Azienda Di Lavaocchi E Docce Di Emergenza Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce, importa o distribuisce lavaocchi di emergenza, docce di sicurezza, combinati lavaocchi-doccia, dispositivi per laboratori, industrie chimiche, farmaceutiche, officine, impianti petrolchimici o ambienti con rischio chimico, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare blocchi nelle consegne e gravi danni ai rapporti commerciali.

Nel settore della sicurezza industriale, un ritardo nelle forniture può impedire la conformità degli impianti, far sospendere attività produttive e generare penali immediate da parte dei clienti.

Perché le aziende di lavaocchi e docce di emergenza accumulano debiti

  • aumento dei costi di acciaio inox, valvole, componenti certificati e materiali anticorrosione
  • rincari dei componenti importati e dei sistemi certificati ANSI/EN
  • pagamenti lenti da parte di industrie, officine e contractor
  • ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
  • magazzini complessi con modelli e configurazioni diverse
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati a ordini e scorte tecniche
  • investimenti elevati in test, certificazioni e normative di sicurezza

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista l’intera situazione debitoria
  • individuare debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro insostenibili che drenano liquidità
  • richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
  • proteggere rapporti con fornitori strategici (valvole, tubazioni, inox, componentistica)
  • usare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti in modo efficace

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di docce, lavaocchi, valvole e componenti essenziali
  • impossibilità di rispettare consegne e installazioni nei siti industriali
  • perdita di clienti nei settori chimico, farmaceutico, energetico e metalmeccanico
  • rischio concreto di chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

Detto questo, l’Avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
È inoltre:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può aiutarti concretamente a:

  • bloccare pignoramenti e procedure esecutive
  • ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti legali più efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere materiali, DPI, magazzino e continuità operativa
  • evitare la chiusura e guidare la tua azienda verso un reale risanamento

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Introduzione

Una piccola-media impresa specializzata in sistemi di sicurezza (lavaocchi e docce di emergenza) può trovarsi in difficoltà finanziaria, schiacciata dai debiti verso banche, fornitori, Fisco e INPS. In Italia, il legislatore ha predisposto strumenti avanzati per gestire la crisi d’impresa e tutelare l’azienda debitrice, evitando soluzioni traumatiche come la liquidazione giudiziale (ex fallimento) . Questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – offre un’analisi approfondita e pratica di ciò che un imprenditore debitore può fare per difendersi, utilizzando gli strumenti legali più recenti e le strategie difensive in sede giudiziale. Adottando un linguaggio tecnico ma accessibile, la guida esamina le normative italiane vigenti, le sentenze più aggiornate, esempi pratici, tabelle riepilogative e una sezione Domande & Risposte. Il punto di vista è quello del debitore: come salvaguardare l’azienda e il patrimonio personale, ristrutturare i debiti e ripartire, il tutto legalmente e con trasparenza. Le soluzioni trattate includono sia strumenti stragiudiziali di negoziazione della crisi (ad esempio composizione negoziata, piani attestati) sia procedure concorsuali vere e proprie (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, ecc.), oltre alle tecniche di difesa in tribunale contro le azioni dei creditori (opposizioni a decreti ingiuntivi, contenzioso tributario, ecc.).

N.B.: Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate sono riportate in fondo alla guida.

Crisi d’impresa e indebitamento: valutazione iniziale e rischi

Ogni azienda può contrarre debiti nel corso dell’attività (verso banche, fornitori, Erario, enti previdenziali, ecc.), ma la situazione diventa critica quando i flussi finanziari non consentono di onorare regolarmente le obbligazioni. La legge italiana definisce lo “stato di crisi” come il probabile futuro stato di insolvenza, mentre l’insolvenza è l’incapacità attuale e non temporanea di far fronte ai debiti esigibili. In questi casi i creditori possono attivare azioni esecutive (pignoramenti) o persino chiedere la dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale). Pertanto, è fondamentale che l’imprenditore valuti tempestivamente la propria situazione debitoria e i rischi correlati:

  • Mancati pagamenti: Ritardi o omissioni nei pagamenti di rate di mutuo, fatture o imposte generano interessi di mora, sanzioni e segnalazioni (es. in Centrale Rischi per i debiti bancari, in banche dati fiscali per cartelle esattoriali) che aggravano la posizione debitoria.
  • Azioni legali dei creditori: Un creditore insoddisfatto può ottenere un decreto ingiuntivo e, se l’azienda non vi si oppone o non paga, procedere con il pignoramento di beni aziendali, conti correnti o crediti verso terzi. Ciò può paralizzare l’operatività dell’impresa.
  • Istanza di fallimento (liquidazione giudiziale): Più creditori o enti (come l’Agenzia Entrate-Riscossione) possono presentare ricorso in tribunale per la liquidazione giudiziale se l’azienda è insolvente. In genere è richiesto un debito minimo significativo (nel previgente regime erano €30.000, soglia mantenuta nel nuovo Codice della Crisi), ma soprattutto la prova che l’impresa non paga stabilmente i debiti. Se il tribunale accerta l’insolvenza, nominerà un curatore e avvierà la liquidazione del patrimonio sociale.
  • Continuità aziendale a rischio: L’accumulo di debiti può compromettere forniture essenziali (il fornitore non consegna se non viene pagato), l’accesso al credito (revoca di fidi bancari) e la fiducia di clienti e partner. Ne deriva un rischio concreto di cessazione dell’attività se non si interviene con un piano di risanamento.

Obblighi degli amministratori in caso di crisi – La legge impone agli amministratori di S.r.l. e S.p.A. di agire con diligenza e correttezza a tutela sia della società sia dei creditori sociali . Dal 2019 il codice civile (art. 2086 c.c.) richiede di istituire “assetti organizzativi adeguati” per rilevare tempestivamente segnali di crisi e agire senza indugio per superarla . In pratica, gli amministratori devono monitorare indicatori finanziari (indici di liquidità, indebitamento, bilancio) e, appena emerge uno squilibrio serio, adottare misure correttive. Queste possono includere la ricerca di nuova finanza, la rinegoziazione dei debiti o l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII). Omessa vigilanza e inerzia possono esporre gli organi sociali a responsabilità: se il dissesto si aggrava per inerzia, gli amministratori rispondono dei danni verso società e creditori (azioni di responsabilità ex art. 2476 c.c. e art. 2394 c.c.). Ad esempio, la Cassazione ha recentemente ribadito che l’amministratore commette atto illecito se persegue interessi propri o di terzi in conflitto con l’interesse sociale causando pregiudizio alla società . Nella sentenza n. 23963/2025, la Suprema Corte ha confermato la condanna di un ex amministratore che, prima del fallimento, aveva effettuato pagamenti preferenziali verso società estere a lui riconducibili, distraendo risorse a danno dei creditori . Questo per dire che favorire alcuni creditori o soci a scapito di altri, quando l’azienda è in crisi, può comportare responsabilità personali.

D’altro canto, però, l’ordinamento tutela l’imprenditore onesto che tenta di superare la crisi seguendo le procedure di legge. Numerose pronunce riconoscono che il debitore meritevole debba avere una “seconda chance”. La Corte Costituzionale, sentenza n. 245/2019, ha avallato il principio secondo cui anche lo Stato-creditore può subire una perdita sui crediti fiscali se ciò è giustificato da un interesse costituzionale come la tutela del debitore in buona fede . La Cassazione n. 4218/2020 ha poi sancito che l’esdebitazione (la liberazione dai debiti residui a fine procedura) può estendersi anche ai debiti tributari e previdenziali, in ossequio ai principi di parità dei creditori e di dignità sociale del debitore . In sintesi, il quadro normativo odierno incoraggia la composizione della crisi in modo trasparente e legalizzato, anziché la fuga dalle responsabilità o soluzioni occulte. Nella prossima sezione analizziamo i diversi tipi di debiti che un’azienda può avere, i rischi specifici di ciascuno e le strategie difensive e risolutive applicabili.

Tipologie di debiti aziendali: rischi specifici e strategie di difesa

Non tutti i debiti sono uguali. A seconda della natura del creditore e del titolo del debito, cambiano i poteri del creditore e gli strumenti di tutela per il debitore. Di seguito esaminiamo le principali categorie di debiti per un’azienda italiana (debiti fiscali, contributivi, bancari, verso fornitori), evidenziandone i rischi e le possibili soluzioni dal lato del debitore. La tabella seguente riepiloga in modo schematico questi aspetti:

