Azienda Di Respiratori Elettroventilati E Maschere Papr Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce, importa o distribuisce respiratori elettroventilati, maschere PAPR, filtri, batterie, unità motorizzate, DPI per ambienti contaminati, dispositivi per verniciatura, saldatura, laboratori e industrie, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare rischi operativi e perdita di contratti.

Nel settore dei dispositivi di protezione respiratoria, ritardi nelle forniture possono mettere in difficoltà reparti produttivi, cantieri e laboratori, generare penali e compromettere la sicurezza del cliente finale.

Perché le aziende di respiratori PAPR accumulano debiti

  • aumento dei costi per filtri, batterie, materiali tecnici e componenti elettronici
  • rincari delle forniture importate
  • pagamenti lenti da parte di industrie, imprese di verniciatura e manutentori
  • ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
  • magazzini complessi con componenti certificati e DPI regolamentati
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli di acquisto

Cosa fare subito

  • far analizzare l’intera esposizione debitoria da un professionista
  • individuare debiti riducibili, contestabili o rateizzabili
  • evitare piani di rientro non sostenibili che peggiorano la liquidità
  • richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
  • proteggere fornitori strategici e componenti certificati
  • usare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di filtri, batterie e componenti essenziali
  • impossibilità di evadere ordini per DPI regolamentati
  • perdita di clienti industriali e partner tecnici
  • rischio concreto di chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
È inoltre:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può aiutarti concretamente a:

  • bloccare pignoramenti e procedure esecutive
  • ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti legali più efficaci
  • ottenere rateizzazioni davvero sostenibili
  • proteggere DPI, filtri, batterie, magazzino e continuità operativa
  • evitare la chiusura e guidare l’azienda verso un risanamento reale

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La maggior parte delle imprese non fallisce per i debiti, ma per il ritardo con cui reagisce.
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Introduzione

Immaginiamo un’azienda italiana operante nel settore medicale – ad esempio una società che produce respiratori elettroventilati e maschere PAPR (Powered Air Purifying Respirators) – che si trova improvvisamente schiacciata dai debiti. Dopo un periodo di espansione (come quello dovuto all’emergenza pandemica), la domanda di mercato cala drasticamente e la società accumula debiti fiscali, bancari e verso fornitori, entrando in crisi finanziaria. In qualità di amministratore o imprenditore di questa azienda, come difendersi dai creditori e dalle possibili azioni legali? Quali strumenti offre l’ordinamento italiano (aggiornato a Ottobre 2025) per gestire una situazione di sovraindebitamento e tentare il risanamento o, in alternativa, minimizzare i danni?

In questa guida avanzata – rivolta a professionisti legali, imprenditori e privati coinvolti nella gestione di imprese in difficoltà – esamineremo in dettaglio cosa fare e come reagire quando un’azienda indebitata rischia di non poter far fronte alle proprie obbligazioni. Adotteremo un linguaggio giuridico preciso ma divulgativo, fornendo riferimenti normativi aggiornati e giurisprudenza recente, senza rinunciare alla chiarezza espositiva. Il punto di vista sarà prevalentemente quello del debitore (l’azienda e i suoi amministratori), cioè di chi deve difendersi dalle pretese dei creditori e dalle conseguenze legali dell’insolvenza.

Nel corso della trattazione affronteremo: – Le tipologie di debiti più comuni per un’azienda (debiti fiscali, bancari, verso fornitori, ecc.) e le relative conseguenze. – I concetti di crisi d’impresa e insolvenza, distinguendo le situazioni di sovraindebitamento e le soglie oltre le quali scattano le procedure concorsuali. – Gli strumenti legali previsti dall’ordinamento per gestire la crisi: soluzioni stragiudiziali (negoziazioni private, piani attestati) e procedure concorsuali come la composizione negoziata, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione giudiziale (il “fallimento” nella nuova terminologia). – I profili di responsabilità civile e penale degli amministratori e dei soci, inclusi i reati di bancarotta e le sanzioni per inadempimenti fiscali. – Le strategie difensive stragiudiziali per guadagnare tempo e ristrutturare il debito evitando, se possibile, l’iter giudiziario. – Le differenze tra società di capitali e società di persone in termini di responsabilità per i debiti e impatto delle procedure. – Esempi pratici, domande frequenti (FAQ) e tabelle riepilogative per sintetizzare le informazioni chiave in modo facilmente consultabile.

L’obiettivo è fornire una guida esaustiva (oltre 10.000 parole), ricca di fonti normative e riferimenti a sentenze autorevoli, che possa fungere da vademecum per chiunque debba affrontare professionalmente o personalmente una situazione di impresa indebitata. Tutte le fonti citate sono elencate in fondo alla guida, nella sezione Fonti, per consentire eventuali approfondimenti. Procediamo dunque con l’analisi, partendo dalle varie forme di debito che possono affliggere un’azienda e dalle implicazioni legali di ciascuna.

Tipologie di debiti di un’impresa in difficoltà

Quando un’azienda produttrice di respiratori e maschere PAPR (o qualsiasi altra società) entra in crisi, tende ad accumulare diverse tipologie di debiti. È importante distinguere la natura dei debiti, perché ognuna comporta rischi specifici e strumenti di tutela differenti. Analizziamo le principali categorie di esposizioni debitorie.

Debiti fiscali e contributivi

I debiti fiscali sono le somme dovute al Fisco (Erario) e agli enti previdenziali. Includono imposte non versate (IVA, IRES/IRPEF, IRAP), ritenute fiscali operate e non versate (ad es. ritenute sui redditi di lavoro dipendente), e contributi previdenziali non pagati (INPS, INAIL). I debiti tributari e contributivi presentano alcune caratteristiche particolari: – Riscossione coattiva pubblica: l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia) può attivare procedure esecutive specifiche come iscrizioni di ipoteca sugli immobili aziendali, fermo amministrativo sui veicoli, pignoramenti di conti correnti o attrezzature, ecc., senza dover passare per un giudice (basta la cartella esattoriale definitiva). In presenza di cartelle esattoriali scadute, l’Agente della Riscossione può iscrivere anche ipoteche legali sui beni della società. – Privilegi: molti crediti fiscali e previdenziali godono di privilegio sui beni del debitore. Ad esempio, l’IVA e le ritenute non versate sono crediti privilegiati sui beni mobili, e i contributi INPS hanno privilegio generale. Ciò significa che in caso di pignoramento o fallimento, questi debiti saranno pagati prima dei crediti chirografari (non garantiti). – Sanzioni e interessi: i debiti tributari si aggravano nel tempo per effetto di sanzioni (spesso intorno al 30% dell’imposta non pagata) e interessi di mora. Nella fase di crisi d’impresa, però, il legislatore offre qualche sollievo: ad esempio, durante una procedura di composizione negoziata sono previsti la riduzione degli interessi al tasso legale e delle sanzioni al minimo sui debiti tributari, nonché la possibilità di rateizzare fino a 120 rate i debiti fiscali non ancora a ruolo (cosiddette misure premiali della composizione negoziata, v. infra). – Transazione fiscale: tradizionalmente, il debito fiscale (in particolare l’IVA) era considerato “inderogabile” e non poteva essere falcidiato (tagliato) al di fuori della liquidazione fallimentare. Tuttavia, grazie a interventi normativi e giurisprudenziali (recependo la sentenza Corte di Giustizia UE 7 aprile 2016, causa C-546/14), oggi anche l’IVA e i tributi possono essere inclusi in accordi di ristrutturazione o piani di concordato preventivo con pagamento parziale. In particolare, il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019, CCII) consente la transazione fiscale, ovvero un accordo con l’Erario per pagare solo in parte i debiti tributari, sia all’interno di procedure concorsuali come il concordato preventivo, sia – novità introdotta nel 2024 – nell’ambito della composizione negoziata . Dal 28 settembre 2024 è in vigore l’art. 23, comma 2-bis CCII (introdotto dal D.Lgs. 136/2024, “Correttivo-ter”), che permette all’imprenditore in composizione negoziata di proporre al Fisco un accordo con pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari (esclusi solo i tributi UE) previa relazione di un esperto attestatore sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione . Tale accordo, se autorizzato dal tribunale, vincola il Fisco e consente una vera ristrutturazione del debito fiscale anche prima di un eventuale concordato preventivo. – Rateizzazioni ed “rottamazioni”: al di fuori delle procedure concorsuali, un’azienda in difficoltà può chiedere all’Agenzia Entrate Riscossione la rateizzazione delle cartelle esattoriali (fino a 72 rate mensili ordinariamente, o 120 rate in casi di comprovata grave situazione di liquidità). Il rispetto di un piano di rateazione impedisce nuove azioni esecutive da parte del Fisco. Inoltre, il legislatore ha periodicamente introdotto definizioni agevolate dei carichi fiscali (le cosiddette rottamazioni delle cartelle), che consentono di estinguere i debiti pagando solo l’imposta (senza sanzioni e interessi) o con ulteriori sconti. Ad esempio, nel 2023 era in vigore la “rottamazione-quater” per i carichi affidati fino al 2017. È importante verificare se sono attive misure simili, perché possono ridurre significativamente l’esposizione debitoria fiscale. – Profili penali: alcuni debiti fiscali, se non pagati, espongono gli amministratori a sanzioni penali. In particolare, omesso versamento IVA oltre soglie rilevanti (attualmente €250.000 per periodo d’imposta) e omesso versamento di ritenute certificate oltre €150.000 annui sono reati tributari (artt. 10-ter e 10-bis D.Lgs. 74/2000) puniti con la reclusione. Quindi, il mancato pagamento di IVA o ritenute non è solo un problema civilistico: se l’azienda di respiratori ha accumulato grossi debiti IVA, l’amministratore deve considerare il rischio di una denuncia penale oltre che di azioni esecutive. Non costituisce reato, invece, il semplice omesso versamento di imposte sui redditi proprie (es. IRES) o IRAP, che resta sul piano amministrativo.

Cosa fare con i debiti fiscali? La presenza di debiti con il Fisco richiede un approccio strategico: è spesso opportuno attivarsi tempestivamente chiedendo una rateizzazione delle somme dovute (per congelare le azioni esecutive) o aderire a eventuali definizioni agevolate. Se l’indebitamento fiscale è insostenibile e l’Erario è un creditore principale, sarà inevitabile coinvolgerlo in un piano di ristrutturazione formale (transazione fiscale in concordato o accordo) per ottenere uno stralcio parziale del dovuto . Nel frattempo, bisogna evitare condotte omissive che aggravino le sanzioni o sfocino nel penale: ad esempio, continuare a incassare IVA sulle vendite senza versarla crea nuovo debito e potenziali responsabilità personali. Meglio valutare di sospendere l’attività soggetta a IVA se non si è in grado di far fronte al tributo, o di destinare prioritariamente le risorse al pagamento delle ritenute e dell’IVA corrente per non violare ulteriormente la legge.

Debiti bancari e finanziari

Le banche e gli altri finanziatori (società di leasing, factor, obbligazionisti) rappresentano un’altra categoria chiave di creditori. I debiti bancari tipici includono: – Mutui e finanziamenti a medio-lungo termine, eventualmente garantiti da ipoteca su immobili aziendali o da garanzie pubbliche (es. Fondo di Garanzia PMI). In caso di inadempimento, la banca può escutere le garanzie: ad esempio, avviare un’esecuzione immobiliare sull’immobile ipotecato o escutere il garante (in molti casi gli stessi soci hanno firmato fideiussioni personali alla banca, esponendo così il loro patrimonio privato). – Scoperti di conto corrente e anticipi su fatture: la banca può revocare l’affidamento (il fido di cassa) appena percepisce segnali di insolvenza, chiedendo il rientro immediato. La revoca improvvisa delle linee di credito rende spesso acuta la crisi di liquidità. – Leasing finanziari: il mancato pagamento dei canoni di leasing (macchinari, automezzi, immobili) consente al lessor di risolvere il contratto e riprendersi il bene, chiedendo poi il pagamento del debito residuo. Ciò può privare l’azienda di asset essenziali alla produzione (immagina che la società di respiratori perda un macchinario in leasing per morosità). – Garanzie statali o di consorzi: molti finanziamenti bancari alle imprese sono assistiti da garanzia del Fondo Centrale (MCC). Se l’azienda non paga, la banca attiverà la garanzia pubblica per recuperare fino all’80% del credito; successivamente però l’Ente garantitore si surrogherà nelle ragioni della banca, rivalendosi sull’azienda (il debito quindi persiste, solo cambia il creditore). Questo meccanismo non annulla il debito ma può talvolta dare più respiro nei tempi di escussione.

Conseguenze dei debiti bancari: Appena la banca classifica l’azienda come insolvente (crediti “non performing”), può procedere: – Alla decadenza dal beneficio del termine: tutti i finanziamenti diventano immediatamente esigibili in un’unica soluzione. – All’avvio di azioni legali: il creditore bancario di regola ottiene rapidamente un decreto ingiuntivo (grazie agli estratti conto certificati) e, in mancanza di pagamento, promuove il pignoramento di beni aziendali o di eventuali garanti. Nel caso di mutui ipotecari, la banca può iscrivere ipoteca giudiziale su altri beni del debitore e aggredire l’immobile ipotecato tramite esecuzione forzata. – Alla cessione del credito a società specializzate (fondi “NPL”), che subentrano nella riscossione. Questi investitori possono essere più o meno aggressivi: spesso puntano a transigere il debito con un pagamento parziale immediato (saldo e stralcio), ma altre volte agiscono duramente per recuperare il massimo (anche perché hanno acquistato il credito a forte sconto).

Possibili difese e soluzioni: Per un’azienda in crisi, i debiti bancari vanno gestiti con grande attenzione: – Innanzitutto, comunicare con la banca tempestivamente: nascondere le difficoltà è controproducente. Meglio negoziare una moratoria o rinegoziazione prima di accumulare inadempimenti. A volte le banche, nell’ambito di piani di risanamento, concedono standstill (sospensioni temporanee dei pagamenti) e allungano le scadenze del debito. – Valutare l’accesso a nuova finanza: ad esempio, convertire gli affidamenti a breve in prestiti a medio termine, magari con l’intervento di consorzi di garanzia fidi o investitori disposti ad apportare capitali freschi. L’azienda di respiratori, se ha prospettive di mercato, potrebbe cercare un partner finanziario disposto a investire in cambio di una ristrutturazione del debito. – Accordo stragiudiziale con le banche: spesso è possibile trovare un’intesa privata, specie se la banca è sola o tra pochi creditori rilevanti. Ad esempio, proporre alla banca un piano di rientro pluriennale, o un pagamento parziale immediato a saldo del debito. Questa è una forma di ristrutturazione del debito stragiudiziale che, se coinvolge più banche, può formalizzarsi in un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII (vedi oltre). In mancanza di accordo, sarà necessario includere i debiti bancari in un piano concorsuale (concordato preventivo o accordo omologato) per imporre un trattamento dilazionato o falcidiato. – Garanzie personali: se i soci hanno garantito con fideiussione, la loro situazione personale è a rischio. In sede di trattativa, è cruciale inserire la liberazione (o almeno la non escussione) delle garanzie personali come parte dell’accordo, altrimenti l’effetto del risanamento aziendale può essere vanificato dalle azioni della banca contro i garanti. Nelle procedure concorsuali, però, la liberazione delle garanzie personali non è automatica (a meno che non si tratti di un concordato con continuità che preveda espressamente il mantenimento delle garanzie: concetto complesso, ma in alcuni casi se i soci mettono nuova finanza possono ottenere esdebitazione delle garanzie residuali). – Contestazioni legali: come estrema ratio, l’azienda può opporre ai decreti ingiuntivi delle banche eventuali contestazioni (es. interessi usurari o anatocismo, vizi contrattuali). Queste difese raramente estinguono il debito, ma possono guadagnare tempo nelle more di una trattativa. Attenzione però: opporsi pretestuosamente può far perdere credibilità; è più efficace se esistono reali irregolarità da far valere.

In sintesi, il debito bancario richiede una strategia negoziale affinata: la banca va convinta che collaborare a un piano di risanamento conviene più che procedere coattivamente (scenario in cui rischia di incassare meno). Se la società di respiratori ha un business di base sano ma solo appesantito dai debiti, questa argomentazione può essere vincente. In caso contrario, se l’impresa è compromessa, la banca preferirà garantirsi sulle garanzie e prepararsi alla liquidazione.

Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari

I debiti verso fornitori (debiti commerciali) sono somme dovute ai propri fornitori di beni e servizi. Nel caso della nostra azienda, potrebbero essere debiti verso i fornitori di materiali plastici, componenti elettroniche per i respiratori, società di trasporti, ecc. Questi crediti in genere non sono garantiti (chirografari), salvo eventuali patti di riservato dominio o simili su beni venduti, e non godono di privilegi (tranne alcune eccezioni, come i crediti dell’avvocato o del consulente del lavoro per assistenza, che hanno un limitato privilegio generale). Ciò significa che: – I fornitori insoddisfatti possono agire in giudizio per ottenere un decreto ingiuntivo e pignorare beni aziendali, ma in una situazione concorsuale (fallimento o concordato) il loro credito viene soddisfatto dopo i crediti privilegiati e garantiti. – Spesso, quindi, i fornitori subiscono maggiormente gli effetti di una crisi: se l’azienda non paga, molti esitano a fare causa immediatamente (specie se sperano di mantenere il rapporto commerciale) e quando intervengono potrebbe essere troppo tardi (se la società viene dichiarata insolvente, le azioni esecutive individuali si bloccano).

Rischi principali per l’azienda: il primo rischio è la perdita di forniture essenziali. I fornitori, se non pagati, potrebbero interrompere le consegne, mettendo in ginocchio la produzione. Inoltre, se qualche fornitore assume iniziative legali, potrebbe pignorare conti correnti o merci pronte, aggravando la crisi di liquidità. Va considerato anche il danno reputazionale: un’azienda nota per non pagare i fornitori perde credibilità sul mercato.

Come difendersi e gestire i debiti verso fornitori: – Comunicazione e piani di rientro: come con le banche, è spesso utile affrontare apertamente il problema. Proporre ai fornitori un piano di rientro del debito (ad esempio pagamenti rateali dei vecchi insoluti, magari con emissione di cambiali agrarie se rilevante in agricoltura, o di effetti cambiari) può rassicurare i creditori e dissuaderli dall’agire in via giudiziaria. Un impegno formale di pagamento, se rispettato, conserva il rapporto commerciale. – Negoziare sconti per pronto pagamento: alcuni fornitori, soprattutto se anch’essi in difficoltà, preferiscono incassare subito una percentuale a saldo piuttosto che rischiare di più. Ad esempio, offrire il pagamento immediato del 50% del dovuto a fronte di un abbattimento del resto (saldo e stralcio) può chiudere una posizione debitoria. Attenzione: se si intraprende poi una procedura concorsuale entro 6 mesi, quel pagamento potrebbe essere soggetto a azione revocatoria fallimentare (se considerato pagamento preferenziale). Tuttavia, piccole transazioni nel corso di un piano di risanamento credibile sono spesso tollerate e comunque i fornitori strategici vanno salvaguardati. – Forniture in continuità: se l’azienda prosegue l’attività, può offrire ai fornitori condizioni migliorative sulle nuove forniture (es. pagamento anticipato sulle nuove consegne) in cambio di tolleranza sugli arretrati. Questo patto “nuovo per l’antico” deve essere ben bilanciato, altrimenti si rischia di strangolare la cassa pagando anticipato sul nuovo e non saldando il vecchio. – Garanzie: talvolta si possono rilasciare garanzie ai fornitori (fideiussioni dei soci, pegni su beni, promissory notes) per assicurare il pagamento differito. Ciò però potrebbe esporre i garanti e complicare la posizione in caso di insolvenza, quindi va valutato con prudenza e possibilmente evitando di privilegiare un fornitore a scapito di altri (rischio di bancarotta preferenziale, vedi oltre). – Coinvolgimento in procedure concorsuali: se il debito verso fornitori è molto diffuso e non risolvibile stragiudizialmente, l’unica via è includerli in un concordato preventivo o in un accordo di ristrutturazione omologato. In un concordato, ad esempio, i fornitori (creditori chirografari) potrebbero ricevere solo una percentuale del credito (es: 30%) e in tempi differiti, ma sarebbero vincolati dall’omologazione senza poter rifiutare individualmente (purché la maggioranza approvi il piano). Approfondiremo più avanti come funzionano questi strumenti. Il punto chiave è che nessun fornitore da solo può ottenere più di quanto il patrimonio residuo dell’impresa consente, quindi potrebbe convenire loro accettare un accordo collettivo piuttosto che agire singolarmente rischiando il fallimento dell’azienda e un incasso nullo. – Azioni legali difensive: se un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo, l’azienda può valutare opposizione (ad esempio eccependo inadempimenti del fornitore stesso, contestazioni sulla qualità della merce, ecc.). Questo può ritardare il pignoramento. Ma anche qui, è una tattica temporanea: se il debito è dovuto, meglio impiegare le risorse in una soluzione strutturale.

In pratica, la gestione dei debiti verso fornitori richiede negoziazione e trasparenza. I fornitori sono spesso partner dell’azienda e hanno interesse alla sua sopravvivenza (pensiamo a chi produce componenti esclusivi per i nostri respiratori: perdere il cliente può danneggiare anche lui). Coinvolgerli in un percorso di risanamento e convincerli ad aspettare (magari offrendo prospettive di ripresa e pagamenti parziali) è fondamentale. Non tutti accetteranno: bisogna prepararsi a possibili azioni aggressive da parte di alcuni e, se necessario, fare ricorso agli strumenti concorsuali per bloccarle con efficacia erga omnes.

Altri debiti: dipendenti, locatori, utility, ecc.

Oltre alle categorie principali sopra viste, un’azienda in crisi può avere altri tipi di debito: – Debiti verso dipendenti: stipendi arretrati, TFR non accantonato, rimborsi, ecc. Questi sono tra i più sensibili: i dipendenti non pagati possono presentare ingiunzioni di pagamento e persino istanze di fallimento (basta anche un solo creditore qualificato, come un lavoratore con crediti per stipendi, per chiedere il fallimento se l’azienda è insolvente). Inoltre, i crediti di lavoro godono di privilegio generale mobiliare e, per alcuni importi, del Fondo di Garanzia INPS (che anticipa ai lavoratori TFR e ultime mensilità in caso di insolvenza del datore). È evidente che la tensione sociale derivante dagli stipendi non pagati può accelerare la crisi. Bisogna quindi dare priorità assoluta al pagamento (o accordo) con i dipendenti, sia per ragioni etiche che strategiche. In sede di concordato, i crediti dei lavoratori sono normalmente pagati integralmente o con modestissimi sacrifici, stante la loro tutela privilegiata. – Debiti verso il locatore: se l’azienda è in affitto (es. capannone industriale), canoni non pagati portano a sfratto per morosità. La perdita dei locali può bloccare l’attività. Anche qui conviene negoziare con il proprietario dell’immobile una dilazione o una riduzione temporanea del canone, piuttosto che accumulare morosità. In procedure concorsuali, i canoni scaduti rientrano tra i chirografari (salvo cauzioni) ma il contratto può proseguire se si pagano i canoni correnti come prededucibili. – Debiti verso fornitori di utenze (utility): bollette di energia, gas, telefono. Le utility hanno un potere immediato: possono sospendere la fornitura per morosità (salvo divieti temporanei, ad es. nei mesi invernali per il gas o in pandemia c’erano blocchi). Anche in caso di procedura concorsuale, il Codice della Crisi prevede che i fornitori essenziali non possano interrompere il servizio se il debitore garantisce il pagamento delle nuove forniture (art. 55 CCII). Ma per evitare distacchi prima di ogni procedura, bisogna dialogare con i fornitori di servizi e magari versare almeno parziali acconti. – Debiti verso soci o parti correlate: a volte l’azienda deve restituire finanziamenti ai soci. Ricordiamo che per legge i finanziamenti dei soci a una società di capitali in situazione di sottocapitalizzazione sono postergati (devono essere rimborsati solo dopo aver soddisfatto gli altri creditori) ex art. 2467 c.c. Questo significa che tali debiti, in caso di insolvenza, sono praticamente gli ultimi da pagare. In una ristrutturazione, è dato per scontato che i soci non vedranno indietro i loro crediti se prima non si paga il resto. Dunque i soci-finanziatori di solito convertono quel debito in capitale o lo rinunciano formalmente per rafforzare il patrimonio. – Debiti verso enti pubblici diversi dal fisco: ad esempio sanzioni amministrative, contributi a consorzi, ecc. Molti di questi non hanno privilegio e seguiranno la sorte dei chirografari. Attenzione invece ai debiti ambientali o derivanti da obblighi di legge: a volte non possono essere stralciati o, se afferiscono a bonifiche, restano in capo a chi subentra nei beni.

In generale, l’azienda deve mappare tutti i debiti e classificarli per rilevanza e grado di pericolosità. Questo servirà a decidere chi pagare subito, con chi trattare, e quali debiti eventualmente sacrificare in una procedura concorsuale. Una gestione avveduta della crisi prevede spesso di preservare la cassa per i pagamenti urgenti (stipendi, fornitori critici, tasse correnti) e sospendere invece i pagamenti meno immediatamente dannosi (ad esempio rate a fornitori non strategici, o ai soci). Tuttavia, attenzione: ogni scelta di pagamento selettivo può essere sindacata in seguito (potrebbe configurare una preferenza indebita). Un principio di buon senso e legalità è pagare preferenzialmente solo ciò che serve a evitare un danno grave e immediato alla continuità aziendale (es: salari, materie prime essenziali, imposte il cui mancato versamento sarebbe reato). Altre uscite finanziarie vanno congelate in attesa di un accordo globale.

Crisi d’impresa, insolvenza e sovraindebitamento: definizioni e soglie

In diritto fallimentare è fondamentale distinguere lo stato di crisi dallo stato di insolvenza, perché da ciò dipende l’accesso alle diverse procedure. Inoltre, il concetto di sovraindebitamento individua quelle situazioni di insolvenza riguardanti soggetti “minori” (che non rientrano tra i grandi fallibili) per cui esistono procedure ad hoc. Esaminiamo queste nozioni alla luce della normativa vigente (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, CCII, D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 con le modifiche apportate fino al 2025).

