Azienda Di Presse Meccaniche Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce, importa o distribuisce presse meccaniche, presse a ginocchiera, presse eccentriche, linee di stampaggio, ricambi, componenti meccanici ed elettronici, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare il blocco totale dell’attività.

Nel settore delle presse meccaniche, un fermo può bloccare interi reparti produttivi dei clienti, generare penali, ritardi e perdita immediata di commesse industriali.

Perché le aziende di presse meccaniche accumulano debiti

  • aumento dei costi per acciai speciali, motori, trasmissioni, elettronica e componenti di potenza
  • rincari di materiali importati e semiconduttori
  • pagamenti lenti da parte di aziende meccaniche, automotive e metalmeccaniche
  • ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
  • magazzini complessi con ricambi costosi e parti su misura
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli di produzione

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista l’intera situazione debitoria
  • verificare quali debiti possono essere ridotti, contestati o rateizzati
  • evitare piani di rientro troppo pesanti che riducono la liquidità
  • richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
  • proteggere rapporti con fornitori strategici e componenti critici
  • usare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti

I rischi se non intervieni tempestivamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di componenti e ricambi fondamentali
  • fermo della produzione, dei collaudi e dell’assistenza
  • perdita di commesse industriali e clienti strategici
  • rischio concreto di chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina su scala nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può aiutarti concretamente a:

  • bloccare immediatamente pignoramenti e azioni esecutive
  • ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti legali più efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • tutelare ricambi, macchinari, linee produttive e continuità aziendale
  • evitare la chiusura e avviare un percorso di risanamento

Agisci ora

Le aziende non falliscono per i debiti, ma perché reagiscono troppo tardi.
Con il supporto dell’Avvocato Monardo puoi fermare le procedure, ristrutturare i debiti e salvare davvero la tua attività.

👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi subito una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e proteggi la tua azienda di presse meccaniche.

Introduzione

Trovarsi a gestire un’azienda di presse meccaniche fortemente indebitata è una situazione complessa e delicata. I debiti possono derivare da molteplici fonti – ad esempio fiscali (verso l’Erario), contributivi (verso enti previdenziali), bancari, verso fornitori o dipendenti – e se non affrontati per tempo possono mettere in pericolo la sopravvivenza stessa dell’impresa. Quando le scadenze non vengono rispettate, il rischio è di subire azioni legali ed esecutive (ingiunzioni, pignoramenti, istanze di fallimento o, secondo la nuova terminologia, di liquidazione giudiziale) da parte dei creditori, con perdita del patrimonio aziendale e cessazione dell’attività.

In questo contesto è fondamentale che l’imprenditore (o i suoi consulenti legali) conoscano gli strumenti di difesa messi a disposizione dall’ordinamento italiano – aggiornati a ottobre 2025 – per gestire la crisi debitoria e, ove possibile, salvare l’azienda o limitarne le perdite. Questa guida, redatta in un linguaggio giuridico ma accessibile, offre un’analisi avanzata delle normative italiane applicabili (in particolare il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) e delle più recenti sentenze rilevanti. L’obiettivo è fornire a debitori, avvocati, privati imprenditori gli strumenti per difendersi efficacemente dai creditori, impostare strategie di ristrutturazione del debito e sfruttare le procedure concorsuali o alternative al fallimento previste dalla legge.

Vedremo innanzitutto quali sono le diverse tipologie di debito che un’azienda può accumulare e i rischi specifici collegati (debiti fiscali, contributivi, bancari, commerciali, verso il personale, ecc.). In seguito, esamineremo gli indicatori di crisi e gli obblighi dell’imprenditore nell’affrontare tempestivamente lo stato di difficoltà economica (“crisi d’impresa”), pena responsabilità anche personali. Verranno quindi illustrati i vari strumenti di soluzione della crisi: dalle trattative stragiudiziali e piani di risanamento, alle procedure concorsuali vere e proprie (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, procedure di sovraindebitamento per i soggetti non fallibili, liquidazione giudiziale). Approfondiremo inoltre le strategie difensive immediate contro le azioni esecutive individuali (come opporsi a pignoramenti, sequestri, ingiunzioni) e contro le iniziative dei creditori volte a provocare il fallimento dell’azienda (come difendersi da un’istanza di liquidazione giudiziale).

La guida include tabelle riepilogative per confrontare le varie soluzioni disponibili e una sezione di Domande e Risposte per chiarire i dubbi più comuni. Verranno presentati anche esempi pratici (simulazioni) basati sul contesto italiano, dal punto di vista del debitore, per mostrare in concreto come applicare gli strumenti giuridici descritti. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate (leggi, articoli del Codice, sentenze della Corte di Cassazione e altre) sono elencate in fondo alla guida per un riferimento puntuale e per garantire l’aggiornamento e l’autorevolezza delle informazioni fornite.

Affrontare una crisi aziendale richiede tempestività, conoscenza delle leggi e spesso il supporto di professionisti. Con questa guida intendiamo offrire un percorso strutturato su “cosa fare per difendersi e come” quando un’azienda specializzata (come un produttore di presse meccaniche) si trova schiacciata dai debiti, indicando le soluzioni legali avanzate oggi disponibili per cercare di superare la crisi o, quantomeno, attenuarne le conseguenze negative.

Tipologie di Debiti Aziendali e relativi rischi

Non tutti i debiti sono uguali: la natura del creditore e del credito influisce sulle azioni che quest’ultimo può intraprendere e sulle tutele (o obblighi) specifiche previste dalla legge. Di seguito esaminiamo le principali categorie di debito che un’azienda può avere, evidenziando per ciascuna i rischi che corre il debitore e le possibili strategie di difesa.

Debiti fiscali verso l’Erario

I debiti fiscali comprendono imposte non pagate (IVA, IRES, IRAP, ritenute fiscali operate sui dipendenti, ecc.) e relative sanzioni e interessi. Questi debiti sono particolarmente insidiosi perché la legge riconosce al Fisco poteri di riscossione coattiva privilegiati. In Italia, se un’impresa non paga nei termini le somme dovute in base alle dichiarazioni o agli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, l’importo viene iscritto a ruolo e l’ente di riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia) può emettere una cartella esattoriale (cartella di pagamento). Trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento, la riscossione può procedere con atti cautelari ed esecutivi anche senza bisogno di un procedimento giudiziario ordinario.

Esempi: l’iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo aziendale (che ne blocca la circolazione) o l’ipoteca legale su un immobile dell’azienda sono misure cautelari tipiche che il concessionario della riscossione può adottare in tempi brevi. Se il debito persiste, si passa alle vere e proprie misure esecutive: il pignoramento di beni o crediti del debitore. Agenzia Entrate Riscossione può pignorare il conto corrente dell’azienda, i crediti verso terzi (ad es. crediti commerciali), i beni mobili (macchinari, automezzi) e immobili (capannoni, terreni) – con alcuni limiti di legge per tutelare i beni essenziali. Ad esempio, la normativa vigente vieta il pignoramento della prima casa del debitore da parte di Agenzia Entrate Riscossione, purché sia l’unico immobile a uso abitativo, non di lusso, e il debito totale sia inferiore a 120.000 € . Questa tutela però vale solo nei confronti del Fisco: un creditore privato (es. una banca) può invece pignorare anche l’abitazione principale del debitore, poiché nell’esecuzione civile ordinaria non esiste un divieto generale sulla “prima casa”.

Rischi specifici: il mancato pagamento di imposte può comportare, oltre al danno economico per interessi e sanzioni, l’esclusione da appalti pubblici e la segnalazione nelle banche dati dei cattivi pagatori tributari. Inoltre, per alcune omissioni fiscali scattano responsabilità penali a carico degli amministratori: ad esempio, l’omesso versamento dell’IVA per importi superiori a una soglia (attualmente 250.000 € per periodo d’imposta) costituisce reato (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), così come l’omesso versamento di ritenute oltre 150.000 € (art. 10-bis). Tali reati sono estinguibili con il pagamento integrale di quanto dovuto prima del dibattimento, ma se l’azienda è incapiente l’amministratore rischia comunque un procedimento penale.

Come difendersi dal Fisco: se si ritiene che il debito fiscale non sia dovuto (ad esempio per un errore dell’Agenzia o un accertamento infondato), è possibile presentare ricorso alle Commissioni Tributarie entro i termini (generalmente 60 giorni dall’atto). In mancanza di contestazioni sul merito, la via principale è cercare una dilazione del pagamento. L’ordinamento consente di chiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali: attualmente, per debiti fino a 120.000 € si può ottenere un piano fino a 72 rate mensili automaticamente, mentre per importi superiori (o in caso di decadenza da precedenti rateazioni) è possibile richiedere piani straordinari fino a 120 rate, dimostrando una temporanea situazione di difficoltà. Dal 30 novembre 2020, una norma di favore stabilisce che la concessione di una rateizzazione blocca anche le procedure esecutive in corso: in pratica, se l’Agente della Riscossione ha già notificato un pignoramento ma il debitore prima dell’assegnazione delle somme ottiene e paga la prima rata di un piano di dilazione, l’azione esecutiva viene sospesa. Ciò offre al debitore un prezioso strumento per “prendere tempo” e scongiurare nell’immediato la perdita dei beni pignorati.

Un’altra possibilità introdotta periodicamente dal legislatore sono le definizioni agevolate (ad es. la “rottamazione delle cartelle”), che consentono di estinguere i debiti fiscali pagando solo l’imposta (con uno sconto su sanzioni e interessi) in un certo numero di rate. L’ultima rottamazione (“rottamazione-quater”) è stata avviata nel 2023 e ha permesso a molte imprese di regolarizzare le cartelle fino al 2017 con forti abbattimenti. Tali misure sono però straordinarie e richiedono specifiche adesioni entro termini fissati dalla legge di volta in volta.

Se il debito fiscale è di entità tale da non poter essere pagato integralmente neppure rateizzando, occorre valutare strumenti di composizione della crisi. In ambito concorsuale, il debitore può proporre una transazione fiscale, ossia un accordo nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione che preveda il pagamento parziale dei tributi. La transazione fiscale richiede il voto favorevole dell’Erario (o l’adesione nel caso di accordo) e deve assicurare allo Stato un importo non inferiore a quello ottenibile in caso di liquidazione fallimentare. Recenti riforme hanno introdotto anche la possibilità di omologare piani di ristrutturazione nonostante il voto contrario del Fisco (c.d. cram down fiscale), a condizione che vengano rispettati stringenti requisiti: ad esempio, che i crediti erariali siano soddisfatti almeno al 50% (o 60% in alcuni casi) e comunque non in misura inferiore all’alternativa liquidatoria. In sede di concordato preventivo, la legge consente l’omologazione anche contro il parere contrario dell’ente pubblico, purché il trattamento proposto non sia deteriore rispetto alla liquidazione e almeno una classe di creditori (anche quella fiscale stessa) abbia votato a favore.

In sintesi, per un’impresa con debiti fiscali elevati le vie difensive comprendono: contestare formalmente gli addebiti infondati; attivare piani di rateizzo per evitare misure immediate; sfruttare eventuali sanatorie; e, se necessario, ricorrere a procedure concorsuali dove il debito tributario può essere ristrutturato con l’assenso (o sotto il controllo) del giudice. È cruciale però muoversi rapidamente: una volta iniziati i pignoramenti del Fisco, l’azienda rischia il blocco dei conti e l’asporto dei beni indispensabili (macchinari, automezzi), il che può paralizzare l’attività.

