Azienda di Prodotti per la Pulizia Industriale con Debiti: Cosa Fare per Difendersi e Come

Introduzione

Gestire un’azienda che offre servizi nel settore della pulizia industriale comporta costi fissi elevati (personale specializzato, contributi, macchinari, veicoli, prodotti chimici) e margini spesso ridotti per via dei ritardi nei pagamenti dei clienti. In un simile contesto, è facile accumulare debiti verso il Fisco (imposte, IVA), gli enti previdenziali (contributi INPS/INAIL), i fornitori e le banche . Quando l’indebitamento diventa insostenibile, l’impresa si trova in una situazione critica: cartelle esattoriali, pignoramenti di conti correnti, fermi amministrativi sui veicoli, ipoteche sugli immobili e altre azioni legali possono rapidamente paralizzare l’attività . Dal punto di vista dell’imprenditore-debitore, è fondamentale conoscere quali strumenti offre l’ordinamento italiano per difendersi dalle pretese dei creditori e tentare di risanare la situazione debitoria .

Un’azienda di prodotti e servizi per la pulizia industriale in crisi finanziaria può presentare varie esposizioni debitorie: debiti tributari (IVA non versata, imposte sui redditi, ritenute fiscali), debiti contributivi (versamenti INPS, INAIL non effettuati), debiti commerciali verso fornitori di materiali e servizi, debiti verso banche o società finanziarie (mutui, leasing, scoperti di conto, finanziamenti) . A seconda della forma giuridica dell’impresa (ditta individuale, società di persone o società di capitali come una S.r.l.), i titolari e amministratori possono essere chiamati a rispondere personalmente di alcune obbligazioni – ad esempio nelle imprese individuali o società di persone – oppure possono beneficiare della separazione patrimoniale tipica delle società di capitali, che tiene distinto il patrimonio personale da quello aziendale . In ogni caso, la pluralità di creditori e di normative coinvolte richiede una strategia legale mirata per affrontare il problema e riequilibrare la posizione debitoria dell’azienda.

Il primo passo per difendersi è analizzare la composizione del debito complessivo, quantificando con esattezza le diverse categorie di esposizione e individuando scadenze, priorità e possibili tutele legali . Ad esempio, i debiti fiscali e previdenziali tendono ad aggravarsi rapidamente a causa di sanzioni e interessi, e portano a iscrizioni di ipoteche e a cartelle esattoriali; quindi è urgente attivarsi (ad esempio richiedendo una rateizzazione) prima che sfocino in misure esecutive. I debiti bancari, invece, possono talvolta essere rinegoziati con l’istituto di credito o inclusi in un piano di ristrutturazione, mentre i debiti verso fornitori possono essere oggetto di accordi transattivi (dilazioni di pagamento o saldo e stralcio) . L’obiettivo primario deve essere valutare se sia possibile raggiungere un accordo sostenibile con i principali creditori (ad esempio mediante pagamenti parziali e dilazionati) oppure se occorra attivare una procedura concorsuale che – sotto la supervisione del tribunale – consenta di ristrutturare o liquidare i debiti in modo ordinato, evitando la chiusura caotica dell’azienda .

Questa guida, aggiornata a ottobre 2025, esamina in dettaglio le soluzioni giuridiche disponibili per un’azienda di pulizie industriali indebitata, dal punto di vista del debitore. Adottando un linguaggio rigoroso ma divulgativo, la trattazione è suddivisa per temi: Tipologie di debiti e relative criticità (Capitolo 1), Strumenti stragiudiziali di gestione della crisi (Capitolo 2), Procedure concorsuali e rimedi giudiziali (Capitolo 3), Tutela del patrimonio personale dell’imprenditore (Capitolo 4) e Difese contro le azioni esecutive dei creditori (Capitolo 5). Seguono una sezione di Domande e Risposte frequenti (FAQ) e tabelle riepilogative utili a confrontare i diversi istituti. In fondo alla guida è riportata una raccolta di fonti normative e giurisprudenziali di riferimento – comprensive di leggi aggiornate e sentenze recenti – a supporto dei concetti esposti. Procederemo quindi con ordine, offrendo un’analisi avanzata ma comprensibile, utile tanto a professionisti (avvocati, consulenti) quanto agli stessi imprenditori e privati coinvolti, sul da farsi quando un’azienda di pulizie industriali è schiacciata dai debiti.

1. Tipologie di Debiti e Rischi per l’Impresa

Un’azienda di pulizie industriali può accumulare diversi tipi di debiti, ciascuno con caratteristiche giuridiche e conseguenze specifiche. I principali sono: debiti fiscali, debiti contributivi, debiti verso fornitori, debiti bancari, oltre ad eventuali altre esposizioni (ad esempio verso enti locali, utenze, o verso dipendenti per retribuzioni arretrate). Di seguito analizziamo ciascuna categoria, evidenziando i rischi connessi e gli effetti legali per l’impresa debitrice.

Debiti Fiscali (Erario)

I debiti tributari includono tutte le somme dovute all’Erario a titolo di imposte e tributi. Esempi tipici sono: IVA non versata, imposte sui redditi (IRES per le società di capitali, IRPEF per ditte individuali e soci di società di persone, IRAP), ritenute fiscali operate sulle buste paga dei dipendenti ma non versate, nonché eventuali tributi locali (IMU su immobili aziendali, TARI sui rifiuti, ecc.) . La caratteristica di questi debiti è che il Fisco dispone di poteri di riscossione particolarmente incisivi e può attivarli rapidamente, senza bisogno di lunghe cause civili. In caso di mancato pagamento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate emette avvisi di accertamento e iscrive le somme a ruolo; tramite l’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AdER) (il concessionario della riscossione, ex Equitalia), vengono poi notificate le cartelle esattoriali per formalizzare la richiesta di pagamento .

Una volta notificata una cartella di pagamento, il contribuente (in questo caso l’azienda debitrice) ha generalmente 60 giorni di tempo per pagarla o per chiedere una rateizzazione. Trascorsi 60 giorni senza pagamento né accordi, l’Agente della Riscossione è legittimato ad avviare le procedure esecutive previste dalla legge per recuperare coattivamente il credito . In pratica, AdER può procedere con varie misure: ad esempio può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore, disporre il fermo amministrativo dei veicoli aziendali, pignorare i conti correnti o altri beni mobili e crediti verso terzi, fino a poter richiedere (se sussiste uno stato di insolvenza conclamata e i debiti superano una certa soglia) la liquidazione giudiziale dell’impresa debitrice (cioè il fallimento, come vedremo più avanti) . Ad esempio, una cartella esattoriale non pagata entro 60 giorni può portare all’iscrizione di ipoteca fiscale su un immobile e, decorsi ulteriori termini, al pignoramento e alla vendita forzata del bene . Allo stesso modo, decorso il termine di legge, AdER può pignorare i saldi dei conti bancari dell’azienda o notificare atti di pignoramento presso terzi (ad esempio verso i clienti dell’azienda debitrice, bloccando i crediti commerciali).

Sanzioni e interessi: i debiti tributari tendono a lievitare nel tempo a causa delle sanzioni amministrative e degli interessi moratori applicati. Ad esempio, l’omesso versamento di IVA o di ritenute fiscali comporta in genere una sanzione pari al 30% dell’importo non versato, oltre agli interessi legali che si accumulano fino al pagamento . (Nota: in caso di ritardi contenuti entro 90 giorni, la sanzione può essere ridotta, ma oltre i 90 giorni scatta il 30% pieno; riforme recenti prevedono la riduzione al 25%, ma il principio resta ). Inoltre, se sopraggiungono cartelle esattoriali, su di esse si applicano gli aggi di riscossione e ulteriori interessi di mora. Il risultato è che procrastinare il pagamento dei tributi fa crescere rapidamente il debito: un’impresa che trascuri un debito IVA di partenza, dopo qualche anno potrebbe vedersi recapitare cartelle con importi molto maggiorati rispetto al tributo iniziale, per effetto di sanzioni cumulate e interessi.

Poteri esecutivi del Fisco: L’Agente della Riscossione gode, per legge, di alcuni privilegi procedurali che un creditore privato non ha. Ad esempio, può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore senza dover prima ottenere un provvedimento del giudice (è sufficiente la notifica della cartella e il decorso di 60 giorni) . Può anche disporre il fermo amministrativo di beni mobili registrati (come automezzi) se il debitore non paga entro 60 giorni e il debito supera determinate soglie (in genere € 1.000 per il fermo auto). Per i debiti oltre una certa soglia, il concessionario può pignorare beni mobili o crediti senza necessità di un titolo giudiziale ulteriore – la cartella stessa, non opposta, costituisce già titolo esecutivo . Di contro, il contribuente ha la possibilità di opporsi davanti al giudice (commissione tributaria o giudice ordinario, a seconda dei vizi) se ritiene che la cartella o gli atti esecutivi siano illegittimi. Ma attenzione: tali opposizioni vanno presentate in tempi brevi (tipicamente entro 60 giorni per ricorrere contro la cartella in Commissione Tributaria, o entro 20 giorni per opporsi a un pignoramento presso il giudice dell’esecuzione) . Nel frattempo, l’azione esecutiva può proseguire salvo che non venga ottenuta una sospensione.

Ipoteche e beni immobili: Un aspetto importante è la tutela della prima casa del titolare in caso di debiti fiscali. La legge (art. 76 del D.P.R. 602/1973, introdotto dal 2013) prevede che l’Agente della Riscossione non possa pignorare l’unico immobile adibito ad abitazione principale del debitore persona fisica, se non di lusso, a condizione che il debito fiscale totale sia inferiore a € 120.000 . Anche oltre tale soglia, la prima casa non può essere espropriata se è l’unico immobile di proprietà in assoluto del debitore e vi risiede anagraficamente, ma in tal caso l’Agente può comunque iscrivere ipoteca a garanzia . Se invece il debitore (persona fisica) possiede altri immobili oltre la prima casa, o se l’immobile non ha i requisiti di legge (es. è di lusso o non vi risiede), allora l’AdER può procedere all’espropriazione immobiliare trascorsi i termini: in concreto, può iscrivere ipoteca e, decorso almeno un altro semestre, avviare il pignoramento e mettere all’asta l’immobile. È importante notare che questa tutela della “prima casa” vale solo nei confronti del Fisco: un creditore ipotecario privato (come una banca per mutuo) non è soggetto al limite dei €120.000 e può pignorare la casa secondo le regole ordinarie (vedremo oltre) . Inoltre, la protezione non si applica per debiti di natura penale: ad esempio, se l’immobile è oggetto di sequestro o confisca nell’ambito di reati tributari o fallimentari, le norme sull’impignorabilità fiscale non impediscono tali provvedimenti .

Conseguenze penali: Alcuni debiti fiscali, se di importo elevato, espongono anche a responsabilità penale l’imprenditore (o l’amministratore) che ha omesso il versamento. In particolare, la legge punisce con sanzioni penali i seguenti comportamenti: l’omesso versamento di IVA per un importo superiore a € 250.000 per ciascun periodo d’imposta costituisce reato (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), punibile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni . L’omesso versamento di ritenute fiscali certificate (ad esempio le ritenute operate sulle paghe dei dipendenti o sui compensi dei collaboratori) per un importo annuo superiore a € 150.000 costituisce anch’esso reato (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000), punibile con la reclusione fino a 3 anni . Queste soglie sono cumulative per anno: significa che se, ad esempio, una S.r.l. non versa IVA per €300.000 nell’anno 2024, l’amministratore può essere imputato per il reato di omesso versamento IVA; se non versa ritenute IRPEF per €200.000, risponderà del distinto reato di omesso versamento di ritenute. Anche in ambito contributivo vi sono sanzioni penali: il datore di lavoro che non versa le ritenute previdenziali ai lavoratori dipendenti per un importo superiore a € 10.000 annui è soggetto a sanzione penale contravvenzionale (art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983), punita con l’arresto fino a 3 anni o ammenda . Sotto tali soglie, l’omesso versamento di contributi costituisce illecito amministrativo punito con sanzioni pecuniarie civili. In sintesi, non pagare imposte e contributi non solo provoca pignoramenti rapidi (poiché l’AdER non deve aspettare sentenze), ma – superate certe soglie – integra veri e propri reati tributari e previdenziali, con conseguenze personali per l’imprenditore (fino alla reclusione) . Questo ovviamente accresce la pressione sul debitore e rende ancora più urgente trovare una soluzione al debito fiscale.

Privilegi e rischio per gli altri creditori: I crediti tributari e contributivi godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore e (in parte) sui beni immobili, oltre che di cause legittime di prelazione (come ipoteche e fermi se iscritti). In caso di procedura concorsuale (fallimento/liquidazione giudiziale o concordato preventivo), ciò significa che saranno soddisfatti con precedenza rispetto ai crediti chirografari (non privilegiati). Ad esempio, in un fallimento, prima si pagheranno con il ricavato dell’attivo le imposte e i contributi (oltre ai dipendenti, che hanno anch’essi privilegi), e solo ciò che eventualmente avanza spetterà ai fornitori e altri creditori ordinari . Questo spesso comporta che ai creditori chirografari, come i fornitori, arrivino solo briciole (percentuali irrisorie) se vi sono grossi debiti verso Erario e INPS. Tale situazione paradossalmente può incentivare l’ente pubblico ad accettare transazioni in sede di procedure concordatarie (la cosiddetta transazione fiscale): la legge oggi consente infatti, in concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione, di proporre un pagamento parziale dei crediti fiscali e contributivi (la cosiddetta falcidia), laddove risulti che il soddisfo parziale è almeno pari a quello che il Fisco otterrebbe in caso di liquidazione fallimentare . Su questo tema c’è stata un’evoluzione normativa importante tra il 2022 e il 2023: in passato l’IVA e le ritenute non potevano essere falcidiate (andavano pagate integralmente, salvo rare eccezioni), mentre oggi – a seguito dell’armonizzazione con le direttive europee e di pronunce giurisprudenziali – è ammesso proporre in concordato preventivo il pagamento parziale anche di IVA e ritenute, purché tramite l’adesione dell’Erario nella transazione fiscale o comunque rispettando certe condizioni . La Corte di Cassazione, ad esempio, ha confermato nel 2020 che l’evoluzione normativa consente la falcidia dell’IVA nei concordati aperti dopo il recepimento della direttiva UE in materia . In sostanza, oggi il Fisco può essere chiamato a “far sacrifici” al pari degli altri creditori nelle procedure concorsuali, mentre fuori da esse continuerà a pretendere tutto il dovuto.

Riepilogo dei rischi specifici: se l’azienda accumula debiti fiscali elevati e non interviene subito, i rischi concreti includono: ipoteche e pignoramenti su beni aziendali (mobili e immobili), blocchi dei conti correnti, fermo dei macchinari e automezzi (impedendo di fatto di lavorare), nonché possibili iniziative per dichiarare il fallimento (liquidazione giudiziale) se sussiste insolvenza e il debito supera la soglia di legge . Inoltre, l’amministratore rischia a livello personale sanzioni penali per omesso versamento di imposte o contributi sopra soglia, e in ogni caso responsabilità patrimoniale illimitata nel caso di imprese individuali (dove i beni personali sono aggredibili) o se ha prestato fideiussioni personali (garanzie) per debiti fiscali. Per tale ragione, tra tutte le esposizioni debitorie, quelle verso Erario ed enti previdenziali sono spesso le più critiche: vanno affrontate con priorità, valutando strumenti come la rateizzazione (oggi possibile fino a 72 rate ordinarie, o anche 120 rate in casi di comprovata difficoltà), l’adesione a eventuali definizioni agevolate/rottamazioni quando aperte (condoni di sanzioni e interessi), o – se l’ammontare è troppo grande – includendole in un piano di ristrutturazione o concordato preventivo per ridurle legalmente.

Debiti Contributivi (INPS, INAIL e altri enti)

I debiti contributivi riguardano principalmente gli obblighi verso gli enti previdenziali e assistenziali: contributi obbligatori dovuti all’INPS (ad esempio contributi pensionistici per i dipendenti, contributi IVS commercianti/artigiani per i titolari), premi assicurativi dovuti all’INAIL per gli infortuni sul lavoro, e altre eventuali casse o enti (Cassa Edile, fondi di categoria, ecc. se applicabili al settore) . In un’azienda di pulizia industriale, la voce principale sarà l’INPS per i dipendenti. Questi debiti condividono molte caratteristiche con i debiti fiscali, pur avendo un regime normativo in parte distinto.

Riscossione tramite avviso di addebito: Dal 2011 in poi, l’INPS non utilizza più le cartelle esattoriali tradizionali per la riscossione, bensì emette direttamente un Avviso di Addebito immediatamente esecutivo. L’avviso di addebito contiene l’intimazione a pagare i contributi dovuti e, trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento, equivale a un titolo esecutivo analogo alla cartella: può quindi portare a pignoramenti, fermi e ipoteche analogamente a quanto visto per il Fisco. L’INAIL continua invece ad iscrivere a ruolo i premi non pagati, generando cartelle esattoriali. In entrambi i casi, dopo la notifica (dell’avviso INPS o della cartella INAIL), valgono regole simili: 60 giorni per pagare o rateizzare, poi esecuzione forzata. Ad esempio, un avviso di addebito INPS per contributi non versati costituisce di per sé atto esecutivo: decorsi i termini, l’INPS (sempre tramite AdER) può procedere con fermo amministrativo di veicoli, ipoteche immobiliari, pignoramenti di conti e così via.

Sanzioni e interessi sui contributi: Anche l’INPS applica sanzioni civili per il ritardato o omesso versamento dei contributi. A differenza delle imposte, le sanzioni contributive non sono proporzionali fisse, ma consistono in somme aggiuntive e interessi di mora calcolati in base al ritardo (spesso con tassi elevati per scoraggiare l’omissione). Esistono normative che talvolta consentono la riduzione delle sanzioni (es. le rottamazioni delle cartelle possono includere l’azzeramento delle sanzioni civili INPS, mantenendo però i contributi e gli interessi legali). È importante notare che non è possibile “stralciare” la quota capitale dei contributi al di fuori di procedure concorsuali: l’INPS, a differenza del Fisco, ha per legge minore flessibilità nel rinunciare alle proprie pretese. Fuori da un concordato preventivo o simili, i contributi dovuti vanno pagati integralmente; solo le sanzioni possono eventualmente essere oggetto di riduzione in sede di definizioni agevolate. In altre parole, non esiste un condono che tagli la parte di contributi non versati (per tutelare le posizioni pensionistiche dei lavoratori), mentre possono esservi condoni sugli interessi di mora e sulle sanzioni.

Privilegi e tutela dei lavoratori: I crediti per contributi previdenziali godono di privilegio generale mobiliare (come i tributi) e inoltre di un privilegio speciale immobiliare su eventuali beni immobili destinati all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 2753 c.c. Ciò significa che, in caso di procedura concorsuale, i debiti contributivi verranno pagati con precedenza rispetto ai crediti chirografari, subito dopo i crediti aventi privilegio generale di grado superiore (ad esempio i salari dei dipendenti vantano privilegio di grado ancor più elevato, ex art. 2751-bis c.c.). Inoltre, se l’azienda viene liquidata e cancellata dal registro imprese, la legge prevede una particolare tutela per i lavoratori: il TFR e alcune ultime mensilità sono garantite dal Fondo di garanzia INPS, ma l’INPS poi si surroga e diventa creditore della società per quelle somme. Se la società si estingue senza pagare, i lavoratori possono agire contro i soci o liquidatori (vedi oltre art. 2495 c.c.).

Azione verso soci e liquidatori (art. 2495 c.c.): Un aspetto delicato si presenta quando una società viene cancellata dal registro delle imprese, cessando di esistere, ma rimangono debiti contributivi non pagati. In base all’art. 2495, comma 2, c.c., dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, entro i limiti di quanto questi abbiano ricevuto in sede di liquidazione, oppure nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi . In altre parole, se una S.r.l. ha debiti con l’INPS e viene chiusa senza pagare nulla perché formalmente non ha attivo da distribuire, i creditori (INPS) potrebbero tentare di agire contro i soci fino a concorrenza dell’eventuale attivo ricevuto (se i soci non hanno ricevuto nulla perché l’attivo era zero, la loro responsabilità è di fatto nulla; ma se magari prima della cancellazione c’è stata una distribuzione di cassa ai soci, INPS può chiederla indietro fino a concorrenza del suo credito) . Più spesso, può profilarsi una responsabilità del liquidatore: se questi ha chiuso la società senza soddisfare debiti contributivi di cui era a conoscenza e senza accantonare fondi, l’INPS potrebbe accusarlo di violazione dei doveri di corretta liquidazione e tentare un’azione risarcitoria nei suoi confronti (ipotesi tutt’altro che teorica, vista la giurisprudenza in materia di responsabilità del liquidatore per pagamento preferenziale di taluni creditori a scapito di altri). Ad esempio, la Corte di Cassazione ha affermato che, dopo l’estinzione della società, si verifica un fenomeno successorio: i debiti sociali non si estinguono ma si trasferiscono ai soci (nei limiti di quanto riscosso) e resta ferma la responsabilità dei liquidatori se hanno violato le regole della liquidazione . In una sentenza, la Cassazione ha confermato che l’INPS poteva continuare l’azione di recupero dei contributi non prescritti nei confronti dei soci di una SRL estinta, calcolando la prescrizione dal momento dell’accertamento definitivo del credito contributivo e non dalla cancellazione . Morale: chiudere la società lasciando contributi non pagati è operazione pericolosa: i debiti potrebbero “rinascere” in capo a soci e liquidatori, frustrando l’aspettativa di liberarsi delle obbligazioni con la cancellazione.

Conseguenze penali: Come anticipato, omettere il versamento delle ritenute previdenziali entro il limite di €10.000 annui integra un illecito amministrativo (sanzione civile); superare €10.000 annui costituisce reato punito con l’arresto fino a 3 anni o ammenda fino a Euro 1.032 . Attenzione: la soglia si riferisce alle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti. Se invece parliamo dei contributi personali (ad esempio i contributi INPS del titolare artigiano o commerciante), il mancato pagamento in sé non è reato, ma ovviamente genera un credito contributivo che l’ente può riscuotere coattivamente. Inoltre, se la società non paga i contributi e viene dichiarata fallita, l’omesso versamento può rilevare come fatto di bancarotta semplice o impropria (per imprudente aggravamento del dissesto), se si dimostra che l’imprenditore ha colposamente causato un aumento del passivo erariale o contributivo.

