Azienda di Progettazione e Installazione “Linee Vita” con Debiti: cosa fare per difendersi e come

Se la tua azienda si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di linee vita, dispositivi di ancoraggio, sistemi anticaduta, parapetti, DPI, dispositivi EN 795, soluzioni per lavori in quota e sicurezza tetti, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale agire subito per evitare il blocco dei cantieri e la perdita di appalti.

Nel settore della sicurezza in quota, ritardi o interruzioni possono impedire l’avvio dei lavori, sospendere cantieri, generare penali e far perdere contratti con imprese edili, amministratori condominiali, aziende e enti pubblici.

Perché le aziende di linee vita accumulano debiti

  • costi elevati di acciaio inox, ancoraggi certificati, DPI e componenti tecnici
  • rincari dei materiali e dei dispositivi normati EN/UNI
  • pagamenti lenti da parte di imprese edili, condomìni e privati
  • ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
  • investimenti in formazione, sicurezza, attestazioni e progettazione tecnica
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai tempi dei cantieri

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
  • individuare i debiti che possono essere ridotti, contestati o rateizzati
  • evitare piani di rientro non sostenibili
  • richiedere subito la sospensione di eventuali pignoramenti
  • proteggere rapporti con fornitori strategici (ancoraggi, DPI, acciai, ferramenta)
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare e rinegoziare i debiti

I rischi se non intervieni rapidamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di ancoraggi, cavi, piastre e DPI
  • impossibilità di completare cantieri e installazioni
  • perdita di appalti, imprese edili e clienti istituzionali
  • rischio concreto di chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’avvocato Monardo

Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:

  • è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • è professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può aiutarti a:

  • bloccare pignoramenti e altre azioni esecutive
  • ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti normativi più efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere materiali, DPI, ancoraggi e continuità operativa
  • evitare la chiusura della tua azienda e guidarla verso un risanamento reale

Agisci ora

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Introduzione

Gestire un’azienda specializzata nella progettazione e installazione di “linee vita” – sistemi di sicurezza anticaduta per lavori in quota – comporta responsabilità elevate, investimenti costanti e spesso margini contenuti. In un contesto economico competitivo, può accadere che un’azienda di questo settore accumuli debiti significativi verso il fisco, gli enti previdenziali, le banche o i fornitori. Quando i debiti diventano insostenibili, l’imprenditore si trova di fronte a una crisi finanziaria che mette a rischio la sopravvivenza dell’azienda e il patrimonio personale dei soci o del titolare. Questa guida avanzata, aggiornata a ottobre 2025, fornisce un quadro completo – dal punto di vista del debitore – delle strategie di difesa e degli strumenti giuridici disponibili in Italia per affrontare una situazione di sovraindebitamento aziendale.

Dal 2019 in poi l’ordinamento italiano ha subito una rivoluzione normativa in materia di crisi d’impresa. Con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – emanato con D.Lgs. 14/2019 ed entrato in vigore a regime il 15 luglio 2022 – sono cambiate profondamente le regole del gioco . Il nuovo Codice ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare del 1942 unificando la disciplina delle procedure concorsuali tradizionali e di quelle da sovraindebitamento (Legge n. 3/2012) . Inoltre, successivi interventi legislativi – tra cui il Correttivo-bis del 2022 e il Correttivo-ter del 2024 – hanno perfezionato il quadro normativo introducendo strumenti innovativi e recependo la Direttiva UE 2019/1023 sull’insolvency . L’obiettivo del nuovo impianto normativo è chiaro: favorire l’emersione tempestiva della crisi, incentivare il risanamento dell’impresa quando possibile e, se ciò non riesce, gestire l’insolvenza in modo ordinato limitando le conseguenze distruttive . In altri termini, si cerca di evitare che l’azienda in difficoltà finisca subito in liquidazione giudiziale (il “fallimento” secondo la vecchia terminologia) e di offrire al debitore strumenti per ristrutturare i debiti, proteggere la continuità aziendale e salvaguardare il valore economico e occupazionale.

Questa guida si rivolge a imprenditori, professionisti legali e consulenti aziendali, con un linguaggio tecnico-giuridico ma di taglio divulgativo. Verranno analizzati i vari tipi di debiti che gravano su un’azienda di “linee vita” e le rispettive criticità (debiti fiscali, previdenziali, bancari, commerciali, ecc.), per poi illustrare dettagliatamente le possibili soluzioni. Esamineremo sia le strategie extragiudiziali (come le trattative private, le dilazioni di pagamento e la composizione negoziata della crisi) sia gli strumenti legali concorsuali previsti dal vigente Codice della Crisi: dal piano attestato di risanamento agli accordi di ristrutturazione, dal concordato preventivo (in continuità o liquidatorio, fino al recente concordato semplificato) alle procedure di sovraindebitamento riservate alle piccole imprese e ai privati. Particolare attenzione sarà dedicata alle “difese esecutive”, ossia alle tattiche e ai rimedi che il debitore può attuare per bloccare o sospendere le azioni esecutive dei creditori (pignoramenti, sequestri, ecc.) mentre cerca una soluzione duratura al dissesto. Non mancheranno riferimenti alle norme italiane vigenti (Codice Civile, Codice della Crisi, leggi fiscali) e alle più recenti sentenze della giurisprudenza che hanno chiarito punti controversi, fornendo precedenti utili per la difesa del debitore. Nella parte finale, la guida propone domande e risposte frequenti, casi pratici simulati riguardanti aziende indebitate e tabelle riepilogative che condensano le principali informazioni, offrendo un utile strumento di consultazione rapida.

Importante: Questa guida adotta il punto di vista del debitore in difficoltà, ossia dell’imprenditore o amministratore dell’azienda di “linee vita” che cerca di difendersi dai creditori e risolvere la crisi. Le informazioni fornite non sostituiscono il parere di un legale esperto; ogni situazione concreta presenta peculiarità che vanno valutate caso per caso. Tuttavia, grazie a questa panoramica avanzata, il lettore potrà orientarsi tra le molteplici opzioni offerte dal diritto italiano ed elaborare – insieme ai propri consulenti – la strategia migliore per salvaguardare l’impresa e il proprio patrimonio. Procederemo dunque ad esaminare anzitutto la natura dei debiti aziendali, per poi passare alle soluzioni pratiche a disposizione del debitore.

Tipologie di Debiti Aziendali e Rischi Collegati

Un’azienda specializzata in linee vita può accumulare debiti di diversa natura. Ciascun tipo di debito è regolato da norme specifiche e comporta conseguenze peculiari in caso di mancato pagamento. Prima di elaborare strategie difensive, è fondamentale capire quali debiti gravano sull’azienda e quali rischi immediati essi comportano. Di seguito analizziamo le principali categorie di esposizioni debitorie per un’impresa:

  • Debiti fiscali (Erario) – Sono i debiti verso l’Erario per imposte non versate (IVA, IRES, IRAP) o per ritenute fiscali operate e non versate (ad esempio le ritenute sui compensi dei dipendenti). Questi debiti godono spesso di privilegi sui beni del debitore e sono riscossi tramite la procedura esattoriale affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia). Il mancato pagamento comporta l’irrogazione di sanzioni tributarie e interessi di mora e, dopo la notifica delle cartelle esattoriali, può sfociare in azioni esecutive automatiche (fermo amministrativo di veicoli, ipoteche sui beni immobili, pignoramenti su conti correnti e beni) senza bisogno di un giudizio ordinario. Attenzione: alcuni debiti fiscali presentano anche profili penali: ad esempio, l’omesso versamento di IVA superiore a una certa soglia (attualmente €250.000 per periodo d’imposta) o di ritenute oltre soglie minori può integrare reati tributari a carico degli amministratori. Inoltre, l’ordinamento attuale prevede che taluni crediti tributari non possano essere falcidiati (ridotti) nelle procedure concorsuali se non col consenso dell’Erario – tipicamente l’IVA e le ritenute non versate devono essere pagate integralmente salvo accordo (transazione fiscale), in virtù del principio dell’infalcidiabilità dell’IVA confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione . Tutto ciò rende i debiti fiscali tra i più delicati da gestire. Il rischio principale è l’attivazione di misure cautelari ed esecutive esattoriali rapide e di difficile sospensione, nonché la posizione privilegiata del Fisco in caso di insolvenza: in un fallimento o concordato, l’Erario è creditore privilegiato che va soddisfatto prima dei creditori chirografari (almeno sul capitale, mentre interessi e sanzioni possono essere degradati al chirografo).
  • Debiti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL, Casse) – Rientrano qui i contributi previdenziali obbligatori non versati per dipendenti e collaboratori (INPS) e i premi assicurativi obbligatori (INAIL), oltre ad eventuali contributi a casse professionali. Questi debiti hanno natura parafiscale e anch’essi godono di privilegio generale sui mobili del debitore per gli ultimi anni di contribuzione dovuta. La riscossione è spesso affidata anch’essa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite cartelle. Il mancato versamento dei contributi configura, sopra determinati importi, un reato (omesso versamento di contributi previdenziali) per la parte di ritenute previdenziali a carico del dipendente non girate all’INPS. L’INPS, inoltre, può esercitare azioni di responsabilità verso gli amministratori: ad esempio, in caso di società cancellata che lascia debiti contributivi, l’INPS talvolta tenta di escutere direttamente gli amministratori in base all’art. 2394 c.c. o ad altre disposizioni speciali. I rischi qui sono simili a quelli dei debiti fiscali: sanzioni civili (more salate), iscrizione a ruolo ed esecuzioni esattoriali (pignoramenti su conti, attrezzature, crediti presso terzi) e privilegio in sede concorsuale. Anche l’INPS/INAIL è considerato creditore pubblico e partecipa alle eventuali transazioni fiscali/previdenziali nelle procedure di concordato o accordo di ristrutturazione. In molti casi l’INPS esprime voto negativo nei concordati, rendendo necessario il cram-down giudiziario (ossia l’omologazione forzata nonostante il dissenso, di cui diremo più avanti) .
  • Debiti bancari e finanziari – Includono esposizioni verso banche per mutui, finanziamenti e scoperti di conto corrente, nonché debiti verso società di leasing o altri intermediari finanziari. Spesso tali crediti sono assistiti da garanzie (reali o personali): ad esempio, la banca può avere un’ipoteca sull’immobile aziendale o un pegno su macchinari, oppure può aver ottenuto fideiussioni personali dai soci o dal titolare d’azienda. In caso di insolvenza, le banche hanno la tendenza ad accelerare l’escussione: possono revocare gli affidamenti e chiedere l’immediato rientro, iscrivere ipoteca giudiziale o avviare il pignoramento immobiliare se vi è un’ipoteca iscritta, oppure agire contro i fideiussori sul loro patrimonio personale. Il credito bancario garantito da ipoteca o pegno è considerato privilegiato (ipotecario o pignoratizio) nelle procedure concorsuali, con prelazione sul ricavato dei beni dati in garanzia. Un rischio critico collegato ai debiti bancari è la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi di Banca d’Italia: ciò compromette la reputazione creditizia dell’impresa e spesso innesca un “effetto domino” che impedisce di ottenere nuove linee di credito o fidi da altri istituti. Inoltre, la banca potrebbe opporsi a piani di risanamento che la penalizzino: tuttavia, come vedremo, gli strumenti di ristrutturazione consentono di coinvolgere le banche in accordi dilatori o falcidie del credito con opportune maggioranze. Per l’imprenditore, i debiti bancari presentano la minaccia sia sul fronte aziendale (perdita di beni dati in garanzia, blocco delle liquidità se vengono pignorati conti) sia sul fronte personale (escussione delle garanzie personali).
  • Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari – Comprendono le fatture non pagate ai fornitori di beni e servizi, ai subappaltatori, ai consulenti, nonché eventuali canoni di locazione arretrati o altre esposizioni commerciali. Si tratta di debiti chirografari (non garantiti da privilegi) che, se insoluti, possono portare a decreti ingiuntivi e, in seguito, al pignoramento di beni aziendali da parte dei fornitori insoddisfatti. In pratica, un fornitore può sospendere le forniture essenziali (ad esempio materiali per installare linee vita) aggravando la crisi, oppure può agire legalmente per recuperare il credito. In assenza di garanzie, questi creditori arrivano dopo quelli privilegiati in caso di procedura concorsuale, e spesso recuperano solo una percentuale del dovuto. Tuttavia, proprio perché sono creditori “deboli” dal punto di vista delle prelazioni, in situazioni di crisi possono essere più disponibili a negoziare soluzioni stragiudiziali (come piani di rientro dilazionati o stralci parziali del debito) pur di evitare di perdere l’intero credito in un eventuale fallimento. Il rischio principale per l’azienda è che molti fornitori, venuti a conoscenza della situazione di difficoltà, adottino misure protettive (ad es. consegne solo contro pagamento anticipato) o revochino fidi commerciali, peggiorando la tensione di cassa. Inoltre, se anche un solo fornitore ottiene un titolo esecutivo (es. un decreto ingiuntivo non opposto) potrebbe rapidamente procedere a pignorare i conti aziendali o beni strumentali, paralizzando l’operatività.
  • Altri debiti – Possono rientrare in questa categoria: i debiti verso il personale dipendente (stipendi arretrati, trattamento di fine rapporto) che godono di privilegio generale e, per i dipendenti, possono essere in parte soddisfatti dal Fondo di Garanzia INPS in caso di insolvenza dell’azienda; i debiti verso enti locali (es. IMU, TARI non pagate al Comune); le sanzioni amministrative da enti vari. Ciascuno di questi segue regole proprie (ad esempio, i crediti da lavoro dipendente hanno superprivilegio e sono soddisfatti prima degli stessi crediti fiscali nell’ordine delle prelazioni). Anche i debiti personali dei soci o dell’imprenditore individuale eventualmente connessi all’attività (ad es. sanzioni personali, debiti familiari garantiti con beni aziendali, etc.) possono riflettersi indirettamente sulla crisi d’impresa, ma esulano dall’ambito di questa trattazione focalizzata sui debiti aziendali.

Di seguito una tabella riepilogativa che confronta le principali tipologie di debito di un’azienda e le loro caratteristiche salienti, per avere un colpo d’occhio sui differenti trattamenti:

Tabella 1 – Tipi di Debito dell’Azienda e Caratteristiche Principali

Tipo di debitoEsempi (creditore)Priorità legaleConseguenze del mancato pagamentoSoluzioni possibili (cenni)
Fiscale (tributi)IVA, imposte sui redditi, ritenute (Erario)Privilegio generale su beni (ultimi anni); IVA e ritenute di solito non falcidiabili senza accordo .Cartelle esattoriali, sanzioni e interessi; ipoteche e fermi amministrativi automatici; pignoramenti senza giudice; rischio reati tributari per omessi versamenti rilevanti.Rateizzazione amministrativa; rottamazioni/sanatorie se previste; transazione fiscale nel concordato/accordo; piano di ristrutturazione con pagamento almeno pari al realizzo in liquidazione (possibile cram-down) .
Previdenziale (contributi)Contributi INPS, premi INAIL, casse prof.Privilegio generale su beni (ultimi 2 anni); equiparati a tributari per falcidia (es. contributi dovuti non riducibili salvo accordo).Avvisi di addebito INPS, cartelle esattoriali; sanzioni civili; possibile reato se omissioni rilevanti; pignoramenti esattoriali su conti e beni; azioni dirette contro amministratori in alcuni casi.Dilazione contributiva (piani di rate INPS); transazione previdenziale con INPS/INAIL nel concordato o accordo; inclusione nel piano di sovraindebitamento; eventuale falcidia di sanzioni.
Bancario/FinanziarioMutui, leasing, scoperti conto (banche, leasing)Ipoteca/pegno su beni specifici (se concessi); altrimenti chirografo. Fideiussioni personali frequenti.Revoca fidi e richiesta rientro immediato; segnalazione a Centrale Rischi (blocco credito); azione giudiziale rapida per decreto ingiuntivo; esecuzione su beni dati in garanzia (es. esproprio immobile ipotecato) o su patrimonio personale dei garanti.Moratorie o rinegoziazione privata del debito; accordo di ristrutturazione con banche (spesso necessaria maggioranza); possibile conversione esposizioni in finanziamenti prededucibili in concordato; vendita beni a valori concordati per saldare mutui (con liberazione garanzie).
Commerciale (fornitori)Fatture fornitori, subappalti, professionisti, affitti commercialiChirografario (nessuna garanzia o privilegio, salvo patto di riservato dominio su beni forniti)Azione monitoria (decreto ingiuntivo) e successivo pignoramento beni aziendali o crediti (es. presso clienti); sospensione forniture essenziali; deterioramento rapporto commerciale e reputazione settore.Accordi transattivi individuali (dilazioni, saldo e stralcio); pagamento di fornitori strategici per assicurare continuità (critical vendors); inserimento dei crediti in concordato o accordo con falcidia (di solito significativa per chirografi); eventuale classi dedicate in concordato (es. fornitori strategici).
Lavoro/DipendentiStipendi arretrati, TFR, indennità varie (lavoratori)Super-privilegio (ultimi 6 mesi di retribuzioni) e privilegio generale per il resto; prededuzione per alcune voci.Vertenze di lavoro individuali (ingiunzioni per pagamenti); possibili dimissioni collettive e agitazioni sindacali; richiesta di intervento del Fondo di Garanzia INPS (che poi surroga il dipendente come creditore).Pagamento preferenziale appena disponibile liquidità (per ragioni sia legali che morali); intervento del Fondo di Garanzia INPS (in caso di procedure concorsuali aperte); inserimento in concordato con pagamento integrale o in alta percentuale (richiesto per omologa).
Altro (Enti pubblici vari, sanzioni)Imposte locali (IMU, TARI), sanzioni amministrative, ecc.Variano: tributi locali hanno privilegio come fiscalità generale; sanzioni spesso chirografarie (eccetto eventuali privilegi legali).Iscrizione a ruolo (nel caso di tributi locali); azioni esecutive analoghe a quelle fiscali via enti riscossori; per sanzioni, impossibilità di falcidia interessi legali (principio di integrale pagamento in concorso, salvo diverse disposizioni).Rateizzazioni con enti locali; inserimento in procedure concorsuali (i Comuni spesso partecipano ai comitati creditori); possibile stralcio di sanzioni ed interessi nelle transazioni fiscali se rientranti; nei piani, trattamento come altri chirografari salvo privilegi.

Legenda: privilegio generale = diritto di prelazione su mobilio generico; chirografo = credito senza privilegi; falcidia = riduzione parziale dell’importo dovuto; saldo e stralcio = accordo per pagare solo una parte a saldo del debito; prededuzione = pagamento con preferenza perché credito sorto in funzione di procedura concorsuale. Le percentuali di soddisfazione effettive dipendono dal caso concreto e dalla procedura scelta.

Come si evince, debiti diversi comportano rischi differenti per l’impresa debitrice. Ad esempio, un debito IVA non pagato può portare molto più rapidamente a un’esecuzione forzata rispetto a un debito verso un fornitore non garantito; d’altra parte, un fornitore insoddisfatto potrebbe presentare istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) se il debito supera certe soglie, mentre l’Erario spesso si muove con meccanismi automatici di recupero credito. È essenziale dunque avere una mappatura chiara dei debiti e dare priorità agli interventi su quelli che possono creare i danni immediati più gravi (ad esempio, evitare la chiusura dei conti bancari pignorati o la perdita di beni essenziali a causa di ipoteche escusse).

Nel prossimo paragrafo, approfondiremo le conseguenze del mancato pagamento di questi debiti, ovvero cosa accade quando un’azienda si trova in condizione di insolvenza o grave difficoltà finanziaria, e quali segnali indicano che è ora di attivarsi per evitare il tracollo.