Debiti contributivi (INPS, INAIL)

I debiti previdenziali verso enti come l’INPS (contributi pensionistici e assicurativi) e l’INAIL (assicurazione infortuni) presentano caratteristiche simili a quelle dei debiti fiscali. Il mancato versamento dei contributi per i dipendenti o per il titolare comporta sia conseguenze amministrative (sanzioni civili elevate, pari anche al 9% annuo o più, e il divieto di ottenere il DURC regolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva) sia possibili profili penali. Ad esempio, l’omissione del versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti – oltre una soglia (attualmente circa 10.000 € annui) – costituisce reato (art. 2 D.L. 463/1983 conv. in L. 638/1983) salvo il pagamento entro termini di legge.

Dal punto di vista esecutivo, anche i contributi non pagati vengono generalmente affidati ad Agenzia Entrate Riscossione, che emette cartelle esattoriali analoghe a quelle tributarie. L’Agente della Riscossione potrà quindi attivare fermi, ipoteche e pignoramenti allo stesso modo descritto per i debiti fiscali. Vale anche per l’INPS il limite di impignorabilità della prima casa (se l’esecuzione è promossa tramite AER e ricorrono le condizioni di legge). Inoltre, i dipendenti per i quali non sono stati versati i contributi restano comunque coperti ai fini pensionistici dal cosiddetto principio di automaticità delle prestazioni: l’INPS corrisponderà le prestazioni ai lavoratori anche se il datore non ha pagato, rivalendosi però su quest’ultimo per il dovuto. In caso di crisi o insolvenza dell’azienda, i crediti per contributi godono di privilegio generale sul patrimonio, similmente ai tributi.

Come prevenire e gestire i debiti contributivi: è cruciale monitorare la situazione contributiva tramite il DURC: un’azienda con DURC irregolare non può partecipare ad appalti pubblici e rischia la sospensione di pagamenti da parte di clienti pubblici. Se si accumulano debiti INPS, è possibile chiedere una rateazione diretta all’ente (spesso fino a 24 rate mensili, estensibili in casi eccezionali) oppure, se il credito è già in cartella esattoriale, utilizzare le stesse procedure di rateizzo con AER illustrate per i debiti fiscali. Anche in sede di rottamazione delle cartelle, i contributi rientrano tra i debiti definibili (lo Stato ha previsto ad esempio lo stralcio di interessi e sanzioni anche sui contributi nelle sanatorie recenti).

Sul piano concorsuale, i debiti contributivi possono essere inseriti in un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione attraverso una transazione previdenziale (spesso congiunta alla transazione fiscale), proponendo il pagamento parziale dei contributi e delle sanzioni. Le condizioni per l’omologazione in caso di opposizione dell’INPS sono analoghe a quelle viste per il Fisco (ad esempio, assicurare che l’INPS riceva almeno quanto avrebbe ottenuto in una liquidazione giudiziale). Nel concordato in continuità, i contributi correnti (maturandi) devono essere pagati regolarmente durante la procedura, e in generale i debiti contributivi pregressi, essendo privilegiati, vanno soddisfatti in misura significativa a meno che l’ente accetti diversamente.

Debiti verso i dipendenti (retribuzioni non pagate)

Un capitolo a parte meritano i debiti verso i dipendenti, come stipendi non corrisposti, tredicesime, trattamento di fine rapporto (TFR) e indennità varie. Queste somme, per la legge, sono crediti privilegiati di grado molto elevato: ciò significa che, in caso di insolvenza dell’azienda, ai lavoratori spetta di essere pagati prima dei creditori chirografari (ordinari) e anche prima di molti altri creditori privilegiati. Inoltre, il diritto del lavoro prevede tutele specifiche: i dipendenti possono ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per le retribuzioni non pagate e, muniti di titolo, possono pignorare i conti aziendali o altri beni con procedura relativamente rapida (il giudice del lavoro può concedere l’esecuzione provvisoria). Un gruppo di dipendenti non pagati potrebbe anche presentare istanza di fallimento dell’azienda, come già accennato, allo scopo di far intervenire il Fondo di Garanzia INPS.

Effetti sulla continuità aziendale: dipendenti non pagati generano tensioni sociali e un calo di produttività. Se la crisi si protrae, l’azienda rischia dimissioni collettive dei lavoratori chiave o agitazioni sindacali che possono peggiorare ulteriormente la situazione finanziaria. Vi sono anche profili di responsabilità in capo all’imprenditore: trattenere indebitamente stipendi o pagare con ritardo sistematico può integrare violazioni della normativa giuslavoristica e, in casi estremi, costituire condotta rilevante per i reati fallimentari (ad esempio se si distraggono le somme destinate alle paghe per altri fini).

Strategie di difesa e soluzioni: prima di tutto, è nell’interesse dell’impresa cercare un accordo con i propri lavoratori. In situazioni di temporanea crisi di liquidità, si può contrattare con i dipendenti una dilazione dei pagamenti (magari riconoscendo un incentivo o interessi per il ritardo) evitando così azioni legali immediate. Qualora l’azienda opti per una procedura concorsuale in continuità (come un concordato preventivo con prosecuzione dell’attività), potrà chiedere al Tribunale di autorizzare il pagamento dei crediti di lavoro maturati prima del concordato entro determinati limiti, in quanto funzionali a garantire la prosecuzione dell’impresa (art. 95 CCII). Ad esempio, è prassi autorizzare il pagamento delle retribuzioni correnti e di parte di quelle arretrate per trattenere il personale essenziale.

Se invece la situazione è irreversibile e si va verso la liquidazione, i dipendenti trovano tutela nel Fondo di Garanzia INPS: dopo l’apertura della procedura (fallimento o liquidazione controllata), ogni lavoratore potrà richiedere al Fondo il pagamento del TFR maturato e di fino a 3 mensilità di stipendi non pagati (per un importo massimo garantito aggiornato periodicamente). Il Fondo si surroga poi nel credito privilegiato del lavoratore all’interno della procedura concorsuale. È bene sottolineare che il Fondo interviene solo a fronte di una procedura concorsuale formale (fallimento, liquidazione giudiziale o anche concordato liquidatorio): se l’azienda non viene dichiarata insolvente in sede giudiziaria, i dipendenti insoddisfatti dovranno tentare l’esecuzione forzata individuale, con tempi e risultati incerti.

Caso pratico: si consideri un’azienda manifatturiera in crisi che accumula 6 mesi di stipendi arretrati. I dipendenti, in assenza di prospettive, ottengono ingiunzioni per le paghe. L’azienda potrebbe decidere di presentare un concordato preventivo in continuità offrendo di pagare ad esempio il 50% degli arretrati ai dipendenti (oltre a garantire i pagamenti futuri), confidando che il tribunale autorizzi tale pagamento anticipato in prededuzione. In alternativa, se la prosecuzione non è possibile, l’imprenditore potrebbe arrendersi alla liquidazione giudiziale: i dipendenti verranno ammessi al passivo con privilegio e potranno entro poche settimane chiedere al Fondo di saldare TFR e ultime buste paga. In entrambi i casi, i lavoratori ottengono una tutela, ma nel primo scenario c’è la speranza di salvare l’azienda, nel secondo no.

In conclusione, i debiti verso il personale vanno affrontati con grande sensibilità: spesso conviene privilegiare (anche moralmente prima che giuridicamente) i lavoratori nei piani di rientro dal debito, poiché una forza lavoro collaborativa può fare la differenza nei tentativi di risanamento dell’impresa.

Debiti bancari e finanziari

Le esposizioni debitorie verso banche o altri finanziatori (società di leasing, factor, investitori privati) rappresentano un’altra categoria critica. Questi creditori dispongono spesso di garanzie sui beni aziendali e di contratti che prevedono tutele in caso di inadempimento. Ad esempio, un mutuo ipotecario dà alla banca il diritto di espropriare l’immobile dato in garanzia se l’azienda non paga le rate; un contratto di leasing prevede la riappropriazione del bene e la risoluzione anticipata con richiesta di penali; i finanziamenti bancari in conto corrente possono essere revocati con preavviso, obbligando l’azienda a restituire immediatamente gli scoperti utilizzati.

Conseguenze del default bancario: non appena un’azienda smette di pagare regolarmente le banche, scattano in genere: – La segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia (o sistemi privati di informazione creditizia), che compromette l’accesso a nuovo credito. – La revoca degli affidamenti in conto corrente e degli eventuali fidi, che può causare un’immediata carenza di liquidità. – L’attivazione delle procedure di recupero: la banca può richiedere un decreto ingiuntivo esecutivo (spesso rapido, dato che il saldo debitore risulta dall’estratto di conto certificato ex art. 50 TUB) oppure, se dispone di un titolo esecutivo stragiudiziale (come una cambiale o un mutuo fondiario con atto notarile), può procedere direttamente al pignoramento. In presenza di pegni o ipoteche, il creditore può agire sul bene dato in garanzia: ad esempio, avviare un’esecuzione immobiliare sul capannone ipotecato, o pignorare i macchinari oggetto di privilegio.

Va ricordato che, nel caso di garanzie personali (fideiussioni) prestate dai soci o dai garanti dell’azienda, il default farà sì che la banca aggredisca anche il patrimonio personale di questi ultimi (case, conti correnti personali, ecc.). Dunque, i debiti bancari spesso mettono a rischio non solo l’impresa ma anche la sfera privata dell’imprenditore.

Strategie di gestione e difesa: la prima opzione, se l’azienda ha prospettive di ripresa, è la rinegoziazione del debito con la banca. Le banche, soprattutto in presenza di garanzie reali, possono preferire una ristrutturazione del credito (allungamento dei piani di ammortamento, periodi di pre-ammortamento solo interessi, riduzione temporanea del tasso) piuttosto che avviare lunghe procedure giudiziarie dall’esito incerto. È opportuno presentare alla banca un piano industriale e finanziario credibile che mostri come, con condizioni più sostenibili, l’azienda potrebbe ripagare almeno una parte significativa del debito. Talvolta si può proporre un accordo di saldo e stralcio: ad esempio, pagare subito una percentuale del dovuto (anche attraverso un nuovo investitore o la vendita di un asset) a completa liberazione dal residuo. Se la banca ritiene che recupererà meno in caso di fallimento o esecuzione forzata, potrebbe accettare un simile compromesso.

Quando sono coinvolte più banche (molte imprese hanno debiti verso diversi istituti), diventa cruciale coordinare la trattativa: un’opzione è l’attivazione di una Composizione Negoziata della Crisi nominando un esperto indipendente che favorisca un accordo corale tra l’azienda e tutti i finanziatori. In un contesto del genere, le banche spesso concordano una moratoria temporanea (standstill) delle azioni esecutive, in attesa di verificare la fattibilità di un piano di risanamento. L’esperto può aiutare a riequilibrare le pretese dei vari creditori e a individuare nuove risorse (ad esempio finanziamenti prededucibili, garanzie aggiuntive, intervento di fondi di ristrutturazione) per soddisfare parzialmente i debiti bancari.

Un ulteriore strumento è il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): in pratica un accordo privato di ristrutturazione del debito, asseverato da un professionista indipendente, in cui spesso le banche giocano un ruolo centrale (ad esempio, trasformando linee a breve in finanziamenti a medio-lungo termine, concedendo nuova finanza per il circolante, ecc.). Il vantaggio per l’impresa è di evitare l’apertura di una procedura concorsuale formale, mantenendo riservatezza; per le banche, un piano attestato serio offre la prospettiva di recuperare credito come “azienda in funzionamento” invece che come credito in sofferenza (spesso svenduto sul mercato secondario).

