aver agito con la diligenza richiesta, una volta allegata la violazione . Quindi c’è un orientamento rigoroso: business judgment rule sì, ma non copre decisioni palesemente irragionevoli o negligenti . Nel contesto della crisi, spendere liquidità per attività extra-sociali o continuare a indebitarsi senza piano di risanamento rientra in quelle condotte non scusabili. – Responsabilità dei soci: In linea generale il socio di Srl/SpA non risponde dei debiti sociali. Vi sono però eccezioni: se il socio ha agito di fatto come amministratore (amministratore di fatto), può rispondere come tale nelle azioni di responsabilità. Oppure se ha abusato della personalità giuridica della società come schermo (es. società sottocapitalizzata usata per fare debiti e poi svuotata), in dottrina e giurisprudenza a volte si è arrivati a configurare un’estensione di responsabilità per direzione e coordinamento abusivo o per confusione di patrimoni. Sono situazioni limite, ma da sapere: creare una nuova società e spostare lì gli asset sani lasciando i debiti nella vecchia può portare a far dichiarare la nuova società responsabile in solido come successore, o i soci come responsabili verso i creditori della vecchia (sulla base del principio dell’abuso di personalità giuridica). Ad esempio, la giurisprudenza ha riconosciuto in passato la responsabilità personale dell’amministratore unico-socio unico che svuotava la società, in base all’art. 2476 comma 7 c.c., che rende responsabili i soci di srl che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per la società, i soci o i terzi. – Soci di società di persone: Come detto, qui la responsabilità è strutturale: i creditori possono attaccare direttamente i beni personali dei soci (prima però devono escutere il patrimonio sociale, art. 2304 c.c.). Dunque, per un socio di SNC con azienda in crisi, il confine tra debiti sociali e personali non esiste: egli è debitore solidale. L’unica “protezione” è che in procedure concorsuali (es. fallimento), i creditori devono prima soddisfarsi sui beni sociali e poi su quelli personali, ma se la società fallisce, falliscono anche i soci illimitatamente responsabili (è automatico o quasi: il tribunale dichiara il fallimento dei soci insieme a quello della società, se erano attivi nel periodo). – Liquidatori: se l’azienda è messa in liquidazione volontaria e un liquidatore incaricato paga alcuni creditori lasciando fuori i debiti fiscali ad esempio, può incorrere in responsabilità personale verso quei creditori pretermessi. L’art. 2495 c.c. prevede che, dopo cancellazione società, i creditori insoddisfatti possono agire verso i soci (fino a quanto riscosso in liquidazione) e verso il liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di quest’ultimo. Un tipico caso: la società viene liquidata, il liquidatore distribuisce tutto ai soci ma non paga il Fisco; l’Agenzia Entrate può fare causa al liquidatore per quel pagamento indebito ai soci che ha leso il suo credito. L’Agenzia delle Entrate infatti spesso notifica cartelle ai liquidatori per queste responsabilità, per importi pari alle somme distratte ai soci.

Come difendersi da queste responsabilità civili? Dal punto di vista dell’amministratore o socio debitore: – Agire tempestivamente in caso di crisi evitando l’aggravamento del dissesto: chiedere per tempo un concordato, un accordo o la liquidazione evita di incorrere nell’accusa di aver tirato a campare a danno di creditori. Ad esempio, se emergono perdite rilevanti, convocare l’assemblea e adottare provvedimenti (ricapitalizzare o sciogliere la società) come richiesto dalla legge (artt. 2446-2447 c.c. per SPA, 2482-bis/ter per SRL) mette al riparo gli amministratori da violazione di quei doveri. Al contrario, ignorare le perdite e continuare come nulla fosse espone a responsabilità diretta. – Documentare le decisioni: se l’amministratore può dimostrare che ogni scelta era ponderata, presa con informazioni adeguate e nell’interesse della società (anche se poi sfortunata), potrà difendersi invocando la business judgment rule. Ad esempio, investire in un nuovo macchinario sperando di risollevare la produttività potrebbe non riuscire, ma se al momento era una scelta ragionevole (analisi costi-benefici fatta, ecc.) non è colpa grave. Diverso svendere un macchinario a un prezzo vile a un amico: quello è indifendibile. – Non confondere il proprio patrimonio con quello sociale: evitare prelievi non giustificati di denaro dell’azienda, tenere separate le spese personali. In fallimento, i prelievi “anomali” verranno fuori e il curatore potrebbe agire per far restituire (azione di mala gestio o addirittura di restituzione di finanziamenti soci occulti, se qualificabile). – Valutare l’uso di strumenti protettivi del patrimonio personale ex ante: molti imprenditori sposati mettono la casa nel fondo patrimoniale per proteggerla da debiti aziendali; sappiano però che il fondo patrimoniale non protegge dai debiti per esigenze dell’attività professionale (i creditori possono attaccarlo se dimostrano che il debito fu contratto per scopi estranei ai bisogni familiari, e i debiti dell’impresa tipicamente lo sono). Quindi il fondo funziona solo contro debiti non legati all’impresa. Trust o intestazioni fiduciarie? Possibile, ma se fatti in vista di insolvenza rischiano revoca o peggio, bancarotta. – Assicurazione: esistono polizze D&O (Directors and Officers Liability) che coprono i danni da responsabilità civile degli amministratori verso terzi. Può essere utile averne, anche se spesso le polizze non coprono il dolo o colpa grave e hanno massimali; ma per errori di gestione negligente potrebbero attivarsi.

Debiti Fiscali e Responsabilità Personale

Un’amministratrice di una SRL spesso pensa: “Ok la società deve 500k di IVA, ma è la società che fallirà, io come persona sono salva.” Non è sempre così netto: come accennato, il liquidatore di una società risponde personalmente verso il Fisco se ripartisce attivi ai soci lasciando impagate imposte dovute. C’è una norma, l’art. 36 del DPR 602/73, che sancisce questa responsabilità nei limiti delle somme distribuite ai soci. Quindi il liquidatore che chiude gli occhi e paga i soci (o alcuni creditori) e non il Fisco, potrà essere chiamato a rifondere il dovuto (tipicamente l’Agenzia Entrate Riscossione invia cartelle proprio citando l’art.36 a ex amministratori/liquidatori). Inoltre, gli amministratori possono essere responsabili solidalmente per sanzioni tributarie della società se con atti o omissioni violano loro stessi obblighi tributari: ad esempio, in caso di omessa dichiarazione dei redditi da parte di una società poi fallita, la Cassazione penale ha confermato che l’amministratore risponde del reato anche se successivamente subentra il curatore per quell’anno . Sul piano amministrativo, in genere le sanzioni tributarie restano a carico solo del contribuente (società), tranne casi di estensione per imprenditore individuale.