Tabella 1 – Principali categorie di debiti aziendali: rischi e soluzioni

Tipo di debitoRischi per il debitore (azienda)Strumenti di difesa e gestione
Debiti fiscali (Erario)– Cartelle esattoriali emesse da Agenzia Entrate-Riscossione (AER) con intimazione di pagamento entro 60 gg.<br>– Aggio, sanzioni e interessi moratori che fanno lievitare l’importo dovuto.<br>– Azioni esecutive automatiche: fermo amministrativo su automezzi, ipoteca su immobili, pignoramenti senza passare dal giudice (previa notifica preavviso).<br>– Possibili responsabilità personali per amministratori se violano obblighi (es: omesso versamento IVA oltre soglia penale).<br>– In caso di persistente insolvenza, possibile istanza di fallimento da parte dell’Agenzia (specie se debiti fiscali elevati).Definizioni agevolate (“rottamazione”): pagamento del debito fiscale senza sanzioni né interessi ; ultima edizione Rottamazione-quater (cartelle 2000-2022) con pagamento fino a 18 rate .<br>– Stralcio automatico mini-debiti: annullamento d’ufficio di importi < €1.000 affidati entro 2015 (per alcuni enti e soggetti) .<br>– Rateizzazione ordinaria: fino a 72 rate mensili (6 anni) o, per temporanea difficoltà, fino a 120 rate (10 anni) su istanza, evitando azioni esecutive se concessa.<br>– Opposizione/ricorso: se la pretesa è erronea, ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) entro 60 gg. e richiesta di sospensione della riscossione.<br>– Transazione fiscale: nell’ambito di concordato o accordo di ristrutturazione, proporre un trattamento parziale del credito fiscale; dal 2022 il giudice può omologare anche senza adesione dell’Erario se è garantito un pagamento almeno pari al realizzo in liquidazione .<br>– Procedura di crisi: includere il Fisco in un piano di ristrutturazione o concordato preventivo (spesso con pagamento dilazionato/percentuale).
Debiti contributivi (INPS)– Cartelle esattoriali analoghe a quelle fiscali (AER riscuote contributi non versati).<br>– Sanzioni civili per omesso versamento contributi (importi rilevanti se ritardo prolungato).<br>– Riduzione pensione: i contributi non pagati riducono l’anzianità contributiva e l’importo pensionistico futuro del titolare o dei dipendenti, salvo versamenti successivi. <br>– Azioni esecutive AER: ipoteche, fermi, pignoramenti identici a quelli per debiti fiscali.<br>– Responsabilità penale: omesso versamento delle ritenute previdenziali (quota dipendenti) > €10.000 annui è reato (punito con reclusione fino a 3 anni) se non regolarizzato entro termini di legge.<br>– Anche INPS può istituire istanza di fallimento se debito ingente.<br>– Durc negativo: l’azienda non in regola con INPS ottiene un DURC irregolare, con impossibilità di partecipare a appalti pubblici o ottenere taluni benefici.Definizioni agevolate: anche contributi INPS inclusi nella rottamazione cartelle, con stralcio di sanzioni e interessi e pagamento dei soli contributi dovuti .<br>– Dilazione: piani rateali con INPS/AER per regolarizzare il dovuto ed ottenere il DURC regolare (in presenza di rateazione in corso, DURC viene emesso regolare).<br>– Ricorso amministrativo o giudiziale: se il debito è contestabile (ad es. avviso di addebito infondato), ricorso al Comitato provinciale INPS o al giudice del lavoro entro termini di legge; per cartelle da accertamenti INPS, ricorso al giudice entro 40 gg.<br>– Transazione contributiva: analoga a quella fiscale, nei piani di concordato/accordo con l’Erario si include anche l’INPS con proposta di parziale pagamento. Le novità 2024 hanno modificato la disciplina per favorire accordi sul debito contributivo nelle procedure .<br>– Procedure di crisi: come per il Fisco, i debiti previdenziali possono essere falcidiati in concordato o accordo, e perfino annullati a fine procedura in caso di esdebitazione completa . Attenzione: il debito previdenziale cancellato significa contributi non versati, con impatto sulle pensioni future, dunque va valutato con consulenti prima di aderire .
Debiti bancari e finanziariDecadenza dal beneficio del termine: se l’azienda salta una rata di mutuo o leasing, la banca può revocare l’intero fido/finanziamento, rendendo immediatamente esigibile tutto il capitale residuo.<br>– Interessi di mora e penali: il ritardo attiva tassi di mora molto elevati contrattualmente, facendo crescere il debito.<br>– Escussione garanzie: spesso i finanziamenti bancari sono garantiti da ipoteche su immobili aziendali o da fideiussioni personali dei soci/amministratori. In caso di insolvenza, la banca può iscrivere ipoteca giudiziale, avviare esecuzione immobiliare o escutere i garanti personali, aggredendo il loro patrimonio (case, stipendi, conti personali).<br>– Segnalazione in Centrale Rischi: un insoluto oltre 90 giorni porta a segnalazione come “sofferenza” nella Centrale dei Rischi Bankitalia, pregiudicando l’accesso al credito con tutte le banche.<br>– Riduzione affidamenti: la banca può revocare linee di credito autoliquidanti (fidi di cassa, anticipi) peggiorando la liquidità aziendale a cascata.<br>– Azione legale: se il credito è certo, la banca può ottenere un decreto ingiuntivo esecutivo o agire direttamente (es. per mutui con atto di precetto su immobili ipotecati).Rinegoziazione del debito: contattare tempestivamente la banca per rimodulare il piano di rientro, ad esempio ottenendo una moratoria temporanea o un allungamento del finanziamento. In alcuni casi è possibile concordare un “saldo e stralcio” (pagamento di una percentuale del debito a chiusura del conto) soprattutto se l’alternativa per la banca sarebbe un incaglio di difficile recupero.<br>– Verifica legale del rapporto: far eseguire da un consulente tecnico una verifica sul contratto di mutuo/conto per individuare anatocismo o usura. Se sono stati applicati interessi ultralegali non dovuti, commissioni illegittime o tassi usurari, l’azienda può contestare tali addebiti e opporre in giudizio queste eccezioni per ridurre il debito preteso. Spesso le banche preferiscono transare se vi è il fondato rischio di vedersi annullare interessi e penali.<br>– Consulenza ABF: in caso di controversie non risolte (es. su calcolo interessi), si può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario per una soluzione stragiudiziale rapida (non vincolante ma spesso seguita).<br>– Accordi consorziati: se vi sono più banche creditrici, proporre un accordo collettivo di ristrutturazione (spesso nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o di una composizione negoziata). Con il supporto di un professionista, convincere la maggioranza delle banche ad accettare un piano di rientro coordinato (eventualmente con garanzie aggiuntive o conversione di parte debito in capitale). L’omologazione giudiziale rende l’accordo vincolante anche per eventuali banche dissenzienti (se rappresentano una minoranza qualificata).<br>– Strumenti concorsuali: includere i crediti bancari in un piano di concordato o in un piano attestato. Le banche, spesso privilegiate da garanzie reali, verranno soddisfatte secondo il valore di realizzo delle garanzie e possono accettare di sostenere il piano se intravedono più convenienza rispetto alla liquidazione forzata. Nella composizione negoziata, inoltre, è prevista la possibilità per l’imprenditore di chiedere misure protettive al tribunale: circa il 78% dei casi di composizione negoziata attivano misure per sospendere le azioni esecutive delle banche e degli altri creditori durante le trattative . Ciò può impedire alla banca di escutere le garanzie mentre si cerca l’accordo.
Debiti verso fornitori e altri creditori commercialiSospensione delle forniture: il creditore commerciale non pagato può interrompere la fornitura di beni/servizi, mettendo a rischio la continuità operativa (specie se fornitore unico di materie prime).<br>– Perdita di fiducia: ritardi nei pagamenti deteriorano i rapporti commerciali, con richieste di pagamento anticipato dai fornitori (niente più dilazioni) e danno reputazionale nel mercato di riferimento.<br>– Recupero crediti e decreti ingiuntivi: il fornitore insoluto può affidarsi a società di recupero crediti, con pressioni crescenti, oppure procedere legalmente. Nella prassi, per fatture non pagate la via rapida è ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (sulla base di fatture, DDT e estratti conto), seguito da pignoramento di conti correnti aziendali, automezzi, merci in magazzino o crediti verso clienti (ingiunzione presso terzi).<br>– Interessi legali e commerciali: ai sensi del D.Lgs. 231/2002, il fornitore può applicare interessi di mora commerciali elevati (tasso BCE + 8%) già dal primo giorno di ritardo, salvo patto contrario, aggravando l’esposizione dovuta.<br>– Azione revocatoria: se l’azienda debitrice, nel tentativo di evitare l’escussione, paga un fornitore in difficoltà escludendo gli altri, e poi fallisce entro 6 mesi, il curatore fallimentare potrebbe esercitare azione revocatoria sui pagamenti anomali ai sensi della legge fallimentare (ora CCII), chiedendo al fornitore di restituire quanto incassato (salvo esenzioni per pagamenti ordinari).Negoziazione e dilazione: contattare i fornitori spiegando la situazione di crisi temporanea e proporre piani di rientro stragiudiziali. Spesso un fornitore preferisce una soluzione concordata (ad es. pagamento del 50% subito e il resto rateizzato) piuttosto che lunghe cause con rischio di incasso parziale. Formalizzare l’accordo transattivo per iscritto, eventualmente prevedendo che il fornitore riprenda le forniture a condizioni riviste (es. pagamento a vista per nuove forniture, mentre il pregresso viene rateizzato).<br>– Saldo e stralcio: se le risorse sono scarse, proporre un saldo e stralcio al fornitore: pagamento immediato e una tantum di una percentuale del credito (es. 30-40%) a titolo di definitivo saldo. Questa soluzione può interessare soprattutto fornitori ormai usciti dalla relazione commerciale, che preferiscono incassare subito qualcosa anziché nulla in caso di fallimento dell’azienda debitrice. <br>– Verifica della pretesa: esaminare con attenzione le fatture contestate. Se vi sono vizi nella fornitura (merce difettosa, ritardi, inadempimenti del fornitore), l’azienda debitrice può contestare per iscritto tali inadempienze, sollevando eccezioni di inadempimento che giustificano il mancato pagamento totale o parziale. In caso di decreto ingiuntivo, queste contestazioni potranno costituire oggetto di opposizione (entro 40 giorni dalla notifica del decreto) per paralizzare l’esecuzione e avviare un giudizio ordinario sul merito del credito.<br>– Opposizione al decreto ingiuntivo: se il fornitore ottiene un ingiunzione, valutare con l’avvocato l’opportunità di opporsi. L’opposizione, se non pretestuosa, sospende l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo (è possibile chiedere al giudice della causa di opposizione la sospensione ex art. 649 c.p.c.), guadagnando tempo. Spesso ciò favorisce un accordo transattivo durante il giudizio, magari a saldo ridotto. Va però evitata un’opposizione solo dilatoria in assenza di motivi validi, perché si rischiano ulteriori spese legali.<br>– Procedura concorsuale: includere i fornitori chirografari in un concordato preventivo. In tal caso, qualsiasi azione individuale dei fornitori viene sospesa per legge dalla data di ammissione alla procedura. I fornitori saranno soddisfatti secondo il piano (ad es., 30% in 2 anni) e non potranno pretendere altro né agire esecutivamente. Questo talvolta è l’unico modo per bloccare una “emorragia” di decreti ingiuntivi e pignoramenti multipli.

Come si evince dalla tabella, ogni categoria di debito richiede un approccio differenziato. Ad esempio, con il Fisco e l’INPS esistono strumenti normativi di definizione agevolata (rottamazioni, stralci) che permettono di ridurre l’importo dovuto legalmente . Con le banche, spesso la chiave è una rinegoziazione supportata da piani finanziari credibili, oppure l’inclusione delle esposizioni bancarie in procedure di regolazione della crisi per ottenere protezione dalle azioni esecutive mentre si cerca un accordo . Verso i fornitori, la tempestività nella comunicazione e la proposta di soluzioni ragionevoli (come dilazioni o stralci parziali) può evitare l’inasprirsi del contenzioso. Importante è farsi assistere da consulenti esperti (commercialisti, avvocati) sin dalle prime avvisaglie di crisi: questo consente di scegliere lo strumento più adatto caso per caso e di evitare errori che possano compromettere la difesa (ad esempio, ignorare una notifica di decreto ingiuntivo, o pagare un solo creditore trascurando gli altri creando pericolose sperequazioni). Nel seguito della guida, esamineremo in dettaglio i principali strumenti legali a disposizione del debitore per gestire e risolvere la crisi d’impresa, distinguendo tra soluzioni stragiudiziali e procedure giudiziali concorsuali, e infine le strategie difensive in sede giudiziale contro singole azioni dei creditori.

Strumenti stragiudiziali di composizione della crisi d’impresa

Quando un’azienda è indebitata ma vuole evitare di arrivare al fallimento, può sfruttare alcuni strumenti extragiudiziali o para-giudiziali per ristrutturare il debito e risanare la propria situazione. “Stragiudiziali” significa che non si avvia immediatamente una procedura presso il tribunale, oppure lo si fa in modo limitato (ad esempio per omologare un accordo negoziato privatamente). Queste soluzioni puntano a trovare un accordo con i creditori o a riorganizzare il debito prima di un’insolvenza conclamata, mantenendo idealmente la continuità aziendale. Vediamo i principali:

Composizione negoziata della crisi d’impresa (CNC)

La Composizione Negoziata è un istituto di recentissima introduzione (introdotto nel 2021 dal D.L. 118/2021, poi confluito nel Codice della Crisi) pensato per aiutare le imprese in situazione di squilibrio a trovare un accordo con i creditori, con l’aiuto di un esperto indipendente. Si tratta di una procedura volontaria e riservata – attivata su istanza dell’imprenditore – che prevede:

  • La nomina di un Esperto indipendente (selezionato da un apposito elenco presso le Camere di Commercio) il quale, dopo aver esaminato la situazione aziendale, assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori per raggiungere una soluzione concordata . L’esperto funge da mediatore e consulente super partes.
  • L’accesso a una piattaforma telematica nazionale dove caricare i dati aziendali, i bilanci, l’elenco dei creditori e un piano di risanamento ipotetico. Da qui, la commissione nomina l’esperto che avvierà i colloqui con l’impresa.
  • Misure protettive: l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive temporanee, cioè un blocco di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori, per il tempo necessario a condurre le trattative (di base fino a 4 mesi, prorogabili). Nel 78% dei casi di composizione negoziata avviati entro fine 2024 sono state concesse misure protettive , segno che molte aziende in crisi ne fanno richiesta per congelare la situazione e impedire ai creditori di aggravare il dissesto durante le negoziazioni.
  • Durante la composizione negoziata, l’impresa continua ad operare sotto la gestione ordinaria dell’imprenditore, ma deve astenersi da atti straordinari non autorizzati (in presenza di misure protettive, serve il nulla osta del tribunale per atti di straordinaria amministrazione).
  • L’esperto, entro un certo periodo, verifica se esistono concrete prospettive di risanamento. Se sì, aiuta a predisporre un piano di ristrutturazione e magari una proposta ai creditori (che potrebbe consistere in dilazioni di pagamento, riduzioni parziali del credito, conversione di debiti in capitale, cessione di asset non strategici per pagare i creditori, ecc.).
  • La conclusione può essere: a) un accordo stragiudiziale con alcuni o tutti i creditori, formalizzato privatamente (es: accordo transattivo plurilaterale); b) la decisione di accedere a una procedura concorsuale (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione omologato) utilizzando il lavoro svolto; c) la constatazione che non c’è soluzione (in tal caso l’imprenditore potrà valutare la liquidazione dell’azienda, anche semplificata).

