Azienda Di Saldatrici Mig/Mag Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce, importa o distribuisce saldatrici MIG/MAG, saldatrici industriali, torce, fili animati, ricambi, generatori, sistemi di saldatura e accessori tecnici per carpenteria, meccanica, automotive e impiantistica, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare che l’attività si blocchi.

Nel settore della saldatura, un fermo nelle forniture o nei servizi può paralizzare le produzioni dei clienti, generare ritardi, penali e perdita di contratti strategici.

Perché le aziende di saldatrici MIG/MAG accumulano debiti

  • aumento dei costi di componenti elettronici, trasformatori, torce e materiali speciali
  • rincari delle materie prime e dei componenti importati
  • pagamenti lenti da parte di officine, carpenterie e aziende industriali
  • ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
  • magazzino costoso per ricambi, accessori e moduli elettronici
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli di produzione

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista l’intera situazione debitoria
  • capire quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro insostenibili
  • chiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
  • proteggere fornitori strategici e componenti critici
  • utilizzare strumenti legali per rinegoziare e ristrutturare il debito

I rischi se non intervieni in tempo

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di componenti elettronici, torce e ricambi
  • fermo della produzione, dell’assistenza e del collaudo
  • perdita di clienti come carpenterie, officine e integratori
  • rischio concreto di chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’avvocato Monardo

Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:

  • è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • è professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può aiutarti concretamente a:

  • bloccare pignoramenti e azioni esecutive
  • ridurre o ristrutturare i debiti tramite strumenti legali efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere attrezzature, componenti, magazzino e continuità operativa
  • impedire la chiusura e avviare un vero percorso di risanamento

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Introduzione

Una società produttrice di saldatrici MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas) si trova in difficoltà economica: debiti fiscali, esposizioni bancarie, fatture dei fornitori insolute, contributi previdenziali non versati, ecc. Cosa può fare l’imprenditore per difendersi dai creditori e salvare l’azienda o, quantomeno, limitare i danni? In Italia esistono strumenti giuridici avanzati per gestire la crisi d’impresa – dal piano di risanamento stragiudiziale agli accordi di ristrutturazione, dalla composizione negoziata della crisi al concordato preventivo, fino alla liquidazione giudiziale (il “fallimento” nella nuova terminologia). Questa guida, pensata per un livello avanzato ma con linguaggio chiaro, esamina tali strumenti dal punto di vista del debitore (la società debitrice e i suoi soci), con riferimenti normativi aggiornati al 2025, pronunce giurisprudenziali recenti, tabelle riepilogative, domande e risposte e simulazioni pratiche riferite alla realtà italiana. L’obiettivo è fornire a imprenditori, consulenti legali e privati gli strumenti per comprendere come affrontare una situazione di sovraindebitamento aziendale, specialmente in un contesto come quello di un’azienda manifatturiera (es. produttrice di saldatrici) dove la continuità operativa e la preservazione dei macchinari possono fare la differenza tra il risanamento e la chiusura definitiva.

Tipologie di debiti e rischi per l’impresa debitrice

Una piccola-media impresa metalmeccanica (come un produttore di saldatrici MIG/MAG) può accumulare debiti di diversa natura. È fondamentale identificare i vari tipi di creditori e i relativi rischi, poiché ciascuno segue regole specifiche:

  • Debiti fiscali (Erario) – Comprendono IVA, imposte sui redditi, IRAP, ecc. Questi debiti godono in parte di privilegi sui beni del debitore (ad esempio l’IVA è credito privilegiato generale sui mobili) e vengono riscossi tramite cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Se l’azienda non paga, il Fisco può attivare procedure esecutive dedicate: fermi amministrativi su veicoli, ipoteche sugli immobili aziendali, pignoramenti di conti correnti e beni, fino alla possibile richiesta di fallimento . Inoltre, certi omessi versamenti costituiscono reato (ad es. l’omesso versamento IVA oltre soglie di legge).
  • Debiti verso fornitori – Sono tipicamente chirografari (senza garanzie). I fornitori insoddisfatti possono ottenere decreti ingiuntivi e avviare pignoramenti di beni aziendali o crediti (conto bancario, crediti verso clienti) . In caso di insolvenza diffusa, i fornitori (anche uno solo di essi, se rappresenta una parte significativa del debito) possono presentare istanza di fallimento dell’azienda . I crediti fornitori, se non soddisfatti integralmente, in caso di procedura concorsuale saranno trattati in chirografo (cioè pagati pro-quota insieme agli altri crediti non privilegiati).
  • Debiti bancari e finanziari – Prestiti, mutui, linee di credito e leasing contratti per acquistare macchinari o finanziare il circolante. Spesso sono garantiti: ad esempio mutui ipotecari su immobili industriali, leasing con patto di riappropriazione del macchinario, fideiussioni personali dei soci o garanzie pubbliche (Fondo PMI). In caso di default, la banca può revocare gli affidamenti (anche se, dal 2024, è vietato farlo solo perché l’impresa avvia una composizione negoziata ) e attivare le garanzie: escutere la fideiussione (chiedendo ai soci garanti di pagare), riprendere possesso dei beni in leasing, iscrivere ipoteca giudiziale e pignorare beni. Le banche tendono a muoversi in fretta per tutelarsi – ad esempio classificando il credito a sofferenza e avviando il recupero – e possono essere creditori influenti nelle soluzioni di risanamento (spesso richiedono piani credibili per accettare ristrutturazioni del debito).
  • Debiti contributivi e previdenziali (INPS, INAIL) – Riguardano contributi obbligatori per i dipendenti e, se applicabile, per artigiani/imprenditori. Anche questi hanno privilegio generale e sono riscossi tramite avvisi e cartelle. L’INPS può iscrivere ipoteca legale sui beni per crediti contributivi. L’omesso versamento delle ritenute previdenziali dei dipendenti oltre una certa soglia annua costituisce reato. In caso di procedure concorsuali, i crediti INPS seguono trattamento analogo a quello fiscale e possono essere inclusi in transazioni contributive insieme alla transazione fiscale .
  • Debiti verso i dipendenti – Retribuzioni arretrate, TFR non versato: sono crediti privilegiati di massimo grado (fino a un limite di importo per le ultime mensilità di stipendio). In caso di insolvenza, i dipendenti possono intimare il pagamento e successivamente agire esecutivamente; tuttavia, esiste il Fondo di Garanzia INPS che interviene a pagare TFR e ultime tre mensilità in caso di fallimento dell’azienda, surrogandosi poi nei diritti dei lavoratori. I debiti verso dipendenti devono essere considerati con priorità in qualsiasi piano di risanamento, sia per ragioni legali sia per mantenere la forza lavoro: spesso vanno saldati almeno in parte immediatamente o garantiti (un concordato preventivo in continuità, ad esempio, non può prescindere dal pagare i dipendenti in tempi brevi, altrimenti l’azienda si blocca).

Queste diverse categorie di debito comportano rischi differenti. Ad esempio, un macchinario fondamentale per la produzione potrebbe essere pignorato da un fornitore o da una banca e messo all’asta, paralizzando l’attività. Un’ipoteca fiscale sull’immobile aziendale può impedirne la vendita o deprezzarne il valore. Inoltre, l’accumulo di debiti rende l’azienda esposta a istanze di fallimento: qualora l’impresa sia insolvente e abbia debiti scaduti rilevanti, un creditore può chiedere al Tribunale l’apertura della liquidazione giudiziale (il nuovo termine per “dichiarazione di fallimento”) . La legge prevede però una soglia minima di esposizione: non si può richiedere il fallimento se il debito totale è inferiore a €30.000 . Nel nostro caso, un’azienda manifatturiera avrà facilmente debiti superiori a tale soglia. Pertanto, è sufficiente un creditore (tipicamente un fornitore importante, la banca o l’Erario) per innescare la procedura concorsuale.

Effetti immediati di un’istanza di fallimento – Quando un creditore deposita un’istanza per la liquidazione giudiziale, il Tribunale convoca l’azienda debitrice in camera di consiglio. L’imprenditore può difendersi opponendosi all’istanza: ad esempio contestando l’esistenza dello stato d’insolvenza, dimostrando di avere attività liquidabili per pagare i debiti, oppure eccependo la mancanza dei requisiti di fallibilità (impresa troppo piccola, debiti sotto soglia). Se però l’insolvenza è conclamata (incapacità strutturale di pagare regolarmente le obbligazioni) e i requisiti di legge sono soddisfatti, il Tribunale dichiarerà aperta la procedura di liquidazione giudiziale. A quel punto l’azienda perde l’amministrazione dei beni: il patrimonio viene congelato e passa sotto il controllo di un curatore nominato dal giudice . Gli effetti sono dirompenti:

  • Si produce una “cristallizzazione” del patrimonio : da quel momento l’impresa non può più pagare debiti pregressi né disporre liberamente dei beni. Ogni pagamento fatto dal fallito dopo la sentenza è inefficace verso la massa dei creditori . Analogamente, i creditori non possono più agire individualmente: dal giorno del fallimento nessuna azione esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore . I pignoramenti in corso vengono interrotti e le somme eventualmente già bloccate vengono acquisite dalla procedura fallimentare (il creditore procedente dovrà insinuarsi nel passivo per concorrere con gli altri) . Questo principio della par condicio creditorum garantisce che il ricavato sarà ripartito secondo i gradi di privilegio e non in base alla rapidità del singolo creditore .
  • I contratti in corso d’esecuzione (ad es. forniture periodiche, leasing, appalti) passano sotto il controllo del curatore, che può decidere se scioglierli o subentrarvi nell’interesse della massa. Un fallimento implica spesso l’interruzione dei rapporti commerciali in essere, a meno che il curatore valuti che proseguirli temporaneamente aumenti il valore di realizzo (la prosecuzione dell’esercizio d’impresa durante la liquidazione è possibile solo in via eccezionale).
  • Se la società è una partnership (es. SNC, SAS), la sentenza dichiarativa di fallimento colpisce automaticamente anche i soci a responsabilità illimitata. La legge (art. 256 Codice della Crisi) prevede infatti che la sentenza di liquidazione giudiziale di una società di persone “produce l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili” . I soci illimitati diventano così anch’essi “falliti” nel medesimo procedimento (o in procedimenti connessi), col proprio patrimonio personale aggredito dai creditori sociali.
  • In ogni caso, la società fallita viene avviata alla liquidazione integrale: il curatore redige l’inventario, vende i beni (macchinari, immobili, merci) e distribuisce il ricavato ai creditori secondo le cause di prelazione. Terminata la liquidazione, la società di capitali viene cancellata dal Registro Imprese (estinzione), mentre per le società di persone si chiude anche la procedura a carico dei soci (salvo eventuali beni personali non liquidati). Per i soci persone fisiche e gli ex imprenditori individuali, la legge oggi prevede la possibilità di ottenere l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui non soddisfatti, purché abbiano cooperato e non commesso atti di frode . Questa “fresh start” è un importante traguardo: ad esempio, il titolare individuale o il socio illimitatamente responsabile di un’azienda fallita può chiedere al tribunale di essere esdebitato, venendo così sollevato dall’obbligo di pagare eventuali debiti rimasti dopo la chiusura del fallimento (una chance fondamentale per poter ripartire senza un carico insostenibile).

Nota: La liquidazione giudiziale è considerata l’ultima ratio, da preferire solo quando ogni tentativo di risanamento o soluzione concordata è fallito . Il legislatore, soprattutto con la riforma del Codice della Crisi, mira a incentivare strumenti che preservino la continuità aziendale o consentano una gestione ordinata della crisi, piuttosto che la mera liquidazione forzosa. Pertanto, prima di arrivare a questo punto estremo, l’imprenditore dispone di varie opzioni per difendersi e provare a risolvere la crisi.

Società di persone vs società di capitali: effetti sui debiti e responsabilità dei soci

Un elemento cruciale per capire come difendersi dai debiti è la forma giuridica dell’azienda debitrice:

  • Società di capitali (S.r.l., S.p.A.): la società ha personalità giuridica autonoma e i soci godono di responsabilità limitata. Ciò significa che per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, mentre i soci non rispondono con i propri beni personali (fatta salva l’ipotesi di garanzie personali prestate, come fideiussioni, o casi di abuso della personalità giuridica). In caso di insolvenza, dunque, si potrà aprire la liquidazione giudiziale della società ma non dei soci. I creditori non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei titolari, a meno che questi abbiano assunto obbligazioni in proprio (es. firma di garanzia). Attenzione: la responsabilità limitata non protegge da comportamenti illeciti degli amministratori – ad esempio sottrazione di attivi, pagamenti preferenziali fraudolenti o altri atti di mala gestio possono portare a responsabilità personali (anche penali) degli amministratori in caso di fallimento. Tuttavia, rispetto a una società di persone, il socio di una S.r.l. o S.p.A. non rischia di essere chiamato a coprire i debiti aziendali con la sua casa o i suoi risparmi, il che è un fattore che spesso limita l’effetto domino della crisi sul patrimonio familiare.
  • Società di persone (S.n.c., S.a.s.): qui i soci illimitatamente responsabili rispondono con tutto il loro patrimonio personale dei debiti sociali, in modo solidale tra loro . Ad esempio, in una SNC i fornitori o le banche possono indifferentemente escutere la società o i soci per l’intero importo dovuto. Questo implica che se la società non paga, i creditori possono aggredire direttamente (o in parallelo) i beni personali dei soci – conti correnti, immobili, ecc. Inoltre, in caso di fallimento della società, come visto, i soci illimitati falliscono anch’essi automaticamente , con procedura estesa a loro carico. Ciò rende particolarmente drammatico l’insolvenza per i soci di società personali: il fallimento comporta per il socio il rischio di perdere la casa, i propri beni personali e subire le incapacità personali previste (come l’interdizione all’esercizio di impresa per un certo periodo).
  • Esempio: se la nostra azienda di saldatrici fosse una SNC “Alfa & Beta”, e accumula €500.000 di debiti, i creditori potrebbero chiedere il fallimento della società e, contestualmente, il fallimento dei due soci (Alfa e Beta) in estensione . Il curatore potrà liquidare non solo i macchinari e le scorte della società, ma anche – se necessario – gli immobili personali dei soci per soddisfare i creditori. Ogni socio, inoltre, è responsabile per l’intero debito (responsabilità solidale): il creditore potrebbe scegliere di escutere un socio per l’intera somma, e poi sarà quel socio eventualmente a rivalersi pro quota sugli altri (diritto di regresso interno).
  • Esistono comunque limitazioni ed eccezioni importanti: – Nelle S.a.s. (società in accomandita semplice) vi sono soci accomandanti con responsabilità limitata al conferimento, che però non possono ingerirsi nella gestione: i soci accomandatari hanno invece responsabilità illimitata come nella SNC. – Un socio che cede la propria quota ed esce dalla società di persone non è immediatamente immune: egli resta responsabile dei debiti sociali sorti fino al momento dell’uscita per altri 5 anni dalla cessazione, se i creditori agiscono entro tale termine (art. 2290 c.c.). Questo per tutelare i creditori contro uscite “strategiche” di soci quando la società è indebitata. – Chi entra come nuovo socio in una società di persone già avviata risponde anche dei debiti pregressi, salvo patto contrario accettato dai creditori . Ciò scoraggia subentri senza una due diligence: un nuovo socio è bene che si tuteli pretendendo che i vecchi debiti siano saldati o che i creditori rinuncino a rivalersi su di lui. – Se la società di persone insolvente non viene dichiarata fallita (ad es. perché considerata “sotto soglia” – si pensi a una piccola impresa artigiana con debiti inferiori ai limiti di legge), i soci restano comunque responsabili: i creditori continueranno a poter agire sui loro beni. In tali casi, i soci possono valutare le procedure di sovraindebitamento riservate a debitori non fallibili (come la liquidazione controllata, di cui diremo più avanti) per ottenere una gestione ordinata dei debiti e magari l’esdebitazione finale.
  • Va sottolineato che i soci illimitatamente responsabili hanno facoltà di impugnare l’estensione del fallimento nei loro confronti in alcune circostanze limitate. Ad esempio, se un socio sostiene di non essere realmente socio (contestando la propria posizione) o che la sua responsabilità era cessata da oltre un anno (nel caso di socio uscente, trascorso il termine annuale di cui sopra) , potrà opporsi alla dichiarazione di fallimento personale. Oppure, se un socio accomandatario sostiene di non aver partecipato agli atti di gestione da cui sono derivati i debiti (tesi difficile, dovendo provare l’estraneità alle scelte gestionali), potrebbe tentare di evitare il fallimento personale – ma si tratta di casi eccezionali, in quanto verso i creditori esteri la responsabilità illimitata è tendenzialmente inderogabile . In generale, i patti interni fra soci che limitino la responsabilità di alcuni non sono opponibili ai creditori, ma solo fonte di rivalsa interna .