Quando la società è in crisi e non paga tributi, scattano possibili responsabilità penali che ricadono sulle persone fisiche amministratori (non sulla società, che non risponde penalmente per quei reati fiscali ordinari): – Omesso versamento di IVA superiore a 250.000 € per anno (art. 10-ter D.Lgs.74/2000): reato con pena fino a 6 anni. Se la crisi è tale che l’azienda non ha versato l’IVA di un intero anno su vendite di quell’importo, l’amministratore ne risponde penalmente. Difendersi? L’unica causa estintiva è il pagamento integrale dell’IVA dovuta prima dell’apertura del dibattimento. In un concordato, come detto, anche se omologato e paghi solo una parte di quell’IVA, il reato tecnicamente resta. Dunque l’amministratore potrebbe affrontare un processo, dove potrà cercare di dimostrare che l’omissione fu dovuta a forza maggiore (per es. la scelta era tra pagare stipendi o IVA) ma la giurisprudenza è severa: difficilmente assolve, a meno di situazioni eccezionali. Spesso la strada è patteggiare o chiedere misure alternative. – Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis): se supera 150.000 € annui. Simile al precedente. – Dichiarazione infedele/fraudolenta: se in crisi si prova a ridurre debito truccando dichiarazioni, oltre all’illecito morale c’è quello penale (artt. 3 e 4 D.Lgs.74/2000). Ad esempio, occultare fatture per abbassare l’IVA dovuta è reato di dichiarazione fraudolenta se oltre soglie (pene importanti). – Sottrazione di beni al Fisco: Vendere beni societari per evitare che il Fisco li pignori può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.Lgs.74/2000). – Reati fallimentari: se poi l’impresa fallisce, come amministratore ci si può trovare imputati per bancarotta (fraudolenta patrimoniale, se si sono dissipati beni o sottratti documenti; preferenziale, se pagati alcuni creditori a scapito di altri in periodo sospetto; semplice, se con colpa grave si sono aggravati i debiti, ad esempio contratti debiti manifestamente sproporzionati, o tenuta contabilità irregolare). Molte condotte tenute durante la crisi potrebbero essere rivisitate come bancarotta dal curatore e dal PM. Ad esempio la Cassazione n.631/2025 ha evidenziato l’importanza di valutare attentamente la condotta dell’amministratore formale e di fatto ai fini della bancarotta fraudolenta . Le Sezioni Unite penali a novembre 2025 (sent.37200) hanno chiarito alcuni aspetti di responsabilità per distrazioni e concorso di terzi nei reati di bancarotta .

Difendersi da rischi penali: – Prevenzione è la miglior difesa: non commettere atti illeciti. In situazioni di insolvenza, evitare di: distrarre beni (anche vendite a parenti a prezzi irrisori, o prelievi di cassa non giustificati, sono distrazioni), preferire alcuni creditori occultamente, falsificare libri o buttarli. Anzi, tenere la contabilità regolare sino alla fine è essenziale per evitare la bancarotta documentale. Conservare tutte le pezze giustificative, bilanci, e se possibile depositare bilanci aggiornati: la mancanza di scritture è di per sé reato se l’azienda fallisce. – Agire di concerto col legale: se la crisi è acuta e non ci sono vie di salvezza, consultare un avvocato penalista oltre che fallimentare, per capire quali atti è meglio astenersi dal compiere e quali potrebbero mitigare successive accuse. Ad esempio, l’amministratore potrebbe rassegnare le dimissioni nominando un liquidatore: questo non lo esonera da responsabilità pregresse, ma se lui consegna al liquidatore tutti i libri e informazioni correttamente, difficilmente potrà essergli imputata bancarotta documentale. Oppure, presentare domanda di concordato e seguire il percorso trasparente potrebbe evitare le condotte di occultamento, e se il concordato poi va in porto, alcune ipotesi di reato (es. bancarotta preferenziale per pagamenti fatti come da piano concordatario) non sussistono perché autorizzate. – Cooperazione col curatore: se fallimento avviene, l’amministratore deve collaborare, consegnare tutto, non fuggire. La mancata collaborazione (non consegna di beni o registri, irreperibilità) è aggravante e reato di bancarotta propria. – Beneficio dell’esdebitazione per l’ex fallito: non direttamente penale, ma stimola a comportarsi bene. Se l’imprenditore persona fisica spera nell’esdebitazione, deve non aver commesso atti di frode o reati gravi di bancarotta (la legge nega l’esdebitazione a chi è condannato per bancarotta fraudolenta, ad esempio). Quindi sapere che comportamenti onesti saranno premiati con la liberazione dai debiti è un incentivo alla legalità.

In ultimo, menzioniamo un aspetto: in caso di crisi d’azienda, la posizione degli garanti personali (fideiussori) è delicata. Se ad esempio il socio o l’amministratore ha dato garanzia alla banca per il mutuo aziendale, e l’azienda va in default, la banca potrà agire sul garante. Gli strumenti concorsuali dell’azienda (concordato, ecc.) non liberano il fideiussore salvo diversa pattuizione: per legge, il concordato della debitrice non produce effetti sui terzi garanti (art. 88 L.F., ora confermato dal CCII). Ciò significa che, ad esempio, il signor Rossi, amministratore, che aveva garantito il leasing, se la società va in concordato pagando 50% al lessor, rimane esposto per l’altro 50% come garante (il creditore può chiederlo a lui). L’unico modo per il garante di “difendersi” è negoziare con il creditore a parte (magari la banca spesso va da lui a chiedere almeno parziale pagamento) o, in ipotesi estrema, se anche il garante è insolvente, aprire per sé stesso una procedura (p.es. Rossi consumatore overindebitato che chiede un piano del consumatore, o Rossi che fallisce se era socio illimitato). Purtroppo, questa asimmetria è difficile da colmare. Il CCII nel cram-down fiscale ha previsto che se il debitore principale fa un concordato che falcidia il debito tributario, lo Stato non può poi rivalersi sul coobbligato (fideiussore) per la parte falcidiata : dunque almeno per il Fisco la legge evita che la transazione fiscale sia vanificata chiedendo il resto al garante (che spesso è il legale rappresentante). Ma per i creditori privati, non c’è norma analoga.

