Se la tua azienda produce, importa o distribuisce raschiatori industriali, raschiatori per cilindri, guarnizioni di raschiamento, tenute per pistoni, componenti per oleodinamica, pneumatici, macchine utensili, impianti industriali e linee di automazione, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è essenziale intervenire immediatamente per evitare blocchi produttivi e perdita di clienti fondamentali.
Nel settore dei raschiatori industriali, anche un piccolo ritardo nelle consegne può compromettere la produzione dei clienti, rallentare manutenzioni, fermare impianti e generare penali contrattuali.
Perché le aziende di raschiatori industriali accumulano debiti
- aumento dei costi di gomme tecniche, poliuretani, PTFE e materiali specializzati
- rincari nell’approvvigionamento di componenti importati
- pagamenti lenti da parte di officine, industrie, manutentori e integratori
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con molte misure, profili e varianti
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai volumi di scorte tecniche
- investimenti continui in stampaggio, macchine CNC, utensili e controlli qualità
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista la tua situazione debitoria
- verificare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo onerosi che bloccano il cash flow
- richiedere la sospensione immediata di pignoramenti e procedure esecutive
- proteggere rapporti con fornitori strategici e materiali essenziali
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti senza fermare la produzione
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di materiali tecnici per raschiatori
- impossibilità di evadere ordini e rispettare consegne
- perdita di clienti industriali, rivenditori e manutentori
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
Detto questo, l’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti concretamente a:
- bloccare pignoramenti e atti esecutivi
- ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti più efficaci previsti dalla legge
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- proteggere materiali, magazzino, attrezzature e continuità produttiva
- evitare la chiusura e guidare l’azienda verso un vero risanamento
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Una strategia tempestiva può salvare clienti, forniture e stabilità finanziaria.
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Introduzione
La gestione di un’azienda manifatturiera specializzata – come una società produttrice di raschiatori industriali – può incontrare fasi di forte tensione finanziaria. I margini ridotti, gli elevati investimenti in impianti (spesso acquisiti in leasing) e la dipendenza da materie prime (es. acciaio) e mercati esteri espongono l’impresa a rischi di indebitamento significativi. Quando un’azienda di questo tipo accumula debiti verso banche, fornitori, fisco o altri creditori, è essenziale adottare tempestivamente strategie difensive e strumenti giuridici adeguati per proteggere il patrimonio aziendale e tentare un risanamento. In questa guida avanzata – aggiornata a ottobre 2025 – esamineremo cosa può fare l’imprenditore debitore per difendersi dalle pretese creditorie e come sfruttare le più recenti norme italiane in materia di crisi d’impresa. Il taglio sarà operativo ma rigoroso, rivolto ad avvocati, consulenti e imprenditori, con approfondimenti normativi, riferimenti a sentenze recenti, casi pratici, tabelle riepilogative e una sezione di Domande & Risposte per chiarire i dubbi più frequenti.
Contesto attuale: il quadro normativo italiano sulla crisi d’impresa è stato radicalmente riformato con l’introduzione del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) – in vigore dal 15 luglio 2022 – e successivi correttivi fino al D.Lgs. 136/2024 (c.d. Correttivo ter entrato in vigore il 28 settembre 2024 . Queste riforme hanno introdotto nuovi strumenti di allerta e composizione della crisi (es. composizione negoziata della crisi) e modificato le procedure tradizionali (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.), ampliando le possibilità di risanamento per l’imprenditore onesto ma sfortunato. Allo stesso tempo, recentissime pronunce giurisprudenziali – dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale – hanno chiarito aspetti cruciali per la tutela del debitore: ad esempio la Cassazione nel 2025 ha adottato un orientamento più rigido sui pignoramenti dei conti bancari, stabilendo che l’ordine di sequestro si estende anche ai bonifici futuri entro 60 giorni .
Prospettiva del debitore: questa guida assume il punto di vista dell’imprenditore debitore (ad esempio il titolare o gli amministratori della società produttrice di raschiatori industriali) e si focalizza sulle strategie lecite per contenere le aggressioni dei creditori, ristrutturare i debiti e uscire dalla crisi, se possibile, evitando la dispersione dell’azienda. Va premesso che ignorare la crisi o agire tardi può aggravare la situazione e persino esporre gli amministratori a responsabilità personali per l’aggravamento del dissesto . In Italia, gli amministratori hanno l’obbligo legale di attivarsi prontamente e di adottare azioni concrete senza indugio per superare la crisi, utilizzando gli strumenti previsti dal Codice della crisi .
Nei prossimi capitoli analizzeremo:
- Cause comuni e tipologie di debiti di un’azienda industriale e i rischi specifici (debiti bancari, leasing, fornitori, fiscali, contributivi, ecc.);
- Il quadro normativo italiano vigente: obblighi di allerta, doveri degli amministratori, e i principali strumenti di soluzione della crisi d’impresa (dalla Composizione Negoziata alle varie procedure concorsuali, con le novità normative aggiornate al 2025);
- Le strategie difensive generali che il debitore può adottare fuori e dentro le aule di tribunale: come negoziare con i creditori, come reagire alle azioni esecutive (pignoramenti) e come proteggere il patrimonio personale nei limiti consentiti;
- Un caso pratico simulato, basato su un’ipotetica azienda di raschiatori industriali indebitata, per illustrare scenari alternativi (inerzia vs. intervento tempestivo);
- Un’utile sezione di Domande & Risposte, che chiarisce dubbi frequenti (ad es. “Cosa rischio se non pago i debiti fiscali?”, “Possono toccare la mia casa?”, “Cos’è la composizione negoziata?” ecc.);
- Tabelle riepilogative che confrontano i vari strumenti di risanamento e le possibili azioni difensive verso i diversi tipi di creditori.
Nota sul linguaggio: useremo un linguaggio giuridico ma divulgativo, spiegando i termini tecnici ove necessario, in modo da essere comprensibili anche ai non addetti ai lavori senza perdere il rigore richiesto da un pubblico di professionisti. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate saranno elencate in fondo alla guida, per consentire ulteriori approfondimenti.
Passiamo ora ad esaminare nel dettaglio la situazione di un’azienda indebitata e cosa fare per difendersi e risolvere la crisi.
Tipologie di Debiti e Rischi per un’Azienda Industriale
Gestire un’azienda di produzione comporta spesso l’assunzione di debiti finanziari e commerciali per finanziare l’attività. Comprendere la natura dei debiti e le conseguenze del mancato pagamento verso ciascun tipo di creditore è il primo passo per predisporre una difesa efficace. Di seguito analizziamo le principali categorie di debiti che tipicamente gravano su un’impresa manifatturiera (come un produttore di raschiatori industriali) e i rischi specifici associati a ciascuna categoria:
- 1. Debiti Bancari e Finanziari: Mutui bancari, scoperti di conto corrente, anticipazioni salvo buon fine, finanziamenti a breve termine per liquidità e altre forme di credito ottenute da banche o società finanziarie. Spesso l’azienda industriale ha contratto mutui per l’acquisto del capannone o macchinari, oppure utilizza linee di fido per anticipare crediti commerciali. Rischi: Se l’azienda ritarda nei pagamenti o sconfina oltre i fidi concessi, la banca può revocare gli affidamenti e chiedere il rientro immediato delle somme. In caso di insolvenza conclamata, la banca può dichiarare la decadenza dal beneficio del termine su mutui e leasing, richiedendo l’immediato pagamento del debito residuo. Le banche in genere vantano garanzie: ipoteche su immobili aziendali, pegni su macchinari o scorte, oppure fideiussioni personali degli imprenditori. Se i debiti non vengono pagati, il creditore bancario può avviare azioni esecutive mirate: es. pignoramento immobiliare (se c’è ipoteca iscritta), pignoramento di macchinari o merci (se vi sono pegni o anche senza, agendo come creditore chirografario), pignoramento dei conti correnti aziendali, nonché escussione delle garanzie personali (agendo sul patrimonio personale dei garanti). Dal punto di vista contrattuale, la banca può anche compensare automaticamente le somme disponibili sui conti correnti dell’azienda con i debiti scaduti (clausole di compensazione spesso presenti nei contratti). Particolarità: Le linee di credito “a revoca” possono essere tagliate dalla banca anche senza insolvenza conclamata, e la notizia di uno stato di crisi spesso induce gli istituti a ridurre esposizioni. Tuttavia, il Correttivo 2024 ha precisato che l’accesso alla composizione negoziata della crisi di per sé non giustifica automaticamente il declassamento del credito bancario (ogni decisione va motivata caso per caso) . Inoltre, in caso di misure protettive concesse dal tribunale, le banche devono persino riattivare eventuali linee di credito sospese a seguito della richiesta di protezione, salvo motivi prudenziali di vigilanza .
- 2. Debiti per Leasing (leasing finanziario): Molte aziende di produzione acquistano impianti e macchinari costosi tramite contratti di leasing finanziario. In un leasing, la società di leasing (concedente) resta proprietaria del bene fino a riscatto finale; l’azienda utilizzatrice paga canoni periodici per usarlo e ha diritto di acquistarlo a fine contratto dietro versamento di un prezzo prestabilito. Rischi: Il leasing prevede una clausola risolutiva in caso di mancato pagamento dei canoni: generalmente dopo un certo numero di canoni impagati (la Legge n.124/2017 ha fissato soglie precise: ad es. per i leasing di beni mobili non pagare 4 canoni mensili, anche non consecutivi, costituisce grave inadempimento che legittima la risoluzione ). Se l’azienda salta troppe rate, la società di leasing può risolvere il contratto, richiedere la restituzione immediata del macchinario e agire per il recupero dell’importo dovuto. Grazie alla riforma del 2017, oggi l’importo dovuto viene calcolato con un meccanismo equitativo tipo “patto marciano”: il concedente somma i canoni scaduti non pagati, i canoni residui a scadere (solo quota capitale), l’eventuale prezzo finale di riscatto e le spese (di recupero, stima, ecc.), sottraendo poi il ricavato netto della vendita o ricollocazione del bene restituito . L’utilizzatore deve pagare solo l’eventuale differenza positiva; se invece la rivendita del bene copre tutto il debito, l’eccedenza va restituita all’utilizzatore . Questo schema evita che il leasing provider abbia un arricchimento indebito (prendere sia il bene che tutti i canoni) e di fatto sostituisce l’art.1526 c.c. per i contratti recenti. Attenzione: per i contratti più vecchi (risolti prima del 2017), la Cassazione ha confermato che si applica ancora l’art.1526 c.c. se il leasing era “traslativo”, obbligando il concedente a restituire la parte di canoni già incassati eccedente un equo compenso . In pratica, il debitor che si vede notificare un decreto ingiuntivo dal lessor può verificare se il calcolo tiene conto di queste regole: eventuali clausole penali eccessive che imponessero di pagare tutti i canoni residui senza scomputi possono essere ridotte dal giudice ex art.1384 c.c. se sproporzionate . Dunque, l’azienda che non riesce temporaneamente a pagare il leasing rischia di perdere immediatamente il macchinario/mezzo (bloccando la produzione) e di dover comunque pagare un indennizzo; tuttavia, ha diritto a che il bene venga rivenduto per ridurre il suo debito residuo. Dal lato difensivo, mantenere un dialogo con la società di leasing è cruciale: spesso è possibile rinegoziare il piano di ammortamento, magari posticipando alcune rate (specie se il bene senza l’azienda avrebbe scarso valore sul mercato). In procedure concorsuali, inoltre, si può valutare se mantenere il leasing in corso (pagando i canoni, se il bene è essenziale) oppure lasciarlo risolvere.
- 3. Debiti verso Fornitori (Debiti Commerciali): Sono i debiti per materiali acquistati (es. forniture di acciaio, componenti meccanici), servizi ricevuti, fatture dei subfornitori, bollette di utenze, ecc. Un’azienda in crisi spesso accumula arretrati con i propri fornitori strategici. Rischi: I fornitori sono creditori chirografari (senza garanzie particolari) ma possono agire in giudizio in modo relativamente rapido. Tipicamente, un fornitore insoddisfatto può richiedere un decreto ingiuntivo per la somma dovuta, ottenendolo anche in pochi giorni se ha fatture firmate o estratti conto sottoscritti. Ottenuto il decreto (provvisoriamente esecutivo se il credito è fondato su titoli di credito o su documentazione autentica), il fornitore potrà notificare un pignoramento sui beni aziendali: ad esempio pignorare i macchinari, i prodotti finiti in magazzino, i crediti verso terzi (anche crediti verso clienti dell’azienda, tramite pignoramento presso terzi), oppure bloccare il conto corrente aziendale presso la banca. I fornitori possono anche chiedere il fallimento (liquidazione giudiziale) se il debito non pagato supera le soglie di legge. Infatti, secondo il Codice della crisi, un creditore può presentare istanza di liquidazione giudiziale se il suo credito è scaduto e indisputabile e l’esposizione debitoria complessiva dell’impresa supera determinate soglie (per le società di capitale, debiti > €500.000 verso creditori pubblici qualificati possono già attivare segnalazioni, vedi oltre, ma per il fallimento judicial la soglia comunemente considerata è ancora quella di importo > €30.000 in giurisprudenza). Difesa: Il rischio maggiore con i fornitori è la perdita di fiducia e la possibile interruzione di forniture essenziali (nessun fornitore consegna materiale se teme di non essere pagato). L’azienda indebitata deve quindi gestire con cura questi rapporti: solitamente conviene negoziare piani di rientro (rateizzazioni informali) con i fornitori critici, magari riconoscendo parte del debito subito e il resto a scadenze future, per evitare che intraprendano azioni legali. In caso di ricezione di un decreto ingiuntivo, l’azienda può opporsi entro 40 giorni se ha contestazioni sul credito (ad es. merce non conforme, viziata, importi errati); l’opposizione apre un giudizio ordinario e intanto può evitare l’esecutorietà immediata (salvo concessione di provvisoria esecuzione). Se invece il debito è certo e l’ingiunzione è esecutiva, occorre eventualmente trovare un accordo urgente col fornitore prima che arrivi il pignoramento, oppure valutare la strada di una procedura concorsuale che congelerebbe le azioni esecutive.
- 4. Debiti Fiscali e Contributivi: Riguardano imposte e tasse dovute (IVA, imposte sui redditi, IRAP, tassa rifiuti, IMU, dazi, ecc.) e contributi previdenziali/assistenziali (INPS per dipendenti e titolari, premi INAIL, ecc.). In una fase di crisi, l’azienda spesso differisce i pagamenti fiscali per fare fronte alle spese più urgenti: così facendo però matura debiti con l’Erario e gli enti previdenziali, spesso aggravati da sanzioni e interessi. Rischi: Questi creditori pubblici hanno poteri e tutele speciali. Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), l’agente della riscossione, può iscrivere ipoteche sui beni immobili dell’azienda (o del garante) per crediti fiscali non pagati, può disporre il fermo amministrativo sui veicoli aziendali, e soprattutto può pignorare conti correnti e altri crediti senza passare dal tribunale (tramite la procedura esattoriale). La notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di accertamento esecutivo costituisce titolo per eseguire il pignoramento dopo 60 giorni. Una volta notificato il pignoramento del conto corrente per debiti fiscali, la Cassazione ha di recente chiarito che la banca deve vincolare anche tutti i nuovi accrediti entro i successivi 60 giorni, versandoli al Fisco fino a copertura del debito . Ciò significa che, anche se il conto aveva saldo zero al momento del pignoramento, ogni incasso futuro dell’azienda entro due mesi verrà bloccato e girato al Fisco: un colpo durissimo per l’operatività quotidiana. (In passato alcune banche sbloccavano i conti dopo l’atto di pignoramento ritenendo si applicasse solo alle somme presenti, ma ora la Suprema Corte ha “chiuso” questa scappatoia interpretativa ). Inoltre, i crediti erariali e contributivi godono di privilegi speciali sui beni mobili e immobili dell’azienda (hanno prelazione nel concorso, sebbene spesso postergati dai crediti garantiti da pegno/ipoteca). L’INPS e l’INAIL possono anch’essi iscrivere ruoli e agire tramite AdER. Non solo: se l’azienda ritarda oltre 90 giorni nei versamenti ed eccede certe soglie (es. contributi INPS arretrati > 15.000 € per aziende con dipendenti, >5.000 € senza dipendenti; debito IVA >5.000 € e >10% del volume d’affari, o comunque >20.000 €; cartelle esattoriali >100.000/200.000/500.000 a seconda della forma giuridica), questi enti pubblici hanno il dovere di segnalare la situazione di crisi all’impresa (e ai suoi organi di controllo) invitandola a prendere provvedimenti . Approfondiremo più avanti il sistema di allerta esterna, ma è importante notare che tali segnalazioni costituiscono un campanello d’allarme formale: ignorarle può facilitare provvedimenti successivi (ad es. l’apertura d’ufficio di una procedura concorsuale). Difesa specifica per debiti fiscali: Il debitore ha alcuni strumenti peculiari. Può chiedere all’AdER una rateizzazione amministrativa del debito fiscale: ordinariamente fino a 72 rate mensili (6 anni) se prova una temporanea difficoltà economica, oppure fino a 120 rate (10 anni) in casi di comprovata e grave situazione (rateazione straordinaria). La domanda di dilazione, se accolta, sospende le azioni esecutive: l’Agente della Riscossione non procederà a pignoramenti finché il piano è rispettato. Dal 2023-2024 il legislatore ha anche introdotto nuove definizioni agevolate (sanatorie): ad esempio la “Rottamazione-quater” (2023) ha permesso di pagare le cartelle in forma ridotta senza sanzioni e interessi in 18 rate. Inoltre, dal 2025 è stata emanata una riforma organica della riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n.33, Testo Unico della Riscossione) che prevede il discarico automatico dei debiti inesigibili dopo un certo periodo: in pratica, a partire dal 1° gennaio 2026, le cartelle affidate all’AdER dovranno essere automaticamente cancellate (“discaricate”) se il debitore risulta fallito, privo di beni aggredibili o se entro 5 anni la riscossione non ha avuto esito . Ciò alleggerirà il cosiddetto “magazzino fiscale” eliminando crediti irrecuperabili (ad es. molte posizioni tra il 2000 e il 2010 verranno condonate qualora i debitori siano deceduti, irreperibili o nullatenenti ). Tuttavia, contare passivamente su questa possibile cancellazione può voler dire restare 5 anni sotto esecuzioni e vincoli: è preferibile utilizzare strumenti attivi (rateazioni, transazione fiscale, concordati) per gestire il debito fiscale. Cruciale: alcune inadempienze fiscali comportano anche rischi penali: ad esempio, l’omesso versamento di IVA sopra soglia (oggi €250.000 per periodo d’imposta) è reato tributario (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), così come l’omesso versamento di ritenute previdenziali oltre €10.000 annui (art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983, depenalizzato se si paga entro termini di legge). Quindi, il debitore in crisi deve tenere presente che taluni debiti verso l’Erario non pagati possono sfociare in denunce penali se superano determinate soglie: questo può orientare le priorità di pagamento (es. versare almeno l’IVA dovuta o le ritenute per non incorrere in reati, sebbene ciò comporti magari lasciare indietro altri crediti meno “sensibili”).
- 5. Debiti verso Dipendenti: Comprendono retribuzioni arretrate, TFR non versato ai fondi o accantonato, straordinari, ferie non pagate, ecc. In un’azienda in crisi, purtroppo, può accadere che non si riescano a pagare puntualmente gli stipendi. Rischi: I dipendenti hanno tutele sia sul piano civilistico sia attraverso istituti pubblici. Sul piano civilistico, il lavoratore può dimettersi per giusta causa (se non riceve lo stipendio) e può anche lui ottenere decreto ingiuntivo per le somme dovute, con privilegio generale sui mobili dell’azienda e privilegio speciale sul risultato dell’attività (es. macchinari e beni strumentali, per sei mesi di retribuzioni e un triennio di TFR). In pratica ciò dà ai lavoratori una posizione preferenziale in caso di pignoramento o fallimento: vengono soddisfatti prima dei fornitori chirografari. Inoltre, se l’azienda fallisce, interviene il Fondo di Garanzia INPS che paga ai dipendenti il TFR e gli ultimi stipendi arretrati (il fondo poi si surroga come creditore nel fallimento). Difesa: È sempre opportuno cercare di non accumulare troppi arretrati verso i dipendenti, sia per ragioni etiche che pratiche: il morale dei lavoratori incide sulla sopravvivenza dell’impresa. Se proprio non vi è liquidità, si possono negoziare accordi individuali o collettivi di dilazione (con l’aiuto dei sindacati se presenti), oppure utilizzare strumenti come la cassa integrazione guadagni se vi sono i requisiti, per alleviare il costo del lavoro durante la crisi. In sede concorsuale, i debiti verso dipendenti vanno pagati in prededuzione o con privilegio, quindi spesso i piani di concordato li soddisfano integralmente (almeno le componenti privilegiate). Gli amministratori che distolgano attivamente risorse dovute ai dipendenti (ad es. trattenendo indebitamente contributi previdenziali) possono incorrere in responsabilità penali e civili.
