Se la tua azienda produce, importa o distribuisce tappeti isolanti elettrici, tappeti antiscivolo industriali, pavimentazioni antitrauma, tappeti antifatica, materiali certificati per sicurezza elettrica, ambienti umidi, reparti produttivi, officine e laboratori, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare blocchi alle forniture e perdita di clienti professionali.
Nel settore dei materiali di sicurezza, puntualità e continuità sono essenziali: un ritardo nelle consegne può fermare cantieri, impedire la conformità normativa, esporre i clienti a rischi e generare penali contrattuali immediate.
Perché le aziende di tappeti isolanti e antiscivolo accumulano debiti
- aumento dei costi di gomma isolante, PVC tecnico, materiali antiscivolo e certificati
- rincari delle importazioni e dei trasporti
- pagamenti lenti da parte di imprese, elettricisti, industrie e rivenditori
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con molte misure, varianti e spessori
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai volumi di stoccaggio
- investimenti in certificazioni, test elettrici e norme di sicurezza
Cosa fare subito
- far analizzare professionalmente tutta la situazione debitoria
- individuare debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro non sostenibili che prosciugano la liquidità
- richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
- proteggere rapporti con fornitori strategici e materiali certificati
- usare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza bloccare l’attività
I rischi se non intervieni in tempo
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di tappeti isolanti, antiscivolo e materiali di sicurezza
- impossibilità di servire cantieri, industrie e manutentori
- perdita di clienti chiave e rivenditori tecnici
- rischio concreto di chiusura della tua azienda
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
Detto questo, l’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. È inoltre:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti concretamente a:
- bloccare pignoramenti e procedure esecutive
- ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti legali più efficaci
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- proteggere magazzino, forniture, contratti e continuità operativa
- evitare la chiusura e guidare la tua azienda verso un vero risanamento
Agisci ora
Le aziende non falliscono per i debiti, ma per il ritardo con cui intervengono.
Una strategia tempestiva può salvare clienti, continuità produttiva e stabilità finanziaria.
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Introduzione
Se gestisci un’azienda che produce o distribuisce tappeti isolanti e antiscivolo – ad esempio tappeti di sicurezza elettrica, pedane antiscivolo industriali, tappetini anti-fatigue – e ti ritrovi con debiti fiscali, cartelle esattoriali, arretrati previdenziali, esposizioni bancarie o fatture di fornitori non pagate, la continuità della tua attività è a rischio. Questo settore richiede consegne affidabili, rispetto di standard di sicurezza e puntualità nelle forniture (spesso verso cantieri o impianti produttivi). Un blocco causato dai debiti può fermare installazioni, ritardare progetti e minare i rapporti con clienti e fornitori chiave.
La buona notizia è che puoi difenderti e salvare l’azienda, ma devi agire rapidamente.
Perché le aziende di tappeti isolanti e antiscivolo accumulano debiti? Le cause possono includere: alti costi delle materie prime (gomma, PVC e materiali speciali spesso importati, soggetti a rincari), spese energetiche elevate per i processi produttivi, pagamenti lenti da parte dei clienti (ad esempio imprese edili o industriali che dilazionano i pagamenti), ritardi nei versamenti IVA e contributi se la liquidità viene usata per altre spese urgenti, scorte di magazzino onerose (diverse tipologie di tappeti per varie normative di sicurezza, tenute a stock) e accesso difficile al credito bancario senza garanzie solide. Tutti questi fattori possono portare rapidamente a crisi di liquidità e indebitamento crescente.
Cosa fare subito
Non restare fermo: è il momento di agire tempestivamente. Ecco i primi passi immediati da intraprendere:
- Analisi dei debiti: fai esaminare la situazione debitoria da un avvocato esperto in crisi aziendali. Identifica quali debiti sono effettivamente dovuti e quali potrebbero essere contestati, ridotti o addirittura prescritti. Ad esempio, verifica se vi sono interessi o sanzioni non calcolati correttamente, se qualche credito è prescritto (come vecchie fatture o cartelle esattoriali molto datate) o se esistono vizi formali nelle richieste di pagamento. Questa analisi ti permette di eliminare i debiti “gonfiati” o non dovuti e di avere un quadro realistico dell’esposizione.
- Niente mosse affrettate: evita di firmare piani di rientro improvvisati o rateizzazioni insostenibili proposte dai creditori senza una strategia. Impegnarsi in rate mensili troppo alte o dare garanzie personali senza valutare le conseguenze può aggravare la situazione. Prima di accordarti con un creditore, valuta l’impatto sul flusso di cassa e sulla parità di trattamento con gli altri creditori.
- Sospendere le azioni esecutive: se sono in corso pignoramenti o azioni esecutive (ad esempio l’agenzia di riscossione ha bloccato il conto corrente, o un fornitore ha avviato un pignoramento presso terzi), attraverso il tuo legale puoi chiedere la sospensione di tali azioni in via d’urgenza. Spesso si può ottenere un provvedimento temporaneo che congela l’esecuzione, soprattutto se stai predisponendo un piano di ristrutturazione o contestando formalmente il credito.
- Gestire i creditori chiave: tutela i rapporti con i fornitori critici (ad esempio fornitori di materiali isolanti speciali o di granulato di gomma) dai quali dipende la produzione. Contattali subito, spiega la situazione e cerca intese temporanee (come pagamenti parziali immediati e saldo a termine) per evitare che interrompano le forniture. Allo stesso tempo, comunica con la banca se hai esposizioni bancarie: è meglio segnalare proattivamente le difficoltà e negoziare una moratoria o una rinegoziazione, piuttosto che subire la revoca improvvisa degli affidamenti o lo sconfinamento dei conti.
- Proteggere la liquidità essenziale: assicurati di evitare il blocco del conto corrente (ad esempio chiedendo alla banca di non compensare addebiti non cruciali, o spostando temporaneamente gli incassi su un conto protetto se possibile) e destina le risorse disponibili alle spese essenziali che mantengono in vita l’azienda: acquisto di materie prime indispensabili, consegne urgenti ai clienti principali, pagamento delle utenze e – per quanto possibile – degli stipendi dei dipendenti chiave. In parallelo, valuta piani di rateizzazione sostenibili con il Fisco (Agenzia Entrate-Riscossione) e con l’INPS per i contributi: le normative permettono dilazioni fino a 6 anni o più in certi casi , purché tu riesca a rispettarle.
Rischi concreti se non intervieni
I rischi di un’inazione o di un intervento tardivo sono seri e concreti:
- Escussioni e pignoramenti: potresti subire il pignoramento del conto corrente aziendale, bloccando ogni pagamento, oppure il pignoramento dei macchinari o del magazzino (ad esempio rolli di tappeti, attrezzature da taglio, mezzi di trasporto) da parte di creditori insoddisfatti. I debiti fiscali non pagati, in particolare, possono portare ipoteche su immobili e fermi amministrativi su veicoli aziendali in via automatica , senza bisogno di una sentenza, se superano certe soglie.
- Interruzione delle forniture e dei contratti: fornitori essenziali (di materie prime antisdrucciolo, gomme isolanti, resine) potrebbero sospendere le consegne se accumuli troppi arretrati. Ciò può fermare la produzione o l’evasione degli ordini in corso. I clienti, specie quelli che operano in cantieri o industrie che necessitano di questi tappeti di sicurezza, di fronte a ritardi potrebbero disdire i contratti o affidarsi ad altri fornitori, con danni reputazionali e penali contrattuali.
- Personale e know-how: l’incapacità di pagare regolarmente stipendi e contributi può portare alla fuga dei dipendenti qualificati (es. tecnici per installazione dei tappeti nei siti industriali) o ad agitazioni sindacali. Perdere manodopera specializzata e know-how compromette la capacità dell’azienda di riprendersi anche se il debito venisse poi ristrutturato.
- Procedura concorsuale o chiusura forzata: se la situazione precipita, i creditori potrebbero presentare istanza di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) al tribunale competente. Un fornitore o la stessa Agenzia di Riscossione, ad esempio, possono chiedere la liquidazione dell’azienda se provano lo stato d’insolvenza (incapacità di pagare i debiti in modo regolare). L’apertura di una procedura concorsuale comporta la perdita del controllo dell’azienda da parte dell’imprenditore e spesso la cessazione dell’attività, con nomina di un curatore che liquiderà i beni.
In sintesi, anche un piccolo ritardo può innescare una reazione a catena difficile da arrestare. Nel settore dei tappeti antiscivolo, ad esempio, il ritardo nella consegna e posa in opera in un impianto può fermare l’avvio di linee produttive del cliente, generando penali contrattuali e perdita di fiducia. Per questo è vitale non arrivare al punto di non ritorno.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato specializzato in diritto della crisi d’impresa può fare la differenza tra la chiusura e il salvataggio dell’azienda. In concreto, il legale può:
- Bloccare le azioni dei creditori: presentare opposizioni a decreti ingiuntivi e ricorsi per sospendere immediatamente i pignoramenti in atto. Ad esempio, se un creditore ha già notificato un atto di pignoramento, l’avvocato può individuare eventuali vizi di procedura o contestare il credito in sede giudiziale chiedendo la sospensione dell’esecuzione. Inoltre, può attivare misure protettive previste dalla legge depositando un’istanza di concordato “in bianco” o avviando una procedura di composizione negoziata con richiesta di misure cautelari, che bloccano automaticamente le azioni esecutive dei creditori (il nuovo Codice della Crisi prevede una protezione del patrimonio del debitore dal momento della domanda in molte di queste procedure ).
- Ridurre l’importo complessivo dei debiti: attraverso trattative mirate l’avvocato può negoziare stralci (riduzioni) su alcuni crediti. Spesso fornitori o banche, di fronte al rischio di non recuperare nulla in caso di fallimento, accettano di ridurre il credito (ad esempio rinunciando a interessi e parte del capitale) in cambio di un pagamento parziale immediato garantito dal piano di ristrutturazione. Con il supporto di un professionista, si può elaborare un piano di saldo e stralcio credibile da proporre ai creditori chirografari (non garantiti).
- Ottenere dilazioni davvero sostenibili: quando il debito va pagato, l’avvocato può aiutarti a ottenere piani di rateizzazione compatibili con il flusso di cassa reale dell’azienda. Ad esempio, può assisterti nel presentare istanze di rateizzo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione su 8–10 anni (massimizzando il periodo concesso dalla legge, che arriva fino a 72 o 120 rate in certi casi) e nel rinegoziare i piani di rientro bancari prolungandone la durata e riducendo le rate. Un professionista sa come documentare lo stato di difficoltà temporanea in modo da convincere i creditori a concedere più tempo.
- Far annullare i debiti illegittimi o inesigibili: se emergono irregolarità nei debiti, l’avvocato può attivarsi per annullare o ridurre tali pretese. Ad esempio, può impugnare cartelle esattoriali con vizi formali o importi non dovuti, far valere la prescrizione di contributi INPS o IVA di anni passati, eccepire la nullità di interessi usurari su finanziamenti bancari, o invocare la nullità parziale di fideiussioni bancarie omnibus se redatte secondo schemi illegali (la Cassazione ha confermato la nullità di alcune clausole standard ABI contrarie alla concorrenza ). In questo modo, il debito “nominale” può essere ridotto eliminando le componenti non dovute per legge.
- Negoziare con banche e fornitori per evitare blocchi: il legale può interfacciarsi direttamente con l’ufficio legale della banca o con i creditori strategici per evitare azioni drastiche. Ad esempio, convincere la banca a non revocare gli affidamenti presentando un piano di risanamento in corso, oppure persuadere un fornitore a continuare le consegne essenziali garantendo un trattamento di favore nel piano di ristrutturazione (come un pagamento parziale immediato). Spesso, quando i creditori percepiscono che l’azienda ha un piano concreto e assistenza legale qualificata, sono più disponibili a soluzioni collaborative, piuttosto che procedere con cause lunghe e costose.
- Proteggere i beni aziendali essenziali: un avvocato può suggerire anche misure patrimoniali per mettere al sicuro gli asset cruciali dell’impresa. Ad esempio, se l’azienda possiede un immobile strategico, si può valutare di conferirlo in una società distinta o vincolarlo in un trust (mosse molto delicate da fare solo in bonis, cioè prima che i creditori inizino azioni, e valutando i rischi di revocatoria ). Oppure, può consigliare di stipulare leasing al posto di acquisti: se un macchinario è in leasing, in caso di insolvenza il bene torna al lessor ma non entra nel fallimento, il che in alcuni casi preserva l’operatività se un terzo rileva l’azienda. Tutte queste strategie vanno ponderate con attenzione legale per evitare contestazioni future (ad es. atti in frode ai creditori).
In breve, una strategia legale efficace e tempestiva può trasformare una situazione disperata in una crisi gestibile, aumentando le chance di rilancio invece che di chiusura.
Come evitare il blocco dell’attività
Per mantenere operativa la tua azienda di tappeti isolanti e antiscivolo durante la crisi, devi giocare d’anticipo e proteggere la continuità aziendale:
- Intervento immediato: come sottolineato, muoviti subito. Più passa il tempo, più i debiti si accumulano (con interessi e sanzioni) e più i creditori perdono fiducia. Attivarsi prima significa poter scegliere strumenti di risanamento volontari, mentre agire tardi spesso significa subire procedure imposte da altri.
- Evita il “fai-da-te” improvvisato: non affrontare i creditori senza un piano strutturato. Trattative isolate e scoordinate (es. promettere a un fornitore di pagarlo integralmente il mese prossimo, mentre un altro creditore viene trascurato) possono peggiorare la situazione e violare anche la par condicio tra creditori. Segui una linea guida unitaria, preferibilmente definita con consulenti legali e aziendali, in modo da offrire a tutti i creditori una soluzione equa e sostenibile, anziché fare preferenze pericolose.
- Proteggi forniture e clienti strategici: identifica quali elementi della tua catena produttiva e commerciale non possono assolutamente fermarsi. Ad esempio, se hai in corso una commessa importante per la fornitura di tappeti antiscivolo a un ospedale o a un impianto industriale, quella ha priorità assoluta. Concorda con i fornitori di materiali per quella commessa dei pagamenti ad hoc (magari pagando alla consegna per assicurarti la materia prima). Comunica con il cliente chiave assicurandolo sulla consegna nei tempi previsti, magari riducendo il margine di profitto pur di evitare penali e salvare il rapporto. Mantenere la fiducia dei tuoi migliori clienti durante la crisi è fondamentale: la reputazione, una volta persa, è difficile da recuperare.
- Ristruttura i debiti prima delle azioni forzose: se intravedi che la situazione debitoria sta diventando insostenibile, non aspettare di ricevere decreti ingiuntivi o pignoramenti. Inizia tu a ristrutturare il debito: contatta i creditori proattivamente e proponi nuovi piani di pagamento, magari con l’aiuto di un professionista che faccia da mediatore. È meglio ridiscutere un debito prima che diventi una causa in tribunale; dopo, i creditori saranno irrigiditi dalle loro posizioni legali. Strumenti come i piani attestati o la composizione negoziata (che vedremo tra poco) sono pensati proprio per intervenire prima che tutti i creditori si mettano in moto individualmente.
- Contesta i debiti irregolari: qualora alcuni creditori siano particolarmente aggressivi, far trovare loro osso duro può scoraggiarli dal procedere. Se un creditore ha emesso fatture con errori o penali non dovute, contestale formalmente. Se l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha iscritto ipoteca in modo non conforme (ad esempio su importi sotto soglia), fai valere i tuoi diritti. Mostrare che difendi attivamente l’azienda anche sul piano legale può indurre certi creditori a rivedere le pretese o a negoziare anziché combattere.
- Concentrati sul valore: in tempi di crisi ogni euro va speso con criterio. Destina le risorse disponibili alle attività che generano valore e che preservano l’operatività: produzione, assistenza post-vendita, consegne ai clienti paganti. Posticipa o riduci all’osso le spese non essenziali (marketing non indispensabile, nuove linee di prodotto sperimentali, investimenti non urgenti). Mostrati pronto a sacrificare ciò che non è vitale all’azienda, così da liberare liquidità e focus per superare la crisi. Ad esempio, se hai un ramo d’azienda secondario in perdita (poniamo la produzione di tappeti personalizzati a basso margine), valuta di sospenderlo temporaneamente per concentrare le forze sulle linee più redditizie.
Quando rivolgersi a un avvocato
In realtà, prima è, meglio è. Dovresti consultare un avvocato esperto non appena si manifestano segnali di allarme finanziario:
- Hai ricevuto cartelle esattoriali, solleciti di pagamento o intimazioni di pagamento di debiti? Ad esempio, cartelle dell’Agenzia Entrate-Riscossione per IVA non versata o ingiunzioni di pagamento da parte di fornitori. Questo è già un campanello serio: conviene farle esaminare subito per valutare opposizioni o soluzioni.
- I debiti con il Fisco, l’INPS, le banche o i fornitori stanno crescendo rapidamente mese dopo mese? Se vedi che, nonostante i tentativi, stai accumulando arretrati (perché incassi insufficienti, margini compressi, ecc.), probabilmente la crisi non è passeggera. Prima di erodere ulteriormente il patrimonio aziendale, conviene pianificare una ristrutturazione.
- Temi il blocco del conto bancario o l’esaurimento della liquidità disponibile? Questo può accadere se la banca revoca gli affidamenti o se l’Agente della Riscossione pignora il conto. Un avvocato può valutare mosse preventive (es: accordo con la banca, richiesta di sospensione delle attività esecutive) per evitare di arrivare alla cassa vuota.
- I fornitori minacciano di sospendere le consegne o i clienti importanti iniziano a dubitare della tua solidità? Anche questi segnali di tensione nei rapporti commerciali richiedono un intervento di un esperto, che può rassicurare le controparti spiegando che stai attivando procedure di risanamento ufficiali e che quindi l’azienda non sta per sparire da un momento all’altro.
Insomma, non aspettare la citazione in tribunale o la comunicazione di pignoramento: appena la situazione esce dalla normalità, consulta un professionista. Un avvocato esperto può subito mettere in sicurezza l’azienda (ad esempio ottenendo provvedimenti d’urgenza che congelano le azioni dei creditori) e poi guidarti attraverso gli strumenti legali più adatti a risolvere la crisi.
Attenzione: molte aziende falliscono non tanto per i debiti in sé, ma perché intervengono troppo tardi. Spesso si vede l’imprenditore che, per orgoglio o speranza, tira avanti finché ormai i debiti sono fuori controllo, e a quel punto le soluzioni legali disponibili sono drastiche e dolorose. Con la strategia giusta e tempestiva, invece, si possono ridurre, rinegoziare o persino eliminare parte dei debiti, stabilizzando l’azienda e ponendo le basi per continuare l’attività.
Se la tua azienda è indebitata, una consulenza legale tempestiva può bloccare le procedure esecutive, ridurre il debito e salvare la tua attività dalla chiusura.
Introduzione
Gestire un’azienda industriale (come un produttore o rivenditore di tappeti isolanti e antiscivolo) comporta spesso esposizioni debitorie significative verso vari soggetti: banche, fornitori, Fisco, enti previdenziali e altri. Quando i debiti aziendali diventano insostenibili, l’imprenditore si trova di fronte a un bivio cruciale: come difendersi dai creditori e al tempo stesso trovare soluzioni per superare la crisi finanziaria.
Questa guida offre un quadro completo e avanzato (linguaggio giuridico ma divulgativo) di ciò che un debitore d’impresa può fare per proteggersi e gestire la situazione debitoria, con particolare riferimento all’ordinamento italiano.
Affronteremo le diverse tipologie di debiti (tributari, bancari, commerciali, da leasing, previdenziali, ecc.) e le relative conseguenze e priorità. Vedremo poi gli strumenti giuridici di composizione della crisi – sia stragiudiziali (fuori dal tribunale) sia giudiziali (procedure concorsuali) – oggi disponibili per le imprese in difficoltà, alla luce del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) . Illustreremo inoltre le responsabilità degli amministratori e come tutelare il patrimonio personale degli imprenditori, con focus su società di capitali (S.r.l., S.p.A.), dove vige il principio della responsabilità limitata ma non mancano casi di coinvolgimento personale in caso di illecito o garanzie personali.
L’obiettivo è fornire una guida pratica per avvocati, imprenditori e privati coinvolti in situazioni di sovraindebitamento aziendale, usando un linguaggio chiaro ma rigoroso. Troverete tabelle riepilogative, esempi pratici (simulazioni) e una sezione di Domande e Risposte frequenti (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni. Infine, verranno citate le fonti normative e la giurisprudenza più aggiornata (sentenze di Cassazione e provvedimenti recenti) a supporto dei concetti chiave, raccolte nella sezione conclusiva Fonti e Giurisprudenza.
Importante: ogni situazione di crisi è unica. Questa guida fornisce strumenti generali, ma è fondamentale agire tempestivamente e con l’assistenza di professionisti qualificati (commercialisti, avvocati) per scegliere la strategia difensiva più adatta. In Italia la normativa sulla crisi d’impresa è stata recentemente riformata per privilegiare l’emersione precoce delle difficoltà e favorire il risanamento quando possibile, oppure una liquidazione ordinata con limitazione dei danni quando il risanamento non è praticabile . Il punto di vista adottato sarà sempre quello del debitore, che cerca di minimizzare le conseguenze negative (per sé, per l’azienda, per i soci e i dipendenti) e di uscire dalla crisi nel modo meno traumatico.
Nei paragrafi che seguono partiremo dall’analisi dei vari debiti che un’azienda può accumulare e dei rischi connessi, per poi approfondire le soluzioni a disposizione e le strategie difensive utili prima che la situazione degeneri in contenziosi o procedure forzose. Dedicheremo infine spazio alle FAQ, dove risponderemo in modo mirato a domande comuni (ad esempio: “Cosa rischio se la mia S.r.l. fallisce? I debiti fiscali possono essere tagliati? Come funziona la composizione negoziata?”). Il focus è esclusivamente sul diritto italiano, con aggiornamenti fino a tutto Ottobre 2025 e riferimento alle norme vigenti e alle pronunce giurisprudenziali più recenti.
Tipologie di debiti aziendali e relative conseguenze
Non tutti i debiti sono uguali. A seconda della natura del creditore e del tipo di obbligazione, cambiano sia le tutele di cui il creditore gode (privilegi, garanzie, poteri di riscossione) sia le possibili strategie difensive per il debitore. È quindi essenziale distinguere le principali categorie di debito che un’azienda (in particolare una piccola-media impresa industriale) potrebbe avere:
- Debiti fiscali (tributari) verso l’Erario – ad esempio IVA non versata, imposte sui redditi, IRAP – e debiti verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione derivanti da cartelle esattoriali impagate. Questi debiti godono di privilegi speciali e di procedure di riscossione semplificate a favore del Fisco (vedi tabella sotto).
- Debiti previdenziali e assistenziali verso enti come INPS (contributi pensionistici obbligatori, contributi per dipendenti) e INAIL (premi assicurativi contro gli infortuni). Anch’essi sono considerati crediti privilegiati per legge.
- Debiti bancari e finanziari, derivanti da prestiti, mutui, scoperti di conto, contratti di leasing o altri finanziamenti ottenuti da banche o società finanziarie. Questi spesso sono garantiti da pegni, ipoteche o fideiussioni personali dei soci/amministratori, il che influenza le azioni che le banche possono intraprendere.