Riepilogo – Differenze principali in ottica di debiti:

CaratteristicaSocietà di capitali (es. S.r.l.)Società di persone (es. S.n.c.)
Responsabilità per debitiLimitata al patrimonio sociale. I soci non rispondono con beni propri (salvo garanzie personali o condotte illecite) .Illimitata e solidale: ogni socio risponde con tutto il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali . (Accomandanti S.a.s. limitati al conferimento, se non amministrano).
Estensione del fallimentoSolo la società può essere dichiarata in liquidazione giudiziale; i soci rimangono estranei alla procedura concorsuale (non “falliscono”).Il fallimento della società coinvolge automaticamente i soci illimitati . La procedura si estende ai soci (o viene aperta in estensione su istanza del curatore) con i loro beni personali.
Rischio personaleSoci rischiano al massimo di perdere il capitale investito e utili non distribuiti. Il patrimonio personale è al sicuro dai creditori sociali (fatte salve fideiussioni, pegni personali, ecc.).Soci rischiano il proprio patrimonio: case, conti personali, ecc. aggredibili dai creditori sociali sia durante la vita della società (azione diretta) sia dopo, in sede concorsuale.
Gestione crisiProcedura concorsuale focalizzata sulla società; soci non subiscono restrizioni personali (possono avviare altre attività, salvo che l’amministratore può subire azioni di responsabilità o pene per reati fallimentari).I soci falliti subiscono le conseguenze personali del fallimento (incapacità personali temporanee, sequestri dei beni personali, possibile interdizione da cariche). Devono anch’essi chiedere esdebitazione per liberarsi dai debiti residui.
Strategie di difesaPossibilità di liquidare volontariamente la società per evitare il fallimento (se pagati i privilegiati o concordato con creditori). Nessuna responsabilità post-liquidatoria salvo malversazioni.Possibilità di trasformare la società di persone in società di capitali prima che la crisi esploda (ma se fatta in frode ai creditori è impugnabile). Soci possono ricorrere a procedure da sovraindebitamento individuale (piano del consumatore, ecc.) se la società non è fallibile.

In sintesi, un imprenditore che opera tramite S.r.l. ha un “velo” societario a proteggerlo, mentre uno che opera in SNC mette a rischio l’intero suo patrimonio personale. Ciò influisce sulle strategie di difesa dai debiti: ad esempio, un socio di SNC fortemente indebitata potrebbe essere consigliabile a valutare subito il ricorso a procedure concorsuali minori (concordato minore, liquidazione controllata) per contenere i danni personali, mentre un amministratore di SRL può tentare ristrutturazioni più aggressive sapendo che, se anche la società fallisce, i propri beni rimangono tendenzialmente al sicuro (salvo garanzie date).

Va detto, tuttavia, che molte piccole S.r.l. di fatto non proteggono i soci completamente, perché le banche e i fornitori spesso chiedono fideiussioni personali ai soci/amministratori. Dunque, in uno scenario tipico, il socio di S.r.l. ha sì responsabilità limitata “sulla carta”, ma se ha garantito personalmente i debiti bancari o firmato cambiali personali per fornitori, quei creditori potranno aggredirlo comunque. La presenza di garanzie personali richiede quindi un approccio simile a quello di una società di persone: oltre a gestire la crisi aziendale, il socio garante dovrà negoziare la propria posizione (magari includendo nel piano una liberazione o transazione della garanzia).

Caso pratico: La Beta Saldature S.n.c. (ipotetica società in nome collettivo con due soci) accumula €800.000 di debiti (banche, fornitori, Fisco). I soci decidono di avviare una composizione negoziata per tentare di evitare il fallimento. Ottengono misure protettive dal Tribunale che bloccano il pignoramento di un macchinario fondamentale e sospendono un’asta già fissata . Tuttavia, dopo mesi di trattative, emerge che la situazione è troppo grave: i creditori principali non accettano sacrifici significativi e non si trova nuovo denaro. L’esperto dichiara l’esito negativo . A questo punto, per evitare la liquidazione giudiziale, i soci propongono un concordato semplificato liquidatorio ex art. 25-sexies CCII: offrono di vendere tutti i beni (capannone, macchinari) e distribuire il ricavato, stimando un ritorno del ~10% ai chirografari . Tale percentuale è inferiore al 20% richiesto di norma in un concordato preventivo, ma nel concordato semplificato (e nel concordato minore) è ammessa . Il Tribunale omologa la proposta dopo aver verificato che è il miglior risultato possibile per i creditori rispetto a un fallimento . Esito: entro fine procedura, i beni sono liquidati da un liquidatore nominato dal giudice e i creditori ottengono quel 10%. I soci, pur perdendo l’azienda e i propri investimenti, evitano il fallimento personale: la procedura semplificata infatti chiude la crisi senza aprire la liquidazione giudiziale della SNC (che altrimenti li avrebbe coinvolti direttamente). I soci, una volta pagato quanto dovuto secondo il piano, potranno dedicarsi ad altro e, se rimangono debiti personali insoddisfatti (ad es. garanzie escusse oltre il 10% pagato), potranno chiedere l’esdebitazione per liberarsene definitivamente.

(Il caso sopra evidenzia come la forma societaria incida: in una SRL, i soci non avrebbero rischiato il fallimento personale fin dall’inizio, e probabilmente il concordato semplificato non sarebbe stato necessario, potendosi procedere con la sola liquidazione societaria; ma in una SNC l’urgenza di evitare il fallimento ha spinto ad utilizzare uno strumento “straordinario” pur di chiudere la vicenda fuori dal fallimento classico.)

Obblighi di allerta e doveri dell’imprenditore in crisi

La recente normativa italiana (D.Lgs. 14/2019 e correttivi) ha introdotto un cambio di paradigma: prevenire la crisi anziché gestirla solo a catastrofe avvenuta. Agli amministratori e agli organi di controllo interni è richiesto di dotare l’azienda di assetti organizzativi adeguati e di monitorare costantemente gli indici di crisi, attivandosi tempestivamente quando emergono segnali di squilibrio (art. 2086 c.c., secondo comma). In pratica, la legge impone ai vertici aziendali di non aspettare di essere insolventi conclamati per reagire, ma di utilizzare per tempo gli strumenti di allerta e composizione offerti.

Nel nostro contesto, ciò significa che l’imprenditore di un’azienda metalmeccanica deve tenere d’occhio indicatori come: perdite di esercizio che erodono il capitale, carenza di liquidità e cassa incapiente a far fronte alle scadenze, ritardi significativi nei pagamenti (es. esposizioni scadute da diversi mesi verso Fisco o fornitori), tensioni finanziarie misurate dagli indici di bilancio. Quando tali segnali compaiono, prima che l’impresa diventi insolvente, la legge suggerisce di attivarsi ad esempio con la composizione negoziata della crisi. Il terzo correttivo del 2024 ha chiarito che l’accesso a questo strumento è possibile anche in fase di semplice squilibrio iniziale e non solo di insolvenza imminente , proprio per incentivare l’emersione precoce dei problemi. Un amministratore che si muove per tempo, ad esempio presentando istanza di composizione negoziata quando nota le prime difficoltà, adempie ai propri doveri di diligenza e limita la propria responsabilità . Al contrario, ignorare i campanelli d’allarme e proseguire l’attività accumulando debiti può esporre l’organo amministrativo ad azioni di responsabilità (per aggravamento del dissesto) da parte di creditori o curatore, nonché a possibili sanzioni penali se vengono compiuti atti distrattivi o preferenziali vietati.

In concreto, l’imprenditore diligente dovrebbe: attivare consulenti finanziari/legali per una diagnosi precoce della crisi (check-up dei conti), predisporre strumenti di pianificazione finanziaria per prevenire l’insolvenza e, se emerge l’impossibilità di ripristinare l’equilibrio senza interventi straordinari, valutare subito l’uso degli strumenti di composizione della crisi. Ad esempio, predisporre un piano di risanamento credibile da condividere con i creditori può evitare che uno di essi prenda iniziative giudiziali. Inoltre, grazie alle nuove procedure, l’imprenditore può ottenere misure protettive temporanee che congelano le azioni esecutive dei creditori, guadagnando tempo per negoziare soluzioni .

In sintesi, oggi “difendersi dai debiti” implica anche adempiere ai propri doveri di governance: chi anticipa la crisi e la gestisce attivamente non solo massimizza le chance di salvataggio dell’azienda, ma evita le pesanti conseguenze (anche personali) di una gestione omissiva. Le autorità e la giurisprudenza incoraggiano questo atteggiamento proattivo: emblematicamente, la Corte di Cassazione penale nel 2025 ha valutato positivamente l’attivazione della composizione negoziata come indice di buona fede dell’imprenditore, ritenendo che la pendenza di tale procedura riduca il pericolo nel mantenere i beni in suo possesso e dunque possa evitare misure cautelari sul patrimonio . In altre parole, un giudice ha considerato il fatto che l’azienda fosse in composizione negoziata come ragione per non sequestrare preventivamente i beni in un procedimento penale tributario, in quanto l’imprenditore stava già responsabilmente operando per risolvere la crisi . Questo è un segnale importante di fiducia nell’uso degli strumenti di allerta.

Soluzioni stragiudiziali: accordi privati e piani attestati di risanamento

Prima di coinvolgere il Tribunale o un commissario, è spesso possibile (e opportuno) tentare di risolvere la crisi fuori dalle aule di giustizia, attraverso accordi con i creditori e piani di risanamento negoziati in via stragiudiziale. Tali soluzioni hanno il vantaggio della riservatezza e della flessibilità, ma richiedono la cooperazione dei creditori principali e non offrono automaticamente protezione contro iniziative ostili di creditori dissenzienti.

Negoziazione privata e accordi a saldo e stralcio

La via più semplice, quando i debiti non sono eccessivamente diffusi, è negoziare individualmente con ciascun creditore rilevante un accordo transattivo. Ad esempio, l’azienda potrebbe proporre a un fornitore di pagargli subito una parte del dovuto (es. il 50%) in cambio di uno stralcio definitivo del residuo, oppure potrebbe chiedere alla banca una moratoria di alcuni mesi sui mutui e un allungamento dei piani di rientro. Queste trattative si possono condurre informalmente: spesso i creditori preferiscono recuperare qualcosa in più, seppur in ritardo, piuttosto che rischiare di incassare molto meno in un fallimento.

Vantaggi: La trattativa privata evita pubblicità negativa – clienti e concorrenti non vengono a sapere ufficialmente della crisi – e l’imprenditore mantiene il pieno controllo. Inoltre è modulabile: si possono offrire condizioni diverse a ciascun creditore secondo la relazione commerciale (ad esempio tutelare i fornitori strategici pagando loro una percentuale più alta). Non ci sono costi procedurali o vincoli di legge stringenti sui contenuti degli accordi.

Svantaggi: Non vincola i creditori non disponibili. Basta un creditore “fuori dal coro” perché la soluzione parziale salti: ad esempio, anche se l’80% dei creditori accetta uno stralcio concordato, un singolo creditore che rifiuta potrebbe comunque agire in via esecutiva, compromettendo l’intera operazione. Inoltre gli accordi bilaterali isolati possono esporre a rischi di revocatoria fallimentare: se poi l’azienda fallisce entro un certo tempo (6 mesi o 1 anno) da quei pagamenti, i pagamenti preferenziali fatti a taluni creditori potrebbero essere dichiarati inefficaci e restituiti al curatore, perché considerati preferenze indebite. In altre parole, pagare solo alcuni creditori quando si è già in dissesto è pericoloso: si favoriscono alcuni rispetto ad altri, e la legge fallimentare può sanzionare ciò recuperando le somme per distribuirle equamente.

Quando è indicata la soluzione privata? In situazioni di difficoltà temporanea o crisi gestibile, con un numero ristretto di creditori chiave. Ad esempio, se l’azienda MIG/MAG ha pochi grandi creditori (una banca principale, due fornitori maggiori e il Fisco) e mantiene prospettive di ripresa, può cercare di ottenere un “accordo di rientro” con ciascuno: rateizzare i debiti col Fisco (spesso l’Agenzia Riscossione concede piani fino a 6 anni su semplice richiesta, o fino a 10 anni con prova di temporanea difficoltà ), rinegoziare il fido bancario, concordare con i fornitori la consegna di pagamenti parziali in cambio di forniture continuative. Chiaramente, questo approccio richiede liquidità immediata o finanza esterna per soddisfare le transazioni: se l’impresa non ha fondi per offrire nulla sul piatto, difficilmente convincerà i creditori a pazientare ancora.

Un’accortezza è proporre ai creditori piani credibili, basati su dati: presentare un mini-piano industriale di rilancio può aiutare a persuadere i creditori che l’azienda, una volta alleggerita dai debiti, tornerà solvibile. Spesso, però, le trattative private arrivano a buon fine solo se supportate da professionisti e se l’azienda è ancora sufficientemente in bonis da poter trattare in modo credibile (se la sfiducia è già diffusa, i creditori preferiranno aggredire subito quel che possono). Va inoltre evitato il fai-da-te improvvisato: per importi rilevanti, è opportuno formalizzare gli accordi transattivi in modo chiaro (scrittura privata) e, se possibile, condizionarli reciprocamente (ad esempio, l’accordo con i soci di versare nuova finanza può essere subordinato all’adesione di almeno l’80% dei crediti allo stralcio, così da non iniettare fondi invano se poi un creditore fa saltare il banco).

Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)

Uno strumento stragiudiziale più strutturato è il piano attestato di risanamento, previsto dall’art. 56 del Codice della Crisi (in continuità con l’art. 67 lett. d) della vecchia legge fallimentare). Si tratta di un vero e proprio piano di risanamento aziendale redatto dall’imprenditore con l’ausilio di consulenti, corredato da una relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano stesso. Il piano può prevedere qualsiasi misura di riequilibrio: ristrutturazione dei debiti (dilazioni, riduzioni parziali – purché i creditori coinvolti aderiscano volontariamente), ricapitalizzazione, cessioni di asset non strategici, riduzione dei costi, nuova finanza, ecc. L’obiettivo è dimostrare che, seguendo le azioni previste, l’impresa supererà la crisi e tornerà in condizioni di equilibrio patrimoniale e finanziario.

Caratteristiche principali:

  • È un accordo privatistico. Non richiede omologazione o approvazione da parte del tribunale; quindi non c’è un giudice che “convalida” il piano. Viene però pubblicato (su scelta del debitore) nel Registro delle Imprese per attribuire data certa e opponibilità ai terzi . La pubblicazione non è obbligatoria per la validità tra le parti, ma è altamente consigliata per ottenere i benefici di legge (come vedremo, ad es. la detassazione delle sopravvenienze attive da stralcio debiti richiede la pubblicazione ).
  • Deve essere attestato da un esperto indipendente (un professionista, di solito commercialista o revisore, con i requisiti di legge) che verifica i dati aziendali e giudica ragionevole la previsione di risanamento. L’attestazione conferisce credibilità al piano e tutela il debitore e i creditori aderenti in caso di successiva insolvenza: se il piano era idoneo e basato su dati veritieri, difficilmente si potrà accusare l’imprenditore di aver agito in mala fede.
  • Offre tutele legali specifiche: in primis, gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano non sono soggetti a revocatoria fallimentare , purché il piano sia stato formalmente “adottato” (con data certa anteriore) e poi l’impresa fallisca nonostante ciò. Questo significa che, se alcune transazioni previste dal piano dovessero avvenire (es. pagamenti a certi creditori, concessione di un pegno a una banca che dà nuova finanza) e poi l’azienda comunque fallisse entro 2 anni, tali atti non verrebbero annullati dal curatore come preferenziali, in quanto coperti dall’ombrello del piano attestato. Ciò riduce il rischio per i creditori che collaborano al risanamento. Inoltre, dal 2021-2024, la normativa ha introdotto benefici fiscali: le eventuali riduzioni di debiti accordate dai creditori (sopravvenienze attive da esdebitazione) non vengono tassate ai fini IRES/IRAP se il piano è pubblicato nel Registro Imprese . Senza questa esenzione, paradossalmente l’azienda risanata si vedrebbe imputare a conto economico l’importo dei debiti stralciati come “ricavo”, con relativa imposta da pagare (vanificando in parte il sollievo); con la pubblicazione, il legislatore ha previsto la detassazione di tali sopravvenienze, incentivando quindi la formalizzazione dei piani.
  • Contenuto del piano: il Codice della Crisi (art. 56 co.2 CCII) dettaglia gli elementi obbligatori che un piano di risanamento deve contenere (aggiornati dal correttivo 2024) . In sintesi, il piano deve fornire:
  • Una fotografia accurata della situazione economico-patrimoniale e finanziaria attuale dell’impresa (bilanci, elenco dei debiti scaduti e a scadere, elenco dei beni e dei gravami, eventuali gruppi di imprese coinvolte, numero di dipendenti e loro stato) .
  • L’analisi delle cause della crisi e l’entità del dissesto (es. calo di fatturato del 30%, incremento dei costi materie prime, errori gestionali, etc.), così da dimostrare di averle individuate e potervi porre rimedio.
  • Le strategie di intervento e i tempi di attuazione – il cuore prospettico del piano: es. “entro 6 mesi i soci verseranno €200k di nuovo capitale; entro 12 mesi verrà ceduto l’immobile non strategico per ridurre l’esposizione bancaria di €1 mln; i fornitori strategici vengono pagati al 50% entro 18 mesi” e così via. Questo cronoprogramma consente anche di monitorare a posteriori i progressi.
  • L’elenco dei creditori coinvolti e di quelli estranei – bisogna indicare quali debiti si intendono ristrutturare (con l’ammontare e magari la percentuale o dilazione proposta) e quali invece rimangono fuori dal piano e saranno pagati integralmente alle scadenze originarie. Ciò tutela i creditori non aderenti: se il piano li penalizzasse, in realtà sarebbe un concordato “mascherato” e necessiterebbe di passare da un tribunale. Invece nel piano attestato i creditori estranei devono essere pagati regolarmente, mentre con quelli aderenti l’impresa si accorda per modificare le condizioni.
  • L’attestazione professionale finale che assevera: 1) l’attendibilità dei dati aziendali di partenza; 2) l’idoneità del piano a risanare l’impresa e assicurare il pagamento dei creditori estranei alle nuove scadenze.
  • Procedura e formalità: il piano deve essere adottato con data certa (es. atto notarile, registrazione o appunto pubblicazione) . La pubblicazione nel Registro Imprese, pur facoltativa ai fini civilistici, è diventata praticamente necessaria come detto per sfruttare i benefici fiscali e di certezza. La documentazione necessaria è analoga a quella di un concordato preventivo, sebbene non vi sia un deposito in tribunale: è buona prassi allegare un elenco completo dei crediti e debiti, una situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei beni aziendali e delle eventuali garanzie, ecc. . Ciò anche in vista di possibili successive procedure concorsuali: avere le informazioni pronte consente, se il piano fallisce, di convertire rapidamente la strategia in un concordato o altra procedura (questa “boa di salvataggio” è importante; difatti spesso il piano attestato viene preparato parallelamente ad una possibile domanda di concordato in bianco, nel caso le trattative private non vadano a buon fine).
  • Rapporto con i creditori: un piano attestato non impone nulla ai creditori: perché funzioni, è necessario che i creditori principali aderiscano volontariamente alle modifiche proposte (taglio del credito, dilazione, etc.). L’attestatore normalmente chiede evidenza delle adesioni ottenute, per poter confermare che il piano ha concrete chance di successo (ad esempio allegando lettere di intenti delle banche a rinegoziare il debito, bozze di accordo firmate con fornitori sul saldo e stralcio, ecc. ). Il piano può anche prevedere che certi creditori vengano integralmente soddisfatti contestualmente (in tal caso sono estranei al piano). Spesso l’imprenditore sceglie di concentrare il piano su alcuni creditori critici e di pagarne per intero altri minori per semplificare – ad esempio paga i piccoli fornitori per evitare di coinvolgerli e lascia nel piano solo le banche e i fornitori maggiori. Questa scelta è lecita (purché, ribadiamo, i non aderenti siano pagati senza penalizzazioni).

