Azienda Di Impianti Skid Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Introduzione

Un’azienda di impianti skid (tipicamente una PMI manifatturiera nel settore industriale) che si trova sommersa dai debiti affronta una situazione complessa e delicata. Dal punto di vista giuridico italiano (aggiornato a ottobre 2025), esistono numerosi strumenti per gestire la crisi d’impresa, difendersi dalle azioni dei creditori e cercare soluzioni volte al risanamento o, nei casi estremi, alla liquidazione ordinata dell’attività. Questa guida, pensata per avvocati, imprenditori e privati, analizza in modo approfondito le possibili strade percorribili dal punto di vista del debitore. Si adotterà un linguaggio giuridico ma divulgativo, con riferimenti normativi, sentenze aggiornate, FAQ (domande e risposte) e tabelle riepilogative, per fornire un quadro completo e aggiornato sulle tutele e strategie disponibili.

Affronteremo in dettaglio come gestire diversi tipi di debiti aziendali – verso il Fisco, le banche, i fornitori, i dipendenti, ecc. – e quali strumenti di ristrutturazione del debito e procedure concorsuali possono essere attivati (es. piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, composizione negoziata). Verranno esaminate anche le responsabilità patrimoniali dell’imprenditore e dei soci nel caso di società di capitali (S.r.l./S.p.A.), nonché le possibili azioni difensive in sede giudiziale (es. opposizioni a esecuzioni forzate, difesa contro pignoramenti e istanze di fallimento) e soluzioni stragiudiziali (trattative, transazioni). Il tutto con un’attenzione particolare alla normativa più recente (incluso il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e i suoi aggiornamenti del 2022-2024) e alle pronunce giurisprudenziali più recenti.

Nota: Questa guida si concentra sulla prospettiva del debitore (l’azienda indebitata e i suoi titolari/gestori) e sulle strategie per difendere il patrimonio e la continuità aziendale ove possibile. Le procedure e i consigli qui esposti mirano alla compliance legale e non incoraggiano in alcun modo condotte fraudolente o elusive. Al contrario, l’obiettivo è illustrare come utilizzare al meglio gli strumenti legali disponibili per superare la crisi nel rispetto della legge.

Nei paragrafi seguenti, delineeremo anzitutto le tipologie di debiti e i rischi immediati, per poi analizzare i vari strumenti di regolazione della crisi, le procedure concorsuali applicabili, le responsabilità di soci e amministratori e le possibili strategie difensive. Saranno inoltre presentati esempi pratici e una sezione FAQ con domande e risposte frequenti. In fondo alla guida, è presente una sezione con fonti normative e giurisprudenziali autorevoli utilizzate, includendo riferimenti a leggi e sentenze aggiornate.

Tipologie di debiti aziendali e rischi connessi

Una crisi d’impresa spesso comporta l’accumulo di diverse tipologie di debiti. Ciascuna categoria di debito è regolata da norme specifiche e presenta particolari rischi per l’azienda debitrice. Di seguito un’analisi delle principali categorie di indebitamento di un’azienda di impianti skid (o di analoghe imprese), con le relative conseguenze in caso di mancato pagamento:

  • Debiti fiscali (verso l’Erario): comprendono imposte non versate (IVA, IRES, IRAP ecc.) e ritenute non pagate. Il mancato pagamento dei tributi può portare all’iscrizione a ruolo e all’attivazione di procedure esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia). Ciò significa che il Fisco può procedere al recupero coattivo mediante cartelle esattoriali, ipoteche legali su immobili aziendali, fermi amministrativi su veicoli e pignoramenti (presso terzi o di beni aziendali). I debiti tributari hanno spesso natura privilegiata (hanno cioè priorità di pagamento in caso di procedure concorsuali) e, se molto elevati, possono giustificare istanze di fallimento (liquidazione giudiziale) da parte dell’Erario. Vi sono inoltre possibili rilievi penali: ad esempio, l’omesso versamento dell’IVA sopra soglie di legge o delle ritenute previdenziali può integrare reati tributari (artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000). Dal punto di vista del debitore, i debiti fiscali sono tra i più insidiosi, ma esistono strumenti come dilazioni di pagamento o la “transazione fiscale” in sede concorsuale (vedremo oltre) per trovare una composizione.
  • Debiti bancari (mutui, finanziamenti, fidi): includono esposizioni verso banche o altri finanziatori (leasing, società di factoring). Se l’azienda non riesce a ripagare rate di mutuo o rientrare dagli scoperti di conto, la banca può procedere a revocare gli affidamenti e avviare azioni di recupero. Tipicamente, le banche dispongono di garanzie: ipoteche su immobili, pegni su macchinari, o più spesso fideiussioni personali fornite dai soci o dall’imprenditore. In caso di default, la banca può escutere tali garanzie: ad esempio, escutere la fideiussione (agendo sul patrimonio personale del garante) o iniziare un’esecuzione immobiliare sul bene ipotecato. I crediti bancari assistiti da garanzia reale sono privilegiati (la banca può soddisfarsi con preferenza sul ricavato del bene dato in garanzia); i crediti chirografari (non garantiti) restano invece a pari rango con gli altri crediti chirografari. Un rischio significativo è la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, che può compromettere l’accesso al credito e costituire un serio ostacolo alla continuità aziendale. Le banche possono anche presentare istanza di fallimento se l’esposizione non viene recuperata, purché il totale debiti scaduti dell’azienda superi i limiti di legge (soglia de minimis). (Nota: attualmente la legge italiana esclude la liquidazione giudiziale se i debiti scaduti sono inferiori a €30.000 ).
  • Debiti verso fornitori: sono importi dovuti a fornitori di materie prime, componenti o servizi. Il ritardato o mancato pagamento può causare diverse conseguenze: i fornitori potrebbero interrompere le forniture (mettendo in difficoltà la produzione), applicare interessi di mora o penali previsti contratto, e soprattutto agire legalmente per recuperare il credito. In Italia, il fornitore (come qualsiasi creditore chirografario) può ottenere un decreto ingiuntivo dal tribunale per il pagamento, che diviene titolo esecutivo se l’azienda non propone opposizione entro 40 giorni. Ottenuto il titolo esecutivo, il fornitore può procedere a pignoramenti di beni aziendali (macchinari, merci) o crediti (ad es. pignorare crediti verso clienti dell’azienda) per soddisfarsi. Pur essendo privo di cause di prelazione, un gruppo di fornitori insoddisfatti può mettere forte pressione sull’azienda e persino depositare un’istanza di fallimento qualora l’insolvenza si palesi (anche un singolo fornitore con credito superiore a €30.000 può legittimamente chiederlo ). Di solito, però, i fornitori preferiscono soluzioni stragiudiziali (piani di rientro, accordi a saldo e stralcio) se intravedono la possibilità di recuperare almeno una parte ed eventualmente mantenere la relazione commerciale.
  • Debiti verso i dipendenti: includono stipendi arretrati, tredicesime, TFR (trattamento di fine rapporto) non corrisposti. Questi debiti sono particolarmente sensibili: i dipendenti sono creditori privilegiati (hanno privilegio generale mobiliare e, per alcuni crediti come ultime mensilità e TFR, privilegio super-generale ex art. 2751-bis c.c.). Se l’azienda ritarda i pagamenti, i lavoratori possono agire in giudizio (Tribunale del lavoro) ottenendo ingiunzioni di pagamento rapide ed esecutive. Inoltre, hanno accesso al Fondo di Garanzia INPS (che interviene a pagare TFR e ultime mensilità in caso di insolvenza del datore, surrogandosi poi nelle pretese). I debiti verso dipendenti non solo possono condurre ad azioni esecutive (pignoramento di conti aziendali, ad esempio) ma anche generare tensioni sindacali e perdita di forza lavoro cruciale. Occorre menzionare che non pagare deliberatamente i salari dovuti espone l’imprenditore a possibili sanzioni (ad esempio, il mancato versamento delle ritenute previdenziali sopra una soglia è reato). In caso di procedure concorsuali, i dipendenti godono di una tutela particolare: durante un concordato preventivo o una composizione negoziata, le azioni dei lavoratori non possono essere sospese dalle misure protettive (per garantire loro rapida soddisfazione).
  • Debiti previdenziali e verso enti assistenziali (es. INPS, INAIL): riguardano contributi previdenziali non versati, premi assicurativi obbligatori, ecc. Anche questi debiti vengono di norma affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero forzoso con le medesime modalità dei debiti fiscali (cartelle esattoriali, pignoramenti, ipoteche). Hanno anch’essi privilegi legali sul patrimonio del debitore. Inoltre, l’omesso versamento di contributi previdenziali oltre soglie rilevanti costituisce illecito (amministrativo o penale a seconda dell’entità e del tipo di contributo). In sede di concordato preventivo o accordi, i crediti previdenziali rientrano nella disciplina della transazione fiscale e contributiva (analogamente ai tributi erariali). Come per i tributi, la legge ora consente l’omologazione di accordi o concordati anche senza l’adesione degli enti previdenziali, purché sia garantito loro un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione .
  • Altre passività finanziarie: ad esempio scoperti verso società di leasing (che potrebbero riprendere possesso dei beni locati in caso di default), debiti verso partner commerciali (penali contrattuali, risarcimenti danni eventualmente riconosciuti da sentenze), o debiti verso soci finanziatori. Ognuno di questi creditori può intraprendere azioni analoghe (decreto ingiuntivo e pignoramento). Un caso a parte riguarda eventuali garanzie personali o avalli prestati dall’azienda: se l’azienda è garante di debiti altrui e il debitore principale non paga, potrebbe vedersi richiedere il pagamento (es. azienda che ha firmato una fideiussione per un’altra società).

Rischio di insolvenza e soglia di fallibilità: In Italia, non tutte le imprese possono essere sottoposte a fallimento (ora liquidazione giudiziale). Le procedure concorsuali maggiori si applicano agli imprenditori commerciali che superino determinati parametri dimensionali e di indebitamento. La legge (art. 2, c.1 lett. d) CCII) esclude dalla liquidazione giudiziale le imprese di piccolissime dimensioni (parametri: attivo patrimoniale ≤ €300.000, ricavi lordi ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000 nell’ultimo triennio – valori indicativi, soggetti ad aggiornamenti). Inoltre, è prevista una soglia minima di esposizione: non si fa luogo a liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a €30.000 . Una azienda di impianti skid è in genere un imprenditore commerciale; se supera anche uno solo dei parametri dimensionali o il debito eccede €30.000, può essere dichiarata insolvente su istanza dei creditori. Essere in stato di insolvenza significa trovarsi in una situazione conclamata di incapacità di pagare regolarmente i propri debiti (valutata in base ad inadempimenti o altri fatti esteriori, come protesti, pignoramenti infruttuosi, ecc.). Il concetto di insolvenza resta sostanzialmente invariato rispetto alla vecchia legge fallimentare : è uno stato di impotenza funzionale non transitoria dell’impresa nel far fronte alle proprie obbligazioni, misurato anche dall’impossibilità di ottenere credito ulteriore per sanare la situazione .

In sintesi, un’azienda con debiti significativi deve anzitutto mappare i propri debiti per priorità e natura: alcuni creditori (Stato, dipendenti, banche con garanzia) hanno posizioni più forti di altri. Ciò permette di prevedere le loro mosse e predisporre contromisure adeguate. Nei prossimi capitoli vedremo quali strumenti di difesa e risanamento l’ordinamento offre all’imprenditore per far fronte a ciascuna di queste categorie di debiti, cercando di evitare, se possibile, le conseguenze più gravi (come la perdita dell’azienda o del patrimonio personale dei soci).

Obblighi di allerta e prevenzione della crisi (ruolo dell’imprenditore e degli organi di controllo)

Prima di addentrarci nelle soluzioni operative, è importante ricordare che il legislatore – soprattutto con la riforma introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) – ha posto enfasi sulla prevenzione tempestiva della crisi. L’imprenditore (specie se opera tramite società di capitali) ha il dovere di monitorare continuamente la salute finanziaria dell’azienda e attivarsi al primo manifestarsi di segnali di squilibrio. In particolare, l’art. 2086 c.c., comma 2, introdotto dalla riforma, impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire “assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa” idonei a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e a farvi fronte senza indugio.

Questo significa, ad esempio, dotarsi di sistemi di controllo di gestione, prevedere piani finanziari e indici (come quelli poi indicati dal CNDCEC) che segnalino tensioni di liquidità, ed eventualmente coinvolgere per tempo professionisti (commercialisti, consulenti aziendali) o gli organi di controllo interni (collegio sindacale, revisore) nell’analisi della situazione. Dal 2022, con l’attuazione della direttiva UE 2019/1023, il legislatore ha rafforzato questi obblighi introducendo anche una piattaforma telematica presso il Ministero della Giustizia e MiSE (oggi MIMIT) con informazioni sugli strumenti di aiuto, e incoraggiando l’utilizzo di istituti come la composizione negoziata (di cui parleremo a breve) per affrontare la crisi prima che degenera in insolvenza conclamata .

Per il debitore-imprenditore, adempiere a tali obblighi non è facoltativo: la mancata adozione di assetti adeguati e il tardivo ricorso ai rimedi può comportare responsabilità personali per gli amministratori. Ad esempio, se la crisi viene ignorata e l’azienda continua ad accumulare debiti che non potrà pagare, gli amministratori potrebbero essere chiamati a risponderne verso la società o i creditori per mala gestio (come vedremo, esistono azioni di responsabilità per il cosiddetto aggravamento del dissesto). Inoltre, un ritardo ingiustificato nell’accesso a procedure concorsuali può costituire “prosecuzione abusiva dell’attività” dopo la perdita del capitale sociale, con presunzione di danno pari all’aggravamento del passivo patrimoniale. La giurisprudenza più recente della Cassazione ha confermato un orientamento severo: se la società aveva causa di scioglimento (ad es. perdite oltre il capitale) e gli amministratori hanno continuato l’attività senza reagire, su di loro grava l’onere di provare di non aver aggravato il dissesto e di aver agito nell’interesse dei creditori . In assenza di tale prova, saranno responsabili dei debiti aggiuntivi contratti in quel periodo.

Al contrario, attivarsi tempestivamente nell’adottare un piano di risanamento o nell’accedere a procedure di composizione della crisi può offrire agli amministratori una duplice tutela: da un lato, aumenta le chance di salvataggio dell’impresa; dall’altro, funge da scriminante rispetto a potenziali contestazioni future (dimostrando che hanno diligentemente tentato di limitare i danni e salvare l’azienda). Ad esempio, l’avvio di una procedura di concordato preventivo “in bianco” per congelare i debiti mentre si elabora un piano, se giustificato dalla situazione, è visto come atto dovuto di buona gestione in stato di crisi.

In sintesi, il debitore non deve “subire” passivamente la crisi, ma ha il dovere – e anche l’interesse – di anticipare le mosse: monitorare gli indici di bilancio, dialogare con professionisti esperti di crisi d’impresa, e appena emergono chiari segnali di tensione (ad esempio, persistenti ritardi nei pagamenti, esposizione bancaria fuori controllo, casse che non coprono stipendi o fisco), valutare l’utilizzo degli strumenti di allerta e composizione che vedremo tra poco. Questa sezione preventiva è fondamentale: molte difese del debitore nascono dalla tempestività delle azioni correttive.