  • Crisi: secondo l’art. 2 CCII, la crisi è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi . In pratica, un’azienda è “in crisi” quando, pur pagando ancora i suoi debiti, le proiezioni finanziarie indicano che entro un anno potrebbe non riuscire più a farlo. È uno stato di pre-insolvenza: i segnali tipici sono l’erosione della liquidità, il capitale netto in forte calo, gli indicatori negativi (debt/EBITDA squilibrato, ecc.). Nel nostro esempio, la Respiratori S.r.l. potrebbe essere in crisi già quando, analizzando il budget annuale, emerge che senza interventi non riuscirà a pagare fornitori e banche nei prossimi mesi. Riconoscere lo stato di crisi per tempo è cruciale: proprio per questo l’art. 2086 c.c., comma 2 (introdotto dalla riforma del 2019), impone all’imprenditore collettivo di adottare adeguati assetti organizzativi per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi per farvi fronte. La negligenza nel predisporre questi sistemi di controllo può essere fonte di responsabilità per gli amministratori (come vedremo oltre).
  • Insolvenza: è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni . In parole semplici, l’insolvenza si ha quando l’impresa non paga più i debiti alle scadenze in modo generalizzato. Indicatori tipici: protesti, pignoramenti subiti, fornitori non pagati sistematicamente, stipendi arretrati, esposizioni bancarie scadute e non rientrate. L’insolvenza dev’essere attuale (non solo prospettica) e persistente. È il presupposto per le procedure concorsuali giudiziali più incisive, come la liquidazione giudiziale (ex fallimento) o – se c’è ancora speranza di risanamento – il concordato preventivo. Va notato che, a differenza dell’impostazione della direttiva UE 2019/1023 (Insolvency Directive) che suggeriva di riservare gli strumenti di ristrutturazione alle imprese non ancora insolventi (cioè in probabilità di insolvenza) , il legislatore italiano consente l’accesso a concordato e accordi di ristrutturazione anche ad aziende già formalmente insolventi, purché vi sia prospettiva di soddisfare i creditori meglio che con la liquidazione. Di fatto, quindi, un’azienda economicamente sana ma finanziariamente inadempiente e un’azienda decotta rientrano entrambe nella definizione giuridica di insolvente – sebbene le chance di risanamento siano ben diverse. In sede di procedura, infatti, si dovrà verificare se esistono concrete prospettive di risanamento (ad es. nel concordato in continuità).
  • Sovraindebitamento: è uno stato di crisi o insolvenza che riguarda però i soggetti non fallibili, ossia quelli esclusi dall’ambito della liquidazione giudiziale. Il CCII all’art. 2, co.1, lett. c) definisce sovraindebitamento la situazione di insolvenza (o crisi) del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo o delle start-up innovative non fallibili. In altre parole, il sovraindebitamento copre quei debitori che prima erano disciplinati dalla legge 3/2012 (c.d. “legge sul sovraindebitamento”): piccoli imprenditori sotto soglia, persone fisiche, enti non commerciali. Nel nostro contesto, se la società di respiratori fosse strutturata come piccola impresa individuale o come società di persone di dimensioni ridotte, potrebbe ricadere in questa categoria. Chi è “imprenditore minore”? Il CCII (art. 2, lett. d) lo definisce come l’imprenditore che non supera congiuntamente determinate soglie: attivo patrimoniale annuo ≤ €300.000, ricavi annui ≤ €200.000, debiti totali ≤ €500.000 nei tre esercizi precedenti . Se l’impresa rientra in questi limiti, non è soggetta a liquidazione giudiziale “classica” ma alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (vedi oltre il concordato minore). Va notato che molte società di capitali superano almeno uno di questi parametri e quindi sono fallibili; al contrario, diversi piccoli artigiani e società di persone possono qualificare come imprenditori minori. Nel dubbio, il tribunale accerterà la fallibilità caso per caso.

Comprendere se un’azienda è in crisi reversibile o in insolvenza conclamata è il primo passo per decidere la strategia: – In fase di crisi (pre-insolvenza): l’obiettivo è attivare strumenti di allerta e composizione stragiudiziale per evitare di scivolare nell’insolvenza. È il momento adatto per la composizione negoziata della crisi, i piani attestati e gli accordi volontari con creditori (quando ancora l’azienda ha un minimo di credibilità e margine operativo). – In stato di insolvenza: se già i debiti scaduti non si pagano, occorre optare per procedure concorsuali protette (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione omologati) o, se non vi è alternativa, per la liquidazione giudiziale, anche per limitare le responsabilità degli amministratori (evitando l’aggravamento del dissesto). – Per i sovraindebitati non fallibili: esistono procedure speciali (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata) che offrono vie d’uscita, inclusa l’esdebitazione finale. Queste procedure, introdotte originariamente con la L.3/2012, sono ora organicamente regolate nel CCII (artt. 65 e ss. per il piano del consumatore, 74 e ss. per il concordato minore, 268 e ss. per la liquidazione controllata).

Da notare infine che il Codice della Crisi ha previsto anche strumenti di allerta e di composizione assistita della crisi: in particolare gli obblighi di segnalazione da parte di organi di controllo e creditori pubblici qualificati e la possibilità per l’imprenditore di ricorrere all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi) nelle versioni iniziali della riforma. Tuttavia, queste misure di allerta non sono mai entrate pienamente in vigore come originariamente concepite (sono state sospese e poi superate dall’introduzione della composizione negoziata). Al loro posto oggi c’è, di fatto, la composizione negoziata come strumento di emersione anticipata della crisi su base volontaria (senza più segnalazioni d’ufficio che attivino la procedura).

Riassumendo: – Crisi = difficoltà prospettica (cash flow insufficiente a breve termine) ma pagamenti ancora regolari: è l’ultimo momento utile per un intervento di ristrutturazione volontaria. – Insolvenza = incapacità attuale di pagare i debiti: scattano le tutele concorsuali formali; l’impresa è tenuta per legge a non aggravare il dissesto e a rivolgersi al tribunale per una soluzione regolata. – Sovraindebitamento = insolvenza di piccolo debitore non fallibile: accesso a procedure semplificate specifiche (tramite gli Organismi di Composizione delle Crisi, OCC, spesso istituiti presso le Camere di Commercio o gli Ordini professionali).

Strumenti legali per gestire la crisi e i debiti dell’azienda

Affrontare una situazione di debiti aziendali ingenti richiede l’uso degli strumenti giuridici messi a disposizione dall’ordinamento. Negli ultimi anni (specie con l’entrata in vigore del Codice della Crisi nel 2022 e i successivi correttivi nel 2023-2024) tali strumenti sono stati ampliati e affinati, in recepimento anche della normativa europea. Essi vanno da soluzioni stragiudiziali volontarie a vere e proprie procedure concorsuali giudiziali. In questa sezione passeremo in rassegna i principali istituti: – Composizione negoziata della crisi (procedura nuova, volontaria e stragiudiziale-assistita da un esperto). – Piani attestati di risanamento e accordi stragiudiziali in generale (soluzioni private, con efficacia limitata ma talora utili). – Accordi di ristrutturazione dei debiti omologati (accordi con creditori qualificati che ottengono l’avallo del tribunale, ex art. 57 CCII e seguenti). – Concordato preventivo (procedura concorsuale vera e propria per risanare o liquidare l’azienda evitando la liquidazione giudiziale). – Concordato semplificato (istituto speciale, senza voto dei creditori, introdotto per esiti infruttuosi della composizione negoziata). – Procedure di sovraindebitamento: concordato minore e liquidazione controllata (per imprese minori e persone fisiche). – Liquidazione giudiziale (il “fallimento”, per chiudere e liquidare l’impresa insolvente in modo ordinato, con eventuale esdebitazione finale).

Cercheremo di capire “cosa fare” e “come difendersi” all’interno di ciascuna di queste procedure. Prima di addentrarci, è utile tenere presente che spesso la strategia ottimale consiste nell’usare in sequenza o in combinazione diversi strumenti. Ad esempio, si può iniziare con una composizione negoziata e, se non si raggiunge un accordo, ripiegare su un concordato preventivo; oppure siglare un piano attestato con alcune banche e parallelamente ottenere una moratoria dal tribunale sui creditori più refrattari. Ogni situazione richiede un’analisi personalizzata, ma la conoscenza approfondita di tutti gli istituti consente al professionista (avvocato o advisor) di costruire la soluzione ad hoc.

Di seguito, presentiamo i singoli strumenti in dettaglio, evidenziandone i presupposti, le modalità operative e l’utilità difensiva dal punto di vista del debitore.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

La composizione negoziata è una procedura nuova e innovativa, introdotta col D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) e ora disciplinata nel Codice della Crisi (artt. 12-25 CCII). Si tratta di un percorso volontario e stragiudiziale: l’imprenditore in crisi vi accede su propria istanza, ottenendo l’affiancamento di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio, con il compito di facilitare le trattative con i creditori e trovare una soluzione di risanamento . È aperta a tutte le imprese commerciali e agricole, di qualsiasi dimensione, che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da far temere l’insolvenza, ma che abbiano prospettive di risanamento ragionevole . È quindi uno strumento destinato a imprese in crisi (anche già insolventi in senso stretto, purché non in insolvenza irreversibile conclamata).

Caratteristiche principali: – Volontarietà e riservatezza: l’accesso è su base volontaria dell’imprenditore; la procedura si svolge inizialmente in modo riservato (non c’è pubblicità legale, a meno che il debitore non richieda misure protettive o altre autorizzazioni al tribunale). Questo tutela la reputazione dell’impresa durante le trattative iniziali. – Nomina dell’esperto: l’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma telematica nazionale, allegando informazioni sull’azienda, un progetto di piano di risanamento (anche provvisorio) e i bilanci. Deve anche svolgere un test pratico predisposto dal Ministero della Giustizia per valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento . Se i parametri del test indicano che la situazione non è disperata, la Commissione presso la CCIAA nomina un esperto da un apposito elenco. L’esperto è un professionista indipendente (commercialista, avvocato o consulente con formazione specifica) che guiderà la negoziazione. – Check-list e piano: il Ministero ha emanato una check-list dettagliata per la redazione del piano di risanamento . L’imprenditore non deve avere già un piano definitivo all’atto di presentare l’istanza, ma quantomeno un progetto che segua i punti chiave indicati (analisi della situazione, possibili strategie, piano finanziario a 6 mesi). La check-list aiuta a coprire tutti gli aspetti rilevanti e l’esperto ne tiene conto per valutare la coerenza del piano . – Durata: la composizione negoziata dura di norma 3 mesi, prorogabili di altri 3 su richiesta motivata. Durante questo periodo, l’esperto organizza incontri con i creditori principali, raccoglie proposte e controproposte, cerca di far convergere verso un accordo. Non c’è spossessamento: l’imprenditore rimane alla guida dell’impresa (anche se l’esperto può segnalare atti pregiudizievoli e, in casi estremi, indurre alle dimissioni degli amministratori se questi ostacolano la procedura). – Misure protettive: uno dei vantaggi per il debitore è che può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive temporanee, come il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio. Tali misure, simili al “concordato in bianco”, congelano di fatto i pignoramenti durante le trattative (inizialmente per max 4 mesi) . Il tribunale le concede se ritiene che esista la possibilità di soluzione e che la protezione non danneggi eccessivamente i creditori. Durante questo periodo, i creditori non possono avviare fallimenti né precetti: un bel respiro per l’azienda, che può concentrarsi sul negoziato. – Soluzioni all’esito: la composizione negoziata non ha esiti prestabiliti. Può portare a: – Un contratto o più contratti con i creditori (es: accordo stragiudiziale bilaterale con banche, accordi di rinegoziazione con fornitori). Tali accordi restano privati, ma su richiesta si possono “segnalare” al tribunale per ottenere omologhe parziali (ad esempio, trasformandoli in accordi di ristrutturazione ex art.57 se si hanno le maggioranze richieste). – Una convenzione moratoria ex art. 23 CCII: un accordo con i creditori per sospendere le azioni o congelare posizioni in vista di un piano, con efficacia estesa a tutti i partecipanti alla convenzione. – Un nessun accordo: se le trattative falliscono, l’esperto chiude la procedura con una relazione finale negativa. – L’accesso a una procedura concorsuale: l’imprenditore può – durante o subito dopo la negoziazione – presentare domanda di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione (le cosiddette “uscite” dalla composizione negoziata). In particolare, se le trattative non producono un accordo, il legislatore ha previsto la possibilità di un “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio” (art. 25-quater CCII) da presentare entro 60 giorni dal fallimento delle trattative. Il concordato semplificato è una procedura senza voto dei creditori (decide solo il tribunale) volta a liquidare i beni dell’azienda in modo più rapido che nel fallimento, dando però ai creditori almeno il valore di liquidazione. Nota: il Correttivo 2024 ha introdotto un limite: dal 28/09/2024 non è più possibile presentare richiesta di concordato semplificato mentre pende già un’altra procedura concorsuale o di insolvenza, evitando abusi in parallelo. – Vantaggi per l’imprenditore: la composizione negoziata è pensata per salvaguardare la continuità aziendale. Consente di affrontare la crisi prima che diventi insolvenza irreversibile, con l’aiuto di un esperto e senza l’onta immediata del tribunale. Dalle rilevazioni emerge che è “uno dei percorsi più efficaci per salvaguardare la continuità aziendale e preservare il valore per i creditori”. L’imprenditore mantiene il controllo e può sperimentare soluzioni diverse. Inoltre, il CCII prevede incentivi come la già citata riduzione di interessi e sanzioni fiscali durante la procedura e alcune tutele sul piano civile (ad esempio, limiti alle cause di scioglimento dei contratti in corso per effetto della sola trattativa, protezione da decadenze, ecc.). – Svantaggi e limiti: la composizione negoziata, essendo volontaria, richiede la collaborazione dei creditori. Non c’è alcun obbligo di legge per i creditori di aderire alle proposte: se uno o più creditori importanti rifiutano qualunque intesa, la procedura non può imporgli nulla (non c’è cram-down forzoso in questa fase). In altri termini, l’efficacia dipende dalla bona fide delle parti. Inoltre, pur con le misure protettive, l’azienda deve continuare a operare e pagare i debiti correnti (performance required*): se durante la negoziazione si smette di pagare tutto, la situazione peggiora e i creditori perderanno fiducia. Infine, c’è un costo: l’esperto ha diritto a un compenso (a carico dell’azienda, salvo esoneri per piccolissime imprese) e servono professionisti a supporto per predisporre piani e documentazione.

Transazione fiscale nella composizione negoziata: un elemento di grande novità, come accennato, è che dal 2024 l’impresa può concludere accordi transattivi con il Fisco direttamente in composizione negoziata . L’iter è autorizzativo: l’imprenditore formula la proposta, allegando una relazione di un professionista indipendente che attesta la convenienza per l’Erario rispetto alla liquidazione fallimentare ; se l’Agenzia delle Entrate accetta, l’accordo fiscale viene depositato in tribunale che, verificatane la regolarità, lo omologa con decreto . Questo accordo fiscaletiene in piedi la composizione negoziata senza dover aprire un concordato, e consente di falcidiare IVA e imposte – un risultato prima impensabile fuori dalle procedure formali. È però richiesto il consenso dell’ente fiscale; non esiste un meccanismo di imposizione forzosa al Fisco in caso di dissenso (niente cram-down del fisco in comp. negoziata). Quindi, se l’Agenzia rifiuta, l’imprenditore dovrà eventualmente passare a un concordato preventivo con transazione fiscale giudiziale.

In conclusione, la composizione negoziata è uno strumento prezioso per l’azienda indebitata: consente di prendere l’iniziativa per il risanamento con una procedura flessibile e confidenziale. Dal punto di vista difensivo, pone un freno temporaneo alle aggressioni dei creditori e offre il supporto di un esperto super partes che può anche certificare ai creditori la bontà delle proposte dell’imprenditore (aumentandone la credibilità). È fortemente consigliabile valersi della composizione negoziata appena la crisi diviene seria ma prima che degeneri: ad esempio, se la nostra società di respiratori prevede di non poter pagare le prossime rate di mutuo e alcune imposte, dovrebbe attivare la procedura subito, piuttosto che attendere decreti ingiuntivi o un’istanza di fallimento. Nel capitolo FAQ discuteremo in concreto quando conviene avviarla. Qui basti notare che, dal novembre 2021 (data di avvio operativo) a oggi, centinaia di imprese hanno utilizzato questo strumento, e l’Osservatorio sulla composizione negoziata (Unioncamere) pubblica semestralmente dati e analisi. Ad esempio, al novembre 2025 era già disponibile l’ottava edizione dell’Osservatorio con insight su quali siano le percentuali di successo . Questo indica che la procedura è ormai entrata nella prassi professionale e la giurisprudenza di merito ha cominciato a delinearne i dettagli applicativi (ad es. sulle misure protettive, sui poteri dell’esperto, ecc. ). Per un amministratore diligente, non approfittare di questa opportunità potrebbe persino configurare un profilo di responsabilità, qualora l’omissione porti a un aggravamento del dissesto (è sempre più evidente che gli amministratori sono tenuti a percorrere le strade offerte dall’ordinamento per evitare la rovina dell’impresa e dei creditori).

Piani attestati di risanamento e accordi stragiudiziali (ex art. 56 CCII)

Oltre alla composizione negoziata, che è comunque un procedimento formalizzato, esistono modalità di risanamento interamente stragiudiziali. Il principale strumento in tal senso è il piano attestato di risanamento, disciplinato dall’art. 56 CCII (già art. 67, co.3, lett. d) legge fall.). Si tratta di un piano di risanamento redatto dall’impresa e attestato da un professionista indipendente circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dell’obiettivo di risanamento. Il piano attestato non viene omologato da alcun giudice e non è pubblico; tuttavia, la legge gli attribuisce un effetto importante: gli atti, pagamenti e garanzie concessi in esecuzione del piano attestato non sono soggetti ad azione revocatoria in caso di successivo fallimento (art. 166, co.3, lett. d) CCII). In altri termini, il piano attestato funge da “ombrello” protettivo: creditori e investitori che aderiscono al piano possono effettuare operazioni (ad esempio finanziamenti all’azienda, conversione di debiti in capitale, pagamenti di fornitori strategici) senza temere che, se l’azienda poi fallisce, il curatore glieli contesti come pagamenti preferenziali.

Quando si usa il piano attestato? Esso è adatto quando l’azienda ha una composizione del debito relativamente semplice o pochi creditori principali e confida di risollevarsi principalmente con i propri mezzi (magari con l’ingresso di soci o finanza fresca). Ad esempio, se la nostra società di respiratori ha soprattutto debiti con due banche e uno dei soci è disposto a immettere capitali per rimborsare parzialmente i crediti, potrebbe mettere a punto un piano attestato: il professionista attesta che con l’apporto di €X e la ristrutturazione dei finanziamenti bancari (allungamento delle scadenze, riduzione interessi) l’impresa torna in equilibrio, e le banche aderenti possono stare tranquille che l’operazione non verrà revocata in futuro. Il piano attestato non vincola i creditori dissenzienti: occorre quindi che tutti i creditori strategici siano d’accordo spontaneamente. È, a conti fatti, un accordo stragiudiziale privato, semplicemente “benedetto” da un attestatore indipendente.

Vantaggi: – Massima discrezione: non c’è alcun intervento del tribunale né pubblicità. L’azienda continua ad operare come se nulla fosse, implementando il piano. – Flessibilità totale di contenuti: il piano può prevedere qualsiasi cosa (ristrutturazione operativa, dismissione di rami d’azienda, riduzione del personale con accordi sindacali, etc.), senza le rigide regole che invece un concordato deve rispettare (es. classi di creditori, percentuali minime). – Tempi rapidi: trattandosi di un accordo privato, i tempi dipendono solo dalle negoziazioni. Non vi sono termini di legge né udienze. – Nessun costo procedurale o inerzia: si paga solo l’attestatore e i consulenti coinvolti, ma si evita il contributo unificato e le lungaggini giudiziarie. – Protezione revocatoria: come detto, è un forte incentivo per terzi a supportare il risanamento.

Svantaggi: – Nessuna protezione legale contro i creditori non aderenti: questi possono agire esecutivamente. Un piano attestato ben fatto include tipicamente l’adesione (formale o di fatto) della quasi totalità dei creditori con potere di fare azioni. Se uno importante resta fuori e fa partire un pignoramento o chiede il fallimento, il piano potrebbe saltare. Non c’è la moratoria legale che offre un concordato in bianco o la composizione negoziata con misure protettive. – Necessità di consenso pressoché unanime dei principali creditori: non c’è omologazione che estenda l’accordo ai dissenzienti. Quindi, funziona in situazioni “semplici”, non con decine di creditori disallineati. Per situazioni complesse, è preferibile l’accordo di ristrutturazione ex art. 57 (dove basta il 60% di consenso). – Rischio di abusi: in passato alcuni piani attestati erano usati in modo strumentale per proteggere atti poi risultati inutili. Oggi la giurisprudenza è severa: l’attestazione dev’essere seria e, benché non soggetta ad omologazione, può essere scrutinata ex post (ad es. se il piano fallisce subito e l’azienda fallisce, il curatore potrebbe contestare la validità del piano e quindi far rivivere la revocatoria, anche se con esiti incerti). – Nessuna esdebitazione automatica: diversamente da un concordato o liquidazione, col piano attestato i crediti residui dei creditori non soddisfatti interamente restano vivi. Quindi se ad esempio un creditore chirografario accetta di ricevere il 50% a saldo, quell’accordo vale tra le parti ma non c’è una procedura che cancella per legge il restante 50%. È opportuno formalizzare bene la transazione per evitare pretese future.

Oltre al piano attestato in senso tecnico, esistono altre forme di accordi stragiudiziali: – Accordi meramente privati: l’azienda può stipulare convenzioni di moratoria con i creditori, accordi bilaterali di riduzione del debito, ecc., senza nemmeno un’attestazione formale. Tali accordi sono validi ma ancora più fragili in caso di fallimento successivo (i pagamenti fatti potrebbero essere revocati se in periodo sospetto e se c’è scientia decoctionis, ecc.). Spesso, comunque, piccole intese private – ad esempio con un singolo fornitore – non verranno nemmeno toccate dal curatore se fisiologiche. – Accordi di standstill multi-creditore: nelle crisi corporate più grandi, è prassi siglare con le banche un accordo di moratoria (standstill) dove le banche si impegnano a non revocare fidi né agire, e nel contempo l’azienda fornisce maggiore trasparenza e magari paga solo interessi. Questo accordo solitamente prelude a un piano attestato o ad un concordato, e serve a congelare la situazione extragiudizialmente per qualche mese. Non ha efficacia legale per chi non firma, ma se le banche principali firmano, è già un risultato. – Ristrutturazioni fuori concorso seguite da adempimento regolare: se l’azienda riesce a pagare, benché in ritardo, tutti o la maggior parte dei creditori in base ad accordi bonari, può evitare qualunque procedura formale. È il best case scenario: la crisi viene superata senza lasciare strascichi. Naturalmente bisogna avere risorse sufficienti o nuovi apporti finanziari.

In sintesi, il piano attestato e gli accordi stragiudiziali sono l’arma preferibile quando c’è la possibilità concreta di soddisfare i creditori in misura significativa e questi ultimi sono collaborativi. Dal punto di vista del debitore, è la via meno traumatica: niente tribunale, niente pubblicità, continuità piena. Ma va usata con giudizio: se la situazione è troppo compromessa o i creditori troppo numerosi/disallineati, insistere su soluzioni stragiudiziali può far perdere tempo prezioso e peggiorare il dissesto. Ad esempio, se la Respiratori S.r.l. ha decine di fornitori che scalpitano e banche non disposte ad accordi, provare un piano attestato improbabile potrebbe farle sprecare mesi, per poi finire comunque in fallimento con più debiti di prima. Un bravo consulente saprà valutare la fattibilità di un risanamento stragiudiziale: in caso contrario, orienterà subito verso un concordato preventivo o simili.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII)

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (spesso detti “182-bis” dal vecchio articolo della legge fallimentare) sono la prima forma di procedura concorsuale mista: iniziativa volontaria del debitore, base contrattuale (accordo con una parte significativa dei creditori) ma efficacia estesa potenzialmente erga omnes grazie all’intervento del tribunale che omologa l’accordo. Si pongono a metà strada tra l’accordo puramente privato e il concordato preventivo.

Caratteristiche essenziali: – Devono essere accordati con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali (accordo standard ex art. 57 CCII). Questa soglia è ridotta a 30% in caso di accordo di ristrutturazione agevolato (introdotto dal D.Lgs. 83/2022, c.d. “Correttivo bis”) ma l’accordo agevolato al 30% vale solo se nessun creditore non aderente subisce dilazioni o stralci (in pratica, i pochi dissenzienti verrebbero pagati integralmente, per questo la legge consente di abbassare la soglia di adesione complessiva). – L’accordo può riguardare qualsiasi categoria di crediti; tuttavia, se tra i creditori ci sono il Fisco o enti previdenziali, è necessario includere una proposta di transazione fiscale/previdenziale e ottenere l’adesione anche di tali enti (pena la non omologabilità salvo eccezioni di cram-down fiscale se le condizioni di legge sono rispettate). – Una volta raggiunto l’accordo con la percentuale richiesta di creditori (formalizzato per iscritto, solitamente su un documento contrattuale unico con tutte le firme o adesioni separate), l’imprenditore presenta ricorso al tribunale per chiederne l’omologazione. Devono essere allegati: il testo dell’accordo, una relazione di un esperto indipendente che attesta la idoneità dell’accordo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni dalle scadenze (se già scaduti) o dall’omologazione . Questo vincolo (pagamento integrale degli estranei in 120 giorni) è importante: significa che chi non aderisce deve comunque essere pagato per intero e al massimo entro 4 mesi dall’omologa o dalla scadenza originaria se successiva. Ciò tutela i dissenzienti e distingue l’accordo dal concordato (nel concordato i dissenzienti possono essere falcidiati e vincolati, negli accordi no, a meno di procedure particolari che vedremo). – Il tribunale, previa verifica della regolarità e merito limitatamente alla relazione dell’esperto e alla percentuale di adesioni, omologa l’accordo con decreto. Con l’omologazione, l’accordo diviene efficace anche per i creditori aderenti dissenzienti appartenenti alle medesime categorie? Attenzione: nella forma base, l’accordo vincola solo i creditori aderenti. I dissenzienti restano estranei (ma dovranno comunque essere pagati per intero come visto). – Tuttavia, il CCII ha introdotto vari “tipi” speciali di accordi: – Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (c.d. cram-down): previsto per i creditori finanziari, permette che l’accordo abbia efficacia anche verso banche o intermediari non aderenti, se si raggiungono percentuali molto elevate tra i finanziari (almeno 75% di quella categoria) e l’accordo è approvato da un esperto nominato ad hoc (OCC). Questo strumento consente di superare le resistenze di poche banche dissenzienti imponendo loro l’accordo approvato dalla maggioranza qualificata. Ad esempio, se 4 banche su 5 (che detengono il 80% del credito finanziario) aderiscono al piano di ristrutturazione, la quinta banca potrebbe essere “crammata” dentro l’accordo purché il tribunale verifichi il rispetto delle condizioni eque (nessun pregiudizio maggiore di quello che subirebbe in fallimento). – Accordo di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO): è un istituto nuovo (art. 64-bis CCII) introdotto recependo la direttiva UE, simile a un concordato preventivo semplificato. Consente di presentare un piano di ristrutturazione anche senza il 60% di accordo, e di ottenere un’omologazione forzata cross-class come nel concordato, ma con meno formalità. Tuttavia, il PRO non è accessibile all’imprenditore “minore” e ha ambiti specifici. Di fatto, è una via di mezzo molto tecnica. – Accordo con riserva (o “in bianco”): l’imprenditore può depositare un ricorso per omologazione di accordo anche solo con prospettazione di trattative in corso, per ottenere immediatamente le misure protettive (art. 44 CCII). Entro 60 giorni dovrà presentare l’accordo definitivo. Questo strumento è parallelo al concordato con riserva: serve per bloccare i creditori mentre si finalizza l’accordo.

