Se la tua azienda produce, importa o distribuisce oli lubrificanti industriali, grassi tecnici, fluidi idraulici, oli per macchinari, lubrorefrigeranti, emulsioni, additivi e prodotti chimici per officine, industrie, manutentori e automotive, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire immediatamente per proteggere l’attività.
Nel settore dei lubrificanti industriali, ritardi nelle forniture bloccano linee produttive, impianti e officine: i clienti non possono aspettare. Ogni problema di liquidità può quindi trasformarsi rapidamente in penali, recessi contrattuali e perdita di clienti strategici.
Perché le aziende di oli, grassi e lubrificanti accumulano debiti
- aumento dei costi delle basi lubrificanti, additivi e prodotti chimici
- rincari nei trasporti e nelle materie prime importate
- pagamenti lenti da parte di officine, industrie e rivenditori
- ritardi nei versamenti IVA, contributi e imposte
- magazzini complessi con molti formati, viscosità e specifiche tecniche
- difficoltà ad ottenere fidi bancari adeguati ai volumi d’acquisto
- investimenti non recuperati in impianti, stoccaggi e certificazioni
Cosa fare subito per difendersi
- far analizzare l’intera posizione debitoria da un professionista competente
- verificare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo pesanti che soffocano la liquidità
- richiedere subito la sospensione di pignoramenti o azioni esecutive
- proteggere i rapporti con fornitori strategici (chimici, additivi, confezionamento)
- usare gli strumenti di legge per ristrutturare o rinegoziare i debiti
I rischi se non intervieni rapidamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di oli, additivi e prodotti chimici essenziali
- impossibilità di rispettare ordini verso officine e industrie
- perdita di clienti fidelizzati e rivenditori
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina su scala nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. È inoltre:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
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Introduzione
Una crisi d’impresa può colpire anche aziende consolidate nel settore degli oli, grassi e lubrificanti per uso industriale. Quando un’azienda di questo tipo accumula debiti – fiscali, verso fornitori, banche o altri soggetti – occorre agire con tempestività e competenza per difendere l’impresa e i suoi esponenti da conseguenze peggiori. L’ordinamento italiano, specialmente dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), mette a disposizione strumenti avanzati di risanamento e procedure concorsuali volte a gestire la crisi, privilegiando ove possibile la continuazione dell’attività produttiva . Questa guida approfondita (aggiornata a ottobre 2025) fornirà un quadro completo – con taglio sia giuridico che pratico – delle possibili azioni dal punto di vista del debitore: dalle misure difensive immediate fino alle soluzioni di ristrutturazione del debito (concordato preventivo, accordi e piani attestati, transazione fiscale, ecc.), includendo le responsabilità personali di soci e amministratori. Il tutto è corredato da sentenze recenti, riferimenti normativi italiani aggiornati, tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di Domande & Risposte per chiarire i dubbi più comuni.
Struttura della guida: Inizieremo classificando le tipologie di debiti e i relativi rischi per l’azienda. Poi distingueremo le strategie a seconda che l’impresa sia ancora operativa oppure già in fase di liquidazione o insolvenza conclamata. Esamineremo gli strumenti di risanamento previsti dal legislatore (dai piani stragiudiziali ai procedimenti concorsuali), con particolare attenzione al concordato preventivo (nelle varianti in continuità e liquidatoria) e agli accordi con il Fisco (transazione fiscale). Dedicheremo spazio alle possibili responsabilità personali in capo a soci e amministratori, spesso preoccupazione primaria per imprenditori e professionisti. Seguiranno casi pratici simulati inerenti un’azienda del settore in esame, per illustrare concretamente come applicare gli strumenti discussi. Infine, una sezione FAQ – Domande e Risposte riassumerà le questioni più frequenti, e varie tabelle riepilogative faciliteranno la comprensione comparativa degli istituti. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate sono elencate nella sezione finale, a garanzia dell’affidabilità e aggiornamento delle informazioni fornite.
Nota: Il linguaggio utilizzato manterrà un tenore giuridico avanzato, adatto a professionisti (avvocati, consulenti) ma con uno stile divulgativo per essere fruibile anche da imprenditori e privati. È fondamentale per il debitore muoversi informato e con prudenza, poiché scelte errate o tardive potrebbero aggravare la situazione e esporre a conseguenze anche personali. Al contrario, conoscere i propri diritti e gli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento permette di difendersi efficacemente e, in molti casi, di salvare l’azienda o almeno ridurre i danni.
Tipologie di debiti e rischi per l’azienda indebitata
In una realtà produttiva che commercia o produce oli, grassi e lubrificanti industriali, i debiti aziendali possono avere origine diversa. È essenziale distinguere le varie categorie di debito, perché ciascuna comporta rischi specifici e può richiedere strategie difensive differenti. Qui esamineremo i principali tipi di esposizione debitoria: debiti fiscali, debiti verso fornitori, debiti bancari e finanziari, e altre passività rilevanti. Capire la natura del debito aiuta il management e i consulenti legali a valutare le possibili mosse: ad esempio, i debiti tributari potrebbero essere oggetto di rateizzazioni o definizioni agevolate, mentre l’insoluto verso fornitori può sfociare in decreti ingiuntivi o istanze di fallimento. Vediamo in dettaglio.
Debiti fiscali e contributivi
I debiti fiscali (verso l’Erario) e contributivi (verso enti previdenziali) rappresentano spesso una quota importante dell’indebitamento di un’impresa in difficoltà. Questi debiti includono imposte non versate (IVA, IRES, IRAP), ritenute operate e non pagate, contributi previdenziali dei dipendenti non versati, ecc. I rischi legati ai debiti tributari sono particolarmente insidiosi: l’Amministrazione finanziaria gode di poteri di riscossione privilegiati (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti) e, in molti casi, di cause di prelazione (privilegi fiscali) che le garantiscono una posizione preferenziale rispetto ad altri creditori. Inoltre, alcuni mancati pagamenti possono configurare illeciti amministrativi o penali: ad esempio, l’omesso versamento di IVA oltre una certa soglia (oggi €250.000 annui) o di ritenute oltre €150.000 annui costituisce reato tributario . Dunque, il debitore deve considerare anche eventuali profili di responsabilità personali per gli amministratori in caso di prolungata omissione (tema che approfondiremo più avanti).
Dal punto di vista difensivo, una prima azione è verificare la possibilità di ottenere una rateizzazione o di aderire a misure di definizione agevolata dei carichi fiscali. L’ente di riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) consente generalmente la dilazione fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi anche rilevanti, con estensioni fino a 120 rate in casi di comprovata difficoltà. Inoltre, negli ultimi anni sono state introdotte diverse “rottamazioni” delle cartelle esattoriali: ad esempio la rottamazione-quater (prevista dalla legge n.197/2022) permette di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione pagando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni, in un massimo di 18 rate fino al 2027 . Tali definizioni agevolate possono ridurre drasticamente il carico fiscale e sono strumenti da cogliere se disponibili, ma vanno attivate entro le scadenze di legge e rispettando i pagamenti (pena la decadenza dai benefici).
Oltre alle soluzioni amministrative, in sede concorsuale esiste la transazione fiscale, disciplinata ora dal CCII (già art.182-ter l.fall.). Si tratta di un accordo che il debitore propone all’Erario all’interno di un piano di risanamento omologato, accordo di ristrutturazione o concordato preventivo, al fine di pagare i debiti tributari in modo parziale e/o dilazionato. La transazione fiscale consente anche di stralciare sanzioni e interessi e – nei limiti della convenienza rispetto alla liquidazione – ridurre il capitale d’imposta dovuto . L’ammissione che il Fisco accetti meno del 100% nasce dalla constatazione che, se l’azienda fallisse, l’Erario (pur privilegiato) probabilmente non incasserebbe l’intero credito; pertanto è ragionevole accetti un pagamento parziale ma tempestivo se risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria . In ogni caso, un professionista indipendente deve attestare che l’offerta al Fisco è almeno pari (o migliorativa) di quanto l’Erario otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale .
Va segnalato che la normativa recente ha introdotto limiti anti-abuso per evitare che imprese “sostanzialmente decotte” usino il concordato solo per abbattere debiti fiscali. In particolare, il D.Lgs. 136/2024 (c.d. “correttivo-ter” del Codice della crisi) preclude l’omologazione forzosa della transazione fiscale (cioè senza il voto favorevole del Fisco) per le aziende i cui debiti tributari superino l’80% del totale indebitamento o che abbiano tenuto condotte fiscalmente abusive . In altre parole, se l’impresa ha accumulato debiti tributari abnormi finanziando la gestione de facto con le imposte non versate, il tribunale non potrà imporre d’ufficio l’accordo al Fisco (cram-down) in caso di dissenso di quest’ultimo. Ciò non impedisce però di proporre un concordato: semplicemente, l’Erario avrà potere di veto se rifiuta l’offerta, salvo che il debitore riesca a ottenere la sua adesione volontaria . Questa stretta anti-abuso evidenzia come un massiccio indebitamento fiscale renda più complesso il risanamento: sarà necessario offrire al Fisco percentuali di soddisfacimento molto robuste (le soglie minime di legge per il cram-down fiscale sono state innalzate nel 2023) , oppure ricorrere a strumenti diversi (es. accordi fuori dal CCII con pagamento integrale delle imposte dilazionato, se fattibile).
Un ultimo aspetto critico: durante le trattative o procedure concorsuali, gli atti di riscossione individuale del Fisco possono essere sospesi. Ad esempio, presentando un’istanza di concordato preventivo “in bianco” o ottenendo misure protettive nella composizione negoziata, l’azienda può bloccare temporaneamente nuove cartelle, pignoramenti o fermi amministrativi, evitando il collasso immediato della produzione. Questo “respiro” va tuttavia impiegato per definire al più presto un piano sostenibile, perché una volta decorsi i termini di protezione o in caso di rigetto del piano, l’aggressione fiscale riprenderà con vigore.
In sintesi, i debiti fiscali vanno affrontati proattivamente: verificare subito se si può rateizzare o aderire a sanatorie (rottamazioni); se la situazione è grave, valutare una transazione fiscale all’interno di un accordo o concordato, ricordando che serve l’assenso (o almeno la convenienza evidente) per il Fisco. Pagare almeno in parte i debiti con risorse esterne migliora la credibilità della proposta. Non fare nulla espone l’impresa a misure esecutive dure (pignoramenti di conti, macchinari, ipoteche su immobili aziendali) e gli amministratori a possibili contestazioni penali per i tributi non versati.
Debiti verso fornitori
Le forniture di materie prime e servizi sono vitali per un’azienda industriale: nel nostro caso, ad esempio, il continuo approvvigionamento di oli base, additivi, imballaggi, ecc. Un debito verso fornitori sorge tipicamente dal mancato pagamento di fatture per acquisti, trasporti o altre prestazioni. Questi debiti hanno natura chirografaria (non garantita), pertanto i fornitori, se non pagati, concorrono con gli altri creditori chirografari nel rischio d’inadempimento. Tuttavia, pur essendo “non privilegiati” in un’eventuale procedura concorsuale, i fornitori dispongono di strumenti legali incisivi: principalmente, possono agire rapidamente per via giudiziale per ottenere un decreto ingiuntivo e trasformare il loro credito in un titolo esecutivo. Una volta muniti di titolo, potranno procedere a pignoramenti di beni aziendali (conto corrente, crediti verso clienti, merci in magazzino, ecc.), aggravando la crisi di liquidità dell’impresa debitrice.
Dal punto di vista del debitore, è cruciale gestire in anticipo il rapporto con i fornitori. Una strategia efficace è comunicare tempestivamente ai principali fornitori lo stato di difficoltà e cercare un accordo stragiudiziale di dilazione o saldo a stralcio. Spesso il fornitore ha interesse a mantenere il cliente (soprattutto in settori B2B specializzati come lubrificanti industriali) e può accettare una ristrutturazione del debito commerciale (es.: pagamento del 60% dilazionato in 12 mesi) piuttosto che avviare azioni legali dall’esito incerto. Tali accordi andrebbero formalizzati, eventualmente inserendoli in un piano attestato di risanamento (per dare maggiore tenuta e protezione agli accordi stessi, come vedremo nella sezione sugli strumenti di risanamento).
Tuttavia, se alcuni fornitori sono già passati alle vie di fatto ottenendo decreti ingiuntivi, occorre valutare le mosse difensive. In presenza di un decreto ingiuntivo non ancora definitivo, l’azienda può proporre opposizione se esistono contestazioni sul credito, quantomeno per guadagnare tempo. Ma se il debito è certo e liquido, l’opposizione temeraria va evitata. Una strada più efficace consiste nell’attivare una procedura concorsuale di regolazione della crisi (come un concordato preventivo o la composizione negoziata) che, una volta avviata con ricorso in tribunale, impedisce ai creditori di proseguire le azioni esecutive individuali. Ad esempio, il deposito di un’istanza di concordato preventivo (anche in bianco) produce il blocco delle esecuzioni in corso e preclude nuovi pignoramenti (salvo specifiche autorizzazioni del giudice) . Ciò può fermare sul nascere l’aggressione dei fornitori più impazienti, convogliandoli nella trattativa collettiva della procedura.
Un ulteriore rischio è rappresentato dalla possibile istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) presentata da un fornitore insoddisfatto. Ai sensi della legge, un creditore non pagato con credito certo, scaduto e superiore a determinate soglie (normalmente €30.000, v. art. 15 l.fall. e ora CCII) può chiedere al tribunale l’apertura del fallimento (oggi liquidazione giudiziale) dell’azienda debitrice . Nel nostro caso, se uno o più fornitori vantano fatture impagate per decine di migliaia di euro e ritengono l’impresa insolvente, potrebbero intraprendere questa iniziativa drastica. Dal lato del debitore, difendersi significa dimostrare di non essere in stato di insolvenza: ad esempio, provare in udienza prefallimentare che il debito contestato è sotto la soglia di legge o è scaduto da poco e in via di definizione. La Cassazione ha chiarito che la soglia di esposizione (€30.000) va valutata al momento della decisione sul fallimento, sulla base degli atti dell’istruttoria . Ciò implica che eventuali pagamenti o accordi con i creditori (anche se conclusi prima della sentenza) devono emergere tempestivamente in quella sede, altrimenti non saranno considerati . Quindi, se si riesce a ridurre il debito scaduto sotto soglia – magari pagando alcuni fornitori o perfezionando un piano di rientro – è fondamentale farlo presente al tribunale prima della dichiarazione di insolvenza.
Sintesi dei rischi e soluzioni: i fornitori insoddisfatti possono interrompere le forniture (mettendo a rischio la continuità produttiva) e aggredire il patrimonio aziendale con cause e pignoramenti. La difesa consiste in negoziazioni rapide (rassicurare i fornitori cruciali, offrire garanzie o piani di pagamento) e, se necessario, nel riparo offerto da procedure concorsuali che congelino le azioni esecutive individuali. È bene inoltre evitare trattamenti preferenziali “fai-da-te”: pagare soltanto alcuni fornitori escludendo altri, in fase di insolvenza, può esporre l’azienda (ed eventualmente l’amministratore) ad azioni revocatorie in caso di successivo fallimento, poiché quei pagamenti potrebbero essere considerati preferenziali a danno degli altri creditori. Meglio inquadrare ogni pagamento critico all’interno di un piano complessivo concordato con i creditori o autorizzato dal tribunale.
Debiti bancari e finanziari
Le banche e gli intermediari finanziari rappresentano un’altra classe di creditori rilevante per un’azienda industriale indebitata. Tipicamente si tratta di mutui bancari, affidamenti di conto corrente (scoperti, anticipo fatture), leasing finanziari per macchinari, oppure finanziamenti agevolati ottenuti per investimenti. Questi debiti presentano alcune peculiarità: spesso sono garantiti da pegni o ipoteche su beni aziendali, oppure assistiti da fideiussioni personali dei soci o altre garanzie. Di conseguenza, la banca insolvente ha maggiore forza contrattuale del fornitore chirografario, poiché può rivalersi direttamente sul bene dato in garanzia (es. escutere un’ipoteca su un immobile, escutere la fideiussione del socio, ecc.) senza dover concorrere con altri creditori almeno per la parte garantita.
In caso di tensione finanziaria, le banche tendono ad adottare misure immediate: la revoca degli affidamenti (fidi di cassa e linee di credito) e la richiesta di rientro immediato delle esposizioni. L’effetto può essere devastante per la liquidità aziendale: conti scoperti da coprire, impossibilità di scontare crediti, ecc. Inoltre, l’istituto di credito potrebbe segnalare l’azienda in centrale rischi come cattivo pagatore, innescando un circolo vizioso di restrizione del credito anche con altri operatori. Se la situazione precipita, la banca può avviare l’azione esecutiva sui beni dati in garanzia (ad esempio, iniziare la procedura di espropriazione di un capannone ipotecato, o il ritiro di un macchinario in leasing) e, come i fornitori, ha facoltà di presentare istanza di fallimento se il credito non viene onorato.
Alla luce di ciò, come può difendersi l’impresa debitrice verso le banche? Anzitutto tramite una trattativa di ristrutturazione del debito finanziario. Spesso le banche, di fronte a imprese in temporanea crisi ma ancora vitali, preferiscono rinegoziare i termini piuttosto che portarle al default totale. Questo può tradursi in moratorie (sospensione temporanea delle rate dei mutui), allungamento delle scadenze (piani di rientro più lunghi con rate più basse) o accordi di consolidamento del debito (sostituzione di esposizioni a breve in un finanziamento a medio termine). Tali accordi, se plurimi con diverse banche, possono essere formalizzati in un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII (già art. 182-bis l.fall.), con l’adesione del 60% almeno dei creditori finanziari . Uno strumento utile introdotto dalla riforma è anche la convenzione di moratoria (art. 62 CCII), che consente di cristallizzare le posizioni finanziarie per il tempo necessario a negoziare un piano, purché approvata da creditori rappresentanti una certa percentuale del debito di quella categoria. La convenzione di moratoria vincola anche i dissenzienti della stessa categoria per la durata stabilita, evitando che una banca “fuori dal coro” rovini gli sforzi di ristrutturazione. In pratica, se le maggiori banche finanziatrici dell’azienda sottoscrivono una moratoria, anche le poche dissenzienti ne saranno vincolate (nei limiti di legge) e non potranno agire in modo isolato.
Se la trattativa privata non basta, l’azienda può includere i debiti bancari in una procedura concorsuale. Nel concordato preventivo, ad esempio, le banche sono inserite tra i creditori e possono subire anche un trattamento falcidiato (una decurtazione del credito) se il valore di realizzo del bene in garanzia è inferiore al credito: la legge consente di pagare i creditori ipotecari o pignoratizi “anche non integralmente, purché non meno di quanto otterrebbero in una liquidazione” . Ciò significa che, ad esempio, se la banca ha un’ipoteca per €1 milione su un immobile che in scenario di liquidazione varrebbe solo €600.000 netti per i creditori, nel piano di concordato si potrà proporre di corrispondere €600.000 (eventualmente rateizzati) a saldo dell’intero debito ipotecario – somma che il tribunale può ritenere congrua perché pari al ricavato liquidatorio atteso . La parte residua del credito bancario rimarrebbe chirografaria (quindi verrebbe soddisfatta in percentuale come gli altri crediti non garantiti) . Ovviamente queste proposte devono essere attestate e i calcoli sul valore di realizzo molto rigorosi, perché i creditori garantiti hanno diritto di opposizione se ritengono sottostimato il valore delle garanzie.
Un altro strumento da menzionare è la composizione negoziata della crisi, introdotta nel 2021 (D.L. 118/2021 conv. in L.147/2021) e ora disciplinata nel CCII. Si tratta di un percorso volontario, confidenziale e stragiudiziale, in cui l’imprenditore in crisi, affiancato da un esperto indipendente, negozia con tutti i creditori una soluzione. In tale sede, è possibile coinvolgere le banche per ottenere nuova finanza indispensabile alla continuità (spesso con garanzie pubbliche di mezzo, ad esempio il Fondo centrale di garanzia, su autorizzazione del tribunale). In più, il correttivo 2024 ha previsto la possibilità di stipulare un accordo transattivo anche con il Fisco in composizione negoziata . Pur non essendo un procedimento concorsuale, il tribunale può essere chiamato a omologare limitatamente l’accordo fiscale in negoziazione (con un controllo formale) . Per le banche, la composizione negoziata offre il vantaggio di una trattativa riservata (senza pubblicità iniziale) e, se necessario, di misure protettive temporanee concesse dal tribunale su istanza dell’impresa per congelare le azioni esecutive mentre si cerca l’intesa. Dal canto loro, gli istituti di credito hanno interesse a evitare perdite integrali che spesso conseguirebbero a un fallimento: quindi, in negoziazione, possono accettare ristrutturazioni (es. haircut del credito, cioè stralcio parziale, o conversione di parte del credito in strumenti partecipativi, etc.) purché la continuità aziendale dia prospettive di recupero migliori.
Infine, attenzione alle garanzie personali: come anticipato, molti debiti bancari sono garantiti da fideiussioni dei soci o degli amministratori. Ciò significa che, se l’azienda non paga, la banca può escutere direttamente il garante, aggredendo il patrimonio personale di quest’ultimo. Le procedure concorsuali dell’azienda non liberano automaticamente i coobbligati: ad esempio, l’omologazione di un concordato preventivo che preveda il pagamento parziale di un debito bancario non impedisce alla banca di chiedere al fideiussore (socio) il rimanente insoluto, salvo che il fideiussore stesso ottenga una liberatoria dalla banca (spesso oggetto di trattativa) o sia anch’egli in procedura di sovraindebitamento. È dunque fondamentale, nel negoziare con le banche, includere la posizione dei garanti: spesso i soci-garanti partecipano all’accordo mettendo a disposizione risorse personali (nuove garanzie reali, o capitali freschi nel piano) in cambio della liberazione dalle fideiussioni. Un accordo di ristrutturazione ben congegnato può prevedere clausole di esdebitazione del garante se il piano ha esito positivo. In mancanza, l’imprenditore rischia di salvare l’azienda ma perdere il patrimonio personale, o comunque di ritrovarsi escusso per debiti sociali residui.