Un grande vantaggio della Composizione Negoziata è la sua flessibilità e riservatezza: l’apertura della procedura non viene pubblicata (se non vengono attivate misure protettive pubblicate al RI) e non stigmatizza l’azienda come insolvente. Si cerca di anticipare la crisi e risolverla prima del tracollo. I dati più recenti mostrano una crescente fiducia verso questo strumento: nel 2024 c’è stato un aumento dell’87% nelle istanze di composizione negoziata in Lombardia rispetto al 2023, e il 70,7% delle imprese che vi hanno fatto ricorso sono S.r.l., seguite dal 17,9% S.p.A. . In totale, dal 2021 a fine 2024 oltre 1.700 imprese hanno provato la CNC a livello nazionale , prevalentemente micro e piccole imprese, segno che sta diventando un meccanismo effettivo di prevenzione e risanamento. L’esperto ha un ruolo cruciale: nel 2025, in virtù di correttivi normativi, il suo compito si è evoluto verso un maggiore affiancamento consulenziale all’imprenditore (non solo un mediatore passivo, ma anche un advisor che suggerisce interventi di riorganizzazione) .

Se l’accordo con i creditori riesce, può rimanere puramente contrattuale (ad esempio tutti i principali creditori firmano un accordo in cui accettano una moratoria o uno stralcio parziale del credito). Questo accordo privato può essere facoltativamente pubblicato nel Registro Imprese (soprattutto se serve per far conoscere ai terzi il risanamento o per ottenere esenzioni fiscali su eventuali debiti perdonati). In alternativa, se solo una parte dei creditori aderisce spontaneamente, l’imprenditore può scegliere di portare l’accordo in tribunale per omologarlo come accordo di ristrutturazione dei debiti (strumento che vedremo a breve) in modo da renderlo efficace erga omnes verso eventuali dissenzienti.

E se la composizione negoziata fallisce? Il Codice prevede un’opportunità ulteriore: l’imprenditore, entro 60 giorni dalla chiusura senza successo della CNC, può proporre un “concordato semplificato” per la sola liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). Si tratta di una sorta di concordato senza voto dei creditori, sottoposto direttamente all’omologazione del tribunale, in cui si offre di liquidare tutti i beni dell’azienda e distribuire il ricavato ai creditori secondo la par condicio (anche qui con possibile esdebitazione finale). È una soluzione estrema per evitare la liquidazione giudiziale “classica” e mantenere un certo controllo sul processo liquidatorio. Il concordato semplificato è ammesso solo come sbocco di una composizione negoziata non riuscita.

Vantaggi e limiti della CNC – Il vantaggio principale è evitare il fallimento, mantenendo il controllo dell’azienda e bloccando nell’immediato le aggressioni dei creditori. Molte imprese sono riuscite a salvarsi grazie a questo strumento: solo in Lombardia nel 2024 la CNC ha permesso il risanamento di 38 imprese, salvaguardando oltre 2.100 posti di lavoro . Il limite è che richiede collaborazione dei creditori: se alcuni importanti rifiutano ogni accordo, l’imprenditore dovrà comunque ripiegare su una procedura concorsuale più incisiva (concordato preventivo) per imporre una ristrutturazione. Inoltre, la procedura comporta costi (il compenso dell’esperto indipendente, che però è calmierato per legge e spesso inferiore ai costi di un fallimento) e l’azienda deve poter contare su liquidità sufficiente per operare durante le trattative. Non da ultimo, serve tempestività: la CNC funziona se attivata ai primi segnali di squilibrio, quando c’è ancora margine di recupero. Un’azienda ormai decotta, priva di liquidità e con attività ferme, difficilmente troverà soluzioni negoziali anche con il miglior esperto.

Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)

Il Piano attestato di risanamento è uno strumento previsto dall’art. 56 del Codice della Crisi (riprendendo l’istituto già noto nell’art. 67 legge fallimentare) che consente all’imprenditore di predisporre un piano di risanamento unilaterale, rivolto ai creditori, accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano . Non è una procedura concorsuale, non passa dal vaglio preventivo del tribunale e rimane un accordo di natura privatistica tra debitore e creditori .

Come funziona: l’imprenditore, con l’ausilio di consulenti, elabora un piano industriale e finanziario pluriennale che dimostri come l’azienda supererà la crisi e tornerà in equilibrio (es. attraverso ristrutturazione del debito, nuovi apporti di capitale, dismissioni di asset, taglio costi, ecc.). Questo piano viene attestato da un professionista terzo (un revisore o esperto contabile iscritto agli albi) che certifica che i numeri di partenza sono corretti e che le assunzioni del piano sono realistiche e sostenibili. Sulla base del piano, l’azienda negozia accordi con i creditori (anche individualmente: ad es. la banca accetta di prorogare i mutui, i fornitori accettano un pagamento parziale a saldo, ecc.), coerenti con il piano stesso .

Il piano attestato non impone ai creditori dissenzienti di aderire – non c’è omologazione né effetti “erga omnes” – ma offre due grandi vantaggi di legge al debitore che lo pone in essere (purché il piano sia genuino e successivamente eseguito correttamente):

  • Protezione dai fallimenti e revocatorie: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare . Ciò significa che se anche la società fallisse successivamente, il curatore non potrebbe far annullare i pagamenti fatti ai creditori secondo il piano. Inoltre questi atti non integrano reati di bancarotta preferenziale o semplice . Ad esempio, se il piano prevedeva di pagare integralmente alcuni fornitori strategici e nulla altri, tali pagamenti preferenziali non potranno essere contestati come bancarotta preferenziale in caso di fallimento successivo, né il fornitore dovrà restituirli. Questo “scudo” legale incentiva i creditori ad aderire al piano, sapendo che i pagamenti ricevuti sono “definitivi”.
  • Beneficio fiscale: se il piano di risanamento viene pubblicato nel Registro delle Imprese (atto facoltativo ma previsto), l’azienda può godere dell’esenzione parziale da imposizione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti . In pratica, il fisco non tassa (in tutto o in parte) il beneficio che l’azienda ottiene dallo sconto sui debiti concordato con i creditori. La pubblicazione in registro imprese è obbligatoria se si vuole questa agevolazione .

Il piano attestato è indicato quando l’impresa ha pochi creditori chiave con cui trovare un accordo e preferisce evitare procedure formali. Spesso è utilizzato con le banche: ad esempio, una società concorda bilateralmente con gli istituti di credito una moratoria o una conversione di linee a breve in finanziamenti a medio termine, supportata da un piano attestato che convince le banche sulla futura solvibilità. O ancora, può essere propedeutico a un successivo accordo di ristrutturazione più ampio.

Da notare che il piano attestato, per essere efficace contro eventuali pretese concorsuali future, deve avere data certa (va formalizzato con atto notarile o scrittura con data autenticata) . Inoltre, sebbene il tribunale non intervenga all’inizio, un controllo indiretto avviene in caso di successivo fallimento: se il curatore contesta la validità del piano, la bontà dell’attestazione potrà essere scrutinata ex post, e il professionista attestatore potrebbe rispondere di false attestazioni qualora avesse “avallato” un piano irrealistico. Ciò spinge gli attestatori ad essere rigorosi e i piani a essere sostanziali, non meramente pretestuosi per guadagnare tempo.

In sintesi, il piano attestato è uno strumento agile per risanare fuori dal tribunale, molto utile se la crisi è ancora gestibile con accordi privati. Il rovescio della medaglia è che, non coinvolgendo tutti i creditori obbligatoriamente, restano fuori i dissenzienti: ad esempio, un piano attestato non vincola un creditore che non vuole aderire, il quale potrà comunque agire per conto suo. Pertanto è efficace quando c’è un consenso diffuso o quando i creditori principali sono concordi.

(Esempio pratico): Alfa S.r.l., produttrice di docce di emergenza, ha debiti per €500.000 con banche (mutui e leasing) e €200.000 con fornitori; nessun debito fiscale. L’azienda prevede di lanciare un nuovo prodotto e stima un ritorno in utile in 2 anni, ma necessita di respiro sul debito. Con un piano attestato di risanamento, Alfa S.r.l. elabora un piano in cui le banche prorogano le scadenze dei mutui di 3 anni e riducono il tasso di interesse, e i fornitori accettano un pagamento parziale del 70% del dovuto in 12 mesi, mentre i soci immettono €100.000 di nuova finanza. Un attestatore indipendente conferma che i dati di Alfa sono corretti e che il piano (nuovo prodotto + accordi di dilazione) è fattibile per ripianare i debiti. Le parti firmano accordi bilaterali conformi al piano. Alfa pubblica il piano attestato nel Registro Imprese per usufruire del beneficio fiscale sull’abbuono del 30% concesso dai fornitori. L’azienda così evita procedure concorsuali, ottiene respiro finanziario e, se eseguirà il piano correttamente, uscirà dalla crisi senza strascichi.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII)

Gli accordi di ristrutturazione sono il punto di incontro tra gli strumenti stragiudiziali e quelli giudiziali. Si tratta infatti di accordi negoziati con i creditori che però vengono omologati dal tribunale, acquistando efficacia legale anche verso terzi in certi casi. Il modello base (già previsto dall’art. 182-bis l.fall.) richiede che l’imprenditore concluda un accordo con almeno il 60% dei crediti (in valore) e che tale accordo sia poi sottoposto all’omologazione del tribunale . I creditori non firmatari restano fuori dall’accordo (non sono coattivamente inclusi), ma l’omologazione comporta una moratoria delle azioni esecutive dei terzi sul patrimonio oggetto dell’accordo fino a un certo periodo. In pratica, l’accordo di ristrutturazione serve a vincolare i creditori contrattualmente aderenti e a ottenere alcuni benefici giudiziari:

  • Protezione interinale: a seguito del deposito dell’accordo e fino all’omologazione, il debitore può chiedere misure protettive simili a quelle del concordato, con sospensione delle azioni esecutive.
  • Effetti esdebitatori: dopo l’omologazione, i creditori aderenti sono vincolati a quanto concordato (es. non possono più pretendere il residuo di quanto stralciato).
  • Trattamento fiscale: l’omologazione conferisce ufficialità, potendo far scattare esenzioni fiscali sulle riduzioni di debito analoghe a quelle del piano attestato.

Il vantaggio rispetto al piano attestato è che si può chiedere al tribunale di estendere alcuni effetti anche ai creditori non aderenti, specie dopo le riforme recenti. Ad esempio, esistono gli accordi ad efficacia estesa per i creditori finanziari: se in una certa categoria (es. banche) aderisce il 75% del credito, l’accordo può essere reso efficace anche sul 25% non aderente, su approvazione del tribunale (concetto di cram-down settoriale). Inoltre, con le novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, sono stati affinati gli strumenti per includere i debiti tributari e contributivi: è ora prevista una transazione fiscale/contributiva interna all’accordo, e la mancata adesione del Fisco o dell’INPS può essere superata se l’accordo prevede per tali enti un pagamento almeno pari a quello che otterrebbero in una liquidazione fallimentare . In passato, la resistenza del Fisco poteva far naufragare l’accordo; oggi il giudice può omologare l’accordo anche senza voto favorevole dell’Erario, a condizione che un attestatore indipendente certifichi che l’alternativa liquidatoria non offrirebbe di più (principio del “miglior soddisfacimento”).