In pratica, il piano attestato di risanamento è un’opzione efficace se: (i) l’impresa ha ancora prospettive di continuità e un piano industriale convincente; (ii) c’è disponibilità da parte di stakeholders (soci, investitori) a mettere risorse se i creditori fanno la loro parte; (iii) i creditori principali sono ragionevoli e preferiscono una soluzione concordata rispetto all’incertezza di un concorso formale.

Esempio pratico: La Gamma Welding S.r.l. (azienda produttrice di impianti di saldatura) elabora un piano attestato nel 2025. Ha debiti totali per €2 milioni, di cui €800k verso banche, €500k Fisco, €700k fornitori. Il piano prevede: apporti di nuovi capitali dai soci per €300k, vendita di un capannone non strategico con ricavato atteso €600k, conversione di metà dei debiti bancari in partecipazioni (le banche diventano socie per l’importo convertito), saldo al 50% dei fornitori maggiori in 12 mesi (quelli minori al 100% con le nuove risorse), e un accordo di transazione fiscale per pagare solo il 70% dei debiti tributari e contributivi dilazionato in 5 anni. L’attestatore verifica che, con queste misure, l’azienda tornerebbe redditiva dal prossimo esercizio e che i flussi di cassa permettono di sostenere i pagamenti promessi. Il piano viene pubblicato nel Registro delle Imprese con relazione attestatrice e accordi allegati. Ciò consente di applicare la transazione fiscale sui debiti erariali anche in via stragiudiziale (novità del 2024): infatti il D.Lgs. 136/2024 ha previsto espressamente la possibilità di includere una proposta di transazione fiscale nei piani attestati . L’Agenzia delle Entrate, coinvolta informalmente, aderisce alla proposta: questo è importante perché, diversamente dal passato, l’Erario ora può accettare piani di risanamento extragiudiziali con falcidia dei tributi. Con tutte le adesioni raccolte (banche, fornitori principali, Fisco), Gamma S.r.l. esegue il piano: vende il capannone, paga i creditori estranei e quelli aderenti nelle percentuali concordate, e ritorna in bonis. I pagamenti effettuati nell’ambito del piano non potranno essere revocati in caso di successivo fallimento (che comunque non avverrà perché il risanamento riesce), e le banche hanno potuto contabilizzare la perdita senza attendere anni di cause, mantenendo in vita un cliente.

Pro e contro in sintesi (Piano attestato):

  • Benefici: grande flessibilità (è un contratto tra privati, qualsiasi struttura del debito che le parti accettano è lecita ), rapidità (nessun voto collettivo né omologa: è efficace subito con le firme e attestazione), riservatezza (a parte la pubblicazione formale, che contiene solo i dati essenziali, i dettagli rimangono noti ai soli creditori coinvolti), niente intervento del tribunale (quindi l’imprenditore resta in sella senza commissari), protezione revocatoria e fisco agevolato come visto. Inoltre, consente di preservare i rapporti commerciali: spesso viene percepito meglio da clienti e fornitori rispetto a un concordato, perché dà il segnale di un’azienda che “si sta risanando” senza passare dal tribunale fallimentare.
  • Limiti: nessuna tutela automatica contro i creditori ostili – se un creditore non aderente decide di agire (es. pignorare un bene prima che il piano si perfezioni), non c’è lo stay protettivo di una procedura concorsuale. L’imprenditore “deve fidarsi” di poter completare le azioni previste senza intoppi esterni. Per questo, spesso il piano attestato è accompagnato da accordi di standstill: i principali creditori s’impegnano a congelare le azioni di recupero mentre il piano viene implementato. Ma rimane un rischio. Inoltre, non vincola le minoranze: se anche il 90% di crediti aderisce, quel 10% residuo va pagato integralmente (o lasciato scadere e affrontato con le armi classiche, rischio di azioni individuali compreso). Quindi funziona bene quando la platea creditoria è coesa o facilmente liquidabile per la parte dissenziente. Infine, la credibilità è tutto: serve un’attestazione solida, basata su assunzioni realistiche. Un piano eccessivamente ottimista certificato superficialmente può portare a responsabilità dell’attestatore e a un fiasco per l’impresa.

Difendersi dai debiti con un piano attestato significa in sostanza giocare la carta della fiducia e collaborazione: mostrare ai creditori che è conveniente aiutarvi a risanare (perché in caso di fallimento prenderebbero meno), offrire garanzie di serietà (attestazione indipendente), e dare magari un “assaggio” immediato (pagamenti in parte subito, impegni concreti). È una strategia che spesso evita la conflittualità del tribunale e salva valore aziendale, ma va pianificata con rigore e trasparenza.

Strumenti ibridi e giudiziali: accordi di ristrutturazione dei debiti, composizione negoziata, concordato preventivo

Quando la crisi è più grave o coinvolge molti creditori, o quando serve protezione legale (ad es. per bloccare pignoramenti in corso), l’impresa può ricorrere a strumenti previsti dalla legge che comportano un certo grado di intervento del tribunale e effetti erga omnes. Vediamo i principali: dagli accordi di ristrutturazione (ibridi, negoziali ma con omologa giudiziaria), alla composizione negoziata (procedura volontaria assistita), fino al concordato preventivo e sue varianti (vere e proprie procedure concorsuali giudiziali).

Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII)

L’accordo di ristrutturazione è un istituto a metà strada tra il piano attestato (puramente privato) e il concordato preventivo (concorsuale): si tratta di un accordo contrattuale tra l’impresa debitrice e una parte dei creditori (almeno il 60% dei crediti secondo la regola generale) per la ristrutturazione del debito, accordo che viene poi omologato dal Tribunale . Con l’omologazione, l’accordo acquista efficacia vincolante per tutti i creditori aderenti e produce determinati effetti di protezione. Non coinvolge automaticamente i creditori estranei (salvo eccezioni di efficacia estesa), ma consente di gestire in modo coordinato la crisi con un intervento mirato del giudice.

Tipologie di accordi: La riforma ha introdotto vari tipi: – Accordo ordinario (art. 57 CCII): richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali . Consente di chiedere misure protettive (come nel concordato) durante le trattative o l’omologazione. I creditori estranei restano fuori dall’accordo e devono essere pagati integralmente entro i termini di legge (di solito entro 120 giorni dall’omologazione) per non essere pregiudicati . – Accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60 CCII): introdotto per le imprese che non riescono a ottenere 60% di consensi . Qui basta il 30% dei crediti favorevoli , ma a due condizioni stringenti: (1) l’impresa rinuncia a chiedere misure protettive (quindi niente blocco automatico delle azioni esecutive durante la trattativa) ; (2) i creditori estranei (il 70% non aderente) devono essere pagati integralmente e immediatamente (al più tardi contestualmente all’omologazione) . In pratica, l’accordo agevolato è utile se l’azienda ha liquidità o risorse per pagare subito chi non aderisce, mentre ristruttura il debito solo con pochi creditori “disponibili” (tipicamente banche o pochi fornitori strategici). È rischioso perché nel frattempo – non avendo protezione – un estraneo potrebbe agire: occorre avere un gentlemen’s agreement con gli estranei o sufficiente cassa per saldarli prima che aggrediscano . – Accordo con efficacia estesa (art. 61 CCII): è una modalità che consente di estendere gli effetti dell’accordo anche ad alcuni creditori non aderenti, purché omogenei. Funziona così: si suddividono i creditori per classi omogenee (es. una classe di banche chirografarie, una di fornitori commerciali), e se in una classe almeno il 75% dei crediti aderisce (soglia ridotta al 60% se l’accordo è stato preceduto da composizione negoziata ), l’impresa può chiedere al tribunale di estendere l’accordo anche ai creditori dissenzienti di quella classe . È quindi un cram-down settoriale: tipicamente pensato per convincere banche o obbligazionisti, dove magari uno o due istituti dissenzienti possono essere forzati ad accettare il medesimo trattamento approvato dagli altri istituti che detengono la maggioranza del credito finanziario. L’estensione non può toccare categorie protette (es. Fisco, INPS e lavoratori sono soggetti a regole proprie di transazione fiscale e non rientrano nell’efficacia estesa per legge). Serve comunque sempre il 60% di consensi globali all’accordo e il rispetto di equità tra creditori di una classe.

  • Esistono poi accordi specifici per gruppi di imprese (art. 61-bis CCII) e altre varianti, ma per la nostra trattazione generale basti comprendere che la legge offre diverse sottospecie di accordi tarate sulle esigenze (quorum più basso vs necessità di pagare estranei subito, oppure maggiore pervasività su dissenzienti all’interno di classi omogenee).

Procedimento: L’impresa redige un piano di ristrutturazione (spesso simile a un piano di concordato) e raccoglie le adesioni formali dei creditori (accordi contrattuali firmati). Il piano dev’essere accompagnato da una attestazione di un esperto indipendente sulla veridicità dei dati e sulla convenienza dell’accordo per i creditori (in particolare verifica che i creditori estranei riceveranno almeno quanto otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale del debitore) . Si deposita il tutto in tribunale chiedendo l’omologazione. Da quel momento l’impresa può chiedere al giudice misure protettive (sospensione dei pignoramenti) analoghe a quelle del concordato, salvo che nel caso di accordo agevolato ciò non è permesso (come detto, il debitore in tal caso deve reggersi senza protezioni fino all’omologa) . Il tribunale verifica che siano rispettati i requisiti formali (soglie di adesione, completezza documenti, corretto trattamento dei non aderenti – ad es. se ci sono debiti fiscali falcidiati deve risultare presentata una transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII) . Se tutto è regolare, il giudice omologa l’accordo. Da quel momento l’accordo produce effetti obbligatori per le parti.

Effetti e tutele: Un accordo omologato impedisce ai creditori aderenti di agire esecutivamente al di fuori di esso: i loro crediti restano regolati come da accordo (e potranno agire solo in caso di inadempimento dell’accordo). Non si forma un patrimonio separato come nel concordato, ma l’accordo omologato gode di alcune esenzioni di legge (simili a quelle del piano attestato e concordato): i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione dell’accordo omologato non sono revocabili in seguito . Inoltre, durante la pendenza dell’omologazione, il giudice può nominare un Commissario giudiziale se necessario (soprattutto in accordi con banche, su richiesta, per vigilare sull’adempimento) . I creditori estranei rimangono liberi, ma di fatto, se l’accordo va a buon fine, essi dovrebbero essere pagati per intero come previsto. In alcuni casi la loro soddisfazione può provenire da risorse generate dall’accordo stesso (es. nuova finanza apportata per pagare i fuori accordo).

Un aspetto importante è il trattamento dei crediti pubblici (Erario e INPS) nell’accordo: se l’azienda ha debiti tributari o contributivi e intende pagarli parzialmente o oltre le scadenze legali, è obbligatorio presentare una proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCII alle Agenzie fiscali e agli Enti previdenziali, corredata da un’attestazione aggiuntiva che dimostri che ciò che si offre al Fisco è almeno pari (in valore attuale) a quanto otterrebbe in caso di liquidazione fallimentare . Tradizionalmente, l’adesione dell’Erario era necessaria: se l’Agenzia delle Entrate non firmava, l’accordo non poteva essere omologato con quella falcidia (il debitore doveva allora rinunciare allo sconto e pagare integralmente imposte come IVA e ritenute) . Dal 2023 però vi è una svolta: il DL 69/2023 (conv. L.103/2023) ha introdotto un meccanismo di cram-down fiscale negli accordi . Oggi, se l’accordo prevede di soddisfare almeno il 30% del debito fiscale/previdenziale (che sale a 40% se si propone una dilazione fino a 10 anni) e un professionista indipendente attesta la convenienza per l’Erario, il tribunale può omologare l’accordo anche senza il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate . In sostanza, l’autorità fiscale non ha più un potere di veto assoluto: se il piano rispetta quelle soglie minime e il giudice ritiene equa la proposta, l’accordo viene approvato forzosamente (omologazione forzata). Questa novità (in vigore da agosto 2023) bilancia il potere del creditore pubblico e segue l’indirizzo UE di facilitare le ristrutturazioni. Ad esempio, se una PMI deve €100.000 di IVA e può realisticamente pagarne 30.000, l’accordo potrà essere omologato anche se l’Agenzia non esprime consenso, purché quei €30k rappresentino almeno quanto ricaverebbe in caso di fallimento (spesso in fallimento il fisco prenderebbe zero, essendo chirografario per l’IVA eccedente il privilegio). Giurisprudenza recente conferma questo orientamento: ad es. nel 2025 il Tribunale di Roma ha omologato un accordo nonostante il dissenso dell’INPS, applicando la nuova normativa del cram-down fiscale .

Quando usare l’accordo di ristrutturazione? Quando l’impresa ha una composizione dei creditori tale per cui può ottenere facilmente una maggioranza qualificata, ma magari vuole evitare il percorso più lungo del concordato. Ad esempio, se poche banche detengono il 70% del debito complessivo e sono d’accordo a ristrutturare (perché convinte dal piano dell’azienda), un accordo omologato dà certezza anche se altri creditori minori non partecipano – tanto verranno pagati fuori. Oppure, se l’azienda ha bisogno di un ombrello protettivo temporaneo per evitare che uno dei creditori faccia precipitare la situazione, può depositare un accordo (anche con riserva, simile al concordato in bianco ) e chiedere immediatamente la sospensione dei pignoramenti. A differenza del concordato, non c’è voto di tutti i creditori: si negozia solo con chi serve, però c’è un controllo del giudice che impedisce abusi ai danni degli estranei (questi, ricordiamo, devono essere soddisfatti integralmente in accordo ordinario/agevolato ).

Vantaggi: Più snello di un concordato (meno formalità nell’adunanza dei creditori, niente voto per classi generali, solo adesioni mirate), ma comunque garantito dal bollino del giudice (dunque dà sicurezza giuridica alle parti). Consente di limitare il dissenso: se ho 100 creditori e 5 fanno la maggior parte dell’esposizione, tratto con quei 5 e pago gli altri normalmente – l’accordo di ristrutturazione mi evita di dover coinvolgere tutti come invece accade nel concordato. Offre le misure protettive simili al concordato (tranne nel tipo agevolato) e ora anche la falcidia dei debiti fiscali senza assenso erariale in certe condizioni . E rimane riservato nei dettagli: benché l’omologa sia pubblica, non c’è l’ondata di pubblicità negativa e di solito i rapporti con clienti/fornitori non coinvolti possono proseguire senza la percezione di “azienda in concordato”.

Svantaggi: Occorre convincere una percentuale significativa di creditori (non facile in situazioni frammentate). Inoltre, i creditori esclusi dall’accordo vanno pagati cash – questo implica che l’impresa deve avere o reperire liquidità per soddisfarli subito (in un concordato invece potrebbe pagarli parzialmente e in tempi dilazionati, previo consenso maggioritario). L’accordo agevolato abbassa il quorum al 30% ma è piuttosto impegnativo (niente protezione e dover saldare il 70% estraneo subito). Se poi qualcosa va storto (es. un creditore cambia idea e revoca l’adesione prima dell’omologa, o emergono creditori non noti), si può decadere dai requisiti e dover ripiegare comunque su un concordato preventivo d’urgenza. In pratica c’è meno universalità e questo può generare contenziosi: creditori estranei potrebbero contestare l’omologazione se ritengono di non essere tutelati a sufficienza (es. un creditore ipotecario non aderente potrebbe opporsi se teme che l’accordo favorisca altri a suo danno; il giudice deve in tal caso valutare queste opposizioni e decidere).

