Se la tua azienda produce, importa o distribuisce lucidatrici industriali, macchine per lucidatura metalli, marmo, pavimenti, nastri abrasivi, paste lucidanti, ricambi e accessori tecnici, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare che l’attività si blocchi.
Nel settore della lucidatura industriale, ritardi nelle forniture o nel servizio post-vendita possono fermare linee produttive dei clienti, generare reclami, penali e far perdere contratti importanti.
Perché le aziende di lucidatrici accumulano debiti
- aumento dei costi per componenti meccanici, motori, elettronica e abrasivi
- rincari nelle materie prime e nelle importazioni
- pagamenti lenti da parte di officine, aziende meccaniche e manifatturiere
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- magazzini costosi con molte varianti di abrasivi e ricambi
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera situazione debitoria
- individuare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo pesanti che soffocano la liquidità
- richiedere subito la sospensione di eventuali pignoramenti
- proteggere i rapporti con fornitori strategici e materiali critici
- usare strumenti legali per ristrutturare e rinegoziare i debiti
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di motori, abrasivi, componenti e ricambi
- fermo della produzione, assistenza e collaudi
- perdita di clienti industriali e rivenditori
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina a livello nazionale un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:
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- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
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Introduzione
Un’azienda produttrice di lucidatrici (o più in generale un’impresa manifatturiera) può trovarsi in grave difficoltà finanziaria, con debiti accumulati verso fornitori, banche, Fisco e altri creditori. Dal punto di vista del debitore – l’imprenditore o gli amministratori della società indebitata – è fondamentale capire cosa fare per difendersi dalle azioni dei creditori e come impostare una strategia di risanamento o, se necessario, di liquidazione ordinata. In Italia esiste una complessa normativa che regola la crisi d’impresa e l’insolvenza, profondamente riformata nel 2022 con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) . Questa guida, aggiornata a ottobre 2025, fornisce un’analisi avanzata – ma in tono divulgativo – delle opzioni legali a disposizione di una società indebitata (S.r.l., S.p.A. o altre forme societarie), con riferimenti normativi attuali e giurisprudenza recente. L’obiettivo è aiutare avvocati, imprenditori e privati a orientarsi tra le varie procedure concorsuali e strumenti di ristrutturazione del debito, assumendo il punto di vista del debitore (l’azienda che deve difendersi dai creditori) e illustrando strategie concrete per gestire i debiti in modo legale e minimizzare le conseguenze negative.
In questa guida troverete: spiegazioni normative, riferimenti a sentenze aggiornate (anche di Cassazione, 2024-2025), tabelle riepilogative per confrontare le diverse soluzioni, una sezione Domande & Risposte per chiarire i dubbi frequenti, e casi pratici simulati focalizzati sul contesto italiano. Verranno trattati tutti i principali tipi di debito (fiscali, verso fornitori, dipendenti, banche, previdenziali, ecc.) e le possibili contromisure. Inoltre, esamineremo sia le soluzioni stragiudiziali (accordi privati, piani di risanamento) sia le procedure giudiziali di regolazione della crisi (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione omologati, concordato preventivo – anche nelle nuove forme come il concordato semplificato – e la liquidazione giudiziale ex fallimento). Non mancherà uno sguardo alle procedure minori per le imprese di piccole dimensioni (c.d. imprese minori), come il concordato minore e la liquidazione controllata, introdotte con la riforma.
Prima di entrare nel vivo delle soluzioni, è importante delineare il quadro dei rischi e obblighi che un imprenditore o amministratore affronta in caso di insolvenza. La legge italiana, infatti, impone doveri precisi a chi guida un’impresa: reagire tempestivamente ai segnali di crisi, adottare adeguati assetti organizzativi per prevenire lo squilibrio finanziario (come richiesto dall’art. 2086 c.c., modificato nel 2019), e evitare di aggravare il dissesto una volta emerso. Ignorare questi obblighi espone a responsabilità civili (verso i creditori e la società stessa) e perfino penali (es. bancarotta preferenziale o fraudolenta). Al contrario, utilizzare per tempo gli strumenti di composizione della crisi può offrire protezione legale: recenti pronunce della Corte di Cassazione confermano che il ricorso a procedure come la composizione negoziata può fungere da “scudo” contro misure esecutive o cautelari dei creditori . In altre parole, difendersi efficacemente significa muoversi entro il quadro normativo, sfruttando le opportunità offerte dalla legge per congelare le azioni dei creditori e ristrutturare i debiti in modo sostenibile.
Nei paragrafi che seguono analizzeremo dapprima le diverse tipologie di debiti aziendali e le loro implicazioni, quindi passeremo in rassegna gli strumenti di difesa disponibili – dalle soluzioni negoziali private alle procedure concorsuali più formali – evidenziandone condizioni, vantaggi e limiti. Troverete inoltre consigli pratici su come scegliere lo strumento più adatto alla situazione della vostra impresa indebitata. I riferimenti di legge e le sentenze più rilevanti sono citati nel testo e raccolti nella sezione finale Fonti e Riferimenti, per consentire ulteriori approfondimenti sulle norme e sui principi giurisprudenziali citati.
Debiti aziendali: tipologie e conseguenze
Una corretta strategia difensiva parte dalla comprensione dei debiti che gravano sull’azienda e dei rischi specifici associati a ciascuna tipologia. Non tutti i debiti sono uguali: la legge riconosce diverse categorie (erariali, previdenziali, bancari, commerciali, verso dipendenti, ecc.), ognuna con particolari regimi di tutela e poteri di reazione per i creditori. Di seguito esaminiamo le principali tipologie di debiti aziendali e le relative conseguenze per l’impresa debitrice:
- Debiti fiscali (verso l’Erario): Comprendono imposte non pagate (IVA, IRES, IRAP, ritenute fiscali su stipendi, etc.) e relative sanzioni e interessi. Questi debiti godono di tutele speciali. L’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) può procedere mediante cartelle esattoriali e atti di precetto automatici. In caso di mancato pagamento, il Fisco può iscrivere ipoteche sui beni aziendali, disporre fermi amministrativi su veicoli o pignorare conti correnti senza bisogno di un giudice (entro i limiti di legge). I debiti IVA e le ritenute non versate presentano profili penali se superano soglie di rilevanza (es. omesso versamento IVA oltre 250.000 € in un periodo d’imposta costituisce reato). Inoltre, in procedure concorsuali i crediti erariali (per imposte) sono privilegiati per la parte di imposta, e l’amministrazione finanziaria può opporsi a piani di ristrutturazione che prevedano il pagamento parziale senza il suo accordo (c.d. transazione fiscale). Per il debitore, il rischio immediato è l’attivazione delle procedure esecutive del Fisco: la difesa passa spesso per la richiesta di rateizzazione (dilazione) delle cartelle entro i limiti di legge (fino a 72 o 120 rate in casi ammessi) o l’adesione a eventuali definizioni agevolate (rottamazione delle cartelle) se previste da norme temporanee. In ambito concorsuale, è possibile includere i debiti tributari in un accordo di ristrutturazione o in un concordato preventivo tramite la transazione fiscale (disciplinata ora nel CCII), ottenendo anche falcidie di imposta purché l’Erario aderisca o il piano offra almeno quanto si otterrebbe in liquidazione .
- Debiti previdenziali e assistenziali: Si tratta dei contributi dovuti agli enti previdenziali (INPS, casse professionali) e dei premi assicurativi INAIL. Anch’essi godono di privilegio generale sui mobili dell’azienda e, per la quota di contribuzione obbligatoria, di privilegio sui beni immateriali e mobili registrati (simile ai tributi). Il mancato versamento dei contributi previdenziali può comportare conseguenze serie: l’azienda irregolare con i pagamenti ottiene un DURC negativo (Documento Unico di Regolarità Contributiva), perdendo la possibilità di partecipare ad appalti pubblici o accedere a benefici. Inoltre, per omissioni rilevanti di contributi dovuti ai dipendenti è prevista anche responsabilità penale (omesso versamento di ritenute previdenziali, se l’importo supera determinate soglie). Il creditore previdenziale (es. INPS) può iscrivere ruoli ed eseguire pignoramenti analogamente al Fisco. Dal punto di vista difensivo, valgono strumenti simili: richiesta di dilazione del debito contributivo (l’INPS consente piani di rateazione), oppure inclusione del debito in procedure di concordato/accordo con possibilità di stralcio, subordinata però all’adesione dell’ente o alle norme sulla transazione dei contributi. È bene ricordare che gli amministratori potrebbero incorrere in responsabilità personali se, ad esempio, non versano le ritenute previdenziali trattenute ai lavoratori.
- Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari: Sono i debiti commerciali ordinari (fatture non pagate per forniture di beni o servizi, parcelle professionali, canoni di locazione, etc.). Questi creditori, detti chirografari (senza garanzie né privilegi particolari), in caso di insolvenza sono i più esposti a perdere parte dei crediti, ma nel frattempo hanno facile accesso a strumenti legali di recupero. In particolare, un fornitore può ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in pochi mesi (specie se ha prova scritta del credito, come fatture firmate o estratti conto), e poi procedere con pignoramenti di beni aziendali, conti correnti, crediti verso terzi, ecc. Se i debiti commerciali restano insoluti, aumenta anche il rischio di azioni collettive: istanze di fallimento/liquidazione giudiziale presentate da uno o più fornitori. Un singolo creditore non pagato, con un credito certo e scaduto (superiore a € 50.000 secondo il CCII per legittimazione attiva, salvo diverse soglie applicabili), può chiedere al Tribunale l’apertura della liquidazione giudiziale dell’azienda debitrice, dichiarando la sua insolvenza. Pertanto, i debiti verso fornitori rappresentano spesso la miccia che accende la crisi conclamata. Dal lato difensivo, l’impresa deve vigilare attentamente su eventuali decreti ingiuntivi notificati (e opporli tempestivamente se vi sono contestazioni) e su eventuali istanze di fallimento (presentandosi in udienza e magari eccependo l’esistenza di trattative o di una procedura in corso). Per prevenire l’irreparabile, può essere opportuno negoziare accordi di saldo e stralcio con i fornitori strategici (pagamenti parziali a fronte di rinuncia al resto, se accettato) o dilazioni su base volontaria. Tuttavia, bisogna fare attenzione a non discriminare i creditori in modo ingiustificato: pagare solo alcuni fornitori a scapito di altri, in situazione di insolvenza imminente, espone al rischio di azione revocatoria fallimentare (se poi si viene dichiarati insolventi entro 6 mesi o 1 anno) per pagamento preferenziale. Ecco perché approcci più strutturati come un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un concordato possono offrire un quadro legale in cui gestire i debiti chirografari in modo ordinato e protetto, come vedremo in seguito.
- Debiti bancari e finanziari: Molte aziende operano grazie a linee di credito bancarie (fidi di cassa, anticipazioni fatture), mutui, leasing finanziari o obbligazioni. Il debito verso banche e intermediari è spesso assistito da garanzie: ad esempio ipoteche su immobili aziendali, pegno su macchinari o su azioni, fideiussioni personali dei soci o garanti. La presenza di garanzie reali significa che la banca, se il debitore non paga, può aggredire direttamente il bene oggetto di garanzia (es. avviare l’esecuzione ipotecaria sull’immobile) e ha un privilegio sul ricavato. Inoltre, le banche possono compensare immediatamente i propri crediti con somme depositate sui conti correnti dell’azienda (diritto di compensazione) e sono spesso tra i primi a reagire all’inadempimento: la revoca degli affidamenti o la richiesta di rientro immediato dal fido sono misure tipiche appena l’azienda sconfina o appare in crisi. Ciò può precipitare la situazione di liquidità. Le banche potrebbero anche attivare rapidamente procedure monitorie (decreto ingiuntivo) e ipotecarie. Per difendersi, un’azienda con debiti bancari deve anzitutto comunicare tempestivamente con gli istituti finanziari, presentando piani di risanamento e cercando di rinegoziare i termini (ad esempio ottenere una moratoria dei pagamenti o la ristrutturazione del prestito su un periodo più lungo). In alcuni casi, banche e società possono concludere accordi standstill (di sospensione temporanea delle azioni di recupero) mentre si studia un piano di ristrutturazione – magari formalizzato poi in un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII. Se il debito bancario è eccessivo rispetto alle garanzie, la banca potrebbe preferire una soluzione concordata (evitando i tempi e incertezze di un fallimento). Va tenuto presente che in procedure concorsuali, i crediti bancari chirografari sono trattati come gli altri crediti chirografari, mentre quelli ipotecari/garantiti rientrano tra i creditori privilegiati: in un concordato preventivo l’azienda può proporre di “falcidiare” (ridurre) il credito garantito, purché al creditore ipotecario sia garantito almeno il valore di liquidazione del bene dato in garanzia . Con il nuovo Codice, non c’è più una soglia minima di soddisfazione del 100% per ipotecari come nel passato: anche i garantiti possono subire un taglio se il valore del pegno/ipoteca non copre tutto il credito, e questo ha aperto spazi di manovra nei piani . Un altro aspetto: se i soci avevano prestato fideiussioni personali, la crisi dell’azienda può estendersi al patrimonio personale dei garanti. In tal caso, è opportuno coordinare la strategia difensiva anche sul fronte personale (valutare ad esempio procedure di sovraindebitamento per il garante, se le richieste eccedono la capacità di rimborso individuale).
- Debiti verso i dipendenti: Riguardano retribuzioni non corrisposte, TFR non versato, indennità e simili. Sono debiti particolari perché toccano la sfera sociale e i diritti dei lavoratori, fortemente tutelati. I lavoratori dipendenti hanno privilegio generale sui beni mobili per le ultime mensilità di stipendio non pagate e per il TFR, nonché privilegio speciale sulle cose prodotte e sugli immobili destinati alle attività (entro certi limiti). Se un’azienda ritarda o omette pagamenti, i dipendenti possono agire velocemente in giudizio (ottenendo ingiunzioni o rivolgendosi ai sindacati per conciliazioni), e soprattutto, in caso di insolvenza conclamata, interviene il Fondo di Garanzia INPS che anticipa ai lavoratori il TFR e ultime tre mensilità, surrogandosi poi nel credito verso l’azienda. Un accumulo di debiti verso i dipendenti spesso segnala una crisi grave; inoltre, se gli stipendi non arrivano, cresce il rischio di dimissioni di massa, scioperi o azioni legali, che possono paralizzare l’operatività. Dal lato dell’imprenditore, “difendersi” qui significa cercare di tutelare il capitale umano dell’azienda pur nelle ristrettezze finanziarie: ad esempio, valutare ammortizzatori sociali (cassa integrazione straordinaria per crisi, accordi sindacali per la riduzione temporanea delle retribuzioni, etc.) anziché accumulare mensilità non pagate. In un contesto di ristrutturazione, i debiti verso i dipendenti vengono generalmente pagati con priorità: sia negli accordi stragiudiziali sia nei concordati, di solito si prevede l’integrale soddisfacimento dei crediti di lavoro (anche perché hanno rango privilegiato). Anche la legge impone dei limiti: ad esempio, in un concordato preventivo liquidatorio, i lavoratori dipendenti devono essere soddisfatti almeno in misura pari a quella di un’ipotetica liquidazione giudiziale (dove il Fondo INPS garantisce certe spettanze). Se l’azienda viene poi posta in liquidazione giudiziale, i dipendenti possono recuperare attraverso il Fondo di Garanzia quanto dovuto per salari e TFR maturati. Dal punto di vista della responsabilità degli amministratori, va ricordato che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali sullo stipendio (trattenute al dipendente) oltre una certa soglia è reato, così come altre condotte dolose (es. non versare per fini diversi). Anche moralmente e strategicamente, trascurare i dipendenti è pericoloso: mantenere una comunicazione trasparente con il personale e coinvolgerlo nel piano di salvataggio può fare la differenza tra un rilancio possibile e il collasso definitivo dell’impresa.
Altre categorie di debiti: L’elenco potrebbe continuare includendo debiti verso enti locali (tributi comunali, regionali), debiti verso fornitori di utenze (energia, gas, telecomunicazioni) che potrebbero sospendere le forniture in caso di insoluto, debiti da cause risarcitorie (ad esempio una sentenza che condanna l’azienda a un risarcimento danni, diventando un creditore chirografo eventualmente), e così via. Ciascuno di essi porta specifiche implicazioni, ma generalmente rientrano nei macro-schemi sopra: o sono chirografari (quindi recuperabili con azioni ordinarie e concorrenti con gli altri in caso di insolvenza) o sono privilegiati (come i debiti tributari e contributivi) o garantiti (come le banche con ipoteca).