In sintesi per debiti finanziari: il debitore deve agire su due fronti – tecnico-finanziario (ristrutturare il debito, reperire nuova finanza eventualmente garantita, migliorare i flussi di cassa per sostenere un piano di rientro realistico) e legale-procedurale (usare strumenti come accordi ex art.57 CCII, convenzioni di moratoria, comp. negoziata, concordato preventivo) per incanalare anche le banche in una soluzione collettiva. Ignorare le banche sarebbe esiziale: un singolo creditore ipotecario fuori controllo può far saltare l’intera continuità aziendale vendendo all’asta gli asset strategici. D’altro canto, le banche sono interlocutori sofisticati: tipicamente non hanno interesse a spingere per la liquidazione giudiziale se vedono che con un piano di risanamento possono recuperare più valore (magari in tempi più lunghi). Fornire loro un piano credibile, attestato da un professionista indipendente, con garanzie o apporti esterni (equity dei soci, intervento di un investitore, ecc.), è spesso la chiave per ottenere il loro assenso alla ristrutturazione del debito.
Altre passività e creditori particolari
Oltre a fisco, fornitori e banche, un’azienda può avere altri debiti rilevanti: debiti verso i dipendenti (stipendi arretrati, TFR), debiti verso enti assicurativi (es. premi INAIL) o verso enti locali (tariffe, tributi locali), e così via. Alcune di queste passività hanno priorità legale: ad esempio, i crediti di lavoro dipendente sono super-privilegiati e, se non pagati, i dipendenti possono ricorrere al giudice del lavoro per ingiunzioni rapide o insinuarsi con privilegio nelle procedure concorsuali. In caso di concordato o fallimento, i dipendenti godono del Fondo di Garanzia INPS per TFR e ultime mensilità, ma ciò implica l’attivazione della procedura. Dunque, per l’imprenditore è sempre preferibile cercare di saldare (almeno in parte) le retribuzioni arretrate, sia per motivi etici che pratici (evitare dimissioni di massa o vertenze legali).
Un altro creditore peculiare può essere l’Agenzia delle Dogane se l’azienda importa oli minerali soggetti ad accisa: le accise non pagate seguono disciplina pubblicistica simile ai tributi, con privilegi e rischio penale (es. sottrazione all’accertamento). Anche le eventuali sanzioni ambientali (ad es. per smaltimento di oli esausti non conforme) potrebbero generare debiti verso lo Stato o l’ente pubblico, di norma con natura chirografaria ma pur sempre dovuti.
In generale, qualunque creditore con debito non onorato potrebbe unirsi in un’eventuale iniziativa di fallimento o fare pressione. L’azienda deve dunque avere un quadro completo di tutti i debiti e classificarli per priorità e sensibilità: alcuni (es. dipendenti, fisco) vanno trattati con precedenza per evitare guai immediati; altri (es. un socio finanziatore postergato, o una società del gruppo) possono essere gestiti con più calma in quanto meno pericolosi sul breve termine.
Di seguito una tabella riepilogativa che sintetizza le diverse tipologie di debito, i rischi che comportano e le possibili strategie di gestione.
<table> <thead> <tr><th>Tipo di debito</th><th>Caratteristiche e rischi</th><th>Azioni difensive / Soluzioni</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><strong>Fiscale e contributivo</strong><br>(Erario, INPS, ecc.)</td> <td>- Privilegi su beni dell’azienda (prelazione su attivo)<br> – Poteri esecutivi speciali (cartelle, ipoteche, fermi amministrativi)<br> – Sanzioni e interessi elevati; possibili reati tributari per omessi versamenti significativi<br> – Creditori pubblici “qualificati” obbligati a segnalare la crisi (art. 25 CCII) se debiti oltre soglie</td> <td>- Rateizzazioni ordinarie (72-120 rate) o <em>rottamazioni</em> se previste dalla legge<br> – <strong>Transazione fiscale</strong> in accordo di ristrutturazione o concordato (stralcio parziale di imposte, sanzioni azzerate) <br> – Eventuale pagamento prioritario di IVA/ritenute per evitare profili penali<br> – Misure protettive del tribunale per sospendere atti di riscossione durante le trattative</td> </tr> <tr> <td><strong>Fornitori commerciali</strong><br>(merci, servizi)</td> <td>- Crediti chirografari (nessuna garanzia) però azionabili rapidamente in giudizio<br> – Rischio decreti ingiuntivi e pignoramenti (conto corrente, beni mobili)<br> – Possibile istanza di fallimento se credito > €30k e impresa insolvente<br> – Interruzione forniture essenziali per l’attività corrente</td> <td>- <strong>Negoziazione diretta</strong> con fornitori: dilazioni, accordi stragiudiziali di rientro<br> – Inserimento debiti fornitori in un <strong>piano attestato</strong> o accordo collettivo per congelare le azioni individuali<br> – Ricorso a <strong>concordato preventivo</strong> o procedura di crisi (automatic stay contro azioni esecutive) <br> – Pagamenti in continuità per fornitori strategici autorizzati dal tribunale (in concordato) per assicurare la prosecuzione aziendale</td> </tr> <tr> <td><strong>Banche e finanziatori</strong><br>(mutui, leasing, fidi)</td> <td>- Spesso garantiti (ipoteche, pegni) o con <em>covenant</em> contrattuali<br> – Rischio revoca fidi e segnalazione in Centrale Rischi (credit crunch immediato)<br> – Azioni esecutive su beni in garanzia (esecuzione immobiliare, rivendica beni in leasing)<br> – Possibile escussione di <strong>fideiussioni personali</strong> dei soci/amministratori</td> <td>- Richiesta di <strong>moratorie</strong> e rinegoziazione (allungamento piani di ammortamento, riduzione tassi) con singoli istituti<br> – <strong>Accordo di ristrutturazione dei debiti</strong> ex art. 57 CCII (se adesione ≥60% banche) per consolidare intese <br> – <strong>Composizione negoziata</strong> della crisi: coinvolgimento banche con supervisione esperto, possibilità di nuove finanze garantite<br> – Procedura concorsuale (concordato) con classi di creditori: banche soddisfatte secondo valore garanzie, eventuale cram-down se dissenzienti (nei limiti di legge) <br> – Trattativa sulle fideiussioni: apporti dei soci al piano in cambio di liberatoria per i garanti</td> </tr> <tr> <td><strong>Dipendenti e TFR</strong></td> <td>- Crediti privilegiati di grado altissimo (stipendi ultimi 2-3 mesi, TFR) garantiti dal Fondo INPS se azienda insolvente<br> – Morale e operativamente sensibili: rischio dimissioni, vertenze sindacali, decreti ingiuntivi individuali<br> – Personale chiave può lasciare l’azienda se non vede prospettive</td> <td>- Tentare di pagare almeno parzialmente arretrati cruciali (magari con finanziamenti dedicati) per trattenere il personale<br> – Informare i dipendenti del piano di risanamento per mantenere fiducia<br> – In concordato, prevedere pagamento integrale dei privilegiati del lavoro (obbligatorio per legge salvo differimento max 6 mesi dall’omologazione) <br> – Utilizzo degli ammortizzatori sociali (es. CIGS per crisi) per alleggerire costo del lavoro durante il risanamento</td> </tr> <tr> <td><strong>Altri (enti locali, fornitori energia, ecc.)</strong></td> <td>- Variabile: tributi locali (IMU, Tari) spesso chirografari ma enti pubblici potrebbero avere privilegi su alcuni crediti<br> – Utilities (luce, gas): rischio distacco fornitura per morosità<br> – Società del gruppo o soci finanziatori: spesso postergati (ripagabili dopo gli altri creditori ordinari)</td> <td>- Tributi locali: possibilità di definizioni agevolate comunali o regionali se previste; altrimenti inclusi in transazione fiscale se ammessa (di solito tributi locali non falcidiabili in concordato, salvo diverso orientamento recente) <br> – Utilities: negoziazione piani di rientro per evitare interruzione (fornitori essenziali, possibili tutele normative per continuità di forniture in concordato)<br> – Crediti postergati (soci): conversione in capitale o rinuncia formale per migliorare patrimonio netto; comunque non pagabili prima degli altri debiti per legge</td> </tr> </tbody> </table>
Legenda: privilegiato = creditore con privilegio/ipoteca/pegno; chirografario = creditore senza garanzia speciale; falcidia = riduzione parziale dell’importo dovuto; cram-down = imposizione coattiva di un accordo anche ai creditori dissenzienti su approvazione del giudice.
Impresa in crisi operativa vs. liquidazione/fallimento
Nel valutare le contromisure da adottare, è determinante lo stato attuale dell’azienda indebitata. Ci troviamo di fronte a due scenari nettamente diversi: da un lato, un’impresa ancora operativa (che continua la produzione/vendite, ancorché in crisi finanziaria); dall’altro, un’impresa ormai avviata verso la liquidazione o già dichiarata fallita (in liquidazione giudiziale). Il quadro normativo e strategico cambia radicalmente tra queste ipotesi. Esaminiamo entrambe, evidenziando cosa fare per difendersi e quali errori evitare.
Crisi in azienda operativa (continuità aziendale in pericolo)
Se l’impresa è ancora in attività, magari con difficoltà di cassa ma con ordini e clienti, l’obiettivo prioritario dal punto di vista del debitore è di evitare l’interruzione della continuità aziendale e di guadagnare tempo per ristrutturare il debito. La legge incoraggia a intraprendere azioni prima che l’insolvenza diventi irreversibile. Già dal 2019 il Codice Civile (art. 2086, secondo comma) impone agli amministratori di dotarsi di “assetti organizzativi adeguati […] per rilevare tempestivamente i segnali di crisi e adottare senza indugio le misure idonee” . In pratica, significa che una volta percepiti squilibri economico-finanziari, gli organi sociali hanno il dovere di attivarsi con tempestività per trovare una soluzione: aumentare capitali, negoziare con creditori o attivare le procedure di composizione della crisi previste dal CCII . Ignorare la crisi e continuare a operare “business as usual” non è più un’opzione accettabile e può anzi costituire fonte di responsabilità per gli amministratori (che potrebbero essere chiamati a rispondere dell’aggravamento del dissesto causato dall’inerzia).
Nel momento in cui l’azienda è in “stato di crisi” (termine tecnico che indica la probabilità di futura insolvenza, prima che questa si concretizzi) o addirittura in incipiente insolvenza, la priorità è mettere in sicurezza l’impresa. Ciò implica diverse azioni parallele:
– Stabilizzare la gestione corrente: ridurre costi non essenziali, congelare investimenti espansivi, ottimizzare il circolante (ad esempio accelerando incassi dai crediti e riducendo magazzino). Qualsiasi risorsa liberata serve a finanziare la continuità durante le trattative.
– Mantenere rapporti chiave: bisogna comunicare con trasparenza a fornitori cruciali, banche e dipendenti l’intenzione di trovare una soluzione, magari anticipando l’imminente ricorso a uno strumento di regolazione della crisi. Questo può prevenire reazioni ostili (fornitori che sospendono le consegne, banche che revocano fidi) e rassicurare sul fatto che si sta agendo in modo ordinato.
– Valutare gli strumenti legali a disposizione: se la crisi è gestibile informalmente (pochi creditori, importi non troppo elevati), si può tentare un piano di risanamento stragiudiziale; se invece il debito è frammentato e rilevante, conviene considerare un procedimento concorsuale (concordato preventivo) o semi-concorsuale (accordo di ristrutturazione omologato) per vincolare tutti i creditori a un accordo. La composizione negoziata può essere un primo passo, in quanto consente di avviare trattative protette con l’aiuto di un esperto e con possibili misure protettive concesse dal tribunale.
– Attenzione alle transazioni anomale: in fase di pre-insolvenza è forte la tentazione di pagare “fuori sacco” qualche creditore più insistente o che l’azienda reputa essenziale. Bisogna però agire con cautela: pagamenti preferenziali effettuati quando l’impresa era già insolvente potrebbero essere soggetti a azione revocatoria fallimentare se la situazione dovesse precipitare in un fallimento entro 6 mesi/un anno (a seconda che siano pagamenti normali o anormali, ai sensi della legge fallimentare applicabile). La legge esenta dalla revocatoria i pagamenti eseguiti in attuazione di un piano attestato di risanamento pubblicato o di un concordato omologato, proprio per incentivare operazioni di risanamento regolate e trasparenti. Pertanto, è consigliabile effettuare i pagamenti critici all’interno di un quadro negoziato con tutti i creditori o almeno attestato da un professionista indipendente, per evitare che in futuro vengano annullati .
Un’azienda in crisi ma operativa ha dalla sua parte un elemento fondamentale: la continuità aziendale stessa è un valore. La legge fallimentare riformata postula che la continuazione dell’attività (anche parziale) preservi valore economico e posti di lavoro, e quindi va favorita sulle ipotesi liquidatorie ogniqualvolta vi sia una chance di successo . L’art. 7, comma 2 CCII sancisce espressamente che, se pendono più istanze (ad esempio il debitore propone un concordato in continuità e un creditore chiede il fallimento), il tribunale deve esaminare prima la soluzione che regola la crisi senza liquidazione giudiziale . In pratica, la legge dà priorità all’istanza di concordato preventivo rispetto all’istanza di fallimento, riconoscendo l’utilità sociale ed economica di evitare la chiusura dell’impresa. Ciò è un potente incentivo per l’imprenditore onesto a presentare proposte di concordato (o altri strumenti di regolazione) appena possibile: presentando ad esempio una domanda di concordato “con riserva” (ossia in bianco, art. 44 CCII) prima che il tribunale dichiari il fallimento, si sposta l’attenzione sulla procedura concordataria e si ottiene tempo per preparare il piano, bloccando nel frattempo le azioni esecutive.
È bene sottolineare il concetto di “early warning” ed emersione anticipata della crisi: il Codice della crisi prevedeva meccanismi di allerta (coinvolgendo organi di controllo e creditori pubblici qualificati) per segnalare al debitore la necessità di agire. Nella versione in vigore, organi come il collegio sindacale, il revisore contabile e gli stessi creditori pubblici oltre soglie (Agenzia Entrate, INPS) hanno il dovere di sollecitare formalmente l’imprenditore a intervenire, ad esempio ad accedere alla composizione negoziata . Ciò implica che l’imprenditore potrebbe ricevere una segnalazione ufficiale (una “lettera di allerta”) invitandolo a presentare istanza di composizione negoziata se vengono superati indici di crisi (per il Fisco, ad esempio, un’esposizione IVA significativa e non pagata). Ignorare queste sollecitazioni è altamente sconsigliato: non solo perché la situazione finanziaria peggiorerà, ma anche perché potrebbe costituire violazione dei doveri gestori. Al contrario, attivarsi prontamente in seguito a tali segnali (o, meglio ancora, prima di riceverli) può consentire di sfruttare appieno gli strumenti di legge per salvare l’azienda.
In conclusione, nell’ipotesi di azienda indebitata ma ancora operativa, la parola d’ordine è tempestività: “muoversi prima” può fare la differenza tra un’ordinata ristrutturazione e un rovinoso fallimento. Il piano d’azione comprenderà quindi: organizzare internamente le risorse e le informazioni (avere bilanci e situazione debitoria chiara), consultare al più presto professionisti esperti in crisi d’impresa, scegliere lo strumento di risanamento più adatto (stragiudiziale se crisi lieve e circoscritta, giudiziale se serve coinvolgere forzosamente molti creditori), e mantenere in vita l’azienda (anche ridimensionata) durante il periodo di transizione. È una fase delicata dove l’abilitá negoziale e la credibilità dell’imprenditore giocate con i creditori possono determinare il successo o il fallimento degli sforzi di salvataggio.
Azienda in liquidazione o fallimento (procedura liquidatoria)
Se invece l’impresa è già in fase di liquidazione o addirittura è stata dichiarata fallita (liquidazione giudiziale), lo scenario cambia completamente. Parliamo prima della liquidazione volontaria: l’assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere la società e nominare un liquidatore, con cessazione delle attività salvo quelle finalizzate a liquidare l’esistente. Spesso ciò avviene quando i soci constatano che l’impresa non è più economicamente sostenibile. Tuttavia, anche in liquidazione volontaria, se emergono debiti insoluti superiori all’attivo, la società può trovarsi comunque insolvente. Il liquidatore ha precisi doveri: se durante la liquidazione capisce che la società non può pagare integralmente i creditori, deve valutare soluzioni concorsuali (accordo di ristrutturazione, concordato) o chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. Continuare la liquidazione privata distribuendo magari qualcosa ai soci e lasciando creditori insoddisfatti esporrebbe liquidatore e soci a responsabilità (come vedremo, ex art. 2495 c.c. i creditori insoddisfatti possono agire contro soci e liquidatore fino al concorso di ciò che hanno ricevuto). Dunque, anche in fase di liquidazione volontaria, il debitore non può “fuggire” dai creditori: se i debiti superano i fondi disponibili, spesso l’unica strada è trasformare la liquidazione volontaria in un concordato preventivo liquidatorio o direttamente in un fallimento. Un concordato liquidatorio in questa fase permetterebbe di distribuire il ricavato ai creditori in modo ordinato e proporzionale, eventualmente con l’apporto di risorse esterne per soddisfare i minimi di legge (ad esempio ricordiamo che un concordato liquidatorio ordinario richiede di offrire almeno il 20% ai chirografari, con risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo ). Se i soci sono disposti a immettere un po’ di fondi per raggiungere queste soglie, il concordato potrebbe chiudere la vicenda senza il marchio del fallimento e con maggiore controllo da parte dei vecchi organi (il liquidatore proponente).
Passando al caso più estremo: la società è già stata dichiarata fallita (in vigenza CCII si parla di liquidazione giudiziale). Qui l’impresa in sé ha perso la disponibilità dei beni e la capacità di agire: subentra il Curatore fallimentare, nominato dal Tribunale, che gestisce il patrimonio nell’interesse paritario dei creditori. Dal punto di vista del “difendersi”, l’impresa come soggetto perde il controllo; restano però margini di azione per le persone coinvolte (i soci, gli amministratori) e opportunità residuali di comporre la procedura.
Per prima cosa, se il fallimento è stato appena dichiarato, l’ex imprenditore (o gli ex amministratori) possono valutare se vi siano i presupposti per proporre un concordato fallimentare (ora concordato nella liquidazione giudiziale). Questo strumento consente, tramite un terzo o anche i soci stessi, di presentare al tribunale un’offerta di soddisfacimento dei creditori fallimentari migliore di quanto deriverebbe dalla liquidazione standard, chiedendo quindi di chiudere anticipatamente il fallimento con un accordo. Ad esempio, i soci potrebbero proporre di immettere denaro proprio o far intervenire un investitore per pagare, diciamo, il 30% a tutti i creditori immediatamente, evitando ulteriori lungaggini: se l’offerta è credibile e accettata dalle maggioranze di legge o comunque ritenuta migliorativa, il tribunale può omologarla e chiudere la procedura. È un modo per “riprendere in mano” le sorti, anche se di norma, una volta fallita, l’azienda in quanto tale cessa l’attività e quello che si salva è più che altro la posizione dei garanti o la possibilità dei soci di riavviare un business liberati dai debiti (anche per questo esiste l’esdebitazione per l’imprenditore insolvente persona fisica, che libera dai debiti residui a fine procedura: diritto su cui torneremo nelle FAQ).
Un aspetto fondamentale, dal punto di vista del debitore-fallito, è la collaborazione con gli organi della procedura. Il rappresentante legale della società ha l’obbligo di cooperare col curatore, consegnare i libri sociali, fornire informazioni. Adempiere diligentemente a questi doveri è la migliore difesa contro possibili accuse di bancarotta distrattiva o documentale (che sorgono se mancano scritture o se si rilevano ammanchi di beni). Viceversa, sottrarsi o ostacolare il curatore non farà che aggravare la posizione degli amministratori, anche sul piano penale. Bisogna considerare che in caso di fallimento, il curatore può promuovere azioni di responsabilità contro gli amministratori o i sindaci, per recuperare danni causati da mala gestio. Un tipico scenario: se gli amministratori hanno proseguito l’attività aggravando il passivo invece di attivarsi subito, il curatore potrà citarli per risarcimento (ex art. 146 l.fall., che cumula l’azione sociale e quella verso creditori). La Cassazione ha affermato che il semplice aggravamento del dissesto già configura il presupposto del reato di bancarotta impropria ex art. 223 l.f. (ora art. 330 CCII) , ma a livello civile lo stesso principio vale per la responsabilità da prosecuzione abusiva: l’art. 2486 c.c. stabilisce che dal momento in cui la società perde il capitale sociale (o comunque sussiste causa di scioglimento per perdite) gli amministratori rispondono dei danni provocati non limitandosi a conservare il patrimonio sociale. In altre parole, se l’impresa era insolvente e gli amministratori hanno continuato a fare debiti, questi possono essere chiamati a rimborsare l’aggravio ai creditori. Pertanto, in caso di fallimento, gli ex amministratori devono prepararsi a un rendiconto rigoroso del loro operato e possibilmente a negoziare (anche con il curatore stesso, ove l’ordinamento lo consenta) una soluzione transattiva della loro responsabilità, se emergono profili di colpa.