- Debiti verso fornitori commerciali e altri creditori chirografari (cioè senza garanzie specifiche), inclusi eventuali debiti verso consulenti, professionisti o fornitori di servizi. Sono in genere crediti non privilegiati, che però possono attivare azioni legali ordinarie per il recupero.
- Debiti verso i dipendenti, come retribuzioni arretrate, TFR, straordinari non pagati, ferie maturate. Il diritto del lavoro e fallimentare accorda a questi crediti privilegi di grado elevato (i dipendenti vengono soddisfatti prima di molti altri creditori, in caso di procedure concorsuali, entro certi limiti) e l’INPS interviene con un Fondo di Garanzia a tutela del TFR e ultime mensilità in caso di insolvenza del datore.
- Debiti verso soci o parti correlate, ad esempio finanziamenti soci fatti all’azienda in passato. Questi crediti, per legge, sono postergati (subordinati) rispetto agli altri: in caso di insolvenza la legge vieta di rimborsare i soci prima di aver pagato tutti gli altri creditori . Dunque non rappresentano in genere una minaccia immediata (un socio difficilmente agisce legalmente contro la propria azienda in crisi, sapendo di essere l’ultimo in graduatoria), ma vanno tenuti presenti nelle trattative globali.
- Debiti “multilivello”: situazione in cui l’azienda ha esposizioni su più fronti contemporaneamente (es. debiti con Fisco, banche e fornitori), ciascuno con diverso livello di priorità e urgenza. Questo è spesso il caso più complesso, perché richiede di bilanciare strategie differenti e coordinare diverse tipologie di creditori.
Ciascuna tipologia di debito comporta rischi specifici e va affrontata con strumenti adeguati. Nella Tabella 1 sottostante forniamo un riepilogo delle caratteristiche principali di queste categorie di debiti, delle possibili azioni dei creditori e alcune note sulle strategie di difesa del debitore:
Tabella 1 – Tipologie di debiti aziendali, tutele dei creditori e possibili difese del debitore
| Tipo di debito | Esempi comuni | Tutele e poteri del creditore | Difese e strategie del debitore |
|---|---|---|---|
| Debiti fiscali (Erario) | IVA non versata; imposte dirette arretrate; cartelle esattoriali | – Privilegio generale sui beni mobili e immobili del debitore (il Fisco è creditore privilegiato) <br> – Facoltà di iscrivere ipoteca su beni immobili se il debito supera determinate soglie (es: ipoteca esattoriale oltre €20.000 di credito) e fermo amministrativo su veicoli aziendali <br> – Riscossione tramite cartella esattoriale senza bisogno di causa: se impagata, dopo 60 giorni può seguire intimazione ed esecuzione forzata (pignoramenti) in via amministrativa <br> – Insinuazione al passivo con privilegio in caso di fallimento/liquidazione giudiziale <br> – Voto determinante in concordato preventivo: fino al 2024, un voto contrario del Fisco poteva bloccare l’omologazione del concordato, salvo eccezioni . Dal 2024, grazie al “cram down fiscale”, il tribunale può omologare il concordato anche senza il voto favorevole del Fisco se il piano offre all’Erario una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile in liquidazione . | – Pre-contenzioso: chiedere la rateizzazione del debito (fino a 6-8 anni, se ricorrono i requisiti di legge) per evitare azioni immediate; aderire a eventuali “rottamazioni” o definizioni agevolate delle cartelle se previste (saldo di sanzioni/interessi) <br> – Verifica e contestazione: controllare la legittimità delle cartelle (notifica, importi); proporre ricorso in Commissione Tributaria se vi sono valide ragioni (es: decadenza, prescrizione, errori di calcolo) <br> – Transazione fiscale in concordato o accordo di ristrutturazione: proporre il pagamento parziale/dilazionato di imposte e contributi assicurando almeno quanto il Fisco otterrebbe in caso di liquidazione . Se il Fisco rifiuta irragionevolmente ma il piano è conveniente, chiedere al tribunale l’omologazione nonostante il diniego (cram down) <br> – Protezione del patrimonio: valutare di chiedere misure protettive (blocco dei pignoramenti) avviando una procedura di composizione negoziata o un concordato preventivo; in extremis, l’apertura del concordato preventivo blocca ex lege le esecuzioni (art. 54 CCII) , guadagnando tempo per trattare anche con il Fisco. |
| Debiti previdenziali (INPS, etc.) | Contributi INPS non versati; premi INAIL non pagati | – Privilegio generale sui beni del debitore (come i debiti tributari) <br> – Riscossione a mezzo ruolo esattoriale tramite Agenzia Riscossione (cartelle INPS) con poteri analoghi a quelli per i tributi (ipoteche, fermi, pignoramenti) <br> – Sanzioni civili per omesso versamento contributivo (importi aggiuntivi) che aumentano il debito <br> – In caso di fallimento, insinuazione al passivo privilegiata; voto in concordato assimilato a quello degli altri crediti pubblici (con stesso potere di veto, superabile dal 2024 col meccanismo di cram down) | – Dilazione dei contributi: chiedere all’INPS la rateizzazione del debito contributivo ex art. 13 D.lgs. 46/1999 (fino a 24 rate mensili, prorogabili in certi casi), oppure includere i contributi in un piano di rientro generale <br> – Verifica sanzioni: controllare il calcolo delle sanzioni civili da ritardato pagamento (spesso l’INPS applica tassi elevati): se l’importo appare erroneo o sproporzionato, si può chiedere una riduzione invocando circostanze eccezionali o contestare in giudizio la parte accessoria <br> – Transazione previdenziale: nell’ambito di un concordato o accordo di ristrutturazione, proporre la falcidia/dilazione dei contributi analogamente ai tributi (la legge lo consente insieme alla transazione fiscale) <br> – Misure protettive: come per il Fisco, attivare procedure di composizione della crisi che sospendano le azioni esecutive anche degli enti previdenziali, ottenendo tempo per negoziare (ad esempio tramite composizione negoziata o concordato). |
| Debiti bancari e finanziari | Rate di mutuo insolute; scoperti di conto; leasing non pagati; finanziamenti vari | – Garanzie reali o personali: la banca spesso è titolare di ipoteca (su immobili) o pegno (su beni mobili) che le permettono di escutere il bene dato in garanzia con precedenza assoluta sul ricavato. Inoltre, può avere fideiussioni dei soci o di terzi, escutibili a prima richiesta in caso di inadempimento dell’azienda. <br> – Decadenza dal beneficio del termine: se l’azienda salta una o più rate di mutuo, la banca può richiedere l’immediato pagamento di tutto il debito residuo (accelerazione del credito) e avviare l’esecuzione (es. pignoramento dell’immobile ipotecato). <br> – Riserva di proprietà/Leasing: nei leasing, se il debitore non paga i canoni, il leasing provider può risolvere il contratto e riprendere il bene in leasing (macchinario, automezzo), trattenendo quanto già pagato. Nei contratti di fornitura con riserva di proprietà, il fornitore può rivendicare la proprietà del bene fornito finché non è saldato. <br> – In procedura concorsuale, i crediti bancari ipoteciari o pignoratizi sono privilegiati fino a concorrenza del valore del bene dato in garanzia; l’eventuale parte scoperta confluisce tra i chirografari. Nelle votazioni del concordato, i creditori garantiti votano in classe separata. | – Moratorie e rinegoziazioni: se la banca non è già passata alle vie legali, si può negoziare una moratoria (sospensione temporanea dei pagamenti, ad es. solo interessi per un periodo) o una ristrutturazione del debito bancario allungando i piani di ammortamento. Dal 2020 molte banche hanno aderito a protocolli di moratoria COVID e oltre, sfruttabili se le difficoltà sono temporanee. <br> – Concordato preventivo: valutare un concordato con continuità aziendale se si vuole mantenere i beni in leasing o evitare l’escussione di ipoteche: nel concordato, infatti, le azioni esecutive sono sospese e si può proporre di pagare i creditori ipotecari in misura almeno pari al valore di mercato del bene (per mantenere il bene in azienda). I leasing possono proseguire se l’azienda intende proseguirli, oppure essere risolti senza penali e il bene restituito. <br> – Accordi con garanti: se ci sono fideiussioni personali, coinvolgere i garanti (soci/amministratori) nel piano di ristrutturazione: ad esempio, concordare con la banca che, a fronte di pagamenti aziendali secondo piano, non escuterà i garanti. Oppure, il garante potrebbe pagare parte del debito alla banca in cambio della cessione del credito (subentrando al posto della banca come creditore dell’azienda, soluzione delicata ma talvolta utile in gruppi familiari). <br> – Verifica contrattuale: far vagliare da un legale i contratti di finanziamento: se ci sono clausole abusive o interessi ultra-legali non trasparenti, si possono aprire contenziosi per guadagnare tempo e leva negoziale (ad es. eccepire l’usura bancaria o la nullità di interessi anatocistici, se documentabili). |
| Debiti verso fornitori (trade) | Fatture commerciali non pagate; canoni di affitto di stabilimento | – Titoli di credito e decreti ingiuntivi: spesso i fornitori lavorano mediante emissione di RI.BA. o cambiali; se queste non vengono pagate, il fornitore ottiene rapidamente un decreto ingiuntivo esecutivo (dopo 40 giorni se non si fa opposizione) e può procedere a pignoramenti di beni o conti. In alternativa, anche senza titoli, può agire giudizialmente per il pagamento ottenendo un decreto in pochi mesi con prova scritta del credito (fatture, DDT firmati). <br> – Sospensione delle forniture: un fornitore non pagato per forniture precedenti può legittimamente rifiutare nuove consegne finché non riceve garanzie o pagamenti (a meno che esista un contratto quadro senza questa facoltà). Questo può mettere in crisi la produzione dell’azienda debitrice. <br> – Interessi di mora commerciali: la legge d.lgs. 231/2002 prevede che sui ritardi di pagamento tra imprese si applichino automatici interessi moratori legali (piuttosto alti) e un’indennità forfettaria, salvo patto contrario. Quindi il debito verso fornitori cresce nel tempo. <br> – Nessun privilegio generale: i fornitori sono normalmente chirografari, dunque in fallimento prendono quota proporzionale dopo privilegiati. Però possono vantare riserva di proprietà su beni forniti (se pattuita) o godere di privilegi speciali se il credito ha natura particolare (es: forniture per aziende agricole hanno privilegio). | – Negoziazione individuale: il rapporto con i fornitori spesso è “personalizzato”. Conviene comunicare subito con i fornitori più importanti, riconoscere il debito e proporre un piano di rientro realistico (es: pagamento di una percentuale subito e il resto a rate). Offrire garanzie aggiuntive (come pagherò cambiari, o una garanzia personale limitata) può convincere il fornitore a non agire legalmente immediatamente. <br> – Fornitori strategici: per quelli imprescindibili, valutare pagamenti preferenziali (pur con attenzione alla possibile revocatoria fallimentare in caso di fallimento entro 6 mesi ). In alcune crisi, i tribunali autorizzano l’azienda in concordato a pagare in prededuzione fornitori essenziali per proseguire l’attività (nei concordati in continuità diretta). <br> – Opposizioni mirate: se un fornitore ottiene decreto ingiuntivo, valutarne l’opposizione se ci sono contestazioni sul credito (merce difettosa, importi errati, penali non dovute). Anche solo guadagnare tempo in giudizio può creare spazio per trovare accordi nel frattempo. <br> – Gestione scorte alternative: per evitare il ricatto di un fornitore dominante, diversifica la filiera: cerca fornitori alternativi per le materie prime cruciali, anche pagando magari qualcosa in più COD (pagamento alla consegna), così da non essere paralizzato se il fornitore principale chiude i rubinetti. |
| Debiti verso dipendenti | Stipendi arretrati; TFR maturato; contributi versati dai dipendenti non girati a INPS | – Privilegio super e intervento Fondo di Garanzia: i crediti dei dipendenti per retribuzioni degli ultimi 6 mesi e per il TFR godono del privilegio generale mobiliare superiore a tutti (anche al Fisco) fino a un certo massimale, e di privilegio immobiliare sugli immobili del datore. In caso di fallimento, se il patrimonio non basta a pagarli, interviene il Fondo INPS a coprire TFR e ultime 3 mensilità. <br> – Azione legale rapida: il lavoratore può ottenere un decreto ingiuntivo per paghe non corrisposte in tempi brevi (bastano buste paga e risultato libro paga), e renderlo esecutivo immediatamente se il credito è ammesso dallo stesso datore (es: busta paga firmata). I dipendenti possono anche chiedere il fallimento del datore di lavoro come creditori. <br> – Sanzioni e reati: il mancato pagamento degli stipendi entro il termine può integrare illecito amministrativo (L. 689/1981) o rilievi penali (es: omesso versamento delle ritenute previdenziali oltre soglie di legge è reato). Inoltre l’INL può comminare sanzioni civili per ritardato pagamento retribuzioni. | – Priorità morale e strategica: pagare i dipendenti dovrebbe avere priorità assoluta, sia per ragioni etiche sia perché un’azienda senza personale motivato è destinata al collasso. Nella crisi, valuta accordi col personale: ad esempio, condivisione della situazione e possibilità di differire una parte del pagamento (ferie forzate, banca ore) in cambio della salvaguardia dei posti di lavoro. Spesso i dipendenti, se coinvolti onestamente, mostrano comprensione a patto di vedere impegno nel risanamento. <br> – Strumenti emergenziali: utilizza ammortizzatori sociali se disponibili: Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per crisi, contratti di solidarietà, ecc., che possono alleggerire il costo del personale legalmente e temporaneamente, evitando licenziamenti e alleggerendo il flusso di cassa. <br> – Dilazione contributi e ritenute: se hai omesso di versare contributi o ritenute (cosa molto pericolosa penalmente), attivati subito per il ravvedimento: meglio tardivo che mai. Un piano di rientro con l’INPS per i contributi (come detto sopra) può evitare denunce. <br> – Concordato preventivo: in caso di procedura concorsuale, predisponi fin da subito il pagamento integrale dei dipendenti come creditori privilegiati (magari attingendo al Fondo di Garanzia per il TFR). Prevedere la continuità aziendale significa solitamente anche mantenere i livelli occupazionali, cosa che pesa positivamente nella valutazione del piano da parte del tribunale. |
| Debiti verso soci / parti correlate | Finanziamenti soci; utili distribuiti da restituire (se illegittimi) | – Postergazione legale: ex art. 2467 c.c., i crediti derivanti da finanziamenti dei soci sono postergati, ovvero possono essere soddisfatti solo dopo che siano stati pagati tutti gli altri creditori non subordinati . Se il socio ha ricevuto dei rimborsi in tempi sospetti pre-fallimento, il curatore può revocarli come atti a favore di un creditore postergato. <br> – Niente azioni esecutive prioritarie: il socio che finanzia la propria azienda non può (in buona fede) pretendere di escutere l’azienda in crisi a scapito degli altri creditori – la legge e la giurisprudenza glielo impedirebbero. In caso di fallimento, spesso il credito del socio viene escluso dal passivo o soddisfatto solo dopo il 100% agli altri creditori. <br> – Soci garanti o avallanti: attenzione, altra cosa è se i soci hanno garantito personalmente debiti sociali (es: fideiussione in banca): in quel caso, la banca può escutere il socio/garante come coobbligato senza attendere, e il socio avrà poi un credito di regresso verso la società (comunque postergato). | – Trattamento nei piani: nei piani di risanamento e concordati, i debiti verso soci sono generalmente esclusi o non pagati (se postergati non contano ai fini delle percentuali di soddisfazione). Ciò può aiutare l’azienda a mostrarsi più solvibile: ad esempio, se i soci rinunciano formalmente ai propri crediti, il piano guadagna fattibilità. <br> – Ricapitalizzazione vs finanziamento: se i soci intendono sostenere l’azienda, meglio farlo tramite aumento di capitale che con prestiti rimborsabili. Un aumento di capitale entra come patrimonio netto e non crea debito. Alcuni incentivi fiscali supportano la patrimonializzazione. <br> – Garanzie personali: se sei socio e hai garantito personalmente un debito (es. mutuo bancario), valuta di coprire tu quel debito (se ne hai le risorse) almeno parzialmente, negoziando magari uno sconto con il creditore in cambio del pagamento rapido. In tal modo liberi l’azienda da quella pressione e diventi creditore tu stesso, ma postergato e più paziente. È un modo di convertire debito verso terzi in debito verso soci, spesso adottato nei risanamenti interni. <br> – Contenziosi con soci uscenti: se i debiti verso soci derivano da cause in corso (soci che escono e vantano crediti da liquidazione quota, ecc.), considera di transigere tali cause riconoscendo al socio uscente un importo inferiore ma subito, evitando lunghe dispute. Questo elimina un debito e una fonte di distrazione gestionale. |
Come si evince dalla Tabella 1, Fisco ed enti previdenziali hanno tutele forti (privilegi, poteri di riscossione coattiva senza passare dal tribunale) e pertanto i debiti tributari e contributivi meritano un’attenzione prioritaria nella strategia difensiva . Banche e finanziarie dispongono spesso di garanzie che le pongono al riparo (almeno in parte) dal rischio di insolvenza; tuttavia, proprio per questo, in una ristrutturazione vorranno spesso essere trattate con riguardo (ad esempio, pagando almeno il valore della garanzia). I fornitori e gli altri creditori chirografari, pur privi di privilegi, possono essere molto aggressivi individualmente (ingiunzioni, pignoramenti) e vanno gestiti con negoziazioni mirate caso per caso. I dipendenti, infine, rappresentano una categoria protetta legalmente e cruciale per la continuità: vanno salvaguardati il più possibile, sia perché la legge li tutela con precedenza, sia perché l’azienda ha bisogno di loro per continuare ad operare.
Un’azienda molto indebitata si trova spesso nella situazione multilivello: debiti con banche, Fisco, fornitori, tutti insieme. In tal caso, stabilire le priorità è fondamentale. Ad esempio: un’ingiunzione di un fornitore può fare meno paura di una cartella esattoriale imminente con rischio di ipoteca; d’altra parte, se quel fornitore blocca le consegne e ferma la produzione, può causare danni irreversibili. Bisogna quindi valutare attentamente chi ha il coltello dalla parte del manico e nei confronti di quale creditore conviene attivarsi per primo con pagamenti o accordi. A volte, conviene pagare subito un fornitore strategico (anche violando la par condicio) pur di evitare il fermo produttivo, e parallelamente chiedere al tribunale autorizzazione a farlo se si è in procedura di concordato (come pagamento di credito prededucibile in continuità). In altri casi, è prioritario destinare le risorse a bloccare l’emorragia fiscale (evitando che l’Agenzia Entrate pignori i conti), perché senza un conto operativo l’azienda chiude.
Riassumendo: conosci il tuo debito. Mappare i vari tipi di debito e capire le conseguenze di ciascuno è il primo passo per costruire un piano di difesa efficace.
Doveri degli amministratori e sistemi di allerta nella crisi d’impresa
La legge italiana negli ultimi anni ha rafforzato enormemente i doveri di vigilanza e reazione tempestiva posti a carico degli imprenditori e degli amministratori di società in caso di crisi o anche di semplice rischio di crisi. In parallelo, sono stati introdotti meccanismi di “allerta” interna ed esterna per segnalare l’emergere di situazioni pericolose. Queste novità mirano a evitare che le aziende arrivino al punto di non ritorno ignorando i segnali di allarme. Analizziamole nel dettaglio.
Doveri di governance e prevenzione della crisi (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII)
L’art. 2086, comma 2, c.c., introdotto dalla riforma del 2019, impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della continuità aziendale . Analogamente, l’art. 3 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ribadisce che gli amministratori devono attivarsi per monitorare la situazione economico-finanziaria e attuare senza indugio le misure necessarie in caso di segnali di squilibrio.
In pratica, cosa significa tutto ciò? Che gli amministratori (o l’imprenditore individuale) hanno il dovere legale di dotarsi di strumenti di controllo di gestione (budget, piani finanziari, sistemi di allerta interni) che permettano di accorgersi per tempo se l’azienda sta entrando in difficoltà. Non solo: se emergono indizi di crisi, gli amministratori devono attivarsi per affrontarli. Questo può voler dire, ad esempio, convocare immediatamente un consiglio di amministrazione per analizzare la situazione, consultare professionisti esterni (commercialisti, esperti di crisi) e valutare l’adozione di uno degli strumenti di composizione della crisi previsti (piani di risanamento, accordi, richiesta di concordato, ecc.).
La mancata adozione di assetti adeguati o l’inerzia di fronte ai sintomi di crisi costituisce un inadempimento ai doveri degli amministratori. La conseguenza può essere la responsabilità civile degli amministratori verso la società e (in alcuni casi) verso i creditori sociali: significa che, se poi l’azienda fallisce e si accerta che gli amministratori non avevano predisposto sistemi di controllo o hanno ignorato deliberatamente gli indicatori di crisi, potranno essere chiamati a risarcire i danni derivanti dall’aggravamento del dissesto .
Ad esempio, continuare l’attività “a vista” senza pianificazione né correttivi quando già i debiti superano certi livelli potrebbe essere considerato comportamento negligente o imprudente. L’idea di fondo della riforma è che agire tempestivamente non è solo consigliabile, ma è addirittura un obbligo giuridico in capo agli amministratori. Chi rimanda eccessivamente le decisioni, sperando magari in improbabili miglioramenti, rischia poi di essere chiamato a rispondere delle maggiori perdite subite dai creditori per via del ritardo (ad esempio: se tardando a chiedere il concordato l’azienda ha bruciato cassa e creato nuovi debiti poi insoluti, i creditori possono dire che quel ritardo li ha danneggiati).
Va sottolineato che questi doveri riguardano tutte le società, anche le S.r.l. piccole che un tempo si sentivano esenti da queste logiche. Ormai anche la piccola impresa è tenuta ad avere un minimo di controllo sulla propria sostenibilità finanziaria. In una S.r.l., ad esempio, l’art. 2476 c.c. prevede che gli amministratori rispondano verso i creditori sociali dei danni se non adempiono ai doveri imposti per la preservazione del patrimonio sociale. Non adottare assetti adeguati è oggi certamente visto come un inadempimento a tali doveri.
Un altro punto importante è la riforma delle soglie per la nomina degli organi di controllo (collegio sindacale o revisore) nelle S.r.l.: dal 2019 in poi molte più società hanno l’obbligo di nominare un revisore o sindaci, proprio per monitorare la gestione e far scattare l’allarme in caso di problemi. Se tali organi di controllo sono presenti, anche loro hanno obblighi attivi (come vedremo tra poco).
In sintesi, la cultura normativa è cambiata: non più l’imprenditore solo artefice del proprio destino, ma un sistema in cui chi gestisce deve doverosamente prevenire la crisi nell’interesse di tutti i portatori di interessi (creditori compresi). L’inerzia o l’incuria nella gestione di un’azienda in difficoltà può portare non solo al fallimento della società, ma anche a azioni di responsabilità e perfino a conseguenze penali per chi aveva il timone.
È emblematico al riguardo un recente caso: il Tribunale di Venezia nel 2025, in un gruppo societario dove gli amministratori avevano ignorato ogni segnale di allarme (compresa una formale segnalazione del collegio sindacale ex art. 25-octies CCII), ha nominato un ispettore giudiziario e avviato la procedura per sostituire gli amministratori con un amministratore giudiziario . Questo perché gli amministratori non stavano ottemperando al dovere di gestire attivamente la crisi. È una misura estrema, ma ora possibile: il CCII prevede che, in presenza di gravi irregolarità nella gestione e inerzia davanti alla crisi, si possa ricorrere anche alla rimozione giudiziaria degli organi societari (anche su segnalazione dell’organo di controllo ai sensi dell’art. 2409 c.c.).