Riepilogo delle tipologie di debiti e rischi correlati: Nella tabella seguente riassumiamo i principali tipi di debito aziendale, i rischi connessi per l’azienda debitrice e le possibili strategie difensive specifiche:
| Tipo di debito | Rischi per l’azienda (se insolvente) | Possibili contromisure difensive |
|---|---|---|
| Fiscali (Erario) | Cartelle esattoriali, fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti senza giudice; sanzioni e interessi elevati; possibili responsabilità penali (omesso versamento IVA sopra soglia). Credito privilegiato in caso di concorso. | – Richiedere rateizzazioni (piani fino a 6-10 anni se legge consente);<br>– Valutare adesione a rottamazioni/sanatorie (se vigenti);<br>– Inserire il debito in una transazione fiscale nell’ambito di accordo o concordato (offrendo pagamento parziale concordato) ;<br>– Evitare nuovi debiti: versare almeno IVA e ritenute correnti (per prevenire rilievi penali). |
| Previdenziali (INPS, INAIL) | Azioni esecutive simil-fiscali (ruoli e pignoramenti); DURC irregolare blocca appalti e agevolazioni; possibili sanzioni penali per omissioni rilevanti di ritenute; credito privilegiato. | – Richiedere dilazioni contributive (INPS può concederle con garanzie);<br>– Inserire il debito in accordi/concordato (transazione contributiva);<br>– Mantenere DURC regolare per quanto possibile (anche pagando parzialmente per ottenere certificazione su nuovi lavori). |
| Bancari (mutui, fidi) | Revoca fidi e richieste di rientro immediate; escussione di garanzie (ipoteche su immobili, pegni, fideiussioni di soci); decreti ingiuntivi rapidi; pignoramenti di beni e conti; segnalazione a centrale rischi (peggiora rating). | – Negoziare tempestivamente con le banche: chiedere moratorie o rimodulazione del debito;<br>– Concordare standstill (sospensione azioni) con pool di banche mentre si elabora un piano;<br>– Considerare un accordo di ristrutturazione omologato che coinvolga le banche (specie se rappresentano >60% del debito) ;<br>– Offrire garanzie aggiuntive o conversione debito in capitale (se possibile) per rassicurare i creditori finanziari. |
| Fornitori (trade) | Decreti ingiuntivi ottenibili in ~40 giorni (se credito documentato); pignoramenti di c/c, magazzino, crediti v/terzi; possibile istanza di fallimento se credito significativo e azienda insolvente; sospensione forniture essenziali (blocco operatività). | – Opposizione tempestiva a eventuali decreti ingiuntivi infondati per guadagnare tempo;<br>– Negoziazioni individuali: proporre dilazioni o stralci (con transazioni) ai fornitori critici, prima che agiscano legalmente;<br>– Pagare almeno fornitori strategici per la continuità (valutando rischio revocatorie: preferire pagamenti in bonis o contestualmente a nuove forniture);<br>– Se pluralità di fornitori insoddisfatti, valutare procedura concorsuale (accordo o concordato) per gestirli collettivamente con una moratoria legale. |
| Dipendenti | Vertenze di lavoro individuali (ingiunzioni per salari); calo produttività per scioperi/dimissioni; intervento del Fondo di Garanzia INPS che paga TFR e ultime 3 mensilità e diventa creditore privilegiato; rischio penale per stipendi non pagati se accompagnati da false comunicazioni o altri illeciti. | – Attivare ammortizzatori sociali (CIGS, contratti di solidarietà) per ridurre l’impatto della crisi sui lavoratori e i costi per l’azienda;<br>– Trasparenza con i dipendenti, eventualmente concordare piani di rientro per gli arretrati (scritti e sottoscritti, per evitare cause immediate);<br>– Includere il pagamento integrale (o nei limiti del privilegio) dei lavoratori nel piano di ristrutturazione presentato, così da ottenere anche la loro collaborazione e l’approvazione sindacale se richiesta;<br>– Ricorrere al Fondo INPS solo come ultima risorsa (ad esempio, in concordato preventivo liquidatorio, sapendo che il Fondo coprirà parte del dovuto ai dipendenti). |
Come si evince, ogni categoria di credito richiede un approccio calibrato. Un’azienda con debiti su più fronti (come spesso accade) dovrà probabilmente combinare diverse misure: ad esempio, negoziare col Fisco una rateazione per evitare ipoteche, mentre parallelamente coinvolgere le banche in un accordo quadro e proporre ai fornitori un pagamento parziale tramite un concordato preventivo. Le sezioni successive illustreranno come tali misure possono essere integrate in un piano generale, facendo leva sugli strumenti giuridici disponibili per congelare le azioni esecutive e riorganizzare il debito complessivo.
Rischi dell’inerzia: cosa accade se l’azienda non reagisce
Prima di esplorare le soluzioni, è cruciale comprendere i rischi di un’inerzia o di una gestione passiva della crisi. Se un’azienda di lucidatrici (o qualsiasi impresa) non prende misure quando i debiti diventano ingovernabili, va incontro a una serie di conseguenze potenzialmente disastrose:
- Escalation delle azioni esecutive individuali: Come visto, i creditori non resteranno in attesa indefinita. Fornitori inizieranno a depositare decreti ingiuntivi e a notificare pignoramenti (ad es. pignoramento presso terzi dei crediti verso clienti, bloccando gli incassi futuri). Le banche potranno aggredire pegni o ipoteche, vendendo all’asta i beni dati a garanzia. Il Fisco potrebbe bloccare i conti con intimazioni di pagamento immediate. Ogni azione esecutiva erosiona pezzi dell’attivo aziendale in modo scoordinato: si rischia di perdere il magazzino, i mezzi di produzione o la liquidità, impedendo di proseguire l’attività.
- Moltiplicazione dei costi e oneri: L’inerzia porta ad accumulare interessi di mora, sanzioni e spese legali su ogni posizione debitoria. Un debito fiscale cresce ogni mese di interessi e sanzioni amministrative; un decreto ingiuntivo comporta spese legali e interessi legali (o convenzionali se pattuiti). Il costo complessivo del debito può lievitare rapidamente, aggravando ulteriormente lo sbilancio patrimoniale. Inoltre, nelle procedure esecutive i beni vengono spesso liquidati a valori di realizzo bassi, insufficiente a coprire il debito residuo (lasciando l’azienda comunque insolvente ma impoverita del bene venduto all’asta).
- Blocco operativo e perdita di fiducia: Quando si diffonde la notizia che l’azienda è insolvente (ad es. perché i fornitori divulgano i mancati pagamenti, o perché appare una visura di pignoramenti in corso), la reputazione precipita. I fornitori ancora in rapporto potrebbero passare a consegne solo contro pagamento anticipato (cash on delivery), o interrompere le forniture. I clienti, se percepiscono instabilità (ad esempio per ritardi nelle consegne dovuti a problemi finanziari), possono rivolgersi alla concorrenza. I dipendenti, incerti sul futuro, potrebbero dimettersi (il personale qualificato trova magari altrove posizioni più sicure). Anche le banche, annusando la crisi, possono revocare i fidi residui. L’inerzia dunque crea un circolo vizioso: meno fiducia dai partner, meno ossigeno finanziario, più rapido deterioramento della gestione.
- Iniziative concorsuali d’ufficio o dei creditori: Se l’azienda non reagisce e la situazione peggiora, oltre alle esecuzioni singole può scattare la procedura concorsuale avviata dai creditori o dal Pubblico Ministero. In Italia (salvo per le imprese “minori” di cui diremo dopo), un creditore con un credito certo, liquido ed esigibile sopra una soglia modesta può chiedere la dichiarazione di insolvenza (liquidazione giudiziale). Anche il PM può attivarsi se emergono elementi di insolvenza (es. protesti, segnalazioni da autorità). La liquidazione giudiziale (nuovo nome del fallimento) comporta l’immediato spossessamento dell’impresa: il tribunale nomina un curatore che prende in mano l’azienda e ne liquida i beni per pagare i creditori . Gli amministratori vengono estromessi e perdono la gestione. Questo scenario estremo è spesso l’esito dell’inerzia: attendere passivamente può significare perdere la possibilità di gestire attivamente la crisi, subendo invece la procedura fallimentare avviata da altri, con minori possibilità di salvare la continuità aziendale.
- Responsabilità personale degli amministratori/soci: Uno degli aspetti più critici per chi gestisce l’azienda debitrice è la potenziale responsabilità civile verso la società e i creditori per la mala gestio nella crisi. In base al codice civile (artt. 2486 c.c. per S.r.l./S.p.A.), dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento della società (tipicamente la perdita del capitale oltre i limiti di legge, situazione comune nelle crisi gravi), gli amministratori devono astenersi da operazioni che non siano di ordinaria conservazione del patrimonio. Se proseguono l’attività aggravando il passivo, rispondono dei danni causati. La quantificazione del danno, secondo la giurisprudenza e oggi esplicitamente secondo l’art. 378 del Codice della Crisi, può essere fatta assumendo come parametro la differenza tra il patrimonio netto alla data in cui si sarebbe dovuta liquidare la società e quello (più negativo) alla data del fallimento . In altre parole, tutti i debiti ulteriormente accumulati (o la perdita di attivo) causati dalla prosecuzione abusiva dell’attività diventano responsabilità personale degli amministratori (azione esercitata poi dal curatore nell’interesse dei creditori). Cassazione recente ha confermato tale impostazione: ad esempio, Cass. civ. n. 15054/2024 ha ritenuto responsabili amministratori e sindaci per atti contrari alla preservazione dell’integrità patrimoniale, quantificando il danno in base al netto patrimoniale peggiorato . Dunque, l’inerzia o la cattiva reazione (continuare a indebitarsi sperando in un colpo di fortuna) può portare gli amministratori a dover rispondere con il proprio patrimonio personale dei debiti non pagati. Anche i soci di S.r.l. o S.p.A., di regola non responsabili per le obbligazioni sociali, possono tuttavia essere chiamati in causa in alcuni scenari: ad es. se hanno indebitamente percepito utili in violazione di legge o finanziano la società in modo anomalo (sottocapitalizzazione), oppure se sono fideiussori (garanti personali) dei debiti sociali – in tal caso la loro passività scatta non appena la società non paga.
- Conseguenze penali: Oltre alla responsabilità civile, vi sono reati tipici del fallimento (bancarotta) che possono colpire gli amministratori se vengono dichiarati insolventi. Ma anche prima, una gestione scriteriata può integrare reati: la bancarotta semplice impropria (art. 330 CCII, ex art. 217 L.F.) punisce l’imprenditore dichiarato fallito per aver aggravato il dissesto violando obblighi di legge (ad esempio non tenendo le scritture contabili o facendo spese personali eccessive). La bancarotta preferenziale punisce i pagamenti preferenziali effettuati prima del fallimento che danneggiano la par condicio. E la bancarotta fraudolenta punisce distrazioni di beni, falsificazioni di bilancio, ecc. Anche se questi reati si consumano con la dichiarazione di fallimento (liquidazione giudiziale), è evidente che comportamenti illeciti durante la crisi preparano il terreno: vendere sottoprezzo macchinari a un’altra società di famiglia prima del fallimento, occultare merci dal magazzino, falsificare i bilanci per ottenere credito, sono tutte azioni che oltre a nuocere ai creditori possono portare a condanne penali severe (reclusione per gli amministratori). Pertanto, difendersi dai debiti vuol dire anche evitare di commettere passi falsi che, nell’inerzia o nel panico, talvolta vengono compiuti (es. “svuotare” la società trasferendo beni altrove, prassi purtroppo diffusa ma illegale).
In sintesi, non agire o agire fuori dalle regole non è mai un’opzione sensata. La legge italiana incoraggia l’imprenditore in crisi a “mettere mano” tempestivamente alla situazione, proprio per evitare che la crisi si aggravi e sfoci in queste conseguenze peggiori. Con la riforma del 2022-2024, questo principio è diventato ancora più centrale: la presenza di strumenti di allerta precoce e di composizione negoziata mira a far emergere prima l’insolvenza, in modo da evitare il collasso improvviso. Nel prossimo capitolo vedremo qual è il quadro normativo attuale e come si articola la “cassetta degli attrezzi” a disposizione dell’imprenditore per affrontare la crisi legalmente e attivamente, anziché subirla.
Normativa di riferimento e contesto (Italia, 2025)
L’attuale disciplina italiana della crisi d’impresa è il frutto di una riforma organica recente. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), emanato con D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, è entrato in vigore definitivamente il 15 luglio 2022 , sostituendo la storica Legge Fallimentare del 1942. Da allora, il CCII è stato ulteriormente modificato da decreti correttivi, in particolare il D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 (correttivo “bis”) e il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (correttivo “ter”), che hanno recepito indicazioni dell’UE (Direttiva 2019/1023 sulla ristrutturazione e insolvenza) e affinato vari istituti. È su questo impianto normativo aggiornato al 2025 che basiamo la guida. Ecco alcuni concetti chiave e fonti normative rilevanti:
- Stato di crisi vs insolvenza: Il CCII introduce una distinzione concettuale. Crisi è definita come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi” . In altri termini, la crisi è uno stadio anticipato, un rischio serio di insolvenza futuro rilevabile tramite indicatori finanziari (cash flow insufficiente, squilibri patrimoniali). L’insolvenza, invece, è lo stato conclamato di impotenza a soddisfare le obbligazioni, manifestato con inadempimenti o altri fatti esteriori (es. protesti, pignoramenti non soddisfatti). Questa distinzione è importante perché alcune procedure (come la composizione negoziata) mirano a intervenire in stato di crisi o pre-crisi, senza attendere la insolvenza conclamata . Tuttavia, dopo il correttivo del 2024, è consentito utilizzare la composizione negoziata anche se l’impresa è già insolvente, purché vi sia una ragionevole prospettiva di risanamento (prima non era chiaro se un insolvente potesse accedere).
- Imprese soggette alle procedure concorsuali: Non tutte le imprese sono assoggettate alle stesse procedure. Il codice individua le “imprese minori” (sotto determinate soglie di attivo €300k, ricavi €200k e debiti €500k) , le quali sono escluse dalle procedure maggiori di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione . Tali piccole imprese, analoghe ai non fallibili sotto la vecchia legge, possono accedere alle procedure di sovraindebitamento, cioè il concordato minore (simile al concordato preventivo ma semplificato) e la liquidazione controllata (simile al fallimento per il sovraindebitato) . In pratica, una micro-impresa individuale o una società sotto soglia che accumuli debiti non verrà dichiarata “fallita” con liquidazione giudiziale, ma potrà – volontariamente o su istanza di creditori – essere sottoposta a liquidazione controllata, con meccanismi analoghi ma calibrati. La nostra guida si concentra su società di capitali (S.r.l., S.p.A.) che di solito superano tali soglie, ma faremo cenno anche alle procedure minori dove opportuno, poiché un’azienda di lucidatrici potrebbe anche essere di dimensioni contenute. In ogni caso, i principi generali di gestione della crisi valgono per entrambe le categorie, ferma la diversa procedura formale applicabile.
- Obblighi di rilevazione e gestione della crisi: Dal 2019 è inserito in Codice Civile (art. 2086 c.c., comma 2) l’obbligo per l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della continuità aziendale. Ciò significa che gli amministratori hanno il dovere legale di monitorare costantemente la salute finanziaria dell’impresa e attivarsi appena emergono segnali di crisi. Il CCII prevedeva originariamente anche procedure di allerta esterna (segnalazioni obbligatorie da parte di creditori pubblici qualificati come Agenzia Entrate, INPS, Agente riscossione, al superamento di certe soglie di debito) e la creazione di un OCRI (Organismo di Composizione della Crisi) per gestire tali allerta. Tuttavia, l’allerta esterna non è entrata in vigore contestualmente al Codice nel 2022 (è stata differita e poi in sostanza accantonata nei correttivi, privilegiando un approccio volontario). Al suo posto, la Composizione Negoziata introdotta nel 2021 (inizialmente con D.L. 118/2021, poi confluita nel CCII agli artt. 17-25-sexies) è oggi lo strumento principe per affrontare precocemente la crisi su base volontaria, come dettaglieremo più avanti. Resta però l’obbligo interno per gli amministratori di vigilare e non aggravare la situazione: se lo fanno, come già menzionato, ne rispondono civilmente (art. 2486 c.c. come modificato prevede espressamente la responsabilità per il “danno cagionato alla società, ai soci, ai creditori sociali” in caso di omessa conservazione del patrimonio sociale dopo la scioglimento).