Perché utilizzare un accordo ex art. 57 CCII? I vantaggi, dal punto di vista del debitore, sono: – È meno oneroso e stigmatizzante di un concordato: non c’è voto di tutti i creditori, solo consenso di alcuni; i creditori estranei sono pagati per intero quindi non hanno motivo di opporsi aggressivamente. L’iter in tribunale è più snello, spesso senza neppure udienza se non ci sono opposizioni. – Può ottenere una protezione interinale simile a quella del concordato: dal giorno della pubblicazione del ricorso per omologa nel Registro Imprese, e fino all’omologazione, i creditori dissenzienti non possono iniziare o proseguire esecuzioni (art. 54 CCII). Quindi l’accordo produce uno stay come il concordato, bloccando i pignoramenti e le istanze di fallimento. Questa protezione però viene meno se l’omologa è rifiutata. – Consente di ristrutturare selettivamente: ad esempio, l’accordo può coinvolgere solo le banche (che fanno il 60% dei crediti) e lasciare fuori i fornitori pagandoli per intero a scadenza. In tal modo il “peso” del risanamento è sostenuto dalle banche mentre l’operatività con i fornitori prosegue regolarmente (questo scenario è tipico: si concordano con le banche moratorie o riduzioni di credito, e i fornitori si pagano regolarmente per non perdere forniture). – Con l’accordo ad efficacia estesa, si può imporre ai dissenzienti finanziari di stare alle condizioni pattuite dagli altri, evitando comportamenti opportunistici (free rider). – Si evitano le rigidità del concordato: ad esempio, non c’è obbligo di garantire una percentuale minima ai chirografari (nel concordato liquidatorio ci sarebbe il 20% minimo salvo impossibilità, qui no perché formalmente i non aderenti devono essere pagati full, e gli aderenti accettano riduzioni di loro spontanea volontà). – È compatibile con la continuità aziendale o la liquidazione, a seconda di come viene costruito: può prevedere la continuazione dell’attività (le banche ad esempio si accontentano di essere spalmate su 5 anni e l’impresa continua) oppure la cessione di asset per pagare i creditori (in forma simile a un concordato liquidatorio ma contrattuale).

Svantaggi: – Come detto, richiede la convinzione di almeno il 60% dei creditori (per valore). Non sempre facile da ottenere, a meno di concentrazione del debito. Se i creditori sono tanti, l’accordo diventa quasi un mini-concordato senza però potere di voto sui dissenzienti rilevanti. In tal caso tanto vale fare un concordato vero e proprio. – I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro termini brevi. Questo significa che l’azienda deve procurarsi le risorse per liquidare in breve tutti quelli che non aderiscono. Se l’adesione non è quasi totale, questa può essere una barriera: come paga integralmente i dissenzienti un’azienda già decotta? Solitamente lo fa usando finanza esterna (nuovi apporti) o liquidando alcuni beni non strategici. Se ciò non è possibile, l’accordo non regge e si opterà per concordato (dove anche i dissenzienti possono essere falcidiati). – C’è spazio per opposizioni: durante l’omologazione, eventuali creditori esclusi o dissenzienti possono proporre opposizione se ritengono che l’accordo li pregiudichi (ad es. contestando la veridicità delle attestazioni). Il tribunale può rifiutare l’omologa se l’accordo è stato concluso con frode o se non assicura il pagamento integrale degli estranei nei termini di legge. Tuttavia, in pratica, le opposizioni su accordi 182-bis sono meno comuni che nei concordati, proprio perché i dissenzienti vengono tutelati col pagamento integrale. – Se l’impresa non rispetta l’accordo omologato, i creditori tornano liberi di agire e l’accordo può costituire titolo esecutivo per i creditori aderenti (possono iniziare esecuzione senza ulteriori cause). Inoltre, il fallimento successivo entro 2 anni all’omologazione dell’accordo può comportare la revoca dell’omologa su istanza di un creditore o del PM, se emergono elementi di frode (art. 64 CCII). Quindi c’è un periodo di sorveglianza. – Non consente di liquidare l’azienda in deroga alle regole societarie come farebbe un concordato: ad esempio, se c’è da cedere un ramo d’azienda, serve comunque un atto concordato con eventuali organi sociali; non si hanno i poteri extra che il tribunale può dare nel concordato (tipo cessione di contratto senza consenso della controparte, ecc., funzioni accessorie che il concordato offre).

In conclusione, l’accordo di ristrutturazione dei debiti è un ottimo strumento se l’impresa riesce a costruire un consenso robusto con i suoi creditori principali, tipicamente con le banche. Dal punto di vista difensivo, una volta ottenuto il decreto di omologa, l’impresa guadagna protezione e tempo: i creditori minoritari sono placati dall’incasso integrale in breve, i maggiori si sono vincolati a dare ossigeno (spesso convertendo parte del credito in partecipazioni, o accettando tagli). È un compromesso che evita la parola “concordato/fallimento” e può salvare la reputazione. Nel nostro caso pratico, se la Respiratori S.r.l. riesce a far aderire banche e fornitori rappresentativi magari dell’70% dei debiti a un piano di rientro, potrebbe depositare un accordo in tribunale, pagare i piccoli creditori rimasti fuori entro 120 giorni e continuare l’attività senza l’onta di un concordato.

Va detto, comunque, che la pratica dei tribunali italiani in questi anni ha visto un numero di concordati preventivi ben superiore a quello degli accordi 182-bis, forse perché ottenere quella soglia del 60% non è semplice. Tuttavia, con la spinta data dal recepimento della direttiva UE, gli accordi stanno acquistando più centralità, specie con l’introduzione del cram-down sui finanziari (che risolveva un problema tipico: la banca dissenziente di minoranza che faceva saltare l’accordo). Quindi, per difendersi efficacemente, l’imprenditore deve sempre valutare questa opzione parallela al concordato, che in alcuni casi è preferibile.

Concordato preventivo

Il concordato preventivo è probabilmente la procedura concorsuale più nota (dopo il fallimento) ed è uno strumento principe per affrontare la crisi quando occorre una soluzione collettiva e giudiziale. A differenza degli accordi di ristrutturazione, il concordato è un procedimento complesso, con coinvolgimento di tutti i creditori, sotto la supervisione piena del tribunale e con un voto dei creditori. Serve per evitare la liquidazione giudiziale attraverso un accordo giudiziario tra il debitore e i creditori, che viene imposto a tutti se approvato dalle maggioranze di legge e omologato dal tribunale.

Tipologie di concordato: il CCII prevede principalmente: – il concordato in continuità aziendale (art. 84 CCII), quando è prevista la prosecuzione, diretta o indiretta, dell’attività d’impresa (l’azienda continua a operare, magari con ristrutturazione, oppure viene ceduta/investita in un terzo che la prosegue). – il concordato liquidatorio, volto essenzialmente a liquidare il patrimonio e distribuire il ricavato ai creditori (senza prosecuzione dell’attività, se non quella minima per vendere beni). – il concordato minore, riservato agli imprenditori minori nel sovraindebitamento (che è procedura distinta, vedremo a parte). – il concordato semplificato per liquidazione, già menzionato, come esito della composizione negoziata fallita (anch’esso senza voto, autorizzato dal giudice).

Focalizziamoci sul concordato preventivo “ordinario” per società fallibili: Presupposti: stato di crisi o insolvenza del debitore (non occorre più essere “in bonis”; si può accedere anche insolventi conclamati). Il debitore propone un piano che assicuri il soddisfacimento dei creditori, anche parziale, e indica le modalità (continuità, cessione beni, ecc.). Il piano può prevedere una suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei (ed è obbligatoria la separazione in classi per i creditori con garanzie prestati da terzi, per evitare che votino con interessi alterati). Ad esempio, spesso si classeggiano separatamente: banche ipotecarie, fornitori chirografari, Fisco, ecc.

Iter procedurale in sintesi: – L’imprenditore deposita la domanda di concordato presso il tribunale competente (luogo della sede principale). Può essere una domanda completa con piano e proposta fin dall’inizio, oppure una domanda “in bianco” (concordato con riserva, art. 44 CCII) indicando almeno i motivi di urgenza e depositando poi piano e proposta entro 60-120 giorni. – Il tribunale effettua un controllo di ammissibilità: verifica che siano presentati i documenti richiesti (bilanci, elenco creditori, relazione di un attestatore indipendente sulla fattibilità del piano e sulla ragionevole previsione di soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale), e che il piano non sia manifestamente inattuabile o la proposta inammissibile. Ad esempio, il piano deve garantire il pagamento integrale dei creditori privilegiati salvo consenso di questi a diversa soddisfazione (o salvo il test di migliore soddisfazione in continuità), e nel concordato liquidatorio deve garantire almeno il 20% ai chirografari (a meno che il patrimonio liquidato non consenta obiettivamente di più) – soglia questa confermata nel CCII. – Se supera il vaglio iniziale, il tribunale ammette il debitore alla procedura e nomina un Commissario Giudiziale, figura che sorveglia la gestione e riferisce ai creditori. Fissa anche la data dell’adunanza dei creditori. – Effetti immediati: dalla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro Imprese, scattano gli effetti protettivi: blocco delle azioni esecutive individuali, impossibilità di iniziare o proseguire cause di pagamento, divieto per i creditori anteriori di acquisire privilegi se non concordati (stay generale). L’impresa continua a operare sotto la gestione degli amministratori, ma con atti di ordinaria amministrazione; per gli atti straordinari serve l’autorizzazione del tribunale (o l’urgenza con convalida del Commissario). I contratti pendenti possono proseguire, ma il debitore può anche chiedere di sciogliersi da contratti troppo onerosi (con autorizzazione, pagando eventuale indennizzo a titolo di credito concorsuale). – Votazione: i creditori votano sulla proposta di concordato. Hanno diritto di voto tutti i chirografari e i privilegiati se vengono parzialmente falcidiati. La maggioranza richiesta è, in genere, la maggioranza dei crediti ammessi al voto (calcolata in percentuale di somme). Se ci sono classi, occorre che la maggioranza delle classi abbia approvato e che all’interno di ciascuna classe il sì raggiunga la maggioranza dei crediti di quella classe. Esistono comunque meccanismi di cram-down interclassi: il tribunale può omologare anche in presenza del voto contrario di una o più classi, purchéalmeno una classe di creditori non privilegiati abbia votato a favore e il piano superi il cosiddetto “fairness test” e “best interest test” – vale a dire che i creditori dissenzienti non ricevano un trattamento deteriore rispetto a quello di eventuali classi di rango inferiore e che ricevano comunque non meno di quanto otterrebbero in caso di liquidazione . Questo concetto di cross-class cram down è stato introdotto col D.Lgs. 83/2022 in attuazione della direttiva UE, ed è una novità importante: in passato bastava la maggioranza per classi, ora è possibile forzare l’omologazione nonostante il dissenso di classi alte, se si soddisfano certe condizioni di equilibrio (ad esempio, la giurisprudenza ha già applicato questo: Tribunale di Torino, 17 luglio 2025 ha omologato un concordato in continuità malgrado il dissenso di una classe di crediti erariali, ritenendo rispettato il principio che quei crediti non fossero trattati peggio dei creditori di rango inferiore ). In pratica, il concordato preventivo oggi permette di superare il veto di minoranze qualificate, garantendo però che nessuno sia trattato ingiustamente rispetto agli altri secondo la relative priority rule mitigata. – Omologazione: se i creditori approvano (o comunque sussistono le condizioni per cram-down giudiziale), il tribunale procede all’omologazione, verificati d’ufficio alcuni requisiti (assenza di frodi, meritevolezza del debitore, ecc.). In fase di omologa, eventuali creditori dissenzienti possono proporre opposizione, adducendo ad esempio che il piano non rispetta la best interest test (di norma si produce una perizia sul valore di liquidazione che quantifica il minimo dovuto ai creditori). Se tutto è a posto, il tribunale emette sentenza di omologazione, che rende il concordato vincolante per tutti i creditori anteriori. Da quel momento, il debitore (sotto vigilanza del commissario, che diventa liquidatore se c’è liquidazione di beni) esegue il piano. Se il debitore in bonis non esegue poi il concordato, si potrà arrivare a una risoluzione o a un fallimento di conversione.

Concordato in continuità vs liquidatorio: la distinzione è cruciale: – Continuità: l’azienda viene mantenuta viva (dal debitore stesso o tramite un affitto d’azienda a un terzo che la continuerà). In questo caso, la legge consente più flessibilità: ad esempio è possibile anche non pagare integralmente i creditori privilegiati se ciò è necessario per il piano e se si assicura a quei creditori il valore di mercato dei beni su cui hanno privilegio (si applica la regola della soddisfazione non inferiore al valore di liquidazione dei beni, ma con possibili ristrutturazioni del debito residuo). Inoltre, in continuità, è consentito soddisfare i creditori anche oltre l’anno dall’omologa. Il beneficio della continuità è che i creditori chirografari possono sperare in una soddisfazione migliore grazie alla prosecuzione del business (ad esempio, incassando utili futuri). A loro tutela, il CCII prevede che in concordato in continuità l’attestatore dichiari che il piano non è peggiorativo rispetto alla liquidazione e che i creditori riceveranno almeno quanto il valore di liquidazione dei beni (principio di miglior soddisfazione). – Liquidatorio: il piano concordatario si limita a vendere i beni (anche l’azienda in blocco, ma senza impegno di continuità) e distribuire il ricavato. Qui i creditori chirografari debbono ricevere almeno il 20% (salvo eccezioni). Inoltre il piano deve indicare un valore di liquidazione dei beni espresso e rispettare rigorosamente le cause legittime di prelazione (non si può ridurre un credito privilegiato se non col suo consenso o offrendo beni alternativi di pari valore).

Vantaggi del concordato per il debitore: – È uno scudo potente contro i singoli creditori: blocca i pignoramenti e le azioni (nessuno può andare in esecuzione o chiedere fallimento mentre pende il concordato), fornendo un unico tavolo per la trattativa. – Permette di ristrutturare l’indebitamento anche senza il consenso di tutti i creditori: basta raggiungere le maggioranze di legge. È dunque lo strumento da usare quando vi sono molti creditori e non c’è accordo unanime. – Offre la possibilità di cancellare parte dei debiti: i creditori chirografari possono essere pagati in percentuale e la quota non pagata è annullata per effetto dell’omologa. Ad esempio, con un concordato liquidatorio i fornitori potrebbero ricevere solo 30 cent per euro di credito, ma accettando la procedura e incassando quella percentuale, il restante 70 cent è perduto e nessuno potrà più pretenderlo. Questo effetto esdebitatorio a livello di società è fondamentale per ripartire puliti (anche se, attenzione, la società una volta eseguito il concordato liquidatorio spesso viene comunque sciolta; se è un concordato in continuità, invece, l’azienda prosegue con un debito ridotto). – L’imprenditore rimane, nella maggior parte dei casi, alla guida durante la procedura (a differenza del fallimento dove viene estromesso). Salvo casi di abuso o frode, il debitore conserva l’amministrazione sotto sorveglianza. Ciò consente di traghettare l’impresa attraverso la crisi mantenendo rapporti con clienti, gestendo i dipendenti, ecc. Il commissario di solito non sostituisce il management, a meno di condotte scorrette. – Il concordato può includere strumenti vari: trattamenti diversificati per creditori, cessione di beni specifici ai creditori (dazione in pagamento), offerte concorrenti di terzi per acquisire l’azienda (concordato con offerta concorrente: il CCII consente che, in certi casi di concordato liquidatorio con offerta di terzo acquirente, possano presentarsi offerte concorrenti per miglior beneficio dei creditori). Insomma, è una procedura “aperta” a soluzioni creative pur nel perimetro legale. – Transazione fiscale: come già detto, anche l’erario e gli enti previdenziali possono essere falcidiati nel concordato, purché aderiscano alla proposta. Se non aderiscono, c’è la possibilità (introdotta dal 2021) di cram-down fiscale: il tribunale può omologare ugualmente la falcidia di IVA e ritenute se ritiene la soddisfazione del Fisco nel concordato non inferiore a quella che avrebbe in caso di fallimento . Questo elimina il potere di veto che in passato aveva il Fisco su IVA/ritenute. – Fresh money prededucibile: eventuali nuovi finanziamenti concessi durante il concordato (con autorizzazione del giudice) sono prededucibili, ossia verranno rimborsati prima di ogni altro debito concorsuale. Ciò aiuta a trovare finanziatori (a volte soci stessi o banche) disposti a finanziare la prosecuzione dell’attività durante la procedura, sapendo di avere priorità di rimborso.

Svantaggi e rischi del concordato: – Procedura costosa e complessa: servono consulenti esperti, attestatore, avvocati, e si pagano contributo unificato e spese di giustizia. Inoltre, la gestione sotto il tribunale è formalizzata e ci sono diversi adempimenti. Il commissario ha diritto a un compenso. Insomma, è un processo non leggero per l’azienda. – Durata: un concordato può durare molti mesi (dalla presentazione all’omologa spesso passano 6-12 mesi) e poi l’esecuzione del piano può durare anni (ad esempio, pagamenti dilazionati a 5 anni). Durante questo tempo l’impresa è “concordataria”, uno status che spesso comporta difficoltà: gli operatori di mercato sono diffidenti a contrattare, può essere complicato ottenere credito di firma, ecc., anche se la legge tutela i contratti in corso. – Perdita parziale di autonomia: atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione del giudice (es. vendere un bene, accendere un nuovo finanziamento ipotecario, ecc.), e c’è un’occhiuta vigilanza su tutto. Se gli amministratori non cooperano o sbagliano, il tribunale può revocare la procedura e dichiarare il fallimento. – Esito incerto: il concordato può fallire in vari modi – ad esempio se i creditori non approvano (voto negativo), o se emergono irregolarità e il tribunale lo dichiara inammissibile, o se durante la procedura il debitore viola norme (pagando di nascosto qualcuno, aggravando il dissesto, ecc.). In tal caso, spesso la conseguenza è diretta: viene dichiarata la liquidazione giudiziale (fallimento). Quindi per l’imprenditore è un po’ l’ultima spiaggia: se non riesce, di solito finisce peggio. – Effetti su garanti e soci: il concordato non copre i creditori nei confronti di eventuali coobbligati o fideiussori. Ad esempio, se i soci avevano garantito un debito bancario, anche se la banca accetta 50% nel concordato, potrà in teoria escutere il garante per il restante 50% (salvo patti contrari). Questo mette pressione sui soci garanti, che potrebbero subire azioni personali. C’è da dire che, spesso, come condizione di adesione al concordato, banche e garanti si accordano per stralciare anche le fideiussioni (ma non è automatico). – Responsabilità penale: l’accesso al concordato non ferma eventuali indagini per reati precedenti. Se l’imprenditore ha commesso atti di bancarotta fraudolenta prima, la procedura concorsuale farà emergere quelle condotte e anzi il commissario/curatore ha obbligo di segnalarle. Ciò non è uno “svantaggio” del concordato di per sé (è giusto così), ma da un punto di vista pratico, gli amministratori disonesti spesso preferiscono non aprire un concordato per non far venire a galla certi scheletri: preferiscono soluzioni stragiudiziali opache o la fuga dai creditori.

In definitiva, il concordato preventivo è lo strumento di difesa principe quando l’obiettivo è evitare il fallimento salvando l’azienda (o parte di essa), scaricando sul passato un sacrificio ai creditori, ma garantendo loro comunque trasparenza e il miglior ricavato possibile. Nel caso della nostra società di respiratori, se la situazione debitoria è troppo pesante e non c’è accordo stragiudiziale fattibile, un concordato in continuità potrebbe permettere di continuare la produzione di dispositivi salvavita, riducendo il debito a un livello sostenibile. Ad esempio, la società potrebbe proporre ai creditori chirografari il 40% in 5 anni, pagare i debiti fiscali con un stralcio, far intervenire magari un investitore che apporta liquidità, e così evitare la chiusura. I creditori, dal canto loro, preferiranno prendere 40% con l’azienda viva che non magari il 10% in caso di fallimento e vendita all’asta dei macchinari. Se però i creditori ritengono che il concordato offra meno di quanto otterrebbero dal fallimento (es. perché il piano sottostima certi valori o perché non si fidano della continuità), potrebbero votare contro. Ecco perché un concordato ben riuscito richiede preparazione tecnica e negoziazione ancor prima del voto (spesso si sonda il terreno con i maggiori creditori per presentare un piano accettabile).

Un cenno sul concordato semplificato: come anticipato, è una procedura introdotta per i casi in cui la composizione negoziata fallisce, e consente di chiedere al tribunale l’omologa di un concordato liquidatorio senza votazione dei creditori. È dunque uno strumento di “emergenza” quando l’azienda è decotta e non c’è tempo o possibilità di organizzare un concordato preventivo normale. Il tribunale valuta la proposta e, se la giudica più conveniente del fallimento per i creditori, la omologa d’ufficio . I creditori potranno solo eventualmente opporsi in sede di omologa, ma non votano. Questa procedura è stata utilizzata raramente finora (anche perché se c’è una minima chance di continuità, conviene un concordato ordinario). Resta però un’ultima risorsa utile: consente almeno di gestire la liquidazione tramite il tribunale ma sotto il controllo proponente del debitore (che magari propone la vendita di asset a certi valori, etc.), invece di subire un fallimento puro. Dal 2024, come visto, il legislatore ha evitato che il concordato semplificato si sommi ad altre procedure in parallelo .

Liquidazione giudiziale (ex Fallimento)

La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale che chiude la vita dell’impresa insolvente, realizzandone il patrimonio a favore dei creditori, secondo le regole di legge. Fino al 2022 era denominata fallimento (termine ancora di uso comune e presente in molte norme penali e civili transitorie).

Quando si arriva alla liquidazione giudiziale? Quando l’impresa è insolvente e: – non ha chiesto o ottenuto misure protettive mediante altre procedure (concordato, accordo) oppure, – tali procedure sono state tentate e sono fallite (un concordato non ammesso, revocato o non omologato, etc.), – oppure l’imprenditore non ha proprio cercato di affrontare la crisi e un creditore o la procura chiede il fallimento.

La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale viene pronunciata dal tribunale su ricorso del debitore stesso (che può autocandidarsi al fallimento, opzione a volte scelta per mettere fine alle agonie e far scattare l’esdebitazione postuma), su istanza di uno o più creditori, oppure su istanza del pubblico ministero (ad esempio se emergono situazioni di insolvenza clamorose o irregolarità gravi). Devono sussistere: – lo stato d’insolvenza (inadempimenti gravi, mancanza di mezzi per pagare, ecc.), – la qualifica di soggetto fallibile (imprenditore commerciale sopra soglie di sovraindebitamento, oppure società commerciali di capitali o di persone, esclusi enti pubblici e piccoli imprenditori), – la sede in Italia (criteri di giurisdizione).

Effetti per l’azienda e gli amministratori: – La società perde la disponibilità e amministrazione del patrimonio: subentra il Curatore, nominato dal tribunale, che diventa l’organo gestore di tutti i beni dell’impresa, con poteri di amministrazione e vendita. – Gli amministratori decadono (o il liquidatore cessa i poteri). Se era una società, gli organi sociali rimangono in vita solo per eventuali adempimenti formali (il fallimento non estingue la persona giuridica immediatamente, ma ne spossessa gli amministratori). – Si forma il passivo: i creditori devono insinuarsi al passivo presentando domanda. Un Giudice Delegato sovraintende la procedura e con il curatore verifica i crediti, formando lo stato passivo. Dopo di che, il curatore procede a liquidare attivo (vende beni mobili, immobili, crediti, eventuali rami d’azienda). – I contratti pendenti sono gestiti dal curatore: può scioglierli o mantenerli (indennizzando la controparte se li scioglie). I dipendenti sono licenziati ma possono chiedere al Fondo di Garanzia TFR e ultime retribuzioni. – La procedura può durare anni, a seconda della complessità (soprattutto se ci sono contenziosi su crediti, cause risarcitorie attivate dal curatore, etc.). Periodicamente il curatore ripartisce somme ai creditori secondo l’ordine dei privilegi e delle cause di prelazione: prima il ricavato va ai creditori prededucibili (spese di procedura e nuovi crediti sorti in procedura), poi ai privilegiati e garantiti (nei limiti dei beni su cui vantano garanzia), infine ai chirografari in proporzione. – Al termine, viene chiesta la chiusura della liquidazione. La società fallita, se è una persona giuridica, viene cancellata dal registro imprese e si estingue.

La liquidazione giudiziale è quindi la “capitolazione” della società. Dal punto di vista del debitore e dei suoi gestori, quali sono gli aspetti da considerare? – È inevitabilmente punitiva verso l’imprenditore: si perde il controllo e l’azienda viene spenta, salvo ipotesi di esercizio provvisorio. Vi è uno stigma (ancorché si sia eliminata la parola “fallito”, le conseguenze pratiche restano). Gli amministratori possono subire azioni di responsabilità dal curatore e potenziali incriminazioni per bancarotta (ne parliamo nella sezione penale). I soci perdono il capitale residuo e probabilmente qualunque rimborso (i soci sono ultimi in graduatoria, solitamente non prendono nulla in fallimento). – Talvolta necessaria: paradossalmente, quando un’impresa non è più in grado di operare e non c’è speranza di risanamento, chiedere subito la liquidazione giudiziale può limitare i danni. Si evita che i beni vengano dispersi in tentativi vani, si blocca la corsa caotica dei creditori e si demanda a un organo pubblico la gestione equa. Per questo la legge punisce chi tarda troppo: un amministratore che non richiede il fallimento pur sapendo l’insolvenza può aggravare il dissesto e incorrere in responsabilità (vedi art. 2486 c.c. e bancarotta semplice). – Esercizio provvisorio: in alcuni casi il tribunale dispone che il curatore continui temporaneamente l’attività d’impresa per evitare perdita di valore (ad es. completare commesse in corso, preservare l’avviamento per vendere l’azienda in blocco). Questo è un istituto importante: può capitare che la società di respiratori fallisca ma il curatore continui a produrre (magari usando i dipendenti per finire un ordine per una ASL) così da vendere l’azienda come business funzionante a un concorrente o investitore. L’esercizio provvisorio tutela i creditori perché massimizza il ricavato dalla vendita (un’azienda in funzione vale di più che spezzettata in macchinari). Tuttavia, è il tribunale a decidere e di solito serve la prospettiva concreta di una vendita. – Esdebitazione: novità cruciale per il debitore onesto. Dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, l’ex imprenditore (persona fisica) o l’ex socio illimitatamente responsabile può chiedere l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui non soddisfatti . Questo istituto, introdotto prima nel 2015 e ora confermato dal CCII (artt. 278 e ss.), consente a chi ha collaborato lealmente e non ha frodato di ottenere una sorta di fresh start: tutti i debiti rimasti vengono cancellati. Per le società invece non ha senso parlare di esdebitazione perché la società si estingue; ma per i soci di società di persone è fondamentale. Attenzione: è esclusa l’esdebitazione per i debiti derivanti da mala gestio o illecito (es: risarcimenti danni da fatto doloso). Inoltre, il CCII prevede perfino un’esdebitazione di diritto immediata per il debitore meritevole che non ha niente da offrire ai creditori (c.d. esdebitazione del nullatenente, art. 282 CCII): se uno è nullatenente e il fallimento non produce attivo apprezzabile, può chiedere subito di essere liberato dai debiti, come misura di clemenza per ripartire. – Azioni del curatore: dal punto di vista difensivo, occorre considerare che il curatore ha poteri per recuperare attivo: azioni revocatorie (per far annullare pagamenti o atti dispositivi fatti prima del fallimento che hanno danneggiato la par condicio), azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci (per atti di mala gestione che hanno aggravato la situazione), azioni contro i soci (se non hanno versato i decimi del capitale sociale, etc., o se c’era obbligo di finanziamento), azioni risarcitorie contro terzi (banche che hanno abusato del credito, ecc., anche se sono ipotesi complesse). Quindi, la liquidazione giudiziale può dare il via a un contenzioso ampio. Un amministratore deve essere consapevole che la sua condotta pregressa verrà passata al setaccio: se ha privilegiato qualcuno, se ha distolto beni, se ha tardato a convocare soci per perdite, tutto emergerà.

