Azienda Di Disincrostanti E Detergenti Professionali Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce, importa o distribuisce disincrostanti professionali, detergenti industriali, sgrassanti, prodotti acidi/alcalini, formulati per manutenzione, detergenti HACCP, prodotti per industrie alimentari, metalmeccaniche, impianti, officine e strutture professionali, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito prima che la situazione diventi ingestibile.

Nel settore dei detergenti professionali, un ritardo nelle forniture può bloccare manutenzioni, impianti industriali, servizi di pulizia certificati e linee produttive, generando penali e perdita immediata di affidabilità e clienti.

Perché le aziende di detergenti professionali accumulano debiti

  • aumento dei costi delle basi chimiche, tensioattivi, acidi, additivi e solventi
  • rincari nelle importazioni, trasporti e materie prime
  • pagamenti lenti da parte di industrie, servizi di pulizia, logistiche e manutentori
  • ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
  • magazzini complessi con diversi lotti, etichettature e normative (CLP, ADR, HACCP)
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli di acquisto
  • investimenti in certificazioni, sicurezza e smaltimento residui chimici

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista l’intera situazione debitoria aziendale
  • verificare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro troppo pesanti che compromettono il cash flow
  • richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
  • proteggere rapporti con fornitori strategici e materiali essenziali
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare la produzione

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di basi chimiche e prodotti indispensabili
  • impossibilità di servire clienti industriali e professionali
  • perdita di contratti e clienti ricorrenti
  • rischio concreto di chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

Detto questo, l’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
È inoltre:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può offrirti un aiuto concreto:

  • bloccare pignoramenti e azioni esecutive
  • ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti più efficaci previsti dalla legge
  • ottenere rateizzazioni sostenibili
  • proteggere materiali chimici, magazzino, contratti e continuità operativa
  • evitare la chiusura e guidare la tua azienda verso un reale risanamento

Agisci ora

Le aziende non affondano per i debiti, ma per il ritardo con cui intervengono.
Una strategia tempestiva può salvare clienti, linee produttive e stabilità finanziaria.

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Introduzione

Gestire un’azienda produttrice di detergenti professionali e disincrostanti che si trova schiacciata dai debiti è una sfida complessa ma non insormontabile. Una Società a Responsabilità Limitata (SRL) in difficoltà finanziaria ha a disposizione una serie di strumenti giuridici e strategie per difendersi dai creditori, ristrutturare le proprie esposizioni e, possibilmente, tornare in equilibrio. Questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – offre un quadro avanzato e completo delle soluzioni previste dall’ordinamento italiano per affrontare la crisi debitoria dal punto di vista del debitore (imprenditore, amministratore o socio di SRL), con un linguaggio tecnico-giuridico ma al tempo stesso divulgativo.

Esamineremo in dettaglio:

  • Le tipologie di debiti che tipicamente gravano su un’azienda (debiti fiscali, bancari, verso fornitori, ecc.) e i rischi associati;
  • Le prime mosse da compiere quando un’azienda è sommersa dai debiti (analisi finanziaria, tutela urgente del patrimonio, dialogo con i creditori);
  • Gli strumenti di risanamento extragiudiziali (come i piani attestati di risanamento);
  • Gli strumenti di composizione negoziata della crisi introdotti di recente per favorire la soluzione concordata e stragiudiziale dei debiti (in particolare la Composizione Negoziata della Crisi, divenuta nel 2025 uno strumento di primo piano );
  • Le procedure concorsuali giudiziali tradizionali e riformate (come l’Accordo di ristrutturazione dei debiti, il Concordato Preventivo – anche in continuità aziendale – e, quale ultima risorsa, la Liquidazione Giudiziale ex fallimento);
  • Le procedure per soggetti sovraindebitati non fallibili (come il Concordato Minore e la Ristrutturazione dei debiti del consumatore, eredi della legge 3/2012 sul sovraindebitamento);
  • Le responsabilità personali di soci e amministratori e le tutele del patrimonio personale in caso di debiti della società;
  • Alcune simulazioni pratiche in ambito italiano, per vedere come potrebbero svolgersi piani di risanamento o procedure concorsuali per un’azienda tipo;
  • Una sezione Domande e Risposte (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni e le questioni interpretative più avanzate;
  • Tabelle riepilogative che confrontano i vari strumenti (requisiti, vantaggi, svantaggi, tempistiche) e riassumono le opzioni in base al tipo di debito;
  • Una raccolta finale di Fonti normative e giurisprudenziali aggiornate, incluse le più recenti sentenze e riferimenti normativi, per approfondire i singoli aspetti.

Nota bene: Questa guida adotta il punto di vista del debitore (l’azienda indebitata e i suoi rappresentanti). Ogni consiglio o strategia descritta è finalizzata a difendere l’impresa debitrice, preservarne la continuità se possibile e minimizzare le conseguenze negative per l’imprenditore. Si darà perciò particolare enfasi alle protezioni legali offerte al debitore e agli strumenti di composizione amichevole della crisi, in linea con l’evoluzione normativa italiana più recente (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, correttivi del 2022 e 2024, Direttiva UE 2019/1023). In parallelo, verranno evidenziati gli obblighi di legge a carico degli amministratori in situazioni di crisi (come l’adozione di assetti adeguati ex art. 2086 c.c. e il dovere di preservare il patrimonio sociale) e le possibili responsabilità personali in caso di inerzia o gestione scorretta.

L’obiettivo è fornire una guida operativa e approfondita – utile ad avvocati, consulenti aziendali ma anche agli stessi imprenditori e privati coinvolti – su cosa fare quando un’azienda (nel nostro esempio, un’azienda di detergenti professionali) accumula debiti ed è minacciata da azioni esecutive, e come muoversi per difendersi in modo legale ed efficace. Il tutto con riferimenti aggiornati a ottobre 2025, includendo le ultime novità normative (ad es. il D.Lgs. 136/2024 “Correttivo ter” al Codice della Crisi) e le pronunce giurisprudenziali più recenti pertinenti.

Nei paragrafi seguenti, inizieremo identificando le diverse categorie di debiti aziendali e i relativi rischi, per poi passare alle strategie di intervento immediate e, successivamente, all’analisi dettagliata dei vari strumenti di regolazione della crisi, dagli accordi stragiudiziali alle procedure concorsuali.

Tipologie di debiti aziendali e relativi rischi

Una corretta strategia di difesa parte dalla mappatura dei debiti della società e dalla comprensione dei rischi associati a ciascuna categoria. In un’azienda produttrice di disincrostanti e detergenti professionali (tipicamente un’industria chimica di piccole o medie dimensioni), i debiti insoluti possono riguardare principalmente:

  • Debiti fiscali e tributari: somme dovute al Fisco (Agenzia delle Entrate) o all’Agente della Riscossione (ex Equitalia) per imposte non versate (IVA, IRES, IRAP, ritenute fiscali) e sanzioni tributarie, nonché debiti verso l’INPS e altri enti previdenziali per contributi non pagati;
  • Debiti bancari e finanziari: esposizioni verso banche o società finanziarie, ad esempio mutui e finanziamenti contratti per l’attività, scoperti di conto corrente, leasing, o affidamenti su cui l’azienda è in sofferenza;
  • Debiti commerciali verso fornitori: fatture non pagate a fornitori di materie prime, imballaggi, energia, logistica, ecc. Nel settore detergenti, ciò potrebbe includere fornitori di sostanze chimiche, packaging, trasportatori, distributori;
  • Debiti verso i dipendenti (se presenti) e collaboratori: retribuzioni arretrate, TFR non accantonato, rimborsi, ecc., insieme agli oneri contributivi correlati;
  • Debiti verso locatori o altri creditori contrattuali: ad esempio canoni di locazione del capannone o dei macchinari, o penali contrattuali per inadempimenti;
  • Garanzie personali escusse: se i soci o amministratori hanno prestato fideiussioni personali o hanno avallato cambiali a garanzia di debiti aziendali (prassi comune con le banche), l’inadempimento della società può tradursi in debiti personali per i garanti.

Ogni categoria di debito presenta profili di rischio differenti, sia in termini di azioni legali che i creditori possono intraprendere, sia quanto a priorità e tutele previste dalla legge. Vediamone alcune in sintesi:

  • Debiti fiscali e contributivi: il mancato pagamento di imposte e contributi può attivare la riscossione coattiva da parte dell’Erario. L’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) può notificare cartelle esattoriali e, in caso di mancato pagamento, procedere con atti esecutivi come fermi amministrativi di veicoli, ipoteche su immobili (per debiti sopra certe soglie, es. > €20.000) e pignoramenti (su conti correnti aziendali, su beni mobili o immobili, su crediti verso terzi). I debiti tributari hanno spesso carattere privilegiato o assistito da cause di prelazione: ciò significa che, in caso di procedure concorsuali, il Fisco viene soddisfatto con priorità (specie per IVA e ritenute). Inoltre alcuni debiti hanno riflessi penali: ad esempio, l’omesso versamento di IVA oltre soglie rilevanti (attualmente €250.000) o di ritenute certificate (>€150.000) integra reato. Pertanto, i debiti fiscali vanno gestiti con grande attenzione, valutando anche strumenti di definizione agevolata e transazione (sezione successiva). Va ricordato che gli amministratori che non versano imposte dovute dalla società potrebbero essere chiamati in causa in sede fallimentare per responsabilità verso i creditori sociali, se si accerta che hanno aggravato il dissesto (es. non predisponendo adeguati accantonamenti tributari).
  • Debiti bancari: le banche dispongono in genere di contratti che consentono, in caso di insolvenza, la decadenza dal beneficio del termine e quindi l’esigibilità immediata di tutto il credito residuo. Se l’azienda salta delle rate o sconfina oltre i fidi concessi, la banca può revocare gli affidamenti e chiedere il rientro immediato. Inoltre, molti finanziamenti sono assistiti da garanzie (reali o personali): ad esempio ipoteche su immobili aziendali, pegno su macchinari o su magazzino, fideiussioni personali dei soci. In caso di default, la banca potrà avviare esecuzioni forzate mirate: es. pignoramento immobiliare di un capannone ipotecato oppure escussione della fideiussione del socio (agendo sul patrimonio personale di quest’ultimo). Gli interessi moratori e le spese legali possono far lievitare rapidamente l’importo dovuto. Inoltre, il mancato rimborso di prestiti può comportare segnalazioni negative in Centrale Rischi di Banca d’Italia, aggravando la reputazione creditizia dell’azienda e dei garanti. Un rischio particolare, qualora la situazione degeneri, è che la banca presenti istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) nei confronti della società debitrice: ciò è possibile se il credito è certo, liquido ed esigibile e l’insolvenza conclamata, e avviene non di rado per crediti bancari significativi. Va segnalato però che, con la riforma del 2021-2022, se l’azienda attiva per tempo una procedura di composizione negoziata, le banche non possono revocare o ridurre gli affidamenti solo a causa di tale iniziativa , né possono segnalarla a Centrale Rischi come “sospensione dei pagamenti” durante le trattative protette . Questa è una tutela introdotta per evitare che l’accesso agli strumenti di risanamento precipiti ulteriormente la crisi finanziaria.
  • Debiti verso fornitori: i creditori commerciali (fornitori di merce e servizi) sono generalmente chirografari (senza garanzia) e, in caso di insolvenza dell’azienda, rischiano di non essere pagati integralmente. Per tutelarsi, un fornitore impagato può interrompere ulteriori forniture (es. non spedire più materie prime essenziali, mettendo a rischio la continuità produttiva) e avviare azioni legali di recupero crediti. Lo strumento tipico è il decreto ingiuntivo: se il credito è documentato (fatture, DDT firmati, estratto autentico delle scritture), il fornitore ottiene dal tribunale un’ingiunzione di pagamento. Se l’azienda non fa opposizione entro 40 giorni o l’opposizione viene rigettata, il decreto diventa esecutivo e il fornitore potrà procedere a pignoramenti (conto corrente, attrezzature, crediti verso clienti, ecc.). Talvolta i fornitori cercano anche vie di autotutela contrattuale: ad esempio, se avevano pattuito una clausola di riserva di proprietà (per cui la merce rimane di proprietà del venditore finché non è pagata), potrebbero rivendicare la restituzione di beni forniti e non pagati. Oppure, un fornitore strategico potrebbe richiedere pagamenti anticipati o in contanti, peggiorando la liquidità aziendale. Il rischio complessivo è la paralisi operativa: i fornitori chiave bloccano i rifornimenti e l’azienda non riesce più a produrre o onorare i propri contratti di vendita. Anche più creditori commerciali insieme possono presentare istanza di fallimento, benché ciò avvenga meno spesso rispetto alle banche o al Fisco.
  • Debiti verso dipendenti e oneri sociali: se un’azienda accumula ritardi nel pagamento di stipendi o compensi, rischia conflitti immediati (scioperi, dimissioni, vertenze sindacali) oltre che azioni legali individuali (ingiunzioni per salari, insinuazioni nel fallimento). Inoltre, il mancato versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute pensionistiche operate in busta paga può sfociare in sanzioni e, per le ritenute non versate oltre una soglia (~€10.000 annui), in reati penali. I crediti dei lavoratori per retribuzioni hanno privilegio generale sui mobili e sono protetti anche dal Fondo di Garanzia INPS per TFR e ultime mensilità, ma la presenza di tali debiti è indice di una crisi avanzata. Dal punto di vista dell’imprenditore, non pagare i dipendenti comporta inoltre responsabilità sociali ed etiche gravi, e spesso gli amministratori cercano di evitarlo finché possibile, preferendo magari differire pagamenti meno “sensibili” come quelli ai fornitori o alle banche (attenzione però: questi pagamenti selettivi se effettuati in stato di insolvenza potrebbero essere revocati in futuro da un curatore fallimentare, come atti preferenziali).
  • Altre passività: nell’analisi dei debiti, vanno considerate anche eventuali sanzioni amministrative (es. ambientali, se l’azienda chimica ha avuto multe per smaltimento rifiuti, o sanzioni sicurezza sul lavoro) e contenziosi legali in corso (cause civili o arbitrati in cui si rischia di dover pagare risarcimenti). Questi elementi possono diventare debiti esigibili improvvisi (una sentenza sfavorevole), complicando la situazione.

In generale, è fondamentale riconoscere precocemente lo stato di crisi della società. Segnali da non ignorare includono: cronico ritardo nei pagamenti, utilizzo costante di fidi al limite, pressione dai creditori (solleciti continui, messe in mora), incagli bancari, difficoltà a reperire nuovo credito, bilanci con perdite significative e patrimonio netto in erosione. Gli amministratori di SRL hanno per legge l’obbligo di attivarsi senza indugio quando la società manifesta sintomi di insolvenza incipiente, adottando gli strumenti idonei per evitare il dissesto . Questo obbligo è sancito dall’art. 2086 c.c. comma 2 (introdotto dal D.Lgs. 14/2019), che impone di dotare la società di assetti adeguati a rilevare la crisi tempestivamente e prendere le necessarie iniziative, nonché dall’art. 2486 c.c. (che vieta di aggravare il passivo dopo lo scioglimento della società). Trascurare questi doveri può comportare responsabilità personali degli amministratori verso i creditori: il Codice della Crisi ha infatti precisato, novellando l’art. 2476 c.c., che gli amministratori rispondono verso i creditori sociali quando, per mancata conservazione dell’integrità patrimoniale, il patrimonio risulta insufficiente a soddisfare i debiti . In parole semplici: continuare a fare nuovi debiti o dissipare risorse mentre l’azienda è già insolvente può costare caro agli amministratori, che potranno essere chiamati a risarcire i creditori per i danni arrecati.

In sintesi, ogni tipologia di debito richiede un approccio specifico: debiti fiscali vanno affrontati anche sul piano amministrativo (richiesta di dilazioni, adesione a definizioni agevolate), quelli bancari spesso necessitano di negoziazioni complesse o interventi sull’indebitamento finanziario, quelli commerciali richiedono rapide mosse per evitare cause a catena, mentre i debiti verso lavoratori vanno assolutamente prioritizzati per ragioni legali e di responsabilità sociale. Nel prossimo paragrafo vedremo quali sono le prime mosse operative che un imprenditore debitore dovrebbe intraprendere per difendersi efficacemente in questa situazione critica.

Prime mosse per difendere l’azienda indebitata

Quando una SRL si trova ad affrontare debiti ingenti e problemi di liquidità, è essenziale agire in modo rapido, strategico e informato. Ecco i passi iniziali che gli amministratori (o l’imprenditore individuale, nel caso di ditta non societaria) dovrebbero compiere per proteggere l’impresa e preparare il terreno a una ristrutturazione:

  1. Analisi finanziaria completa e veritiera: Innanzitutto occorre “fare i conti” in senso letterale. È fondamentale redigere una mappa aggiornata di tutti i debiti, suddivisi per tipologia, scadenza, importo e eventuali garanzie. Contestualmente, va valutata la situazione patrimoniale e reddituale dell’azienda: beni disponibili (liquidità, crediti esigibili, rimanenze di magazzino, impianti vendibili), flussi di cassa previsti (incassi futuri da clienti) e costi operativi incomprimibili. Questa analisi serve a stimare quanto è grave lo squilibrio: c’è solo un problema temporaneo di liquidità o si profila un’insolvenza strutturale? Quantificare l’ammontare totale del debito e confrontarlo con le risorse attuali e prospettiche è il primo passo per decidere il da farsi . È consigliabile farsi assistere da un commercialista di fiducia in questa due diligence finanziaria, per avere numeri certi e predisporre anche documenti contabili attendibili (situazione aggiornata di bilancio, elenco dettagliato dei creditori e delle scadenze, etc.).
  2. Comunicazione e gestione dei rapporti con i creditori: In situazioni di tensione finanziaria, la trasparenza e il dialogo – sebbene difficili – possono fare la differenza. Ignorare i creditori aggrava le frizioni e li spinge ad agire aggressivamente per primi. È spesso utile contattare attivamente i principali creditori (in primis banche e fornitori strategici) per informarli che si è consapevoli della situazione e si sta lavorando a una soluzione. Ciò può significare chiedere dilazioni informali, sospensioni temporanee dei pagamenti (standstill agreements), o riduzioni di quanto dovuto. Molti creditori, se vedono l’impresa collaborativa e intenzionata a risanarsi, preferiscono negoziare piuttosto che avviare subito azioni legali costose e dall’esito incerto . Ad esempio, con i fornitori si può cercare un accordo per pagare una percentuale del dovuto in più tranche, magari accompagnato dall’impegno a continuare la relazione commerciale (garantendo al fornitore futuro business). Con la banca, si può tentare di rinegoziare il piano di rientro del fido o chiedere una moratoria sul mutuo (spostando più avanti le rate). Ovviamente queste trattative vanno condotte con cautela e possibilmente con il supporto di un legale o di un advisor finanziario, che sappia proporre soluzioni tecniche (ad es. consolidamento dei debiti, rilascio di nuove garanzie a fronte di dilazioni, ecc.) e non scopra troppo le carte dell’impresa se non necessario. In ogni caso, evitare atteggiamenti o promesse irrealistiche: meglio ammettere le difficoltà e guadagnare tempo, piuttosto che accumulare ulteriori inadempimenti su accordi ridiscussi.
  3. Azione difensiva contro procedure esecutive in corso: Se qualche creditore ha già avviato azioni legali (pignoramenti, decreti ingiuntivi, istanze di fallimento), bisogna reagire prontamente per guadagnare tempo e impedire effetti irreversibili. Le possibili azioni includono:
  4. Opposizione a decreti ingiuntivi: se ci sono motivi validi (ad es. contestazioni su parte del credito, vizi nella fornitura, importi non dovuti), presentare opposizione nei termini (40 giorni) evita che l’ingiunzione diventi definitiva, aprendo una causa civile ordinaria che può durare mesi o anni. Questo dà respiro, ma attenzione: l’opposizione deve essere fondata su eccezioni serie, altrimenti si rischia solo di aggiungere spese legali.
  5. Sospensione dei pignoramenti: se è già avvenuto un pignoramento (es. blocco del conto corrente), si può tentare di chiedere al giudice dell’esecuzione una sospensione in via d’urgenza, motivandola con la prospettiva di un accordo generale con i creditori o con un vizio negli atti. In pratica, però, ottenere sospensioni non è semplice, a meno di vizi procedurali o di avvio di una procedura concorsuale (vedi punto successivo).
  6. Misure protettive del patrimonio tramite procedure concorsuali: un modo efficace per congelare tutte le azioni esecutive pendenti è accedere a una procedura concorsuale che preveda l’automatic stay (blocco delle azioni dei creditori). Nel nostro ordinamento, il Concordato Preventivo (anche nella forma “con riserva” o in bianco) comporta il divieto per i creditori chirografari di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali una volta pubblicato il ricorso . Anche l’Accordo di ristrutturazione dei debiti e la Composizione negoziata consentono di ottenere dal tribunale misure protettive temporanee, estese a tutti i creditori, sospendendo pignoramenti e procedure in corso . Pertanto, qualora la pressione dei creditori stia degenerando in aggressioni al patrimonio, è opportuno valutare immediatamente il ricorso a uno di questi strumenti, di cui diremo in dettaglio più avanti. Ad esempio, presentare un ricorso per concordato preventivo con riserva (il cosiddetto concordato in bianco) può stoppare sul nascere un’istanza di fallimento depositata da un creditore, vincolando il tribunale a non pronunciare la liquidazione giudiziale e dando all’azienda fino a 120 giorni (prorogabili a 180) per presentare un piano di concordato (art. 44 CCII). Analogamente, una domanda di composizione negoziata depositata presso la Camera di Commercio, con contestuale richiesta di misure protettive ex art. 18 CCII, produce un decreto di protezione che impedisce ai creditori di agire o proseguire le azioni esecutive per la durata delle trattative (in genere 4 mesi rinnovabili) .
  7. Salvaguardia dei beni essenziali: se vi sono attivi fondamentali per la prosecuzione dell’attività (es: un macchinario senza il quale non si produce, un brevetto, o il magazzino di prodotti finiti), è cruciale evitare che vengano pignorati e venduti. In previsione di ciò, talvolta si valutano azioni come spostare provvisoriamente beni mobili strategici in luoghi non facilmente aggredibili (sempre lecitamente), o destinare beni personali in patrimoni separati (es. un fondo patrimoniale per proteggere l’immobile di famiglia – soluzione però che ha efficacia limitata, essendo revocabile se fatta in frode ai creditori). Ogni manovra sul patrimonio, tuttavia, deve essere ponderata con legali esperti perché certi atti di disposizione possono essere successivamente dichiarati inefficaci (revocatoria fallimentare) se compiuti a ridosso dell’insolvenza. Una regola aurea: non svuotare l’azienda in crisi a danno dei creditori, pena conseguenze anche penali (bancarotta fraudolenta in caso di fallimento). Si può però valutare, ad esempio, la vendita a valori di mercato di cespiti non indispensabili per fare cassa e pagare debiti urgenti: ciò, se fatto correttamente, è lecito e anzi doveroso per tentare di risanare.
  8. Gestione della crisi d’impresa secondo la normativa vigente: dal 2022 è pienamente in vigore il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che ha introdotto procedure di allerta (in parte sospese) e nuovi strumenti negoziali. Gli amministratori devono conoscere questi obblighi: ad esempio, se le perdite riducono il patrimonio netto oltre il terzo del capitale sociale o al di sotto del minimo legale, occorre convocare l’assemblea e adottare provvedimenti (ricapitalizzazione o trasformazione o scioglimento, art. 2482-ter c.c.). Ignorare tali passaggi può generare responsabilità personali. Dal 15 luglio 2022 inoltre non esiste più la soglia di non fallibilità per le piccole imprese: tutte le società commerciali possono accedere alle procedure previste dal CCII, anche di piccole dimensioni (eventualmente attraverso il concordato minore se sovraindebitate). Pertanto, l’idea (errata in passato) “sono troppo piccolo, non posso fallire” non deve portare a sottovalutare la situazione: oggi qualsiasi impresa insolvente può essere posta in liquidazione giudiziale se i creditori lo chiedono e il tribunale accerta l’insolvenza.
  9. Consulenza professionale specializzata: sin dalle prime avvisaglie di crisi è opportuno coinvolgere professionisti esperti in diritto fallimentare e ristrutturazione aziendale. Un avvocato specializzato può aiutare a impostare correttamente la strategia di difesa, a negoziare con i creditori più ostici (sfruttando magari precedenti esperienze su come trattare con banche o col Fisco) e a predisporre, se necessario, le domande per le procedure concorsuali (che richiedono formalità tecniche notevoli) . Parallelamente, un commercialista o un esperto della crisi può redigere piani finanziari realistici e fornire l’attestazione di fattibilità che spesso è richiesta. Spesso la crisi d’impresa ha anche implicazioni fiscali (es. come gestire gli eventuali utili futuri per compensare perdite pregresse, o le tassazioni in caso di remissione di debiti): un commercialista è indispensabile per valutare questi aspetti. Considerata la delicatezza della situazione, si sconsiglia il “fai da te”: affidarsi a consulenti esperti può fare la differenza tra un risanamento di successo e un precipitare nel fallimento in balìa dei creditori.
  10. Valutare opzioni straordinarie di ristrutturazione aziendale: parallelamente alla gestione dell’emergenza finanziaria, gli amministratori dovrebbero riflettere su eventuali mosse strategiche di rilancio o riorganizzazione dell’impresa. Ad esempio:
  11. Cessione di asset non strategici: vendere rami d’azienda secondari, macchinari inutilizzati, immobili non essenziali può portare liquidità immediata per pagare parte dei debiti e concentrare le risorse sul core business. Naturalmente, queste vendite andrebbero fatte a valori congrui di mercato per evitare impugnazioni.
  12. Ricerca di soci finanziatori o investitori: l’ingresso di un nuovo socio con capitali freschi (equity) o di un finanziatore esterno (ad es. fondi di turnaround) può consentire di ripagare i debiti con uno stralcio e ripartire. In tali casi spesso il nuovo investitore chiederà un accordo di ristrutturazione formalizzato (magari un concordato con continuità dove lui apporta la finanza).
  13. Fusioni o aggregazioni: unire l’azienda indebitata con un’altra realtà più solida (fusione) può generare sinergie e aumentare la massa patrimoniale a garanzia dei creditori . Va valutato con attenzione l’accollo dei debiti nell’operazione e l’eventuale responsabilità solidale tra le società fuse.
  14. Rilancio del business plan: se i problemi derivano anche da calo di fatturato o da inefficienze, è il momento di rivedere il piano industriale. Taglio dei costi, rinegoziazione di contratti onerosi (es. affitti, forniture a lungo termine), investimento in linee di prodotto più redditizie… tutte misure da incorporare in un piano di risanamento credibile, da presentare anche ai creditori per convincerli a dare fiducia.

In conclusione su questa sezione, l’approccio iniziale deve combinare misure difensive (bloccare o dilazionare le azioni esecutive, prendere tempo) con misure proattive (studiare un piano di risanamento, coinvolgere i creditori in soluzioni volontarie, attivare gli strumenti giuridici opportuni). La tempestività è essenziale: molti istituti funzionano solo se attivati prima che la situazione degeneri del tutto. Ad esempio, la Composizione negoziata è pensata per imprese che non sono ancora insolventi irreversibili ma in squilibrio, e mira a evitare il precipitare nel fallimento. Allo stesso modo, il concordato preventivo in continuità ha chance di successo se l’azienda conserva un minimo di vitalità operativa.

Nei paragrafi seguenti passeremo in rassegna i principali strumenti giuridici previsti dall’ordinamento italiano per ristrutturare i debiti e gestire la crisi, iniziando da quelli stragiudiziali (volontari), poi quelli “negoziati” introdotti di recente, e infine le procedure concorsuali giudiziali vere e proprie (concordati, liquidazione). Ciascuno di essi presenta requisiti, vantaggi e criticità specifiche: comprenderli aiuterà a scegliere la strada più adatta per difendere l’azienda di detergenti in difficoltà.

Strumenti extragiudiziali di ristrutturazione del debito

Prima di coinvolgere i tribunali e avviare procedure concorsuali formali, la legge e la prassi offrono la possibilità di tentare un risanamento “privato” dell’impresa, attraverso accordi volontari con i creditori, senza il vincolo delle procedure giudiziarie. Tali soluzioni extragiudiziali presentano il vantaggio della riservatezza (si evita il “marchio” pubblico di una procedura concorsuale), della flessibilità (le parti hanno ampia libertà di modellare l’accordo) e spesso della maggiore rapidità e minor costo rispetto a un processo in tribunale. Di contro, hanno come limite la necessità di ottenere il consenso dei creditori chiave in modo spontaneo: se anche uno solo degli attori principali si sfila, l’intero piano rischia di fallire, poiché non c’è coattività dell’accordo erga omnes (salvo appigli legali di cui diremo). Vediamo i principali strumenti in questa categoria:

Piano attestato di risanamento

Il Piano Attestato di Risanamento (disciplinato oggi dall’art. 56 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) è un istituto di matrice privatistica, che consente all’imprenditore in crisi di predisporre un piano di risanamento aziendale e di eseguirlo in autonomia, beneficiando però di alcune importanti tutele legali. Introdotto nell’ordinamento già dal 2005 (come esenzione da revocatoria ex art. 67 co.3 lett. d) Legge Fallimentare), esso è stato mantenuto e rafforzato nel nuovo CCII .

Caratteristiche salienti del piano attestato:

  • È un piano unilaterale: viene elaborato dall’imprenditore (col supporto dei suoi consulenti) e rivolto ai creditori, ma non richiede l’approvazione formale o l’omologazione da parte di un tribunale. Non è quindi una procedura concorsuale: l’imprenditore resta pienamente in sella alla gestione e non c’è spossessamento dei beni.
  • Prevede misure per ristrutturare il debito e riequilibrare la situazione finanziaria dell’azienda: ad esempio nuovi finanziamenti, dismissione di asset, conversione di debiti in capitale, taglio di costi, accordi individuali con creditori per dilazioni o stralci, ecc. Può includere qualsiasi genere di intervento che l’imprenditore reputi utile al risanamento.
  • Deve essere “attestato” da un professionista indipendente (un esperto, solitamente un commercialista o revisore, dotato dei requisiti di indipendenza ex art. 2 CCII) circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Questa relazione di attestazione è il fulcro della fiducia dei terzi nel piano.
  • Il vantaggio principale è la protezione dalle azioni revocatorie: gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato non possono essere dichiarati inefficaci in un successivo fallimento dell’azienda (liquidazione giudiziale) . Questo scudo incentiva i creditori a collaborare: ad esempio, una banca che ristruttura il credito nel contesto di un piano attestato sa che i pagamenti ricevuti non verranno poi revocati dal curatore se l’impresa dovesse comunque fallire entro 2 anni, come invece potrebbe accadere per pagamenti extraprocedurali normali.
  • Ulteriori benefici: il piano attestato può consentire l’accesso a nuova finanza postergata o prededucibile (se poi si va in concordato), e protezioni penali – in passato, la giurisprudenza ha ritenuto che l’attestazione e il rispetto del piano possano escludere intenti distrattivi, ad esempio in caso di bancarotta preferenziale è scriminante se i pagamenti ai creditori erano previsti da un piano attestato di risanamento genuino.

Come si costruisce un piano attestato? In pratica, l’imprenditore, coadiuvato da consulenti, redige un documento di piano molto dettagliato che include: – l’analisi delle cause della crisi; – lo stato del passivo (elenco creditori, importi, scadenze); – lo stato dell’attivo (beni e disponibilità); – un business plan pluriennale che illustri gli interventi di riorganizzazione/rilancio e le proiezioni economico-finanziarie (fatturato atteso, costi, cash flow); – le proposte di soddisfacimento dei creditori (ad esempio: taluni creditori saranno pagati integralmente ma a 12 mesi, altri accettano uno stralcio del 20%, altri convertono credito in quota societaria, ecc.); – l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie per attuare il piano (es. nuovo capitale dai soci, o finanziamenti terzi – spesso i piani attestati hanno successo se c’è immissione di denaro fresco).

Il tutto viene sottoposto a un professionista attestatore indipendente, il quale esamina i dati contabili, verifica le ipotesi del piano e rilascia la propria relazione, in cui afferma se i dati sono veritieri e se a suo giudizio il piano è fattibile e idoneo a risanare l’esposizione debitoria e riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa . È importante notare che l’attestatore non garantisce il successo del piano, ma offre una valutazione terza di ragionevolezza: ciò serve ai creditori come comfort letter sulla serietà del piano.

Esecuzione e adesione dei creditori: Una volta ottenuta l’attestazione, l’imprenditore propone il piano ai creditori. Poiché non c’è un meccanismo di voto formale, occorre ottenere il consenso individuale di ciascun creditore alle modifiche proposte del proprio credito. In pratica, si chiederà a ogni banca di firmare un accordo bilaterale di moratoria/ristrutturazione (magari allegando il piano attestato), ai fornitori di accettare pagamenti parziali o dilazionati secondo il piano, etc. Non serve il consenso di tutti i creditori per attuare il piano (si può decidere di pagarne alcuni integralmente e rinegoziarne altri), ma chiaramente se i principali non aderiscono, il piano perde efficacia. Non è previsto l’intervento del tribunale: il piano resta un fatto privatistico e, una volta formalizzato, l’imprenditore lo esegue sotto la propria responsabilità.

Limiti del piano attestato: Il punto debole è che i creditori dissenzienti non sono vincolati. Chi non accetta la proposta può comunque agire per conto proprio (a meno che temporaneamente l’impresa ottenga misure protettive legate, ad esempio, a una composizione negoziata in corso). Inoltre, non essendo una procedura concorsuale, il piano attestato non consente di imporre ai creditori falcidie o dilazioni se non consensualmente. Ad esempio, non si può obbligare il Fisco a rinunciare a sanzioni o interessi: se l’Erario non aderisce, i debiti fiscali devono essere pagati per intero nelle scadenze di legge o con la rateazione ordinaria (salvo che non si conti su future rottamazioni). In pratica, il piano attestato funziona bene se c’è un numero limitato di creditori rilevanti e con questi si trova un accordo extra-giudiziale, mentre è meno utile in presenza di tanti creditori eterogenei o conflittuali.

Novità 2025: Il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 136/2024 (correttivo ter) non hanno modificato la sostanza del piano attestato, ma ne hanno confermato la centralità come strumento pre-concorsuale. Hanno anche ribadito che anche le piccole imprese sotto-soglia possono usarlo. Inoltre, sono stati emanati i Principi di attestazione dei piani di risanamento (dal CNDCEC, Consiglio Nazionale dei Commercialisti) aggiornati, che guidano i professionisti sulle verifiche da fare. È sempre più importante, ai fini dell’esenzione revocatoria, che il piano sia idoneo e serio: la giurisprudenza ha annullato in passato l’esenzione quando il piano era manifestamente inadeguato o l’attestazione lacunosa. Dunque la redazione e attestazione vanno fatte con rigore. In uno scenario come quello attuale (2024-2025) di possibili tensioni economiche, il piano attestato resta un’opzione valida per imprese che confidano di superare la crisi senza passare dal tribunale, proteggendosi al contempo dal rischio di azioni revocatorie.

Esempio pratico: Alfa Srl (azienda di detergenti) ha €500.000 di debiti di cui 300.000 verso banche (due banche), 100.000 verso fornitori e 100.000 verso il Fisco. Ha però ordini promettenti e un socio disposto a mettere nuovi capitali se i creditori fanno uno sconto. Alfa elabora un piano attestato offrendo alle banche la conversione di parte del credito in un nuovo finanziamento a medio termine e l’ingresso del socio con €100.000 per pagare parte dei fornitori a saldo e stralcio. Le banche accettano di allungare le scadenze (perché preferiscono incassare nel tempo che provocare un fallimento incerto), i fornitori principali accettano il 50% subito a fronte di mantenere la fornitura, l’Agenzia delle Entrate concede una rateazione sulle imposte. Il piano viene attestato da un professionista che conferma la sostenibilità del risanamento. L’azienda esegue il piano e, grazie alla protezione ex art. 56 CCII, i pagamenti effettuati non potranno essere revocati in futuro. In questo modo Alfa Srl evita il fallimento, risana la posizione finanziaria e continua la propria attività. Questo scenario, sebbene ottimistico, mostra come il successo di un piano attestato dipende dalla collaborazione dei creditori e dalla credibilità del piano industriale sottostante.

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII)

Quando la situazione è troppo complessa per un semplice accordo privato, ma si vuole comunque evitare la procedura concorsuale completa, la legge prevede uno strumento intermedio: l’Accordo di ristrutturazione dei debiti (spesso abbreviato ADR, dal corrispondente inglese accordo di ristrutturazione). Introdotto nel 2005 (art. 182-bis l.f.) e ora disciplinato dagli artt. 57-64 CCII, l’accordo di ristrutturazione è un accordo negoziato con una parte significativa di creditori che, una volta omologato dal tribunale, diventa vincolante almeno per i creditori aderenti e, in alcune forme, può estendersi anche ad alcuni dissenzienti.

In cosa consiste: L’imprenditore elabora un piano di risanamento (simile a quello del piano attestato, con relazione di un esperto indipendente sulla fattibilità) e cerca l’adesione dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali . Se riesce a ottenere questa maggioranza qualificata di consensi, può depositare l’accordo in tribunale chiedendone l’omologazione. Il tribunale, verificati i presupposti (percentuale di adesioni, regolarità dell’iter, attesta-zione positiva di un esperto circa la solvibilità dell’accordo), emette un decreto di omologazione che rende l’accordo efficace e cristallizza la posizione debitoria secondo i nuovi termini pattuiti .

Caratteristiche e vantaggi:Coinvolgimento parziale dei creditori: a differenza del concordato preventivo, l’accordo riguarda solo i creditori che volontariamente partecipano. I creditori estranei restano al di fuori: l’azienda dovrà pagarli integralmente a scadenza (o comunque non vengono toccati dall’accordo). Questo consente di evitare il voto di creditori che potrebbero essere indifferenti o ostili, concentrandosi su quelli con cui c’è intesa. – Flessibilità negoziale: l’accordo con ciascun aderente può essere personalizzato. Ad es., si può prevedere che la Banca X accetti un taglio del 20% sul suo credito, il Fornitore Y accetti pagamento in 12 mesi senza interessi, ecc. Non vi è l’obbligo di parità di trattamento tra creditori, salvo il limite della meritevolezza e convenienza per i dissenzienti (vedi oltre). – Omologazione giudiziale: il passaggio in tribunale, sebbene più “leggero” di un concordato, offre alcune garanzie. Durante la pendenza della richiesta di omologazione, l’imprenditore può chiedere misure protettive analoghe a quelle del concordato per bloccare le azioni esecutive (art. 54 CCII). Inoltre, l’omologazione impedisce poi contestazioni sull’accordo e permette di cram-down di alcune posizioni. – Esenzioni e transazioni fiscali: nell’accordo di ristrutturazione è ammessa la transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII): si possono includere nel piano proposte di stralcio o dilazione di debiti con Erario e enti previdenziali, ottenendo il loro assenso tramite l’omologazione anche se minoritari (purché l’amministrazione aderisca o venga “convinta” dal tribunale in caso di irragionevole diniego, ex art. 48 co.5 CCII) . Questo è importante, perché consente di trattare i debiti fiscali all’interno dell’accordo, cosa non possibile col solo piano attestato (salvo pagarli integralmente o in rateazione ordinaria).

Tipologie di accordi di ristrutturazione: La riforma ha introdotto vari “sottotipi” di accordo, tra cui: – Accordo “ordinario” (art. 57 CCII): quello classico con almeno 60% di consensi e omologazione. I creditori non aderenti restano estranei (possono agire separatamente, ma di fatto spesso vengono pagati regolarmente per evitare opposizioni). – Accordo “agevolato” (art. 60 CCII): se non si chiedono misure protettive durante le trattative e se non vi sono debiti tributari o contributivi rilevanti, è sufficiente l’adesione del 30% dei crediti (anziché 60%) per omologare l’accordo . È una forma introdotta per facilitare accordi veloci, ma sconsigliata se serve bloccare le azioni esecutive (perché rinuncia alle protezioni). – Accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII): in presenza di debiti finanziari (verso banche, obbligazionisti, leasing) che rappresentino almeno il 75% dell’esposizione, se l’adesione dei creditori finanziari raggiunge una certa soglia (>=75% di quella categoria), l’accordo può essere esteso per legge ai creditori finanziari dissenzienti appartenenti alla stessa categoria. Questo strumento colma il problema degli “holdout” bancari: una o due banche non possono far saltare l’intesa se la grande maggioranza è d’accordo. – Convenzione di moratoria (art. 62 CCII): i creditori (anche <60%) possono accordarsi per una moratoria sui pagamenti e, se aderisce almeno il 75% per ogni classe di creditori, la moratoria si estende ai non aderenti di quelle classi per un massimo di 90 giorni oltre il termine del piano. È uno strumento particolare per congelare temporaneamente posizioni. – Accordo con intervento degli OCC: per i soggetti sovraindebitati (non fallibili), esiste la possibilità di accordo con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi, ma ne parleremo nella sezione sovraindebitamento.