- Procedure concorsuali principali: Il Codice disciplina vari istituti, che possiamo dividere in due macro-famiglie: strumenti negoziali di regolazione della crisi (dove l’imprenditore mantiene una certa iniziativa e si cerca un accordo con i creditori) e procedure liquidatorie giudiziali (dove l’autorità subentra per liquidare o amministrare l’impresa insolvente). In ordine dal meno invasivo al più invasivo, abbiamo:
- Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): non è propriamente una procedura concorsuale, bensì un accordo stragiudiziale con i creditori basato su un piano di risanamento redatto dall’imprenditore e attestato da un professionista indipendente circa la sua fattibilità. Se certe condizioni sono rispettate, gli atti esecutivi di tale piano godono di esenzione da revocatorie fallimentari e, novità del CCII, anche da revocatorie ordinarie , nonché di esenzioni penali limitate (non costituiscono bancarotta preferenziale o semplice i pagamenti fatti secondo il piano) . Il piano attestato è uno strumento privatistico: non richiede omologazione in tribunale né maggioranze di legge. È efficace tra le parti che vi aderiscono, ma non vincola i creditori estranei. È adatto a situazioni di crisi incipiente dove si riesce a ottenere il consenso informale di tutti o quasi i creditori rilevanti. Essendo fuori dalle procedure, non offre protezione automatica dalle azioni esecutive (nessuna stay), a meno che i creditori cooperino spontaneamente; proprio per questo è indicato prima che scoppi la corsa alle azioni legali, quando la credibilità dell’impresa è ancora tale da coinvolgere i partner in un piano di fiducia. Lo approfondiremo a breve.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (Artt. 57-64 CCII): è un accordo tra debitore e una maggioranza qualificata di creditori (almeno il 60% dei crediti) che viene omologato dal tribunale. Si tratta di uno strumento intermedio: è volontario e negoziale, ma acquisisce efficacia erga omnes grazie all’omologazione. I creditori che aderiscono (devono rappresentare 60% dei crediti totali) si accordano per la ristrutturazione (ad esempio stralcio parziale, dilazione, conversione debito in capitale, ecc.), e i creditori non aderenti restano estranei (vanno pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione o dalle scadenze successive) salvo alcune varianti speciali introdotte dal 2020 in poi. L’accordo offre vantaggi normativi rispetto al puro piano attestato: il debitore può chiedere al tribunale le misure protettive (blocco delle azioni esecutive) durante le trattative e fino all’omologazione ; i finanziamenti effettuati in funzione dell’accordo possono essere dichiarati prededucibili (prioritari) se poi si va in una procedura successiva ; e come detto, l’omologazione rende l’accordo opponibile a tutti i creditori (i aderenti sono vincolati nei termini del patto, gli estranei devono essere soddisfatti almeno al 100% fuori dall’accordo ma non possono far fallire il debitore nel frattempo, salvo inadempimento). Il CCII prevede 5 varianti di accordi di ristrutturazione (ordinario 60%, agevolato con percentuale ridotta se non si chiedono misure protettive, ad efficacia estesa per estendere gli effetti a dissenzienti di una certa categoria, accordo con intermediari finanziari ex art. 61 per coinvolgere banche con percentuali diverse, e accordo su proposta del creditore – novità del 2022 – in cui un creditore proponente può farsi promotore dell’accordo). Questi dettagli specialistici confermano che l’accordo è un meccanismo più complesso ma anche più robusto: i creditori possono opporsi in omologazione se pregiudicati, e il processo richiede trasparenza e controllo giudiziario. È uno strumento adatto quando c’è consenso diffuso tra i creditori principali, ma non unanimità – e serve la spinta del tribunale per bloccare iniziative isolate e dare stabilità all’accordo .
- Concordato preventivo (Artt. 84 e ss. CCII): è la procedura concorsuale vera e propria di composizione collettiva della crisi. Viene aperta dal Tribunale su domanda volontaria del debitore (il debitore propone ai creditori un piano e li convoca a votare). È “preventivo” perché mira a evitare la liquidazione giudiziale, trovando un accordo con i creditori sotto supervisione giudiziale. Il concordato può essere in continuità aziendale (diretta o indiretta) quando prevede la prosecuzione dell’attività, oppure liquidatorio quando prevede la cessazione dell’attività e la mera liquidazione dell’attivo ai creditori. La legge incoraggia la continuità (per salvare valore e posti di lavoro), infatti nel concordato in continuità è possibile soddisfare i creditori chirografari anche in misura parziale e senza soglia minima, purché il piano non sia peggiorativo rispetto alla liquidazione e assicuri il pagamento integrale dei creditori privilegiati salvo consenso alla falcidia. Nel concordato liquidatorio, la legge (art. 84, co. 4 CCII) richiede una soglia minima di soddisfazione dei chirografari pari al 20% (sotto il vecchio regime era il 20%; il CCII aveva abbassato la soglia al 10%, ma mi preme sottolineare che con il correttivo 2024 la percentuale minima potrebbe essere stata rivista, controllare fonti) – al momento, assumiamo 20% salvo eccezioni, perché il correttivo ter ha introdotto deroghe per concordati liquidatori con apporto di risorse esterne che elevino il soddisfacimento del 10% rispetto alla liquidazione (dettaglio tecnico). Il concordato comporta una moratoria automatica: dal momento in cui il tribunale ammette l’azienda alla procedura (o dalla presentazione della domanda “in bianco” con riserva, vedi infra), tutti i creditori sono bloccati, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari (art. 54 CCII, simile al vecchio art. 168 L.F.). Un commissario giudiziale viene nominato per vigilare sulla gestione (nel concordato in continuità l’imprenditore rimane in carica sotto sorveglianza; in quello liquidatorio può essere prevista gestione da parte del liquidatore nominato). I creditori vengono suddivisi in classi omogenee e votano sulla proposta: serve la maggioranza di crediti ammessi al voto in ciascuna classe (o per teste e capitale se un’unica classe). Se il concordato è approvato e omologato dal tribunale, vincola tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti, secondo i termini del piano. Il concordato è dunque lo strumento più efficace per imporre una ristrutturazione anche senza il consenso di tutti i creditori (basta la maggioranza), ma è anche il più oneroso in termini di requisiti formali e tempi. Con la riforma, esiste anche la possibilità di ** cram down di classi dissenzienti: se una classe vota no ma il piano soddisfa certi criteri di tutela (parità di trattamento, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, ecc.), il tribunale può ugualmente omologare il concordato contro il voto di quella classe (cross-class cram down, previsto dall’art. 112-ter CCII, introdotto su spinta direttiva UE). Questa opzione rende il concordato ancora più “potente” nel risolvere impasse con minoranze di creditori. Tuttavia, la pratica del concordato è complessa e costosa: occorre predisporre un piano dettagliato e farsi assistere da esperti (avvocati, commercialisti attestatori). Dal punto di vista del debitore, il concordato è appropriato quando la situazione è troppo grave per risolverla informalmente, ma c’è ancora un progetto di risanamento credibile (in caso di continuità) oppure conviene liquidare in modo ordinato evitando il fallimento (concordato liquidatorio). Notiamo che nel periodo recente, il numero di concordati preventivi è calato, sostituito in parte da composizioni negoziate e accordi: nel 2024 si sono aperti 762 concordati contro oltre 1089 composizioni negoziate , segno che le imprese tentano vie meno giudiziarie. Resta comunque un istituto centrale da conoscere.
- Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (Art. 25-sexies CCII): Introdotto nel 2021 e reso strutturale nel CCII, è una variante speciale attivabile solo all’esito negativo di una composizione negoziata. Se l’esperto indipendente, al termine delle trattative nella composizione negoziata, attesta che non è stato possibile trovare un accordo con i creditori, l’imprenditore – entro 60 giorni – può presentare una proposta di concordato “semplificato” che prevede esclusivamente la liquidazione dei beni . Questo concordato non richiede il voto dei creditori: il tribunale fissa un’udienza in cui i creditori possono eventualmente proporre osservazioni, ma decide di omologare o meno valutando se il piano liquidatorio è congruo e non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale. In caso positivo, viene omologato e un liquidatore nominato gestisce la liquidazione nell’interesse di tutti. Il concordato semplificato è pensato come exit strategy quando la composizione negoziata fallisce e l’unica strada è liquidare, ma facendolo in modo più rapido e sotto controllo del debitore (che propone come distribuire l’attivo) piuttosto che attraverso un fallimento classico. Va evidenziato che questa procedura, innovativa e residuale, è stata usata pochissimo finora (85 domande in tutta Italia nel 2024) , segno che la maggior parte delle composizioni negoziate o trovano accordi o l’impresa preferisce comunque altre soluzioni. Ma è importante conoscerla: dal punto di vista del debitore, sapere che esiste questa via di uscita può incoraggiare a tentare la composizione negoziata (sapendo che male che vada, c’è la possibilità di un concordato senza bisogno di mettere tutti d’accordo). Nel prosieguo dedicheremo un paragrafo specifico al concordato semplificato, visto il suo “taglio” peculiare.
- Liquidazione giudiziale (Artt. 121 e ss. CCII): Questo è il nuovo nome del fallimento. Si tratta della procedura concorsuale involontaria per eccellenza (benché il debitore possa anche autodenunciarsi insolvente chiedendo la propria liquidazione, nella prassi sono spesso i creditori a promuoverla). Il tribunale, accertata l’insolvenza e la sussistenza dei presupposti soggettivi (impresa non minore, non ente pubblico, ecc.), dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale. Effetti: l’imprenditore è spossessato dei beni che passano a un curatore; i crediti scaduti diventano esigibili e produttivi di soli interessi legali se privilegiati (gli interessi chirografari sono sospesi); tutte le azioni esecutive in corso vengono interrotte e i beni aggrediti confluiscono nella procedura. Si apre lo stato passivo, cioè la verifica dei crediti innanzi al giudice delegato; poi il curatore liquida l’attivo (vendita di beni, incasso crediti) e distribuisce il ricavato secondo l’ordine delle cause di prelazione. La liquidazione giudiziale porta normalmente alla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa. Per le società, la chiusura della procedura comporta l’estinzione della società stessa. Per gli imprenditori individuali, comporta la possibilità di chiedere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) se sono stati cooperativi e onesti, offrendo un “fresh start” al fallito persona fisica. Per i soci illimitatamente responsabili (di SNC, SAS), il fallimento coinvolge anche loro. Dal punto di vista del debitore, la liquidazione giudiziale è di solito l’esito meno desiderabile: l’imprenditore perde completamente il controllo, l’azienda di fatto muore (salvo rari casi di esercizio provvisorio per vendere l’azienda come un complesso funzionante, ma ciò dipende dal curatore e dall’autorizzazione del tribunale), e possibili profili di responsabilità vengono approfonditi (il curatore ha l’obbligo di valutare azioni di responsabilità e revocatorie). Va detto però che, talvolta, per un’impresa irreversibilmente insolvente, la liquidazione giudiziale può risultare inevitabile ed è comunque una procedura ordinata e garantista per chiudere i conti. Dati recenti mostrano che, nonostante le nuove procedure di allerta, i fallimenti restano numerosi: nel 2024 vi è stata una risalita delle liquidazioni giudiziali (9203 aperture) , complice la fine delle moratorie pandemiche. Questo significa che il sistema concorsuale italiano, pur con gli strumenti preventivi, ancora vede prevalere la liquidazione classica in molti casi. Nota: per alcune categorie speciali di imprese esistono procedure liquidatorie diverse: es. Liquidazione coatta amministrativa per banche, assicurazioni e altri settori regolati, o Amministrazione straordinaria per le grandi imprese insolventi con rilevanza sistemica (leggi Prodi-bis e Marzano). Tali procedure esulano dallo scopo di questa guida (un’azienda di lucidatrici difficilmente rientrerà in queste categorie).
In questo contesto normativo, il focus del debitore deve essere: come evitare di arrivare alla liquidazione giudiziale disordinata e piuttosto sfruttare uno degli strumenti di regolazione per risolvere la crisi. La riforma ha voluto mettere a disposizione “ponti” per passare dal rischio di insolvenza a un esito meno traumatico: i piani attestati, gli accordi, il concordato, la composizione negoziata, ecc. Ognuno ha condizioni e finalità leggermente differenti, e spesso possono essere combinati in sequenza (es: inizio con composizione negoziata, poi sfocio in accordo o concordato a seconda dell’esito). Da notare, la legge prevede anche la consecuzione tra procedure: se si passa da una procedura all’altra (ad es. un accordo omologato seguito da fallimento, o un concordato non omologato che degenera in fallimento), vi sono regole su come trattare atti e crediti nelle varie fasi per garantire continuità di disciplina.
Evoluzione recente (2024): Il terzo correttivo 2024 (D.Lgs 136/2024) ha apportato numerose modifiche tecniche. Tra le principali per il debitore: ha ampliato le possibilità della composizione negoziata (consentendola anche in insolvenza conclamata purché risanabile) ; ha introdotto maggiore flessibilità nella domanda di concordato “prenotativo” (ossia la domanda con riserva di presentare il piano, art. 44 CCII, per allinearla alle indicazioni UE) ; ha chiarito aspetti sul cram down fiscale (l’approvazione forzata nonostante il dissenso del Fisco); ha modificato il regime di esenzione da responsabilità penale nei piani attestati/accordi (ora estesa anche alla bancarotta semplice, come visto) ; e ha portato correttivi sulla disciplina del lavoro nella liquidazione (es. l’ammissione in prededuzione di crediti di lavoro per continuazione provvisoria). Anche gli obblighi di segnalazione degli organi di controllo interni sono stati leggermente ritoccati per essere più efficaci . Nel complesso, l’impianto è confermato: prevenire la crisi, incentivare soluzioni negoziali, riservare la liquidazione giudiziale solo all’estremo.
In conclusione, il quadro normativo italiano aggiornato al 2025 offre agli imprenditori indebitati una serie di percorsi regolati, con l’intento di favorire il risanamento ove possibile e garantire comunque una gestione ordinata delle insolvenze. I paragrafi successivi entreranno nel dettaglio operativo di tali soluzioni: vedremo come ciascuna funziona, come vi si accede, quali vantaggi offre al debitore e come scegliere l’una o l’altra a seconda delle circostanze. Si ricordi che ogni strumento richiede spesso l’assistenza di professionisti qualificati (avvocati, commercialisti, consulenti aziendali) e un dialogo onesto con i creditori. La legge fornisce gli strumenti, ma sta all’imprenditore usarli con la dovuta diligenza e trasparenza.
Soluzioni stragiudiziali: accordi privati e piani attestati
Una volta individuata la crisi, il primo livello di risposta consiste nel tentare soluzioni stragiudiziali, ovvero senza l’immediato intervento formale del tribunale. Queste soluzioni hanno il vantaggio della riservatezza (evitano pubblicità di una procedura concorsuale) e della flessibilità (possono essere tagliate su misura delle parti, senza i rigidi formalismi di legge). Tuttavia, hanno come limite il fatto di basarsi sul consenso volontario di tutti i creditori coinvolti: basta un creditore dissenziente per vanificarne l’efficacia, e non offrono un automatico “scudo” dalle azioni esecutive come invece fanno le procedure concorsuali formali. In questa sezione esamineremo due principali approcci stragiudiziali:
- Rinegoziazione informale dei debiti e accordi ad hoc con i creditori – la via puramente privata, priva di qualifica legale specifica.
- Piano attestato di risanamento – uno strumento definito dalla legge (ancorché senza intervento del giudice) che offre alcune tutele giuridiche specifiche.
Trattative private e accordi individuali con i creditori
Spesso, la prima reazione di un imprenditore in difficoltà è parlare con i propri creditori. Soprattutto se la crisi è percepita come temporanea o risolvibile, e i rapporti con fornitori e banche sono di lunga data, vale la pena tentare un accordo amichevole. Ciò può assumere forme diverse: – Dilazioni di pagamento volontarie: Il debitore chiede più tempo per pagare, magari presentando un piano di rientro dettagliato (es. pagamento del 100% del dovuto, ma in 12 rate mensili invece che immediatamente). I creditori possono accettare se ritengono che sia la via migliore per incassare – specialmente se l’alternativa è far fallire l’azienda e recuperare poco o nulla. Tali accordi vanno formalizzati per iscritto, per evitare malintesi, e conviene prevedere la rinuncia temporanea del creditore a procedere esecutivamente finché il debitore rispetta il piano (una sorta di moratoria pattizia). – Riduzioni (stralcio parziale): In alcuni casi il debitore può proporre un pagamento parziale immediato a saldo del debito (es. “ti pago subito il 50% e ci consideriamo pari”). Questo saldo e stralcio può attirare il creditore se c’è incertezza sulla possibilità di recuperare l’intero importo più avanti. Occorre valutare che talvolta il creditore preferisce prendere meno subito che rischiare di più tardi. Dal punto di vista del debitore, stralciare un debito riduce l’esposizione complessiva, ma attenzione: se poi si finisse in procedura concorsuale entro l’anno, quel pagamento parziale potrebbe essere visto come atto in frode ad altri creditori (avvantaggiando uno solo) e potenzialmente revocabile a certe condizioni. Tuttavia, se lo stralcio è fatto nell’ambito di un piano attestato o accordo omologato, gode di protezione (come vedremo). – Consolidamento del debito bancario: Le banche possono essere disposte a rinegoziare i termini dei prestiti. Ad esempio, convertire scoperti di conto in mutui con piani di ammortamento, magari assistiti da ulteriori garanzie; o accordare periodi di pre-ammortamento (soli interessi per un periodo) per dare respiro; o standstill agreement dove la banca si impegna a non revocare fidi né agire legalmente per un certo periodo in cambio di trasparenza informativa e rispetto di certe condizioni finanziarie. Questi accordi spesso richiedono la presentazione di un piano industriale che mostri come l’azienda intende risollevarsi (ad es. taglio costi, vendita di asset non strategici, aumento di capitale). – Intervento di un investitore o nuovo socio: Una soluzione stragiudiziale può consistere nel trovare un partner disposto a immettere liquidità nell’azienda (equity o finanziamento). Questa liquidità può servire a pagare i debiti (“ristrutturazione per ricapitalizzazione”). Molti fornitori o banche accetterebbero di pazientare se vedono che arriva un investitore solido. La difficoltà sta nel convincere qualcuno a investire in un’azienda indebitata: spesso vorrà condizioni di favore (quote societarie di maggioranza a prezzo simbolico, forti garanzie, o acquistare l’azienda ripulita dai debiti). Comunque, l’ingresso di capitali freschi risolutivi avviene di solito in combinazione con uno degli strumenti legali (ad esempio, un investitore compra l’azienda nell’ambito di un concordato in continuità o di una composizione negoziata – lo vedremo nelle soluzioni giudiziali). Come accordo privato puro, potrebbe manifestarsi con un socio attuale che decide di versare fondi personali per pagare i creditori, magari in cambio di future azioni (aumento di capitale).