In sintesi, la liquidazione giudiziale è l’extrema ratio. Dal punto di vista del debitore/imprenditore, non è tanto uno strumento da “usare per difendersi”, quanto piuttosto un evento da gestire se inevitabile. “Difendersi” in caso di fallimento significa: – Cooperare con gli organi della procedura per evitare guai peggiori (ad esempio non ostacolare il curatore: l’omessa collaborazione è reato di bancarotta semplice; mentire o occultare beni è bancarotta fraudolenta). – Eventualmente, presentare reclamo contro la sentenza di fallimento se si ritiene ingiusta (ad esempio se non c’era insolvenza o se il creditore istante era pagato). – Prepararsi a eventuali azioni di responsabilità e difendersi provando di aver agito correttamente (ad es. l’amministratore che può dimostrare di aver adottato assetti adeguati e di aver tentato il possibile per il risanamento, potrebbe evitare la condanna risarcitoria per aggravamento del dissesto). – Richiedere l’esdebitazione al momento opportuno per avere sollievo dai debiti residui personalmente (questo vale per l’imprenditore individuale o i soci; per la società in sé è irrilevante). – Se l’impresa ha un nucleo valido, valutare offerte di acquisto: il fallimento non significa che tutto vada perso, magari un concorrente acquista il marchio o i brevetti. I soci potrebbero perfino tentare di riacquistare l’azienda all’asta (in forma indiretta, tramite una newco, se consentito). Ovviamente devono farlo con trasparenza e a valori di mercato.

Per tornare al nostro esempio, se la Respiratori S.r.l. proprio non ha vie di scampo e i debiti superano di gran lunga il valore aziendale, forse la scelta più razionale per l’amministratore (anche per evitare guai penali) è presentare istanza di liquidazione giudiziale. Il tribunale dichiara il fallimento, il curatore troverà magari un acquirente per i macchinari o per il magazzino di maschere PAPR, i creditori riceveranno quel poco che c’è. L’amministratore, dopo aver cooperato, chiederà di essere esdebitato per non avere più addosso eventuali garanzie personali escusse (nota: l’esdebitazione non libera i fideiussori verso i creditori, libera solo il fallito dai crediti concorsuali). Non è uno scenario ideale, ma a volte è l’unico realistico. Per questo la guida sin qui ha esplorato tutte le possibili alternative per evitare la liquidazione giudiziale; tuttavia, è importante sottolineare che non sempre evitarla è la scelta migliore. In certi casi trascinare un’azienda morta-vivente in procedure di concordato improbabili può peggiorare la situazione per tutti, mentre un fallimento rapido e ben gestito potrebbe soddisfare prima i creditori e chiudere la vicenda (con costi minori, ad esempio evitando i costi di un lungo concordato in perdita). Ogni caso concreto va valutato con professionalità.

Procedure di sovraindebitamento: concordato minore, ristrutturazione del consumatore, liquidazione controllata

Per completezza, trattiamo brevemente gli strumenti analoghi al concordato e al fallimento destinati ai soggetti non fallibili (sovraindebitati). Qualora la nostra impresa di respiratori fosse in realtà una piccola impresa (sotto le soglie viste) o un ditta individuale artigiana non fallibile, oppure se parliamo di debiti personali dell’imprenditore come garante, entrano in gioco queste procedure semplificate:

  • Concordato minore: regolato dagli artt. 74-83 CCII, è simile al concordato preventivo ma dedicato agli imprenditori minori, ai professionisti, agli enti non profit, ecc. Si chiama “minore” perché ha alcune semplificazioni: ad esempio, non prevede necessariamente la fase del voto in adunanza (i creditori possono esprimere il dissenso individualmente e se non lo fanno si considera consenso), è gestito dall’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) invece che da un commissario giudiziale nominato ad hoc, e può essere proposto solo se c’è continuità oppure se c’è apporto di risorse esterne nel caso di liquidatorio (per evitare che microimprese scarichino tutti i debiti senza dare nulla di proprio). La logica è analoga: il debitore propone di pagare una % ai creditori con un piano e ottenere l’omologa dal giudice. Serve l’adesione del 60% dei crediti, salvo cram-down se il giudice ritiene la proposta equa. Il concordato minore è la “via d’uscita onorevole” per il piccolo imprenditore sovraindebitato che vuole evitare la liquidazione integrale e magari continuare l’attività.
  • Piano di ristrutturazione del consumatore (prima chiamato piano del consumatore): art. 67-73 CCII, riservato ai consumatori (persone fisiche non fallibili che hanno debiti personali). È una procedura che non richiede voto dei creditori: il debitore propone un piano di pagamento parziale rateizzato dei propri debiti personali e il tribunale (su valutazione dell’OCC) può omologarlo se fattibile e se il debitore è meritevole (cioè l’indebitamento non è dovuto a sua colpa grave, dolo o colpa nel contrarre i debiti). È il tipico strumento per famiglie sovraindebitate (es. troppe carte di credito, debiti per perdita lavoro) – meno rilevante nel contesto aziendale se non per l’imprenditore come persona fisica per i debiti estranei all’impresa.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato: art. 268-277 CCII. Equivale al fallimento per chi non può essere dichiarato fallito. Viene nominato un liquidatore (spesso l’OCC stesso) che liquida il patrimonio del debitore sovraindebitato e distribuisce il ricavato ai creditori. Si chiude con un decreto di chiusura e può esserci l’esdebitazione per il debitore persona fisica. Ad esempio, un piccolo artigiano con debiti può ricorrere a liquidazione controllata per liberarsi dei debiti residuali in cambio di consegnare tutti i beni ai creditori.
  • Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: come nel fallimento, se il soggetto non ha nulla da dare, può ottenere l’esdebitazione immediata a certe condizioni, un condono giudiziale dei debiti personali.

Nel caso del nostro imprenditore di respiratori, se fosse un artigiano sotto soglia o la società fosse una SNC piccola, potrebbe utilizzare il concordato minore o la liquidazione controllata invece del concordato preventivo/fallimento. La sostanza non cambia molto: gli strumenti sono simili ma con procedura più leggera e tarata su soggetti piccoli.

Difendersi in queste procedure significa far valere la meritevolezza e sfruttare le opportunità di esdebitazione. Ad esempio, nel concordato minore non serve coinvolgere il 20% di chirografari minimo come nel concordato ordinario, e si guarda molto alla condotta del debitore (se ha causato volontariamente il sovraindebitamento, il giudice può rigettare). Va segnalato che la giurisprudenza ha in passato concesso esdebitazioni anche a ex imprenditori individuali che avevano accumulato debiti, permettendo loro di ripartire da zero. L’importante è dimostrare buona fede: non aver truccato le carte, non aver sperperato consapevolmente, ecc. Ad esempio, se l’imprenditore ha accumulato debiti fiscali perché i clienti pubblici non lo pagavano e ciò lo ha travolto, la sua meritevolezza è salva; se invece ha fatto la bella vita evadendo e poi chiede lo sconto, probabilmente sarà negata.

Abbiamo così esaminato l’intero ventaglio di strumenti giuridici per affrontare i debiti dell’impresa, dalle soluzioni negoziali a quelle concorsuali. La prossima sezione analizzerà i profili di responsabilità degli amministratori e i possibili risvolti penali, aspetti fondamentali per “difendersi” non solo dalle pretese economiche ma anche dalle conseguenze legali delle proprie azioni od omissioni durante la crisi.

Responsabilità degli amministratori e aspetti penali nella crisi d’impresa

Quando un’azienda scivola nell’insolvenza, la posizione degli amministratori (o dei soci che gestiscono, nelle società di persone) diventa molto delicata. Da un lato, essi possono incorrere in responsabilità civili verso la società, i creditori e i terzi se non hanno gestito correttamente la fase di crisi. Dall’altro, certe condotte legate all’insolvenza possono configurare veri e propri reati (i cosiddetti reati fallimentari, come la bancarotta). Un amministratore che voglia “difendersi” non solo deve cercare di salvare l’azienda, ma anche preservare se stesso da azioni di responsabilità e procedimenti penali. Esaminiamo dunque: – La responsabilità civile degli amministratori verso società e creditori in caso di mala gestio durante lo stato di crisi/insolvenza. – I principali reati connessi all’insolvenza (bancarotta fraudolenta e semplice, altre fattispecie) e come evitarli. – La responsabilità dei soci (in particolare nelle società di persone o per i soci che abbiano garantito debiti) e dei garanti. – Eventuali profili di responsabilità penale tributaria correlati, già in parte toccati nella sezione debiti fiscali.

Responsabilità civile degli amministratori verso la società e i creditori

Gli amministratori di società hanno per legge l’obbligo di gestire l’impresa con diligenza e correttezza, nell’interesse sociale e tenendo conto degli interessi dei creditori quando la società si avvicina all’insolvenza. In particolare, quando emerge una causa di scioglimento (es: perdita del capitale oltre il terzo senza ricostituzione, ai sensi degli artt. 2447 o 2482-ter c.c., oppure impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, ecc.), gli amministratori devono limitarsi a compiere atti conservativi e non aggravare il dissesto . Questo dovere è scolpito nell’art. 2486 c.c.: dopo lo scioglimento della società (o anche solo dopo essersi manifestata una causa di scioglimento), gli amministratori non possono compiere “nuove operazioni” estranee alla conservazione del patrimonio sociale; se violano tale divieto, rispondono personalmente dei danni arrecati.

La riforma del diritto della crisi ha rafforzato questa disciplina introducendo nell’art. 2486 c.c. un terzo comma che definisce una presunzione di danno: quando accertata la responsabilità degli amministratori per aver operato in violazione dei doveri dopo la causa di scioglimento, «il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione della carica o all’apertura della procedura concorsuale e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti o da sostenere secondo un criterio di normalità dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione» . Inoltre, se le scritture contabili mancano o sono inattendibili, il danno si presume uguale alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura concorsuale . In parole semplici: – Si prende il patrimonio netto (attività meno passività) al momento in cui la società avrebbe dovuto sciogliersi (ad esempio quando il capitale è andato sotto zero). – Si confronta con il patrimonio netto al momento in cui l’amministrazione ha cessato (o al fallimento). – La diminuzione (al netto dei costi di liquidazione fisiologici) è il danno che si imputa agli amministratori, salva loro prova contraria.

Questa norma, introdotta dall’art. 378 CCII nel 2020, facilita enormemente le cause di responsabilità: non serve provare in dettaglio quali atti hanno causato quanto danno; basta dimostrare che c’è stato aggravamento del dissesto dopo il momento in cui dovevano fermarsi, e la legge quantifica il danno in base ai bilanci (o, se non ci sono, in base allo sbilancio fallimentare). Gli amministratori possono tentare di provare che il danno è diverso (ad es. che anche se il patrimonio netto è peggiorato, ciò è dovuto a fattori indipendenti dalle loro scelte), ma è una prova difficile.

La Cassazione ha avallato un orientamento molto severo: violare il dovere di non aggravare il dissesto comporta responsabilità quasi oggettiva verso i creditori sociali, senza bisogno di dimostrare dolo o colpa specifica, essendo sufficiente che gli amministratori fossero consapevoli della causa di scioglimento e abbiano compiuto nuove operazioni pregiudizievoli . In una pronuncia del 2023, la Suprema Corte (sent. n. 6893/2023) ha ribadito che gli amministratori di S.r.l., in presenza di causa di scioglimento ex art. 2484, sono responsabili verso i creditori sociali per gli atti di gestione non conservativi compiuti dopo, e che tale responsabilità opera su base extracontrattuale peculiare, non riconducibile al 2043 c.c. ma comunque slegata dalla prova di uno specifico fatto illecito distinto dall’inadempimento del dovere legale . In pratica: se tu amministratore continui l’attività oltre il dovuto e ciò porta a un buco maggiore, devi risarcire i creditori del peggioramento, punto.

Cosa significa in concreto per il nostro amministratore? Poniamo che la Respiratori S.r.l. avesse perso più di 1/3 del capitale e fosse sotto il minimo legale già a fine 2024, ma gli amministratori non hanno convocato l’assemblea per ricapitalizzare o liquidare e hanno continuato a operare nel 2025 contraendo nuovi debiti verso fornitori. Arriva il fallimento nel 2025 con patrimonio netto negativo di –100. Se nel 2024 alla data della perdita capitale il patrimonio netto era –20, l’aggravamento è di 80. Gli amministratori rischiano una causa dal curatore per 80 (presunto danno) da risarcire ai creditori in solido fra di loro . Potranno difendersi magari dicendo che quei –80 sarebbero maturati comunque, o che in realtà parte di quello sbilancio sono costi di liquidazione inevitabili da dedurre, ecc., ma intanto l’impianto accusatorio è delineato.

Da notare che la responsabilità qui è verso la società e indirettamente i creditori (in caso di fallimento, la legittimazione passa al curatore ex art. 255 CCII, vecchio art. 146 l.f., che cumula l’azione sociale e quella dei creditori). I creditori sociali individualmente possono agire solo in via residuale (ex art. 2394 c.c. per le S.p.A. e applicabile alle S.r.l.), se il patrimonio sociale è insufficiente a soddisfarli e la società/curatore non agisce.

Oltre al caso dell’aggravamento del dissesto, vi sono altre possibili responsabilità: – Responsabilità per violazione degli obblighi gestori generali (art. 2392 c.c. per S.p.A., art. 2476 per S.r.l.): se gli amministratori hanno compiuto atti di mala gestio, false comunicazioni, pagamenti preferenziali lesivi del patrimonio, ecc., la società (o il curatore) può chiedere i danni. – Responsabilità verso i terzi ex art. 2395 c.c.: se un amministratore con dolo o colpa causa danno diretto a un terzo (esempio classico, false comunicazioni sociali che inducono un fornitore a fare credito e poi fallisce tutto), il terzo può chiedere risarcimento extracontrattuale. Queste cause sono meno comuni, ma possibili. – Responsabilità dei sindaci o revisori: anche gli organi di controllo potrebbero essere chiamati in causa se non hanno segnalato per tempo la crisi o se non hanno vigilato sugli amministratori (in alcune pronunce i sindaci sono stati ritenuti corresponsabili di pagamenti preferenziali autorizzati tacitamente, ecc.). Dunque, dal punto di vista difensivo, coinvolgere i sindaci tempestivamente segnalando le difficoltà li rende partecipi e potrebbe mitigare i loro rilievi: ricordiamo che dal 2019 i sindaci/revisori hanno il dovere di segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di sintomi di crisi ex art. 14 CCII, e se ignorati possono informare l’OCRI (finché c’era) o incentivare la comp. negoziata. Se i sindaci fanno la segnalazione e gli amministratori non agiscono, la posizione di questi ultimi peggiora assai (grave irregolarità).

Soci di S.r.l. o di S.p.A.: di solito non rispondono dei debiti sociali (principio di autonomia patrimoniale perfetta). Tuttavia possono emergere profili di responsabilità: – Soci amministratori di fatto: se il socio (o un terzo) ha di fatto diretto la società (amministratore di fatto), risponde alla pari dell’amministratore di diritto verso società e creditori. Attenzione quindi a soci di maggioranza ingerenti o consulenti che di fatto impartiscono ordini. – Obblighi di versamento: se il socio non ha versato interamente il capitale sottoscritto, il curatore lo chiamerà a versare (responsabilità contrattuale da socio). – Finanziamenti postergati: se il socio aveva prestato denaro alla società in crisi invece di capitalizzarla, quel credito è postergato (art. 2467 c.c.) e il curatore non lo paga finché non paga gli altri. Non è una responsabilità in senso di risarcimento, ma il socio perde diritto a riprendere i suoi soldi prima degli altri. – Distribuzione utili fittizi: se i soci hanno approvato bilanci con utili inesistenti e li hanno prelevati, devono restituirli (art. 2433 c.c. e segg.); e se la società fallisce, il curatore li escute. – Azioni di mantenimento patrimoniale: in casi estremi, la giurisprudenza ha ipotizzato una sorta di responsabilità dei soci se svuotano scientemente la società lasciando insolvenze (teoria dell’abuso della personalità giuridica). In Italia non c’è una norma generale di “piercing the corporate veil” come in altri ordinamenti, ma in alcune situazioni (es. società sottocapitalizzata usata per frodare creditori) si è cercato di far rispondere i soci per abuso di forma societaria. Sono ipotesi limite e complesse.

Come difendersi da azioni di responsabilità? La miglior difesa è la prevenzione: un amministratore deve: – Attivarsi tempestivamente di fronte a perdite rilevanti: convocare l’assemblea, informare i soci e, se il patrimonio netto è sottozero, non proseguire l’attività senza reagire (o si ricapitalizza, o si liquida, o oggi si ricorre a strumenti come la composizione negoziata). – Documentare le proprie scelte: tenere verbali del CdA, pareri esperti. Se l’amministratore può dimostrare di aver tentato ragionevolmente di invertire la tendenza (magari adottando un piano di risanamento credibile) e che certi atti erano nella prospettiva di salvare l’impresa, può difendersi dicendo che le operazioni non erano nuove e imprudenti ma atti dovuti nell’interesse anche dei creditori. – Evitare favoritismi: non pagare un creditore a scapito di tutti gli altri quando già si è insolventi (questa condotta è potenzialmente bancarotta preferenziale, oltre che in sede civile violazione della par condicio). – Informare costantemente i creditori delle intenzioni e non tacere la crisi: ad esempio, se concorda con tutti di fermare i pagamenti per 3 mesi per predisporre un concordato, potrebbe giustificare l’inerzia come scelta condivisa e mitigare l’accusa di aggravamento (perché magari senza quell’attesa i beni sarebbero stati svenduti di corsa). – Assetti adeguati: come accennato, l’art. 2086 c.c. impone di dotare la società di strumenti di monitoraggio della crisi (contabilità analitica, indicatori, piani tesoreria). Un amministratore che dimostra di averli implementati e di aver colto i segnali e agito (es: ha convocato esperti, contattato OCC, ecc.) potrà difendersi sostenendo di aver fatto il possibile in un contesto sfavorevole. Viceversa, chi ha gestito in maniera negligente (niente controlli di gestione, bilanci in ritardo, ignorati solleciti del collegio sindacale) sarà facile preda di censure e condanne.

Si tenga presente che l’azione di responsabilità in sede concorsuale deve essere autorizzata dal giudice delegato e promossa dal curatore (o dal commissario in concordato se nominato). Spesso i curatori intraprendono queste azioni se il fallimento ha pochi beni e vedono che gli amministratori hanno commesso violazioni; è una strada per recuperare qualcosa a beneficio dei creditori. Può capitare però che, se l’amministratore nel frattempo è nullatenente o ha il patrimonio aggredito da banche, l’azione sia infruttuosa. Ciò non toglie che la condanna può colpirlo a vita (il debito da risarcimento per responsabilità potrebbe non essere nemmeno esdebitabile se considerato conseguenza di atto doloso).

Dunque, la miglior difesa è agire con prudenza e legalità prima dell’insolvenza conclamata. Una volta nel fallimento, il margine di difesa è giuridico: provare che il dissesto non è colpa dell’amministratore ma di cause esterne (crisi di mercato, pandemia, insolvenza di un grande cliente come lo Stato, etc.), provare che anche fermando l’attività prima i creditori non avrebbero comunque avuto più soddisfazione (ad esempio mostrando che il valore degli asset non è diminuito per la prosecuzione dell’attività ma anzi magari è aumentato o si è mantenuto). Importante: la presunzione dell’art. 2486 c.c. non è assoluta, ma ribaltare l’onere è difficile. La Cassazione in un caso ha affermato che i criteri presuntivi introdotti da tale norma vanno applicati con buon senso, non in modo da sovrastimare danni che magari non dipendono da condotte colpose degli admin . Ci sono stati dibattiti dottrinali, ma in giudizio ci si giocherà tutto su perizie contabili comparative.

Reati fallimentari e altri illeciti penali connessi

Nel contesto di un’impresa indebitata, oltre agli aspetti civilistici, è fondamentale essere consapevoli dei possibili rilievi penali. La crisi d’impresa di per sé non è reato, ma certi comportamenti compiuti dall’imprenditore in difficoltà possono costituire reato, specialmente quando si sfocia in una procedura concorsuale. I reati fallimentari sono disciplinati ora dal CCII (Titolo IX, artt. 322 e ss.), riprendendo in gran parte le fattispecie storiche della legge fallimentare (R.D. 267/42). Vediamo i principali: – Bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII): è il reato più grave e tipico, punito con la reclusione da 3 a 10 anni. Si distingue in: – Bancarotta fraudolenta patrimoniale: l’imprenditore (o i gestori, o i soci falliti) distraggono, occultano, dissimulano, dissipano o sottraggono beni del patrimonio a danno dei creditori . Esempi classici: prelevare soldi dalla cassa poco prima del fallimento e farli sparire; vendere sottocosto un immobile a un prestanome; regalare un bene aziendale a un parente; falsificare una cessione di ramo d’azienda per togliere asset dalla massa; acquistare beni privati coi soldi della società facendoli figurare come costi, ecc. Anche pagare preferenzialmente un creditore a scapito di altri può ricadere nella bancarotta fraudolenta preferenziale (punita anch’essa come fraudolenta se compiuta con dolo di favorire quel creditore). La bancarotta preferenziale (ex art. 322 co.3 CCII) avviene quando, in stato di insolvenza, si paga o si offre garanzie a un creditore a detrimento degli altri creditori . Es: l’imprenditore paga integralmente un fornitore amico poco prima di presentare concordato, lasciando gli altri a bocca asciutta; se poi fallisce, quel pagamento può essere considerato reato (oltre a poter essere revocato civilmente). La differenza tra preferenziale e semplice è l’intento fraudolento: se è palese la volontà di avvantaggiare quel creditore per favoritismo, è fraudolenta (punita come la fraudolenta patrimoniale); se invece si può arguire che era un pagamento fatto magari sperando di evitare ripercussioni senza la volontà di danneggiare altri, a rigore dovrebbe essere bancarotta semplice (meno grave). In pratica, se scegli chi pagare in prossimità del fallimento, sei su un terreno scivoloso. – Bancarotta fraudolenta documentale: l’imprenditore occulta o falsifica le scritture contabili oppure le tiene in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari . Punita con le stesse pene. Questo copre i casi in cui nel fallimento si scopre che mancano i bilanci, oppure i libri sono stati distrutti/bruciati, o le fatture alterate, ecc. Anche aver tenuto le scritture in modo caotico tale da non capire nulla può integrare la fattispecie (di solito come bancarotta semplice documentale se c’è colpa, fraudolenta se c’è volontarietà nel confondere le acque). – Bancarotta impropria: si ha quando a cagionare il fallimento fraudolento sono soggetti diversi dall’imprenditore fallito (ad esempio, amministratori di società fallita, direttori generali, liquidatori, o soci di fatto). Essi rispondono degli stessi reati se hanno compiuto atti fraudolenti sul patrimonio societario poi fallito. Ad esempio, l’amministratore di una S.p.A. fallita che aveva truccato i bilanci, o fatto sparire attivi, risponde di bancarotta fraudolenta impropria, punita allo stesso modo. Anche chi, prima del fallimento, esegue operazioni dolose che cagionano o aggravano il dissesto è punito (era l’art. 223 l.f., ora incluso negli artt. 323 e 324 CCII). – Bancarotta semplice (art. 323 CCII): è una fattispecie meno grave, punita con la reclusione fino a 2 anni (ma aumentabile). Ricorre in vari casi, tipicamente quando l’imprenditore fallito: – ha consumato una parte notevole del patrimonio in spese personali o operazioni azzardate (negligente dissipatione); – ha aggravato il dissesto per inosservanza degli obblighi (ad es. non ha tenuto i libri contabili, o li ha tenuti con irregolarità non fraudolente, oppure non ha presentato la domanda di concordato o fallimento tempestivamente) ; – ha fatto manovre imprudenti per ritardare il fallimento (ad es. ricorso abusivo al credito: continuare a indebitarsi sapendo di non poter pagare, per tirare a campare – questo è classicamente visto come bancarotta semplice se senza inganno).

La bancarotta semplice è spesso una “caduta” quasi inevitabile per molti falliti: non tenere i libri a norma o tardare l’istanza di fallimento sono circostanze frequentissime. Tuttavia, spesso queste condotte vengono “assorbite” dalla bancarotta fraudolenta se c’è pure frode. Es: se non tieni i libri perché vuoi nascondere ammanchi, non ti accuseranno di semplice ma di fraudolenta documentale. – Altri reati fallimentari: – Ricorso abusivo al credito (una forma di bancarotta impropria): se prima del fallimento l’imprenditore ha ottenuto crediti consapevole del proprio dissesto e senza speranza di restituirli – ingannando i creditori – può configurarsi l’accusa di aver aggravato il passivo con colpa grave o dolo (a volte inquadra come bancarotta semplice o come truffa ai creditori se c’è inganno). – Pagamenti e simulazioni preferenziali: al di là della bancarotta preferenziale, c’è reato anche nel fare atti in frode ai creditori prima del fallimento, pure se non fallisce: ad esempio la fusione societaria diretta a spogliare beni può essere revocata e potrebbe integrare profili di reato (eventualmente sotto truffa). – Omessa dichiarazione di fallimento: reato ormai abolito di fatto, perché col nuovo codice l’insolvente non è più penalmente punito se non dichiara il proprio fallimento come era in passato. – Violazione degli obblighi di denuncia: un caso particolare riguarda gli organi di controllo – i sindaci possono incorrere in reati se favoriscono l’occultamento dello stato di crisi. Non dilunghiamoci: per l’amministratore rileva sapere che i sindaci/OCC se si accorgono di irregolarità devono attivarsi, altrimenti rischiano anch’essi (non tanto sul penale, quanto su sanzioni civili/disciplina).

  • Reati tributari correlati: Già menzionati: omesso versamento IVA e omesso versamento ritenute oltre soglia sono reati (puniti fino a 2 anni). Spesso quando un’azienda fallisce scatta la verifica fiscale e se emergono queste omissioni, il legale rappresentante viene imputato a parte. Inoltre, reati come dichiarazione fraudolenta (art. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000) – ad esempio uso di fatture false per evadere – o occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) possono affiancarsi alla bancarotta documentale: infatti spesso in sede di bancarotta si contestano anche eventuali violazioni fiscali.
  • Reati societari: false comunicazioni sociali (bilanci falsi) possono venire contestati se la società non è ancora fallita; dopo il fallimento, puniranno la falsità bilanciaria come fatto di bancarotta fraudolenta documentale probabilmente. Comunque un amministratore deve ricordare: manipolare i bilanci per coprire la crisi è un reato (anche se la riforma 2015 lo ha un po’ depotenziato nei casi senza danno rilevante, rimane punibile se significativo).
  • Reato di usura bancaria / indebita concessione credito: talvolta i fallimenti trascinano con sé denunce contro le banche se si scoprono tassi usurari o comportamenti illeciti. Non è la norma, ma un amministratore potrebbe essere coinvolto come parte lesa (non come imputato) se la banca ha aggravato la situazione con tassi illegali. Questo per dire che in casi di crisi possono emergere contenziosi penali collaterali, ma non approfondiamo qui.