Procedimento di omologazione: depositata la domanda di omologazione (corredata dall’accordo sottoscritto, dalle adesioni, dalla relazione dell’esperto e dai documenti di bilancio), il tribunale verifica preliminarmente la presenza delle adesioni richieste e la fattibilità. I creditori non aderenti possono fare opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione. Il giudice valuta le opposizioni, in particolare deve assicurare che i creditori estranei non siano pregiudicati dall’accordo. Ciò significa che l’accordo può essere omologato solo se ai dissenzienti viene assicurato un pagamento almeno pari a quello che otterrebbero nel miglior scenario alternativo concretamente praticabile (spesso il riferimento è: quanto prenderebbero in caso di liquidazione fallimentare). Questo principio tutela i non aderenti. Se tutto è in regola, il tribunale omologa l’accordo e da quel momento esso è efficace e vincolante secondo i termini pattuiti .

Effetti dell’omologazione: – I creditori aderenti sono definitivamente vincolati alla remissione o dilazione accordata, e non possono agire oltre quanto previsto dall’accordo. Se l’impresa rispetta l’accordo, costoro non possono più pretendere di più né intraprendere esecuzioni per la parte falcidiata. – I creditori non aderenti restano liberi di agire per conto loro, ma l’impresa spesso li avrà già soddisfatti o li soddisferà a scadenza regolare (altrimenti rischiava opposizioni in fase di omologa). In alcuni casi particolari, l’omologazione può estendere l’accordo anche a taluni non aderenti: ad esempio, i creditori finanziari come visto, o i fornitori essenziali se erano in una classe in moratoria. – L’accordo omologato, al pari del concordato, gode di esenzioni dalle revocatorie per gli atti eseguiti in suo adempimento. – L’impresa esce formalmente dalla situazione di insolvenza concorsuale: l’accordo non è pubblicizzato come il concordato (oltre all’iscrizione nel registro imprese dell’omologazione), e l’azienda continua ad operare normalmente.

Vantaggi e svantaggi: L’accordo di ristrutturazione può essere visto come un concordato “light”: meno creditori coinvolti e nessun commissario, ma anche meno potere coercitivo. Funziona bene quando c’è un pool di creditori principali disposti a collaborare (tipicamente banche) e magari pochi creditori minori che si possono pagare fuori accordo. Non funziona se vi sono troppi piccoli creditori frammentati (in tal caso conviene il concordato preventivo per chiuderli tutti in una procedura unica). Un vantaggio è la riservatezza delle trattative: si può negoziare con le banche in modo confidenziale e solo quando l’accordo è pronto lo si omologa, con minor pubblicità negativa rispetto a un concordato (che fin dall’inizio notifica tutti i creditori). Inoltre, l’accordo può essere usato in combinazione con la Composizione negoziata: spesso l’esperto della composizione negoziata favorisce la stipula di un accordo di ristrutturazione, che viene poi omologato in tribunale .

Novità 2024-2025: Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto alcune migliorie: ad esempio ha chiarito meglio i meccanismi di cram-down sui creditori fiscali dissenzienti (oggi il tribunale può omologare l’accordo anche senza adesione formale del Fisco se ritiene la proposta conveniente e il diniego dell’Erario ingiustificato). Inoltre, l’accordo agevolato al 30% è stato reso permanente per incentivare le PMI ad usarlo . Si segnala, tra le prime applicazioni giurisprudenziali, la Tribunale di Parma, sentenza 26 maggio 2024 che ha omologato un accordo ex art. 57 CCII raggiunto all’esito di una composizione negoziata, sottolineando come la figura dell’esperto indipendente abbia aiutato a comporre gli interessi e condotto a un accordo soddisfacente . Ciò a conferma che composizione negoziata e accordo possono procedere su binari coordinati.

Caso pratico (semplificato): Beta Srl (detergenti industriali) ha debiti per 2 milioni, di cui 1,2 mln con 3 banche, 300k con il Fisco e il resto con fornitori vari. L’azienda, con l’assistenza di un advisor finanziario, elabora un piano che prevede: nuove linee di prodotto ad alta marginalità, apporto di €500k dei soci, pagamento integrale del Fisco in 5 anni tramite transazione fiscale (stralciando sanzioni), pagamento dei fornitori al 60% in 12 mesi, pagamento banche al 80% ma convertendo parte dei crediti in strumenti partecipativi (es. warrant). Riesce a ottenere il sì di banche e principali fornitori, superando il 75% del debito complessivo. Deposita quindi un accordo di ristrutturazione con adesioni del 80%. Alcuni piccoli creditori (20%) non hanno aderito, ma dal piano risulta che verranno comunque pagati al 100% alle scadenze originali. Il tribunale verifica che nessun dissenziente è pregiudicato (riceveranno tutto) e che l’accordo è fattibile (c’è attestazione a riguardo). Omologa dunque l’accordo. I creditori aderenti sono vincolati al taglio concordato, Beta Srl inizia a pagare secondo il piano e prosegue l’attività. Uno dei fornitori dissenzienti prova a opporsi perché lamenta di non essere stato coinvolto, ma il giudice respinge l’opposizione poiché il fornitore riceverà integralmente il suo credito a scadenza (nessun danno per lui). Questo esempio mostra come un accordo consenta di cucire soluzioni su misura con i principali creditori, lasciando fuori chi si può soddisfare normalmente, risultando così meno invasivo di un concordato.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Tra le novità più rilevanti introdotte nell’ordinamento italiano per aiutare le imprese in difficoltà c’è la Composizione Negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (in breve CNC). Si tratta di un percorso volontario e stragiudiziale, avviato dall’imprenditore stesso, finalizzato a favorire trattative riservate con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente, con l’obiettivo di trovare un accordo che eviti soluzioni traumatiche. Introdotta in via d’urgenza nel 2021 (D.L. 118/2021) e ora organicamente disciplinata negli artt. 17-25 CCII, la composizione negoziata è diventata uno strumento centrale e – stando ai dati del 2025 – sempre più utilizzato dalle aziende in crisi .

Quando e chi può accedere: Qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, di qualsiasi dimensione (dalla grande impresa alla PMI, fino all’impresa “minore” non fallibile), che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da far prevedere la crisi o l’insolvenza, può presentare istanza di composizione negoziata . Non serve essere già insolventi conclamati: anzi, lo scopo è prevenire lo stato di insolvenza o intervenire nelle fasi iniziali della crisi. Importante: la normativa, aggiornata nel 2024, ha eliminato alcuni ostacoli di ammissibilità – per esempio, il fatto che vi sia già un’istanza di fallimento depositata da un creditore non impedisce più di attivare la composizione negoziata (in passato era controverso) . Sono tuttavia esclusi gli imprenditori che abbiano già fatto domanda di concordato o liquidazione giudiziale nei 4 mesi precedenti (per evitare usi dilatori) .

Come funziona in pratica: – L’imprenditore presenta un’istanza tramite piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio (Unioncamere). All’istanza vanno allegati una serie di documenti: ultimi bilanci, elenco creditori, rapporto sulla situazione, un abbozzo di piano di risanamento e soprattutto le certificazioni dei debiti fiscali e contributivi (dall’AE, AdER e INPS). Nota: fino al 31/12/2024, per semplificazione, è consentito autocertificare di aver richiesto tali certificati , ma poi serviranno. La completezza dei documenti è essenziale. – Entro pochi giorni (5 giorni lavorativi) la Commissione presso la CCIAA nomina un Esperto indipendente da un apposito elenco nazionale. L’esperto deve accettare entro 2 giorni e dichiarare la propria indipendenza. – L’esperto convoca l’imprenditore e analizza la situazione aziendale. Il suo compito è favorire le trattative con i creditori, aiutare a individuare soluzioni, ma senza poteri decisori coercitivi. L’imprenditore mantiene la gestione dell’impresa (non c’è spossessamento né commissario): l’esperto è un facilitatore, terzo e imparziale. – La composizione negoziata è riservata: il suo avvio non viene pubblicato nei registri pubblici (salvo che l’imprenditore chieda misure protettive al tribunale, in tal caso dev’essere reso noto). Ciò tutela la reputazione dell’azienda, permettendo trattative confidenziali. – Durata: la procedura dura inizialmente 180 giorni (6 mesi) dall’accettazione dell’esperto. Può essere prorogata di altri 180 giorni su richiesta motivata dell’imprenditore con parere dell’esperto e verifiche di concrete prospettive . La riforma 2024 ha reso più agevole la proroga, eliminando il vincolo del consenso di tutti i creditori in trattativa: ora basta appunto la richiesta del debitore e il parere favorevole dell’esperto . Ciò permette di proseguire le negoziazioni se c’è progresso, senza dover chiudere speditamente. – Misure protettive: l’imprenditore può chiedere al tribunale di disporre misure protettive del patrimonio (art. 18 CCII) sin dall’inizio o durante le trattative. Se concesse, queste misure bloccano qualsiasi azione esecutiva o cautelare da parte dei creditori (anche quelli che non partecipano alle trattative) per il tempo della composizione . Inoltre, come visto, la legge oggi proibisce alle banche di revocare fidi o ridurre linee di credito solo perché l’impresa ha avviato la composizione (per tutta la durata delle misure protettive) . E ha perfino vietato di segnalare a sofferenza la sospensione dei pagamenti dovuta alla trattativa . Questo è un enorme vantaggio: l’impresa è messa al riparo da “scossoni” mentre cerca l’accordo. – Svolgimento delle trattative: l’esperto dopo aver analizzato i dati, incontra l’imprenditore e poi contatta i principali creditori. Si tengono riunioni (anche separate) per capire le posizioni e proporre soluzioni. L’esperto ha accesso a una piattaforma dove può scambiare documenti con le parti. Egli redige progressivamente relazioni (che rimangono riservate salvo l’ultima) e può formulare egli stesso proposte o suggerire modifiche per avvicinare le parti. Importante: i creditori non sono obbligati a partecipare, ma la legge ha introdotto un dovere di comportarsi in buona fede: in pratica, le banche e gli altri dovrebbero cooperare attivamente (un rifiuto pregiudiziale senza esaminare il piano potrebbe pesare in giudizio, ad es. per future valutazioni di responsabilità contrattuale). – Possibili esiti: La composizione negoziata può concludersi con diversi risultati: – Contratto di ristrutturazione o accordo stragiudiziale: l’esito ottimale è che, grazie all’opera dell’esperto, l’impresa e tutti o la maggior parte dei creditori trovino un accordo privato – ad esempio una ristrutturazione del debito formalizzata in contratti bilaterali o plurilaterali. Questa è la soluzione in circa il 44% dei casi positivi rilevati (dati Unioncamere) . – Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII: se si raggiunge la soglia del 60% di adesioni, si può decidere di far omologare l’accordo in tribunale. Molte composizioni negoziate confluiscono in questa soluzione semi-concorsuale . – Convenzione di moratoria o altra intesa parziale: talvolta l’impresa ottiene solo la disponibilità a una moratoria temporanea o ad accordi con alcuni creditori e decide di utilizzarli come base per un concordato preventivo (con continuità). L’esperto può dichiarare che non c’è accordo totale ma c’è una bozza di piano concordatario già condivisa con alcuni stakeholders, che l’impresa poi deposita come concordato. – Concordato semplificato per la liquidazione: se la composizione negoziata fallisce, ossia l’esperto conclude (prima della scadenza o alla fine) che non è stato trovato alcun accordo e non vi sono concrete prospettive di risanamento, l’impresa può – entro 60 giorni dalla chiusura delle trattative – presentare una proposta di concordato “semplificato” (art. 25-sexies CCII) di sola liquidazione. È una sorta di “salvagente finale”: i creditori non votano, decide il tribunale se omologarlo valutando che la proposta di riparto non sia inferiore a quanto ricaverebbero dal fallimento . È semplificato perché non c’è voto e si applica solo dopo una composizione fallita. Finora è stato poco usato, ma esiste (Tribunale di Roma, decreto 15/11/2023, ha omologato un concordato semplificato senza voto dei creditori, confermando che il tribunale deve comunque verificare la convenienza per loro ). – Archiviazione senza esito: se l’imprenditore desiste o l’esperto ritiene non esserci più ragione di proseguire (magari perché i creditori chiave hanno rifiutato qualunque proposta), la procedura si chiude e l’impresa rimane nella situazione di partenza (con il rischio però, a quel punto, che i creditori riprendano/pregiudichino azioni).

Vantaggi unici della composizione negoziata: – È volontaria e reversibile: l’imprenditore può abbandonare in qualsiasi momento. Non comporta dichiarazione di insolvenza né altri stigmi, e se la situazione migliora può anche chiudersi anticipatamente. – Permette di mantenere la continuità aziendale senza dover aprire una procedura concorsuale pubblica. L’impresa continua ad operare normalmente (salvo limitazioni eventuali concordate con l’esperto, ad es. l’esperto può sconsigliare di compiere atti che aggravino la situazione). – Costi contenuti: a parte un modesto contributo per la piattaforma, il compenso dell’esperto è determinato secondo parametri ministeriali, spesso inferiore ai costi di un commissario giudiziale in concordato. Inoltre l’esperto viene pagato a fine procedura, anche con parte del successo (il correttivo 2024 ha previsto un bonus: compenso raddoppiato se la negoziazione produce un accordo concreto ). Questo orienta l’esperto a impegnarsi attivamente. – Tutela temporanea dalle azioni dei creditori (grazie alle misure protettive) senza però gli oneri formali di un concordato (ad es. nel CNC non c’è obbligo di depositare immediatamente un piano dettagliato né di nominare organi di controllo). – Transazione fiscale “anticipata”: novità del 2024, è ora possibile durante la composizione negoziata stipulare accordi transattivi col Fisco per i debiti tributari . Ciò significa che l’Erario può concordare riduzioni o dilazioni del debito anche in questa fase stragiudiziale (cosa prima non consentita). Resta esclusa invece la transazione su contributi previdenziali , che se necessaria richiederà un concordato o accordo formale successivo. – Possibilità di misure premiali: ad esempio, se l’imprenditore durante il CNC ottiene nuovi finanziamenti autorizzati dal tribunale ex art. 22 CCII (c.d. finanza interinale), tali crediti godono di prededuzione in caso di successivo fallimento, incentivando finanziatori a sostenere l’impresa in trattativa.

Dati di efficacia: Secondo Unioncamere (dati aggiornati a novembre 2025), in quattro anni vi sono state oltre 3.600 istanze di composizione negoziata; di queste, circa 423 aziende sono state “salvate” con esito positivo, coinvolgendo 23.000 dipendenti . Il trend è in forte crescita e i risultati positivi raddoppiati rispetto all’anno precedente . Questo mostra che lo strumento sta iniziando a funzionare, specie per imprese di dimensione medio-grande (sono queste che più spesso vi ricorrono al momento). L’auspicio degli operatori è di semplificarlo ulteriormente per renderlo accessibile anche alle aziende più piccole .

Ruolo dell’esperto e interazioni con l’impresa: L’esperto è tenuto a condurre la procedura secondo le Linee Guida ministeriali emanate (aggiornate da Decreto Dirigenziale Min. Giustizia 21.3.2023) . Egli deve verificare sin dall’inizio se esiste una “ragionevole perseguibilità del risanamento”: se reputa che l’azienda sia irrimediabilmente insolvente e non recuperabile, può segnalarlo con apposita dichiarazione, che di fatto porta a chiudere la CNC per evitare perdite di tempo (in quel caso l’impresa dovrebbe ripiegare su liquidazione giudiziale). Se invece c’è margine di risanamento, l’esperto aiuta con proposte, richiede all’imprenditore informazioni e scadenziari, e può ascoltare anche eventuali parti terze (es. soci, garanti, potenziali investitori). Importante: l’esperto pur essendo terzo tutela prioritariamente l’interesse alla continuità aziendale quando c’è valore da preservare, ma anche l’interesse dei creditori a ottenere la soddisfazione migliore. Non è un consulente dell’imprenditore, né rappresenta i creditori: è un mediatore sui generis. Egli redige alla fine una relazione conclusiva (che in caso di esito negativo viene pubblicata nel registro delle imprese) – attenzione perché quella relazione, se negativa, potrebbe essere poi letta dai creditori o dal tribunale come segnale di insolvenza, quindi attivare la CNC è un’arma a doppio taglio: conviene farlo se si è convinti di poter arrivare a un risultato, altrimenti un esito negativo potrebbe peggiorare la fiducia dei terzi.

Interazione con altre procedure: la CNC è pensata come uno strumento di composizione precoce, ma può confluire in procedure concorsuali se necessario. Ad esempio: – accordo ADR omologato grazie alla CNC (caso frequente), – passaggio a concordato preventivo se serve coinvolgere tutti i creditori o se le trattative vanno in tale direzione (l’art. 23 CCII consente, durante la CNC, di chiedere autorizzazioni tipiche da concordato come finanziamenti prededucibili o affitto d’azienda, preparando il terreno), – come detto, concordato semplificato se nulla funziona.

Limiti della CNC: non è una bacchetta magica. Se l’impresa è già priva di prospettive o i creditori sono ostili, la CNC si chiuderà senza accordo (circa metà delle procedure vengono archiviate senza esito). Inoltre, l’imprenditore deve investire tempo e sincerità: i bilanci falsi o le reticenze informativi faranno naufragare le trattative (e l’esperto potrà evidenziarlo). Va anche segnalato che, sebbene protetta dalla riservatezza, la CNC comporta inevitabilmente che i creditori vengano a conoscenza delle difficoltà: occorre quindi gestire con cautela la comunicazione, onde evitare allarmismi.

Caso pratico: Gamma Srl, PMI nel settore detergenti, con 50 dipendenti, nota segnali di crisi (calo ordini, indebitamento crescente a €4 milioni). Avvia la Composizione Negoziata sulla piattaforma nazionale. Viene nominato un esperto. L’azienda chiede subito misure protettive: il tribunale, con decreto, sospende per 4 mesi i pignoramenti avviati da un paio di fornitori e dalla banca che voleva escutere un pegno . I creditori vengono invitati a un primo incontro con l’esperto che illustra loro una bozza di piano: dismissione di un ramo d’azienda non redditizio, ingresso di un investitore interessato a rilevare il 30% con apporto di capitali freschi, pagamento ai creditori del 70% del dovuto in 5 anni. Le banche, grazie anche alle nuove norme, non revocano i fidi in essere e siedono al tavolo; il Fisco si dice disponibile a valutare una transazione (stralciando sanzioni) . Dopo 3 mesi di negoziato, viene raggiunto un accordo quadro: i soci vecchi e nuovi ricapitalizzano l’azienda con €1 milione, le banche convertono parte dei loro crediti in un finanziamento subordinato e dilazionano il resto, i fornitori accettano un saldo al 80% a 12 mesi, l’Erario approva la transazione fiscale tagliando il 100% di interessi e sanzioni. L’esperto redige la relazione finale positiva. L’accordo viene poi formalizzato come Accordo di ristrutturazione ex art. 57 e omologato dal tribunale (nel frattempo la CNC si chiude con successo). Gamma Srl evita la crisi, prosegue l’attività con nuova finanza e salva i posti di lavoro. Questo esempio riflette un esito virtuoso possibile grazie alla CNC, dove la presenza di un soggetto terzo (esperto) ha aiutato a mantenere la fiducia reciproca e a trovare soluzioni creative (ingresso di investitore) in un contesto protetto.

Riassumendo, la Composizione Negoziata è oggi un pilastro della gestione anticipata della crisi: consigliata quando l’azienda è ancora in piedi e ha prospettive di risanamento (anche parziale) ma serve tempo e collaborazione dei creditori. Il 2025 l’ha consacrata come strumento preferito per evitare chiusure aziendali: “questo strumento realmente contribuisce ad evitare la chiusura di tante aziende e a salvare migliaia di posti di lavoro” ha dichiarato Unioncamere, sottolineando l’importanza di renderlo accessibile anche alle piccole imprese .

Procedura di sovraindebitamento (concordato minore e liquidazione controllata)

Accanto agli strumenti fin qui descritti, pensati per le imprese fallibili, l’ordinamento italiano prevede specifiche procedure per risolvere le situazioni di sovraindebitamento di soggetti che non possono accedere alle procedure ordinarie di insolvenza. Mi riferisco a quanto introdotto dalla Legge 3/2012 (c.d. legge sul sovraindebitamento o “salva suicidi”), oggi integrato nel Codice della Crisi (artt. 65-81 CCII per il concordato minore, artt. 282-283 CCII per l’esdebitazione). Queste procedure riguardano tipicamente privati, piccoli imprenditori, imprenditori cessati, professionisti e consumatori – ossia debitori che non raggiungono i requisiti dimensionali dell’insolvenza “fallimentare” o che sono persone fisiche non imprenditori.

Nel nostro caso, una SRL di detergenti professionali solitamente è soggetto fallibile (società commerciale), quindi dovrebbe seguire concordato o liquidazione giudiziale. Tuttavia, può capitare che l’azienda sia molto piccola e sotto le soglie (art. 2 CCII definisce l’“impresa minore” con attivo ≤ €300k, ricavi ≤ €200k, debiti ≤ €500k) – e comunque oggi anche tali imprese minori possono fare concordato preventivo o ADR, ma hanno pure la chance del cosiddetto concordato minore. Inoltre, è frequente che i soci o garanti persone fisiche siano a loro volta in insolvenza personale per i debiti dell’azienda (pensiamo al socio che deve onorare una fideiussione bancaria o al titolare di ditta individuale). In questi casi, le procedure da sovraindebitamento offrono una via di uscita con possibile esdebitazione.