Per i soci di una società fallita, l’impatto immediato dipende dal tipo di società: se era una S.r.l. o S.p.A., i soci non rispondono dei debiti sociali (salvo conferimenti non liberati, finanziamenti postergati, etc.); se era una società di persone, i soci illimitatamente responsabili vengono automaticamente dichiarati falliti assieme alla società (fallimento esteso). In un fallimento di S.r.l., comunque, i soci possono subire conseguenze indirette: ad esempio, se negli anni precedenti hanno ricevuto rimborsi di finanziamenti o utili fittizi, il curatore può esercitare azioni restitutorie o revocatorie contro di loro. Inoltre – e ciò capita in particolare ai soci-amministratori – potrebbero essere chiamati in causa in solido con gli amministratori professionisti per operazioni distrattive o per aver abusato della personalità giuridica (casi estremi in cui il tribunale estende il fallimento al socio di fatto perché la società era un mero schermo). Tali situazioni sono rare e complesse, ma da citare.
Riassumendo, se l’azienda è già in liquidazione/fallimento, “difendersi” assume il significato di limitare i danni personali e patrimoniali per chi stava dietro l’azienda e di cercare soluzioni residuali di chiusura dignitosa della vicenda. Ciò include: cooperare con la procedura, valutare proposte di concordato fallimentare, regolarizzare eventuali irregolarità contabili retroattivamente (per quanto possibile) per ridurre le accuse, e – per i soci – dimostrare di non aver ricevuto indebitamente attivi sociali durante la liquidazione. A questo proposito, è fondamentale notare che nel 2025 le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso l’idea di un’automatica responsabilità illimitata dei soci per debiti sociali dopo la cancellazione della società . La nuova regola (Cass. SU n.3625/2025) è che l’ex socio risponde solo se e nei limiti di ciò che ha ricevuto in sede di liquidazione, e comunque solo a seguito di un atto formale di accertamento a suo nome . In passato l’Agenzia delle Entrate a volte notificava ai soci atti impositivi per l’intero debito fiscale residuo solo perché la società era estinta, ma ora la Cassazione richiede una prova specifica del vantaggio patrimoniale percepito dal singolo socio . Questo orientamento (che approfondiremo in “Responsabilità dei soci”) è un’arma difensiva: il socio potrà opporsi a pretese creditorie eccessive argomentando che non ha ricevuto alcunché o comunque non oltre certi importi. Naturalmente, ciò vale dopo la chiusura della procedura: durante il fallimento, finché non c’è riparto, i creditori non possono agire contro i soci di capitali.
Da ultimo, ricordiamo che un fallimento comporta per l’imprenditore individuale o i soci falliti alcune incapacità personali temporanee (non possono intraprendere nuove attività, restrizioni nei diritti civili, ecc.), ma l’istituto dell’esdebitazione (ora nel CCII) consente, a fine procedura, di ottenere la liberazione dai debiti residui non soddisfatti, se il fallito ha collaborato e non ci sono stati comportamenti dolosi. Questo offre una sorta di “fresh start” all’imprenditore sfortunato, ma corretto.
In conclusione: trovarsi in liquidazione o fallimento sposta la prospettiva dalla salvezza dell’impresa alla gestione della fine in modo controllato. L’imperativo diventa minimizzare le responsabilità e usare gli spazi concessi (come il concordato fallimentare o l’esdebitazione) per chiudere la vicenda nel miglior modo possibile. È una situazione in cui è fondamentale affidarsi a legali esperti di procedure concorsuali per tutelare i propri interessi nelle varie fasi (dall’udienza prefallimentare, alle eventuali azioni risarcitorie, alle istanze di esdebitazione al termine).
Strumenti di risanamento e ristrutturazione del debito
Il nostro ordinamento mette a disposizione una gamma di strumenti per affrontare la crisi d’impresa prima di arrivare alla liquidazione giudiziale. Tali strumenti – profondamente rinnovati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza del 2019 (entrato in vigore pienamente nel 2022) – includono sia soluzioni stragiudiziali (accordi privati con i creditori) sia procedure concorsuali in senso stretto (sotto il controllo del tribunale). In questa sezione illustreremo i principali: piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo (in continuità e liquidatorio), menzionando anche il concordato semplificato e la composizione negoziata come strumenti innovativi. Analizzeremo inoltre la figura della transazione fiscale più in dettaglio, data la sua importanza per la gestione dei debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali. Per ciascuno strumento vedremo caratteristiche, condizioni di utilizzo, vantaggi e limiti, con un linguaggio pratico ma riferimenti alle norme chiave e – dove rilevante – agli orientamenti giurisprudenziali.
È utile premettere che gli strumenti di regolazione della crisi sono concepiti come opzioni a disposizione dell’imprenditore, senza un ordine gerarchico obbligatorio: il debitore può scegliere direttamente quello più adatto alla situazione, non essendovi obbligo di tentare prima quello stragiudiziale e poi quello giudiziale . Ad esempio, se la situazione è già molto compromessa, un imprenditore potrebbe proporre subito un concordato preventivo senza passare dalla composizione negoziata; viceversa, in caso di crisi iniziale potrebbe risolvere tutto con un piano attestato senza necessità di coinvolgere il tribunale. Questa flessibilità permette soluzioni personalizzate, ma richiede di capire bene le differenze tra i vari strumenti.
Di seguito presentiamo una tabella comparativa e poi l’approfondimento strumento per strumento:
<table> <thead> <tr><th>Strumento</th><th>Normativa</th><th>Caratteristiche principali</th><th>Quando usarlo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><strong>Piano attestato di risanamento</strong><br>(art. 56 CCII, ex art. 67 l.f.)</td> <td>Stragiudiziale (non richiede omologa)<br>Necessaria attestazione da professionista indipendente sulla veridicità dati e fattibilità piano</td> <td>- Atto unilaterale dell’imprenditore, con accordi individuali con creditori <br> – Scopo: risanare l’impresa e riequilibrio finanziario, evitando l’insolvenza <br> – Effetto protettivo: esenzione da revocatoria per atti eseguiti in attuazione del piano <br> – Nessun automatic stay: i creditori non aderenti possono agire (manca tutela concorsuale)</td> <td>- Crisi non irreversibile, numero limitato di creditori disponibili a collaborare<br> – Quando si vuole evitare pubblicità e costi di tribunale (soluzione riservata)<br> – Utile per ottenere nuova finanza o continuare fidi (banche spesso richiedono un piano attestato come condizione)</td> </tr> <tr> <td><strong>Accordo di ristrutturazione dei debiti</strong><br>(artt. 57-64 CCII, ex art. 182-bis l.f.)</td> <td>Procedura giudiziale “mista”: accordo privato + omologazione tribunale<br>Richiede adesione di ≥60% dei creditori (per importo) + attestazione indipendente</td> <td>- I creditori firmatari sono vincolati all’accordo; i non aderenti restano fuori (ma con possibili <em>stay</em> temporanei su istanza)<br> – Omologazione in tribunale rende esecutivo l’accordo e consente misure protettive e finanziamenti interinali autorizzati<br> – Possibile “accordo ad efficacia estesa”: in alcuni casi, con percentuali più alte, l’accordo vincola anche dissenzienti della stessa categoria (spec. banche) <br> – Include transazione fiscale (art. 63 CCII) con eventuale cram-down Fisco se condizioni (tranne casi abuso) </td> <td>- Impresa solvente o in crisi reversibile con sostegno della maggioranza dei creditori (banche e grandi fornitori cooperativi)<br> – Debito concentrato in poche mani (es. banche) per raggiungere facilmente 60% consensi<br> – Si vuole evitare il voto di tutti i chirografari come nel concordato, gestendo fuori procedura i creditori minori<br> – Flessibile: accordo può prevedere qualsiasi forma di ristrutturazione (dilazioni, stralci, conversione debiti in equity) purché omologato</td> </tr> <tr> <td><strong>Concordato preventivo</strong><br>(artt. 84-118 CCII, ex art. 160 l.f.)</td> <td>Procedura concorsuale giudiziale completa<br>Richiede proposta di piano, votazione dei creditori divisi in classi (se più classi) e omologazione finale</td> <td>- Distinguiamo due tipi: <em>concordato in continuità</em> (l’azienda prosegue attività, anche tramite cessione d’azienda) vs <em>concordato liquidatorio</em> (cessazione attività e liquidazione beni)<br> – <strong>Continuità:</strong> consente di non pagare integralmente i privilegiati con moratoria max 2 anni (6 mesi per dipendenti) , classi di voto anche per privilegiati falcidiati, necessita apporto per migliore interesse creditori rispetto a liquidazione. Nessuna soglia minima di pagamento chirografi se c’è continuità aziendale significativa (anche indiretta via cessione)<br> – <strong>Liquidatorio:</strong> di regola deve assicurare un pagamento ≥20% ai chirografari e un apporto esterno ≥10% attivo . Necessario vendere tutti i beni. Nessuna votazione se usato concordato semplificato ex art. 25-sexies (post composizione negoziata fallita), ma in quello i creditori possono solo fare opposizione all’omologa<br> – Forte tutela: dalla domanda si attivano <strong>automatic stay</strong> (sospensione azioni esecutive e cautelari) e divieto di iniziarne di nuove. Gestione sottoposta a commissario giudiziale (nel concordato in continuità l’imprenditore resta alla guida sotto vigilanza)</td> <td>- Situazioni di insolvenza conclamata o rischio imminente, con necessità di vincolare tutti i creditori (anche dissenzienti) a un piano unico<br> – Quando serve protezione immediata del tribunale (blocco pignoramenti) e tempo per elaborare proposta (possibile ricorso con riserva e termine fino a 120 giorni) <br> – Concordato in continuità: se l’azienda ha prospettive di risanamento e si vuole preservare il valore avviamento e i contratti in essere <br> – Concordato liquidatorio: se non c’è più possibilità di proseguire l’attività ma si vuole evitare la procedura fallimentare classica, offrendo ai creditori una soluzione più efficiente (es. vendita unitaria azienda a terzi). Richiede risorse esterne se attivo insufficiente a soddisfare minimo 20%</td> </tr> <tr> <td><strong>Concordato “semplificato”</strong><br>(art. 25-sexies CCII, introdotto dal DL 118/21)</td> <td>Procedura concorsuale speciale per esito negativo composizione negoziata<br>Non c’è voto dei creditori; proposta liquidatoria formulata dall’imprenditore e soggetta solo ad omologazione giudice (creditori possono opporsi)</td> <td>- Strumento eccezionale: utilizzabile <em>solo</em> se l’esperto della composizione negoziata dichiara che le trattative sono fallite e non è stato possibile trovare accordo<br> – Permette di chiudere la crisi rapidamente liquidando il patrimonio sotto controllo giudice, evitando il fallimento. Non richiede il rispetto delle soglie di pagamento del concordato ordinario (es. 20%), data la mancanza di voto <br> – I creditori, se ritengono la proposta iniqua, possono opporsi in sede di omologa, ma il tribunale può comunque omologare se la ritiene superiore al ricavato fallimentare<br> – Non prevede transazione fiscale “nuova” (deve basarsi su eventuali accordi già fatti in comp.neg.) </td> <td>- Soluzione di ultimo ricorso quando la negoziazione stragiudiziale fallisce ma si vuole evitare la dispersione del patrimonio in fallimento<br> – Utile se ci sono offerte concrete di acquisto degli asset o risorse per pagare parzialmente i creditori, ma non i tempi per un concordato ordinario<br> – Consente di superare l’ostacolo del voto di classi dissenzienti (ad es., se un creditore importante si opponeva in trattativa, qui non ha voto deliberativo, solo diritto di opposizione tecnica)</td> </tr> <tr> <td><strong>Composizione negoziata</strong><br>(artt. 17-25 CCII, DL 118/21)</td> <td>Procedura stragiudiziale assistita da Esperto indipendente nominato dalla CCIAA<br>Volontaria e riservata (nome impresa pubblicato solo se si chiedono misure protettive)</td> <td>- Fase di trattative guidate: l’Esperto aiuta l’imprenditore e i creditori a trovare un accordo (può proporre soluzioni, ma non imporle)<br> – Possibilità di ottenere misure protettive dal tribunale (sospensione azioni e contratti essenziali) per la durata delle trattative (massimo 180 + 180 giorni)<br> – Può sfociare in vari esiti: contratto con uno o più creditori, convenzione moratoria, accordo di ristrutturazione, piano attestato, oppure, se fallisce, concordato semplificato o istanza di liquidazione<br> – Novità 2024: introdotta la facoltà di concludere <strong>accordo transattivo col Fisco</strong> anche in questa sede (senza cram-down) con verifica tribunale della regolarità </td> <td>- Crisi iniziale o intermedia, quando c’è apertura dei creditori a dialogare ma serve una regia terza per facilitare accordo<br> – Si vuole evitare stigma e onerosità di una procedura concorsuale tradizionale, tentando prima una soluzione amichevole<br> – Adatta a imprese che hanno prospettive di risanamento realistiche e vogliono coinvolgere banche, grandi fornitori, Fisco in modo strutturato ma senza aprire formalmente un concorso<br> – Può essere step preliminare: se funziona, ottimo (si firma accordo); se non funziona, prepara terreno per concordato semplificato o altro</td> </tr> </tbody> </table>
Passiamo ora ad illustrare in dettaglio i singoli strumenti, con focus sui profili più pratici e le ultime novità normative.
Piano attestato di risanamento
Il piano attestato di risanamento è il più “leggero” tra gli strumenti di regolazione della crisi. Esso è di natura stragiudiziale al 100%: non è una procedura concorsuale, ma un accordo privato (o una serie di accordi) che l’imprenditore elabora e sottopone ai propri creditori, al fine di riequilibrare la situazione finanziaria e assicurare la continuità aziendale. La caratteristica chiave è la presenza di un attestatore indipendente: un professionista (di norma un commercialista o revisore esperto in crisi) che esamina il piano, verifica i dati aziendali e le ipotesi fatte, e rilascia un’attestazione formale sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano. Questa attestazione conferisce credibilità e “protezione” al piano: infatti la legge (art. 67, co.3, lett. d, legge fall. applicabile ratione temporis, ora trasfuso nell’art. 56 CCII) prevede che gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato non siano soggetti a revocatoria fallimentare , a condizione che il piano sia idoneo a risanare l’impresa e abbia data certa. Questo è un incentivo per i creditori a collaborare: se, ad esempio, una banca aderisce al piano allungando un mutuo o erogando nuova finanza, non rischierà poi di vedersi contestare quella operazione come atto preferenziale o distrattivo se l’azienda dovesse comunque fallire più tardi (ovviamente il presupposto è che il piano fosse serio e attestato).
Come funziona in pratica un piano attestato: L’imprenditore, con l’ausilio di consulenti, predispone un piano industriale-finanziario pluriennale dove descrive la crisi, le cause e soprattutto le misure per superarla (taglio costi, dismissioni, ricerca di nuovo capitale, ristrutturazione debiti…). Nel contempo avvia interlocuzioni con i creditori principali per sondare la disponibilità a sostenerlo (ad esempio, ottenere accordi individuali di dilazione o di stralcio parziale). Quando il piano è definito, viene sottoposto all’attestatore indipendente, che redige una relazione di attestazione. Il piano, corredato di attestazione, viene quindi formalizzato e pubblicato nel registro delle imprese (passaggio importante per la data certa). Non c’è un vero e proprio “accordo collettivo” da far firmare a tutti i creditori: ogni creditore deciderà se aderire alle proposte contenute nel piano (es. accettando una dilazione, rinunciando a una parte del credito, ecc.) senza una votazione collettiva . Da ciò discende che i creditori non aderenti restano estranei: se un 20% di creditori non accetta nulla, potranno agire per conto proprio, anche esecutivamente. Il successo di un piano attestato dipende quindi dal convincere sufficienti creditori chiave a rispettarlo e dall’assenza di iniziative ostili da parte di eventuali dissenzienti.
Il piano attestato è ideale quando l’impresa non è ancora insolvente in senso stretto ma presenta segnali di crisi. La stessa definizione normativa lo descrive come strumento finalizzato al “risanamento” in un contesto in cui l’insolvenza non si è ancora manifestata . In contesti di crisi aziendali principalmente finanziarie (ad esempio tensioni di liquidità ma azienda operativamente sana) il piano attestato può essere sufficiente. Un tipico caso è l’impresa che abbia avuto un calo di fatturato improvviso o un investimento pesante che ha stressato la cassa: qui un piano attestato può convincere le banche a rifinanziare e i fornitori a pazientare, perché ci sono prospettive concrete di ripresa. Se invece l’azienda è già in default su larga scala, il piano attestato rischia di non bastare perché anche un solo creditore aggressivo può sabotarlo avviando un’azione legale. Infatti, il piano attestato non offre di per sé protezione giudiziale dagli attacchi dei creditori: non c’è alcuna automatic stay o moratoria legale (a differenza del concordato). Per ovviare in parte a ciò, spesso si combina il piano attestato con la richiesta al tribunale di alcune misure protettive mirate – oggi è possibile ad esempio, se contestualmente si avvia una composizione negoziata, chiedere al giudice misure cautelari che di fatto proteggono il piano in corso di definizione.
Un vantaggio notevole del piano attestato è la riservatezza e la rapidità. Non serve l’omologazione del tribunale (quindi tempi più brevi e meno costi). L’attestatore è nominato dall’azienda (pur dovendo essere indipendente). Il piano può rimanere confidenziale tra impresa e creditori, eccetto la pubblicazione della sola attestazione e forse di una sintesi nel registro imprese per finalità di legge. Ciò può evitare quello stigma di insolvenza che un concordato pubblicizzato recherebbe, e preservare l’immagine commerciale.
Dal lato dei contro: oltre alla mancanza di un vincolo per i dissenzienti, c’è il fatto che il piano attestato richiede un notevole grado di consenso spontaneo. Se i creditori non sono allineati o se ce ne sono tanti di piccola dimensione difficili da contattare uno a uno, lo strumento perde efficacia. Inoltre, l’attestatore svolge un ruolo di garanzia ma non può “creare la sostanza”: se il piano non è realmente fattibile o i presupposti sono troppo ottimistici, l’attestazione potrebbe essere negativa, oppure – se fatta superficialmente – esporre l’attestatore a responsabilità e il piano a fallimento successivo. Un’attestazione seria può richiedere tempo e documentazione approfondita (bilanci infrannuali, contratti, proiezioni), dunque va preparata con cura.
Novità dal CCII (Codice della crisi): l’art. 56 CCII per la prima volta codifica direttamente l’istituto, chiamandolo “accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”. Ribadisce che i piani attestati non sono procedure concorsuali e mantengono natura contrattuale . Una innovazione è che ora è previsto espressamente il deposito presso il registro imprese dell’attestazione e una relazione sulle eventuali trattative svolte. Ciò dà maggiore certezza e trasparenza all’operazione. Inoltre, il CCII consente che i piani attestati possano anche far parte di un esito della composizione negoziata: se durante la negoziazione l’imprenditore elabora un piano attestato condiviso dai creditori, quell’accordo privato, pur restando tale, beneficerà del lavoro svolto in sede assistita e delle esenzioni da revocatoria.
Conclusione sul piano attestato: è lo strumento di elezione quando la crisi è ancora gestibile in via consensuale e si vuole evitare la pubblicità di un concorso formale. Rappresenta una sorta di “ombrello” iniziale per tenere l’azienda fuori dal girone dantesco delle procedure concorsuali , a patto che i creditori chiave cooperino e che il piano sia credibile. L’imprenditore debitore trova in esso un mezzo snello per riprogrammare la vita aziendale e ristrutturare il debito senza subire spossessamento . Tuttavia, qualora la crisi sia troppo avanzata o frammentata, il piano attestato da solo potrebbe non bastare: in tal caso bisogna essere pronti a passare a soluzioni più vincolanti (accordi di ristrutturazione o concordato) se qualche anello debole minaccia di far fallire il piano.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD) è uno strumento a metà strada tra il piano attestato e il concordato preventivo. È un accordo negoziato privatamente con i creditori, ma richiede l’intervento del tribunale per ottenere efficacia verso tutti ed eventuali protezioni. La disciplina attuale (artt. 57-64 CCII) riprende l’istituto originariamente introdotto nel 2005 (art. 182-bis l.fall.) con varie evoluzioni. In sintesi: l’imprenditore elabora un accordo con un’ampia maggioranza di creditori (almeno il 60% in valore dei crediti) e poi chiede al tribunale di omologarlo. L’omologazione rende l’accordo vincolante per i creditori aderenti e permette alcune estensioni e protezioni.
Struttura dell’accordo: Non esiste un format rigido. Tipicamente l’accordo contiene un piano di ristrutturazione (analogo a quello di un concordato, ma liberamente concordato) e le pattuizioni negoziate con i creditori partecipanti: ad esempio le banche firmano per convertire i loro crediti in strumenti partecipativi o accettano un pagamento parziale, i fornitori firmano per dilazioni su misura, ecc. Deve essere accompagnato da una relazione di un esperto indipendente che attesta la fattibilità e il fatto che i creditori non aderenti potranno essere soddisfatti almeno in misura non inferiore a quella che avrebbero in un fallimento (c.d. test del miglior soddisfacimento). Questa attestazione tutela i terzi e orienta il giudice nell’omologa.