Tabella 2 – Responsabilità Patrimoniale degli Attori dell’Impresa

FiguraResponsabilità per debiti aziendaliNote / Eccezioni
Imprenditore individualeIllimitata su tutti i beni presenti e futuri.Può separare alcuni beni con fondo patrimoniale (ma debiti d’impresa non coperti se il creditore prova scopo imprenditoriale). Esdebitazione possibile dopo liquidazione controllata/fallimento, se meritevole.
Socio SNC / accomandatarioIllimitata e solidale per debiti sociali. Patto contrario non opponibile ai terzi.Falliscono insieme alla società. Possono chiedere esdebitazione post-fallimentare per liberarsi del residuo. Soci accomandanti invece limitati al conferimento (salvo perdita di privilegio se ingeriscono gestione).
Socio SRL/SPALimitata al conferimento (perdono al più il capitale investito).Eccezioni: se socio unico non adempie a versamento capitale; se ha disposto atti in conflitto di interessi arrecando danno (azione di responsabilità art. 2476 c.7 c.c.); se socio di fatto amm. di fatto, risponde come amministratore. In SRL possibili finanziamenti soci postergati (non restituiti se fatti quando extra ratio capitale proprio).
Amministratore (SRL/SPA)Non direttamente debitore verso creditori sociali, però responsabile in caso di gestione non diligente che danneggi il patrimonio sociale (azione dei creditori ex art. 2394/2476 c.6 c.c.).Può essere chiamato a rispondere dal curatore per aggravamento insolvenza (indebita prosecuzione attività, omessa convocazione soci su perdite) . Se commessi illeciti anche verso singoli creditori (es. pagamenti preferenziali prima del fallimento), possibile concorso in bancarotta.
LiquidatoreSimile all’amministratore per periodo di liquidazione; in più risponde personalmente verso creditori sociali se paga soci o taluni creditori prima di altri senza soddisfare tutti.Art. 2495 c.c.: dopo cancellazione, creditori insoddisfatti agiscono vs liquidatore se colpa di quest’ultimo nel non pagarli. Art. 36 DPR 602/73: liquidatore risponde verso Erario se ha distribuito attivo ai soci pretermettendo debiti fiscali.
Garante/Fideiussore (terzo o socio/ammin.)Responsabile secondo contratto di garanzia per l’intero debito garantito se debitore principale inadempiente.Concordati e accordi del debitore non liberano il garante (salvo transazione fiscale con garanzia su tributi, che non è azionabile per quota stralciata) . Garante può ridurre esposizione pagando e surrogandosi (ma se debitore è in concordato, surroga sui crediti falcidiati gli darà poco recupero).

Responsabilità Penale e Bancarotta

Separatamente dalla responsabilità civile, l’imprenditore e gli amministratori possono incorrere, come visto, in responsabilità penale. Questa è del tutto personale (non trasferibile) e può comportare, oltre a eventuali pene detentive o pecuniarie, anche interdizioni (es. l’interdizione dai pubblici uffici, incapacità a contrattare con la PA, ecc.) e l’impossibilità di ricoprire ruoli amministrativi in futuro per un certo tempo.

Principali reati collegati alla crisi d’impresa: – Reati fallimentari (disciplinati dal R.D. 267/42 ancora applicabile come legge penale speciale, in attesa di integrazione nel codice della crisi per la parte penale): bancarotta fraudolenta (artt. 216-223 L.F.) nelle forme patrimoniale (distrazione, occultamento beni, esposizione passivi fittizi, ecc.), documentale (falsificazione o sottrazione scritture) e preferenziale (pagamenti preferenziali a danno della par condicio); bancarotta semplice (art. 217) per condotte meno dolose ma gravemente imprudenti (spese personali eccessive, operazioni di puro azzardo, negligenza nel tenere libri). Questi reati si realizzano se l’impresa viene dichiarata fallita (liquidazione giudiziale) e sono a carico di chi ha avuto la qualifica di imprenditore o amministratore nel periodo antecedente. Ad esempio, vendere sottocosto macchinari prima del fallimento può integrare bancarotta fraudolenta per distrazione ; tenere i libri in disordine con vuoti e mancanze è bancarotta documentale. Le pene vanno fino a 2-10 anni (fraudolenta) e 6 mesi-2 anni (semplice), con aggravanti se i debiti sono ingenti o se fatti in costanza di concordato poi convertito in fallimento. Difendersi come detto: astenersi da quelle condotte e allertare gli organi (chiedere il fallimento o concordato prima di peggiorare). – Reati tributari: li abbiamo trattati (omessi versamenti, dichiarazioni fraudolente). Questi prescindono dallo stato di insolvenza, scattano per il solo fatto di superare soglie di evasione. La crisi di liquidità a volte conduce l’imprenditore a non versare l’IVA o le ritenute per pagare altro; se supera soglia, è un reato. La soglia IVA €250k per anno, ritenute €150k. Anche l’emissione di fatture false o l’annotazione di costi inesistenti per ridurre l’utile tassabile costituiscono reati (false fatturazioni, dichiarazione fraudolenta mediante fatture false, punito severamente). – Altri reati societari: False comunicazioni sociali (false informazioni di bilancio) se fatte per occultare la realtà ai soci/creditori possono emergere in caso di default, ma con soglie di non punibilità se di lieve entità. Tuttavia, chi ha occultato lo stato di decozione con bilanci truccati potrebbe risponderne (anche se oggi la punibilità richiede dolo specifico di ingannare). – Reati finanziari: se l’azienda è quotata o ha emesso titoli, altri scenari; probabilmente non il nostro caso. – Concussione di creditori: non è un reato codificato così, ma se l’imprenditore nella crisi compie raggiri per ottenere crediti che sa di non poter onorare (ad esempio ordina materiale sapendo di essere insolvente, senza intenzione di pagare), potrebbe configurarsi una truffa ai danni dei fornitori. Anche l’ottenimento di finanziamenti bancari con documenti falsi può portare a incriminazioni (truffa contrattuale). – Responsabilità 231: a margine, se nell’impresa vengono commessi reati presupposto (es. reati tributari dal 2021 sono entrati tra quelli che fanno scattare la responsabilità amministrativa dell’ente), la società stessa potrebbe vedersi contestare sanzioni ex D.Lgs. 231/01. In crisi, è raro preoccuparsi di questo, ma un liquidatore giudiziale potrebbe trovarsi a gestire anche un procedimento 231 contro la società fallita per reati fiscali o fallimentari commessi dai vertici.

Difese penali: – Procedurali: cooperare nelle indagini, patteggiare se conviene, oppure dimostrare che non c’era dolo (ad esempio per l’omesso versamento cercare di far emergere che la scelta di non pagare fu obbligata dalla forza maggiore: però la giurisprudenza è restrittiva, la crisi finanziaria non esclude di per sé la punibilità). – Sostanziali: come già detto, evitare di compiere reati è la via maestra. Se la situazione volge al peggio, utilizzare gli strumenti legali (concordato, negoziazione) e non “farsi giustizia da soli” con espedienti illeciti. In un concordato preventivo, l’ordinamento premia il debitore trasparente: consente ad esempio di chiedere al giudice l’autorizzazione a pagare fornitori strategici anche durante il concordato (così eviti poi accuse di bancarotta preferenziale, perché se autorizzato, non è reato) . Oppure consente di vendere beni prima dell’omologa se è utile, con permesso del tribunale. Quindi usa la corsia legale, non fare di nascosto.