Strumenti stragiudiziali di risanamento del debito

Non tutte le situazioni di indebitamento richiedono subito di ricorrere al tribunale. L’ordinamento italiano prevede una serie di strumenti stragiudiziali o “semi-stragiudiziali” che consentono all’impresa in crisi di ristrutturare i debiti fuori dalle procedure concorsuali tradizionali, spesso preservando maggior riservatezza e controllo. Dal punto di vista del debitore, questi strumenti sono preferibili quando vi è ancora margine per un risanamento concordato con i creditori, evitando le conseguenze più drastiche di una procedura concorsuale vera e propria. Analizziamo i principali:

Piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento è uno strumento previsto dall’art. 56 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) che consente al debitore di predisporre un piano di risanamento unilaterale, ovvero un documento nel quale l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza espone come intende riequilibrare la situazione finanziaria e rimuovere le cause della crisi . Si tratta di uno strumento totalmente stragiudiziale (non richiede l’intervento preventivo del tribunale) e volontario, rivolto ai creditori, nel quale però interviene un elemento fondamentale di credibilità: l’attestazione di un professionista indipendente. Vediamo le caratteristiche chiave:

  • Il piano è unilaterale e contrattuale: viene elaborato dal debitore e proposto ai creditori, i quali possono decidere se aderire o meno agli accordi in esso previsti. Non c’è voto collettivo né omologazione giudiziale. È quindi essenzialmente un accordo privatistico tra il debitore e ciascun creditore che accetti le condizioni.
  • Nessun controllo giudiziario preventivo: come detto, non c’è una procedura in tribunale. Il piano però può (e in certi casi deve) essere pubblicato nel Registro delle Imprese, come vedremo.
  • Contenuto e requisiti: il piano deve avere una data certa (per confermare il momento di efficacia) e un contenuto minimo stabilito dalla legge (art. 56, co.2 CCII). In sostanza, deve descrivere la situazione aziendale, le cause della crisi, le azioni previste per il risanamento (ristrutturazione del debito, ricapitalizzazione, dismissione di asset, modifica del modello di business, ecc.) e i flussi finanziari attesi per riportare l’equilibrio . Deve inoltre indicare gli accordi con i creditori eventualmente già conclusi in coerenza col piano (es: banche che accettano di diluire il debito, fornitori che accettano uno stralcio, soci che apportano nuovi fondi, ecc.).
  • Attestazione indipendente: parte integrante del piano è la relazione di un professionista indipendente (tipicamente un commercialista o revisore con specifici requisiti di indipendenza) che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano . Questa attestazione serve a dare credibilità e garanzia ai creditori sul fatto che le informazioni finanziarie sono corrette e che il piano ha serie possibilità di successo.
  • Effetti protettivi: perché un imprenditore dovrebbe impegnarsi in un piano attestato? La legge gli riconosce alcuni benefici importanti. In caso di successivo fallimento (liquidazione giudiziale) o procedura concorsuale, gli atti e i pagamenti compiuti in esecuzione del piano attestato non possono essere soggetti ad azione revocatoria fallimentare . Ciò significa, ad esempio, che se nel contesto del piano l’imprenditore ha pagato un fornitore o restituito un finanziamento bancario, quel pagamento non potrà essergli richiesto indietro dal curatore come “preferenziale” – beneficio cruciale per dare sicurezza ai creditori aderenti. Inoltre, sempre ai sensi del CCII, gli atti eseguiti in attuazione del piano attestato sono esenti da alcune responsabilità penali concorsuali: in particolare, non costituiscono reato di bancarotta semplice o preferenziale eventuali pagamenti o atti di disposizione compiuti in adempimento del piano . È una sorta di safe harbor normativo: il legislatore incentiva il risanamento riconoscendo che tali atti, se parte di un piano sensato certificato da un esperto, non meritano sanzione penale.
  • Pubblicazione: il debitore può scegliere di pubblicare il piano, l’attestazione e gli accordi con i creditori nel Registro delle Imprese . La pubblicazione dà data certa e opponibilità ai terzi. È obbligatoria la pubblicazione se il debitore intende usufruire di un bonus fiscale: l’art. 88, co.4-ter TUIR prevede che, se il piano è pubblicato, le eventuali sopravvenienze attive da riduzione dei debiti non concorrono interamente a formare reddito imponibile . In pratica, se i creditori abbuonano parte dei crediti (stralcio) per aiutare l’azienda, quell’importo “risparmiato” normalmente sarebbe un provento tassabile, ma la legge fiscale ne esenta una parte se c’è un piano pubblicato.

In sostanza, il piano attestato di risanamento è uno strumento flessibile e confidenziale per ristrutturare il debito: non richiede l’adesione di tutti i creditori (si possono fare accordi bilaterali con alcuni e pagarne integralmente altri), né soglie di maggioranza, né l’intervento del giudice. Il suo successo dipende dalla credibilità del piano stesso e dalla disponibilità dei creditori chiave a collaborare. Spesso viene utilizzato in situazioni in cui l’impresa ha difficoltà ma è ancora sostanzialmente sana e merita fiducia: ad esempio, un’azienda di impianti skid che attraversa una crisi di liquidità temporanea potrebbe presentare un piano attestato alle banche per rinegoziare i debiti, con l’esperto che conferma che, con certe dilazioni e nuovo capitale dei soci, l’azienda tornerà redditiva.

Va evidenziato che il piano attestato non congela le azioni esecutive dei creditori (non è prevista una moratoria legale come nel concordato). Quindi, perché funzioni, occorre il consenso spontaneo dei principali creditori a non agire in via esecutiva mentre il piano viene implementato. Spesso, prima di formalizzare il piano attestato, il debitore negozia con i creditori una moratoria convenzionale: ad esempio, le banche accettano di sospendere le azioni legali per un certo periodo in cambio dell’impegno dell’imprenditore a presentare il piano attestato e seguire le sue previsioni.

Accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 CCII)

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (precedentemente noto come art. 182-bis L.F. e ora disciplinato dagli artt. 57 e segg. CCII) è una via di mezzo tra la riservatezza del piano attestato e l’ufficialità del concordato preventivo. Si tratta di un accordo tra il debitore e una parte consistente dei creditori che viene poi omologato dal tribunale, acquistando efficacia anche verso eventuali creditori dissenzienti o rimasti estranei (in certi limiti).

Caratteristiche principali:

  • Percentuale di adesione necessaria: l’accordo è valido se il debitore raggiunge l’assenso di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (salvo soglie diverse in ipotesi particolari). Dunque non serve l’unanimità, ma neppure basta la maggioranza semplice come nel concordato: ci vuole una super-maggioranza qualificata. I creditori estranei (che non aderiscono) devono essere pagati integralmente entro i 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza, per legge.
  • Omologazione in tribunale: una volta raccolte le adesioni richieste, l’accordo dev’essere sottoposto al tribunale per l’omologazione. Il giudice verifica la regolarità del procedimento, la fattibilità e che i creditori estranei siano tutelati come per legge. Se tutto è in ordine, omologa l’accordo rendendolo efficace erga omnes secondo i suoi termini.
  • Attestazione del professionista: è richiesta una relazione di un esperto indipendente che certifichi che l’accordo assicura l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge e la sostenibilità dell’accordo stesso (simile all’attestazione del concordato). Questo per garantire che chi non ha firmato non resti pregiudicato.
  • Vantaggi per il debitore: rispetto al piano attestato, l’accordo di ristrutturazione consente di vincolare anche i creditori dissenzienti (se si raggiunge la soglia del 60%). Inoltre, una volta depositata la richiesta di omologazione, il debitore può chiedere al tribunale misure protettive (stay) per bloccare o sospendere azioni esecutive sino all’omologa, analogamente a quanto avviene nel concordato. Ciò dà respiro all’impresa durante l’interregno. Infine, la legge prevede anche per gli accordi alcuni benefici: ad esempio, esenzione da revocatorie per gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo omologato (art. 166 CCII richiamato).
  • Transazione fiscale e cram down: Gli accordi di ristrutturazione possono includere la cosiddetta transazione fiscale e contributiva, ossia proposte di pagamento parziale/dilazionato di debiti fiscali e previdenziali. Prima della riforma, era necessario il consenso formale dell’Agenzia delle Entrate o dell’ente previdenziale perché l’accordo andasse avanti. Oggi, invece, anche grazie alla spinta della normativa UE, è possibile che il tribunale omologhi l’accordo anche senza l’adesione del Fisco o dell’INPS, purché ritenga il trattamento proposto conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria . La Cassazione, con la sentenza n. 27782/2024, ha confermato che il tribunale può applicare il cram-down fiscale, omologando un concordato o un accordo di ristrutturazione nonostante il voto contrario dell’Amministrazione finanziaria, se sono rispettati i presupposti di legge (ovvero se al Fisco è garantito un soddisfacimento non inferiore a quello ricavabile da un fallimento) . Questo principio innovativo tutela il debitore da eventuali atteggiamenti ostruzionistici degli enti pubblici creditori, consentendo il successo dell’accordo di ristrutturazione anche in presenza di dissenso erariale, a condizione che la proposta sia equa.
  • Varianti speciali: la normativa più recente ha introdotto figure particolari come gli “accordi ad efficacia estesa” (per coinvolgere anche creditori finanziari dissenzienti se certi percentili di adesione sono raggiunti) e gli “accordi agevolati” (con soglia di adesione ridotta al 30% in talune condizioni). Sono strumenti tecnici di nicchia, applicabili se ad esempio solo alcune banche non aderiscono ma la maggior parte sì. In questa sede basti sapere che il quadro normativo è flessibile e tende a favorire il raggiungimento di accordi.

Un accordo di ristrutturazione ben riuscito permette all’azienda di superare la crisi concordando privatamente la ristrutturazione (taglio del debito, moratorie, conversione di crediti in capitale, ecc.) con i creditori principali, e ottiene il sigillo del tribunale a garanzia della tenuta legale dell’intesa. Ad esempio, la nostra azienda di impianti skid potrebbe negoziare con le banche la riduzione dei tassi e l’allungamento dei mutui, con alcuni fornitori un pagamento parziale del dovuto, e con i soci un nuovo apporto di denaro: se creditori rappresentanti il 75% dei debiti aderiscono, l’accordo può essere omologato e reso vincolante, mettendo al sicuro l’impresa da attacchi dei pochi creditori rimasti fuori (che verrebbero comunque pagati per intero secondo i termini stabiliti).

Composizione negoziata della crisi

La Composizione Negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è un istituto nuovissimo introdotto nel 2021 (D.L. 118/2021) e ora disciplinato nel Titolo II del CCII, frutto dell’attuazione della direttiva UE sui quadri di ristrutturazione preventiva . Si tratta di un percorso volontario, riservato e stragiudiziale attivabile dall’imprenditore (anche agricolo) in stato di crisi, volto ad agevolare una trattativa assistita da un esperto indipendente per il risanamento dell’impresa prima di giungere all’insolvenza conclamata.

Ecco i punti salienti della Composizione Negoziata (spesso abbreviata in CNC):

  • Accesso tramite piattaforma e nomina dell’esperto: l’imprenditore in difficoltà presenta istanza mediante un’apposita piattaforma online gestita dalle Camere di Commercio. Una commissione nomina un esperto indipendente (scelto tra professionisti qualificati come dottori commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro con esperienza in crisi d’impresa) . L’esperto ha il compito di affiancare l’imprenditore nell’esaminare la situazione, individuare possibili soluzioni e facilitare le trattative con i creditori.
  • Obiettivo e durata: l’obiettivo dichiarato è di superare lo squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza conclamata . L’esperto ha circa 180 giorni di tempo per condurre la negoziazione e alla fine redige una relazione finale sulle prospettive di risanamento . La procedura è volontaria e l’imprenditore può ritirarsi in qualsiasi momento (così come, se diventa chiaro che non c’è soluzione, l’esperto può concludere anticipatamente).
  • Natura confidenziale: la composizione negoziata non è pubblica di default. L’apertura della procedura non viene iscritta nel Registro delle Imprese, salvo che l’imprenditore richieda misure protettive al tribunale (vedi punto successivo). Ciò consente di trattare con i creditori con discrezione, evitando lo stigma e il panico che potrebbe derivare da una notizia di “procedura concorsuale” in corso. Durante la negoziazione, l’impresa continua ad operare sotto la guida dell’imprenditore, ma con la supervisione morale dell’esperto, il quale deve assicurarsi che l’imprenditore gestisca correttamente (ad es. non peggiori la posizione dei creditori).
  • Misure protettive: uno dei grossi vantaggi della composizione negoziata è che, su richiesta dell’imprenditore, il Tribunale può concedere misure protettive temporanee, ossia sospendere o vietare le azioni esecutive individuali dei creditori durante le trattative . Questo “ombrello protettivo” evita che, mentre l’imprenditore cerca un accordo, uno dei creditori faccia saltare il banco pignorando i beni o facendolo fallire. Le misure protettive hanno durata iniziale di 120 giorni (prorogabili di altri 60) e coprono tutti i creditori salvo, come già menzionato, i diritti dei lavoratori che non possono essere compressi . Durante questo periodo, inoltre, non può essere pronunciata né richiesta dichiarazione di fallimento (liquidazione giudiziale) . In sostanza, la composizione negoziata offre un effetto “stand still” simile al concordato preventivo, ma deciso caso per caso dal giudice e in un contesto meno formalizzato.
  • Esiti possibili: la composizione negoziata non è di per sé una soluzione, ma un percorso. Può concludersi in diversi modi:
  • Raggiungimento di un accordo stragiudiziale con i creditori (ad esempio un accordo di moratoria, una risanamento bilaterale con banche, ecc.) al termine del quale, se tutto va bene, l’impresa esce dalla crisi senza bisogno di procedure formali.
  • Accesso a una procedura concorsuale semplificata: se le trattative non riescono a risolvere la crisi ma emerge che è possibile solo liquidare l’azienda, l’imprenditore – entro 60 giorni dalla chiusura delle trattative – può chiedere il cosiddetto concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (introdotto nel 2021). Questo concordato “semplificato” non prevede voto dei creditori: il tribunale valuta la proposta e, se la giudica migliorativa rispetto al fallimento, la omologa nonostante il dissenso dei creditori. È riservato però ai casi in cui si sia passati per la composizione negoziata senza successo di risanamento.
  • Accesso a procedure concorsuali ordinarie: in alternativa, l’imprenditore potrebbe optare per un concordato preventivo ordinario o un accordo di ristrutturazione (trasformando di fatto la composizione negoziata in preludio a tali procedure, grazie al lavoro preparatorio svolto). La legge anzi prevede la facoltà di convertire un tentativo di composizione negoziata in concordato o accordo, proprio per non disperdere le trattative fatte .
  • Interruzione senza accordo: se non si trova soluzione e l’imprenditore non intraprende altre iniziative, la procedura termina. A quel punto i creditori riacquistano libertà di azione e la situazione potrebbe evolvere in un’istanza di fallimento se l’insolvenza è grave.
  • Agevolazioni e incentivi: durante la composizione negoziata la legge prevede alcune agevolazioni fiscali (esenzione da imposta di registro per certi atti, crediti d’imposta su finanziamenti ottenuti per urgenza, ecc.) e la possibilità di ottenere finanziamenti prededucibili. Inoltre, gli organi sociali mantengono le loro prerogative ma l’esperto può segnalare al tribunale eventuali atti gravemente pregiudizievoli commessi dall’imprenditore nel frattempo, che potrebbero portare alla revoca delle misure protettive o ad altre sanzioni.

La composizione negoziata è un istituto innovativo che risponde all’idea che prevenire è meglio che curare: invece di aspettare l’insolvenza e il fallimento, si invita l’impresa a cercare accordi con i creditori sotto la guida di un esperto terzo, in un contesto protetto. Per la nostra azienda di impianti skid, ciò potrebbe significare attivare la CNC non appena i debiti iniziano a diventare ingovernabili ma quando ancora c’è un business in piedi: l’esperto potrebbe proporre soluzioni creative, ad esempio la ricerca di un investitore esterno, la dismissione di un ramo d’azienda, oppure convincere banche e fornitori a concordare una moratoria mentre l’azienda si ristruttura operativamente (magari cambiando modello produttivo o mercato).