In sintesi: i debiti contributivi, analogamente a quelli fiscali, possono portare rapidamente ad azioni esecutive (cartelle/avvisi, ipoteche, pignoramenti) e hanno priorità di pagamento in caso di insolvenza (privilegio). Inoltre, comportano rischi di responsabilità personale per amministratori, liquidatori e soci se non vengono gestiti correttamente, nonché possibili rilievi penali. Dunque, un’azienda con contributi INPS arretrati deve attivarsi prontamente: verificare la possibilità di rateizzazioni (l’INPS consente piani ordinari fino a 24 mesi, straordinari fino a 60 mesi in casi gravi), valutare se ci sono irregolarità da contestare (si può fare ricorso amministrativo al Comitato INPS o giudiziale al tribunale del lavoro entro 40 giorni dall’avviso, se si ravvisano errori), oppure includere i debiti contributivi in un piano di ristrutturazione o concordato dove potranno eventualmente essere falcidiati come gli altri (pur con qualche rigidità in più). Soprattutto, vanno evitati comportamenti che aggravino la posizione: ad esempio, non pagare affatto i contributi dei dipendenti è molto rischioso (si accumulano debiti privilegiati e possibili reati); se l’azienda è in crisi di liquidità, è preferibile tentare almeno il pagamento parziale o dilazionato, oppure valutare strumenti come la cassa integrazione per ridurre temporaneamente il costo del lavoro legale.

Debiti Verso Fornitori e Altri Creditori Chirografari

Le imprese di pulizia industriale hanno tipicamente molti debiti commerciali verso fornitori di prodotti (es. detergenti, materiali di consumo, attrezzature come macchinari e ricambi) e verso fornitori di servizi (subappaltatori per attività specialistiche, fornitori di energia, società di noleggio veicoli o macchinari, ecc.) . A questi si aggiungono eventuali debiti verso consulenti, affitti di capannoni, società di leasing per immobili o strumentazione, e così via. Tali creditori sono in genere chirografari, cioè privi di garanzie reali o privilegio (a meno che qualcuno non abbia ottenuto garanzie specifiche, il che in questo settore è raro) . La conseguenza è che, se non vengono pagati, i fornitori devono agire tramite gli strumenti ordinari di tutela del credito: tipicamente decreti ingiuntivi, pignoramenti e, nei casi più gravi, possono chiedere anch’essi il fallimento (liquidazione giudiziale) dell’azienda debitrice, come qualunque creditore.

Recupero crediti dei fornitori: A differenza del Fisco, i fornitori non godono di un titolo esecutivo immediato. Devono eventualmente intraprendere un’azione giudiziale per ottenere un titolo (ad esempio un decreto ingiuntivo, basato su fatture non pagate, ordini firmati, DDT e prove delle forniture) . Tuttavia, l’iter di un decreto ingiuntivo non è eccessivamente lungo se il credito è documentato: i giudici lo emettono spesso in pochi giorni; trascorsi 40 giorni dalla notifica senza che il debitore presenti opposizione, il decreto diventa definitivo ed esecutivo. A quel punto il fornitore può iniziare pignoramenti dei beni aziendali o dei conti correnti. Se più fornitori agiscono in parallelo, l’azienda può subire pignoramenti multipli, che convergono sul medesimo patrimonio e rischiano di bloccare completamente l’attività . Ad esempio, un fornitore di detergenti e un fornitore di macchinari potrebbero entrambi notificare decreti e attivare esecuzioni: uno pignora il conto corrente, l’altro tenta il pignoramento di un veicolo o dei crediti che l’azienda vanta verso un cliente. Tali azioni non coordinate possono rapidamente mettere in crisi la liquidità e operatività aziendale.

Assenza di prelazione e implicazioni in concorso: Essendo creditori chirografari, i fornitori non hanno diritto di prelazione sui beni aziendali (salvo che qualcuno abbia, ad esempio, un pegno su beni o una riserva di proprietà su macchinari forniti a rate, ma ipotesi limitate) . Ciò significa che, in un’eventuale procedura concorsuale (concordato preventivo o fallimento), verranno soddisfatti pro-quota e solo dopo che siano stati pagati integralmente tutti i crediti privilegiati (Erario, INPS, dipendenti, banche garantite da ipoteca, ecc.) . Spesso, ciò si traduce in percentuali molto basse di recupero per i fornitori: non è raro che in un fallimento prendano il 0-10% del loro credito, a distanza di anni. Questa consapevolezza paradossalmente può spingere i fornitori a preferire soluzioni stragiudiziali: ad esempio, potrebbero accettare un piano di rientro dilazionato o un saldo e stralcio (rinuncia a parte del credito in cambio di pagamento immediato del resto) pur di evitare di dover insinuarsi in un fallimento con esito incerto . Dal punto di vista dell’azienda debitrice, questo significa che c’è margine di negoziazione: spesso i fornitori (specie se non troppo grandi) sono disposti a trattare una ristrutturazione del debito se temono che l’alternativa sia perdere quasi tutto in caso di insolvenza conclamata.

Minaccia di istanza di fallimento: Un fornitore non pagato, se il suo credito è di importo significativo, può presentare istanza di fallimento (oggi domanda di liquidazione giudiziale) nei confronti della società debitrice. La legge – art. 121 del Codice della Crisi (riprendendo in parte l’art. 15 l.fall. previgente) – stabilisce che qualunque creditore, con credito certo, scaduto, liquido e superiore a € 30.000, può richiedere al tribunale la dichiarazione di insolvenza, purché l’impresa sia assoggettabile (cioè non sia una piccola impresa sotto le soglie di non fallibilità) . In passato, la soglia dimensionale di non fallibilità era definita da parametri di attivo (€300.000), ricavi (€200.000) e debiti (€500.000) – parametri rimasti in vigore anche nel nuovo Codice per individuare l’“impresa minore” esente . Quindi, in pratica, se l’azienda di pulizie non paga e i creditori rilevano indizi di insolvenza (assegni protestati, pignoramenti infruttuosi, ecc.), un singolo fornitore con credito abbastanza grande può depositare un ricorso in tribunale. Il tribunale esaminerà se l’azienda versa in stato di insolvenza (incapacità non transitoria di adempiere regolarmente alle obbligazioni). Se accerta l’insolvenza e l’impresa non prova di essere “sotto soglia” o di avere altre procedure in corso, dichiarerà l’apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento) . Da notare che dal 2022 il Codice della crisi non prevede più in modo espresso la soglia di €30.000 come condizione procedibile (era nel vecchio art. 15 l.f.); tuttavia la giurisprudenza continua a ritenerla un limite indicativo per considerare “rilevante” lo stato di insolvenza . La Cassazione nel 2025 ha chiarito che il limite di €30.000 di debiti scaduti va accertato al momento della sentenza dichiarativa . In sostanza, un fornitore con credito di poche migliaia di euro difficilmente avvierà un’istanza (anche per costi/benefici), mentre uno esposto per decine di migliaia potrebbe farlo.

Per l’imprenditore, ricevere un’istanza di fallimento da un creditore è un campanello d’allarme gravissimo: se fondata, la società può essere dichiarata insolvente nel giro di poche settimane. Le possibilità di difesa in quella sede sono limitate: si può contestare l’ammontare del debito (ad esempio se c’è una contestazione sul merito della fornitura), ma se il credito è certo e scaduto servirà a poco; oppure cercare di dimostrare che si stanno pagando altri creditori e che l’insolvenza non è attuale, ma ciò è rischioso (pagare alcuni e non altri può aggravare l’accusa di insolvenza). In pratica, l’unica difesa efficace è saldare o trovare un accordo con quel creditore prima dell’udienza , oppure batterlo sul tempo attivando una procedura concorsuale volontaria (ad es. depositare un ricorso di concordato preventivo, il che blocca temporaneamente le istanze di fallimento pendenti) . Va ricordato infatti che se l’imprenditore deposita domanda di concordato preventivo, l’istanza di fallimento del creditore viene sospesa finché il concordato viene esaminato . Analogamente, se è già in corso una composizione negoziata con misure protettive concesse dal tribunale, durante quella finestra non può essere dichiarato il fallimento . Questi strumenti offrono quindi un temporaneo scudo contro creditori aggressivi, ma occorre poi trovare una soluzione di merito (accordo o concordato) perché altrimenti, scadute le protezioni, il fallimento verrà dichiarato.

Importanza dei fornitori “strategici”: Non tutti i debiti verso fornitori hanno lo stesso peso. Alcuni fornitori, ad esempio quelli che forniscono i materiali e macchinari essenziali per l’attività, sono “strategici”: la loro mancata collaborazione può fermare immediatamente l’operatività. Altri fornitori sono più sostituibili o accessori. Questa distinzione è cruciale nella gestione della crisi: mettere in sicurezza i fornitori fondamentali è prioritario . Ciò può voler dire pagarli preferenzialmente (con le dovute cautele, per evitare contestazioni di pagamenti preferenziali in frode), oppure coinvolgerli in accordi a lungo termine. Ad esempio, se il fornitore dei detergenti minaccia di sospendere le consegne, l’imprenditore dovrà cercare una soluzione ad hoc per lui (pagamenti immediati almeno parziali, magari garantiti) perché diversamente tutta l’attività rischia di bloccarsi. Nei piani di concordato preventivo, i fornitori strategici a volte vengono classificati separatamente e può essere proposto loro un trattamento di favore (ad es. pagamento in percentuale maggiore) per garantirsi la continuità aziendale . La legge lo consente entro certi limiti, riconoscendo che alcuni creditori strategici possono avere un ruolo chiave nella sopravvivenza aziendale.

Comunicazione e gestione del rapporto: Una buona prassi, per un imprenditore in difficoltà, è comunicare tempestivamente con i fornitori in caso di tensioni finanziarie. Nascondere il problema e accumulare ritardi a sorpresa spesso aggrava la sfiducia e spinge i fornitori ad azioni legali immediate. Al contrario, presentare un piano realistico di rientro e spiegare la situazione può indurre molti fornitori a evitare cause e accettare dilazioni . Naturalmente molto dipende dalla credibilità che l’imprenditore ha costruito e dalla trasparenza sui numeri: fornire dati (magari supportati da un consulente finanziario) che mostrino come si intende uscire dalla crisi può convincere i creditori che vale la pena attendere, piuttosto che far fallire l’azienda e rischiare di non vedere quasi nulla.

Rischi per l’azienda debitrice: I rischi principali legati ai debiti verso fornitori sono: azioni esecutive multiple (pignoramenti di beni, conti, crediti), che possono portare al blocco operativo; perdita di forniture essenziali (se un fornitore importante interrompe le consegne per insolvenza, l’azienda potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri contratti di servizio); danneggiamento della reputazione (le notizie di mancati pagamenti si diffondono nel settore, altri fornitori iniziano a pretendere pagamento anticipato, i clienti perdono fiducia temendo interruzioni) ; e infine il rischio estremo di istanze di fallimento come visto sopra. Dal punto di vista personale dell’imprenditore, i debiti verso fornitori di norma non comportano responsabilità dirette (se la società è di capitali e non sono state date garanzie personali), ma in casi di dissesto grave, se l’imprenditore ha distratto attivi o favorito alcuni fornitori a scapito di altri in prossimità del fallimento, può incorrere nel reato di bancarotta preferenziale (art. 216 L.F., ora D.Lgs. 14/2019) o distrattiva. Quindi anche con i fornitori occorre agire con un piano e non in modo caotico: idealmente, prevedere un accordo generale dove tutti accettano un certo sacrificio, piuttosto che pagare solo alcuni lasciandone altri a zero – perché questo, se poi l’azienda fallisce, verrà certamente vagliato dal curatore.

Debiti Bancari e Verso Altri Finanziatori

Le aziende di pulizia industriale spesso ricorrono a finanziamenti bancari per sostenere gli investimenti e il capitale circolante. Possono essere presenti: mutui (ad esempio per l’acquisto di capannoni, sedi operative o macchinari costosi), leasing finanziari su macchine e automezzi, scoperti di conto corrente o affidamenti a breve termine per anticipo fatture, finanziamenti rateali per l’acquisto di attrezzature, ecc. . Inoltre, l’impresa potrebbe avere ricevuto fidi o linee di credito a breve per coprire i ritardi di incasso tipici del settore (pagamenti a 60-90 giorni da parte dei clienti industriali), spesso garantiti da fideiussioni personali dei soci o da pegni su beni.

Garanzie bancarie: I debiti verso banche sono sovente assistiti da garanzie reali o personali. Ad esempio, un mutuo ipotecario su un immobile aziendale dà alla banca un’ipoteca di primo grado; un finanziamento per macchinari in leasing vede la società di leasing proprietaria del bene fino a riscatto; per fidi di c/c e prestiti chirografari è prassi richiedere ai soci una fideiussione personale. Questo significa che i crediti bancari sono spesso privilegiati (se ipotecari o pignoratizi) e in caso di insolvenza verranno rimborsati con precedenza. Inoltre, le garanzie personali comportano che, se la società non paga, la banca potrà escutere i garanti (soci o amministratori) aggredendo i loro beni personali. È frequente che l’imprenditore di una PMI abbia impegnato la propria casa in garanzia: o con un’ipoteca di proprietà a favore della banca, o con una fideiussione generica. In tali casi, il rischio si trasferisce anche sul patrimonio personale: la banca, ottenuto un titolo (es. decreto ingiuntivo contro la società e i fideiussori), potrà pignorare tanto i beni aziendali quanto quelli dei garanti (conti personali, immobili dei soci, ecc.).

Inadempimento e decadenza dal termine: Se l’azienda comincia a non riuscire a rispettare le rate di mutui o leasing, la banca può invocare la decadenza dal beneficio del termine, ossia chiedere l’immediato pagamento di tutto il debito residuo. Per i mutui ipotecari in particolare, l’art. 40 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) prevede che la banca possa risolvere il contratto e richiedere il dovuto se il mutuatario salta un certo numero di rate (generalmente 7 rate, ma per i mutui fondiari il limite è più elevato: in passato era 18 rate anche non consecutive) . Una volta dichiarato l’intero debito scaduto, la banca può agire giudizialmente: ad esempio, pignorare l’immobile ipotecato e metterlo all’asta tramite procedura esecutiva immobiliare, oppure pignorare altri beni aziendali o dei garanti per recuperare. Nel caso dei leasing, se il debitore non paga i canoni, la società di leasing può risolvere il contratto e riprendere il bene in locazione (ad esempio il macchinario o il veicolo) con un procedimento anche rapido; dopodiché, potrà chiedere il risarcimento del danno per i canoni residui non coperti dal valore del bene. Ciò comporta che un’azienda indebitata con leasing rischia di perdere beni strumentali essenziali (es. una lavasciuga pavimenti, un furgone) di colpo, se non riesce a sanare le rate scadute.

Centralizzazione del rischio e revoca fidi: Un altro rischio è la revoca delle linee di credito in conto corrente. Le banche, se l’azienda risulta in sofferenza o segnalata negativamente (es. protesti, pregiudizievoli come ipoteche legali), possono decidere di revocare gli affidamenti di conto o non rinnovare gli anticipi. L’azienda si troverebbe così senza liquidità di colpo. Inoltre, se il conto va in rosso oltre fido, la banca può avviare un immediato procedimento monitorio (ingiunzione) chiedendo il rientro. Le segnalazioni alla Centrale Rischi di Bankitalia sono un ulteriore effetto: un’insolvenza verso una banca viene registrata e tutte le altre banche lo vedono, col risultato che l’azienda perde credibilità nel sistema creditizio. In genere, quando un’azienda ha difficoltà con una banca, le altre restringono il credito a loro volta: è un tipico effetto domino.

Posizione in caso di procedure concorsuali: In un concordato preventivo o fallimento, i debiti bancari garantiti da ipoteca o pegno vengono soddisfatti come crediti privilegiati (fino a concorrenza del valore dei beni dati in garanzia). Ad esempio, la banca con mutuo ipotecario su capannone aziendale verrà soddisfatta dal ricavato della vendita dell’immobile in via prioritaria. Se qualcosa resta scoperto (crediti ipotecari scoperti in parte), la residua parte del debito viene trattata come chirografa. Le banche senza garanzie, invece, concorrono come chirografarie. Nel concordato preventivo, i creditori privilegiati devono essere pagati integralmente per legge, salvo che votino a favore di una riduzione (aderendo alla proposta); i chirografari possono vedersi offrire percentuali ridotte. Questo significa che spesso le banche non subiscono decurtazioni in concordato se ben garantite – a meno che accettino volontariamente. Ciò può creare sperequazioni percepite dai fornitori, ma è la legge. Tuttavia, se il valore del bene ipotecato è inferiore al debito (ipoteca insufficiente), la parte eccedente può essere falcidiata come chirografa nel concordato (purché si dimostri la capienza del bene).

Fideiussioni omnibus e profili di nullità: Un inciso di taglio avanzato riguarda le fideiussioni omnibus bancarie (quelle predisposte secondo lo schema ABI, molto diffuse): la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 8542/2021, ha confermato che alcune clausole standard di tali fideiussioni (clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) sono nulle perché configurano un’intesa restrittiva della concorrenza tra banche . Ciò apre la strada ai garanti per eccepire la nullità parziale della fideiussione e quindi sfuggire all’obbligo di pagamento. In pratica, un socio che avesse firmato una fideiussione omnibus a garanzia dei debiti bancari della società potrebbe, se ricorrono le condizioni (schema ABI 2003), fare leva su quella giurisprudenza per invalidare la garanzia . Questo è un tema tecnico, ma da considerare con il proprio legale se ci sono fideiussioni in ballo: contestare la validità può talvolta far cadere la pretesa verso il socio garante.

Sintesi dei rischi sui debiti bancari: Un’azienda indebitata verso banche rischia: esecuzioni immobiliari (sui beni ipotecati), revoca dei fidi e blocco delle liquidità, escussione delle garanzie personali con aggressione del patrimonio personale dei garanti, e – se i crediti sono ingenti – eventuali istanze di fallimento anche dalle banche (meno frequenti dei fornitori, ma possibili). Spesso sono proprio le banche a segnalare per prime lo stato di crisi (revocando i fidi) e ad avviare azioni. Il peggior scenario è la combinazione: banca che pignora il capannone (mettendo all’asta la sede, con perdita dell’operatività), mentre i fornitori vedendo ciò fanno istanza di fallimento, ecc. Perciò, difendersi significa: dialogare per tempo con le banche, rinegoziare il debito se possibile (allungare i piani, ottenere moratorie – negli anni scorsi ci sono state moratorie generali di sistema, oggi individuali), valutare l’adesione a procedure di allerta o composizione che sospendono le azioni, e in ultima istanza includere i debiti bancari in un piano di ristrutturazione o concordato. Tenere presente che se la banca è coperta da garanzie, avrà poca convenienza a stralciare il debito (preferirà escutere le garanzie); se è scoperta, potrebbe essere più flessibile.

Altre categorie di debiti

Oltre ai tipi principali sopra elencati, un’azienda può avere ulteriori debiti, ad esempio verso gli enti locali o fornitori di servizi pubblici: bollette di energia elettrica, acqua, gas, tassa rifiuti. Questi crediti, se non pagati, comportano rischi quali la sospensione della fornitura (stacco della luce) e anch’essi sfociano eventualmente in azioni legali tramite ingiunzioni. In genere tali crediti sono chirografari, salvo eccezioni (ad esempio il Comune per la TARI ha un privilegio sui beni aziendali, benché di grado molto inferiore rispetto a imposte e salari) . Debiti verso i dipendenti (stipendi arretrati, TFR): questi hanno tutela forte perché i lavoratori possono fare decreto ingiuntivo e chiedere il pignoramento, e in più vantano privilegi speciali e il Fondo di Garanzia INPS interviene per TFR e ultime 3 mensilità in caso di insolvenza. Inoltre, l’omesso versamento di stipendi e contributi configura addirittura reati (mancata corresponsione di retribuzione può diventare violazione dell’art. 603-bis c.p. se è sfruttamento grave, e l’omesso versamento contributi lo abbiamo visto). Dunque, tra i debiti “altri”, quelli verso dipendenti vanno messi al top delle priorità (ne parleremo anche in FAQ). Debiti verso Agenzia delle Entrate-Riscossione per cartelle: in realtà rientrano nelle rispettive categorie (fiscale, contributiva, oppure sanzioni amministrative di varia natura).

In generale, è utile mappare tutti i debiti suddividendoli in due macro-categorie: creditori “forti” e privilegiati (Erario, INPS, dipendenti, banche garantite) da un lato, e creditori chirografari (fornitori, banche non garantite, utenze, ecc.) dall’altro . I primi hanno il coltello dalla parte del manico (possono agire più rapidamente e vanno soddisfatti in via preferenziale in concorso), i secondi no. Questo aiuta a definire le priorità di intervento nel piano di risanamento .

Nel prossimo capitolo, esamineremo gli strumenti stragiudiziali che l’ordinamento offre per gestire la crisi debitoria evitando, se possibile, di arrivare subito al tribunale (fallimento o concordato). Si tratta di opzioni negoziali che consentono di rinegoziare e ristrutturare i debiti con accordi volontari. Successivamente, nel Capitolo 3, affronteremo invece le procedure concorsuali giudiziarie (concordato preventivo, liquidazione giudiziale e il nuovo concordato “semplificato”), da attivare quando la soluzione privatistica non è praticabile o sufficiente.

2. Strumenti Stragiudiziali per Gestire i Debiti

Quando i debiti iniziano a pesare ma l’impresa vuole evitare le conseguenze di un fallimento o di una procedura concorsuale formale, è opportuno tentare soluzioni stragiudiziali (extragiudiziali). Si tratta di strumenti basati su accordi volontari – talora con un minimo intervento dell’autorità giudiziaria – che mirano a ristrutturare l’esposizione debitoria evitando, se possibile, l’interruzione dell’attività e la pubblicità negativa di una procedura concorsuale .