Ecco sinteticamente gli strumenti principali nel sovraindebitamento:

  • Concordato Minore: è la versione “ridotta” del concordato preventivo, dedicata ai debitori sovraindebitati (piccole imprese sotto soglia, imprenditori non commerciali, professionisti, consumatori). Funziona in modo simile al concordato preventivo: il debitore propone un piano di pagamento (anche parziale) ai creditori, da eseguire con le proprie risorse e redditi. Necessita dell’approvazione dei creditori con maggioranza del 50% dei crediti votanti e dell’omologazione del tribunale. Non è richiesta l’attestazione di continuità aziendale (può anche essere liquidatorio). Il concordato minore permette di falcidiare i debiti anche senza liquidare tutti i beni (specie per i consumatori), purché il debitore metta a disposizione tutto il sovraflusso possibile dei suoi redditi per alcuni anni. È gestito con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che aiuta a predisporre la proposta e svolge le funzioni di commissario.
  • Esempio: un ex piccolo imprenditore chimico con debiti personali (garanzie escusse) propone di pagare il 20% di quanto dovuto ai creditori in 4 anni tramite rate mensili su stipendio che nel frattempo ha trovato, ottenendo esdebitazione sul resto. I creditori approvano e il tribunale omologa: in tal modo il debitore evita pignoramenti e riparte da zero dopo aver adempiuto il piano .
  • Piano di ristrutturazione del consumatore: questo è riservato alle persone fisiche consumatori (non imprenditori) sovraindebitati. Il debitore, con l’aiuto dell’OCC, propone un piano basato sul suo reddito disponibile, senza voto dei creditori (decide solo il giudice se omologarlo valutando la convenienza rispetto alla liquidazione). Tipicamente si offre di pagare in tot anni una quota del debito sostenibile in base al proprio stipendio e patrimonio, mantenendo però beni come la prima casa se il valore non eccede certe soglie . Se il piano è approvato dal giudice, i creditori sono vincolati e dopo l’esecuzione il debitore è esdebitato. Questa procedura tutela il consumatore meritevole che vuole evitare pignoramenti e liberarsi dei debiti in proporzione alle proprie capacità.
  • Esempio: un socio amministratore che ha garantito debiti aziendali, trovandosi pieno di debiti personali dopo il fallimento della società, potrebbe accedere come persona fisica a un piano del consumatore, impegnando parte del suo stipendio futuro per pagare una quota ai creditori e vedendosi cancellato il residuo .
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato: è l’equivalente del fallimento per i non fallibili. Il debitore (o i creditori) possono chiedere che il patrimonio del sovraindebitato sia liquidato da un liquidatore nominato dal giudice. Tutti i beni (eccetto quelli impignorabili, ad es. alcuni mobili di casa, stipendi minimi ecc.) vengono venduti e il ricavato distribuito ai creditori secondo le prelazioni. Al termine, la persona fisica può chiedere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). La liquidazione controllata è spesso l’extrema ratio per chi non ha un flusso di reddito sufficiente per proporre un concordato minore o un piano.
  • Esempio: un artigiano (non fallibile) chiude l’attività con debiti di €300k e nessun reddito, ma ha una casa di proprietà: attiva la liquidazione controllata, la casa viene venduta, i creditori ricevono ad es. il 50%, e lui ottiene l’esdebitazione sul restante 50%.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: novità del 2020/2021, confermata nel CCII (art. 283). Se una persona fisica sovraindebitata non ha alcun patrimonio liquidabile né redditi (il cosiddetto “nullatenente”), può chiedere l’esdebitazione senza pagare nulla ai creditori, una volta ogni vita, a patto di essere meritevole e non aver frodato i creditori . Il tribunale, verificati i requisiti, cancella i debiti immediatamente. Se nei 4 anni successivi il debitore ottiene miglioramenti di reddito, dovrà pagare ai creditori fino al 10% di quanto percepito in eccedenza alla soglia minima. Questa norma è un’ancora di salvezza estrema per chi davvero non può dare nulla ma altrimenti rimarrebbe schiavo dei debiti a vita.

Procedure e OCC: Tutte queste procedure (concordato minore, piani consumatore, liquidazione controllata) vengono gestite con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), spesso istituiti presso gli Ordini professionali o le Camere di Commercio. Il debitore si rivolge a un OCC locale, che nomina un gestore della crisi (figura simile al curatore/commissario) per assisterlo e redigere assieme la proposta. L’OCC svolge anche funzioni di vigilanza sull’esecuzione. Queste procedure presentano costi (c’è un fondo spese iniziale da versare, mediamente €1.000-3.000) e durate non brevissime (dai 6 mesi all’anno per l’omologazione, e piani che durano 4-5 anni tipicamente) , ma offrono al debitore la protezione immediata dai creditori (appena accettata la pratica, il giudice può sospendere i procedimenti esecutivi) .

Meritevolezza e cause ostative: Non tutti possono accedere: se il debitore ha agito con dolo o frode (es. ha nascosto beni, ha falsificato documenti, ha già beneficiato di esdebitazione meno di 5 anni prima) viene escluso . Serve un requisito di meritevolezza, valutato caso per caso (soprattutto per consumatore: non deve avere colpa grave nel sovraindebitamento). Ad es., un imprenditore che ha continuato a fare debiti sapendo di non poter pagare potrebbe vedersi negata l’omologazione.

Nel contesto di una SRL ancora attiva, le procedure da sovraindebitamento entrano in gioco principalmente se: – L’impresa è microscopica e vuole evitare il più complesso concordato preventivo, optando per un concordato minore (ma di fatto il concordato minore è concettualmente simile al preventivo, solo con altre soglie). – I soci o garanti personali necessitano di liberarsi dei debiti personali derivati dal fallimento o dalla crisi della società: ad esempio, dopo che la SRL ha chiuso in liquidazione, i creditori insoddisfatti potrebbero attaccare i soci (nei limiti di quanto da loro riscosso in liquidazione, vedi oltre) o i garanti; questi soggetti possono rifugiarsi nelle procedure di sovraindebitamento personali per non essere sopraffatti dai debiti.

Esempio per soci garanti: Ipotizziamo che Delta Srl, azienda di detergenti, sia fallita lasciando €1 milione di debiti insoddisfatti. Uno dei soci aveva prestato fideiussioni per €300k alla banca, che ora li pretende da lui. Il socio, persona fisica, può accedere a un piano del consumatore in cui propone di pagare, con il suo stipendio e liquidando una seconda casa, un totale di €100k in 4 anni, ottenendo lo stralcio dei restanti €200k. Se il giudice valuta sostenibile il piano e meritevole il debitore (che ad esempio è rimasto disoccupato per un periodo), omologa il piano nonostante l’opposizione della banca, ritenendo che la banca comunque incassa più di quanto forse avrebbe ottenuto pignorandogli lo stipendio in 5 anni. Dopo 4 anni di sacrifici, il socio viene esdebitato dal residuo e può ripartire pulito. Questo strumento è estremamente utile per i piccoli imprenditori onesti incappati in situazioni debitorie catastrofiche.

Rapporto con l’azienda ancora attiva: se la SRL è ancora operativa, i soci potrebbero cercare soluzioni miste: ad esempio, la SRL fa composizione negoziata o concordato per i debiti sociali, mentre i soci garanti parallelamente attivano procedure da sovraindebitamento per i loro debiti personali. Va valutato con attenzione, perché l’esdebitazione personale del socio non libera la società dal debito verso il creditore (solo libera il socio in quanto coobbligato) . Però quantomeno protegge il patrimonio personale del socio stesso.

Conclusione su sovraindebitamento: Si tratta di procedure concorsuali semplificate dedicate a chi altrimenti non avrebbe alcuno strumento, se non subire i pignoramenti a vita. Dal punto di vista di un’azienda di detergenti professionali, rilevano specialmente nel momento in cui l’azienda dovesse cessare l’attività o essere troppo piccola per sostenere i costi di un concordato classico. In quei casi, il concordato minore e la liquidazione controllata offrono vie d’uscita legali. Vale la pena sottolineare che con l’entrata in vigore del CCII, l’intento è stato di uniformare molti principi: ad esempio, anche nel concordato minore c’è il principio di maggioranza e di esdebitazione simile a concordato preventivo, mentre un tempo la legge 3/2012 aveva regole leggermente diverse (richiedeva spesso il 60% per l’accordo, ecc.). Oggi c’è maggior armonia e centralità della figura del giudice e dell’OCC nel sovraindebitamento, assicurando comunque tutela sia ai debitori meritevoli sia ai creditori (che ricevono almeno quello che otterrebbero dalla liquidazione del patrimonio disponibile).

Responsabilità di soci e amministratori: come difendere il patrimonio personale

Uno dei timori principali, per chi gestisce un’azienda indebitata, è la ricaduta dei debiti sul patrimonio personale. Le SRL, per loro natura, godono dell’autonomia patrimoniale perfetta: in linea generale, dei debiti sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, e i soci non sono obbligati a ripianare i debiti con i propri beni personali . Questo principio è un cardine (limitatamente attenuato nel caso delle società di persone, ma qui parliamo di SRL). Tuttavia, esistono importanti eccezioni e situazioni nelle quali i soci o gli amministratori possono trovarsi a dover pagare di tasca propria i debiti societari. È fondamentale conoscerle per prevenire i rischi e, se possibile, attuare misure di tutela.

Vediamo i principali casi:

Responsabilità dei soci

  • Conferimenti non liberati e versamenti in conto capitale: se i soci non hanno ancora versato interamente il capitale sottoscritto (azioni/quote non liberate), il fallimento/liquidazione giudiziale della società li obbligherà a versarlo immediatamente al fine di soddisfare i creditori sociali. Questo è un caso ordinario di responsabilità limitata “fino a concorrenza del capitale sottoscritto”.
  • Fideiussioni e garanzie personali: molto frequentemente le banche e i fornitori chiedono ai soci (specialmente se si tratta di pochi soci o di un socio unico) di garantire personalmente i crediti concessi alla società, tramite fideiussioni o avalli. In tali casi, è ovvio che il socio garante risponde con il proprio patrimonio fino all’importo garantito . È una responsabilità contrattuale volontariamente assunta: se la società non paga, il creditore potrà escutere il socio senza dover prima attendere la liquidazione della società (salvo beneficium di escussione se pattuito, ma di solito per i soci garanti non c’è). Quindi, la prima causa di coinvolgimento del patrimonio dei soci sono le garanzie personali prestate. Come difendersi? Idealmente negoziando per non darle, o limitandone l’importo, o facendole scadere (spesso le banche le mantengono anche quando l’azienda cresce, occorre ridefinire). In situazione di crisi, un socio garante può valutare – come visto – procedure personali di sovraindebitamento per limitare i danni.
  • Pagamento dei debiti sociali dopo la liquidazione ai soci: c’è un meccanismo in cui, dopo che la società è stata cancellata, i creditori insoddisfatti possono rivalersi sui soci entro i limiti di quanto hanno riscosso in sede di liquidazione. Il Codice Civile (art. 2495 c.c.) stabilisce che se la società chiude distribuendo attivo ai soci, i creditori non pagati possono chiedere ai soci la loro quota di quei beni (pro quota). Ad esempio, se una SRL chiude e ogni socio riceve €10.000 di attivo finale, un creditore rimasto impagato per €30.000 può chiedere a ciascun socio quei €10.000 (fino a concorrenza) . Questo non viola il principio della responsabilità limitata, perché si presume che quell’attivo doveva essere destinato ai creditori prima che ai soci. Tradizionalmente, se non vi era distribuzione di attivo, i soci erano immuni. Ma attenzione: la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con due sentenze gemelle del 2013 (n. 6070 e 6072/2013) e una del 2018, ha affermato che i soci di SRL possono essere chiamati a rispondere verso i creditori sociali anche in assenza di distribuzione finale di attivo, purché entro i limiti di quanto ricavato dalla liquidazione . Questa interpretazione è controversa, ma in sostanza la Cassazione ha detto: se la società chiude senza attivo e non paga i debiti, i creditori possono chiedere ai soci fino all’importo corrispondente alle somme eventualmente percepite durante la liquidazione o in conseguenza di essa, anche se formalmente non c’è stato utile di liquidazione. Di fatto è un’applicazione estensiva del principio di cui sopra, volta a evitare chiusure dolose a zero attivo. In pratica: se i soci hanno prelevato beni prima della fine o si sono fatti pagare crediti infruttiferi in corso di liquidazione, i creditori potranno agire contro di loro nei 5 anni successivi . Questa è una responsabilità post-chiusura che i soci spesso ignorano: pensano che cancellata la società, finita lì. Invece no, i creditori possono ancora agire contro i soci entro 5 anni (termine di prescrizione) per recuperare quanto avrebbero avuto diritto in liquidazione.
  • “Piercing the corporate veil” (abuso di personalità giuridica): in casi eccezionali, la giurisprudenza potrebbe decidere di disattivare la schermatura della SRL se emerge che i soci l’hanno usata come schermo fittizio per commettere abusi o frodi ai danni dei creditori . È dottrina dibattuta, non molto praticata in Italia (non c’è una norma espressa). In pratica, se la SRL è stata solo un simulacro e i soci hanno confuso patrimoni o agito fraudolentemente, il giudice potrebbe dichiarare i soci illimitatamente responsabili (teoria del “piercing the veil”). Al 2025, questa rimane più una minaccia teorica che una realtà consolidata: manca giurisprudenza chiara a riguardo . Ma è un concetto utile a ricordare che la SRL va gestita correttamente e separatamente: se i soci la trattano come un portafoglio personale, rischiano conseguenze.

In generale, per i soci di una SRL indebitata, le linee di difesa del patrimonio personale sono: – Non aggravare la propria posizione firmando ulteriori garanzie nella fase di crisi (es. non impegnare la casa come pegno ipotecario all’ultimo momento se non c’è un piano serio). – Valutare asset protection lecite in tempi non sospetti: es. se il socio ha beni personali, può aver senso costituire un fondo patrimoniale o un trust familiare per proteggerli. Attenzione però: se fatto quando i debiti già incombono, tali atti possono essere revocati dal fallimento o dichiarati inefficaci con azione ordinaria (entro 5 anni per fondo patrimoniale). – Ricorrere, se tutto precipita, a soluzioni di sovraindebitamento personale come detto. – O, pragmaticamente, cercare di transigere con i creditori chiudendo la posizione (magari il socio preferisce pagare qualcosa di tasca propria per far accettare un concordato ai creditori – es. apporta denaro come finanza esterna al concordato per alzare la percentuale di soddisfazione, assicurandosi però che poi non gli chiedano altro).

Polizze assicurative D&O: menzionato nel testo precedente , i soci non ne beneficiano in genere, ma gli amministratori sì: si tratta di polizze per la responsabilità civile degli amministratori che possono coprire danni patrimoniali causati da loro malagestio. Una D&O insurance può talora rimborsare il patrimonio dell’amministratore se viene condannato a risarcire creditori, ma attenzione: molte polizze escludono il caso di insolvenza/procedure concorsuali, quindi la copertura potrebbe non attivarsi proprio nei casi peggiori. Va letta bene.

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori di SRL possono essere chiamati a rispondere personalmente dei debiti sociali in diverse situazioni, principalmente legate a cattiva gestione, violazione di doveri legali e ritardi colpevoli nel reagire alla crisi. Negli ultimi anni, con la riforma del Codice della Crisi, questa area di responsabilità si è ampliata e resa più stringente . Possiamo distinguere:

  • Azione sociale di responsabilità e danno al patrimonio sociale: se l’amministratore con atti di mala gestio danneggia la società (riducendo il suo patrimonio), la società stessa o i soci possono agire contro di lui ai sensi dell’art. 2476 c.c. (commi 1-3) per i danni. Ad esempio, un amministratore che distolga fondi sociali, o compia operazioni imprudenti che generano perdite enormi, può dover risarcire la società. Questo scenario in crisi si concreta quando magari subentra un liquidatore o curatore che valuti che il dissesto è dovuto a condotte colpose/dolose e promuove un’azione di responsabilità.
  • Azione dei creditori sociali (art. 2476 c.c. comma 6): come già discusso, il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto espressamente che gli amministratori rispondono verso i creditori sociali quando, violando gli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, il loro operato ha causato l’insufficienza del patrimonio a pagare i debiti . Questa è una innovazione rilevante: in passato c’era un’omologa disposizione per le Spa (art. 2394 c.c.), ora è applicabile anche alle SRL. In pratica, se gli amministratori non adottano misure tempestive in presenza di una crisi (come prescritto dall’art. 2086 c.c., obbligo di adeguati assetti e rilevazione tempestiva), e ciò porta a un aggravamento del dissesto, i creditori possono agire direttamente contro di loro per il pregiudizio sofferto (cioè per la parte di debiti non pagati per colpa di quell’aggravio) . Questa azione tipicamente viene esercitata dal curatore fallimentare (o dal liquidatore giudiziale) in via surrogatoria per conto di tutti i creditori: se vince, i risarcimenti vanno a far massa e distribuire ai creditori. Ma anche senza fallimento, singoli creditori potrebbero tentare di citare amministratori dimissionari o in carica, provando il nesso di causa tra la loro gestione e l’insoddisfazione dei crediti (non facile, ma possibile).
  • Esempio tipico: amministratori che hanno continuato l’attività nonostante la società fosse ormai decotta, accumulando ulteriori debiti verso fornitori e Fisco invece di fermarsi e liquidare. Questo “wrongful trading” in salsa italiana può portare a responsabilità: i creditori nuovi (o quelli incrementali) possono dire “se si fosse attivato prima, il patrimonio di 6 mesi fa avrebbe soddisfatto di più, invece tu hai peggiorato la situazione di X euro, risarcisci”.
  • Violazioni specifiche di legge o statuto con danno ai creditori: oltre al generico obbligo sopra, ci sono casi specifici: ad esempio, la violazione dell’art. 2485 c.c. (non aver convocato assemblea per scioglimento e liquidazione quando c’era causa di scioglimento) o art. 2486 c.c. (aver compiuto nuove operazioni dopo lo scioglimento, oltre la gestione ordinaria) comporta responsabilità per i danni ai creditori. Spiegato più semplicemente: se la società perde capitale sociale e scatta l’obbligo di liquidarla o ricapitalizzarla, ma gli amministratori continuano a fare affari come nulla fosse, i debiti contratti in quella fase sono a loro carico in caso di insolvenza (questa è giurisprudenza costante, ora rifluita nelle norme).
  • Mancato versamento di imposte con sostituto d’imposta: amministratori possono essere perseguiti personalmente dal Fisco in casi limitati, come l’omesso versamento di ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni: qui la legge (D.Lgs. 46/99 art. 2) prevede che l’INPS possa chiedere il pagamento anche al soggetto obbligato al versamento in qualità di sostituto, quindi l’amministratore che firma i modelli e non versa. Ci sono anche implicazioni penali (reato di omesso versamento contributi > €10k annui). Sul fronte IVA, c’è responsabilità penale come visto per soglia elevata, ma non una responsabilità civile diretta, a meno di configurare la fattispecie generale di cui sopra.
  • Reati di bancarotta e riflessi patrimoniali: se si arriva a fallimento, gli amministratori rischiano incriminazioni per bancarotta semplice o fraudolenta. In caso di condanna penale, il tribunale può anche obbligarli a risarcire i danni ai creditori costituiti parti civili. Inoltre, una condotta distrattiva (aver sottratto beni ai creditori) rende ovvio che i creditori potranno rivalersi su di loro ove rintracciabili beni personali.

Difese e prevenzione per gli amministratori:Documentare la gestione diligente: tenere una contabilità ordinata, informare i soci tempestivamente dei problemi, attuare (o almeno tentare) misure per affrontare la crisi (piani, consulenze, ricerca di soluzioni). Questo può dimostrare la buona fede e diligenza, evitando accuse di negligenza grave. – Non ritardare indebitamente l’emersione della crisi: se è necessaria una procedura concorsuale, meglio attivarla che far accumulare debiti e poi fallire malamente. Un concordato tempestivo, pur non gradito a tutti i creditori, è di solito preferibile (anche per la posizione degli amministratori stessi) rispetto a un fallimento causato da inerzia. – Evitare atti potenzialmente in conflitto d’interessi: ad es. rimborsare prestiti ai soci o a se stessi amministratori quando la società è insolvente può esporli a azione per pagamento preferenziale a soci, ecc. – Polizza D&O: come detto, stipulare una polizza di assicurazione responsabilità civile amministratori e sindaci. Molte medie aziende ne hanno. Bisogna controllare massimali e condizioni, ma può coprire almeno le spese legali di difesa e talora i risarcimenti per atti colposi (non dolosi).