In conclusione, amministrare un’azienda indebitata richiede oggi proattività: far finta di nulla è la scelta peggiore e anche legalmente rischiosa.
Vale la pena citare una pronuncia rivoluzionaria della Cassazione del 2025 a conferma di ciò: la Suprema Corte (ord. n. 22005/2025) ha stabilito che rateizzare sistematicamente le tasse invece di pagarle non è una scelta di gestione legittima, ma un illecito; gli amministratori che, per scelta aziendale, usano costantemente la risorsa di rinviare i debiti fiscali (accumulando sanzioni e interessi) possono essere responsabili dei danni causati da queste sanzioni e interessi, perché la business judgment rule non li protegge in caso di violazione di obblighi di legge come il pagamento dei tributi . In altre parole, non pagare imposte per pagare altri costi non è considerata una strategia lecita, ma una violazione degli obblighi legali (pagare le imposte è inderogabile) che espone a responsabilità. Questo principio, affermato chiaramente dalla Cassazione, evidenzia come la legge pretenda dagli amministratori di rispettare certe priorità inderogabili (Fisco, contributi, legalità) anche durante la crisi.
Segnalazioni di allerta esterne (Fisco, INPS) e obbligo di reazione
Oltre agli obblighi organizzativi interni appena visti, il legislatore ha introdotto un sistema di allerta esterna: alcuni creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della Riscossione) hanno il compito di segnalare ufficialmente all’imprenditore il superamento di determinate soglie di debito scaduto, invitandolo ad attivare una procedura di composizione negoziata . L’idea è di creare un campanello d’allarme “istituzionale” che spinga il debitore ad attivarsi prima che i creditori perdano la pazienza.
Le soglie attualmente previste (in vigore dal 2022, con ultimo aggiornamento col Correttivo ter 2024) includono, ad esempio:
- Debiti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche per un importo > €5.000 non versati nei termini .
- Debiti INPS per contributi non versati > €15.000 (ad esempio contributi arretrati per dipendenti, o per il titolare in caso di ditta individuale) .
- Carichi affidati all’Agente della Riscossione (cioè cartelle esattoriali) scaduti da oltre 90 giorni per più di €500.000 per le società di capitali (S.p.A., S.r.l.); soglie più basse per imprese individuali e società di persone (si parla di €100.000 per ditte individuali, €200.000 per SNC/SAS, soglie che potrebbero variare con decreti attuativi) .
Se trascorrono 90 giorni dal superamento di tali soglie senza che il debitore abbia né regolarizzato (pagato) né avviato una composizione della crisi, scatta la segnalazione d’allerta. L’ente creditore invia una PEC formale all’imprenditore (e contestualmente all’organo di controllo, ad es. il collegio sindacale) che evidenzia la situazione e invita espressamente ad attivare la Composizione Negoziata della Crisi . Questa comunicazione non è pubblica (non viene iscritta nel Registro Imprese, rimane riservata), e non costituisce di per sé l’apertura di una procedura concorsuale; tuttavia è un forte segnale ufficiale: “Hai accumulato debiti rilevanti con lo Stato, rivolgiti a un esperto indipendente per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi”.
Quali effetti produce una segnalazione d’allerta esterna?
- Azzeramento degli alibi per gli amministratori: dal momento in cui ricevono la segnalazione, gli amministratori non possono più dirsi ignari della gravità della crisi. Se prima magari potevano sostenere di non aver percepito l’entità del problema, ora hanno un documento ufficiale che li mette in guardia. Ogni ulteriore inerzia può costituire colpa grave. In caso di successivo fallimento, il curatore o i creditori potranno facilmente contestare che “dal tal giorno sapevate di avere quei grossi debiti e non avete fatto nulla” . Ciò aumenta il rischio di successo di un’azione di responsabilità contro gli amministratori per aggravamento del dissesto dopo l’allerta.
- Coinvolgimento degli organi di controllo: come detto, la segnalazione viene inviata anche al collegio sindacale o al revisore legale, se esistente . Lo scopo è “smuovere” anche i controllori interni: se gli amministratori non reagiscono, i sindaci (o il revisore) per tutelarsi dovranno prendere iniziative. In casi estremi, i sindaci possono essi stessi informare il tribunale ex art. 2409 c.c. segnalando gravi irregolarità gestionali (tra cui l’omessa gestione della crisi) . Da notare che il Decreto correttivo del 2024 ha equiparato espressamente i revisori legali (anche un revisore unico) ai sindaci negli obblighi di segnalazione, chiudendo una lacuna che lasciava dubbi: quindi anche un revisore unico di S.r.l. ha il dovere di attivare l’allerta interna verso gli amministratori. In pratica, l’allerta esterna crea pressione anche sui controllori interni affinché spronino o sostituiscano gli amministratori inerti.
- Traccia temporale per valutare la condotta: la ricezione della PEC fissa un “punto zero” temporale. Se l’imprenditore non intraprende alcuna azione dopo, e la crisi degenera fino all’insolvenza, sarà molto difficile per lui difendersi in seguito sostenendo “non mi ero reso conto della gravità”. Al contrario, se reagisce attivando una composizione negoziata o altra procedura subito dopo la segnalazione, tale comportamento potrà essergli riconosciuto come diligente e in buona fede . Ad esempio, in sede di eventuale esdebitazione (la liberazione dai debiti residui post-liquidazione), aver tentato tempestivamente una soluzione negoziata potrà essere un elemento a favore (dimostra collaborazione). Allo stesso modo, per evitare accuse di bancarotta semplice (per aver aggravato il dissesto con ritardo nell’istanza di fallimento), poter dire “ho provato la via negoziale non appena ho ricevuto l’allerta” può costituire un’attenuante o scriminante.
In sintesi, il sistema di allerta esterna vuole spingere il debitore ad affrontare la crisi prima che sia troppo tardi, senza però introdurre un’automatica apertura di procedure concorsuali. Infatti, in Italia non c’è (attualmente) un meccanismo di intervento giudiziario automatico su segnalazione dei creditori pubblici – gli OCRI (Organismi di Composizione della Crisi) previsti inizialmente dal Codice della Crisi, che avrebbero dovuto prendere in carico la situazione su segnalazione, non sono mai diventati operativi, sostituiti di fatto dalla composizione negoziata volontaria . Quindi l’allerta pubblica è più un “avvertimento forte” che non un’azione coercitiva.
Tuttavia, ignorare gli allarmi può portare a conseguenze molto serie per gli amministratori, fino alla loro rimozione giudiziale come visto nell’esempio di Venezia. Un imprenditore avveduto, dunque, non dovrebbe mai arrivare a ricevere la segnalazione esterna: meglio muoversi prima spontaneamente, tramite i consulenti, con un piano di risanamento o attivando la composizione negoziata prima di ricevere PEC dal Fisco o dall’INPS . Il messaggio della riforma è chiaro: “meglio il risanamento anticipato che la cura tardiva”.
Da ricordare: il debitore si protegge anche con un comportamento proattivo. Se l’impresa è in difficoltà, molto meglio attivarsi spontaneamente (consulenti, piani di risanamento, composizione negoziata, etc.) prima di ricevere segnalazioni esterne o, peggio, di subire iniziative giudiziarie dei creditori (ingiunzioni, istanze di fallimento) .
Nei capitoli successivi esamineremo proprio gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione dell’imprenditore in crisi che vuole agire in tempo: a partire dal più immediato e riservato, la Composizione Negoziata della crisi d’impresa.
Strumenti stragiudiziali per la gestione della crisi
Quando un’azienda è sovraindebitata ma vuole evitare, se possibile, di finire subito in una procedura concorsuale “tradizionale” (come il fallimento, oggi liquidazione giudiziale, o il concordato preventivo), l’ordinamento offre vari strumenti stragiudiziali o ibridi per gestire e risolvere la crisi. “Stragiudiziale” significa che si cerca un accordo con i creditori fuori dalle aule del tribunale, pur potendo talvolta beneficiare di qualche tutela legale (ad esempio l’intervento di un esperto nominato o l’omologazione da parte di un giudice). I principali strumenti di questo tipo sono:
- Composizione negoziata della crisi: procedura volontaria e riservata assistita da un esperto indipendente, introdotta nel 2021 e ora disciplinata dal Codice della Crisi (artt. 17–25-septies CCII) . Non è una procedura concorsuale in senso stretto (non c’è il tribunale all’inizio), ma un percorso di negoziazione pilotata con i creditori, con la possibilità di ottenere misure protettive temporanee.
- Piani attestati di risanamento: accordi e operazioni di risanamento posti in essere privatamente sulla base di un piano di risanamento asseverato da un professionista indipendente (un attestatore), disciplinati dall’art. 56 CCII (già previsti dall’art. 67, co.3, lett. d) della vecchia legge fallimentare) . Sono strumenti totalmente stragiudiziali, ma offrono alcuni vantaggi legali come l’esenzione da revocatoria degli atti eseguiti in attuazione del piano.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD): veri e propri contratti tra il debitore e una maggioranza qualificata di creditori, soggetti a omologazione del tribunale (artt. 57 e ss. CCII; ex art. 182-bis l.fall.) . Se approvati dai creditori richiesti e omologati, vincolano solo le parti aderenti (salvo eccezioni) e prevedono anch’essi alcune tutele (esenzione da revocatoria, possibile moratoria delle azioni esecutive su richiesta). Ne esistono varianti come l’accordo di ristrutturazione “agevolato” e quello “ad efficacia estesa”, introdotte dal Codice della Crisi , di cui diremo a breve.
- Convenzioni di moratoria: accordi stipulati tra l’imprenditore e i creditori (di solito finanziari) che rappresentano almeno il 75% dei crediti di una certa categoria, per regolare in via provvisoria gli effetti della crisi (ad esempio sospendere o posticipare pagamenti in scadenza) . Anch’esse possono essere omologate dal tribunale. Si tratta di uno strumento previsto dal CCII (art. 62) ma finora poco utilizzato, destinato principalmente a congelare situazioni in attesa di soluzioni più strutturali.
- Accordi transattivi ad hoc: al di fuori delle categorie codificate sopra, in pratica l’imprenditore può mettere in campo altre strategie negoziali informali come parte del percorso di risanamento . Ad esempio, può raggiungere accordi stragiudiziali individuali con singoli creditori (fuori da un quadro unitario): saldo e stralcio con uno, dilazione con un altro, cessione di asset a pagamento di un terzo, etc. Questi accordi, sebbene non “proceduralizzati”, spesso accompagnano e integrano gli strumenti formali. L’importante è che siano coordinati in una visione d’insieme.
Vediamo ora in dettaglio questi strumenti principali, con particolare attenzione a come possono essere utilizzati da un’azienda in difficoltà e quali vantaggi/svantaggi comportano.
La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa
La Composizione Negoziata è uno strumento cardine della riforma del 2021, pensato per offrire all’imprenditore uno spazio di negoziazione protetto e riservato con i creditori, al fine di trovare soluzioni di risanamento o di regolazione della crisi, evitando l’aggravamento della situazione . In breve, è una procedura volontaria in cui l’imprenditore chiede l’affiancamento di un esperto indipendente che lo aiuti nelle trattative con i creditori. Non c’è inizialmente il coinvolgimento del tribunale (se non su eventuali misure protettive richieste), e tutto si svolge nel riserbo più totale, per non danneggiare la reputazione dell’impresa.
Ecco le caratteristiche salienti della composizione negoziata:
- Volontaria e riservata: soltanto l’imprenditore può attivarla (nessun creditore o autorità può obbligarti ad entrarvi). Si presenta un’istanza tramite una piattaforma telematica nazionale (gestita dalle Camere di Commercio) . L’accesso è confidenziale: non viene pubblicato né comunicato a terzi, quindi la notizia non diventa di dominio pubblico (a meno che l’imprenditore non chieda le misure protettive contro i creditori, nel qual caso un minimo di pubblicità è prevista per informare i creditori dello “scudo” in atto). Questa riservatezza è pensata per non allarmare il mercato: l’azienda può cercare aiuto senza temere di finire sui giornali o di perdere la fiducia di clienti e fornitori solo per aver avviato la procedura.
- Esperto indipendente: entro breve (5 giorni dall’istanza) una commissione presso la Camera di Commercio nomina un Esperto terzo (di norma un commercialista, avvocato o consulente esperto in ristrutturazioni) da un elenco nazionale . L’esperto, verificata l’assenza di conflitti di interesse, accetta l’incarico e diventa una sorta di facilitatore-supervisore delle trattative . Importante: l’esperto non ha poteri sostitutivi o decisionali – non può imporre accordi – ma aiuta le parti a comunicare, analizza la situazione d’impresa, suggerisce possibili soluzioni e vigila sulla correttezza delle trattative. Deve agire con imparzialità e riservatezza, tenendo conto sia della necessità di salvare l’impresa (quando possibile) sia di tutelare i creditori. Redige relazioni periodiche sullo stato delle trattative e una relazione finale sull’esito.
- Requisiti di accesso: possono accedere alla composizione negoziata tutte le imprese iscritte al Registro Imprese, di qualunque dimensione e settore (anche agricole, start-up innovative, PMI, ecc.), purché si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza . Non si richiede di essere già insolventi (anzi, meglio muoversi prima); tuttavia, se si è già insolventi, l’esperto valuterà se l’insolvenza è “reversibile”, cioè se esistono prospettive di recupero (ad es. un problema temporaneo di liquidità ma con business sano) . Se invece l’insolvenza è conclamata e irreversibile (azienda decotta), la composizione negoziata non è adatta e l’esperto potrà interromperla suggerendo soluzioni liquidatorie (come il concordato semplificato o il fallimento). In sostanza, l’impresa deve avere ancora un barlume di risanabilità per beneficiare di questo percorso.
- Documenti e check-up iniziale: al momento di presentare l’istanza, l’imprenditore carica sulla piattaforma una serie di documenti: ultimi bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori e dei debiti, relazione sulle cause della crisi, business plan o idee di risanamento. Inoltre compila un questionario di autodiagnosi e un test pratico sulla sostenibilità del debito, predisposti da CNDCEC e Unioncamere . Questi strumenti aiutano a capire se ci sono ragionevoli margini di risanamento. Non danno un verdetto vincolante (anche se il test risultasse negativo, l’accesso non è precluso automaticamente), ma offrono indicazioni all’imprenditore e all’esperto sulla gravità della situazione . È una sorta di check-up preliminare della salute aziendale.
- Svolgimento delle trattative: una volta nominato, l’esperto convoca l’imprenditore e i creditori che ritiene rilevanti per avviare le trattative riservate. Tutti i partecipanti sono tenuti a comportarsi secondo lealtà e buona fede (principio espresso nel DL 118/2021) per massimizzare le chances di accordo . L’esperto ascolta le parti, analizza i dati aziendali, può suggerire modifiche al piano dell’imprenditore e cerca di far convergere le volontà verso una soluzione concordata. Durante la composizione negoziata, il debitore mantiene la gestione ordinaria dell’impresa, ma deve astenersi da atti che possano pregiudicare i creditori; per gli atti straordinari, l’esperto può raccomandare che siano autorizzati o concordati (ad es. vendere un immobile durante la procedura richiede un certo confronto, per evitare di danneggiare i creditori).
- Misure protettive e cautelari: l’imprenditore, se teme azioni aggressive dei creditori durante le trattative, può chiedere al tribunale delle misure protettive (lo “scudo”). Tipicamente, si deposita un’istanza per ottenere che i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari per la durata della composizione negoziata (massimo 4 mesi, prorogabili di 4) . Se il tribunale concede le misure (pubblicando il decreto sull’apposito registro), da quel momento i creditori sono bloccati: non possono pignorare, non possono ipotecare nuovi beni, eventuali procedure in corso sono sospese. Questo è fondamentale per creare un ambiente sereno di trattativa. Tuttavia, lo scudo non è automatico: va richiesto e serve dimostrare che la tutela è necessaria e che negoziare senza azioni ostili in corso può portare beneficio a tutti. Oltre alle misure protettive generali, esistono anche misure cautelari specifiche che si possono chiedere al giudice, ad esempio per far annullare temporaneamente un atto dei creditori che pregiudica le trattative.
- Esito della composizione negoziata: la procedura può concludersi in vari modi. Idealmente, con il raggiungimento di un accordo tra il debitore e i creditori: questo può assumere la forma di un contratto di ristrutturazione vero e proprio (privato), oppure di uno degli strumenti successivi (accordo ex art. 57 CCII, piano attestato, ecc.) da formalizzare. In tal caso la composizione si chiude positivamente e l’accordo viene eseguito. Se serve, l’accordo potrà essere omologato in tribunale (ad es. se si tratta di un accordo di ristrutturazione dei debiti) altrimenti rimane privato. – Possibile accesso a procedure concorsuali semplificate: se non si trova un accordo ma l’azienda è salvabile in continuità, l’imprenditore può comunque scegliere di presentare domanda di concordato preventivo ordinario (mettendo fine alla composizione e passando al concordato). Oppure, se la composizione fallisce ma c’è bisogno di liquidare l’azienda senza aspettare ulteriori istanze dei creditori, c’è una procedura speciale: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) , pensato proprio come “sbocco” in caso di esito negativo della composizione negoziata. Ne parleremo tra poco, ma in breve consente di chiedere al tribunale l’omologazione di un concordato liquidatorio senza voto dei creditori, basato su un piano predisposto rapidamente.
- Costi e incentivi: la composizione negoziata prevede dei costi contenuti (l’esperto ha diritto a un compenso secondo tariffe stabilite, tendenzialmente inferiore ai costi di un tribunale; inoltre non ci sono spese vive di giustizia se non quelle di eventuali omologazioni finali). Sono previsti alcuni incentivi per favorire il suo utilizzo: ad esempio, durante la composizione negoziata, su parere favorevole dell’esperto, l’impresa può ottenere dalla banca nuova finanza prededucibile (privilegiata) per proseguire l’attività; oppure sono sospese le cause giudiziali che potrebbero intralciare le trattative. Inoltre, la legge prevede una sorta di esimente per gli amministratori sul piano delle responsabilità: gli atti compiuti in coerenza con il piano in trattativa e autorizzati dall’esperto non sono soggetti a revocatoria e li mettono al riparo da azioni di responsabilità per aver aggravato il dissesto in quei mesi, purché l’intento era di risanare (questo incentiva a “provare” la composizione negoziata senza paura di peggiorare la propria posizione in caso di fallimento).
Per un’azienda di tappeti antiscivolo con debiti, la composizione negoziata è spesso il primo passo consigliato se il business ha ancora potenzialità. Ti consente di sederti con i creditori prima che partano le aggressioni, con la protezione di un esperto e (se serve) di un ombrello del tribunale, per cercare un accordo su misura. È flessibile: può sfociare in un nuovo finanziamento per consegnare quell’ordine importante, in uno standstill (congelamento) di 6 mesi di tutti i pagamenti durante i quali vendi scorte e recuperi liquidità, in un accordo di risanamento con banche e fornitore principale e così via. Se funziona, salvi l’azienda fuori dal tribunale; se non funziona, hai comunque preparato il terreno per un concordato o una liquidazione più ordinata. E soprattutto, hai dimostrato di avere agito tempestivamente e in buona fede, il che torna utile sotto molti profili.
Il piano attestato di risanamento
Il piano attestato di risanamento è uno strumento storico del nostro ordinamento, presente da molti anni nella legge fallimentare (art. 67, co. 3, lett. d) l.f.) e ora trasfuso nell’art. 56 CCII . Esso consiste in un piano di risanamento aziendale, redatto dall’imprenditore con l’ausilio dei suoi consulenti, che deve essere “attestato” da un professionista indipendente (attestatore) circa la fattibilità e l’idoneità a risanare l’esposizione debitoria e riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa. Una volta predisposto e attestato, il piano viene eseguito attraverso accordi e atti con i creditori, ma senza passare per un’omologazione giudiziale.
Caratteristiche chiave del piano attestato:
- È totalmente stragiudiziale: non richiede né l’intervento né l’approvazione del tribunale. È, in sostanza, un “ombrello protettivo” costruito dall’imprenditore stesso. Il piano può prevedere operazioni molto varie: ristrutturazione del debito (ad esempio accordi bilaterali di dilazione con alcuni creditori), ricapitalizzazione da parte dei soci, dismissione di asset, riduzione dei costi, nuove linee di credito, conversione di debiti in capitale, ecc. Il tutto orchestrato in un documento organico, con dati aziendali e proiezioni, sul quale un attestatore indipendente appone il proprio visto di fattibilità.
- Funzione principale – esenzione da revocatoria: il vantaggio principale di un piano attestato è che gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano non sono soggetti all’azione revocatoria in caso di successivo fallimento (liquidazione giudiziale) . In altre parole, se anche il piano dovesse fallire e l’azienda venisse dichiarata insolvente, i pagamenti fatti ai creditori durante il tentativo di risanamento non potranno essere ripresi indietro dal curatore, a condizione che rispettino i requisiti del piano attestato. Ciò dà sicurezza ai creditori che aderiscono al piano: sanno che se accettano una dilazione o un pagamento parziale nell’ambito di quel piano, non rischiano che poi il curatore li citi in giudizio per restituire le somme. Allo stesso modo, un terzo che apporta finanza fresca (ad es. una banca che dà un nuovo finanziamento destinato a pagare debiti) può contare – purché il piano sia ben fatto – sul fatto che il suo credito sarà prededucibile o comunque non revocabile.
- Presupposti e limiti: il piano attestato può essere utilizzato sia da imprenditori in stato di crisi (difficoltà reversibili) sia, in linea teorica, in stato di insolvenza già conclamata, purché l’insolvenza sia temporanea e reversibile tramite l’attuazione del piano . In pratica, deve esserci la possibilità concreta di risanamento. Un’“insolvenza irreversibile” non può essere oggetto di un vero piano attestato (perché l’attestatore non potrebbe attestare che il piano riequilibria la situazione). È dunque implicito che l’impresa debba avere prospettive di continuità (in genere il piano attestato è pensato per continuare l’attività, non per liquidarla – sebbene possano esserci cessioni di cespiti nel piano stesso) . Altro limite: originariamente l’istituto serviva solo alle imprese “fallibili” (soggette a fallimento), perché solo per quelle aveva senso l’esenzione da revocatoria fallimentare. Oggi, con l’unificazione nel CCII, il piano attestato è disponibile in generale, ma va da sé che se un soggetto non sarebbe assoggettabile a fallimento (es. piccola impresa sotto soglie), non ha neanche bisogno di questo “scudo”, anche se potrebbe comunque farlo per disciplina interna.
- Ruolo dell’attestatore: la figura chiave è il professionista attestatore, iscritto in appositi albi, che verifica i dati e assevera il piano. L’attestazione è una relazione dettagliata nella quale il professionista dichiara di aver esaminato la situazione dell’impresa, di aver valutato le ipotesi del piano e di ritenere che il piano è fattibile e idoneo a superare la crisi/insolvenza. L’attestazione deve avere data certa (notarile o PEC) anteriore agli atti esecutivi del piano , per dimostrare il nesso. È richiesta la massima professionalità e indipendenza: attestare un piano che poi risulti infondato può esporre l’attestatore a responsabilità (anche penali, se ci fosse dolo o colpa grave). Dunque l’imprenditore deve presentare all’attestatore un piano realistico e dati veritieri, altrimenti non otterrà la certificazione.