Tabella riepilogativa: Di seguito una tabella che sintetizza i principali tipi di creditori, le loro azioni tipiche in caso di mancato pagamento e le particolarità da tenere presenti dal lato del debitore:
| Tipo di Creditore | Azioni se non pagato | Privilegi/Garanzie | Note per il Debitore |
|---|---|---|---|
| Banca/Finanziaria | Revoca fidi, decadenza dal termine su mutui; Decreto ingiuntivo e pignoramenti (conti correnti, immobili ipotecati, macchinari, ecc.); Escussione fideiussioni personali. | Garanzie reali (ipoteca, pegno) o personali (fideiussioni) frequenti. Crediti assistiti da ipoteca privilegiati su bene ipotecato; possibilità di compensare saldi di conto. | Verificare contratti: con fidi “a revoca” la banca può ridurre affidamenti rapidamente. Tentare moratorie o rinegoziazioni. Attenzione a interessi/usura: raramente contestabile ma da valutare se tassi molto alti. |
| Società di Leasing | Risoluzione contratto dopo inadempimento grave; Requisizione bene in leasing; Decreto ingiuntivo per somme dovute; Vendita bene e richiesta saldo residuo. | Proprietà del bene resta al lessor fino al riscatto. Per contratti post-2017, applicazione equa del “patto marciano” (saldo dovuto = debito – ricavato vendita). | Bene essenziale? Cercare accordo di rinegoziazione prima che risolvano. Se risolto, monitorare la vendita: il debito residuo deve tener conto del ricavato. Possibile opporsi in giudizio a clausole penali eccessive. |
| Fornitore/Commerc. | Richiesta pagamento; se vano, decreto ingiuntivo (spesso provvisoriamente esecutivo) e pignoramento beni aziendali, crediti e conto; Possibile istanza di fallimento se debito rilevante e persistente (insolvenza). | In genere chirografario (nessuna garanzia reale); però può vantare privilegio speciale se ha venduto beni con riserva di proprietà (fino a pagamento). In fallimento ha privilegio su beni consegnati se rivendicabili (es. vendite a termine non pagate). | Meglio negoziare piani di rientro per evitare azioni legali. Contestare formalmente eventuali addebiti infondati (per guadagnare tempo e magari ridurre importo). Se ingiunzione ricevuta e debito incontestabile, tentare accordo prima del pignoramento. |
| Erario (Fisco) | Iscrizione a ruolo e notifica cartella; se non pagata: fermo auto, ipoteca su immobili (anche personali se garantiti), pignoramento esattoriale su conti, stipendi, crediti (anche senza tribunale); Possibile insinuazione in fallimento; Segnalazione allerta se superate soglie; Possibile denuncia penale per omessi versamenti rilevanti (IVA/ritenute). | Privilegi generali e speciali su mobili e immobili (es. privilegio sui mobili dell’azienda ex art. 2752 c.c. per IVA e ritenute); Prededuzione per IVA maturata ante-concordato continuativo; Nessuna garanzia reale specifica ma ipoteche iscritte danno prelazione come per altri crediti ipotecari. | Usare strumenti deflattivi: chiedere rateazione prima che scada cartella (evita azioni esecutive); aderire a rottamazioni se disponibili per abbattere sanzioni; Valutare transazione fiscale in concordato/accordo per proporre pagamento parziale . Non ignorare le comunicazioni di allerta da AE/INPS: sono un ultimatum a cercare soluzione negoziata. |
| INPS/INAIL | Avvisi di addebito esecutivi; iscrizione a ruolo e cartella tramite AdER; pignoramenti come sopra (conti, crediti); Azione diretta contro amministratori per mancato versamento contributi trattenuti ai dipendenti (responsabilità personale ex art. 2392 c.c. e art. 2 L.638/83 se dolo). | Privilegio generale sui mobili per contributi degli ultimi 2 anni; Possibili sanzioni civili (interessi) di mora pesanti; Fondo di garanzia INPS per TFR e ultime 3 mensilità (si surroga). | Prioritizzare pagamento contributi per evitare escalation di debito (le sanzioni aumentano il dovuto). Verificare se debiti contributivi sono dovuti a omissioni involontarie o errate – in alcuni casi si possono rateizzare con condizioni simili al fisco. Segnalazioni allerta INPS scattano sopra €15.000 (aziende con dip.) , non ignorarle. |
| Dipendenti | Lavoro: possono dimettersi per giusta causa, agire in giudizio per salari/TFR; Ottenere ingiunzione rapida e chiedere pignoramento c/c azienda o cassa; Segnalare l’azienda all’Ispettorato del lavoro; Istanza di fallimento (rara, ma possibile se molti dipendenti creditori). | Privilegio generale mobiliare per 6 mesi di retribuzioni e 1 anno di contributi; Privilegio immobiliare (se azienda proprietaria di immobili, per ultime retribuzioni); TFR e ultime 3 mensilità coperte da Fondo di garanzia INPS (che subentra nel credito). | Mantenere dialogo col personale: in caso di ritardi, spiegare la situazione e prospettare un piano (es. pagamento parziale subito e saldo appena possibile). Possibile Cassa Integrazione se crisi temporanea. Evitare discriminazioni tra lavoratori (pagare alcuni sì altri no senza criterio) – potrebbe generare vertenze. In caso di concordato, prevedere pagamento integrale dei privilegiati del lavoro (di solito obbligatorio). |
Come si evince, ogni categoria di debito richiede un approccio difensivo mirato. Un buon advisor valuterà la posizione dell’azienda verso ciascun gruppo di creditori per stabilire priorità di intervento: ad esempio, evitare assolutamente il blocco del conto bancario da parte del Fisco (magari attivando una rateizzazione prima che scatti il pignoramento), o mantenere la collaborazione del fornitore chiave di acciaio proponendo un piano di rientro concordato, o ancora prevenire la risoluzione dei leasing critici pagando almeno qualche rata e chiedendo una moratoria. Nel prossimo capitolo approfondiremo gli strumenti legali che l’ordinamento mette a disposizione dell’imprenditore in crisi, a partire dagli obblighi di legge di emersione tempestiva della crisi sino alle procedure di composizione e concorsuali per gestire e ridurre i debiti.
Normativa Italiana sulla Crisi d’Impresa: Allerta, Doveri e Strumenti di Risoluzione
La legislazione italiana – specialmente con il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – ha delineato un sistema organico volto a prevenire e gestire le situazioni di insolvenza aziendale. In questa sezione, esamineremo dapprima gli obblighi legali di allerta e gli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore e degli organi sociali, per poi passare in rassegna i vari strumenti di regolazione della crisi previsti dalla normativa vigente (sia strumenti negoziali stragiudiziali sia procedure concorsuali giudiziali), con particolare attenzione alle ultime novità normative (aggiornate a fine 2024) e ai requisiti per accedervi. Questo è un passaggio cruciale: conoscere bene le opzioni disponibili consente al debitore di scegliere la strada più adatta (es. una composizione negoziata piuttosto che un concordato preventivo), evitando allo stesso tempo comportamenti omissivi che potrebbero generare responsabilità personali.
1. Doveri di Allerta Interna e Obblighi degli Amministratori
Il primo baluardo contro il deterioramento irreversibile della situazione finanziaria è posto dalle regole di buona gestione societaria e dagli obblighi di monitoraggio continuo dello stato di salute dell’impresa. L’art. 2086, comma 2, c.c., introdotto nel 2019, recita che l’imprenditore collettivo ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della continuità aziendale. Questo principio generale è ripreso ed ampliato nell’art. 3 CCII: ogni imprenditore (anche individuale) deve dotarsi di misure idonee a rilevare precocemente uno squilibrio economico-patrimoniale o finanziario e attivarsi per porvi rimedio . In concreto, il Codice indica alcuni indicatori di allerta interna: ad esempio, patrimoni netti negativi, Debt Service Coverage Ratio < 1 su 6 mesi (flussi incapaci di coprire debiti a breve), indici di liquidità compromessa, margini operativi lordi negativi, ecc., oltre a un generico parametro di insostenibilità del debito nei successivi 12 mesi . Se emergono segnali di questo tipo, gli amministratori devono attivarsi senza indugio.
Cosa significa attivarsi? Significa che l’organo amministrativo deve studiare soluzioni e metterle in pratica per invertire la rotta – in altre parole, non è ammesso rimanere inerti lasciando che le perdite si accumulino. Gli amministratori sono tenuti a presidiare tre aspetti fondamentali :
- Individuare i fattori di rischio che minacciano la continuità aziendale (es. calo di liquidità, perdita di un grosso cliente, eccesso di indebitamento a breve, ecc.);
- Definire le soluzioni idonee a ristabilire l’equilibrio economico-finanziario e rimuovere tali fattori di crisi (es. taglio di costi, ricerca di nuovi soci finanziatori, rinegoziazione dei debiti, cessione di rami d’azienda non redditizi, ecc.);
- Attuare concretamente e con efficacia le misure individuate, con la rapidità coerente alla gravità della situazione.
Non basta quindi “fare qualcosa”: bisogna farlo tempestivamente e in maniera adeguata. L’art. 2392 c.c. (disciplina sulla responsabilità degli amministratori) stabilisce che gli amministratori sono responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non fanno tutto il possibile per evitarne il compimento o attenuarne le conseguenze . Questo principio di portata generale si applica anche alla crisi d’impresa: una reazione tardiva o inadeguata alla crisi può costituire inadempimento dei doveri di diligenza e correttezza degli amministratori. Storicamente, la giurisprudenza italiana è stata indulgente, contestando di rado agli amministratori la responsabilità per aver proseguito l’attività nonostante la perdita totale del capitale . Tuttavia, con la fine delle esenzioni temporanee (nel 2020-21, durante l’emergenza Covid, le norme che obbligavano allo scioglimento per perdite erano state sospese) e con il cambio di paradigma normativo, ci si attende un aumento delle azioni di responsabilità verso amministratori di società decotte . Un chiaro segnale è l’incremento delle cause intentate da curatori fallimentari contro amministratori per “gestione non conservativa” in situazione di insolvenza.
Il principio chiave è: quando il passivo eccede l’attivo, il patrimonio residuo deve essere conservato a garanzia dei creditori. Ne deriva che, se il patrimonio netto è azzerato o negativo a causa di perdite, ogni ulteriore diminuzione patrimoniale causata dalla prosecuzione abusiva dell’attività può essere considerata un danno verso i creditori, che possono chiederne il risarcimento agli amministratori . In concreto, se una società ha perso l’intero capitale sociale e continua a operare accumulando nuovi debiti (ad esempio comprando a credito beni che poi non potrà pagare), gli amministratori rischiano di dover rispondere di quei nuovi debiti insoddisfatti. Questo concetto è spesso applicato attraverso il criterio differenziale: il danno risarcibile è l’aggravamento del dissesto tra il momento in cui si sarebbe dovuto interrompere l’attività e il momento in cui effettivamente la si è interrotta (fallimento). Dunque, per evitare responsabilità personali, l’amministratore deve:
- Attivarsi presto: se la società è in pre-crisi (squilibri gravi ma non ancora insolvenza conclamata), evitare scelte “azzardate” che aggravino la situazione e invece studiare manovre ragionevoli di risanamento ;
- Se la crisi è ormai irreversibile, non aggravare il dissesto: ciò può significare anche valutare di portare i libri in tribunale (domandare il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale) prima che la situazione peggiori ulteriormente;
- Utilizzare gli strumenti offerti dal Codice per gestire la crisi: il CCII pone infatti a disposizione una gamma di procedure (negoziali o concorsuali) che, se intraprese, dimostrano la diligenza dell’organo amministrativo nel tentare di superare la crisi.
Ruolo degli organi di controllo: A vigilare sull’operato degli amministratori vi sono i sindaci o revisori (dove presenti). Dal 2022, i limiti per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l. sono stati adeguati: per avere sindaco/revisore serve superare per due esercizi consecutivi almeno uno di questi parametri: totale attivo > €4 mln, ricavi > €4 mln, dipendenti medi > 20. Molte PMI rientrano in questi criteri, quindi hanno un sindaco o revisore. Il CCII assegna ai controllori un compito di allerta interna: l’art. 25-octies CCII obbliga sindaci (e dal 2024 anche il revisore legale ) a segnalare per iscritto agli amministratori “fondati indizi di crisi” rilevati, sollecitando l’organo gestorio ad adottare provvedimenti . La segnalazione, da inviarsi via PEC, deve fissare un termine (max 30 giorni) entro cui gli amministratori riferiscano sulle azioni intraprese . Se i sindaci/revisori omettono di segnalare quando dovevano, rischiano anche essi di rispondere in solido dei danni, per omessa vigilanza (responsabilità concorrente ex art. 2407 c.c.) . La recente riforma dell’art. 2407 c.c. (in vigore dal 18 giugno 2023) ha introdotto un limite al risarcimento dovuto dai sindaci in caso di colpa non grave, commisurato a un multiplo del loro compenso , ma resta ferma la regola che se con una più diligente sorveglianza il danno ai creditori si sarebbe evitato o ridotto, anche i sindaci possono essere chiamati a risponderne. Nel contesto della crisi d’impresa, i sindaci che trascurino di attivare l’allerta interna – ad esempio non segnalando che gli amministratori non stanno reagendo alla crisi – perdono esimenti e possono essere ritenuti co-responsabili . I poteri dei sindaci per fronteggiare un CdA inerte comprendono: convocazione dell’assemblea dei soci, denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., ecc. .
In sintesi, l’imprenditore debitore deve capire che la legge gli chiede di muoversi attivamente e per tempo. Non c’è difesa migliore contro le aggressioni dei creditori che prevenire l’insolvenza conclamata: ciò implica dotarsi di strumenti di controllo di gestione (budget, business plan, indici) per accorgersi subito del trend negativo , e coinvolgere consulenti esperti appena compaiono i primi segnali, così da valutare soluzioni come un piano di risanamento o una ristrutturazione del debito. Se invece si attende passivamente l’erosione del patrimonio netto sotto zero e l’accumulo incontrollato di debiti scaduti, si rischia di arrivare a un punto di non ritorno, con l’unica opzione della liquidazione giudiziale (il nuovo termine per “fallimento”) e possibili guai per gli amministratori.
Nei prossimi sottoparagrafi vedremo quali strumenti di composizione della crisi offre la legge – in modo che l’amministratore diligente possa “fare tutto il possibile” per salvare l’impresa o quantomeno contenere i danni.
2. Sistema di Allerta Esterna: Segnalazioni da Creditori Pubblici Qualificati e Banche
Accanto all’allerta interna (quella che dovrebbe scattare dentro l’impresa grazie a controlli e al senso di responsabilità degli organi sociali), il legislatore ha previsto anche un’allerta esterna, demandata a soggetti terzi qualificati: principalmente gli enti pubblici creditori (Erario e Previdenza) e gli istituti bancari. Lo scopo è far emergere situazioni di insolvenza latente anche quando l’imprenditore o i sindaci non abbiano suonato il campanello d’allarme.
L’art. 25-novies CCII (introdotto col D.Lgs. 83/2022) disciplina gli obblighi di segnalazione di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione – definiti “creditori pubblici qualificati” – al ricorrere di determinati ritardi di pagamento dell’impresa . Questi enti devono monitorare costantemente i debiti fiscali e contributivi di ogni impresa; quando rilevano importi scaduti sopra soglie prefissate, sono tenuti a inviare all’impresa (e al suo organo di controllo, se esistente) una PEC di segnalazione, invitandola contestualmente a rivolgersi all’Organismo di Composizione della Crisi (OCRI) o comunque a valutare l’accesso alla composizione negoziata . Ecco le soglie attualmente vigenti (dopo il correttivo e i decreti attuativi):
- INPS: contributi previdenziali non versati da oltre 90 giorni per un importo > 15.000 € (se l’azienda ha dipendenti; la soglia si applica quando l’importo supera sia €15.000 sia il 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente) . Per aziende senza dipendenti (contribuzione artigiani/commercianti o gestione separata), soglia > 5.000 € . Superate tali soglie, l’INPS dopo 90 giorni di ritardo invia segnalazione.
- INAIL: premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni > 5.000 € . (L’obbligo INAIL è partito dal giugno 2023 ).
- Agenzia delle Entrate (IVA): debito IVA risultante da liquidazioni periodiche non versate > 5.000 € e almeno pari al 10% del fatturato dell’anno precedente. In ogni caso (indipendentemente dal fatturato) l’Agenzia segnala se il debito IVA supera 20.000 € . In pratica, se un’azienda omette di versare IVA per oltre 5.000 € e quella cifra rappresenta più del 10% del volume d’affari, scatta allerta; oppure se comunque è >20.000 €.
- Agenzia Entrate-Riscossione: debiti iscritti a ruolo scaduti da oltre 90 giorni superiori a €100.000 per ditte individuali, €200.000 per società di persone, €500.000 per altre società (capitali) . (Sono esclusi i debiti già oggetto di rateazioni in corso, e i doppi conteggi tra AE e AER per lo stesso credito).
Quando una di queste soglie viene superata e permane per oltre 3 mesi, l’ente creditore invia dunque la comunicazione di segnalazione via PEC all’impresa, indicando la situazione di insolvenza e invitandola espressamente a presentare istanza di composizione negoziata entro 90 giorni (questo riferimento all’art. 17 CCII è riportato nei modelli) . Contestualmente, la segnalazione viene trasmessa anche all’OCRI competente (istituito presso la Camera di Commercio locale) . L’Organismo di Composizione della Crisi riceve tutte queste segnalazioni e, se l’impresa non reagisce spontaneamente (cioè non presenta essa stessa domanda di composizione negoziata entro i 90 giorni), può convocare l’imprenditore per un colloquio e, nei casi più gravi di inerzia, può informare il Tribunale affinché valuti l’apertura di una procedura d’ufficio. Di fatto l’OCRI funge da “snodo”: filtra le allerte esterne e sollecita formalmente l’impresa ad attivarsi .
Parallelamente, l’art. 25-decies CCII impone anche alle banche e intermediari finanziari di segnalare situazioni di inadempimento significative: ad esempio, la banca deve avvisare l’organo di controllo della società se un’esposizione è classificata a sofferenza o se vi è un sconfinamento persistente oltre 60 giorni superiore a determinate soglie relative ai fidi . Questa segnalazione viene inviata al collegio sindacale (o al sindaco unico) e, se presente, al revisore, per metterli in allarme. Non è prevista la trasmissione diretta all’OCRI (le banche informano l’impresa e l’eventuale sindaco), ma è chiaro che l’intento è simile: far sì che l’impresa prenda coscienza anche dal lato creditizio che la propria crisi è evidente a terzi.
Implicazioni pratiche per il debitore: Ricevere una segnalazione di allerta da parte di Agenzia Entrate, INPS, ecc., significa che il tempo è scaduto. L’impresa ha già superato i limiti di tolleranza e viene formalmente invitata ad attivare uno strumento di composizione (la negoziazione assistita). Ignorare queste segnalazioni è altamente pericoloso. Infatti, trascorsi i 90 giorni, se nulla accade, i creditori pubblici potrebbero accelerare azioni come l’istanza di liquidazione giudiziale (soprattutto l’AdER in presenza di patrimonio aggredibile) e comunque l’OCRI potrà informare la Procura della Repubblica per valutare l’insolvenza. Invece, se l’imprenditore presenta istanza di composizione negoziata entro i termini, dimostra collaborazione e le procedure esecutive dei creditori (almeno quelli che accettano di negoziare) possono sospendersi.
In sintesi: l’allerta esterna è un paracadute anticipato predisposto dalla legge. Se l’imprenditore finisce per attivarlo (volontariamente o perché pungolato da questi avvisi), ha ancora la possibilità di una soluzione guidata e mediata con i creditori; se invece non reagisce, è probabile che si passi presto alla fase concorsuale imposta (liquidazione giudiziale su iniziativa di creditori o d’ufficio).