Se però la ristrutturazione extra-giudiziale fallisce, occorre considerare le vie concorsuali giudiziali: – L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e ss. CCII) consente di vincolare anche eventuali banche dissenzienti purché si raggiunga l’adesione di almeno il 60% dei crediti e il tribunale omologhi l’accordo. In tale sede si può prevedere che le banche vengano soddisfatte parzialmente, magari distinguendo tra quelle garantite (che riceveranno il valore di realizzo delle garanzie) e quelle chirografarie (che potrebbero accettare uno stralcio maggiore). Le banche aderenti all’accordo vedranno congelate eventuali azioni esecutive e concorderanno nuovi termini di pagamento; quelle non aderenti dovranno essere comunque pagate per intero o segregate in un’apposita classe non peggiorativa, oppure – se rientrano in categorie specifiche come i creditori finanziari – potranno essere coinvolte tramite il meccanismo dell’efficacia estesa dell’accordo (binding anche per il dissenziente) secondo quanto previsto dal Codice. – Il concordato preventivo è la soluzione più drastica ma anche più completa: in un concordato l’azienda propone ai creditori un piano (di solito con una percentuale di rimborso del debito e/o conversione di crediti in strumenti partecipativi, ecc.), soggetto a voto. Le banche, essendo spesso tra i maggiori creditori, avranno un peso determinante nel voto per classe. Nel concordato, i crediti bancari chirografari possono essere falcidiati (es: pagati al XX%), mentre i crediti ipotecari o pignoratici devono essere soddisfatti almeno fino al valore di mercato del bene dato in garanzia. Ad esempio, se una banca vanta €500.000 garantiti da ipoteca su un immobile il cui valore attuale stimato è €300.000, il piano di concordato potrà prevedere di pagare €300.000 a quel creditore ipotecario (tramite vendita dell’immobile o accollo da parte di terzi) e trattare il restante credito €200.000 come chirografario, dunque potenzialmente con un forte abbattimento (dipenderà dalla percentuale offerta ai chirografari). Nel concordato in continuità aziendale, la presenza di banche può essere strategica: se queste convertono parte del credito in capitale o finanziano la ripresa, il piano ha più chance di successo. Nel concordato liquidatorio, invece, le banche recupereranno solo dal ricavato di liquidazione dei beni (spesso poco), a meno che non si riesca a offrire loro il ricavato di una cessione dell’azienda o di asset a un investitore interessato.

Difese immediate contro le azioni delle banche: sul piano strettamente processuale, il debitore può opporsi a eventuali decreti ingiuntivi avanzando contestazioni (ad esempio su interessi usurari o anatocismo per rideterminare il saldo) oppure chiedere la sospensione di un’esecuzione immobiliare dimostrando che il valore dell’immobile è inferiore al debito residuo (talora i giudici sono sensibili a evitare aste infruttuose). Un’arma negoziale, in caso di pignoramento immobiliare, è sfruttare l’art. 493-bis c.p.c. recentemente introdotto: è consentito al debitore, d’accordo col creditore procedente, di procedere alla vendita privata dell’immobile pignorato evitando la lunga procedura d’asta e ottenendo spesso un prezzo migliore. Dal punto di vista pratico, ciò significa che l’imprenditore può cercare egli stesso un acquirente per il bene ipotecato e proporre alla banca di accettare quella vendita: se il prezzo è ragionevole, si tagliano i tempi e i costi e la banca recupera prima, mentre il debitore evita il pubblico incanto (con tutti i rischi di ribasso). Questo approccio “concordato” all’esecuzione è incoraggiato dalle riforme recenti, ed è spesso preferibile per entrambe le parti.

Nota: qualora le banche abbiano escusso anche i garanti personali, questi ultimi (ad esempio i soci che hanno pagato il debito al posto dell’azienda) diventano essi stessi creditori verso l’azienda per quanto versato in surroga. Pertanto, nella ristrutturazione complessiva del debito andrà tenuto conto anche di tali nuovi debiti “interni”.

In sintesi, i debiti bancari richiedono un delicato equilibrio tra trattativa privata e tutela giudiziaria. Una banca ha risorse e competenze per essere un creditore aggressivo, ma ha anche interesse a massimizzare il recupero: se dimostrate che l’azienda può risollevarsi, la banca potrebbe collaborare; se invece la situazione è compromessa, cercherà vie rapide di realizzo (pignoramenti, cessione del credito a società specializzate). Il debitore deve quindi valutare con i propri consulenti la percorribilità di un accordo bonario o, in difetto, attivare per tempo una procedura concorsuale che blocchi le azioni esecutive e consenta di gestire tutti i debiti in modo unificato.

Debiti verso fornitori e creditori commerciali

La gran parte delle imprese in difficoltà accumula debiti verso fornitori, ossia verso altre aziende che hanno fornito beni o servizi e non sono state pagate. Questi creditori chirografari (privi di garanzie reali) hanno meno strumenti privilegiati rispetto al Fisco o alle banche, ma sono spesso molto determinati perché il loro flusso di cassa dipende dai pagamenti dei clienti. I fornitori insoluti possono adottare varie strategie: – Sospendere le forniture future (interrompendo la spedizione di materiali, componenti, ecc.), mettendo a rischio la continuità operativa dell’azienda debitrice. – Applicare interessi moratori e penali contrattuali per il ritardo, aumentando il debito. – Agire legalmente per il recupero del credito: tipicamente ottenendo un decreto ingiuntivo (spesso provvisoriamente esecutivo se il credito è fondato su fatture, estratti autentici di contabilità o assegni protestati) e, trascorsi inutilmente i termini di legge, avviando un pignoramento dei beni aziendali o dei conti correnti. Il fornitore può pignorare merci o macchinari presenti nei locali aziendali (espropriazione mobiliare), crediti verso terzi (ad esempio i crediti che l’azienda debitrice vanta verso i propri clienti) o i saldi attivi sui conti bancari (espropriazione presso terzi). A differenza di Fisco e banche, un creditore commerciale non ha titoli esecutivi immediati: deve prima munirsi di un provvedimento giudiziario. Tuttavia, i tempi di un decreto ingiuntivo sono solitamente brevi (qualche mese, se non c’è opposizione) e ciò rende i fornitori assai pericolosi quando decidono di agire. – Agire in via concorsuale: se i debiti sono ingenti e l’insolvenza evidente, uno o più fornitori possono presentare istanza di liquidazione giudiziale (fallimento) contro l’azienda debitrice, al pari di quanto possono fare gli altri creditori qualificati. Questo avviene soprattutto se il creditore fornitore teme di non recuperare nulla con esecuzioni singole (ad es. perché l’azienda ha molti debiti verso altri) e preferisce provocare una procedura collettiva in cui far accertare il passivo.

Rischi particolari: i debiti verso fornitori spesso comportano la perdita di fiducia sul mercato. L’azienda indebitata può vedere interrotte non solo le forniture dal creditore insoluto, ma anche da altri fornitori informati del suo dissesto (il settore industriale tende a diffondere la notizia dei mancati pagamenti). Inoltre, un fornitore non pagato potrebbe trattenere merce in conto lavorazione o rifiutarsi di prestare assistenza su macchinari venduti, con impatto operativo. Sul piano giuridico, se il fornitore ottiene una sentenza o un decreto definitivo, può anche chiedere il fallimento dell’azienda debitrice come “credito qualificato” (purché superata la soglia minima di debito prevista dalla legge, normalmente 30.000 € ). La legge richiede infatti, per aprire una liquidazione giudiziale, che l’impresa non sia “sotto soglia”: ovvero che i suoi debiti scaduti e non pagati superino complessivamente 30.000 € . Questa verifica include tutti i debiti scaduti – il creditore istante deve dimostrare che la soglia è superata, ma anche un solo fornitore con credito ben superiore a 30.000 € può attivare la procedura.

Come affrontare i debiti commerciali:Negoziazione individuale: in prima battuta, è spesso opportuno contattare il fornitore e cercare un accordo stragiudiziale. Si può puntare a una dilazione (pagamento in più tranche, magari garantite da titoli di credito o da un riconoscimento di debito) oppure a un saldo e stralcio (pagamento immediato di una parte del dovuto a titolo transattivo). Molti fornitori, soprattutto se intravedono la possibilità di mantenere il rapporto commerciale in futuro, preferiscono recuperare qualcosa in tempi certi piuttosto che avviare cause costose e rischiare il fallimento del cliente (evento dal quale spesso ottengono solo una frazione irrisoria del credito). È importante mostrare buona fede e trasparenza nella trattativa, fornendo magari evidenza delle difficoltà finanziarie temporanee e delle prospettive di ripresa, per convincere il creditore a pazientare. – Gestione dei rapporti continuativi: se il fornitore è essenziale (ad es. un unico fornitore di una materia prima fondamentale), potrebbe essere necessario trovate soluzioni creative: coinvolgerlo nel risanamento (ad esempio offrendogli una partecipazione agli utili futuri o una quota azionaria in cambio dell’azzeramento del debito), oppure trovare fornitori alternativi per non rimanere in balìa di un solo creditore. La diversificazione dei fornitori è una prassi di risk management che mostra la sua utilità proprio nelle situazioni di crisi. – Difese processuali: se il fornitore agisce per via giudiziaria, l’azienda debitrice può opporsi al decreto ingiuntivo (entro 40 giorni) sollevando eventuali contestazioni sul credito (merce difettosa, importi non dovuti, prescrizione del credito commerciale – tipicamente 5 anni per le forniture). L’opposizione apre un giudizio ordinario che può durare anche a lungo, spesso inducendo il fornitore a valutare una transazione. Attenzione però: se l’opposizione è pretestuosa e il debito certo, si potrebbe solo accumulare ulteriori spese legali e ritardare l’inevitabile. Occorre valutare con l’avvocato la solidità delle eccezioni. – Strumenti concorsuali: qualora i debiti verso fornitori siano così estesi da non poter essere soddisfatti integralmente, e vi siano molti creditori nella stessa condizione, può essere opportuno “convocare tutti a tavolo” tramite una procedura concorsuale. Un accordo di ristrutturazione potrebbe permettere di pagare i fornitori solo in parte (ad es. 40%) con l’assenso della maggioranza qualificata, vincolando anche i dissenzienti. In alternativa, un concordato preventivo consente di suddividere i fornitori in classi (ad es. piccoli fornitori chirografari, fornitori strategici, ecc.) e proporre percentuali di soddisfacimento e tempi differenziati. Ad esempio, si potrebbe offrire ai fornitori strategici un pagamento del 50% in 2 anni per assicurarsi che continuino a rifornire l’azienda, mentre ai fornitori non più in rapporto magari un 20% in 4 anni. Saranno poi i creditori a votare sul piano.

In ogni caso, bisogna tenere presente che pagare alcuni fornitori e non altri, quando l’impresa è già insolvente, può essere considerato un atto in frode o una preferenza illegittima: se poi l’azienda fallisce, quei pagamenti potrebbero essere revocati (azione revocatoria fallimentare) e l’amministratore potrebbe incorrere in responsabilità per bancarotta preferenziale. Quindi le strategie di pagamento selettivo devono essere adottate con estrema cautela e preferibilmente all’interno di un accordo globale con tutti i creditori, per evitare contestazioni.