- Esecuzione mediante accordi individuali: a differenza dell’accordo di ristrutturazione o del concordato, qui non c’è un voto o un’adesione collettiva. Il piano attestato non vincola i creditori dissenzienti. In pratica, l’imprenditore deve trovare singolarmente accordi con quanti più creditori possibile su base volontaria: ad esempio, convincere le banche a prorogare i mutui, alcuni fornitori a tagliare i crediti del 30%, i soci a mettere liquidità fresca, ecc., e includere tutti questi impegni nel piano. I creditori non sono obbligati a partecipare; se uno non ci sta, il piano potrà comunque essere eseguito senza quel creditore (che magari verrà pagato integralmente a scadenza, se possibile), ma chiaramente più creditori importanti aderiscono meglio funziona. Non è richiesta una soglia minima di adesioni per legge, ma di fatto un piano attestato con troppi creditori fuori sarebbe poco efficace e porrebbe rischio di aggressioni da parte di costoro (per questo è stato introdotto nel CCII uno strumento ibrido di accordo in esecuzione di piano attestato, in cui i creditori principali stipulano un accordo contrattuale che dà stabilità all’operazione – concetto complesso oltre lo scopo di questa trattazione).
- Assenza di moratorie legali: uno svantaggio importante è che il piano attestato, di per sé, non offre alcuna protezione automatica contro le azioni individuali dei creditori dissenzienti. Se hai 10 fornitori e solo 8 aderiscono al tuo piano, i 2 esclusi possono comunque farti causa o chiedere fallimento. Ecco perché spesso il piano attestato viene utilizzato quando c’è un numero limitato di creditori e piuttosto “collaborativi”, oppure in combinazione con altre iniziative. Ad esempio, un imprenditore può chiedere misure protettive temporanee via composizione negoziata, e durante quella finestra finalizzare un piano attestato con i creditori.
In quali casi è indicato il piano attestato? Di solito quando l’imprenditore crede fortemente di poter superare la crisi con le proprie forze, magari con l’aiuto dei soci e di alcuni stakeholder, senza passare dal tribunale. È uno strumento flessibile (non deve sottostare a rigidi requisiti di legge su percentuali di pagamento, classi di creditori ecc.) e rapido. Inoltre, non è pubblicizzato: a parte i creditori coinvolti, nessun altro viene a sapere ufficialmente che esiste (non c’è deposito al Registro Imprese, salvo il caso di pubblicazione facoltativa per esenzione da reati penali minori). Molte ristrutturazioni informali, soprattutto di medie imprese, avvengono con successo tramite piani attestati che i creditori bancari accettano (perché preferiscono evitare le lungaggini di tribunale).
Un aspetto importante: il piano attestato non sospende i termini di legge per adempimenti. Ad esempio, se l’azienda ha un termine per pagare un debito prima di una decadenza o prima che scatti una penale, il piano non interrompe quel termine (a differenza di un concordato che, una volta accettato, blocca interessi e scadenze). Quindi, bisogna far attenzione a gestire contrattualmente anche questi aspetti con i creditori.
Per la nostra azienda di tappeti, immaginiamo che abbia pochi fornitori chiave, una banca finanziatrice e debiti tributari non enormi: potrebbe negoziare con ciascuno e mettere tutto in un piano attestato (es. la banca allunga mutuo, i fornitori accettano il 70% entro 12 mesi, i soci mettono liquidità per pagare IVA arretrata). L’attestatore conferma che così l’azienda torna in equilibrio in 2 anni. Finché tutti rispettano l’accordo, l’azienda risana senza macchia pubblica. Se qualcosa va storto, comunque gli atti fatti (pagamenti ai fornitori) resteranno definitivi (non revocabili).
Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD)
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti rappresentano un punto di incontro tra il mondo stragiudiziale e quello giudiziale. Si tratta di accordi contrattuali tra il debitore e una parte dei creditori, che poi vengono però “validati” dal tribunale tramite omologazione . Introdotti originariamente nell’art. 182-bis l.fall., e ora disciplinati negli art. 57-64 CCII, gli ARD permettono di dare efficacia legale ad un accordo di risanamento senza passare per un concordato preventivo completo.
Ecco gli elementi essenziali:
- Soglia di adesione: per legge, l’accordo deve essere stipulato con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali dell’impresa (esclusi eventualmente i crediti postergati dei soci). Questa è la regola generale (per l’accordo ordinario). Significa che devi convincere una massa qualificata di creditori, calcolata sul valore dei crediti, a sottoscrivere l’accordo. I restanti creditori, se non aderiscono, rimangono estranei (e vanno pagati integralmente, fuori accordo, oppure saranno poi soddisfatti in altra sede, ma l’accordo non li tocca direttamente).
- Omologazione in tribunale: una volta raggiunto l’accordo con i creditori necessari, si deposita il tutto in tribunale per l’omologazione. Il giudice verifica che ci siano i presupposti (percentuale di adesioni sufficiente, fattibilità dell’accordo, par condicio rispettata almeno tra i partecipanti, ecc.) e – se non ci sono opposizioni fondate di creditori – omologa l’accordo rendendolo efficace erga omnes rispetto ai creditori aderenti (non coinvolge forzosamente i dissenzienti, a meno di particolari varianti di efficacia estesa, vedi dopo). L’omologazione viene pubblicata nel Registro Imprese ed ha effetti simili a una sentenza.
- Effetti dell’omologazione: l’accordo omologato vincola il debitore e i creditori che vi hanno aderito (per i non aderenti, il rapporto resta fuori dall’accordo). Dalla data di omologazione, inoltre, scattano alcune tutele legali: i creditori per titolo o causa anteriore non possono più iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (c’è una protezione simile a quella del concordato verso chi è incluso nell’accordo). Gli atti esecutivi dell’accordo godono di esenzione da revocatoria (come per il piano attestato). E soprattutto, l’accordo può contenere una transazione fiscale e previdenziale che, se omologata, vincola l’Erario anche se ha votato a favore (in questo caso l’Erario deve aderire come parte dell’accordo, altrimenti l’accordo non lo coinvolge).
- Possibilità di misure protettive nella fase di trattativa: una novità del CCII è la facoltà, durante la fase di predisposizione dell’accordo, di chiedere misure protettive analoghe a quelle del concordato preventivo. L’imprenditore può presentare in tribunale una domanda di applicazione di misure protettive mentre negozia l’accordo, ottenendo uno stop temporaneo alle azioni dei creditori (in genere 60 giorni, prorogabili, ma con la condizione di aver già una bozza di accordo e l’attestazione di un professionista sulla idoneità delle trattative). Questo è molto utile per evitare che un creditore impaziente faccia saltare tutto chiedendo fallimento mentre si cerca l’accordo.
- Attestazione: l’accordo di ristrutturazione deve essere accompagnato dalla relazione di un esperto indipendente che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità dell’accordo nel assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge (generalmente 120 giorni dall’omologazione per i creditori estranei scaduti, o 120 giorni da scadenza se successiva). Questa attestazione serve a dare garanzia al tribunale che chi è fuori dall’accordo non verrà pregiudicato (principio base: i creditori non aderenti devono essere pagati come se l’accordo non ci fosse, entro tempi brevi).
- Accordi “agevolati” e “ad efficacia estesa”: il Codice della Crisi ha introdotto due varianti speciali :
- L’accordo di ristrutturazione “agevolato” (art. 60 CCII) consente di abbassare la soglia di adesione al 30% dei crediti , a condizione che i creditori non aderenti vengano pagati integralmente e tempestivamente (in pratica subito dopo l’omologazione). Inoltre, il debitore non deve aver già chiesto concordato semplificato né altre protezioni. Questo strumento serve a velocizzare accordi in cui magari pochi creditori rilevanti accettano di sostenere l’azienda, mentre i piccoli vengono liquidati per intero immediatamente. Si elimina la necessità del 60% di adesioni perché l’accordo non pregiudica i non aderenti (li paga cash).
- L’accordo di ristrutturazione “ad efficacia estesa” (art. 61 CCII) consente, in alcuni casi, di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori dissenzienti appartenenti a una certa categoria omogenea, se aderisce una percentuale qualificata di quel gruppo. In particolare, se l’accordo è approvato da almeno il 75% dei creditori finanziari (banche e similari), il tribunale può estenderne l’efficacia anche alle banche dissenzienti minoritarie, purché abbiano avuto occasione di partecipare alle trattative a condizioni paritetiche . Analoga estensione è prevista per i creditori fornitori di beni/servizi essenziali, con percentuali da definire. Questa novità, mutuata dalla direttiva europea, è una sorta di cram-down settoriale: evita che poche banche o pochi fornitori guastino un accordo su cui la stragrande maggioranza è d’accordo.
- Transazione fiscale e previdenziale: negli accordi di ristrutturazione, come nei concordati, è possibile includere una proposta di transazione fiscale (falcidia o dilazione di imposte e contributi) . Tuttavia, a differenza del concordato (dove fino al 2024 il diniego del Fisco precludeva l’omologa, poi superato dalla legge e Cassazione come visto), nell’accordo l’Erario deve aderire per essere coinvolto. Quindi se l’Erario non firma, resta fuori e dovrà essere pagato per intero. Ecco perché in alcuni casi, se c’è molta esposizione fiscale, si preferisce il concordato al posto dell’accordo.
- Vantaggi e svantaggi dell’ARD: vantaggi: è più snello del concordato (non c’è voto di tutti i creditori, solo trattativa con alcuni), mantiene maggiore riservatezza (anche se va in omologazione, prima di allora è confidenziale), può essere modulato in base ai creditori con cui si trova intesa. Inoltre, può essere omologato anche molto rapidamente se c’è urgenza e poche parti (teoricamente anche in 2-3 mesi). Svantaggi: non vincola i non aderenti, per cui serve liquidità per pagarli; richiede comunque l’adesione di una grossa fetta (non facile se creditori numerosi); non consente soluzioni “imposte” se non nei limitati casi dell’efficacia estesa; in caso di opposizione di creditori estranei, il giudice può essere molto scrupoloso nel verificare la garanzia del loro pagamento, rallentando l’iter.
Nella pratica, gli accordi di ristrutturazione sono stati usati soprattutto da aziende medio-grandi con esposizioni principalmente bancarie: tipicamente, si trova un accordo con il pool di banche (che rappresentano >60% dei crediti), si lasciano fuori i piccoli fornitori pagandoli regolarmente, e si omologa il patto con le banche. Oppure con pochi fornitori strategici. Per una PMI, se la platea di creditori è diffusa, può essere complesso. Però il nuovo accordo agevolato con soglia 30% potrebbe tornare utile in PMI dove uno o due grandi creditori (es. una banca e un fornitore) fanno il 30% e gli altri sono tanti piccoli: i piccoli si pagano cash e l’accordo si fa con i grandi, abbattendo magari debito e ottenendo dilazioni.
Per la nostra azienda di tappeti: se, ad esempio, ha 3 banche che insieme sono il 70% del debito totale, potrebbe stipulare un ARD con loro (riducendo il debito bancario, allungando i mutui) e pagare gli altri fornitori minori integralmente col supporto magari di una nuova finanza. L’accordo poi omologato mette in sicurezza quell’intesa e vincola le banche (che non potranno più agire individualmente, pena nullità degli atti contrari all’accordo).
Va ricordato che durante la trattativa di un ARD spesso si utilizza la composizione negoziata o comunque un tavolo comune, magari nominando un advisor finanziario. La normativa attuale incoraggia a combinare gli strumenti: ad esempio, si può stare in composizione negoziata per 3 mesi protetti, e alla fine portare in tribunale l’accordo già firmato con le banche per l’omologa.
Altre soluzioni negoziali e transattive
Oltre agli strumenti codificati sopra, in pratica l’imprenditore può dover mettere in campo altre strategie negoziali “informali” come parte del percorso di risanamento . Queste soluzioni non seguono uno schema di legge predeterminato, ma sono spesso fondamentali nella gestione quotidiana della crisi. Eccone alcune:
- Accordi individuali extragiudiziali: Il caso più comune è il “saldo e stralcio” con singoli creditori. Ad esempio, l’azienda raggiunge un accordo privato con un fornitore: gli paga subito il 50% del dovuto e quello rinuncia al resto del credito, magari formalizzando il tutto con una quietanza a saldo. Questo accordo non passa da tribunale e non riguarda altri creditori, ma migliora la situazione debitoria complessiva. Molti piani di risanamento di fatto si realizzano attraverso una serie di transazioni bilaterali di questo tipo.
- Concordati stragiudiziali di fatto: a volte l’azienda propone a tutti i creditori uno stralcio generalizzato senza omologa, sotto forma di proposta concordataria informale. Esempio: scrive a ciascun creditore offrendo il 40% del dovuto, condizionato al fatto che aderiscano tutti. Se c’è adesione unanime, l’accordo si chiude e l’azienda si risana senza passare dal giudice. Ovviamente basta un creditore non d’accordo per far saltare il banco, per questo approcci simili sono rischiosi e in genere è preferibile formalizzarli in un accordo ex art. 57 CCII.
- Manovre su crediti e debiti incrociati: se l’imprenditore ha controcrediti verso alcuni creditori (ad es. ha un credito per merce resa verso un fornitore a cui deve soldi, o ha cause risarcitorie attive), può usarli come merce di scambio. Rinuncia a far valere un suo credito pur di azzerare un debito, ecc. Questi scambi vanno orchestrati caso per caso.
- Cessione di partecipazioni o asset fuori procedura: un risanamento spesso richiede di raccogliere liquidità. L’azienda può cedere rami d’azienda, immobili, macchinari non strategici, oppure far entrare un socio investitore vendendogli quote societarie. Queste operazioni possono avvenire fuori dalle procedure formali (purché a valori di mercato, altrimenti poi un curatore potrebbe contestarle). La sfida è trovare compratori nonostante la tensione finanziaria in corso, ma a volte vendere un capannone o una linea di prodotto secondaria dà ossigeno per pagare i debiti e salvare il core business.
- Conversione di crediti in capitale (debt-to-equity swap) informale: se un creditore importante è interessato a sostenere l’azienda, può concordare di trasformare il suo credito in una partecipazione societaria (quote o azioni). Formalmente si fa un aumento di capitale con compensazione crediti. Questo può succedere con fornitori strategici o investitori terzi che comprano i debiti dalle banche e li trasformano in capitale. È un’operazione complessa e serve il consenso dei soci (diluizione delle quote), ma è una via di salvataggio talvolta percorsa per ridurre il debito e dotare l’azienda di capitale fresco.
- Piani di risanamento “interni”: l’imprenditore può adottare misure drastiche unilaterali per riequilibrare i conti: licenziamenti, chiusura di filiali, riduzione di benefit, ristrutturazione interna del personale. Queste azioni possono essere necessarie e fanno parte del risanamento, sebbene non siano accordi con i creditori, ma servono a rendere possibile un accordo (diminuendo il fabbisogno finanziario futuro).
Tutte queste “mosse” spesso accompagnano l’utilizzo degli strumenti giuridici formali. Un avvocato o un advisor esperto cercherà di integrare il quadro: ad esempio, predisporre un piano attestato supportato anche da transazioni individuali già ottenute, oppure avviare una composizione negoziata ma nel frattempo concludere qualche saldo e stralcio veloce con piccoli creditori per sfoltire il panorama.
L’importante è mantenere coerenza e trasparenza: se fai accordi segreti con alcuni creditori e altri lo scoprono, rischi di perdere la loro fiducia. Bisogna saper spiegare perché magari un creditore è stato pagato fuori accordo (ad esempio: perché fornisce materia prima indispensabile, e senza di lui l’azienda chiude subito – questa motivazione talvolta viene accettata anche dai giudici in concordato, figurarsi in un contesto stragiudiziale).
In conclusione, ogni crisi fa storia a sé e la soluzione spesso è un mix creativo di tanti strumenti. La legge offre un ventaglio ampio e lo scopo del Codice della Crisi è proprio consentire “soluzioni modulari” tagliate su misura, piuttosto che un unico calderone concorsuale.
Procedure concorsuali giudiziali (soluzioni giudiziali)
Se gli strumenti stragiudiziali non sono percorribili o non bastano a risolvere la crisi, si entra nel campo delle procedure concorsuali vere e proprie, cioè soluzioni gestite e approvate dall’autorità giudiziaria. Le principali soluzioni giudiziali previste dal Codice della Crisi sono:
- Il Concordato Preventivo (nelle sue varianti in continuità o liquidatorio), che consente all’imprenditore insolvente o in crisi di proporre ai creditori un piano, sottoporlo al voto e omologarlo con l’intervento del tribunale.
- Il Concordato Semplificato per la liquidazione del patrimonio, novità recente riservata al caso di composizione negoziata senza esito.
- La Liquidazione Giudiziale (il nuovo termine per indicare il vecchio fallimento), procedura concorsuale liquidatoria classica in cui l’impresa viene spossessata e i beni venduti per pagare i creditori secondo le regole di legge.
- Le procedure di sovraindebitamento “minori” per i soggetti non fallibili o sotto-soglia, come il concordato minore e la liquidazione controllata.
Vediamole singolarmente.
Concordato Preventivo
Il concordato preventivo è storicamente la procedura che consente all’imprenditore insolvente (o in stato di crisi) di proporre ai creditori un piano per il soddisfacimento parziale dei debiti e il superamento della crisi, evitando così la più traumatica procedura di fallimento (ora liquidazione giudiziale) . Si chiama “preventivo” proprio perché mira a prevenire il fallimento con un accordo collettivo regolato dal tribunale.
Principali caratteristiche del concordato preventivo, secondo la disciplina attuale del CCII (artt. 84 e ss.):
- Accesso e presupposti: può accedere al concordato preventivo l’imprenditore commerciale (società o ditte individuali) che si trova in stato di crisi o insolvenza. Quindi anche prima dell’insolvenza conclamata, se c’è crisi, l’impresa può proporre concordato (in passato serviva lo stato d’insolvenza per il concordato “con continuità”, ora basta la crisi). Non sono ammesse le imprese “minori” sotto le soglie di fallibilità, per le quali c’è il concordato minore.
- Finalità del piano: il piano di concordato può essere di due tipi principali:
- Concordato in continuità: prevede la prosecuzione dell’attività dell’impresa (continuità diretta, l’azienda resta in vita) o la continuità indiretta (l’azienda viene ceduta ad un terzo che la prosegue) come mezzo per soddisfare i creditori. In sostanza l’impresa non viene smantellata subito, ma continua a operare generando flussi per pagare i creditori in parte.
- Concordato liquidatorio: prevede la sola liquidazione del patrimonio dell’impresa per distribuire il ricavato ai creditori (senza proseguire l’attività, se non per quel che serve alla liquidazione stessa). Di regola, il concordato liquidatorio puro è ammesso solo se assicura un pagamento minimo del 20% ai creditori chirografari (salvo eccezioni come presenza di offerte concorrenti).
- Classi di creditori e offerte concorrenti: nel piano, il debitore deve suddividere i creditori in classi se ci sono posizioni giuridiche differenti. Ad esempio, normalmente avremo la classe dei chirografari, la classe di eventuali creditori privilegiati degradati (per la parte non coperta da garanzia), la classe dell’Erario se c’è transazione fiscale (spesso trattato a parte), etc. I creditori poi votano per classi. Da notare: il CCII ha introdotto in via stabile la possibilità delle proposte concorrenti da parte di terzi in caso di concordati liquidatori in certi casi (ma poi tali norme sono state un po’ oscillanti con i correttivi). In linea generale, se l’imprenditore presenta un concordato liquidatorio molto penalizzante per i creditori, questi possono essere autorizzati a presentare offerte concorrenti per rilevare l’azienda a condizioni migliori, oppure presentare essi stessi un concordato alternativo (questo era l’art. 163 l.fall nel vecchio sistema, su cui c’è stata giurisprudenza: es. Cass. 18826/2024 sulla inammissibilità di una proposta concorrente tardiva ; ma col nuovo codice l’istituto è diverso). In ogni caso, in un concordato preventivo i creditori hanno voce importante.
- Percentuali di pagamento: non c’è una percentuale minima di legge (tranne il 20% per i concordati liquidatori come detto). Però de facto il piano deve offrire ai creditori almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale (principio di convenienza: il concordato dev’essere migliorativo rispetto al fallimento). Nel concordato in continuità, non serve pagare integralmente i creditori privilegiati se la continuità consente di soddisfarli meglio o egualmente in tempi ragionevoli – c’è più flessibilità per privilegiare la prosecuzione dell’azienda. In generale, oggi è possibile anche falcidiare i crediti fiscali con transazione (previa accettazione o cram down del tribunale come visto) .
- Procedura passo-passo:
- Domanda di concordato: il debitore deposita in tribunale il ricorso di concordato con la proposta, il piano e tutta la documentazione (elenco creditori, atti di proprietà, bilanci, e soprattutto la relazione di un attestatore indipendente che certifica la veridicità dei dati e la fattibilità del piano) . È possibile anche presentare una domanda “in bianco” (concordato con riserva, art. 44 CCII) con minori documenti, per poi presentare il piano completo entro un termine (in genere 60-120 giorni) ottenendo intanto le protezioni .
- Apertura della procedura: il tribunale esamina la domanda (anche solo sommariamente se è in bianco) e, se non vi sono ragioni immediate di inammissibilità, dichiara aperto il concordato preventivo (oppure, in caso di domanda con riserva, fissa termini per presentare piano definitivo). Da quel momento, i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore : scatta di fatto un automatic stay. Inoltre, i contratti pendenti proseguono regolarmente (salvo diversa richiesta del debitore autorizzata dal giudice, es. scioglimento o sospensione di contratti sfavorevoli). Il tribunale nomina un Giudice Delegato e un Commissario Giudiziale (figura di controllo).
- Fase di voto: il Commissario redige una relazione sulla situazione e il piano; quindi i creditori vengono chiamati ad esprimere il voto sulla proposta di concordato, di solito in adunanza o per via scritta. Ogni classe approva o respinge a maggioranza (doppia maggioranza: più del 50% dei crediti ammessi al voto complessivamente, e almeno il 50% in ciascuna classe – se una classe dice no ma altre sì, si può forzare se il trattamento di quella classe dissenziente è almeno pari a quello che avrebbero in liquidazione e la maggioranza delle classi ha detto sì).
- Omologazione: se i creditori approvano il concordato nelle classi dovute, il tribunale passa alla fase di omologazione. Possibili creditori dissenzienti o esclusi possono fare opposizione deducendo violazioni di legge o convenienza. Il tribunale valuta tutte le circostanze: se ritiene il concordato regolare, lo omologa con decreto. Dal 2024, il tribunale può omologare il concordato anche senza il voto favorevole dei creditori pubblici (Fisco/INPS) se ritiene soddisfatto il criterio di miglior soddisfazione rispetto alla liquidazione (questo è il “cram down fiscale” di cui si diceva, confermato dalla Cass. 27782/2024).
- Esecuzione e chiusura: una volta omologato, il piano di concordato diventa vincolante per tutti i creditori anteriori (anche i non votanti o dissenzienti, salvo eccezioni particolari come crediti estranei per legge). Si apre la fase di esecuzione: l’imprenditore, sotto la vigilanza del Commissario (che diventa liquidatore se è un concordato liquidatorio), attua il piano: paga le percentuali promesse, cede beni, continua l’azienda secondo le modalità previste. Al termine, il tribunale dichiarerà compiuto il concordato e la procedura si chiude.