3. Strumenti Stragiudiziali e Negoziali di Gestione della Crisi
Quando l’azienda manifesta tensioni finanziarie ma conserva margini di risanabilità, è preferibile – ove possibile – evitare l’immediato ricorso a procedure concorsuali giudiziarie, privilegiando soluzioni negoziali che consentano di ristrutturare il debito in modo consensuale (o semi-consensuale) mantenendo il controllo dell’impresa. Il legislatore ha messo a disposizione diversi strumenti, dal piano attestato di risanamento all’accordo di ristrutturazione dei debiti, fino al nuovo percorso di composizione negoziata della crisi introdotto nel 2021. Questi strumenti presentano gradi variabili di coinvolgimento dell’autorità giudiziaria e di effetti protettivi verso il debitore. Analizziamoli nel dettaglio:
- Piano Attestato di Risanamento (ex art. 56 CCII): È l’evoluzione dell’istituto già noto nell’art. 67, co. 3, lett. d) della vecchia Legge Fallimentare. Consiste in un piano di risanamento aziendale predisposto dall’impresa, sul quale un professionista indipendente (attestatore) rilascia un’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità/attuabilità. Il piano può prevedere qualsiasi misura (ristrutturazione dei debiti, aumento di capitale, cessioni di asset, rinegoziazioni, ecc.) e tipicamente viene condiviso con le banche e i principali creditori, ma non richiede un’omologazione da parte di un tribunale. Il suo vantaggio consiste principalmente nel fatto che, se eseguito correttamente, protegge le operazioni previste dal piano dalle azioni revocatorie fallimentari: i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione di un piano attestato non sono revocabili in caso di successivo fallimento (art. 67 L.F. ora art. 166 CCII). Ciò offre ai creditori la sicurezza giuridica di poter aderire al piano senza poi vedersi contestare quei pagamenti. Caratteristiche chiave: è uno strumento completamente stragiudiziale e riservato (non diviene pubblico); richiede però il consenso sostanziale di tutti i principali creditori coinvolti, altrimenti è difficile da attuare (non essendoci forzature giudiziali sulle minoranze dissenzienti). Il Correttivo ter 2024 ha aggiunto che il piano attestato deve ora considerare anche i costi di sicurezza sul lavoro e la posizione dei lavoratori , a riprova dell’approccio olistico al risanamento. Quando usarlo: se la crisi è moderata e si riesce a ottenere l’accordo delle banche e magari dilazioni dai fornitori, l’attestato consente di formalizzare il risanamento con una “benedizione” professionale, senza coinvolgere tribunali e con riservatezza, minimizzando l’impatto reputazionale.
- Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (ex art. 57 e 60 CCII): È un istituto semi-concorsuale: l’impresa raggiunge un accordo contrattuale con una parte significativa dei creditori (devono rappresentare almeno il 60% dei crediti totali), e poi tale accordo viene omologato dal Tribunale rendendolo vincolante per tutti i creditori che hanno aderito. I creditori non aderenti restano estranei (devono essere pagati integralmente, fuori accordo, per poter ottenere l’omologa, salvo eccezioni). Si tratta di uno strumento già previsto dalla legge dal 2005, ora rivisto dal CCII. Novità importanti: con le modifiche recepite nel 2022-2024, gli accordi di ristrutturazione possono beneficiare di un cram-down sui creditori pubblici: in sostanza, se l’impresa propone all’Erario e agli enti previdenziali una transazione fiscale/contributiva e questi rifiutano, il tribunale può ugualmente omologare l’accordo estendendolo a tali enti se ritiene che l’adesione della maggioranza degli altri creditori rendesse determinante l’accordo e ricorrano alcune condizioni stringenti (trattamento non deteriore rispetto al fallimento e soddisfacimento minimo del 50% del credito tributario, che sale al 60% in certi casi) . Nello specifico, il Correttivo ter ha previsto che, per omologare nonostante il diniego del Fisco, occorre che: (i) l’accordo non sia liquidatorio puro, (ii) i creditori aderenti coprano almeno il 25% dei crediti totali, (iii) il fisco riceva almeno il 50% del credito (esclusi interessi e sanzioni) se gli altri creditori aderenti sono >=25% (altrimenti 60%), (iv) sia offerto al fisco almeno quanto otterrebbe in una liquidazione . Se queste condizioni sono rispettate, il tribunale può imporre il trattamento anche senza consenso dell’ente (cram down fiscale) . Questa è una svolta rilevante, perché in passato la resistenza dell’Agenzia Entrate a votare piani con stralcio impediva molti accordi. Ora il debitore ha maggior potere contrattuale, sapendo di poter ottenere l’omologa anche contro il veto del fisco, a patto di rispettare quel pagamento minimo del 50-60%. Procedura: l’accordo di ristrutturazione è depositato in tribunale con la documentazione (bilanci, elenco creditori, relazione del professionista attestatore sulla fattibilità e sulla convenienza per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria). Durante la pendenza dell’omologazione, l’impresa può chiedere misure protettive (simili a quelle del concordato) per sospendere azioni esecutive. Quando usarlo: se l’impresa riesce a convincere una larga parte (≥60%) dei creditori a un determinato trattamento (es. pagamento parziale in tot anni), e i restanti creditori sono pochi o comunque pagati integralmente (oppure si contano sul fatto che stanno fuori), l’accordo è uno strumento snello (omologa in tempi brevi) e meno costoso del concordato. È indicato soprattutto quando i creditori principali sono banche e fornitori organizzati, disposti a firmare. Con l’accordo, l’imprenditore conserva la gestione (non c’è commissario se non su reclamo di minoranze) e può continuare l’attività senza il clamore di un concorso pubblico – sebbene l’omologa sia pubblica nel registro imprese.
- Composizione Negoziata della Crisi (CNC): Introdotta d’urgenza con il D.L. 118/2021 (convertito in L.147/2021) e ora stabilizzata nel CCII (artt. 12-25 CCII), la composizione negoziata è un percorso volontario e confidenziale di risanamento, in cui l’imprenditore chiede la nomina di un Esperto indipendente per facilitare le trattative con i creditori. È uno strumento innovativo perché non è una procedura concorsuale, ma un tentativo assistito di soluzione della crisi, che può sfociare in vari esiti consensuali (accordi stragiudiziali, accordo di ristrutturazione, piano attestato, concordato semplificato). Accesso: Può accedervi qualunque imprenditore commerciale o agricolo (anche insolvente, non solo in crisi incipiente, come chiarito dal correttivo 2024 ), purché la situazione non sia già compromessa al punto da rendere futile il tentativo. Non ci sono soglie di debito minime o massime. Si accede attraverso una piattaforma telematica nazionale, presentando un’istanza corredata di informazioni e un piano sommario di risanamento; un’apposita commissione nomina un Esperto (spesso un commercialista o un avvocato con esperienza) che accompagnerà l’impresa. Svolgimento: L’esperto analizza l’azienda e convoca i creditori rilevanti cercando una mediazione. L’impresa rimane in mano all’imprenditore (nessuna spossessamento). Le trattative durano inizialmente fino a 180 giorni, prorogabili di altri 180 con consenso (il correttivo 2024 ha reso più semplice ottenere la proroga: basta la richiesta dell’imprenditore con il parere favorevole dell’Esperto, non più il consenso di tutti i creditori ). Durante la composizione negoziata, l’impresa può richiedere al tribunale delle misure protettive temporanee (tutela automatica contro azioni esecutive e cautelari dei creditori per la durata delle trattative, di norma 4 mesi rinnovabili fino a max 12) . Tali misure protettive vanno chieste con ricorso e se concesse vengono pubblicate nel registro delle imprese (diventando pubbliche) . Un grande vantaggio della CNC è la possibilità di ottenere autorizzazioni dal tribunale per atti urgenti (es. finanziamenti prededucibili, cessioni d’azienda) che aiutino il risanamento: ad esempio, l’impresa può essere autorizzata a contrarre un finanziamento (anche da soci) che avrà privilegio di prededuzione in caso di futuro fallimento . Il correttivo 2024 ha specificato che la prededuzione vale comunque, anche se la negoziazione fallisce e si apre poi un concordato o liquidazione (consecutio procedure) . Inoltre è stato introdotto espressamente nella CNC lo strumento della transazione fiscale: l’imprenditore può proporre al Fisco il pagamento parziale o dilazionato dei tributi nell’ambito delle trattative, allegando la relazione di un esperto attestatore che certifichi che l’offerta non è inferiore a quanto il Fisco otterrebbe in caso di fallimento . Questa transazione fiscale in CNC non può essere imposta coattivamente (non c’è un cram-down in caso di rifiuto), ma consente di negoziare formalmente con l’Erario durante la composizione , cosa prima non prevista. Esiti possibili: La CNC può concludersi con vari risultati positivi: (i) un contratto stragiudiziale con i creditori (es. moratorie, accordi bilaterali), (ii) un accordo di ristrutturazione omologato, (iii) un concordato preventivo “ordinario” (l’impresa, magari grazie alle trattative, prepara un piano di concordato e lo deposita), oppure (iv) – novità – un Concordato Semplificato per la liquidazione ex art. 25-sexies CCII, se le trattative falliscono ma ci sono prospettive di liquidare l’azienda senza procedura ordinaria. Il concordato semplificato è riservato ai casi in cui la CNC non abbia portato a soluzioni; l’imprenditore può proporre al tribunale un piano di liquidazione dei beni (anche con continuità indiretta tramite cessione d’azienda) senza il voto dei creditori, e il tribunale può omologarlo dopo aver sentito i creditori . È uno strumento “di riserva” per dare comunque uno sbocco se l’accordo non è raggiunto, evitando il fallimento puro. Quando (e perché) usarla: La Composizione Negoziata è oggi considerata lo strumento principe per le PMI in difficoltà, per vari motivi: è confidenziale (finché non si chiedono protezioni, la sola nomina dell’esperto non è pubblica), è flessibile (non obbliga a scegliere subito quale procedura concorsuale fare: si può tentare un risanamento informale con l’esperto che facilita), e soprattutto consente misure protettive immediate anche mirate (stay selettivo). Ad esempio, l’impresa può chiedere di sospendere solo le azioni di alcuni creditori e non di altri, per preservare rapporti importanti (stay “selettivo”) . Anche le misure cautelari atipiche sono ammesse (ad es. il tribunale potrebbe sospendere temporaneamente la revoca di fidi bancari) . La presenza di un esperto terzo poi rassicura i creditori sulla serietà del tentativo e impedisce stalli: l’esperto redige relazioni sull’andamento delle trattative e può chiudere la procedura se rileva mancanza di collaborazione o impossibilità di soluzione. Dal punto di vista del debitore, la CNC offre un immediato scudo protettivo (appena depositata l’istanza, e in attesa della decisione sulle misure, i creditori non possono acquisire titoli di prelazione se non concordati, né modificare classi di merito creditizio solo per la notizia della CNC ) e consente, come detto, di ottenere nuova finanza in sicurezza. Uno studio recente evidenzia come la CNC garantisca alle imprese minori un vantaggio competitivo: tutela il patrimonio dall’assalto dei creditori durante le trattative e consente soluzioni più efficaci rispetto al concordato minore tradizionale . Dunque, per un imprenditore che vede la propria azienda industriale in tensione ma ancora risanabile, la composizione negoziata rappresenta spesso la prima scelta consigliabile.
- Concordato Minore: Previsto dal CCII per imprese sotto-soglia e soggetti non fallibili (di fatto raccoglie l’eredità del “concordato dei sovraindebitati” ex L.3/2012). È simile al concordato preventivo ma semplificato in alcune forme e riservato ai debitori minori (come definiti dall’art. 2 CCII: piccole imprese che non superano cumulativamente determinati limiti, o debitori non soggetti a liquidazione giudiziale). Nel concordato minore, i creditori votano sulla proposta di soddisfacimento, ma a differenza del concordato preventivo classico, non è richiesto il raggiungimento di certe maggioranze di teste, e la percentuale minima da offrire ai chirografari può essere più bassa purché il piano sia fattibile e non receda rispetto all’alternativa liquidatoria. Il concordato minore è tipicamente utilizzato da imprenditori individuali o società di piccole dimensioni non soggette a fallimento, oppure come alternativa per i consumatori che hanno anche debiti d’impresa marginali. Vista la natura della nostra azienda-tipo (produzione industriale), il concordato minore potrebbe non essere applicabile se supera i parametri dimensionali; lo menzioniamo per completezza.
- Strumenti per la Continuità Aziendale (Piani di Risanamento soggetti ad Omologazione – PRO): Il CCII ha introdotto anche una figura innovativa mutuata dalla Direttiva UE 2019/1023: il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO), disciplinato dagli artt. 64-bis e segg. CCII. Il PRO è una via di mezzo tra accordo e concordato: è un piano unilaterale del debitore che coinvolge tutti i creditori e richiede l’omologazione giudiziale, ma senza passare per il voto formale dei creditori. Può essere omologato dal tribunale se i creditori non fanno opposizione o, se fanno opposizione, il giudice verifica che nessuno riceva meno di quanto otterrebbe in liquidazione e che il piano sia conveniente e fattibile. In pratica, il PRO permette di ristrutturare i debiti mantenendo l’attività in esercizio, con meno formalità rispetto al concordato (ad esempio non richiede il rispetto integrale delle prelazioni: si può derogare all’ordine dei privilegi, purché nessun creditore dissenziente subisca un trattamento deteriore rispetto al liquidation value) . È pensato per imprese risanabili con continuità, offrendo flessibilità. Novità 2024: Anche nel PRO è stata introdotta la possibilità di proporre una transazione fiscale (pagamento parziale di tasse) con l’attestazione di equità, similmente alla CNC . Inoltre, il tribunale può autorizzare nel PRO la cessione dell’azienda o rami di essa “free and clear” (liberi da debiti pregressi) anche prima dell’omologazione, se previsto dal piano e funzionale alla continuità e miglior soddisfacimento creditori, rispettando criteri di competitività (anche semplificati) . Il PRO, in sostanza, è uno strumento di composizione unilaterale: l’impresa presenta un piano di rilancio con taglio dei debiti e se i creditori non contestano (o se le contestazioni vengono respinte perché il piano è comunque equo), il giudice lo omologa rendendolo vincolante. Quando usarlo: Può essere utile in situazioni in cui la maggioranza dei creditori è favorevole ma qualche minoranza potrebbe essere d’ostacolo (nel PRO la maggioranza non vota, quindi si neutralizza il potere di veto: chi non è d’accordo deve fare opposizione e comunque non può impedire l’omologa se il piano è equo secondo la legge). È indicato per ristrutturazioni complesse in continuità dove però non si vuole passare dal voto delle classi come nel concordato. Per contro, il PRO non consente esdebitazione se l’impresa è ormai decotta (è pensato per risanamenti, non per liquidazioni, in cui si ricorrerebbe al concordato o alla liquidazione giudiziale). Nel contesto della nostra guida, il PRO è un’opzione sofisticata, probabilmente da valutare con l’ausilio di advisor legali e finanziari se l’azienda di raschiatori industriali fosse in crisi ma recuperabile e si volesse evitare la lunga procedura di concordato.
Riassumendo gli strumenti negoziali:
- Piano attestato – 100% stragiudiziale, non vincola i dissenzienti (serve accordo di fatto con i principali creditori), uso principale: evitare revocatorie e mantenere riservatezza.
- Accordo di ristrutturazione – contratto con almeno 60% creditori, omologato dal tribunale, non coinvolge formalmente i dissenzienti (che vanno pagati fuori dal piano, salvo cram-down fiscale come visto). Uso: quando c’è larga adesione e pochi outsider.
- Composizione negoziata – trattativa assistita, con possibili accordi vari, consente protezione e interventi durante i negoziati. Uso: primo step di approccio alla crisi, specie per PMI, cercando soluzione concordata o preludio a concordato.
- Concordato semplificato – exit di liquidazione senza voto se CNC fallisce.
- Piano ristrutturazione omologato (PRO) – simile a concordato in continuità ma senza voto assembleare dei creditori, omologato se equo; focus su continuità.
- Concordato minore – procedura concorsuale per “piccoli” debitori non soggetti a fallimento (non in dettaglio qui).
- (Tralasciamo la ristrutturazione dei debiti del consumatore e la liquidazione controllata ex sovraindebitamento, che riguardano più il privato o l’ex piccolo imprenditore cessato; la liquidazione controllata però può applicarsi anche all’imprenditore minore insolvente, ed è analoga al fallimento per questi soggetti.)
4. Il Concordato Preventivo (per imprese in esercizio o in liquidazione)
Il concordato preventivo rimane la procedura concorsuale più importante e utilizzata per evitare il fallimento attraverso un accordo con i creditori sotto controllo del tribunale. Con il CCII, il concordato è disciplinato dagli artt. 84 e seguenti. Può essere concordato in continuità (se l’attività prosegue, in proprio o mediante cessione/affitto a terzi) oppure concordato liquidatorio (se mira solo a liquidare il patrimonio). Le regole differiscono a seconda della tipologia:
- Nel concordato con continuità aziendale, l’impresa propone di proseguire l’attività (totalmente o parzialmente) come mezzo per soddisfare meglio i creditori (ad es. usando i flussi generati dall’attività in funzionamento). Questo tipo di concordato è incoraggiato dal legislatore perché preserva valore e posti di lavoro. Richiede però un apporto minimo ai creditori chirografari pari almeno al risultato netto di una ipotetica liquidazione (c.d. test di convenienza, ex art. 84 CCII), cioè i creditori non possono ricevere meno di quanto otterrebbero se l’azienda fosse liquidata immediatamente. Nel concordato in continuità i creditori sono suddivisi in classi per omogeneità di posizione, e votano per classi. È confermata la possibilità di omologazione anche senza unanimità di classi tramite il cram-down interclasse (ristrutturazione trasversale): in pratica, se almeno una classe di creditori (non interamente soddisfatta) approva il piano, il tribunale può omologare il concordato anche se le altre classi votano contro, purché il piano superi i test di meritevolezza e convenienza . Il correttivo 2024 ha chiarito che se vi è un’unica classe “maltrattata” (cioè che riceve meno del 100% se ci fosse del surplus oltre il valore di liquidazione), non basta il suo voto per l’omologa, serve almeno un’altra classe consenziente . Inoltre ha innalzato la soglia per definire piccoli creditori da non classare singolarmente (fornitori che rispettano almeno due requisiti: attivo ≤ 5 mln, fatturato ≤ 10 mln, dipendenti ≤ 50) . Altre novità: riduzione della percentuale di crediti necessaria per presentare proposte concorrenti (ora solo il 5%, prima era 10% ) – il che incentiva creditori o terzi a presentare offerte alternative se la proposta del debitore è ritenuta insufficiente. Nel concordato in continuità, per favorire la riuscita, la legge prevede che fin dalla pubblicazione della domanda di concordato con continuità si applichino tutele sui contratti in corso (ad es. divieto ai fornitori critici di interrompere forniture essenziali) . Questo aiuta l’azienda a non perdere contratti o servizi vitali durante la procedura.
- Nel concordato liquidatorio, l’imprenditore propone di liquidare tutti i beni per soddisfare in parte i creditori. Per legge, in questo tipo di concordato vige(va) l’obbligo di pagare almeno il 20% ai creditori chirografari, come soglia minima (vecchio art. 160 L.F.). Il CCII inizialmente aveva confermato tale requisito (art. 84 co. 4), salvo esenzioni in casi particolari (es. presenza di finanza esterna che aumenta del 10% l’attivo). L’orientamento attuale, tuttavia, è di limitare i concordati puramente liquidatori a casi residuali, promuovendo piuttosto l’uso del concordato semplificato o della liquidazione giudiziale stessa se non c’è vera prospettiva di miglior soddisfacimento rispetto al fallimento. Il concordato liquidatorio classico quindi richiede quella soglia del 20% e tipicamente prevede la vendita competitiva dei beni (magari con offerte già individuate). Se ci sono classi, votano e serve la maggioranza come da regola (maggioranza dei crediti ammessi al voto e maggioranza di classi, se classato).
Procedura in breve: Il debitore deposita il ricorso di concordato con il piano, la proposta e tutta la documentazione (elenco creditori, inventario beni, attestazione di un professionista sulla veridicità dei dati e fattibilità del piano). Oppure può presentare una domanda “in bianco” (con riserva) indicando almeno i termini generali, e poi depositare il piano entro termini fissati dal giudice (in genere 60-120 gg). Durante la procedura, un commissario giudiziale nominato dal tribunale vigila sull’impresa (ma la gestione resta al debitore, “in custodia” del commissario). I creditori votano (in assemblea o per classi per corrispondenza) sulla proposta. Se la maggioranza vota sì, il tribunale tiene udienza di omologa: se il concordato rispetta la legge e non è lesivo per i dissenzienti, viene omologato e diventa vincolante per tutti i creditori anteriori (anche dissenzienti). Se i creditori bocciamo (maggioranza no), il tribunale può comunque omologare in alcuni casi di cram-down (nel concordato in continuità, come visto). Con l’omologa, il debitore esegue il piano sotto controllo di un liquidatore o dello stesso commissario.
Effetti protettivi: Dal deposito della domanda di concordato (anche con riserva) scattano automaticamente lo stay delle azioni esecutive dei creditori (nessuno può iniziare o proseguire pignoramenti) e non si possono acquisire cause di prelazione su crediti pregressi. Nel contempo, l’impresa non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice (se in fase con riserva) o senza seguire il piano (se ammessa). Queste misure proteggono il patrimonio per la par condicio e danno respiro all’azienda. Il correttivo 2024 ha chiarito che già con la domanda “prenotativa” si possono modulare gli effetti in base allo strumento che si andrà a scegliere: ad esempio se si pensa a un accordo di ristrutturazione o a un PRO, si può chiedere al tribunale di non applicare i divieti stringenti di pagamento di crediti anteriori che invece scatterebbero nel concordato (in pratica, differenziare gli effetti protettivi in fase iniziale) .