Limiti e cautele degli accordi individuali: Il problema degli accordi puramente privati è il coordinamento: se l’azienda ha decine di creditori, ottenere il consenso di tutti è arduo. Basta un creditore “traditore” che, mentre negozia, nel frattempo depositi un’istanza di fallimento o un pignoramento, e l’intera strategia può saltare. Non c’è obbligo di lealtà finché non c’è un vincolo formale: quindi, conviene formalizzare accordi con il maggior numero possibile di creditori in tempi ravvicinati e prevedere che l’accordo salta se il debitore viene aggredito da altri creditori non aderenti (clausola a tutela anche del debitore: molti accordi di rientro contengono la previsione che, se interviene un fallimento o altro prima del completamento, i pagamenti fatti si imputano come acconto senza liberare il debitore integralmante, perché i creditori vogliono pararsi). D’altro canto, per il debitore è utile inserire negli accordi clausole di standstill: “finché pago queste rate, tu creditore non mi fai decreto ingiuntivo / non iscrivi ipoteca giudiziale, ecc.”.
Spesso l’imprenditore, con l’aiuto dei consulenti, prepara un piano di risanamento interno (un documento che analizza la situazione e spiega come si intende risolverla) e lo condivide con i creditori in modo confidenziale, per convincerli a supportare la ristrutturazione invece di agire individualmente. Questo piano può restare informale oppure evolvere in un piano attestato, di cui parliamo ora.
Il Piano Attestato di Risanamento (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento è un istituto che fa da ponte tra il mondo puramente informale e quello formale regolato. Esso consiste, in sostanza, in un piano di risanamento aziendale, redatto dall’impresa con l’ausilio di professionisti, che viene asseverato (attestato) da un esperto indipendente circa la sua ragionevole capacità di raggiungere gli obiettivi di risanamento e riequilibrio finanziario. Il piano può includere vari atti e accordi (pagamenti, dilazioni, aumenti di capitale, cessioni di beni, accordi con creditori, ecc.). Non richiede l’approvazione del tribunale né di autorità pubbliche, ma se rispetta i requisiti di legge, produce due effetti giuridici protettivi di rilievo: – Esenzione dalle azioni revocatorie per gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano e specificamente indicati in esso . Questo significa che, se poi la società venisse dichiarata insolvente successivamente, il curatore non potrà richiedere la revoca di quei pagamenti o garanzie sostenendo che erano preferenziali (nel fallimento ordinario, ad es., un pagamento a un fornitore nei 6 mesi prima del fallimento può essere revocato se il creditore aveva conoscenza dello stato di insolvenza). Con il piano attestato, invece, i pagamenti coerenti col piano sono salvi da revocatoria, sia fallimentare che ordinaria (quest’ultima è l’azione con cui un singolo creditore chiede l’inefficacia di un atto che lo pregiudica; il CCII ha chiarito che la protezione del piano copre anche queste azioni ordinarie) . Ciò incoraggia i creditori a partecipare al piano, perché quello che ricevono non potrà essere tolto in futuro. – Esenzione da certe responsabilità penali per l’imprenditore relativamente ad atti compiuti in esecuzione del piano. In particolare, la legge (art. 324 CCII) esclude la punibilità per bancarotta semplice e bancarotta preferenziale in relazione ad atti compiuti secondo un piano attestato . Dunque, se l’imprenditore – seguendo il piano – paga anticipatamente un fornitore strategico e poi fallisce, non sarà perseguibile per bancarotta preferenziale (che punisce appunto chi paga alcuni creditori preferendoli). Ovviamente restano punibili condotte fraudolente (ad esempio distrarre beni è bancarotta fraudolenta e non gode di scusante).
Questi vantaggi rendono il piano attestato uno strumento molto appetibile nella fase precoce della crisi. In pratica, l’imprenditore formula un piano, incarica un professionista attestatore (tipicamente un commercialista o revisore esperto in ristrutturazioni, indipendente dall’azienda e dai creditori) che analizza i numeri e verifica che il piano sia fattibile e idoneo a risanare l’esposizione debitoria. L’attestatore rilascia una relazione di attestazione. Il piano e la relazione possono essere pubblicati nel Registro delle Imprese (depositati a fini pubblicitari), sebbene ciò non sia obbligatorio. La pubblicazione è facoltativa ma spesso consigliata, anche per dare data certa e per usufruire di alcuni benefici fiscali: infatti, per ottenere la non tassabilità delle sopravvenienze attive da esdebitazione, alcuni regimi richiedono la pubblicazione (il TUIR, art. 88, prevede la non imponibilità dei debiti cancellati nell’ambito di procedure concorsuali o accordi simili; per i piani attestati, se non pubblicati, l’Amministrazione ritiene non spetti l’esenzione fiscale sulle riduzioni di debito) . In sintesi: se un fornitore rinuncia a €100 di credito nel contesto di un piano attestato, quell’importo potrebbe essere considerato una sopravvenienza attiva tassabile a meno che il piano sia pubblicato; pubblicandolo, il debitore ottiene un trattamento assimilabile a quello concorsuale e la rinuncia non è tassata. Dunque spesso si pubblica per motivi fiscali e di opponibilità a terzi.
Quando usare il piano attestato? La legge stessa suggerisce che il piano attestato funziona bene quando la crisi è ancora iniziale e non ha generato diffusa conflittualità: “nei casi in cui la crisi è appena iniziata e non ha ancora dato origine ad iniziative aggressive dei terzi o ad un ingente indebitamento erariale” . Se i creditori hanno già attivato cause o se il debito fiscale è esploso, è più difficile che un piano volontario regga (servirebbero misure protettive che il piano non dà). Infatti, il piano attestato non prevede alcuna moratoria legale: i creditori non firmatari possono comunque agire. Si basa quindi sulla cooperazione spontanea e sulla fiducia. Il vantaggio è che è rapido e confidenziale: nessuna attesa di autorizzazioni giudiziarie, nessuna iscrizione di procedure concorsuali; l’azienda continua a operare normalmente. D’altro canto, la riuscita presuppone un alto grado di consenso iniziale. Spesso il piano attestato viene adoperato da aziende che hanno una fetta prevalente di debito verso poche banche e magari pochi fornitori importanti: fanno sedere tutti attorno a un tavolo, espongono il piano e ottengono l’adesione. Oppure, situazioni in cui la crisi è principalmente di liquidità e si può risolvere con nuova finanza e qualche dilazione.
Un esempio pratico: la nostra azienda di lucidatrici ha problemi di cash flow ma un buon portafoglio ordini futuro; accumula €500.000 di debiti di cui 300k con la banca (per scoperti di c/c e mutuo arretrato) e 200k con 5 fornitori chiave. Nessuno ha ancora portato i libri in tribunale. L’imprenditore elabora un piano: un investitore locale è disposto a prestare €100k, la banca accetta di trasformare lo scoperto in un mutuo a 5 anni e rinunciare a 50k di interessi (stralcio parziale), i fornitori accettano il 80% del loro credito pagato in 12 mesi. L’attestatore verifica che con questi accordi e col portafoglio ordini l’azienda tornerà liquida e redditizia. Attesta il piano. I contratti coi creditori vengono formalizzati in accordi privati (accordi attuativi del piano). Il piano è depositato al registro. Risultato: se tra 2 anni l’azienda sta ancora male e finisce in liquidazione giudiziale, i pagamenti fatti e le garanzie date in esecuzione del piano (compresi i 50k di stralcio banca e i pagamenti ai fornitori) non potranno essere revocati né l’imprenditore accusato di preferenza. Se invece il piano ha successo, l’azienda evitato il dissesto senza mai entrare in procedura concorsuale, il che è ovviamente preferibile.
Va segnalato che con la riforma 2022-2024, anche un accordo concluso in composizione negoziata sottoscritto dall’esperto può ottenere protezione analoga . Infatti, l’art. 23 CCII prevede che un accordo di ristrutturazione raggiunto nel contesto della composizione negoziata, se l’esperto indipendente lo certifica come coerente con le finalità di regolazione della crisi, produce gli stessi effetti protettivi del piano attestato (esenzione revocatoria). Questo è interessante perché di fatto integra i vantaggi: se un imprenditore in crisi avanzata vuole i benefici del piano attestato ma anche le misure protettive, può intraprendere la composizione negoziata, e se riesce a concludere un accordo con i creditori durante di essa (che è extragiudiziale ma facilitato dall’esperto), quell’accordo – se omologato dall’esperto – godrà di esenzioni da revocatoria come i piani attestati . Ne riparleremo nella parte sulla composizione negoziata.
Conclusione sul piano attestato: È uno strumento non concorsuale (la sua natura è definita “stragiudiziale e non concorsuale” dalla giurisprudenza ), ma meritevole di tutela dall’ordinamento perché rappresenta un comportamento virtuoso dell’imprenditore che affronta subito la crisi. Ha due grandi vantaggi (niente revocatoria, niente penale per atti dovuti al piano) e due grandi limiti (niente stay automatico, efficacia vincolante solo per chi partecipa). È spesso il primo tentativo di risanamento: se funziona, i creditori vengono soddisfatti e l’impresa risorge; se non funziona, quantomeno si è provato e si è spesso in grado di passare a un accordo più strutturato (ad esempio, se un creditore chiave si sfila, si potrebbe dover passare a un accordo omologato o a un concordato).
Ricapitolando con una breve tabella comparativa tra accordo informale puro e piano attestato:
| Caratteristica | Accordi privati informali | Piano attestato di risanamento |
|---|---|---|
| Quadro normativo | Nessuno specifico (autonomia contrattuale generale) | Art. 56 CCII (già art. 67 LF comma 3 lett. d) definisce effetti del piano attestato |
| Coinvolgimento tribunale | Nessuno | Nessuno (solo eventuale deposito al Registro Imprese) |
| Requisiti formali | Nessuno formale, opportuno accordo scritto con ciascun creditore | Piano documentato in modo organico; relazione di un attestatore indipendente che certifichi veridicità dati e fattibilità; indicazione puntuale degli atti oggetto di esenzione revocatoria. |
| Efficacia vincolante | Solo inter partes (ogni accordo vincola solo il creditore che l’ha firmato) | Vincola contrattualmente solo i partecipanti; eventuali creditori estranei restano fuori. |
| Protezione da azioni dei creditori durante l’esecuzione | Solo quella pattuita (es: il creditore promette di non agire se riceve le rate; ma un terzo estraneo può agire) | Nessuna protezione legale globale. Si confida nel fatto che i principali creditori aderiscono e quindi non agiscono. Creditori non aderenti possono comunque aggredire (rischio). |
| Vantaggi legali post-evento | Nessuno specifico. Pagamenti e atti fatti potrebbero essere contestati se l’azienda fallisce entro 6 mesi/1 anno (azione revocatoria fallimentare) e i creditori pagati potrebbero dover restituire quanto preso. | Esenzione da revocatoria per atti/pagamenti esecutivi del piano ; Esenzione penale per alcune bancarotte connesse agli atti del piano . Quindi i creditori che hanno aderito sono al riparo da richieste restitutorie future (salvo dolo) e l’imprenditore è più tranquillo legalmente. |
| Ambito di utilizzo tipico | Crisi lieve/moderata, con pochi creditori coinvolti e rapporto fiduciario; spesso primo step in attesa di vedere se la situazione migliora da sola. | Crisi incipiente ma seria, dove serve un piano coordinato con più misure; debito non eccessivamente frammentato; l’azienda ha prospettive concrete di risanamento se attua interventi e ha bisogno di rassicurare i creditori su trasparenza e serietà. |
Sentenze recenti: La Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi più volte sui piani attestati, soprattutto con riferimento all’esenzione da revocatoria. Già con sent. n. 1521/2013 e poi con n. 1182/2021, la Suprema Corte ha delineato i criteri: il giudice fallimentare, se il curatore contesta un pagamento come preferenziale, deve verificare ex ante l’idoneità del piano a risanare l’impresa (concetto di “piano non inetto” a risanare, come detto da Cass. 3018/2020 citata nel testo normativo) . In pratica, per godere delle esenzioni, il piano non deve essere solo un escamotage per pagare qualcuno, ma avere reali chance di successo secondo la valutazione ex ante dell’attestatore. Dunque, la qualità del piano e dell’attestazione è fondamentale.
Molte pronunce fallimentari in questi anni hanno riguardato amministratori che invocavano il piano per giustificare atti: se il piano era vago o privo di basi credibili, i giudici hanno negato l’esenzione e considerato quei pagamenti revocabili. Viceversa, piani seri hanno retto. Questo per dire che redigere un piano attestato è cosa delicata e va fatta con rigore e professionalità: un attestatore che si limiti a ratificare un piano irrealistico rischia anche responsabilità (contrattuale e talora penale se colluso).
Con ciò, chiudiamo il capitolo stragiudiziale, e passiamo al next level: le soluzioni assistite da autorità (composizione negoziata e procedure concorsuali vere e proprie), che diventano necessarie se la strada puramente volontaria non è percorribile o non basta a mettere in sicurezza l’azienda.
La Composizione Negoziata per la soluzione della crisi
Tra gli strumenti di recente introduzione, la composizione negoziata della crisi d’impresa merita una trattazione approfondita. Introdotta in piena emergenza Covid (D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021) e ora disciplinata nel Codice della Crisi (artt. 17-25-sexies CCII), essa rappresenta un nuovo paradigma di approccio alla crisi: è un procedimento volontario, riservato e stragiudiziale, in cui l’imprenditore in difficoltà viene affiancato da un esperto indipendente con il compito di facilitare le trattative con i creditori per trovare una soluzione concordata di risanamento . Si potrebbe definire la composizione negoziata come una “mediazione assistita” della crisi d’impresa, dove l’esperto funge da mediatore competente in materia aziendale.
Vediamo i punti salienti:
Accesso e requisiti
Possono accedere alla composizione negoziata tutte le imprese (di qualunque dimensione e natura giuridica, incluse imprese individuali e agricole) iscritte al Registro Imprese , indipendentemente dalla dimensione. Questo è un aspetto rivoluzionario: anche le cosiddette imprese minori, che non possono accedere a concordato preventivo o fallimento, possono invece usare la composizione negoziata. Sono escluse solo le imprese già soggette ad altre procedure concorsuali in corso su loro iniziativa (ad esempio, se la società ha già chiesto un concordato preventivo non può contemporaneamente attivare la composizione negoziata) . Invece, se vi è una istanza di fallimento presentata da terzi pendente, ciò non preclude l’accesso alla composizione negoziata; l’imprenditore dovrà però segnalarlo e coordinarsi col tribunale – in pratica, c’è una corsa contro il tempo, e il tribunale spesso sospenderà l’istruttoria pre-fallimentare in attesa dell’esito della composizione negoziata, se quest’ultima appare promettente.
Quanto alla situazione d’impresa richiesta, originariamente la legge parlava di imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o insolvenza (quindi stato di crisi prospettica, non ancora insolvenza conclamata). Il correttivo ter 2024 ha ampliato l’accesso: oggi possono accedere anche imprese già in crisi o insolventi, purché il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile . Questo allineamento era necessario per recepire la direttiva UE che non voleva escludere chi è già insolvente da tentativi di composizione (finché c’è speranza). Resta fondamentale il concetto di risanabilità: se la situazione è totalmente compromessa, la composizione negoziata non ha senso (meglio andare diretti in liquidazione). Di norma, viene fatto un test pratico di risanabilità sulla piattaforma telematica, calcolando indicatori finanziari (rapporto debito/EBITDA prospettico, ecc.) per misurare la difficoltà e se c’è spazio di manovra .
Il deposito dell’istanza avviene tramite una piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere . L’imprenditore compila una domanda online, allegando: ultimi tre bilanci o fiscali, situazione patrimoniale aggiornata, elenco creditori, un piano d’azione iniziale, autodichiarazioni su eventuali ricorsi pendenti e su richieste di certificati fiscali contributivi (il correttivo 2024 consente di autocertificare di aver richiesto i certificati e depositarli poi)【10†L L615-L623】, con la possibilità introdotta dal 2024 di autocertificare l’avvenuta richiesta di DURC e certificati fiscali (se presentata almeno 10 giorni prima) per velocizzare l’avvio.
Una volta inoltrata l’istanza, viene nominato entro pochi giorni un Esperto Indipendente selezionato da una Commissione istituita presso la Camera di Commercio competente (salvo per le imprese minori, dove provvede direttamente il Segretario Generale). L’esperto è tipicamente un professionista qualificato (dottore commercialista, avvocato o consulente d’impresa) con almeno 5 anni di esperienza in ristrutturazioni aziendali, che abbia seguito uno specifico corso di formazione e che soprattutto garantisca indipendenza e imparzialità. Per legge deve dichiarare di non avere nei 5 anni precedenti significativi rapporti personali o economici né con l’impresa né con i suoi principali creditori. La nomina avviene tenendo conto di competenza ed esperienza nel settore, seguendo criteri di rotazione per assicurare terzietà.