La percentuale del 60% si riferisce ai crediti totali. Quindi non occorre avere il sì di tutti i creditori: è sufficiente coinvolgere una quota significativa (ad esempio le banche e alcuni fornitori principali) che insieme superino il 60%. I creditori minori o non aderenti resteranno estranei all’accordo: essi non sono giuridicamente obbligati ad accettare riduzioni o dilazioni. Tuttavia, l’impresa deve comunque pagarli per intero e alla scadenza originaria, salvo che non sospenda i pagamenti e vada in default. In pratica, quindi, se rimane un 40% di creditori fuori accordo, bisogna che l’azienda abbia liquidità sufficiente per soddisfarli regolarmente o comunque che non facciano azioni durante la trattativa. Per evitare azioni disordinate, la legge consente al debitore, dopo aver raggiunto il 60% di consensi e depositato la domanda di omologa, di chiedere al tribunale di imporre un divieto temporaneo di azioni esecutive anche dai creditori non aderenti, nelle more dell’omologazione (art. 54 CCII). Questa è una differenza cruciale rispetto al piano attestato: l’accordo di ristrutturazione, una volta presentato in tribunale, offre uno scudo quasi pari a quello del concordato durante l’attesa dell’omologazione. Inoltre, su istanza si può ottenere che eventuali procedure esecutive già in corso siano sospese dal giudice. Si può quindi gestire la fase transitoria con maggiore tranquillità, pur non essendo una procedura concorsuale collettiva.
Novità interessante è la figura degli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII): in alcuni casi specifici, se il debitore raggiunge accordi con almeno il 75% di creditori di una certa categoria omogenea (tipicamente le banche finanziatrici), può chiedere che gli effetti dell’accordo siano estesi anche ai creditori dissenzienti di quella categoria. Ad esempio, se il 80% delle banche accetta di ristrutturare il debito e un 20% no, il tribunale può estendere le medesime condizioni del patto a quel 20%. Questo colma una criticità storica: bastava una banca dissenziente per vanificare l’accordo di ristrutturazione, mentre ora la minoranza può essere forzata (purché il loro trattamento non li pregiudichi rispetto allo scenario di liquidazione). È una forma di cram-down settoriale che avvicina l’accordo al concordato in termini di efficacia.
Riguardo alla transazione fiscale nell’ambito degli accordi, l’art. 63 CCII la disciplina in modo analogo al concordato: si può includere un trattamento falcidiato di debiti fiscali e contributivi previo accordo con l’Erario. Anche qui, il correttivo 2024 stabilisce che se il Fisco non aderisce ma il suo voto sarebbe determinante per raggiungere le maggioranze, il tribunale può omologare lo stesso l’accordo (cram-down) a condizione che l’accordo non sia puramente liquidatorio e che la proposta verso il Fisco sia conveniente e conforme alle soglie minime . Sono però esclusi dal cram-down i casi di grave inadempienza fiscale del debitore (come detto, oltre 80% debito fiscale o condotte elusive) . In pratica, se la maggioranza dei creditori è d’accordo e solo il Fisco (o INPS) si oppone, ma l’offerta a loro favore è ragionevole, il giudice può imporre l’omologa (tranne casi di abuso fiscale pregresso). Questa previsione chiarisce e rafforza quanto già avallato dalla Cassazione dal 2021 in poi (Cass. Sez. Un. 8504/2021, che per prima aprì al cram-down del fisco nei concordati e accordi ).
Un vantaggio dell’accordo rispetto al concordato è che la vita aziendale subisce meno intrusioni: non c’è un commissario nominato di default (il tribunale può nominarlo solo in caso di misure protettive complesse da gestire), l’imprenditore resta pienamente alla guida e non ci sono pubblicità di stato di insolvenza. Inoltre, l’accordo può essere molto flessibile, includendo ad esempio finanziamenti prededucibili (nuove finanze accordate da banche con il beneficio della prededuzione se l’accordo va a buon fine). Ed è più rapido: i tempi di omologa sono brevi perché non c’è la fase di voto di tutti i creditori (che nel concordato allunga i tempi). Molti accordi vengono omologati in pochi mesi dal deposito.
Di contro, l’accordo non consente di imporre sacrifici ai creditori dissenzienti al di fuori dei casi di efficacia estesa. Se ho un creditore opportunista con il 5% del debito che non aderisce e mi fa causa, posso chiedere di congelarlo fino all’omologa, ma poi quello rimane estraneo: dovrò pagarlo integralmente come da contratto originale. Ecco perché l’accordo funziona bene se i non aderenti sono di importo marginale (posso pagarli comunque) o se li ho volutamente esclusi perché comunque li soddisferò per intero (spesso piccolissimi fornitori o creditori che l’impresa sceglie strategicamente di non toccare). Per i crediti “strategici” come il Fisco, se non c’è adesione volontaria, occorre confidare nel cram-down giudiziale con tutti i requisiti, altrimenti l’accordo non parte proprio.
In definitiva, l’accordo di ristrutturazione è indicato quando l’impresa ha pochi grandi creditori con cui può ragionevolmente accordarsi (es. le banche rappresentano il 70% del debito, i fornitori solo 30% e magari vengono pagati regolarmente). È anche utile in situazioni in cui si è già trovato l’accordo di massima e si vuole solo “certificarlo” e proteggerlo da disturbatori. Dal punto di vista del debitor, l’accordo offre maggiore controllo (non c’è la platea dei creditori minori da convincere uno per uno come nel concordato, dove votano tutti). La controparte è che serve quell’adesione iniziale del 60%, che non è banale da ottenere se la fiducia è compromessa.
Concordato preventivo (continuità e liquidatorio)
Il concordato preventivo è il procedimento concorsuale per eccellenza per evitare la declaratoria di fallimento, con radici antiche ma profondamente rivisto nel nuovo Codice della crisi. Tramite il concordato, l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza propone ai creditori un accordo concorsuale: tutti i creditori vengono chiamati a votare la proposta e, con le necessarie maggioranze, e l’approvazione del tribunale (omologa), la proposta diventa vincolante erga omnes, sostituendosi alle obbligazioni originarie. Il concordato comporta importanti sospensioni e protezioni sin dalla fase di ammissione, ma anche stringenti controlli e requisiti da rispettare. Esistono differenti “tipi” di concordato, con regole parzialmente diverse: principalmente il concordato in continuità aziendale e il concordato liquidatorio. Vediamone i tratti salienti.
Concordato in continuità aziendale: si ha quando nel piano è prevista la prosecuzione, in gestione diretta o indiretta, dell’attività d’impresa (art. 84, c.3 CCII). È il caso in cui l’imprenditore intende mantenere in vita l’azienda, utilizzando i flussi generati per pagare i creditori secondo il piano. Può assumere forme varie: la continuità diretta se la stessa società prosegue l’attività, oppure indiretta se si prevede la cessione o il conferimento dell’azienda in esercizio a un altro soggetto che la porti avanti (ad es. vendita a un investitore che la mantiene operativa). Il Codice della crisi incoraggia la continuità, come riflesso del principio già discusso di preferibilità delle soluzioni che salvaguardano l’avviamento e i posti di lavoro . In un concordato in continuità, i creditori possono essere suddivisi in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; i creditori privilegiati (es. banche ipotecarie) possono essere falcidiati o pagati in tempi differiti solo se viene assicurato il rispetto del best interest test, ovvero ricevono almeno quanto otterrebbero liquidando le garanzie . La legge consente inoltre di applicare una moratoria di pagamento fino a 2 anni dall’omologazione per i creditori privilegiati nel concordato in continuità (ad eccezione dei lavoratori, massimo 6 mesi). Ciò significa che, ad esempio, si può proporre a una banca ipotecaria di iniziare a pagare le rate due anni dopo l’omologa, se ciò è funzionale al risanamento. Nel concordato in continuità non vige l’obbligo di soddisfare almeno il 20% dei chirografari (che invece era regola storica per i concordati liquidatori); tuttavia, il piano deve dimostrare che la satisfactio complessiva dei creditori in continuità è superiore o almeno non inferiore a quella che si avrebbero liquidando l’azienda . Questo è il c.d. confronto di convenienza: la continuità deve portare più valore. Ad esempio, se vendendo subito tutti i beni i creditori prenderebbero 30 su 100 (30%), il piano in continuità deve far emergere un pagamento almeno pari (30%) e preferibilmente superiore, magari dilazionato in più anni ma con l’impresa che genera cassa per arrivare a 40 su 100 (40%). Se il piano in continuità è attestato conveniente rispetto alla liquidazione, i creditori non possono pretendere la liquidazione (a meno che contestino i numeri). In caso di approvazione, con l’omologa la società esce dalla procedura e continua la sua attività sotto la nuova struttura finanziaria concordataria (ad es. debiti ridotti e dilazionati, eventuali nuovi investitori entrati, ecc.).
Concordato liquidatorio: qui invece l’obiettivo è liquidare il patrimonio dell’azienda per distribuire il ricavato ai creditori, in alternativa al fallimento. Non c’è volontà (o possibilità) di proseguire l’attività di impresa, se non eventualmente quel minimo per vendere meglio gli asset (spesso si parla di “esercizio provvisorio” durante la procedura per completare commesse o tenere in efficienza gli impianti fino alla cessione). Nel concordato liquidatorio tradizionale, la legge richiede alcuni paletti per assicurare serietà: in particolare la proposta deve includere un apporto di risorse esterne tale da incrementare di almeno il 10% l’attivo disponibile e che consenta di assicurare ai creditori chirografari un pagamento non inferiore al 20% dei loro crediti . Questo doppio requisito (10% attivo esterno e 20% ai chirografari) mira a evitare concordati “liquidatori” che diano briciole rispetto al fallimento: se l’imprenditore vuole il concordato invece del fallimento, deve mettere qualcosa di aggiuntivo sul piatto e garantire un minimo di soddisfacimento generale. In passato (prima del 2020) la soglia minima era 20% senza esplicitare il 10% di attivo esterno; ora la normativa ha dettagliato anche quest’ultimo aspetto, per evitare furbizie contabili (ad es. gonfiare un po’ il valore di stima dell’attivo per far sembrare 20% senza mettere soldi nuovi). L’apporto esterno può essere, ad esempio, denaro fresco messo dai soci o da un terzo, oppure rinuncia a crediti postergati che libera attivo per i creditori, ecc., purché effettivo.
Nel concordato liquidatorio non c’è continuità aziendale da preservare, quindi i creditori privilegiati vanno soddisfatti secondo le regole delle prelazioni: generalmente integralmente per la parte coperta da garanzia (salvo diverso accordo con loro e tranne il taglio di interessi e sanzioni fiscali con transazione fiscale). I creditori votano la proposta come un tutto. Se approvano (maggioranza per teste e due terzi dei crediti espressi, oppure maggioranze nelle classi), si va in omologa e poi il liquidatore nominato esegue il piano vendendo i beni e ripartendo il ricavato come promesso.
Procedura e governance: in ogni concordato (sia in continuità sia liquidatorio) appena depositata la domanda il tribunale nomina un Commissario Giudiziale, che ha funzione di vigilanza e referente dei creditori. L’imprenditore, a differenza del fallimento, conserva l’amministrazione dei beni (nel concordato con riserva in fase di pre-piano, su autorizzazione può compiere atti urgenti), ma ogni atto straordinario dev’essere autorizzato dal giudice delegato. Nel concordato liquidatorio spesso la gestione passa a un Liquidatore nominato dal tribunale dopo l’omologa. Durante la procedura i contratti in corso possono proseguire oppure il debitore può chiedere al GD di sciogliersi da contratti troppo onerosi (pagando un’indennità), per liberarsi di fardelli e agevolare la vendita.
Votazione: i creditori votano in adunanza o per classi. Se ci sono classi, serve la maggioranza dei crediti in ciascuna classe e almeno la metà +1 delle classi favorevoli. È ammesso il cram-down interclassi (art. 112 CCII): il tribunale può approvare il concordato anche se una classe dissente, a condizione che il trattamento di quella classe dissenziente non sia peggiore di altre classi pari grado e che comunque prenda almeno quanto in fallimento. Ciò impedisce a piccole sacche di dissenso di bloccare soluzioni ottime per la maggioranza (principio della absolute priority e relative priority in versione semplificata). Un caso peculiare: se c’è una sola classe di creditori chirografari e questa boccia la proposta, il tribunale in teoria non può omologare, perché non c’è altra classe che la trascini (questa limitazione è richiamata anche in materia di transazione fiscale: se l’unica classe è il Fisco maltrattato, serve comunque il suo sì, non c’è cram-down ).
Transazione fiscale e contributiva nel concordato: l’art. 88 CCII consente al debitore di includere nella proposta concordataria il pagamento parziale dei tributi e contributi, con stralcio di sanzioni e interessi. È la “transazione fiscale” in senso lato integrata nel piano. Il Fisco ha una sua classe o sottoclasse e vota come gli altri creditori (con l’eccezione che per legge il suo silenzio vale adesione). Se vota no ma il resto dei creditori sì, come già spiegato, oggi il tribunale può comunque omologare (cram-down fiscale) purché l’erario non prenda meno del 20% del credito privilegiato e 10% dell’IVA, ecc., e il piano sia conveniente . Questa innovazione ha superato precedenti contrasti giurisprudenziali e confermato che anche nel concordato in continuità è lecito falcidiare l’IVA – cosa una volta dibattuta per via del diritto UE, ma ora esplicitamente ammessa nel rispetto del principio di miglior soddisfazione (l’IVA non è risorsa UE in questo contesto, come ricordato anche da dottrina ).
Concordato semplificato post-negoziazione: come indicato in tabella, è un tipo speciale di concordato liquidatorio senza voto. Esso scatta solo se l’imprenditore ha esperito la composizione negoziata senza trovare accordo. In tal caso, entro 60 giorni può depositare una proposta di concordato per liquidare i beni ai creditori. Non si fa l’adunanza di voto: i creditori possono solo presentare opposizioni all’omologa. Il tribunale valuta se il piano rispetta la legge (anche qui c’è un commissario nominato per riferire). Se lo ritiene meritevole (ad es. c’è un’offerta di acquisto di un ramo d’azienda che dà più soldi che la liquidazione fallimentare standard), può omologare anche senza il consenso dei creditori. Questo strumento è stato introdotto nel 2021 per evitare che la composizione negoziata fallita porti sempre al fallimento: si offre una via rapida per una liquidazione controllata dei beni con minor formalità. Non richiede l’apporto esterno del 10% né la soglia del 20% (come confermato in dottrina ) – infatti è pensato proprio per situazioni borderline dove quei requisiti non sarebbero raggiungibili.
Concordato minore: una breve menzione va fatta per la procedura di concordato minore (artt. 74-83 CCII), che è destinata ai debitori non fallibili (piccole imprese sotto soglie di fallibilità, ex legge sovraindebitamento). È simile al concordato preventivo ma con regole più semplici e soglie di voto leggermente diverse (maggioranza del 50% crediti, no classi se non necessario). Nel nostro contesto di azienda industriale, presumiamo superate le soglie, quindi la distinzione non incide, ma è utile sapere che esistono procedure analoghe anche per micro-imprese che prima erano regolate dalla L.3/2012.
Vantaggi e svantaggi per il debitore nel concordato: il vantaggio principale è la forza vincolante universale: una volta omologato, il concordato risolve in via definitiva la posizione debitoria, permettendo all’azienda (se in continuità) di ripartire pulita dai debiti pregressi residui. Anche se un creditore era contrario, è comunque obbligato ad accettare quanto stabilito dal piano e non potrà pretendere altro (salvo forse eventuali fideiussori, come detto). Durante l’intera procedura, l’azienda è protetta: nessun pignoramento, nessun fallimento su istanza di creditori (non si può dichiarare fallito un imprenditore che è in concordato salvo casi di urgenza e rigetto, art. 69 CCII). Si possono fare operazioni sul capitale (ad es. aumento con ingresso di nuovi soci) in esenzione da certe formalità e con efficacia protetta. Inoltre, i contratti con la PA possono non essere sciolti per il solo fatto del concordato, grazie a norme di salvaguardia (il rischio interdittivo è molto ridotto rispetto al passato).
D’altro canto, il concordato è un percorso oneroso e complesso. Serve predisporre una notevole documentazione: relazione di attestazione, relazione sulla causa di insolvenza, inventari, relazioni degli organi di controllo. I costi professionali (avvocati, attestatore, commercialista) e contributo unificato non sono trascurabili. La procedura è pubblica: si ha un effetto reputazionale da gestire con attenzione verso clienti e fornitori (questo può essere mitigato spiegando che è in continuità, quindi l’azienda non chiude). Inoltre, l’esito non è mai garantito al 100%: se i creditori non approvano e non si può fare cram-down, si andrà a fallimento. Però qui c’è un paracadute: se il concordato preventivo fallisce, l’imprenditore può chiedere subito (entro l’udienza di omologa) la conversione in liquidazione giudiziale semplificata, e il periodo di protezione in genere copre fino a quel momento.
In sintesi, il concordato preventivo rappresenta lo strumento principe di difesa del debitore che voglia ristrutturare i debiti in modo vincolante o liquidare l’azienda in modo ordinato evitando il fallimento. Richiede serietà, trasparenza e il rispetto di regole formali, ma offre in cambio la possibilità di salvare l’impresa (o il suo valore) sacrificando solo in parte i creditori secondo equità.
Transazione fiscale e contributiva
La transazione fiscale merita un approfondimento dedicato, essendo un elemento tecnico ma cruciale all’interno sia dei concordati che degli accordi di ristrutturazione. Consente infatti di gestire i debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali in modo compatibile con un piano di risanamento: senza di essa, l’impresa con forti debiti fiscali sarebbe condannata a pagarli integralmente anche nelle procedure, dato il principio (ora relativizzato) dell’inderogabilità del credito tributario.
Cos’è esattamente: originariamente prevista dall’art. 182-ter della legge fallimentare (2006), oggi regolata dagli artt. 63 (per gli accordi) e 88 (per i concordati) CCII, la transazione fiscale è la proposta rivolta a Agenzia delle Entrate, Agenzia Riscossione e enti previdenziali, di aderire a un trattamento agevolato del loro credito all’interno di un concordato o accordo omologato. In pratica, il debitore può proporre al Fisco: ti pago il X% dell’imposta dovuta, ti stralcio tutte le sanzioni e forse parte degli interessi, il tutto dilazionato in tot anni. L’ente valuta se accettare in base alla convenienza economica: la legge richiede che la proposta non sia deteriore rispetto alla liquidazione (se continuità) o che sia conveniente (se liquidazione) . Il professionista attestatore deve certificare questi aspetti. Se l’ente aderisce, si perfeziona l’accordo; se non aderisce, come visto, il tribunale potrà eventualmente imporlo con omologa forzosa se il piano rispetta i parametri minimi. Va ricordato che sono esclusi dalla transazione i tributi costituenti “risorse proprie UE” (i dazi doganali, non l’IVA perché l’IVA – contrariamente a quanto molti pensano – non rientra formalmente tra le risorse UE nel meccanismo legislativo nazionale ). Quindi l’IVA è trattabile in transazione fiscale, come confermato anche dalla Cassazione (sent. Cass. 10884/2020) e recepito nel Codice .
La transazione fiscale è di fatto diventata uno strumento di policy concorsuale: permette cioè di chiudere più concordati di quanto accadeva in passato. Infatti, specialmente dopo crisi sistemiche (2008, 2020 pandemia), molte imprese avevano accumulato imposte non versate: senza la facoltà di tagliarle, quei concordati sarebbero stati impossibili (perché i creditori privati avrebbero subito perdite, mentre l’Erario no, rendendo il piano insostenibile). Con la transazione, il sacrificio si ripartisce tra tutti i creditori, compreso il Fisco.
Procedura pratica: il debitore, quando deposita la domanda di concordato o accordo, indica che intende avvalersi della transazione per tributi e contributi. Entro un certo termine deve depositare la documentazione del debito fiscale (cartelle, accertamenti, ecc.) e una relazione dettagliata con la quantificazione di quanto propone di pagare. Gli enti hanno tempo per decidere: se aderiscono formalmente, perfetto; se tacciono, nel concordato vige la regola che il silenzio per oltre 90 giorni vale consenso (introdotta per evitare meline), negli accordi invece il silenzio è dissenso. Se l’Erario rifiuta, come detto, si può chiedere al giudice di disregard il rifiuto (nel concordato preventivo questa possibilità era stata sancita dalle Sezioni Unite Cass. 8504/2021, e ora codificata dal CCII ).
Un aspetto importante: transazione previdenziale. La norma infatti copre anche i contributi INPS e premi INAIL. In passato ci furono dubbi se l’INPS potesse accettare stralci, ma ora sì, con le stesse regole del Fisco (falcidiabili i contributi eccetto la quota a carico del dipendente già trattenuta, perché quella è considerata pecunia del lavoratore).
La transazione fiscale può essere ordinaria (nel contesto di un concordato o accordo) oppure esisteva la transazione fiscale fuori dal concorso (introdotta nel 2020, per cui il debitore poteva proporre al Fisco un piano anche fuori dal fallimento se con ISEE basso – ma era per persone fisiche sovraindebitate e non riguarda società). La transazione fiscale ordinaria è di competenza del giudice concorsuale: la Cassazione ha di recente ribadito che eventuali contestazioni sul diniego del Fisco ad aderire non vanno al giudice tributario, bensì al tribunale fallimentare durante l’omologa . Ciò per evitare conflitti di giurisdizione: tutto resta nell’alveo concorsuale.
Limiti anti-abuso 2024: come già menzionato, il correttivo CCII ha voluto evitare l’uso distorto della transazione da chi ha evaso scientemente. Quindi se l’80% dei debiti è col fisco, e magari l’azienda ha bilanci falsati, il giudice non può forzare l’accordo (serve adesione spontanea o niente). Questo incentiva chi vuole accedere al concordato a non trascurare eccessivamente il pagamento delle imposte in bonis, perché poi non troverà facilmente sconti.