Caso pratico: La nostra azienda di saldatrici (ipotizziamola ora come Delta Welding S.r.l.) ha 5 banche creditrici e 50 fornitori. I debiti bancari (chirografari e leasing) sono €2 milioni, i debiti fornitori €500k, debiti fiscali €300k. Delta elabora un piano in cui propone alle banche: estensione delle scadenze dei mutui, abbattimento tassi e rinuncia agli interessi di mora, in cambio i soci offrono garanzie aggiuntive; ai fornitori propone pagamento integrale ma diluito in 12 mesi (quindi nessuna falcidia, solo tempo); al Fisco offre 50% del dovuto in 6 anni (transazione fiscale). Riesce a ottenere l’adesione di 4 banche su 5, che rappresentano l’80% del credito bancario, e di Agenzia Entrate e INPS sulla transazione fiscale. Decide di fare un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa: crea due classi, “Banche finanziatrici” e “Fisco”, poiché i fornitori tanto saranno pagati integrali entro l’omologa (li tiene estranei, pagandoli con la cassa generata da una vendita immobiliare). Nella classe Banche ha l’80% di consensi (quindi >75%, può estendere alla quinta banca dissenziente obbligandola alle stesse condizioni accettate dalle altre) . Nella classe Fisco ha l’adesione formale dell’AE e dell’INPS, dunque qui non serve estendere a nessuno perché hanno firmato. Deposita l’accordo con attestazione. La quinta banca si oppone, ma il tribunale verifica che l’accordo dà a quella banca esattamente lo stesso trattamento che alle consenzienti e che in caso di fallimento prenderebbe molto meno, quindi respinge l’opposizione e omologa estendendo l’efficacia alla banca dissenziente. Risultato: Delta S.r.l. riequilibra la sua posizione finanziaria (nessun creditore può più pretendere oltre quanto stabilito nell’accordo) ed evita il fallimento. I fornitori hanno ricevuto pagamento integrale (quindi non hanno interesse a fare istanze di fallimento), le banche si sono “accontentate” di rientrare nei tempi più lunghi e con minori interessi ma confidano di recuperare tutto il capitale, il Fisco incassa metà ma subito con dilazioni sicure, e l’azienda prosegue l’attività senza il macigno di dover pagare immediatamente tutti (il che l’avrebbe affossata).

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Introdotta dapprima con il D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021) e ora disciplinata nel Codice della Crisi (artt. 17-25 CCII), la composizione negoziata è uno strumento innovativo che mira ad assistere l’imprenditore in crisi nella negoziazione con i creditori, attraverso l’ausilio di un esperto indipendente. È una procedura volontaria, non giudiziale ma con alcuni agganci al tribunale, pensata per affrontare tempestivamente la crisi prima che degeneri.

Chi vi accede: Può attivarla solo l’imprenditore commerciale o agricolo, sia in forma societaria che individuale (inclusi piccoli imprenditori e startup) . Non possono accedervi i soggetti non imprenditori (consumatori, professionisti, che hanno invece le procedure di sovraindebitamento) . Non possono accedere imprese con procedure concorsuali già aperte (se l’azienda è già in concordato o in liquidazione giudiziale, è tardi), né – in base alla norma – se vi è già una domanda pendente per l’apertura di una procedura concorsuale già accolta. Tuttavia, il correttivo 2024 ha chiarito che la pendenza di un ricorso di fallimento non impedisce l’accesso alla composizione negoziata se ancora non è stata aperta la procedura: in tal caso l’imprenditore può presentare comunque istanza di composizione, dichiarando l’esistenza del ricorso . Ciò permette ad esempio a un’azienda minacciata da un’istanza di fallimento di giocare in extremis la carta della composizione (finché il Tribunale non ha emesso sentenza di liquidazione). Resta ovviamente preclusa se la società è già stata dichiarata insolvente con sentenza.

Presupposti: L’imprenditore deve trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, ma deve anche esistere una ragionevole prospettiva di risanamento . In altri termini: – Deve esserci un deterioramento dei conti (perdite, liquidità insufficiente, insoluti rilevanti) che potrebbe condurre all’insolvenza futura . – Contestualmente, devono esistere margini concreti per ristrutturare i debiti o riequilibrare l’azienda (ad es. attraverso accordi, nuova finanza, riorganizzazioni) . Se l’impresa è decotta senza alcuna chance (es. attività cessata da tempo con debiti enormi), l’accesso viene negato dall’organo competente perché mancano prospettive di salvataggio .

La modifica normativa del 2024 ha ampliato l’accesso, esplicitando che anche lo stato di crisi (non ancora insolvenza imminente) o addirittura un iniziale squilibrio può giustificare l’accesso . Ciò in linea con la filosofia di allerta precoce: l’imprenditore è incoraggiato ad attivarsi “ai primi scricchiolii” anziché aspettare di non pagare più stipendi o rate.

Come si attiva: La procedura si attiva con una istanza telematica presentata dall’imprenditore tramite la piattaforma nazionale gestita da Unioncamere (accessibile via SPID/CNS). Occorre allegare una serie di documenti: ultimi bilanci, situazione contabile aggiornata, elenco creditori e debiti scaduti, relazione sulle cause della difficoltà, piano finanziario prospettico, etc. Per le piccole imprese è richiesta una documentazione semplificata, ma comunque sufficiente a delineare lo stato di crisi . È disponibile anche un questionario di autodiagnosi sulla piattaforma, che l’impresa può compilare in autonomia per valutare la gravità della situazione prima ancora di presentare istanza .

Una volta caricata l’istanza, viene nominato un Esperto indipendente entro pochi giorni (massimo 10): per le imprese “sopra soglia” provvede una commissione presso la Camera di Commercio; per le imprese minori la nomina può avvenire alternativamente dal Segretario Generale della CCIAA o da un Organismo di Composizione della Crisi locale (OCC) . L’esperto è di norma un commercialista, avvocato o altro professionista con esperienza in ristrutturazioni, selezionato da un elenco nazionale, che deve accettare l’incarico dichiarando l’assenza di conflitti di interesse .

Fasi della composizione negoziata: 1. Incontro iniziale e valutazione: L’esperto, una volta nominato, esamina la situazione aziendale (ha accesso a tutte le info caricate e può chiederne di integrative). Una novità 2024 è che può ottenere dall’Agenzia delle Entrate e da altri enti un estratto completo dei debiti fiscali e contributivi e dalla Centrale Rischi Bankitalia l’elenco delle esposizioni finanziarie , così da avere subito un quadro completo dell’indebitamento. Convoca poi l’imprenditore per un primo confronto. 2. Trattative con i creditori: L’esperto organizza riunioni con i principali creditori. Il suo ruolo è di facilitatore: non ha poteri decisionali sull’impresa, ma aiuta le parti a esplorare soluzioni, a valutare proposte e a mantenere un clima di fiducia. Può suggerire diverse ipotesi (ad es. proporre egli stesso ai creditori uno schema di ristrutturazione, consigliare l’azienda su quali concessioni fare). Gli incontri possono essere congiunti (tutti i creditori attorno a un tavolo) o separati. L’esperto redige verbali delle riunioni significative. 3. Misure protettive (opzionali): L’imprenditore, se teme azioni ostili dei creditori durante le trattative, può richiedere misure protettive al Tribunale competente . La richiesta può avvenire già con l’istanza iniziale (flaggando l’opzione e poi depositando un ricorso in tribunale) , oppure anche in seguito, se emergono rischi. Le misure protettive, una volta concesse dal giudice, vengono pubblicate nel Registro delle Imprese e notificate ai creditori, e impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari per tutta la loro durata . La durata iniziale è fino a 120 giorni, prorogabile una volta per ulteriori 120 giorni (massimo quindi 240 giorni, circa 8 mesi). Importante: le misure protettive non bloccano le cosiddette azioni monitorie (decreti ingiuntivi, citazioni) né le segnalazioni in Centrale Rischi bancaria , secondo l’orientamento dei tribunali (ad es. decreto Tribunale di Nola 2025) . Ciò significa che un creditore può comunque notificare un decreto ingiuntivo durante la composizione negoziata, ma non potrà procedere al pignoramento; oppure una banca può classificare a sofferenza il credito e segnalarlo, ma non revocare il fido per il solo fatto che è iniziata la composizione . Le misure protettive quindi sono un ombrello selettivo: congelano i pignoramenti, le vendite d’asta in corso (come visto nell’esempio Beta: è stata sospesa la vendita di un macchinario pignorato grazie alle misure ) e impediscono, ad esempio, a una banca di escutere una garanzia personale nel frattempo , ma non impediscono ai creditori di presentare istanze di fallimento (che però il giudice di solito sospenderà in attesa dell’esito della composizione) né di portare avanti cause di cognizione. In caso di urgenze, il tribunale può anche emettere misure cautelari specifiche su richiesta (es. autorizzare finanziamenti prededucibili, sospendere un singolo contratto in corso). 4. Esito delle trattative: Entro 6 mesi (prorogabili fino a 9 con atto motivato, come visto) , le trattative portano a uno dei possibili esiti: – Accordo stragiudiziale con i creditori: es. stipula di una convenzione moratoria, un accordo transattivo plurilaterale. Può essere formalizzato per iscritto e sottoscritto dall’esperto con valutazione finale positiva . In tal caso la composizione si chiude con successo e l’azienda esce dalla procedura senza necessità di passare dal tribunale. – Accesso a una procedura concorsuale di regolazione della crisi: se l’accordo privato richiede un “sigillo” giuridico o coinvolge anche creditori estranei, si può convertirlo in un accordo di ristrutturazione omologato (come nel caso Alfa Eventi: l’accordo trovato in composizione è stato omologato ex art. 57 CCII, comprendendo la transazione fiscale ) o in un concordato preventivo (ad esempio concordato minore per PMI sotto-soglia, o concordato preventivo ordinario). Il vantaggio è che le trattative condotte con l’ausilio dell’esperto avranno già preparato il terreno: di fatto la composizione negoziata può sfociare in un concordato “preconfezionato” con larga adesione, molto più rapido e semplice. – Risanamento dell’impresa fuori dalle procedure: se la crisi rientra grazie alle misure adottate durante la composizione (ad es. nuovi finanziamenti ottenuti, accordi informali con creditori) e l’impresa torna solvibile, l’esperto ne prende atto e dichiara conclusa la procedura con esito positivo. – Esito negativo: se non si raggiunge alcun accordo e l’esperto ritiene che non sussistano soluzioni praticabili, redige una relazione finale negativa . Ciò non preclude comunque all’imprenditore di intraprendere subito dopo misure concorsuali emergenziali: in particolare, è prevista la possibilità, entro 60 giorni dalla chiusura negativa, di proporre un concordato semplificato per liquidazione del patrimonio (strumento di ultima istanza di cui si è detto, che non richiede il voto dei creditori). Oppure, ovviamente, i creditori a quel punto potranno attivarsi (istanze di fallimento).

Vantaggi della composizione negoziata:Tempestività e riservatezza: l’avvio è rapido (online) e inizialmente confidenziale: fino all’eventuale pubblicazione delle misure protettive, nessuno è informato salvo le parti coinvolte. Ciò differisce radicalmente dal concordato, che è pubblico sin dall’inizio. Molte imprese temono lo stigma di un concordato, mentre la composizione negoziata avviene per lo più sotto traccia. – Mantenimento della gestione all’imprenditore: non ci sono commissari giudiziali che si inseriscono nella gestione (l’esperto non ha poteri di amministrazione né sostituisce l’organo dirigente) . L’imprenditore resta al comando, assistito ma non spodestato. – Flessibilità delle soluzioni: non essendo una procedura rigida, qualsiasi accordo va bene se soddisfa le parti. Si possono combinare elementi di moratoria, stralcio parziale, conversione debiti in equity, cessione di beni, ecc., senza dover rispettare formalismi di legge sulla par condicio (purché i creditori siano d’accordo). Anche soluzioni ibridissime sono possibili: ad esempio, un creditore può ottenere una garanzia reale aggiuntiva per accettare un maggior termine; un altro può chiedere il subingresso di un nuovo socio; cose non facilmente realizzabili in un concordato standard si possono pattuire liberamente. – Protezione dei negoziati: grazie alle misure protettive, l’imprenditore può trattare con un certo respiro, senza la pistola del pignoramento alla tempia. Ad esempio, se un fornitore aveva già iniziato l’esecuzione e stava per vendere all’asta un macchinario, con le misure si ferma tutto . Ciò dà forza anche contrattuale all’imprenditore che al tavolo può dire: “Attualmente le azioni sono congelate, sediamoci e troviamo una soluzione invece di perdere tempo in tribunale”. In più, dal 2024 le banche non possono revocare arbitrariamente gli affidamenti durante la composizione , né declassare il credito solo perché l’azienda ha attivato lo strumento (evitando reazioni a catena dannose). – Adempimento dei doveri ex lege: attivando la composizione, l’imprenditore dimostra di aver seguito i dettami di legge sull’allerta e l’adeguatezza degli assetti . Ciò potrebbe tornare utile in un futuro giudizio di responsabilità: difficilmente gli si potrà imputare di essere rimasto inerte a far aumentare il buco.

Svantaggi e limiti:Nessuna soluzione imposta: se uno o più creditori chiave rimangono intransigenti, la composizione negoziata di per sé non può obbligarli ad accettare sacrifici. È un procedimento negoziale, non autoritativo. Dunque vi è sempre la possibilità di un nulla di fatto. – Durata limitata: max 6+3 mesi di trattative (in casi eccezionali proroghe ulteriori se c’è trattativa avanzata) . Non si può protrarre troppo a lungo l’incertezza. Questo impone di lavorare intensamente e rapidamente; se la crisi è complessa o richiede più tempo (es. attendere un evento di mercato, o fare due bilanci per convincere i creditori), la composizione negoziata potrebbe risultare troppo corta. – Pubblicità in caso di protezione: se si ricorre alle misure protettive, l’esistenza della procedura diventa conoscibile dai terzi (nota al Registro Imprese) . Ciò può generare timori in partner commerciali o fornitori estranei, benché sia un’informazione diversa da un fallimento o concordato (infatti la negoziazione è vista come tentativo responsabile, non come insolvenza conclamata). – Costi di consulenza: l’esperto va remunerato (secondo parametri ministeriali) e l’azienda spesso deve farsi assistere da professionisti nel predisporre dati e proposte. Tuttavia, i costi sono in genere inferiori a quelli di un lungo concordato. – Esito incerto: non c’è garanzia di successo; alla fine di mesi di sforzi potrebbe esser necessario comunque ripiegare su un concordato. Va però detto che lo strumento è concepito proprio per permettere un concordato semplificato rapido in tal caso, riducendo lo spreco di tempo.

Esempio virtuoso: Abbiamo già accennato al Caso Alfa Eventi S.r.l. . Ripercorriamolo brevemente per evidenziare il funzionamento: – Alfa Eventi (azienda di servizi) aveva debiti per €600k ed era tecnicamente fallibile (sopra soglia) . I soci colgono i segnali di crisi e attivano la composizione negoziata a gennaio 2025 . Chiedono subito misure protettive, che vengono concesse: di conseguenza, i decreti ingiuntivi notificati dai creditori vengono congelati (nessun creditore può procedere a esecuzione). – Durante le trattative, emergono due soluzioni: un investitore esterno pronto a immettere €200k per rilevare la maggioranza, oppure la vendita dell’intera azienda a un concorrente . L’esperto facilita il dialogo e ottiene anche dai creditori la disponibilità a convertire parte dei crediti in quote societarie (segno di varie opzioni in discussione) . Le trattative vanno oltre i 6 mesi, ma vista la concretezza si ottiene una proroga di 3 mesi . – Alla fine si raggiunge un accordo complessivo: l’investitore entra con nuova finanza, Alfa cede un ramo d’azienda per far cassa, i creditori chirografari accettano uno stralcio del 30% . Questo accordo, coinvolgendo anche debiti fiscali e previdenziali con falcidia, viene portato al tribunale come accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII con transazione fiscale (che il giudice omologa) . L’esperto chiude la composizione con esito positivo. – Se invece non si fosse trovato l’accordo, Alfa avrebbe potuto tentare un concordato preventivo, e comunque avendo avviato la composizione avrebbe avuto l’opportunità di proporre un concordato semplificato in extremis .

Questo caso dimostra la flessibilità: si è partiti in modalità negoziale, ma poi si è usato lo strumento giuridico adatto (accordo omologato) per dare efficacia al risultato, il tutto con la regia di un esperto che ha tenuto insieme soci, investitore e creditori. L’azienda è stata salvata (continuità aziendale mantenuta, evitando fallimento), i creditori hanno ottenuto più di quanto avrebbero preso in una liquidazione forzosa, e i soci hanno diluito la propria partecipazione ma conservando parte del valore.

Concordato preventivo (procedura concorsuale giudiziale)

Il concordato preventivo è storicamente lo strumento principale per regolare la crisi d’impresa in tribunale evitando il fallimento. Si tratta di una procedura concorsuale nella quale l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza propone ai creditori un piano – che può prevedere la continuazione dell’attività (concordato in continuità) o la liquidazione dei beni (concordato liquidatorio) – al fine di soddisfare i crediti, almeno in parte, secondo un determinato trattamento. I creditori votano la proposta e, se approvata dalle maggioranze di legge e omologata dal Tribunale, il concordato vincola tutti i creditori anteriori, impedendo azioni individuali e sostituendo le obbligazioni originarie con quelle previste nel piano.