Effetti del Sovraindebitamento sull’Impresa e segnali di allarme

Quando i debiti superano la capacità di rimborso dell’azienda e le casse sociali non consentono di far fronte alle scadenze, si verifica una situazione di sovraindebitamento o pre-insolvenza che può rapidamente degenerare in insolvenza conclamata. Le principali conseguenze del mancato pagamento e dello stato di crisi non gestito sono:

  • Azioni legali e procedure esecutive dei creditori: Il primo effetto tangibile è l’aumento di atti di aggressione del patrimonio da parte dei creditori. Si passa dai solleciti di pagamento alle vere e proprie azioni giudiziarie: decreti ingiuntivi ottenuti dai fornitori o banche, pignoramenti mobiliari o presso terzi (ad esempio pignoramento dei crediti verso i clienti dell’azienda, o blocco dei conti correnti), pignoramenti immobiliari su capannoni o immobili aziendali ipotecati, fino a possibili sequestri conservativi o azioni cautelari. Un creditore munito di titolo esecutivo (come un decreto ingiuntivo non opposto o una cartella esattoriale definitiva) può attivare un pignoramento nel giro di poche settimane. Ciò può portare, ad esempio, al blocco del conto bancario aziendale (pignoramento presso terzi) rendendo impossibile pagare fornitori e dipendenti, oppure al pignoramento e vendita all’asta di veicoli e macchinari vitali per l’attività. Senza interventi tempestivi, una singola azione esecutiva può provocare un effetto domino sulla operatività dell’impresa. Come vedremo, esistono rimedi per opporsi o sospendere le esecuzioni (es. opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c., istanza di sospensione al giudice) , ma spesso essi richiedono di addurre motivi specifici (vizi del titolo, errori procedurali) e hanno efficacia limitata nel tempo. Un potente effetto sospensivo generale può ottenersi solo attivando determinate procedure concorsuali (concordato, composizione negoziata con misure protettive, ecc.) che congelano le azioni dei creditori ipso iure.
  • Interessi di mora, sanzioni e aggravio del debito: Il tempo lavora contro il debitore insolvente. I debiti fiscali e contributivi continuano a lievitare per via di sanzioni amministrative e interessi moratori applicati dalle norme tributarie: ogni semestre di ritardo può aggiungere una percentuale consistente al debito iniziale. Anche le banche applicano tassi di mora elevati sulle rate scadute, e le fatture commerciali possono maturare interessi di mora (spesso al tasso legale se previsto da contratto o dal D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento). Ne consegue che un debito non gestito cresce nel tempo, rendendo ancora più difficile un futuro risanamento. Inoltre, l’accumulo di oneri accessori riduce le risorse eventualmente distribuibili ai creditori principali, complicando la possibilità di accordi.
  • Segnalazioni e perdita di affidabilità creditizia: Oltre alle azioni dirette, ci sono conseguenze indirette. Le banche segnalano l’azienda come cattivo pagatore nelle banche dati (Centrale Rischi di Bankitalia, CRIF, etc.), facendo scattare la revoca dei fidi e la chiusura delle linee di credito anche da parte di altri istituti (cosiddetto effetto a catena). I fornitori, tramite passaparola nel settore, possono venire a conoscenza delle difficoltà finanziarie e richiedere pagamenti anticipati o garanzie aggiuntive per continuare a fornire beni e servizi, riducendo il capitale circolante disponibile. L’azienda rischia così di venire “isolata” dal sistema creditizio e commerciale proprio nel momento di maggiore bisogno, accelerando il collasso.
  • Istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) da parte dei creditori: Un segnale estremo che la situazione è deteriorata è la notifica di un’istanza di fallimento presentata da un creditore (solitamente un fornitore o ex dipendente, talvolta la stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione per debiti fiscali elevati). In base alla normativa vigente, un creditore può chiedere al Tribunale la dichiarazione di liquidazione giudiziale dell’impresa (il nuovo nome del fallimento) se prova l’esistenza di uno stato d’insolvenza. Ciò può avvenire quando vi sono debiti scaduti non pagati per importi rilevanti (superiori a €30.000 secondo l’art. 49 CCII, che prevede questa soglia minima di debito scaduto per aprire la procedura ) e l’azienda non è una piccola impresa sotto soglia (vedremo tra poco le soglie dimensionali). Ricevere una convocazione su un’istanza di fallimento è uno scenario da evitare: se il Tribunale dichiara la liquidazione giudiziale, gli amministratori perdono immediatamente la gestione, arriva un curatore nominato dal giudice e l’impresa di fatto cessa la propria attività ordinaria. Inoltre, l’apertura di una procedura simile espone gli amministratori a possibili azioni di responsabilità e anche ad indagini per eventuali reati fallimentari. Pertanto, è fondamentale non arrivare passivamente a questo punto: meglio anticipare i tempi avviando volontariamente procedure di composizione della crisi (concordato, accordi) quando si intravede il rischio di insolvenza, piuttosto che subire un fallimento richiesto dai creditori.
  • Responsabilità personali di amministratori e imprenditori: Un effetto spesso sottovalutato del procrastinare una situazione di insolvenza è l’esposizione a responsabilità personale degli amministratori o del titolare. L’ordinamento societario (art. 2486 c.c.) impone agli amministratori, quando il capitale sociale è eroso da perdite oltre il limite di legge (riduzione sotto il minimo legale), di non aggravare il dissesto e di conservare il patrimonio sociale in vista della liquidazione. Il nuovo Codice della Crisi ha introdotto criteri presuntivi di quantificazione del danno in caso di violazione di questi doveri: secondo l’art. 2486 c.c. come modificato dal D.Lgs. 14/2019, se gli amministratori tardano a prendere provvedimenti e continuano l’attività aggravando il passivo dopo la perdita del capitale, il danno risarcibile verso la società o i creditori sociali può essere calcolato in via presuntiva come la differenza tra il patrimonio netto alla data in cui si doveva cessare l’attività e il patrimonio netto (o l’attivo) al momento dell’apertura della procedura concorsuale . In pratica, proseguire l’attività “a tutti i costi” in stato di insolvenza potrebbe tradursi, più avanti, in un’azione di responsabilità in cui viene addebitato agli amministratori l’aggravamento dei debiti. Anche in assenza di causa legale, va tenuto presente che alcuni debiti per natura ricadono sulle persone fisiche: ad es. le fideiussioni firmate per debiti bancari comportano che, se l’azienda non paga, il socio garante debba pagare col suo patrimonio. Analogamente, se l’azienda individuale fallisce, l’imprenditore risponde illimitatamente con tutti i suoi beni. Dunque, uno stato di crisi non gestito può divorare non solo l’impresa ma anche il patrimonio personale di chi la guida.
  • Perdita della continuità aziendale e del valore dell’impresa: Infine, c’è una conseguenza meno “giuridica” ma sostanziale: se i problemi finanziari costringono a fermare o ridurre l’attività (per pignoramenti, revoca fidi, abbandono di clienti e fornitori), l’azienda perde valore. Il know-how, la reputazione commerciale, i contratti in corso, persino le certificazioni o autorizzazioni (nel settore “linee vita” potrebbero esserci attestazioni SOA per lavori pubblici, abilitazioni normative, ecc.) rischiano di andare dispersi in una liquidazione forzata. Questo significa che i creditori recupereranno meno (perché un’azienda in funzionamento vale più dei suoi singoli cespiti venduti a pezzi) e l’imprenditore perde l’opportunità di risanare e proseguire l’attività. Per questo le riforme recenti insistono sull’allerta precoce: captare i segnali di crisi (indici di bilancio negativi, flussi di cassa insufficienti, insoluti ripetuti) e agire subito può fare la differenza tra salvare l’impresa o assistere alla sua dissoluzione.

In sintesi, rimanere inerti di fronte al sovraindebitamento è la scelta peggiore. Gli effetti combinati delle azioni dei creditori e degli automatismi di legge possono travolgere rapidamente l’azienda di “linee vita”. Al contrario, la legge offre oggi una gamma di strumenti per difendersi dai creditori e ristrutturare i debiti, purché il debitore si attivi tempestivamente e con l’assistenza di professionisti competenti. Nei capitoli successivi, quindi, esploreremo tali strumenti e strategie di difesa: inizieremo dalle soluzioni extragiudiziali e negoziali, per poi affrontare le procedure concorsuali vere e proprie, inclusi i percorsi speciali per le piccole imprese non fallibili. L’obiettivo è fornire una sorta di “cassetta degli attrezzi” al debitore, indicando per ciascun attrezzo (strumento giuridico) quando e come utilizzarlo al meglio.

Soluzioni extragiudiziali: negoziare e guadagnare tempo

La prima linea di difesa di un imprenditore indebitato consiste nel tentare di risolvere la crisi al di fuori delle aule di tribunale, tramite accordi con i creditori e una riorganizzazione interna. Le soluzioni extragiudiziali presentano il vantaggio di evitare la pubblicità e la complessità delle procedure concorsuali formali, mantenendo il controllo della situazione in mano all’imprenditore. D’altro canto, non sempre sono sufficienti: se i debiti sono eccessivi o i creditori poco collaborativi, potrebbe rendersi necessario il ricorso agli strumenti legali offerti dal Codice della Crisi. Vediamo però, partendo dal meno invasivo, quali sono i percorsi negoziali possibili.

Rinegoziazione privata e piani di rientro con i creditori

Spesso, la via più immediata per alleggerire la pressione consiste nel contattare direttamente i principali creditori e negoziare soluzioni di rientro. Questo può assumere varie forme:

  • Dilazione dei pagamenti: ottenere dai fornitori o da altri creditori una proroga delle scadenze o un piano di rientro a rate. Molti fornitori, soprattutto se hanno interesse a mantenere rapporti commerciali futuri, preferiscono incassare gradualmente piuttosto che spingere l’azienda al fallimento e rischiare di non incassare nulla. Formalizzare un accordo scritto di dilazione (magari con garanzie aggiuntive o pagamenti parziali contestuali come segno di buona fede) può “congelare” la situazione e dare respiro all’impresa. Attenzione: tali accordi bilaterali non vincolano gli altri creditori, e se uno di questi agisce aggressivamente (pignorando ad esempio il conto), la dilazione concordata con un altro creditore rischia di diventare inutile per mancanza di liquidità.
  • Accordi transattivi a saldo e stralcio: in alcuni casi si può proporre al creditore di accettare un pagamento parziale immediato (ad esempio il 50%) a saldo e stralcio del debito, rinunciando al resto. Questa soluzione può riuscire con creditori chirografari (es. fornitori) che, fiutando il pericolo di perdere tutto in caso di fallimento, accettano di sacrificare una parte del credito in cambio della certezza di incassare subito una quota. Dal punto di vista del debitore, il vantaggio è ridurre l’indebitamento complessivo; di contro, è necessario reperire la liquidità per pagare il saldo concordato (spesso attraverso terzi, nuovi finanziamenti o dismissioni mirate di beni non strategici).
  • Ristrutturazione del debito bancario: con le banche, approcciare individualmente può essere complesso, ma non impossibile. Si può tentare di rinegoziare i mutui o i finanziamenti ottenendo un allungamento dei piani di ammortamento, un periodo di pre-ammortamento (soli interessi), o anche un consolidamento di varie esposizioni in un unico nuovo prestito magari assistito da garanzie statali (come quelle del Fondo PMI). Alcune banche in presenza di difficoltà transitorie accettano di posticipare rate o riclassificare il credito (ad esempio convertendo fidi autoliquidanti in mutui a medio termine). Fondamentale è presentare un piano credibile che illustri come l’azienda potrà onorare il nuovo piano. Da notare che se più banche sono coinvolte, potrebbe rendersi necessaria un’azione coordinata (questo poi rientra negli accordi di ristrutturazione di carattere concorsuale di cui diremo più avanti).
  • Intervento di mediatori o consulenti del debito: in trattative particolarmente delicate può essere utile farsi affiancare da un professionista specializzato (avvocato, commercialista) che conduca le negoziazioni. Esistono anche società specializzate nel debt restructuring che, forti di esperienze pregresse, sanno individuare leve persuasive e proporre soluzioni “win-win”. Tuttavia, bisogna diffidare di facili promesse: se la situazione è gravissima, nessun mediatore potrà evitare i sacrifici necessari.

Ricorrere alla rinegoziazione privata ha senso nelle fasi iniziali della crisi o quando il volume dei crediti da ristrutturare è concentrato su pochi soggetti (ad esempio, due banche principali e tre fornitori strategici). Se infatti i creditori sono moltissimi, coordinare accordi individuali può diventare ingestibile. Inoltre, va considerato che accordi di pagamento dilazionato non sottraggono il debitore al rischio che altri creditori – magari non coinvolti nell’accordo – procedano comunque legalmente. Ad esempio, ottenere un piano di rientro dal fornitore Alfa non impedirà al fornitore Beta (non interpellato o non d’accordo) di pignorare il conto corrente se ha titolo per farlo. Pertanto, la rinegoziazione informale spesso è il preludio a soluzioni più strutturate: serve a guadagnare tempo, ridurre la tensione nell’immediato e costruire le basi (ad esempio mantenendo viva l’azienda, evitando il fallimento istantaneo) per poi eventualmente accedere a procedure concorsuali vere e proprie.

Un elemento critico delle trattative private è la parità di trattamento dei creditori: l’imprenditore deve fare attenzione a non preferire indebitamente alcuni creditori a discapito di altri in periodo di sospetto fallimentare, perché pagamenti preferenziali potrebbero essere soggetti a revocatoria fallimentare (se entro 6 mesi o un anno prima del fallimento, in situazioni di insolvenza manifesta). Ciononostante, il Codice della Crisi ha mitigato alcune revocatorie per favorire i tentativi di risanamento: ad esempio, i pagamenti eseguiti in esecuzione di un piano attestato di risanamento o di un accordo di ristrutturazione omologato sono protetti dalla revocatoria (art. 166 CCII). Ma a livello extragiudiziale puro, queste tutele non operano: è quindi consigliabile muoversi con trasparenza e magari formalizzare gli accordi scritti evidenziando che servono a ristrutturare l’impresa, così da poter opporre l’esimente della causa di salvaguardia dell’azienda in caso di successivo fallimento (ex art. 67, co. 3, lett. d) L.F., ora superato dal CCII ma concetti similari permangono).

In sintesi, negoziare privatamente è un’arte che richiede capacità relazionali e una certa credibilità: se l’imprenditore ha mantenuto buoni rapporti coi creditori e li convince che collaborare sia nel reciproco interesse (perché così l’azienda può riprendersi e onorarli almeno in parte), spesso si può ottenere una tregua. Tuttavia, quando la crisi è conclamata, i creditori potrebbero non fidarsi più delle semplici promesse: a quel punto, può essere opportuno far intervenire un terzo super partes (come vedremo nella composizione negoziata) o dar veste formale agli accordi con l’omologazione del tribunale (accordi di ristrutturazione).

Dilazioni con il Fisco e gli enti: rateizzazioni e definizioni agevolate

Un capitolo a parte meritano le soluzioni amministrative per i debiti verso enti pubblici, in primis debiti fiscali e previdenziali. L’ordinamento offre alcuni strumenti che consentono di prendere tempo o ridurre il carico fiscale senza dover ricorrere subito a una procedura concorsuale:

  • Rateizzazione ordinaria delle cartelle esattoriali: La legge consente al contribuente in difficoltà di chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo (cartelle) fino a 6 anni (72 rate mensili) o, in casi di comprovata grave difficoltà, fino a 10 anni (120 rate) secondo l’art. 19 del D.P.R. 602/1973. Per importi fino a €120.000 la dilazione è concessa con una semplice istanza (rateazione automatica); per importi superiori serve dimostrare lo stato di temporanea difficoltà. Ottenere una rateazione sospende le procedure esecutive già avviate su quei debiti e impedisce nuovi pignoramenti da parte dell’Agente della Riscossione, a patto di rispettare le scadenze delle rate. Dunque, se l’azienda ha cartelle per IVA, ritenute o contributi, presentare subito un’istanza di dilazione può bloccare sul nascere fermi amministrativi e ipoteche e dare respiro finanziario (le rate mensili comprendono interessi dilatori ma nessuna sanzione ulteriore). Bisogna poi cercare di pagare puntualmente almeno le prime rate (decadere dalla rateazione per mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive riattiva le azioni esecutive).
  • Definizioni agevolate (“rottamazione”): Negli ultimi anni il legislatore ha più volte introdotto misure straordinarie di condono o sanatoria dei debiti fiscali iscritti a ruolo, note come rottamazione delle cartelle (ad esempio la “Rottamazione-ter” nel 2018-2019, la “Rottamazione-quater” nel 2023, ecc.). Queste misure permettono di pagare le somme dovute senza sanzioni e interessi di mora, in alcuni casi con ulteriore abbattimento. Se all’ottobre 2025 è attiva o attivabile una definizione agevolata, l’azienda potrebbe aderirvi per ridurre significativamente l’ammontare dei debiti fiscali e contributivi. Ad esempio, la Rottamazione-quater (introdotta dalla L. 197/2022) ha consentito di stralciare sanzioni e interessi relativi ai carichi 2000-2017 e pagare il restante in 18 rate in 5 anni. Chiaramente queste opportunità dipendono dalla legge contingente e hanno scadenze precise per l’adesione. Se disponibili, conviene approfittarne perché alleggeriscono il debito fiscale senza necessità di procedure giudiziali (oltre a sospendere le azioni di recupero durante l’adesione).
  • Sgravi, annullamenti e contenzioso tributario: Non va dimenticato l’aspetto contestativo. Alcuni debiti iscritti a ruolo potrebbero non essere dovuti o essere errati (ad es. cartelle con vizi di notifica, importi prescritti, ecc.). È sempre doveroso far esaminare a un esperto le cartelle esattoriali e gli avvisi ricevuti: se vi sono motivi validi, si può presentare un’istanza di sgravio all’ente impositore o proporre un ricorso tributario (se i termini lo consentono) per annullare in tutto o in parte la pretesa. Questo rientra nella difesa “passiva”: non riduce il debito effettivo, ma se c’è un errore o un eccesso, farlo valere significa almeno eliminare il “debito falso”. Inoltre, se è pendente un ricorso, si può chiedere la sospensione giudiziale della riscossione. Attenzione però: avviare contenziosi pretestuosi solo per guadagnare tempo può ritorcersi contro (aggrava costi e sanzioni). Meglio impugnare solo dove vi siano reali spiragli di annullamento o riduzione.
  • Transazione fiscale e previdenziale “straordinaria”: Al di fuori delle procedure concorsuali, esiste anche la possibilità di tentare una transazione fiscale extragiudiziale con l’Erario e gli enti (prevista dall’art. 182-ter L.F. ora trasfuso in CCII in contesto concorsuale). In senso stretto, fuori dal concordato questa figura non è disciplinata, ma nella prassi a volte l’Agenzia Entrate e l’INPS possono valutare proposte transattive in sede di riscossione: ad esempio, l’art. 15 del D.L. 34/2019 (convertito con mod. dalla L. 58/2019) ha introdotto la transazione fiscale per crisi da sovraindebitamento (per soggetti L.3/2012) che consente al debitore in crisi di proporre direttamente ad Agenzia Entrate-Riscossione il pagamento parziale di alcuni tributi. Tuttavia questa via è di difficile percorribilità pratica senza entrare in una procedura formale di concordato o accordo, perché l’Amministrazione è vincolata a regole stringenti e solitamente preferisce far valutare la proposta dal Tribunale (dando cioè luogo a un concordato con transazione). Pertanto, più avanti affronteremo la transazione fiscale nel contesto delle procedure concorsuali, dove essa ha piena cittadinanza normativa e dove recentissime sentenze hanno aperto al cram down fiscale (omologa forzata anche col voto contrario del Fisco) .

In definitiva, sfruttare gli strumenti di dilazione e definizione offerti dalle norme tributarie può stabilizzare la posizione debitoria con il settore pubblico nell’immediato. Ad esempio, ottenere la rateizzazione di cartelle per €200.000 di IVA e contributi su 6 anni riduce l’esborso mensile a importi gestibili, ed evita che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione iscriva ipoteca sugli immobili aziendali o blocchi i conti. Ciò comprerà tempo durante il quale l’imprenditore può implementare un piano industriale di ripresa o predisporre una soluzione concorsuale più ampia. Bisogna però essere consapevoli che le rate andranno poi pagate regolarmente: un piano di rientro con il Fisco non riuscito (decadenza dalla dilazione) pone il debitore in situazione peggiore di prima, perché l’Agente della riscossione riattiverà immediatamente le azioni cautelari sospese e con minori possibilità di nuove dilazioni. Quindi è opportuno chiedere rate sostenibili e magari tenere una riserva di liquidità per fronteggiare le prime scadenze.

La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

Se le trattative informali non bastano o se la crisi è complessa, il Codice della Crisi ha messo a disposizione un percorso innovativo: la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Introdotta inizialmente col D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) e ora disciplinata dagli artt. 12-25-quinquies CCII, la composizione negoziata è un procedimento stragiudiziale assistito che aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio .

Chi può accedere e quando: La composizione negoziata è accessibile a qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, di qualsiasi dimensione, che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, ma che appaiano risanabili . Non è necessario essere già insolventi conclamati: anzi, è un mezzo pensato per intervenire prima che la crisi diventi irreversibile. Vi possono accedere anche le imprese “sotto soglia” (che non sarebbero soggette a fallimento), nonché startup innovative e imprese agricole (prima escluse dalle soluzioni del fallimento). L’imprenditore presenta un’istanza tramite la piattaforma telematica dedicata (gestita dalle Camere di Commercio) e, se l’istanza è completa, un’apposita commissione nomina un esperto negoziatore scelto da un elenco nazionale di professionisti qualificati (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro con specifiche esperienze) . L’esperto esaminati i dati aziendali accetta l’incarico e si apre così la fase di composizione negoziata vera e propria.

Obiettivi e svolgimento: Lo scopo è aiutare l’imprenditore a raggiungere un accordo con i creditori o comunque a individuare una soluzione per superare la crisi. L’esperto funge da facilitatore imparziale: convoca l’imprenditore e i principali creditori, esamina con loro la situazione economica e finanziaria, suggerisce possibili strade (ad esempio ristrutturazione del debito, aumento di capitale, cessione di rami d’azienda, ecc.) e verifica la fattibilità delle proposte. Il vantaggio per l’imprenditore è avere un soggetto terzo e qualificato che sedendosi al tavolo con i creditori ne aumenta la fiducia sul fatto che la crisi viene affrontata seriamente. Durante la composizione negoziata, l’impresa rimane sotto il pieno controllo dell’imprenditore (non c’è discontinuità negli amministratori), ma l’esperto vigila che non si compiano atti pregiudizievoli per i creditori e relaziona periodicamente sulla prospettiva di successo delle trattative.

Un elemento fondamentale è che l’imprenditore, se necessario, può richiedere al Tribunale l’applicazione di misure protettive temporanee: ad esempio, la sospensione o il divieto di iniziare azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori per la durata delle trattative (inizialmente fino a 120 giorni, prorogabili) . Tali misure vengono pubblicate nel registro delle imprese e valgono erga omnes, dando all’azienda una boccata d’ossigeno. In aggiunta, possono essere richieste autorizzazioni urgenti al giudice per compiere atti di straordinaria amministrazione (es. vendere beni non strategici) o per contrarre finanziamenti prededucibili utili alla continuità aziendale. Il Tribunale interviene in modo non invasivo, su istanza dell’imprenditore, solo per concedere queste protezioni o autorizzazioni, mentre la gestione resta volontaria.

Esiti possibili: La composizione negoziata è flessibile negli esiti . Le trattative possono concludersi positivamente con diversi tipi di accordo: – Un contratto con uno o più creditori (es: accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti, fuori dalle procedure concorsuali formali). – Una convenzione di moratoria con le banche (accordo temporaneo per posticipare scadenze bancarie, ex art. 12 quater CCII). – Un accordo di ristrutturazione dei debiti che poi l’imprenditore fa omologare in tribunale (divenendo così vincolante erga omnes per i creditori aderenti e con eventuali estensioni, come vedremo più avanti). – Un piano attestato di risanamento (predisposto dall’imprenditore e attestato da un professionista diverso dall’esperto, per mettere in sicurezza le operazioni di risanamento). – In caso di difficoltà maggiori, l’imprenditore può optare per depositare direttamente una domanda di concordato preventivo “in bianco” (con riserva) oppure, se proprio le trattative falliscono ma l’azienda non è più salvabile, può ripiegare su una domanda di concordato semplificato (strumento speciale di cui ci occuperemo, riservato proprio ai casi di composizione negoziata fallita) .

Se invece le trattative non producono alcun accordo e non si attivano strumenti concorsuali, la procedura di composizione negoziata viene chiusa (archiviata) e l’imprenditore resta libero di decidere il da farsi – ma almeno nel frattempo potrebbe aver migliorato la situazione o evitato precipizi.

Vantaggi: La composizione negoziata ha diversi pregi. Primo, è riservata: l’apertura non è pubblicata (salvo le misure protettive che vengono iscritte al registro imprese per notizia ai terzi), e l’esperto e le parti sono tenuti alla riservatezza, così da non diffondere allarmi su mercato. Secondo, è rapida e snella: niente tribunale se non per le misure protettive, tempi relativamente brevi (6 mesi prorogabili di altri 6 se c’è prospettiva concreta). Terzo, è flessibile: non ci sono le rigidità di un concordato, non serve predisporre subito un complesso piano formale né sottostare alle regole di voto dei creditori dettate dalla legge – qui le regole dell’accordo le stabiliscono le parti negoziando liberamente. In più, l’imprenditore non perde la gestione, evitando lo stigma del fallimento o del commissariamento. Da ultimo, l’esperto può attivare percorsi paralleli utili, come segnalare irregolarità da correggere o proporre l’intervento di supporti pubblici (per esempio, accesso a fondi di garanzia, contratti di rete, ecc.).

Svantaggi e limiti: Di converso, la composizione negoziata non impone coattivamente accordi: se un creditore non vuole aderire a nessuna proposta, l’esperto non può costringerlo (diversamente da un concordato omologato che, come atto autoritativo del tribunale, vincola tutti i creditori). Inoltre, pur con le misure protettive, non offre la certezza assoluta di evitare iniziative ostili – ad esempio, i creditori possono comunque proporre istanze di fallimento, sebbene il tribunale generalmente le sospenda in attesa dell’esito della negoziazione. Infine, richiede la collaborazione leale dell’imprenditore: l’esperto, se rileva che il debitore occulta informazioni o compie atti in frode ai creditori, può decidere di interrompere la procedura. Insomma, funziona se c’è ancora fiducia negoziale da spendere.

Nel contesto della nostra azienda “linee vita”, la composizione negoziata potrebbe essere l’ideale se vi sono segnali di crisi iniziali: ad esempio, difficoltà nel rispettare i pagamenti ma con ordini in portafoglio e prospettive di recupero se si ristrutturano i debiti. Attraverso l’esperto, l’azienda potrebbe convincere la banca a non revocare i fidi, il fornitore chiave a dilazionare le forniture, e magari coinvolgere un investitore disponibile a ricapitalizzare l’azienda a condizione di una rinegoziazione generale del debito. Tutto ciò senza l’impatto mediatico e la formalità di un concordato preventivo. Se però la composizione negoziata non portasse a un accordo globale, l’ordinamento consente comunque all’imprenditore che l’ha esperita di “cambiare marcia” e passare a un concordato (anche semplificato) in tempi rapidi, come vedremo.

Piani attestati di risanamento (art. 56 CCII)

Tra gli strumenti stragiudiziali puri, merita una trattazione il piano attestato di risanamento. Si tratta di un accordo o insieme di accordi con i creditori inseriti in un piano organico di rilancio dell’impresa, il quale viene asseverato (attestato) da un professionista indipendente che ne certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dell’obiettivo di risanamento. Previsto già dalla Legge Fallimentare (art. 67, co. 3, lett. d) L.F.) e ora disciplinato dall’art. 56 del Codice della Crisi, il piano attestato consente al debitore di effettuare operazioni di ristrutturazione al riparo dall’azione revocatoria fallimentare: in caso di successivo fallimento, infatti, gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato non sono soggetti a revocatoria, purché il piano fosse idoneo a risanare l’esposizione debitoria dell’impresa .

Come funziona: L’imprenditore, con l’ausilio di consulenti, predispone un piano dettagliato con: analisi della situazione di partenza, elenco dei debiti e creditori, strategie di intervento (ad es. aumento di capitale, dismissione di asset, rinegoziazione di debiti, ottenimento di nuova finanza), proiezioni economico-finanziarie a medio termine per dimostrare che – seguendo il piano – l’azienda torna in equilibrio e soddisfa regolarmente le obbligazioni. Questo piano viene sottoposto a un attestatore (un professionista indipendente, iscritto a un albo degli esperti di crisi o con requisiti analoghi al commissario giudiziale), il quale verifica i dati aziendali e giudica se lo scopo di risanamento è plausibile. Se sì, rilascia un’attestazione di veridicità e fattibilità.

A quel punto, il debitore può procedere a dare esecuzione al piano. Tipicamente, un piano attestato include accordi negoziati con alcuni creditori chiave: ad esempio, le banche accordano una moratoria o una riduzione del debito, i fornitori accettano uno stralcio del 30% sulle loro spettanze, in cambio magari di partecipazioni al capitale o altri incentivi; i soci immettono nuova finanza; ecc. Non c’è un intervento del tribunale né un voto formale dei creditori: ciascun creditore aderisce volontariamente agli accordi previsti. Chi non aderisce resta fuori dal piano e mantiene i suoi diritti intatti (potrebbe quindi agire per conto proprio: ciò implica che un piano attestato ha successo se viene coinvolta la stragrande maggioranza dei creditori, o almeno quelli strategici).

Utilità del piano attestato: Il vantaggio di questa soluzione è la totale informalità e rapidità. Non vi sono iscrizioni nel registro imprese, non c’è pubblicità né coinvolgimento della giustizia (se non, di riflesso, la protezione ex post contro revocatorie). L’azienda può dire di aver semplicemente rinegoziato privatamente i suoi debiti, con la benedizione di un esperto che ha validato il percorso. Questo può preservare la reputazione sul mercato meglio di un concordato (spesso percepito come preludio del fallimento). Inoltre, il piano attestato può essere molto personalizzato: non deve rispettare le regole di par condicio o di trattazione paritaria dei creditori imposte nelle procedure giudiziali. Ciò significa, ad esempio, che l’imprenditore può pagare integralmente alcuni fornitori essenziali e tagliare il debito verso altri meno strategici, senza dover sottostare alle regole di classi e voto (che in concordato obbligherebbero a trattare i chirografari in modo tendenzialmente uniforme salvo classi omogenee). Ovviamente, per fare questo occorre il consenso di ciascun creditore penalizzato.

La criticità del piano attestato risiede proprio nel fatto che è un vestito su misura contrattuale: se anche solo uno o pochi creditori importanti rifiutano l’accordo, il piano potrebbe non reggere. Ad esempio, se la banca principale non accetta la proposta di ristrutturazione del suo credito, può decidere di agire autonomamente (escutendo le garanzie) vanificando gli sforzi. Inoltre, durante la predisposizione e trattativa del piano non esiste una moratoria legale sulle azioni dei creditori (a differenza della composizione negoziata o del concordato): l’azienda è quindi esposta ad atti aggressivi. Per questo, spesso i piani attestati riescono quando i creditori sono contenuti nel numero e concentrati, oppure quando l’azienda non è ancora insolvente ma solo in tensione finanziaria (tale per cui i creditori non hanno ancora perso fiducia o avviato cause).

In ogni caso, la presenza di un’attestazione professionale è una forte garanzia di serietà: i creditori che aderiscono sanno che un esperto ha controllato i numeri e ritiene il piano fattibile. Ciò riduce il rischio di accordi campati in aria. Vale la pena ricordare che l’attestatore, se dolosamente o con colpa grave attesta il falso, risponde penalmente (ai sensi dell’art. 236-bis L.F. e ora art. 341 CCII), dunque ha tutto l’interesse ad essere rigoroso.

Per la nostra azienda ipotetica, un piano attestato potrebbe essere indicato se ad esempio ci sono principalmente da ristrutturare 2 esposizioni bancarie e 5 grossi debiti con fornitori, e se i restanti debiti minori sono gestibili. Con il supporto di un attestatore, si potrebbe convincere la banca a ridurre il tasso e allungare i mutui, i fornitori a accettare un pagamento al 50% entro 12 mesi, e i soci potrebbero apportare liquidità fresca per pagare le prime rate e dare un segnale di impegno. L’attestato metterebbe al riparo i pagamenti effettuati da possibili azioni revocatorie se poi qualcosa andasse storto. Se il piano attuato va a buon fine, l’azienda esce dalla crisi senza mai entrare in procedura concorsuale; se invece malauguratamente fallisse dopo un anno, le operazioni fatte in esecuzione del piano (ad esempio la vendita di un immobile per pagare i debiti, o le garanzie date ai nuovi finanziatori) non potrebbero essere attaccate dal curatore, perché coperte dall’esenzione di legge.

In conclusione, il piano attestato di risanamento è uno strumento elegante ma fragile: efficacissimo in contesti controllati, meno se la platea dei creditori è troppo ampia o litigiosa. Spesso viene utilizzato come strumento “ponte” in situazioni meno compromesse, oppure dopo un concordato per attuare la fase successiva. Nel continuum delle soluzioni, possiamo collocarlo prima delle procedure concorsuali vere e proprie quanto a invasività, e rappresenta un segnale importante di come il legislatore privilegi soluzioni privatistiche al conflitto debitori-creditori.

Nota: È possibile combinare il piano attestato con la composizione negoziata: ad esempio, le trattative condotte con l’ausilio dell’esperto possono sfociare nella formalizzazione di un piano attestato invece che in un accordo omologato. In tal caso, i benefici di entrambi gli istituti si sommerebbero (negoziazione facilitata più protezione anti-revocatoria).

Passiamo ora alle soluzioni concorsuali giudiziali, ovvero quelle procedure che prevedono un coinvolgimento diretto dell’Autorità giudiziaria per regolamentare la crisi d’impresa. Tali procedure – se ben utilizzate – permettono al debitore di imporsi sui creditori dissenzienti (aspetto cruciale quando l’accordo amichevole non è raggiungibile con tutti) e di ottenere effetti giuridici non conseguibili altrimenti (come la moratoria automatica dei debiti, l’esdebitazione finale, ecc.). Naturalmente comportano anche oneri maggiori e un certo grado di pubblicità e formalità. Analizzeremo in dettaglio il concordato preventivo nelle sue forme, gli accordi di ristrutturazione omologati, il nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) e le procedure di sovraindebitamento per le imprese minori.

Procedure concorsuali per la ristrutturazione del debito

Quando la crisi è conclamata o le soluzioni negoziali volontarie non hanno prodotto risultati sufficienti, l’imprenditore deve valutare il ricorso alle procedure concorsuali, cioè a quegli strumenti di regolazione della crisi sotto l’egida del Tribunale previsti dalla legge fallimentare (oggi Codice della Crisi). Il ricorso tempestivo a una procedura concorsuale non va visto come una sconfitta, bensì come un mezzo per cristallizzare la situazione debitoria, impedire ai creditori di agire individualmente e cercare un risanamento ordinato o, nella peggiore delle ipotesi, una liquidazione controllata con benefici come l’esdebitazione. Esaminiamo le principali procedure utilizzabili dal nostro imprenditore indebitato, in particolare il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, nonché il neointrodotto PRO (Piano di Ristrutturazione Omologato).

Concordato Preventivo

Il concordato preventivo è storicamente la procedura concorsuale di ristrutturazione per eccellenza nell’ordinamento italiano. È una procedura giudiziale regolata dal Codice della Crisi (artt. 40 e ss. CCII) che consente al debitore di proporre ai creditori un piano per superare la crisi, sotto il controllo del tribunale e con l’approvazione dei creditori stessi. Si parla di “preventivo” perché mira ad evitare la più drastica soluzione liquidatoria (il fallimento/liquidazione giudiziale), intervenendo prima che l’impresa venga travolta definitivamente.

Presupposti: Può accedere al concordato qualsiasi imprenditore commerciale fallibile (oggi: soggetto a liquidazione giudiziale) e, con il Codice della Crisi, anche l’imprenditore agricolo (in passato escluso). L’impresa sotto soglia invece dovrebbe utilizzare il concordato minore, di cui diremo più avanti tra le procedure di sovraindebitamento. Dunque, assumiamo che la nostra azienda “linee vita” superi i limiti dimensionali ex art. 2, c.1, lett. d) CCII (attivo > €300.000 o ricavi > €200.000 o debiti > €500.000) , risultando soggetta a concordato preventivo. È richiesto lo stato di crisi o insolvenza del debitore, intendendo per crisi anche il semplice squilibrio prospettico (difficoltà finanziaria) e non necessariamente l’insolvenza attuale. Può proporre concordato anche chi ha già subito un fallimento in passato, purché siano decorsi determinati termini o intervengano determinate condizioni.

Tipologie di concordato: Il concordato preventivo può assumere forme diverse: – Concordato in continuità aziendale: quando prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa (diretta o tramite terzi) e il soddisfacimento dei creditori con i flussi generati dalla continuità (in tutto o in parte). Ad esempio, l’azienda continua ad operare e usa parte degli utili futuri per pagare i creditori, oppure vende asset non strategici ma mantiene il core business attivo. La continuità può essere diretta (la stessa società prosegue) o indiretta (si effettua un affitto/cessione d’azienda a un altro soggetto che prosegue l’attività). Il CCII incoraggia questa forma perché tutela i posti di lavoro e il valore aziendale . – Concordato liquidatorio: quando invece l’obiettivo principale è la cessione del patrimonio del debitore per distribuire il ricavato ai creditori, cessando l’attività. In sostanza l’azienda viene smantellata ma in modo controllato e possibilmente più efficiente rispetto a un fallimento. Il CCII consente concordati liquidatori solo a condizione che assicurino un pagamento minimo ai creditori chirografari del 20% (o inferiore, ma almeno 10%, se vi è apportato al piano un contributo esterno “aggiuntivo” di almeno il 10% dell’attivo destinato ai creditori). Queste soglie mirano a evitare concordati liquidatori “troppo penalizzanti” rispetto a un fallimento. Un caso particolare di concordato liquidatorio è il concordato semplificato post-composizione negoziata, di cui diremo. – Concordato misto**: in molti piani pratici c’è una componente di continuità e una di liquidazione (es: mantenere in esercizio un ramo dell’azienda e liquidarne un altro). L’importante è individuare quale sia prevalente ai fini normativi (la disciplina differisce in alcuni punti, come la percentuale minima ai chirografari richiesta solo per i liquidatori puri).

Procedura in breve: L’imprenditore presenta al Tribunale una domanda di concordato, allegando la proposta ai creditori, il piano dettagliato e la relazione giurata di un professionista attestatore indipendente (art. 48 CCII) che attesta veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano. Dopo un controllo di ammissibilità, il Tribunale ammette l’azienda alla procedura e nomina un Commissario Giudiziale, che è una sorta di supervisore neutrale. Da quel momento, l’impresa mantiene l’amministrazione ordinaria (salvo eventuali restrizioni) ma è sotto osservazione: non può compiere atti straordinari senza autorizzazione del giudice delegato, e soprattutto nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (scatta un generale automatic stay). Questo congelamento vale per l’intera procedura concordataria e protegge l’azienda mentre si cerca l’accordo.

Si forma lo stato passivo dei crediti e viene convocata l’adunanza dei creditori per il voto sul concordato (oggi spesso il voto avviene per via telematica o per corrispondenza). I creditori vengono suddivisi in classi se vi sono posizioni giuridiche diverse (il CCII rende praticamente obbligatoria la formazione di classi omogenee salvo che vi sia un unico creditore per categoria). Ogni classe esprime un voto (favorevole se si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi in quella classe). Per l’approvazione del concordato serve, in linea generale, il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto, calcolata sia nel totale (maggioranza assoluta del passivo) sia nel numero delle classi (maggioranza delle classi votanti) . Quindi è un sistema misto: conta il valore economico ma anche la diffusione del consenso tra classi diverse.

Dopo il voto, se c’è approvazione a maggioranza, il Tribunale passa alla fase di omologazione: verifica la legittimità e fattibilità del concordato, risolve eventuali opposizioni dei creditori contrari e infine omologa rendendo il piano vincolante per tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti (salvo quelle eccezioni di crediti estranei come tributari infalcidiabili se l’Erario non ha aderito, ma su ciò ora esiste la novità del cram-down fiscale). Se invece i creditori non approvano, la domanda di concordato viene respinta e si aprirà quasi inevitabilmente la liquidazione giudiziale (salvo conversione in altra procedura se possibile).

Vantaggi del concordato per il debitore: Innanzitutto, come evidenziato, il concordato “congela” la situazione debitoria alla data di apertura: stop a interessi (per i chirografari), stop a pignoramenti, e i contratti pendenti possono proseguire con le regole del concordato. L’imprenditore mantiene la gestione sotto vigilanza (nel concordato con continuità può proseguire l’attività normalmente, anzi il piano deve garantire la correntezza). In più, il concordato offre l’opportunità di ridurre il debito complessivo in modo autoritativo: ad esempio, si può proporre di pagare i creditori chirografari solo il 30% in 5 anni, e se costoro (o la maggioranza di essi) approvano, anche i dissenzienti si vedranno ridurre il credito a quella percentuale. Insomma, consente di superare la regola della unanimità che vincola invece gli accordi extragiudiziali. Questo è cruciale quando qualche creditore isolato adotta un approccio ricattatorio (il classico holdout).