Le opzioni stragiudiziali più rilevanti nel nostro ordinamento (aggiornato al 2025) includono:

  • Rinegoziazione privata dei debiti e piani di rientro volontari
  • Saldo e stralcio e altre transazioni stragiudiziali con i creditori
  • Piano attestato di risanamento (ex art. 56 Codice della Crisi d’Impresa, già art. 67 L.Fall.)
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 Cod. Crisi) e relative varianti (accordo “agevolato” o “esteso”)
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa (artt. 12-25 Cod. Crisi, procedura introdotta nel 2021)

Analizziamo ciascuno di essi, in ordine crescente di formalità e coinvolgimento esterno.

Negoziazione Diretta con i Creditori (Piani di Rientro Privati)

La soluzione più immediata – e spesso la prima da tentare – consiste nel negoziare direttamente con ciascun creditore delle modalità di pagamento più sostenibili per l’azienda. In assenza di qualsiasi procedura formale, l’imprenditore (magari assistito dal proprio commercialista o legale) contatta i singoli creditori e propone un piano di rientro. Questo può assumere varie forme, ad esempio:

  • Dilazioni di pagamento: pagare il dovuto in più tranche mensili o trimestrali, magari riconoscendo un interesse di dilazione. Ad esempio, saldare un debito di €50.000 in 18 rate mensili invece che in un’unica soluzione .
  • Brevi moratorie: ottenere qualche mese di respiro senza pagamenti (es. 3-6 mesi di moratoria), con l’impegno di riprendere i versamenti successivamente. Questo può servire per attendere incassi futuri in arrivo .
  • Riduzione parziale del debito (saldo e stralcio): chiedere al creditore di accettare un importo inferiore a quello dovuto, preferibilmente con pagamento immediato, motivando che in caso di insolvenza avrebbe un recupero minore. Spesso si formula come proposta di “saldo e stralcio”: ad esempio offrire il pagamento una tantum del 50% del dovuto a fronte dell’abbandono di ogni ulteriore pretesa sul residuo .
  • Conversione del debito: in alcuni casi particolari, trasformare il debito in una forma diversa. Ad esempio, un fornitore potrebbe accettare che il proprio credito venga convertito in una partecipazione nel capitale sociale (debt-equity swap) o in strumenti finanziari partecipativi. Questa soluzione è rara per piccole imprese, ma teoricamente possibile se il fornitore intravede un vantaggio nel divenire socio dell’azienda cliente .

I vantaggi della negoziazione privata sono la flessibilità e la rapidità: non ci sono formalità legali obbligatorie né intervento pubblicistico, quindi qualsiasi accordo che soddisfi le parti è valido ed efficace tra loro. Inoltre, è una soluzione riservata: si evita la pubblicità e lo stigma di risultare in procedura concorsuale, il che preserva la reputazione dell’azienda sul mercato . Spesso clienti e concorrenti neppure vengono a sapere che l’impresa ha avuto problemi, se si risolvono in via confidenziale. Infine, costi minori: non ci sono spese di procedura, di tribunale, compensi di commissari ecc.; al più i costi del professionista che aiuta a negoziare.

Di contro, la negoziazione privata presenta alcuni limiti importanti:

  • Richiede il consenso di tutti i creditori coinvolti: ogni creditore è libero di aderire o meno. Non esiste, sul piano puramente privato, un meccanismo per obbligare una minoranza dissenziente di creditori ad accettare un accordo (diversamente da procedure come il concordato preventivo, dove la maggioranza può imporre la soluzione anche ai dissenzienti) . Ciò significa che basta un creditore “aggressivo” che rifiuta la trattativa per far fallire la soluzione globale. L’azienda può trovarsi ad avere accordi con 9 su 10 creditori, ma se il decimo non ci sta e fa pignoramenti, la crisi comunque precipita.
  • Nessuna protezione legale dalle azioni esecutive: a meno che tutti i creditori non sospendano volontariamente le azioni, l’azienda rimane esposta a pignoramenti o istanze di fallimento. Un creditore potrebbe perfino firmare un piano di rientro e contemporaneamente, in mancanza di un vincolo formale, preparare comunque un’azione legale per tutelarsi . Perciò è essenziale instaurare un rapporto fiduciario forte e ottenere impegni chiari (preferibilmente scritti) dai creditori circa la moratoria concordata. Idealmente, far sottoscrivere un accordo in cui il creditore dichiara che non attiverà procedure esecutive a condizione che il debitore rispetti il piano. Senza questa assicurazione, il debitore naviga a vista.
  • Rischio di revocatoria fallimentare: qualora poi, nonostante gli sforzi, l’azienda finisca comunque in fallimento entro i due anni successivi, i pagamenti fatti ai creditori in base ad accordi stragiudiziali potrebbero essere oggetto di azione revocatoria da parte del curatore, specie se hanno carattere preferenziale (pagare alcuni creditori e non altri) . Ciò significa che un creditore che ha accettato un piano di rientro potrebbe essere costretto a restituire quanto incassato al fallimento, trovandosi punto e a capo (è un incentivo negativo per i creditori a fidarsi degli accordi privati). Questo rischio è però mitigato se si formalizza un piano attestato di risanamento (vedi oltre), il quale esenta da revocatoria determinati atti esecutivi del piano stesso . In assenza di ciò, rimane un’incertezza.

Esempio pratico: La Alfa S.r.l., impresa di pulizie industriali, ha €100.000 di debiti verso 5 fornitori principali. Con l’aiuto del proprio consulente elabora un piano: prevede di pagare integralmente i fornitori strategici A, B e C in 12 rate mensili, e propone invece ai fornitori D ed E (più marginali) un saldo e stralcio al 60%, da pagare entro 3 mesi. Tutti accettano, preferendo recuperare gran parte dei crediti senza dover attivare cause lunghe e costose. Nel frattempo Alfa S.r.l. ottiene anche dalla banca un’estensione del fido per coprire queste uscite. Così, in un anno, la società riesce a normalizzare la posizione debitoria commerciale evitando il fallimento .

Formalizzazione: è opportuno formalizzare gli accordi con ciascun creditore con una scrittura privata (accordo transattivo) in cui si dettagliano le nuove scadenze o l’importo stralciato, prevedendo che, in caso di puntuale adempimento, il creditore rinuncia a ogni azione legale e a eventuali interessi o sanzioni. In tal modo si ha una prova scritta dell’accordo e, se l’azienda adempie, il creditore non potrà legittimamente pretendere oltre . Conviene anche inserire clausole di riservatezza (il creditore non divulgherà a terzi la situazione) e, se possibile, clausole risolutive espresse (se il debitore salta una rata, l’intero importo torna esigibile immediatamente – ciò per disciplinare chiaramente le conseguenze di un inadempimento successivo).

La negoziazione privata è quindi un passaggio quasi obbligato nelle crisi di PMI: tentare un accordo bonario costa poco ed è veloce. Molte crisi si risolvono così, soprattutto se affrontate tempestivamente. Tuttavia, se i debiti sono troppi o i creditori non collaborano, bisogna passare a strumenti più strutturati.

Saldo e Stralcio e Transazioni Stragiudiziali

Il saldo e stralcio merita un approfondimento a parte. Si tratta di una particolare forma di accordo stragiudiziale in cui il debitore offre al creditore il pagamento immediato di una somma inferiore al totale dovuto, a completa definizione della pendenza. In altre parole, si “stralcia” (cancella) una parte del debito, pagando un saldo parziale. Viene spesso utilizzato con banche o finanziarie (che talvolta cedono i crediti a società di recupero, le quali sono disposte ad accettare percentuali ridotte pur di incassare subito) e con alcuni creditori commerciali. Anche l’Agente della Riscossione in certi casi applica stralci (ma solo se previsti da norme di legge, come le “rottamazioni” delle cartelle – non è discrezionale).

Quando proporlo: il saldo e stralcio funziona quando il creditore teme di non riuscire a recuperare integralmente il proprio credito in tempi ragionevoli. Se intravede l’alternativa di un lungo contenzioso o, peggio, di insinuarsi in un fallimento dove prenderebbe poco, potrebbe essere interessato a una soluzione rapida e certa. Tipicamente, il debitore deve offrire un importo immediatamente disponibile (o in poche settimane) e sufficientemente appetibile. Più la situazione del debitore appare precaria, più basso potrebbe essere lo stralcio accettato dal creditore, paradossalmente. Ad esempio, se una banca ha un credito di €100.000 verso una società praticamente decotta, magari accetta €30.000 subito pur di chiudere. Viceversa, se il debitore ha beni aggredibili, il creditore sarà meno incline a sconti elevati.

Vantaggi per il debitore: ovviamente la riduzione dell’esposizione debitoria – poter eliminare magari un 30-50% del debito in un colpo solo. Inoltre, la chiusura immediata evita ulteriori interessi e spese legali. Il pagamento a saldo e stralcio inoltre libera risorse mentali e operative: chiudere contenziosi consente all’imprenditore di concentrarsi sulla prosecuzione dell’attività senza l’ombra di quel debito. Infine, ottenendo quietanze liberatorie, si migliora il bilancio patrimoniale (si elimina un debito).

Attenzione ai dettagli: quando si conclude un saldo e stralcio, è fondamentale farsi rilasciare dal creditore una lettera liberatoria in cui dichiara di aver ricevuto X euro “a definizione di ogni suo credito, nulla più avendo a pretendere”. Inoltre, se il creditore è una banca e il debito era segnalato a sofferenza, è bene specificare che provvederà ad aggiornare la segnalazione in Centrale Rischi (normalmente, dopo uno stralcio la posizione risulta “chiusa – importo a perdita” che è comunque meglio di “sofferenza aperta”).

Implicazioni fiscali del lato creditore: da notare che per un creditore che accetta un saldo e stralcio, la parte di credito rinunciata spesso viene portata a perdita e ha delle conseguenze fiscali (ad esempio per le banche la perdita su crediti è deducibile entro certi limiti regolamentari). Ciò influisce sulla loro propensione ad accettare l’offerta.

Limiti: il saldo e stralcio richiede ovviamente che il debitore reperisca subito la liquidità offerta. Per un’azienda in crisi di liquidità, non è banale trovare – ad esempio – €50.000 cash per chiudere un debito, magari quando ha altri arretrati da gestire. A volte si fa ricorso a finanziatori esterni (soci che mettono nuovo denaro, o un finanziamento ponte) per pagare lo stralcio. Inoltre, non tutti i creditori accettano stralci: alcuni per politiche interne preferiscono procedere per vie legali comunque.

Case study: le banche e finanziarie spesso vendono i crediti deteriorati a società specializzate (NPL). Queste società li acquistano a prezzi bassi (es. 20% del valore) e poi sono disposte a transare con il debitore magari al 30-40%, ricavando un guadagno. Quindi, se un imprenditore sa che il suo debito bancario è stato ceduto, può con buone chance offrire un saldo ridotto. Invece un fornitore commerciale medio-piccolo, che magari ha margine di guadagno basso, potrebbe non voler stralciare a meno di ragionevole convenienza.

Differenza da “transazione fiscale”: con lo Stato, il concetto di saldo a stralcio esiste solo se previsto per legge (esempio: rottamazione cartelle dove lo stralcio riguarda sanzioni e interessi). Non esiste trattativa diretta col funzionario. Quindi quando si parla di stralcio con enti pubblici, ci si riferisce a quei meccanismi normativi.

In conclusione, il saldo e stralcio è uno strumento potente ma da usare con cautela: va riservato a situazioni in cui il debitore ha una somma disponibile (ad esempio la vendita di un bene non strategico) e la mette sul piatto per chiudere a sconto le posizioni più pericolose. Oppure come esito della composizione negoziata (vedremo più avanti) dove un terzo aiuta a trovare un accordo comprensivo di stralci.

Piano Attestato di Risanamento

Se i semplici accordi privati non bastano (ad esempio perché i debiti sono troppi e c’è rischio di azioni legali disordinate da vari fronti) ma si vuole evitare di entrare subito in una procedura concorsuale giudiziaria, l’ordinamento offre uno strumento “a metà strada”: il piano attestato di risanamento, disciplinato oggi dall’art. 56 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) (che ha sostituito il vecchio art. 67, comma 3, lett. d) Legge Fallimentare) .

Cos’è: Si tratta di un piano di risanamento dell’impresa – redatto dall’imprenditore con l’ausilio di consulenti – finalizzato a riequilibrare la situazione finanziaria, che ottiene l’attestazione da parte di un professionista indipendente sulla sua veridicità e fattibilità . Il piano attestato resta un accordo privatistico tra il debitore e i suoi creditori, ma può essere pubblicato facoltativamente nel Registro delle Imprese per dargli data certa e opponibilità ai terzi . Non c’è omologazione del tribunale: il giudice non interviene né approva, il suo ruolo si limita (eventualmente) alla pubblicazione.

Vantaggi principali: (1) Gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato regolarmente pubblicato non sono soggetti ad azione revocatoria fallimentare . Questo crea un forte incentivo per i creditori a partecipare: se aderiscono al piano e ricevono pagamenti o garanzie secondo il piano stesso, non rischiano che un eventuale curatore fallimentare successivo glieli revochi (a meno che il piano fosse in frode) . La protezione dalla revocatoria è sancita dall’art. 56 co.3 CCII e rappresenta un cardine dei piani attestati . (2) Il piano attestato consente di gestire la crisi con riservatezza e flessibilità, coinvolgendo solo i creditori interessati. Non richiede percentuali di voto né omologazione giudiziale. (3) Può accompagnarsi ad altri interventi sul business: ad esempio nuovi finanziamenti bancari (che spesso vengono erogati solo se c’è un piano attestato a supporto), ingresso di soci finanziatori, dismissione di rami d’azienda, ecc., il tutto orchestrato nel piano. (4) È meno costoso e burocratico del concordato e può essere molto rapido da predisporre (dipende dalla complessità, ma in qualche mese si può fare, contro l’anno o più di un concordato).

Limiti: (1) La partecipazione dei creditori è volontaria: i creditori non sono obbligati a stare nel piano se non vogliono. Non c’è alcun cram-down giudiziario (imposizione ai dissenzienti). Quindi il successo dipende dalla capacità persuasiva del debitore e dalla convenienza percepita dai creditori. Se i creditori chiave non collaborano, il piano non parte neppure . (2) Non vi è una protezione automatica dalle azioni individuali: la presentazione o pubblicazione del piano non blocca i pignoramenti, a differenza di quanto accade con il concordato (dove dopo l’ammissione scatta lo stay) . In pratica, però, i creditori che aderiscono al piano di solito si impegnano a congelare le azioni esecutive; resta il rischio che un creditore non aderente pignori qualcosa e faccia saltare il tavolo. (3) Requisiti formali stringenti: la figura dell’attestatore è centrale e deve essere indipendente, iscritto al registro dei revisori legali o degli esperti in crisi, e deve verificare attentamente i dati aziendali e le ipotesi di piano . Se l’attestazione manca o è falsa, i benefici decadono e possono sorgere responsabilità anche penali (es. per l’attestatore: reato di falso in attestazioni, per l’imprenditore: possibile concorso in falso se fornisce dati non veritieri).

Contenuto tipico di un piano attestato: un’analisi dettagliata delle cause della crisi, bilanci e dati finanziari attuali, un piano industriale per i prossimi 2-5 anni con proiezioni economico-finanziarie che mostrino come, con certe misure (taglio di costi, nuovo apporto di finanza, dilazioni con creditori, ecc.), l’impresa tornerà in equilibrio e potrà pagare i creditori almeno in parte . Il piano elenca i creditori coinvolti e le proposte per ciascuno (es: la banca X estende il mutuo di 5 anni, il fornitore Y accetta sconto 20%, il socio conferisce €50.000 di capitale fresco, ecc.) . L’attestatore deve dichiarare che i dati aziendali sono veritieri e che il piano ha concrete possibilità di riuscita (cioè è fattibile in condizioni prudenziali).

Idoneità per imprese di pulizia: un piano attestato è utile se l’impresa ha prospettive di risanamento – ad esempio nuovi contratti all’orizzonte, possibilità di ridurre costi, o riorganizzare turni per migliorare la marginalità – e deve convincere i creditori a supportarla. Se, poniamo, una società di pulizie ha perso temporaneamente alcuni appalti ma ne sta acquisendo altri, e con un po’ di respiro sui debiti passati può tornare redditizia, l’attestazione di un esperto sulla sua capacità di ripresa può persuadere banche e fornitori a non agire in modo distruttivo . Viceversa, se l’impresa è decotta senza speranza di ripresa, difficilmente un piano attestato potrà essere attestato positivamente: l’esperto non lo certificherebbe, e comunque i creditori non vi crederebbero.

Effetti legali: L’effetto principale – come detto – è la protezione da revocatoria . Non c’è omologazione in tribunale, ma la pubblicazione nel Registro Imprese conferisce pubblicità legale (utile per dare data certa). Tuttavia, pubblicare il piano comporta che la notizia sia conoscibile da terzi: fornitori o banche non coinvolti potrebbero venire a sapere che l’impresa ha pubblicato un piano di risanamento, il che segnala uno stato di crisi (anche se meno grave di un concordato) . Spesso infatti si preferisce la riservatezza: la legge consente di non pubblicare il piano, rinunciando però alla protezione anti-revocatoria. Il piano attestato non è soggetto a registrazione come procedura concorsuale, quindi l’azienda non risulterà “in concordato” da nessuna parte; tuttavia, se pubblicato, l’annotazione è visibile nella visura camerale.

Differenza da accordo di ristrutturazione: il piano attestato non richiede soglie di adesione né un’omologa; è più informale di un accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui diremo al paragrafo successivo), il quale invece prevede almeno il 60% di consensi e l’intervento del tribunale per l’omologazione . Spesso il piano attestato si usa quando i creditori chiave sono pochi e compatti, e si vuole evitare i costi e i tempi di un’omologa in tribunale. Viceversa, se ci sono molti creditori o serve bloccare anche i dissenzienti, bisogna passare al grado successivo.

In sintesi, il piano attestato è un ottimo strumento per guadagnare tempo e ristabilire la situazione se c’è la ragionevole prospettiva di un ritorno all’equilibrio finanziario. Non “sporca la fedina” dell’azienda come un concordato, ma richiede disciplina e coordinamento coi creditori. In un contesto come quello delle pulizie industriali, dove spesso la crisi nasce da temporanei squilibri di liquidità, un piano attestato ben fatto può evitare la fine ingloriosa di un fallimento e traghettare l’impresa fuori dalle secche.

Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (ex art. 57 CCII)

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (abbreviato spesso in ARD) è un istituto a metà strada tra l’accordo privatistico e il concordato preventivo. Previsto dagli artt. 57-64 del Codice della Crisi (originariamente introdotto nell’art. 182-bis l.fall.), consente al debitore di stipulare un accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali, e di chiederne l’omologazione al tribunale . L’omologazione rende l’accordo efficace ed esecutivo anche per i creditori dissenzienti che rientrano nelle categorie trattate, mentre i creditori non aderenti (estranei) rimangono fuori e conservano i loro diritti per intero, salvo varianti specifiche (come l’estensione degli effetti, di cui si dirà) .

Caratteristiche principali:

  • Soglia di adesione: serve il consenso di creditori titolari di almeno il 60% dell’ammontare dei crediti (calcolato sul totale passività) . Non è necessaria una maggioranza numerica, conta il valore. I creditori privilegiati vanno, di regola, pagati integralmente, salvo loro consenso individuale a riduzione, analogamente al concordato.
  • Omologazione giudiziale: il tribunale verifica che l’accordo sia stato raggiunto con la percentuale minima richiesta e che assicuri il pagamento dei creditori estranei nei termini di legge (entro 120 giorni dalla scadenza originaria per i crediti già scaduti, o entro 120 giorni dall’omologa per quelli non ancora scaduti, salvo diverso accordo) . Se tutto è regolare, emette un decreto di omologa che rende l’accordo vincolante.
  • Effetto “paralizzante” limitato: diversamente dal concordato, l’accordo di ristrutturazione non blocca di diritto le azioni esecutive durante le trattative (salvo chiedere misure protettive analoghe, v. infra). Esiste la possibilità per il debitore, contestualmente al deposito dell’accordo in tribunale, di chiedere misure cautelari e protettive, ma sono concesse caso per caso. Con la riforma, però, il CCII consente di ottenere un automatic stay temporaneo su istanza, simile a quello del concordato, per la durata delle trattative (fino a 4 mesi prorogabili di altri 4) .

Vantaggi: L’accordo di ristrutturazione vincola la maggioranza concordataria e consente di superare l’opposizione di una minoranza dissenziente, senza passare per il voto di tutti i creditori come nel concordato . È quindi uno strumento più efficiente se il debitore ha già l’accordo con i principali creditori: invece di fare un lungo concordato con classi e voto, formalizza l’accordo e coinvolge il tribunale solo per dare efficacia. Inoltre, rispetto al concordato, è più snello e confidenziale: non c’è un commissario che gestisce, l’azienda rimane in mano al debitore, e i creditori estranei se vengono pagati entro certi termini non partecipano. L’ARD può prevedere anche la moratoria dei creditori estranei di legge (120 giorni post omologa come detto). Costi: ci sono i costi dell’attestatore (anche qui serve un professionista indipendente che redige una relazione di fattibilità e completezza dell’accordo) e i costi legali per la fase di omologa, ma in genere minori del concordato.

Varianti: Il Codice ha introdotto vari tipi: l’accordo “agevolato” (con consenso del 30% ma pagando integralmente gli estranei) e l’accordo “ad efficacia estesa” (dove, in certi settori come bancario, gli effetti vengono estesi anche ai non aderenti della stessa categoria, se superato il 75% in quella categoria). Inoltre esiste l’accordo di gruppo. Queste varianti superano l’ambito di questa trattazione, ma segnaliamo che ci sono flessibilità ulteriori.

Quando è indicato: se l’impresa di pulizie è indebitata soprattutto verso pochi creditori principali (es: due banche e il fisco, che insieme fanno il 70% del debito) e riesce a trovare un’intesa con loro, l’accordo di ristrutturazione formalizza quel patto e costringe anche gli altri (fornitori minori) ad accettare di essere pagati come da legge (integralmente ma a scadenze differite). Per i creditori pubblici (Agenzia Entrate, INPS), dal 2021 è ammessa anche qui la transazione fiscale dentro l’accordo (con possibilità di falcidia se l’ente aderisce) . Quindi l’ARD può includere il trattamento dei debiti fiscali con l’assenso dell’Erario.