Tabella 1: Confronto tra principali strumenti di regolazione stragiudiziale/negotiata della crisi

CaratteristicaPiano attestato di risanamentoAccordo di ristrutturazioneComposizione negoziata
Base normativaArt. 56 CCII (già art. 67 L.F.)Artt. 57-60 CCII (già art. 182-bis L.F.)D.L.118/2021 conv. L.147/2021; Titolo II CCII
NaturaStragiudiziale puro (atto unilaterale del debitore con adesioni individuali dei creditori)Strumento misto: accordo contrattuale + omologazione tribunaleProcedura volontaria stragiudiziale assistita da esperto; può sfociare in accordi o procedure
Coinvolgimento tribunaleNessuno (solo eventuale deposito per pubblicazione)Sì, per l’omologazione (controllo di legalità e merito limitato)Limitato: nomina esperto (Camera di Commercio); tribunale coinvolto solo se si chiedono misure protettive o per provvedimenti specifici
Soglia di adesione creditoriNessuna soglia formale (basta convincere abbastanza creditori da risanare la situazione)≥ 60% dei crediti (possibili varianti ad efficacia estesa o agevolata)Nessuna soglia (strumento per facilitare accordi, non richiede percentuali prestabilite di adesioni)
Attestazione professionistaSì, obbligatoria (veridicità dati e fattibilità piano)Sì, obbligatoria (soddisfacimento integrale creditori estranei e fattibilità)Non richiesta per accedere, ma l’esperto redige una relazione finale sulla situazione; se si conclude con accordo o concordato, servirà attestazione di fattibilità del piano di soluzione
Effetti protettiviNo automatic stay (richiede accordi di moratoria volontaria coi creditori)Sì, su richiesta: sospende azioni esecutive una volta pubblicato ricorso per omologazione (simile al concordato)Sì, su richiesta al tribunale: misure protettive fino a 180 giorni (blocca esecuzioni, escluse quelle dei lavoratori)
Esenzione revocatorieSì: atti e pagamenti eseguiti in adempimento del piano non revocabiliSì: atti e pagamenti eseguiti in base all’accordo omologato non revocabili (art. 166 CCII)(non applicabile di per sé, ma se sfocia in concordato semplificato, valgono regole concordato)
Voto dei creditoriNo voto collettivo (adesione contrattuale individuale di chi accetta)No voto, ma manifestazione di adesione ≥60%; eventuale opposizione di dissenzienti valutata dal tribunale in omologaNessun voto (non è una procedura di deliberazione, ma una trattativa); eventuali accordi conclusi possono poi essere formalizzati in sede di piano o concordato
PubblicitàPrivato (può essere volontariamente pubblicato nel Registro Imprese per benefici fiscali)Pubblico (ricorso per omologa è pubblicato e l’omologa è provvedimento pubblico)Riservato (fatta salva l’eventuale pubblicazione delle misure protettive, che comporta annotazione RI)
Vantaggi– Rapido e flessibile; nessuna procedura ufficiale<br>– Protezione da revocatorie e bancarotta per atti in piano <br>– Possibile beneficio fiscale su debiti stralciati– Vincolante anche per dissenzienti se soglia adesioni raggiunta (tutela della maggioranza sul free rider)<br>– Sospende azioni esecutive durante omologa<br>– Possibilità di cram down su Fisco/INPS con ok del tribunale <br>– Meno costoso/oneroso di un concordato preventivo completo– Consulenza di un esperto terzo, che aiuta a trovare soluzioni<br>– Possibilità di misure protettive senza entrare in procedura concorsuale<br>– Mantenimento della riservatezza (niente “marchio” di fallimento imminente)<br>– Molta flessibilità: si può sfociare in diversi esiti a seconda di cosa conviene (accordo stragiudiziale, concordato, cessione azienda, ecc.)
Svantaggi– Nessun strumento coercitivo: se un creditore non collabora, non c’è protezione automatica (rischio azioni individuali)<br>– Richiede elevata fiducia dei creditori nel piano e nell’imprenditore– Necessità di convincere almeno 60% crediti: non sempre facile<br>– Tempi comunque tecnici per omologa (qualche mese)<br>– I creditori estranei vanno pagati per intero nei termini brevi di legge (richiede risorse finanziarie)<br>– Pubblicità può allarmare altri partner/fornitori– Non garantisce esito: se trattative falliscono si è sprecato tempo (ma di solito si raccolgono comunque informazioni utili)<br>– Esperto non ha poteri sostitutivi: se imprenditore non è collaborativo o creditori rigidi, l’esperto può fare poco<br>– Se situazione peggiora, può emergere comunque l’insolvenza e scattare obbligo di altre procedure

(Tabella 1 – Confronto sintetico tra piano attestato, accordo di ristrutturazione e composizione negoziata)

Soluzioni e accordi stragiudiziali informali

Oltre ai formali strumenti previsti dalla legge, non va dimenticato che un imprenditore indebitato può sempre perseguire accordi stragiudiziali informali con i propri creditori al di fuori di ogni cornice normativa specifica. Ad esempio:

  • Moratorie e piani di rientro bilaterali: l’azienda può negoziare direttamente con ciascun creditore un nuovo piano di pagamento del dovuto (dilazione, rateizzazione), possibilmente mettendo tutto per iscritto. Spesso le banche, per evitare di classificare un credito come incaglio o sofferenza, accettano accordi transattivi rivedendo condizioni (allungamento del piano di ammortamento, periodi di pre-ammortamento con soli interessi, abbattimento temporaneo del tasso, standstill su covenants). Anche i fornitori, se vedono prospettive di continuare la relazione commerciale, accettano talora piani di rientro (es. pagamento del pregresso in 6-12 mesi mentre continuano le forniture correnti magari cash).
  • Saldo e stralcio: una delle tecniche di negoziazione più comuni in ambito di crisi è proporre al creditore un saldo e stralcio, ovvero il pagamento immediato (o in breve termine) di una percentuale del debito a fronte dell’esdebitazione sul restante. Questo funziona soprattutto con creditori chirografari che preferiscono evitare lunghe azioni legali e incassare qualcosa subito. Ad esempio, offrire al fornitore il 50% del dovuto entro un mese a saldo di ogni pretesa. Oppure, nel caso di banche, se il credito è deteriorato, negoziare la chiusura a saldo con un importo inferiore (talvolta le banche stesse cedono crediti a fondi o servicer UTP/NPL i quali sono disposti a trattare a ribasso).
  • Consolidamento del debito con nuova finanza: cercare un nuovo finanziatore (magari uno dei soci, o un investitore terzo) che immetta liquidità necessaria per pagare i debiti più urgenti. In cambio, tale finanziatore può ottenere garanzie, o quote di partecipazione nel capitale dell’azienda (equity). Questo non risolve di per sé la crisi, ma può tamponare l’emergenza e poi, con più calma, si implementano misure di ristrutturazione.
  • Impignorabilità relative o protezioni di legge: valutare se alcuni beni aziendali o personali sono impignorabili o soggetti a limiti (ad esempio, per l’imprenditore individuale, l’unico immobile adibito ad abitazione principale non è ipotecabile da Agenzia Entrate-Riscossione per debiti sotto una certa soglia, e neppure espropriabile se è l’unica casa e non vi sono ipoteche già iscritte, salvo debiti fiscali molto elevati). Conoscere questi limiti può dare margine di manovra nel trattare coi creditori.

Va detto che le soluzioni puramente informali difettano della forza vincolante e omnicomprensiva degli strumenti legali: un creditore può sempre, salvo patto contrario, tirarsi indietro e iniziare azioni legali. Tuttavia, spesso rappresentano il primo tentativo di risanamento, specie quando la situazione non è ancora degenerata: si tengono “fuori dai tribunali” eventuali intese per non aggravare la reputazione dell’impresa. È consigliabile formalizzare per iscritto questi accordi (anche in forma di scrittura privata autenticata o atto di transazione) per avere prova e stabilire chiaramente nuovi termini, rinunce ad interessi o penali, ecc.

Attenzione alla buona fede: qualunque sia la trattativa stragiudiziale, l’imprenditore deve agire con trasparenza e buona fede verso i creditori. Nascondere la reale situazione o “tirare a campare” accumulando ulteriori debiti confidando magari che qualche creditore non si attivi può portare a responsabilità gravi. Ad esempio, contrarre nuovi debiti (acquistare merci, ottenere anticipazioni) quando si sa di essere insolventi e incapaci di pagare configura potenzialmente anche profili di truffa ai creditori o comunque può condurre a future azioni per doloso aggravamento del dissesto. Quindi, nel negoziare, mai fare promesse irrealistiche: meglio confrontarsi sui numeri reali (magari con business plan alla mano) per convincere i creditori che la proposta transattiva è il massimo realizzabile e che l’alternativa (fallimento) sarebbe peggiore per tutti. Questo concetto – il confronto con lo scenario liquidatorio – è peraltro la base delle valutazioni nel concordato e negli accordi omologati, e i creditori stessi ne sono consapevoli.

Riassumendo, il ventaglio di soluzioni pre-fallimentari è molto ampio. La nostra impresa indebitata farà bene, assistita dai suoi consulenti, a scegliere lo strumento adeguato alla gravità della crisi e alla composizione del ceto creditorio: – Se il problema è temporaneo e i creditori sono pochi e collaborativi: magari basta un accordo informale o un piano attestato. – Se il debito è più pesante ma ancora gestibile con l’accordo di una maggioranza: un accordo di ristrutturazione omologato può essere efficace. – Se c’è incertezza e bisogno di un “arbitro” terzo: la composizione negoziata offre la guida di un esperto e protezioni temporanee. – Se infine il risanamento non è fattibile ma si vuole evitare il disordine del fallimento: si può già pensare a un concordato (ordinario o semplificato) per liquidare in modo controllato.

Nei paragrafi successivi approfondiremo proprio le procedure concorsuali giudiziali classiche, ossia quelle che implicano l’intervento del tribunale in maniera più incisiva, e che spesso rappresentano l’ultima spiaggia o comunque la formalizzazione finale di un percorso di crisi.

Procedure concorsuali giudiziali (concordato, liquidazione giudiziale, ecc.)

Quando la situazione debitoria è troppo grave o complessa per essere risolta con accordi stragiudiziali, oppure quando i creditori sono troppi e non si riesce a ottenere un consenso sufficiente fuori dal tribunale, il debitore (o i creditori stessi) possono fare ricorso alle procedure concorsuali vere e proprie. Queste procedure, regolate dal Codice della Crisi e vigilate dall’autorità giudiziaria, hanno l’effetto di coinvolgere tutti i creditori in un unico procedimento collettivo, con regole di maggioranza e con la cristallizzazione del passivo a una certa data. Esaminiamo quelle di maggiore rilievo per un’impresa indebitata:

Concordato preventivo

Il concordato preventivo è uno strumento di regolazione della crisi, di natura giudiziale, mediante il quale l’imprenditore in crisi o insolvente propone ai creditori un piano* per il soddisfacimento, parziale o totale, delle loro ragioni, che viene sottoposto a voto dei creditori stessi e, in caso di approvazione, omologato dal tribunale. È denominato “preventivo” perché mira a evitare la ben più drastica liquidazione giudiziale (ex fallimento), consentendo di gestire la crisi in modo concordato con i creditori sotto controllo del giudice.

Esistono diverse tipologie di concordato, principalmente: – Concordato in continuità aziendale: quando prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa, direttamente da parte del debitore o tramite terzi (affitto d’azienda, cessione, ecc.), allo scopo di ottenere migliori risultati per i creditori rispetto a una liquidazione forzata. – Concordato liquidatorio: quando invece l’obiettivo è liquidare tutto il patrimonio del debitore e distribuire il ricavato ai creditori, magari con l’apporto di risorse esterne. – (oltre a forme particolari come il concordato misto e il concordato con assuntore, ma non addentriamoci troppo; citiamo poi a parte il concordato semplificato post-composizione negoziata).

Procedura di accesso e proposta: Il concordato preventivo inizia con un ricorso al tribunale da parte del debitore (è una procedura che il debitore stesso attiva volontariamente; i creditori non possono chiederlo, possono però “spingere” il debitore minacciando il fallimento). Nel ricorso si può presentare fin da subito la proposta di concordato corredata dal piano e dalla documentazione richiesta (bilanci, elenco creditori, relazione di un professionista attestatore sulla fattibilità del piano). In alternativa, se non si è ancora pronti con il piano dettagliato, la legge consente il “concordato in bianco” o con riserva (art. 44 CCII): si deposita una domanda contenente la sola intenzione di accedere al concordato e si chiedono termini (di norma 60-120 giorni) per presentare la proposta e il piano definitivi. Questa modalità serve a ottenere immediatamente le tutele del concordato (blocco delle azioni esecutive) guadagnando tempo per perfezionare la proposta.

Effetti dell’ammissione: Dal momento del deposito della domanda di concordato (se in bianco, dal decreto che concede i termini e le misure protettive), le azioni esecutive individuali dei creditori vengono sospese e i creditori non possono iniziarne di nuove . Questo è un enorme sollievo per l’impresa debitrice: equivale a congelare l’assedio e portare tutti al tavolo della procedura collettiva. Inoltre, non possono essere iscritte o proseguite ipoteche giudiziali né altri atti di aggressione sul patrimonio, e non si può dichiarare fallimento. L’azienda però subisce delle restrizioni nella gestione: per esempio, non può pagare debiti anteriori né compiere atti straordinari senza autorizzazione del tribunale, pena nullità. Viene nominato un commissario giudiziale (nella fase di concordato “prenotativo” il commissario può essere nominato in seguito, nel concordato pieno c’è da subito) che vigila sull’operato del debitore e redige una relazione per i creditori.

La proposta e il piano: Nel concordato preventivo il debitore propone come intende soddisfare i creditori. Può prevedere: – Percentuali di pagamento diverse per creditori privilegiati e chirografari (fermo il rispetto dell’ordine dei privilegi, salvo degradazione di quelli incapienti). – Forme di soddisfazione: denaro, oppure attribuzione di beni, titoli, azioni/quote, etc. – Tempi: può prevedere moratorie (ad esempio pagare i privilegiati non immediatamente ma entro un anno dall’omologa per i lavoratori o entro il limite di 6 mesi per altri privilegiati in continuità secondo le nuove regole). – Eventuale suddivisione in classi: debitori con posizione giuridica omogenea possono essere raggruppati in classi e trattati in modo differenziato. Nel concordato liquidatorio la suddivisione in classi dei chirografari è facoltativa; nel continuità è obbligatoria se vi sono creditori con interessi economici differenti.

In un concordato liquidatorio puro, la legge (art. 84 CCII) oggi impone alcune soglie minime a tutela dei creditori chirografari: in generale, è richiesto che la proposta assicuri il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari . Se c’è apporto di risorse esterne, almeno il 10% deve incrementare l’attivo (questa è una regola tecnica che qui semplifichiamo). Nel concordato in continuità, non c’è un minimo di legge rigido (formalmente sarebbe 10% per i chirografari, ma il correttivo 2022 ha reso meno chiara la soglia ), tuttavia rimane il criterio generale della convenienza: i creditori non privilegiati non possono ricevere meno di quanto otterrebbero nella liquidazione giudiziale. Dunque, in pratica, anche nel concordato in continuità spesso la percentuale offerta deve essere congrua rispetto ai flussi prospettici e al valore di mercato dell’azienda in esercizio.

Votazione dei creditori: Una volta ammessa la proposta (il tribunale compie un giudizio di ammissibilità, che dopo la riforma 2022 è più stringente per i concordati liquidatori rispetto a quelli in continuità ), si convocano i creditori per l’adunanza o comunque per l’espressione del voto (oggi spesso avviene per via telematica o con voto per corrispondenza senza necessità di adunanza fisica). Ogni creditore ammesso al voto (tutti i chirografari e gli eventuali privilegiati sacrificati o parzialmente non soddisfatti) vota “sì” o “no” alla proposta. Il concordato è approvato se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto. La maggioranza è di somme, calcolata sul totale dei crediti ammessi (salvo che vi siano classi; se classi tutte favorevoli tranne una, ci sono meccanismi di cram-down possibili, ma per semplicità, diciamo che in assenza di unanimità serve il 51% del passivo votante a favore). Se vi sono classi, occorre il voto favorevole della maggioranza delle classi e, all’interno, dei crediti che rappresentano almeno il 51% di ciascuna classe (norma semplificata). La riforma ha sancito che la suddivisione in classi è tendenzialmente facoltativa (principio di facoltatività delle classi) , tranne quando si vuole trattare diversamente creditori di posizione non omogenea.