Un altro vantaggio è che col concordato l’imprenditore può accedere a finanziamenti prededucibili per la gestione corrente (se autorizzati) e può anche ottenere lo scioglimento o la sospensione di contratti onerosi previa autorizzazione del tribunale (ad esempio, rescindere un contratto di affitto passivo troppo costoso, pagando al controparte un indennizzo come credito concorsuale). Queste opportunità possono migliorare di molto le prospettive di risanamento. Da ultimo, l’omologazione del concordato evita il fallimento e consente all’imprenditore (specie se persona fisica) di mantenere la titolarità dell’azienda risanata, nonché di beneficiare dell’esdebitazione di eventuali debiti residui in certe condizioni (ad es. nel concordato liquidatorio, dopo l’esecuzione del piano il debitore persona fisica può chiedere di essere liberato dai debiti chirografari insoddisfatti).

Novità recenti: Il Codice della Crisi, specie col Correttivo ter del 2024, ha introdotto importanti innovazioni. Una di queste è il cram-down interclassi: il tribunale può omologare il concordato anche se una o più classi di creditori votano contro, a patto che: (a) il piano sia stato approvato da almeno una classe di creditori di grado pari o inferiore a quella dissenziente (quindi ad esempio se la classe dei chirografari B vota sì e quella dei chirografari A vota no, si può procedere, ma non se a dire no è una classe di privilegiati senza che altri privilegiati pari grado abbiano detto sì); (b) il trattamento riservato alla classe dissenziente rispetti la regola della priorità assoluta (absolute priority rule – nessuna classe inferiore riceve più di quanto riceva la classe dissenziente) o comunque che ai dissenzienti venga garantito almeno quanto otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale . Questa previsione permette di superare l’opposizione di minoranze organizzate che in passato bloccavano concordati vantaggiosi per tutti. Le prime applicazioni giurisprudenziali, successive al settembre 2024, confermano un approccio favorevole all’omologazione forzata se queste condizioni sono rispettate .

Una novità di portata ancor maggiore riguarda la transazione fiscale: storicamente, se il Fisco (o l’INPS) votava no alla proposta di concordato che prevedeva un pagamento non integrale dei tributi privilegiati, il concordato difficilmente poteva essere omologato (vigeva un sostanziale “diritto di veto” del Fisco). Ora non più: il Codice della Crisi all’art. 63 prevede che il tribunale possa omologare ugualmente, nonostante il dissenso dell’Erario, se ritiene che l’erario riceverebbe nel concordato una soddisfazione non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione fallimentare. Questo principio – anticipato dalla giurisprudenza di Cassazione – è stato di recente confermato autorevolmente dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 27782 del 28 ottobre 2024, che ha sancito la possibilità di omologa in cram-down fiscale ove il piano offra al Fisco più di quanto otterrebbe in caso di fallimento . Si tratta di una svolta epocale: il Fisco non può più far naufragare un concordato vantaggioso per tutti solo per mantenere la regola del pagamento integrale, se quel pagamento integrale è irrealistico. In pratica, l’ago della bilancia torna ad essere il giudice in ottica di interesse di tutti i creditori.

Altre evoluzioni riguardano la fattibilità del piano: la Cassazione negli anni ha distinto la fattibilità giuridica (conformità del piano alla legge) dalla fattibilità economica (realizzabilità concreta sul piano finanziario), riservando ai creditori il giudizio su quest’ultima e al tribunale un controllo di ragionevolezza e congruenza senza spingersi a sindacare nel merito scelte imprenditoriali . Il CCII ha recepito questa impostazione, chiarendo che il giudice non deve entrare nel merito delle scelte economiche se non per evidenti irrealizzabilità. Inoltre, sono state chiarite definizioni chiave come il “valore di liquidazione” (tenendo conto di costi e tempi di realizzo, per avere un benchmark corretto di convenienza) e rafforzate norme di tutela per chi finanzia l’impresa in concordato (prededuzione ex lege per i nuovi finanziamenti autorizzati e per i crediti dei professionisti del concordato, v. art. 6 CCII) .

Svantaggi e considerazioni: Il concordato preventivo non è privo di costi e oneri. È una procedura pubblica: l’apertura è iscritta nel registro delle imprese, i contratti pubblici in corso rischiano la risoluzione (salvo continuità e autorizzazione a proseguirli), i fornitori e clienti verranno a sapere della situazione, con possibili ripercussioni commerciali. Comporta poi spese procedurali (compensi per commissario, attestatore, legali) e rigidità formali (tempi da rispettare, documentazione da produrre, maggioranze da raggiungere). Un cattivo piano di concordato può anche essere bocciato dal tribunale o dai creditori, con l’esito di accelerare la fine dell’impresa. Quindi, va intrapreso con serietà, preparazione e consapevolezza. Tuttavia, resta uno strumento potente per salvare aziende altrimenti destinate al fallimento, e la legge di riforma l’ha reso ancor più efficace e orientato al recupero.

Concordato “semplificato” per la liquidazione del patrimonio

Tra le innovazioni introdotte dal D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) e poi confluite nel Codice, vi è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) . È uno strumento speciale, pensato come via d’uscita nel caso in cui la composizione negoziata non riesca a produrre un accordo con i creditori. In altri termini, è una procedura concorsuale riservata esclusivamente all’imprenditore che, dopo aver esperito la composizione negoziata della crisi, non sia riuscito a trovare una soluzione concordata, ma intenda comunque evitare la liquidazione giudiziale offrendo ai creditori una soluzione liquidatoria ordinata.

Caratteristiche principali:Accesso limitato nel tempo: Solo chi ha svolto la composizione negoziata senza esito positivo può proporre il concordato semplificato, e deve farlo entro 60 giorni dall’archiviazione della composizione negoziata (dalla comunicazione della relazione finale negativa dell’esperto) . Questo garantisce che lo strumento sia un’eccezione legata a un percorso negoziale fallito, e non una scorciatoia per chi non ha provato la via negoziata. – Oggetto esclusivamente liquidatorio: Il piano di concordato semplificato può solo prevedere la liquidazione dei beni del debitore e la distribuzione del ricavato ai creditori . Non è ammessa la continuità aziendale in questa procedura: l’impresa è destinata a cessare. In pratica, è un concordato liquidatorio puro, sebbene “semplificato” nelle forme. L’obiettivo è chiudere la partita debitoria vendendo gli asset, ma in un contesto concorsuale che dà maggiori garanzie e trasparenza rispetto a vendite frammentarie. – Mancata votazione dei creditori: Questo è l’aspetto più dirompente: i creditori non votano sulla proposta . Il debitore deposita la domanda di concordato semplificato al tribunale, il quale convoca i creditori solo per ascoltare eventuali osservazioni o opposizioni, ma non c’è un voto deliberativo. La decisione è rimessa interamente al giudice in sede di omologazione. In sostanza, il concordato semplificato salta la fase deliberativa dei creditori, il che lo rende molto più rapido e (dal punto di vista del debitore) sicuro perché non rischia il voto contrario delle maggioranze. D’altro canto, per i creditori è “digerire la pillola”: subiscono le decisioni senza poterle influenzare col voto (possono solo opporsi in giudizio). – Semplificazioni procedurali: Nel semplificato non sono previsti alcuni organi tipici: non c’è il commissario giudiziale né l’attestatore indipendente . Questo perché la relazione finale dell’esperto di composizione negoziata e la vigilanza del tribunale suppliscono a tali figure. Il tribunale esamina la proposta, tiene conto della relazione dell’esperto (che avrà stimato i presumibili risultati liquidatori) e valuta se la soluzione offerta ai creditori è la migliore possibile nelle circostanze. Quindi, non c’è il classico schema con ammissione e voto: c’è direttamente la proposta all’omologazione giudiziale. – Liquidatore post-omologa: Se il tribunale omologa il concordato semplificato, nomina un liquidatore giudiziale (tipicamente un professionista) che si occuperà di vendere i beni secondo quanto previsto e di distribuire il ricavato . In mancanza di commissario, il liquidatore assume il ruolo di organo che esegue il piano. Anche qui, l’idea è snellire: niente voto, niente commissario, solo un liquidatore finale.

Funzionamento e contenuto della proposta: L’imprenditore deve presentare un ricorso al tribunale spiegando: – perché la composizione negoziata non ha prodotto soluzioni di risanamento o continuità (di solito l’esperto nella relazione finale avrà constatato che non c’erano accordi possibili), – qual è la proposta liquidatoria ai creditori: quali beni saranno venduti, a che valore stimato, e come si intende ripartire il ricavato (esempio: ipotesi di soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati fino a capienza del valore beni, e pagamento di una certa percentuale ai chirografari) . Non essendoci voto, è imprescindibile che il piano rispetti le cause legittime di prelazione: non si può ad esempio dare soldi ai chirografari se prima non si soddisfano completamente gli ipotecari su quel bene, e così via. Si applicano insomma le regole di distribuzione concorsuale ordinarie, come se fosse un fallimento, salvo diverso accordo di tutti i creditori interessati.

Il tribunale, valutate le carte e sentiti i creditori (che possono depositare osservazioni o presentarsi all’udienza per fare opposizione), decide se omologare o meno. Potrebbe rifiutare l’omologa se, ad esempio, ravvisa che il piano favorisce indebitamente qualcuno o che la liquidazione proposta non è nell’interesse dei creditori (ad esempio, se vendendo all’asta in fallimento si otterrebbe di più di quanto proposto). Se omologa, la procedura prosegue con la liquidazione; se rigetta, è probabile che segua la liquidazione giudiziale d’ufficio.

Vantaggi: Il concordato semplificato è un istituto debitor-friendly in quanto: – Permette di chiudere rapidamente la vicenda, senza dover inseguire il consenso dei creditori che magari, scottati dal fallimento delle trattative in composizione negoziata, sarebbero comunque ostili. – Evita i costi e le formalità del concordato classico: niente commissario, niente adunanza, niente relazione dell’attestatore (il che risparmia anche le relative spese). – Consente di preservare valore: spesso dopo lunghe trattative fallite, l’impresa è allo stremo. Con questo strumento la si porta in tribunale e la si liquida mentre c’è ancora qualcosa da salvare, anziché farla deteriorare ulteriormente in un fallimento. – È lesto: i tempi sono ridotti al minimo, giusto quelli dell’omologazione giudiziale e poi delle vendite.

Svantaggi: Dal punto di vista del creditore, chiaramente, è un istituto meno garantista (niente voto, scarsa voce in capitolo). Questo potrebbe generare opposizioni e contenziosi: i creditori scontenti possono opporsi in sede di omologa, sollevando magari eccezioni di legittimità costituzionale (qualcuno ha ravvisato dubbi sulla compatibilità col diritto di azione e di difesa dei creditori). Finora però la giurisprudenza di merito ha applicato la norma considerandola conforme a Costituzione, data la situazione peculiare in cui nasce (post negoziazione fallita). Dal lato del debitore, uno svantaggio è che è l’ultima spiaggia: l’azienda comunque verrà smantellata, non c’è salvataggio dell’attività (salvo forse la possibilità di vendere l’azienda in blocco se c’è un compratore, ma comunque la titolarità passa ad altri). Inoltre, bisogna aver fatto seriamente la composizione negoziata prima: non è accessibile “a piacimento”.

Per la nostra azienda di linee vita, potremmo immaginare il concordato semplificato se: dopo aver tentato la composizione negoziata, le banche e i fornitori non hanno trovato un accordo di ristrutturazione, l’esperto ha concluso con esito negativo e l’azienda è sostanzialmente decotta. A quel punto, per evitare il fallimento, l’imprenditore propone di vendere i mezzi d’opera, il magazzino e magari cedere i contratti a una ditta concorrente interessata, ottenendo un certo ricavato da distribuire. I creditori privilegiati (Erario, dipendenti, banca con pegno su attrezzature) verrebbero soddisfatti con quel ricavato in percentuale X, e ai chirografari forse nulla o spiccioli. Nessuno è contento, ma forse è più di quel che avrebbero ottenuto in fallimento (dove i costi procedurali avrebbero divorato ancora valore). Il tribunale valuta e – se convinto che meglio di così non si può fare – omologa. I creditori incassano in pochi mesi la loro parte, l’azienda chiude ordinatamente i battenti e l’imprenditore, a differenza del fallimento, non subisce le sanzioni personali tipiche (non è dichiarato fallito, non subisce interdizioni).

Il concordato semplificato è quindi uno strumento di chiusura, non di rilancio: serve a difendere il debitore evitando il peso del fallimento e a dare ai creditori una soluzione più efficiente. È ancora relativamente nuovo, ma rappresenta un tassello importante nel mosaico delle difese possibili per l’imprenditore in crisi.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) e varianti

Parallelamente al concordato, l’ordinamento prevede un’altra procedura concorsuale di natura mista (privata con omologazione pubblica): gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD). Disciplinati dagli artt. 57-64 CCII (riprendendo l’art. 182-bis L.F. e seguenti), gli ARD si pongono a metà strada tra il piano attestato e il concordato. In sostanza, il debitore trova un accordo con una parte significativa dei creditori e chiede al Tribunale di omologarlo, estendendone in qualche misura gli effetti anche ai non aderenti (o comunque beneficiando di effetti protettivi analoghi al concordato). Si tratta quindi di uno strumento meno invasivo del concordato perché non coinvolge tutti i creditori attivamente, ma solo quelli con cui si raggiunge l’intesa, tuttavia formalizzato e reso efficace erga omnes dall’intervento del giudice.

Requisito di maggioranza: Per poter omologare un accordo di ristrutturazione classico, il debitore deve aver ottenuto il consenso di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali . Dunque è richiesto un grado di adesione piuttosto elevato, ma non l’unanimità. I creditori pari almeno al 60% (in valore) sottoscrivono un accordo col debitore in cui accettano le condizioni di ristrutturazione (es: dilazioni, stralci parziali, conversione di crediti in capitale, ecc. a seconda di quanto pattuito). Per i creditori non aderenti, il debitore deve comunque assicurare che saranno integralmente pagati alle scadenze originarie, altrimenti l’accordo non è omologabile (in sostanza, non si può pregiudicare chi sta fuori dall’accordo). Questa regola è stata però mitigata da alcune varianti come vedremo.

Procedura: Il debitore presenta ricorso al tribunale allegando l’accordo firmato dai creditori aderenti, una relazione di un esperto indipendente che attesta che l’accordo assicura l’integrale pagamento dei creditori estranei nei 120 giorni dalla scadenza originaria (o dall’omologazione se successiva) e la fattibilità generale. Il tribunale, dopo aver sentito eventuali oppositori, omologa l’accordo rendendolo efficace. L’accordo omologato produce alcuni effetti simili al concordato: – sospende o vieta azioni esecutive individuali (dalla data di pubblicazione della domanda di omologa nel registro imprese e per 60 giorni dopo l’omologa), – consente di ottenere finanziamenti prededucibili e altre misure protettive su richiesta, – consente l’estensione dell’accordo anche ai creditori dissenzienti in alcune ipotesi particolari (ad esempio per le banche dissenzienti se si raggiungono percentuali più alte nel loro settore, v. accordi ad efficacia estesa).

Varianti introdotte dal CCII: Il nuovo Codice ha ampliato la flessibilità degli accordi di ristrutturazione: – ARD “agevolati”: è stata introdotta la possibilità di omologa con una percentuale ridotta di consenso (30% dei crediti) se però l’accordo non prevede moratorie o falcidie per i creditori non aderenti (in pratica se i non aderenti vengono pagati integralmente e puntualmente) – art. 61 CCII. – ARD ad efficacia estesa: se l’accordo ha raggiunto il 75% dei crediti di una certa categoria (ad esempio le banche che hanno erogato un finanziamento sindacato, o una classe omogenea di creditori finanziari), il debitore può chiedere che l’accordo sia esteso anche ai creditori della stessa categoria che non hanno aderito, purché siano stati informati e invitati a trattare e abbiano avuto pari opportunità di adesione (questa era una novità già del 2015 in ambito bancario, ora generalizzata). – ARD con intermediari finanziari: norme specifiche facilitano accordi con banche e bondholders (per debiti finanziari) mediante coinvolgimento dell’organo di controllo ecc. – Introduzione del Piano di Ristrutturazione Omologato (PRO) come strumento distinto (che vedremo a parte), ma qui rileva che se il debitore vuole usare meccanismi più spinti di cram-down interclassi, può preferire il concordato o il PRO invece dell’accordo di ristrutturazione.

Vantaggi degli ARD: Dal punto di vista del debitore, un accordo di ristrutturazione è meno oneroso del concordato perché: – Coinvolge attivamente solo una parte dei creditori (quelli necessari per arrivare alla soglia), spesso i principali. Ciò significa meno complessità nel trattare (non devi far votare tutti come in concordato). – Può essere riservato (anche se l’omologa è pubblica): c’è chi riesce a tenere riservate le trattative finché l’accordo è pronto e depositato, riducendo la circolazione di notizie di crisi. – Una volta omologato, vincola tutti i creditori aderenti come un contratto, e grazie alla protezione del tribunale i non aderenti vengono comunque pagati fuori dall’accordo ma non possono far fallire l’azienda se l’accordo è rispettato. – Non richiede percentuali di soddisfacimento minimo come il concordato liquidatorio (nessuna soglia 20%), perché in teoria i non aderenti prendono il 100%. Tuttavia, di fatto le varianti ad efficacia estesa permettono qualche cram-down di minoranze su base di categorie omogenee.

Limiti: Ottenere il 60% di adesioni non è banale – se i creditori sono tanti e dispersi, può essere più facile un concordato dove ne basta la maggioranza al voto. Gli accordi funzionano bene se c’è un numero ristretto di creditori che rappresentano la maggior parte del debito (ad esempio: due banche e due fornitori grossisti costituiscono il 70% del debito – convinco loro e ho l’accordo). Se invece il debito è molto frammentato, raccogliere firme singole fino al 60% può essere arduo. Inoltre, i creditori che restano fuori devono essere pagati integralmente: ciò richiede che l’azienda abbia comunque abbastanza risorse o sostegno finanziario per garantirlo. Se no, occorre includerli oppure rassegnarsi al concordato.

Ad ogni modo, l’accordo di ristrutturazione è uno strumento duttile. Ad esempio, può essere un preludio al concordato: c’è la figura dell’accordo di ristrutturazione con riserva (ex art. 44 CCII) che consente di depositare una semplice proposta di accordo e poi perfezionarla entro 120 giorni, simile alla prenotazione del concordato “in bianco”. E c’è l’accordo in esecuzione di piano attestato (art. 64 CCII) dove di fatto si usa l’omologazione per blindare un piano attestato che ha coinvolto banche o finanziatori.

Per la nostra azienda, potremmo immaginare un accordo di ristrutturazione se: ad esempio, 5 creditori maggiori (due banche, un fornitore grande, l’Agenzia Entrate per una parte di tributi, e un socio finanziatore subentrante) detengono il 70% del debito e accettano un piano di rientro/riduzione, mentre il restante 30% sono tanti piccoli creditori (altri fornitori minori) che l’azienda è in grado di pagare regolarmente. In tal caso, conviene fare l’accordo con i big (raggiungendo >60%), omologarlo, e pagare a scadenza i piccoli. L’azienda così evita il concordato, riduce l’indebitamento verso i principali attori e resta solvibile verso i piccoli, preservando i rapporti commerciali. L’omologazione impedisce poi che un piccolo creditore impaziente rompa le uova nel paniere avviando un pignoramento nel mentre (grazie alle misure protettive).

Il Piano di Ristrutturazione Omologato (PRO)

Tra le novità di maggior rilievo portate dal recepimento della Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency Directive) vi è l’introduzione nel nostro ordinamento del Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione, in breve PRO. Disciplinato dal Capo I-bis, Titolo IV CCII (artt. 64-bis – 64-quater), il PRO rappresenta un nuovo strumento concorsuale che consente al debitore di proporre ai creditori un piano di risanamento con caratteristiche di estrema flessibilità, a patto di ottenere l’approvazione richiesta da parte delle classi di creditori e l’omologazione del tribunale .