Esempio: Beta S.r.l. ha €1 milione di debiti: 600k con banche, 200k con l’Erario, 200k con fornitori vari. Ha già concordato informalmente con le banche una riscadenzazione quinquennale con leggera riduzione interessi, e col fisco pensa a una transazione al 80%. Totale 800k da pagare su 5 anni. Decide di fare un accordo ex art.57 CCII: raccoglie le adesioni scritte di banche e Agenzia Entrate (coprono l’80% del debito totale, quindi sopra 60%), predispone l’attestazione e deposita tutto in tribunale. L’omologa rende l’accordo vincolante; i fornitori chirografari estranei (20% del debito) dovranno essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologa (per legge) a meno che non accettino volontariamente qualcos’altro, ma intanto non possono far fallire l’azienda perché la situazione è sotto controllo del tribunale durante l’omologa.

Relazione con composizione negoziata: Spesso, l’accordo di ristrutturazione viene fuori come esito della composizione negoziata (di cui subito appresso). Durante la negoziazione assistita, se l’imprenditore raggiunge un accordo con sufficiente percentuale di creditori, può decidere di formalizzarlo come ARD per dargli forza esecutiva erga omnes. Notare che con il Correttivo 2023-2024 è stata prevista la possibilità di accordi su debiti fiscali anche in composizione negoziata, avvicinando i due mondi .

Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

La Composizione Negoziata è una procedura introdotta nel 2021 (D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021) e ora integrata nel Codice della Crisi (artt. 12-25 CCII). Si tratta di un percorso volontario e confidenziale in cui l’imprenditore in stato di crisi o a rischio di insolvenza chiede l’assistenza di un esperto indipendente per tentare di raggiungere un accordo con i creditori . È concepita come uno strumento di allerta precoce e di emersione guidata della crisi.

Chi può accedervi: qualunque imprenditore commerciale o agricolo, anche sotto soglia (quindi anche imprese minori che non potrebbero fallire), purché in situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o insolvenza, ma con concrete prospettive di risanamento . Si presenta un’istanza tramite piattaforma telematica nazionale presso la Camera di Commercio; un’apposita commissione nomina un esperto (di solito un commercialista o esperto di ristrutturazioni) da un elenco ministeriale.

Cosa succede nella composizione negoziata: L’esperto, terzo imparziale, analizza la situazione aziendale e convoca le parti (debitore e creditori) per avviare trattative. Il processo è confidenziale: l’avvio non è pubblico (a meno che il debitore non chieda misure protettive). L’esperto ha il compito di facilitare il raggiungimento di una soluzione: può proporre dilazioni, ristrutturazioni, e redige con cadenza periodica delle valutazioni. Non ha poteri decisori, ma può segnalare atti inopportuni del debitore (“ammonimenti”).

Misure protettive: il debitore può chiedere al tribunale di sospendere le azioni esecutive individuali dei creditori per la durata della negoziazione (in genere 4 mesi prorogabili di 4) . Questa protezione (simile al “automatic stay” del concordato) serve a dare tregua e permettere le trattative. Il tribunale concede le misure con decreto se ritiene che ci sia sostanza (lo fa spesso). Durante tale periodo i creditori non possono iniziare o proseguire pignoramenti, né si possono acquisire cause di prelazione (ipoteche) senza autorizzazione. Inoltre non si possono dichiarare fallimenti.

Esiti possibili: la composizione negoziata è un contenitore che può portare a vari sbocchi: – Un accordo stragiudiziale privato (come un piano di rientro) con o senza modifica dell’assetto societario; – Un accordo di ristrutturazione dei debiti formalizzato ex art. 57 CCII; – Un piano attestato; – Un concordato preventivo (se le trattative falliscono ma c’è bisogno di procedure); – Oppure, se proprio non c’è soluzione di continuità, il concordato semplificato (lo vedremo dopo) come exit per liquidare l’azienda evitando il fallimento tradizionale . Se nessuna di queste cose funziona, l’esito sarà presumibilmente la liquidazione giudiziale (fallimento) o la liquidazione controllata (procedura per imprese minori).

Incentivi e supporti: Durante la composizione negoziata, la legge prevede alcuni incentivi: ad esempio, è sospeso per legge l’obbligo degli amministratori di ridurre il capitale per perdite (art. 2446/2482-bis c.c.) ; sono previste agevolazioni fiscali (esenzione da imposta di bollo e registro per gli atti necessari al risanamento); alcune spese prededucibili. Inoltre, l’esperto formula eventualmente una proposta di risanamento e può attestare piani.

Confidenzialità: se la procedura viene avviata senza misure protettive, resta del tutto riservata. Se invece si attivano le protezioni, allora viene iscritta nel Registro Imprese una comunicazione (per informare i terzi del “freezing” delle azioni) . Ma non è una procedura concorsuale, bensì una fase di trattativa.

Composizione negoziata in pratica per un’azienda di pulizie: immaginiamo Gamma S.r.l. indebitata con vari creditori. Invece di aspettare che arrivino istanze di fallimento, l’amministratore attiva la composizione negoziata. Viene nominato un esperto che, visionati conti e contratti, propone ad esempio: i fornitori essenziali prendano 80% in 12 mesi, i non essenziali 50% in 24 mesi, la banca proroghi il mutuo di 3 anni, il socio metta €30.000 fresh cash, e il Fisco rateizzi in 6 anni con transazione sulla parte sanzioni. Con vari incontri, l’esperto cerca l’assenso di tutti. Se lo ottiene, si formalizzano gli accordi (magari in parte come accordo di ristrutturazione omologato per coinvolgere anche i dissenzienti). Durante la trattativa, l’azienda ha avuto respiro perché il tribunale ha bloccato i pignoramenti su richiesta . Dopo 4 mesi, si arriva alla firma di accordi con la maggioranza. L’esperto chiude la procedura con esito positivo. L’azienda esce dalla composizione negoziata senza pubblicità negativa e con un piano concordato con i creditori. Se invece alcuni creditori rifiutano e la situazione peggiora, l’imprenditore, consigliato dall’esperto, può decidere di depositare un concordato semplificato (ne parliamo a breve) per liquidare l’attivo sotto controllo del tribunale, evitando esecuzioni disordinate.

Limiti: La composizione negoziata non impone soluzioni – se i creditori non collaborano, non c’è imposizione (a meno di convertirla in un concordato poi) . Quindi resta un percorso consensuale. Richiede un imprenditore trasparente e collaborativo: deve mettere a disposizione tutti i dati sulla piattaforma, permettendo all’esperto di vedere “dentro” l’azienda. Se l’imprenditore aveva nascosto problemi o atti pregiudizievoli, possono emergere, e l’esperto addirittura può segnalarli o abbandonare se vede malafede. Dunque non è adatta a chi pensi di usarla per prendere tempo in malafede: il tribunale può revocare le protezioni se l’esperto segnala condotte in frode (ad es., l’imprenditore che durante la negoziazione paga di nascosto un creditore amico violando la par condicio sarà “ammonito” e rischia la fine delle protezioni). Infine, le misure protettive sono temporanee (massimo 12 mesi) : se entro quell’arco non si trova una soluzione, i creditori potranno riprendere le azioni.

Vantaggi rilevanti: consente di anticipare la gestione della crisi, in modo ordinato e con aiuto di un esperto. Evita il “salto” immediato al tribunale in modo traumatico. Salva l’azienda se c’è possibilità: l’obiettivo primario della comp. negoziata è evitare che imprese ancora vitali finiscano in default per mancata azione tempestiva. I dati di Unioncamere aggiornati al giugno 2025 mostrano che su 3055 istanze presentate dal novembre 2021, circa il 19% si è concluso con un risanamento riuscito (imprese salvate), il resto con liquidazioni o procedure concorsuali . Non è altissimo, ma sono comunque centinaia di imprese salvate che altrimenti sarebbero probabilmente fallite.

In rapporto ad azienda di pulizie: considerato che margini sono stretti e crisi di liquidità frequenti, la comp. negoziata può essere un ottimo strumento per chiamare attorno a un tavolo le parti (magari i grandi clienti ritardatari, i fornitori chiave, le banche) e trovare un accordo multilaterale con la credibilità data dall’esperto terzo. E, come vedremo in seguito, se l’accordo non si trova, resta l’uscita del concordato semplificato che comunque consente di evitare l’ordinaria procedura fallimentare.

3. Procedure Concorsuali e Rimedi Giudiziali

Quando la ristrutturazione stragiudiziale non è praticabile o sufficiente – ad esempio perché manca il consenso di alcuni creditori importanti, oppure perché l’entità del debito è tale da richiedere la “forza di legge” per imporre sacrifici, o ancora perché l’azienda è insolvente e i creditori hanno già avviato azioni – si deve fare ricorso agli strumenti concorsuali giudiziari. In Italia, tradizionalmente, il principale rimedio era il fallimento (oggi chiamato liquidazione giudiziale dal Codice della Crisi) per liquidare l’impresa insolvente, oppure il concordato preventivo per cercare di evitarlo attraverso un accordo votato dai creditori sotto supervisione del tribunale. A queste soluzioni classiche si sono aggiunte innovazioni recenti, come il concordato “semplificato” introdotto nel 2021, riservato a situazioni specifiche di composizione negoziata fallita.

In questo Capitolo vedremo dunque:

  • Il Concordato Preventivo, nelle sue forme di concordato in continuità aziendale (quando l’azienda prosegue l’attività) e concordato liquidatorio (quando l’azienda cessa e si liquidano i beni, ma con proposta di soddisfare i creditori in parte).
  • Il Concordato Semplificato per la liquidazione del patrimonio (novità 2021-2022).
  • La Liquidazione Giudiziale (il nuovo nome del fallimento) e come funziona.
  • Accenneremo anche alle procedure “minori” per imprese sotto soglia, denominate concordato minore e liquidazione controllata, sebbene il focus resti su aziende di dimensioni tali da poter accedere alle procedure ordinarie.

Concordato Preventivo (Artt. 84-120 CCII)

Il concordato preventivo è la principale procedura concorsuale alternativa al fallimento: è un procedimento giudiziario in cui l’imprenditore in crisi (o insolvente) propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, con eventuale prosecuzione dell’attività (continuità) oppure mediante liquidazione dei beni (liquidatorio), il tutto sottoposto al voto dei creditori stessi e all’omologazione finale da parte del tribunale . Se il concordato viene approvato e omologato, consente all’imprenditore di evitare la dichiarazione di fallimento e di esser liberato dai debiti residui una volta eseguiti gli impegni del piano omologato .

Funzionamento in sintesi: L’imprenditore presenta ricorso al tribunale con una proposta di concordato e un piano dettagliato, corredato dalla relazione di un attestatore indipendente che ne certifica la fattibilità. Se la domanda supera un primo esame (ammissione), il tribunale apre la procedura e nomina un commissario giudiziale che vigila. Da quel momento, l’azienda è protetta: tutte le azioni esecutive individuali dei creditori sono sospese (il cosiddetto automatic stay) . I creditori vengono raggruppati in classi (se trattati diversamente) e sono chiamati a votare la proposta in adunanza. Serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (>50%) perché il concordato sia approvato (con calcolo eventualmente per classi se previste). Se i creditori approvano, si passa all’omologazione: il tribunale verifica legalità e fattibilità e omologa, rendendo il concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori. A quel punto, il debitore (sotto controllo degli organi nominati) esegue il piano nei tempi stabiliti (tipicamente alcuni anni). Al termine, viene discharged dai debiti non soddisfatti (nei limiti di quanto previsto dal piano). Se invece i creditori bocciano la proposta o il tribunale non omologa, generalmente si apre la strada alla liquidazione giudiziale.

Concordato in continuità vs liquidatorio: La legge distingue: nel concordato in continuità aziendale, il piano prevede la prosecuzione dell’attività (direttamente dal debitore o tramite un affitto/cessione di azienda a terzi), cosicché i creditori vengono soddisfatti col ricavato della gestione corrente (in parte) oltre che con eventuali apporti di terzi o risorse. Nel concordato liquidatorio, invece, l’impresa cessa l’attività e si limita a liquidare i propri beni e distribuire il ricavato ai creditori secondo un certo ordine. La distinzione è rilevante perché le condizioni legali differiscono: ad esempio, nel concordato liquidatorio puro era richiesta (prima del 2022) una soglia minima di soddisfacimento del 20% ai chirografari; col nuovo Codice, questa soglia è stata eliminata per allinearsi alla direttiva UE . Però il tribunale valuterà comunque l’interesse dei creditori (in un concordato liquidatorio non può dare zero a qualcuno se in fallimento avrebbe preso qualcosa di certo).

Vantaggi del concordato per il debitore: (1) Blocca le azioni esecutive e le procedure cautelari: dal giorno in cui il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato, nessun creditore può iniziare o proseguire pignoramenti, né acquisire ipoteche se non autorizzato. Questo consente di operare senza l’assillo di aggressioni individuali . (2) Esdebitazione: il debitore, soprattutto se persona fisica, può liberarsi dei debiti residui non pagando il 100%. Ad esempio, se il concordato omologato prevede il pagamento del 40% ai chirografari, una volta eseguito quel 40%, il restante 60% viene cancellato e i creditori non possono più pretenderlo . È un effetto esdebitatorio che consente il cosiddetto “fresh start”. Anche per le società, di fatto, l’omologa chiude la partita: la società adempiente non potrà essere attaccata per i crediti falcidiati. (3) Possibilità di trattamento differenziato dei creditori: tramite le classi, si può ad esempio pagare meglio i fornitori strategici e meno quelli marginali, purché ciò abbia una giustificazione economica e sia approvato . (4) Si possono attuare operazioni straordinarie: il piano di concordato può includere cessioni di beni, aumento di capitale con nuovi soci, trasferimenti di contratti, ecc., con l’autorizzazione del tribunale. (5) Il concordato in continuità permette di conservare l’azienda in funzione, preservando il valore dell’avviamento e i posti di lavoro, anziché spezzettare tutto immediatamente.

Svantaggi e oneri del concordato: (1) È una procedura complessa, lunga e costosa. Richiede l’intervento di avvocati, commercialisti, periti; la predisposizione di un piano molto dettagliato; il pagamento di contributi di procedura. Una procedura può durare anche 1-2 anni tra presentazione, voto e omologa, e poi altri anni nell’esecuzione . (2) L’esito è incerto: se i creditori non votano a favore (magari perché reputano la proposta non conveniente) si può arrivare alla bocciatura, che di solito comporta il fallimento (la cosiddetta conversione in liquidazione giudiziale). Quindi è rischioso: il debitore perde tempo e risorse a proporre un concordato e poi può finire peggio se non passa . (3) Durante la procedura, l’imprenditore perde parte dell’autonomia: viene nominato un commissario giudiziale che sorveglia la gestione; per gli atti di straordinaria amministrazione serve autorizzazione del giudice delegato; le decisioni importanti sono controllate. Inoltre, tutti vengono a saperlo: l’apertura del concordato è pubblica (registro imprese) e i partner commerciali ne sono informati, con effetto spesso di perdita di fiducia (clienti e fornitori sanno che sei “in concordato” e sono restii a fare nuovi contratti) . (4) Le banche segnalano l’azienda in Centrale Rischi come “in concordato preventivo”, di fatto escludendola dal credito per molti anni . Quindi il costo reputazionale è alto. (5) Il concordato non assicura la sopravvivenza: se in corso d’opera qualcosa va storto (ad esempio l’azienda non riesce a rispettare gli impegni del piano), può essere revocato e portare comunque al fallimento, con in più possibili responsabilità per gli amministratori.

Concordato e debiti fiscali/contributivi: Come accennato, la normativa è evoluta. Oggi in concordato è ammesso proporre il pagamento parziale di IVA, ritenute e contributi, che prima era vietato . Occorre però fare una transazione fiscale all’interno del piano e ottenere il voto favorevole dell’Erario e degli enti (o quantomeno la maggioranza complessiva che vincola anche loro). Le soglie penali restano: se anche un concordato falcidia l’IVA, ciò non estingue il reato di omesso versamento eventualmente già maturato (a meno che poi il debitore non paghi integralmente quella parte entro i termini di messa alla prova). Però, in generale, col concordato l’imprenditore può risolvere contestualmente sia la crisi aziendale sia le esposizioni personali derivanti da garanzie, perché i creditori chirografari (banche con fideiussioni, fornitori garantiti da soci) vedranno ridotto il loro credito e quindi ridotta la pretesa anche verso i garanti.

Quando ha senso il concordato per un’azienda di pulizie: se l’azienda ha ancora un core business valido e commesse che generano margine, un concordato in continuità può permettere di tagliare una parte dei debiti pregressi e proseguire l’attività “alleggerita”. Ad esempio, la società propone di pagare il 100% di IVA, INPS e dipendenti, il 30% dei fornitori in 5 anni, ottenendo così un risparmio e dilazione. I creditori approvano perché il piano mostra che così l’azienda rimane viva e genera abbastanza utili da pagare quel 30% (mentre se fallisse, i fornitori prenderebbero zero). Se però l’azienda non è più competitiva o il mercato non dà margini (es. ha perso appalti chiave), allora un concordato in continuità rischia di essere irrealistico. In tal caso si può optare per un concordato liquidatorio: l’azienda cessa l’attività, vende i macchinari, incassa i crediti residui e magari cede i contratti buoni a un concorrente, e offre ai creditori il ricavato (detratte le spese). È comunque migliore del fallimento perché evita dispersione e costi maggiori. Ad esempio, un capannone potrebbe essere venduto tramite concordato a un prezzo superiore di quello d’asta fallimentare, e il ricavato distribuito. Inoltre, l’azienda (se persona fisica o socio fallibile) potrà chiedere esdebitazione residua.

In sintesi, il concordato preventivo è lo strumento principe per risolvere le crisi in modo “organizzato”. Va usato con preparazione accurata e solo se ragionevolmente fattibile. Per un imprenditore-debitore, è un percorso impegnativo ma che può significare la salvezza dell’impresa oppure quantomeno una chiusura controllata e dignitosa, anziché il disastro fallimentare.

Concordato Semplificato (Art. 25-sexies CCII)

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è una novità introdotta dal D.L. 118/2021 (art. 25-sexies CCII) come “piano B” se la composizione negoziata non approda a un accordo. Si tratta di una procedura concorsuale liquidatoria senza voto dei creditori: il debitore, dopo aver esperito la composizione negoziata senza successo, può proporre direttamente al tribunale un piano di concordato liquidatorio che verrà omologato senza passare per il voto delle classi . È in pratica una scorciatoia per liquidare l’azienda sotto il controllo del tribunale, evitando il fallimento, quando non c’è tempo o possibilità di concordato preventivo ordinario.

Presupposto esclusivo: può accedervi solo l’imprenditore che ha svolto una composizione negoziata e non è riuscito a concludere un accordo con i creditori . Deve presentare la proposta entro 60 giorni dalla relazione finale negativa dell’esperto . Non è disponibile liberamente a chiunque.

Caratteristiche: Nel concordato semplificato, a differenza del concordato preventivo, i creditori non votano . Essi possono solo presentare osservazioni al piano e eventualmente fare opposizione dopo l’omologa. Il tribunale valuta la fattibilità e convenienza (deve assicurarsi che i creditori ottengano almeno quanto otterrebbero in un fallimento – criterio dell’utilità comparativa) . Se la proposta soddisfa i requisiti minimi, la omologa comunque, anche se ai creditori non piace. Viene nominato un liquidatore giudiziale che gestisce la vendita dei beni (spesso può essere nominato lo stesso esperto che già conosce la situazione, per continuità) .

Vantaggi: (1) Rapidità e certezza: si taglia tutta la fase del voto, quindi tempi ridotti. L’omologa è in tempi brevi rispetto a un concordato normale . (2) Le imprese minori e agricole (che non potevano accedere al concordato preventivo ordinario se non come concordato minore) possono usarla, quindi estende i benefici concorsuali anche a soggetti prima confinati al sovraindebitamento . (3) Permette di evitare il fallimento e gestire la liquidazione in modo più efficiente e coordinato: ad esempio si può vendere l’azienda in blocco a una newco (concordato con continuità indiretta, se c’è un acquirente interessato), oppure scegliere un liquidatore esperto e di fiducia che massimizzi i valori . (4) Il debitore persona fisica, a fine procedura, può chiedere l’esdebitazione dei debiti residui, come nel fallimento, se ha cooperato .

Limiti: (1) Accesso molto limitato: se l’imprenditore non ha seguito la composizione negoziata correttamente o non l’ha affatto attivata, non può fare il semplificato . Non è una scorciatoia volontaria ma un rimedio di chiusura. (2) È un concordato solo liquidatorio: l’imprenditore perde l’azienda, cessa l’attività. Non adatto se si voleva salvare l’impresa in continuità . (3) I creditori privilegiati e garantiti vanno comunque soddisfatti secondo le prelazioni dal ricavato, come in fallimento: non si possono alterare le priorità se non hanno consenso . Quindi se il patrimonio è scarso e ipoteche saturano tutto, i chirografari prenderanno zero – e il tribunale potrebbe non omologare se ritiene dimostrato che in fallimento avrebbero preso qualcosa (ad esempio per via di azioni di recupero) . (4) Il tribunale vigila sulla buona fede del debitore: se emergono condotte opportunistiche o distrattive durante la comp. negoziata, può rigettare la proposta semplificata (già alcune pronunce, es. Trib. Milano e Bologna 2025, hanno negato l’omologa dove la relazione finale dell’esperto era carente o il debitore aveva tenuto comportamenti scorretti) . In sostanza non deve diventare uno stratagemma per saltare il voto a discapito dei creditori. (5) Non consente di “scaricare” selettivamente debiti e proseguire altrove: tutti i creditori concorrono e ricevono in proporzione. Non c’è ad esempio l’ipotesi di stralciare alcuni debiti e continuare l’attività nella stessa entità – se c’è continuazione, dev’essere con trasferimento d’azienda a terzi contro prezzo da distribuire a tutti .