Omologazione: Se i creditori approvano la proposta con le maggioranze richieste, il tribunale procede all’omologazione, ossia emette un decreto (o sentenza) che rende vincolante il concordato per tutti i creditori anteriori, anche quelli che hanno votato no o non hanno partecipato. In sede di omologazione, eventuali creditori dissenzienti possono proporre opposizione lamentando il mancato rispetto delle norme (ad es. trattamento non rispettoso delle cause di prelazione, difetto di convenienza per loro). Il tribunale valuta se il concordato è regolare e conveniente per i creditori rispetto all’alternativa (la liquidazione giudiziale). Un elemento innovativo introdotto nel 2022 è che il tribunale può omologare il concordato anche senza il voto favorevole dell’Erario o degli enti previdenziali, applicando il cram down, se ritiene che la proposta verso tali enti non sia inferiore al realizzo in caso di fallimento . Come già accennato, la Cassazione a Sezioni Unite e la Corte Costituzionale avevano aperto la strada a ciò, e ora è codificato. Dunque, l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate da sola non blocca più un concordato se la soddisfazione offerta al Fisco è ragionevole.

Se invece la votazione non raggiunge le maggioranze, il concordato è respinto e il tribunale dichiara l’esito negativo. A quel punto, di solito, si apre il baratro del fallimento (salvo che il debitore non avesse già un accordo di ristrutturazione alternativo pronto, eventualità rara).

Esecuzione del concordato: Dopo l’omologazione, il debitore (sotto supervisione del Commissario che di regola diventa Liquidatore giudiziale se è un concordato liquidatorio, oppure con l’ausilio di un commissario vigilante se in continuità) esegue il piano: paga le percentuali promesse, eventualmente prosegue l’attività se previsto, vende i beni da liquidare. Se l’impresa non rispetta gli impegni, i creditori possono chiederne la risoluzione e si tornerebbe in tribunale (molto spesso preludio poi a fallimento). Ma se tutto va secondo i piani, al termine il debitore avrà soddisfatto i creditori secondo l’accordo e sarà liberato dai debiti residui stralciati.

Il concordato preventivo, specie nella forma in continuità, è uno strumento prezioso per cercare di salvare aziende che hanno un nucleo di valore ma sono appesantite dai debiti. L’azienda di impianti skid, ad esempio, potrebbe optare per un concordato in continuità se ha commesse e know-how per produrre utili futuri, ma ha bisogno di tagliare il debito pregresso: propone ai creditori chirografari il pagamento del 40% in 5 anni grazie ai flussi di cassa futuri, mantenendo in vita l’impresa. Se invece il mercato è crollato e non c’è speranza di utile, potrebbe fare un concordato liquidatorio: vendere macchinari, magazzino e marchi, offrendo ai creditori, poniamo, il 20% subito attingendo magari a un finanziamento dei soci che entrerebbe come apporto esterno.

Un particolare tipo di concordato da menzionare, introdotto nel 2021, è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). Questo è riservato – come già accennato – ai casi di composizione negoziata fallita: se l’esperto attesta che non è stato possibile trovare soluzioni, l’imprenditore può proporre entro 60 giorni un concordato “senza voto” ai creditori, finalizzato a liquidare i beni. Il tribunale convoca i creditori solo per eventuali osservazioni, e poi decide sull’omologa valutando la convenienza per i creditori. Non essendoci voto, è uno strumento rapido e che può imporre ai creditori una soluzione liquidativa se questa risulta comunque migliore del fallimento. Nel concordato semplificato, ad esempio, si può offrire anche meno del 20% ai chirografari (non c’è soglia minima per legge) , proprio perché non soggiace alle regole del concordato ordinario, ma occorre dimostrare che quei creditori ricevono più che nel fallimento. Questo concordato semplificato è un’arma in più per il debitore onesto che ha provato a negoziare ma senza riuscirci: consente di evitare il fallimento e di liquidare l’azienda sotto il controllo del giudice ma alle proprie condizioni, senza lasciar spazio ai creditori di far naufragare la soluzione (non votano, al più fanno opposizione se c’è abuso). Ovviamente, è uno strumento da usarsi quando non c’è alternativa di continuità e l’obiettivo è chiudere la storia aziendale nella maniera meno traumatica.

Liquidazione giudiziale (ex fallimento) ed esdebitazione

Se nessuno degli strumenti di cui sopra ha successo o è praticabile, resta la procedura concorsuale più drastica: la liquidazione giudiziale, che ha preso il posto del fallimento dal 15 luglio 2022. Come notato, le differenze tra il vecchio fallimento e la nuova liquidazione giudiziale sono minime a livello sostanziale , per cui possiamo parlarne congiuntamente.

Quando interviene: la liquidazione giudiziale può essere chiesta dal debitore stesso (istanza di autoliquidazione), da uno o più creditori, o dal Pubblico Ministero nei casi di insolvenza manifestata. Presupposti: che l’imprenditore sia insolvente e sia soggetto alla procedura (cioè non rientri nelle esclusioni per piccoli imprenditori o soglie di debito < €30.000, come già discusso) . Se un creditore (es. fornitore, banca) presenta istanza, il tribunale convoca il debitore per accertare lo stato di insolvenza in un’istruttoria pre-fallimentare. Se la riconosce, dichiara la liquidazione giudiziale con sentenza. Da quel momento, l’imprenditore perde la disponibilità dei suoi beni, che passano sotto controllo di un Curatore nominato dal tribunale.

Effetti per il debitore: la società dichiarata in liquidazione giudiziale (o impresa individuale) subisce lo spossessamento dei beni (la gestione passa al curatore), tutte le azioni dei creditori individuali si interrompono (vengono sostituite dalla procedura collettiva, dove i creditori devono insinuarsi al passivo e saranno soddisfatti secondo i riparti). Gli amministratori decadono (nelle società) e cessa l’attività se non nei limiti in cui il curatore la prosegua temporaneamente per miglior realizzo (esercizio provvisorio). In pratica, è la fine dell’impresa come entità economica in bonis. Il nome cambia ma la sostanza è: il patrimonio viene liquidato (vendita di beni mobili, immobili, incasso crediti, eventuali azioni di responsabilità o revocatorie per recuperare risorse) e, dopo aver convertito tutto in denaro, si distribuisce secondo l’ordine dei privilegi, pagando prima i creditori prededucibili (costi procedura, nuovi finanziamenti autorizzati), poi privilegiati (dipendenti, fisco, banche con ipoteca, ecc.) e infine, se resta qualcosa, i chirografari. Molto raramente i chirografari ricevono somme apprezzabili: spesso il realizzo basta a malapena a coprire parte dei privilegiati.

La procedura di liquidazione dura tipicamente qualche anno, a seconda della complessità (vendere immobili, liti giudiziarie, ecc.). Al termine il tribunale dichiara chiusa la procedura.

Responsabilità e conseguenze personali: se l’impresa è una società di capitali, con la chiusura della liquidazione la società viene cancellata dal registro imprese e cessa di esistere. I debiti insoddisfatti si estinguono con essa, ma – attenzione – potrebbero rinascere in capo ai soci se ricorre l’art. 2495 c.c. (vedi dopo la sezione sulle responsabilità dei soci). Se è un imprenditore individuale, i debiti residui restano a suo carico come persona fisica. In ogni caso, gli amministratori o liquidatori della società fallita possono subire azioni di responsabilità da parte del curatore (per atti di mala gestio) e – non di rado – subiscono procedure penali per reati fallimentari (bancarotta fraudolenta se hanno distratto beni o tenuto contabilità irregolare, bancarotta semplice se hanno aggravato il dissesto con imprudenza, ecc.). Le pene possono includere anche l’interdizione dagli uffici direttivi di imprese o l’inabilitazione all’attività commerciale per alcuni anni.

C’è tuttavia un istituto di clemenza per il debitore persona fisica meritevole: l’esdebitazione. Già previsto nella legge fallimentare e confermato nel CCII, l’esdebitazione consente al fallito persona fisica di ottenere, a certe condizioni, la liberazione dai debiti non soddisfatti nella liquidazione. È una sorta di fresh start: il fallito che abbia cooperato, non abbia commesso reati di bancarotta, e che non abbia beneficiato di altre esdebitazioni nei precedenti 5 anni, può chiedere al tribunale (una volta chiusa la procedura) di essere esdebitato. Se concesso, i creditori chirografari non pagati non possono più pretendere nulla oltre. Questa misura è fondamentale per permettere all’ex imprenditore di ripartire senza essere schiacciato a vita dai vecchi debiti. Nota: le società non hanno accesso all’esdebitazione (tanto cessano di esistere, non c’è un soggetto da liberare: i debiti insoddisfatti di una società si estinguono con essa, salvo responsabilità post-liquidatorie di soci o liquidatori). L’esdebitazione riguarda quindi l’imprenditore individuale o i soci illimitatamente responsabili di società di persone e può essere concessa anche in favore di garanti/persona fisica che hanno pagato debiti altrui nel fallimento (novità del CCII).

Procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento (per completezza)

Poiché la nostra trattazione è focalizzata su un’azienda (soggetto fallibile), non approfondiremo le procedure previste dalla legge n. 3/2012 (come modificata dal CCII) per i debitori non fallibili (consumatori, piccole imprese sottosoglia, professionisti). Va solo segnalato che esistono strumenti come il Piano di ristrutturazione del consumatore, l’accordo di composizione per sovraindebitati e la liquidazione controllata del sovraindebitato, che sono l’equivalente per i soggetti che non possono accedere a concordato/fallimento. Ad esempio, un artigiano sotto soglia di fallibilità con debiti può proporre un piano ai creditori davanti all’OCC (Organismo di Composizione Crisi) e farlo omologare dal giudice. Nel contesto di una PMI di impianti skid, rileva soprattutto se l’impresa fosse molto piccola: diversamente si ricade nelle procedure già discusse.

Conclusione su procedure concorsuali: Decidere se ricorrere al concordato o attendere il fallimento è una scelta strategica cruciale. Dal punto di vista del debitore, chiedere un concordato preventivo (specie in continuità) può consentire di restare “alla guida” del risanamento, conservare l’avviamento e magari salvare l’azienda, sacrificando solo una parte dei debiti. Subire un fallimento è decisamente peggio: l’imprenditore perde il controllo, vede spesso distrutto il valore aziendale (la frammentazione liquidativa rende meno di un’azienda in funzionamento) e subisce anche l’onta reputazionale e le possibili azioni di responsabilità/penali. Pertanto, se c’è una via per evitare la liquidazione giudiziale, va perseguita attivamente. Solo quando tutte le strade sono precluse e l’insolvenza è irrevocabile il fallimento diventa inevitabile – ma anche in quel frangente, come visto, l’ordinamento cerca di favorire soluzioni negoziate fino all’ultimo momento (ad es. il concordato semplificato ultimo tentativo dopo composizione negoziata).

Responsabilità patrimoniali di soci e amministratori (difesa del patrimonio personale)

Un aspetto cruciale “dal punto di vista del debitore” è capire fino a che punto i soci o l’imprenditore rispondono personalmente dei debiti dell’azienda e come proteggersi, nei limiti del lecito, da aggressioni al patrimonio personale. C’è infatti una grossa differenza a seconda della forma giuridica dell’impresa:

  • Se l’attività è svolta in forma di società di capitali (S.r.l. o S.p.A.), vige il principio della autonomia patrimoniale perfetta: la società è titolare dei debiti e ne risponde con il proprio patrimonio; i soci di regola non rispondono con i beni personali per le obbligazioni sociali (responsabilità limitata). Il rischio economico per il socio è la perdita del capitale investito (quote o azioni diventano prive di valore in caso di dissesto), ma non un obbligo di ripianare i debiti sociali con tasca propria.
  • Se l’attività è in forma di ditta individuale o società di persone (S.n.c., S.a.s.), i titolari sono invece illimitatamente responsabili: l’imprenditore individuale con tutto il suo patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.), i soci illimitatamente responsabili (tutti i soci nelle S.n.c.; i soli accomandatari nelle S.a.s.) rispondono solidalmente dei debiti sociali. In caso di insolvenza, quindi, i creditori possono aggredire direttamente anche i beni personali dei soci (o dichiarare il fallimento personale dei soci insieme alla società, nel regime previgente).

Nel nostro caso, un’azienda di impianti skid sarà con buona probabilità una S.r.l. (forma comune per PMI). Quindi i soci beneficiano della limitazione di responsabilità. Ciò non significa però che siano totalmente immuni: vediamo le eccezioni e situazioni da considerare:

Responsabilità dei soci nelle S.r.l./S.p.A.

1. Conferimenti non liberati o indebite restituzioni: i soci di capitali sono tenuti solo a conferire quanto promesso nel capitale. Se non hanno ancora versato interamente le quote sottoscritte, potranno essere chiamati a versarle (ad esempio, in fallimento il curatore chiede ai soci i decimi non versati). Inoltre, se prima del dissesto hanno ricevuto assegnazioni di utili in modo indebito (es. utili fittizi, o riduzioni di capitale non regolari), possono dover restituire quelle somme.

2. Soci garanti (fideiussori): una situazione molto comune che vanifica nei fatti la limitazione di responsabilità è quando i soci (spesso i soci-amministratori) hanno prestato garanzie personali per debiti sociali, tipicamente verso banche. Una fideiussione bancaria o un avallo su cambiale significa che, se la società non paga, la banca (o altro creditore garantito) può agire direttamente sul patrimonio personale del socio garante. Questo è un obbligo contrattuale autonomo: la banca non ha bisogno di attendere o partecipare al fallimento, può procedere subito contro il garante. Dunque il socio-fideiussore rischia la casa, i conti personali, ecc., esattamente come se fosse debitore in solido. Dal punto di vista difensivo, l’unica via è verificare se la fideiussione è nulla o annullabile per qualche motivo (ad esempio, molte fideiussioni omnibus redatte su schema ABI ante 2012 contengono clausole dichiarate contrarie alla normativa antitrust; su questo, la Cassazione, Sez. Unite, n. 41994/2021 ha sancito che tali clausole possono essere nulle parzialmente , e pronunce più recenti nel 2024-2025 hanno chiarito i limiti e le condizioni per far valere d’ufficio questa nullità ). Se la fideiussione risulta viziata, il socio potrebbe evitare l’escussione o ridurre l’obbligo. In ogni caso, chi ha firmato garanzie personali di solito deve negoziare con la banca separatamente: ad esempio, se la società fa concordato e paga il 30% ai chirografari, il socio garante rischia che la banca, per il restante 70% non pagato, si rivalga su di lui. Può cercare di concordare un saldo e stralcio sulla garanzia, mostrando magari che pure lui è in difficoltà e minacciando una procedura di sovraindebitamento personale per liberarsi dai debiti.

3. Soci che hanno ricevuto attivo in sede di liquidazione: qui parliamo del caso in cui la società venga cancellata dal Registro Imprese con ancora debiti insoddisfatti. L’art. 2495 c.c. stabilisce che, estinta la società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, ma solo fino alla concorrenza di quanto questi hanno riscosso in sede di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi. In pratica: se i soci, al momento di chiudere la società, si sono ripartiti dei fondi (ad esempio per chiudere hanno incassato un residuo attivo), essi ne rispondono verso i creditori rimasti a mani vuote, entro il limite di quell’attivo distribuito. Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2025 hanno confermato questo principio “intermedio”: i soci non sono automaticamente responsabili di tutti i debiti alla cancellazione della società, a meno che abbiano incassato qualcosa dalla liquidazione, nel qual caso rispondono fino a concorrenza di quanto ricevuto . Hanno anche chiarito che il Fisco, per esempio, può notificare direttamente accertamenti agli ex soci, ma dovrà provare che c’è stata ripartizione dell’attivo . Se il socio non ha ricevuto nulla, non può essergli chiesto nulla (salvo il caso di un socio unico che, per giurisprudenza, se ha chiuso la società “in attivo” con debiti, può essere destinatario di fallimento entro un anno per continuazione di attività, ma è un caso specifico ormai raro e in disuso). Questa responsabilità post-chiusura NON è una responsabilità illimitata: delimitarla alle somme riscosse tutela i soci e i loro patrimoni personali . Inoltre, tali soci non ereditano le sanzioni amministrative o tributarie eventualmente dovute dalla società – ad esempio, se la società aveva multe o sanzioni fiscali, quelle muoiono con la società, perché ritenute di natura personale della società stessa e non trasmissibili . Ciò è stato oggetto anche dell’ordinanza Cass. 23341/2024 menzionata: i soci succedono nei debiti civili entro i limiti suddetti, ma non nei debiti da sanzioni.