Punti di forza e debolezza: Il concordato preventivo è uno strumento potente perché può imporre ai creditori dissenzienti una certa falcidia del credito, dando la possibilità all’impresa di ripartire alleggerita dai debiti residui (esdebitazione dell’impresa di per sé non esiste come concetto giuridico – esiste per l’imprenditore persona fisica post liquidazione – ma di fatto un concordato adempiuto libera l’azienda dai debiti pregressi insoddisfatti). Tuttavia, il concordato è un processo pubblico e complesso: richiede tempi medio-lunghi, costi elevati (spese legali, del commissario, perizia attestatore, ecc.), e soprattutto comporta il rischio che se non c’è adesione dei creditori né omologa, l’esito sia il fallimento. Inoltre, finché si è “in concordato”, la reputazione commerciale ne risente e alcuni partner potrebbero recedere da contratti (nei limiti, perché in continuità i contratti essenziali sono tutelati). È quindi uno strumento da valutare quando la situazione è seria ma gestibile con un accordo votato: ad esempio, se i debiti sono talmente alti che solo un taglio forzoso o pagamenti dilazionati pluriennali possono salvare l’impresa, il concordato (o il PRO) sono le uniche vie. Diversamente, se con accordi privati o comp.neg. si può risolvere, meglio evitare il concordato per i suoi oneri.
Esempio applicativo (azienda di raschiatori): Se la nostra azienda ha accumulato, poniamo, 5 milioni di debiti complessivi, e un’analisi mostra che vendendo tutto realizzerebbe solo 2 milioni (coprendo i crediti ipotecari e poco dei chirografi), ma l’azienda in sé ha potenziale di ripresa (buon portafoglio ordini, innovazione di prodotto, ecc.), la strategia di concordato in continuità potrebbe consistere nell’offrire ai creditori, con un piano a 5 anni, il pagamento ad es. del 60% dei loro crediti usando i profitti futuri generati dall’attività risanata. I creditori ipotecari (banche) magari accettano una rinegoziazione con parziale sacrificio, i fornitori ottengono il 40-50% in 2 anni, ecc., confidando che in fallimento prenderebbero forse il 20%. Se il piano è credibile (attestato) e la maggioranza dei crediti lo vota, l’azienda può salvarsi riducendo l’indebitamento e continuando l’attività. Viceversa, se l’azienda è decotta e senza prospettive, un concordato liquidatorio potrebbe prevedere di vendere gli impianti, incassare chessò 1 milione, e dare ai chirografari il 20%: soluzione che però spesso i creditori preferiscono evitare se percepiscono mala fede, preferendo in tal caso la liquidazione giudiziale che accerta eventuali responsabilità.
5. Liquidazione Giudiziale (ex Fallimento) ed Esdebitazione del Debitore
Quando tutte le strade di risanamento falliscono o non sono praticabili, si arriva all’insolvenza irreversibile e dunque alla liquidazione giudiziale, il nuovo nome del fallimento (dal 15 luglio 2022). La liquidazione giudiziale è decisa dal Tribunale su ricorso del debitore stesso (autofallimento), di un creditore o su impulso della Procura. I presupposti: stato d’insolvenza (impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni) e qualifica di imprenditore assoggettabile (non piccolissimo ai sensi dei vecchi limiti? In realtà col CCII la liquidazione controllata assorbe i non fallibili, quindi le società di capitale e le altre imprese commerciali in insolvenza vanno in liquidazione giudiziale senza soglie minime, mentre l’imprenditore minore finisce in liquidazione controllata). Nel nostro scenario, una S.r.l. industriale certamente può essere dichiarata in liquidazione giudiziale se insolvente.
Effetti: Gli organi della liquidazione sono il Giudice Delegato, il Curatore (professionista nominato per gestire la liquidazione) e il Comitato dei creditori. L’imprenditore perde la gestione dell’azienda, che passa al Curatore; i beni sono venduti e il ricavato distribuito secondo le cause di prelazione. La procedura è completamente pubblica e i creditori devono insinuarsi (presentare domanda di ammissione al passivo). Per l’imprenditore persona fisica (o il socio illimitatamente responsabile) è prevista, a fine procedura, la possibilità di chiedere l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui non soddisfatti, purché abbia cooperato lealmente e non abbia causato la crisi con frodi (il CCII ha reso l’esdebitazione di diritto più accessibile: ad esempio il debitore meritevole persona fisica ottiene l’esdebitazione di diritto se i creditori sono stati parzialmente pagati, salvo opposizioni). Per le società, invece, la cessazione della società assorbe i debiti (la società estinta non ha bisogno di esdebitazione, semplicemente muore e i debiti insoddisfatti restano insoddisfatti senza ripercussioni sugli ex soci, salvo queste eccezioni: soci che hanno avuto distribuzioni in sede di liquidazione societaria rispondono dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso ). A tal proposito, è utile ricordare che se una società di capitali viene cancellata dal Registro delle Imprese con debiti non pagati, i creditori possono agire contro i soci ma solo dimostrando che nella liquidazione finale questi hanno percepito attivo (ripartizione) e nei limiti di quanto incassato . Quindi “far fallire la società” per un socio di S.r.l. può essere preferibile a chiuderla informalmente distribuendosi magari qualche bene residuo: nella chiusura informale i creditori possono insinuarsi su quei beni presso i soci (art. 2495 c.c.), mentre nel fallimento quelle stesse risorse sarebbero state usate per pagare i creditori sotto controllo giudiziale (senza far arrivare nulla ai soci) ed eventualmente i debiti residui sarebbero rimasti in capo a una società che poi viene cancellata. In pratica, la liquidazione giudiziale fa piazza pulita dell’impresa e dei suoi debiti, potenzialmente lasciando i soci immuni (salvo garanzie personali) ma con la perdita totale del capitale investito e possibili strascichi se si accertano atti di mala gestio.
Bancarotta e responsabilità penali: Va sottolineato che con la dichiarazione di liquidazione giudiziale scattano i riflettori su possibili reati commessi dagli amministratori prima del fallimento. I reati di bancarotta (fraudolenta, preferenziale, semplice) puniscono varie condotte: ad esempio aver distratto beni aziendali prima del fallimento (bancarotta fraudolenta patrimoniale), aver tenuto contabilità irregolare ostacolando la ricostruzione del patrimonio (bancarotta documentale), oppure aver pagato preferenzialmente un creditore a scapito della par condicio in prossimità del fallimento (bancarotta preferenziale) o ancora avere aggravato per grave colpa il dissesto (bancarotta semplice). Questo per dire che se l’imprenditore adotta strategie “fai da te” illecite per difendersi dai debiti (tipo svuotare le casse, occultare merce, favorire un creditore amico), rischia pene severe. In questa guida promuoviamo solo difese legali e lecite; è importante però sapere che azioni come l’istituzione di un trust o il conferimento di beni personali in un fondo patrimoniale allo scopo di sottrarli ai creditori possono essere revocate e, se fatte in prossimità dell’insolvenza con intenti fraudolenti, possono integrare reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte o bancarotta.
Conclusione su normative: Abbiamo quindi un ventaglio di possibilità: dall’allerta tempestiva alle trattative informali (piani attestati), da procedure negoziate semi-formali (accordi, comp. negoziata) fino alle procedure concorsuali vere e proprie (concordati, liquidazione giudiziale). La scelta dipende dalla gravità della crisi e dal grado di collaborazione dei creditori. Un imprenditore che intravede la crisi dovrebbe idealmente iniziare con la composizione negoziata (o quantomeno consultare un professionista per valutare un piano) – ciò è in linea con i doveri di diligenza menzionati. Se la negoziazione fallisce o non è attuabile perché la situazione è già compromessa, allora è necessario ricorrere prontamente al concordato (preventivo o minore) per evitare iniziative disordinate dei creditori. In ultima istanza, se l’insolvenza è irreversibile, attivarsi per la liquidazione giudiziale volontaria (richiesta propria) può essere preferibile ad attendere passivamente il fallimento richiesto da altri, perché spesso comporta una migliore gestione iniziale (il tribunale potrebbe vedere positivamente la collaborazione).
Nei capitoli seguenti passeremo a consigli pratici di strategia difensiva che un imprenditore debitore può adottare nella gestione quotidiana della crisi, prima e durante l’eventuale ricorso a questi strumenti giuridici.
Strategie Difensive Generali per il Debitore: Cosa Fare in Pratica
Dopo aver esaminato il quadro normativo, ci focalizziamo ora sulle mosse concrete che l’imprenditore debitore può compiere per difendere l’azienda indebitata. Queste strategie riguardano la gestione quotidiana dei rapporti con i creditori, la protezione del patrimonio aziendale e personale, nonché l’uso accorto degli strumenti legali al momento opportuno. L’obiettivo è guadagnare tempo, evitare reazioni a catena (es. revoca dei fidi, pignoramenti multipli) e creare le condizioni per implementare una soluzione di risanamento (che sia un accordo o un concordato), oppure – nei casi estremi – per gestire una liquidazione ordinata minimizzando i danni collaterali. Ecco una guida passo-passo:
1. Valutazione immediata della situazione finanziaria
Appena si realizza che i debiti stanno sfuggendo di mano, la prima cosa da fare è fotografare con precisione lo stato dell’arte. Ciò significa:
- Redigere un elenco completo dei debiti: importi dovuti, scadenze, interessi maturati, eventuali decreti ingiuntivi già notificati, rate di mutuo scadute, cartelle esattoriali ricevute con relativa data di notifica, contributi non versati e periodo di riferimento, ecc. Dividere i debiti per categoria (banche, leasing, fornitori, fisco, dipendenti…).
- Identificare per ogni debito l’eventuale presenza di garanzie (es. quali debiti sono garantiti da ipoteca, quali da fideiussione dell’imprenditore o di terzi, quali chirografari puri).
- Stilare una mappa delle azioni legali in corso: ad esempio, se qualche fornitore ha già avviato un decreto ingiuntivo o una causa, segnare la scadenza per un’eventuale opposizione; se una banca ha inviato lettera di decadenza dal termine, annotare il termine per pagare o eventuali trattative in corso; se l’Agente di Riscossione ha notificato una cartella o un preavviso di pignoramento, calcolare i giorni rimasti.
- Valutare lo stato attuale della cassa e liquidità: c’è liquidità immediata in azienda? Quanta? (Attenzione: se sul conto ci sono soldi ma avete ricevuto un atto di pignoramento, quei fondi sono in pericolo e non vanno spesi a cuor leggero perché potrebbero essere bloccati a breve).
- Valutare i crediti attivi dell’azienda: chi deve ancora pagare l’azienda? Quali fatture attive sono pendenti e con che scadenze? Sono crediti esigibili o a rischio? (Queste informazioni servono a stimare i flussi futuri).
- Valutare gli asset cedibili: l’azienda possiede qualche bene non essenziale che potrebbe vendere in fretta per fare cassa? (Esempio: un macchinario inutilizzato, un automezzo non fondamentale, scorte di magazzino vendibili).
- Analizzare infine i costi correnti: l’azienda sta generando nuove perdite? Si può ridurre subito qualche costo per limitare l’emorragia? (Es: turni straordinari, consulenze, spese discrezionali…).
Questa fase di ricognizione va fatta preferibilmente col supporto di un professionista (commercialista), che potrà anche predisporre uno stato patrimoniale e finanziario aggiornato e magari un prospetto di cash flow a breve. L’obiettivo è capire quanta autonomia di cassa resta prima di dover fermare l’attività, e quanti danni si subirebbero da eventuali azioni dei creditori già minacciate.
Priorità critiche: Dalla mappatura emergeranno debiti più critici di altri. Ad esempio, se c’è una rata IVA non versata che tra 10 giorni integrerà il reato di omesso versamento (supponiamo IVA > €250k), quella avrà priorità assoluta di gestione (o pagamento o soluzione). Se c’è un leasing di un impianto fondamentale con 3 rate arretrate e la quarta in scadenza – e il contratto prevede risoluzione dopo 4 rate – anche quella è criticissima (perché la risoluzione farebbe perdere l’impianto). Se l’Agenzia Entrate Riscossione ha notificato un pignoramento al conto 15 giorni fa, allora entro 60 giorni ogni entrata sul conto verrà bloccata , quindi occorre subito pensare a conti alternativi o a coprire il debito se possibile. Insomma, vanno individuate quelle “mine a orologeria” a breve termine e preparare contromisure per ciascuna.
2. Gestione dei rapporti bancari e finanziari
Le banche e i creditori finanziari (leasing, factoring) vanno affrontati con particolare attenzione poiché, se perdono fiducia, possono precipitare la crisi (revocando fidi, segnalando a centrale rischi peggiorando il rating, ecc.). Ecco alcune mosse:
- Comunicazione trasparente e tempestiva: è generalmente utile non tenere all’oscuro la banca della situazione. Se la banca sente odore di crisi da voci o segnalazioni (es. sconfinamenti, protesti) e non da voi, reagirà in modo più drastico. Meglio che sappia dalla vostra voce che state attraversando difficoltà, che avete un piano per uscirne e che chiedete collaborazione (es. moratoria temporanea). Molte banche hanno unità interne speciali per gestire crediti deteriorati (UFFICI “ristrutturazione crediti”): contattarle proattivamente può prevenire azioni immediate.
- Richiesta di moratoria o standstill: in situazioni di crisi generalizzata (come è stato per Covid), vi sono state moratorie di legge sui mutui. Fuori da quei contesti, l’azienda può comunque chiedere volontariamente una moratoria alla banca: ad esempio 6 mesi di sola quota interessi, o un congelamento delle rate. Le banche preferiscono concedere respiro a un’azienda se credono che ciò aumenti le chance di recuperare il credito. Esponete quindi un mini-piano alla banca su come intendete rimettervi in sesto se vi concedono tempo.
- Consolidamento del debito a breve: se avete molta esposizione a breve termine (fidi, scoperti) che la banca potrebbe revocare a vista, proponete di consolidarli in un prestito a medio termine. Ad esempio: la banca ha un affidamento di €100k utilizzato quasi al limite; suggerite di trasformarlo in un mutuo 5 anni, magari assistito da garanzia (se offrite un collaterale o una garanzia statale). La banca potrebbe preferire incassare gradualmente piuttosto che rischiare il default immediato. Ad oggi, esistono ancora misure come la Garanzia del Fondo Centrale PMI o garanzie SACE che in alcuni casi possono coprire rinegoziazioni di debito (anche se di norma coprono nuovi finanziamenti).
- Verifica di eventuali addebiti illegittimi: far eseguire al professionista un controllo dei rapporti bancari (mutui, conti) per vedere se vi sono stati interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto non dovute, usura ecc. Negli ultimi anni la giurisprudenza ha prodotto sentenze (incluse Sezioni Unite) sulla legittimità di certe pratiche – ad esempio la Cassazione SS.UU. nel 2024 (sent. n.15130/2024) ha escluso che il piano di ammortamento “francese” implichi anatocismo illegale , smentendo alcune tesi. Dunque molte contestazioni “standard” potrebbero non avere successo; tuttavia, se ci sono clausole chiaramente nulle (es. interessi di mora ultra-soglia, clausole anatocistiche trimestrali ante 2000 non sanate) potrebbe valere la pena sollevarle in sede di trattativa per ridurre il debito. Va valutato caso per caso con un legale esperto di diritto bancario.
- Attenzione alle fideiussioni: se l’imprenditore (o i suoi familiari) ha firmato garanzie personali, un default verso la banca significherà l’escussione di tali garanzie. Analizzate quelle fideiussioni: alcune fideiussioni “omnibus” antecedenti 2016 prestate su moduli ABI standard possono essere nulle parzialmente perché ritenute anticoncorrenziali (Provvedimento Banca d’Italia 2005, confermato dalla Cassazione nel 2019 e seguenti). Non è una difesa facile (serve causa per farle dichiarare nulle), ma sappiate che esiste margine legale per opporsi all’escussione se la fideiussione riproduce certe clausole standard vietate. Anche questo è tema da esperti, ma andava segnalato.
- Non peggiorare la posizione in Centrale Rischi: se possibile, evitate “sconfinamenti non autorizzati” che fanno segnalare l’esposizione come past due oltre 90 giorni. Questo peggiora il rating e può portare alla classificazione a “crediti deteriorati/Utp”. Se la banca vi considera Unlikely to Pay, sarà molto più rigida. Quindi cercate di tenervi entro i fidi (anche spostando incassi su un altro conto se un fido è strapieno – accorgimento tattico, ma attenzione ai pignoramenti in corso).
- Utilizzare la Composizione Negoziata come leva contrattuale: se entrate in CNC e ottenete misure protettive, le banche non possono revocare le linee di credito solo perché siete in CNC e, anzi, se le avevano sospese in via cautelativa e il tribunale concede le misure protettive, devono riattivarle . Ciò può essere sfruttato: paradossalmente, avviare la composizione negoziata può impedire alla banca di staccare la spina immediatamente. Inoltre, l’art. 16 CCII come modificato dice che la notizia dell’accesso alla CNC non è di per sé motivo per riclassificare il credito a sofferenza . Quindi, segnalare alla banca che siete in composizione negoziata con prospettive di soluzione potrà calmierare reazioni eccessive (perché sanno di dover giustificare le mosse caso per caso).
- Concorso della banca nella crisi (“finanziamento malato”): in rarissimi casi, se una banca ha concesso credito all’impresa in modo irresponsabile prolungandone artificialmente l’agonia (concessione abusiva di credito), può essere chiamata in responsabilità verso altri creditori. La Cassazione ad esempio ha affermato (ord. n. 11155/2024) che la banca che eroga nuovo credito a un imprenditore in crisi senza realistiche possibilità di risanamento, aggravando il dissesto, può essere responsabile di abuso del credito . Questo non è uno strumento del debitore in sé, ma è bene sapere che le banche stesse fanno attenzione a non esporsi troppo tardivamente. In sede di trattativa, far intravedere che la banca rischia critiche se non aiuta (perché magari vi ha spinto a indebitamenti eccessivi) può aiutare moral suasion.
3. Gestione dei debiti verso fornitori e altri creditori chirografari
I fornitori e subfornitori sono il sangue dell’azienda: vanno maneggiati con cura per non danneggiare l’operatività. Alcune linee guida:
- Prioritizzare fornitori critici: se alcuni fornitori sono cruciali (es. fornitore di acciaio che vi consegna materia prima), cercate di tenerli soddisfatti almeno in parte. Magari pagate loro una parte delle fatture recenti, anche a scapito di altri meno vitali, per dimostrare buona volontà. Questo sì, purtroppo, significa discriminare, ma se l’alternativa è fermare la produzione per mancanza di materiale, conviene. Bisogna però fare attenzione: pagamenti preferenziali nel periodo sospetto pre-fallimento (6 mesi prima per i non privilegiati) sono revocabili dal curatore se fatti quando l’impresa era già insolvente. Tuttavia, se la priorità è salvare l’azienda, è un rischio che si può correre in bonis (comunque se poi fate concordato, quei pagamenti eseguiti per esigenze di continuità potrebbero essere giustificabili e non revocati).
- Negoziare dilazioni scritte (con attenzione): potete proporre ai fornitori un accordo scritto di piano di rientro: ad es. riconoscendo l’importo dovuto e impegnandovi a pagarlo a rate mensili. Spesso i fornitori lo accettano, magari con riserva di sospendere forniture se saltate una rata. Attenzione però: firmare una scrittura privata di questo tipo interrompe la prescrizione e costituisce riconoscimento del debito (rendendo vano qualunque precedente contestazione) e può essere munita di efficacia esecutiva (ad esempio se firmate cambiali o effetti per dilazionare). Questo va bene se siete sicuri del debito e della possibilità di rispettare almeno in gran parte il piano; se poi finite in concordato, i fornitori avranno comunque quel credito rateizzato (che andrà inserito). L’aspetto positivo è che un fornitore con accordo in mano di solito rinuncia ad azioni legali immediate; quello negativo è che gli avete fornito “munizioni” (titoli di credito) per pignorarvi più facilmente in caso di vostro inadempimento. Suggerimento: potete condizionare l’accordo: ad esempio, prevedere che il fornitore rinuncia a interessi di mora e a eventuali penali in cambio della vostra ammissione del capitale dovuto e del pagamento a rate – in tal modo ottenete un vantaggio voi (meno costo) in cambio del vantaggio per lui di avere un piano e un riconoscimento. Se possibile, evitate di firmare cambiali o assegni postdatati: se poi non li onorate, diventano titoli esecutivi immediati (oltre al rischio penale per l’assegno a vuoto).
- Mantenere la fornitura attiva: negoziando la dilazione, cercate di assicurare che il fornitore continuerà a fornirvi durante il periodo. Magari accettate di pagare in anticipo il nuovo e a rate il vecchio. Molti fornitori adottano questa prassi: “ti mando altra merce solo se me la paghi a pronta cassa, e intanto mi dai TOT al mese sui vecchi arretrati”. Se è sostenibile per voi, accettatela – vi permette di non interrompere la produzione e di diluire il debito pregresso. Nella crisi, cash on delivery su nuove forniture può essere inevitabile per un po’.