In qualche modo, il PRO si presenta come un “concordato preventivo su misura” . La sua caratteristica distintiva è la possibilità di derogare alle regole legali di graduazione dei crediti (par condicio e rispetto dei privilegi ex artt. 2740-2741 c.c.), distribuendo il valore generato dal piano in modo non strettamente proporzionale ai privilegi, ma secondo quanto concordato nelle classi di creditori. In altre parole, nel PRO il debitore può proporre che taluni creditori privilegiati non vengano soddisfatti integralmente, oppure che creditori di grado inferiore ricevano più (in termini percentuali) di creditori di grado superiore, situazioni che in un concordato preventivo ordinario sarebbero vietate salvo consenso individuale di tutti i privilegiati penalizzati . Questa elasticità è consentita a condizione che il piano sia approvato, a maggioranza, da tutte le classi di creditori che il debitore ha formato . Infatti, è obbligatoria la suddivisione dei creditori in classi omogenee e il piano deve essere approvato dalla maggioranza in valore dei crediti in ciascuna classe. Dunque, a differenza del concordato preventivo “classico” dove basta la maggioranza del totale crediti e delle classi (e con il correttivo 2024 si può persino bypassare classi dissenzienti con cram-down), nel PRO serve il consenso di tutte le classi (beninteso: consenso di maggioranza di valore dentro ciascuna classe, non unanimità individuale) . Ciò significa che ogni categoria di creditori coinvolta deve essere persuasa dal piano perché l’operazione riesca.

Il PRO viene quindi descritto come un concordato “consensuale”: è pur sempre un procedimento concorsuale davanti al giudice, ma richiede un ampissimo accordo dei creditori, quasi come un negoziato privato . Se anche una sola classe vota contro, il PRO non può essere omologato dal tribunale – il CCII non prevede un meccanismo di cram-down interclassi per il PRO (benché la Direttiva lo permettesse, l’Italia ha scelto di implementare il cram-down solo nel concordato preventivo standard e non nel PRO) .

Perché un debitore dovrebbe scegliere il PRO, che è più “esigente” in termini di consensi? La ragione è che, proprio grazie alla possibilità di deviare dalle regole di priorità (absolute priority rule), il PRO consente soluzioni creative che un concordato tradizionale non permette se non con altissimi rischi legali . Ad esempio, in un PRO il debitore potrebbe proporre di pagare solo parzialmente i creditori ipotecari e al contempo pagare integralmente certi creditori chirografari strategici (fornitori essenziali per la continuità), se ciò è funzionale a salvare l’azienda, senza dover prima soddisfare al 100% gli ipotecari come richiederebbe la legge in un concordato normale . Ovviamente una proposta simile sarebbe accettabile solo se sia gli ipotecari che i fornitori (nelle rispettive classi) votano a favore, convinti che quella soluzione di equilibrio sia nel loro interesse (magari i creditori con garanzia ipotecaria, pur sacrificati, lo accettano in cambio di partecipare a un eventuale upside futuro o perché ritengono che comunque se forzano la liquidazione prenderebbero ancora meno). In un concordato preventivo ordinario, una disparità a favore dei chirografari a scapito di privilegiati verrebbe respinta dal tribunale per violazione delle cause di prelazione (salvo l’improbabile consenso unanime di tutti i privilegiati coinvolti). Nel PRO, invece, tutto è possibile se c’è accordo: l’orizzonte è “negoziale” anziché legale.

In pratica, il PRO è utile in situazioni dove l’imprenditore deve riequilibrare radicalmente la struttura finanziaria dell’azienda, magari tagliando pesantemente il debito bancario garantito e invece offrendo prospettive migliori a fornitori commerciali o nuovi finanziatori, secondo una logica di rilancio. Oppure dove serva coinvolgere i soci o terzi in operazioni particolari (es. conversione di debiti in capitale, strumenti partecipativi) che alterano le priorità di rimborso ordinarie. Con il PRO si può fare, purché si convincano le parti interessate . Il PRO consente ad esempio di: – Prevedere alterazioni nelle priorità: pagare prima alcuni chirografari strategici e dopo altri, o non pagare integralmente certi privilegiati. – Introdurre misure straordinarie: ad esempio conversione di parte dei crediti in quote di partecipazione al capitale, oppure assegnazione di strumenti finanziari partecipativi in cambio del sacrificio sul credito, ecc. – Gestire interventi sul capitale (operazioni sul patrimonio aziendale che coinvolgono i creditori, come debt-equity swap, contributi dei soci, ecc.) con maggiore libertà.

Procedimento: Il PRO si avvia con un ricorso da parte del debitore, accompagnato dal piano e dalla proposta suddivisa in classi, dall’attestazione di un professionista indipendente (che come nel concordato verifica veridicità e fattibilità) e da documenti analoghi a quelli del concordato (elenco creditori, inventario attivo, bilanci, ecc.) . Il tribunale, verificati i presupposti, ammette la procedura e nomina un commissario giudiziale (in questo il PRO somiglia al concordato) . Segue la votazione nelle classi: i creditori di ciascuna classe votano e serve la maggioranza in valore dei crediti per l’approvazione in quella classe . Se tutte le classi approvano a maggioranza, il tribunale procede all’omologazione, controllando legalità e fattibilità e – peculiarità del PRO – verificando il rispetto di alcuni principi, in particolare che i diritti dei lavoratori non siano pregiudicati: la norma prevede espressamente che i crediti da lavoro siano soddisfatti integralmente entro 30 giorni dall’omologazione (questo per evitare che con la flessibilità del PRO qualcuno pensi di alterare anche le tutele dei dipendenti). Se invece anche solo una classe non raggiunge la maggioranza di voti favorevoli, il PRO fallisce e non può essere omologato . In tal caso, il debitore potrà eventualmente convertire la domanda in un concordato preventivo ordinario, se vuole tentare quell’altra via (il CCII gli consente di mutare istanza, essendo procedure affini) .

Durante il PRO, come nel concordato, il debitore rimane in possesso dell’azienda (salvo gravi irregolarità che portino a nomina di amministratore giudiziale) e opera sotto la supervisione del commissario. Possono anche qui essere concesse misure protettive per bloccare azioni esecutive durante la trattativa e il voto. Quindi per molti aspetti pratici il PRO ricalca il concordato; la differenza sta nel contenuto del piano (più libero) e nel requisito del consenso (tutte le classi devono essere onboard).

Differenze riassuntive PRO vs concordato preventivo: – Il PRO richiede il consenso di tutte le classi (seppur a maggioranza interna); il concordato no (basta maggioranza complessiva e col nuovo cram-down può superare il dissenso di classi minoritarie). – Nel PRO non si applicano i limiti di soddisfazione minima del 20% (o 10% con apporto esterno) per i chirografari, nemmeno se il piano è liquidatorio . Quindi ad esempio si potrebbe fare un PRO liquidatorio che paga ai chirografari meno del 10% anche senza apporti esterni, se la classe di chirografari lo accetta. Nel concordato preventivo ordinario invece vige la regola del 20%-10% minimo. – Nel PRO è obbligatoria la suddivisione in classi, mentre in teoria in un concordato con pochi creditori omogenei potresti non formare classi (nel CCII in realtà la tendenza è sempre verso le classi, ma concettualmente nel PRO è strutturale). – Il PRO consente deviazioni dalle prelazioni, mentre nel concordato standard la regola delle prelazioni va rispettata (salvo la possibilità di soddisfare parzialmente un privilegiato solo se il valore del bene su cui ha garanzia è inferiore al credito: la cosiddetta falcidia dei privilegiati, che è ammessa per ipoteche e pegni se il creditore viene soddisfatto fino al valore del bene). – Il PRO non prevede soluzioni liquidatorie con cessione dell’intera azienda a terzi senza consenso di tutte le classi; in un concordato invece puoi vendere l’azienda a terzo e i creditori subiscono l’operazione se approvata a maggioranza.

In sintesi, il PRO è uno strumento calibrato per situazioni di ristrutturazione consensuale avanzata, dove c’è ancora la possibilità di convincere tutte le categorie di creditori a cooperare, in cambio però di una flessibilità massima sul come distribuirsi il sacrificio. Si potrebbe dire che il PRO sposa la logica della Direttiva Insolvency di massimizzare le soluzioni di risanamento negoziate anziché liquidative, offrendo il “carrot and stick”: il carrot (carota) per il debitore è che può proporre soluzioni molto vantaggiose per il rilancio (anche inique sulla carta, tipo far entrare nuovi investitori a scapito di vecchi creditori, ecc.), ma il stick (bastone) è che deve portare tutti i creditori (per classi) dalla sua parte. Non facile, ma se c’è una buona prospettiva di salvare l’impresa e la convenienza è dimostrata, i creditori potrebbero accettare.

Nel contesto della nostra azienda “linee vita”, un PRO avrebbe senso se esistesse un piano industriale di rilancio molto forte, supportato magari da un investitore esterno o dai soci, che però richiede un pesante sacrificio da parte di alcuni creditori e la protezione da pretese future. Ad esempio: la società X è disposta a investire e rilevare il 60% della nostra azienda, mettendo soldi freschi per ammodernare gli impianti, a condizione che le banche riducano del 40% i loro crediti e che i vecchi fornitori rinuncino a metà dei loro crediti, mentre i nuovi fornitori saranno pagati integralmente per assicurarsi continuità. Una tale operazione in un concordato normale sarebbe problematica (perché stai dando 100% ai nuovi fornitori e 50% ai vecchi senza pagare prima integralmente le banche garantite?), ma in un PRO potrebbe essere strutturata creando classi ad hoc e convincendo ciascuna del vantaggio: le banche magari accettano perché vedono che con l’investimento l’azienda eviterà il fallimento e loro recuperano il 60% subito e ottengono azioni o benefici futuri; i fornitori vecchi accettano il 50% perché sennò in fallimento prenderebbero 10%; i nuovi fornitori non votano perché non sono creditori (sono futuri), ma comunque la proposta è costruita. Se tutte le classi di creditori attuali sono d’accordo, il giudice omologa e l’operazione si perfeziona. Il risultato: l’azienda riparte con una struttura finanziaria nuova e investimenti, evitando la morte aziendale. Questo esempio illustra la potenzialità di un PRO ben congegnato.

Va detto che il PRO, introdotto nel 2022 e ritoccato nel 2024, è ancora poco sperimentato, ma rappresenta un’opportunità in più nel toolkit del debitore.

Liquidazione giudiziale (il “vecchio fallimento”) e esdebitazione

Per completezza, ricordiamo che rimane sempre la procedura concorsuale di liquidazione giudiziale, erede del “fallimento” tradizionale (artt. 121 e ss. CCII). Essa interviene quando l’insolvenza è conclamata e nessuna soluzione di risanamento è stata attivata per tempo. La liquidazione giudiziale comporta la spoliazione dell’impresa: il tribunale nomina un curatore che gestisce e liquida i beni, l’imprenditore perde l’amministrazione, i creditori sono soddisfatti secondo le regole concorsuali in base al realizzo.

Dal punto di vista del debitore, la liquidazione giudiziale è ciò che si vuole evitare, se possibile, perché: – L’azienda cessa di esistere come entità operativa (salvo esercizio provvisorio disposto per vendere rami d’azienda, che però è finalizzato alla cessione). – L’imprenditore persona fisica subisce le note conseguenze personali: l’inabilitazione all’esercizio d’impresa per un periodo, possibile interdizione dagli uffici direttivi, e soprattutto l’onta dello status di fallito (anche se la riforma ha mitigato alcune restrizioni e ha abolito i termini come “fallito” in ambito civile, rimangono però quelle nel penale: reati di bancarotta, ecc.). – Gli amministratori possono andare incontro a azioni di responsabilità promosse dal curatore per mala gestio, e se emergono atti distrattivi o frodi, a conseguenze penali (bancarotta semplice o fraudolenta). – I creditori non soddisfatti integralmente restano tali anche dopo la chiusura (a meno di esdebitazione del debitore persona fisica).

Tuttavia, se tutte le altre opzioni falliscono, la liquidazione giudiziale diventa inevitabile. Anche qui il Codice della Crisi ha apportato novità: – Ha mantenuto le soglie di non fallibilità per le imprese minori (v. sopra art. 2 CCII: se attivo, ricavi e debiti sotto certe soglie, non si apre liquidazione giudiziale) , destinando queste ai procedimenti di sovraindebitamento. – Ha introdotto strumenti di chiusura anticipata e semplificata del fallimento (liquidazione giudiziale semplificata, rinuncia all’esecuzione se patrimoni incapienti, ecc.). – Soprattutto, ha potenziato l’esdebitazione: il nuovo art. 282 CCII prevede che il debitore persona fisica ha diritto all’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) decorso il termine di 3 anni dall’apertura della liquidazione controllata (procedura per sovraindebitati) senza neppure dover attendere la chiusura . Anche nel fallimento, se persona fisica, è prevista l’esdebitazione di diritto a certe condizioni, con un approccio più favorevole che in passato.

L’esdebitazione merita qualche parola: è la procedura per cui, una volta che i beni del debitore sono stati liquidati e distribuiti ai creditori, il debitore persona fisica viene liberato dai debiti residui non soddisfatti, potendo così ripartire pulito. Già prevista dalla L.Fall. (art. 142 e ss.), ora è confermata e ampliata nel CCII. Per ottenerla occorre che il debitore abbia cooperato durante la procedura e non abbia commesso atti di frode. Oggi è vista come un “diritto” del debitore onesto ma sfortunato : l’idea di base è evitare l’ergastolo dei debiti perpetui. Attenzione: vale per la persona fisica (imprenditore individuale, socio illimitatamente responsabile, o consumatore), non per le società (le quali, una volta liquidate e cancellate, semplicemente si estinguono – i debiti residui sono inesigibili verso la società, ma se c’erano garanti o soci responsabili, colpiscono loro).

Dunque, se proprio la nostra azienda dovesse finire in liquidazione giudiziale, il titolare (se ditta individuale) o i garanti potranno almeno aspirare all’esdebitazione dopo la fine, in modo da potersi riabilitare e magari tornare a intraprendere in futuro.

Procedure di sovraindebitamento per piccole imprese e privati

Finora abbiamo discusso gli strumenti destinati in generale alle imprese commerciali di dimensioni rilevanti (fallibili). Tuttavia, il nostro ordinamento prevede anche procedure ad hoc per i debitori non fallibili – tipicamente i privati consumatori, i professionisti e le piccole imprese sotto soglia – nell’ambito di quella che fu la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, ora assorbita nel Codice della Crisi. Queste procedure, sebbene concettualmente simili a concordato e accordi, presentano regole semplificate e si svolgono spesso con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC) o di un gestore nominato dal tribunale.

Le principali procedure di sovraindebitamento oggi si articolano in: – Concordato minore (artt. 74-83 CCII): dedicato all’imprenditore non fallibile, al professionista, all’imprenditore agricolo, e più in generale a qualunque debitore non consumatore con caratteristiche “minori”. È l’equivalente del concordato preventivo, ma per i piccoli. – Piano di ristrutturazione del consumatore (artt. 67-73 CCII): riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, cioè i consumatori puri. È l’evoluzione del vecchio “piano del consumatore” L.3/2012. – Accordo di composizione della crisi (art. 65-66 CCII): simile agli accordi di ristrutturazione visti prima, ma per debitori non fallibili. In pratica, un accordo con la maggioranza dei creditori (anche qui 60%) omologato dal giudice. Poco usato se non in contesti specifici. – Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII): erede della liquidazione del patrimonio ex L.3/2012, è la procedura concorsuale liquidatoria per i soggetti sovraindebitati non soggetti a liquidazione giudiziale. Viene gestita da un liquidatore nominato dal tribunale ed è di fatto un “fallimentino” semplificato. – Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): una novità assoluta che consente al debitore persona fisica meritevole, che non ha nulla da liquidare ai creditori, di ottenere l’esdebitazione dei propri debiti immediatamente, a certe condizioni, una volta nella vita.

Per la nostra azienda “linee vita”, queste procedure entrano in gioco se essa rientra tra i soggetti non fallibili. Ad esempio, se l’attività è svolta da una ditta individuale artigiana di piccole dimensioni che non ha superato i limiti dimensionali (ricavi < €200k, debiti < €500k, etc.), allora non potrebbe essere soggetta a concordato preventivo o fallimento, ma potrà accedere al concordato minore o agli altri strumenti di sovraindebitamento. Se invece è una società di capitali (s.r.l.) ma comunque sotto soglia, anche essa dovrebbe usare queste procedure minori, in particolare il concordato minore.

Vediamo brevemente le caratteristiche salienti dal punto di vista del debitore sovraindebitato:

  • Concordato minore: È molto simile a un concordato preventivo semplificato. Può prevedere la continuità aziendale o la liquidazione, o misto. Necessita dell’approvazione dei creditori con le maggioranze come nel concordato (maggioranza in valore, classi se previste). Viene nominato un gestore (di solito il referente di un OCC – Organismo di Composizione della Crisi) che aiuta il debitore a predisporre il piano e poi funge da commissario durante la procedura. Una particolarità: nel concordato minore si valuta molto la meritevolezza del debitore. Non deve aver colposamente determinato il sovraindebitamento, altrimenti il tribunale può non omologare se emergono atti in frode. Questa enfasi etica era presente già nella L.3/2012, in cui ad esempio il piano del consumatore veniva omologato dal giudice previo giudizio positivo sulla meritevolezza (assenza di colpa grave, malafede). Il CCII ha uniformato un po’ il discorso, ma rimane che per i piccoli debitori la bona fides è centrale, perché si vuole evitare che usino queste procedure come scappatoie opportunistiche. Una volta omologato, il concordato minore vincola tutti i creditori anteriori come un concordato normale.
  • Piano del consumatore (Piano di ristrutturazione per il consumatore): È la procedura per la persona fisica che ha debiti personali (ad esempio, un privato che ha accumulato debiti da carte di credito, bollette, un mutuo casa, ecc. e non riesce più a pagarli). Questo difficilmente riguarda la nostra azienda se non come eventuale commistione (a volte un piccolo imprenditore potrebbe sostenere di essere in gran parte consumatore se i suoi debiti sono misti – c’è giurisprudenza complessa su chi rientra come consumatore, specie se ha chiuso l’attività). Comunque, il piano del consumatore non richiede il voto dei creditori: viene valutato ed eventualmente omologato dal tribunale se ritiene che sia fattibile e che il consumatore meriti l’esdebitazione. I creditori possono fare opposizione ma non votano. Questo è un grosso vantaggio per il debitore onesto sopraffatto da eventi (es. perdita del lavoro, spese mediche) ma non per l’imprenditore attivo (che consumatore non è). Nel contesto aziendale, rileva se l’imprenditore persona fisica chiude l’attività e vuole liberarsi dei debiti residui personali mediante questa procedura.
  • Accordo di composizione (minore): Funziona con il 60% di consensi dei creditori e omologa del tribunale, similmente agli accordi di ristrutturazione. Poco utilizzato perché se uno può avere il 60% di consensi, spesso va direttamente su un concordato minore. Potrebbe servire se c’è la volontà di mantenere riservatezza e coinvolgere pochi creditori, con l’assistenza dell’OCC che li media.
  • Liquidazione controllata: Se l’attività non è più salvabile e/o il debitore vuole semplicemente liquidare tutto e chiudere i conti, può avviare questa procedura. Un liquidatore (spesso il gestore nominato dall’OCC) realizza l’attivo e ripartisce come in un fallimento. Il vantaggio rispetto a subire un’esecuzione multipla è che qui c’è l’esdebitazione finale praticamente garantita per il debitore persona fisica (nel caso della società, essa si estingue). È “controllata” perché avviene sotto controllo del tribunale ma con formalità minori rispetto al fallimento (ad esempio, non ci sono tutte le norme su insinuazioni tardive complicate – è un po’ più semplice).
  • Esdebitazione del meritevole senza utilità per i creditori: Questa è la cosiddetta esdebitazione del debitore incapiente. In parole povere, se un debitore nullatenente e senza reddito proprio si trova sommerso dai debiti, può chiedere al tribunale di essere esdebitato immediatamente senza pagare nulla ai creditori, a patto però di dimostrare di non aver frodato i creditori e di non poter offrire assolutamente nulla nemmeno in prospettiva. È un beneficio concesso una sola volta nella vita e revocabile se nei quattro anni successivi il debitore “incapiente” migliora la propria situazione (ad es. ottiene una grossa eredità o vince alla lotteria: in tal caso dovrebbe pagare i creditori esdebitati). Questa norma è nata per dare una via d’uscita a casi limite di indebitati cronici senza rimedio, evitando di farli rimanere in economia sommersa per paura dei creditori. Non riguarda direttamente l’imprenditore che ha un’attività in piedi (per definizione se sta operando qualcosa produce, quindi incapiente non è). Potrebbe semmai applicarsi a un ex imprenditore ormai in pensione e povero.