Il procedimento di omologazione è più snello del concordato: non c’è voto di tutti i creditori, si deposita l’accordo già firmato dalle parti aderenti, accompagnato da una relazione di un esperto sulla fattibilità e sull’attestazione di pagamento integrale dei creditori estranei (o comunque del rispetto della loro pari condizione). Se tutto è regolare, il tribunale omologa. I creditori non aderenti devono essere pagati per intero entro 120 giorni dall’omologazione (o 180 giorni se hanno crediti non scaduti), salvo appunto i casi di efficacia estesa o di transazione fiscale omologata.

Questo strumento è adatto quando l’impresa riesce a ottenere l’adesione dei maggiori creditori (ad es. banche e fornitori principali), ma magari qualcuno rimane escluso o dissenziente. Esempio tipico: l’azienda concorda con l’80% dei creditori (in valore) un taglio del debito del 30% e pagamento del residuo in 2 anni. Un 20% di creditori minori non firma. Con l’accordo di ristrutturazione, si può omologare comunque l’accordo (avendo superato il quorum 60%). I creditori estranei dovranno essere comunque saldati al 100% entro 120 giorni – il che implica che l’azienda deve avere risorse per soddisfarli, magari grazie alla riduzione ottenuta con gli altri e a finanza apportata dai soci. In alternativa, se quei creditori estranei sono di una certa categoria e l’accordo ne ha inclusi la maggioranza qualificata, il giudice può estendere a essi gli stessi termini accordati (es. li costringe ad accettare il 70% in 2 anni, se le condizioni legali per il cram-down sono rispettate).

Convenzioni di moratoria e accordi di settore: Il CCII prevede anche contratti di moratoria con intermediari finanziari (art. 62) e convenzioni di moratoria approvate dalle associazioni di categoria dei creditori (art. 63) che con il consenso di percentuali predeterminate vincolano tutti i partecipanti. Si tratta di strumenti particolari, spesso usati in ambito bancario (per es. un pool di banche che aderisce a una convenzione ABI di sospensione mutui). Sono soluzioni specifiche che citiamo per completezza, ma meno comuni nella pratica quotidiana.

Il concordato preventivo

Il concordato preventivo è la più nota procedura concorsuale di risanamento (o liquidazione) aziendale. A differenza degli strumenti finora esaminati, è una procedura giudiziale vera e propria, che si apre con ricorso al tribunale e coinvolge tutti i creditori sotto la supervisione di un giudice e di un commissario nominato. Viene detto “preventivo” perché mira a evitare il fallimento, trovando un accordo con i creditori prima della liquidazione giudiziale. Nel concordato l’azienda propone formalmente ai creditori un piano e una percentuale di soddisfacimento dei loro crediti, che può essere in forma di continuità aziendale (l’impresa prosegue l’attività, magari ristrutturata, e i creditori vengono pagati col denaro generato dalla prosecuzione e/o con risorse esterne) oppure di liquidazione del patrimonio (l’azienda cessa l’attività e liquida i suoi beni, distribuendo il ricavato ai creditori secondo le percentuali promesse). Vi sono anche forme miste.

Fasi del concordato: 1. Deposito del ricorso: L’imprenditore deposita in tribunale una proposta di concordato con il piano dettagliato e la documentazione (bilanci, elenco creditori, valore di liquidazione dei beni, attestazione di un professionista sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati). È possibile anche chiedere il concordato in bianco (concordato “con riserva”), presentando inizialmente la sola domanda e poi integrando piano e documenti entro un termine. Questa è spesso utilizzata come mossa urgente per bloccare istanze di fallimento di creditori: con la domanda di concordato, infatti, si ottiene lo stop delle azioni esecutive individuali e il blocco di eventuali procedure prefallimentari in corso. 2. Ammissione: Il tribunale verifica la completezza e l’ammissibilità (ad es. che siano rispettati i requisiti di legge, come l’eventuale percentuale minima ai chirografari, o l’apporto di risorse esterne, vedi infra) e ammette l’azienda al concordato, nominando un Commissario Giudiziale che supervisiona la gestione e tutela gli interessi dei creditori durante la procedura. 3. Voto dei creditori: I creditori vengono suddivisi in classi (se previsto dal piano, ad es. separando privilegiati, fornitori chirografari, banche chirografarie, ecc.) e sono chiamati a votare sulla proposta in adunanza o per via telematica. Serve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza semplice in percentuale di crediti; se classi, occorre maggioranza in numero di classi o altre regole di maggioranze qualificate in alcuni casi). 4. Omologazione: Se i creditori approvano il concordato, il tribunale procede all’omologazione con decreto, rendendo il piano vincolante per tutti i creditori anteriori (anche per i dissenzienti). Se ci sono opposizioni (creditori contrari che lamentano pregiudizio), il tribunale le valuta ma generalmente omologa se le maggioranze sono rispettate e il piano non viola norme imperative. 5. Esecuzione: L’azienda (sotto vigilanza del commissario o del liquidatore giudiziale, se concordato liquidatorio) esegue il piano: paga le percentuali promesse, eventualmente cede beni, prosegue l’attività se in continuità. A fine esecuzione, l’azienda esce dalla procedura e torna “libera” dai debiti residui come previsto dal piano (i debiti falcidiati si intendono definitamente estinti).

Requisiti e paletti normativi: Il Codice della Crisi prevede alcune regole per garantire un equilibrio tra interesse del debitore e tutela minima dei creditori: – Nel concordato in continuità aziendale (quando l’impresa continua la propria attività, eventualmente anche ceduta in esercizio a un terzo che la prosegue), non è prevista una soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari per legge . Occorre però dimostrare che il trattamento proposto ai creditori sia almeno migliore di quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare (c.d. test di convenienza): un professionista attesta che i creditori prenderanno col concordato più di quanto otterrebbero se l’azienda venisse liquidata immediatamente . Inoltre almeno il 10% del valore dei crediti chirografari deve essere soddisfatto in denaro o equivalente entro 2 anni dall’omologazione (requisito introdotto per garantire un minimo ritorno in tempi ragionevoli). – Nel concordato liquidatorio (cessione integrale dei beni), la legge impone due condizioni: a) che i creditori chirografari ricevano almeno il 20% del loro credito (soglia minima di soddisfacimento); b) che vi sia un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% la massa attiva liquidabile . Questo perché altrimenti il concordato liquidatorio sarebbe troppo simile a un fallimento (in cui spesso i chirografari prendono meno del 20%). Le risorse esterne possono essere, ad esempio, nuovi finanziamenti apportati dai soci o da un investitore, destinati a aumentare quanto sarà distribuito ai creditori. – In ogni tipo di concordato, i crediti privilegiati (come ipotecari, pegno, privilegio generale) vanno trattati secondo il loro rango: vanno pagati integralmente salvo che il valore del bene su cui insiste la garanzia sia inferiore (in tal caso la parte incapiente diventa chirografaria). Anche qui, tuttavia, il CCII consente di falcidiare i privilegiati se la parte che viene pagata è almeno pari a quanto avrebbero ricavato dalla vendita del bene in sede liquidatoria (applicazione estesa del test di convenienza). – Transazione fiscale e contributiva nel concordato: come già accennato, dal 2022-2024 la disciplina è stata resa più flessibile. Il debitore può proporre nel concordato il pagamento parziale o dilazionato di IVA, ritenute e contributi, e il tribunale può omologare anche senza voto favorevole del Fisco/INPS se l’attestatore dichiara che la proposta è almeno pari al realizzo in caso di liquidazione giudiziale . Questo ha superato il vecchio divieto di falcidia dell’IVA se non con adesione erariale.

Effetti della presentazione della domanda: dal momento in cui è pubblicata nel Registro Imprese la domanda di concordato (anche con riserva), nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive individuali contro l’azienda né acquisire privilegi sui beni (blocco dei pignoramenti e dei sequestri). I termini pendenti per pagamenti o altri obblighi restano sospesi. Questo automatic stay tutela il patrimonio in vista del piano concordatario ed è uno dei motivi per cui molte imprese ricorrono al concordato: per congelare una situazione altrimenti divenuta ingestibile con aggressioni multiple. Durante la procedura, la gestione rimane all’imprenditore (non c’è spossessamento come nel fallimento) ma sotto osservazione del commissario. Atti straordinari richiedono autorizzazione del tribunale. In concordato con continuità, sono di solito autorizzate operazioni necessarie a proseguire l’attività (es. acquisto scorte, pagamento fornitori strategici per forniture correnti), mentre in concordato liquidatorio la gestione tende a limitarsi alla conservazione e vendita dei beni.

Esito ed effetti finali: se il concordato si conclude positivamente con l’omologazione e l’azienda adempie le obbligazioni del piano, i creditori non potranno più pretendere quanto eventualmente non pagato (sono esdebitati secondo la percentuale concordataria). Ad esempio, se un fornitore aveva €100.000 di credito chirografario e nel concordato ottiene €30.000, i restanti €70.000 sono definitivamente inesigibili. L’azienda continua la sua attività (se era un concordato in continuità) liberata dal peso dei debiti pregressi ridotti, oppure cessa se era liquidatorio (in tal caso di solito viene cancellata). Se invece l’azienda non rispetta il piano (inadempimento del concordato), i creditori possono far revocare l’omologazione e si apre di regola la liquidazione giudiziale (fallimento).

Statistiche e considerazioni: il concordato preventivo è stato a lungo lo strumento principale per gestire crisi gravi. Con l’avvento della composizione negoziata, si cerca oggi di utilizzarlo soprattutto quando la ristrutturazione consensuale non è fattibile. Dal 2022, le riforme UE hanno incentivato concordati in continuità (salvataggio dell’azienda come going concern) rispetto ai liquidatori. Il concordato resta comunque complesso e costoso, adatto a situazioni dove c’è un piano robusto o un investitore interessato a rilevare l’azienda (spesso si fa un concordato di continuità indiretta: l’azienda viene conferita o affittata a un nuovo soggetto, e i creditori del vecchio prendono soddisfazione dal prezzo pagato dal nuovo investitore).

Esempio pratico semplificato: Beta S.p.A., produttrice di lavaocchi di emergenza, ha debiti per 5 milioni. Un importante competitor è disposto a investirla acquisendone un ramo d’azienda per 3 milioni, a condizione di liberarla dai debiti. Beta deposita un concordato preventivo proponendo: cessione del ramo d’azienda al investitore per €3M, e distribuzione di questa somma ai creditori, con pagamento del 100% ai privilegiati (ipoteche bancarie) e ~30% ai chirografari. Il piano è attestato fattibile. I creditori votano sì (preferiscono il 30% subito anziché l’incertezza di un fallimento). Il tribunale omologa. Beta esegue: vende il ramo d’azienda e paga le percentuali. In pochi mesi Beta viene liberata da €5M di debiti, i creditori hanno incassato parzialmente ma rapidamente, l’investitore prosegue l’attività senza debiti pregressi (continuità aziendale salva), e Beta verrà presumibilmente liquidata come società vuota.

Liquidazione giudiziale (ex fallimento) ed esdebitazione del debitore

Se nessuna delle soluzioni di risanamento funziona o è praticabile, resta l’eventualità della liquidazione giudiziale, quella che nel vecchio ordinamento era il fallimento. È una procedura concorsuale avviata su richiesta di creditori, del debitore stesso o d’ufficio dal tribunale, in caso di conclamata insolvenza. Per una S.r.l. o S.p.A. indebitata, chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale deve essere l’extrema ratio, poiché comporta la spossessione dell’impresa, la nomina di un curatore, la cessazione (salvo esercizio provvisorio in rari casi) dell’attività e la vendita di tutti i beni per soddisfare i creditori secondo le regole del concorso. Tuttavia, a volte dichiarare il fallimento può diventare inevitabile se l’insolvenza è irrecuperabile: anzi, gli amministratori hanno il dovere di non aggravare il dissesto e quindi, quando non c’è più prospettiva di risanamento, devono valutare di depositare istanza di autopFallimento (oggi auto-liquidazione giudiziale) per evitare ulteriori danni ai creditori.