Difendersi dai rischi penali: La regola d’oro è evitare comportamenti opachi o preferenziali quando la barca affonda. In particolare: – Non distrarre o occultare beni. Ad esempio, a volte c’è la tentazione: “porto via dei macchinari e li faccio risultare rubati” oppure “svuoto il magazzino prima del fallimento e lo rivendo con un’altra società”. Ebbene, quasi sempre queste cose vengono scoperte (il curatore incrocia fatture, movimenti, conti) e portano a bancarotta fraudolenta. Meglio vendere regolarmente (a valori di mercato) eventuali asset per pagare creditori, piuttosto che farli sparire. Se vendi a mercato e usi i soldi per pagare debiti o li tieni in cassa, non è distrazione. Se regali o sposti altrove, lo è. – Tenere le scritture in ordine fino all’ultimo. Anche se l’azienda va male, aggiornare contabilità e magazzino. Non distruggere nulla. Anzi, consegnare tutto al curatore ordinato. Questo può evitare l’accusa di bancarotta documentale. Se mancano documenti, spiegare perché (furto, incendio – ma occhio: se succede un incendio, va documentato, e comunque avere almeno copie digitali altrove). – Non fare pagamenti preferenziali “clamorosi”. Se devi scegliere chi pagare, perché non puoi pagare tutti, cerca criteri oggettivi: ad esempio paga fornitori che consegnano merce essenziale per continuare l’attività (così potrai argomentare che era nell’interesse anche degli altri creditori mantenere vivo l’azienda), oppure paga i dipendenti e l’F24 (questi difficilmente ti contestano come preferenze dolose, data la loro natura). Non pagare magari il fornitore amico solo perché hai amicizia, lasciando indietro l’erario o altri: questo è esattamente il profilo della preferenziale dolosa. Se fai un pagamento rilevante in prossimità dell’insolvenza, mettiti nelle condizioni di poter motivare che senza quel pagamento la situazione sarebbe stata peggiore per i creditori nel complesso (non sempre è facile, ma si pensi a un caso: pago una fornitura di componenti vitali senno l’assemblaggio dei respiratori si ferma e perderei contratti per €X, peggiorando il dissesto – qui c’è una logica). – Non aggravare la situazione con nuovi debiti ingannevoli. Continuare a ordinare beni a fornitori quando sai che non li pagherai, sperando di tirare avanti, può diventare truffa ai creditori o bancarotta fraudolenta (in quanto stai aumentandoli sapendo di non poterli onorare). Meglio fermare o ridurre le operazioni, a costo di ammettere il problema. – Trasparenza nelle procedure concorsuali: se entri in concordato, non barare. Ogni spesa straordinaria, ogni atto, va autorizzato. Se porti via qualcosa durante il concordato in bianco, commetti reato (infedeltà patrimoniale in pendenza di concordato, art. 344 CCII). Ci sono stati casi di imprenditori che durante il concordato hanno venduto sotto banco macchinari: scoperti, hanno avuto bancarotta e pure il concordato revocato con conseguente fallimento. – Attenzione alle dichiarazioni: quando fallisci, arriva la Guardia di Finanza che ti interroga. Mentire (“non ho immobili all’estero” mentre li hai, o “non ho soldi in cassa” mentre li hai nascosti) è pericoloso: se poi scoprono l’opposto, oltre al reato materiale (bancarotta patrimoniale) possono contestare false informazioni al curatore (reato ex art. 343 CCII) o anche tentativo di sottrazione. Quindi, collaborare e dire la verità è di solito la linea migliore se si vuole evitare guai peggiori. – Reati fiscali: su quelli c’è poco da fare se hai omesso di versare IVA o ritenute sopra soglia: l’unica difesa è cercare di pagare prima che scattino (la legge dà tempo fino alla scadenza della dichiarazione per versare l’IVA dell’anno precedente, se lo fai eviti reato). In extremis, si può evitare la condanna se prima del dibattimento paghi tutto il dovuto (oblazione), ma se sei fallito difficilmente potrai. In procedure concorsuali, a volte la Cassazione ha escluso punibilità se il mancato versamento era inevitabile perché l’azienda era insolvente e le somme residue servivano alla sopravvivenza; tuttavia è un’esimente aleatoria. Quindi, se ci tieni a non avere quel carico penale, meglio destinare le ultime risorse per pagare IVA/ritenute e magari lasciare indietro altri debiti (al limite i fornitori chirografari, dove almeno non c’è reato – anche se potrà essere preferenza, ma pagare IVA di per sé non è preferenza punibile perché IVA è debito verso l’Erario e i crediti erariali non rientrano nel concetto di “preferenza tra creditori concorsuali” se contestualizzato diversamente; comunque nessuno è mai stato accusato di bancarotta per aver pagato l’IVA invece che un fornitore, a mia conoscenza). – Soci e reati: i soci di società di persone falliti rispondono anch’essi di bancarotta se hanno compiuto atti di gestione. Il socio accomandante di solito no, se rimasto passivo. Ma se di fatto interveniva, può avere guai. – Patteggiamento: se malauguratamente scatta un procedimento penale per bancarotta, spesso la strada più pragmatica per l’imprenditore è patteggiare la pena. Le condanne per bancarotta fraudolenta sono alte in teoria, ma patteggiando, specie se incensurato, si può ottenere pene intorno ai 2 anni con sospensione condizionale (evitando il carcere). Inoltre, il patteggiamento su reati fallimentari spesso è visto di buon occhio se c’è stata collaborazione. Chiaramente, per patteggiare bisogna almeno riconoscere i fatti – scelta che dipende dalle situazioni. Se si è convinti dell’innocenza su certi capi, si andrà a dibattimento e si rischierà, ma magari ci si salva su qualcuno (ad esempio, alcune volte amministratori assolti su bancarotta fraudolenta patrimoniale ma condannati su quella documentale semplice, ecc.).

Ricapitolando in ottica difensiva: il management di un’azienda in crisi deve operare come se ogni sua mossa potesse essere vista col senno di poi da un giudice. Questo significa: – Diligenza: adottare misure tempestive per fronteggiare la crisi (così evita l’accusa di negligenza). – Lealtà: niente giochetti, distrazioni o preferenze occulte (così evita l’accusa di frode). – Trasparenza contabile: mantenere contabilità e documenti in ordine (così evita l’accusa di bancarotta documentale). – Parità di trattamento: se proprio non può pagare tutti, adottare criteri equi e difendibili su chi paga. Meglio ancora, congelare pagamenti e cercare un accordo globale (che di per sé, se poi sfocia in concordato, legittima il differimento dei pagamenti a tutti in modo paritario). – Consulenza legale continua: farsi affiancare da un legale durante la crisi è saggio. Molte condotte, fatte ingenuamente, possono costituire reato. L’avvocato potrà dire: “attenzione, se fai questo rischi bancarotta; meglio quella via…”. Ad esempio, a volte imprenditori pensano sia meglio pagare i debiti piccoli e lasciar grossi, invece a volte conviene il contrario per non incorrere in preferenze; un legale può illuminarli su questi tecnicismi.

Una notazione finale: con l’omologazione di un concordato preventivo, alcuni reati (in particolare quelli di bancarotta preferenziale per atti ammessi e pianificati nel concordato) potrebbero di fatto essere scriminati dall’approvazione dei creditori. Non c’è una norma chiara in tal senso, ma per esempio se in concordato ho proposto di pagare quel creditore al 100% perché essenziale (dunque faccio di fatto una preferenza concordataria), e i creditori approvano, è difficile poi sostenere che quell’atto era un reato – era autorizzato dalla procedura. Invece, se lo faccio di nascosto prima del concordato, è reato. Questo sottolinea come agire all’interno di procedure legali mette al riparo da molte insidie: ciò che da soli sarebbe reato (pagare uno e non gli altri) nel concordato, se motivato e approvato, diventa legittimo. Morale: affrontare la crisi con gli strumenti dell’ordinamento tutela non solo l’azienda ma anche l’organo amministrativo.

Strategie di difesa stragiudiziale per il debitore (prima di arrivare in tribunale)

Dopo aver trattato gli strumenti legali formali, spendiamo ora qualche riflessione su come, in pratica, un imprenditore indebitato può difendersi dai creditori e tentare di risolvere la crisi senza necessariamente passare subito per le aule di giustizia. Si tratta di approcci e azioni stragiudiziali che spesso precedono o affiancano le procedure concorsuali.

1. Analisi e pianificazione interna: Il primo passo per difendersi è conoscere bene la propria situazione. Può sembrare banale, ma molte imprese affogano nei debiti perché non hanno chiara la dimensione del problema. Un imprenditore responsabile deve: – Fare un check-up finanziario immediato: quanti debiti ho? con chi? quali sono scaduti e quali in scadenza? Ci sono beni liquidabili facilmente per far cassa? Qual è la posizione finanziaria netta attuale e prospettica? – Redigere un piano di tesoreria a breve (3-6 mesi) per capire dove ci sarà carenza di liquidi. Questo aiuta a prevedere quali fornitori non riuscirò a pagare e quando, in modo da eventualmente negoziare prima delle scadenze. – Analizzare i contratti in essere: ad esempio, se ho contratti di fornitura a lungo termine, c’è clausola di recesso in caso di insolvenza? Se ho leasing, quanto mi costerebbe uscirne? Se ho mutui, quali covenant sto violando? Questa analisi serve per sapere dove posso avere “attacchi” improvvisi (revoca fidi, recesso fornitori) e preparare contromisure. – Valutare la meritevolezza del business di base: l’attività è redditizia al netto dei debiti? Ho ordini, mercato? Se sì, puntare su quella forza per convincere creditori a dare tempo. Se no (mercato finito), forse è meglio liquidare ordinatamente prima di polverizzare i beni.

2. Comunicazione trasparente con i creditori chiave: Molti imprenditori in difficoltà tendono a chiudersi e a evitare i creditori. È comprensibile umanamente, ma controproducente. Una strategia di difesa efficace è invece: – Prendere contatto proattivo con banche e maggiori fornitori, prima che si accumulino troppi insoluti. Spiegare la situazione, presentare un abbozzo di piano (anche solo: “datemi 6 mesi, riparto con quell’ordine, vi pago così…”). I creditori, se tenuti al corrente, spesso sono più disponibili a concedere tempo, perché capiscono che c’è volontà di pagarli e un’idea concreta. – Formalizzare, se possibile, accordi di standstill: ad esempio, far firmare a tutte le banche finanziatrici un accordo in cui si impegnano a non revocare le linee di credito e non agire legalmente per X mesi, mentre l’azienda elabora un piano di ristrutturazione. Anche i fornitori maggiori possono convenire a non togliere forniture per un certo periodo. Questo patto di moratoria eviterà il panico e il crollo a catena. Chiaramente serve un coordinamento e spesso l’intervento di un professionista che organizzi e convinca le parti. La composizione negoziata formalizza proprio questo scenario, ma anche in via privata si può fare (ad es. con l’assistenza di un advisor finanziario). – Trattare dilazioni: se non si può formalizzare un accordo generale, singolarmente si possono ottenere proroghe: chiedere ai fornitori di estendere le scadenze (magari su 60-90 giorni invece di 30), o rateizzare gli arretrati. Molti fornitori preferiscono diluire il credito piuttosto che vedere il cliente sparire in fallimento. – Offrire garanzie aggiuntive: a volte, dare qualche garanzia in più può calmare un creditore e farlo attendere. Esempio: offrire un pegno su un macchinario a una banca in cambio di una moratoria su rate di mutuo; oppure garantire un fornitore critico con una piccola fideiussione (valutando bene il rischio) per indurlo a continuare a fornire. Bisogna essere cauti: non ipotecare l’impossibile a tutti i creditori, sennò poi un eventuale concordato trova tutto già gravato. Ma un atto mirato, specie se serve a mantenere in vita l’impresa (es: pegno su magazzino a banca per ottenere liquidità nuova per completare ordini), può valere. – Coinvolgere un mediatore o esperto: se i rapporti sono tesi, ci si può far affiancare da un professionista che parli con i creditori a nome dell’impresa. Ciò professionalizza la comunicazione e spesso tranquillizza i creditori sul fatto che l’azienda sta affrontando la crisi seriamente (es. nominare un CRO – Chief Restructuring Officer o un advisor finanziario di grido dà fiducia che un piano arriverà). La composizione negoziata, di nuovo, è un format istituzionale di questa mediazione (con l’Esperto). – Evitare menzogne: mai fare promesse che non si possono mantenere (es: dire “la settimana prossima vi pago” quando sai che non sarà così). Meglio essere onesti: “Non posso pagarti ora, preferisco dirtelo chiaramente, ma ho in mente di saldarti entro tot con queste modalità”. Un creditore ingannato passa subito alle vie legali perché perde la fiducia.

3. Ottimizzazione del circolante: in situazioni di stress finanziario, si possono mettere in campo alcune tattiche per migliorare la cassa nel breve termine, tra cui: – Sollecitare i crediti attivi: recuperare quanto dovuto dai clienti (magari offrendo sconti per pronto pagamento) per incassare subito. Ad esempio, vendere i crediti buoni a una società di factoring (anche pro soluto, se possibile) per fare cassa immediata. – Ridurre il magazzino: vendere scorte eccedenti, anche a prezzo scontato, per generare liquidità (ma attenzione a non svendere asset strategici per poco, e farlo in modo tale da non incorrere in possibili revocatorie se poi fallisci; vendite a prezzo di mercato non sono revocabili facilmente). – Tagliare costi superflui: sospendere consulenze non essenziali, ridurre orario straordinario del personale (meglio tagli piccoli ora che licenziamenti drastici dopo), rinviare investimenti. – Valutare di cedere rami d’azienda o asset non core per fare cassa e ridurre debiti. Se la società ha, ad esempio, due linee di business e una è meno strategica, vendere quella può portare soldi per salvare l’altra. Farlo prima della crisi conclamata consente di spuntare prezzi migliori. Anche qui, trasparenza: se vendi un ramo d’azienda e con i soldi paghi i debiti, nessun curatore potrà dolersene (anzi, magari eviti il fallimento). Se vendi sottocosto a un amico, abbiamo visto che è male. – Usare strumenti emergenziali: se esistono misure di legge (es. cassa integrazione guadagni per crisi, moratorie emergenziali come durante Covid) approfittarne. Ad esempio, nel 2023 e 2024 c’erano misure di “composizione negoziata assistita” con contributi pubblici o voucher. Anche bandi per finanziamenti agevolati possono aiutare, se ancora disponibili. Il difensore del debitore deve conoscerle o informarsi.

4. Difesa legale dalle azioni esecutive individuali: Se qualche creditore inizia cause o pignoramenti, l’azienda può: – Opporsi giudizialmente ai decreti ingiuntivi, ove vi siano motivi (anche solo per guadagnare tempo, benché non apprezzato dai giudici se pretestuosi, è un diritto contestare se c’è margine: es. contestare importo, interessi, eccepire inadempimenti del creditore stesso). – Chiedere al giudice dell’esecuzione sospensioni se c’è trattativa seria in corso (talvolta qualche GE sospende l’esecuzione per concordato imminente, ma è discrezionale). – Convincere il creditore procedente a desistere: qui torna utile la comunicazione. Molti decreti ingiuntivi si possono evitare accordandosi prima. Se un creditore ha già un titolo, si può comunque transare: ad esempio, se ha pignorato un conto con 0 euro, tanto vale cercare un accordo a saldo e stralcio invece di aspettare le lungaggini. – Consolidamento debiti: se i pignoramenti sono multipli, valutare un concordato preventivo o accordo che consolidi tutto in un’unica procedura, come ampiamente trattato. Fuori dal tribunale, consolidare può voler dire prendere un nuovo finanziamento per pagare i debiti scaduti (attenzione, rischioso: indebitarsi di più per pagare debiti può finire male e, se poi fallisci, quell’ultimo finanziatore resta esposto e magari solleva problemi). Comunque un rifinanziamento, se fatto con criterio e magari con garanzie statali, può risolvere situazioni di breve termine integrando liquidità (durante il Covid molte imprese si sono indebitate garantite dallo Stato per superare un gap di incassi; però ora hanno quel debito in più…).

5. Valutare l’ingresso di un investitore o partner: Talvolta la difesa migliore è cambiare le carte in tavola: cercare un socio nuovo, un competitor interessato a fusione, o vendere l’azienda. Se l’impresa di respiratori ha ancora mercato ma è soffocata dai debiti, un grande player del settore potrebbe rilevarla (accollandosi i debiti in parte) in cambio di ottenerne la struttura e la clientela. Questo può avvenire stragiudizialmente (accordo tra soci per cedere quote, con investimento che sana i debiti, magari con sconti negoziati con i creditori) oppure in concordato come cessione beni. In ogni caso, aprirsi a questa possibilità allarga le opzioni difensive. Significa però che l’imprenditore originario potrebbe perdere il controllo dell’azienda; ma è il prezzo per salvarla dal fallimento e preservare valore per tutti (anche per il suo orgoglio, vedere il proprio prodotto continuare sul mercato per mano altrui, invece che finire all’asta).

6. Strategia “parare i colpi” in attesa di tempi migliori: Non di rado, l’approccio è guadagnare tempo sperando in eventi positivi (nuove commesse, miglior congiuntura). Pur non ideale come pianificazione, in alcuni casi funziona: ad esempio, un’azienda sa che fra 4 mesi entrerà in vigore una legge che le porterà benefici economici, quindi deve solo evitare di essere travolta prima. Come parare i colpi: – Usare tutte le dilazioni possibili: Rateizzazioni fiscali (72 rate), attesa di cartelle, impugnazioni di atti amministrativi per allungare i tempi, ecc. – Se un creditore chiede il fallimento, fornire elementi al tribunale per dimostrare che ci sono trattative in corso o prospettive di risanamento, così da ottenere rinvii. Non abusare però: presentare un ricorso di concordato in bianco all’ultimo minuto può automaticamente bloccare l’istanza di fallimento (perché il tribunale prima esamina il concordato). Ovviamente poi bisogna depositare il piano, non si può giocare a vuoto. – Intervento di terzi momentaneo: esempio, un parente presta soldi per pagare alcuni creditori chiave e togliere emergenze, con l’intesa che l’azienda li restituirà quando potrà. Questa è un’azione fuori mercato ma talvolta succede (soci che mettono soldi a fondo perduto solo per evitare il crack). Bisogna però formalizzare come finanziamento postergato perché se poi quell’apporto fu fatto con l’idea di toglierli appena entra cassa nuova, è pericoloso (diventa sottrazione di risorse). Quindi direi: ok l’aiuto da terzi, ma come equity o come finanziamento lungo termine subordinato. – Gestione del personale: nelle crisi pesanti, spesso occorre ridurre l’organico. Farlo prima di essere costretti consente di usare strumenti come i licenziamenti collettivi con tutele o CIGS per crisi, evitando così che i debiti verso dipendenti lievitino (ricordiamo: debiti verso dipendenti generano tensioni sociali e possibili cause). Qui la “difesa” è di mantenere la forza lavoro motivata e informata: se i dipendenti capiscono che c’è un piano, saranno più pazienti; se vengono tenuti all’oscuro e saltano 2 stipendi, magari presentano subito istanza di fallimento (cosa che la legge permette sopra certi importi). – Proteggere il core business: se l’azienda ha vari business, conviene concentrare risorse sul più profittevole e lasciar morire i rami secchi (anche lasciando fallire una controllata se serve). In termini di difesa, vuol dire che se devi scegliere quali debiti pagare, paga quelli collegati al core (fornitori di quel ramo, salari di quel reparto) e lascia indietro quelli del ramo destinato alla chiusura. Certo, i creditori di quest’ultimo non saranno contenti, ma se quell’attività è perdente comunque avrebbe generato altri debiti.

7. Attenzione alle garanzie personali: L’imprenditore persona fisica spesso ha garanzie personali su debiti aziendali (fideiussioni bancarie, ipoteche su casa di proprietà a favore delle banche, ecc.). Difendersi in una crisi vuol dire considerare anche la protezione del proprio patrimonio personale. Alcune mosse: – Negoziare con le banche la liberazione dalle fideiussioni in cambio di qualcosa (per esempio, offrire un pegno su un asset societario alternativo, o coinvolgere un cofideiussore terzo). Non sempre possibile, ma tentabile. – Se l’azienda avvia un concordato o accordo, includere clausole di extinguishing guaranties (in alcuni concordati si propone che se i creditori accettano la falcidia, si impegnano a non escutere i garanti per la parte falcidiata: è un patto privato da formalizzare). – Preparare un piano B personale: se tutto va male e perderò i beni personali, valutare l’opportunità di eventuali atti leciti di salvaguardia (es. separazione dei beni col coniuge, trust? Attenzione: fare atti dispositivi su patrimonio personale mentre l’azienda è insolvente può essere revocatoria e pure bancarotta se c’è fallimento personale. Quindi, legalmente poche vie: giusto vendere la villa prima che arrivi la banca e pagare la banca stessa con il ricavato, così da liberare ipoteca e salvare eventuale eccedenza. Oppure se c’è ipoteca, vendere il bene per un valore sufficiente a estinguere il debito, evitando l’esecuzione che aggiungerebbe spese). – In caso di sovraindebitamento personale, ricordare la via di esdebitazione del sovraindebitato: se anche la persona viene travolta e resta piena di debiti post-fallimento aziendale, può utilizzare le procedure per consumatori o la liquidazione controllata per liberarsene. È l’ultima linea di difesa del privato.

In conclusione, la difesa stragiudiziale è un gioco di equilibri e tempismo: anticipare le mosse dei creditori, metterli temporaneamente dalla propria parte con trasparenza e proposte ragionevoli, e contemporaneamente rimettere a posto la casa (ridurre costi, vendere asset non essenziali, cercare nuovi apporti). Se si riesce, si può evitare del tutto la procedura giudiziale o comunque arrivarci in posizione molto migliore (con già accordi pronti e metà del lavoro fatto, come in un concordato con adesioni già raccolte). Viceversa, se si aspetta passivamente l’attacco, si sarà costretti poi a difendersi in emergenza in tribunale, spesso con esiti peggiori.

Schema riassuntivoAlcune mosse stragiudiziali difensive e il loro effetto:

  • Richiesta di rateizzazione fiscale: blocca le azioni esecutive del fisco finché rispetti le rate, dando respiro.
  • Moratoria fornitori (accordi di standstill): mantiene forniture vitali e evita decreti ingiuntivi nel breve, preservando la continuità produttiva.
  • Opposizione a decreto ingiuntivo: può ritardare di 6-12 mesi un pignoramento, guadagnando tempo per trovare soluzione o includere il creditore in un concordato.
  • Pagare dipendenti e scadenze critiche: evita richieste di fallimento e conserva la funzionalità aziendale (i dipendenti lavorano e non scappano).
  • Non pagare creditori secondari subito: se un creditore è piccolo e non ha mezzi per agire aggressivamente, dargli priorità minore rispetto a quelli grandi che potrebbero far fallire la società. (Ma attenzione all’etica: comunque quei piccoli hanno diritto, è un calcolo di rischio: p.es., se devo 2000€ a un consulente e 200mila a una banca, è la banca quella da tenere buona prima).
  • Predisporre ricorso in bianco per concordato: serve come “scudo d’emergenza” se un creditore presenta istanza di fallimento e stiamo ancora negoziando. Il solo deposito del ricorso attiva lo stop. Quindi, tenerlo pronto è prudente (ovviamente non abusare: la normativa scoraggia i continui depositi di concordati in bianco senza esito).
  • Cedere il testimone se necessario: se la crisi è anche dovuta a perdita di fiducia verso l’attuale gestione, valutare di far entrare un manager esterno temporaneo o un professionista (CRO). Questo può rassicurare i creditori che le cose cambieranno. Non è facile per l’imprenditore cedere controllo, ma a volte è la carta vincente (specie con le banche: “abbiamo nominato il dott. Rossi come CFO per gestire il risanamento” – la banca conosce Rossi, sa che è serio, allora aderisce al piano).

Le strategie stragiudiziali, in sintesi, puntano a guadagnare tempo e costruire consenso. Tempo senza consenso serve a poco (solo a procrastinare l’inevitabile), consenso senza tempo rischia di non concretizzarsi (servono comunque tempi tecnici per implementare soluzioni). Servono entrambi: il debitore deve chiedere tempo ai creditori offrendo in cambio impegni credibili.

Società di capitali vs società di persone: differenze nella crisi debitoria

Il quadro giuridico fin qui delineato vale in gran parte sia per le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) sia per le società di persone (S.n.c., S.a.s.), e persino per imprese individuali, se non diversamente specificato. Tuttavia, vi sono differenze importanti da evidenziare, poiché influenzano la strategia di difesa e le conseguenze per imprenditori e soci.