In generale, per il piccolo imprenditore debitore, i procedimenti da considerare sono il concordato minore e l’eventuale liquidazione controllata se non c’è soluzione diversa. Tali procedimenti si svolgono con l’ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), istituzioni istituite presso Ordini professionali o enti pubblici, che mettono a disposizione professionisti (gestori della crisi) per assistere il debitore e relazionare al giudice. Questo significa che il piccolo imprenditore non deve per forza rivolgersi subito a un tribunale: può recarsi da un OCC della sua provincia, presentare la situazione debitoria, e ottenere supporto nel predisporre il piano o l’accordo da presentare poi al giudice. È una rete di supporto pensata per i soggetti più deboli, e funziona discretamente anche grazie alle linee guida ministeriali.

Meritevolezza e cause ostative: Da notare che l’accesso a queste procedure può essere negato se il debitore ha abusato di esse o tenuto comportamenti scorretti. Ad esempio, se ha fatto atti in frode (tipo nascondere beni, frodare i creditori) il giudice può non omologare un concordato minore o non concedere l’esdebitazione. Anche chi ha già usufruito di un’esdebitazione negli ultimi 5 anni o di un piano omologato nei ultimi 2 anni è escluso, per evitare reiterazioni strategiche. C’è un concetto di “meritevolezza” che permea il sovraindebitamento: il debitore dev’essere sinceramente in difficoltà non per sua grave colpa, altrimenti niente perdono dei debiti. La Cassazione ha elaborato criteri in merito (per i consumatori soprattutto, es. Cass. n. 1869/2016 citata in CCII definisce chi è consumatore meritevole ).

Dal punto di vista pratico, una micro-azienda di linee vita, se travolta dai debiti, troverà nel concordato minore uno strumento molto simile al concordato preventivo: presenterà un piano (con l’ausilio del gestore), i creditori voteranno (anche qui serve la maggioranza in valore), e il giudice omologherà se tutto regolare. C’è però un particolare: mentre nel concordato preventivo i creditori privilegiati dissenzienti non possono essere intaccati senza il 100% del valore, nel concordato minore pare sia possibile anche falcidiare i privilegiati col solo voto della maggioranza (questo è un tema un po’ dibattuto, ma essendo assimilato a concordato preventivo direi valgano regole simili di rispetto prelazioni salvo consenso). In ogni caso, essendo per definizione piccole masse, di solito si trovano accomodamenti. Se invece l’attività non può più proseguire, la liquidazione controllata libererà l’imprenditore dai debiti residui.

Una nota su una figura particolare: l’imprenditore cancellato dal registro imprese. Spesso capita che una società fallibile venga sciolta e cancellata senza pagare i debiti, e i creditori restino insoddisfatti ma non possono chiederne il fallimento perché non più esistente. In passato c’era un vuoto normativo (il fallimento post-cancellazione possibile entro 1 anno, ma se scaduto si restava con niente). Oggi, quell’imprenditore (i soci di una ex società, se garanti, o l’imprenditore individuale che ha chiuso) può ricorrere comunque alle procedure da sovraindebitamento. Tuttavia, la Cassazione (ordinanza Sez. U. 22699/2023) ha chiarito che l’imprenditore cancellato non può chiedere concordato preventivo né accordo di ristrutturazione – quindi se è ex fallibile deve usare la liquidazione controllata con esdebitazione, non risuscitare procedure concordatarie che presupporrebbero l’impresa in vita . Ciò appare logico: se hai già chiuso baracca, che concordato fai? semmai liquidi quel che rimane a norma sovraindebitamento e chiedi esdebitazione.

Difese nelle procedure esecutive e rimedi urgenti

Affrontati gli strumenti di ristrutturazione del debito, dedichiamo ora spazio alle difese operative che l’imprenditore debitore può mettere in atto di fronte alle singole iniziative esecutive dei creditori. Questi rimedi – di natura processuale – sono cruciali per guadagnare tempo e preservare il patrimonio in attesa che le soluzioni sopra descritte possano dispiegare i loro effetti.

Vediamo i principali rimedi difensivi nel processo esecutivo civile:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): Se il debitore ritiene che il creditore non abbia diritto di procedere ad esecuzione forzata (ad esempio perché il debito è già stato pagato, oppure non è ancora scaduto, o vi è una causa di estinzione), può proporre opposizione all’esecuzione. Questa va presentata al giudice competente:
  • Se l’esecuzione non è ancora iniziata (ad es. dopo la notifica del precetto ma prima del pignoramento), l’opposizione si propone con atto di citazione e può chiedere la sospensione dell’inizio dell’esecuzione.
  • Se l’esecuzione è già iniziata (pignoramento notificato), l’opposizione va proposta con ricorso allo stesso giudice dell’esecuzione e deve essere fondata su fatti sopravvenuti o che limitano l’esecuzione in corso. Ad esempio, il debitore potrebbe opporsi sostenendo che taluni beni pignorati sono impignorabili o che è stato concesso un termine di grazia. L’opposizione all’esecuzione può portare alla sospensione dell’azione esecutiva se il giudice riscontra fumus (cioè una plausibile fondatezza) . È uno strumento per bloccare sul nascere un pignoramento ingiusto. Va usata tempestivamente: di solito entro il termine di 20 giorni dal primo atto esecutivo utile.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): Se invece si contesta la regolarità formale o la legittimità di un atto dell’esecuzione (ad esempio, il pignoramento è viziato perché notificato in modo errato, o l’atto di precetto è invalido), si ricorre a questo tipo di opposizione, entro termini brevi (5 giorni o 20 giorni a seconda del caso). Anche qui si può chiedere la sospensione. Questo strumento serve per far valere vizi procedurali, non l’inesistenza del debito. Però a volte risulta utile perché un vizio può far cadere l’intera procedura (che andrà magari riavviata dal creditore, guadagnando tempo prezioso) .
  • Istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): Questo è un mezzo pratico per liberare beni pignorati senza annullare l’esecuzione. Il debitore, una volta notificato un pignoramento su un bene (mobile o immobiliare), può chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto aumentato di spese e metà. In sostanza, versa in cancelleria un importo (o la prima rata e una cauzione per le restanti rate se ottiene pagamento rateale fino a 36 mesi) e ottiene la liberazione del bene dal vincolo esecutivo. Questa conversione è utile ad esempio per evitare la vendita all’asta di un macchinario fondamentale: se l’azienda riesce a trovare la somma (anche chiedendo un prestito ai soci o in banca), deposita i soldi e ferma la vendita, poi continua a lavorare con il macchinario e magari paga a rate quella somma al tribunale. È ovvio che richiede disponibilità finanziaria, ma a volte si preferisce salvare l’asset e indebitarsi altrove. Il giudice in genere accoglie l’istanza se la somma c’è.
  • Sospensione volontaria o accordo nel processo esecutivo: Il debitore può sempre cercare di convincere il creditore procedente a sospendere o rinunciare all’esecuzione in cambio di qualcosa. Ad esempio, può offrire un pagamento parziale immediato per ottenere la rinuncia al pignoramento e il ritiro della procedura (specie se è un’esecuzione su immobili, i creditori spesso sono aperti a soluzioni transattive prima dell’asta). Oppure ottenere che l’asta sia posticipata per tentare una vendita privata a valore più alto che soddisfi tutti. Queste sono soluzioni negoziali dentro il processo esecutivo: in qualunque momento il creditore può decidere di fare marcia indietro se trova un accordo col debitore (o anche se viene convinto che un concordato sta per essere presentato e quindi preferisce la moratoria concordataria).
  • Misure protettive nelle procedure concorsuali: Come già accennato, il debitore che presenti una domanda di concordato preventivo (anche “in bianco”), o di omologa di un accordo di ristrutturazione, o l’istanza di composizione negoziata con misure protettive, beneficia di una sospensione automatica o semi-automatica delle azioni esecutive. Ad esempio:
  • Presentando la domanda di concordato con riserva ex art. 44 CCII (ex art. 161, co. 6 L.F.), il tribunale con decreto di ammissione vieta o sospende le esecuzioni e i sequestri sul patrimonio del debitore.
  • Pubblicando la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione sul registro imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire esecuzioni per 60 giorni (rinnovabili).
  • Ottenendo le misure protettive nella composizione negoziata, i creditori sono bloccati per il periodo concesso .

Questi strumenti giuridici sono difese potentissime, superiori alle opposizioni, perché creano uno scudo generale. Dunque, un imprenditore sotto attacco di vari creditori può valutare di “rifugiarsi” in una procedura concorsuale per congelare tutto e guadagnare tempo e ordine. Ovviamente questo comporta di entrare in procedura (non è senza conseguenze), ma spesso è preferibile a farsi smembrare dai pignoramenti disordinati.

  • Difese contro ipoteche e fermi amministrativi del Fisco: Se l’Agente della Riscossione iscrive ipoteca su un immobile o ferma un veicolo per debiti tributari, non c’è una vera opposizione paragonabile (non è un atto esecutivo impugnabile come ex 615, se non per vizi procedurali particolari). Però si può chiedere la sospensione amministrativa dimostrando errori, oppure risolvere con la rateazione: con la domanda di rateazione accettata, l’Agente deve sbloccare il fermo e astenersi da nuove ipoteche. Altra difesa è il reclamo al Garante del Contribuente per eventuali abusi. In ultima analisi, se il debito è contestabile si può impugnare la cartella al giudice tributario e chiedere sospensione. Quindi contro le misure esattoriali la linea è: o risolvere col pagamento/rateazione, o agire in sede tributaria. Ci sono anche profili di illegittimità che a volte si eccepiscono con successo (es: ipoteca su importi sotto soglia di €20.000 non sarebbe legittima, ecc.).
  • Protezione dei beni personali: Molti imprenditori prima di arrivare a queste situazioni pensano a proteggere il patrimonio: fondo patrimoniale, trust di famiglia, intestazioni a terzi fidati, ecc. Tuttavia, tutte queste mosse pre-crisi possono essere revocate o invalidate se fatte in frode. Ad esempio, la costituzione di un fondo patrimoniale dopo che già c’erano debiti o insolvenza conclamata può essere soggetta a azione revocatoria fallimentare (entro 2 anni se atto gratuito) e far rientrare i beni nel fuoco dei creditori . Se il fondo era costituito molto prima e i debiti non erano prevedibili, può reggere per i debiti estranei ai bisogni familiari. Similmente, vendite simulate a parenti, donazioni, etc., vengono facilmente revocate (entro 2 anni/donazioni 4 anni nel fallimento; 5 anni revocatoria ordinaria). Dunque, raccomandazione: non confidare eccessivamente in queste strategie elusive all’ultimo momento. Meglio ragionare in termini di procedure regolari. Certamente, se l’imprenditore ha costituito da tempo un fondo patrimoniale su casa di abitazione e i debiti sono dell’azienda per forniture, c’è margine per difendere quell’immobile da creditori particolari (salvo Fisco e banche se il debito è relativo a bisogni familiari o se hanno ipoteca). Sappiamo però che i giudici spesso interpretano estensivamente la nozione di bisogni familiari (debiti fiscali dell’azienda del capofamiglia talvolta li considerano connessi ai bisogni perché reddito familiare), quindi non è blindatura certa.
  • Cessazione dell’attività e prescrizione: Una “difesa passiva” finale, talvolta perseguita da chi è ormai spossessato di tutto, è far cessare l’azienda, attendere che i creditori magari non agiscano oltre e sperare nelle prescrizioni dei crediti. Questo però è un azzardo che può costare caro se un creditore riappare all’ultimo notificando atti interruttivi. Non è consigliabile come strategia, a meno che i debiti siano prevalentemente inesigibili (ad esempio senza beni aggredibili) e si confidii in un fresh start dopo anni. Meglio utilizzare l’esdebitazione offerta dalla legge.

In definitiva, sul fronte delle “difese esecutive”, la miglior difesa è l’attacco ordinato: cioè attivare per tempo una procedura di composizione della crisi che blocchi i creditori. Tuttavia, conoscere e utilizzare le opposizioni e gli strumenti del codice di procedura civile può tamponare delle emergenze: ad es. scoprire un vizio nel precetto per farlo annullare e prendere tempo, o proporre conversione di pignoramento per evitare la perdita di un bene critico. Un buon legale valuterà caso per caso queste opportunità.

Obblighi di legge e responsabilità: come il debitore deve muoversi

Un aspetto trasversale e fondamentale, spesso trascurato dal debitore in difficoltà, è l’esistenza di precisi obblighi legali di reazione alla crisi e di gestione prudente imposti dall’ordinamento, il cui mancato rispetto può comportare responsabilità civili e penali. In altre parole, la legge non solo offre strumenti di difesa, ma impone anche un certo comportamento diligente all’imprenditore, specialmente dopo la riforma della crisi d’impresa.

Ricordiamo alcuni punti chiave:

  • Adeguati assetti e dovere di rilevare la crisi (art. 2086 c.c.): Introdotto dal Codice della Crisi (art. 375 D.Lgs.14/2019), l’art.2086, co.2, c.c. obbliga l’imprenditore societario o collettivo a istituire assetti organizzativi adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi senza indugio. Ciò significa che l’organo amministrativo deve monitorare costantemente la situazione finanziaria e, ai primi segnali di squilibrio, prendere misure (convocare assemblea se spa, consultare esperti, ecc.). La violazione di questo dovere può essere fonte di responsabilità verso la società e i creditori sociali. Ad esempio, amministratori che ignorino indicatori di crisi e continuino ad aggravare il dissesto potrebbero rispondere di mala gestio. Il nuovo art. 2486 c.c., come detto, offre ai creditori uno strumento per quantificare il danno da gestione imprudente: il criterio del patrimonio netto o aumento del passivo dal momento in cui si doveva cessare l’attività . Dunque, il debitore ha l’obbligo giuridico di non far finta di nulla: deve attivare gli strumenti interni (piani di risanamento) o esterni (composizione negoziata, ecc.) di allerta.
  • Obblighi verso il capitale sociale (artt. 2446-2447 c.c. per SpA, 2482-bis e ter c.c. per Srl): Collegato al punto sopra, se l’azienda è in forma societaria, esistono norme che impongono di intervenire quando il capitale è eroso da perdite. In particolare, se le perdite superano 1/3 del capitale, l’assemblea deve essere convocata per provvedimenti (riduzione capitale o rinvio); se il capitale scende sotto il minimo legale, la società va sciolta. Amministratori che non ottemperano a queste norme (non convocano soci, ecc.) possono subire sanzioni e soprattutto rispondere del peggioramento. Inoltre, la riforma 2021 ha inasprito le sanzioni per tardiva convocazione in caso di perdite rilevanti . Quindi, far finta di nulla violando queste norme espone a responsabilità personale.
  • Doveri degli organi di controllo (sindaci, revisori): Questi soggetti hanno l’obbligo di segnalare immediatamente agli amministratori eventuali indizi di crisi (lo prevedevano gli artt. 14 e 15 CCII nella versione originaria, poi modificati). Se i sindaci non vigilano o non segnalano per tempo, anch’essi possono rispondere di inadempimento. Quindi c’è una spinta da più parti sul management affinché prenda sul serio la gestione del rischio crisi.
  • Divieti di aggravamento del dissesto in pre-fallimento: Se poi si arriva alla soglia dell’insolvenza, il diritto fallimentare (ora art. 324 CCII, ex art. 173 L.Fall.) punisce qualsiasi atto in frode compiuto dopo l’ammissione a concordato o in attesa di fallimento. Inoltre, in sede penale, condotte come la distrazione di beni, l’occultamento di documenti contabili, pagamenti preferenziali a ridosso del fallimento configurano i reati di bancarotta fraudolenta o preferenziale. Gli imprenditori devono esserne consapevoli: vendere sottocosto un immobile a un parente quando l’insolvenza è imminente può essere bancarotta; pagare solo il credito dell’amico trascurando gli altri può essere bancarotta preferenziale. Quindi anche nel panico della crisi va mantenuta la lucidità e la correttezza.
  • Transazioni fiscali e penale tributario: Un tema delicato è la gestione dei debiti fiscali non pagati. Mentre come visto la transazione fiscale può aiutare sul lato civile, sul lato penale certe violazioni restano. Ad esempio, l’omologazione di un concordato non estingue il reato di omesso versamento IVA se la soglia era superata (attualmente €250k): su questo la Cassazione penale ha dibattuto, ma la linea prevalente è che la riduzione concordataria del debito IVA non cancella il reato già perfezionato, salvo rarissime eccezioni se il debitore poi paga interamente come da transazione (in pratica il reato si estingue solo col pagamento integrale). Quindi l’imprenditore deve sapere che se ha debiti tributari rilevanti penalmente, la soluzione concordataria risolve la parte economica ma potrebbe non evitare una condanna (a meno di strategie difensive penali ad hoc).
  • Reati comuni nella gestione di impresa in crisi: Oltre ai reati fallimentari e tributari, ricordiamo l’omesso versamento delle ritenute previdenziali > €10.000 annui (reato contravvenzionale), l’omesso versamento di ritenute fiscali > €150.000 annui. Poi c’è l’emissione di assegni a vuoto (sanzionata amministrativamente e con protesto), eventuali truffe ai creditori se si nasconde dolosamente lo stato d’insolvenza per ottenere beni (in teoria potrebbe configurarsi insolvenza fraudolenta art. 641 c.p. in alcuni casi). Insomma, il contesto di crisi è un campo minato anche penalmente.

Cosa fare dunque per adempiere ai doveri legali e tutelarsi?

Dal punto di vista del debitore: 1. Monitorare attentamente la situazione finanziaria con l’ausilio di professionisti (controller, consulenti) per cogliere immediatamente i segnali di allarme (indici di bilancio, flussi di cassa negativi, ecc.). Questo non solo è buona pratica, ma evita responsabilità per omessa vigilanza. 2. Documentare ogni tentativo di soluzione: se la crisi matura, convocare i soci (se società) e verbalizzare le decisioni, ad esempio la volontà di attivare una composizione negoziata o un piano di risanamento. Questo è importante per dimostrare la diligenza dell’organo amministrativo. Coinvolgere l’organo di controllo (collegio sindacale) con trasparenza: i sindaci se vedono collaborazione tenderanno meno a scaricare colpe. 3. Evitare atti pregiudizievoli: niente svendite a familiari, niente spostamenti di asset senza valore, niente preferenze arbitrali. Se si devono vendere beni aziendali in crisi, farlo a valori di mercato e con procedure trasparenti (meglio se valutati da perito) per non farsi accusare di distrazione. Se si paga qualcuno, avere motivazioni valide (es. era essenziale per la sopravvivenza, c’era un accordo quadro benefico, etc.). 4. Predisporre una contabilità ordinata: uno dei capi d’accusa più frequenti in bancarotta è la bancarotta documentale (libri contabili tenuti male o spariti). In crisi magari si tagliano costi su contabilità – errore grave. Mantenere i libri aggiornati e al sicuro è fondamentale per non incappare in guai peggiori. 5. Seguire la procedura: se si opta per un concordato o altro, rispettare le regole, non cercare scorciatoie. Ad esempio, presentare un elenco creditori veritiero, non nascondere debiti sperando “non si scoprano” – perché si scoprono e poi il concordato salta e scatta pure la bancarotta fraudolenta per distrazione/occultamento.

In sintesi, la migliore difesa legale per l’imprenditore è agire con correttezza e tempestività. La riforma va proprio in questa direzione: chi gioca a nascondino o temporeggia troppo viene punito, chi invece affronta di petto la crisi utilizzando gli strumenti offerti ha buone chance non solo di salvare l’azienda ma anche di evitare o attenuare guai personali.

Vale la pena menzionare una massima: “Il fallimento in sé non è reato; lo diventa se ci sono condotte fraudolente”. Quindi se un imprenditore onestamente tenta il risanamento ma poi fallisce, potrà comunque ottenere l’esdebitazione e difficilmente subirà condanne (a meno di colpa grave). Se invece, nel panico, compie atti illeciti, la resa dei conti legale sarà severa.

Domande Frequenti (FAQ)

Di seguito riportiamo alcune domande comuni che imprenditori, professionisti e anche creditori si pongono riguardo alla gestione dei debiti di un’azienda in crisi, con risposte concise basate su quanto esposto finora:

D: La mia azienda ha debiti per imposte, contributi, fornitori e banca. Cosa rischio se non riesco a pagarli?
R: Rischi diversi: il Fisco e l’INPS possono avviare il recupero tramite cartelle esattoriali, pignorando conti e beni anche senza passare dal giudice; i fornitori e la banca possono ottenere decreti ingiuntivi e far partire pignoramenti o istanze di fallimento. Inoltre, potresti incorrere in sanzioni ed interessi che faranno lievitare il debito . Se i debiti superano certe soglie, un creditore potrebbe chiedere la liquidazione giudiziale (fallimento) dell’azienda. In caso di insolvenza non gestita, come amministratore puoi essere chiamato a rispondere dei danni per aver aggravato la situazione. Quindi, il rischio principale è perdere il controllo: i beni aziendali (e in certi casi personali) possono essere aggrediti, l’attività può bloccarsi e potresti vederti spossessato dall’autorità giudiziaria.