La liquidazione giudiziale comporta: – Blocco delle azioni: dal momento della sentenza dichiarativa, i creditori non possono iniziare né proseguire cause esecutive, ma devono far valere le proprie ragioni nel passivo fallimentare. – Spossessamento: la società perde la disponibilità dei propri beni, gestiti dal curatore. Gli amministratori decadono. – Scioglimento dei contratti in essere secondo le regole della legge fallimentare (ora CCII). – Accertamento del passivo: i creditori presentano domanda di ammissione; il giudice li esamina con eventuali contestazioni. – Liquidazione dell’attivo: il curatore vende beni mobili, immobili, crediti, rami d’azienda, secondo un programma approvato dal giudice e dal comitato dei creditori. – Riparto: il ricavato, dedotte le spese, viene distribuito ai creditori seguendo l’ordine delle cause di prelazione (privilegi, ipoteche, infine chirografari). – Chiusa ripartizione, la società viene cancellata; se ci sono debiti insoddisfatti, restano tali (ma l’azienda essendo estinta non ha vita oltre).

Esdebitazione: per le società di capitali, non ha senso parlare di esdebitazione – una volta liquidate e cancellate, i debiti residui sono inesigibili perché il soggetto giuridico scompare. Invece, per l’imprenditore individuale o i garanti personali (soci fideiussori, amministratori garanti), la legge prevede la possibilità di essere esdebitati, cioè liberati dai debiti non soddisfatti, dopo la chiusura del fallimento, purché abbiano cooperato e non ci siano stati atti di frode. La Cassazione, come visto, ha chiarito che l’esdebitazione post-fallimentare cancella anche gli eventuali debiti tributari e contributivi rimasti , segnando un importante sollievo per il debitore onesto. Dunque, anche se si arriva al fallimento, il debitore persona fisica può ottenere un “fresh start”, mentre ovviamente i soci di S.r.l. che non abbiano garanzie personali non rispondono dei debiti sociali già di base (perdono solo il capitale sociale investito).

Procedura di liquidazione controllata per il sovraindebitato: segnaliamo infine che il CCII ha introdotto una procedura di liquidazione semplificata per i debitori non fallibili (piccoli imprenditori sotto soglie, consumatori, professionisti), analoga al fallimento ma presso l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) con meno formalità. Nel contesto di una S.r.l. o S.p.A., questa non si applica, ma potrebbe applicarsi se l’impresa fosse così piccola da rientrare nel sovraindebitamento (imprenditore minore). In pratica però, la distinzione tra fallibile e non fallibile è stata ridimensionata: oggi quasi tutti gli imprenditori commerciali possono essere soggetti a liquidazione giudiziale, indipendentemente dai limiti dimensionali, salvo restando procedure dedicate per il consumo e i debiti civili.

Conclusione su strumenti: In definitiva, l’ordinamento mette a disposizione un ventaglio di opzioni. La Figura 1 sottostante riassume in chiave comparativa le caratteristiche di alcuni tra i principali strumenti di regolazione della crisi, per aiutare a capire quale scegliere in base alla situazione:

Figura 1: Confronto sintetico tra strumenti di gestione della crisi d’impresa in Italia (Composizione Negoziata, Piano Attestato, Accordo di Ristrutturazione, Concordato Preventivo e Liquidazione Giudiziale). Fonte: Camera di Commercio Torino (adattato).

(Legenda Figura 1: La tabella comparativa mostra, per ciascuno strumento: se richiede accordo dei creditori (sì per accordo 60%, no per concordato ma con voto), coinvolgimento tribunale (facoltativo in CNC, necessario in concordato), protezione legale (sì misure protettive CNC e automatic stay concordato), obbligo percentuale minima ai chirografari (no per continuità, 20% concordato liquidatorio), obbligo risorse esterne (10% concordato liquidatorio), effetti esdebitazione (tutti portano a esdebitazione finale, tranne piano attestato che in sé non la prevede perché non concorsuale), mantenimento governance (in CNC e piano attestato l’imprenditore mantiene controllo; in concordato sì ma vigilato; in liquidazione no).)

Difese giudiziali contro le azioni dei creditori

Oltre a pianificare la ristrutturazione complessiva del debito tramite gli strumenti visti, un’azienda debitrice deve anche saper gestire le singole azioni legali che i creditori possono intraprendere nel frattempo. “Difendersi” significa qui esercitare i rimedi che la legge offre al debitore in sede giudiziaria per contestare o attenuare le pretese creditorie. Vediamo le principali situazioni:

Opposizione a decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è uno strumento di tutela rapida per i creditori: dietro prova scritta del credito, il creditore ottiene dal giudice un decreto che ingiunge all’azienda di pagare entro 40 giorni, avvertendo che in difetto si procederà a esecuzione forzata. Se l’azienda ritiene che il credito non sia dovuto (o non per l’importo ingiunto), può proporre opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica (termine ridotto a 10 giorni se il giudice ha concesso provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c.). L’opposizione si propone con atto di citazione dinanzi allo stesso tribunale che ha emesso il decreto.

Effetti dell’opposizione: L’opposizione instaura un giudizio ordinario di cognizione in cui il creditore diventa attore (deve provare il credito) e l’azienda diventa convenuta-opponente. Il decreto ingiuntivo, se non provvisoriamente esecutivo, resta sospeso in attesa dell’esito del giudizio. Se invece il decreto era esecutivo sin da subito (casi previsti: cambiale, assegno, atto notarile di mutuo, ecc.), l’azienda deve chiedere al giudice, nella citazione di opposizione, la sospensione dell’esecuzione ex art. 649 c.p.c., dimostrando gravi motivi (es. la probabile fondatezza dell’opposizione). Se concessa, il creditore non potrà nel frattempo procedere a pignoramenti. In ogni caso, l’opposizione consente al debitore di far valere tutte le sue difese: può contestare l’entità del credito, eccepire inadempimenti del creditore, compensazioni, prescrizione, nullità di clausole, applicazione di tassi usurari, ecc. Un caso comune, come visto, è l’opposizione a decreto ingiuntivo bancario per far valere l’anatocismo: la banca ingiunge un saldo di conto corrente, l’azienda oppone contestando gli interessi composti illegittimi, ottenendo magari di espungere una parte del debito.

Strategia: Valutare sempre con l’avvocato se vi sono motivi seri e documentati per opporsi. L’opposizione non deve diventare solo uno strumento dilatorio (in tal caso il giudice potrebbe concedere comunque esecuzione provvisoria e poi condannare l’opponente a spese e magari sanzioni). Se però vi sono contestazioni legittime, l’opposizione è doverosa per evitare che un credito dubbio diventi titolo esecutivo definitivo. Durante il giudizio, spesso le parti trovano accordi transattivi: il debitore può proporre un pagamento parziale pur di chiudere la causa, e il creditore può accettare per evitare l’incertezza e i tempi lunghi del contenzioso.

Caso pratico: Gamma S.r.l. riceve ingiunzione di €80.000 da un fornitore per forniture asseritamente non pagate. Gamma ritiene di aver ricevuto merce difettosa per metà di quell’importo. Presenta opposizione, allegando le prove (reclami, perizie sulla difettosità) e chiede al giudice di sospendere la provvisoria esecutorietà. Il giudice, ravvisando contestazioni non pretestuose, sospende. Durante il giudizio, le parti transigono: Gamma paga €50.000 a saldo e il fornitore rinuncia al resto. Il decreto viene revocato con sentenza che prende atto dell’accordo.

Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Se un creditore ha già un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo non opposto, una cambiale protestata, ecc.) e avvia un pignoramento dei beni dell’azienda, il debitore può reagire con due strumenti diversi: – Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesta il diritto del creditore di procedere, ad esempio perché il debito è già stato pagato, o perché si è ottenuta una sospensione concordataria, o perché il titolo è invalido o non più valido. Può essere proposta prima che inizi l’esecuzione (es: ricevo un atto di precetto – intimazione a pagare – e faccio opposizione preventivamente) oppure a pignoramento avvenuto, ma prima che sia distribuito il ricavato. L’opposizione all’esecuzione può portare alla sospensione del processo esecutivo se il giudice riscontra fumus nelle ragioni del debitore. – Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contesta vizi formali dell’atto esecutivo (es. il precetto è nullo perché manca l’indicazione del titolo, il pignoramento è viziato perché notificato male, ecc.). Va proposta entro termini brevissimi (5 giorni o 20 giorni a seconda del vizio) e anch’essa può condurre a declaratoria di nullità dell’atto e stop dell’esecuzione.

Nel contesto di un’azienda indebitata, queste opposizioni sono difese tecniche: non risolvono il debito in sé ma possono guadagnare tempo o evitare abusi. Ad esempio, se un creditore cerca di pignorare un macchinario indispensabile e magari ha un titolo dubbio, l’opposizione può bloccare l’asta finché non si chiarisce il merito. Oppure, se un bene pignorato non è della società ma di un terzo, quest’ultimo può fare opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.). Questi strumenti richiedono l’assistenza di un legale esperto di esecuzioni.

Un altro rimedio, più di merito, è la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): il debitore, prima che il bene sia venduto, può chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto aumentato di spese e 1/5. In pratica, depositando in tribunale il capitale pignorato + 20%, il debitore può liberare i beni dal vincolo e pagare il debito in rate (massimo 18 rate mensili). Questa è una via per evitare la vendita forzata dei beni e pagare dilazionato con tutela giudiziaria. Ovviamente occorre reperire almeno il 20% subito e poi rispettare il piano di rate autorizzato dal giudice.

Contenzioso tributario e strumenti deflativi

Quando i debiti riguardano il Fisco, la difesa passa per il processo tributario o per strumenti deflativi (accordi con l’ente impositore): – Ricorso tributario: se l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento (per maggiori imposte) o se Agenzia Entrate-Riscossione notifica una cartella da un accertamento non pagato, la società può proporre ricorso entro 60 giorni alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuova denominazione delle Commissioni Tributarie Provinciali dal 2023). Nel ricorso può chiedere la sospensione dell’atto se la riscossione immediata le arrecherebbe un danno grave e irreparabile. Il contenzioso tributario può portare all’annullamento (anche parziale) dell’atto impositivo se risultano vizi di merito o procedurali. Ad esempio, una società può contestare un accertamento IVA dimostrando che l’IVA era già assolta o che c’è un errore nei calcoli. – Accertamento con adesione: prima di fare ricorso, il contribuente può avviare con l’ente un procedimento di adesione, per cercare un accordo sulla pretesa fiscale (spesso riducendo sanzioni e trovando un importo concordato). In caso di adesione, si paga quanto pattuito (rateizzabile) e si chiude la questione, evitando il processo. – Definizioni agevolate: se previste dalla legge (come le rottamazioni delle cartelle o i saldi e stralci per contribuenti in difficoltà economica), conviene aderire per tagliare una parte del debito . Ad esempio, la Rottamazione-quater 2023/24 permette di estinguere i ruoli fiscali 2000-2022 senza sanzioni né interessi di mora, con pagamento anche dilazionato . È un’ottima difesa “economica”: riduce l’esposizione e chiude i conti col Fisco in via amministrativa. – Sospensione amministrativa della riscossione: in caso di errori palesi (ad es. un pagamento già effettuato ma la cartella non ne ha tenuto conto), si può chiedere all’Agente della Riscossione la sospensione in autotutela, presentando le prove dell’erroneità. AER è tenuta a sospendere se riceve dall’ente creditore conferma dell’errore entro 220 giorni. – Transazione fiscale: se si avvia un concordato o accordo di ristrutturazione, inserire il Fisco come creditore con una proposta adeguata. È un modo per definire globalmente anche il contenzioso: se il concordato è omologato, ingloberà le pretese tributarie definite (es. pagando il 30% del debito fiscale e stralciando il resto con benestare del giudice nonostante eventuale voto contrario AE, grazie alle norme nuove ).