Quando ricorrervi: Il concordato è indicato quando serve una soluzione universale, cioè coinvolgere tutti i creditori, magari imponendo sacrifici anche a chi non sarebbe volontariamente d’accordo. Inoltre, offre una protezione immediata: con il deposito della domanda di concordato (anche con riserva, ex art. 40 CCII, il cosiddetto “concordato in bianco”) l’azienda beneficia del blocco di tutte le azioni esecutive individuali e cautelari (art. 54 CCII, ex art. 168 L.F.) in modo analogo alle misure protettive, ma qui automatico e generale. Dunque, se la situazione è precipitata – pignoramenti multipli, istanze di fallimento presentate – e l’impresa ha però ancora la possibilità di offrire un piano, il concordato preventivo è lo strumento principe per “congelare” il caos e ristrutturare in modo ordinato.

Requisiti: Può proporre concordato qualsiasi debitore fallibile (ora: soggetto a liquidazione giudiziale) o anche “sovraindebitato” non fallibile (tramite il concordato minore di cui diremo). Deve esserci uno “stato di crisi o insolvenza” (anche solo prospettica), definito in senso ampio. Non occorre essere insolventi in senso stretto; anche il mero squilibrio che rende probabile l’insolvenza consente l’accesso (concetto allineato alla prevenzione). Vi sono tuttavia condizioni di ammissibilità specifiche: – Se il concordato è liquidatorio (ossia senza continuità aziendale), la legge richiede che i creditori chirografari ricevano almeno il 20% del loro credito (salvo concordato minore dove tale soglia non si applica). In passato era il 20% ex art. 160 L.F., confermato nel nuovo CCII per i concordati maggiori. – Il piano deve assicurare il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei privilegiati (salvo che questi rinuncino in parte, oppure che si offrano beni/somme tali da soddisfarli almeno per quanto otterrebbero in liquidazione). In pratica, non si può proporre di tagliare i privilegiati se non secondo le regole specifiche (es. transazione fiscale per il Fisco, consenso individuale per altri privilegiati). – Deve essere presentata una documentazione completa (attestazione di un professionista sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dati, elenco creditori e cause di prelazione, inventario attivo, bilanci ultimi 3 anni, etc. – in parte simile a quanto visto per il piano attestato, ma qui è obbligo formale).

Procedura in breve: L’imprenditore deposita la domanda di concordato con il piano e la proposta (o domanda “in bianco” riservandosi di depositare piano entro un termine). Il Tribunale svolge un controllo preliminare di ammissibilità. Se in bianco, nomina un Commissario Giudiziale e assegna un termine (fino a 120 + proroga 60 gg) per presentare la proposta definitiva. Una volta depositato il piano definitivo, il Tribunale ammette il debitore alla procedura e convoca i creditori per la votazione. Nel frattempo, il Commissario svolge le sue indagini e predispone una relazione. I creditori votano (anche per categorie se previste) e si forma la maggioranza: serve il 50% +1 dei crediti votanti (computo ponderato sul valore; se classi, serve la maggioranza in ogni classe o, in mancanza, si applica il cram down inter-classi se possibile – vedi oltre). Se la maggioranza approva, il Tribunale passa alla fase di omologazione: verifica legalità e che nessun creditore dissenziente abbia validi motivi di opposizione (es. iniquità di trattamento, mancanza di requisiti di legge). Quindi omologa, rendendo il concordato efficace erga omnes. Se i creditori non approvano o il Tribunale nega l’omologa, di solito si apre il fallimento (liquidazione giudiziale) dell’impresa.

Varianti di concordato:Concordato in continuità aziendale: il piano prevede che l’attività d’impresa continui, sia direttamente dal debitore (continuità diretta) sia tramite cessione o conferimento dell’azienda a un terzo che la prosegue (continuità indiretta). La finalità è evitare la dispersione del valore aziendale e consentire ai creditori di avere migliore soddisfazione grazie al fatto che l’azienda viva genera più valore che smembrata. Nel concordato in continuità, la legge consente di impiegare la cassa generata dall’attività anche durante la procedura per pagare fornitori correnti, salari, materie prime, ecc., purché in linea col piano (favorendo il going concern). Inoltre, la soglia del 20% ai chirografari non si applica in continuità pura (perché si presume che anche un payout minore possa essere giustificato dal mantenimento dei posti di lavoro e dell’indotto). Ad esempio, un concordato in continuità potrebbe prevedere di pagare i chirografari solo il 5%, ma se il piano dimostra che mantenendo in vita l’impresa si ottiene il massimo realizzabile, è comunque ammissibile (compatibilmente con la convenienza economica rispetto alla liquidazione). Vi sono tutele particolari: è necessario che i creditori privilegiati che non vengono soddisfatti per intero ottengano almeno il valore che avrebbero in caso di liquidazione di quei beni (valore di realizzo stimato). Inoltre, è richiesto un apporto di finanza esterna nel caso in cui i chirografari prendano meno del 20%, a compensare in parte (nel CCII c’era l’art. 84 con questa previsione, poi parzialmente rivisto). – Concordato liquidatorio: il piano prevede di vendere tutti i beni e cessare l’attività, distribuendo il ricavato. È essenzialmente un’alternativa al fallimento gestita però dal debitore. Qui come detto serve garantire almeno il 20% ai chirografari (salvo eccezioni come concordato minore). Spesso il concordato liquidatorio include un piano di liquidazione con la vendita in blocco dell’azienda o di rami aziendali, in modo più efficiente e rapido del fallimento. La legge consente anche vendite competitive durante la procedura per massimizzare i valori. – Concordato con assunzione: variante in cui un terzo si offre di assumere l’onere di eseguire il concordato (pagare i creditori secondo il piano) in cambio di rilevare l’azienda. Ad esempio, un competitor può dire: “Io pago il 30% di tutti i debiti, in cambio mi trasferite la proprietà dell’impresa libera dai debiti”. È una formula utile se c’è un investitore interessato. – Concordato minore: riservato a debitori sotto soglia (non fallibili) e ai consumatori. È disciplinato come una delle procedure di sovraindebitamento (art. 74 e ss CCII). Le regole sono simili al concordato preventivo ma semplificate: il tribunale è lo stesso che si occupa del sovraindebitamento (quindi anche un giudice di pace per i consumatori o Tribunale in composizione monocratica), le percentuali minime ai chirografari non si applicano rigidamente (come visto: Beta S.r.l. nel caso di concordato semplificato offriva 10% e ciò è risultato ammissibile in quanto concordato minore fuori dall’art. 84 CCII) . Il concordato minore richiede però che il debitore sia meritevole (non deve aver commesso atti in frode negli ultimi 5 anni, simile ai requisiti del vecchio piano del consumatore). – Concordato semplificato (post composizione negoziata): introdotto nel 2021, è un’opzione speciale se la composizione negoziata non ha prodotto soluzioni e l’impresa è insolvente. Permette di ottenere un’omologa da parte del tribunale di un piano liquidatorio puro senza voto dei creditori . Di fatto, il tribunale sostituisce il voto con la valutazione di convenienza: omologa se ritiene che quanto offerto ai creditori nel piano è non inferiore a quanto otterrebbero in un fallimento e che il piano è fattibile. I creditori possono essere sentiti in udienza per osservazioni, ma non hanno potere di blocco col voto . È uno strumento di extrema ratio – definito esso stesso “soluzione migliore solo dell’irreversibile fallimento” . Serve da incentivo ai debitori a tentare la composizione negoziata: sanno che, male che vada, hanno questo paracadute per chiudere la vicenda rapidamente senza passare da un fallimento pluriennale. Nell’esempio Beta Mobili S.r.l., proprio il concordato semplificato ha permesso di evitare il fallimento ordinario e liquidare il patrimonio con una soddisfazione limitata (10%) ma ritenuta equa e più celere . Il CCII (art. 25-sexies) prevede questa procedura solo a seguito di composizione negoziata chiusa senza accordo, e solo liquidatoria (non consente continuità). Non c’è soglia minima di pagamento ai chirografari come detto, ma c’è l’idea che comunque debbano ricevere qualcosa (non può essere un mero zero salvo eccezioni di incapienza assoluta, in cui subentrerebbe l’istituto dell’esdebitazione del debitore incapiente).

Cenni su cram-down interclassi: La riforma 2022 ha recepito la Direttiva UE quanto alla possibilità per il tribunale di omologare un concordato anche senza il voto favorevole di tutte le classi di creditori (“cross-class cram down”). In sostanza, se almeno una classe rilevante approva il piano e il piano non discrimina ingiustamente le classi dissenzienti, il tribunale può imporre il concordato anche sulle classi contrarie . Questo meccanismo è complesso e in Italia è previsto per i concordati in continuità aziendale (art. 112 bis CCII). Ad esempio, se i chirografari votano sì ma una classe di creditori privilegiati vota no, il giudice potrebbe ugualmente omologare se ritiene che quei privilegiati riceveranno almeno quanto il valore di liquidazione e che il piano è equilibrato. L’orientamento è di utilizzare il cram-down per evitare che un gruppo ristretto blocchi soluzioni vantaggiose per la maggioranza (specie nelle ristrutturazioni complesse con classi multiple, come obbligazionisti, banche, fornitori, ecc.). Nel 2025 questo istituto ha cominciato a essere applicato: ad esempio, Cassazione 9 ottobre 2023 n. 28232 ha confermato che il tribunale può omologare un concordato in continuità anche con il dissenso di una classe, se le condizioni di legge sono rispettate .

Effetti pratici del concordato (difesa del debitore): – L’azienda ottiene un blocco immediato di azioni esecutive e cautelari dal giorno in cui il ricorso di concordato è pubblicato . Questo le dà respiro e impedisce ai creditori di disgregare il patrimonio durante la trattativa concorsuale. – Gli amministratori rimangono in carica (a differenza del fallimento), ma le operazioni vengono svolte sotto la sorveglianza del Commissario e autorizzate dal giudice quando eccedono l’ordinaria amministrazione. Dunque c’è un controllo, ma l’impresa può continuare ad operare – ciò è cruciale se si punta alla continuità. – I contratti in corso non si risolvono automaticamente: l’azienda può chiedere al giudice di sciogliersi da contratti eccessivamente onerosi o di sospenderli, per ristrutturare anche gli impegni contrattuali (pensiamo a un affitto passivo troppo costoso: il concordato consente di disdirlo con l’autorizzazione del tribunale, pagando eventualmente un’indennità, ma liberandosi del vincolo). – Transazione fiscale nel concordato: come per gli accordi, anche nel concordato il debitore può proporre il pagamento parziale delle imposte e contributi (art. 88 CCII), e anche qui la legge riformata consente dal 2023 l’omologazione forzata nonostante il dissenso del Fisco se offre almeno 30-40% . Quindi, ad esempio, in un concordato preventivo l’azienda può ridurre l’IVA dovuta (prima era un tabù se l’Agenzia diceva no). La differenza è che nel concordato c’è comunque la votazione complessiva, ma se l’unica opposizione seria è del Fisco o di INPS, il giudice può procedere ugualmente (ovviamente il Fisco di solito sta nella classe chirografi privilegiati ex art. 2752 cc, comunque l’importante è che siano soddisfatte le condizioni di legge). – A omologazione avvenuta, il concordato rappresenta per l’imprenditore una liberazione dai debiti residui: i creditori concorsuali possono ottenere solo quanto previsto dal piano, la parte eccedente del loro credito viene cancellata (cristallizzazione delle posizioni). Dunque il concordato è anche uno strumento di esdebitazione per la società: la società esce dalla procedura “snellita” dai debiti secondo i pagamenti effettuati. Se il concordato è in continuità, la società prosegue la sua attività normalmente, con un nuovo equilibrio finanziario; se è liquidatorio, la società verrà liquidata ma in maniera concordata (se è società di capitali, dopo l’esecuzione del piano verrà estinta; se società di persone, i soci beneficiano comunque dell’aver evitato il fallimento, e i crediti residui non pagati restano inesigibili verso la società, anche se i soci illimitati tecnicamente ne risponderebbero ancora: tuttavia spesso i creditori rinunciano a perseguirli se la percentuale concordataria è stata significativa, oppure i soci possono cercare un accordo transattivo a parte).

Limiti: Il concordato è una procedura complessa e costosa. Richiede tempi più lunghi (diversi mesi solo per arrivare al voto, e poi per l’omologa). C’è pubblicità massima (registro imprese, informativa a tutti i creditori, udienze in tribunale). Può avere esiti incerti (basta che una maggioranza voti contro e l’intera procedura fallisce – letteralmente e metaforicamente). Inoltre, durante il concordato l’azienda spesso soffre perché fornitori e clienti, venuti a conoscenza, possono ridurre la fiducia: ad esempio fornitori chiedono pagamento anticipato per nuove forniture, i clienti possono dubitare dell’assistenza futura. È per questo che, quando possibile, si preferiscono soluzioni come accordi di ristrutturazione o composizione negoziata. Tuttavia, il concordato preventivo rimane l’unico strumento che consente di forzare legalmente tutti i creditori a una soluzione di ristrutturazione, ed è a volte indispensabile.

Riepilogo strumenti concorsuali vs. negoziali:

StrumentoIniziativaRuolo del TribunaleVincolo sui creditoriMisure protettive/stayContinuitàPercentuale minima chirografi
Piano attestato (art. 56 CCII)Volontaria dal debitore.Nessuna omologa; possibile pubblicazione Registro Imprese .Solo creditori aderenti (accordi privati). Estranei pagati fuori per intero .Nessun automatic stay (accordo privato).Sì, spesso in continuità (piano industriale di rilancio).Nessuna soglia (dipende dalle adesioni).
Accordo ristrutturazione ord.Volontaria dal debitore (+ 60% crediti) .Omologazione giudiziale necessaria .Vincola aderenti; estranei pagati integrale entro 120 gg .Sì, su richiesta (tranne accordo agevolato) .Possibile sia continuità che liquidatorio.Nessuna soglia legale (ma fattibilità valutata).
Accordo agevolato (30%)Volontaria debitore (+ ≥30% consensi) .Omologa giudiziale.Vincola aderenti; estranei da pagare subito integrali .No stay (rinuncia necessaria) .Qualunque (ma serve liquidità per estranei).Nessuna soglia.
Accordo efficacia estesaVolontaria debitore (≥60% tot e ≥75% per classe) .Omologa con possibile cram-down classi dissenzienti.Vincola aderenti e può vincolare dissenzienti in classi specifiche . Estranei (fuori classi) pagati integrali.Sì (come ord.).Continuità o liquidazione a seconda piano.Nessuna soglia.
Composizione negoziataVolontaria debitore (istanza piattaforma) .Nomina esperto (da Cam.Com o OCC); misure protettive convalida Tribunale .Nessun vincolo legale: accordi volontari durante la procedura.Sì, su richiesta fino 240 gg .Preferibilmente continuità (risanamento).Nessuna soglia, ma creditori liberi di aderire o meno.
Concordato preventivoVolontaria debitore (o minore sovraindebitamento) .Controllo ammissibilità, nomina Commissario, omologazione finale .Vincola tutti i creditori anteriori all’omologa, anche i contrari, se approvato .Sì, automatico dal deposito .In continuità o liquidatorio a seconda del piano.20% chirografi se liquidatorio (non in continuità, non in minore/semplificato) .
Concordato semplificatoVolontaria debitore (dopo comp.neg fallita) .Omologazione giudiziale senza voto creditori .Vincola tutti i creditori (no voto).Sì, analoghe al concordato (moratoria da domanda).Solo liquidatorio (cessione attivo).Nessuna soglia (anche <20% accettabile) .

(Legenda: stay = blocco azioni esecutive; estranei = creditori non aderenti/non coinvolti)

Come si nota, gli strumenti variano per grado di coinvolgimento giudiziario (dal minimo del piano attestato al massimo del concordato), per capacità di imporre soluzioni (nessuna imposizione negli strumenti negoziali puri, imposizione totale nel concordato) e per flessibilità vs garanzie. La scelta dipende dalla situazione concreta: se l’azienda ha una crisi non troppo grave e rapporti fiduciari coi creditori, un approccio negoziale puro può bastare; se ci sono molti creditori eterogenei e rischio di azioni esecutive imminenti, servirà la protezione del concordato o almeno di un accordo omologato; se l’azienda ha prospettive ma tempo ridotto, la composizione negoziata può essere l’ideale compromesso per trattare velocemente.

Debiti fiscali e contributivi: come gestirli nella crisi d’impresa

I debiti verso l’Erario (Agenzia Entrate, Agenzia Riscossione) e verso gli enti previdenziali (INPS in primis) rappresentano spesso una porzione significativa dell’indebitamento di un’azienda in crisi. Hanno particolarità che li rendono delicati: sono in parte privilegiati (imposte con privilegio generale, contributi equiparati), sono assistiti da interessi e sanzioni che fanno lievitare l’importo dovuto, e la normativa tradizionalmente era poco flessibile nel consentirne la falcidia. Inoltre, certi debiti tributari (IVA, ritenute operate e non versate) coinvolgono profili penali se non pagati sopra certe soglie, e i responsabili aziendali (amministratori, liquidatori) possono incorrere in responsabilità personali se al momento della liquidazione volontaria lasciano impagati debiti fiscali senza attivo sufficiente (art. 2495 c.c. e art. 36 D.P.R. 602/1973 prevedono una responsabilità del liquidatore per il pagamento preferenziale di altri creditori a danno del Fisco). Dunque, “difendersi” dai debiti fiscali richiede un approccio attento: né ignorarli (per via di potenziali reati e sanzioni personali), né trattarli come un creditore qualsiasi (hanno regole proprie nelle procedure di risanamento).