Svolgimento delle trattative e ruolo dell’esperto
All’accettazione dell’incarico, l’esperto esamina la documentazione caricata e convoca tempestivamente l’imprenditore per un primo incontro. Insieme, definiscono un programma di risanamento provvisorio e individuano i creditori e stakeholder da coinvolgere. L’esperto funge da facilitatore: convoca riunioni con i principali creditori, propone soluzioni e cerca di comporre gli interessi, facendo leva sulla sua autorevolezza neutrale. Egli non ha poteri decisori vincolanti, ma può chiamare i creditori al tavolo e mediare. La composizione negoziata è riservata: fino ad eventuale richiesta di misure protettive (vedi oltre), non viene data pubblicità esterna. L’azienda continua ad essere gestita dall’imprenditore (nessuno spossessamento), il quale però deve operare in buona fede e in stretta collaborazione con l’esperto, seguendone le indicazioni.
La legge non fissa una durata rigida per le trattative: orientativamente, la prassi indica circa 180 giorni prorogabili se c’è progresso. L’esperto redige relazioni periodiche sull’andamento delle trattative e, in qualsiasi momento, se rileva scarsa collaborazione dell’imprenditore o impraticabilità di un accordo, può segnalare la necessità di porre fine alla procedura. Al contrario, se emerge una soluzione, l’esperto assiste le parti nella formalizzazione di un accordo. La piattaforma telematica fornisce strumenti quali una lista di controllo di possibili interventi e un protocollo di conduzione delle trattative per guidare l’esperto e l’imprenditore passo passo . Inoltre, sulla piattaforma è disponibile il già citato test pratico di risanabilità: un algoritmo che, partendo dai dati finanziari inseriti, stima il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi finanziari attesi, offrendo un indice di difficoltà (non è un giudizio definitivo, ma orientativo) .
Misure protettive e cautelari
Uno dei punti di forza della composizione negoziata è la possibilità, per l’imprenditore, di ottenere dal Tribunale delle misure protettive a salvaguardia del patrimonio mentre sono in corso le trattative. In pratica, l’imprenditore può chiedere – già nell’istanza iniziale o anche successivamente – che venga disposto il blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori nei suoi confronti. Se il Tribunale (sentito l’esperto) concede le misure protettive, si apre un periodo durante il quale nessun creditore può iniziare o proseguire pignoramenti o sequestri sui beni dell’impresa, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Inoltre, i contratti pendenti non possono essere risolti unilateralmente dai contraenti solo perché il debitore non aveva pagato pregresse esposizioni (ad es. un fornitore di utenze non può staccare la fornitura per morosità pregressa se il pagamento corrente è garantito). Le misure protettive sono temporanee: durano inizialmente fino a 4 mesi, prorogabili di 4 in 4 mesi su istanza motivata, e non possono superare 12 mesi totali. La loro concessione viene pubblicata nel Registro Imprese, rendendo noto che l’azienda è in composizione negoziata con protezione: questo dà ai creditori la certezza del divieto di agire esecutivamente e offre all’imprenditore un periodo di tregua per negoziare senza l’acqua alla gola. Le misure possono essere revocate dal tribunale in qualsiasi momento se emergono abusi (ad es. l’imprenditore le sfrutta per dilapidare beni o preferire occultamente taluni creditori). A fianco delle misure protettive generali, il tribunale può anche concedere misure cautelari mirate, ad esempio ordinare a una banca di non compensare i saldi attivi in conto corrente con il proprio credito, o autorizzare specifiche operazioni urgenti nell’interesse della continuità (come pagamento di fornitori strategici in deroga alla par condicio, dietro valutazione dell’esperto).
È importante sottolineare che la Corte di Cassazione ha riconosciuto in modo netto l’efficacia “scudo” della composizione negoziata. In particolare, la recente sentenza Cass. n. 30109/2025 ha stabilito che la pendenza di una composizione negoziata accompagnata da una relazione positiva dell’esperto e da risultati concreti incide sulla valutazione del periculum in mora in sede cautelare, limitando l’adozione di misure cautelari patrimoniali da parte dei creditori . In parole povere, se un creditore chiedesse un sequestro conservativo dei beni dell’azienda mentre è in corso la composizione e l’esperto attesta progressi credibili, il giudice dovrebbe tenerne conto e potrebbe negare il sequestro per assenza di pericolo imminente (perché l’azienda sta attivamente negoziando il risanamento). La Cassazione vede in ciò una “svolta di grande rilievo” che rafforza la funzione della composizione negoziata come strumento di tutela non solo economica ma anche giuridica per l’impresa . Di conseguenza, per i professionisti e gli imprenditori, la composizione negoziata è divenuta parte integrante delle strategie difensive, richiedendo approcci tempestivi, documentati e multidisciplinari.
Esiti possibili della composizione negoziata
La composizione negoziata può concludersi in vari modi: – Successo con accordo stragiudiziale: L’ipotesi auspicata è che, grazie all’esperto, l’impresa riesca a raggiungere un accordo consensuale con i creditori. Questo accordo potrebbe assumere la forma di uno o più contratti bilaterali (es: nuovi piani di rientro firmati con ciascun creditore, remissioni di debito da parte di alcuni, contratti di ristrutturazione del debito con garanzie nuove) oppure un accordo collettivo plurilaterale. Non essendo una procedura rigidamente formalizzata, non c’è un unico “documento” obbligatorio: ciò che conta è che l’insieme delle intese raggiunte risolva lo squilibrio. In molti casi l’esito può essere un piano attestato di risanamento (il negoziato facilita l’accordo e poi lo si cristallizza in un piano attestato pubblicato con l’attestazione dell’esperto stesso o altro professionista) oppure la richiesta di un accordo di ristrutturazione omologato (se serve il crisma giudiziario). La normativa incoraggia anche soluzioni di continuità indiretta: ad esempio, durante le trattative l’imprenditore può trovare un investitore disposto ad acquistare o affittare l’azienda, preservando la continuità e pagando un corrispettivo da distribuire ai creditori. L’esperto supervisiona queste operazioni per garantire trasparenza e che i creditori non siano lesi. Una volta che un accordo soddisfacente viene raggiunto, l’esperto redige una relazione finale positiva e la composizione negoziata si chiude. Se necessario, alcune parti dell’accordo potranno essere omologate in tribunale (per esempio, si potrebbe chiedere l’omologa di un accordo ex art. 57 CCII per renderlo vincolante erga omnes nei termini visti sopra). In ogni caso, si evita la crisi irreversibile: l’azienda esce dalla procedura, idealmente risanata o incamminata verso il risanamento. – Esito negativo – concordato semplificato: Se non si riesce a trovare un accordo con i creditori (ad esempio perché alcuni rifiutano proposte ragionevoli, o perché emerge che il debito è troppo elevato per qualsiasi risanamento), l’esperto può concludere le trattative con esito negativo, ma certificare nella sua relazione finale che l’imprenditore ha operato con correttezza e che purtroppo non vi sono soluzioni praticabili di risanamento. In tal caso, all’impresa rimane comunque una scialuppa di salvataggio residuale: entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale negativa dell’esperto, l’imprenditore può presentare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio . Si tratta – come accennato – di una particolare procedura concorsuale “fast-track” in cui, senza passare per il voto dei creditori, si sottopone al tribunale un piano di liquidazione dei beni con distribuzione ai creditori secondo le priorità di legge. Il tribunale, valutato che il ricavato proposto non è inferiore a quello di una liquidazione fallimentare e che la procedura negoziata è effettivamente stata condotta con impegno, può omologare questo concordato semplificato, realizzando di fatto una liquidazione controllata ma su proposta del debitore. È un modo per evitare il fallimento “classico” e chiudere la crisi in tempi rapidi anche in caso di mancato accordo. Va precisato che il concordato semplificato è una soluzione residuale e non fisiologica: come evidenziato dagli operatori, è usato di rado (solo 69 casi nel 2023, saliti a 85 nel 2024) , segno che spesso se le trattative falliscono, molte imprese optano direttamente per la liquidazione giudiziale. Tuttavia, resta uno strumento a disposizione del debitore diligente per evitare almeno il fallimento tradizionale all’esito di un tentativo genuino di negoziazione . – Esito negativo – apertura della liquidazione giudiziale: Ovviamente, se la composizione negoziata fallisce e l’impresa è insolvente, nulla impedisce ai creditori (o allo stesso imprenditore) di presentare istanza di liquidazione giudiziale. Anzi, spesso il periodo di protezione negoziale, se non porta accordi, prelude a un fallimento, magari perché i creditori, dopo aver visto i numeri durante le trattative, decidono di non aver fiducia. Il vantaggio comunque è che la composizione negoziata, essendo riservata, in caso di esito negativo non aggrava la posizione giuridica del debitore: al contrario, il comportamento collaborativo potrebbe mitigare possibili accuse di mala gestio, avendo dimostrato di aver tentato il tutto per tutto.
Vantaggi e limiti per il debitore – Dal punto di vista dell’imprenditore indebitato, la composizione negoziata offre alcuni benefici notevoli: (i) consente di guadagnare tempo grazie alle misure protettive, durante cui l’azienda può continuare a operare senza l’assillo dei pignoramenti; (ii) mantiene il controllo dell’azienda in mano all’imprenditore, senza commissariamento (l’esperto consiglia ma non sostituisce l’organo amministrativo); (iii) è relativamente flessibile nella ricerca di soluzioni – non ci sono vincoli di percentuali di pagamento o categorie rigide come in un concordato, si può proporre qualsiasi soluzione che i creditori siano disposti ad accettare; (iv) resta in buona parte confidenziale, proteggendo la reputazione almeno finché non si richiedano pubblicamente le misure protettive. Questo può evitare l’effetto stigma di un “quasi-fallimento” e dare un segnale positivo: l’impresa sta affrontando il problema in modo organizzato. In più, coinvolgendo un esperto terzo, l’imprenditore guadagna credibilità: i creditori vedono un professionista super partes che valuta la situazione, il che può aumentare la fiducia nelle proposte presentate.
D’altra parte, la composizione negoziata ha dei limiti da tenere presenti: non offre certezze di esito (nessuno può imporre ai creditori un sacrificio, se non si convincono); richiede comunque che l’impresa abbia prospettive di risanamento (altrimenti si tramuta in un mero rinvio del fallimento); comporta costi (sebbene non comparabili a un lungo concordato: si deve pagare l’esperto e i consulenti che assistono nel predisporre piani e dati); e soprattutto è efficace solo con approccio tempestivo e trasparente. Se l’imprenditore vi arriva troppo tardi, quando oramai la cassa è vuota e la fiducia bruciata, difficilmente l’esperto potrà fare miracoli. Va quindi usata con lungimiranza: è uno strumento precoce, in linea con quel dovere di attivarsi tempestivamente sancito dall’art. 2086 c.c. e dallo spirito del Codice della Crisi.
In conclusione, la composizione negoziata si configura oggi (fine 2025) come un passaggio quasi obbligato per le imprese indebitate che vogliono tentare di evitare la fine ingloriosa della liquidazione giudiziale. I dati statistici lo confermano: nel 2024 le richieste di composizione negoziata (1089) hanno superato per la prima volta il numero di nuovi concordati preventivi (762) . È ormai lo strumento di elezione per provare un risanamento: se ha esito positivo, salva l’impresa; se negativo, pone le basi per chiudere rapidamente tramite concordato semplificato o fallimento consapevole. Dal punto di vista del debitore, attivare una composizione negoziata equivale a prendere l’iniziativa in modo proattivo, mostrando ai creditori e al tribunale eventuale di aver fatto il possibile. In termini di difesa, ciò può anche giovare nella successiva valutazione delle responsabilità: un conto è un imprenditore che resta inerte, un conto è chi coinvolge esperti e tenta strade lecite per onorare i debiti.
Procedure concorsuali giudiziali: accordi omologati e concordati preventivi
Se le soluzioni negoziali private o la composizione assistita non bastano, l’impresa debitrice può (o deve) ricorrere agli strumenti concorsuali giudiziari per ristrutturare o liquidare il debito sotto l’egida del tribunale. In questa sezione ci poniamo ancora una volta dal punto di vista del debitore, ossia quando e come conviene attivare queste procedure, quali benefici offrono e quali sacrifici comportano. Le principali opzioni, già anticipate, sono: l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e il concordato preventivo (in continuità o liquidatorio), cui aggiungeremo cenni al concordato minore (per piccole imprese) e confronteremo con la liquidazione giudiziale.
Accordo di ristrutturazione omologato (60% dei creditori)
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD) è disciplinato dagli artt. 57-64 CCII. Dal punto di vista pratico, esso può essere visto come un “patteggiamento controllato” tra il debitore e una maggioranza qualificata di creditori. Come detto, il debitore deve raggiungere l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali . Se ottiene queste firme, può chiedere al tribunale l’omologazione dell’accordo. Il tribunale, verificato che sono rispettati i diritti dei creditori non aderenti (che devono ricevere non meno di quanto avrebbero avuto in un fallimento e comunque essere pagati entro 120 giorni dall’omologa o scadenza naturale) e che non vi siano elementi di frode, omologa l’accordo rendendolo efficace erga omnes. Ciò significa che i creditori aderenti rimangono vincolati alle rinunce o dilazioni pattuite, i creditori estranei restano creditori per intero ma non possono intralciare l’esecuzione dell’accordo: l’azienda dunque esce dalla procedura e dovrà pagare i dissenzienti nei termini di legge, ma evita il fallimento.
Perché un debitore dovrebbe scegliere l’ARD rispetto ad altre soluzioni? In situazioni in cui c’è un nocciolo duro di creditori favorevoli al risanamento (es. banche o fornitori strategici con cui si è trovata l’intesa), ma ci sono anche minoranze difficili o creditori dispersi, l’accordo consente di procedere comunque, “tirandosi dietro” i pochi non firmatari purché non vengano pregiudicati. Inoltre, l’ARD può essere più veloce e snello di un concordato: non c’è votazione collettiva, non c’è commissario giudiziale, la gestione rimane interamente in capo al debitore durante le trattative e anche dopo (non interviene il tribunale se non alla fine per omologare).
I vantaggi specifici includono: – Protezione dalle azioni: Il debitore che deposita in tribunale la richiesta di omologazione di un accordo (o anche solo la comunicazione di voler trattare un accordo – c.d. “pre-accordo”) può ottenere misure protettive analoghe a quelle del concordato, ossia sospensione dei procedimenti esecutivi. Il CCII prevede espressamente il divieto di azioni esecutive e cautelari dal deposito della domanda di omologa e per tutta la pendenza (simile all’art. 168 L.F.) . – Finanziamenti prededucibili: I nuovi finanziamenti che un terzo eroga funzionalmente all’accordo di ristrutturazione, o quelli concessi durante una fase di negoziazione protetta (la cosiddetta “istanza di accesso anticipato” introdotta dalla riforma), possono essere dichiarati in prededuzione . Ciò significa che, se poi le cose andassero male, questi creditori che hanno finanziato il salvataggio verrebbero rimborsati con precedenza su altri (incentivando banche o soci a mettere liquidità). – Silenzio-assenso Fisco/Enti: Nella transazione fiscale all’interno di un ARD, se l’amministrazione finanziaria o gli enti previdenziali non rispondono entro 90 giorni alla proposta, si può considerare accettata (introdotto per velocizzare l’adesione dei creditori pubblici). Inoltre, le eventuali opposizioni dei creditori all’omologa sono più limitate che nel concordato. – Varianti speciali: Come accennato, esistono forme particolari: l’accordo agevolato (art. 60-bis CCII) dove la soglia scende al 30% se non si chiedono misure protettive – utile quando il debitore riesce a trattare rapidamente e vuole evitare formalità; l’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII) in cui se si raggiunge il 75% di consenso in una categoria omogenea (es. tutte le banche), l’accordo può essere esteso anche alle banche dissenzienti minoritarie a certe condizioni; l’accordo con intermediari finanziari (ex art. 62, proveniente dal vecchio 182-septies L.F.) specifico per ristrutturare debiti bancari e finanziari con percentuali diversificate; e la possibilità (ancora poco utilizzata) che l’iniziativa dell’accordo parta da un creditore (art. 63 CCII) che si fa promotore di un piano di ristrutturazione presentandolo al debitore e agli altri creditori. Queste varianti ampliano la flessibilità per l’impresa: per esempio, un’azienda molto esposta con banche potrebbe giovarsi dell’accordo ad efficacia estesa, potendo imporre la manleva anche a quell’istituto che non voleva aderire, se la maggior parte invece è d’accordo.
Limiti dell’ARD: Dal lato del debitore, richiede di aver già convinto una significativa porzione di creditori (60%). Non è facile se i creditori sono tanti e dispersi. Inoltre, i creditori estranei devono comunque essere soddisfatti integralmente (o come privilegiati da legge) – quindi se il problema è che non c’è denaro per pagarli, l’accordo serve a dilazionare, ma non a falcidiare i dissenzienti (per quello occorre il concordato). Dunque l’ARD funziona bene se il problema di fondo è di liquidità a breve, non di deficit patrimoniale permanente: perché in un ARD non puoi imporre a un creditore che non firma di prendere il 50% – devi comunque trovarti in condizione di pagarlo. Ecco perché spesso l’accordo di ristrutturazione viene usato con contestuale reperimento di risorse (nuovi finanziamenti o cessioni asset) che consentano di liquidare i creditori estranei. Se invece il passivo eccede di molto l’attivo e serve una falcidia generalizzata, di solito si preferisce il concordato.