Esempio numerico: un’azienda deve €1.000.000 di cui 400k debiti fiscali (IVA, IRES ecc.), 300k banche e 300k fornitori. Si prevede che liquidando tutto i creditori prenderebbero 30%. Si propone un concordato in continuità offrendo 50% ai chirografari. Il Fisco privilegiato però in liquidazione prenderebbe anch’esso solo ~30% (perché i beni coprono solo quel tanto). Grazie alla transazione fiscale, l’azienda può offrire al Fisco di saldare, ad esempio, il 40% del dovuto in 5 anni, stralciando interessi e sanzioni. Se il piano è convincente (forse perché in 5 anni l’azienda genera flussi per pagare quell’importo), l’Agenzia Entrate aderirà. I fornitori magari prendono 50% in 5 anni. Le banche con ipoteca su immobili da 500k magari prendono 500k (100%) in 7 anni con ipoteca che rimane finché non finito. Tutto ciò viene messo ai voti: i creditori chirografari votano e approvano. Il Fisco non vota perché privilegiato ma formalmente aderisce con lettera. Si omologa il concordato. L’azienda a questo punto ha abbattuto 600k di debiti a 300k (50%), con un impegno di pagamento sostenibile. La differenza di 300k “risparmiati” include magari 200k di sanzioni condonate e 100k di capitale imposte.
Conclusione sulla transazione fiscale: per il debitore è uno strumento di difesa indispensabile quando l’esposizione col Fisco è cospicua. Consente di ridurre il debito erariale in linea con la par condicio (non più intoccabile al 100%), rendendo possibili piani di risanamento altrimenti irrealizzabili. L’importante è formulare proposte serie e ragionate, perché gli enti le valutano con scrupolo tecnico (spesso con linee guida interne: convenienza economica, tempistiche, eventuali garanzie aggiuntive come ipoteche sui beni del debitore per la parte di piano). Un rifiuto ostinato del Fisco può innescare contenziosi (il giudice che deve valutare se il diniego è abusivo o legittimo), ma il trend normativo e giurisprudenziale recente tende a dare al giudice concorsuale il potere di superare i dinieghi quando il piano è favorevole ai creditori . Quindi il debitore che si comporta correttamente e presenta un buon piano ha ottime chance di portare a casa anche la transazione fiscale.
Altri strumenti e considerazioni
Nel panorama attuale esistono anche altri meccanismi speciali, ad esempio la convenzione di moratoria (art. 62 CCII), già accennata, dove i creditori finanziari (banche) concordano di congelare temporaneamente le loro pretese. È utile soprattutto se l’azienda ha troppi debiti a breve con banche e vuole tempo per predisporre un accordo o nuovo finanziamento. Oppure i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (PRO) introdotti recependo la direttiva UE 2019/1023: si tratta di un ibrido tra accordo e concordato, dove se tutte le classi di creditori approvano, il tribunale omologa senza bisogno di maggioranze interne rigide. La differenza col concordato standard è che nel PRO l’adesione dev’essere unanime per classi, ma consente interventi come l’esdebitazione dei soci e simili con certe maggioranze. È un tema molto specialistico e per ora di applicazione limitata.
Un cenno anche al cram-down dei creditori dissenzienti: grazie al nuovo CCII, come visto, sia negli accordi che nei concordati il giudice può approvare il piano anche contro il volere di minoranze (classi dissenzienti, Fisco non aderente, ecc.), a condizione di rispettare equità e convenienza comparativa. Questo deriva dalla direttiva comunitaria sull’insolvenza, che vuole impedire ai creditori “ostruzionisti” di far naufragare ristrutturazioni sostenibili. Per il debitore ciò significa avere un asso nella manica: se ritiene di aver fatto la migliore proposta possibile e solo pochi creditori irragionevoli la rifiutano, può comunque puntare all’omologazione appellandosi al giudice. Naturalmente deve convincere il tribunale che sta offrendo a quei creditori il massimo sostenibile e comunque non meno di quanto avrebbero avuto in caso di liquidazione fallimentare. Questa evoluzione aumenta il potere negoziale del debitore virtuoso durante le trattative: i creditori sanno che il no fine a sé stesso potrebbe essere scavalcato, quindi sono incentivati a sedersi al tavolo e magari strappare condizioni un po’ migliori, ma non possono più alzare troppo l’asticella se il piano è già equo.
Infine, non dobbiamo dimenticare che tutti questi strumenti richiedono un presupposto essenziale: l’impresa, benché in crisi, deve avere ancora un barlume di risanabilità oppure almeno un patrimonio liquidabile ordinatamente. Se la situazione è completamente disperata (niente prospettive di generare cassa, beni insufficienti a pagare neanche i costi di procedura), può darsi che neppure il concordato sia ammissibile, e si debba andare a liquidazione giudiziale diretta. Tuttavia, casi del genere sono rari, perché di solito un minimum di attivo c’è sempre e la legge preferisce comunque un concordato semplificato che chiuda rapidamente, rispetto a un fallimento lungo. Perciò il consiglio al debitore è: tentare uno strumento di regolazione quasi sempre conviene, salvo il caso in cui si sia colpevolmente in malafede (allora il tribunale rigetterà concordato per frode).
Nel prossimo capitolo, sposteremo l’attenzione su un tema complementare ma fondamentale: le responsabilità personali di chi gestisce o possiede l’azienda indebitata. Infatti, mentre si manovra per salvare la società, amministratori e soci devono anche proteggere sé stessi da eventuali ricadute patrimoniali e legali della crisi. Capire in quali casi i loro beni personali sono a rischio è parte integrante del “difendersi” in una situazione di insolvenza.
Responsabilità personali di amministratori e soci debitori
Un aspetto critico – spesso trascurato inizialmente dagli imprenditori ma che emerge drammaticamente in caso di dissesto – è la possibile responsabilità personale di chi stava alla guida dell’azienda (amministratori, consiglieri, direttori generali) o dei soci proprietari, per le obbligazioni sociali. Il principio di base nelle società di capitali è la separazione patrimoniale: la società risponde coi suoi beni e i soci, se hanno pagato i conferimenti, non rischiano oltre il capitale investito. Analogamente, gli amministratori rispondono verso la società e i soci per mala gestio, ma non dei debiti sociali verso terzi, a meno di condotte illecite specifiche. Tuttavia, nella realtà, esistono diverse eccezioni e situazioni in cui soci e amministratori possono trovarsi patrimonialmente esposti per i debiti dell’azienda. Esamineremo i vari ambiti: responsabilità civile degli amministratori verso i creditori in caso di gestione non diligente, possibili responsabilità penali per condotte nella crisi, rischi di escussione di garanzie personali (fideiussioni), e casi di responsabilità dei soci per debiti residui (ad esempio dopo l’estinzione della società). Il tutto alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziali (ci sono state, come detto, importanti pronunce nel 2022-2025 su questi temi, in particolare dalle Sezioni Unite della Cassazione).
Doveri degli amministratori nella crisi e responsabilità verso i creditori
Gli amministratori di società di capitali (S.p.A. e S.r.l.) hanno sempre avuto, in base al Codice Civile, doveri di diligenza e correttezza nella gestione (artt. 2392 e 2476 c.c.). Con la riforma sulla crisi d’impresa, a questi doveri si è aggiunto esplicitamente quello di attivarsi tempestivamente in caso di crisi, come già richiamato: istituire assetti adeguati per rilevare gli indizi di crisi e agire senza indugio per il suo superamento . Se gli amministratori omettevano di reagire e così facendo aggravavano il buco, possono incorrere in responsabilità sia interne (verso la società) che esterne, verso i creditori. Il fondamento giuridico della responsabilità verso i creditori sta nell’art. 2394 c.c. (per le S.p.A., applicabile anche alle S.r.l. via art. 2476 ult. co.): esso prevede che, in caso di fallimento (o liquidazione concorsuale), i creditori sociali possano far valere la responsabilità degli amministratori se il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfarli per inadempienze degli amministratori ai doveri di conservazione del patrimonio. In fallimento questa azione viene esercitata dal curatore (art. 146 l.fall.), di solito cumulata con l’azione sociale (art. 2393) per danni alla società.
In parole più semplici: se l’amministratore ha violato l’obbligo di preservare il capitale sociale (ad esempio continuando l’attività in perdita, disperdendo risorse oltre il punto di non ritorno), e a causa di ciò i creditori non trovano abbastanza beni su cui soddisfarsi, l’amministratore ne risponde con il proprio patrimonio. La giurisprudenza ha elaborato il concetto di danno da prosecuzione abusiva dell’attività: il danno è spesso quantificato nel peggioramento del deficit tra la data in cui si sarebbe dovuto cessare l’attività (o attivare una procedura) e la data effettiva del fallimento. Cassazione recente (es. Cass. 24970/2019; Cass. 25631/2023 citata in dottrina ) conferma questa linea: l’amministratore che non stacca la spina quando l’insolvenza è conclamata causa danno ai creditori per l’aggravio del passivo. Addirittura in sede penale, come visto, è stato affermato che anche il semplice aggravamento del dissesto integra l’evento del reato di bancarotta impropria (esporre bilanci falsi per mascherare perdite e così continuare l’attività: bancarotta ex art. 223 co.2 n.1 L.F., Cass. 9958/2023). Questa sinergia tra civile e penale mette pressione sugli amministratori: agire subito o poi potrebbero essere accusati di aver aggravato la situazione.
Un secondo fronte di responsabilità è la tenuta delle scritture contabili e la trasparenza. Spesso nelle crisi prolungate i conti diventano caotici; ma ciò è un boomerang: se in fallimento i libri sono irregolari o mancanti, scatta il reato di bancarotta documentale e, sul piano civile, il curatore potrà allegare che l’opacità ha impedito di gestire correttamente la società, chiedendo danni. La Cassazione ha statuito che le dichiarazioni degli amministratori rese al curatore (ad esempio in sede di interrogatorio) sono pienamente utilizzabili in sede penale , quindi bugie o ammissioni rese lì possono poi avere conseguenze.
Un aspetto nuovo introdotto dal Codice della crisi è la responsabilità solidale degli organi di controllo (sindaci, revisori) insieme agli amministratori se questi ultimi hanno compiuto violazioni che i controllori non hanno segnalato. Il riformato art. 2407 c.c. (come modificato dal D.Lgs. 14/2019 e poi correttivo 2020) prevede che i sindaci rispondano dei danni derivati da omissioni di vigilanza solo entro un tetto massimo multiplo del loro compenso . In situazioni di crisi, la normativa sottolinea il ruolo attivo dei sindaci nel fare early warning: se non avvisano gli amministratori o i soci della necessità di intervenire, possono essere corresponsabili del danno da aggravamento . Comunque, questa è una parentesi: rileva per dire che anche gli organi di controllo sono allertati e dunque più propensi a spingere gli amministratori ad agire. Quindi il debitore-amministratore non è solo: sente il fiato sul collo di sindaci e revisori, che per tutelarsi, segnalano e verbalizzano eventuali inerzie.
Conclusione su amministratori: l’amministratore che affronta una crisi deve sapere che la legge gli chiede due cose: (1) di tentare di salvare l’azienda con mezzi leciti (piani, concordati) e, se non vi riesce, (2) di minimizzare i danni per i creditori fermandosi per tempo. Se seguirà queste direttrici (magari anche rinunciando all’incarico se i soci non lo supportano), potrà difendersi bene in seguito. Se invece persevera senza costrutto, potrebbe trovarsi a dover risarcire di tasca propria molti dei debiti non pagati. Nei fatti, in un’azione di responsabilità del curatore spesso si chiede agli ex amministratori l’intero ammontare del deficit fallimentare come danno, anche se poi il giudice liquiderà equitativamente un importo (ma può essere milionario!). Pertanto, “difendersi” per un amministratore significa documentare di aver fatto tutto il possibile: convocato soci per ricapitalizzare, cercato investitori, proposto procedure di composizione, e di essersi arreso solo quando non c’erano alternative, evitando spese inutili o preferenze.
Fideiussioni, coobbligati e altri strumenti: impatto sugli imprenditori
Molto spesso l’imprenditore si trova esposto personalmente per via di garanzie personali firmate in tempi non sospetti. Ad esempio, i soci di una S.r.l. che chiedeva fidi bancari avranno quasi certamente firmato fideiussioni a favore della banca; oppure l’amministratore ha garantito il leasing dei macchinari; talvolta anche verso fornitori importanti viene data fideiussione o avallo su cambiali. Queste garanzie comportano che, se l’azienda non paga, il creditore garantito può aggredire direttamente il patrimonio personale del garante, senza dover aspettare procedure concorsuali (anche se poi, in caso di pagamento del garante, questi subentra nel credito verso la società). Come già evidenziato, i concordati e accordi non liberano automaticamente i fideiussori: anzi, la legge (art. 94 CCII ex art. 184 l.fall.) specifica che l’omologazione del concordato non produce effetti per i debiti dei coobbligati e garanti non concordatari . È quindi fondamentale, nel predisporre un piano, pensare anche alle conseguenze sulle persone fisiche garanti. Ad esempio, se si fa un concordato che paga al 50% un debito bancario di 100, la banca potrà comunque chiedere al fideiussore la differenza 50 (a meno che nel frattempo abbia rinunciato alla garanzia). Ciò può vanificare il beneficio per l’imprenditore, che magari salva l’azienda ma poi subisce un pignoramento personale.
Come difendersi? Ci sono varie strategie:
– Coinvolgere le banche in un accordo comprensivo delle garanzie: negoziare che, accettando il piano, la banca libera i garanti. Le banche a volte accettano, specie se i garanti sono indispensabili per la continuità aziendale o se offrono in cambio qualcosa (es. un pagamento percentuale immediato a fronte della liberazione).
– Procedura di sovraindebitamento personale: se il socio-fideiussore finisce insolvente per escussione, potrebbe ricorrere egli stesso alle procedure per persone fisiche (ristrutturazione dei debiti del consumatore se non imprenditore, oppure liquidazione del patrimonio come sovraindebitato). Ciò però è successivo e separato, auspicabilmente da evitare perché comporta il dissesto personale.
– Garanzie reali aggiuntive: a volte i creditori accettano di non escutere subito la fideiussione se viene data una garanzia reale da terzi. Ad esempio, i familiari del socio garantiscono con ipoteca sulla casa a fronte di una moratoria. Questo sposta il discorso su un piano diverso, ma non elimina il rischio per la famiglia se poi non si paga.
Da ricordare: transazione fiscale e coobbligati. L’art. 88 CCII comma 5 prevede che l’accordo di transazione fiscale non libera i coobbligati/fideiussori dello stesso debito salvo patto contrario . Ciò significa che se un socio ha garantito un debito IVA con patrimonio personale, e la società fa un concordato pagando il 30% di quell’IVA grazie alla transazione, l’Agenzia Entrate potrebbe teoricamente chiedere al socio l’altro 70%. C’è dibattito su questo, ma la norma lo consente. In pratica, Equitalia spesso se la società concordataria paga regolarmente la quota concordataria poi non insiste sul garante, ma in linea di principio potrebbe. Con le SU Cass. 3625/2025 (citate prima) è comunque necessario un atto autonomo per farlo, quindi non è automatico e dà margine di difesa al socio (“io non ho percepito nulla, l’Erario non può volere il resto da me se non prova che ho beneficiato di somme in società” – però la fideiussione firmata è proprio quell’atto probatorio di impegno, attenti!).
Soci di società indebitate: rischi di escussione e novità Cassazione
Per i soci, le situazioni vanno distinte per forma giuridica della società:
– Soci di società di persone (S.n.c., accomandatari di S.a.s.): essi sono illimitatamente e solidalmente responsabili dei debiti sociali ex art. 2291 c.c. Ciò implica che, se la società non paga, i creditori possono agire direttamente sul patrimonio personale dei soci (previa escussione del patrimonio sociale per le S.n.c.). In caso di fallimento di una S.n.c., i soci vengono dichiarati falliti in estensione (art. 147 l.fall.). Non c’è scampo se non con patti privati che i creditori comunque non sono tenuti a rispettare a terzi. Dunque, per i soci illimitatamente responsabili l’unica difesa è prevenire: capire quando l’attività è troppo rischiosa e trasformare la società in forma di capitali prima che sia tardi, oppure limitare contrattualmente la loro esposizione (ma la legge prevale).
– Soci di S.r.l. o S.p.A.: qui vige la regola della responsabilità limitata. Quindi, in teoria, i soci non rispondono dei debiti sociali. Ci sono però eccezioni mirate:
– Se non hanno interamente versato i conferimenti sottoscritti, il liquidatore o curatore può chiamarli a versare il residuo (responsabilità contrattuale verso la società).
– Se hanno beneficiato di utili fittizi o in violazione di legge (es. utili distribuiti nonostante il bilancio in perdita), devono restituirli perché è un indebito arricchimento a danno dei creditori in caso di insolvenza.
– Se hanno finanziato la società in modo anomalo (finanziamenti dei soci in situazione di sottocapitalizzazione, c.d. postergazione dei soci): tali crediti dei soci sono postergati rispetto agli altri, e se rimborsati nell’anno precedente il fallimento sono revocabili. Il curatore può richiederne la restituzione ai soci finanziatori.
– Cancellazione società e debiti residui: qui c’è stata evoluzione giurisprudenziale importante. Un tempo la Cassazione, con orientamento poi smentito, sosteneva che i soci di società di capitali estinta succedessero in proporzione nei debiti non soddisfatti, anche se non avevano ricevuto nulla in liquidazione. Questo derivava da un’interpretazione dell’art. 2495 c.c. che parla di assegnazione dell’attivo ai soci dopo aver pagato i creditori e dalla nozione di “rapporti pendenti” post-estinzione. Le Sezioni Unite nel 2013 (sent. 6070/2013) affermarono che i creditori insoddisfatti potevano far valere i loro crediti verso i soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (quindi limite = quota di attivo di cui hanno goduto). Questo principio ha retto per anni. Tuttavia c’era il dubbio sui debiti fiscali: la Cass. aveva detto che per i debiti tributari c’era una norma (art. 28, D.lgs. 175/2014 ora art. 2495 c.c. modif.) che li faceva vivere 5 anni contro i soci, generando confusione. Nel 2022 una pronuncia (Cass. 38130/2022) ha rimesso ordine: ha ribadito i 5 anni ma che comunque serve atto al socio. Arriviamo al 2025: le Sezioni Unite con sentenza n. 3625 del 7/02/2025 hanno rivoluzionato l’approccio: hanno statuito che non è più possibile estendere automaticamente ai soci le responsabilità fiscali di una S.r.l. cancellata, senza un nuovo atto impositivo individuale e senza prova di un vantaggio patrimoniale percepito . In sostanza, i soci non sono eredi universali dei debiti sociali; rimangono soggetti distinti e il creditore deve dimostrare che il socio si è arricchito, altrimenti nulla. Il socio non ha più “ereditato” il debito, salvo l’importo di liquidazione incassato . Questa è una svolta a tutela dei soci in buona fede. Per cui oggi un socio di S.r.l., se la società viene liquidata e cancellata, può stare relativamente tranquillo se: (a) non ha ricevuto somme in sede di liquidazione, o comunque entro il limite di quelle ricevute; (b) la liquidazione è stata condotta correttamente pagando il possibile ai creditori e documentando la capienza. Il Fisco o altro creditore se vuole colpire il socio deve emettere un nuovo atto motivato ex art. 36 DPR 602/73 (in caso di tributi) spiegando quale somma egli ha incamerato dalla società e chiedendo quella . Se non lo fa, la pretesa è nulla. E se lo fa ma il socio prova di non aver preso nulla o che il bilancio finale era corretto, il socio vince. Difesa pratica: per i soci, dunque, il modo di difendersi è assicurarsi che la liquidazione volontaria (se fatta) sia svolta con totale trasparenza: predisporre un bilancio finale onesto, magari prevedendo un accordo col liquidatore di non ripartire nulla ai soci se rimangono debiti. Addirittura, molti consulenti consigliano: se la società ha ancora debiti e poco attivo, non distribuirlo ai soci ma tenerlo per i creditori, così i soci si cancellano senza attivo incassato, e i creditori potranno eventualmente far riaprire la liquidazione (ex art. 2495 c.c. c’è un orientamento che prevede la possibilità di “revocazione” della cancellazione se emergono attivi, ma è raro).
- Soci che hanno prestato fideiussioni personali: qui torniamo al discorso di prima ma dal lato socio. Se un socio-fideiussore paga il debito sociale, tecnicamente acquisisce un diritto di regresso verso la società (diventa creditore della società stessa, se ancora esiste, per cui potrebbe insinuarsi in un concordato/fallimento come chirografario). Ma se la società è evaporata, rimarrà con un pugno di mosche. La sua difesa doveva giocarla prima: pretendere di essere sollevato dalle fideiussioni quando cede le quote o esce, oppure contrattare limiti all’importo garantito.
- Soci amministratori di fatto: se i soci (magari di maggioranza) hanno ingerito pesantemente nella gestione e l’amministratore era un prestanome, quei soci possono essere considerati amministratori di fatto e quindi soggetti a tutte le responsabilità (civili e penali) degli amministratori di diritto. Esempio: un socio al 90% che impartisce ordini e firma lui i contratti al posto dell’amministratore; in caso di fallimento, il curatore potrebbe includerlo nell’azione di responsabilità come coobbligato solidale (v. art. 2467 c.c. analogia e pronunce come Cass. 22209/2010 che affermano la figura dell’amm.re di fatto). Questo per dire che nascondersi dietro il fatto di essere “solo socio” non funziona se in realtà si dirigeva: la legge arriva a te comunque.
Riassumendo per i soci: per quelli di società di capitali, il diritto offre protezioni ma con alcune falle storiche (fideiussioni, utili indebiti, etc.) che bisogna gestire con attenzione. La recente SU 2025 è molto favorevole ai soci, perché mette un freno alle azioni automatiche del Fisco sui soci. Un socio che riceva un accertamento per debiti di società estinta deve sapere che oggi ha ottime chance di difesa se può mostrare che non ha avuto riparti o che questi sono inferiori a quanto chiesto. Difendersi, per un socio di s.r.l., in sede di crisi significa: non estrarre ricchezza dalla società a scapito dei creditori (il che oltre tutto potrebbe configurare reati come bancarotta preferenziale se in concorso), e anzi valutare di apportare nuova finanza se vuole salvare la società, perché così protegge l’investimento e al contempo evita di incorrere in azioni di responsabilità. Se la società è destinata a liquidazione, meglio destinare tutto ai creditori piuttosto che prendere qualcosa e poi essere citato per quell’importo anni dopo.