Strumenti disponibili per gestire debiti fiscali/previdenziali:

  • Rateizzazioni amministrative: Fuori dalle procedure concorsuali, un’azienda in bonis ma in temporanea difficoltà può chiedere all’Agente della Riscossione di dilazionare le cartelle esattoriali. Attualmente (dopo modifiche del 2022-2023) è possibile ottenere fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti fino a €120.000 con semplice domanda , e fino a 120 rate (10 anni) per importi superiori, presentando documentazione sulla temporanea situazione di obiettiva difficoltà . Queste rateizzazioni sospendono le azioni esecutive finché si è in regola con i pagamenti e possono essere un’ancora di salvezza per evitare il default. Ad esempio, se l’azienda ha €100k di cartelle, può ottenerne la dilazione in 6-8 anni e alleggerire la pressione sul cash flow (il che in combinazione con accordi con altri creditori può risolvere la crisi). Tuttavia, se l’azienda è già insolvente, l’Agente della Riscossione potrebbe revocare rate già concesse (una condizione è la non pendenza di procedure concorsuali). Inoltre, la semplice dilazione non riduce l’importo – solo lo spalma.
  • Definizioni agevolate (“rottamazioni”): Negli ultimi anni lo Stato ha introdotto varie rottamazioni delle cartelle, l’ultima denominata “Rottamazione-quater” (2023) riguardante i debiti affidati all’Agente Riscossione dal 2000 al 30/6/2022. Queste misure consentono di pagare i debiti fiscali scontando interessi e sanzioni (talvolta tutto l’aggio e le sanzioni, pagando solo il capitale imposta + interessi legali minimi). Per un’azienda in crisi, approfittare di queste finestre di definizione agevolata è importantissimo: riduce automaticamente l’esposizione. Ad esempio, un debito IVA di €50k potrebbe diventare €50k (capitale) + interessi ridotti e zero sanzioni invece di €70k. La guida aggiornata al 2025 deve tener conto che la Rottamazione-quater aveva scadenze nel 2023-2024 (domanda entro giugno 2023, pagamento in 18 rate fino al 2027). Non è escluso che in futuro altre agevolazioni arrivino: l’imprenditore deve monitorare la normativa fiscale. In fase di composizione negoziata, l’esperto potrebbe suggerire di aderire a una definizione agevolata se aperta, perché riduce i debiti da trattare.
  • Transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII): all’interno di accordi di ristrutturazione, piani attestati (dal 2024) e concordati, lo strumento formale per ridurre o dilazionare i debiti verso Fisco/INPS è la transazione fiscale. Il debitore propone all’Erario un trattamento (ad esempio: “pagherò il 50% dell’IVA e il 0% delle sanzioni, in 5 anni”) e allega documenti (tra cui un’attestazione speciale di convenienza) . Se l’ente acconsente, quella proposta viene inserita nel piano generale. Come visto, ora vige la regola del possibile cram-down: se l’ente non acconsente, ma la proposta offre almeno 30% (o 40% a 10 anni) e i professionisti certificano la convenienza, il giudice può comunque approvare la transazione . Questo vale sia in concordato (art. 88 CCII commi 3-4, modif. D.Lgs. 136/2024) che in accordi ex art. 63 (grazie a DL 69/2023) . Per cui oggi, nel concordato o accordo, i debiti fiscali possono essere trattati alla pari degli altri, senza quei limiti stringenti pre-2022 che obbligavano a pagare per intero IVA e ritenute se lo Stato diceva no. Ad esempio, un concordato può falcidiare l’IVA anche all’1% se ciò è comunque meglio del fallimento (in fallimento lo Stato spesso prende zero per l’IVA chirografa), e se almeno un 30% di chirografi normali approva il piano il giudice può ignorare il dissenso dell’Erario. È un enorme passo avanti rispetto al passato , che risponde anche a un dibattito di costituzionalità (la Consulta era stata investita del problema del veto del Fisco, ma col cambio legislativo la questione è rientrata ).
  • Responsabilità personali e penali: Va detto che aderire a un concordato con transazione fiscale omologato può avere riflessi positivi anche per gli amministratori sul piano penale: l’omologazione della falcidia dell’IVA, ad esempio, estingue il reato di omesso versamento IVA (perché il debito tributario viene “condonato” legalmente). Inoltre, se in concordato vengono stralciate imposte come l’IVA o le ritenute, gli amministratori non incorrono più nella fattispecie criminosa – sempre però che la proposta fosse poi confermata dal tribunale. Questa è una difesa importante: se l’imprenditore vede che non potrà versare l’IVA di un anno, può prevenirne gli effetti penali inserendola in un piano di concordato con transazione, offrendone ad esempio il 30%. Una volta omologato, non potrà essere imputato per quell’omissione (in quanto il debito è stato regolarmente trattato nella procedura concorsuale).
  • Liquidazione giudiziale e debiti fiscali: se l’azienda finisce comunque in fallimento, i debiti tributari rimangono nel passivo. Il Fisco è privilegiato fino a concorrenza del valore dei beni mobili (per tributi con privilegio generale) e ipotecario sugli immobili se aveva ipoteche. In genere, dopo la liquidazione fallimentare, parte del debito fiscale resta insoddisfatta. La società di capitali fallita viene estinta, dunque quei debiti residui non hanno più un soggetto giuridico a cui imputarsi (si estinguono con la società, salvo garanzie). Invece per i soci di persone, i debiti fiscali non soddisfatti in fallimento potrebbero essere richiesti ai soci illimitatamente responsabili (ma se anch’essi sono falliti in estensione, seguiranno la stessa sorte di esdebitazione potenziale). È importante sapere che se un liquidatore volontario di una società di capitali distribuisce ai soci attivo (o paga altri creditori chirografari) lasciando impagate imposte, può doverne rispondere personalmente fino a concorrenza di quanto distribuito preferenzialmente. Quindi mai pensare di liquidare la società pagando solo alcuni e lasciando il Fisco a bocca asciutta: molto meglio in tal caso passare da un accordo o concordato che legittimamente preveda uno stralcio fiscale, piuttosto che tentare scorciatoie.

Conclusione su Fisco/INPS: La chiave è includere il Fisco nella soluzione. Nella difesa dai debiti, ignorare il Fisco è pericoloso. Gli strumenti nuovi fortunatamente permettono di trattare con l’Erario in modo costruttivo: oggi un imprenditore può legittimamente proporre “Stato, ti pago X invece di 100, perché se fallisco prenderesti 0” e avere buone chance che ciò diventi realtà grazie al giudice . Bisogna però farlo nei canali formali: una transazione fiscale ben congegnata, o utilizzare eventuali condoni quando disponibili. Una misura aggiuntiva utile: in composizione negoziata il correttivo 2024 ha espressamente previsto che si possa chiedere all’Agenzia Entrate di avviare una interlocuzione rapida per la transazione fiscale già in quella sede , integrando gli strumenti.

Domande frequenti (FAQ) su debiti aziendali e strumenti di difesa

D: La mia azienda è sommersa dai debiti e un creditore minaccia il fallimento. Cosa posso fare subito per difendermi?
R: Puoi valutare di presentare un ricorso per concordato preventivo “in bianco” oppure un’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive. Entrambe le mosse attivano una protezione immediata: il concordato in bianco, una volta iscritto al Registro Imprese, blocca per legge tutte le azioni esecutive e le istanze di fallimento (che vengono sospese in attesa del concordato) . La composizione negoziata, se il tribunale concede le misure protettive, sospende i pignoramenti e le aste in corso e impedisce nuovi pignoramenti per fino a 4 mesi (prorogabili) . La scelta dipende da quanto è avanzato il dissesto: se hai già un piano di massima e vuoi guadagnare tempo, il concordato in bianco è molto efficace (entro 60-120 giorni però dovrai presentare un piano di concordato); se preferisci un approccio meno “traumatico” e pensi di poter trovare un accordo con i creditori, la composizione negoziata è ottima e l’istanza si fa rapidamente online. In pratica, queste procedure congelano la situazione e ti danno respiro per elaborare la strategia di risanamento o soluzione. Nota che se un creditore ha già depositato un’istanza di fallimento, puoi comunque attivare la composizione negoziata prima che venga deciso , o presentare un concordato preventivo fino all’udienza fallimentare: il tribunale dovrà tenere conto della tua iniziativa e tipicamente rinvierà o accantonerà il fallimento se c’è un percorso concordatario credibile in corso.

D: Un fornitore ha pignorato un macchinario fondamentale per la produzione e la vendita all’asta è imminente. Posso fermarla?
R: Sì, con le misure protettive della composizione negoziata o con il deposito di un concordato preventivo. Nel caso della composizione, se ottieni dal tribunale il decreto di protezione, questo va comunicato all’ufficiale giudiziario/tribunale dell’esecuzione: la procedura esecutiva viene sospesa e l’asta rinviata . Proprio un esempio concreto citato prima: in una composizione negoziata 2024, le misure protettive hanno bloccato la vendita all’asta di un macchinario industriale pignorato . Anche il concordato preventivo, se già aperto, sospende automaticamente le aste in corso (grazie all’art. 54 CCII, ex 168 l.f. che ferma i processi esecutivi pendenti). Dovrai agire prontamente: presentare l’istanza e ottenere il provvedimento prima che l’asta abbia luogo. Una volta bloccata, potrai negoziare con il creditore una soluzione (magari includendo quel macchinario nel piano da liquidare o restituire il bene in concordato se non ti serve, oppure trovare fondi per pagare quel creditore in percentuale concordata nel contesto di un piano generale).

D: Come incide la forma societaria? Io ho una SNC, il mio collega un SRL, entrambi con debiti: chi è messo peggio?
R: La SNC purtroppo comporta per i soci rischi ben maggiori. Nella tua SNC, tu e gli altri soci siete illimitatamente e solidalmente responsabili: significa che i creditori possono chiedere a te personalmente l’intero importo dei debiti , senza nemmeno passare dalla società (devono prima escutere la società, ma se questa non paga, possono attaccare direttamente i soci). Inoltre, se la SNC viene dichiarata fallita, anche tu come socio fallirai insieme a essa , con il tuo patrimonio incluso nella procedura. In una SRL, invece, i soci non sono direttamente responsabili dei debiti sociali: il socio del tuo collega può perdere al massimo il capitale investito, ma i suoi beni personali (casa, conto privato) sono al riparo, salvo garanzie che avesse dato. Quindi, in termini di difesa, chi ha la SRL può concentrarsi a salvare la società, mentre tu con la SNC devi pensare anche a proteggere il tuo patrimonio personale. Questo vuol dire che per te potrebbe essere opportuno coinvolgere anche i tuoi beni in eventuali trattative (ad esempio, offrire ai creditori di ipotecare un tuo immobile in cambio di più tempo – se ciò evita il fallimento sia della SNC che tuo). Oppure, se vedi che non c’è scampo, potresti valutare un accordo di sovraindebitamento personale o prepararti a chiedere l’esdebitazione dopo il fallimento. Il socio di SRL, in assenza di garanzie, in caso di crac della società può comunque ripartire perché i suoi debiti personali non aumentano (a meno che abbia rilevanti debiti personali). Attenzione però: spesso i soci di SRL forniscono fideiussioni alle banche – in quel caso, anche lui diventerebbe debitore personale di quelle banche. Quindi il confronto SNC vs SRL è netto solo se il socio SRL non ha prestato garanzie: altrimenti, pure lui è esposto, per via contrattuale anziché per legge.

D: Qual è la percentuale minima che devo offrire ai creditori chirografari in un concordato?
R: Dipende dal tipo di concordato: – In un concordato preventivo ordinario di tipo liquidatorio, la legge richiede almeno il 20% . Ciò significa che se non prevedi continuità aziendale e stai solo liquidando i beni, devi garantire che i creditori senza garanzie (chirografari) prendano almeno 20 centesimi per ogni euro di credito. Se dalle stime risulta meno, il piano non sarebbe ammissibile (o dovresti far apportare finanza esterna sufficiente a raggiungere quella soglia). – In un concordato in continuità, la soglia del 20% non si applica strettamente. Potresti offrire meno, purché dimostri che è il meglio ottenibile mantenendo l’impresa in esercizio. La ratio è che mantenere viva l’azienda (occupazione etc.) giustifica una soddisfazione minore dei creditori, se supportata da valutazioni di convenienza e dall’apporto di eventuale finanza esterna. Ad esempio, concordati in continuità sono stati omologati con percentuali ai chirografi del 5-10%. Spesso tuttavia c’è l’obbligo di un contributo esterno almeno pari al 10% del debito chirografo se la percentuale è bassa, ma i dettagli dipendono dalle norme attuative e interpretazioni. – Nel concordato minore (per piccole imprese non fallibili) e nel concordato semplificato, non esiste la soglia del 20%. Come visto, Beta S.r.l. ha ottenuto l’omologa offrendo il 10% . Quindi, in contesti di piccole dimensioni o post-composizione negoziata, anche percentuali molto basse possono essere accettate, a patto che siano comunque migliorative rispetto al fallimento. Il giudice deve valutare che i creditori non riceverebbero di più in altro modo. Quindi magari 10% è ok se in fallimento avrebbero preso 5%. – Negli accordi di ristrutturazione non c’è una percentuale minima di legge, è frutto di negoziazione. Teoricamente potresti avere accordi dove i chirografari prendono anche meno del 20% se sono d’accordo (es. aderiscono banca e fornitori accettando 15%). L’importante è che chi non aderisce venga pagato al 100%.

D: La composizione negoziata è diversa dal concordato preventivo?
R: Sì, sono due cose molto diverse. In sintesi: – La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale assistito: volontario, senza intervento del giudice se non per le misure protettive. Non c’è un “procedimento” pubblico (a parte eventuale protezione), e nulla viene imposto ai creditori. Si tratta di una trattativa mediata da un esperto, con l’obiettivo di raggiungere un accordo consensuale . L’imprenditore resta in carica e non subisce spossessamento o limitazioni (salvo non aggravare il dissesto, ovvio). – Il concordato preventivo è una procedura concorsuale giudiziaria: si deposita in tribunale, viene nominato un commissario, tutti i creditori sono coinvolti, c’è un voto e un giudice che decide . È pubblico e comporta limitazioni alla gestione da parte dell’imprenditore (che rimane ma sotto vigilanza, con atti straordinari soggetti ad autorizzazione). Il concordato, se approvato, vincola tutti i creditori anche dissenzienti, e sostituisce le obbligazioni originali con quelle del piano omologato.

Quindi, la composizione negoziata è più flessibile e riservata, consente di guadagnare tempo (grazie alle misure protettive) senza però l’impegno formale di un concordato . Puoi pensare alla composizione negoziata come a un “pre-concordato” ma informale: se va bene, magari eviti del tutto la procedura, se va male puoi sempre passare al concordato semplificato. Il concordato preventivo invece è un vero processo in tribunale, con tutte le conseguenze. Un elemento pratico: la composizione negoziata non prevede voti o classi, puoi trattare singolarmente e fare accordi differenziati (cosa non possibile in un concordato dove vige la parità all’interno delle classi). D’altro canto, il concordato ha la forza della legge: se approvato, anche il creditore che era contrario deve accettare il taglio del credito, cosa che nella composizione negoziata non ottieni (ti serve la firma di ciascun coinvolto). Spesso l’uso combinato: si tenta la composizione; se molti creditori aderiscono ma non tutti, si converte quell’accordo in un concordato o accordo di ristrutturazione così da forzare la mano ai restanti.

D: Ho debiti con il Fisco (IVA, INPS): devo pagarli per intero per evitare guai?
R: Non necessariamente per intero, ma devi gestirli in modo regolare. Evitare di pagare IVA e contributi e non fare nulla è pericoloso: rischi denunce per omesso versamento e cartelle con interessi e sanzioni enormi. Le strade per affrontarli: – Rateizza o aderisci a definizioni agevolate: se sei in grado di pagare col tempo, chiedi la dilazione all’Agente Riscossione (così blocchi anche fermi amministrativi e ipoteche nel frattempo). Oppure, se c’è una “rottamazione” in corso, aderisci subito: questo spesso congela le azioni esecutive e riduce l’importo (ad esempio elimina sanzioni).
Includili in un accordo o concordato con transazione fiscale: come discusso, oggi puoi proporre di pagare solo una parte di quei debiti in sede concorsuale. Esempio: hai €100k di IVA, proponi in concordato di pagarne €30k; se il piano passa, i restanti €70k vengono stralciati e non sarai perseguito per quelli. Questo è di gran lunga preferibile che arrivare a fallimento: in fallimento, se l’IVA rimane impagata, tu amministratore potresti avere comunque responsabilità penale (a meno che il fallimento stesso blocchi il processo per particolare tenuità, ma non si conta su quello). – Non privilegiare altri a discapito del Fisco in liquidazione volontaria: se decidi di chiudere l’azienda e liquidare, ricorda di soddisfare prima i debiti verso Erario e INPS (per la parte privilegiata), o quantomeno di non distribuire soldi ai soci lasciando impagato il fisco. Altrimenti l’Agenzia potrebbe rivalersi su di te come liquidatore per mal riparto. In un concordato, invece, se omologato, è il giudice che approva quel riparto e tu sei coperto. – Attento alle soglie penali: se l’IVA non versata supera €250k per anno d’imposta o le ritenute superano €150k, scatta il reato. Rateizzare prima della scadenza rilevante (ad esempio aderire alla rateizzazione entro il termine per il versamento) può evitare di superare la soglia in senso legale, credo. Se sei già sopra soglia, l’unico scudo è poi il concordato/transazione come detto.
In sintesi, non devi per forza pagare 100 centesimi di euro: la legge stessa ora prevede meccanismi per ridurre questi debiti in modo concordato. Ma devi affrontare la questione di petto e con gli strumenti giusti.