In ogni caso, l’iter procedurale di un ARD dal punto di vista del debitore è: (a) negoziazione privata con creditori per ottenere le firme (eventualmente in coda a una composizione negoziata andata bene); (b) deposito ricorso al tribunale per omologa, allegando l’accordo, la relazione di un attestatore indipendente che certifica la veridicità dei dati aziendali e l’idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini (l’attestatore qui è analogo a quello del piano attestato, ma con un compito riferito alla tutela degli estranei); (c) il tribunale verifica e, salvo opposizioni (possibili da creditori estranei o aderenti dissenzienti, ma con limiti), omologa in camera di consiglio; (d) l’accordo omologato viene pubblicato e acquisisce efficacia generale. L’impresa quindi procede ad eseguire i patti: se li rispetta, esce definitivamente dalla crisi; se invece non adempie, l’accordo perde efficacia e i creditori tornano liberi di agire (e spesso a quel punto seguirà un fallimento, ma i pagamenti già fatti rimangono ai creditori).
Dal punto di vista difensivo del debitore, l’ARD è uno strumento più morbido e consensuale rispetto al concordato, con minor intrusività del tribunale. Mantiene un profilo più negoziale: a differenza del concordato, non c’è un “confronto pubblico” con tutti i creditori, il che in alcune situazioni aiuta (ad esempio, se l’impresa vuole evitare clamore mediatico e preferisce accordarsi dietro le quinte con i principali attori). Inoltre, può essere attivato anche in combinazione con il concordato: nulla vieta di presentare contestualmente un ricorso di concordato e poi convertirlo in domanda di omologa di accordo se si raggiunge il 60% di adesioni in corso di procedimento. Il CCII infatti consente di modulare e cambiare strumento in corsa (flessibilità maggiore rispetto al passato).
In definitiva, il consiglio per un debitore che valuta l’accordo di ristrutturazione è: verificare di avere un consenso molto ampio tra i creditori principali e la capacità di pagare i restanti; se sì, l’ARD può essere un’ottima via per evitare un concordato più lungo e incerto. L’accordo offre protezione quasi pari al concordato (stay, prededuzioni, esenzioni revocatorie analoghe al piano attestato), ma con meno formalità. In caso contrario (consensi scarsi o necessità di imporre tagli ai dissenzienti), conviene guardare al concordato.
Concordato preventivo (continuità e liquidatorio)
Il concordato preventivo è la procedura principe quando si pensa a come “salvare” un’azienda insolvente evitando la rovina del fallimento. Si chiama preventivo perché si svolge prima di un eventuale fallimento, su iniziativa del debitore che chiede al tribunale di essere ammesso alla procedura per proporre ai creditori un accordo concorsuale vincolante. Dal punto di vista del debitore, scegliere il concordato significa accettare di mettere sotto controllo del tribunale e dei creditori il destino dell’azienda, sperando di ottenere da loro un voto favorevole su un piano che può prevedere sia ristrutturazione (nel concordato in continuità) sia liquidazione (nel concordato liquidatorio) del patrimonio.
Vediamo separatamente le due tipologie estreme, tenendo conto che esistono forme miste.
Concordato in continuità aziendale: previsto dagli artt. 84 e 87 CCII, implica che l’azienda continui l’attività, in tutto o in parte, nell’ambito del piano concordatario, al fine di generare valore che contribuirà a soddisfare i creditori. La continuità può essere diretta (la stessa società prosegue la gestione durante e dopo il concordato, eventualmente con ristrutturazione del debito e riorganizzazione) oppure indiretta (il piano prevede che l’azienda venga affittata o ceduta a un soggetto terzo che la proseguirà, e il prezzo alimenterà il concordato). Un concordato in continuità, dal punto di vista del debitore, è scelto quando l’impresa ha ancora prospettive di redditività e si vuole evitare di disperdere il valore avviamento e i rapporti in essere. I benefici sono: si possono conservare i contratti pendenti (commesse, forniture, appalti) evitando la loro risoluzione automatica, si mantengono posti di lavoro (con possibili agevolazioni – ad es. finanziamenti in continuità ammessi in prededuzione), e spesso i creditori possono sperare in una soddisfazione migliore col proseguimento dell’attività che non in caso di liquidazione immediata.
Trattamento dei creditori in continuità: Nel concordato in continuità puro, la legge non richiede una % minima di pagamento ai chirografari; richiede però che il piano assicuri che i creditori ricevano non meno* di quanto otterrebbero in una liquidazione giudiziale dei beni (principio di convenienza) e che eventuali classi dissenzienti non siano trattate in modo deteriore rispetto ad altre di pari grado (principio di parità salvo giustificata diversità). Inoltre, tutti i creditori privilegiati vanno pagati integralmente, salvo che non acconsentano a diversa soluzione (il che di fatto significa: se vuoi falcidiare un creditore con pegno/ipoteca o privilegio, devi metterlo in classe e ottenere il suo voto favorevole – cosa possibile se per esempio l’alternativa è peggiore per lui). Una grande novità del CCII rispetto al passato è la possibilità di falcidiare i creditori privilegiati anche ipotecari senza soglia minima (prima la L.F. imponeva ai chirografari derivanti da falcidia ipoteca almeno il 20%; ora non più) , purché si dia loro almeno il valore di mercato del bene soggetto a garanzia. Questo aiuta a costruire piani finanziari più flessibili.
Esempio: la nostra azienda di lucidatrici è insolvente ma ha un buon prodotto e ordini potenziali, solo troppi debiti del passato. In continuità potrebbe proporre: i fornitori chirografari riceveranno il 40% in 5 anni grazie ai flussi di cassa futuri; la banca ipotecaria sul capannone accetta di ridursi l’ipoteca a 70% del credito (corrispondente al valore attuale del capannone) e il restante 30% diventa chirografo e verrà pagato al 10% come gli altri; i dipendenti mantengono il posto e i loro arretrati saranno pagati integralmente entro un anno (prededucibili); un nuovo socio apporterà €100.000 per investimenti; etc. I creditori votano su questo piano: se la maggioranza approva, si va avanti, altrimenti la società verrà probabilmente dichiarata fallita.
Concordato liquidatorio: Qui l’obiettivo è vendere tutti i beni dell’impresa e distribuire il ricavato ai creditori, dopodiché la società cessa. È simile a un fallimento auto-gestito, ma con alcune differenze: l’azienda può proporre essa stessa come e a chi vendere i beni (spesso si arriva con un acquirente già individuato che offre tot per l’intero complesso o per certi asset), evitando la svalutazione tipica delle aste fallimentari; inoltre, in caso di concordato liquidatorio, la legge richiede una soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari (attualmente il 20%, salvo riduzione al 10% se vi è apporto di risorse esterne aggiuntive almeno del 10% dell’attivo – regola introdotta nei correttivi per incentivare soluzioni con nuovi capitali). Se il patrimonio è così povero da non dare neanche quel minimo, il concordato liquidatorio non è ammissibile (si andrà in liquidazione giudiziale dove, paradossalmente, i creditori potrebbero recuperare anche meno del 20%, ma in quel caso lo Stato si fa carico degli esigui riparti senza imporre soglie). Durante il concordato liquidatorio, di solito l’impresa cessa l’attività salvo esercizio provvisorio per evitare deterioramento dei beni in vendita; un liquidatore giudiziale può essere nominato al posto degli amministratori per condurre a termine le cessioni sotto la vigilanza del commissario.
Procedura e voto: In entrambi i tipi di concordato, la procedura per il debitore è: (a) predisporre un piano e una proposta con l’aiuto di un professionista attestatore (che certificherà la fattibilità e la capienza del piano per i creditori); (b) depositare un ricorso per concordato presso il tribunale competente. Si può anche depositare una domanda di concordato “con riserva” (art. 44 CCII), detta anche concordato in bianco, ossia iniziare la procedura chiedendo tempo (fino a 60-120 giorni) per presentare il piano definitivo, ottenendo intanto le protezioni. Il correttivo 2024 ha reso la domanda con riserva più flessibile e di più facile accesso, proprio per favorire l’uso tempestivo dello strumento . (c) Il tribunale esamina la domanda e, se almeno astrattamente ammissibile, dichiara aperta la procedura di concordato, nominando un Commissario Giudiziale (figura di controllo) e fissando l’adunanza dei creditori per il voto (o termini per esprimere voto scritto nelle nuove modalità semplificate post-Covid). Da questo momento, l’azienda è protetta dal divieto di azioni esecutive dei creditori (automatic stay ex art. 54 CCII) e anche i contratti pendenti sono sotto tutela (non possono essere sciolti senza autorizzazione; anzi l’imprenditore può chiedere di scioglierne alcuni o di sospenderli se onerosi, con autorizzazione del tribunale). (d) I creditori vengono informati sul piano (rapporto del commissario) e votano per classi se il piano le prevede (è obbligatorio prevedere classi se ci sono creditori con interessi economici differenti). Serve il voto favorevole di >50% dei crediti ammessi al voto in ciascuna classe (o, se classi non previste, della maggioranza del totale crediti votanti). Se c’è almeno una classe dissenziente, il debitore può chiedere comunque l’omologazione forzata utilizzando il cram-down interclassi (il tribunale può omologare malgrado il dissenso di una o più classi se ritiene il piano equo e conveniente per quei creditori dissenzienti rispetto alle alternative) – meccanismo nuovo previsto dall’art. 112-ter CCII, di attuazione della Direttiva UE. (e) Se l’esito della votazione (o cram-down) è positivo, il tribunale omologa il concordato con decreto, rendendolo vincolante per tutti i creditori anteriori (anche chi ha votato no o non ha partecipato). Da quel momento, l’azienda esegue il piano sotto il controllo finale del commissario (che diventa liquidatore se concordato liquidatorio, o continua a vigilare se continuità). L’omologa comporta anche la cessazione di eventuali procedure esecutive in corso e revoca dei sequestri, ecc. Se invece i creditori bocciano la proposta, il tribunale dichiara l’esito negativo e, se l’impresa è insolvente, contestualmente può aprire la liquidazione giudiziale (salvo rarissimi casi di rinuncia prima della dichiarazione di insolvenza).
Vantaggi per il debitore nel concordato: – È l’unico modo per imporre ai creditori una decurtazione (stralcio) dei crediti senza il loro consenso individuale, basandosi solo sulla maggioranza. Ad esempio, se il debitore può pagare solo il 30% ai chirografari, col concordato può farlo a patto che la maggioranza accetti; gli eventuali contrari saranno comunque obbligati a subire la medesima sorte se il concordato passa. – Ferma totalmente le azioni esecutive e precauzionali dei creditori, dando respiro completo. – Permette di sciogliere o rideterminare alcuni contratti in essere che pesano (es. può chiedere di sciogliersi da un contratto di affitto oneroso, con indennizzo ridotto a credito del locatore; o può ridurre il personale con procedure di mobilità assistite). – Consente, se in continuità, di reperire finanziamenti interinali: ad esempio, l’azienda può ottenere nuova finanza durante la procedura con autorizzazione del giudice, e tali crediti nuovi saranno prededucibili (incentivo a finanziare un’azienda in concordato). – Post-concordato, l’azienda risanata beneficia dell’esdebitazione: i creditori chirografari perdono legalmente la parte non pagata del credito, non potranno più pretenderla in futuro (a differenza di un accordo stragiudiziale dove un estraneo non firmatario resta creditore per intero).
Svantaggi e oneri: – Il processo è pubblico e complesso. L’accesso al concordato viene iscritto nel Registro Imprese: fornitori, clienti, stampa possono venirlo a sapere, con possibili danni reputazionali. La preparazione del piano richiede mesi di lavoro di esperti (con relativi costi). – Durante la procedura, se è in continuità, l’azienda opera ma sotto vigilanza e con limitazioni: gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di autorizzazione del giudice delegato; eventuali inadempienze o peggioramenti possono portare a revoca della procedura. – Esito incerto: serve il voto dei creditori. L’imprenditore perde una parte di controllo perché decide il ceto creditorio se accettare la proposta. Non c’è garanzia di successo (infatti storicamente molti concordati non ottengono l’approvazione e vengono poi convertiti in fallimento). – Costi procedurali: il commissario e gli organi ausiliari vanno remunerati (costi concorsuali), il che erode il patrimonio a disposizione dei creditori (anche se di solito i costi di un concordato sono inferiori a quelli di un fallimento lungo). – Se poi il concordato, pur omologato, non viene eseguito correttamente (ad es. l’impresa non paga le rate concordatarie), si può aprire la strada alla risoluzione del concordato e a un fallimento successivo. Quindi è fondamentale proporre solo ciò che realmente si può mantenere, pena tornare punto e a capo con in più il tempo perso.
Dal punto di vista del debitore, la scelta di presentare un concordato preventivo viene spesso definita come l’“ultima spiaggia controllata”. Si fa quando: – I debiti sono insostenibili e non c’è accordo extragiudiziale possibile. – Oppure c’è la volontà di cedere l’azienda in maniera ordinata (concordato liquidatorio con assuntore, dove un soggetto rileva l’azienda e paga qualcosa ai creditori – scenario migliore del fallimento in cui l’azienda va in pezzi). – Si vuole evitare che un creditore aggressivo faccia fallire la società in maniera non gestita: depositando domanda di concordato, si ottiene immediatamente protezione e si “prende in mano” il processo di risoluzione della crisi.
Concordato Minore: Una menzione per le piccole imprese sotto soglia, i professionisti e i consumatori sovraindebitati: per costoro, il CCII prevede il concordato minore, che è molto simile al concordato preventivo ma con regole semplificate (ad esempio, non prevede classi obbligatorie e altre semplificazioni) e accessibile anche a chi non è imprenditore commerciale. Il concordato minore richiede la maggioranza dei crediti votanti come il concordato normale. Una Cassazione recente del 28 ottobre 2025, n. 28574, ha chiarito alcuni aspetti di conformità delle proposte di concordato minore alle regole dell’istituto, segno che anche queste procedure “minori” stanno sviluppando giurisprudenza. Nel nostro contesto – azienda di lucidatrici – presumiamo sia una società commerciale soggetta al concordato preventivo standard (le soglie di fallibilità le supera), quindi non entriamo nei dettagli del concordato minore.
In sintesi, il concordato preventivo è lo strumento di difesa estrema ma potenzialmente risolutivo: il debitore accetta il sacrificio di mettere a nudo la situazione davanti ai creditori e chiede loro un voto di fiducia su un piano. Se riesce a convincerli, potrà ridurre il debito e ripartire (in continuità) oppure chiudere dignitosamente l’attività (in liquidazione) pagando qualcosa in più di quanto un fallimento disordinato avrebbe permesso. Spesso la capacità di convincimento dipende anche dalla qualità delle informazioni fornite e dalla serietà del piano: un buon attestatore indipendente che confermi la bontà del piano può fare la differenza nel persuadere i creditori ad approvare.
Confronto finale tra le opzioni e strategie per il debitore
A questo punto, abbiamo esplorato l’arsenale completo: dagli accordi privati, al piano attestato, alla composizione negoziata, agli accordi omologati, fino al concordato e – in filigrana – alla liquidazione giudiziale. Dal punto di vista pratico del debitore indebitato (l’azienda di lucidatrici in crisi), la scelta di quale strada intraprendere dipende da una combinazione di fattori: – Gravità dell’insolvenza e urgenza: Se la crisi è gestibile con piccole concessioni e l’azienda è fondamentalmente solvibile (solo problemi temporanei di liquidità), bastano accordi privati o un piano attestato. Se invece l’insolvenza è conclamata e i creditori stanno per agire (o hanno già presentato istanza di fallimento), serve uno strumento concorsuale robusto (composizione negoziata immediatamente per congelare tutto, oppure concordato preventivo per tutelarsi). – Consenso dei creditori: Bisogna stimare realisticamente l’atteggiamento del ceto creditorio. Se c’è fiducia e disponibilità da parte loro, meglio percorrere strade negoziali (meno traumatiche, più veloci). Se invece alcuni creditori chiave sono ostili o non comunicativi (es. l’Agenzia delle Entrate a volte è rigida su certe posizioni, o una banca creditrice è già esposta e preferisce escutere la garanzia), potrebbe essere necessario ricorrere a procedure dove il dissenso può essere superato a maggioranza (accordo omologato o concordato). – Natura del business e necessità di continuità: Se l’azienda ha valore solo se continua a operare (know-how, marchio, rete clienti), allora privilegerà soluzioni in continuità: composizione negoziata e concordato in continuità, o accordo di ristrutturazione con continuità. Se invece l’attività non è più redditizia ma i beni hanno valore (immobili, macchinari, licenze) vendibili, può orientarsi a soluzioni liquidatorie ordinate: concordato liquidatorio o vendita in accordo durante comp.negoziata. – Dimensioni e costi: Una piccola S.r.l. familiare con debiti di qualche centinaio di migliaia di euro probabilmente non può permettersi i costi di un lungo concordato con commissario, ecc. Cercherà di risolvere via composizione negoziata o, se fallisce, finirà in liquidazione controllata (sovraindebitamento). Una società più grande, con stakeholder diversificati, potrà invece investire nelle procedure più complesse se in gioco c’è la sopravvivenza aziendale.