Un aspetto importante è anche la responsabilità personale: spesso gli amministratori temono che, se la società non paga le tasse, il Fisco si rivalga su di loro. In generale, per i tributi dovuti dalla società vale il principio della responsabilità solo dell’ente. Tuttavia, l’ordinamento prevede casi specifici in cui l’Amministrazione finanziaria può chiamare in causa gli amministratori o soci: – Art. 36 D.P.R. 602/1973: se la società si è cancellata dal Registro Imprese con debiti tributari, l’AE può notificare gli avvisi ai soci (fino al limite di quanto hanno ricevuto in sede di liquidazione) e agli amministratori se hanno distribuito attivi senza soddisfare il Fisco. Non è una responsabilità automatica: bisogna provare che c’è stata una ripartizione di beni in pregiudizio del Fisco. – Responsabilità per sanzioni tributarie: gli amministratori che con dolo o colpa hanno causato violazioni possono essere coobbligati nelle sanzioni. – Reati tributari: se l’amministratore commette reati (es. dichiarazione fraudolenta, occultamento di scritture, omesso versamento IVA oltre soglia), può subire condanne penali e obbligo di risarcimento verso l’Erario.

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia (n. 752/2025) ha però sancito principi a tutela dei dirigenti d’impresa: l’Agenzia non può semplicemente pretendere le somme dagli amministratori in automatico dopo la chiusura della società, ma deve dimostrare specifici comportamenti colpevoli . È illegittimo notificare avvisi ai soli ex-amministratori basandosi sulla loro carica senza adeguata motivazione . Questa pronuncia frena la prassi aggressiva del Fisco verso gli ex amministratori e impone un accertamento individualizzato delle loro responsabilità . In altre parole, se l’imprenditore ha agito correttamente ma semplicemente la società è insolvente, non deve temere di ereditare personalmente tutti i debiti fiscali. Ciò ovviamente non copre i casi di frode o mala gestio, dove invece il Fisco (e il curatore fallimentare) potranno agire per responsabilità.

Altre difese e considerazioni finali

Abbiamo visto i principali scenari. Ci sono situazioni peculiari che meritano un cenno:

  • Debiti verso i dipendenti: il mancato pagamento di stipendi e TFR può condurre i dipendenti a ottenere decreti ingiuntivi e pignorare conto aziendale o chiedere il fallimento (anche un solo dipendente può essere creditore istante). Inoltre, esistono tutele come il Fondo di Garanzia INPS per il TFR e ultime 3 mensilità, attivabili in caso di fallimento. Se l’azienda è in crisi di liquidità, è fondamentale gestire anche questo aspetto: preferire accordi con i dipendenti (rateizzare gli arretrati, usare ammortizzatori sociali come cassa integrazione se possibile) per evitare conflitti legali che portano a decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi pro lavoratore.
  • Cessione dell’azienda: qualcuno pensa di risolvere i debiti vendendo l’azienda e lasciando i debiti in capo a un guscio vuoto. Attenzione: la legge (art. 2560 c.c. e art. 14 D.Lgs. 472/1997 per i debiti tributari) prevede che chi acquista un’azienda risponde in solido dei debiti antecedenti risultanti dai libri contabili obbligatori, e in ogni caso dei debiti fiscali e contributivi salvo che ottenga certificazione dall’Agenzia Entrate e dall’INPS dell’inesistenza di debiti tributari/previdenziali al momento della cessione . Dunque, vendere l’azienda non è un escamotage per sottrarsi ai debiti, a meno che non si faccia nella legalità trasferendo anche gli oneri (il che di solito richiede che il prezzo pagato vada ai creditori). Anzi, cessioni d’azienda fatte sottoprezzo per frodare i creditori possono essere revocate dal curatore in seguito.
  • Piani di allerta interni: la normativa sulla crisi impone alle società di dotarsi di assetti per prevenire la crisi. Ad esempio, attivare un check-up periodico con indicatori (indici ministeriali di allerta) può aiutare a capire in anticipo se l’indebitamento sta diventando insostenibile e quindi procedere con misure come la composizione negoziata prima che i debiti scaduti superino certi livelli.
  • Misure temporanee emergenziali: ricordiamo che in particolari congiunture (come la pandemia Covid) il legislatore ha varato misure temporanee di sostegno: moratorie straordinarie sui mutui, blocco licenziamenti, “pace fiscale”, ecc. Al momento (2025) non sono attive moratorie generalizzate, ma il Governo periodicamente introduce rottamazioni e definizioni agevolate su carichi fiscali. Un imprenditore attento deve cogliere queste opportunità quando si presentano, perché consentono di alleggerire il debito in modo legale e spesso consistente.

In definitiva, la miglior difesa del debitore è la trasparenza e la tempestività: affrontare i problemi subito, coinvolgere i creditori lealmente in ricerca soluzioni, e utilizzare gli strumenti previsti dalla legge invece di subirne le conseguenze. Negli ultimi anni, l’ordinamento italiano – anche su stimolo europeo – ha sviluppato un approccio più moderno e meno punitivo verso il debitore in crisi: l’idea è di favorire la ristrutturazione e dare seconde possibilità, purché vi sia correttezza. Ad esempio, molte aziende schiacciate dai debiti con lo Stato (fisco, INPS) oggi possono davvero “stracciare” quei debiti legalmente , ripartendo da zero, se dimostrano di meritarlo (assenza di frodi) e seguono le procedure con rigore e buona fede.

Nel prossimo capitolo, presentiamo una serie di Domande e Risposte comuni per ricapitolare i concetti esposti in forma di FAQ e chiarire gli ultimi dubbi dal punto di vista pratico.

Domande frequenti (FAQ)

D: La mia S.r.l. ha debiti ingenti. Posso evitare il fallimento?
R: Sì, oggi esistono diversi strumenti per evitare la liquidazione giudiziale (fallimento). Puoi tentare una Composizione Negoziata con l’aiuto di un esperto per trovare un accordo con i creditori prima di finire in tribunale. In alternativa, puoi proporre ai creditori un Accordo di ristrutturazione o un Concordato Preventivo: entrambe sono procedure omologate dal tribunale che congelano le azioni esecutive e prevedono il pagamento parziale/dilazionato dei debiti secondo un piano. Se c’è prospettiva di continuare l’attività, il concordato in continuità permette di proseguire l’azienda mentre paghi i creditori gradualmente. Anche strumenti stragiudiziali come il Piano attestato di risanamento possono risolvere la situazione evitando il fallimento, purché i creditori chiave collaborino. L’importante è agire prima che i creditori perdano fiducia: una volta che iniziano i pignoramenti o presentano istanza di fallimento, resta poco tempo.

D: Ho debiti con il Fisco e l’INPS: possono pignorare i beni personali degli amministratori?
R: In linea generale, no per i debiti tributari/previdenziali della società, che risponde solo col suo patrimonio. Tuttavia, ci sono eccezioni. Se sei garante personale (es. hai firmato fideiussioni per cartelle), allora sì, Agenzia Entrate-Riscossione può agire sui tuoi beni. Altrimenti, l’Erario potrebbe coinvolgere l’amministratore solo in casi specifici di mala gestio: ad esempio se, sciogliendo la società, hai distribuito beni ai soci lasciando impagato il Fisco (responsabilità ex art. 36 DPR 602/73), oppure se hai commesso reati tributari (omesso versamento IVA oltre €250k, ecc.). Ma una recente sentenza ha chiarito che non c’è responsabilità automatica: il Fisco deve provare specifiche colpe dell’amministratore . Quindi, se l’insolvenza è avvenuta senza atti distrattivi o illeciti da parte tua, normalmente i tuoi beni personali sono al sicuro. Attenzione però: se la società è una SNC o SAS (società di persone), allora i soci illimitatamente responsabili rispondono con il proprio patrimonio (ma in S.r.l./S.p.A. no).

D: Cosa rischio penalmente se la mia azienda non paga tasse o contributi?
R: Il diritto penale tributario prevede sanzioni gravi per alcuni omessi versamenti: omesso versamento IVA oltre €250.000 per periodo d’imposta è reato (art. 10-ter D.Lgs.74/2000) punito con reclusione 6 mesi – 2 anni; omesso versamento ritenute certificate oltre €150.000 è reato (art. 10-bis) con stesse pene. Inoltre, omesso versamento di contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti oltre €10.000 annui è reato contravvenzionale (punito fino a 3 anni). Importante: queste soglie considerano solo l’imposta o le ritenute non versate al netto di interessi/sanzioni. Se ti avvicini a queste soglie, devi assolutamente attivarti – ad esempio chiedendo una rateizzazione prima della denuncia penale: la giurisprudenza recente consente di evitare la punibilità se prima del dibattimento saldi il debito tributario. Per il penale fallimentare, se poi l’azienda fallisce, rischi incriminazioni per bancarotta se hai distratto beni, preferito qualche creditore dolosamente (bancarotta preferenziale) o aggravato il dissesto con spese ingiustificate. Agire in trasparenza, evitare di occultare beni e attivare procedure legali di composizione della crisi riduce molto questi rischi, perché opererai sotto controllo del tribunale e secondo legge.

D: Qual è la differenza tra composizione negoziata e concordato preventivo?
R: Sono due cose diverse in termini di formalità e obiettivi. La Composizione Negoziata è una procedura volontaria e riservata, avviata dall’imprenditore prima dell’insolvenza conclamata, in cui un esperto aiuta a raggiungere un accordo stragiudiziale coi creditori. Non coinvolge direttamente il tribunale (salvo per misure protettive temporanee) e non c’è una proposta unilaterale ai creditori né voto: è più una trattativa guidata per trovare soluzioni (dilazioni, nuovi finanziamenti, accordi di ristrutturazione). Il Concordato Preventivo, invece, è una procedura concorsuale giudiziale: l’imprenditore deposita un piano e una proposta vincolante per tutti i creditori, soggetta al voto di questi e all’omologazione del tribunale. Nel concordato c’è un effetto coercitivo (se approvato, vincola anche chi ha votato contro), mentre nella composizione negoziata tutto si basa sull’adesione volontaria dei singoli creditori. In pratica, la CNC precede e – se possibile – evita il concordato. Spesso se in CNC non si trova accordo, si passa al concordato (anche con procedura semplificata se applicabile). Ricorda: CNC = negoziazione assistita fuori dal tribunale; Concordato = procedura dentro il tribunale con effetti dirompenti (blocco azioni, falcidia debiti) ma più lunga e pubblica.

D: Ho avuto un decreto ingiuntivo da un fornitore. Mi conviene pagare subito o posso resistere?
R: Dipende. Se il credito del fornitore è incontestabile e disponi delle risorse, pagare evita ulteriori spese e l’accumulo di interessi. Tuttavia, assicurati prima che l’importo sia corretto: verifica calcoli, eventuali note di credito, prescrizione (fatture molto vecchie potrebbero essere prescritte). Se ravvisi anche un minimo dubbio fondato, fare opposizione al decreto può darti margine per negoziare. Ad esempio, proponi un pagamento parziale immediato a saldo: molti fornitori preferiscono chiudere così anziché affrontare causa e rischio insolvenza del cliente. Se invece non hai liquidità per pagare integralmente, un’opposizione – con contestuale richiesta di sospensione – può evitare che nell’immediato il fornitore pignori i tuoi conti, guadagnando tempo. Ma attenzione: l’opposizione deve essere sostenibile; se è del tutto infondata, il giudice potrebbe comunque non sospendere l’esecuzione e condannarti a ulteriori spese. Valuta con l’avvocato anche la possibilità di un piano di rientro: talvolta, comunicare al fornitore che stai preparando un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione porta anche i creditori individuali a essere più tolleranti, sapendo che saranno comunque coinvolti in una procedura collettiva.