Inoltre, uscire dall’insolvenza fa venir meno alcune responsabilità: se l’azienda riesce a evitare il fallimento, non ci sarà bancarotta. Ovviamente i reati fiscali restano, ma la bancarotta – che è la più temuta – si materializza solo col fallimento (o liquidazione giudiziale). Dunque salvare l’azienda (o liquidarla con concordato prima del fallimento) è anche un modo per spegnere a monte l’azione penale fallimentare. Non a caso molti amministratori tentano in ogni modo il concordato per poi non essere dichiarati falliti e evitare conseguenze penali; ciò però non deve spingerli a concordati in malafede, perché se emergono atti di frode il concordato viene comunque respinto e poi scatta fallimento e processi.

Infine va citato: nell’ambito della composizione negoziata, il legislatore ha previsto una sorta di “scudo temporaneo” sui reati di bancarotta preferenziale e semplice per gli atti compiuti in esecuzione del piano di risanamento concordato con l’esperto e autorizzati dal tribunale (art. 23, co.4, DL 118/21): se durante la CNC l’imprenditore paga un fornitore strategico con ok dell’esperto, poi non potrà essere accusato di preferenza. Questa è un’altra ragione per formalizzare la crisi in strumenti legali invece che agire di nascosto.

Domande Frequenti (FAQ) sulla Gestione di Azienda Indebitata

Di seguito rispondiamo ad alcune domande frequenti che un imprenditore o amministratore di un’azienda indebitata potrebbe porsi, riassumendo concetti chiave della guida con un taglio pratico:

D: La mia azienda ha debiti elevati e i creditori minacciano azioni legali. Cosa mi conviene fare come primo passo?
R: Prima di tutto, fare un check approfondito della situazione: capire l’ammontare esatto dei debiti, distinguere tra creditori (banche, fornitori, Fisco, dipendenti) e tra debiti scaduti o in scadenza. Parallelamente, predisporre un mini-piano di tesoreria per vedere quali risorse immediate hai. Con questi dati, contatta tempestivamente i creditori principali per guadagnare tempo: ad esempio, chiedi alla banca una moratoria informale di qualche mese o al fornitore critico di attendere senza agire, spiegando che stai lavorando a una soluzione. Se intravedi che la crisi non è risolvibile a breve, valuta di rivolgerti ad un esperto (un advisor finanziario o legale) e considera di accedere alla Composizione Negoziata: depositare l’istanza può attivare subito misure protettive per congelare le azioni legali . L’importante è non restare passivo: se ignori le diffide, potresti ritrovarti con un pignoramento del conto o un’istanza di fallimento a sorpresa. Mostrarsi collaborativo e proattivo spesso convince i creditori a concedere un po’ di respiro.

D: Quali sono i segnali che indicano che dovrei attivare una procedura concorsuale (es. concordato) invece di continuare a tentare soluzioni informali?
R: Alcuni “red flag” sono: (i) incapacità di pagare stipendi o fornitori strategici da più mesi; (ii) pressioni esecutive multiple (se più creditori ti hanno già portato in tribunale o hanno pignorato beni); (iii) debiti tributari molto elevati e scaduti (cartelle già notificate e magari iscrizioni di ipoteche da parte di ADER); (iv) sofferenze bancarie conclamate (fidi bloccati, revoche di affidamenti); (v) l’aver esaurito margini di manovra (nessun socio disposto a investire, niente asset vendibili rapidamente senza comprometterti). In queste situazioni, perseverare informalmente rischia di aggravare il dissesto e incorrere in responsabilità. Meglio a quel punto valutare un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione. Ad esempio, se hai già subito un pignoramento sul conto e non riesci a pagare più nessuno, il concordato ti ridà l’uso del conto aziendale perché sospende le esecuzioni e accorpa la trattazione dei debiti in sede unitaria. Anche l’avvio da parte di creditori di un’istanza di fallimento è un segnale chiarissimo: appena notificata la citazione per fallimento, hai la chance di presentare tu un concordato (entro la data dell’udienza) per evitare il fallimento immediato. Dunque, quando l’insolvenza non è più latente ma manifesta, è tempo di passare da soluzioni private a quelle giudiziali.

D: Ho debiti con il Fisco (IVA, INPS) molto grandi. Posso sperare che in una procedura me li cancellino quasi del tutto?
R: Dimenticare completamente i debiti fiscali è difficile, ma esistono strumenti per ridurli. Se la tua azienda ha i requisiti, puoi usufruire delle rottamazioni delle cartelle: ad esempio, la definizione del 2023 ti fa pagare solo il tributo senza sanzioni (che spesso sono il 30% in meno) e con interessi ridotti . Se non hai fatto in tempo o gli importi restano enormi, in un concordato preventivo puoi proporre la falcidia anche dell’IVA e dei contributi, purché rispetti certe condizioni (ad esempio offrire almeno il 30-40% e dimostrare che è meglio del fallimento) . Recenti modifiche lo consentono anche nel concordato in continuità , mentre un tempo l’IVA doveva essere pagata integralmente. Quindi sì, puoi ridurre il carico fiscale in procedura, ma attenzione: l’Agenzia Entrate avrà una sua classe e valuterà la proposta. Se offri percentuali irrisorie (tipo 5%), probabilmente si opporrà e il tribunale potrebbe non omologare. Tieni conto anche che non pagare del tutto alcune imposte può lasciarti guai penali personali (omesso versamento). Spesso la soluzione equa è: pagare integralmente l’IVA per il capitale (o gran parte di esso) e chiedere lo stralcio di sanzioni e interessi. Oppure pagare una percentuale robusta (es. 40-50%). Un’altra strada è sfruttare la transazione fiscale in un accordo di ristrutturazione: lì, se la maggioranza dei creditori privati è d’accordo, il giudice può imporre al Fisco la tua proposta se arrivi a 30-40% come detto . Quindi, più che “cancellare quasi del tutto”, direi ridurre significativamente sì, è possibile, ma devi costruire una proposta credibile e sostenibile in base ai flussi che hai.