Simulazione pratica: immaginiamo un’azienda di presse meccaniche che abbia 100.000 € di debiti verso il fornitore di acciaio e 50.000 € verso un’officina subappaltatrice. L’azienda non riesce a pagare entrambi e riceve solleciti. Decide di negoziare: offre al fornitore di acciaio, vitale per la produzione, un piano di rientro di 100k in 12 mesi con garanzia cambiaria; all’officina subappaltatrice, invece, propone un saldo immediato di 20k a chiusura totale del debito, evidenziando che l’alternativa sarebbe il fallimento e la perdita integrale. Se entrambe le transazioni riescono, l’azienda evita azioni legali. Se invece uno dei due creditori rifiuta e agisce, l’imprenditore dovrà valutare la protezione di una procedura concorsuale: ad esempio, presentare un concordato con riserva prima che venga pronunciata l’eventuale liquidazione giudiziale su istanza del creditore, bloccando le esecuzioni (art. 54 CCII prevede misure protettive) e proponendo un piano che soddisfi tutti i fornitori in misura parziale ma equa.

In definitiva, verso i creditori commerciali la parola d’ordine è proattività: non aspettare passivamente decreti ingiuntivi o precetti, ma farsi avanti con proposte ragionevoli. La credibilità del debitore (anche a costo di ammettere gli errori di gestione) e la trasparenza nella crisi possono fare la differenza nel convincere i fornitori a concedere respiro. Se ciò non basta, il quadro normativo – opportunamente utilizzato – offre strumenti per gestire anche questa categoria di debiti in modo ordinato (accordi o concordati), scongiurando la corsa caotica dei singoli creditori alle azioni esecutive.

Strumenti per la gestione della crisi d’impresa

Quando un’azienda di qualunque dimensione si trova in stato di crisi (ossia di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza) o già di insolvenza conclamata (incapacità definitiva di pagare regolarmente i debiti), l’ordinamento offre una serie di procedure e strumenti, sia negoziali (volontari e stragiudiziali) sia giudiziali (concorsuali), per gestire questa situazione. L’obiettivo è duplice: da un lato, tentare il risanamento dell’impresa se ci sono basi valide; dall’altro, in caso estremo, liquidare il patrimonio in modo ordinato e liberare l’imprenditore dai debiti residuali (esdebitazione), favorendo il cosiddetto “fresh start”.

Prima di esaminare ciascuno strumento, è importante chiarire chi può accedere alle procedure concorsuali ordinarie (accordi e concordati) e chi invece rientra nelle procedure di sovraindebitamento (destinate a consumatori e piccole imprese non fallibili).

Soglie di fallibilità e imprese “sotto soglia”

In Italia non tutte le imprese commerciali possono essere assoggettate a liquidazione giudiziale (il “fallimento”): la legge esenta le piccolissime imprese per evitare procedure costose ove ci sono pochi beni da liquidare. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza definisce impresa minore (non fallibile) quella che, nei tre esercizi antecedenti la domanda di procedura concorsuale, non ha superato congiuntamente questi parametri: attivo patrimoniale annuale ≤ 300.000 €, ricavi lordi ≤ 200.000 €, debiti totali ≤ 500.000 €. Se l’impresa resta sotto tutti questi limiti, in caso d’insolvenza NON verrà aperta la liquidazione giudiziale ordinaria, ma potrà semmai accedere alle procedure di sovraindebitamento (vedi oltre). L’onere di provare di rientrare nei limiti spetta al debitore: in sede di istruttoria pre-fallimentare, l’imprenditore deve esibire bilanci e contabilità per dimostrare di essere sotto soglia. In caso contrario, l’impresa è fallibile come qualsiasi altra.

Oltre alle soglie dimensionali, vige un minimo di esposizione debitoria perché un’istanza di fallimento sia accolta: se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 30.000 €, il tribunale NON può dichiarare il fallimento (liquidazione giudiziale). Questa soglia – rimasta invariata anche nel Codice della Crisi – va valutata sull’insieme dei debiti e non sul singolo credito del richiedente . Ad esempio, se un creditore vanta 10.000 € e uno 25.000 €, presi separatamente non supererebbero la soglia, ma se entrambi sono scaduti e impagati la somma di 35.000 € rende l’impresa fallibile. Viceversa, se il totale dei debiti scaduti è sotto 30.000 €, il tribunale rigetterà l’istanza (e il creditore insoddisfatto dovrà accontentarsi delle esecuzioni individuali, se utili).

Novità 2022: il Codice della Crisi ha previsto che anche per i debitori “non fallibili” (sotto soglia) esista comunque una procedura di liquidazione giudiziale su istanza dei creditori. In pratica, dal 2022 un piccolo imprenditore insolvente non può più sfuggire totalmente ai propri creditori limitandosi a rimanere sotto soglia: se il totale dei debiti scaduti supera 50.000 € e vi è stato almeno un tentativo infruttuoso di esecuzione individuale, i creditori possono chiedere al tribunale l’apertura di una liquidazione controllata del sovraindebitato. Questa è una procedura analoga al fallimento ma riservata alle piccole imprese e persone fisiche sovraindebitate. Il debitore, per evitare tale procedura, deve dimostrare in giudizio di avere debiti scaduti inferiori a 50.000 € o di non essere insolvente. In caso di apertura della liquidazione controllata su istanza di creditori, il beneficio per il debitore è che al termine potrà ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) secondo le regole del sovraindebitamento. Dunque la riforma bilancia l’estensione dell’azione dei creditori alle piccole imprese con la previsione di una “uscita pulita” per l’imprenditore onesto a fine procedura.

Riassumendo: – Imprese medio-grandi: se insolventi, sono soggette alle procedure concorsuali ordinarie (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.). – Imprese minori (sotto soglia) e non imprenditori (consumatori, professionisti): se insolventi, accedono alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata). – Soglia generale di allerta: indipendentemente dalle dimensioni, un totale di debiti scaduti < 30.000 € impedisce l’apertura di procedure giudiziali concorsuali (ma non ferma i singoli pignoramenti). – Soglia creditori su piccole imprese: debiti > 50.000 € consentono ai creditori di forzare una liquidazione controllata anche se l’impresa è sotto soglia, in presenza di insolvenza.

Chiarito questo quadro, passiamo ad illustrare i principali strumenti che l’imprenditore può attivare per gestire la crisi.

Obblighi di rilevazione tempestiva della crisi

Un aspetto spesso trascurato è che l’imprenditore, e in particolare gli amministratori di società, hanno per legge il dovere di attivarsi tempestivamente in caso di crisi. L’art. 2086 c.c., come modificato dal D.Lgs. 14/2019, impone all’imprenditore di istituire assetti organizzativi adeguati a rilevare i segnali di crisi ed a intraprendere senza indugio le azioni necessarie a farvi fronte. In pratica, l’imprenditore deve dotarsi di strumenti di monitoraggio (controllo di gestione, indicatori finanziari) che segnalino squilibri di bilancio o tensioni di liquidità, e quando questi emergono deve valutare piani di risanamento o l’accesso agli strumenti di composizione della crisi. La mancata attivazione può comportare responsabilità civili: ad esempio, gli amministratori che aggravano il dissesto procrastinando indebitamente il fallimento possono essere chiamati a rispondere verso i creditori (azione di responsabilità per mala gestio e violazione della wrongful trading rule implicita nell’ordinamento). Anche sul piano penale, ritardare colpevolmente l’emersione dello stato di insolvenza può peggiorare la posizione in caso di bancarotta (il ritardo può essere visto come dolo eventuale nell’aggravare il passivo).

Gli strumenti di allerta “esterna” (come le segnalazioni da parte dell’INPS, dell’Erario o dei sindaci) sono stati in parte depotenziati nelle ultime riforme, privilegiando l’allerta interna e la volontarietà dell’imprenditore nel cercare aiuto. Ad oggi, l’accento è posto sulla composizione negoziata della crisi (introdotta nel 2021), una procedura che – pur volontaria – rappresenta il canale privilegiato per affrontare le difficoltà prima che degenerino in insolvenza conclamata.

Vediamo allora i vari strumenti disponibili, ordinati dal più preventivo e informale al più vincolante e formale, tenendo presente che spesso possono combinarsi tra loro:

Composizione negoziata della crisi

La Composizione negoziata (CNC) è uno strumento introdotto con il D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021) e ora disciplinato nel Codice della Crisi (artt. 12-25 sexies CCII) che consente all’imprenditore in stato di crisi o anche già insolvente (come chiarito dal correttivo 2024) di tentare un risanamento mediante trattative facilitate con i creditori, sotto la guida di un esperto indipendente. Si tratta di una procedura volontaria e riservata (non viene aperta una procedura concorsuale pubblica) nella quale l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria dell’azienda ma riceve affiancamento da un professionista terzo nominato dalla Commissione presso la Camera di Commercio.

Come funziona: l’imprenditore presenta un’istanza tramite una piattaforma online nazionale, allegando informazioni sulla propria situazione economico-patrimoniale. Viene quindi nominato un esperto negoziatore, tipicamente un commercialista o avvocato con esperienza in ristrutturazioni. L’esperto studia la situazione e convoca i creditori principali per avviare le trattative. Il ruolo dell’esperto è quello di favorire la comunicazione e proporre soluzioni che possano evitare l’insolvenza, nel rispetto degli interessi di tutti. Le parti vengono incoraggiate a scambiarsi informazioni in modo trasparente: a tal fine la legge prevede precisi doveri di lealtà e riservatezza per creditori e debitore. La CNC dura inizialmente 180 giorni, prorogabili di altri 180 se c’è progresso nelle trattative.

Vantaggi per l’imprenditore: innanzitutto, durante la composizione negoziata può chiedere al tribunale delle misure protettive temporanee (tutela d’urgenza) per sospendere le azioni esecutive dei creditori (ad esempio bloccare eventuali pignoramenti o istanze di fallimento) mentre le trattative sono in corso. Queste misure, se concesse, vengono pubblicate nel registro imprese; va notato che il correttivo 2024 ha chiarito che la notizia dell’accesso alla CNC di per sé non può giustificare il peggioramento del rating bancario del debitore, cercando di evitare stigmi automatici. Inoltre, la CNC consente di ottenere autorizzazioni dal tribunale per compiere atti urgenti di gestione (ad esempio finanziare il circolante mediante nuovi prestiti prededucibili) senza incorrere in revocatorie future. Con il Correttivo-ter del 2024 è stato espressamente previsto che anche durante o a conclusione positiva della CNC si possano ristrutturare i debiti fiscali: l’imprenditore può proporre all’Erario una transazione fiscale nell’ambito delle trattative, ottenendo (se l’Agenzia delle Entrate acconsente) la riduzione o dilazione di imposte e contributi dovuti.

Possibili esiti della CNC:Risanamento privatistico: nel migliore dei casi, le trattative portano a un accordo stragiudiziale con tutti (o i principali) creditori. Ad esempio, le banche concedono nuova finanza o allungano i prestiti, i fornitori accettano piani di rientro, il fisco approva una transazione su cartelle esattoriali. L’azienda esce dalla crisi senza bisogno di procedure giudiziarie, sulla base di accordi contrattuali magari formalizzati in un piano attestato di risanamento o in un accordo ad hoc. La composizione negoziata a quel punto si chiude con successo. – Ricorso a una procedura concorsuale semplificata: se le trattative individuano una soluzione, ma questa necessita di essere imposta anche ai creditori dissenzienti o comunque di una cornice giudiziale (ad esempio perché si prevede uno stralcio dei debiti non accettato all’unanimità), l’imprenditore può “convertire” la CNC in un formale accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal tribunale o in un concordato preventivo. Il vantaggio è che il lavoro svolto dall’esperto negoziatore (che redigerà una relazione finale sulla fattibilità del piano) costituirà un’ottima base probatoria per l’accesso a tali procedure, e spesso i creditori saranno già edotti della proposta, aumentando le chance di approvazione. – Esito negativo: se non si raggiunge alcun accordo significativo (ad esempio perché mancano prospettive di continuità o i creditori sono troppo divisi nelle pretese), l’esperto può chiudere anticipatamente la composizione negoziata con una relazione che attesta l’assenza di soluzioni praticabili. A questo punto l’imprenditore dovrà valutare la strada liquidatoria: può comunque evitare iniziative dei creditori presentando entro 60 giorni un concordato semplificato per la liquidazione (strumento descritto più avanti) oppure subire la probabile istanza di liquidazione giudiziale da parte di qualche creditore.