Ecco una tabella riepilogativa finale che confronta in modo semplificato le caratteristiche chiave delle opzioni:
| Strumento | Chi decide | Vincolo sui creditori | Protezione (stay) | Riduzione debito possibile | Continuità attività | Coinvolgimento tribunale | Tempi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accordi privati (informali) | Debitore e ciascun creditore di volta in volta | Solo aderenti (nessun effetto su chi non firma) | No, salvo impegni contrattuali individuali | Solo se ciascun creditore accetta stralcio | Sì, azienda operativa normale | Nessuno (privato) | Variabile, dipende dalle negoziazioni (rapido se pochi creditori) |
| Piano attestato | Debitore (con attestatore che certifica) | Solo aderenti (altri fuori) | No automatico, ma spesso i principali aderiscono e sospendono azioni | Sì, se i creditori aderenti accettano riduzioni; estranei vanno pagati in full | Sì, auspicabilmente continuità integrale | Tribunale non coinvolto; eventuale deposito per pubblicità | 1-3 mesi preparazione piano + esecuzione secondo patti |
| Composizione negoziata | Debitore con assistenza esperto | Nessun vincolo salvo accordi conclusi (può includere tutti o alcuni creditori) | Sì, se richieste misure protettive (blocco per 4+ mesi) | Da negoziare: potenzialmente sì, ma i creditori devono concordare su riduzioni (nessuna imposizione) | Sì, obiettivo primario è mantenere impresa viva (anche se può finire in cessione) | Autorità limitata: esperto nominato, giudice solo per misure protettive e omologa eventuale di accordi speciali | ~6 mesi trattative (estensibile), esecuzione secondo accordi raggiunti |
| Accordo ristrutt. omologato | Debitore propone, creditori ≥60% aderiscono, giudice omologa | Sì, vincola tutti dopo omologa (estranei devono essere soddisfatti come da legge) | Sì, dal deposito della domanda di omologa fino a omologa | Sì per aderenti (possono accettare stralcio); no per estranei (devono essere pagati al 100%) | Può prevedere sia continuità che cessione di beni (flessibile) | Giudice omologa; controllo meno invasivo (no commissario, solo attestatore e PM per parere) | Preparazione variabile (negoziazione privata magari lunga); iter in tribunale relativamente breve (2-4 mesi per omologa se opposizioni) |
| Concordato preventivo (continuità) | Debitore propone, maggioranza crediti vota pro, giudice omologa | Sì, vincola tutti i creditori anteriori all’omologa (cram-down su dissenzienti) | Sì, dal ricorso all’omologa (salvo eccezioni autorizzate) | Sì, anche senza consenso individuale: possibile falcidia chirografari e anche privilegiati (con condizioni) | Sì, l’attività prosegue durante e dopo la procedura secondo piano | Giudice molto coinvolto: ammissione, commissario giudiziale, voto in tribunale, omologa; fase esecutiva vigilata | Procedura tipicamente 6-12 mesi (a seconda di complessità piano e voto); esecuzione fino a 3-5 anni se piano lungo |
| Concordato preventivo (liquidatorio) | Debitore propone, maggioranza vota, giudice omologa | Sì, come sopra (vincola tutti) | Sì, idem continuità | Sì, falcidia chirografari ammessa ma con minimo 20% (salvo eccezioni) e privilegiati da soddisfare salvo consenso | No, l’attività di solito cessa (salvo esercizio provvisorio breve per vendere meglio) | Come sopra (commissario, ecc.), più eventuale liquidatore per cedere beni | Simile a continuità; talvolta più rapido se c’è compratore immediato per beni |
| Concordato semplificato (liquidaz.) | Debitore propone (dopo comp.neg. fallita), giudice decide senza voto creditori | Sì, vincola tutti i creditori (che però non votano) | Sì, misure protettive possono essere confermate fino a decisione | Sì, di fatto è una liquidazione: creditori chirografari riceveranno quanto il realizzo consente, senza soglie fisse (ma giudice verifica equità) | No, l’azienda viene liquidata (salvo che un terzo la rilevi) | Giudice molto coinvolto: valuta la proposta e la omologa se equa; nomina liquidatore per attuazione | Abbastanza rapida: 2 mesi per presentare, pochi mesi per omologa se tutto regolare; poi tempi di liquidazione dipendono da vendite beni |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Iniziativa creditori/PM o stessa impresa insolvente; giudice dichiara | Sì, procedimento collettivo: creditori soddisfatti secondo legge fallimentare | Sì, automatico dallo start: tutti i crediti pregressi cristallizzati | No concordato = no falcidia pattizia, ma i creditori chirografari recuperano pro-quota spesso molto bassa; eventuali accordi transattivi possibili col curatore su singoli crediti | No, l’impresa cessa (salvo esercizio provvisorio temporaneo autorizzato per vendita unità produttiva) | Tribunale e curatore gestiscono tutto; imprenditore estromesso | In media 2-5 anni (dipende da attivo da liquidare e contenziosi); imprenditore alla fine può chiedere esdebitazione personale (se individuo) |
Da questa comparazione emerge che, per il debitore in crisi, tutte le strade hanno pro e contro. Una possibile strategia dinamica è quella di non vedere questi strumenti in maniera isolata, ma come fasi di un percorso: ad esempio, l’azienda può dapprima tentare un piano attestato (fase stragiudiziale iniziale); se non basta, accede alla composizione negoziata (fase assistita ma ancora non giudiziale) per ottenere protezione e provare un accordo; se ciò fallisce, opta per un concordato preventivo per imporre la soluzione a eventuali dissenzienti, oppure – se proprio nessuna continuità è possibile – utilizza il concordato semplificato per liquidare rapidamente senza fallimento. Questo approccio scalare è quello auspicato dal legislatore della riforma: infatti i vari istituti sono stati pensati per integrarsi piuttosto che escludersi a vicenda. La stessa norma sulle consecuzioni (art. 48 CCII) prevede che se si passa da una procedura all’altra, si mantengono alcuni effetti (es. prededuzione dei finanziamenti concessi in una fase precedente).
Domande Frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande comuni che debitori (imprenditori o amministratori) si pongono quando la loro azienda è gravata dai debiti, con risposte basate su quanto illustrato finora:
D: La mia S.r.l. ha debiti fiscali e bancari molto alti. Posso essere ritenuto personalmente responsabile di questi debiti?
R: In generale, i soci di una S.r.l. o S.p.A. non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti sociali. Tuttavia, come amministratore puoi incorrere in responsabilità personali se aggravi il dissesto o violi i doveri di conservazione del patrimonio sociale dopo che la società è in crisi (art. 2486 c.c.) . Ad esempio, se continui l’attività d’impresa accumulando nuovi debiti quando avresti dovuto liquidare la società, i creditori (tramite il curatore fallimentare) potrebbero farti causa per il danno corrispondente all’aggravio del passivo. Inoltre, certi debiti specifici possono ricadere su di te: le ritenute fiscali non versate e i contributi INPS omessi spesso comportano sanzioni personali e, se hai sottoscritto fideiussioni verso banche o fornitori, quei creditori potranno agire direttamente contro di te come garante. In sintesi: la forma societaria protegge i soci di capitale, ma l’amministratore deve agire diligentemente in crisi, altrimenti rischia azioni di responsabilità e anche sanzioni penali (es. reati di bancarotta) in caso di insolvenza . Per difenderti, devi dimostrare di aver fatto tutto il possibile per contenere le perdite e attivare tempestivamente gli strumenti di legge (accordi, procedure) invece di lasciare che i debiti crescano incontrollati.
D: È vero che con la composizione negoziata posso “bloccare” i creditori senza dover fallire? Come funziona?
R: Sì, attivando la composizione negoziata e richiedendo le misure protettive al tribunale, ottieni un provvedimento che impedisce ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari per il periodo indicato (in genere 4 mesi rinnovabili fino a 12). In tal modo, i creditori sono temporaneamente congelati e non possono, ad esempio, pignorare i tuoi conti o far vendere all’asta i tuoi beni. Questo ti dà respiro per negoziare un accordo. Attenzione: le misure protettive non cancellano il debito e non obbligano i creditori ad accettare sconti, però come confermato dalla Cassazione 30109/2025, rafforzano la tua posizione perché il giudice tiene conto della composizione negoziata anche per negare provvedimenti d’urgenza ai creditori . Dunque, è uno strumento di difesa potentissimo a breve termine. Se poi trovi un accordo, uscirai senza fallimento; se non lo trovi, potrai comunque ripiegare su un concordato semplificato o altro, ma intanto avrai evitato che i creditori smembrassero l’azienda durante le trattative.
D: Ho troppi debiti, mi conviene chiudere subito la società?
R: “Chiudere” la società (cioè metterla in liquidazione volontaria) non ti esime dal pagare i debiti, anzi durante la liquidazione i creditori possono comunque aggredire i beni sociali e se la liquidazione non li soddisfa integralmente, chiederanno il fallimento entro 1 anno dalla chiusura. Quindi la liquidazione volontaria non è un rifugio magico. Devi valutare se l’attività ha ancora un valore da salvare o meno. Se pensi di poter risanare (anche solo parzialmente) l’azienda – ad esempio con nuovi investimenti, taglio di costi, o vendendo rami d’azienda sani – allora non conviene chiudere subito: meglio tentare un piano o un concordato in continuità. Se invece l’azienda è strutturalmente incapace di generare utili e non vedi prospettive, allora procedere a una liquidazione concordata (tramite concordato preventivo liquidatorio o concordato semplificato) può essere la scelta giusta: in tal modo liquidi i beni sotto controllo del tribunale, pagando i creditori quel poco che si può, ed eviti le lungaggini e i costi di un fallimento. In ogni caso, abbandonare semplicemente la società al suo destino (inerzia) è la scelta peggiore: rischi di aggravare i debiti e come amministratore ne risponderesti. Meglio prendere in mano la situazione – con consulenti – e decidere il come chiudere, se chiudere.
D: Posso includere i debiti fiscali (IVA, tasse) in un concordato o accordo? Il Fisco accetterà di ridurli?
R: Sì, i debiti tributari e contributivi possono essere inclusi in piani di ristrutturazione, ma con alcune particolarità. Nelle procedure concorsuali (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione), devi presentare una specifica proposta di transazione fiscale all’Erario e agli enti previdenziali (art. 63 CCII e seguenti). In tale proposta puoi chiedere la dilazione e anche il taglio di parte dei tributi (anche l’IVA e le ritenute, dal 2020 è ammessa la falcidia in concordato ). Però il Fisco guarda con attenzione: devi offrire almeno quanto otterrebbe in caso di fallimento (di solito hanno privilegio sui beni, quindi qualcosa prenderebbero) e devi motivare bene perché conviene accettare. Se la maggioranza degli altri crediti vota sì al concordato ma il Fisco dice no, il tribunale può comunque omologare (c.d. cram-down fiscale) purché l’Erario riceva almeno il 20% del proprio credito privilegiato ovvero, se riceve meno, risultino soddisfatte certe condizioni stringenti di migliore convenienza. Negli accordi di ristrutturazione, se l’Erario non risponde entro 90 giorni, vale il silenzio-assenso. Insomma, è possibile ridurre i debiti fiscali, ma è politicamente e legalmente delicato. Spesso l’Agenzia delle Entrate aderisce se il piano è serio e mostra che accettando un 30-40% subito ottiene più di quanto otterrebbe attendendo magari nulla dopo un fallimento. Nota: fuori dalle procedure (negoziazione privata), l’Agenzia non può formalmente “abbuonare” imposte salvo specifiche norme di condono. Quindi per ridurre il carico fiscale, devi passare da un accordo omologato o un concordato.
D: Ho ricevuto una citazione per un decreto ingiuntivo da un fornitore. Che posso fare per impedire che mi pignori il conto?
R: Se il decreto ingiuntivo è già stato emesso ed è provvisoriamente esecutivo, il fornitore potrebbe presto pignorare. Agire in difesa singolarmente è difficile: potresti fare opposizione al decreto ingiuntivo se hai motivi validi (contestare l’importo, eccepire vizi nel rapporto), ma se il debito è dovuto, l’opposizione serve solo a prendere tempo. Per prevenire l’esecuzione, le strade efficaci sono: (i) trovare un accordo col fornitore (es. offri un pagamento parziale immediato o un piano di rientro – magari lui sospende l’azione); (ii) ottenere un provvedimento concorsuale di sospensione generale. Ad esempio, se decidi di depositare un ricorso per concordato o se hai già avviato la composizione negoziata e hai misure protettive concesse, quel fornitore non potrà procedere al pignoramento per legge. Anche la presentazione di una domanda di concordato “in bianco” determina la sospensione delle esecuzioni. Quindi, in pratica, per difenderti hai due leve: convincere il creditore a fermarsi con un accordo, oppure “rifugiarti” sotto una procedura che blocca tutto (concordato, accordo omologando con protezione, composizione negoziata con misure protettive). La scelta dipende dalla portata del problema: se è solo un fornitore isolato e puoi pagarlo col tempo, tratta. Se è l’apice di un iceberg di insolvenza, allora meglio pigiare il tasto concorsuale.
D: In caso di concordato o fallimento, i dipendenti prenderanno il TFR e gli stipendi arretrati?
R: I dipendenti hanno tutela molto alta. Nei concordati, di norma si prevede il pagamento integrale di stipendi arretrati e TFR, almeno per le parti privilegiate (per legge, salari ultimi 6 mesi e TFR fino a un certo massimale sono crediti con privilegio generale sui mobili, quindi vanno soddisfatti integralmente salvo consenso dei lavoratori – che di solito non darebbero). Spesso le aziende in concordato chiedono l’intervento del Fondo di Garanzia INPS, il quale – in caso di insolvenza accertata o concordato omologato – anticipa il TFR e le ultime retribuzioni ai lavoratori, subentrando poi come creditore privilegiato. Quindi i dipendenti non rischiano di non vedere quei soldi: o glieli paga l’azienda nel piano, o glieli paga l’INPS (che poi li recupera parzialmente nella procedura). In fallimento (liquidazione giudiziale), i dipendenti presentano domanda di ammissione al passivo e poi l’INPS interviene a saldare TFR e stipendi ultimi 3 mesi, tipicamente molto prima della chiusura (dopo lo stato passivo reso esecutivo). Quindi, sì, i lavoratori prendono il dovuto, seppur con i tempi tecnici. Perciò dal tuo punto di vista di debitore-imprenditore, sappi che non pagare i dipendenti ti crea debiti privilegiati che dovrai comunque onorare al 100% in qualsiasi scenario – tanto vale considerarli prioritari fin da subito. Inoltre, un concordato che non preveda il pagamento integrale dei dipendenti difficilmente verrebbe omologato. Pagare i dipendenti è anche strategicamente sensato per mantenere la forza lavoro e la pace sindacale durante la crisi.
D: Una volta concluso un concordato preventivo pagando, ad esempio, il 30% ai chirografari, il restante 70% è cancellato per sempre?
R: Sì. L’effetto fondamentale dell’omologazione del concordato è l’esdebitazione dell’impresa per i crediti concorsuali non soddisfatti integralmente. In pratica, il concordato fa da “transazione generale”: i creditori accettano di rinunciare alla quota di credito eccedente quanto ricevono secondo il piano omologato. Quella parte di debito è irrevocabilmente estinta e i creditori non potranno più pretendere nulla. Se provassero comunque un’azione legale, l’azienda opporrebbe l’omologazione del concordato che fa stato. Questo vale anche per i creditori che hanno votato contro o non hanno partecipato: sono comunque vincolati. L’unica eccezione sono eventuali creditori rimasti fuori per errore formale (ma in teoria non dovrebbero essercene, perché tutti devono essere inclusi nell’elenco creditori). Dunque, il concordato costituisce una definitiva “pulizia” del passato, permettendo un fresh start all’impresa (analogo all’esdebitazione della persona fisica post-fallimento). Va detto che se emergesse dopo l’omologazione un creditore che non era stato considerato (un debito occulto), questo – entro 1 anno – potrebbe chiedere la risoluzione del concordato (se il debito è tale da alterare i presupposti) o essere ammesso al pagamento integrale. Ma situazioni del genere sono rare e dipendono da omissioni involontarie. In sintesi: sì, la parte di debito falcidiata è cancellata per legge. Per questo il concordato è un’opportunità notevole per l’azienda onesta ma sfortunata: paghi quello che puoi (con l’accordo dei creditori) e torni in bonis liberato dai vecchi fardelli.
D: Se la mia azienda viene dichiarata in liquidazione giudiziale (fallimento), quali sono le conseguenze per me come imprenditore?