- Effetti per l’imprenditore: durante il concordato, l’imprenditore normalmente rimane nel possesso dell’azienda (a differenza del fallimento). Tuttavia, la gestione è sorvegliata: per gli atti di straordinaria amministrazione serve l’autorizzazione del giudice delegato e il parere del Commissario. In un concordato in continuità, l’imprenditore continua a gestire l’attività sotto questo regime di controllo, con l’obiettivo di attuare il piano di rilancio. In un concordato liquidatorio, di solito viene nominato un liquidatore giudiziale che si occupa di vendere i beni (può essere lo stesso imprenditore o persona diversa). Se il concordato va a buon fine, l’imprenditore evita le conseguenze del fallimento (perdita totale del patrimonio, possibili interdizioni legali, ecc.) e l’azienda – se in continuità – prosegue l’attività risanata.
- Concordato in continuità aziendale diretta vs indiretta: nel concordato in continuità diretta, l’impresa stessa continua la gestione e rimane la titolare dell’attività; nel concordato in continuità indiretta, invece, è prevista la vendita o conferimento dell’azienda a un soggetto terzo che la proseguirà (ad esempio un investitore che acquista l’azienda in esercizio nell’ambito del concordato). Entrambe sono forme di continuità (il business non muore), ma nella diretta l’imprenditore attuale rimane, nell’indiretta subentra un altro soggetto come “salvatore”.
- Concordato liquidatorio con apporto esterno: la legge incentivava i concordati liquidatori dove i soci apportano risorse aggiuntive (per superare il limite del 20%). Ad esempio, se i soci mettono denaro fresco che aumenta il recovery per i creditori, il concordato liquidatorio è più facilmente omologabile. Questo succede spesso quando i soci vogliono evitare il fallimento (per salvare la faccia o evitare azioni di responsabilità): mettono soldi di tasca loro per pagare almeno in parte i debiti e chiudere la partita col concordato.
- Recenti sviluppi giurisprudenziali: la materia del concordato è vastissima. Come cenno alle novità: Cassazione e riforma 2024 come detto hanno aperto al cram down sui creditori erariali ; inoltre si sono avute pronunce su come trattare eventuali “surplus” derivanti dalla continuità (Cass. 8/8/2024 n. 22169 ha chiarito che nelle continuità gli utili futuri vanno destinati ai creditori salvo giustificati motivi, altrimenti concordato è iniquo) . Si è discusso poi della proposta concorrente: Cass. 18826/2024 ha dichiarato inammissibile il reclamo contro la pronuncia che la respingeva, sostenendo che la non ammissione di una proposta concorrente di un creditore non è ricorribile in Cassazione . Tutto questo per dire che è un istituto molto tecnico dove la giurisprudenza raffina i dettagli.
Per un imprenditore debitore, il concordato preventivo è l’arma giudiziaria principale per evitare il fallimento salvando il possibile. Ovviamente ha costi più alti e rigidità: l’intero parco creditori è coinvolto, si perde riservatezza, e l’esito dipende anche dal voto dei creditori. Però dà alcuni vantaggi unici: – Il blocco immediato delle azioni (appena depositi la domanda, i creditori non possono più pignorare né iniziare fallimenti). – La possibilità di imporre il piano anche alle minoranze contrarie (se c’è maggioranza favorevole e regole rispettate, anche chi vota no viene comunque incluso). – Una “esdebitazione” di fatto per la società: dopo aver eseguito il concordato, la società è liberata dai debiti pregressi secondo i termini approvati. (Se poi comunque l’azienda non ce la fa successivamente, va detto che non c’è una esdebitazione vera per società – quella esiste solo per persone fisiche – ma dopo un concordato eseguito, i creditori hanno accettato una decurtazione definitiva).
Il concordato è indicato quando c’è bisogno di una soluzione collettiva, trasparente e garantita perché la situazione è troppo complessa per accordi privati. Spesso è l’ultima spiaggia se le trattative stragiudiziali falliscono o se ci sono troppi creditori non collaborativi.
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Il concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) è una novità introdotta dal D.L. 118/2021 e confermata, con modifiche, nel Codice della Crisi . È una procedura speciale che si può utilizzare solo se si verifica una condizione precisa: la composizione negoziata è terminata senza accordo. In tale caso, l’imprenditore può proporre al tribunale un concordato “facilitato” per liquidare i suoi beni.
Caratteristiche del concordato semplificato: – Ha finalità liquidatoria: vendere l’azienda o i beni e distribuire il ricavato ai creditori. – Non prevede il voto dei creditori: a differenza del concordato ordinario, qui i creditori non votano. La proposta viene valutata solo dal tribunale. Questo perché si presuppone che le trattative nella composizione negoziata siano già fallite, quindi il legislatore consente all’imprenditore una via d’uscita senza dover sottoporsi al voto di creditori che sicuramente avrebbero detto no. – Deve essere presentato entro 60 giorni dalla chiusura delle trattative di composizione negoziata . Può essere presentata anche con riserva (prenotativo) entro questo termine, per poi depositare il piano nei 60 giorni successivi. – Il piano deve assicurare un utilizzo di eventuali apporti esterni tali da aumentare in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale (questa era una aggiunta: per evitare abusi, si richiede che ci sia qualcosa in più rispetto al normale fallimento, es. i soci mettono risorse o si trova un acquirente che rileva l’azienda). – La procedura: si deposita la domanda, il tribunale nomina un commissario, fissa un’udienza di comparizione dei creditori (che possono esporre osservazioni, ma non votano). Quindi omologa o rigetta la proposta. Durante il procedimento valgono le solite protezioni (stay delle azioni esecutive). – Se omologato, si passa alla liquidazione dei beni secondo il piano, sotto controllo del commissario o liquidatore nominato.
In sostanza è un concordato “d’urgenza” e calato dall’alto, per evitare il fallimento quando comunque l’unica prospettiva rimasta è liquidare. Viene detto “semplificato” proprio perché elimina la complessità del voto e di certi formalismi.
Va detto che non è molto utilizzato finora, perché presuppone che uno abbia tentato la composizione negoziata e non abbia trovato un accordo: in molti casi, se i creditori non volevano accordarsi prima, il tribunale potrebbe essere scettico sull’omologare una proposta senza consenso. Tuttavia, torna utile se ad esempio in extremis c’è un soggetto disposto a comprare l’azienda fuori dalle procedure ordinarie e i creditori non erano d’accordo solo per conflitti tra loro: in tal caso, bypassandoli, si può vendere e distribuire il prezzo.
Per l’imprenditore, il vantaggio è di evitare la dichiarazione di fallimento e chiudere la partita più rapidamente. Dal punto di vista reputazionale, un concordato semplificato è comunque un’insolvenza, ma meglio gestita (niente curatore che indaga per anni, niente azioni di responsabilità d’ufficio, etc., a meno di irregolarità gravi).
Liquidazione giudiziale (Fallimento)
La liquidazione giudiziale è il nome attuale del vecchio fallimento (dal 15 luglio 2022 la terminologia è cambiata). Rappresenta la procedura concorsuale classica e coattiva: viene aperta su iniziativa dei creditori (o del debitore stesso, o del PM) quando l’impresa è insolvente, e comporta la spossessione dell’imprenditore, la nomina di un curatore che liquida tutti i beni e distribuisce il ricavato ai creditori secondo le regole delle prelazioni .
Principali aspetti: – Presupposti: l’accertamento dello stato di insolvenza da parte del tribunale (incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni). Inoltre, l’impresa dev’essere “fallibile”, cioè superare i parametri dimensionali minimi (attivi > €300k, ricavi > €200k, debiti > €500k, come da art. 2 CCII, salvo aggiornamenti). Se è troppo piccola, non si liquida in giudiziale ma in “controllata” (vedi sovraindebitamento). – Inizio della procedura: su ricorso di creditore, debitore o PM. Il tribunale convoca l’imprenditore in camera di consiglio; se constata l’insolvenza, emette la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (sentenza dichiarativa). Con essa nomina un Curatore, un Giudice Delegato e fissa termini vari (insinuazione dei crediti, ecc.). – Effetti immediati: l’imprenditore viene spogliato dell’amministrazione e disponibilità dei suoi beni (che passano al curatore). I crediti scaduti diventano inesigibili individualmente: i creditori devono presentare domanda di insinuazione al passivo e non possono più agire in proprio (le azioni esecutive pendenti si spengono). I contratti pendenti possono essere sciolti o proseguiti dal curatore a seconda dell’utilità. – Svolgimento: il curatore compie tutte le operazioni per trasformare i beni in denaro: vende i cespiti mobili e immobili (salvo se c’è esercizio provvisorio autorizzato per non perdere valore, ad es. l’azienda può continuare qualche mese se conviene), recupera crediti, fa azioni revocatorie di pagamenti preferenziali avvenuti prima del fallimento , e valuta eventuali cause di responsabilità verso amministratori o altri. Dopo aver liquidato, elabora un piano di riparto e distribuisce il ricavato secondo i gradi di privilegio. Al termine, deposita il rendiconto. – Chiusura: la procedura si chiude con un decreto di chiusura (per ripartizione completa o insufficienza di attivo). La società fallita viene cancellata se non già cessata. L’imprenditore persona fisica, invece, può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui non soddisfatti, se ha cooperato (fresh start). – Conseguenze per l’imprenditore: per una società, la liquidazione giudiziale ne comporta la fine (liquidata e poi estinta). Per i soci di società di capitali, in genere nessuna azione diretta (ma perdono il capitale e possono subire azioni di responsabilità se erano amministratori). Per l’imprenditore individuale, comporta limitazioni (tipo gli atti che può fare sui beni residui, ma con l’esdebitazione finale può ripartire). Ci possono essere le azioni penali tipiche del fallimento: bancarotta fraudolenta o semplice se emergono distrazioni di beni, scritture alterate, etc.
La liquidazione giudiziale è insomma il “default” se non si attiva nessun’altra soluzione. È coattiva, lunga e costosa, e solitamente i creditori chirografari recuperano poco (percentuali basse). È sempre meglio evitarla se c’è una possibilità di concordato o accordo. Tuttavia, a volte è inevitabile, specie quando l’impresa è decotta e nessuna ristrutturazione è plausibile.
Per i soci illimitatamente responsabili (SNC, SAS accomandatari): attenzione, la liquidazione giudiziale colpisce anche loro personalmente. Infatti, se viene dichiarata la liquidazione giudiziale di una società di persone, il tribunale estende la procedura anche ai soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII) , i quali diventano falliti in proprio, con il loro patrimonio personale aggredito. Questo è uno svantaggio enorme delle forme di società di persone: in caso di crack, i soci rischiano tutto. I soci illimitati possono a loro volta chiedere l’esdebitazione personale a fine procedura.
Anche per chi ha prestato fideiussioni, il fallimento è pericoloso: la banca tipicamente escuterà immediatamente il garante una volta fallita la società, perché la procedura concorsuale non protegge i coobbligati (art. 6 CCII, come il vecchio art. 148 l.f.). Quindi l’amministratore/socio garante si troverà a pagare debiti sociali, salvo poi insinuarsi anch’egli come creditore verso la società (spesso inutilmente).
In un contesto di guida per il debitore, ribadiamo: la liquidazione giudiziale è l’ultima ratio. Può essere “scelta” attivamente dal debitore tramite domanda di autofallimento solo se davvero non c’è altra soluzione e si preferisce un fallimento pilotato per evitare responsabilità di aggravamento (a volte gli amministratori depositano istanza di fallimento quando vedono che ormai è inutile altro, per dimostrare di non aver tardato). Ma quando si arriva a questo, l’azienda è perduta.
In alcuni casi particolari esistono procedure concorsuali speciali, ad esempio: – L’Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese insolventi (legge Prodi/Marzano) per imprese sopra certe dimensioni, che consente la continuazione dell’attività sotto commissari statali. Nel nostro scenario di PMI non rileva. – La Liquidazione coatta amministrativa per alcuni enti particolari (banche, assicurazioni, cooperative), anch’essa simil-fallimentare ma amministrativa. Anche questa fuori dallo scopo qui.
Sovraindebitamento: concordato minore e liquidazione controllata (privati e piccoli imprenditori)
Finora abbiamo parlato di procedure che riguardano soprattutto società e imprenditori “fallibili”. Ma esistono anche strumenti per i soggetti non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori sotto soglia, imprenditori agricoli, start-up innovative) e in generale per chi viene definito “sovraindebitato” (incapace di pagare i debiti pur non soggetto a liquidazione giudiziale).
Il vecchio impianto della Legge 3/2012 sul sovraindebitamento è stato integrato nel Codice della Crisi, che ora prevede: – Il Concordato minore (artt. 74-83 CCII): molto simile a un concordato preventivo ma senza soglie minime di pagamento e destinato ai debitori non fallibili. Può essere proposto anche dal consumatore (anche se per i consumatori c’è pure un “piano del consumatore” dedicato). Il concordato minore richiede la fattibilità e convenienza rispetto alla liquidazione controllata. – La Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII): equivalente del fallimento per i piccoli. Vi si accede su istanza del debitore o dei creditori, e il tribunale nomina un liquidatore. I beni vengono venduti ma – differenza chiave – il debitore persona fisica può ottenere esdebitazione immediata di diritto alla chiusura (salvo eccezioni) senza dover fare ulteriore istanza. Inoltre, per il debitore meritevole che non ha nulla da liquidare esiste la possibilità di esdebitazione senza liquidazione (art. 282 CCII) – una liberazione dai debiti residui a certe condizioni.
Nel nostro caso, se l’azienda di tappeti fosse una ditta individuale di piccole dimensioni che non supera le soglie di fallibilità, il titolare potrebbe accedere ad un concordato minore offrendo ai creditori quello che può, oppure subire/attivare la liquidazione controllata. Ad esempio, potrebbe proporre ai creditori chirografari di pagarli al 10% in 4 anni e mantenere l’attività: se approvato dal tribunale, quello è un concordato minore (non c’è voto, decide il giudice dopo aver sentito il OCC – Organismo di Composizione delle Crisi).
Oppure, se proprio non c’è modo, potrebbe liquidare tutto tramite un liquidatore nominato dal giudice e poi chiedere l’esdebitazione per ripartire da zero (fresh start).
È importante sapere che per i piccoli imprenditori e i garanti persone fisiche (tipo il socio che ha garantito i debiti sociali), queste procedure di sovraindebitamento sono strumenti fondamentali di difesa personale dal tracollo finanziario. Ad esempio, un fideiussore escusso dalla banca per milioni di euro che non ha, potrà ricorrere alla liquidazione controllata del suo patrimonio personale e liberarsi dei debiti residui.
Responsabilità degli amministratori e tutela del patrimonio personale
Abbiamo visto come, anche nel risanamento, sia cruciale il ruolo degli amministratori e dei soci e come certi comportamenti possano esporli a conseguenze. In questa sezione approfondiamo due aspetti collegati ma distinti: da un lato la responsabilità civile degli amministratori (e dei soci eventualmente) per la mala gestio che ha aggravato i debiti; dall’altro, come gli imprenditori possono proteggere il patrimonio personale dalle aggressioni dei creditori aziendali.
Responsabilità civile degli amministratori verso società e creditori
Gli amministratori (di S.r.l. e S.p.A., ma analoghi principi valgono per le cooperative e di riflesso anche per l’imprenditore individuale rispetto al patrimonio d’impresa) hanno per legge precisi obblighi di diligenza e prudenza nella gestione. Se violano tali doveri e da ciò derivano danni, possono essere chiamati a risponderne. Nel contesto di un’azienda indebitata, ci sono due piani di responsabilità possibili:
- Responsabilità verso la società (azione sociale di responsabilità): disciplinata dagli artt. 2393 (per S.p.A.) e 2476 (per S.r.l.) c.c. – se la società subisce un danno per atti di mala gestio degli amministratori (es: hanno dilapidato risorse, fatto investimenti avventati, tenuto contabilità falsa che ha impedito di capire la crisi per tempo, ecc.), la società stessa (o il curatore fallimentare, subentrando) può chiedere risarcimento agli amministratori. È una responsabilità contrattuale: l’amministratore risponde per inadempimento ai suoi obblighi verso la società.
- Responsabilità verso i creditori sociali (azione dei creditori ex art. 2394 c.c.): scatta quando, per inadempimento degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, questo diventa insufficiente a soddisfare i creditori. È tipicamente il caso del fallimento: il curatore può esercitare questa azione in nome dei creditori sostenendo che gli amministratori, violando i doveri (ad es. non predisponendo adeguati assetti, o continuando a indebitarsi quando l’azienda era già decotta), hanno aggravato il dissesto e diminuito la “torta” da spartire ai creditori, e dunque devono risarcire il danno (quantificato di solito come differenza tra attivo atteso e passivo). Questa è responsabilità aquiliana (extracontrattuale) verso i creditori. Spesso nella pratica le due azioni (sociale e dei creditori) vengono cumulate dal curatore .
Nel contesto del Codice della Crisi, questi temi sono molto attuali: la legge insiste sul fatto che non adottare assetti adeguati e non attivarsi per tempo integra una violazione degli obblighi di amministrazione corretta. Dunque oggi più che mai un fallimento può portare a un’azione di responsabilità contro gli amministratori per non aver “visto” o “gestito” la crisi. E la giurisprudenza recente dà loro torto difficilmente: come visto, se un amministratore giustifica l’omesso pagamento di debiti tributari con la necessità di pagare stipendi, la Cassazione dice che è comunque colpa (non è una scelta imprenditoriale lecita) . Se ha ignorato l’allerta del collegio sindacale o del Fisco, colpa grave. Se ha continuato l’attività e preso altri fornitori sapendo di essere insolvente, può rispondere di aggravamento del buco.
Un amministratore diligente, quindi, deve proteggersi documentando di aver fatto tutto il possibile: consultato esperti, ridotto spese, tentato un concordato… Altrimenti, il curatore fallimentare (che è obbligato per legge a valutare l’azione di responsabilità) quasi certamente agirà contro di lui.
Vale anche per gli amministratori di fatto, i direttori generali se ci sono, e i soci che abbiano ingerito nella gestione (in S.r.l. può capitare che un socio di maggioranza di fatto influenzi le scelte: se questo porta a danno, può risponderne).
E i soci non amministratori? In S.r.l. e S.p.A. di regola no, hanno responsabilità limitata. Però se si dimostra che hanno abusato della società per proprio interesse (abuso di direzione, sottocapitalizzazione volontaria, drenaggio di risorse con dividendi illegittimi), potrebbero subire azioni di responsabilità indirette (nel caso di soci qualificati o di società controllanti, c’è l’azione per mala gestio della capogruppo, etc.). Si tratta di casi più complessi.
Infine, non dimentichiamo le responsabilità penali: se dagli atti emergono distrazioni di beni (soldi portati via, magazzino svuotato prima del fallimento), falsificazioni contabili, frodi ai creditori, scatta la bancarotta fraudolenta, che è un reato grave (si rischiano diversi anni di reclusione). Anche la semplice negligenza grave (tenuta contabile caotica, aver aggravato il dissesto) è bancarotta semplice, meno grave ma pur sempre reato. Dunque l’amministratore deve stare molto attento, perché quando l’azienda affonda tutte le sue mosse pregresse verranno radiografate.
In concreto, come si difende l’amministratore? – La prima difesa è agire correttamente prima: se l’azienda è in crisi, evitare di fare atti che possano apparire come sottrattivi (es. vendere l’auto aziendale al figlio a prezzo irrisorio – sarebbe frode); tenere la contabilità aggiornata e trasparente; informare i soci formalmente della situazione (così i sindaci o soci non possano dire che erano all’oscuro); non pagare preferenzialmente solo i creditori “amici” ignorando gli altri (questo oltre a esporsi a revocatorie può essere indice di dolo). – Secondo, se poi si arriva a fallimento, l’amministratore può cercare di transigere col curatore l’azione di responsabilità, offrendo una somma (magari coperta da assicurazione D&O se c’è) per evitare la causa lunga. Spesso i curatori accettano transazioni se l’importo è ragionevole e più rapido da ottenere di un giudizio incerto. – Terzo, in sede penale, dimostrare di aver agito senza intenzione di frodare e in uno stato di necessità può mitigare le pene (come invocavano quegli amministratori del caso di Cass. 22005/2025 dicendo “non pagavamo l’IVA per pagare gli operai”. La Cassazione non li ha salvati dalla responsabilità civile, ma penalmente magari li salva dall’accusa di dolo se provano che non si arricchivano ma cercavano di mandare avanti l’impresa).
In sintesi: il punto di vista del debitore deve includere anche la prospettiva personale di chi lo amministra. Salvare l’azienda con un concordato o un accordo è ottimo; ma se non si riesce, almeno comportarsi bene durante la crisi evita ai gestori la “rovina dopo la rovina”. La normativa odierna crea un forte incentivo a non procrastinare: chi aspetta troppo, rischia di pagarla di persona.
Come tutelare il patrimonio personale
Data la possibilità che, in vari scenari, i debiti aziendali si riversino (in tutto o in parte) sui beni personali di amministratori e soci, è naturale chiedersi come proteggere il patrimonio privato. Qui distinguiamo: – Soci di società di capitali (S.r.l., S.p.A.) che non abbiano prestato garanzie personali: in teoria sono al sicuro, perché la responsabilità è limitata al capitale conferito. Quindi la prima regola, la più banale: se operi in forma di S.r.l. tieni separate le finanze personali da quelle societarie e non prestare garanzie personali a cuor leggero. Più riesci a finanziarti senza fideiussioni personali, più proteggi casa tua. – Soci di società di persone e imprenditori individuali: qui per definizione il patrimonio personale è esposto ai creditori d’impresa. L’unica è valutare se trasformare la forma giuridica (ad es. da SNC a SRL) prima che la situazione precipiti, o scindere attività rischiose in veicoli diversi. Tuttavia, trasformazioni o scissioni fatte in stato di crisi potrebbero essere revocate se defraudatorie.