  • Composizione negoziata e attestazioni professionali: paradossalmente, attivare strumenti come la composizione negoziata può servire anche da scudo per gli amministratori: infatti mostra che hanno rispettato l’obbligo di attivarsi tempestivamente (art. 2086 c.c.). Se poi la crisi non si risolve ma va in fallimento, l’amministratore potrà esibire la propria condotta proattiva (e anche l’eventuale giudizio dell’esperto che c’era possibilità di risanamento) a sua difesa. Al contrario, ignorare la CNC oggi potrebbe essere visto come trascuratezza.

In sintesi, la responsabilità personale è l’altro lato della medaglia della responsabilità limitata: esiste solo in situazioni di abuso o gestione anomala. Ma in caso di dissesto, è quasi la regola che il curatore valuti qualche azione di responsabilità verso gli amministratori, quindi conviene operare sempre in modo da minimizzare appigli per tali azioni.

Attenzione ai soci-amministratori: spesso nelle SRL piccole i soci e gli amministratori coincidono. In tal caso, possono cumulare entrambi i tipi di responsabilità: come amministratore (per cattiva gestione) e come socio (ad esempio per fideiussioni). La situazione può farsi pesante. Tuttavia, dal punto di vista difensivo, se la persona fisica viene travolta da queste responsabilità e debiti, le procedure di sovraindebitamento rimangono l’ultima ancora (previa valutazione caso per caso della meritevolezza, come visto).

Strategie difensive contro le azioni dei creditori

Affrontare i creditori quando l’azienda è inadempiente richiede una combinazione di tattica legale e negoziazione. Abbiamo già accennato in parte a misure come opposizioni e misure protettive, ma qui riepiloghiamo e aggiungiamo qualche considerazione su come difendersi concretamente dalle principali azioni di recupero crediti che un’azienda può subire:

  • Decreto ingiuntivo e precetto: se un creditore ottiene un decreto ingiuntivo, l’azienda ingiunta ha 40 giorni per proporre opposizione. Valutare bene, con avvocato, se esistono motivi reali (vizi merce, prescrizione, calcolo errato) per opporsi. Un’opposizione infondata è solo rinviare l’inevitabile e può essere temeraria. Tuttavia, se la contestazione è genuina, l’opposizione trasforma il tutto in causa civile, e l’ingiunzione non è esecutiva nel frattempo (salvo concessione provvisoria). Se invece non vi sono difese sul merito, può convenire non opporsi ma piuttosto cercare un accordo di pagamento dilazionato col creditore prima che agisca in esecuzione. Spesso, dopo il decreto, il creditore notifica un atto di precetto (intimazione a pagare entro 10 giorni). Anche a questo stadio c’è spazio per contattare il creditore e proporre un piano di rientro, magari offrendo subito una percentuale. Alcuni creditori accettano, preferendo evitare i costi e l’incertezza del pignoramento.
  • Pignoramento mobiliare o immobiliare: se parte l’esecuzione (p.es. pignoramento di macchinari in azienda, o di un immobile di proprietà della SRL), le leve difensive sono limitate. In sede esecutiva si può chiedere una rateazione del debito ex art. 502 c.p.c., ma viene concessa raramente e solo con garanzie, e comunque per massimo 12 mesi. Più interessante è la sospensione per iniziativa concorsuale: come detto, presentando un ricorso di concordato preventivo si sospendono le vendite forzate non ancora iniziate (art. 20 CCII). In alternativa, se i beni pignorati sono vitali per l’azienda, l’avvocato può provare un’opposizione all’esecuzione o un’istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) offrendo una garanzia/cauzione, ma serve liquidità. In extremis, se appare certa la successiva apertura di liquidazione giudiziale, l’azienda potrebbe non opporsi ma contare sul fatto che con la dichiarazione di fallimento tutte le esecuzioni in corso si interrompono e confluiscono nella massa fallimentare (art. 150 CCII). Questa però è più gestione del fallimento che difesa dell’azienda viva.
  • Ipoteca o fermo amministrativo da Agenzia Entrate Riscossione: l’Agente della riscossione per i debiti fiscali può iscrivere ipoteca senza preavviso oltre €20.000 di cartelle; può anche disporre il fermo di veicoli per debiti > €1.000. Contro l’ipoteca c’è poco da fare se il debito è effettivamente dovuto: o si paga parzialmente per scendere sotto soglia, o la si subisce (poi in caso di vendita forzata del bene nel fallimento, il Fisco è privilegiato). Contro il fermo auto, si può fare ricorso se il mezzo è strumentale all’attività (spesso si vince provando che senza quel furgone l’azienda non opera). Una strada è richiedere la rateazione delle cartelle: con una dilazione accordata, l’Agenzia Entrate Riscossione sospende fermi e ipoteche future e, dopo alcune rate pagate, può anche revocare il fermo già iscritto. Quindi l’istanza di dilazione (anche presentabile online) è difensiva e va attivata appena possibile per congelare le azioni (il principio è: se stai pagando rate concordate, non ti pignorano).
  • Istanza di fallimento da un creditore: se un creditore deposita ricorso per liquidazione giudiziale (fallimento) sostenendo l’insolvenza della SRL, la difesa consiste nel contestarne i presupposti e nel presentare una soluzione alternativa al tribunale. Ad esempio, depositare un proprio ricorso per concordato preventivo prima o contestualmente all’udienza fallimentare obbliga il tribunale a sospendere la decisione sul fallimento e dare corso al concordato (il CCII prevede che se c’è concordato in corso, la pronuncia di liquidazione è inibita salvo casi di abuso). Se il debito del ricorrente è contestato, si eccepisce che non c’è stato inadempimento o che è inferiore alla soglia di legge (oggi soglia €30.000 di debiti scaduti per aprire fallimento, art. 121 CCII). Un buon legale cercherà di evidenziare che esistono prospettive di risanamento (magari menzionando che è stata avviata una composizione negoziata, il che dal 2024 è ammesso pur in presenza di ricorso altrui ). In estrema sintesi, contro l’istanza di fallimento la miglior difesa è giocare d’anticipo con una procedura propria (concordato, accordo omologando, ecc.), oppure transare il debito con quel creditore se possibile (spesso l’istante accetta pagamento parziale o garanzie in cambio di ritirare l’istanza, se vede che la società forse può sopravvivere).
  • Società di recupero crediti e pressioni extra-giudiziali: spesso, soprattutto per piccoli crediti, ci si confronta con società di recupero crediti aggressive che telefonano, inviano solleciti minacciosi. Ricordiamo che non hanno poteri speciali: se il credito è reale, possono solo sollecitare o, al più, consigliare al creditore di fare causa. Non bisogna farsi intimidire oltre la misura: rispondere eventualmente tramite lettera dell’avvocato, contestando formalmente se il credito non è dovuto, o rappresentando la situazione e magari proponendo un piano volontario di rimborso. Mai impegnarsi telefonicamente in promesse se non si è sicuri di mantenere: piuttosto chiedere tutte le comunicazioni per iscritto. Se il recuperatore usa toni molesti o minacciosi (oltre i limiti del lecito), si può presentare anche denuncia per molestie o segnalazione all’Autorità Garante (in passato l’Antitrust è intervenuta contro pratiche scorrette). Dal punto di vista pratico, se la società debitrice non ha beni aggredibili facilmente, spesso i recuperatori preferiscono accordi transattivi (prendere il 50% subito che fare cause lunghe). Questo può essere sfruttato, con l’aiuto del legale, per chiudere a saldo e stralcio qualche posizione secondaria e ridurre il numero di rogne.

Simulazioni pratiche di gestione della crisi

Di seguito presentiamo due scenari ipotetici, ispirati a situazioni reali, per mostrare come le strategie e gli strumenti discussi possono essere applicati in concreto. Entrambi i casi riguardano imprese nel settore dei detergenti professionali, ma di dimensioni diverse, e illustrano due diversi percorsi di gestione della crisi.

Caso 1: PMI in crisi risanata tramite accordo stragiudiziale

Situazione iniziale: EcoClean S.r.l. è un’azienda toscana di prodotti detergenti, 25 dipendenti, fatturato 3 milioni. A causa di investimenti sbagliati in un nuovo impianto e del fallimento di un grosso cliente, accumula debiti per ~€1,5 milioni: ha €400k di arretrati IVA e ritenute, €600k verso banche (scoperti e mutuo impianto) e €500k verso fornitori vari. Il fatturato corrente è calato a 2 milioni e non genera cassa sufficiente. L’azienda è in tensione finanziaria grave ma ha ancora un portafoglio clienti significativo e un nuovo prodotto ecologico in sviluppo che potrebbe rilanciarla.

Azioni intraprese: Gli amministratori si accorgono che continuando così entro pochi mesi salteranno stipendi e utenze. Decidono di muoversi prima che succeda. Con l’aiuto del loro commercialista e di un avvocato: – Stendono un piano di massima: vendere un immobile inutilizzato (valore €200k), ridurre il personale di 5 unità (ottenendo risparmio costi e TFR postergato al fondo INPS), chiedere nuovi termini a banche e fornitori, e cercare un socio finanziatore per €300k. – Avviano la Composizione Negoziata sulla piattaforma. In parallelo, depositano al tribunale istanza di misure protettive: ottengono un decreto che blocca un pignoramento mobiliare avviato da un fornitore e sospende la rata di mutuo in scadenza . – Viene nominato un esperto che, analizzati i numeri, conferma che c’è una ragionevole chance di risanamento: se riducono costi e ottengono sconti, l’impresa è ancora vitale (la linea eco ha potenziale). L’esperto convoca banche, principali fornitori e l’Agenzia Entrate (per IVA). – Dopo 2 mesi di trattative: – Le banche (due istituti locali) accettano di congelare le linee per 6 mesi e poi spalmare il rientro in 5 anni, a patto che i soci ricapitalizzino e che il nuovo socio entri apportando liquidità. – Cinque fornitori chiave (che rappresentano €300k su 500k debiti commerciali) accettano uno stralcio del 30%: la società pagherà loro il 70% del dovuto in 12 rate mensili a partire da 3 mesi, e il saldo 30% lo abbuonano. – Gli altri fornitori più piccoli rifiutano lo stralcio, ma l’azienda prevede di poterli pagare integralmente più avanti (magari usando la liquidità liberata dalla moratoria banche). – L’Erario: viene proposta una transazione fiscale – EcoClean offre di pagare tutto il debito IVA (€300k) ma senza sanzioni né interessi (quindi ~€50k di sanzioni abbuonate) in 4 anni. L’Agenzia aderisce, considerando che l’alternativa fallimento darebbe meno. – Un investitore individuato (un ex manager nel settore) è disposto a entrare con €300k per il 40% delle quote, convinto dal piano di rilancio sulla linea eco. – L’esperto redige la relazione finale dicendo che un accordo è stato raggiunto: in effetti c’è l’adesione scritta di banche, fornitori chiave e Fisco. EcoClean esce dalla composizione negoziata avendo predisposto un Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 57 CCII: i creditori aderenti coprono l’80% del totale crediti (banche + quei fornitori + Fisco). Viene depositato l’accordo in tribunale per omologazione, con adesione ~80%. I pochi creditori estranei (fornitori minori €200k) saranno pagati a scadenza originaria fuori accordo (e questo viene attestato nel piano). – Il tribunale omologa l’accordo, ritenendo i creditori estranei non danneggiati (prendono il 100%) e quelli aderenti consapevoli dello stralcio. La procedura concorsuale si chiude con l’omologazione.

Esito: EcoClean, grazie all’apporto del nuovo socio e alla vendita dell’immobile, incassa fondi con cui paga le prime rate ai fornitori e regolarizza le scadenze correnti. Il flusso di cassa migliora perché il debito finanziario è stato allungato e parte condonato, e la nuova linea di prodotti inizia a generare utili. L’azienda in 3 anni torna in equilibrio, i creditori ottengono quanto concordato (chi il 70%, chi il 100%). I dipendenti rimanenti conservano il posto. Gli amministratori evitano il fallimento e quindi anche eventuali azioni di responsabilità; anzi, la loro tempestiva attivazione li mette al riparo da accuse di inerzia.

Questo scenario mostra come, in presenza di un business recuperabile, la combinazione composizione negoziata + accordo omologato + transazione fiscale può risolvere la crisi preservando l’azienda.

Caso 2: Impresa più grande avviata alla liquidazione concordata

Situazione iniziale: Detergenti Italia S.p.A., 150 dipendenti, sede a Milano, è un’importante azienda del settore ma ha perso appalti chiave e accumulato perdite su perdite. Il debito è enorme: €8 milioni verso banche (varie linee di credito), €2 milioni verso fornitori, €1 milione verso l’Erario, più altri €3 milioni verso obbligazionisti (aveva emesso minibond). Il patrimonio netto è azzerato, l’attivo consiste in uno stabilimento e macchinari valutabili €5 milioni. Non ci sono serie prospettive di invertire il trend: il prodotto è divenuto obsoleto di fronte a competitor internazionali.

Azioni intraprese: Il CDA si rende conto che l’azienda è insolvente. Non c’è modo ragionevole di risanarla come going concern integrale. Decide quindi per un approccio di liquidazione ordinata con massimizzazione degli asset: – Si rivolge a un advisor finanziario per trovare eventuali acquirenti dello stabilimento o di rami d’azienda. – Intanto deposita presso il tribunale domanda di Concordato Preventivo con riserva (concordato in bianco) per ottenere la protezione immediata. Ciò blocca le azioni esecutive dei creditori e fa sospendere i pagamenti dovuti (nel frattempo l’azienda continua l’attività minima). – Entro 4 mesi, presenta una proposta di concordato preventivo di tipo liquidatorio: prevede di vendere lo stabilimento e i macchinari a un concorrente che ha fatto un’offerta di €5 milioni, e di liquidare il magazzino e i crediti. In totale stima ricavato €6 milioni. Propone di distribuirli così: pagare al 100% i creditori privilegiati (banche con ipoteca su stabilimento per €4 milioni, Fisco per IVA €200k ecc.), e quel che resta (circa €1,8 milioni) ai chirografari (che complessivamente sono €6 milioni) con una percentuale stimata del 30%. Propone inoltre l’intervento di un fondo di garanzia statale per coprire TFR e stipendi arretrati ai dipendenti (che se no sarebbero privilegiati). – Il piano prevede la cessazione dell’attività e il licenziamento di tutto il personale, ma con liquidazione dell’intero TFR e di 3 mensilità come da legge. – I creditori votano in classi: privilegiati tacitamente (tanto son soddisfatti pieni se ipotecari), chirografari votano: la maggioranza di 75% approva (banche non garantite e fornitori trovano 30% meglio che niente; gli obbligazionisti – 50% classe chirografa – votano favorevolmente perché pensano in fallimento prenderebbero forse meno). – Un gruppo di fornitori dissenzienti (rappresentanti il 10%) fa opposizione lamentando che nel piano l’azienda non consideri un marchio avviato che avrebbe potuto vendere separatamente, ma il tribunale rigetta l’opposizione: una perizia allegata attesta che il marchio senza stabilimento non ha valore significativo, ed è comunque incluso nel prezzo di cessione. – Il Tribunale omologa il concordato. Nomina un liquidatore giudiziale per sovraintendere alla vendita e distribuzione. – Lo stabilimento viene venduto secondo il piano. I creditori privilegiati ipotecari prendono il loro 100%. Ai chirografari viene pagato il 30% in due tranche (una subito con anticipo del compratore, una a 12 mesi a saldo vendite). – La società, eseguito il concordato, viene cancellata. I creditori perdono il 70% del loro credito, ma ottengono comunque più che in uno scenario di fallimento (dove probabilmente l’asta avrebbe deprezzato l’immobile e i tempi sarebbero stati lunghi).

Conseguenze per amministratori e soci: L’azienda è stata chiusa, ma evitando il fallimento pubblico e la dispersione del valore. Gli amministratori in carica hanno seguito l’iter di legge, quindi difficilmente saranno accusati di mala gestio (anzi, hanno agito in modo ordinato). I soci perdono interamente il capitale sociale. Non sembra emergere che i soci abbiano ricevuto utili di liquidazione (anzi no, tutto è andato ai creditori); dunque in linea generale i creditori insoddisfatti (70% residuo) non possono chiedere nulla ai soci (nessuna distribuzione, società estinta). Caso mai, potrebbero esaminare se ci sono gli estremi per azione di responsabilità verso gli amministratori passati, ma se il dissesto è dovuto a cause di mercato e non frodi, tale azione potrebbe non avere esito. In ogni caso, con il concordato preventivo omologato e adempiuto, i creditori chirografari residui non hanno più titoli per agire oltre: la legge li considera soddisfatti per la percentuale concordataria e il debito eccedentario è cancellato (esdebitazione concorsuale).

Considerazioni: Questo scenario evidenzia l’uso del concordato preventivo liquidatorio come strumento per liquidare in continuità “indiretta”: vendendo l’azienda a un terzo e poi chiudendo. Si salvano i valori (lo stabilimento continua con nuovo proprietario), ma la società originaria cessa. È una soluzione a volte inevitabile per aziende non più risanabili. Dal punto di vista dei debitori (soci e amministratori), è preferibile al fallimento: i soci non subiscono i 5 anni di potenziale azione post-liquidazione (perché in concordato la società si estingue con concordato eseguito e i creditori hanno accettato la perdita), gli amministratori evitano sanzioni interdittive (il fallimento comporta spesso sanzioni come interdizione ad esercitare impresa, il concordato no) e possibili condanne per bancarotta (nel concordato, di regola, non si configura bancarotta se non emergono reati specifici precedenti). Inoltre la gestione concordataria, essendo proposta dagli amministratori stessi, consente una narrativa meno infamante sul mercato.

In pratica, questo caso è l’esempio di come difendersi da una crisi irreversibile: prendendo in mano la procedura concorsuale e governandola in modo da massimizzare i valori, invece di subire passivamente un fallimento disordinato richiesto dai creditori. I creditori stessi, pur perdendo, hanno convenienza a votare sì perché ottengono subito e senza lungaggini una parte. Dunque c’è difesa degli interessi di tutti in maniera mediata.

Domande frequenti (FAQ) sulla difesa dalle crisi debitorie

D: La mia SRL ha molti debiti fiscali che non riesco a pagare. Possono rivalersi sul mio patrimonio personale (casa, conto personale)?
R: In generale no, i debiti fiscali della SRL riguardano solo la società. L’Agenzia Entrate Riscossione può aggredire i beni sociali (conto aziendale, immobili intestati alla SRL), ma non i beni dei soci o amministratori. Fanno eccezione due casi: se hai prestato garanzie personali (es. fideiussione per dilazioni), allora sei obbligato come garante; oppure se sei un amministratore e hai commesso violazioni specifiche, ad esempio non versando le ritenute operate ai dipendenti: in tal caso il Fisco può chiedere a te quelle somme (perché sei responsabile in qualità di sostituto d’imposta). Inoltre, dopo la chiusura della società, il Fisco può chiedere ai soci quanto distribuito loro in sede di liquidazione (nei limiti di quell’importo) . Quindi, per tutelarti, conviene: evitare garanzie personali o, se già date, gestire tramite accordi o procedure l’esposizione; assicurarsi che la società versi ritenute e IVA correnti per non incorrere in responsabilità penali; e se la società viene liquidata, non distribuirti attivi se ci sono ancora debiti tributari pendenti (meglio usarli per sanare quelli). In caso di importi enormi, valuterai il sovraindebitamento personale per eventuali cartelle a tuo nome (ad es. da socio illimitatamente responsabile o ex imprenditore individuale).

D: La banca può chiudere il fido appena scopre che la mia azienda è in crisi o che ho avviato una procedura?
R: Oggi c’è più tutela per l’impresa in crisi su questo punto. In passato, le banche spesso revocavano gli affidamenti non appena percepivano segnali di difficoltà, causando il cosiddetto effetto domino sul dissesto. Con la riforma, se avvii una Composizione Negoziata e ottieni le misure protettive dal tribunale, la banca non può revocare o ridurre gli affidamenti solo perché hai avviato la procedura . Questo divieto vige per la durata delle misure protettive (di solito 4-6 mesi). Fuori da tale scenario, una banca può ancora decidere di revocare un fido “a revoca” se peggiorano le condizioni patrimoniali, ma non può farlo in modo abusivo o discriminatorio. Inoltre, non può segnalarti a Centrale Rischi come “sofferente” se hai solo sospeso i pagamenti in quanto stai trattando nella composizione negoziata . Quindi, l’avvio di una procedura regolamentata offre uno scudo temporaneo. Se invece non sei in alcuna procedura, la banca potrebbe formalmente revocare secondo le condizioni contrattuali (solitamente con preavviso di 15-30 giorni). In pratica, cerca di comunicare con la banca e magari includerla in un accordo complessivo: se la banca vede un piano serio di ristrutturazione, può preferire mantenerlo in essere (magari convertendo lo scoperto in mutuo). Ricorda che banche e intermediari hanno oggi precisi doveri di buona fede nelle trattative di ristrutturazione , quindi se la tua banca reagisse in modo opportunistico, potresti segnalarlo anche in sede giudiziale nelle tue istanze.