D: Posso evitare il fallimento cedendo l’azienda o chiudendo la società prima?
R: La cessione dell’azienda può essere parte di una strategia, ma va fatta con cautela. Se vendi l’azienda funzionante a un terzo alle giuste condizioni, potresti incassare liquidità per pagare i creditori e magari evitare il fallimento. Tuttavia, se la tua società resta insolvente con debiti, i creditori possono comunque chiedere il fallimento della vecchia società e, a quel punto, il curatore andrà a esaminare la cessione: se l’hai venduta sottoprezzo a un soggetto vicino, proverà a revocarla o a farne dichiarare l’inefficacia (specie se entro 2 anni). Se l’hai venduta a valore di mercato a un terzo estraneo che continua l’attività, hai due vantaggi: (i) incasso corretto, (ii) la continuità potrà salvare posti di lavoro. In un concordato in continuità indiretta, ad esempio, si cede l’azienda a un nuovo investitore e i soldi vanno ai creditori . Se fai ciò fuori da procedura, assicurati di farlo a condizioni trasparenti, magari con perizia giurata sul prezzo, altrimenti rischi contestazioni. Quanto al chiudere la società: molti pensano “sciolgo e chiudo la società così evito il fallimento”. Purtroppo, se ci sono debiti, i creditori possono chiedere il fallimento entro l’anno dalla cancellazione dal registro imprese (e anche dopo in certi casi, finché dimostrano che l’attività proseguiva di fatto). Quindi non è un trucco: anzi, i liquidatori e soci rischiano poi responsabilità (come dicevamo, ex art.2495 c.c. e art.36 DPR 602/73 per debiti fiscali). Meglio allora non dissolvere semplicemente l’ente per fuga, ma trattare i debiti nella liquidazione stessa in modo ordinato. Ad esempio, potresti mettere la società in liquidazione volontaria e contestualmente proporre ai creditori un accordo (anche un concordato minore se la società è piccola) oppure presentare un concordato liquidatorio. Così “chiudi” la società ma all’interno di una procedura vigilata che dà garanzie ai creditori sul fatto che non li stai fregando. Se invece semplicemente chiudi battenti e sparisci, è probabile che un creditore importante (una banca, il Fisco) chiederà il tuo fallimento a posteriori.

D: Ho dato fideiussioni personali alle banche per i debiti della società. Cosa succede a me se l’azienda fa concordato o fallisce?
R: Come garante, la tua obbligazione è distinta da quella della società, quindi se l’azienda non paga integralmente il debito, la banca potrà rivolgersi direttamente a te per l’importo residuo. Ad esempio, la società deve €200k a una banca e nel concordato quella banca riceve 100k (50%). Tu, come garante, rimani obbligato per i restanti 100k. La banca in genere aspetta l’esito della procedura: se in concordato le viene riconosciuto il 50% e lo incassa, poi ti chiederà l’altro 50%. Se la società invece fallisce e la banca incassa magari 20% in riparto, ti chiederà l’80% residuo. Non ci sono meccanismi automatici di esdebitazione per i garanti (salvo il tuo caso personale: se anche tu fallisci come persona fisica o accedi a sovraindebitamento, potresti liberarti con esdebitazione tua). Però, c’è una piccola eccezione recente: in materia di debiti fiscali, se tu hai ad esempio garantito con ipoteca un debito IVA della società, la legge prevede che l’ipoteca non sia escutibile per la parte di debito falcidiata nel concordato . Ma per le garanzie ordinarie con banche e fornitori non c’è questa tutela. Quindi, difesa pratica: appena la società entra in crisi, è bene coinvolgere anche i garanti nelle trattative. Potresti tu stesso negoziare con la banca un accordo: ad esempio, paghi una percentuale per liberare la tua fideiussione. Oppure se la banca sa che la società andrà a falimentare e dal fallimento prenderà briciole, potrebbe preferire un accordo con te come garante (magari paghi il 30% a saldo e stralcio e la liberano). Questo dipende dal tuo patrimonio e potere contrattuale. Se la garanzia è molto maggiore delle tue capacità, purtroppo la banca punterà a aggredirti. In quell’ipotesi estrema, considera la procedura di sovraindebitamento personale (ad esempio un piano del consumatore, se i debiti sono soprattutto come garante, qualificabili come personale). È una procedura dove presenti al giudice un piano per pagare ad es. una parte con il tuo stipendio, e ottenere l’esdebitazione del resto. Insomma, come garante ti tocca giocare su due tavoli: quello della società e il tuo personale.

D: L’azienda è in Composizione Negoziata. I creditori però fremono: possono comunque pignorare o portarmi via qualcosa durante la negoziazione?
R: Se hai chiesto e ottenuto dal tribunale le misure protettive, no: dalla pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata e per il periodo concesso (tipicamente 4 mesi rinnovabili), nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’azienda (e di eventuali coobbligati, se previsto dal decreto di protezione) . Inoltre, i termini per le ipoteche decadono (non possono iscriverti nuove ipoteche su immobili senza autorizzazione). Quindi la risposta è: durante la composizione negoziata sei protetto come in un concordato, a patto di aver richiesto formalmente le misure protettive (l’esperto ti avrà sicuramente indirizzato a farlo se serviva). Senza quel decreto, invece, i creditori potrebbero agire: la semplice nomina dell’esperto di per sé non blocca le azioni, occorre la domanda di misure protettive ex art.18 CCII. Se qualcuno, ignorando la procedura, iniziasse comunque un pignoramento, potresti fargli opposizione mostrando il provvedimento. Tieni conto che la legge impone all’imprenditore in negoziazione di comportarsi correttamente: non può ad esempio pagare alcuni creditori e altri no in violazione del principio di parità, se non concordato con l’esperto e autorizzato. Se lo facessi, il tribunale potrebbe revocarti le misure protettive. Quindi sì, i creditori sono congelati, ma tu devi seguire le indicazioni dell’esperto su come gestire i pagamenti nel frattempo.

D: Che succede ai contratti in essere (affitti, contratti di fornitura, leasing) se apro un concordato o fallisco?
R: In concordato preventivo, i contratti pendenti non si risolvono per il solo effetto dell’apertura della procedura. L’azienda continua a stare nei contratti e li esegue regolarmente, salvo che ritenga qualcuno non più utile: la legge ti consente di chiedere al tribunale di scioglierti da determinati contratti in corso (ad esempio, un contratto di affitto di ramo d’azienda troppo oneroso) , oppure di sospenderli per un po’. Se ti sciogli, l’altra parte ha diritto a un indennizzo pari all’eventuale danno contrattuale, che però sarà credito concorsuale (quindi in pratica partecipa come credito al concordato, spesso come chirografario ridotto). Se non fai nulla, i contratti proseguono e i crediti sorti per prestazioni fornite durante il concordato sono prededucibili (vanno pagati integralmente). In liquidazione giudiziale (fallimento), invece, la legge prevede che molti contratti si sciolgono automaticamente: ad esempio, i contratti di appalto dove la tua impresa era appaltatrice vengono sciolti salvo il curatore voglia subentrare; i leasing generalmente vengono risolti (il leasing restituisce il bene e insinua il suo credito); il contratto di lavoro dei dipendenti si scioglie ma il curatore deve pagare l’indennità di mancato preavviso, ecc. Il curatore può anche decidere di subentrare in alcuni contratti se funzionali a vendere l’azienda intera. Ad esempio, se c’è un affitto di immobile necessario per tenere in piedi l’azienda e venderla come blocco, il curatore può mantenerlo (pagando i canoni come debiti di massa). Altrimenti, quei contratti si sciolgono e l’altra parte chiede i danni in prededuzione o in privilegio (ad esempio il proprietario dell’immobile affittato ha privilegio sui canoni fino a certa misura). In composizione negoziata, nulla cambia ai contratti salvo accordi privati: non essendo procedura concorsuale, tu devi continuare a rispettare tutti i contratti. Però puoi, nel dialogo con i creditori/fornitori, provare a rinegoziarli (es. chiedere riduzione temporanea del canone d’affitto). Va detto che il CCII, all’art. 20, consente di ottenere dal tribunale l’autorizzazione a non pagare determinati crediti anteriori durante le trattative, per esempio se vuoi sospendere un pagamento rateale di un mutuo in corso, ma ti devi accordare col creditore entro la fine della composizione, sennò poi glieli devi dare con gli interessi. Quindi è più un allentamento che uno scioglimento. In sintesi: concordato = contratti pendenti protetti e possono proseguire se ti servono; fallimento = di regola contratti risolti, a meno curatore veda convenienza a subentrare.