Ci sono poi strumenti di patrimonializzazione protettiva: – Il fondo patrimoniale (art. 167 c.c.): consente a coniugi di vincolare beni (es. la casa di famiglia) a bisogni della famiglia, rendendoli teoricamente non aggredibili per debiti estranei a tali bisogni. Attenzione però: debiti fiscali o d’impresa di solito la giurisprudenza li considera contratti nell’interesse della famiglia (perché l’attività di impresa tende a mantenere la famiglia). Inoltre se il debito preesisteva, il fondo non protegge. Quindi è un paracadute piuttosto debole per imprenditori, e se costituito quando già i creditori incalzano può essere revocato come atto in frode . – Trust o vincoli di destinazione: alcuni imprenditori prima di iniziare attività rischiose trasferiscono beni personali (case, liquidità) in trust o fondazioni per separarli. Questa è un’arma a doppio taglio: i creditori potrebbero impugnare l’atto come revocatorio se fatto in prossimità dell’insolvenza o con intenzione di pregiudicarli . Ad esempio, Cass. 25964/2023 ha confermato la revocabilità di un trust familiare se pregiudica i creditori, trattandosi di atto a titolo gratuito . Quindi, o lo si fa in bonis e molto tempo prima, oppure è pericoloso. Inoltre, se poi si dimostra che il trust era fittizio e il disponente continuava di fatto a usare i beni, in sede fallimentare viene ignorato. – Polizze vita e prodotti finanziari non aggredibili: alcuni strumenti come polizze assicurative sulla vita non riscattate, piani pensionistici integrativi, etc., sono impignorabili nei limiti di legge. Non è che ci si possa mettere tutto lì all’ultimo momento, ma a volte conviene sapere che certe somme accantonate in previdenza complementare ad esempio sfuggono ai creditori (entro certi limiti). – Comunione dei beni e separazione dei beni: scegliere il regime matrimoniale può avere impatti. Se sei in separazione dei beni, i creditori aziendali non possono aggredire i beni intestati solo a tuo marito/moglie (salvo fideiussioni di quest’ultimo). In comunione, alcuni beni cadono in comunione e potrebbero invece essere toccati. Ovviamente, non si può cambiare regime in frode ai creditori senza rischi. – Intestare beni a terzi di fiducia: pratica nota ma rischiosa. Se intestate la casa ai figli per non farvela pignorare, e poi fallite, il curatore quasi certamente farà revocatoria (se entro 2 anni come atto a titolo gratuito, o anche oltre come atto in frode se c’era malafede condivisa). Inoltre vi esponete a problemi col fisco (possibile simulazione). – Assicurazione responsabilità civile amministratori (D&O): questa è una tutela indiretta. Una polizza D&O copre in parte le spese legali e gli eventuali risarcimenti dovuti dagli amministratori. Non protegge il patrimonio da attacchi diretti dei creditori, ma se un curatore vi fa causa, avere l’assicurazione può pagare il patteggiamento o il giudizio, salvando i vostri beni personali da esecuzione.
In caso di procedura concorsuale: – Se siete soci illimitati o persone fisiche fallite, ricordatevi di chiedere l’esdebitazione a fine procedura. Oggi è quasi un diritto se non ci sono frodi: vuol dire che una volta chiuso il fallimento, i debiti non soddisfatti si cancellano e voi ripartite puliti (restano però obbligazioni di mantenimento, alimenti, risarcimenti danni da illecito e debiti erariali per sanzioni). – Per i garanti: se la società entra in concordato, questo non libera il garante (che potrà comunque essere chiamato a pagare il residuo). A volte si negozia con la banca di includere nel concordato anche un trattamento del creditore garantito che liberi il fideiussore (ma la banca di solito vuole escutere lui). Quindi il garante deve essere pronto a cercare un accordo personale con il creditore (es: pagare il 30% personalmente per stralciare la garanzia). Se anche il garante è insolvente, può a sua volta usare le procedure di sovraindebitamento.
Un suggerimento: in tempi non sospetti, costruisci una separazione netta tra la tua vita personale e l’azienda. Non mescolare conti correnti, non usare soldi aziendali per spese personali e viceversa, tieni traccia di ogni prelievo come dividendo o prestito. Questo aiuta sia a evitare accuse di distrazione, sia a farti capire qual è il tuo vero “tesoretto” personale su cui contare, distinto dai flussi aziendali.
In buona sostanza, tutelare il patrimonio personale richiede pianificazione anticipata e comportamento corretto: difficilmente all’ultimo momento potrai salvarlo se hai garantito mezzo mondo e i debiti sono fuori controllo. Se arrivi lungo, l’ultima difesa è l’esdebitazione post-fallimento (per liberarti dei debiti residui e conservare almeno i beni impignorabili, come alcuni mobili di casa, stipendio minimo vitale, etc.).
Strategie difensive prima e durante le azioni dei creditori
Dopo aver esaminato strumenti e normative, può essere utile riorganizzare le idee in termini pratici, immaginando le fasi che attraversa un’azienda indebitata: una fase pre-contenziosa, in cui ancora i creditori non hanno agito giudizialmente, e una fase contenziosa, quando ormai iniziano cause, decreti ingiuntivi, pignoramenti. In ciascuna di queste fasi, il debitore può adottare specifiche strategie difensive.
Vediamole sotto forma di elenco operativo:
Fase pre-contenziosa (prima che arrivi l’ingiunzione o il pignoramento)
- Mantenere la calma e fare il punto: per quanto la situazione possa sembrare travolgente, è fondamentale avere un quadro chiaro dei debiti. Predisponi un elenco completo dei debiti con indicazione di: creditore, importo, data di scadenza, eventuali interessi/mora, se ci sono garanzie (ipoteche, pegni, fideiussioni) e lo status (se hai ricevuto solleciti formali, messe in mora, ecc.). Solo conoscendo la mappa del debito puoi decidere chi affrontare per primo e come. Spesso l’imprenditore in crisi tende a “spegnere incendi” random; meglio invece avere una lista e un piano di priorità.
- Valutare consulenza professionale: come ribadito, prima di peggiorare la situazione con mosse istintive, considera seriamente di coinvolgere un legale o un advisor finanziario. Un occhio esterno esperto vede cose che dall’interno dell’azienda puoi trascurare. Inoltre, delegare a un professionista il contatto con i creditori può far guadagnare tempo (il creditore vede che ti stai muovendo seriamente e magari aspetta qualche settimana) e può ridurre lo stress su di te, lasciandoti concentrare sulla gestione operativa.
- Evitare favoritismi irrazionali: è comprensibile voler pagare prima l’amico fornitore o il parente che ha prestato denaro all’azienda, per motivi di relazione personale. Ma pagare un creditore e lasciare indietro gli altri potrebbe esporti a rischi (azione revocatoria se poi fallisci entro 6 mesi) e in ogni caso riduce la cassa per accordi complessivi. Certo, alcune preferenze sono necessarie (fornitori strategici, dipendenti vanno considerati prima). L’importante è che siano preferenze ragionate, non emotive.
- Comunicazione proattiva con i creditori chiave: non sparire e non mentire. È meglio chiamare il creditore prima che scada la fattura o il termine e dire “so che settimana prossima devo pagarla, sto avendo difficoltà di liquidità, le propongo di pagarle subito il 30% e il resto a 60 giorni con garanzia, piuttosto che nulla”. Molti creditori apprezzano la franchezza e, se intravedono buona fede, accettano un compromesso. Se invece sparisci e lasci scadere, si insospettiscono e partiranno subito aggressivi. Ovviamente, questa comunicazione va calibrata: con un creditore ostile meglio far parlare direttamente l’avvocato per dare formalità; con uno storico e amichevole puoi essere più diretto.
- Mettere in sicurezza la tesoreria: verifica quanta liquidità hai a breve, quante entrate attendi da clienti e quando. Se temi che un creditore possa fare atto giudiziario imminente, potresti considerare di spostare temporaneamente liquidità eccedente il circolante su conti non facilmente pignorabili (ad esempio su un conto intestato a un’altra società del gruppo, se lecito, o anticipare pagamenti di scorte – soluzioni non sempre ortodosse, ma comuni). Attenzione: fare bonifici a terzi per sottrarre liquidità ai creditori può essere revocato e potenzialmente fraudolento. Più che altro, evita di lasciare sul conto aziendale somme ingenti oltre il necessario per l’operatività: se un creditore pignora il conto e trova 100k euro fermi, si prende tutto congelandolo in tribunale; se ne trova 10k perché il resto l’hai usato per pagare un fornitore strategico, hai almeno speso a vantaggio dell’azienda.
- Rinegoziare fidi e condizioni bancarie: se hai scoperti di conto o mutui, prima che la banca percepisca il rischio e restringa gli affidamenti, chiedi tu una rimodulazione. Ad esempio: convertire uno scoperto di conto in un mutuo a medio termine; chiedere qualche mese di sola quota interessi sul mutuo (moratoria); alzare il fido autoliquidante per sconto fatture se hai ordini in corso. Le banche preferiscono clienti che segnalano le difficoltà a clienti che sforano tacendo. E se ottieni condizioni migliori, allevi la tensione di cassa.
- Considerare la composizione negoziata: se vedi indicatori brutti (perdite, DSCR sotto 1, debiti scaduti rilevanti), valuta subito di attivare la composizione negoziata prima che i creditori segnalino. È volontaria, riservata e – come abbiamo visto – offre un percorso ordinato con la possibilità di sospendere le azioni ostili. Non c’è disonore nel farlo: anzi, sta diventando segno di buona gestione. Puoi sempre interromperla se poi le cose migliorano.
- Evitare ulteriori indebitamenti “tampone” per allungare l’agonia: può essere tentatore chiedere un nuovo prestito per pagare i debiti in scadenza (“rubo a Pietro per pagare Paolo”). Ma se la struttura di fondo è insostenibile, peggiori solo la situazione, magari passando da debiti non garantiti a debiti garantiti (se dai ipoteca per un nuovo prestito). Salvo tu abbia la certezza di una svolta, meglio non far entrare nuovi creditori nel ginepraio. Piuttosto, cerca finanza fresh con la protezione prededuttiva di una composizione negoziata (così se poi fallisci, quel nuovo prestito verrà pagato prima degli altri e quindi qualcuno potrebbe dartelo con più fiducia).
In sintesi nella fase pre-contenziosa: gioca d’anticipo, analizza, comunica e pianifica. Ogni giorno di anticipo guadagnato rispetto alle mosse dei creditori può fare differenza tra risolvere e collassare.
Fase contenziosa (quando i creditori agiscono in giudizio)
Se, nonostante tutti gli sforzi, alcuni creditori passano alle vie legali, il debitore deve attivare le difese specifiche previste dal codice di procedura civile e dalla legge fallimentare. Qui il supporto di un legale diventa imprescindibile. Le situazioni tipiche: – Ti arriva un decreto ingiuntivo (ingiunzione di pagamento): entro 40 giorni puoi fare opposizione se hai motivi validi per contestare il credito. Valuta con l’avvocato se ci sono eccezioni (prescrizione, importo errato, merce contestata, ecc.). L’opposizione, anche se magari perderai alla fine, intanto trascina la questione in un giudizio ordinario di qualche anno, e nel frattempo potresti trovare accordi o includere quel credito in un concordato preventivo se ne avvii uno. Se invece non fai opposizione in 40 gg, l’ingiunzione diventa definitiva e poi esecutiva. – Ti notificano un atto di precetto (ultimo avviso prima di pignoramento): significa che c’è già un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto, cambiale protestata). Hai 10 giorni per pagare, dopodiché possono pignorare. In questa fase, se il credito è corretto, l’unica è cercare un accordo last minute col creditore (offrire un pagamento parziale subito per sospendere). Oppure, se stai per presentare un concordato, fallo subito: quando depositi la domanda di concordato, da quel momento il pignoramento non potrà iniziare o proseguire (ma occhio: se l’atto di pignoramento è già stato notificato prima del concordato, c’è dibattito se si sospende automatico; in genere sì, ma ogni caso è a sé). – Arriva il pignoramento dei beni: a seconda del tipo (mobiliare, immobiliare, presso terzi), ci sono tecnicismi diversi. In generale, se ti hanno pignorato un conto corrente o un bene, puoi: – Tentare di ottenere dal giudice dell’esecuzione una sospensione per gravi motivi (rara da ottenere, devi ad esempio dimostrare che il credito non esiste o che stai attivando concordato). – Oppure presentare opposizione all’esecuzione (contestando il diritto di procedere) o opposizione agli atti esecutivi (per vizi formali nel pignoramento). Anche qui, sono dilatorie spesso, ma se ci sono errori veri (ad es. il pignoramento è stato notificato a indirizzo sbagliato, o colpisce un bene non dell’obbligato) possono bloccare la procedura. – Se il pignoramento è immobiliare e l’immobile è essenziale per l’attività, valuta di proporre ai creditori una vendita stragiudiziale a miglior prezzo: a volte accettano di sospendere l’asta se trovate un compratore che paga di più (così si soddisfano meglio). – Un creditore presenta ricorso per liquidazione giudiziale (fallimento): questa è la madre di tutte le battaglie. Se ricevi una citazione in tribunale su istanza di fallimento, muoviti subito. Possibili difese: – Dimostrare che non sei insolvente: portare documenti che provano che stai pagando tutti regolarmente o che il debito del ricorrente è contestato e hai patrimonio. Se persuadi il giudice che non c’è insolvenza, il ricorso viene respinto. Attenzione: non basta dire che pagherai, devi far vedere la concretezza (ad es. depositare importo a garanzia). – Opporsi per motivi procedurali: se sei sotto soglia (non fallibile), eccepiscilo; se il credito del ricorrente è inferiore a 50k euro (vecchia soglia minima fallimento, ora abolita nel CCII, quindi non rileva più). – Chiedere termini per concordato: come estrema ratio, puoi presentare la famosa domanda di concordato “in bianco” prima o anche all’udienza pre-fallimentare. Per legge, se c’è una domanda di concordato pendente, il tribunale non può dichiarare fallimento e deve sospendere . Questo ti dà tempo (di solito 60-120 giorni) per formalizzare il concordato e blocca tutti i creditori. È letteralmente tirare la corda all’ultimo secondo, ma è legittimo. Molte aziende evitano il fallimento così e poi in quei mesi trovano magari un accordo, o trasformano il concordato in liquidazione. – Transare col creditore istante: se è uno solo e con una cifra non troppo grossa, pagalo (o fagli un bonifico parziale subito e fagli rinunciare all’istanza). Magari a prezzo di sacrifici, perché un fallimento è peggio. – Istanza di sequestro o misure cautelari dei creditori: raramente i creditori possono anche chiedere misure cautelari, tipo sequestro conservativo di beni se temono tu li occulta. In tal caso, opporsi presentando garanzie (fideiussione in sostituzione del sequestro) può liberare il bene.
In generale, nella fase contenziosa il tempo stringe: ogni mossa deve mirare a guadagnare tempo e/o tutelare i beni essenziali. Ma attenzione: tutte queste difese vanno coordinate con la strategia di fondo. Prendere tempo ha senso se lo impieghi per concludere un accordo o attivare un concordato. Se prendi tempo e basta, tra qualche mese ti troverai in una situazione peggiore, con spese legali in più.
Vediamo ora alcune azioni difensive specifiche che un avvocato, in queste fasi, può mettere in campo per bloccare immediatamente i creditori, analizzare i debiti contestabili, ristrutturare con piani, attivare strumenti legali protettivi e proteggere la continuità aziendale. Sono concetti già emersi, ma li schematizziamo per maggiore chiarezza.
Bloccare immediatamente i creditori
Con un avvocato specializzato è possibile:
- Opporsi ai decreti ingiuntivi: come detto, presentare atto di opposizione (entro 40 giorni) impedisce al decreto di diventare definitivo e sospende la provvisoria esecuzione se concessa, almeno finché il giudice non decide sulla sospensione. Questo blocca sul nascere molti tentativi di esecuzione.
- Chiedere la sospensione dell’esecuzione: se un pignoramento è in corso, l’avvocato può presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., magari allegando la prova che stai per depositare un concordato o che hai gravi motivi (es: bene pignorato indispensabile). Non è facile, ma in qualche caso si ottiene.
- Ricorrere d’urgenza: ad esempio, se un creditore ti blocca la fornitura di energia per morosità e ciò ti farebbe un danno irreparabile, il legale può tentare un ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c.) per far ripristinare la fornitura, offrendo garanzie di pagamento. Oppure se viene convocata un’assemblea dei soci per revocare l’amministratore su pressione di creditori, e ciò nuoce, si può chiedere un provvedimento d’urgenza di rinvio.
- Negoziare standstill: spesso l’avvocato contatta i legali dei creditori e ottiene accordi di “standstill” informali: il creditore sospende volontariamente le azioni per 30-60 giorni in cambio di informazioni periodiche o di un piano in arrivo. Questo non è giuridico in sé, ma frutto di capacità negoziale.
- Concordare rinunce parziali: ad esempio, se un creditore ha ipoteca su due immobili e inizia pignoramento su entrambi, l’avvocato può convincerlo a limitarsi a uno solo, mostrando che il valore basta, in modo da liberarne uno.
Insomma, ogni procedura giudiziale è piena di opportunità tattiche per rallentare o circoscrivere l’azione del creditore, che solo un legale esperto sa usare.
Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso si trovano:
- Debiti prescritti: un classico. Un contributo INPS di 6 anni fa non richiesto per tempo; una fattura del 2018 mai sollecitata ora non più esigibile (prescrizione ordinaria 5 anni per le fatture commerciali in molti casi). Se individui questi, puoi eccepire la prescrizione e liberartene. Attenzione: la prescrizione va eccepita in giudizio, non basta dirlo a voce al creditore; e se hai riconosciuto il debito nel frattempo, la prescrizione è interrotta.
- Interessi illegali o anatocistici: nei rapporti bancari, se una banca ti chiede interessi composti o tassi oltre soglia d’usura su fidi e mutui, puoi contestare e chiedere il ricalcolo. Magari il tuo debito reale scende.
- Addebiti di penali non giustificate: ad esempio un fornitore ti addebita penale per ritardo consegna prodotto, ma il contratto non la prevedeva o è sproporzionata; queste somme possono essere ridotte o annullate in giudizio (ex art. 1384 c.c., equità del giudice sulle penali eccessive).
- Errori contabili del creditore: non di rado, specialmente enti pubblici, sbagliano i conteggi. Contestare un estratto di ruolo di Agenzia Entrate Riscossione perché include sanzioni già annullate in autotutela, ad esempio.
- Fideiussioni nulle: se hai firmato come garante un modello di fideiussione “ABI” standard con clausole anti-concorrenziali, c’è giurisprudenza (Cass. 41994/2021) che le dichiara in parte nulle per contrasto con norme antitrust . Ciò può ridurre l’obbligo del garante. Questo è molto tecnico ma è un filone di difesa per chi è garante.
- Eccezioni di inadempimento nei contratti bilaterali: se un creditore ti chiede soldi ma tu puoi dire che lui per primo non ha eseguito la sua prestazione correttamente (es: fornitore consegnò merce difettosa), puoi opporre l’inadempimento e chiedere semmai risarcimento a lui. Così il suo credito viene annullato o ridotto dal tuo controcredito.
- Nullità contrattuali: verifica contratti di leasing, mutuo, fornitura: se contengono clausole vessatorie non approvate, o contrarie a norme di legge, potresti farle dichiarare nulle. Ad esempio, in un leasing, clausole che ti fanno pagare tutte le rate residue come penale potrebbero essere ritenute inique e ridotte.
Ogni euro di debito “tagliato” perché non dovuto è un euro che non devi più trovare. Quindi una fase di due diligence legale sui debiti è essenziale.
Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Strumenti concreti: – Piano di rientro extragiudiziale: redigi un prospetto finanziario dei prossimi 12-24 mesi con quanto puoi pagare mensilmente ai creditori senza morire. Poi proponi a ciascun creditore un piano rateale in linea con quel budget. Se per esempio hai 10 creditori chirografari per €200k e puoi dedicare €5k/mese, offri a tutti di pagarli in 40 mesi circa, magari privilegiando chi accetta un saldo ridotto. Non tutti accetteranno, ma alcuni sì e ridurrai il numero di creditori attivi.
- Consolidamento del debito bancario: se hai vari fidi e mutui disordinati, prova a chiedere un consolidamento: una sola esposizione a più lungo termine. Spesso va fatto con garanzie aggiuntive o coobblighi, valuta se conviene (spesso il consolidamento peggiora le condizioni economiche, ma dà fiato immediato).
- Accordo di ristrutturazione ex art. 57: se vedi che puoi raggiungere il 60% di adesioni, prendi quell’ipotesi sul serio. Il vantaggio enorme è che poi i creditori aderenti sono vincolati e protetti dall’omologa. Quindi magari convincere le banche e il fornitore principale a firmare quell’accordo e farlo omologare, ti sistema gran parte del passivo, e con i residui fai fronte a parte.
- Coinvolgere nuovi investitori o soci: una forma di ristrutturazione è anche trovare qualcuno disposto a mettere soldi nell’azienda in cambio di una quota o di un pezzo di business. Quelle risorse fresche vanno poi in parte ai creditori. Certo, cedere il controllo può non piacere, ma a volte meglio una fetta di torta risanata che la torta intera avariata. Preparati a questa eventualità, magari confezionando un teaser (documento informativo) per cercare investitori.
- Rischedulare il debito fiscale e contributivo: assicurati di sfruttare appieno gli strumenti di dilazione: spesso i piani con Fisco e INPS a 6 anni non bastano per importi grandi, ma se hai i requisiti per 10 anni (120 rate) fallo. Inoltre, se escono norme di rottamazione (cancellazione sanzioni) o saldo e stralcio (per persone in difficoltà), aderisci subito. Nel 2023 ad esempio c’era una rottamazione cartelle che annullava interessi e sanzioni: questi condoni possono alleggerire molto il carico.
- Tagliare il debito con stralci mirati: se la situazione lo consente, offri stralci: “ti pago il 30% entro 1 mese se chiudiamo il conto”. Molti creditori preferiscono poco subito che incertezza. Cerca di capire il grado di disperazione dei tuoi creditori: un fornitore che ha margini alti su di te può accettare uno stralcio forte; uno che ti forniva quasi a costo magari no. Una banca con sofferenza già a bilancio potrebbe vendere il tuo credito a un fondo al 20%: perché non offrirle tu il 25% subito? Se accetta, sparisce il debito.
- Utilizzo di beni personali per abbattere debiti: per non perdere l’azienda, a volte l’imprenditore è disposto a sacrificare qualcosa di personale. Esempio: vendi una casa al mare di tua proprietà e metti quei soldi per chiudere i debiti di fornitori. Così l’azienda continua e tu hai perso la casa, ma salvato la fonte di reddito principale. Sono decisioni dure, ma a volte necessarie. Meglio comunque farle nell’ambito di un piano concordato (così sei sicuro che dopo il sacrificio l’azienda è davvero salva).
Attivare strumenti legali che proteggono l’impresa
Nelle situazioni più complesse si può ricorrere a: – Concordato preventivo “in bianco”: come già spiegato, depositare la domanda di concordato con riserva per ottenere la protezione immediata. È un modo per congelare la situazione e comprarti qualche mese. Devi essere pronto poi a depositare un piano serio, altrimenti verrà dichiarato il fallimento quando scade il termine. Ma se orchestrato bene, ti dà respiro. Una volta in concordato, tutti i creditori stanno fermi (nessun pignoramento, nessun fallimento su istanza, ecc.), questo automatic stay è potentissimo .
- Misure protettive in composizione negoziata: le abbiamo viste: se non vuoi subito il concordato, avvia la composizione negoziata e contesta le misure protettive dal tribunale (art. 20 CCII) per bloccare creditori fino a 4 mesi. Questo è utile se ancora speri in una soluzione stragiudiziale ma uno-due creditori fanno i duri: col “freeze” li fermi e cerchi accordo.
- Accordo di ristrutturazione con moratoria: c’è una facoltà nel CCII di chiedere che l’omologa dell’accordo estenda gli effetti “protettivi” anche su creditori non aderenti per 60-90 giorni. Strumento un po’ complicato, ma sappi che se un creditore fuoriesce dall’accordo, puoi comunque chiedere al giudice di tenere fermo lui nel frattempo (perché tanto lo pagherai per intero entro 120 gg dall’omologa, come da regola).
- Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (per le persone fisiche): se sei un garante o un socio illimitatamente responsabile, oltre a gestire la società pensa parallelamente alla tua di persona. Potresti avviare un “piano del consumatore” per i debiti tuoi personali, oppure prepararti a chiedere l’esdebitazione personale. Queste mosse proteggono te anche se l’azienda poi dovesse fallire.