La composizione negoziata ha il pregio di svolgersi riservatamente (salvo le pubblicazioni delle misure protettive, non c’è pubblicità iniziale) e di coinvolgere attivamente l’imprenditore stesso nel salvataggio, coadiuvato da un esperto. Non vi è perdita di potere da parte degli amministratori (come accadrebbe in un fallimento), né ingerenza diretta dei giudici nelle decisioni aziendali. Tuttavia, va anche detto che la CNC richiede che l’impresa abbia ancora prospettive di continuità realistiche: se la crisi è troppo avanzata, le trattative potrebbero rivelarsi un inutile prolungamento dell’agonia. In tal caso, meglio non abusare dello strumento e passare speditamente a una soluzione concorsuale di tipo liquidatorio, per non aggravare ulteriormente i debiti (il Codice disincentiva l’uso dilatorio della CNC prevedendo che gli atti compiuti in malafede durante le trattative possano essere dichiarati inefficaci e che l’accesso reiterato alla procedura è limitato).

In conclusione, la Composizione negoziata è uno strumento agile e innovativo per cercare un salvataggio consensuale dell’impresa: la sua efficacia dipende molto dalla collaborazione dei creditori e dalla sostenibilità del piano proposto. Per un’azienda di presse meccaniche con mercato e know-how valido ma temporanea crisi di liquidità, la CNC potrebbe portare a una ristrutturazione concordata dei debiti e a evitare scenari peggiori; viceversa, per un’azienda ormai decotta, servirà solo a guadagnare tempo in vista della liquidazione.

Piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento è un accordo di natura privatistica, disciplinato dall’art. 56 CCII (già art. 67, co. 3, lett. d) L.Fall.), che consente all’imprenditore di ristrutturare i debiti e riequilibrare la situazione finanziaria al di fuori delle procedure concorsuali, purché sotto la supervisione di un esperto indipendente che ne attesti la fattibilità. In sostanza, l’imprenditore elabora – spesso con l’ausilio di advisor finanziari – un piano di risanamento pluriennale (tipicamente 2-5 anni) contenente le misure per superare la crisi: ad esempio, dismissione di asset non strategici, riduzione dei costi, rinegoziazione dei debiti bancari, aumento di capitale da parte dei soci, etc. Questo piano viene sottoposto alla verifica di un attestatore (un professionista indipendente iscritto a un apposito albo) il quale redige una relazione giurata sulla veridicità dei dati aziendali e sulla realizzabilità del piano.

Se il giudizio è positivo (attestazione), il piano può essere formalmente adottato e costituisce titolo di esenzione da revocatoria fallimentare per gli atti eseguiti in sua esecuzione. Significa che, qualora l’azienda dovesse comunque fallire successivamente, i pagamenti e le garanzie concesse ai creditori in attuazione del piano non potranno essere dichiarati inefficaci (a differenza dei pagamenti preferenziali extra-piano, potenzialmente revocabili entro 6 mesi/1 anno dall’evento). Ciò fornisce un incentivo ai creditori – specialmente banche – ad aderire al piano, sapendo che le operazioni effettuate sono “protette” contro un eventuale default successivo.

Ambito di utilizzo: il piano attestato viene spesso usato quando l’impresa ha pochi creditori chiave, tipicamente le banche, ed è possibile trovare un accordo con loro senza passare dal tribunale. Ad esempio, l’azienda concorda bilateralmente con ciascuna banca la ristrutturazione dei finanziamenti (allungamento, remissione parziale degli interessi, nuove linee per il circolante) e con qualche fornitore strategico il mantenimento delle forniture a fronte di pagamenti parziali e puntuali secondo il piano. Non essendoci l’intervento del tribunale, i creditori devono essere tutti consenzienti: il piano attestato non può imporre stralci o dilazioni a chi non sia d’accordo. Quindi funziona in situazioni in cui c’è collaborazione o in cui i creditori indifferenti vengono soddisfatti normalmente. Se vi fossero creditori dissenzienti rilevanti, l’azienda rischierebbe comunque azioni esecutive isolate, e in tal caso converrebbe optare per strumenti concorsuali (accordo o concordato) che vincolano le minoranze.

Contenuto e formalità: il Codice della Crisi (aggiornato dal correttivo 2024) prescrive che il piano debba essere dettagliato e includere anche l’indicazione dei costi per la salute e sicurezza e la sorte dei lavoratori, a riprova che il risanamento non deve basarsi su compressioni illecite di tali voci. Il piano attestato non richiede omologazione giudiziale, ma per massimizzare la tutela conviene pubblicarlo volontariamente nel Registro delle Imprese (sezione atti di società) ai sensi dell’art. 56 CCII: in tal modo, eventuali atti esecutivi (pignoramenti) iniziati dopo la pubblicazione e in contrasto col piano potranno essere bloccati dal tribunale su istanza del debitore, in quanto pregiudicano la fattibilità del risanamento (si tratta di una protezione simile a quella accordata ai concordati preventivi).

Differenze rispetto alla Composizione negoziata: il piano attestato è più libero e flessibile (non c’è una procedura specifica da seguire, oltre all’attestazione) ma manca delle tutele specifiche (salvo la pubblicazione) e del supporto dell’esperto designato. Spesso le imprese scelgono la via del piano attestato quando la crisi non è gravissima e confidano di poter persuadere i creditori senza ricorrere al tribunale – magari perché il rapporto con le banche è solido e queste ultime preferiscono una soluzione “in house”. Va però considerato che, in caso di esito negativo, il piano attestato non offre la protezione concorsuale: se un creditore rompe le fila e pignora un bene essenziale, il piano potrebbe saltare. Per questo, a volte il piano attestato viene utilizzato come strumento preparatorio: l’azienda lo adotta, inizia a eseguirlo, ma nel frattempo tiene pronta un’alternativa concorsuale nel caso un creditore agisca.

In definitiva, il piano attestato di risanamento è un utile strumento per imprese cooperative e con una struttura di debito concentrata (pochi creditori, magari finanziari) che desiderano risolvere la crisi discretamente e con costi contenuti, evitando lo stigma di un concordato. È però una soluzione delicata: tutto dipende dalla credibilità del piano (da qui l’importanza dell’attestatore) e dalla tenuta degli accordi bilaterali con i creditori: se questi cedono alla tentazione di agire singolarmente, il castello può crollare.

Accordo di ristrutturazione dei debiti

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD) è una procedura regolata dagli artt. 57-64 CCII che consente al debitore in crisi o insolvenza di concludere un accordo con una parte dei creditori, rendendolo vincolante ed efficace erga omnes grazie all’omologazione del tribunale. È uno strumento intermedio tra il piano attestato (tutto privatistico) e il concordato preventivo (del tutto giudiziale): qui il debitore negozia con i creditori, ma serve il consenso di una maggioranza qualificata e l’intervento finale del giudice per estendere gli effetti anche ai creditori non aderenti.

Condizioni principali: per proporre un accordo di ristrutturazione l’imprenditore deve ottenere l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% del totale dei crediti. Raggiunta tale soglia, può depositare l’accordo (scritto) e un piano di ristrutturazione correlato presso il tribunale, chiedendone l’omologazione. I creditori che hanno aderito sono vincolati secondo i termini pattuiti (es: accettano un pagamento parziale o dilazionato); i creditori non aderenti restano invece liberi, ma l’omologazione dell’accordo impedisce loro di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali purché vengano integralmente soddisfatti entro i termini previsti dall’accordo (ad esempio pagando loro il 100% se così stabilito). In sostanza, l’accordo di ristrutturazione “classico” richiede di mettere comunque in sicurezza i dissenzienti: tipicamente il debitore esclude dal trattamento a saldo e stralcio solo i creditori che accettano, mentre garantisce ai non aderenti il pagamento integrale (magari con mezzi derivanti dall’accordo stesso).

Varianti e novità: nel tempo la disciplina si è arricchita di varianti: – Accordi con intermediari finanziari: se l’accordo coinvolge banche e obbligazionisti, ed esso ottiene l’adesione di almeno il 75% di tali crediti finanziari, il debitore può chiedere al tribunale di estendere gli effetti ai finanziatori dissenzienti della stessa categoria (c.d. accordo ad efficacia estesa). Questo serve ad evitare che pochi creditori finanziari “holdout” impediscano il buon esito dell’intesa. Il tribunale valuta che i dissenzienti non ricevano un trattamento peggiore rispetto all’alternativa liquidatoria e che l’accordo sia approvato dalla larga maggioranza della categoria. – Accordi agevolati: recenti modifiche, in attuazione della direttiva UE 2019/1023, hanno introdotto gli accordi semplificati o agevolati (detti anche PRO – piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione), che permettono di omologare un accordo con percentuali di adesione inferiori al 60% in certi casi o di ottenere l’omologa anche con il dissenso di alcune classi di creditori. Il PRO è una figura nuova in via di definizione: in sostanza consente al debitore di chiedere al giudice l’imposizione di un accordo se questo è stato approvato da almeno una parte rilevante dei creditori e garantisce il rispetto della relative priority rule per i dissenzienti. Si tratta di un meccanismo di cram-down concorsuale fuori dal concordato preventivo, che tuttavia presenta requisiti complessi e ambiti di applicazione limitati, oltre a non essere accessibile alle piccole imprese (imprenditori minori). – Transazione fiscale e previdenziale: negli accordi di ristrutturazione è possibile inserire la proposta di pagamento parziale di imposte e contributi. L’adesione formale degli enti (Agenzia Entrate, INPS) vale come consenso alla transazione fiscale. Se però tali enti non aderiscono, il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto la possibilità di omologazione forzata (cram-down) anche senza il loro assenso, a condizioni severe. In particolare, se il Fisco o l’INPS rifiutano ma l’accordo prevede il pagamento di almeno il 50% del loro credito chirografario (o 60% se gli altri creditori aderenti sono meno del 25% del totale) e comunque non inferiore a quanto avrebbero in liquidazione, il tribunale può ugualmente omologare l’accordo. Non è ammesso il cram-down fiscale se il debito erariale è oltre 80% del totale ed è frutto in larga parte di omessi versamenti o frodi.

Procedura e tutela interinale: quando il debitore deposita la domanda di omologazione di un accordo (o anche solo la domanda “in preparazione” con riserva), può chiedere al tribunale misure protettive analoghe a quelle del concordato, cioè il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Il Codice della Crisi ha chiarito (con le modifiche del 2022 e 2024) che, se il debitore deposita un progetto di accordo insieme alla domanda con riserva, può ottenere la protezione delle misure senza subire i vincoli tipici del concordato (come il divieto di pagare debiti anteriori). Ciò rende l’accordo strumento più “leggero” nella fase di accesso, permettendo all’impresa di proseguire la gestione dell’impresa nella fase delicata iniziale senza incorrere in sospensioni di pagamenti verso fornitori essenziali, finché l’accordo non è omologato.