Profili penali essenziali
Va fatto un breve cenno alle conseguenze penali, perché rientrano nel “difendersi” (anche se esulano dal tema strettamente civilistico). Nella crisi d’impresa le fattispecie più comuni sono:
– Bancarotta semplice o fraudolenta: punisce gli amministratori (o liquidatori) che prima/durante il fallimento dissipano beni (bancarotta patrimoniale fraudolenta), sottraggono o falsificano i libri contabili (bancarotta documentale), o anche – per la bancarotta semplice – aggravano per colpa il dissesto con spese personali, ritardi ingiustificati a chiedere il fallimento, ecc. Quasi ogni fallimento porta con sé un’indagine per bancarotta. Difendersi qui vuol dire: mantenere una contabilità regolare fino alla fine, non prelevare asset in extremis per sé o terzi pregiudicando i creditori (ad es. vendite sottocosto a parenti: classica bancarotta fraudolenta patrimoniale). Chi presenta un concordato e lo conduce onestamente, anche se poi finisce in fallimento, generalmente potrà escludere il dolo e cavarsela (c’è un articolo che esclude la punibilità per pagamenti e operazioni compiute in esecuzione di un concordato poi omologato).
– Reati tributari: l’art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 punisce l’omesso versamento di ritenute certificate > €150k; l’art. 10-ter l’omesso versamento IVA > €250k. Se l’azienda in crisi non ha pagato contributi o IVA oltre soglia, l’amministratore rischia la reclusione (fino a 2 anni per 10-bis, fino a 3 anni per 10-ter se non erro, con soglie rispettivamente 150k e 250k). Difesa? Se possibile, prima della scadenza o entro la soglia, cercare di versare almeno parzialmente per scendere sotto soglia penale. Oppure, se pendono rateizzazioni, rispettarle: la rateizzazione bloccava il computo del reato (ma una volta decadde la norma che lo escludeva, potrebbe essere reintrodotta). In un concordato, se l’omologa interviene, non estingue il reato ma può essere circostanza attenuante aver poi pagato parte.
– Reati societari: ad esempio false comunicazioni sociali (bilancio falso). Se per ottenere credito l’amministratore ha truccato i bilanci, in crisi questo emergerà, con possibili denunce. Anche qui, presentare un piano trasparente con dati corretti è protezione: se invece emergono buchi neri in contabilità, scattano denunce.
In generale, il comportamento proattivo e trasparente dell’imprenditore durante la crisi funziona anche da scudo penale: i tribunali guardano con favore chi attiva procedure di composizione, collabora col commissario/curatore, ecc., e difficilmente perseguono per bancarotta fraudolenta chi non ha fatto atti distrattivi. Diverso se trovano movimenti sospetti (es. bonifici a familiari prima del fallimento). Insomma, difendersi penalmente equivale a non commettere reati nel tentativo di salvarsi: niente distrazioni, preferenze dolose, occultamento di documenti.
Esempi pratici e simulazioni (casi di studio)
Per calare tutta questa teoria nella realtà concreta, presentiamo di seguito alcuni casi pratici ispirati a situazioni tipiche di un’azienda di oli, grassi e lubrificanti industriali in difficoltà. Le simulazioni mostrano come, a seconda delle scelte compiute, possano delinearsi scenari molto diversi. L’obiettivo è evidenziare in pratica “cosa fare per difendersi e come” nelle varie situazioni: dalla ristrutturazione di successo alla liquidazione inevitabile, illustrando le conseguenze per l’imprenditore e i creditori. Ovviamente si tratta di esempi semplificati rispetto alla complessità reale, ma utili per capire l’applicazione delle regole discusse.
Caso 1: “LubriTech S.r.l.” – Concordato preventivo in continuità aziendale
Scenario: LubriTech S.r.l. è un’azienda toscana con 50 dipendenti che produce lubrificanti speciali. A causa dell’aumento del costo delle materie prime e di investimenti errati, LubriTech accumula €5 milioni di debiti: €1 mln con l’Erario (IVA non versata e IRES), €2 mln con banche (mutuo ipotecario su stabilimento + scoperti di conto), €1 mln con fornitori, €500k leasing macchinari, €500k altri (dipendenti, TFR, ecc.). Il patrimonio consiste in uno stabilimento industriale valutabile €2 mln (ipotecato per €1,5 mln a banca), macchinari per €1 mln (in leasing, riscatto €800k), magazzino e crediti per €0,5 mln. L’azienda è insolvente ma ha ancora ordini e un portafoglio clienti consolidato: potrebbe risanarsi se riducesse i debiti e ottenesse nuova finanza per le materie prime. Gli amministratori decidono di tentare il tutto per tutto con un concordato preventivo in continuità.
Azioni intraprese: Presentano subito al tribunale un ricorso “con riserva” per concordato (art. 44 CCII) ottenendo lo stop immediato ai pignoramenti. Nominato il commissario, in 4 mesi preparano un piano concordatario così strutturato:
– Continuità diretta: LubriTech proseguirà l’attività. Un investitore esterno (una società cliente interessata a garantirsi la fornitura) entrerà in società versando €1 milione di equity fresca a titolo di aumento di capitale riservato post-omologa, prendendo il 60% delle quote. Tali fondi saranno impiegati in parte per pagare i debiti e in parte per capitale circolante (acquisto materie prime per nuovi ordini).
– Trattamento creditori:
– Banche ipotecarie (€1,5 mln garantiti da ipoteca): saranno rimborsate integralmente ma in 6 anni con rate semestrali (moratoria iniziale di 1 anno). Il valore stimato dell’immobile è €2 mln quindi sicurezza per loro. Accettano perché in caso di fallimento avrebbero recuperato vendendo l’immobile forse 1,2 mln netti (meno interessi). Qui pagheranno 1,5 mln interi, ma in tempi lunghi (NPV circa 1,2 mln).
– Fornitori chirografari (€1 mln): proposta di pagamento al 40% in 4 anni, con rate annuali. Attestazione mostra che in liquidazione prenderebbero forse 20%, quindi conviene.
– Leasing macchinari (€500k residuo): si propone di riscattare subito i macchinari al valore attuale di mercato (€600k) grazie a parte dell’apporto dell’investitore e un finanziamento agevolato MCC. Il leasing accetta (prende 600k anziché i 500k residui, ma in un’unica soluzione subito). I macchinari diventano di proprietà libera da vincoli.
– Erario (€1 mln tra IVA e IRES): transazione fiscale proposta – pagamento 50% del debito tributario (500k) di cui 100% dell’IVA e il 0% di sanzioni e interessi. Nello specifico: IVA €300k pagata al 100% (non falcidiata, solo dilazionata in 2 anni), IRES €400k falcidiata del 50% a €200k (dilazionata in 4 anni), sanzioni €200k stralciate, interessi €100k stralciati. Totale Fisco riceve €500k su €1 mln (50%). Attestatore certifica che in caso di fallimento l’Erario, pur privilegiato, avrebbe preso circa 30% (per via di immobili e magazzino insufficienti). Quindi 50% è conveniente.
– Dipendenti (€200k stipendi arretrati e TFR maturato): saranno pagati integralmente entro 6 mesi dall’omologa (questo è obbligatorio per legge per i privilegiati ex art. 86 CCII). Parte dei soldi dell’investitore e il recupero crediti finanzieranno ciò.
- Operazioni straordinarie: Il piano prevede di vendere un ramo d’azienda non core (una linea di prodotti non redditizia) per €300k a un concorrente: questi soldi entrano e vanno a finanziare in parte i pagamenti concordatari. Inoltre, i soci attuali rinunciano formalmente a €200k di finanziamenti soci vantati verso la società, per rafforzare il patrimonio (apporto figurativo).
Esito: I creditori votano: la classe fornitori (40% chirografo) e la classe chirografari generica approvano con l’80% dei voti. Il Fisco, essendo privilegiato, non vota ma aderisce formalmente alla transazione fiscale (dopo negoziazione, ha preteso l’IVA al 100% e ha concesso taglio su IRES). Le banche privilegiate erano fuori dal voto (pagate integralmente, moratoria autorizzata). Il tribunale omologa il concordato. LubriTech esce dalla procedura, riceve l’apporto di capitale dell’investitore, paga i dipendenti e inizia a pagare le prime rate a fornitori e Erario come da piano. L’azienda ha ottenuto: riduzione del debito totale da 5 mln a circa 3,0 mln (al netto dei tagli concordatari), scaglionamento di quello residuo su più anni, nuova liquidità per ripartire. I soci originali hanno perso la maggioranza (scendono al 40%) ma mantengono ruoli gestionali. Importante, nessun socio né amministratore subisce azioni: grazie al concordato, niente fallimento, quindi niente azioni di responsabilità, niente bancarotta (hanno consegnato i bilanci regolari in concordato). Anche le fideiussioni personali dei soci verso le banche: in sede di accordo, le banche hanno accettato di non escutere i soci purché il piano venisse rispettato, mantenendo però la riserva di farlo in caso di inadempimento. Dunque i soci sono incentivati a far andare bene la continuità.
Commento: Questo caso mostra una difesa attiva del debitore: utilizzo del concordato in continuità come scudo e come strumento di rinegoziazione globale, coinvolgimento di un partner finanziario (mossa spesso indispensabile per apportare risorse fresche e credibilità), e ripartizione equa degli sforzi (tutti hanno “perso” qualcosa ma nessuno è stato azzerato). L’azienda è salva, i creditori recuperano più che in fallimento e in tempi certi, i dipendenti mantengono il lavoro. Gli amministratori hanno adempiuto al loro dovere di trovare misure idonee e hanno evitato di aggravare la situazione: infatti hanno presentato concordato prima che qualche creditore pignorasse i conti, e non hanno dissipato attivo (anzi lo hanno valorizzato). Penali: nessuna, a parte il potenziale omesso versamento IVA ma avendo pagato il 100% dell’IVA col concordato, l’art. 10-ter non sarà contestato (l’integrazione del reato richiede che a fine termine non sia versato, qui viene versato sia pure tardivamente per via concordataria – in realtà la giurisprudenza sul punto è controversa, ma il rischio di condanna è basso perché l’adesione alla transazione mostra volontà di pagare). Dal lato soci, hanno dovuto cedere controllo e diluire le quote: un sacrificio necessario per salvare l’impresa e i propri investimenti residui. Meglio possedere il 40% di un’azienda risanata che il 100% di nulla dopo il fallimento.
Caso 2: “OilService S.p.A.” – Liquidazione fallimentare e azione sui soci
Scenario: OilService S.p.A. è un distributore all’ingrosso di oli lubrificanti. Negli ultimi anni è andata in perdita, i soci (due fratelli) non hanno voluto immettere più capitali e l’hanno “tirata avanti” finché i fornitori, non pagando, l’hanno fatta fallire. Al momento del fallimento, debiti totali €2 milioni; attivo reale rimasto €500k (qualche cisterna e crediti inesigibili). Nessun tentativo di concordato o accordo è stato fatto: gli amministratori hanno solo aspettato gli eventi. La società viene dichiarata fallita (liquidazione giudiziale). Il curatore riscontra subito che 3 anni prima i soci si erano fatti rimborsare anticipatamente €300k di finanziamenti soci e avevano venduto un capannone della società a un loro parente a prezzo dimezzato (€200k invece di 400k di mercato). Inoltre, dalle carte risulta che nell’ultimo anno prima del fallimento i soci-amministratori hanno prelevato €50k ciascuno dal conto sociale come “anticipi su dividendi” nonostante la società fosse in perdita.
Azioni del curatore: Il curatore, autorizzato dal giudice, promuove un’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. contro i due soci-amministratori, chiedendo €1,5 milioni di danni (che è la differenza tra debiti 2 mln e attivo 500k). Nella causa viene allegato che gli amministratori: (a) non hanno adottato assetti adeguati né preso misure per tempo (anzi hanno aggravato il dissesto continuando l’attività in perdita per 2 anni in più); (b) hanno compiuto atti distrattivi (la vendita sottocosto del capannone a un parente – chiara bancarotta fraudolenta patrimoniale – e i prelievi di cassa personali); (c) hanno violato la postergazione dei finanziamenti soci, restituendoli quando non potevano (quindi chiedendo la restituzione di €300k). La causa civile è rafforzata dal fatto che entrambi i soci sono anche imputati penalmente per bancarotta fraudolenta (distrattiva e preferenziale per i 300k ai soci stessi, oltre che documentale perché mancano diverse pezze giustificative di magazzino).
Esito civile: Il tribunale civile, alcuni anni dopo, condanna in solido i due ex amministratori a risarcire €500k al fallimento (una parte del danno, valutata come aggravamento evitabile e valori sottratti). Questi €500k, se recuperati forzatamente sui loro beni personali (hanno case e qualche investimento), andranno a integrare l’attivo fallimentare per pagare parzialmente i creditori insinuati. Inoltre, specificamente il giudice dichiara inefficace (revoca) la vendita del capannone al parente per €200k perché avvenuta a titolo gratuito/simulato entro 2 anni da fallimento: il capannone viene recuperato, venduto dal curatore a €350k, e il ricavato va anch’esso ai creditori. Il parente acquirente probabilmente farà causa ai soci per farsi restituire i €200k pagati, ma quelli ormai sono spariti.
Esito penale: In sede penale, gli amministratori patteggiano 2 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta (avendo collaborato poi col curatore e restituito parte del maltolto – i €50k prelevati li hanno subito dovuti restituire al fallimento, e ciò è stato considerato). Non andranno in carcere (pene sospese se incensurati) ma hanno una pena accessoria: l’interdizione per 5 anni da ruoli direttivi in imprese. Cioè non potranno per un periodo amministrare società.
Azione verso i soci ex art. 2495 c.c.: Non è necessaria qui perché siamo in fallimento – quell’articolo serve fuori dai fallimenti. In questo caso, però, i creditori hanno ottenuto soddisfazione parziale attraverso l’azione di responsabilità e revocatorie.
Commento: Questo caso mostra il worst case scenario quando non si fa nulla e si agisce scorrettamente. I soci-amministratori non si sono difesi, anzi hanno peggiorato la situazione probabilmente sperando di salvare qualcosa per sé. Il risultato: hanno perso la società e in più hanno visto intaccato il loro patrimonio personale (hanno dovuto pagare 500k di tasca, vendendo beni personali), hanno precedenti penali e la reputazione rovinata, e per alcuni anni non possono gestire altre imprese (il che per imprenditori è un colpo grave). Se invece avessero agito diversamente: ad esempio, 3 anni prima vendendo il capannone a valore di mercato in concordato e rimborsando pro quota i creditori, oppure aprendo un concordato liquidatorio in cui magari mettevano quei 300k come apporto esterno, avrebbero evitato reati e responsabilità, e i creditori avrebbero ottenuto comunque il loro 25-30%. La difesa attiva dunque conviene: l’omissione e l’occultamento portano a conseguenze peggiori.
Caso 3: “Grease & Oil SNC” – Sovraindebitamento e responsabilità illimitata
Scenario: Grease & Oil di Bianchi & Rossi S.n.c. è una piccola società di persone (snc) che commercializza lubrificanti. I due soci hanno responsabilità illimitata. L’attività va male e accumula €300k di debiti (100k banca con fido CC, 100k fornitore principale, 50k debiti fiscali, 50k altri). Hanno pochi beni sociali (magazzino 30k, un furgone). I soci possiedono però beni personali (Rossi ha una casa, Bianchi no). Non essendo fallibile (fatturato e debiti sotto soglie di fallibilità, essendo microimpresa), Grease & Oil non può accedere a concordato preventivo, ma solo alle procedure di sovraindebitamento.
Azione intrapresa: I soci decidono di cessare l’attività e liquidare la snc. Capiscono però che anche vendendo tutto, non ripagheranno i debiti e i creditori potrebbero poi aggredire i loro beni personali. Pertanto, si rivolgono all’OCC (Organismo composizione crisi) e presentano un piano di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato con continuità indiretta: propongono di cedere l’attività (avviamento, magazzino, furgone) a un concorrente per 50k e con quei soldi pagare i creditori in percentuale, chiedendo l’esdebitazione per il resto. Dal momento che nella nuova normativa i soci illimitatamente responsabili di snc possono presentare un concordato minore congiunto, di fatto seguono quella strada. Offrono quindi un pagamento del 40% a tutti i creditori, entro 1 anno dalla omologa, utilizzando i 50k incassati e 70k che Rossi si impegna a mettere vendendo un terreno di sua proprietà (Bianchi non ha nulla da mettere, Rossi accetta di contribuire di più per evitare di perdere la casa, motivato dal fatto che con la procedura potrebbe salvare la casa se i creditori aderiscono).
Esito: Il piano di ristrutturazione (concordato minore) viene omologato dal tribunale, nonostante l’opposizione di un creditore che voleva andare contro Rossi. Al creditore viene fatto presente che se avesse pignorato la casa di Rossi, gli sarebbe spettato ben poco dopo ipoteche e altro, mentre con il piano ottiene il 40%. Tutti i creditori vengono soddisfatti al 40% nel giro di 6 mesi dall’omologa, come promesso (grazie anche all’intervento di Rossi). Il tribunale, su richiesta, concede ai due soci l’esdebitazione del residuo: ciò significa che i creditori non potranno più perseguire né la snc (ormai estinta) né i soci per il restante 60% di debiti andati falcidiati.
Commento: Questo scenario evidenzia la difesa dei soci illimitatamente responsabili tramite procedure ad hoc di sovraindebitamento. In mancanza, sarebbero stati attaccati personalmente: la banca ad esempio aveva già minacciato di escutere Rossi ipotecandogli la casa. Offrendo un piano dove Rossi stesso contribuiva vendendo volontariamente un bene superfluo (il terreno), hanno convinto i creditori a transare. Hanno dovuto chiudere l’attività, ma almeno sono ripartiti puliti dal punto di vista personale, senza fallimento (non fallibili) né debiti pendenti. Se non avessero fatto nulla, probabilmente la banca avrebbe preso un decreto contro la snc, poi iscritta ipoteca sulla casa di Rossi, vendita forzata con casa persa e magari debito residuo; il fornitore magari avrebbe perseguitato Bianchi con pignoramento stipendio (Bianchi lavora part-time altrove). Insomma, sarebbe stato un incubo per anni. Con la procedura invece in meno di un anno hanno definito tutto e possono rifarsi una vita (magari aprendo una SRL stavolta!). Da notare: i soci in procedure di sovraindebitamento di solito devono pagare qualcosa di più rispetto ai creditori normali perché l’esdebitazione non può essere gratuita, ma la legge li incoraggia se mettono a disposizione ciò che possono.
Questi casi pratici dimostrano quanto sia importante prendere in mano la situazione quando l’azienda è indebitata, e scegliere la strategia più adatta tra quelle offerte dalla legge. Ogni situazione è peculiare, ma il filo conduttore del “difendersi” è sempre: trasparenza, iniziativa e competenza professionale. Nel prossimo capitolo, in formato Domande & Risposte, riepilogheremo i dubbi più frequenti di imprenditori-debitori e dei loro consulenti, fornendo risposte puntuali con riferimento a quanto esposto sinora.
Domande Frequenti (FAQ) su aziende indebitate e tutela del debitore
D: La mia azienda (S.r.l.) ha grossi debiti ed è a rischio fallimento. Qual è la prima cosa che dovrei fare per difendermi?
R: La prima cosa è fare un check-up approfondito della situazione economico-finanziaria con l’aiuto di un professionista della crisi. Devi quantificare esattamente i debiti, i creditori coinvolti, lo stato di cassa, e valutare se l’azienda ha prospettive di ripresa (continuità) o no. In parallelo, evita di aggravare la situazione: sospendi spese non essenziali, non contrarre nuovi debiti se non indispensabili, e mantieni la contabilità in ordine. Sul piano legale, considera subito se presentare una procedura di composizione della crisi (ad es. un concordato “in bianco” se c’è rischio immediato di azioni esecutive) per congelare le azioni dei creditori . In pratica: fotografare la crisi e guadagnare tempo e protezione sono le mosse iniziali per poterti poi difendere efficacemente negoziando o presentando un piano.
D: Quando è consigliabile tentare un piano di risanamento stragiudiziale (piano attestato) invece di un concordato preventivo?
R: Il piano attestato è indicato se la crisi è ancora gestibile in ambito privato: ad esempio, quando i creditori principali sono pochi e ragionevoli, e non hanno ancora perso la fiducia. Se pensi di poter raggiungere accordi individuali con la maggior parte di essi, evitando la pubblicità di un tribunale, il piano attestato è un’ottima via (meno costosa e più rapida) . È adatto anche se ti serve solo una ristrutturazione finanziaria (es. allungare debiti con banche) senza intaccare gli altri. Viceversa, se hai molti creditori eterogenei o qualcuno già aggressivo, oppure se il piano richiede comunque di imporre sacrifici a dissenzienti, allora un concordato preventivo offre strumenti più efficaci (voto a maggioranza, stay automatico). Inoltre, se l’azienda è tecnicamente insolvente, il concordato è spesso necessario perché i creditori altrimenti potrebbero comunque chiedere il fallimento – il piano attestato non li vincola in tal senso. In sintesi: piano attestato se crisi “morbida” e solvibilità in vista; concordato se crisi grave o serve l’intervento del giudice per convincere tutti.