D: Ho ricevuto un decreto ingiuntivo da un fornitore. Devo oppormi?
R: Dipende. Se il credito del fornitore è concreto e non contestabile (merci consegnate, fatture firmate, importo giusto), opporsi senza un motivo giuridico reale servirà solo a prendere tempo e pagare ulteriori spese legali (potresti essere condannato alle spese). Se però hai qualche ragione (merce difettosa, importo errato, prescrizione del credito, ecc.), allora opporsi è doveroso per far valere le tue ragioni. L’opposizione trasforma il procedimento in una causa civile ordinaria che può durare anche anni, durante i quali l’azienda tua può negoziare. Talvolta anche solo il fatto di fare opposizione spinge il creditore a trattare, specie se il credito non è enorme. Fai attenzione: se non hai motivi veri, l’opposizione può essere vista come dolo dilatorio e, ad esempio, se poi presenti un concordato preventivo la cosa potrebbe emergere. Quindi valuta con l’avvocato: magari invece di un’opposizione pretestuosa, conviene contattare il fornitore e proporre un piano di rientro (molti fornitori accettano, magari facendoti firmare un accordo con ricognizione del debito per evitare opposizioni). Se hai avviato una composizione negoziata, comunica ufficialmente al fornitore (tramite l’esperto) che stai trattando: se il fornitore aderisce al tavolo, potrebbe sospendere l’azione. In estrema sintesi: opponiti solo se c’è contestazione fondata. Altrimenti, meglio cercare un accordo di pagamento dilazionato.

D: Cosa comporta, per la mia azienda, aprire un concordato preventivo o altra procedura concorsuale? Posso continuare a operare? I clienti lo sapranno?
R: L’apertura di un concordato preventivo (o di un accordo di ristrutturazione omologato) è un fatto pubblico: viene iscritto al Registro Imprese e può essere divulgato. I tuoi clienti/fornitori potrebbero venirlo a sapere (es. molti fornitori lo sapranno perché verranno coinvolti come creditori). Questo potrebbe creare qualche difficoltà di reputazione nel breve termine. Tuttavia, durante il concordato la società può continuare ad operare, soprattutto se si tratta di un concordato “in continuità aziendale”, cioè finalizzato a proseguire l’attività . In tal caso, con l’autorizzazione del tribunale, puoi portare avanti i contratti, fornire prodotti e incassare (sotto la vigilanza di un commissario nominato). I nuovi crediti sorti dopo la domanda di concordato sono considerati in prededuzione (privilegiati), quindi i fornitori che lavorano con te dopo l’apertura sono abbastanza tutelati. Certo, alcuni partner commerciali potrebbero scegliere di interrompere rapporti perché impauriti, ma molti in realtà restano se vedono prospettive. Per esempio, se tu fornisci un servizio indispensabile ai tuoi clienti, continueranno ad acquistare se riesci a garantire la continuità. In composizione negoziata, invece, la procedura è riservata: nessuno lo sa pubblicamente a meno che tu stesso non lo comunichi o non chieda misure protettive (che però vengono pubblicate). Quindi nella CNC la reputazione è protetta inizialmente, nel concordato meno. Valuta quindi: se temi il contraccolpo reputazionale e sei in una fase iniziale di crisi, prova prima soluzioni meno pubbliche (piano attestato, composizione negoziata). Se ormai sei a un passo dall’insolvenza conclamata, il concordato può salvarti l’azienda ma inevitabilmente sarà noto. Comunque, una volta omologato e adempiuto il concordato, l’azienda esce “pulita” dai vecchi debiti: potrai dire ai clienti-fornitori che hai risolto la crisi legalmente, e ricominciare (sotto vigilanza eventuale per qualche tempo). Molte aziende post-concordato hanno continuato a operare con successo. L’importante è gestire la comunicazione in trasparenza: spiega ai partner che la procedura serve per ristrutturare i debiti e assicurare la continuità, non per cessare (se è in continuità appunto).

D: Se la mia azienda fallisce (liquidazione giudiziale), potrò mai ripartire senza i debiti?
R: Se si arriva alla liquidazione giudiziale (fallimento), la società in sé viene liquidata e poi cancellata; i crediti insoddisfatti restano tali ma, essendo la società estinta, i creditori non hanno più un soggetto da inseguire (salvo azioni contro soci come visto, ma quelli dipendono da circostanze particolari). Quindi in pratica i debiti sociali “muoiono” con la società, a meno che non ci siano garanzie personali. Se invece tu sei un imprenditore individuale o una società di persone, dopo la chiusura fallimento (es. dopo riparto finale con residui debiti insoddisfatti) puoi chiedere l’esdebitazione personale: il tribunale, verificato che hai collaborato e non hai frodato, ti libera dai debiti residui non pagati . Questo permette di ripartire da zero, pur avendo fatto fallimento. Per le società di capitali (SRL, SpA) non c’è un’esdebitazione formale perché, come detto, i debiti residuali restano insoddisfatti e i creditori non possono fare molto perché la società è sparita; tuttavia, la vera ripartenza riguarda semmai gli imprenditori dietro: se erano garanti, restano obbligati verso i creditori anche dopo il fallimento della società. In tal caso, la liberazione può avvenire con l’esdebitazione dei garanti stessi (ad esempio, la legge consente l’esdebitazione del socio illimitatamente responsabile, e per i garanti estranei in certi casi la giurisprudenza ha aperto all’estinzione del debito se il principale è esdebitato – questione complicata). In sintesi: , dopo un fallimento c’è vita imprenditoriale – molti grandi imprenditori sono falliti e poi tornati in campo con nuove società. La legge oggi è più favorevole nel dare una “fresh start” ai debitori onesti. Lo scenario migliore però è ottenere quell’esdebitazione dentro una procedura concorsuale minore (concordato, sovraindebitamento) senza passare dal fallimento, perché è meno traumatico e lasci più valore sul tavolo. Se proprio si fallisce, però, segui le regole, fai collaborare i tuoi amministratori con il curatore, e potrai chiudere la vicenda in qualche anno e tornare libero dai debiti.

D: Quali debiti si possono tagliare con un piano o un concordato e quali no?
R: In linea di massima tutti i debiti possono essere ristrutturati, ma con differenze: – I debiti chirografari (non garantiti) sono quelli che usualmente subiscono i tagli maggiori: in un concordato, ad esempio, puoi proporre di pagarli al 20%, 10% ecc. Non c’è un minimo di legge (nel concordato fallimentare vigeva un 20% minimo, ma nel CCII è stato eliminato per certi casi, e nel sovraindebitamento pure non c’è minimo se dimostri che dai il massimo possibile). – I debiti privilegiati o garantiti (es. ipoteche, pegni, privilegio generale su mobili per dipendenti, fisco, ecc.) in linea di massima vanno pagati per intero per la parte di capienza del bene su cui hanno prelazione. Puoi però dilazionarli. Stralciare un privilegiato è possibile solo se dimostri che il bene su cui insiste non copre tutto il credito (la parte eccedente diventa chirografa e lì puoi falcidiare). Un caso particolare è il debito fiscale privilegiato: la legge consente di falcidiare pure l’IVA e le ritenute (prima era dibattuto, ora si può in concordato) purché l’Erario non prenda meno di quanto otterrebbe liquidando i beni su cui ha privilegio. Di solito, comunque, nel concordato si cerca di pagare l’IVA almeno in parte significativa, perché la sua falcidia è guardata con severità dal tribunale (deve esserci un motivo oggettivo). – I debiti verso dipendenti (salari, TFR) per legge nei concordati con continuità vanno pagati integralmente; se è liquidatorio, puoi dilazionarli ma al 100%, salvo il TFR può andare al Fondo di Garanzia INPS. In un accordo stragiudiziale, difficilmente convincerai lavoratori a tagliarsi stipendi arretrati – di solito li paghi integralmente, magari un po’ in ritardo. – Debiti erariali: a parte lo stralcio di sanzioni e interessi nella transazione fiscale (quasi sempre si fa: il Fisco ormai accetta facilmente di togliere sanzioni e interessi, incassando il solo tributo) , il capitale di imposte come IVA, IRPEF da sostituto, contributi INPS è considerato intoccabile in ristrutturazioni stragiudiziali (infatti nel piano attestato non potevi ridurlo, da qui l’esigenza di transazione fiscale solo in procedure omologate). Nella composizione negoziata, come detto, dal 2024 è ammesso fare accordi anche sul tributo (fino a un certo punto, e contributi esclusi). Quindi, ad esempio, un debito per IRES o IRAP (che sono chirografari se non con garanzie) potresti proporre di pagarlo al 50% in concordato; l’Agenzia delle Entrate valuterà se quella è la migliore soddisfazione possibile (di solito pretendono un certo tasso di realizzo non troppo basso, intorno o sopra il 20-30%). – Debiti personali dei soci: questi non rientrano nei piani della società, ma il socio può parallelamente trattare coi creditori che lo riguardano (tipicamente la banca con la sua fideiussione). Spesso, quando fai un concordato per la società, devi pensare anche a come “sistemare” i creditori che hanno garanzie personali: perché se tagli molto il loro credito in concordato, poi quello residuo si rifarà sul socio garante. Puoi prevedere che anche il socio contribuisca (finanza esterna) per ridurre la sua esposizione indirettamente. – Debiti inesigibili o contestati: naturalmente se contesti un debito, nel piano lo tratterai come sub iudice e magari accantonerai qualcosa. Se poi risulta dovuto, verrà pagato secondo la percentuale prevista per quella classe.

In sintesi, la gerarchia è: tutti prendono almeno quanto otterrebbero da liquidazione dei beni su cui vantano diritto. Questo è il principio della condizione di migliore soddisfazione. Quindi non puoi far prendere a una banca ipotecaria meno di quanto ricaverebbe vendendo l’immobile ipotecato (salvo consenso esplicito della banca stessa). Non puoi dare ai chirografari meno di zero se nel fallimento avrebbero avuto il 10%. Entro questi limiti, hai spazio. I piani spesso prevedono percentuali diverse per classi diverse (es. fornitori 30%, obbligazionisti 5% se subordinati, ecc.), giustificando tali differenze in base a posizioni legali differenti o interessi di continuare rapporti.

D: Ho sentito parlare di “esonero da responsabilità” per chi segnala la crisi. Se la mia azienda va male, mi conviene avvisare qualcuno ufficialmente?
R: Questo si riferisce alle vecchie norme di allerta (D.Lgs. 14/2019) che però sono state in gran parte superate o sospese prima di entrare pienamente in vigore. In origine si prevedeva che alcuni creditori pubblici (Agenzia Entrate, INPS) avrebbero segnalato al neocostituito OCRI lo stato di crisi della tua impresa al superamento di certi indici, e che l’imprenditore stesso, o l’organo di controllo interno, avrebbero dovuto attivarsi pena responsabilità. Ad oggi, a ottobre 2025, il sistema di allerta non è operativo come disegnato inizialmente. È stato sostituito appunto dalla Composizione Negoziata volontaria. Quindi non c’è un organismo pubblico a cui “avvisare” per esonerarti. Piuttosto, se hai un collegio sindacale o un revisore, sappi che hanno il dovere di segnalare al CDA e poi eventualmente al tribunale lo stato di crisi se voi amministratori non fate nulla (art. 25-octies CCII). Ma non c’è un esonero automatico da responsabilità: l’amministratore resta responsabile se non reagisce. Invece, c’è un esonero parziale previsto dall’art.4 D.L. 118/2021: gli amministratori che tempestivamente attivano la Composizione Negoziata non rispondono per il aggravamento dei debiti avvenuto nel periodo delle trattative, salvo dolo o colpa grave. Cioè, se durante la CNC fai nuove passività per la gestione ordinaria e poi comunque fallisci, i creditori non possono dire “eh ma dovevi chiudere subito”, perché la legge ti ha dato protezione per provare il risanamento (purché tu abbia seguito l’esperto e non abbia sprecato risorse). Questo sì è un beneficio importante: uno scudo di diligenza. Dunque, se la tua azienda va male, più che segnalare a qualcun altro, conviene che tu stesso attivi per tempo gli strumenti di composizione o concordato; ciò ti proteggerà sia perché magari salvi l’impresa, sia legalmente rispetto a dopo.

D: In un concordato o ristrutturazione, i soci devono per forza perdere la proprietà dell’azienda?
R: Non necessariamente. Ci sono varie possibilità. Se l’azienda è risanabile e i soci vogliono continuare, spesso rimangono al timone anche dopo la procedura (specie nel concordato in continuità, dove la società prosegue con la stessa compagine ma alleggerita dai debiti). Tuttavia, molti piani richiedono un sacrificio dei soci: ad esempio, l’ingresso di un investitore (che diluisce la loro partecipazione), oppure la conversione di crediti in quote (debt-equity swap) che porta i creditori a diventare nuovi soci. In un accordo stragiudiziale, se i soci hanno risorse, può essere richiesto che mettano denaro fresco – in quel caso mantengono la proprietà ma investono di più. In un concordato liquidatorio, spesso l’azienda viene venduta “free and clear” e i soci perdono tutto. Dunque dipende dal tipo di procedura: – Composizione negoziata: i soci possono cercare investitori ma potrebbero anche restare se loro per primi rilanciano. – Accordo di ristrutturazione: di solito i soci mantengono la proprietà, a meno che tra i creditori aderenti ci siano che convertono credito in capitale. – Concordato preventivo continuità: i soci possono restare (magari i creditori chiedono la loro testa, ma non è automatico – se il problema era solo finanziario e non gestionale, possono restare). – Concordato liquidatorio: l’azienda viene venduta, i soci escono dalla scena, magari l’acquirente offre di assumere qualche socio come manager ma la proprietà passa.

Va anche detto: se c’è un sovraindebitamento con liquidazione, la legge impone ai soci di società di capitali di valutare offerte concorrenti sul proprio capitale (art. 120 CCII): in pratica, se un terzo offre di immettere capitali e prendere la società per salvarla meglio di come farebbe la liquidazione, bisogna tenerne conto. Quindi i soci rischiano in quell’eventualità di perdere l’azienda (ma salvando il valore per i creditori). Quindi la risposta è: no, non è obbligatorio che i soci perdano l’azienda, specialmente se fanno essi stessi sacrifici (apporti di cassa, rinunce a crediti verso società, ecc.). Ma se i debiti sono tali da erodere completamente il valore, di fatto il valore residuo dell’impresa “appartiene” ai creditori, e i soci sono out of the money – in queste situazioni, uno shareholder wipe-out (azzeramento quote) è comune. Un esempio virtuoso è quando i soci dicono: “Ok, la nostra quota vale zero oramai, però siamo disposti a far entrare un nuovo socio al 51% se porta denaro e salva il business, noi restiamo col 49% e magari col tempo recupereremo”. Questa flessibilità può a volte permettere di non essere totalmente estromessi.

D: Come mi tutelo se la mia azienda in crisi ha fornitori indispensabili che minacciano di non consegnare più materiale?
R: I fornitori cosiddetti strategici (es. l’unico fornitore di una materia prima cruciale) possono mettere in ginocchio l’impresa se interrompono la fornitura. Giuridicamente, se tu hai un contratto in corso, non possono risolverlo arbitrariamente solo perché sei in difficoltà finché paghi il nuovo fornito. Però se hai debiti arretrati con loro, possono pretendere di essere saldati prima di consegnare altre merci (o applicare clausole stop supply se previste). Come difendersi:
Comunicazione e rassicurazione: contattali, riconosci l’importanza, offri magari di pagarli in prededuzione in un eventuale concordato (il Codice lo consente col concetto di “creditori essenziali”: con autorizzazione del giudice puoi pagarli interamente fuori dal piano proprio perché necessari alla continuità). Se fai un accordo stragiudiziale, prometti loro trattamento di favore (es. pagamento integrale dilazionato, mentre altri prendono stralcio).
Misure protettive: in composizione negoziata, puoi chiedere al tribunale anche misure cautelari specifiche contro fornitori essenziali, ad esempio ordinare la continuazione di forniture dietro pagamento contestuale (cioè tu paghi il nuovo, ma loro non possono rifiutare adducendo il vecchio debito). Il CCII prevede qualcosa del genere per i contratti in corso nel concordato (divieto di esecuzione unilaterale di clausole di “insolvenza” se il debitore continua a adempiere il corrente). Quindi legalmente potresti ottenere un’ordinanza che li obblighi a fornire se tu paghi il nuovo (ci sono stati provvedimenti del genere).
Scorte e alternative: pragmaticamente, cerca di diversificare: se temi che Tizio non ti fornisca più l’acido X indispensabile, verifica se sul mercato c’è un’alternativa anche a prezzo maggiore, e procuratene una scorta per tamponare eventuali ritardi. Così riduci il potere di ricatto.
Pagamenti in regime concorsuale: se entri in concordato, i fornitori essenziali di beni/servizi correnti possono essere pagati in prededuzione e anche prima dell’omologazione con autorizzazione (per evitare interruzioni). Sfrutta queste norme: chiedi subito al giudice permesso di pagare quei fornitori per le forniture future, in modo da tenerli legati.
In sintesi, la strategia è: fai sentire il fornitore “sicuro” sul nuovo, e offri un percorso equo per il vecchio debito (anche se non integrale subito). Se proprio un fornitore ti boicotta, consulta l’avvocato: a volte interrompere forniture essenziali in modo improvviso può configurare un inadempimento contrattuale da parte loro, ma va visto caso per caso.

D: Un creditore ha una fideiussione di mio padre (o altro garante). Se tratto col creditore un saldo e stralcio, la garanzia si estingue?
R: Attenzione: se un garante personale ha garantito l’intero debito, e tu come azienda ottieni uno sconto solo con un accordo non omologato, il creditore potrebbe poi, per la parte non pagata, rifarsi sul garante, a meno che il garante sia parte dell’accordo o rinunci all’azione. Ad esempio: debito €100, accordo col creditore che l’azienda paga €60 “a saldo e stralcio” – se il creditore furbo non libera espressamente la fideiussione, potrebbe dire: “Ok azienda libera, ma io ho ancora diritto a €40, me li faccio dare dal fideiussore”. Giuridicamente la transazione fatta dal debitore non libera il garante salvo patto contrario (art. 1304 c.c., l’acquiescenza del debitore non si estende al fideiussore). Quindi è fondamentale che negli accordi stragiudiziali venga inserita la liberazione espressa del garante o che il garante aderisca all’accordo. Nelle procedure concorsuali omologate, invece, di regola l’obbligazione del garante rimane: esempio, concordato che paga 30%, il fideiussore rimane obbligato per il restante 70% salvo nella transazione fiscale (dove la legge ha previsto liberazione anche dei coobbligati solo per alcuni tributi minori). Quindi tuo padre in quel caso potrebbe essere costretto a pagare. Ci sono tuttavia strategie: potete far sì che il garante dichiari volontà di aderire all’accordo e di essere beneficiario anch’egli della transazione (ex art. 1304, se il creditore estende gli effetti anche al garante, allora si libera). In concordato, qualcuno ha provato a inserire clausole che liberavano i garanti, ma non sempre i creditori sono d’accordo (perché rinuncerebbero a una tasca sicura). In sovraindebitamento del debitore principale, la legge prevede espressamente che i garanti non siano liberati dall’esdebitazione del debitore (anzi spesso le finanziarie dopo aver incassato una parte dal debitore principale, attaccano i garanti per il resto). Concludendo: fai entrare i garanti nelle trattative. Magari negozia tu per loro: “ti pago 60 e lasci stare anche mio padre”. Se il creditore accetta, fai mettere per iscritto che la transazione novativa estingue l’intero debito con rinuncia a azioni verso garanti. Se non lo fai, il creditore potrà legalmente spremere il garante per il residuo.