D: La mia azienda può continuare ad operare durante la ristrutturazione del debito?
R: Sì, ed è auspicabile se l’attività ha valore. Tutti gli strumenti principali consentono la continuazione, con sfumature diverse: – Durante la composizione negoziata, l’attività prosegue normalmente. L’esperto potrebbe consigliarti come gestire la cassa (ad es. pagare fornitori strategici per assicurare la produzione corrente) ma formalmente non hai restrizioni operative. Solo, con misure protettive, devi astenerti dal pagare i debiti antecedenti salvo autorizzazione (per non violare la par condicio). – Nel concordato in continuità, puoi continuare la gestione dell’impresa sotto la vigilanza del commissario. Puoi assumere nuovi contratti, fornire beni/servizi ai clienti, incassare crediti ecc. Per atti di straordinaria amministrazione (es. vendere un immobile, accendere un nuovo finanziamento ipotecario) serve autorizzazione del tribunale, ma le operazioni ordinarie vanno avanti. In genere il tribunale incoraggia la continuità, perché preserva il valore: può autorizzare nuove linee di credito (prededucibili) se necessarie per l’esercizio provvisorio. Dunque l’azienda non si ferma: resta “protetta” dal concordato, ma viva. Ad esempio, se produci saldatrici e hai ordini, durante il concordato potrai produrre e consegnare (pagando la materia prima con la finanza che hai, o ottenendo ai fornitori il pagamento in prededuzione). – Nel concordato liquidatorio, l’attività normalmente cessa o viene mantenuta solo il minimo indispensabile per vendere il magazzino. Se però c’è convenienza, il tribunale può autorizzare anche l’esercizio provvisorio in concordato per un certo periodo, ad esempio per completare commesse in corso e vendere i prodotti finiti. – Nell’accordo di ristrutturazione, siccome è negoziale, la continuità la decidi tu: di solito lo fai per risanare e proseguire, quindi l’attività continua normalmente (magari i creditori chiave come fornitori ti supporteranno, avendo firmato l’accordo). L’omologa non interferisce con la gestione quotidiana. – Nel piano attestato, uguale: è pensato per il risanamento con continuità. L’azienda opera e implementa le misure di efficienza previste (potrebbero essere anche tagli di rami improduttivi, ma l’operatività generale rimane). Quindi sì, puoi e devi continuare ad operare salvo che la strategia scelta sia di liquidare tutto. Dal punto di vista legale, la continuazione è protetta: ad esempio, i creditori anteriori non possono (nel concordato) aggredire i nuovi crediti che generi vendendo prodotti; possono essere pagati i fornitori dell’epoca di concordato in prededuzione, così la filiera non si interrompe. In composizione negoziata, i fornitori di beni/servizi post-apertura non possono essere colpiti dalle misure (quelle riguardano i vecchi crediti), dunque hai tutta la convenienza a onorare regolarmente i nuovi debiti per mantenere operativa l’impresa.

D: Se la mia azienda proprio non ce la fa ed è destinata a chiudere, meglio fallire o usare qualche procedura?
R: Meglio utilizzare una procedura concorsuale negoziata come il concordato semplificato o la liquidazione controllata (se sei sotto soglia) piuttosto che subire un fallimento. Il fallimento comporta tempi lunghi, costi alti e stigma. Invece: – Il concordato semplificato post-composizione negoziata ti permette di liquidare in modo rapido sotto controllo del giudice ma con minori formalità e senza il marchio di “fallito” sugli amministratori . Ad esempio, vendi i beni tramite un liquidatore nominato, i creditori prendono qualcosina (anche poco, ma in tempi rapidi), e fine. Tu eviti le lungaggini e eventuali azioni penali tipiche del fallimento (salvo reati pregressi gravi). – La liquidazione controllata (ex procedura di sovraindebitamento per piccoli) è simile a un fallimento ma per chi non può essere soggetto a liquidazione giudiziale. Ha procedure più snelle e soprattutto prevede sempre la esdebitazione finale del debitore sovraindebitato, anche se non ha pagato nulla (esdebitazione del debitore incapiente introdotta dal CCII ). Quindi, ad esempio, un artigiano con ditta individuale che chiude in liquidazione controllata può essere liberato dai debiti residui immediatamente se rispetta i requisiti di meritevolezza (non frode, cooperazione). – Anche il concordato preventivo classico liquidatorio può essere un modo più ordinato di chiudere: vendi tutti gli asset tramite concordato, paghi quello che puoi (almeno 20% come detto) e la società viene estinta. Gli amministratori escono con meno conseguenze reputazionali che da un fallimento e i creditori ottengono un risultato migliore più velocemente (per questo votano a favore magari). – Il fallimento (liquidazione giudiziale) va considerato come ultima spiaggia se non c’è accordo né fattibilità di concordato. A volte è inevitabile, ma è sempre meglio se l’imprenditore lo precede con una propria iniziativa (ad es. presentare un’istanza di autofallimento accompagnata magari da un accordo con un assuntore che si impegna a rilevare qualcosa: si può evitare la fase di ricerca offerte lunga). In ogni caso, oggi anche il fallimento (liquidazione giudiziale) consente l’esdebitazione per l’imprenditore individuale/l’ex socio illimitato dopo la chiusura (entro 3 anni anche se non paghi nulla, grazie all’istituto del debitore incapiente). Ma è un percorso lungo. Dunque, se vedi che non c’è salvezza per l’azienda, non aspettare che siano i creditori a farti fallire: considera tu un concordato liquidatorio o appunto, se hai provato la composizione negoziata invano, sfrutta il semplificato. Avrai più controllo e dignità nel processo di chiusura, e potrai chiudere i conti con i debiti in tempi più brevi.

D: Ho una casa di proprietà, temo di perderla per i debiti dell’azienda. Posso proteggerla in qualche modo?
R: Dipende. Se la tua azienda è una società di capitali e tu non hai prestato garanzie personali, la tua casa è al sicuro dai creditori sociali: non possono aggredirla perché il debitore è la società, non tu. Fai attenzione però a Equitalia (Agenzia Riscossione): se tu sei garante di debiti fiscali o, per esempio, se sei un amministratore che ha cessato l’attività e la società non paga alcune imposte, l’Erario potrebbe cercare di colpire te in certi casi (art. 36 DPR 602/73 come detto). Ma in generale, con SRL e niente garanzie, la casa tua è separata.
Se invece la tua azienda è in ditta individuale o sei socio illimitatamente responsabile, la casa è sicuramente a rischio. Cosa fare: – Evita assolutamente atti di trasferimento fraudolento (tipo regalarla a un parente) a debiti già insorti: verrebbe revocato e potrebbe configurare reato di sottrazione di beni ai creditori. – Puoi valutare strumenti di tutela preventiva come il fondo patrimoniale o il trust. Ma anche qui, se li costituisci quando i debiti già esistono e sono significativi, possono essere impugnati come atti in frode ai creditori . Il fondo patrimoniale tutela dai creditori per debiti non contratti per bisogni della famiglia; molti creditori (soprattutto erariali e bancari) riescono a dimostrare che il debito d’impresa non rientra in bisogni di famiglia e quindi comunque aggrediscono i beni in fondo se costituito dopo. Insomma, è poco efficace se fatto tardivamente. – Soluzione più concreta: se hai ipoteche volontarie residue (ad es. un mutuo sulla casa), non smettere di pagare quello. Il creditore ipotecario ha prelazione e in caso di procedure viene soddisfatto dal valore della casa. Se il mutuo è quasi finito e la casa è libera, paradossalmente potresti persino considerare di costituire un’ipoteca a favore di un creditore che ti aiuta (questo è rischioso perché potrebbe essere revocabile se fatto sotto data d’insolvenza, ma se inserito in un piano attestato potrebbe essere protetto). Diciamo che se devi sacrificare la casa, meglio farlo in un contesto di accordo: ad esempio vendi tu stesso la casa e usi il ricavato per pagare i debiti (soprattutto se la casa è pignorabile, vendendola tu magari ottieni prezzo migliore e puoi ricavare qualcosa in più). – Nelle procedure di sovraindebitamento per persone fisiche esiste la possibilità di preservare l’abitazione principale se vendendola i creditori otterrebbero soddisfazione modesta e il debitore è meritevole: questa è la cosiddetta esdebitazione del debitore incapiente, dove il giudice può escludere la liquidazione della casa imponendo magari di pagare rate sostenibili ai creditori per un periodo (c’è qualche ordinanza in merito). Nel CCII c’è apertura su questo, tanto che alcune pronunce (Trib. Bologna 2025) stanno cercando di capire come evitare che il debitore incapiente perda la casa familiare se ciò darebbe poco ai creditori . – In un concordato, se la casa è di tua proprietà personale ma tu non sei formalmente debitore, in teoria è fuori. Tuttavia, può capitare che i creditori pretendano un contributo dai soci per accettare il piano (ad es. i soci mettono a disposizione beni personali). In tal caso, potresti volontariamente offrire ipoteca sulla casa nel piano concordatario per ottenere migliori condizioni (p.es. i creditori chirografari accettano 30% ma garantito dall’ipoteca su casa del socio). È una scelta strategica: sacrifichi la casa per salvare l’azienda. Dipende dalle priorità. In sintesi: se la casa è intestata a te e sei anche debitore, non c’è bacchetta magica per salvarla del tutto. L’ideale è usarla come leva negoziale: esempio, in composizione negoziata puoi dire ai creditori: “se non mi fate fallire, io vendo la mia villa e col ricavato pago una parte dei debiti nel piano di risanamento”. Questo spesso ammorbidisce i creditori, perché vedono il tuo impegno personale. Se la tieni nascosta e poi fallisci, verrà pignorata e venduta all’asta comunque. Meglio giocare d’anticipo e magari venderla alle tue condizioni (o affittarla per generare reddito da offrire ai creditori). Se invece la casa è cointestata con il coniuge in comproprietà, sappi che un’eventuale esecuzione colpirebbe solo la tua quota (e poi si può chiedere divisione). Situazioni complicate dove serve consulenza specifica.

D: Quali sono i tempi di queste procedure?
R: Indicativamente: – Composizione negoziata: dalla domanda alla conclusione può durare da 1 mese (se trovi subito un accordo) fino a 6-9 mesi (termine massimo con proroga) . Quindi è relativamente breve; in pratica, o risolvi in pochi mesi o passi ad altro. – Piano attestato: dipende da te e dai creditori; tecnicamente potresti farlo in poche settimane se hai già acquirenti per asset e banche disponibili, oppure in qualche mese. Non c’è una “durata procedurale” fissa, è negoziazione privata. – Accordo di ristrutturazione: negoziazione privata + omologa. La negoziazione può richiedere alcuni mesi (convincere 60% creditori, predisporre documenti); l’omologa in tribunale in media richiede 2-4 mesi (c’è l’udienza per eventuali opposizioni, ecc.). Quindi direi 6-12 mesi complessivi. – Concordato preventivo: è il più lungo. Dalla domanda alla omologa spesso passano 6-9 mesi se tutto fila liscio (3 mesi per voto + 1 per omologa). L’esecuzione del piano poi può durare anni (ad es. se prevede pagamenti dilazionati in 5 anni). Formalmente la procedura si chiude con il decreto di omologa, ma l’adempimento del piano viene vigilato dal commissario. Quindi se chiedi quanto tempo l’azienda sta “sotto procedura”, direi quei 6-9 mesi. Ma rimane vincolata agli obblighi del piano per gli anni previsti. – Liquidazione giudiziale (fallimento): purtroppo può durare parecchi anni, specie se il patrimonio è complesso. La legge vorrebbe chiuderli in 3 anni, ma nella pratica 5-7 anni non sono rari per fallimenti con contenziosi. Le nuove norme puntano ad accelerare (vendite telematiche, etc.), ma non c’è garanzia. – Concordato semplificato: molto rapido sulla carta – potrebbe concludersi in 3-4 mesi (non c’è voto, solo l’udienza di omologa e la successiva liquidazione). Beta S.r.l. dell’esempio ha chiuso tutto entro fine 2025 iniziando a maggio , quindi ~7 mesi. Dipende dall’agilità del tribunale e dal liquidatore nelle vendite. – Liquidazione controllata sovraindebitamento: di solito 1-2 anni. Quindi, se cerchi la via più breve: composizione negoziata (massimo 9 mesi) e concordato semplificato (pochi mesi per l’omologa, poi liquidazione dipende dal mercato ma almeno in 1 anno chiudi). Il concordato preventivo è più lungo. Il fallimento è il più incerto come tempi.

D: Uscirò pulito da queste procedure o resterò marchiato a vita?
R: Una volta conclusa la procedura, se paghi quanto dovuto secondo l’accordo o il piano, i debiti sono sistemati e non avrai più quelle pendenze. Giuridicamente, un concordato omologato ed eseguito libera la società dai debiti anteriori non soddisfatti (salvo eccezioni come debiti erariali per cui non si è avuta l’omologa della falcidia, ma con la nuova legge non succede). Per i soci o garanti, attenzione: il concordato della società non libera le garanzie personali dei terzi se non previsto. Significa che se tu, socio, hai fatto da fideiussore, la banca anche se incassa il 40% in concordato, potrebbe legalmente chiedere a te il resto 60% a meno che nel concordato o in un accordo separato non sia stabilito che rinuncia. Quindi è importante, quando negozi con le banche, includere la rinuncia alla escussione delle fideiussioni a fronte della soddisfazione parziale in concordato. Molte banche accettano questa rinuncia se il concordato dà loro una buona percentuale. Formalmente però la legge non glielo impone. Quanto alla reputazione: sì, comparirai nei registri per un po’ (Registro Imprese, Centrale Rischi per i sofferti, etc.). Tuttavia, un concordato o accordo riuscito è visto meglio di un fallimento. Anzi, in alcuni casi l’azienda dopo il concordato può ancora ottenere fiducia (specie se entra un investitore nuovo). Inoltre i tempi cambiano: oggi c’è meno stigma di una volta sul concordato, è considerato un istituto di risanamento. Certo, per un periodo dovrai gestire la diffidenza di partner che sanno del precedente. Ma nulla di insormontabile: completato il risanamento, puoi comunicare al mercato la tua nuova solidità. Per te persona fisica (se sei imprenditore individuale fallito, ad es.), l’esdebitazione ti pulisce dai debiti rimasti e cancella di fatto l’obbligo morale/legale verso i creditori. Rimarrà la traccia storica del fallimento (nei registri tribunale e CRIF per qualche anno), ma potrai ripartire senza quegli oneri. La legge italiana non pone più interdizioni permanenti: ad esempio, dopo la chiusura di un fallimento tu come ex fallito puoi tornare ad amministrare società (le incapacità civili durano solo per la pendenza, non a vita come un tempo). Dunque, l’importante è chiudere bene la procedura.

Conclusione

Affrontare i debiti di un’azienda – come la nostra produttrice di saldatrici MIG/MAG – è un percorso complesso ma non privo di soluzioni. Il diritto italiano, aggiornato al 2025, mette a disposizione una cassetta degli attrezzi completa: dagli accordi stragiudiziali “su misura” all’ombrello della composizione negoziata, dalle procedure concorsuali classiche ai nuovi meccanismi semplificati. La scelta dello strumento va calibrata sulla singola situazione: ogni crisi è diversa per composizione del debito, prospettive industriali, forma giuridica, volontà delle parti.

Abbiamo visto che dal punto di vista del debitore l’obiettivo è duplice: difendersi nell’immediato (evitando aggressioni patrimoniali disordinate, scongiurando un fallimento improvviso) e risolvere nel medio termine (trovare un assetto sostenibile, sia che implichi il risanamento dell’azienda sia la liquidazione senza strascichi indebiti). Gli strumenti recenti – come la composizione negoziata e le norme sul cram-down fiscale – riflettono un cambio di mentalità: il sistema incoraggia l’imprenditore che affronta tempestivamente la crisi e cerca soluzioni condivise, e gli offre maggiori chance di riuscita.

Dal canto suo, l’imprenditore (o i suoi consulenti) devono agire con competenza e trasparenza. Preparare un buon piano, documentare con accuratezza la situazione, discutere in buona fede con i creditori e magari offrire sacrifici credibili (come capitali freschi o garanzie) può fare la differenza tra un esito positivo e uno negativo. La legge premia il debitore meritevole – concetto chiave specie nelle procedure di sovraindebitamento ed esdebitazione: significa non aver colpe gravi nella genesi del debito e cooperare per minimizzare il danno ai creditori.

In un caso come quello della nostra azienda di saldatrici indebitata, un possibile percorso virtuoso potrebbe essere: attivare subito la composizione negoziata per bloccare i pignoramenti e negoziare sotto la guida dell’esperto; nel frattempo predisporre un piano di ristrutturazione con ingresso di un socio finanziatore (magari un concorrente interessato alla tecnologia MIG/MAG), usare la transazione fiscale per dimezzare i debiti tributari, convincere la banca a convertirsi in parte in capitale e in parte in un finanziamento a lungo termine garantito; se i più collaborano ma uno minoritario si oppone, formalizzare il tutto in un accordo ex art. 57 CCII da omologare e cramdownare il dissenziente. Se invece nessuno è disposto a investire e l’azienda non è più competitiva, sfruttare la composizione solo per congelare e poi passare a un concordato semplificato liquidatorio: vendere macchinari e brevetti al miglior offerente (magari proprio i competitor del settore) e chiudere l’azienda, evitando però il fallimento e garantendo ai creditori una percentuale seppur piccola ma rapida. In entrambi gli scenari, i soci della MIG/MAG company potranno voltare pagina: nel primo ripartendo con un’azienda risanata accanto a nuovi partner, nel secondo liberandosi dei debiti e magari ricominciando in altra forma (dopo l’esdebitazione personale, se erano soci illimitati).