Elenchiamo le principali differenze:

  • Responsabilità patrimoniale dei soci:
  • Società di capitali: i soci non rispondono con il proprio patrimonio personale dei debiti sociali (art. 2325 c.c. per S.p.A., art. 2462 c.c. per S.r.l.), salvo casi eccezionali (fideiussioni date personalmente, azioni di responsabilità se hanno abusato della società, ecc.). Quindi, se la Respiratori S.r.l. fallisce, i suoi soci (ad es. i familiari proprietari delle quote) perdono al massimo il capitale investito, ma i creditori sociali non possono aggredire casa e beni personali dei soci. Questo comporta che, dal punto di vista dei soci, la crisi è “limitata” all’impresa. Ciò non toglie che i soci soffrano indirettamente (perdono l’azienda, possibili riflessi su garanzie date), ma in principio il velo societario li protegge.
  • Società di persone: qui vige la responsabilità illimitata e solidale dei soci (salvo accomandanti nelle S.a.s. che sono limitati ma non possono amministrare). In una S.n.c., tutti i soci rispondono illimitatamente con i loro beni dei debiti sociali (art. 2291 c.c.). Significa che se la società non paga, i creditori possono escutere direttamente i soci (prima devono escutere la società e poi i soci, ma in pratica se la società è insolvente, vanno subito sui soci per la parte insoddisfatta). Ne consegue che la crisi di una società di persone può travolgere il patrimonio personale di ciascun socio. E in caso di fallimento: fallisce anche il socio illimitatamente responsabile, automaticamente (tecnicamente, la legge fallimentare prevedeva il fallimento esteso ai soci illimitatamente responsabili, e ciò continua nel CCII come liquidazione giudiziale anche del socio illimitato, pur se ora è vista come procedura unitaria ma con masse distinte). Quindi, se la Respiratori fosse una S.n.c. di due soci, una volta dichiarato il fallimento della S.n.c., il tribunale dichiarerà in liquidazione giudiziale anche i due soci, con due patrimoni separati ma gestiti dallo stesso curatore, e i creditori potranno rifarsi anche sui beni personali di questi (es. la loro casa, salvo minimi non pignorabili). Questo ovviamente rende la posizione del socio di persone molto più drammatica: egli rischia tutto, non solo l’impresa.
  • Accesso alle procedure concorsuali:
  • Una società di capitali insolvente segue le procedure viste: concordato preventivo, fallimento.
  • Una società di persone insolvente anch’essa può essere soggetta a concordato preventivo e fallimento (se è commerciale e supera le soglie). La differenza è che, se fallisce la società di persone, sono trascinati nel fallimento i soci illimitati (art. 147 l.f., analogo nel CCII). Viceversa, se si fa un concordato preventivo per una S.n.c., i soci non falliscono (il concordato riguarda la società). Ma attenzione: i creditori della società conservano il diritto verso i soci illimitati per la parte non soddisfatta in concordato (art. 184 l.f. ancora applicabile, analogamente nel CCII). Quindi, se la S.n.c. fa concordato pagando il 30% ai chirografari, quel 30% libera la società, ma i creditori per il restante 70% possono chiedere ai soci, a meno che anch’essi non ottengano un’esdebitazione personale. Questo è un aspetto delicato: la legge non esdebita automaticamente i soci illimitati in caso di concordato della società (perché i soci non sono parte della procedura). Sarebbe opportuno, in simili casi, che i soci parallelemente facciano un concordato minore personale per i debiti di regresso, oppure convincano i creditori a rinunciare all’azione nei loro confronti come condizione del concordato sociale (non usuale).
  • Se la società di persone è sotto soglia, segue le procedure di sovraindebitamento (concordato minore, ecc.). In tal caso, anche i soci illimitati devono procedere unitamente (si può fare una “procedura familiare” se i soci sono familiari, o comunque procedure coordinate). Il CCII consente procedure di sovraindebitamento congiunte per soggetti legati (art. 66 CCII).
  • Obblighi gestori in crisi: formalmente, gli obblighi degli amministratori (di attivare assetti adeguati, di non aggravare il dissesto) valgono anche per gli amministratori di società di persone. Ad esempio, se una S.n.c. perde oltre 1/3 del capitale, non c’è una norma di riduzione capitale (non avendo capitale nominale se non nelle scritture interne), ma la perdita del capitale proprio implicito è di fatto insolvenza. I soci amministratori di S.n.c. dovrebbero analogamente a quelli di S.r.l. evitare nuove operazioni aggravanti. In caso di fallimento, i soci amministratori di fatto rispondono delle stesse azioni di responsabilità (il curatore può far causa ex art. 255 CCII agli ex amministratori della S.n.c. per danni). La differenza è che in società di persone spesso amministratori e soci coincidono, e comunque i soci rispondono illimitatamente, per cui l’azione di responsabilità interna perde un po’ di importanza (i creditori puntano direttamente al patrimonio del socio).
  • Reati fallimentari: col fallimento di una S.n.c., ad esempio, i soci illimitatamente responsabili sono equiparati a “falliti” e soggetti a reati fallimentari. Quindi se il socio ha sottratto beni sociali, commette bancarotta fraudolenta. Se il socio accomandante, pur non responsabile illimitato, ha però compiuto atti di gestione di fatto, potrà anch’egli essere imputato (magari come extraneus concorso in bancarotta). Insomma, la penalità non fa grandi distinzioni di forma societaria: guarda ai fatti.
  • Patrimonio personale: in società di persone, c’è minor separatezza tra patrimonio della società e quello dei soci. Ad esempio: un immobile intestato a un socio di S.n.c. non è aggredibile direttamente per debiti sociali fintanto che la società esiste e non è escussa; ma dopo il fallimento, quell’immobile diventa parte del fallimento del socio. In S.r.l., l’immobile del socio resta fuori (salvo garanzie). Questo incide anche sulla leva psicologica dei creditori: con una società di capitali, il creditore quando negozia sa che se l’azienda non paga, dovrà rivalersi solo su quell’azienda (che magari ha pochi asset); con una S.n.c., sa che ha anche i soci come bersaglio. Ciò a volte rende i creditori più aggressivi (perché sanno che possono pignorare pure i soci), ma dall’altro può renderli anche più disponibili a piani: se i soci mettono sul piatto beni personali o ipoteche su case, i creditori vedono tangibile la garanzia. Insomma, il contesto cambia: in S.r.l. i creditori tendono a pensare al fallimento come limite delle risorse, in S.n.c. intravedono più profonde tasche (personal assets).
  • Continuità aziendale e successione: se una società di persone ha problemi, i soci potrebbero scegliere soluzioni più “artigianali” come trasformare la società in altro soggetto, oppure far recedere uno socio e continuare. Esempio: S.n.c. indebitata, soci potrebbero costituire una S.r.l. nuova e trasferirvi l’attività, lasciando la S.n.c. con i debiti (classica cessio bonorum, non priva di rischi legali: i creditori possono fare istanza di fallimento della S.n.c. e azione revocatoria per il trasferimento d’azienda; inoltre i soci restano comunque debitori illimitati di quelle obbligazioni). Questo genere di “trucchi” spesso è inefficace e può peggiorare la situazione (aggiunge profili di bancarotta fraudolenta se poi c’è fallimento). Però, strutturato in modo lecito (pagando qualcosa ai creditori a fronte del trasferimento), può essere una via di accordo. Ad esempio: i soci dicono ai creditori: “la vecchia S.n.c. chiude, vi dà tot, poi l’attività riparte con nuova società senza debiti”. Se i creditori accettano e firmano remissione parziale, è fattibile in via negoziale. Con una S.r.l., i soci che volessero fare ciò dovrebbero vendere l’azienda da S.r.l. a newco, con stessi rischi di revocatoria ecc. Quindi simili mosse non sono peculiari di uno o l’altro tipo, ma la struttura di persone, essendo più “familiare”, a volte ha più flessibilità informale (i creditori conoscono i soci personalmente, c’è rapporto fiduciario, etc., quindi magari accettano accordi basati sulla persona).
  • Scioglimento e governance: in S.p.A./S.r.l., se emergono perdite rilevanti il CdA deve attivare procedure societarie (assemblea, ricapitalizzazione o liquidazione formale). In S.n.c., non c’è un capitale legale, quindi i soci decidono un po’ come credono; se uno vuole recedere perché la società perde soldi, la situazione è più fluida (lo scioglimento società di persone può essere deciso più liberamente). Questo può essere un vantaggio: una S.n.c. può sciogliersi e liquidare senza tribunale se tutti concordi, e lì i creditori troveranno i soci come debitori residui. Mentre una S.r.l. insolvente o la metti in concordato o fallimento, oppure la liquidi volontariamente ma se è insolvente i creditori chiederanno fallimento comunque (la liquidazione volontaria non impedisce il fallimento se c’è insolvenza). In S.n.c., essendo i soci responsabili, i creditori potrebbero anche fare a meno di far fallire la società e perseguire direttamente i soci (infatti capita: la S.n.c. insolvente si scioglie, i creditori fanno decreti contro i soci e li pignorano; se i soci hanno beni capienti, risolvono così e il fallimento magari non è richiesto). Questa è una differenza: il fallimento non è obbligatorio se i creditori sono soddisfatti altrove – quindi per evitare la procedura, i soci di S.n.c. potrebbero pagare i debiti personali vendendo beni e scongiurare il fallimento della società (che tanto sarebbe inutile se i crediti si estinguono). In S.r.l., i creditori non hanno quell’alternativa, devono colpire la società medesima.

In termini di difesa per i soci: – Un socio di S.r.l. per difendersi dai debiti sociali normalmente deve solo evitare di prestare garanzie personali (se non l’ha fatto, è al sicuro; se l’ha fatto, allora la sua posizione è come quella di un socio di S.n.c. per quei crediti). – Un socio di S.n.c. invece deve difendere sia l’azienda che il proprio patrimonio. Può considerare accordi transattivi personali con i creditori: ad esempio, offrire la propria casa come pagamento integrale a saldo di tutti i crediti (accolli privati). Può sembrare estremo, ma talora i soci preferiscono vendere casa e pagarci i debiti per non subire l’infamia del fallimento (soprattutto in piccole comunità, il fallimento è visto male). – Nell’ottica di procedure, i soci di persone possono fruire anch’essi dell’esdebitazione post-fallimento, quindi sanno che c’è quell’uscita di sicurezza (salvo che i debiti spesso includono magari pure fisco e quelli si riducono proporzionalmente). – Differenziazione interna: in S.a.s., i soci accomandanti non rispondono dei debiti sociali oltre la quota conferita, a condizione di non immischiarsi nella gestione. Dunque, se un accomandante rimane “silente”, i creditori non possono pretendere da lui. In caso di fallimento, in passato l’accomandante non falliva (oggi credo rimanga non soggetto a liquidazione giudiziale, salvo fosse socio di fatto). Questo crea conflitti di interesse: l’accomandatario (illimitato) potrebbe voler concordato/fallimento per liberarsi, l’accomandante preferirebbe pagare i debiti sociali con soldi propri pur di non far fallire la società – perché se fallisce la società, l’accomandante perde il capitale e stop, ma l’azienda chiude e lui perde potenziali utili. Non approfondiamo troppo, ma è per dire che la forma societaria influenza le dinamiche di reazione alla crisi.

Tabella riepilogativa delle differenze principali:

AspettoSocietà di Capitali (es. S.r.l.)Società di Persone (es. S.n.c.)
Responsabilità sociLimitata al capitale conferito (salvo garanzie personali prestate) . Soci non escussi per debiti sociali.Illimitata e solidale per i soci amministratori (e accomandatari). I creditori possono aggredire i patrimoni personali dei soci per i debiti sociali .
Procedura concorsualeFallimento/liquidazione giudiziale della società non coinvolge i soci (che restano estranei). Concordato preventivo vincola solo la società (i creditori insoddisfatti non possono poi chiedere nulla ai soci) .Fallimento della società estende il fallimento ai soci illimitatamente responsabili (patrimoni confusi nella procedura) . Concordato della società non libera i soci dal debito eccedente la percentuale pagata (creditori possono agire sui soci per il residuo). Necessaria azione parallela per liberare soci.
Obblighi in perditaSe perdite > 1/3 capitale e lo riducono sotto minimo, obbligo assemblea per ricapitalizzazione o scioglimento (2447/2482-ter c.c.). Se amministratori non adempiono, responsabilità per aggravio .Nessun capitale legale: niente assemblea formale per “perdita capitale”. Ma se patrimonio netto diventa negativo (insolvenza di fatto), i soci dovrebbero interrompere nuove operazioni pena responsabilità analoghe. In pratica, norme meno formali ma la giurisprudenza applica i principi generali (2486 c.c. analogicamente per gestione conservativa).
Azione dei creditoriDevono far valere i crediti contro la società; se questa non paga e non ha beni, possono chiederne il fallimento. Non possono escutere direttamente i soci (a meno di garanzie).Possono chiedere decreto ingiuntivo alla società e ai soci illimitati; se la società non paga, possono escutere il socio (dopo escussione preventiva dell’ente, ex art. 2304 c.c.). Possono anche pignorare beni personali dei soci per debito sociale.
FallibilitàSempre fallibili se svolgono attività d’impresa commerciale (anche sotto soglia, la società di capitali non gode dell’esenzione de minimis, anche se c’è un dibattito: in passato la s.r.l. era fallibile comunque, oggi il CCII definisce imprenditore minore indipendentemente dal tipo – ma generalmente le s.r.l. superano soglie. In pratica, una s.r.l. micro potrebbe rientrare nel sovraindebitamento, ma è raro).Società di persone commerciale è fallibile se supera le soglie da imprenditore minore . Se sotto soglia, entra nel sovraindebitamento (concordato minore). In caso di liquidazione del sovraindebitamento, soci illimitati vengono coinvolti.
EsdebitazioneLa società in sé si estingue dopo fallimento, quindi non ha esdebitazione (non serve). I soci non falliti rimangono obbligati per eventuali fideiussioni. L’imprenditore socio se persona fisica può ottenere esdebitazione solo dei suoi debiti personali (diversi da quelli societari, salvo abbia garantito).I soci falliti (illimitati) possono chiedere esdebitazione dopo la chiusura del fallimento, liberandosi dai debiti personali residui . Questo li tutela (nel vecchio ordinamento alcuni soci illimitati ne hanno beneficiato). Se società sotto soglia, il concordato minore/ liquidazione controllata può portare a esdebitazione anche per il socio co-obbligato (c’è disciplina di coordinamento per procedure familiari).
Reazione alla crisiI soci spesso hanno interesse limitato a salvare la società se i debiti superano valore azienda: potrebbero lasciarla fallire (perdendo capitale) ma salvando patrimonio personale. Quindi, paradossalmente, soci di s.r.l. sono più propensi a liquidare insolvenza se non conviene risanare. Tuttavia, se hanno garanzie personali, allora hanno stesso incentivo dei soci illimitati a risanare.I soci hanno fortissimo incentivo a evitare il fallimento, perché perderebbero anche i beni personali. Quindi spesso sono disposti a mettere soldi propri per pagare debiti e evitare procedure. Ad esempio, in una SNC, i soci potrebbero ipotecare la propria casa per ottenere un prestito e pagare i creditori, pur di evitare il disonore del fallimento (che li colpirebbe direttamente). La difesa qui è più “personale”: salvare l’onore e il patrimonio familiare.

Questa comparazione evidenzia perché è cruciale sapere che tipo di impresa si sta assistendo. Da consulente, con una società di capitali si può essere più freddi nel considerare il fallimento come opzione; con una società di persone bisogna tener conto del dramma personale dei soci. Inoltre, la presenza di soci illimitati offre ai creditori “bersagli” in più, quindi in negoziazione cambia la leva contrattuale.

In concreto: se la nostra azienda di respiratori fosse una S.n.c. di due fratelli, la strategia di difesa punterebbe probabilmente su un concordato preventivo (o minore) che magari paga percentuale ai creditori e poi su un’esdebitazione per liberare i due dal resto, oppure su un accordo stragiudiziale in cui i fratelli mettono capitale personale (vendendo un immobile di famiglia) per soddisfare i creditori e chiudere i debiti. Se invece fosse una S.r.l. con 10 soci-investitori, potrebbe anche finire in liquidazione giudiziale senza troppi patemi per i soci (perdono l’investimento, ma casa loro è salva; anzi alcuni potrebbero preferire fallire la s.r.l. che mettere altri soldi nel pozzo). Dunque, i fattori umani e patrimoniali dei soci influenzano la scelta dello strumento di risanamento o liquidazione. Il consulente legale deve spiegare ai soci di società di persone il meccanismo per cui loro rispondono comunque e che quindi non conviene nascondere la testa sotto la sabbia, ma affrontare la crisi attivamente (tanto scappare non li salva: se fallisce la società, falliscono pure loro; se vendono l’azienda di nascosto, loro restano debitori e magari pure imputati).

Caso pratico: difesa di un’azienda indebitata (RespiraSicuro S.r.l.)

Per dare concretezza a quanto esposto, immaginiamo un caso pratico basato sullo scenario dell’azienda di respiratori elettroventilati e maschere PAPR menzionata sin dall’inizio. Chiamiamo la società RespiraSicuro S.r.l. e seguiamone la vicenda, analizzando le scelte possibili e le conseguenze.

Scenario di partenza: RespiraSicuro S.r.l. è una PMI con sede in Italia, costituita nel 2018 da due soci (Mario e Luca) che ne sono anche amministratori. Nel 2020, durante la pandemia, l’azienda ha avuto un boom di ordini di ventilatori polmonari e maschere filtranti PAPR, crescendo rapidamente. Ha investito in macchinari nuovi (acquistati in leasing) e assunto personale. Per finanziare la crescita, ha acceso un mutuo bancario da 500.000€ garantito dal Fondo PMI e ottenuto dilazioni fiscali su IVA e contributi.

Nel 2022-2023 però, la domanda si è ridimensionata fortemente. L’azienda è rimasta con magazzino di componenti inutilizzati e costi fissi alti. A fine 2023 inizia a registrare perdite: il bilancio 2023 segna una perdita di 300.000€ che porta il patrimonio netto quasi a zero. Nel frattempo: – Debiti verso fornitori: 400.000€ (di cui 100k scaduti da >90gg, alcuni fornitori minacciano sospensione consegne). – Debiti verso banca: rimangono 450.000€ sul mutuo (rate regolari finora, ma flussi di cassa futuri insufficienti a pagarle tutte) + 100.000€ di scoperto di c/c utilizzato oltre il fido. – Debiti fiscali: 200.000€ tra IVA 2022 non versata e contributi INPS arretrati; l’Agenzia Riscossione ha notificato cartelle per 100k (di cui 30k IVA e 20k ritenute, oltre sanzioni) e minaccia pignoramenti. – Debiti verso dipendenti: 2 mensilità arretrate di dicembre e tredicesime (totale 50.000€). Alcuni dipendenti fanno comunicazione all’Ispettorato del Lavoro. – Attivo: l’azienda ha ancora commesse per 2024 (circa 600.000€ ricavi attesi), magazzino del valore (a costo) di 300.000€ ma difficile da smaltire rapidamente, macchinari (valore contabile 400k, ma forzato forse 250k), crediti verso clienti 100k. – Cassa/banca: praticamente zero, sta usando tutto il circolante disponibile e i clienti pagano lentamente.

Inizio 2024: RespiraSicuro è tecnicamente insolvente: non ha soldi per pagare stipendi e fornitori correnti, sta accumulando ritardi, il capitale sociale (50k) è bruciato dalle perdite, e i debiti a breve superano di molto la liquidità. Mario e Luca, i soci-amministratori, si rendono conto che “così non si può andare avanti” e cercano aiuto.

Valutiamo le possibili mosse in questo caso pratico:

Opzione A: Procrastinare senza agire (la peggiore)

Se Mario e Luca non facessero nulla di sostanziale – sperando magari in nuovi ordini salvifici – è probabile che entro pochi mesi: – I fornitori chiave smetterebbero di consegnare (bloccando la produzione, quindi niente incassi futuri). – Alcuni fornitori o lo stesso fornitore di leasing potrebbero iniziare procedure ingiuntive; un paio potrebbero presentare istanza di fallimento data l’evidente insolvenza. – I dipendenti, non ricevendo stipendio, potrebbero scioperare o licenziarsi; sicuramente almeno uno si rivolgerebbe a un sindacato o farebbe ingiunzione (il che potrebbe portare al pignoramento di c/c aziendale, aggravando la paralisi). Inoltre, dopo due mensilità non pagate, la legge consente al dipendente di dimettersi per giusta causa e chiedere TFR immediato e NASpI (mettendo anche Inps in gioco come creditore). – La banca con scoperto revoca immediatamente il fido e chiede il rientro: c/c va in rosso oltre il lecito, scatta segnalazione in Centrale Rischi. La banca del mutuo, se vede 2 rate non pagate, invia decadenza dal termine pretendendo i 450k in un colpo solo, e attiva la garanzia statale (lo Stato pagherà l’80%, poi però Agenzia delle Entrate-Riscossione si surroga per quell’importo). – Il Fisco prosegue: potrebbero iscrivere ipoteca sugli immobili aziendali (RespiraSicuro ha il capannone in leasing, quindi non proprio immobile suo; ma se avesse qualcosa, verrebbe ipotecato). L’Agenzia Entrate Riscossione può fare pignoramento conto e crediti presso terzi (magari blocca i pagamenti dei clienti verso RespiraSicuro, se notifica loro atti di pignoramento crediti). – Insomma, entro metà 2024 l’azienda sarebbe probabilmente trascinata in tribunale da qualche creditore, con esito quasi certo di un fallimento. Nel frattempo i soci avrebbero perso il controllo: la situazione degenerata porterebbe anche morale basso, possibili cause di terzi. – Sul piano penale: più il tempo passa, più aumentano i reati. Dopo il 16 marzo 2024 omesso versamento IVA 2023 per €X → reato. Non pagamento stipendi → potenziale vertenza penale (non è reato in sé salvo nei casi di appropriazione indebita di trattenute previdenziali non versate). Se i soci cercano di prelevare cassa residua per sé perché “ormai è finita”, commettono distrazione. Il disordine contabile cresce.

Esito probabile: Fallimento entro fine 2024, con debiti aumentati, e Mario e Luca imputati di bancarotta (perché sicuramente emergerebbero pagamenti preferenziali, mancata tenuta scritture – a un certo punto magari han smesso di registrare fatture, ecc.). Pessimo. Quindi questa via è da evitare assolutamente. (La menzioniamo solo per confronto: purtroppo molte PMI seguono proprio questo “non percorso” e subiscono poi le conseguenze).

Opzione B: Composizione negoziata della crisi (attivarsi subito con aiuto esperto)

Supponiamo che a gennaio 2024 Mario e Luca si rivolgano a un advisor il quale consiglia: “Siete ancora in tempo, avviamo subito una composizione negoziata”. I soci predispongono i documenti richiesti: situazione aggiornata debiti/crediti, un piano di risanamento di massima (ad es. riduzione costi, cessione di un macchinario inutilizzato, ricerca di partner commerciali, ecc.), e compilano il questionario di autop diagnostica. Risulta che, se si alleggerisce il debito e si dilaziona, l’azienda potrebbe reggere (perché c’è un portafoglio ordini decente e margini positivi se ristruttura).

Viene nominato un Esperto indipendente a febbraio 2024. Mario e Luca, con il suo aiuto: – Richiedono al tribunale misure protettive: da marzo, nessun creditore può iniziare/enforzare esecuzioni . Questo ferma eventuali decreti ingiuntivi in corso (sospesi) e impedisce nuovi pignoramenti. I fornitori e la banca non possono agire immediatamente. Ciò congela la situazione debitoria per, diciamo, 4 mesi (rinnovabile di altri 4 al massimo). – Convocano i principali creditori a tavoli di trattativa con l’aiuto dell’Esperto. Si siedono: la banca, qualche fornitore grosso, e anche l’Agenzia delle Entrate (grazie alla nuova norma, possono includerla). – L’Esperto, figura autorevole e terza, analizza i dati e comunica ai creditori: “L’azienda ha problemi ma anche potenzialità; se lavoriamo a un accordo, può generare cassa per pagarvi di più di quanto prendereste in fallimento (che stimo sarebbe il 20%). Propongo: la banca allunga mutuo da 5 a 10 anni e abbassa interessi; i fornitori accettano il 60% dei crediti, magari convertendo il 20% in una fornitura futura (baratto commerciale); il Fisco aderisce a una transazione con stralcio sanzioni e pagamento del 50% del dovuto in 5 anni; i dipendenti accettano di spalmare le 2 mensilità arretrate sui successivi 6 stipendi (quando l’azienda riprenderà fiato). Inoltre i soci sono disposti a cedere un’automobile aziendale di lusso e apportare personalmente 50k liquidi (frutto di vendite di loro investimenti) per pagare subito parte dei debiti”. – Con fatica e magari modifiche (la banca chiede ai soci di mettere garanzie personali su nuovo piano, i fornitori vogliono almeno il 70% non 60, ecc.), entro giugno 2024 riescono a raggiungere un accordo quadro: un piano di ristrutturazione extragiudiziale in cui tutti i maggiori creditori sono d’accordo su chi prende cosa e quando. – Viene redatto un contratto di ristrutturazione con tutte le firme, depositato all’esperto. Ad esempio: la banca firma per moratoria 12 mesi su mutuo e poi rate sino al 2030; 5 fornitori che coprono il 80% del debito fornitori firmano per ricevere 30% entro 30 gg (grazie a un nuovo finanziamento garantito dallo Stato che l’azienda ottiene in quanto ha presentato un piano – il DL 118 prevedeva possibilità di finanziamenti prededucibili su ok esperto) e un altro 40% in 24 mesi, rinunciando al restante 30%; l’Agenzia Entrate firma transazione fiscale (grazie all’art. 23 CCII comma 2-bis, l’esperto attesta la convenienza e il tribunale autorizza l’accordo ). I dipendenti sono stati pagati due mensilità grazie a un factoring pro soluto su un grande credito vantato verso una ASL (l’esperto ha favorito questa operazione subito per placare gli animi). – Entro luglio 2024, l’azienda esce dalla composizione negoziata con un accordo stragiudiziale formalizzato e inizia ad eseguirlo: le misure protettive decadono (non servono più perché c’è accordo). – Scenario successivo: RespiraSicuro, alleggerita del magazzino venduto in saldo e di un macchinario venduto (protetti da esenzione revocatoria perché rientra nel piano attestato allegato all’accordo), riduce costi (purtroppo licenzia 3 dipendenti su 15 con accordo sindacale e CIG), e pian piano adempie agli accordi di pagamento. Nel 2025 ha risultato in utile, nel 2026 riesce a rifinanziare il debito bancario residuo a condizioni di mercato normali.

In questo scenario roseo: – Non c’è stato fallimento né procedure formali pubbliche. L’azienda ha mantenuto la continuità aziendale (nessun marchio di “concordato” pubblicato che spaventa clienti). – I creditori hanno alla fine ottenuto più del 50% medio sui loro crediti, anziché 20% incerto in caso di fallimento . – I soci hanno dovuto sacrificarsi (mettere 50k, rinunciare a bene, e diluire le quote: uno dei fornitori ha accettato stralcio a patto di entrare nel capitale come 10% socio -> conversione debito in equity, possibile extragiudiziale). – Gli amministratori non hanno incorsi reati: anzi, hanno agito con trasparenza. L’attestazione dell’esperto li protegge da possibili accuse di favoritismi (tutto era concordato con creditori). – Rischi residui: se l’azienda non rispetta l’accordo, i creditori tornano liberi. Ma l’esperto ha calibrato bene il piano su basi realistiche, quindi c’è fiducia.

Questo esempio mostra l’importanza di muoversi presto. Se Mario e Luca avessero atteso ancora, i fornitori o la banca non avrebbero firmato accordi ma avrebbero preferito tutelarsi per vie legali. Così invece li hanno coinvolti e resi partecipi del risanamento.

Opzione C: Concordato preventivo in continuità (con vendita parziale dell’azienda)

Poniamo ora che la situazione di RespiraSicuro sia un po’ più compromessa: magari i creditori erano troppi e l’accordo 100% stragiudiziale non regge, oppure un paio di banche non aderiscono. A questo punto nel luglio 2024, dall’interno della comp. negoziata, l’Esperto suggerisce: “Facciamo un concordato preventivo, sfruttando quello che abbiamo preparato”.

Dunque, Mario e Luca depositano una domanda di concordato preventivo entro la fine del periodo di negoziazione. Hanno già gran parte del piano definito (possono allegare l’accordo con fornitori e con una banca come accordi esecutivi interinali nel concordato). Propongono un concordato in continuità così congegnato: – L’azienda continua a operare; è prevista però la cessione di un ramo d’azienda (quello delle maschere PAPR) a un investitore estero che ha offerto 300.000€. Il ramo dei ventilatori resta in capo a RespiraSicuro. – Con quei 300k e altra finanza (50k soci, 50k nuovo credito prededucibile), il piano prevede di pagare integralmente i debiti privilegiati (ad es. mutuo ipotecario 450k – la banca ipotecaria accetta 300k subito e rinuncia a parte degli interessi, l’intero importo coperto da ipoteca dev’essere soddisfatto almeno al valore bene, ma in continuità c’è flessibilità), e di pagare i chirografari al 40% in 4 anni. – Vengono costituite classi: Banche chirografarie (40%), Fornitori trade (40% ma di cui 20% con strumenti partecipativi – li coinvolgono in partnership, innovativo), Fisco chirografo (transazione fiscale: loro prendono 30% ma come classa consenziente?), etc. – I dipendenti sono in prededuzione per salari correnti, e quelli licenziati prendono TFR per metà dal Fondo di Garanzia e per metà dilazionato. – Il tribunale ammette il concordato (piano appare fattibile e creditori prededucibili coperti). Nomina commissario. – Durante la procedura, un paio di creditori minori (che non erano d’accordo) fanno opposizione ma tanto non possono far nulla se la maggioranza approva. – Si arriva al voto: grazie agli accordi già presi durante la negoziazione, la maggioranza dei crediti in ogni classe vota favorevole (ad esempio: la classe fornitori, che rappresenta 400k, ha 300k di crediti aderenti perché si erano già accordati in comp. negoziata; la classe banche 500k, la banca principale 300k vota sì e convince un’altra col 100k, totale 80% sì; il Fisco come classe magari vota no formalmente – a volte lo fa – ma qui entra il meccanismo cross-class: c’è almeno un’altra classe chirografa favorevole e al Fisco si offre non meno di quanto otterrebbe in liquidazione, quindi il tribunale potrebbe imporre omologa comunque ). – Omologa: a inizio 2025 il tribunale omologa il concordato. – Esecuzione: l’investitore versa i 300k e rileva il ramo PAPR (subentrando nei contratti con un meccanismo di continuità indiretta); l’azienda prosegue con i ventilatori. I creditori iniziano a ricevere acconti secondo piano (ad es. 10% subito dopo omologa, 10% un anno dopo, etc, come da piano). – Fine 2025: RespiraSicuro s.r.l., ridimensionata, è ancora attiva; deve rispettare il piano fino al 2028 per completare i pagamenti concordatari. I soci Mario e Luca hanno quote diluite (l’investitore ha preso 30% delle quote come parte affare). – Se tutto va bene, nel 2028 si dichiara eseguito il concordato e l’azienda è risanata (debiti vecchi chiusi).