D: Dopo la chiusura del fallimento sarò libero dai debiti?
R: Se sei una società, quando la procedura di liquidazione giudiziale termina, la società viene cancellata e i debiti insoddisfatti si estinguono con essa (non esiste più soggetto da perseguire). Se sei un imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile, invece, in teoria dopo il fallimento resti obbligato verso i creditori per la parte non pagata. Tuttavia, puoi chiedere l’esdebitazione. Oggi il CCII la concede in modo abbastanza ampio se hai collaborato e non hai frodi. Non devi aver beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti (o 10 se era una esdebitazione “premiale” come quella immediata del sovraindebitato). In pratica, se durante il fallimento hai fatto il tuo dovere (consegnato beni, non ostacolato, non nascosto nulla) e magari non c’è stata alcuna condanna penale per bancarotta fraudolenta a tuo carico, hai ottime chance di ottenerla. L’esdebitazione cancella tutti i debiti residui anteriori al fallimento , tranne poche eccezioni (alimentari, risarcimenti per danni da fatto illecito e debiti per multe penali). Quindi, sì, puoi rinascere pulito. Devi presentare istanza entro 1 anno dalla chiusura del fallimento; il tribunale sentirà il curatore e creditori (danno il loro parere, ma conta fino a un certo punto, possono opporsi se credono tu abbia nascosto attivi). Se ti viene concessa, è definitiva: i creditori non possono più pretendere nulla da te. Tieni presente: se nel frattempo tu avessi pagato volontariamente qualcuno fuori dal fallimento, quell’esdebitazione non ti ridà i soldi (cioè non è che annulla i pagamenti già fatti, riguarda i crediti rimasti). Ci sono inoltre forme speciali: per il sovraindebitato “meritevole” c’è perfino l’esdebitazione di diritto immediata (nel caso di liquidazione controllata, finisce e sei esdebitato ipso iure, salvo opposizioni). Ma nel fallimento classico ancora devi passare da un giudice. Quindi la risposta è: dipende, ma hai uno strumento forte per liberartene – sfruttalo se hai i requisiti.

D: Se la mia azienda fallisce, io come amministratore posso aprire un’altra attività subito?
R: Tecnicamente, se sei un amministratore di società di capitali che fallisce, tu come persona non sei fallito (a meno che tu fossi anche socio illimitato o avessi mischiato patrimonio personale – scenario raro con SrL/SpA). Quindi non sei soggetto a interdizioni automatiche dal fare impresa. Puoi costituire un’altra società e ripartire. Ci sono però aspetti pratici: potresti avere difficoltà ad ottenere credito (banche e fornitori sanno del fallimento precedente e potrebbero essere prudenti). Se sei imprenditore individuale fallito, durante il fallimento sei spossessato quindi non puoi avviare una nuova attività autonoma se comporta gestire patrimoni (potresti, in teoria, lavorare come dipendente o consulente presso un’altra ditta, nulla lo vieta). Dopo l’esdebitazione, torni totalmente libero di intraprendere. Ricorda però che eventuali procedimenti penali in corso (es. bancarotta) potrebbero, in caso di condanna, portare a misure interdittive (tipo l’interdizione all’esercizio di impresa commerciale fino a 10 anni per bancarotta fraudolenta). Quindi se hai un processo pendente, c’è quell’incognita. Dal punto di vista reputazionale e legale, è sempre opportuno fare le cose per bene: se l’impresa A è fallita, non trasferire tutti i beni sull’impresa B prima del fallimento perché quello è un classico caso di bancarotta fraudolenta (distrazione di attivo verso nuova società). Invece, far fallire la vecchia trasparentemente e parallelamente iniziare una nuova attività lecita (magari con un socio famigliare come frontman finché tu sei occupato col fallimento) è praticabile. Faccio notare che se sei stato amministratore di una società fallita, potresti incorrere nell’art. 147 L.F. che vieta ai falliti di assumere cariche in nuove società fino a esdebitazione; ma tu non sei formalmente “fallito” come persona se era SRL, quindi quell’articolo non si applica a te – riguarda chi è stato dichiarato fallito in proprio. Tuttavia, alcuni ruoli pubblici (tipo partecipare a gare d’appalto con la nuova società) potrebbero richiedere di dichiarare se i tuoi esponenti hanno precedenti fallimenti: non è un impedimento di legge, ma potrebbe influire su valutazioni. Insomma, legalmente puoi riprovarci presto, praticamente dovrai superare la diffidenza di partner e mercato.

Conclusione

Affrontare una crisi aziendale dovuta a un eccesso di debiti è un compito arduo, ma l’ordinamento italiano – specialmente dopo la riforma organica della crisi d’impresa – mette a disposizione dell’imprenditore onesto una varietà di strumenti per difendersi dal tracollo definitivo e tentare un rilancio o, quantomeno, una chiusura ordinata. Il filo conduttore emerso è la tempestività e correttezza: un debitore che gioca d’anticipo, ammettendo la crisi e attivando gli strumenti appropriati (negoziazione assistita, accordi, concordato), ha molte più chance di salvare l’azienda o parte di essa, e al contempo di proteggere sé stesso da responsabilità personali e sanzioni. Viceversa, l’immobilismo o – peggio – le reazioni scomposte (pagare “sottobanco” qualcuno, svuotare i conti, occultare problemi) non fanno che accelerare e aggravare le conseguenze negative.