Questo scenario riguarda la difesa del patrimonio dei soci dopo la chiusura della società: se l’azienda di impianti skid dovesse liquidare senza pagare tutti, i soci devono stare attenti a non prelevare asset residui prima di soddisfare i creditori, se non vogliono trovarsi poi citati in giudizio. Una buona prassi è: se rimangono debiti non pagati, i soci dovrebbero evitare di spartirsi denaro dalla liquidazione e lasciare semmai che i creditori agiscano verso il liquidatore o accedere a procedure concorsuali che definiscano la vicenda in modo ordinato.

4. “Piercing the corporate veil” all’italiana: il nostro ordinamento non prevede formalmente l’istituto del “piercing the veil” come quello anglosassone, però in casi di abuso della personalità giuridica la giurisprudenza a volte ha cercato di colpire i soci. Un esempio è quando la società è usata come schermo fittizio per attività personali: se si dimostra che il socio ha confuso patrimoni o ha usato la società in modo fraudolento per sottrarre garanzie ai creditori, il giudice potrebbe dichiarare inopponibile ai creditori la distinzione patrimoniale. Si tratta però di situazioni limite (ad esempio società sottocapitalizzate in modo doloso e usate per contrarre debiti a vantaggio esclusivo dei soci). In genere, per i soci di S.r.l./S.p.A. onesti, il rispetto delle regole societarie mantiene lo scudo protettivo sul patrimonio personale.

5. Soci di fatto o coobbligati: se il socio ha firmato insieme alla società un contratto (es. coobbligato in un prestito) o risulta socio occulto di una società di persone, potrebbe essere comunque chiamato a rispondere. Ma ciò esula dal caso classico della S.r.l.

In conclusione per i soci: la principale linea di difesa del patrimonio personale è mantenere la distinzione tra sfera societaria e sfera personale. Ciò significa: – Non prestare garanzie personali se non strettamente necessario (o cercare di limitarle nel tempo/importo). – Non mescolare conti personali e aziendali (per evitare azioni revocatorie o confusione di patrimoni). – In caso di crisi, non effettuare versamenti ai soci o operazioni sui propri conti che possano apparire come distrazione di attivi dalla società in danno ai creditori (sarebbero revocabili e potrebbero configurare reati di bancarotta). – Se si decide di dismettere la società, farlo preferibilmente tramite procedure concorsuali (concordato liquidatorio o liquidazione giudiziale) piuttosto che una liquidazione “privata” con strascichi di debiti: nelle procedure concorsuali, i soci sono al riparo da pretese oltre le perdite subite, mentre una liquidazione privata mal gestita li espone per art. 2495 c.c. come visto.

Responsabilità degli amministratori e degli organi gestori

Diverso è il discorso per chi amministra l’azienda (amministratori di S.p.A./S.r.l., direttori di fatto, liquidatori). Costoro, pur non essendo parti dirette dei contratti di debito dell’azienda, possono incorrere in responsabilità civilistiche e talvolta penali per come hanno gestito l’impresa in stato di crisi. Dal punto di vista del difendersi dai debiti, il timore qui è: “possono i creditori attaccare me amministratore per i debiti della società?”. La risposta diretta è: i creditori sociali non hanno, di regola, azione diretta contro gli amministratori finché la società esiste (non c’è un rapporto contrattuale tra creditore e amministratore). Possono però, in caso di fallimento, beneficiare di un’eventuale azione di responsabilità esercitata dal curatore per conto della massa, volta a ottenere dagli amministratori risarcimento per aver aggravato il passivo.

In particolare: – L’amministratore di S.r.l./S.p.A. risponde verso la società (azione sociale ex art. 2476 c.c. per S.r.l., art. 2392 c.c. per S.p.A.) per violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto. Ad esempio, se ha compiuto atti di mala gestio che hanno danneggiato il patrimonio sociale (dunque indirettamente i creditori), la società (o il curatore fallimentare, subentrandole) può chiedergli i danni. In ambito fallimentare questa è detta azione sociale esercitata dal curatore. – Esiste anche l’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c. per S.p.A., estesa analogicamente a S.r.l.), che è quella per cui se il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfare i creditori per fatti imputabili a violazioni degli amministratori, costoro ne rispondono. In pratica questa viene esercitata dal curatore come azione di massa in caso di fallimento. L’esito positivo di tali cause significa che l’amministratore condannato dovrà versare delle somme (che entrano nella massa fallimentare a beneficio dei creditori). – Un caso specifico: violazione dell’art. 2486 c.c. (continuità dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, come la perdita integrale del capitale). La legge e la giurisprudenza prevedono che gli amministratori, in quella situazione, debbano solo conservare il patrimonio per la liquidazione. Ogni perdita ulteriore ingiustificata costituisce danno di cui rispondono. Il CCII ha introdotto un criterio di calcolo semplificato di questo danno: la differenza tra patrimonio netto alla data in cui avrebbero dovuto attivarsi e patrimonio netto alla data di apertura della liquidazione fallimentare è presuntivamente il danno risarcibile, salvo prova contraria a carico degli amministratori. Quindi, tirare a campare con la società decotta aumenta solo la responsabilità personale del management.

  • Responsabilità penale: L’amministratore che si trovi a gestire una società poi fallita può essere perseguito per vari reati fallimentari se ha compiuto irregolarità. I più rilevanti: bancarotta fraudolenta documentale (aver tenuto male o distrutto le scritture contabili per ostacolare la ricostruzione del patrimonio), bancarotta fraudolenta patrimoniale (aver distratto o occultato beni della società, es. vendere macchinari a prezzo vile ad un prestanome prima di fallire), bancarotta preferenziale (aver pagato alcuni creditori e non altri quando già insolvente, favorendo qualcuno rispetto alla par condicio). Anche la bancarotta semplice (meno grave, per imprudenza o negligenza, ad es. aver aggravato il dissesto con spese personali o colposamente) è prevista. Le pene possono arrivare a diversi anni di reclusione. Inoltre, al di fuori del fallimento, l’amministratore può rispondere di reati tributari (es. omesso versamento IVA) se ha la rappresentanza fiscale, e di reati societari vari (false comunicazioni sociali se ha nascosto perdite, ecc.). Dunque sul piano penale il punto di vista del debitore deve includere anche la propria libertà personale: una difesa oculata dei propri interessi significa anche evitare condotte che possano sfociare in incriminazioni. Ad esempio, se l’azienda è in crisi e non si possono pagare tutti, seguire una procedura concorsuale regolare (concordato) e attenersi alle regole del gioco eviterà l’accusa di bancarotta preferenziale, perché i pagamenti effettuati nel concordato omologato sono esenti da punibilità .

Dunque, come si “difende” un amministratore in situazioni di insolvenza? Principalmente con la diligenza e la correttezza: – Documentando ogni scelta, avvalendosi di pareri di esperti, per poter dimostrare di aver fatto il possibile. – Attivando per tempo gli strumenti di cui sopra (piani, concordati) invece di lasciare incancrenire la situazione. – Mantenendo contabilità in ordine e trasparente. – Non sottraendo attivi ai creditori (neppure per “metterli in salvo” altrove, pratica che spesso viene scoperta e punita). – Non facendo preferenze occulte: se si decide di pagare un fornitore per proseguire l’attività, meglio farlo all’interno di un quadro legale (ad esempio come pagamento di credito prededucibile in continuità) piuttosto che di nascosto. – Assicurazione D&O: una misura pratica è dotarsi di una polizza “Directors & Officers” che copra eventuali danni civili verso terzi derivanti da atti di amministrazione (escluse ovviamente le condotte dolose). Può aiutare a proteggere il patrimonio personale dell’amministratore se malauguratamente viene condannato per colpa grave in un’azione risarcitoria.

Ricordiamo poi che l’apertura di una procedura concorsuale come il concordato ha l’effetto di sospendere eventuali azioni esecutive anche contro i coobbligati e fideiussori (salvo in concordato, la sospensione coobbligati non opera se non prevista, mentre in accordo ristrutturazione potrebbe). Comunque, i creditori di solito aspettano l’esito prima di colpire amministratori garanti.

Liquidatore sociale: un cenno sul liquidatore nominato per chiudere volontariamente una società: se distribuisce attivo ai soci prima di pagare tutti i creditori, incorre in responsabilità diretta illimitata verso i creditori pretermessi (art. 2495 c.c.). Quindi un liquidatore accorto non deve chiudere la liquidazione finché non ha estinto i debiti noti, oppure deve accantonare somme a tal fine. Se liquida male, i creditori potranno citarlo e ottenere da lui il risarcimento integrale del dovuto (nei limiti del danno causato).

In sintesi, il ruolo del legale dell’azienda indebitata è spesso anche tutelare gli amministratori dai rischi personali: ciò si fa attuando soluzioni trasparenti, chiedendo autorizzazioni al giudice quando necessarie, e usando le procedure concorsuali non solo a vantaggio dell’azienda ma anche per cristallizzare la posizione e ridurre i profili di colpa degli organi.

Difendersi dalle azioni esecutive dei creditori

Quando un’azienda è in difficoltà, tipicamente i creditori insoddisfatti attivano azioni legali individuali per recuperare il proprio credito. Dal punto di vista del debitore, difendersi significa cercare di evitare o attenuare gli effetti di queste azioni – o tramite strumenti legali di opposizione, o sfruttando le protezioni offerte dalle procedure concorsuali, o ancora tramite accordi transattivi last-minute.

Passiamo in rassegna le situazioni tipiche e le possibili difese.

Decreto ingiuntivo e precetto: contestare le pretese infondate

Spesso il primo passo del creditore (diverso dal Fisco, che usa le cartelle) è notificare un decreto ingiuntivo: un ordine di pagare entro 40 giorni emesso dal giudice su prova scritta del credito. Se la vostra azienda riceve un decreto ingiuntivo: – Valutate subito con l’avvocato se il credito è contestabile. Se ritenete di non dovere quella somma (o non tutta, o ci sono eccezioni), potete proporre opposizione a decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica. L’opposizione avvia un giudizio ordinario in cui si discuterà del merito del credito. Se ci sono motivi seri (es. la fornitura era difettosa, o la somma è già stata pagata in parte, o il contratto è nullo), questa è la sede per farli valere e guadagnare tempo. Attenzione però: il giudice può concedere la provvisoria esecutorietà del decreto anche in pendenza di opposizione, se il credito è fondato su documenti che non lasciano dubbi, e allora l’azione esecutiva potrà iniziare subito. – Se l’opposizione non viene proposta in tempo o non sospende l’esecutorietà, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo. Il creditore a quel punto notifica un atto di precetto (intimazione a pagare entro almeno 10 giorni, pena l’esecuzione). Il precetto indica già cosa il creditore intende pignorare (generalmente in modo generico).

Quando arriva un precetto, le chance di opposizione sono più ridotte: – Si può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. solo per motivi che riguardano la permanenza dell’obbligo di pagare: per esempio, avete pagato dopo il decreto, o il titolo è stato annullato in appello, ecc. Non è una seconda chance per contestare il merito se non lo avete fatto nei 40 giorni. – In casi eccezionali, la Cassazione ha ammesso opposizioni tardive per far valere questioni di nullità radicale del titolo, come clausole contrattuali nulle per legge: ad esempio, nel 2023 le Sezioni Unite (sent. 9479/2023) hanno riconosciuto che il giudice dell’esecuzione deve valutare la presenza di clausole abusive in un contratto di fideiussione anche se il decreto ingiuntivo è passato in giudicato, purché ciò avvenga prima che la vendita forzata sia disposta . Questo ha aperto la porta a opposizioni tardive di garanti che scoprono la nullità antitrust delle fideiussioni solo a esecuzione iniziata . Tuttavia, sono situazioni limite e l’ordinamento generalmente mira a non far ritardare troppo le esecuzioni (c’è una preclusione: non si può opporsi oltre l’udienza di autorizzazione alla vendita, salvo fatti sopravvenuti o cause non imputabili ). – Un’altra opposizione possibile è quella agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: serve a censurare vizi formali dell’atto di precetto o del pignoramento (es. la notifica è nulla, il precetto è irregolare, il pignoramento è stato eseguito su beni impignorabili). Va proposta entro 20 giorni dall’atto viziato. Di solito, però, sanabili o meno, questi vizietti danno solo ritardi, il creditore può ripetere l’atto corretto.

In concreto, se il debito è dovuto, le opposizioni servono solo a guadagnare tempo o magari arrivare a un accordo prima dell’asta. Bisogna valutarne la convenienza economica (si aprono cause con costi e liti). Se invece ritenete sinceramente di non dover pagare, usare tutte le difese è doveroso.

Pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi

Una volta avviata l’esecuzione, il creditore può pignorare: – Beni mobili presso la sede aziendale: un ufficiale giudiziario può recarsi in azienda e pignorare macchinari, attrezzature, merce, automezzi. Spesso, se l’azienda lavora su commessa, può pignorare anche beni in lavorazione. Difese: se i beni sono strumentali all’attività, in un concordato in continuità si può chiedere di sospendere l’azione. Se i beni sono di terzi (leasing, noleggio) o già ipotecati a banche, c’è modo di opporsi evidenziando la proprietà altrui. In casi estremi, l’azienda può ricorrere a procedure di urgenza (sospensione ex art. 624 c.p.c. o reclami) sostenendo che il pignoramento di certi macchinari le provocherebbe un danno grave e irreparabile superiore al credito, ma non è semplice ottenerle. – Immobili di proprietà: se l’azienda possiede un capannone o i soci hanno un immobile dato in garanzia, il creditore (munito di titolo esecutivo) può iscrivere ipoteca giudiziale e avviare pignoramento immobiliare. Qui i tempi sono più lunghi (l’asta può richiedere molti mesi o anni). Strategie difensive: negoziare una vendita concordata (magari vendere privatamente il capannone a valore di mercato e pagare il creditore, cosa che spesso conviene a tutti anziché svendere all’asta), oppure giocare sul tempo con opposizioni e richieste di rinvio (ad esempio chiedere conversione del pignoramento – pagando una quota del debito per bloccare la vendita e rateizzare il resto – se si trovano risorse). Se vi è un concordato pendente, come detto, il pignoramento rimane sospeso. Idem per la composizione negoziata con misure protettive. – Conti correnti e crediti verso terzi: il pignoramento presso terzi è un’arma molto usata (ad es. pignorano il conto bancario aziendale, o i crediti che l’azienda vanta verso i clienti). È subdolo perché spesso blocca liquidità necessaria. Difese: sul conto, poco da fare se non era vuoto (si può solo trattare con il creditore per liberare qualcosa). Su crediti, eventualmente contestare la misura se i crediti non esistono o erano già ceduti. Anche qui, l’unica vera protezione legale è far scattare per tempo una procedura concorsuale protetta (che estenda lo stay anche ai pignoramenti in corso, sebbene su quelli già iniziati a volte serve un provvedimento ad hoc di sospensione).

Se l’azienda subisce un pignoramento, una possibile mossa è chiedere al giudice dell’esecuzione una dilazione (art. 19 D.L. 669/96 per crediti erariali, o accordo ex art. 624-bis c.p.c. se intravede chance transattiva): a volte i giudici sospendono l’asta se c’è dialogo col creditore principale per definire un piano di pagamento.

Istanze di fallimento: come difendersi per evitare la dichiarazione

Quando un creditore (o più di uno) perde speranza di recuperare tramite esecuzione, può presentare in tribunale un’istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) contro l’azienda. Per il debitore, questo è un momento cruciale di difesa.