Quando usarlo: se l’azienda non è più in grado di stare sul mercato (perdite strutturali, troppi debiti rispetto ai ricavi futuri) e non si riesce a trovare un accordo con i creditori in comp. negoziata, il concordato semplificato è un modo per liquidare con ordine evitando i tempi e costi di un fallimento. Ad esempio, se un’impresa di pulizie ha perso l’appalto principale e quindi non ha prospettiva reddituale, e i creditori non accettano nessun piano ragionevole, può dire: “bene, vendo i mezzi, incasso i crediti residui, raccolgo tutto in un fondo e lo distribuiamo secondo la legge, almeno chiudiamo in 6 mesi invece che 6 anni di fallimento.” I creditori non hanno voce, ma devono comunque ricevere non meno che in fallimento (principio base).

Da notare che il concordato semplificato è nuovissimo: i primi casi sono del 2022-2023 e la giurisprudenza sta formando best practice. I tribunali vigilano attentamente perché è un potere forte dato al debitore (tagliare fuori il voto dei creditori). Ad esempio, il Tribunale di Bergamo nel 2023 ha negato l’omologa a un piano semplificato dove una categoria di creditori avrebbe preso zero pur risultando che in fallimento qualcosa avrebbero forse recuperato . Quindi serve comunque equità.

Conclusione su questo strumento: per un imprenditore che ha agito in buona fede ma non è riuscito a risanare, il semplificato offre una via d’uscita ordinata e più rapida, ed evita l’amministrazione fallimentare (che in Italia può essere lunga e onerosa). È in linea con l’idea di dare una “seconda opportunità” al debitore onesto, facendolo uscire più velocemente dal circolo vizioso del fallimento.

Liquidazione Giudiziale (Fallimento)

La liquidazione giudiziale è, in estrema sintesi, la procedura di fallimento secondo il nuovo nome del Codice della Crisi. Si applica all’imprenditore commerciale insolvente che non ha trovato altre soluzioni o non ha i requisiti per evitarla. Viene aperta su istanza di un creditore, del debitore stesso o del PM. Il tribunale, verificato lo stato di insolvenza, dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale e nomina un curatore che si occupa di amministrare e liquidare il patrimonio del debitore, sotto la supervisione di un giudice delegato e con il coinvolgimento di un comitato dei creditori .

Effetti immediati: l’imprenditore perde la disponibilità dei suoi beni – scatta lo spossessamento: la gestione passa al curatore, il quale chiude l’esercizio dell’impresa salvo autorizzazione a continuare temporaneamente (esercizio provvisorio) in casi particolari . Tutti i creditori devono insinuarsi al passivo per partecipare alla distribuzione dell’attivo, e non possono più agire individualmente. Si forma lo stato passivo, si liquidano i beni (vendita all’asta di immobili, macchinari, incasso crediti, ecc.), poi il curatore distribuisce il ricavato secondo l’ordine dei privilegi, sotto controllo del giudice .

Obiettivi: da un lato soddisfare i creditori in modo ordinato e paritario per quanto possibile (nessun creditore può avvantaggiarsi sugli altri in corso di procedura, salvo le cause legittime di prelazione); dall’altro, accertare le cause del dissesto e perseguire eventuali responsabilità: il curatore valuta se ci sono atti revocabili (pagamenti preferenziali o atti di distrazione compiuti prima del fallimento da revocare ), se ci sono azioni di responsabilità contro amministratori o soci per mala gestio, ecc., e le intraprende in nome della massa dei creditori . In più, il fallimento porta spesso all’apertura di un procedimento penale a carico degli amministratori per bancarotta se emergono irregolarità contabili o patrimoniali (la bancarotta è un reato fallimentare) .

Durata e costi: storicamente i fallimenti in Italia duravano vari anni (media 5-7 anni) e comportavano costi alti (compensi del curatore percentuali sull’attivo, spese legali). Il CCII ha cercato di accelerare (ad esempio con la chiusura anche anticipata se non ci sono attivi, ecc.), ma rimane una procedura lunga e onerosa . Spesso i creditori chirografari ricevono percentuali basse e dopo molto tempo.

Esdebitazione del fallito: una delle più importanti riforme è la possibilità per il debitore persona fisica (imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile) di ottenere, a fine procedura, l’esdebitazione di diritto se ha collaborato e non ha commesso atti in frode. Il Codice prevede che dopo la chiusura della liquidazione, il debitore sia automaticamente liberato dai debiti residui non soddisfatti (salvo eccezioni) . Questo per dare una chance di ripartenza (fresh start). Anche prima c’era l’esdebitazione, ma ora è potenziata (addirittura per il debitore incapiente c’è esdebitazione di diritto dopo 3 anni in liquidazione controllata minore ). In ambito societario, i soci di SRL non rispondono comunque dei debiti sociali (salvo garanzie o responsabilità personali), quindi per loro il fallimento della società chiude lì – la società si estingue con i debiti insoddisfatti che restano senza soggetto (come notato in FAQ) .

Differenza impresa minore: se l’azienda era sotto soglia (non fallibile), allora invece del fallimento c’è la liquidazione controllata (procedura analoga, ma radicata nel tribunale delle imprese minori). Se l’imprenditore è persona fisica non fallibile (consumatore, professionista), c’è la liquidazione controllata prevista dalle norme sul sovraindebitamento. Non entriamo nel dettaglio, ma è bene sapere che esiste una differenza di terminologia a seconda della dimensione.

Perché il fallimento è “ultima ratio”: come appare chiaro, la liquidazione giudiziale è una soluzione distruttiva: l’azienda tipicamente viene smantellata, i dipendenti licenziati, i contratti cessati, e i creditori spesso recuperano poco. Serve a “pulire” il mercato da imprese insolventi, ma al prezzo di dispersione di valori . Per questo il legislatore (e i creditori stessi) preferiscono, dove possibile, soluzioni alternative (accordi, concordati) che possano preservare almeno una parte del valore o dare risultati migliori. Tuttavia, se un’azienda è irrimediabilmente insolvente e nessun piano è fattibile, il fallimento diventa necessario per tutelare la par condicio creditorum ed evitare che qualcuno si avvantaggi sugli altri. È in qualche modo la “messa a morte” legale dell’impresa, con il tentativo di recuperare qualcosa per i creditori e di sanzionare eventuali abusi.

Implicazioni personali per l’imprenditore fallito: oltre allo stigma sociale (anche se ormai attenuato rispetto al passato), l’imprenditore fallito può incorrere in sanzioni penali (bancarotta) se ha commesso illeciti . Inoltre subisce per qualche anno alcune incapacità: ad esempio non può tornare a fare l’imprenditore se non passati un certo tempo o salvo autorizzazione (nel vecchio ordinamento c’era l’interdizione ad esercitare impresa fino all’esdebitazione). Ci sono segnalazioni nei registri che possono ostacolare future iniziative. Tuttavia, come detto, la possibilità di esdebitazione introduce l’idea che dopo la procedura si può avere un fresh start se si è agito onestamente .

Riepilogo differenze con concordato: nel fallimento i creditori non hanno voce (non c’è un voto sulle modalità, decidono le norme e gli organi della procedura). Nel concordato, i creditori decidono se accettare la proposta di riduzione; nel fallimento subiscono le conseguenze, spesso peggiori. Per questo generalmente conviene anche a loro valutare proposte concordatarie serie piuttosto che spingere per il fallimento: come dice un detto, “il concordato è l’arte del compromesso, il fallimento è la giustizia del re”. E infatti la legge incoraggia concordati (ad esempio prevede che se c’è domanda di concordato e istanza di fallimento contemporanea, si privilegi esaminare il concordato).

Conclusione su procedure concorsuali: per un’azienda di pulizie industriali con debiti gravi, le procedure concorsuali rappresentano la fase finale se le trattative falliscono. Un concordato preventivo ben articolato può salvarla (o almeno salvarne la parte buona, cedendola a terzi), mentre il fallimento la chiude definitivamente. La scelta dipenderà dalla situazione oggettiva (c’è ancora un business valido da conservare?) e dalla tempestività con cui l’imprenditore si è mosso. Molte aziende falliscono non tanto per l’importo dei debiti, ma perché intervengono troppo tardi per trovare soluzioni . Ecco perché tutta la normativa recente punta alla precocità: intervenire prima che la situazione degeneri rende possibili opzioni (piani, accordi) che altrimenti, in fase avanzata, non sarebbero percorribili.

4. Tutela del Patrimonio Personale del Debitore

Dal punto di vista dell’imprenditore-debitore, una questione cruciale è come proteggere il proprio patrimonio personale dagli effetti della crisi aziendale. Questo tema riguarda soprattutto i titolari di PMI e i soci amministratori, i quali spesso rischiano in proprio quando l’azienda ha debiti (basti pensare alle fideiussioni personali, alle responsabilità di gestione, ecc.). Esamineremo dunque i principali strumenti e accorgimenti per la difesa patrimoniale del debitore, tenendo presente il contesto italiano e la giurisprudenza in materia.

Separazione tra patrimonio aziendale e personale: la scelta della forma societaria

Il primo e più importante “scudo” è la scelta della forma giuridica con personalità distinta. Costituire una società di capitali (S.r.l. o S.p.A.) anziché operare come ditta individuale significa separare nettamente il patrimonio sociale da quello dei soci. In linea di principio, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, e i soci della S.r.l. non rispondono con i propri beni personali (art. 2462 c.c.) . Questo è il concetto base della responsabilità limitata. Dunque, un imprenditore che teme di contrarre grossi debiti in azienda dovrebbe sin dall’inizio optare per una S.r.l., in modo che, se le cose vanno male, al massimo perderà il capitale investito e gli utili non prelevati, ma non la casa o i risparmi personali.

Tuttavia, bisogna fare attenzione: la S.r.l. funge da scudo “normale”, non assoluto. La stessa stampa specializzata l’ha definita uno scudo “vulnerabile” per i soci , nel senso che esistono circostanze in cui i creditori possono comunque attaccare i beni personali dei soci o amministratori. Vediamo quali:

  • Garanzie personali prestate: se un socio (o l’amministratore) firma fideiussioni o avalli per debiti sociali (es. fideiussione per un mutuo bancario, garanzia su leasing, ecc.), ovviamente quei creditori potranno rivalersi sui suoi beni in caso di insolvenza della società. Questo non è un “baco” della S.r.l., ma una libera scelta: spesso le banche richiedono obbligatoriamente la fideiussione dei soci per concedere credito a PMI. Il consiglio per proteggersi sarebbe cercare di limitare la firma di garanzie personali, contrattando con le banche alternative (pignorar beni sociali, utilizzare garanzie pubbliche come Fondo PMI, ecc.). Se però la garanzia è già data, la responsabilità limitata diventa inefficace verso quei creditori garantiti (che di fatto possono pignorare i beni del socio fideiussore come se fosse debitore in solido).
  • Responsabilità per mala gestio (azione ex art. 2476 c.c. e 2394 c.c.): se gli amministratori della società cagionano con dolo o colpa grave un danno ai creditori sociali (ad esempio aggravando il dissesto con gestione imprudente, violando l’obbligo di conservazione del patrimonio sociale), i creditori, in caso di insolvenza, possono promuovere contro di loro l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2476 comma 6 c.c. (per le S.r.l.) o 2394 c.c. (per S.p.A.) . Queste norme permettono di chiamare a rispondere gli amministratori (e talvolta i soci di fatto che hanno diretto le operazioni) quando il patrimonio sociale risulta insufficiente per colpa della loro malagestione. Ad esempio, la Cassazione ha spesso condannato amministratori di S.r.l. fallite per aver continuato ad indebitarsi quando ormai la società era decotta (cd. wrongful trading): continuare l’attività con capitale azzerato e patrimonio negativo può integrare una gestione “temeraria” e far scattare responsabilità personali . Anche i soci “silenti” potrebbero essere chiamati in causa in casi estremi: per esempio, una Corte d’Appello (Bologna 2024) ha ritenuto responsabile il socio di maggioranza non amministratore, per omesso controllo su gravi irregolarità dell’amministratore (violazione dovere di vigilanza ex art. 2476 c.c.) .
  • Soci unici e irregolarità formali: se la S.r.l. ha un unico socio, la legge richiede alcuni adempimenti (capitale interamente versato, pubblicità della situazione di unipersonalità). Se non rispettati, il socio unico può perdere il beneficio della responsabilità limitata per i debiti contratti nel periodo di irregolarità (art. 2462 comma 2 c.c.) . Ad esempio, se Tizio è unico proprietario della S.r.l. ma non comunica al Registro Imprese l’unipersonalità, e la società fallisce, Tizio rischia responsabilità illimitata per i debiti sociali nati in quel lasso di tempo. Anche il caso di capitale non versato interamente: se la società insolvente ha capitale non interamente versato dall’unico socio, costui risponde illimitatamente dei debiti sociali sortì fino a che non versa il capitale e regolarizza .
  • Abusi della personalità giuridica (cd. teoria dello “schermo”): la giurisprudenza italiana in alcune situazioni eccezionali ha “forato” lo schermo societario ritenendo i soci illimitatamente responsabili, specie in presenza di comportamenti fraudolenti. Ad esempio, se il socio usa la società come schermo fittizio per attività illecite o la svuota dolosamente a danno dei creditori, può risponderne: tipico è il caso del socio che sottrae beni dalla società fallita e li trasferisce a sé – qui scatta la bancarotta patrimoniale e, sul piano civile, la possibilità per il curatore di chiedere il fallimento del socio come estensione (nelle società di fatto o nella confusione di patrimoni). Non c’è una “azione diretta verso i soci” in generale, ma attraverso revocatorie e azioni di responsabilità si può arrivare a intaccare il loro patrimonio se hanno ricevuto beni indebitamente (es. utili illegittimamente distribuiti possono essere restituiti ai creditori ex art. 2495 c.c. o az. di responsabilità).

In sintesi: la S.r.l. è senza dubbio lo strumento standard per limitare i rischi di impresa sulla sfera personale. Converrebbe sempre operare tramite società di capitali, soprattutto in settori come quello delle pulizie industriali dove i debiti possono accumularsi (fidi bancari, acquisti materiali, anticipi, ecc.) . Ciò però presuppone una gestione corretta e prudente: la limitazione di responsabilità non copre la mala fede o la malagestione grave. Un articolo de Il Sole 24 Ore notava appunto che la S.r.l. è uno scudo vulnerabile perché “se amministri male vieni comunque colpito” . D’altra parte, resta vero che in caso di dissesto “fisiologico” senza irregolarità, i soci di S.r.l. perdono al massimo il capitale investito, ma i creditori sociali non possono aggredire le loro case o altri beni . Perfino se la società va in concordato o fallisce, i soci non vengono toccati nel patrimonio personale (salvo appunto il socio unico non a norma) . Perciò chi fa impresa, soprattutto con potenziali esposizioni rilevanti, farebbe bene a separare i patrimoni ex ante, e poi amministrare con diligenza per non incorrere in quelle eccezioni alla responsabilità limitata.

Strumenti di protezione patrimoniale: fondo patrimoniale, trust, etc.

Al di là della forma societaria, esistono strumenti civilistici per proteggere specifici beni personali dai creditori dell’imprenditore. I principali sono:

  • Fondo patrimoniale (artt. 167 ss. c.c.): i coniugi (o unione civile) possono destinare uno o più beni (tipicamente la casa coniugale) a far fronte ai bisogni della famiglia, costituendoli in fondo patrimoniale tramite atto notarile. Da quel momento, i beni conferiti sono aggredibili solo dai creditori per debiti contratti per bisogni della famiglia; per debiti estranei a tali bisogni, i creditori non possono pignorare quei beni (art. 170 c.c.) . A prima vista, sembrerebbe uno scudo potente: l’imprenditore mette la sua casa nel fondo e se i debiti dell’azienda (che sono “per scopi di impresa”, quindi non familiari) vanno male, la casa sarebbe protetta. Tuttavia, la giurisprudenza ha interpretato in modo restrittivo: considera spesso i debiti d’impresa come indirettamente finalizzati al mantenimento della famiglia (perché l’impresa genera reddito per la famiglia). In particolare, la Cassazione ha più volte affermato che il debitore che vuol opporre il fondo patrimoniale al creditore deve provare rigorosamente che il debito era completamente estraneo ai bisogni familiari e che il creditore ne era consapevole . Ad esempio, un debito fiscale o bancario dell’azienda difficilmente verrà considerato estraneo, a meno che si dimostri che era per finalità speculativa totalmente scollegata dal ménage familiare. Una recente pronuncia (Cass. Sez. V, ord. 7177/2025) in ambito tributario ha stabilito che l’ipoteca esattoriale su un immobile in fondo patrimoniale è legittima se il debito fiscale è anche solo indirettamente riconducibile alle necessità familiari (non è escluso dal fondo solo perché d’impresa) . Inoltre, c’è da considerare che la costituzione di un fondo patrimoniale è essa stessa vulnerabile: se effettuata quando i debiti esistevano già o erano imminenti, può essere revocata dal giudice su azione dei creditori (azione revocatoria ordinaria, entro 5 anni) . Addirittura, dal 2016, l’art. 2929-bis c.c. consente ai creditori di pignorare direttamente un bene dato in fondo (o trust o vincolo) senza neppure passare da revocatoria, se l’atto era a titolo gratuito e il credito è anteriore . Quindi il fondo è utile solo come misura preventiva di lungo termine: se costituito molto tempo prima, e se i debiti sorgono successivamente ed effettivamente estranei (es. un debito per gioco d’azzardo sarebbe estraneo ai bisogni, ma per l’azienda no), allora può proteggere. Per l’imprenditore single non è neppure accessibile (riservato a coniugi). In conclusione, non è la panacea per i debiti d’impresa.
  • Trust: l’imprenditore può segregare alcuni beni in un trust (magari autodichiarato, dove egli è trustee per i beneficiari che sono i familiari). Il trust ben congegnato trasferisce la proprietà dei beni al trustee e li vincola allo scopo del trust. In teoria, i creditori del disponente non possono toccare i beni in trust, perché non sono più suoi. Tuttavia, in pratica, se il trust è costituito a ridosso dei debiti, è sicuramente soggetto a revocatoria ordinaria (5 anni) e in caso di fallimento costituisce atto in frode revocabile senza limiti di tempo (se doloso pregiudizio) . La Cassazione ha giudicato alcuni trust sham (fittizi) e li ha considerati inefficaci. Ad esempio, Cass. 34445/2019 ha confermato la revocatoria di un “trust liquidatorio” istituito poco prima del fallimento per sottrarre beni ai creditori, definendolo un abuso del trust . Quindi, un trust “familiare” creato molti anni prima della crisi, con reali scopi di pianificazione, può difendere quei beni; ma crearne uno quando già l’azienda barcolla è quasi inutile e potrebbe peggiorare la posizione (si rischia l’azione penale per sottrazione fraudolenta ex art. 388 c.p. se fatto per non pagare il fisco).
  • Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: dal 2006 è possibile destinare beni immobili o mobili registrati a soddisfare specifici interessi meritevoli per max 90 anni. Uno strumento poco usato e anch’esso revocabile se fatto in frode.
  • Assicurazioni sulla vita e previdenza integrativa: non sono propriamente strumenti di segregazione patrimoniale, ma vanno menzionati: le polizze vita con beneficiario e i fondi pensione sono in molti casi impignorabili dai creditori fino a un certo limite (art. 1923 c.c. per assicurazione: le somme dovute dall’assicuratore non sono pignorabili prima che siano corrisposte al beneficiario; nei piani pensionistici, le posizioni sono impignorabili). Così, alcuni imprenditori proteggono liquidità investendola in polizze vita o previdenza, fuori dalla portata dei creditori. Occorre farlo quando non c’è ancora insolvenza conclamata, altrimenti potrebbe essere revocabile come atto a titolo oneroso anomalo. Anche qui la finalità dev’essere seria (previdenza famigliare) e non semplicemente occultare liquidi.

In sintesi sulla difesa dei beni personali: Il modo più solido per non perdere casa e risparmi è non coobbligarsi nei debiti sociali e mantenere la distinzione soggettiva (fare società di capitali). Se poi, nonostante ciò, il rischio c’è (ad es. hai dovuto dare ipoteca sulla casa per ottenere fido bancario), ci si può ancora muovere: ad esempio, se la casa è prima casa e unico immobile, almeno col Fisco c’è quella protezione di legge <120k di cui sopra . In caso di procedure esecutive private, si può tentare conversioni del pignoramento (pagare a rate in tribunale) o accordi last minute. Se la casa è cointestata col coniuge e i debiti sono solo di uno, la metà del coniuge è salva (anche se il creditore può pignorare l’intero bene e poi dare metà del ricavato al coniuge non debitore, come da Cass. 31563/2018) . Insomma, è un campo minato.

La migliore strategia è agire ex ante: prima che la crisi colpisca, strutturare l’impresa e il patrimonio personale in modo tale da minimizzare l’esposizione. Ad esempio: intestare l’abitazione familiare al coniuge non coinvolto negli affari (purché il trasferimento sia fatto in bonis, altrimenti revocabile), oppure costituire un fondo patrimoniale molto tempo prima e poi contrarre debiti d’impresa, e soprattutto evitare di indebitare la società oltre la propria capacità (capitale adeguato, non fare prelievi eccessivi in buona fase). Se la crisi è già in atto, rimane poco da fare se non muoversi sul lato delle procedure concorsuali per mitigare i danni.

Evitare atti in frode e operazioni rischiose

A margine, va fatto un serio avvertimento: spesso alcuni imprenditori in difficoltà cedono alla tentazione di fare mosse azzardate per salvare il salvabile, tipo trasferire l’azienda a una nuova società “pulita” lasciando i debiti nella vecchia, sperando di farla franca. Questa operazione, nota gergalmente come “phoenix company” o “fuga in una newco”, è molto rischiosa e spesso controproducente dal punto di vista legale . Se l’imprenditore trasferisce avviamento, clienti, macchinari dalla società indebitata a una nuova società (magari intestata a un prestanome o a un parente) lasciando i debiti nella vecchia, i creditori possono reagire con vari strumenti: un’azione revocatoria per far dichiarare inefficaci i trasferimenti (se fatti a titolo gratuito o a prezzo irrisorio entro 2 anni) ; un’azione di responsabilità verso l’amministratore per aver leso il patrimonio dei creditori (distrazione di asset) ; inoltre, se la “nuova impresa” di fatto è la prosecuzione della vecchia, potrebbe configurarsi una cessione d’azienda di fatto e, per legge, chi subentra nell’azienda risponde dei debiti verso i fornitori risultanti dalle scritture contabili (art. 2560 c.c.) . Non solo: se la vecchia società fallisce, il curatore scruterà l’operazione ai sensi dell’art. 164 CCII (revocatoria fallimentare) e potrebbe persino promuovere la dichiarazione di fallimento della nuova società come “impresa succeduta” (in passato c’è stata giurisprudenza sull’estensione del fallimento a società che erano mera continuazione della fallita) . Senza contare il penale: l’amministratore rischia la bancarotta fraudolenta per distrazione se ha sottratto beni ai creditori vendendoli sottocosto o simulando passaggi .