- Gestire i fornitori non critici: fornitori secondari (non essenziali o facilmente sostituibili) potrebbero essere lasciati temporaneamente in sospeso se le risorse sono scarse. Ciò significa però rischiare cause da parte loro; valutate quanti sono e che importi rappresentano. Se sono tanti piccoli creditori (es. l’idraulico, la ditta di pulizie, ecc.), forse attenderanno prima di muoversi legalmente. Se alcuni iniziano a fare ingiunzioni, considerare di convogliare tutti in un unico tavolo di trattativa proponendo anche a loro un accordo generale (questo spesso avviene con l’ausilio di un advisor: convocare un meeting con più piccoli creditori e dire “vi pago il 40% in 12 mesi, altrimenti rischio di fallire e prendete zero”). Attenti che ciò non configuri atti in frode per i preferiti rispetto ad altri – se fate preferenze, ricordatevi il rischio revocatoria o malumori in eventuale concordato.
- Opposizione nelle cause se ci sono appigli: qualora un fornitore agisca in giudizio (ingiunzione), valutate con l’avvocato se vi sono motivi reali per opporsi: merce contestata, vizi, ritardi di consegna, calcolo interessi errato, ecc. Un’opposizione vi dà tempo (la causa dura magari 1-2 anni). Tuttavia, presentare opposizioni pretestuose può essere controproducente se poi si va in concordato (perché risulta conflittuale). Scegliete questa via solo se c’è un minimo fondamento o se è l’unico modo di prendere fiato.
- Attivare un mediatore/conciliatore commerciale: talvolta utilizzare un servizio di mediazione civile o un mediatore professionista per negoziare coi principali fornitori può portare a un accordo quadro. Questo è un approccio extragiudiziale più formale che può aiutare a distendere i toni.
- Proteggere fornitori pagati anticipatamente: se alcuni fornitori vi hanno dato anticipi per commesse (o clienti vi hanno pagato anticipato), quei importi vanno gestiti con cautela: restituirli precipitandovi può costituire preferenza, ma anche trattenerli senza poter consegnare la merce può portare a cause. Valutare situazioni del genere con legale.
Importante è anche comunicare ai fornitori la vostra volontà di pagarli appena possibile e aggiornarli regolarmente. Il silenzio e l’irreperibilità irritano e spingono alle vie legali; mantenere un dialogo – per quanto spiacevole – può far guadagnare pazienza dal creditore. In alcune circostanze, l’onestà paga: “guarda, ho questo problema, vendendo un macchinario fra due mesi potrò darti X, ti prego di aspettare” – molti piccoli imprenditori lo capiscono perché magari sono stati nella stessa barca.
4. Difendersi dalle Azioni Esecutive e Cautelari
Se qualche creditore ha già ottenuto un titolo (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto, cambiale protestata), può passare al pignoramento dei beni dell’azienda o del debitore. Vediamo come fronteggiare i tipi principali:
- Pignoramento mobiliare presso l’azienda: l’ufficiale giudiziario, su istanza di un creditore, può recarsi in azienda e pignorare beni mobili (macchinari, computer, veicoli, merci). È un evento destabilizzante, da evitare se possibile. Se temete arrivi ciò, potete prevenire in vari modi: (i) cercare di trovare accordo col creditore prima che proceda; (ii) in composizione negoziata, una volta chiesto le misure protettive, i nuovi pignoramenti sono inibiti (e i pendenti sospesi); (iii) se non siete (ancora) in procedura e l’ufficiale arriva, potete all’ultimo momento provare a evitare l’asporto dei beni chiedendo una conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.: consiste nel depositare una somma equivalente al debito in tribunale a garanzia, liberando i beni – ma richiede liquidità di solito, quindi spesso impraticabile per chi è in crisi). Una mossa difensiva a volte usata: far trovare all’ufficiale giudiziario beni già pignorati da altro creditore oppure beni essenziali per l’attività. Ad esempio, se un altro creditore (magari l’AdER) ha già pignorato i macchinari, un secondo creditore non può pignorare le stesse cose. Ovviamente non è auspicabile accumulare pignoramenti, ma se uno c’è già, paradossalmente blocca ulteriori aggressioni su quegli stessi beni (resta la coda). Se invece l’ufficiale pignora attrezzature vitali, si può chiedere al giudice dell’esecuzione la sostituzione dei beni pignorati con altro (art. 497 c.p.c.) oppure di poter continuare ad usarli se ciò non lede il creditore (non previsto formalmente, ma si può sollecitare una custodia in loco con uso). In ogni caso, se un creditore pignora i macchinari, occorre urgentemente valutare concordato o CNC perché la produzione si ferma.
- Pignoramento di crediti verso terzi (es. clienti): il creditore può notificare atto di pignoramento ai vostri clienti debitori (presso terzi) intimando loro di pagare a lui invece che a voi. Questo è devastante perché vi taglia incassi. Prevenzione: monitorare se i principali clienti ricevono tali atti e magari, se fattibile, far sì che quei clienti vi paghino prima che possano essere raggiunti (ad es. sollecitare incassi prima delle scadenze, se riuscite). Una volta notificato, il cliente è obbligato a congelare quanto vi deve e dichiararlo in tribunale. Anche qui, la composizione negoziata con misure protettive potrebbe bloccare i nuovi pignoramenti e sospendere quelli in corso (il giudice può sospendere le azioni esecutive avviate, se rientrano nel perimetro delle misure protettive). In concordato, scatta lo stay generale su tutte le esecuzioni, compresi questi atti.
- Pignoramento immobiliare: se l’azienda (o il garante) ha immobili ipotecati, la banca può iniziare esecuzione immobiliare. I tempi qui sono più lunghi (un’esecuzione immobiliare dura anche 1-2 anni), quindi c’è tempo per manovrare (ad es. includere l’immobile in un concordato e sospendere la vendita). Se però arriva un avviso di vendita all’asta, di solito c’è già stata lunga inerzia. Una soluzione extragiudiziale è proporre al creditore ipotecario di vendere privatamente l’immobile a miglior prezzo e di comune accordo (magari trovando un compratore voi), interrompendo l’asta. Le banche spesso accettano, a patto di recuperare più o meno il dovuto. Potete ottenere dall’istituto una rinuncia all’esecuzione se firmate un compromesso di vendita serio. Questo può salvare valore (le aste svalutano). Valutare sempre l’impatto fiscale e concordare come ripartire l’eventuale eccedenza di prezzo (se c’è, torna a voi).
- Sequestro conservativo o altre misure cautelari: in alcuni casi particolari, i creditori potrebbero aver richiesto al giudice un sequestro conservativo di beni (cautelando in anticipo). Ad esempio, l’Agenzia Entrate in caso di credito erariale ingente e pericolo di occultamento può ottenere un sequestro. Oppure un fornitore se dimostra che state dissipando beni. Se accade, occorre reagire legalmente con un’avvocato per farlo revocare dimostrando che non vi è pericolo nel ritardo. Le misure cautelari però preludono a esecuzioni rapide, quindi segnalano alta gravità.
Strategie generali anti-pignoramento:
- Conti bancari alternativi: Sapendo della Cassazione 2025 sul pignoramento dinamico , se avete un pignoramento fiscale sul conto A, aprite un conto B in un’altra banca e indirizzate lì i futuri incassi prima che vengano agganciati. Attenzione: se l’atto di pignoramento è già notificato, i bonifici in arrivo sul conto A saranno bloccati fino a 60 giorni dopo la notifica . Dunque occorre informare i clienti di pagare sul nuovo conto B. L’AdER dovrà scoprirlo per pignorarne un altro, il che richiede tempo e informazioni. È una difesa empirica: non risolve il debito ma evita il soffocamento.
- Cambiare forma giuridica o vendere l’attività? Alcuni pensano di costituire una nuova società pulita dove far confluire l’attività e lasciare la vecchia nei debiti. Questa operazione (fenomeno della “fenice” o “bad company”) è lecita solo se fatta rispettando le norme: se comporta distrazione di beni dalla vecchia a scapito dei creditori, può essere revocata e configurare bancarotta fraudolenta. Quindi estrema cautela. Trasferire asset a una newco andrebbe fatto a valori di mercato e comunque non protegge se i creditori possono revocarlo entro 2 anni. Inoltre, i debiti (specialmente fisco) potrebbero seguirvi (es. fisco potrebbe contestare cessione d’azienda simulata, o applicare l’art.2560 c.c. per cui il compratore d’azienda risponde dei debiti risultanti dai libri contabili ). Dunque non improvvisare spogli societari senza assistenza legale: rischiano di peggiorare la situazione.
- Affidarsi a un legale per le esecuzioni: se un pignoramento parte, avere un avvocato pronto a seguire l’esecuzione può aiutare a trovare falle procedurali per guadagnare tempo (ad es. opposizione ex art. 615 c.p.c se l’atto ha vizi, o istanze di sospensione). Non tutte funzioneranno, ma qualche vizio si trova, soprattutto in esecuzioni fiscali (spesso le notifiche delle cartelle in passato erano viziate – oggi meno, ma controllare).
- Conversione del pignoramento: come detto, è la facoltà di evitare la vendita depositando l’importo dovuto (anche a rate in 18 mesi al massimo, con istanza motivata). Se ad un certo punto riuscite a trovare un finanziatore o liquidità per saldare (o ridurre) un pignoramento, usate questa via formale per farlo cessare.
5. Salvaguardia del patrimonio personale dell’imprenditore
Se la nostra ipotetica azienda di raschiatori industriali è una S.r.l. o S.p.A., in teoria i creditori dovrebbero soddisfarsi sul patrimonio della società e non su quello dei soci. Tuttavia, abbiamo visto che spesso l’imprenditore è co-obbligato tramite garanzie personali (fideiussioni, ipoteche su beni personali). Inoltre, alcuni debiti (specie tributari) possono ricadere sui rappresentanti in certe condizioni (si pensi a sanzioni tributarie amministrative, che in parte colpiscono anche persone fisiche in solido, o al caso dell’amministratore che incassi attivi post liquidazione e non li destini ai creditori, venendo poi citato ex art. 2495 c.c. ).
Per proteggere il proprio patrimonio personale, l’imprenditore può:
- Verificare se le fideiussioni sono valide: come detto, far valutare al legale se le garanzie personali firmate hanno profili di nullità (fideiussione omnibus ABI, ecc.). Se c’è appiglio, potrebbe rifiutare il pagamento in sede extragiudiziale, costringendo la banca a far causa per far valere la garanzia – causa in cui lui eccepirà la nullità. Non è una protezione assoluta, ma una chance.
- Valutare il ricorso a istituti di protezione patrimoniale (con cautela): Fondo patrimoniale: l’imprenditore può aver costituito in passato un fondo patrimoniale su beni immobili per destinarli ai bisogni familiari. Sappia che tale vincolo non protegge i beni dai creditori se il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (il debito d’impresa in genere è considerato estraneo) . Infatti, la Cassazione ha più volte stabilito che debiti fiscali o societari non rientrano nei bisogni della famiglia, quindi l’Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca e pignorare immobili in fondo patrimoniale per tali debiti. Solo se il creditore sapeva che il debito era contratto per fini familiari e lo ha dichiarato, si applica la protezione. Quindi, il fondo patrimoniale è di scarsissima utilità come scudo per debiti aziendali. Trust o vincoli di destinazione: costituire un trust di protezione durante la crisi è fortemente sospetto e sarà verosimilmente revocato come atto in frode se fatto 1-2 anni prima del fallimento. Un trust fatto molti anni prima, senza avere allora debiti, potrebbe reggere (nessuna revocatoria se lontano >5 anni per atti a titolo gratuito). Ma crearne uno quando i creditori sono già alle porte è letteralmente un boomerang giuridico (sarebbe una classica bancarotta per distrazione se poi fallite).
- Impiego di capitali personali nel salvataggio: può sembrare paradossale, ma investire parte del proprio patrimonio personale per pagare i debiti dell’azienda può essere la scelta più sensata se si vuole salvare l’azienda e indirettamente proteggere il resto del proprio patrimonio. Ad esempio, se mettendo soldi propri evitate il fallimento e quindi evitate che la banca escuta la fideiussione per l’intero, potreste limitare il danno. Oppure se mantenete l’impresa in vita, potrete continuare a ricavare reddito per ripianare i vostri debiti personali. Questa è una valutazione caso per caso: mai gettare buon denaro dietro al cattivo senza un piano di turnaround credibile. Ma se il piano c’è, i soci devono fare la loro parte (nuove garanzie, nuovi apporti). Tra l’altro, nei concordati è comune che i soci apportino finanza esterna (denaro fresco non proveniente dall’attivo aziendale) per migliorare la percentuale di soddisfo creditori. Questa finanza può essere incentivata dal fatto che i soci manterranno la società.
- Assicurazione RC degli amministratori: se esiste una polizza D&O (Directors and Officers) che copre la responsabilità civile degli amministratori verso terzi, tenerla attiva. Potrebbe coprire alcune richieste danni (non certo i debiti contrattuali, ma ad es. risarcimenti per atti di mala gestio). Non confidarci troppo, ma non farla decadere.
- Valutare la crisi da sovraindebitamento personale: se l’imprenditore è anche indebitato personalmente (es. per fideiussioni escusse, debiti personali vari) e non ha accesso a un fallimento personale (in Italia l’imprenditore fallisce con l’impresa, ma se la sua impresa è società di capitali, lui come persona fisica non fallisce mai), può accedere alle procedure ex L.3/2012 (ora nel CCII per il debitore non fallibile). Può proporre ai suoi creditori personali un Piano del Consumatore (se i debiti non sono principalmente d’impresa) o un Concordato Minore o la Liquidazione Controllata del Sovraindebitato per liberarsi dei debiti personali. Ad esempio, se la società è fallita e lui resta con un debito residuo verso banca per fideiussione di 200k, come privato può chiedere l’esdebitazione del sovraindebitato. Questo ovviamente è un percorso a latere, ma fa parte del quadro di difesa complessivo post-crisi.
In sintesi, la miglior difesa del patrimonio personale è la gestione ordinata della crisi aziendale. Se evitate comportamenti illegali e guidate l’impresa attraverso un risanamento o una procedura concorsuale trasparente, probabilmente il vostro patrimonio personale (al netto di garanzie prestate) non sarà coinvolto, o quantomeno sarete poi liberato dai residui.
6. Sfruttare le opportunità di legge (sanatorie, incentivi) durante la crisi
Nei periodi di crisi economica generale, il legislatore offre spesso strumenti di sollievo. Il bravo imprenditore indebitato deve restare informato su quali agevolazioni può cogliere:
- Definizioni agevolate fiscali: come già detto, se esce una rottamazione cartelle nuova (nel 2023 c’è stata la quater, nel 2024/25 forse altre), valutate l’adesione. Pagare solo il capitale fiscale senza sanzioni e interessi può ridurre il debito fiscale del 30-40%. La rottamazione quater prevedeva 18 rate in 5 anni, molto sostenibile. Se l’azienda è in concordato, però, attenzione: per aderire a rottamazione di solito bisogna essere “in bonis” o quantomeno poi rispettare le rate (nel concordato sarebbero falcidiate, quindi incompatibile). Meglio usare rottamazioni se siete fuori da procedure concorsuali e volete gestire extragiudizialmente.
- Stralcio dei mini-debiti e discarico automatico: come visto, dal 2023 c’è stato lo stralcio dei debiti <= 1.000 € affidati dal 2000-2015 (Legge di Bilancio 2023) . E dal 2026 parte lo stralcio automatico di quelli non riscossi in 5 anni . Non è che possiate far molto per “usarlo”, se non prendere atto che se l’azienda è nullatenente il Fisco prima o poi mollerà. Ma non fateci conto attivo se avete beni, perché allora continuerà.
- Contributi o finanziamenti agevolati per crisi: controllate se la vostra azienda rientra in qualche misura di sostegno locale o nazionale (ad es. fondi di garanzia speciali, contributi a fondo perduto in settori colpiti da crisi, ecc.). Per l’export, ad esempio Simest a volte offre finanziamenti agevolati per internazionalizzazione; in alcuni casi di tensione di liquidità, la presenza di un progetto di internazionalizzazione vi può far ottenere liquidità fresca con interessi bassi. Oppure, regioni e camere di commercio talvolta attivano voucher alle imprese in crisi per consulenze gratuite di esperti (ci sono stati bandi per usufruire di esperti in composizione negoziata con costi coperti).
- CIGS per crisi aziendale: se avete dipendenti e calo di lavoro, potreste richiedere la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale. È un processo con sindacati e ministero, ma consente di ridurre il costo del personale temporaneamente (parte degli stipendi li paga l’INPS). In settori industriali ciò è comune. Evita di accumulare troppi debiti verso dipendenti e consente di tenerli in attesa di miglior sorte o di reindustrializzazione.
- Nuova finanza con garanzie pubbliche: nel periodo Covid vi erano prestiti garantiti 100% Stato fino a 30k, e SACE “Garanzia Italia” per prestiti più grandi. Ora non più generalizzati, ma il Fondo PMI esiste sempre. In crisi, ottenere nuovo credito è arduo. Però col DL Aiuti 2022 è stata prevista la possibilità che l’imprenditore in composizione negoziata possa ottenere finanziamenti prededucibili garantiti dal Fondo PMI fino all’80%. Se siete in CNC, informatevi con la banca su questa opportunità: qualche istituto potrebbe concedere liquidità di emergenza se c’è la garanzia pubblica (anche se se la crisi degenera, il Fondo pagherà la banca e poi sarà creditore prededucibile in eventuale fallimento).
- Crediti d’imposta e compensazioni: verificate se avete crediti fiscali compensabili (IVA a credito, bonus ricerca e sviluppo, crediti per investimenti 4.0, ecc.). Compensare debiti tributari con crediti d’imposta è un modo per ridurli senza esborso di cassa. Se l’azienda in crisi non usa quei crediti, è un peccato: ad esempio, un credito IVA può essere usato per compensare contributi INPS dovuti, evitando di pagare cash. Attenti solo a non compensare crediti inesistenti (reato).
- Transazione fiscale e contributiva nei piani: se decidete per concordato o accordo, non esitate a inserire la proposta di transazione fiscale (pagamento parziale/dilazionato di debiti verso AE, INPS). È prevista dall’art. 63 CCII e seguenti, e come visto ora i giudici possono omologare anche se AE/INPS dissentono, a certe condizioni . Ciò è molto utile perché storicamente Fisco e INPS non accettavano mai piani con meno del 100% se non c’erano cause perse. Ora li potete coinvolgere con forza di legge.
- Mantenersi informati sulle sentenze di Cassazione pro-debitore: ad esempio, se esce una sentenza che dichiara illegittimo un certo balzello (mettiamo, annulla le sanzioni INPS troppo alte, o cambia calcolo interessi Equitalia), farla valere. Ad esempio, la Corte Costituzionale un paio di anni fa ha dichiarato illegittimo l’aggio di riscossione oltre una certa misura: di conseguenza, alcuni debitori hanno chiesto sgravio di quella componente. Mantenere un legale aggiornato su queste evoluzioni può farvi risparmiare qualcosa.
7. Cosa non fare – errori da evitare
È utile elencare sinteticamente anche i principali errori che un imprenditore in debito spesso commette e che vanno assolutamente evitati:
- Non “sparire”: fuggire, rendersi irreperibili ai creditori, non rispondere a PEC e raccomandate è deleterio. I creditori penseranno subito al peggio (fuga con il bottino) e diventeranno più aggressivi. Inoltre rischiate atti notificati in irreperibilità, quindi senza saperlo vi troverete pignoramenti. Mantenete sempre un contatto – tramite un professionista magari – con i creditori, fosse anche per dire “sto lavorando a una soluzione, portate pazienza”.
- Non mentire ai creditori (oltre la decenza): dare assicurazioni false (“domani ti pago tutto”) solo per prendere tempo è pericoloso: se non mantenete, perdete credibilità e peggiorate la situazione (vi faranno decreti ingiuntivi immediati non fidandosi più). Meglio promettere poco e rispettare, che promettere tanto e deludere.
- Non fare pagamenti selettivi sospetti a insiders: pagare il debito verso la società di un parente o restituire finanziamenti soci mentre non pagate fornitori può configurare bancarotta preferenziale se poi fallite. In generale, evitate di favorire parti correlate a scapito di estranei. Se dovete preferire qualcuno (cosa che come detto capita per i fornitori critici), documentate la ragione economica (es. ho pagato Tizio perché fornisce la materia prima essenziale).
- Non aggravare l’esposizione confidando in salvataggi miracolosi: es. non ordinate altra merce a fornitori se già sapete che non li pagherete, salvo che ciò serva a completare un lavoro che vi paga un cliente e genera cassa. Cioè, non aumentate il buco senza un piano realistico di come quel buco in più genererà valore. Sennò è semplice aggravamento doloso del dissesto.
- Non distrarre beni aziendali: niente vendite simulate a parenti, niente prelevare macchinari la notte e nasconderli, niente svuotare il magazzino senza traccia. Oltre a essere reato, oggi grazie all’incrocio banche dati e al fatto che i curatori sono molto attenti, tali manovre emergono e vi lasciano senza difese (niente esdebitazione se condotta fraudolenta).