D: Quanto costa e quanto tempo ci vuole per… (piano attestato / accordo / concordato)?
R: I costi e tempi variano molto in base alla complessità: – Un piano attestato: tempi relativamente brevi (1-3 mesi per predisporlo, poi l’esecuzione dipende dagli accordi). Costi: compenso dell’attestatore (può essere qualche migliaio di euro per PMI o decine di migliaia per aziendone), compenso consulenti legali e finanziari per redigerlo. Non ci sono spese di giustizia perché non c’è tribunale. Quindi costa meno di un concordato, ma comunque preparare un buon piano richiede professionisti esperti. – Una composizione negoziata: tempi di legge 6 mesi estensibili. In media ad oggi un procedimento chiude in ~320 giorni secondo Unioncamere (dato 2025). Costi: l’esperto ha un compenso fissato dal D.M., variabile con la dimensione e l’esito (può essere da qualche migliaio per micro-imprese a decine di migliaia per aziende grandi e successo). Ci sono poi costi di eventuali consulenze aggiuntive e dell’assistenza legale. Ma lo Stato ha previsto anche incentivi: ad esempio credito d’imposta per le spese di attestazione e consulenza fino a €20.000 se la CNC sfocia in esito positivo (questo era nella normativa originaria). – Un accordo di ristrutturazione: tempi dipendono dalle trattative (possono durare mesi). La fase di omologazione in tribunale è più breve di un concordato: circa 2-4 mesi se nessuna forte opposizione. Costi: servono relazione di esperto (attestatore) – costo simile a attestato piano – e avvocati per preparare l’accordo e l’istanza. Meno costi di “gestione commissariale” perché non c’è un commissario, rimane l’azienda a gestire fino all’omologa (poi esegue l’accordo). – Un concordato preventivo: tempi medi 1-2 anni dall’istanza all’omologa (se tutto liscio). Ad esempio, 60-180 giorni per presentare piano se si parte in bianco, poi 30 giorni osservazioni del commissario, voto dei creditori entro 60-90 giorni, udienza omologa, possibili appelli… in pratica spesso si chiude in 12-18 mesi. Se concordato in continuità, l’attività prosegue in quell’arco. Costi: notevoli. C’è un commissario giudiziale con compenso stabilito dal tribunale (può essere qualche % dell’attivo, per grandi aziende può essere centinaia di migliaia di euro). Ci sono spese legali, notarili, eventuali esperti per perizie. Indicativamente, in un concordato piccolo (debiti qualche milione) i costi totali possono essere decine di migliaia; in uno da decine di milioni si sale a centinaia di migliaia. Per fortuna, molti di questi costi sono prededucibili (si pagano all’interno del piano). Bisogna però avere liquidità per anticipare almeno le spese vive (ad es. bolli, contributo unificato, eventuali pubblicità). – Un procedura sovraindebitamento: tempi 6-12 mesi per omologa se non troppo contestata; esecuzione del piano 4-5 anni. Costi: l’OCC chiede un fondo spese iniziale (1-2mila €), più il gestore avrà diritto a un compenso finale (in % sui crediti e sull’attivo liquidato, regolato da DM). Per importi piccoli spesso i costi totali sono sotto €10k. Lo Stato talvolta ha previsto fondi di ristoro per chi non può permetterselo (patrocinio OCC per non abbienti). In conclusione, le soluzioni stragiudiziali sono più rapide ed economiche, ma richiedono cooperazione spontanea dei creditori; quelle giudiziali danno vincoli erga omnes ma costano tempo e denaro. Conviene sempre provare una via negoziale prima se possibile, e tenere quella giudiziale come backup.

Tabelle riepilogative

Di seguito, presentiamo due tabelle riassuntive per confrontare i principali strumenti di gestione della crisi d’impresa e per riepilogare possibili soluzioni in base al tipo di debito.

Tabella 1 – Confronto tra strumenti di risanamento/crisi

StrumentoNatura (in/out tribunale)Condizioni di accessoVantaggi chiaveSvantaggi/limiti
Piano attestato di risanamentoStragiudiziale (fuori tribunale)Stato di crisi o insolvenza reversibile; Attestatore indipendente; Consenso individuale creditori– Riservato (non pubblico) <br> – Protezione da revocatoria atti ex art. 56 CCII <br> – Flessibilità totale accordi– Nessun effetto vincolante sui dissenzienti <br> – Richiede consenso di fatto dei principali creditori <br> – Non sospende azioni esecutive (salvo combinato con CNC)
Accordo di ristrutturazione (ADR)Misto: negoziazione privata + omologazione tribunaleAdesione ≥ 60% crediti (ordinario) ; Relazione attestatore; Eventuale 30% se “agevolato”– Vincolante per aderenti con forza di legge (dopo omologa) <br> – Possibile estensione a dissenzienti finanziari (efficacia estesa) <br> – Transazione fiscale e contributiva inclusa <br> – Sospendibile azioni esecutive su richiesta– Coinvolge il tribunale (pubblicità) <br> – Dissenzienti non aderenti possono agire salvo protective misure <br> – Necessita maggioranza qualificata; minoranze possono opporsi in omologa
Concordato Preventivo (continuità o liquidatorio)Giudiziale (procedura concorsuale)Insolvenza o crisi; Proposta con soddisfazione creditori migliore di liquidaz. <br> Continuità: piano industriale attuabile; Liquidatorio: garanzia di pagamento minimi privilegiati– Sospende automaticamente tutte le azioni dei creditori <br> – Cram down su tutte le classi con voto a maggioranza (effetto erga omnes) <br> – Possibilità di continuità aziendale (proteggendo contratti in corso) <br> – Transazioni fiscali ammesse <br> – Esdebitazione finale società (di fatto) e persone fisiche (se fallimento poi)– Procedura lunga e complessa, costosa (commissario, tribunale) <br> – Pubblicità negativa <br> – Richiede votazione creditori; rischio esito incerto (salvo semplificato post-CNC) <br> – Organi di controllo nominati (perdita parziale di autonomia gestione)
Composizione Negoziata (CNC)Stragiudiziale assistito da esperto; possibili interventi giudice per misure protettive/cautelariSquilibrio o crisi in fase iniziale; nessun’altra procedura concorsuale avviata; Documentazione completa (bilanci, debiti cert.)– Riservata e volontaria (no stigma iniziale) <br> – Misure protettive bloccano creditori <br> – Esperto indipendente facilita accordo senza spossessamento <br> – Possibile accordo transattivo col Fisco durante la procedura <br> – Nessuna maggioranza prestabilita: flessibilità negli esiti (accordo, contratto, ecc.)– Non vincola creditori non collaborativi (è un negoziato, non un’imposizione) <br> – Durata limitata (6 mesi + proroga) <br> – Necessita impegno attivo dell’imprenditore e trasparenza <br> – Se fallisce, esito negativo pubblicato (possibile danno reputazione)
Procedura sovraindebitamento (Concordato minore / Piano consumatore / Liquidazione controllata)Giudiziale semplificata (tramite OCC e tribunale)Riservata a “sovraindebitati” non fallibili (persone fisiche, imprese minori) <br> Meritevolezza (no dolo/frode)– Soluzioni anche per persone fisiche e ex imprenditori (fresh start) <br> – Possibile esdebitazione integrale residui (dopo adempimento piano o chiusura liquidazione) <br> – Stralcio anche totale dei debiti non pagabili (caso debitore incapiente) <br> – Procedura meno onerosa, OCC aiuta debitore– Accesso precluso a società di capitali attive di dimensioni rilevanti <br> – I creditori votano (nel concordato minore) o possono opporsi (piano consumatore), c’è rischio rigetto se piano non equo <br> – Tempi comunque non brevissimi e un certo costo OCC <br> – Il debitore rimane con controllo limitato: intervento OCC/gestore

Tabella 2 – Debiti aziendali: possibili azioni di difesa e soluzioni

Tipo di DebitoCaratteristiche e rischiStrumenti di gestioneNote
Debiti Fiscali (Erario)Privilegiati (IVA, ritenute) o chirografari (es. IRES); Riscossione tramite cartelle, ipoteche, fermi, pignoramenti; Possibili sanzioni amministrative e penali per omessi versamenti rilevantiDefinizione agevolata (Rottamazione): pagamento solo imposte senza sanzioni/interessi (se legislazione lo prevede, es. rottamazione-quater 2023-27) <br> – Rateizzazione ordinaria: fino 72 rate (6 anni) automatiche; straordinarie 120 rate con prova difficoltà ; dal 2025 possibilità estensioni maggiori <br> – Transazione fiscale: in concordato/accordo (stralcio sanzioni e interessi, possibile falcidia quota capitale se ragionevole) ; ora ammessa anche in Composizione Negoziata (solo tributi, non contributi) <br> – Sospensione amministrativa: richiesta di sgravio o sospensione se il debito è contestato (presentando ricorso tributario e istanza sospensiva)– Prioritario mantenere il pagamento dei debiti correnti (IVA, ritenute) per evitare aggravio e reati <br> – Le rottamazioni richiedono norma ad hoc: nel 2023 attiva quella per carichi 2000-2022 (pagamento in 18 rate fino 2027) e stralcio mini-debiti <br> – Rate: dal 2025 più favorevoli per importi ≤ 120k (fino 84-120 rate) ; se rate in corso, Agente Riscossione non procede con esecuzioni <br> – Nella composizione negoziata, si può trattare col Fisco (es. chiedere sospensione nuove ganasce) e giovarsi della moratoria generale se misure protettive concesse
Debiti Contributivi (INPS, INAIL)Privilegiati (contributi lavoratori) o chirografari (sanzioni); Riscossione simile ai tributi via Agente; Omesso versamento contributi >€10k anno = reatoRateizzazione INPS: fino 24 mesi ordinaria; straordinaria 36-60 mesi in casi eccezionali <br> – Transazione contributiva: ammessa in concordato preventivo e accordi di ristrutturazione (D.L. 125/2020), consente dilazioni e falcidia su accessori; non ancora ammessa in Composizione Negoziata (INPS ha chiarito esclusione) <br> – Sgravi o condoni: rarissimi (talvolta stralcio delle sole sanzioni civili con definizioni agevolate)– Non pagare contributi espone l’amministratore a responsabilità (in caso di dolo può essere chiesto come danno, e rileva penalmente per parte lavoratore) <br> – Nei piani, usualmente i contributi vanno soddisfatti quasi per intero (con possibili dilazioni), salvo sanzioni <br> – Fondo di Garanzia INPS paga TFR e ultime 3 mensilità ai dipendenti se l’azienda non può – queste somme diventano debito verso INPS (privilegiato)
Debiti Bancari e Finanziari (prestiti, mutui, fidi, leasing)Spesso garantiti (ipoteca su immobili, pegno su beni, privilegio generale se finanziamenti assistiti da privilegio legge 662/96, ecc.) oppure chirografari; Rischio revoca fidi e azione legale rapida (D. Lgs 385/93 per crediti fondiari permette esecuzione anche in pendenza di cause)Moratorie e accordi ABI: (se esistenti) es. moratoria COVID, ora non più attive; possibile trattative ad hoc con banca per standstill <br> – Rinegoziazione mutui: allungamento piani di ammortamento, periodo di preammortamento solo interessi <br> – Consolidamento debiti: nuovo finanziamento (magari garantito dal Fondo centrale) per chiudere esposizioni a breve (richiede ancora merito creditizio sufficiente) <br> – Strumenti concorsuali: inserimento in accordo di ristrutturazione con eventuale cram-down dissenzienti se ≥75% aderisce ; possibilità in concordato di soddisfare crediti ipotecari tramite cessione beni o nuova finanza (anche riconversione debito in strumenti partecipativi) <br> – Pegno non possessorio, Patto marciano: se attivati in fase contrattuale, possono facilitare soluzione stragiudiziale (la banca si soddisfa sul bene oggetto di garanzia extra-giudiziale)– Mantenere una comunicazione aperta con le banche è cruciale: fornire piani e prospetti può evitare revoche improvvise <br> – Le banche in trattativa devono attenersi a obblighi di buona fede e collaborazione (oggi sanciti) <br> – In procedura concorsuale, i crediti bancari ipotecari di solito vengono soddisfatti meglio che in esecuzioni singole, dunque le banche spesso appoggiano concordati se recuperano di più <br> – Attenzione a covenant finanziari: se li violi, la banca può legalmente risolvere il contratto – negoziare waiver temporanei in attesa di piano
Debiti verso Fornitori (commerciali)Chirografari (salvo riserva proprietà su beni consegnati: allora diritto alla restituzione merce, o privilegio speciale per vendite a termine); Azioni tipiche: sospensione forniture, decreto ingiuntivo e pignoramento; Rischio di perdita fornitori critici e reputazione filieraNegoziazioni individuali: accordi di dilazione, saldo e stralcio (es. pagamento parziale a breve considerato a tacitazione integrale) – preferibilmente scritti e con rinuncia azioni future <br> – Fornitore strategico: possibile pagamento integrale o prioritario nel contesto di un piano (autorizzazione pagamento creditore strategico in concordato, art. 95 CCII) per assicurarsi continuità approvvigionamenti <br> – Procedura concorsuale: i fornitori chirografari vengono inclusi come classe o con trattamento paritario; se approvano piano, accettano eventuale % ridotta (es. 30%) e dilazione <br> – Garanzie nuove: a volte per convincere fornitori a continuare, si offrono garanzie aggiuntive su nuove forniture (es. fideiussione di terzo, pagherò) – ma valutare attentamente impegno <br> – Opposizione a ingiunzioni: se fornitore agisce legalmente, possibile opposizione per guadagnare tempo, o consolidamento del debito contestato in sede concordato (trattarlo come sub iudice, con riserva)– Mantenere fiducia: condividere almeno in parte il piano di rilancio con i fornitori importanti li rende più disponibili a piani di rientro <br> – Evitare di fare preferenze non giustificate: pagare un fornitore per ultimo magari può esporre a revocatoria (ma oggi pagamenti per continuare l’attività in bonis non sono revocabili se nei limiti dell’ordinario) <br> – Possibile usare strumenti assicurativi: se avevi polizze crediti (da lato fornitore) la loro compagnia potrebbe intervenire; da lato tuo, puoi assicurare forniture future per rassicurare il fornitore sul pagamento
Debiti verso Dipendenti (retribuzioni, TFR)Super-privilegiati (ultime 3 mensilità) e privilegiati (altri crediti lavoro) fino a un massimale; Azioni: decreti ingiuntivi veloci, richiesta fallimento (raramente fatta, ma possibile in massa); Impatto sociale e operativo fortissimo se non pagati (scioperi, dimissioni)Dilazione concertata: informare i dipendenti della situazione e concordare ritardi di qualche settimana con promessa di pagamento (magari offrendo piccole incentivazioni tipo bonus futuri) – richiede trasparenza e fiducia reciproca <br> – Intervento ammortizzatori: cassa integrazione straordinaria per crisi, accordi sindacali per ridurre orario costo lavoro temporaneamente, ecc., per attenuare onere <br> – Fondo di Garanzia INPS: in caso di procedura concorsuale, usarlo per TFR e mensilità insolute – quindi rassicurare i dipendenti che comunque quelle componenti sono garantite dallo Stato anche se l’azienda non paga subito <br> – Priorità in concordato: prevedere pagamento integrale crediti di lavoro al di fuori (o immediatamente all’omologa) – spesso requisito legale per omologa (art. 109 CCII: devono essere pagati entro 180 giorni dall’omologa) <br> – Coinvolgimento nel piano: se possibile, offrire ai dipendenti una partecipazione al risanamento (es. trasformare parte stipendio arretrato in azioni, work-for-equity) – raramente praticabile, ma migliora climaMai procrastinare a lungo i pagamenti salariali: oltre a essere illegale, porta quasi certamente a perdita di personale chiave e problemi legali (ingiunzioni, ispezioni ITL) <br> – Nelle procedure il tributo lavoro è sacro: giudici e commissari vigilano che non si sacrifichino troppo i dipendenti; perciò inserirli come classe a sé che viene soddisfatta integralmente rafforza la fattibilità <br> – Possibile accordarsi per esoneri: se l’azienda prosegue, si possono contrattare con i sindacati riduzioni temporanee (es. rinuncia a straordinari pagati, conversione premi in welfare) per ridurre il cash-out, in cambio di mantenere i posti di lavoro

Modelli pratici di atti e documenti

(Di seguito forniamo degli schemi semplificati di documenti che possono risultare utili al debitore e ai suoi consulenti nelle diverse fasi della gestione della crisi. Questi fac-simile andranno adattati alle specifiche situazioni e redatti con l’assistenza di un professionista legale.)

1. Fac-simile di lettera a un fornitore per proporre una dilazione/stralcio del debito:

Oggetto: Proposta di rientro concordato del debito verso [Nome Fornitore]
Spett.le [Nome Fornitore],
la presente per riconoscere il ns. debito nei Vs. confronti, relativo a forniture [descrizione] per €[importo] scaduto il [date fatture]. Come anticipato telefonicamente, la ns. società sta attraversando una temporanea difficoltà finanziaria a causa di [breve spiegazione generale]. Ciò nondimeno, confermiamo l’intenzione di voler onorare integralmente il debito verso la Vs. spettabile società.
Proponiamo, quindi, il seguente piano di rientro: pagamento di €[X] entro il [data ravvicinata] e il residuo importo di €[Y] mediante n. [N] rate mensili, ciascuna di €[importo], con scadenza il giorno [gg] di ogni mese, a decorrere da [mese/anno], fino all’integrale saldo entro [mese/anno]. Eventuali interessi di mora contrattuali/vertenziali si intendono rinunciati da parte Vs. aderendo al presente piano.
In alternativa, qualora foste disponibili a una definizione a saldo e stralcio, siamo pronti a corrispondere immediatamente €[Z] (pari a circa [percentuale]% del dovuto) entro [data], da intendersi quale pagamento liberatorio dell’intero credito.
Restiamo in attesa di un Vs. riscontro auspicabilmente positivo. Questa soluzione ci consentirebbe di proseguire la collaborazione con la Vs. azienda in modo sostenibile, continuando a effettuare ordini anche in futuro e garantendovi pagamenti puntuali sulle nuove forniture.
Confidando nella Vs. comprensione, porgiamo distinti saluti.
[Luogo], [Data]
[Firma del legale rappresentante] – [Ruolo] di [Nome società debitrice]

(Note: Questa lettera va inviata preferibilmente via PEC o raccomandata, per avere evidenza della proposta. La formulazione prevede due opzioni (rateazione integrale o stralcio parziale); naturalmente si adatterà in base a cosa si vuole offrire. È importante usare toni concilianti e onesti.)

2. Fac-simile di ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con riserva (“concordato in bianco”):

(Da presentare tramite avvocato presso il Tribunale competente, sezione fallimentare; solo uno schema di massima.)

Ricorso ex art. 44 D.Lgs. 14/2019 – Domanda di concordato preventivo con riserva
Il sottoscritto [Nome, C.F.], in qualità di legale rappresentante pro-tempore di [Società] S.r.l., C.F./P.IVA [], con sede in [], dichiara che la società si trova in stato di crisi/insolvenza ai sensi dell’art. 2 CCII.
Chiede l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi degli artt. 44 e 54 CCII, depositando la seguente documentazione:
– Situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata al [data] (Allegato 1);
– Elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti (Allegato 2);
– Elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso della società (Allegato 3);
– Dichiarazione riguardo alle eventuali attestazioni revisorili ex art. 30 (nel caso, allegato);
– Bilanci relativi agli ultimi tre esercizi: 2022, 2023, 2024 (Allegato 4);
– Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 12 mesi (Allegato 5);
– Dichiarazione di impegno a presentare proposta, piano e attestazione entro il termine che sarà fissato dal Tribunale (non oltre 60/120 giorni) ai sensi dell’art. 44, co.1 CCII.

Istanza di misure protettive ex art. 54 CCII:
Si richiede altresì che codesto Tribunale voglia inibire, sino alla scadenza del termine per il deposito del piano e proposta, ogni azione esecutiva e cautelare da parte dei creditori, nonché sospendere le procedure esecutive pendenti, in particolare: [specificare pignoramenti in corso, decreti ingiuntivi non opposti etc.].
Tali misure appaiono indispensabili per preservare l’integrità del patrimonio sociale e garantire l’uguaglianza dei creditori in questa fase preparatoria.

Beni aziendali e prospettive di piano:
[Società] S.r.l. svolge attività di [] ed ha un organico di n. [_] dipendenti. Le cause della crisi risiedono in [calo fatturato del %, insolvenza di primario cliente, ecc.]. La società intende accedere a un concordato [in continuità indiretta / liquidatorio]: è in corso la negoziazione con [un investitore/acquirente] per [vendita ramo d’azienda / apporto di finanza] che consentirebbe il soddisfacimento dei creditori in misura ben superiore rispetto all’ipotesi liquidatoria.
Si prevede di presentare una proposta concordataria entro giorni, con pagamento integrale dei creditori privilegiati e soddisfacimento parziale dei chirografari con la finanza apportata. A tal fine è stata già avviata interlocuzione con primari consulenti e attestatore indipendente.