In parole povere, “scaricare i debiti” su una bad company e proseguire altrove è considerato un atto in frode. Ci sono modi legittimi di ottenere un effetto simile, ma coinvolgono le procedure concorsuali: ad esempio, un concordato dove si cede l’azienda buona a una newco dei soci pagando però un prezzo che va ai creditori (quindi i creditori non vengono pregiudicati) . Se lo si fa unilateralmente e sottocosto, è molto probabile che i creditori e il tribunale lo censurino. Quindi il consiglio è: non conviene percorrere questa via occulta. Meglio affrontare i debiti nella sede opportuna, negoziando con i creditori o usando le procedure formali, piuttosto che tentare stratagemmi che potrebbero portare a guai peggiori (cause civili, annullamento di atti, e addirittura sanzioni penali) .

Altre operazioni rischiose: vendere la casa alla moglie per togliersela dai creditori (revocabile se fatta a prezzo vile, e con sequestro penale possibile se mira a frodare il Fisco), svuotare i conti (se poi fallisci, il curatore contesta i prelievi), alterare le scritture (bancarotta documentale), pagare solo qualcuno (bancarotta preferenziale)… Insomma, in crisi bisogna agire con trasparenza e legalità, perché ogni mossa opportunistica verrà scrutinata.

In conclusione di questo capitolo, riassumiamo: prima che la crisi arrivi, struttura la tua attività in modo da non mettere in gioco tutto il tuo patrimonio (società di capitali, niente firme personali a cuor leggero, costruisci riserve nei momenti buoni) . Durante la crisi, se vedi che l’azienda non si salva, pensa a salvare te stesso in modo lecito: ad esempio, se sei socio garante, cerca in un eventuale piano concordatario di liberarti dalle garanzie offrendo ai creditori altre forme di soddisfazione (così recuperi il beneficio della responsabilità limitata) . E soprattutto, non compiere atti di cui in futuro potresti pentirti in sede giudiziaria.

5. Difese contro le Azioni Esecutive dei Creditori

Quando un’azienda è indebitata, uno degli obiettivi primari del debitore e dei suoi consulenti è difendersi dalle azioni esecutive dei creditori, per guadagnare tempo e magari trovare soluzioni di risanamento. Nel corso della trattazione abbiamo più volte menzionato i pignoramenti, le ipoteche, i fermi, ecc. Qui riassumeremo quali strumenti giuridici ha il debitore per reagire o prevenire tali azioni e minimizzarne gli effetti, sempre nel rispetto della legalità.

Sospendere e bloccare i pignoramenti: opposizioni e istanze di sospensione

Se un creditore ha già avviato un’esecuzione forzata (ad esempio notificando un atto di pignoramento di un conto corrente o di un bene), il debitore può presentare un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, se ci sono motivi validi. Le opposizioni si distinguono in:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si contesta il diritto del creditore di procedere. Ad esempio, il debitore potrebbe eccepire che il credito è già stato pagato o non è (più) esigibile. Oppure che si è verificata una causa di sospensione (come l’ammissione a concordato preventivo: in tal caso si chiede la sospensione per legge). Il giudice dell’esecuzione può sospendere l’esecuzione se l’opposizione appare fondata.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si contestano vizi formali degli atti (es. il pignoramento è nullo perché la notifica è viziata, o il precetto è scaduto, ecc.). Sono termini stretti (20 giorni dalla notifica dell’atto viziato).
  • Istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): non è un’opposizione ma una facoltà del debitore di evitare la vendita dei beni pignorati offrendo una somma di denaro a garanzia. In pratica, il debitore può chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma pari al credito pignorato aumentato delle spese e interessi (inizialmente può depositare il 1/6 dell’importo, poi integrare) . Se il giudice accoglie, i beni vengono liberati dal vincolo e l’esecuzione prosegue sulla somma depositata, spesso con rateizzazione possibile fino a 18 mesi. Questa conversione è molto utile ad esempio se è stata pignorata la casa e il debitore ha modo di reperire (anche tramite mutuo) l’importo per chiudere la partita.
  • Istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.: se c’è concordato preventivo depositato o altra procedura concorsuale, il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione individuale in attesa della definizione della procedura concorsuale. I giudici spesso sospendono.
  • Procedure concorsuali come scudo: come abbiamo visto, l’apertura di un concordato preventivo sospende automaticamente le esecuzioni; la composizione negoziata con misure protettive le sospende su ordinanza del tribunale; l’ammissione alla liquidazione controllata pure. Quindi attivare tempestivamente una procedura può stoppare sul nascere i pignoramenti.

Difese specifiche contro creditori particolari

Difendersi dall’Agenzia Entrate Riscossione: per le cartelle esattoriali, i rimedi sono: il ricorso tributario contro la cartella se vi sono vizi di merito (entro 60 gg), l’istanza di rateizzazione (72 rate ordinarie, 120 straordinarie in casi gravi, come detto, che una volta concessa sospende le azioni esecutive), l’istanza di sospensione amministrativa se si ritiene la cartella illegittima, o il reclamo/mediazione per importi minori. Se viene notificato un preavviso di ipoteca su un immobile, presentare osservazioni entro 30 giorni può talvolta evitare l’iscrizione . Se viene iscritta ipoteca o fermo illegittimamente (ad esempio sotto soglia di €20k per ipoteca, o senza preavviso), proporre ricorso al giudice competente (commissione tributaria per ipoteca esattoriale, giudice ordinario per fermo) può portare all’annullamento . Inoltre, come visto, se l’immobile è prima casa unica e il debito < €120k, opporsi al pignoramento invocando l’art. 76 DPR 602/73 farà dichiarare improcedibile l’esecuzione: la Cassazione ha ribadito che in tal caso il pignoramento va cancellato . Ad esempio, Cass. ord. 32759/2024 ha confermato lo stop dell’espropriazione esattoriale su prima casa unica non di lusso, anche se il pignoramento era iniziato prima della legge 2013 . Quindi il debitore deve assolutamente far valere quella norma in giudizio se AdER tentasse ugualmente .

Difendersi dai fornitori in tribunale fallimentare: se un fornitore deposita istanza di fallimento, l’imprenditore può difendersi in vari modi: presentando memorie per dimostrare che i debiti scaduti sono sotto soglia di legge (€30.000) – Cass. 2223/2025 ha chiarito che se i debiti scaduti erano sotto soglia alla data della sentenza, il fallimento non va dichiarato ; oppure eccependo che si tratta di impresa minore sotto parametri, fornendo bilanci per provarlo (onere del debitore provare i requisiti di non fallibilità) ; oppure chiedendo termini per presentare un concordato preventivo (il tribunale può rinviare finché l’imprenditore prepara un piano). In generale, la miglior difesa è proattiva: se sai che un creditore vuole farti fallire, gioca d’anticipo e deposita tu una procedura (concordato, accordo ristrutturazione) per bloccarlo .

Difendersi dalle banche: se la banca chiede decreto ingiuntivo su mutuo, il debitore può opporsi contestando ad esempio la presenza di clausole anatocistiche o usurarie nel contratto, o vizi formali del titolo esecutivo (se agiscono con precetto su contratto di mutuo, controllare che la decadenza dal termine sia regolarmente intimata). A volte eccezioni su tassi o questioni di trasparenza bancaria possono prendere tempo e portare la banca a transigere. Altra difesa tecnica: se la banca aveva una fideiussione omnibus, come detto, il garante può eccepire la nullità parziale per violazione antitrust (Cass. SU 8542/2021) , ottenendo magari l’invalidazione di buona parte della garanzia. Questo non ferma la banca dal agire sulla società, ma almeno salva il socio garante.

Opporsi a decreti ingiuntivi ingiusti: se un creditore (fornitore, banca, ecc.) ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni per fare opposizione. Nell’opposizione può far valere tutto ciò che avrebbe come difesa nel merito (inadempimenti del creditore, vizi della fornitura, prescrizione, ecc.). Spesso le aziende in crisi trascurano di opporsi ai decreti, lasciandoli divenire definitivi: è sbagliato, perché un decreto non opposto è come una sentenza passata in giudicato. Bisogna valutare con l’avvocato se c’è almeno un motivo per guadagnare tempo (anche sollevare eccezioni di merito serve a rimandare l’esecutorietà, poiché col ricorso in opposizione si può chiedere la sospensione). In certi casi, contestare la qualità di un servizio del fornitore può portare a una transazione a ribasso.

Utilizzare il tempo delle procedure legali a proprio vantaggio: ogni causa o opposizione può richiedere mesi o anni. Se l’imprenditore usa questo tempo per predisporre un risanamento, può succedere che al termine della causa abbia un concordato depositato o già omologato. Ad esempio, se Tizio oppone un decreto da 100k di un fornitore lamentando difetti nella prestazione, e durante la causa Tizio riesce ad accedere a un accordo di ristrutturazione col 60% dei creditori (incluso quel fornitore magari), allora l’opposizione può risolversi con un accordo transattivo includendo la rinuncia alla causa.

Azioni revocatorie subìte e come difendersi: se la società viene dichiarata fallita, il curatore potrà esercitare revocatoria su pagamenti effettuati nell’ultimo periodo (6 mesi per pagamenti normali, 1 anno per pagamenti anomali a creditori privilegiati, 2 anni per atti a titolo gratuito). Il creditore che li ha ricevuti potrebbe dover restituire. Questo è più un problema per i creditori (che dovranno difendersi in quella sede dicendo che i pagamenti erano a termini d’uso ecc.), ma indirettamente interessa il debitore se ha, ad esempio, pagato un parente: quel parente dovrà restituire e il debitore potrebbe essere accusato di favoritismi. Quindi la difesa del debitore qui consiste nel non fare pagamenti preferenziali sospetti nel periodo di pre-insolvenza, o se li ha fatti, organizzare in concordato un’esenzione ad hoc (vedi piano attestato che esenta dalla revocatoria, o transazione in concordato che li conferma). In ogni caso, per il debitore, dopo il fallimento, la difesa passa in secondo piano perché la gestione è in mano al curatore.

In generale, approccio consigliato: giocare d’anticipo: “prevenire è meglio che curare”. Appena la situazione debitoria diventa seria, muoversi per ottenere sospensioni, blocchi, e avviare percorsi di risanamento, invece di aspettare la notifica del pignoramento sul conto (quando magari i soldi necessari a pagare stipendi vengono congelati e l’attività collassa). Abbiamo visto che rivolgersi subito a un avvocato esperto in debiti aziendali può portare a misure immediate: un bravo legale può in pochi giorni ottenere dal giudice un provvedimento d’urgenza sospensivo, o avviare una trattativa e convincere il creditore a attendere con promessa di un piano .

Infine, non isolarsi e non improvvisare: spesso l’imprenditore è tentato di evitare l’avvocato per “non fare vedere che sta male”. Grave errore. Quando arrivano cartelle, solleciti, preavvisi di pignoramento, è il momento di fare squadra con professionisti. Agire da soli in un campo tecnico può peggiorare le cose (ci sono termini perentori da rispettare nelle opposizioni, procedure complesse da conoscere). L’esperienza professionale aiuta a identificare vizi di forma o sostanza negli atti dei creditori su cui costruire la difesa.

Ricapitolando le difese essenziali:

  • Intervenire subito di fronte ai segnali di allarme (solleciti, decreti, precetti) .
  • Evitare il fai-da-te nelle trattative: negoziare senza assistenza può portare a impegni troppo gravosi o a confessare situazioni che poi il creditore userà. Sempre meglio farsi affiancare (anche perché conversazioni informali poi non vincolano il creditore).
  • Mettere in sicurezza i fornitori essenziali – li abbiamo discussi: pagarli o garantire consegne in cambio di moratoria .
  • Contestare i debiti non dovuti o prescritti: un avvocato potrà rilevare, ad esempio, che alcune cartelle sono prescritte, o che un interesse applicato è illegittimo. Contestando, guadagni tempo e forse riduzione del debito .
  • Concentrare la liquidità sulle attività produttive e prioritarie, tagliando ciò che è sacrificabile: a parità di cassa scarsa, meglio pagare carburante e dipendenti (per mantenere i servizi attivi) e rinviare altri pagamenti. Ma attenzione, farlo troppo a lungo crea posizioni differenziate che possono essere censurate: va fatto con giudizio (meglio ancora con accordo corale come detto).
  • Usare gli strumenti legali per ridurre o ristrutturare i debiti – tutto quanto trattato sopra (accordi, piani, concordati) .

In definitiva, il piano di azione difensiva di un debitore è: valutazione professionale immediata, eventuale attivazione di procedure protettive, negoziazione forte con i creditori partendo da posizioni giuridiche solide, e se necessario ingresso in procedura concorsuale pilotata. In parallelo, proteggere il patrimonio personale con i mezzi leciti e non esporsi a violare la legge. Così si può davvero evitare il blocco dell’attività, i disservizi ai clienti e salvare il futuro dell’impresa o quantomeno dell’imprenditore stesso .

Procediamo ora a una sezione di Domande e Risposte frequenti, che permetterà di chiarire ulteriormente con esempi concreti alcuni dubbi tipici degli imprenditori indebitati.

Domande Frequenti (FAQ)

  • Domanda: Un’azienda di pulizie industriali fortemente indebitata può evitare il fallimento e continuare ad operare?
    Risposta: Sì, può provare ad evitare il fallimento ricorrendo a strumenti di ristrutturazione del debito. In prima battuta conviene tentare accordi stragiudiziali con i creditori (piani di rientro, saldo e stralcio) . Se ciò non basta, l’imprenditore può accedere alla composizione negoziata della crisi, durante la quale beneficia di una sospensione delle azioni esecutive mentre negozia un accordo . Se vi sono prospettive di risanamento, può presentare un concordato preventivo in continuità: in caso di successo, l’azienda continua l’attività pagando solo parzialmente i debiti secondo il piano omologato . Ad esempio, un concordato che preveda il pagamento del 40% ai chirografari in 5 anni, se approvato, permette di evitare il fallimento e proseguire l’attività. Inoltre, il nuovo concordato semplificato (utilizzabile dopo una composizione negoziata non andata a buon fine) offre un’opportunità di liquidare i debiti in modo controllato senza passare dal voto dei creditori, evitando le lungaggini del fallimento . Naturalmente, la continuità aziendale è possibile solo se l’attività in sé torna sostenibile: se i debiti sono troppo alti e l’azienda non è più viabile nonostante le riduzioni offerte, può rendersi inevitabile la liquidazione totale. Ma in generale, l’ordinamento oggi fornisce diverse vie per ristrutturare e continuare: molti fallimenti si possono evitare se si agisce per tempo con questi strumenti.
  • Domanda: Quali debiti conviene pagare per primi in una situazione di crisi di liquidità?
    Risposta: In linea generale, vanno prioritariamente soddisfatti i debiti la cui insolvenza produce i danni immediati maggiori per l’azienda o per l’imprenditore . Quindi: stipendi e contributi dei dipendenti (per evitare vertenze, dimissioni di massa o addirittura denunce penali per omesso versamento contributi); debiti fiscali critici come IVA e ritenute (per evitare sanzioni penali e misure dell’Agente Riscossione come fermi sui mezzi) ; utenze essenziali (energia elettrica, carburante) per non subire interruzioni delle attività; e fornitori strategici senza i quali non si può proseguire il servizio (es. fornitori di detergenti chiave) . Anche i debiti garantiti da pegno/ipoteca (mutui) vanno rispettati se la perdita del bene in garanzia comprometterebbe l’azienda (es. il capannone di proprietà è ipotecato: se la banca lo pignora e vende, l’azienda resta senza sede) . Invece sono meno pressanti, paradossalmente, i debiti chirografari verso fornitori non essenziali: questi potranno attendere o essere trattati in un secondo momento, magari con una transazione a saldo e stralcio . Bisogna però fare attenzione: effettuare pagamenti preferenziali a pochi creditori quando si è in insolvenza avanzata può esporre a revocatoria o, se poi si fallisce, all’accusa di bancarotta preferenziale . Quindi occorre agire con un piano: idealmente, ottenere un accordo complessivo (anche informale) dove tutti accettano un certo grado di sacrificio. Dal punto di vista legale, se si prefigura un fallimento, conviene evitare di pagare solo alcuni lasciando altri a zero, a meno che quei pagamenti siano oggettivamente indispensabili alla sopravvivenza aziendale (pagare gli stipendi è giustificabile, pagare il fornitore “amico” trascurando gli altri no) . In sintesi: paga prima ciò che serve a tenere in piedi l’azienda giorno per giorno e ciò che, se non pagato, comporta sanzioni gravi per te; procrastina il resto, ma nel frattempo cerca un accordo generale.
  • Domanda: L’Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare la casa di abitazione dell’imprenditore per debiti fiscali della società?
    Risposta: Dipende da vari fattori. Se i debiti fiscali sono a carico della società (persona giuridica distinta), l’Agente Riscossione può aggredire solo i beni intestati alla società stessa, non direttamente la casa personale del socio o amministratore . A meno che costoro abbiano fornito garanzie personali (es. fideiussione) o si configuri una loro responsabilità tributaria specifica (casi rari, es: il rappresentante fiscale risponde di sanzioni in solido). Tuttavia, se l’azienda è una ditta individuale, allora non c’è separazione: la casa dell’imprenditore è attaccabile come bene proprio, perché imprenditore e debitore fiscale coincidono . Va ricordato che la legge tutela, entro certi limiti, la prima casa del debitore persona fisica verso l’Agente Riscossione: se l’immobile è l’unico di proprietà, non di lusso e vi risiede anagraficamente, non è pignorabile per debiti fiscali (art. 76 DPR 602/1973) , purché il debito totale sia sotto €120.000. Per debiti oltre €120.000, l’Agente può iscrivere ipoteca e, se il debitore ha più immobili, può procedere all’espropriazione anche della casa di abitazione (che se non è l’unica, non è protetta) . In sintesi: se parliamo di una S.r.l., la casa del socio è al sicuro dai debiti fiscali sociali (salvo garanzie personali prestate o casi eccezionali di responsabilità diretta); se parliamo di una ditta individuale o di un socio garante, la prima casa è tendenzialmente protetta solo se è unico immobile, non di lusso, debito sotto 120k – in caso contrario, o se vi sono altri immobili, può essere pignorata (o almeno ipotecata) dall’AdER . Notiamo inoltre che questa protezione vale solo con AdER: un creditore privato (es. banca) può aggredire la casa indipendentemente da questi requisiti. E una postilla: la protezione fiscale della prima casa non si estende ai sequestri penali – quindi se l’imprenditore commette reati tributari gravi, la Guardia di Finanza potrebbe far sequestrare anche la casa, in attesa di confisca (Cass. 30342/2021 lo chiarisce) .
  • Domanda: Che succede se non pago l’IVA e i contributi?
    Risposta: Il mancato pagamento di IVA e contributi attiva una serie di conseguenze molto serie. Sul piano amministrativo, l’Agenzia Entrate e l’INPS iscriveranno il dovuto a ruolo, facendo emettere cartelle esattoriali, con aggiunta di sanzioni (il 30% per omesso versamento IVA, più interessi) e oneri di riscossione . Trascorsi 60 giorni dalla cartella senza pagamento, l’Agente Riscossione potrà procedere con i mezzi coattivi: fermi amministrativi sui veicoli aziendali, ipoteche su immobili, pignoramenti di conti bancari e beni mobili . Sul piano penale, se l’IVA non versata supera €250.000 per anno d’imposta, scatta il reato ex art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 (punibile con reclusione 6 mesi – 2 anni); se le ritenute non versate superano €150.000 annui, reato ex art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 (fino a 3 anni reclusione) . Per i contributi INPS, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ai dipendenti sopra €10.000 annui è reato contravvenzionale (arresto fino a 3 anni o ammenda) . Dunque, il rischio personale per l’amministratore cresce molto se non paga queste voci: si espone a procedimenti penali che possono portare anche a pene detentive (nei casi citati, seppur con soglie alte) . Inoltre – tornando sul piano civilistico – il debito IVA e contributi genera privilegi sui beni aziendali: in caso di fallimento, verranno soddisfatti prima quelli e ai fornitori andranno solo le briciole, come già detto . In sintesi: non pagare IVA e contributi vuol dire esporsi a pignoramenti rapidi (perché l’AdER non deve aspettare sentenze) e persino a conseguenze penali se si superano le soglie di punibilità . È dunque prioritario in queste situazioni cercare soluzioni come la rateizzazione (oggi fino a 10 anni in casi gravi) o la definizione agevolata (rottamazione) se disponibile, oppure includere queste poste in un concordato preventivo. Da notare che grazie all’evoluzione normativa 2022-24 ora in concordato è ammesso anche falcidiare IVA e contributi con l’omologazione, cosa prima vietata . Ciò offre una via ulteriore: ad esempio se l’IVA non pagata è enorme e penalmente rilevante, proporre un concordato e poi rispettarlo evita il fallimento (che aggraverebbe la posizione) e in parte risolve anche l’aspetto penale, perché pagando almeno una parte l’autorità giudiziaria potrebbe valutare la causa di non punibilità (se viene pagato tutto prima del dibattimento, scatta non punibilità ex art. 13 DLgs 74/2000 per i reati di omesso versamento).
  • Domanda: I fornitori possono far fallire la mia società di pulizie?
    Risposta: Sì, un fornitore non pagato – se il suo credito è rilevante – può presentare istanza di fallimento (oggi domanda di liquidazione giudiziale) nei confronti della società debitrice . La legge (art. 121 CCII, già art. 15 l.fall.) prevede che qualunque creditore, con debito certo, scaduto e liquido superiore a €30.000, può chiedere la dichiarazione di insolvenza, purché l’azienda sia “fallibile” (cioè non troppo piccola: i vecchi parametri erano attivo > 300k, debiti > 500k; nel nuovo Codice non c’è più la soglia rigida ma restano i limiti dell’impresa minore) . In pratica, se la società non paga e ci sono indizi di insolvenza (pignoramenti infruttuosi, assegni protestati, ecc.), un fornitore può depositare ricorso in tribunale. Se il tribunale accerta lo stato di insolvenza (incapacità non temporanea di soddisfare regolarmente le obbligazioni), dichiarerà la liquidazione giudiziale (fallimento) . Quindi, anche un singolo debito rilevante può portare al fallimento. Spesso però i fornitori ricorrono a questa minaccia soprattutto come leva per ottenere un pagamento: l’imprenditore deve prendere sul serio tali istanze, perché se fondate il fallimento verrà dichiarato anche in poche settimane. Per difendersi, si può contestare l’ammontare del debito (ma se è dovuto, servirà a poco), o tentare di dimostrare che si stanno pagando altri creditori – ma ciò può peggiorare la situazione perché conferma l’insolvenza e la disparità di trattamento . In pratica, l’unica difesa reale è pagare quel creditore o proporgli un accordo (anche magari includendolo in un concordato preventivo). Da notare: se è già pendente una composizione negoziata con misure protettive concesse, non si può dichiarare il fallimento durante quell’intervallo ; e se l’imprenditore deposita domanda di concordato, l’istanza di fallimento viene sospesa fino all’esito di quella . Questo può temporaneamente bloccare i fornitori aggressivi, ma poi serve comunque una soluzione di merito. In conclusione: sì, un fornitore grosso può far fallire la società; conviene non arrivare a quel punto negoziando prima o anticipando con proprie iniziative concorsuali.
  • Domanda: Posso liberarmi dei debiti residui dopo che la società è stata liquidata?
    Risposta: Dipende dal soggetto debitore. Se parliamo della società di capitali, essa con la liquidazione/fallimento si estingue e i crediti non soddisfatti rimangono senza un soggetto obbligato – in altre parole, non c’è nessuno più tenuto a pagarli (nessuna “anima” giuridica cui imputarli), salvo garanzie personali di terzi che restano . Quindi di per sé, la società cessata non paga più nulla e i debiti sociali insoddisfatti sono perdite per i creditori. I soci della S.r.l. non ne rispondono, con poche eccezioni (es: socio unico che non ha versato capitale o ha violato obblighi, oppure soci che hanno ricevuto attivi con liquidazione chiusa in frode) . Se invece parliamo delle persone fisiche (i soci o l’imprenditore individuale) che avessero responsabilità personale – perché soci illimitatamente responsabili, o garanti, o coobbligati – allora essi restano debitori per i residui non pagati . Tuttavia, l’ordinamento prevede l’esdebitazione: ad esempio, il socio accomandatario di una SNC fallito insieme alla società, o l’imprenditore individuale fallito, può chiedere al termine la cancellazione dei debiti rimasti, purché sia stato cooperativo e non fraudolento durante la procedura . Anche il garante (che non sia imprenditore fallibile) può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento per ottenere un’esdebitazione. Quindi, in sostanza: la S.r.l. “muore con i suoi debiti” (i creditori ricevono quanto distribuito nella procedura e il resto rimane inesigibile), mentre le persone fisiche coinvolte possono essere liberate legalmente dall’obbligo di pagare eventuali differenze residuate, tramite appositi istituti . Questo meccanismo è pensato per dare una seconda chance e per uniformare il nostro sistema ad altri paesi dove il “fresh start” è riconosciuto. Un esempio concreto: se Tizio era garante della sua S.r.l., la società fallisce e paga il 20% ai creditori, la banca potrebbe rivalersi su Tizio per l’altro 80%. Tizio allora può proporre un piano del consumatore o una liquidazione del patrimonio personale (procedure da sovraindebitato) e, conclusala, chiedere l’esdebitazione di ciò che non è riuscito a pagare . Così Tizio riparte senza debiti. Lo stesso vale per un imprenditore individuale: fallisce, supponiamo paga un 10% col realizzo, poi chiede esdebitazione e quel 90% si cancella (se ha meritevolezza). Dunque la legge oggi consente, a fine procedura, di cancellare i debiti residui delle persone oneste che hanno subito un insuccesso, mentre chi ha operato tramite società di capitali in ogni caso non viene inseguito oltre la vita della società (salvo malefatte).
  • Domanda: È consigliabile aprire una nuova società e spostare l’attività lì, lasciando la vecchia coi debiti?
    Risposta: No, per i motivi spiegati in dettaglio prima. Questa operazione, detta “phoenix company”, è molto rischiosa legalmente . Se trasferisci azienda, clienti, macchinari dalla società indebitata a una nuova “pulita” lasciando i debiti nella vecchia, i creditori possono attivare revocatorie per far dichiarare inefficaci i trasferimenti (se gratuiti o a prezzo vile entro 2 anni) , oppure azioni di responsabilità per lesione del patrimonio dei creditori . Inoltre, se la struttura della nuova impresa coincide con la vecchia (stessi locali, stessi mezzi, stesso personale), potrebbe configurarsi una cessione d’azienda di fatto e per legge chi subentra nell’azienda risponde dei debiti verso fornitori risultanti dalle scritture contabili (art. 2560 c.c.) . Ancora: se la vecchia società fallisce, il curatore esaminerà l’operazione e potrebbe far dichiarare il fallimento anche della nuova come impresa succeduta, oppure promuovere azioni di distrazione verso gli amministratori (bancarotta fraudolenta) . In parole povere, “scaricare i debiti” su una bad company e proseguire altrove è considerato un atto in frode. Ci sono modi legittimi per raggiungere un risultato simile – ad esempio un concordato con cessione dell’azienda a una newco dei soci pagando però un prezzo ai creditori – ma se lo fai unilateralmente e sottocosto, è molto probabile che venga annullato e che tu incorra in sanzioni anche penali . Quindi il consiglio è: non conviene percorrere questa via occulta. Meglio affrontare i debiti nelle sedi opportune (negoziando o usando le procedure) piuttosto che tentare stratagemmi che possono portare a guai peggiori (azioni legali, annullamento di atti, e accuse di bancarotta) .
  • Domanda: Conviene ancora costituire una S.r.l. per proteggere il patrimonio personale?
    Risposta: Sì, la S.r.l. offre di base un buon livello di protezione rispetto all’impresa individuale o alla società di persone. I creditori sociali non possono attaccare direttamente i beni dei soci (se non per obblighi personali assunti) . Molti problemi evidenziati (fideiussioni personali, responsabilità da mala gestio) si possono evitare con una gestione prudente: ad esempio, cercare di finanziarsi senza garanzie personali (a volte possibile per aziende solide), ricapitalizzare la società nei momenti buoni così da non essere sottopatrimonializzati, e adottare comportamenti trasparenti e corretti nella gestione . La S.r.l. funge da scudo “normale” – come lo definì un articolo, “scudo vulnerabile” perché se amministri male vieni comunque colpito . Ma rimane il veicolo standard per limitare i rischi d’impresa. Basti pensare che, in caso di dissesto senza irregolarità, i soci di S.r.l. perdono al massimo il capitale versato e gli eventuali finanziamenti soci (salvo quelli postergati) . Perfino in concordato o fallimento, i soci non vengono toccati nel patrimonio personale (salvo casi particolari come socio unico non a norma, o soci colpevoli di reati) . Perciò, soprattutto se si opera in settori con possibili alti debiti (come appalti con grossi acquisti di materiali, anticipo stipendi, ecc.), la forma societaria evita che un insoluto possa rovinare la vita privata dell’imprenditore . Ovviamente – lo ripeto – ciò presuppone di non aver firmato garanzie personali ovunque e di aver amministrato con diligenza. In conclusione: conviene ex ante usare la S.r.l. (o altra società di capitali) per fare impresa, e in caso di crisi sfruttare appieno la “differenza di soggetto” tra voi e la società per trovare soluzioni. Ad esempio, può essere opportuno per un socio garante cercare, in sede di ristrutturazione, di liberarsi dalle garanzie (magari offrendo ai creditori altre forme di soddisfazione) per ripristinare il beneficio della responsabilità limitata . È un investimento in tranquillità futura.