- Non fare operazioni societarie affrettate: fusione, scissione per segregare debiti da una parte e attivo dall’altra possono essere revocate o dichiarate inefficaci se fatte in malafede. Il Correttivo 2024 ha previsto che anche negli accordi di ristrutturazione vanno rispettate le norme sulle operazioni straordinarie (art. 116 CCII) , per evitare abusi. Quindi se anche fate spin-off dell’immobile in altra società, sappiate che se poi c’è fallimento, il curatore può revocarla se recente (actio pauliana fallimentare).
- Non ignorare i consulenti: se i vostri professionisti (commercialista, legale) vi suggeriscono di attivare subito un certo strumento (tipo CNC o concordato) e voi, per orgoglio o speranza, procrastinate, potreste pentirvene. Spesso il tempo perso è opportunità persa. Prima iniziate una trattativa strutturata o una procedura, maggiori risorse resteranno per pagare creditori in un piano (quindi più fattibile) e minori responsabilità per voi.
Seguendo queste strategie e cautele, l’imprenditore debitore potrà navigare la fase più acuta della crisi minimizzando i rischi collaterali e ponendo le basi per una soluzione positiva (risanamento) o quantomeno per una chiusura ordinata e dignitosa (liquidazione controllata con esdebitazione).
Nei prossimi paragrafi illustreremo un caso pratico simulato per visualizzare l’applicazione di queste misure e, infine, presentiamo una sezione di Domande e Risposte che chiarisce in forma concisa i dubbi più ricorrenti dei debitori in queste situazioni.
Caso Pratico: La Raschialux S.r.l. – Crisi e Soluzione a Confronto
Per rendere concreti i concetti esposti, immaginiamo un caso pratico basato sulla tipologia di azienda considerata (produzione di raschiatori industriali). Raschialux S.r.l. è un’azienda toscana fondata nel 2005, specializzata in raschiatori per nastri trasportatori e macchinari industriali di pulizia. Negli ultimi anni Raschialux ha investito molto: nel 2021 ha acquistato un nuovo impianto laser di taglio lamiera in leasing (valore €800.000), e nel 2022 ha ampliato il capannone con un mutuo ipotecario da €500.000. Contemporaneamente, i prezzi dell’acciaio (sua materia prima) sono aumentati del 50%, comprimendo i margini; inoltre, un grosso cliente estero non ha pagato fatture per €200.000 a causa di difficoltà sue, lasciando Raschialux esposta. A fine 2024, l’azienda si trova con:
- Debiti bancari: €400.000 residuo mutuo (garantito da ipoteca sul capannone), €150.000 di scoperto di c/c e anticipi SBF (fido revocabile).
- Debiti leasing: €500.000 residuo sul macchinario laser (valore di mercato attuale forse €600k).
- Debiti fornitori: €300.000 (di cui €180k verso fornitore di acciaio “SteelSpa”, il più critico; altri sparsi).
- Debiti fiscali: €120.000 di IVA non versata del 2023, €80.000 tra INPS e ritenute.
- Debiti vari: €50.000 verso consulenti e manutentori; €20.000 bollette arretrate.
- Crediti attivi: €100.000 di fatture ancora da incassare; magazzino lamiera €70.000.
- Cassa: quasi zero; produzione ridotta per mancanza di liquidità ad acquistare materia prima.
Il capitale sociale è eroso dalle perdite: PN 2024 è negativo per €100.000. Dunque Raschialux è in pieno stato di crisi/incipiente insolvenza.
Vediamo ora due possibili scenari: uno in cui i soci di Raschialux non fanno nulla o agiscono in ritardo, e uno in cui mettono in atto le strategie difensive corrette per tempo.
Scenario A: Inerzia e Aggravamento (cosa succede senza adeguata difesa)
- Gennaio 2025: Raschialux omette di pagare l’IVA dovuta il 16 gennaio (€50k) e non versa i contributi di dicembre. Ignora anche le sollecitazioni telefoniche di SteelSpa che reclama €180k da mesi. Gli amministratori sperano in una grossa commessa che “forse arriva”.
- Febbraio 2025: La banca, vedendo l’insoluto sul pagamento rate mutuo e l’aumento dello scoperto (Raschialux ha usato oltre il fido per pagare stipendi), revoca le linee di credito e manda lettera di decadenza sul mutuo (chiedendo rientro totale in 15 gg) e sullo scoperto (€150k). I soci, in difficoltà, non rispondono; la banca segnala l’azienda a “sofferenza” in Centrale Rischi. SteelSpa, spazientita, ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per €180k a metà febbraio.
- Marzo 2025: L’ufficiale giudiziario su istanza di SteelSpa fa accesso in azienda e notifica pignoramento su un muletto e su varie materie prime (lamiera) trovate; inoltre notifica atto presso terzi a due clienti di Raschialux debitori, bloccando loro i pagamenti (pignoramento crediti). L’azienda perde così materiali (che erano indispensabili per produrre) e non incassa quei €50k da clienti che vanno vincolati. A fine marzo, i lavoratori di Raschialux non prendono stipendio e 3 su 15 si licenziano (due operai specializzati trovano altro).
- Aprile 2025: La società di leasing, che non riceve canoni da 4 mesi, dichiara la risoluzione del leasing e invia ingiunzione per la restituzione immediata del macchinario laser. A metà aprile, tecnici del leasing entrano (con ufficiale giudiziario) e smontano il macchinario, portandoselo via. Questo ferma completamente la parte produttiva più avanzata di Raschialux. Nel frattempo l’INPS invia una segnalazione allerta (PEC) perché i debiti contributivi superano €20k e sono 5 mesi in ritardo – ma la PEC non viene neanche letta, in azienda la posta è caotica.
- Maggio 2025: Con l’azienda semi-bloccata, nessuna commessa consegnata, altri clienti iniziano a reclamare danni e uno annulla un contratto. L’Agenzia Entrate-Riscossione notifica un pignoramento sul conto corrente per €200k di debiti tributari (IVA e altro). Il conto era quasi vuoto, ma scatta la regola che ogni euro che entra nei prossimi 60 giorni sarà girato al Fisco . Raschialux prova a far pagare un cliente su un conto alternativo, ma AdER pignora anche quello entro breve (avendo accesso all’anagrafe conti). Il capannone di proprietà viene messo all’asta dalla banca mutuante che ha ipoteca: a maggio pubblicano l’avviso di vendita per settembre (base d’asta €400k). I soci a questo punto gettano la spugna e non si presentano in azienda.
- Giugno 2025: Alcuni fornitori minori, vedendo la malaparata, presentano istanza di liquidazione giudiziale al Tribunale (vecchia istanza di fallimento), allegando lo stato di fatto (pignoramenti, revoche fidi, dipendenti in protesta). Il Tribunale convoca gli amministratori, che non hanno neanche un piano da esibire né difese credibili (l’insolvenza è palese).
- Luglio 2025: Il Tribunale dichiara la liquidazione giudiziale di Raschialux S.r.l. Il Curatore insediato trova un’azienda spenta: il macchinario principale portato via, dipendenti a casa. Realizzerà ben poco: riuscirà a vendere il capannone (che era all’asta, ma probabilmente in asta andrà deserto e verrà ribassato; ipotizziamo incassa €300k) e qualcos’altro. I creditori chirografari prenderanno briciole. I soci/amministratori rischiano azioni revocatorie per pagamenti preferenziali (in realtà non ne hanno fatti perché non avevano pagato nessuno, hanno solo aggravato i debiti). Però il Curatore sta valutando la responsabilità ex art. 2486 c.c. perché l’attività è proseguita perdendo capitali e facendo diminuire il valore del magazzino e dei crediti che si sono deteriorati. I lavoratori rimasti devono insinuarsi per TFR e ultime paghe (saranno pagati dal Fondo di garanzia). Il socio amministratore aveva dato fideiussione sul mutuo: la banca dopo il fallimento ha titolo per escutere lui per l’eventuale differenza (ad esempio se su €400k di mutuo ricava €300k dall’asta, chiederà €100k al fideiussore). Idem per lo scoperto c/c. Insomma, l’esito è disastroso: azienda chiusa, soci magari coinvolti personalmente, e debiti in gran parte insoddisfatti.
Questo scenario mette in luce come la mancanza di azione porti a una spirale di eventi incontrollati: revoche di credito, esecuzioni multiple, perdita di asset chiave, reputazione rovinata e inevitabile fallimento.
Scenario B: Intervento tempestivo e composizione negoziata (difesa efficace)
- Gennaio 2025: I soci di Raschialux riconoscono che la crisi è grave. Con l’aiuto del loro commercialista, predispongono uno schema di risanamento: vedono che hanno un portafoglio ordini potenziale (clienti interessati) ma serve capitale per materie prime. Decidono di attivare la Composizione Negoziata della Crisi. Il 20 gennaio presentano istanza sulla piattaforma nominando la situazione di squilibrio (perdite, debiti scaduti) e allegando i dati. Viene nominato in breve un Esperto indipendente.
- Febbraio 2025: Durante il primo incontro con l’Esperto, i soci spiegano che l’azienda è in difficoltà ma con commesse possibili se riesce a rifinanziarsi. Chiedono subito di ottenere protezione dai creditori più pressanti. Il 10 febbraio, Raschialux deposita al Tribunale un’istanza di misure protettive: chiede di sospendere per 4 mesi ogni azione esecutiva da parte di banca, fornitori e Fisco, specificando l’elenco dei creditori noti. Il Tribunale, vista la documentazione e l’impostazione seria (c’è già una bozza di piano redatta dal professionista attestatore che collabora con l’Esperto), concede le misure protettive erga omnes. Il provvedimento è pubblicato nel Registro delle Imprese : SteelSpa vede la notizia e quindi non può procedere con ingiunzioni o pignoramenti. La banca, che aveva in animo di revocare gli affidamenti, riceve notifica del provvedimento e riattiva le linee di fido che aveva bloccato (obbligo imposto dal tribunale, ex art. 16 correttivo) . I dipendenti non vedono stipendi in ritardo perché con le linee sbloccate Raschialux riesce a pagare gennaio.
- Marzo 2025: L’Esperto convoca un incontro con i principali creditori: la banca, la società di leasing, SteelSpa, e anche l’Agenzia delle Entrate (invita un rappresentante). Nel frattempo, con l’aiuto di un consulente finanziario, Raschialux ha elaborato un piano di rilancio: individua un investitore interessato a entrare al 30% se l’azienda viene ripulita dai debiti, e i soci stessi sono disposti a conferire un immobile personale come garanzia per un nuovo finanziamento. Al tavolo negoziale, Raschialux propone: (i) di ristrutturare il debito bancario trasformando lo scoperto in un mutuo 5 anni con garanzia Fondo PMI e ridurre il tasso; (ii) alla società di leasing propone di mantenere il contratto abbassando però la rata per i prossimi 6 mesi e allungando la durata di un anno (questo è possibile se il leasing acconsente, in alternativa valutano una vendita e ri-leasing del macchinario con intervento di un terzo); (iii) a SteelSpa e agli altri fornitori propone un pagamento del 60% del dovuto in 24 mesi, con il 10% immediato come segno di impegno; (iv) al Fisco e INPS propone una transazione fiscale: pagare il 50% di IVA e contributi in 5 anni, rinunciando a sanzioni, evidenziando che in liquidazione prenderebbero forse 20%. Al tavolo, ovviamente, ogni parte negozia. L’Esperto facilita: ad esempio, convincendo la banca che mantenere l’azienda in vita, magari garantita dallo Stato (Fondo PMI), è meglio che farla fallire e recuperare metà. Grazie alle misure protettive in corso, nessun creditore ha leva per aggredire e quindi sono incentivati a trattare.
- Aprile 2025: Dopo varie sessioni, Raschialux raggiunge un accordo quadro con la maggioranza dei creditori: la banca aderisce (anche per via della moral suasion dell’Esperto e perché la banca sa che se Raschialux va in concordato potrebbe subire un cram-down), SteelSpa e altri fornitori rappresentanti il 70% dei crediti chirografari firmano l’accordo accettando 60% in 2 anni, il leasing concede 6 mesi di moratoria canoni, e l’Agenzia Entrate si riserva (essendo ente pubblico, non può formalmente aderire senza una procedura). L’Esperto ritiene che l’impresa sia risanabile con questo accordo e lo mette per iscritto nella relazione finale. A questo punto, Raschialux decide di formalizzare il tutto in un Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 60 CCII: con l’ausilio legale, redige l’accordo che incorpora le intese (compresi i pagamenti parziali a Fisco e INPS come proposto). Adesioni ottenute: banca (20% dei crediti totali), fornitori vari (50%), leasing (10%). Fisco e INPS non hanno aderito formalmente (20% dei crediti). Ma poiché gli altri creditori aderenti superano il 75%, Raschialux può chiedere l’omologazione nonostante il Fisco dissentente, invocando il cram-down fiscale: offre infatti almeno 50% al fisco e gli altri creditori sono più del 25% , condizioni per cram-down soddisfatte.
- Maggio 2025: Raschialux deposita in Tribunale l’accordo di ristrutturazione con tutta la documentazione e la richiesta di omologa anche in mancanza di adesione del Fisco. Durante la pendenza, le misure protettive continuano (possono essere estese fino all’omologa). La banca nel frattempo ha concesso un nuovo credito di €100k assistito da garanzia statale e prededucibile (autorizzato dal tribunale su richiesta ex art. 22 CCII) : con questi soldi l’azienda può riavviare la produzione comprando acciaio e pagare l’acconto del 10% ai fornitori concordato. I dipendenti, informati del piano, rimangono e anzi accettano 2 mesi di CIGS per alleggerire i costi durante la ristrutturazione.
- Giugno 2025: Il Tribunale omologa l’accordo di ristrutturazione. L’Agenzia Entrate si era opposta lamentando che vuole più del 50%, ma il Tribunale verifica che il piano dà al Fisco almeno quanto (anzi, più) otterrebbe in un fallimento (dove forse prenderebbe 20%) e che gli altri creditori hanno accordato la ristrutturazione con elevata maggioranza, dunque approva l’accordo anche senza il consenso del Fisco . Con il decreto di omologa, l’accordo diventa vincolante per i creditori aderenti e viene pubblicato. Le misure protettive cessano, ma ora c’è l’accordo: i creditori devono attenersi. Il Fisco, per la parte falcidiata, viene cram-downato (il debito originario viene ridotto secondo quanto previsto dal piano omologato). Raschialux esce dalla procedura concorsuale e riprende la normale attività sotto l’onere di rispettare il piano.
- Luglio 2025 e oltre: L’azienda, alleggerita, riparte: con i €100k di nuova finanza produce e consegna ordini, generando margini. Paga puntualmente le rate ai fornitori secondo l’accordo (ogni trimestre versa il 7.5%: in due anni farà 8 rate per arrivare al 60%). Paga anche le rate concordate a Equitalia (che contengono il 50% del debito fiscale spalmato in 5 anni). Il macchinario in leasing non è stato portato via, e dal settembre 2025 Raschialux riprende a pagare i canoni (a regime normalizzato). I soci hanno dovuto sacrificare parte di proprietà (hanno dato ipoteca di 2° grado su un immobile personale come garanzia aggiuntiva per la banca rifinanziatrice), ma mantengono il controllo della società. Nel 2026 entra anche l’investitore annunciato, apportando €200k di capitale fresco in cambio del 30% delle quote: ciò consente di onorare anticipatamente parte delle rate concordatarie (magari saldano in anticipo i fornitori col 60% pattuito, migliorando anche i rapporti). Nel 2027 Raschialux è una PMI risanata, con meno debiti, un socio in più, e ha preservato i posti di lavoro. I creditori hanno ottenuto più di quanto avrebbero preso in caso di fallimento e in tempi più rapidi.
Questo Scenario B mostra come l’approccio proattivo e l’uso degli strumenti giusti possono evitare la dissoluzione dell’impresa, pur richiedendo sacrifici e negoziazioni complesse. La chiave è stata la Composizione Negoziata che ha congelato il caos e portato le parti al tavolo, seguita da un accordo omologato con la possibilità di cramdown fiscale che ha risolto lo scoglio del debito erariale.
Naturalmente non tutti i casi reali finiscono così rosei; tuttavia, l’obiettivo di questa simulazione è evidenziare il contrasto netto tra l’inazione (o azione tardiva) e l’attivazione tempestiva di procedure di gestione della crisi: nel primo caso, un’azienda potenzialmente sana viene polverizzata dalle azioni scoordinate dei creditori; nel secondo, le energie residue vengono canalizzate in una soluzione razionale dove tutti perdono qualcosa ma nessuno perde tutto.
Conclude la nostra trattazione una sezione di Domande & Risposte, che in forma sintetica chiarisce i dubbi più frequenti per un imprenditore debitore in queste circostanze, fornendo un ulteriore strumento di consultazione rapida.
Domande Frequenti (FAQ)
D1: La mia azienda ha debiti fiscali molto alti che non riesco a pagare. Potrei avere conseguenze penali? Come gestire i debiti col Fisco?
R1: Il debito fiscale in sé (ossia le imposte non pagate) non è reato, ma alcuni omessi versamenti oltre soglia sono penalmente sanzionati. In particolare, il mancato versamento di IVA superiore a €250.000 annui è reato tributario (punibile con reclusione) ; analogamente, non versare le ritenute IRPEF sui dipendenti oltre €150.000 annui configura reato. Altre violazioni tributarie (es. dichiarazioni fraudolente) possono rilevare se c’è stata frode. Dunque, se la sua azienda è in crisi di liquidità, priorizzi il pagamento di IVA e ritenute entro i limiti penalmente rilevanti, o utilizzi eventuali compensazioni (crediti d’imposta) per abbatterli. In parallelo, per gestire l’ammontare globale del debito fiscale, può: (i) chiedere all’Agente della Riscossione una rateizzazione amministrativa (72 o 120 rate) per congelare le azioni esecutive; (ii) verificare l’accesso a definizioni agevolate (rottamazione delle cartelle) se aperte; (iii) includere i debiti fiscali in un piano di ristrutturazione, tramite transazione fiscale (proponendo di pagarne una parte in concordato o accordo). Grazie alle riforme, il tribunale può omologare l’accordo di ristrutturazione o il concordato anche senza l’ok del Fisco se offrite almeno il 50-60% del debito e quella è la massima soddisfazione possibile . Importante: non ignorare le comunicazioni dell’Agenzia Entrate-Riscossione e le eventuali intimazioni (solleciti, preavvisi di ipoteca) – attivi per tempo le contromisure sopra dette. Tenere un dialogo (tramite commercialista) con l’ufficio legale AdER può talvolta far guadagnare tempo ulteriore.
D2: La banca mi ha revocato i fidi e richiesto rientro immediato del mutuo: può farlo? Come posso difendermi da un’azione così?
R2: Dipende dal contratto. I fidi di cassa (aperture di credito in c/c) sono spesso “a revoca” o sino a revoca, ciò significa che la banca può revocarli in qualsiasi momento secondo pattuizione contrattuale (ovviamente non in modo discriminatorio illecito). Se la banca percepisce un aggravarsi del merito creditizio, la revoca rientra nella sua facoltà e difficilmente contestabile, se contrattualmente prevista. Per i mutui o finanziamenti a termine, invece, la banca può esigere il rimborso anticipato solo nei casi previsti (insolvenza conclamata, inadempimento di rate, covenant violati). Se non siete formalmente decaduti dal beneficio del termine (es. non avete pagato due rate), la banca non può accelerare arbitrariamente (se lo facesse, potreste difendervi contestando la decadenza). In pratica, però, quando l’azienda va in crisi la banca trova quasi sempre appigli per revocare (p.es. rating interno scaduto). Difese: Prima che accada, cercate un dialogo proattivo (come spiegato nelle strategie) e magari formalizzate una richiesta di moratoria. Se ha già revocato: potete provare a trattare un piano di rientro invece che il rientro immediato (spesso inviando un piano scritto ottentete almeno una dilazione breve). In extremis, l’accesso a una procedura concorsuale (concordato, accordo in bianco, comp.neg.) sospende di fatto l’efficacia della revoca: se ottenete misure protettive, la banca non può escutere la garanzia né proseguire azioni esecutive . Addirittura, nel contesto CNC il Correttivo 2024 impone alla banca di riattivare le linee di credito se erano state congelate all’atto di richiedere misure protettive . Ciò è peculiare ma previsto: la ratio è evitare che la notizia della crisi privi l’impresa di liquidità residua e ne causi la morte. Ovviamente la banca potrà successivamente ridurre l’esposizione se giustificato, ma non può avere un atteggiamento arbitrario solo perché siete in comp.neg. In sintesi: legalmente contestare la revoca di un fido è arduo (la banca ha ampio margine), conviene trattare e, parallelamente, ricorrere a strumenti giuridici per congelare l’esazione (procedure di allerta/concorsuali).
D3: Possono i creditori aggredire i miei beni personali (casa, conto personale) per debiti della società?