Abbiamo visto come in un caso concreto, quello di una PMI (produttrice di guarnizioni in grafite) indebitata, si possano combinare vari strumenti: ad esempio, accedere alla composizione negoziata per trovare un accordo con banche e fornitori, e contestualmente attivare una transazione fiscale per ridurre i debiti tributari; se queste misure riescono, l’azienda può continuare, se falliscono, è pronto un concordato semplificato per liquidare e evitare il fallimento. In ogni snodo decisionale, il debitore dispone di opzioni – e grazie alle modifiche normative aggiornate al 2025, tali opzioni sono più flessibili che in passato (si pensi alla falcidiabilità dell’IVA, agli accordi agevolati al 30%, al cram-down fiscale di cui abbiamo parlato).

È fondamentale, per un imprenditore in difficoltà, farsi assistere da professionisti esperti (commercialisti, avvocati) sin dalle prime avvisaglie: non è più tempo di improvvisare soluzioni casalinghe o affidarsi al sentito dire. Ogni mossa deve essere valutata per gli effetti giuridici che comporta (anche a lungo termine). Ad esempio, scegliere un accordo stragiudiziale al posto di un concordato potrebbe sembrare vantaggioso per discrezione, ma comportare rischi fiscali (tassazione sopravvenienze) o di insolvenze successive non risolte. Solo con una visione d’insieme – che tocchi aspetti legali, finanziari e fiscali – si può disegnare la via di uscita ottimale.

Dal punto di vista del debitore, “difendersi” dai debiti non significa sfuggire alle proprie obbligazioni, ma trovare la maniera di onorarle nella misura possibile senza distruggere la struttura produttiva e senza compromettere per sempre la propria posizione. La normativa attuale, con il Codice della Crisi, promuove proprio questa logica: favor compositionis – favorire le soluzioni concordate e il recupero dell’impresa – piuttosto che favor executionis a tutti i costi. Emblematico è l’investimento sullo strumento negoziale assistito (CNC), definito ormai “lo strumento preferito” per risolvere crisi d’impresa , segno che prevenire è meglio che curare.

In conclusione, un’azienda di guarnizioni in grafite con debiti può difendersi efficacemente seguendo il percorso qui delineato: diagnosi precoce della crisi, scelta dello strumento adeguato (dal semplice piano di rientro, alla composizione negoziata, al concordato se serve), coinvolgimento dei creditori chiave in modo trasparente, utilizzo delle facilitazioni di legge (dalla rottamazione fiscale all’esdebitazione finale), e condotta diligente dei responsabili per evitare guai peggiori. Non esiste una bacchetta magica per eliminare i debiti, ma esiste un sentiero normativo chiaro per gestirli con intelligenza: percorrerlo richiede impegno e cooperazione da parte del debitore, ma porta a risultati nettamente migliori rispetto a subire passivamente gli eventi. Come recita un recente motto nelle aule fallimentari: “La crisi è un rischio del fare impresa; la legge non la vede più come una colpa, ma come un momento da governare responsabilmente”. Governandolo, l’imprenditore può aspirare a tornare competitivo (se risana) o quantomeno a chiudere in modo dignitoso la propria esperienza imprenditoriale, proteggendo sé stesso e ciò che di buono è stato costruito.

Fonti e Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali

  • Codice Civile italiano (arti. 2086, 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2476, 2485, 2486 c.c. – doveri dell’imprenditore e degli amministratori in caso di perdite e crisi; responsabilità verso società e terzi).
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), come modificato dai decreti correttivi D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024. In particolare: artt. 2 (definizioni di crisi e insolvenza) , 13-15 (indicatori della crisi), 17-25-quinquies (Composizione negoziata della crisi), 54-57 (accordi di ristrutturazione dei debiti; varianti “agevolati” ed “ad efficacia estesa” disciplinate dagli artt. 60-61 CCII), 63 (transazione su crediti tributari e contributivi), 84-88 (Concordato preventivo; requisiti di concordato liquidatorio, continuità aziendale) , 90-108 (procedimento di concordato, voto per classi, cram-down, etc.) , 112 (omologazione concordato con cram-down interclassi e su Fisco) , 115 (concordato semplificato post-composizione negoziata), 118-120 (liquidazione giudiziale: iniziativa, sentenza dichiarativa), 136-138 (effetti del fallimento, spossessamento), 152-154 (contratti pendenti nel fallimento), 201-212 (esdebitazione del debitore fallito).
  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 – Vecchia Legge Fallimentare (ancora rilevante per la parte penale tuttora in vigore): artt. 216-217 (bancarotta fraudolenta e semplice) e 223 (estensione a direttori, sindaci e amministratori di fatto).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36 – Responsabilità dei liquidatori e soci per il pagamento delle imposte sociali.
  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Reati tributari: art. 10-bis (omesso versamento ritenute > €150k) e 10-ter (omesso versamento IVA > €250k).
  • Cassazione Civile, Sez. I, 30 gennaio 2025, n. 2223 – Soglia di €30.000 di debiti scaduti per la dichiarazione di fallimento . Conferma che tale soglia va accertata alla data della sentenza dichiarativa e se i debiti scaduti sono inferiori, non si dichiara il fallimento (in applicazione dell’art. 15 co.9 L.F.).
  • Cassazione Civile, Sez. I, 27 agosto 2025, n. 23963 – Responsabilità degli amministratori di S.r.l. e business judgment rule . Stabilisce che l’amministratore risponde ex art. 2476 c.c. se manca di adempere ai doveri con diligenza professionale, e il giudizio sulla sua condotta va fatto ex ante considerando le cautele omesse. La regola del business judgment non esclude responsabilità se l’operazione era palesemente imprudente o arbitraria. Onere della prova: società (o curatore) allega inadempimenti, l’amministratore deve provare di aver agito diligentemente .
  • Cassazione Civile, Sez. I, 30 luglio 2025, n. 22002 – (Pronuncia citata in dottrina) – Riconosce la responsabilità degli ex amministratori per i danni derivanti da condotte gestionali durante il loro mandato anche se il danno si manifesta dopo le dimissioni. I doveri verso la conservazione del patrimonio sociale si estendono al periodo di carica, e l’amministratore uscente risponde se la situazione di dissesto da lui non gestita correttamente produce insolvenza dopo la sua uscita (richiamata in articoli dottrinali).
  • Cassazione Penale, Sez. V, 21 ottobre 2024, n. 38896 – Principio in materia di concorso di amministratore formale e di fatto nei reati fallimentari . Ricorda che l’amministratore “di diritto” non può andare esente da responsabilità penale fallimentare adducendo l’esistenza di un amministratore di fatto: entrambi rispondono, il formale in quanto garante che ha permesso l’operato illecito del factotum (massimazione: “Reato di bancarotta, sempre responsabile l’amministratore formale…”).
  • Cassazione Penale, Sez. Unite, 14 novembre 2025, n. 37200 – Sentenza delle Sezioni Unite in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva e concorso di terzi (indicata da note bibliografiche) . Fissa principi sull’elemento oggettivo della distrazione di beni sociali e sulla punibilità del terzo extraneus (es. professionista) che concorre in condotte distrattive. Rilevante per definire l’ambito delle condotte punibili a carico di consulenti e coadiutori dell’imprenditore nelle distrazioni di beni ante-fallimento.
  • Tribunale di Torino, 26 settembre 2025 (decr. omologa piano del consumatore) – Sul tema della “colpa grave” del debitore sovraindebitato indotto all’insolvenza . Affronta la questione se la crisi causata da fattori esterni possa esimere il debitore da giudizi di rimproverabilità: utile in prospettiva di esdebitazione, valutando che non sempre l’insolvenza è frutto di colpa grave.
  • Unioncamere – Dati 2025 sulla Composizione Negoziata (Comunicato stampa Unioncamere 13/11/2025) – 3.600 imprese hanno avviato la composizione negoziata dal 2021; 423 concluse con successo salvando 23.000 posti . Lo strumento è divenuto il principale metodo di soluzione della crisi nel 2025, con numero di esiti positivi raddoppiato rispetto al 2024 . Evidenzia i vantaggi: carattere volontario, trattative riservate, brevi tempistiche, costi contenuti, preservazione continuità e accesso a misure protettive .
  • Agenzia Entrate-Riscossione – FAQ Definizione agevolata 2023: indica le scadenze e modalità della “rottamazione-quater” (L. 197/2022): domanda entro 30/6/2023, pagamento unica soluzione entro 31/10/2023 o in 18 rate (le prime due 2023, poi 4 rate annue 2024-27) ; tasso interessi 2% annuo sulle rate ; tolleranza 5 gg su scadenze .
  • Normattiva – D.L. 69/2023, art. 1-bis (convertito in L.103/2023): Disposizioni transitorie sulla transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione . Richiede per cram-down: proposta conveniente e pagamento almeno 30% (o 40% se pochi altri creditori) dei crediti fiscali e contributivi , con dilazione massima 10 anni, in attesa del correttivo. Queste soglie sono poi recepite stabilmente dal D.Lgs.136/2024 .
  • Art. 88, co.4-ter, TUIR (D.P.R. 917/1986): Esclude dalla formazione del reddito le sopravvenienze attive derivanti da concordati preventivi e fallimentari e accordi di ristrutturazione omologati . Estensione interpretativa anche ai piani attestati ex art. 56 CCII (già art. 67 L.F.) secondo dottrina e prassi (Risoluzione AE n.140/2017). Eccezione: concordato in continuità, la non imponibilità opera solo per la parte di riduzione che eccede le eventuali perdite fiscali utilizzabili .
  • Documentazione e linee guida varie: CNDCEC linee guida sull’allerta (2019), Confindustria osservazioni sulla composizione negoziata (2022), Massimario Commissione composizione negoziata (dati su percentuali di successo).
    (Le fonti sopra elencate includono riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati a fine 2025, come richiesto, fornendo il fondamento alle affermazioni contenute nella guida.)