D: Conviene tentare soluzioni private (accordi con i creditori) o è meglio ricorrere subito al tribunale?
R: Se la situazione non è ancora degenerata, conviene iniziare con soluzioni extragiudiziali: trattative di rientro con fornitori, rateizzazioni fiscali, ecc. Questo ti permette di mantenere riservatezza e controllo . Molte crisi si risolvono così. Tuttavia, se i debiti sono ingestibili senza una riduzione o se alcuni creditori non collaborano, allora meglio attivarsi tempestivamente con una procedura concorsuale (concordato, accordo omologato, ecc.) prima che i creditori agiscano disordinatamente. Ogni caso va valutato: spesso un percorso graduale è ideale (trattare fuori tribunale ma prepararsi al piano B concorsuale). Importante: non aspettare troppo – i rimedi giudiziali funzionano meglio attivati prima che il patrimonio sia eroso da pignoramenti.

D: Cos’è la composizione negoziata della crisi e in quali casi mi può aiutare?
R: È una procedura volontaria in cui chiedi l’affiancamento di un esperto indipendente per negoziare con i creditori una soluzione alla crisi . Ti aiuta a ristrutturare i debiti fuori dal tribunale, ma con la possibilità di ottenere protezione (sospensione temporanea dei pignoramenti) autorizzata dal giudice . È utile se la tua impresa è ancora salvabile e vuoi evitare di entrare in concordato o fallimento: l’esperto favorisce gli accordi amichevoli, eventualmente portando a un esito come un accordo di ristrutturazione o un piano attestato. La composizione negoziata va attivata quando c’è prospettiva di risanare l’azienda, magari con nuovi investimenti o taglio controllato dei debiti, e i creditori sono disposti a trattare ma serve qualcuno che li coordini e un congelamento temporaneo delle azioni esecutive.

D: Qual è la differenza tra un piano attestato di risanamento e un concordato preventivo?
R: Il piano attestato è un accordo stragiudiziale privato con alcuni o tutti i creditori, inserito in un piano di rilancio verificato da un esperto indipendente . Non richiede omologa del tribunale e rimane riservato, ma vincola solo chi aderisce volontariamente e non offre protezione automatica contro i creditori non aderenti. Invece il concordato preventivo è una procedura giudiziale: coinvolge tutti i creditori, è pubblica e prevede il voto della maggioranza e l’omologazione del giudice; se approvato/omologato, diventa vincolante per tutti i creditori compresi i dissenzienti. In sintesi: il piano attestato è flessibile e rapido ma volontario; il concordato è più rigido e oneroso ma permette di imporre la soluzione anche ai creditori contrari (ha forza di legge una volta omologato) e ferma le azioni individuali.

D: Posso includere i debiti fiscali e contributivi in un piano di ristrutturazione? E si possono tagliare?
R: Sì, i debiti tributari e previdenziali possono essere inclusi nel piano, ma seguendo regole specifiche di transazione fiscale. In un concordato o accordo omologato, puoi proporre di pagare in parte queste somme (falcidiando anche sanzioni e interessi e, con la riforma, anche quote di tributo, purché offri almeno quanto il Fisco recupererebbe in caso di liquidazione) . Serve il voto favorevole dell’Erario/Enti o, in alternativa, oggi il giudice può imporre l’omologa anche col dissenso del Fisco se la proposta è vantaggiosa rispetto al fallimento . Fuori dalle procedure concorsuali, il taglio dei tributi “core” (IVA, ritenute) non è ammesso – puoi solo dilazionarli o sperare nelle rottamazioni. Quindi sì, puoi ridurre i debiti fiscali ma essenzialmente utilizzando la transazione fiscale nel concordato preventivo o accordo di ristrutturazione omologato. Ricorda: alcuni tributi come l’IVA e le ritenute non pagate restano in linea di principio integralmente dovuti salvo accordo; la novità è che se il Fisco rifiuta irragionevolmente ma la tua offerta è la migliore possibile, il giudice può procedere comunque all’omologa .

D: Cosa succede se il Fisco o un altro creditore privilegiato (es. banca ipotecaria) non accetta la mia proposta di concordato?
R: Con le nuove norme, hai qualche chance in più di far omologare comunque il concordato: il tribunale può superare il dissenso del creditore privilegiato (Fisco, banca) applicando il cram-down. Per il Fisco in particolare, la Cassazione 2024 ha confermato che se la proposta paga al Fisco almeno quanto otterrebbe liquidando i beni, l’omologazione può avvenire anche col suo voto contrario . Per altri privilegiati, se solo una classe rifiuta ma il piano rispetta la priorità assoluta (nessuno inferiore prende più di loro) e un’altra classe di pari grado ha accettato, il giudice può forzare l’omologa . Quindi il dissenso di un singolo creditore privilegiato non è più veto assoluto come un tempo. Ovviamente devi convincere la maggioranza degli altri creditori e assicurarti di rispettare quei criteri. Se invece a bocciarti è la maggioranza dei creditori, allora il concordato non passa e verrebbe probabilmente dichiarato il fallimento (salvo tentare un PRO se ne hai i requisiti, ma in pratica se la maggioranza è contraria difficilmente c’è margine per altro).

D: La mia è una piccola impresa artigiana individuale, posso accedere al concordato preventivo?
R: Se sei sotto i parametri di fallibilità (attivo < €300k, ricavi < €200k, debiti < €500k) , non rientri nel concordato “grande” ma puoi accedere al concordato minore (procedura di sovraindebitamento) o a un piano del consumatore/accordo a seconda dei casi. Il concordato minore è molto simile: presenti un piano ai creditori, c’è il voto, ecc., solo che viene gestito da un OCC ed è tarato sulle piccole realtà. Quindi sì, hai la tua “versione” di concordato. Non devi sentirti escluso: la legge ha uno strumento anche per te, semplicemente lo chiama diversamente. Rivolgiti a un Organismo di Composizione della Crisi (presso la Camera di Commercio o Ordine professionale locale): ti affiancheranno per predisporre la proposta.

D: Un creditore ha già avviato un pignoramento contro la mia azienda. Posso fare qualcosa per bloccarlo?
R: Sì. Se il pignoramento è in corso, puoi tentare un’opposizione per motivi formali o sostanziali (ad esempio contestando il diritto a procedere, se hai elementi) . Questo può darti una sospensione dal giudice dell’esecuzione. In parallelo, potresti depositare una domanda di concordato preventivo o ristrutturazione: dal momento in cui è comunicata, il pignoramento in genere si sospende (il giudice dell’esecuzione attende l’esito della procedura concorsuale). Inoltre, se hai liquidità, puoi proporre la conversione del pignoramento (versando una somma per sostituire il bene pignorato) . O ancora, trovare un accordo last-minute col creditore: ad esempio, offri un pagamento parziale se annulla il pignoramento. Insomma, strumenti ce ne sono: il più efficace è l’ombrello del concordato, ma anche le opposizioni immediate possono guadagnare tempo.

D: Gli amministratori o soci rischiano qualcosa di personale per i debiti sociali?
R: Dipende. Se la società è di capitali (srl, spa), per regola i soci non rispondono dei debiti sociali oltre il capitale, e gli amministratori neppure, a meno che abbiano violato i loro doveri. Però, come abbiamo visto, se gli amministratori gestiscono male la crisi, possono essere citati in giudizio dal curatore o dai creditori per il danno arrecato (ad es. aver procrastinato l’istanza di fallimento aggravando il buco). Inoltre, i soci possono aver prestato fideiussioni personali alle banche: in tal caso la banca potrà escutere i soci garanti sui loro beni. Per alcune tipologie di debito poi la legge prevede responsabilità dirette: ad esempio, per i debiti IVA e contributivi non versati sopra soglie penali, l’amministratore rischia sanzioni penali; l’INPS, in caso di omissioni contributive, spesso notifica ai liquidatori o amministratori cartelle in proprio (ex art. 239 comma 2 L.F. ora art. 257 CCII, per cui il liquidatore paga contributi fino a concorrenza dell’attivo distribuito ai soci). Nelle società di persone (snc, sas) invece i soci rispondono illimitatamente con il loro patrimonio per le obbligazioni sociali: quindi i creditori dell’azienda possono aggredire direttamente anche i soci. Infine, se la società fallisce, gli amministratori possono subire la interdizione da ruoli gestionali per qualche anno e altre limitazioni. Quindi, sebbene la struttura societaria offra uno schermo, questo schermo si riduce molto in caso di mala gestio o garanzie personali fornite. Per i soci di Srl non garanti normalmente il rischio è di perdere l’investimento, ma non la casa; per l’amministratore, se ha agito diligentemente, il rischio è contenuto, se ha fatto imprudenze il rischio è alto (azioni di responsabilità, bancarotta, etc.).

D: Che differenza c’è tra liquidazione giudiziale (fallimento) e liquidazione controllata del sovraindebitato?
R: La liquidazione giudiziale è la procedura per le imprese soggette a fallimento: viene nominato un curatore, l’impresa è spossessata, si liquidano tutti i beni e la procedura chiude l’attività definitivamente, con possibili conseguenze negative per l’imprenditore (stigma, azioni di responsabilità). La liquidazione controllata è invece la procedura liquidatoria per i debitori “minori” (non fallibili): il meccanismo è simile (liquidatore, vendita beni, riparto) ma dimensionato su realtà piccole e con formalità ridotte. Ad esempio, nella liquidazione controllata non hai tutte le rigidità di un fallimento grande, il giudice può adattare il procedimento. Un elemento importantissimo: nella liquidazione controllata il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione in automatico dopo 3 anni dall’apertura , senza nemmeno dover aspettare la fine completa della liquidazione, mentre nel fallimento l’esdebitazione si chiede dopo la chiusura (anche se ora è vista come un diritto, richiede comunque istanza e valutazione). In sintesi: la liquidazione controllata è il “fallimento semplificato” dei piccoli, con meno costi e un approccio più orientato a dare al debitore una seconda chance rapida.

D: Come funziona l’esdebitazione? Posso davvero liberarmi dai debiti residui senza pagarli?
R: Sì, l’esdebitazione è la liberazione del debitore persona fisica dai debiti che non è riuscito a soddisfare nella procedura concorsuale. Funziona così: se sei un imprenditore individuale o un socio illimitatamente responsabile, dopo che la procedura (fallimento o liquidazione controllata) ha distribuito tutto il distribuibile ai creditori, puoi chiedere al tribunale di dichiarare cancellati i debiti rimasti insoddisfatti. Otterrai l’esdebitazione se hai collaborato durante la procedura, non hai commesso frodi o reati gravi e non eri capace di pagare di più di quanto effettivamente pagato . Con il Codice della Crisi, l’esdebitazione è diventata quasi un diritto automatico per il debitore onesto: addirittura nel sovraindebitamento decorso un triennio dall’apertura della liquidazione l’esdebitazione scatta di diritto . Quindi sì, a fine percorso potresti uscire pulito: ad esempio, fallisci con 1 milione di debiti, la curatela ne paga 100 mila (perché tanto valevano i tuoi beni), tu ottieni l’esdebitazione e quei restanti 900 mila non potranno più esserti chiesti (sono estinti legalmente). Resta preclusa solo per debiti di natura alimentare, da risarcimento danni da illecito e poche altre eccezioni (e i debiti erariali se c’era dolo fiscale, ma dettagli). L’idea è darti la possibilità di ripartire, il famigerato fresh start. Va però guadagnata con la condotta: chi ha frodato i creditori non la vede.

Simulazioni pratiche

Per calare tutta questa teoria in situazioni concrete, presentiamo alcune simulazioni pratiche di cosa potrebbe fare un imprenditore di un’azienda di “linee vita” indebitata in diversi scenari. I nomi sono di fantasia, ma i numeri e le circostanze rispecchiano casi tipici.

Caso 1: Piccola SRL con debiti gestibili e creditori collaborativi
Situazione: La Alfa Linee Vita S.r.l. (10 dipendenti) ha debiti scaduti per €150.000 verso fornitori e €50.000 verso il Fisco (IVA e ritenute di un anno). Il fatturato è in calo ma l’azienda è ancora solvibile su base prospettica se diluisce il debito. Nessun creditore ha ancora avviato azioni legali, però alcuni fornitori minacciano di sospendere le consegne.
Azioni: L’amministratore convoca subito un consulente e verifica che l’impresa è sotto soglia (non fallibile). Si rivolge all’Organismo di Composizione della Crisi locale e, con l’aiuto di un gestore, predispone un piano di concordato minore: propone di pagare integralmente i debiti fiscali (magari usando una rateizzazione Equitalia già chiesta) e di pagare i fornitori al 60% nell’arco di 2 anni, mantenendo l’attività operativa. I fornitori strategici vengono contattati informalmente e si dichiarano disponibili (preferiscono il 60% a rischio zero piuttosto che trascinare Alfa in tribunale). Il piano viene depositato in tribunale: i creditori votano e 80% dei crediti votanti approva (qualche piccolo fornitore era contrario ma è irrilevante in percentuale). Il tribunale omologa. La SRL continua la sua attività, onora le rate concordatarie. I creditori prendono 60% del loro dovuto (il Fisco 100% ma dilazionato). Nessuna esecuzione è partita nel frattempo perché la procedura ha bloccato tutto. Due anni dopo l’azienda è risanata e con credibilità recuperata. Morale: in scenario “leggero” conviene un concordato minore (o accordo se fossero pochi creditori) perché è rapido e taglia i debiti di un 40% con consenso. I soci mantengono l’azienda e i fornitori restano in rapporto (pur con sacrificio).

Caso 2: Ditta individuale artigiana in grave difficoltà
Situazione: Bianchi Mario gestisce come ditta individuale Bianchi Sicurezza un’attività di installazione linee vita. Ha accumulato €80.000 di debiti con fornitori, €30.000 di contributi INPS non versati e €20.000 con la banca (fido scoperto). Gli affari sono crollati e Mario, 60 anni, vuole cessare l’attività. Non possiede immobili, solo un furgone usato e attrezzature modeste. I creditori l’hanno sollecitato ma ancora niente pignoramenti.
Azioni: Mario decide di chiudere la partita IVA e aderire alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Tramite OCC, deposita istanza al tribunale offrendo ai creditori la liquidazione dei suoi beni: in pratica verrà venduto il furgone (valore €5.000) e poche altre cose, ricavando forse €10.000 in tutto. Egli chiede anticipatamente l’esdebitazione per il dopo. I creditori sanno che Mario non ha altro (vive in affitto, zero risparmi), quindi non si oppongono. Il liquidatore nominato vende i beni, distribuisce quel poco (i creditori recuperano circa il 10%). Dopo 3 anni, il tribunale dichiara Mario esdebitato : i debiti residui (€120.000 circa) sono cancellati. Mario può ripartire come pensionato senza l’incubo dei creditori a vita. Morale: quando non c’è più azienda da salvare e i beni sono pochi, conviene liquidare subito ordinatamente e puntare all’esdebitazione. I creditori ottengono almeno qualcosa senza dover inseguire un debitore nullatenente per anni; il debitore onesto viene liberato e non resta clandestino nell’economia.

Caso 3: SRL medio-grande con potenziale di risanamento
Situazione: Gamma Safety Systems S.r.l. (40 dipendenti, produzione di sistemi linee vita) ha debiti per €2 milioni (di cui 1M banca con ipoteca capannone, 300k Fisco, 700k fornitori). Ha subìto un calo di commesse ma un nuovo progetto promette bene. La banca ha però revocato i fidi e minaccia escussione ipoteca; alcuni fornitori hanno ingiunzioni pronte. L’attivo (capannone + magazzino) vale circa 1,5M. I soci credono nel rilancio e sono disposti ad apportare capitali freschi per 200k se si riduce il debito.
Azioni: L’organo amministrativo attiva la composizione negoziata della crisi chiedendo misure protettive . Viene nominato un esperto. Sotto la sua guida, inizia la trattativa: la banca è disponibile a non procedere col pignoramento se Gamma presenta un piano serio; i fornitori strategici pure, a condizione di essere pagati almeno in parte. Dopo 3 mesi di lavoro, grazie anche ai nuovi €200k dei soci, si raggiunge un’intesa: si abbozza un accordo di ristrutturazione dove la banca accetta di ridurre il credito da 1M a 700k (praticamente rinuncia a interessi e parte capitale, ma ottiene un nuovo mutuo garantito dal capannone rivisitato), i fornitori prendono 50% in 36 mesi, i soci mettono soldi per pagare i dipendenti e il fisco in prededuzione. Il 65% dei creditori (valore) aderisce formalmente all’accordo. Si deposita l’accordo in tribunale per omologa. I pochi fornitori dissenzienti vengono comunque pagati per intero alle scadenze originarie come da accordo (sono piccoli importi). Il tribunale omologa senza problemi. Gamma riprende fiato, riparte con il nuovo progetto; 3 anni dopo è in attivo e rispetta il piano. Morale: per aziende più grandi e con prospettive, la composizione negoziata + accordo omologato permettono soluzioni ritagliate (qui taglio di 30% al debito totale circa) con il consenso dei maggiori creditori e l’apporto dei soci (condivisione dello sforzo). La procedura negoziata ha evitato fallimenti precipitosi e ha condotto a un accordo sostenibile.

Caso 4: Procedura di emergenza in extremis
Situazione: Omega Linee Vita S.p.A. si trova improvvisamente insolvente dopo la perdita di una commessa estera e una frode subita: ha 5 milioni di debiti, attivo scarso. Alcuni creditori hanno già depositato istanza di fallimento in tribunale; l’udienza è tra 10 giorni. L’azienda non è salvabile in continuità, ma i dirigenti vogliono evitare il disastro e pensano di poter vendere alcuni brevetti per recuperare almeno valore per i creditori (cosa che in un fallimento disperso potrebbe fruttare meno).
Azioni: Pur tardivamente, Omega deposita una domanda di concordato preventivo “con riserva” (in bianco) pochi giorni prima dell’udienza prefallimentare. Questo sospende la dichiarazione di fallimento. Poi, non avendo basi per un concordato in continuità, decide di sfruttare il nuovo strumento: concordato semplificato liquidatorio. Mentre l’esperto della composizione negoziata non c’è stato (non attivata), qui ipotizziamo che il tribunale consenta di convertire la domanda in un concordato semplificato ex art.25-sexies (in realtà formalmente serve passare da negoziata fallita, ma immaginiamo che abbiano fatto almeno una negoziazione lampo di 1 mese). Omega propone di vendere i brevetti e gli stock di magazzino a un competitor per 1,5 milioni complessivi (stima migliore di quanto un curatore fallimentare otterrebbe). Propone di pagare così integralmente i creditori privilegiati (per 1M) e il restante 0,5 ai chirografari (che sono 4 milioni, quindi ~12,5%). I creditori sono convocati ma non votano; alcuni fanno opposizione lamentando che è poco. Il tribunale però valuta che in caso di fallimento prenderebbero forse il 8-10%, quindi il 12,5% è migliorativo. Omologa il concordato semplificato. Si procede alla vendita dei brevetti e beni rapidamente, e al pagamento. La società poi viene liquidata e cancellata. I creditori hanno avuto qualcosina in più, l’azienda ha chiuso ma evitando una procedura lunga, e i manager evitano rischi di indagini lunghe perché la procedura concordataria li ha in parte “protetti” (anche se restano suscettibili di azioni di responsabilità per i danni pregressi eventualmente). Morale: in situazioni disperate l’ultima carta è avviare una procedura concorsuale e sfruttare il fast track liquidatorio (se percorribile normativamente) per evitare il fallimento classico. Non sempre sarà accettato, ma il caso mostra che anche “allo scadere” muoversi può migliorare l’outcome rispetto a subire passivamente il fallimento.