Effetti e convenienza: se omologato, l’accordo vincola solo i creditori aderenti (salvo estensioni di legge a certe categorie) – i non aderenti devono comunque essere pagati fuori accordo come previsto nel piano. Per questo, l’accordo è conveniente quando il numero di creditori è relativamente basso o c’è una concentrazione significativa: ad esempio, se il 70% del debito è verso le banche e queste aderiscono, l’accordo risolve gran parte del problema e i piccoli creditori rimanenti possono venire pagati integralmente (magari utilizzando le risorse liberate dallo stralcio con le banche). Se invece la platea dei creditori dissenzienti fosse ampia, il debitore rischia di dover pagare comunque troppo: in tal caso converrà il concordato preventivo, dove anche i non consenzienti sono forzati a accettare la falcidia.

In sintesi, l’ARD è uno strumento di composizione negoziata giudizialmente assistita: richiede consenso elevato (non tutti, ma gran parte sì) e l’intervento di un giudice per dare stabilità all’accordo. Il vantaggio è evitare il voto formale di tutti i creditori come nel concordato, con un procedimento più rapido e “mirato”. Lo svantaggio è che non tutti i debiti possono essere falcidiati senza assenso: i creditori fuori accordo vanno comunque soddisfatti. Per molte medie imprese con poche banche esposte e tanti piccoli fornitori, l’accordo di ristrutturazione è stata negli ultimi anni la soluzione preferita, talvolta combinata con la composizione negoziata (prima si negozia con tutti, poi si formalizza l’accordo in tribunale per blindarlo dagli estranei).

Concordato preventivo

Il concordato preventivo è la procedura concorsuale per eccellenza attraverso cui l’imprenditore insolvente (fallibile) tenta di evitare la liquidazione giudiziale presentando ai creditori una proposta di soddisfacimento, soggetta a votazione. È disciplinato dagli artt. 84-120 CCII e può assumere diverse forme, principalmente: – Concordato in continuità aziendale: prevede la prosecuzione (totale o parziale) dell’attività d’impresa, sotto la gestione del debitore (con vigilanza di un commissario nominato dal tribunale) o mediante il trasferimento dell’azienda a un terzo che la mantenga in esercizio. L’obiettivo è generare più valore dalla continuità, consentendo ai creditori di essere pagati meglio che in caso di chiusura immediata. – Concordato liquidatorio: prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione di tutto il patrimonio, generalmente a mezzo di un liquidatore nominato dal tribunale, ripartendo poi il ricavato tra i creditori secondo le regole delle prelazioni.

Requisiti di ammissibilità: il concordato è accessibile solo alle imprese soggette a fallimento (vedi sopra le soglie). Inoltre, il piano proposto deve rispettare alcune condizioni di legge: – Se il concordato è liquidatorio puro, la legge impone che venga garantito ai creditori chirografari un pagamento di almeno il 20% del loro credito . Questo requisito, già presente nella vecchia legge, è confermato per il concordato liquidatorio dall’art. 84 CCII. Inoltre, è richiesta l’immissione di risorse esterne (nuova finanza o beni dei soci) che determini un incremento dell’attivo di almeno il 10% : ciò per evitare concordati che offrano ai creditori solo quanto ricavabile dai beni esistenti (in tal caso sarebbe preferibile il fallimento). In pratica, nel concordato liquidatorio i soci o un terzo devono mettere sul piatto un contributo aggiuntivo (equity o finanza esterna) pari ad almeno il 10% dell’attivo liquidato per i creditori. – Se il concordato è in continuità, non vi è una percentuale minima prefissata per i chirografari, ma deve essere assicurato che il piano offra ai creditori non un trattamento inferiore a quello che avrebbero in una liquidazione giudiziale (principio del “best interest test”). Questo implica che un professionista indipendente deve attestare che, stimando quanto verrebbe pagato ciascun creditore in caso di fallimento, il concordato offre almeno pari soddisfazione. Inoltre, nel concordato in continuità si applica la regola della priorità relativa: il valore generato dalla prosecuzione può essere distribuito in deroga all’ordine delle cause di prelazione solo se ai creditori di rango inferiore non viene dato meno di quanto otterrebbero liquidando l’azienda (ciò per tutelare i privilegiati e le classi “migliori”). Il correttivo 2024 ha precisato la definizione di valore di liquidazione per applicare correttamente questa regola. – In ogni concordato (sia esso in continuità o liquidatorio) è vietato alterare l’ordine delle cause di prelazione senza consenso: i creditori privilegiati che subiscono una riduzione del loro credito al rango chirografario (c.d. degradazione) devono essere inseriti in una classe e votare anch’essi. Solo se tali creditori approvano si può dar loro meno del 100%. Ad esempio, una banca ipotecaria di secondo grado su un immobile, il cui credito è coperto solo parzialmente dal valore del bene, avrà una parte privilegiata e una chirografaria: quest’ultima può essere falcidiata come gli altri chirografari, ma la parte privilegiata deve essere pagata integralmente o la banca deve approvare la riduzione. – Devono essere indicate eventuali classi di creditori: il CCII richiede di dividere in classi obbligatorie i creditori con differenze di posizione giuridica (es. ci sarà sempre la classe dei creditori muniti di garanzie reali se subiscono decurtazioni). Inoltre, per evitare classi troppo esigue, il correttivo-ter ha modificato la definizione di piccola impresa ai fini dell’esonero dal classamento separato: non conta più il parametro di impresa minore ex art. 2 CCII, ma sono considerati “piccoli” i fornitori che rispettano almeno due dei seguenti requisiti: attivo di bilancio fino a 5 milioni, fatturato fino a 10 milioni, dipendenti fino a 50.

Procedimento: il concordato preventivo si avvia con un ricorso al tribunale, che può essere: – Concordato “in bianco” (con riserva): il debitore deposita la sola domanda riservandosi di presentare piano e proposta entro un termine (da 60 a 120 giorni, prorogabile fino a 180). Questa opzione, spesso usata per guadagnare tempo, comporta immediatamente il blocco delle azioni esecutive e la nomina di un commissario giudiziale. Oggi la legge consente già in questa fase di specificare quale procedura si intende poi depositare (accordo, piano o concordato) e, se si allega un progetto di piano di regolazione, di differenziare gli effetti protettivi a seconda dello strumento prescelto. Ad esempio, se si prospetta un accordo di ristrutturazione, il tribunale può permettere che durante la pendenza della domanda con riserva l’impresa continui a pagare regolarmente i fornitori essenziali (cosa normalmente vietata nel concordato), così da non interrompere l’attività. – Concordato con piano e proposta: se il debitore ha già predisposto tutto, deposita ricorso completo da subito. In tal caso il tribunale esamina la proposta e, se supera un primo filtro di ammissibilità, convoca i creditori all’adunanza per il voto (che oggi può avvenire anche per iscritto). I creditori vengono suddivisi in classi e ogni classe vota separatamente. Per l’approvazione, serve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto in ciascuna classe (in mancanza di classi, basta la maggioranza semplice del totale crediti). Se vi sono più classi, è sufficiente l’approvazione della maggioranza delle classi (e almeno una classe “ragionevolmente soddisfatta”), potendo il tribunale omologare anche contro il voto di una minoranza di classi purché i creditori dissenzienti non ricevano meno di quanto spetterebbe secondo l’ordine delle prelazioni. Questo meccanismo di cram-down interclassi consente di superare eventuali opposizioni di classi non interamente soddisfatte, attuando la direttiva europea sull’insolvenza.

Dopo il voto, il tribunale omologa il concordato con decreto se non vi sono opposizioni; se vi sono opposizioni di creditori dissenzienti, decide con sentenza all’esito di un’udienza.

Effetti del concordato: dalla data di ammissione (o dalla presentazione della domanda con riserva, se concessa la protezione), il debitore conserva l’amministrazione dell’impresa ma sotto sorveglianza del commissario e con atti di straordinaria amministrazione soggetti ad autorizzazione. I creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari (salvo alcuni casi di crediti di lavoro). I contratti pendenti non si risolvono di diritto (come invece accade nel fallimento): l’imprenditore può chiedere al tribunale di sciogliersi da contratti divenuti troppo onerosi o, al contrario, di mantenere in vita quelli essenziali per la continuità. In caso di concordato in continuità, vi sono norme specifiche per facilitare i contratti con la P.A. ed evitare la perdita di autorizzazioni e concessioni durante la procedura.

Una volta eseguito il piano e pagate le percentuali promesse, il debitore ottiene la definitiva esdebitazione dei crediti concorsuali residui (come avviene dopo il fallimento per il fallito persona fisica), potendo proseguire l’attività “ripulito” dal debito pregresso.

Concordato semplificato per la liquidazione: merita una menzione a parte lo strumento introdotto nel 2021 come possibile sbocco “rapido” della composizione negoziata. Se l’esperto della CNC dichiara le trattative non riuscite, l’imprenditore entro 60 giorni può proporre un concordato senza voto dei creditori finalizzato solo alla liquidazione dei beni. In questo concordato semplificato, i creditori non votano, ma il tribunale li sente in camera di consiglio e omologa se ritiene che il piano liquidatorio offra loro il meglio possibile nelle circostanze date. È uno strumento residuale, utilizzabile solo come via d’uscita dalla CNC fallita: serve a evitare la perdita di tempo di un ulteriore procedimento di concordato preventivo con voto, quando è già chiaro che l’unica strada è liquidare e distribuire il ricavato (magari con un acquirente già individuato durante la CNC). In cambio dell’assenza di voto, la legge impone un controllo più stringente sulla soddisfazione dei creditori e sulla condotta del debitore. Trattandosi di una novità recente (2022) con pochi precedenti applicativi, il concordato semplificato va maneggiato con prudenza: rimane in ogni caso un’opportunità per concludere la crisi in tempi brevi, evitando il fallimento e consentendo comunque al debitore persona fisica di chiedere l’esdebitazione successiva.