P.Q.M.
Voglia l’Ill.mo Tribunale:
– Dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo con riserva in capo a [Società] S.r.l., nominare il Giudice Delegato e il Commissario Giudiziale (se ritenuto opportuno, ai sensi art. 45 co.2 CCII);
– Fissare il termine di __ giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 39 CCII;
– Concedere le misure protettive richieste ex art. 54 CCII, con decorrenza immediata, dando atto che saranno pubblicate nel Registro delle Imprese e comunicata ai creditori come per legge.
Si produce copia del presente ricorso e documenti allegati per la Cancelleria e il PM.
Luogo, Data
Firmato: Avv. _ (difensore del ricorrente)
Firmato: _ (Legale Rappresentante Società)

(Note: Questo è uno schema. Il ricorso effettivo andrebbe redatto in modo più discorsivo quanto a narrazione dei fatti di crisi e con eventuale documentazione contabile allegata. La sezione sull’istanza di misure protettive è facoltativa ma spesso cruciale se ci sono azioni esecutive imminenti.)

3. Fac-simile di istanza di nomina dell’esperto nella Composizione Negoziata (da piattaforma online):

(Nella piattaforma telematica si compilano campi guidati, qui riassumiamo i contenuti principali in forma di istanza testuale da assumersi.)

Istanza di nomina Esperto Indipendente
Impresa richiedente: [Denominazione, Codice fiscale, Sede legale, rappresentante]
Situazione di squilibrio: L’impresa registra indicatori di crisi quali perdite cumulate € negli ultimi __ esercizi, patrimonio netto ridotto a € (< soglia 0), indice liquidità ___ (<1), esposizione debitoria scaduta verso fornitori € (di cui € oltre 120 gg). Sussiste rischio concreto di insolvenza entro i prossimi __ mesi in mancanza di interventi.
Cause della crisi: [Breve elenco: es. calo commesse per pandemia del %, aumento costi materie prime del %, ecc.]
Obiettivo della composizione negoziata: Si intende perseguire il risanamento mediante: – ristrutturazione del debito bancario (prolungamento scadenze), – ricerca di nuova finanza/investitore, – eventuale dismissione di asset non core (es. vendita immobile per fare cassa). L’impresa ha predisposto un progetto di massima di piano (all. “Progetto di risanamento”). Si confida che, con l’assistenza di un Esperto indipendente, sarà possibile negoziare con i principali creditori (banche, fornitori strategici, Erario) soluzioni concordate per il riequilibrio finanziario e la continuazione dell’attività aziendale, evitando esiti liquidatori distruttivi. Documenti allegati (ex art. 17 CCII): – Situazione patrimoniale al [data recente];
– Elenco dettagliato creditori (nome, importo, scaduto, eventuali garanzie);
– Elenco debiti fiscali e contributivi certificati (Agenzia Entrate, AdER, INPS) ovvero autocertificazione di aver richiesto certificati il [data] (come da normativa emergenziale);
– Dichiarazione sulla presenza di assetti adeguati ex art. 2086 c.c. e misure già adottate per monitorare la crisi;
– Progetto di Piano di risanamento (bozza), contenente prime linee di intervento e prospetto economico-finanziario a 6-12 mesi;
– Dichiarazione di assenza di cause ostative (es. nessun ricorso pendente per fallimento promosso da debitore stesso negli ultimi 4 mesi, nessuna ammissione a procedimento di composizione nei 2 anni precedenti, ecc.).

Richiesta:
Si chiede la nomina di un Esperto indipendente iscritto nell’apposito elenco, confacente alle caratteristiche dell’impresa (settore ____, dimensione PMI), che possa iniziare quanto prima ad esaminare la situazione e avviare la composizione negoziata con i creditori.

[Firma digitale del richiedente/imprenditore]

(Commento: questa istanza è in realtà un form online, ma il contenuto sostanziale è quello qui indicato. Importante essere sinceri sullo stato di difficoltà, mostrare di avere un’idea di risanamento e allegare tutti i documenti obbligatori.)

4. Fac-simile di clausole essenziali di accordo transattivo con un creditore bancario (estratto):

(Utile quando, ad esempio, si formalizza la ristrutturazione del debito verso una banca fuori dalle procedure; da formalizzare in scrittura privata autenticata o atto unilaterale della banca.)

Accordo di Ristrutturazione del Debito tra [Banca XYZ] e [Impresa Alfa Srl]
Premesse:
– Alfa Srl è debitore nei confronti di Banca XYZ per €[importo] a titolo di [mutuo chirografario n./ affidamento conto n.], attualmente in sofferenza;
– Alfa Srl ha manifestato difficoltà finanziarie e Banca XYZ intende collaborare a una soluzione concordata nell’ottica di massimizzare il recupero evitando azioni legali;
– [eventuali riferimenti a una procedura di composizione negoziata o a un piano attestato in corso];

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
1. Moratoria e nuova scadenza: La Banca concede al Debitore una moratoria sul pagamento delle rate scadute e a scadere del mutuo fino al //_. Entro tale data non saranno promosse né proseguite azioni di recupero. Il Debitore si impegna a riprendere i pagamenti secondo il nuovo piano di ammortamento allegato (Allegato A), che prevede scadenza finale prorogata al _//_.
2. Riduzione del tasso e condizioni: Dalla data odierna gli interessi di mora cesseranno di maturare. Le rate residue (n._) saranno produttive di interessi al tasso annuo dell’%, ridotto rispetto al contratto originario (che prevedeva %), con capitalizzazione semplice. Il nuovo piano d’ammortamento prevede rata mensile di €[importo].
3. Pagamento parziale a stralcio: (se applicabile) La Banca accetta di rinunciare a parte del credito. In particolare, a fronte del pagamento immediato di €[importo] entro il //____ da parte del Debitore, il credito della Banca sarà ridotto di €[importo] (pari a %), e il piano di ammortamento di cui sopra è calcolato sul residuo €[importo]. Il buon fine di detto pagamento è condizione essenziale per l’efficacia dell’intero accordo.
4. Rinuncia parziale e liberatoria: A seguito dell’integrale e puntuale adempimento da parte del Debitore degli obblighi di pagamento assunti nel presente accordo, Banca XYZ rilascerà al Debitore quietanza liberatoria finale, impegnandosi sin d’ora a rinunciare in maniera irrevocabile ad ogni eventuale credito eccedente quanto previsto dal piano allegato. Contestualmente, verrà liberato il Sig. [Garantenome] dalla fideiussione n. eventualmente prestata (se pertinente).
5. Clausola di decadenza dal beneficio: In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alle nuove scadenze concordate (salvo tolleranza massima di 15 giorni), il Debitore decadrà dal beneficio della dilazione; l’intero importo originario dedotti acconti tornerà immediatamente esigibile, detratto eventualmente lo stralcio solo se la Banca vorrà mantenerlo a sua discrezione. La Banca in tal caso potrà agire esecutivamente senza necessità di ulteriore costituzione in mora.
6. Conservazione garanzie: Restano ferme ed efficaci le garanzie reali e personali esistenti a tutela del credito (ipoteca iscritta il // su immobile…, fideiussione del Sig….). La riduzione dell’esposizione non implica liberazione parziale delle garanzie salvo quanto previsto al punto 4 per il garante.
7. Confidenzialità: Le parti si impegnano a mantenere riservato il contenuto del presente accordo, salve le comunicazioni obbligatorie di legge o a organi aziendali interni.
8. Clausole finali: Il presente accordo novativo sostituisce le condizioni di rimborso precedenti del mutuo/affidamento in oggetto, che rimane in vigore per quanto non espressamente modificato. Nessuna acquiescenza a eventuali altri diritti è da intendersi concessa, se non quanto esplicitamente qui previsto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo, Data
Alfa Srl – [firma legale rappresentante]
Banca XYZ filiale __ – [firma funzionario autorizzato]

(Questo modello contiene le clausole tipiche: moratoria, nuovo piano, eventuale stralcio, condizione di efficacia, decadenza beneficio se inadempimento, conferma garanzie, ecc. Va adattato a ogni banca/credito.)

5. Esempio di elenco iniziale dei creditori (per istanza CNC o per concordato):

CreditoreImporto dovutoScaduto alGaranzie / PrivilegioNote
Banca ABC (c/c scoperto)€ 150.00031/08/2025Nessuna (chirografo)Fido revocato il 01/09/2025
Banca XYZ (mutuo ipotecario)€ 500.000rate al 30/09/25Ipoteca 1° grado capannoneRate insolute 2 trimestri
Fornitore Alfa Chimica€ 80.00001/07/2025Nessuna (chirografo)Ingiunzione ottenuta 10/2025
Fornitore Beta Packaging€ 45.00015/10/2025Riserva proprietà su imballi (€10k)Fornitura ottobre non consegnata per sospeso
Dipendenti (stipendi settembre)€ 60.00030/09/2025Privilegio ex art.2751 bis n.1 c.c.15 dipendenti, 1 mese arretrato
Agenzia Entrate (IVA Q2 2025)€ 120.00016/09/2025Privilegio generale ex art.2752 c.c.Cartella non ancora notificata (dichiarazione debito)
INPS (contributi luglio-agosto)€ 30.00016/09/2025Privilegio ex art. 2753 c.c.Rateazione richiesta il 01/11/2025
Equitalia/AER (cartelle)€ 20.0002018-2020Nessuna (stralcio <1k?)Varie cartelle minori, rottamazione-quater aderita (pagam. da 2023)
Totale€ 1.005.000

(Spiegazione: un elenco creditori dettagliato, con indicazione per ciascuno se il credito ha prelazioni; questo serve a definire trattamenti nel piano. Nell’esempio si evidenziano i privilegi dei dipendenti, del Fisco, etc. Abbiamo anche notato per Equitalia eventuale stralcio automatico <€1.000 previsto da normativa recente. In un caso reale, aggiungere colonna “Causa del credito” e contatti.)

Questi modelli e schemi andrebbero utilizzati con cautela: è sempre opportuno farsi assistere da un professionista qualificato nella redazione di atti legali e nella gestione delle negoziazioni complesse con i creditori, per assicurarsi che tutti gli aspetti (anche quelli non immediatamente visibili) siano coperti e che l’azienda e i suoi rappresentanti siano tutelati.

Conclusioni

Affrontare una situazione di sovraindebitamento aziendale richiede sangue freddo, competenza e tempestività. Dal punto di vista del debitore – sia esso un imprenditore individuale, un socio di SRL o un amministratore – la legge italiana offre oggi un ventaglio di opzioni molto più ampio e sfumato rispetto al passato, in cui l’alternativa era solo “pagare tutto o fallire”. Abbiamo visto come strumenti come la composizione negoziata stiano diventando la norma per intervenire precocemente e salvare il salvabile , e come procedure “classiche” quali il concordato preventivo siano state innovate per dare flessibilità (es. il concordato semplificato post-CNC, l’accordo agevolato al 30% , ecc.).

È fondamentale per il debitore conoscere i propri diritti e doveri: sapere quando si rischia sul piano personale (es. se non si attiva e aggrava il dissesto, o se firma garanzie personali senza un piano) e quando invece la legge lo tutela (es. durante le trattative protette, o se agisce in buona fede per risanare). I recenti orientamenti normativi spingono verso la continuità aziendale dove possibile, riconoscendo che conservare l’impresa e l’occupazione genera spesso un valore maggiore anche per i creditori stessi rispetto alla mera liquidazione. Emblematico è l’obbligo per banche e creditori pubblici di cooperare lealmente e non precipitare l’azienda solo perché cerca di negoziare .

Dal lato pratico, preparazione e consulenza fanno la differenza: un imprenditore in crisi dovrebbe immediatamente dotarsi di un team (avvocato d’impresa, commercialista esperto in crisi, eventualmente advisor finanziario) per analizzare la situazione e disegnare la rotta. Come abbiamo ribadito, il fattore tempo è cruciale: prima si agisce, maggiori sono le opzioni sul tavolo. Un’azienda con ancora un minimo di liquidità e credibilità può ambire a un piano attestato o a una composizione negoziata che la mantenga viva; un’azienda che attende troppo rischia di dover subire un fallimento senza vie d’uscita.

Questa guida, di livello avanzato, ha voluto fornire un quadro completo e aggiornato a ottobre 2025, con riferimenti normativi e giurisprudenziali puntuali, utile sia per i professionisti legali (avvocati, consulenti) sia per i privati e imprenditori direttamente coinvolti nella crisi d’impresa. Chiudiamo con alcuni consigli finali dal punto di vista del debitore: – Non negare la realtà: riconosci la crisi e parlane apertamente con chi di dovere (soci, consulenti, talora anche i dipendenti chiave). Le soluzioni si costruiscono su numeri veritieri. – Salvaguardare il core business: identifica quali parti dell’azienda valgono e vanno protette (clienti importanti, brevetti, competenze) e quali sacrificabili. Un buon piano spesso sacrifica il superfluo per salvare il cuore. – Trasparenza con l’esperto/commissario: se entri in una procedura, collabora pienamente con l’esperto nominato o il commissario giudiziale. Sono lì per aiutare a trovare una soluzione o a garantire equità, non nascondere informazioni. – Valutare l’impatto umano: non dimenticare che dietro “debiti” e “creditori” ci sono persone – dipendenti, fornitori familiari, ecc. Spesso mostrando empatia e impegno morale si ottiene più supporto nelle trattative. – Pensare al “dopo”: una volta usciti dalla crisi (sia via accordo, concordato o anche fallimento ed esdebitazione), occorre impostare l’attività su basi sostenibili per evitare recidive. La normativa è indulgente coi debitori onesti, ma non all’infinito; e sul piano reputazionale, la credibilità si recupera con atti concreti.

In definitiva, difendersi dai debiti non significa sottrarsi alle proprie obbligazioni, bensì gestirle intelligentemente: utilizzare le leve legali per ridurre il carico entro limiti pagabili, proteggere l’azienda da aggressioni distruttive e al contempo offrire ai creditori la migliore soddisfazione possibile nelle circostanze date. Seguendo gli strumenti illustrati e con l’assistenza giusta, un imprenditore può trasformare una crisi che pareva terminale in un percorso di ristrutturazione e – perché no – di nuovo slancio imprenditoriale, oppure, se ciò non è fattibile, almeno può chiudere in modo ordinato e ripartire senza restare oppresso dai debiti passati.

Fonti e riferimenti normativi

  • Codice Civile, art. 2086 comma 2 (obbligo assetti adeguati per rilevare crisi) e art. 2476 comma 6 c.c. (responsabilità amministratori verso creditori sociali introdotta dal D.Lgs. 14/2019) .
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022, e successive modifiche (D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021; D.Lgs. 83/2022 “correttivo bis”; D.Lgs. 136/2024 “correttivo ter”). Disposizioni rilevanti: art. 17-25 (Composizione negoziata), art. 25-sexies (Concordato semplificato), art. 56 (Piano attestato), art. 57-64 (Accordi ristrutturazione), art. 65-73 (Concordato minore), art. 74-83 (Liquidazione controllata sovraindebitati).
  • Unioncamere, comunicato stampa 13/11/2025 – Dati sulla Composizione Negoziata nei primi 4 anni: “3.600 istanze, 423 aziende salvate con 23mila dipendenti; strumento divenuto principale nel 2025” .
  • Giuseppe Monardo, “Composizione Negoziata Crisi d’impresa: guida 2024–2025”, Studio Monardo blog, 26/5/2025 – Approfondimento sulle novità introdotte dal D.Lgs. 136/2024: accesso aperto anche con istanza di fallimento pendente, proroga semplificata dell’incarico esperto, divieto revoche fidi bancari , obbligo banche a non segnalare a Centrale Rischi durante trattative , introduzione transazione fiscale nella CNC (art. 23 co.2-bis CCII) , esclusione contributi previdenziali dal perimetro .
  • Tribunale di Venezia, ord. 13 gennaio 2025 – conferma misure protettive erga omnes in composizione negoziata di gruppo, enuncia doveri di leale cooperazione del ceto bancario e divieto di segnalazioni negative .
  • Tribunale di Bari, 30 maggio 2024 – (ante correttivo) negata apertura CNC in presenza di istanza fallimento di terzi; contrapposto a orientamento estensivo poi recepito dal legislatore nel 2024 .
  • Cassazione Civile, Sez. Un. nn. 6070 e 6072/2013 – In tema di società estinte: “i soci rispondono dei debiti sociali insoddisfatti anche se non vi è stato riparto di attivo, entro i limiti di quanto ricavabile dal patrimonio sociale” ; v. anche Cass. 9672/2018 che conferma orientamento.
  • Cassazione Civile, Sez. I, 29/12/2023 n. 36401 – Responsabilità dell’attestatore nel concordato in bianco: obbligo di diligenza nella verifica dati (rilevante per attestatori piani e concordati) .
  • Legge 3/2012 (come aggiornata da L. 176/2020) e artt. 282-283 CCII – Sovraindebitamento: possibilità di esdebitazione del debitore incapiente (senza utilità per creditori) ; requisiti soggettivi di accesso (no fallibili, persona meritevole) ; procedura di piano del consumatore e concordato minore, con ruolo OCC .
  • D.L. 34/2023 conv. L. 56/2023 (Decreto “Bollette” 2023) – Ha riaperto i termini per la Rottamazione-quater (definizione agevolata cartelle 2000-2022 introdotta da L. 197/2022, art. 1 c.231) e previsto la riammissione per i decaduti al 31/12/2024 entro il 30/04/2025 (cfr. L. 15/2025 di conv. Milleproroghe). La rottamazione-quater consente pagamento solo capitale e spese, stralciando sanzioni e interessi , con possibilità fino a 18 rate semestrali (scadenza ultima 2027) .
  • Agenzia Entrate-Riscossione – FAQ e istruzioni Rottamazione-quater (sito istituzionale) – Conferma ambito carichi 2000-30/06/2022 e contenuti dello stralcio ; indica calendario rate (es. 7ª rata entro 28/2/2025, etc.).

La tua azienda che produce, miscela, importa o distribuisce disincrostanti professionali, detergenti tecnici, sgrassanti concentrati, prodotti acidi/alcalini, detergenti per HACCP, prodotti per manutenzione industriale, disincrostanti per caldaie e impianti, detergenti per industrie alimentari, officine, cantieri e facility management, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua azienda che produce, miscela, importa o distribuisce disincrostanti professionali, detergenti tecnici, sgrassanti concentrati, prodotti acidi/alcalini, detergenti per HACCP, prodotti per manutenzione industriale, disincrostanti per caldaie e impianti, detergenti per industrie alimentari, officine, cantieri e facility management, oggi è schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori chimici o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore dei detergenti e disincrostanti è competitivo, regolamentato e costoso: materie prime chimiche in aumento, normative severe, lotti minimi elevati, magazzini voluminosi, logistica complessa e clienti che pagano tardi. Una flessione di liquidità può mettere a rischio l’intera attività.

La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con la strategia giusta.


Perché un’Azienda di Disincrostanti e Detergenti va in Debito

  • aumento dei costi di solventi, acidi, tensioattivi, additivi, imballaggi
  • pagamenti lenti da parte di industrie, imprese di pulizia, officine e cantieri
  • magazzino immobilizzato tra taniche, fusti, IBC, detergenti concentrati e semilavorati
  • costi elevati di trasporto, smaltimento, sicurezza e normative
  • investimenti in SDS, REACH, certificazioni e controlli qualità
  • riduzione o revoca dei fidi bancari

Il vero problema non è la mancanza di clienti, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco dei fidi bancari
  • sospensione delle forniture chimiche essenziali
  • atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
  • sequestro di taniche, fusti, IBC, prodotti e attrezzature
  • impossibilità di produrre e rifornire clienti strategici
  • perdita di appalti e contratti fondamentali

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Un avvocato specializzato può:

  • sospendere pignoramenti
  • fermare richieste di rientro urgenti
  • proteggere conti correnti e flussi finanziari
  • bloccare le azioni dell’Agenzia Riscossione

Prima si mette in sicurezza l’azienda, poi si interviene sui debiti.


2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti

Spesso emergono irregolarità:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate o gonfiate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori nelle cartelle esattoriali
  • commissioni bancarie anomale

Una parte importante del debito può essere ridotta o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con un piano sostenibile

Soluzioni possibili:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici (solventi, acidi, packaging)
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensioni temporanee dei pagamenti
  • accesso alle definizioni agevolate

4. Usare strumenti legali potenti che bloccano TUTTI i creditori

Quando la situazione è più grave, puoi ricorrere a:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di Ristrutturazione
  • Concordato Minore
  • (in casi estremi) Liquidazione Controllata

Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti, sospendendo completamente le azioni esecutive.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per salvare un’azienda del settore detergenza/chimica servono competenze specializzate.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È il professionista ideale per bloccare i creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende che operano con detergenti, disincrostanti e chimici tecnici.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • stop ai pignoramenti e ai decreti ingiuntivi
  • riduzione dei debiti non dovuti
  • ristrutturazione del debito con piani personalizzati
  • protezione di magazzino, fusti, taniche, semilavorati e linee produttive
  • trattative dirette con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di disincrostanti e detergenti professionali non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, efficace e completamente legale, puoi:

  • bloccare immediatamente i creditori,
  • ridurre davvero i debiti,
  • salvare produzione, forniture e clienti,
  • proteggere il futuro della tua impresa.

Agisci ora.

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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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