In conclusione, “difendersi dai debiti” non significa fuggire dalle responsabilità, ma anzi affrontarle con gli strumenti legali adeguati. Significa trasformare una situazione di vulnerabilità (essere bersaglio dei creditori) in una situazione gestita in modo organico, con regole, tempi e obiettivi chiari. La normativa italiana odierna offre un ventaglio di opzioni avanzate e flessibili che, se ben utilizzate con l’ausilio di professionisti competenti, possono salvare imprese ancora vitali o quantomeno evitare ai debitori le conseguenze più traumatiche del default. La parola chiave è pianificazione: chi pianifica per tempo la difesa e il risanamento, supportato da consulenti legali e aziendali, ha molte più probabilità di conservare il valore dell’impresa (o di ridurre il danno per sé e per i creditori) rispetto a chi subisce passivamente le azioni esecutive.

L’augurio per il nostro imprenditore delle saldatrici (e per ogni debitore in difficoltà) è di non arrendersi al primo segno di crisi, ma di utilizzare questa guida come mappa per orientarsi nelle possibili soluzioni – consapevole che dietro ogni articolo di legge citato c’è un caso reale risolto e, talvolta, un’azienda salvata.

Tabella riepilogativa – Principali strumenti e loro caratteristiche dal punto di vista del debitore:

StrumentoAmbitoChi decideEffetti principaliQuando usarlo (pro)Limiti (contro)
Accordo privato (saldo e stralcio, piani rientro informali)Stragiudiziale puroDebitore e ogni creditore individualmente.Rinegozia condizioni singolarmente; nessun coinvolgimento del tribunale; riservato.Debiti gestibili con pochi creditori, azienda ancora liquidabile. Veloce, flessibile.Nessuna protezione generale: un creditore può agire comunque. Rischio revocatoria pagamenti preferenziali.
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)Stragiudiziale con periziaDebitore (con attestatore indipendente).Contratto con creditori aderenti; attestazione di fattibilità; atti esecutivi protetti da revocatoria ; pubblicazione dà esenzione fiscale .Crisi in fase iniziale o gestibile con collaborazione parziale. Mantiene reputazione migliore, niente commissari.Serve adesione creditori chiave. Nessun stay automatico: creditori non aderenti possono agire. Richiede preparazione documentale robusta.
Composizione negoziata (art. 23 CCII)Procedura assistita (extragiudiziale con supporto pubblico)Debitore avvia; Esperto media; Tribunale concede misure protettive.Negoziazione protetta fino 240gg ; stop pignoramenti ; niente spossessamento; eventualmente esito in accordo o concordato.Quando occorre tempo per trattare con molti creditori senza subito il peso di una procedura formale. Adatta a PMI e non solo. Adempie obbligo allerta .Non vincola i creditori: esito incerto se non c’è accordo. Pubblicità se richiedi protezione (nota RI). Durata limitata (max ~9 mesi). Costi esperto.
Accordo di ristrutturazione (artt. 57-60 CCII)Ibrido (privato + omologa)Debitore propone con ≥60% adesioni; Tribunale omologa.Vincola aderenti (ed eventualmente alcuni dissenzienti con efficacia estesa) ; sospende azioni esecutive su richiesta ; possibile cram-down fiscale .Crisi intermedia con maggioranza creditori disposta a concordare. Evita voto generale, tempi più rapidi di un concordato. Personalizzabile per singoli creditori.Necessario consenso qualificato (non facile se creditori frammentati). Creditori estranei da pagare integralmente subito . No pegno su misure protettive in accordo agevolato.
Concordato preventivo (artt. 84-118 CCII)Giudiziale concorsualeDebitore propone; Creditori votano; Tribunale omologa.Stay automatico su azioni ; paga creditori secondo piano omologato, vincola tutti ; possibile continuità aziendale; transazione fiscale con cram-down .Crisi grave con necessità di imporre sacrifici a tutti i creditori. Offre cornice legale forte, risolve posizione debitoria globale.Procedura pubblica, costosa, complessa. Richiede maggioranza voti creditori. Soglia 20% se liquidatorio . Tempi medio-lunghi.
Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII)Giudiziale specialeDebitore (dopo comp.neg); Tribunale omologa senza voto.Liquidazione rapida del patrimonio da parte di liquidatore; creditori non votano (solo osservazioni) ; percentuale chirografi anche <20% ammessa .Quando trattative fallite ma si vuole evitare fallimento classico. Chiude in tempi brevi, gestito da debitore/tribunale.Solo se composizione negoziata già tentata e fallita. Solo liquidatorio, azienda cessa. Creditori insoddisfatti possibili opposizioni (ma giudice decide).
Liquidazione giudiziale (Fallimento)Giudiziale liquidatorioCreditori o debitore; Tribunale dichiara; Curatore gestisce.Spossessamento completo; vendita beni; stop azioni individuali ; soci illimitati coinvolti ; esdebitazione persona dopo chiusura possibile .Estrema ratio: se nessuna altra soluzione attuabile. Gestione imparziale da curatore, eventuale azione di responsabilità su management (per soddisfare creditori).Debitore perde ogni controllo. Procedura lunga, costi alti, stigmatizzazione. Realizzi spesso bassi per chirografi. Possibili conseguenze penali per amministratori (bancarotta).

Come evidenzia la tabella, il debitore oggi ha strumenti per giocare in attacco e non solo in difesa passiva: può scegliere di negoziare, di utilizzare la legge per imporre un compromesso, o di liquidare ordinatamente. La strada migliore dipende dalla diagnosi della crisi: recuperabile o irreversibile? Pochi creditori chiave o miriade frammentata? Presenza di irregolarità pregresse (che sconsigliano procedure pubbliche per timore di azioni di responsabilità)? Ad esempio, se l’azienda ha prospettive di commesse e mercato ma è appesantita da debiti, conviene puntare su concordato in continuità o accordo di ristrutturazione con conversione dei crediti in partecipazioni (i creditori divengono soci). Se invece il settore è in declino e l’azienda non è più competitiva, può essere più saggio usar bene il patrimonio residuo per pagare i creditori in un concordato liquidatorio o semplificato e chiudere bottega, prima di bruciare tutto in vane attese.

In ogni caso, non aspettare inerte: l’inazione è l’alleato peggiore dei debiti, perché porta alla disgregazione forzata. Agire – con gli strumenti giuridici idonei – permette quantomeno di guidare il processo. Come dice un adagio giuridico, “il fallimento è la morte disordinata dell’impresa; le procedure concordatarie sono l’eutanasia concordata o la cura riabilitativa”. Meglio decidere consapevolmente tra cura e eutanasia, piuttosto che lasciare che l’impresa “muoia” per mano altrui.

Questa guida, frutto di un’analisi normativa e giurisprudenziale aggiornata a ottobre 2025, fornisce le basi per orientarsi. Ogni situazione concreta richiede poi consulenza professionale mirata e un dialogo franco con i creditori. In appendice si riportano le fonti normative e le sentenze più rilevanti citate, utili per approfondire i riferimenti.

Fonti e riferimenti (norme, sentenze e studi autorevoli)

  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) – Articoli chiave: art. 23-25-sexies (Composizione negoziata), art. 56 (Piano attestato di risanamento) , art. 57-64 (Accordi di ristrutturazione dei debiti) , art. 84-91 (Concordato preventivo; requisiti continuità e liquidatorio), art. 112-bis (cram-down classi), art. 25-sexies e 25-septies (Concordato semplificato). – (Gazzetta Ufficiale n.38 del 14-02-2019, in vigore dal 15-07-2022; successive modifiche D.Lgs. 83/2022, 147/2022, 136/2024) .
  • D.L. 24 agosto 2021 n. 118, conv. in L.147/2021 – Istituzione della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa . – (Misure urgenti in materia di crisi d’impresa – ha introdotto art. 23 e segg. CCII anticipatamente).
  • D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 (c.d. “Correttivo bis”) e D.Lgs. 13 ottobre 2022 n. 149 – Modifiche al CCII post-entrata in vigore. – (Hanno tra l’altro inserito l’art. 25-sexies CCII sul concordato semplificato, ecc.) .
  • D.Lgs. 15 settembre 2023 n. 136 (c.d. “Correttivo ter”) – Ulteriori modifiche al CCII in vigore dal 28/09/2024 . – Ha ampliato l’accesso a composizione negoziata (anche squilibrio iniziale), equiparato procedure sotto-soglia e maggiori (es. concordato minore accessibile dopo composizione anche per PMI), introdotto il comma 2-bis art. 23 su transazione fiscale nei piani attestati, vietato revoche fidi bancari per avvio composizione, ecc.
  • Legge 10 agosto 2023 n. 103 (conv. D.L. 69/2023, “Decreto Salva-infrazioni”) – Nuove norme su transazione fiscale negli accordi e concordati . – Ha introdotto l’art. 1-bis D.L.69/23: cram-down fiscale con soglia 30-40%, dilazioni max 10 anni e parere esperto; termini per adesione AE 90 gg; centralizzazione decisioni grandi debiti (Provv. AE 29.1.2024). Ha sospeso fino a decreto delegato la transazione fiscale nei piani attestati, poi attuata dal D.Lgs.136/24.
  • Art. 256 CCIISocietà con soci a responsabilità illimitata: disciplina estensione liquidazione giudiziale ai soci illimitatamente responsabili (termine 1 anno dall’uscita, procedura su istanza curatore/creditore) . – Fonte: Gazzetta Ufficiale testo art.256 CCII .
  • Codice Civile – Art. 2086 c.c. (Obbligo assetti adeguati e rilevazione tempestiva crisi) ; art. 2267 c.c. (Responsabilità illimitata e solidale soci SNC) ; art. 2290 c.c. (Responsabilità soci usciti 5 anni) ; art. 2476 c.c. (Responsabilità amministratori SRL per mala gestio); art. 2495 c.c. (Responsabilità liquidatori per pagamenti preferenziali in liquidazione) – quest’ultimo in combinato con art.36 DPR 602/1973.
  • Legge Fallimentare previgente (R.D. 267/1942) – Art. 44 (atti compiuti dopo fallimento inefficaci) ; art. 51 (divieto azioni esecutive individuali dal fallimento) ; art. 160 comma 4 (20% minimo concordato liquidatorio) ; art. 182-bis, 182-ter L.F. (accordi ristrutturazione e transazione fiscale, ora confluiti nel CCII). – Riferimenti storici utili per giurisprudenza anteriore il 2022.
  • Decreto Ministeriale 28 settembre 2021 – Regolamento sulla piattaforma di composizione negoziata (check-list autodiagnosi, compenso esperto, ecc.).
  • Sentenza Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 9 luglio 2025 n. 30109 (dep. 2/9/2025) – Ha riconosciuto che l’adesione alla composizione negoziata può escludere il periculum in mora ai fini di un sequestro preventivo in materia tributaria . In altre parole, la Cassazione ha valutato positivamente il percorso di composizione negoziata, ritenendo che gli “effetti protettivi” insiti in quella procedura riducano il rischio di dispersione dei beni, rendendo non necessario il sequestro penale.Fonte: Diritto.it, articolo di commento Avv. M.Mandico, 12/09/2025 .
  • Sentenza Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 25 giugno 2024 n. 17546 – In tema di fallimento di società di persone e estensione ai soci illimitatamente responsabili: ha chiarito che i creditori istanti del fallimento sociale non sono parti necessarie nel procedimento di fallimento in estensione al socio, eliminando dubbi sul litisconsorzio . – Conferma l’autonomia della declaratoria di fallimento del socio rispetto a quella della società.Fonte: Studiolegalebianucci.it, commento 13/01/2025.
  • Ordinanza Corte di Cassazione, Sez. I Civ., 19 luglio 2021 n. 20615 – Principio di diritto su impugnazione autonoma del fallimento del socio illimitato: il socio può contestare solo la propria qualità di socio illimitatamente responsabile o la cessazione oltre l’anno, non i presupposti di insolvenza della società (che vanno semmai impugnati con reclamo della sentenza di fallimento della società) . – Conferma permanenza del vincolo sociale fino a cancellazione e termini di un anno.Fonte: Dirittobancario.it, 8/02/2022 .
  • Tribunale di Nola, decreto 4 maggio 2025 (Composizione Negoziata) – Ha delimitato le misure protettive: non coprono le azioni monitorie né le segnalazioni a Centrale Rischi, per proporzionalità . – Spiega che l’art. 18 CCII tutela contro azioni esecutive e cautelari, ma non contro atti preparatori come ingiunzioni, né obbliga banche a mantenere affidamenti se non per il fatto in sé dell’istanza.Fonte: Avvocaticartellesattoriali.com, “Novità normative 2024-25”, paragrafo misure protettive .
  • Tribunale di Roma, Sez. Fall., decreto 14 gennaio 2025 (omologazione accordo di ristrutturazione) – Ha applicato le nuove norme di cram-down fiscale dell’art. 63 CCII (come modificate da L.103/2023) omologando un accordo malgrado il dissenso dell’INPS, ritenendo soddisfatte le condizioni (>=30% e convenienza rispetto a fallimento) .
  • Tribunale di Bologna, decreto 10 ottobre 2025 – Ha ritenuto che la pendenza di un concordato semplificato non impedisca la concessione di decreto ingiuntivo su crediti sorti durante la procedura (concordato semplificato ≠ liquidazione giudiziale ai fini art. 150 CCII). – È citato in Iusletter.com: il Tribunale ha stabilito che un concordato semplificato pendente non blocca l’azione monitoria di un creditore post-petizione.(Giurisprudenza di dettaglio sul semplificato) .
  • Corte Costituzionale, sentenza n. 82/2025 – (in attesa decisione) – Il Tribunale di Arezzo, ordinanza 25/6/2025, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 281 CCII (esdebitazione del sovraindebitato incapiente) in relazione al termine per proporre l’istanza . – Ciò attesta la vivacità del tema esdebitazione e protezione della prima casa, con attesa di pronuncia.
  • Unioncamere – Portale nazionale Composizione Negoziata – Materiali informativi e Check-list autodiagnosi per imprenditori .
  • Linee Guida del CNDCEC sulla Composizione Negoziata – Indicazioni pratiche su ruolo esperto, modalità conduzione trattative, ecc. – (Documento del Consiglio Naz. Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 2021, aggiornato 2022.)
  • Massimario Cassazione Civile 2023-2024: massime in materia di concordato (es. Cass. 7824/2023 su classi concordato), accordi (Cass. 118/2022 sulla natura concorsuale accordi 182-bis) , responsabilità soci (Cass. 23896/2023 su estensione fallimento soci SNC) , ecc.

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Ricevi solleciti, richieste di rientro, blocco delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento da banche, Fisco, INPS, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore delle saldatrici MIG/MAG è particolarmente esposto ai costi crescenti di elettronica, acciaio, torce, materiali di consumo, riparazioni tecniche, assistenza post-vendita e magazzino ricco di ricambi. Basta un ritardo nei pagamenti o una riduzione dei fidi perché l’intera operatività venga compromessa.

La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con la strategia corretta.


Perché un’Azienda di Saldatrici MIG/MAG va in Debito

  • aumento dei costi di componenti elettronici, inverter, torce, fili e ricambi
  • ritardi nei pagamenti da parte di carpenterie, officine, cantieri e industrie
  • magazzino immobilizzato tra macchine, consumabili e parti di ricambio
  • costi elevati di assistenza tecnica e riparazioni
  • investimenti in R&D, certificazioni, test sicurezza e normative CE
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
  • margini sempre più ridotti a causa della concorrenza internazionale

Il problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento dei conti correnti
  • blocco dei fidi bancari
  • sospensione delle forniture di componenti critici
  • atti esecutivi, decreti ingiuntivi e precetti
  • sequestro di saldatrici, ricambi e attrezzature
  • impossibilità di evadere ordini e garantire assistenza tecnica
  • perdita di clienti strategici e concessionari

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Un avvocato specializzato può interrompere pignoramenti, sospendere richieste di rientro e proteggere i conti aziendali.

2. Verificare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto

Molti debiti presentano errori:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni sbagliate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori dell’Agenzia Riscossione
  • commissioni bancarie anomale

Una parte rilevante del debito può essere cancellata o ridotta.

3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili

Possibili soluzioni:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici
  • rinegoziazione dei fidi
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • accesso alle definizioni agevolate

4. Attivare strumenti legali che bloccano tutti i creditori

Nei casi più difficili:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di ristrutturazione
  • Concordato minore

Questi strumenti permettono di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti, bloccando ogni aggressione dei creditori.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

L’Avv. Monardo è uno dei professionisti più qualificati in Italia nel salvataggio delle imprese indebitate.
Le sue credenziali includono:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • Certificato come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Un profilo perfetto per bloccare creditori, ristrutturare debiti e proteggere aziende tecniche e meccaniche come la tua.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della situazione debitoria
  • blocco urgente di pignoramenti e decreti ingiuntivi
  • ristrutturazione del debito su misura
  • protezione di macchine, ricambi e magazzino
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di saldatrici MIG/MAG non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, mirata e professionale, puoi:

  • fermare subito i creditori
  • ridurre concretamente i debiti
  • evitare blocchi alle forniture e alle riparazioni
  • salvare la continuità della tua azienda

Agisci ora, prima che la situazione peggiori.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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