Alla convocazione pre-fallimentare: – Contestarne i presupposti: verificare se il creditore ha titolo valido e credito certo, liquido, esigibile. Ad esempio, se il debito è contestato in un’opposizione ancora pendente, o se è sotto €30.000, o se l’azienda non è fallibile per dimensioni, si può chiedere il rigetto. Va presentata memoria difensiva e comparire in udienza dimostrando eventuali pagamenti o contestazioni. La Cassazione ha affermato che il tribunale deve accertare che i debiti scaduti superino €30.000 al momento della decisione e che la situazione d’insolvenza sussista attualmente (non basta un vecchio insoluto poi sistemato). – Pagare o transare last minute: se possibile, pagando il creditore istante (o tutti gli istanti) si ottiene l’improcedibilità dell’istanza (non c’è più credito scaduto). A volte basta trovare un accordo col creditore (ad esempio dargli una garanzia aggiuntiva o un piano di rientro formalizzato) perché questi rinunci o chieda un rinvio. Il tribunale di solito concede rinvii se vede concrete trattative di risanamento in corso. – Chiedere il concordato preventivo “in estremis”: la legge consente al debitore, fino all’ultimo momento dell’istruttoria prefallimentare, di depositare una domanda di concordato preventivo. Questo prevale sull’istanza di fallimento e ne sospende la trattazione. È una tattica comune per guadagnare tempo e tentare una ristrutturazione: si presenta magari un concordato con riserva. Naturalmente, deve essere fatto in buona fede: presentare un concordato farlocco solo per rinviare indefinitamente poi espone a revoca e ad accuse di abuso. Ma se c’è una bozza di piano e interlocuzioni con creditori, è del tutto lecito usarlo. Anche l’apertura di una composizione negoziata con misure protettive può bloccare la dichiarazione di fallimento durante i 4-6 mesi di negoziazione . – Eccepire lo “stato di crisi” ma non insolvenza: con il CCII c’è definizione di crisi (difficoltà prospettica) vs insolvenza (incapacità attuale). Se l’impresa può dimostrare di non essere insolvente in senso stretto (es. possiede asset liquidabili o ha linee di credito in arrivo) potrebbe evitare il fallimento, ottenendo un rinvio per vendere un immobile e pagare i debiti, ad esempio. Tuttavia, se i debiti scaduti sono ingenti e senza liquidità immediata, i giudici propendono per la dichiarazione di insolvenza, a meno che non vedano un percorso concreto in atto (che riconduce ai punti precedenti).

Insomma, la miglior difesa contro il fallimento è giocare d’anticipo: non aspettare l’udienza con mano inerte, ma presentare alternative (concordato, accordi) o saldare selettivamente gli istanti chiave.

Strategie extraprocessuali: da esecuzione individuale a soluzione collettiva

Ogni volta che un creditore avvia un’esecuzione, il debitore deve valutare il quadro complessivo: – Se è uno o pochi creditori isolati mentre l’azienda è sana, probabilmente conviene trovare i soldi e pagare (o al limite negoziare un saldo e stralcio) per spegnere il focolaio. – Se invece tutti iniziano ad attaccare (fornitori, banche, ecc.), significa che la crisi è sistemica: difendersi caso per caso è inefficace. Meglio “chiamare la resa” e optare per una procedura concorsuale ordinata. Paradossalmente, aprire un concordato può essere la difesa più efficace: raggruppa tutti i creditori nella procedura, impedisce il fai-da-te, e costringe anche i più aggressivi a stare alle regole della maggioranza.

Talora, l’imprenditore può usare la credibilità di un attacco imminente per convincere gli altri creditori a cooperare: “Se non accettate il 50% ora, Tizio mi fa fallire e voi potreste prendere 10%. Meglio un uovo oggi…”. Questo approccio di moral suasion con i creditori funziona se l’imprenditore è trasparente e fa vedere i numeri (ad esempio mostrando il valore presumibile di liquidazione comparato con la proposta concordataria).

Un’altra mossa difensiva è sfruttare eventuali vizi del creditore procedente: ad esempio, se la banca attiva un’iscrizione ipotecaria o pignoramento ma il contratto di mutuo presentava tassi usurari o clausole invalide (anatocismo illegittimo, etc.), si può avviare una causa contro il creditore per far accertare tali violazioni e chiedere la sospensione dell’esecuzione in attesa dell’esito. Ciò rientra in opposizioni di merito. Nel frattempo, l’esecuzione potrebbe essere congelata. Tuttavia, queste non sono vere “difese” dal debito, ma contestazioni sul quantum dovuto (es. rideterminare il saldo deducendo interessi non dovuti). Va ponderato se la contestazione è fondata o solo dilatoria.

Difesa del patrimonio personale del debitore/garante in esecuzione

Abbiamo parlato di soci e amministratori: se il debitore è una persona fisica (ad es. l’imprenditore individuale o un socio illimitatamente responsabile), la difesa dalle esecuzioni è ancor più delicata, perché in gioco c’è la casa, lo stipendio, i beni familiari. Alcune tutele legali: – Impignorabilità parziale della prima casa: come accennato, per debiti fiscali, se l’immobile è adibito ad abitazione principale del debitore e non di lusso, AE Riscossione non può pignorarlo salvo il debito superi €120.000 e siano iscritte ipoteche da almeno 6 mesi (norma introdotta nel 2013). Per altri creditori invece la prima casa è pignorabile, ma spesso la procedura è poco fruttuosa se c’è un mutuo. – Limiti al pignoramento di stipendio/conti: al debitore persona fisica residua un minimo vitale. Un creditore può pignorare max 1/5 dello stipendio mensile (e il giudice può ridurre la quota in casi di bisogno). Sul conto corrente, se su di esso viene accreditato lo stipendio/pensione, il pignoramento ha limiti (non tocca l’ultimo stipendio entrato). – Fondo patrimoniale o trust: qualcuno cerca di proteggere casa e beni destinandoli a un fondo patrimoniale o trust per esigenze familiari. Ma ciò, se fatto post contrazione debiti, può essere revocato per frode. Se invece predisposto anni prima in tempi non sospetti, offre qualche scudo (crediti estranei ai bisogni familiari, come quelli d’impresa, non potrebbero aggredire il fondo se non dimostrando la consapevolezza del nesso con i bisogni). – Procedure di sovraindebitamento: il garante persona fisica, se travolto dai debiti dell’azienda, può ricorrere alla procedura per sovraindebitati per proporre ai suoi creditori personali un accordo o un piano del consumatore. Ad esempio, il socio che aveva garantito debiti dell’azienda fallita per 1 milione, e ora si trova con casa pignorata, potrebbe proporre ai propri creditori (banche garanti) un piano del consumatore offrendo la liquidazione della casa con stralcio del residuo, ottenendo l’omologazione e la liberazione dai debiti residui con esdebitazione finale.

Infine, in termini di difesa “strategica”: quando l’azienda va male, l’imprenditore deve anche valutare come preservare i beni personali lecitamente. Ad esempio, se ha disponibilità di denaro proprie, potrebbe investirle in beni impignorabili (pensioni integrative, polizze vita non riscattabili prima di X anni, etc.) invece di tenerle su c/c liberi. Oppure scegliere il regime di separazione dei beni col coniuge, così i beni acquistati dal coniuge restano esclusi dai creditori dell’altro (salvo confusione di capitali). Sono tutti accorgimenti di asset protection lecita da considerare preferibilmente quando ancora non c’è insolvenza (perché se troppo tardi, potrebbero configurarsi come atti in frode ai creditori).

Esempi pratici e casi di studio

Per concretizzare le nozioni esposte, vediamo alcune simulazioni pratiche di situazioni tipiche in cui potrebbe trovarsi un’azienda di impianti skid indebitata, analizzando le possibili mosse difensive.

Esempio 1: Debiti bancari e minaccia di escussione del pegnoLa società Alfa S.r.l., operante nel settore impianti skid, ha un grosso debito con la Banca X (€500.000 per un mutuo garantito da ipoteca sul capannone + €100.000 di scoperto di c/c garantito da fideiussione omnibus dei due soci). Da qualche mese Alfa non riesce a pagare le rate. La banca ha inviato diffida e minaccia di avviare il pignoramento immobiliare e di escutere i fideiussori. Soluzioni: Alfa può: – Tentare subito un accordo di ristrutturazione del debito con Banca X: ad esempio chiedere moratoria di 6 mesi sulle rate e allungamento piano di ammortamento, magari offrendo un covenant aggiuntivo (pegno su macchinari nuovi) o aumento del tasso. Se la banca fiuta che pignorare il capannone (valore di mercato €400k) porterebbe a incassare forse €300k netti in asta, potrebbe preferire rinegoziare per recuperare i €600k in 10 anni piuttosto che avere ora poco e far fallire l’azienda. – Se la banca è disponibile, formalizzare questo come piano attestato o accordo ex art. 67/182-bis. L’attestatore confermerà che con la nuova finanza (soci che mettono €50k subito, ecc.) Alfa può ripagare. Si eviterebbe l’esecuzione e i soci non verrebbero escussi (la banca congelerebbe la fideiussione). – Se invece la banca è intransigente e avvia l’esecuzione, Alfa può depositare un concordato preventivo in bianco per bloccare immediatamente sia il pignoramento sul capannone sia le chiamate in garanzia (in concordato le azioni contro i fideiussori non sono sospese per legge, ma spesso il garante è il socio che contestualmente può attivare un suo piano di sovraindebitamento per sospendere l’azione su di lui). Nel concordato, Alfa potrà proporre di pagare integralmente la Banca X (che è garantita da ipoteca, quindi comunque per legge andrebbe soddisfatta almeno fino a capienza del ricavato immobiliare) ma magari dilazionando l’importo ricavando soldi vendendo lei il capannone a un prezzo migliore (trovando un acquirente a €450k). – Quanto ai soci garanti: questi, per evitare l’escussione, potrebbero proporre alla Banca un saldo e stralcio sulla fideiussione (es. pagare €50k e liberarsi). Se la banca ha copertura ipotecaria sufficiente, potrebbe accettare di liberare i garanti a fronte di un pagamento parziale immediato. I soci valutano anche se la loro fideiussione è di quelle standard ABI (che conteneva clausole di reviviscenza e rinuncia termini di cui Bankitalia aveva censurato la validità). In caso affermativo, il loro legale potrebbe far leva su questo per convincere la banca a un accordo (evitando di finire in giudizio su nullità). – Il capannone: Alfa può decidere di venderlo volontariamente prima che la banca lo pignori, magari con un contratto di lease-back: lo vende a una società leasing incassando liquidità con cui paga la banca, e poi lo riprende in locazione. Così la banca viene soddisfatta e revoca l’esecuzione, mentre Alfa ottiene anche deduzioni leasing fiscali. Tuttavia, questa operazione va fatta con cautela e a valori di mercato per non esporla a revocatoria se poi c’è fallimento.

Esempio 2: Crisi di liquidità e debiti verso fornitoriBeta S.r.l. ha 50 fornitori non pagati da 120 giorni, per un totale di €200.000. Alcuni hanno già avuto decreti ingiuntivi, uno ha pignorato il conto corrente trovandolo quasi vuoto. Beta ha ordini in calo e scarsi margini, ma intravede la possibilità di ristrutturarsi: ridurre il personale, vendere un magazzino inutilizzato di proprietà (valore €150.000). I fornitori minacciano di chiedere il fallimento. Soluzioni: Beta: – Potrebbe attivare la Composizione Negoziata: nomina di un esperto, informare i fornitori che è in corso, chiedere loro una moratoria di 3 mesi mentre cerca un investitore o vende il magazzino. Con le misure protettive, Beta evita istanze di fallimento e ulteriori pignoramenti mentre vende il magazzino (cosa che richiede tempo). L’esperto nella relazione finale attesterà se c’è un accordo possibile. – Con i proventi della vendita del magazzino (€150k attesi) Beta può proporre ai fornitori un accordo stragiudiziale: pagare il 50% entro 1 mese dalla vendita e il restante 50% su 12 mesi successivi. Molti fornitori potrebbero accettare, preferendo incassare la metà subito che rischiare di perdere tutto in fallimento. Se quasi tutti aderiscono (diciamo l’80% del debito), Beta valuta di far omologare l’accordo come accordo di ristrutturazione per legare anche i pochi dissenzienti. In alternativa, se i fornitori sono troppi per raccogliere adesioni singole, Beta può predisporre un concordato preventivo in continuità: offrire ai chirografari (fornitori) un dividendo del, ad es., 40% in 2 anni, finanziato da: incasso vendita magazzino + contributo nuovo socio + utili futuri ridotta attività. Se un fornitore inizia l’istanza di fallimento, Beta depositerà subito la domanda di concordato per bloccarla. – Se Beta dovesse comunque subire il fallimento perché il piano non va in porto, i fornitori (chirografari) stimano di recuperare forse 5-10%. Quindi il punto di forza negoziale di Beta è far capire ai creditori che conviene accettare la proposta concordataria (o accordo) superiore a quella soglia. – Gli amministratori di Beta, per cautelarsi, fanno preparare al professionista un’attestazione di veridicità e fattibilità sul piano di accordo, in modo che in futuro se Beta fallisse, loro possano dimostrare di aver agito secondo un piano ragionevole e attestato, coprendo così le spalle rispetto a accuse di aver aggravato il dissesto con procrastinazione.

Esempio 3: Debiti tributari e pignoramento esattorialeGamma S.r.l. ha debiti con l’Erario per €120.000 (IVA non versata e alcune cartelle per IRAP e INPS). Ha ricevuto preavviso di iscrizione ipotecaria sul capannone sociale e di un fermo amministrativo su un furgone. Soluzioni: Gamma: – Può presentare istanza di rateizzazione all’Agente della Riscossione: fino a €120.000 di debito può ottenere dilazione automatica in 72 rate mensili, se dimostra difficoltà temporanea. Così facendo, l’Agenzia sospende le azioni esecutive (ipoteca, fermi) e Gamma può respirare. Deve però rispettare le rate altrimenti decade dal beneficio. – Visto che siamo aggiornati a 2025, Gamma può usufruire (se varata) di eventuali definizioni agevolate – ad esempio nel 2023 c’è stata la Rottamazione-quater che permetteva di pagare il debito fiscale senza sanzioni e interessi di mora. Bisogna monitorare se normative simili sono in vigore (talvolta sì, vista l’altalena legislativa). – Se il debito fiscale è troppo grande per la sua capacità, Gamma può includerlo in un concordato preventivo o accordo: come abbiamo spiegato, oggi il tribunale può omologare anche se l’Agenzia Entrate vota no, a patto che Gamma offra almeno quello che il Fisco otterrebbe da fallimento . Quindi Gamma potrebbe in concordato offrire al Fisco un pagamento dilazionato del 30% (se stima che in fallimento, tra privilegi e ricavato, l’erario prenderebbe solo 20%). Se l’Agenzia non ci sta, Gamma chiede cram down al giudice in sede di omologa, citando la Cassazione 2024 e la norma art. 63 CCII. – Nel frattempo, per il fermo amministrativo del furgone: Gamma potrebbe evitarlo chiedendo all’ADER di differirlo o sostituirlo con altro bene, argomentando che il furgone è essenziale all’attività (spesso tollerano di non bloccare l’unico veicolo utile all’impresa, se vedono collaborazione). – Gli amministratori di Gamma si preoccupano del risvolto penale: €120k di IVA non versata superano la soglia di punibilità di €250k per il reato di omesso versamento IVA? No, sotto quella soglia non c’è reato (la soglia è 250k per IVA, 150k per ritenute). Quindi penalmente sono salvi per ora. Però decidono di non fare altri omessi versamenti per non oltrepassare i limiti di legge l’anno successivo.