- Asseverazione di urgenza del piano di risanamento (art. 56 CCII): c’è una previsione meno nota: se stai predisponendo un piano attestato di risanamento, puoi depositare in camera di commercio l’attestazione e ottenere che per 2 anni certi reati di bancarotta preferenziale non si applichino a pagamenti fatti secondo il piano . Quindi se devi pagare un fornitore essenziale adesso, e hai già un abbozzo di piano, l’attestatore può asseverare il piano in via d’urgenza per darti copertura nel fare quel pagamento senza incorrere in guai penali o revocatoria. È roba da avvocati specialisti, ma utile in casi di pagamenti borderline.
Proteggere produzione, assistenza e catena fornitori
Per un’azienda di tappeti isolanti e antiscivolo è essenziale: – Assicurare la continuità delle forniture di materiali critici: se il tuo business dipende dalla schiuma di gomma speciale che ti dà un fornitore, devi a tutti i costi mantenerlo. Ciò può voler dire pagarlo in via prioritaria (anche magari usando fondi che altri creditori reclamano). Documenta perché lo fai (es. deliberazione CDA che dice “paghiamo X perché senza la sua fornitura si ferma produzione, e ciò pregiudica tutti i creditori”). Così se un curatore poi vede quel pagamento preferenziale, potrai difenderlo come atto nell’esercizio dell’attività normale (a volte non revocabile) o comunque giustificato dalla prospettiva di salvare l’azienda (c’è un dibattito se questi pagamenti rientrano tra quelli esentati in concordato in continuità). Ad ogni modo, non perdere i fornitori chiave.
- Mantenere l’assistenza ai clienti: se fornisci tappeti antiscivolo a impianti, spesso offri anche assistenza o installazione. Non interrompere quei servizi: i clienti devono percepire che, nonostante i tuoi problemi finanziari, non li stai abbandonando. Potrebbe costarti (ad esempio, pagare i tecnici per interventi anche se non hai incassato), ma la reputazione e il rapporto col cliente vanno difesi: saranno la base del tuo rilancio post-crisi.
- Proteggere i tuoi dipendenti chiave: se hai tecnici specializzati, progettisti di tappeti su misura, venditori con rapporti consolidati, cerca di tenerli motivati. Ciò può voler dire, se hai risorse limitate, pagare prima loro rispetto magari a fornitori secondari. Oppure offrire incentivi futuri (es. stock options se l’azienda si risolleva, bonus legati al successo del piano di ristrutturazione). L’importante è che non perdano la fiducia e non se ne vadano, perché rimpiazzarli durante la crisi potrebbe essere impossibile.
- Garantire la qualità e conformità dei prodotti: aziende come quella di tappeti isolanti operano spesso in regime di certificazioni (UNI, ISO, etc). Non lesinare su questo: continua a comprare materie prime di qualità, fai i test di conformità. Un incidente (es. un tappeto isolante difettoso che causa un infortunio) sarebbe devastante. Quindi mantieni gli standard, anche se costa, perché un peggioramento della qualità distruggerebbe le tue chance di ripresa (clienti perso e possibili cause).
- Stipulare accordi di continuità con i principali clienti: se hai alcuni clienti ricorrenti (es. un grosso gruppo industriale che ogni anno compra tappeti per i suoi stabilimenti), informali – nei limiti – che stai ristrutturando l’azienda per servirli meglio e proponi magari contratti pluriennali a condizioni vantaggiose per loro: li fidelizzi, e puoi anche usare quei contratti come leva per ottenere finanziamenti (mostrando che hai ordini futuri certi nonostante la crisi).
- Valutare partnership temporanee: se temi di non poter rispettare qualche commessa per mancanza di cassa, puoi accordarti con un concorrente (meglio se di altro territorio) per subappaltargli parte delle forniture. Così salvi la faccia col cliente, condividi margine (o lo perdi) ma eviti penali e mantieni il contratto. In situazioni di crisi, competitori sani a volte subentrano temporaneamente in supporto (magari sperando di prenderti il cliente poi; ma se poi tu ti risani, avrai ancora il rapporto tu).
In poche parole, non sacrificare l’operatività essenziale sull’altare del risparmio a breve. A volte, per pagare un debito, si taglia qualcosa che invece era vitale per produrre, e si fa il passo falso: si risparmia soldi ma si blocca il business e alla fine i debiti aumentano. Serve equilibrio tra riduzione dei costi e mantenimento dell’apparato produttivo minimo efficiente.
Dopo tutte queste strategie, sintetizziamo un ultimo concetto: il debitore in crisi deve pensare come un generale in ritirata strategica, non in rotta. Una ritirata ordinata significa tagliare i rami secchi, consolidare le forze, cedere terreno marginale per salvare il cuore del proprio territorio. Così, un imprenditore in crisi pagherà magari il fornitore A e lascerà indietro B, non perché A è simpatico ma perché senza A l’impresa muore; ridurrà i debiti totali convincendo qualche creditore a rinunciare a qualcosa; proteggerà i propri “civili” (dipendenti, clienti) a scapito magari di qualche banca (che ha più spalle). Tutto questo con l’obiettivo di arrivare vivo al tavolo delle trattative finali – che sia un concordato, un accordo o altro – con ancora un’azienda funzionale.
Se ci riesce, la ricompensa sarà la sopravvivenza dell’impresa e la liberazione da gran parte dei debiti; se non ci riesce, almeno avrà fatto il possibile e potrà spesso evitare guai peggiori (responsabilità personali, ecc.) come abbiamo visto.
Domande Frequenti (FAQ)
Q: La mia S.r.l. ha debiti molto superiori al capitale sociale. I soci rischiano di doverli pagare di tasca propria?
A: In generale no, i soci di una S.r.l. non rispondono personalmente dei debiti sociali oltre il capitale conferito – la responsabilità è limitata . Fanno eccezione solo i casi in cui i soci abbiano prestato garanzie personali (fideiussioni, avalli) o abbiano ricevuto rimborsi illegittimi (ad es. utili distribuiti in violazione delle norme) che il curatore può chiedere indietro. Fuori da queste ipotesi, i creditori sociali possono attaccare solo il patrimonio della società. Attenzione però: se i soci sono anche amministratori e hanno compiuto atti di mala gestio, potrebbero rispondere di quei danni verso la società e indirettamente verso i creditori (azione di responsabilità). Ma non per il solo fatto di essere soci. In breve: il socio investitore che non ha colpe gestionali e non ha garantito personalmente può perdere al massimo il valore della quota, ma non il resto del patrimonio personale.
Q: Ho una SNC (società in nome collettivo) con un altro socio e l’azienda è indebitata. È vero che in una SNC i soci sono illimitatamente responsabili?
A: Sì, in una SNC (così come in una SAS per i soci accomandatari) i soci hanno responsabilità personale illimitata e solidale per i debiti sociali (art. 2291 c.c.). Questo significa che se la società non paga, i creditori possono chiedere il pagamento anche direttamente ai soci sui loro beni personali. In caso di insolvenza e apertura della liquidazione giudiziale (fallimento) della SNC, automaticamente la procedura si estende anche ai soci, che diventano anch’essi falliti . Pertanto, i soci rischiano case, auto, conti personali (salvo i beni impignorabili di legge). È una grossa differenza rispetto alle SRL. Ci sono paracaduti limitati: ad esempio, il creditore sociale deve escutere prima il patrimonio sociale e poi, se insufficiente, quello dei soci (c.d. beneficio di escussione), ma in pratica se la società è insolvente, il patrimonio sociale è già insufficiente. Quindi i soci di una SNC devono affrontare la crisi con ancor più urgenza: se c’è da proporre un concordato, conviene includere anche la posizione personale, magari con un concordato esteso o un accordo che riguardi anche i soci. Possono valutare di trasformare la società in SRL, ma ciò non li libera dalle obbligazioni pregresse. Quindi la risposta è: sì, soci SNC rischiano tutto il loro patrimonio, perciò dovete considerare i vostri beni come garanzia dei crediti sociali nelle trattative.
Q: La società è piena di debiti, ma io amministratore non ho fatto nulla di male, ho solo cercato di mandarla avanti. Potrei comunque essere accusato di qualcosa?
A: Se hai gestito con correttezza e puoi dimostrarlo, non dovresti avere conseguenze penali o civili, a meno che tu abbia ritardato troppo le scelte necessarie o violato specifici obblighi di legge. Ad esempio, se hai continuato ad accumulare debiti sapendo dell’insolvenza, potresti essere accusato di aver aggravato il dissesto (bancarotta semplice) o essere oggetto di azione di responsabilità per aver leso il patrimonio dei creditori. Non è necessario “rubare” per avere problemi: anche l’omissione può costare caro (omessa tenuta di contabilità, omesso versamento di IVA per anni – come nel caso Cass. 22005/2025 dove gli amministratori sono stati ritenuti responsabili per aver sistematicamente pagato altri invece del Fisco ). D’altro canto, se hai documenti che mostrano di aver convocato i soci segnalando la crisi, di aver tentato un piano di ristrutturazione o di aver presentato tempestivamente concordato/autofallimento, difficilmente verrai condannato per bancarotta semplice (che richiede colpa grave). In sintesi: può bastare la gestione imprudente per incorrere in responsabilità, anche senza mala fede. Meglio quindi procurarsi pareri professionali e verbalizzare ogni decisione: queste accortezze sono la tua difesa nel dimostrare che hai fatto il possibile in buona fede.
Q: Abbiamo molti debiti con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Possiamo tagliarli o diluirli in un concordato?
A: Sì, oggi è possibile proporre ai creditori pubblici (Erario e enti previdenziali) il pagamento parziale e/o dilazionato dei loro crediti all’interno di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. Si chiama transazione fiscale e previdenziale. Bisogna però assicurare un trattamento non inferiore a quello ottenibile in caso di liquidazione (quindi se in fallimento avrebbero preso 10%, devi offrire almeno 10% reale) . In passato, il Fisco poteva vietare il concordato votando no (bastava il suo dissenso, se credito era significativo, per far saltare tutto). Dal 2022-2024 la normativa e la Cassazione hanno cambiato le cose: se la proposta è conveniente rispetto al fallimento, il tribunale può omologare anche senza il voto favorevole del Fisco . Questo è il cosiddetto cram down fiscale. Quindi sì, potete certamente includere nel piano di concordato una proposta di stralcio di imposte e contributi (ad esempio: pagamento del 100% dell’IVA come privilegio, ma solo 20% di sanzioni e interessi; oppure pagamento del 30% dell’IRPEF chirografo). Se l’ente rifiuta, ma la convenienza c’è, il giudice potrà imporre comunque il concordato. Nel frattempo, potete anche chiedere la sospensione delle attività di recupero (misure protettive) per fermare pignoramenti e ipoteche durante la procedura. Quindi debiti con AE/INPS oggi non sono più un veto assoluto: restano creditori tosti, ma gestibili con gli strumenti giusti.
Q: Quanto dura una procedura di concordato preventivo?
A: Dipende dalle dimensioni dell’azienda e dalla complessità, ma indicativamente: – Dalla presentazione della domanda all’omologazione possono passare 6-12 mesi nelle procedure più snelle (piccola azienda, poche classi, pochi creditori) o anche 12-18 mesi in quelle più complesse (molti creditori, eventuali opposizioni, ecc.). Ad esempio, 2-3 mesi per ammissione, 2-3 mesi per voto, e qualche mese per l’omologa, salvo intoppi. – Dopo l’omologazione, la fase di esecuzione del piano può durare quanto previsto dal piano stesso: potrebbe essere breve (es. liquidazione beni da fare in 6 mesi) o protrarsi per anni (es. pagamento debiti in 5 anni di esercizio in continuità). Il tribunale in genere tiene aperta una vigilanza fino alla chiusura formale. – In media, comunque, un concordato va considerato un impegno di diversi anni: almeno 1 anno per l’iter giudiziale, poi 2-5 anni di esecuzione se ci sono dilazioni ai creditori. È più rapido di un fallimento (che può durare 5-10 anni), ma non immediato. Nel frattempo, l’azienda opera sotto controllo. – Se c’è invece il concordato semplificato di cui parlavamo, i tempi si accorciano un po’ perché salti il voto: potresti avere omologa in 3-4 mesi. Ma quello è solo liquidatorio e raro.
Q: Sto valutando la composizione negoziata, ma ho paura che i concorrenti o i clienti lo vengano a sapere e perdano fiducia. È segreta la procedura?
A: La composizione negoziata è nata proprio per essere riservata. L’istanza si deposita su piattaforma e ne vengono a conoscenza solo l’imprenditore, l’esperto nominato e eventuali commissioni di nomina. Non viene iscritta in registri pubblici. I creditori vengono coinvolti solo se tu decidi di invitarli al tavolo, e comunque anche a loro viene chiesto di mantenere riservatezza (c’è un obbligo di buona fede e riservatezza previsto dal decreto 118/2021) . La notizia potrebbe diventare pubblica solo in due casi: – se richiedi le misure protettive al tribunale, viene emesso un decreto pubblicato nel Registro Imprese (per dare notizia ai creditori dello “scudo” attivo) . Tuttavia, in quel decreto di solito non c’è scritto in dettaglio che sei in composizione negoziata, ma comunque addetti ai lavori lo capiscono. – se alla fine concludi un accordo che vuoi omologare (es. un accordo di ristrutturazione), quell’omologa sarà pubblica. Durante la fase pura di trattativa, comunque, vige la massima discrezione. Anche l’esperto non può rivelare informazioni a estranei. Quindi, finché resta nel perimetro negoziale, puoi star abbastanza tranquillo: clienti, fornitori che non coinvolgi e concorrenti non ne saranno automaticamente informati. Va da sé però che se convichi i creditori chiave e magari sospendi pagamenti con misure protettive, il mercato un po’ se ne accorge (es. girano voci). Ma formalmente, la procedura è confindenziale, tant’è che molte PMI l’hanno usata senza clamore.
Q: Se la mia azienda va in fallimento (liquidazione giudiziale), io come persona fisica resto con debiti verso banche e fornitori eventualmente garantiti?
A: Quando una società fallisce, i debiti residui della società rimangono a carico della società, che però viene cancellata dal registro imprese a fine procedura e quindi “si estinguono” con essa. I soci di società di capitali non subiscono né ereditano quei debiti (si perde il capitale investito, ma nulla di più). Tuttavia, attenzione a due situazioni: – Se tu, come persona fisica (socio o terzo), hai garantito quei debiti (fideiussione, avallo), il fallimento della società non libera il garante. Anzi, spesso i creditori escutono proprio il garante per recuperare il dovuto. Dunque il debito garantito può diventare tuo debito personale. E se paghi in qualità di garante, subentri come creditore nel fallimento (surroga) ma solitamente prendi le briciole. – Se sei un imprenditore individuale o una società di persone, il fallimento coinvolge il tuo patrimonio personale direttamente, quindi dopo la chiusura della procedura puoi ottenere l’esdebitazione: ciò significa che i debiti non soddisfatti vengono cancellati e i creditori non possono più pretendere nulla . Questo beneficio è concesso dal tribunale a chi non ha frodato e ha cooperato. Quindi, come persona fisica fallita (perché titolare ditta o socio illimitato), hai modo di ripartire da zero senza più quei debiti (restano solo eventuali debiti alimentari, risarcimenti da illecito e poche eccezioni). In sintesi: se eri amministratore/socio di S.r.l. senza garanzie, dopo il fallimento della società i creditori non possono venire da te (si dovranno accontentare di ciò che ha recuperato il curatore). Se eri garante, resti obbligato e devi pagare tu (salvo poi magari sottoporti a procedura di sovraindebitamento per liberarti, se grande). Se eri imprenditore individuale o socio illimitato fallito insieme alla società, puoi chiedere l’esdebitazione e toglierti ogni residuo. Quindi dipende dal ruolo e dalle garanzie.
Q: Mi conviene fare io istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) piuttosto che farmelo fare dai creditori?
A: “Conviene” è una parola grossa, perché il fallimento è comunque la fine dell’impresa. Però ci sono situazioni in cui presentare autonomamente il ricorso per liquidazione giudiziale (autofallimento) è l’opzione più responsabile. I vantaggi di chiedere tu il fallimento: – Eviti l’accusa di aver aggravato il dissesto con inerzia: anzi, dimostri di aver preso atto e di voler liquidare ordinatamente. Questo può proteggerti da azioni di responsabilità per ritardata dichiarazione di insolvenza. In pratica è visto come atto doveroso se non c’è alternativa. – Hai più controllo iniziale: puoi scegliere un po’ i tempi e preparare i documenti (stato patrimoniale, elenco creditori) facilitando il compito al curatore. Questo spesso rende la procedura più efficiente e magari i creditori vedono di buon occhio la tua collaborazione. – Eviti spese inutili: se sai che comunque i creditori chiederanno fallimento, non spendi soldi in avvocati per difese improbabili e risparmi tempo. – In alcuni casi, puoi chiedere contestualmente qualche misura (ad es. esercizio provvisorio se c’è un’attività che può proseguire temporaneamente per vendere meglio). Svantaggi: presenti fallimento solo quando sei certo che non esistono alternative di risanamento e che la situazione è irrimediabile. Altrimenti rinunci a eventuali chance. E ovviamente, una volta fallito perdi il controllo e scattano possibili procedure di responsabilità e penali (ma quelle sarebbero scattate comunque in fallimento su istanza altrui). In sintesi, se la barca sta affondando senza rimedio, sì, è meglio salvi la dignità e chiedi la liquidazione giudiziale tu stesso. Ci sono casi celebri di amministratori che l’hanno fatto e poi sono anche riusciti a evitare guai penali perché hanno collaborato col curatore. Se invece c’è uno spiraglio di accordo o concordato, tenta quello prima. L’autofallimento è l’ultima porta.
Q: Ho ricevuto una PEC dall’Agenzia delle Entrate che mi invita ad attivare la composizione negoziata per debiti tributari scaduti: devo preoccuparmi?
A: Quella è la famosa “segnalazione d’allerta esterna” di cui si parlava. Significa che hai superato una soglia rilevante (es. più di €5.000 di IVA non pagata, o oltre €500.000 di cartelle) . L’ente te lo notifica ufficialmente e ti invita entro 60 giorni ad attivare la composizione negoziata . Non è un provvedimento esecutivo, ma è un serio campanello d’allarme istituzionale. Devi certamente preoccuparti nel senso di prendere azione immediata: se ignori questa PEC, gli amministratori (te stesso se sei tu o il CDA) rischiano, in caso di fallimento, di essere attaccati per non aver reagito nonostante l’allerta ufficiale . Inoltre la PEC è inviata anche al tuo organo di controllo (sindaci o revisore), che quindi potrebbe intervenire segnalando al tribunale se non fai nulla . Quindi, più che spaventarti, usala come spinta: attiva subito la composizione negoziata se credi che la crisi sia affrontabile, oppure se pensi che non ci sia speranza considera concordato o liquidazione, ma non stare fermo. È proprio ciò che vuole la norma: costringerti a muoverti. Se ti muovi e riesci a risolvere, bene; se non riesci, almeno potrai dire “ho provato” e questo ti tutela moralmente e giuridicamente in parte . In breve: la PEC d’allerta è l’ultimo avviso prima che la situazione precipiti da sola (con istanze dei creditori o interventi del tribunale). Quindi sì, prendila molto sul serio e attivati con consulenti nei 60 giorni. È ancora un invito, non un obbligo legale di aprire una procedura (nessuno ti punisce subito se non la attivi), ma ignorarla espone a accuse di negligenza grave in futuro.
Q: Ho garantito personalmente i debiti bancari della mia società. Se facciamo un accordo di ristrutturazione o concordato, la mia fideiussione viene meno?
A: Purtroppo no. La liberazione del garante non è automatica quando l’azienda ristruttura il debito, a meno che la banca acconsenta. Giuridicamente, la fideiussione è un contratto autonomo: se il debitore principale paga solo il 50% a saldo e stralcio, il garante potrebbe essere chiamato per l’altro 50%, perché la transazione tra banca e società normalmente non copre il fideiussore (salvo patto contrario). Nel concordato preventivo, la regola espressa (art. 88 L.F., ora nel CCII) è che l’omologazione del concordato non libera i coobbligati e i garanti. Quindi la banca, pur partecipando al concordato, mantiene i suoi diritti contro il fideiussore per la parte di credito non soddisfatta nel concordato. Stesso vale in un accordo di ristrutturazione: se la banca aderisce a prendere il 80% e stralcia 20%, quel 20% potrebbe (in teoria) chiederlo al garante, a meno che l’accordo non preveda anche la liberazione delle garanzie personali (cosa che si può negoziare, ma devi ottenerla espressamente). Dunque, tu come garante devi: – Negoziare con la banca durante la ristrutturazione affinché rinunci a rivalersi su di te. Magari offrendo qualcosa in cambio (es. un piccolo pagamento extra fatto da te personalmente, o un nuovo piccolo collaterale). – Se la banca rifiuta, considera di trattare a parte una transazione specifica: a volte, a concordato chiuso, il garante fa un accordo con la banca per chiudere la fideiussione con un ulteriore pagamento ridotto. – In ultima analisi, se la società esce dal debito ma scarica tutto sul tuo capo come garante e tu non sei in grado di pagare, potresti dover ricorrere tu stesso a una procedura di sovraindebitamento (concordato minore o liquidazione personale). Quindi, attenzione: il garante va sempre tutelato in parallelo. È anche vero che, se la banca accetta un concordato dove prende 50%, spesso considererà poco conveniente fare causa al garante per il resto (perché vuol dire litigare col suo cliente e magari quello non ha beni). Ma legalmente ne ha diritto. Cassazione ha chiarito che il concordato non tocca i garanti. Quindi, valuta la tua posizione: se sei solvibile personalmente, aspettati richieste. Cerca di inserire in ogni trattativa la liberazione della fideiussione (farlo mettere per iscritto nell’accordo). Se ciò non riesce, predisponi un piano B per la tua esposizione personale (anche fosse vendere un bene per onorare quella garanzia, o dire al curatore di considerarti creditore subentrante).
Q: Dopo un eventuale fallimento, potrò ripartire con una nuova attività o avrò interdizioni?