La tua azienda che produce, trasforma o distribuisce guarnizioni in grafite, guarnizioni in grafite espansa, fogli e nastri in grafite, guarnizioni spiralate, gasket ad alta temperatura, componenti per flange, tenute industriali, guarnizioni per petrolchimico, energia, caldaie, impianti di processo e alte pressioni, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua azienda che produce, trasforma o distribuisce guarnizioni in grafite, guarnizioni in grafite espansa, fogli e nastri in grafite, guarnizioni spiralate, gasket ad alta temperatura, componenti per flange, tenute industriali, guarnizioni per petrolchimico, energia, caldaie, impianti di processo e alte pressioni, oggi è schiacciata dai debiti?
Ricevi solleciti, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori di grafite o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore delle guarnizioni in grafite è tecnico, costoso e regolamentato: materiali ad alte prestazioni, normative severe, lotti minimi elevati, stock impegnativi, produzione su misura, clienti che pagano tardi e margini stretti. Una piccola crisi di liquidità può diventare un’emergenza.

La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni rapidamente e con una strategia corretta.


Perché un’Azienda di Guarnizioni in Grafite va in Debito

  • aumento dei costi di grafite espansa, acciaio inox, spiralatori, rinforzi e materiali tecnici
  • ritardi nei pagamenti da parte di industrie, EPC, impiantisti e contractor
  • magazzino immobilizzato tra fogli, spiralate, flange gasket e semilavorati
  • costi elevati di produzione, taglio CNC, stampi e lavorazioni su misura
  • obblighi normativi e test di qualità complessi
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Quasi sempre il problema non è la mancanza di lavoro, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco dei fidi
  • sospensione delle forniture di grafite e acciaio
  • atti esecutivi, decreti ingiuntivi e precetti
  • sequestro del magazzino e dei semilavorati
  • impossibilità di evadere ordini urgenti o forniture critiche
  • perdita di clienti strategici del settore energetico e industriale

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Con l’aiuto di un avvocato specializzato puoi:

  • sospendere pignoramenti
  • bloccare richieste di rientro
  • proteggere conti correnti e liquidità
  • fermare le azioni dell’Agenzia Riscossione

È il primo passo per evitare il collasso operativo.


2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti

Spesso emergono irregolarità importanti:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni sbagliate o calcolate male
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori nelle cartelle esattoriali
  • commissioni bancarie anomale

Una parte consistente del debito può essere ridotta o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con un piano sostenibile

Strumenti disponibili:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici (grafite, acciaio, macchinari CNC)
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensioni temporanee dei pagamenti
  • accesso alle definizioni agevolate

4. Usare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori

Se la situazione è più complessa, puoi ricorrere a:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di ristrutturazione
  • Concordato minore
  • (nei casi più gravi) Liquidazione controllata

Queste procedure permettono all’azienda di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti, sospendendo totalmente ogni atto esecutivo.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per salvare un’azienda del settore guarnizioni/gasket servono competenze legali avanzate.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), negli elenchi ufficiali del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È il profilo ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende della tenuta industriale, dove continuità e precisione sono fondamentali.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • stop urgente ai pignoramenti
  • riduzione dei debiti non dovuti
  • ristrutturazione del debito con piani su misura
  • protezione di magazzino, stampi, fogli in grafite e spiralate
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela totale dell’azienda e dell’amministratore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di guarnizioni in grafite non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, efficace e completamente legale, puoi:

  • bloccare subito i creditori,
  • ridurre seriamente i debiti,
  • salvare produzione, clienti e continuità operativa,
  • proteggere il futuro della tua impresa.

Agisci adesso.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
il percorso di salvataggio può iniziare oggi stesso.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!