Tabelle Riepilogative

Di seguito presentiamo alcune tabelle riassuntive che condensano i punti chiave trattati, per una consultazione rapida.

Tabella 1 – Tipologie di debiti e possibili azioni dei creditori vs. difese del debitore

Tipo di DebitoEsempi comuniAzioni tipiche del creditoreDifese e soluzioni per il debitore
Tributari (Fisco)IVA non versata; ritenute non versate; imposte redditi; IMU; cartelle esattoriali.Cartella esattoriale → fermo auto, ipoteca immobili, pignoramenti; possibile istanza di fallimento se > €30k e insolvenza; sanzioni amministrative; segnalazioni a Agenzia Entrate.Rateizzazione (72 rate ordinarie, fino 120 straordinarie) per sospendere azioni.<br>– Rottamazioni/Stralcio se previsti da legge (cancellazione sanzioni/interessi).<br>– Ricorso Commissione Tributaria se vizi di merito (entro 60 gg notifica atti) .<br>– Opposizione esecuzione se violata impignorabilità prima casa (Cass. 32759/2024 conferma stop) .<br>– Transazione fiscale in concordato/accordo: pagare parzialmente il tributo (ora ammesso anche su IVA).<br>– Composizione negoziata: dal 2024 possibili accordi fiscali durante trattative (falcidia con assenso Entrate) .<br>– Concordato preventivo: possibile falcidia anche di IVA/ritenute, se piano omologato .<br>– Attenzione a soglie penali: evitare di superare le soglie di reato (es. 250k IVA per anno) per non incorrere in responsabilità penale .
Contributivi (INPS)Contributi INPS dipendenti; contributi personali artigiani/commercianti; premi INAIL.Avviso di addebito INPS → cartella esattoriale; fermi amministrativi su veicoli; pignoramenti conti; ipoteche su immobili; insinuazione privilegiata in fallimento; possibile azione liquidatore ex art. 2495 c.c. contro soci/liquidatori (post liquidazione societaria senza pagamento contributi) .Rateazione INPS ordinaria (fino 24 mesi) o straordinaria (fino 60 mesi con ok Ministero) per diluire debito.<br>– No stralcio del capitale contributivo fuori da procedure (INPS esige integrale); solo sanzioni possono essere ridotte (es. rottamazione ruoli include sanzioni civili?).<br>– In concordato/accordo ristrutturazione: possibile falcidia contributi (norme più rigide ma fattibile in procedura concorsuale, mentre in comp. negoziata attuale no, se non con delega fiscale attuata nel 2024) .<br>– Verificare avvisi: se errori, ricorso a Comitato INPS o giudice del lavoro (entro 40 giorni notifica avviso per contestare).<br>– Esdebitazione post-fallimento per socio illimitato/imprenditore individuale che resta con debiti contributivi (se cooperativo) .
Fornitori (chirografari)Fatture non pagate per acquisto prodotti pulizia, macchinari; servizi subappalto; bollette forniture energia; canoni leasing operativi; ecc.Decreto ingiuntivo (titolo esecutivo rapido) → pignoramenti beni aziendali, conti, crediti presso clienti; minaccia di sospensione forniture; possibile istanza di fallimento se credito > €30k e insolvenza .Negoziazione privata: piani di rientro dilazionati o saldo e stralcio (creditore accetta meno in cambio di pagamento immediato) .<br>– Comunicazione trasparente: presentare un piano realistico ai fornitori prima che agiscano .<br>– Accordo stand-still: ottenere che aspettino (magari offrendo garanzie come pagherò postdatati, accordi sottoscritti).<br>– Classi privilegiate in concordato: fornitori strategici possono essere trattati meglio in concordato (pagamento % più alta) per garantirsi continuità .<br>– Opposizione a D.I.: contestare prontamente fatture se vi sono contestazioni (40 gg per opposizione).<br>– Misure concorsuali: composizione negoziata con stay blocca istanze di fallimento durante negoziazione; concordato preventivo sospende esecuzioni e congela azioni mentre si cerca soluzione .
Banche e finanziarieMutuo ipotecario su capannone; leasing macchinari/veicoli; fido di c/c; anticipo fatture; prestito con fideiussione socio.Decadenza dal termine se rate non pagate (mutuo: dopo 7 rate, fondiario 18) → decreto ingiuntivo sul saldo; pignoramento immobile ipotecato (esecuzione immobiliare); escussione fideiussione su patrimonio personale socio; revoca fidi e segnalazione in Centrale Rischi (credit crunch); insinuazione al passivo come privilegiata (ipoteca) o chirografa; istanza di fallimento (se credito rilevante, raramente usata se garanzie reali).Rinegoziazione mutuo/fido: chiedere moratoria o allungamento piano di ammortamento (Accordo ABI imprese in difficoltà) per ridurre uscite.<br>– Contestare fideiussioni ABI: se standard, eccepire nullità clausole anticoncorrenziali (Cass. SU 8542/2021) per invalidare garanzia o guadagnare tempo (questione va in giudizio civile).<br>– Opposizione a D.I.: se banca ingiunge, verificare presenza di usura o anatocismo, far periziare il rapporto per eventuali contestazioni (può ridurre importo dovuto e dilatare i tempi in causa).<br>– Concordato preventivo: proporre trattazione di crediti bancari – se ipotecari: pagarli parzialmente se ipoteca incapiente (cram-down di parte chirografa); se chirografari: falcidia come altri creditori.<br>– Accordo ristrutturazione: includere banche con ≥60% crediti per vincolare anche eventuali dissenzienti con omologa tribunale .<br>– Pegni mobiliare non possessorio o cambiali: offrire nuove garanzie per ottenere tempo (ad es. dare pegno su crediti futuri per convincere banca a non revocare fido immediatamente).<br>– Centrale Rischi: comunicare tempestivamente alla banca un piano in corso (concordato o comp. negoziata) per evitare segnalazioni “a sofferenza” finché c’è trattativa (spesso ascoltano per non peggiorare recupero).

Tabella 2 – Strumenti di gestione della crisi a confronto

StrumentoCos’èSoggetti coinvoltiEffetti e VantaggiLimiti e Svantaggi
Accordi stragiudiziali privati (piani di rientro, saldo e stralcio)Intese volontarie col singolo creditore o con più creditori, senza intervento del giudice.Debitore e ciascun creditore aderente. Nessun terzo obbligato. Possibile supporto consulenti ma informale.Massima flessibilità (qualsiasi rateizzazione o riduzione che le parti accettano) .<br>– Rapidità e riservatezza (nessuna pubblicità o procedura) .<br>– Evita costi di procedura concorsuale.<br>– Può preservare rapporti commerciali futuri (dimostra buona volontà del debitore).Non vincola i creditori dissenzienti: basta uno che non aderisce per avere azioni legali .<br>– Nessun automatic stay: se non c’è accordo di tutti, possibili pignoramenti paralleli .<br>– Rischio revocatoria pagamenti preferenziali se poi fallimento (salvo piano attestato) .<br>– Nessun intervento di terzi: tutto dipende dalla volontà e fiducia reciproca (il debitore può non avere forza contrattuale con grandi creditori).
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)Piano di rilancio/ristrutturazione con adesione volontaria dei creditori chiave, asseverato da un esperto indipendente e facoltativamente pubblicato.Debitore + creditori aderenti.<br>Attestatore professionista indipendente che valuta veridicità dati e fattibilità piano .<br>Nessuna approvazione tribunale (solo pubblicità su R.I.).Protezione da azioni revocatorie per atti/pagamenti eseguiti in esecuzione del piano (art. 56 co.3 CCII; estesa a revocatoria ordinaria art. 166 co.3 lett.d CCII) .<br>– Maggiore credibilità verso creditori grazie all’attestazione professionale. <br>– Flessibilità di contenuti (non soggetto a percentuali di legge o classi).<br>– Meno costoso del concordato e confidenziale.– Necessita comunque accordo sostanziale dei creditori principali: l’attestatore non vincola i creditori a partecipare .<br>– Nessun blocco legale delle azioni esecutive: se un creditore non sta al gioco, può pignorare (di solito si cerca di “tenerlo buono”) .<br>– Requisiti formali da rispettare: attestatore indipendente, dati corretti, pena decadenza benefici e possibili responsabilità penali per false attestazioni .<br>– Pubblicità vs riservatezza: se non pubblichi, niente protezione revocatoria; se pubblichi, terzi vedono che sei in crisi .
Accordo di ristrutturazione dei debiti (60% – art. 57 CCII)Accordo con >60% creditori per pagamento parziale o dilazionato, omologato dal tribunale.Debitore + creditori che rappresentano ≥60% debiti (per omologa) .<br>Tribunale (omologa).<br>Attestatore (relazione su completezza e attuabilità accordo per omologa).Vincola la maggioranza concordataria e consente omologazione anche se minoranza dissenziente (purché dissenzienti pagati integralmente entro 120 gg scadenza) .<br>– Blocco azioni esecutive su richiesta, durante trattative (fino 4+4 mesi) .<br>– No voto assembleare complesso come concordato; struttura più snella (accordo negoziale già raggiunto).– Richiede consenso preventivo molto alto (non facile da ottenere se creditori numerosi) .<br>– I creditori non aderenti non possono vedere falcidiato il loro credito (devono essere pagati per intero salvo efficacia estesa in casi particolari previsti da legge). Quindi l’accordo ristruttura solo la parte dei consenzienti, gli altri vanno fuori (va trovata finanza per pagarli).<br>– Costi di attestazione e giudiziari per omologa (meno di un concordato ma presenti).
Composizione negoziata (artt. 12-25 CCII)Procedura volontaria e confidenziale di negoziazione assistita da esperto indipendente, con eventuale protezione temporanea (stay) concessa dal tribunale.Debitore (imprenditore commerciale o agricolo, anche “sotto soglia”) .<br>Esperto indipendente nominato da commissione (CCIAA).<br>Tribunale: può concedere misure protettive (stay) e provvedimenti urgenti, ma non omologa accordi.<br>Creditori: coinvolti su base volontaria nelle trattative.– Ambiente protetto e guidato per trattare (esperto facilita accordo).<br>– Sospensione azioni esecutive ottenibile, blocca fallimenti .<br>– Ampia flessibilità: esito può essere accordo stragiudiziale, piano attestato, ADR o preludio a concordato; se risanamento impossibile, accesso a concordato semplificato .<br>– Confidenziale (no pubblicità iniziale, solo se misure protettive si iscrive avvio) .<br>– Incentivi: esenzioni da alcune revocatorie, esonero da obbligo ricapitalizzazione durante trattative, ecc. .<br>– Aperta anche a microimprese (strumento di allerta di fatto).Non impone soluzioni: se creditori non collaborano, può fallire (non c’è cram-down, l’esperto non può obbligare) .<br>– Costringe l’imprenditore a gioco di trasparenza (dati sulla piattaforma) – se aveva “scheletri” possono emergere, e l’esperto può persino ammonire se atti pregiudizievoli .<br>– Misure protettive temporanee: al max 12 mesi, poi creditori possono aggredire se non si conclude accordo .<br>– Esperto senza poteri autoritativi: può solo ammonire in caso di atti pregiudizievoli. L’onere decisionale resta sull’imprenditore (non è come un commissario).
Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII)Procedura concorsuale giudiziale in cui il debitore propone ai creditori un piano di ristrutturazione (in continuità o liquidatorio) da votare e omologare.Debitore (imprenditore fallibile) .<br>Tribunale (ammissione, omologa).<br>Commissario giudiziale (vigilanza durante procedura).<br>Creditori: votano la proposta (maggioranze per classi).<br>Attestatore (relazione di fattibilità e veridicità).Sospende tutte le azioni esecutive dal giorno dell’ammissione (automatic stay) e blocca maturazione interessi chirografari .<br>– Possibilità di continuare l’attività sotto protezione per concordati in continuità (niente pignoramenti, contratti possono proseguire con autorizzazioni).<br>– Pagamenti parziali ai creditori con effetto esdebitativo: dopo omologa, il debitore è libero dal residuo (se persona fisica) .<br>– Strumenti vari: suddivisione in classi, trattamento differenziato creditori, stralcio debiti chirografari anche significativo (nessuna % minima di legge dal 2022) .<br>– Possibile cram-down di classi dissenzienti se certe condizioni (merito tribunale) – consente di superare voto contrario di minoranze qualificate.Procedura lunga e complessa (spese legali, perizie, 1-2 anni per completare se molto complessa) .<br>– Necessita voto favorevole dei creditori: se proposta non convincente viene bocciata → si tramuta in fallimento. Quindi è rischiosa: debitore perde tempo e controllo e può finire peggio .<br>– Durante la procedura, poteri debitore limitati: commissario autorizza atti gestione straordinaria, c’è vigilanza costante.<br>– Pubblicità negativa e perdita di fiducia di mercato: clienti e fornitori lo vengono a sapere, spesso rescindono contratti, banche segnalano in Centrale Rischi come “in concordato” (difficile avere nuovo credito) .
Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII)Procedura concorsuale liquidatoria senza voto dei creditori, riservata a esito composizione negoziata fallito, per liquidare patrimonio sotto controllo tribunale.Debitore (dopo comp. negoziata fallita) .<br>Tribunale (omologa decisionale).<br>Liquidatore giudiziale (nominato dal tribunale all’omologa, esegue liquidazione) .<br>Creditori: non votano, possono solo fare osservazioni o opposizione dopo omologa.Niente voto dei creditori → procedura rapida e non ostacolabile dalle minoranze .<br>– Anche piccole imprese e agricole possono usarla (estende i vantaggi del concorso a soggetti prima confinati al sovraindebitamento) .<br>– Permette di evitare fallimento e gestire liquidazione in modo più efficiente: si può vendere azienda in blocco, scegliere liquidatore esperto (spesso lo stesso che conosce già situazione) .<br>– Tempi contenuti: 60 gg da relazione finale per proporlo, procedura di omologa snella, poi liquidazione concentrata .<br>– Debitore, se persona fisica, può chiedere esdebitazione residui dopo (come in fallimento) .Accesso limitato: solo se composizione negoziata svolta correttamente e nessun accordo riuscito. Non è scelta libera iniziale, ma “piano B” appunto .<br>– È liquidatorio puro: l’imprenditore perde l’azienda (cessa attività). Non adatto se si voleva salvare impresa in continuità .<br>– I creditori privilegiati e garantiti vanno comunque soddisfatti in ordine di prelazione dal ricavato, come in fallimento (non li puoi alterare senza consenso). Quindi se patrimonio scarso e creditori ipotecari saturano tutto, i chirografari prenderanno zero – e il tribunale potrebbe non omologare se ritiene che in fallimento avrebbero preso qualcosa (es. vantaggi d’azione) .<br>– Necessita che l’imprenditore abbia agito in buona fede in comp. negoziata: se emergono condotte opportunistiche, tribunale può rigettare (già prassi in alcune decisioni: Trib. Milano 31/3/25, Trib. Bologna 18/3/25) .<br>– Non consente di “scaricare” selettivamente debiti: tutti i creditori concorrono e ricevono proporzionalmente al realizzo sui beni (no continuità per la stessa società, solo eventuale cessione a terzi) .