A: Se parliamo di fallimento (liquidazione giudiziale) di una società, questa viene cancellata a fine procedura, ma i soci rimangono liberi di avviare altre imprese (salvo casi particolari). Gli amministratori possono incorrere in alcune interdizioni: tradizionalmente la sentenza di fallimento comportava per l’imprenditore fallito (persona fisica) una interdizione dall’esercizio di impresa e dagli uffici direttivi per la durata del fallimento. Col CCII queste pene accessorie sono state in parte riviste, ma concettualmente se tu fossi dichiarato personalmente insolvente potresti avere per qualche tempo limitazioni. Tuttavia, se tu non sei personalmente fallito (es. fallisce la Srl), non ci sono preclusioni legali immediate a che tu apra un’altra società. Va considerato però: – Reputazione e rating: dopo un crack, potresti trovare difficoltà pratiche (banche meno disposte a farti credito, fornitori diffidenti). Non c’è un divieto legale, ma il “marchio” pesa nel mondo business. – Interdizioni penali: se subisci condanne per bancarotta, il giudice penale può irrogare l’interdizione dai pubblici uffici o dall’impresa per un tot di anni. Ma se non c’è reato, questo non succede. – Iscrizione Repertorio dei falliti: è stata abolita la riabilitazione civile, oggi con l’esdebitazione e la chiusura del fallimento di solito cessano le restrizioni. Quindi, in linea teorica potrai ripartire, magari come socio di una nuova impresa o amministratore, salvo tu abbia gestito male al punto da subire condanne. Un consiglio: se prevedi un fallimento, prepara il terreno per la ripartenza in modo pulito – ad esempio, potresti costituire prima una nuova società (senza debiti) a cui affidare eventuali nuovi progetti, lasciando nella vecchia solo il passato da liquidare (attenzione a non trasferire assets indebitamente, deve essere fatto in modo lecito e a valori di mercato se no il curatore può contestare). Questa nuova società, se non coinvolta nel fallimento, potrà operare senza essere giuridicamente impattata. Tu potresti non esserne legale rappresentante fino a chiusura fallimento se fossi interdetto, ma potresti comunque influire come consulente. Insomma, soluzioni ce ne sono. In breve: nessuna pena perpetua per l’insolvenza in sé – anzi l’ordinamento favorisce la fresh start (esdebitazione). Le vere barriere a ripartire sono più finanziarie (perdi soldi, credibilità e magari accesso al credito) che legali.
Q: Abbiamo un macchinario in leasing e non riusciamo più a pagare i canoni. Cosa succede e come conviene comportarsi?
A: Nel leasing, se non paghi i canoni di norma dopo un certo numero di rate scadute (di solito due) la società di leasing ha diritto a risolvere il contratto, riprendere il macchinario e trattenere i canoni già incassati, chiedendoti magari una penale per il restante (secondo contratto). Quindi il rischio è di perdere il bene e dover comunque dei soldi. In più, quel macchinario magari era essenziale per la produzione. Hai diverse opzioni: – Prima opzione: mantenere il leasing. Se la tua prospettiva è continuare l’attività, provare a tenere il bene. Ci sono strumenti: in concordato, ad esempio, puoi chiedere di continuare i contratti di leasing e pagarli regolarmente, magari dilazionando gli arretrati su più tempo con accordo del lessor. La legge nel concordato in continuità consente di mantenere i contratti pendenti (il leasing è considerato contratto pendente) . Attenzione che dovrai comunque onorare i canoni futuri. – Seconda opzione: riconsegnare il bene e chiudere il leasing. Se il bene non è strettamente necessario (o se puoi sostituirlo con altro), forse conviene evitare di accumulare altri canoni. Puoi contattare la società di leasing e negoziare la risoluzione consensuale: restituisci il macchinario volontariamente e chiedi di essere liberato dalle ulteriori pretese, magari pagando una piccola percentuale della penale. Le società di leasing a volte preferiscono trovare un nuovo utilizzatore per il bene rapidamente che fare causa per recuperare penali da un soggetto in crisi. Nel concordato liquidatorio, è prassi risolvere i leasing: il bene torna al lessor e questo si insinua al passivo per l’eventuale differenza (danno emergente). – Terza opzione: cessione del contratto a terzi. Se conosci un’altra azienda interessata a quel macchinario, potresti proporre al leasing di cedere il contratto all’altro soggetto, che subentrerebbe pagando canoni e magari rilevando l’oggetto. Tu usciresti. Richiede ok del lessor e del terzo, ma se il macchinario è buono e il contratto conveniente, può succedere. – Se hai già ricevuto ingiunzioni dal leasing, considera di includere il loro credito in un accordo complessivo. Spesso i leasing preferiscono il bene indietro piuttosto che accontentarsi di briciole in concordato, ma ogni caso è a sé. In ogni caso, non ignorare il problema: il leasing se risolve e viene a prendersi il bene tramite ufficiale giudiziario, ferma la produzione magari all’improvviso. Meglio giocare d’anticipo: se vedi che davvero non puoi pagare, contattali e trova un’intesa. Dal punto di vista giuridico: se fai un concordato, puoi decidere di sciogliere il contratto di leasing con autorizzazione del giudice delegato (pagando eventualmente un’indennizzo pari alla differenza tra valore bene e valore residuo leasing). Il CCII all’art. 97 dà la facoltà al debitore di sciogliersi dai contratti in corso con ok del tribunale, pagando un risarcimento danno che diventa credito chirografario . Potresti usare questa norma: in concordato chiedi di sciogliere il leasing, il bene torna al locatore, e il suo credito (danno) entra come chirografo nel concordato (probabilmente prenderà poco). Riassumendo: se ti serve quel macchinario per continuare a generare ricavi, cerca di preservarlo (con accordi o includendo i canoni futuri nel piano di concordato). Se non ti serve o non puoi mantenerlo, restituiscilo ordinatamente per ridurre le perdite.
Q: Meglio fare un piano attestato di risanamento o andare direttamente in concordato?
A: Dipende molto dalla fattibilità extragiudiziale e dalla necessità di protezione. Un piano attestato è ottimo se: hai relativamente pochi creditori da convincere, pensi di poter risolvere la crisi abbastanza velocemente, e vuoi evitare pubblicità e costi di tribunale. Ti consente inoltre di operare con flessibilità (nessun giudice ti impone vincoli) e rimane riservato. Però richiede che i creditori chiave siano collaborativi senza coercizione: se uno di loro può bloccarti (es. la banca minaccia di escutere ipoteca) e non è d’accordo col piano, non hai strumenti per fermarla perché il piano attestato non blocca le azioni legali. Il concordato invece ti dà la forza della legge per tenere fermi i creditori e imporre la soluzione a maggioranza. Lo userai se hai molti creditori sparsi, se temi aggressioni immediate (basta la domanda per congelare tutto), e se la soluzione comporta sacrifici notevoli per i creditori (difficile convincerli spontaneamente a tagli del 70% senza una procedura). Lo svantaggio è che è lungo, costoso (ci sono le spese di procedura, del commissario, ecc.) e pubblico. In pratica: se hai tempo e base d’accordo sufficiente, tenta prima la via stragiudiziale (piano attestato). Se i creditori fanno muro o uno minaccia di far saltare tutto, allora valuta il concordato per bypassare l’opposizione. C’è anche la via di mezzo: magari inizi con una composizione negoziata (che è di fatto preparatoria), provi un accordo; se vedi non si arriva al 100% ma ad un buon 70%, puoi convertire in un accordo ex art.57 (che richiede 60%). Se manco quello, ultima spiaggia concordato. In generale, statisticamente le PMI usano di più il concordato quando la situazione è pesante, mentre i piani attestati li usi in situazioni di crisi ma con fiducia dei principali creditori. Chiediti: i miei maggiori creditori (banche, fornitori maggiori, Fisco) sono ragionevoli e preferiscono un risanamento fuori tribunale o sono sul piede di guerra? Se la seconda, forse tanto vale protetti col concordato. Va detto anche: un piano attestato mal gestito (senza protezione) può fallire se mentre lo esegui un creditore ti fa istanza di fallimento; a quel punto magari hai pagato alcuni creditori (sotto il piano) e poi arriva il fallimento e quei pagamenti vengono revocati – risultato: hai perso tempo e peggiorato il dissesto. Quindi il piano attestato si usa quando si è abbastanza sicuri di evitare il fallimento (o quando i creditori coinvolti si impegnano a non fare istanze). In conclusione: valuta caso per caso con i consulenti. Spesso si tenta prima la soluzione negoziale meno invasiva, mantenendo il concordato come paracadute.
Q: Posso ottenere nuovi finanziamenti o contributi durante la crisi?
A: Non è facile, ma è possibile. Durante una composizione negoziata, ad esempio, potresti ottenere un finanziamento prededucibile (cioè che verrà rimborsato prima degli altri crediti eventualmente in concordato) con il placet dell’esperto – molte banche però sono reticenti, a meno di garanzie esterne. Nel concordato, i nuovi apporti di denaro post domanda sono protetti (prededuzione) , quindi un fornitore potrebbe continuare a darti merce dietro impegno di pagarlo pre-deducibile. Inoltre ci sono bandi e misure pubbliche: alcune regioni e MCC (Mediocredito Centrale) hanno strumenti di garanzia per finanziamenti a imprese in concordato con continuità. Per esempio, la legge italiana consente al debitore in concordato di contrarre finanziamenti interinali autorizzati dal tribunale (art. 99 CCII) che saranno prededucibili. Quindi puoi cercare un investitore o una banca disposta a scommettere sul tuo rilancio: il vantaggio per loro è che in caso di fallimento comunque tornano avanti a tutti (prededuzione) – certo, se non c’è niente fallendo, perdono anche loro, ma è mitigato. Per contributi: potresti partecipare a bandi pubblici anche se sei in crisi (alcuni bandi lo vietano, altri no). Ad esempio, cassa integrazione straordinaria per crisi: è un “finanziamento” indiretto (lo Stato paga parte stipendi) e se hai i requisiti lo puoi chiedere, anzi dovresti. Oppure fondi di ristrutturazione (CE), ce ne sono stati per aziende insolventi in certi settori, raramente però. Infine, i soci possono finanziare l’azienda durante la crisi; anzi se vogliono salvarla spesso immettono soldi nuovi. Occhio che quei soldi saranno considerati postergati se dati come finanziamento soci a crisi conclamata (art. 2467 c.c.), a meno che siano apportati dentro il concordato come finanza esterna e destinati a pagare creditori. Quindi meglio metterli come aumento di capitale o come finanza prededucibile autorizzata (nel concordato) per non perdere diritto a rivederli un domani. Quindi, sì puoi ottenere risorse, ma devi saper presentare un piano convincente e usare le leve giuridiche per rassicurare chi ti dà soldi (prededuzione, garanzie collaterali, ecc.). Spesso l’esperto nella negoziata o il commissario in concordato aiutano a certificare che quel finanziamento ti serve e che chi lo eroga avrà tutela.
Q: Il curatore fallimentare può attaccare atti o pagamenti che ho fatto prima del fallimento?
A: Sì, tramite le azioni revocatorie fallimentari (ora chiamate azioni di inefficacia nel CCII). In sostanza, il curatore può chiedere al tribunale di dichiarare inefficaci e restituire alla massa: – Pagamenti di debiti chirografari fatti nell’ultimo semestre prima della domanda di concordato o sentenza di fallimento (a meno che fossero fatti nei termini d’uso, ad es. pagamento a scadenza normale) – vengono detti pagamenti preferenziali. Se tu hai pagato un fornitore lasciando altri scoperti, il curatore può fargli restituire quei soldi al fallimento, così i crediti si rimettono tutti sullo stesso piano . – Atti a titolo oneroso fatti nell’ultimo anno prima (se sproporzionati, es. hai venduto un macchinario sottoprezzo del 30%, revocabile per la parte eccedente). – Pegni, ipoteche costituiti negli ultimi 12 mesi su debiti preesistenti (ipoteca tardiva) o ultimi 6 mesi se a garanzia di debiti contestuali (revocatoria delle garanzie). – Atti dolosi in frode ai creditori anche nei 2 anni prima. Ci sono esenzioni: ad esempio, i pagamenti di forniture essenziali fatti nell’ordinario, stipendi, debiti tributari (in parte) etc. non sono revocabili. E soprattutto, come abbiamo visto, i pagamenti eseguiti in un piano attestato regolare o in esecuzione di accordo o concordato non sono revocabili . Quindi, se stai componendo la crisi, inserisci quei pagamenti nell’alveo protetto di uno strumento (piano attestato pubblicato, accordo omologato, etc.) per immunizzarli. Se il curatore revoca, ad esempio, il fornitore che avevi pagato dovrà restituire i soldi alla massa fallimentare (diventando di nuovo tuo creditore fallimentare). In sintesi: sì, il curatore può colpire atti/pagamenti antecedenti il fallimento con i termini di legge (6 mesi, 1 anno, 2 anni a seconda). Come amministratore, se fai pagamenti preferenziali in extremis e poi fallisci, hai fatto un danno perché quei creditori dovranno restituire e saranno arrabbiati pure con te, e hai sprecato soldi dell’impresa (che potevi impiegare diversamente). Dunque meglio conoscere questi rischi e astenersi dal fare spostamenti di asset sospetti quando la nave affonda, perché tanto il curatore può annullarli. Ad esempio, se hai pagato il 100% del debito a tuo cugino fornitore due mesi prima del fallimento, molto probabilmente il curatore gli farà azione revocatoria (a meno che dimostri che senza quel pagamento la tua azienda si fermava e rientrava negli usi normali). Mentre se quell’atto lo fai in esecuzione di un piano attestato depositato con data certa, allora il curatore non può revocarlo . Quindi, valuta con i legali ogni pagamento straordinario in periodo di crisi per capire se è esente da revocatoria o no. Meglio usare i soldi per cose non revocabili (es. pagare stipendi, pagare nuovi fornitori contestuali alla fornitura) e non per preferire un creditore vecchio rispetto ad altri.
Q: Cos’è l’esdebitazione e chi può ottenerla?
A: L’esdebitazione è la procedura attraverso cui il debitore insolvente viene liberato dai debiti residui dopo la chiusura della procedura concorsuale liquidatoria (fallimento/liquidazione giudiziale o liquidazione controllata). – Per le persone fisiche (imprenditori individuali, soci illimitati, consumatori) c’è da tempo (dal 2006) la possibilità di esdebitazione post-fallimento: il tribunale, su istanza, cancella i debiti non soddisfatti purché il fallito abbia cooperato, non abbia commesso reati fallimentari e non sia un “furbetto” recidivo. Il CCII ha ulteriormente facilitato la cosa: ora l’esdebitazione per il soggetto meritevole è praticamente automatica e immediata a fine liquidazione ; per il soggetto non proprio meritevole c’è una esdebitazione di “beneficio” in 3 anni. Quindi, in pratica, se sei una persona e fallisci, puoi ripartire senza quei debiti (restano escluse solo obbligazioni alimentari, risarcimenti da fatti illeciti e multe penali, per ragioni di politica sociale). Per ottenerla devi dimostrare di aver tenuto un comportamento trasparente e di non aver frodato (se hai nascosto attivi o falsificato libri è negata). – Per le società di capitali, invece, l’esdebitazione non serve perché la società, finita liquidazione, viene estinta e i debiti residui muoiono con essa. Non c’è proprio un soggetto su cui farli valere. Quindi la legge non prevede esdebitazione per le società (non avrebbe senso, le società non hanno “vita” dopo, muoiono). – Per i soci di società di persone falliti con la società, vale il discorso delle persone fisiche: possono esdebitarsi. – Nei casi di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata) c’è l’equivalente: il debitore persona fisica esdebitato a fine procedura; addirittura se è nullatenente c’è l’esdebitazione senza liquidaizone come citato (il c.d. fresh start puro). In soldoni: l’esdebitazione è il “perdono” dei debiti. È un concetto introdotto per dare seconda chance a chi è fallito onestamente . Non è applicabile, naturalmente, ai garanti e coobbligati che non siano anch’essi falliti. Esempio: fallisce la SNC e i soci, i debiti sociali residui post-fallimento vengono esdebitati per i soci; ma se c’era un fideiussore esterno non fallito, quel tizio rimane obbligato. Conclusione: se la tua impresa fallisce e tu vieni coinvolto come persona, punta all’esdebitazione – oggi è più semplice ottenerla, basta comportarsi bene e chiederla nei termini. Sarà la tua pulizia dai debiti per poter ricominciare.
Fonti e Giurisprudenza
- Codice Civile – Artt. 2086 (obbligo di adeguati assetti organizzativi) , 2467 (postergazione finanziamenti soci) , 2393-2394, 2476 (responsabilità amministratori verso società e creditori) , 2409 (intervento autorità giudiziaria su segnalazione sindaci) , 167 ss. (fondo patrimoniale, atti a tutela della famiglia).
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), in vigore dal 15 luglio 2022, con modifiche D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024 – disciplina organica di strumenti di regolazione della crisi e insolvenza . Include: Artt. 17–25-septies (Composizione negoziata) , art. 25-octies (obblighi di segnalazione degli organi di controllo) , art. 56 (Piani attestati di risanamento) , art. 57-64 (Accordi di ristrutturazione dei debiti) , art. 60 (Accordo di ristrutturazione agevolato al 30%) , art. 61 (Accordo ad efficacia estesa 75% banche) , art. 84-120 (Concordato preventivo, classi e voto) , art. 88 (mantenimento garanzie a terzi nel concordato), art. 54 (misure protettive generali nel concordato) , art. 64-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione – PRO) , art. 25-sexies (Concordato semplificato liquidatorio) , artt. 268-277 (Liquidazione controllata del sovraindebitato), art. 282 (Esdebitazione del meritevole sovraindebitato senza liquidazione) , art. 256 (Liquidazione giudiziale estesa ai soci illimitatamente responsabili) , art. 3 (dovere di intervento tempestivo degli amministratori) , art. 20 (misure protettive in composizione negoziata).
- D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 – Normativa emergenziale poi confluita nel CCII: ha introdotto la Composizione negoziata e regole sull’allerta esterna (segnalazioni Fisco/INPS al debitore) ; ha previsto concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) .
- Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) – ormai abrogata, ma rilevante per principi affermati in giurisprudenza ancora validi (es. art. 67 sulle revocatorie e piano attestato) , art. 180 (voto contrario Fisco precludeva omologa concordato) , art. 161 (concordato in bianco).
- Cassazione Civile Sez. I, 28 ottobre 2024 n. 27782 – ha sancito il cram-down fiscale nel concordato preventivo: concordato omologabile nonostante voto contrario del Fisco se ai crediti erariali è garantito trattamento migliore che in fallimento .
- Cassazione Civile Sez. I, 10 luglio 2024 n. 18826 – in tema di proposte concorrenti nel concordato (art. 163 l.fall.): ha confermato l’inammissibilità della proposta concorrente se dichiarata tale dal giudice di merito e la non ricorribilità in Cassazione di tale provvedimento .
- Cassazione Civile Sez. I, 6 agosto 2024 n. 22169 – (richiamata in dottrina) – sul concordato in continuità: ha chiarito che il surplus da continuità aziendale va destinato ai creditori e non può essere addotto per giustificare un trattamento deteriore di una classe dissenziente .
- Cassazione Civile Sez. I, 30 luglio 2025 n. 22005 (ord.) – caso di azione di responsabilità contro amministratori per omesso versamento di tributi: stabilito che “la costante rateizzazione dei debiti fiscali non è gestione ordinaria ma configura illecito” e gli amministratori rispondono dei danni (sanzioni e interessi) verso la società/creditori . Conferma che il mancato adempimento di obblighi fiscali non rientra nella business judgment rule ma è violazione di legge .
- Cassazione Civile Sez. Unite, 23 gennaio 2013 n. 1521 – (precedente) – in materia di soci occulti e estensione del fallimento (super-società di fatto). Rilevante per principi su responsabilità soci occulti illimitatamente responsabili.
- Cassazione Civile Sez. I, 16 febbraio 2022 n. 5129 (ord.) – onere probatorio nell’azione di responsabilità contro amministratori in fallimento: “il curatore deve allegare l’inadempimento, poi spetta all’amministratore provare di aver agito con diligenza e che nessun danno è derivato” (rafforza la posizione dei creditori nelle cause di mala gestio).
- Cassazione Civile Sez. I, 19 gennaio 2022 n. 1516 – ha confermato la possibilità per il curatore di esercitare cumulativamente l’azione sociale e quella dei creditori (verso amministratori) .
- Cassazione Civile Sez. I, 12 aprile 2021 n. 9477 – in tema di fideiussioni omnibus bancarie: ha ribadito la nullità parziale per contrasto con normativa antitrust delle fideiussioni conformi schema ABI (clausole di reviviscenza, etc.) . Utile per difese dei garanti nelle procedure.
- Cassazione Penale Sez. V, 15 aprile 2016 n. 1561 – (penale) – ha qualificato l’atto istitutivo di un trust familiare come atto a titolo gratuito revocabile ex art. 2901 c.c. se lede i creditori (principio poi ripreso anche in sede civile per revocatoria ordinaria di trust).
- Tribunale di Venezia, 2025 (decreto) – caso citato: nominato ispettore giudiziario e disposto cambio amministrazione in gruppo societario che ignorava allarmi (collegio sindacale ex art. 25-octies CCII) .
- Osservatorio Unioncamere sulla Composizione Negoziata (2022-2023) – dati sul tasso di successo ~19-24%, settori più coinvolti, conferma utilizzo misure protettive nel ~72% dei casi .
La tua azienda che produce, importa o distribuisce tappeti isolanti, tappeti antiscivolo, tappeti dielettrici, tappeti per quadri elettrici, tappeti antinfortunistici, tappeti ergonomici, tappeti per officine, cantieri, magazzini e linee produttive, rotoli tecnici in gomma, pavimentazioni antiscivolo e isolanti si trova oggi schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, blocchi di forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore dei tappeti isolanti e antiscivolo è competitivo e costoso: materie prime (gomma, PVC, nitrile) in aumento, grandi lotti d’acquisto, magazzini impegnativi, personalizzazioni, normative tecniche, e clienti che pagano tardi. Basta una riduzione dei fidi o qualche insoluto per entrare in difficoltà.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni rapidamente e con la strategia corretta.
Perché un’Azienda di Tappeti Isolanti e Antiscivolo va in Debito
- aumento dei costi di gomma, PVC, materiali dielettrici e antiscivolo
- ritardi nei pagamenti da parte di aziende, officine, cantieri e rivenditori
- magazzino immobilizzato tra rotoli, tappeti finiti, fogli tecnici e prodotti su misura
- costi elevati di importazione, trasporto e dazi
- investimenti in certificazioni dielettriche, antinfortunistiche e test qualità
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema è la mancanza di liquidità immediata, non la mancanza di ordini.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento del conto aziendale
- blocco dei fidi
- sospensione delle forniture da parte di produttori e importatori
- atti esecutivi, precetti, decreti ingiuntivi
- sequestro di magazzino, rotoli, tappeti e attrezzature
- impossibilità di evadere ordini e rifornire clienti
- perdita di contratti e clienti strategici
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
- sospendere pignoramenti
- fermare richieste di rientro urgente
- proteggere conti correnti e liquidità aziendale
- bloccare le azioni dell’Agenzia Riscossione
Prima si mette in sicurezza l’azienda, poi si interviene sui debiti.
2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Nella maggior parte dei casi emergono:
- interessi non dovuti
- sanzioni sbagliate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori nelle cartelle esattoriali
- commissioni bancarie anomale
Una parte importante del debito può essere cancellata o ridotta.
3. Ristrutturare i debiti con un piano sostenibile
Soluzioni possibili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con i fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate
4. Usare strumenti legali potentissimi che bloccano TUTTI i creditori
Nei casi più complessi si può ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
- (nei casi estremi) Liquidazione controllata
Questi strumenti consentono all’azienda di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti, bloccando tutte le azioni esecutive.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare un’azienda tecnica del settore sicurezza, edilizia e industria servono competenze avanzate.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Un profilo ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende del settore tappeti isolanti e antiscivolo.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- stop urgente di pignoramenti e decreti ingiuntivi
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani personalizzati
- protezione del magazzino, tappeti, rotoli e forniture critiche
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela totale dell’azienda e dell’amministratore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di tappeti isolanti e antiscivolo non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, efficace e completamente legale, puoi:
- bloccare immediatamente i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare produzioni, consegne e clienti,
- proteggere il futuro della tua attività.
Agisci ora.
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