Caso 5: Debiti personali del socio dopo il fallimento
Situazione: Rossi Luigi era socio e amministratore di Linea Sicura S.n.c., impresa poi fallita con molti debiti. Il fallimento ha liquidato tutto l’attivo ma ha lasciato €200.000 di debiti insoddisfatti. Rossi in quanto socio illimitato è ancora obbligato verso quei creditori una volta chiuso il fallimento (che estingue la snc ma non i soci). Non ha risorse per pagarli.
Azioni: Rossi, a fallimento chiuso, ricorre come persona fisica sovraindebitata con un’istanza di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), dichiarando di non avere patrimonio né redditi capienti e di essere meritevole (i debiti erano dell’attività andata male, non ha frodato). Il tribunale concede l’esdebitazione “a zero” dei €200.000 . I creditori residuali non possono più agire contro di lui. Rossi può così ricominciare da capo all’estero dove si è trasferito per lavoro, senza la spada di Damocle dei vecchi debiti. Morale: persino dopo un fallimento, se restano strascichi su persone fisiche, la legge attuale consente di tirarci una riga sopra, valutando la buona fede del debitore.

Naturalmente, ogni caso reale avrà sfumature diverse; le simulazioni mostrano approcci tipici: – Trattativa e concordato minore per piccoli con speranza di continuità. – Liquidazione ed esdebitazione per chi esce dal mercato. – Composizione negoziata e accordo per medio in risanamento. – Concordato semplificato per emergenza liquidativa. – Esdebitazione post-fallimento per chiudere vicende personali.

L’importante per un debitore è non isolarsi: coinvolgere consulenti esperti (avvocati, commercialisti specializzati in crisi) appena il problema emerge. Spesso la differenza tra salvare l’azienda o perderla sta nei tempi di reazione e nelle mosse giuste al momento giusto.

Tabelle riepilogative delle soluzioni

Per fornire un ultimo strumento di orientamento rapido, riportiamo due tabelle riassuntive: la prima confronta le caratteristiche delle principali procedure/strumenti di soluzione della crisi, la seconda indica quale strumento può essere più indicato a seconda del tipo di debitore e situazione.

Tabella 2 – Confronto tra strumenti di gestione della crisi d’impresa

StrumentoTipo (in / out of court)Partecipazione creditoriEffetti principaliQuando utilizzarlo
Trattativa privata e piani di rientroExtragiudiziale (out of court)Volontaria, accordi individuali (non vincolano dissenzienti)Nessuna protezione legale formale; possibile sospensione azioni se creditori cooperanoCrisi iniziale, pochi creditori chiave, necessità di riservatezza e rapido sollievo senza stigma.
Dilazione/Rateazione fiscaleAmministrativa (out of court)Non richiede consenso creditori (diritto del debitore se requisiti)Sospende azioni esecutive dell’Agente Riscossione; debito dilazionato fino a 6-10 anniDebiti fiscali e contributivi sostenibili se spalmati; evitare ipoteche/fermi; tempo per ristrutturare.
Composizione negoziataIbrida (procedura assistita, minima giurisdizione)Volontaria: negoziazione mediata da esperto; nessun voto formale, accordi eventualiMisure protettive su ok tribunale; impresa rimane in bonis; esito aperto (accordo stragiudiziale, concordato, ecc.)Crisi reversibile con accordo di ampio respiro; creditori potenzialmente collaborativi ma serve regia neutra e standstill temporaneo.
Piano attestato di risanamentoExtragiudiziale (con asseverazione)Accordi con creditori aderenti (nessun coinvolgimento degli altri)Protezione da revocatorie fallimentari; nessun automatismo sospensivo esecuzioniCrisi non ancora sfociata in insolvenza conclamata; pochi creditori rilevanti; necessità di flessibilità e riserbo.
Accordo di ristrutturazione (ARD)Giudiziale (omologazione)Consenso di ≥60% creditori (per esteso alcune varianti 30%/75%); no voto, ma adesioni individualiOmologa tribunale vincola aderenti; esecuzioni sospese durante iter e 60 gg post; i non aderenti vanno pagati per intero (salvo efficacia estesa)Debiti elevati ma concentrazione di creditori disposti a firmare; occorre rapidità maggiore del concordato e minore pubblicità.
Concordato preventivoGiudiziale (procedura concorsuale)Voto a maggioranza crediti (50%+); classi di voto se diverse posizioni; cram-down possibile su dissenzientiAutomatic stay generale; pagamento parziale dei crediti secondo piano omologato; prededuzioni per nuova finanza; organi concorsuali (commissario, GD)Insolvenza o crisi grave ma con prospettiva di soddisfacimento parziale equo; necessità di imporre la soluzione a minoranze contrarie; tutela azienda da azioni esecutive individuali.
Concordato semplificatoGiudiziale speciale (post-negoziazione fallita)Nessun voto creditori (solo eventuali osservazioni)Moratoria esecuzioni durante iter; liquidazione beni con controlli ridotti; piano imposto dall’alto se omologato; nomina di liquidatore postCrisi irreversibile dopo tentata negoziazione; esigenza di chiudere rapidamente evitando il fallimento ordinario e il voto creditori (ad es. troppi creditori dispersi); impresa destinata a cessare.
PRO (Piano ristrutt. omologato)Giudiziale (concorsuale flessibile)Voto per classi: tutte le classi devono approvare a maggioranza interna (no cram-down interclassi previsto)Stay concorsuale; possibilità di derogare a par condicio (trattamento non proporzionale privilegi se concordato); commissario e GD; nuovi investitori protettiRisanamento complesso che richiede alterare priorità legali (es. sacrificare creditori garantiti con accordo multitasking); creditori sofisticati e consenzienti in larga parte; situazione da “concordato consenziente creativo”.
Concordato minoreGiudiziale (sovraindebitamento)Voto a maggioranza crediti (come concordato); OCC e gestore in luogo di commissarioSimile effetti concordato preventivo (stay, falcidie); controlli su meritevolezza debitore; esdebitazione a fine pianoPiccoli imprenditori/professionisti non fallibili con debiti insostenibili ma attività recuperabile in parte; scenario sovraindebitamento.
Liquidazione controllataGiudiziale (sovraindebitamento)No voto (è liquidazione); creditori concorrono secondo prelazioniLiquidazione patrimonio da liquidatore nominato; dopo 3 anni persona fisica esdebitata residui; chiusura attivitàDebitore sovraindebitato senza possibilità di risanamento; necessità di liberarlo dai debiti residui rapidamente (fresh start); evitare esecuzioni scoordinate.

Tabella 3 – Strumenti consigliabili in base al profilo del debitore e della crisi

Profilo Debitore / SituazioneStrumento suggeritoNote
PMI solvibile ma con temporanea carenza liquidità (crisi iniziale, pochi debiti scaduti)– Accordi stragiudiziali (piani rientro con fornitori, ecc.)<br>- Rateizzazione fiscale se necessarioMantenere informalità, evitare allarmismi al mercato. Giocare su fiducia creditori: meglio soluzioni volontarie semplici.
Azienda <br>con squilibrio finanziario gestibile (crisi ma business valido, debito non enorme)– Composizione negoziata della crisi (per facilitare accordo e ottenere stay limitato)<br>- Piano attestato di risanamento (se pochi creditori) oppure Accordodi ristrutturazione (se servecoinvolgere banca/ecc.)Se l’attività è sana ma serve ristrutturare debito/costi: negoziazione assistita per allineare tutti. Piano attestato se serve protezione da revocatoria e si ottiene consenso fuori tribunale.
Azienda <br>insolvente ma risanabile (debiti rilevanti, necessaria falcidie)– Concordato preventivo in continuità (se vogliamo proseguire attività con ristrutturazione pesante)<br>- PRO (se serve flessibilità massima su priorità e si hanno consensi diffusi)Concordato: per imporre sacrifici a creditori (tagli debiti) e proteggere impresa da assalti . PRO se coinvolge operazioni speciali (conversione debiti in capitale, trattamenti “creativi”).
Azienda decotta, <br>non più salvabile intera (ma con asset da liquidare ordinatamente)– Concordato preventivo liquidatorio (se asset importanti, richiesto 20% min ai chirografari con apporti) oppure Concordato semplificato (se negoziazione fallita)<br>- Liquidazione controllata (se piccola impresa)Obiettivo: evitare fallimento puro per massimizzare realizzo beni (es. vendita in blocco) e velocizzare chiusura. Concordato semplificato evita lungaggini di voto. Liquidazione controllata per piccole ditte individuali o enti non fallibili.
Imprenditore individuale o socio illimitato sommerso dai debiti personali– Piano di ristrutturazione del consumatore (se la maggior parte dei debiti è personale, es. garanzie escusse) oppure Concordato minore (se legati ad attività)<br>- Esdebitazione del debitore incapiente (se proprio nulla da dare)Per liberare la persona dai debiti residui occorre passare per il tribunale: il piano del consumatore non richiede voto, ottimo se redditi futuri per pagare almeno parzialmente . Se non ha nulla, esdebitazione diretta come ultima ratio.
Società con forte indebitamento bancario garantito e necessità di ristrutturare passivo (forte leverage, creditori finanziari)– Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (se 75% banche aderisce, si impone a restanti)<br>- PRO (se si vuole proprio tagliare privilegi in modo non standard ma banche disposte a votare sì)Nei casi di debt restructuring corporate spesso si preferisce ARD: più veloce, meno traumatico, banche in cabina regia. PRO se scenario da implementare una sorta di “concordato di gruppo” molto tailor-made. Concordato classico se banche non cooperano spontaneamente e serve dragarle con cram-down.

Nota: le indicazioni di cui sopra vanno adattate al caso concreto. Ad esempio, una microimpresa in stato pre-fallimentare opterà per la liquidazione controllata più che per un concordato, mentre una società medio-grande punterà a concordato o accordi strutturati. La scelta dipende da: grado di insolvenza, disponibilità dei creditori al dialogo, necessità di protezione immediata, prospettive future dell’attività. Un buon advisor saprà combinare gli strumenti (ad es. negoziata + concordato, accordo + transazione fiscale, ecc.) per costruire la soluzione su misura.

Conclusione

Dal percorso svolto emerge chiaramente che un’azienda di progettazione e installazione linee vita, se travolta dai debiti, non è priva di difese: l’ordinamento italiano mette a disposizione una vera “cassetta degli attrezzi” normativa per gestire la crisi. La chiave di volta è la tempestività e la professionalità con cui il debitore affronta la situazione. Agire presto, con l’aiuto di consulenti esperti, consente di evitare l’accumularsi di azioni esecutive e di conservare quel minimo di controllo e patrimonio necessari a negoziare.

Abbiamo visto che il punto di vista del debitore in crisi deve conciliare due esigenze a prima vista in conflitto: da un lato proteggersi dai creditori (bloccando pignoramenti, congelando i debiti, tagliando importi insostenibili), dall’altro coinvolgerli correttamente nelle soluzioni (perché alla fine dovranno accettare un accordo o vederselo imporre dal giudice). Gli strumenti concorsuali moderni cercano proprio questo equilibrio: se il debitore è sincero e offre ai creditori la soluzione migliore possibile, la legge lo sostiene anche contro l’opposizione di minoranze irriducibili . Se invece il debitore cercasse furbizie o attendismi, la stessa legge lo punirebbe, facendo prevalere l’interesse dei creditori.

In pratica, il debitore (soprattutto se società con organi) dovrebbe: 1. Ammettere la crisi e mappare oggettivamente i debiti e la situazione economica. 2. Distinguere i debiti per priorità e implicazioni (quali vanno gestiti subito, quali possono attendere, quali ridurre) . 3. Dialogare con i creditori chiave per tastare la disponibilità a trovare intese volontarie. 4. Valutare con professionisti le opzioni legali adeguate: concordato, accordo, sovraindebitamento ecc., tenendo conto dei costi/benefici. 5. Mettere in sicurezza l’azienda nel frattempo: evitare che azioni esecutive disgiunte la paralizzino – se serve, attivare immediatamente procedura (anche solo prenotativa) per ottenere uno stay generale. 6. Predisporre un piano realistico di ristrutturazione o liquidazione: che massimizzi il valore per i creditori ma permetta al contempo all’imprenditore di ripartire da una base sostenibile. 7. Rispettare la legalità in ogni passo: informare correttamente gli organi sociali e di controllo, presentare dati veritieri (le attestazioni e i giudici fanno affidamento su quelli), non sottrarre risorse ai creditori in modi illeciti. 8. Comunicare: con i dipendenti (se ci sono) per tenerli calmi e motivati, con clienti e fornitori per non perdere la fiducia commerciale durante la transizione.

Dal lato pratico, spesso si crea un percorso combinato: ad esempio, si inizia con una composizione negoziata, poi si deposita un concordato basato sull’esito delle trattative; oppure si attiva un concordato in bianco per bloccare i creditori e nel frattempo si cercano accordi con nuovi investitori (magari sfociando in un PRO). Non bisogna spaventarsi della complessità: queste procedure, se ben guidate, seguono un iter chiaro e trasparente, e gli stessi creditori seri preferiscono una ristrutturazione ordinata a un caotico scenario di esecuzioni individuali o fallimenti pilotati. Una conferma la si trova nel fatto che banche e Fisco, un tempo restii a concessioni, oggi aderiscono molto più frequentemente ai piani di ristrutturazione quando vedono che otterranno più che dal fallimento.

In conclusione, un’azienda indebitata può “difendersi” efficacemente: – sul breve termine, utilizzando strumenti difensivi procedurali (sospensioni, opposizioni, misure protettive) per evitare il collasso immediato ; – sul medio termine, attuando un piano di ristrutturazione o liquidazione concordata che riduca il debito a quanto sostenibile e lo ripartisca equamente tra i creditori, magari sacrificando parte del patrimonio ma salvando il cuore sano dell’impresa; – sul lungo termine, beneficiando delle disposizioni sull’esdebitazione per poter ripartire pulito se persona fisica , o comunque chiudendo l’esperienza imprenditoriale senza strascichi indefiniti.

Il quadro normativo aggiornato a ottobre 2025, arricchito da correttivi e pronunce giurisprudenziali avanzate, offre dunque al debitore in crisi ampie opportunità di risanamento o exit strategy, purché egli agisca con responsabilità. Come sottolineato dalla Suprema Corte, l’ordinamento oggi mira a “riequilibrare l’interesse pubblico e privato” nella gestione delle crisi : ciò significa dare una chance all’imprenditore onesto e meritevole di salvare la sua impresa (a beneficio non solo suo ma anche dei lavoratori, dei fornitori, dell’indotto) e al tempo stesso garantire ai creditori la massima soddisfazione possibile rispetto allo scenario liquidatorio.

In tale contesto, la figura dell’avvocato/consulente specializzato in crisi d’impresa diventa il miglior alleato del debitore: grazie alla competenza tecnica e all’esperienza nelle trattative, egli può guidare l’azienda attraverso il labirinto delle procedure, evitando trappole e scegliendo il sentiero ottimale. La complessità delle norme e la necessità di coordinare vari attori (creditori, tribunale, OCC, attestatori) rendono infatti sconsigliabile il “fai da te”. D’altro canto, con la giusta assistenza, anche situazioni apparentemente disperate possono trovare soluzione, come dimostrano casi in cui aziende date per spacciate sono state ristrutturate con successo restituendo valore a creditori e proprietari.

In definitiva, il messaggio per l’imprenditore indebitato è: non fuggire dai debiti, ma affrontali con gli strumenti della legge. Ciò che oggi sembra un muro insormontabile di passività può essere abbattuto o almeno aggirato con un buon piano, legittimato dai creditori o dal tribunale. La “difesa” del debitore non sta nell’ignorare i creditori o nel tentare azioni elusive, bensì nel farsi promotore di una soluzione – ideale se condivisa, altrimenti anche imposta dalle norme – che coniughi la continuità aziendale (quando vi sono basi per essa) con il soddisfacimento equo e paritario delle pretese creditorie.

La normativa italiana, aggiornata ed armonizzata con le direttive europee, fornisce il quadro per queste soluzioni win-win. Spetta al debitore, con l’aiuto dei suoi consulenti, sfruttarla al meglio, trasformando una crisi potenzialmente distruttiva in un’occasione di ristrutturazione e rilancio, o quantomeno in una liquidazione dignitosa e finalizzata al “perdono” dei debiti residui. Come recita una recente massima: “il nuovo Codice della Crisi d’Impresa non è solo una legge: è una mappa per uscire dal debito o evitare il tracollo” . Seguirla con competenza significa per il debitore difendere il proprio futuro.

Fonti

  1. Sezioni Unite Corte di Cassazione – Ordinanza n. 22699 del 26/07/2023. (Massima: l’imprenditore cancellato non può accedere a concordato/accordo, ma ha diritto all’esdebitazione in 3 anni ex art.282 CCII)
  2. Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14) – disposizioni aggiornate con D.Lgs.83/2022 e D.Lgs.136/2024. (Articoli citati: 2 comma 1 lett.d; 25-sexies; 56; 60-64; 63; 64-bis/ter; 67-73; 74; 282; ecc.)
  3. Legge 27 gennaio 2012 n.3 (vecchia Legge sul sovraindebitamento) – abrogata e confluita nel CCII, ma di cui la giurisprudenza antecedente rimane rilevante (es. definizione di consumatore: Cass.1869/2016) .
  4. Corte di Cassazione, Sez. I – Sentenza n. 760 del 13/01/2017 (Sez.Un.). (Principio: facoltatività transazione fiscale nel concordato, infalcidiabilità IVA solo se c’è transazione) .
  5. Cassazione civile, Sez. I, sent. n.22169/2024 – (Principio: nel concordato in continuità, surplus generato dall’attività va a creditori privilegiati secondo par condicio).
  6. Governo Italiano – Relazione illustrativa al D.Lgs.136/2024 (Correttivo ter), settembre 2024. (Chiarisce ratio di modifiche: cram-down, miglior tutela lavoratori nel PRO , ecc.).
  7. Cassazione Penale – Sentenza n. 44519/2024 – . (Confisca per equivalente e accordo transazione fiscale: penalistica).

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Il settore delle linee vita è altamente regolamentato e richiede materiali certificati, manodopera qualificata, progettazione tecnica accurata, ampio anticipo di spese e rispetto di normative severe (UNI, EN, regionali). Basta poco – un ritardo nei pagamenti o un taglio dei fidi – per generare una crisi immediata.

La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni rapidamente e nel modo corretto.


Perché un’Azienda di Linee Vita va in Debito

  • aumento dei costi di ancoraggi, DPI, sistemi anticaduta, acciaio inox e fissaggi certificati
  • ritardi nei pagamenti da parte di imprese edili, condomini, cantieri e pubblica amministrazione
  • magazzino immobilizzato tra piastre, cavi, moschettoni, dissipatori, pali e accessori certificati
  • costi elevati di progettazione tecnica, elaborati grafici e responsabilità professionale
  • obblighi di formazione, sicurezza e DPI per il personale
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il problema non è la mancanza di lavoro, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento dei conti correnti aziendali
  • blocco dei fidi
  • stop alle forniture di materiali certificati
  • atti esecutivi, decreti ingiuntivi e precetti
  • sequestro di materiali, DPI e attrezzature
  • impossibilità di concludere cantieri ed emissione delle certificazioni finali
  • perdita di clienti e appalti strategici

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Un avvocato esperto può fermare pignoramenti, sospendere richieste di rientro e proteggere i conti aziendali, evitando il blocco dei cantieri.

2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto

Spesso nei debiti si trovano irregolarità:

  • interessi non dovuti o gonfiati
  • sanzioni errate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori della Riscossione
  • costi bancari anomali

Una quota rilevante del debito può essere cancellata o ridotta.

3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili

Le soluzioni più efficaci:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici (DPI, acciaio, carpenteria)
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensioni temporanee dei pagamenti
  • accesso alle definizioni agevolate

4. Attivare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori

Nelle situazioni più gravi:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti
  • Concordato minore

Permettono di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti e mantenendo aperti i cantieri.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

L’Avv. Monardo è uno dei professionisti più qualificati in Italia per salvare aziende con debiti.
Le sue credenziali includono:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), inserito negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • Diplomato come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Un profilo completo per bloccare creditori, ristrutturare debiti e proteggere imprese tecniche come quelle del settore linee vita.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua situazione debitoria
  • blocco urgente di pignoramenti e decreti ingiuntivi
  • ristrutturazione dei debiti su misura
  • protezione di materiali, cantieri, DPI e attrezzature
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela completa dell’impresa e dell’amministratore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di progettazione e installazione linee vita non significa dover chiudere.
Con una strategia rapida, concreta e professionale, puoi:

  • fermare i creditori
  • ridurre realmente i debiti
  • proteggere materiali, cantieri e continuità lavorativa
  • salvare il futuro della tua azienda

Agisci adesso.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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