In questo scenario: – I creditori hanno preso il 40% (a differenza dell’accordo stragiudiziale opzione B dove era ~70%, qui di meno – segno che la crisi era più grave). – Nessuno di loro però può agire oltre: la parte falcidiata è cancellata. – I soci hanno perso parte dell’azienda ma hanno evitato il fallimento. – Legamente, qualche creditore (es. uno 10% dissenziente) è stato “cramdownato” dentro e deve accettare 40% anche se votò no, grazie alle regole concordatarie. Questo evita contenziosi singoli. – Gli amministratori han dovuto passare per l’onta pubblica del concordato (il registro imprese ha segnalato la procedura, articoli di giornale locali ecc.). Potenzialmente la reputazione ne soffre, ma hanno salvato l’azienda e l’occupazione, quindi magari nella comunità è visto comunque come un atto responsabile e di successo (meglio di fallire). – Penalmente, sono al riparo: l’aver seguito la procedura corretta li esonera da accuse di bancarotta preferenziale (i pagamenti li hanno fatti in conformità al piano), i libri erano a posto, e anzi il concordato consuma eventuali reati di ricorso abusivo al credito (non punibile di per sé, e con il concordato si blocca). – Se però in passato avessero fatto magagne, il commissario le avrebbe segnalate: e.g. il commissario scopre che nel 2023 erano spariti 50k di cassa senza giustificazione – se amministratori non chiariscono, può insinuare bancarotta. Ma presuppone un fallimento; se c’è solo concordato, in teoria non c’è “bancarotta” perché l’azienda non fallisce. La condotta di distrazione di beni scoperta durante un concordato non è di per sé un reato tipizzato (se concordato va a buon fine, quell’atto potrebbe essere dichiarato inefficace ex art. 116 CCII come atto in frode se scoperto prima del voto, portando inammissibilità del concordato). In breve: concordato risanato, niente fallimento = niente reati di bancarotta. Dunque i soci mantengono la fedina pulita (tranne eventuali reati fiscali di prima, ma quelli li staranno gestendo con pagamento transazione e magari cause definibili con oblazione).

Opzione D: Liquidazione giudiziale (fallimento) e ricadute personali

Supponiamo infine il caso pessimistico: la crisi era troppo avanzata, i creditori non hanno voluto accordi, i soci hanno agito tardi. A settembre 2024 RespiraSicuro viene dichiarata fallita su istanza di una banca grossa stufa di aspettare. Cosa succede e come i debitori possono ancora “difendersi” nei limiti?

  • Viene nominato un curatore, che prende in mano l’azienda. Probabilmente non c’è esercizio provvisorio (ordini calati, nessuno vuole investire per proseguire, i dipendenti ormai dispersi).
  • Il curatore fa inventario: vende i macchinari all’asta (purtroppo realizza solo 150k perché in fallimento il valore è depresso), svende il magazzino a stock (altri 100k magari). Raccoglie i crediti verso clienti (80k, meno spese legali).
  • Stato passivo: risultano 1,2 milioni di debiti. Recupero attivo totale: 330k. Spese procedura 50k. Resto 280k da distribuire: prima banca ipotecaria (prende 150k da realizzo macchinari ipotecati, però ne vantava 450k – 300k rimasti chirografi), dipendenti (TFR e 2 stipendi pagati dal Fondo di Garanzia, l’INPS surroga privilegio), il Fisco piglia magari 20k su 200k (in privilegio per IVA una percentuale). Ai chirografari arriva un 10% scarso.
  • Fine 2025 il fallimento chiude. La società è cancellata.
  • Azioni del curatore: nota che nel 2023 i soci avevano prelevato 30k di utili quando non potevano: li cita in giudizio ex art. 2476 per restituirli. Li cita pure ex art. 2486 c.c. per danni da tardiva liquidazione: calcola che se avessero fermato a fine 2022, il patrimonio netto era –100k, al fallimento era –500k, chiede 400k danni . Forse i soci faranno una transazione (non avendo 400k, offrono 50k per chiudere se li hanno, se no saranno condannati e quella condanna sarà un debito personale).
  • Conseguenze sui soci: i soci qui erano di S.r.l., quindi non falliscono personalmente. Però, avendo dato fideiussioni alla banca, la banca dopo fallimento si rivale su di loro per la parte non coperta (diciamo 300k). Questi diventano loro debiti personali. I soci non possono pagarli: rischiano pignoramenti sui loro stipendi o case (se intestate a loro).
  • I soci a questo punto possono valutare di avviare procedure di sovraindebitamento personali (concordato minore o liquidazione controllata) per liberarsi da quell’enorme debito residuo. Se meritevoli, forse ottengono di pagare una quota con cessione del quinto stipendio per 4 anni e poi esdebitazione. Oppure se non hanno nulla, chiedono esdebitazione del debitore incapiente (li liberano subito).
  • Sanzioni penali: molto probabile che:
  • Sia aperto un procedimento penale per bancarotta a carico di Mario e Luca. Il curatore ha rilevato ad esempio che nel 2023 hanno pagato 100k ad un fornitore cinese (per assicurarsi ultime forniture) lasciando tutti altri a zero = contestata bancarotta preferenziale. Inoltre, mancavano alcune scritture di magazzino = bancarotta semplice documentale. E quell’utilizzo abnorme di scoperto in banca = imputato come bancarotta semplice per ricorso abusivo al credito. Se poi emergesse che uno dei soci ha “portato via” certi beni (es. un’auto aziendale passata a moglie prima del fallimento a prezzo vile) = bancarotta fraudolenta patrimoniale.
  • Mario e Luca dovranno difendersi in tribunale penale. Probabilmente, col supporto di avvocato, punteranno a patteggiare per evitare pene lunghe. Finiranno con magari 1 anno e 8 mesi con condizionale, e l’interdizione dai commerci per qualche anno (effetto del reato fallimentare).
  • In totale, uno scenario di sconfitta: l’azienda chiude, i soci si ritrovano con reputazione rovinata, debiti personali da gestire (anche se poi esdebitati, comunque perdono beni se ne avevano), incensuratezza compromessa. I creditori hanno preso briciole e dovranno anche loro dedurre perdite.

Morale: l’Opzione D è quello che accade se falliscono le strategie A, B, C o se non vengono tentate affatto. È l’epilogo che tutti i soggetti sensati vogliono evitare, salvo quando davvero l’attività non merita di proseguire e nessuno vuole investirci. A volte il fallimento è inevitabile e persino utile (pensa se la gestione era fraudolenta: in fallimento almeno un curatore indaga e i creditori vedono puniti i colpevoli). Ma per un’azienda onesta con problemi di mercato o gestione, è sempre preferibile tentare le altre soluzioni.

Domande e Risposte Frequenti (FAQ)

Di seguito proponiamo una serie di domande comuni che privati, imprenditori (o anche giovani avvocati) potrebbero porsi di fronte a una situazione di impresa indebitata, seguite da risposte sintetiche basate su quanto esposto nella guida.

D: La mia S.r.l. ha troppi debiti e non riesco a pagarli tutti. Posso evitare il fallimento in qualche modo?
R: Sì, hai varie opzioni da tentare prima che i creditori chiedano il fallimento. Puoi ad esempio avviare una composizione negoziata della crisi rivolgendoti alla Camera di Commercio: un esperto indipendente ti aiuterà a trattare con i creditori per trovare un accordo e nel frattempo puoi chiedere al tribunale di bloccare le esecuzioni . In alternativa, puoi proporre tu stesso ai creditori un piano di ristrutturazione (magari facendolo attestare da un professionista, così gli atti che farai in esecuzione del piano non saranno revocabili ). Se i debiti sono ingestibili ma l’azienda ha prospettive, puoi presentare un concordato preventivo: è una procedura in tribunale in cui offri di pagare ai creditori quello che puoi (anche solo una percentuale) e se loro approvano il piano eviti il fallimento e salvi l’impresa, sia pure ridimensionata . Insomma, il fallimento è l’ultima spiaggia – prima conviene usare gli strumenti di allerta e concorsuali che la legge ti mette a disposizione per regolare i debiti e continuare l’attività.

D: Quando è il momento giusto per attivarsi? Devo aspettare di essere formalmente insolvente o muovermi prima?
R: Prima è meglio è. Appena ti accorgi che la tua azienda è in crisi (cioè fatichi a onorare tutti i debiti e prevedi che tra qualche mese potresti non farcela ), devi attivarti. L’art. 2086 c.c. ti impone di rilevare tempestivamente la crisi e prendere adeguate misure. Se aspetti di essere insolvente (cioè di aver già accumulato arretrati gravi e inadempimenti conclamati), molti strumenti non funzioneranno bene: ad esempio, i creditori saranno più ostili, la composizione negoziata potrebbe arrivare tardi, e rischi istanze di fallimento nel frattempo. Inoltre, aspettare troppo espone a responsabilità personali (potresti essere accusato di aver aggravato il dissesto) . Quindi il consiglio è: non negare la realtà. Se vedi che stai erodendo cassa e accumulando debiti, chiedi subito consulenza per un piano di risanamento, coinvolgi per tempo i creditori seri (banche, fornitori principali) in dialogo e, se necessario, precedili tu in tribunale con una domanda di concordato preventivo o di composizione negoziata. Muovendoti tu per primo hai più controllo della situazione.

D: Ho saputo della Composizione Negoziata: comporta la perdita della gestione dell’azienda come nel fallimento? È pubblica?
R: La composizione negoziata non comporta perdita della gestione – tu resti al timone della tua azienda durante le trattative . L’Esperto nominato non ti sostituisce, ha un ruolo di facilitatore e supervisore. Solo se compi atti gravemente pregiudizievoli, l’Esperto può segnalare al tribunale e in casi estremi si può arrivare a una sostituzione, ma è raro e dipende dal tuo comportamento. Inoltre la procedura è inizialmente riservata: l’accesso avviene su una piattaforma e la notizia non è pubblica a tutti (diventa conoscibile solo se chiedi misure protettive, in tal caso l’istanza si pubblica al RI, ma di solito con minore clamore rispetto a un fallimento). Quindi la tua reputazione subisce un impatto minimo in comp. negoziata. Al contrario, nel fallimento perdi subito la gestione (arriva il curatore) e la cosa diventa pubblica con notevoli effetti (clienti e fornitori lo vengono a sapere, ecc.). La composizione negoziata è pensata proprio per evitare la pubblicità negativa e mantenere l’impresa in bonis mentre cerchi l’accordo .

D: I debiti fiscali (IVA, ritenute) si possono “tagliare”? Pensavo fossero intoccabili.
R: Un tempo era quasi così, oggi anche i debiti fiscali si possono ristrutturare, purché attraverso le procedure corrette. Fuori dalle procedure, l’Agenzia Entrate Riscossione consente solo dilazioni, al limite “rottamazioni” se previste per legge, ma non uno sconto discrezionale sull’imposta. Però in un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione si può proporre una transazione fiscale: in pratica offri di pagare parzialmente il debito tributario e il Fisco può aderire (valutando la convenienza rispetto a un tuo fallimento). Oggi è anche possibile farlo nella composizione negoziata: grazie a una modifica del 2024, puoi proporre un accordo fiscale già in fase stragiudiziale . Attenzione: per legge devi comunque garantire al Fisco un trattamento non inferiore a quello degli altri chirografari e almeno pari a quanto otterrebbe liquidando i tuoi beni . Ma sì, in concreto anche IVA e contributi possono essere falcidiati (es. paghi il 50% e stralci il resto) nell’ambito di un piano concordatario . Non è facile, devi far vedere che stai sfruttando al massimo la tua capacità di pagamento e che il Fisco ci guadagna di più rispetto al caso in cui ti lasci fallire. E serve l’assenso formale dell’Erario (a meno che tu sia in concordato e ottenga il cram-down dal giudice in certe condizioni). Però non è più un tabù: sentenze della Cassazione e norme di riforma lo hanno reso possibile . Quindi nel tuo piano di risanamento considera anche questa leva: potresti ridurre significativamente il monte debiti con una transazione fiscale ben fatta, specie su sanzioni e interessi (che spesso vengono condonati, come previsto espressamente dalle “misure premiali” nella comp. negoziata ).

D: Ho firmato fideiussioni personali per i debiti della società (mutui, leasing). Se l’azienda va in crisi e uso un concordato o altro, io come garante resto esposto?
R: Purtroppo, le procedure concorsuali della società non liberano automaticamente i garanti personali. Il creditore ad esempio in concordato può accettare il pagamento ridotto del 40% dalla società e pretendere il restante 60% dal fideiussore, a meno che il fideiussore abbia tutele specifiche. Questo è sancito dalla legge (per il concordato, art. 184 L.F. ancora applicabile, esclude gli obblighi dei coobbligati). Come difenderti? Ci sono alcune strade: – In sede di trattative, negozia con la banca una liberatoria per il garante come parte dell’accordo. Spesso le banche, se ricevono un certo soddisfo dal concordato, su richiesta possono rinunciare ad agire sul garante (ma devi ottenere impegno scritto).
– Se ciò non avviene e tu come garante ti trovi a dover pagare, hai poi diritto di regresso verso la tua società, ma se questa è insolvente è un diritto teorico. In tal caso, potresti valutare la tua procedura personale di sovraindebitamento per liberarti. Ad esempio, se la società è fallita e tu hai dovuto pagare dei debiti, ti qualifichi come sovraindebitato consumatore e puoi chiedere l’esdebitazione.
– Una soluzione “elegante” è far sì che, nel concordato preventivo, il piano preveda il soddisfacimento integrale dei creditori garantiti (almeno per la parte garantita). Se ad esempio c’è un mutuo garantito da te, nel piano fai in modo che quel mutuo sia pagato al 100% (magari spalmato ma intero). Così il garante viene sollevato. Certo, ciò carica di più la società, ma spesso è richiesto dal creditore stesso: i creditori con garanzia tendono a chiedere di essere pagati per intero nel concordato (per legge potresti ridurli solo se offri almeno il valore di realizzo del bene su cui hanno garanzia). Quindi, in pratica, è comune che mutui ipotecari e simili nel concordato siano soddisfatti interamente – il che libera i garanti.
In sintesi, devi affrontare questo punto durante la negoziazione del piano. Non dare per scontato che la tua fideiussione “salti”: va trattata contrattualmente. Se nulla è stato concordato, il creditore potrà legalmente farsi avanti su di te dopo la procedura.

D: Sono amministratore di una S.r.l. fallita. Il curatore mi chiede i danni e minaccia azione di responsabilità per aver continuato l’attività con capitale azzerato. Come viene quantificato questo danno?
R: Il danno da “mala gestio” dopo perdita del capitale sociale oggi è presunto per legge: l’art. 2486 c.c. comma 3 indica che, salvo prova contraria, è pari al peggioramento del patrimonio netto tra la data in cui la società andava sciolta (o eri comunque in obbligo di conservare e non fare nuove operazioni) e la data del fallimento . In altre parole, il curatore farà i conti: patrimonio netto (PN) al momento in cui dovevi intervenire vs PN al fallimento. La differenza (al netto dei costi ordinari di liquidazione) è il “buco in più” che imputa a te . Se ad esempio dovevi sciogliere la società nel 2021 con PN -100 e al fallimento 2023 il PN è -500, ti chiedono 400. Tu puoi difenderti provando che quel peggioramento non è colpa tua o che anche fermando prima i creditori avrebbero comunque perso uguale (ad esempio crollo di mercato imprevedibile, costi di liquidazione che avresti avuto comunque) . Però la legge ti mette in posizione scomoda, con l’onere di dimostrare un diverso ammontare di danno. Le sentenze recenti confermano questo approccio severo . La Cassazione ha detto che il semplice fatto di aver violato il dovere di conservazione porta a responsabilità, senza dover approfondire il dolo/colpa in concreto . Quindi, per difenderti efficacemente dovrai contestare il calcolo (es: il PN alla data X è difficile da stimare, magari inserendo rettifiche) o mostrare che alcune perdite dopo la data X non derivano da tue operazioni ma da fattori esterni inevitabili (un po’ come dire: “anche se avessi chiuso nel 2021, quei costi sarebbero maturati lo stesso – es. penali contratto, svalutazione crediti”). Non facile, ma è la strada. Considera anche se hai atti di gestione virtuosa da rivendicare (es. hai cercato di ridurre il danno). Spesso queste cause si concludono con un transazione col curatore.

D: Quali atti o comportamenti dell’imprenditore in crisi costituiscono reato?
R: I reati principali da evitare sono legati alla bancarotta: – Distrarre o occultare beni: se, mentre sei in dissesto, sposti risorse a tuo vantaggio (ti intesti beni della società, vendi sottocosto a un complice, svuoti magazzino senza pagare i creditori), commetti bancarotta fraudolenta patrimoniale . – Favorire alcuni creditori a scapito di altri in modo doloso: pagare scientemente solo alcuni creditori prima del fallimento può essere bancarotta fraudolenta preferenziale (o semplice se senza intento di frode, ma il confine è sottile). – Tenere contabilità caotica o sparire libri: se non permetti di ricostruire i conti, è bancarotta fraudolenta documentale (se c’è dolo) o semplice (se per negligenza) . Quindi non devi mai far sparire o falsificare i libri contabili. – Continuare a fare debiti sapendo di essere insolvente: questo può configurare una bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto, specie se ottieni credito con artifizi (allora può esser truffa ai creditori). Esempio: ordini merce da fornitori ben sapendo che non la pagherai perché stai per fallire – potresti essere accusato di aver agito con dolo di causare un danno ai fornitori, e se hai simulato solvibilità magari scatta la truffa. – Omettere il versamento di IVA e ritenute: oltre a essere illecito tributario (sopra certe soglie reato), se fallisci quelle somme non pagate rappresentano per la giurisprudenza un indizio di bancarotta semplice (imprudenza nella gestione). Non pagare stipendi, contributi, ecc. non è di per sé reato fallimentare, ma rientra nel quadro di mala gestio che può aggravare la tua posizione. In generale, ogni condotta di frode o inganno verso i creditori costituisce reato fallimentare . La difesa migliore è: agire con totale trasparenza e correttezza anche nella crisi. Se decidi di pagare un fornitore e non altri, assicurati di poterlo giustificare come atto nell’interesse dell’impresa (es. fornitore indispensabile per proseguire l’attività e salvare l’azienda: in alcuni casi la giurisprudenza ha ritenuto non punibile chi paga selettivamente se ha agito con l’intento di evitare il tracollo a beneficio di tutti i creditori). Ma è rischioso. Meglio, come dicevamo, congelare i pagamenti e trattare in un quadro legale: se i pagamenti preferenziali li fai dentro un concordato autorizzato, non sono reato. Se li fai di testa tua fuori procedure, possono esserlo. Quindi evitare favoritismi arbitrari, mantenere i libri in ordine e non intascarsi nulla. Così di norma non verrai incriminato.

D: La mia piccola SNC è insolvente, ma io e l’altro socio vorremmo evitare il fallimento per non perdere la casa. Possiamo sottrarci?
R: In una SNC i soci sono responsabili personalmente, e anzi se la SNC fallisce fallirete anche voi soci . Per evitare il fallimento, avete due vie: 1) Trovare un accordo stragiudiziale con tutti i creditori, pagandoli almeno in parte, così che nessuno chieda il fallimento. Dovrete magari vendere dei beni personali per ottenere soldi e convincere i creditori (per esempio, ipotecate/vendete una casa per pagare i debiti). Una volta estinti i debiti principali, potete sciogliere la SNC senza strascichi. Se rimangono troppi crediti e qualcuno non ci sta, questa via non funziona. 2) Usare le procedure di sovraindebitamento: se siete sotto le soglie, potete proporre un concordato minore . Ad esempio, tramite un OCC presentate un piano offrendo ai creditori di pagare quello che potete (anche vendendo parte del vostro patrimonio) e il tribunale, se i creditori lo approvano (o anche con maggioranza ridotta, il giudice può omologare in alcuni casi), omologa il piano. Questo eviterà il fallimento e vi permetterà di conservare eventuali beni non indispensabili alla soddisfazione del piano (magari la prima casa se non la mettete a disposizione resta fuori). Se invece niente è fattibile (debiti enormi, nessuna capacità di rimborsare), c’è l’opzione della liquidazione controllata: voi e la società mettete tutto il patrimonio nella procedura e un liquidatore vende i beni, poi potrete chiedere l’esdebitazione (liberazione dei debiti residui) . È simile a un fallimento, ma su scala minore e senza le pene accessorie del fallimento (non sarete interdetti dai pubblici uffici, ad esempio). In sintesi, potete evitare di essere dichiarati falliti cercando un accordo o usando la legge 3/2012 (ora CCII sovraindebitamento). Richiede però collaborazione totale e spesso sacrifici personali. Se speravate di “far sparire” la SNC e far perdere le tracce dei creditori, no – da soci illimitati vi troverebbero. Molto meglio affrontare attivamente la situazione.

D: Cosa succede ai contratti in corso (es. forniture, affitti, leasing) se intraprendo un concordato o fallisco?
R: In concordato preventivo, i contratti pendenti possono proseguire regolarmente. Di norma tu continui ad adempiere ai contratti essenziali (ad esempio, il contratto di affitto della sede continua: i canoni che maturano dopo la domanda di concordato sono prededucibili, li devi pagare per tenerlo). Hai anche la facoltà di chiedere al tribunale di sciogliere o sospendere alcuni contratti in corso se ti sono troppo onerosi e ostacolano il risanamento (art. 96 CCII). Ad esempio, se hai un leasing per un macchinario che in concordato non usi, puoi chiedere di scioglierlo: il lessor avrà un indennizzo che viene considerato un credito concorsuale . Per i contratti di forniture pubbliche, la legge permette la continuazione se l’impresa è in concordato con continuità; se fosse concordato liquidatorio, l’ente può recedere. Nel complesso, molti contratti possono continuare, a vantaggio di mantenere l’operatività. Alcuni partner contrattuali potrebbero esigere garanzie extra per proseguire (es: fornitori essenziali chiedono pagamento anticipato sulle forniture future). Ma il concordato in sé non risolve i contratti: li congela nel senso che i crediti pregressi vanno in procedura e quelli successivi saranno onorati regolarmente. In fallimento, invece, tutti i contratti pendenti non si risolvono ipso iure ma il curatore ha la facoltà di subentrare o sciogliersi (art. 172 L.F. e simili nel CCII). In pratica, spesso il curatore si scioglie dai contratti, a meno che servano a un eventuale esercizio provvisorio. Ad esempio: affitto d’azienda – il curatore potrebbe mantenerlo per vendere l’azienda affittata; contratto di leasing – di solito il curatore lo scioglie e restituisce il bene, e il leasing resta con un credito verso il fallimento; forniture – il curatore in genere non esegue gli ordini in corso (a meno che decida di completare qualche commessa vendibile). Quindi nel fallimento c’è una discontinuità netta: la priorità è liquidare, non più proseguire l’attività (salvo eccezione). Questo può creare problemi: ad esempio, i clienti possono risolvere contratti con la fallita e chiedere danni (che diventano crediti concorsuali). In composizione negoziata, essendo stragiudiziale, i contratti proseguono normalmente. C’è una norma che impedisce ai contraenti di risolvere i contratti solo perché hai avviato la composizione negoziata o chiesto misure protettive (art. 18 CCII). Quindi, i fornitori non possono ad esempio interrompere un contratto di fornitura vitalizio basandosi su una clausola risolutiva legata al tuo stato di crisi . Questo ti tutela durante le trattative. Per l’affitto immobili: in concordato paghi i canoni correnti (prededucibili); in fallimento il curatore può sospendere (e in quel caso i canoni maturati dal fallimento sino a rilascio sono prededucibili comunque). Leasing: in concordato puoi scegliere – magari decidi di mantenerlo se ti serve il bene; se lo mantieni, paghi i canoni dalla domanda in prededuzione e quelli scaduti vanno in percentuale; se lo sciogli, il leasing ha diritto a un indennizzo pari alla differenza tra credito residuo e valore del bene (concorsuale). In fallimento, solitamente si scioglie e la società di leasing riprende il bene e insinua il credito residuo dedotto il ricavato. Quindi, riepilogando: nelle procedure conservative (concordato, comp. negoziata) c’è modo di continuare i contratti utili e sciogliere quelli dannosi; nelle procedure liquidative (fallimento) di norma i contratti cessano salvo utilità temporanea. Una buona strategia di difesa è anche analizzare i contratti e capire quali tenere e quali mollare a seconda della procedura scelta.

D: Dopo la chiusura della procedura, i debiti residui che fine fanno?
R: Dipende dalla procedura e dal soggetto:
– In concordato preventivo omologato, tutti i debiti anteriori rimasti impagati sono definitivamente cancellati per la società. L’omologa ha efficacia di novazione: i creditori non possono pretendere oltre ciò che è previsto nel piano . Quindi la società esce “pulita” (salvo ovviamente dover eseguire i pagamenti promessi; se poi non li esegue, il concordato può essere risolto e i crediti rivivono, ma finché adempie, quel che è stralciato è perso). Per i soci garanti, come dicevamo, i crediti residui possono essere richiesti a loro se avevano garanzie. Ma la società in sé è liberata. – In accordo di ristrutturazione omologato, i creditori che hanno aderito sono vincolati alla riduzione accordata; i non aderenti vanno pagati integrali (se no l’accordo non sarebbe omologabile) . Quindi quell’accordo di fatto definisce la posizione con i firmatari, mentre se per assurdo c’era un estraneo, è stato pagato integralmente quindi nessun debito residuo. Dopo esecuzione accordo, la società è a posto salvo inadempienze. – In liquidazione giudiziale (fallimento), se la società è persona giuridica, una volta chiusa la procedura la società si estingue e i debiti residui non hanno più un soggetto su cui ricadere (società sparita). I creditori non soddisfatti non possono far nulla contro la società, perché non esiste più. Contro eventuali garanti o coobbligati (es. soci illimitati, fideiussori) invece possono proseguire. Quindi i debiti “sopravvivono” solo per i coobbligati. Se c’è un socio illimitato (fallito pure lui), per quel socio persona fisica i debiti residui sopravvivono anche dopo chiusura del suo fallimento personale, ma il socio può chiedere esdebitazione entro un anno. L’esdebitazione, se concessa, cancella i debiti residui anche per lui . Se non la chiede o non gliela danno, lui rimane tecnicamente debitore, ma in pratica la maggior parte sono inesigibili se era nullatenente (possono in teoria pendere tutta la vita, ma dopo fallimento di solito molti creditori spengono le pretese). – In procedure di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata), il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione di diritto a fine procedura (se ha cooperato e non è stato sleale). Quindi i debiti residui verso i creditori vengono cancellati dal decreto di esdebitazione, tranne alcuni che per legge restano (debiti alimentari, risarcimenti da fatti illeciti dolosi, multe penali – quelli restano per legge, pochi casi). Per le società di persone, i debiti residui dopo concordato minore non esistono per la società (che se liquida si estingue), e i soci potranno anch’essi chiedere esdebitazione come persone. In pratica, uno degli scopi delle procedure concorsuali moderne è proprio liberare il debitore onesto dai debiti residui (fresh start). Nel fallimento c’è voluto tempo per arrivarci, ma ora c’è. Quindi dopo aver affrontato la crisi, hai la chance di ripartire senza quei macigni, purché tu segua le regole. Se invece tu non fai alcuna procedura e resti sommerso di debiti, tecnicamente restano per 10 anni (poi cadono in prescrizione singolarmente se i creditori non attivano esecuzioni – ma molti li attivano). E potresti trovarti inseguito a lungo. Le procedure concorsuali, paradossalmente, “purgano” la situazione in un tempo definito.