Procedure di sovraindebitamento per soggetti non fallibili

Le imprese minori, i professionisti, gli imprenditori agricoli e in generale i debitori civili non soggetti al fallimento possono ricorrere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Titolo IV CCII). Queste procedure, inizialmente introdotte con la L. 3/2012, sono state integrate nel Codice della Crisi con alcune novità terminologiche: – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: è il piano destinato alla persona fisica consumatore (che ha debiti personali, non derivanti da attività d’impresa). Funziona in modo simile a un concordato, ma senza voto dei creditori: il giudice omologa il piano se lo ritiene fattibile e se i creditori ottengono almeno quanto avrebbero in una liquidazione. Il consumatore deve essere “meritevole” (non aver assunto debiti in modo manifestamente sproporzionato alle proprie capacità, né aver colposamente aggravato la propria insolvenza). Ad esempio, un privato sommerso dai debiti potrà proporre di pagare, con il suo stipendio e magari con la vendita di qualche bene, il 30% di tutti i suoi debiti in 5 anni: se il tribunale accerta che con il pignoramento otterrebbero meno, può omologare il piano nonostante l’eventuale dissenso di alcuni creditori. – Concordato minore: è l’equivalente del concordato preventivo, ma riservato ai debitori non fallibili (piccoli imprenditori, startup innovative ancora esenti, imprenditori agricoli, enti non commerciali indebitati). A differenza del piano del consumatore, qui c’è il voto dei creditori: serve la maggioranza (calcolata sul totale dei crediti ammessi al voto) per approvare la proposta. Il concordato minore è destinato tipicamente all’imprenditore sotto-soglia che vuole evitare la liquidazione controllata offrendo ai creditori una percentuale. Ha regole simili al concordato preventivo ordinario, ma con maggiore flessibilità: ad esempio, il giudice può approvare il concordato minore anche se una parte dei creditori (o una classe) vota contro, purché ritenga la proposta più vantaggiosa per i creditori rispetto alla liquidazione (è ammesso un cram-down giudiziale per superare il dissenso parziale, cosa non prevista nel concordato preventivo maggiore). – Liquidazione controllata del sovraindebitato: è la procedura liquidatoria applicabile ai debitori civili e piccole imprese insolventi. Può essere chiesta dal debitore (volontariamente) o, come visto, dai creditori se i debiti superano 50.000 €. La liquidazione controllata ricalca in buona parte la liquidazione giudiziale: un liquidatore nominato dal tribunale vende i beni e ripartisce il ricavato secondo i privilegi. Il grande vantaggio, per il debitore persona fisica onesto, è la possibilità di ottenere l’esdebitazione dei debiti residui non pagati alla fine della procedura. Di fatto, la liquidazione controllata è la porta verso la liberazione dai debiti per chi non ha prospettive di risanamento ma vuole chiudere con il passato. Va segnalato che, a differenza del vecchio fallimento, qui non è richiesta la verifica di comportamenti meritevoli per l’accesso: anche l’imprenditore sotto-soglia che abbia colpe nella gestione può essere spinto in liquidazione controllata dai creditori; tuttavia, l’esdebitazione finale sarà negata in caso di frodi o irregolarità gravi. – Esdebitazione del debitore incapiente: è una misura introdotta per dare un’opportunità di ripartenza anche a chi non ha nulla da liquidare. Se una persona fisica sovraindebitata non possiede beni né redditi pignorabili, può chiedere al tribunale la cancellazione dei propri debiti senza dover passare per una procedura liquidatoria (è la cosiddetta esdebitazione “senza utilità”). È concessa una sola volta nella vita e solo ai debitori meritevoli che si trovano in completa e involontaria indigenza. In pratica, il debitore deve dimostrare di non aver occultato attivi e di non poter offrire nulla ai creditori; il tribunale, sentiti i creditori (che possono opporsi), può emettere un decreto che cancella i debiti chirografari (restano esclusi eventuali debiti per alimenti, obblighi di mantenimento, e debiti da risarcimenti per fatti illeciti o sanzioni penali non accessorie). Questa norma, di carattere umanitario, consente al debitore civile onesto ma sfortunato di azzerare le proprie pendenze e rientrare nel circuito economico, pur restando obbligato moralmente a pagare i debiti qualora nei successivi quattro anni dal beneficio sopraggiungano miglioramenti della sua condizione finanziaria (in tal caso i creditori potrebbero chiedere una revoca parziale dell’esdebitazione, recuperando le somme in base alla nuova capacità).

Esdebitazione del debitore e liberazione dai debiti residui

L’esdebitazione è l’atto finale che permette al debitore persona fisica di ripartire senza i debiti non pagati. Nel fallimento tradizionale (ora liquidazione giudiziale), l’esdebitazione va richiesta dal fallito dopo la chiusura e viene concessa se ha collaborato, non ha commesso reati fallimentari gravi e non è recidivo (può ottenerla solo una volta ogni 10 anni). Il tribunale, verificati questi requisiti, emette un decreto che libera il debitore da tutti i debiti concorsuali rimasti insoddisfatti. Similmente, nella liquidazione controllata, l’art. 282 CCII prevede la liberazione dai debiti per l’insolvente meritevole a fine procedura. Sono esclusi dall’esdebitazione solo taluni debiti di natura peculiare: obblighi di mantenimento e alimentari, debiti per risarcimento di danni da fatto illecito e sanzioni penali o amministrative che non siano accessorie a debiti estinti (questi tipi di credito rimangono comunque dovuti anche dopo la procedura). Ciò significa che, ad esempio, le multe o le ammende penali restano dovute anche dopo l’esdebitazione, così come il mantenimento dovuto ai figli o i risarcimenti per fatti illeciti dolosi; diversamente, i debiti fiscali e contributivi sono generalmente soggetti a esdebitazione (il che rappresenta una differenza rispetto ad altri ordinamenti: in Italia anche il carico fiscale, se non soddisfatto nella procedura, viene perdonato al debitore onesto, salvo che fosse frutto di frodi).

Nel concordato preventivo e nel concordato minore, l’esdebitazione avviene di fatto all’omologazione, poiché il piano omologato – una volta eseguito – libera il debitore dall’obbligo di pagare oltre quanto previsto. Diverso è il caso del concordato non adempiuto: se il debitore omologato non rispetta il piano, i creditori possono chiederne la risoluzione e a quel punto l’esdebitazione non opera (anzi, si apre di solito la strada a un fallimento).

È importante sottolineare come l’esdebitazione sia un beneficio chiave per il sistema: rappresenta il “perdono” civile che consente all’ex debitore di tornare economicamente attivo (ad esempio avviando una nuova impresa) senza restare schiacciato dai vecchi debiti. Le riforme degli ultimi anni hanno esteso e facilitato l’accesso all’esdebitazione, in linea con l’idea di dare una seconda chance a chi ha affrontato la crisi con correttezza. Ovviamente, gli abusi sono scoraggiati: chi è stato condannato per bancarotta fraudolenta o ha dissipato volontariamente il patrimonio non troverà sollievo in queste norme. Ma per l’imprenditore onesto che, nonostante tutti gli sforzi, ha visto la propria attività soccombere ai debiti, l’esdebitazione rappresenta un traguardo di rinascita.

Domande frequenti (FAQ)

D: Un mio fornitore ha ottenuto un decreto ingiuntivo e minaccia pignoramenti. Posso evitarlo se non ho soldi?
R: Se non disponi subito delle somme per saldare il fornitore, hai alcune possibilità di difesa temporanea. Puoi proporre opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni, ma devi avere motivi validi (ad es. contestare la qualità della fornitura o la quantificazione del credito); l’opposizione apre una causa che prende tempo, durante il quale il pignoramento è sospeso solo se ottieni una sospensione dal giudice. In mancanza di opposizione o se questa viene rigettata, il fornitore potrà procedere: a quel punto, potresti evitare gli effetti peggiori ricorrendo a uno strumento concorsuale. Ad esempio, presentando domanda di concordato preventivo (anche con riserva), scatterebbe l’automatico blocco delle azioni esecutive. In parallelo, cerca di negoziare con il fornitore un accordo: magari offrendo un pagamento parziale immediato (saldo e stralcio) o un piano di rientro garantito, alcune volte il creditore preferisce accettare piuttosto che affrontare un lungo pignoramento dall’esito incerto.

D: Ho un grosso debito con l’Agenzia delle Entrate e ho già rateizzato ma non riesco a stare al passo. Rischio pignoramenti?
R: Se sei in ritardo con le rate della dilazione concessa da Agenzia Entrate Riscossione, dopo il limite di tolleranza (oggi 5 rate non pagate anche non consecutive) la rateizzazione decade e l’Agente può riprendere le misure esecutive. Ciò significa che potresti subire pignoramenti su conti correnti, stipendio o ipoteche. Per evitare questo scenario, hai due strade: provare a ottenere un nuovo piano di rateizzo (possibile solo se non hai altre rateizzazioni decadute recentemente, salvo eventuali sanatorie straordinarie) oppure valutare una procedura di sovraindebitamento se sei un piccolo imprenditore o un consumatore. Ad esempio, con un concordato minore o un piano del consumatore potresti proporre di pagare solo una parte del debito fiscale in più anni, congelando subito le azioni esecutive. Tieni presente che per legge la prima casa adibita ad abitazione principale, se non di lusso e con debito fiscale sotto 120.000 €, non può essere pignorata da Agenzia Entrate Riscossione. Ciò ti tutela dall’esproprio dell’abitazione in questi limiti, ma non impedisce altri tipi di pignoramento (conti, stipendî) né azioni come il fermo amministrativo su auto. In sintesi: se la rateazione è insostenibile, attiva tempestivamente procedure concorsuali o un nuovo confronto con l’ente (anche mediante transazione fiscale in un concordato preventivo) per evitare l’aggressione dei beni.

D: Ho dato fideiussione personale in banca per i debiti della mia società, che ora è insolvente. Cosa posso fare per proteggere i miei beni personali?
R: Purtroppo la fideiussione rende te, in quanto garante, obbligato verso la banca come se il debito fosse tuo. Se la società non paga, la banca può agire direttamente sul tuo patrimonio personale (conti correnti, immobili). Per tutelarti, le opzioni sono: 1) cercare un accordo stragiudiziale con la banca (ad esempio, offrendo un importo a saldo e stralcio, finanziato magari con la vendita di qualche tuo bene prima che venga pignorato); 2) se anche tu sei in grave difficoltà economica complessiva, valutare una procedura di sovraindebitamento personale (piano del consumatore se i debiti sono principalmente familiari/privati, o liquidazione controllata come “consumatore” insolvente) per congelare le azioni esecutive e poi liberarti dei debiti residui con l’esdebitazione. Inoltre, verifica con un legale se la fideiussione che hai firmato è conforme alla legge: a volte le fideiussioni omnibus predisposte dalle banche in passato contenevano clausole dichiarate nulle da Banca d’Italia; se fosse così, potresti opporre la nullità parziale per ridurre l’importo garantito. In ogni caso, dal momento in cui vedi che la società non può onorare il debito, agisci subito: procrastinare rischia solo che la banca iscriva ipoteca giudiziale sui tuoi immobili o pignori i tuoi conti. Un’azione tempestiva (anche offrendo spontaneamente un’ipoteca su un immobile per trattare una moratoria) può darti più potere negoziale prima che la banca formalizzi il default e ti segnali come cattivo pagatore.

D: La mia S.r.l. è stata citata in giudizio da un ex dipendente per mancati pagamenti e temo una condanna. Posso evitare che il dipendente porti l’azienda al fallimento?
R: I crediti di lavoro godono di una forte tutela. Se l’ex dipendente ottiene una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo per retribuzioni non pagate, potrà agire subito esecutivamente (anche presso terzi, ad es. pignorando crediti della società verso i clienti). Inoltre, un singolo dipendente non può di per sé chiedere il fallimento aziendale se il suo credito è modesto (ad esempio poche migliaia di euro), ma se ci sono anche altri debiti scaduti che portano il totale sopra 30.000 €, nulla vieta che possa farlo . Cosa fare? Prima di tutto, dialoga con il lavoratore (magari tramite il suo legale) per trovare un accordo: spesso il dipendente preferisce ricevere qualcosa subito anziché aspettare i tempi di un fallimento (potrebbe ottenere dal Fondo di Garanzia solo TFR e poche mensilità, e dopo molti mesi). Potreste concordare un pagamento rateale dell’arretrato con contestuale rinuncia alle azioni giudiziarie (formalizzando il tutto in una conciliazione in sede sindacale o giudiziale). Se l’accordo non è possibile e vedi che la società non può reggere l’esecuzione, valuta l’accesso al concordato preventivo: presentando domanda, bloccheresti il pignoramento e potresti poi, nel piano, prevedere il pagamento integrale dei crediti di lavoro (che hanno priorità assoluta) magari dilazionato. I tribunali solitamente autorizzano nei concordati il pagamento immediato di alcune somme ai lavoratori per ragioni umanitarie e per mantenere la continuità aziendale. Ricorda inoltre che il dipendente, se teme di non essere pagato, potrebbe preferire anch’egli il fallimento per accedere al Fondo di Garanzia: dunque convincerlo della serietà della tua proposta di concordato (o accordo) è cruciale.