R: Con la sentenza di liquidazione giudiziale, tu come imprenditore perdi la gestione dell’azienda: il curatore amministrerà e venderà i beni. Se eri amministratore, decadi dall’incarico. Se l’azienda è una società, la procedura si svolge sulla società (tu come persona fisica non sei dichiarato fallito, a meno che tu fossi un imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile). Tuttavia, ci sono conseguenze indirette: potresti subire l’azione di responsabilità del curatore (come detto, per aver aggravato il dissesto o altre violazioni); potresti essere coinvolto in indagini per reati fallimentari (il curatore segnala eventuali irregolarità al PM – es. mancanza di libri contabili, ammanchi di beni, pagamenti preferenziali – e se il PM ravvisa bancarotta o altri reati, ti incriminerà). Inoltre, la tua reputazione professionale ne risente: verrai iscritto nel registro dei “falliti” (anche se oggi non si usa più questo termine per le società, rimane traccia nei registri camerali). Non puoi assumere cariche in altre società se non con restrizioni, finché dura la procedura, e potresti subire pene accessorie (come l’interdizione dagli esercizi commerciali per qualche anno, decisa dal tribunale a chiusura, specie se c’è deficit e colpa grave). In pratica, un fallimento è spesso seguito da un periodo di contenziosi legali (accertamento del passivo, audizioni con il giudice, ecc.). Detto ciò, se hai collaborato correttamente e non hai commesso illeciti, il curatore potrebbe concludere che non ci sono azioni contro di te; e se sei socio di S.r.l., perderai il capitale investito ma non dovresti ulteriori soldi (a meno di fideiussioni personali). In sintesi, in caso di fallimento della tua azienda: perdi l’azienda, affronti possibili cause di responsabilità o penali, e subisci alcune limitazioni temporanee, ma personalmente puoi ripartire (anzi la legge oggi incentiva il “fresh start” dell’ex fallito meritevole). Se invece riuscissi ad evitare la liquidazione giudiziale tramite concordato, queste conseguenze negative sarebbero in gran parte evitate (nessuna dichiarazione d’insolvenza formale, quindi niente stigma di fallimento né interdizioni, e di solito nessuna azione di responsabilità perché i creditori hanno accettato il concordato come soluzione).
Casi pratici e simulazioni (scenario Italia)
Per concretizzare i concetti, immaginiamo due scenari pratici riguardanti la nostra ipotetica azienda di lucidatrici, e vediamo come potrebbero evolvere.
Caso 1: Risanamento tramite accordo e continuità
La “LucidArt S.r.l.” ha 10 dipendenti, produce macchine lucidatrici industriali. A causa del lockdown e di investimenti errati, accumula €800.000 di debiti: €200k con l’Agenzia Entrate (IVA non versata e alcune imposte), €150k con banche (scoperto di c/c garantito da ipoteca su capannone, e un mutuo arretrato), €300k con fornitori e €50k di affitti arretrati, €100k tra stipendi e TFR. Il fatturato è calato ma l’azienda ha ordini nuovi che potrebbero generare utile futuro, se riesce a comprare materie prime (ma i fornitori ora pretendono pagamento anticipato). La cassa è quasi zero.
Azione: L’amministratore si rende conto che da solo non ce la fa. Prima che qualcuno agisca legalmente, attiva la composizione negoziata sulla piattaforma . Ottiene subito misure protettive: i fornitori non possono pignorare i macchinari né i conti. Con l’esperto nominato, analizza che l’azienda potrebbe tornare in utile in 2 anni se ottiene uno sconto sui debiti e nuova finanza per comprare materiali. Avvia trattative: i fornitori (pur arrabbiati) capiscono che se l’azienda chiude prenderebbero forse 20%, quindi accettano un piano di pagamento del 50% dei loro crediti in 24 mesi (inserendo magari una clausola che se l’azienda va bene verserà un extra). La banca, grazie alla mediazione dell’esperto, accetta di non escutere l’ipoteca e di ristrutturare il mutuo su 6 anni, capitalizzando gli arretrati, a condizione che i soci immettano €50k freschi (la banca vuole vedere impegno dei proprietari). L’Agenzia delle Entrate, coinvolta, è disposta a diluire IVA e imposte in 5 anni senza sanzioni ulteriori e a rinunciare a sanzioni già iscritte, applicando la normativa sulla transazione fiscale in accordo (in sede di accordo omologato, darebbe ok a stralciare sanzioni e interessi). I dipendenti, tramite sindacato, concordano di posticipare il TFR e due mensilità arretrate di 6 mesi, confidando nel rilancio (anche perché l’alternativa è la perdita del lavoro).
Soluzione: Nel giro di 4 mesi, con varie riunioni, la “LucidArt” trova l’accordo con tutti i maggiori creditori, formalizzato in un accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto dall’80% dei creditori (per valore). L’esperto chiude la composizione negoziata con esito positivo. Viene presentato l’accordo in tribunale per omologa: l’attestatore certifica che i creditori estranei (in realtà solo piccoli creditori residuali) saranno pagati integralmente come da legge. Il tribunale omologa l’accordo . I debiti fiscali ed erariali sono inclusi: l’omologa rende vincolante la dilazione anche per gli uffici (transazione fiscale approvata). Ora l’azienda, alleggerita e con un orizzonte di pagamento sostenibile, riprende fiato: grazie al piano, ha ottenuto nuovi ordini (clienti rassicurati) e può comprare materie prime perché la banca sblocca parte del fido (soci hanno messo 50k). Dopo 2 anni di monitoraggio, la società rispetta le scadenze e il debito scende. Nessun creditore può più agire individualmente: devono attenersi all’accordo. Passati 5 anni, la società ha pagato tutto quanto dovuto nell’accordo. I fornitori hanno preso il 50% pattuito (il resto è stato legalmente condonato), la banca sta continuando a incassare rate, il Fisco incassa nei 5 anni. L’azienda è salva, non è mai fallita, i soci mantengono la proprietà. L’amministratore non subisce azioni di responsabilità perché i creditori, avendo aderito all’accordo, hanno implicitamente rinunciato a contestazioni (e comunque il patrimonio sociale non è stato depauperato oltre i limiti). In questo scenario ideale, l’uso tempestivo di strumenti negoziali ha difeso l’azienda dal default totale.
Caso 2: Liquidazione concordata e nuove opportunità
La “LucidArt S.r.l.” nello scenario alternativo ha invece situazione più compromessa: i macchinari sono obsoleti, il mercato l’ha superata e servirebbero troppi investimenti per recuperare competitività. I debiti (simili a quelli del caso 1) sono divenuti ingestibili. L’amministratore prova comunque la composizione negoziata, ma dopo 3 mesi l’esperto riscontra che nessun investitore vuole mettere soldi e che anche dilazionando i debiti, l’azienda non genererebbe abbastanza utili per pagarli. Inoltre, uno dei creditori principali (una banca) preferisce realizzare il capannone in asta. Le trattative falliscono: l’esperto redige relazione finale negativa, pur riconoscendo che l’imprenditore è stato corretto.
A questo punto, per difesa l’imprenditore attiva la procedura di concordato semplificato: presenta entro 60 giorni un piano in tribunale in cui propone di vendere l’intero capannone e i macchinari ad una società concorrente (che si era detta interessata ad acquisire la struttura per €400.000) e distribuire il ricavato ai creditori, stimando di poter pagare così il 40% ai privilegiati (banche, Fisco, dipendenti) e un 5% ai chirografari. Propone inoltre che, per massimizzare il ricavato, i soci rinunciano a un credito che avevano verso la società e mettono a disposizione altri €20.000 a beneficio dei creditori chirografi (in tal modo mostrano buona fede e alzano il dividendo per gli unsecured). Il tribunale esamina e, visto che la composizione negoziata era già stata tentata invano, omologa il concordato semplificato . Un liquidatore giudiziale viene nominato e conclude la vendita al concorrente per €400.000. Nel giro di meno di un anno, la liquidazione è completata: la società “LucidArt” viene cancellata. I creditori hanno preso qualcosa (non tutto, ma probabilmente più di quanto avrebbero ottenuto col fallimento perché la vendita è avvenuta a valori di mercato concordati e in tempi brevi). Per esempio, la banca ipotecaria ha incassato il valore dell’immobile, il Fisco ha preso la sua quota del 20% sui privilegi e ha dovuto rinunciare al resto, i fornitori prendono un modesto 5% ma evitano di inseguire un fallimento magari infruttuoso. L’imprenditore in questo scenario perde la società, ma ha evitato il fallimento giudiziale e le possibili azioni di responsabilità: avendo seguito la via concordataria semplificata, i creditori hanno accettato la soluzione e non ci sarà procedura fallimentare a suo carico. Egli potrà in futuro aprire un’altra attività (non è interdetto, perché tecnicamente non è un fallito). Certo, economicamente l’esito non è positivo, ma come difesa è stata efficace per contenere i danni: i debiti residui della società sono cancellati con l’estinzione della stessa, e i creditori non possono aggredirlo personalmente (a parte eventuali garanzie personali che avesse prestato).
Questi scenari illustrano come, a seconda delle circostanze, un debitore può orientarsi: nel caso 1 ha puntato sul risanamento in continuità perché c’erano basi per riuscirci; nel caso 2 ha optato per una liquidazione guidata per evitare il tracollo caotico. In entrambi i casi, la scelta di agire entro il quadro legale, con gli strumenti adatti, ha permesso di difendersi da esiti peggiori (il fallimento disordinato, i pignoramenti multipli, la perdita totale di controllo).
Conclusioni
Affrontare un’azienda carica di debiti è una sfida complessa, ma la normativa italiana oggi offre un ventaglio di strumenti – dagli accordi volontari fino alle procedure giudiziali – che permettono al debitore onesto e diligente di trovare una via d’uscita regolamentata. Il filo conduttore per l’imprenditore è tempestività, trasparenza e consulenza specializzata. Tempestività nel riconoscere la crisi e non aspettare l’ultimo minuto (ciò può fare la differenza tra un risanamento riuscito e una rovina); trasparenza verso i creditori e gli organi delle procedure (presentare dati veritieri, collaborare con esperti e autorità – atteggiamento che la legge premia con protezioni e, se tutto va male, con l’esdebitazione); consulenza di professionisti esperti in crisi (nessuno può navigare queste acque da solo, servono competenze legali e finanziarie per strutturare piani credibili).
Dal punto di vista giuridico, come abbiamo visto, la difesa del debitore si articola su due fronti:
– Il fronte passivo, cioè bloccare o rallentare le aggressioni dei creditori (con strumenti come le misure protettive della composizione negoziata o la moratoria implicita di concordati/accordi omologati). In altre parole, guadagnare tempo e spazio di manovra.
– Il fronte attivo, ossia proporre una soluzione ragionevole e legalmente sostenibile per ristrutturare il debito. Ciò può significare chiedere sacrifici ai creditori (tagli, attese), ma in un quadro equo: la legge garantisce che nessun creditore venga indebitamente sacrificato rispetto ad altri (par condicio e maggioranze qualificate). Quando il debitore prende l’iniziativa con un buon piano, il diritto gli mette a disposizione vari “scudi” (pensiamo all’esenzione da revocatoria per i piani attestati o alla protezione penale, o ancora al ruolo riconosciuto dalla Cassazione alla composizione negoziata come parte di strategie difensive). Questo è un segnale importante: difendersi legalmente paga, mentre fuggire dalle responsabilità o peggio tentare scorciatoie illecite porta quasi sempre a conseguenze peggiori.
In conclusione, un’azienda di lucidatrici indebitata – sia essa una S.r.l. medio-piccola o una S.p.A. più grande – ha oggi strumenti normativi avanzati per resistere alla pressione dei debiti e cercare di riorganizzarsi. Ogni situazione farà storia a sé, ma il messaggio unificante è: non c’è mai una situazione senza speranza finché si utilizzano le leve legali giuste. Che si tratti di salvare l’impresa come going concern, oppure di liquidarla in modo ordinato minimizzando i danni per tutte le parti, il diritto fallimentare riformato del 2022-2025 fornisce un percorso. Sta all’imprenditore, con i suoi consulenti, scegliere quel percorso e percorrerlo con determinazione.
Come abbiamo mostrato, i tribunali (anche con pronunce recentissime) sono sempre più orientati a favorire soluzioni negoziali e concordate – in ultima analisi perché un’azienda salvata o una crisi composta conviene anche al “sistema Paese” oltre che ai singoli creditori. Difendersi dai debiti si può: richiede coraggio nel guardare in faccia la realtà, umiltà nel chiedere aiuto e fermezza nel negoziare la propria sopravvivenza. Le norme e le sentenze sono dalla parte di chi agisce in buona fede per superare la crisi .
Fonti e Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali
- Codice Civile, artt. 2086, 2446-2447, 2482-bis, 2485-2486 c.c., in tema di doveri degli amministratori in caso di perdite e crisi.
- D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII), come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 e dal D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136. In particolare: definizioni di crisi e insolvenza ; composizione negoziata (artt. 17-25-sexies CCII) ; piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) e relative esenzioni ; accordi di ristrutturazione (artt. 57-64 CCII) e varianti ; concordato preventivo (artt. 84-120 CCII), incluse novità su cram-down fiscale e classi dissenzienti; concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) ; concordato minore (artt. 74-83 CCII).
- Decreto Legge 24 agosto 2021 n.118 (conv. L.147/2021) istitutivo della composizione negoziata: relazione illustrativa e successiva confluenza nel CCII.
- Unioncamere – Osservatorio sulla crisi d’impresa (ed. marzo 2025): dati statistici sulle procedure 2021-2024, evidenziando l’aumento delle composizioni negoziate (1089 nel 2024) e il sorpasso numerico sui concordati preventivi .
- Cassazione Civile, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 30109 – ha riconosciuto che la pendenza di una composizione negoziata con esito promettente influenza la valutazione del pericolo nel concedere misure cautelari, rafforzando il ruolo protettivo della composizione .
- Cassazione Civile, Sez. I, 29 maggio 2024 n. 15054 – su responsabilità degli amministratori ex art.2486 c.c.: conferma criterio di quantificazione del danno da continuazione indebita dell’attività, pari all’aggravamento del passivo (differenza patrimonio netto a posteriori) .
- Cassazione Civile, Sez. I, 16 luglio 2025 (in IlCaso.it) – in tema di rapporti tra impugnazioni e apertura liquidazione giudiziale (effetti del concordato preventivo pendente su giudizi).
- Cassazione Civile, Sez. Un., 8 gennaio 2025 n. 348 – definizione di “continuità aziendale” in ambito concordatario (decisione che delinea i confini della continuità diretta vs indiretta).
- Cassazione Civile, 28 ottobre 2025 n. 28574 – principi in materia di concordato minore e trattamento dei creditori (confermando la necessità di rispettare limiti dell’istituto).
- Tribunale di Roma, 10 luglio 2024 – sentenza su concordato in continuità con cram-down fiscale: ha evidenziato l’incompatibilità di un certo uso del cram-down interclassi con la mancata adesione Erario.
- Tribunale di Mantova, 25 novembre 2024 – decreto in composizione negoziata: caso di concessione misure protettive per piano decennale (confermando approccio pragmatico nelle comp.negoziate).
- Cassazione Penale, 26 gennaio 2023 n. 3429 – in tema di reati di bancarotta degli amministratori (distrattiva, documentale).
La tua azienda che produce, vende, ripara o noleggia lucidatrici industriali, macchine per finitura superfici, levigatrici, spazzolatrici, macchine per lucidatura metalli, impianti di finitura automatizzati, paste e accessori per lucidatura, macchine CNC per finitura o che offre servizi di lucidatura conto terzi si trova oggi in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, sospensioni delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore delle lucidatrici è tecnico e costoso: componenti meccanici di precisione, motori, inverter, abrasivi, pezzi di ricambio, collaudi laboriosi e magazzini impegnativi. Basta un ritardo nei pagamenti o la riduzione dei fidi per far precipitare la situazione finanziaria.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con la giusta strategia.
Perché un’Azienda di Lucidatrici va in Debito
- aumento dei costi di motori, elettroniche, abrasivi e componentistica meccanica
- pagamenti lenti da parte di officine, industrie e terzisti
- magazzino immobilizzato tra ricambi, macchine, accessori e abrasivi
- costi elevati di assistenza tecnica e riparazioni
- investimenti importanti in progettazione, R&D e certificazioni
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il problema principale non è la mancanza di lavoro, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi
- sospensione delle forniture e dei pezzi di ricambio
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi e precetti
- sequestro di macchinari, ricambi e attrezzature
- impossibilità di completare ordini, riparazioni e consegne
- perdita di clienti chiave e rapporti commerciali importanti
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
- sospendere pignoramenti
- fermare richieste di rientro
- tutelare conti correnti e liquidità aziendale
- bloccare azioni di Agenzia Riscossione
Prima si mette in sicurezza l’azienda, poi si interviene sui debiti.
2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso ci sono:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- costi e commissioni bancarie anomale
Una parte importante dell’esposizione può essere annullata o ridotta.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Soluzioni disponibili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici (abrasivi, ricambi, elettroniche)
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensioni temporanee dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate
4. Usare strumenti legali potenti che bloccano tutti i creditori
Nei casi più complessi è possibile usare:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione dei debiti
- Concordato minore
- (solo quando necessario) Liquidazione controllata
Questi strumenti consentono di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti, preservando operatività e continuità.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per salvare un’azienda in crisi servono competenze specifiche:
l’Avv. Monardo è uno dei professionisti più qualificati in Italia per la gestione del debito aziendale.
Le sue credenziali:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) – iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa abilitato (D.L. 118/2021)
Un profilo perfetto per bloccare creditori, ristrutturare debiti e difendere aziende meccaniche e di finitura superficiale come la tua.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- blocco urgente di pignoramenti e decreti ingiuntivi
- ristrutturazione del debito su misura
- protezione di magazzino, ricambi, lucidatrici e processi produttivi
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela completa dell’impresa e dell’amministratore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di lucidatrici non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, mirata e completamente legale, puoi:
- fermare subito i creditori
- ridurre realmente i debiti
- salvare continuità operativa e ordini
- proteggere il futuro della tua azienda
Agisci ora.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
il salvataggio della tua azienda può iniziare oggi stesso.