Esempio 4: Socio di S.r.l. con patrimonio a rischioDelta S.r.l. è stata dichiarata fallita nel 2024. Aveva 3 soci al 33% ciascuno. Nel bilancio finale di liquidazione (precedente al fallimento) risultava distribuito a ciascun socio un conguaglio di €10.000. Il curatore sta pagando preferenziali ma rimarranno €200k di debiti chirografari insoddisfatti. Un gruppo di creditori chirografari valuta di agire contro i soci ex art. 2495 c.c. per recuperare qualcosa. Situazione e difese: Secondo Cassazione e art. 2495: – Ogni socio potrebbe essere chiamato a rispondere fino a €10.000 (quello che ha ricevuto). Quindi, nel complesso i creditori potrebbero recuperare al massimo €30.000 dai soci. Non di più, perché non c’è responsabilità illimitata . – I soci potrebbero difendersi sostenendo magari che quei €10.000 erano rimborsi di finanziamenti soci (non utili distribuiti). In alcune pronunce si discute se i finanziamenti dei soci seguano lo stesso regime o se debbano restituirli se la società chiude insolvente (teoricamente sarebbero postergati). – Dato che il fallimento c’è, i creditori sociali dovrebbero far causa ai soci in sede civile ordinaria per far valere la responsabilità post-liquidatoria. I soci potranno eccepire che la ripartizione ai soci fu fatta quando i debiti apparenti erano estinti (ma se così non era, la difesa regge poco). – Un socio è deceduto nel frattempo e i suoi eredi sono stati chiamati in causa. Potranno eccepire che non hanno beneficiato di nulla (se magari il socio aveva incassato e speso prima di morire… ma in realtà ereditano anche quelle somme se erano in conto corrente del de cuius, quindi ne rispondono nei limiti). – Un altro socio aveva nel frattempo costituito un fondo patrimoniale su sua casa. I creditori proveranno a dimostrare che quel fondo fu costituito dopo che la società già aveva debiti, dunque era in frode e ne chiederanno la revocatoria. Se istituito anni prima per i figli, i creditori non potranno aggredire l’immobile del fondo per debiti sociali perché quei debiti non erano per bisogni della famiglia (salvo considerare che se il socio era garante personalmente, allora il debito sociale diventava suo e potrebbe essere per bisogni famiglia se i dividendi della società mantenevano la famiglia… argomentazioni sottili). – La conclusione: i soci, consapevoli di questi rischi, decidono di transare con i creditori: offrono €5.000 ciascuno (totale €15k) per chiudere la vicenda, facendo leva sul fatto che altrimenti i creditori dovranno litigare anni in cause e rischiano di prendere zero se si dimostra che i soci non hanno più nulla (uno ha la casa impignorabile perché in fondo patrimoniale e l’altro è nullatenente). I creditori, pur scontenti, potrebbero accettare la transazione.

Da questi esempi emergono alcuni pattern: – L’importanza di muoversi presto e strutturare un piano globale piuttosto che rincorrere le singole emergenze. – Il ruolo della negoziazione: quasi sempre, accordarsi con il creditore porta a un risultato meno oneroso e conflittuale che affrontare un’esecuzione o un fallimento. – La necessità di avvalersi di professionisti competenti (avvocati d’impresa, commercialisti esperti in crisi) per scegliere lo strumento adatto e non improvvisare soluzioni che possano peggiorare la posizione (come pagare tizio e non caio in modo sproporzionato, esponendosi a revocatorie e accuse di preferenze). – La protezione del patrimonio personale come leitmotiv: i soci e amministratori devono sempre valutare l’impatto delle loro decisioni sui propri beni e agire di conseguenza nella legalità (es. non firmare garanzie a cuor leggero, non mescolare finanze personali e aziendali, considerare regimi di separazione, assicurazioni, etc.).

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande e risposte sintetiche che ricapitolano i punti chiave della guida dal punto di vista pratico:

  • D: La mia azienda non riesce a pagare i debiti, cosa succede se non faccio nulla?
    R: Se l’azienda rimane inerte, i creditori agiranno individualmente: decreti ingiuntivi, pignoramenti di beni aziendali o conti correnti, istanze di fallimento. Questo porterà probabilmente alla paralisi dell’attività e, in ultimo, al fallimento (liquidazione giudiziale) forzato. Inoltre, rischi che i beni aziendali vengano svenduti all’asta e che gli amministratori siano accusati di aggravare il dissesto. È quindi fondamentale non restare passivi: meglio prendere l’iniziativa usando gli strumenti di composizione della crisi (accordi, piani, concordato) per gestire in modo ordinato la situazione.
  • D: Quando conviene avviare una procedura di concordato preventivo?
    R: Conviene se l’indebitamento è insostenibile con accordi stragiudiziali semplici, cioè quando serve il coinvolgimento di tutti i creditori in una soluzione collettiva e occorrono gli effetti protettivi (blocco delle esecuzioni). In genere, se l’azienda ha ancora prospettive di rilancio (ordini futuri, mercato) conviene un concordato in continuità per ristrutturare il debito e proseguire l’attività. Se invece l’azienda non è più economicamente viabile, ma si vuole evitare il fallimento giudiziale, si può proporre un concordato liquidatorio (magari vendendo beni con apporto di risorse esterne per migliorare il risultato per i creditori). È spesso una corsa contro il tempo: va presentato prima che i creditori ottengano troppi pignoramenti o il tribunale dichiari il fallimento su istanza altrui.
  • D: Qual è la differenza tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione?
    R: Entrambi richiedono l’omologazione del tribunale, ma:
  • Il concordato preventivo coinvolge tutti i creditori, con voto di maggioranza. È una procedura concorsuale a tutti gli effetti, con commissario, ecc.
  • L’accordo di ristrutturazione è fondato su un accordo privatistico con almeno il 60% dei creditori (in valore) e vincola solo i aderenti (i non aderenti devono comunque essere pagati per intero entro certi termini). Non c’è voto collettivo, solo adesioni individuali, e il tribunale omologa senza coinvolgere direttamente i dissenzienti (se non per eventuali cram down Fisco/INPS). L’accordo è più snello e confidenziale, ma richiede quella soglia di consenso iniziale più alta.
    In pratica: se hai già dalla tua un nucleo forte di creditori disposti a un accordo (es. le banche principali), puoi fare un accordo ex art. 182-bis CCII; se devi mettere d’accordo tante teste differenti, allora serve un concordato con voto.
  • D: Cos’è esattamente il piano attestato di risanamento e che vantaggi dà rispetto a un concordato?
    R: Il piano attestato è un piano di risanamento formulato dall’imprenditore e attestato da un professionista indipendente, ma non soggetto all’approvazione del tribunale . Vantaggi:
  • È riservato (nessun pubblico registro salvo tu lo voglia pubblicare).
  • È flessibile: non devi rispettare percentuali di pagamento minime né regole concorsuali, decidi tu chi pagare per primo e come.
  • Dà protezione su due fronti: niente revocatoria e niente bancarotta per gli atti eseguiti secondo piano . Svantaggi:
  • Non blocca le azioni dei creditori dissenzienti (perciò funziona se c’è collaborazione spontanea).
  • Non vincola chi non aderisce: se un creditore non è d’accordo, può tirarsi fuori e attaccarti lo stesso. Si usa quando la crisi è gestibile coinvolgendo le parti principali in modo amichevole. È come dire: “Facciamo un gentlemen’s agreement che seguo questo piano, fidatevi perché un esperto l’ha verificato, e così evitiamo la procedura concorsuale”.
  • D: Che succede se i creditori non approvano il concordato preventivo?
    R: Se in adunanza o nelle votazioni scritte non si raggiunge la maggioranza richiesta, il concordato è respinto. Il tribunale a quel punto, verificata l’insolvenza, di solito dichiara il fallimento (liquidazione giudiziale) dell’azienda. Il debitore può fare appello? No, il debitore non può appellarsi contro il mancato raggiungimento della maggioranza (non è un provvedimento del giudice, ma un fatto). Potrebbe, in teoria, presentare subito un nuovo concordato con modifica di proposta (ma ciò richiede un qualche cambiamento sostanziale per convincere i creditori). Se invece il concordato era stato approvato dai creditori ma il tribunale non lo omologa per ragioni di legge (es. conviene di più il fallimento, oppure accoglie l’opposizione di un creditore su un vizio grave), allora contro la sentenza di diniego di omologa si può fare reclamo in Corte d’Appello. Nel frattempo il tribunale dichiara comunque il fallimento, ma la Corte d’Appello se dà ragione al debitore può “resuscitare” il concordato (o confermare il fallimento). Queste sono situazioni complesse: meglio cercare di avere un piano concordatario solido e condiviso per non incorrere in rifiuti.
  • D: I debiti fiscali possono essere tagliati in un concordato?
    R: Sì, ma con cautele. Un tempo si poteva proporre una “transazione fiscale” solo se l’Erario aderiva espressamente, altrimenti bisognava comunque pagarlo integralmente (almeno per l’IVA e ritenute era obbligo di integrale pagamento). Oggi, dopo interventi normativi e sentenze, è possibile proporre nel concordato un pagamento parziale di IVA o altri tributi, a patto di rispettare il principio che allo Stato non si dia meno che in caso di fallimento. In sede di omologa, se il Fisco non ha aderito, il tribunale può comunque omologare (cram down fiscale) quando il piano è conveniente . Quindi si può prevedere uno stralcio di imposte e contributi, purché giustificato dai numeri e attestato. Inoltre, nel 2023-2024 molti concordati hanno visto l’Erario votare no ma poi essere piegato dal tribunale in omologa . Quindi, concretamente: puoi certamente offrire ad esempio di pagare solo il 50% dell’IVA dovuta, motivando che i tuoi asset permetterebbero al fisco forse il 30% in fallimento. Se il giudice concorda, il concordato passa anche col “no” dell’Agenzia Entrate.
  • D: Se faccio un concordato preventivo, perdo l’azienda?
    R: Non necessariamente. Nel concordato in continuità, resti alla guida (sotto vigilanza del Commissario) e continui l’attività: l’azienda resta tua e prosegue secondo il piano. Certo, devi rispettare il piano, altrimenti poi si può arrivare a fallimento. Nel concordato liquidatorio puro, invece, accetti di liquidare l’azienda (vendere beni, potenzialmente cedere l’intera azienda a un assuntore). In tal caso, sì, perderesti la proprietà mano a mano che i beni vengono venduti; alla fine la società viene cancellata. Ma la differenza col fallimento è che lo fai in modo organizzato e con più controllo (spesso il debitore propone già un assuntore che rileverà l’azienda, ad esempio un concorrente disposto a pagare X). Quindi dipende dal tipo di concordato. C’è poi la figura del concordato con assunzione: un soggetto terzo (anche un socio volendo) si “assume” l’onere di pagare i creditori in cambio dell’azienda o di beni: è una via di mezzo, l’azienda passa di mano al terzo assuntore, i creditori vengono soddisfatti da costui secondo accordi. Tu imprenditore perdi l’azienda ma eviti il fallimento e magari saldi i debiti a condizioni migliori (spesso l’assuntore è una newco dei soci stessi ristrutturata e ripulita dai debiti).
  • D: Posso evitare il fallimento cedendo l’azienda o facendo sparire la società?
    R: Cedere l’azienda a un terzo può essere un modo per ricavare denaro da pagare i creditori e scongiurare il fallimento, ma va fatto legalmente e a valori congrui. Se “fai sparire” i beni (li vendi sottocosto a un amico o li trasferisci a un’altra tua società a prezzo irrisorio), rischi grosso: il curatore potrà far revocare l’atto, e in più tu puoi essere accusato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Anche cedere l’intera società (quote) a un prestanome nullatenente poco prima del fallimento non ti salva: anzi, la giurisprudenza ti considera amministratore di fatto e potresti subire comunque azioni di responsabilità o penali (oltre ad essere un comportamento censurabile eticamente). Se vuoi cedere l’azienda in difficoltà a qualcuno che la continui, meglio farlo all’interno di un concordato: proponi la vendita dell’azienda nel piano, così avviene sotto controllo del tribunale e in esenzione da revocatoria, e i proventi vanno ai creditori. Eviti pure possibili contestazioni penali perché è tutto trasparente. In generale, la fuga non è una buona strategia: i debiti ti raggiungono lo stesso (soprattutto se hai garanzie personali) e i rimedi legali sono severi. Meglio affrontare la crisi apertamente e trattare con i creditori.
  • D: Sono amministratore, rischio la mia casa per i debiti sociali?
    R: In linea di principio no, se sei solo amministratore (non socio garante). I debiti sono della società, non tuoi, quindi i creditori non possono pignorare beni a te intestati (a meno che tu non abbia firmato fideiussioni o obbligazioni personali). Ciò che rischi come amministratore è:
  • di dover risarcire i creditori/sociali se hai gestito male (con soldi che escono dal tuo patrimonio, e su quelli sì possono agire),
  • di subire sanzioni penali (ma quelle colpiscono la persona, non i beni se non per confische particolari). La casa di tua proprietà potrebbe essere intaccata solo se:
  • Sei stato fideiussore in qualche contratto sociale (allora sei debitore diretto in solido).
  • Un domani sei condannato in giudizio a risarcire la società o i creditori e non paghi volontariamente, allora quel debito da risarcimento sì permetterà di pignorare la casa (salve eventuali limiti di impignorabilità se prima casa per una parte). In pratica però, se hai agito diligentemente, non verrai condannato a risarcimenti. E se la crisi è dovuta a sfortuna o mercato, non è colpa tua. Il problema è se hai nascosto la testa sotto la sabbia: allora sì potresti essere accusato di aver aggravato il buco. Quindi la difesa migliore della tua casa è amministrare con correttezza, e in caso di crisi, non aggravare la posizione dei creditori (anzi, cercare di minimizzare il danno attivando gli strumenti di legge). Così è difficile che possano imputarti responsabilità patrimoniali personali.
  • D: Posso perdere la mia casa per i debiti della società di cui sono socio?
    R: Se parliamo di una S.r.l. o S.p.A., i creditori sociali non possono aggredire la casa del socio per il solo fatto di essere socio. Fanno eccezione:
  • Se hai fornito garanzie personali (fideiussione, ipoteca su tua casa a garanzia di mutuo sociale): in tal caso sì, la casa può essere espropriata dal creditore garantito se la società non paga.
  • Se la società viene liquidata e tu come socio ricevi dei soldi in riparto mentre c’erano debiti insoddisfatti: i creditori insoddisfatti possono chiederti indietro quei soldi (che se nel frattempo hai investito nella casa, in teoria potrebbero aggredire quell’immobile per quell’importo limitato).
  • Se la casa era intestata alla società e l’hai trasferita a te prima del crac: qui i creditori possono revocare l’atto e far vendere la casa (ma è un caso di abuso, oltre che potenziale bancarotta). In generale, se la tua casa è intestata a te e tu sei “solo” socio, dormi più tranquillo rispetto all’amministratore o al garante. Fai però attenzione a:
  • Non usare la casa come pegno per salvare la società (a meno che necessario, sapendo i rischi).
  • Se sei socio unico di S.r.l., e la società fallisce con attivo insufficiente, c’è una norma (vecchio art. 147 L.F.) che ammetteva il fallimento del socio unico illimitatamente responsabile: ma in S.r.l. il socio unico non è illimitatamente responsabile, dunque non c’è fallimento. A meno di frodi (es. società schermo), non possono toccarti la casa.
  • D: La procedura di composizione negoziata è pubblica? I miei clienti lo verranno a sapere?
    R: La composizione negoziata è pensata per essere abbastanza confidenziale. L’avvio non viene pubblicato, e le parti coinvolte (creditori convocati, ecc.) sono tenute alla riservatezza. Diventa “pubblica” solo se chiedi al tribunale misure protettive: in tal caso viene iscritta un’annotazione nel Registro Imprese che l’azienda ha ottenuto misure protettive (ma senza dettaglio e senza stigma eccessivo). Inoltre, i creditori stessi lo sapranno (perché li avviserai per sospendere le azioni). Tuttavia, va detto che voci possono circolare. Ma l’alternativa – un pignoramento o, peggio, un fallimento – sarebbe di dominio pubblico e molto più di impatto. Quindi, se temi per la reputazione, la negoziazione assistita è comunque un male minore e potresti presentarla ai tuoi clienti/fornitori come un “processo di ristrutturazione ordinata col supporto di un esperto nominato dalla Camera di Commercio” – suona quasi come una cosa positiva. Spesso è opportuno informare clienti importanti per tempo, per evitare allarmismi: meglio dire “stiamo trattando coi creditori per sistemare alcune pendenze, l’attività continua regolarmente” piuttosto che far trapelare notizie distorte.
  • D: Ho sentito parlare di “esdebitazione”: vale anche per i debiti della mia società?
    R: L’esdebitazione è la liberazione dai debiti residui a fine procedura concorsuale, ma:
  • Se parliamo di società, quando la società chiude (sia in concordato liquidatorio eseguito, sia in fallimento chiuso per riparto), i debiti residui si estinguono con la società stessa. Non c’è un soggetto su cui farli valere (a parte i soci nei limiti di cui abbiamo detto). Non serve un provvedimento di esdebitazione perché la società cessata non può avere debiti: essa non esiste più. Quindi in pratica non si applica; invece per l’imprenditore individuale, una volta chiuso il fallimento, può chiedere l’esdebitazione e il tribunale, verificati i requisiti, cancellerà i suoi debiti personali rimasti .
  • Per i soci garanti o coobbligati: purtroppo l’esdebitazione del fallito non si estende ai coobbligati (art. 256 CCII, ex 61 L.F.), quindi se la tua società è fallita e tu avevi garanti, i creditori possono ancora agire contro di loro per la parte non pagata in procedura. Un socio-garante può cercare la propria esdebitazione avviando una liquidazione controllata personale.
  • C’è poi l’esdebitazione del debitore incapiente introdotta dal CCII: persone fisiche meritevoli e nullatenenti possono chiedere di esdebitarsi anche senza aver pagato nulla ai creditori (una tantum nella vita). Ma riguarda solo persone fisiche non soggette a procedure ordinarie. Un ex imprenditore fallito potrebbe in teoria accedere a questo se proprio non ha nulla da offrire, come ultima spiaggia.
  • D: Un fornitore può farmi fallire per un debito di 10.000 euro?
    R: No, non direttamente. La legge richiede un minimo di debiti scaduti di €30.000 per aprire una liquidazione giudiziale . Quindi se davvero hai solo €10.000 di insoluto totale, il tribunale non dichiara fallimento (e comunque una singola fattura di 10k, magari contestata, non basterebbe a provare insolvenza). Tuttavia, se hai più debiti e quel fornitore da 10k si unisce ad altri per superare la soglia o dimostra che hai altri insoluti, allora sì. In pratica, spesso i giudici valutano l’insieme delle esposizioni: se uno solo ti chiede 10k ma emerge che ne devi altri 50k ad altri scaduti, possono dichiarare insolvenza lo stesso (perché il totale scaduto supera 30k). Quindi soglia 30k è il riferimento, e deve sussistere al momento della decisione .
  • D: Se la mia azienda fallisce, potrò aprirne un’altra poi?
    R: Se sei un semplice socio di S.r.l., sì, non hai alcuna preclusione formale (salvo tu abbia perso capitale). Se sei l’amministratore di una società fallita, potresti incorrere in qualche limitazione:
  • Durante la procedura fallimentare, il curatore potrebbe chiedere la tua interdizione temporanea (ma di solito è in caso di irregolarità gravi).
  • Dopo, se sei stato condannato per bancarotta fraudolenta, la sentenza comporta l’interdizione dai pubblici uffici e dall’esercizio di impresa per un certo periodo (5-10 anni tipicamente). Quindi quella è una limitazione seria.
  • Se invece tutto si chiude senza colpe a te imputabili, non c’è un divieto legale di intraprendere di nuovo. Certo, in banca o con fornitori avrai una reputazione da ricostruire (figurare come amministratore di società fallita è un neo, ma capita e non è automaticamente colpa tua). La legge attuale anzi incoraggia il fresh start: vuole che l’onesto ma sfortunato possa riprovarci. L’esdebitazione va in questa direzione. Quindi superata la fase di procedura concorsuale e chiusi gli strascichi, puoi certamente aprire una nuova attività. Fai magari attenzione a non riutilizzare la stessa partita IVA per scopi in frode (c’è vigilanza su chi fallisce e riapre identica attività trasferendo asset senza pagar debiti, quello no). Ma se la nuova impresa è genuinamente nuova o comunque disgiunta dal fallimento precedente, la legge non te lo impedisce.