D: Quali sono i requisiti per proporre un concordato preventivo “in continuità aziendale” e quali vantaggi offre rispetto al liquidatorio?
R: Per proporre un concordato in continuità devi prevedere che l’azienda (o un suo ramo) continuerà l’attività durante e dopo la procedura . È necessario dimostrare che la continuità genera valore aggiuntivo per i creditori rispetto alla chiusura – in pratica, un’attestazione che i creditori saranno soddisfatti in misura non inferiore (e possibilmente superiore) rispetto a un concordato meramente liquidatorio . Il piano deve indicare come finanzierai l’attività in concordato (incassi futuri, eventuali finanziamenti ponte autorizzati). Se c’è continuità, hai dei vantaggi: non devi garantire il 20% minimo ai chirografari (nessuna soglia fissa) e puoi chiedere una moratoria fino a 2 anni per pagare i creditori privilegiati ; inoltre puoi cedere l’azienda “protetta” da passività (l’acquirente non è responsabile dei debiti pregressi, salvo eccezioni per alcuni crediti di lavoro). Il concordato in continuità punta a salvare l’impresa come going concern (posti di lavoro, avviamento), spesso con l’ingresso di investitori. Invece, nel concordato liquidatorio vendi i beni, incassi e chiudi: qui devi rispettare i requisiti (apporto esterno ≥10% attivo e 20% minimo ai chirografari) , e in più l’attività cessa (salvo esercizio provvisorio breve). Il vantaggio della continuità è che se l’impresa ha potenzialità, i creditori potrebbero recuperare di più e l’imprenditore può sperare di proseguire il business (anche se spesso con soci nuovi). Il liquidatorio è l’extrema ratio per evitare il fallimento ma senza salvare l’azienda operativamente.
D: La mia società ha debiti fiscali ingenti, soprattutto IVA. Ho sentito dire che l’IVA “non si può stralciare” – è vero?
R: Questo era un vecchio orientamento, ma oggi non è più così in assoluto. È vero che l’IVA è un tributo connesso al diritto UE e in passato si riteneva dovesse essere pagata integralmente. Tuttavia, la transazione fiscale consente anche di falcidiare l’IVA (oltreché interessi e sanzioni) in procedure concorsuali, a condizione che la somma offerta al Fisco sia almeno pari a quanto il Fisco otterrebbe in caso di liquidazione fallimentare . La Cassazione e la legge ora l’ammettono . Quindi, se la tua società è in concordato o accordo di ristrutturazione, puoi proporre di pagare l’IVA parzialmente. Devi però pagare almeno la parte che risulterebbe coperta dai beni su cui l’IVA ha privilegio speciale, se c’è (es. su magazzino), e comunque far vedere che in fallimento il Fisco non prenderebbe di più. Diverso è fuori dalle procedure: al di fuori di accordi omologati, l’IVA non può essere unilateralmente ridotta (l’Agenzia può al massimo dilazionare, o nelle rottamazioni condonare sanzioni ma non il capitale). Riassumendo: sì, l’IVA può essere stralciata ma solo in una transazione fiscale all’interno di un piano concorsuale e rispettando le condizioni di convenienza .
D: Se presento una domanda di concordato, i miei fornitori e le banche possono comunque portarmi via beni o soldi nel frattempo?
R: In generale no, una volta ammesso alla procedura scatta un divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (il famoso automatic stay). Già con la domanda “in bianco” il tribunale su tua richiesta può inibire i creditori dal procedere . Dopo, una volta aperto il concordato, per legge nessun creditore può iniziare o proseguire pignoramenti sul patrimonio del debitore (art. 54 CCII). Se qualche creditore avesse già pignorato beni prima, la procedura li “paralizza” (sarà il concordato poi a disciplinare come quel creditore viene soddisfatto). Fanno eccezione eventuali azioni di creditori estranei se sei in accordo di ristrutturazione non ancora omologato, ma lì puoi chiedere misure protettive similari. Quindi, la procedura concorsuale è proprio una difesa contro l’aggressione caotica: porta tutti al tavolo collettivo, e i singoli non possono più muoversi autonomamente per tutto l’iter. Attenzione però: i creditori post-domanda (quelli che vantano crediti per forniture fatte DURANTE la procedura autorizzate) invece possono essere pagati subito e se non pagati potrebbero agire, ma di solito li paghi regolarmente perché sono prededucibili. In sintesi, il concordato ti dà un “respiro” e un ordine: niente più corse alle armi dei creditori mentre tu elabori e realizzi il piano.
D: La presentazione del concordato preventivo può impedire che la mia azienda venga dichiarata fallita su istanza di un creditore?
R: Sì, e questo è un punto cruciale di difesa. Secondo l’art. 7, comma 2 CCII, il tribunale esamina prima la domanda di concordato (o altro strumento di soluzione) e sospende l’istanza di fallimento . In pratica, se un creditore presenta istanza di fallimento ma tu, prima che quella sia decisa, depositi una domanda di concordato ammissibile, il fallimento viene “congelato”. I due procedimenti vanno avanti in parallelo ma la priorità è data al concordato: solo se il concordato viene poi non ammesso o bocciato si tornerà a valutare il fallimento. Quindi presentare per tempo un ricorso di concordato blocca l’iniziativa di fallimento di terzi. Fai attenzione però: la domanda di concordato deve essere seria; se è considerata in mala fede o meramente dilatoria, il tribunale può revocare l’ammissione e a quel punto riattivare l’istanza di fallimento, magari con pregiudizio aggravato (per esempio, potresti perdere credibilità). Ma in generale, è uno strumento di difesa potente: molti imprenditori lo usano per evitare il fallimento all’ultimo momento (il cosiddetto “concordato in extremis”).
D: I soci di una S.r.l. possono perdere la casa o i beni personali se l’azienda fallisce?
R: Di base, i soci di S.r.l. non rispondono con i propri beni dei debiti sociali (responsabilità limitata). Ci sono però alcune situazioni in cui potrebbero comunque subire conseguenze:
– Se hanno firmato fideiussioni personali verso banche o fornitori, come visto, quei creditori li possono escutere indipendentemente dal fallimento (il fallimento riguarda la società, non ferma le azioni contro i garanti). Quindi se la S.r.l. fallisce e deve 100 a una banca, e tu socio hai garantito, la banca verrà da te per 100, a meno che il giudice del concordato non abbia trattato quella garanzia diversamente. La casa può essere ipotecata e venduta per soddisfare il debito garantito.
– Se, al termine della liquidazione/fallimento, risultano debiti non soddisfatti e tu avessi ricevuto dei beni o soldi dalla società (ad es. liquidazione del patrimonio ai soci), i creditori possono chiederti indietro fino a concorrenza di quanto hai ricevuto. Dopo le ultime sentenze, devono farlo con atto motivato e provando il tuo incasso . In passato l’Agenzia Entrate spesso colpiva i soci delle srl estinte dando per scontato che rispondessero dei debiti fiscali: ora questo automatismo è caduto , ma se hai ritirato, poniamo, €50k di attivo finale e c’è un debito fiscale di 50k rimasto, possono chiederti quel 50k. In mancanza di attivo ricevuto, non possono chiederti nulla (se ci provano, puoi far valere Cass. SU 3625/2025).
– Se hai compiuto manovre fraudolente (tipo creare una nuova società e trasferirvi asset lasciando debiti nella vecchia fallita), il curatore potrebbe tentare di coinvolgerti come amministratore di fatto o per abuso di persona giuridica in sede di revocatorie o azioni di responsabilità. In casi eccezionali, la giurisprudenza ha anche “esteso il fallimento” al socio quando la società era un mero schermo (Fallimento in estensione). Ma sono circostanze limite con frodi gravi .
In sintesi, se sei socio di srl e non hai dato garanzie personali né prelevato indebitamente attivi, il tuo patrimonio è al sicuro dall’azione diretta dei creditori sociali (essi resteranno insoddisfatti purtroppo). Tuttavia, indirettamente potresti perderlo se, ad esempio, avevi investito soldi come finanziamenti e li perdi nel fallimento, oppure se decidi di metterci soldi per evitare guai peggiori (cosa che a volte conviene). E attenzione alle fideiussioni: quelle sì ti mettono a rischio casa, quindi vanno gestite in ogni piano di risanamento chiedendo liberatoria.
D: Sono amministratore unico: rischio qualcosa a livello personale se la società fallisce?
R: Sì, la posizione dell’amministratore è la più delicata. In caso di fallimento, come visto, quasi sicuramente ci sarà un esame del tuo operato. Se emergono condotte censurabili (anche solo imprudenti), il curatore o i creditori potrebbero agire con azione di responsabilità chiedendoti i danni . E la curatela spesso la propone, specie se percepisce atti di mala gestio. Potresti dover risarcire l’aggravamento del dissesto. Inoltre c’è il rischio di procedimenti penali per bancarotta (fraudolenta se hai fatto distrazioni di beni, semplice se solo non hai depositato i libri o hai aggravato per negligenza). In pratica, rischi sul patrimonio personale e anche la reputazione (futuri incarichi societari, casellario giudiziale se condannato).
Tuttavia, non è scritto che ogni fallimento implichi condanna dell’amministratore: se hai agito correttamente, consegnando i libri contabili, non hai fatto preferenze indebite né distrazioni, e soprattutto se hai tentato per tempo di gestire la crisi (adeguati assetti, proposte di concordato), è probabile che eviterai guai seri. Molte azioni di responsabilità finiscono con nulla di fatto se l’amministratore dimostra di aver fatto il possibile in buona fede e se il dissesto deriva da cause esterne. Ad esempio, la Cassazione esclude responsabilità se anche agendo diligentemente non avresti potuto evitare il dissesto.
Quindi, per “difenderti” a livello personale, il consiglio è: documenta tutto, prendi decisioni collegiali (verbali CDA) consultando esperti quando la situazione peggiora (es: chiedi a un advisor un parere sulla continuità, così se poi fallisci potrai mostrare che non andavi alla cieca). E se decidi di portare i libri in tribunale (fallimento in proprio), fallo in modo ordinato e tempestivo; i giudici di solito non perseguono per bancarotta l’amministratore che chiede egli stesso il fallimento prima di fare guai. Spesso la differenza tra chi è condannato per bancarotta e chi no sta nell’atteggiamento: chi collabora col curatore, consegna documenti e aiuta a recuperare attivo viene considerato positivamente; chi sparisce o ostacola si attira sospetti e punizioni.
D: Posso evitare il fallimento anche se l’azienda è decotta, magari cedendo tutto ai creditori?
R: Se per “evitare il fallimento” intendi evitare la procedura giudiziale formale, si può tentare un accordo stragiudiziale di saldo e stralcio con tutti i creditori, cedendo loro i beni (o il ricavato) “pro quota”. Questo in teoria è fattibile e talvolta avviene (la cosiddetta “liquidazione volontaria concordata”): ad esempio, vendi l’immobile e distribuisci il ricavato pro-quota ai principali creditori, che in cambio rilasciano liberatoria. Però devi avere la collaborazione di tutti i creditori rilevanti, altrimenti anche se ne lasci fuori uno solo, quello può ancora chiedere il fallimento entro un anno dalla cessazione attività. Diciamo che se il 95% dei creditori accetta la transazione e uno piccolo no, forse quello non farà partire tutto; ma se c’è un creditore rilevante dissenziente, rischi comunque. In pratica funziona meglio con pochi creditori: ad esempio la società debitrice di una sola banca e un fisco, può vendere i beni e pagare in parte entrambi, se loro accettano considerano chiusa lì. Con tanti creditori è molto difficile accontentarli allo stesso grado senza una procedura formale. Inoltre, devi considerare le conseguenze postume: se cedi tutto e chiudi senza procedura e un piccolo creditore resta impagato, come detto, potrebbe inseguire i soci con 2495 c.c. (ma con SU 2025 dovrà provare attivo percepito).
Un’altra opzione per evitare fallimento è la liquidazione controllata per sovraindebitati (se non soggetto a fallimento): è una procedura concorsuale minore in cui si liquida il patrimonio sotto controllo OCC e poi si ottiene esdebitazione; formalmente non è “fallimento” ma un similare, però più leggero come stigma.
Quindi, sì, puoi provare una liquidazione volontaria concordata. Ma stai attento: se poi comunque vieni trascinato in tribunale da un creditore, tutte quelle cessioni fatte potrebbero essere riviste (revocate se preferenziali). Un concordato preventivo liquidatorio, per quanto “costoso”, ti dà un giudice che benedice le cessioni e chiude la partita erga omnes. La scelta dipende da quanto ti fidi che nessun creditore “tradisca il patto”.
D: Dopo un fallimento o concordato liquidatorio, i debiti residui dell’azienda verso fornitori o banche chi li paga?
R: Se l’azienda è una società e viene liquidata o fallita, la società stessa ne risponde con il suo patrimonio fino a esaurimento. I debiti che restano scoperti, in capo alla società, non possono più essere escussi perché la società viene cancellata (morta la società, muore il credito salvo che il creditore lo azioni contro soci nei limiti spiegati). Quindi, i debiti residui di una società di capitali si estinguono con la cancellazione della società dal registro imprese a fine procedura, e i creditori sociali non possono chiedere altro se non entro i limiti di legge ai soci (come visto, limiti = attivo riscosso). Se invece parliamo di ditta individuale o società di persone, è diverso: lì l’imprenditore/soci restano personalmente obbligati per la parte non pagata. Ad esempio, un individuo che liquida il patrimonio in sovraindebitamento e paga 50%, per il 50% residuo ottiene esdebitazione solo se il giudice la concede (cosa che concede se ha cooperato e non ha frodato). Quindi post-fallimento di persona fisica c’è l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) , ma devi richiederla e meritartela; per le società di persone i soci falliti possono chiedere esdebitazione personale. Per le società di capitali la domanda non si pone: la società essendo estinta “non esiste” più per pagare eventuali residui.
In caso di concordato preventivo, invece, i debiti residui vengono eliminati dall’efficacia esdebitativa del concordato omologato (art. 114 CCII): i creditori per la parte non pagata non possono agire (la società continua esdebitata). Quindi il concordato è come un’esdebitazione in anticipo.
D: Cos’è l’esdebitazione e come funziona nel nuovo Codice della Crisi?
R: L’esdebitazione è l’istituto che cancella i debiti residui rimasti insoddisfatti dopo la chiusura di una liquidazione concorsuale, sollevando il debitore persona fisica dall’obbligo di pagarli. Nel vecchio ordinamento si applicava alle persone fisiche fallite oneste e cooperative. Nel CCII c’è conferma e qualche ampliamento: ad esempio, l’esdebitazione può essere concessa di diritto al debitore persona fisica meritevole già con decreto di chiusura fallimento (liquidazione giudiziale), e addirittura c’è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 278 CCII) che in casi di particolare difficoltà può ottenerla una tantum pur senza soddisfazione dei creditori, per dare un colpo di spugna umanitaria (ma non se i debiti sono con Fisco > 25% o altri limiti).
Nel contesto della nostra discussione: se tu come imprenditore individuale fallisci, dopo la liquidazione puoi chiedere al tribunale di essere esdebitato – se hai collaborato, niente condanne per bancarotta dolosa, etc., di solito viene concessa e i creditori non soddisfatti perdono il diritto verso di te . Se sei socio illimitatamente responsabile fallito, idem. Se sei garante che ha pagato un debito altrui, puoi essere esdebitato per eventuali debiti tuoi rimasti. Quindi è molto importante perché permette di ripartire senza più quella zavorra di debiti (che altrimenti resterebbero per 10 anni almeno azionabili).
Per le società invece non si parla di esdebitazione – muoiono con i debiti; l’esdebitazione è concetto personale. Ma, come detto, il concordato funziona da “esdebitazione concorsuale” anche per società: la parte non pagata ai creditori viene scaricata e loro non possono più pretenderla (praticamente l’esdebitazione c’è ma collettiva con l’omologa).
D: Conviene che la mia azienda faccia da sola istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) o è meglio aspettare i creditori?
R: Dipende. Fare autofallimento è sempre duro da decidere, ma a volte è la scelta più saggia e può risparmiarti guai: viene vista come condotta collaborativa. Se sai di non poter offrire nessun concordato decente e la situazione peggiora ogni giorno, presentare istanza propria di liquidazione può ridurre l’accusa di ritardo colposo. Inoltre, se l’insolvenza è macroscopica, i creditori lo faranno comunque – farlo tu ti fa risparmiare i costi di eventuali procedure esecutive e dà un messaggio di trasparenza (il curatore spesso nelle relazioni rileva se l’imprenditore ha presentato istanza invece di farsi inseguire). Di contro, se c’è anche solo una chance di risanamento o di concordato, è preferibile tentare quella: una volta che fallisci, il controllo passa fuori e perdi l’azienda. Quindi, finché c’è margine di accordo con creditori, non chiedere subito il fallimento. Anche legalmente, gli amministratori hanno l’obbligo di valutare misure alternative (il Codice incoraggia a non far precipitare subito in liquidazione giudiziale ma a cercare soluzioni).
Tuttavia, attenzione a non cadere nell’opposto: cioè trascinare l’impresa per mesi senza pagare nessuno sperando in miracoli. Se poi il fallimento è inevitabile, averlo richiesto tu 6 mesi prima avrebbe limitato i debiti (non avresti accumulato altri insoluti) e le potenziali responsabilità. Quindi direi: valuta realisticamente con i consulenti le probabilità di concordato o accordo. Se sono nulle e l’attivo è molto inferiore ai debiti, meglio fare istanza tua subito (“mi arrendo con dignità”); se c’è un 20-30% di possibilità di un piano, prova con procedura di composizione negoziata magari e vedi se si concretizza.
D: In un accordo di ristrutturazione, i creditori che non firmano possono essere obbligati ad accettare lo stesso trattamento?
R: In linea di principio l’accordo di ristrutturazione vincola solo i creditori aderenti . Tuttavia, ci sono due meccanismi per “catturare” i dissenzienti in certi casi:
1. Accordo esteso alle banche finanziarie dissenzienti: se hai l’adesione di almeno il 75% di una classe omogenea di crediti finanziari, puoi chiedere che l’accordo sia esteso alle banche dissenzienti di quella classe, purché siano trattate uguale alle altre (art. 61 CCII). Quindi, minoranze di banche possono essere trascinate.
2. Omologazione forzosa (cram-down) del Fisco/enti previdenziali dissenzienti: se l’Erario o l’INPS non aderiscono e il loro diniego è determinante per mancare le maggioranze, il tribunale può omologare l’accordo lo stesso (quindi vincolandoli) se la proposta verso di loro è conveniente e se l’accordo non è solo liquidatorio . Questa è una novità 2022-24. Ci sono però esclusi i casi di abuso fiscale: se l’azienda ha più dell’80% di debiti col Fisco e non paga da anni, niente omologa forzosa .
Al di fuori di questi casi, i creditori non aderenti restano liberi di agire. Però, come spiegavo, il debitore può chiedere misure protettive durante le trattative e fino all’omologa, così che i non aderenti non possano pignorare nel frattempo. Una volta omologato l’accordo, i non aderenti non sono vincolati dalla riduzione, quindi devono essere pagati integralmente come da originario, ma (qui sta un dettaglio) se l’accordo prevede che li pagherai integralmente a scadenze diverse, il tribunale spesso estende a loro la sospensione delle azioni individuali per quell’arco di tempo (dandoti modo di pagarli come da accordo). L’idea è: non li puoi costringere a un taglio senza la loro firma, ma puoi di fatto costringerli ad accettare il pagamento integrale un po’ ritardato, che va bene così. In conclusione: l’accordo è uno strumento contrattuale, quindi l’efficacia sui dissenzienti è limitata. Se prevedi molta resistenza, meglio orientarsi su un concordato dove invece la maggioranza vince sempre.
D: Un concordato preventivo cosa comporta per i contratti in essere? Perdo i contratti coi clienti o posso continuare?
R: Il concordato in continuità ti permette di continuare i contratti in corso, salvo tu decida diversamente. Anzi, l’idea è proprio che l’azienda resti operativa, quindi i contratti con clienti e fornitori restano validi. Non possono però chiederti i pagamenti dei crediti pregressi (diventano crediti concorsuali). Possono invece richiedere garanzie di adempimento per la fase successiva (es. consegne future sotto concordato – spesso i fornitori chiedono pagamento anticipato perché hanno timore). La legge ti consente anche di scioglierti o sospendere alcuni contratti se ti conviene (art. 97 CCII, ex art. 169-bis l.f.): ad esempio, se hai un contratto di affitto troppo costoso, puoi chiedere al tribunale di scioglierlo. L’altra parte avrà un indennizzo (danno) che si insinua come credito chirografario. Questo è utile per liberarsi di contratti onerosi. I contratti pubblici: l’ammissione a concordato non determina di diritto l’esclusione dalle gare o la revoca di appalti in corso, se garantisci la regolare esecuzione (lo dice il Codice Appalti attuale, per favorire i concordati con continuità). Quindi puoi mantenere commesse pubbliche con l’autorizzazione del tribunale e del committente pubblico, dimostrando che le porti a termine.
Quanto ai rapporti di lavoro: quelli continuano automaticamente nel concordato in continuità, puoi eventualmente fare ristrutturazioni del personale (licenziamenti collettivi) con procedure autorizzative come in amministrazione straordinaria. Se invece è concordato liquidatorio e non c’è continuità, normalmente i contratti si sciolgono (tranne quelli necessari all’eventuale esercizio provvisorio). I dipendenti verrebbero licenziati e pagati dal Fondo di garanzia per TFR e stipendi arretrati.
Tabelle riepilogative finali
Per concludere la guida, riportiamo due tabelle riassuntive: la prima sulle opzioni di risanamento con i loro pro/contro, la seconda sulle possibili conseguenze personali per soci e amministratori nei vari scenari. Questi schemi aiutano a ricapitolare i punti salienti in forma sintetica.