Tabella 3 – Strumenti di protezione del patrimonio personale dell’imprenditore

Strumento di protezioneChi può adottarloCosa fa/come proteggeLimiti e Note
S.r.l. e forma societaria di capitaliQualsiasi imprenditore che costituisca una società distinta (S.r.l., S.p.A.).Separa il patrimonio della società dai beni personali dei soci: i creditori della società possono aggredire solo i beni sociali, non la casa o il conto personale del socio (art. 2462 c.c.) .– Soci non responsabili oltre conferimenti, salvo garanzie personali prestate o abuso forma (casi eccezionali) .<br>– Amministratori però esposti per mala gestio (azione creditori ex art. 2476 c.c., art. 2394 c.c. se S.p.A.) .<br>– Richiede gestione corretta: in caso di insolvenza, non prelevare beni sociali indebitamente (sennò si perde beneficio limitazione per responsabilità, configurandosi distrazione) .<br>– Se società unipersonale, rispettare obblighi (capitale interamente versato, pubblicità) per non incorrere in responsabilità socio unico .
Fondo PatrimonialeConiugi (o uniti civilmente) – costituzione tramite atto notarile di beni in fondo.I beni conferiti (es. casa familiare) diventano vincolati ai bisogni famiglia. I creditori per debiti estranei ai bisogni familiari non possono eseguirvi pignoramento (art. 170 c.c.) .– Interpretazione restrittiva: debiti d’impresa spesso considerati indirettamente destinati a famiglia (redditualità per nucleo). Cass. 2025: onere debitore provare estraneità e conoscenza creditore, difficile da soddisfare .<br>– Revocabile se costituito dopo che i debiti sono sorti (entro 5 anni, revocatoria ordinaria; immediata ex art. 2929-bis c.c. per atti gratuiti) .<br>– Utile solo se fatto molto tempo prima e per prevenire aggressioni per debiti futuri non legati all’impresa (es. professionista che vuole salvare casa da futuri rischi non d’impresa).<br>– Non applicabile ai single o conviventi non sposati (solo coniugi).
Trust (autodichiarato o con terzo trustee)Qualunque disponente (imprenditore può porre beni personali in trust a favore famigliari o scopi).Il bene in trust esce dalla disponibilità del disponente e viene gestito dal trustee per i beneficiari; è segregato e in linea di principio inaccessibile ai creditori personali del disponente.Se fatto in prossimità della crisi, può essere considerato atto in frode: fortemente revocabile in fallimento (Cass. 34445/2019 – trust liquidatorio revocato perché istituito a ridosso insolvenza) ; possibile anche sequestro penale per sottrazione fraudolenta a creditori.<br>– Necessita finalità legittima e anticipo sui tempi: un trust familiare creato anni prima dei debiti può reggere; fatto “all’ultimo”, è uno “schermo” trasparente per il giudice.<br>– Costo e complessità alti (atto notarile, gestione trustee professionale).
Polizze vita e fondi pensionePersona fisica contraente di polizza vita (con beneficiari terzi); aderente a fondo pensione complementare.Impignorabilità parziale: le somme dovute dall’assicuratore al beneficiario di polizza vita non sono pignorabili prima che siano corrisposte (art. 1923 c.c.); la posizione in un fondo pensione è impignorabile (nei limiti di legge). Quindi capitali investiti lì sono tendenzialmente al sicuro dai creditori del contraente.Liquidità bloccata per il debitore: non può riscattare liberamente polizza/fondo se c’è vincolo di impignorabilità (se riscattasse, esce e diventa pignorabile).<br>– Strumento di contorno: utile per tutelare somme destinate ai familiari (es. TFM investito in polizza a favore moglie).<br>– Non protegge da creditori se giudice accerta che la polizza è stata sottoscritta per frodare creditori (potrebbe ipotizzarsi abuso, ma in genere è una tutela legalmente concessa).

Nota: Gli strumenti vanno sempre utilizzati in bonis e con trasparenza: spostare beni o vincolarli quando si è già insolventi può configurare reati (es. sottrazione fraudolenta) oltre che essere inefficace legalmente. La migliore strategia è una pianificazione patrimoniale preventiva, unita a comportamenti corretti per evitare cause di responsabilità.

Conclusione

La crisi di un’azienda di pulizie industriali indebitata rappresenta una sfida complessa, ma come abbiamo visto esistono molti strumenti giuridici per difendersi e, in tanti casi, superarla. Dall’analisi dei debiti per tipologia (capire chi e cosa ha il “grilletto facile”) all’attivazione di accordi o procedure, l’imprenditore debitore deve adottare un approccio lucido e proattivo. È essenziale agire per tempo, non aspettare il punto di non ritorno . In questa guida abbiamo esaminato come distinguere le priorità (dipendenti, fisco, fornitori cruciali), come sfruttare le opportunità normative (concordati, piani attestati, comp. negoziata) e come tutelare sé stessi sul piano personale. La legge, oggi più che mai, offre strumenti di salvaguardia per chi opera in buona fede: dalla composizione negoziata con l’aiuto di un esperto, alle nuove possibilità di transazione fiscale , fino alla esdebitazione che concede all’imprenditore onesto di ripartire senza il macigno dei debiti pregressi .

Va sottolineato che ogni situazione di crisi è un caso a sé: l’applicazione delle norme e delle soluzioni va calibrata sui numeri reali, sui soggetti coinvolti e sulle cause specifiche. Affidarsi a professionisti esperti in diritto della crisi d’impresa è fondamentale per evitare errori e cogliere le opportunità (ad esempio, capire se conviene un piano “in continuità” o se è meglio liquidare e concentrarsi su un fresh start altrove). L’esperienza dimostra che molte aziende “salvabili” sono state perse solo per aver tardato l’azione o per aver compiuto passi sbagliati. Al contrario, casi che sembravano disperati sono stati risolti con strategie legali mirate e negoziazioni intelligenti.

In definitiva, il messaggio per l’imprenditore indebitato è duplice: non isolarti (cerca aiuto tecnico subito) e non disperare. Il nostro ordinamento – anche per impulso dell’Europa – è passato da una logica punitiva ad una logica di recupero delle imprese in crisi e di tutela del debitore meritevole. Questa guida ha cercato di fornire un quadro avanzato e completo di tali strumenti. Usali, prima che sia troppo tardi.

Se la tua azienda che opera nella pulizia industriale, igienizzazione di capannoni, pulizia impianti produttivi, sanificazioni o servizi continuativi per industrie e logistiche si trova in difficoltà a causa dei debiti, fatti aiutare da professionisti esperti per bloccare le procedure, ridurre i debiti e salvare la tua attività. La legge è dalla parte di chi agisce per risolvere, non di chi scappa: prendi in mano la situazione e costruisci la tua via d’uscita dalla crisi.

Fonti Normative e Giurisprudenziali (Agg. Ottobre 2025)

  • Codice Civile: art. 2462 (responsabilità socio S.r.l.) ; art. 2086 c.c. (assetti adeguati, obbligo amministratori) ; art. 2257 c.c. (gestione spetta ad amministratori) ; art. 2394 c.c. (azione creditori sociali verso amministratori) ; art. 2476 co.6 c.c. (azione responsabilità verso amministratori S.r.l.) ; art. 2495 c.c. (cancellazione società – responsabilità soci e liquidatori) ; art. 2560 c.c. (responsabilità acquirente d’azienda per debiti risultanti da scritture) ; art. 2645-ter c.c. (vincoli di destinazione) ; art. 2697 c.c. (onere della prova, es. su debiti fondo patrimoniale) ; art. 2704 c.c. (data certa opponibilità atti, rilevante per piani attestati) ; art. 2729 c.c. (presunzioni semplici, usate in revocatorie di trust ecc.); art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale, “scudo” S.r.l. eccezione a regola generale); art. 2901 c.c. (azione revocatoria ordinaria: atti a titolo gratuito 2 anni, onerosi con mala fede 5 anni) ; art. 2929-bis c.c. (espropriazione beni oggetto di vincoli di indisponibilità o trust in frode, senza giudizio) ; art. 812 c.c. (beni immobili, rilevante per ipoteche esattoriali su “prima casa”).
  • Codice di Procedura Civile: art. 474 ss. c.p.c. (titoli esecutivi: decreto ingiuntivo, sentenza, cambiali) ; art. 612-614 c.p.c. (opposizioni esecuzione e atti esecutivi) ; art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione: contestazione diritto a procedere) ; art. 617 c.p.c. (opposizione atti esecutivi: vizi formali entro 20 gg); art. 495 c.p.c. (conversione del pignoramento: possibilità di sostituire bene pignorato con somma, depositando 1/6 e il resto rateizzato) ; art. 624 c.p.c. (sospensione dell’esecuzione su istanza del debitore per gravi motivi, utilizzata se ad es. concordato depositato in attesa ammissione).
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12.01.2019 n. 14, e succ. modif.): art. 2, co.1, lett. d) CCII (definizione di “impresa minore” – soglie €300k attivo, €200k ricavi, €500k debiti) ; art. 12-25 CCII (Composizione negoziata della crisi – introdotta da D.L. 118/2021) ; art. 25-sexies CCII (Concordato semplificato liquidatorio, introdotto da D.L. 118/21) ; art. 56 CCII (Piano attestato di risanamento) ; art. 57-64 CCII (Accordi di ristrutturazione dei debiti – 60%) ; art. 63-bis CCII (Accordi agevolati 30%); art. 64-bis CCII (Accordi ad efficacia estesa); art. 88 CCII (Transazione fiscale e contributiva nel concordato preventivo – consente falcidia tributi senza obbligo pagamento integrale IVA/ritenute, come innovato da D.L. 125/2020 e L. 159/2020) ; art. 90 CCII (Concordato in continuità diretta e indiretta); art. 94 CCII (classi di creditori, trattamento differenziato); art. 109 CCII (maggioranze per approvazione concordato); art. 112 CCII (contenuto minimo proposta concordato liquidatorio, abrogazione soglia 20% con D.Lgs 83/2022); art. 119 CCII (effetti dell’omologazione: concordato vincola tutti i creditori anteriori); art. 121 CCII (Soggetti assoggettabili a liquidazione giudiziale: imprenditori commerciali non piccoli – no soglia 30k esplicita, ma richiama non dimostrazione requisiti impresa minore) ; art. 164 CCII (Azione revocatoria fallimentare: atti a titolo gratuito 2 anni, pagamenti preferenziali 6 mesi, pagamenti anomali creditori privilegiati 1 anno; piani attestati esenti ex art. 166 co.3) ; art. 169 CCII (domanda concordato sospende esecuzioni su beni); art. 180 CCII (omologazione concordato preventivo anche in caso di voto contrario classi se non alterazione fairness – cram down); art. 231 CCII (liquidazione controllata sovraindebitati – esdebitazione 3 anni se incapiente); art. 277 CCII (esdebitazione persona onesta e meritevole, automatica); art. 390 CCII (norme transitorie: co. 2 su pendenze procedure fallimentari/accordi – vedi delega fiscale 2023 attuazione su CNC).
  • Leggi speciali e fiscali: D.P.R. 29.09.1973 n. 602, art. 76 (Divieto espropriazione immobiliare prima casa: introdotto da D.L. 69/2013) ; art. 77 (ipoteca esattoriale; soglia €20k) ; D.Lgs. 18.12.1997 n. 471, art. 13 (Sanzione 30% per omesso versamento tributi oltre 90gg) ; D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, art. 12 (cumulo giuridico sanzioni, non applicabile a omessi versamenti – Cass. 19972/2023) ; D.L. 30.09.2003 n. 269, art. 7 (introduzione avviso di addebito INPS dal 2011); L. 27.01.2012 n. 3 (vecchia legge sovraindebitamento, abrogata dal CCII) ; L. 07.08.2012 n. 134 (ha inserito esdebitazione dell’incapiente nelle procedure sovraindebitamento, ora rifluita in CCII) ; D.L. 24.08.2021 n. 118 conv. L. 147/2021 (introduzione composizione negoziata e concordato semplificato) ; D.Lgs. 17.06.2022 n. 83 (Correttivo CCII 2022, recepimento Dir. UE 2019/1023, ha eliminato percentuale minima concordato liquidatorio e modificato transazione fiscale); D.Lgs. 15.09.2022 n. 149 (Riforma giustizia, competenza composizione negoziata); D.Lgs. 13.10.2023 n. 136 (“Correttivo ter” CCII, attuazione delega fiscale, ha esteso transazione fiscale alla composizione negoziata) .
  • Normativa penale-tributaria: D.Lgs. 10.03.2000 n. 74, art. 10-bis (omesso versamento ritenute sopra €150k = reato) ; art. 10-ter (omesso versamento IVA sopra €250k = reato) ; art. 13 (causa non punibilità se debiti sanati prima dibattimento); L. 11.11.1983 n. 638 (conv. D.L. 463/83), art. 2 co.1-bis (omesso versamento contributi previdenziali dipendenti > €10k = reato) ; R.D. 16.03.1942 n. 267 (vecchia legge fallimentare) art. 216 (bancarotta fraudolenta e preferenziale), art. 217 (bancarotta semplice).
  • Giurisprudenza di legittimità (Cassazione) – Civile:
  • Cass. Civ., Sez. Unite, 12/03/2013 n. 6070: principio successorio post-cancellazione società (obbligazioni si trasferiscono a soci nei limiti, etc.) .
  • Cass. Civ., Sez. III, 12/09/2014 n. 19270: interpretazione art. 76 DPR 602/73 retroattiva – impignorabilità prima casa applicabile anche a procedure pendenti (precedente poi consolidato da norme) .
  • Cass. Civ., Sez. Unite, 27/12/2016 n. 26988 e SS.UU. 08/02/2017 n. 344/17: (non citate nel testo ma riferimenti storici su falcidia IVA; oggi superati da riforma, menzionati in dottrina).
  • Cass. Civ., Sez. I, 05/07/2016 n. 13719: (in studiorebecca) criteri per giudice su attitudine piano attestato (revocatoria fallimentare, giudizio ex ante) .
  • Cass. Civ., Sez. I, 29/07/2016 n. 15960: (non citata, su revocatoria pagamenti in piano attestato ante 2012).
  • Cass. Civ., Sez. I, 25/10/2019 n. 27019: (non citata, su estensione fallimento a società nuova ex art. 147 l.fall se continuazione).
  • Cass. Civ., Sez. I, 07/10/2019 n. 24934: in fallimento, credito mantenimento ex coniuge è chirografo con privilegio limitato ex 2751-bis, non superprivilegiato .
  • Cass. Civ., Sez. I, 21/11/2019 n. 34445: trust liquidatorio revocato perché istituito a ridosso dell’insolvenza (abuso di trust) .
  • Cass. Civ., Sez. I, 30/01/2020 n. 3819: (massimata nel testo) conferma falcidiabilità IVA per procedure aperte dopo recepimento direttiva UE (punto evolutivo normativo) .
  • Cass. Civ., Sez. Un., 06/05/2021 n. 8542: nullità fideiussioni omnibus ABI (clausole standard anti-concorrenziali ex art. 2 L. 287/90) .
  • Cass. Civ., Sez. I, 29/07/2021 n. 21761: accordi di separazione coniugi – sono atti negoziali ordinari, revocabili ex art. 2901 c.c. (citata come analogia per revocabilità atti destinazione) .
  • Cass. Civ., Sez. VI-III, 08/02/2021 n. 2904: onere creditore provare che debito è per bisogni familiari per aggredire beni fondo patrimoniale; attinenza generica al lavoro non basta .
  • Cass. Civ., Sez. I, 30/08/2021 n. 23745: (non citata, su prededucibilità crediti professionisti pre-concordato).
  • Cass. Civ., Sez. V, 13/10/2021 n. 30342: impignorabilità prima casa non si applica a misure penali (sequestro preventivo per reati tributari) .
  • Cass. Civ., Sez. I, 04/08/2022 n. 23963: pagamenti preferenziali prima del fallimento possono generare azione vs amministratori per danno a creditori (con riferimento a Eutekne) .
  • Cass. Civ., Sez. I, 20/01/2023 n. 1476: (non citata, forse su transazione fiscale).
  • Cass. Civ., Sez. III, 06/04/2023 n. 9479: clausole abusive nei contratti bancari: se presenti, debitore può opporsi a D.I. tardivamente (tutela consumatore) .
  • Cass. Civ., Sez. I, 14/09/2023 n. 23659: azione responsabilità amministratori: prescrizione decorre da dichiarazione di fallimento, salvo occultamento doloso (massima Unijuris) .
  • Cass. Civ., Sez. V, ord. 16/03/2023 n. 7177: fondo patrimoniale e debiti d’impresa: ipoteca esattoriale legittima se debito anche indirettamente familiare (non escluso solo perché d’impresa) .
  • Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. 20/07/2023 n. 21438 (rel. Fanticini): fondo patrimoniale non scudo assoluto; onere debitore provare estraneità debito a bisogni familiari e consapevolezza creditore .
  • Cass. Civ., Sez. III, ord. 16/12/2024 n. 32759: improcedibilità esecuzione esattoriale su “prima casa” unica non lusso anche se pignoramento avviato prima del 2013 (con obbligo cancellazione) .
  • Cass. Civ., Sez. I, ord. 30/01/2025 n. 2223: soglia di €30.000 di debiti scaduti va accertata al momento della dichiarazione di fallimento; irrilevanti fatti successivi emergenti in reclamo ex art. 18 L.F. (principio di diritto) .
  • Giurisprudenza di merito e prassi:
  • Corte App. Bologna 2024: responsabilità soci silenti per omesso controllo (familiare amministratore di fatto) .
  • Tribunale Milano, Sez. Fall., 31/03/2025 (Osservatorio Insolvenza): inammissibilità concordato semplificato se difetto requisiti formali – rigettata domanda perché debitore non aveva seguito iter corretto (richiamato da Iusletter 18/3/25) .
  • Tribunale Bologna, decr. 18/03/2025: concordato semplificato negato per insufficiente relazione esperto (Iusletter, idem sopra) .
  • Tribunale Bergamo 2023: utilità comparativa concordato semplificato – non omologabile se una categoria (chirografari) prende zero ma avrebbe preso qualcosa in fallimento (citato in dottrina) .
  • Tribunale Napoli, Sent. 15/06/2024 n. 6181: opposizione a D.I. per forniture – esempio di esito (cita DirittoPratico) .
  • Tribunale Roma, varie ord. 2022-23: misure protettive composizione negoziata concesse per intero periodo (prassi).
  • Linee guida CNDCEC sulla composizione negoziata (28/09/2021): indicazioni operative per esperti nominati (D.M. Giustizia).
  • Dati Unioncamere 2025 – Osservatorio Composizione Negoziata: 3055 istanze dal 15/11/2021 al 30/06/2025; 327 imprese risanate (19%), 1693 chiuse; +93% domande 1º sem 2025 vs 2024 .

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La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni rapidamente e nel modo giusto.


Perché un’Azienda di Prodotti per la Pulizia Industriale va in Debito

  • aumento dei costi di tensioattivi, solventi, imballaggi, etichette e trasporto
  • pagamenti lenti da parte di imprese, cooperative, industrie e strutture ricettive
  • magazzino immobilizzato tra taniche, fusti, detergenti concentrati e semilavorati
  • costi elevati di certificazioni, normative e adeguamenti HACCP
  • spese per logistica, spedizioni e gestioni rifiuti
  • riduzione o revoca dei fidi bancari
  • investimenti in macchinari di miscelazione e imbottigliamento

Il problema principale non è la mancanza di clienti, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento del conto aziendale
  • blocco dei fidi
  • sospensione delle forniture di chimici e imballaggi
  • decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi
  • sequestro di fusti, prodotti, macchinari e attrezzature
  • impossibilità di evadere ordini e consegne programmate
  • perdita di clienti strategici e contratti ricorrenti

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Un avvocato specializzato può:

  • fermare pignoramenti e atti esecutivi
  • sospendere richieste di rientro immediate
  • proteggere conti correnti e liquidità
  • bloccare iniziative di Agenzia Riscossione

Prima si mette al sicuro l’impresa, poi si interviene sui debiti.


2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto

Nella maggior parte dei casi emergono:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori nelle cartelle esattoriali
  • costi e commissioni bancarie anomale

Una parte consistente del debito può essere tagliata o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili

Soluzioni disponibili:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici
  • rinegoziazione dei fidi e finanziamenti
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • accesso alle definizioni agevolate

4. Usare strumenti legali potentissimi che bloccano TUTTI i creditori

Nei casi più gravi si possono attivare:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di ristrutturazione
  • Concordato minore
  • (nei casi estremi) Liquidazione controllata

Permettono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte del debito, sospendendo tutte le azioni esecutive.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per salvare davvero un’azienda del settore detergenza serve un professionista con competenze specifiche.
L’Avv. Giuseppe Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) – negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Un profilo ideale per bloccare i creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende del settore pulizia industriale e chimica.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della situazione debitoria
  • blocco urgente di pignoramenti e decreti ingiuntivi
  • riduzione dei debiti non dovuti
  • ristrutturazione del debito con piani personalizzati
  • protezione di magazzino, fusti, semilavorati e linee produttive
  • trattative dirette con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela completa dell’impresa e dell’imprenditore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di prodotti per la pulizia industriale non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e completamente legale, puoi:

  • bloccare subito i creditori,
  • ridurre davvero i debiti,
  • mantenere continuità produttiva e commerciale,
  • salvare il futuro della tua attività.

Agisci adesso.

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Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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