Conclusioni

Abbiamo attraversato l’intero percorso di un’azienda indebitata, dalle prime difficoltà fino alle possibili soluzioni giudiziali e oltre. I concetti chiave che emergono sono: – Tempestività e trasparenza: un debitore informato che agisce subito ha molte più armi per difendersi (dalla composizione negoziata ai piani attestati) rispetto a chi subisce passivamente le azioni dei creditori. – Utilizzo strategico delle norme: la legge italiana offre vari strumenti modulabili: conoscerli (o farsi assistere da chi li conosce) permette di scegliere la via più adatta (non sempre il fallimento è inevitabile; spesso concordati o accordi danno esiti migliori per tutti). – Tutela del patrimonio personale nella legalità: è lecito e doveroso pianificare la protezione dei propri beni (limitare le garanzie, rispettare l’autonomia patrimoniale, usare strumenti come assicurazioni o separazione dei beni). Ma ogni tentativo di fuga illecita verrà probabilmente annullato e punito. – Importanza del supporto professionale e documentale: affrontare una crisi d’impresa richiede competenze multi-disciplinari (legali, aziendali, finanziarie). Un buon avvocato e un buon commercialista specializzati in crisi possono letteralmente fare la differenza tra la chiusura disordinata e onerosa, e un salvataggio o liquidazione ordinata con danni contenuti. Inoltre, documentare ogni passo (le attestazioni, le relazioni dell’esperto, ecc.) crea un “paracadute” di legittimità per il debitore. – Centralità del giudice come garante finale: quando si entra in procedure concorsuali, il tribunale diventa l’arbitro che bilancia interessi di debitore e creditori. Sapere cosa il giudice guarda (fattibilità, convenienza, par condicio, meritevolezza del debitore) aiuta a presentare piani e istanze in modo da ottenere il suo beneplacito.

In conclusione, un’azienda di impianti skid con debiti non è necessariamente destinata a fallire rovinosamente: esistono molte vie per difendersi e, se possibile, risollevarsi. La legge evolve (abbiamo visto le novità fino al 2024-2025 come il cram-down fiscale, il concordato semplificato, ecc.) per dare all’imprenditore onesto strumenti di seconda opportunità o quantomeno di chiusura dignitosa dell’attività. La sfida per il debitore (e i suoi consulenti) è saperle cogliere e utilizzarle al meglio, in un’ottica di legalità, trasparenza e negoziazione, che alla fine tutela anche i creditori più di quanto farebbe una conflittualità cieca.

Fonti e riferimenti normativi/giurisprudenziali (aggiornati a ottobre 2025):

  • Codice Civile: artt. 2086 c.c. (assetti organizzativi e dovere di intervento), 2476 e 2392 c.c. (responsabilità amministratori), 2485-2486 c.c. (obblighi in caso di perdita capitale e responsabilità per operazioni continuative), 2495 c.c. (responsabilità post estinzione società) , 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale).
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 2022): art. 2 (definizioni di crisi e insolvenza), art. 44 e 54-55 (domanda di concordato preventivo e misure protettive) , art. 56 (piano attestato di risanamento) , art. 57-60 (accordi di ristrutturazione dei debiti), art. 63-64 (omologazione concordato e cram down enti pubblici) , art. 84-88 (concordato preventivo, condizioni particolari: percentuali minime) , art. 90-91 (concordato semplificato), art. 121 (soglie liquidazione giudiziale) , art. 182-185 (esdebitazione).
  • D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 (composizione negoziata), come integrato nel CCII: disciplina dettagliata della procedura stragiudiziale assistita .
  • D.Lgs. 83/2022 (attuazione direttiva UE 2019/1023): ha modificato il CCII introducendo il concordato semplificato e i meccanismi di omologazione forzata del concordato/accordo nonostante il voto contrario del Fisco o enti previdenziali .
  • Legge Fallimentare R.D. 267/1942 (per procedure aperte prima del 15/07/2022): principi in parte ancora citati in giurisprudenza (es. art. 67 L.F. in tema di piano attestato ex art. 67, 3° co., lett. d), art. 160-186 L.F. su concordato, art. 182-bis su accordi, art. 217-218 L.F. su bancarotta semplice e preferenziale, ecc.), fino a esaurimento del transitorio.
  • Legislazione fiscale e previdenziale: art. 88, co.4-ter TUIR (esonero tassazione sopravvenienze attive da riduzione debiti in piano attestato pubblicato) ; norme su transazione fiscale (art. 63 CCII) e contributiva; D.Lgs. 74/2000 artt. 10-bis, 10-ter (reati di omesso versamento).
  • Giurisprudenza di legittimità recente:
    Cass., Sez. Un., 22 luglio 2024 n. 20036: sulla giurisdizione in caso di azione risarcitoria contro Agenzia Entrate per diniego in transazione fiscale (confermato giudice ord.) .
    Cass., Sez. I, 28 ottobre 2024 n. 27782: conferma che il tribunale può omologare il concordato preventivo con cram down fiscale anche se l’Erario ha votato no (non serve astensione), purché rispettati i presupposti .
    Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024 n. 32954: in tema di accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F., ribadisce che per ottenere cram down fiscale è necessario che vi sia accordo con i creditori non fiscali (il Fisco non può essere l’unico a dissentire senza un minimo di adesione privata) .
    Cass., Sez. I, 24 dicembre 2024 n. 34377: precisa il coordinamento termini per istanza di cram down fiscale negli accordi ex art.182-bis (tempi per Fisco di aderire vs tempi di opposizione) .
    Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021 n. 41994: sulla nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi schema ABI 2003 (violazione antitrust) e conferma possibilità di rilevarla d’ufficio con certi presupposti .
    Cass., Sez. I, ord. 25 novembre 2024 n. 30383: chiarisce limiti alla rilevazione d’ufficio della nullità fideiussioni omnibus – il giudice deve aver elementi evidenti in atti, non può supplire a carenze probatorie; il provvedimento Bankitalia 2005 non è factum notorium .
    Cass., Sez. I, ord. 17 gennaio 2025 n. 1170: segue la scia di 30383/24, ribadendo i medesimi principi (continuità giurisprudenziale) .
    Cass., Sez. Un., 6 aprile 2023 n. 9479: (famosa) afferma che il giudice dell’esecuzione deve controllare d’ufficio la presenza di clausole abusive in contratto bancario posto a base di D.I. non opposto, fino all’ordinanza di vendita; consente quindi opposizione all’esecuzione tardiva per sollevare nullità di fideiussioni e sospendere pignoramenti immobiliari .
    Cass., Sez. Trib., 29 agosto 2024 n. 23341: (ordinanza) conferma che i soci di società di capitali estinta succedono nei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in liquidazione e non oltre; inoltre le sanzioni tributarie della società estinta non si trasferiscono ai soci .
    Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2025 n. 3625: (ipotizzata dalle fonti diritto.it) definisce l’orientamento sulla responsabilità ex soci per debiti tributari società estinte, confermando l’orientamento intermedio (limite somme ricevute) e obbligo dell’Agenzia di notificare avvisi specifici ai singoli soci .
    Cass., Sez. I, 25 marzo 2024 n. 8069: (cit. in dottrina) in tema di azione responsabilità, ribadisce onere a carico amministratori di dimostrare di aver agito correttamente dopo scioglimento (coerente con finalità liquidatorie) per evitare responsabilità .
    Cass., Sez. III, 18 gennaio 2023 n. 1387: in tema di concessione abusiva di credito da parte banche, con impatto sull’aggravamento insolvenza (citata in dottrina) , e su prescrizione azione creditori (5 anni da fallimento come momento conoscibilità insufficienza patrimoniale) .
    Cass., Sez. I, 8 aprile 2022 n. 1170: (forse cit. errata, da M.R. Officium) potrebbe riferirsi a fideiussioni omnibus (coincidente con ord. 2025 sopra).
    Corte Costituzionale n. 120/2021 e n. 149/2021: hanno affrontato la questione della falcidiabilità dell’IVA e delle ritenute in concordato, aprendo alla possibilità di trattamento non integrale se garantito l’art. 53 Cost (contribuzione fiscale) e art. 3 Cost. Ciò ha spianato la strada alla riforma del CCII e al cram-down.

La tua azienda che progetta, costruisce, assembla o installa impianti skid, unità skid modulari, skid di dosaggio, skid di filtrazione, skid pompaggio, skid per trattamento acque, skid per processi chimici, skid per oil & gas, skid HVAC, skid per industria alimentare e farmaceutica, o sistemi plug & play personalizzati, oggi è in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

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Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, sospensioni delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o minacce di pignoramento da banche, Fisco, INPS, fornitori tecnici o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore degli impianti skid è tra i più complessi e costosi:
• componentistica specializzata (piping, pompe, valvole, strumenti),
• acciaio inox ai massimi prezzi,
• progettazione tecnica avanzata,
• normative severe (PED, ATEX, FDA),
• collaudi e FAT/SAT impegnativi,
• progetti con incassi dilazionati.

Un piccolo blocco di liquidità può trasformarsi in una crisi grave.

La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni ora con un piano strategico.


Perché un’Azienda di Impianti Skid va in Debito

  • aumento dei costi di acciaio inox, raccorderia, strumenti di misura, pompe e valvole
  • pagamenti tardivi da parte di EPC, contractor, industrie alimentari e chimiche
  • magazzino immobilizzato tra tubi, valvole, quadri, pompe, skid in costruzione
  • investimenti elevati in progettazione, documentazione, certificazioni e collaudi
  • costi elevati di trasporto, saldatura, carpenteria e montaggio
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
  • progetti a lunga durata con incassi posticipati

Il vero problema non è la mancanza di lavoro, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Agisci Subito

  • pignoramento del conto aziendale
  • blocco dei fidi bancari
  • sospensione delle forniture di materiali critici (valvole, pompe, tubi, strumentazione)
  • atti esecutivi, precetti, decreti ingiuntivi
  • sequestro di materiali, skid, componenti e attrezzature
  • impossibilità di completare impianti e FAT/SAT
  • perdita di clienti strategici e contratti fondamentali

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Un avvocato esperto può:

  • sospendere pignoramenti e bloccare atti esecutivi
  • fermare richieste aggressive di rientro
  • proteggere conti correnti e flussi di cassa
  • bloccare le iniziative dell’Agenzia Riscossione

Prima si mette in sicurezza l’azienda, poi si lavora sulla ristrutturazione.


2. Analizzare i debiti ed eliminare quelli non dovuti

Quasi sempre si trovano anomalie:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni calcolate male
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori nelle cartelle esattoriali
  • commissioni bancarie anomale

Una parte significativa del debito può essere ridotta o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili

Strumenti accessibili:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi di rientro con fornitori strategici
  • rinegoziazione dei fidi
  • sospensioni temporanee dei pagamenti
  • accesso alle definizioni agevolate, quando disponibili

4. Usare strumenti legali potentissimi per bloccare TUTTI i creditori

Quando la crisi è più avanzata si può accedere a:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di ristrutturazione
  • Concordato minore
  • (nei casi più gravi) Liquidazione controllata

Queste procedure consentono all’azienda di pagare solo una parte dei debiti, mentre tutte le azioni esecutive vengono sospese.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per gestire crisi aziendali in settori ad alta complessità tecnica serve un professionista qualificato.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), registrato negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

È uno dei profili più competenti in Italia per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende che operano negli impianti skid, dove ogni ritardo compromette interi progetti.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della situazione debitoria
  • stop ai pignoramenti e ai decreti ingiuntivi
  • riduzione dei debiti non dovuti
  • ristrutturazione del debito su misura
  • protezione di materiali, skid in costruzione, magazzino e cantieri
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela totale dell’azienda e dell’amministratore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di impianti skid non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e completamente legale, puoi:

  • bloccare subito i creditori,
  • ridurre davvero i debiti,
  • completare impianti e consegne,
  • salvare il futuro della tua impresa.

Il momento per agire è adesso.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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