Tabella 1 – Strumenti di gestione della crisi a confronto (ambito: normativa italiana 2022-2025):
<table> <thead> <tr><th>Strumento</th><th>Procedura</th><th>Partecipazione creditori</th><th>Vantaggi</th><th>Svantaggi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><strong>Piano attestato di risanamento</strong></td> <td>Stragiudiziale (accordi individuali + attestazione) </td> <td>No voto collettivo; accordo bilaterale con chi aderisce</td> <td>- Riservato (meno pubblicità)<br>- Rapido, flessibile nei contenuti<br>- Protezione da revocatorie per atti eseguiti <br>- Mantiene rapporti commerciali sereni (no procedura formale)</td> <td>- Nessuna tutela verso dissenzienti (possono agire autonomamente)<br>- Richiede alta adesione spontanea<br>- Nessun effetto esdebitante automatico (debiti residui restano verso chi non aderisce)</td> </tr> <tr> <td><strong>Accordo di ristrutturazione</strong> (ex art.182-bis l.f.)</td> <td>Giudiziale “light” (omologazione tribunale su accordo privato)</td> <td>Serve consenso ≥60% crediti ; no voto, ma possibile cram-down su minoranze qualif. (banche, Fisco) </td> <td>- Coinvolge tribunale per omologa → sospende azioni durante trattativa<br>- Vincola aderenti e può bloccare i non aderenti temporaneamente<br>- Contenuto molto libero, può riguardare solo alcune classi di debiti<br>- Meno costoso del concordato, più rapido</td> <td>- Non vincola definitivamente i non aderenti (vanno pagati fuori accordo)<br>- Soglia 60% a volte difficile da raggiungere<br>- Se salta adesione di creditore chiave (es. Fisco) può naufragare (anche se c’è omologa forzosa in certi casi dal 2024)</td> </tr> <tr> <td><strong>Concordato preventivo</strong> (continuità / liquidatorio)</td> <td>Procedura concorsuale completa (domanda, voto creditori, omologa) </td> <td>Tutti i creditori concorsuali partecipano, votano per classi o in massa. Maggioranza richieste per approvazione (>=50% crediti; se classi, maggioranze per classe) . Cram-down possibili su classi dissenzienti </td> <td>- Effetto stay automatico: blocca tutte le azioni esecutive <br>- Vincola anche dissenzienti dopo omologa (esdebitazione parziale azienda)<br>- Strumenti vari: continuità consente salvare impresa, liquidatorio evita fallimento e dà controllo su vendite beni<br>- Gestione trasparente con commissario → creditori più tutelati quindi spesso più disponibili a concessioni</td> <td>- Procedura lunga e costosa (oneri professionali, tribunale)<br>- Pubblicità negativa su mercato e clienti<br>- Necessita requisiti legali (es. 20% ai chirografari se liquidatorio, apporto esterno 10% )<br>- Possibile non approvazione dal voto → rischio di aggravare situazione (poi fallimento)</td> </tr> <tr> <td><strong>Composizione negoziata</strong> (strumento di allerta assistita)</td> <td>Stragiudiziale assistito da Esperto, con eventuale intervento giudice per misure protettive</td> <td>Nessuna adesione minima ex ante, si tratta liberamente con creditori; esiti possibili: accordi vari o fallimento se esito negativo</td> <td>- Confidenziale (inizio non pubblicizzato finché non si chiedono protezioni)<br>- Consulenza di un esperto neutrale che aiuta soluzioni<br>- Possibili misure di protezione su richiesta (sospende azioni durante negoziazione)<br>- Può portare a diversi output (accordo privato, piano attestato, concordato semplificato)</td> <td>- Non garantisce esito vincolante: se creditori non collaborano, può fallire<br>- Nessun potere coercitivo su creditori (a parte protezione temporanea)<br>- Rischio di perdita tempo se poi sfocia comunque in insolvenza (ma c’è paracadute concordato semplificato)</td> </tr> <tr> <td><strong>Liquidazione giudiziale (fallimento)</strong></td> <td>Procedura concorsuale liquidativa d’ufficio, su istanza creditori o debitoriale</td> <td>Creditori insinuano i crediti, concorrono secondo prelazioni; nessun voto (non è accordo, è esecuzione collettiva)</td> <td>- Curatore che gestisce in luogo dell’imprenditore, garantendo pari trattamento<br>- Possibili azioni di responsabilità e revocatorie per aumentare attivo <br>- Dopo chiusura, persona fisica può ottenere esdebitazione (fresh start) <br>- Definitivo: chiude attività non più sostenibile, turn around pagina</td> <td>- Impresa cessata, patrimonio liquidato al migliore offerente spesso a valori ridotti<br>- Creditori normalmente recuperano una percentuale bassa (costi procedura e tempi lunghi riducono utili)<br>- Perde il controllo totalmente l’imprenditore; possibili strascichi penali e civili per amministratori<br>- Stigma elevato (fallito) con varie incapacità temporanee</td> </tr> </tbody> </table>
Tabella 2 – Responsabilità personali di soci e amministratori: riepilogo
<table> <thead> <tr><th>Ruolo</th><th>Situazione</th><th>Responsabilità e rischi</th><th>Note difensive</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><strong>Amministratore</strong><br>(S.r.l./S.p.A.)</td> <td>Crisi gestita diligentemente (attivazione tempestiva di strumenti, conservazione patrimonio)</td> <td>- In assenza di colpa grave o dolo, nessuna responsabilità verso creditori (il dissesto è imputato a cause di mercato)<br>- Nessuna azione di responsabilità dal curatore se non ci sono atti di mala gestio<br>- Evitati profili penali (nessuna bancarotta se non ci sono distrazioni/irregolarità)</td> <td>- Documentare atti e decisioni: verbali CDA, consulenze, piani per risanare <br>- Eseguire fedelmente obblighi (convocare soci per perdite, non aggravare esposizione, presentare domanda concordato/fallimento quando dovuto)<br>- Collaborare con organi di controllo ed eventuale tribunale</td> </tr> <tr> <td><strong>Amministratore</strong><br>(S.r.l./S.p.A.)</td> <td>Crisi gestita negligentemente o fraudolentemente (inerzia, occultamento, atti distrattivi)</td> <td>- Azione di responsabilità ex art. 2394/2476 c.c.: risponde personalmente dei danni ai creditori (es. aggravamento insolvenza) <br>- Curatore può chiedere risarcimenti ingenti (fino a copertura deficit) <br>- Possibili reati: bancarotta semplice (per ritardo, art. 323 CCII), bancarotta fraudolenta (se sottrazione beni, falsi in bilancio, ecc.) con pene detentive e interdittive</td> <td>- Prevenire: non compiere atti preferenziali/distrattivi quando insolvente, non “giocare d’azzardo” aumentando debiti ingiustificatamente<br>- Se già in condotta scorretta, attenuare danni: restituire beni, regolarizzare contabilità prima possibile<br>- In procedura, atteggiamento collaborativo può ridurre eventuali condanne (patteggiamento con attenuanti)</td> </tr> <tr> <td><strong>Socio</strong><br>di S.r.l./S.p.A.</td> <td>No garanzie personali prestate; società liquidata con patrimonio insufficiente</td> <td>- Nessuna responsabilità diretta per debiti sociali residui (società è ente autonomo)<br>- Creditori sociali insoddisfatti possono agire solo entro attivo distribuito: se socio non ha ricevuto nulla in liquidazione, non può essere obbligato a pagare nulla <br>- Eccezione: debiti tributari notificati entro 5 anni, ma Cassazione SU 2025 richiede atto nuovo e prova beneficio socio (niente automatismi) </td> <td>- Evitare di percepire attivo se ci sono debiti pendenti: meglio destinarlo ai creditori per ridurre esposizione potenziale dei soci<br>- Tenere archiviata la documentazione di bilancio finale di liquidazione: servirà per difendersi provando che nulla era distribuibile<br>- In caso di atti dell’Agenzia Entrate ai soci, opporli citando nuova giurisprudenza (onere prova a carico Fisco di vantaggi percepiti)</td> </tr> <tr> <td><strong>Socio</strong><br>di S.r.l./S.p.A.</td> <td>Ha prestato fideiussione o garanzie per debiti sociali (es. mutuo bancario)</td> <td>- Responsabilità contrattuale illimitata come garante: se la società non paga quel debito, il socio è obbligato in solido a pagarlo tutto (con diritto di regresso poi verso la società, spesso inutile se società insolvente)<br>- Creditori garantiti possono aggredire direttamente il patrimonio personale (case, stipendi) del socio garante senza passare dalla procedura concorsuale</td> <td>- Durante la ristrutturazione aziendale, <strong>negoziare la liberazione delle fideiussioni</strong> come parte dell’accordo (es. banca rinuncia a garanzia se incassa tot subito dal concordato) <br>- Se ciò non avviene, considerare piani di protezione personali: es. accordo con banca per pagare in parte come persona fisica in cambio di stralcio residuo<br>- In caso di escussione post-fallimento, valutare sovraindebitamento/esdebitazione personale per liberarsi dal debito di regresso</td> </tr> <tr> <td><strong>Soci illimitatamente responsabili</strong><br>(Snc, accomandatari)</td> <td>Società insolvente o fallita</td> <td>- Responsabilità illimitata per l’intero: i creditori possono escutere i soci su qualunque bene personale per soddisfare i debiti sociali non pagati dalla società<br>- Se società fallisce, soci dichiarati falliti in estensione ex art.147 l.f.: perdono patrimonio salvo esenzioni prima casa (se consumatori) e ottengono poi esdebitazione (se meritevoli)<br>- Se società in sovraindebitamento, soci rispondono comunque con patrimonio, salvo esdebitazione finale ottenuta dal giudice</td> <td>- Possono avvalersi delle procedure di composizione della crisi per sovraindebitati congiuntamente alla società (concordato minore, liquidazione controllata) per regolare anche la loro posizione <br>- Preparare un piano patrimoniale personale: proteggere beni essenziali (nei limiti di legge) e offrire ai creditori una soluzione concordata per evitare esecuzioni frammentarie<br>- Dopo la chiusura della procedura (fallimento o liquidazione), chiedere l’esdebitazione personale per cancellare i debiti residui non pagati</td> </tr> </tbody> </table>
Conclusione
Affrontare una crisi d’impresa con determinazione e cognizione di causa è l’unica via per difendere efficacemente l’azienda indebitata e il patrimonio di chi l’ha costruita. In questa guida abbiamo visto come il diritto fallimentare italiano, aggiornato al 2025, offra una serie di strumenti sofisticati – dai piani attestati ai concordati – che, se utilizzati prontamente e correttamente, possono evitare la soluzione peggiore (la liquidazione coatta con dispersione di valore) e anzi condurre a un risanamento o a una liquidazione ordinata e meno dolorosa. Dal punto di vista del debitore (imprenditore, amministratore o socio) “difendersi” non significa sfuggire alle proprie responsabilità, bensì governare attivamente la situazione di crisi: riconoscerla, scegliere la strategia legale ed economica più idonea, coinvolgere i creditori in modo trasparente e – molto importante – tutelare nel contempo sé stessi da eccessive esposizioni di responsabilità personale.
Abbiamo evidenziato il ruolo cruciale della tempestività: le norme premiano chi agisce prima che il deterioramento diventi irreversibile. Un management avveduto coglie i segnali di allarme (flussi di cassa in tensione, indicatori di crisi) e attiva quell’ombrello normativo che oggi esiste (composizione negoziata, piani attestati, ecc.) per evitare di precipitare nel default incontrollato . Al contempo, la riforma impone agli amministratori di non indugiare: l’omesso intervento può tradursi in colpa grave e responsabilità diretta .
Dal percorso svolto emergono alcuni principi chiave:
– Collaborazione e buona fede: nei rapporti con i creditori, con l’Esperto negoziale, con gli organi della procedura e (se si arriva) col Curatore. Questo atteggiamento riduce conflittualità, facilita accordi e pone le basi per eventuali esdebitazioni.
– Merito creditizio del piano: qualsiasi piano o proposta deve rispettare l’equilibrio tra i creditori (par condicio) e offrire a ciascuno quanto almeno otterrebbe nelle alternative. Ciò vale specialmente per lo Stato: non si può chiedere al Fisco di perdere di più degli altri creditori senza una ragione, e le ultime norme bloccano i furbi che usavano l’Erario come “banca” non pagando le tasse .
– Protezione del patrimonio personale lecitamente: abbiamo visto come i soci di capitali abbiano nuovi precedenti a loro favore per non essere escussi automaticamente , ma ciò presuppone comportamenti corretti (non aver drenato risorse indebitamente). La pianificazione patrimoniale – senza cadere in atti revocabili – è parte della strategia: ad esempio, se un socio ha immobili, potrebbe valutarne la destinazione in trust o fondo patrimoniale prima che la crisi divampi, nei limiti di legge, per tutelare la famiglia. Ogni mossa va però ponderata con legali esperti, perché il confine tra lecito asset protection e frode ai creditori è sottile.
– Consulenza specializzata: il taglio di questa guida è avanzato e rivela quanto tecnicismoe innovazioni normative vi siano. Un imprenditore non può navigare da solo in questo mare. Serve il team giusto: avvocati d’impresa, commercialisti attestatori, consulenti del lavoro per gestire personale, eventualmente un criminologo per profili penali. L’investimento in consulenza qualificata spesso fa la differenza tra un concordato approvato ed uno respinto, o tra una responsabilità milionaria ed una assoluzione in tribunale.
– Normativa in evoluzione: come dimostrano le citate riforme (D.Lgs 83/2022, 147/2022, 136/2024) e pronunce (Cass. Sez. Unite 2021, 2025), il diritto della crisi è molto dinamico. Ciò è positivo, perché introduce strumenti più efficaci e chiarisce dubbi (es. il cram-down fiscale, la responsabilità soci). Chi affronta una crisi oggi deve farlo con le regole aggiornate ad oggi – regole che, come nel caso SU 2025 sui soci, possono ribaltare prassi precedenti. Questa guida, aggiornata a ottobre 2025, riflette il quadro attuale; è consigliabile comunque monitorare ulteriori sviluppi (si pensi alle possibili modifiche fiscali o incentivi governativi alle ristrutturazioni che possono comparire con leggi di bilancio, ecc.).
In conclusione, un’“azienda di oli, grassi e lubrificanti industriali con debiti” – così come qualunque altra impresa in crisi – può difendersi efficacemente solo adottando un approccio proattivo, competente e onesto. Proattivo nel cercare soluzioni e non attendere la disfatta; competente nell’applicare i giusti strumenti legali ed economici; onesto nel rispettare il quadro normativo e nell’equa considerazione di tutti gli interessi in gioco (creditori, lavoratori, collettività). Così facendo, aumentano esponenzialmente le chance di superare la tempesta, salvando magari l’impresa o almeno mettendo in sicurezza l’imprenditore per nuove sfide future.
Ricordiamo infine che tutte le fonti normative citate e le pronunce giurisprudenziali menzionate sono elencate qui di seguito: consultarle direttamente può offrire approfondimenti ulteriori e la tranquillità di verificare con i propri occhi i passaggi chiave. La conoscenza è la miglior arma per difendersi – in tribunale come nel mercato.
Fonti e Riferimenti
- Codice Civile, art. 2086 co.2 (dovere di adeguati assetti e attivarsi per crisi)
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.): artt. 7 co.2 (priorità soluzioni di continuità) , 23 (composizione negoziata; accordo fiscale introdotto dal correttivo 2024) , 25-sexies (concordato semplificato post-negoziazione) , 56 (piani attestati) , 57-64 (accordi di ristrutturazione; cram down fiscale art.63) , 84 (concordato preventivo requisiti continuità/liquidatorio: apporto 10% e 20% ai chirografari) , 86 (moratoria privilegiati in continuità) , 88 (transazione fiscale nel concordato) , 112 (voto classi e cram-down interclassi) , 115 (esdebitazione immediata del fallito onesto, novità Cartabia) , 270-277 (esdebitazione sovraindebitato e debitore incapiente).
- Legge Fallimentare previgente (R.D. 267/1942): art. 67 co.3 lett. d (esenzione revocatoria per atti in piano attestato) , art. 160-186 (concordato preventivo, transazione fiscale art. 182-ter), art. 182-bis (accordi di ristrutturazione).
- D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021: istituzione composizione negoziata, art. 2 (misure protettive) e art. 11 (concordato semplificato, poi confluito in CCII 25-sexies) .
- D.Lgs. 83/2022 (correttivo codice crisi post-direttiva Insolvency) e D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter): modifiche su transazione fiscale, accordi, priorità continuità .
- Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25/03/2021 n.8504: legittimità omologa concordato preventivo nonostante diniego Agenzia Entrate (cram-down fiscale) .
- Cassazione Civile, Sez. I, 13/12/2023 n.34865: competenza del giudice ordinario (tribunale fallimentare) sulle controversie da diniego di transazione fiscale .
- Cassazione Civile, Sez. Unite, 07/02/2025 n.3625: responsabilità ex-soci per debiti tributari società estinta – necessita atto di accertamento autonomo e prova del vantaggio; esclusa automaticità .
- Cassazione Penale, Sez. V, 09/03/2023 n.9958: bancarotta impropria ex art.223 L.F. – anche il semplice aggravamento del dissesto (non solo la causazione) integra l’evento del reato .
- Cassazione Civile, Sez. I, 30/01/2025 n.2223: soglia di €30.000 debiti scaduti per fallibilità va valutata al momento della dichiarazione di fallimento; irrilevante documentazione successiva (adesione a rottamazione presentata solo in reclamo) .
- Cassazione Civ., Sez. I, 08/06/2020 n.10884: conferma falcidiabilità IVA in concordato (priorità relativa – ricavato liquidazione da distribuire anche ai chirografari) .
- Cassazione Civ., Sez. I, 04/03/2019 n.24970: quantificazione danno da responsabilità ex art.2486 c.c. per continuazione attività oltre perdite – differenza patrimonio netto tra momento dovuto liquidare e momento apertura concorso.
- Cassazione Civ., Sez. I, 05/09/2023 n.25631: amministratori responsabili verso creditori ex art. 2476 c.c. per aggravamento insolvenza; onere probatorio alleggerito dal fatto stesso di aver proseguito attività in perdita (richiama orientamenti).
- Cassazione Civ., Sez. VI, 30/12/2022 n.38130: soci di società estinta – per debiti tributari il Fisco deve agire entro 5 anni e limitatamente a quanto ricevuto dai soci; differimento effetto estintivo società ex art. 28 D.lgs 175/2014.
- Cassazione Civ., Sez. III, 30/11/2022 n.37932: interesse ad agire creditori contro ex soci anche se nessuna ripartizione – riconosciuto, ma SU 2025 poi hanno chiarito necessità atto nuovo motivato .
- Cassazione Penale, Sez. V, 16/04/2018 n.16412: conferma principi su bancarotta preferenziale (pagamenti selettivi in prossimità fallimento) e distrattiva (trasferimento asset a nuova società).
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Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore degli oli e lubrificanti industriali è pesantemente esposto a oscillazioni dei prezzi delle basi, costi logistici elevati, lotti minimi importanti, difficoltà di stoccaggio e pagamenti spesso tardivi da parte dei clienti. Basta un ritardo negli incassi o un taglio delle linee di credito per generare una crisi immediata.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni con metodo e rapidità.
Perché un’Azienda di Lubrificanti va in Debito
- aumento dei costi di basi, additivi, imballaggi e trasporto
- ritardi nei pagamenti da parte di officine, industrie e rivenditori
- magazzino immobilizzato tra fusti, IBC, additivi, semilavorati e prodotti finiti
- costi elevati di logistica, trasporti e conformità ambientale
- investimenti in certificazioni, test, controlli e normative
- riduzione o revoca dei fidi bancari
- esposizioni verso trasportatori e fornitori strategici
Il problema non è la mancanza di mercato, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco dei fidi bancari
- sospensione delle forniture di basi e imballaggi
- atti esecutivi, precetti e decreti ingiuntivi
- sequestro di scorte, fusti e prodotti
- impossibilità di produrre o consegnare
- perdita definitiva di clienti e distributori importanti
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
- sospendere pignoramenti
- fermare richieste di rientro urgenti
- proteggere conti correnti e liquidità
- bloccare le azioni dell’Agenzia Riscossione
Prima si mette in sicurezza l’impresa, poi si procede alla ristrutturazione dei debiti.
2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Quasi sempre emergono irregolarità:
- interessi non dovuti
- sanzioni gonfiate o calcolate male
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori nelle cartelle della Riscossione
- costi e commissioni bancarie anomale
Una parte significativa dei debiti può essere tagliata, ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Soluzioni disponibili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (basi, additivi, packaging)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate
4. Usare strumenti legali potenti che bloccano TUTTI i creditori
Quando la crisi è più seria, la legge permette di attivare:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione dei debiti
- Concordato minore
- (nei casi estremi) Liquidazione controllata del sovraindebitato
Questi strumenti consentono di continuare a operare pagando solo una parte dei debiti, sospendendo ogni azione esecutiva.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare un’azienda del settore lubrificanti servono competenze altamente specializzate.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Un profilo ideale per bloccare i creditori, ristrutturare i debiti e salvare aziende che operano con oli, grassi e lubrificanti, dove i costi e le esposizioni sono spesso elevati.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- blocco urgente di pignoramenti e decreti ingiuntivi
- riduzione dei debiti non dovuti
- ristrutturazione completa del debito
- tutela delle scorte, dei magazzini e della produzione
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- protezione totale dell’azienda e dell’amministratore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di oli, grassi e lubrificanti industriali non significa essere destinati a chiudere.
Con una strategia rapida, professionale e completamente legale, puoi:
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