D: La banca ha iniziato un’esecuzione immobiliare sulla sede della mia azienda (ipotecata). Ho un compratore interessato: posso vendere l’immobile per conto mio e fermare l’asta?
R: Sì, la recente riforma del processo esecutivo lo consente attraverso la vendita diretta dell’immobile pignorato. Puoi, con l’accordo della banca procedente, individuare un acquirente che offra almeno il prezzo base d’asta e chiedere al giudice di autorizzare la vendita privata. Se il giudice approva (e nessun creditore si oppone), l’immobile viene venduto al compratore individuato senza passare per la gara d’asta. Questo di solito comporta un prezzo di vendita più alto e tempi più rapidi, beneficiando sia te che la banca. Dovrai depositare un’istanza nel processo esecutivo corredata dal preliminare di acquisto e dall’assenso del creditore. Fai attenzione: l’operazione deve essere trasparente e a valori di mercato – coinvolgere prestanome o vendere a prezzo molto inferiore al reale può far saltare tutto. Se riesci nella vendita diretta, il ricavato pagherà la banca e libererà l’immobile dal pignoramento, evitando l’asta. Alternativamente, se l’asta è imminente e la vendita diretta non è attuabile, puoi sempre tentare la carta di un accordo ristrutturativo o del concordato per bloccare l’esecuzione: ma vista la presenza di un compratore, la strada privata della vendita è la più efficiente.

D: La mia azienda è tecnicamente fallita: troppi debiti, nessuna possibilità di salvarla. Conviene far partire il fallimento o ci sono benefici a usare comunque una procedura come il concordato o la liquidazione controllata?
R: Se sei certo che non vi siano prospettive di risanamento (nessun investitore, mercato compromesso, ecc.), l’apertura di una procedura liquidatoria è inevitabile. Tuttavia, ci sono differenze sul come arrivarci. Presentando tu stesso una richiesta di concordato liquidatorio o aderendo alla liquidazione controllata (se sei sotto soglia), avrai più controllo e probabilmente più tutela rispetto a subire un fallimento su istanza dei creditori. Ad esempio, potresti scegliere un concordato preventivo con offerta ai creditori di cedere tutti i beni: in tal caso, potresti proporre tu un liquidatore di tua fiducia e magari prevedere la vendita unitaria dell’azienda per valorizzarla meglio. Inoltre, il concordato ti dà la possibilità di includere clausole di salvaguardia (es. accordi con alcuni creditori strategici, gestione di contratti pendenti in modo ordinato). Se invece subisci il fallimento, il controllo passa totalmente al curatore nominato dal tribunale e tu perdi qualunque voce in capitolo. Anche per la tua responsabilità personale, attivarti volontariamente è meglio: dimostri di non voler aggravare il dissesto (evitando accuse di mala gestione) e potrai cooperare con gli organi per ottenere l’esdebitazione. Se sei un imprenditore individuale o hai garantito personalmente i debiti sociali, la scelta di una procedura concorsuale ti conviene perché solo così potrai avere, a fine iter, la cancellazione dei debiti residui. Diversamente, un semplice fallimento su istanza altrui ti travolgerà e dovrai comunque poi chiedere l’esdebitazione. Quindi, anche quando la situazione è disperata, consultati con un esperto per valutare un concordato preventivo in bianco (liquidatorio) o – se non fallibile – una liquidazione controllata volontaria: farai una chiusura più ordinata e otterrai più facilmente il “fine pena” dai debiti.

D: Dopo l’esdebitazione, i creditori possono ancora pretendere qualcosa da me?
R: No, l’esdebitazione – una volta concessa dal tribunale – libera il debitore per sempre (fatte salve le eccezioni di legge già viste, come debiti alimentari, risarcimenti per illeciti o multe, che restano dovuti). I creditori chirografari il cui credito è rimasto insoddisfatto non potranno più agire né iscrivere il debitore in alcuna lista nera: il debito è estinto ex lege. Va però ricordato che se entro l’orizzonte temporale previsto (nei fallimenti, entro 1 anno; nei sovraindebitamenti entro 4 anni) emergono attivi non dichiarati o sopravvenienze di reddito importanti, la legge permette di revocare l’esdebitazione o di far concorrere i creditori su quelle nuove utilità. Ma parliamo di eventi eccezionali. Nella stragrande maggioranza dei casi, una volta chiusa la procedura e ottenuto il decreto di esdebitazione, il debitore torna completamente libero dal fardello del passato. Questo gli consente, ad esempio, di aprire una nuova azienda, ottenere nuovi finanziamenti (compatibilmente con la sua storia creditizia, che magari riporterà una segnalazione di “default” per qualche anno), e in generale di ripartire senza quei debiti. L’esdebitazione è pensata proprio come un punto finale: i creditori sopportano una perdita, ma la società nel suo complesso guadagna un soggetto economicamente riabilitato.

Fonti e riferimenti

  • Codice Civile, art. 2086 comma 2 (obbligo dell’imprenditore di adottare assetti adeguati e gestire la crisi).
  • D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), in vigore dal 15 luglio 2022, artt. 2, 12-25-quinquies, 56, 57-64, 84-120, 268-277, 282 (principali norme su definizione di crisi/insolvenza, composizione negoziata, piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, liquidazione controllata, esdebitazione).
  • D.L. 24 agosto 2021 n. 118 conv. in L. 147/2021 (introduzione della composizione negoziata della crisi).
  • D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 e D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (correttivi al Codice della Crisi, c.d. “Correttivo-bis” e “Correttivo-ter”, attuativi della Direttiva UE 2019/1023).
  • Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (composizione delle crisi da sovraindebitamento) e successive modifiche integrate nel Codice della Crisi (procedure per consumatori, imprese minori e professionisti non fallibili).
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 76 (limite di €120.000 per espropriazione immobiliare prima casa da parte dell’Agente della Riscossione).
  • D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, artt. 10-bis e 10-ter (reati di omesso versamento di ritenute e IVA oltre soglie di €150.000 e €250.000).
  • D.L. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in L. 11 novembre 1983 n. 638, art. 2 (reato di omesso versamento contributi previdenziali oltre soglia annua).
  • Cassazione Civile Sez. Unite 18/01/2013 n. 1521 (onere del debitore di provare lo status di “piccolo imprenditore” non fallibile) .
  • Cassazione Civile Sez. I 22/11/2017 n. 26926 (soglia di €30.000 va riferita al totale dei debiti scaduti, non al singolo credito del ricorrente) .
  • Cassazione Civile Sez. VI 18/02/2025 n. 4201 (il debito dilazionato con Agenzia Entrate Riscossione rileva comunque ai fini della soglia di fallibilità).
  • Cassazione Civile Sez. I 27/07/2024 n. 20671 (i crediti contestati o illiquidi non vanno conteggiati nella soglia se l’obbligazione è inesigibile).
  • Cassazione Civile Sez. I 11/10/2024 n. 29008 (esclusione dei crediti prescritti dal computo dei “debiti totali” per definire l’impresa minore).
  • Cassazione Civile Sez. III 31/05/2018 n. 114 (pronuncia Corte Costituzionale n. 114/2018 sull’esecuzione esattoriale prima casa, recepita nell’art. 76 DPR 602/73).
  • Cassazione Civile Sez. III 17/05/2022 n. 1587 (cessazione automatica dell’esenzione da fallimento per start-up innovative dopo 5 anni).
  • Cassazione Civile Sez. III 28/03/2025 n. 9063 (tutela rafforzata della prima casa nell’esecuzione forzata su obblighi di fare contro la P.A.).
  • Cassazione Civile Sez. I 30/01/2025 n. 2223 (la sussistenza dei requisiti di non fallibilità va accertata al momento del deposito dell’istanza).
  • Cassazione Civile Sez. Unite 15/05/2015 n. 9935 (esdebitazione del fallito onesto: esclusi dall’effetto i debiti per alimenti, mantenimento e risarcimenti da dolo).

La tua azienda che produce, vende, revisiona o manutiene presse meccaniche, presse eccentriche, presse oleodinamiche, presse per stampaggio a freddo, linee di alimentazione coil, aspi svolgitori, raddrizzatrici, alimentatori, stampi e attrezzature per la deformazione lamiera, o che fornisce servizi di assistenza e retrofit si trova oggi in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua azienda che produce, vende, revisiona o manutiene presse meccaniche, presse eccentriche, presse oleodinamiche, presse per stampaggio a freddo, linee di alimentazione coil, aspi svolgitori, raddrizzatrici, alimentatori, stampi e attrezzature per la deformazione lamiera, o che fornisce servizi di assistenza e retrofit si trova oggi in difficoltà a causa dei debiti?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, blocco delle forniture, decreti ingiuntivi o addirittura minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori tecnici o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore delle presse meccaniche è uno dei più impegnativi in assoluto:
richiede componenti costosi, lavorazioni di precisione, grandi investimenti in sicurezza, manutenzione pesante, magazzini pieni di ricambi speciali, tecnici altamente qualificati e attrezzature complesse.
Un solo ritardo negli incassi o una riduzione dei fidi bancari può mettere in crisi l’intera attività.

La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con una strategia efficace.


Perché un’Azienda di Presse Meccaniche va in Debito

  • aumento dei costi di motori, freni-frizioni, centraline, inverter, lubrificatori, sicurezza CE
  • pagamenti lenti da parte di stamperie, automotive, metalmeccaniche
  • magazzino immobilizzato tra ricambi, lubrificanti, sensori, componenti strutturali
  • costi elevati di installazione, collaudi, adeguamenti e verifiche periodiche
  • investimenti in revamping, automazione, retrofit e sicurezza
  • riduzione o revoca dei fidi bancari

Il problema non è la mancanza di lavoro, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento del conto corrente
  • blocco dei fidi bancari
  • sospensione delle forniture e impossibilità di reperire ricambi critici
  • decreti ingiuntivi, precetti, atti esecutivi
  • sequestro di presse, ricambi, attrezzature e muletti
  • impossibilità di completare commesse o assistenze programmate
  • perdita di clienti strategici e contratti ricorrenti

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Un avvocato specializzato può:

  • sospendere pignoramenti in corso
  • bloccare richieste di rientro
  • proteggere conti correnti e flussi finanziari
  • fermare le azioni dell’Agenzia Riscossione

Prima si mette in sicurezza l’azienda, poi si interviene sui debiti.


2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto

Spesso emergono irregolarità come:

  • interessi non dovuti o superiori al lecito
  • sanzioni calcolate male
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori di Agenzia Riscossione
  • commissioni bancarie anomale o illegittime

Una parte significativa del debito può essere tagliata o cancellata.


3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili

Soluzioni possibili:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici (ricambi, elettriche, sicurezza)
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensioni temporanee dei pagamenti
  • accesso alle definizioni agevolate

4. Usare gli strumenti legali più potenti per bloccare TUTTI i creditori

Per le situazioni più gravi:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti
  • Concordato minore
  • (solo nei casi estremi) Liquidazione controllata

Consentono di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti, sospendendo tutte le azioni esecutive.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per salvare davvero un’azienda che opera su macchinari complessi servono competenze tecniche e giuridiche di alto livello.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) – iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Un profilo ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e proteggere aziende metalmeccaniche e produttive come la tua.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • stop urgente a pignoramenti e decreti ingiuntivi
  • ristrutturazione del debito su misura
  • protezione di presse, ricambi, magazzino e cantieri
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela totale dell’impresa e del suo amministratore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di presse meccaniche non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, professionale e completamente legale, puoi:

  • fermare subito i creditori
  • ridurre realmente i debiti
  • salvare consegne, assistenze e continuità operativa
  • proteggere il futuro della tua impresa

Agisci ora.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
il percorso di salvataggio può iniziare oggi stesso.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!