R3: Se la società è di capitali (S.r.l., S.p.A.), di regola no: per legge i soci non rispondono dei debiti sociali con il loro patrimonio, oltre al capitale conferito. Tuttavia, vi sono eccezioni pratiche molto rilevanti:
– Garanzie personali: Se ha firmato fideiussioni o avalli per debiti della società (mutui, fidi, leasing), allora il creditore può escutere lei personalmente in base a quel contratto di garanzia. In Italia è prassi per PMI che banche e locatori chiedano garanzie ai soci/amministratori: in tal caso, giuridicamente i creditori agiscono contro di lei come coobbligato, non in quanto socio, ma l’effetto è lo stesso (pignoramento di beni personali, es. casa, stipendi, ecc.).
– Debiti tributari e verso enti: In certi casi, se la società non paga tributi, l’Agenzia Entrate Riscossione può rivolgersi agli amministratori: ad esempio, per sanzioni amministrative tributarie l’art. 11 D.Lgs. 472/97 prevede che se la società non paga, dopo escussione, possono essere escussi personalmente amministratori e liquidatori per talune sanzioni. Oppure, l’INPS se la società non versa contributi trattenuti ai dipendenti (le ritenute previdenziali) può procedere per omissione contributiva chiedendo conto all’amministratore (che rischia anche sul penale se supera soglie).
– Condotte distrattive o liquidazione impropria: Se lei, in qualità di socio, ha beneficiato di attivi della società in liquidazione a discapito dei creditori, può esserne chiamato a rispondere: es. la Cassazione ha affermato che, se una società viene cancellata dal Registro con debiti, i creditori possono agire contro i soci nella misura in cui questi hanno riscosso una quota di attivo in base al bilancio finale di liquidazione, salvo prova contraria . Dunque, se la società è stata chiusa distribuendo cassa ai soci e lasciando debiti, quei soci pagano quei debiti (fino a concorrenza di quanto incassato).
– Responsabilità personale per mala gestio: in sede concorsuale, se l’amministratore ha aggravato dolosamente il dissesto, il curatore può fargli causa per risarcimento danni ai creditori. Se condannato, il suo patrimonio personale ne risponde (è un’azione di responsabilità civile).
In sintesi, sebbene la forma societaria dia protezione, nel concreto i creditori dispongono spesso di leve sui beni personali. Per difendersi: (i) evitare di prestare garanzie personali avventate in futuro; (ii) per quelle già prestate, come detto, vedere se ci sono nullità (fideiussioni ABI standard) e in caso prepararsi a contestarle; (iii) non fare liquidazioni affrettate con attivo ai soci prima di soddisfare creditori; (iv) condurre la gestione in crisi con correttezza, così da non incorrere in responsabilità per colpa grave o dolo. Se poi la società finisce in liquidazione giudiziale (fallimento) e lei come persona fisica subisce conseguenze (es. rimane con debiti personali da garanzie, o viene condannato a risarcimenti), può valutare le procedure da sovraindebitamento per liberarsi dai debiti residui (l’esdebitazione è ora concessa anche all’ex socio fallito o al privato in liquidazione controllata, a certe condizioni di meritevolezza).
D4: Ho ricevuto un atto di precetto e temo il pignoramento dei macchinari. Posso evitarlo o ritardarlo?
R4: Se ha ricevuto un precetto (intimazione a pagare entro 10 giorni) a seguito magari di un decreto ingiuntivo esecutivo o sentenza, il passaggio successivo del creditore è il pignoramento. Prima opzione: se possibile, trovi un accordo col creditore entro quei 10 giorni (anche un pagamento parziale a fronte di rinvio dell’azione – farlo mettere per iscritto dall’avvocato di controparte). Seconda opzione: se il debito è errato o vi sono vizi nel titolo, può proporre opposizione all’esecuzione (art.615 c.p.c.) o opposizione al precetto: ad esempio, contestando che la somma precettata è maggiore del dovuto (magari includono interessi non dovuti). L’opposizione sospende l’esecuzione solo se ottiene un provvedimento del giudice (serve istanza urgente e convincere il giudice). Quindi non è automatico, ma in alcuni casi i giudici sospendono se c’è fumus di errore. Terza opzione: se il precetto è su un titolo non giudiziale (es. cambiale protestata), può pagare parzialmente e chiedere al giudice di limitare l’esecuzione al residuo (ma comunque pignoreranno per quel residuo). Quarta: In casi estremi, presentare domanda di concordato “in bianco” prima del pignoramento: dal momento del deposito della domanda di concordato preventivo con riserva, scatta il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive (art. 54 CCII). Quindi se deposita ricorso di concordato e comunica l’avvenuta pendenza al creditore procedente, questo non può procedere al pignoramento o, se ha pignorato, la procedura esecutiva sarà sospesa. Questa è una soluzione forte, da usare solo se intende poi portare avanti il concordato; però è un modo per evitare che i macchinari vengano presi singolarmente. Anche la composizione negoziata con misure protettive ha effetto analogo: se ottiene dal tribunale le misure, i pignoramenti sono inibiti . Infine, c’è l’istituto della conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): se malauguratamente pignorano i macchinari, può ancora, entro la vendita, chiedere di sostituire i beni con una somma di denaro (pari al credito + spese) depositandola in tribunale, anche a rate (massimo 18 mensili). Questo salva i beni (li restituiscono) e prosegue sull’importo depositato da distribuire. Ovviamente richiede di reperire soldi o garanzie per ottenerli (per importi grossi, rara come via). In breve: l’arma preventiva migliore è attivare subito una procedura concorsuale o di composizione per congelare le esecuzioni; altrimenti si tratta di cause di opposizione (costose e non sempre efficaci) o accordi last minute col creditore.
D5: Se avvio la Composizione Negoziata della Crisi, devo rendere pubblica a tutti la mia situazione? I miei clienti lo sapranno?
R5: La Composizione Negoziata in sé è pensata come procedura riservata: la nomina dell’esperto e le trattative non sono pubbliche. Diverso è se richiede misure protettive dal tribunale: in tal caso, il decreto che le concede viene iscritto nel Registro delle Imprese . Ciò significa che chi fa una visura camerale vedrà l’annotazione che l’azienda ha richiesto misure protettive ex art.18/19 CCII. Quindi diventa conoscibile pubblicamente in quel momento. Tuttavia, la pubblicità delle misure protettive è necessaria anche per proteggervi efficacemente (così tutti i creditori ne sono a conoscenza). Se riuscite a negoziare senza misure protettive, la CNC rimane confidenziale. In pratica, la maggior parte delle CNC efficaci vede comunque una qualche pubblicità, ma limitata agli addetti ai lavori (creditori, banche, ecc.). I vostri clienti e fornitori minori potrebbero non accorgersene subito. Va detto però che, dal momento in cui siete in composizione negoziata, dovrete probabilmente informare i partner strategici (perché magari chiedete loro standstill): conviene farlo in modo trasparente, spiegando che siete in un percorso di risanamento supervisionato da un esperto nominato dalla Camera di Commercio, il che anzi può rassicurarli sulla serietà con cui affrontate la crisi. Per quanto riguarda la reputazione, oggi la CNC è vista come un segnale sì di difficoltà, ma anche di volontà di sistemare – meglio di un fallimento a sorpresa. Inoltre, la legge tutela l’azienda in CNC da alcune reazioni dei partner contrattuali: ad esempio, un cliente/fornitore non può risolvere un contratto in essere solo perché avete chiesto la composizione negoziata (clausole che lo prevedono non producono effetti, art. 18 co.4 CCII). Dunque, un cliente non può legalmente annullare un ordine citando la vostra CNC come giusta causa. In conclusione: la fase iniziale di CNC è riservata, la fase con misure protettive è pubblica ma circoscritta; sta poi a voi gestire la comunicazione. Il vantaggio è che se poi sfociate in un accordo o concordato, il danno reputazionale sarà minore perché potrete dire ai clienti che avete risolto la crisi in modo ordinato.
D6: I fornitori possono rifiutarsi di consegnarmi altri materiali se ho debiti verso di loro?
R6: Sì, in generale un fornitore non ha obbligo di continuare a fornirvi se non lo pagate. Se c’è un contratto di fornitura continuativa, il mancato pagamento può costituire inadempimento vostro che giustifica la sospensione delle forniture (eccezione d’inadempimento). Tuttavia, durante una procedura concorsuale in continuità, la legge prevede alcune tutele: ad esempio, se entrate in concordato preventivo con continuità aziendale, i fornitori essenziali non possono rifiutare la prestazione contrattuale né pretendere i crediti pregressi come condizione per continuare (art. 94-bis CCII, introdotto dal correttivo) . Nel periodo di misure protettive, il giudice può autorizzare il pagamento di forniture essenziali (alimentando prededuzione per quel creditore, così è incentivato a fornire). In comp.neg., nessuno può far valere clausole di “risoluzione automatica” del contratto per il solo fatto che siete in procedura (clausole ipso facto inefficaci, art. 18). Ciò detto, al di fuori delle procedure, se siete morosi, il fornitore può legittimamente sospendere le forniture (o pretendere pagamento anticipato). Strategia: cercate di negoziare accordi (come descritto nelle strategie) offrendo ad es. pagamento anticipato sul nuovo ordine se continuano a fornirvi. Se il materiale è critico e non avete alternative, val la pena offrire condizioni migliorative sul nuovo (es. prezzo più alto leggermente, se accettano di dare dilazione sul vecchio). Inoltre, se davvero un fornitore fondamentale minaccia di interrompere e questo comprometterebbe irrimediabilmente l’attività, potete valutare di ricorrere d’urgenza al tribunale chiedendo un provvedimento d’urgenza per obbligare a fornire (ci sono stati rarissimi casi di “continuazione forzata” per imprese pubbliche, ma nel privato è difficile a meno di situazioni di monopolio). In concordato, come detto, avete qualche tutela in più: l’ordinamento vuole evitare che in concordato un fornitore indispensabile causi il fallimento. Dunque, se arrivate al concordato, informate i fornitori che la legge li obbliga a rispettare i contratti pendenti – e che i loro crediti anteriori saranno trattati nel piano, ma non possono sospendere per quelli (pena risarcimento). Questo li tiene in riga almeno per i contratti con obblighi già reciproci pendenti.
D7: Ho dato in garanzia alla banca la mia casa per un finanziamento aziendale. Ora l’azienda è insolvente: posso evitare che mi pignorino la casa?
R7: Avendo ipotecato la casa a garanzia del mutuo aziendale, la banca può iscrivere pignoramento sull’immobile se il mutuo va in sofferenza, esattamente come se fosse un mutuo personale. Non c’è molta difesa: l’ipoteca è un diritto reale forte. L’unica via è cercare un accordo di ristrutturazione anche su quel debito: ad esempio, se rinegoziate il mutuo nel piano di risanamento, la banca potrebbe rinunciare a procedere sull’ipoteca purché rispettiate il nuovo piano. Oppure, potete valutare di vendere voi l’immobile prima che lo faccia la banca in asta – in genere vendendo liberamente si spunta un prezzo migliore e si può estinguere il debito ipotecario. Ovviamente serve il consenso della banca a liberare l’ipoteca a fronte del prezzo (di solito lo dà se il prezzo copre il debito residuo). Quindi, sì, potete “salvare il valore” della casa vendendola e pagando la banca, ma la casa in sé la perdete. Se invece volete proprio conservare la casa, dovete rifinanziare in altro modo quel debito (ad es. trovare un altro soggetto che subentri o presti soldi per pagare la banca – scenario complesso). Dal punto di vista legale, se l’immobile è in fondo patrimoniale e il debito aziendale era estraneo ai bisogni familiari, potreste provare ad opporre l’impignorabilità: ma attenzione, le pronunce dicono che debiti verso banca per attività d’impresa non sono per bisogni famiglia, quindi la banca può pignorare lo stesso (il fondo non regge) . Quindi, quella strada non funziona. Idem se c’è comodato a un familiare: sono opposizioni dilatorie, raramente vincenti. Quindi il pragmatico è: trattare con la banca soluzioni alternative alla vendita giudiziaria. A volte le banche accettano di ristrutturare il debito garantito allungando il piano se vedono che pignorare porterebbe meno (es. mercato immobiliare stagnante). Quindi provate a dire: “invece di vendermi la casa all’asta, tenetevi ipoteca e darmi 2 anni in più, e magari aggiungo garanzie di pagare interessi di mora” – se vedono buona fede, potrebbero accettare.
D8: Cos’è il concordato preventivo “in bianco” e mi conviene usarlo?
R8: Il cosiddetto concordato in bianco (o “prenotativo”) è la possibilità di depositare un ricorso di concordato preventivo senza allegare subito il piano dettagliato, ma riservandosi di presentarlo entro un termine (fino a 120-180 gg su proroghe). Serve per ottenere nell’immediato le tutele concorsuali (lo stop ai pignoramenti, ecc.) senza aver ancora predisposto tutto il progetto di concordato . Conviene usarlo quando siete sotto pressione dei creditori e non avete tempo di preparare un piano completo, ma volete bloccare le azioni esecutive mentre lavorate a soluzioni. Vantaggio: effetto protettivo immediato (come detto, blocca esecuzioni e impedisce ai creditori di iniziarne di nuove); inoltre potete chiedere autorizzazioni urgenti (es. per finanziamenti di emergenza). Svantaggio: una volta depositato, siete formalmente in procedura concorsuale pubblica, quindi la notizia va nel Registro Imprese e i fornitori/mercato lo sanno; inoltre il tribunale vi imporrà di presentare il piano vero entro la scadenza fissata – se non lo fate, può dichiarare improcedibile e i creditori ripartono come e peggio di prima. Quindi il concordato in bianco è un’arma di difesa temporanea. Nel contesto di difesa, è utile per “guadagnare tempo” quando usato correttamente: ad es., avete trattative serie con un investitore ma vi servono 2 mesi e i creditori scalpitano, depositate la domanda in bianco, congelate il campo, finalizzate il piano e poi convertite in concordato pieno o accordo. Se invece la usaste solo per ritardare senza avere idea di come risolvere, peggiorate la situazione (perché bruciate la fiducia residua). Quindi, se conviene dipende: se avete uno scenario di risanamento credibile in costruzione ma non ancora pronto, sì conviene per proteggervi intanto. Se siete semplicemente insolventi senza speranza, meglio considerare direttamente la liquidazione o altre vie, perché un concordato in bianco finirebbe rigettato e vi trovereste peggio (perdita di tempo e costi in più). Notate che con il CCII oggi c’è uno strumento alternativo: la composizione negoziata è spesso preferibile come primo step rispetto al concordato in bianco, perché è più flessibile e meno stigmatizzante. Il correttivo 2024 infatti consiglia di usare la comp.neg. e riservare il concordato quando serve l’intervento giudiziale robusto.
D9: Che differenza c’è tra la Composizione Negoziata e il Concordato Preventivo?
R9: In sintesi: la Composizione Negoziata (CNC) è un percorso volontario, confidenziale e non giudiziale in cui un esperto aiuta l’imprenditore a trovare un accordo con i creditori, senza spossessamento dell’azienda. Non prevede voti di creditori né omologazione, a meno che il risultato sia poi formalizzato in un accordo o concordato. Serve soprattutto per imprese in crisi ma ancora risanabili e punta a soluzioni concordate (spesso fuori tribunale) . Il Concordato Preventivo, invece, è una procedura concorsuale giudiziaria: c’è un tribunale coinvolto dall’inizio, un commissario nominato, i creditori vengono divisi in classi e votano su una proposta di soddisfacimento parziale dei loro crediti; serve la maggioranza perché sia approvato e il tribunale poi lo omologa (o può omologare anche contro qualcuno, come visto). Nel concordato c’è spossessamento attenuato (può gestire l’imprenditore ma sotto vigilanza e con limiti agli atti). Il concordato è pubblico e più “invasivo”, ma consente di imporre sacrifici anche ai creditori dissenzienti in modo definitivo (con l’omologa). La CNC invece è su base volontaria: se un creditore non vuole aderire, non c’è un meccanismo di voto che possa imporglielo (a meno di passare a concordato). Perciò, spesso la CNC si usa come fase antecedente: se si riesce lì a ottenere accordo, bene; se no, si ripiega su concordato. Altro confronto: la CNC è più rapida e meno costosa (non c’è procedura formale salvo l’eventuale ricorso per misure protettive; l’esperto viene pagato con compenso determinato dal Ministero, spesso molto minore di un collegio commissariale). Il concordato è più lungo (diversi mesi minimo) e costoso (ci sono le spese di procedura, percentuali ai commissari, ecc.). Di contro, il concordato dà immediatamente protezione e risolve la posizione di tutti i creditori con efficacia erga omnes, mentre la CNC di per sé non risolve nulla se non si ottiene un’intesa (non è che la chiusura CNC “cancella i debiti” – serve accordo o procedura). In generale, se l’azienda è ancora in piedi e dialogante con i creditori, si prova prima la CNC; se l’azienda è già in pre-insolvenza seria, si va di concordato. In alcuni casi, per imprese molto piccole, esiste il concordato minore (che è semplificato rispetto al concordato preventivo standard), ma anche lì conviene prima tentare CNC (come evidenziato da studi recenti, CNC dà più vantaggi alle PMI rispetto al concordato minore) .
D10: La mia società è insolvente senza rimedio. Se la faccio fallire, cosa succede a me come amministratore?
R10: Se la sua società viene dichiarata in liquidazione giudiziale (fallimento), lei come amministratore verrà certamente scrutinato dal Curatore e dal Tribunale. Gli effetti per l’amministratore di società fallita comprendono: – L’interdizione dalle cariche amministrative per un periodo (in genere 3 anni) ex art. 192 CCII, salvo che il tribunale disponga diversamente. Questo significa che per alcuni anni non potrà ricoprire ruoli amministrativi in società (ciò per legge fallimentare, anche prima era così).
– Possibile instaurazione di un’azione di responsabilità da parte del Curatore per recuperare danni (es. se c’è stata gestione non conservativa, art. 2486 c.c., il Curatore quasi certamente la citerà chiedendo i danni pari all’aggravio di debiti dal momento di perdita capitale in poi). Se lei ha agito diligentemente, potrà difendersi mostrando che non c’è colpa grave (il CCII consente di esimersi se ha attivato adeguati assetti e segnalato tempestivamente crisi ).
– Sul piano patrimoniale, come detto, se non ha garanzie personali, i creditori sociali non possono aggredirla per i debiti della società. Ma se il Curatore ottiene una sentenza di condanna per responsabilità, quello diventa un debito suo personale verso la massa.
– Reati fallimentari: il fallimento apre la porta a possibili imputazioni penali a suo carico. Verrà esaminato se ci sono state distrazioni di beni, preferenze a taluni creditori a scapito di altri (pagamenti anomali prima del fallimento), documentazione contabile mancante, ecc. Se emergono, potrebbe venire incriminato per bancarotta (fraudolenta patrimoniale se mancano beni, fraudolenta documentale se mancano scritture, semplice se ha aggravato per inerzia, ecc.). Questo è l’aspetto più delicato: se ha sempre operato con correttezza, non nascosto nulla e la contabilità è in ordine, potrebbe non avere conseguenze penali (la bancarotta semplice per sola imperizia è teoricamente punibile ma in pratica raramente perseguita se non ci sono fatti eclatanti). Ma se per esempio ha venduto un macchinario a prezzo stracciato al cugino prima del fallimento o ha prelevato ingenti somme senza giustificazione, allora rischia bancarotta fraudolenta (che è reato grave).
– Esdebitazione: come amministratore-socio di S.r.l., non avendo lei la qualifica di fallito (fallisce la società), non c’è esdebitazione formale per lei – la società dopo il fallimento chiuderà e i debiti estinti, ma per la società. Se lei ha debiti personali connessi, potrà chiedere esdebitazione del sovraindebitato (procedura separata). Se fosse un imprenditore individuale fallito, invece, potrebbe chiedere esdebitazione persona fisica a fine procedura (è quasi automatica se ha cooperato).
In pratica, se la società è irrimediabilmente insolvente, domandare la liquidazione giudiziale spontaneamente (portare i libri in tribunale) è spesso la scelta corretta per l’amministratore: non evita tutte le conseguenze sopra, ma è visto come atto di correttezza (non proseguire attività aggravando danni). Potrà così rivendicare di essersi fermato in tempo (mitigando possibili accuse di tardiva richiesta fallimento, che in sé non è reato ma può influire su valutazione di colpa). Poi, collabori pienamente col Curatore: consegni libri, documenti e fornisca spiegazioni. Questa cooperazione è fondamentale anche per ottenere eventuali benefici (es. se avesse anche debiti personali da sovraindebitamento, la valutazione di meritevolezza per esdebitazione tiene conto della condotta). In sostanza, se la domanda è “se faccio fallire la società perdo tutto io amministratore?” – No sul piano economico (non direttamente, salvo garanzie come detto), ma subirà restrizioni e potenziali cause. E soprattutto attenzione al profilo penale: un amministratore diligente che però ha provato di tutto e poi ha fatto fallire l’azienda onestamente, di solito non viene punito (il fallimento in sé non è reato). Quindi la “difesa” in questo stadio è: fare un passaggio di consegne trasparente e dimostrare di aver agito senza intenti fraudolenti.
D11: La crisi è temporanea, mi basta diluire i debiti: meglio un accordo stragiudiziale o proprio un concordato?