D: In caso di fallimento, posso essere dichiarato “non colpevole” o subisco comunque conseguenze tipo interdizioni?
R: Nel vecchio sistema c’era la “riabilitazione civile” fallimentare; oggi con il Codice della crisi quelle interdizioni (tipo divieto di fare impresa per 5 anni) sono state mitigate e subordinate a casi di abuso. Diciamo: se non hai commesso reati e hai cooperato, potrai svolgere ancora attività d’impresa in futuro. L’art. 312 CCII prevede che con l’esdebitazione vengano meno eventuali pene accessorie civili (es. non sei più incapace a esercitare uffici direttivi). Certo, se sei stato condannato penalmente per bancarotta, lì scattano pene accessorie penali (interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi di imprese per 10 anni per la fraudolenta, ad esempio) . Ma se il fallimento è andato liscio senza condanne, una volta chiuso ed esdebitato sei formalmente libero. La colpa del fallimento oggi non c’è più come istituto (prima c’era l’indagine sul fallito colpevole, ora abolita). Quindi in sede civile/fallimentare non c’è una dichiarazione di “colpa”. Ci sarà semmai in sede penale se ravvisati reati, oppure la responsabilità civile per danni se il curatore la prova. Però comprendo la domanda: “sono stigmatizzato a vita?”. Legalmente no, specie se ottieni l’esdebitazione. E la riabilitazione fallimentare (che era l’istituto per riabilitarsi) ora coincide di fatto con l’esdebitazione. Quindi, se hai agito in buona fede e il fallimento era sfortunato, hai gli strumenti per venirne fuori senza macchie troppo durature. Ovviamente, sul piano della reputazione commerciale, un fallimento pesa, ma c’è anche comprensione a volte (specialmente post-Covid, tante imprese sono cadute non per loro colpa). Importante è dimostrare di aver fatto tutto il possibile: ad esempio, un certificato di esdebitazione concesso dal tribunale quasi “ti assolve” agli occhi di molti, perché implica che sei stato meritevole e cooperativo.

D: Quali sono i costi da considerare di queste procedure (negoziata, concordato, ecc.)?
R: Ci sono costi professionali e procedurali: – In composizione negoziata, pagherai l’Esperto (compenso determinato secondo decreto – proporzionale alla dimensione azienda) e gli eventuali consulenti che ti aiutano (avvocato, commercialista). Non vi è un “contributo unificato” o spese di giustizia significative, tranne se chiedi misure protettive c’è un piccolo contributo. Quindi è relativamente economica, paragonabile a pagare un bravo consulente per qualche mese di lavoro. – In concordato preventivo c’è il contributo unificato (attorno a €1000-2000), c’è il compenso del Commissario Giudiziale (stabilito dal tribunale a fine procedura, in base all’attivo e passivo – può essere qualche migliaio di euro per PMI, fino a decine di migliaia per grandi imprese), il compenso del Giudice Delegato è a carico dello Stato. Poi ci sono i costi dei tuoi professionisti: l’attestatore (anche quello può essere un migliaio o decine di migliaia a seconda complessità) e dei legali che predisponfo atti. Diciamo che un concordato costa sensibilmente di più di un accordo stragiudiziale. Inoltre, nel concordato si devono liquidare le spese prededucibili prima di soddisfare i creditori, quindi una parte delle risorse va ai costi procedura. – Nell’accordo di ristrutturazione, avrai i costi dell’esperto attestatore, avvocato, e un eventuale professionista nominato dal tribunale se c’è cram-down. Non c’è commissario (non c’è organo di procedura), ma il tribunale potrebbe nominare un ausiliario per verifiche. Il contributo unificato c’è (per omologa). – Nel fallimento, i costi sono pagati dalla massa fallimentare: curatore (percentuale su attivo realizzato ), spese di procedura (pubblicazioni, eventuali periti). Se la massa non basta a coprirli, lo Stato paga in parte. Per l’imprenditore, i costi diretti sono il difendersi eventualmente nelle azioni (avvocati propri) e cooperare (tempo perso, consegna documenti). – Sovraindebitamento: c’è un piccolo compenso OCC (regolato da tariffario ministeriale, spesso sostenibile – possono essere qualche migliaio di euro al massimo perché OCC di solito tarano in base a attivo). Insomma, una ristrutturazione concorsuale seria richiede mettere in budget alcune decine di migliaia di euro di costi professionali, a seconda della grandezza dell’azienda. È un investimento: se la posta in gioco è salvare l’impresa, li vale. Se l’azienda è piccolissima (pochi creditori), spesso non conviene procedure complesse: meglio accordarsi privatamente con uno o due creditori. Va anche detto: in concordato, i professionisti possono chiedere di essere pagati per parte in prededuzione dentro la procedura (cioè li includi nel piano come crediti da soddisfare prima dei chirografari). Quindi potresti non doverli pagare tutti in anticipo, ma accordarti che ricevono a successo operazione. In conclusione: – Composizione negoziata: costo medio-basso rispetto ad altre (beneficio alto per costo contenuto, di solito). – Concordato: costo medio-alto, da valutare se la massa lo consente (ma se stai salvando l’azienda, consideralo un costo della cura). – Fallimento: costo a carico dei beni residui – per te imprenditore, emotivamente altissimo, ma monetariamente pagato coi beni che comunque avresti perso.

D: La crisi attuale è anche colpa di fattori esterni (COVID, guerra, ecc.). Questi elementi contano legalmente?
R: Sì, possono contare sia sul piano delle valutazioni di meritevolezza sia come argomenti di trattativa con i creditori. Ad esempio, nei giudizi di responsabilità, se dimostri che il dissesto è dovuto a cause esogene imprevedibili (lockdown, crollo filiera, rincari folli) e che tu hai fatto il possibile, questo può attenuare la tua responsabilità soggettiva (non cancella il fatto oggettivo se hai violato obblighi, ma influisce magari sulla quantificazione del danno, qualche giudice potrebbe essere meno severo nel tenerti colpevole di tutto). Nei reati, un contesto esogeno non scrimina il reato ma in sede di condanna può portare attenuanti generiche. Sul piano concorsuale, dire ai creditori “guardate che il 2020 mi ha devastato per cause di forza maggiore” può guadagnare la loro comprensione e disponibilità a un piano di ristrutturazione, soprattutto se credono che superata quella fase tornerai sano (questo è il concetto di “azienda economicamente sana ma finanziariamente esposta”: merita aiuto). A livello normativo, durante il COVID c’è stata molta tolleranza: sono state sospese gli obblighi di capitalizzazione, le segnalazioni di crisi, ecc. Alcuni tribunali nelle valutazioni di piani tengono conto che i risultati 2020-21 sono drogati dall’emergenza. Quindi certamente, evidenziare i fattori esterni è utile. Ad esempio, nella relazione attestatore citi la causa Covid per giustificare certe perdite straordinarie – rende il tuo piano più credibile come “unico problema passato”. Anche l’esdebitazione valuta la meritevolezza: se sei sovraindebitato per malattia o cause di forza maggiore, te la concedono quasi sicuramente. Insomma, sì: fattori esterni non giustificano ogni omissione, ma mitigano la percezione di colpa e possono convincere i creditori e il giudice della tua buona fede.

Tabelle riepilogative

Per concludere, presentiamo alcune tabelle sintetiche che riassumono i punti salienti in forma comparativa e schematica, utili per una consultazione rapida.

Tabella 1: Strumenti di gestione della crisi d’impresa – Caratteristiche principali

StrumentoTipoChi può attivarloCoinvolgimento tribunaleEffetti sui creditoriObiettivo
Composizione negoziataStragiudiziale assistito (volontario)Imprese in crisi (squilibrio) di qualsiasi dimensioneLimitato: nomina esperto da CCIAA; tribunale solo per misure protettiveCreditori negoziano volontariamente; misure protettive sospendono azioni ; nessun vincolo forzoso senza accordoRisanamento con accordi ad hoc, evitando insolvenza e procedure formali . Continuare l’attività salvando valore.
Piano attestato di risanamentoStragiudiziale puro (privato)Imprese in crisi (qualsiasi, tipicamente medio-grandi)Nessuno (atto privato)Solo i creditori aderenti sono vincolati; atti esecutivi protetti da revocatoriaRisanare privatamente l’impresa; ottenere nuova finanza o rinegoziazione in via privata con certezza giuridica (no revoche).
Accordo di ristrutturazione (art.57 CCII)Concordato misto (contratto + omologa)Imprese insolventi o in crisi (fallibili)Sì: omologa tribunale (60% creditori min. aderenti) ; possibili misure protettive durante trattativaVincola solo aderenti (salvo estensioni cram-down per finanziari) ; creditori estranei pagati integralmente entro 120 ggRidurre/dilazionare debiti con consenso qualificato evitando il voto di tutti i creditori. Mantenere riservatezza maggiore di un concordato.
Concordato preventivoProcedura concorsuale giudizialeImprese insolventi (non sogg. sovraind.)Sì pieno: tribunale ammette e omologa; commissario nominatoVincola tutti i creditori anteriori all’omologa . Pagamenti secondo piano omologato (falcidie ammesse). Classi e voto a maggioranza ; possibile cram-down di classi dissenzienti .Regolare la crisi in modo collettivo con una proposta ai creditori. Può salvare l’azienda (continuità) o liquidarla ordinatamente evitando il fallimento. Debiti residui stralciati .
Liquidazione giudiziale (Fallimento)Procedura concorsuale liquidatoriaImprese insolventi (fallibili)Sì: tribunale dichiara; curatore/liquidatore gestisce; giudice delegato controllaCreditori non possono agire individualmente (stop azioni); soddisfatti in ordine di prelazione dal ricavato vendite. Di solito parziale pagamento e chiusura debiti senza soddisfo completo.Liquidare il patrimonio dell’impresa insolvente e distribuire ai creditori secondo legge. Impresa cessata. Possibile esdebitazione del debitore persona fisica .
Concordato minore (sovraindebitamento)Procedura concorsuale minore (giudiziale)Debitori non fallibili (es. impr. minore, professionista)Sì: Tribunale nomina OCC; omologa se consenso 60% o condizioni cram-down minoreSimile al concordato preventivo: creditori votano (per classi se previste); maggioranza crediti >60%. Dissenzienti vincolati dopo omologa. Debiti residui cancellati .Regolare la crisi dei piccoli, permettendo continuità o pagamento parziale debiti in modo collettivo. Evitare liquidazione totale e liberare il debitore dai debiti residui.
Liquidazione controllata (sovraind.)Procedura liquidatoria minoreDebitori non fallibili insolventi (consumatori, piccoli imprenditori)Sì: Tribunale apre procedura; nomina liquidatore (spesso OCC)Come fallimento: creditori presentano domande, liquidatore vende beni e paga secondo cause prelazione. Al termine, debiti non pagati cancellati (esdebitazione) salvo eccezioni .Liquidare tutto il patrimonio del debitore sovraindebitato in maniera ordinata, distribuendo ai creditori. Consentire al debitore persona fisica di ripartire senza debiti (fresh start).

Note: Nella tabella abbiamo semplificato. Ad esempio, accordi di ristrutturazione hanno varianti (agevolati, ad efficacia estesa) che qui non dettagliamo; il concordato preventivo può essere in continuità o liquidatorio; il concordato minore non prevede classi obbligatorie salvo casi e richiede apporto esterno se non c’è continuità.

Tabella 2: Differenze tra società di capitali e società di persone in situazione di debiti

AspettoSocietà di Capitali (S.p.A., S.r.l.)Società di Persone (S.n.c., S.a.s.)
Responsabilità per debitiLimitata al patrimonio sociale . I soci non rispondono con beni propri (salvo garanzie prestate) .Illimitata e solidale per i soci (tranne accomandanti) . I creditori possono aggredire i patrimoni personali dei soci per ottenere il pagamento integrale.
Coinvolgimento soci in proceduraIn concordato o accordi della società, i soci restano estranei (ma le loro garanzie possono essere escusse) . In fallimento, la società fallisce ma i soci no (salvo azioni su garanzie personali).Se la società fallisce, falliscono anche i soci illimitatamente responsabili automaticamente . Nel concordato della società, i creditori non soddisfatti possono rivalersi sui soci dopo (debito residuo in capo ai soci). Possibilità di procedure congiunte per soci e società nel sovraindebitamento .
Obblighi di ricapitalizzazioneObbligo per legge di intervento se perdite >1/3 capitale e sotto minimo legale (art. 2447/2482-ter c.c.) . Se soci non ricapitalizzano, amministratori devono liquidare o chiedere procedure concorsuali; altrimenti responsabilità.Nessun capitale legale minimo, quindi niente assemblea per perdite. Ma se il patrimonio è insufficiente, i soci dovrebbero decidere se iniettare fondi personali o sciogliere la società. La prosecuzione dell’attività in perdita espone i soci amministratori a responsabilità analoghe (per violazione dovere di conservazione) anche se non codificate espressamente.
Possibilità di non pagare creditoriSe la società non paga e ha debiti, i creditori possono solo agire sul patrimonio sociale o chiederne il fallimento. I soci non subiscono pignoramenti diretti (a meno di garanzie). Possono quindi scegliere di “lasciar fallire” la società se reputano più conveniente (perdendo solo il capitale sociale investito).I creditori insoddisfatti possono pignorare beni personali dei soci (dopo escussione società) . I soci dunque non possono distanziarsi dal debito: se la società non paga, pagheranno loro. Questo li incentiva fortemente a cercare soluzioni (accordi, pagamento con beni personali) per evitare azioni.
Procedura concorsuale tipicaConcordato preventivo o fallimento (liquidazione giud.). Società sempre soggette a fallimento se insolventi (anche se piccole, in teoria fallibili – CCII non esenta più automaticamente le s.r.l. micro, ma definisce “imprenditore minore” indipendentemente dal tipo sociale) .Concordato preventivo/fallimento se sopra soglie; oppure concordato minore/liquidazione controllata se sotto soglie. In caso di fallimento, patrimonio sociale e personali gestiti unitariamente dal curatore (masse distinte). I soci possono ricorrere anch’essi a procedure personali parallele.
Azioni di responsabilità (post insolvenza)Verso amministratori: esercitabili da curatore in fallimento o da società stessa se risanata. Danno quantificato secondo art. 2486 c.c. se hanno aggravato dissesto . Verso soci: solo in casi particolari (es. soci che hanno deciso distribuzioni illegittime di utili). Soci non coinvolti di norma.Verso amministratori (spesso coincidenti coi soci): analoghe (curatore può agire per mala gestio). Inoltre i soci rispondono comunque dei debiti, quindi l’azione di responsabilità interna può avere minore utilità pratica (ma possibile). I soci che hanno abusato della separazione patrimoniale (es. accomandanti che gestivano di fatto) possono essere responsabili come amministratori di fatto e coinvolti.
Reati tipiciReati fallimentari colpiscono amministratori, direttori generali, liquidatori . I soci non amministratori di regola rispondono solo se complici (o per reati tributari se hanno ruoli).I soci illimitatamente responsabili, essendo assimilati a “imprenditori falliti”, rispondono anch’essi di bancarotta per gli atti compiuti . Un socio non amministratore potrebbe essere incriminato se ha partecipato a decisioni di frode o distrae beni sociali per sé (bancarotta impropria). Accomandanti che rispettano la passività generalmente no.
Continuità e ripartenzaPossibile fresh start: dopo concordato eseguito, società prosegue debiti-free; soci mantengono partecipazioni (salvo diluizioni nel piano). Dopo fallimento, società estinta ma soci restano (possono aprire nuova attività con altro soggetto, legalmente nulla osta se non interdetti penalmente).Concordato minore permette continuità dell’azienda individuale o della società con soci liberati da debiti personali con esdebitazione (se prevista). Dopo fallimento, soci falliti chiedono esdebitazione per liberarsi da debiti personali residui . Soci possono avviare nuova attività una volta chiusa la procedura, ma portano peso di fallimento (e possibili interdizioni temporanee).

Tabella 3: Cosa fare e non fare – consigli pratici per l’imprenditore debitore

Da Fare (“Do”)Da Non Fare (“Don’t”)
Monitorare costantemente la situazione finanziaria con strumenti adeguati (cash flow, indicatori) per individuare presto segnali di crisi .Non ignorare i segnali di allarme (ritardi pagamenti, uso continuo fidi, ecc.) né truccare le evidenze contabili per mascherare la crisi. La negazione porta a shock peggiori.
Coinvolgere subito consulenti esperti (advisor finanziario, avvocato d’impresa) appena la crisi emerge, per studiare le opzioni di salvataggio.Non affrontare la crisi da solo pensando di risolverla con espedienti estemporanei. Soluzioni improvvisate (alieni beni, prestiti usurai) spesso aggravano e possono essere illegali.
Dialogare con i creditori chiave con trasparenza: spiegare le difficoltà ma prospettare un piano credibile di rientro . Trattare moratorie o accordi temporanei.Non fuggire dai creditori né mentire con promesse false (“pagherò la prossima settimana” senza base). Ciò fa perdere fiducia e li spinge ad azioni legali immediate.
Privilegiare strumenti di composizione della crisi: composizione negoziata, piani attestati, accordi o concordato. Questi congelano le azioni e ti danno respiro legale .Non continuare l’attività ordinaria “come nulla fosse” accumulando debiti su debiti sperando in miracoli. Così rischi denunce per ricorso abusivo al credito e aggravamento del dissesto.
Pagare con regolarità i debiti correnti “essenziali”: stipendi dipendenti, imposte correnti (IVA/ritenute), forniture vitali. Se devi operare selezioni nei pagamenti, spiega la logica e cerca accordi per gli altri.Non fare pagamenti preferenziali occulti a creditori “amici” a detrimento di altri in fase di insolvenza. Se emergono in un fallimento, sarai perseguibile per bancarotta preferenziale .
Salvaguardare la documentazione contabile e societaria: aggiorna i libri, fai inventari, conserva email e contratti. In previsione di eventuale procedura, avere conti chiari è un punto a tuo favore.Non occultare o distruggere scritture contabili, fatture, estratti conto. Oltre ad essere reato (bancarotta documentale) , renderà impossibile dimostrare le tue ragioni in eventuali dispute con creditori o in tribunale.
Considerare apporti di finanza o patrimonio personale per sostenere i creditori nel piano, se questo può salvare la tua azienda (specie nelle società di persone). Meglio sacrificare qualcosa che perdere tutto in fallimento.Non drenare denaro dall’azienda in crisi a tuo vantaggio (prelievi extra, vendite a te stesso di beni sociali a prezzi bassi). Questi atti saranno facilmente revocati o classificati come distrazioni fraudolente .
Utilizzare la protezione legale: se presenti concordato o accordo, subito attivati per ottenere lo stay delle azioni esecutive . Questo ti protegge mentre lavori al piano.Non aspettare che un creditore depositi istanza di fallimento per reagire. Arrivare secondi significa inseguire gli eventi con meno margine di manovra e possibili tempi insuffici enti per soluzioni.
Cooperare con organi e autorità: se entra un commissario o curatore, fornisci tutte le informazioni e la collaborazione richiesta . Ciò verrà valutato a tuo favore (es. per esdebitazione o attenuanti penali).Non ostacolare né ingannare il commissario o curatore. Dichiarazioni false, reticenze o mancata consegna di beni sono comportamenti che portano a sanzioni gravi (anche arresto, vedi art. 220 L.F. per il fallito che non consegna beni/libri).
Preservare il valore aziendale: se pensi che l’impresa possa essere venduta o rilevata, cerca di mantenerla operativa per quanto possibile (anche con esercizio provvisorio in fallimento, se del caso).Non svendere pezzi dell’azienda scoordinatamente per fare cassa immediata senza valutare conseguenze. Es. vendere macchinari chiave per pagare un debito può azzoppare irreversibilmente la tua capacità di ripresa, danneggiando tutti i creditori (e potresti incorrere in censure per aver ridotto la garanzia patrimoniale).

Con queste linee guida e le analisi svolte, un imprenditore (o il professionista che lo assiste) dovrebbe avere un quadro completo delle possibili strade da percorrere quando un’azienda indebitata – come la nostra ipotetica produttrice di respiratori e maschere PAPR – cerca di difendersi dai creditori e di superare la crisi, nell’ottica di preservare quanto più possibile il valore d’impresa e al contempo rispettare la legalità ed evitare le pesanti conseguenze che l’ordinamento prevede in caso di gestione scorretta. Ogni situazione concreta richiederà poi di adattare questi principi al caso di specie, con competenza tecnica e sensibilità strategica.

Fonti

  • Codice Civile (artt. 2086, 2392, 2394, 2447, 2482-ter, 2484, 2486 c.c.) e Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modifiche) – disposizioni su doveri degli amministratori, composizione negoziata, concordato preventivo, sovraindebitamento, ecc. .
  • Decreto Legge 118/2021 conv. L. 147/2021 e Decreto Dirigenziale Min. Giustizia 21 marzo 2023 – introduzione e linee guida della Composizione Negoziata della crisi d’impresa, inclusi test pratico, checklist e protocollo. .
  • Unioncamere – Presentazione della Composizione Negoziata (15 nov. 2021) con definizione: procedura volontaria e stragiudiziale per imprenditori in squilibrio finanziario .
  • Osservatorio sulla Composizione Negoziata – report semestrali Unioncamere (2022-2025) evidenzianti l’efficacia dello strumento nel salvaguardare la continuità aziendale .
  • Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 08/03/2023 n. 6893 – massima ufficiale: responsabilità extracontrattuale degli amministratori di S.r.l. per atti di gestione non conservativa dopo causa di scioglimento; risarcimento ai creditori sociali anche senza prova specifica del danno (violazione del divieto di “nuove operazioni” sufficiente a fondare la responsabilità) .
  • Corte di Cassazione, Sez. I Civ., 03/08/2023 n. 23659 – principio sulla decorrenza della prescrizione delle azioni di responsabilità degli amministratori; (v. Unijuris) e Cass. Sez. Un. 9100/2015 – criteri di quantificazione del danno da prosecuzione attività illegittima (precursori del novellato art. 2486 c.c.).
  • Art. 2486 c.c. terzo comma (introdotto da art. 378 CCII): presunzione legale di danno risarcibile pari a differenza di patrimoni netti pre e post dissesto, salvo prova contraria. Testo riportato in Fisco e Tasse (approfondimento su scioglimento società) .
  • Mattia Fontana, Reati fallimentari (aggiornato CCII 2022) – panoramica reati di bancarotta: fraudolenta (distrattiva, documentale, preferenziale) ex art. 322 CCII, semplice ex art. 323 CCII; corrispondenza con vecchi artt. 216-217 L.F. .
  • Diritto Penale Contemporaneo, S. De Flammineis 2019 – commento al nuovo quadro penale del Codice della Crisi, confermante continuità con fattispecie di bancarotta della legge fallimentare (fatti di distrazione, occultamento scritture, ecc.).
  • Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency Directive) – principi sul quadro di ristrutturazione preventiva per debitori non ancora insolventi, recepiti dal D.Lgs. 83/2022: introduzione del cross-class cram down nel concordato in continuità .
  • D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 (c.d. “Correttivo bis”) e D.Lgs. 13 sett. 2024 n. 136 (“Correttivo ter”) – modifiche al CCII: inserimento art. 23 co.2-bis (transazione fiscale in composizione negoziata) ; norme su concordato semplificato (nuovo art. 25-quinquies CCII preclusioni) ; miglioramenti cram-down (art.112 CCII) .
  • Tribunale di Torino, 17/07/2025 – decretazione concordato in continuità con transazione fiscale: applicazione regola prevalenza divieto di trattamento deteriore su priorità relativa, consentendo omologa forzosa nonostante dissenso Erario (Fonte: Diritto della crisi) .
  • Agenzia Entrate – circ. su variazione IVA e concordato (ott. 2025) e art. 88 co.4-ter TUIR – non tassabilità sopravvenienze attive da riduzione debiti in concordato.
  • Camera di Commercio Modena – guide sul Concordato minore (requisiti imprenditore minore: attivo ≤300k, ricavi ≤200k, debiti ≤500k) , procedure familiari, effetti esdebitazione .
  • Legge 3/2012 (ora integrata nel CCII artt.65-83, 268-277) – sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo (concordato minore), liquidazione, con esdebitazione finale.
  • D.Lgs. 74/2000 (reati tributari) – art. 10-bis (omesso versamento ritenute > €150k), 10-ter (omesso versamento IVA > €250k), soglie e pene; art. 11 (sottrazione patrimoniale al fisco – a volte contestato parallelamente a distrazioni fallimentari).

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Ricevi solleciti, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori di DPI o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore dei respiratori elettroventilati/PAPR è altamente tecnico e regolamentato: materiali certificati, batterie, elettroniche, filtri avanzati, standard EN, magazzini costosi, lotti minimi elevati e clienti (industria, chimico, farmaceutico) che spesso pagano a 60–90 giorni. Un ritardo negli incassi o la riduzione dei fidi bancari può far esplodere una crisi finanziaria pericolosa.

La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni subito nel modo corretto.


Perché un’Azienda PAPR va in Debito

  • aumento dei costi di soffianti, batterie, filtri, elettroniche e componenti certificati
  • ritardi nei pagamenti da parte di industrie, contractor e grandi aziende
  • magazzino immobilizzato tra unità blower, maschere, elmetti, filtri e ricambi
  • costi elevati di certificazione, test e aggiornamenti normativi
  • logistica costosa, soprattutto per DPI complessi
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il problema quasi sempre non è la mancanza di ordini, ma la carenza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento del conto aziendale
  • blocco dei fidi bancari
  • sospensione delle forniture di filtri e componenti critici
  • atti esecutivi, decreti ingiuntivi e precetti
  • sequestro di DPI, magazzino e apparecchiature PAPR
  • impossibilità di evadere ordini e rifornire i clienti
  • perdita di contratti strategici nei settori più importanti

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Un avvocato esperto può:

  • sospendere pignoramenti
  • bloccare richieste di rientro
  • tutelare conti e flussi finanziari
  • fermare le azioni dell’Agenzia Riscossione

Prima metti in sicurezza l’azienda, poi affronti il debito.


2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto

In moltissimi casi si trovano errori come:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate
  • importi duplicati o calcolati male
  • debiti prescritti
  • errori della Riscossione
  • commissioni bancarie anomale

Una parte consistente dei debiti può essere tagliata o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili

Soluzioni possibili:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici (filtri, batterie, maschere)
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensioni temporanee dei pagamenti
  • accesso alle definizioni agevolate

4. Usare gli strumenti legali più potenti per bloccare TUTTI i creditori

Per situazioni più serie:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di ristrutturazione
  • Concordato minore
  • (in casi estremi) Liquidazione controllata

Questi strumenti permettono all’azienda di continuare a lavorare pagando solo una parte del debito, mentre ogni azione esecutiva viene sospesa.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per proteggere davvero un’azienda che produce e distribuisce DPI complessi servono competenze specifiche.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) – inserito negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Uno dei profili più adatti in Italia per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende del settore DPI, specialmente quelle coinvolte in prodotti certificati e complessi come PAPR e respiratori elettroventilati.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata dei tuoi debiti
  • blocco urgente di pignoramenti e decreti ingiuntivi
  • ristrutturazione del debito su misura
  • protezione di magazzino, DPI e componenti critici
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela totale dell’imprenditore e dell’impresa

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di respiratori elettroventilati e maschere PAPR non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e completamente legale, puoi:

  • fermare subito i creditori
  • ridurre concretamente i debiti
  • proteggere magazzino e continuità operativa
  • salvare il tuo futuro imprenditoriale

Agisci ora, prima che sia troppo tardi.

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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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