D: La banca mi ha revocato il fido e minaccia di escutere la fideiussione che ho firmato da privato. Posso fare qualcosa per proteggere i miei beni personali?
R: Se hai firmato una fideiussione a garanzia del debito bancario della società, purtroppo la banca può legalmente chiedere a te, come persona fisica, il pagamento in caso di inadempienza della società, senza dover attendere procedure concorsuali. Per proteggere i tuoi beni personali hai poche opzioni legali dirette: una volta che il debito è esigibile, la fideiussione è escutibile. Tuttavia, puoi agire indirettamente: – Rinegoziazione con la banca: Spiega la situazione e prova a ottenere un standstill (sospensione) o una rimodulazione del debito bancario, facendo leva sul fatto che l’escussione del garante potrebbe portare a un contenzioso lungo. Le banche a volte accettano di non aggredire subito il garante se vedono collaborazione e prospettiva di recuperare meglio col tempo (magari con un piano attestato o accordo). – Patrimonio separato: In via preventiva (non quando sei già debitore escusso), alcuni imprenditori proteggono parte del patrimonio con strumenti come il fondo patrimoniale o i trust. Tuttavia, attenzione: il fondo patrimoniale non protegge dai debiti di impresa, poiché questi sono considerati debiti contratti per esigenze non familiari e quindi attaccabili anche se i beni sono in fondo (Cass., SS.UU. n. 15882/2020 ha confermato pignorabilità per debiti fiscali). La costituzione di trust o atti di disposizione a titolo gratuito in prossimità dello stato di insolvenza può essere revocata come atto in frode ai creditori. Quindi queste mosse vanno valutate con largo anticipo e con trasparenza, non quando il dissesto è già manifesto, altrimenti rischiano sanzioni (anche penali per sottrazione fraudolenta). – Esdebitazione personale: Se la banca ti escute e tu non sei in grado di pagare come persona, potresti trovarti a tua volta sovraindebitato. In tal caso, sappi che esistono le procedure per sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) che ti permettono, da privato, di gestire e forse parzialmente cancellare i debiti personali. Ad esempio, come garante escusso potresti accedere a un piano del consumatore per pagare solo una parte di quel debito in base alla tua capacità. Ovviamente questo è scenario estremo; l’ideale è non arrivarci.

In sintesi, la presenza di garanzie personali rende ancora più urgente risolvere la crisi a monte (a livello aziendale): devi inserire la banca nei negoziati, e magari condizionare l’accordo di ristrutturazione alla liberazione del garante. A volte le banche, se vedono che senza aggredire il garante recuperano di più dall’azienda in bonis, possono concedere la liberatoria ai fideiussori a esito positivo del piano. È un punto da discutere in sede di accordo.

D: Quali sono i vantaggi di un piano attestato di risanamento rispetto a un concordato preventivo?
R: Il piano attestato è più snello, riservato e flessibile. Non richiede soglie di voto, tribunale, né pubblicità della crisi (se non scegli tu di pubblicarlo). Ti permette di coinvolgere solo chi vuoi: ad esempio, potresti sistemare la posizione con le banche con un piano attestato, senza necessariamente dover “imporre” qualcosa ai fornitori se conti di pagarli per intero nel tempo. Non subisci i costi di procedura concorsuale né la dilatazione dei tempi dovuta ai passaggi in tribunale. Inoltre, come evidenziato, i pagamenti fatti secondo il piano attestato sono protetti da revocatorie e accuse di favoreggiamento , pur senza dover coinvolgere tutti i creditori. Il concordato, dal canto suo, ha il vantaggio di vincolare tutti i creditori con efficacia erga omnes. Quindi se hai bisogno di tagliare i debiti in modo significativo contro la volontà di alcuni creditori, solo il concordato (o l’accordo di ristrutturazione omologato con cram-down) lo consente. In pratica: se riesci ad avere l’accordo informale di (quasi) tutti, meglio piano attestato (più rapido e meno impattante); se ci sono troppi dissensi o la massa di debiti è ingestibile, devi passare da concordato per forzare un outcome. Spesso il piano attestato è usato in fasi iniziali di crisi e, se la situazione precipita, si ricorre al concordato come “piano B”.

D: La composizione negoziata è adatta solo alle grandi imprese?
R: Assolutamente no. I dati dimostrano che la maggioranza delle imprese che la utilizzano sono micro o piccole imprese (meno di 10 dipendenti nel 57% dei casi) . Quindi è pensata proprio per l’ampio tessuto di PMI italiane. Certo, serve un minimo di organizzazione (predisporre i documenti richiesti sulla piattaforma) e rivolgersi a professionisti per caricare i dati. Ma il legislatore ha immaginato la CNC come strumento di massa per prevenire fallimenti: il fatto che sia gestita tramite Camere di Commercio e che l’esperto sia nominato lì va in questa direzione. Anche un’azienda individuale può accedere (e infatti circa 4,5% dei casi sono imprese individuali) . Quindi, l’azienda di lavaocchi e docce, pur se PMI, può e deve considerare la composizione negoziata se ha squilibri: è meglio provarci che aspettare il default. Uno dei successi della CNC è togliere lo stigma: non è più vista come “l’anticamera del fallimento” ma come un’opportunità di risanamento con l’aiuto di esperti, tanto che in regioni come la Lombardia ormai la utilizzano molte aziende in difficoltà .

D: Se avvio una procedura (concordato o accordo) perdo la mia azienda? Arriverà un commissario a gestirla?
R: In composizione negoziata e piano attestato no: resti pienamente in sella alla gestione, affiancato dall’esperto (CNC) o dal consulente attestatore (piano). Nell’accordo di ristrutturazione pure: è un accordo volontario, nessun commissario. Nel concordato preventivo, formalmente rimani gestore però sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale, che verifica che non depauperi beni e rispetti il piano. Non interviene nella gestione ordinaria ma devi coinvolgerlo e ottenere autorizzazioni per atti straordinari. Solo se proponi un concordato con cessione dei beni (liquidatorio), il tribunale nomina uno liquidatore dopo l’omologazione che si occupa di vendere i cespiti: in tal caso sì, perdi la disponibilità dei beni e di fatto l’azienda verrà spenta/venduta. Ma se è un concordato in continuità, tu (o i soci) potrete continuare l’attività durante e dopo la procedura, anzi l’obiettivo è proprio salvare l’impresa come entità funzionante. Un caso particolare è se in concordato vi è un affitto d’azienda a un terzo: durante la procedura magari fai gestire l’azienda a un affittuario (che poi potrebbe acquistarla). Ma sono scelte strategiche. Importante: nel fallimento invece sì che perdi completamente il controllo – lì arriva il curatore e tu non conti più nulla. Quindi finché sei in concordato hai comunque la chance di governare la sorte dell’azienda (sotto controllo giudiziario, ma sempre meglio che delegare tutto a un curatore).

D: Dopo aver pagato i debiti col concordato o altra procedura, la mia società è pulita al 100%?
R: Sì, uno degli scopi della procedura è proprio chiudere con il passato e ripartire. Se il concordato è eseguito, i creditori hanno ottenuto ciò che era previsto (anche fosse il 10% del credito) e non possono avanzare altre pretese: i debiti si considerano extinti per novazione concordataria. La società potrà continuare senza trascinarsi i vecchi insoluti. Certo, ci possono essere strascichi indiretti: ad esempio, per qualche anno la società rimarrà segnalata nella Centrale Rischi per essere ricorsa a concordato, e ciò potrebbe creare diffidenza nelle banche, ma col tempo e con nuovi bilanci in utile questo si supera. Oppure, se nel concordato qualche creditore è rimasto insoddisfatto (es. chirografo che prende il 30%, quindi 70% abbuonato), probabilmente tenderà a non fare più affari a credito con la società. È il “prezzo” reputazionale da pagare. Ma giuridicamente parlando, sì, l’azienda esce pulita: il concordato funge da “tomba” per i debiti precedenti. Discorso analogo per un accordo di ristrutturazione omologato: chi aderisce e viene pagato secondo accordo non può pretendere altro, e chi non aderiva comunque doveva essere pagato integralmente (quindi niente residui in giro). Nel caso del sovraindebitamento o dell’esdebitazione post-fallimento, la persona fisica debitore ottiene un decreto di esdebitazione che estingue i debiti residui non soddisfatti. Insomma, tutte queste procedure sono finalizzate a voltare pagina, a dare all’ex debitore la possibilità di ricominciare senza un cappio finanziario.

D: Quali sono le sentenze più importanti da conoscere in materia di debiti e crisi d’impresa?
R: Oltre alle leggi, la giurisprudenza ha dato orientamenti chiave. Eccone alcune citate anche nella guida: – Cass. Civ. Sez. I n. 4218/2020: ha esteso l’esdebitazione ai debiti fiscali e contributivi, affermando che anche lo Stato può subire la falcidia se il debitore merita liberazione . – Corte Cost. n. 245/2019: ha confermato la costituzionalità della legge sul sovraindebitamento, sancendo che la perdita per lo Stato-creditore è ammissibile se finalizzata a tutelare il debitore civile sovraindebitato . – Cass. Civ. n. 23963/2025: ha ribadito i doveri di lealtà e diligenza degli amministratori di S.r.l., confermando la loro responsabilità per atti in conflitto di interessi e pregiudizievoli per la società, anche su azione del curatore fallimentare . – CGT (Corte Giust. Tributaria) Lombardia n. 752/2025: ha annullato avvisi ad amministratori evidenziando che non rispondono automaticamente dei debiti tributari societari post estinzione società; serve prova di condotte specifiche . – Tribunale di Milano 2023: caso di successo di piano del consumatore di un imprenditore individuale, con stralcio del 95% dei debiti fiscali (a testimonianza che oggi persino percentuali drastiche di abbattimento debito pubblico sono possibili se c’è meritevolezza). – Cass. Pen. SS.UU. n. 34472/2016 (non citata sopra, ma fondamentale): ha stabilito che il reato di bancarotta preferenziale richiede lo stato di insolvenza al momento dell’atto; quindi pagamenti anteriori all’insolvenza non sono punibili come preferenziali (rilevante per amministratori che devono decidere chi pagare in crisi). – Cass. Civ. n. 24214/2021: sul fondo patrimoniale, ha confermato che i debiti fiscali e professionali non sono “contratti per i bisogni familiari” e quindi i relativi beni in fondo sono aggredibili dai creditori dell’azienda (smontando false convinzioni di protezione automatica del fondo).

Conoscere questi precedenti aiuta a orientarsi: ad esempio, un imprenditore informato dalla Cassazione 2020 sa di poter chiedere l’esdebitazione di tutte le pendenze; uno a conoscenza di Cass. 2025 su amministratori saprà difendersi da pretese ingiuste post-liquidazione. Ovviamente poi ogni caso è a sé e va seguito da legali specializzati.

Conclusione

Un’azienda produttrice di lavaocchi e docce di emergenza che si trovi sommersa dai debiti non è destinata fatalmente al fallimento, purché agisca per tempo e con gli strumenti giusti. La legislazione italiana, aggiornata al 2025, offre un sistema articolato di tutela per l’imprenditore in difficoltà: dalle misure di sollievo fiscale come la rottamazione delle cartelle , alle procedure negoziali innovative come la composizione assistita , fino alle soluzioni concorsuali tradizionali (concordati, ecc.) rinnovate in chiave più flessibile. La chiave di tutto è la trasparenza e la buona fede: coinvolgere i creditori nel processo di risanamento, seguire le regole e non cercare scorciatoie illecite. In cambio, l’ordinamento premia il debitore diligente con strumenti per ridurre i debiti legalmente (anche verso lo Stato), proteggere i beni essenziali dell’impresa e ripartire pulito .