R11: Se siete convinti che l’azienda sia fondamentalmente sana ma soffre di un picco di debiti (magari dovuto a un calo di fatturato in un anno e ora in ripresa), e i creditori principali cooperano, un accordo stragiudiziale (piano attestato o accordo di ristrutturazione omologato) è preferibile: consente di mantenere riservatezza e flessibilità. In tal caso punterei a un accordo di ristrutturazione ex art.60 perché dà la sicurezza dell’omologazione (quindi protegge quell’accordo anche contro eventuali creditori dissenzienti minori). Se invece la situazione è più complessa, con molti piccoli creditori difficili da contattare, o se dovete proprio tagliare (stralciare) parte dei debiti (non solo diluirli) e non siete sicuri di ottenere il consenso di tutti quelli necessari, allora il concordato preventivo offre strumenti coercitivi (maggioranza vince). Diciamo che se si tratta di dilazione integrale dei debiti senza stralcio, spesso si preferisce l’accordo di ristrutturazione (anche perché potete farlo con banche e fornitori maggiori e pagare integralmente i piccoli fuori accordo). Se c’è bisogno di falciare i crediti chirografari (tipo pagarli 60-70%), il concordato è più indicato per vincolare tutti. A volte si può partire tentando un accordo, e tenere il concordato come piano B. Anche la composizione negoziata può sfociare in un concordato semplificato in extremis se salta l’accordo, come paracadute. In generale, l’accordo extragiudiziale costa meno e preserva rapporti – ma richiede maggior cooperazione volontaria. Il concordato è più formale ma assicura un risultato erga omnes se approvato. Valutate anche i tempi: un accordo di ristrutturazione spesso si omologa in 2-3 mesi dal deposito (perché se c’è 60% consenzienti l’udienza è veloce, poche opposizioni); un concordato può richiedere 6-12 mesi tra ammissione, voti, omologa. Durante i quali l’incertezza grava. Quindi, se volete “uscirne” più rapidamente, l’accordo è meglio, purché fattibile. Insomma, caso temporaneo-problema liquido -> meglio stragiudiziale; caso strutturale-problema solvibilità -> concorsuale.
D12: Che cos’è l’esdebitazione e posso liberarmi dei debiti residui dopo un fallimento o accordo?
R12: L’esdebitazione è il beneficio della liberazione dai debiti residui non soddisfatti al termine di una procedura di insolvenza. Riguarda principalmente la persona fisica. Nel caso di fallimento di un imprenditore individuale o di un ex socio illimitatamente responsabile, al termine (o anche prima) può chiedere al Tribunale di essere esdebitato: se ha collaborato e non ci sono condotte fraudolente, il tribunale con decreto lo libera da tutti i debiti non pagati dal fallimento (art. 278 CCII). Questo gli permette di ripartire pulito (fresh start). Per le società, invece, non c’è esdebitazione in quanto entità giuridica: semplicemente la società viene cancellata e i debiti insoddisfatti “muoiono” con essa, salvo azioni contro garanti o soci come detto. Se lei come privato è rimasto esposto (es. per fideiussioni escusse parzialmente), può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento (che ora rientrano nel CCII) – ad esempio una liquidazione controllata del patrimonio come persona sovraindebitata, al termine della quale può chiedere l’esdebitazione di diritto (il CCII prevede che se il sovraindebitato persona fisica collabora e non ha frodi, è automaticamente esdebitato anche se non c’era attivo da distribuire). Anche nel concordato preventivo, se lo esegue correttamente, i debiti vengono considerati estinti secondo la percentuale pagata e lei non deve il resto (in pratica i creditori rinunciano alla parte eccedente, ciò vincola anche eventuali suoi coobbligati? Attenzione, nel concordato di società, la rinuncia dei creditori opera verso la società, non verso eventuali garanti esterni, a meno che i creditori li liberino espressamente. Quindi se lei ha garantito personalmente, il concordato non la libera, a meno otteniate liberatoria in piano). Quindi, valutate sempre la posizione del garante: per esempio, nel concordato spesso si può proporre che la soddisfazione concordataria al 60% implichi liberatoria per i fideiussori – ma i creditori potrebbero rifiutare volendo riservarsi di chiedere il resto al garante. L’esdebitazione nel fallimento invece toglie proprio l’obbligo al debitore principale, ma non cancella i garanti (se un terzo garantì, quello resta obbligato). Argomento complesso, ma in sostanza, sì esiste la possibilità di liberarsi dei debiti residui, ma varia dalla figura: se è imprenditore individuale fallito, chiede esdebitazione; se è società, muore la società e ai soci non si imputano residui; se è consumatore o ex imprenditore non fallibile, c’è esdebitazione del sovraindebitato. Sia chiaro: l’esdebitazione è concessa solo per debiti onesti, non per chi ha frodato (es. condannati per bancarotta fraudolenta possono vedersela negata), e non copre debiti particolari come obblighi di mantenimento, multe penali, ecc.
D13: In una situazione di crisi, posso pagare solo alcuni creditori e non altri? Cosa rischio se faccio preferenze?
R13: Pagare alcuni e lasciare altri impagati è quasi inevitabile in crisi, ma comporta rischi giuridici. Se poi si arriva a fallimento, quei pagamenti preferenziali (fatti quando eravate già insolventi, a creditori chirografari, e tali da alterare la par condicio) possono costituire bancarotta preferenziale penalmente (se fatta con dolo di favorire quel creditore rispetto ad altri) e sono revocabili civilmente dal curatore (entro 6 mesi dall’atto, se l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza). Detto ciò, la legge e la prassi ammettono eccezioni: pagamenti eseguiti nell’esercizio ordinario dell’attività in bonis, o atti di pagamento autorizzati in procedure (es. in concordato autorizzano pagare fornitori essenziali) non sono puniti/revocati. Nella composizione negoziata, anzi, è previsto di poter pagare i fornitori strategici per assicurare la continuità (l’Esperto lo segnala). Quindi, in linea generale cerchi di non discriminare senza motivo. Se deve scegliere, privilegi i pagamenti che mantengono in vita l’azienda (stipendi, forniture vitali, utenze) – questi sono giustificabili come “necessari per la gestione” e difficilmente qualcuno li contesterà. Eviti invece di pagare debiti a soggetti correlati (soci, parenti, parti correlate) in danno di altri: quelli sarebbero visti malissimo (bancarotta sicura se fallimento). Anche eviti di pagare integralmente un fornitore e zero gli altri senza criterio: se poi fallisce, quel fornitore rischia revocatoria (a meno che provi di non sapere nulla della crisi e che il pagamento rientrasse nella normalità). In un eventuale concordato, tenete presente che se avete anticipato un chirografario prima, gli altri potrebbero opporsi dicendo che li avete trattati peggio. Dunque, per quanto possibile, tenete un atteggiamento paritetico: ad es., se decidete di pagare qualcosina ai fornitori, date un acconto proporzionale a tutti, non tutto a uno e zero agli altri. Poi è chiaro, la realtà impone priorità: se quell’uno vi fornisce materia prima, dovrete fare uno strappo. Ma spiegate la ragione economica e annotatevela: in caso di guai, potrete argomentare che era un pagamento in funzione della continuità (questo può escludere la punibilità per bancarotta preferenziale, che richiede dolo di favorire quell’amico). Quindi il consiglio è: documentate le ragioni di ogni pagamento fuori ordine, in modo da poter dimostrare che serviva a salvare l’impresa (e quindi in ultima analisi l’interesse dei creditori nel complesso). Se seguite una procedura (comp.neg. o pre-concordato), cercate di far autorizzare dal tribunale eventuali pagamenti extra ordine (così siete coperti).
D14: In caso di liquidazione (fallimento) della mia azienda, i contratti in corso (affitti, contratti con clienti) che fine fanno?
R14: Nel fallimento (liquidazione giudiziale), la regola ex art. 172 CCII è che i contratti in corso di esecuzione (non completamente eseguiti da entrambi i lati) non si sciolgono automaticamente, ma il Curatore subentra o li scioglie. Cioè, il Curatore valuta, caso per caso, se il contratto è utile alla massa: se sì, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, subentra (quindi lo prosegue alle stesse condizioni in vece vostra); se no, dichiara lo scioglimento. Ad esempio, un contratto di locazione immobile dove l’azienda era conduttrice: il Curatore di solito lo scioglie (se l’attività cessa, non gli serve affitto – il locatore insinua il danno come credito). Oppure un contratto di fornitura di merce prepagata: se avete pagato in anticipo e il fornitore doveva consegnare, il Curatore può scegliere di farsi consegnare la merce (subentrare) oppure no (e allora il fornitore resta creditore per eventuale maggior danno). Contratti con clienti: se l’azienda doveva consegnare beni, il Curatore valuterà se vendere quei beni al cliente (incassando prezzo a beneficio massa) o sciogliere il contratto (il cliente vanta allora un credito di risarcimento). In sostanza, decidendo il Curatore sulla base dell’interesse dei creditori, la continuità contrattuale non è garantita – anzi, spesso i contratti vengono risolti perché l’azienda in fallimento smette l’attività, salvo i casi di esercizio provvisorio. L’esercizio provvisorio è quando il tribunale autorizza il Curatore a continuare temporaneamente l’attività d’impresa per non perdere valore (es. completare commesse in corso, vendere merce). In tal caso, i contratti d’impresa vengono mantenuti per la durata dell’esercizio provvisorio. Ma è un’eccezione, disposta se c’è prospettiva di cedere l’azienda in funzionamento. Per l’imprenditore individuale, c’è un plus: l’esdebitazione successiva scioglie i contratti di durata residui (es. se era affittuario, può chiedere di sciogliere il contratto di locazione abitativa per liberarsi). Nel nostro contesto, direi: la liquidazione giudiziale causa incertezza e spesso risoluzione contratti, mentre procedure come il concordato in continuità preservano i contratti pendenti (e li tutelano come visto, es vietando risoluzioni opportunistiche ). Quindi, per difendere il valore contrattuale dell’azienda (portafoglio ordini, contratti di appalto, ecc.), meglio evitare la liquidazione giudiziale e puntare a un risanamento o cessione in continuità.
D15: Ci sono aiuti pubblici per le aziende in crisi? Posso chiedere intervento di qualche ente?
R15: Sì, esistono alcuni strumenti pubblici di supporto:
– A livello nazionale, c’è da anni la figura dell’Amministrazione Straordinaria (Legge Prodi/Marzano) per grandi imprese insolventi (oltre 200 dipendenti): lo Stato nomina commissari e cerca di ristrutturare salvaguardando la continuità. Ma per PMI non si applica.
– Per PMI, come detto, il Governo ha predisposto la Composizione Negoziata, che pur essendo stragiudiziale, è in coordinamento con Camere di Commercio e con incentivi (ad esempio, durante la CNC sono sospese alcune cause di scioglimento e alcune sanzioni per gli amministratori). A volte le Camere di Commercio offrono assistenza nella redazione dell’istanza, e il sistema camerale mette a disposizione l’esperto. Non è un aiuto finanziario, ma procedurale.
– Fondo di Garanzia PMI: può aiutarvi ad ottenere credito bancario in situazioni di temporanea difficoltà, garantendo l’80% di un nuovo prestito destinato al riequilibrio finanziario. In comp.neg. la legge di bilancio 2023 ha riservato una quota del Fondo per finanziare imprese in CNC con piani di risanamento asseverati da esperto (vale la pena chiedere alla banca di attivare quella garanzia).
– CDP/SACE: per situazioni di crisi settoriali, a volte interviene SACE con garanzie (lo fece durante COVID). Attualmente, per crisi energetica ci furono garanzie SACE per liquidità. Vale informarsi tramite confidi o associazioni di categoria se la sua situazione rientra in qualche moratoria concordataria (tipo Accordo ABI per sospensione mutui).
– Regioni e Invitalia: Alcune regioni hanno leggi per sostenere la reindustrializzazione di imprese in crisi (con contributi a nuovi investitori che subentrino). Invitalia gestisce ad esempio il fondo salvaguardia impresa per crisi aziendali di interesse strategico (di solito medio-grandi). Ci sono anche i Contratti di sviluppo, che però finanziano progetti di crescita, non tappano buchi.
– Welfare dipendenti: come accennato, l’INPS tramite Cassa integrazione straordinaria può coprire la riduzione di lavoro. Inoltre il Fondo di garanzia INPS tutela i dipendenti pagando TFR e ultime 3 mensilità se l’azienda fallisce (o in concordato, ecc.). Questo è un aiuto ai dipendenti più che all’azienda, ma indirettamente riduce la pressione di avere lavoratori non pagati.
– Consorzi fidi e associazioni: se siete associati a confartigianato, confindustria, ecc., informatevi: spesso hanno servizi di advisory per crisi (a volte gratuiti) e convenzioni con banche per ristrutturazioni. Ad esempio, alcuni Confidi regionali offrono garanzie aggiuntive per consolidare debiti bancari.
In conclusione, l’intervento pubblico diretto (tipo “lo Stato paga i tuoi debiti”) non c’è ovviamente, ma esistono agevolazioni finanziarie e procedurali che può e deve sfruttare: garanzie per ottenere credito, dilazioni fiscali di legge (come lo stralcio automatico futuri, rottamazioni), ammortizzatori sociali per alleggerire costi. Essere ben informato tramite consulenti e associazioni è cruciale per non perdere opportunità.
Questa sezione FAQ chiarisce molte questioni pratiche che il debitore si pone nel vivo della crisi. Ogni risposta andrebbe poi calata nel contesto specifico con l’ausilio di un professionista.
Conclusioni
Affrontare la crisi di un’azienda di produzione di raschiatori industriali – o di qualsiasi PMI – con debiti ingenti è un compito arduo, ma non impossibile. Come abbiamo visto, l’ordinamento italiano offre strumenti sempre più orientati al risanamento: dalla Composizione Negoziata ai nuovi accordi con transazione fiscale, fino al concordato preventivo “rinnovato” e alle tutele per l’imprenditore onesto (esdebitazione). La chiave di volta è la tempestività: agire presto, con trasparenza e competenza, consente spesso di salvare l’impresa o almeno di chiudere la vicenda debitoria in modo ordinato, evitando inutili dispersioni di valore e responsabilità personali.
Dal punto di vista del debitore, “difendersi” dai creditori non significa fare muro contro muro o atti furbi, bensì gestire il dialogo con ciascun creditore in un quadro giuridico protetto. Ciò implica: redigere piani credibili (con l’aiuto di esperti finanziari), usare le protezioni legali (misure sospensive, moratorie), e negoziare soluzioni sostenibili eque per la maggioranza dei creditori. Il tutto, tenendo ben presente la normativa (che punisce favoritismi e furbizie) e eventualmente sfruttando la supervisione di un esperto terzo (come nella comp.neg.) per aumentare la fiducia delle controparti.
Abbiamo visto nel caso pratico come un approccio proattivo avrebbe potuto trasformare un destino di fallimento in uno di salvataggio. Non tutte le crisi possono risolversi così positivamente: a volte il settore è in declino irreversibile o i debiti troppo grandi rispetto alle potenzialità. In questi casi, il miglior “successo” difensivo consiste nel limitare i danni: ad esempio, optare per una liquidazione controllata in concordato, vendendo l’attività a terzi che possano continuare (salvando almeno i posti di lavoro), e ottenere per sé l’esdebitazione per ripartire senza macigni. Anche questo è un esito dignitoso, reso possibile dalle procedure moderne.
In conclusione, “cosa fare per difendersi” quando un’azienda industriale è schiacciata dai debiti significa soprattutto fare le mosse giuste per ristrutturare o liquidare ordinatamente, e non rimanere paralizzati dal problema. Le norme italiane aggiornate a ottobre 2025 – con i correttivi al Codice della Crisi appena entrati in vigore – forniscono all’imprenditore debitore una cassetta degli attrezzi ben fornita. Spetta all’imprenditore, assistito dai suoi consulenti (avvocati, commercialisti, manager della crisi), utilizzare questi attrezzi con intelligenza e determinazione, ricordando sempre che la legge premia chi agisce tempestivamente e con buona fede. Come recita l’art. 3 CCII, l’amministratore deve attivarsi “senza indugio” per superare la crisi : questa è la migliore difesa.
Il debitore che affronta responsabilmente la crisi potrà non solo difendersi dai creditori, ma spesso trasformare la crisi in un’occasione di risanamento e rilancio, oppure – se ciò non è possibile – quantomeno chiudere l’esperienza imprenditoriale a testa alta, senza strascichi irrisolti.
Fonti e Riferimenti Normativi
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14) – Testo aggiornato al D.Lgs. 13 settembre 2024 n.136 (c.d. Correttivo-ter). Disponibile sul sito del Ministero della Giustizia e in G.U. n.227 del 27/09/2024 . Include modifiche rilevanti a composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato e allerta.
- Cass. civ. Sez. I, 30/07/2024 n.21293 – Leasing traslativo e risoluzione per inadempimento. Chiarisce applicazione art.1526 c.c. per leasing risolti prima del 2017 (con obbligo di restituzione quota canoni eccedente equo compenso) . Utilizzato per spiegare diritti di leasing e patto marciano L.124/2017 .
- Norme di riferimento nel testo: Codice Civile artt. 2086, 2392, 2407, 2477, 2486; Regio Decreto 267/42 (vecchia L.F.) art. 67 (revocatoria), art. 160 (20% concordato); D.Lgs. 74/2000 artt.10-bis, 10-ter (reati tributari); D.L. 118/2021 conv.L.147/21 (introduzione comp.neg.); Legge 3/2012 (sovraindebitamento) integrata nel CCII. Sentenze di Cassazione rilevanti citate indirettamente: Cass. SS.UU. 5675/2023 su leasing; Cass. 28824/2023 su trasparenza mutui. Cass. 16311/2023 su cessione azienda debiti (cit. search ). Cass. 11155/2024 su concessione abusiva credito ecc.
La tua azienda che produce raschiatori industriali, lame raschianti, raschiatori per nastri trasportatori, raschiatori per miscelatori, lame in poliuretano, raschiatori in acciaio, componenti per impianti di trasporto materiali, spare parts per conveyor belt, oppure fornisce manutenzione, ricambi e sistemi di pulizia industriale, oggi è schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Ricevi solleciti, richieste di rientro, blocco delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori di poliuretano e acciaio o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore dei raschiatori industriali è ad alta intensità tecnica: materiali speciali (PU, acciai temperati), lavorazioni di precisione, magazzini pieni di ricambi, clienti che spesso pagano a 60–120 giorni, grandi lotti di produzione e margini ridotti.
Non serve molto perché la liquidità si blocchi e la crisi inizi.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni rapidamente e con la strategia corretta.
Perché un’Azienda di Raschiatori Industriali va in Debito
- aumento dei costi di poliuretano, acciai speciali, lavorazioni meccaniche e utensili
- ritardi nei pagamenti da parte di cementifici, cave, riciclaggio, logistica e manutentori industriali
- magazzino immobilizzato tra lame, supporti, raschiatori primari e secondari, ricambi
- costi elevati di produzione, taglio, lavorazioni CNC e stampi
- necessità di stock elevati per garantire continuità ai clienti
- riduzione o revoca dei fidi bancari
Il problema principale non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Agisci Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari
- sospensione delle forniture di poliuretano, acciaio e lavorazioni conto terzi
- decreti ingiuntivi, precetti, atti esecutivi
- sequestro di magazzino, lame e componenti
- impossibilità di completare ordini e manutenzioni programmate
- perdita di clienti strategici e contratti continuativi
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
- sospendere pignoramenti e atti esecutivi
- bloccare richieste aggressive di rientro
- proteggere conti correnti e liquidità
- fermare iniziative dell’Agenzia Riscossione
Il primo passo è mettere in sicurezza l’azienda, poi si affrontano i debiti.
2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti
Spesso i debiti contengono errori:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori nelle cartelle esattoriali
- commissioni bancarie anomale
In molti casi una parte del debito può essere cancellata o ridotta, con benefici immediati.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Le soluzioni più efficaci includono:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate se disponibili
4. Usare strumenti legali potentissimi che bloccano TUTTI i creditori
Nelle situazioni più gravi, la legge consente:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di Ristrutturazione
- Concordato Minore
- (in casi estremi) Liquidazione Controllata
Questi strumenti permettono all’azienda di continuare l’attività pagando solo una parte dei debiti, bloccando totalmente ogni azione esecutiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare un’azienda che opera nella componentistica industriale servono competenze avanzate.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
È il professionista ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende del settore raschiatori e meccanica industriale.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata dei debiti aziendali
- stop urgente a pignoramenti e decreti ingiuntivi
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione del debito con piani sostenibili
- protezione di magazzino, raschiatori, lame e componenti
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela totale dell’imprenditore e dell’impresa
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di produzione di raschiatori industriali non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, mirata e completamente legale, puoi:
- bloccare subito i creditori,
- ridurre davvero i debiti,
- salvare ordini, produzione e continuità operativa,
- proteggere il futuro della tua azienda.
Agisci adesso.
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