Questa guida ha adottato il punto di vista del debitore perché spesso l’imprenditore – soprattutto nelle PMI familiari italiane – vive con angoscia personale il peso dei debiti aziendali, arrivando a volte a scelte emotive (continuare a indebitarsi sperando in un miracolo, o al contrario fuggire lasciando fallire l’azienda). Comprendere a fondo i propri diritti e le opportunità legali è il primo passo per reagire lucidamente. Con un adeguato supporto di professionisti (avvocati d’affari, commercialisti specializzati in crisi d’impresa) e sfruttando normative e giurisprudenza favorevoli, un’azienda indebitata può difendersi efficacemente dalle pretese e costruire un percorso di rientro sostenibile. In molti casi, l’esito è positivo: l’azienda viene ristrutturata, i posti di lavoro salvaguardati e i creditori soddisfatti meglio di quanto avrebbero ottenuto da una liquidazione forzata.

In conclusione, se la tua azienda produttrice di sistemi di sicurezza è schiacciata dai debiti, non disperare e non attendere passivamente: valuta la situazione con esperti, scegli lo strumento adeguato (anche combinandone più d’uno, es. accordi stragiudiziali con alcuni creditori e transazione fiscale per il Fisco), e agisci con determinazione. Il percorso può essere lungo e impegnativo, ma l’esperienza dimostra che difendersi si può – e la legge è dalla parte di chi affronta la crisi con onestà e competenza, offrendo quella seconda opportunità che, in definitiva, giova non solo al debitore ma all’intero tessuto economico e sociale.

Fonti e riferimenti normativi

  • Codice Civile: artt. 2086 c.c. (dovere di adeguati assetti organizzativi e obbligo di intervento in caso di crisi); artt. 2476 e 2392-2394 c.c. (responsabilità amministratori verso società e creditori); art. 2486 c.c. (doveri dell’amministratore dopo scioglimento della società); art. 2407 c.c. (responsabilità sindaci, come modificato dal D.Lgs. 14/2019).
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII): D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, in vigore dal 15 luglio 2022, come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 e dal D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136. In particolare, artt. 2 (definizioni di crisi e insolvenza), 23-25 (Composizione negoziata della crisi), 25-sexies (Concordato semplificato post-CNC), 56 (Piano attestato di risanamento), 57-64 (Accordi di ristrutturazione dei debiti e varianti), 84-91 (Concordato preventivo, requisiti di ammissibilità, percentuali minime 20% e apporto esterno 10%), 268-277 (Liquidazione giudiziale), 278-279 (Esdebitazione dell’imprenditore).
  • Legge fallimentare previgente: Regio Decreto 267/1942 (indicata per comparazioni storiche, ormai abrogata salvo proced. pendenti).
  • Legge sul sovraindebitamento: Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (ora abrogata e assorbita nel CCII, ma rilevante per principi generali su composizione crisi debitori civili).
  • Leggi speciali “salva debitori” (definizioni agevolate): D.L. 193/2016 (rottamazione bis); Legge 145/2018 e 157/2019 (rottamazione-ter e saldo e stralcio 2019); Legge 197/2022 (Legge Bilancio 2023, introduzione “rottamazione-quater” 2000-2022 e stralcio automatico mini-debiti <€1000) ; D.L. 51/2023 conv. L. 87/2023 (proroga termini rottamazione-quater, ecc.).
  • Diritto tributario: D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 14 (responsabilità solidale acquirente d’azienda per debiti tributari, necessità certificato tributario) ; art. 36 (responsabilità di liquidatori, soci e amministratori per distribuzioni pregiudizievoli); D.Lgs. 74/2000, art. 10-bis e 10-ter (reati omesso versamento ritenute e IVA, soglie €150k e €250k) ; art. 5 (soglia €50k dichiarazione infedele); D.L. 269/2003 art. 11 (blocca esecuzioni prima casa per debiti fiscali <€120k); D.Lgs. 472/1997 art. 13 (adesione e riduzione sanzioni); Legge 130/2022 (Riforma Giustizia Tributaria, trasformazione Commissioni in Corti).
  • Diritto del lavoro/previdenza: D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983 art. 2 (reato omesso versamento contributi >€10.000); Codice Penale art. 603-bis (intermediazione illecita manodopera – irrilevante qui); Legge 297/1982 (intervento Fondo di Garanzia INPS TFR).
  • Procedura civile (esecuzioni): Codice di Procedura Civile artt. 633 sgg. (decreto ingiuntivo); 645 (opposizione, 40 gg); 642 e 648 (provvisoria esecuzione); 615 (opposizione all’esecuzione); 617 (opposizione atti esecutivi); 495 (conversione pignoramento) etc.
  • Giurisprudenza (sentenze):
  • Cassazione Civile, Sez. I, 17.02.2020 n. 4218: Esdebitazione estesa a debiti fiscali e contributivi, principio del fresh start anche verso Erario .
  • Corte Costituzionale 6.12.2019 n. 245: Legittimità costituzionale falcidia crediti erariali nelle procedure di sovraindebitamento, sacrificio del credito pubblico bilanciato da tutela debitore in buona fede .
  • Cassazione Civile, Sez. VI-1, 30.07.2025 n. 22002: Responsabilità ex amministratori per aggravamento dissesto post dimissioni. Ha stabilito limiti della responsabilità per fatti avvenuti dopo la cessazione dalla carica (vedi Quotidianopiù, 2025) .
  • Cassazione Civile, Sez. I, 13.09.2025 n. 23963: Azione di responsabilità contro amministratore di S.r.l. fallita – conferma responsabilità per atti in conflitto di interessi e pagamenti preferenziali in assenza di prova di solvibilità, ricorso inammissibile .
  • Cass. Civ., Sez. I, 11.09.2019 n. 25481: Dovere amministratori di attivarsi senza indugio ai primi segnali di crisi, violazione configura responsabilità ex art. 2476 c.c. (precedente consolidato ripreso nel 2025).
  • Cassazione Penale, Sez. Unite, 27.04.2017 n. 115/2017 (dep. 2018): in tema di concordato preventivo, ha escluso il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice per mancato pagamento rate concordato omologato (reato art. 388 c.p.) interpretando che il concordato non rientra tra i provvedimenti ex art. 388 – rilevante per evitare sanzioni penali se il concordato non viene pagato per cause non fraudolente.
  • Tribunale di Verona, decr. 28.01.2022: Concessa esdebitazione a ex artigiano con €180.000 debiti verso AE e INPS, nell’ambito di liquidazione del sovraindebitato .
  • Tribunale di Milano, 14.02.2023: Omologato piano del consumatore di imprenditore individuale con stralcio 95% debiti fiscali .
  • CGT Lombardia (Sez. II appello), 18.07.2025 n. 752: Necessità motivazione specifica per azioni di AE verso amministratori ex art.36 DPR 602, illegittimità prassi automatica .
  • Cass. SS.UU. Civili, 08.05.2020 n. 7874: Fondo patrimoniale aggredibile per debiti tributari se contratti per attività d’impresa (confermato orientamento).
  • Cass. Penale, SS.UU., 31.03.2016 n. 22474 (dep. 2016): Omesso versamento IVA – momento consumativo e soglia; conferma soglia €250k e chiarisce che il pagamento frazionato in corso di rateizzazione può escludere la punibilità se integralmente adempiuto prima sentenza.
    (Le sentenze Cassazione e Corte Cost. sono consultabili su Italgiure; decisioni di merito su ilCaso.it, Diritto della Crisi, etc.)
  • Fonti dottrinali e siti specialistici:
  • Mariana Maxwel, “È possibile cancellare legalmente i debiti con Fisco e INPS? Guida aggiornata 2025”, Commercialista.it, 26/06/2025 . (Articolo tecnico che esamina rottamazioni, sovraindebitamento, con casi e sentenze)
  • Dott. Davide Lo Conte, “Composizione negoziata 2025: il nuovo ruolo dei professionisti”, FiscoeTasse, 16/10/2025 . (Report con dati Camera Arbitrale Milano su utilizzo CNC 2024, evoluzione normativa con D.Lgs.136/2024)
  • Camera di Commercio di Torino – Portale Crisi, “Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)”, agg. 22/12/2023 . (Spiegazione ufficiale su requisiti piano attestato e effetti protettivi – esenzione revocatorie e bancarotta)

La tua azienda che produce, importa, distribuisce o installa lavaocchi di emergenza, docce di emergenza, stazioni combinate, dispositivi antinfortunistici EN15154, unità autonome, docce pedonabili, lavaocchi a pedale o manuali, docce temperate, soluzioni per laboratori, industrie chimiche, petrolchimico, officine, cantieri e scuole si trova oggi schiacciata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua azienda che produce, importa, distribuisce o installa lavaocchi di emergenza, docce di emergenza, stazioni combinate, dispositivi antinfortunistici EN15154, unità autonome, docce pedonabili, lavaocchi a pedale o manuali, docce temperate, soluzioni per laboratori, industrie chimiche, petrolchimico, officine, cantieri e scuole si trova oggi schiacciata dai debiti?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, blocchi dei fornitori, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori di componenti o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore dei dispositivi di emergenza è altamente tecnico e regolamentato: materiali certificati, acciaio inox, valvole speciali, stazioni di lavaggio complesse, logistica impegnativa, test rigorosi e clienti che spesso pagano a 60–120 giorni. Basta un calo di liquidità per trovarsi rapidamente in crisi.

La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se agisci subito e con metodo.


Perché un’Azienda di Lavaocchi e Docce di Emergenza va in Debito

  • aumento dei costi di acciaio inox, valvole, componenti certificati, raccordi e materiali speciali
  • pagamenti lenti da parte di industrie, laboratori, ospedali, scuole e contractor
  • magazzino immobilizzato tra docce, lavaocchi, ricambi, tubazioni e valvole
  • costi elevati di installazione, collaudo e certificazioni
  • logistica complessa per dispositivi voluminosi e delicati
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

In quasi tutti i casi, il problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento dei conti correnti aziendali
  • blocco dei fidi
  • sospensione delle forniture di materiali critici
  • atti esecutivi, precetti, decreti ingiuntivi
  • sequestro di docce, lavaocchi, ricambi e attrezzature
  • impossibilità di completare installazioni, collaudi e manutenzioni
  • perdita di clienti strategici e appalti importanti

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Un avvocato specializzato può:

  • fermare pignoramenti
  • sospendere richieste di rientro
  • proteggere conti correnti e liquidità
  • bloccare le iniziative dell’Agenzia Riscossione

Mettere in sicurezza l’azienda è il primo passo.


2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto

Nella maggior parte dei casi emergono irregolarità:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate o gonfiate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori nelle cartelle esattoriali
  • commissioni bancarie anomale

Una parte importante del debito può essere ridotta o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con un piano sostenibile

Tra le soluzioni più efficaci:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • accesso alle definizioni agevolate

4. Usare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori

Quando la crisi è più seria puoi ricorrere a:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di ristrutturazione
  • Concordato minore
  • (nei casi più estremi) Liquidazione controllata

Questi strumenti consentono all’azienda di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti, con protezione totale dai creditori.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per salvare un’azienda del settore antinfortunistica tecnica serve un professionista di esperienza.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) – negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Un profilo ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende che operano nella sicurezza industriale.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • blocco urgente di pignoramenti e decreti ingiuntivi
  • riduzione dei debiti non dovuti
  • ristrutturazione del debito con piani sostenibili
  • protezione di magazzino, materiali, docce e lavaocchi
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela totale dell’azienda e dell’amministratore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di lavaocchi e docce di emergenza non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e completamente legale, puoi:

  • bloccare i creditori,
  • ridurre davvero i debiti,
  • salvare installazioni, manutenzioni e forniture,
  • proteggere il futuro della tua attività.

Agisci ora.

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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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